Dove sta andando la giustizia europea  (e quella italiana)?


Introduzione

Nei giorni scorsi ho avuto l’onore di  partecipare  in qualità di relatore[1] ad un interessante convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – sezione decentrata di Milano, su “La mediazione e il ruolo del magistrato”[2].

Mi permetto di fare qui alcuni approfondimenti che possano essere forse di  interesse per coloro che non hanno avuto la possibilità di presenziare a quel convegno.

Le considerazioni che ho espresso in sede seminariale e che seguono sono state fondate ovviamente sulle norme, sui documenti dell’Unione Europea[3] e sui dati ricavabili dal WJP Rule of Law Index 2023[4].

  1. I dati della Giustizia in Europa nel 2021 e l’Italia

In prima battuta pare utile  evidenziare i dati che riguardarono la giustizia nei paesi UE nel 2021: sono gli ultimi che abbiamo, quelli del Quadro di valutazione della giustizia del 2023[5].

Nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 33.793.708 cause civili, commerciali, amministrative e altre[6].

In media 12,97  cittadini su 100 hanno depositato una nuova causa.

La cifra reale però non la conosciamo perché mancano all’appello i dati tre paesi: Germania, Irlanda e Portogallo.

Le cause non civili e commerciali sopravvenute sono state 25.830.718[7] .

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimenti
1. Danimarca2.710.5131. Polonia10.726.163
2. Austria3.087.0402. Italia3.258.218
3. Slovenia616.7483. Austria3.087.040
4. Polonia10.726.1634. Danimarca2.710.513
5. Croazia1.055.6355. Spagna2.706.755
6. Estonia320.2176. Francia1.484.223
7. Lettonia342.9277. Romania1.372.328
8. Slovacchia795.3538. Olanda1.120.108
9. Ungheria640.8469. Croazia1.055.635
10. Finlandia498.23910. Belgio1.021.805
11. Belgio1.021.80511. Repubblica Ceca924.946
12. Repubblica Ceca924.94612. Slovacchia795.353
13. Romania1.372.32813. Ungheria640.846
14. Lituania183.91914. Slovenia616.748
15. Olanda1.120.10815. Finlandia498.239
16. Spagna2.706.75516. Bulgaria358.065
17. Italia3.258.21817. Lettonia342.927
18. Bulgaria358.06518. Estonia320.217
19. Svezia282.61219. Svezia282.612
20. Cipro32.34920. Grecia229.798
21. Francia1.484.22321. Lituania183.919
22. Malta12.11522. Cipro32.349
23. Grecia229.79823. Lussemburgo12.786
24. Lussemburgo12.78624. Malta12.115

Se teniamo conto della popolazione l’Italia si posiziona al diciassettesimo posto; in senso assoluto al secondo.

Sempre nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 9.635.974 procedimenti civili e commerciali[8].

Le cause civili e commerciali costituiscono il 28,51% di tutte le cause non penali di primo grado.

In media 2,12 cittadini su 100 hanno depositato cause civili e commerciali.

Anche in questo caso non conosciamo i dati effettivi perché mancano i dati tre paesi[9].

L’Irlanda in particolare non ha rilasciato alcun dato in relazione né al totale dei procedimenti sopravvenuti non penali né con riferimento ai civili e commerciali.

Anche in questo caso la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimenti
1. Romania1.275.6851. Spagna1.377.121
2. Belgio719.9082. Italia1.362.528
3. Croazia138.0453. Romania1.275.685
4. Lituania91.9594. Germania1.167.720
5. Repubblica Ceca325.8335. Francia1.161.566
6. Spagna1.377.1216. Polonia957.693
7. Portogallo267.5437. Belgio719.908
8. Polonia957.6938. Repubblica Ceca325.833
9. Italia1.362.5289. Portogallo267.543
10. Slovacchia103.50510. Grecia146.235
11. Francia1.161.56611. Croazia138.045
12. Lettonia33.91112. Ungheria126.227
13.  Slovenia29.98313. Olanda122.512
14. Malta7.90114. Slovacchia103.505
15. Germania146.23515. Lituania91.959
16. Grecia1.167.72016. Austria80.299
17. Estonia126.22717. Svezia62.803
18. Ungheria17.27318. Danimarca40.980
19. Lussemburgo7.67219. Slovenia33.911
20. Austria80.29920. Lettonia29.983
21.  Danimarca40.98021. Estonia17.273
22. Olanda122.51222. Finlandia11.072
23. Svezia62.80323. Malta7.901
24.Finlandia11.07224.Lussemburgo7.672
Totali9.635.974 9.635.974

In relazione alla popolazione ci trovavamo al nono posto, in senso assoluto sempre al secondo.

Come si nota anche Belgio e Francia e Spagna hanno qualche problema a ruolo: nel seguito di questa nota diremo come sono, da ultimo, corsi ai ripari.

Ancora nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 1.809.041 nuovi procedimenti amministrativi.

Per cause amministrative la UE intende le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali.

In media 0,38 cittadini su 100 ha depositato una nuova causa amministrativa.

La cifra reale però non la conosciamo perché in Danimarca ed Irlanda i procedimenti amministrativi non sono divisi dagli altri.

Ancora in questa ipotesi la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimenti
NazioniSopravvenuti AmministrativiNazioniSopravvenuti amministrativi
Svezia188.408Germania583.860
Germania583.860Francia193.594
Grecia62.672Spagna189.948
Austria53.532Svezia188.408
Lituania16.720Olanda87.508
Olanda87.508Romania77.314
Cipro6.221Polonia76.615
Spagna189.948Grecia62.672
Romania77.314Italia59.240
Finlandia55.360Finlandia55.360
Bulgaria27.543Austria53.532
Croazia16.241Portogallo30.870
Francia193.594Bulgaria27.543
Portogallo30.870Belgio23.222
Polonia76.615Ungheria19.420
Belgio23.222Lettonia18.739
Ungheria19.420Lituania16.720
Estonia2.657Croazia16.241
Lussemburgo1.279Repubblica Ceca10.511
Italia59.240Cipro6.221
Lettonia18.739Slovacchia5.448
Repubblica Ceca10.511Estonia2.657
Slovacchia5.448Slovenia2.119
Slovenia2.119Lussemburgo1.279
Malta0Malta0
DanimarcaNAPDanimarcaNAP
IrlandaNAPIrlandaNAP
Totale1.809.041Totale1.809.041

In relazione alla popolazione eravamo dunque al ventesimo posto, in senso assoluto al nono.

Dalla tabella che segue si può inoltre ricavare con maggiore evidenza che non è solo il contenzioso civile e commerciale a costituire un problema e che forse andrebbe rivisto, seppure con tutte le cautele di questo mondo, il principio per cui la mediazione debba investire solo diritti disponibili.

