Quale è il rapporto delle imprese con i meccanismi di risoluzione delle dispute?

In evidenza

Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].

A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla  Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.

Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.

La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.

Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.

Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38%  delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%)  e Slovenia (62%).

L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.

In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.

Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).

Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%)  e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.

Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?  

Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr  sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).

Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?

Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.

Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.

Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?

Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.

L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.

Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.

Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50%  quanto a soddisfazione.

Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.

Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).

Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%

Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).

Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?

Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].

Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.

Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il  58% delle aziende europee.

Non è facile per le aziende  a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende  di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.

In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.

Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%

I legislatori dovrebbero tenerne conto.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Italia51%64%48%14%13%24%36%10%34%48%
Estonia19%49%36%20%13%5%31%48%59%56%
Slovenia62%63%31%24%17%24%37%33%22%58%
Romania16%67%42%24%19%55%44%67%73%69%
Repubblica Ceca37%  63%20%30%15%27%34%27%15%41%
Portogallo22%56%40%30%7%15%11%30%29%35%
Polonia39%52%26%31%27%24%35%49%40%45%
Ungheria42%51%33%33%9%23%13%39%48%53%
Slovacchia60%52%24%36%17%24%33%55%52%58%
Belgio         24%48%20%39%41%25%42%33%63%64%
Grecia64%55%16%41%16%20%19%41%43%51%
Germania32%47%24%41%38%44%45%72%72%76%
Danimarca52%40%36%43%21%27%39%62%73%75%
Austria       35%47%17%45%21%33%36%59%62%76%
Lussemburgo27%41%20%48%46%8%53%57%60%49%
Olanda64%45%23%48%51%42%48%57%49%62%
Lituania33%40%23%49%44%46%45%68%69%65%
Cipro         32%44%12%50%10%20%30%69%67%31%
Francia26%31%29%52%17%20%28%77%71%78%
Spagna43%40%9%57%7%21%11%49%59%36%
Irlanda31%31%18%59%54%61%77%57%73%66%
Bulgaria      47%21%23%59%43%67%33%68%64%58%
Svezia26%17%20%61%66%92%65%73%61%66%
Finlandia37%16%25%63%30%32%64%82%62%51%
Malta29%35%6%65%1%17%33%81%83%81%
Lettonia          36%23%15%71%28%43%58%52%45%67%
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%
Gran Bretagna16%23%9%69%89%41%81%99%62%99%

[1] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-JusticeDataGR-Part1-2023_compressed.pdf

[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it

[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.

[4] Il 62% nel regno Unito.

Modifiche temporali al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

In evidenza

Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22.  Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Art. 8

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e di   cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].


