La formazione del mediatore in Belgio

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1. Introduzione

Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.

Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.

Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.

Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.

La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.

A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).

Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:

1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;

2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;

3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;

4)  non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;

5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.

§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.

§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”

Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3]  § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.

La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.

Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.

Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.

§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:

1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.

2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.

3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.

4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.

5°Stabilire un codice etico.

6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.

8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.

10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.

11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.

12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.

13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.

14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.

§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.

Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5]  e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].

Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.

2. Il  candidato mediatore belga

Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.

Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7].  Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].

Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].

Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).

La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.

Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.

Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.

L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.

Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.

Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.

L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.

L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].

3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione

Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].

Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.

Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:

– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;

-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;

– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.

Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.

Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.

Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.

L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.

La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.

Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:

– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;

– L’identità della persona di contatto;

– il modello di certificato di partecipazione effettiva.

– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.

L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.

– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;

– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;

– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.

Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.

Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.

Il Consiglio adotta una decisione motivata.

Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.

La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.

L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.

Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.

Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.

Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.

L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].

4. I corsi di formazione: la formazione base

I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.

La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.

La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:

1.         Nozione di conflitto, violenza e molestie[22];

2.         Introduzione alla mediazione[23];

3.         Diritto relativo alla mediazione[24];

4.         Comunicazione relativa alla mediazione[25];

5.         Psicologia legata al mediatore e alla mediazione[26];

6.         Sociologia legata alla mediazione[27];

7.         Processo di mediazione[28]:

8.         Condotta professionale ed etica[29];

9.         Statuto del Mediatore[30];

10.       Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;

11.       Mediazione a distanza per via elettronica.

La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.

Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.

La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:

1.         Le fasi del processo di mediazione;

2.         L’applicazione dei principi di mediazione;

3.         Capacità di mediazione;

4.         Abilità comunicative;

5.         Capacità di negoziazione;

6.         Interventi in situazioni concrete;

7.         Scenari attraverso giochi di ruolo;

8.         L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.

5. I corsi di formazione: la formazione specialistica

Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.

La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.

La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;

–           Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;

–           Rapporti parentali (potestà genitoriale, relazioni personali, modalità di alloggio, ecc.)  …) ;

–           Obblighi di manutenzione:

o          il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo

o          assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.

–           Diritto immobiliare e diritto successorio;

–           Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;

–           Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Psicologia e sociologia

–           Psicologia e sociologia della famiglia;

–           Effetti psicologici dei conflitti familiari;

–           Relazioni e dinamiche familiari;

–           Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione familiare a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Obblighi;

–           proprietà;

–           consumo;

–           responsabilità;

–           assicurazione;

–           economia e società;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative

–           Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società

2.         Mediazione civile e commerciale;

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:

–           Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Mediazione sociale:

–           Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;

–           I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;

–           Benessere sul lavoro;

–           Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione sociale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

6. L’autovalutazione e la valutazione

Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.

Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.

La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.

GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*

Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………

Scala di punteggio: 1 = Insoddisfacente – 2 = Necessita di miglioramento – 3 = Soddisfacente – 4 = Superiore – 5 = Eccezionale

CONOSCENZA DEL PROCESSO GESTIONE DEI PROCESSI CAPACITÀ DI ANALISI CAPACITÀ DI EMPATIA COSTRUZIONE DI ACCORDI 
Competenze dei partecipanti alla mediazione
-Relazione tra i partecipanti
-Desiderio di trovare un accordo
-Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile
  Interazione produttiva
-Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti
-Relazione tra i partecipanti e il mediatore
 Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto)
-Conseguenze legali
-Impatti finanziari
-Competenze dei partecipanti
  Rispetto per i partecipanti
Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti
-Attenzione attiva alle loro preoccupazioni
-essere attenti alle nuove possibilità
  Preparazione dei partecipanti
-Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione.
-Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista.
 
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.)
-Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo
-Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione
 Equilibrio delle interazioni
-Ogni partecipante è coinvolto
-Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate
 I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza  Riassumere e riformulare
-I punti principali
-Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti
-Temi e punti importanti
-Nominarli e strutturarli
 Inquadrare i problemi  
-Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni
-Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti
-Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci
 
Conoscenza dei partecipanti  
– Le loro aspettative
– i loro limiti
 Clima sicuro per parlare del conflitto Ascolto dei partecipanti   -Descrizione del conflitto Riconoscimento
-Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni
-Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste
 Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni 
Strategie per la gestione dei conflitti Incoraggiamento e fiducia
-Autodeterminazione dei partecipanti
-Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti
 Domande neutre e aperte Riformulazione / validazione Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante. Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili 

Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.

Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati

Griglia per le organizzazioni di formazione –

 Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.

Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di  mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.

Il candidato mediatore:

Cognome, nome: ……………

Il valutatore:

Cognome, nome: ……………

Data:……………………………..

TITOLO  I.  CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. Processo di mediazione
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
1.1.Presentazione dei partecipanti    
1.2.Conferma dell’autorità decisionale    
1.3.Presentazione del processo    
1.4.Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone)    
1.5.Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine…    
1.6.Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….)    
1.7.Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità…    
1.8.Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione)    
1.9.Comprendere le fasi della mediazione    
1.10.Gestione del tempo (interviste, agenda…)    
  • Capacità di comunicare
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
2.1.Ascolto attivo e premuroso    
2.1.1.Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione.    
2.1.2.Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità    
2.1.3.Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere.    
2.1.4.Interrogarlo (domande aperte)    
2.1.5.Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale.    
2.1.6.Dagli segni visivi e verbali di interesse.    
2.1.7.Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…)    
2.1.8.Pratica i silenzi.    
2.1.9.Mostrare empatia    
 2.1.10.Rimani neutrale e benevolo    
2.2.Empatia    
2.3.Connotare positivamente    
2.4.Mettere in comune i punti di vista    
2.5.Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno)    
2.6.Osservazione    
2.7.Ritaglio    
2.8.Gestione del silenzio    
2.9.Flessibilità, adattabilità (linguaggio, atteggiamento, contesto…)    
2.10.Gestione sistemica/di gruppo    
2.11.5 Assiomi della comunicazione (Watzlawick)    

           3. Chiarimento dei problemi

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
3.1.Identificazione del/i problema/i    
3.2.Comprensione (utile per la mediazione) del contesto (nei suoi aspetti psico-socio-legali, sistemi, culture….)    
  • Determinazione degli interessi/bisogni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
4.1.Riconoscere le emozioni    
4.2.Chiarire interessi e bisogni    
4.3.Mettere in comune interessi/bisogni    
  • Proposta di opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
5.1.Brainstorming    
5.2.Bacchetta magica    
5.3.Altre tecniche    
  • Considerazione delle opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
6.1.Uso di criteri oggettivi    
6.2.Supporto per la ricerca di soluzioni WinWin    
6.3.Pacchetti di offerta    
6.4.Gestione delle situazioni di blocco    

            7. Verifica del pieno consenso

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
7.1.Garantire il pieno consenso    

         8.Fine della mediazione

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
8.1.Chiarezza e precisione degli accordi di mediazione    
8.2.Garantire l’approvazione dell’accordo    
8.3.Richiamare l’attenzione sulle conseguenze della firma di accordi    
8.4.Accordo parziale/globale, provvisorio/definitivo, intermedio/finale    

9. Utilizzo di strumenti specifici

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
9.1.Caucus    
9.2.Tavolo    
9.3.Umorismo, metafore…    
9.4.Genogramma, diagramma di flusso    
9.5.Rappresentazione grafica del contesto    
9.6.Linea temporale    
9.7.(cronologia degli eventi…)    
9.8.Timeout, pausa    
9.9.BATNA/WATNA & migliore interesse    
9.10.Altro…    
  1. Etica e condotta professionale
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
10.1.Padronanza delle regole professionali    
10.2.Padronanza delle regole etiche    
10.3.Padronanza dell’etica    

11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
11.1.Il mio comportamento etico    
11.2.Autovalutazione    

TITOLO  II.  VALUTAZIONE

La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo.  In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.

Valutazione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …

Firma del candidato mediatore, ……………….. ………………..  Data:………………………

che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.

7. L’esito della formazione di base e specialistica

Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.

In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).

Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.

Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.

La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).

Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].

8. La formazione continua

Occupiamoci ora della formazione continua.

Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un   mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727  del codice giudiziario[32]

L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.

Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.

Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.

Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.

A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.

Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.

Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.

Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.

La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.

La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.

La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio. 

La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il  mediatore a  svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il  suo  funzionamento personale  di fronte  al conflitto  e alle persone in   conflitto, a riflettere sulle  sue risonanze, le sue  resistenze, pregiudizi e alleanze.

La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].

La supervisione può essere individuale o collettiva.

L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.

l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.

La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.

Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:

 -il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,

– gli argomenti trattati,

– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).

È firmato da tutti i partecipanti.

In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.

Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].

Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].

Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:

a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),

c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],

d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].

Non possono essere riconosciuti come formazione continua:

– Lettura di libri.

-Partecipazione a   riunioni di mediazione.

-Chat di mediazione.

-Sessioni di coaching come assistente formatore.

Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua. 

9. Il procedimento disciplinare

La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.

Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.

Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese. 

I collegi siedono con tre membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza. 

Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.

Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.

Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.   

In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.

Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.

Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.  

Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.

La Commissione mette a disposizione un modulo di  reclamo  sul sito web della  Commissione federale di  mediazione. 

La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.

Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.

Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.

Il presidente della Commissione conferisce il  fascicolo  completo  al collegio competente affinché possa  essere avviato,  se necessario,  un procedimento disciplinare.

 Il collegio competente può decidere che la  denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40]

Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa  il denunciante o  il dichiarante.

Il rigetto della denuncia  non impedisce al denunciante o  al dichiarante  di  presentare  successivamente  una nuova denuncia o dichiarazione.

 Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.

 Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:

1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il  numero di serie;

 2) il riferimento al regolamento;

3) la composizione della Commissione;

4) i fatti portati  a  conoscenza della Commissione;

5) le norme che possono essere state violate;

6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;

7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;

8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;

9) se del caso, l’avvertenza che, ai  fini della tutela della vita privata  di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità  sono stati oscurati;

10) il diritto di richiedere  ulteriori misure investigative in modo  motivato; 

11) Il diritto  della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di  un membro della Commissione;

12. la possibilità di ottenere,  su  richiesta, che  il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi  il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;

 La Commissione allega alla notifica una copia del verbale  disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo  e  ottenerne copia. 

 Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del  procedimento disciplinare. Esse sono  tradotte, se del caso,  nella lingua procedurale.

Se  il denunciante,  il presidente o l’organo  chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa  il  luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli  designa a tal fine. La citazione  precisa che la procedura di conciliazione è riservata.

La Commissione convoca le parti interessate  mediante lettera  ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a  uno dei suoi   membri al fine di esaminare se una  soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate.  È  redatto un verbale di  comparizione delle persone interessate.

Se  viene raggiunto un accordo, il  verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate. 

Se non si raggiunge un accordo  o se una delle  parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.

La conclusione di un accordo non  osta all’adozione di  una sanzione   disciplinare  da parte della commissione.  

Se  la  procedura continua, le parti  interessate  sono convocate, mediante  lettera raccomandata  o notifica  all’indirizzo  di posta elettronica, a comparire dinanzi  alla  Commissione. 

La citazione contiene  le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza. 

Il termine  per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.

 Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante. 

 Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito  del procedimento penale.

Una denuncia o un’indagine penale  non impedisce  alla Commissione  di adottare misure disciplinari.

Se la sanzione disciplinare si rivela  incompatibile con una  successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare  con effetto  retroattivo  a decorrere dalla  data in cui   è irrogata la   sanzione   disciplinare.

Le parti interessate  possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.

 La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.

Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.

In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:

– legittimo sospetto;

– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;

– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;

– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;

– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.

Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.

Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.

La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.

In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato  può chiedere   alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico  o l’interesse pubblico  vi ostino. 

 La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.

 Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.

La Commissione può imporre le  seguenti sanzioni ai mediatori certificati:

– avvertenza;

– rimprovero;

– l’obbligo di completare un tirocinio per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in  co-mediazione per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-la sospensione per  un periodo non superiore a un anno;

-la revoca del riconoscimento.

 Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.

Se i fatti addebitati  costituiscono un  inadempimento continuato,  l’ultimo atto  contestato  costituisce il  punto  di partenza  del termine di prescrizione. 

 Per quanto riguarda gli  organismi, la Commissione può:

-formulare raccomandazioni;

-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione  per  un periodo limitato non superiore a un anno;

 -revocare il  riconoscimento dell’organismo.

La decisione è firmata dal  presidente del  collegio e inserita nel fascicolo.

 Il presidente del  collegio notifica senza indugio la  decisione  al mediatore o all’organo.

 Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a  meno che tale  notifica  non sia contraria  a  motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica  soltanto  il dispositivo della decisione.     

La notifica riproduce il  testo  integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.

 Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.

 La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo

Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.

Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.

La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.

Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.

Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.

Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.

Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.

Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.

La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.

Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.

Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.

10. Il codice deontologico del mediatore belga

Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore  è individuale.

Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.

Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”

Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”

La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”

Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.

Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.

Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.

Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”

In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.

In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”

Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”

Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.

Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.

Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato. 

 Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa. 

Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per: 

  • Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
  • Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42],  del codice giudiziario;
  • Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
  • Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
  • Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.

Preliminare alla mediazione

PRIMI CONTATTI

Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.  

Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.

 § 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.

 § 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.

Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione. 

Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.

Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.

COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.

Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.

Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.

Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione. 

 Questi concetti devono essere intesi come segue:

 – Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà. 

-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione. 

-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.

Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:

  • quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
  • quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
  • in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.

§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.

§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.

Il Protocollo di mediazione

Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.

§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.

Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.

§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni

  • nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
  • il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
  • un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
  • una breve descrizione della controversia;
  • la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
  • il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
  • la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
  • la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.

Il protocollo menziona inoltre:

– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali; 

– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.

Lo svolgimento della mediazione

ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE

Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale. 

 Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.

§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.

Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.

Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.

Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.

Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.

Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.

Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.

IN MEDIAZIONE

Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione. 

Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che

– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;

– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;

– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;

– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;

– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.

Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.

FINE DELLA MEDIAZIONE

Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.

 Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.

 Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.

 L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.

Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.

Onorari e spese del mediatore

Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.

Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.

§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).

Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.

§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.

Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.


[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese). 

Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/maisons-de-justice

Gli indirizzi si trovano in https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj

Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.

[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.

[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,

est remplacé par ce qui suit :

“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,

composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de

membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les

évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union

européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des

avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs

qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs

doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier

examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

[4] Il trattamento economico dei membri della Commissione è disciplinato da tre decreti reali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-royaux) e la nomina da due decreti ministeriali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-ministeriels).

Contatto: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[6] Cfr. https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Critères d’agrément des médiateurs

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

30.03.21_reglement_formation.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-guide_fr_auto-evaluation_mediateur.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-evaluation_finale_fr_des_candidats_mediateurs.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015

définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[7] Presenta una domanda separata per tipo di mediazione, ogni volta accompagnata da un fascicolo completo.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[8] Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

[11] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/instances_de_formation_agreees33.pdf

[12] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/erkende_vormingsinstanties_nl_2020_1_0.pdf

[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

[15] Critères d’agrément des médiateurs

Esempio di consenso:

Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.

[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.

[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.

[20] A condizione che

-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia; 

-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.

[21] 30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[22] Concetto di conflitto, violenza e molestie

-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);

-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;

-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;

-Chiarimento e gestione dei conflitti;

-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;

-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.

[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;

-Definizione di mediazione;

-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);

-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);

-Introduzione alla negoziazione ragionata;

-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;

–  Struttura, processo, postura, ruolo, problemi, ecc.;

–  I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo

[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);

-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);

-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;

-Mediazione nel diritto europeo e internazionale.

[25] -Concetti e metodi di comunicazione;

-Barriere alla comunicazione;

-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;

-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;

-Teorie del cambiamento;

-Mediazione a distanza;

-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.

[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;

– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);

– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;

– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);

– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);

-Principali correnti della psicologia;

-Principi di analisi e paradigmi.

[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;

– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;

– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.

[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;

– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;

– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;

– Gestione del quadro di mediazione;

– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;

– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).

[29] – Definizioni e principi;

– Regole e codici deontologici: – specificamente applicabili ai mediatori accreditati – secondo le altre professioni del mediatore;

– Portata della competenza, poteri del mediatore e rispetto della volontà delle parti;

– Questioni etiche legate a casi concreti.

[30] – Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni in relazione alla mediazione;

– Obblighi amministrativi, fiscali e sociali del mediatore accreditato.

[31] Questo è l’indirizzo dei mediatori accreditati:

https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur

[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

I mediatori che hanno  perso il  loro accreditamento  hanno  sempre  la possibilità di recuperarlo a certe condizioni  .

[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.

[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.

[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.

[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal  supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.

[39] Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

[40] Il collegio può decidere di non attivarlo  quando:

– I reclamo non è diretto contro  un mediatore accreditato  o un organismo autorizzato;

– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto  sull’attività professionale del mediatore;

– La denuncia si riferisce a fatti che esulano  dalla  missione legale  dell’organizzazione.

[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”

[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”

[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”

La formazione dell’avvocato e del giudice mediatore secondo il CEPEJ

In evidenza

Non esiste a mia conoscenza uno studio statistico sugli avvocati mediatori in Europa e nel Mondo; nemmeno nella nostra Italia che è provvista dell’albo dei mediatori[1]: a dire il vero né il CNF né il Ministero della Giustizia hanno idea di quanti siano gli avvocati che praticano la mediazione da mediatori o comunque non divulgano i dati.

Possiamo affermare tuttavia che almeno nei paesi UE la professione dei mediatori avvocati sia fenomeno diffuso.

Proprio per questo il 14 giugno 2019 è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[2] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[3].

Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Fornisco la traduzione in italiano dall’inglese delle parti che da formatore di mediatori ritengo più rilevanti: per il resto rimando al testo in lingua.

Il corso di formazione deve possedere un “quadro di competenze” che definisca in modo chiaro e conciso le competenze chiave che un mediatore efficace dovrebbe possedere.

In generale, non ci sono requisiti speciali per quanto riguarda le qualifiche o l’esperienza precedenti necessarie per iscriversi a un corso di mediazione di base.

Viceversa, corsi di formazione di mediazione avanzata o specializzata richiedono ai partecipanti precedenti comprovate conoscenze e/o pratiche di mediazione.

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a finanziare la formazione in materia di mediazione quando giustificabile, ad esempio, per attuare e diffondere la mediazione in generale o per sviluppare progetti specifici e/o iniziative legali.

Gli Stati membri e i fornitori di servizi di mediazione per la formazione dovrebbero essere incoraggiati ad assegnare borse di studio basate sulle esigenze economiche dei partecipanti.

I corsi dovrebbero avere un numero di ore di formazione non inferiore a 40, che è il punto di riferimento minimo accettabile per l’insegnamento e la pratica degli aspetti esperienziali delle competenze del mediatore, tenendo conto che i corsi di formazione mirano esclusivamente a formare le persone a un livello base di competenza del mediatore.

Si raccomanda che i corsi abbiano una classe massima di 30 studenti, con un rapporto formatore-studente compreso tra l’ideale di 1 formatore ogni 6 partecipanti; un massimo di 1 trainer ogni 10.

Il corso dovrebbe essere focalizzato sulla partecipazione, e l’interazione. Per garantire ciò, dovrebbero essere utilizzate varie metodologie di insegnamento, tra cui lezioni frontali, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, dialoghi in coppia e giochi di ruolo… la seguente percentuale di tempo dovrebbe essere dedicata a questi diversi approcci alla formazione:

• lezioni/input di conoscenza/presentazione – circa il 10%;

• Esercitazioni e discussioni – circa il 40%;

• Giochi di ruolo, coaching e feedback – circa il 50%.

Il tipo di materiale che potrebbe essere distribuito in formato cartaceo o virtuale prima di un corso include:

• Manuale/cartella di lavoro del corso;

• Materiali supplementari come istruzioni generali per giochi di ruolo;

• Regole e procedure di mediazione, legislazione pertinente;

• Articoli accademici e libri di testo.

Quando è richiesta una preparazione prima del corso, i partecipanti devono ricevere il materiale completo in tempo sufficiente per consentire loro di prepararsi adeguatamente. A titolo indicativo, si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre due settimane prima del corso.

Allo stesso modo, quando i partecipanti sono tenuti a prepararsi per i loro ruoli in anticipo rispetto ai giochi di ruolo, i riassunti riservati dei giochi di ruolo dovrebbero essere forniti in tempo sufficiente per consentire ai giocatori di prepararsi. Si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre una settimana prima del corso.

Un gioco di ruolo qui è definito come un caso simulato in cui il mediatore ha l’opportunità di esercitare una vasta gamma di abilità da mediatore, possibilmente attraverso più fasi del processo.

Ogni ruolo in un corso dovrebbe avere un massimo di sei persone per una mediazione a due.

Le fasce orarie di mediazione all’interno dei giochi di ruolo dovrebbero essere di almeno 45 minuti per consentire al mediatore un tempo sufficiente per esercitare una serie di abilità man mano che la mediazione si sviluppa; almeno il 50% di tutti i giochi di ruolo dovrebbe essere supervisionato da un coach/trainer esperto e, tra questi, un coach abilitato alla supervisione dovrebbe essere presente almeno nel 50% del tempo effettivo di gioco di ruolo.

Quando i giochi di ruolo vengono utilizzati in veste di valutazione, devono essere supervisionati dall’assessor per il 100% del tempo.

I coach dovrebbero essere ruotati tra i gruppi e i partecipanti per garantire che tutti i partecipanti sperimentino una varietà di approcci di coaching.

Nei corsi che contengono valutazione, qualsiasi coach/ trainer che alleni un partecipante non dovrebbe essere coinvolto in alcuna valutazione successiva di quel partecipante.

Al fine di garantire l’equità e l’uguaglianza della partecipazione, tutti i partecipanti dovrebbero mediare lo stesso numero di volte nei giochi di ruolo.

I partecipanti apprendono non solo esercitando le abilità da mediatori, ma anche ricevendo feedback da mediatori esperti che agiscono nel ruolo di coach durante il corso.

È possibile utilizzare una varietà di metodi diversi per fornire il feedback, tra cui:

• Coaching di gruppo durante un gioco di ruolo. Qui il feedback non è solo a beneficio del partecipante che agisce come mediatore, ma anche per gli altri partecipanti coinvolti nel gioco di ruolo;

• Feedback privato uno ad una persona dopo un gioco di ruolo.

Si consiglia di utilizzare feedback scritti sulla performance di un solo partecipante, in particolare durante il momento di valutazione di un corso.

Se un corso è progettato per valutare, certificare o accreditare un partecipante come avente le capacità e le conoscenze necessarie per mediare una controversia in modo competente, deve contenere una valutazione effettiva della competenza da mediatore del partecipante, rispetto al proprio quadro di competenze. In relazione alla valutazione di abilità del mediatore, il giudizio dovrebbe incentrarsi sulla performance durante un gioco di ruolo.

Mentre una qualche forma di valutazione continua durante il corso potrebbe essere considerata come parte del processo di valutazione, dovrebbe esserci almeno una valutazione separata basata esclusivamente sulle prestazioni durante un gioco di ruolo.

La valutazione di un partecipante dovrebbe essere data in due momenti diversi da due assessor differenti.

Si raccomanda che ogni gioco di ruolo valutativo abbia una durata di almeno un’ora, escluso il tempo necessario per redigere un accordo transattivo.

Trainers, Coaches and Assessor (TCA)

Coloro che forniscono degli input durante un programma di formazione possono essere suddivisi in tre ruoli chiave:

• un trainer (formatore) che fornisce le skills e le conoscenze stabilite nel programma;

• un coach che osserva le prestazioni di un partecipante nel ruolo di mediatore, di solito durante un gioco di ruolo, e fornisce coaching e feedback al partecipante, durante e dopo il gioco di ruolo, al fine di far crescere la competenza come mediatore;

• un assessor (valutatore) che osserva anche le prestazioni del partecipante e fornisce una valutazione formale delle competenze. Il valutatore può anche fornire un feedback al termine della valutazione.

Chiunque cerchi di svolgere il ruolo di Trainer, Coach o Assessor (TCA) dovrebbe aver partecipato con successo a un corso di formazione sulla mediazione e se è richiesta la registrazione da mediatore in uno stato, formatori, coach e valutatori dovrebbero essere mediatori registrati. Avrebbero anche dovuto frequentare una formazione adeguata da formatore per assumere il proprio ruolo.

Idealmente, i TCA dovrebbero aver condotto almeno due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore in ciascuno dei tre anni precedenti prima di essere nominati. Una volta nominati, dovrebbero condurre due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore all’anno ed essere in grado di dimostrare di aver mantenuto uno sviluppo professionale continuo (CPD) di sei ore all’anno.

I TCA dovrebbero condurre almeno un corso di formazione per le competenze di base dei mediatori o un corso di aggiornamento ogni due anni.

Coach e assessor dovrebbero istruire e/o valutare almeno quattro sessioni di giochi di ruolo nel corso di due anni.

I fornitori di formazione potrebbero prendere in considerazione la certificazione dei propri programmi con il programma di formazione per mediatori certificati (CMTP) dell’International Mediation Institute.

La corretta registrazione come IMI-CMTP significa che i programmi di formazione soddisfano gli standard internazionali indipendenti per la formazione dei mediatori.

Corso di formazione di base per mediatori

1. Sviluppo della conoscenza

Un corso di formazione di base per mediatori dovrebbe coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1. Teoria dei conflitti

1.2. Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3. Nozioni di base sulla mediazione:

1.3.1. Principi di base della mediazione:

a. Volontarietà

b. Riservatezza

c. Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore

d. Autodeterminazione delle parti e controllo del processo

e. Uguaglianza delle parti

f. Creatività e sostenibilità

g. Flessibilità

h. Efficacia dei costi

1.3.2. Scopi della mediazione

1.3.3. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.4. Gli attributi principali di un mediatore:

a. Atteggiamento e ruolo del mediatore

b. Credibilità

c. Competenze e tecniche di base

d. Etica professionale

e. Requisiti e pratica professionale

1.5. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.6. Stili di mediazione

1.7. Fasi della mediazione[4]:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. Trattativa

e. Accordo

1.8. Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, compreso il quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e il primo incontro di mediazione obbligatorio, se disponibile

1.9. Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.10. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione delle abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione

b. Capacità e tecniche di gestione del processo di mediazione, incluso ma non limitato all’uso di riunioni congiunte e private

c. Strategie di negoziazione e competenze per gestire il contenuto della controversia

d. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

e. Capacità di problem solving e capacità decisionale

f. Capacità di analisi e gestione dei conflitti, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

g. Competenze di co-mediazione

I formatori possono includere altri argomenti basati sulle competenze, tra cui la gestione delle emozioni, la gestione delle persone difficili, la risposta all’impasse, la programmazione neurolinguistica, ecc.

I corsi di formazione sulle competenze dei mediatori dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. In base alle linee guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare la procedura e le “abilità di essere” un mediatore efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

3. Particolarità della formazione specializzata in mediazione

Argomenti aggiuntivi ed esercizi di sviluppo delle competenze dovrebbero essere coperti nei programmi di formazione specialistica di mediazione.

Per la formazione dei mediatori in materia familiare:

a. Principi fondamentali della mediazione familiare

b. Conoscenza sufficiente del diritto di famiglia

c. Modelli di mediazione familiare

d. Competenze del mediatore familiare

e. Limiti del principio di riservatezza

f. Mediazione incentrata sul bambino e interesse superiore del bambino

g. Partecipazione dei bambini

h. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

i. Abuso domestico

j. Squilibri di potenza

K. Tecniche di mediazione transfrontaliera

l. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione dei mediatori in materia civile:

a. Conoscenza sufficiente delle disposizioni di diritto pubblico e di protezione sociale nei settori in questione che praticano in particolare:

i. controversie in materia in leasing e affitti

ii. nel campo del diritto del lavoro

iii. nel diritto dei consumatori

b. Squilibri di potere

c. Modelli di mediazione civile

d. Tecniche di mediazione transfrontaliera

e. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione di mediazione in materia penale:

a. Conoscenza sufficiente del sistema giudiziario penale

b. Vari metodi di giustizia riparativa

c. Il rapporto tra giustizia penale e mediazione

d. Competenze e tecniche di comunicazione e di lavoro con le vittime, i trasgressori e altri impegnati nel processo di mediazione, comprese le conoscenze di base sulle reazioni delle vittime e i trasgressori

e. Competenze specialistiche per la mediazione in caso di reati gravi e reati che coinvolgono minori

Per la formazione di mediazione in materia amministrativa:

a. Principi fondamentali di mediazione in materia amministrativa

b. Conoscenza sufficiente del diritto costituzionale e amministrativo

c. Equilibrio tra i principi di riservatezza della mediazione e la trasparenza dell’attività amministrativa

d. I confini dell’interesse pubblico

e. Il ruolo del mediatore – particolarità dei principi di indipendenza e imparzialità

f. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

g. Codice etico dei mediatori in campo amministrativo

Chiunque conosca il programma approntato dal Ministero della Giustizia italiano con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[5] (articolo 16 f e g)[6] non può non rendersi conto che è necessaria una integrazione; e non solo: necessità un’apertura della mediazione italiana verso settori per noi sconosciuti come ad esempio quello amministrativo.

Inoltre, dal programma del Cepej emergono figure che non sono familiari a tutti gli enti di formazione come i coach, i trainer e gli assessor.

Nemmeno la riforma Cartabia a dire il vero vi fa alcun cenno; il nostro legislatore sembra porre l’attenzione più che altro sul responsabile scientifico di chiara fama (cfr. il nuovo articolo 16 bis del decreto 4 marzo 2010 n. 28[7]) che nella relazione al decreto 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha emendato il decreto 28/10) riveste molti compiti ed adombra forse quasi una predilezione del legislatore per un’unica organizzazione di mediazione che sia organismo ed ente di formazione: “il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.”

Il principio poi, tutto italico, secondo cui il mediatore riceve solo le nozioni che gli servono per il settore scelto (mediazione civile e commerciale, penale, familiare ecc) deve essere necessariamente superato nel senso che il nuovo operatore di base della giustizia complementare dovrà avere una infarinatura a 360° di quello che è il mondo della gestione delle relazioni.

Ciò ovviamente richiede una nuova organizzazione per gli Enti di formazione.

Un’altra categoria da noi sconosciuta è quella del giudice mediatore.

La riforma Cartabia timidamente precisa soltanto che il giudice deve curare la sua formazione in mediazione, ma solo al fine di migliorare le sue performance in materia di delegazione dello strumento alternativo (e al fine di inserire tra i parametri che ne connotano la carriera anche l’utilizzo della giustizia complementare[8]).

Negli altri paesi le cose vanno assai diversamente.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.

In relazione a tale considerando rileva l’art 3 della Direttiva 52/08.

L’art 3 lett. a) capoverso precisa che rientra nel concetto di mediazione “la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;”.

Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[9]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

In Croazia[10] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[11].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[12]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

L’art. 168.a del Codice di rito croato peraltro contempla l’ipotesi in cui si voglia far causa alla Repubblica di Croazia: nel qual caso si deve chiedere alla Procura un tentativo di bonario componimento. Questa norma è importante per la storia della mediazione europea perché è stata impugnata da chi non l’ha rispettata e ha ricevuto conseguentemente una dichiarazione di irricevibilità della domanda dai Tribunali croati; la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso in questione ha però ritenuto che la mediazione a pena di irricevibilità della domanda fosse conforme all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo[13]: il che ha aperto uno scenario importante ad es. in Francia con riferimento alla conciliazione davanti alle Corti inferiori che è stata prevista a pena di inammissibilità.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[14]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[15].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[16].

In Finlandia[17] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[18]

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato)[19].

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[20]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo.

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[21].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[22].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi de § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[23].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi. [24].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[25], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziale[26].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[27]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[28].

La tabella che segue chiarirà ulteriormente il quadro anche con riferimento allo strumento utilizzato.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaX[29]XNon giudice
BelgioX[30]XGiudice/non giudice
BulgariaXX[31]Non giudice
CiproX[32]XNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaX[33]X[34]Giudice/Non giudice
GermaniaX[35]X[36]Giudice/non giudice
GreciaXNon giudice
Inghilterra e GallesX[37]XGiudice/Non giudice
IrlandaX[38]XNon giudice
Irlanda del NordXX[39]Non giudice
ItaliaXX[40]Non giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoX[41]X[42]Non giudice
MaltaX[43]XNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaX[44]X[45]Non giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaX[46]XGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
ScoziaX[47]XGiudice/Non giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaX[48]XGiudice/non giudice
SpagnaX[49]XGiudice[50]/non giudice
SveziaX[51]XGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

Preso atto di questa realtà del giudice mediatore nel dicembre del 2019 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha presentato un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione in modo da garantire l’attuazione degli orientamenti CEPEJ sulla mediazione.

In sostanza qui si parlerà di un programma per i giudici affinché acquisiscano consapevolezza sulla mediazione e venga garantita l’efficienza del rinvio giudiziario alla mediazione.

Il documento è stato sviluppato con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) ed è stato adottato nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[52].

Ne propongo qui una traduzione in italiano dall’inglese.

“È stato riconosciuto che i giudici svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie. Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione.

L’obiettivo del presente strumento è sensibilizzare i giudici sulla mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.

Questo strumento per analogia può essere utilizzato da altri professionisti legali che fanno riferimento alla mediazione come i pubblici ministeri e da altre autorità e istituzioni giudiziarie che forniscono loro formazione.

È concepito per far accedere alla mediazione le parti in causa migliorando la capacità dei giudici di effettuare un effettivo rinvio giudiziario alla mediazione e non per creare dei giudici mediatori nell’esercizio della loro funzione giudiziaria.

Si ispira ai programmi di formazione e sensibilizzazione condotti in Belgio, Francia e Svizzera francofona, gentilmente trasmessi e commentati dai seguenti istruttori: Giudici Avi SCHNEEBALG, formatore per i giudici belgi presso l’Institut de training judiciaire di Bruxelles, Fabrice VERT, formatore per giudici francesi presso l’Ecole Nationale de la.Magistrature di Bordeaux, e Jean A. MIRIMANOFF, giudice onorario, mediatore, formatore per la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri.

Esiste una vasta gamma di diversi insegnamenti di mediazione e pratiche di mediazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, questo strumento è facilmente adattabile alle diverse situazioni nazionali.

Questo strumento è stato sviluppato in riferimento al punto 3. Consapevolezza delle linee guida CEPEJ sulla mediazione.

1. Contesto dello strumento

– Raccomandazione Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile, cap. VII: “Gli Stati dovrebbero fornire informazioni sulla mediazione in materia civile ai professionisti coinvolti nel funzionamento della giustizia”[53].

– Linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente in materia di mediazione familiare e mediazione in materia civile, CEPEJ (2007) 14, n. 50: “I giudici svolgono un ruolo cruciale nel promuovere una cultura di risoluzione amichevole delle controversie. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione. Ciò può essere ottenuto attraverso sessioni informative, nonché programmi di formazione iniziale e in servizio che includano elementi specifici di mediazione utili nel lavoro quotidiano dei tribunali in determinate giurisdizioni ”[54].

– Roadmap CEPEJ (2018) 8 basato sul rapporto CEPEJ-GT-MED su “L’impatto delle linee guida CEPEJ sulla mediazione civile, familiare, penale e amministrativa”, adottato il 27 giugno 2018, Rec. 3, p. 4: “Senza una consapevolezza/formazione obbligatoria della mediazione dei giudici durante la loro istruzione o nel primo anno della loro pratica giudiziaria, il numero di casi riferiti alla mediazione in materia civile, familiare, penale (adulti e minorenni) e amministrativi rimarrà invariato a un numero effettivo insignificante”, e la sua tabella 2.1:” Sviluppare e distribuire strumenti di formazione per aumentare la formazione obbligatoria e la consapevolezza della mediazione tra avvocati e giudici “[55].

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

– Aprire l’accesso alla mediazione attraverso un efficiente rinvio giudiziario, che implica sapere come:

a) identificare e selezionare i casi adatti alla mediazione;

b) Comprendere le caratteristiche, i prìncipi, gli obiettivi, gli approcci e i metodi di mediazione e il funzionamento del suo processo, al fine di fornire adeguate informazioni sulla mediazione alle parti in causa e ai loro avvocati;

c) suggerire, proporre alle le parti o dirigerle verso una partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione svolta da un centro di mediazione o da mediatori qualificati;

d) facilitare la transizione delle parti in causa dal procedimento giudiziario al processo di mediazione.

Il contenuto e la metodologia dell’addestramento deve tenere conto del contesto, del livello iniziale di conoscenza e dell’esperienza pratica dei tirocinanti. Dovrebbero essere predisposti controlli di qualità e misure di monitoraggio indipendenti per garantire contenuti e offerta di formazione sufficienti.

Si raccomanda vivamente che la fornitura delle parti pratiche della formazione sia guidata da giudici-mediatori in attività e mediatori non giudiziari attivi, con esperienza come formatori.

Un programma di sensibilizzazione continua dovrebbe aggiornare la conoscenza e la pratica dei giudici in materia di rinvio giudiziario alla mediazione, ripetendo il programma del secondo e terzo semestre. (Cfr. Appendice 2).

3. Obiettivi specifici relativi alla legislazione nazionale e internazionale

– Garantire la conoscenza della legislazione nazionale dei giudici nei rispettivi settori in materia civile e familiare, penale (adulti e minori) e amministrativa.

– Preparare i giudici a partecipare a un progetto pilota di mediazione nella propria giurisdizione.

– Migliorare la capacità conciliante dei giudici con l’uso di strumenti di mediazione (comunicazione attiva e principi – basati sugli interessi – negoziazione), ove consentito o prescritto dalla legge.

4. Durata della formazione iniziale e continua

La durata di quattro mezze giornate (due giorni in totale) è raccomandata quando possibile per i programmi di formazione iniziale.

Si consigliano una o due sessioni di mezza giornata a frequenza regolare per i programmi di formazione continua.

5. Risorse necessarie per formatori e assistenti

Le risorse necessarie dipenderanno dal numero di partecipanti. Per un gruppo di 24 giudici, la partecipazione di un istruttore qualificato (mediatore accreditato, concordato, certificato) e una squadra di tre assistenti garantisce una buona efficacia nella sensibilizzazione. Idealmente, il rapporto formatore-tirocinanti dovrebbe essere al massimo da 1 formatore a 10 tirocinanti/15 tirocinanti.

6. Locali

Quando il programma di sensibilizzazione si svolge nel primo anno della pratica giudiziaria, si raccomanda che si svolga all’interno degli edifici giudiziari o vicino ad essi.

7. Manuali consigliati

Gli strumenti adottati dalla CEPEJ (CEPEJ (2018) 7), in particolare:

– La guida al rinvio giudiziario alla mediazione[56];

– La checklist di gestione e la checklist di monitoraggio del programma pilota;

– Manuali nazionali e una breve bibliografia per i giudici.

8. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri

Per garantire l’efficienza dei programmi di sensibilizzazione/formazione (ovvero la loro durata, frequenza e qualità) sarebbe opportuno adottare le seguenti misure:

1. Nominare, in ciascuna Corte d’appello, un giudice responsabile della mediazione, per l’indagine sulla consapevolezza dei giudici e sui progetti pilota

2. Nominare, in ciascuna giurisdizione, un giudice incaricato dell’organizzazione di questi programmi

3. Garantire che questo giudice riceva una formazione completa da mediatore, al fine di poter diventare il principale riferimento per la sensibilizzazione sulla mediazione del suo tribunale e di essere in grado di organizzare un progetto pilota di mediazione nella sua giurisdizione

Appendice 1

Curriculum di base per rinvio giudiziario

1. Sviluppo della conoscenza

I programmi di formazione dovrebbero coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1 Mediazione – definizione e concetto

1.2 Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3 Principi fondamentali di mediazione

1.4. Fasi della mediazione:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. trattativa

e. Accordo

1.5. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.6. Qualità richieste dai giudici che incoraggiano le parti a mediare

1.7. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.8. Tempistica dell’incoraggiamento alla mediazione

1.9 Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, inclusa la revisione del quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e opt-out mediation[57], se disponibile

1.10 Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.11. Elementi di un’intervista di rinvio:

a. Diagnosi di conflitto

b. Piano di intervento

c. Esplorazione della volontà di negoziare e suo potenziamento

d. Livello di escalation

e. Informazioni sulla mediazione

1.12. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione di abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione soprattutto quando partecipano gruppi vulnerabili (bambini, vittime e altre categorie che richiedono un’attenzione specifica)

b. Porre le domande giuste

c. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

d. Motivare e preparare le parti e gli avvocati

e. Capacità di analisi dei casi, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

I corsi di formazione per rinvio giudiziario dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. Come linea guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare il processo e le abilità per essere un giudice di rinvio efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

Appendice 2

Esempio concreto di formazione iniziale e continua

1) Esempio concreto di un programma di formazione iniziale – organizzazione e contenuto

Il tempo è diviso in lezioni seguite da tavole rotonde, workshop e giochi di ruolo in modo interattivo, con una mezza giornata dedicata alle specificità nazionali. La durata ha solo un valore indicativo e può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Vedi anche il cap.10. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie.

Prima mezza giornata

A) Introduzione all’ADR e al luogo della mediazione rispetto alla soluzione tradizionale delle controversie (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

B) Conflitto e controversia legale (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

C) Mediazione: principi, vantaggi e limitazioni (lezione 45 min.)/Tavola rotonda e dibattiti sulla riservatezza (15 minuti);

D) Mediazione e conciliazione (lezione di 30 minuti) ed esercitazioni su casi pratici (30 minuti). Per gli Stati membri che non conoscono la conciliazione: approcci e moduli di mediazione (prevenzione e riparazione)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min. ed esercitazioni pratiche 30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti/avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

D) Qualità dei giudici che rimandano i casi alla mediazione (tavola rotonda 30 min.)

Valutazione della mezza giornata

Terza mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (45 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (45 min.): simulazione degli scambi tra il giudice, le parti e i loro avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorandola, argomentazioni pro e contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Le modalità per fare riferimento alla mediazione e al sostegno alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (45 min.)

Valutazione della mezza giornata

Quarta mezza giornata

Specificità nazionali compreso il quadro giuridico della mediazione

Cinque gruppi separati, se applicabile, per la mediazione in:

A) Famiglia

B) Civile

C) Criminale (adulti)

E) Criminale (minori) e

F) Questioni amministrative

– rinvio giudiziario alla mediazione;

– L’uso degli strumenti di mediazione da parte del giudice della conciliazione

– Rafforzare gli accordi di mediazione: ratifica e atti esecutivi autentici. Aspetti nazionali e internazionali.

Valutazione della mezza giornata e della formazione

2) Esempio concreto di formazione continua

Prima mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min.) ed esercitazioni pratiche (30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Procedura per il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti / avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (30 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (30 min.): simulazione degli scambi tra il giudice e le sue parti in causa e i loro consulenti/avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorarla, argomenti pro et contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Il modo di fare riferimento alla mediazione e l’assistenza alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (30 min.)

Valutazione della mezza giornata e della formazione”.


[1] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX

[2] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi.

[3] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[4] Esistono molti modelli diversi per il processo di mediazione e il modello che si segue ha il solo scopo illustrativo.

[5] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[6] ) “f) la previsione e la istituzione di un  percorso  formativo,  di durata complessiva non  inferiore  a  50  ore,  articolato  in  corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti  per  corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e  in  una prova finale di valutazione  della  durata  minima  di  quattro  ore, articolata distintamente per la parte  teorica  e  pratica;  i  corsi teorici e pratici devono  avere  per  oggetto  le  seguenti  materie: normativa nazionale,  comunitaria  e  internazionale  in  materia  di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure  facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e  relative  tecniche di gestione del conflitto e di interazione  comunicativa,  anche  con riferimento  alla  mediazione  demandata  dal  giudice,  efficacia  e operatività   delle   clausole   contrattuali   di   mediazione    e conciliazione,  forma,  contenuto  ed  effetti   della   domanda   di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

    g) la previsione e  l’istituzione  di  un  distinto  percorso  di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere  per oggetto le materie di cui alla lettera f);”

[7] Art. 16-bis

 (Enti di formazione).

   1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione  gli  enti  pubblici  o  privati  che  danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti  dall’articolo  16, commi 1-bis e 1-ter.

  2. Ai fini di cui al comma 1,  l’ente  di  formazione  è  altresì tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualità  della formazione  erogata  dall’ente,  la  completezza,   l’adeguatezza   e l’aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il  responsabile comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.

  3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce  altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione,  nei  rispettivi elenchi.

[8] Art. 5-quinquies del decreto 4 marzo 2010 n. 28 (in vigore dal 30 giugno 2023)

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1.            Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2.            Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3.            Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4.            Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

[9] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[10] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[11] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[12] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[13] Il 26 marzo 2015 la Corte dei Diritti dell’Uomo ha emesso all’unanimità una fondamentale sentenza che è passata in giudicato il 26 giugno 2015. Si tratta del caso MOMČILOVIĆ v. CROATIA (Application no. 11239/11) che si può trovare in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152990%22]}; c’era già stato un precedente conforme: European Court of Human Rights in A č imovi ć v. Croatia of 9 October 2003 and Kuti ć v. Croatia of 1 March 2002.

[14] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[15] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[16] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[17] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[18] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

[19] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

Cfr. https://www.gueterichter-forum.de/gueterichter-konzept/rechtsgrundlagen/

[20] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[21] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[22] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[23] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[24] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[25] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[26] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[27] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[28] Punto 25 2017. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

[29] Incontro informativo di mediazione familiare.

[30] Se non si oppongono tutte le parti. In materia di divorzio per disunione irrimediabile.

[31] Facoltativa sia l’ordinaria che la delegata familiare.

[32] Incontro informativo ordinario e per la mediazione familiare.

[33] Incontro informativo ordinario, incontro informativo per divorzio e potestà genitoriale

[34] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare sia la delegata amministrativa.

[35] Incontro informativo per divorzio e separazione.

[36] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare.

[37] Miam = incontro di mediazione familiare.

[38] Risarcimento danni alle persone.

[39] Mediazione familiare.

[40]  Mediazione familiare.

[41] Incontro informativo di mediazione familiare.

[42] Delegata ordinaria e incontro informativo familiare.

[43] Separazione e divorzio

[44] Incontro informativo.

[45] Delegata ordinaria e delegata nel processo amministrativo.

