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Modifiche temporali al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22. Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Art. 8
8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].
[1] Art. 35
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva
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Cenni sulla giustizia riparativa
A seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini, tra gli altri, di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione[1].
Detto ciò è disciplinata esplicitamente da almeno 20 paesi di area UE.
Mediazione penale |
Austria[2] |
Belgio[3] |
Bulgaria[4] |
Croazia[5] |
Danimarca[6] |
Finlandia[7] |
Francia[8] |
Germania[9] |
Irlanda[10] |
Lussemburgo[11] |
Italia[12] |
Paesi Bassi[13] |
Portogallo[14] |
Polonia[15] |
Repubblica Ceca[16] |
Romania[17] |
Slovacchia[18] |
Spagna[19] |
Svezia[20] |
Ungheria[21] |
Altri stati la possono però regolarla con la disciplina della mediazione in generale.
Gli Stati che fanno più mediazioni penali sono nell’ordine Finlandia (16.000), Polonia (4.000) e Spagna (3.000).
Diversi stati si sono mossi prima di qualunque intervento della Comunità Europea.
L’Italia ha varato una disciplina nel 2000: l’art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274[22] inerente la giurisdizione penale del Giudice di Pace.
È stata varata una Direttiva europea: la 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.
Nel 2018 l’Italia ha varato il Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121[23] secondo cui l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato ((i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134[24])).
Il 3 ottobre 2018 c’è stato un intervento del Consiglio d’Europa che è sicuramente il più interessante e corposo ai nostri fini: la Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, che è stata presa come base per la disciplina della legge delega[25] e dell’ultimo decreto delegato[26] che dovrebbe entrare in vigore il 30/12/2022[27]
È stata varata la legge delega: Legge 27 settembre 2021, n. 134 entrata in vigore il 19/10/2021.
A seguire è stata importante la Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021 che ci ha dato (o meglio ha ripreso la definizione di giustizia riparativa: “la giustizia riparativa è un processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato, e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);
questo processo prende spesso la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore del reato, che presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell’autore, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza;”.
Infine è arrivato il decreto delegato: il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
La legge delega disciplina la giustizia riparativa all’art. Art. 1 c. 18 lett. a)-g) e 19 e all’art. 2 c. 22.
Il Decreto legislativo è assai articolato: ha dedicato una parte generale e organica alla giustizia riparativa dagli articoli 42 a 67 e poi ha modificato (o ha introdotto nuove norme):
- Il codice penale (articoli 62, 152 e 163).
- Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 601, 656, 660).
- Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
- Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).
Le modifiche sono in generale legate all’avviso che sia possibile adire la giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo.
Vi sono infine da registrare due disposizioni transitorie:l’art. 92 sui servizi esistenti e l’art. 93 sull’inserimento nell’elenco dei mediatori.
La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.
Il nuovo dettato normativo è il seguente.
Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto
«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67).
Entrano invece in vigore a maggio 2023:
a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).
b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)
c) Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter
d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)
e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)
f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)
g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)
In pratica sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.
A giudizio dello scrivente la Riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa è uno splendido edificio normativo. Tuttavia ho l’impressione che richieda dei requisiti in capo ai mediatori, anche nella fase transitoria, che non sono per niente facili da rinvenire in tutto il territorio nazionale[28].
E’ probabile che il legislatore rendendosi conto delle difficoltà di formare mediatori e di strutturare le organizzazioni ha rimandato l’applicazione a maggio 2023.
Del resto in Francia dove sono partiti almeno una trentina d’anni fa ci sono soltanto 309 mediatori penali.
[1] Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale
[2] § 157 StPO Aussageverweigerung
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/157
[3] § 458 STRAFWETBOEK.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet
[4] Art. 24 c. 11 (5) n. 3 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224
[5] 1) Art. 360-364 Zakon o kaznenom postupku
https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku
2) ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ
http://www.propisi.hr/print.php?id=795
[6] Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125406
[7] 1) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060267
2) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091805
3) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101252
4) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden «sovittelusta» annetun valtioneuvoston asetuksen 5 b §:n muuttamisesta
[8] 1) Artt. 434-9, 435-7 e 435-9 Code pénal
2) Code de procédure pénale
Articolo 41-1, Articolo R92, Articolo R15-33-30, Articolo R121-2, Articolo R121-4, Articolo 706-113, Articolo D47-16, Articolo D47-17, Articolo D47-22, Articolo A43-5.
[9] 1) § 46 Strafgesetzbuch
https://dejure.org/gesetze/StGB/46a.html
2) § 155a Strafprozeßordnung
https://dejure.org/gesetze/StPO/155a.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/24/section/78/enacted/en/html
[11] Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/05/06/n1/jo
[12] Art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (mediazione penale)
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274!vig=
Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121
(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121!vig=
[13] Art. 206 c. 4 e 266 c. 3 Wetboek van Strafvordering BES
[14] 1) Portaria n.º 68-A/2008, de 22 de Janeiro
2) Portaria n.º 68-B/2008, de 22 de Janeiro
3) Portaria n.º 68-C/2008, de 22 de Janeiro
[15] 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010560591
3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000863
4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022392037
[16] Zákon č. 257/2000 Sb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257
[17] 1) Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale.
2) Ordonanța de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
3) Art. 68 LEGE Nr. 192/2006 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71928
[18] 550 ZÁKON z 28. októbra 2003 o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550
[19] Art. 84 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
[20] Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
[21] 1) 2006. évi CXXIII. Törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről
2) 2012. évi II. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
[22] 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio ((dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio))*. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
* Dal 30/12/2022.
[23] (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )
[24] Dal 30/12/2022.
[25] Legge 27 settembre 2021, n. 134 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
[26] Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
[27]È stato introdotto l’art. 99bis con il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (in G.U. 31/10/2022, n.255)
[28] 1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.
La tutela, la conciliazione, l‘arbitrato e la mediazione e i rapporti tra consanguinei nell’antichità
Ripropongo qui contenuti già trattati, ma che mi sembrano di una qualche modernità vista la riforma Cartabia di cui attendiamo con ansia e patema i decreti interministeriali.
Diciamo subito due parole sulla tutela antica.
I servi che fossero nominati tutori erano implicitamente liberati. La donna però non poteva essere tutore sino a Giustiniano.
La possibilità dei magistrati di intromettersi negli affari familiari e di punire arriva solo con Costantino.
Il tutore presso i Romani non era tenuto a rendere conto della sua amministrazione sino alla fine della tutela, ma poteva essere convenuto in giudizio come tutore sospetto e se condannato veniva rimosso. Il giudice di pace dell’Ottocento poteva convenire il tutore sospetto in giudizio ex officio.
Solo con Costantino si obbliga il tutore a chiedere l’autorizzazione (decreto del pretore) sia per la vendita delle cose mobili sia per quelle immobili; poteva vendere da solo esclusivamente le cose non facilmente conservabili.
Nelle transazioni delle tutele poi non era sufficiente l’autorizzazione del consiglio di famiglia, ma si richiedeva anche il parere di due o tre giureconsulti.
I tutori ed i curatori dal diritto romano al 1838 quando assumevano la tutela dovevano dare satisdatio e successivamente dal diritto giustinianeo, ipotecare a garanzia i loro beni.
In chiave storica possiamo poi rilevare che già nell’antichità greca e romana gli accomodamenti tra consanguinei avvenivano più che altro attraverso conciliazioni e arbitrati[1] che spesso erano effettuati appunto con l’ausilio di vicini e familiari.
Passiamo ora a parlare della mediazione familiare che è molto antica. Nel nostro paese è più antica della conciliazione (mamma della nostra mediazione civile e commerciale) che viene codificata nella prima delle XII tavole che però sono di derivazione greca e quindi suppongono l’uso ellenico.
La mediazione familiare è invece autoctona: presso gli Etruschi ed i Laziali in genere, veniva adorata la divinità Viriplaca che era preposta alle separazioni. Dal nome si capisce che per questo popolo la colpa dei dissidi familiari era sempre dell’uomo e quindi la divinità era invocata per placare l’ira maschile.
C’erano dei templi ove alcuni sacerdoti della dea erano preposti a cercare di riconciliare gli sposi e il tutto si concludeva con una unione nel talamo del tempio.
Presso i Romani questa divinità venne sostituita da Giunone.
Questa mediazione familiare tesa alla conciliazione delle parti non deve farci sorridere perché la troviamo nel Nord Italia fino al 1848 ove era il parroco (e non il giudice) che tentava la riconciliazione degli sposi che addivenivano alla “separazione di mensa e di letto”, e ciò con ben tre sedute di conciliazione.
Oggi la finalità riconciliativa della mediazione familiare è ancora presente nei paesi del Nord Europa, ad es. in Svezia, e può capitare appunto come mediatore un sacerdote.
In Italia e negli altri paesi bagnati dal Mediterraneo la finalità della mediazione familiare è ben differente, anche se le persone spesso non vengono in mediazione familiare proprio perché a torto credono che il mediatore le voglia riconciliare.
Vista la delicatezza delle questioni tra consanguinei lo stesso Digesto giustinianeo mantenne il principio per cui le cause tra i parenti dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del praetor[2].
Diversi Statuti medioevali prevedevano per scavalcare questo principio l’arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[3]: ne riportiamo alcuni esempi.
Lo Statuto dell’Università ed arte della Lana di Siena (1298-1300) così prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[4]:<<Et se la lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l’addimandasse, d’eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte. O vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d’ogne e sopr’ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.>>
Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: “Ogni volta che sarà lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, così de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d’accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti…”[5]
Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano più in generale l’arbitrato forzato “pel maggior bene universale del paese, e per restringere l’uso disordinato del contendere[6]”: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunità, i parenti ed affini ed i coniugi.
In conformità alla norma giustinianea sull’autorizzazione del praetor col passare dei secoli si crearono anche in linea con i provvedimenti predetti, per i più stretti congiunti dei tribunali di famiglia.
Con decreto 16 agosto 1790 l’Assemblea costituente francese stabilì che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[7].
Le attribuzioni sono assai ben esplicitate ad esempio dall’art. 12 del decreto dell’Assemblea costituente francese 16-24 agosto 1790
“Elevandosi qualche contestazione tra marito e moglie, padre e figli, avo e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli ed i loro tutori per affari relativi alla tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto amici e vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti esporranno le loro differenze, e che, dopo averli sentiti ed aver preso le informazioni necessarie renderanno una decisione motivata”.
Contro le decisioni di questo tribunale che peraltro durò in Francia pochi anni (si mantenne sino al 1796), ma si mantenne in Italia per lungo tempo, era possibile di norma l’appello ai tribunali ordinari e quindi non si trattava di un arbitrato inappellabile.
Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d’ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.
Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.
La Lombardia invece non adottò mai il sistema del Consiglio di famiglia.
Nel Regno di Sardegna l’arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, resterà obbligatorio sino al 1827[8].
Nella seconda metà del XVIII secolo si sentì pressante l’esigenza di modificare il codice giudiziario nel Principato Vescovile di Trento.
Il progetto venne affidato a Francesco Vigilio Barbacovi che fu nel Principato Cancelliere e Ministro della Giustizia.
Nel 1785 il Cancelliere pubblicò quindi un “Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili”, che entrò in vigore nel 1788[9].
Tale Codice incontrò l’opposizione della Chiesa e dei collaboratori del predetto Barbacovi che vollero sottoporlo a revisione.
Il progetto originario che comunque entrò in vigore per qualche tempo è tuttavia di grande interesse per gli studiosi di composizione dei conflitti e potrebbe fornire appunto seri spunti di riflessione anche al prossimo Ministro della Giustizia.
Il Barbacovi afferma peraltro di aver copiato il Codice austriaco del 1781 in alcune sue parti, quello stesso Codice che verrà esteso al Lombardo Veneto tra il 1803 ed il 1815 e che vedrà la conciliazione obbligatoria come un perno insostituibile.
Ci limitiamo qui a descrivere la mediazione che il Barbacovi introdusse ben cinque anni prima della presa della Bastiglia, ed il tentativo di conciliazione giudiziale che era il cuore del processo trentino.
La mediazione era una procedura obbligatoria che scattava in tutti casi di lite tra parenti ad eccezione di quelli riguardanti crediti pecuniari (Capitoli XIV e XV) e qualora le parti “avessero già prima compromessa la causa infruttuosamente”(§ 38),
Il Capitolo II[10] è intitolato appunto “Della mediazione nelle liti tra parenti”.
Il § 28 stabilisce l’abolizione dell’arbitrato obbligatorio nelle liti tra parenti e sancisce però la possibilità di arbitrato volontario.
All’epoca l’arbitrato obbligatorio in queste materie era la prassi in tutta Europa e ciò praticamente a partire dal Codice giustinianeo che richiedeva l’autorizzazione del praetor per instaurare una lite tra parenti davanti alla giustizia civile.
Il § 29 recita: ”Noi vogliamo però, che, allorché trattisi di lite tra persone congiunte di sangue, cioè tra quelle che in virtù degli Statuti di cadauna Giurisdizione erano prima obbligate al compromesso, debbano le parti eleggere due Mediatori, col mezzo dei quali prima di procedere oltre nella lite debbansi tentare le vie di conciliazione, e di componimento, ma senza che questi possano pronunziare alcun laudo, o decisione, dovendo, allorché siano stati infruttuosi i tentativi di dell’accomodamento, proseguirsi direttamente la causa davanti al giudice ordinario”.
223 anni prima della direttiva 52/08 si stabilì dunque il principio per cui il mediatore non potesse assumere alcuna decisione vincolante per le parti, cardine dell’attuale mediazione.
Il mediatore dell’attore veniva indicato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, nell’atto di libello (ossia nella nostra citazione) (§ 30) e il reo (il convenuto) doveva del pari nominare il suo mediatore nell’udienza successiva a cui compariva anche l’attore. Il giudice a questo punto avrebbe assegnato “il giorno e l’ora, in cui i Mediatori, e le parti dovranno adunarsi ad oggetto di tentarsi questa opera salutare dell’amichevole accomodamento” (§ 31)
E dunque abbiamo qui un chiaro esempio di mediazione delegata o demandata come si dirà in futuro; dal momento che la mediazione non veniva operata dal Giudice, il testo normativo appare di grande modernità.
Ciascuna parte doveva presentare il proprio mediatore od un sostituto nel caso di mancata accettazione, e comparire personalmente davanti ai Mediatori o a mezzo di confidente (§ 32).
“Comparse le parti, i due Mediatori dovranno esaminare l’oggetto delle loro differenze, e procurare di condurle ad un amichevole accomodamento. Terranno una, o più sessioni secondo le circostanze del caso per giungere a questo importante fine: ma passato lo spazio di due mesi dal dì della intimazione fatta al Reo della petizione dell’Attore, quando entro questo tempo non sia composta la causa, o almeno le Parti non abbiano di comune consenso sospeso a più lungo termine l’affare, dovrà il reo nella susseguente udienza presentare in giudizio senz’altre citazioni la sua risposta al libello, altramente si procederà contro di esso nella forma ordinaria al § 49” (§ 33).
E dunque nel 1785 avevano già assai chiaro il concetto di sessione di mediazione ed esisteva la prassi che i mediatori civili attuali conoscono bene di “sforare il termine” di composizione su consenso delle parti.
Ma è già presente la possibilità di proroga della mediazione che avremo dopo il 30 giugno 2023.
Assai interessante è il principio per cui la comparsa di risposta dell’epoca veniva depositata solo all’esito del tentativo infruttuoso.
E ancora più interessante il richiamo al § 49 che appunto stabiliva l’accoglimento delle domande dell’attore con decreto del Giudice in assenza della comparsa di risposta del reo o di sua mancata comparizione o di presentazione della comparsa senza la forma prescritta.
Non è peraltro una disciplina rimasta isolata.
In Norvegia il giudice può imporre attualmente al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[11]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale. Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[12].
“Nelle conferenze, o sessioni, che terrannosi davanti ai Mediatori, le parti esporranno le loro ragioni a viva voce, e presenteranno ad essi le proprie carte, e documenti, ma senza che possa formarvisi alcun atto, né alcun processo, che sarà sempre nullo, e di niun valore, quando el Parti non avessero stipulato volontariamente un compromesso, in qual caso si osserverà ciò che è disposto nel precedente Capo. Non potrà neppure intervenirvi alcun Notajo, se non affine di porre in iscrittura la transazione già accettata, quando così piaccia alle parti” (§ 34).
La segretezza delle sessioni di mediazione e l’inutilizzabilità dei contenuti era già dunque un dogma nell’Età dei Lumi.
E ci si era già posti il problema di far intervenire il notaio in mediazione al momento e per l’oggetto opportuno.
“Potranno le parti anche convenire un solo Mediatore. Il Mediatore a cui sarà riuscito di far aggradire alle parti un amichevole componimento, che sia stato validamente accettato, allor quando sia jurisperito di professione, avrà lo stesso onorario, che sarebbe dovuto al Giudice ordinario per la sentenza. E quando due saranno stati i Mediatori jurisperiti, Noi vogliamo che cadauno di essi abbia separatamente l’intiero onorario suddetto”(§ 35).
Rivoluzionaria anche per i nostri tempi è la parificazione dell’onorario del mediatore a quello del giudice: ciò denota grande rispetto per la professionalità, seppure qui squisitamente giuridica; ma l’identità di emolumenti si ritrova ad esempio oggi tra mediatore ed arbitro nel processo statunitense.
In Italia per il futuro attendiamo il decreto interministeriale.
Dalla norma si può ricavare che già in allora mediatore potesse essere anche un non giurista: non è dato di sapere però quanto venisse pagato.
“Ancorché gli ufficj de’ Mediatori siano stati infruttuosi, dovranno tuttavia ambe le Parti comparire innanzi al Giudice nel Giorno, che verrà da esso assegnato per lo stesso oggetto d’un amichevole componimento, e del processo verbale secondo ciò ch’è prescritto al § 65 e seguenti” (§ 36).
Insomma sino a che il fuoco era caldo bisognava battere il tasto della pace con un tentativo di conciliazione del giudice che era assai particolare e merita di un ampio cenno perché era davvero il cuore del processo trentino.
Veniva convocato entro 5 giorni dalla comparizione della parti successiva alla mancata mediazione (§ 65): le parti dovevano presentarsi personalmente[13] senza l’assistenza dell’avvocato e chi mancava perdeva la causa; in assenza di entrambe le parti scattava la condanna alla pena di cinquanta fiorini (§ 66).
Anche qui dunque abbiamo una norma che precorre la condanna dei giorni nostri al contributo unificato propria della mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Se una parte veniva dispensata dalla presenza personale poteva affidare la rappresentanza ad un avvocato, ma in tal caso l’altra parte poteva essere assistita da avvocato (§ 68); i nobili avevano la facoltà di non comparire personalmente, ma dovevano comunque essere rappresentati da avvocato e provare ai fini della dispensa di comparizione la loro condizione (§ 69); se i rappresentanti non si presentavano scattava per loro la multa di 50 fiorini (§ 68).
Dunque c’era già un germe di quella che poi diverrà da noi “la verifica dei poteri”.
Se il giorno della comparizione per il tentativo non compariva l’attore od un suo rappresentante, il giudice assolveva pienamente il convenuto; se invece restava contumace il reo o se si presentava il suo procuratore senza che il reo avesse ottenuto dispensa dal comparire, il giudice “lo condannerà intieramente secondo la petizione dell’attore” (§ 71).
Il decreto di condanna veniva notificato al contumace unitamente alle spese intervenute comprese quelle che l’altra parte aveva dovuto sopportare per un viaggio inutile; se entro 5 giorni il contumace si presentava a pagare e saldava, poteva chiedere una nuova udienza per celebrare il tentativo di conciliazione e dunque il decreto di condanna decadeva; in difetto esso acquistava cosa giudicata (§ 72).
Quei passaggi che il nostro Codice di rito attuale affida ad atti scritti erano invece orali davanti al Giudice trentino che il giorno fissato per il tentativo leggeva alle parti la petizione e la comparsa di risposta, chiedeva prima e sul complesso dell’affare all’attore di replicare alla risposta del reo e al reo di controbattere alla replica dell’attore e poi nello specifico interrogava le parti sui fatti per capire con certezza quali fossero condivisi. Di tutto ciò il Giudice dettava processo verbale al cancelliere (§ 74).
Ogni parte era obbligata a rispondere e tutto ciò che non era specificamente negato o contraddetto veniva considerato per vero e provato; ad ogni domanda il giudice avvertiva le parti di questo effetto e del fatto che se avessero scientemente detto cosa falsa o negata cosa vera sarebbero stati condannati come litiganti temerari al pagamento delle spese, dei danni cagionati alla controparte e della sesta parte della cosa litigiosa (§§ 74 e 381).
Se la temerarietà investiva il diritto civile la condanna veniva comminata al solo avvocato sempre che il cliente fosse stato all’oscuro del lume del legale (§ 382).
La cosa interessante era che se la controversia era di fatto scattava la condanna e dunque sussisteva la temerarietà, sia nel caso in cui la verità dei fatti fosse contrariamente provata, sia quando non si fosse riusciti a dar prova delle proprie affermazioni. La controversia in diritto comportava condanna per temerarietà quando la legge che contrastava le affermazioni della parte fosse chiara ovvero quando le affermazioni andassero contro “i dettami evidenti della naturale giustizia”(§ 382)
Nel caso in cui fosse il cliente a comportarsi da litigante temerario in una controversia di mero fatto, l’avvocato che ne fosse consapevole doveva dismettere il mandato perché diversamente correva il rischio di essere condannato soltanto lui (§ 384).
Chi ribadiva il comportamento temerario in altra udienza veniva condannato parimenti alla stessa pena, ed anche in appello (§ 385): per cui si potevano collezionare tre o più sanzioni.
Il Giudice di primo grado o quello d’appello con la sentenza definitiva dichiaravano la temerarietà, condannavano al pagamento di quanto sopra detto e stabilivano che i litiganti temerari ed i loro avvocati fossero sottoposti a giudizio penale (§ 386); il che avveniva entro 12 giorni: l’avvocato riconosciuto colpevole del reato di litigante temerario perdeva il diritto all’onorario e doveva risarcire anche le spese che il cliente avesse sostenuto (§387) e ciò anche se nel successivo corso del processo fosse riuscito ad indurre il suo cliente all’accomodamento amichevole od al recesso.
Non c’è dubbio che una disciplina così rigida abbia comportato all’epoca dure contestazioni: ma non si può dire che questa legge non avesse le potenzialità di ridurre il contenzioso.
Il giudice in sede di comparizione del tentativo era tenuto a leggere ed esaminare “le carte, e i documenti, che le Parti avessero portati seco al tribunale tendenti a dar lume all’affare, esigendo su di essi dalla Parte contraria la risposta, e traendone tutto ciò che possa servire a porre in chiaro gli oggetti in questione”; i documenti venivano allegati agli atti solo in questa occasione e su ordine del giudice (§ 76), il che forse rendeva l’attività procuratoria un po’ defatigante.
“Quando il Giudice si sarà reso in tal guisa bastatamente istruito di tutto lo stato della controversia, ed avrà rinvenuto il vero punto del litigio, dal quale dipenderà principalmente la decisione, egli dovrà proporre alle parti le condizioni di un equo, e conveniente accomodamento, esponendo loro le conseguenze, che aver potrebbe la causa, e procurando di conciliarle, e comporle amichevolmente. Il tenore dell’accomodamento proposto dal Giudice non potrà mai servir di pretesto, onde allegarlo sospetto” (§ 77).
Si dà qui per presupposto che il punto vero del litigio sia diverso da quello esposto dalle parti: concetto questo che sarà presente nei mediatori due secoli dopo; si aggiunge che la proposta deve essere fatta in un momento in cu il giudice possieda già tutti gli strumenti per giudicare, e dunque il legislatore trentino non condivide il primato della sentenza o che la conciliazione non possa ritardare la sentenza; a distanza di molti anni questo tipo di impostazione la ritroviamo nel 696 C.p.c. nostrano per cui il perito provvede – secondo la dottrina maggioritaria – al tentativo di conciliazione una volta che ha già confezionato la sua perizia.
Si parla poi di “equo e conveniente accomodamento” e dunque si apre ad una nozione di proposta che può contemperare anche le esigenze delle persone e non si risolve in una mera transazione: principio questo di assoluta modernità.
Così come è assolutamente moderno il fatto che non si possa far uso della proposta del giudice.
“Sia che il componimento riesca, o non riesca, tutto quello, che sarà stato detto, o dedotto dalle Parti in tal giorno, dovrà sempre dettarsi agli atti nella forma ordinata di sopra insieme con le proposizioni di accomodamento, che il Giudice avrà fatte, e colle dichiarazioni, che cadauna delle Parti avrà dato intorno ad esso. Questo processo verbale dovrà essere sottoscritto dal Giudice, dall’Attuario della causa[14], e delle parti litiganti di mano propria, premessa la lettura che ne sarà loro fatta, ed in caso di loro assenza dai rispettivi avvocati. La parte che non saprà scrivere, dovrà porvi una croce, e l’atto verrà sottoscritto da un altro in sua vece, ed a sua preferenza. Il detto processo verbale che dovrà essere unito agli atti di causa, verrà riguardato in tutto come un vero atto giudiziale, e sarà sempre lecito alle Parti di levarne copia”(§ 78).
Il meccanismo della verbalizzazione della proposta con i deliberati delle parti, con qualche variante, arriverà sino alla nostra riforma societaria.
Se l’accomodamento non era stato raggiunto sul fatto, il Giudice invitava a riconsiderare al proposta per l’udienza successiva ed in caso di rifiuto, a continuare la causa (§ 79); in caso fossero intervenute le dispense a non comparire e dunque fossero presenti all’udienza di conciliazione i soli procuratori “il giudice assegnerà del pari a cadauno avvocato il termine fino alla seconda susseguente udienza affine di riportare sull’accettazione, o rifiuto dell’accomodamento la deliberazione del proprio Cliente”; se vi era rifiuto o l’accettazione non veniva riportata in forma autentica, la causa veniva proseguita (§ 80).
Non è chi non veda qui una disciplina simile a quella che la proposta possiede per il decreto legislativo 28/10.
All’epoca il giudice veniva pagato dalle parti: si prevede dunque che se l’accomodamento amichevole venga accettato dalle parti il giudice abbia il diritto di conseguire l’intero onorario come se fosse stata pronunciata sentenza. “Intiero lo conseguiranno del pari gli Avvocati, allorché il componimento sia stato accettato col loro intervento, e consiglio”.
In caso di fallimento del tentativo al Giudice veniva pagata solo la sessione di pace e agli avvocati che fossero intervenuti al processo verbale solo le spese per il pranzo e per la vettura, se ed in quanto il luogo di loro residenza fosse stato diverso da quello della sede del Giudice (§ 81).
Norme queste che se fossero applicate al nostro processo determinerebbero quasi certamente la chiusura di tutte le pendenze.
Norme peraltro più generose rispetto a quelle che riguardano gli attuali mediatori che non riescano ad andare oltre il primo incontro.
Una norma decisamente premiale riguardava poi gli avvocati conciliativi: ”L’Avvocato ogni volta che la lite sarà stata composta prima della sentenza come sopra con la sua mediazione, ovvero col suo intervento, ed assistenza, conseguirà pure l’intiero onorario come se fosse vincitore con sentenza del Giudice. Se il componimento sarà seguito colla mediazione, ovvero coll’intervento, ed assistenza d’ambidue gli Avvocati, conseguiranno del pari lo stesso onorario, come se fossero ambidue vincitori. Tutto ciò avrà luogo in qualunque stato della causa sia seguito il componimento, e quand’anche la causa non fosse ancora incominciata in giudizio” (§ 549).
Ancora da menzionare appare quanto previsto dal § 37 in merito alla mancata comparizione delle parti: se una parte non compariva all’udienza successiva al fallimento della conciliazione, non nominava il mediatore per la sessione di mediazione, non si presentava alla prima sessione di mediazione, veniva multata per la somma di 30 fiorini e doveva corrispondere le spese ed i danni cagionati all’altra parte ed il giudice procedeva contro di lei ex officio; nel caso di assenza alla sessione di mediazione o di mancata nomina del mediatore non comunicata alla controparte, venivano addossate anche “le spese e i viaggj cagionati da tale mancanza” (§ 37).
In conclusione si può dire che quella sopra descritta era in primo luogo una disciplina che moralizzava i legali ed i clienti; in secondo luogo con la mediazione obbligatoria, il susseguente tentativo di conciliazione obbligatorio e l’invito del Giudice comunque a ripensare sulla proposta di “equo e conveniente componimento” ed infine il premio assicurato all’avvocato conciliativo, relegava davvero la sentenza del giudice in un cantuccio.
Nel 1798 anche la Repubblica Ligure ebbe un tribunale di famiglia, convocato e presieduto dal giudice di pace di seconda classe[15], per gestire le situazioni d’incapacità o la cura provvisoria dei beni degli assenti, formato dai più prossimi parenti, ed in mancanza di essi da “tre probi vicini”, o amici prescelti dal giudice di pace[16].