[1] Art. 35

Disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022

[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva

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La riforma Cartabia è legge

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022

La riforma del processo è legge

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (21G00229) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale  del  processo
civile, mediante novelle al codice di procedura civile e  alle  leggi
processuali speciali, in funzione di  obiettivi  di  semplificazione,
speditezza e razionalizzazione  del  processo  civile,  nel  rispetto
della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale.  I  medesimi
schemi sono trasmessi alle Camere perche' su di essi sia espresso  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data
della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei
trenta giorni antecedenti alla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di sessanta giorni. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con  le
sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei
necessari elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.  I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia  e  per  i
profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data  della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti  possono  essere
comunque emanati. 
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni
dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi
adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  puo'
adottare  disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
legislativi medesimi. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura
di mediazione  e  della  negoziazione  assistita  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  degli  incentivi
fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di  risoluzione  delle
controversie prevedendo:  l'incremento  della  misura  dell'esenzione
dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione  della  procedura
prevista  per  la  determinazione  del  credito  d'imposta   di   cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  il
riconoscimento  di  un  credito  d'imposta  commisurato  al  compenso
dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei
limiti   previsti   dai    parametri    professionali;    l'ulteriore
riconoscimento di un  credito  d'imposta  commisurato  al  contributo
unificato versato dalle parti nel  giudizio  che  risulti  estinto  a
seguito della conclusione dell'accordo  di  mediazione;  l'estensione
del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e  di
negoziazione assistita; la previsione  di  un  credito  d'imposta  in
favore degli organismi di mediazione commisurato  all'indennita'  non
esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per  l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle  spese  di  avvio
della procedura di  mediazione  e  delle  indennita'  spettanti  agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali
scostamenti  rispetto  al  predetto  limite  di  spesa,  preveda   il
corrispondente aumento del contributo unificato; 
    b) eccezion fatta per  l'arbitrato,  armonizzare,  all'esito  del
monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area  di  applicazione
della mediazione obbligatoria, la normativa in materia  di  procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge
e, allo scopo, raccogliere tutte le  discipline  in  un  testo  unico
degli strumenti complementari alla giurisdizione  (TUSC),  anche  con
opportuna valorizzazione delle singole competenze  in  ragione  delle
materie nelle quali dette procedure possono intervenire; 
    c) estendere il ricorso  obbligatorio  alla  mediazione,  in  via
preventiva,   in   materia   di   contratti   di   associazione    in
partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di  rete,  di
somministrazione, di societa' di persone  e  di  subfornitura,  fermo
restando il ricorso alle procedure di risoluzione  alternativa  delle
controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che,  quando
l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'  condizione   di
procedibilita' della  domanda  giudiziale,  le  parti  devono  essere
necessariamente  assistite  da  un  difensore  e  la  condizione   si
considera avverata se il  primo  incontro  dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo e che, in ogni caso,  lo  svolgimento  della
mediazione non preclude la concessione dei  provvedimenti  urgenti  e
cautelari,  ne'  la  trascrizione  della   domanda   giudiziale.   In
conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione  del  comma
1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28.
Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  che  estende  la  mediazione  come
condizione di procedibilita' si proceda a  una  verifica,  alla  luce
delle  risultanze  statistiche,  dell'opportunita'  della  permanenza
della procedura di mediazione come condizione di procedibilita'; 
    d)  individuare,  in  caso   di   mediazione   obbligatoria   nei
procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte  che  deve
presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il  regime  del
decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non  abbia  soddisfatto
la condizione di procedibilita'; 
    e) riordinare le disposizioni concernenti  lo  svolgimento  della
procedura di mediazione  nel  senso  di  favorire  la  partecipazione
personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle  questioni
controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; 
  f) prevedere la possibilita'  per  le  parti  del  procedimento  di
mediazione di  delegare,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  un
proprio rappresentante a conoscenza dei fatti  e  munito  dei  poteri
necessari per la soluzione della  controversia  e  prevedere  che  le
persone  giuridiche  e  gli  enti  partecipano  al  procedimento   di
mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei
fatti  e  muniti  dei  poteri  necessari  per  la   soluzione   della
controversia; 
  g) prevedere per i rappresentanti delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che la conciliazione  nel  procedimento  di  mediazione
ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita'  contabile,
salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave,  consistente  nella
negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della  legge
o dal travisamento dei fatti; 
  h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato  ad
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi,
e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la
proposta   del    mediatore    sono    sottoposti    all'approvazione
dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze  previste
dall'articolo 1136 del codice  civile  e  che,  in  caso  di  mancata
approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la  proposta
del mediatore non approvata; 
  i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita'
per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto,  che
la sua relazione possa essere  prodotta  in  giudizio  e  liberamente
valutata dal giudice; 
  l) procedere alla revisione della  disciplina  sulla  formazione  e
sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa,
e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici
e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una
laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati   a
svolgere l'attivita' di mediatore dopo  aver  conseguito  un'adeguata
formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
  m)  potenziare  i  requisiti  di   qualita'   e   trasparenza   del
procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei
requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per
l'abilitazione a  costituire  gli  organismi  di  mediazione  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  le
modalita' della loro documentazione  per  l'iscrizione  nel  registro
previsto dalla medesima norma; 
  n)  riformare   e   razionalizzare   i   criteri   di   valutazione
dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche'
degli obblighi del responsabile dell'organismo di  mediazione  e  del
responsabile scientifico dell'ente di formazione; 
  o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata  dal  giudice,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, in un regime  di  collaborazione  necessaria  fra  gli  uffici
giudiziari,  le  universita',  nel  rispetto  della  loro  autonomia,
l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni
professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente
la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e  la
tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che  demandano  le  parti
alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi
di formazione in mediazione per i magistrati e la  valorizzazione  di
detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o
comunque mediante accordi conciliativi,  al  fine  della  valutazione
della carriera dei magistrati stessi; 
  p) prevedere che le  procedure  di  mediazione  e  di  negoziazione
assistita  possano  essere  svolte,  su  accordo  delle  parti,   con
modalita' telematiche  e  che  gli  incontri  possano  svolgersi  con
collegamenti da remoto; 
  q) prevedere, per le  controversie  di  cui  all'articolo  409  del
codice  di  procedura  civile,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca
condizione  di  procedibilita'  dell'azione,   la   possibilita'   di
ricorrere alla negoziazione  assistita,  a  condizione  che  ciascuna
parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove  le  parti  lo
ritengano, anche dai rispettivi consulenti del  lavoro,  e  prevedere
altresi'  che  al  relativo  accordo  sia  assicurato  il  regime  di
stabilita' protetta di  cui  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del
codice civile; 
  r) semplificare  la  procedura  di  negoziazione  assistita,  anche
prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato  un
modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense; 
  s)  prevedere,  nell'ambito   della   procedura   di   negoziazione
assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10  novembre  2014,  n.  162,  la  prevede
espressamente,  la  possibilita'  di  svolgere,  nel   rispetto   del
principio del contraddittorio e con la necessaria  partecipazione  di
tutti gli  avvocati  che  assistono  le  parti  coinvolte,  attivita'
istruttoria, denominata « attivita' di istruzione  stragiudiziale  »,
consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di  terzi  su
fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia  e  nella
richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
all'articolo 2735 del codice civile, la  verita'  di  fatti  ad  essa
sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; 
  t)  prevedere,  nell'ambito  della  disciplina  dell'attivita'   di
istruzione stragiudiziale, in particolare: 
  1) garanzie per le parti e i terzi, anche per cio' che concerne  le
modalita'  di  verbalizzazione  delle  dichiarazioni,   compresa   la
possibilita' per i terzi di non rendere le dichiarazioni,  prevedendo
in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento  del  giudice  al
fine della loro acquisizione; 
  2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e  conseguenze
processuali per  la  parte  che  si  sottrae  all'interrogatorio,  in
particolar modo consentendo al giudice di tener conto della  condotta
ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli  articoli
96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile; 
  3)   l'utilizzabilita'    delle    prove    raccolte    nell'ambito
dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel  successivo  giudizio
avente ad oggetto  l'accertamento  degli  stessi  fatti  e  iniziato,
riassunto  o  proseguito  dopo  l'insuccesso   della   procedura   di
negoziazione assistita, fatta salva la possibilita' per il giudice di
disporne la  rinnovazione,  apportando  le  necessarie  modifiche  al
codice di procedura civile; 
  4) che il compimento di abusi nell'attivita' di acquisizione  delle
dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare,
indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme; 
    u)  apportare  modifiche  all'articolo  6  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre  2014,  n.  162:  prevedendo  espressamente  che,  fermo  il
principio di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  6,  gli  accordi
raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche
patti  di  trasferimenti   immobiliari   con   effetti   obbligatori;
disponendo  che  nella  convenzione  di  negoziazione  assistita   il
giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo comma,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori  con  la
certificazione dell'accordo delle parti;  adeguando  le  disposizioni
vigenti  quanto  alle   modalita'   di   trasmissione   dell'accordo;
prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o  di  autorizzazione
siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso  i
Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  che  rilasciano  copia
autentica  dell'accordo  alle   parti,   ai   difensori   che   hanno
sottoscritto  l'accordo  e  ai   terzi   interessati   al   contenuto
patrimoniale dell'accordo stesso;  prevedendo  l'irrogazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino
l'obbligo di trasmissione degli  originali  ai  Consigli  dell'ordine
degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6
del citato decreto-legge n. 132 del 2014. 
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) assicurare la semplicita', la  concentrazione  e  l'effettivita'
della tutela e la ragionevole durata del processo; 
  b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli  elementi  di
diritto costituenti le ragioni della  domanda,  di  cui  all'articolo
163, terzo comma, numero 4), del codice di  procedura  civile,  siano
esposti in modo chiaro e specifico; 
  c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione
specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163,  terzo
comma, numero 5), del codice di procedura civile; 
  d) prevedere che l'atto  di  citazione  contenga,  in  aggiunta  ai
requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice
di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la  difesa  tecnica
mediante avvocato e'  obbligatoria  ai  sensi  degli  articoli  82  e
seguenti del codice di procedura civile, in tutti i  giudizi  davanti
al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo  86  del
medesimo codice, e che  la  parte,  sussistendone  i  presupposti  di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; 
  e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167
del codice di procedura civile il convenuto  proponga  tutte  le  sue
difese e prenda posizione sui fatti posti  dall'attore  a  fondamento
della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le  preclusioni
di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice  di
procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i
documenti che offre in comunicazione; 
  f)  prevedere  che  l'attore,  entro  un  congruo   termine   prima
dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza  puo'  proporre  le
domande  e  le  eccezioni  che   sono   conseguenza   della   domanda
riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di  essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli  106  e  269,
terzo comma, del codice di procedura civile se  l'esigenza  e'  sorta
dalle  difese  del  convenuto,  nonche'  in  ogni  caso  precisare  e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni  gia'  formulate
e, a pena di  decadenza,  indicare  i  nuovi  mezzi  di  prova  e  le
produzioni documentali; prevedere che  entro  un  successivo  termine
anteriore all'udienza di comparizione il convenuto puo' modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e,  a  pena  di
decadenza, indicare i mezzi di  prova  ed  effettuare  le  produzioni
documentali e che entro un ulteriore termine  prima  dell'udienza  di
comparizione le parti possono replicare  alle  domande  ed  eccezioni
formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria; 
  g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera  f)  in
modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo
in ogni  caso  il  principio  del  contradditorio  e  il  piu'  ampio
esercizio del diritto di difesa,  se  del  caso  anche  ampliando  il
termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il  termine  per
la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166  del  codice
di procedura civile; 
  h) adeguare la disciplina della  chiamata  in  causa  del  terzo  e
dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere  da  c)  a
g); 
  i) adeguare  le  disposizioni  sulla  trattazione  della  causa  ai
principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che: 
  1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire
personalmente  ai  fini  del  tentativo  di  conciliazione   previsto
dall'articolo  185  del  codice  di  procedura  civile;  la   mancata
comparizione personale senza giustificati motivi  e'  valutabile  dal
giudice ai fini dell'articolo  116,  secondo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
  2)  il  giudice  provvede  sulle  richieste  istruttorie  all'esito
dell'udienza, predisponendo il calendario del processo  e  disponendo
che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro  novanta
giorni; 
    l) prevedere che, esaurita  la  trattazione  e  istruzione  della
causa: 
      1) il giudice, ove abbia disposto la  discussione  orale  della
causa ai sensi  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura
civile, possa riservare il deposito della sentenza entro  un  termine
non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione; 
      2)  il  giudice,  ove  non  proceda  ai   sensi   dell'articolo
281-sexies  del  codice  di  procedura  civile,  fissi  l'udienza  di
rimessione della causa in decisione e di conseguenza: 
        2.1) assegni un termine perentorio non superiore  a  sessanta
giorni prima di tale udienza per  il  deposito  di  note  scritte  di
precisazione delle conclusioni; 
        2.2) assegni termini  perentori  non  superiori  a  trenta  e
quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le
parti non vi rinuncino espressamente; 
        2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al  deposito
della sentenza nei successivi trenta giorni nelle  cause  in  cui  il
tribunale decide in composizione monocratica  ovvero  nei  successivi
sessanta  giorni  nelle  cause  in  cui  il   tribunale   decide   in
composizione collegiale; 
    m) modificare l'articolo 185-bis del codice di  procedura  civile
prevedendo  che  il  giudice  possa   formulare   una   proposta   di
conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione; 
    n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli  702-bis
e seguenti del codice di procedura civile: 
      1) sia sistematicamente collocato nel libro II  del  codice  di
procedura civile; 
  2)  assuma  la  denominazione  di  «procedimento  semplificato   di
cognizione»; 
  3) ferma la possibilita' che l'attore vi ricorra di sua  iniziativa
nelle  controversie  di  competenza  del  tribunale  in  composizione
monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche  nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale,  quando
i fatti di causa siano tutti  non  controversi,  quando  l'istruzione
della causa si basi su prova documentale  o  di  pronta  soluzione  o
richieda  un'attivita'   istruttoria   costituenda   non   complessa,
stabilendo che, in  difetto,  la  causa  sia  trattata  con  il  rito
ordinario di cognizione e che nello stesso modo si  proceda  ove  sia
avanzata  domanda   riconvenzionale   priva   delle   condizioni   di
applicabilita' del procedimento semplificato; 
  4) sia disciplinato  mediante  l'indicazione  di  termini  e  tempi
prevedibili  e  ridotti  rispetto  a  quelli  previsti  per  il  rito
ordinario per  lo  svolgimento  delle  difese  e  il  maturare  delle
preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti; 
  5) si concluda con sentenza; 
    o) prevedere che, nel corso del giudizio di  primo  grado,  nelle
controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili: 
  1) il giudice possa, su istanza  di  parte,  pronunciare  ordinanza
provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in
parte, della  domanda  proposta,  quando  i  fatti  costitutivi  sono
provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; 
  2)  l'ordinanza  di   accoglimento   sia   reclamabile   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice  di  procedura  civile  e  non
acquisti efficacia di  giudicato  ai  sensi  dell'articolo  2909  del
codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi; 
  3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento  di  merito
prosegua davanti a un magistrato  diverso  appartenente  al  medesimo
ufficio; 
    p) prevedere che, nel corso del giudizio di  primo  grado,  nelle
controversie di  competenza  del  tribunale  in  materia  di  diritti
disponibili: 
  1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti  e  di
trattazione della causa  il  giudice  possa,  su  istanza  di  parte,
pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda  proposta,
quando quest'ultima e' manifestamente infondata ovvero se e' omesso o
risulta assolutamente incerto il  requisito  stabilito  dall'articolo
163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se
manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto  terzo
comma; 
  2) l'ordinanza di  cui  al  numero  1)  sia  reclamabile  ai  sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice  di  procedura  civile  e  non
acquisti efficacia di  giudicato  ai  sensi  dell'articolo  2909  del
codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi; 
  3) in caso di accoglimento del reclamo,  il  procedimento  prosegua
davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio; 
  q) coordinare la disciplina dell'articolo  164,  quarto,  quinto  e
sesto comma, del codice di procedura civile con  quanto  previsto  al
numero 1) della lettera p); 
  r) estendere l'applicabilita'  della  procedura  di  convalida,  di
licenza per scadenza del contratto e di sfratto per  morosita'  anche
ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda; 
  s) disciplinare i rapporti  tra  collegio  e  giudice  monocratico,
prevedendo che: 
  1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a  se'
per la decisione, deve essere decisa dal  tribunale  in  composizione
monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perche' decida quale giudice monocratico,  senza  fissare
ulteriori udienze; 
  2) il giudice, quando rilevi che una causa, gia' riservata  per  la
decisione davanti a se' quale giudice monocratico, deve essere decisa
dal tribunale in composizione  collegiale,  senza  fissare  ulteriori
udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con  ordinanza
comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla
comunicazione,  puo'   chiedere   la   fissazione   dell'udienza   di
discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario
precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere  assegnati  alle
parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi; 
  3) in caso  di  mutamento  del  rito,  gli  effetti  sostanziali  e
processuali della domanda si producano  secondo  le  norme  del  rito
seguite  prima  del  mutamento,  restino  ferme  le  decadenze  e  le
preclusioni  gia'  maturate  secondo  le  norme  seguite  prima   del
mutamento e il giudice fissi alle parti  un  termine  perentorio  per
l'eventuale integrazione degli atti introduttivi; 
  4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il  rito
collegiale,  restando  ferme  le  decadenze  e  le  preclusioni  gia'
maturate in ciascun procedimento prima della riunione; 
    t) modificare, in conformita'  ai  criteri  di  cui  al  presente
comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
tribunale in composizione collegiale sono adottati nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) ridurre i casi in  cui  il  tribunale  giudica  in  composizione
collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessita' giuridica e
della rilevanza economico-sociale delle controversie; 
  b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni  e  di
fissazione dell'oggetto della causa analogamente  a  quanto  previsto
per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. 
  7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
giudice di pace sono adottati nel rispetto dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
  a)  uniformare  il  processo  davanti  al  giudice   di   pace   al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; 
  b) provvedere a una rideterminazione della competenza  del  giudice
di pace in materia civile, anche modificando  le  previsioni  di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
  8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di giudizio di appello  sono  adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  prevedere  che  i  termini   per   le   impugnazioni   previsti
dall'articolo 325  del  codice  di  procedura  civile  decorrono  dal
momento in cui la sentenza e'  notificata  anche  per  la  parte  che
procede alla notifica; 
  b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia
anche quando l'impugnazione principale e' dichiarata improcedibile; 
  c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati
dagli  articoli  342  e  434  del  codice  di  procedura  civile,  le
indicazioni previste a pena di inammissibilita' siano esposte in modo
chiaro, sintetico e specifico; 
  d) individuare la forma con cui, nei  casi  previsti  dall'articolo
348  del  codice  di  procedura  civile,  l'appello   e'   dichiarato
improcedibile e il relativo regime di controllo; 
  e) prevedere,  fuori  dei  casi  in  cui  deve  essere  pronunciata
l'improcedibilita' dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo
348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una
ragionevole   probabilita'   di   essere   accolta   sia   dichiarata
manifestamente infondata e prevedere che la  decisione  di  manifesta
infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con  sentenza
succintamente motivata anche mediante rinvio a  precedenti  conformi;
modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice
di procedura civile; 
  f)  modificare  la  disciplina  dei  provvedimenti  sull'esecuzione
provvisoria in appello, prevedendo: 
  1) che la sospensione dell'efficacia  esecutiva  o  dell'esecuzione
della sentenza impugnata sia  disposta  sulla  base  di  un  giudizio
prognostico   di   manifesta    fondatezza    dell'impugnazione    o,
alternativamente, sulla base di un grave e  irreparabile  pregiudizio
derivante dall'esecuzione della  sentenza  anche  in  relazione  alla
possibilita' di insolvenza di una  delle  parti  quando  la  sentenza
contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro; 
  2) che l'istanza di cui  al  numero  1)  possa  essere  proposta  o
riproposta nel corso del  giudizio  di  appello,  anche  con  ricorso
autonomo,  a  condizione  che  il  ricorrente  indichi,  a  pena   di
inammissibilita',  gli  specifici  elementi  sopravvenuti   dopo   la
proposizione dell'impugnazione; 
  3)  che,  qualora  l'istanza   sia   dichiarata   inammissibile   o
manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non  impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha proposta  al  pagamento  in  favore
della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad  euro  250  e
non superiore ad  euro  10.000.  L'ordinanza  e'  revocabile  con  la
sentenza che definisce il giudizio; 
  g) introdurre modifiche all'articolo 287 del  codice  di  procedura
civile prevedendo che, nell'ambito  del  procedimento  di  correzione
delle sentenze e delle ordinanze, le  parti  possano  fare  richiesta
congiunta, da depositare  almeno  cinque  giorni  prima  dell'udienza
fissata, di non presenziarvi. In caso  di  richiesta  non  congiunta,
prevedere che il giudice abbia comunque facolta' di invitare la parte
resistente a depositare note scritte, senza  fissazione  di  apposita
udienza; 
  h) introdurre modifiche all'articolo 288 del  codice  di  procedura
civile, prevedendo la possibilita' di ricorrere  al  procedimento  di
correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione  o  la
quantificazione delle spese di lite liquidate  con  un  provvedimento
gia' passato in giudicato, prevedendo altresi' che tale  procedimento
non sia piu' esperibile  decorso  un  anno  dalla  pubblicazione  del
provvedimento; 
  i)   prevedere   che   per   la   trattazione   del    procedimento
sull'esecuzione provvisoria  il  presidente  del  collegio,  fermi  i
poteri di sospensione immediata  previsti  dall'articolo  351,  terzo
comma, secondo periodo, del codice di procedura  civile,  designa  il
consigliere istruttore e ordina la comparizione delle  parti  davanti
al predetto  consigliere  e  prevedere  che,  sentite  le  parti,  il
consigliere istruttore  riferisce  al  collegio  per  l'adozione  dei
provvedimenti sull'esecuzione provvisoria; 
  l) prevedere che la trattazione davanti  alla  corte  d'appello  si
svolge davanti al consigliere istruttore, designato  dal  presidente,
al quale  sono  attribuiti  i  poteri  di  dichiarare  la  contumacia
dell'appellato, di procedere alla  riunione  degli  appelli  proposti
contro  la  stessa   sentenza,   di   procedere   al   tentativo   di
conciliazione,  di  ammettere  i  mezzi  di   prova,   di   procedere
all'assunzione  dei  mezzi  istruttori  e  di  fissare   udienza   di
discussione  della  causa  davanti  al  collegio   anche   ai   sensi
dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura  civile,  fermo
restando il  potere  del  collegio  di  impartire  provvedimenti  per
l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la
riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova; 
  m) introdurre la possibilita' che, all'esito dell'udienza in camera
di  consiglio  fissata  per  la   decisione   sull'istanza   prevista
dall'articolo  283  del  codice  di  procedura  civile,  il  collegio
provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del  codice  di  procedura
civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito  di  note
conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione; 
  n) prevedere che, esaurita l'attivita' prevista dagli articoli  350
e 351 del codice  di  procedura  civile,  il  consigliere  istruttore
assegna termini perentori non superiori  a  sessanta  giorni  per  il
deposito  di  note   scritte   contenenti   la   precisazione   delle
conclusioni, termini non superiori a trenta giorni  per  il  deposito
delle comparse conclusionali  e  termini  non  superiori  a  quindici
giorni per il deposito delle memorie di replica  e  fissa  successiva
udienza avanti a se' nella quale la causa e' rimessa in  decisione  e
il  consigliere  istruttore  si  riserva  di  riferire  al  collegio;
prevedere altresi' che  la  sentenza  e'  depositata  nei  successivi
sessanta giorni; 
  o) riformulare gli articoli 353  e  354  del  codice  di  procedura
civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa  in  primo
grado ai casi di violazione del contraddittorio. 
  9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale
esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione
dei motivi per i quali si chiede la cassazione; 
  b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis  e
dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo: 
  1) la soppressione della sezione  prevista  dall'articolo  376  del
codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza
dinanzi alle sezioni semplici; 
  2) la  soppressione  del  procedimento  disciplinato  dall'articolo
380-bis del codice di procedura civile; 
  c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui
la  Corte  riconosca  di  dover  dichiarare  l'improcedibilita'   del
ricorso; 
  d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera
di consiglio disciplinato dagli  articoli  380-bis.1  e  380-ter  del
codice  di  procedura  civile,  che,  al  termine  della  camera   di
consiglio,  l'ordinanza,   succintamente   motivata,   possa   essere
immediatamente  depositata  in  cancelleria,   rimanendo   ferma   la
possibilita'  per  il  collegio  di  riservare  la  redazione  e   la
pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione; 
  e) introdurre un procedimento  accelerato,  rispetto  all'ordinaria
sede  camerale,  per  la  definizione  dei   ricorsi   inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo: 
  1) che il giudice della Corte formuli una proposta  di  definizione
del   ricorso,   con   la   sintetica   indicazione   delle   ragioni
dell'inammissibilita',  dell'improcedibilita'   o   della   manifesta
infondatezza ravvisata; 
  2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti; 
  3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di
consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso
si intenda rinunciato e il giudice pronunci  decreto  di  estinzione,
liquidando le spese, con esonero  della  parte  soccombente  che  non
presenta la richiesta di cui al  presente  numero  dal  pagamento  di
quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115; 
    f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica  quando  la
questione di diritto e' di particolare rilevanza, anticipando fino  a
quaranta giorni prima dell'udienza  l'onere  di  comunicazione  della
data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo
la facolta' per il pubblico ministero di depositare una  memoria  non
oltre quindici giorni prima dell'udienza; 
    g) introdurre la possibilita' per il giudice  di  merito,  quando
deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente
provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente
la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del  quesito
posto, prevedendo che: 
      1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di
cassazione e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: 
        1.1) la questione e' esclusivamente di  diritto,  non  ancora
affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; 
        1.2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative; 
        1.3) la  questione  e'  suscettibile  di  porsi  in  numerose
controversie; 
      2) ricevuta l'ordinanza con la quale il  giudice  sottopone  la
questione,  il  Primo  presidente,  entro  novanta  giorni,  dichiara
inammissibile  la  richiesta  qualora   risultino   insussistenti   i
presupposti di cui al numero 1) della presente lettera; 
      3)   nel   caso   in   cui   non    provvede    a    dichiarare
l'inammissibilita', il Primo presidente  assegna  la  questione  alle
sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente; 
      4) la Corte di cassazione decide  enunciando  il  principio  di
diritto in esito ad un procedimento  da  svolgere  mediante  pubblica
udienza, con la requisitoria scritta del  pubblico  ministero  e  con
facolta' per le parti di depositare brevi memorie  entro  un  termine
assegnato dalla Corte stessa; 
      5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende  il  giudizio
di merito ove e' sorta la questione oggetto di rinvio; 
      6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione  decide
sulla questione e' vincolante nel procedimento nell'ambito del  quale
e' stata rimessa  la  questione  e  conserva  tale  effetto,  ove  il
processo si estingua, anche nel nuovo processo che e' instaurato  con
la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime
parti. 
  10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di revocazione a seguito di sentenze  emesse  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicita'
di ristori, sia esperibile  il  rimedio  della  revocazione  previsto
dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una
volta  formatosi  il  giudicato,  il  contenuto  della  sentenza  sia
successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo
contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ovvero a uno  dei
suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la  violazione  tramite
tutela per equivalente; 
  b) prevedere che, nell'ambito del procedimento  per  revocazione  a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non
hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei
diritti dell'uomo; 
  c) prevedere che, nell'ambito del procedimento  per  revocazione  a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione  spetti
alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro  eredi
o aventi causa e al pubblico ministero; 
  d)  prevedere,  nell'ambito  del  procedimento  per  revocazione  a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
un termine per l'impugnazione non  superiore  a  novanta  giorni  che
decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della
sentenza della Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  ai  sensi  del
regolamento della Corte stessa; 
  e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte
le parti del processo che ha  dato  luogo  alla  sentenza  sottoposta
all'esame della Corte europea dei diritti  dell'uomo  e  al  pubblico
ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa,  al
fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti
consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo,
di richiedere di essere autorizzati all'intervento; 
  f)  operare  gli  adattamenti  delle  disposizioni  del  codice  di
procedura civile,  del  codice  civile  e  delle  altre  disposizioni
legislative che si rendano necessari in  seguito  all'adozione  delle
norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle  lettere
a), b), c), d) ed e). 
  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di controversie di lavoro e previdenza sono  adottati  nel
rispetto del seguente principio e  criterio  direttivo:  unificare  e
coordinare  la  disciplina  dei  procedimenti  di  impugnazione   dei
licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni  relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro,  adottando  le  opportune
norme transitorie, prevedendo che: 
  a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia  proposta
domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto  di  lavoro  abbia
carattere prioritario; 
  b) le azioni di  impugnazione  dei  licenziamenti  dei  soci  delle
cooperative,  anche  ove  consegua   la   cessazione   del   rapporto
associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409
e seguenti del codice di procedura civile; 
  c) le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove  non
siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del  codice  di
procedura  civile,  possano   essere   introdotte,   ricorrendone   i
presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli  articoli  38
del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al
decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  e  28  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione
dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di
agire successivamente in giudizio con rito diverso. 
  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di
esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: 
  a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione  forzata,
le sentenze e gli altri provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  e
gli atti ricevuti da notaio o  da  altro  pubblico  ufficiale  devono
essere formati in copia attestata conforme  all'originale,  abrogando
le  disposizioni  del  codice  di  procedura  civile   e   le   altre
disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva  e
alla spedizione in forma esecutiva; 
  b)  prevedere  che  se  il  creditore  presenta  l'istanza  di  cui
all'articolo 492-bis del codice di procedura civile,  il  termine  di
cui all'articolo 481, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
rimane  sospeso  e  riprende  a  decorrere  dalla  conclusione  delle
operazioni previste  dal  secondo  comma  dell'articolo  492-bis  del
medesimo codice; 
  c)  prevedere  che  il  termine  prescritto   dal   secondo   comma
dell'articolo 567 del codice di  procedura  civile  per  il  deposito
dell'estratto del  catasto  e  dei  certificati  delle  iscrizioni  e
trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con
quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e  501  del
medesimo codice per il deposito dell'istanza di  vendita,  prevedendo
che  il  predetto  termine  puo'  essere   prorogato   di   ulteriori
quarantacinque  giorni,   nei   casi   previsti   dal   terzo   comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile; 
  d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del  codice  di
procedura  civile  collabori  con   l'esperto   nominato   ai   sensi
dell'articolo 569 del codice di procedura civile al  controllo  della
completezza della documentazione di  cui  all'articolo  567,  secondo
comma, del codice di procedura civile; 
  e)  prevedere  che  il  giudice   dell'esecuzione   provvede   alla
sostituzione  del  debitore  nella  custodia  nominando  il   custode
giudiziario entro quindici giorni dal deposito  della  documentazione
di cui al secondo comma dell'articolo 567  del  codice  di  procedura
civile,  contemporaneamente   alla   nomina   dell'esperto   di   cui
all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia
alcuna utilita' ai fini della  conservazione  o  amministrazione  del
bene ovvero per la vendita; 
  f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina  la  liberazione
dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal  suo  nucleo
familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla
procedura, al piu' tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con
cui e' autorizzata la vendita o sono delegate le relative  operazioni
e che ordina  la  liberazione  dell'immobile  abitato  dall'esecutato
convivente col nucleo  familiare  al  momento  in  cui  pronuncia  il
decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilita'  di
disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento  alle
attivita' degli ausiliari del giudice, di  ostacolo  del  diritto  di
visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione  del  cespite
in uno stato di buona  conservazione  o  di  violazione  degli  altri
obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti; 
  g) prevedere che la relazione di stima  e  gli  avvisi  di  vendita
siano redatti secondo schemi standardizzati; 
  h) prevedere che sia il custode  ad  attuare  il  provvedimento  di
liberazione  dell'immobile  pignorato  secondo  le  disposizioni  del
giudice  dell'esecuzione  immobiliare,   senza   l'osservanza   delle
formalita' di  cui  agli  articoli  605  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile,  successivamente  alla  pronuncia  del  decreto  di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o  dell'assegnatario
se questi non lo esentano; 
  i)  prevedere  che  la   delega   delle   operazioni   di   vendita
nell'espropriazione  immobiliare  ha  durata  annuale,  con  incarico
rinnovabile da parte del  giudice  dell'esecuzione,  e  che  in  tale
periodo  il  professionista  delegato  deve   svolgere   almeno   tre
esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva  relazione  al
giudice sull'esito di ciascuno di  essi,  nonche'  prevedere  che  il
giudice   dell'esecuzione   esercita    una    diligente    vigilanza
sull'esecuzione delle attivita' delegate e sul rispetto dei tempi per
esse stabiliti,  con  l'obbligo  di  provvedere  immediatamente  alla
sostituzione  del  professionista  in  caso  di  mancato  o   tardivo
adempimento; 
  l) prevedere un termine di venti giorni  per  la  proposizione  del
reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del  professionista
delegato ai sensi  dell'articolo  591-ter  del  codice  di  procedura
civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione
decide il reclamo possa essere impugnata  con  l'opposizione  di  cui
all'articolo 617 dello stesso codice; 
  m)  prevedere  che  il   professionista   delegato   procede   alla
predisposizione del progetto di distribuzione del  ricavato  in  base
alle   preventive    istruzioni    del    giudice    dell'esecuzione,
sottoponendolo  alle  parti  e  convocandole  innanzi   a   se'   per
l'audizione, nel rispetto del termine di  cui  all'articolo  596  del
codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista  dall'articolo  597
del  codice  di  procedura  civile  o  qualora  non  siano   avanzate
contestazioni al progetto, prevedere che il  professionista  delegato
lo dichiara esecutivo e provvede  entro  sette  giorni  al  pagamento
delle singole quote agli aventi diritto  secondo  le  istruzioni  del
giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso  di  contestazioni  il
professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione; 
  n) prevedere: 
      1) che il debitore, con  istanza  depositata  non  oltre  dieci
giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo  569,  primo  comma,
del  codice  di  procedura   civile,   puo'   chiedere   al   giudice
dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere  direttamente  alla
vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo
base indicato nella relazione di stima,  prevedendo  che  all'istanza
del debitore  deve  essere  sempre  allegata  l'offerta  di  acquisto
irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia  della  serieta'
dell'offerta, e' prestata cauzione  in  misura  non  inferiore  a  un
decimo del prezzo proposto; 
      2)  che  il  giudice  dell'esecuzione,   con   decreto,   deve:
verificata l'ammissibilita' dell'istanza,  disporre  che  l'esecutato
rilasci l'immobile nella  disponibilita'  del  custode  entro  trenta
giorni a pena di  decadenza  dall'istanza,  salvo  che  il  bene  sia
occupato con titolo opponibile alla  procedura;  disporre  che  entro
quindici giorni e' data pubblicita', ai sensi dell'articolo  490  del
codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto  che
entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori  offerte  di
acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a  un  decimo
del prezzo proposto, il quale non  puo'  essere  inferiore  a  quello
dell'offerta gia' presentata a corredo  dell'istanza  dell'esecutato;
convocare il debitore, i comproprietari, il creditore  procedente,  i
creditori  intervenuti,  i  creditori  iscritti  e  gli  offerenti  a
un'udienza da fissare  entro  novanta  giorni  per  la  deliberazione
sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli
offerenti; 
      3)  che  con  il  provvedimento  con  il   quale   il   giudice
dell'esecuzione aggiudica  l'immobile  al  miglior  offerente  devono
essere stabilite le modalita' di pagamento  del  prezzo,  da  versare
entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo  587
del codice di procedura civile; 
      4)  che  il  giudice  dell'esecuzione  puo'  delegare  uno  dei
professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e  allo  svolgimento  della
gara,  alla  riscossione  del  prezzo  nonche'  alle  operazioni   di
distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso  interamente  il
prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice  di
procedura civile; 
      5) che, se  nel  termine  assegnato  il  prezzo  non  e'  stato
versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587  e  569  del
codice di procedura civile; 
      6) che l'istanza di cui al numero 1) puo' essere formulata  per
una sola volta a pena di inammissibilita'; 
    o)  prevedere  criteri  per  la  determinazione   dell'ammontare,
nonche' del termine di durata delle misure di  coercizione  indiretta
di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere
altresi' l'attribuzione al  giudice  dell'esecuzione  del  potere  di
disporre dette misure quando il titolo esecutivo  e'  diverso  da  un
provvedimento di condanna oppure la misura non e' stata richiesta  al
giudice che ha pronunciato tale provvedimento; 
    p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei  beni  immobili
compiute nelle procedure esecutive  individuali  e  concorsuali,  gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a
carico del cliente si applicano anche agli  aggiudicatari  e  che  il
giudice  emette  il  decreto  di  trasferimento  soltanto  dopo  aver
verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi; 
    q) istituire presso il Ministero della giustizia  la  banca  dati
per le  aste  giudiziali,  contenente  i  dati  identificativi  degli
offerenti,  i  dati  identificativi  del  conto  bancario  o  postale
utilizzato per versare la cauzione e  il  prezzo  di  aggiudicazione,
nonche' le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti,
del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione,  su
richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. 
  13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti   legislativi   recanti   modifiche   alla   disciplina   dei
procedimenti in camera di consiglio sono adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridurre i casi in cui il tribunale  provvede  in  composizione
collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui e' previsto  l'intervento
del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale  e'
chiamato  a  pronunciarsi  in  ordine  all'attendibilita'  di   stime
effettuate o alla buona amministrazione di cose  comuni,  operando  i
conseguenti adattamenti delle disposizioni di  cui  al  capo  VI  del
titolo II del libro IV del codice di procedura civile  e  consentendo
il rimedio  del  reclamo  di  cui  all'articolo  739  del  codice  di
procedura civile ai decreti  emessi  dal  tribunale  in  composizione
monocratica,  individuando  per  tale  rimedio  la   competenza   del
tribunale in composizione collegiale; 
    b) prevedere interventi volti a trasferire  alle  amministrazioni
interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di  specifiche
competenze alcune delle  funzioni  amministrative,  nella  volontaria
giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e  al  giudice
minorile, individuando altresi' gli specifici ambiti e limiti di tale
trasferimento di funzioni. 
  14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in
camera di consiglio e alle modifiche  del  procedimento  sommario  di
cognizione di primo grado sono adottati  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1°  settembre
2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in
assenza di contraddittorio,  i  procedimenti  volti  ad  ottenere  la
dichiarazione di esecutivita' di una  decisione  straniera  e  quelli
volti ad ottenere in via principale l'accertamento della  sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento di una decisione  straniera  ai
sensi degli atti indicati di seguito: 
  1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del  Consiglio,  del  27  novembre
2003, relativo alla competenza, al  riconoscimento  e  all'esecuzione
delle  decisioni  in   materia   matrimoniale   e   in   materia   di
responsabilita'  genitoriale,  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1347/2000; 
  2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre  2008,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione  in  materia  di
obbligazioni alimentari; 
  3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del  24  giugno  2016,
che attua la cooperazione rafforzata nel  settore  della  competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e  dell'esecuzione  delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; 
  4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del  24  giugno  2016,
che attua la cooperazione rafforzata nel  settore  della  competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e  dell'esecuzione  delle
decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate; 
  5) regolamento (UE)  n.  650/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla  competenza,  alla  legge
applicabile, al riconoscimento e  all'esecuzione  delle  decisioni  e
all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in  materia  di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; 
  b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice
provveda con decreto motivato, avverso il quale puo' essere  promosso
ricorso ai sensi della lettera c); 
  c)  prevedere  che  i  ricorsi  avverso  le  decisioni   rese   nei
procedimenti di cui alla lettera a), nonche' i giudizi sulle  domande
di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli  atti  indicati
nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano  trattati  con  il  rito
sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis  e  seguenti  del
codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato; 
  d) prevedere  che  le  domande  di  diniego  del  riconoscimento  o
dell'esecuzione  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  606/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013,  relativo  al
riconoscimento  reciproco  delle  misure  di  protezione  in  materia
civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli
articoli 702-bis e seguenti del codice di  procedura  civile,  o  con
altro rito ordinario semplificato; 
  e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui  agli  articoli
615 e seguenti del codice di procedura civile, si  applichi  il  rito
sommario di cognizione,  o  altro  rito  ordinario  semplificato,  ai
procedimenti di diniego del riconoscimento  o  dell'esecuzione  e  di
accertamento dell'assenza di motivi  di  diniego  del  riconoscimento
previsti dagli atti di seguito indicati: 
  1) regolamento (UE) n.  1215/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  dicembre   2012,   concernente   la   competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni  in
materia civile e commerciale; 
  2)  regolamento  (UE)  2015/848  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di  insolvenza
(rifusione); 
  3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del  25  giugno  2019,
relativo alla competenza, al riconoscimento  e  all'esecuzione  delle
decisioni in materia matrimoniale e  in  materia  di  responsabilita'
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; 
  f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle  lettere
a),  c)  ed  e)  siano  promossi   innanzi   alla   corte   d'appello
territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini
previsti da tali atti; 
  g) prevedere che  le  decisioni  della  corte  d'appello  rese  sui
ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e)  siano  impugnabili  innanzi
alla Corte di cassazione; 
  h) prevedere che i criteri di cui  alle  lettere  da  a)  a  g)  si
estendano, con gli opportuni adattamenti, ai  procedimenti  volti  ad
ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione  straniera
o in via principale l'accertamento della sussistenza dei  presupposti
per il riconoscimento di una decisione straniera,  o  il  diniego  di
tale riconoscimento, allorche' l'efficacia di tali decisioni si fondi
su una convenzione internazionale. 
  15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina  dell'arbitrato
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  rafforzare  le  garanzie  di   imparzialita'   e   indipendenza
dell'arbitro, reintroducendo la facolta'  di  ricusazione  per  gravi
ragioni di convenienza nonche' prevedendo l'obbligo di rilasciare, al
momento  dell'accettazione  della  nomina,  una   dichiarazione   che
contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle  sopra
richiamate garanzie, prevedendo l'invalidita'  dell'accettazione  nel
caso di omessa dichiarazione, nonche' in particolare la decadenza nel
caso in cui, al momento  dell'accettazione  della  nomina,  l'arbitro
abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo
815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere  come
motivi di ricusazione; 
  b) prevedere in modo esplicito l'esecutivita' del  decreto  con  il
quale il presidente della corte d'appello  dichiara  l'efficacia  del
lodo straniero con contenuto di condanna; 
  c) prevedere l'attribuzione agli  arbitri  rituali  del  potere  di
emanare misure cautelari  nell'ipotesi  di  espressa  volonta'  delle
parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato  o  in
atto  scritto  successivo,  salva  diversa  disposizione  di   legge;
mantenere per tali ipotesi in capo al  giudice  ordinario  il  potere
cautelare nei soli casi di domanda anteriore  all'accettazione  degli
arbitri;  disciplinare  il  reclamo  cautelare  davanti  al   giudice
ordinario per i motivi di cui  all'articolo  829,  primo  comma,  del
codice di procedura civile e per  contrarieta'  all'ordine  pubblico;
disciplinare le modalita' di attuazione della misura cautelare sempre
sotto il controllo del giudice ordinario; 
  d) prevedere, nel caso di  decisione  secondo  diritto,  il  potere
delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 
  e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo  828,  secondo
comma,  del  codice  di  procedura   civile   per   la   proposizione
dell'impugnazione per nullita' del  lodo  rituale,  equiparandolo  al
termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura
civile; 
  f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della  materia
e di semplificazione della normativa  di  riferimento,  l'inserimento
nel codice di procedura civile  delle  norme  relative  all'arbitrato
societario e la conseguente abrogazione del  decreto  legislativo  17
gennaio  2003,   n.   5;   prevedere   altresi'   la   reclamabilita'
dell'ordinanza  di  cui  all'articolo  35,  comma  5,   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,  che  decide  sulla  richiesta  di
sospensione della delibera; 
  g) disciplinare la translatio  iudicii  tra  giudizio  arbitrale  e
giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale; 
  h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte
dell'autorita' giudiziaria siano improntate a criteri che  assicurino
trasparenza, rotazione ed efficienza. 
  16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla normativa  in  materia  di
consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: 
  a) rivedere il percorso  di  iscrizione  dei  consulenti  presso  i
tribunali,  favorendo  l'accesso  alla  professione  anche  ai   piu'
giovani; 
  b) distinguere le varie  figure  professionali,  caratterizzate  da
percorsi formativi differenti anche per il tramite  dell'unificazione
o  aggiornamento  degli   elenchi,   favorendo   la   formazione   di
associazioni nazionali di riferimento; 
  c) creazione di un albo nazionale  unico,  al  quale  magistrati  e
avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali  piu'
adeguate al singolo caso; 
  d) favorire la mobilita' dei professionisti tra  le  diverse  corti
d'appello, escludendo  obblighi  di  cancellazione  da  un  distretto
all'altro; 
  e) prevedere  la  formazione  continua  dei  consulenti  tecnici  e
periti; 
  f) tutelare la salute, la gravidanza o  le  situazioni  contingenti
che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la
possibilita' di richiesta di sospensione volontaria come prevista  in
altri ambiti lavorativi; 
  g) istituire presso le corti d'appello una commissione di  verifica
deputata  al  controllo  della  regolarita'  delle  nomine,  ai   cui
componenti non spettano compensi, gettoni di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti  legislativi  recanti  disposizioni  dirette  a   rendere   i
procedimenti civili piu'  celeri  ed  efficienti  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al
tribunale, alla corte  d'appello  e  alla  Corte  di  cassazione,  il
deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti  che  sono  in
giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo  esclusivamente
con modalita' telematiche, o anche mediante altri mezzi  tecnologici,
e che  spetti  al  capo  dell'ufficio  autorizzare  il  deposito  con
modalita' non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non siano funzionanti  e  sussista  una  situazione
d'urgenza, assicurando  che  agli  interessati  sia  data  conoscenza
adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema; 
    b) prevedere che, in tutti i  procedimenti  civili,  il  deposito
telematico di atti e documenti di  parte  possa  avvenire  anche  con
soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta  elettronica
certificata  nel  rispetto  della  normativa,  anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici; 
    c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni  tecnologiche
diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i  procedimenti
civili, il deposito si abbia per  avvenuto  nel  momento  in  cui  e'
generato  il  messaggio   di   conferma   del   completamento   della
trasmissione; 
    d) prevedere che i provvedimenti  del  giudice  e  gli  atti  del
processo per i quali la legge non richiede forme determinate  possano
essere compiuti nella forma piu' idonea al  raggiungimento  del  loro
scopo,  nel  rispetto  dei  principi  di  chiarezza  e  sinteticita',
stabilendo che sia assicurata la strutturazione  di  campi  necessari
all'inserimento delle informazioni nei  registri  del  processo,  nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato  dal
Ministro  della  giustizia,  sentiti  il  Consiglio  superiore  della
magistratura e il Consiglio nazionale forense; 
    e) prevedere il divieto di sanzioni sulla  validita'  degli  atti
per il mancato rispetto delle specifiche tecniche  sulla  forma,  sui
limiti  e  sullo  schema  informatico  dell'atto,  quando  questo  ha
comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle  specifiche
tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si  possa  tener  conto
nella disciplina delle spese; 
    f) rivedere la  disciplina  delle  modalita'  di  versamento  del
contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice  ordinario
e, in particolare: 
      1) prevedere che tale versamento possa avvenire: 
        1.1)  con  sistemi  telematici  di   pagamento   tramite   la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma  2,  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di  pagamento  con  moneta  elettronica  disponibili  nel
circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma  9,
del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 
        1.2) con strumenti di  pagamento  non  telematici,  in  conto
corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 
        1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e  di  valori
bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai  sensi  dell'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto; 
        1.4)  mediante  bonifico,  con  strumenti  di  pagamento  non
telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; 
      2) disciplinare i mezzi tramite i quali  deve  essere  data  la
prova del versamento; 
      3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario,
quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e'  depositato  con  modalita'  telematiche,  il
contributo  unificato  sia  corrisposto  esclusivamente  con  sistemi
telematici di pagamento; 
  4) prevedere, nella procedura di liquidazione  giudiziale,  che  il
contributo  unificato  sia  corrisposto  esclusivamente  con  sistemi
telematici di pagamento; 
  5) prevedere che il versamento  con  modalita'  diverse  da  quelle
prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo  14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e che la  relativa  istanza  di  rimborso  debba
essere proposta,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni  dal
pagamento; 
  6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,
prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici
delle spettanze degli ufficiali giudiziari; 
  g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformita' di  cui
agli articoli  16-bis,  comma  9-bis,  16-decies  e  16-undecies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  al  fine  di  consentire  tali
attestazioni per tutti gli atti trasmessi con  modalita'  telematiche
all'ufficiale giudiziario o  dal  medesimo  ricevuti  con  le  stesse
modalita'; 
  h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi  e  criteri
direttivi  di  cui  alla  presente  legge,  misure  di   riordino   e
implementazione delle disposizioni  in  materia  di  processo  civile
telematico; 
  i) prevedere all'articolo 22 delle  disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  che  le  funzioni  di
consulente  presso  le  sezioni  specializzate  dei   tribunali   con
competenza  distrettuale  possono  essere  affidate   ai   consulenti
iscritti negli albi dei tribunali del distretto; 
  l) prevedere che il giudice, fatta salva  la  possibilita'  per  le
parti costituite di opporsi, puo' disporre che le udienze civili  che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai  difensori,  dalle
parti, dal pubblico  ministero  e  dagli  ausiliari  del  giudice  si
svolgano con  collegamenti  audiovisivi  a  distanza,  individuati  e
regolati con provvedimento  del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia; 
  m)  prevedere  che,  fatta  salva  la  possibilita'  per  le  parti
costituite di opporsi, il giudice puo', o deve in caso  di  richiesta
congiunta delle  parti,  disporre  che  le  udienze  civili  che  non
richiedono la presenza  di  soggetti  diversi  dai  difensori,  dalle
parti, dal pubblico ministero e dagli  ausiliari  del  giudice  siano
sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni  da  effettuare  entro  il  termine  perentorio
stabilito dal giudice; 
  n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di  comparizione
per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, puo' disporre  il
deposito telematico  di  una  dichiarazione  sottoscritta  con  firma
digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice  di
procedura civile; 
  o) prevedere che nei procedimenti di  separazione  consensuale,  di
istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli  effetti  civili
del   matrimonio   le   parti   possono   formulare   rinuncia   alla
partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso
la volonta' di non volersi riconciliare  con  l'altra  parte  purche'
offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilita' reddituali e
patrimoniali  relative  al  triennio  antecedente  e  depositino   la
relativa documentazione; 
  p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione,  inabilitazione
e   amministrazione   di   sostegno,    all'udienza    per    l'esame
dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia
richiesta la nomina di  amministratore  di  sostegno  sia  di  regola
prevista la comparizione personale del  soggetto  destinatario  della
misura,  con  facolta'  per  il  giudice  di  disporre  l'udienza  in
modalita' da remoto mediante  collegamenti  audiovisivi  a  distanza,
individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   Ministero   della
giustizia, nelle ipotesi in cui la  comparizione  personale  potrebbe
arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura; 
  q)  prevedere  che  il  provvedimento  cautelare   di   sospensione
dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da  qualsiasi  organo  di