NazioniTutti sopravvenuti non cecTutti i sopravvenutiTutti i cecTutti gli amministrativiPercentuale cec/totali sopravvenutiPercentuale sopravvenuto non cec/totale sopravvenutoPercentuale amministrativo /totale sopravvenutiPercentuale amministrativo/ sopravvenuti non cec
Austria3.006.7413.087.04080.29953.5322,60%97,40%1,73%1,78%
Belgio301.8971.021.805719.90823.22270,45%29,55%2,27%7,69%
BulgariaNA358.065NA27.543NANA7,69%NA
CiproNA32.349NA6.221NANA19,23NA
Croazia917.5901.055.635138.04516.24113,08%86,92%1,54%1,77%
Danimarca2.669.5332.710.51340.980NAP1,51%98,49%NAPNAP
Estonia302.944320.21717.2732.6575,39%94,61%0,83%0,88%
Finlandia487.167498.23911.07255.3602,22%99,58%11,11%11,36%
Francia322.6571.484.2231.161.566193.59478,26%21,74%13,04%60%
GermaniaNANA1.167.720583.860NANANANA
Grecia83.563229.798146.23562.67263,64%36,36%27,27%75,00%
IrlandaNANANANAPNANANAPNAP
Italia1.895.6903.258.2181.362.52859.24041,82%58,18%1,82%3,12%
Lettonia312.944342.92729.98318.7398,74%91,26%5,46%5,99%
Lituania91.960183.91991.95916.72050%50%9,09%18,18%
Lussemburgo5.11412.7867.6721.27960%40%10%25%
Malta4.21412.1157.901065,22%34,78%0%0%
Olanda997.5961.120.108122.51287.50810,94%89,06%7,81%8,77%
Polonia9.768.47010.726.163957.69376.6158,93%91,07%0,71%0,78%
Portogallo00267.54330.8700NANANA
Repubblica Ceca599.113924.946325.83310.51135,23%64,77%1,14%1,75%
Romania96.6431.372.3281.275.68577.31492,96%7,04%5,63%80%
Slovacchia691.848795.353103.5055.44813,01%86,99%0,68%0,79%
Slovenia582.837616.74833.9112.1195,50%94,50%0,34%0,36%
Spagna1.329.6342.706.7551.377.121189.94850,88%49,12%7,01%14,29%
Svezia219.809282.61262.803188.40822,22%77,78%66,67%85,71%
Ungheria514.619640.846126.22719.42019,70%80,30%3,03%3,77%
Totale25.202.58333.793.7089.635.9741.809.04132,8367,25%8,87%19,38%

L’idea di considerare suscettibile di mediazione solo i diritti per cui sia possibile una transazione appartiene ad un mondo arcaico nel quale di sicuro non esisteva l’attuale carico giudiziario.

In Italia, ad esempio, il problema più evidente riguarda le cause nuove che non sono né civili e commerciali né amministrative.

Il Quadro di valutazione della giustizia 2023 si chiede poi quale sia stata la produttività dei giudici di primo grado dal  2012 al 2021 con riferimento alle cause nuove non penali.

Nazioni2012201920202021
Austria99,6%100,4%99,7%99,8%
BelgioNA100,8%98,1%104,5%
Bulgaria98,9%99,1%100,9%101,2%
Cipro87,0%97,9%88,3%81,3%
Croazia102,0%92,8%103,6%97,3%
Danimarca101,1%100,6%100,8%100,3%
Estonia111,4%100,0%101,3%99,0%
Finlandia94,8%94,8%105,1%102,3%
Francia100,2%99,4%93,6%105,3%
GermaniaNANANANA
GreciaNA75,4%62,0%NA
IrlandaNA75,4%62,0%NA
Italia108,4%103,3%102,6%106,8%
Lettonia112,4%100,0%99,0%100,2%
Lituania100,5%101,2%96,7%101,1%
LussemburgoNA92,6%95,2%99,1%
MaltaNA75,4%62,0%NA
Olanda98,8%99,6%98,5%103,5%
Polonia100,6%90,2%104,3%101,7%
Portogallo96,0%NANANA
Repubblica Ceca113,7%100,8%98,2%102,6%
Romania95,7%100,2%96,7%102,4%
Slovacchia90,9%91,1%113,0%100,3%
Slovenia105,6%101,8%98,9%102,1%
SpagnaNA93,6%89,8%101,7%
Svezia101,7%100,4%102,2%103,4%
Ungheria104,2%100,7%98,3%103,7%
Media101,18%95,50%94,83%100,89%

Rispetto al 2012 la media dei paesi europei statuisce che sono stati persi nel 2021 0,29 punti percentuali di produttività dei giudici.

L’Italia rispetto al 2012 ha perso l’1,6% di produttività dei giudici.

Nel 2019 e nel 2020, in media, la produttività dei giudici non ha coperto i sopravvenuti. Il pendente, sempre in media, viene appena sfiorato (0,89%) nel 2021.

Ci sono quattro paesi (Cipro, Croazia, Estonia, Lussemburgo) che nel 2021 non hanno effettivamente coperto il sopravvenuto.

I paesi con giudici più virtuosi nel 2021 sono stati Italia, Francia e Belgio; quelli con giudici meno virtuosi  Cipro, Croazia ed Estonia.

Stesso attenzione possiamo riservare alle nuove cause civili e commerciali.

Nazioni2012201920202021
Austria100,6%100,4%99,8%103,7%
BelgioNA100,8%98,8%105,7%
BulgariaNANANANA
CiproNANANANA
Croazia95,0%87,5%85,0%80,6%
Danimarca109,0%91,8%111,1%97,6%
Estonia112,5%94,2%99,8%100,0%
Finlandia103,2%99,9%93,6%100,3%
Francia99,2%99,7%92,9%107,2%
Germania100,4%98,9%98,1%105,1%
Grecia57,7%86,2%NA82,4%
IrlandaNA63,0%60,3%NA
Italia131,3%104,5%104,0%109,1%
Lettonia117,7%102,1%96,1%102,7%
Lituania100,5%101,3%93,9%101,2%
Lussemburgo172,8%88,0%92,5%99,0%
Malta113,8%91,8%90,5%78,1%
OlandaNA100,2%99,7%NA
Polonia88,5%99,3%105,3%103,3%
Portogallo97,7%105,0%97,8%102,2%
Repubblica Ceca98,8%101,4%98,0%103,5%
Romania99,0%100,4%100,1%102,4%
Slovacchia81,6%109,9%99,7%104,2%
Slovenia101,5%109,4%100,5%107,2%
Spagna99,6%94,0%86,3%102,4%
Svezia98,8%97,5%102,8%102,7%
Ungheria105,1%104,4%100,2%105,5%
Media103,83%97,26%96,12%100,27%

I paesi con giudici meno virtuosi sono stati Malta, Croazia e Grecia; quelli più virtuosi Italia, Slovenia e Francia.

Non conosciamo però i dati di Bulgaria, Cipro, Irlanda e Olanda

In 10 anni si sono persi in produttività, se si guarda alla media, 3,56 punti  percentuali.

In Italia il crollo percentuale è stato vistoso (-22,2 punti), anche se rimaniamo su buone percentuali.