Di un rapporto tra conciliazione, seppure non nel senso da noi concepito, e la materia delle successioni troviamo accenno sempre nella codificazione giustinianea con riferimento all’istituto della diseredazione dell’erede necessario: colui che diseredava un discendente od un ascendente poteva, in altre parole, riconciliarsi, ma ciò aveva esclusivamente una valenza etica, serviva cioè solo a manifestare il perdono in relazione all’ingratitudine ricevuta; dunque la diseredazione rimaneva in piedi sino a nuovo testamento[17].
Presso i Longobardi che in genere non conoscevano, come abbiamo visto, se non l’accomodamento pecuniario e di solito gli preferivano di gran lunga la faida[18] e quindi la decisione delle armi[19], gli affari più intimi delle famiglie, quando approdavano al processo e non erano giudicati dal tribunale di famiglia[20], erano però sottratti al duello giudiziario e si regolavano di solito per giuramento dei sacramentali[21].
In Francia nel 1796[22] si stabilì che tutte le contestazioni tra coeredi e altre parti aventi interesse, fino alla divisione, dovessero portarsi in via di conciliazione, innanzi al giudice di pace del luogo ove la successione si fosse aperta[23].
Nel 1806 il Codice napoleonico di procedura civile riprese il predetto principio e stabilì che la successione e la divisione fossero oggetto di conciliazione preventiva obbligatoria come prevede l’art. 5 c. 1-bis del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L’art. 50 stabiliva in particolare che “Il convenuto sarà citato in conciliazione… III. In materia di successione, sulle domande tra eredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che venissero intentate dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all’esecuzione delle disposizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti al giudice di pace del luogo in cui la successione è aperta”.
Il Codice dispensò però dal tentativo quelle procedure che, per qualsiasi materia, vedessero coinvolte più di due convenuti, anche se questi nutrissero il medesimo interesse (art. 49); conseguentemente i conflitti multi parte che intervenissero nei confronti di più di due soggetti litiganti non erano condizione di procedibilità del giudizio nel diritto francese.
E ciò, si diceva, stante la difficoltà di una siffatta conciliazione e per le spese e le noie di viaggio che all’epoca si dovevano sostenere per partecipare ad una conciliazione[24].
A proposito degli eredi poi si riteneva in aggiunta che non ci fosse obbligo di conciliazione, perché ciascun erede non poteva che essere considerato personalmente obbligato per la “sua parte e posizione virile” non avendo gli altri coeredi qualifica di litisconsorti[25].
La regola non si applicava però se la citazione era svolta da più attori e quindi, se i convenuti erano due e gli attori più di due, restava comunque l’obbligo di conciliazione preventiva.
Dunque chi non voleva partecipare ad una conciliazione coinvolgeva spesso più persone estranee come convenute[26], oppure se, al contrario, era preso dall’afflato conciliativo, citava un solo erede, anche se essi erano molti e la giurisprudenza riteneva in tal ultimo caso obbligatorio il tentativo.
La dispensa dal tentativo non comportava ovviamente che non si potesse tenere una conciliazione volontaria o che il suo svolgimento determinasse una nullità[27].
Analoga situazione riscontriamo nei domini napoleonici. Così ad esempio il decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805), emesso in Genova relativamente alla riforma del sistema giudiziario[28], all’art. 126 stabiliva come competente alla conciliazione il giudice di pace della successione per le “dimande fra eredi, ed altre parti interessate sino alla divisione inclusivamente, e sopra quella a termine d’esecuzione di disposizioni per causa di morte sino al giudizio”; la norma aggiungeva però la dispensa dalla conciliazione il caso di soggetti che fossero tre o più[29].
Bisogna però rimarcare che la citazione in conciliazione davanti al “Burò[30] di Pace e Conciliazione” che era formato per tutte le materie che oltrepassavano la competenza del giudice di pace[31], vedeva, per espressa disposizione (art. 36), la chiamata del difensore del convenuto: quindi veniva effettuata nei confronti delle parti i cui difensori erano già stati individuati; a differenza pertanto della coeva legislazione austriaca del 1803[32] che escludeva in Veneto[33] gli avvocati ed i faccendieri dalla conciliazione[34] e che quindi si imperniava su una conciliazione “effettiva” con e tra le parti, la codificazione napoleonica valorizzava più che altro l’apporto dei procuratori.
Prova ne è che all’udienza il convenuto e l’attore (o meglio i loro legali) potevano modificare la domanda e le eccezioni prima di procedere a tentativo di conciliazione; in definitiva si era in presenza di un tentativo di conciliazione “tra tecnici” che peraltro non era reso neanche tanto appetibile dal momento che il verbale aveva il valore di una semplice scrittura privata (art. 137).
In linea con questa tendenza l’anno successivo il codice di procedura civile della madre patria stabilì il principio secondo cui il difetto di citazione in conciliazione doveva essere eccepito dalle parti e non rilevato d’ufficio dal giudice: in un certo senso dunque la Liguria fu considerata un’esperienza pilota per approntare successivamente un ammorbidimento della condizione di procedibilità.
Nel Sud della penisola il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 non poneva invece limiti soggettivi alla conciliazione in materia di successione: l’art. 25 stabiliva semplicemente che “Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dei beni degli assenti possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari”.
Quindi a patto che non si trattasse di immobili assegnati a titolo provvisorio, la conciliazione che era volontaria, si esperiva in materia ereditaria qualunque fossero le parti ed anzi giova qui ribadire che il conciliatore in Sicilia poteva intervenire motu proprio per spegnere odi ed inimicizie[35]; si può quindi presumere che i tentativi di amichevole composizione fossero abbastanza frequenti.
Sotto il vigore del codice di procedura italiano del 1865 lo erano di certo.
Troviamo qui un consiglio di famiglia sull’esempio francese ed etneo[36] per le questioni attinenti ai minori e agli incapaci: dunque qualsiasi conciliazione ovvero il promovimento di divisione e transazione, stragiudiziale e non che li riguardasse, doveva passare necessariamente attraverso l’autorizzazione di questo organo.
A parte ciò, quando non ci avesse già pensato il testatore, la divisione che il Codice del 1865 privilegiava era quella amichevole[37].
Capitava però che, specie nelle campagne o nei paesi, coloro che volessero dividere i beni non fossero in grado di operare e si recassero in conciliazione preventiva davanti al conciliatore.
La conciliazione preventiva, allora come oggi[38], non aveva, infatti, limiti di valore o di materia[39], salvo si trattasse di materia nella quale fossero vietate le transazioni.
Se non c’era una controversia in atto, ma l’intervento era solo richiesto per l’incapacità delle parti di gestire la questione o purtroppo frequentemente per la volontà di aggirare le disposizioni fiscali[40], il conciliatore più avveduto inviava le parti dal mediatore commerciale, qualora si trattasse di questioni routinarie di poco conto, oppure dal notaio se si trattava di redigere atti complessi.
Se invece sussisteva una vera e propria divergenza di interessi, si teneva la conciliazione e se la proposta di accomodamento non veniva accettata, il conciliatore, come già detto, faceva rimostranze sui guai, sulle spese e l’incerto esito di qualsivoglia lite, e se gli rimaneva la speranza di conciliazione, poteva proporre di rimettere la definizione dell’affare in arbitrato ad una terna ovvero a un notaio o a un ragioniere oppure ad un avvocato[41]: in tal caso redigeva egli stesso il compromesso.
Qualora non fosse stata perseguita la via amichevole o fosse fallita, l’ordinamento apprestava la sola via del giudizio in cui si poteva chiedere l’attribuzione dei beni mobili ed immobili in natura e se ciò non fosse stato possibile non c’erano che i pubblici incanti[42] che potevano seguire davanti ad un notaio scelto dalle parti, se tutte fossero maggiorenni[43].
I patti e le condizioni della vendita venivano stabilite d’accordo tra le parti od in difetto dall’autorità giudiziaria[44] che per valore poteva essere il pretore[45] o il tribunale[46].
A questo punto la conciliazione che all’epoca si denominava “ufficiale” veniva svolta dal notaio. Non quindi dal tribunale perché nei giudizi ad esso pertinenti non era prevista, non davanti al pretore perché davanti a quest’ultimo era radicata l’opinione che non si formasse un titolo esecutivo.
Compiuta la stima e la vendita l’autorità giudiziaria rimetteva le parti davanti ad un giudice delegato o ad un notaio che procedeva alla resa dei conti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si dovessero tra condividenti[47].
In questa fase, qualora fosse stato necessario, veniva utilizzato anche l’istituto dell’esame dei conti di cui all’art. 402 C.p.c.[48], per cui il tribunale nominava degli arbitri conciliatori che procedevano alla conciliazione e se questa falliva essi recavano al tribunale o al giudice delegato un parere meramente consultivo[49].
Anche il pretore ai sensi dell’art. 432 C.p.c. poteva in questa materia rimettere le parti davanti ad un arbitro conciliatore per la discussione dei conti.
Sia per la legislazione etnea sia per quella italiana, peraltro, non vi era limite alla conciliazione legato al numero delle parti come nella legislazione francese.
Ha dunque una lunga tradizione l’art. 5 c. 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materia di divisione e successione ereditaria.
Anche oggi non si sono poste limitazioni legate al numero delle parti e quindi che ciascun erede debba considerarsi o meno singolarmente non ha più alcuna importanza; sono inoltre cambiati i tempi ed i problemi che avevano gli uomini dell’Ottocento in merito alle noie del viaggio e le spese sono attualmente meno pressanti.
Ed infine noi conosciamo tecniche di mediazione facilitativa che possono aiutare ad affrontare efficacemente anche i conflitti multi parte più complessi.
Si deve però sottolineare che la conciliazione che si è approntata con il nuovo decreto non ha le caratteristiche della conciliazione ottocentesca.
L’antico conciliatore svolgeva una procedura di conciliazione durante la quale consigliava le parti.
Non si limitava dunque a facilitare la comunicazione, né aveva problemi di sorta ad anticipare con le buone maniere quello che aveva in animo di decidere nel caso in cui le parti fossero tornate da lui in sede contenziosa.
Il limite era che in sede preventiva il giudice di pace non poteva emettere una sentenza perché avrebbe commesso un eccesso di potere[50].
Ma la situazione poteva cambiare in sede giudiziale tosto che, ad esempio, per la giurisprudenza austriaca una transazione giudiziale non cessava d’essere valida per la circostanza che il giudice potesse avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria.
Questo aspetto che noi moderni assertori della mediazione facilitativa consideriamo negativo rimaneva però in ombra nel caso di divisioni perché, come abbiamo accennato, la competenza era ripartita tra il pretore (v. art. 883 C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865) ed il tribunale e quindi una sentenza del conciliatore non sarebbe stata nemmeno astrattamente concepibile.
Ma qualche pallida possibilità di condizionare il successivo giudizio con il consiglio poteva forse sussistere in relazione alle successioni, perché il conciliatore del 1892 aveva una competenza per valore sino a 100 lire e quindi le parti avrebbero potuto ritrovarsi di fronte a lui in successivo giudizio, anche se restava teoricamente[51] possibile la ricusazione.
Il campo peraltro era assai ristretto, direi prettamente nel campo del possibile e non del probabile, perché il conciliatore conosceva entro il valore predetto di tutte le azioni personali e civili e commerciali relativi a beni mobili[52].
Valutate dunque le modeste controindicazioni il parere del conciliatore poteva rivelarsi davvero prezioso per le parti.
In un tempo in cui la maggioranza delle persone apponeva il crocesegno il conciliatore spiegava ai contadini e agli artigiani, che le transazioni operate con dolo e violenza potevano essere oggetto di rescissione[53], che un verbale sancente la lesione di un coerede per oltre un quarto[54] aveva “le gambe corte”, potendo essere rescisso, che prima della divisione qualsiasi atto, e quindi anche un verbale di conciliazione, che avesse fatto cessare tra i coeredi la comunione ereditaria (vendita, permuta, transazione, testamento invalido, ecc.) era del pari soggetto di rescissione, e che invece si doveva riflettere molto bene sulla transazione successiva alla divisione, perché in tal caso poteva non esserci una tutela[55].
Conseguentemente in materie così particolari come quelle della divisione e della successione le parti godevano comunque di una guida per l’accomodamento e potevano muoversi con sicurezza senza perdere per questo il controllo della loro questione.
Con tutte queste cautele era inoltre abbastanza improbabile che il consiglio di famiglia non autorizzasse la conciliazione di un tutore nelle materie in discorso, e pur tacendo che tale organo era convocato dallo stesso giudice che aveva conciliato le parti, sebbene su delega del pretore[56].
[1] Cfr. anche M. FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, volume I, seconda edizione, Andrea Santini e Figlio, Venezia, 1845, p. 23.
[2] Digesto II Legge 4, 1 “De in ius vocando: praetor ait: Parentem, patronum patronam, liberos, parentes patroni patronae, in ius sine permissu meo ne quis vocet” (“Riguardo al citare in giudizio il pretore disse: nessuno citerà in giudizio senza mio permesso il padre, il patrono, la patrona, i figli, i parenti del patrono e della patrona”.
[3] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L’Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p. 51.
[4] Di comprométtare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.
[5] Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L’Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.
[6] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.
[7] Che veniva ricevuta dal giudice di pace.
[8] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.
[9] F.V. BARBACOVI, Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Volume I, Giambattista Monauni, Trento, 1785; Codice giudiziario nelle cause civili per principato di Trento, Trento, 1788, Giambattista Monauni, 1788. Il codice fu commissionato da Pietro Vigilio per grazia di Dio Vescovo, e del sacro romano impero principe di Trento, Marchese di Castellaro, De. Conti di Thunn, ed Hochestnstein ec. ec.
[10] Il capitolo I è invece destinato all’arbitrato e contiene norme di sconcertante modernità.
[11] Sezione 11 Rättegångsbalk (1942:740).
[12] Sezione 12 Rättegångsbalk (1942:740).
[13] La impossibilità di presenziare per infermità, vecchiaia e lontananza di 20 miglia doveva essere provata prima dell’udienza deputata al tentativo, e la dispensa veniva data soltanto previa audizione della controparte (§ 67).
[14] Si tratta del cancelliere che poteva essere anche un notaio.
[15] Essi avevano attribuzioni inferiori rispetto a quelli di prima classe in ragione del fatto che erano ubicati dove risiedeva il tribunale.
[16] Art. 31 lett. I legge 1° giugno 1798 n. 111 in Raccolta delle leggi, ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure dal 17 gennaio 1798, anno primo della ligure libertà, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798, p. 211 e ss.
[17] A. HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro, Gabriele Rondinella Editore, Napoli, 1863, p. 227.
[18] Ossia il diritto di vendetta da esplicitarsi singolarmente o come gruppo o come comunità di villaggio, senza che vi fosse una proporzione tra azione e reazione.
[19] S. SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, Tipografia Borroni e Scotti, 1850, p. 51.
[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume terzo, Stamperia Reale, Napoli, 1853, p. 262.
[21] Erano dodici uomini liberi. L’uso del giuramento risale al processo attico.
[22] Art 3 della legge ventoso 26 anno quarto (16 marzo 1796).
[23] J. POTHIER, Trattati diversi sulle successioni, vol. III, Tipografia Sonzogno di Jo Battista, Milano, 1812, p. 382.
[24] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 360.
[25] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 361. V. oggi l’art. 757 C. c.
[26] Ed in questo caso era però bastonato in sede di liquidazione delle spese da parte del tribunale.
[27] Tribunale di Montpellier 5 agosto 1807. V. anche G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 43.
[28] Che nell’intenzione dell’Imperatore avrebbe dovuto mutare in due ore: v. gli articoli 159-161 a tenore dei quali il primo giorno vendemmiatore (ossia il 22 settembre 1805) alle ore dieci dovevano chiudersi gli antichi tribunali e alle ore 12 si doveva aprire quelli nuovi. V. Bulletin des Lois et Arrêtés publiés dans la 28. division militaire de l’Empire Franςais, tome premier, A l’Imprimerie Impériale, Genés, 1805, p. 121-161.
Ricordo che la Liguria fu annessa alla Francia con decreto imperiale del 6 giugno 1805 quando Napoleone si trovava a Milano. Il 25 maggio del 1805 il Senato di Genova richiese l’annessione per non essere coinvolta nella guerra tra Francia ed Inghilterra (che non voleva riconoscere la repubblica di Genova) ed essere protetta nei commerci marittimi (dalle “Potenze barbaresche”: Algeria, Libia e Tunisia) e di terra che erano “inceppati” dalle dogane francesi.
[29] Come imponeva per qualsivoglia procedura il richiamato dalla norma art. 37.
[30] È il vocabolo che usa il traduttore italiano della legge.
[31] Art. 35 decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).
[32] E di quella che venne praticata nella Repubblica Ligure dal 1797 al 1805.
[33] E poi in Lombardia dal 1815.
[34] E anche dalla partecipazione ai procedimenti possessori.
[35] Attribuzione questa antichissima che prima di essere esercitata dai Difensori di città e dai Tribuni della plebe riguardava il Praetor che quando giudicava recandosi a casa dei concittadini si diceva lo facesse de plano (ossia senza osservare le forme e semplicemente apponendo il decreto sul libello del postulante)e non pro tribunale come quando giudicava nel foro in modo solenne. V. P. ELLERO, Archivio giuridico, volume primo, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1868, pp. 189-190
[36] Art. 859 e ss. Codice di procedura civile pel lo Regno delle Due Sicilie.
[37] Art. 986 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[38] V. l’attuale art. 322 C.p.c.
[39] L’unico problema riguardava la forza del verbale di conciliazione che al di fuori dell’ambito della competenza per valore del conciliatore (che inizialmente era di 30 lire e poi fu portata a 100 nel 1892), non poteva mettersi in esecuzione.
[40] Abbiamo detto che un quadro definito sul rapporto tra verbale di conciliazione ed imposta arriverà solo nel 1938.
[41] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori, p. 208. Così come può fare d’altronde il mediatore ai sensi dell’art. 8 c. 4 del decreto 4 marzo 2010 n. 28.
[42] Art. 987 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[43] Art. 988 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[44] Art. 989 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[45] Sino a 1500 lire.
[46] V. art. 882 e ss. C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2366.
[47] Art. 990 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358
[48] In oggi si tratterebbe dell’istituto previsto dagli articoli 198-200 C.p.c. L’istituto arriva in Italia grazie all’art. 421 del Codice di procedura civile napoleonico, viene adottato dal Codice pel Regno delle Due Sicilie (635), da quello italiano del 1859 (art. 516) e dunque approda nell’Italia unita.
[49] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, op. cit., p. 512. Tal parere è in un certo senso antesignano della proposta che ritroviamo nella conciliazione societaria e nell’attuale mediazione.
[50] Così a partire dal Codice napoleonico.
[51] Perché una ricusazione infondata costava una multa salatissima.
[52] La questione invece aveva una certa rilevanza ad esempio per il giudice di pace della Repubblica Ligure (1797-1805), perché perlomeno quello di prima classe aveva una competenza in materia di giurisdizione volontaria senza limite di valore. Ma all’epoca si potevano anche mischiare giuramento decisorio e conciliazione; dunque non si andava molto per il sottile e comunque le questioni dei giudici di prima classe erano sempre appellabili (v. articoli 31 e ss. legge 1° giugno 1798 , n. 111)
[53] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[54] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[55] Art. 1039 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[56] Art. 14 legge 16 giugno 1892, n. 261.
Il ricorso al T.A.R. Lazio contro U.N.A.M. e la giustizia in Italia dal 1875 al 1950
La settimana scorsa UCPI, AIF, UNCAT e UNCC hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio chiedendo che U.N.A.M. – Unione Avvocati per la mediazione venga cancellata dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. UNAM è l’unica associazione specialistica forense che promuove la mediazione e la negoziazione , quali metodologie consensuali di risoluzione delle controversie, verso quella giustizia consensuale e complementare, oggi al centro della riforma Cartabia appena pubblicata in Gazzetta.
Con il presente articolo si vuole dimostrare che la giustizia consensuale e complementare è stata sempre al centro dei pensieri e dell’azione dell’avvocatura e che in realtà la giustizia tribunalizia non è che il frutto di una scelta politica dovuta a ragioni di bilancio.
Di talché attaccare U.N.A.M. equivale ad attaccare le radici della nostra professione. E ritenere come i ricorrenti ritengono che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile va contro un dato storico pesante ed incontrovertibile.
I dati che seguono sono stati tratti da tutti i documenti ufficiali ISTAT emanati dal Regno d’Italia e poi dalla Repubblica[1].
Per 71 anni, dal 1875 al 1950 (esclusi gli anni dal 1942 al 1946 perché la guerra impedì il conto statistico) è possibile ricostruire il mondo dei procedimenti contenziosi e non contenziosi.
Molti procedimenti contenziosi peraltro vennero abbandonati, transatti e conciliati; ma comunque dalla tabella che segue possiamo farci un’idea in sintesi di come il suddito e poi il cittadino utilizzassero il processo civile.
La Giustizia dal 1875 al 1950 | Totali | |
Totale dei procedimenti sopravvenuti in tutte le giurisdizioni | 105.566.429 | 1.486.851 |
Numero dei procedimenti ad esclusione di quelli del conciliatore | 29.802.215 | 419.750 |
Numero dei procedimenti del Conciliatore[2] | 75.764.214 | 1.067.102 |
Numero dei procedimenti di Pretura[3] | 19.613.773 | 276.250 |
Numero dei procedimenti di Tribunale[4] | 8.605.242 | 121.201 |
Numero dei procedimenti di Corte d’Appello[5] | 1.356.960 | 19.154 |
Numero totale dei procedimenti di Cassazione[6] | 226.240 | 3.186 |
I numeri ovviamente si prestano a plurime valutazioni.
I procedimenti contenziosi in carico al Conciliatore costituivano il 71,77% del totale dei procedimenti di tutte le giurisdizioni. Erano inoltre più del doppio (2,54) dei procedimenti di tutte le altre giurisdizioni messe insieme. Costituivano più del triplo (3,86) delle domande in Pretura; i Conciliatori svolgevano (sulla carta per quel che si dirà appresso) quasi nove volte (8,80) il lavoro dei Tribunali.
Anche la Pretura che aveva in carico il 18,58 del contenzioso totale, vedeva il doppio (2,72) dei fascicoli rispetto al Tribunale che gestiva soltanto 8,15 % dei procedimenti totali.
I procedimenti di Corte d’Appello costituivano l’1,29% dei procedimenti contenziosi totali, mentre quelli di Cassazione costituivano lo 0,21 % del totale del contenzioso.
In questo periodo che è stato afflitto da due guerre mondiali, possiamo affermare che i sudditi e poi i cittadini consideravano “processo civile” quello del Conciliatore e quello di Pretura.
Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Cassazione costituivano giurisdizioni sconosciute ai più.
Il movimento contenzioso dei procedimenti davanti al Conciliatore non era peraltro molto lontano da quello dell’attuale Giudice di Pace.
In compenso il Ministro della Giustizia aveva il problema di retribuire i giudici togati che gestivano 419.750 procedimenti in media all’anno e naturalmente gli impiegati dell’apparato amministrativo giudiziario, ma non aveva il cruccio di stipendiare i Conciliatori che erano onorari.
I Conciliatori sono sempre stati un numero elevato[7], ma il presupposto era che potessero occuparsi del benessere pubblico mantenendosi a loro spese.
Nonostante ciò ogni scelta di politica legislativa veniva affrontata dal Ministro della Giustizia quando si discuteva il bilancio del Ministero.
La giustizia del Conciliatore, infatti, non era una grande fonte di entrate per l’erario statale; se una causa ai primi del ‘900 costava al suddito 3 lire, una conciliazione comportava l’esborso di 1 lira[8]. Ma non solo, la maggior parte degli affari contenziosi venivano conciliati verbalmente quando non abbandonati e transatti fuori udienza proprio per evitare le spese del processo.
Già nel 1885 si discuteva sulla misura poi realizzata nel 1999 di approntare un giudice unico e di abolire le Preture, proprio perché il Tribunale era davvero poco frequentato[9].
Negli anni ’30, quando già si approntava il progetto del Codice di rito che poi vedrà la luce nel ’42, il Ministro di allora rifiutò decisamente di ampliare la competenza del Conciliatore, nonostante fosse palese che il processo per tanti anni era stato quello delle giurisdizioni minori.
Per comprendere questa ultima asserzione posso fare l’esempio di come andassero le cose nel 1875.
A differenza del Belgio in cui il Giudice di Pace si occupava di conciliare le questioni delle giurisdizioni superiori[10], in Italia chi non conciliava veniva giudicato dallo stesso Conciliatore.
Il che porrebbe secondo i criteri moderni della maggior parte dei paesi europei un problema: chi giudica insomma non dovrebbe conciliare/mediare e viceversa.
Gli uomini del 1875 ponevano invece una grande fiducia nel conciliatore; qualora non si accettasse la proposta di conciliazione era possibile ricusare il giudice; questa era la valvola di garanzia del sistema.
In quell’anno tuttavia il conciliatore venne ricusato soltanto in 642 casi[11] su 755.469 controversie e dunque all’epoca non si pensava che il giudice potesse penalizzare una parte per il rifiuto di conciliare.
Su 755.469 controversie dunque in carico al Conciliatore vennero conciliate 262.143 ossia il 34,70%[12]. Sino al 1884 le rilevazioni statistiche peraltro non tenevano conto per i Conciliatori degli abbandoni delle cause e delle transazioni che da questo anno si vide coprirono quasi il 50% delle domande.
26.597 procedimenti davanti al Pretore vennero conciliati, ossia il 6.88%[13].
23.203 cause di tribunale furono cancellate (4.374 per conciliazione) e dunque il 21,54%[14].
3.272 controversie vennero cancellate in appello ovvero il 18,77%[15].
345 furono le transazioni in sede di Cassazione[16] ossia il 13,74%[17].
E dunque il mondo giudiziario non trovava la sua maggiore esplicazione nelle aule di giustizia, per quanto il Conciliatore fosse lodato dai sudditi e dagli apparati giudiziari per il suo encomiabile lavoro.
L’avvocato era il dominus incontrastato della risoluzione delle liti: certo nel 1901 gli avvocati erano 33.746[18] (rigorosamente uomini) e non sono paragonabili ai 243.000 attuali.
Discorso analogo potremmo fare per l’avvocato francese: nel 1875 in 771.958 casi si addivenne a conciliazione e ben 158.056 cause vennero abbandonate[19].
Fino al 1882 (anno in cui venne ampliata la competenza dei conciliatori) la situazione fu quella riportata dalla tabella.
Procedimenti totali del conciliatore (contenziosi e non contenziosi) | 21.793.172 |
Procedimenti in conciliazione preventiva | 3.264.166 |
Procedimenti conciliati preventivamente | 1.883.191 |
Procedimenti non conciliati | 1.421.175 |
Procedimenti contenziosi | 13.988.017 |
Conciliazione in sede contenziosa | 4.043.250 |
Abbandoni e transazioni (mancano 8 anni) | 4.540.989 |
Conciliazioni totali | 5.926.441 |
Le conciliazioni sul totale dei procedimenti furono del 26,93%.
In sede non contenziosa furono del 57,68%.
In sede contenziosa furono il 23,11%.
Unitamente agli abbandoni e alle transazioni conosciute le conciliazioni costituirono il 36,50% di tutti i procedimenti del conciliatore.
In relazione alle controversie sopravvenute di tutte le giurisdizioni le soluzioni non contenziose operate presso il conciliatore furono del 25,93%.
Il Digesto del 1896, conscio di questi dati, presenta addirittura una voce “conciliazione” che è di oltre 354 colonne[20] con una ricostruzione dell’istituto che parte dagli episodi di conciliazione presenti nella Bibbia e da cui abbiamo attinto a piene mani nelle pagine che precedono.
il Nuovo Digesto Italiano del 1938 decise invece di far compilare una voce sulla “conciliazione” che risultò di sole quattro pagine ed in cui venne affermato che l’istituto era rimasto lettera morta[21].
Sostenere dunque che la giustizia consensuale non fa parte del diritto civile è un’affermazione grave come quella che diedero nel 1938 della conciliazione, ignorando palesemente tutti i dati che precedono in sintesi e che in dettaglio seguono.