associazioni, fondazioni,  societa',  ovvero  condominio,  non  perde
efficacia in  caso  di  estinzione  del  giudizio,  anche  quando  la
relativa domanda e' stata proposta in corso di causa; prevedere che i
provvedimenti  di  sospensione  delle  deliberazioni   dell'assemblea
condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile  non  perdono
efficacia ove non  sia  successivamente  instaurato  il  giudizio  di
merito; 
  r)  prevedere  che  la  dichiarazione   di   inefficacia   di   cui
all'articolo 669-novies del codice di procedura civile  assume  anche
in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza. 
  18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche  alla  disciplina  dell'ufficio
per il processo istituito presso i tribunali e  le  corti  d'appello,
anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il
coordinamento di uno o piu' magistrati dell'ufficio, sia  organizzato
individuando i requisiti professionali del personale da  assegnare  a
tale struttura facendo riferimento alle figure  gia'  previste  dalla
legge; 
  b)  prevedere  altresi'  che  all'ufficio  per  il  processo   sono
attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: 
  1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le
attivita' preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale
quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale  e
dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilita' della  lite,
la predisposizione di  bozze  di  provvedimenti,  il  supporto  nella
verbalizzazione,  la  cooperazione  per  l'attuazione  dei   progetti
organizzativi finalizzati  a  incrementare  la  capacita'  produttiva
dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione; 
  2) compiti di supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli  strumenti
informatici; 
  3) compiti  di  coordinamento  tra  l'attivita'  del  magistrato  e
l'attivita' del cancelliere; 
  4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa  a  disposizione
di precedenti giurisprudenziali; 
  5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro; 
    c) prevedere che presso la Corte di  cassazione  siano  istituite
una o piu' strutture organizzative denominate ufficio per il processo
presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali: 
  1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale  struttura  organizzativa,  facendo  riferimento  alle  figure
previste dalla legislazione  vigente  per  le  corti  d'appello  e  i
tribunali ordinari, in coerenza con la  specificita'  delle  funzioni
della Corte di cassazione; 
  2) prevedere che all'ufficio per il processo  presso  la  Corte  di
cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di
uno o piu'  magistrati  da  lui  delegati,  previa  formazione  degli
addetti alla struttura, sono attribuiti compiti: 
        2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei  flussi
delle sopravvenienze; 
        2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la
compilazione della scheda del ricorso, corredata  delle  informazioni
pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e  l'esistenza  di
precedenti  specifici,  lo  svolgimento  dei  compiti  necessari  per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con
l'individuazione di tematiche seriali, lo  svolgimento  di  attivita'
preparatorie  relative  ai   provvedimenti   giurisdizionali,   quali
ricerche  di  giurisprudenza,  di  legislazione,  di  dottrina  e  di
documentazione al fine di contribuire alla complessiva  gestione  dei
ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali; 
        2.3) di supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli  strumenti
informatici; 
        2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche  per  le
attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 
    d) prevedere l'istituzione,  presso  la  Procura  generale  della
Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate
ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali: 
  1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale struttura, facendo  riferimento  alle  figure  previste  dalla
legislazione vigente per le corti d'appello e i  tribunali  ordinari,
in coerenza con la  specificita'  delle  attribuzioni  della  Procura
generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione; 
  2) prevedere che alla predetta struttura  organizzativa,  sotto  la
supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati
dell'ufficio, previa formazione degli addetti  alla  struttura,  sono
attribuiti compiti: 
        2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti
che  pervengono  per  l'intervento,   per   la   formulazione   delle
conclusioni e per il deposito  delle  memorie  dinanzi  alle  sezioni
unite e alle sezioni semplici della Corte; 
        2.2) di supporto ai  magistrati  comprendenti,  tra  l'altro,
l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi
degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei  ricorsi  e
di individuazione delle questioni che  possono  formare  oggetto  del
procedimento   per   l'enunciazione   del   principio   di    diritto
nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del  codice  di
procedura civile; 
        2.3) di supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli  strumenti
informatici; 
        2.4)  di  raccolta  di  materiale  e  documentazione  per  la
predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
  19. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  18,  il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con  decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente  di  500  unita'  di
personale  da  inquadrare  nella  III  area   funzionale,   posizione
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
  20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti   legislativi   recanti   modifiche   alla   disciplina   del
procedimento notificatorio sono adottati nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere, quando il destinatario della  notificazione  e'  un
soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo  di  munirsi  di  un
indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante  da  pubblici
elenchi o quando il destinatario  ha  eletto  domicilio  digitale  ai
sensi    dell'articolo    3-bis,    comma    1-bis,    del     codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti  di  diritto  privato  non  tenuti
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese  ai
sensi  dell'articolo   6-quater   del   medesimo   codice,   che   la
notificazione degli atti  in  materia  civile  e  stragiudiziale  sia
eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo  di  posta  elettronica
certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici; 
    b) prevedere che,  quando  la  notificazione  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito  positivo
per  causa  imputabile  al  destinatario,  l'avvocato  provveda  alla
notificazione  esclusivamente  mediante  inserimento,  a  spese   del
richiedente, nell'area web riservata  di  cui  all'articolo  359  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per
eseguita nel decimo giorno successivo a quello  in  cui  e'  compiuto
l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o
non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la
notificazione si esegua con le modalita' ordinarie; 
    c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata  o  mediante   inserimento
nell'area  web  riservata,  sia  vietato  all'ufficiale   giudiziario
eseguire, su richiesta di  un  avvocato,  notificazioni  di  atti  in
materia civile e stragiudiziale,  salvo  che  l'avvocato  richiedente
dichiari che il destinatario della notificazione non  dispone  di  un
indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante  da  pubblici
elenchi ovvero che la notificazione  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito  positivo
per cause non imputabili al destinatario; 
    d)  adottare  misure  di  semplificazione  del  procedimento   di
notificazione nei casi in cui la stessa e' effettuata  dall'ufficiale
giudiziario, al fine di agevolare l'uso di  strumenti  informatici  e
telematici. 
  21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle  parti  e
dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
  a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia
quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilita'  aggravata  e,
conseguentemente, specifiche sanzioni  a  favore  della  cassa  delle
ammende; 
  b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi
di  rifiuto  non  giustificato  di  consentire  l'ispezione  prevista
dall'articolo 118 del codice  di  procedura  civile  e  nei  casi  di
rifiuto o inadempimento non giustificati  dell'ordine  di  esibizione
previsto dall'articolo 210 del medesimo codice; 
  c) prevedere la fissazione di un termine non superiore  a  sessanta
giorni entro il quale la pubblica  amministrazione,  cui  sono  state
richieste informazioni ai  sensi  dell'articolo  213  del  codice  di
procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni  del
diniego. 
  22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi  della  delega  di
cui al comma 1 sono  adottati  altresi'  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
  a) curare il  coordinamento  con  le  disposizioni  vigenti,  anche
modificando la formulazione e la collocazione delle norme del  codice
di procedura civile, del codice civile e  delle  norme  contenute  in
leggi speciali non direttamente  investite  dai  principi  e  criteri
direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad  essi
conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune
disposizioni transitorie; 
  b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo  2001,  n.
89,  sostituendo  all'introduzione  del  giudizio  nelle  forme   del
procedimento sommario di cognizione di cui agli  articoli  702-bis  e
seguenti del codice di procedura civile quali rimedi  preventivi,  la
stipulazione, anche fuori dei casi  in  cui  l'accesso  preventivo  a
strumenti  alternativi  per   la   risoluzione   della   controversia
costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, di
una convenzione di negoziazione assistita  ovvero  la  partecipazione
personale al procedimento  di  mediazione  anche  successivamente  al
primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri  procedimenti
di conciliazione e mediazione previsti da  disposizioni  speciali  e,
per  i  giudizi  davanti  alla  corte  d'appello,  alla  proposizione
d'istanza di decisione in udienza, all'esito  di  discussione  orale,
preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel  corso  della
medesima udienza; 
  c) prevedere che il difetto di giurisdizione: 
  1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei
successivi gradi del processo solo quando  e'  oggetto  di  specifico
motivo di impugnazione; 
  2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte  dell'attore
che ha promosso il giudizio di primo grado. 
  23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per
la realizzazione di un rito  unificato  denominato  «procedimento  in
materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un  apposito
titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile,  rubricato
«Norme per  il  procedimento  in  materia  di  persone,  minorenni  e
famiglie», recante la disciplina  del  rito  applicabile  a  tutti  i
procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni  e  alle
famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale  per  i
minorenni e del giudice tutelare,  con  esclusione  dei  procedimenti
volti  alla  dichiarazione  di  adottabilita',  dei  procedimenti  di
adozione di  minori  di  eta'  e  dei  procedimenti  attribuiti  alla
competenza delle sezioni  istituite  dal  decreto-legge  17  febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica  ed
integrazione delle disposizioni vigenti; 
    b) nei procedimenti di cui alla  lettera  a),  prevedere  che  in
presenza di allegazioni di  violenza  domestica  o  di  genere  siano
assicurate:  su  richiesta,  adeguate  misure   di   salvaguardia   e
protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis  del
codice civile; le necessarie modalita'  di  coordinamento  con  altre
autorita' giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei  termini
processuali nonche' specifiche disposizioni processuali e sostanziali
per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un  figlio  minore
rifiuti di incontrare uno o entrambi i  genitori,  prevedere  che  il
giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione
ritenuta necessaria, accerta con urgenza  le  cause  del  rifiuto  ed
assume  i  provvedimenti  nel   superiore   interesse   del   minore,
considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei  figli
e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza.  In  ogni
caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio
avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e
non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che,  qualora
il giudice  ritenga  di  avvalersi  dell'ausilio  di  un  consulente,
procede alla sua nomina con  provvedimento  motivato,  indicando  gli
accertamenti da svolgere; il  consulente  del  giudice  eventualmente
nominato si attiene ai protocolli  e  alle  metodologie  riconosciuti
dalla  comunita'  scientifica   senza   effettuare   valutazioni   su
caratteristiche e  profili  di  personalita'  estranee  agli  stessi;
prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti  di  cui  agli
articoli  342-bis  e  seguenti  del  codice  civile  possono   essere
richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e  quando  la
convivenza e' gia' cessata; 
    c)  prevedere  la  competenza  del  tribunale   in   composizione
collegiale, con facolta' di delega per la trattazione e  l'istruzione
al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni  la
prima udienza di cui alla lettera l) e  le  udienze  all'esito  delle
quali  devono   essere   adottati   provvedimenti   decisori,   anche
provvisori, sono tenute dal giudice relatore,  con  facolta'  per  lo
stesso di delegare ai giudici onorari  specifici  adempimenti  e  con
l'esclusione della facolta'  di  delegare  l'ascolto  dei  minorenni,
l'assunzione delle  testimonianze  e  tutti  gli  atti  riservati  al
giudice togato; 
    d) procedere al riordino dei criteri di competenza  territoriale,
prevedendo quale  criterio  di  competenza  prevalente  quello  della
residenza abituale del minore che corrisponde  al  luogo  in  cui  si
trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione
della domanda, salvo il caso di  illecito  trasferimento,  prevedendo
altresi' che  per  il  cambio  di  residenza  ovvero  per  la  scelta
dell'istituto scolastico anche prima della separazione  dei  genitori
sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero,  in
difetto, del giudice; 
    e) disporre l'intervento necessario del  pubblico  ministero,  ai
sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando
il potere  del  pubblico  ministero  nei  procedimenti  di  cui  agli
articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e  in  quelli  di
cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione; 
    f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto  in
modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalita'
e la residenza abituale del ricorrente, del resistente  e  dei  figli
comuni  della  coppia,  minorenni,  maggiorenni  economicamente   non
autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi  dell'articolo
3, comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  ai  quali  il
procedimento  si  riferisce;  la  determinazione  dell'oggetto  della
domanda; l'esposizione dei fatti e  degli  elementi  di  diritto  sui
quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione,
a pena di decadenza per le sole domande  aventi  ad  oggetto  diritti
disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il  ricorrente
intenda  avvalersi;  il   deposito   di   copia   dei   provvedimenti
eventualmente gia' adottati all'esito di uno dei procedimenti di  cui
alla lettera a); l'indicazione di  procedimenti  penali  in  cui  una
delle parti o il minorenne  sia  persona  offesa;  nelle  ipotesi  di
domande di natura economica, il deposito di copia delle  denunce  dei
redditi e di documentazione attestante le  disponibilita'  mobiliari,
immobiliari  e  finanziarie  delle  parti  degli  ultimi  tre   anni,
disponendo le sanzioni per il mancato deposito  della  documentazione
senza giustificato motivo ovvero per il  deposito  di  documentazione
inesatta o incompleta; prevedere che con  gli  atti  introduttivi  le
parti depositino altresi'  un  piano  genitoriale  che  illustri  gli
impegni e le attivita'  quotidiane  dei  minori,  relativamente  alla
scuola,   al   percorso   educativo,   alle    eventuali    attivita'
extrascolastiche,   sportive,   culturali    e    ricreative,    alle
frequentazioni  parentali   e   amicali,   ai   luoghi   abitualmente
frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito
del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza
di comparizione delle parti davanti al giudice  relatore,  da  tenere
entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre  che
il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale  termine
e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per  la  valutazione
di  professionalita';  prevedere  con  la   fissazione   della   data
l'indicazione del termine per la  notificazione  del  ricorso  e  del
decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta,  con
possibilita'  per  il  giudice  relatore  di  assumere  provvedimenti
d'urgenza   nell'interesse   delle   parti   e   dei   minori   prima
dell'instaurazione  del   contraddittorio,   quando   cio'   potrebbe
pregiudicare  l'attuazione  del  provvedimento  o  in   presenza   di
pregiudizio  imminente  ed  irreparabile,   fissando   l'udienza   di
comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca  di  tali
provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere  che  con
il decreto  di  fissazione  della  prima  udienza  il  giudice  debba
informare le parti della possibilita' di avvalersi  della  mediazione
familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti  sia  stata
destinataria di condanna anche non  definitiva  o  di  emissione  dei
provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di  reato  previsti
dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei  confronti  delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,  di
cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; 
    g) prevedere che, in assenza di limitazioni  o  provvedimenti  di
decadenza  della   responsabilita'   genitoriale,   nell'assumere   i
provvedimenti circa l'affido dei  figli  minori  il  giudice  indichi
quali   sono   le   informazioni   che    ciascun    genitore    deve
obbligatoriamente comunicare all'altro; 
    h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa
di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere
proposte, a pena di decadenza, eventuali domande  riconvenzionali  ed
eccezioni processuali e di merito non rilevabili  d'ufficio,  nonche'
contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena
di  decadenza  per  le  sole  domande  aventi  ad   oggetto   diritti
disponibili,  i  mezzi  di  prova   e   i   documenti,   oltre   alla
documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per
il mancato deposito della documentazione  senza  giustificato  motivo
ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; 
    i) disciplinare le difese  del  ricorrente  in  caso  di  domande
riconvenzionali del convenuto, nonche' la possibilita' di precisare e
modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla  luce
delle  difese  della  controparte;  prevedere   in   ogni   caso   la
possibilita' di introdurre  nel  corso  del  giudizio  domande  nuove
relative all'affidamento e al mantenimento  dei  figli  minori  e  di
quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nonche'  la
possibilita' di introdurre domande  nuove  relative  al  mantenimento
delle   parti   e   dei   figli   maggiorenni   non    economicamente
autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti  sopravvenuti  ovvero  di
nuovi accertamenti istruttori; 
    l) prevedere che  la  prima  udienza  si  svolga  con  necessaria
comparizione  personale  delle  parti  per  essere   sentite,   anche
separatamente, e per il tentativo  di  conciliazione,  disponendo  le
sanzioni per la mancata  comparizione  senza  giustificato  motivo  e
prevedendo in ogni caso la data di  decorrenza  dei  provvedimenti  a
contenuto economico, con facolta' di farli retroagire alla data della
domanda  o  comunque  della  prima  udienza,  e  che  il  verbale  di
conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per  l'iscrizione
di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione
del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i
provvedimenti provvisori e urgenti  all'esito  della  prima  udienza,
determinando la  data  di  decorrenza  dei  provvedimenti  di  natura
economica anche a far data dalla  domanda;  prevedere  che  la  prima
udienza debba svolgersi con necessaria comparizione  personale  delle
parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi
in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche,  e
che il giudice possa formulare una proposta di  definizione  motivata
anche tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  e  delle  risultanze
istruttorie acquisite; prevedere che la  mancata  comparizione  senza
giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116,  secondo
comma, del codice di procedura civile e  che  possa  altresi'  essere
tenuta in considerazione ai  fini  delle  spese  di  lite;  prevedere
infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; 
    m) prevedere che,  qualora  il  tentativo  di  conciliazione  non
riesca, il  presidente,  anche  d'ufficio,  sentiti  le  parti  ed  i
rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa  opportuni  nell'interesse  della  prole  e  dei
coniugi, nonche' che il tentativo di conciliazione non  sia  esperito
nei casi in cui sia allegata qualsiasi  forma  di  violenza  prevista
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno  2013,
n. 77; in tali  casi  la  comparizione  personale  delle  parti  deve
avvenire in orari differiti; 
    n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione  delle
fattispecie in cui siano allegate violenze di  genere  o  domestiche,
secondo  quanto  previsto  dalla  citata  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei
confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le  parti  ad
esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto  di
una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti  temporanei  ed
urgenti; 
    o)  prevedere  che  l'attivita'   professionale   del   mediatore
familiare, la sua formazione, le regole deontologiche  e  le  tariffe
applicabili siano regolate secondo quanto  previsto  dalla  legge  14
gennaio 2013, n. 4; 
    p) prevedere  l'istituzione,  presso  ciascun  tribunale,  di  un
elenco dei mediatori familiari iscritti presso  le  associazioni  del
settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013,  n.
4, con possibilita' per le parti di scegliere il mediatore tra quelli
iscritti in tale elenco; prevedere che i  mediatori  familiari  siano
dotati  di  adeguata  formazione  e   specifiche   competenze   nella
disciplina giuridica della famiglia, nonche' in materia di tutela dei
minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i
mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in
cui emerga qualsiasi forma di violenza; 
    q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione
tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per  la  decisione,
inviti le parti alla discussione,  pronunciando  sentenza  definitiva
ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda  relativa
allo stato delle persone e il procedimento debba  continuare  per  la
definizione delle ulteriori domande; 
    r) prevedere che qualora il processo debba continuare il  giudice
relatore, nel contraddittorio tra le parti:  adotti  i  provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle  parti
stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio  per  i
minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti  e
per  i  figli  maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  che
costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione  di  ipoteca
giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilita'  dinanzi  al
giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta  le  prove  o
adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per  la
prosecuzione   del   giudizio;   prevedere   che   nell'adottare    i
provvedimenti temporanei e urgenti il  giudice  possa  formulare  una
proposta di piano genitoriale nella quale illustrare  la  complessiva
situazione di vita del minore e le sue esigenze dal  punto  di  vista
dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori,  nonche'
del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e  dell'assistenza
morale del minore, nel rispetto dei principi  previsti  dall'articolo
337-ter del codice civile; prevedere  altresi'  che  all'interno  del
piano  genitoriale  siano  individuati  i  punti  sui  quali  vi  sia
l'accordo dei genitori e che il  mancato  rispetto  delle  condizioni
previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile
ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile; 
    s)  prevedere  che  il  giudice   dispone   in   ogni   caso   la
videoregistrazione dell'audizione del minore; 
    t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo  ascolto  non
delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace  di  esprimere
la propria volonta', fatti salvi i casi di impossibilita' del minore,
possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche  in
assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti  a
pena di nullita' del provvedimento; prevedere che il  giudice,  anche
relatore, possa disporre  d'ufficio  mezzi  di  prova  a  tutela  dei
minori, nonche' delle vittime di violenze,  anche  al  di  fuori  dei
limiti  stabiliti   dal   codice   civile,   sempre   garantendo   il
contraddittorio e il diritto alla prova  contraria,  disciplinando  i
poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale; 
    u) stabilire che i provvedimenti temporanei  ed  urgenti  debbano
contenere le modalita' e i termini di prosecuzione del giudizio,  che
possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel
corso del giudizio in presenza  di  fatti  sopravvenuti  o  di  nuovi
accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso  di
estinzione  del  processo  e  che  siano  disciplinate  le  forme  di
controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; 
    v) modificare l'articolo  178  del  codice  di  procedura  civile
introducendo una disposizione  in  cui  si  preveda  che,  una  volta
istituito il tribunale per le persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie,  l'ordinanza  del  giudice   istruttore   in   materia   di
separazione e di affidamento dei figli e' impugnabile dalle parti con
reclamo immediato al collegio, che il reclamo  deve  essere  proposto
nel termine perentorio di venti giorni dalla  lettura  alla  presenza
delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e  che  il
collegio decide in  camera  di  consiglio  entro  trenta  giorni  dal
deposito del reclamo; 
    z) prevedere che per  la  fase  decisoria  il  giudice  relatore,
esaurita l'istruzione, fissi davanti a se'  l'udienza  di  rimessione
della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti
difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal
giudice relatore che si riserva di riferire  al  collegio  e  che  la
sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni; 
    aa) prevedere che in presenza di allegazioni  o  segnalazioni  di
comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un
rapporto  equilibrato  e  continuativo  con  l'altro  genitore  e  la
conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti  e  con  i
parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate  l'abbreviazione
dei termini processuali e la concreta  attuazione  dei  provvedimenti
adottati nell'interesse del minore; 
    bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente
quanto  il  convenuto  abbiano  facolta'  di  proporre   domanda   di
scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,
disponendo  che  quest'ultima  sia  procedibile  solo  all'esito  del
passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia  pronunciato
la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,  e  che  sia  ammissibile  la
riunione dei procedimenti aventi ad oggetto  queste  domande  qualora
pendenti  tra  le  stesse  parti  dinanzi  al   medesimo   tribunale,
assicurando in entrambi i casi l'autonomia  dei  diversi  capi  della
sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti; 
    cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e  di
scioglimento o cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio  le
parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un
accordo sulla legge applicabile alla separazione  e  al  divorzio  ai
sensi degli articoli 8 e 9 del  regolamento  (UE)  n.  1259/2010  del
Consiglio, del 20 dicembre 2010; 
    dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore  speciale
del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto  del
minore,  anche  alla   luce   della   normativa   sovranazionale   di
riferimento; la predisposizione di  autonoma  regolamentazione  della
consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei
consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle  specifiche
competenze; la possibilita' di nomina di un tutore del minore,  anche
d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera
a), e in caso di adozione di provvedimenti ai  sensi  degli  articoli
330 e 333 del codice civile; 
    ee) prevedere la facolta' per  il  giudice,  anche  relatore,  su
richiesta  concorde  di   entrambe   le   parti,   di   nominare   un
professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo  dei  consulenti
tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza  di
concorde richiesta delle parti, dotato di  specifiche  competenze  in
grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul  nucleo
familiare, per superare conflitti tra le parti, per  fornire  ausilio
per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni  tra
genitori e figli; 
    ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali
disposizioni   per    regolamentare    l'intervento    dei    servizi
socio-assistenziali  o  sanitari,  in   funzione   di   monitoraggio,
controllo e accertamento,  prevedendo  che  nelle  relazioni  redatte
siano  tenuti  distinti  con  chiarezza   i   fatti   accertati,   le
dichiarazioni rese dalle  parti  e  le  valutazioni  formulate  dagli
operatori, con diritto delle parti e  dei  loro  difensori  di  avere
visione di ogni relazione ed accertamento compiuto  dai  responsabili
del servizio socio-assistenziale o sanitario, e,  fermo  restando  il
principio generale dell'interesse del minore  a  mantenere  relazioni
significative con i genitori, sia assicurato  che  nelle  ipotesi  di
violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo  in
quanto specificamente diretto alla protezione  della  vittima  e  del
minore  e   sia   adeguatamente   motivato,   nonche'   disciplinando
presupposti e  limiti  dell'affidamento  dei  minorenni  al  servizio
sociale; dettare disposizioni per individuare modalita' di esecuzione
dei provvedimenti relativi ai minori,  prevedendo  che  queste  siano
determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le
parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto  da
circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore  o  di
altre  condotte  che   potrebbero   pregiudicare   l'attuazione   del
provvedimento, che in caso di mancato  accordo  l'esecuzione  avvenga
sotto il controllo  del  giudice,  anche  con  provvedimenti  assunti
nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia  sempre  salvaguardato  il
preminente interesse alla salute  psicofisica  del  minorenne  e  che
l'uso  della  forza  pubblica,  sostenuto  da  adeguata  e  specifica
motivazione, sia limitato ai  soli  casi  in  cui  sia  assolutamente
indispensabile e sia posto in essere  per  il  tramite  di  personale
specializzato; 
    gg) riformare la disciplina dei  procedimenti  per  la  tutela  e
l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla  legge  4
maggio 1983, n. 184, e in particolare: 
      1)  prevedere  cause  di  incompatibilita'   con   l'assunzione
dell'incarico  di  consulente  tecnico  d'ufficio  nonche'   con   lo
svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che
riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche
rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o  private  presso
le quali sono  inseriti  i  minori,  che  partecipano  alla  gestione
complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore  di  esse
attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o che  fanno  parte
degli organi sociali di  societa'  che  le  gestiscono,  nonche'  per
coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente,  parente
o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso  le
citate  strutture  o  comunita';   apportare   modifiche   al   regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935,  n.  835,  per  adeguare  le  ipotesi  di
incompatibilita' ivi previste per i giudici onorari a quelle previste
dal presente numero; 
      2) introdurre il divieto di affidamento dei  minori  a  persone
che sono parenti o affini entro il quarto grado del  giudice  che  ha
disposto il collocamento,  del  consulente  tecnico  d'ufficio  o  di
coloro che  hanno  svolto  le  funzioni  di  assistente  sociale  nel
medesimo procedimento nonche' il divieto di collocamento  dei  minori
presso  strutture  o  comunita'  pubbliche  o  private  nelle   quali
rivestono  cariche  rappresentative,  o  partecipano  alla   gestione
complessiva o prestano a favore di esse attivita' professionale anche
a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di societa'  che
le gestiscono, persone che sono parente  o  affine  entro  il  quarto
grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che
ha disposto il collocamento, del consulente tecnico  d'ufficio  o  di
coloro che  hanno  svolto  le  funzioni  di  assistente  sociale  nel
medesimo procedimento; 
    hh) introdurre un  unico  rito  per  i  procedimenti  su  domanda
congiunta di separazione personale dei  coniugi,  di  divorzio  e  di
affidamento dei  figli  nati  fuori  del  matrimonio,  modellato  sul
procedimento previsto  dall'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile,  disponendo  che   nel   ricorso   debba   essere   contenuta
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
a carico delle parti, prevedendo la possibilita' che l'udienza per il
tentativo di conciliazione delle parti si  svolga  con  modalita'  di
scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine  rilasciare
dichiarazione contenente la volonta'  di  non  volersi  riconciliare;
introdurre un unico rito per i procedimenti  relativi  alla  modifica
delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice
di procedura civile, alla revisione delle condizioni di  divorzio  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.  898,  e  alla
modifica  delle  condizioni  relative  ai  figli  di   genitori   non
coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta  e
successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione
dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli  casi  di
richiesta congiunta delle  parti  ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  il
tribunale ravvisi la necessita' di  approfondimenti  in  merito  alle
condizioni proposte dalle parti; 
    ii) procedere al riordino della disciplina di cui  agli  articoli
145 e 316 del codice civile, attribuendo la  relativa  competenza  al
giudice anche  su  richiesta  di  una  sola  parte  e  prevedendo  la
possibilita'  di  ordinare  al  coniuge  inadempiente  al  dovere  di
contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143  del
codice civile di versare una  quota  dei  propri  redditi  in  favore
dell'altro; prevedere altresi' che il  relativo  provvedimento  possa
valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 
    ll) procedere al riordino della disciplina  di  cui  all'articolo
156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1°  dicembre  1970,
n. 898, all'articolo 3 della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219,  e
all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello
processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto  dell'assenza
di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile  per  adottare
le garanzie a tutela dell'adempimento  delle  obbligazioni  a  carico
dell'onerato e per il sequestro; 
    mm) procedere al riordino della disciplina  di  cui  all'articolo
709-ter del codice di procedura civile, con possibilita' di  adottare
anche   d'ufficio,   previa   instaurazione   del    contraddittorio,
provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di  procedura
civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di  non  fare
anche quando relativi ai minori; 
    nn) predisporre autonoma  regolamentazione  per  il  giudizio  di
appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); 
    oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice  tutelare,
inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis  del  codice  di
procedura civile in materia di  amministrazione  di  sostegno,  siano
reclamabili al tribunale che decide in composizione  monocratica  per
quelli aventi  contenuto  patrimoniale  gestorio  e  in  composizione
collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che  del  collegio  non
possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 
  24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per
le persone, per i minorenni e  per  le  famiglie  sono  adottati  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riorganizzare il funzionamento e le competenze  del  tribunale
per i minorenni di cui al regio  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.
835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per  i
minorenni e per le famiglie» composto dalla  sezione  distrettuale  e
dalle sezioni circondariali, prevedendo che la  sezione  distrettuale
sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o  di  sezione
di corte d'appello e che le sezioni  circondariali  siano  costituite
presso ogni sede  di  tribunale  ordinario  di  cui  all'articolo  42
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di  sezione
di  corte  d'appello  in  cui  ha  sede  la   sezione   distrettuale;
organizzare il tribunale per le persone, per i  minorenni  e  per  le
famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del  personale
di magistratura, del personale  amministrativo,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza  del
tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le  famiglie,  ad  eccezione  delle
competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite  alle
sezioni circondariali; 
    c) attribuire alle sezioni circondariali  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al
tribunale per i minorenni dall'articolo  38  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,  dall'articolo  403  del  codice
civile e dai titoli I e I-bis della legge  4  maggio  1983,  n.  184,
oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale  ordinario
nelle cause riguardanti lo stato e la  capacita'  delle  persone,  ad
esclusione  delle  cause   aventi   ad   oggetto   la   cittadinanza,
l'immigrazione e il riconoscimento della  protezione  internazionale,
nonche'  quelle  riguardanti  la  famiglia,   l'unione   civile,   le
convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice
tutelare, nonche' i procedimenti aventi ad  oggetto  il  risarcimento
del danno endo-familiare; 
  d) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria  per  svolgere  le
funzioni  di  presidente  della  sezione  distrettuale  e  la  minore
anzianita' di servizio necessaria per svolgere quelle  di  presidente
della sezione circondariale; 
  e)  determinare  le  competenze  del   presidente   della   sezione
distrettuale e del presidente della sezione circondariale; 
  f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per  le  persone,
per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli  dotati  di
specifiche  competenze  nelle   materie   attribuite   all'istituendo
tribunale, stabilire l'anzianita' di servizio necessaria  e  disporre
che non si  applichi  il  limite  dell'assegnazione  decennale  nella
funzione; 
  g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via  esclusiva  al
tribunale per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le  famiglie;
disciplinare la  possibilita'  di  applicazione,  anche  per  singoli
procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti
tabellari   con   provvedimento   del   presidente   della    sezione
distrettuale, dei giudici delle sezioni  circondariali  alla  sezione
distrettuale ovvero  dei  giudici  della  sezione  distrettuale  alle
sezioni circondariali, prevedendo la possibilita' che le udienze,  in
caso di applicazione, possano svolgersi con modalita' di  scambio  di
note scritte o di collegamento da remoto e con  possibilita'  per  il
giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio; 
  h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per  i
minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per  le  persone,
per i  minorenni  e  per  le  famiglie,  ferme  le  disposizioni  che
prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi  secondo  i
principi di delega di seguito indicati, siano  assegnati  all'ufficio
per il processo gia' esistente presso il tribunale ordinario  per  le
funzioni da svolgere  nell'ambito  delle  sezioni  circondariali  del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; 
  i) disciplinare composizione ed attribuzioni  dell'ufficio  per  il
processo secondo  quelle  previste  per  l'ufficio  per  il  processo
costituito  presso  i  tribunali  ordinari  ai  sensi   dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  prevedendola
possibilita'  di  demandare  ai  giudici  onorari,  che  integreranno
l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo
presso  il  tribunale  ordinario,  funzioni  di   conciliazione,   di
informazione sulla mediazione familiare, di ausilio  all'ascolto  del
minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con  attribuzione  di
specifici  compiti  puntualmente  delegati  dal   magistrato   togato
assegnatario del procedimento, secondo le competenze  previste  dalla
legislazione vigente; 
  l) stabilire che nelle  materie  del  penale  minorile  la  sezione
distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e  per  le
famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla
competenza del tribunale per i minorenni e giudichi  in  composizione
monocratica  o  collegiale  secondo  le  disposizioni   vigenti   che
disciplinano la materia; 
  m) stabilire che, nelle materie  della  sorveglianza  minorile,  la
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni  e
per  le  famiglie  sia  competente  per  tutti  i  procedimenti  gia'
attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni  e  giudichi
in composizione monocratica  o  collegiale  secondo  le  disposizioni
vigenti che disciplinano la materia; 
  n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle  loro
rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c),
le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e  le
sezioni  distrettuali  giudichino  in  composizione  collegiale,  con
esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, per  i  quali  le  sezioni  distrettuali
giudicano in composizione collegiale, con collegio  composto  da  due
magistrati togati e da due magistrati onorari; 
  o) stabilire che: ogni  provvedimento  che  definisce  il  giudizio
adottato dal giudice  della  sezione  circondariale  sia  impugnabile
dinanzi  alla  sezione  distrettuale,  che  giudica  in  composizione
collegiale, prevedendo che  del  collegio  non  possa  far  parte  il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni  provvedimento
che definisce il giudizio adottato, quale giudice di  prima  istanza,
dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza  della  stessa
sia impugnabile  dinanzi  alla  sezione  di  corte  d'appello  per  i
minorenni; 
  p) stabilire che avverso i provvedimenti di  cui  alla  lettera  o)
possa  essere  proposto  ricorso   per   cassazione   e   avverso   i
provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli  330,  332  e
333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le
persone, per i minorenni e  per  le  famiglie,  su  reclamo  proposto
avverso   i   provvedimenti   provvisori   emessi    dalle    sezioni
circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai  sensi
dell'articolo 111 della Costituzione; 
  q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento  provvisorio
adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti  decisori
sia  reclamabile  dinanzi  alla  sezione  distrettuale  e  che   ogni
provvedimento provvisorio adottato  dalla  sezione  distrettuale  che
presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della  stessa
sia reclamabile  dinanzi  alla  sezione  di  corte  d'appello  per  i
minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15  gennaio  1994,
n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni; 
  r) stabilire per i  procedimenti  civili  elencati  nel  comma  23,
lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di  persone,
minorenni e famiglie previsto dal medesimo  comma  23,  salvo  quanto
previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma; 
  s) stabilire che per i procedimenti  civili  non  ricompresi  nella
lettera r) si applichino  le  disposizioni  processuali  vigenti  che
disciplinano la materia; 
  t) riorganizzare il  funzionamento  e  le  competenze  dell'ufficio
della procura della Repubblica presso il tribunale  per  i  minorenni
che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica
presso il tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie,  attribuendo,  inoltre,  all'ufficio  le  funzioni   civili
attribuite all'ufficio  della  procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale ordinario  nelle  materie  di  competenza  del  costituendo
tribunale;  stabilire  che  le  funzioni   del   pubblico   ministero
attribuite siano svolte,  sia  presso  le  sezioni  distrettuali  sia
presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalita' di
collegamento da remoto, da  individuare  con  decreto  del  Ministero
della giustizia; 
  u) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria  per  svolgere  le
funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie; 
  v)  stabilire  l'anzianita'  di  servizio  necessaria   perche'   i
magistrati possano essere assegnati all'ufficio della  procura  della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e  per
le famiglie; 
    z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le
persone, per i minorenni e per le  famiglie  e  delle  procure  della
Repubblica presso i suddetti  tribunali,  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei  decreti
legislativi di cui al  presente  comma,  sia  determinata  la  pianta
organica  dei  magistrati  addetti  alle   sezioni   distrettuali   e
circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per  le
famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali,
nell'ambito della dotazione organica del personale  di  magistratura,
con decorrenza dalla data indicata nei  decreti  legislativi  stessi;
disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per
i  minorenni  siano  assegnati   quali   presidenti   delle   sezioni
distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di  sezione
presso i tribunali ordinari, assegnati anche  in  via  non  esclusiva
alle materie di competenza delle costituende  sezioni  circondariali,
siano   nominati,   previa   domanda,   presidenti   delle    sezioni
circondariali,  individuando  i  criteri  di  selezione  in  caso  di
richieste superiori al numero di posti disponibili,  privilegiando  i
magistrati  con  maggiore  esperienza  maturata  nelle   materie   di
competenza del costituendo  tribunale;  disporre  che  i  procuratori
della Repubblica delle procure della Repubblica  presso  i  tribunali
per i minorenni siano assegnati quali  procuratori  della  Repubblica
delle  procure  della  Repubblica  presso  i  costituendi  tribunali;
stabilire che l'assegnazione  e'  prevista  fino  alla  scadenza  del
termine stabilito per l'assegnazione delle  funzioni  dirigenziali  e
semi-dirigenziali, computando in  tale  periodo  quello  gia'  svolto
nella precedente funzione; prevedere che i magistrati gia'  assegnati
ai tribunali per i minorenni e, in  via  anche  non  esclusiva,  alle
sezioni di corte d'appello  per  i  minorenni  siano  assegnati  alle
sezioni distrettuali e  che  i  magistrati  assegnati  nei  tribunali
ordinari, in via anche non  esclusiva,  alle  materie  di  competenza
delle sezioni  circondariali  siano  assegnati  alle  stesse,  previa
domanda  dei  magistrati  interessati,  individuando  i  criteri   di
selezione  in  caso  di  richieste  superiori  al  numero  di   posti
disponibili,  privilegiando  i  magistrati  con  maggiore  esperienza
maturata nelle  materie  di  competenza  del  costituendo  tribunale;
prevedere che i magistrati assegnati alla  procura  della  Repubblica
presso il tribunale per i  minorenni  siano  assegnati  alla  procura
della Repubblica presso il costituendo tribunale; 
    aa) stabilire che il personale  di  cancelleria  e  le  dotazioni
materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni  e
per le famiglie e che il personale  di  cancelleria  e  le  dotazioni
materiali assegnati  in  ciascun  tribunale  allo  svolgimento  delle
funzioni  amministrative  connesse  alle  materie   trasferite   alle
istituende sezioni circondariali  siano  alle  stesse  assegnati  con
provvedimenti del Ministero della giustizia; 
    bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per  le  persone,
per i minorenni e per le famiglie  e  dell'ufficio  di  procura,  con
l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero
per  tutti  i  procedimenti  civili  di  competenza   dell'istituendo
tribunale,  da  attuare  con  provvedimenti   del   Ministero   della
giustizia; 
    cc)  stabilire  che  le  disposizioni   contenute   nei   decreti
legislativi di cui al presente comma abbiano  efficacia  decorsi  due
anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  25. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  il  termine  del  31
dicembre  2024,  le   norme   necessarie   al   coordinamento   delle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del  comma  24
con  tutte  le  altre  leggi  dello  Stato  nonche'   la   disciplina
transitoria  volta  ad   assicurare   la   rapida   trattazione   dei
procedimenti pendenti, civili e penali, fissando  le  fasi  oltre  le
quali  i  procedimenti  saranno  definiti  secondo  le   disposizioni
previgenti. 
  26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di  procedura  civile
in materia di processo  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al
tribunale in composizione collegiale sono adottati nel  rispetto  del
seguente principio e criterio direttivo:  modificare  l'articolo  336
del codice civile, prevedendo che la legittimazione  a  richiedere  i
relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti  gia'  previsti
dalla norma, anche al curatore  speciale  del  minore,  qualora  gia'
nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini  il
curatore speciale del minore, nei casi in cui cio' e' previsto a pena
di  nullita'  del  provvedimento  di   accoglimento;   che   con   il
provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei  nell'interesse
del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti,
del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un
termine perentorio, proceda all'ascolto del  minore,  direttamente  e
ove ritenuto necessario con l'ausilio  di  un  esperto,  e  all'esito
dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati. 
  27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: « Quando il minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o  e'  allevato  in  locali  insalubri  o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita',  ignoranza
o per altri motivi incapaci di provvedere  all'educazione  di  lui  »
sono sostituite dalle seguenti: «Quando il  minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o   si   trova   esposto,   nell'ambiente
familiare, a grave pregiudizio e  pericolo  per  la  sua  incolumita'
psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»; 
  b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento  emesso  ai
sensi del primo comma ne  da'  immediato  avviso  orale  al  pubblico
ministero  presso  il  tribunale   per   i   minorenni,   nella   cui
circoscrizione il minore ha  la  sua  residenza  abituale;  entro  le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in  sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o  dai  soggetti
esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  trasmette  al  pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione  utile  e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore. 
  Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se  non
dispone la  revoca  del  collocamento,  chiede  al  tribunale  per  i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal  fine  puo'  assumere
sommarie informazioni  e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo'  formulare  richieste  ai
sensi degli articoli 330 e seguenti. 
  Entro le successive quarantotto ore il tribunale per  i  minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da  lui  delegato,  provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento,  nomina  il  curatore
speciale del minore e  il  giudice  relatore  e  fissa  l'udienza  di
comparizione delle  parti  innanzi  a  questo  entro  il  termine  di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al  pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato  il  provvedimento  a  cura
della cancelleria. Il ricorso e  il  decreto  sono  notificati  entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal  fine  puo'
avvalersi della polizia giudiziaria. 
  All'udienza il giudice relatore interroga liberamente  le  parti  e
puo' assumere informazioni; procede inoltre  all'ascolto  del  minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i  minorenni,  in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o  revoca  il  decreto  di  convalida,  puo'  adottare  provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte  istanze  ai
sensi  degli  articoli  330  e  seguenti  da'  le  disposizioni   per
l'ulteriore corso del  procedimento.  Il  decreto  e'  immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria. 
  Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto il  pubblico  ministero,  gli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e il curatore  speciale  possono  proporre  reclamo  alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura
civile.  La  corte  d'appello  provvede  entro  sessanta  giorni  dal
deposito del reclamo. 
  Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se
la trasmissione degli atti da  parte  della  pubblica  autorita',  la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero  e  i  decreti
del tribunale per  i  minorenni  non  intervengono  entro  i  termini
previsti. In questo caso  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta  i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. 
  Qualora il minore sia collocato in  comunita'  di  tipo  familiare,
quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le  norme
in tema di affidamento familiare». 
  28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
    «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i  procedimenti
previsti dagli articoli 84, 90,  250,  ultimo  comma,  251,  317-bis,
ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Sono di competenza del  tribunale  ordinario  i  procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del  codice  civile,
anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia'
pendente o  e'  instaurato  successivamente,  tra  le  stesse  parti,
giudizio di separazione,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli  articoli  250,
quarto comma, 268, 277, secondo  comma,  e  316  del  codice  civile,
dell'articolo 710 del codice di procedura civile  e  dell'articolo  9
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per
i minorenni, d'ufficio o su  richiesta  di  parte,  senza  indugio  e
comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta,  adotta
tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse
del minore e trasmette gli atti al tribunale  ordinario,  innanzi  al
quale il procedimento, previa  riunione,  continua.  I  provvedimenti
adottati dal tribunale per i minorenni conservano la  loro  efficacia
fino  a  quando  sono   confermati,   modificati   o   revocati   con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il  pubblico  ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni,
nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni  al
tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei  propri  atti  al
pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario. 
    Il tribunale  per  i  minorenni  e'  competente  per  il  ricorso
previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile  quando
e' gia' pendente o  e'  instaurato  successivamente,  tra  le  stesse
parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333,  334  e
335 del codice civile. Nei casi in  cui  e'  gia'  pendente  o  viene
instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo  709-ter  del
codice  di  procedura  civile   davanti   al   tribunale   ordinario,
quest'ultimo, d'ufficio o a  richiesta  di  parte,  senza  indugio  e
comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti  gli
opportuni  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  nell'interesse  del
minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi  al
quale il procedimento, previa  riunione,  continua.  I  provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino  a
quando sono  confermati,  modificati  o  revocati  con  provvedimento
emesso dal tribunale per i minorenni». 
  29. All'articolo 26-bis,  primo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «il   giudice   del   luogo   dove   ha   sede   l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui  distretto  il  creditore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede». 
  30. All'articolo 78 del codice di procedura civile  sono  aggiunti,
in fine, i seguenti commi: 
    «Il giudice  provvede  alla  nomina  del  curatore  speciale  del
minore,  anche  d'ufficio  e  a  pena  di  nullita'  degli  atti  del
procedimento: 
  1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia  chiesto
la  decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale  di   entrambi   i
genitori, o in cui  uno  dei  genitori  abbia  chiesto  la  decadenza
dell'altro; 
  2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo  403
del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli
2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
  3) nel caso in cui dai fatti emersi  nel  procedimento  venga  alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da  precluderne
l'adeguata  rappresentanza  processuale  da  parte  di   entrambi   i
genitori; 
  4)  quando  ne  faccia  richiesta  il  minore  che  abbia  compiuto
quattordici anni. 
    In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni  temporaneamente  inadeguati  a
rappresentare gli interessi del minore; il  provvedimento  di  nomina
del curatore deve essere succintamente motivato». 
  31. All'articolo 80 del codice di procedura civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
necessita' di nominare un curatore speciale sorge  nel  corso  di  un
procedimento,  anche  di  natura  cautelare,  alla  nomina  provvede,
d'ufficio, il giudice che procede»; 
  b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      «Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel
provvedimento di nomina, ovvero  con  provvedimento  non  impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri  di  rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo  ascolto.
Il minore  che  abbia  compiuto  quattordici  anni,  i  genitori  che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore  o  il  pubblico
ministero possono chiedere con istanza  motivata  al  presidente  del
tribunale o al giudice  che  procede,  che  decide  con  decreto  non
impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o  perche'
mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina». 
  32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione  indicata
nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al  terzo  l'avviso
di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del  numero  di  ruolo
della  procedura  e  deposita  l'avviso  notificato   nel   fascicolo
dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso  o  il  suo  mancato
deposito nel fascicolo dell'esecuzione  determina  l'inefficacia  del
pignoramento. 
  Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di  piu'  terzi,
l'inefficacia si produce solo nei confronti  dei  terzi  rispetto  ai
quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso,  ove  la
notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli
obblighi del debitore e del  terzo  cessano  alla  data  dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento». 
  33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del  codice  di  procedura
civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    «3) disporre il risarcimento  dei  danni  a  carico  di  uno  dei
genitori  nei  confronti  dell'altro  anche  individuando  la   somma
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza
dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento  del  giudice
costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute  per
ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis». 
  34. Alle disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  13,  terzo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «;  7)  della  neuropsichiatria  infantile,  della
psicologia  dell'eta'  evolutiva  e  della  psicologia  giuridica   o
forense»; 
  b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Con riferimento alla categoria di cui all'articolo  13,  terzo
comma, numero 7), la speciale  competenza  tecnica  sussiste  qualora
ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 
  1) comprovata  esperienza  professionale  in  materia  di  violenza
domestica e nei confronti di minori; 
  2)   possesso   di   adeguati   titoli   di   specializzazione    o
approfondimento  post-universitari  in   psichiatria,   psicoterapia,
psicologia dell'eta' evolutiva  o  psicologia  giuridica  o  forense,
purche'  iscritti  da  almeno  cinque  anni   nei   rispettivi   albi
professionali; 
  3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con  minori
presso strutture pubbliche o private». 
  35. All'articolo 6 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono  aggiunte  le
seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati  fuori  del
matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da  almeno  un
avvocato per parte puo' essere conclusa tra i  genitori  al  fine  di
raggiungere  una  soluzione  consensuale  per  la  disciplina   delle
modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori  nati  fuori
del  matrimonio,  nonche'  per  la  disciplina  delle  modalita'   di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
determinate.  Puo'  altresi'  essere  conclusa  tra  le   parti   per
raggiungere  una  soluzione   consensuale   per   la   determinazione
dell'assegno  di  mantenimento  richiesto  ai  genitori  dal   figlio
maggiorenne   economicamente   non   autosufficiente   e    per    la
determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del  codice
civile, e per la modifica di tali determinazioni»; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei  casi  di  cui  al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai  commi
1 e 1-bis » e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  di
affidamento e  di  mantenimento  dei  figli  minori  nati  fuori  del
matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle  modalita'
di   mantenimento   dei   figli   maggiorenni   non    economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia'  determinate,
per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica». 
  36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando  l'attore  risiede
all'estero  le  controversie   di   accertamento   dello   stato   di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo  riguardo  al  comune  di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
  37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal  centottantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  38. Dall'attuazione della presente  legge,  salvo  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui ai commi 4,  lettera  a),  9,  lettera  e),
numero 3), e 19, e dei decreti  legislativi  da  essa  previsti,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4,  lettera
a), e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022  e
di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo
onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
15 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307,  quanto  a  15  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e, quanto a 30,6 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 9, lettera e), numero  3),  valutati  in  euro  586.894  per
l'anno 2022 e in euro 1.  173.788  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  41. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  19  e'
autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178.  Conseguentemente,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 858, primo periodo,  le  parole:  «3.000  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500  unita'»
sono sostituite dalle seguenti: «1.205  unita'»,  le  parole:  «1.200
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961  unita'»  e  le  parole:
«300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»; 
  b) al comma  860,  la  cifra:  «119.010.951»  e'  sostituita  dalla
seguente: «95.627.631». 
  42. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta  nel
presente articolo sono corredati di relazione tecnica che  dia  conto
della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi  ovvero  dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  44. In  conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 26 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Federico II faro della civiltà giuridica