[46] Incontro informativo. Qualora non vi sia una violenza domestica.

[47] In sede di istruttoria della Simple procedure (sino a 5000 sterline). Casi commerciali. Mediazione familiare.

[48] Una parte può opporsi ma se il motivo non è legittimo si pagano le spese.

[49] Obbligatorio solo l’incontro informativo col giudice, pena sanzioni pecuniarie.

[50] Incontro informativo.

[51] Mediazione familiare.

[52] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[53] https://rm.coe.int/16805e1f76

[54] V. punto 50.

https://rm.coe.int/16807475b6

[55] https://rm.coe.int/road-map-for-mediation-based-on-the-cepej-gt-med-report-on-the-impact-/16808c3fd5

[56] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Establishing a Court Mediation Pilot: management checklist

27 June 2018

https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52

[57] L’incontro informativo obbligatorio di mediazione

La riforma del processo è legge

In evidenza

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (21G00229) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale  del  processo
civile, mediante novelle al codice di procedura civile e  alle  leggi
processuali speciali, in funzione di  obiettivi  di  semplificazione,
speditezza e razionalizzazione  del  processo  civile,  nel  rispetto
della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale.  I  medesimi
schemi sono trasmessi alle Camere perche' su di essi sia espresso  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data
della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei
trenta giorni antecedenti alla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di sessanta giorni. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con  le
sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei
necessari elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.  I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia  e  per  i
profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data  della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti  possono  essere
comunque emanati. 
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni
dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi
adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  puo'
adottare  disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
legislativi medesimi. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura
di mediazione  e  della  negoziazione  assistita  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  degli  incentivi
fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di  risoluzione  delle
controversie prevedendo:  l'incremento  della  misura  dell'esenzione
dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione  della  procedura
prevista  per  la  determinazione  del  credito  d'imposta   di   cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  il
riconoscimento  di  un  credito  d'imposta  commisurato  al  compenso
dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei
limiti   previsti   dai    parametri    professionali;    l'ulteriore
riconoscimento di un  credito  d'imposta  commisurato  al  contributo
unificato versato dalle parti nel  giudizio  che  risulti  estinto  a
seguito della conclusione dell'accordo  di  mediazione;  l'estensione
del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e  di
negoziazione assistita; la previsione  di  un  credito  d'imposta  in
favore degli organismi di mediazione commisurato  all'indennita'  non
esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per  l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle  spese  di  avvio
della procedura di  mediazione  e  delle  indennita'  spettanti  agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali
scostamenti  rispetto  al  predetto  limite  di  spesa,  preveda   il
corrispondente aumento del contributo unificato; 
    b) eccezion fatta per  l'arbitrato,  armonizzare,  all'esito  del
monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area  di  applicazione
della mediazione obbligatoria, la normativa in materia  di  procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge
e, allo scopo, raccogliere tutte le  discipline  in  un  testo  unico
degli strumenti complementari alla giurisdizione  (TUSC),  anche  con
opportuna valorizzazione delle singole competenze  in  ragione  delle
materie nelle quali dette procedure possono intervenire; 
    c) estendere il ricorso  obbligatorio  alla  mediazione,  in  via
preventiva,   in   materia   di   contratti   di   associazione    in
partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di  rete,  di
somministrazione, di societa' di persone  e  di  subfornitura,  fermo
restando il ricorso alle procedure di risoluzione  alternativa  delle
controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che,  quando
l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'  condizione   di
procedibilita' della  domanda  giudiziale,  le  parti  devono  essere
necessariamente  assistite  da  un  difensore  e  la  condizione   si
considera avverata se il  primo  incontro  dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo e che, in ogni caso,  lo  svolgimento  della
mediazione non preclude la concessione dei  provvedimenti  urgenti  e
cautelari,  ne'  la  trascrizione  della   domanda   giudiziale.   In
conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione  del  comma
1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28.
Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  che  estende  la  mediazione  come
condizione di procedibilita' si proceda a  una  verifica,  alla  luce
delle  risultanze  statistiche,  dell'opportunita'  della  permanenza
della procedura di mediazione come condizione di procedibilita'; 
    d)  individuare,  in  caso   di   mediazione   obbligatoria   nei
procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte  che  deve
presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il  regime  del
decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non  abbia  soddisfatto
la condizione di procedibilita'; 
    e) riordinare le disposizioni concernenti  lo  svolgimento  della
procedura di mediazione  nel  senso  di  favorire  la  partecipazione
personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle  questioni
controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; 
  f) prevedere la possibilita'  per  le  parti  del  procedimento  di
mediazione di  delegare,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  un
proprio rappresentante a conoscenza dei fatti  e  munito  dei  poteri
necessari per la soluzione della  controversia  e  prevedere  che  le
persone  giuridiche  e  gli  enti  partecipano  al  procedimento   di
mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei
fatti  e  muniti  dei  poteri  necessari  per  la   soluzione   della
controversia; 
  g) prevedere per i rappresentanti delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che la conciliazione  nel  procedimento  di  mediazione
ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita'  contabile,
salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave,  consistente  nella
negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della  legge
o dal travisamento dei fatti; 
  h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato  ad
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi,
e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la
proposta   del    mediatore    sono    sottoposti    all'approvazione
dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze  previste
dall'articolo 1136 del codice  civile  e  che,  in  caso  di  mancata
approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la  proposta
del mediatore non approvata; 
  i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita'
per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto,  che
la sua relazione possa essere  prodotta  in  giudizio  e  liberamente
valutata dal giudice; 
  l) procedere alla revisione della  disciplina  sulla  formazione  e
sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa,
e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici
e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una
laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati   a
svolgere l'attivita' di mediatore dopo  aver  conseguito  un'adeguata
formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
  m)  potenziare  i  requisiti  di   qualita'   e   trasparenza   del
procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei
requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per
l'abilitazione a  costituire  gli  organismi  di  mediazione  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  le
modalita' della loro documentazione  per  l'iscrizione  nel  registro
previsto dalla medesima norma; 
  n)  riformare   e   razionalizzare   i   criteri   di   valutazione
dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche'
degli obblighi del responsabile dell'organismo di  mediazione  e  del
responsabile scientifico dell'ente di formazione; 
  o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata  dal  giudice,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, in un regime  di  collaborazione  necessaria  fra  gli  uffici
giudiziari,  le  universita',  nel  rispetto  della  loro  autonomia,
l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni
professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente
la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e  la
tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che  demandano  le  parti
alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi
di formazione in mediazione per i magistrati e la  valorizzazione  di
detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o
comunque mediante accordi conciliativi,  al  fine  della  valutazione
della carriera dei magistrati stessi; 
  p) prevedere che le  procedure  di  mediazione  e  di  negoziazione
assistita  possano  essere  svolte,  su  accordo  delle  parti,   con
modalita' telematiche  e  che  gli  incontri  possano  svolgersi  con
collegamenti da remoto; 
  q) prevedere, per le  controversie  di  cui  all'articolo  409  del
codice  di  procedura  civile,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca
condizione  di  procedibilita'  dell'azione,   la   possibilita'   di
ricorrere alla negoziazione  assistita,  a  condizione  che  ciascuna
parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove  le  parti  lo
ritengano, anche dai rispettivi consulenti del  lavoro,  e  prevedere
altresi'  che  al  relativo  accordo  sia  assicurato  il  regime  di
stabilita' protetta di  cui  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del
codice civile; 
  r) semplificare  la  procedura  di  negoziazione  assistita,  anche
prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato  un
modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense; 
  s)  prevedere,  nell'ambito   della   procedura   di   negoziazione
assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10  novembre  2014,  n.  162,  la  prevede
espressamente,  la  possibilita'  di  svolgere,  nel   rispetto   del
principio del contraddittorio e con la necessaria  partecipazione  di
tutti gli  avvocati  che  assistono  le  parti  coinvolte,  attivita'
istruttoria, denominata « attivita' di istruzione  stragiudiziale  »,
consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di  terzi  su
fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia  e  nella
richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
all'articolo 2735 del codice civile, la  verita'  di  fatti  ad  essa
sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; 
  t)  prevedere,  nell'ambito  della  disciplina  dell'attivita'   di
istruzione stragiudiziale, in particolare: 
  1) garanzie per le parti e i terzi, anche per cio' che concerne  le
modalita'  di  verbalizzazione  delle  dichiarazioni,   compresa   la
possibilita' per i terzi di non rendere le dichiarazioni,  prevedendo
in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento  del  giudice  al
fine della loro acquisizione; 
  2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e  conseguenze
processuali per  la  parte  che  si  sottrae  all'interrogatorio,  in
particolar modo consentendo al giudice di tener conto della  condotta
ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli  articoli
96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile; 
  3)   l'utilizzabilita'    delle    prove    raccolte    nell'ambito
dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel  successivo  giudizio
avente ad oggetto  l'accertamento  degli  stessi  fatti  e  iniziato,
riassunto  o  proseguito  dopo  l'insuccesso   della   procedura   di
negoziazione assistita, fatta salva la possibilita' per il giudice di
disporne la  rinnovazione,  apportando  le  necessarie  modifiche  al
codice di procedura civile; 
  4) che il compimento di abusi nell'attivita' di acquisizione  delle
dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare,
indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme; 
    u)  apportare  modifiche  all'articolo  6  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre  2014,  n.  162:  prevedendo  espressamente  che,  fermo  il
principio di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  6,  gli  accordi
raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche
patti  di  trasferimenti   immobiliari   con   effetti   obbligatori;
disponendo  che  nella  convenzione  di  negoziazione  assistita   il
giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo comma,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori  con  la
certificazione dell'accordo delle parti;  adeguando  le  disposizioni
vigenti  quanto  alle   modalita'   di   trasmissione   dell'accordo;
prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o  di  autorizzazione
siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso  i
Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  che  rilasciano  copia
autentica  dell'accordo  alle   parti,   ai   difensori   che   hanno
sottoscritto  l'accordo  e  ai   terzi   interessati   al   contenuto
patrimoniale dell'accordo stesso;  prevedendo  l'irrogazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino
l'obbligo di trasmissione degli  originali  ai  Consigli  dell'ordine
degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6
del citato decreto-legge n. 132 del 2014. 
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) assicurare la semplicita', la  concentrazione  e  l'effettivita'
della tutela e la ragionevole durata del processo; 
  b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli  elementi  di
diritto costituenti le ragioni della  domanda,  di  cui  all'articolo
163, terzo comma, numero 4), del codice di  procedura  civile,  siano
esposti in modo chiaro e specifico; 
  c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione
specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163,  terzo
comma, numero 5), del codice di procedura civile; 
  d) prevedere che l'atto  di  citazione  contenga,  in  aggiunta  ai
requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice
di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la  difesa  tecnica
mediante avvocato e'  obbligatoria  ai  sensi  degli  articoli  82  e
seguenti del codice di procedura civile, in tutti i  giudizi  davanti
al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo  86  del
medesimo codice, e che  la  parte,  sussistendone  i  presupposti  di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; 
  e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167
del codice di procedura civile il convenuto  proponga  tutte  le  sue
difese e prenda posizione sui fatti posti  dall'attore  a  fondamento
della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le  preclusioni
di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice  di
procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i
documenti che offre in comunicazione; 
  f)  prevedere  che  l'attore,  entro  un  congruo   termine   prima
dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza  puo'  proporre  le
domande  e  le  eccezioni  che   sono   conseguenza   della   domanda
riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di  essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli  106  e  269,
terzo comma, del codice di procedura civile se  l'esigenza  e'  sorta
dalle  difese  del  convenuto,  nonche'  in  ogni  caso  precisare  e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni  gia'  formulate
e, a pena di  decadenza,  indicare  i  nuovi  mezzi  di  prova  e  le
produzioni documentali; prevedere che  entro  un  successivo  termine
anteriore all'udienza di comparizione il convenuto puo' modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e,  a  pena  di
decadenza, indicare i mezzi di  prova  ed  effettuare  le  produzioni
documentali e che entro un ulteriore termine  prima  dell'udienza  di
comparizione le parti possono replicare  alle  domande  ed  eccezioni
formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria; 
  g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera  f)  in
modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo
in ogni  caso  il  principio  del  contradditorio  e  il  piu'  ampio
esercizio del diritto di difesa,  se  del  caso  anche  ampliando  il
termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il  termine  per
la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166  del  codice
di procedura civile; 
  h) adeguare la disciplina della  chiamata  in  causa  del  terzo  e
dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere  da  c)  a
g); 
  i) adeguare  le  disposizioni  sulla  trattazione  della  causa  ai
principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che: 
  1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire
personalmente  ai  fini  del  tentativo  di  conciliazione   previsto
dall'articolo  185  del  codice  di  procedura  civile;  la   mancata
comparizione personale senza giustificati motivi  e'  valutabile  dal
giudice ai fini dell'articolo  116,  secondo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
  2)  il  giudice  provvede  sulle  richieste  istruttorie  all'esito
dell'udienza, predisponendo il calendario del processo  e  disponendo
che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro  novanta
giorni; 
    l) prevedere che, esaurita  la  trattazione  e  istruzione  della
causa: 
      1) il giudice, ove abbia disposto la  discussione  orale  della
causa ai sensi  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura
civile, possa riservare il deposito della sentenza entro  un  termine
non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione; 
      2)  il  giudice,  ove  non  proceda  ai   sensi   dell'articolo
281-sexies  del  codice  di  procedura  civile,  fissi  l'udienza  di
rimessione della causa in decisione e di conseguenza: 
        2.1) assegni un termine perentorio non superiore  a  sessanta
giorni prima di tale udienza per  il  deposito  di  note  scritte  di
precisazione delle conclusioni; 
        2.2) assegni termini  perentori  non  superiori  a  trenta  e
quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le
parti non vi rinuncino espressamente; 
        2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al  deposito
della sentenza nei successivi trenta giorni nelle  cause  in  cui  il
tribunale decide in composizione monocratica  ovvero  nei  successivi
sessanta  giorni  nelle  cause  in  cui  il   tribunale   decide   in
composizione collegiale; 
    m) modificare l'articolo 185-bis del codice di  procedura  civile
prevedendo  che  il  giudice  possa   formulare   una   proposta   di
conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione; 
    n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli  702-bis
e seguenti del codice di procedura civile: 
      1) sia sistematicamente collocato nel libro II  del  codice  di
procedura civile; 
  2)  assuma  la  denominazione  di  «procedimento  semplificato   di
cognizione»; 
  3) ferma la possibilita' che l'attore vi ricorra di sua  iniziativa
nelle  controversie  di  competenza  del  tribunale  in  composizione
monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche  nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale,  quando
i fatti di causa siano tutti  non  controversi,  quando  l'istruzione
della causa si basi su prova documentale  o  di  pronta  soluzione  o
richieda  un'attivita'   istruttoria   costituenda   non   complessa,
stabilendo che, in  difetto,  la  causa  sia  trattata  con  il  rito
ordinario di cognizione e che nello stesso modo si  proceda  ove  sia
avanzata  domanda   riconvenzionale   priva   delle   condizioni   di
applicabilita' del procedimento semplificato; 
  4) sia disciplinato  mediante  l'indicazione  di  termini  e  tempi
prevedibili  e  ridotti  rispetto  a  quelli  previsti  per  il  rito
ordinario per  lo  svolgimento  delle  difese  e  il  maturare  delle
preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti; 
  5) si concluda con sentenza; 
    o) prevedere che, nel corso del giudizio di  primo  grado,  nelle
controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili: 
  1) il giudice possa, su istanza  di  parte,  pronunciare  ordinanza
provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in
parte, della  domanda  proposta,  quando  i  fatti  costitutivi  sono
provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; 
  2)  l'ordinanza  di   accoglimento   sia   reclamabile   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice  di  procedura  civile  e  non
acquisti efficacia di  giudicato  ai  sensi  dell'articolo  2909  del
codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi; 
  3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento  di  merito
prosegua davanti a un magistrato  diverso  appartenente  al  medesimo
ufficio; 
    p) prevedere che, nel corso del giudizio di  primo  grado,  nelle
controversie di  competenza  del  tribunale  in  materia  di  diritti
disponibili: 
  1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti  e  di
trattazione della causa  il  giudice  possa,  su  istanza  di  parte,
pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda  proposta,
quando quest'ultima e' manifestamente infondata ovvero se e' omesso o
risulta assolutamente incerto il  requisito  stabilito  dall'articolo
163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se
manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto  terzo
comma; 
  2) l'ordinanza di  cui  al  numero  1)  sia  reclamabile  ai  sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice  di  procedura  civile  e  non
acquisti efficacia di  giudicato  ai  sensi  dell'articolo  2909  del
codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi; 
  3) in caso di accoglimento del reclamo,  il  procedimento  prosegua
davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio; 
  q) coordinare la disciplina dell'articolo  164,  quarto,  quinto  e
sesto comma, del codice di procedura civile con  quanto  previsto  al
numero 1) della lettera p); 
  r) estendere l'applicabilita'  della  procedura  di  convalida,  di
licenza per scadenza del contratto e di sfratto per  morosita'  anche
ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda; 
  s) disciplinare i rapporti  tra  collegio  e  giudice  monocratico,
prevedendo che: 
  1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a  se'
per la decisione, deve essere decisa dal  tribunale  in  composizione
monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perche' decida quale giudice monocratico,  senza  fissare
ulteriori udienze; 
  2) il giudice, quando rilevi che una causa, gia' riservata  per  la
decisione davanti a se' quale giudice monocratico, deve essere decisa
dal tribunale in composizione  collegiale,  senza  fissare  ulteriori
udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con  ordinanza
comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla
comunicazione,  puo'   chiedere   la   fissazione   dell'udienza   di
discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario
precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere  assegnati  alle
parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi; 
  3) in caso  di  mutamento  del  rito,  gli  effetti  sostanziali  e
processuali della domanda si producano  secondo  le  norme  del  rito
seguite  prima  del  mutamento,  restino  ferme  le  decadenze  e  le
preclusioni  gia'  maturate  secondo  le  norme  seguite  prima   del
mutamento e il giudice fissi alle parti  un  termine  perentorio  per
l'eventuale integrazione degli atti introduttivi; 
  4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il  rito
collegiale,  restando  ferme  le  decadenze  e  le  preclusioni  gia'
maturate in ciascun procedimento prima della riunione; 
    t) modificare, in conformita'  ai  criteri  di  cui  al  presente
comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
tribunale in composizione collegiale sono adottati nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) ridurre i casi in  cui  il  tribunale  giudica  in  composizione
collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessita' giuridica e
della rilevanza economico-sociale delle controversie; 
  b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni  e  di
fissazione dell'oggetto della causa analogamente  a  quanto  previsto
per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. 
  7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
giudice di pace sono adottati nel rispetto dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
  a)  uniformare  il  processo  davanti  al  giudice   di   pace   al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; 
  b) provvedere a una rideterminazione della competenza  del  giudice
di pace in materia civile, anche modificando  le  previsioni  di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
  8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di giudizio di appello  sono  adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  prevedere  che  i  termini   per   le   impugnazioni   previsti
dall'articolo 325  del  codice  di  procedura  civile  decorrono  dal
momento in cui la sentenza e'  notificata  anche  per  la  parte  che
procede alla notifica; 
  b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia
anche quando l'impugnazione principale e' dichiarata improcedibile; 
  c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati
dagli  articoli  342  e  434  del  codice  di  procedura  civile,  le
indicazioni previste a pena di inammissibilita' siano esposte in modo
chiaro, sintetico e specifico; 
  d) individuare la forma con cui, nei  casi  previsti  dall'articolo
348  del  codice  di  procedura  civile,  l'appello   e'   dichiarato
improcedibile e il relativo regime di controllo; 
  e) prevedere,  fuori  dei  casi  in  cui  deve  essere  pronunciata
l'improcedibilita' dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo
348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una
ragionevole   probabilita'   di   essere   accolta   sia   dichiarata
manifestamente infondata e prevedere che la  decisione  di  manifesta
infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con  sentenza
succintamente motivata anche mediante rinvio a  precedenti  conformi;
modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice
di procedura civile; 
  f)  modificare  la  disciplina  dei  provvedimenti  sull'esecuzione
provvisoria in appello, prevedendo: 
  1) che la sospensione dell'efficacia  esecutiva  o  dell'esecuzione
della sentenza impugnata sia  disposta  sulla  base  di  un  giudizio
prognostico   di   manifesta    fondatezza    dell'impugnazione    o,
alternativamente, sulla base di un grave e  irreparabile  pregiudizio
derivante dall'esecuzione della  sentenza  anche  in  relazione  alla
possibilita' di insolvenza di una  delle  parti  quando  la  sentenza
contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro; 
  2) che l'istanza di cui  al  numero  1)  possa  essere  proposta  o
riproposta nel corso del  giudizio  di  appello,  anche  con  ricorso
autonomo,  a  condizione  che  il  ricorrente  indichi,  a  pena   di
inammissibilita',  gli  specifici  elementi  sopravvenuti   dopo   la
proposizione dell'impugnazione; 
  3)  che,  qualora  l'istanza   sia   dichiarata   inammissibile   o
manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non  impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha proposta  al  pagamento  in  favore
della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad  euro  250  e
non superiore ad  euro  10.000.  L'ordinanza  e'  revocabile  con  la
sentenza che definisce il giudizio; 
  g) introdurre modifiche all'articolo 287 del  codice  di  procedura
civile prevedendo che, nell'ambito  del  procedimento  di  correzione
delle sentenze e delle ordinanze, le  parti  possano  fare  richiesta
congiunta, da depositare  almeno  cinque  giorni  prima  dell'udienza
fissata, di non presenziarvi. In caso  di  richiesta  non  congiunta,
prevedere che il giudice abbia comunque facolta' di invitare la parte
resistente a depositare note scritte, senza  fissazione  di  apposita
udienza; 
  h) introdurre modifiche all'articolo 288 del  codice  di  procedura
civile, prevedendo la possibilita' di ricorrere  al  procedimento  di
correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione  o  la
quantificazione delle spese di lite liquidate  con  un  provvedimento
gia' passato in giudicato, prevedendo altresi' che tale  procedimento
non sia piu' esperibile  decorso  un  anno  dalla  pubblicazione  del
provvedimento; 
  i)   prevedere   che   per   la   trattazione   del    procedimento
sull'esecuzione provvisoria  il  presidente  del  collegio,  fermi  i
poteri di sospensione immediata  previsti  dall'articolo  351,  terzo
comma, secondo periodo, del codice di procedura  civile,  designa  il
consigliere istruttore e ordina la comparizione delle  parti  davanti
al predetto  consigliere  e  prevedere  che,  sentite  le  parti,  il
consigliere istruttore  riferisce  al  collegio  per  l'adozione  dei
provvedimenti sull'esecuzione provvisoria; 
  l) prevedere che la trattazione davanti  alla  corte  d'appello  si
svolge davanti al consigliere istruttore, designato  dal  presidente,
al quale  sono  attribuiti  i  poteri  di  dichiarare  la  contumacia
dell'appellato, di procedere alla  riunione  degli  appelli  proposti
contro  la  stessa   sentenza,   di   procedere   al   tentativo   di
conciliazione,  di  ammettere  i  mezzi  di   prova,   di   procedere
all'assunzione  dei  mezzi  istruttori  e  di  fissare   udienza   di
discussione  della  causa  davanti  al  collegio   anche   ai   sensi
dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura  civile,  fermo
restando il  potere  del  collegio  di  impartire  provvedimenti  per
l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la
riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova; 
  m) introdurre la possibilita' che, all'esito dell'udienza in camera
di  consiglio  fissata  per  la   decisione   sull'istanza   prevista
dall'articolo  283  del  codice  di  procedura  civile,  il  collegio
provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del  codice  di  procedura
civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito  di  note
conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione; 
  n) prevedere che, esaurita l'attivita' prevista dagli articoli  350
e 351 del codice  di  procedura  civile,  il  consigliere  istruttore
assegna termini perentori non superiori  a  sessanta  giorni  per  il
deposito  di  note   scritte   contenenti   la   precisazione   delle
conclusioni, termini non superiori a trenta giorni  per  il  deposito
delle comparse conclusionali  e  termini  non  superiori  a  quindici
giorni per il deposito delle memorie di replica  e  fissa  successiva
udienza avanti a se' nella quale la causa e' rimessa in  decisione  e
il  consigliere  istruttore  si  riserva  di  riferire  al  collegio;
prevedere altresi' che  la  sentenza  e'  depositata  nei  successivi
sessanta giorni; 
  o) riformulare gli articoli 353  e  354  del  codice  di  procedura
civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa  in  primo
grado ai casi di violazione del contraddittorio. 
  9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale
esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione
dei motivi per i quali si chiede la cassazione; 
  b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis  e
dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo: 
  1) la soppressione della sezione  prevista  dall'articolo  376  del
codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza
dinanzi alle sezioni semplici; 
  2) la  soppressione  del  procedimento  disciplinato  dall'articolo
380-bis del codice di procedura civile; 
  c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui
la  Corte  riconosca  di  dover  dichiarare  l'improcedibilita'   del
ricorso; 
  d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera
di consiglio disciplinato dagli  articoli  380-bis.1  e  380-ter  del
codice  di  procedura  civile,  che,  al  termine  della  camera   di
consiglio,  l'ordinanza,   succintamente   motivata,   possa   essere
immediatamente  depositata  in  cancelleria,   rimanendo   ferma   la
possibilita'  per  il  collegio  di  riservare  la  redazione  e   la
pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione; 
  e) introdurre un procedimento  accelerato,  rispetto  all'ordinaria
sede  camerale,  per  la  definizione  dei   ricorsi   inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo: 
  1) che il giudice della Corte formuli una proposta  di  definizione
del   ricorso,   con   la   sintetica   indicazione   delle   ragioni
dell'inammissibilita',  dell'improcedibilita'   o   della   manifesta
infondatezza ravvisata; 
  2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti; 
  3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di
consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso
si intenda rinunciato e il giudice pronunci  decreto  di  estinzione,
liquidando le spese, con esonero  della  parte  soccombente  che  non
presenta la richiesta di cui al  presente  numero  dal  pagamento  di
quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115; 
    f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica  quando  la
questione di diritto e' di particolare rilevanza, anticipando fino  a
quaranta giorni prima dell'udienza  l'onere  di  comunicazione  della
data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo
la facolta' per il pubblico ministero di depositare una  memoria  non
oltre quindici giorni prima dell'udienza; 
    g) introdurre la possibilita' per il giudice  di  merito,  quando
deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente
provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente
la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del  quesito
posto, prevedendo che: 
      1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di
cassazione e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: 
        1.1) la questione e' esclusivamente di  diritto,  non  ancora
affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; 
        1.2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative; 
        1.3) la  questione  e'  suscettibile  di  porsi  in  numerose
controversie; 
      2) ricevuta l'ordinanza con la quale il  giudice  sottopone  la
questione,  il  Primo  presidente,  entro  novanta  giorni,  dichiara
inammissibile  la  richiesta  qualora   risultino   insussistenti   i
presupposti di cui al numero 1) della presente lettera; 
      3)   nel   caso   in   cui   non    provvede    a    dichiarare
l'inammissibilita', il Primo presidente  assegna  la  questione  alle
sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente; 
      4) la Corte di cassazione decide  enunciando  il  principio  di
diritto in esito ad un procedimento  da  svolgere  mediante  pubblica
udienza, con la requisitoria scritta del  pubblico  ministero  e  con
facolta' per le parti di depositare brevi memorie  entro  un  termine
assegnato dalla Corte stessa; 
      5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende  il  giudizio
di merito ove e' sorta la questione oggetto di rinvio; 
      6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione  decide
sulla questione e' vincolante nel procedimento nell'ambito del  quale
e' stata rimessa  la  questione  e  conserva  tale  effetto,  ove  il
processo si estingua, anche nel nuovo processo che e' instaurato  con
la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime
parti. 
  10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di revocazione a seguito di sentenze  emesse  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicita'
di ristori, sia esperibile  il  rimedio  della  revocazione  previsto
dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una
volta  formatosi  il  giudicato,  il  contenuto  della  sentenza  sia
successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo
contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ovvero a uno  dei
suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la  violazione  tramite
tutela per equivalente; 
  b) prevedere che, nell'ambito del procedimento  per  revocazione  a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non
hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei
diritti dell'uomo; 
  c) prevedere che, nell'ambito del procedimento  per  revocazione  a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione  spetti
alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro  eredi
o aventi causa e al pubblico ministero; 
  d)  prevedere,  nell'ambito  del  procedimento  per  revocazione  a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
un termine per l'impugnazione non  superiore  a  novanta  giorni  che
decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della
sentenza della Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  ai  sensi  del
regolamento della Corte stessa; 
  e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte
le parti del processo che ha  dato  luogo  alla  sentenza  sottoposta
all'esame della Corte europea dei diritti  dell'uomo  e  al  pubblico
ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa,  al
fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti
consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo,
di richiedere di essere autorizzati all'intervento; 
  f)  operare  gli  adattamenti  delle  disposizioni  del  codice  di
procedura civile,  del  codice  civile  e  delle  altre  disposizioni
legislative che si rendano necessari in  seguito  all'adozione  delle
norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle  lettere
a), b), c), d) ed e). 
  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di controversie di lavoro e previdenza sono  adottati  nel
rispetto del seguente principio e  criterio  direttivo:  unificare  e
coordinare  la  disciplina  dei  procedimenti  di  impugnazione   dei
licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni  relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro,  adottando  le  opportune
norme transitorie, prevedendo che: 
  a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia  proposta
domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto  di  lavoro  abbia
carattere prioritario; 
  b) le azioni di  impugnazione  dei  licenziamenti  dei  soci  delle
cooperative,  anche  ove  consegua   la   cessazione   del   rapporto
associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409
e seguenti del codice di procedura civile; 
  c) le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove  non
siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del  codice  di
procedura  civile,  possano   essere   introdotte,   ricorrendone   i
presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli  articoli  38
del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al
decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  e  28  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione
dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di
agire successivamente in giudizio con rito diverso. 
  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di
esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: 
  a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione  forzata,
le sentenze e gli altri provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  e
gli atti ricevuti da notaio o  da  altro  pubblico  ufficiale  devono
essere formati in copia attestata conforme  all'originale,  abrogando
le  disposizioni  del  codice  di  procedura  civile   e   le   altre
disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva  e
alla spedizione in forma esecutiva; 
  b)  prevedere  che  se  il  creditore  presenta  l'istanza  di  cui
all'articolo 492-bis del codice di procedura civile,  il  termine  di
cui all'articolo 481, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
rimane  sospeso  e  riprende  a  decorrere  dalla  conclusione  delle
operazioni previste  dal  secondo  comma  dell'articolo  492-bis  del
medesimo codice; 
  c)  prevedere  che  il  termine  prescritto   dal   secondo   comma
dell'articolo 567 del codice di  procedura  civile  per  il  deposito
dell'estratto del  catasto  e  dei  certificati  delle  iscrizioni  e
trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con
quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e  501  del
medesimo codice per il deposito dell'istanza di  vendita,  prevedendo
che  il  predetto  termine  puo'  essere   prorogato   di   ulteriori
quarantacinque  giorni,   nei   casi   previsti   dal   terzo   comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile; 
  d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del  codice  di
procedura  civile  collabori  con   l'esperto   nominato   ai   sensi
dell'articolo 569 del codice di procedura civile al  controllo  della
completezza della documentazione di  cui  all'articolo  567,  secondo
comma, del codice di procedura civile; 
  e)  prevedere  che  il  giudice   dell'esecuzione   provvede   alla
sostituzione  del  debitore  nella  custodia  nominando  il   custode
giudiziario entro quindici giorni dal deposito  della  documentazione
di cui al secondo comma dell'articolo 567  del  codice  di  procedura
civile,  contemporaneamente   alla   nomina   dell'esperto   di   cui
all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia
alcuna utilita' ai fini della  conservazione  o  amministrazione  del
bene ovvero per la vendita; 
  f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina  la  liberazione
dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal  suo  nucleo
familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla
procedura, al piu' tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con
cui e' autorizzata la vendita o sono delegate le relative  operazioni
e che ordina  la  liberazione  dell'immobile  abitato  dall'esecutato
convivente col nucleo  familiare  al  momento  in  cui  pronuncia  il
decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilita'  di
disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento  alle
attivita' degli ausiliari del giudice, di  ostacolo  del  diritto  di
visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione  del  cespite
in uno stato di buona  conservazione  o  di  violazione  degli  altri
obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti; 
  g) prevedere che la relazione di stima  e  gli  avvisi  di  vendita
siano redatti secondo schemi standardizzati; 
  h) prevedere che sia il custode  ad  attuare  il  provvedimento  di
liberazione  dell'immobile  pignorato  secondo  le  disposizioni  del
giudice  dell'esecuzione  immobiliare,   senza   l'osservanza   delle
formalita' di  cui  agli  articoli  605  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile,  successivamente  alla  pronuncia  del  decreto  di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o  dell'assegnatario
se questi non lo esentano; 
  i)  prevedere  che  la   delega   delle   operazioni   di   vendita
nell'espropriazione  immobiliare  ha  durata  annuale,  con  incarico
rinnovabile da parte del  giudice  dell'esecuzione,  e  che  in  tale
periodo  il  professionista  delegato  deve   svolgere   almeno   tre
esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva  relazione  al
giudice sull'esito di ciascuno di  essi,  nonche'  prevedere  che  il
giudice   dell'esecuzione   esercita    una    diligente    vigilanza
sull'esecuzione delle attivita' delegate e sul rispetto dei tempi per
esse stabiliti,  con  l'obbligo  di  provvedere  immediatamente  alla
sostituzione  del  professionista  in  caso  di  mancato  o   tardivo
adempimento; 
  l) prevedere un termine di venti giorni  per  la  proposizione  del
reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del  professionista
delegato ai sensi  dell'articolo  591-ter  del  codice  di  procedura
civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione
decide il reclamo possa essere impugnata  con  l'opposizione  di  cui
all'articolo 617 dello stesso codice; 
  m)  prevedere  che  il   professionista   delegato   procede   alla
predisposizione del progetto di distribuzione del  ricavato  in  base
alle   preventive    istruzioni    del    giudice    dell'esecuzione,
sottoponendolo  alle  parti  e  convocandole  innanzi   a   se'   per
l'audizione, nel rispetto del termine di  cui  all'articolo  596  del
codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista  dall'articolo  597
del  codice  di  procedura  civile  o  qualora  non  siano   avanzate
contestazioni al progetto, prevedere che il  professionista  delegato
lo dichiara esecutivo e provvede  entro  sette  giorni  al  pagamento
delle singole quote agli aventi diritto  secondo  le  istruzioni  del
giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso  di  contestazioni  il
professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione; 
  n) prevedere: 
      1) che il debitore, con  istanza  depositata  non  oltre  dieci
giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo  569,  primo  comma,
del  codice  di  procedura   civile,   puo'   chiedere   al   giudice
dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere  direttamente  alla
vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo
base indicato nella relazione di stima,  prevedendo  che  all'istanza
del debitore  deve  essere  sempre  allegata  l'offerta  di  acquisto
irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia  della  serieta'
dell'offerta, e' prestata cauzione  in  misura  non  inferiore  a  un
decimo del prezzo proposto; 
      2)  che  il  giudice  dell'esecuzione,   con   decreto,   deve:
verificata l'ammissibilita' dell'istanza,  disporre  che  l'esecutato
rilasci l'immobile nella  disponibilita'  del  custode  entro  trenta
giorni a pena di  decadenza  dall'istanza,  salvo  che  il  bene  sia
occupato con titolo opponibile alla  procedura;  disporre  che  entro
quindici giorni e' data pubblicita', ai sensi dell'articolo  490  del
codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto  che
entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori  offerte  di
acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a  un  decimo
del prezzo proposto, il quale non  puo'  essere  inferiore  a  quello
dell'offerta gia' presentata a corredo  dell'istanza  dell'esecutato;
convocare il debitore, i comproprietari, il creditore  procedente,  i
creditori  intervenuti,  i  creditori  iscritti  e  gli  offerenti  a
un'udienza da fissare  entro  novanta  giorni  per  la  deliberazione
sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli
offerenti; 
      3)  che  con  il  provvedimento  con  il   quale   il   giudice
dell'esecuzione aggiudica  l'immobile  al  miglior  offerente  devono
essere stabilite le modalita' di pagamento  del  prezzo,  da  versare
entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo  587
del codice di procedura civile; 
      4)  che  il  giudice  dell'esecuzione  puo'  delegare  uno  dei
professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e  allo  svolgimento  della
gara,  alla  riscossione  del  prezzo  nonche'  alle  operazioni   di
distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso  interamente  il
prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice  di
procedura civile; 
      5) che, se  nel  termine  assegnato  il  prezzo  non  e'  stato
versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587  e  569  del
codice di procedura civile; 
      6) che l'istanza di cui al numero 1) puo' essere formulata  per
una sola volta a pena di inammissibilita'; 
    o)  prevedere  criteri  per  la  determinazione   dell'ammontare,
nonche' del termine di durata delle misure di  coercizione  indiretta
di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere
altresi' l'attribuzione al  giudice  dell'esecuzione  del  potere  di
disporre dette misure quando il titolo esecutivo  e'  diverso  da  un
provvedimento di condanna oppure la misura non e' stata richiesta  al
giudice che ha pronunciato tale provvedimento; 
    p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei  beni  immobili
compiute nelle procedure esecutive  individuali  e  concorsuali,  gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a
carico del cliente si applicano anche agli  aggiudicatari  e  che  il
giudice  emette  il  decreto  di  trasferimento  soltanto  dopo  aver
verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi; 
    q) istituire presso il Ministero della giustizia  la  banca  dati
per le  aste  giudiziali,  contenente  i  dati  identificativi  degli
offerenti,  i  dati  identificativi  del  conto  bancario  o  postale
utilizzato per versare la cauzione e  il  prezzo  di  aggiudicazione,
nonche' le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti,
del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione,  su
richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. 
  13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti   legislativi   recanti   modifiche   alla   disciplina   dei
procedimenti in camera di consiglio sono adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridurre i casi in cui il tribunale  provvede  in  composizione
collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui e' previsto  l'intervento
del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale  e'
chiamato  a  pronunciarsi  in  ordine  all'attendibilita'  di   stime
effettuate o alla buona amministrazione di cose  comuni,  operando  i
conseguenti adattamenti delle disposizioni di  cui  al  capo  VI  del
titolo II del libro IV del codice di procedura civile  e  consentendo
il rimedio  del  reclamo  di  cui  all'articolo  739  del  codice  di
procedura civile ai decreti  emessi  dal  tribunale  in  composizione
monocratica,  individuando  per  tale  rimedio  la   competenza   del
tribunale in composizione collegiale; 
    b) prevedere interventi volti a trasferire  alle  amministrazioni
interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di  specifiche
competenze alcune delle  funzioni  amministrative,  nella  volontaria
giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e  al  giudice
minorile, individuando altresi' gli specifici ambiti e limiti di tale
trasferimento di funzioni. 
  14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in
camera di consiglio e alle modifiche  del  procedimento  sommario  di
cognizione di primo grado sono adottati  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1°  settembre
2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in
assenza di contraddittorio,  i  procedimenti  volti  ad  ottenere  la
dichiarazione di esecutivita' di una  decisione  straniera  e  quelli
volti ad ottenere in via principale l'accertamento della  sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento di una decisione  straniera  ai
sensi degli atti indicati di seguito: 
  1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del  Consiglio,  del  27  novembre
2003, relativo alla competenza, al  riconoscimento  e  all'esecuzione
delle  decisioni  in   materia   matrimoniale   e   in   materia   di
responsabilita'  genitoriale,  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1347/2000; 
  2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre  2008,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione  in  materia  di
obbligazioni alimentari; 
  3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del  24  giugno  2016,
che attua la cooperazione rafforzata nel  settore  della  competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e  dell'esecuzione  delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; 
  4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del  24  giugno  2016,
che attua la cooperazione rafforzata nel  settore  della  competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e  dell'esecuzione  delle
decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate; 
  5) regolamento (UE)  n.  650/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla  competenza,  alla  legge
applicabile, al riconoscimento e  all'esecuzione  delle  decisioni  e
all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in  materia  di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; 
  b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice
provveda con decreto motivato, avverso il quale puo' essere  promosso
ricorso ai sensi della lettera c); 
  c)  prevedere  che  i  ricorsi  avverso  le  decisioni   rese   nei
procedimenti di cui alla lettera a), nonche' i giudizi sulle  domande
di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli  atti  indicati
nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano  trattati  con  il  rito
sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis  e  seguenti  del
codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato; 
  d) prevedere  che  le  domande  di  diniego  del  riconoscimento  o
dell'esecuzione  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  606/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013,  relativo  al
riconoscimento  reciproco  delle  misure  di  protezione  in  materia
civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli
articoli 702-bis e seguenti del codice di  procedura  civile,  o  con
altro rito ordinario semplificato; 
  e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui  agli  articoli
615 e seguenti del codice di procedura civile, si  applichi  il  rito
sommario di cognizione,  o  altro  rito  ordinario  semplificato,  ai
procedimenti di diniego del riconoscimento  o  dell'esecuzione  e  di
accertamento dell'assenza di motivi  di  diniego  del  riconoscimento
previsti dagli atti di seguito indicati: 
  1) regolamento (UE) n.  1215/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  dicembre   2012,   concernente   la   competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni  in
materia civile e commerciale; 
  2)  regolamento  (UE)  2015/848  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di  insolvenza
(rifusione); 
  3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del  25  giugno  2019,
relativo alla competenza, al riconoscimento  e  all'esecuzione  delle
decisioni in materia matrimoniale e  in  materia  di  responsabilita'
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; 
  f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle  lettere
a),  c)  ed  e)  siano  promossi   innanzi   alla   corte   d'appello
territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini
previsti da tali atti; 
  g) prevedere che  le  decisioni  della  corte  d'appello  rese  sui
ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e)  siano  impugnabili  innanzi
alla Corte di cassazione; 
  h) prevedere che i criteri di cui  alle  lettere  da  a)  a  g)  si
estendano, con gli opportuni adattamenti, ai  procedimenti  volti  ad
ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione  straniera
o in via principale l'accertamento della sussistenza dei  presupposti
per il riconoscimento di una decisione straniera,  o  il  diniego  di
tale riconoscimento, allorche' l'efficacia di tali decisioni si fondi
su una convenzione internazionale. 
  15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina  dell'arbitrato
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  rafforzare  le  garanzie  di   imparzialita'   e   indipendenza
dell'arbitro, reintroducendo la facolta'  di  ricusazione  per  gravi
ragioni di convenienza nonche' prevedendo l'obbligo di rilasciare, al
momento  dell'accettazione  della  nomina,  una   dichiarazione   che
contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle  sopra
richiamate garanzie, prevedendo l'invalidita'  dell'accettazione  nel
caso di omessa dichiarazione, nonche' in particolare la decadenza nel
caso in cui, al momento  dell'accettazione  della  nomina,  l'arbitro
abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo
815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere  come
motivi di ricusazione; 
  b) prevedere in modo esplicito l'esecutivita' del  decreto  con  il
quale il presidente della corte d'appello  dichiara  l'efficacia  del
lodo straniero con contenuto di condanna; 
  c) prevedere l'attribuzione agli  arbitri  rituali  del  potere  di
emanare misure cautelari  nell'ipotesi  di  espressa  volonta'  delle
parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato  o  in
atto  scritto  successivo,  salva  diversa  disposizione  di   legge;
mantenere per tali ipotesi in capo al  giudice  ordinario  il  potere
cautelare nei soli casi di domanda anteriore  all'accettazione  degli
arbitri;  disciplinare  il  reclamo  cautelare  davanti  al   giudice
ordinario per i motivi di cui  all'articolo  829,  primo  comma,  del
codice di procedura civile e per  contrarieta'  all'ordine  pubblico;
disciplinare le modalita' di attuazione della misura cautelare sempre
sotto il controllo del giudice ordinario; 
  d) prevedere, nel caso di  decisione  secondo  diritto,  il  potere
delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 
  e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo  828,  secondo
comma,  del  codice  di  procedura   civile   per   la   proposizione
dell'impugnazione per nullita' del  lodo  rituale,  equiparandolo  al
termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura
civile; 
  f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della  materia
e di semplificazione della normativa  di  riferimento,  l'inserimento
nel codice di procedura civile  delle  norme  relative  all'arbitrato
societario e la conseguente abrogazione del  decreto  legislativo  17
gennaio  2003,   n.   5;   prevedere   altresi'   la   reclamabilita'
dell'ordinanza  di  cui  all'articolo  35,  comma  5,   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,  che  decide  sulla  richiesta  di
sospensione della delibera; 
  g) disciplinare la translatio  iudicii  tra  giudizio  arbitrale  e
giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale; 
  h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte
dell'autorita' giudiziaria siano improntate a criteri che  assicurino
trasparenza, rotazione ed efficienza. 
  16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla normativa  in  materia  di
consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: 
  a) rivedere il percorso  di  iscrizione  dei  consulenti  presso  i
tribunali,  favorendo  l'accesso  alla  professione  anche  ai   piu'
giovani; 
  b) distinguere le varie  figure  professionali,  caratterizzate  da
percorsi formativi differenti anche per il tramite  dell'unificazione
o  aggiornamento  degli   elenchi,   favorendo   la   formazione   di
associazioni nazionali di riferimento; 
  c) creazione di un albo nazionale  unico,  al  quale  magistrati  e
avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali  piu'
adeguate al singolo caso; 
  d) favorire la mobilita' dei professionisti tra  le  diverse  corti
d'appello, escludendo  obblighi  di  cancellazione  da  un  distretto
all'altro; 
  e) prevedere  la  formazione  continua  dei  consulenti  tecnici  e
periti; 
  f) tutelare la salute, la gravidanza o  le  situazioni  contingenti
che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la
possibilita' di richiesta di sospensione volontaria come prevista  in
altri ambiti lavorativi; 
  g) istituire presso le corti d'appello una commissione di  verifica
deputata  al  controllo  della  regolarita'  delle  nomine,  ai   cui
componenti non spettano compensi, gettoni di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti  legislativi  recanti  disposizioni  dirette  a   rendere   i
procedimenti civili piu'  celeri  ed  efficienti  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al
tribunale, alla corte  d'appello  e  alla  Corte  di  cassazione,  il
deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti  che  sono  in
giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo  esclusivamente
con modalita' telematiche, o anche mediante altri mezzi  tecnologici,
e che  spetti  al  capo  dell'ufficio  autorizzare  il  deposito  con
modalita' non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non siano funzionanti  e  sussista  una  situazione
d'urgenza, assicurando  che  agli  interessati  sia  data  conoscenza
adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema; 
    b) prevedere che, in tutti i  procedimenti  civili,  il  deposito
telematico di atti e documenti di  parte  possa  avvenire  anche  con
soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta  elettronica
certificata  nel  rispetto  della  normativa,  anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici; 
    c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni  tecnologiche
diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i  procedimenti
civili, il deposito si abbia per  avvenuto  nel  momento  in  cui  e'
generato  il  messaggio   di   conferma   del   completamento   della
trasmissione; 
    d) prevedere che i provvedimenti  del  giudice  e  gli  atti  del
processo per i quali la legge non richiede forme determinate  possano
essere compiuti nella forma piu' idonea al  raggiungimento  del  loro
scopo,  nel  rispetto  dei  principi  di  chiarezza  e  sinteticita',
stabilendo che sia assicurata la strutturazione  di  campi  necessari
all'inserimento delle informazioni nei  registri  del  processo,  nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato  dal
Ministro  della  giustizia,  sentiti  il  Consiglio  superiore  della
magistratura e il Consiglio nazionale forense; 
    e) prevedere il divieto di sanzioni sulla  validita'  degli  atti
per il mancato rispetto delle specifiche tecniche  sulla  forma,  sui
limiti  e  sullo  schema  informatico  dell'atto,  quando  questo  ha
comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle  specifiche
tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si  possa  tener  conto
nella disciplina delle spese; 
    f) rivedere la  disciplina  delle  modalita'  di  versamento  del
contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice  ordinario
e, in particolare: 
      1) prevedere che tale versamento possa avvenire: 
        1.1)  con  sistemi  telematici  di   pagamento   tramite   la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma  2,  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di  pagamento  con  moneta  elettronica  disponibili  nel
circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma  9,
del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 
        1.2) con strumenti di  pagamento  non  telematici,  in  conto
corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 
        1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e  di  valori
bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai  sensi  dell'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto; 
        1.4)  mediante  bonifico,  con  strumenti  di  pagamento  non
telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; 
      2) disciplinare i mezzi tramite i quali  deve  essere  data  la
prova del versamento; 
      3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario,
quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e'  depositato  con  modalita'  telematiche,  il
contributo  unificato  sia  corrisposto  esclusivamente  con  sistemi
telematici di pagamento; 
  4) prevedere, nella procedura di liquidazione  giudiziale,  che  il
contributo  unificato  sia  corrisposto  esclusivamente  con  sistemi
telematici di pagamento; 
  5) prevedere che il versamento  con  modalita'  diverse  da  quelle
prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo  14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e che la  relativa  istanza  di  rimborso  debba
essere proposta,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni  dal
pagamento; 
  6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,
prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici
delle spettanze degli ufficiali giudiziari; 
  g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformita' di  cui
agli articoli  16-bis,  comma  9-bis,  16-decies  e  16-undecies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  al  fine  di  consentire  tali
attestazioni per tutti gli atti trasmessi con  modalita'  telematiche
all'ufficiale giudiziario o  dal  medesimo  ricevuti  con  le  stesse
modalita'; 
  h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi  e  criteri
direttivi  di  cui  alla  presente  legge,  misure  di   riordino   e
implementazione delle disposizioni  in  materia  di  processo  civile
telematico; 
  i) prevedere all'articolo 22 delle  disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  che  le  funzioni  di
consulente  presso  le  sezioni  specializzate  dei   tribunali   con
competenza  distrettuale  possono  essere  affidate   ai   consulenti
iscritti negli albi dei tribunali del distretto; 
  l) prevedere che il giudice, fatta salva  la  possibilita'  per  le
parti costituite di opporsi, puo' disporre che le udienze civili  che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai  difensori,  dalle
parti, dal pubblico  ministero  e  dagli  ausiliari  del  giudice  si
svolgano con  collegamenti  audiovisivi  a  distanza,  individuati  e
regolati con provvedimento  del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia; 
  m)  prevedere  che,  fatta  salva  la  possibilita'  per  le  parti
costituite di opporsi, il giudice puo', o deve in caso  di  richiesta
congiunta delle  parti,  disporre  che  le  udienze  civili  che  non
richiedono la presenza  di  soggetti  diversi  dai  difensori,  dalle
parti, dal pubblico ministero e dagli  ausiliari  del  giudice  siano
sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni  da  effettuare  entro  il  termine  perentorio
stabilito dal giudice; 
  n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di  comparizione
per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, puo' disporre  il
deposito telematico  di  una  dichiarazione  sottoscritta  con  firma
digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice  di
procedura civile; 
  o) prevedere che nei procedimenti di  separazione  consensuale,  di
istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli  effetti  civili
del   matrimonio   le   parti   possono   formulare   rinuncia   alla
partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso
la volonta' di non volersi riconciliare  con  l'altra  parte  purche'
offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilita' reddituali e
patrimoniali  relative  al  triennio  antecedente  e  depositino   la
relativa documentazione; 
  p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione,  inabilitazione
e   amministrazione   di   sostegno,    all'udienza    per    l'esame
dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia
richiesta la nomina di  amministratore  di  sostegno  sia  di  regola
prevista la comparizione personale del  soggetto  destinatario  della
misura,  con  facolta'  per  il  giudice  di  disporre  l'udienza  in