Avv. Carlo Alberto Calcagno
Procedimenti contenziosi sopravvenuti | Procedimenti del conciliatore | |||||||||||
Anno | Totale | Totale escluso conciliatore | Conciliatore | Sedi | Tutti i procedimenti | Procedimenti non contenziosi | Conciliati | Non conciliati[22] | Contenziosi | Conciliati Sede contenziosa | Abbandonati o transatti | Accordi totali |
1950 | 522.589 | 364.120 | 158.469 | 208.008 | 20.202 | 14.526 | 5.676 | 158.469 | 19.638 | 48.611 | 63.137 | |
1949 | 483.029 | 361.728 | 121.301 | 139.601 | 18.378 | 12.598 | 5.780 | 121.301 | 16.620 | 35.769 | 29.218 | |
1948 | 435.676 | 327.469 | 108.207 | 0.000 | 108.207 | 14.265 | 32.676 | 00.000 | ||||
1947 | 329.376 | 256.002 | 73.374 | 92.079 | 7.720 | 73.374 | 10.819 | 20.668 | 11.591 | |||
1941 | 558.763 | 246.360 | 312.403 | 7.612 | 404.036 | 7.491 | 312.403 | 38.520 | 146.779 | 46.011 | ||
1940 | 770.587 | 287.365 | 483.222 | 7.631 | 483.322 | 10.224 | 483.222 | 50.770 | 221.915 | 60.994 | ||
1939 | 913.389 | 318.786 | 594.603 | 7.640 | 704.533 | 20.519 | 12.210 | 8.309 | 595.395 | 60.481 | 266.705 | 72.691 |
1938 | 972.407 | 350.877 | 621.530 | 7.657 | 745.385 | 21.055 | 13.033 | 8.022 | 634.040 | 70.217 | 278.400 | 83.250 |
1937 | 1.042.908 | 382.621 | 660.287 | 7.663 | 798.660 | 26.478 | 15.333 | 11.045 | 675.274 | 72.339 | 310.193 | 87.672 |
1936 | 1.162.857 | 411.709 | 751.148 | 897.802 | 29.966 | 17.210 | 12.756 | 759.596 | 78.863 | 344.082 | 96.073 | |
1935 | 1.345.097 | 458.360 | 886.737 | 1.048.052 | 32.891 | 21.408 | 11.483 | 900.222 | 100.458 | 407.921 | 121.866 | |
1934 | 1.482.290 | 521.149 | 961.141 | 1.152.389 | 34.336 | 23.071 | 11.265 | 959.340 | 115.372 | 441.157 | 138.843 | |
1933 | 1.622.875 | 559.695 | 1.063.180 | 7.687 | 23.590 | 1.063.180 | 137.308 | 453.601 | 160.898 | |||
1932 | 1.686.869 | 561.883 | 1.124.986 | 7.692 | 28.547 | 1.126.984 | 143.509 | 480.349 | 172.056 | |||
1931 | 1.645.755 | 560.233 | 1.085.522 | 7.702 | 23.013 | 1.085.522 | 129.629 | 487.447 | 152.642 | |||
1930 | 1.577.828 | 585.027 | 992.801 | 7.716 | 20.763 | 992.801 | 120.993 | 454.933 | 141.756 | |||
1929 | 1.521.264 | 568.092 | 953.172 | 7.814 | 20.251 | 953.172 | 102.325 | 458.883 | 122.576 | |||
1928 | 1.520.328 | 568.693 | 951.635 | 7.948 | 17.673 | 951.635 | 111.325 | 459.242 | 128.998 | |||
1927 | 1.433.421 | 542.549 | 890.872 | 8.522 | 17.218 | 890.872 | 109.697 | 384.479 | 126.915 | |||
1926 | 1.319.643 | 507.469 | 812.174 | 8.522 | 16.579 | 812.174 | 102.073 | 408.580 | 118.652 | |||
1925 | 1.149.149 | 458.806 | 690.343 | 8.510 | 22.229 | 690.343 | 75.819 | 337.289 | 98.048 | |||
1924 | 1.159.261 | 453.198 | 706.063 | 8.506 | 18.926 | 706.063 | 67.488 | 372.094 | 85.784 | |||
1923 | 1.027.868 | 507.611 | 520.257 | 8.477 | 13.691 | 520.257 | 59.267 | 279.023 | 72.958 | |||
1922 | 994.322 | 522.037 | 472.285 | 8.553 | 11.763 | 472.285 | 59.627 | 256.296 | 71.300 | |||
1921 | 896.965 | 489.743 | 407.222 | 8.549 | 11.760 | 407.222 | 48.003 | 228.806 | 59.763 | |||
1920 | 804.313 | 400.365 | 403.948 | 8.542 | 15.100 | 9.384 | 5.716 | 403.948 | 51.061 | 233.261 | 60.445 | |
1919 | 695.542 | 289.777 | 405.765 | 8.532 | 12.282 | 7.363 | 4.919 | 470.037 | 50.450 | 298.506 | 57.918 | |
1918 | 620.347 | 224.300 | 396.047 | 8.218 | 9.230 | 5.916 | 3.308 | 396.047 | 50.854 | 305.650 | 56.500 | |
1917 | 851.327 | 252.624 | 598.703 | 8.243 | 11.944 | 7.166 | 4.778 | 598.703 | 66.209 | 422.321 | 73.365 | |
1916 | 1.226.527 | 313.190 | 913.337 | 8.493 | 16.138 | 10.095 | 6.052 | 913.337 | 102.064 | 590.460 | 112.159 | |
1915 | 1.612.573 | 361.549 | 1.251.024 | 22.730 | 14.485 | 8.245 | 1.251.024 | 134.166 | 766.843 | 148.651 | ||
1914 | 1.581.897 | 379.443 | 1.202.454 | 8.540 | 15.640 | 602.210 | 135.916 | 600.244 | 151.556 | |||
1913 | 1.624.810 | 393.825 | 1.230.985 | 8.531 | 14.155 | 453.649 | 143.558 | 777.336 | 157.713 | |||
1912 | 1.723.887 | 402.213 | 1.321.674 | 8.527 | 11.620 | 484.999 | 149.350 | 836.675 | 160.970 | |||
1911 | 1.725.953 | 379.429 | 1.346.524 | 8.524 | 1.378.200[23] | 31.676 | 19.440 | 12.236 | 647.049 | 159.415 | 699.475 | 178.855 |
1910 | 1.648.327 | 357.614 | 1.290.713 | 8.518 | 1.323.839 | 33.126 | 20.780 | 12.346 | 608.747 | 152.395 | 681.966 | 173.175 |
1909 | 1.660.014 | 331.964 | 1.328.050 | 8.505 | 1.363.803[24] | 35.753 | 22.249 | 13.504 | 633.837 | 162.256 | 694.213 | 184.505 |
1908 | 1.589.116 | 325.863 | 1.263.253 | 8.426 | 1.296.379[25] | 32.626 | 20.070 | 12.556 | 601.850 | 156.640 | 661.903 | 176.710 |
1907 | 1.613.701 | 333.895 | 1.279.806 | 8.499 | 1.313.828[26] | 34.020 | 21.578 | 12.442 | 605.617 | 159.873 | 674.191 | 181.451 |
1906 | 1.804.155 | 333.120 | 1.471.035 | 1.622.789 | 39.038 | 25.974 | 13.064 | 693.897 | 186.452 | 889.854 | 212.426 | |
1905 | 1.850.841 | 330.746 | 1.520.095 | 1.679.024 | 43.396 | 27.692 | 15.704 | 735.783 | 187.742 | 899.845 | 215.434 | |
1904 | 1.900.188 | 331.690 | 1.568.498 | 8.489 | 1.612.256[27] | 43.758 | 29.515 | 14.243 | 767.653 | 191.614 | 800.845 | 221.129 |
1903 | 2.150.613 | 343.058 | 1.807.555 | 8.487 | 1.859.789[28] | 52.234 | 35.610 | 16.624 | 914.003 | 220.100 | 893.552 | 255.710 |
1902 | 2.251.510 | 351.525 | 1.899.985 | 8.476 | 1.956.970[29] | 56.985 | 37.378 | 19.607 | 989.833 | 228.642 | 910.152 | 266.020 |
1901 | 2.371.786 | 354.587 | 2.017.199 | 8.430 | 2.083.718[30] | 66.519 | 42.449 | 24.070 | 1.074.953 | 244.390 | 942.246 | 286.839 |
1900 | 2.269.813 | 345.588 | 1.924.225 | 8.472 | 1.991.512 | 67.287 | 44.799 | 22.488 | 1.022.045 | 238.400 | 902.180 | 283.199 |
1899 | 2.282.450 | 357.989 | 1.924.461 | 8.472 | 1.998.426 | 73.965 | 49.102 | 27.863 | 1.027.351 | 252.329 | 897.110 | 301.431 |
1898 | 2.413.643 | 368.318 | 2.045.325 | 8.471 | 2.126.274 | 80.949 | 52.343 | 28.606 | 1.100.536 | 263.435 | 944.789 | 315.778 |
1897 | 2.405.574 | 368.927 | 2.036.647 | 8.471 | 2.124.088 | 87.441 | 56.323 | 31.118 | 1.085.114 | 266.673 | 951.533 | 322.996 |
1896 | 2.408.414 | 368.402 | 2.040.012 | 8.469 | 2.139.767 | 99.755 | 62.531 | 37.224 | 1.073.211 | 265.768 | 966.801 | 328.299 |
1895 | 2.397.338 | 374.323 | 2.023.015 | 8.464 | 2.137.567 | 114.552 | 71.218 | 43.334 | 1.053.164 | 283.631 | 969.851 | 354.849 |
1894 | 2.512.401 | 376.366 | 2.136.035 | 8.462 | 2.278.407 | 142.372 | 86.181 | 65.191 | 1.130.659 | 343.085 | 1.005.376 | 429.266 |
1893 | 2.357.523 | 370.070 | 1.987.453 | 8.856 | 2.154.158 | 166.705 | 97.494 | 69.211 | 1.077.752 | 326.422 | 909.701 | 423.916 |
1892 | 1.970.038 | 469.999 | 1.500.039 | 1.635.106 | 135.067 | 81.754 | 53.513 | 855.288 | 258.527 | 644.751 | 340.281 | |
1891 | 1.966.944 | 489.061 | 1.477.883 | 1.609.851 | 130.887 | 81.871 | 49.016 | 852.624 | 265.958 | 626.340 | 347.829 | |
1890 | 1.922.874 | 486.781 | 1.436.093 | 8.446 | 1.575.400 | 139.307 | 79.735 | 59.572 | 842.825 | 263.348 | 593.268 | 343.083 |
1889 | 1.952.423 | 500.299 | 1.452.124 | 8.256 | 1.588.655 | 136.531 | 82.008 | 54.523 | 863.493 | 264.787 | 588.631 | 346.795 |
1888 | 1.920.701 | 500.425 | 1.420.276 | 1.001.286 | 150.535 | 87.521 | 63.014 | 850.751 | 256.826 | 569 525 | 344.347 | |
1887 | 1.802.486 | 468.442 | 1.334.044 | 1.502.434 | 168.390 | 94.035 | 74.355 | 811.972 | 239.747 | 522.072 | 333.782 | |
1886 | 1.746.817 | 454.165 | 1.292.652 | 1.454.932 | 162.280 | 103.950 | 58.330 | 820.985 | 237.498 | 471.667 | 341.448 | |
1885 | 1.654.158 | 440.745 | 1.213.413 | 1.383.412 | 169.999 | 96.935 | 73.064 | 788.264 | 211.148 | 425.149 | 308.083 | |
1884 | 1.475.056 | 421.142 | 1.053.914 | 1.231.692 | 177.778 | 100.247 | 77.531 | 752.801 | 211.182 | 301.113 | 311.429 | |
1883 | 1.177.799 | 432.009 | 745.790 | 1.320.766 | 206.978 | 119.345 | 87.633 | 745.790 | 232.833 | 367.998 | 352.178 | |
1882 | 1.196.796 | 479.088 | 717.708 | 916.435 | 198.727 | 112.216 | 86.511 | 717.708 | 212.017 | 000.000 | 324.233 | |
1881 | 1.201.560 | 495.157 | 706.403 | 917.944 | 211.541 | 117.531 | 94.010 | 706.403 | 210.208 | 000.000 | 327.739 | |
1880 | 1.392.084 | 549.678 | 842.406 | 8.382 | 1.066.867 | 224.461 | 122.034 | 102.427 | 842.406 | 223.835 | 000.000 | 345.869 |
1879 | 1.361.946 | 566.476 | 795.470 | 1.018.393 | 223.083 | 118.222 | 104.861 | 795.310 | 202.198 | 000.000 | 320.420 | |
1878 | 1.367.250 | 569.032 | 798.218 | 1.025.066 | 226.896 | 120.129 | 106.767 | 798.170 | 214.321 | 000.000 | 334.450 | |
1877 | 1.280.729 | 551.525 | 729.204 | 960.362 | 224.957 | 122.215 | 102.742 | 735.405 | 204.707 | 000.000 | 326.922 | |
1876 | 1.160.522 | 521.767 | 638.755 | 835.486 | 199.260 | 104.197 | 95.063 | 636.226 | 171.213 | 000.000 | 275.410 | |
1875 | 1.087.299 | 514.234 | 573.065 | 749.085 | 177.489 | 139.246 | 78.243 | 571.596 | 162.897 | 000.000 | 302.143 | |
Totali | 105.566.581 | 29.802.367 | 75.764.214 | 38.743.371 | 4.566.323 | 3.202.568 | 1.259.074 | 52.858.378 | 11.131.565 | 33.283.766 | 14.341.398 |
[1] Fonti
ISTAT, L’Italia in 150 anni, 6. Giustizia, litigiosità, criminalità, Roma, 2010
Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1965, Roma, 1968
Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma, 1958
Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1889, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma, 1891.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Serie terza, volume quindicesimo, Tipografia dei Fratelli Bencini, Roma, 1885, p. 18-20.
Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1880 (Relazione Zanardelli), Tipografia di Enrico Sininberghi, Roma, 1883
[2] Con l’avvertenza che sino al 1884 non si teneva conto dei procedimenti conciliati e di quelli abbandonati e/o transatti. Qui non sono indicati però i procedimenti non contenziosi del conciliatore.
[3] Di propria competenza ed in appello.
[4] Di propria competenza ed in appello.
[5] Di propria competenza ed in appello.
[6] Sino al 1923 c’erano diverse sedi di Cassazione.
[7] Facendo una media delle sedi, ne risultano in media 8.278; in ogni sede erano almeno in due.
[8] Nel 1882 una causa costava 1,45 lire e dunque la conciliazione era assai conveniente; quando addirittura non si ricorreva a conciliazioni verbali che non costavano nulla.
Nel 1890 le spese furono di 1,34 lire. nel 1889 la spese era di lire 1,44, nel 1888 di lire 1,35, nel 1887 di lire 1,39, nel 1886 di lire 1,36, nel 1885 di lire 1,41, nel 1884 di lire 1,38, nel 1883 di lire 1,42, nel 1881 di lire 1,61 e nel 1880 di lire 1,45. Nel 1895 vi fu un’impennata dovuta all’ampiamento della competenza del conciliatore avvenuta nel 1892 e si arrivò ad 2,04 lire. Nel 1907 la spesa media era di 3,26 lire. Nel 1908 la spesa era di 3,98 lire e nel 1909 di 3.31. Nel 1911 la spesa era di Lire 3.
[9] Ma ci si oppose fieramente a questo disegno.
“L’abolizione del Pretore i cui uffizi in mezzo alle nostre popolazioni possono riguardarsi quasi piccoli centri di civiltà, romperebbe una tradizione e sopprimerebbe quella giustizia locale e poco costosa, così necessaria per risolvere prontamente tante minute contese con gran vantaggio della quiete pubblica e privata.
Di forma che per taluno sarebbe gravissimo errore non solo abolire i Pretori, ma persino restringerne notabilmente il numero, conferendone le attribuzioni a competenze più estese e più elevate.
E contro a tale proposta si ritiene che miglior partito sarebbe concedere al Pretore in primo grado la competenza sino a L. 2000.
La sostituzione del giudice unico al collegio per rendere ragione in prima istanza sopra interessi di qualsiasi gravita, è anche essa giudicata una innovazione non accettabile. Imperocchè il giudice unico fu dai migliori reputato sempre mal rispondente alla natura dei liberi reggimenti e proprio soltanto dei governi dispotici; non ha base nella nostra storia giuridica, gli esempi presso altre nazioni ne sono scarsi e non imitabili, ed infine esso, sopprime il confronto delle varie opinioni nel quale il vero si manifesta ed appura. Onde è che ritiensi perfettamente vero quel che altra volta fu già notato che il giudice unico in Italia, volendo pure passarcene del maggior ritardo nella spedizione degli affari e nella carriera dei funzionari, non avrebbe né autorità, né indipendenza sufficiente, i suoi pronunziati ispirerebbero poco o
nulla fiducia e spesso mancherebbero della maturità richiesta alla risoluzione delle grandi questioni.”
RELAZIONE TONDI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per gli affari civili. In Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Sessione novembre-dicembre 1885, Tipografia dei fratelli Bencini, 1886, p. 150 e ss.
[10] Con legge 2 maggio 1855 in Francia il giudice di pace fu dotato anche di una competenza a conciliare le proprie cause.
[11] 556 nel 1876.
[12] Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Statistica degli Affari civili e Commerciali e degli affari Penali per l’anno 1875, Stamperia Reale, Roma, 1877.
[13] 24.454 furono conciliate nel 1876.
[14] 24.764 furono cancellate nel 1876 (5.751 per conciliazione).
[15] 3.000 furono cancellate nel 1876.
[16] Peraltro all’epoca le Supreme Corti (Torino, Firenze, Napoli, Roma e Palermo) avevano un pendente di 15.267 controversie (4.013 anteriori al 1866 e 11.254 formatisi successivamente. Zanardelli ci racconta nella relazione del 1880 che fu necessario chiamare in aiuto i consiglieri di Corte d’Appello per cercare di smaltire l’arretrato
[17] Nel 1876 431 controversie si conclusero con recesso o transazione.
[18] Nel 1911 erano 37.545.
[19] Direzione Generale di Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1882, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1885.
[20] 177 pagine circa che stanno alla base anche del presente contributo. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, pag. 39 e ss.
[21] L’autore riconosce in pratica solo l’utilità dell’art 2125 C.c. c. 2 – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358, in materia di interruzione della prescrizione, ma non certo perché la norma venisse usata a fini conciliativi. V. M. RICCA-BARBERIS, Conciliazione, op. cit., p. 646.
[22] “vale a dire pei casi in cui l’avvisato non si è presentato, ovvero quando le parti intervenute, non essendosi messe d’accordo, non sottoscrissero il Verbale di conciliazione”(1876).
[23] Compreso il pendente furono 1.494.908
[24] Compreso il pendente furono 1.437.967
[25] Compreso il pendente furono 1.364.646
[26] Compreso il pendente furono 1.416.533
[27] Compreso il pendente furono 1.730.468
[28] Compreso il pendente furono 1.976.833
[29] Compreso il pendente furono 2.067.465
[30] Compreso il pendente furono 2.190.778
La riforma del processo è legge
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206
Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (21G00229) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato; b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire; c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di societa' di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita'; d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilita'; e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; f) prevedere la possibilita' per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia; g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti; h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata; i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita' per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice; l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalita' della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma; n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche' degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione; o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le universita', nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi; p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto; q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' dell'azione, la possibilita' di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilita' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile; r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense; s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilita' di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attivita' istruttoria, denominata « attivita' di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attivita' di istruzione stragiudiziale, in particolare: 1) garanzie per le parti e i terzi, anche per cio' che concerne le modalita' di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilita' per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; 2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) l'utilizzabilita' delle prove raccolte nell'ambito dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilita' per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile; 4) che il compimento di abusi nell'attivita' di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme; u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalita' di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014. 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la semplicita', la concentrazione e l'effettivita' della tutela e la ragionevole durata del processo; b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico; c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile; d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto, nonche' in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto puo' modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria; g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il piu' ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile; h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g); i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che: 1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi e' valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; 2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni; l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa: 1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione; 2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza: 2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; 2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente; 2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale; m) modificare l'articolo 185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione; n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile: 1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile; 2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»; 3) ferma la possibilita' che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attivita' istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilita' del procedimento semplificato; 4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti; 5) si concluda con sentenza; o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili: 1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; 2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi; 3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio; p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili: 1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima e' manifestamente infondata ovvero se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma; 2) l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi; 3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio; q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p); r) estendere l'applicabilita' della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosita' anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda; s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che: 1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a se' per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche' decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze; 2) il giudice, quando rilevi che una causa, gia' riservata per la decisione davanti a se' quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi; 3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi; 4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate in ciascun procedimento prima della riunione; t) modificare, in conformita' ai criteri di cui al presente comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessita' giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. 7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza e' notificata anche per la parte che procede alla notifica; b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale e' dichiarata improcedibile; c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilita' siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico; d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello e' dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo; e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilita' dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile; f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo: 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro; 2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilita', gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione; 3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio; g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facolta' di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza; h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilita' di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento gia' passato in giudicato, prevedendo altresi' che tale procedimento non sia piu' esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento; i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria; l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova; m) introdurre la possibilita' che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione; n) prevedere che, esaurita l'attivita' prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a se' nella quale la causa e' rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresi' che la sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni; o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio. 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione; b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo: 1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici; 2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del codice di procedura civile; c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilita' del ricorso; d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilita' per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione; e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo: 1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilita', dell'improcedibilita' o della manifesta infondatezza ravvisata; 2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti; 3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facolta' per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza; g) introdurre la possibilita' per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che: 1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: 1.1) la questione e' esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; 1.2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative; 1.3) la questione e' suscettibile di porsi in numerose controversie; 2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera; 3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilita', il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente; 4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolta' per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa; 5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove e' sorta la questione oggetto di rinvio; 6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che e' instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti. 10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicita' di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente; b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero; d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa; e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento; f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni legislative che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). 11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che: a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario; b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; c) le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di agire successivamente in giudizio con rito diverso. 12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva; b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice; c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine puo' essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile; d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile; e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilita' ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita; f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al piu' tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilita' di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attivita' degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti; g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati; h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano; i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonche' prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attivita' delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento; l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice; m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a se' per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione; n) prevedere: 1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serieta' dell'offerta, e' prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto; 2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilita' dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilita' del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni e' data pubblicita', ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non puo' essere inferiore a quello dell'offerta gia' presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli offerenti; 3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalita' di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile; 4) che il giudice dell'esecuzione puo' delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonche' alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile; 5) che, se nel termine assegnato il prezzo non e' stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile; 6) che l'istanza di cui al numero 1) puo' essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilita'; o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonche' del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresi' l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non e' stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento; p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi; q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. 13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui e' previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale e' chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilita' di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale; b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresi' gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni. 14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito: 1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000; 2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; 3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; 4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate; 5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale puo' essere promosso ricorso ai sensi della lettera c); c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonche' i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato; d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato; e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati: 1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; 2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione); 3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti; g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione; h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorche' l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale. 15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare le garanzie di imparzialita' e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facolta' di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonche' prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidita' dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonche' in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione; b) prevedere in modo esplicito l'esecutivita' del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volonta' delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarieta' all'ordine pubblico; disciplinare le modalita' di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario; d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullita' del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile; f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresi' la reclamabilita' dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera; g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale; h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorita' giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza. 16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai piu' giovani; b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento; c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali piu' adeguate al singolo caso; d) favorire la mobilita' dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro; e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti; f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilita' di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi; g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarita' delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili piu' celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalita' telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalita' non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema; b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui e' generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione; d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita', stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense; e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validita' degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese; f) rivedere la disciplina delle modalita' di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare: 1) prevedere che tale versamento possa avvenire: 1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto; 1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; 2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la prova del versamento; 3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' depositato con modalita' telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento; 4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento; 5) prevedere che il versamento con modalita' diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento; 6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari; g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformita' di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalita'; h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico; i) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto; l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilita' per le parti costituite di opporsi, puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; m) prevedere che, fatta salva la possibilita' per le parti costituite di opporsi, il giudice puo', o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice; n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, puo' disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile; o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volonta' di non volersi riconciliare con l'altra parte purche' offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilita' reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione; p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facolta' per il giudice di disporre l'udienza in modalita' da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura; q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, societa', ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito; r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza. 18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o piu' magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure gia' previste dalla legge; b) prevedere altresi' che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: 1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attivita' preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione; 2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 3) compiti di coordinamento tra l'attivita' del magistrato e l'attivita' del cancelliere; 4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; 5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro; c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o piu' strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali: 1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle funzioni della Corte di cassazione; 2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o piu' magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti: 2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; 2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali; 2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali: 1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione; 2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti: 2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; 2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile; 2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unita' di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere, quando il destinatario della notificazione e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalita' ordinarie; c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa e' effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici. 21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilita' aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende; b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice; c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego. 22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresi' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza; c) prevedere che il difetto di giurisdizione: 1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando e' oggetto di specifico motivo di impugnazione; 2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado. 23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti; b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalita' di coordinamento con altre autorita' giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonche' specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunita' scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalita' estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza e' gia' cessata; c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facolta' di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facolta' per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facolta' di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato; d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresi' che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice; e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione; f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalita' e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente gia' adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilita' mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresi' un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attivita' quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attivita' extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalita'; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilita' per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando cio' potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilita' genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro; h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonche' la possibilita' di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilita' di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' la possibilita' di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori; l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facolta' di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresi' essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonche' che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti; n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti; o) prevedere che l'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4; p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilita' per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonche' in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza; q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande; r) prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilita' dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonche' del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresi' che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile; s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore; t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volonta', fatti salvi i casi di impossibilita' del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullita' del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonche' delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale; u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalita' e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo; z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni; aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore; bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facolta' di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti; cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010; dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilita' di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile; ee) prevedere la facolta' per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli; ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonche' disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalita' di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato; gg) riformare la disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare: 1) prevedere cause di incompatibilita' con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonche' con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono, nonche' per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunita'; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilita' ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero; 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonche' il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento; hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilita' che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalita' di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volonta' di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessita' di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti; ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilita' di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresi' che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro; mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilita' di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori; nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali; c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonche' quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonche' i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare; d) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianita' di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale; e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale; f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianita' di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione; g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilita' di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilita' che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalita' di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilita' per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio; h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo gia' esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendola possibilita' di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente; l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia; m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia; n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari; o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni; p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera o) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione; q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni; r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23, lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma; s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera r) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia; t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalita' di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia; u) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; v) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria perche' i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sia determinata la pianta organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione e' prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello gia' svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati gia' assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale; aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnati con provvedimenti del Ministero della giustizia; bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia; cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 25. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato nonche' la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti. 26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti gia' previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora gia' nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui cio' e' previsto a pena di nullita' del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati. 27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»; b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da' immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi della polizia giudiziaria. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita' genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare». 28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni e' competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni». 29. All'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede». 30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato». 31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»; b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina». 32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento». 33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis». 34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense»; b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private». 35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia' determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica». 36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unita'», le parole: «1.200 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961 unita'» e le parole: «300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»; b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» e' sostituita dalla seguente: «95.627.631». 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 44. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Evoluzione storico-normativa del conflitto
In seminario
“La mediazione e le forme complementari di risoluzione delle controversie civili”
26 maggio 2021 ore 17
Avv. Carlo Alberto Calcagno
Mediatore civile e commerciale e familiare
Noi uomini del XXI secolo abbiamo un concetto di giustizia legato al processo e ad un tribunale stabile ove decidono dei giudici professionali che emettono delle sentenze motivate secondo diritto a seguito di un’istanza per lo più presentata da avvocati.
Questo schema a cui siamo abituati non è profondamente radicato nella storia come ci verrebbe da pensare; ci appartiene solo dal XIX secolo.
Lo stesso concetto attuale di tribunale peraltro in altri paesi è diverso dal nostro: negli Stati Uniti ad esempio con il termine “Tribunal” si intende qualsiasi luogo ove si prendono decisioni che incidono sui diritti, ma non vi è l’idea di un luogo fisso e predeterminato; si potrebbe ad esempio anche fare riferimento ad un’agenzia governativa.
I millenni che ci hanno preceduto hanno spesso conosciuto composizioni itineranti. Così ad esempio in Cina o in Francia dove abbiamo ancora oggi una conciliazione itinerante, in Roma dove il praetor decideva in basilica, ma esercitava anche la giurisdizione de plano nei luoghi di privata dimora. Carlo Magno aveva i suoi Missi dominici, Federico II il Gran giustiziere e i maestri giustizieri che giravano per tutti i domini di loro competenza. Ancora il conciliatore del Regno di Sicilia in pieno Ottocento andava per le strade a cercare privati dissidi da comporre.
Le cose sono cambiate col Regno d’Italia, anche se gli uomini del periodo unitario non sapevano sostanzialmente che cosa fosse un tribunale, una corte d’appello o una cassazione (inizialmente ce ne erano ben cinque). La giustizia si esercitava per lo più presso il conciliatore e in qualche misura presso le preture.
Le preture non esistono più dagli anni ‘90 ed il conciliatore è stato sostituito dal giudice di pace, ma si sono accentrate tutte le liti presso il tribunale con gli esiti che abbiamo tutti sotto gli occhi.
Anche il concetto di giudice è mutato grandemente nel tempo. La storia ricorda solo pochi esempi di giudici che fossero giureconsulti: lo Scabino franco che era anche notaio e il Gran Giustiziere siculo.
Non lo erano i giudici più antichi e una laurea in giurisprudenza venne richiesta soltanto nei domini sabaudi a metà del XVIII secolo.
I giudici antichi si valevano di assessori che erano laureati in legge, ma la loro consultazione non era obbligatoria. Solo con Federico II a ben vedere si collazionarono delle raccolte di pronunce a cui potevano attingere anche i non giuristi e dunque si diffuse l’idea di un’applicazione della giustizia legata al precedente (che oggi troviamo nei paesi anglo-sassoni).