  1. Introduzione

I giuristi sanno di sicuro che con l’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si è attribuito pieno effetto di legge agli atti e documenti informatici della pubblica amministrazione, così ponendo le basi per la successiva digitalizzazione delle procedure giudiziarie.

Da questo momento in poi il PCT è entrato gradualmente nella nostra vita e ha determinato una rivoluzione del processo così come lo conoscevamo sino a quel momento.

Sino  ad allora, infatti, il processo ha camminato seguendo alcune regole già presenti nel 1231 ed attribuibili a Federico II[1].

Ci sono molte considerazioni politiche e culturali[2] che lo riguardano e che si potrebbero fare ma in questa nota vogliamo occuparci soltanto del diritto: quello pubblico, il civile e il penale.

Vedremo anche come era organizzato il processo alla corte sveva.

L’opera dell’imperatore si può considerare un momento di rottura importante con riferimento a diverse componenti della tradizione giuridica, sia di quella romanistica che comunque egli riprese e scelse come perno della legislazione, sia di quella normanna che lo precedette.

Molte regole ed istituzioni che noi oggi diamo per scontate non avrebbero visto la luce se non vi fosse stato questo principe. Lo stesso illuminismo forse non avrebbe avuto quelle conseguenze che ha in effetti avuto per la società e per i governi.

Anche se, dobbiamo dirlo subito, dopo la morte di Federico molte delle sue riforme non si mantennero.

Appena diventato maggiorenne pensò di sostituire le consuetudini con le leggi scritte, la forza individuale con quella pubblica, volle affrontare le prepotenze dei signori feudali con il governo unico e centrale.

Era convinto di avere un obbligo impostogli da Dio di amministrare la giustizia e di vegliare sulle leggi; scriveva: “Bisogna che il sovrano sia padre e figlio, signore e ministro della giustizia. Padre e signore nel generarla e nell’educarla poiché sarà nata, e difenderla gelosamente: figlio nel rispettarla e venerarla; ministro nel distribuirla a ciascuno secondo i suoi diritti”[3].

L’idea era quella di dotare i suoi sudditi di  un codice in modo che la legge si fondasse sulla eguaglianza di tutti i cittadini, e determinasse chiaramente i diritti e i doveri di ciascuno.

Era poi anche necessario disporre di giudici che dipendessero da lui e che amministrassero la giustizia[4].

In Sicilia a quel tempo imperavano tre legislazioni (la longobarda, la bizantina e l’Araba) che creavano solo confusione nella popolazione.

Federico voleva armonizzarle:  ci avevano in verità già provato i Normanni (con i Defetarii) ma con scarsi risultati[5].

Era necessaria un’opera legislativa che fosse accettata dai sudditi romani, dai greci, dai tedeschi, dagli arabi, dai francesi e dagli ebrei e dunque il principe non pensava fosse utile cancellare con un tratto di penna il passato di questi popoli.

Noi”, dice  Federico, “noi che sospendiamo sulla bilancia della giustizia i diritti di ciascuno, non vogliamo nei giudizi distinzione, ma “uguaglianza. Sia franco, sia romano, sia longobardo l’attore o il convenuto, vogliamo gli sia resa giustizia”.

Così accolse le antiche leggi cercando di adeguarle ai tempi.

Il principio era rivoluzionario perché andava decisamente in senso contrario al feudalesimo che si basava invece sul riconoscimento e l’accettazione delle differenze.

Nel 1230 l’imperatore progettò quindi un codice che doveva comprendere il diritto politico, il civile, il criminale, il canonico, il procedimento giudiziario, i diversi uffici dei giudici e degli altri magistrati, la polizia, le finanze, le monete, i pesi e le misure[6].

Le leggi vennero solennemente riconosciute ed approvate in una corte generale[7], convocata in Melfi nel giugno del 1231, e quivi pure pubblicate nell’agosto dello stesso anno[8].

Ma due mesi prima furono sottoposte al giudizio del popolo: i compilatori erano insomma  solo dei meri consiglieri  e proponenti seppure godessero di grande dottrina e reputazione.

Le Costituzioni entrarono in vigore in tutta la monarchia siciliana nel settembre del 1231 che era il principio dell’anno greco nelle province meridionali.

Il clero ed i baroni vedevano decisamente ridotti i loro privilegi:  per tutta risposta sobillarono le città (Messina, Catania e Siracusa) contro la Monarchia che schiacciò con determinazione i capi della rivolta.

Il codice (le Costituzioni del regno) era scritto in latino perché all’epoca questo era la lingua della religione e della scienza. Ma nelle province meridionali circolò anche una edizione greca (Liber o Lex Augustalis) [9] peraltro non conforme all’originale, perché in quelle terre si parlava il greco.

Le basi erano normanne e vi si ritrovano i precetti di diversi re precedenti: Ruggiero II, Guglielmo I e Guglielmo II[10].

Quelle proprie di Federico riguardano un periodo anteriore al 1220[11] e poi una serie di provvedimenti denominati Novae Constitutiones[12].

Ma il merito di Federico II fu anche quello al contempo di far rivivere il diritto romano, riprendere le tradizioni germaniche e non trascurare la lezione del Cristianesimo e dunque il diritto canonico.

L’intero codice si divide in tre libri; il primo comprende cento e sette titoli, il secondo cinquantadue, il terzo novantaquattro: i titoli si riferiscono principalmente alle materie del governo pubblico, del diritto penale, e del procedimento giudiziario[13].

2. Principi di diritto pubblico

Il nonno di Federico, Ruggero II, si attribuisce per primo il nome di re[14] ed il diritto esclusivo di fare le leggi. Assume che tutti i signori siano suoi vassalli e che lui solo incarni lo stato.

Coloro che avessero goduto a qualche titolo delle regalie[15] che manifestavano il potere sovrano[16], non potevano farne commercio in quanto cose sottoposte al fisco e dovevano servire, a pagamento, il principe in pace ed in guerra.

Stabilì che tutte le giurisdizioni derivassero dal principe e dalle autorità giudiziarie da lui create e tolse ai Baroni il diritto di amministrare la giustizia nelle loro corti feudali: principio che, approvato più tardi dagli altri sovrani, fu il primo atto con cui fu combattuta l’aristocrazia feudale.

Ma tutto ciò durò solo lo spazio della vita del sovrano e Federico dovette ristabilire l’ordine.

Ampliò così le regalie[17] per il mantenimento della Corte: si trattava di imposte che il sovrano destinava a sé ed erano di tre tipi. Il fodro (fodrum, fodrium), ossia una determinata quantità di vettovaglie per il mantenimento del principe e della sua corte, che veniva spesso sostituita da una somma di danaro somministrata dalle terre vassalle. La paratica, o riparazione delle strade e dei ponti dei fiumi che doveva attraversare il sovrano. Il mansionaticum che doveva servire alle spese di alloggio dei cortigiani e dell’esercito reale durante il viaggio.

Federico II istituì il servizio di leva obbligatorio[18] in conseguenza del giuramento di fedeltà al sovrano; il servizio era modulato sulla dimensione del feudo e prevedeva la prestazione personale del feudatario (che diversamente perdeva il feudo) e dei suoi uomini oppure di una somma di denaro in sostituzione (bursale o adoba); i feudatari avevano anche l’obbligo di fornire le imbarcazioni per la guerra in mare aperto.  

Il servizio militare durava ordinariamente tre mesi:  trascorso tale termine il sovrano doveva pagare il soldo alle truppe feudali che voleva mantenere sotto la bandiera.

Se un barone non conduceva il suo contingente doveva pagare tre once e quindici tari al mese[19] per ogni uomo d’arme non presente. Se non poteva venire egli stesso, doveva, col consenso del sovrano, mettere comunque al suo posto un altro cavaliere, diversamente il fisco gli sequestrava metà della rendita.

Il principe si arrogò il diritto esclusivo di battere moneta, il supremo dominio sugli uomini e sulle terre, la più importante giurisdizione in quasi tutte le cause, il diritto di muover guerra e concludere la pace, e di comandare gli eserciti. 

A ciò si aggiunse il diritto di statuire leggi generali per tutto il regno, di legittimare i figli naturali, di creare nobili, magistrati e notai, di aprire Università degli Studi, e di creare un parlamento e  una corte suprema di giustizia nel regno: e ciò oltre a pretendere  le minori regalie, dette diritti utili ovvero la riscossione delle entrate pubbliche e i proventi delle multe e delle confische.

Il disegno di Federico era quello di diventare capo politico di tutta la cristianità; credeva di essere destinato a mantenere la pace fra le nazioni.

L’Europa intera era, infatti, all’epoca come un campo di battaglia, ove ogni uomo aveva sempre le armi in pugno, ed era preparato a perpetua difesa ed offesa.

Federico istituì una Corte capuana, un tribunale supremo, a cui i Baroni e le Università dei borghesi dovessero presentarsi entro breve termine. Nessuno poteva essere riconosciuto legittimo possessore, ove non adducesse le prove di regolari concessioni fatte dai principi normanni. Non riconosceva però le concessioni del re Tancredi perché lo considerava un usurpatore.

Peraltro quando un barone diveniva possessore d’un feudo, sia a titolo ereditario, sia per munificenza del sovrano, era tenuto a pagare al fisco, prima di ottenere la investitura, un diritto di variazione, chiamato diritto di rilievo (jus relievi), che era stabilito in metà della rendita della terra, cioè in dieci once per feudo.

Se l’erede non faceva la dichiarazione dei redditi alla fine dell’anno, pagava una multa esorbitante: fino a novanta once, cioè nove volte la mera tassa.

Le città del demanio poi pagavano ogni quindici anni un “diritto di mutazione”, come se passassero sotto un nuovo signore.

Ognuna di esse forniva all’esercito ed alla flotta un numero determinato di balestrieri, di fanti e di marinai, comandati dal sindaco in persona, o da uno de’ suoi delegati.

Ogni città marittima, che avesse un porto, era tenuta a costruire a proprie spese, ed a conservare in buono stato, una o parecchie galee.

Federico II decise di mantenere nelle sue mani l’esercizio della giustizia criminale in tutto il regno, e proibì apertamente ai prelati, ai conti e ai baroni di amministrarla in futuro[20]: la giustizia criminale si doveva esercitare soltanto per mezzo di giudici da lui creati.

Vietò l’alienazione dei feudi e il diritto di ricavare imposte dai fondi; concesse in mancanza di eredi maschi che potessero ereditare le donne.

Ogni feudatario però doveva avere il consenso reale nell’atto di dar marito alle figlie, alle sorelle e alle nipoti.

Nessun signore feudale poteva avere l’onore di ricevere giuramento di fedeltà dai propri vassalli, prima di averlo egli stesso prestato al principe.

Nessuna persona poteva obbligarsi verso i baroni per compiere opere o servigi che recassero pregiudizio alla libertà individuale; né un feudatario poteva considerare obbligati al proprio demanio uomini che già appartenessero al demanio regio, o chiedere a quelli del suo feudo opere e servigi, cui non fossero obbligati.

I vassalli potevano ricorrere al giudizio del re, per esporre i danni sofferti, contro quei signori che avessero contravvenuto a questi ordini, e il giudice stesso aveva facoltà di stabilire il risarcimento dei danni a favore dell’oppresso, non che una multa del doppio, a vantaggio del fisco, contro i baroni oppressori.

Inizialmente Federico era chiamato “re dei preti” perché aveva adottato provvedimenti a favore del clero, tra cui quello dell’obbligo di pagare le decime alla Chiesa, ma la situazione cambiò quando divenne imperatore (1215): cercò di comportarsi con il clero così come si era comportato coi baroni.

Vietò anche al clero di esercitare l’ufficio di giudice e di baiulo, sotto pena della confisca di tutti i beni[21], statuì altresì che nei delitti gravi anche i dignitari della Chiesa fossero giudicati dalla sua Corte.

Vieto ogni vendita o donazione d’immobili a chiese, ospedali e luoghi religiosi, e ordinò che essi vendessero o locassero ai congiunti del testatore, o ad altro borghese del demanio, questi beni ricevuti per testamento, e che, ove ciò non si adempiesse dopo un anno dalla elargizione, i beni passassero al fisco[22]: era questa una dichiarazione di guerra al clero siciliano.

Mentre con i Longobardi le norme canoniche proibivano d’imporre al Clero oneri e contribuzioni personali e reali, dirette od indirette, dal XIII secolo si iniziò ad obbligarli a pagare le imposte per le proprietà acquistate dai laici.

Federico II calcò ulteriormente la mano costringendo tutti gli ordini religiosi (tranne l’ordine teutonico che era suo alleato)  ad abbandonare a vantaggio del fisco tutti i beni acquistati da Tancredi in poi (ovvero dal 1189)[23].

Con i comuni mantenne una politica diversa dai suoi predecessori che li beneficiarono spesso per tenere a freno la potenza dei baroni. Ridusse l’autonomia stabilendo che a nessun cittadino, e a nessuna comunità fosse lecito dettare leggi, poiché questa era, naturalmente, prerogativa della sovranità. Dunque non gli statuti delle particolari città, ma le costituzioni imperiali dovevano aver forza ed autorità di legge (nemmeno potevano i Comuni eleggere ad arbitrio i propri rettori e magistrati, come era sempre stato prima dello svevo).

Quale fu il contrappeso di tale politica perché il principe non fosse visto come nemico delle classi dirigenti e dal popolo? 

Contemporaneamente alla monarchia (e quindi prima di Federico) erano nati Parlamenti, o comizi pubblici che dir si vogliano, che nella sostanza rimasero meramente feudali, composti cioè di soli baroni e di prelati, senza che una voce si levasse mai per esporre i bisogni e le ragioni del popolo.

Federico II decise di convocare un Parlamento in Lentini, stabili che due volte l’anno dovessero farsi in tutte le provincie del regno pubbliche adunanze, presiedute da un messo speciale dell’imperatore, nelle quali, oltre ai chierici ed ai baroni, fosse concesso di intervenire a quattro uomini buoni per ogni città[24], e a due per ogni terra o villaggio, affinché potessero esporre le proprie lagnanze e quelle dei loro elettori. L’aver ammesso i rappresentanti del popolo in siffatte assemblee comprova ch’egli desiderava dare ai Comuni sede stabile in Parlamento (cosa che accadde a partire dal 1240).

È questo certamente il primo esempio di una vera rappresentanza nazionale anche se in realtà i borghesi erano chiamati solo a convalidare con la presenza le deliberazioni già approvate nel Consiglio del principe e a diffondere i suoi ordini nelle loro terre (ma era già un passo avanti).

Ai tempi di Federico II i cittadini del regno erano divisi in cinque grandi classi: Conti, Baroni, Militi, Borghesi, e Rustici. Le prime tre categorie erano soggette solo al giudizio dei loro pari.

La classe più eminente era quella dei Conti. Quando  il Conte giurava innanzi al magistrato, il suo giuramento era creduto per un valore sino a cento once d’oro (sino a 18 mila euro attuali), mentre quello di un barone solo sino a cinquanta, quello del milite sino a venticinque. Per fornire la prova sui fatti riguardanti un Conte, quando venisse accusato, occorreva la testimonianza di sedici Borghesi, mentre per un semplice borghese erano sufficienti quattro soli uomini.

Seguivano i Baroni: per fornire la prova su un Barone occorrevano le testimonianze di 8 Militi e 16 Borghesi.  La dignità e la importanza di un barone veniva reputata, nella maggior parte dei casi, come metà di quella di un conte.

Per essere considerato milite bisognava provare che lo era stato il proprio padre e il proprio nonno: la carica era ereditaria. Per capire la posizione di questo ceto si pensi che una stessa ingiuria lanciata contro il milite veniva punita con la perdita della mano, se il colpevole era un borghese, mentre se l’offensore era a sua volta un milite la pena si riduceva ad un anno d’esilio ed alla perdita del cavallo.

I militi avevano diritto di girare armati in ogni luogo: potevano essere feudatari o figli che non ereditando il fondo paterno si dedicavano alla milizia: questi ultimi erano in grande onore presso il sovrano perché avevano abbracciato la carriera militare.

I Borghesi erano i semplici cittadini liberi da qualsivoglia dipendenza feudale. Potevano possedere solo beni non feudali (allodiali o burgensatici); Burgensis era il cittadino che non abitava in campagna ma in città.

I  Rustici o Villani  erano coloro dedicati al servizio dei feudi, ma la loro condizione dipendeva dal titolo per cui erano obbligati a servire: c’era chi era legato al fondo col corpo (servi per captitudinem) o perché abitavano o coltivavano un feudo servile (dovevano effettuare delle prestazioni dette angariae e per questo non potevano liberarsi dal loro giogo).

Questi ultimi erano detti propriamente rustici o villani, mentre i primi servi della gleba. I villani non potevano testimoniare in giudizio e le loro mogli erano dette ancillae ovvero schiave.

Il servo poteva esser venduto, pignorato, e battuto a volontà dal suo signore: non aveva facoltà di sposarsi secondo le sue volontà, né di vendicarsi ove avesse acquistato la libertà.

Un giudeo o un musulmano non potevano comperare però un servum christianum, o tenerlo in schiavitù sotto qualsivoglia pretesto.

Federico II decise di mantenere la schiavitù, così come accadeva al tempo dei romani, ma apportò diversi miglioramenti della condizione servile.

Proibì ai Baroni di opprimere ingiustamente i propri vassalli; ammise che i servi potessero possedere beni, e alienarli ad estranei, anche senza il permesso del loro padrone: cosa che prima era assolutamente vietata.

Si riconobbe ai servi una personalità loro propria in molti rapporti, e nei giudizi fu ammesso il giuramento e la testimonianza degli schiavi nelle cause dei loro pari.

Quindi una Costituzione stabili che non si potessero vendere i servi se non per liberarli, e che i liberi non si potessero ridurre mai più a condizione servile.

Arabi ed Ebrei goderono di una particolare protezione: pagavano un tributo particolare, erano sicuri nelle cose  e nelle loro persone: ebbero vera e libera proprietà; stessa considerazione ebbe il sovrano per i grandi ecclesiastici o secolari.

Federico II favori la immigrazione di quegli stranieri[25], i quali, per le loro capacità o per altri titoli, potevano arricchire lo stato.

Gli stranieri erano poi soggetti alle pene medesime dei cittadini, ma  le frodi commesse a loro danno erano punite con doppia pena; potevano possedere beni immobili e così erano ammessi a pubblici uffici[26]  ed a tutti i diritti e i privilegi dei cittadini.

Nel 1240 gli stranieri avevano il diritto di maritarsi con donne siciliane purché fossero fedeli e di buoni costumi, dimorassero almeno da dieci anni, nel regno, ed avessero contribuito, per la congrua parte, al pagamento delle tasse.

Federico II vietò l’albinaggio ossia la facoltà di introitare alle casse regie le sostanze degli stranieri:  ordinò che fosse accordata agli stessi piena facoltà di testare, stabilendo pure che, ove non  avessero disposto prima di morire, l’eredità loro si fosse devoluta a chi v’era chiamato per legge. E se questi non si trovava sul luogo in cui lo straniero era morto, le cose di lui si deponevano in una chiesa, e lo si aspettava per un anno. Inoltre se nessuno si presentasse a richiedere legittimamente tale eredità essa veniva erogata in beneficenza.

3. Diritto civile

Il diritto civile ai tempi di Federico II era assai vario perché diverse erano le popolazioni che abitavano il Regno.

Le azioni private erano dunque regolate sostanzialmente dalle particolari consuetudini delle persone e dei luoghi.

Federico II volle che la base della sua legislazione fosse quella romanistica che considerava diritto comune: entrava cioè in vigore ogniqualvolta il suo Statuto taceva.

Diamo un cenno in primo luogo delle regole concernenti le persone ed in particolare la famiglia.

Già sotto Ruggero II si stabilì che per il matrimonio era necessaria la pubblicità e la benedizione sacerdotale; in caso contrario le nozze erano illecite, si perdeva la dote e non si poteva testare a favore dei figli.

Per le nozze delle donne nobili era anche necessario l’assenso del re e spesso questo non arrivava (se non dietro pagamento di grandi somme) e dunque i beni ereditari venivano riversati al fisco, per difetto di successibili.

Ciò anche sotto Federico II che vietò pure ai cittadini di sposarsi con donne forestiere, sotto pena di perdere tutti i beni posseduti nello stato.

Disciplinò anche il ratto ai fini di matrimonio dichiarando inefficace qualunque consenso, e nullo il matrimonio del rapitore con la rapita che invece all’epoca era molto comune.

Circa il nuovo matrimonio sappiamo che per il legislatore normanno non era possibile risposarsi sino a che il proprio coniuge fosse vivo, a meno che la donna non fosse adultera e quindi soggetto di ripudio; forse nel regno svevo era possibile la separazione, ma nulla fu disposto da Federico sulla materia e sul divorzio.

Il primo effetto del matrimonio era la fedeltà: il marito poteva uccidere la moglie quando l’avesse colta in adulterio, ma doveva farlo all’istante.

Non era concesso alla moglie di vendere cose appartenenti e non alla dote, assumere obbligazioni di qualsivoglia carattere, od esercitare la mercatura senza il consenso del proprio compagno. Il quale conservava altresì l’amministrazione di tutte le sostanze della moglie, e ne percepiva i frutti; la rappresentava in giudizio, in modo che, senza il permesso del marito, lei non poteva adire il tribunale contro i terzi.

Questi precetti li ritroviamo ancora nel nostro codice civile unitario.

Erano vietate le donazioni tra coniugi: addirittura si consideravano dati a prestito perfino l’anello nuziale, le altre gioie, e gli ornamenti che la moglie avesse ricevuto dal marito o dai parenti di lui. Si arrivò a vietare anche le donazioni agli estranei, per paura che con esse si volesse mascherare una donazione fra coniugi.

Per regolare gli interessi dei coniugi era possibile la sola comunione dei beni, istituto questo barbarico: quando nascevano dei figli si formavano tre parti uguali delle sostanze comuni, di cui una spettava al padre, una alla madre, e la terza alla prole.

In caso di morte di un coniuge, la sua parte passava ai figli, però nel caso morisse la madre la parte della defunta rimaneva in usufrutto al padre, con l’obbligo di provvedere ai figli, e di educarli finché egli vivesse, o passasse a seconde nozze.

La maggiore età venne da Federico II stabilita nel diciottesimo anno, anche se per Romani era stabilita a 25 e per i Longobardi 12.

