La mediazione familiare: Austria


Tra gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie[1] la mediazione riveste un notevole ruolo in Austria; è stata disciplinata da una legge federale dal 2003[2] che prende in considerazione sia la mediazione extragiudiziale sia quella giudiziale[3].

Quest’ultima norma ha avuto, tra l’altro, un’importanza fondamentale per la mediazione in Europa, perché molti paesi l’hanno presa come canovaccio per la regolazione dell’istituto.

Dal momento che il legislatore austriaco non distingue tra mediazione civile e familiare, il punto centrale della nostra disamina riguarda quella che è la formazione in generale. Se ne occupa la legge citata in diversi paragrafi, di cui citiamo quelli che paiono più rilevanti.

Il § 10 prevede un primo requisito per essere mediatori registrati: la conoscenza della legge e delle discipline psico-sociali.

In particolare il legislatore indica che possono aiutare le conoscenze e le competenze che hanno i membri di alcune professioni, in particolare ci si riferisce agli psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, avvocati, notai, giudici, procuratori, professori universitari di discipline giuridiche, commercialisti, ingegneri civili e assistenti sociali.

Il § 20 prevede che sia osservata una formazione continua di 50 ore in cinque anni, da cui peraltro dipende anche il rinnovo per altri dieci anni dell’iscrizione nel registro ministeriale.

 Il § 23 c. 1 stabilisce inoltre che sia il Ministro federale della giustizia a mantenere un elenco di istituti e di corsi di formazione nel campo della mediazione in materia civile. Il Ministro è coadiuvato da un Comitato Consultivo.

Circa i requisiti che devono possedere gli enti di formazione ed i primi contenuti della formazione (fucina del regolamento ministeriale di cui parleremo più appresso) si può citare una direttiva del Comitato consultivo di mediazione del 2004[4].

Gli enti di formazione (possono essere persone fisiche o giuridiche) che sono permanenti, devono essere formati da almeno tre persone che si rivolgono a gruppi di discenti tra le 10 e le 25 persone (aumentabili a 30).

I luoghi della formazione devono seguire standard adeguati.

Ogni corso si deve chiudere con una valutazione. Gli insegnanti devono essere nominati nelle forme di pubblicità dei corsi che peraltro sono pubblicati su apposita sezione del registro dei mediatori.

Ogni pubblicizzazione dei corsi deve indicare le modalità di reclamo.

Nel corso di cui andavano spiegate anticipatamente le basi epistomoligiche si dovevano coprire i seguenti argomenti: 1. Ascolto empatico 2. Equidistanza 3. Neutralità 4. Empowerment 5. Compensazione degli squilibri di potere 6. Impegno costruttivo nel conflitto e orientato al futuro 7. Procedura strutturata (modello) 8. Caratteristiche delle parti 9. Processo di mediazione senza pressione delle parti, senza manomissioni dell’equilibrio e imparzialità 10. Volontà 11. Atteggiamento del mediatore 12. Riservatezza 13. Impegno per accordi fattibili e vantaggiosi tra le parti.

L’offerta formativa non doveva focalizzarsi su una soltanto delle seguenti materie che potevano comunque essere illustrate nei loro cenni: 1. Psicoterapia 2. Coaching 3. Supervisione 4. Counseling, Life Coaching, Consulenza aziendale 5. Life Coaching 6. Arbitrato 7. Arbitrato 8. Comunicazione, Comunicazione Scienza 9. Religione 10. Esoterismo 11. Filosofia 12. Pedagogia 13. Medicina 14. Psicologia.

Il § 29 della legge ci spiega che il ministro federale della giustizia, previa consultazione del Comitato consultivo per la mediazione, può fornire disposizioni ulteriori in ordine alla formazione dei mediatori.  Nel fare ciò, il contenuto della formazione può essere determinato in modo diverso a seconda della facoltà di appartenenza del candidato mediatore.

Un regolamento ministeriale è stato pubblicato il 22 gennaio del 2004[5].

Per legge la parte teorica della formazione deve essere suddivisa in contenuti di formazione individuali, da 200 a 300 unità di addestramento; la parte orientata all’applicazione con unità di addestramento da 100 a 200.

Il regolamento fa invece riferimento a 365 ore totali minime.

Secondo la legge la parte teorica dovrebbe includere:

  1.  un’introduzione alla storia e lo sviluppo della mediazione, comprese le sue basi ed i suoi scopi;
  2. l’insegnamento della procedura, dei metodi e delle fasi della mediazione con particolare attenzione agli approcci negoziali e orientati alla soluzione;
  3. i fondamenti della comunicazione, le tecniche di indagine e di negoziazione, la discussione e la moderazione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto;
  4. l’analisi del conflitto;
  5.  le aree di applicazione della mediazione;
  6.  le teorie della personalità e le forme psicosociali di intervento;
  7.  le questioni etiche della mediazione, in particolare la posizione del mediatore;
  8.  le questioni di diritto civile particolarmente rilevanti per la mediazione e quelle economiche.