Infine, vediamo l’evoluzione della percentuale con riferimento ai sopravvenuti amministrativi

 Nazioni2012201920202021
AustriaNAP110,7%126,0%125,2%
BelgioNA111,8%108,5%131,1%
Bulgaria92,1%98,6%100,1%100,1%
Cipro74,0%169,8%83,8%45,9%
Croazia41,1%108,8%106,9%101,8%
DanimarcaNAPNANAPNAP
Estonia105,5%94,3%92,5%89,6%
Finlandia101,0%99,8%98,7%101,7%
Francia106,7%96,5%95,2%96,6%
Germania101,7%109,0%110,0%109,9%
Grecia143,2%NA162,8%129,7%
IrlandaNAPNAPNANA
Italia279,8%131,1%136,4%124,6%
Lettonia130,5%105,3%107,0%92,5%
Lituania98,1%104,6%97,5%98,0%
Lussemburgo69,8%75,2%87,4%92,3%
Malta40,2%120,8%106,2%69,5%
Olanda97,5%93,7%86,3%108,1%
Polonia99,6%98,6%95,0%92,8%
PortogalloNA106,2%126,1%106,8%
Repubblica CecaNAP107,2%112,6%118,9%
Romania78,1%100,3%48,4%105,2%
Slovacchia47,2%81,4%86,8%80,1%
Slovenia110,0%88,9%106,7%94,7%
Spagna123,7%92,2%99,5%98,5%
Svezia104,8%101,7%102,3%103,4%
Ungheria108,0%102,5%89,3%107,8%
Media102,50%104,54%102,88%100,99

La cosa che preoccupa  chi scrive è che ben in undici paesi[10] i giudici non riescono a smaltire nemmeno i nuovi procedimenti.

Non conosciamo i dati di Irlanda e Danimarca  perché non registrano i procedimenti amministrativi divisi dagli altri.

Mi sono soffermato sui procedimenti nuovi perché sono quelli che ci danno il termometro di quelle che saranno le nuove sfide. Potrei dilungarmi anche sui procedimenti pendenti iniziali e finali, ma sarò più breve.

Reco solo qualche dato numerico.

Nel 2021 in EU erano presenti sul ruolo di primo grado tra procedimenti pendenti e sopravvenuti 46.933.081 cause.

I giudici europei sono stati efficienti, nonostante quello che abbiamo detto prima, perché ne hanno definito 33.185.750 (70,70%).

Sono rimasti pendenti però, a fine anno, 13.747.331 controversie.

I giudici togati in Europa nel 2021 erano 84.770.

Per la matematica i giudici hanno iniziato il 2022 con uno zainetto di 162,17 procedimenti pregressi sulle spalle.

Nella realtà ci sono nella UE zainetti molto più leggeri e più pesanti.

NazioniPopolazione 2021Totali non penali rimanenti su ruolo a fine 2021Numero dei giudici nel 2021Zainetto dei giudici all’inizio del 2022Avvocati nel 2021Giudici + avvocati 2021Ipotetico Zainetto finalePosizione mondiale per giustizia civile nel 2023 (WJP)Causa non penale di primo grado (giorni)
Belgio11.611.419NA1.67219.22820.900NA15NA
Germania83.408.554NA21.018165.899186.917NA4NA
Irlanda4.986.526NA164NANANA17NA
Olanda17.501.695NA2.64218.09620.738NA376
Portogallo10.290.103NA2.00633.73035.736NA32NA
Lussemburgo639.3205.869227263.2163.4431,7010158
Bulgaria6.885.86795.2452.2104313.69515.9055,986591
Lituania2.786.65033.072713462.2592.97211,12865
Cipro1.244.18780.700177476.0196.19613,0240947
Ungheria9.709.786130.9072.7184811.64214.3609,11105159
Lettonia1.873.91828.053545511.3491.89414,812330
Svezia10.467.09791.0011.245736.4477.69211,835117
Estonia1.328.70124.4612351041.0721.30718,71727
Grecia10.445.364417.1463.92710642.29346.2209,0250664
Finlandia5.535.992131.5351.1571144.1635.32024,72688
Slovenia2.119.409101.6708641182.5223.38630,022754
Slovacchia5.447.621184.6631.3891336.4827.87123,466483
Romania19.328.560622.5384.65813423.65828.31621,9935160
Repubblica Ceca10.510.750419.7372.98514112.38115.36627,3221159
Croazia4.060.135345.1931.7212005.2456.96649,5558120
Austria8.922.081511.5832.3732166.8349.20755,561661
Francia64.531.4431.772.2277.22724567.56474.79123,7022440
Malta526.74712.896472741.3431.3909,2848350
Polonia38.307.7253.276.1159.88333159.98969.87246,8945107
Danimarca5.854.240134.2443863487.0427.42818,07217
Spagna47.486.9341.960.5455.413362144.787150.20013,0530265
Italia59.240.3293.367.9317.168470230.800237.96814,1552381
Totale/media445.051.15313.747.33184.770165 (media)897.755982.36120,59/200,8

L’Italia possiede lo zainetto più pesante tra i 27 paesi UE.

Peraltro, la UE non distingue tra giudici penali e giudici civili, non tiene conto dei giudici onorari e dunque la stima non può che essere approssimativa.

Ma c’è chi stima  in Italia soltanto mille  giudici civili .

Se così fosse lo zainetto del 2021 sarebbe stato molto più pesante di quello rappresentato in tabella (470 pratiche): del resto la nostra giustizia civile è nel 2023 al 52° posto su 141 paesi.

E pensare che sarebbe bastato che gli operatori di giustizia del nostro paese (237.968 nel 2021) si fossero unti e avessero conferito in ADR 14,15 pratiche per risollevare la giustizia, almeno quella di primo grado.

Ed in altri stati la situazione avrebbe potuto essere anche migliore.

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause Da devolvereMediazioni altre cause
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12
  • 2 . I numeri  della giustizia italiana e alcuni spunti normativi che arrivano dalla riforma Cartabia

Il ruolo di primo grado non penale ha visto in Italia 6.871.878 di procedimenti, mentre quello civile e commerciale 3.613.659 (ovvero il 52,59% del totale).

Sono rimasti su ruolo non penale 3.396.840 procedimenti di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

I magistrati hanno invece definito 3.475.038 procedimenti non penali (il 50,56%) di cui 1.567.381 civili e commerciali.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto).

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2,379 giorni).

Gli accordi in mediazione nel 2021 (20.644) sono stati lo 0,57% del totale transitato sul ruolo di primo grado civile e commerciale (3.613.659) e l’1% di quanto rimasto di civile e commerciale a ruolo a fine anno.

Continuiamo ad avere il numero dei giudici togati (7.108) del 1914 quando le cause erano un milione e mezzo complessivamente.

Gli avvocati stanno diminuendo: nel 2021 erano 230.445

Siamo al 22° posto (con 23 punti) su 27 paesi (dato 2022) per la promozione e gli incentivi all’ADR (il primo paese, la Polonia, ha 65 punti) e poi vedremo le ragioni.