modalita' da remoto mediante  collegamenti  audiovisivi  a  distanza,
individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   Ministero   della
giustizia, nelle ipotesi in cui la  comparizione  personale  potrebbe
arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura; 
  q)  prevedere  che  il  provvedimento  cautelare   di   sospensione
dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da  qualsiasi  organo  di
associazioni, fondazioni,  societa',  ovvero  condominio,  non  perde
efficacia in  caso  di  estinzione  del  giudizio,  anche  quando  la
relativa domanda e' stata proposta in corso di causa; prevedere che i
provvedimenti  di  sospensione  delle  deliberazioni   dell'assemblea
condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile  non  perdono
efficacia ove non  sia  successivamente  instaurato  il  giudizio  di
merito; 
  r)  prevedere  che  la  dichiarazione   di   inefficacia   di   cui
all'articolo 669-novies del codice di procedura civile  assume  anche
in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza. 
  18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche  alla  disciplina  dell'ufficio
per il processo istituito presso i tribunali e  le  corti  d'appello,
anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il
coordinamento di uno o piu' magistrati dell'ufficio, sia  organizzato
individuando i requisiti professionali del personale da  assegnare  a
tale struttura facendo riferimento alle figure  gia'  previste  dalla
legge; 
  b)  prevedere  altresi'  che  all'ufficio  per  il  processo   sono
attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: 
  1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le
attivita' preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale
quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale  e
dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilita' della  lite,
la predisposizione di  bozze  di  provvedimenti,  il  supporto  nella
verbalizzazione,  la  cooperazione  per  l'attuazione  dei   progetti
organizzativi finalizzati  a  incrementare  la  capacita'  produttiva
dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione; 
  2) compiti di supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli  strumenti
informatici; 
  3) compiti  di  coordinamento  tra  l'attivita'  del  magistrato  e
l'attivita' del cancelliere; 
  4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa  a  disposizione
di precedenti giurisprudenziali; 
  5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro; 
    c) prevedere che presso la Corte di  cassazione  siano  istituite
una o piu' strutture organizzative denominate ufficio per il processo
presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali: 
  1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale  struttura  organizzativa,  facendo  riferimento  alle  figure
previste dalla legislazione  vigente  per  le  corti  d'appello  e  i
tribunali ordinari, in coerenza con la  specificita'  delle  funzioni
della Corte di cassazione; 
  2) prevedere che all'ufficio per il processo  presso  la  Corte  di
cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di
uno o piu'  magistrati  da  lui  delegati,  previa  formazione  degli
addetti alla struttura, sono attribuiti compiti: 
        2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei  flussi
delle sopravvenienze; 
        2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la
compilazione della scheda del ricorso, corredata  delle  informazioni
pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e  l'esistenza  di
precedenti  specifici,  lo  svolgimento  dei  compiti  necessari  per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con
l'individuazione di tematiche seriali, lo  svolgimento  di  attivita'
preparatorie  relative  ai   provvedimenti   giurisdizionali,   quali
ricerche  di  giurisprudenza,  di  legislazione,  di  dottrina  e  di
documentazione al fine di contribuire alla complessiva  gestione  dei
ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali; 
        2.3) di supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli  strumenti
informatici; 
        2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche  per  le
attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 
    d) prevedere l'istituzione,  presso  la  Procura  generale  della
Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate
ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali: 
  1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale struttura, facendo  riferimento  alle  figure  previste  dalla
legislazione vigente per le corti d'appello e i  tribunali  ordinari,
in coerenza con la  specificita'  delle  attribuzioni  della  Procura
generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione; 
  2) prevedere che alla predetta struttura  organizzativa,  sotto  la
supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati
dell'ufficio, previa formazione degli addetti  alla  struttura,  sono
attribuiti compiti: 
        2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti
che  pervengono  per  l'intervento,   per   la   formulazione   delle
conclusioni e per il deposito  delle  memorie  dinanzi  alle  sezioni
unite e alle sezioni semplici della Corte; 
        2.2) di supporto ai  magistrati  comprendenti,  tra  l'altro,
l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi
degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei  ricorsi  e
di individuazione delle questioni che  possono  formare  oggetto  del
procedimento   per   l'enunciazione   del   principio   di    diritto
nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del  codice  di
procedura civile; 
        2.3) di supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli  strumenti
informatici; 
        2.4)  di  raccolta  di  materiale  e  documentazione  per  la
predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
  19. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  18,  il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con  decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente  di  500  unita'  di
personale  da  inquadrare  nella  III  area   funzionale,   posizione
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
  20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti   legislativi   recanti   modifiche   alla   disciplina   del
procedimento notificatorio sono adottati nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere, quando il destinatario della  notificazione  e'  un
soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo  di  munirsi  di  un
indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante  da  pubblici
elenchi o quando il destinatario  ha  eletto  domicilio  digitale  ai
sensi    dell'articolo    3-bis,    comma    1-bis,    del     codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti  di  diritto  privato  non  tenuti
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese  ai
sensi  dell'articolo   6-quater   del   medesimo   codice,   che   la
notificazione degli atti  in  materia  civile  e  stragiudiziale  sia
eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo  di  posta  elettronica
certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici; 
    b) prevedere che,  quando  la  notificazione  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito  positivo
per  causa  imputabile  al  destinatario,  l'avvocato  provveda  alla
notificazione  esclusivamente  mediante  inserimento,  a  spese   del
richiedente, nell'area web riservata  di  cui  all'articolo  359  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per
eseguita nel decimo giorno successivo a quello  in  cui  e'  compiuto
l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o
non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la
notificazione si esegua con le modalita' ordinarie; 
    c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata  o  mediante   inserimento
nell'area  web  riservata,  sia  vietato  all'ufficiale   giudiziario
eseguire, su richiesta di  un  avvocato,  notificazioni  di  atti  in
materia civile e stragiudiziale,  salvo  che  l'avvocato  richiedente
dichiari che il destinatario della notificazione non  dispone  di  un
indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante  da  pubblici
elenchi ovvero che la notificazione  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito  positivo
per cause non imputabili al destinatario; 
    d)  adottare  misure  di  semplificazione  del  procedimento   di
notificazione nei casi in cui la stessa e' effettuata  dall'ufficiale
giudiziario, al fine di agevolare l'uso di  strumenti  informatici  e
telematici. 
  21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle  parti  e
dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
  a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia
quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilita'  aggravata  e,
conseguentemente, specifiche sanzioni  a  favore  della  cassa  delle
ammende; 
  b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi
di  rifiuto  non  giustificato  di  consentire  l'ispezione  prevista
dall'articolo 118 del codice  di  procedura  civile  e  nei  casi  di
rifiuto o inadempimento non giustificati  dell'ordine  di  esibizione
previsto dall'articolo 210 del medesimo codice; 
  c) prevedere la fissazione di un termine non superiore  a  sessanta
giorni entro il quale la pubblica  amministrazione,  cui  sono  state
richieste informazioni ai  sensi  dell'articolo  213  del  codice  di
procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni  del
diniego. 
  22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi  della  delega  di
cui al comma 1 sono  adottati  altresi'  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
  a) curare il  coordinamento  con  le  disposizioni  vigenti,  anche
modificando la formulazione e la collocazione delle norme del  codice
di procedura civile, del codice civile e  delle  norme  contenute  in
leggi speciali non direttamente  investite  dai  principi  e  criteri
direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad  essi
conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune
disposizioni transitorie; 
  b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo  2001,  n.
89,  sostituendo  all'introduzione  del  giudizio  nelle  forme   del
procedimento sommario di cognizione di cui agli  articoli  702-bis  e
seguenti del codice di procedura civile quali rimedi  preventivi,  la
stipulazione, anche fuori dei casi  in  cui  l'accesso  preventivo  a
strumenti  alternativi  per   la   risoluzione   della   controversia
costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, di
una convenzione di negoziazione assistita  ovvero  la  partecipazione
personale al procedimento  di  mediazione  anche  successivamente  al
primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri  procedimenti
di conciliazione e mediazione previsti da  disposizioni  speciali  e,
per  i  giudizi  davanti  alla  corte  d'appello,  alla  proposizione
d'istanza di decisione in udienza, all'esito  di  discussione  orale,
preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel  corso  della
medesima udienza; 
  c) prevedere che il difetto di giurisdizione: 
  1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei
successivi gradi del processo solo quando  e'  oggetto  di  specifico
motivo di impugnazione; 
  2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte  dell'attore
che ha promosso il giudizio di primo grado. 
  23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per
la realizzazione di un rito  unificato  denominato  «procedimento  in
materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un  apposito
titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile,  rubricato
«Norme per  il  procedimento  in  materia  di  persone,  minorenni  e
famiglie», recante la disciplina  del  rito  applicabile  a  tutti  i
procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni  e  alle
famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale  per  i
minorenni e del giudice tutelare,  con  esclusione  dei  procedimenti
volti  alla  dichiarazione  di  adottabilita',  dei  procedimenti  di
adozione di  minori  di  eta'  e  dei  procedimenti  attribuiti  alla
competenza delle sezioni  istituite  dal  decreto-legge  17  febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica  ed
integrazione delle disposizioni vigenti; 
    b) nei procedimenti di cui alla  lettera  a),  prevedere  che  in
presenza di allegazioni di  violenza  domestica  o  di  genere  siano
assicurate:  su  richiesta,  adeguate  misure   di   salvaguardia   e
protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis  del
codice civile; le necessarie modalita'  di  coordinamento  con  altre
autorita' giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei  termini
processuali nonche' specifiche disposizioni processuali e sostanziali
per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un  figlio  minore
rifiuti di incontrare uno o entrambi i  genitori,  prevedere  che  il
giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione
ritenuta necessaria, accerta con urgenza  le  cause  del  rifiuto  ed
assume  i  provvedimenti  nel   superiore   interesse   del   minore,
considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei  figli
e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza.  In  ogni
caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio
avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e
non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che,  qualora
il giudice  ritenga  di  avvalersi  dell'ausilio  di  un  consulente,
procede alla sua nomina con  provvedimento  motivato,  indicando  gli
accertamenti da svolgere; il  consulente  del  giudice  eventualmente
nominato si attiene ai protocolli  e  alle  metodologie  riconosciuti
dalla  comunita'  scientifica   senza   effettuare   valutazioni   su
caratteristiche e  profili  di  personalita'  estranee  agli  stessi;
prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti  di  cui  agli
articoli  342-bis  e  seguenti  del  codice  civile  possono   essere
richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e  quando  la
convivenza e' gia' cessata; 
    c)  prevedere  la  competenza  del  tribunale   in   composizione
collegiale, con facolta' di delega per la trattazione e  l'istruzione
al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni  la
prima udienza di cui alla lettera l) e  le  udienze  all'esito  delle
quali  devono   essere   adottati   provvedimenti   decisori,   anche
provvisori, sono tenute dal giudice relatore,  con  facolta'  per  lo
stesso di delegare ai giudici onorari  specifici  adempimenti  e  con
l'esclusione della facolta'  di  delegare  l'ascolto  dei  minorenni,
l'assunzione delle  testimonianze  e  tutti  gli  atti  riservati  al
giudice togato; 
    d) procedere al riordino dei criteri di competenza  territoriale,
prevedendo quale  criterio  di  competenza  prevalente  quello  della
residenza abituale del minore che corrisponde  al  luogo  in  cui  si
trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione
della domanda, salvo il caso di  illecito  trasferimento,  prevedendo
altresi' che  per  il  cambio  di  residenza  ovvero  per  la  scelta
dell'istituto scolastico anche prima della separazione  dei  genitori
sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero,  in
difetto, del giudice; 
    e) disporre l'intervento necessario del  pubblico  ministero,  ai
sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando
il potere  del  pubblico  ministero  nei  procedimenti  di  cui  agli
articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e  in  quelli  di
cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione; 
    f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto  in
modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalita'
e la residenza abituale del ricorrente, del resistente  e  dei  figli
comuni  della  coppia,  minorenni,  maggiorenni  economicamente   non
autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi  dell'articolo
3, comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  ai  quali  il
procedimento  si  riferisce;  la  determinazione  dell'oggetto  della
domanda; l'esposizione dei fatti e  degli  elementi  di  diritto  sui
quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione,
a pena di decadenza per le sole domande  aventi  ad  oggetto  diritti
disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il  ricorrente
intenda  avvalersi;  il   deposito   di   copia   dei   provvedimenti
eventualmente gia' adottati all'esito di uno dei procedimenti di  cui
alla lettera a); l'indicazione di  procedimenti  penali  in  cui  una
delle parti o il minorenne  sia  persona  offesa;  nelle  ipotesi  di
domande di natura economica, il deposito di copia delle  denunce  dei
redditi e di documentazione attestante le  disponibilita'  mobiliari,
immobiliari  e  finanziarie  delle  parti  degli  ultimi  tre   anni,
disponendo le sanzioni per il mancato deposito  della  documentazione
senza giustificato motivo ovvero per il  deposito  di  documentazione
inesatta o incompleta; prevedere che con  gli  atti  introduttivi  le
parti depositino altresi'  un  piano  genitoriale  che  illustri  gli
impegni e le attivita'  quotidiane  dei  minori,  relativamente  alla
scuola,   al   percorso   educativo,   alle    eventuali    attivita'
extrascolastiche,   sportive,   culturali    e    ricreative,    alle
frequentazioni  parentali   e   amicali,   ai   luoghi   abitualmente
frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito
del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza
di comparizione delle parti davanti al giudice  relatore,  da  tenere
entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre  che
il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale  termine
e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per  la  valutazione
di  professionalita';  prevedere  con  la   fissazione   della   data
l'indicazione del termine per la  notificazione  del  ricorso  e  del
decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta,  con
possibilita'  per  il  giudice  relatore  di  assumere  provvedimenti
d'urgenza   nell'interesse   delle   parti   e   dei   minori   prima
dell'instaurazione  del   contraddittorio,   quando   cio'   potrebbe
pregiudicare  l'attuazione  del  provvedimento  o  in   presenza   di
pregiudizio  imminente  ed  irreparabile,   fissando   l'udienza   di
comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca  di  tali
provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere  che  con
il decreto  di  fissazione  della  prima  udienza  il  giudice  debba
informare le parti della possibilita' di avvalersi  della  mediazione
familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti  sia  stata
destinataria di condanna anche non  definitiva  o  di  emissione  dei
provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di  reato  previsti
dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei  confronti  delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,  di
cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; 
    g) prevedere che, in assenza di limitazioni  o  provvedimenti  di
decadenza  della   responsabilita'   genitoriale,   nell'assumere   i
provvedimenti circa l'affido dei  figli  minori  il  giudice  indichi
quali   sono   le   informazioni   che    ciascun    genitore    deve
obbligatoriamente comunicare all'altro; 
    h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa
di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere
proposte, a pena di decadenza, eventuali domande  riconvenzionali  ed
eccezioni processuali e di merito non rilevabili  d'ufficio,  nonche'
contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena
di  decadenza  per  le  sole  domande  aventi  ad   oggetto   diritti
disponibili,  i  mezzi  di  prova   e   i   documenti,   oltre   alla
documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per
il mancato deposito della documentazione  senza  giustificato  motivo
ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; 
    i) disciplinare le difese  del  ricorrente  in  caso  di  domande
riconvenzionali del convenuto, nonche' la possibilita' di precisare e
modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla  luce
delle  difese  della  controparte;  prevedere   in   ogni   caso   la
possibilita' di introdurre  nel  corso  del  giudizio  domande  nuove
relative all'affidamento e al mantenimento  dei  figli  minori  e  di
quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nonche'  la
possibilita' di introdurre domande  nuove  relative  al  mantenimento
delle   parti   e   dei   figli   maggiorenni   non    economicamente
autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti  sopravvenuti  ovvero  di
nuovi accertamenti istruttori; 
    l) prevedere che  la  prima  udienza  si  svolga  con  necessaria
comparizione  personale  delle  parti  per  essere   sentite,   anche
separatamente, e per il tentativo  di  conciliazione,  disponendo  le
sanzioni per la mancata  comparizione  senza  giustificato  motivo  e
prevedendo in ogni caso la data di  decorrenza  dei  provvedimenti  a
contenuto economico, con facolta' di farli retroagire alla data della
domanda  o  comunque  della  prima  udienza,  e  che  il  verbale  di
conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per  l'iscrizione
di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione
del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i
provvedimenti provvisori e urgenti  all'esito  della  prima  udienza,
determinando la  data  di  decorrenza  dei  provvedimenti  di  natura
economica anche a far data dalla  domanda;  prevedere  che  la  prima
udienza debba svolgersi con necessaria comparizione  personale  delle
parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi
in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche,  e
che il giudice possa formulare una proposta di  definizione  motivata
anche tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  e  delle  risultanze
istruttorie acquisite; prevedere che la  mancata  comparizione  senza
giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116,  secondo
comma, del codice di procedura civile e  che  possa  altresi'  essere
tenuta in considerazione ai  fini  delle  spese  di  lite;  prevedere
infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; 
    m) prevedere che,  qualora  il  tentativo  di  conciliazione  non
riesca, il  presidente,  anche  d'ufficio,  sentiti  le  parti  ed  i
rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa  opportuni  nell'interesse  della  prole  e  dei
coniugi, nonche' che il tentativo di conciliazione non  sia  esperito
nei casi in cui sia allegata qualsiasi  forma  di  violenza  prevista
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno  2013,
n. 77; in tali  casi  la  comparizione  personale  delle  parti  deve
avvenire in orari differiti; 
    n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione  delle
fattispecie in cui siano allegate violenze di  genere  o  domestiche,
secondo  quanto  previsto  dalla  citata  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei
confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le  parti  ad
esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto  di
una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti  temporanei  ed
urgenti; 
    o)  prevedere  che  l'attivita'   professionale   del   mediatore
familiare, la sua formazione, le regole deontologiche  e  le  tariffe
applicabili siano regolate secondo quanto  previsto  dalla  legge  14
gennaio 2013, n. 4; 
    p) prevedere  l'istituzione,  presso  ciascun  tribunale,  di  un
elenco dei mediatori familiari iscritti presso  le  associazioni  del
settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013,  n.
4, con possibilita' per le parti di scegliere il mediatore tra quelli
iscritti in tale elenco; prevedere che i  mediatori  familiari  siano
dotati  di  adeguata  formazione  e   specifiche   competenze   nella
disciplina giuridica della famiglia, nonche' in materia di tutela dei
minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i
mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in
cui emerga qualsiasi forma di violenza; 
    q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione
tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per  la  decisione,
inviti le parti alla discussione,  pronunciando  sentenza  definitiva
ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda  relativa
allo stato delle persone e il procedimento debba  continuare  per  la
definizione delle ulteriori domande; 
    r) prevedere che qualora il processo debba continuare il  giudice
relatore, nel contraddittorio tra le parti:  adotti  i  provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle  parti
stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio  per  i
minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti  e
per  i  figli  maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  che
costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione  di  ipoteca
giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilita'  dinanzi  al
giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta  le  prove  o
adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per  la
prosecuzione   del   giudizio;   prevedere   che   nell'adottare    i
provvedimenti temporanei e urgenti il  giudice  possa  formulare  una
proposta di piano genitoriale nella quale illustrare  la  complessiva
situazione di vita del minore e le sue esigenze dal  punto  di  vista
dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori,  nonche'
del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e  dell'assistenza
morale del minore, nel rispetto dei principi  previsti  dall'articolo
337-ter del codice civile; prevedere  altresi'  che  all'interno  del
piano  genitoriale  siano  individuati  i  punti  sui  quali  vi  sia
l'accordo dei genitori e che il  mancato  rispetto  delle  condizioni
previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile
ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile; 
    s)  prevedere  che  il  giudice   dispone   in   ogni   caso   la
videoregistrazione dell'audizione del minore; 
    t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo  ascolto  non
delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace  di  esprimere
la propria volonta', fatti salvi i casi di impossibilita' del minore,
possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche  in
assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti  a
pena di nullita' del provvedimento; prevedere che il  giudice,  anche
relatore, possa disporre  d'ufficio  mezzi  di  prova  a  tutela  dei
minori, nonche' delle vittime di violenze,  anche  al  di  fuori  dei
limiti  stabiliti   dal   codice   civile,   sempre   garantendo   il
contraddittorio e il diritto alla prova  contraria,  disciplinando  i
poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale; 
    u) stabilire che i provvedimenti temporanei  ed  urgenti  debbano
contenere le modalita' e i termini di prosecuzione del giudizio,  che
possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel
corso del giudizio in presenza  di  fatti  sopravvenuti  o  di  nuovi
accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso  di
estinzione  del  processo  e  che  siano  disciplinate  le  forme  di
controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; 
    v) modificare l'articolo  178  del  codice  di  procedura  civile
introducendo una disposizione  in  cui  si  preveda  che,  una  volta
istituito il tribunale per le persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie,  l'ordinanza  del  giudice   istruttore   in   materia   di
separazione e di affidamento dei figli e' impugnabile dalle parti con
reclamo immediato al collegio, che il reclamo  deve  essere  proposto
nel termine perentorio di venti giorni dalla  lettura  alla  presenza
delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e  che  il
collegio decide in  camera  di  consiglio  entro  trenta  giorni  dal
deposito del reclamo; 
    z) prevedere che per  la  fase  decisoria  il  giudice  relatore,
esaurita l'istruzione, fissi davanti a se'  l'udienza  di  rimessione
della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti
difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal
giudice relatore che si riserva di riferire  al  collegio  e  che  la
sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni; 
    aa) prevedere che in presenza di allegazioni  o  segnalazioni  di
comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un
rapporto  equilibrato  e  continuativo  con  l'altro  genitore  e  la
conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti  e  con  i
parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate  l'abbreviazione
dei termini processuali e la concreta  attuazione  dei  provvedimenti
adottati nell'interesse del minore; 
    bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente
quanto  il  convenuto  abbiano  facolta'  di  proporre   domanda   di
scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,
disponendo  che  quest'ultima  sia  procedibile  solo  all'esito  del
passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia  pronunciato
la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,  e  che  sia  ammissibile  la
riunione dei procedimenti aventi ad oggetto  queste  domande  qualora
pendenti  tra  le  stesse  parti  dinanzi  al   medesimo   tribunale,
assicurando in entrambi i casi l'autonomia  dei  diversi  capi  della
sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti; 
    cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e  di
scioglimento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio  le
parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un
accordo sulla legge applicabile alla separazione  e  al  divorzio  ai
sensi degli articoli 8 e 9 del  regolamento  (UE)  n.  1259/2010  del
Consiglio, del 20 dicembre 2010; 
    dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore  speciale
del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto  del
minore,  anche  alla   luce   della   normativa   sovranazionale   di
riferimento; la predisposizione di  autonoma  regolamentazione  della
consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei
consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle  specifiche
competenze; la possibilita' di nomina di un tutore del minore,  anche
d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera
a), e in caso di adozione di provvedimenti ai  sensi  degli  articoli
330 e 333 del codice civile; 
    ee) prevedere la facolta' per  il  giudice,  anche  relatore,  su
richiesta  concorde  di   entrambe   le   parti,   di   nominare   un
professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo  dei  consulenti
tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza  di
concorde richiesta delle parti, dotato di  specifiche  competenze  in
grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul  nucleo
familiare, per superare conflitti tra le parti, per  fornire  ausilio
per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni  tra
genitori e figli; 
    ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali
disposizioni   per    regolamentare    l'intervento    dei    servizi
socio-assistenziali  o  sanitari,  in   funzione   di   monitoraggio,
controllo e accertamento,  prevedendo  che  nelle  relazioni  redatte
siano  tenuti  distinti  con  chiarezza   i   fatti   accertati,   le
dichiarazioni rese dalle  parti  e  le  valutazioni  formulate  dagli
operatori, con diritto delle parti e  dei  loro  difensori  di  avere
visione di ogni relazione ed accertamento compiuto  dai  responsabili
del servizio socio-assistenziale o sanitario, e,  fermo  restando  il
principio generale dell'interesse del minore  a  mantenere  relazioni
significative con i genitori, sia assicurato  che  nelle  ipotesi  di
violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo  in
quanto specificamente diretto alla protezione  della  vittima  e  del
minore  e   sia   adeguatamente   motivato,   nonche'   disciplinando
presupposti e  limiti  dell'affidamento  dei  minorenni  al  servizio
sociale; dettare disposizioni per individuare modalita' di esecuzione
dei provvedimenti relativi ai minori,  prevedendo  che  queste  siano
determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le
parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto  da
circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore  o  di
altre  condotte  che   potrebbero   pregiudicare   l'attuazione   del
provvedimento, che in caso di mancato  accordo  l'esecuzione  avvenga
sotto il controllo  del  giudice,  anche  con  provvedimenti  assunti
nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia  sempre  salvaguardato  il
preminente interesse alla salute  psicofisica  del  minorenne  e  che
l'uso  della  forza  pubblica,  sostenuto  da  adeguata  e  specifica
motivazione, sia limitato ai  soli  casi  in  cui  sia  assolutamente
indispensabile e sia posto in essere  per  il  tramite  di  personale
specializzato; 
    gg) riformare la disciplina dei  procedimenti  per  la  tutela  e
l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla  legge  4
maggio 1983, n. 184, e in particolare: 
      1)  prevedere  cause  di  incompatibilita'   con   l'assunzione
dell'incarico  di  consulente  tecnico  d'ufficio  nonche'   con   lo
svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che
riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche
rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o  private  presso
le quali sono  inseriti  i  minori,  che  partecipano  alla  gestione
complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore  di  esse
attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o che  fanno  parte
degli organi sociali di  societa'  che  le  gestiscono,  nonche'  per
coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente,  parente
o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso  le
citate  strutture  o  comunita';   apportare   modifiche   al   regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935,  n.  835,  per  adeguare  le  ipotesi  di
incompatibilita' ivi previste per i giudici onorari a quelle previste
dal presente numero; 
      2) introdurre il divieto di affidamento dei  minori  a  persone
che sono parenti o affini entro il quarto grado del  giudice  che  ha
disposto il collocamento,  del  consulente  tecnico  d'ufficio  o  di
coloro che  hanno  svolto  le  funzioni  di  assistente  sociale  nel
medesimo procedimento nonche' il divieto di collocamento  dei  minori
presso  strutture  o  comunita'  pubbliche  o  private  nelle   quali
rivestono  cariche  rappresentative,  o  partecipano  alla   gestione
complessiva o prestano a favore di esse attivita' professionale anche
a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di societa'  che
le gestiscono, persone che sono parente  o  affine  entro  il  quarto
grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che
ha disposto il collocamento, del consulente tecnico  d'ufficio  o  di
coloro che  hanno  svolto  le  funzioni  di  assistente  sociale  nel
medesimo procedimento; 
    hh) introdurre un  unico  rito  per  i  procedimenti  su  domanda
congiunta di separazione personale dei  coniugi,  di  divorzio  e  di
affidamento dei  figli  nati  fuori  del  matrimonio,  modellato  sul
procedimento previsto  dall'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile,  disponendo  che   nel   ricorso   debba   essere   contenuta
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
a carico delle parti, prevedendo la possibilita' che l'udienza per il
tentativo di conciliazione delle parti si  svolga  con  modalita'  di
scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine  rilasciare
dichiarazione contenente la volonta'  di  non  volersi  riconciliare;
introdurre un unico rito per i procedimenti  relativi  alla  modifica
delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice
di procedura civile, alla revisione delle condizioni di  divorzio  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.  898,  e  alla
modifica  delle  condizioni  relative  ai  figli  di   genitori   non
coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta  e
successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione
dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli  casi  di
richiesta congiunta delle  parti  ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  il
tribunale ravvisi la necessita' di  approfondimenti  in  merito  alle
condizioni proposte dalle parti; 
    ii) procedere al riordino della disciplina di cui  agli  articoli
145 e 316 del codice civile, attribuendo la  relativa  competenza  al
giudice anche  su  richiesta  di  una  sola  parte  e  prevedendo  la
possibilita'  di  ordinare  al  coniuge  inadempiente  al  dovere  di
contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143  del
codice civile di versare una  quota  dei  propri  redditi  in  favore
dell'altro; prevedere altresi' che il  relativo  provvedimento  possa
valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 
    ll) procedere al riordino della disciplina  di  cui  all'articolo
156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1°  dicembre  1970,
n. 898, all'articolo 3 della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219,  e
all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello
processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto  dell'assenza
di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile  per  adottare
le garanzie a tutela dell'adempimento  delle  obbligazioni  a  carico
dell'onerato e per il sequestro; 
    mm) procedere al riordino della disciplina  di  cui  all'articolo
709-ter del codice di procedura civile, con possibilita' di  adottare
anche   d'ufficio,   previa   instaurazione   del    contraddittorio,
provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di  procedura
civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di  non  fare
anche quando relativi ai minori; 
    nn) predisporre autonoma  regolamentazione  per  il  giudizio  di
appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); 
    oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice  tutelare,
inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis  del  codice  di
procedura civile in materia di  amministrazione  di  sostegno,  siano
reclamabili al tribunale che decide in composizione  monocratica  per
quelli aventi  contenuto  patrimoniale  gestorio  e  in  composizione
collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che  del  collegio  non
possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 
  24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per
le persone, per i minorenni e  per  le  famiglie  sono  adottati  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riorganizzare il funzionamento e le competenze  del  tribunale
per i minorenni di cui al regio  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.
835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per  i
minorenni e per le famiglie» composto dalla  sezione  distrettuale  e
dalle sezioni circondariali, prevedendo che la  sezione  distrettuale
sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o  di  sezione
di corte d'appello e che le sezioni  circondariali  siano  costituite
presso ogni sede  di  tribunale  ordinario  di  cui  all'articolo  42
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di  sezione
di  corte  d'appello  in  cui  ha  sede  la   sezione   distrettuale;
organizzare il tribunale per le persone, per i  minorenni  e  per  le
famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del  personale
di magistratura, del personale  amministrativo,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza  del
tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le  famiglie,  ad  eccezione  delle
competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite  alle
sezioni circondariali; 
    c) attribuire alle sezioni circondariali  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al
tribunale per i minorenni dall'articolo  38  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,  dall'articolo  403  del  codice
civile e dai titoli I e I-bis della legge  4  maggio  1983,  n.  184,
oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale  ordinario
nelle cause riguardanti lo stato e la  capacita'  delle  persone,  ad
esclusione  delle  cause   aventi   ad   oggetto   la   cittadinanza,
l'immigrazione e il riconoscimento della  protezione  internazionale,
nonche'  quelle  riguardanti  la  famiglia,   l'unione   civile,   le
convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice
tutelare, nonche' i procedimenti aventi ad  oggetto  il  risarcimento
del danno endo-familiare; 
  d) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria  per  svolgere  le
funzioni  di  presidente  della  sezione  distrettuale  e  la  minore
anzianita' di servizio necessaria per svolgere quelle  di  presidente
della sezione circondariale; 
  e)  determinare  le  competenze  del   presidente   della   sezione
distrettuale e del presidente della sezione circondariale; 
  f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per  le  persone,
per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli  dotati  di
specifiche  competenze  nelle   materie   attribuite   all'istituendo
tribunale, stabilire l'anzianita' di servizio necessaria  e  disporre
che non si  applichi  il  limite  dell'assegnazione  decennale  nella
funzione; 
  g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via  esclusiva  al
tribunale per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le  famiglie;
disciplinare la  possibilita'  di  applicazione,  anche  per  singoli
procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti
tabellari   con   provvedimento   del   presidente   della    sezione
distrettuale, dei giudici delle sezioni  circondariali  alla  sezione
distrettuale ovvero  dei  giudici  della  sezione  distrettuale  alle
sezioni circondariali, prevedendo la possibilita' che le udienze,  in
caso di applicazione, possano svolgersi con modalita' di  scambio  di
note scritte o di collegamento da remoto e con  possibilita'  per  il
giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio; 
  h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per  i
minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per  le  persone,
per i  minorenni  e  per  le  famiglie,  ferme  le  disposizioni  che
prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi  secondo  i
principi di delega di seguito indicati, siano  assegnati  all'ufficio
per il processo gia' esistente presso il tribunale ordinario  per  le
funzioni da svolgere  nell'ambito  delle  sezioni  circondariali  del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; 
  i) disciplinare composizione ed attribuzioni  dell'ufficio  per  il
processo secondo  quelle  previste  per  l'ufficio  per  il  processo
costituito  presso  i  tribunali  ordinari  ai  sensi   dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  prevedendola
possibilita'  di  demandare  ai  giudici  onorari,  che  integreranno
l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo
presso  il  tribunale  ordinario,  funzioni  di   conciliazione,   di
informazione sulla mediazione familiare, di ausilio  all'ascolto  del
minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con  attribuzione  di
specifici  compiti  puntualmente  delegati  dal   magistrato   togato
assegnatario del procedimento, secondo le competenze  previste  dalla
legislazione vigente; 
  l) stabilire che nelle  materie  del  penale  minorile  la  sezione
distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e  per  le
famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla
competenza del tribunale per i minorenni e giudichi  in  composizione
monocratica  o  collegiale  secondo  le  disposizioni   vigenti   che
disciplinano la materia; 
  m) stabilire che, nelle materie  della  sorveglianza  minorile,  la
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni  e
per  le  famiglie  sia  competente  per  tutti  i  procedimenti  gia'
attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni  e  giudichi
in composizione monocratica  o  collegiale  secondo  le  disposizioni
vigenti che disciplinano la materia; 
  n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle  loro
rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c),
le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e  le
sezioni  distrettuali  giudichino  in  composizione  collegiale,  con
esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, per  i  quali  le  sezioni  distrettuali
giudicano in composizione collegiale, con collegio  composto  da  due
magistrati togati e da due magistrati onorari; 
  o) stabilire che: ogni  provvedimento  che  definisce  il  giudizio
adottato dal giudice  della  sezione  circondariale  sia  impugnabile
dinanzi  alla  sezione  distrettuale,  che  giudica  in  composizione
collegiale, prevedendo che  del  collegio  non  possa  far  parte  il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni  provvedimento
che definisce il giudizio adottato, quale giudice di  prima  istanza,
dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza  della  stessa
sia impugnabile  dinanzi  alla  sezione  di  corte  d'appello  per  i
minorenni; 
  p) stabilire che avverso i provvedimenti di  cui  alla  lettera  o)
possa  essere  proposto  ricorso   per   cassazione   e   avverso   i
provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli  330,  332  e
333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le
persone, per i minorenni e  per  le  famiglie,  su  reclamo  proposto
avverso   i   provvedimenti   provvisori   emessi    dalle    sezioni
circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai  sensi
dell'articolo 111 della Costituzione; 
  q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento  provvisorio
adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti  decisori
sia  reclamabile  dinanzi  alla  sezione  distrettuale  e  che   ogni
provvedimento provvisorio adottato  dalla  sezione  distrettuale  che
presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della  stessa
sia reclamabile  dinanzi  alla  sezione  di  corte  d'appello  per  i
minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15  gennaio  1994,
n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni; 
  r) stabilire per i  procedimenti  civili  elencati  nel  comma  23,
lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di  persone,
minorenni e famiglie previsto dal medesimo  comma  23,  salvo  quanto
previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma; 
  s) stabilire che per i procedimenti  civili  non  ricompresi  nella
lettera r) si applichino  le  disposizioni  processuali  vigenti  che
disciplinano la materia; 
  t) riorganizzare il  funzionamento  e  le  competenze  dell'ufficio
della procura della Repubblica presso il tribunale  per  i  minorenni
che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica
presso il tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie,  attribuendo,  inoltre,  all'ufficio  le  funzioni   civili
attribuite all'ufficio  della  procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale ordinario  nelle  materie  di  competenza  del  costituendo
tribunale;  stabilire  che  le  funzioni   del   pubblico   ministero
attribuite siano svolte,  sia  presso  le  sezioni  distrettuali  sia
presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalita' di
collegamento da remoto, da  individuare  con  decreto  del  Ministero
della giustizia; 
  u) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria  per  svolgere  le
funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie; 
  v)  stabilire  l'anzianita'  di  servizio  necessaria   perche'   i
magistrati possano essere assegnati all'ufficio della  procura  della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e  per
le famiglie; 
    z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le
persone, per i minorenni e per le  famiglie  e  delle  procure  della
Repubblica presso i suddetti  tribunali,  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei  decreti
legislativi di cui al  presente  comma,  sia  determinata  la  pianta
organica  dei  magistrati  addetti  alle   sezioni   distrettuali   e
circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per  le
famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali,
nell'ambito della dotazione organica del personale  di  magistratura,
con decorrenza dalla data indicata nei  decreti  legislativi  stessi;
disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per
i  minorenni  siano  assegnati   quali   presidenti   delle   sezioni
distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di  sezione
presso i tribunali ordinari, assegnati anche  in  via  non  esclusiva
alle materie di competenza delle costituende  sezioni  circondariali,
siano   nominati,   previa   domanda,   presidenti   delle    sezioni
circondariali,  individuando  i  criteri  di  selezione  in  caso  di
richieste superiori al numero di posti disponibili,  privilegiando  i
magistrati  con  maggiore  esperienza  maturata  nelle   materie   di
competenza del costituendo  tribunale;  disporre  che  i  procuratori
della Repubblica delle procure della Repubblica  presso  i  tribunali
per i minorenni siano assegnati quali  procuratori  della  Repubblica
delle  procure  della  Repubblica  presso  i  costituendi  tribunali;
stabilire che l'assegnazione  e'  prevista  fino  alla  scadenza  del
termine stabilito per l'assegnazione delle  funzioni  dirigenziali  e
semi-dirigenziali, computando in  tale  periodo  quello  gia'  svolto
nella precedente funzione; prevedere che i magistrati gia'  assegnati
ai tribunali per i minorenni e, in  via  anche  non  esclusiva,  alle
sezioni di corte d'appello  per  i  minorenni  siano  assegnati  alle
sezioni distrettuali e  che  i  magistrati  assegnati  nei  tribunali
ordinari, in via anche non  esclusiva,  alle  materie  di  competenza
delle sezioni  circondariali  siano  assegnati  alle  stesse,  previa
domanda  dei  magistrati  interessati,  individuando  i  criteri   di
selezione  in  caso  di  richieste  superiori  al  numero  di   posti
disponibili,  privilegiando  i  magistrati  con  maggiore  esperienza
maturata nelle  materie  di  competenza  del  costituendo  tribunale;
prevedere che i magistrati assegnati alla  procura  della  Repubblica
presso il tribunale per i  minorenni  siano  assegnati  alla  procura
della Repubblica presso il costituendo tribunale; 
    aa) stabilire che il personale  di  cancelleria  e  le  dotazioni
materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni  e
per le famiglie e che il personale  di  cancelleria  e  le  dotazioni
materiali assegnati  in  ciascun  tribunale  allo  svolgimento  delle
funzioni  amministrative  connesse  alle  materie   trasferite   alle
istituende sezioni circondariali  siano  alle  stesse  assegnati  con
provvedimenti del Ministero della giustizia; 
    bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per  le  persone,
per i minorenni e per le famiglie  e  dell'ufficio  di  procura,  con
l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero
per  tutti  i  procedimenti  civili  di  competenza   dell'istituendo
tribunale,  da  attuare  con  provvedimenti   del   Ministero   della
giustizia; 
    cc)  stabilire  che  le  disposizioni   contenute   nei   decreti
legislativi di cui al presente comma abbiano  efficacia  decorsi  due
anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  25. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  il  termine  del  31
dicembre  2024,  le   norme   necessarie   al   coordinamento   delle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del  comma  24
con  tutte  le  altre  leggi  dello  Stato  nonche'   la   disciplina
transitoria  volta  ad   assicurare   la   rapida   trattazione   dei
procedimenti pendenti, civili e penali, fissando  le  fasi  oltre  le
quali  i  procedimenti  saranno  definiti  secondo  le   disposizioni
previgenti. 
  26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
tribunale in composizione collegiale sono adottati nel  rispetto  del
seguente principio e criterio direttivo:  modificare  l'articolo  336
del codice civile, prevedendo che la legittimazione  a  richiedere  i
relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti  gia'  previsti
dalla norma, anche al curatore  speciale  del  minore,  qualora  gia'
nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini  il
curatore speciale del minore, nei casi in cui cio' e' previsto a pena
di  nullita'  del  provvedimento  di   accoglimento;   che   con   il
provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei  nell'interesse
del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti,
del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un
termine perentorio, proceda all'ascolto del  minore,  direttamente  e
ove ritenuto necessario con l'ausilio  di  un  esperto,  e  all'esito
dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati. 
  27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: « Quando il minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o  e'  allevato  in  locali  insalubri  o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita',  ignoranza
o per altri motivi incapaci di provvedere  all'educazione  di  lui  »
sono sostituite dalle seguenti: «Quando il  minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o   si   trova   esposto,   nell'ambiente
familiare, a grave pregiudizio e  pericolo  per  la  sua  incolumita'
psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»; 
  b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento  emesso  ai
sensi del primo comma ne  da'  immediato  avviso  orale  al  pubblico
ministero  presso  il  tribunale   per   i   minorenni,   nella   cui
circoscrizione il minore ha  la  sua  residenza  abituale;  entro  le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in  sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o  dai  soggetti
esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  trasmette  al  pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione  utile  e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore. 
  Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se  non
dispone la  revoca  del  collocamento,  chiede  al  tribunale  per  i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal  fine  puo'  assumere
sommarie informazioni  e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo'  formulare  richieste  ai
sensi degli articoli 330 e seguenti. 
  Entro le successive quarantotto ore il tribunale per  i  minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da  lui  delegato,  provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento,  nomina  il  curatore
speciale del minore e  il  giudice  relatore  e  fissa  l'udienza  di
comparizione delle  parti  innanzi  a  questo  entro  il  termine  di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al  pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato  il  provvedimento  a  cura
della cancelleria. Il ricorso e  il  decreto  sono  notificati  entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal  fine  puo'
avvalersi della polizia giudiziaria. 
  All'udienza il giudice relatore interroga liberamente  le  parti  e
puo' assumere informazioni; procede inoltre  all'ascolto  del  minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i  minorenni,  in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o  revoca  il  decreto  di  convalida,  puo'  adottare  provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte  istanze  ai
sensi  degli  articoli  330  e  seguenti  da'  le  disposizioni   per
l'ulteriore corso del  procedimento.  Il  decreto  e'  immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria. 
  Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto il  pubblico  ministero,  gli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e il curatore  speciale  possono  proporre  reclamo  alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura
civile.  La  corte  d'appello  provvede  entro  sessanta  giorni  dal
deposito del reclamo. 
  Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se
la trasmissione degli atti da  parte  della  pubblica  autorita',  la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero  e  i  decreti
del tribunale per  i  minorenni  non  intervengono  entro  i  termini
previsti. In questo caso  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta  i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. 
  Qualora il minore sia collocato in  comunita'  di  tipo  familiare,
quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le  norme
in tema di affidamento familiare». 
  28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
    «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i  procedimenti
previsti dagli articoli 84, 90,  250,  ultimo  comma,  251,  317-bis,
ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Sono di competenza del  tribunale  ordinario  i  procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del  codice  civile,
anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia'
pendente o  e'  instaurato  successivamente,  tra  le  stesse  parti,
giudizio di separazione,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli  articoli  250,
quarto comma, 268, 277, secondo  comma,  e  316  del  codice  civile,
dell'articolo 710 del codice di procedura civile  e  dell'articolo  9
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per
i minorenni, d'ufficio o su  richiesta  di  parte,  senza  indugio  e
comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta,  adotta
tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse
del minore e trasmette gli atti al tribunale  ordinario,  innanzi  al
quale il procedimento, previa  riunione,  continua.  I  provvedimenti
adottati dal tribunale per i minorenni conservano la  loro  efficacia
fino  a  quando  sono   confermati,   modificati   o   revocati   con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il  pubblico  ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni,
nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni  al
tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei  propri  atti  al
pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario. 
    Il tribunale  per  i  minorenni  e'  competente  per  il  ricorso
previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile  quando
e' gia' pendente o  e'  instaurato  successivamente,  tra  le  stesse
parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333,  334  e
335 del codice civile. Nei casi in  cui  e'  gia'  pendente  o  viene
instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo  709-ter  del
codice  di  procedura  civile   davanti   al   tribunale   ordinario,
quest'ultimo, d'ufficio o a  richiesta  di  parte,  senza  indugio  e
comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti  gli
opportuni  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  nell'interesse  del
minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi  al
quale il procedimento, previa  riunione,  continua.  I  provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino  a
quando sono  confermati,  modificati  o  revocati  con  provvedimento
emesso dal tribunale per i minorenni». 
  29. All'articolo 26-bis,  primo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «il   giudice   del   luogo   dove   ha   sede   l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui  distretto  il  creditore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede». 
  30. All'articolo 78 del codice di procedura civile  sono  aggiunti,
in fine, i seguenti commi: 
    «Il giudice  provvede  alla  nomina  del  curatore  speciale  del
minore,  anche  d'ufficio  e  a  pena  di  nullita'  degli  atti  del
procedimento: 
  1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia  chiesto
la  decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale  di   entrambi   i
genitori, o in cui  uno  dei  genitori  abbia  chiesto  la  decadenza
dell'altro; 
  2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo  403
del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli
2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
  3) nel caso in cui dai fatti emersi  nel  procedimento  venga  alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da  precluderne
l'adeguata  rappresentanza  processuale  da  parte  di   entrambi   i
genitori; 
  4)  quando  ne  faccia  richiesta  il  minore  che  abbia  compiuto
quattordici anni. 
    In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni  temporaneamente  inadeguati  a
rappresentare gli interessi del minore; il  provvedimento  di  nomina
del curatore deve essere succintamente motivato». 
  31. All'articolo 80 del codice di procedura civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
necessita' di nominare un curatore speciale sorge  nel  corso  di  un
procedimento,  anche  di  natura  cautelare,  alla  nomina  provvede,
d'ufficio, il giudice che procede»; 
  b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      «Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel
provvedimento di nomina, ovvero  con  provvedimento  non  impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri  di  rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo  ascolto.
Il minore  che  abbia  compiuto  quattordici  anni,  i  genitori  che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore  o  il  pubblico
ministero possono chiedere con istanza  motivata  al  presidente  del
tribunale o al giudice  che  procede,  che  decide  con  decreto  non
impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o  perche'
mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina». 
  32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione  indicata
nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al  terzo  l'avviso
di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del  numero  di  ruolo
della  procedura  e  deposita  l'avviso  notificato   nel   fascicolo
dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso  o  il  suo  mancato
deposito nel fascicolo dell'esecuzione  determina  l'inefficacia  del
pignoramento. 
  Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di  piu'  terzi,
l'inefficacia si produce solo nei confronti  dei  terzi  rispetto  ai
quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso,  ove  la
notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli
obblighi del debitore e del  terzo  cessano  alla  data  dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento». 
  33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del  codice  di  procedura
civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    «3) disporre il risarcimento  dei  danni  a  carico  di  uno  dei
genitori  nei  confronti  dell'altro  anche  individuando  la   somma
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza
dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento  del  giudice
costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute  per
ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis». 
  34. Alle disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  13,  terzo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «;  7)  della  neuropsichiatria  infantile,  della
psicologia  dell'eta'  evolutiva  e  della  psicologia  giuridica   o
forense»; 
  b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Con riferimento alla categoria di cui all'articolo  13,  terzo
comma, numero 7), la speciale  competenza  tecnica  sussiste  qualora
ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 
  1) comprovata  esperienza  professionale  in  materia  di  violenza
domestica e nei confronti di minori; 
  2)   possesso   di   adeguati   titoli   di   specializzazione    o
approfondimento  post-universitari  in   psichiatria,   psicoterapia,
psicologia dell'eta' evolutiva  o  psicologia  giuridica  o  forense,
purche'  iscritti  da  almeno  cinque  anni   nei   rispettivi   albi
professionali; 
  3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con  minori
presso strutture pubbliche o private». 
  35. All'articolo 6 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono  aggiunte  le
seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati  fuori  del
matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da  almeno  un
avvocato per parte puo' essere conclusa tra i  genitori  al  fine  di
raggiungere  una  soluzione  consensuale  per  la  disciplina   delle
modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori  nati  fuori
del  matrimonio,  nonche'  per  la  disciplina  delle  modalita'   di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
determinate.  Puo'  altresi'  essere  conclusa  tra  le   parti   per
raggiungere  una  soluzione   consensuale   per   la   determinazione
dell'assegno  di  mantenimento  richiesto  ai  genitori  dal   figlio
maggiorenne   economicamente   non   autosufficiente   e    per    la
determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del  codice
civile, e per la modifica di tali determinazioni»; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei  casi  di  cui  al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai  commi
1 e 1-bis » e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  di
affidamento e  di  mantenimento  dei  figli  minori  nati  fuori  del
matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle  modalita'
di   mantenimento   dei   figli   maggiorenni   non    economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia'  determinate,
per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica». 
  36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando  l'attore  risiede
all'estero  le  controversie   di   accertamento   dello   stato   di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo  riguardo  al  comune  di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
  37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal  centottantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  38. Dall'attuazione della presente  legge,  salvo  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui ai commi 4,  lettera  a),  9,  lettera  e),
numero 3), e 19, e dei decreti  legislativi  da  essa  previsti,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4,  lettera
a), e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022  e
di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo
onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
15 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307,  quanto  a  15  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e, quanto a 30,6 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 9, lettera e), numero  3),  valutati  in  euro  586.894  per
l'anno 2022 e in euro 1.  173.788  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  41. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  19  e'
autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178.  Conseguentemente,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 858, primo periodo,  le  parole:  «3.000  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500  unita'»
sono sostituite dalle seguenti: «1.205  unita'»,  le  parole:  «1.200
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961  unita'»  e  le  parole:
«300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»; 
  b) al comma  860,  la  cifra:  «119.010.951»  e'  sostituita  dalla
seguente: «95.627.631». 
  42. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta  nel
presente articolo sono corredati di relazione tecnica che  dia  conto
della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi  ovvero  dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  44. In  conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 26 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