I giudici erano sostanzialmente dei boni homines che godevano della fiducia del principe.
Spesso non sapevano né leggere né scrivere ed infatti, ad esempio nel regno di Federico II le sentenze venivano stese dal notaio peraltro in presenza dei giudici e di testimoni che sapessero leggere e scrivere.
Non sapevano leggere o scrivere i giudici della Grecia antica che si limitavano a prendere una decisione con il voto, alzando o abbassando una mano.
Gli stessi avvocati sino al 1870 non avevano spesso neanche un titolo di scuola elementare perché nel nostro paese non c’era l’obbligo di istruzione (nemmeno per i farmacisti).
Del resto l’obbligo di scrivere la sentenza arriva soltanto con Federico II nel XIII secolo e solo con la Rivoluzione francese si arriva a pretendere una motivazione.
Lo stesso ruolo degli avvocati è mutato nel tempo: nell’Attica antica non esistevano i legali ma c’erano solo dei logografi giudiziari che a pagamento cercavano di convincere il giudice spesso inventando di sana pianta il testo della legge (per cui non sappiamo ad esempio con sicurezza quali fossero le leggi davvero vigenti nella Grecia antica); all’epoca la legge si considerava un mezzo di prova.
Gli avvocati dell’antica Roma non avevano la rappresentanza del cliente, ma si limitavano a parlare bene del loro assistito. La rappresentanza del resto era vista con sfavore dai giudici anche nel XIX secolo e si pretendeva pure l’atto notarile per conferirla. Così come oggi si pretende la procura sostanziale per la mancata partecipazione alla mediazione.
Anche gli uomini che litigavano ovviamente non sapevano né leggere né scrivere ed infatti i primi verbali di polizia (detti notoria) che arrivano sotto l’imperatore Valente, erano compilati soltanto dai poliziotti e ancora si discuteva in Cassazione nel XIX secolo sulla loro validità in giudizio.
Gli stessi atti di matrimonio ancora negli anni ’20 del secolo scorso riportavano spesso solo una croce. L’alfabetizzazione è stato un processo lungo. Pensiamo che solo nel 1962 il partito socialista pose come condizione per appoggiare il governo di centro-sinistra l’estensione della scuola dell’obbligo ai tre anni successivi al quinquennio elementare e dunque venne fondata la scuola media unica. Di scuola elementare obbligatoria si inizia a parlare nel nostro paese attorno al 1860, ma gli esiti del dibattito non furono proficui; solo nel 1877 si stabilì che le scuole elementari durassero cinque anni e che il primo triennio fosse obbligatorio.
In una situazione come quella descritta come veniva effettuata la composizione del conflitto?
Gli uomini antichi avevano capito di base che l’uso della forza era economicamente meno conveniente dell’accordo.
Certo inizialmente lasciavano per lo più spazio alla vendetta anche se talvolta stipulavano delle intese dietro corresponsione di beni o denaro.
Oggi esiste la procura della Repubblica e quindi l’azione penale è pubblica, ma nella Grecia di Omero e nella Roma precedente a Cicerone le contese dipendevano solo dall’iniziativa privata.
Si ricorreva all’autorità (che poi era un consiglio di anziani) solo per stabilire se uno aveva il diritto di vendicarsi quando c’era un altro che sosteneva il contrario perché adduceva un accordo oppure in caso di accordo se chi doveva pagarne il prezzo, si assumeva, non avervi provveduto.
Le prime forme di giustizia sono dunque arbitrali e fondate sul consenso, ma anche la conciliazione aveva una sua parte importante.
Nel mondo greco-romano poi il processo si sviluppa sulla base delle forme di composizione che si erano escogitate nell’ambito della gens, della fratria o della famiglia, ossia in base all’arbitrato e alla conciliazione (e non il contrario) ma l’accordo o comunque una decisione extragiudiziaria era molto frequente perché ad esempio in Grecia non esistevano i diritti reali, solo gli uomini liberi ed i meteci potevano adire i tribunali e poi le sentenze erano comunque uniche e definitive.
A Roma vigevano gli usi ricordati dall’Evangelista Luca: “Perché non giudicate da soli ciò che è giusto fare? Quando vai con il tuo avversario dal giudice, cerca di trovare un accordo con lui mentre siete ancora tutti e due per strada, perché il tuo avversario può trascinarti davanti al giudice, il giudice può consegnarti alle guardie e le guardie possono gettarti in prigione. Ti assicuro che non uscirai fino a quando non avrai pagato anche l’ultimo spicciolo”.
Nella prima delle XII tavole si ricordava che l’ufficio del praetor era quello di sanzionare l’accordo che le parti trovavano lungo la via, ossia di munirlo di efficacia come una sentenza.
E quindi se la conciliazione non era obbligatoria, perlomeno così veniva sentita attorno al 70 d.C. (data del Vangelo), nonostante peraltro la proibizione degli accordi voluta da Caligola che resterà in piedi sino ad Arcadio ed Onorio.
Il mondo greco-romano aveva comunque una struttura giudiziaria, con i limiti sopra ricordati; ma detta organizzazione viene meno con le invasioni barbariche.
I barbari conoscevano solo la faida, la composizione pecuniaria delle offese era molto rara. Viene approfondita con Rotari in un famoso editto, ma sostanzialmente scattava come ultima risorsa quando non si erano vinte le prove di Dio (che chiamavano ordalia) e dunque la causa era perduta.
Fra le più comuni prove di Dio va annoverata quella della croce, in cui gli avversari si ponevano diritti in faccia alla croce, e quello che per primo cadeva a terra era giudicato colpevole per intervento divino.
Vi erano poi quelle dell’acqua fredda o bollente, e del ferro caldo. Si legava il convenuto e lo si gettava in acqua. Se rimaneva a galla era colpevole perché si pensava che l’acqua (in quanto suscettibile di essere benedetta) non avrebbe voluto celare nel suo seno un colpevole.
Nel secondo caso si obbligava l’accusato a camminare a piedi nudi sopra carboni accesi, sopra vomeri arroventati, od anche sopra una spranga di ferro benedetta.
Erano dette prove paribili (ossia evidenti) che ad un certo punto vengono affiancate dal duello giudiziario in cui due campioni si affrontavano con le armi nell’arena giudiziaria: chi vinceva con le armi ovviamente aveva ragione.
Sino a Federico II questo modo di procedere fu considerato il processo così come noi consideriamo processo quello attuale: fu il re svevo a condannare per primo le prove paribili ed il duello perché secondo lui non rivelavano la volontà di Dio e non attestavano affatto chi avesse ragione e chi avesse torto.
Ma dopo la morte dell’imperatore questo modo di considerare la giustizia continuò: nel Meridione arrivò in certe zone (nel beneventano) sino all’età barocca e a Milano abbiamo sistemi simili sino all’età viscontea.
Solo con Federico II abbiamo poi una piena distinzione tra reati e illeciti civili.
Ma i reati venivano spesso perseguiti “per inquisizione”, ossia il giudice andava a cercarsi i criminali (abbiamo detto che era itinerante) senza che vi fosse una denuncia di parte, e condannava chi fosse reo (ossia era sia accusatore che giudice) sulla base anche di un sospetto lieve dopo una indagine segreta, insomma deteneva un potere del tutto discrezionale (detto arbitrium).
Come si inquadravano gli strumenti alternativi in questo sistema?
Prima delle invasioni barbariche vi era una sistema misto nel quale il giudice delegava l’arbitro a decidere o il conciliatore a conciliare, oppure si trovava un accordo per via o ancora inter parietes a mezzo di un disceptator domestiscus (che poteva essere o meno un giureconsulto).
Dopo le invasioni barbariche c’era solo la composizione pecuniaria; solo a partire da Federico II riprende il sistema misto; citiamo qui una norma che inquadra il modo di agire del Baiulo, un compositore che arriverà a giudicare al Sud sino al XIX secolo: “Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione dei confini, o altro incomodo che si pretendesse nei beni, e percezione dei loro frutti, chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre, che siano uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto.”
E dunque nelle cause più comuni, quelle tra villani (ossia tra i servitori del feudo e i servi della gleba) si dava incarico ad alcuni uomini che si intendevano della questione perché conciliassero la vertenza o fornissero al giudice qual parere che serviva per fare sentenza.
Questo modo di procedere si ritrova ancora nelle delle Regie Costituzioni sabaude del 1770 (tit. IV, lib. II).
Nell’Ottocento esistevano gli arbitri conciliatori che in materia societaria dovevano essere obbligatoriamente interpellati dal Tribunale per le questioni societarie e seguivano lo stesso schema del Baiulo: tentavano la conciliazione e formulavano un parere in caso di insuccesso.
Ancora oggi nell’esame contabile di cui all’art. 198 c.p.c. si ripete lo stesso schema: il consulente tecnico tenta la conciliazione su incarico del giudice e se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Nei secoli passati gli stessi giudici potevano esercitare ordinariamente tre poteri: quello di conciliare, quello di arbitrare e quello di giudicare.
La conciliazione al pari dell’arbitrato è sempre stata fortemente valutativa: anche per questo oggi non riusciamo ad abituarci ad un mediatore facilitativo, che non reca soluzioni ma è solo un esperto di comunicazione.
Per quanto riguarda la mediazione attuale abbiamo due precedenti: il primo è del XV secolo e riguarda la nascita della figura del mediatore sui monti del Kosovo; il presupposto fu che si ammise che alcune offese non richiedessero necessariamente la vendetta ma fosse possibile anche il perdono; inoltre in quella società si partiva dal presupposto che tutti gli uomini fossero uguali e che dunque non potesse esistere a priori in capo a qualcuno un diritto di punire che non fosse autorizzato a ciò dai litiganti.
Altro precedente risale al 1790 quando rinasce la conciliazione dopo la Rivoluzione francese: il giudice di pace di quei tempi era un mero mediatore perché pur avendo una sua giurisdizione, poteva mediare solo le controversie delle autorità superiori.
Di mediazione si riparla poi nel ‘900 negli Stati Uniti. Mentre in Italia la conciliazione trova uno stop col regime fascista, negli Stati Uniti la conciliazione era condizione di procedibilità per i rapporti di lavoro (con una normativa simile a quella del nostro decreto 28).
Dopo la crisi del 1929 una delle prime cose che si pensò fu la riforma del processo: le citazioni erano arrivate ad un livello di tecnicismo che rendeva difficile la vocatio in ius.
Si passa quindi ad un form compilabile da chiunque per l’introduzione della causa e le complicazioni vengono semplicemente traslate sulla fase pre-istruttoria (discovery) in cui le parti si scambiano i documenti
Attorno agli anni 60’-70’ negli Stati uniti i costi di preistruttoria, si dice, furono considerati insostenibili.
I giudici cercano di prendere il controllo della fase che precede quella istruttoria per renderla meno costosa e più coerente.
Si cercarono inoltre vie più rapide e meno costose del processo che lentamente si «strutturarono».
Gli avvocati in un primo tempo fecero resistenza come da noi, ma poi decisero di specializzarsi in ADR.
In realtà oggi che abbiamo in USA la e-discovery le cose non sono cambiate perché i problemi americani riguardano proprio i costi degli avvocati, ma da loro il processo è una eccezione pur essendo comunque di ottimo livello.
Negli anni ’70 del secolo scorso bolliva però anche un’altra pentola; le aziende americane non erano competitive come al solito per colpa, si disse, del management la cui idea e funzione si volle modificare.
In particolare volevano che l’azienda fosse in grado di stringersi intorno alla fase della «Specificazione» in cui il management stabilisce «Idea, costo, prezzo, tempo» di un dato bene.
Si andarono così a studiare le opere omeriche, l’Eneide e la Bingfa (l’Arte della Guerra di Sun Tzu) e dai miti degli eroi se ne ricavò il nuovo modello.
«Colui che trova il modo di far parlare tutte le parti interessate, che sa capire le loro differenti prospettive, e riesce infine a trovare un ideale comune che tutti siano disposti a sottoscrivere. Costui fa affiorare il conflitto, riconosce i sentimenti e i punti di vista di tutti e poi reindirizza l’energia verso un ideale comune» (Daniel Goleman)
A ciò si aggiunse dal punto di vista operativo un modello che aveva molto a che fare con il primo insegnamento del Buddha.
Per un’economia rinnovata necessitava però anche una giustizia di pacificazione dei conflitti sociali che erano violenti in quel periodo.
Si va a riscoprire una giustizia di prossimità (community mediation) che era già presente nelle costituzioni dei singoli stati americani nel XVIII secolo.
Nel frattempo con l’aiuto dell’ONU si indagano le migliori prassi per la «conciliazione civile e commerciale».
Conciliazione e mediazione sono negli Stati uniti fenomeni distinti: la prima può comportare una proposta del conciliatore, la seconda no.
Negli anni 80’ interviene l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) e pone le basi per la conciliazione commerciale moderna e per la nostra mediazione (da noi gli istituti non si distinguono).
Da questo momento in poi la mediazione arriva anche in Europa anche se si deve aspettare sino alla direttiva 52/08 perché si abbia in animo di deflazionare anche il contenzioso.
Attuazione della Direttiva 2013/11 EU (Direttiva ADR)
A oltre due anni dallo spirare del termine di adozione (9 luglio 2015) si è completato il recepimento della DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori).
Tabella recepimento della direttiva ADR
Vediamo ulteriore dettaglio dei provvedimenti legislativi assunti stato per stato.
Austria (Legge federale)
Il progetto inizialmente pubbicato (Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen werden soll und das Konsumentenschutzgeset)
Si può trovare in http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03821/imfname_418892.pdf
La legge federale è entrata in vigore il 14 agosto 2015 (Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen wird und das Konsumentenschutzgesetz, das Gebührengesetz 1957 und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden StF: BGBl).
Si può rinvenire in:
Belgio (Legge)
Ha recepito la Direttiva 2013/11/UE con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi
Bulgaria (Legge)
Il progetto è stato adottato in prima lettura (З АКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите)
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/
La legge è in vigore dal 1° agosto del 2015. Si può trovare in http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=96014
Cipro (Legge)
Progetto di legge:
Την με αριθ πρωτ Δ5Β 1110677 ΕΞ 2013/11-7-2013 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΖΤΗ-ΒΧΥ/document
La decisione di adozione del progetto di legge è del 27 maggio 2015.
Cfr. http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/A1D9C55F1F5AA40EC2257E850020C233/$file/4451 17 7 2015 PARARTIMA 4o MEROS I.pdf
La legge cipriota è del 23 ottobre 2015.
ιαιτησία Νόμος του 2015, Ν. 148(Ι)/2015 («ο Νόμος») (Legge sull’arbitrato del 2015 N. 148 (I) / 2015 (“Legge”)
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2015_1_148.pdf
Cipro ha scelto l’arbitrato (si sostituisce la legge del 2011) che riguarda le controversie, transfrontaliere o non, per vendita di beni o prestazione di servizi sino a 5000 €.
Croazia (Legge)
Il progetto di legge si può rinvenire all’indirizzo:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1739.
Si tratta della Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova resa nota il 31 luglio 2015 dal Governo e sottoposta sino al 19 agosto a pubblica consultazione attraverso econsulting.
Cfr. http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12701
A seguito della consultazione è stato pubblicato un disegno governativo in data 23 settembre 2015
Cfr. https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/256%20sjednica%20Vlade//256%20-%201.pdf
La legge croata (ZAKON O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA) è stata varata il 15 dicembre 2016 e pubblicata il 23 dicembre 2016.
La Croazia ha secelto la mediazione
Si può trovare al seguente indirizzo:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2622.html
Danimarca (Legge)
La legge è del 29 aprile 2015 e la Danimarca ha scelto la mediazione.
Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709
Estonia (Legge)
È stato varato il 26 maggio 2015. Consumer Protection Act 37 SE. http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/523b11ef-443a-421c-ad77-12afca358c06/Tarbijakaitseseadus/
L’Estonia ha attuato la direttiva ADR in data 9 dicembre 2015.
Il Consumer Protection Act (Tarbijakaitseseadus) entra in vigore il 1° marzo 2016.
Finlandia (Legge)
Si è modificata la legge sul consumo in data 2/07/15.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
Francia (Ordinanza)
Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id) ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.
Sul sito del senato si prevede il recepimento con ordinanza entro il 30 agosto 2015. Cfr. http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl13-808.html
La Francia il 20 di agosto 2015 ha attuato la direttiva ADR.
Si tratta della Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommatiion NOR: EINC1512728R
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070940&dateTexte=20171106
E’ stata pubblicata in gazzetta il 21 agosto 2015. Ma abbisogna di ulteriore regolamentazione da parte del Consiglio di Stato
Si è creato il mediatore dei consumatori che dovrà essere disciplinato per ogni settore. I consumatori possono presentare domanda gratuitamente.
La mediazione per il consumatore non può essere obbligatoria.
La mancata informativa da parte del professionista comporta una multa da 3000 a 15000 euro.
Germania (Legge)
Recht und Verbraucherschutz/Gesetzentwurf – 29.06.2015
Fai clic per accedere a 1805295.pdf
Su questo testo ha fatto osservazioni il Bundesrat: l’organo attraverso il quale i Länder partecipano al potere legislativo e all’amministrazione dello Stato federale (in tedesco Bund) e si occupano di questioni relative all’Unione europea. Cfr. http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/258-15(B).pdf;jsessionid=57937C7BFA9BDF19797E1509C7A232D5.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
In data 11 dicembre 2015 il Bundestag (parlamento tedesco) ha approvato la legge di attuazione della direttiva ADR.
Si tratta dell’ Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (Un progetto di legge di recepimento della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo e per l’attuazione del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie online negli affari dei consumatori)
La Germania ha scelto l’arbitrato. Non si tratta però di un arbitrato vincolante. la via giudiziaria è comunque possibile.
Tuttavia se le parti lo richiedono il collegio arbitrale può nominare un mediatore che deve essere competente sia in materia di consumo sia in ambito giuridico.
Il mediatore deve essere certificato ovvero avere la qualifica di giudice.
l problema è che in oggi non esistono mediatori certificati in Germania perché il regolamento di attuazione della legge sulla mediazione non è stato ancora varato (sono passati invano 4 anni!) e dunque sino a che non interverrà apposita regolamentazione potranno occuparsi di ADR del consumo soltanto i collegi arbitrali che sono formati da avvocati pienamente qualificati. In alternativa è previsto che possano mediare soltanto i giudici, ma non pare questa ultima una soluzione che possa essere utlizzata.
E dunque si pensa che presto verrà varato il nuovo regolamento sulla certificazione, in modo che le questioni di consumo possano essere aperte a tutte le professioni.
Comunicato stampa con ultima versione del progetto allegata:
Fai clic per accedere a 0003-16.pdf
Il Presidente tedesco ha promulgato la legge di attuazione della direttiva ADR in data 19 febbraio 2016. La norma è in G.U. dal 25 febbraio 2016.
Ed i paesi attuatori divengono 24. Anche se la norma entrerà in vigore a spizzichi e bocconi tra l’aprile 2016 ed il 2019.
Grecia (Decisione ministeriale)
Αριθμ. 70330 οικ. – ΦΕΚ B 1421 – 09.07.2015
Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
Il provvedimento si trova in https://www.e-nomothesia.gr/sunegoros-tou-katanalote/koine-upourgike-apophase-70330-oik-2015.html
Irlanda (Statutory Instrument)
Il progetto è stato adottato in maggio. Si tratta del CONSUMER RIGHTS BILL 2015.
Cfr. http://www.djei.ie/publications/commerce/2015/crbschememay2015.pdf
L’implementazione della Direttiva ADR è avvenuta il 31 luglio 2015 con S.I. No. 343 of 2015 EUROPEAN UNION (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FOR CONSUMER DISPUTES REGULATIONS 2015).
Per il 28 ottobre 2015 il Governo irlandese ha indetto un seminario per spiegare ai cittadini l’impatto di questa normativa: Cfr. http://www.eccireland.ie/seminar-on-alternative-dispute-resolution-and-online-dispute-resolution/
Italia (Decreto legislativo)
Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130; è stato pubblicato il 19 agosto 2015. Entra in vigore il 3 settembre 2015.
Lettonia (Legge)
Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (LV 02.07.2015.) Entra in vigore il 9 luglio 2015.
https://likumi.lv/doc.php?id=275063
Lituania (Legge)
Ha deliberato un piano di protezione dei consumatori 2015-2018.
Cfr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43a7fc20d2df11e4bcd1a882e9a189f1
La legge è stata varata il 26 novembre 2015 ed entrerà in vigore per la quasi totalità del dettato il 1° gennaio del 2016.
Si tratta di: VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 2, 5, 10, 11, 12, 40 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Si può trovare in http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1099601
Il paese ha scelto l’arbitrato e la mediazione. La legge ha una struttura simile alla nostra con tante autorità che si occupano del settore.
Lussemburgo (Legge)
PROJET DE LOI portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation
Fai clic per accedere a FTSShowAttachment
Il 10 di luglio 2015 sul progetto si è pronunciato il Consiglio di Stato.
Fai clic per accedere a 50944.pdf
In data 17 dicembre 2015 il governo del Lussemburgo ha adottato nel consiglio dei ministri il projet de loi portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines dispositions du Code de la consommation.
http://www.gouvernement.lu/4286577/17-conseil-gouvernement
Il 19 gennaio 2016 c’è stato l’ok circa la costituzionalità del provvedimento.
la scheda parlamentare si trova in http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&id=6769&backto=/wps/portal/public#
La legge è stata adottata il 17 febbraio 2016, ma la pubblicazione è avvenuta solo il 14 aprile 2016.
E’ stato istituito il mediatore del consumo che facilita la ricerca di una soluzione amichevole di una controversia di consumo od offrire una soluzione, sentite le parti ed i terzi e raccolte tutte le informazioni necessarie.
http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1
Malta (Risoluzione generale)
ATT Nru XXX tal-2015 ATT li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, u għal affarijiet oħra konsegwenzjali jew anċillari għal dan. (AN ACT to amend the Consumer Affairs Act, Cap. 378, and for any other matter consequential or ancillary thereto).
Il provvedimento è del 30 ottobre 2015. Si può trovare in http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27145&l=1
E’ entrato in vigore il 20 novembre 2015. Cfr. https://www.gov.mt/en/Government/Government%20Gazette/Documents/2015/11/Government%20Gazette%20-%2024th%20November.pdf
Paesi Bassi (Legge)
Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)
Fai clic per accedere a vjthbalx5cya.pdf
Polonia (Legge)
Esiste un progetto di legge del 20 marzo del 2015 nella sua ultima versione (ma il percorso era iniziato già nel novembre del 2014). Il 6 giugno del 2015 è stato adottato dal Consiglio dei Ministri.
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/241375/241416/241417/dokument155368.pdf; http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/241375/241416/241420/dokument166550.pdf
il governo polacco l’8 dicembre 2015 ha dato per imminente l’attuazione della direttiva ADR (quarto trimestre 2015)
Spunta l’idea di una difesa tecnica anche per gli utenti del consumo.
La Polonia ha licenziato la legge in data 26 settembre 2016 (USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich1). L’entrata in vigore è stata fissata per il 10 gennaio 2017
Si può trovare sul sito:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001823
Portogallo (Legge)
Proposta de Lei 335/XII Transpõe a Diretiva n.º 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo in http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/12/04/137/2015-05-26/8?pgs=8-21&org=PLC&plcdf=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39534
Il 30 luglio 2015 è stato esaminato dalla COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS.
Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro
Transpõe a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, e revoga os Decretos -Leis n.os 146/99, de 4 de maio, e 60/2011, de 6 de maio.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70215248/details/maximized
Il Portogallo ha scelto l’arbitrato
Regno Unito (Leggi)
Abbiamo allo stato tre provvedimenti che si occupano del recepimento:
- The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015
in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksi_20150542_en.pdf
- The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015
in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1392/pdfs/uksi_20151392_en.pdf
- Consumer Rights Act 2015
in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/pdfs/ukpga_20150015_en.pdf
Cfr. Per una disamina di un solicitor inglese:
Per chi voglia conoscere lo stato dell’arte nel 2017: Briefing paper 2017
Repubblica Ceca (Legge)
Il Governo ha presentato un progetto di legge il 31 marzo 2015. È all’esame della Camera dei deputati dal 27 maggio 2015.
Il presidente Milos Zeman ha firmato la legge attuatrice il 15 Dicembre 2015
Il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 Dicembre 2015.
Si tratta della zákon ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Si trova in:
Romania (Ordinanza)
Il 26 agosto 2015 il Governo rumeno ha attuato la direttiva ADR.
http://gov.ro/ro/print?modul=sedinte&link=noi-reglementari-privind-protectia-consumatorilor
L’Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi entrerà in vigore il 07.09.2015
Tuttavia l’autorità di riferimento della UE, il Ministero dell’Energia, del Piccole e Medie Imprese e dello sviluppo economico ha subito una riorganizzazione che sino al 2017 ha reso impossibile l’attuazione della Direttiva ADR. Per evitare la procedura di infrazione la Romania l’11/10/17 ha adottato un provvedimento d’urgenza con cui ha nominato come autorità il ministero dell’Economia
Si tratta della ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
Slovacchia (Legge)
Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335
Slovenia (Legge)
Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
La legge è entrata in vigore il 14/11/2015
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6843
Spagna (Legge)
Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo.
Bisogna dire che la FACUA, un’associazione dei consumatori spagnoli, si è scagliata contro questo progetto di legge perché, tra gli altri motivi, limita i diritti e le garanzie dei consumatori e ostacola l’accesso alla giustizia e all’arbitrato.
Cfr. http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/07/15/20944850.html
il nuovo progetto di legge è stato approvato dal Senato (http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_153_1263.PDF) e dal CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-5-6.PDF) Il 26 ottobre 2017
Il progetto che è stato pubblicato si trova in:
Fai clic per accedere a BOCG-12-A-5-6.PDF
La legge è andata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017.
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659
Svezia (Legge)
(2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Ungheria (Legge)
Il progetto di legge governativo è del maggio 2015 e comporta la modifica della legge del consumo del 1997. T/4820. számú örvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.
In http://www.parlament.hu/irom40/04820/04820.pdf.
È divenuta legge con l’adozione in parlamento il 6 luglio 2015 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 102/2015 del 13 luglio 2015 a pag. 17618.
Si intitola:
2015. évi CXXXVII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
E’ entrata in vigore il 13 settembre 2015
Si può trovare in https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500137.TV
Corso di aggiornamento dei mediatori a Genova
Corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali in Como
Contatti ed iscrizioni:
Dr.ssa Cristina Valetti
Tel. 3337124083
como@cameradimediazionenazionale.it
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Scheda di iscrizione: como18
Relazione del 26.8.16 sull’applicazione della direttiva 2008/52/EC
1. INTRODUZIONE
1.1. Obiettivo La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale1 , compreso il diritto di famiglia, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e di promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, e il suo termine di recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il 21 maggio 2011. La presente valutazione della sua applicazione è condotta conformemente all’articolo 11 della direttiva. L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprende l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente dalle parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che presentano elementi di portata transfrontaliera. Benché la mediazione sia in genere vantaggiosa nell’ambito delle questioni civili e commerciali, occorre sottolinearne l’importanza nel settore del diritto di famiglia. La mediazione può creare un’atmosfera costruttiva di discussione e garantire rapporti equi tra i genitori. Inoltre, le soluzioni amichevoli tendono ad essere durature e possono riguardare, oltre alla residenza principale del minore, le disposizioni o gli accordi di visita relativi al mantenimento del minore.
Proseguire in allegato relazione-sulla-direttiva-52-08
Oppure in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542
1 GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
Corso di aggiornamento dei mediatori a Monza
Mediazione e brexit
Sono felice che proprio nel giorno in cui i britannici sceglievano di uscire dall’Unione Europea sia stato pubblicato dal Sole24Ore un mio contributo[1] in cui ho assunto la centralità del Regno Unito in relazione alla mediazione civile e commerciale.
Confermo ora la mia opinione punto su punto: la Gran Bretagna è il miglior luogo ove praticare la mediazione e lo sarà anche in futuro.
E con questo non voglio dire che abbiano fatto bene a lasciare l’Europa dei Ventotto: sono scelte sovrane.
Certo è che si tratta di un popolo con un forte senso e forse anche culto della superiorità visto che ancora nel 1957 il Times scriveva: “Fog in the channel Europe cut off”[2].
Ma del resto c’è chi da noi oggi sostiene che l’Italia sia la nazione più solida d’Europa e qualcun altro che un po’ prima, sempre da noi, aveva scritto: ”Voglio soprattutto che voi abbiate l’orgoglio di essere rurali”[3] e che arrivò a proclamare pure l’autarchia nel 1935, e quindi mi riesce difficile scagliare la prima pietra.
Ricordo comunque che ancora prima, nel 1863, in Senato si pensava che la terra di Albione avrebbe avuto forti contraccolpi economici, ma Camillo Benso Conte di Cavour avvertì che nulla sarebbe accaduto[4] e nulla accadde.
La verità è che gli Inglesi da millenni afferrano dagli altri popoli soltanto quel che ritengono utile e per il resto fanno da soli.