Si poteva però ottenere la dispensa dalla minore età: quando si fosse fatto conoscere il buon senno, l’integrità della vita, e la buona condotta del minore. In tal. caso, dietro esame della Gran Corte, il sovrano era solito abbreviare la minore età di uno ed anche di due anni, secondo le circostanze speciali (ma il minore non poteva comunque vendere o ipotecare beni).

Federico II istituì la tutela gratuita dei minori, a cui nessun cittadino poteva sottrarsi. Se i minori possedevano un feudo la tutela si chiamava Baliato o Baliaggio e Bali vennero chiamati i tutori feudali. Il termine balius non va confuso con quello del Baiulo che era invece come vedremo un giudice. Il balio poteva ritrarre dal feudo solo ciò che era necessario al proprio mantenimento.

I tutori erano obbligati a rendere esatto conto della loro amministrazione, quando i pupilli fossero giunti all’età maggiore, innanzi al giustiziere della provincia, o ad altro giudice, a ciò destinato dal principe, e si stabiliva che ove essi, amministrando, avessero commessa frode manifesta, non solamente sarebbero stati costretti a risarcire ai minori ogni danno cagionato per propria colpa, ma altresì a pagare altrettanto al fisco, oltre a quelle pene che il giudice avesse creduto opportuno d’infliggere.

Registriamo nel regno di Sicilia anche la tutela femminile che presso il Longobardi si chiamava Mundualdo.

Quanto alla successione Federico II fu un innovatore dato che sino a lui valeva la legge del maggiorascato maschile; stabilì che alla morte del padre succedessero tanto i figli quanto le figlie, maggiori o minori[27].

E se oltre ai maschi e alle femmine si fossero trovate delle sorelle del padre ancor nubili, di qualunque nazione o condizione fossero o franca o longobardica, o dei militi o dei borghesi, dovevano i maschi essere preferiti alle femmine, ma i fratelli o i nipoti dovevano maritare le sorelle o le zie.

Se sopravvivevano le sole femmine esse succedevano ad esclusione dei consanguinei;  se minori erano sottoposte al baliato del principe, il quale avrebbe poi curato di dar loro un marito, giunte che fossero ai quindici anni.

La donna inoltre doveva ricevere una dote consona che poteva anche stabilire il giudice: sino ad allora accadeva che le doti fossero simboliche e che i padri donassero alle figlie addirittura delle semplici ghirlande di fiori.

I figli rappresentavano, come in quasi tutte le leggi, il loro padre nella successione dell’avo, quando quegli fosse premorto.

Gli stessi criteri valevano sia per l’eredità paterna che per la materna.

I figli legittimi venivano esclusi dalla successione quando, per succedere ab intestato, avessero distrutto od occultato il testamento paterno.

Quanto ai figli naturali l’unica disposizione che si rinviene nel Codice riguardava i chierici: Federico ordinò che la Corte concedesse i  beni ai loro figliuoli, col peso di un’annua prestazione. In difetto di successori, i beni erano devoluti al fisco.

 I beni liberi dei chierici e quelli dei laici in terre demaniali, quando questi non avessero avuto eredi, dovevano passare al fisco per due terzi, e per un terzo erano destinati ai poveri a purgazione dell’anima del defunto.

 Quanto ai contratti non ci sono molte norme nel Codice perché il diritto romano già regolava molte vicende; tuttavia Federico introduce la prelazione[28] che i Romani non conoscevano: uno dei parenti più prossimi del venditore poteva escludere il primo compratore, qualora, entro il termine di un anno, egli offrisse lo stesso prezzo che l’altro aveva offerto.

Col volger del tempo tale diritto, dato ai parenti, venne esteso ai comproprietari, e, in mancanza di questi, anche ai confinanti.

Venne però imposto a chi voleva farne uso, di prestar sacro giuramento che non per conto di un terzo, sì acquistava il bene ma lo si faceva per proprio vantaggio; gli venne inoltre proibito di alienare nuovamente, per un certo numero di anni, il fondo acquistato.

Federico proibì di apprendere i buoi e i carri dei lavoratori nel tempo in cui un sequestro fosse operato per mancanza di pagamento d’un debito pubblico o privato: è una delle prime legislazioni che fanno salvi gli attrezzi del mestiere.

Quanto alla prescrizione i principi normanni stabilirono che  fosse di un anno, un mese, ed un giorno per tutte le cose possedute in buona fede. Federico II abolì questa norma e stabilì per il possessore di buona fede una prescrizione di 10 anni.

Le prescrizioni contro il fisco, ch’erano prima troppo brevi, vennero prorogate ad un secolo.

Quanto all’usura la concesse agli Ebrei perché aveva bisogno dei loro prestiti, ma non alla restante parte della popolazione.

Molto interessante fu anche la disciplina che riguardava i medici.

Federico II stabilì che nessuno potesse esercitare l’arte medica senza aver ottenuto una licenza. In caso contrario sarebbe scattato il carcere e la perdita dei propri beni.

I giovani che volessero intraprendere la medicina dovevano frequentare un corso regolare di studi: per tre anni studiavano filosofia e per cinque il testo d’Ippocrate e di Galeno, tanto in teorica quanto in pratica.

Poi dovevano essere pubblicamente esaminati nel collegio medico di Salerno il quale concedeva lettere testimoniali per ottenere la licenza del re; a questo punto si doveva fare praticantato presso i maestri della medicina.

Una volta ottenuta la licenza del sovrano, il medico, qualunque cura facesse senza dolo, non era perseguibile penalmente.

Federico stabili ancora il numero delle visite necessarie agli ammalati, la retribuzione dei medici, e l’obbligo loro di curare gratuitamente gli indigenti.

Chi si fosse applicato alla chirurgia, doveva inoltre addestrarsi per un anno unicamente nelle operazioni.  Federico  istituì anche una cattedra di anatomia.

4. Governo, istituzioni giudiziarie, notariato e avvocatura

Per realizzare i suoi scopi l’Imperatore aveva bisogno di riordinare le istituzioni giudiziarie.

La politica era legata a doppio filo a quel tempo alle regole dei processi, specie quello criminale (come del resto accade anche oggi).

Egli era convinto che a nulla giovasse possedere buone leggi, se chi fosse deputato ad eseguirle, per ignoranza o per malizia, tradisse il mandato, e che la legge scritta restasse una buona intenzione e non altro, se non s’incarnasse nella ferma volontà del principe di farla eseguire, e nella costante e sapiente collaborazione dei suoi magistrati.

Già con Ruggero II vigeva il principio secondo cui per accedere ai pubblici uffici non era importante né la patria, né l’essere nato nobile o plebeo, ma solo possedere le facoltà dell’intelletto; perciò sotto questo principe si videro uomini di qualsiasi origine, fossero siriani o siculi, saraceni o francesi, elevati alle più alte cariche.

Questo principio portava con sé la conclusione che lo Stato venisse considerato come un’astrazione e dunque qui riposa la concezione dello stato moderno.

Federico II continuò a seguire questo modo di procedere.

Volle inoltre che fossero definiti e distinti anche gli obblighi dei magistrati e infine stabilì che la Gran Corte o Magna Curia (istituita nel 1193) divenisse il centro del potere giudiziario.

Il supremo consiglio del Principe era costituito da 7 grandi ufficiali (di fatto inamovibili) che erano parificabili ai ministri del nostro governo, che descriviamo in ordine di importanza:

1° il Gran Giustiziere, primo ministro di giustizia,

2° il Gran Contestabile, supremo capitano degli eserciti,

3° il Grande Ammiraglio[29], supremo capitano dell’armata navale e responsabile dell’amministrazione militare nautica,

4° il Gran Protonotario, ossia il Logoteta, o, come Federico lo appellava Libellensis, primo segretario del re, il quale aveva l’obbligo di promulgare le leggi, gli editti, le concessioni, e gli altri atti del sovrano,

5° il Gran Camerario, che aveva cura della pubblica economia, e del patrimonio del re, 6° il Gran Cancelliere, detto pure Iustitiarius Curiae, custode del segreto, e del sigillo reale,

7° il Gran Siniscalco, governatore della casa reale, con l’incombenza di provvederla di tutto il necessario e di occuparsi della caccia reale[30].

Le cariche degli ufficiali dovevano conferirsi con il voto del supremo consiglio del principe (già presente con Ruggero II) in base alla rettitudine d’animo e alla conoscenza delle leggi.

Gli incaricati prima di assumere il titolo, dovevano prestare sacro giuramento sui Vangeli di amministrare rettamente la giustizia verso tutti senza frode o prevaricazione.

Nella gerarchia giudiziaria del regno di Sicilia (già con Ruggero II) troviamo le seguenti cariche.

A capo stava il Gran giustiziere, presidente della curia, il quale risiedeva a corte, ed aveva a disposizione quattro giudici, col titolo di assessori, che lo servivano nel suo ministero.

Al secondo posto vi erano i Giustizieri provinciali o magistri justitiarii;  al terzo  i Camerari; e all’ultimo i Baiuli, Bali o Baglivi, ai quali ultimi Federico destinò diverse norme.

Fino a Federico II fare il giudice era un mestiere pericoloso e quindi i magistrati si facevano pagare lautamente dalle parti; ma il principe, come diremo, cambiò questa regola e volle una giustizia gratuita, salvo che per quella del Baiulo.

Il più importante giudice era il gran giustiziere che sedeva a fianco del sovrano, vestiva in rosso e faceva portare innanzi a sé, come segno del suo ufficio, una bandiera rossa (bannum sanguinis).

Egli obbligava le corti dei magistrati inferiori a spedire le cause in un termine ch’egli stabiliva: esaminava e puniva le mancanze di tutti coloro che esercitavano la giustizia.

Accordava il gratuito patrocinio alle vedove, ai pupilli, ed alle persone miserabili, e le faceva alimentare a spese del fisco; sentenziava nelle cause dei feudi non quaternati[31] dopo il giudizio del giustiziere e del camerario, ma egli solo giudicava cause di feudi quaternati. Riferiva poi al re, e si consultava con lui, quando la causa riguardava i contadi[32], le terre murate[33], le città importanti, le baronie, e i feudi importanti.

Doveva ogni anno visitare tutto il regno e vigilare sugli ufficiali regi.

Non essendovi accusatori, procedeva “per inquisizione”[34] ossia andava a cercarsi i criminali senza che vi fosse una denuncia di parte, e condannava chi fosse reo (ossia era sia accusatore che giudice) sulla base anche di un sospetto lieve dopo una indagine segreta, insomma deteneva un potere assai discrezionale (arbitrium).

Tutti erano sottoposti alla sua giurisdizione, e dalle sue sentenze si poteva solo presentare appello alla magna curia, cui presedeva, al di sopra di tutti, lo stesso sovrano.

La magna curia era tribunale di appello (le cui decisioni non erano impugnabili), e perciò giudicava in appello i grandi processi criminali; ma a lei apparteneva anche la cognizione, in prima istanza, delle cause per i delitti contro il re, delle controversie feudali più importanti, di quelle delle persone dedite al servizio personale del re stesso, e ancora di quelle dei poveri, ai quali era concesso di portare le loro doglianze, o i loro reclami alla corte del gran giustiziere, quando avessero temuto, nei giudizi locali, l’autorità di qualche potente avversario.

In altre parole Federico assimilava ai cortigiani, suoi preferiti, i poveri.

Al di sotto c’erano i Giustizieri provinciali (detti anche in seguito Praesides provinciae perché governavano una o due provincie).

I Giustizieri provinciali che duravano in carica un anno erano assistititi in sentenza da un giureconsulto detto giudice[35] e da un notaio.

Ai maestri giustizieri era affidata la istruzione e il giudizio di alcune cause criminali;  i delitti che meritassero pena capitale, i grandi furti, i danneggiamenti e i saccheggi delle case, gl’incendi, gli sradicamenti di alberi fruttiferi o di vigne, le violenze sulle donne, i duelli, le guerre private, le sedizioni, ed i delitti contro la persona del re: insomma tutti i crimini puniti con la pena capitale, con le mutilazioni del corpo, e con le multe di oltre venti augustali[36] (oggi sarebbero più di 400.000 €).

I Giustizieri provinciali svolgevano il loro compito gratuitamente.

Al pari del gran giustiziere, che visitava tutto il regno, i giustizieri provinciali, accompagnati da un giudice e da un cancelliere, avevano obbligo di percorrere ogni anno tutti i luoghi da loro dipendenti.  Punivano seduta stante chi fosse colto sul fatto, ordinavano l’arresto degli assassini contumaci e fuggitivi, e potevano, per tutti questi casi,  condannare e giustiziare senza processo (ad horas vel ad modum belli).

I Giustizieri provinciali avevano anche compiti di riscossione delle tasse: Federico II faceva sei “collette” all’anno ad arbitrio suo[37]; il governo determinava la porzione assegnata ad ogni provincia e i Giustizieri  facevano la suddivisione tra i borghesi e i castelli di loro dipendenza; poi gli stessi contribuenti eleggevano giurati, che stabilissero la quota di ciascuno, avendo riguardo alle sostanze di ognuno. C’erano poi alcuni “collettori” per raccogliere più sollecitamente le collette che erano chiamati maestri questori.

Vi era ancora il giudice camerario (erano in sei in tutto il reame)[38] la cui potestà era di gran lunga inferiore a quella del giustiziere, costituiva il tribunale di seconda istanza per le cause civili; le quali per altro, se tra i privati e il fisco[39], andavano a lui direttamente in prima battuta.

Egli doveva sindacare i conti dei bali (dei tutori), e far punire i colpevoli, giudicare le contese dei privati con gli esattori delle imposte, sorvegliare gli appaltatori delle pubbliche rendite.

Anche la sua carica era gratuita.

Aveva presso di sé tre assessori ed un notaio, i quali, al pari di lui, duravano in carica un anno solo.

Gli Svevi istituirono ancora un Baiulo per ogni città o terra demaniale, che riprese le attribuzioni dei Difensori di città ed altre incombenze: si occupava come giudice ordinario delle cause civili (non quelle feudali) e di quelle criminali che non importassero pene afflittive del corpo[40]; regolava nelle assise i pesi e le misure[41] ed i prezzi dei commestibili, sorvegliava l’esazione dei tributi ed esercitava la polizia del proprio distretto.

Non era un giureconsulto, bastava che fosse un uomo probo[42] e  avesse la fiducia della Magna Curia,  ma veniva assistito da un notaio e da un giudice detto assessore[43] (nominati entrambi dal sovrano) che piegava il diritto all’equità e ai bisogni del tempo[44].

Il Baiulo aveva due mesi di tempo per giudicare le controversie civili; decorso il termine infruttuosamente le parti potevano adire i Giustizieri provinciali.

Ma quali erano le sue competenze in dettaglio? Riportiamo qui la regola delle Regie Costituzioni  sabaude del 1770 (tit. IV, lib. II)[45]; in alcuni luoghi il Baiulo operò sino al XIX secolo.

“1. I Castellani e Baiuli, che non sono giudici ordinari dovranno udire e decidere nel territorio delle loro castellanie le cause delle mercedi dovute agli operai, quelle delle nutrici, serve, miserabili, orfani, e simili, e tutte le altre modiche, e brevi, che possono spedirsi senza atti, o indagine giudiziaria.

2. Tali cause si termineranno senza scritti, o frustranti dilazioni; ma per mezzo di giuramento offerto, o riferito tra le parti, o come meglio sommariamente potrà farsi.

3. Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione dei confini, o altro incomodo che si pretendesse nei beni, e percezione dei loro frutti, chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre, che siano uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto.

4. Nelle cause che richiedono ispezione giudiziaria, o nelle sopraddette, se eccederanno la somma di lire quaranta, ed il reo richiederà di essere rimesso al Giudice Ordinario, si asterranno di decidere, e rimetteranno le Parti al medesimo per un certo giorno non feriato, in modo tale che ricevano il compimento di giustizia, sotto pena della nullità, e restituzione dei danni e delle spese.”

Potremmo definire il Baiulo come uno dei primi giudici del lavoro, seppure le Costituzioni non lo definiscano giudice ordinario: le sue competenze le ritroveremo in capo al conciliatore delle Due Sicilie e a quello dell’Italia unita.

Il compenso del Baiulo era la trentesima parte della multa stabilita per la punizione dei delitti da lui giudicati e per i litigi composti. Il sopravanzo di queste ammende era riservato al tesoro del re, o alla cassa dell’alta corte di giustizia.

Al di sotto dei Baiuli vi erano i giurati; fino dal 1222, in ogni città e villaggio, sei giurati avevano il  carico di alcune funzioni di polizia: sorvegliare le monete correnti, i giochi, le osterie, le donne di mala vita, e simili.

Nel 1232 si aggiunsero due giurati, che dovevano vigilare sugli artigiani, i piccoli mercanti, e risolvere le controversie relative alle loro transazioni.

Nel regno di Napoli Federico II senti primo il bisogno di una polizia municipale, e di buoni regolamenti sulla salute pubblica.

Comandò con un suo statuto di non macerare lino e canapa se non ad un miglio  dall’abitato e di gettare al mare gli animali morti e altri materiali che recassero nocumento all’aria; e stabili che la multa d’un augustale dovesse colpire il contravventore. Avendo di mira sempre la salubrità del l’aria, pena quaranta augustali, vietò di fabbricare sepolcri entro la città; e volle che i corpi umani si seppellissero quattro palmi sottoterra.

Le costituzioni di Federico II si occupano dei pesi e delle misure, di cui era stabilita l’unità nel regno dalla Magna Curia, la quale imponeva a tutti i sudditi un procedere lealmente nei loro negozi.

Andavano soggetti per la prima volta, ad una multa più o meno grave a vantaggio del fisco; per la seconda, al taglio della mano e finalmente alla pena capitale, se ancora recidivi: 1) i venditori che frodassero nel peso, alterassero o mascherassero i commestibili; 2) gli orefici che adoperassero nei loro lavori meno di otto once d’oro di coppella, e meno di undici d’argento per ogni libbra 3) i macellai che vendessero una specie di carne per un’altra, o che non indicassero al compratore se fosse d’animale morto od ucciso; 4) i pescivendoli che conservassero i pesci del giorno prima; i venditori di cibi cotti che tacessero se erano del giorno prima; 5) i ceraioli che alterassero le candele; 5) gli osti che mescolassero il vino con l’acqua.

Federico II vietò ai sudditi di portare armi offensive e difensive. Ciò era solo concesso agli ufficiali del re, quando fossero nell’esercizio della loro carica; ma potevano ottener il diritto, come eccezione, i cavalieri ed i borghesi in viaggio[46].

I forestieri, entrando nel regno, dovevano deporre anch’essi le armi; e, contravvenendovi, cadevano nella pena stessa dei cittadini.

Federico dichiarò infami ed incapaci di qualsiasi ufficio pubblico e di testimonianza in giudizio tutti coloro che si abbandonassero al giuoco, sia delle carte che dei dadi. Alla qual pena venivano del pari assoggettati quelli che tenessero a disposizione degli altri carte da giuoco e dadi. Non importava lo stato sociale: il gioco era proibito anche ai cavalieri e ai nobili perché essi erano i primi a dover dare l’esempio.

Più tardi ordinò ai giustizieri di condannare ai lavori pubblici per un certo tempo quei cittadini che spendessero la vita a giocare.

Gli antichi non facevano sconti alle meretrici: già Carlo Magno aveva stabilito che l’uomo in casa del quale si fosse trovata una meretrice, dovesse portarla pubblicamente sulle proprie spalle in piazza per vederla flagellare; e se non lo faceva  veniva frustato lui stesso.

Nel reame di Napoli si ammisero le meretrici, ma si volle che esse fossero descritte in una speciale matricola, avessero un giudice a parte, e pagassero una gabella, come già avveniva ad Atene e a Roma.

Nelle città più importanti del Sud (Napoli, Amalfi, Sorrento) c’erano poi ai tempi di Federico II che li abolì, dei magistrati civili detti Compari o Ammensatori che erano conciliatori ed arbitri.

Vi erano poi i giudici civili che erano dei semplici laureati in giurisprudenza: le parti affidavano loro volontariamente le conciliazioni delle loro controversie; e pronunciavano sentenza solo in caso di mancato accordo; diremmo noi moderni che tale sistema può considerarsi un antenato del med–arb così diffuso nei paesi Anglosassoni. Le loro pronunce erano appellabili ai Governatori di Città[47].

Ricordo ancora che in Napoli, Salerno, Palermo e Messina vi era un foro privilegiato per la gente addetta al mare, e dei consoli, abili a comporre le controversie relative agli usi marittimi e commerciali, e a giudicare tutte le controversie civili e penali.

Federico II introdusse il cosiddetto sindacato per i magistrati. 

Stabilì che nell’uscire di carica fossero obbligati a rimanere cinquanta giorni nella provincia da loro amministrata, a mostrarsi in pubblico, a rispondere e soddisfare tutte le doglianze di chiunque si lamentasse del loro governo, e a sottostare infine all’esame che della loro gestione avessero fatto alcuni saggi (detti sindacatori) a ciò destinati[48].

Nelle adunanze pubbliche, che si tenevano a norma di quanto era stato decretato nel parlamento di Lentini,  tutti coloro i quali intervenivano avevano facoltà di proporre accuse e lamentele contro il gran giustiziere, i giustizieri provinciali, i camerari, i baiuli, e contro qualsivoglia altro che esercitasse uffici in nome del principe.

Il presidente dell’assemblea doveva trascrivere tutte le domande, e trasmetterle, con la sua firma, al sovrano.

Queste adunanze duravano otto giorni, ma potevano anche, ove fosse necessario per la natura od il numero degli affari, prorogarsi a quindici.

Per evitare problemi si prescrisse inoltre che i magistrati, durante il loro ufficio, e i loro subalterni e i domestici, non potessero ricevere denaro dai provinciali od altro; né acquistare immobili, costituire enfiteusi, contrarre nozze o sponsali, contrattare o negoziare.

Dobbiamo ora dare un cenno alla figura dei notai.

Nel regno svevo aumentarono il loro prestigio, erano degni di grande rispetto come gli alti magistrati.

Dovevano essere nati da legittime nozze e godere della  totale  libertà: il minimo peso servile o la minima subordinazione ad un feudatario si considerava ostacolo insormontabile.

I notai dovevano avere almeno ventiquattro anni; essere morigerati, avere  cognizione profonda degli usi e delle leggi dei vari popoli del reame.

Il loro numero era molto limitato: solo Napoli, Salerno e Capua, come città principali, potevano avere otto notari per ciascuna, ma nelle altre città non potevano essere più di cinque.

I notari dipendevano direttamente dal Sovrano che li nominava: l’onore non era ereditario ed era revocabile a piacimento del principe. Non potevano essere chierici.

Venivano inizialmente stipendiati solo dal fisco, ma col tempo si aggiunsero in loro favore altre provvigioni per la formazione degli atti, per le sentenze, per le stipulazioni dei contratti, e simili.

Federico II fu molto pignolo riguardo agli atti notarili: vietò che fossero  scritti su carta di cotone (detta bambagina) perché si lacerava e richiese che la stipula, sotto pena di nullità, dovesse effettuarsi alla presenza di un magistrato, e con la sottoscrizione delle parti e di testimoni degni di fede e di stima.

I testimoni erano richiesti in numero di due, ove l’atto riguardasse un valore sino a una libbra d’oro e tre se si fosse trattato di somma maggiore.

Assai significativa era poi la disciplina che riguardava gli avvocati: per esercitare dovevano sostenere un esame davanti ad una commissione nominata dal sovrano e conseguivano un diploma[49].

Poi dovevano giurare di non addurre argomenti e fatti che fossero contro la loro coscienza e di rinunziare altresì alla causa quando lo richiedessero speciali ragioni di onore.

Per chi trasgrediva il giuramento c’era una pena pecuniaria, la perdita del titolo e l’infamia perpetua.

Il loro onorario era costituito dalla sessantesima parte del valore della controversia e se essa era di valore indeterminabile la “parcella” veniva individuata dalla Magna Curia.

5. Il processo

Federico II in primo luogo distinse nettamente le cause civili da quelle penali[50], istituì il gratuito patrocinio che i Romani non conoscevano.

L’avvocato (detto “campione”) che difendesse gli orfani, le vedove e i minori era pagato dal tesoro.

Le vedove, i pupilli e gli indigenti non pagavano nessuna spesa e potevano essere anche mantenuti a spese dello Stato durante il corso della lite.

Le cause di queste categorie dovevano essere spedite prioritariamente; gli altri casi seguivano il mero criterio temporale.

Non si poteva introdurre nella causa un incidente se non vi era prima sentenza sulla questione principale.

Il tempo della causa era di due mesi, ma si deve tenere presente che all’epoca nei liberi comuni  i termini erano anche più ridotti.

Le ferie processuali erano brevissime: Natale, Pasqua ed alcune domeniche dell’anno legate agli a postoli e a Maria Vergine[51].

Ma come funzionava il processo?

Nei giudizi civili fu distinto l’esecutivo dal non esecutivo, ed il possessorio dal petitorio.

I giudizi nel possessorio erano esecutivi e quelli di rivendicazione erano ordinari; ma l’attore poteva ricuperare un possesso, anche quando il bene fosse stato alienato più volte.

Per le cause civili doveva essere sufficiente una sola citazione nella casa del convenuto; e, secondo la distanza del luogo, gli si assegnava il termine a comparire, il quale, per altro poteva essere prorogato per giusta causa.

Quando il convenuto non avesse obbedito alla citazione del baiulo, né risposto per mezzo di procuratore, doveva pagare un augustale al mese, e se avesse disobbedito alle citazioni dei magistrati superiori, avrebbe perso una terza parte dei suoi beni mobili che andavano al fisco.

La contumacia del debitore dava facoltà al creditore di porsi, a titolo di pegno, nel possesso dei beni di lui, di venderli, e di mantenere la somma dovuta ove il debitore non fosse comparso entro un anno.

Un momento fondamentale era la litis contestatio ossia il momento in cui il convenuto avesse risposto alle contestazioni dell’attore.

Şotto il governo dei Normanni, secondo il costume di tutti i popoli settentrionali, le accuse erano prodotte a voce.

Con Federico II non si poteva invece cominciare un giudizio, senza il libello scritto (una querela scritta), ad eccezione delle cause civili fatte per somma minore di due augustali (40.000 € attuali).

Il libello, nelle accuse criminali, doveva essere sottoscritto dal denunziante e dall’accusatore: i quali erano obbligati a prestar giuramento di non calunniare e a dare la garanzia di non desistere dal giudizio.

Se l’accusatore o il denunziante desistevano dalla causa prima che fosse cominciata la lite perdevano la sesta parte dei loro beni mobili; perdevano la terza parte a lite cominciata e non potevano chiudere la lite o differirla senza l’assenso del fisco.

Scoperto un calunniatore, era punito con la pena con cui si sarebbe punito il crimine che denunziava.

Il giorno della litis contestatio le parti dovevano produrre le proprie ragioni per iscritto. Dalla produzione il giudice fissava il termine per il giudizio.

Da questo momento le eccezioni erano possibili nel termine di tre giorni; ma si doveva giurare che non servivano per differire il giudizio e dovevano provarsi entro otto giorni. 

Il giudice doveva tentare più volte la composizione della lite.

In verità Federico II escludeva dalla composizione solo le controversie che apparissero terribili secondo il diritto comune, sia prima che durante il giudizio: “Dopo (o prima) che le parti si sono presentate davanti al Giudice, è permesso concludere accordi legali e transazioni fuorché nei casi  di offese straordinarie che per il diritto comune sono considerati (ed in effetti sono) terribili[52].

Vi era quindi un diritto generale di comporre la lite in capo alle parti ed il giudice appunto poteva provvedere alla composizione.

Tuttavia il limite era sempre quello della litis contestatio: il diritto delle parti di comporre la controversia si fermava al momento prima dell’esposizione della ragioni.

Dopo questo momento la composizione doveva essere autorizzata dal giudice: ”A coloro che vogliono rinunciare alla lite anche con un patto, o soltanto cominciare le transazioni dopo che è stata emessa la citazione, ma prima che la lite sia contestata non neghiamo il permesso ad eccezione di qualche pena per la contumacia; invece lo neghiamo, senza il permesso espresso della Corte, dopo che è intervenuta la contestazione della lite. Se si tentasse di fare ciò in frode ai nostri diritti, (a) il terzo della parte che il frodatore paga all’attore per l’accordo transattivo, compenserà la diminuzione fiscale.(b) Al contrario se il convenuto per qualche motivo nella predetta occasione non desse all’attore alcunché o meno di quello che le Corte ha perso per la menzogna, (c) pagherà il doppio della terza parte predetta che il confessato dovrebbe dare[53].

Se la composizione non riusciva Il giudice imponeva ai litiganti il giuramento di non calunniare e diceva loro che nel caso di spergiuro li avrebbe condannati alla pena minacciata a tal delitto, poi li interrogava, e infine decideva.

I giudizi criminali furono distinti in due classi: ordinari e straordinari.

Gli straordinari avevano luogo contro gli infestatori di strade (i briganti), gli assassini, gli omicidi, i ladri manifesti, ed altri malfattori.

Si agiva “per inquisizione”, e a spese del fisco: essi venivano giudicati sommariamente e subito dopo si faceva sentenza e si provvedeva alla punizione.

Con lo stesso procedimento si condannavano alla realizzazione di opere pubbliche gli uomini noti come dissoluti, i facinorosi e i cattivi esempi.

Per gli altri delitti era invece  prescritto il giudizio ordinario.

Questo non doveva durare in istruzione più di tre mesi; il processo vero e proprio era al massimo di dieci giorni entro cui ci doveva essere assoluzione o condanna.

Se nel termine stabilitogli l’accusato regolarmente citato, non si fosse presentato davanti ai giudici ovvero se non fosse comparso nessuno per lui a legittimarne l’assenza, scattava la condanna al bando, con la perdita della terza parte dei mobili a vantaggio del fisco, ma l’accusato per due mesi non poteva essere ucciso.

Dopo questo tempo diventava invece fuorbandito, e, trascorso un anno, fuorgiudicato (foro judicatus), cioè veniva condannato alla pena capitale, e spogliato di tutti i suoi beni.

Federico non solo permetteva che venisse ucciso, ma eccitava tutti i cittadini a farlo, promettendo addirittura un premio[54].

Se al contrario l’imputato si fosse presentato nell’anno, e avesse fornito garanzie proprie o per mezzo di altri, poteva difendersi anche fuori del carcere.

In tutte le cause civili l’esame dei testimoni poteva essere fatto dai giudici del luogo ove quelli dimorassero; ma per le cause feudali che erano di competenza della Magna Curia le parti erano obbligate a presentarsi; e cosi anche per le cause criminali.

Se però i testimoni da esaminarsi fossero  stati vecchi od infermi e non trasportabili la Gran Corte poteva delegare il loro esame ai giudici del luogo: i quali allora dovevano, innanzi tutto, esaminare se in realtà i testi fossero, o meno, in tali condizioni.

Ove il giudice, cui era commesso l’esame dei testimoni, fosse venuto meno al suo mandato, doveva  ristorare i danni alle parti e pagare il terzo dei suoi beni mobili al fisco.

Fu stabilito che nessun angario o villano, o rustico, o, in generale, di nascita vile, potesse deporre contro i conti, i baroni ed i militi; e che contro queste nobili persone si dovessero ammettere solo i cittadini di buona fama, e appartenenti alle prime classi della società.

I testimoni dovevano avere una certa condizione ed essere in un certo numero: ad esempio l’accusa ad un conte doveva provarsi con due testimoni conti, o quattro baroni, od otto cavalieri, o sedici borghesi.

Solo l’accusa di alto tradimento poteva essere sostenuta da qualunque cittadino.

Quando un testimone non avesse obbedito alla chiamata del giudice doveva pagare in pena il terzo dei suoi beni mobili; a chi testimoniava il falso veniva tagliata la mano[55] così come a tutti gli spergiuri.

La testimonianza era ricevuta da un giudice ed un notaro, i quali avevano obbligo di far presenziare, per maggior garanzia, alcune persone di conosciuta probità, che sapessero leggere e scrivere, e dette perciò testimoni letterati.