La mediazione civile e commerciale ed il condominio

Relazione tenuta dall’avv. Carlo Alberto Calcagno al corso di aggiornamento per amministratori condominiali A.L.A.C. in Genova il 30 maggio 2019 nella sala Quadrivium

 

1) Origini della mediazione

 

La mediazione non è che un colloquio con particolari caratteristiche che interviene tra un mediatore, le parti di una controversia e – perlomeno nel nostro ordinamento – con i loro avvocati.

I suoi princìpi che ancora oggi si studiano e si praticano, nascono nel XV secolo sulle montagne del Kosovo, e per la precisione nel 1444 durante la resistenza ottomana[1].

Ne abbiamo notizia grazie a Christian Wolff, un filosofo tedesco vissuto nel XVIII secolo, che li traduce in latino dal Kanun[2], un codice di comportamento che sino agli anni ’30 del XX secolo era tramandato in quelle terre oralmente e costituiva la legge di riferimento per gli Albanesi e Kosovari (ancora oggi per certi versi).

Negli Stati Uniti poi ritroviamo il contenuto di questi princìpi a partire dalla metà degli anni ’70.

Essi vengono codificati[3] a partire dagli anni 80’ dall’UNCITRAL, l’organo delle Nazioni Unite che si occupa di commercio internazionale: si parla però in questo caso di conciliazione civile e commerciale internazionale ossia delle buone prassi che sono state evidenziate nei singoli paesi e sussunte in materia conciliativa.

Nel 1998 la mediazione arriva anche nel codice federale degli Stati Uniti[4].

Nello stesso periodo l’istituto diventa oggetto di vari documenti (raccomandazioni[5] e Libro Verde) anche nella Comunità Europea.

Nel 2008 l’Unione Europea vara una direttiva (la 52/08[6]) in merito alla mediazione transfrontaliera che è stata trasfusa nell’arco di 4 anni (Germania e Spagna sono stati i fanalini di coda) nella legislazione interna di tutti i 18 stati partecipanti.

In Italia l’attuazione della direttiva 52/08 avviene a partire dal 2010, con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (ed i successivi regolamenti attuativi) che riguarda in particolare la mediazione civile e commerciale.

Quanto al condominio la norma principale che viene in campo è invece l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile, quale risulta dall’ultima riforma del condominio del 2013.

Nel nostro paese si scelse come in altri (vedi ad es. la Spagna[7] e la Germania[8]) di applicare la direttiva anche alle controversie interne.

Prima del 2010 in Italia (e nella maggior parte dei paesi occidentali) lo strumento negoziale che veniva utilizzato sin dal tempo dei Romani, era la conciliazione.

Dal XIX secolo fino agli anni ’90 del XX secolo la conciliazione veniva svolta da un giudice (prima togato e poi onorario) che si chiamava appunto conciliatore e che conciliava prima di decidere le controversie; da diversi anni a questa parte (per precisione dal 1991) il potere di conciliazione appartiene anche al giudice di pace che ha preso il posto del conciliatore.

Nel 1993 viene varata una legge di riforma delle Camere di Commercio e nasce la figura del conciliatore che non è un giudice, ma un professionista della pace che si forma attraverso un apposito corso; la conciliazione è amministrata da appositi organismi creati in seno alle Camere di commercio.

Dopo il ’93 abbiamo varie leggi che incentivano l’applicazione della conciliazione; le norme vengono quasi tutte abrogate dal decreto legislativo 28/10 che regola le fattispecie (non viene abrogato ad es. il tentativo di conciliazione agraria; da ultimo è interessante la conciliazione prevista dal codice del turismo).

Nel 2003 la conciliazione entra nel cosiddetto processo societario e viene anch’essa cancellata nel 2010: si forma un altro professionista, appunto il conciliatore societario.

In quest’ultimo anno alcune regole della conciliazione camerale vengono appunto trasfuse nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28[9], dico alcune perché, ad esempio, la conciliazione non si teneva se il chiamato non partecipava; al contrario dal 2010 la mediazione si celebra lo stesso.

Prima del 2010 quando si parlava di mediazione ci si riferiva in Italia alla mediazione familiare, penale, sociale ecc., ma non a quella civile e commerciale.

 

2) I contenuti in breve del decreto legislativo sulla mediazione e  delle norme civilistiche che riguardano la mediazione ed il condominio.

 

Nel mondo statunitense l’istituto della conciliazione è distinto da quello della mediazione, perché nell’ambito della conciliazione il conciliatore può avanzare proposte per la definizione della lite, anche se esse non sono mai vincolanti per le parti, né comportano l’irrogazione di particolari sanzioni per il caso di mancato accoglimento.

La mediazione invece si caratterizza[10] generalmente per il fatto che il mediatore statunitense non fa alcuna proposta, ma sono le parti che devono trovare un’intesa con il suo aiuto: il mediatore si limita a facilitare con le sue domande il reperimento di eventuali accordi.

Anche nella nostra tradizione degli ultimi duemila anni la conciliazione presupponeva un suggerimento del giudice  per la definizione della controversia (aveva in altre parole carattere valutativo): suggerimento che poteva essere accolto o meno dalle parti. Ma per lo più veniva accolto perché in Italia lo stesso soggetto conciliava ed emetteva sentenza[11].

Con il decreto legislativo 28/10 si costruisce invece un meccanismo negoziale spurio che ricomprende sia la facilitazione delle intese delle parti, sia la proposta del mediatore, sia le sanzioni per la mancata partecipazione e per la mancata accettazione della proposta.

Proposta che in altre parole quando viene richiesta da entrambe le parti o viene avanzata dal mediatore sua sponte, può comportare delle sanzioni processuali (art. 13) in caso di mancato accoglimento[12].

Anche l’art. 71 quater disp. att. c.c. si occupa della proposta del mediatore e stabilisce che la stessa “deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice[13]. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata”.

Nell’attuale testo normativo del decreto 28/10 con il vocabolo “mediazione” si intende il procedimento condotto dal mediatore, con il termine “conciliazione” si fa invece riferimento al raggiungimento dell’accordo.

Il procedimento di mediazione preventiva riguarda solo le controversie inerenti i diritti disponibili. La mediazione ex officio, ovvero quella disposta dal giudice, può riguardare anche diritti indisponibili.

Per quanto riguarda il condominio l’art. 71 quater disp. att. c.c. prevede che “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”.

Si fa riferimento in particolare al capo relativo a “Del condominio negli edifici” (art. 1117-1139 c.c.) e alle predette disposizioni di attuazione del codice (che riguardano materie come lo scioglimento del condominio, la riscossione dei contributi, la nomina di curatore speciale, la convocazione di assemblea, l’intervento in assemblea, i millesimi di proprietà, le infrazioni al regolamento di condominio ecc.); si tenga  conto però che l’art. 64 delle disposizioni di attuazione concernente la revoca dell’amministratore è esente da mediazione, come vedremo, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il procedimento di mediazione può essere volontario od obbligatorio.

Va inoltre tenuto presente che dal 2015 esiste nel nostro paese anche un altro istituto, la negoziazione assistita da un avvocato che a sua volta può essere volontaria od obbligatoria.

L’obbligo nei due istituti è da intendersi nel senso che per tutta una serie di fattispecie, la mediazione e la negoziazione assistita sono condizioni di procedibilità del successivo giudizio e dunque vanno esperite se si vuole andare in causa.

L’improcedibilità in mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

La mediazione è obbligatoria ed è quindi condizione di procedibilità nei seguenti casi: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per i contratti assicurativi, bancari e finanziari sono previsti anche dei procedimenti alternativi alla mediazione.

Esiste poi ed è sempre più frequente, a processo in corso, la mediazione ordinata dal giudice (dal 2013, detta ex officio) che può esperire il suo potere sia nelle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità, sia per altre materie; e questo sia nel procedimento di primo grado che in appello.

Al giudice è consentito, come già accennato, invitare le parti ad avviare il procedimento di mediazione civile anche quando il procedimento ha ad oggetto diritti indisponibili (Tribunale di Milano ordinanza 15 luglio 2015).

Vi sono poi dei casi in cui la mediazione va esperita ad un certo punto del processo:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, dopo il mutamento del rito di cui all’articolo 667[14] del codice di procedura civile.

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma[15], del codice di procedura civile.

Vi sono ancora casi in cui la mediazione non è mai necessaria:

a) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis[16] del codice di procedura civile;

b) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata[17];

c) nei procedimenti in camera di consiglio;

d) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Ai fini nostri è rilevante l’ipotesi del procedimento in camera di consiglio, poiché la giurisprudenza da ultimo ritiene, come ho già accennato, che vi rientri l’azione giudiziale di revoca dell’amministratore[18].

Ancora la mediazione può essere pattuita contrattualmente: in tal caso in mancanza dell’esperimento l’improcedibilità può essere rilevata sia dal giudice che dall’arbitro, su eccezione di parte proposta nella prima difesa.

La mancata partecipazione alla mediazione senza un giustificato motivo comporta l’irrogazione di una sanzione pari al contributo unificato che si paga per la causa: gli avvocati che consigliano al loro cliente di non partecipare alla mediazione non gli recano certamente un buon servizio.

Inoltre in tale ultimo caso il giudice può dedurre argomenti di prova dal comportamento elusivo nell’incombente.

Dal 2013 (l. 98/13) il procedimento di mediazione vede come parte necessaria l’avvocato, quanto meno con riferimento alla mediazione obbligatoria (il Ministero ritiene che per quella facoltativa si possa presenziare anche senza avvocato; il CNF ritiene al contrario che l’avvocato debba essere sempre presente).

Il che significa che nella delibera con cui l’assemblea decide di partecipare alla mediazione da assumere con le maggioranze di cui all’art. 1136 c. 2 c.c., va espressamente previsto il conferimento di mandato all’amministratore alla partecipazione al primo incontro (lo prevede il 71 quater c.c. disp. att.), i relativi poteri e l’individuazione del legale a cui verrà conferita la procura per l’assistenza. Parlo di assistenza perché generalmente si ritiene che l’amministratore non possa inviare in mediazione soltanto l’avvocato; e dunque entrambi i soggetti debbono essere presenti. Di solito il mediatore che accerti l’assenza dell’amministratore dispone rinvio della mediazione affinché lo stesso presenzi.

Il mediatore dispone rinvio della mediazione, su istanza del condominio, anche qualora l’amministratore non sia fornito di delibera di conferimento dei poteri. Ciò accade normalmente quando non c’è stato il tempo materiale per indire l’assemblea; si tenga conto che non essendoci certezza circa la sospensione o l’interruzione del termine di impugnazione della delibera, l’avvocato tende a promuovere la mediazione in modo tempestivo e spesso, prima del giorno deputato alla mediazione, manca all’amministratore il tempo di indizione.

La legge di riforma del Condominio prevede opportunamente all’art. 71 quater disp. att. c.c. che “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”.

La domanda di mediazione deve rispettare il criterio di competenza territoriale.

Pertanto la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, così recita l’art. 4 c. 1 del decreto 28/10.

L’art. 71 quater citato appare però in materia ancora più stringente; dispone che  “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.

Mentre in generale è possibile una deroga alla competenza  territoriale, se le parti sono d’accordo, quando parte della mediazione è un condominio la richiamata inammissibilità della deroga sembra precludere qualsivoglia patto.

La domanda di mediazione va firmata dall’amministratore del condominio (non dall’avvocato).

All’atto del deposito della domanda di mediazione (che può essere eseguito anche dall’avvocato) il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa entro trenta giorni il primo incontro tra le parti.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Ci sono organismi che provvedono direttamente all’inoltro della domanda al chiamato (di solito quelli privati) ed organismi che si rimettono all’attività dell’avvocato del chiamante (ad es. Organismo del Coa Genova).

Dal 2013 si tiene un primo incontro di mediazione nel quale il mediatore spiega alle parti assistite dal loro avvocato la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento.

Trattasi di incontro gratuito: ciascuna delle parti all’atto del deposito della domanda corrisponde soltanto le spese di mediazione (48,80 € per un valore inferiore ai 250.000 € e 97,60 € oltre questo valore).

Dopo aver reso edotte le parti come per legge, il mediatore chiede se vogliano iniziare la mediazione.

Le parti possono decidere di iniziarla e dunque corrisponderanno l’indennità di mediazione che varia a norma della tariffa ministeriale, a seconda del valore della controversia[19], nello stesso incontro ovvero entro la data del successivo.

Nell’ambito delle questioni condominiale, a meno che l’Assemblea non abbia autorizzato sin da subito l’amministratore ad iniziare la mediazione (ipotesi abbastanza rara; sarebbe comunque buona e cautelativa prassi indicare le spese di mediazione e le indennità già in una eventuale delibera autorizzatoria), il mediatore dispone rinvio al fine di consentire all’amministratore di ottenere la relativa delibera.

Le parti possono anche decidere di non iniziare la mediazione.

In tal caso il mediatore chiuderà la procedura e le parti saranno libere di ricorrere al giudice depositando il cosiddetto verbale negativo di mediazione.

Si registra però che l’invito a  esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, investe per un certo filone giurisprudenziale di merito (iniziato dal Tribunale di Firenze), solo ipotesi marginali (ad es. la mancanza di litisconsorzio); di talché in sostanza, esclusi pochi casi, le parti dovrebbero comunque iniziare la mediazione.

Si tenga inoltre presente che qualora si verta in materia di mediazione ex officio la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che sia già stato il giudice a valutare la mediabilità del conflitto e dunque alle parti non resterebbe che iniziare la mediazione.

Contraria è invece la giurisprudenza di legittimità, che non distingue tra mediazione preventiva e mediazione ex officio, e sancisce che le parti sono legittimate in ogni caso a porre fine alla mediazione in conclusione di primo incontro[20].

Nella prassi quando è coinvolto un condominio l’amministratore solitamente rimette la questione all’Assemblea, qualora maturino le condizioni per chiedere autorizzazione ad iniziare la mediazione, mentre dichiara a nome del condominio e senza consultare l’assemblea di non voler proseguire, qualora non ci siano i presupposti in relazione alla già espressa volontà dei condomini.

Un caso purtroppo non infrequente, è quello in cui l’amministratore, privo di delibera che autorizza alla partecipazione al primo incontro (o munito di delibera poco chiara sui suoi poteri), ascolta il discorso introduttivo del mediatore e poi chiede comunque di chiudere l’incombente con un verbale negativo, ritenendo che non vi siano i presupposti per iniziare la procedura; in questo caso l’amministratore opera decisamente a suo rischio e pericolo, dato che non può spendere legittimamente il nome del condominio (e secondo la giurisprudenza opera contra legem).

La mediazione secondo la legge può durare tre mesi: non è però raro che in materia condominiale prenda nei fatti un tempo superiore, perché la legge consente, come abbiamo detto, all’amministratore di chiedere rinvio qualora non si sia potuto munire di delibera autorizzatoria alla partecipazione al primo incontro.

A seconda dei mediatori il primo incontro può essere meramente descrittivo della procedura (in tal caso si ricalca la lettera della legge) ovvero può articolarsi in più momenti: sessioni congiunte e sessioni separate cui partecipano singolarmente le parti assistite dai loro avvocati.

In ogni caso vige il principio di riservatezza e nel caso di sessioni separate anche quello di confidenzialità, a meno che gli interlocutori non manifestino per alcuni elementi una deroga al segreto.

La stessa articolazione di solito investe la mediazione propriamente detta che si può chiudere negativamente o positivamente con un accordo.

Personalmente io richiedo sempre all’amministratore di chiedere all’assemblea di autorizzare l’intesa rinvenuta.

L’accordo, in caso positivo, o la delibera da cui risulta la composizione della lite, viene di solito allegata al verbale di conciliazione che peraltro è titolo esecutivo nella misura in cui sia firmato dagli avvocati che assumono anche la responsabilità di non contrarietà alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 

3) Cenni sulla giurisprudenza in materia di mediazione

 

Vediamo qui ora alcune questioni di carattere generale, che possono avere rilievo anche in caso di condominio.

Per il tribunale di Palermo (sentenza 15.01.2018) chi non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo deve essere sanzionato con il pagamento del contributo unificato. Il giudice in tal caso non ha un potere discrezionale.

Per la Corte d’Appello di Ancona (sentenza 23 maggio 2017) la mancata partecipazione in primo grado può essere rilevata anche in appello con conseguente nullità della sentenza di primo grado e dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Il mancato esperimento della mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, comporta l’improcedibilità della domanda proposta in appello, con la conseguenza che la sentenza di primo grado passa in giudicato (Tribunale di Firenze 13 ottobre 2016).

Se la parte istante si presenza in mediazione senza avvocato la domanda è dichiarata improcedibile; se lo fa il chiamato scatta la sanzione del contributo unificato (Tribunale Vasto 9 aprile 2018).

Il procedimento di mediazione esperito senza l’assistenza di un avvocato non può considerarsi validamente svolto sicché la domanda giudiziale dovrà essere dichiarata improcedibile. (Tribunale Torino 30 marzo 2016).

Si può chiedere al mediatore di testimoniare qualora dal verbale non si evinca se una parte è comparsa personalmente o a mezzo del procuratore speciale (Decreto Tribunale di Udine 7 aprile 2018).

Il termine per il deposito della domanda di mediazione fissato dal giudice è ordinatorio (Tribunale di Bologna, 11.12.2017, n. 21109; Tribunale di Milano, 27 settembre 2016, contra Tribunale di Modena, 10 giugno 2016).

La mancata adesione ad un accordo da parte di un ente pubblico può costituire fonte di danno erariale (C.A. di Napoli Ord. del 31.10.2017).

I «tempi prevedibilmente lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza definitiva a causa del rilevante carico di lavoro», possono giocare un ruolo decisivo nella scelta del giudice di mandare le parti in mediazione (Corte d’appello di Napoli 21/09/17).

Il giudice non ha il potere di prorogare una mediazione (anche se ci sia stato accordo delle parti in tal senso); può solo differire l’udienza (Decreto Trib. Chieti 19/7/17).

Il mediatore può formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti. Sono annullabili quei regolamenti degli organismi che appongano limitazioni alla proposta del mediatore (TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza n. 98/17; depositata il 13 marzo 2017).

Quando il giudice dispone ex officio la mediazione, la condizione di procedibilità non può considerarsi soddisfatta se gli avvocati delle parti disputanti si presentano in mediazione e dichiarano di rifiutarsi di procedere oltre.

È  necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010; contra Tribunale di Verona 28 settembre 2016) e che la mediazione sia effettivamente avviata (Tribunale di Roma Sez. XIII° ord. 2 26/10/15, Trib. Monza 9 giugno 2015, Tribunale Pavia 18 maggio 2015,Trib. Milano 7 maggio 2015, Trib. Monza 21 aprile 2015, Tribunale Pavia 13 aprile 2015,Tribunale Pavia 1° aprile 2015, Tribunale Vasto 9 marzo 2015, Trib. Vasto, Sent. 9.03.2015,Tribunale di Roma, Sez.XIII°,19 febbraio 2015,  Giudice di pace di Monza 28 gennaio 2015, Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15, Tribunale Pavia 7 gennaio 2015, Tribunale Pavia 1° gennaio 2015, Trib. Firenze, Ord. 26.11.14, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14, Trib. Roma, Ord. 30.06.14, Tribunale di Firenze 19 marzo 2014).

Nei confronti della parte convenuta assente ingiustificata può applicarsi oltreché la sanzione del contributo unificato la sanzione prevista dall’art. 96 comma 3 cpc (Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015).

Il mediatore deve verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare (Tribunale Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Pavia 26 gennaio 2015, Tribunale Pavia 2 febbraio 2015).

L’effettivo esperimento del procedimento di mediazione «non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti», per cui le stesse non sono libere, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di «manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo» (Tribunale Firenze 15 ottobre 2015)[21].

 

4) Cenni sulla giurisprudenza in materia di condominio e mediazione[22]

 

Una prima questione riguarda il termine di 30 giorni di impugnazione delle delibere.

Il Tribunale di Savona (sentenza 2 marzo 2017)  ritiene che “Se si vuol impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera”.

Il Tribunale Palermo (sezione II civile, sentenza 18 settembre 2015, n. 4951) ritiene che il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo”.

Stessa opinione ha da ultimo il Tribunale di Savona (sentenza del 7 febbraio 2019) il quale aggiunge che la sospensione opera “non dal giorno della sua presentazione, bensì dal momento della comunicazione alle altre parti”.

Non la pensa così il Tribunale di Sondrio (sentenza del 25 gennaio 2019) per il quale il termine si interrompe e dunque riprende a decorrere per intero dal deposito del verbale di mediazione. Conforme è Corte d’Appello di Palermo, sentenza del 25 maggio 2017 e Tribunale di Milano, sentenza 02.12.2016.

Altra questione concerne la promozione del 702 bis c.p.c. azionato dall’amministratore per fare rimuovere un manufatto costruito nella parte comune: secondo il tribunale di Torino è necessaria la celebrazione della mediazione “non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia” (ordinanza Tribunale Torino, Sezione III Civile, 20-23 marzo 2015).

Il tribunale di Roma (sentenza 10 dicembre 2018) si interroga sulla necessità della delibera per la partecipazione alla mediazione e conclude affermando che ciò è previsto dalla legge. Ciò perché chi interviene in mediazione deve avere la possibilità di disporre dell’oggetto della lite. E l’amministratore in mediazione non ha una legittimazione autonoma (la possiede solo per quanto riguarda la riscossione dei contributi).

Interessante è la sentenza del Tribunale di Taranto del 22 agosto 2017 sulla materia oggetto di mediazione obbligatoria: “La mediazione è condizione di procedibilità in materia di condominio esclusivamente in presenza di controversie derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 delle disp. att. Dunque, qualora la controversia sorga tra il condomino ed un soggetto terzo (l’appaltatore nel caso di specie), lo svolgimento della mediazione non è una condizione di procedibilità.

Ciò anche in quella circostanza in cui nel contratto di appalto sia espressamente previsto che ogni controversia derivante dalla sua esecuzione deve essere risolta attraverso un preventivo e obbligatorio tentativo di mediazione.

Affinché la mediazione possa considerarsi una condizione di procedibilità è fondamentale che il contratto in essere tra le parti preveda espressamente la sanzione della improcedibilità come conseguenza del mancato esperimento della mediazione”.

Sentenza particolare è quella del Tribunale di Genova (14 dicembre 2016) sulla violazione dell’accordo di mediazione operata da una delibera condominiale: “Quando le parti raggiungono un accordo di mediazione sulle procedure da adottare per l’affidamento e l’esecuzione dei futuri lavori edilizi del condominio, la successiva delibera assembleare contraria alle pattuizioni raggiunte in sede di mediazione non può neppure in astratto costituire motivo di invalidità della stessa, ma al più concretare un inadempimento contrattuale degli accordi intercorsi tra le parti”.

Una pronuncia del tribunale di Pistoia (25 febbraio 2015) riguarda il caso di mancata partecipazione personale  del condomino; il condomino avviava nei confronti del condominio la mediazione disposta d’ufficio dal giudice, senza partecipare personalmente all’incontro fissato dal mediatore.

Il Giudice, rilevando l’assenza ingiustificata dell’attrice-istante, dichiarava la improcedibilità della mediazione e quindi del giudizio, condannandola anche al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa.

Il Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016 si intrattiene sull’importanza della collaborazione in mediazione: “nella mediazione obbligatoria come in quella facoltativa le parti devono collaborare attivamente alla risoluzione della lite poiché in caso di espletamento con successo, creditore e debitore possono evitare i costi ed i tempi del giudizio.

La mancata collaborazione di una delle parti (nel caso in esame, il condominio) che decide di partecipare alla mediazione al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna intenzione di conciliare, è sanzionata dal giudice con la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, comprese quelle di mediazione.”

Il Tribunale di Milano, sentenza 27.11.2015 si è chiesto se nella mediazione delegata sia necessaria la delibera del condominio per partecipare ad una mediazione ed ha stabilito che “Nelle liti condominiali, se il giudice dispone la mediazione, l’avvocato del condominio deve partecipare anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, in quanto l’adesione all’invito e l’avvio della procedura mediativa costituiscono un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c.”

[1] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2014/03/14/il-kosovo-e-i-sistemi-di-risoluzione-delle-dispute/

[2] Termine di origine sumerica che significa “norma”.

[3] Conciliation rules. Resolution 35/52 adopted by The General Assembly on 4 december 1980.

[4] Cfr. Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) e § 651 (a) United States Code e ss.

[5] Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 98/257/CE; Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE del 4 aprile 2001.

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=EL

[7] Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf

[8] Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577).

http://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html.

[9] Emanato in attuazione dell’art. 60 l. 18 giugno 2009, ossia della legge di delega delle camere.

[10] Esiste peraltro anche la mediazione valutativa. Ed altro istituto che ricomprende un parere non vincolante ed una mediazione volontaria che viene chiamato early neutral evaluation.

[11] Diversamente accadeva in Francia ove non vi era coincidenza tra giudicante e conciliatore.

[12] Questo modello legislativo non trova eguali in Europa, per quanto mi è dato di conoscere.

[13] Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

[14] Art. 667: Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

[15] Art. 703 terzo comma: L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies.

[16] Art. 696 bis: L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

[17] Il Tribunale di Vicenza (sentenza 18 ottobre 2010) specifica che non è necessaria la mediazione per tutte le procedure esecutive.

[18] Cassazione Civile n. 1237 del 18/01/2018, Tribunale Palermo, 29 giugno 2018, Tribunale di Milano, 28 marzo 2018; Cassazione civile, sez. II, sentenza 11/10/2018 n° 25336; contra Tribunale di Macerata, decreto del 10/01/2018.

[19] Determinato ai sensi del codice di procedura civile.

[20] Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473.

Fai clic per accedere a 8473%20pdf.pdf

[21] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/11/27/giurisprudenza-su-presenza-parti-rappresentanza-e-verbalizzazione-in-mediazione/

[22] Cfr. amplius https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione.aspx?&page=11

Attuazione  della Direttiva 2013/11 EU (Direttiva ADR)

A oltre due anni dallo spirare del termine di adozione (9 luglio 2015) si è completato il recepimento della DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori).

Tabella recepimento della direttiva ADR

Vediamo ulteriore dettaglio dei provvedimenti legislativi assunti stato per stato.

Austria (Legge federale)

Il progetto inizialmente pubbicato (Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen werden soll und das Konsumentenschutzgeset)

Si può trovare in http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03821/imfname_418892.pdf

La legge federale è entrata in vigore il 14 agosto 2015 (Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen wird und das Konsumentenschutzgesetz, das Gebührengesetz 1957 und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden StF: BGBl).

Si può rinvenire in:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009242&FassungVom=2015-08-24

Belgio (Legge)

Ha recepito la Direttiva 2013/11/UE  con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014011245&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=46&pub_date=2014-05-12&pdda=2014&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2014&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=05&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date%272014-05-01%27+and+date%272014-05-31%27+&pdfm=05&rech=74&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi

Bulgaria (Legge)

Il progetto è stato adottato in prima lettura (З АКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите)

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

La legge è in vigore dal 1° agosto del 2015. Si può trovare in http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=96014

Cipro (Legge)

Progetto di legge:

Την με αριθ πρωτ Δ5Β 1110677 ΕΞ 2013/11-7-2013 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΖΤΗ-ΒΧΥ/document

La decisione di adozione del progetto di legge è del 27 maggio 2015.

Cfr. http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/A1D9C55F1F5AA40EC2257E850020C233/$file/4451  17 7 2015 PARARTIMA 4o MEROS I.pdf

La legge cipriota è del 23 ottobre 2015.

ιαιτησία Νόμος του 2015, Ν. 148(Ι)/2015 («ο Νόμος») (Legge sull’arbitrato del 2015 N. 148 (I) / 2015 (“Legge”)

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2015_1_148.pdf

Cipro ha scelto l’arbitrato (si sostituisce la legge del 2011) che riguarda le controversie, transfrontaliere o non, per vendita di beni o prestazione di servizi sino a 5000 €.

Croazia (Legge)

Il progetto di legge si può rinvenire all’indirizzo:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1739.

Si tratta della Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova resa nota il 31 luglio 2015 dal Governo e sottoposta sino al 19 agosto a pubblica consultazione attraverso econsulting.

Cfr. http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12701

A seguito della consultazione è stato pubblicato un disegno governativo in data 23 settembre 2015

Cfr. https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/256%20sjednica%20Vlade//256%20-%201.pdf

La legge croata (ZAKON O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA) è stata varata il 15 dicembre 2016 e pubblicata il 23 dicembre 2016.

La Croazia ha secelto la mediazione

Si può trovare al seguente indirizzo:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2622.html

Danimarca (Legge)

La legge è del 29 aprile 2015 e la Danimarca ha scelto la mediazione.

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

Estonia (Legge)

È stato varato il 26 maggio 2015. Consumer Protection Act 37 SE. http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/523b11ef-443a-421c-ad77-12afca358c06/Tarbijakaitseseadus/

L’Estonia ha attuato la direttiva ADR in data 9 dicembre 2015.

Il Consumer Protection Act (Tarbijakaitseseadus) entra in vigore il 1° marzo 2016.

Eelnõu

Finlandia (Legge)

Si è modificata la legge sul consumo in data 2/07/15.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Francia (Ordinanza)

Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id) ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.

Sul sito del senato si prevede il recepimento con ordinanza entro il 30 agosto 2015. Cfr. http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl13-808.html

La Francia il 20 di agosto 2015 ha attuato la direttiva ADR.

Si tratta della Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommatiion NOR: EINC1512728R

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070940&dateTexte=20171106

E’ stata pubblicata in gazzetta il 21 agosto 2015. Ma abbisogna di ulteriore regolamentazione da parte del Consiglio di Stato

Si è creato il mediatore dei consumatori che dovrà essere disciplinato per ogni settore. I consumatori possono presentare domanda gratuitamente.

La mediazione per il consumatore non può essere obbligatoria.

La mancata informativa da parte del professionista comporta una multa da 3000 a 15000 euro.

Germania (Legge)

Recht und Verbraucherschutz/Gesetzentwurf – 29.06.2015

Fai clic per accedere a 1805295.pdf

Su questo testo ha fatto osservazioni il Bundesrat:  l’organo attraverso il quale i Länder partecipano al potere legislativo e all’amministrazione dello Stato federale (in tedesco Bund) e si occupano di questioni relative all’Unione europea. Cfr. http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/258-15(B).pdf;jsessionid=57937C7BFA9BDF19797E1509C7A232D5.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1

In data 11 dicembre 2015 il Bundestag (parlamento tedesco) ha approvato la legge di attuazione della direttiva ADR.
Si tratta dell’ Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (Un progetto di legge di recepimento della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo e per l’attuazione del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie online negli affari dei consumatori)
La Germania ha scelto l’arbitrato. Non si tratta però di un arbitrato vincolante. la via giudiziaria è comunque possibile.
Tuttavia se le parti lo richiedono il collegio arbitrale può nominare un mediatore che deve essere competente sia in materia di consumo sia in ambito giuridico.

Il mediatore deve essere certificato ovvero avere la qualifica di giudice.

l problema è che in oggi non esistono mediatori certificati in Germania perché il regolamento di attuazione della legge sulla mediazione non è stato ancora varato (sono passati invano 4 anni!) e dunque sino a che non interverrà apposita regolamentazione potranno occuparsi di ADR del consumo soltanto i collegi arbitrali che sono formati da avvocati pienamente qualificati. In alternativa è previsto che possano mediare soltanto i giudici, ma non pare questa ultima una soluzione che possa essere utlizzata.
E dunque si pensa che presto verrà varato il nuovo regolamento sulla certificazione, in modo che le questioni di consumo possano essere aperte a tutte le professioni.

Comunicato stampa con ultima versione del progetto allegata:

Fai clic per accedere a 0003-16.pdf

Il Presidente tedesco ha promulgato la legge di attuazione della direttiva ADR in data 19 febbraio 2016. La norma è in G.U. dal 25 febbraio 2016.
Ed i paesi attuatori divengono 24. Anche se la norma entrerà in vigore a spizzichi e bocconi tra l’aprile 2016 ed il 2019.

http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/Streitbeilegung/bgbl.pdf;jsessionid=77F2EF3AF11B88C6E0853728512AC749.2_cid329?__blob=publicationFile

Grecia (Decisione ministeriale)

Αριθμ. 70330 οικ. – ΦΕΚ B 1421 – 09.07.2015

Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Il provvedimento si trova in https://www.e-nomothesia.gr/sunegoros-tou-katanalote/koine-upourgike-apophase-70330-oik-2015.html

Irlanda (Statutory Instrument)

Il progetto è stato adottato in maggio. Si tratta del CONSUMER RIGHTS BILL 2015.

Cfr. http://www.djei.ie/publications/commerce/2015/crbschememay2015.pdf

L’implementazione della Direttiva ADR è avvenuta il 31 luglio 2015 con S.I. No. 343 of 2015 EUROPEAN UNION (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FOR CONSUMER DISPUTES REGULATIONS 2015).

Fai clic per accedere a European-Union-Alternative-Dispute-Resolution-for-Consumer-Disputes-Regulations-2015.pdf

Per il 28 ottobre 2015 il Governo irlandese ha indetto un seminario per spiegare ai cittadini l’impatto di questa normativa: Cfr. http://www.eccireland.ie/seminar-on-alternative-dispute-resolution-and-online-dispute-resolution/

Italia (Decreto legislativo)

Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130; è stato pubblicato il 19 agosto 2015. Entra in vigore il 3 settembre 2015.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-19&atto.codiceRedazionale=15G00147&elenco30giorni=true

Lettonia (Legge)

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (LV 02.07.2015.) Entra in vigore il 9 luglio 2015.

https://likumi.lv/doc.php?id=275063

Lituania (Legge)

Ha deliberato un piano di protezione dei consumatori 2015-2018.

Cfr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43a7fc20d2df11e4bcd1a882e9a189f1

La legge è stata varata il 26 novembre 2015 ed entrerà in vigore per la quasi totalità del dettato il 1° gennaio del 2016.

Si tratta di: VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 2, 5, 10, 11, 12, 40 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Si può trovare in http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1099601

Il paese ha scelto l’arbitrato e la mediazione. La legge ha una struttura simile alla nostra con tante autorità che si occupano del settore.

Lussemburgo (Legge)

PROJET DE LOI portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation

Fai clic per accedere a FTSShowAttachment

Il 10 di luglio 2015 sul progetto si è pronunciato il Consiglio di Stato.

Fai clic per accedere a 50944.pdf

In data 17 dicembre 2015 il governo del Lussemburgo ha adottato nel consiglio dei ministri il projet de loi portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines dispositions du Code de la consommation.

http://www.gouvernement.lu/4286577/17-conseil-gouvernement

Il 19 gennaio 2016 c’è stato l’ok circa la costituzionalità del provvedimento.

la scheda parlamentare si trova in http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&id=6769&backto=/wps/portal/public#

La legge è stata adottata il 17 febbraio 2016, ma la pubblicazione è avvenuta solo il 14 aprile 2016.

E’ stato istituito il mediatore del consumo che  facilita la ricerca di una soluzione amichevole di una controversia di consumo od offrire una soluzione, sentite le parti ed i terzi e raccolte tutte le informazioni necessarie.

http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1

Malta (Risoluzione generale)

ATT Nru XXX tal-2015 ATT li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, u għal affarijiet oħra konsegwenzjali jew anċillari għal dan. (AN ACT to amend the Consumer Affairs Act, Cap. 378, and for any other matter consequential or ancillary thereto).

Il provvedimento è del 30 ottobre 2015. Si può trovare in http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27145&l=1

E’ entrato in vigore il 20 novembre 2015. Cfr.  https://www.gov.mt/en/Government/Government%20Gazette/Documents/2015/11/Government%20Gazette%20-%2024th%20November.pdf

Paesi Bassi (Legge)

Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

Fai clic per accedere a vjthbalx5cya.pdf

Polonia (Legge)

Esiste un progetto di legge del 20 marzo del 2015 nella sua ultima versione (ma il percorso era iniziato già nel novembre del 2014). Il 6 giugno del 2015 è stato adottato dal Consiglio dei Ministri.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/241375/241416/241417/dokument155368.pdf; http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/241375/241416/241420/dokument166550.pdf

il governo polacco l’8 dicembre 2015 ha dato per imminente l’attuazione della direttiva ADR (quarto trimestre 2015)

Spunta l’idea di una difesa tecnica anche per gli utenti del consumo.