Ma quello che esportano non è poi così bislacco.
Loro è ad esempio il concetto di public opinion legato a doppio filo con la nascita del giornale: il fatto che qualcuno voglia togliere il diritto di voto a coloro che si sono espressi per l’uscita, in virtù di una presunta ignoranza, fa precipitare il mondo a prima dell’Illuminismo che a Londra peraltro è iniziato un secolo prima che in Francia.
Sono quegli stessi, deputati e senatori, che a suo tempo, non conoscevano “la data della scoperta dell’America, dell’unità d’Italia, delle guerre di indipendenza, la data dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, l’esistenza di alcune nazioni dell’Africa, ad esempio il Darfur”[5].
E’ anche vero che Jonathan Swift, alfiere della pubblica opinione, lottò per molti anni per avere un’Irlanda indipendente, ma siamo sicuri che oggi se la prenderebbe ancora con la City?
Dicevo che sono convinto del primato britannico in tema di strumenti alternativi al giudizio.
Lo dico da storico e da giurista. Semplicemente perché gli Inglesi non hanno snaturato le proprie radici.
Ma attenzione che non lo hanno fatto nemmeno la Francia e la Germania che già ai tempi non sospetti del giuramento di Strasburgo (842) – quando noi avevamo dimenticato persino la scrittura – si esprimevano entrambe nella propria lingua[6]; chi voglia mettersi d’accordo con tedeschi e transalpini per una nuova e santa alleanza, non creda che troverà stesi petali di rosa al suo passaggio.
La tradizione del bonario componimento in Gran Bretagna vede la nascita nell’XI secolo. E dunque non hanno di certo aspettato la direttiva 52/08.
Ma una volta uscita la direttiva 52/08 non hanno fatto come l’Italia che ne ha esteso i dettami anche alla legislazione interna. Qui a Genova si dice che i genovesi hanno costruito i palazzi per coprire i crateri delle bombe e dunque le norme urbanistiche sono un optional; parimenti in Italia non avevamo una identità nostra nel facilitativo, e abbiamo buttato alle ortiche duemila anni di conciliazione valutativa per seguire le nuove idee senza tener conto dell’impatto culturale che le stesse avrebbero avuto.
Tolstoj nel 1857 voleva liberare i suoi contadini dal servaggio ma essi rifiutarono tale liberazione: non sapevano che farne della libertà; noi italiani non siamo molto diversi, non sappiamo che farcene della libertà di negoziare, preferiamo aver ragione piuttosto che fare da soli i nostri interessi.
Gli inglesi si sono tenuti la loro mediazione che aveva già messo a punto – dieci anni prima – con la riforma voluta da Lord Wolf ed hanno concesso alle controversie transfrontaliere il minimo indispensabile.
Da loro la mediazione non è obbligatoria, ma chi non ci va senza un motivo ragionevole paga un prezzo altissimo in tema di spese processuali; i giudici la sostengono e l’hanno sostenuta anche il giorno cui una corte d’Appello l’ha dichiarata illegittima come condizione di procedibilità[7], visto che lo stesso giudice relatore si è preso la briga di intimarne la pratica agli avvocati del Regno ed una circolare è partita subito alla volta dei barrister e dei solicitor[8].
Ecco perché brexit o non brexit Londra è l’unica città al mondo dove un mediatore può vivere professionalmente di mediazione.
[1] Tecniche di mediazione, vol. 2, in http://vetrina.ilsole24ore.com/mediazione/
[2] “Quando c’è nebbia sul Canale il Continente è isolato”.
[3] Su un muro di Palermo al passaggio del Duce.
[4] “Se il commercio europeo» fosse in circostanze ordinarie, vi sarebbe un grande afflusso d’oro dall’Inghilterra sul continente; i cambi sarebbero sfavorevolissimi all’Inghilterra; ma accade appunto il contrario: l’oro non esce dall’Inghilterra ed i cambi sono ad essa del tutto favorevoli. Cìò che prova essere stata la deficienza di quattro milioni di sterline tra l’esportazione e l’importazione teste avvertita compensata dalla massa dei capitali che andarono a cercare sicuro ricovero in Inghilterra.
Questo fatto si osserva, non voglio dire più che altrove, ma quanto in altre città, a Genova ed a Livorno, dove la carta sovra Londra non è mai stata tanto ricercata quanto lo sia ora, e ciò non già a cagione delle somme dovute all’Inghilterra per merci acquistate, ma unicamente dacchè gran parte dei capitalisti cercano di far passare i loro capitali in Inghilterra. Se voi adottate una nuova misura ch’essi ravvisino contr’essi diretta, voi aumenterete questa tendenza così pericolosa, ed accrescerete con ciò gl’incagli del commercio e dell’industria; e chi ne soffrirà di più? Forse i gran commercianti? i grandi industriali? No, o signori; in tempi di crisi i gran commercianti, i grandi industriali trovano ancor credito, ma ne soffriranno maggiormente i piccoli commercianti”.
[5] http://www.dentrosalerno.it/web/2009/02/27/l%E2%80%99ignoranza-e-l%E2%80%99incultura-al-potere/
[6] http://www.luzappy.eu/testi_volgare/giuramenti_strasburgo.htm
[7] Halsey v Milton Keynes NHS Trust- Steel v Joy and Halliday (May 2004).
[8] Il Giudice inglese in primo luogo assume che tutti gli avvocati che conducono una lite dovrebbero oggi pensare ordinariamente a considerare con i loro clienti se le loro dispute sono adatte per la mediazione.
Su questa base il 22 aprile del 2005 il Comitato della Law Society’s civil litigation ha emesso un “practice advice” sugli ADR destinato a tutti gli avvocati di Inghilterra.
Tecniche di mediazione. Le esperienze internazionali
Aumentare la produttività in tempi di crisi. Le persone come risorse
Tribunale di Vasto 23 aprile 2016 – Sanzionato chi rifiuta immotivatamente di proseguire
ORDINANZA RISERVATA
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. R.G.A.C.; LETTI gli atti e la documentazione di causa;
LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 03.03.2016;
OSSERVA
- Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice – dopo aver evidenziato e indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia – disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura di mediazione per la ricerca di una soluzione amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti davano inizio al procedimento, comparendo – entrambe personalmente e con l’assistenza dei rispettivi difensori – al primo incontro, tenutosi in data 30.11.2015, innanzi all’organismo di mediazione prescelto. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento.
- All’udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice, dopo aver rappresentato l’impossibilità di dare seguito alla procedura di mediazione a causa del rifiuto opposto dalla odierna parte convenuta, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
- Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo giudicante operare un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.
La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e coerente corollario della condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha disposto l’espletamento – come nella fattispecie in esame – ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10), dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che – invece – consiste nell’offrire ai contendenti “un’utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest’ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un’ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro” (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016) .
Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del pari, quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio.
Occorre, peraltro, precisare che – ai fini dell’adozione dei provvedimenti innanzi richiamati – il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia nell’ipotesi in cui la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l’istituto della mediazione è, per l’appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l’altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni.
- Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del primo incontro di mediazione del 30.11.2015, si evince che la parte invitata, sia pure personalmente presente e ritualmente assistita dal proprio avvocato, “ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10”. Nessuna indicazione, neppure sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione. Né il mediatore ha precisato (com’era, invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L’omissione di tale rilevante aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profilidi giustificatezza del rifiuto opposto da alla prospettiva di proseguire nel procedimento di mediazione, di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto quest’ultima ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato.
Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio, deve pronunciarsi a carico di
la condanna al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.
- In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in questione, ritiene questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in proposito, Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata
Per Questi Motivi
disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
CONDANNA la parte convenuta al versamento, in favore dell’Erario, della somma di
€ 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro;
FISSA, per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su separato atto da depositare telematicamente, la successiva udienza del 23/01/2017, ore 09.30;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 23 aprile 2016.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
Cade l’incompatibilità del difensore in quanto mediatore dell’organismo adito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14664 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Coordinamento della Conciliazione Forense, in persona del legale rappresentante p.t., e Angelo Santi, in proprio e nella qualità di mediatore dell’Organismo di mediazione forense di Perugia, Camera di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., Maria Agnino e Roberto Nicodemi, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giampaolo Di Marco, Massimo Letizia, Vittorio Melone e Filippo Tosti, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Letizia in Roma, Via Monte Santo, 68;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) quanto al ricorso, previa sospensione:
dell’art. 6 – nella sua interezza – del Decreto del Ministro della Giustizia del 4.08.2014 n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2014, che ha inserito l’art. 14-bis nel Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180;
– ovvero, in via subordinata, dell’art. 6 del decreto del Ministro della Giustizia del 4.8.2014 n. 139 nella parte in cui dispone che “1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (art. 14-bis, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180);
– ovvero, in via ulteriormente subordinata, dell’art. 6 del Decreto del Ministro della Giustizia del 04.08.2014 n. 139 nella parte in cui dispone che “1…il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (art. 14-bis, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180);
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto dai ricorrenti, ove lesivo, con riserva di motivi aggiunti;
2) quanto ai motivi aggiunti:
– della Circolare 14 luglio 2015 – Avente ad oggetto “incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato” emanata dal Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio III – Reparto mediazione a firma del Direttore Generale della giustizia civile dott. Marco Mancinetti;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 9 marzo 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i soggetti in epigrafe, avvocati mediatori ovvero associazioni forensi operanti nel campo della mediazione, chiedevano l’annullamento, previe misure cautelari, nell’ordine indicato in epigrafe, dell’art. 6 del d.m. Giustizia (di concerto con Sviluppo Economico) n. 139 del 4 agosto 2014, laddove introduceva l’art. 14 bis al previgente d.m. n. 180/2010.
In particolare i ricorrenti, riportando in sintesi i punti salienti della normativa sulla mediazione, di cui all’art. 60 l. n. 69/2009 e al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, lamentavano, in sintesi, quanto segue.
“I. Violazione dell’art. 3 c.1 e 2 e dell’art. 16 c.2 e 5, D.lgs. 28/2010. Eccesso di potere per carenza di potere. Incompetenza.”
I ricorrenti evidenziavano che la normativa primaria di cui all’art. 16, commi 2 e 5, d.lgs. n. 28/2010 delimitava in maniera chiara e specifica gli “spazi di manovra” lasciati alla decretazione ministeriale, di natura regolamentare e, quindi, di rango secondario e subordinato. In tali spazi non vi era alcuna traccia del tema dell’incompatibilità e/o del conflitto di interessi del soggetto che assiste la parte nel procedimento di mediazione ovvero dell’imparzialità del mediatore stesso. Ciò era confermato, d’altronde, dall’intestazione stessa del Regolamento in questione che faceva riferimento specifico alla delega di cui all’art. 16 cit. esclusivamente in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché all’approvazione delle indennità spettanti agli organismi medesimi.
Prima della modifica regolamentare come impugnata in questa sede, infatti, il decreto ministeriale si limitava, in materia di imparzialità e di indipendenza del mediatore, a stabilire che il procedimento di mediazione non poteva avere inizio prima della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore e a individuare gli organi competenti a vigilare sulla imparzialità stessa (rispettivamente: artt. 7, comma 5, lett. a) e art. 4, comma 2, lett. e).
Invece, con la impugnata disposizione, il Governo aveva dato luogo a “straripamento di potere”, dato che lo stesso “decreto delegato” n. 28/2010 aveva provveduto ad attenersi alle indicazioni della “legge delega” in ordine alle garanzie di imparzialità del procedimento di mediazione e aveva dato luogo, sul punto, ad una riserva di regolamento in favore dei singoli Organismi di mediazione, con un meccanismo perfettamente in linea con il sistema di risoluzione alternativo delle controversie, principalmente basato sulla centralità delle parti e sulla volontarietà delle scelte che le stesse possono effettuare all’interno del procedimento in questione.
“II. Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art. 16 c. 4-bis D.lgs. 28/2010 e dell’art. 1 c.1 e 2 L. 31.12.2012, n. 247”.
I ricorrenti ricordavano anche che era stata istituita con specifica disposizione di legge la figura dell’”avvocato mediatore”. Ne derivava che la disciplina riguardante tale specifica figura non poteva essere modificata o integrata attraverso un decreto ministeriale e ciò sia perché era necessaria allo scopo una fonte di pari rango primario sia perché la disciplina della professione forense è riservata alla l. n. 247/2012, di cui era riportato il comma 2 dell’articolo 1.
III. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost., lesione dei principi di parità di trattamento, di libertà dell’iniziativa economica e di concorrenza. Violazione dell’art. 4 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento”.
Nella parte in cui affermava che il mediatore non poteva essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui era iscritto o relativamente al quale era socio o rivestiva una carica a qualsiasi titolo, estendendo il divieto ai professionisti soci, associati ovvero che esercitassero la professione negli stessi locali, il regolamento impugnato violava apertamente i principi costituzionali dell’autonomia dell’iniziativa economica e della parità di trattamento, arrecando alla categoria degli avvocati un pregiudizio di gran lunga maggiore rispetto agli altri professionisti esercitanti anche la mediazione.
Infatti, in seguito alle novità introdotte in tema di mediazione dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, in specifiche materie l’attivazione del procedimento di mediazione costituiva condizione di procedibilità dell’eventuale successiva azione giudiziale e le parti dovevano essere obbligatoriamente assistite da un avvocato. I ricorrenti però ricordavano che anche negli altri casi ove la mediazione rivestiva carattere facoltativo l’assistenza dell’avvocato era resa pressoché indispensabile, in ragione della previsione normativa di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 che attribuisce efficacia di titolo esecutivo esclusivamente all’accordo sottoscritto dalle parti assistite da un avvocato e conferisce a quest’ultimo il potere di attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Era evidente dunque che in alcuni casi le parti siano costrette a rivolgersi a un avvocato, piuttosto che ad altri professionisti, per la tutela dei propri diritti, anche ai sensi dell’art. 2, comma 6, l.n. 247/12.
Inoltre, il pregiudizio si estendeva anche agli Organismi di mediazione i quali, a causa dell’irragionevole regime di incompatibilità come introdotto, vedono e vedranno ridurre in misura esponenziale il numero dei mediatori iscritti, escludendosi principalmente gli avvocati in virtù di tale introduzione e ciò soprattutto riguardo gli Organismi di mediazione di natura forense.
“IV. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e illogicità”.
L’introduzione di cui al decreto ministeriale impugnato, secondo i ricorrenti, violava anche il diritto di difesa come costituzionalmente garantito in quanto impediva al soggetto che voleva tutelare un proprio diritto di rivolgersi al proprio professionista di fiducia per il solo fatto che questo faccia parte dell’organismo di mediazione deputato a mediare tra le parti o addirittura che sia semplicemente socio o associato o “coinquilino” di un professionista iscritto allo specifico organismo di mediazione.
Se l’assistenza stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, l. n. 247/12 cit., era di competenza esclusiva degli avvocati ove connessa all’attività giurisdizionale, non si comprendeva, al riguardo, perché nell’ipotesi di assistenza nella mediazione la scelta del professionista non poteva più essere liberamente lasciata alla parte ma doveva risentire delle incompatibilità introdotte, vanificando in tal modo anche le particolari competenze nel settore della risoluzione stragiudiziale delle controversie che ciascun avvocato-mediatore poteva vantare nel corso del tempo e obbligando, addirittura, a cambiare in corso di causa il proprio avvocato qualora questi risulti iscritto nell’Organismo di mediazione adìto. In tal modo sarebbe stato facile per una delle parti avanzare volontaria istanza di mediazione presso un determinato Organismo cui risultava iscritto un avvocato di controparte non gradito, al solo fine di costringere la parte a dover cambiare il legale di fiducia, anche in corso di giudizio.
“V. Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 3, 14 e16 D.lgs. 28/2010 e degli artt. 4 e 7 D.M. 180/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti di fatto, violazione del principio di proporzionalità.”
Il sacrificio dei richiamati diritti costituzionali appariva per i ricorrenti ancor più irragionevole se si considerava che già esisteva un rigoroso regime di incompatibilità dell’avvocato-mediatore disciplinato dall’art. 62 dell’attuale codice deontologico forense (già art. 55), di cui era riportato il contenuto.
Oltre a ciò, come già ricordato in precedenza, lo stesso art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/10 cit. prevedeva che al procedimento di mediazione si applicava il regolamento dell’organismo scelto dalle parti e che tale regolamento doveva garantire in ogni caso la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che assicurassero l’imparzialità e l’idoneità al corretto sollecito espletamento dell’incarico. Tale disposizione evidenziava la volontà del legislatore di limitare al minimo l’intervento statale nella scelta della procedura da applicare all’attività di mediazione ponendo come unico limite la potestà regolamentare degli Organismi di mediazione, orientata comunque ad assicurare imparzialità e idoneità del mediatore rispetto al singolo affare, fermo restando che esistevano nell’ordinamento altre disposizioni, di cui anche al medesimo D.M. n. 180/2010, che assicuravano l’imparzialità e la neutralità del mediatore rispetto alle parti.
“VI. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto”.
I ricorrenti osservavano che, pur essendo la mediazione un procedimento volontario, semplice e informale, finalizzato a superare un conflitto tra due o più parti con l’aiuto di un soggetto terzo, con le impugnate disposizioni si era introdotto un regime di incompatibilità ancor più rigido rispetto a quello previsto nell’arbitrato, istituto ben diverso da quello della mediazione e certamente meno informale e non preposto al raggiungimento di un accordo amichevole.
Infatti il codice di procedura civile prevede che l’arbitro possa essere ricusato solo se la relativa istanza è proposta al medesimo soggetto ed entro un termine perentorio mentre, nel caso di specie, le introdotte incompatibilità operano indipendentemente dalla volontà delle parti.
La disposizione contestata, inoltre, era ancor più irragionevole in quanto il professionista iscritto ad un Organismo di mediazione non partecipa in alcun modo degli utili economici dello stesso né ricava alcun tipo di vantaggio e/o interesse legato all’appartenenza allo specifico Organismo.
Il sistema delineato dal decreto ministeriale impugnato, in sostanza, costringeva alcuni professionisti che esercitavano l’attività di avvocato-mediatore a dimettersi dagli organismi di mediazione del contesto territoriale in cui operavano e ciò era ancor più grave particolarmente laddove, in un determinato circondario di Tribunale, vi erano pochi o unici Organismi di tal genere.
In prossimità della camera di consiglio si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, illustrando in una specifica memoria i motivi che secondo la sua ricostruzione dovevano portare alla reiezione della domanda cautelare e del ricorso. Anche i ricorrenti, dal canto loro, depositavano una breve memoria per la camera di consiglio a sostanziale confutazione delle tesi della difesa erariale.
Rinviata al merito la trattazione della domanda cautelare, in prossimità alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 era disposto un rinvio al fine di consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi dal medesimo contenuto e anche al fine di proposizione di motivi aggiunti.
I ricorrenti provvedevano in tal senso con atto ritualmente notificato e depositato con cui chiedevano anche l’annullamento della Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015 nel frattempo emanata, avente ad oggetto “Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato”.
Ricordando i presupposti del contenzioso presente davanti a questo Tribunale, i ricorrenti lamentavano ulteriormente quanto segue.
“Vizi direttamente riconducibili all’atto impugnato
Incompetenza assoluta. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 4 del DPR 06.03.2001 n. 55, comma 2 lettera a). Violazione di legge per violazione della L. 400/88. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, arbitrarietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta”.
Il Direttore generale della Giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio III – Reparto mediazione firmatario della Circolare in questione non aveva i poteri per dare disposizioni nell’ambito in questione, in quanto con questa erano state introdotte delle effettive disposizioni “normative”, classificando la questione delle incompatibilità come diritto indisponibile, che esulavano dalle funzioni riconducibili al ruolo rivestito dal suddetto Direttore generale, il cui ambito di operatività nell’emanare circolari è legato a questioni meramente interpretative ovvero applicative relative ad atti legislativi o regolamentari.
I ricorrenti, poi, riproponevano le medesime censure di cui al ricorso introduttivo evidenziando in tal modo l’illegittimità “derivata” dell’impugnata Circolare.
In prossimità della nuova udienza pubblica del 9 marzo 2016 le parti costituite depositavano ulteriori memorie (l’Avvocatura erariale qualificandola “di replica”) a sostegno delle rispettive tesi e la causa in tale data era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, al fine di decidere sul contenzioso in esame, ritiene opportuno sintetizzare i fondamenti normativi che ne sono alla base.
In particolare, si evidenzia che l’art. 60 della “legge- delega” 18.6.2009, n. 69 prevedeva, al comma 1, che “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale”. I principi che l’Esecutivo era richiamato ad osservare erano indicati nel comma 2, di cui si riportano i profili rilevanti in questa sede: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero… d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;… f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione
presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;… r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;…”.
Già in questa prima lettura, il Collegio rileva che il legislatore “delegante” ha voluto chiarire alcuni “punti cardine” da seguire, principalmente orientati a riconoscere che la mediazione era limitata ai diritti disponibili, che gli “organismi di conciliazione”, e non i singoli mediatori, erano i soggetti destinatari del compito di dare luogo alla “mediazione” come congegnata, riconoscendo per quelli istituiti presso i Tribunali alcune facilitazioni, che gli organismi stessi erano “vigilati” dal Ministero della Giustizia, che assumeva rilievo il rispetto del “codice deontologico” al fine di garantire la neutralità, indipendenza e imparzialità del singolo conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni.
Come noto, il Governo provvedeva mediante il decreto legislativo 4.3.2010, n. 28. Anche qui, si riportano le disposizioni salienti per il presente contenzioso, che il Collegio ritiene di individuare.
In primo luogo, si richiama l’art. 3, commi 1 e 2, secondo il quale “1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico”.
Il Collegio non può esimersi dall’osservare che il regolamento dell’organismo scelto dalle parti assume un ruolo centrale nell’assetto della procedura e ciò appare del tutto in linea con la volontà del legislatore “delegante” di dare rilievo alla struttura di mediazione in sé considerata più che ai singoli componenti. Il legislatore, infatti, prevede che sia il regolamento stesso, quindi, ad assumere (anche) la funzione di individuare modalità di nomina del (singolo) mediatore che ne assicurino la sostanziale indipendenza e terzietà, come è giusto che sia incidendo tale attività comunque su situazioni soggettive delle parti in posizioni di parità e in virtù anche dell’obbligo di comunicazione sull’esistenza (ed eventuale obbligatorietà ex art. 5 d.lgs. cit.) di tale procedura che incombe sull’avvocato al momento del conferimento di un incarico professionale, di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. cit.
La “centralità” riconosciuta all’organismo è rafforzata dalla previsione dell’art. 8 d.lgs. cit. (come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), secondo la quale è il responsabile dell’organismo a designare un mediatore e fissare un primo incontro tra le parti e non sono le parti a “scegliersi” il singolo mediatore (a differenza di quel che accade, ad esempio, per l’arbitrato).
Il legislatore “delegato”, poi, direttamente si occupa di precisare, agli artt. 9 e 10 d.lgs. cit., che: ” Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.” (art. 9); “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.” (art. 10).
Il medesimo legislatore, poi, prevede direttamente, all’art. 14 d.lgs. cit., che “Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione…”.
Come visto, quindi, il legislatore ha considerato le modalità idonee a garantire l’imparzialità e terzietà del mediatore, facendo rinvio alla relativa regolamentazione ad opera del singolo organismo di mediazione – a sua volta vigilato dal Ministero della Giustizia – e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni mediatore dove sottoscrivere per ciascun affare.
Non vi è spazio in materia per una decretazione ministeriale, se non per quanto previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. cit., secondo il quale: “La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223…”. Il successivo comma 3 prevede poi che: “L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.”.
Anche sotto questo profilo il Collegio non può che ribadire come sia rinvigorita dalla norma la centralità riconosciuta al regolamento di procedura dell’organismo di mediazione e al relativo “codice etico”, a loro volta valutabili dall’organo vigilante sin dal momento della richiesta di iscrizione nell’apposito registro. Spazio per la decretazione ministeriale è riconosciuto a tale proposito solo per i profili sopra riportati, di cui all’art. 16, comma 2, prima parte, e tra questi non si nota alcun riferimento al tema della incompatibilità di alcun genere, nei confronti dei singoli mediatori.
Lo stesso art. 16, inoltre, afferma, ai commi 4 e 4 bis, che “La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense…”
Particolare attenzione è poi riconosciuta dal legislatore “delegato” agli organismi presso i Tribunali e agli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. cit., di cui è riconosciuta la possibilità di iscrizione diretta al registro, a semplice domanda.
In sostanza, ne emerge un quadro per il Collegio dotato di evidente chiarezza, da cui si evince che in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l’attenzione al fine di regolamentare l’intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia. Spazi ulteriori per una regolamentazione di rango secondario diretto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400/88, non se ne riscontrano, limitandosi il richiamo a tale forma di decretazione a modalità di formazione e tenuta del registro, ai sensi del richiamato art. 16 d.lgs. n. 28/2010.
Infatti, nella stesura originaria del d.m. Giustizia n. 180/2010 che in tal senso provvede, non vi era alcun cenno alle incompatibilità del singolo mediatore, recando lo stesso l’intestazione “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’ articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Lo stesso art. 2 del d.m. in questione – rubricato “Oggetto” – precisa infatti che esso disciplina: “a) l’istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.”
Confermando che è l’organismo di mediazione ad assumere rilievo a tali fini e che il regolamento è previsto solo ai riportati fini, gli articoli seguenti non esulano da tali confini, provvedendo a introdurre nell’ordinamento la richiesta normativa secondaria relativa a quanto sopra riportato all’art. 2.
Ai fini dell’iscrizione nel registro, e solo a questi, è previsto, all’art. 4, comma 2, lett. e), d.m. cit., che il responsabile della tenuta del registro e degli elenchi (come definito nell’art. 1) avrebbe verificato, tra altro, “…le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori”. Nuovamente, quindi, si ribadisce che il requisito di indipendenza debba essere garantito dall’organismo stesso attraverso il suo regolamento.
Ciò è ancor più chiaramente evidenziato nell’art. 7, comma 3, secondo cui: “Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10”.
Il successivo comma 5 precisa inoltre che: “Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’ articolo 14 , comma 2, lettera a), del decreto legislativo…”.
L’imparzialità e terzietà del mediatore, quindi, sono ritenute necessarie ma legate alla dichiarazione del singolo secondo l’imposizione del regolamento dell’organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla normativa primaria in tal senso.
In tale contesto stride, quindi, la disposizione contestata nella presente sede, di cui all’art. 14 bis, come introdotto dall’art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n. 139, che si occupa direttamente dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo mediatore, affermando che: “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.”.
Sotto tale profilo appare condivisibile la censura dei ricorrenti di cui al primo motivo di ricorso, in quanto la normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare ministeriale alcun margine per intervenire sui temi dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del singolo mediatore, al fine poi di estenderli anche a soci, associati e professionisti esercenti attività professionale nei medesimi locali.
Per giungere a tale conclusione non appare al Collegio necessario soffermarsi oltremodo.
Sotto il profilo, formale, basti richiamare l’art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, secondo il quale “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge…”
Sul punto è stato già chiarito che, almeno per quel che riguarda i “regolamenti” di cui al richiamato art. 17, comma 3, l. cit., è sempre necessaria un’espressa previsione di legge che legittimi l’attuazione, e quindi l’estensione, della potestà regolamentare in questione (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 25.5.11, n. 3144). Nel caso di specie tale espressa previsione di legge è assente.
Sotto il profilo sostanziale, non può farsi a meno di ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di pronuncia del necessario parere sul testo del d.m. impugnato, aveva chiaramente espresso la riserva in ordine alla collocazione dei commi 1 e 3 dell’art. 14 bis del testo al suo esame, “…trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa”.
Tali ultime osservazioni – ad avviso del Collegio – rimarcano anche la fondatezza di quanto lamentato dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.
Si evidenzia, infatti, che l’art. 84, comma 1, lett. o), d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98/13, ha inserito nel testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 20/2010 il comma 4 bis, secondo il quale “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.
Il richiamo alla qualifica assunta “di diritto”, secondo la norma primaria come innovata, ad avviso del Collegio evidenzia la peculiarità della figura dell’avvocato-mediatore, che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.
Ne consegue che il decreto ministeriale in esame non ha tenuto conto della peculiare disciplina che regola la professione forense, di cui alla l. 31.12.2012, n. 247 e allo specifico codice deontologico vigente, pubblicato sulla G.U. del 16.10.2014, il cui art. 62 prevede esplicitamente la regolamentazione della funzione di mediatore per colui che è avvocato.
In merito, infatti, si evidenzia che l’art. 3, commi 3 e 4, l. n. 247/12 cit. prevede che “L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque…”.
Il Collegio ritiene che se il legislatore, con norma primaria (art. 16, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010), ha ritenuto di individuare la sola figura dell’avvocato quale mediatore “di diritto”, ne consegue che, vista l’inscindibilità tra le due qualifiche, doveva considerarsi la vigenza e immediata applicabilità dell’altra normativa primaria che già si occupava di regolare le funzioni di mediatore, sia pure attraverso il richiamo “mobile” al contenuto del codice deontologico.
Con l’introduzione dell’esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all’art. 14 bis d.m. n. 139/14, peraltro – come visto – senza specifica “copertura legislativa”, si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli “avvocati-mediatori” che non aveva ragione di essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come d’altronde subito osservato dal Consiglio di Stato.