Chi era legalmente intimato, o chi si presentava a deporre su un fatto, doveva in primo luogo giurare sui Vangeli di dire il vero; poi veniva interrogato se conoscesse il fatto di cui si trattava, e come lo conoscesse.

L’atto con il quale erano registrate le interrogazioni e le risposte, veniva sottoscritto dal giudice, dal notaro, e dalle altre persone presenti.

Un cenno alle prove diverse dalla testimonianza.

Sino a Federico II non esisteva il libero convincimento del giudice, erano assolutamente ordinarie le prove dette paribili ossia di evidenza dei fatti.  

Fra le più comuni va annoverata quella della croce, in cui gli avversari si ponevano diritti in faccia alla croce, e quello che per primo cadeva a terra era giudicato colpevole per intervento divino.

Vi erano poi quelle dell’acqua fredda o bollente, e del ferro caldo.

Si legava il convenuto e lo si gettava in acqua. Se rimaneva a galla era colpevole perché si pensava che l’acqua (in quanto suscettibile di essere benedetta)  non avrebbe voluto celare nel suo seno un colpevole.

Nel secondo caso si obbligava l’accusato a camminare a piè nudi sopra carboni accesi, sopra vomeri arroventati, od anche sopra una spranga di ferro benedetta[56].

Era poi diffuso il duello giudiziario in Germania, Italia (soprattutto nel Meridione), Francia ed in Inghilterra: chi sapeva usare meglio le armi aveva ragione.

È di Federico il merito e l’onore di aver vietato il combattimento giudiziario e tutte le altre prove paribili.

Nella sua costituzione forse più importante stabilì che le prove dette paribili fossero contro la natura e che non dimostravano alcuna verità. Le bandì dal regno e sancì che nei giudizi si ammettessero quelle sole prove stabilite dal diritto romano e dalle costituzioni del regno. Condannò inoltre in linea di principio come assurdo il duello.

Lo conservò per i cavalieri e per i nobili, quando fossero mancate le prove giudiziarie; lo permise ad ogni classe di uomini quando si trattasse di controvertere sui delitti contro il re, inoltre per gli avvelenamenti, per gli assassinii clandestini, allorché la verità non si fosse potuta stabilire dall’accusatore, e restassero dubbi sulla colpevolezza. Ma il legislatore dichiarò che queste erano disposizioni eccezionali.

Tuttavia i fatti successivi dimostrano che questi erano solo bei principi: il duello rimarrà in auge sino al XX secolo in tutta Europa.

Fu mantenuto invece da Federico il sistema probatorio legato alla tortura anche nei confronti degli uomini liberi[57], anche se fu circondato da cautele: poteva esercitarsi solo quando si trattasse di delitti contro il re, ci fossero forti indizi e il reo fosse uno sgherano baronale (ossia un “bravo” di manzoniana memoria).

Inoltre il giudice non doveva tener conto delle confessioni fatte nel momento del dolore, ma era necessaria una deposizione a mente quieta e tranquilla.

Nelle cause civili diverse da quelle feudali era lecita poi la sospensione e la dilazione. Erano concessi gli appelli per i giudizi non esecutivi; e nel criminale, per i delitti ordinari, purché i rei si presentassero entro cinquanta giorni.

L’appellante doveva comparire personalmente e non poteva andarsene prima che il giudizio fosse terminato sotto pena dell’annullamento dell’appello.

Si appellava dai baiuli ai camerari, dai camerari e giustizieri al gran giustiziere, e da quest’ultimo alla Magna Curia, e contro le sentenze di essa non c’era più appello.

Ciascuno doveva difendere la sua causa avanti al magistrato o da sé, o per mezzo di avvocato.

Era proibito, escluso il caso in cui si trattasse di scoprire qualche importante verità, d’interrompersi l’un l’altro, e pagava una multa chi, tre volte ammonito, non avesse smesso di interrompere. Ma la multa era diversa a seconda della condizione della persona:  un villano doveva pagare un augustale, un borghese due, un milite quattro, un barone otto, ed un conte sedici.

Federico fu anche il primo a stabilire che tutte le sentenze fossero scritte[58].

Il notaio doveva scriverle in presenza del magistrato, dei giudici e di più testimoni. Doveva porre in principio la data, il nome del sovrano, e l’anno del regno; in ultimo la sottoscrizione del magistrato, dei giudici e dei testimoni.

Il notaio o altra persona a ciò destinata dal magistrato, aveva facoltà di dare al vincitore della lite, che l’avesse chiesto, un sunto del processo[59].

Per una norma del 1232 il gran giustiziere doveva poi raccogliere tutte le decisioni dei magistrati, affinché queste servissero di norma per i casi avvenire. Le decisioni, raccolte e distribuite con ordine, costituirono i libri del diritto locale[60], a cui ricorrevano, con somma utilità, tutti coloro ch’erano chiamati a rendere  giustizia.

6. Il diritto penale

Ai tempi di Federico II il sistema penale prevedeva un’assurda applicazione di diversi supplizi ai reati maggiori, ma non vi era una gradazione e tutto dipendeva dall’arbitrio del giudice.

Inoltre c’era la possibilità di liberarsi dalla pena pagando una certa somma perché la giustizia era concepita come riparativa nei confronti del danno al privato e non alla società.

In epoca longobarda accanto al guidrigildo (ossia all’aestimatio capitis) c’era il fredum che era una tassa pagata alla corona: ma non si pensava che fosse una sorta di riparazione per la comunità turbata ma solo il salario del magistrato.

In merito rileviamo sin d’ora che Federico non voleva tanto punire i crimini, ma prevenirli[61]. Anche in questa convinzione risiede la sua importanza e la sua modernità.

Le prime disposizioni penali degne di nota nel codice di Federico II, sono quelle contro gli eretici. L’imperatore, sebbene tacciato sovente di eresia e scomunicato, combatté vigorosamente gli eretici cercando di essere campione della religione.

Gli scomunicati che non si fossero ravveduti entro un anno erano colpiti dall’infamia, diventavano inabili alle magistrature, all’avvocatura, e al notariato, incapaci di ereditare e di far testamento. Non potevano chiamare altri in giudizio o testimoniare. L’infamia e le incapacità si trasmettevano anche  ai discendenti fino alla seconda generazione.

Federico II peraltro considerava eretici non solo gli erranti in fatto di fede, ma anche tutti coloro che ardivano ribellarsi a qualsiasi autorità.

Difese però i sudditi ebrei e i musulmani perché era convinto che le persecuzioni dei cristiani nei loro confronti fossero troppo violente: c’era un’ammenda di 50 augustali per chi uccidesse un’appartenente a queste fedi religiose.

Però la legge cattolica doveva essere difesa: i bestemmiatori perdevano la lingua  senza distinguere se la bestemmia fosse rivolta contro Dio o contro la Vergine.

C’era la pena di morte per coloro che distruggessero o saccheggiassero le chiese o rubassero gli arredi nella notte.

Veniva tagliata la lingua a coloro che avessero deposto il falso in giudizio, la mano a quelli che avessero violato un sepolcro o spogliato un morto; vi era poi la pena di morte per coloro che avessero alterato le lettere e le ordinanze reali, per i distruttori di testamenti pubblici, i falsari di monete ed i corruttori di testimoni.

Il piromane doloso era condannato a morte, mentre quello colposo poteva cavarsela con una multa se avesse dimostrato che l’incendio non era doloso.

Federico II era spietato coi crimini che riguardavano la sua autorità e la sua vita; chi le metteva in pericolo veniva rivestito con delle cappe di piombo a cui si dava poi fuoco; addirittura uno scriba che aveva sbagliato nello scrivere il suo nome venne condannato a morte.

Purtroppo il principe teneva in poco conto la vita umana: fece morire in carcere il suo primogenito accusato di aver attentato alla sua vita e anche Pietro delle Vigne fece una brutta fine perché accusato ingiustamente di aver tradito la fiducia del suo signore.

Chi attentava alla sua vita perdeva la propria e tutti i beni famigliari. Ma a questa pena veniva condannato anche solo chi avesse criticato le sue deliberazioni.

Addirittura si vietava all’accusato la facoltà di conoscere i denunzianti ed i testimoni, di avere copia delle deposizioni, di difendersi a viso aperto ed in pubblico, davanti ai giudici.

 Nonostante tutto ciò proclamò in generale che la severità della pena non dovesse superare la gravità del reato.

Qualunque colpa commessa da una donna, o a danno di lei, doveva essere punita con pari rigore  rispetto a quella commessa dagli uomini.

A tutela del buon costume stabilì che le mezzane di amori illeciti fossero colpite da infamia perpetua, dovessero essere frustate, o avessero il naso mozzato, o un marchio in fronte.

Si doveva troncare il naso anche a quelle madri che facessero disonesto mercato delle figlie: però andavano esenti da questa pena quelle che, costrette dalla povertà, consegnassero le figlie al piacere di uno solo, da cui sperassero sostentamento.

In altra costituzione ordina la confisca di tutti i beni e la morte per gli adulteri e impone che la donna infedele non si restituisca al marito:  egli poteva ucciderla solo al momento del fatto, ma comunque il rientro in casa poteva essere pericoloso.

Il marito che avesse colto sul fatto la moglie adultera poteva però essere misericordioso e mozzarle solo il naso; se anche questa pena non fosse stata inflitta allora la donna avrebbe dovuto essere pubblicamente frustata perché costituisse esempio per le altre.

Qualora il marito dovesse vendicarsi però doveva uccidere sia la moglie che l’amante; se avesse risparmiato l’amante o lo avesse agevolato nella fuga avrebbe potuto essere perseguitato dai parenti dell’uccisa, e condannato a morte; gli Svevi non tolleravano le vendette incomplete.

Federico infliggeva una multa di quattro augustali a coloro che non fossero accorsi alle grida di una donna violentata e che, potendo, non le avessero recato pronto soccorso.

Puniva con la morte la violenza ed il rapimento, ma quando ci fosse stato qualche dubbio, e l’accusa non apparisse sufficientemente provata, allora riservava a sé, od alla sua Corte, l’inquisire e il giudicare.

Anche la libertà morale della donna, di qualsiasi condizione essa fosse, era  protetta sotto Federico, tanto che anche la violenza ad una prostituta veniva punita con la morte.

Ma ove invece la donna avesse recato false lagnanze di violenza, allora doveva essere impiccata, come sarebbe stato, se colpevole, l’individuo da lei denunciato.

In generale si può dire che il delatore o l’accusatore scientemente calunnioso, veniva sottoposto alla pena stessa a cui sarebbe stato soggetto l’imputato, ove fosse stato trovato colpevole.

Importante è sottolineare che Federico II obbligò i cittadini al giuramento di non farsi ragione con le armi, ma di porgere le proprie denunzie ai tribunali; e minacciò tutto il suo sdegno per chi osasse contravvenire a simili ordini; allo stesso scopo vietò l’uso delle rappresaglie.

Chi avesse percosso altri spargendo sangue era condannato al taglio della mano e a morte chi percotendo avesse ucciso. Vi era però l’impunità per chi fosse stato costretto ad uccidere altri per salvare sé stesso.

La semplice percossa era invece punita con la multa.

L’omicidio effettuato invece dal fanciullo (impubere) e dal pazzo non andava punito, se questi avessero ucciso senza malignità d’animo o in preda ad una crisi psicotica.

Il padre però poteva sottrarre i figli minori puberi alle pene corporali se avesse pagato una multa.

L’avvelenamento era punito col taglio della mano. La vendita dei veleni era peraltro proibita.  Federico vietò peraltro a tutti i cittadini il tener veleni non necessari a qualche medicamento, e ordinò parimente di gettare in mare le erbe velenose, perché queste potevano essere nocive agli animali ed agli uomini.

Il furto semplice era punito con pena pecuniaria; ma questa doveva essere molto più mite per il furto di quantità minore dei venti augustali.

Federico II è il primo a distinguere tra furto magno e furto parvo.

La refurtiva doveva sempre essere restituita, e non potendo, doveva darsene il giusto equivalente; nel caso di furto di cosa immobile si doveva aggiungere in pena il doppio del valore, e per la cosa mobile il quadruplo.

La multa per il furto commesso in tempo di notte veniva aumentata fino al quadruplo, mentre si limitava al doppio nel furto diurno.

A chi non pagava la multa veniva tagliato il piede o la mano.

La pena per il furto era la morte se il reo lo avesse commesso per la terza volta.

Venivano punite più gravemente le sottrazioni operate durante un incendio od una pubblica calamità.

Chi trovava dei beni e non li avesse consegnati ai giustizieri provinciali era considerato un ladro.   

Bibliografia:

C.A. CALCAGNO, Breve storia della risoluzione dei conflitti, Aracne Editrice

Costitutionum Regni Siciliarum Libri II Ad Frederici II. Imperatoris ET Regis Constitutionem, Neapoli MDCCLXXIII, Semptibus Antoii Cervonii

A. DEL VECCHIO, La legislazione di Federico II imperatore, Fratelli Bocca, 1874

R. GUISCARDI, Saggio di storia civile del municipio napolitano, Tipografia di F. Vitale, Napoli, 1862.

J. L. A. HUILLARD-BREHOLLES, Historia Diplomatica Friderici Secundi, vol. IV.

L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano,

vol VIII p. I, Unione Tipografico–Editrice, Torino, 1896.

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[1] Federico Ruggero di Hohenstaufen (Jesi, 26 dicembre 1194 – Fiorentino di Puglia, 13 dicembre 1250), è stato re di Sicilia (come Federico I, dal 1198 al 1250), duca di Svevia (come Federico VII, dal 1212 al 1216), Re dei Romani (dal 1212) e poi Imperatore del Sacro Romano Impero (come Federico II, eletto nel 1211, incoronato dapprima ad Aquisgrana nel 1215 e, successivamente, a Roma dal papa nel 1220) e re di Gerusalemme (dal 1225 per matrimonio, autoincoronatosi nella stessa Gerusalemme nel 1229). Fonte Wikipedia.

[2] Federico splende non solo come legislatore, ma anche come  restauratore del sapere; e considerato uno dei più antichi cultori e protettori della poesia e delle lettere italiane. Desiderava che ai suoi sudditi fosse offerta almeno l’istruzione elementare (ars grammatica), perché la cultura li avrebbe resi più valenti nel dirigere la cosa pubblica, e nel difendere la famiglia e la patria.

L’imperatore stesso conosceva il latino, il volgare, il tedesco, il francese, il greco e l’arabo.

[3] «Oportet igitur Cesarem fore justitie patrem et filium, dominum et ministrum; patrem et dominum in edendo justitiam, et editam conservando; sic et in venerando justitia sit filius, et in ipsius copiam ministrando minister». Constit. I, 31: De observatione justitie.

[4] Le preesistenti magistrature che non si sottomettevano al sovrano furono abolite perché la giustizia non poteva che essere amministrata in suo nome. 

[5] Questi libri andarono perduti nella furia popolare del 1161 e veniva solo descritto il sistema dei servigi dovuti alla Corte dai  feudi o dalle terre che erano soggette a certe prestazioni.

[6] Pertanto egli chiamò intorno a sè i più chiari giureconsulti di quei giorni, fra i quali basti ricordare quei tre sommi, che furono Taddeo da Sessa, Roffredo Epifanio da Benevento, e Pietro della Vigna (l’ son colui, che tenni ambo le chiavi/ Del cuor di Federigo, e che le volsi/ Serrando e disserrando si soavi,/Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi. Dante, Inferno, XIII.)

[7] In queste corti si pubblicavano le costituzioni che riguardavano il governo dello stato, e che fissavano il diritto pubblico, regolando tutte le questioni di giurisdizione e di proprietà. Qui ancora si statuivano le alleanze, le riforme interne, le spedizioni militari. Queste assemblee, chiamate dagli autori Curiae generales, e più frequentemente negli atti Curiae solemnes, erano da lungo tempo in uso nella Sicilia come nella Germania. E sappiamo che Ruggiero ne aveva tenuta una in Ariano nel 1140, e Tancredi in Termoli nel 1191. Composte di signori, ecclesiastici e laici, non si devono confondere coi parlamenti (Colloquia) in cui vennnero più tardi convocati i deputati della borghesia.

[8] Actum in solemni concistori Melphiensi, anno dominice incarnationis MCCXXXI, mense augusti.

[9] Come in precedenza si fece per le leggi longobarde.

[10] Federico non incluse nella sua raccolta nessuna delle leggi promulgate da Tancredi e da Guglielmo III, perché li reputava principi illegittimi.

[11] Approvate in un Parlamento di Capua.

[12] Composte nel 1232 e 1233.

[13] L’autografo del codice federiciano si è sventuratamente perduto nelle molte distruzioni di monumenti, avvenute sotto gli Angioini, o ne’ disordini del Vespro.

[14] Dal 1130 al 1154. Costanza sua figlia era la madre di Federico II.

[15] Per regalie di diritto regio si intendevano le gabelle, i dazii , i plateatici, i pesi ed i portatici; le pene relative ai pesi ed alle misure, la pesca nei mari e nei fiumi, i salti delle acque, i mulini, le miniere, le saline e simili altri diritti.

[16] Le investiture andavano comunque tutte confermate dal re.

[17] Regalie: «bannum, placitum, districtum, talonium, pedagium, ripaticum, mercata, aque, aquarum decursus, piscationes, renationes, paludes, argentifodine, terrifodie, et quicquid metalli vet thesauri in terra sua inveniri potest, alpes quoque et montes et valles ot omnia ea que ad nos et imperium spectant ». Húillard Bréholle, Historia, vol. II, pag. 183.

[18] Cosa che fecero per primi gli Svevi.

[19] La moneta corrente nel Regno era il soldo diviso in quattro tari d’oro che prendevano il nome dai luoghi ove si coniavano (Amalfitani, Salernitani, Siculi). Il conio era tuttavia spesso truffaldino e quindi si fissarono come monete immaginarie di conto la libbra, e specialmente l’oncia. Quest’ultima era considerata una effettiva moneta di oro, e la sua trentesima parte, che si diceva tari, veniva ad un tempo adoperata per designare la moneta ed il peso. Quindi dal tempo dei Normanni  cessò in parte l’uso di contrattare in soldi; l’unità monetaria fu l’oncia divisa in trenta tari; e i conti si fecero ad once ed a tarì, come appare dalle leggi e dai contratti di quei tempi. Federico mantenne lo stesso uso dei Normanni, ma aggiunse anche monete in rame e i cosiddetti Augustali.

[20] « Hoc nostre majestatis edicto in perpetuum valituro firmiter inhibemus prelatis ecclesiarum , comitibus , baronibus et militibus et locorum universitatibus, ne justitiarii officium in terris suis gerere audeant vel gerendum alicui demandare , sed magistro justitiario et justitiariis ab excellentia nostra statutis intendant ». Constit. I, 49

[21] Ea que ad speciale decus et merum imperium celsitudinis nosire spectare noscuntur, per presumptiones illicitas volumus o, nemine usurpari… Contra presentem prohibitionem nostri culminis satagentes, tam statuentes justitiarios quam statutos, terre sue publicatione mulctamus. Constit. I, 49

[22] « Nulli subjectorum nostrorum clerico vel laico liceat domibus Templi rel Hospitalis, seu cuilibet alicui loco religioso de quo nostre curie certum servitium minime debeatur, possessiones hereditarias vel patrimoniales vendere vel donare inter vivos aliquo donationis modo. Ceterum si in ultima voluntate aliquem de predictis locis heredem instituerit, tunc domus que institutionem vel legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximis defuncti vel de burgensibus nostris relicta stabilia vendere; at si ultra annum facere predicta distulerit, possessiones ipsas post anni lapsum fisci nostri juribus volumus applicari » Constit. (Nova), III, 29: De rebus stabilibus non alicnandis ecclesiis. Già fino dal tempo della prima scomunica Federico aveva scritto: Quia semper fuit nostre intentio voluntatis, clericos cujusque ordinis ad hoc inducere, et maxime maximos, ut tales perseverarent in fine, quales fuerunt in ecclesia primitiva; apostolicam vitam ducentes , humilitatem dominicam intuentes.

[23] Questa norma fu abolita solo dopo la morte di Federico. 

[24] Venivano eletti dal Comune ed erano detti sindaci.

[25] Soprattutto mercanti genovesi e veneziani che venivano  a portare industria e commercio nel Regno. Quantunque di città nemiche dovevano considerarsi neutrali.

[26] Già con Ruggero II si consolidò il principio rivoluzionario per cui chiunque avesse capacità intellettive poteva ambire alle cariche pubbliche.

[27] « Hac igitur lege nostra sancimus patre mortuo tam filios quam filias, puberes majores minoresve, ad parentum successione, absque sexus discretione, vocari ». Constit. III, 26,

[28] Il diritto fu però negato alle chiese ed ai monasteri.

[29] Terzo in ordine e in dignità, quantunque in alcuni tempi primo in potere, era vestito di porpora, sedeva nelle pubbliche cerimonie a destra del Re, dopo il Gran Contestabile. A lui era affidato il comando del mare, così in pace come in guerra. Si occupava della costruzione e della riparazione delle navi e dei vascelli dello stato e del principe; era a lui affidata la custodia dei porti e delle coste del regno, in tutta l’estensione del litorale, e possedeva una amplissima giurisdizione civile e criminale sopra tutti gli ufficiali e tutti i cittadini dediti alle cose marittime.

Erano per tanto subordinati a lui tutti gli altri ammiragli inferiori stabiliti nelle provincie, i capitani dei porti, i protontini, i calefati, i comiti e i carpentieri.

[30] Federico II, oltre a parecchi parchi reali, e ad altri terreni riservati per la caccia, possedeva vaste foreste , pascoli, vigne, terre in coltura, mandrie, numerosi armenti affidati a servi, o dati in affitto. Intendenti, chiamati Secreti, avevano l’alta sorveglianza di questi beni, e corrispondevano direttamente con l’imperatore, cui rendevano conto della loro amministrazione.

[31] Feudi che non erano baronali e che potevano non avere beni o renditi non demaniali.

[32] La campagna che si estende intorno alla città.

[33] Presidi militari a difesa delle campagne

[34] Il processo romano-canonico era dotato di tre tipi di procedure:

1) quella per accusa (o accusatoria”);

2) quella per denuncia;

3) quella per inquisizione (o “inquisitoriale”)

[35] Per tutto il Medioevo l’appellativo di giudice riguardò il dottore in legge.

[36] Per ricordare le sue nozze con Isabella di Brienne (1225), Federico II fece battere nelle zecche di Messina e di Brindisi gli augustali o agostali, e i miezzi augustali, cosi chiamati dall’aquila imperiale. Gli augustali di oro avevano venti carati e mezzo; ciascuna libbra di peso conteneva dieci  once e sette tari e mezzo d’oro.

[37] La colletta prima di lui doveva essere fatta solo in particolari occasioni ben codificate: quando ci fosse pericolo per la sicurezza dello stato; quando si dovesse pagare il riscatto del sovrano prigioniero; quando il figlio o il fratello di lui fosse armato cavaliere, od egli stesso ricevesse la corona reale nella cerimonia della consacrazione; quando maritasse la figlia o la sorella.

[38] Titulus LXIV De quaestionibus inter fiscum & privatum moven.

[39] Le tasse erano di due tipi: dirette e indirette; le prime sulla proprietà e le seconde sugli oggetti di consumo e di manifattura. Le più pesanti riguardavano i beni di consumo e di manifattura; si distinguevano in diritti vecchi e nuovi e ve ne erano circa una trentina.

[40] Titulus LXV (Cognoscit Baiulus de omnibus civilibus causis, praeterquam de feudalibus ; cognoscit etiam de furtis et criminibus levibus, quae non imponunt membri abscissionem. Hoc dicit)

[41] Titulus LXVII De officio Bajolorum.

[42] Non poteva però essere né chierico né di bassa condizione.

[43] Gli assessori si sceglievano in tutte le provincie del regno fra i cittadini più chiari per senno, integrità di costumi, e grado sociale.

[44] L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano,

vol VIII p. I, Unione Tipografico–Editrice, Torino, 1896, p. 45.

[45] C.A. CALCAGNO, Breve storia della risoluzione dei conflitti, Aracne Editrice, 2014, p. 56-57.

[46] «Homines extra regnum postquam regnum intraverint, arma prohibita nullatenus deferre permittimus. Que si scienter detulerint, pene, quam contra delatores armorum, qui in regno morantur, edidi es, subjacebunt. Et ut ignorantiam simulare non possint, statim per officiales nostros, cum regnum intranerint, ipsis volumus hec esponi». Constit. I, 11: De intrantibus regnum.

[47] Introdotti con la prammatica De officio Bajuli. V. amplius R. GUISCARDI, Saggio di storia civile del municipio napolitano, Tipografia di F. Vitale, Napoli, 1862, p. 138.

C.A. CALCAGNO, Breve storia della risoluzione dei conflitti, Aracne Editrice, 2014, p. 12-13

[48] L’origine prima di questo istituto si trova già nel codice giustinianeo, il quale ordinava che cosi facessero tutti gli ufficiali cui fosse affidata l’amministrazione superiore delle provincie.

[49] Per dare un cenno degli atti di quella età, si pensi che nei tempi normanni e svevi si scriveva in greco, e taluni anche in arabo, quando  si trattasse musulmani;  alcuni atti erano anche in tre lingue, perché vi si univa il latino.

[50] Constit. I, 31: De observatione justitie

[51] Titulus LXXVII.

[52] Constit II, 57, De transactionibus

Postquam (alias priusquam) citata partes coram Justitiario compareant, liceat ipsis legitimas conventiones, & transactiones inire, praeterquam in enormibus injuriis, ex quibus illas tantum reputari censemus enormes, quae per jura communia designantur (quae habentur) atroces

[53] Titulus CVII De pactionibus inhibitis, et de volentibus a lite discedere. “Sponte volentibus a lite discedere pacta etiam, vel transactiones inire post citationem emissam ante litem contestatam tantum in civili judicio, absque ulla contumaciae poena licentiam partibus non negamus; post contestationem vero litis habitam sine licentia, et jure Curiae expressius hoc partibus inhibemus. Quod si hoc facere in fraudem iuris nostri tentaverint, (a) ejus

tertiam, quod pro transactione actori exolvit conventum absque diminutione aliqua fisco nostro componet. (b) Si autem reus aliquid actori pro praedicta occasione dederit, et nihil, aut minus se dedisse in dispendium Curiae mentiatur, in ejusdem infitiationis poenam (c) duplum tertiae supradictae, quam confessus dare debuisset, exolvat. Quae omnia diligenter per officiales nostros inquiri volumus, ut sicut cuilibet ius suum inviolate servamus, sic in jure nostro defectum perpeti non possimus”.

[54] Una legislazione analoga si trova con Rotari con riferimento all’uccisione di un membro del clero.  Colui che riceveva

mandato dal re di uccidere un vescovo cattolico poteva farlo impunemente, e pure risparmiare i soldi del guidrigildo che ammontava a venti soldi.

[55] A Milano si tagliava invece la lingua.

[56] Questa si custodiva in una chiesa, la quale aveva tal privilegio, e che riscuoteva una tassa per siffatta cerimonia.

[57] a Roma invece poteva usarsi solo per gli schiavi

[58] Constit. I, 75: De sententiis in scriptis.

[59] Constit. I, 75, «Iustitiarius curie scribet omnes sententias, coram nobis in majoribus causis inventas… ut in posterum in casibus similibus ambiguitas rescindatur».

[60] In molti luoghi queste decisioni si chiamarono costume (coutumes), consuetudini, o bandi, trasportandosi cosi al libro il nome del contenuto.

[61] Intentionis nostre salubre propositum non tam circa punienda maleficia commissa versatur, quam ut in committendis eisdem via et materia precludatur. Constit. I, 10: De illicita portatione armorum.

Mediazione e giustizia nei paesi UE

  1. Introduzione

 

Rispetto al recente passato è giustificato un nuovo quadro dal momento che si sono incrementati i mediatori austriaci, bulgari, greci, lussemburghesi, polacchi, romeni e slovacchi; è poi in continua e massiccia evoluzione il registro dei mediatori italici; il Regno Unito ha implementato la Direttiva ADR consolidando il suo primato in materia di buone pratiche di ADR.

Richiamo qui le valutazioni che tengono conto della qualità della giustizia europea al 2013 a seguito della recente pubblicazione della Commissione Europea[1]; per alcuni paesi ho peraltro approfondito anche dati circa il 2014 (v. tabelle) .

Ho preso da ultimo spunti anche dal rapporto dell’ONU 2015 sulla Felicità mondiale di recentissima pubblicazione[2].

In estrema e scontata sintesi potrei ribadire, anche se non è una regola assoluta, che migliori sono i sistemi economici migliore è la giustizia e più adeguato spazio trova e può trovare la mediazione.

Un’attenta analisi dei dati che seguono può portare poi a pensare che i paesi con condizioni favorevoli per la mediazione[3] non sentano la necessità di implementare un registro statale di mediatori (per il Lussemburgo che ce l’ha ovviamente costituisce un valore aggiunto[4]).

Parimenti si può riscontrare che alcuni paesi[5] che non hanno a mio parere condizioni favorevoli per la mediazione (e che possiedono tra l’altro il più alto numero dei mediatori) sono per lo più dotati di registro: sembra quasi che i loro governi cerchino di supplire con l’elettronica a carenze interne su vari piani.

Ancora, i paesi con le condizioni migliori per mediare hanno approntato sostanzialmente una mediazione di carattere volontario per il cittadino, anche se il giudice in alcuni stati può ordinare una mediazione (Francia, Germania, Irlanda) e/o una sessione informativa ovvero c’è un obbligo recente (Germania 2012, Francia 2015) di indicare in atti introduttivi i tentativi bonari già effettuati o ancora ci sono stati progetti pilota per singoli settori di mediazione obbligatoria (Regno Unito).

Non pare inoltre che l’idea di deflazionare il contenzioso tramite la mediazione sia entrata nella mentalità dei cittadini europei: a parte l’Italia che conduce la classifica per numero di mediazioni (e di mediatori) tutte le altre nazioni possiedono numeri quasi irrilevanti.

Peraltro chi si occupa di mediazione sa che quella della deflazione del contenzioso non è che una funzione che si è attribuita all’istituto secondo un certo filone di pensiero: i governi invece la predicano incessantemente[6], ma poi incredibilmente alle parole non seguono i fatti che agevolino tale interpretazione.

Tra i paesi che hanno un numero di cause pendenti maggiore degli altri[7] soltanto Croazia e Germania primeggiano per incentivi e promozione pubblica dell’ADR.

E dunque questa è la conferma che in pochissimi investono a livello pratico nella potenzialità di deflazione del contenzioso operata dalla mediazione.

I paesi che hanno più mediatori per abitanti[8] sono anche quelli che promuovono di meno   pubblicamente i mezzi alternativi.

E la Commissione Europea nel descrivere questo fenomeno non si riferisce soltanto di allestimento di un  registro dei mediatori, ma a siti web che forniscono informazione sui metodi ADR, a campagne pubblicitarie attraverso i media, a opuscoli destinati al pubblico, a sessioni informative specifiche sui metodi ADR disponibili su richiesta, ad attività specifiche di comunicazione organizzate dai tribunali, a pubblicazione di valutazioni sull’uso dei metodi ADR, a pubblicazione di statistiche sull’uso dei metodi ADR, ad altro[9].

Sino a che non si uscirà da questa contraddizione per il mondo ADR ed i suoi operatori non ci sarà forse alcuna speranza di sviluppo.

Peraltro i paesi  che hanno più mediatori, ad eccezione della Slovenia, sono anche quelli che hanno meno giudici per 100.000 abitanti. La correlazione non mi pare casuale: a pensare male si potrebbe credere che in questi paesi non ci fossero le risorse economiche per assoldare nuovi magistrati e così si è pensato di utilizzare la mediazione per risolvere i problemi della giustizia.