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2102,Projekt-ustawy-o-pozasadowym-rozwiazywaniu-sporow-konsumenckich-oraz-o-zmianie-i.html

La Polonia ha licenziato la legge in data 26 settembre 2016 (USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich1). L’entrata in vigore è stata fissata per il 10 gennaio 2017

Si può trovare sul sito:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001823

Portogallo (Legge)

Proposta de Lei 335/XII Transpõe a Diretiva n.º 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo in http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/12/04/137/2015-05-26/8?pgs=8-21&org=PLC&plcdf=true

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39534

Il 30 luglio 2015 è stato esaminato dalla COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS.

Cfr. http://app.parlamento.pt/WebUtils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355784652793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c304e425130524d52313878587a4d7a4f4335775a47593d&Fich=CACDLG_1_338.pdf&Inline=true

Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro
Transpõe a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, e revoga os Decretos -Leis n.os 146/99, de 4 de maio, e 60/2011, de 6 de maio.

Regno Unito (Leggi)

Abbiamo allo stato tre provvedimenti che si occupano del recepimento:

  • The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015

in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksi_20150542_en.pdf

  • The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015

in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1392/pdfs/uksi_20151392_en.pdf

  • Consumer Rights Act 2015

in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/pdfs/ukpga_20150015_en.pdf

Cfr. Per una disamina di un solicitor inglese:

http://www.mayflowersolicitors.com/transposition-of-the-european-directive-on-alternative-dispute-resolution-likely-impact/

Per chi voglia conoscere lo stato dell’arte nel 2017: Briefing paper 2017

Repubblica Ceca  (Legge)

Il Governo ha presentato un progetto di legge il 31 marzo 2015. È all’esame della Camera dei deputati dal 27 maggio 2015.

Il presidente Milos Zeman ha firmato la legge attuatrice il 15 Dicembre 2015

Il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 Dicembre 2015.

Si tratta della zákon ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Si trova in:

http://www.sagit.cz/info/sb15378

Romania (Ordinanza)

Il 26 agosto 2015 il Governo rumeno ha attuato la direttiva ADR.

http://gov.ro/ro/print?modul=sedinte&link=noi-reglementari-privind-protectia-consumatorilor

L’Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi entrerà in vigore il 07.09.2015

ORDONANȚA nr. 38 din 26 august 2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

Tuttavia l’autorità di riferimento della UE, il Ministero dell’Energia, del Piccole e Medie Imprese e dello sviluppo economico ha subito una riorganizzazione che sino al 2017 ha reso impossibile l’attuazione della Direttiva ADR. Per evitare la procedura di infrazione la Romania l’11/10/17 ha adottato un provvedimento d’urgenza con cui ha nominato come autorità il ministero dell’Economia

Si tratta della ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordonan-de-urgen-nr-75-din-11-octombrie-2017-pentru-modificarea-ordonan-ei-guvernului-nr-38-2015-nbsp-privind-solu-ionarea-alternativ-a-litigiilor-dintre-consumatori-i-comercian-i-emitent-193924.html

Slovacchia (Legge)

Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335

Slovenia (Legge)

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

La legge è entrata in vigore il 14/11/2015

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6843

Spagna (Legge)

Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo.

http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normaelaboracion.htm?id=NormaEV30L0-20151501&lang=en&fcAct=2017-03-01T10:27:47.691Z

Bisogna dire che la FACUA, un’associazione dei consumatori spagnoli, si è scagliata contro questo progetto di legge perché, tra gli altri motivi, limita i diritti e le garanzie dei consumatori e ostacola l’accesso alla giustizia e all’arbitrato.

Cfr. http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/07/15/20944850.html

 il nuovo progetto di legge è stato approvato dal Senato (http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_153_1263.PDF) e dal CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-5-6.PDF) Il 26 ottobre 2017

Il progetto che è stato pubblicato si trova in:

Fai clic per accedere a BOCG-12-A-5-6.PDF

La legge è andata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017.

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659

Svezia (Legge)

(2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015671-om-alternativ-tvistlosning-i_sfs-2015-671

Ungheria (Legge)

Il progetto di legge governativo è del maggio 2015 e comporta la modifica della legge del consumo del 1997.  T/4820. számú örvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.

In http://www.parlament.hu/irom40/04820/04820.pdf.

È divenuta legge con l’adozione in parlamento il 6 luglio 2015 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 102/2015  del 13 luglio 2015 a pag. 17618.

Si intitola:

2015. évi CXXXVII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

E’ entrata in vigore il 13 settembre 2015

Si può trovare in https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500137.TV

Relazione del 26.8.16 sull’applicazione della direttiva 2008/52/EC

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivo La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale1 , compreso il diritto di famiglia, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e di promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, e il suo termine di recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il 21 maggio 2011. La presente valutazione della sua applicazione è condotta conformemente all’articolo 11 della direttiva. L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprende l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente dalle parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che presentano elementi di portata transfrontaliera. Benché la mediazione sia in genere vantaggiosa nell’ambito delle questioni civili e commerciali, occorre sottolinearne l’importanza nel settore del diritto di famiglia. La mediazione può creare un’atmosfera costruttiva di discussione e garantire rapporti equi tra i genitori. Inoltre, le soluzioni amichevoli tendono ad essere durature e possono riguardare, oltre alla residenza principale del minore, le disposizioni o gli accordi di visita relativi al mantenimento del minore.

Proseguire in allegato relazione-sulla-direttiva-52-08

Oppure in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542

1  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

Mediazione e brexit

Sono felice che proprio nel giorno in cui i britannici sceglievano di uscire dall’Unione Europea sia stato pubblicato dal Sole24Ore un mio contributo[1] in cui ho assunto la centralità del Regno Unito in relazione alla mediazione civile e commerciale.

Confermo ora la mia opinione punto su punto: la Gran Bretagna è il miglior luogo ove praticare la mediazione e lo sarà anche in futuro.

E con questo non voglio dire che abbiano fatto bene a lasciare l’Europa dei Ventotto: sono scelte sovrane.

Certo è che si tratta di un popolo con un forte senso e forse anche culto della superiorità visto che ancora nel 1957 il Times scriveva: “Fog in the channel Europe cut off”[2].

Ma del resto c’è chi da noi oggi sostiene che l’Italia sia la nazione più solida d’Europa e qualcun altro che un po’ prima, sempre da noi, aveva scritto: ”Voglio soprattutto che voi abbiate l’orgoglio di essere rurali”[3] e che arrivò a proclamare pure l’autarchia nel 1935, e quindi mi riesce difficile scagliare la prima pietra.

Ricordo comunque che ancora prima, nel 1863, in Senato si pensava che la terra di Albione avrebbe avuto forti contraccolpi economici, ma Camillo Benso Conte di Cavour avvertì che nulla sarebbe accaduto[4] e nulla accadde.

La verità è che gli Inglesi da millenni afferrano dagli altri popoli soltanto quel che ritengono utile e per il resto fanno da soli.

Ma quello che esportano non è poi così bislacco.

Loro è ad esempio il concetto di public opinion legato a doppio filo con la nascita del giornale: il fatto che qualcuno voglia togliere il diritto di voto a coloro che si sono espressi per l’uscita, in virtù di una presunta ignoranza, fa precipitare il mondo a prima dell’Illuminismo che a Londra peraltro è iniziato un secolo prima che in Francia.

Sono quegli stessi, deputati e senatori, che a suo tempo, non conoscevano “la data della scoperta dell’America, dell’unità d’Italia, delle guerre di indipendenza, la data dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, l’esistenza di alcune nazioni dell’Africa, ad esempio il Darfur”[5].

E’ anche vero che Jonathan Swift, alfiere della pubblica opinione, lottò per molti anni per avere un’Irlanda indipendente, ma siamo sicuri che oggi se la prenderebbe ancora con la City?

Dicevo che sono convinto del primato britannico in tema di strumenti alternativi al giudizio.

Lo dico da storico e da giurista. Semplicemente perché gli Inglesi non hanno snaturato le proprie radici.

Ma attenzione che non lo hanno fatto nemmeno la Francia e la Germania che già ai tempi non sospetti del giuramento di Strasburgo (842) – quando noi avevamo dimenticato persino la scrittura – si esprimevano entrambe nella propria lingua[6]; chi voglia mettersi d’accordo con tedeschi e transalpini per una nuova e santa alleanza, non creda che troverà stesi petali di rosa al suo passaggio.

La tradizione del bonario componimento in Gran Bretagna vede la nascita nell’XI secolo. E dunque non hanno di certo aspettato la direttiva 52/08.

Ma una volta uscita la direttiva 52/08 non hanno fatto come l’Italia che ne ha esteso i dettami anche alla legislazione interna. Qui a Genova si dice che i genovesi hanno costruito i palazzi per coprire i crateri delle  bombe e dunque le norme urbanistiche sono un optional; parimenti in Italia non avevamo una identità nostra nel facilitativo, e abbiamo buttato alle ortiche duemila anni di conciliazione valutativa per seguire le nuove idee senza tener conto dell’impatto culturale che le stesse avrebbero avuto.

Tolstoj nel 1857 voleva liberare i suoi contadini dal servaggio ma essi rifiutarono tale liberazione: non sapevano che farne della libertà; noi italiani non siamo molto diversi, non sappiamo che farcene della libertà di negoziare, preferiamo aver ragione piuttosto che fare da soli i nostri interessi.

Gli inglesi si sono tenuti la loro mediazione che aveva già messo a punto – dieci anni prima – con la riforma voluta da Lord Wolf ed hanno concesso alle controversie transfrontaliere il minimo indispensabile.

Da loro la mediazione non è obbligatoria, ma chi non ci va senza un motivo ragionevole paga un prezzo altissimo in tema di spese processuali; i giudici la sostengono e l’hanno sostenuta anche il giorno cui una corte d’Appello l’ha dichiarata illegittima come condizione di procedibilità[7], visto che lo stesso giudice relatore si è preso la briga di intimarne la pratica agli avvocati del Regno ed una circolare è partita subito alla volta dei barrister e dei solicitor[8].

Ecco perché brexit o non brexit Londra è l’unica città al mondo dove un mediatore può vivere professionalmente di mediazione.

[1] Tecniche di mediazione, vol. 2, in http://vetrina.ilsole24ore.com/mediazione/

[2] “Quando c’è nebbia sul Canale il Continente è isolato”.

[3] Su un muro di Palermo al passaggio del Duce.

[4] “Se il commercio europeo» fosse in circostanze ordinarie, vi sarebbe un grande afflusso d’oro dall’Inghilterra sul continente; i cambi sarebbero sfavorevolissimi all’Inghilterra; ma accade appunto il contrario: l’oro non esce dall’Inghilterra ed i cambi sono ad essa del tutto favorevoli. Cìò che prova essere stata la deficienza di quattro milioni di sterline tra l’esportazione e l’importazione teste avvertita compensata dalla massa dei capitali che andarono a cercare sicuro ricovero in Inghilterra.

Questo fatto si osserva, non voglio dire più che altrove, ma quanto in altre città, a Genova ed a Livorno, dove la carta sovra Londra non è mai stata tanto ricercata quanto lo sia ora, e ciò non già a cagione delle somme dovute all’Inghilterra per merci acquistate, ma unicamente dacchè gran parte dei capitalisti cercano di far passare i loro capitali in Inghilterra. Se voi adottate una nuova misura ch’essi ravvisino contr’essi diretta, voi aumenterete questa tendenza così pericolosa, ed accrescerete con ciò gl’incagli del commercio e dell’industria; e chi ne soffrirà di più? Forse i gran commercianti? i grandi industriali? No, o signori; in tempi di crisi i gran commercianti, i grandi industriali trovano ancor credito, ma ne soffriranno maggiormente i piccoli commercianti”.

[5] http://www.dentrosalerno.it/web/2009/02/27/l%E2%80%99ignoranza-e-l%E2%80%99incultura-al-potere/

[6] http://www.luzappy.eu/testi_volgare/giuramenti_strasburgo.htm

[7] Halsey v Milton Keynes NHS Trust- Steel v Joy and Halliday (May 2004).

[8] Il Giudice inglese in primo luogo assume che tutti gli avvocati che conducono una lite dovrebbero oggi pensare ordinariamente a considerare con i loro clienti se le loro dispute sono adatte per la mediazione.

Su questa base il 22 aprile del 2005 il Comitato della Law Society’s civil litigation ha emesso un “practice advice” sugli ADR destinato a tutti gli avvocati di Inghilterra.

Tribunale di Vasto 23 aprile 2016 – Sanzionato chi rifiuta immotivatamente di proseguire

 

                                                         ORDINANZA RISERVATA                                                        

IL GIUDICE

Dott. Fabrizio Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n.               R.G.A.C.; LETTI gli atti e la documentazione di causa;

LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 03.03.2016;

OSSERVA

  1. Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice – dopo aver evidenziato e indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia – disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura di mediazione per la  ricerca di una soluzione amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti davano inizio al procedimento, comparendo – entrambe personalmente e con l’assistenza dei rispettivi difensori – al primo incontro, tenutosi in data 30.11.2015, innanzi all’organismo di mediazione prescelto. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento.
  2. All’udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice, dopo aver rappresentato l’impossibilità di dare seguito alla procedura di mediazione a causa del rifiuto opposto dalla odierna parte convenuta, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
  3. Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo giudicante operare un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento  di mediazione”, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa –  in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.

La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e coerente corollario della condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha disposto  l’espletamento – come nella fattispecie in esame – ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10), dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che – invece – consiste nell’offrire ai contendenti “un’utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest’ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un’ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro” (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016) .

Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del pari, quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio.

Occorre, peraltro, precisare che – ai fini dell’adozione dei provvedimenti innanzi richiamati – il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia nell’ipotesi in cui  la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l’istituto della mediazione è, per l’appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l’altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni.

  1. Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del primo incontro di mediazione del 30.11.2015, si evince che la parte invitata, sia pure personalmente presente e ritualmente assistita dal proprio avvocato, “ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10”. Nessuna indicazione, neppure sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione. Né il mediatore ha precisato (com’era, invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo,  la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L’omissione di tale rilevante aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profilidi   giustificatezza   del   rifiuto    opposto   da                              alla   prospettiva   di   proseguire    nel procedimento di mediazione, di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto quest’ultima ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato.

Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova ex  art.  116,  secondo  comma,  c.p.c.  nel  prosieguo  del  giudizio,  deve  pronunciarsi  a  carico   di

                     la   condanna   al  versamento,   in  favore  dell’Erario,   della  somma  di   €  206,00,  pari all’importo   del   contributo   unificato   dovuto   per   il   presente   giudizio,   come     conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.

  1. In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in questione, ritiene questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in proposito, Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata

Per Questi Motivi

 disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

CONDANNA la parte convenuta                          al versamento, in favore dell’Erario, della somma  di

€ 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro;

FISSA, per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su separato atto da depositare telematicamente, la successiva udienza del 23/01/2017, ore 09.30;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 23 aprile 2016.

IL GIUDICE

Dott. Fabrizio Pasquale

La mediazione nei Paesi Bassi

 

Il paese è assai sensibile alle pratiche ADR, tanto che da ultimo nel suo territorio è stato varato da un’autorità indipendente il registro mondiale dei neutri certificati (mediatori, arbitri, negoziatori, coach, mediatori familiari, ecc.)[1].

E ciò anche se non c’è ancora una legge sulla mediazione interna, che i mediatori professionisti olandesi chiudano con successo il 60% delle mediazioni[2] e che ci sia un testo giacente alla Camera Bassa dal 2013[3].

Nel Regno dei Paesi Bassi[4] alla mediazione ed all’arbitrato[5] si aggiungono peraltro i pareri non vincolanti ed i pareri vincolanti.

Ci sono Ombudsman che intervengono nelle controversie in primo luogo per trovare una soluzione comune. Se non si arriva ad una soluzione emettono allora un parere non vincolante.

Ciò accade quando si reclama contro un provvedimento della pubblica amministrazione[6] od in materia commerciale[7].

Nonostante la non vincolatività però il fornitore accetta nella maggior parte dei casi la decisione dell’ombudsman. I procedimenti davanti all’ombudsman sono gratuiti.

Ci sono poi pareri che sono vincolanti in materia di legge sulle locazioni[8] e con riferimento alle controversie dei consumatori in una quarantina di settori[9]: le condizioni generali di contratto in questi ultimi casi prevedono che i consumatori possano sottoporre la controversia con il fornitore alla commissione invece che al giudice ordinario.

Questa disposizione è vincolante per entrambe le parti, anche se il consumatore ha un mese di tempo entro il quale può decidere di adire il tribunale[10].

Le commissioni per la risoluzione delle controversie emettono una decisione che non solo è vincolante per entrambe le parti, ma non è impugnabile.

L’unica possibilità di revisione è affidata al giudice ordinario entro due mesi dall’emissione.

Il giudice può però operare un riesame solo marginale[11]: può dichiarare nulla la decisione vincolante solo se questa, sulla base di motivi equi e ragionevoli, risulta inaccettabile nella sostanza o nel modo in cui è stata emessa, tenendo conto delle circostanze del caso.

Pertanto, una decisione di una commissione per la risoluzione delle controversie può essere annullata dal giudice solo se la commissione ha mancato di applicare i principi fondamentali del diritto processuale, come ad esempio il diritto al contraddittorio.

Le commissioni per la risoluzione delle controversie chiedono un contributo fisso: oggi può partire dai 27 € ai 113 a seconda del valore del prodotto o del servizio in questione.

Tale contributo comprende i costi di eventuali relazioni di periti che si rendono necessarie.

Se la commissione stabilisce che ha ragione il consumatore, il fornitore in questione dovrà rimborsagli il contributo versato[12].

Ad aprile 2015 il paese ha recepito la direttiva ADR in materia di consumo ed oggi dunque si fa riferimento anche al provvedimento relativo[13]: in sostanza si rimanda alle procedure delle istituzioni esistenti e quando non si rinvenga una istituzione esistente ci si può riferire allo Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (art. 3 c. 1) ossia alla Fondazione olandese per il reclamo dei consumatori[14].

Con riferimento al regolamento n. 524/13 e quindi all’ODR i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione Europea tre organismi che sono sostanzialmente quelli che abbiamo già menzionato[15].

In ordine alla mediazione civile e commerciale la legge di attuazione della direttiva 2008/52/CE su taluni aspetti della mediazione/mediazione in materia civile e commerciale è in vigore dal 29 novembre del 2012[16] : il paese dunque insieme a Germania, Spagna e Francia è stato uno degli ultimi a formalizzare un testo scritto in materia.

La legge tuttavia riguarda solo le mediazioni transfrontaliere e dunque per le mediazioni interne valgono ancora le regole che si descrivono e che si traggono in parte dal sito peraltro datato della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[17].

Dal 1° aprile 2005 esiste un sistema in virtù del quale gli organi giudiziari e i servizi di assistenza giuridica (principalmente per i gruppi a reddito più basso) possono indirizzare le parti verso un mediatore. Il ricorso alla mediazione è comunque sempre volontario.

Questa possibilità è prevista solo in specifici casi civili e amministrativi (incluse le controversie in materia di diritto di famiglia).

In generale, vi sono due grandi categorie di controversie che non possono essere esaminate da una commissione:

  • controversie relative al mancato pagamento di una fattura sulla base di un reclamo sul piano della sostanza;
  • denunce relative a decessi, lesioni o malattie.

Le commissioni per la risoluzione delle controversie non possono naturalmente esprimersi su casi già sottoposti al giudice ordinario[18].

L’inizio della mediazione non interrompe di regola il termine di prescrizione: ma come vedremo il regolamento MfN prevede tale interruzione.

Non si prevede la riservatezza della procedura che deve quindi essere oggetto di stipulazione contrattuale preventiva insieme al divieto di utilizzo[19] in caso di successivo giudizio[20].

Un tale accordo costituisce rinuncia del diritto di trarre elementi di prova da tutto ciò che si verifica durante la mediazione ai sensi dell’art. 153 del Codice di procedura civile olandese[21]: se non viene rispettato scattano dunque le sanzioni del codice di rito.

Il regolamento di procedura degli organismi può però prevedere che l’accordo di riservatezza si estenda alle parti ai loro avvocati o rappresentanti, al mediatore e al personale di segreteria (se presente).

In caso di esito positivo l’accordo in cui la risoluzione è incorporata è considerato come una transazione ai sensi del titolo 15 del libro 7 del codice civile olandese[22].

Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che se le parti e il mediatore lo convengano l’accordo transattivo può essere incorporato da un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 1069 del codice di procedura civile olandese[23]: ciò appare conveniente perché in difetto per far valere un accordo transattivo non ottemperato si deve ricorrere al giudice o all’arbitro.

Un accordo raggiunto tramite mediazione, infatti, non ha il carattere di una decisione definitiva: le parti in alternativa alla incorporazione nel lodo arbitrale possono soltanto far confermare il loro accordo tramite atto notarile; in questo modo la messa in esecuzione dell’accordo può essere operata come in presenza di una sentenza.

Se poi un giudice rinvia, per un determinato caso, alla mediazione, ed è raggiunto un accordo, tale accordo può essere confermato con decisione del tribunale.

Dato che la risoluzione extragiudiziale delle controversie è un’alternativa al procedimento giudiziario ordinario, le decisioni che ne conseguono non possono essere impugnate dinanzi al giudice.

Tuttavia se la parti non riescano a comporre una controversia ricorrendo alla mediazione o se il contratto stipulato a seguito della procedura non viene rispettato, possono sempre sottoporre il caso al giudice.

I costi della mediazione sono sostenuti dalle parti.

Le persone con minori o insufficienti capacità finanziarie possono però fruire del patrocinio a spese dello Stato[24].

Gli avvocati ricevono al massimo 105 € per ogni mediazione. Nel 2014 ci sono stati oltre 13.000 pagamenti. Sempre in quest’anno 784 mediatori hanno richiesto le prestazioni di legal aid[25]: e dunque esistono dei mediatori sovvenzionati (anche quelli familiari), basta essere iscritti al Legal Aid Board[26].

Interessante è che le parti nel 2010 hanno ricevuto un (limitato) contributo finanziario di 250 euro come incentivo[27] a seguire i suggerimenti del giudice relativi al ricorso alla mediazione: questo contributo viene dato per ogni effettivo caso di ricorso alla mediazione, nella fase iniziale del procedimento.

Si tratta di un importo fisso per ogni mediazione che viene pagato direttamente al mediatore indipendentemente dai mezzi finanziari delle parti.

Nel regno dei paesi Bassi la regolamentazione della professione del mediatore è effettuata dal 1° gennaio 2014 dal Mediatorsfederatie Nederland (MfN)[28] detto in precedenza Nederlands Mediation Instituut[29] che è un ente governativo.

Detto ente tiene anche un registro dei mediatori[30] che contiene i recapiti di tutti i mediatori qualificati presenti nei Paesi Bassi.

Oggi questo registro è riconosciuto dal Consiglio di assistenza giudiziaria e dunque può considerarsi il registro della Federazione dei Paesi Bassi: i paesi forniti di registro statale in Europa salgono pertanto a 18.

Il registro reca informazioni imparziali e consente ai visitatori di scegliere anche la professione del mediatore (ne sono presenti circa una trentina), la sua specializzazione, il campo geografico di operatività, il suo sesso e l’età, la lingua che è più confacente alle parti (ne sono presenti una decina compreso l’italiano), il fatto che il mediatore abbia o meno una certificazione di qualità ed il contatto avviene direttamente tramite mail, telefono o fax.

I mediatori possono iscriversi presso l’MfN e successivamente aderire anche al codice di condotta dei mediatori redatto dal Centro.

L’iscrizione è facoltativa (così come l’adesione al codice di condotta)[31] ma, se un mediatore desidera operare all’interno del sistema olandese del patrocinio a spese dello Stato o fornire un servizio a clienti indirizzati dal tribunale, è tenuto a iscriversi presso l’MfN ed essere in possesso di un certificato di accreditamento/valutazione.

In particolare per poter figurare nel registro dell’MfN, un mediatore deve soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: aver terminato con esito positivo un corso di formazione per mediatori accreditato dall’MfN[32]; aver superato un esame per la valutazione scritta delle relative conoscenze[33]. Si può scegliere inoltre tra una valutazione diretta dell’operato oppure attraverso un video registrato: tuttavia chi ha più di 9 mediazioni nei tre anni anteriori, può dal 1° gennaio 2016, essere ammesso al registro senza necessità di una valutazione[34].

I mediatori MfN sono inoltre sottoposti a formazione continua[35]: si devono accumulare 48 crediti in tre anni e si valutano anche le mediazioni svolte[36].

I mediatori del MfN rispettano le regole di mediazione che sono state varate nel 2008[37] e che impongono la stipula di un contratto di mediazione prima di iniziare la procedura stessa.

Le parti possono contattare direttamente il mediatore che hanno scelto oppure fare richiesta di nomina all’MfN.

Oltre al contratto di mediazione le parti devono anche firmare un accordo di riservatezza: tale accordo però non copre la rivelazione di informazioni su delitti o sui procedimenti disciplinari in cui può incorrere il mediatore.

La domanda di mediazione interrompe la prescrizione e fa salvo il diritto a provvedimenti cautelari il cui azionamento però va comunicato entro 24 ore al mediatore.

Le parti ed il mediatore MfN possono anche non seguire le regole previste dal regolamento di mediazione del MfN, ma la deviazione deve risultare da accordo scritto firmato da tutti gli agenti della mediazione.

La mediazione del MfN riporta delle statistiche molto positive: tre su quattro mediazioni si concludono con un accordo; due su tre  si concludono entro un periodo di 10 settimane; il 90% di tutte le mediazioni richiedono meno di 20 ore di conversazione; MfN gestisce l’80% delle mediazioni su territorio olandese[38].

Il 16 novembre 2010 è stata istituita dal Consiglio di assistenza giudiziaria[39] una Commissione speciale per valutare l’operato dei mediatori e che è ancora operante nel 2016.

Questa commissione[40] offre pareri consultivi al Consiglio in materia di valutazione dei mediatori e riceve le denunce contro il cattivo operato di coloro che operano nelle strutture di riferimento e stabilisce anche i requisiti per la iscrizione nel registro MfN.

Nel 2011 il Governo era molto preoccupato per l’aumento vertiginoso dei costi processuali e stava pensando in quei mesi[41] ad ampliare il novero delle misure alternative. Così si è accelerato anche sul progetto di legge sulla mediazione in attuazione della direttiva 52/08[42] che era già pronto il 23 di giugno e prevedeva delle modifiche al Codice civile e al Codice di rito[43].

Si pensava che venisse approvato entro l’anno, ma l’iter è stato più lungo e l’entrata in vigore è slittata al 29 novembre 2012.

La norma si applica però alle sole controversie civili e commerciali transfrontaliere ove i diritti siano disponibili: è stata fatta una scelta simile al Regno Unito; ciò comporta che vengano disciplinati solo pochi aspetti: prescrizione, riservatezza e mediazione proposta dal giudice.

E dunque per la mediazione interna valgono le regole di cui abbiamo parlato in precedenza ed in particolare dal 2008 le regole di mediazione del MfN, qualora si scelga un mediatore MfN.

Sono escluse dall’ambito le controversie fiscali, doganali, amministrative o quelle involgenti una responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

La mediazione è definita come un processo strutturato, comunque denominato, in cui due o più parti di una controversia tentano di risolvere la loro controversia con l’assistenza di un mediatore su base volontaria.

Il mediatore è una terza persona a cui si chiede di condurre una mediazione in modo efficace, imparziale e competente di condurre, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo, e indipendentemente da come è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Il giudice può proporre una mediazione alle parti in tutti i casi e in qualunque fase del procedimento.

Se le parti decidono di aderire alla proposta o chiedono comunque di mediare essa può essere sussunta nel verbale di udienza che in quanto controfirmato dal dalle parti e dai loro rappresentanti autorizzati costituisce titolo esecutivo.

La riservatezza viene disciplinata come segue.

Se la riservatezza della mediazione è espressamente concordata, il mediatore e la persone coinvolte nella mediazione, possono essere dispensate dall’obbligo di testimoniare in merito ad informazioni derivanti da o in connessione con una mediazione i cui diritti ed obblighi sono liberamente a disposizione delle parti.

Anche se la riservatezza è espressamente concordata il mediatore e le persone coinvolte nella mediazione devono rendere testimonianza nella misura in cui le parti concordano se l’informazione da recare è necessaria per motivi imperativi di ordine pubblico, in particolare per tutelare e assicurare gli interessi dei  bambini o per impedire a qualcuno di essere colpito nella sua integrità fisica o mentale, o quando la divulgazione del contenuto dell’accordo transattivo raggiunto sia necessaria ai fini della sua attuazione o del suo rispetto.

Queste regole si applicano anche alle controversie transfrontaliere in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato venga avviato a seguito di una mediazione tra le parti in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti hanno avuto il loro domicilio o la residenza abituale al momento hanno deciso tra loro di fare ricorso alla mediazione.

In ultimo la prescrizione per le controversie transfrontaliere assume il seguente regime.

Il termine di prescrizione dell’azione viene interrotto dall’inizio della mediazione.

Con l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione dal giorno successivo a quello in cui la mediazione si è conclusa perché una delle parti od il mediatore per l’altra parte notifica per iscritto che la procedura è terminata o perché è trascorso un periodo di sei mesi senza che le parti abbiano fatto qualsivoglia atto. Il nuovo termine di prescrizione è di tre anni. Tuttavia il termine di prescrizione non può in nessun caso spirare in tempo antecedente a quando il termine originario sarebbe scaduto senza interruzione.

Anche questa regola si applica anche alle controversie transfrontaliere in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato venga avviato a seguito di una mediazione tra le parti in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti hanno avuto il loro domicilio o la residenza abituale al momento hanno deciso tra loro di fare ricorso alla mediazione.

In ultimo annoto che i legali olandesi guardano alla mediazione obbligatoria come ad una scelta illuminata del legislatore italiano. Inoltre 600 mediatori a convegno hanno chiesto alla fine del 2015 al Ministro della giustizia Van der Steur di varare la legge sulla mediazione interna che giace in Parlamento dal 2013[44]: il Ministro ha promesso una consultazione veloce.

[1] Si possono iscrivere anche gli organismi ed enti di formazione. La ricerca si può fare con riferimento a tutti i paesi del mondo. Nessun italiano è certificato in questo registro.

[2] https://mfnregister.nl/deelnemers-mediationcongres-doen-oproep-aan-minister-van-der-steur-breng-wetsvoorstel-mediation-snel-in-consultatie/

[3] https://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/

[4] È una federazione di Stati che dal 2010 ricomprende Paesi Bassi   Aruba, Curaçao  e Sint Maarten (ex Antille Olandesi nel Mare dei Caraibi a nord del Venezuela) e che fa parte della Unione Europea come paese fondatore dal 1951.

[5] Le parti sono libere di concordare il ricorso obbligatorio all’arbitrato in una clausola contrattuale. L’arbitrato è disciplinato dal Quarto libro di procedura civile (Vierde Boek Arbitrage – Artikelen 1020-1077) in http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/VierdeBoek/geldigheidsdatum_12-07-2014 e dalla Convenzione di New York del 1958 e dal Libro III articoli 316 e 319, libro VI articolo 236, libro X articoli 166 e 167 Codice Civile.

Il 2 giugno 2014 è intervenuta una modifica della disciplina dell’arbitrato che ha riguardato il citato libro quarto del C.p.c. e dei seguenti articoli del Codice civile:

Artikelen 316 e 319 libro III  Codice Civile (Burgerlijk Wetboek)

Artikelen 236 libro VI Codice Civile  (Burgerlijk Wetboek)

Artikelen 166 e 167 libro X Codice Civile  (Burgerlijk Wetboek)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-200.html

L’Istituto olandese di arbitrato (Nederlands Arbitrage Instituut, NAI), nato nel 1949, è l’organismo più importante in ordine a questo tipo di Adr. Cfr. http://www.nai-nl.org. Si occupa peraltro anche di mediazione e di pareri vincolanti: in specie quando la conciliazione reca solo un accordo parziale le parti possono scegliere di proseguire tramite un blind advisor o un collegio arbitrale: entrambi hanno il potere di risolvere la questione emanando decisioni che vincolano le parti in base ad elementi che le stesse parti indicano (Cfr. Netherlands arbitration institute, mediation rules in force as from 1 March 2009 in http://www.nai-nl.org) .

[6] Davanti all’Ombudsman Nationale che viene nominato dal parlamento. Si tratta di una sorta di difensore civico. Cfr. http://www.nationaleombudsman.nl/ Le basi giuridiche di questo organo si ritrovano nella Wet Nationale Ombudsman (Legge relativa all’Ombudsman nazionale).

Per dare un’idea del loro lavoro posso dire che nel 2015 hanno ricevuto oltre 38.000 reclami.

[7] Il più importante è l’Ombudsman Schadeverzekering (Ombudsman per l’assicurazione danni). PO Box 30, 2501 CA The Hague, Paesi Bassi.

[8] Emessi dalla Huurcommissie (Commissione affitti). Dal 1° aprile 2011 peraltro è cambiata la legge. Il ricorso non è gratuito: se il ricorrente è una persona giuridica l’indennità è di 450 €, se è una persona fisica corrisponderà 25 €. V.  http://www.huurcommissie.nl/

[9] Davanti alle trenta commissioni facenti parte dello Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC, Ente per la risoluzione delle controversie dei consumatori); l’intervento di queste commissioni deve essere tuttavia previsto nelle condizioni generali di contratto. Cfr. http://www.degeschillencommissie.nl

Le commissioni che operano nel settore dei consumatori devono essere riconosciute dal Ministero della giustizia e devono quindi soddisfare determinati requisiti.

[10] Il Codice civile contiene inoltre una disposizione che consente di bloccare il termine di prescrizione di un reclamo se si è avviata una procedura per ottenere un parere vincolante (art. 3:316, 3).

[11] Art. 904 Codice civile.

[12] V. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm

[13] Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten) https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150430/publicatie_wet/document3/f=/vjthbalx5cya.pdf

[14] https://www.degeschillencommissie.nl/english/

[15] Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) Fondazione per le commissioni in materia di controversie dei consumatori (SGC)

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Fondazione per i reclami e le controversie in materia di assicurazione sanitaria (SKGZ)

Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)  Istituto per i reclami in materia di servizi finanziari (Kifid).

[16] Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Geldend op 29-11-2012) in http://wetten.overheid.nl/BWBR0032232/geldigheidsdatum_29-11-2012

In precedenza è stato discusso il progetto di legge “Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in  ambito civile e commerciale” Anpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. L’ultima versione è del 21 febbraio 2012: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32555-E.html

Ma il progetto suindicato non poteva ottenere il voto favorevole del Senato e così il Ministro della Giustizia il 21 giugno 2012 ha rimesso al Consiglio di Stato il progetto di legge indicato nel corpo del testo che si riferisce però solo alla mediazione transfrontaliera e che è stato approvato.

[17] http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm

[18] http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm

[19] Non può essere però contrario alla legge o all’ordine pubblico.

[20] V. per un modello standard il sito https://mfnregister.nl/

[21] Cfr. Netherlands arbitration institute, mediation rules in force as from 1 March 2009 in http://www.nai-nl.org

Artikel 153: Overeenkomsten waarbij van het wettelijke bewijsrecht wordt afgeweken, blijven buiten toepassing, wanneer zij betrekking hebben op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet ter vrije bepaling van partijen staan, zulks onverminderd de gronden waarop zij krachtens het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijven.

[22] Title 7.15 Settlement agreement

Article 7:900 Definition of ‘settlement agreement’

– 1. Under a settlement agreement parties bind themselves towards each other, in order to end or to avoid any uncertainty or dispute about what applies to them legally, to the assessment and establishment of a new legal status between them, indented to apply as well as far as it differs from their previously existing legal status.

– 2. The assessment and establishment of their new legal status can be made by virtue of a joint decision of the involved parties or by virtue of a decision of one of them or of a third party.

– 3. An agreement on evidence is equated with a settlement agreement as far as it brings along an exclusion of evidence in rebuttal.

– 4. The present Title (Title 7.15) does not apply to an arbitration agreement.

Article 7:901 Requirements for the establishment of the new legal status

– 1. The establishment of the new legal status is subject to the requirements which have to be met in order to accomplish the intended new legal status in accordance with the law, starting from the legal status of which it may differ.

– 2. Each of the parties is towards the other obliged to perform all what is necessary from his side to meet the requirements for accomplishing the establishment of the new legal status.

– 3. As far as it is possible to meet these requirements by means of a declaration of parties or of one of them, this declaration is regarded to be enclosed in the settlement agreement, unless this agreement provides otherwise.

Article 7:902 Establishment in conflict with mandatory law

The establishment of a new legal status in order to end any uncertainty or dispute on the field of property law is also valid if it would appear to be in conflict with mandatory law, unless its content or necessary implications are in conflict as well with public morals or public order.

Article 7:903 No retroactive effect towards third persons

As far as the establishment of the new legal status is related to what must be regarded as the correct legal situation in the past, it cannot affect any rights acquired by third persons in the meantime.

Article 7:904 Conflict with reasonableness and fairness; absence of a valid determination

– 1. An assessment made by one of the parties or a third party is voidable if its binding force, in view of its content or the way in which it was made, would in the given circumstances be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness.

– 2. When an assessment is nullified or when it appears to be null and void from the start or when no assessment is made within a reasonable period set for this purpose to the party entrusted with the task to decide on the matter, the court may assess the legal status between parties, unless the settlement agreement or the nature of the assessment indicates that it must be replaced in another way.

Article 7:905 Rescission and dissolution of the settlement agreement

If a rescission of the settlement agreement on account of a failure in the performance thereof would affect an already made assessment by one of the parties or a third party, then this rescission cannot take place by means of a one-sided declaration and, when the dissolution of the settlement agreement is claimed in court, the court may reject this claim on the ground that the party claiming the dissolution has sufficient means to obtain the undoing of or a compensation from the other party for the negative consequences of this party’s failure in the performance

Article 7:906 Application of the statutory provisions of Title 7.15 to similar legal grounds

– 1. The statutory provisions of the present Title (Title 7.15) apply accordingly to an assessment and establishment of a legal status that are based on another legal ground than an agreement.

– 2. Article 7:904 applies accordingly when one of the parties to a legal relationship or a third party has been given the right to supplement (add) or modify (change) the rules applying to that legal relationship.

– 3. Paragraph 2 does not apply to a supplementation (addition) or modification (change) resulting from a decision of a body of a legal person if this decision is in conflict with the standards of reasonableness and fairness according to Article 2:15 of the Civil Code.

– 4. Paragraph 1 and 2 do not apply as far as the necessary implications of the concerned statutory provision in connection with the nature of the legal relationship opposes against such application.

Article 7:907 Agreement on a financial settlement of mass damages debt-claims

– 1. An agreement for the purpose of compensating damage caused by an event or by similar events, concluded between one or more foundations or associations with full legal capacity and one or more other parties, who have engaged themselves under this agreement to pay compensation for that damage may, upon the joint request of these foundations, associations and the other parties, be declared binding by the court for (other) persons to whom the damage was caused, provided that the foundations or associations represent the interests of those persons pursuant to its articles of association (articles of incorporation). Persons to whom the damage was caused, shall be deemed to include persons who have acquired a debt-claim with respect to that damage under universal or particular title.

– 2. The agreement must in any case include:

  1. a description of the event or events to which the agreement relates;
  2. a description of the group or groups of persons on whose behalf the agreement was concluded, according to the nature and the seriousness of their loss;
  3. the most accurate indication possible of the number of persons belonging to the group or groups;
  4. the compensation that will be awarded to these persons;
  5. the conditions which these persons must meet to qualify for the compensation;
  6. the procedure by which the compensation will be established and can be obtained;
  7. the name and domicile of the person to whom the written notification referred to in Article 7:908, paragraph 2 and 3, can be sent.

– 3. The court shall reject the request if:

  1. the agreement does not comply with the provisions of paragraph 2;
  2. the amount of the compensation awarded is not reasonable having regard, inter alia, to the extent of the damage, the ease and speed with which the compensation can be obtained and the possible causes of the damage;
  3. it is insufficiently certain that the rights resulting from the agreement for persons on whose behalf the agreement has been concluded, can be followed up (performed);
  4. the agreement does not provide in a possibility of an impartial settlement of disputes which may arise from the agreement by another than the judge or court that would have jurisdiction according to law;
  5. the interests of the persons on whose behalf the agreement was concluded are otherwise not adequately safeguarded;
  6. the foundations or associations referred to in paragraph 1 are not sufficiently representative with regard to the interests of persons on whose behalf the agreement has been concluded;
  7. the group of persons on whose behalf the agreement was concluded is not large enough to justify a declaration by the court that the agreement is binding;
  8. there is a legal person who will provide the compensation pursuant to the agreement and he is not a party to the agreement.

– 4. Before making a decision, the court may, with the approval of the parties who have concluded the agreement, complete or amend the agreement, or give parties the opportunity to add further contractual provisions to the agreement or to change its content. In the court order making the agreement binding, the court shall mention the additions or changes.

– 5. The request referred to in paragraph 1 shall interrupt the prescription period for any right of action for compensation of damage against the persons who have committed themselves at the agreement to compensate this damage. A new prescription period of two years starts to run on the day following the one on which:

  1. a definitive decision is made on the compensation to be awarded;
  2. the period referred to in Article 7:908, paragraph 2, has expired after an entitled person has made a notification as referred to in that paragraph within that aformentioned period;
  3. it has been established irrevocably (final and binding) that the request shall not be awarded;
  4. the agreement is terminated pursuant to Article 7:908, paragraph 4.

– 6. The agreement may provide that a right to compensation pursuant to the agreement shall expire if a person entitled to compensation has not claimed the compensation within a period of at least one year after the day following the one on which he became aware that his right on payment of the compensation is due and demandable.

– 7. The present Article and Articles 7:908 up to and including 7:910 shall apply accordingly to agreements that create a right for people who are disadvantaged by an event or similar events to claim another performance than the one meant in paragraph 1 or appeal to the agreement in another manner.

– 8. The persons on whose behalf the agreement has been concluded, are entitled, during the time that the request is pending and until no irrevocable decision has been given on it, to withhold performance of the obligations resting on them, to the extent that the agreement provides in the ending of a dispute in regard thereof.

Article 7:908 Legal effect of an agreement which is declared binding by the court

– 1. As soon as the request for a declaration making the agreement binding, has been awarded, the agreement referred to in Article 7:907 shall, as between the parties and the persons entitled to compensation, have the effect of a settlement agreement in the meaning of Article 7:900, to which each of the persons entitled to compensation are regarded as a party.

– 2. The declaration that the agreement is binding shall have no consequences for a person entitled to compensation who has notified the person referred to in Article 7:907, paragraph 2, under point (f), in writing, within a period to be determined by the court of at least three months following the announcement of the decision referred to in Article 1017 paragraph 3 of the Code of Civil Procedure, that he does not wish to be bound by the agreement*. The court may allow the parties who have concluded the agreement, to ask the persons entitled to a compensation to provide further information together with the notification meant in the first sentence. If the information meant in the second sentence is not provided, or if it is incorrect or incomplete, this shall not affect the validity of the notification meant in the first sentence.

– 3. A declaration that the agreement is binding shall have no consequences for a person entitled to compensation, who could not have known of his loss (damage) at the time of the announcement referred to in paragraph 2 if, but who has notified, after becoming aware of his loss (damage), the person referred to in Article 7:907, paragraph 2 under point (f), in writing of his wish not to be bound by the agreement. A party that has engaged himself under the agreement to pay compensation for damage may give a person entitled to compensation as referred to in the first sentence notice in writing of a period of at least six months within which that person can state that he does not wish to be bound by the agreement. This notice shall also state the name and the domicile of the person referred to in Article 7:907, paragraph 2, under point (f).

– 4. A stipulation releasing a party to the agreement from an obligation to the disadvantage of the persons entitled to compensation, made after the declaration of the court that the agreement is binding, is null and void, unless it gives parties on whom the obligation for a compensation of damage rests, the joint power to terminate the agreement no later than six months after the expiry of the period to be determined by the court referred to in paragraph 2 on the ground that the declaration that the agreement is binding affects too few of the persons entitled to compensation or has too less effect for another reason that ismentioned in the agreement. In that case, termination shall be effectuated by an announcement in two newspapers and by means of a written notification to the foundation or association referred to in Article 7:907, paragraph 1. The parties who have terminated the agreement shall ensure that a written notice of termination is sent as soon as possible to the known persons entitled to compensation, for which purpose the parties may use the last known domicile of the persons entitled to compensation.

– 5. Once the agreement has been declared binding, the parties who concluded the agreement may not invoke the grounds for nullification referred to in Article 3:44, paragraph 3, and Article 6:228 of the Civil Code, and a person entitled to compensation may not invoke the ground for nullification referred to in Article 7:904, paragraph 1.

*) See also Book 3 Code of Civil Procedure, Title 14 Class action

Article 7:909 The court’s power to give a decision on the compensation

– 1. When, pursuant to the agreement, a definitive decision has been taken about the compensation which is due to a person entitled to it, this decision has binding force. If, however, this decision or the procedure by which it was reached is unacceptable according to standards of reasonableness and fairness, the court has the power to give a decision on the compensation.

– 2. If no decision is given on the awarding of compensation within a reasonable stipulated period, the court has the power to give a decision on the compensation.

– 3. Once the agreement has been declared binding, the foundation or association referred to in Article 7:907, paragraph 1, may demand performance of the agreement on behalf of a person entitled to compensation, unless that person objects to this.

– 4. The person entitled to compensation shall not receive compensation pursuant to the agreement if this would place him in a clearly more advantageous position.

– 5. If the party or the parties who have engaged themselves under the agreement to provide compensation for damage can meet their obligations under the agreement by payment of an amount stipulated in the agreement, and if it emerges that the total amount of outstanding compensation claims exceeds the total amount to be contributed, the subsequent outstanding debt-claims shall be reduced, pro rata, to the amount still remaining. Depending on factors such as the nature and seriousness of the damage, the agreement may include a different method of reduction than the method prescribed in the first sentence. The payment of an outstanding debt-claim may be suspended if, in connection with the provisions of the first and second sentences, there are reasonable grounds for doubt as to what amount must be paid.