Il regolamento specifica il numero di unità di addestramento per ogni singolo punto (ad es. che la comunicazione richiede 32 unità di addestramento, mentre il diritto 40).

Quanto alla parte pratica che il regolamento stabilisce in 165 unità, la legge prevede:

  1. seminari pratici sull’esercizio delle tecniche di mediazione mediante gioco di ruolo, simulazione e riflessione;
  2. lavoro di gruppo tra pari;
  3. supervisione pratica nel campo della mediazione.

Anche qui il regolamento prevede il numero delle unità di addestramento (ad es. 58 unità tra giochi di ruolo, simulazione e riflessione e 29 di supervisione).

La legge poi chiede di tener in debito conto l’estrazione professionale del mediatore e dunque il regolamento stabilisce che gli avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri, avvocati della Finanzprokuratur e professori universitari abbiano uno sconto teorico-pratico consistente; possono frequentare solo 136 unità di teoria e partecipare a 84 unità di pratica (viene in sostanza tralasciato l’insegnamento del diritto e della economia legata alla mediazione; vengono diminuite le ore di supervisione).

Stesso trattamento di favore ricevono gli ingegneri ed i commercialisti, gli psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute perlomeno in termini di unità di addestramento; cambiano evidentemente i contenuti proposti. Interessante è poi il requisito posto dal regolamento in capo agli assistenti sociali che vogliano fare i mediatori: tre anni di professione.

In Austria dunque non c’è distinzione tra le tipologie di mediazione civile in quanto a formazione di base se non con riferimento all’essere professionisti enumerati dalla legge e dal regolamento ministeriale in riferimento agli “sconti” formativi.

Non sussistono in Austria restrizioni all’offerta di servizi di “mediazione” (la mediazione non è amministrata come in Italia), né della possibilità di qualificarsi come “mediatori”.

Quindi chiunque può iscriversi per cinque anni[6] nel registro ministeriale a patto che abbia:

  • 28 anni, una laurea ed una qualifica professionale;
  • una fedina penale immacolata;
  • un’assicurazione con un massimale di almeno 400.000 €; indichi dove svolgerà l’attività e corrisponda infine all’Erario 324 euro.

La prova dell’esperienza e della formazione specifica in mediazione, in due parole della qualifica, restano però sul richiedente: il fatto di essere iscritto nel registro non conferisce un bollino blu.

Detto ciò sulla formazione e le caratteristiche del mediatore austriaco aggiungo che la mediazione familiare ha in Austria un’ampia possibilità di sperimentazione: separazioni, divorzi, lutti e conflitti generazionali[7].

L’ax ministro federale della giustizia austriaca, Beatrix Karl, ha diffuso un libro sulla giustizia austriaca (“Alles was Recht ist“) nel quale ha precisato quanto segue con riferimento alla mediazione: “Il divorzio è un grave passo che comporta conseguenze umane e giuridiche in particolare per i bambini. Pertanto è necessario che i giudici lavorino prima in conciliazione ed evidenzino le possibilità di mediazione[8].

E dunque la mediazione familiare viene tenuta in gran conto dal governo austriaco.

Tanto che in materia di custodia dei minori il giudice può ordinare un primo incontro informativo di mediazione o un arbitrato dopo che la casa della famiglia è stata visitata da un consulente educativo[9].

L’aver previsto un ordine del giudice in questa materia è un grande passo avanti dato che con una pronuncia del 17 luglio 1997[10] la Corte Superiore Austriaca aveva dichiarato l’incostituzionalità della mediazione obbligatoria proprio in una disputa attinente alla custodia dei figli.

Il servizio di assistenza familiare è fornito da ogni tribunale e si occupa appunto su ordine del giudice della custodia dei bambini e del contatto degli stessi con gli adulti[11]: in sostanza la controversia viene affidata in prima battuta a psicologi, assistenti sociali ed educatori che coltivano tramite la mediazione un accordo tra i genitori; in caso di fallimento è il giudice che prenderà una decisione definitiva.

Ma il servizio può occuparsi anche di fare indagini specifiche, o di dare pareri tecnici e ciò sempre su incarico del giudice.

Ogni anno in Austria partecipano alla mediazione familiare, secondo dati oramai risalenti, circa 370 coppie, ma la partecipazione è in continuo aumento ed i mediatori familiari sono figure molto richieste.

La mediazione familiare è finanziata per gli incapienti. Pur non sussistendo in Austria il gratuito patrocinio, nelle cause di diritto di famiglia il ministro federale per la salute, la famiglia e la gioventù[12] può fornire un contributo alle spese in funzione del reddito della famiglia (v. Familienlastenausgleichsgesetz 1967 § 39c)[13].

La mediazione familiare è affidata a due mediatori, uno si occupa dei profili psico-sociali (assistente sociale, psicologo ecc.)[14] e l’altro di quelli legali (avvocato, giudice ecc.)[15].