Anche l’ADR nel consumo che l’Unione europea ha deciso di porre all’attenzione degli Stati sia con un Regolamento[10], sia con una Direttiva[11], viene considerato di primaria importanza soltanto in alcuni paesi: al momento si ha notizia che i soli Belgio, Regno Unito, Slovacchia e Svezia hanno attuato la Direttiva 2013/11/UE, nonostante che il termine di adozione sia relativamente vicino (9 luglio 2015).

L’Italia in data 8 maggio 2015 ha licenziato uno schema di decreto legislativo i cui contenuti in dettaglio allo stato non sono noti.

ll 1° aprile 2015 l’IMCO (Internal Market and Consumer Protection) ossia il Comitato   del Parlamento Europeo che si occupa del mercato interno e della protezione del consumatore ha potuto visionare la piattaforma che consentirà l’attuazione dei provvedimenti in materia di ADR ed ha riscontrato che la traduzione nelle lingue minori e attualmente scarsa.

Inoltre è emerso che gli Stati membri sono piuttosto lenti nella designazione degli organismi ADR che devono essere inclusi nella piattaforma ODR[12].

Eppure i dati del contenzioso in materia di consumo, come vedremo in dettaglio, sono a dir poco disastrosi quanto ai tempi di definizione giudiziaria: la necessità di introdurre strumenti alternativi è dunque vitale.

In alcuni stati (anche in Italia) per la verità si precisa forse proprio in virtù della consapevolezza del fenomeno che l’attuazione della Direttiva 2013/11/UE deve passare attraverso una riforma dei Codici del consumo e ciò si può immaginare che possa prestare il fianco ad alcune resistenze e dunque ad un ritardo.

La situazione che risulta per tabulas ci dice che gli Istituti che si occupano di ADR in materia di consumo e che sono stati notificati alla Commissione Europea sono in numero esiguo in rapporto a quelle che potrebbero risultare le richieste: allo stato si tratta di 508 schemi di cui 203 stanno in Germania.

Croazia e Slovacchia inoltre non ne hanno notificato alla UE nemmeno 1.

Nel 2011 è stato calcolato che le perdite a causa dei problemi insorti per l’acquisto o vendita di beni e servizi in Europa ammontano allo 0,4 del GDP della UE[13].

Il che corrisponde, tanto per avere un ordine di grandezza, al GDP del 2014 di un paese come l’Azerbaijan.

A febbraio di quest’anno è stata realizzata una intervista in cui si è chiesto ai consumatori che cosa hanno fatto negli ultimi 12 mesi per risolvere il loro maggior problema negli acquisti: il 16% ha dichiarato che non ha fatto niente; il 23% che era improbabile si potesse ottenere qualcosa, il 19% che la risoluzione era troppo lunga ed il 12% che non sapeva come o dove lamentarsi.

Il 38% di quelli che hanno deciso di lamentarsi non erano poi soddisfatti di come è stata trattata la pratica: i meno soddisfatti erano quelli che avevano promosso un giudizio.

Il 21% delle imprese (specie le micro imprese tra 1 e i 9 dipendenti) che si occupano di commercio transfrontaliero online sostiene ancora che i costi dei reclami per i consumatori costituisce un grave problema che va risolto se si voglia creare un unico mercato digitale.

L’attuale sistema che è stato varato nel 2005 gestisce circa 35.000 reclami all’anno, ossia una goccia nel mare delle controversie in materia.

Entro il 9 luglio questa situazione dovrà cambiare pena l’inutilità di ogni sforzo della Comunità Europea.

Dal 1° gennaio 2016 sarà disponibile una piattaforma digitale che eviterà costosi procedimenti, consentirà ai commerciati di mantenere la reputazione aziendale e  buone relazioni con i clienti: almeno questo è quanto che ci comunica oggi la Commissione Europea[14].

In Europa al 12 maggio 2015 ci sono 39.800 mediatori su una popolazione di 446.487.619 abitanti.

In altre parole 1 mediatore per 11.218 abitanti in soli 7 anni (dalla Direttiva 52/08). La somma è peraltro destinata ad innalzarsi vistosamente e certamente tra i paesi più responsabili di ciò un ruolo chiave ce l’ha l’Italia che potrebbe anche raddoppiare i mediatori attuali (13.198) al tempo in cui il registro ministeriale si stabilizzerà.

Si consideri che negli Stati Uniti secondo le indicazioni governative[15] ci sono 8.400 neutri (mediatori, arbitri e conciliatori) per una popolazione di 318.900.000 e dunque un neutro ogni 37.964 abitanti dopo 50 anni di rivalutazione dei mezzi alternativi (l’Italia dal 2010 possiede già almeno il doppio dei mediatori che operano negli Stati Uniti e la cifra è solo provvisoria).

I neutri americani guadagnano in media $61,280 all’anno e $29.46 all’ora.

Non conosco stime su quanto guadagnino i mediatori europei. Né è a mia conoscenza quanto denaro sia stato stanziato dagli Stati per programmi giudiziari dei ADR: al contrario negli Stati Uniti sono per tradizione assai trasparenti anche in questa materia[16].

Un ultimo cenno alla presenza degli avvocati in mediazione: i paesi che hanno più avvocati in Europa ogni 100.000 abitanti sono il Lussemburgo (400), la Grecia (380), l’Italia (370) e Cipro (348).

Il Lussemburgo e Cipro non hanno previsto di privilegiare le categorie forensi né con riferimento alla figura del mediatore, né con riferimento alla difesa in mediazione.

La Grecia in un primo tempo ha scelto gli avvocati come mediatori per la mediazione interna, ma da ultimo ha liberalizzato il settore per tutte le professioni (si sarà accorta di aver fatto un errore?).

In Italia invece la figura del mediatore è ad appannaggio di ogni professione per quanto ci siano ad esempio gli organismi forensi che selezionano soltanto legali in attività; ma il nostro paese ha inserito l’assistenza legale obbligatoria in mediazione che non trova alcun paese nell’Unione. E forse nel Mondo.

  1. Spagna e Italia

Abbiamo detto che il registro spagnolo è tornato visibile dopo che  probabilmente è stata svolta un’attività di aggiornamento.

L’aumento dei mediatori spagnoli civili e commerciali di parecchie unità fa soltanto impennare le quotazioni del Regno Unito che ora per rapporto tra mediatori ed abitanti passa al secondo posto: la Spagna è comunque uno degli stati dove ci sono meno mediatori con riferimento alla popolazione.

Anzi tra i paesi che hanno un registro statale è quello che ha il miglior rapporto tra mediatori ed abitanti.

Nonostante un buon tasso di crescita 2014 della ricchezza (2,50%) ed una delle migliori legislazione e tradizione in materia di negoziato, il reddito pro capite del cittadino spagnolo è inferiore (11° posto) a quello del cittadino italiano (12° posto) ed il numero delle mediazioni civili e commerciali è esiguo (tra 500 e 2000); l’indice di sviluppo umano (27° posto) è più basso del nostro (26° posto).

Il paese si posiziona al 36° posto nel mondo tra i paesi ove i cittadini si dichiarano più felici.

I numeri della giustizia non sono poi apprezzabili: il tempo per definire una causa in primo grado è di 1423 giorni; 1885 giorni ci vogliono per un appello e 4105 giorni per l’ultima istanza di legittimità.

Il tasso di ricambio è del 93,6% e dunque aumenta l’arretrato; nel 2010 c’erano 8,1 casi pendenti per 100 abitanti.

A fronte di un tempo medio di 1 anno e mezzo per ottenere la soddisfazione di un credito nei confronti di un’impresa decotta, ci vogliono solo in primo grado 240 giorni per soddisfare un credito al consumo.

La Spagna in materia di definizione delle controversie ha però notificato alla Commissione Europea ben 67 Istituti che si occupano di arbitrato: e dunque rispetto all’Italia da questo punto di vista è avanti anni luce.

Lo stesso possiamo dire in campo di esdebitazione: al 12 maggio 2015 ci sono 996 mediatori per 108 organismi.

Stesse considerazioni non valgono invece per la definizione delle controversie relative agli appalti pubblici:  tra secondo e terzo grado ci vogliono 1740 giorni (la Spagna purtroppo è in numerosa e pessima compagnia da questo punto di vista).

Il numero dei giudici per 100.000 abitanti è solo di 11 elementi (come in Italia).

In una situazione di questo genere lo Stato dovrebbe puntare maggiormente sui mezzi alternativi come desidera peraltro anche la Suprema Corte iberica, ma gli sforzi, perlomeno quelli al 2013, non sono noti alla Commissione Europea e solo dalla fine de 2014 si è predisposto il registro dei mediatori.

Tutti questi elementi mi inducono a non prendere in considerazione, nonostante le note positive in altro campo, il paese spagnolo come punto di riferimento per un mediatore civile e commerciale, almeno allo stato attuale.

Abbiamo già fatto apprezzamenti simili sull’Italia, ma è opportuno aggiornare il riepilogo con i dati di giustizia che ha reso noti a Commissione Europea per il 2013 e con l’evoluzione del numero dei mediatori.

Il nostro paese ha solo un pregio dal mio punto di vista: oltre 200.000 mediazioni all’anno per la presenza di una non piena condizione di procedibilità.

Per il resto ho rinvenuto soltanto elementi negativi: l’Italia è alla fine del 2014 al 23° posto per tasso di crescita (-0,20), al 23° posto per rapporto tra mediatori e numero di abitanti[17] dopo la Slovacchia e prima dei Paesi Bassi: il che significa non solo che abbiamo 1 mediatore ogni 4.609 abitanti (al 12 maggio 2015 i mediatori in registro sono 13.189 per una popolazione di 60.788.845 abitanti), ma che possediamo più mediatori di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra e Galles, Irlanda, Irlanda del Nord, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia messi insieme.

Il nostro livello reddituale pro capite ci pone all’11° posto in Europa e siamo al 26° posto per indice di sviluppo umano. Tra i paesi i cui cittadini si dichiarano più felici siamo al 50° posto.

Dati questi ultimi che non sarebbero poi così malvagi, se non ci fossero così tanti mediatori, organismi  e inesistenti risorse economiche destinate al settore.

La legislazione non è poi a mio giudizio la migliore possibile, dato che la maggior parte delle mediazioni si esaurisce come se fosse un mero adempimento burocratico in fase di un primo incontro che peraltro al momento è a totale carico degli organismi; i mediatori dal decreto del fare in poi non percepiscono alcunché se non si passi alla mediazione effettiva, cosa che avviene ben di rado.

La formazione per gli avvocati mediatori non trova eguali forse nel mondo per la sua povertà (15 ore), mentre per i non avvocati è in linea con gli altri paesi europei (50).

In materia di consumo abbiamo assunto un provvedimento di delega che si è semplicemente preoccupato di non mettere a disposizione risorse economiche e di salvare le conciliazioni paritetiche dagli strali europei: salvataggio peraltro effettuato in modo assai maldestro[18]: vedremo comunque i contenuti della legge delegata che è stata presentata nel Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2015[19].

I dati della giustizia italiana non migliorano purtroppo il quadro.

Il tasso di ricambio è stato buono, del 140%; la produttività dei giudici è dunque alta, dobbiamo rimarcarlo, anche se quella del 2013 è stata inferiore rispetto al 2012 e 2010; ma l’arretrato è insuperabile in tempi ragionevoli: l’analisi dei fascicoli pendenti al 30 giugno 2014 registra un volume di procedimenti pari a 4.898.745[20].

Quanto agli incentivi siamo un paese di terza fascia e dunque in zona mediana: il paese che incentiva maggiormente gli ADR è l’Ungheria (unitamente a Germania e Slovenia) che peraltro ha una legge sulla mediazione dal 2002, mentre il peggior paese era Malta, ma i dati del 2013 sono comunque da rivedere viste le recenti novità nel paese maltese.

La promozione pubblica dell’ADR ci porta in quinta fascia e quindi anche qui in zona mediana; lo stato più diligente è la Finlandia, quello meno la Bulgaria.

Abbiamo notificato alla Commissione Europea solo 4 Istituti che si occupano di ADR nel consumo[21]: in previsione del 9 luglio 2015, temine in cui va attuata la Direttiva, direi che siamo a cavallo!

Ogni cittadino italiano paga 44 € per la giustizia amministrata in tribunale, contro i 18 € della Lituania e Bulgaria ed i 142 € del Lussemburgo.

Con riferimento agli stanziamenti per la giustizia da parte dello Stato siamo allo 0,3 di percentuale del pil come Repubblica Ceca, Portogallo, Svezia, Ungheria, Slovenia, Paesi Bassi, Austria, Malta e Romania; meno di noi stanziano Danimarca, Irlanda, Estonia, Lussemburgo e sorprendentemente la Francia; fanalino di coda è Cipro.

La formazione obbligatoria dei giudici in Italia è solo iniziale, ci sono paesi che non ne hanno alcuna (Svezia e Malta), ma anche paesi come la Francia che hanno 4 tipologie di formazione obbligatoria nel corso della carriera[22].

Come formazione continua non obbligatoria siamo presenti col 38% dei giudici contro quella nulla di Malta e Cipro e quella massima del 110%  per l’Estonia.

E dunque se è vero che per una mediazione di buona qualità necessita una giustizia di buona qualità anche dal punto di vista organizzativo, non c’è in definitiva da aspettarsi miracoli nel paese italico.

Una recente indagine presentata il 26 marzo 2015[23] conferma che pur essendo migliorati del 5% negli ultimi 5 anni il tempo medio di una causa è di 2 anni e mezzo in primo grado e di 9 anni per la Cassazione. Inoltre la variabilità della performance tra i 139 tribunali è molto alta.

Insomma siamo molto lontani dai benchmark internazionali.

  1. Regno Unito, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi

Con riferimento invece ai paesi appetibili per mediare prenderei in considerazione in prima battuta il Regno Unito che è al secondo posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti (i mediatori sono pochi), ha un reddito pro capite che è l’ottavo in Europa, un tasso di crescita per il 2014 che lo pone al sesto posto in Europa ed un livello di sviluppo umano che lo esalta al 14° posto su 187 paesi del mondo (è all’ottavo posto in Europa).

È al 21° posto tra i paesi i cui cittadini si dichiarano più felici.

Qui la mediazione è a pagamento: è forse l’unico paese al mondo dopo gli Stati uniti ove vivono mediatori professionisti che in qualche caso non sono costretti alla doppia occupazione.

In Scozia esiste poi un registro statale che fornisce in più adeguata pubblicità ai mediatori; vi è inoltre nel sempre nel Regno Unito un registro generale per gli enti fornitori di mediazione.

In ogni giudizio le parti ricevono dalle Corti dei moduli che riguardano la composizione bonaria dei conflitti e devono motivare il loro diniego di utilizzare la mediazione.

Non mi diffondo oltre sulle caratteristiche della mediazione nel Paese dal momento che insieme agli Stati Uniti il Regno Unito è considerato la patria dei mezzi alternativi: rimando, per chi volesse approfondire, al mio saggio già presente su mediaresenzaconfini.org[24]. Aggiungo soltanto che seppure la mediazione sia istituto volontario, è fortemente promosso dalle Corti britanniche.

Quanto al settore del consumo nel Regno Unito ci sono ben 70 schemi di ADR[25] e nessuno ha  voluto rinunciare al proprio modello e dunque non si è optato per un mediatore unico.

Gli ADR utilizzabili  dunque possono essere i più vari e nelle più varie combinazioni.

In questo spirito è uscita la prima regolamentazione[26] del settore in data 17 marzo 2015[27] (in vigore dal 7 aprile quanto agli articoli da 1 a 18) che riguarda  alcune delle autorità competenti ad autorizzare i provider di ADR ed i requisiti degli stessi provider affinché possano essere iscritti in apposito elenco prima del 9 luglio 2015.

Dunque il Paese si aggiunge nell’implementazione della Direttiva ADR alla Slovacchia[28] e al Belgio[29].

Ancora un cenno sulla formazione di base che nel Regno Unito: si conquista con 40 ore di corso.

Secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione[30] nel paese si terrebbero oltre 10.000 mediazioni all’anno.

I dati della giustizia nel Regno Unito ci informano che i giudici (6 in media per 100.000 abitanti nel 2012) per il 62% partecipano alla formazione continua e che la percentuale del Pil impiegata nel sistema giudiziario è alta: ammonta allo 0,6% (come in Bulgaria e Slovenia), ma qui stiamo parlando di 2.594.183.293 di euro[31](dato 2012).

Il numero  delle cause pendenti nel 2014 è di 2,8 ogni 100 abitanti e dunque è tra i più bassi: di meglio fanno solo Lettonia, Svezia, Bulgaria e Paesi Bassi.

Gli avvocati sono relativamente pochi: i barrister sono 15.500 e quindi 24 ogni 100.000 abitanti; i solicitor un po’ di più (158,644), e quindi 247 ogni 100.000 abitanti.

Per ottenere il pagamento da imprese insolventi occorre soltanto un anno.

La definizione degli appalti pubblici richiede tempi elevati: tra primo grado e secondo, 460 giorni; e dunque ci potrebbe essere terreno fertile per i mezzi alternativi.

In seconda battuta prenderei in considerazione la Germania, anche se non abbiamo dati ufficiali sui mediatori impiegati.

Secondo quelli che risultano da registri non statali è al settimo posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è il settimo in Europa ed un livello di sviluppo umano che la posiziona al quarto posto (sesto nel mondo). La qualità della vita è ottima anche se il tasso di crescita la vede soltanto al 13° posto.

Il rapporto dell’ONU del 2015 sulla felicità lo vede al 26° posto.

La seconda posizione e non quella di vertice è però soprattutto motivata dal fatto che la legge sulla mediazione che è del 2012[32] doveva essere attuata attraverso apposito regolamento in relazione alla certificazione del mediatore; tale provvedimento è stato rimandato al 2016 poiché l’attenzione teutonica è stata catturata dall’attuazione della Direttiva 11/13.

Il 10 novembre 2014 il Ministero federale di giustizia e della tutela dei consumatori ha appunto presentato la proposta di legge sull’attuazione della Direttiva 2013/11/UE [33].

La Germania allo stato ha scelto l’arbitrato[34]. Il che non aiuta sicuramente lo sviluppo della mediazione.

Circa la formazione possiamo dire che sino a che non ci sarà una regolamentazione del mediatore certificato non avremo un quadro chiaro, ma in media i corsi in materia contemplano 120 ore.

Ancora, secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese, si terrebbero più di 10.000 mediazioni all’anno ed è questo una dato che sicuramente pesa.

Quanto alla giustizia la Germania ha tempi alti di definizione del primo grado (450-500 giorni), ma un tasso di ricambio del 100% e dunque ciò che entra viene definito: anche se il contenzioso per 100 mila  abitanti nel 2012 era di 6,1 liti, il sistema è in grado di assorbirlo.

Il pagamento da parte delle imprese insolventi avviene in tempi relativamente brevi: un anno e quattro mesi.

I giudici che sono 24 per 100.000 abitanti (più del doppio di quelli italiani) hanno una formazione obbligatoria di tre step (anche se non sono molto propensi a partecipare alla formazione continua: 6%). Esistono inoltre in Germania sin dal 2000, sul modello statunitense, dei giudici specializzati in negoziazione (Guterichter) che agiscono all’interno del processo per delega del magistrato giudicante e dunque il contatto tra magistratura ed ADR è assai risalente.

Il tallone d’Achille più vistoso è costituito dalla definizione giudiziaria dei casi di consumo: 470 giorni nei tre gradi di giudizio ed è forse per questo che il paese tedesco si sta concentrando sull’attuazione dei provvedimenti europei in materia ed ha scelto uno strumento alternativo di ordine imposto come l’arbitrato.

Ma c’è anche da aggiungere che la Germania a differenza dell’Italia che, come abbiamo notato, ha notificato alla Commissione Europea 4 Istituzioni che si occupano di consumo, ne ha notificate 203[35] e dunque le questioni di consumo trovano spesso nel paese teutonico un punto di riferimento nei mezzi alternativi.

Peraltro la Germania è al primo posto per incentivi all’ADR insieme alla Slovenia: ci ha creduto anche in sede endoprocessuale in tempi non sospetti, cioè anteriormente alla implementazione della Direttiva 52/08.

Anche la promozione pubblica dell’ADR è brillante: il paese è nella seconda fascia insieme a Croazia, Belgio, Polonia e Lituania.

Tutti questi elementi mi portano a considerare la Germania come seconda della mia speciale graduatoria, anche se la lingua in effetti potrebbe per noi italiani costituire un ostacolo.

In terza battuta posizionerei la Danimarca che è al quarto posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è il secondo in Europa (anche se il tasso di crescita la vede soltanto al 14° posto) ed un livello di sviluppo umano che la posiziona al decimo posto su 187 paesi del mondo (quinto in Europa).

Per quanto riguarda la felicità degli abitanti si pone al 3° posto sui 158 paesi esaminati dall’ONU.

La Danimarca ha scelto di non applicare la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati[36]: non partecipa pertanto alla politica comunitaria in materia.

Ma ciò non toglie che in questo paese si faccia ricorso ai metodi ADR almeno sin dal XVIII secolo: all’epoca era considerata la patria della conciliazione in Europa anche dalla stampa americana[37].

La mediazione privata in Danimarca non è disciplinata dalla legge e le relative spese restano a carico delle parti.

la legge prevede però il ricorso alla mediazione nelle cause civili dinanzi a uno dei tribunali distrettuali[38]o  regionali[39] o al tribunale marittimo e del commercio[40], nonché il ricorso alla risoluzione delle controversie nelle cause penali.

Se il giudice civile o commerciale ritiene che la mediazione sia adatta al caso sottoposto e se vi è richiesta delle parti in tal senso, può nominare un mediatore giudiziario e quindi porre le basi per una mediazione della causa civile (Retsmægling).

Non vi sono vincoli di materia, se non quelli di competenza del tribunale adito.

A fungere da mediatore, che deve essere imparziale e neutrale, può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente, o un avvocato che sia stato approvato dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi)[41] per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza.

Sussiste un elenco dei mediatori giudiziari che operano gratuitamente (le parti pagano soltanto i loro avvocati) e che sono avvocati (Advokatretsmæglere). E’ aggiornato al 14 maggio 2014: sono 49[42].

Il costo della mediazione per lo Stato è orario e all’indennità di mediazione, quando il mediatore è un giudice, vanno aggiunte le spese di viaggio.

Una mediazione in media dura cinque ore e per ogni ora l’indennità è di 1.450 Kr.

Le spese di trasporto e di viaggio sono calcolate nella cifra fissa di 600 Kr.

Dunque indicativamente il costo di una mediazione è al massimo di 7850 Kr che corrispondono a 1.052,72 €[43].

Il luogo della mediazione lo scelgono le parti: può essere un’aula di tribunale, ma anche lo studio legale dell’avvocato se questi è un mediatore; alla mediazione possono partecipare anche i consulenti che avranno così un ruolo attivo nella stesura dell’accordo, ma in difetto le parti hanno sempre la facoltà di presentare l’accordo all’esame dei loro consulenti prima che la mediazione si concluda.

Il mediatore determina comunque lo svolgimento della procedura insieme alle parti con un atto scritto preventivo in cui i partecipanti riconoscono l’applicazione del principio di riservatezza (divieto di testimonianza del mediatore[44], dei consulenti legali[45]; confidenzialità delle sedute separate, obbligo di riservatezza e confidenzialità delle parti e di chiunque sia coinvolto nel procedimento[46]), assumono nella libera disponibilità i diritti oggetto della procedura e sono resi edotti della facoltà di richiedere una consulenza in qualsiasi momento della procedura.

Il mediatore può incontrarsi con le parti anche separatamente, previa autorizzazione di queste ultime.

Il mediatore giudiziario di norma non propone soluzioni od individua i punti di forza e di debolezza nelle argomentazioni delle parti.  Può solo eccezionalmente farlo, se le parti lo desiderano ed egli lo ritenga opportuno e giustificabile.

Durante la mediazione il legale mediatore non può in alcun modo pubblicizzare il proprio studio professionale.

Se vi è qualche minaccia per l’imparzialità il mediatore ne deve comunque riferire alla Corte e alle parti prospettando la sua sostituzione con altro mediatore giudiziario.

La procedura può essere terminata dalle parti in qualsiasi momento, dal mediatore giudiziario nel caso in cui si renda conto che una delle parti non è in grado di partecipare significativamente alla procedura e di difendere i propri interessi, che vi è uno squilibrio tra le parti che influisce sulla procedura e che non può essere affrontato, che le informazioni assunte non rendono etica la continuazione della procedura, che un eventuale accordo sarebbe contrario alle norme imperative o determinerebbe un’incriminazione, che il conflitto non è adatto ad una mediazione o infine che la mediazione non manifesta più alcuna utilità o vi sia qualche altro importante motivo per concludere[47].

Qualora la mediazione conduca a una composizione della controversia potrà essere redatto un documento formale, al quale potrà far seguito l’archiviazione della causa.

L’esecuzione forzata può avvenire sulla base di un accordo di conciliazione raggiunto di fronte a un tribunale o altra autorità per le cui decisioni la legge preveda l’esecuzione forzata[48].

L’esecuzione può inoltre avvenire sulla base di un accordo di conciliazione stragiudiziale, avente forma scritta e relativo a obbligazioni debitorie rimaste inadempiute, qualora l’accordo indichi esplicitamente di avere valore esecutivo[49].

Quanto alla mediazione penale è possibile rivolgersi al distretto di polizia che esamina il caso[50].

Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una legge[51] che prevede su base nazionale e con riferimento all’intero sistema penale, una conciliazione volontaria tra vittima del reato e reo tramite l’ausilio di un mediatore neutrale che è in sostanza un agente di polizia specializzato in mediazione.

Il commissario di ogni distretto di polizia riunisce un collegio per la risoluzione dei conflitti, nell’ambito del quale la vittima e l’autore del reato, alla presenza di un mediatore neutrale, possono incontrarsi successivamente al reato stesso.

La mediazione può avere luogo solo se le parti vi acconsentono.

I minori di 18 anni, tuttavia, possono partecipare solo previa autorizzazione del tutore legale.

La mediazione può avvenire solo previa ammissione di colpa da parte dell’autore del reato.

All’incontro di mediazione non può partecipare né un avvocato che rivesta tale qualità, né un altro poliziotto[52].

Durante la risoluzione del conflitto il mediatore assiste le parti nella discussione in merito al reato e può aiutarle nella formulazione di un eventuale accordo che desiderino concludere.

La mediazione non sostituisce la pena o qualsiasi altra conseguenza legale del reato.

La Danimarca da ultimo ha pubblicato il disegno di legge di recepimento della Direttiva 2013/11/UE  in data 29 gennaio 2015 ed è stata scelta la mediazione[53].

La Danimarca ha inoltre notificato all’Unione Europea ben 19 Istituti che si occupano di  ADR al consumo[54] e dunque anche il futuro dell’istituto nella materia del consumo appare promettente nel paese

 È importante anche un cenno sulla formazione del mediatore: in Danimarca non è obbligatoria, ma ci sono master che contemplano anche 720 ore di corso.

Secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione[55] però si terrebbero nel paese tra le 500 e le 2000 mediazioni all’anno: soprattutto per questo particolare la porrei al terzo posto nella mia classifica.

I dati sulla giustizia confermano la scelta: i giorni per definire il primo grado sono meno di 25 e dunque chi sceglie la mediazione lo fa per motivazioni relative all’adeguatezza dello strumento (come desiderano del resto gli stessi mediatori).

Il tasso di ricambio è del 100%: ciò che entra viene definito. Ogni 100 abitanti ci son due cause pendenti: il tasso di litigiosità è dunque basso.

Il pagamento da parte delle imprese insolventi avviene in un anno.

Più problematiche sono le definizioni del settore consumo (1010 giorni) ed appalti pubblici (1880), ma è anche vero che ciò potrebbe spingere gli operatori dei due settori verso l’ADR peraltro già presente in primo grado in materia di appalto.

In quarta posizione metterei la Francia che peraltro ha esportato il modello conciliativo obbligatorio in tutta Europa nel XIX secolo[56].

Da una parte la nuova legislazione (dal 1° aprile 2015) reca nuovo ossigeno ai mezzi alternativi perché gli atti introduttivi delle cause dovranno portare indicazione dei tentativi di composizione bonaria intervenuti tra le parti, ma è anche vero che nel paese transalpino vi sono tre o quattro strumenti (conciliazione, mediazione, procedura partecipativa e diritto collaborativo) che almeno in questa fase potrebbero ingenerare un po’ di confusione nel pubblico dei non addetti ai lavori.

Circa il consumo la Francia, al pari dell’Italia, con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière[57] ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.

Ad ogni buon contro la Francia ha scelto come strumento principe la mediazione[58] e questo è assai positivo anche se la mancanza di un registro statale ingenera per ora dubbi sul numero effettivo dei mediatori.

Ha notificato inoltre alla Commissione Europea 21 Istituti che si occupano di ADR del consumo ed i Conciliatori di giustizia gestiscono anche queste controversie[59].

Allo stato attuale parrebbe al quinto posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è il decimo in Europa, un tasso di crescita per il 2014 che la pone soltanto al 22° posto in Europa  ed un livello di sviluppo umano che la posiziona al 20° posto su 187 paesi del mondo (nono posto in Europa), ossia prima del Lussemburgo.

La felicità degli abitanti lo pone al 29° posto.

Altra nota dolente è la formazione del mediatore che non è regolamentata, anche se dal 2009 i mediatori aderiscono ad un Codice etico che impone un continuo apprendimento; i mediatori avvocati di solito frequentano corsi di almeno 130 ore; non sono rari i master ed il ricorso alle certificazioni[60].

Infine secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero tra le 2000 e le 5000 mediazioni all’anno.

Il settore della giustizia presenta gli elementi che seguono.

Un primo grado si definisce tra i 200 ed i 300 giorni. Il tasso di ricambio è del 98% e dunque aumenta l’arretrato anche se il numero di cause pendenti per 100 abitanti sono soltanto 2,2.

Le imprese insolventi pagano dopo un anno e otto mesi; in materia di consumo si sa solo che il primo grado si esaurisce in 460 giorni; vanno meglio pero le controversie sui pubblici appalti che si esauriscono in 330 giorni.

La Francia è solo al settimo posto per la promozione pubblica della mediazione e al terzo per gli incentivi.

Gli abitanti contribuiscono all’attività dei tribunali con 62 €.

La formazione obbligatoria dei giudici che sono 23 per 100.000 abitanti è molto accurata dato che ricomprende quattro step durante la carriera. I giudici transalpini invece non amano la formazione continua (8%).

La percentuale del Pil destinata ai tribunali è infine solo lo 0,2% del Pil.

I dati dunque non sono confortanti, ma aver preso la scia di Germania ed Inghilterra quanto agli strumenti di negoziato preventivi al giudizio, mi incoraggia all’ottimismo; se anche l’Italia scegliesse di dare traccia negli atti introduttivi dei mezzi alternativi praticati, potrei anche rivedere il mio negativo giudizio.

In quinta posizione vedrei l’Irlanda anche se allo stato attuale parrebbe al 13° posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ma il paese possiede un reddito pro capite che è il terzo in Europa, un tasso di crescita per il 2014 che la pone al primo posto ed un livello di sviluppo umano che la posiziona all’11°  posto su 187 paesi del mondo (si tratta del sesto paese europeo per migliore qualità di vita[61]).

Nel ranking della felicità si posiziona al 18° posto.

In ambito di consumo l’Irlanda ha preparato un primo progetto per il recepimento della Direttiva 2013/11/UE [62], dopo avere condotto una consultazione in merito a partire dal giugno 2014[63].

La formazione di base in mediazione ricomprende 60 ore.

 Vi sono settori regolamentati dalla mediazione giudiziaria obbligatoria (ad es. quello dei sinistri).