Article 7:910 Other debtors who are joint and several liable; distribution of a remaining sum

– 1. If other debtors, besides the party or parties who have engaged themselves under the agreement to compensate the damage, are joint and several liable for the same compensation, Article 6:14 of the Civil Code applies accordingly. Subject to evidence of a contrary intention, the agreement shall be deemed to include also a clause as referred to in that statutory provision.

– 2. If the party or parties who have engaged themselves under the agreement to compensate the damage have complied with their obligations under the agreement through payment of an amount stipulated in the agreement and, after the persons entitled to compensation have received payment, there is a sum remaining, this party or these parties may jointly request the court which declared the agreement binding, to order the person administrating this remainder to pay it to the party, or if there is more than one party, to each party in proportion to their respective contributions. If it is requested to order the person who administrates the funds to pay out the remaining sum in full or in part, the court shall deny the request if it is not plausible sufficiently that after payment of the entire remainder all persons entitled to a compensation are satisfied, or if it is not plausible sufficiently that after payment of a part of the remainder all persons entitled to a compensation may still be satisfied. The court may order that one or more experts shall report on topics that are of importance in regard of the request.

[23] Artikel 1069

1 Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen. Het scheidsgerecht kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.

2 Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen, geldt als een arbitraal vonnis waarop de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van deze Titel van toepassing zijn, met dien verstande dat:

  1. het vonnis slechts kan worden vernietigd op de grond dat het in strijd is met de openbare orde; en
  2. het vonnis, in afwijking van het bepaalde in artikel 1057, niet de gronden waarop het berust, behoeft te bevatten.

[24] La soglia di reddito per potersi avvalere di un avvocato o di un mediatore a spese dello Stato è la seguente:

  • per coppie coniugate, coppie di fatto registrate o conviventi: 33600 EUR annui;
  • per soggetti single: 23800 EUR annui.

In aggiunta a questi limiti finanziari, il patrocinio a spese dello Stato non è disponibile per le parti che dispongono di risorse patrimoniali di valore superiore a un determinato importo per le quali è richiesta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come una seconda casa, altre proprietà immobiliari, risparmi, liquidità, cespiti, ecc. Il valore esatto per le coppie coniugate, le coppie di fatto registrate o i conviventi è stabilito dalle autorità tributarie nazionali. Per i single, il valore è di 19698 EUR, aumentato di 2631 EUR per ogni figlio a carico.

Se le risorse finanziarie delle parti sono comprese nelle soglie applicabili, lo Stato provvede a sostenere il costo di un avvocato o di un mediatore, ma soltanto parzialmente. Ogni parte deve infatti contribuire con risorse proprie. Il contributo è pari a 45 EUR da 0 a 4 ore e a 90 EUR per più di cinque ore (per mediazione, non per parte). Il contributo dovuto a un avvocato è superiore.

Il contributo versato dallo Stato dipende dalla durata della mediazione ed è limitato a un massimo di otto ore. Il mediatore riceve un compenso di 400 EUR per le prime quattro ore e di 400 EUR per i periodi successivi, sempre di quattro ore. Di conseguenza, se la mediazione richiede sei ore, il mediatore riceve 800EUR; la stessa cifra è dovuta se la mediazione richiede dieci ore.

[25] http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/legalaid-brochure_online–2015.pdf

[26] http://www.rvr.org/Informatie+voor+mediators/over-aanvragen/inschrijven/inschrijven-mediators.html

[27] È però un incentivo transitorio. Si tratta di una sorta di rimborso dei diritti di cancelleria.

[28] https://mfnregister.nl/

[29] NMI, Centro per la mediazione dei Paesi Bassi.

[30] https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator/

[31] Non è necessario dunque appartenere agli elenchi di un organismo come accade in Italia.

[32] Il MfN ha accreditato alcuni istituti di formazione nel campo della mediazione. I programmi di formazione di tali istituti che sono ad oggi 32 per la mcc (e 18 per la mediazione familiare) prevedono un corso di base di sei giorni (compresa la sera) o sette (per 57 ore) e corsi della durata di 20 giorni o più. Il completamento di uno di questi corsi di formazione è una delle condizioni preliminari per poter essere iscritti nel registro dei mediatori.

[33] Lo strumento di valutazione è stato predisposto dall’MfN presso l’Università di Leiden, nei Paesi Bassi. Esso consta di 50 domande a risposta multipla e di cinque domande aperte. I contenuti che vengono valutati sono riportati nel “Mediation Handboek” (Manuale di mediazione, ed. Sdu Uitgevers, L’Aia, Paesi Bassi). Attualmente il valutatore dei mediatori è una società che si chiama INTOP (http://mediationtoets.nl/)

[34] http://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2016.html

Tutte le condizioni per l’scrizione al MfN per l’anno 2016 si possono trovare su http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/mediators/over-aanvragen/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2016-rvr-v1-00—ondertekend-door-bestuur.pdf

[35] Cfr. https://mfnregister.nl/permanente-educatie-eisen-pe/

[36] Sul modo di conseguire i crediti cfr. https://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/03/SKM_PE_Reglement_1_januari_2014_DEF-2-2.pdf

[37] https://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/02/MfN-mediationreglement_2008.pdf

[38] http://www.mediationinbrabant.nl/

[39] Si occupa tra gli altri compiti di rispondere alle richieste di gratuito patrocinio. Cfr. http://www.rvr.org/nl/news

[40] È formata da membri della magistratura, del MfN, dello sportello legale e del Consiglio di Assistenza Giudiziaria.

[41] L’annotazione si riferisce al marzo 2011. Cfr. http://kassa.vara.nl/

[42] 32 555 Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende  bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in  ambito civile e commerciale). Cfr. http://cdn.ikregeer.nl/pdf/kst-32555-A.pdf

[43] Il progetto che è stato presentato il 18 novembre 2010 ha subito una sola modifica; al 23 giugno 2011 prevedeva il contenuto che qui si riassume. La mediazione ed il mediatore sono individuati facendo riferimento alla definizione della direttiva 52/08: Art. II C in fine.  a) Per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima; b) “Per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione”.

Il progetto di legge modifica innanzi tutto due articoli del Codice civile (316 e 319) sulla prescrizione che viene ad essere interrotta anche dalla mediazione. Con l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione dal giorno successivo a quello in cui la mediazione si è conclusa perché una delle parti od il mediatore per l’altra parte notifica per iscritto che la procedura è terminata o perché è trascorso un periodo di sei mesi senza che le parti abbiano fatto qualsivoglia atto. Il nuovo termine di prescrizione è di tre anni. Tuttavia il termine di prescrizione non può in nessun caso spirare in tempo antecedente a quando il termine originario sarebbe scaduto senza interruzione (art. I).

Nelle disposizioni generali del Codice di rito si inserisce il principio per cui il giudice può in ogni caso ed in ogni fase del processo proporre alle parti una mediazione (Art. II A che doveva introdurre l’art. 22 bis C.p.c.).

L’articolo 87 c. 1 prevede che il giudice possa, su richiesta delle parti o di una di esse, o di ufficio, in ogni caso e in qualunque fase del procedimento di comparizione delle parti in udienza, consigliare di trovare un accomodamento (Art. II B).

 L’art. 165 C.p.c. oggi prevede che chiunque è tenuto a deporre salvo che sia tenuto al segreto per la sua professione, ufficio od occupazione o che perché rispondendo si esporrebbe o esporrebbe i suoi parenti alla contestazione di un reato.

Il progetto di legge prevede un’altra deroga all’obbligo di deposizione qualora la riservatezza di una mediazione sia prevista dalle parti espressamente, per il mediatore e per chi è coinvolto nella mediazione, i quali non hanno l’obbligo di deporre su informazioni derivanti da o correlate a una mediazione su diritti e obblighi che siano disponibili.

I predetti soggetti sono però tenuti a testimoniare se le parti sono d’accordo o se la loro deposizione è necessaria per motivi imperativi di ordine pubblico, in particolare per proteggere gli interessi dei minori o per impedire che qualcuno sia compromesso nella sua integrità fisica o psichica, o nei casi in cui la divulgazione dei contenuti dell’accordo transattivo raggiunto con la mediazione sia necessario per la sua esecuzione od attuazione (Art. II C).

Quest’ultima disposizione si sarebbe dovuta applicare anche in tema di arbitrato (Art. II D).

L’art. 279 c. 4 C.p.c. si occupa del verbale di accordo. Viene aggiunta la specifica per cui le parti possono chiedere che abbia efficacia esecutiva ed all’uopo esso viene firmato da loro e dai loro rappresentanti (Art.  II E).

Il progetto di legge stabilisce poi l’abrogazione del comma 2 dell’818 ai sensi del quale il giudice può disporre, con l’accordo dei coniugi, di affidarsi ad un mediatore con l’obiettivo di trovare un comune accordo con riferimento ad una o più conseguenze del divorzio (Art. III F; viene modificato l’art. 1041 C.p.c.).

La mediazione si ritiene conclusa quando viene compiuto qualsiasi atto teso ad attuarne l’accordo (Art III).

[44] https://mfnregister.nl/deelnemers-mediationcongres-doen-oproep-aan-minister-van-der-steur-breng-wetsvoorstel-mediation-snel-in-consultatie/; cfr. per il testo https://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/; per la dottrina v. http://www.sconline.nl/opinie/ontwikkeling-van-mediation-gebaat-bij-wettelijke-basis

Un bilancio sui metodi ADR

Come sappiamo bene uno sviluppo decisivo della mediazione civile e commerciale si è avuto con l’emanazione della direttiva 52/08[1] sulle controversie transfrontaliere.

Tuttavia se facciamo bene i conti ci sono voluti ben quattro anni perché si componesse l’intero quadro di implementazione e paesi importanti come Germania, Francia e Spagna ci sono arrivati solo all’ultimo, appunto nel 2012.

In Germania ancora oggi, nel 2015, la mancanza di un regolamento sulla mediazione certificata ha portato diversi problemi, anche legali, ai mediatori (oltre che alla violazione della Direttiva stessa che prevedeva all’art. 11 l’apprestamento anche delle disposizioni regolamentari entro il 21 maggio 2011).

Peraltro al marzo 2012 avevano provveduto alla comunicazione degli organi competenti a dare esecutività agli accordi (art. 6 della Direttiva) solo Lituania, Slovacchia, Regno Unito, Ungheria, Paesi Bassi ed Italia.

Come dire che molti stati se la sono presa a dir poco comoda.

Il 21 maggio 2016 per la mediazione transfrontaliera potrebbe essere una data importante poiché la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’attuazione della direttiva e potranno essere proposte modifiche[2].

E quindi prima ancora che finisca nel nostro paese il periodo di sperimentazione della mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità, potrebbe essere necessario apporre delle correzioni.

L’art 9 richiedeva poi agli stati di incoraggiare “la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione”.

In ossequio a questa norma sono stati sedici i paesi che hanno optato per la creazione di un registro statale[3].

Dobbiamo dire però che i paesi con condizioni favorevoli per la mediazione[4] non sentono la necessità di dotarsi di un registro statale di mediatori e quindi di applicare la Direttiva. Sui sette paesi che godono delle migliori condizioni per mediare[5] il registro è stato approntato dal solo Lussemburgo.

Sempre sei paesi su sette di quelli che hanno condizioni più favorevoli hanno una mediazione preventiva volontaria o su ordine del giudice.

Solo in Francia dal 1° aprile 2015 bisogna tentare uno dei MARDS prima di introdurre la causa, ma non c’è una sanzione per chi non lo fa.

Gli stati ad eccezione della Spagna puntano solo a parole sulla mediazione come istituto per deflazionare il contenzioso. Tra i nove paesi che hanno più cause pendenti per abitante solo Croazia e Germania primeggiano per incentivi e promozione pubblica dell’ADR.

Ad oggi in Europa i mediatori sono circa 47.000. Ma la cosa bizzarra è che i paesi con più alto numero di mediatori sono quelli che promuovono di meno pubblicamente gli ADR. Se non supereremo questo dato per la mediazione e soprattutto per i mediatori non ci potrà essere alcun futuro.

Da una intervista UE del febbraio 2015 effettuata in relazione ai rimedi che si sono apprestati in tema di violazione dei diritti dei consumatori è emerso che:

il 16% delle persone ha dichiarato che non ha adottato alcun rimedio;

il 23% ha affermato che era improbabile si potesse ottenere qualcosa;

il 19% ha precisato che la risoluzione era troppo lunga;

il 12% che non sapeva come o dove;

Il 38% di quelli che hanno deciso di lamentarsi non erano poi soddisfatti di come è stata trattata la pratica: i meno soddisfatti erano quelli che avevano promosso un giudizio.

Simili dati sconfortanti peraltro sono noti alla UE dagli anni 2000.

Così nel 2013 si sono approntati due strumenti: il regolamento 524/13 (regolamento ODR) e la direttiva 2013/11 (direttiva ADR)

Il sistema di tutela ADR/ODR del consumo doveva andare a regime il 9 gennaio 2016, ma gli stati non hanno ancora comunicato la lista degli organismi ADR che se ne occuperanno, così come era accaduto, come già ricordato, per gli organi deputati a fornire esecutività agli accordi ai sensi della direttiva 52/08.

E così anche se non c’è un provvedimento ufficiale della Commissione Europea il tutto slitterà a Febbraio 2016.

Nel frattempo la direttiva 2013/11 che doveva essere implementata entro il 9 luglio 2015, vede diverse defezioni, anche se gli Stati, dobbiamo dirlo, sono stati più solleciti rispetto alla direttiva 52/08.

Ad oggi sono 23 i paesi che hanno attuato la Direttiva ADR: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

Altri paesi stanno invece ancora lavorando sui progetti di legge: Croazia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.

La Polonia dovrebbe licenziare la legge a breve dato che l’8 dicembre 2015 il governo del paese ha dato per imminente l’attuazione.

Pure il governo del Granducato del Lussemburgo non dovrebbe essere lontano.

Per la Germania  si andrà a febbraio 2016 ed in Spagna probabilmente il recente voto politico ha stoppato il processo: era accaduto anche per la direttiva 52/08 del resto.

[1] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

[2] Art. 6 c. 3 DIRETTIVA 2008/52/CE.

[3]

Stati Registro dei mediatori
Austria Sì consultabile

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home

Belgio Sì consultabile

http://www.juridat.be/bemiddeling/

Bulgaria Sì consultabile

http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx

Cipro Sì consultabile

https://iccs.mof.gov.cy/Intermediaries/Search.aspx?type=1&lang=GR

Grecia Sì consultabile

http://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn

Italia Sì consultabile

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX

Lussemburgo Sì consultabile

http://www.mj.public.lu/professions/mediation_en_matiere_civile_commerciale/index.html#004

Malta Sì Consultabile

http://mjcl.gov.mt/en/mmc/Pages/List-of-Mediators.aspx

Portogallo Sì consultabile

http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/lista-de-mediadores-art/downloadFile/file/Lista_de_Mediadores_word_27_02_14.pdf?nocache=1393601386.93

Romania Sì consultabile

http://www.cmediere.ro/mediatori/

Scozia Sì consultabile

http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/

Slovacchia Sì consultabile

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediatorZoznam.aspx

Slovenia Sì consultabile

https://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc.html

Spagna Sì consultabile

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197983369/Estructura_P/1288777201289/Detalle.html

Svezia Sì consultabile

http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/

Ungheria Sì consultabile

https://kozvetitok.kim.gov.hu/Kozvetitok/KozvetitoList

[4] Migliori sono i sistemi economici, migliore è la giustizia e più adeguato spazio trova e può trovare la mediazione.

[5] Regno Unito, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Cenni sull’ADR del consumo a Cipro: un bel modello

Anche Cipro attua la Direttiva 2013/11 UE e dunque i paesi che hanno attuato la direttiva salgono a 19: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

La legge cipriota è del 23 ottobre 2015[1].

Cipro ha scelto l’arbitrato (si sostituisce la legge del 2011) che riguarda le controversie, transfrontaliere o non, per vendita di beni o prestazione di servizi sino a 5000 €.

Vi è un registro di venditori che accettano di regolare le loro questioni tramite arbitrato del consumo, tenuto all’ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori del Ministero dell’energia, industria, turismo e commercio.

Questo ufficio retto da apposito segretario ha dislocazioni su base provinciale (tramite un Segretario) e l’elenco dei professionisti accettanti è reso pubblico ogni anno.

Si possono effettuare presso l’ufficio reclami online e non online: ma il consumatore deve ottenere prima il consenso del professionista.

L’ufficio è comunque tenuto a dare ai consumatori tutte le informazioni previste dalla Direttiva 2013/11 UE.

La domanda di arbitrato deve riguardare il consumo, essere corredata della prova del pagamento dell’arbitrato e non può superare il valore di 5000 €.

Diversamente viene respinta entro 7 giorni (i motivi di rifiuto sono poi anche quelli previsti dalla Direttiva).

Nella domanda devono essere indicati anche i testimoni che devono essere sentiti.

Se la domanda contiene tutti gli elementi entro 15 giorni viene inviata dal Segretario al professionista.

Se il professionista accetta può proporre domanda riconvenzionale (che può essere ritirata durante il corso del procedimento) e deve anch’egli indicare i propri testimoni.

Entro 20 giorni da quando il Segretario fornisce all’arbitro il fascicolo completo deve essere tenuta la seduta.

Le richieste istruttorie che non siano indicate negli atti iniziali devono essere autorizzate dall’arbitro.

Le parti possono comparire di persona o a mezzo di procuratore speciale od essere rappresentate da avvocato.

Durante l’udienza l’arbitro ha la facoltà di suggerire alle parti di addivenire ad una composizione amichevole che tiene luogo del lodo se è approvata dall’arbitro e registrata dal Segretario.

L’accordo può essere comunque impugnato in tribunale.

Nel caso di proposta l’arbitro è tenuto ad avvertire le parti che la decisione giudiziaria potrebbe essere diversa e comunque le parti devono avere a disposizione un tempo ragionevole per accettarla.

Il lodo deve essere emesso entro 15 giorni dall’udienza e notificato alle parti entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato (salvo identica proroga per le questioni complesse, debitamente comunicata alle parti).

I professionisti che non rispettano le decisioni arbitrali possono essere multati sino a 2000 €.

Il direttore dell’ufficio elabora la lista degli arbitri (su loro domanda) la cui approvazione è effettuata con decreto ministeriale pubblicato in gazzetta ufficiale.

Gli arbitri iscritti in apposito registro, sono avvocati con una esperienza di almeno due anni oppure membri della camera tecnica di Cipro (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).

Non possono essere pubblici impiegati o detenere potere pubblico, essere stati condannati per reati che implicano disonestà o turpitudine morale.

Possono continuare a svolgere la loro professione e restano in carica 3 anni prorogabili su richiesta.

Non possono essere rimossi se non con un valido motivo.

Sono indipendenti, imparziali e neutrali.

Se tacciono un conflitto di interesse che venga sollevato da una parte, possono essere cancellati dal registro

La remunerazione degli arbitri è di 85 € ad arbitrato (sino a 2500 €) e di 170 € tra 2500 e 5000 €

[1] Διαιτησία Νόμος του 2015, Ν. 148(Ι)/2015 («ο Νόμος») (Legge sull’arbitrato del 2015 N. 148 (I) / 2015 (“Legge”)

Fai clic per accedere a 2015_1_148.pdf

http://psychonomika.info/2015/10/24/

Cenni sulla mediazione del consumo in Francia

Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière il parlamento transalpino ha delegato al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che doveva modificare il Codice del Consumo[1].

Il 20 di agosto 2015 il Governo ha pertanto attuato la direttiva ADR con l’Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommatiion NOR: EINC1512728R[2]

Il provvedimento è stata pubblicato in gazzetta il 21 agosto 2015.

Ma abbisognava di ulteriore regolamentazione da parte del Conseil d’Etat (ed invero il Consiglio di stato dovrà intervenire ad es. per stabilire gli incentivi per le controversie transfrontaliere).

Così si è varato un altro importante tassello con il Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation[3].

L’intera normativa costituisce novella del Codice del consumo ed in particolare del Libro I: l’Ordonnance n° 2015-1033 in particolare contempla quasi trenta articoli.

La scelta transalpina è stata dunque analoga alla nostra. Ricordo che il legislatore italiano ha modificato essenzialmente la disciplina dell’art. 141 del Codice del consumo.

Rammento altresì che dal 21 ottobre 2015 i professionisti francesi hanno l’obbligo di recare ai consumatori particolari informazioni: in difetto rischiano una sanzione sino a 3000 € se sono persone fisiche e sino a 15.000 € se persone giuridiche[4].

Dall’Ordonnance n° 2015-1033 balzano agli occhi alcuni principi interessanti: ad esempio che la mediazione del consumo non si applica alla conciliazione o mediazione ordinata dal giudice in materia di consumo[5].

E dunque apprendiamo in Francia ci possono essere strumenti delegati obbligatori per le parti in materia di consumo.

Il principio di riservatezza è poi lo stesso che vige per l’attività giudiziaria[6]: e dunque almeno da questo punto di vista la procedura è parificata al processo.

È vietata qualsiasi clausola contrattuale che vincoli il consumatore alla procedura di mediazione[7]: da noi invece si è fatta altra scelta prevedendosi che tra le clausole di contratto che si presumono vessatorie vengano inserite quelle che hanno ad oggetto l’imposizione al consumatore di rivolgersi ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR o quelle che abbiano per effetto di rendere eccessivamente difficile l’accesso  ad una procedura ADR[8].

E dunque in Italia a differenza della Francia si può pattuire contrattualmente una clausola di mediazione.

Si pone ancora in Francia un criterio di competenza: se l’oggetto della controversia è di competenza di un mediatore  pubblico, non può essere sottoposto a mediazione conventionelle (la nostra mcc)[9].

Si prevede inoltre un particolare statuto del mediatore del consumo: si segnala qui che egli è tenuto in particolare a preparare una relazione annuale sulla sua attività e che deve conoscere il diritto in particolare nel settore del consumo[10].

Con il Décret n° 2015-1382 si è posta attuazione di buona parte del tessuto normativo dell’Ordonnance n° 2015-1033 (articoli da 1 a 4).

Si specifica che la mediazione deve essere facilmente accessibile per via telematica o per posta sia dal consumatore che dal professionista.

La procedura è gratuita per il consumatore, ma ci sono alcuni costi eventuali di cui quest’ltimo deve farsi carico: per la rappresentanza tecnica o l’assistenza di qualsivoglia persona o per la richiesta di un expertise (solo in caso di richiesta congiunta i costi si dividono).

Il che ci fa subito comprendere che in questa procedura: 1) non è necessaria la presenza delle parti 2) non vi è un monopolio degli avvocati, 3) vi può essere richiesta unilaterale di perizia[11].

Il  mediatore comunica per posta o telematicamente di aver ricevuto i documenti e precisa che le parti possono ritirarsi dalla procedura in ogni fase[12]. Dal questa comunicazione decorrono 90 giorni per la conclusione della mediazione, prorogabili a richiesta del mediatore[13].

Viene dunque ribadito con forza il principio della volontarietà.

A richiesta delle parti il mediatore trasmette i documenti pertinenti alla controversia (vige il rispetto del contraddittorio), può incontrare le parti congiuntamente o separatamente. In assenza di accordo è tenuto alla presentazione di una proposta di risoluzione della vertenza[14].

E dunque c’è in capo al mediatore un obbligo di proposta nel caso in cui non si raggiunga l’accordo.

Non ci potrà dunque mai essere un verbale di mancato accordo, ma solo di accordo ovvero di rifiuto od accettazione della proposta.

La proposta di soluzione viene comunicata dal mediatore telematicamente o per posta: viene indicato che le parti sono appunto libere di accettare o meno la soluzione proposta; si precisa che la partecipazione alla mediazione non esclude la possibilità di un ricorso dinanzi a un tribunale e che la soluzione proposta può essere diversa dalla decisione giudiziaria.

Il ruolo del mediatore del consumo implica, lo ribadisco, competenze di carattere giuridico: egli deve, infatti, specificare quali sono gli effetti giuridici della accettazione della soluzione proposta e fissare un limite di tempo per la sua accettazione o rifiuto[15].

E dunque a differenza della disciplina italiana recata dal decreto 28/10 per la mcc, non ci sono conseguenze nel caso di rifiuto della proposta, né sussiste un termine fisso per accettare e rifiutare (lo stabilisce il mediatore).

All’onere di informazione in capo al mediatore circa fatti che possano inficiare l’indipendenza, l’imparzialità o che rischiano di creare un conflitto di interessi, non corrisponde un automatico ritiro dello stesso dalla procedura: ma se una parte si rifiuta di continuare la procedura,  la missione del mediatore è conclusa[16].

Dettagliate sono le informazioni che il mediatore del consumo deve mettere a disposizione dei consumatori sul proprio sito web: l’indirizzo postale e di posta elettronica del Mediatore;  la menzione del suo inserimento nella lista dei mediatori approntata dalla Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation[17]; l’atto di nomina e la durata del mandato; la sua istruzione e il background professionale, il suo eventuale assenso a mediare le controversie transfrontaliere; i  tipi di controversie che rientrano nella sua competenza; i pertinenti riferimenti normativi in tema di mediazione delle controversie dei consumatori; i casi non mediabili (per mancanza di reclamo al professionista, per manifesta infondatezza etc)[18]; l’elenco delle lingue utilizzate per la mediazione; il link al sito web della Commissione europea dedicato alla mediazione del consumo[19].

E dunque ci possono essere mediatori del consumo che non si occupano di controversie transfrontaliere di consumo.

Va precisato che in omaggio al dettato della Direttiva ADR[20] il ruolo del mediatore del consumo è in Francia individuale ed il raggruppamento di più mediatori è cosa eventuale[21].

Il procedimento di inserimento nella lista del mediatore è semplice e all’insegna della trasparenza: qualunque persona fisica o giuridica che voglia svolgere questa attività invia alla Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation una richiesta che contenga una motivazione che giustifichi la designazione; le informazioni sulle modalità di finanziamento della struttura, il livello di retribuzione (se ci sono più mediatori) e la durata il mandato di ciascuno di essi; una descrizione del regolamento interno.

E dunque la Commissione dovrà essere edotta del quantum circa il compenso del mediatore.

I mediatori del consumo sono tenuti a pubblicare, come già accennato, una relazione annuale della loro attività[22] e a fornire alla Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, una relazione biennale[23].

[1] Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id)

[2] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070940&categorieLien=id

[3] Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation in http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/30/EINC1517228D/jo

[4] Article 7 Ordonnance n° 2015-1033 : Les professionnels disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 152-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance pour se conformer à l’ensemble des dispositions de celle-ci.

« Chapitre VI

« L’information et l’assistance du consommateur

« Art. L. 156-1.-Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.

« Art. L. 156-2.-Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l’article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.

« Art. L. 156-3.-Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 156-4.-En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’Etat, de l’assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.

« Art. R. 156-1. – En application de l’article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.

[5] L. 151-3.-La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas : « a) Aux litiges entre professionnels ; « b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ; « c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; « d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ; « e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

[6] L. 152-3.-La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’ article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.

[7] L. 152-4.-Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.

[8] 9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:

«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».

[9] L. 152-5.-Lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l’article L. 155-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.

[10] . 153-1.-Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable. « Il établit chaque année un rapport sur son activité. « Il satisfait aux conditions suivantes : « a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ; « b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; « c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; « d) Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler. « Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

[11] « Art. R. 152-1. – La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :

« a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;

« b) Elle est gratuite pour le consommateur à l’exception des frais prévus aux c et d ;

« c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;

« d) Chaque partie peut également solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties.

[12] « Art. R. 152-2. – Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus.

[13] « Art. R. 152-5. – L’issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l’article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.

[14] « Art. R. 152-3. – Le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

« Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d’accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

[15] « Art. R. 152-4. – Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu’il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :

« a) Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

« b) Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;

« c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

« Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.

[16] « Art. R. 153-1. – Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.

« Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.

[17] Cfr.  gli articoli dell’Ordonnance da L. 155-1 a L. 155-6 e quelli del Decret

[18] L. 152-2.-Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : « a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; « b) La demande est manifestement infondée ou abusive ; « c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; « d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; « e) Le litige n’entre pas dans son champ de compétence. « Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

[19] « Art. R. 154-1. – Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l’article L. 154-1 comprend les informations suivantes :

« a) Les adresses postale et électronique du médiateur ;

« b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l’article L. 155-2 ;

« c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;

« d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ;

« e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;

« f) Les types de litiges relevant de sa compétence ;

« g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;

« h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l’objet d’une médiation, conformément à l’article L. 152-2 ;

« i) La liste des langues utilisées pour la médiation ;

« j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.

[20] Per la Direttiva ADR anche una persona fisica può costituire organismo di ADR.

[21] Art. R. 154-3 « c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu’il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d’entre eux ;

[22] « Art. R. 154-2. – Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d’activité comprenant les informations suivantes :

« a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;

« b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;

« c) La proportion de litiges qu’il a refusé de traiter et l’évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;

« d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;

« e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;

« f) S’il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;

« g) L’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;

« h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l’amiable.

[23] « Art. R. 154-4. – Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l’évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l’article R. 154-2 :

« a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;

« b) Une évaluation de l’efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

In gazzetta il decreto di attuazione della Direttiva ADR

Due brevi considerazioni a caldo di introduzione al testo del DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130.

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva ADR sembra aver preso in considerazione diversi suggerimenti delle Commissioni parlamentari: ad esempio la parola reclamo che identificava la domanda di adr è stata sostituita correttamente con il termine domanda.
Le procedure ADR che differiscono dalla mediazione regolamentata di cui al decreto 28/10 sono considerate procedure ADR se rispettano il dettato del decreto legislativo. Ma le Autorità ADR (occhio alla Consob) sostanzialmente possono disciplinare la materia con proprie norme che appunto devono rispettare il dettato del decreto legislativo.
Si prevede poi che gli operatori di adr possano conoscere l’ADR oppure la risoluzione giudiziale delle controversie dei consumatori e dunque si continua nella ignoranza: una norma così retrograda poteva essere evitata.
Viene confermato e non poteva essere altrimenti che gli operatori devono essere pagati indipendentemente dal risultato.
E’ passata la regola secondo cui l’organismo può risolvere le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole.
Non c’è obbligo dell’assistenza legale per i consumatori.
E’ possibile mantenere la riservatezza di alcuni documenti come avviene già in mediazione.
Per l’indennità che gli organismi possono pretendere si fa sempre riferimento al tavolo di coordinamento ed indirizzo ministeriale.
Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. E dunque per gli organismi di ADR iscritti presso l’elenco ministeriale vigila il Guardasigilli: attenzione al requisito della stabilità.
Le autorità possono stabilire che le parti siano presenti fisicamente alla procedura (è compatibile ciò con la normativa europea?).
La cosa che pare significativa riguarda l’estensione dell’obbligo di partecipare alle procedure ADR per gli istituti di area CONSOB.
E’stato infine modificato il decreto 28/10.
2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: “il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti” e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».
E dunque ancora occhio da ora in poi alla regolamentazione in materia della Consob.

Di seguito il testo del DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130 che si può  rinvenire all’indirizzo

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-19&atto.codiceRedazionale=15G00147&elenco30giorni=true

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130 

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). (15G00147) (GU n.191 del 19-8-2015)

Vigente al: 3-9-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – ed in particolare l’articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l’articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TITOLO II-bis – RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».
2. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione). – 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e);
d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f);
e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-decies;
i) «autorità competente»: le autorità indicate dall’articolo 141-octies;
l) «domanda»: la domanda presentata all’organismo per avviare la procedura ADR;
m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;
b) se si tratta di una società o di un’altra persona giuridica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del presente titolo, l’organismo ADR si considera stabilito:
a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;
b) se è gestito da una persona giuridica o da un’associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;
c) se è gestito da un’autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo ADR adotta una decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all’articolo 141-ter.
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d’interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell’ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.».
3. Dopo l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 141-bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR). – 1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall’articolo 45, comma 1, lettera l);
c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b) la controversia è futile o temeraria;
c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all’accesso del consumatore al trattamento dei reclami;
e) il consumatore non ha presentato la domanda all’organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all’efficace funzionamento dell’organismo ADR.
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all’accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.
4. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l’indipendenza dell’attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell’incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni dell’una o dell’altra delle parti o dei loro rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente dall’esito della procedura.
5. E’ fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all’organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l’intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l’una o l’altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l’organismo ADR deve:
a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall’articolo 141-quater, comma 5, lettera a).
7. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, qualora l’organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma.
8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un’organizzazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell’organizzazione professionale e dell’associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137.
9. E’ fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell’articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti
dalle stesse autorità competenti, di cui all’articolo 141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). – 1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un’organizzazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per
garantire l’indipendenza della loro azione;
c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale o un’associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l’intera durata dell’incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell’organismo ADR, né di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall’organizzazione professionale o dall’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all’associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l’autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;
d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell’incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale o un’associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell’organismo ADR;
e) l’organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all’organizzazione professionale o all’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.
Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equità e libertà). – 1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalità di contatto, l’indirizzo postale e quello di posta elettronica;
b) il proprio inserimento nell’elenco di cui all’articolo 141-decies, secondo comma;
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell’incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;
d) la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
e) l’eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l’organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l’organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 2;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all’organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
i) se l’organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
o) la durata media della procedura ADR;
p) l’effetto giuridico dell’esito della procedura ADR;
q) l’esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.
2. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d’attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l’organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all’articolo 141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di cui dell’articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;
e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
h) l’eventuale cooperazione con organismi ADR all’interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
d) l’organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell’avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l’organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.
4. Nell’ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:
a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall’organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall’altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l’esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.
5. Nell’ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell’avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l’obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell’effetto giuridico che da ciò consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.
Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza). – 1. Dalla data di ricevimento da parte dell’organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte.
Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). – 1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all’organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa.
Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
4. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all’accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. E’ fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito dell Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l’elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
7. L’elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.
8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l’adozione dell’ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.
Art. 141-septies (Cooperazione). – 1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell’Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.
2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.
3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all’attuazione degli atti giuridici dell’Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E’ incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità’ nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d’ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico). -1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;
e) Banca d’Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell’elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell’indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie). – 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all’articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l’indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’articolo 141-bis, comma 2;
i) una dichiarazione motivata dell’organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell’ambito d’applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.
2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l’autorità competente in merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all’articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi’ trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell’articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:
a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) se del caso, una valutazione dell’efficacia della loro cooperazione all’interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all’articolo 141-bis, comma 4, lettera a);
h) la valutazione dell’efficacia della procedura ADR offerta dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 141-decies (Ruolo delle autorità competenti). – 1. Presso  ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.
2. Ogni autorità competente provvede all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR.
3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui e’ svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
f) se del caso, l’esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell’organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’articolo 141-bis, comma 2.
4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l’autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l’organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l’autorità competente cancella l’organismo dall’elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l’elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
6. L’elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.
7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l’elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l’efficacia e l’efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».
4. All’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b) e della lettera b-bis), il punto è sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori).».
5. All’articolo 10, comma 1, all’articolo 16, comma 2, all’articolo 106, commi 1 e 2, all’articolo 107, comma 1, all’articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all’articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all’articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
6. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3».
7. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
8. All’articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle
sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
Art. 1 bis
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 – Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis del
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.».
2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l’attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati:
a) il nome e le informazioni di contatto dell’organismo di cui all’articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
b) le autorita’ competenti, incluso il punto unico di contatto, di cui all’articolo 141-octies del codice;
c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all’articolo 141-decies, comma 5, del codice.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei  ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

La direttiva 2013/11/UE. Ambito e stato dell’arte

Relazione dell’Avv. Carlo Alberto Calcagno

nel convegno “Giustizia oggi” tenutosi

nell’Aula Convegni del Coa Savona

oggi, 24/07/15 dalle ore 14:00 alle 18:00

  1. La protezione dei consumatori

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[1] impongono all’Unione di contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Per dare un ordine di grandezza di quanto sia importante anche nei fatti la protezione dei consumatori possiamo dire che nel 2014 il 50,2% dei cittadini europei ha fatto acquisti online da aziende del paese di cittadinanza, ma soltanto il 14,6% ha operato acquisti online da aziende di altri paesi dell’Unione[2].

Il ridotto numero degli acquisti transfrontalieri è determinato secondo la UE soprattutto da due problematiche: la distanza dalla sede di vendita (31,7%) e la carenza di garanzie apprestate per la vendita stessa (10,1%)[3].

Nel 2011 è stato calcolato dall’Unione che le perdite causate da una inidonea protezione dei consumatori di beni e servizi in Europa ammontavano allo 0,4 del Gross Domestic Product della UE[4]: stiamo parlando di 49 miliardi di euro[5].

Il che corrisponde, tanto per avere un ordine di grandezza, a poco meno del PIL 2014 del Lussemburgo.

Proprio per questo la Commissione europea considera gli strumenti alternativi di risoluzione delle dispute di cui stiamo parlando una delle 12 leve per far crescere il mercato unico e la fiducia in esso, ma l’intento è pure quello di risparmiare 2,5 miliardi di euro[6].

  1. La tutela della protezione dei consumatori sino alla Direttiva ADR

Il considerando 5 della Direttiva ADR in commento si esprime come segue: “I consumatori e i professionisti non sono ancora a conoscenza dei meccanismi extraprocessuali di ricorso esistenti e soltanto un’esigua percentuale di cittadini sa come presentare un reclamo a un organismo ADR. Laddove le procedure ADR sono disponibili, i loro livelli qualitativi variano notevolmente da uno Stato membro all’altro e le controversie transfrontaliere non sono spesso trattate in modo efficace dagli organismi ADR.”.

La situazione fotografata nel 2013 dalla Direttiva ADR ha trovato conferma anche nel febbraio 2015 quando la UE ha lanciato una intervista con cui è stato chiesto ai consumatori che rimedi hanno coltivato negli ultimi 12 mesi per risolvere il loro maggior problema negli acquisti:

  • il 16% ha dichiarato che non ha adottato alcun rimedio;
  • il 23% ha affermato che era improbabile si potesse ottenere qualcosa;
  • il 19% ha precisato che la risoluzione era troppo lunga;
  • il 12% che non sapeva come o dove

Il 38% di quelli che hanno deciso di lamentarsi non erano poi soddisfatti di come è stata trattata la pratica: i meno soddisfatti erano quelli che avevano promosso un giudizio[7].

La situazione descritta oggi era peraltro nota alla Comunità Europea già dagli anni ’90.

Il Consiglio d’Europa è intervenuto a sostegno dell’ADR con ben nove raccomandazioni[8] tra il 1981 ed il 2002[9], che però non sembrano aver sortito effetti significativi, salva una recente pronuncia della Corte dei Diritti dell’Uomo[10].

Nel 1998 e nel 2001 sono state emesse dalla Commissione Europea due Raccomandazioni[11], non attuate correttamente da molti stati[12], sulla cui base[13] nel 2005 si è varato un sistema di informazione sulla risoluzione alternativa (rete dei centri europei dei consumatori – Rete EEC-net)[14] che dal 2007 al 2014 ha gestito circa 35.000-37.000 reclami all’anno[15], ossia una goccia nel mare delle controversie in materia.

Tale Rete di CEC[16] si occupa per lo più delle questioni transfrontaliere[17], ma almeno sino a questo momento anche di fornire consigli di viaggio od una guida agli acquisti sicuri[18] e collabora anche con la rete che si occupa dei servizi finanziari (FIN-net)[19], con la rete SOLVIT (mercato interno)[20] e la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dal Consiglio d’Europa[21].

Peraltro la Comunità si è mossa anche in campo giudiziale: con il regolamento (CE) n. 861/07 ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui ultimamente si vorrebbe alzare il valore.

Ci sono state poi anche diverse Direttive che hanno cercato vanamente di fare sistema[22].

Ma tutto ciò non è stato sufficiente perché gli organismi che si sono occupati di ADR in materia di consumo e che sono stati notificati alla Commissione Europea dagli Stati sono in numero assai esiguo in rapporto a quelle che potrebbero risultare le esigenze del consumatore: ad oggi si tratta di 508 Istituti notificati su 750 noti alla Commissione.

Croazia e Slovacchia inoltre non ne hanno notificato alla UE nemmeno 1.

L’Italia ha notificato alla Commissione 4 soli organismi su 129 presenti sul territorio[23] e siamo al 15° posto in Europa, contro i 203 organismi della Germania che è al primo posto[24].

Solo da questi dati si può intuire che la nostra economia di scambio, come del resto quella croata e slovacca, non può non esserne influenzata.

Solo il 41% dei sopradetti 750 organismi ADR è nota poi al pubblico e alle autorità e dunque l’accesso alle informazioni sui modi di utilizzazione, il numero di casi e il tasso di efficacia riguarda solo 292 organismi[25].

I tempi del contenzioso giudiziario in materia di consumo sono poi abbastanza elevati nello spazio euro: il CEPEJ 2014 attesta che 12 paesi non li hanno addirittura comunicati[26], che 4 li hanno forniti in modo incompleto[27]; tra quelli “diligenti” (12) e che sono stati quindi trasparenti, si va dai 290 giorni della Slovenia ai 1580 dei Paesi Bassi;  in Italia il contenzioso  richiede circa 1150 giorni.

  1. La protezione dei consumatori più recente

Alla luce della situazione descritta in precedenza l’Unione europea nel 2013 ha tentato di rilanciare e valorizzare l’ADR/ODR sia con un Regolamento[28], sia con una Direttiva[29].

La Direttiva è finalizzata all’armonizzazione in ambito europeo delle regole relative agli organismi e alle procedure ADR.

L’opinione sottesa è che l’armonizzazione e la diffusione delle ADR nel territorio europeo, oltre a favorire la concorrenza nel mercato interno, possono fornire un contributo al superamento di situazioni di congestione delle cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, rafforzando così il diritto dei cittadini dell’Unione ad un processo equo in tempi ragionevoli[30].

Stiamo parlando della Direttiva 2013/11/UE (direttiva sull’ADR i consumatori) che doveva essere recepita dai singoli stati entro il 9 luglio 2015.

Tuttavia l’ADR nel consumo viene considerato di primaria importanza soltanto in pochi paesi: al momento si ha notizia che solo 11 stati hanno attuato la Direttiva: Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia ed Ungheria.

Altri 15 paesi stanno invece ancora lavorando sui progetti di legge: Austria, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna.

Ci sono poi 2 stati sui cui passi legislativi non si sono rinvenute informazioni: Croazia[31], Malta.

Per maggiore dettaglio: Austria (disegno di legge)[32], Belgio (legge)[33], Bulgaria (progetto di legge)[34], Cipro (progetto di legge non noto)[35], Croazia -, Danimarca (legge)[36], Estonia (progetto di legge)[37], Finlandia(legge)[38], Francia (progetto di regolamento: testo non noto)[39], Germania (disegno di legge del governo federale)[40], Grecia (Decisione ministeriale)[41], Irlanda (Disegno di legge)[42], Italia (schema di decreto legislativo)[43], Lettonia (legge)[44], Lituania (disegno di legge governativo)[45], Lussemburgo (progetto di legge)[46], Malta -, Paesi Bassi (legge)[47], Polonia (progetto di legge)[48], Portogallo (proposta di legge approvata dall’Assembleia da Repùblica)[49], Regno Unito (legge)[50], Repubblica ceca (progetto di legge – non disponibile)[51], Romania[52], Slovacchia (legge)[53], Slovenia (legge)[54], Spagna (progetto di legge)[55], Svezia (legge)[56], Ungheria (legge)[57].

Peraltro la predetta Direttiva è strumento legislativo interconnesso e complementare[58] al Regolamento UE 524/2013 che andrà a regime il 9 gennaio del 2016[59].

Circa il Regolamento UE 524/2013 dobbiamo oggi sottolineare che il 9 luglio 2015 ci doveva essere un passaggio cruciale per gli Stati membri che dovevano comunicare alla Commissione “se la loro legislazione autorizza o meno la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1, avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, attraverso l’intervento di un organismo ADR. Le autorità competenti, quando notificano l’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE comunicano alla Commissione quali organismi ADR trattano tali controversie[60].

Non abbiamo notizia del fatto che il nostro Stato abbia adempiuto alla richiesta comunicazione.

Sempre al 9 luglio 2015 gli Stati dovevano aver designato un punto di contatto ODR e comunicare “il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti ODR[61].

E dunque anche il punto/i punti di contatto italiani della rete tessuta dalla UE dovevano essere pronti.

Da noi è appunto il CEC (Centro Europeo Consumatori)[62] che è punto di contatto perché l’esperienza di un organo della rete che è in campo almeno dal 2005 può effettivamente aiutare il nuovo progetto europeo[63].

Mentre punto di contatto unico con la Commissione Europea è il Ministero dello sviluppo economico[64] presso cui è istituito un tavolo di coordinamento ed indirizzo composto da tutte le autorità[65]: questo tavolo è importante perché svolge compiti di definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell’indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR.

Detto ciò occupiamoci della Direttiva 2013/11/UE più in dettaglio.

Mentre il Regolamento 524/13 riguarda le controversie che nascono dai contratti di vendita o dalle forniture di servizi online o tramite mercati online, transfrontaliere e non, la Direttiva riguarda i contratti predetti, ma stipulati on line e off line. Il Regolamento poi si occupa anche delle procedure intentate dai professionisti nei confronti dei consumatori negli stati che comunichino di trattarli, la direttiva ADR invece riguarda solo quelle dei consumatori nei confronti dei professionisti.

La Direttiva è stata promossa sin dal 2011 sia dal Consiglio Europeo, sia dal Consiglio dell’Unione Europea.

Il provvedimento risponde a quanto indicato nella risoluzione del 13 settembre 2011 dal Parlamento Europeo per cui vanno implementati sistemi di ricorso semplici, economici, utili e accessibili[66].

Le procedure ADR dovrebbero essere disponibili per tutti i tipi di controversie previste dalla Direttiva, sia nazionali sia transfrontaliere.

Ciò non comporta che gli Stati siano obbligati ad apprestarne per ogni settore, ci possono essere anche degli organismi polifunzionali o “residuali”; tuttavia faccio notare che ad esempio la forza economica della Germania sta anche nel fatto che per ogni settore produttivo esistono organi di ADR. Ci sono paesi in Europa come la Svezia che disciplinano in ADR addirittura le contestazioni relative alla sepoltura dei defunti[67].