In sostanza, il Collegio osserva che poteva in ipotesi darsi luogo a una sola alternativa: o la disciplina regolamentare generale riguardante (tutti) i mediatori – ferma restando l’osservazione sulla carenza di delega legislativa – faceva salve le disposizioni già adottate per coloro che erano ritenuti da fonte primaria mediatori “di diritto” (vale a dire gli avvocati) ovvero doveva darsi luogo ad una iniziativa legislativa di pari rango primario, qualora le vigenti disposizioni di cui all’art. 62 del Codice deontologico non fossero state ritenute valide e condivisibili alla luce di esperienze maturate nel frattempo. Tali ipotesi alternative sono state entrambe disattese e, per tale ragione, il ricorso si palesa fondato anche sotto tale ulteriore profilo.
Da ultimo, per mero tuziorismo, il Collegio osserva che la decretazione ministeriale non pare che abbia colto appieno l’estrema, variegata composizione degli studi legali professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in ciascun distretto di Tribunale.
Non pare essersi tenuto conto, vale a dire, che in alcune parti del territorio nazionale, in special modo nelle città metropolitane, l’organizzazione professionale pare andare verso una composizione orientata su studi professionali “complessi”, spesso interdisciplinari, e con un numero sostanzioso di organismi di mediazione sul territorio, così che non pare irreversibile sulla scelta di effettuare anche la mediazione il mutamento di un organismo di appartenenza per il singolo legale. Vi sono però in altre zone del territorio organizzazioni più “semplici” e capillari”, ove l’avvocato, da solo e in locali da lui unicamente detenuti, esercita sia in campo penale che civile che tributario e/o amministrativo, con uno e massimo due organismi di mediazione di riferimento, così che le disposizioni di cui all’art. 14 bis in esame lo costringerebbero a rinunciare inevitabilmente alla mediazione.
Così pure non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di fiducia di controparte, al solo fine di impedire l’assistenza nell’affare. Ciò evidentemente stride con la libertà di scelta del mediatore che è alla base della normativa dell’intero d.lgs. n. 28/2010.
Ebbene se non può dimenticarsi che le caratteristiche del regolamento di cui all’art. 17 l. n 400/88 cit., secondo la giurisprudenza, esprimono una potestà normativa “secondaria” attribuita all’Amministrazione al fine di disciplinare, in astratto, tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della “generalità e dell’astrattezza”, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 18.2.15, n. 823), nel caso di specie tale caratteristiche sembrano smarrite, in quanto la generalità dell’applicazione dell’art. 14 bis va a collidere con la determinabilità dei soggetti più considerati, che sembrano – stante l’impostazione della norma regolamentare in questione – i soli “avvocati-mediatori”. Anche sotto tale profilo, quindi, si palesa la violazione dell’art. 17 cit.
A conclusione contraria non portano, poi, le tesi espresse nelle difese erariali.
Sostengono quest’ultime che lo scopo dell’art. 14 bis cit. è quello di assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie di indipendenza e terzietà.
Sul punto, però, non può che richiamarsi nuovamente il contenuto dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 cit. che demanda al regolamento dell’organismo scelto dalle parti – e non a regolamento ministeriale ex art. 17, comma 3, l. cit. – la garanzia di nomina di un mediatore che assicuri imparzialità e idoneità allo svolgimento dell’incarico. In merito basti osservare che il Ministero della Giustizia, quale organo vigilante, dispone di tutti gli strumenti per verificare il contenuto dei singoli regolamenti degli organismi e chiederne l’eventuale modifica, soprattutto laddove si rinvengano anomalie riguardo lo svolgimento dell’attività da parte di “avvocati-mediatori”.
Sostiene la difesa erariale, altresì, che l’impianto dell’art. 16 d. lgs. n. 28/2010 consentirebbe l’emanazione di “appositi decreti ministeriali” concernenti la nomina e i requisiti che il mediatore deve possedere, tra i quali quelli dell’imparzialità e terzietà.
In realtà, il Collegio osserva che il comma 2 dell’art. 16 in questione non prevede l’emanazione di appositi decreti ministeriali ma si limita – come già sopra riportato – a prevedere che “La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.”. Non vi è dunque alcun accenno alla nomina e ai requisiti del mediatore. Anzi, come pure sopra evidenziato, i successivi commi dell’art. 16 ribadiscono la vigilanza del Ministero della Giustizia e la qualità di mediatori “di diritto” degli avvocati, con tutte le conseguenze, dirette e indirette, sopra rappresentate, cui si rimanda. Ciò assume connotazione logica secondo quanto riconosciuto dalle stesse difese erariali, laddove richiamano l’art. 3 d.lgs. n. 28/2010 che, appunto, rimette agli organismi di disciplinare con regolamento le modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità. Non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l’imparzialità e poi demanda a decreto ministeriale la stessa materia.
Né si comprende poi in cosa consista la differenza tra “imparzialità” e “incompatibilità e conflitto di interessi”, che l’Avvocatura evidenzia, laddove la prima non può che comprendere le altre due, costituendone presupposto.
Sostiene l’Amministrazione che ad ulteriore dimostrazione della competenza del d.m. a disciplinare la materia dell’incompatibilità dovrebbe leggersi la disposizione del richiamato art. 16, comma 2, secondo la quale: “Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223…”.
Ebbene, la lettura di tali decreti convince del contrario, in quanto l’art. 7 del d.m. n. 222/04, occupandosi del regolamento di procedura, prevede(va) appunto che: “Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico…” mentre il d.m. n. 223/04 si limitava ad occuparsi delle indennità.
Secondo la difesa erariale il testo dell’art. 38 del d.lgs. n. 5 del 2003, che costituiva la base normativa del d.m. n. 222 cit., aveva lo stesso contenuto dell’art. 16 d.lgs. n. 28/2010 e nessuno aveva mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale d.m.
Il Collegio non può che osservare come il richiamato art. 38, ben più sintetico dell’art. 16 d.lgs. 28/2010, non conteneva alcuna delega alla potestà regolamentare ministeriale in ordine all’individuazione di requisiti di imparzialità del singolo mediatore – e quindi di incompatibilità e conflitto di interessi – ma si limitava, al comma 2, a prevedere che: “Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti…”.
E’ facile convenire che “nessuno ha mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale DM”, ma perché in tale decreto non vi erano regolate ipotesi di incompatibilità, come invece contenute nell’art. 14 bis impugnato in questa sede, facendosi rimando sul punto ai regolamenti dei singoli organismi.
Infine, che la norma contestata sia rivolta a tutti i mediatori e non solo agli avvocati non legittima la deroga ai limiti di cui all’art. 17, comma 3, l. n. 400/88 ma evidenzia, proprio per la sua generalità e astrattezza, l’illogicità di conseguenze specifiche nei confronti della specifica categoria in questione, qualificata da norma primaria mediatore “di diritto”, laddove sussistono già le regolamentazioni dei singoli organismi di mediazione e quella di cui all’art. 62 del codice deontologico, che comunque l’avvocato è tenuto ad osservare.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento per le deduzioni di cui ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure, comportando l’accoglimento del gravame e comunque l’espunzione dell’intero art. 14 bis dal testo del d.m. n. 180/2010.
La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, poi, anche l’annullamento dell’impugnata circolare ministeriale di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità derivata.
Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
La crociata anti-mediazione
Svetonio ci racconta che Caligola mise la conciliazione fuori legge per rimpinguare le casse personali[1].
Anche Federico II stabilì che non si potesse conciliare in corso di causa se non con il permesso del Tribunale: e ciò perché all’epoca il giudice era pagato dalle parti[2]. Si può quindi immaginare che non molti giudici permettessero la conciliazione.
Su questa sola base nell’Ottocento napoletano si fissò il principio che “che lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontari, non può comunque impedire il corso de’ giudizj”.
Il principio era assai vivo anche nei domini savoiardi tanto che si scelse nel 1865, come è a tutti noto, la conciliazione volontaria; senza contare che il Principe era allergico alla partecipazione obbligatoria alla conciliazione con gli Ebrei[3]: dal che si potrebbe anche evincere che certi dettami europeistici sulla volontarietà dello strumento alternativo, hanno ancora, probabilmente a insaputa dei 28 stati componenti della UE, una forte radice anti-giudea.
E dunque il “sacro” diritto di accesso al processo nacque dalla banale necessità di pagare i piaceri sfrenati di Caligola, lo stipendio del giudice e dalla voglia dei sovrani di non discutere più dei loro immotivati espropri immobiliari perpetrati nel ghetto.
Con l’occhio dello storico io non posso che prendere atto dei fatti che sono avvenuti, ma come mediatore ed avvocato non posso che provare una grande nausea.
La stessa sensazione, o forse una ancora più intensa, mi prende di fronte al disegno di legge in discussione al Senato con cui viene inventato un nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione che bypassa la mediazione.
Si tratta di quello previsto dell’art. 8 del ddl 2224 S (responsabilità professionale del personale sanitario); allo stato è in esame alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)[4].
“Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
- Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
- La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
- Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
- La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, e per tutta la durata del procedimento. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.
Balza agli occhi che gli onorevoli senatori vogliono:
- ridurre drasticamente il ricorso alla giustizia ordinaria e limitare il conseguente diritto del cittadino;
- eliminare la mediazione;
- sanzionare coloro che non partecipano al procedimento dell’art. 696 bis c.p.c.;
- risanare le casse dei tribunali con i proventi del 702 c.p.c.
Mi pare, a dire la verità, che questo modo di vedere le cose non sia in linea con la realtà del fenomeno e che si potessero utilizzare altri strumenti.
Come mediatore posso testimoniare che nelle controversie sanitarie sono per lo più gli Ospedali e le ASL ed i sanitari che non partecipano alle mediazioni. E spesso alla base di tale comportamento ci sono problemi meramente assicurativi che le strutture subiscono.
Non bastava prevedere che fosse determinata una pena pecuniaria a favore di coloro che subiscono malpractice medica e che partecipano alla mediazione?
No certamente, perché così la mediazione sarebbe stata aiutata ed incentivata in questa materia.
Questo non era tollerabile dai nemici della mediazione.
E allora si è prevista questa misura per la mancata partecipazione al 696 bis c.p.c.
Ad oggi per una responsabilità di coloro che sono preposti alla pubblica cura e degli enti assicurativi, le mediazioni di fatto si celebrano col solo attivante e quindi il cittadino ricava certamente un danno psicologico dal mancato confronto con le strutture, ma dal lato economico dobbiamo tener conto che corrisponde solo 48,80 € per un verbale negativo; ed è poi è libero di agire in giudizio.
Con questa nuova disposizione, che peraltro si presta a notevoli profili di incostituzionalità, si prevede che il cittadino debba spendere migliaia di euro per partecipare ad una consulenza tecnica. E addirittura si pone l’ipotesi che il procedimento non sia abbastanza rapido e si mette già in conto il costo di un altro giudizio.
Ritengo quindi questo ddl davvero indigeribile, specie alla luce del fatto che ci sono esperienze che il legislatore italiano ha ben presente e che hanno altrove cercato di risolvere il problema con il minimo dispendio per il cittadino.
Mi riferisco a quella della negoziazione assistita che in Francia è nata (là si chiama procédure participative) anche per venire incontro ad un costo esorbitante delle perizie disposte dal giudice; nel paese transalpino è quindi possibile nominare un terzo perito in qualsivoglia materia appunto in sede di negoziazione assistita e dunque limitare fortemente il peso economico per le tasche del cittadino[5].
Un legislatore attento ai bisogni del cittadino poteva dunque aggiungere semplicemente la previsione in convenzione di negoziazione della nomina di un perito (che il decreto sulla degiurisdizionalizzazione aveva lasciato fuori) e lasciare alle parti il compito di disciplinarne i relativi poteri.
Ma il nostro legislatore, come dicevamo ha in animo di distruggere la mediazione e sembra non vedere la evidente deflazione economica incombente.
Sembra preferire l’uso della negoziazione assistita come una clava per distruggere quel che di buono gli organismi italiani hanno fatto negli ultimi anni.
Mi riferisco in particolare e da ultimo anche all’art. 11 e all’art. 12 della Proposta di legge[6] – depositata alla Camera il 2 marzo 2015 – COLLETTI ed altri: “Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile” (2921)[7].
Questa proposta spazza via la condizione di procedibilità e la mediazione delegata.
Mediazione e negoziazione assistita diverrebbero facoltative ed alternative sulle materie attuali della mediazione: dal che si può evincere che la scelta delle materie non è legata alla potenzialità e alle caratteristiche dei singoli istituti, ma ad una semplice decisione politica.
Se questo provvedimento venisse approvato dunque rimarrebbe in piedi soltanto la mediazione per contratto a cui in Italia purtroppo ricorrono davvero in pochi.
Di per sé la negoziazione assistita può diventare anche facoltativa ed alternativa. In Francia è così per tutti i mezzi alternativi al giudizio.
Ma ci deve essere chi negozia. Da noi allo stato attuale sono pochissimi i colleghi che negoziano, se non in materia di famiglia e nemmeno poi tanto in quella sede perché per la crisi economica i cittadini preferiscono rivolgersi al Comune.
I mediatori fanno invece andare avanti la macchina giudiziaria spesso gratuitamente e per quel che gli è consentito da un primo incontro mal congegnato. Sono passati 5 anni ed hanno fatto esperienza: perché distruggere tutto per puntare su una negoziazione assistita che gli avvocati hanno comunque rifiutato e non certo per una questione di materia, ma perché richiede nuove competenze.
Per formare degli avvocati negoziatori in sostanza ci vuole del tempo, così come ci è voluto del tempo per formare i mediatori.
Vogliamo nel frattempo paralizzare un processo che già arranca?
Ma a parte le predette facili considerazioni, per parificare strumenti alternativi facoltativi è necessario inserire la disciplina in sede processuale.
Così è accaduto in Francia, mentre in Italia nessuno si è sognato di farlo.
In altre parole bisogna dare un senso al lavoro dei negoziatori nel caso in cui si riveli infruttuoso.
Non basta dire o pensare che se il negoziato va male si possa ricorrere al giudice perché questa è una ovvietà che mina alla radice le ragioni per cui si negozia.
Una volta che la negoziazione assistita divenisse facoltativa, se io fossi il cliente chiederei al mio avvocato: “Ma se negoziamo e non ci accordiamo che succede?”
L’avvocato non potrebbe che rispondermi: “Nulla, andiamo in giudizio.”
E io cliente replicherei senza dubbio: “Sa che le dico, Voglio evitare il fallimento delle trattative. Rivolgiamoci subito al giudice e così perlomeno risparmiamo denaro e tempo”.
E l’avvocato che cosa mi risponderebbe?
“Ha ragione caro cliente, io ero tenuto ad informarla e l’ho fatto, ma in effetti, viste le sue esigenze, radichiamo la causa e poi si vedrà”.
Vogliamo invece dare un’arma all’avvocato perché il suo cliente si convinca che negoziare non è uno spreco di tempo e di denaro?
Lasciamo in piedi la condizione di procedibilità che al momento attuale è accettabile per diffondere la cultura e le competenze negoziali.
Se l’accordo va in porto, benissimo, è già titolo esecutivo; basterà allora occuparsi soltanto degli incidenti di esecuzione come ad esempio hanno fatto in Spagna per l’accordo di mediazione ed il lodo arbitrale.
Ma se l’accordo non va in porto e c’è un accordo parziale o un non accordo?
Portiamo allora la sola convenzione sul tavolo del giudice con i documenti ritenuti appropriati. Questa è la scelta francese per dare un senso al negoziato, così come è consacrata nel codice di rito.
E se proprio vogliamo ampliamo la negoziazione e diamo agli avvocati anche la possibilità di gestire l’istruzione della causa, così come stanno facendo in Francia sempre in queste ore.
Così al giudice non resterà che fare la sentenza e tutto, specie agli occhi del cliente, acquisterà senso.
Trovo ancora molto strano che il ministro Orlando abbia istituito una commissione di saggi sulla riforma degli ADR[8] nella quale non sono previste professionalità non giuridiche.
E chiamare almeno uno psicologo, no?
Per non parlare delle altre figure ordinistiche ovviamente (commercialisti, architetti, medici, ingeneri, geometri, periti ecc.).
Ma parlo di psicologia perché mi preme capire se il modello di mediazione in oggi utilizzato va d’accordo col modo di ragionare della mente umana.
Che ci voleva? O forse lo sappiamo bene tutti che chiedere di mediare dopo cinque minuti di discorso iniziale del mediatore ci avvicina più alla follia che alla normalità. A meno che il mediatore non svolga la professione dell’ipnotista!
Ma ai nemici della mediazione va bene che la mediazione fallisca.
E poi mi chiedo perché gli ADR debbano essere continuamente regolati da avvocati, notai, magistrati, giudici e professori di diritto.
Passi per l’arbitrato, ma la negoziazione/mediazione che c’entra coi giudici, i notai ed i professori di diritto?
Con questo non dico che le persone scelte dal Guardasigilli non siano competenti ovviamente.
In diritto sono eccellenti.
Ma il diritto investe soltanto la convenzione che mi consta sia già in mano ai legali come l’accordo di mediazione od il lodo.
Non ha proprio nulla a che fare con il lavoro del mediatore e/o del negoziatore: un conto sono le procedure ed un altro le abilità trasversali che il mediatore utilizza che possono solo essere ostacolate dalle pastoie burocratiche.
Eppure nella commissione c’è un solo mediatore. Che futuro potrà dunque avere il potenziamento della mediazione? Quanto peserà la sua voce?
Leggo invece di molti colleghi che hanno profuso proclami trionfalistici sulla nomina della commissione dei saggi e non capisco perché, almeno da mediatore.
Da avvocato forse potrei anche comprenderli, anche se la rappresentanza in commissione dell’avvocatura è comunque risicata, ma da mediatore non vedo proprio che motivi di gioia o di speranza ci possano essere.
O forse si pensa che una volta ridisciplinata la negoziazione assistita o la mediazione o l’arbitrato (cosa che è ancora tutto da vedersi e comunque quale è il rapporto tra la Commissione e gli altri atti in discussione in Parlamento?[9]) tutto ciò possa risolvere il problema del processo?
In ultimo cito il disegno di legge che è stato licenziato dal Senato in relazione al giudizio di pace.
Si tratta del disegno di legge n. 1738 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, approvato dal Senato il 10 marzo 2016[10]. Ora il provvedimento passa alla Camera dei Deputati per l’esame e l’approvazione definitiva.
Apparentemente non vi è niente di strano in questa delega.
Anzi aumenta la competenza per le cause relative a beni mobili a 30.000 €, cosa che può essere da una parte anche in linea coi tempi. A ciò si aggiunge che passa al giudice di pace in esclusiva la materia del condominio che come sappiamo prevede attualmente la mediazione come condizione di procedibilità e che si sono previste altre materie in oggi di “competenza” in prima battuta del mediatore che affronterà il giudice di pace:
“b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;”.
Anche questa misura appare sulla carta razionale. Se non che c’è una norma, l’art. 322 c.p.c., che non è toccato dalla delega e in base al quale il Giudice di pace può non solo conciliare, ma anche emettere un titolo esecutivo.
“L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio”.
Ad oggi dunque la conciliazione del Giudice di pace guadagna grande terreno sulla mediazione e sula negoziazione assistita, specie se consideriamo dall’altra parte quel provvedimento prima citato che vorrebbe rendere facoltative ed alternative mediazione e negoziazione assistita.
Vogliamo dire che con la mediazione abbiamo scherzato e che gli attuali 524 organismi possono pure chiudere i battenti?
Non potevamo pensare prima al fatto che in Italia da 2000 anni si sperimenta una conciliazione di tipo sostanzialmente valutativo e che il cittadino italiano vuol essere consigliato più che aiutato a trovare da solo una soluzione?
Ma che paese è il nostro?
[1] Lib. IV, 40 De Vita Caesarum, C. Caesar Caligula (“Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae, de qua litigaretur: nec fine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur”) (“Voleva che tutti quelli che litigavano gli pagassero la quarantesima parte della somma in litigio; e quelli che erano accusati d’essersi accordati, e di aver composto la lite, erano da lui condannati”).
[2] “A coloro che vogliono rinunciare alla lite anche con un patto, o soltanto cominciare le transazioni dopo che è stata emessa la citazione, ma prima che la lite sia contestata non neghiamo il permesso ad eccezione di qualche pena per la contumacia; invece lo neghiamo, senza il permesso espresso della Corte, dopo che è intervenuta la contestazione della lite. Se si tentasse di fare ciò in frode ai nostri diritti, (a) il terzo della parte che il frodatore paga all’attore per l’accordo transattivo, compenserà la diminuzione fiscale. (b) Al contrario se il convenuto per qualche motivo nella predetta occasione non desse all’attore alcunché o meno di quello che le Corte ha perso per la menzogna, (c) pagherà il doppio della terza parte predetta che il confessato dovrebbe dare”. (Costituzioni federiciane, Titulus CVII De pactionibus inhibitis, et de volentibus a lite discedere: “Sponte volentibus a lite discedere pacta etiam, vel transactiones inire post citationem emissam ante litem contestatam tantum in civili judicio, absque ulla contumaciae poena licentiam partibus non negamus; post contestationem vero litis habitam sine licentia, et jure Curiae expressius hoc partibus inhibemus. Quod si hoc facere in fraudem iuris nostri tentaverint, (a) ejus tertiam, quod pro transactione actori exolvit conventum absque diminutione aliqua fisco nostro componet. (b) Si autem reus aliquid actori pro praedicta occasione dederit, et nihil, aut minus se dedisse in dispendium Curiae mentiatur, in ejusdem infitiationis poenam (c) duplum tertiae supradictae, quam confessus dare debuisset, exolvat. Quae omnia diligenter per officiales nostros inquiri volumus, ut sicut cuilibet ius suum inviolate servamus, sic in jure nostro defectum perpeti non possumus.”)
[3] Al proposito le Regie Patenti 22 marzo 1836 decretavano quanto segue:
“Art. 1. Avochiamo a Noi la cognizione di tutte le controversie, che dipendentemente dagli ordini da Noi dati per richiamare gli Ebrei e fissare la loro dimora nel ghetto rispettivo possano insorgere relativamente alla stipulazione o risoluzione dei contratti di affittamento, e alle pigioni, o indennità riguardanti le casi da occuparsi o evacuarsi, tanto nel recinto del ghetto, che fuori, e quelle abbiamo commesso e commettiamo ad una particolare Delegazione, che verrà stabilita nel Capoluogo di ciascuna provincia, in cui esistono ghetti di Ebrei: <<2. Sarà questa Delegazione composta dal Prefetto e dall’Intendente, e del primo Assessore del Tribunale dei Prefettura della Provincia…. << 3. Conferiamo alla suddetta Delegazione tutte le autorità necessarie e opportune e quelle eziandio del Prefetto Pretorio per provedere nel modo più pronto e sommario, previo sempre l’esperimento della trattativa amichevole tra le parti, sovra tutte le predette controversie, loro annessi, connessi e dipendenti”.
[4] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46445.pdf
[5] Cposì dispone il Codice di procedura civile francese
Section 2 : Le recours à un technicien
Article 1547
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Article 1548
Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.
Article 1549
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Article 1550
A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Article 1551
Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
Article 1552
Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.
Article 1553
Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
Article 1554
A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Ce rapport peut être produit en justice.
[6] http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0031470.pdf
ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).
All’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. L’accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ».
Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« 3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita ».
All’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall’avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:
a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
c) il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all’articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 »;
b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;
c) al comma 5, le parole: « dai commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 ».
I commi 4, lettera d), e 5-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.
ART. 12.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge »;
b) l’articolo 3 è abrogato.
[7] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=2921
[8] Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha costituito, presso l’Ufficio legislativo del dicastero, una Commissione di studio per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.
L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l’uso e abbattendone i costi.
La Commissione, pertanto, ha il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
Il gruppo di lavoro è così costituito:
Guido Alpa, Presidente, ordinario di diritto privato Università di Roma “La Sapienza”
Franco Amadeo, notaio in Imperia-Sanremo
Giovanni Amoroso, presidente di sezione della Corte di Cassazione
Ferruccio Auletta, ordinario di procedura civile, Università di Napoli “Federico II”
Antonio Briguglio, ordinario di procedura civile, Università di Roma Tor Vergata
Luciana Breggia, presidente sezione Tribunale di Firenze
Alessandro Cardosi, avvocato del Foro La Spezia
Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo Università studi internazionali di Roma UNINT
Antonella Ciriello, magistrato sezione lavoro tribunale Napoli
Giovanni Giangreco Marotta, avvocato del Foro di Roma
Alberto Giusti, magistrato Corte di Cassazione
Michele Marchesiello, magistrato già presidente sezione Tribunale di Genova
Giuseppina Raguso, notaio in Bari
Chiara Tenella Sillani, ordinario di diritto privato Università di Milano
Comunicato del Ministero della Giustizia dell’8 marzo 2016
https://www.giustizia.it/giustizia//it/mg_13_1_1.wp?contentId=COM1220218
[9] Mi riferisco in particolare alla Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile presentata l’11 marzo 2015 al Senato ed approvata il il 10 marzo 2016 (cfr.http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46611.pdf)
A parte il classico senso di scatola vuota che danno tutte le deleghe foriere soltanto poi di problemi futuri (v. decreto 28/10 e Corte Costituzionale), non riesco a capire per quale motivo sia stata da una parte approvata una delega e dall’altra nominata una commissione di saggi in materia di ADR.
Anche perché nella delega leggo già la volontà di una mini riforma dell’arbitrato ((e) quanto ai procedimenti speciali: 1) potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;)).
E allora mi chiedo chi farà che cosa e in base a che.
Ma soprattutto se i politici vanno avanti a briglia sciolta la Commissione a che cosa serve?
[10] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/967064/index.html
Quebéc, una riforma del Codice di rito all’insegna dei mezzi alternativi
Il Regolamento 194 delle Rules of Civil Procedure del Canada[1] prevede dal 2010 che la mediazione debba essere obbligatoria per alcune specifiche azioni[2] ed in relazione ad alcune località: la città di Ottawa e di Toronto e la contea di Essex[3].
L’obbligo di tentare la mediazione vale anche e salvo ordine contrario del giudice, per tutte quelle azioni che vengano trasferite nelle relative contee[4] a partire dal 1° gennaio 2014[5].
Dal 1° maggio 2014 poi il Mediatore per i servizi bancari e gli investimenti (OBSI) è utilizzato obbligatoriamente in tutte le giurisdizioni in Canada (ad eccezione del Québec)[6].
Su questo terreno fertile si è sviluppata nel Quebéc un’altra importante novità, in vigore dal 1° gennaio del 2016: è stato modificato il Codice di procedura civile e si sono posti al centro dell’attenzione i mezzi alternativi al giudizio.
Questa operazione in realtà non è originalissima per un popolo: anche se lo abbiamo dimenticato almeno nei fatti, è stata alla base del nostro Codice di Rito del 1865 che appunto prevedeva anche sistematicamente prima la conciliazione, poi l’arbitrato ed infine il giudizio visto come extrema ratio[7].
Proprio in omaggio a questo ordine logico si esprime nel 2016 appunto il giudice più importante del Québec[8] al riguardo delle nuove norme: “L’idea è quella di semplificare le procedure, di renderle meno costose, di favorire la mediazione tra gli altri mezzi. È come il sistema sanitario. Non sempre è necessario andare al pronto soccorso quando si può chiamare il medico o andare negli ambulatori comunali. In alcuni casi, la mediazione a monte, è sufficiente. E se non funziona il cittadino può allora rivolgersi al tribunale e giudici esamineranno il fascicolo, nelle prime fasi del processo nel corso di un’udienza organizzativa”[9].
In preparazione delle modifiche del Codice di rito, nel marzo del 2015 è stato anche novellato il codice deontologico degli avvocati canadesi che devono oggi informare i loro clienti circa i vantaggi dell’uso dei metodi amichevoli di composizione[10]. In dettaglio il canone deontologico recita: “Durante il corso del mandato, l’avvocato è tenuto ad informare e consigliare il cliente su tutti i mezzi disponibili per la risoluzione della sua lite, compresi i metodi preventivi di risoluzione delle dispute” [11].
Anche da noi esiste una norma simile in vigore addirittura dal 15 dicembre 2014:” L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.
La norma canadese appare però più incisiva: da noi si fa, infatti, riferimento soltanto “all’atto del conferimento dell’incarico”, ma è sacrosanto che l’esigenza di uno strumento alternativo può nascere durante tutto il corso dell’assistenza legale[12].
Questo accadimento è insito ad esempio nella mentalità britannica, tanto che si consiglia[13] all’avvocato a cui sia proposto di impegnarsi in una procedura di ADR, ma che ritenga ragionevolmente di non parteciparvi, almeno in quel dato momento, di tenere alcuni comportamenti per evitare sanzioni processuali: a) non ignorare l’offerta di impegnarsi in ADR; b) rispondere tempestivamente per iscritto, indicando con motivazioni chiare ed esaustive perché l’ADR non sia appropriato alla fase, se possibile sulla base degli orientamenti Halsey[14]; c) comunicare alla controparte ogni sorta di informazioni o di evidenze probatorie che si creda possano essere di ostacolo per il successo di un ADR, insieme alle considerazioni per cui questi impedimenti potrebbero essere superati; d) non chiudere all’ADR di qualsivoglia tipo, e per sempre, perché potrebbe rivelarsi la pena di perseguire o altro ADR rispetto a quello proposto o quello proposto in un momento differente.