In questo momento stiamo parlando di ridurre semplicemente l’arretrato del 2019: “- ridurre entro dicembre 2024 l’arretrato civile 2019. Il PNRR richiede, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 95% del numero di  cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di Appello civili. A  riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente,  del 81,3% per i Tribunali e del 94,4% per le Corti di Appello.”[11]

Teniamo poi conto di alcuni articoli di cui la riforma Cartabia e i successivi decreti ci hanno investito, norme che a mio modo di vedere potrebbero essere “profetiche”  alla luce di quello che sta succedendo in Europa.

In primo luogo, l’art. 42 del decreto  legislativo n. 149 del 2022, secondo cui “Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

La mediazione come condizione di procedibilità è dunque tornata sperimentale.

Il regolamento sul credito di imposta fa eco  all’art. 42 con gli articoli 16[12] e 17[13].

il Ministero proseguirà l’attività di monitoraggio statistico solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Anche se dovesse cadere la condizione di procedibilità preventiva resterebbe comunque attivo il monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, monitoraggio che riguarda i provvedimenti del giudice.

Il legislatore riconosce comunque valore alla mediazione demandata (e alla conciliazione) del giudice dovendo dipendere anche dalla stessa la progressione di carriera.

Vi è poi da considerare, a mio giudizio, l’art. 5 del d.lgs. 151/22[14]  sull’ufficio del processo che al punto g)  indica il “ supporto  per  l’attuazione   dei   progetti  organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.”

È facile che possano nascere o proseguire in Italia, con l’andar del tempo, progetti pilota di carattere processuale per “abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione” anche con la figura del giudice mediatore.

Nei paesi UE, come vedremo, non si parla più di progetti pilota da tempo: la mediazione del giudice mediatore è prevista dalla legge unitamente alla mediazione demandata e si sta diffondendo anche intorno a noi.

Ricordo inoltre che nel 1983 negli Stati Uniti i giudici si impossessarono di un’istruttoria che era diventata inconcludente e costosa ed oggi il fenomeno sembra ripresentarsi in Europa nel momento in cui si pensa a Camere di composizione amichevole o di udienze di amichevole composizione.

Sono affermazioni le mie, che vengono criticate perché si dice che, se in Italia si è deflazionato solo lo 0,57% è solo colpa di un modello, quello del primo incontro, con cui non si poteva mediare.

Considerazione che assolutamente condivido (anche se in passato non l’ho sentite pronunciare, in verità, con la stessa forza), tuttavia la politica di mediazione non ha mai capito granché e di certo non fa bilanci sulla qualità sociali delle interazioni dopo l’avvento della mediazione (cosa di cui invece dovrebbe tenere conto).

Per i politici contano solo i numeri ed è per questo che la mediazione è tornata un fenomeno da verificare.

Ci si chiede cosa potrebbe succedere se venisse eliminata la condizione di procedibilità preventiva e restasse in piedi la demandata obbligatoria: certo gli organismi attuali chiuderebbero e finirebbe la stagione della mediazione amministrata (nata solo perché le Camere di Commercio avevano un’articolazione territoriale: almeno questa è la scusa ufficiale). Come risolvere una situazione di questo tipo in cui spariscono gli organismi? La Francia ci ha già pensato con la predisposizione di panel di corte di appello che appunto si occupano della demandata su ordine del giudice.

Non è un mistero che l’Italia guardi alla Francia come la Francia guarda al Canada in tema di giustizia partecipativa e dunque si potrebbero aprire nuovi scenari; del resto, ai nuovi organismi ed enti di formazione è stata richiesta dal decreto ministeriale 150/23 un’organizzazione per stare in piedi (almeno) per i cinque anni fatidici[15].

La mediazione preventiva è in realtà affidata al prossimo correttivo: se verranno eliminate le storture (che sono incomprensibilmente svariate: non c’è articolo che non dia problemi applicativi, sembra quasi che qualcuno abbia fatto certe modifiche di proposito) forse cambierà anche il destino della deflazione del contenzioso, ma ci vuole un ampliamento delle materie o il coraggio della Grecia che destina alla mediazione dal 2020 tutte le controversie sopra i 30 mila euro[16].

  • 3. La situazione europea

Quanto al peso dello zainetto dopo di noi si posizionava la Spagna (362 pratiche a giudice).

Sono diversi anni che deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole. È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[17] è stato approvato anche dall’attuale governo[18]. Sono servite dunque anche le ultime sollecitazioni al proposito di Gemme.

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[19] come condizioni di procedibilità[20] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale. Si punterà inoltre sul processo telematico. Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[21] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[22]

Il nuovo art. 414[23] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[24]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

La Danimarca possedeva nel 2023 la seconda giustizia civile al mondo (viene dopo la Norvegia che ha la prima): in questo paese un primo grado non penale nel 2021 durava 17 giorni e dunque non credo che si siano particolarmente preoccupati per il carico giudiziario.

La Polonia aveva un carico giudiziario non indifferente, ma era anche al primo posto in Europa nel 2022 con 65 punti per la promozione della mediazione e dunque il governo si era mosso per far fronte alla situazione. Vedremo i risultati.

Chi si sta attrezzando oggi in modo deciso, come vedremo, è la Francia, insieme al Belgio di cui peraltro si conoscono pochi dati numerici.

Si deve aggiungere qui che la UE valuta la promozione e l’uso della mediazione in base a 17 requisiti che valgono un punto in 4 settori fondamentali (consumo, civile e commerciale, amministrativo e lavoro).

L’Italia nel 2022 aveva 23 punti ed era al 22°posto; la Polonia, come abbiamo accennato, che era prima ne aveva 65 (su 68 disponibili).

Noi non possediamo una mediazione del lavoro né una mediazione amministrativa, la mediazione penale si sta affacciando (forse, se ci saranno abbastanza centri di giustizia riparativa e soprattutto mediatori penali).

Inoltre, non rispettiamo che alcuni dei 17 requisiti nelle materie che prendiamo in considerazione: consumo e mediazione civile e commerciale, come risulta dalla tabella che segue.

Requisiti richiesti dalla UEAttuazione dell’Italia
L’accordo raggiunto dalle parti diventa esecutivo per mano del giudice;Nì (solo per le volontarie e transfrontaliere)
Rimborso totale o parziale delle spese di giudizio, comprese le imposte di bollo, se ADR riuscitoNì (abbiamo solo un credito di imposta)
Sito web che fornisce informazioni sull’ADR;No
Campagne pubblicitarie sui media;No
Brochure per il pubblico generale;No
Predisposizione da parte del tribunale di specifiche sessioni informative in materia ADR su richiestaNo
Coordinatore di corte ADR/mediazione;No
Assenza dell’obbligo del difensore per le procedure ADR;No
Il giudice può fungere da mediatore;No
Utilizzo di tecnologie (applicazioni di intelligenza artificiale, chat bot) per facilitare la presentazione e la risoluzione delle controversie;No
Pubblicazione delle valutazioni sull’utilizzo dell’ADR;
Pubblicazione di statistiche sull’utilizzo degli ADR;
copertura parziale o totale mediante patrocinio a spese dello Stato delle spese ADR sostenute
Possibilità di avviare un procedimento/presentare un reclamo e presentare prove documentali online;
Le parti possono essere informate dell’avvio e delle diverse fasi del procedimento per via elettronica;
Possibilità di pagamento online delle tariffe applicabili;

In sostanza la mediazione come condizione di procedibilità potrebbe essere vista dalla UE come contraria all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE[26]; fare tante mediazioni obbligatorie come in Italia non è dunque un titolo di merito per la UE (anche se per l’Italia è ritenuto all’estero un male inevitabile).