La procedura ADR non dovrebbe però avere l’effetto di sostituire il processo, né di impedirlo (considerando 45[68]); è dunque anche quando la soluzione possa essere vincolante deve rendersi possibile il ricorso all’autorità giudiziaria.

La Direttiva 2013/11 ha come oggetto, dicevamo, i contratti di vendita di beni (anche digitali) e di fornitura di servizi sia online che offline.

In ciò si differenzia dal citato Regolamento n. 524/2013 che prevede come ambito i contratti online.

Ai sensi della Direttiva si intende per «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Con il termine «professionista» si fa riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

La Direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi organismo che sia istituito su base permanente e offra la risoluzione di una controversia tra un consumatore e un professionista attraverso una procedura ADR e sia inserito in elenco conformemente alla Direttiva (cfr. art. 20 per i requisiti).

Gli organismi possono essere quelli già esistenti (se correttamente funzionanti) e se ne possono anche creare di nuovi: in entrambe i casi essi devono rispettare i criteri di qualità dettati dalla Direttiva stessa.

Il consumatore di uno stato peraltro può rivolgersi anche all’organismo ADR di un altro Stato (art. 14). Gli organismi ADR possono anche essere transnazionali o paneuropei.

La Direttiva concerne in particolare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, appunto concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione, in cui l‘intervento di un organismo ADR propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole (art. 2).

La Direttiva può dunque applicarsi agli organismi di risoluzione delle controversie autorizzati dagli Stati membri a imporre soluzioni vincolanti per le parti (è facoltà di ogni Stato prevedere o meno l’ipotesi; cfr. art. 2 c. 4; il nostro stato non ha scelto l’ipotesi in discorso).

Le parti vanno però informate del fatto che l’Organismo può imporre tali soluzioni e necessita il loro esplicito assenso, a meno che lo Stato non preveda che quel tipo di soluzione sia vincolante per il professionista ed in tal caso non è necessaria una sua espressa accettazione.

La soluzione imposta non può però essere in conflitto con norme inderogabili dello Stato del consumatore: v. comunque tutte le specificazioni in merito che detta l’art. 11 disciplinante il principio di legalità.

In presenza di un organismo che può proporre una soluzione le parti devono poi avere la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura e devono essere informate di questo diritto (art. 9 c. 2 lett. a).

Le procedure ADR possono anche consistere in una combinazione di  due o più procedure di tipo diverso. E dunque l’ampiezza dei meccanismi è notevole.

La Direttiva: a) non attiene ai reclami dei professionisti contro i consumatori  e a quelle tra i professionisti; b) non riguarda i servizi non economici di interesse generale e l’assistenza sanitaria; c) non disciplina le negoziazioni dirette tra le parti (considerando 23).

E’ fuori dal suo ambito anche la gestione dei reclami dei consumatori operata dallo stesso professionista.

Non concerne poi i tentativi di composizione operati dal giudice nel corso di un processo.

La Direttiva non si applica infine agli organismi pubblici di istruzione superiore o di forma­zione.

L’inoltro della domanda da parte del consumatore è su base volontaria, ma può essere anche obbligatoria se non si preclude l’accesso alla giustizia (cfr. art. 1).

Nella delega licenziata dal nostro Parlamento non si fa cenno all’aspetto della obbligatorietà ed il testo dello schema legislativo conferma che la procedura dovrebbe avere da noi carattere volontario.

I consumatori presentano reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie.

Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell’ADR possiedano le competenze necessarie, tra cui rientra una conoscenza generale del diritto, anche se non necessita essere professionisti del diritto; cfr. considerando 36) e i requisiti di indipendenza e imparzialità.

Ma devono garantire anche che siano retribuite secondo modalità non legate all’esito della procedura (art. 6 c. 1 lett. d).

Viene da chiedersi come possa essere possibile che da noi in Italia il mediatore non riceva alcuna retribuzione dall’Organismo se le parti decidono di fermarsi al primo incontro e soprattutto che lo Stato non vigili su tale mancata retribuzione.

E purtroppo l’Europa non prende una posizione sul punto.

In caso di conflitto con altri atti dell’Unione inerenti agli ADR prevale questa Direttiva; la Direttiva 52/08 è comunque salva.

Gli organismi ADR possono (art. 5 c. 4) rifiutare di trattare la controversia[69], quando è futile e o temeraria, se il consumatore non ha preso contatto prima col professionista[70], se la controversia è già stata sottoposta ad altro organismo o al giudice, se il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita[71]; se il reclamo è presentato da più di un anno dal contatto col professionista; se infine il trattamento dell’affare rischierebbe di nuocere significativamente all’efficace funzionamento dell’organismo ADR.

I termini di definizione sono di 90 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo[72].

Su ogni sito web degli organismi di ADR vanno comunicati diversi requisiti per la trasparenza (costi, lingue, regole durata, efficacia dell’accordo, effetto giuridico, possibilità di ritiro, statistiche ecc.)[73].

A loro volta i professionisti che si impegnano a ricorrere agli organismi ADR per risolvere le controversie con i consumatori do­vrebbero indicare a questi ultimi l’indirizzo e il sito web del o degli organismi ADR competenti.

Dette informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, se esiste, e, se del caso, nelle condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi tra il profes­sionista e il consumatore.

In queste procedure non può essere imposta l’assistenza obbligatoria dell’avvocato.

Viviane Reding[74] in una recente interrogazione ha fatto notare che sul punto la legge italiana non deve necessariamente rispettare la Direttiva ADR e dunque che procedure con obbligo di assistenza e senza obbligo possano coesistere[75].

Le procedure dovrebbero essere preferibilmente gratuite per il consumatore. I costi non dovrebbero superare un importo simbolico (considerando 41 e art. 8 lett. c).

Un accordo tra professionista e consumatore per adire un dato organismo di ADR prima che insorga una data controversia, non dovrebbe essere vincolante per il consumatore se lo priva del diritto di adire un organo giurisdizionale.

Vi sono dei poi principi che vanno rispettati dagli organismi che sono notificati alla Commissione.

Entrambi gli strumenti normativi (Direttiva 2013/11 e Regolamento 524/13) richiedono una risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie.

Non ci diffondiamo qui sui principi: cfr. articoli dal 6 all’11 della Direttiva ADR.

La prescrizione e la decadenza non devono impedire il ricorso ad organi giurisdizionali nel caso si partecipi a procedure ADR che non hanno esito vincolante (art. 12).

Gli organismi per essere inseriti nella lista degli organismi ADR devono rispettare alcuni requisiti di qualità[76]alcuni li abbiamo già menzionati, per gli altri rimandiamo al testo normativo ed aggiungiamo qui solo che il sito web dell’organismo deve consentire un facile accesso alla procedura e alle relative informazioni anche su supporto durevole; l’organismo deve inoltre accettare sia procedure nazionali che transfrontaliere e garantire la riservatezza dei dati personali (art. 5).

Detto questo sulla disciplina aggiungo che la Commissione ha nominato un gruppo di esperti scelti negli paesi dell’Unione, che attraverso un forum aiuta gli Stati ad attuare la Direttiva  ADR[77].

Il 1° aprile 2015 l’IMCO (Internal Market and Consumer Protection) ossia il Comitato  del Parlamento Europeo che si occupa del mercato interno e della protezione del consumatore ha poi potuto visionare la piattaforma che consentirà l’attuazione dei provvedimenti in materia di ADR ed ha riscontrato che la traduzione nelle lingue minori e attualmente scarsa.

Inoltre è emerso che gli Stati membri sono piuttosto lenti nella designazione degli organismi ADR che devono essere inclusi nella piattaforma ODR[78].

Da ultimo la Commissione Europea ha varato un importante provvedimento.

Si tratta del  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori

Il provvedimento è entrato in vigore il 22 luglio 2015[79].

Esso disciplina come si evince anche dal titolo:

  1. a) le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico;
  2. b) le modalità dell’esercizio delle funzioni della piattaforma ODR;
  3. c) le modalità della cooperazione tra i punti di contatto ODR[80].

Il modulo di reclamo elettronico da inoltrare alla piattaforma, si legge nel regolamento, è accessibile ai consumatori e ai professionisti “in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione”. Il ricorrente deve poter salvare sulla piattaforma una bozza del modulo di reclamo elettronico, che deve risultare accessibile e modificabile prima della trasmissione. Passati 6 mesi dalla creazione della bozza, se il modulo non risulta debitamente compilato e trasmesso è automaticamente cancellato dalla piattaforma[81].

Al ricevimento del modulo elettronico di reclamo, la piattaforma trasmette un messaggio elettronico standard all’indirizzo elettronico della parte convenuta, che la informa del reclamo presentato nei suoi confronti[82].

Se nel modulo non è indicato alcun organismo ADR competente, la piattaforma, in base alla posizione geografica e all’oggetto del reclamo, propone alla parte convenuta un elenco indicativo di organismi ADR per facilitare l’individuazione di quello competente. In ogni caso, le parti possono accedere in qualsiasi momento all’elenco di tutti gli organismi ADR registrati nella piattaforma[83].

L’organismo ADR inserito nell’elenco può decidere se accettare o no la gestione della disputa, dandone tempestiva comunicazione alla piattaforma.

L’organismo ADR che accetta, una volta che gli è arrivato il fascicolo completo ed il reclamo, comunica alla piattaforma la data di ricezione e l’oggetto; dalla data di ricezione scattano 90 giorni per la trattazione.

Alla chiusura della controversia, l’organismo ADR trasmette la data di conclusione della procedura e il suo esito (anche se le parti si sono ritirate)[84].

Sono evidenziati poi i casi in cui una controversia si considera conclusa ed i dati vengono soppressi entro 6 mesi: ciò accade quando

  1. a) la parte convenuta dichiara di non voler avvalersi di un organismo ADR;
  2. b) le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR che tratti il loro caso entro 30 giorni di calendario dalla trasmissione del modulo di reclamo elettronico;
  3. c) l’organismo ADR concordato dalle parti rifiuta di trattare la controversia[85].

Anche le autorità designate dai singoli Stati che comunicano alla Commissione l’elenco degli organismi ADR devono usare un modulo standard fornito dalla Commissione stessa che contiene alcune informazioni previste dalla Direttiva[86].

La piattaforma ODR offrirà alle parti della controversia anche la possibilità di esprimere e condividere i propri commenti (feedback) entro 6 mesi dalla conclusione della controversia[87].

Il regolamento stabilisce infine le modalità di cooperazione tra i punti di contatto ODR, che, attraverso dei consulenti, forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma[88]. Si specifica, in ultimo, che i consulenti che hanno accesso alle informazioni relative a una controversia ne devono concedere l’accesso ai consulenti in altri punti di contatto nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento delle loro funzioni[89].

Registriamo ancora in tema una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha ritenuto il tentativo di composizione bonario croato, previsto a pena di irricevibilità del ricorso, come conforme all’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’uomo[90].

Il che apre alla considerazione che il diritto di accesso alla giustizia per svolgere un ADR può essere compresso se ciò sia previsto dalla legge.

  1. Recepimento in Italia della Direttiva ADR

 

A settembre 2014 (con l’approvazione del Senato) il Parlamento italiano ha approvato in prima lettura la delega al Governo per il recepimento della Direttiva.

L’iter parlamentare ha condotto all’art. 8 della Legge 7 ottobre 2014, n. 154[91].

Nella norma si stabilisce ovviamente che l’operazione non costi alcunché allo Stato[92]: al proposito la relazione tecnica precisa che gli organismi opereranno secondo una tariffa, ma la Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) nella sua valutazione economica, consiglia per il rispetto della delega di indicare chiaramente nel decreto che non ci sarà alcun intervento pubblico.

Continuiamo dunque con le riforme a costo zero e vedremo se e quale risultato ci porteranno.

Al momento in verità lo Stato finanzia le conciliazioni paritetiche con contributi per le associazioni dei consumatori[93].

Naturalmente è giusto che chi lavora non lo faccia in perdita, ma mi sia consentita una piccola considerazione di parte: secondo dati che sono pubblici gli organismi di mediazione civile e commerciale hanno gestito in 4 anni 552.436, mentre tutto l’ADR del consumo in cinque anni è arrivato a 104.120 controversie[94]; lo Stato non solo non concede agli organismi di mediazione alcun finanziamento, ma pretenderebbe secondo questa linea che gli organismi gestissero anche le controversie del consumo a loro spese, il che mi pare insostenibile; si tenga conto che nella concezione europea il consumatore che è considerato il primo attore da tutelare, dovrebbe essere servito gratuitamente o comunque con un compenso simbolico.

Un altro organo che viene remunerato è il CEC ossia il Centro nazionale della rete europea per i consumatori che svolge nel nostro ordinamento una duplice funzione: è punto di assistenza per chi dovesse rivolgersi ad organismo ADR straniero che è competente a trattare una controversia transfrontaliera, sia essa offline od online, ed è punto di contatto ODR, ossia per accedere alla piattaforma europea ai sensi del Regolamento 524/13 e risolvere on line la controversia[95].

Ebbene Il CEC per le controversie transfrontaliere, verrà, secondo la relazione tecnica, sostenuta coi proventi delle contravvenzioni amministrative dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 148 della legge 388/2000[96]). E pertanto anche con il provento delle sanzioni che verranno irrogate ai professionisti che non rispettano gli obblighi di informativa nei confronti dei consumatori. L’art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori) dello schema di decreto prevede quanto segue:

1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all’organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

  1. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
  2. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole[97].
  3. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.

La legge delega stabilisce poi:

1) di considerare ADR le negoziazioni volontarie e paritetiche[98] relative alle controversie civili e commerciali e le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi[99].

2) che quest’ultime considerate ADR siano gestite collegialmente con un numero uguale di rappresentanti dei consumatori e professionisti (così come richiesto del resto dalla Direttiva)[100].

L’Italia in data 8 maggio 2015[101] ha conseguentemente adottato uno schema di decreto legislativo i cui contenuti sono noti[102]: come assumono le Commissioni del Senato il testo non brilla per chiarezza[103].

La legge delegata che nello schema vuol dare attuazione anche al regolamento (UE) n. 524/2013, avrebbe dovuto essere emanata entro 40 giorni[104] dalla trasmissione alle Camere per i prescritti pareri, ossia il 18 giugno 2015 (entro 40 giorni dall’8 di maggio), ma sino ad ora non si ha alcuna notizia certa in merito. Secondo indiscrezioni giornalistiche il testo definitivo dovrebbe essere approvato nel Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015.

Secondo la relazione tecnica allo schema di decreto il testo della Direttiva “rende indispensabile una radicale revisione del testo dell’attuale articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che di fatto non è stato mai attuato”.

L’art. 141 attuale prevede quanto segue.

Composizione extragiudiziale delle controversie 

  1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

  1. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per modificare la sopradetta disciplina, il legislatore delegato aggiunge alla Parte V del Codice del consumo dopo il titolo II che termina con l’azione di classe (art 140 bis), il TITOLO II-bis inerente la  risoluzione extragiudiziale delle controversie che contiene gli articoli dal nuovo 141 al 141 decies.

Viene poi affidata alle organizzazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale  la tutela degli interessi collettivi scaturenti dall’oggetto della Direttiva ADR e dal Regolamento ADR[105].

Si stabilisce che in merito alla violazione dell’obbligo di informativa per il professionista previsto dallo schema di decreto (art. 141 sexies)[106] le sanzioni siano accertate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse.

I diritti dei consumatori previsti dal Capo I Sezioni I-IV (articoli 45-66 quinques) potranno essere tutelati, sempre salvo il diritto di ricorrere al giudice, con le nuove procedure ADR (ad esempio in materia di diritto di recesso, condizioni di vendita dei contratti a distanza, informativa precontrattuale nei locali di vendita)[107].

Tra le clausole di contratto che si presumono vessatorie vengono inserite quelle che hanno ad oggetto l’imposizione al consumatore di rivolgersi ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR o quelle che abbiano per effetto di rendere eccessivamente difficile l’accesso  ad una procedura ADR[108].

Secondo il parere del 23 giugno 2015 della Commissione II e X della Camera invece “la clausola ADR predisposta unilateralmente dal professionista non altera l’equilibrio negoziale a danno del consumatore (ex articolo 33, comma 1, del Codice del consumo) e non può essere pertanto considerata vessatoria[109]. La Commissioni chiedono pertanto che  “a) sia valutata l’opportunità di precisare che alle clausole ADR del contratto non si applica l’articolo 1341, comma 2, del codice civile”.

Il che peraltro ricalcherebbe la disciplina attuale del 141.

In estrema sintesi l’Italia riterrebbe di operare il recepimento tramite il riconoscimento normativo della negoziazione paritetica (per cui, dobbiamo dirlo, operano delle pesanti incompatibilità v. art. 141 ter schema disegno di legge) su protocolli d’intesa e tramite una novella del Codice del consumo[110].

Si tratta in particolare di apprestare procedure volontarie di composizione extragiudiziale, anche in modalità telematica, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, che abbiano luogo davanti ad un organismo ADR iscritto nell’elenco prescritto dall’articolo 141decies[111].

Tra le scelte che la Direttiva consente il nostro Stato ha previsto nella novella, nel rispetto dei principi della Direttiva:

  • la possibilità che i compositori siano retribuiti dal professionista, associazione di imprese o organizzazione professionale (in tal caso le risorse di bilancio devono essere separate e destinate allo scopo[112]) ;
  • non vi siano organismi di ADR che possono imporre soluzioni: l’organismo ADR propone una soluzione[113] o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole[114];sono salve però le autorità che adottano decisioni (Aeesgi, Consob, Banca d’Italia)
  • che gli organismi di ADR italiani possano, se il loro regolamento lo stabilisce, rifiutare determinate controversie: in particolare potranno stabilire che il consumatore che voglia adire l’organismo ADR debba necessariamente contattare prima il professionista che ha effettuato la prestazione: in sostanza il contatto costituirebbe condizione di procedibilità della procedura alternativa[115]; nel caso di rifiuto devono motivarlo entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo[116].
  • che siano considerate procedure ADR appunto le conciliazioni paritetiche[117].

Rimane in piedi, come desidera la normativa europea, la Direttiva 52/08 e dunque il decreto 28/10; la direttiva ADR non interferisce con la conciliazione obbligatoria dei Corecom; nella misura in cui rispettino il dettato del decreto legislativo, sarebbero procedure ADR le procedure svolte dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), dalla Banca d’Italia e dalla Commissione nazionale per la società e la borsa nei rispettivi settori di competenza[118].

Sono escluse a tutt’oggi dal processo legislativo le Camere di Commercio che sono invece attrici nell’attuale art. 141 del Codice del consumo e nella mediazione civile e commerciale; hanno pertanto fatto sentire la loro voce in sede di parere delle Commissioni senatoriali e della Camera[119]: bisogna vedere che ascolto abbiano presso il Governo.

La norma non si applica alle controversie gestite direttamente dal professionista, a quelle intentate dai professionisti nei confronti dei consumatori o tra professionisti[120], ai servizi economici di interesse generale[121], alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista, ai servizi di assistenza sanitaria[122].

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale[123].

La domanda del consumatore di ADR viene definita forse impropriamente dal decreto come “reclamo[124]: almeno così hanno precisato le Commissioni parlamentari nel loro parere.

L’organismo ADR può essere gestito da una persona fisica, da un persona giuridica privata o pubblica[125].

Il Ministero dello sviluppo economico, si pone come autorità di chiusura “con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni[126].

Possono essere organismi ADR quelli attualmente iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per la trattazione degli affari in materia di consumo[127] e gli altri inseriti su domanda in apposito elenco tenuto dalle autorità[128]: ogni autorità ha un suo procedimento di iscrizione e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ed ha i poteri connessi a tale attività[129].

Le autorità ADR incoraggiano gli organismi italiani ad associarsi a reti europee che trattino le controversie nello stesso settore e a cooperare tra loro[130]; anche la cooperazione con le stesse autorità è incoraggiate per mettere a punto buone prassi nei settori di controversi più frequenti[131].

Le persone incaricate di una procedura di ADR devono ricevere, eventualmente dai propri organismi secondo programmi vigilati dalle autorità competenti, una formazione che contempli conoscenze e  competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto; restano inoltre necessari fermi gli obblighi formativi previsti per i mediatori civili e commerciali[132].

Circa la procedura è necessario che le parti siano informate del fatto che possono ritirarsi in qualsiasi momento (ciò potrebbe però non valere per il professionista[133])[134] che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma che possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura[135].

Dall’esito dell’ADR che viene condotto da ogni organismo ADR deve essere precisato dall’organismo l’effetto giuridico[136] e la eventualità esecutività delle decisioni.

Le procedure devono essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori[137]. L’indagine europea del febbraio 2015 rivela che il 21% delle imprese (specie le micro imprese tra 1 e i 9 dipendenti) che si occupano di commercio transfrontaliero online sostiene che i costi dei reclami per i consumatori costituiscono un grave problema alla circolazione delle merci, problemi che va risolto se si voglia creare un unico mercato digitale[138].

La procedure devono concludersi entro 90 giorni (prorogabili dello stesso termine a discrezione dell’organismo) dalla data di ricevimento del fascicolo completo del reclamo da parte dell’organismo ADR[139].

Assai interessante è il principio per cui gli organismi precisano se risolvono le controversie “in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole”[140]. Finalmente si rispetta la storia degli ADR!

Dalla data di ricevimento da parte dell’organismo ADR, il relativo reclamo produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, il reclamo impedisce altresì la decadenza per una sola volta[141]. Ricominciano a decorrere dalla comunicazione della data alle parti della mancata definizione della controversia.

  1. Conclusioni

Alla luce della storia “incerta” della risoluzione alternativa nell’ambito UE credo di poter affermare che la conoscenza e la diffusione dell’ADR sia nel consumo, sia altrove dipenda in buona parte dalla volontà politica degli Stati e non più di tanto dalle entità sovranazionali.

La Direttiva 52/08 specificava già in merito alla controversie transfrontaliere che “La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario” (considerando 19).

Noi potremmo estendere questa considerazione a tutti gli strumenti alternativi in ogni campo.

Ma la volontà politica non basta ovviamente, perché un ruolo cruciale assume l’economia: migliori sono i sistemi economici migliore è la giustizia e più adeguato spazio trova e può trovare la mediazione.

In Europa questi buoni sistemi economici che hanno una buona giustizia ed un buon ADR  sono solo 5: Regno Unito, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo[142].

L’Italia e gli altri 22 paesi purtroppo sono lontani dai loro standard.

Anche se Junker da ultimo promette l’uscita dalla recessione e ben un milione e trecento mila posti di lavoro[143].

Ma è inutile recriminare, vorrei solo e in ultimo sottolineare quello che si potrebbe fare anche se mi rendo conto che questo Stato continua a pretendere di fare riforme a costo zero.

I mediatori europei secondo uno studio che conduco da alcuni anni sono attualmente più di 44.000.

Nello spirito della Direttiva che contempla diversi strumenti ADR, credo si dovrebbero aggiungere gli attuali arbitri, almeno nei paesi che contemplano l’arbitrato per la risoluzione del consumo.

Si può dunque stimare che gli operatori ADR arrivino a circa 50.000 anime; la speranza è che i mediatori italiani smettano di crescere (al momento hanno superato i 17.000).

Ora secondo la Direttiva, lo abbiamo detto, gli operatori di ADR devono essere retribuiti a prescindere dal risultato raggiunto: lo stesso schema di decreto stabilisce ovviamente che le parsone incaricate delle procedure devono essere “retribuite indipendentemente dall’esito della procedura[144].

E se non per la Direttiva ADR, per il Consiglio d’Europa l’obbligo di un sostegno finanziario diretto ai servizi di mediazione dovrebbe gravare anche sugli Stati[145].

Ammettiamo che gli operatori di ADR possano guadagnare almeno 1500 € al mese per non essere sotto la soglia di povertà.

Il conto è presto fatto: per sostenere i mediatori europei ci vorrebbero circa 900 milioni di euro all’anno.

Dal momento che la popolazione dei 28 è di 446 milioni e mezzo, con due euro a testa all’anno, dico 2 euro a testa, si potrebbe avere un sistema alternativo efficiente sia per il consumo sia per le controversie estranee al consumo.

Vogliamo aggiungere un euro per gli organismi ed enti vari nei paesi che hanno una mediazione strutturata? Arriviamo a tre euro.

Chi non li darebbe se sapesse che ciò gli può consentire di recarsi in tribunale come ultima risorsa?

Teniamo conto che per sostenere i tribunali i cittadini dei 28 paesi UE spendono pro capite[146] facendo una media 47 € all’anno: quella che impiega meno risorse è la Bulgaria con 18 euro e quello che ne impiega di più è il Lussemburgo con 142 €: l’Italia eroga 44 € pro capite ossia 2.674.709.180 € contro  182.366.535 € che spenderebbero per un sistema ADR efficiente [147].

Morale… i cittadini europei spendono in tribunali 15 volte quello che spenderebbero per avere un sistema ADR funzionante.

Non dico naturalmente che andrebbero aboliti i tribunali, ma che se è vero che secondo i dati ministeriali la mediazione italiana ogni anno gestisce circa 200.000 pratiche e aggiungeremo presto a queste, seppure su base volontaria, le controversie di consumo, non possiamo che mettere in condizione i neutri[148] di dare una mano importante al sistema giustizia.

[1] L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2008).

[2]http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf

[3]http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf

[4] Il GDP ossia il Gross Domestic Product rappresenta il totale del valore dei beni e servizi scambiati in un dato anno. Cfr. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Digital Single Market Strategy for Europe

{COM(2015) 192 final} 6.5.15 in http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf.

[5] Per la precisione 49.859.056.000 €

[6] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI  del 13/4/11 in http://www.osservatorioappalti.unitn.it/content.jsp?id=12

“4. I consumatori, protagonisti del mercato unico

Per rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato unico, occorre garantire i loro diritti, in particolare sviluppando sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e prevedendo mezzi di ricorso diversi da quelli giudiziari. I consumatori avranno pertanto a disposizione una soluzione più facile, rapida ed economica.

Questi sistemi sono essenziali per il commercio online, laddove proprio una maggiore fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero produrrebbe vantaggi economici valutati a 2,5 miliardi di euro”.

[7] Cfr. A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence Accompanying the document Communication cit. p. 16.

[8] Il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo (Francia), raggruppa oggi, con i suoi 47 Stati membri, quasi tutti i paesi del continente europeo. Istituito il 5 maggio 1949 da 10 Stati fondatori, il Consiglio d’Europa ha come obiettivo quello di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell’individuo.

[9] Raccomandazione n. R (81) 7, Raccomandazione n. R (86) 12, Raccomandazione n. R (93) 1, Raccomandazione n. R (94) 12, Raccomandazione n. R (95) 5, Raccomandazione n. R (98) 1, Raccomandazione n. R (99) 19 relativa alla mediazione in materia penale, Raccomandazione n. R (2001) 9 sulle alternative al contenzioso tra le autorità amministrative e le parti private. Raccomandazione n. R (2002) 10 sulla mediazione in materia civile.

[10] http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152990

[11] RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (Testo rilevante ai fini del SEE) in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:115:0031:0034:IT:PDF

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo [notificata con il numero C(2001) 1016] (Testo rilevante ai fini del SEE)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:IT:PDF

[12] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf

“È deplorevole che, nonostante le raccomandazioni della Commissione 98/257/CE, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, l’ADR non sia stato attuato correttamente e non funzioni in modo soddisfacente in tutte le zone geografiche o in tutti i settori economici dell’Unione”.

Considerando n. 6 della DIRETTIVA 2013/11/UE

[13] Già nel 2001 gli organismi nazionali che si occupano di risolvere le controversie di consumo sono stati raccolti in una rete sperimentale (EJE-net)  avente come fine, tra gli altri, quello di risolvere appunto le controversie in modo rapido ed efficace con le nuove tecnologie.

[14] La rete dei CEC conta attualmente 30 centri (almeno un punto di contatto nazionale in ciascuno Stato membro). La rete include anche un punto in contatto in Norvegia ed uno in Islanda. Cfr. http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

[15] In Italia per il 46 % hanno riguardato i contratto di trasporto.

[16] Il Centro Europeo Consumatori italiano si trova a Roma in Via Francesco Gentile, 135. Tel. +39 06 44.23.80.90. Fax. +39 06 45.55.05.58 email: info@ecc-netitalia.it

[17] Le fonti normative sono da rinvenirsi nella decisione n. 20/2004/CE è stata abrogata dalla decisione n. 1926/2006/CE (programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori 2007-2013) a partire dal 31 dicembre 2006.

[18] Cfr. http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_it.htm

[19] FIN-NET dal 2001 si occupa dei reclami dei consumatori nei confronti delle imprese finanziarie (banche e assicurazioni) e fornisce moduli nelle lingue appropriate e risoluzione delle controversie; è presente in 21 stati +  Islanda, Liechtenstein e Norvegia. In Italia fanno parte della rete: Arbitro Bancario Finanziario (ABF),  Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), Ombudsman Bancario – Giurì bancario

Cfr. http://CE.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

[20] La rete SOLVIT consente di risolvere le controversie derivanti da una cattiva applicazione delle regole del mercato interno da parte di un’amministrazione pubblica. I cittadini e le imprese possono così trovare una risposta pronta, gratuita ed efficace ai loro problemi senza dover far ricorso ai tribunali.

A titolo d’esempio, la rete può trovare una soluzione ai problemi transfrontalieri nell’Unione europea (UE) in materia di lavoro, di riconoscimento dei titoli universitari, di immatricolazione dei veicoli, di creazione di un’impresa o di fornitura di beni e servizi; ciò in qualsiasi parte dell’UE, nonché in Norvegia, in Islanda e Liechtenstein.

Questa rete di risoluzione delle controversie, a titolo gratuito, segue un approccio informale orientato verso il cliente. Allorquando uno dei centri SOLVIT ritiene fondata la denuncia di un consumatore o di un’impresa, provvede ad accettarla ed a inviarla al centro SOLVIT del paese in cui si è manifestato il problema. Una soluzione può allora essere trovata per il caso specifico entro un termine di dieci settimane.

Le soluzioni proposte non sono vincolanti. In ogni caso, se il cliente considera la proposta inaccettabile, può chiedere di risolvere la controversia per via giudiziaria. Lo Stato membro interessato ha la responsabilità della risoluzione della controversia. Se tale Stato non reagisce, la Commissione si riserva il diritto di avviare un procedimento.

La rete è presente in 28 stati +  Norvegia, in Islanda e Liechtenstein.

Il Centro SOLVIT in Italia si trova  a Roma presso la Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie. Cfr.http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/addresses/index.htm#italy al quale indirizzo si può compilare comodamente un  modulo di reclamo online.

[21] Il Consiglio d’Europa ha istituito una rete giudiziaria in materia civile e commerciale volta ad agevolare la cooperazione fra gli Stati membri in tali ambiti. Attraverso Internet i cittadini possono accedere a informazioni sul sistema giuridico negli Stati membri rispettivi, su come ricorrere al giudice, sull’assistenza giudiziaria, ecc. La rete è costituita da punti di contatto negli Stati membri. Cfr. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l33129_it.htm

[22] In materia di:

  • commercio elettronico (2000/31)
  • intermediazione assicurativa (2002/92/) Obbligo (art. 13)
  • strumenti finanziari (MiFID) (2004/39)
  • servizi (2006/123)
  • servizi postali (2008/6)
  • servizi di pagamento (2007/64)
  • credito al Consumo (2008/48)
  • transfrontaliere (52/08)
  • energia (2009/72 e 73)
  • telecomunicazioni (2009/136)

[23] Le CC.I.AA. di Roma e Milano, i collegi arbitrali di Telecom Italia e l’Ombudsman dell’ABI.

[24] Germania (203 organismi su 229); Spagna 73; Grecia 60; Polonia 54; Bulgaria 25; Belgio 23; Repubblica Ceca 20; Austria 20; Francia 20; Danimarca 19; Ungheria 18; Regno Unito 18; Portogallo 14; Malta 6; Irlanda 5; Italia 4; Paesi Bassi 4; Finlandia 4; Estonia 2; Svezia 1; Lituania  1; Lettonia 1; Slovenia 1; Romania 1; Cipro 1; Slovacchia 0.

[25] DGSANCO, CONSULTATION PAPER On the use of Alternative Dispute Resolution as a means to resolve disputes related to commercial transactions and practices in the European Union (Adr consultation paper 18012011). http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/docs/adr_consultation_paper_18012011_en.pdf. Il documento è scaricabile anche in lingua Italiana: V. DGSANCO, DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE, Il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie come strumento per risolvere le controversie relative alle transazioni e alle prassi commerciali nell’Unione Europea.

In ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/docs/adr_consultation_paper_18012011_it.pdf

[26] Germania, Cipro, Portogallo, Svezia, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Croazia, Belgio, Slovacchia, Malta e Austria.

[27] Francia, Spagna, Ungheria e Romania.

[28] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF

[29] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PD

[30] Così si esprimono in sede di parere le commissioni del Senato 2ª e 10ª riunite 2ª (Giustizia) 10ª (Industria, commercio, turismo) il  19 maggio 2015.

[31] A dire la verità la Direttiva ADR non risulta nemmeno tradotta in lingua croata. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:L:2013:165:TOC. Eppure la Croazia basa molto del suo GDP sulle vendite ed offerte di servizi online.

[32] Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen werden soll und das Konsumentenschutzgesetz in http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03821/imfname_418892.pdf

[33] Che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE  con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014011245&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=46&pub_date=2014-05-12&pdda=2014&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2014&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=05&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date%272014-05-01%27+and+date%272014-05-31%27+&pdfm=05&rech=74&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi

[34] Il progetto è stato adottato in prima lettura. З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите in http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

[35] Την με αριθ πρωτ Δ5Β 1110677 ΕΞ 2013/11-7-2013 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου  in https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΖΤΗ-ΒΧΥ/document

[36] Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) in https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

La legge è del 29 aprile 2015 ed ha scelto la mediazione.

[37] È stato varato il 26 maggio 2015. Consumer Protection Act 37 SE. http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/523b11ef-443a-421c-ad77-12afca358c06/Tarbijakaitseseadus/

[38] Si è modificata la legge sul consumo in data 2/07/15. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

[39] Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id) ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.

La stessa soluzione sembra peraltro quella che ha intenzione di mettere su il nostro governo inserendo un nuovo titolo nel Codice del consumo e regolando quindi finalmente l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (v. art. 141 c.2) che saranno i nostri organismi di ADR.

Sul sito del senato si prevede il recepimento con ordinanza entro il 30 agosto 2015. Cfr. http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl13-808.html

[40] Recht und Verbraucherschutz/Gesetzentwurf – 29.06.2015

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/052/1805295.pdf

Su questo testo ha fatto osservazioni il Bundesrat:  l’organo attraverso il quale i Länder partecipano al potere legislativo e all’amministrazione dello Stato federale (in tedesco Bund) e si occupano di questioni relative all’Unione europea. Cfr. http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/258-15(B).pdf;jsessionid=57937C7BFA9BDF19797E1509C7A232D5.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1

[41] Αριθμ. 70330 οικ

Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νο−μοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−ου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυσηκαταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίησητου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγί−ας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπλη−ρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονι−σμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονικήεπίλυση καταναλωτικών διαφορών.È stata pubblicata in gazzetta del Governo il 9 luglio 2015, ma è stata varata il 30 giugno 2015.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tAG3Tf6vkxQJ:www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html%3Bjsessionid%3D4F0AEF64CCD8F29EBE39BC52F269C987%3Fargs%3D5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8cHFJddP1Ek4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs99-088EGsZdD_NQGsJ_QIOYovtGPmG1vfFqI_wv6E_0.+&cd=7&hl=it&ct=clnk&gl=it

[42] Nel 2014 si è tenuta una consultazione.  Cfr. http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/ADR_Consultation.pdf

Il 2 di luglio 2015 annunciava la trasposizione entro la scadenza. http://www.djei.ie/trade/eudirectives/CurrentPosition.pdf

[43] Atto del Governo: 165

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) in http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0165.pdf&leg=XVII#pagemode=none

[44] Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (LV 02.07.2015.) Entra in vigore il 9 luglio 2015. http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=275063

[45] Ha delibrato un piano di protezione dei consumatori 2015-2018. Cfr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43a7fc20d2df11e4bcd1a882e9a189f1

Esiste un disegno di legge di attuazione in http://www.lrv.lt/Posed_medz/2015/150609/28.pdf

[46] PROJET DE LOI

portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation in http://chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1292969&fn=1292969.pdf

Il 10 di luglio 2015 sul progetto si è pronunciato il Consiglio di Stato. http://www.conseil-etat.public.lu/fr/avis/2015/07/10_07_2015/50_944/50944.pdf

[47] 160 Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150430/publicatie_wet/document3/f=/vjthbalx5cya.pdf

[48] Il progetto di legge non è noto, ma fonti di stampa specificano che sarà pronto all’inizio del prossimo anno.

Cfr. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/820778,konflikty-na-linii-przedsiebiorca-konsument-bedzie-taniej-i-szybciej.html

[49] Proposta de Lei 335/XII Transpõe a Diretiva n.º 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo in http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/12/04/137/2015-05-26/8?pgs=8-21&org=PLC&plcdf=true

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39534

[50] Abbiamo allo stato tre provvedimenti che si occupano del recepimento:

  1. The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015 in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksi_20150542_en.pdf
  2. The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015
  1. Consumer Rights Act 2015

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/pdfs/ukpga_20150015_en.pdf

Cfr. Per una disamina di un solicitor inglese  http://www.mayflowersolicitors.com/transposition-of-the-european-directive-on-alternative-dispute-resolution-likely-impact/

[51] È all’esame della Camera dei deputati dal 24 giugno 2015.

Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zák ony (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.) – č.j.

[52] Allo stato vi è solo un comunicato che respinge la precedente proposta dell’ANPC. Si dice in esso che tutti i mediatori rumeni possono trattare i casi di ADR del consumo.

Il primo luglio si è tenuto un importante convegno in cui alcuni deputati hanno fatto presente al Consiliul de Mediere che intendono portare a compimento l’attuazione della Direttiva ADR.

http://www.juridice.ro/384164/consiliul-de-mediere-a-organizat-conferinta-rolul-mediatorului-in-litigiile-dintre-consumatori-si-profesionisti-in-lumina-directivei-201311ue-si-a-directivei-200852ce-cum-a-fost.html

Proiectul de lege privind solutionarea litigiilor dintre consumatori si profesionisti. Comunicatul Consiliului de Mediere catre ANPC

[53] Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335

[54] Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. La legge è stata pubblicata il 26 giugno 2015.

In http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F452c063878aef56fc1257e6e0048f5bb%3FOpenDocument&cHash=6eae53c5b2751788aaf8b8f843704160

[55] Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo. In http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV30L0-20151501

Bisogna dire che la FACUA, un’associazione dei consumatori spagnoli, si è scagliata contro questo progetto di legge perché, tra gli altri motivi, limita i diritti e le garanzie dei consumatori e ostacola l’accesso alla giustizia e all’arbitrato.

Cfr. http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/07/15/20944850.html

[56] La legge di attuazione della Direttiva ADR andrà in vigore il primo di settembre 2015. Cfr. per il testo http://beta.regeringen.se/contentassets/2b1fefd49dea417a8a62fb16edc5e4ab/alternativ-tvistlosning-i-konsumentforhallanden

[57] Il progetto di legge governativo è del maggio 2015 e comporta la modifica della legge del consumo del 1997.  T/4820. számú örvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról. In http://www.parlament.hu/irom40/04820/04820.pdf. È divenuta legge con l’adozione in parlamento il 6 luglio 2015 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 102/2015  del 13 luglio 2015 a pag. 17618. Si intitola 2015. évi CXXXVII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról in http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15102.pdf

[58] Così ripete anche la relazione illustrativa allo schema nostrano di decreto legislativo. Cfr. http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0165_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none

[59] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[60] Art. 2 c. 3 Regolamento UE 524/2013.

[61] Art. 7 c. 1 Regolamento UE 524/2013

[62] http://www.ecc-net.it/

[63] Dalla relazione tecnica allo schema di decreto di recepimento apprendiamo che “le funzioni di Centro nazionale della rete europea per i consumatori sono state affidate, previa procedura selettiva, per l’anno 2015, ma in un quadro programmatico triennale, al Centro europeo consumatori Italia (CEC) costituito dalle associazioni ADICONSUM nazionale e CTCU di Bolzano. A tal fine è previsto un finanziamento nazionale annuale di circa 265.000 euro e un corrispondente cofinanziamento dell’UE” Cfr. http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/VQDOC165.pdf.

[64] Art. 141 octies c. 2 schema decreto legislativo di recepimento della Direttiva ADR.

[65] a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

  1. b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, per il settore di competenza;
  2. c) Autorità per l’energia elettrica, il gas, e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;
  3. d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;
  4. e) Banca d’Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385;
  5. f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;

Art. 141 octies schema decreto legislativo.

  1. g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni.

[66] La Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 impone anche oneri di informazione ben precisi: “19.  è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l’efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;”. Considerando A della Risoluzione  del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI).

[67] In Svezia le controversie su come celebrare un funerale, sul luogo di sepoltura dei defunti o sulla cremazione degli stessi vanno in primo luogo in mediazione; se la mediazione fallisce decide il consiglio provinciale. Sino a che la mediazione è in corso non vi può essere sepoltura né cremazione.

La decisione del consiglio provinciale può essere impugnata al tribunale amministrativo e di qui al consiglio di stato.

http://www.svenskakyrkan.se/nacka/medling-vid-tvist-om-gravsattning

http://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/m

[68] Il considerando 45 della Direttiva prevede appunto: “Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali previsti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, l’obiettivo delle procedure ADR non dovrebbe essere né quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali. È opportuno che la presente direttiva non contenga alcun elemento che possa impedire alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario. Nei casi in cui una controversia non possa essere risolta secondo una determinata procedura ADR il cui esito non sia vincolante, è auspicabile che alle parti non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia….“.

[69] Se un organismo rifiuta la controversia lo Stato non è tenuto peraltro a garantire che ce ne sia uno che accetti e dunque l’obbligo di apprestare una tutela ADR può considerarsi assolto.

[70] In tal caso però dovrebbero invitare il consumatore a contattare il professionista.

[71] Sempre che ciò non precluda naturalmente l’accesso alla giustizia per i consumatori di Stati ove la soglia è bassissima.

[72] A cui si aggiungono 90 giorni di eventuale proroga per casi eccezionali di particolare complessità, di cui vanno informate le parti. Cfr att. 8 lett. e).

[73] Cfr. art. 7.

[74] Ex vicepresidente della Commissione e Commissario europeo per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza nella Commissione Barroso II.

[75] Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOC_2014_355_R_0001&qid=1435776063154&from=EN

[76] Quelli del Capo II della legge (ACCESSO E REQUISITI APPLICABILI AGLI ORGANISMI E ALLE PROCEDURE ADR).

[77] Il 30 di Giugno 2015 in risposta ad una interrogazione del marzo 2015, il Parlamento europeo è stato informato in merito alla Direttiva che “Al fine di aiutare gli Stati membri nel processo di recepimento, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla risoluzione alternativa composto da esperti designati dagli Stati membri e gli Stati membri dello Spazio economico europeo. Il gruppo di esperti mette a disposizione degli Stati membri un forum per discutere di tutte le questioni aperte relative alla direttiva e sullo scambio di esperienze e di buone pratiche con altri Stati membri. E l’ultima volta si è riunito il 17 marzo 2015.

I servizi della Commissione, inoltre, forniscono assistenza attraverso stretti contatti bilaterali con i funzionari dei ministeri che si occupano di recepimento della direttiva nei rispettivi Stati membri”http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-003972&language=EN

[78] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-554.714&format=PDF&language=EN&secondRef=01; http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/cm/1056/1056514/1056514en.pdf

[79] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1051&from=IT

[80] Art. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[81] Art. 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[82] Art. 3 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[83] Art. 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[84] Art. 5 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[85] Art. 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[86] Art. 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[87] Art. 8 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051.

[88] Art. 7 c. 2 REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013

I punti di contatto ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma ODR, eseguendo le funzioni seguenti:

  1. a) se richiesto, agevolano la comunicazione tra le parti e l’organismo ADR competente, il che può comprendere in particolare:
  2. i) l’assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti pertinenti;
  3. ii) la trasmissione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui diritti dei consumatori relativi ai contratti di vendita e di servizi, che si applicano nello Stato membro del punto di contatto ODR che dispone dell’assistente ODR in questione;

iii) la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR;

  1. iv) la trasmissione alle parti di spiegazioni sulle norme procedurali applicate dagli organismi ADR individuati;
  2. v) la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere

risolta tramite la piattaforma ODR;

  1. b) presentano ogni due anni, in base alle esperienze pratiche raccolte nell’esecuzione delle loro funzioni, una relazione di attività alla Commissione e agli Stati membri

[89] C. TEOFILI, Consumatori: regolamento Ue per funzionamento piattaforma ODR, 9 luglio 2015, in http://www.euractiv.it/it/news/salute-consumatori/11376-consumatori-regolamento-ue-per-funzionamento-piattaforma-odr.html

[90] https://mediaresenzaconfini.org/2015/07/19/adr-e-accesso-alla-giustizia-una-importante-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/

[91]  Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. (14G00167) (GU n.251 del 28-10-2014 )

Art. 8

 Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva  2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa  delle controversie  dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)  n.  2006/2004  e  la  direttiva 2009/22/CE – direttiva sull’ADR per i consumatori

  1. Nell’esercizio della delega per  l’attuazione  della  direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  2. a) esercitare l’opzione di  cui  all’articolo  2,  paragrafo  2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra  le  procedure di risoluzione alternativa delle controversie  (ADR)  utili  ai  fini dell’applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione  delle  controversie  in  cui  le  persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono  assunte o retribuite esclusivamente dal professionista,  già  consentite  ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. b) prevedere espressamente, ai fini  dell’opzione  di  cui  alla lettera a), che in tal  caso  le  persone  fisiche  incaricate  della

risoluzione  delle  controversie  facciano  parte  di  un   organismo collegiale composto da  un  numero  eguale  di rappresentanti  delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del  professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

  1. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.

Precedentemente era contenuto nel disegno di legge di delegazione europea – II semestre (A.C. 1836-A).