Del resto una mentalità aperta durante tutto il tempo della consulenza è sancita, su ispirazione delle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, anche dal Codice deontologico degli avvocati europei di osservanza obbligatoria nei rapporti transfrontalieri: “L’avvocato deve sempre cercare di trovare per la causa del cliente una soluzione proporzionata al costo e deve consigliarlo al momento opportuno sulla convenienza di cercare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di composizione delle controversie”[15].
Ma torniamo ora al Codice di procedura civile del Québec[16] o meglio a quella parte di codice che riguarda i metodi alternativi[17] che nei profili più interessanti qui si porge in traduzione:
Art 1.
“Per prevenire una potenziale controversia o risolverne una esistente, le parti interessate, di comune accordo, possono optare per un procedura privata di prevenzione e risoluzione del conflitto[18]”.
Appare molto interessante il fatto che ci si riferisca anche ad una potenziale controversia; il principio era già in verità nelle corde del conciliatore del Regno delle Due Sicilie del 1819 che si procurava perché fossero spenti gli odi e le inimicizie degli abitanti del comune[19]: bastava dunque un semplice litigio o malinteso, non ci voleva una vera e propria controversia perché il conciliatore potesse intervenire.
Questa facoltà di intervento del conciliatore non venne poi ripresa nel codice del 1865 (ma si affermò invece nel codice di Pubblica Sicurezza) perché si ritenne che era meglio ci fosse una richiesta delle parti; la norma canadese da questo punto di vista è equilibrata perché appunto prevede che debba sussistere il consenso delle parti.
“Le principali procedure private di prevenzione e risoluzione delle controversie sono la negoziazione tra le parti, e la mediazione e l’arbitrato, in cui le parti chiamano una terza persona ad assisterli. Le parti possono anche ricorrere a qualsiasi altro tipo di processo che li soddisfi e che ritengano utile, anche se non prende in prestito regole dalla negoziazione, dalla mediazione o dall’arbitrato[20].
Le parti devono prendere in considerazione le procedure private di prevenzione e di risoluzione dei prima di delegare la controversia ai tribunali[21].
La legge dunque stabilisce che le parti possono scegliere il metodo che riconoscono più utile ed appropriato alla risoluzione del loro conflitto.
Ma aggiunge che se vogliono adire i tribunali hanno l’obbligo di prendere in considerazione una procedura alternativa.
Una impostazione simile la ritroviamo in Francia ove non sussistono (almeno per ora[22]) condizioni di procedibilità come da noi, ma tutti i MARD [23] stanno sullo stesso piano.
In Francia il codice di procedura civile specifica però che, in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, le parti debbono indicare in atti quali strumenti abbiano utilizzato preventivamente ed il giudice se non lo hanno fatto o lo ritiene insufficiente può proporre una mediazione o una conciliazione[24].
Anche in Germania il codice di rito prevede che negli atti introduttivi si debba effettuare una dichiarazione che indichi se, prima del deposito del ricorso, abbia avuto luogo una mediazione od altro processo di risoluzione dei conflitti extra-giudiziale, nonché una dichiarazione relativa al fatto che sussistano motivi che ostacolino una definizione bonaria[25].
In tutti e tre paesi tuttavia il legislatore non ha avuto la forza di imporre espressamente una sanzione nel caso in cui le parti non scelgano una procedura di risoluzione del conflitto alternativa: anche se la norma canadese appare più aperta a interpretazioni che involgano conseguenze negative in caso di violazione.
Una nazione invece che prevede il tentativo di composizione bonario espressamente a pena di inammissibilità del giudizio, almeno per le controversie che vedano in campo lo Stato, è la Croazia: recentemente a Corte di Giustizia ha peraltro ritenuto che la norma croata non violi l’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo[26].
Art 2.
“Le parti che entrano in una procedura privata di prevenzione e risoluzione delle controversie lo fanno volontariamente. Esse sono tenute a partecipare alla procedura in buona fede, ad essere trasparente le une con le altre, anche per quanto riguarda le informazioni in loro possesso, e di cooperare attivamente nella ricerca di una soluzione e, se del caso, di preparare e concordare un protocollo pre-giudiziario[27]; esse sono inoltre tenute a condividere i costi del processo[28]”.
In Italia non siamo abituati alla trasparenza ossia alla comunicazione dei fatti rilevanti per la risoluzione della controversia, attività che nel Nord America piuttosto che nel Regno Unito è cosa pacifica vista anche l’impostazione etica protestante. Questo è il motivo per cui da noi la negoziazione assistita è allo stato poco usata: le parti non sono abituate a scambiarsi documenti ed informazioni.
Un’altra prassi molto seguita nei paesi anglo-sassoni è quella di preparare un percorso per velocizzare il processo in caso di mancato accordo (pre-protocol court).
In Francia si è cercato di sintonizzarsi su questa modalità di risoluzione del conflitto (che ha trovato ad esempio anche mirabile disciplina nel processo californiano[29]) con l‘apprestamento di una convenzione di negoziazione che diventa, in caso di fallimento totale o parziale delle trattative, il documento sulla cui base il giudice prenderà le sue decisioni (e che nel futuro consentirà agli avvocati di assumere congiuntamente i mezzi di prova processuali[30]).
In Italia non vi è stato nessun coordinamento tra la legge[31] e il codice di rito per cui la convenzione di negoziazione non sortisce uno degli effetti primari che è appunto quello di velocizzare l’eventuale successivo contenzioso: da noi è puramente una clausola conciliativa peraltro non bene congegnata visto che allo stato non consente di superare l’impasse di comportamenti poco cristallini.
“Esse devono, così come deve ciascuna terza persona che le assista, garantire che ogni passo effettuato sia proporzionato, in termine di costi o tempi coinvolti, alla natura e alla complessità della disputa”[32].
Nel Nord America non si parla tanto di mezzi alternativi al giudizio, ma di mezzi adeguati alla risoluzione delle controversie. Il principio qui richiamato è peraltro in linea con il canone già visto del Codice deontologico degli avvocati europei. Anche noi prevediamo però in parte un canone simile nel nuovo codice deontologico[33].
“In aggiunta, a loro è richiesto, in ogni passo od accordo che intervenga, di rispettare le libertà ed i diritti umani e ad osservare le regole di ordine pubblico[34]”.
In Quebéc non si parla dunque di diritti disponibili come da noi, ma del rispetto delle libertà e dei diritti umani. In comune abbiamo invece il rispetto delle norme di ordine pubblico.
Aggiungo che le Corti possono incoraggiare le parti a partecipare ad una mediazione in ogni stadio del processo[35]: non c’è dunque alcun limite di tempo o di stato della controversia.
E ciò anche nel processo inerente gli small claims[36], ossia per le controversie che abbiano un valore inferiore ai 15.000 dollari canadesi (10.060.47 €).
Le Corti possono infine ordinare in una controversia in materia di famiglia la partecipazione dei genitori a una sessione informativa di mediazione o ad una mediazione[37].
[1] Rules of Civil Procedure, RRO 1990, Reg 194 in http://canlii.ca/en/on/laws/regu/rro-1990-reg-194/latest/rro-1990-reg-194.html
[2] Cfr. Rule 24.1.01 e ss.
[3] Cfr. Rule 24.01.04.
[4] In tal caso è il giudice che stabilisce il termine entro cui la mediazione deve essere esperita ( Rule 24.1.09 2.1).
[5] Per una più puntale panoramica v. https://mediaresenzaconfini.org/2014/01/30/la-mediazione-obbligatoria-in-canada/
[6] Per una più puntale panoramica v. https://mediaresenzaconfini.org/2014/01/30/la-mediazione-obbligatoria-in-canada/
[7] Da noi i buoni propositi del legislatore non hanno dato frutti perché il sistema giudiziario, i notai risorgimentali e soprattutto la pubblica amministrazione hanno messo in ogni modo possibile i bastoni tra le ruote, ma è significativo che qualcun altro ci riprovi nel 2016, anche se soltanto per motivi economici.
[8] Élizabeth Corte, Chef de la Cour du Québec
[9] L’idée, c’est de simplifier les procédures, de les rendre moins coûteuses, de favoriser la médiation, entre autres. C’est comme avec le système de santé. Il n’est pas toujours nécessaire d’aller aux urgences quand on peut appeler son médecin ou aller au CLSC (Local Community Services Centres). Dans certains cas, la médiation en amont, c’est suffisant. Et si ça ne fonctionne pas, le citoyen va aller à la cour et les juges vont regarder le dossier, tôt dans le processus, lors d’une (audience) de gestion.» http://www.journaldemontreal.com/2016/02/20/entrevue-avec-la-juge-en-chef-de-la-cour-du-quebecvers-un-changement-de-culture-judiciaire
[10] http://www.lesaffaires.com/dossier/litiges-d-actionnaires/la-justice-participative-pour-regler-les-conflits/578340; Cfr. anche https://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol47/201501_04.pdf
[11] 42. Throughout the course of a mandate, the lawyer must inform and advise the client about all available means for settling his dispute, including dispute prevention and resolution methods.
Code of Professional Conduct of Lawyers
An Act respecting the Barreau du Québec
[12] E peraltro l’arbitrato endoprocessuale oggi per legge in Italia si pone in un momento necessariamente successivo alla firma dell’originario mandato
[13] ADR Handbook (paragraph 11.56) in http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199676460.do ; il consiglio stato fatto proprio dalle Corti d’Appello. Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2014/02/10/tempi-duri-per-la-mancata-adesione-del-chiamato-alla-mediazione/
[14] Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil division), Halsey v Milton Keynes general NHS Trust [2004] 1 WLR 3002 in http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/576.html
[15] Canone 3.7.1 CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI in http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/5761CodiceDeontologi6_1352191308.pdf
[16] http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_25/C25_A.HTM
[17] TITLE I PRINCIPLES OF PROCEDURE APPLICABLE TO PRIVATE DISPUTE PREVENTION AND RESOLUTION PROCESSES
[18] 1. To prevent a potential dispute or resolve an existing one, the parties concerned, by mutual agreement, may opt for a private dispute prevention and resolution process.
[19] L’impostazione peraltro è cinese e risale almeno a 1200 anni prima di Cristo quando c’erano dei funzionari appositi che giravano nel Regno con una lanterna alla ricerca delle controversie da sopire.
[20] The main private dispute prevention and resolution processes are negotiation between the parties, and mediation and arbitration, in which the parties call on a third person to assist them. The parties may also resort to any other process that suits them and that they consider appropriate, whether or not it borrows from negotiation, mediation or arbitration.
[21] Parties must consider private prevention and resolution processes before referring their dispute to the courts.
[22] C’è un provvedimento che è stato approvato in prima lettura al senato che prevede l’obbligo della conciliazione davanti alle giurisdizioni minori. http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle
[23] Conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, diritto collaborativo ecc.
[24] (Art. 56 per la citazione) “in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, l’atto di citazione dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio (résolution amiable du litige)”.
(Art. 58 per il ricorso) “In assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, il ricorso dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio”.
L’art. 127 poi stabilisce che “All’inizio del procedimento e conformemente al tenore degli articoli 56 e 58, se le procedure intervenute per pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio non sembrano esaustive al giudice, questi può proporre alle parti la conciliazione o la mediazione.
[25] § 253 comma (3) ZPO
(omississ)
(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:
- die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen;
(omissis)
[26] Sentenza del 25 marzo 2015 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152990
[27] PRE-ACTION PROTOCOL
The purpose of a pre-action protocol is to provide the parties with an opportunity to settle the dispute between them without it being necessary to initiate legal proceedings or, if that can’t be avoided, to prepare good case management.
The purpose of a pre-action protocol is to encourage the parties to exchange information on their dispute in a sufficiently detailed manner so that they can clearly understand the respective position of each one and reach an informed decision in order to resolve the dispute or consider alternate methods, thereby avoiding the initiation of legal proceedings. In other jurisdictions, pre-action protocols have been established in certain specific fields, such as in construction and engineering disputes, professional liability following health care services, claims of bodily harm, defamation, hidden defects, etc. These protocols set forth the principles that ought to guide parties as well as a process to facilitate and speed up the exchange of relevant information.
The pre-action protocol aims at promoting a culture with less conflict and geared more toward cooperation between
the parties in order to reach a fast settlement of the dispute at a cost that is in proportion to the issues at hand.
Barrau du Quebéc, GUIDE TO BEST PRACTICES 2014, in http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/bdq-guide-best-practices.pdf
[28] 2. Parties who enter into a private dispute prevention and resolution process do so voluntarily. They are required to participate in the process in good faith, to be transparent with each other, including as regards the information in their possession, and to co-operate actively in searching for a solution and, if applicable, in preparing and implementing a pre-court protocol; they are also required to share the costs of the process.
[29] Cfr. Sistemi di composizione dei conflitti in California in mediaresenzaconfini.org
[30] http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle
[31] L. n. 162/14 di conversione del D.L. 132/14 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile)
[32] They must, as must any third person assisting them, ensure that any steps they take are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the dispute.
[33] Art. 66 c. 1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”
[34] In addition, they are required, in any steps they take and agreements they make, to uphold human rights and freedoms and observe other public order rules.
[35] 158. For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide, on its own initiative or on request, to
(1) take measures to simplify or expedite the proceeding and shorten the trial by ruling, among other things, on the advisability of ordering the consolidation or separation of proceedings or the splitting of the proceeding, of better defining the issues in dispute, of amending the pleadings, of limiting the length of the trial, of admitting facts or documents, of authorizing affidavits in lieu of testimony or of determining the procedure and time limit for the disclosure of exhibits and other evidence between the parties, or by convening the parties to a case management conference or a settlement conference, or encouraging them to use mediation;
[36] 556. The court clerk informs the parties at the earliest opportunity that they may at no additional cost submit their dispute to mediation. If the parties consent to mediation, they may request the court clerk to refer them to the mediation service. In that case, the mediation session is presided over by a lawyer or a notary, certified as a mediator by their professional order.
[37] 341. The court may also make such an order if the successful party breached its undertakings with regard to the conduct of the proceeding, such as by failing to meet time limits, if it unduly delayed in presenting an incidental application or filing a notice of discontinuance, if it needlessly required a witness to attend at court or if it refused, without valid cause, to accept tenders, to admit the origin or integrity of evidence or, in a family matter, to participate in a parenting and mediation information session.
420. The court may, at any time, stay the proceeding or adjourn the trial to enable the parties to enter into or continue mediation with a certified mediator of their choice, or to ask the Family Mediation Service to work with the parties.
Before making such a decision, the court considers such factors as whether the parties have already met with a certified mediator, whether there is an equal balance of power between the parties, whether there have been incidents of family or spousal violence and whether mediation is in the interests of the parties and their children.
La mediazione nei Paesi Bassi
Il paese è assai sensibile alle pratiche ADR, tanto che da ultimo nel suo territorio è stato varato da un’autorità indipendente il registro mondiale dei neutri certificati (mediatori, arbitri, negoziatori, coach, mediatori familiari, ecc.)[1].
E ciò anche se non c’è ancora una legge sulla mediazione interna, che i mediatori professionisti olandesi chiudano con successo il 60% delle mediazioni[2] e che ci sia un testo giacente alla Camera Bassa dal 2013[3].
Nel Regno dei Paesi Bassi[4] alla mediazione ed all’arbitrato[5] si aggiungono peraltro i pareri non vincolanti ed i pareri vincolanti.
Ci sono Ombudsman che intervengono nelle controversie in primo luogo per trovare una soluzione comune. Se non si arriva ad una soluzione emettono allora un parere non vincolante.
Ciò accade quando si reclama contro un provvedimento della pubblica amministrazione[6] od in materia commerciale[7].
Nonostante la non vincolatività però il fornitore accetta nella maggior parte dei casi la decisione dell’ombudsman. I procedimenti davanti all’ombudsman sono gratuiti.
Ci sono poi pareri che sono vincolanti in materia di legge sulle locazioni[8] e con riferimento alle controversie dei consumatori in una quarantina di settori[9]: le condizioni generali di contratto in questi ultimi casi prevedono che i consumatori possano sottoporre la controversia con il fornitore alla commissione invece che al giudice ordinario.
Questa disposizione è vincolante per entrambe le parti, anche se il consumatore ha un mese di tempo entro il quale può decidere di adire il tribunale[10].
Le commissioni per la risoluzione delle controversie emettono una decisione che non solo è vincolante per entrambe le parti, ma non è impugnabile.
L’unica possibilità di revisione è affidata al giudice ordinario entro due mesi dall’emissione.
Il giudice può però operare un riesame solo marginale[11]: può dichiarare nulla la decisione vincolante solo se questa, sulla base di motivi equi e ragionevoli, risulta inaccettabile nella sostanza o nel modo in cui è stata emessa, tenendo conto delle circostanze del caso.
Pertanto, una decisione di una commissione per la risoluzione delle controversie può essere annullata dal giudice solo se la commissione ha mancato di applicare i principi fondamentali del diritto processuale, come ad esempio il diritto al contraddittorio.
Le commissioni per la risoluzione delle controversie chiedono un contributo fisso: oggi può partire dai 27 € ai 113 a seconda del valore del prodotto o del servizio in questione.
Tale contributo comprende i costi di eventuali relazioni di periti che si rendono necessarie.
Se la commissione stabilisce che ha ragione il consumatore, il fornitore in questione dovrà rimborsagli il contributo versato[12].
Ad aprile 2015 il paese ha recepito la direttiva ADR in materia di consumo ed oggi dunque si fa riferimento anche al provvedimento relativo[13]: in sostanza si rimanda alle procedure delle istituzioni esistenti e quando non si rinvenga una istituzione esistente ci si può riferire allo Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (art. 3 c. 1) ossia alla Fondazione olandese per il reclamo dei consumatori[14].
Con riferimento al regolamento n. 524/13 e quindi all’ODR i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione Europea tre organismi che sono sostanzialmente quelli che abbiamo già menzionato[15].
In ordine alla mediazione civile e commerciale la legge di attuazione della direttiva 2008/52/CE su taluni aspetti della mediazione/mediazione in materia civile e commerciale è in vigore dal 29 novembre del 2012[16] : il paese dunque insieme a Germania, Spagna e Francia è stato uno degli ultimi a formalizzare un testo scritto in materia.
La legge tuttavia riguarda solo le mediazioni transfrontaliere e dunque per le mediazioni interne valgono ancora le regole che si descrivono e che si traggono in parte dal sito peraltro datato della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[17].
Dal 1° aprile 2005 esiste un sistema in virtù del quale gli organi giudiziari e i servizi di assistenza giuridica (principalmente per i gruppi a reddito più basso) possono indirizzare le parti verso un mediatore. Il ricorso alla mediazione è comunque sempre volontario.
Questa possibilità è prevista solo in specifici casi civili e amministrativi (incluse le controversie in materia di diritto di famiglia).
In generale, vi sono due grandi categorie di controversie che non possono essere esaminate da una commissione:
- controversie relative al mancato pagamento di una fattura sulla base di un reclamo sul piano della sostanza;
- denunce relative a decessi, lesioni o malattie.
Le commissioni per la risoluzione delle controversie non possono naturalmente esprimersi su casi già sottoposti al giudice ordinario[18].
L’inizio della mediazione non interrompe di regola il termine di prescrizione: ma come vedremo il regolamento MfN prevede tale interruzione.
Non si prevede la riservatezza della procedura che deve quindi essere oggetto di stipulazione contrattuale preventiva insieme al divieto di utilizzo[19] in caso di successivo giudizio[20].
Un tale accordo costituisce rinuncia del diritto di trarre elementi di prova da tutto ciò che si verifica durante la mediazione ai sensi dell’art. 153 del Codice di procedura civile olandese[21]: se non viene rispettato scattano dunque le sanzioni del codice di rito.
Il regolamento di procedura degli organismi può però prevedere che l’accordo di riservatezza si estenda alle parti ai loro avvocati o rappresentanti, al mediatore e al personale di segreteria (se presente).
In caso di esito positivo l’accordo in cui la risoluzione è incorporata è considerato come una transazione ai sensi del titolo 15 del libro 7 del codice civile olandese[22].
Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che se le parti e il mediatore lo convengano l’accordo transattivo può essere incorporato da un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 1069 del codice di procedura civile olandese[23]: ciò appare conveniente perché in difetto per far valere un accordo transattivo non ottemperato si deve ricorrere al giudice o all’arbitro.
Un accordo raggiunto tramite mediazione, infatti, non ha il carattere di una decisione definitiva: le parti in alternativa alla incorporazione nel lodo arbitrale possono soltanto far confermare il loro accordo tramite atto notarile; in questo modo la messa in esecuzione dell’accordo può essere operata come in presenza di una sentenza.
Se poi un giudice rinvia, per un determinato caso, alla mediazione, ed è raggiunto un accordo, tale accordo può essere confermato con decisione del tribunale.
Dato che la risoluzione extragiudiziale delle controversie è un’alternativa al procedimento giudiziario ordinario, le decisioni che ne conseguono non possono essere impugnate dinanzi al giudice.
Tuttavia se la parti non riescano a comporre una controversia ricorrendo alla mediazione o se il contratto stipulato a seguito della procedura non viene rispettato, possono sempre sottoporre il caso al giudice.
I costi della mediazione sono sostenuti dalle parti.
Le persone con minori o insufficienti capacità finanziarie possono però fruire del patrocinio a spese dello Stato[24].
Gli avvocati ricevono al massimo 105 € per ogni mediazione. Nel 2014 ci sono stati oltre 13.000 pagamenti. Sempre in quest’anno 784 mediatori hanno richiesto le prestazioni di legal aid[25]: e dunque esistono dei mediatori sovvenzionati (anche quelli familiari), basta essere iscritti al Legal Aid Board[26].
Interessante è che le parti nel 2010 hanno ricevuto un (limitato) contributo finanziario di 250 euro come incentivo[27] a seguire i suggerimenti del giudice relativi al ricorso alla mediazione: questo contributo viene dato per ogni effettivo caso di ricorso alla mediazione, nella fase iniziale del procedimento.
Si tratta di un importo fisso per ogni mediazione che viene pagato direttamente al mediatore indipendentemente dai mezzi finanziari delle parti.
Nel regno dei paesi Bassi la regolamentazione della professione del mediatore è effettuata dal 1° gennaio 2014 dal Mediatorsfederatie Nederland (MfN)[28] detto in precedenza Nederlands Mediation Instituut[29] che è un ente governativo.
Detto ente tiene anche un registro dei mediatori[30] che contiene i recapiti di tutti i mediatori qualificati presenti nei Paesi Bassi.
Oggi questo registro è riconosciuto dal Consiglio di assistenza giudiziaria e dunque può considerarsi il registro della Federazione dei Paesi Bassi: i paesi forniti di registro statale in Europa salgono pertanto a 18.
Il registro reca informazioni imparziali e consente ai visitatori di scegliere anche la professione del mediatore (ne sono presenti circa una trentina), la sua specializzazione, il campo geografico di operatività, il suo sesso e l’età, la lingua che è più confacente alle parti (ne sono presenti una decina compreso l’italiano), il fatto che il mediatore abbia o meno una certificazione di qualità ed il contatto avviene direttamente tramite mail, telefono o fax.
I mediatori possono iscriversi presso l’MfN e successivamente aderire anche al codice di condotta dei mediatori redatto dal Centro.
L’iscrizione è facoltativa (così come l’adesione al codice di condotta)[31] ma, se un mediatore desidera operare all’interno del sistema olandese del patrocinio a spese dello Stato o fornire un servizio a clienti indirizzati dal tribunale, è tenuto a iscriversi presso l’MfN ed essere in possesso di un certificato di accreditamento/valutazione.
In particolare per poter figurare nel registro dell’MfN, un mediatore deve soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: aver terminato con esito positivo un corso di formazione per mediatori accreditato dall’MfN[32]; aver superato un esame per la valutazione scritta delle relative conoscenze[33]. Si può scegliere inoltre tra una valutazione diretta dell’operato oppure attraverso un video registrato: tuttavia chi ha più di 9 mediazioni nei tre anni anteriori, può dal 1° gennaio 2016, essere ammesso al registro senza necessità di una valutazione[34].
I mediatori MfN sono inoltre sottoposti a formazione continua[35]: si devono accumulare 48 crediti in tre anni e si valutano anche le mediazioni svolte[36].
I mediatori del MfN rispettano le regole di mediazione che sono state varate nel 2008[37] e che impongono la stipula di un contratto di mediazione prima di iniziare la procedura stessa.
Le parti possono contattare direttamente il mediatore che hanno scelto oppure fare richiesta di nomina all’MfN.
Oltre al contratto di mediazione le parti devono anche firmare un accordo di riservatezza: tale accordo però non copre la rivelazione di informazioni su delitti o sui procedimenti disciplinari in cui può incorrere il mediatore.
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione e fa salvo il diritto a provvedimenti cautelari il cui azionamento però va comunicato entro 24 ore al mediatore.
Le parti ed il mediatore MfN possono anche non seguire le regole previste dal regolamento di mediazione del MfN, ma la deviazione deve risultare da accordo scritto firmato da tutti gli agenti della mediazione.
La mediazione del MfN riporta delle statistiche molto positive: tre su quattro mediazioni si concludono con un accordo; due su tre si concludono entro un periodo di 10 settimane; il 90% di tutte le mediazioni richiedono meno di 20 ore di conversazione; MfN gestisce l’80% delle mediazioni su territorio olandese[38].
Il 16 novembre 2010 è stata istituita dal Consiglio di assistenza giudiziaria[39] una Commissione speciale per valutare l’operato dei mediatori e che è ancora operante nel 2016.
Questa commissione[40] offre pareri consultivi al Consiglio in materia di valutazione dei mediatori e riceve le denunce contro il cattivo operato di coloro che operano nelle strutture di riferimento e stabilisce anche i requisiti per la iscrizione nel registro MfN.
Nel 2011 il Governo era molto preoccupato per l’aumento vertiginoso dei costi processuali e stava pensando in quei mesi[41] ad ampliare il novero delle misure alternative. Così si è accelerato anche sul progetto di legge sulla mediazione in attuazione della direttiva 52/08[42] che era già pronto il 23 di giugno e prevedeva delle modifiche al Codice civile e al Codice di rito[43].
Si pensava che venisse approvato entro l’anno, ma l’iter è stato più lungo e l’entrata in vigore è slittata al 29 novembre 2012.
La norma si applica però alle sole controversie civili e commerciali transfrontaliere ove i diritti siano disponibili: è stata fatta una scelta simile al Regno Unito; ciò comporta che vengano disciplinati solo pochi aspetti: prescrizione, riservatezza e mediazione proposta dal giudice.
E dunque per la mediazione interna valgono le regole di cui abbiamo parlato in precedenza ed in particolare dal 2008 le regole di mediazione del MfN, qualora si scelga un mediatore MfN.
Sono escluse dall’ambito le controversie fiscali, doganali, amministrative o quelle involgenti una responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.
La mediazione è definita come un processo strutturato, comunque denominato, in cui due o più parti di una controversia tentano di risolvere la loro controversia con l’assistenza di un mediatore su base volontaria.
Il mediatore è una terza persona a cui si chiede di condurre una mediazione in modo efficace, imparziale e competente di condurre, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo, e indipendentemente da come è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Il giudice può proporre una mediazione alle parti in tutti i casi e in qualunque fase del procedimento.
Se le parti decidono di aderire alla proposta o chiedono comunque di mediare essa può essere sussunta nel verbale di udienza che in quanto controfirmato dal dalle parti e dai loro rappresentanti autorizzati costituisce titolo esecutivo.
La riservatezza viene disciplinata come segue.
Se la riservatezza della mediazione è espressamente concordata, il mediatore e la persone coinvolte nella mediazione, possono essere dispensate dall’obbligo di testimoniare in merito ad informazioni derivanti da o in connessione con una mediazione i cui diritti ed obblighi sono liberamente a disposizione delle parti.
Anche se la riservatezza è espressamente concordata il mediatore e le persone coinvolte nella mediazione devono rendere testimonianza nella misura in cui le parti concordano se l’informazione da recare è necessaria per motivi imperativi di ordine pubblico, in particolare per tutelare e assicurare gli interessi dei bambini o per impedire a qualcuno di essere colpito nella sua integrità fisica o mentale, o quando la divulgazione del contenuto dell’accordo transattivo raggiunto sia necessaria ai fini della sua attuazione o del suo rispetto.
Queste regole si applicano anche alle controversie transfrontaliere in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato venga avviato a seguito di una mediazione tra le parti in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti hanno avuto il loro domicilio o la residenza abituale al momento hanno deciso tra loro di fare ricorso alla mediazione.
In ultimo la prescrizione per le controversie transfrontaliere assume il seguente regime.
Il termine di prescrizione dell’azione viene interrotto dall’inizio della mediazione.