È vero che il considerando 14 della Direttiva 52/08 recita che  “dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.”, ma non viene in gioco a nostro favore, perché diversamente la UE non continuerebbe a richiamare l’attenzione da alcuni anni su una possibile violazione della Carta dei diritti fondamentali.

Opinione non negativa della mediazione preventiva obbligatoria  hanno ovviamente la Corte di Giustizia europea e la Corte dei diritti dell’uomo, ma è la politica che decide la sorte degli stati e questo non bisogna mai dimenticarlo.

Una valutazione negativa invece non viene affermata dalla UE in relazione alla mediazione demandata obbligatoria per le parti, né della mediazione del giudice che è anzi uno dei requisiti di merito per un paese.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle  questioni oggetto della controversia”.

L’art.  3[27] della Direttiva 52/08 stabilisce:

  1. Che la mediazione è istituto indipendente dalla denominazione,
  2. Che la mediazione può essere suggerita od ordinata da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario,
  3. Che il mediatore è qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Lo stesso legislatore europeo (peraltro dopo essersi consultato con gli esperti dell’UNCITRAL) ha dunque preparato il terreno – ormai ben 15 anni orsono – perché il giudice si occupi di mediazione.

Giudici belgi, francesi e tedeschi si sono preparati e nel 2019 il CEPEJ, sulla scorta dei programmi utilizzati da loro, ci ha spiegato che dosa devono sapere e saper fare i giudici ed i pubblici ministeri per poter effettuare degli invii appropriati: “I giudici dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. L’informativa dovrebbe riguardare la mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.”[28]

Il giudice dovrebbe essere insomma un esperto di mediazione in ogni campo.

Peraltro, la legislazione degli stati più avanzati punta molto sulla  funzione pacificatrice del giudice.

Dal 1976 il Codice di rito francese ritiene all’art. 21 che riconciliare le parti rientri nella missione del giudice[29].

Nel 2018 il Codice di procedura civile del Belgio ha sancito poi due principi importantissimi: 1) Il giudice privilegia in tutte le fasi del procedimento un metodo di risoluzione amichevole delle controversie (art. 730/1)[30], 2) 1 Fa parte della missione del giudice la conciliazione delle parti (art. 731)[31].

L’art. 278 del C.p.c. tedesco così esordisce: “Il tribunale dovrebbe garantire una soluzione amichevole della lite o dei singoli punti controversi in ogni situazione del procedimento[32].

Questo filone di pensiero non è nato recentemente.

Già Martino Chladenio nel 1768 scriveva che “È dovere del giudice quello di persuadere le parti alla concordia”.

E non mi soffermo qui, perché non è la sede, su tutte le figure di magistrato pacificatore che si sono succedute nella storia da almeno un paio di millenni a questa parte: quelli che considerano solo la funzione giudicante del giudice dovrebbero fare un ripasso sui libri di storia della risoluzione del conflitto.

Siamo tutti d’accordo oggi sul fatto che la conciliazione sia concetto differente dalla mediazione (nel passato non era però così netta la distinzione), ma credo che si possa concordare anche  sul fatto che la composizione amichevole  sia diversa da una sentenza.

Il giudice mediatore è oggi una realtà in ben 14 stati dell’Unione Europea.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaXXNon giudice
BelgioXXGiudice/non giudice
BulgariaXXNon giudice
CiproXXNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaXXGiudice/Non giudice
GermaniaXXGiudice/non giudice
GreciaXNon giudice
IrlandaXXNon giudice
ItaliaXXNon giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoXXNon giudice
MaltaXXNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaXXNon giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaXXGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaXXGiudice/non giudice
SpagnaXXGiudice/non giudice
SveziaXXGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[33]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

Vi è poi un nuovo fenomeno dal 2017: la Camera di composizione amichevole[34].

La camera di composizione amichevole del Belgio proviene per ispirazione dal diritto canadese (Conférences de règlement à l’amiable detta CRA[35]).

È prevista dal 2014 dagli articoli da 161 a 165[36] del Codice di procedura civile[37].

In tutte le fasi di un giudizio la Corte offre alle parti l’opportunità di partecipare a una conferenza di transazione amichevole (CRA), presieduta da un giudice della Corte.

Questo servizio è offerto gratuitamente in tutti i distretti giudiziari del Québec.

La CRA è una ADR, simile alla mediazione, che consente alle parti di risolvere la controversia in un contesto informale, senza avviare un processo, risparmiando tempo e denaro.

La CRA mira ad aiutare le parti a comunicare, negoziare, identificare i propri interessi, valutare le proprie posizioni ed esplorare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Durante una CRA, le parti sono presenti e sono generalmente assistite dai loro avvocati.

Le CRA si svolgono a porte chiuse e sono riservate.

Pertanto, sia il giudice che le parti e i loro avvocati si impegnano a rispettare la riservatezza del processo e a non rivelare nulla delle discussioni e delle negoziazioni che avranno luogo durante la conferenza.

Il CRA è un processo volontario, che può aver luogo solo con il consenso esplicito di tutte le parti in causa.

Una parte può richiedere lo svolgimento di una CRA, previa consultazione delle altre parti, inviando una richiesta scritta alla Corte, per via elettronica

Il presidente del Tribunale valuta la richiesta.

Se ritiene opportuno il ricorso alla conferenza di conciliazione amichevole, nomina un giudice a presiedere la CRA.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro avvocati davanti al giudice designato a presiedere la conferenza di conciliazione amichevole.

Quando la CRA consente di trovare una soluzione alla controversia, viene redatto un accordo che viene firmato dalle parti e dai loro avvocati, se del caso.

Un “Avviso di transazione” viene successivamente depositato presso la cancelleria della Corte del Quebéc.

Se la CRA non risolve la controversia, il  processo prosegue.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro difensori per il dibattimento davanti ad un altro giudice, assistito da due assessori.

Sulla scorta del CRA opera appunto in Belgio da diversi anni la Camera di composizione amichevole nel settore familiare.

Dal 6 gennaio 2024 (l. 19 dicembre 2023) riguarda anche il settore civile.

Però l’istituzione delle Camere per  i tribunali che già non l’hanno è facoltativa sino al 1° gennaio 2025.

Le norme di riferimento del Code Judiciaire sono: art. 16-78-8-84-101-102-104-730/1-730/2-734/3-734/4-757; art. 89-90 delle disposizioni transitorie al C.p.c.

Vediamo ora la composizione della Camera.

