Principali documenti sulla giustizia riparativa

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Premetto che la giustizia riparativa, comunque denominata, è presente a mia conoscenza nei seguenti paesi UE: in Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia (16.000 procedure annue),Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia (4.000 procedure annue), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna (3.000 procedure annue), Svezia e in Ungheria.

I documenti più importanti per avvicinarsi alla materia sono i seguenti:

1.COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters (Adopted by the Committee of Ministers on 15 September 1999 at the 679th meeting of the Ministers’ Deputies)

https://rm.coe.int/0900001680910dbb?fbclid=IwAR1ooGPjJhZfS5fsjBqPeHz8euvQIxjbKV97YAgtPMs3LhNNqN-SuYCV6Dg

2. 2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001F0220

3. DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

4) Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters Rec(2018)8   (3/10/2018)

Fai clic per accedere a Recommendation-CM-Rec-2018-of-the-Committee-of-Ministers-to-member-States-concerning-restorative-justice-in-criminal-matters-.pdf

5) United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002

Fai clic per accedere a resolution%202002-12.pdf

6) Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello.
(D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta)
RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435
(24 maggio 2021)

Fai clic per accedere a commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf

7) LEGGE 27 settembre 2021, n. 134
Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (21G00146
)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134

8) Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021

https://rm.coe.int/14-dicembre-ita-dichiarazione-venezia/1680a4e07f

9) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

L’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67)

Entrano invece in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme) ed in particolare:

1)  Il codice penale (articoli 62 e 152).

2)  Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 656, 660).

3)  Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.

4)  la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)  Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

Cenni sulla giustizia riparativa

A seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini, tra gli altri, di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione[1].

Detto ciò è disciplinata esplicitamente da almeno 20 paesi di area UE.

Mediazione penale
Austria[2]
Belgio[3]
Bulgaria[4]
Croazia[5]
Danimarca[6]
Finlandia[7]
Francia[8]
Germania[9]
Irlanda[10]
Lussemburgo[11]
Italia[12]
Paesi Bassi[13]
Portogallo[14]
Polonia[15]
Repubblica Ceca[16]
Romania[17]
Slovacchia[18]
Spagna[19]
Svezia[20]
Ungheria[21]

Altri stati la possono però regolarla con la disciplina della mediazione in generale.

Gli Stati che fanno più mediazioni penali sono nell’ordine Finlandia (16.000), Polonia (4.000) e Spagna (3.000).

Diversi stati si sono mossi prima di qualunque intervento della Comunità Europea.

L’Italia ha varato una disciplina nel 2000: l’art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274[22] inerente la giurisdizione penale del Giudice di Pace.

È stata varata una Direttiva europea: la 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.  Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.

Nel 2018 l’Italia ha varato il Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121[23] secondo cui l’esecuzione della pena  detentiva  e  delle  misure  penali  di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato ((i programmi di giustizia riparativa di  cui al decreto legislativo attuativo della legge 27  settembre  2021,  n. 134[24])).  

Il 3 ottobre 2018  c’è stato un intervento del Consiglio d’Europa che è sicuramente il più interessante e corposo ai nostri fini: la Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, che è stata presa come base per la disciplina della legge delega[25] e dell’ultimo decreto delegato[26] che dovrebbe entrare in vigore il 30/12/2022[27]

È stata varata la legge delega: Legge 27 settembre 2021, n. 134 entrata in vigore il 19/10/2021.

A seguire è stata importante la Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021 che ci ha dato (o meglio ha ripreso la definizione di giustizia riparativa: “la giustizia riparativa è un processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato, e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

questo processo prende spesso la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore del reato, che presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell’autore, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza;”.

Infine è arrivato il decreto delegato: il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

La legge delega disciplina la giustizia riparativa  all’art. Art. 1 c. 18 lett. a)-g) e 19 e all’art. 2 c. 22.

Il Decreto legislativo è assai articolato: ha dedicato una parte generale e organica alla giustizia riparativa dagli articoli 42 a 67 e poi ha modificato (o ha introdotto nuove norme):

  1. Il codice penale (articoli 62, 152 e 163).
  2. Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 601, 656, 660).
  3. Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.
  4. la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
  5. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
  6. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

Le modifiche sono in generale legate all’avviso che sia possibile adire la giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo.

Vi sono infine da registrare due disposizioni transitorie:l’art. 92 sui servizi esistenti e l’art. 93 sull’inserimento nell’elenco dei mediatori.

La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Il nuovo dettato normativo è il seguente.

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto

«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto  convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67).

Entrano invece in vigore a maggio 2023:

a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).

b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)

c)  Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter

d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)

e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)

f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)

In pratica sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.

A giudizio dello scrivente la Riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa è uno splendido edificio normativo. Tuttavia ho l’impressione che richieda dei requisiti in capo ai mediatori, anche nella fase transitoria, che non sono per niente facili da rinvenire in tutto il territorio nazionale[28].