[92] La norma, specifica che “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Mi domando se questa statuizione possa o meno essere contraria al considerando 46 della direttiva 2013/11 che prevede: ” (46) Ai fini di un loro efficiente funzionamento, è opportuno che gli organismi ADR dispongano di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire una forma adeguata di finanziamento degli organismi ADR sui rispettivi territori, senza ridurre il finanziamento degli organismi già operativi. La pre­sente direttiva non dovrebbe impedire che il finanzia­mento avvenga mediante fondi pubblici o privati ovvero con una combinazione di entrambi. È opportuno tuttavia incoraggiare gli organismi ADR a valutare in modo specifico forme private di finanziamento e a utilizzare i fondi pubblici solo a discrezione degli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le imprese o per le organizzazioni professio­nali o associazioni di imprese di finanziare organismi ADR“.

In ogni caso c‘è il pericolo, teorico o meno non so, che si crei una disparità tra organismi di mediazione che non si occupano di consumo e quelli che se ne occupano, perché solo per i secondi è prevista appunto una forma adeguata di finanziamento, anche se l’utilizzo dei fondi pubblici è a discrezione degli stati membri.

[93] In tal senso ci si è mossi da tempo, ad esempio, con specifiche iniziative per quanto riguarda le conciliazioni paritetiche per le quali, anche attualmente, con distinti bandi, sono previsti contributi a rimborso forfettario delle spese che le associazioni dei consumatori sostengono per l’assistenza gratuita ai consumatori nelle procedure.

Si fa riferimento in particolare a contributi di minimo importo concessi per le conciliazioni nel settore dell’energia elettrica ed il gas dall’AEEGSI, avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, a carico del citato fondo di cui all’articolo Il-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, nonché ai contributi di importo ancor più contenuto concessi, relativamente alle conciliazioni basate su protocolli fra associazioni dei consumatori ed imprese in diversi altri settori, da parte del Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi della società Invitalia, e con onere in parte a carico delle singole imprese che hanno sottoscritto i relativi protocolli cd in parte a carico del citato Fondo di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Relazione allo schema di decreto di recepimento della Direttiva ADR

[94] In 5 anni dal 2009 al 2013 ci sono state 104.120 istanze di ADR per controversie dei consumatori di cui fornisco il dettaglio:

Conciliazioni Corecom 65240

ADR bancari e finanziari 18709

ADR servizi postali 5274

ADR Energia gas e servizi idrici 11.645

ADR mobilità e trasporti 3252

Totale 104.120

Fonte: ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 –G.U. 12 aprile 2013, n. 86) sullo schema di recepimento della Direttiva ADR

Le mediazioni dal 2011 (secondo trimestre) – 2015 (primo trimestre) sono state 552.436

Fonte: il Ministero

[95] Cfr. Art. 141 sexies c. 5 schema di decreto legislativo.

[96] Art. 148.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

  1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
  2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

[97] Il regolamento 524 che è complementare alla Direttiva ADR specifica in aggiunta che:  “1. I professionisti stabiliti nell’Unione che operano mediante contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti nell’Unione, forniscono nei loro siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Tale link deve essere facilmente accessibile ai consumatori. I professionisti stabiliti nell’Unione operanti mediante contratti di vendita o di servizi online indicano altresì i propri indirizzi di posta elettronica.

  1. I professionisti stabiliti nell’Unione, che operano mediante contratti di vendita o servizi online, che si sono impegnati o sono tenuti a ricorrere a uno o più organismi ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori, informano i consumatori in merito all’esistenza della piattaforma ODR e alla possibilità di ricorrere alla piattaforma ODR per risolvere le loro controversie. Essi forniscono un link elettronico alla piattaforma ODR sui loro siti web e, se l’offerta è fatta mediante posta elettronica, nella posta elettronica stessa. Le informazioni sono fornite altresì, se del caso, nelle condizioni generali applicabili ai contratti di vendita e di servizi online”.

[98] Le negoziazioni volontarie e paritetiche sono quelle che si fanno sulla base di intese tra rappresentanti dei consumatori e degli imprenditori.

Dobbiamo dire che la Direttiva esclude di principio questo tipo di procedure perché c’è il rischio di conflitto di interessi, ma permette di considerarle ADR a certe condizioni. Il considerando 28 della Direttiva specifica che devono sussistere i requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti dalla Direttiva. Inoltre la qualità ed indipendenza degli organismi deve essere soggetta a valutazione periodica. Nella delega non c’è però alcuna traccia di queste ultime cautele richieste dalla UE.

[99] Ciò è stato recepito con l’art. 141 ter dello schema di decreto legislativo.

[100] Ciò è stato recepito con l’art. 141 bis comma 9 dello schema di decreto legislativo.

[101] “In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive” (art. 31 comma 1  Legge 24 dicembre 2012, n. 234). E dunque lo schema di decreto recepente la direttiva ADR doveva appunto essere adottata entro il 9 maggio 2015.

[102] Atto del Governo: 165

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori in http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0165.pdf&leg=XVII#pagemode=none

[103] Commissioni del Senato 2ª e 10ª riunite 2ª (Giustizia) 10ª (Industria, commercio, turismo),  19 maggio 2015.

[104] Art. 31 c. 3 Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[105] 4. All’articolo 139, comma 1, deI decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b) e della lettera b-bis), il punto è sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori).».

[106] Art. 141-sexies

(Informazioni e assistenza ai consumatori)

  1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all’organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.
  2. Le informazioni di cui al comma l devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contrano di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
  3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fomite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

[107] 7. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E’ altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da l a IV del presente Capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo Il-bis, del presente codice,».

[108] 9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:

“v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi

esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo

ADR;

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V”.».

[109] http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=06&giorno=23&view=&commissione=0210#data.20150623.com0210.allegati.all00010

[110] “trattasi di metodo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nato dalla prassi delle associazioni dei consumatori ed utenti italiani maggiormente rappresentative che consente, previa stipula di apposti protocolli di intesa tra associazioni ed imprese, o loro associazioni, alle parti del rapporto di consumo – consumatore e impresa, tramite i propri rappresentanti – di confrontarsi al fine di trovare una soluzione condivisa, rapida ed economica. Ciò anche e soprattutto in virtù degli specifici principi e criteri direttivi contenuti all’articolo 8 comma 1 della legge di delegazione europea 20l3 – secondo semestre, n. 154 del 7 ottobre 2014” (Relazione illustrativa al testo del decreto legislativo)

“Il Parlamento Europeo nella propria risoluzione del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (201 1/2117(INI)) ha richiamato l’attenzione “sulla conciliazione paritetica italiana, quale esempio dì migliore prassi, basata su un protocollo stipulato e sottoscritto dall’azienda e dalle associazioni di consumatori, in cui l’azienda si impegna in anticipo a ricorrere agli ADR per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo“. (Relazione illustrativa al testo del decreto legislativo)

[111] Così si esprimono in sede di parere le commissioni del Senato 2ª e 10ª riunite 2ª (Giustizia) 10ª (Industria, commercio, turismo) il  19 maggio 2015.

[112] Art. 141 bis comma 8 schema di decreto legislativo.

[113] Cfr. l’art. 141 quater c. 2 lett. b)-d)  schema di decreto legislativo  con riferimento alle cautele da assumersi in caso di proposta.

[114] Art. 141 c. 4 schema di decreto legislativo.

[115] Art. 141 bis c. 2 schema di decreto legislativo.

[116] Art. 141 bis c. 3 schema di decreto legislativo.

[117] Art. 141 c. 5 schema di decreto legislativo. V. all’art. 141 ter schema di decreto legislativo le previste incompatibilità.

[118] Art. 141 commi 6 e 7 e art. 141 octies schema di decreto legislativo.

[119] “si invita infine il Governo a valutare l’opportunità di integrare il medesimo articolo 141octies, al comma 1, lettera g), consentendo alla conciliazione delle Camere di commercio di far parte della rete di organismi di ADR riconosciuta a livello nazionale ed europeo per la gestione delle controversie tra professionisti e consumatori”. COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 10ª (Industria, commercio, turismo), 17 giugno 2015.

  1. d) all’articolo 1, comma 3, capoverso « ART. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico) », alinea, primo comma, lett. g), in fine, dopo le parole « specifiche disposizioni » sia valutata l’opportunità di aggiungere le seguenti: « e con riferimento alla conciliazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

COMMISSIONI RIUNITE II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), 23 giugno 2015.

[120] Art. 141 c. 8 schema di decreto legislativo.

[121] Art. 141 c. 8 lett. b) schema di decreto legislativo.  Sono tali quei servizi esperiti senza corrispettivo dalla P. A. o per suo conto.

[122] Art. 141 c. 8 lett. g) schema di decreto legislativo.

[123] Art. 141 c. 10 schema di decreto legislativo.

[124] Art. 141 lettera L schema di decreto legislativo.

[125] Art. 141 c. 3 schema di decreto legislativo.

[126] Art. 141-octies lett. g) schema di decreto legislativo.

[127] Art. 141 c. 4 schema di decreto legislativo.

[128] Cfr. artt. 141 nonies e decies schema di decreto legislativo.

[129] Art. 141 decies c. 2-3 schema di decreto legislativo.

[130] Art. 141 septies c. 2 schema di decreto legislativo.

[131] Art. 141 septies c. 3 schema di decreto legislativo.

[132] Art. 141 bis c. 10 schema di decreto legislativo.

[133] Art. 141 quater c. 5 lett. a) schema di decreto legislativo.

[134] Art. 141 bis c. 6 schema di decreto legislativo.

[135] Art. 141 quater c. 4 dello schema di decreto legislativo.

[136] Art. 141 quater c. 1 lett. p) dello schema di decreto legislativo.

[137] Art. 141 quater c. 3 lett. c) dello schema di decreto legislativo.

[138] Cfr. A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence Accompanying the document Communication cit. p. 16.

[139] Art. 141 quater c. 3 lett. e) dello schema di decreto legislativo.

[140] Art. 141 quater c. 1 lett. i) schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva ADR.

[141] Art. 141 quinques c. 1 dello schema di decreto legislativo.

[142] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/05/13/mediazione-e-giustizia-nei-paesi-ue/

[143] http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c466a070-502c-448a-8f5b-a4d000e76007

[144] Art. 141 bis c. 4 lett. d) schema di decreto legislativo.

[145] I costi della mediazione per gli utenti dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati al problema in questione. Al fine di rendere la mediazione accessibili al pubblico in generale, gli Stati dovrebbero assicurare un sostegno finanziario diretto ai servizi di mediazione (33. The cost of mediation for the users should be reasonable and proportionate to the issue at stake. In order to make mediation accessible for the general public, states should ensure some direct financial support to mediation services).

European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Guidelines for a better implementation of Recommendation No. R(98)1 on family mediation and Recommendation Rec(2002)10 on mediation in civil matters

26 February 2008

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1242823&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D

[146] Secondo il Quadro di valutazione UE della giustizia 2015 operato dalla Commissione Europea. Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Quadro di valutazione UE della giustizia 2015  9.3.2015 in  http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_it.pdf

[147] Nei 24  paesi che hanno messo a disposizione i dati.

[148] Così si chiamano negli Stati Uniti gli operatori della risoluzione alternativa delle controversie.

Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato: nuova circolare ministeriale

Circolare 14 luglio 2015 – Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato
14 luglio 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Ufficio III – Reparto mediazione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato su G.U. 4 novembre 2010 n. 258;

visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180;

visto il decreto del 4 agosto 2014 n. 139, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180;

ritenuta la necessità di fornire delle indicazioni sull’interpretazione da dare all’art. 14 bis del D.M. 180/2010;

adotta la seguente

CIRCOLARE

Come noto, il decreto ministeriale n. 139 del 4 agosto 2014 ha modificato il regolamento approvato con il d.m. 180 del 2010 introducendo l’art. 14 bis.

Tale disposizione sancisce un complesso ed ampio quadro di incompatibilità.

Tenuto conto della novità introdotta, dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all’attenzione degli uffici ministeriali, si ritiene necessario fornire le seguenti linee interpretative.

Al riguardo occorre premettere che la ratio sottesa a tale norma risiede nell’esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi mediatori, ciò in quanto, come più volte ricordato da questo Ministero, viene svolta una attività delicata e significativa in quanto, prospettando un percorso alternativo alla giurisdizione, tende a definire una controversia mediante l’intervento di un terzo che, pertanto, deve porsi, anche in via di fatto, in una posizione di assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite.

In tale prospettiva, dunque, deve ritenersi che l’art. 14 bis miri ad assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie, anche sul piano dell’apparenza, di indipendenza e terzietà. Ciò anche in considerazione del fatto che, le norme sull’incompatibilità esprimono lo standard minimo indispensabile per garantire l’imparzialità del mediatore.
Tanto premesso, appare necessario dare compiuta attuazione alla suddetta disposizione, attraverso le seguenti direttive che gli organismi sono chiamati a rispettare.

Difensore del chiamato in mediazione, iscritto come mediatore presso l’organismo prescelto dall’istante.

Il primo dubbio interpretativo attiene all’operatività del divieto anche per l’avvocato di fiducia della parte chiamata in mediazione, iscritto come mediatore presso l’organismo scelto dalla parte istante.
Dal dato letterale della norma e dalla ratio della stessa appare evidente che la previsione normativa trovi applicazione nel caso in cui il difensore del chiamato in mediazione sia mediatore presso quell’organismo perché, diversamente, le parti si troverebbero in posizioni ingiustificatamente differenziate e non si darebbe la giusta garanzia alla parte istante, circa lo svolgimento imparziale del procedimento di mediazione.
Di conseguenza, il divieto di cui all’art. 14 bis opera anche nei confronti del difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione, che rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l’organismo adito.

Estensione alle sedi in convenzione ex art. 7, comma 2, lett. c) D.M. 180/2010.

Ulteriore dubbio interpretativo attiene all’operatività del divieto, anche qualora l’organismo si avvalga delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ex art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.
Appare evidente che in tali casi l’organismo “condivide”, tra l’altro, i mediatori di un altro organismo di mediazione che si trovano, pertanto, nella medesima posizione formale dei mediatori iscritti presso l’organismo “delegante”.
Di conseguenza, anche al fine di evitare una facile elusione della norma, l’incompatibilità non può che estendersi anche ai mediatori dell’organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.

Accordi derogatori.

Altra questione controversa, attiene alla possibilità rimessa alle parti chiamate in mediazione di derogare consensualmente all’incompatibilità.
Al riguardo, si ritiene per le ragioni sopra dette che la materia sia sottratta alla libera disponibilità delle parti.
Di conseguenza, non è possibile sottoscrivere tra le parti in mediazione accordi derogatori del divieto di cui all’art. 14 bis.

Compiti dell’organismo.

Altro dubbio interpretativo, infine, riguarda il potere dell’organismo di rifiutare eventuali istanze di mediazione, laddove gli avvocati delle parti siano iscritti, quali mediatori, presso l’organismo medesimo.
Considerata la funzione di vigilanza e controllo che la normativa attribuisce all’organismo, si ritiene che, trattandosi di una domanda proposta in evidente violazione di norma, all’organismo vada riconosciuto il potere – dovere di rifiutare tali istanze.
Di conseguenza, l’organismo di mediazione deve rifiutare di ricevere le istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 14 bis.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=C03603693CFE93B4920A41D33E7B246B.ajpAL02?facetNode_1=0_18&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1164399

Stato dell’arte della attuazione della Direttiva ADR al 6 luglio 2015

Come è ormai di comune conoscenza il 9 luglio 2015 scade il termine per l’attuazione da parte dei paesi europei della Direttiva ADR[1].

A tre giorni dunque dalla fatidica data possiamo dire che ci sono alcuni stati (5) sui cui passi legislativi non si sono rinvenute informazioni: Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Ungheria

Alcuni stati (9) hanno invece attuato diligentemente la Direttiva: Belgio, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia

Altri paesi (12) stanno invece ancora lavorando sui progetti di legge: Austria, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna.

Vediamo la situazione in dettaglio:

Austria (disegno di legge)[2]

Belgio (legge)[3],

Bulgaria (progetto di legge)[4]

Cipro (progetto di legge non noto)[5]

Croazia –

Danimarca (legge)[6]

Finlandia(legge)[7]

Francia (progetto di regolamento: testo non noto)[8]

Germania (disegno di legge del governo federale)[9]

Grecia –

Irlanda (Disegno di legge)[10]

Italia (schema di decreto legislativo)[11]

Lettonia (legge)[12]

Lituania (disegno di legge governativo)[13]

Lussemburgo (progetto di legge)[14]

Malta –

Paesi Bassi (legge)[15]

Polonia –

Portogallo (proposta di legge approvata dall’Assembleia da Repùblica)[16]

Regno Unito (legge)[17]

Repubblica ceca (progetto di legge – non disponibile)[18]

Romania[19]

Slovacchia (legge)[20]

Slovenia (legge)[21]

Spagna (progetto di legge)[22]

Svezia (legge)[23]

Ungheria –

Nel frattempo la Commissione Europea ha varato un importante provvedimento.

Si tratta del  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori

Il provvedimento entrerà in vigore il 22 luglio 2015[24].

Disciplina come si evince dal titolo:

  1. le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico;
  2. le modalità dell’esercizio delle funzioni della piattaforma ODR;
  3. le modalità della cooperazione tra i punti di contatto ODR.

[1] Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PDF

[2] Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen werden soll und das Konsumentenschutzgesetz in http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03821/imfname_418892.pdf

[3] Che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE  con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014011245&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=46&pub_date=2014-05-12&pdda=2014&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2014&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=05&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date%272014-05-01%27+and+date%272014-05-31%27+&pdfm=05&rech=74&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi

[4] Il progetto è stato adottato in prima lettura. З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите in http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

[5] Την με αριθ πρωτ Δ5Β 1110677 ΕΞ 2013/11-7-2013 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου  in https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΖΤΗ-ΒΧΥ/document

[6] Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) in https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

La legge è del 29 aprile 2015 ed ha scelto la mediazione.

[7] Si è modificata la legge sul consumo in data 2/07/15. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

[8] Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id) ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.

La stessa soluzione sembra peraltro quella che ha intenzione di mettere su il nostro governo inserendo un nuovo titolo nel Codice del consumo e regolando quindi finalmente l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (v. art. 141 c.2) che saranno i nostri organismi di ADR.

[9] Recht und Verbraucherschutz/Gesetzentwurf – 29.06.2015

Fai clic per accedere a 1805295.pdf

[10] È stato adottato in maggio. Si tratta del CONSUMER RIGHTS BILL 2015. Cfr. http://www.djei.ie/publications/commerce/2015/crbschememay2015.pdf

[11] Atto del Governo: 165

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) in http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0165.pdf&leg=XVII#pagemode=none

[12] Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (LV 02.07.2015.) Entra in vigore il 9 luglio 2015. http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=275063

[13] Ha delibrato un piano di protezione dei consumatori 2015-2018. Cfr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43a7fc20d2df11e4bcd1a882e9a189f1

Esiste un disegno di legge di attuazione in http://www.lrv.lt/Posed_medz/2015/150609/28.pdf

[14] PROJET DE LOI

portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation in http://chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1292969&fn=1292969.pdf

[15] https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150430/publicatie_wet/document3/f=/vjthbalx5cya.pdf

[16] Proposta de Lei 335/XII Transpõe a Diretiva n.º 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo in http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/12/04/137/2015-05-26/8?pgs=8-21&org=PLC&plcdf=true

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39534

[17] The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015 in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksi_20150542_en.pdf

[18] È all’esame della Camera dei deputati dal 24 giugno 2015.

Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zák ony (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.) – č.j.

[19] Allo stato vi è solo un comunicato che respinge la precedente proposta dell’ANPC. Si dice in esso che tutti i mediatori rumeni possono trattare i casi di ADR del consumo.

Il primo luglio si è tenuto un importante convegno in cui alcuni deputati hanno fatto presente al Consiliul de Mediere che intendono portare a compimento l’attuazione della Direttiva ADR.

http://www.juridice.ro/384164/consiliul-de-mediere-a-organizat-conferinta-rolul-mediatorului-in-litigiile-dintre-consumatori-si-profesionisti-in-lumina-directivei-201311ue-si-a-directivei-200852ce-cum-a-fost.html

Proiectul de lege privind solutionarea litigiilor dintre consumatori si profesionisti. Comunicatul Consiliului de Mediere catre ANPC

[20] Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335

[21] Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. La legge è stata pubblicata il 26 giugno 2015.

In http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F452c063878aef56fc1257e6e0048f5bb%3FOpenDocument&cHash=6eae53c5b2751788aaf8b8f843704160

[22] Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo. In http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV30L0-20151501

[23] La legge di attuazione della Direttiva ADR andrà in vigore il primo di settembre 2015. Cfr. per il testo http://beta.regeringen.se/contentassets/2b1fefd49dea417a8a62fb16edc5e4ab/alternativ-tvistlosning-i-konsumentforhallanden

[24] V. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:171:FULL&from=IT

L’attuazione della Direttiva ADR nel Regno Unito

Nel Regno Unito è entrata in vigore da circa un mese parte della disciplina di attuazione[1] della Direttiva 2013/11/UE[2] (Direttiva sull’ADR i consumatori) e dunque il Paese si aggiunge alla Slovacchia[3] e al Belgio[4].

L’Italia in data 8 maggio 2015 ha licenziato uno disegno preliminare di decreto legislativo peraltro non noto nelle sue particolarità, ma dal tenore simile a quello inglese: almeno a leggere il comunicato stampa[5].

In attesa di maggiori dettagli la presente nota è destinata alla conoscenza della vigente disciplina oltre Manica[6], disciplina che è stata ritenuta – dobbiamo dirlo – poco opportuna politicamente perché è stata varata pochi giorni prima delle nuove elezioni del Parlamento che come sappiamo hanno portato al trionfo del partito conservatore[7].

Perché approfondirla? Perché gli organismi di ADR italiani saranno presto in concorrenza con quelli inglesi e dunque dovranno possedere pari requisiti se vorranno rimanere sul mercato.

L’obiettivo della Direttiva è, come sappiamo, quello di incoraggiare la crescita e la fiducia dei consumatori in tutta l’Unione europea, aumentando l’accesso alle ADR in relazione alle controversie contrattuali, in ogni ambito, relative alla vendita di beni o alla prestazione di servizi[8].

La Direttiva impone agli Stati membri di garantire che qualsiasi controversia possa essere sottoposta a un organismo ADR, che sia stato approvato da un’autorità competente, se il professionista (trader in UK) coinvolto lo desideri ovvero se sia obbligato dalla normativa nazionale ad utilizzare l’ADR.

La Direttiva impone inoltre ai professionisti di informare i consumatori circa le opzioni di ADR che si rendano disponibili nel caso in cui essi non siano in grado di risolvere tra loro una controversia: ciò dovrebbe aumentare la consapevolezza circa le possibilità di composizione fornite dagli strumenti alternativi.

A questo proposito la Direttiva ADR prevede che gli Stati membri garantiscano l’apprestamento di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in merito alle violazioni degli oneri di informazione a carico dei professionisti: il Regno Unito ha deciso dal 9 di luglio 2015 di applicare l’Enterprise Act 2002 [9]che nella sua ottava parte consente al consumatore di ottenere dal tribunale una ingiunzione nei confronti del professionista inadempiente[10].

 Le disposizioni contenute nella Direttiva ADR dettano inoltre regole concernenti uno standard minimo di qualità dell’ADR che deve essere disponibile in tutta Europa, fatto salvo il diritto degli Stati membri ad introdurre ulteriori e più elevati requisiti in determinati settori: il Regno Unito non ha ritenuto in particolare di sfruttare tale ulteriore facoltà, ma ne ha previsto la possibilità soprattutto in relazione a quegli organismi che possono imporre una soluzione[11].

 La disciplina che andiamo ad analizzare è relativa a tutto il Regno Unito: per la verità avrebbe dovuto essere esaminata anche dal parlamento irlandese, ma i Dipartimenti irlandesi coinvolti dal recepimento hanno convenuto che la disciplina varata potesse essere presa come base anche in Irlanda del Nord.

Il Governo britannico ritiene inoltre che la norma sia compatibile con la protezione fornita dalla Convenzione dei diritti dell’Uomo.

L’articolato è stata preceduto da una consultazione avvenuta nel 2011 quando la Comunità Europea stava ancora approntando la Direttiva ADR, poi pubblicata nel 2013, a cui è seguita un’altra consultazione nel marzo 2014[12] e i cui dati sono affluiti nel giugno dello steso anno, tesa soprattutto a verificare come realizzare l’obbligo di varare uno strumento ADR per ogni settore.

Il legislatore britannico ha tenuto conto del fatto che esistevano nel Paese ben 70 schemi di ADR e che nessuno voleva rinunciare al proprio modello: non si è dunque ipotizzato un mediatore unico per il settore del consumo.

Gli ADR utilizzabili  dunque possono essere i più vari e nelle più varie combinazioni.

In questo spirito è uscita la prima regolamentazione[13] del settore in data 17 marzo 2015[14] che riguarda  alcune delle autorità competenti ad autorizzare i provider di ADR ed i requisiti degli stessi provider affinché possano essere iscritti in apposito elenco prima del 9 luglio 2015.

In dettaglio le seguenti autorità hanno poteri di regolazione o supervisione per legge per il loro settore e gestiscono  gli organismi di ADR che recheranno le prestazioni nel loro ambito:

  • Civil Aviation Authority
  • Gambling Commission
  • Gas and Electricity Markets Authority
  • Office of Communications
  • The lead enforcement authority for the purposes of the Estate Agents Act 1979(a)

Il Secretary of State si occupa delle prestazioni di ADR rese dal Pensions Ombudsman e di quelle offerte dagli organismi di ADR nei settori di cui non si occupano le sopra esposte autorità.

Il Financial Conduct Authority regola le prestazioni di ADR fornite dal Financial Ombudsman Service[15].

Il Legal Services Board regola le prestazioni di ADR fornite dall’Office for Legal Complaints.

La disciplina che vedremo si rinviene negli articoli da 1 a 18 (cui si riferiscono alcuni allegati di cui forniremo traduzione) ed è già in vigore dal 7 aprile 2015.

La restante parte della norma (art. 19-20) riguarda gli oneri di informazione (e sanzioni) dei trader nei confronti dei consumatori ed entrerà in vigore il 9 luglio 2015[16].

Il Segretario di Stato[17] deve predisporre una revisione della presente normativa anche sulla base dell’attuazione degli altri Stati membri, ove possibile; ha l’obbligo inoltre di verificare che gli obiettivi siano stati raggiunti e se vi siano dei nuovi da raggiungere; infine elabora un rapporto da pubblicare ogni 5 anni[18].

Il Segretario di Stato è anche tenuto a designare l’unico punto di contatto[19].

La normativa di implementazione della Direttiva ADR si applica ai rapporti tra consumatore e trader.

Il consumatore è  una persona fisica che agisce per scopi che sono interamente o principalmente al di fuori del commercio, dell’industria, dell’artigianato e della professione. Il trader è una persona che agisce per scopi che gli pertengono di carattere commerciale, industriale, artigianale o professionale, sia in proprio o tramite un’altra persona che agisce in suo nome o per conto suo[20].

La normativa di implementazione non si applica ad un contratto nella misura in cui riguardi i servizi sanitari forniti da professionisti sanitari a pazienti per valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici[21].

Diciamo subito che l’ADR in materia di consumo non è obbligatorio, a meno che ci siano settori ove già sussista l’obbligatorietà del procedimento[22].

Un organismo ADR è una entità stabilita nel Regno Unito[23] che a seguito di domanda[24] a pagamento (se si tratta di richiesta fatta al Segretario di Stato[25]) approvata da un’Autorità competente, viene inserito in un elenco che va inviato senza indugio al punto unico di contatto[26].

Il punto unico di contatto pubblica sul suo sito a sua volta un elenco di organismi ADR[27] che invia alla Comunità Europea, un rapporto sul funzionamento degli organismi di ADR ed il loro sviluppo (entro il luglio del 2018 ed ogni 4 anni), identifica le migliori pratiche, le eventuali carenze, formula raccomandazioni per migliorare l’efficienza ed efficacia degli organismi ADR[28].

L’Autorità competente è invece tenuta a pubblicare sul suo sito anche un elenco consolidato degli Organismi ADR europei che viene fornito dalla Commissione Europea[29] e su richiesta, ad inviarla tramite supporto durevole (mail, carta ecc.)[30].

Ogni variazione pertinente l’organismo ADR interno va comunicata all’Autorità competente che provvede alle modifiche dell’elenco[31]; ogni anno deve essere inoltre pubblicata sul  sito di ogni Organismo ADR una relazione sull’attività dell’anno precedente[32] con un dato contenuto[33] ed ogni due anni l’Organismo ADR deve inviare una relazione sul biennio trascorso[34] all’Autorità competente che valuta se sussistono i requisiti della permanenza in elenco[35] ed eventualmente provvede alla rimozione[36].

Ogni organismo ADR opera attraverso un funzionario di ADR (ADR official) che può essere un dipendente dell’organismo oppure un professionista legato da contratto autonomo o ancora un soggetto nominato per condurre fattivamente un ADR o fare da manager del caso[37].

La disciplina afferente l’inclusione nell’elenco degli organismi ADR è assai articolata (del resto lo è pure la Direttiva ADR): i requisiti possono essere effettivi oppure l’organismo si può ripromettere di ottenerli entro un dato tempo[38].

Per essere incluso nell’elenco un Organismo ADR deve indicare all’Autorità competente:

  1. a) il proprio nome, le informazioni di contatto e l’indirizzo del sito web;
  2. b) le informazioni riguardanti la struttura e il finanziamento, comprese le informazioni che l’autorità competente può richiedere in merito ai suoi funzionari ADR, la loro remunerazione, la durata in carica e da chi sono stati assunti;
  3. c) le regole della procedura di risoluzione alternativa delle controversie che sia stata adottata;
  4. d) le eventuali spese da riscuotere;
  5. e) se gestisce già una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, la durata media;
  6. f) la lingua in cui è preparato a ricevere la domanda e a condurre la procedura;
  7. g) una dichiarazione per quanto riguarda i tipi di controversie oggetto della procedura di risoluzione alternativa delle controversie operata;
  8. h) i motivi, se del caso, per cui può rifiutare di trattare una controversia;
  9. i) una dichiarazione motivata che illustra come rispetta, o si propone di rispettare, i requisiti di cui all’allegato 3 (che vedremo)[39].

L’ente di ADR deve trattare sia le controversie domestiche sia quelle transfrontaliere; non può trattare controversie di cui sia parte chi remunera o ha assunto uno dei suoi funzionari ADR[40].

Mantiene un sito aggiornato su cui è spiegata la procedura adottata, fornisce informazioni anche su supporto durevole a chi lo richiede; garantisce al consumatore che tramite il suo sito possono essere condotte interamente procedure on-line; permette al consumatore anche l’invio via posta della domanda.

Consente lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se una parte lo desidera, per posta.

Accetta le controversie di cui al regolamento (UE) n 524/2013[41].

Importanti al fine della inclusione sono i concetti di competenza, indipendenza ed imparzialità.

  1. L’organismo di ADR:

(A) assicura che un funzionario ADR possieda una comprensione generale della legge e le necessarie conoscenze e competenze in materia di risoluzione extragiudiziale o giudiziale delle controversie dei consumatori, per essere in grado di svolgere le proprie funzioni con competenza;

(B) nomina ogni funzionario ADR per un mandato di durata sufficiente a garantirne l’indipendenza delle azioni e garantisce che nessun funzionarioe ADR può essere distolto delle sue mansioni senza giusta causa;

(C) garantisce che nessun funzionario ADR disbrighi le sue funzioni in un modo da favorire la parte in una controversia, o il rappresentante di un parte;

(D) remunera un funzionario ADR in un modo che non sia legato al risultato della procedura di risoluzione alternativa delle controversie;

(E) quando nomina più di un funzionario di ADR, assicura che ogni funzionario ADR, senza indebito ritardo, riveli all’Ente circostanze che possono, o possono essere viste

(I) pregiudicare l’indipendenza o l’imparzialità del funzionario ADR; o

(Ii) dar luogo a un conflitto di interessi con una delle parti della controversia, che il funzionario ADR potrebbe essere chiamato a risolvere;

(F) garantisce che l’obbligo di comunicazione del conflitto di interessi sia un impegno continuo per tutta la procedura di risoluzione alternativa delle controversie;

(G) assicura che nel caso in cui i suoi funzionari ADR siano impiegati o remunerati esclusivamente da un’associazione di categoria o da un’associazione di imprese, l’Ente abbia a sua disposizione un budget, che sia sufficiente a consentire le svolgimento delle funzioni di organismo ADR ;

(H) assicura che, qualora il modello operativo della procedura alternativa di risoluzione delle controversie sia quello di avere un organo collegiale di rappresentanti di entrambe le organizzazioni professionali o le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei consumatori, i suoi funzionari ADR abbiano un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e degli interessi dei commercianti[42].

È poi disciplinato il conflitto di interessi

  1. L’Organismo di ADR pone in essere la seguente procedura nel caso in cui un funzionario di ADR dichiari o sia scoperto avere un conflitto di interessi in relazione ad una disputa domestica o a una disputa transfrontaliera

(A) ove possibile, il funzionario di ADR è sostituito da un altro funzionario di ADR per gestire la specifica controversia;

(B) se il funzionario di ADR non può essere sostituito da un altro funzionario di ADR

(I) il funzionario di ADR deve astenersi dal condurre la procedura di risoluzione alternativa delle controversie, e

(Ii) l’Ente deve, se possibile, proporre alle parti che presentano la controversia un altro organismo ADR competente a trattare il caso;

(C) se la controversia non può essere trasferita ad un altro organismo ADR, l’Ente

(I) deve informare le parti della controversia delle circostanze del conflitto di interessi,

(Ii) deve informare le parti che hanno il diritto di opporsi a che la persona in conflitto continui a gestire la controversia, e

(Iii) che può continuare a trattare con la controversia, solo se nessuna delle parti ha da obiettare al proposito.

Viene poi disciplinata la trasparenza

L’organismo ADR mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni sul suo sito web in modo chiaro e facilmente comprensibile, e fornisce, su richiesta, queste informazioni a qualsiasi persona su un mezzo durevole:

(A) le informazioni di contatto, compreso l’indirizzo postale e indirizzo e-mail;

(B) l’indicazione che è stato approvato come organismo ADR da parte dell’Autorità competente, una volta che è stata concessa questa approvazione;

(C) i suoi funzionari ADR, il metodo di nomina e la durata del loro incarico;

(D) il nome di qualsiasi rete di organismi che facilita la risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere, di cui sia membro;

(E) il tipo di dispute domestiche e delle controversie transfrontaliere, che è competente a trattare, compresi gli scaglioni di valore applicabili;

(F) le norme della procedura di risoluzione alternativa delle controversie gestita e dei motivi per i quali si può rifiutare di trattare una determinata controversia in conformità al paragrafo 13;

(G) la lingua in cui è preparato a ricevere una domanda iniziale;

(H) la lingua in cui  può condurre la procedura di risoluzione alternativa delle controversie;

(I) i principi che l’organismo applica, e le principali considerazioni che l’ente valuta quando cerca di risolvere una controversia;

(J) i requisiti preliminari, se del caso, che una parte di una controversia deve possedere prima che la procedura alternativa di risoluzione delle controversie possa iniziare;

(K) una dichiarazione dalla quale si evinca se una delle parti della controversia possa recedere dalla procedura alternativa di risoluzione delle controversie, una volta che abbia avuto inizio;

(L) i costi, se del caso, a carico di una delle parti, e le regole, se del caso, in base a cui l’organismo richiederà costi aggiuntivi  al termine della procedura di risoluzione alternativa delle controversie;

(M) la durata media di ogni procedura di risoluzione alternativa delle controversie gestite dall’organismo;

(N) gli effetti legali dell’esito del processo di risoluzione delle controversie, ed in particolare se sussista l’esecutività dello stesso e le sanzioni per il mancato rispetto dell’esito, se del caso;

(O) una dichiarazione da cui si evinca se la procedura verrà condotta oralmente o per iscritto (o in entrambi i modi);

(P) il report annuale di attività ai sensi della Regola 11[43].

Ancora è disciplinata l’efficacia.

  1. L’organismo

(A) assicura che la sua procedura alternativa di risoluzione delle controversie sia disponibile e facilmente accessibile per entrambe le parti indipendentemente dal luogo in cui si trovano anche per via elettronica e via non elettronica;

(B) assicura che-

(I) le parti di una controversia non siano obbligate ad ottenere una consulenza indipendente o a farsi rappresentare od accompagnare da un terzo anche se possono scegliere di farlo;

(Ii) la risoluzione alternativa delle controversie è disponibile gratuitamente o con un supplemento minimo per i consumatori;

(C) notificherà alle parti di una controversia di aver ricevuto tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti relative alla controversia che costituiscono il dossier completo;

(D) notificherà alle parti l’esito della procedura di risoluzione alternativa delle controversie entro un termine di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto il dossier completo a meno che, nel caso di una disputa molto complessa, l’organismo possa estendere questo periodo, previa informazione alle parti di questa estensione e della durata prevista del tempo che sarà necessaria per concludere la procedura di risoluzione alternativa delle controversie[44].

Vi è ancora da considerare l’equità (fairness)

  1. L’organismo

(A) assicura che durante la procedura di risoluzione alternativa delle controversie le parti possano, entro un ragionevole periodo di tempo, esprimere i loro punti di vista;

(B) fornisce ad una parte di una controversia entro un periodo di tempo ragionevole, su richiesta,  gli argomenti, le prove, i documenti e i fatti presentati dall’altra parte della controversia, tra cui la dichiarazione fatta, o il parere dato, da un esperto;

(C) garantisce che le parti possano, entro un periodo di tempo ragionevole, commentare le informazioni e i documenti di cui al paragrafo (B);

(D) informa le parti che non sono obbligate a dare mandato ad un consulente legale, ma che possono richiedere una consulenza indipendente o farsi rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura alternativa di risoluzione delle controversie;

(E) notifica alle parti l’esito della procedura di risoluzione alternativa delle controversie su un supporto durevole e fornisce alle parti l’indicazione dei motivi su cui si basa il risultato.

  1. Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, in relazione ad una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, che mira a risolvere una controversia proponendo una soluzione, l’organismo assicura che le parti

(A) abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura alternativa di risoluzione delle controversie in qualsiasi momento se non sono soddisfatti delle prestazioni o del funzionamento della procedura di risoluzione alternativa delle controversie;

(B) prima che la procedura alternativa di risoluzione delle controversie abbia inizio, siano informati del loro diritto di recedere dal procedimento di risoluzione alternativa delle controversie in ogni fase;

(C) siano informati, prima di accettare o di scegliere la proposta di una soluzione

(I) che hanno la scelta di prestare o meno il consenso;

(Ii) che la loro partecipazione alla procedura di risoluzione alternativa delle controversie non esclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un procedimento giudiziario;

(Iii) che la soluzione proposta può essere diversa dal risultato determinato da un giudice che applichi le norme di legge; e

(Iv) l’effetto giuridico di aver accettato o scelto la soluzione proposta;

(D) prima di esprimere il proprio consenso ad una soluzione proposta o accordo amichevole, abbiano  un periodo ragionevole di tempo per riflettere.

  1. I paragrafi 8 (a) e 8 (b) non si applicano all’organismo per un parte che sia-

(A) un commerciante; e

(B) obbligato, in virtù di una legge secondo le regole di una associazione di categoria al quale l’operatore può appartenere, a partecipare ad una procedura alternativa di risoluzione delle controversie.

  1. Il paragrafo 8 non si applica all’organismo per un parte che sia-

(A) un commerciante; e

(B) obbligato, in virtù di una legge o secondo le regole di una associazione di categoria al quale l’operatore può appartenere, ad accettare la soluzione proposta dall’Organismo se il consumatore accetta la soluzione[45].

Vediamo ora la disciplina del principio di legalità.

  1. In relazione a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, che mira a risolvere una controversia mediante l’imposizione di una soluzione per il consumatore, l’organismo assicura che-

(A) in una situazione in cui non vi sia alcun conflitto di leggi, la soluzione imposta dall’organismo non privi il consumatore della protezione concessa ai consumatori dalle disposizioni che non possono essere derogare convenzionalmente in virtù di eventuali decreti legislativi;

(B) in una situazione di conflitto di legge

(I) se la legge applicabile al contratto di vendita o del contratto di servizio è determinato a norma dell’articolo 6, (1) e (2), del regolamento (CE) n 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2) la soluzione imposta dal corpo non comporti privazione per il consumatore della protezione concessa ai consumatori dalle disposizioni che non si possono derogare in virtù della legislazione dello Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale;

(Ii) se la legge applicabile al contratto contratto di vendita o di servizio è determinato ai sensi dell’articolo 5 (1) (3) della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (3) la soluzione imposta dall’organismo non possa privare il consumatore della protezione concessa ai consumatori dalle disposizioni che non si possono derogare in virtù delle disposizioni imperative della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente.

  1. Ai sensi del paragrafo 11 la “residenza abituale” è da determinarsi ai sensi del regolamento (CE) n 593/2008 (4)[46].

Seguono i motivi per cui un organismo può rifiutare di trattare con una controversia.

  1. L’organismo può rifiutare di trattare una disputa domestica od una controversia transfrontaliera che è competente a trattare in presenza dei seguenti motivi-

(A) prima di presentare la denuncia all’organismo, il consumatore non abbia cercato di contattare l’operatore interessato al fine di discutere il reclamo del consumatore e cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

(B) la controversia è futile o vessatoria;

(C) la controversia è o è stata affrontata da un altro organismo ADR o da un tribunale;

(D) il valore del credito è inferiore o superiore alle soglie monetarie stabilite dall’organismo;

(E) il consumatore non ha presentato il reclamo all’organismo entro il periodo di tempo dallo stesso indicato, a condizione che tale periodo di tempo non sia inferiore a 12 mesi dalla data in cui il commerciante ha comunicato al consumatore che non è in grado di risolvere il reclamo direttamente con lui[47];

(F) il tipo di controversia comprometterebbe seriamente il buon funzionamento dell’organismo.

  1. L’organismo assicura che la sua politica in materia di diniego di trattamento di una controversia, anche in relazione al livello di qualsiasi soglia monetaria imposta, non altera in modo significativo l’accesso dei consumatori alle sue procedure alternative di risoluzione delle controversie.
  2. Fatto salvo il caso previsto dal paragrafo 16, qualora un organismo si rifiuti di trattare una controversia, entro tre settimane dalla data in cui ha ricevuto il dossier, deve informare entrambe le parti e fornire una spiegazione ragionata dei motivi per cui non intende trattare la controversia.
  3. Qualora a seguito della scadenza del termine di cui al punto 15 (tre settimane), risulti all’Organismo che una delle parti ha cercato di indurlo in errore per quanto riguarda l’esistenza o la non esistenza di uno dei motivi perché la controversia venisse rifiutata, l’ente può rifiutare immediatamente di trattare ulteriormente la controversia[48].

Vediamo infine la traduzione della parte di normativa che entrerà in vigore il 9 luglio 2015. L’art. 19 si riferisce alle informazioni che i traders devono fornire ai consumatori.

Quando un trader è obbligato ad usare un ADR fornito da un organismo ADR-

(a) in base alla legge; o

(b) per le regole dall’associazione di categoria a cui il trader appartiene,

il trader deve mettere a disposizione il nome e l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR

(C) sul sito web del professionista, se il trader ha un sito web; e

(D) nei termini e nelle condizioni di vendita o dei contratti di servizio tra il professionista e un consumatore generale.

(2) Qualora un trader abbia esaurito la sua procedura interna di reclamo relativamente ad un contratto di vendita o ad un contratto di servizio,  deve informare il consumatore, tramite un mezzo durevole

(A) che il professionista non può risolvere il reclamo con il consumatore;

(B) del nome e dell’indirizzo del sito web di un organismo ADR che sarebbe competente a trattare la domanda, se il consumatore desiderasse utilizzare uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie; e

(C) se il professionista sia obbligato, o intenda sottoporsi ad un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie gestito da tale organismo ADR.

(3) Gli obblighi di informazione per il trader di cui ai paragrafi (1) e (2) si applicano in aggiunta agli oneri di informazione a cui sono soggetti i trader in materia mezzi extragiudiziali, che siano contenuti in qualsiasi altra legge[49].

[1] http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksi_20150542_en.pdf

Chi volesse avere maggiori informazioni sullo strumento può contattare Peter Lovitt (Department for Business, Innovation and Skills) Tel: 020 7215 0189 or email: peter.lovitt@bis.gsi.gov.uk

La seconda parte della normativa è prevista per il varo nell’estate del 2015.

Per uno schema della implementazione che il Governo intende realizzare cfr. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksitn_20150542_en.pdf

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PDF

[3] Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335

[4] che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE  con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014011245&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=46&pub_date=2014-05-12&pdda=2014&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2014&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=05&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date%272014-05-01%27+and+date%272014-05-31%27+&pdfm=05&rech=74&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi

[5] CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI

Attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).

La direttiva 2013/11/UE  nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese. Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti  è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78481

[6] Per il memorandum cfr. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksiem_20150542_en.pdf

[7] http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/

[8] Art 5

(omissis)

“sales contract” means a contract under which a trader transfers or agrees to transfer the ownership of goods to a consumer, and the consumer pays or agrees to pay the price, including any contract that has both goods and services as its object;

“service contract” means a contract, other than a sales contract, under which a trader supplies, or agrees to supply a service to a consumer and the consumer pays, or agrees to pay, the price;

(omissis)

[9] Amendment to Schedule 13 to the Enterprise Act 2002

20.—(1) In Schedule 13 to the Enterprise Act 2002(1) (listed Directives and Regulations), after paragraph 12(2) insert—

“13.  Article 13 of Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) 2006/2004 and Directive 2009/22/EC.”.

(2) The law in the United Kingdom set out in Schedule 8 to these Regulations is specified for the purposes of section 212 of the Enterprise Act 2002 to the extent that it gives effect to the listed Directive set out in that Schedule.

(1)2002 c.40.

(2)Paragraph 12 was inserted by reg. 16(b) of the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (S.I. 2011/1208).

[10] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/part/8

[11] a)an enactment contains the power for a competent authority to impose additional requirements which go bey