Oltre alle sezioni civili, il tribunale civile sarà composto anche da (almeno) una o più sezioni per la composizione amichevole.

Una camera di conciliazione amichevole è composta nel tribunale civile  da un giudice monocratico che ha seguito una formazione specializzata in materia di conciliazione e rinvio alla mediazione (quelli che sono già membri di una camera al 6 gennaio 2024 sono dispensati dalla formazione).

Nel tribunale del lavoro è composta da un presidente e da due giudici sociali. I tre giudici devono aver seguito la formazione specializzata. Lo stesso vale per il tribunale commerciale.

Sono introdotte camere di composizione amichevole anche presso le corti d’appello. Anche il giudice che presiederà questa sezione deve aver completato la formazione specialistica.

La richiesta di composizione amichevole sospende per un mese il termine di prescrizione della pretesa sottostante.

Entro un mese, le parti sono convocate con lettera semplice a comparire dinanzi alla Camera per una composizione amichevole.

Se le parti compaiono all’udienza di composizione amichevole, i termini di prescrizione sono sospesi per la durata della composizione amichevole.

L’intervento della CRA belga può essere richiesto preventivamente o in corso di causa:

  1. se le parti sono capaci di transigere,
  2. Per le materie che possono essere oggetto di transazione,
  3. se non ci sono gravi indizi di violenza, minacce o di qualsiasi altra forma di pressione.

La CRA ha gli stessi presupposti della conciliazione giudiziaria.

La domanda, in presenza dei presupposti, può essere inoltrata direttamente alla Camera: in tal caso l’udienza si terrà entro un mese.

Se il giudizio pende per il merito e le parti non si oppongono (anche una parte si può opporre) il giudice può trasmettere, su richiesta o d’ufficio, il fascicolo alla Camera, con semplice annotazione a verbale. Anche qui le parti vengono convocate per l’udienza di composizione amichevole entro un mese.

Se l’accordo è siglato a seguito di intervento preventivo della Camera i termini sono registrati dalla Camera di composizione amichevole nel verbale della comparizione in conciliazione, il cui invio deve essere timbrato con l’ordine di esecuzione, a meno che le parti non vi rinuncino.

Se la causa pendeva per il merito l’accordo può essere incorporato in una sentenza.

Molto interessante, comunque, anche la definizione dei compiti del giudice per il C.p.c. del Belgio.

L’art. 730/1 del Codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

“§ 1 In ogni fase del procedimento, il giudice privilegia un metodo di risoluzione amichevole delle controversie.  

§ 2. Il giudice può, in occasione dell’udienza introduttiva o di un’udienza fissata in data ravvicinata, interrogare le parti sul modo in cui hanno tentato di risolvere la controversia in via amichevole prima della proposizione della causa e informarle delle possibilità di un’ulteriore risoluzione amichevole della controversia. A tal fine, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti.

Su richiesta di una delle parti o, se lo ritiene utile, il giudice, se ritiene che una riconciliazione sia possibile, può, nella stessa udienza introduttiva o in un’udienza fissata in data ravvicinata, rinviare la causa a una data fissata, che non può superare un mese, a meno che le parti non siano d’accordo, al fine di consentire loro di verificare se la loro controversia possa essere risolta in tutto o in parte in via amichevole e di raccogliere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.  

Il provvedimento di cui al comma 2 non può essere disposto se è già stato disposto nell’ambito della medesima controversia.”

In Croazia[38] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la  mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo  (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[39].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe  le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[40]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[41]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[42].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[43].

In Finlandia[44] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[45] .

In Francia di recente sono stati introdotti due nuovi istituti: l’audience de règlement amiable (udienza di conciliazione amichevole) e la Césure du procès (chiusura del processo).

Le fonti si devono ritrovare nel  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (in vigore dal 1° novembre 2023) e nella Circulaire du 17 oct. 2023. Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile[46].

L’obbiettivo del ministro della Giustizia è dimezzare i ritardi delle controversie civili entro il 2027.

Sono stati stanziati dieci miliardi di euro per la giustizia: il doppio di quanto stanziato normalmente.

La Francia nel 2021 non credeva nella semplice mediazione demandata: ce lo dice l’ultimo rapporto statistico del Ministero della Giustizia  del 24 febbraio 2024[47]; il 75,2 % dei mediatori iscritti nei panel di Corte d’Appello hanno ricevuto dal giudice meno di 10 mediazioni delegate. 

Vediamo qui i tempi ed i numeri dei paesi più importanti (anno 2021, l’ultimo rilevato dalla UE nel quadro di valutazione della Giustizia 2023) per comprendere che cosa voglia realizzare il Guardasigilli francese.

NazioniCausa non penaleCausa civile e commerciale (Primo grado)Causa civile e commerciale (Secondo grado)Causa civile e commerciale (Terzo grado)Tempo totale Cec (dati completi)Tempo totale (anche senza gradi)Causa amministrativa primo gradoCausa Amministrativa Secondo gradoCausa Amministrativa Terzo gradoTotale Causa Amministrativa Tre gradi
BelgioNANANA394NA394235NAP501736
GermaniaNA231362NANA5934224562131.091
Francia440495466NANA961299328175802
Italia38156081710022.3792.379756NAP6451.401
NazioniPopolazione 2021Sopravvenuti litigi civili e commercialiPendenti litigi civili e commercialiTotali a ruolo Civili e commercialePercentuale Di risoluzioneSopravvenuti Rimanenti A fine annoPendenti Rimanenti A fine annoTotali rimanenti su ruolo cec a fine 2021
Belgio11.611.419719.908NANA105,7%0NANA
Francia64.531.4431.161.5661.677.8182.839.384107,2%01.557.0151.557.015
Germania83.408.5541.167.720750.6771.918.397105,1%0712.392712.392
Italia59.240.3291.362.5282.251.1333.613.661109,1%02.046.2792.046.279

Evidentemente il Ministro della Giustizia  ha una grande fiducia nei nuovi istituti.

Si introducono dunque nel C.p.c. francese due meccanismi atti a favorire la soluzione amichevole delle controversie a processo pendente (come per il procedimento nanti il Güterichter tedesco di cui diremo in seguito): da un lato, l’udienza di composizione amichevole (ARA) e, dall’altro, la chiusura del processo o udienza di chiusura del processo.

Il nuovo articolo 774-2 del c.p.c. definisce l’oggetto finale dell’udienza di composizione amichevole, vale a dire «la risoluzione amichevole della controversia tra le parti, attraverso il confronto equilibrato dei loro punti di vista, la valutazione delle rispettive esigenze, posizioni ed interessi, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia».

L’audience de règlement amiable (ARA) vale per le procedure scritte ordinarie e per i procedimenti sommari di competenza del Presidente del tribunale e del giudice tutelare.

Può essere disposta in qualsiasi momento della procedura.

I diritti devono essere disponibili.

Sono quattro i giudici che possono disporla: il presidente dell’udienza di orientamento, il giudice delle indagini preliminari, il giudice del merito o il giudice sommario.

Il giudice può disporre un’ARA anche se le parti non sono d’accordo.