E’ probabile che il legislatore rendendosi conto delle difficoltà di formare mediatori e di strutturare le organizzazioni ha rimandato l’applicazione a maggio 2023.

Del resto in Francia dove sono partiti almeno una trentina d’anni fa ci sono soltanto 309 mediatori penali.


[1] Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale

[2] § 157 StPO Aussageverweigerung

https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/157

[3] § 458 STRAFWETBOEK.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet

[4] Art. 24 c. 11 (5) n. 3 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224

[5] 1) Art. 360-364  Zakon o kaznenom postupku

https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku

 2) ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

http://www.propisi.hr/print.php?id=795

[6] Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125406

[7] 1) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060267

2) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091805

3) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta.

 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101252

4) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden «sovittelusta» annetun valtioneuvoston asetuksen 5 b §:n muuttamisesta

[8] 1) Artt. 434-9, 435-7 e 435-9 Code pénal

2) Code de procédure pénale

Articolo 41-1, Articolo R92, Articolo R15-33-30, Articolo R121-2, Articolo R121-4, Articolo 706-113, Articolo D47-16, Articolo D47-17, Articolo D47-22, Articolo A43-5.

[9] 1) § 46 Strafgesetzbuch

https://dejure.org/gesetze/StGB/46a.html

2) § 155a Strafprozeßordnung

https://dejure.org/gesetze/StPO/155a.html

[10] § 78 Children Act, 2001

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/24/section/78/enacted/en/html

[11] Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/05/06/n1/jo

[12] Art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (mediazione penale)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274!vig=

Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121!vig=

[13] Art. 206 c. 4 e 266 c. 3 Wetboek van Strafvordering BES

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028681/2019-07-01/#HoofdstukVierde_TiteldeelIII_AfdelingZesde_Artikel266

[14] 1) Portaria n.º 68-A/2008, de 22 de Janeiro

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/portaria-n-68-a-2008-de/downloadFile/file/Port%2068-A.2008.pdf?nocache=1200993295.16

  2) Portaria n.º 68-B/2008, de 22 de Janeiro

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/portaria-n-68-b-2008-de/downloadFile/file/Port%2068-B.2008.pdf?nocache=1200993391.57

 3) Portaria n.º 68-C/2008, de 22 de Janeiro

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/portaria-n-68-c-2008-de/downloadFile/file/Port%2068-C.2008.pdf?nocache=1200993480.77

[15] 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.098.0000969,ustawa-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.html

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010560591

3)  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000863

 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022392037

[16] Zákon č. 257/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257

[17] 1) Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale.

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_255_2013_punerea_in_aplicare_lege_135_2010_codul_de_procedura_penala_modificare_acte_normative_dispozitii_procesual_penale.php

2) Ordonanța de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdomjrhe2a/ordonanta-de-urgenta-nr-24-2019-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-211-2004-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-protectiei-victimelor-infractiunilor-precum-si-a-altor-acte-normative

3) Art. 68 LEGE Nr. 192/2006 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71928

[18] 550 ZÁKON z 28. októbra 2003 o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550

[19] Art. 84 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

[20]   Lag (2002:445) om medling med anledning av brott

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002445-om-medling-med-anledning-av-brott_sfs-2002-445

[21] 1) 2006. évi CXXIII. Törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

2) 2012. évi II. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

http://jogiportal.hu/view/a-szabalysertesekrol-a-szabalysertesi-eljarasrol-es-a-szabalysertesi-nyilvantartasi-rendszerrol-szolo-2012-evi-ii-tv

[22] 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela,  promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia  utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare  l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra,  può avvalersi anche dell’attività centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio ((dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio))*. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di  conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce  gli  stessi  effetti  della  remissione   della querela.

* Dal 30/12/2022.

[23] (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )

[24] Dal 30/12/2022.

[25] Legge 27 settembre 2021, n. 134 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

[26] Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

[27]È stato introdotto l’art. 99bis con il decreto legge  31 ottobre 2022, n. 162 (in G.U. 31/10/2022, n.255)

[28] 1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

 2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

Slitta l’applicazione nel nostro ordinamento della giustizia riparativa

In evidenza

La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209)) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Il nuovo dettato normativo è il seguente.

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto

«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto  convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67)[1].

Entrano invece in vigore a maggio 2023:

a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).

b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)

c)  Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter

d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)

e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)

f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)

In sintesi sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo, né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.

Lo Stato dovrà quindi dedicarsi all’organizzazione delle strutture e alla formazione dei mediatori secondo la disciplina dettata dagli articoli 42 a 67 che, come ribadisco, entrano in vigore il 30 dicembre 2022.


[1] Articolo 6.

(Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

« Art. 99-bis (Entrata in vigore). – 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»