Ci sono tre agenzie[64] a cui le Corti di Dublino appaltano le mediazioni e nel 2013 ci sono stati solo 10 accordi.

Molto più sviluppata è la mediazione familiare che nel 2013 a Dublino ha coinvolto 1,814 parti che hanno trovato 408 accordi: nel 2011 è iniziato un programma inerente alla sessione informativa obbligatoria per quanto riguarda questo tipo di mediazione[65].

Secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero tra le 500 e le 2000 mediazioni all’anno.

Entro la fine dell’anno l’Irlanda avrà una nuova legge sulla mediazione.

I suoi contenuti che peraltro nel primo progetto risalgono al 2012 sono stati presentati da un rappresentante del Governo ai senatori irlandesi il 4 febbraio 2015.

Si introducono nuovi obblighi a carico del solicitor e del barrister.

Essi dovranno invitare il loro cliente a considerare l’utilizzo della mediazione quale strumento alternativo per risolvere il conflitto; fornire tutte le informazioni concernenti i servizi di mediazione compresi i nomi e gli indirizzi delle persone o delle organizzazioni qualificate per fornire tali servizi; procurare una stima delle spese legali che si possono presentare in caso di procedimento giudiziario, con una valutazione dei costi nel caso in cui il cliente non dovesse risultare vincitore. Di tale informazione dovrà darsi prova al giudice attraverso apposita documentazione.

Si sanciscono nuovi obblighi per il mediatore tra cui quello di spiegare alle parti la funzione della mediazione che resta volontaria, la sua conclusione (e come si raggiunge l’efficacia esecutiva attraverso l’intervento del tribunale o le modalità decise dalle parti stesse) e il principio di autodeterminazione delle parti.

Il mediatore dovrà inoltre indicare alle parti la sua formazione ed esperienza, la sua specializzazione (se richiesta dalle parti per una data materia) e dare ragguagli sulla formazione continua.

Il Tribunale potrà proporre la mediazione d’ufficio o su istanza delle parti e potrà sanzionare l’irragionevole rifiuto se ritiene sussistenti ragionevoli probabilità di successo.

Viene scartata l’ipotesi di creare una entità regolatoria statale perché i mediatori sono per lo più professionisti già soggetti ai loro rispettivi ordini e quindi ciò potrebbe costituire un aggravio di obblighi e oneri normativi. Si pensa però ad una entità formata da soli mediatori ed autofinanziata che dovrebbe apprestare gli standard di mediazione, pubblicizzare l’istituto, manutenere un registro statale, informare circa la sessione informativa di mediazione familiare che diverrà obbligatoria per legge[66].

La giustizia irlandese presenta le seguenti caratteristiche.

Sappiamo che l’intero contenzioso del 2013 è stato di 590.069 controversie (quelle civili ammontano a 245.650 di cui 174,409 nuove), che la Suprema Corte ha ammesso solo 295 ricorsi; ci sono stati 2094 appelli; a Dublino ci vogliono circa 2 mesi per una causa civile e che nel luogo ove ci sono più lungaggini si attendono 12 mesi[67].

Il pagamento da parte delle imprese insolventi avviene in quattro mesi e dunque in un tempo brevissimo; di contro il primo grado di una controversia di consumo dura 450 giorni.

Va detto però che l’Irlanda ha notificato alla Commissione Europea 5 Istituti che si occupano di ADR del consumo[68] e che al suo interno è costellata da Organismi che si occupano dei settori più svariati compreso quello dei militari in congedo e dei rapporti tra cittadino e forze dell’ordine

È in quarta fascia per promozione pubblica dell’ADR e per gli incentivi; i tribunali sono a carico dei cittadini per solo 22 €.

La formazione obbligatoria dei giudici che sono solo 4 ogni 100.000 abitanti è molto accurata; a quella continua partecipa il 25% dei giudici.

La percentuale di pil a carico dello Stato per la giustizia e solo dello 0,2 %.

Il numero degli avvocati si pone in una posizione mediana con 140 ogni 100.000 abitanti.

Conosciamo anche l’importo delle spese di ogni singolo giudice irlandese per il 2014: 1.697.382[69] e questa si chiama trasparenza!

Insomma l’Irlanda rappresenta ancora una verde promessa ove ci si può forse costruire un futuro nell’ambito del negoziato.

Al sesto posto posizionerei il Lussemburgo: è vero che per mediatori su abitanti si pone solo al 16° posto, ma si deve tener conto che il paese è assai piccolo (solo 2856 chilometri quadrati).

La legislazione della mediazione è peraltro di ottima fattura[70], vi è un registro dei mediatori statale  e la mediazione è volontaria come nei paesi che precedono.

La mediazione può essere gratuita o a pagamento.

Gli elementi forti che depongono per questo paese sono il tasso di crescita che è il terzo in Europa, ma soprattutto il reddito pro capite che è il primo (€ 77.840,50).

L’indice di sviluppo umano  per contro lo pone soltanto al 21° posto, ossia avanti all’Italia per cinque posizioni. Ma il ranking della felicità lo pone al 17° posto e dunque ci sopravanza di 33 posizioni.

In materia di consumo il progetto di legge di recepimento della direttiva 11-13 è stato depositato dal Ministro dell’Economia alla Camera dei Deputati il 16 febbraio 2015[71]. È il n. 6769.

Il punto di contatto è identificato con il Mediatore del Consumo, che oltre a informare i consumatori, ricevere reclami si occupa della risoluzione extragiudiziale delle controversie per cui non è competente altro organismo. Si può adire, tramite lettera, fax e posta elettronica.

Vi è poi un elenco tenuto dal Ministro dell’economia degli organismi di ADR.

Le parti devono poter aver accesso alle procedura senza l’assistenza dell’avvocato anche se ne possono chiedere la consulenza.

Anche per questo aspetto del consumo dunque la mediazione nei prossimi anni non può che esserne valorizzata.

Il Lussemburgo ha notificato alla Commissione Europea 5 Istituti che si occupano di ADR del consumo.

Un limite per noi che siamo abituati a 50 ore, è costituito dall’accesso alla professione che avviene con master universitario (4 anni). Sono valutati anche i percorsi di mediatori stranieri che siano compatibili.

Infine secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero meno di 500 mediazioni all’anno: bisognerebbe conoscere gli importi di ogni mediazione, ma detto così costituisce sicuramente un anello debole.

Quanto ai dati di giustizia abbiamo dei numeri assai contenuti: 3115 controversie civili, 1087 divorzi, 5317 controversie commerciali, 914 fallimenti e 6 concordati[72]. Non c’è stato ricorso alla mediazione giudiziaria e dunque nel paese si punta soprattutto alla mediazione preventiva.

Il tempo per definire un primo grado sta tra i 150 ed i 200 giorni ed il tasso di ricambio nel 2010 era addirittura del 162%: nel 2013 possiamo dire che non c’erano questioni rimaste sul ruolo in campo commerciale e solo 256 sul ruolo civile.

Il numero di cause pendenti per abitante sempre nel 2010 era dello 0,20, nel 2013 invece dello 0,01.

Ci vogliono poi un paio d’anni per essere saldati dalle imprese insolventi.

Abbastanza alto è invece il termine per definire le questioni di consumo: 530 giorni.

Il Lussemburgo nel 2013 era al terz’ultimo posto per promozione pubblica dell’ADR, ma da allora si sono fatti passi avanti: sono curioso di vedere le prossime rilevazioni della Commissione Europea; anche per incentivi era nella quarta fascia insieme a Lettonia, Cipro, Repubblica Ceca, Irlanda, Bulgaria Slovacchia e Austria e dunque dietro all’Italia che era in terza fascia.

Questi ultimi aspetti vanno decisamente migliorati, ma una giustizia che funziona ed il nuovo progetto di legge sulla Direttiva 11/13 mi fanno essere ottimista sull’impiego della mediazione nel paese.

In ultimo considererei i Paesi Bassi anche se i mediatori italiani qui potrebbero trovare una concorrenza insormontabile; un po’ perché il paese si pone al 24° posto per rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti: vi sono  3793 mediatori (quasi la metà dei nostri attuali), e un po’ perché ci sono molti mediatori che mediano dalle tre lingue in su.

Ricordo incidentalmente che la conciliazione dei Paesi Bassi del XVII secolo è stata forse di ispirazione per quella francese del XVIII: i Paesi Bassi come la Danimarca avevano la condizione di procedibilità.

Per il resto il tasso di crescita del Paese pone gli Olandesi solo al 15° posto, ma il reddito pro capite è il quinto del Continente europeo e l’indice di sviluppo umano lo pone addirittura al quarto posto (terzo in Europa); peraltro è al 4° posto anche nella graduatoria della felicità degli abitanti.

Quanto alla formazione di base in mediazione si richiedono 60 ore di corso.

Nell’ambito del consumo il disegno di legge di recepimento della Direttiva 2013/11/UE  è stato approntato dal Ministero della Giustizia e depositato il 2 luglio 2014; è stato approvato con modifiche dagli Stati generali il 27 marzo 2015[73]; il Comitato parlamentare per la sicurezza e la giustizia (V & J) del Senato lo sta analizzando. Gli Istituti notificati alla Commissione Europea in base alle precedenti disposizioni legislative sono 4.

L’attuale disegno di legge riprende la definizione della direttiva circa i metodi di composizione e dunque vi possono rientrare i metodi ADR più diversi. Anche questo può dunque dare smalto alla mediazione.

Infine secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero oltre 10.000 mediazioni all’anno, ma il numero e la capacità linguistica dei mediatori sono appunto forti deterrenti per un trasferimento.

In ultimo i dati della giustizia[74]. Per definire il primo grado ci vogliono dai 50 ai 100 giorni; il tasso di ricambio è del 98% e dunque almeno nel 2013 c’era una minima sopravvenienza; ci sono 1,9 cause pendenti ogni 100 abitanti; per essere saldati da un’impresa insolvente necessitano 13 mesi.

In materia di consumo invece i dati non sono così buoni visto che occorrono 930 giorni per definire una controversia.  Gli Istituti notificati alla Commissione Europea sono 4[75].

Il paese è al 5° posto per la promozione pubblica dell’ADR; non è forse un caso che non vi sia un registro statale. È in terza fascia come l’Italia per gli incentivi.

I giudici che sono 13 per 100.000 abitanti hanno tre step di formazione obbligatoria e solo per il 23% partecipano alla formazione continua.

La percentuale di PIL destinata alla giustizia è infine dello 0,3 % come per l’Italia.

Continua in allegato Mediazione e giustizia nei paesi UE

[1] Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Quadro di valutazione UE della giustizia 2015  9.3.2015 in  http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_it.pdf

[2] Cfr. http://www.huffingtonpost.it/2013/09/09/rapporto-felicita-mondo-onu_n_3894028.html

[3] Regno Unito, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi. Peraltro quattro paesi su 7 (Regno Unito, Germania, Danimarca, Francia e Paesi Bassi) vantano una tradizione plurisecolare in materia di mezzi alternativi al processo

[4] I Paesi Bassi ne hanno com unque uno non statale esaustivo.

[5] Italia, Bulgaria, Slovacchia, Malta e Romania.

[6] A parte la Spagna che non ritiene, almeno a livello di principio, fondamentale l’accordo.

[7] Portogallo, Croazia, Spagna, Grecia, Italia e Germania.

[8] In ordine dai migliori ai peggiori: Slovenia, Bulgaria, Slovacchia, Italia, Paesi Bassi, Malta, Austria e Romania.

[9] Cfr. a pag. 30 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Quadro di valutazione UE della giustizia 2015  9.3.2015 in  http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_it.pdf

[10] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF

[11] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PD

[12] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-554.714&format=PDF&language=EN&secondRef=01

[13] Il GDP ossia il gross domestic product rappresenta il totale del valore dei beni e servizi scambiati in un dato anno.

[14] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence

Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Digital Single Market Strategy for Europe {COM(2015) 192 final} 6.5.15 in http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf

[15] Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2014-15 Edition, Arbitrators, Mediators, and Conciliators, on the Internet at http://www.bls.gov/ooh/legal/arbitrators-mediators-and-conciliators.htm (visited April 18, 2015).

[16] Al contrario le cifre di quanto viene stanziato negli Stati Uniti ogni anno per programmi di ADR endoprocessuale è assai chiaro. Cfr. http://www.ncsc.org/Topics/Civil/Alternative-Dispute-Resolution-ADR/State-Links.aspx?cat=State+Appropriations+and+Other+Funding+Sources+for

Corti Americane Fondi ricevuti annualmente per ADR dallo Stato in dollari per strumenti endoprocessuali adottati in programmi giudiziari
Alabama 100.000
Alaska 10.000
California[16] 29.000.000
Colorado 9.000
Florida 150.000
Georgia 249.066
Illinois 700.000
Kentucky 100.000
Massachusetts 382.719
Minnesota 50.000
Nebraska 345.000
Nevada 1.000.000
New Mexico 700.000
New York 6.506.148
North Carolina 986.660
Ohio 2.050.000
Oklahoma 307.000
Oregon 527.000
South Carolina 400.000
Tenesseee 100.000
Utah 50.000
Vermont 140.000
Virginia 200.000
Wisconsin 370.000
Wyoming 5.000
Totale 44.437.593

[17] Lo lasceremo presto visto che al 6 aprile 2015 risultavano ancora da elaborare le richieste di 378 organismi; e anche i formatori aumenteranno visto che mancano da scrutinare 101 Enti di formazione.

[18] La norma di delegazione italiana che riguarda la Direttiva 2013/11/UE recita quanto segue:

“1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. a) esercitare l’opzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell’applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  2. b) prevedere espressamente, ai fini dell’opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente“.

Nella delega si chiede in buona sostanza, oltre al fatto che l’operazione non costi alcunché allo Stato:

1) di considerare ADR le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali e le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

2) che quest’ultime considerate ADR siano gestite collegialmente con un numero uguale di rappresentanti dei consumatori e professionisti (così come richiesto del resto dalla Direttiva all’art. 6 c. 5).

Dobbiamo dire che la Direttiva esclude di principio questo tipo di procedure perché c’è il rischio di conflitto di interessi, ma permette di considerarle ADR a certe condizioni. Il considerando 28 della Direttiva specifica che devono sussistere i requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti dalla Direttiva. Inoltre la qualità ed indipendenza degli organismi deve essere soggetta a valutazione periodica. Nella delega non c’è però alcuna traccia di queste ultime cautele richieste dalla UE.

[19] http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=78475

[20] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_7.wp

[21] 1) Ombudsman Bancario, 2) Camera di Commercio di Roma, 3) Camera di Commercio di Milano, 4) Conciliation Body of Telecom. Cfr. http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

[22] Cfr. a pag. 32 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Quadro di valutazione UE della giustizia 2015  9.3.2015 in  http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_it.pdf

[23] http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_CIV_ministero_s.pdf

[24] https://mediaresenzaconfini.org/2012/10/27/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-nel-regno-unito-inghilterra-e-galles-parte-i/; https://mediaresenzaconfini.org/2012/11/08/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-nel-regno-unito-parte-ii-scozia-ed-irlanda-del-nord/

[25] Però il Regno Unito ne ha notificato solo 18 alla Commissione Europea. Cfr. http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

[26] La seconda parte delle norme pertiene al dopo elezioni.

[27] The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015.

[28] Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335

[29] che ha recepito la Direttiva 2013/11/UE  con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014011245&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=46&pub_date=2014-05-12&pdda=2014&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2014&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=05&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date%272014-05-01%27+and+date%272014-05-31%27+&pdfm=05&rech=74&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi

[30]Cfr. http://www.mondoadr.it/cms/articoli/presentato-al-parlamento-europeo-lo-studio-riavviare-la-direttiva-sulla-mediazione.html

[31] Cfr. CEPEJ Report on “European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice”

[32] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2013/05/07/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-in-germania-news/

[33] http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Gesetze/RefE%20zum%20Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

[34] http://www.computerundrecht.de/38453.htm

[35] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

[36]V. http://europa.eu/cit. La Danimarca peraltro non ha aderito nemmeno all’area dell’euro.

[37] Cfr. C.A. Calcagno, Breve storia della risoluzione del conflitto. i sistemi di composizione dall’origine al XXI secolo, Aracne editrice S.r.l., 2014, p. 89 e ss.; http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854875159

[38] Byretterne.

[39] L’Østre Landsret (tribunale regionale della Danimarca orientale) o il Vestre Landsret (tribunale regionale della Danimarca occidentale).

[40]  Sø- og Handelsretten. Svolge la sua funzione dal 1862.

[41] La sua formazione in mediazione deve essere inoltre certificata dal suo COA e comunque deve partecipare nella materia a programmi di formazione continua.

[42] http://www.domstol.dk/saadangoerdu/retsmaegling/Documents/Liste%20over%20advokatmaeglere.pdf

[43] Cfr. http://www.domstol.dk/saadangoerdu/retsmaegling /

[44] § 2770 del Codice di rito.

[45] § 170 del Codice di rito.

[46] § 277 del Codice di rito.

[47] Linee guide etiche del procedimento di mediazione davanti al tribunale marittimo e del commercio del 29 gennaio 2009 in http://www.domstol.dk/saadangoerdu/retsmaegling/

[48] Ai sensi dell’articolo 478, paragrafi 1 e 2, del Lov om Rettens Pleje – Retsplejeloven (legge in materia di amministrazione della giustizia).

[49] Ai sensi dell’articolo 478, paragrafi 1 e 4 del Lov om Rettens Pleje – Retsplejeloven (legge in materia di amministrazione della giustizia).

[50] In Danimarca sono 14 sul territorio. L’indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni di contatto del distretto di polizia in questione si possono reperire sul sito Internet della Polizia di Stato danese (cfr. http://www.politi.dk).

[51] Legge n. 467, del 12 giugno 2009, relativa ai collegi per la risoluzione dei conflitti in connessione con le fattispecie di reato (Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling). Si può trovare sul sito di informazione legislativa https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125406

[52] Ordinanza del 15 ottobre 2010 (Bekendtgørelse om konfliktråd i anledning af en strafbar handling).

[53] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167846#Kap1

[54] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

[55]Cfr. http://www.mondoadr.it/cms/articoli/presentato-al-parlamento-europeo-lo-studio-riavviare-la-direttiva-sulla-mediazione.html

[56] C.A. CALCAGNO, Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall’origine al XXI secolo, op. cit., p. 96  ss.

[57] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id

[58] http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur/rapport_president_recommandations_mediation.pdf

[59] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

[60] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/04/01/il-mediatore-professionale-in-francia-nel-2014/

[61] I primi paesi sono nell’ordine: Norvegia, Australia, Svizzera, Paesi Bassi,  Stati Uniti, Germania, Nuova Zelanda, Canada, Singapore, Danimarca, Irlanda, Svezia, Islanda e Regno Unito.

[62] http://www.djei.ie/trade/eudirectives/CurrentPosition.pdf

[63] http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/ADR_Consultation.pdf

[64] South Dublin Mediation Service, Mediation Ballymun and Mediation Northside.

[65] ww.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/(WebFiles)/BA7D7195FC5AAD7280257D1F0030ECD4/$FILE/Courts%20Service%20Annual%20Report%202013.pdf

[66] http://www.inis.gov.ie/en/JELR/Pages/SP15000032

[67] http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/(WebFiles)/BA7D7195FC5AAD7280257D1F0030ECD4/$FILE/Courts%20Service%20Annual%20Report%202013.pdf

[68] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

[69] http://www.courts.ie/courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/5D12A39F06827AD080256DA60033FE87?opendocument&l=en

[70] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2013/04/10/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-in-lussemburgo/

[71] http://chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1292969&fn=1292969.pdf

[72] http://www.justice.public.lu/fr/publications/rapport-activites-judiciaires/rapports-juridictions-judiciaires-2013.pdf

[73] https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150127/gewijzigd_voorstel_van_wet_3

[74] Cfr. anche https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Persinformatie/Pages/De-Nederlandse-rechtspraak-in-cijfers.asp

[75] http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm

Il duello a Milano nel XII secolo ed il processo

Le antiche leggi municipali di Milano pubblicate nel 1215[1] prevedevano sotto la rubrica “dei duelli”, il modo con cui si procedeva definire alcune liti.

Questo sistema di composizione dei conflitti che arrivò nel nostro paese coi Longobardi, venne proibito a Milano da Luchino Visconti perché le famiglie milanesi stavano quotidianamente in guerra tra di loro: siamo però tra il 1339 ed il 1349[2] e dunque quasi alle porte dell’Umanesimo.

Ma va subito detto che ogni proibizione fu vana e non solo in Milano: la Chiesa arriverà pure a intimare per i duellanti la scomunica o la sepoltura in terra sconsacrata; il tutto senza esito.

 Dal XV secolo si passò semplicemente dal duello giudiziario a quello d’onore. 

Nella scienza cavalleresca campeggiava questa  massima: “Bisogna lavar l’ingiuria con il sangue, perché l’onore è il supremo bene dell’uomo”.

Allora nel 1560 in Francia nacquero i Tribunali dell’onore che erano degli arbitri che giudicavano su una sola questione: se l’onore fosse stato leso o meno; il tutto nella illusoria credenza che ciò avrebbe diminuito i duelli.

Ma ancora nell’Ottocento il duello era ben vivo, specie in Francia.

Non faceva più parte delle leggi  civili, ma si celebrava privatamente e comunque rimaneva simbolicamente anche nelle cerimonie. In Inghilterra in occasione dell’incoronazione regia e durante il banchetto reale, un campione entrava a cavallo nella abbazia di Westminster; dichiarava che era pronto a sostenere con le armi che il Re incoronato era l’unico re legittimo di Inghilterra e poi gettava il guanto per sfidare chiunque affermasse il contrario.

Nella Milano del Duecento dunque il duello era frequente: si faceva o personalmente, o per mezzo di un campione, o per mezzo di uno che combattesse per la prima volta: la scelta dipendeva dall’arbitrio del convenuto.

Se il convenuto voleva combattere di persona, il giudice gli assegnava un competitore eguale.

Se poi il reo si sceglieva un campione, l’attore poteva fare altrettanto, ed era tutto lasciato alla libera loro volontà, il che pure accadeva se il combattimento doveva aver luogo fra persone che si battessero per la prima volta.

Giunto il giorno stabilito dal Console, i combattenti sentivano la Messa, e deposte le armi presso l’altare ricevevano la benedizione dal sacerdote; dopo di che le armi venivano sigillate.

E qui i legislatori distinguono le solennità che si praticavano prima della Pace di Costanza da quelle che era in uso ai loro tempi.

Prima di quella pace dunque nella pubblica strada, coll’assistenza di un Console e di un Messo Regio, sedevano il giudice e gli avvocati di tutte due le parti.

L’avvocato dell’attore cominciava ad interrogare il Regio Messo e chiedeva se confessasse di sedersi per ascoltare le domande introduttive (appellazioni) e dopo la confessione di questo ultimo, passava a interrogare il giudice per capire se intendesse sedere per decidere quella causa con il duello; ed il giudice rispondeva: “Io lo confesso”.

Allora l’avvocato stesso con il consenso del suo cliente porgeva cosi la domanda: “lo dico, e il mio Cliente lo dirà a suo tempo, che egli sospetta che il tale é il ladro …”, e l’asserzione confermava col giuramento: l’avvocato del convenuto rispondeva e giurava il contrario.

All’epoca dunque si potrebbe affermare che gli avvocati spergiuri fossero all’ordine del giorno.

Allora il Giudice, coll’autorità del Regio Messo, dichiarava che si dovesse passare a duello; e le parti si davano reciproca garanzia scambiandosi i bastoni, con i quali ci si doveva battere.

Seguiva poi il giuramento di coloro che dovevano combattere, che pure affermavano ciò che aveva detto il loro avvocato, ma aggiungevano pure che venivano a battaglia senza aver assunto pozioni (in forza di erbe) o dopo aver compiuto malefici.

Scesi allora entrambi nel campo di battaglia il giudice porgeva personalmente ad essi lo scudo ed il bastone e seguiva il combattimento.

Ma dopo la pace di Costanza gran parte di queste solennità erano andate in disuso per la piena giurisdizione accordata da Federico Barbarossa alla città.

II Console decretava, disponeva ed ordinava il Duello senza alcun bisogno del Messo regio; e questo non si faceva nella via pubblica, ma nello stesso Consolato ove veniva emessa la sentenza, e senza tante formalità.

I due campioni combattevano sempre con lo scudo sopra il capo e col bastone; se pure le parti non convenivano altrimenti.

Si concedeva ad essi di avere anche una coperta di feltro sopra la schiena e sopra una gamba.

Se chi combatteva lo faceva per la prima volta o se fosse stato un contadino poteva accadere che la battaglia venisse condotta con uno scudo e con una cesta: tutto ciò dipendeva dall’arbitrio del giudice.

Il duello poi non era prescritto che per il furto di rilevante valore, per l’incendio e per il guasto: per esempio se taluno venisse accusato di aver troncato le viti, scorticati gli alberi, ecc.; ma anche per un omicidio fatto proditoriamente si concedeva di combattere: non era invece permesso il duello fra due testimoni contrari, né per uno spergiuro, come invece concedeva la legge dei Longobardi.

E ciò malgrado che si continuasse in Milano a lasciar libertà di vivere o secondo la legge longobarda o secondo quelle romane, quando non si preferissero le leggi municipali.

Pochi seguivano ancora la legge dei Longobardi e nessuno professava più la legge romana, se non qualche straniero: tutti gli altri vivevano con le consuetudini municipali.

Se le consuetudini  non fossero state bastanti,  i giudici , non si regolavano più con la legge dei Longobardi, ma si attenevano alle leggi romane che dunque avevano funzione integrativa.

Oltre al duello poi, erano anticamente in uso alcuni altri di quegli esperimenti che si denominavano Giudizi di Dio, ed in particolare continuava ad essere permesso il giudizio dell’acqua fredda.

Quando il convenuto per la sua povertà non potesse pagare un campione, né fosse abile a combattere in proprio, se il giudice verificava che la “sua sostanza non arrivasse a certa somma (cento soldi)”, gli accordava appunto l’esperimento dell’acqua fredda.

Tale procedura prevedeva i giuramenti come il duello, poi il convenuto prendeva un fanciullo innocente, lo legava con una fune e lo lasciava cadere nell’acqua gelata; se l’acqua lo riceveva il convenuto era assoluto; se l’acqua lo rigettava veniva condannato.

Vi era anche un altro giudizio che consisteva nel prendere in mano un ferro infuocato, ma non era più tollerato nella città, e solo si praticava in alcuni luoghi del Milanese sottoposti alla giurisdizione dell’Arcivescovo[3].


[1] In quest’anno si decise di mettere in un codice le consuetudini cittadine. Cfr.  F. SCLOPIS, Storia dell’antica legislazione del Piemonte del conte Federico Sclopis, Bocca, 1833, Torino, p. 156.

[2] G. CAMPIGLIO, Storia di Milano, vol. I, Rusconi, 1831, pag. 179.

[3] L’Arcivescovo, infatti, nelle sue terre aveva Consuetudini e Statuti diversi da quelli della città, e pure ne aveano di diversi anche altri Signori che aveano giurisdizione legittima proveniente immediatamente dall’Impero, o mediatamente da chi l’avea dato l’Impero, come dall’Arcivescovo o da qualche Conte o Capitano o altro cittadino privilegiato dall’Impero, da cui proviene ogni Giurisdizione. G. CAMPIGLIO, Storia di Milano, vol. I, Rusconi, 1831, pag. 233 e ss. Cfr. sulla tematica del duello anche G. PRISCO,  Principii di filosofia del diritto sulle basi dell’etica, Tipografia Vincenzo Manfredi, Napoli, 1872, p. 185 e ss.

Lapalisse…

Se disegno delle linee che si incrociano posso chiamarle “linee che si incrociano” oppure rettangolo, chiave inglese oppure bastone da passeggio. Ma una volta che le ho chiamate, che le ho definite non posso più tornare indietro.
Se scrivo delle parole su un pezzo di carta e le chiamo processo, non posso dire che si tratti di una chiave inglese.
Parimenti se le chiamo mediazione, non posso dire che siano un processo, perché diversamente le avrei chiamate processo.
Gli uomini hanno una così grande urgenza di definire tutto perché in questo modo sono vanamente convinti di salvare qualcosa dalla precarietà, ma non si rendono conto di imporsi dei limiti.
Certo le convenzioni servono in una vita associata perché diversamente non riusciremmo a comunicare, ma allora cerchiamo di essere precisi una volta che ci siamo indotti a dare una definizione: il dado è tratto.
Un’altra strada potrebbe essere quella del Giappone dove il termine chotei si usa in cinque diversi sensi, senza che ci sia la minima confusione: esso indica l’istituzione o l’intero sistema di mediazione, la procedura di mediazione, l’atto di mediazione stessa, la sostanza del contratto o compromesso sancito in forma scritta ed in ultimo l’incontro dei consensi.
Ma noi non viviamo in Giappone e non crediamo nell’etica del vago.
E dunque non applichiamo alla mediazione le caratteristiche del processo, perché perlomeno per coerenza logica dovremmo applicare al processo le caratteristiche della mediazione. E sarebbe una grande confusione. Teniamoli distinti.

L’Italia per il Quadro di valutazione della Giustizia 2013

Dal Quadro di valutazione della Giustizia UE per il 2013[1] posto a nostra conoscenza il 27 marzo 2013 emerge una situazione decisamente preoccupante.

Del resto nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente della Commissione Europea ha dichiarato: “Negli ultimi mesi abbiamo visto minacce al tessuto giuridico e democratico in alcuni dei nostri Stati europei Il Parlamento europeo e la Commissione sono stati i primi a lanciare l’allarme…”.

La giustizia è in particolare ancora troppo lenta: un terzo degli stati membri hanno tempi due volte superiori a quelli degli maggior parte degli altri stati membri.

In relazione alla giustizia civile e commerciale l’Italia si posiziona in particolare al terz’ultimo posto tra i paesi di cui sono noti i dati statistici[2].

Dati peggiori arrivano solo da Cipro e Malta.

Del resto su una stima di 100.000 abitanti il nostro paese si colloca al penultimo posto, dietro a Malta, con riferimento al numero dei giudici [3], mentre eccelliamo tristemente per numero di avvocati: prima di noi vengono soltanto la Grecia ed il Lussemburgo.

I nostri cittadini peraltro non hanno una grande percezione della indipendenza dei magistrati visto che ci posizioniamo al 19° posto su 27 in Europa e al 68° su 144 paesi  a livello mondiale, né hanno una percezione generale della indipendenza della giustizia (22° posto).

Ci difendiamo, si fa per dire, solo su alcuni aspetti[4]: siamo addirittura al 2° posto per la capacità di giudicare le controversie dell’anno corrente, al 10° posto per gli stanziamenti economici a favore della Giustizia e per le comunicazioni elettroniche tra il Giudice e le parti.

C’è da aggiungere infine che la UE auspica l’incremento dei meccanismi alternativi e segnatamente della mediazione.

Nonostante il fatto che nel Documento di Economia e Finanza 2012[5] elaborato dal Governo attualmente dimissionario il 18 aprile 2012 non si facesse alcun riferimento agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, il Consiglio Europeo nella raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2012 dell’Italia del 5 giugno 2012[6] ha precisato che il nostro paese avrebbe dovuto “…attuare la prevista riorganizzazione del sistema della giustizia civile e promuovere il ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie”[7].

Chi scrive non può che sperare nell’azione del prossimo Governo.


[2] Mancano quelle di Belgio, Bulgaria, Irlanda, Olanda e Regno Unito.

[3] Che peraltro non sono nemmeno tanto formati visto che l’Italia è al 19° posto su i 27 disponibili.

[4] Si tenga conto però che le stime sono fatte anche su dati che sono inviati dai singoli paesi.

[6] RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  sul programma nazionale di riforma 2012 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2015.