L’avvio interrompe il termine di prescrizione.

I giudici che conducono l’ARA devono essere individuati dal Presidente del Tribunale con ordinanza prima che inizi l’anno  giudiziario (non possono sedere nel collegio giudicante).

La data e la durata prevista dell’udienza sono fissate dal giudice adito, a seconda della natura della causa (non può superare il giorno).

Il giudice può mediare, conciliare, fare caucus anche coi soli avvocati. Le parti possono chiedere di nominare un tecnico e di produrre le risultanze nel merito.

 L’ARA si svolge in camera di consiglio senza il cancelliere che interverrà solo in caso di accordo.

L’ARA è una procedura riservata, ma le parti possono derogare alla riservatezza.

Il giudice può sempre interrompere l’ARA:

  1. quando la soluzione prevista dalle parti in causa viola l’ordine pubblico, i diritti fondamentali, viola gravemente gli interessi di una delle parti o bambini o nella misura in cui si riferisce a diritti non disponibili;
  2. in caso di manifesto squilibrio tra le parti, ovvero quando gli elementi emersi nel corso dell’ARA rivelano l’esistenza di violenza;
  3. nel caso di tattica ritardante, quando una parte avvia un ARA senza alcuna reale intenzione di risolvere una controversia in via amichevole ma con l’obiettivo di ritardare l’esito del processo.

Ciò però non interrompe il procedimento giudiziario che va ripreso dalle parti con conclusioni in tal senso o citazione. Se le parti restano inattive è il giudice del merito, informato della conclusione dell’ARA, che richiama le parti in udienza per sapere se vogliono andare avanti o rinunciare.

In caso di accordo totale o parziale le parti sono libere di formalizzare o meno tale accordo.

Nel caso in cui si scelga di formalizzare questo accordo durante l’ARA, esso potrà assumere la forma di un verbale firmato dal giudice responsabile dell’ARA, dal cancelliere e dalle parti.

Se le parti si accordano ciò estingue il giudizio.

Nel caso di accordo parziale il giudice di merito, informato dal giudice dell’ARA, fissa un’udienza in cui le parti riferiscono se vogliono o meno andare avanti.

In caso di fallimento dell’ARA parimenti ci sarà un’udienza per capire se le parti vogliono continuare o meno il procedimento.

Il capitolo II decreto 2023-686 introduce nel contesto della procedura scritta ordinaria davanti al tribunale la possibilità per il giudice di decidere, in un primo tempo, solo su alcune delle pretese di cui è investito.

In questo caso decide con una sentenza parziale.

Questa sentenza è suscettibile di appello immediato.

Le parti possono trarre conseguenze dalla sentenza parziale e per le pretese su cui il giudice non ha ancora deciso possono ad esempio ricorrere a una mediazione o a una conciliazione di giustizia.

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si  occupa della sola composizione (l’unico strumento non  utilizzabile è l’arbitrato).

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti la una composizione amichevole di fronte a un giudice  nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere  decisioni giudiziarie…[48]”. Questa regola vale per diversi  altri tipi di processo[49].

Il Güterichter si mette a disposizione delle parti per qualsiasi loro richiesta (tranne che per condurre un arbitrato):

può mediare e dunque utilizzare soluzioni creative,

conciliare (e dunque fare una proposta se le parti non si mettono d’accordo),

può interpretare un contratto, stimare una prestazione, proporre un metodo di divisione (asta, sorteggio ecc.),

può combinare diverse procedure e passare dall’una all’altra col consenso delle parti.

Il rinvio al Güterichter si basa sul consenso delle parti anche quando è suggerito dal giudice contenzioso.

Il giudizio deve essere pendente (ma può operarsi rinvio anche in appello).

È indispensabile che le parti partecipino personalmente.

Di solito il giudice, se non gli viene chiesto altro, media e dunque non mette al centro le pretese legali ma gli interessi delle parti. Nell’analisi degli interessi aiuta le parti e dunque conosce bene i metodi creativi.

La presenza del legale non è obbligatoria ma è utile: 1) perché il giudice non fornisce consulenza giuridica, 2) per evidenziare meglio i fatti.

Ci sono diversi vantaggi per rivolgersi al Güterichter:

1) il Güterichter è specializzato in mediazione e ADR.

2) L’udienza è più rapida di un processo; le parti hanno tuttavia più tempo a loro disposizione che in un processo per parlare dei loro punti di vista.

3) Le parti coinvolte non delegano la risoluzione dei conflitti al giudice che semplicemente li aiuta nel processo di autodeterminazione.

4) Nell’ambito dell’udienza del giudice possono essere risolti anche altri conflitti che gravano sulle persone coinvolte. Su richiesta delle parti, se tutte le parti coinvolte sono d’accordo, possono prendere parte alla negoziazione anche terzi non coinvolti nel processo.

5) L’udienza del Güterichter è riservata ed il giudice di qualità non riferisce alcunché al giudice contenzioso se le parti non sono d’accordo.

6) L’udienza è gratuita. Vanno pagati solo gli eventuali legali (con i compensi stabiliti per la transazione giudiziaria); anche la registrazione dell’accordo è però a pagamento.

Le parti che prestano il consenso possono chiedere al giudice del merito di sospendere il procedimento per la durata del procedimento di conciliazione, oppure di mantenere la data dell’udienza già fissata.

Disposto il trasferimento le parti ricevono comunicazione della data e dell’ora dell’udienza che si tiene in locali particolari.

L’incontro dura dalle due alle tre ore. Il Güterichter spiega alle parti il suo ruolo, chiede l’esposizione dei fatti al fine di ricercare gli interessi.

Vengono poi sviluppate e valutate le possibili soluzioni; alla fine si cerca una soluzione accettabile per entrambe le parti, con il solo appoggio del giudice (senza avvocati).

Se la procedura di conciliazione ha esito positivo, si conclude con un accordo scritto e, se lo si desidera, esecutivo, ad esempio una transazione giudiziaria (a cui segue la chiusura del procedimento contenzioso). In difetto di accordo il fascicolo torna al giudice di merito.

Nella tabella che segue (mancano indicazioni 2022 sulle giurisdizioni amministrative e sulla famiglia) illustro il rinvio al  Güterichter in tutte le giurisdizioni. Secondo i giudici non contenziosi il potere discrezionale del giudice di merito non è stato utilizzato adeguatamente in questi anni.