Oltre al loro background professionale i mediatori seguono un corso specifico così come individuato in precedenza.

Il costo di una sessione di mediazione è di 220 €, ma i genitori pagano soltanto una quota in relazione al loro reddito familiare ed al numero di figli (c’è una tabella apposita). Il resto lo mette lo Stato.

In particolare lo Stato sovvenziona cinque associazioni (konfliktmediation, Comedio ecc.)  di mediatori familiari; chi pretenda l’applicazione della tabella e quindi lo sconto sulla prestazione dei mediatori deve scegliere un mediatore appartenente alle associazioni sovvenzionate.

Esiste per ogni regione un mini-registro ove sono presentate le coppie di co-mediatori appunto facenti capo ad ogni associazione: in Burgenland ci sono 13 coppie di mediatori, in Carinzia 21, in Bassa Austria 49, in Alta Austria 34, in Salisburgo 27, in Stiria 51, In Tirolo 16, in Voralberg 6, in Vienna 188, per un totale di 405 coppie e quindi 810 mediatori con cui godere di un regime privilegiato.

Possiamo dire infine che i mediatori familiari in Austria costituiscono circa un terzo dei mediatori totali: il registro ministeriale che li raggruppa dal 2004 reca il numero di 2.504 soggetti su una popolazione di 8 milioni e mezzo di abitanti.

[1] Alternative verfahren der streitbeilegung

[2] Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG). Il contenuto integrale si può trovare sul sito http://www.jusline.at/Zivilrechts-Mediations-Gesetz_(ZivMediatG).html. La legge è in vigore dal 1° gennaio 2004 e per il Registro dei mediatori dal 1° maggio 2004.

[3] § 1 c. 2 l. 6 giugno 2003.

[4] Richtlinie des Beirats für Mediation über die Kriterien zur Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG.

[5] Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV).

[6] E poi per i decenni successivi.

[7] Cfr.  I. OFNER, Mediation in der familie, in Mediation Aktuell, n. 2/14. Cfr. http://www.oebm.at/ausgaben.html

[8] Eine Scheidung ist ein schwerwiegender Schritt, der angesichts der menschlichen und rechtlichen Konsequenzen vor allem auch für die Kinder gründlich überlegt sein muss. Deshalb ist auch der Richter bei einer streitigen Scheidung dazu verpflichtet, zunächst auf eine Versöhnung hinzuwirken und auf die Möglichkeiten der Mediation hinzuweisen.

http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484853d10e3d0013d1733d9622745.de.html

[9] § 107 AußStrG Besondere Verfahrensbestimmungen

(omissis)

  1. die Teilnahme an einem Erstgespräch über Mediation oder über ein Schlichtungsverfahren;

(omissis)

A seguito del KindNamRÄG 2013 il giudice oggi a sua disposizione anche altri strumenti: la visita obbligatoria della famiglia, il counseling genitoriale o educativo, ovvero una consulenza od un programma per affrontare l’aggressività o la violenza.

[10] Quest’ultima pronuncia ha avuto largo eco anche nella UE soprattutto nei sostenitori della mediazione volontaria.

[11] http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484853f60f165013f6671e26d24f7.de.html

[12] Bundesministerium für Familien und Jugend

Lo stesso Ministero sponsorizza anche consultori familiari che forniscano consulenza legale professionale e sostegno psicologico.

[13] § 39c. (1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann gemeinnützige Einrichtungen, die das Angebot

  1. qualitativer Elternbildung,

2.von Mediation oder Eltern- und Kinderbegleitung in Scheidungs- und Trennungssituationen gewährleisten, auf Ansuchen fördern.

(2) Elternbildung, Mediation sowie Eltern- und Kinderbegleitung in Scheidungs- und Trennungssituationen sind unter Beachtung allgemein anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse durch geeignetes Fachpersonal durchzuführen. Erforderlichenfalls kann der Bund zur entsprechenden Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals beitragen. Zur Sicherung der kontinuierlichen Inanspruchnahme von Elternbildungsangeboten kann der Bund notwendige Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung durchführen.

(3) Bei allen Projekten zur Förderung der Elternbildung sowie der Kinderbegleitung ist eine Mitfinanzierung durch die Länder anzustreben.

(4) Auf die Gewährung von Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. Förderungen und Aufwendungen nach Abs. 1 bis Abs. 3 sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen.

(5) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat Richtlinien zur Förderung der Elternbildung, von Mediation sowie der Eltern- und Kinderbegleitung in Scheidungs- und Trennungssituationen zu erlassen, in denen das Nähere bestimmt wird. Die Richtlinien sind im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen.

Cfr.  Richtlinien zur förderung von mediation in http://www.servicestellemediation.at/richtlinien_.pdf

[14]  Con esperienza di almeno 5 anni

[15] https://www.bmfj.gv.at/familie/trennung-scheidung/mediation.html

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