Tribunali e Corti201420152016201720182019202020212022Totale 2022Percentuale
Cause civili dei tribunali distrettuali  >5000 €  (locazione, famiglia alimenti)16.24911.7529.9717.6556.6635.9925.0465.1254.594716.5380,64
Questioni familiari nei tribunali distrettuali3.3143.2503.1742.9772.8812.7602.4622.620 
Tribunali regionali, 1° grado  + di 5.000 €7.8296.9607.0736.7306.5076.9696.1516.3456.488321.0602,02
Ricorsi e appelli (dei tribunali distrettuali) ai tribunali regionali3461831592062482582642331640,49
Cause civili dei tribunali regionali superiori (appello dei tribunali regionali)46829229625028236926121122064.1450,34
Tribunali regionali superiori in materia di famiglia  (appello dei tribunali distrettuali)290182216220196229158136 
Tribunali del lavoro (procedimenti giudiziari)536433294302273290277377419
Tribunali sociali (denunce e tutela giuridica provvisoria)619411439458378231180133253
Tribunali sociali statali (ricorsi e denunce)484133612232192114
Tribunali amministrativi (procedimento principale e tutela giurisdizionale cautelare)199195194172182200198100 
Tribunali amministrativi superiori di primo grado101471012574 
Procedimenti di appello dei tribunali amministrativi superiori1216217712123 
Commissioni tributarie262147815338261935
Totale29.94623.75021.92419.12917.70417.38515.06115.32712.187

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[50].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[51].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi del § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[52].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[53].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[54], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziario[55].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[56]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[57].


[1] La relazione si intitolava “Dalla attuazione nei vari Stati Membri della Direttiva 52/08 alla riforma Cartabia”

[2] Incontro tenuto lunedì 18 marzo 2024 (AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO dalle ore 14,15 alle ore 18.00).

[3]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[4] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

[5]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[6] Per cause civili, commerciali, amministrative e altre la UE intende tutte le cause civili e commerciali contenziose e stragiudiziali, le cause catastali e commerciali non contenziose, le altre cause di stato, le altre cause non contenziose, le cause di diritto amministrativo e le altre cause non penali.

Per comodità d’ora in poi le chiameremo cause non penali.

[7] : Bulgaria, Cipro, Germania, Irlanda e Portogallo non hanno rilasciato dati.

Ma per alcuni di loro ci sono perlomeno le cause amministrative.

[8] Per procedimenti civili e commerciali la UE intende quelli che riguardano controversie tra le parti, ad es. le controversie sui contratti.

[9] Bulgaria, Cipro e Irlanda.

[10] Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Slovenia, Francia, Lituania, Spagna.

[11] Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2023. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024

[12] Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[13] 1.Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati: a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; b) data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; c) data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[14] Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello
  1. All’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono  attribuiti  uno  o  più  fra  i seguenti compiti:

    a)  attività  preparatorie  e  di  supporto   ai   compiti   del magistrato, quali:  studio  del  fascicolo,  compilazione  di  schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di  consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite,  ricerche  di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

    b) supporto  al  magistrato  nello  svolgimento  delle  verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del  codice  di  procedura civile  nonché  nell’individuazione  dei  procedimenti   contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile;

    c) raccordo e coordinamento  fra  l’attività  del  magistrato  e quella delle cancellerie e dei servizi  amministrativi  degli  uffici giudiziari;

    d) raccolta,  catalogazione  e  archiviazione  dei  provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

    e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

    f) assistenza per  l’analisi  dei  flussi  statistici  e  per  il monitoraggio di attività dell’ufficio;

[15] V. art. 6, 9 e 11 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.

[16] 1 Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της  Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4640-2019

In vigore dal 15 gennaio 2020 in materia di controversie familiari

In vigore dal 15 marzo 2010 nell’ambito di un procedimento ordinario.

[17] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[18] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[19] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[20] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[21] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[22] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[23] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[24] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[25] The methods for promoting and incentivising the use of ADR do not cover compulsory requirements to use ADR before going to court. Such requirements may raise concerns about their compatibility with the right to an effective remedy before a tribunal enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the EU.

[26] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

[27] (Omissis)

per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

[28] https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[29] Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

[30] 1) Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (art. 730/1)

[31] 2) 1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (art.  731)

[32] (1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.

[33] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant  dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de  promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[34]  Kamer voor minnelijke schikking-chambre de règlement à l’amiable

[35] https://coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/conference-de-reglement-a-lamiable

[36] CAPITOLO IV LA CONFERENZA DI RISOLUZIONE AMICHEVOLE

Art. 161 Il Primo Presidente può, in qualsiasi momento del procedimento ma prima della data fissata per l’udienza, nominare un giudice per presiedere una conferenza di risoluzione amichevole se le parti lo richiedono e gli espongono brevemente le questioni da esaminare, o se lui stesso raccomanda la tenuta di una tale conferenza e le parti accettano la sua raccomandazione. Può farlo anche, anche dopo la data fissata per l’udienza, se circostanze eccezionali lo giustificano. Il compito di presiedere una conferenza di risoluzione amichevole fa parte della missione di conciliazione del giudice.

Art. 162 La conferenza di risoluzione amichevole ha lo scopo di aiutare le parti a comunicare per capire e valutare meglio i loro bisogni, interessi e posizioni e per esplorare soluzioni che potrebbero portare a un accordo reciprocamente soddisfacente per risolvere la controversia.

Art. 163 La conferenza si svolge alla presenza delle parti e, se lo desiderano, dei loro avvocati. Si svolge a porte chiuse, senza costi o formalità. La conferenza non sospende il procedimento, ma il giudice che la presiede può, se lo ritiene necessario, modificare il protocollo del procedimento per tenerne conto. Tutto ciò che viene detto, scritto o fatto durante la conferenza è confidenziale.

Art. 164 Insieme alle parti, il giudice stabilisce il calendario degli incontri, le regole applicabili alla conferenza e le misure per facilitarne lo svolgimento. Queste regole possono prevedere, tra l’altro, che il giudice possa incontrare le parti separatamente e che le persone la cui presenza è considerata utile per la risoluzione della controversia possano partecipare. Le parti sono tenute a garantire che le persone autorizzate a concludere un accordo siano presenti alla conferenza o che possano essere consultate in tempo utile per dare il loro consenso.

Art. 165 Se si raggiunge un accordo amichevole, il giudice può, su richiesta, omologare la transazione. Se non si raggiunge alcun accordo, il giudice può adottare misure di gestione appropriate o, con il consenso delle parti, convertire la conferenza di risoluzione amichevole in una conferenza di gestione. Tuttavia, non può successivamente sentire il caso o decidere su un’applicazione incidentale a questo.

[37] https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01

[38] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[39] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[40] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[41] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[42] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[43] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[44] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[45] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07FDC4C8AF7186C28A668DE0DE691D12.tplgfr26s_2?cidTexte=LEGITEXT00000607071 6&dateTexte=20200229

[46] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/JUSC2324682C.pdf

[47] https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/trois-mediations-civiles-judiciaires-quatre-conclues-accord#:~:text=Trois%20m%C3%A9diations%20civiles%20judiciaires%20sur%20quatre%20conclues%20par%20un%20accord,-M%C3%A9diation&text=En%202021%2C%202%20020%20m%C3%A9diateurs,leur%20profil%20et%20leur%20activit%C3%A9.

[48] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der  außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[49] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del  lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

[50] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[51] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[52] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[53] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil  Justice in Scotland, June 2019

[54] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[55] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[56] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[57] CXXX. Törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700130.TV&targetdate=fffffff4&print Title=2017.+%C3%A9vi+CXXX.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&referer=http %3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT

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