Con l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione dal giorno successivo a quello in cui la mediazione si è conclusa perché una delle parti od il mediatore per l’altra parte notifica per iscritto che la procedura è terminata o perché è trascorso un periodo di sei mesi senza che le parti abbiano fatto qualsivoglia atto. Il nuovo termine di prescrizione è di tre anni. Tuttavia il termine di prescrizione non può in nessun caso spirare in tempo antecedente a quando il termine originario sarebbe scaduto senza interruzione.
Anche questa regola si applica anche alle controversie transfrontaliere in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato venga avviato a seguito di una mediazione tra le parti in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti hanno avuto il loro domicilio o la residenza abituale al momento hanno deciso tra loro di fare ricorso alla mediazione.
In ultimo annoto che i legali olandesi guardano alla mediazione obbligatoria come ad una scelta illuminata del legislatore italiano. Inoltre 600 mediatori a convegno hanno chiesto alla fine del 2015 al Ministro della giustizia Van der Steur di varare la legge sulla mediazione interna che giace in Parlamento dal 2013[44]: il Ministro ha promesso una consultazione veloce.
[1] Si possono iscrivere anche gli organismi ed enti di formazione. La ricerca si può fare con riferimento a tutti i paesi del mondo. Nessun italiano è certificato in questo registro.
[2] https://mfnregister.nl/deelnemers-mediationcongres-doen-oproep-aan-minister-van-der-steur-breng-wetsvoorstel-mediation-snel-in-consultatie/
[3] https://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/
[4] È una federazione di Stati che dal 2010 ricomprende Paesi Bassi Aruba, Curaçao e Sint Maarten (ex Antille Olandesi nel Mare dei Caraibi a nord del Venezuela) e che fa parte della Unione Europea come paese fondatore dal 1951.
[5] Le parti sono libere di concordare il ricorso obbligatorio all’arbitrato in una clausola contrattuale. L’arbitrato è disciplinato dal Quarto libro di procedura civile (Vierde Boek Arbitrage – Artikelen 1020-1077) in http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/VierdeBoek/geldigheidsdatum_12-07-2014 e dalla Convenzione di New York del 1958 e dal Libro III articoli 316 e 319, libro VI articolo 236, libro X articoli 166 e 167 Codice Civile.
Il 2 giugno 2014 è intervenuta una modifica della disciplina dell’arbitrato che ha riguardato il citato libro quarto del C.p.c. e dei seguenti articoli del Codice civile:
Artikelen 316 e 319 libro III Codice Civile (Burgerlijk Wetboek)
Artikelen 236 libro VI Codice Civile (Burgerlijk Wetboek)
Artikelen 166 e 167 libro X Codice Civile (Burgerlijk Wetboek)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-200.html
L’Istituto olandese di arbitrato (Nederlands Arbitrage Instituut, NAI), nato nel 1949, è l’organismo più importante in ordine a questo tipo di Adr. Cfr. http://www.nai-nl.org. Si occupa peraltro anche di mediazione e di pareri vincolanti: in specie quando la conciliazione reca solo un accordo parziale le parti possono scegliere di proseguire tramite un blind advisor o un collegio arbitrale: entrambi hanno il potere di risolvere la questione emanando decisioni che vincolano le parti in base ad elementi che le stesse parti indicano (Cfr. Netherlands arbitration institute, mediation rules in force as from 1 March 2009 in http://www.nai-nl.org) .
[6] Davanti all’Ombudsman Nationale che viene nominato dal parlamento. Si tratta di una sorta di difensore civico. Cfr. http://www.nationaleombudsman.nl/ Le basi giuridiche di questo organo si ritrovano nella Wet Nationale Ombudsman (Legge relativa all’Ombudsman nazionale).
Per dare un’idea del loro lavoro posso dire che nel 2015 hanno ricevuto oltre 38.000 reclami.
[7] Il più importante è l’Ombudsman Schadeverzekering (Ombudsman per l’assicurazione danni). PO Box 30, 2501 CA The Hague, Paesi Bassi.
[8] Emessi dalla Huurcommissie (Commissione affitti). Dal 1° aprile 2011 peraltro è cambiata la legge. Il ricorso non è gratuito: se il ricorrente è una persona giuridica l’indennità è di 450 €, se è una persona fisica corrisponderà 25 €. V. http://www.huurcommissie.nl/
[9] Davanti alle trenta commissioni facenti parte dello Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC, Ente per la risoluzione delle controversie dei consumatori); l’intervento di queste commissioni deve essere tuttavia previsto nelle condizioni generali di contratto. Cfr. http://www.degeschillencommissie.nl
Le commissioni che operano nel settore dei consumatori devono essere riconosciute dal Ministero della giustizia e devono quindi soddisfare determinati requisiti.
[10] Il Codice civile contiene inoltre una disposizione che consente di bloccare il termine di prescrizione di un reclamo se si è avviata una procedura per ottenere un parere vincolante (art. 3:316, 3).
[11] Art. 904 Codice civile.
[12] V. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm
[13] Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten) https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150430/publicatie_wet/document3/f=/vjthbalx5cya.pdf
[14] https://www.degeschillencommissie.nl/english/
[15] Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) Fondazione per le commissioni in materia di controversie dei consumatori (SGC)
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Fondazione per i reclami e le controversie in materia di assicurazione sanitaria (SKGZ)
Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) Istituto per i reclami in materia di servizi finanziari (Kifid).
[16] Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Geldend op 29-11-2012) in http://wetten.overheid.nl/BWBR0032232/geldigheidsdatum_29-11-2012
In precedenza è stato discusso il progetto di legge “Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in ambito civile e commerciale” Anpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. L’ultima versione è del 21 febbraio 2012: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32555-E.html
Ma il progetto suindicato non poteva ottenere il voto favorevole del Senato e così il Ministro della Giustizia il 21 giugno 2012 ha rimesso al Consiglio di Stato il progetto di legge indicato nel corpo del testo che si riferisce però solo alla mediazione transfrontaliera e che è stato approvato.
[17] http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm
[18] http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm
[19] Non può essere però contrario alla legge o all’ordine pubblico.
[20] V. per un modello standard il sito https://mfnregister.nl/
[21] Cfr. Netherlands arbitration institute, mediation rules in force as from 1 March 2009 in http://www.nai-nl.org
Artikel 153: Overeenkomsten waarbij van het wettelijke bewijsrecht wordt afgeweken, blijven buiten toepassing, wanneer zij betrekking hebben op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet ter vrije bepaling van partijen staan, zulks onverminderd de gronden waarop zij krachtens het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijven.
[22] Title 7.15 Settlement agreement
Article 7:900 Definition of ‘settlement agreement’
– 1. Under a settlement agreement parties bind themselves towards each other, in order to end or to avoid any uncertainty or dispute about what applies to them legally, to the assessment and establishment of a new legal status between them, indented to apply as well as far as it differs from their previously existing legal status.
– 2. The assessment and establishment of their new legal status can be made by virtue of a joint decision of the involved parties or by virtue of a decision of one of them or of a third party.
– 3. An agreement on evidence is equated with a settlement agreement as far as it brings along an exclusion of evidence in rebuttal.
– 4. The present Title (Title 7.15) does not apply to an arbitration agreement.
Article 7:901 Requirements for the establishment of the new legal status
– 1. The establishment of the new legal status is subject to the requirements which have to be met in order to accomplish the intended new legal status in accordance with the law, starting from the legal status of which it may differ.
– 2. Each of the parties is towards the other obliged to perform all what is necessary from his side to meet the requirements for accomplishing the establishment of the new legal status.
– 3. As far as it is possible to meet these requirements by means of a declaration of parties or of one of them, this declaration is regarded to be enclosed in the settlement agreement, unless this agreement provides otherwise.
Article 7:902 Establishment in conflict with mandatory law
The establishment of a new legal status in order to end any uncertainty or dispute on the field of property law is also valid if it would appear to be in conflict with mandatory law, unless its content or necessary implications are in conflict as well with public morals or public order.
Article 7:903 No retroactive effect towards third persons
As far as the establishment of the new legal status is related to what must be regarded as the correct legal situation in the past, it cannot affect any rights acquired by third persons in the meantime.
Article 7:904 Conflict with reasonableness and fairness; absence of a valid determination
– 1. An assessment made by one of the parties or a third party is voidable if its binding force, in view of its content or the way in which it was made, would in the given circumstances be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness.
– 2. When an assessment is nullified or when it appears to be null and void from the start or when no assessment is made within a reasonable period set for this purpose to the party entrusted with the task to decide on the matter, the court may assess the legal status between parties, unless the settlement agreement or the nature of the assessment indicates that it must be replaced in another way.
Article 7:905 Rescission and dissolution of the settlement agreement
If a rescission of the settlement agreement on account of a failure in the performance thereof would affect an already made assessment by one of the parties or a third party, then this rescission cannot take place by means of a one-sided declaration and, when the dissolution of the settlement agreement is claimed in court, the court may reject this claim on the ground that the party claiming the dissolution has sufficient means to obtain the undoing of or a compensation from the other party for the negative consequences of this party’s failure in the performance
Article 7:906 Application of the statutory provisions of Title 7.15 to similar legal grounds
– 1. The statutory provisions of the present Title (Title 7.15) apply accordingly to an assessment and establishment of a legal status that are based on another legal ground than an agreement.
– 2. Article 7:904 applies accordingly when one of the parties to a legal relationship or a third party has been given the right to supplement (add) or modify (change) the rules applying to that legal relationship.
– 3. Paragraph 2 does not apply to a supplementation (addition) or modification (change) resulting from a decision of a body of a legal person if this decision is in conflict with the standards of reasonableness and fairness according to Article 2:15 of the Civil Code.
– 4. Paragraph 1 and 2 do not apply as far as the necessary implications of the concerned statutory provision in connection with the nature of the legal relationship opposes against such application.
Article 7:907 Agreement on a financial settlement of mass damages debt-claims
– 1. An agreement for the purpose of compensating damage caused by an event or by similar events, concluded between one or more foundations or associations with full legal capacity and one or more other parties, who have engaged themselves under this agreement to pay compensation for that damage may, upon the joint request of these foundations, associations and the other parties, be declared binding by the court for (other) persons to whom the damage was caused, provided that the foundations or associations represent the interests of those persons pursuant to its articles of association (articles of incorporation). Persons to whom the damage was caused, shall be deemed to include persons who have acquired a debt-claim with respect to that damage under universal or particular title.
– 2. The agreement must in any case include:
- a description of the event or events to which the agreement relates;
- a description of the group or groups of persons on whose behalf the agreement was concluded, according to the nature and the seriousness of their loss;
- the most accurate indication possible of the number of persons belonging to the group or groups;
- the compensation that will be awarded to these persons;
- the conditions which these persons must meet to qualify for the compensation;
- the procedure by which the compensation will be established and can be obtained;
- the name and domicile of the person to whom the written notification referred to in Article 7:908, paragraph 2 and 3, can be sent.
– 3. The court shall reject the request if:
- the agreement does not comply with the provisions of paragraph 2;
- the amount of the compensation awarded is not reasonable having regard, inter alia, to the extent of the damage, the ease and speed with which the compensation can be obtained and the possible causes of the damage;
- it is insufficiently certain that the rights resulting from the agreement for persons on whose behalf the agreement has been concluded, can be followed up (performed);
- the agreement does not provide in a possibility of an impartial settlement of disputes which may arise from the agreement by another than the judge or court that would have jurisdiction according to law;
- the interests of the persons on whose behalf the agreement was concluded are otherwise not adequately safeguarded;
- the foundations or associations referred to in paragraph 1 are not sufficiently representative with regard to the interests of persons on whose behalf the agreement has been concluded;
- the group of persons on whose behalf the agreement was concluded is not large enough to justify a declaration by the court that the agreement is binding;
- there is a legal person who will provide the compensation pursuant to the agreement and he is not a party to the agreement.
– 4. Before making a decision, the court may, with the approval of the parties who have concluded the agreement, complete or amend the agreement, or give parties the opportunity to add further contractual provisions to the agreement or to change its content. In the court order making the agreement binding, the court shall mention the additions or changes.
– 5. The request referred to in paragraph 1 shall interrupt the prescription period for any right of action for compensation of damage against the persons who have committed themselves at the agreement to compensate this damage. A new prescription period of two years starts to run on the day following the one on which:
- a definitive decision is made on the compensation to be awarded;
- the period referred to in Article 7:908, paragraph 2, has expired after an entitled person has made a notification as referred to in that paragraph within that aformentioned period;
- it has been established irrevocably (final and binding) that the request shall not be awarded;
- the agreement is terminated pursuant to Article 7:908, paragraph 4.
– 6. The agreement may provide that a right to compensation pursuant to the agreement shall expire if a person entitled to compensation has not claimed the compensation within a period of at least one year after the day following the one on which he became aware that his right on payment of the compensation is due and demandable.
– 7. The present Article and Articles 7:908 up to and including 7:910 shall apply accordingly to agreements that create a right for people who are disadvantaged by an event or similar events to claim another performance than the one meant in paragraph 1 or appeal to the agreement in another manner.
– 8. The persons on whose behalf the agreement has been concluded, are entitled, during the time that the request is pending and until no irrevocable decision has been given on it, to withhold performance of the obligations resting on them, to the extent that the agreement provides in the ending of a dispute in regard thereof.
Article 7:908 Legal effect of an agreement which is declared binding by the court
– 1. As soon as the request for a declaration making the agreement binding, has been awarded, the agreement referred to in Article 7:907 shall, as between the parties and the persons entitled to compensation, have the effect of a settlement agreement in the meaning of Article 7:900, to which each of the persons entitled to compensation are regarded as a party.
– 2. The declaration that the agreement is binding shall have no consequences for a person entitled to compensation who has notified the person referred to in Article 7:907, paragraph 2, under point (f), in writing, within a period to be determined by the court of at least three months following the announcement of the decision referred to in Article 1017 paragraph 3 of the Code of Civil Procedure, that he does not wish to be bound by the agreement*. The court may allow the parties who have concluded the agreement, to ask the persons entitled to a compensation to provide further information together with the notification meant in the first sentence. If the information meant in the second sentence is not provided, or if it is incorrect or incomplete, this shall not affect the validity of the notification meant in the first sentence.
– 3. A declaration that the agreement is binding shall have no consequences for a person entitled to compensation, who could not have known of his loss (damage) at the time of the announcement referred to in paragraph 2 if, but who has notified, after becoming aware of his loss (damage), the person referred to in Article 7:907, paragraph 2 under point (f), in writing of his wish not to be bound by the agreement. A party that has engaged himself under the agreement to pay compensation for damage may give a person entitled to compensation as referred to in the first sentence notice in writing of a period of at least six months within which that person can state that he does not wish to be bound by the agreement. This notice shall also state the name and the domicile of the person referred to in Article 7:907, paragraph 2, under point (f).
– 4. A stipulation releasing a party to the agreement from an obligation to the disadvantage of the persons entitled to compensation, made after the declaration of the court that the agreement is binding, is null and void, unless it gives parties on whom the obligation for a compensation of damage rests, the joint power to terminate the agreement no later than six months after the expiry of the period to be determined by the court referred to in paragraph 2 on the ground that the declaration that the agreement is binding affects too few of the persons entitled to compensation or has too less effect for another reason that ismentioned in the agreement. In that case, termination shall be effectuated by an announcement in two newspapers and by means of a written notification to the foundation or association referred to in Article 7:907, paragraph 1. The parties who have terminated the agreement shall ensure that a written notice of termination is sent as soon as possible to the known persons entitled to compensation, for which purpose the parties may use the last known domicile of the persons entitled to compensation.
– 5. Once the agreement has been declared binding, the parties who concluded the agreement may not invoke the grounds for nullification referred to in Article 3:44, paragraph 3, and Article 6:228 of the Civil Code, and a person entitled to compensation may not invoke the ground for nullification referred to in Article 7:904, paragraph 1.
*) See also Book 3 Code of Civil Procedure, Title 14 Class action
Article 7:909 The court’s power to give a decision on the compensation
– 1. When, pursuant to the agreement, a definitive decision has been taken about the compensation which is due to a person entitled to it, this decision has binding force. If, however, this decision or the procedure by which it was reached is unacceptable according to standards of reasonableness and fairness, the court has the power to give a decision on the compensation.
– 2. If no decision is given on the awarding of compensation within a reasonable stipulated period, the court has the power to give a decision on the compensation.
– 3. Once the agreement has been declared binding, the foundation or association referred to in Article 7:907, paragraph 1, may demand performance of the agreement on behalf of a person entitled to compensation, unless that person objects to this.
– 4. The person entitled to compensation shall not receive compensation pursuant to the agreement if this would place him in a clearly more advantageous position.
– 5. If the party or the parties who have engaged themselves under the agreement to provide compensation for damage can meet their obligations under the agreement by payment of an amount stipulated in the agreement, and if it emerges that the total amount of outstanding compensation claims exceeds the total amount to be contributed, the subsequent outstanding debt-claims shall be reduced, pro rata, to the amount still remaining. Depending on factors such as the nature and seriousness of the damage, the agreement may include a different method of reduction than the method prescribed in the first sentence. The payment of an outstanding debt-claim may be suspended if, in connection with the provisions of the first and second sentences, there are reasonable grounds for doubt as to what amount must be paid.
Article 7:910 Other debtors who are joint and several liable; distribution of a remaining sum
– 1. If other debtors, besides the party or parties who have engaged themselves under the agreement to compensate the damage, are joint and several liable for the same compensation, Article 6:14 of the Civil Code applies accordingly. Subject to evidence of a contrary intention, the agreement shall be deemed to include also a clause as referred to in that statutory provision.
– 2. If the party or parties who have engaged themselves under the agreement to compensate the damage have complied with their obligations under the agreement through payment of an amount stipulated in the agreement and, after the persons entitled to compensation have received payment, there is a sum remaining, this party or these parties may jointly request the court which declared the agreement binding, to order the person administrating this remainder to pay it to the party, or if there is more than one party, to each party in proportion to their respective contributions. If it is requested to order the person who administrates the funds to pay out the remaining sum in full or in part, the court shall deny the request if it is not plausible sufficiently that after payment of the entire remainder all persons entitled to a compensation are satisfied, or if it is not plausible sufficiently that after payment of a part of the remainder all persons entitled to a compensation may still be satisfied. The court may order that one or more experts shall report on topics that are of importance in regard of the request.
[23] Artikel 1069
1 Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen. Het scheidsgerecht kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.
2 Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen, geldt als een arbitraal vonnis waarop de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van deze Titel van toepassing zijn, met dien verstande dat:
- het vonnis slechts kan worden vernietigd op de grond dat het in strijd is met de openbare orde; en
- het vonnis, in afwijking van het bepaalde in artikel 1057, niet de gronden waarop het berust, behoeft te bevatten.
[24] La soglia di reddito per potersi avvalere di un avvocato o di un mediatore a spese dello Stato è la seguente:
- per coppie coniugate, coppie di fatto registrate o conviventi: 33600 EUR annui;
- per soggetti single: 23800 EUR annui.
In aggiunta a questi limiti finanziari, il patrocinio a spese dello Stato non è disponibile per le parti che dispongono di risorse patrimoniali di valore superiore a un determinato importo per le quali è richiesta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come una seconda casa, altre proprietà immobiliari, risparmi, liquidità, cespiti, ecc. Il valore esatto per le coppie coniugate, le coppie di fatto registrate o i conviventi è stabilito dalle autorità tributarie nazionali. Per i single, il valore è di 19698 EUR, aumentato di 2631 EUR per ogni figlio a carico.
Se le risorse finanziarie delle parti sono comprese nelle soglie applicabili, lo Stato provvede a sostenere il costo di un avvocato o di un mediatore, ma soltanto parzialmente. Ogni parte deve infatti contribuire con risorse proprie. Il contributo è pari a 45 EUR da 0 a 4 ore e a 90 EUR per più di cinque ore (per mediazione, non per parte). Il contributo dovuto a un avvocato è superiore.
Il contributo versato dallo Stato dipende dalla durata della mediazione ed è limitato a un massimo di otto ore. Il mediatore riceve un compenso di 400 EUR per le prime quattro ore e di 400 EUR per i periodi successivi, sempre di quattro ore. Di conseguenza, se la mediazione richiede sei ore, il mediatore riceve 800EUR; la stessa cifra è dovuta se la mediazione richiede dieci ore.
[25] http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/legalaid-brochure_online–2015.pdf
[26] http://www.rvr.org/Informatie+voor+mediators/over-aanvragen/inschrijven/inschrijven-mediators.html
[27] È però un incentivo transitorio. Si tratta di una sorta di rimborso dei diritti di cancelleria.
[29] NMI, Centro per la mediazione dei Paesi Bassi.
[30] https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator/
[31] Non è necessario dunque appartenere agli elenchi di un organismo come accade in Italia.
[32] Il MfN ha accreditato alcuni istituti di formazione nel campo della mediazione. I programmi di formazione di tali istituti che sono ad oggi 32 per la mcc (e 18 per la mediazione familiare) prevedono un corso di base di sei giorni (compresa la sera) o sette (per 57 ore) e corsi della durata di 20 giorni o più. Il completamento di uno di questi corsi di formazione è una delle condizioni preliminari per poter essere iscritti nel registro dei mediatori.
[33] Lo strumento di valutazione è stato predisposto dall’MfN presso l’Università di Leiden, nei Paesi Bassi. Esso consta di 50 domande a risposta multipla e di cinque domande aperte. I contenuti che vengono valutati sono riportati nel “Mediation Handboek” (Manuale di mediazione, ed. Sdu Uitgevers, L’Aia, Paesi Bassi). Attualmente il valutatore dei mediatori è una società che si chiama INTOP (http://mediationtoets.nl/)
[34] http://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2016.html
Tutte le condizioni per l’scrizione al MfN per l’anno 2016 si possono trovare su http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/mediators/over-aanvragen/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2016-rvr-v1-00—ondertekend-door-bestuur.pdf
[35] Cfr. https://mfnregister.nl/permanente-educatie-eisen-pe/
[36] Sul modo di conseguire i crediti cfr. https://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/03/SKM_PE_Reglement_1_januari_2014_DEF-2-2.pdf
[37] https://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/02/MfN-mediationreglement_2008.pdf
[38] http://www.mediationinbrabant.nl/
[39] Si occupa tra gli altri compiti di rispondere alle richieste di gratuito patrocinio. Cfr. http://www.rvr.org/nl/news
[40] È formata da membri della magistratura, del MfN, dello sportello legale e del Consiglio di Assistenza Giudiziaria.
[41] L’annotazione si riferisce al marzo 2011. Cfr. http://kassa.vara.nl/
[42] 32 555 Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in ambito civile e commerciale). Cfr. http://cdn.ikregeer.nl/pdf/kst-32555-A.pdf
[43] Il progetto che è stato presentato il 18 novembre 2010 ha subito una sola modifica; al 23 giugno 2011 prevedeva il contenuto che qui si riassume. La mediazione ed il mediatore sono individuati facendo riferimento alla definizione della direttiva 52/08: Art. II C in fine. a) Per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima; b) “Per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione”.
Il progetto di legge modifica innanzi tutto due articoli del Codice civile (316 e 319) sulla prescrizione che viene ad essere interrotta anche dalla mediazione. Con l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione dal giorno successivo a quello in cui la mediazione si è conclusa perché una delle parti od il mediatore per l’altra parte notifica per iscritto che la procedura è terminata o perché è trascorso un periodo di sei mesi senza che le parti abbiano fatto qualsivoglia atto. Il nuovo termine di prescrizione è di tre anni. Tuttavia il termine di prescrizione non può in nessun caso spirare in tempo antecedente a quando il termine originario sarebbe scaduto senza interruzione (art. I).
Nelle disposizioni generali del Codice di rito si inserisce il principio per cui il giudice può in ogni caso ed in ogni fase del processo proporre alle parti una mediazione (Art. II A che doveva introdurre l’art. 22 bis C.p.c.).
L’articolo 87 c. 1 prevede che il giudice possa, su richiesta delle parti o di una di esse, o di ufficio, in ogni caso e in qualunque fase del procedimento di comparizione delle parti in udienza, consigliare di trovare un accomodamento (Art. II B).
L’art. 165 C.p.c. oggi prevede che chiunque è tenuto a deporre salvo che sia tenuto al segreto per la sua professione, ufficio od occupazione o che perché rispondendo si esporrebbe o esporrebbe i suoi parenti alla contestazione di un reato.
Il progetto di legge prevede un’altra deroga all’obbligo di deposizione qualora la riservatezza di una mediazione sia prevista dalle parti espressamente, per il mediatore e per chi è coinvolto nella mediazione, i quali non hanno l’obbligo di deporre su informazioni derivanti da o correlate a una mediazione su diritti e obblighi che siano disponibili.
I predetti soggetti sono però tenuti a testimoniare se le parti sono d’accordo o se la loro deposizione è necessaria per motivi imperativi di ordine pubblico, in particolare per proteggere gli interessi dei minori o per impedire che qualcuno sia compromesso nella sua integrità fisica o psichica, o nei casi in cui la divulgazione dei contenuti dell’accordo transattivo raggiunto con la mediazione sia necessario per la sua esecuzione od attuazione (Art. II C).
Quest’ultima disposizione si sarebbe dovuta applicare anche in tema di arbitrato (Art. II D).
L’art. 279 c. 4 C.p.c. si occupa del verbale di accordo. Viene aggiunta la specifica per cui le parti possono chiedere che abbia efficacia esecutiva ed all’uopo esso viene firmato da loro e dai loro rappresentanti (Art. II E).
Il progetto di legge stabilisce poi l’abrogazione del comma 2 dell’818 ai sensi del quale il giudice può disporre, con l’accordo dei coniugi, di affidarsi ad un mediatore con l’obiettivo di trovare un comune accordo con riferimento ad una o più conseguenze del divorzio (Art. III F; viene modificato l’art. 1041 C.p.c.).
La mediazione si ritiene conclusa quando viene compiuto qualsiasi atto teso ad attuarne l’accordo (Art III).
[44] https://mfnregister.nl/deelnemers-mediationcongres-doen-oproep-aan-minister-van-der-steur-breng-wetsvoorstel-mediation-snel-in-consultatie/; cfr. per il testo https://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/; per la dottrina v. http://www.sconline.nl/opinie/ontwikkeling-van-mediation-gebaat-bij-wettelijke-basis
Parte la risoluzione delle controversie online di consumo
Può essere presentato reclamo da un consumatore contro un professionista e da un professionista contro un consumatore
Sono undici gli stati che hanno comunicato alla commissione i propri organismi di ADR.
Si tratta di: Croazia, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna
Non tutti i settori però sono sono coperti da organismi e dunque come consumatore non è detto che ci sia la possibilità di utilizzare la piattaforma per risolvere una controversia con i commercianti dei paesi sopra indicati.
L’elenco degli organismi comunque si può rinvenire alla pagina:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Per l’Italia gli organismi di ADR sono i seguenti:
- ADR Center srl Italia Ulteriori informazioni
- Concilia s.r.l. Italia Ulteriori informazioni
- ODCEC Medì Italia Ulteriori informazioni
- Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm – Associazioni di consumatori Italia Ulteriori informazioni
- Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia SpA – Associazioni di consumatori Italia Ulteriori informazioni
- Organismo di conciliazione partitetica Wind Telecomunicazioni SpA – Associazioni di consumatori Italia Ulteriori informazioni
- SICOME SC
L’indirizzo multilingue della piattaforma si può trovare su:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Il link in lingua italiana per risolvere online le controversie di consumo si può trovare all’indirizzo:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT
L’indirizzo per informarsi su come funziona il tutto si può trovare in:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.timeLine
Attualmente non sono disponibili punti di contatto nazionali nei seguenti paesi: Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania
Per trovare gli indirizzi dei punti di contatto nazionali si clicca sul seguente link:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.odrList
Il consulente del punto nazionale di contatto può:
a) rispondere alle domande e aiutare a presentare il reclamo.
b) aiutare a comunicare con il commerciante e/o con l’organismo di risoluzione delle controversie che tratta il reclamo
c) aiutare a presentare il reclamo (indicando anche i documenti da allegare)
d) dare informazioni generali sui diritti del consumatore (o del commerciante)
e) consigliare su altri mezzi di risoluzione delle controversie se la procedura ODR non funziona.
La condizione degli Ebrei in genere e nelle Leggi e Costituzioni di Sua Maestà Vittorio Amedeo II
Nel giorno della memoria mi pare opportuno pubblicare qui questo breve saggio (clicca qui: la condizione degli ebrei nelle leggi e costituzioni di sua maestà vittorio amedeo ii )
L’intento è quello di far comprendere al lettore qualcosa di più sulla storia degli Ebrei.
Spesso si ritiene che siano stati perseguitati soltanto nel XX secolo e comunque non si spiega con dovizia di dettagli che la Shoah è solo la punta di un iceberg che alle sue fondamenta trova delle interdizioni pesantissime e millenarie.
Spero che possano avvicinarsi a questo testo soprattutto gli insegnanti e gli alunni: a suo tempo io lo scrissi per loro cognizione e memoria.
Non sono ebreo e dunque mi sono avvicinato alla materia da semplice studioso di storia: coloro che appartengono al popolo ebraico mi scuseranno per eventuali imprecisioni e semplificazioni; il mio intento è solo quello di focalizzare l’attenzione su alcuni fatti poco esplorati e conosciuti, ma estremamente rilevanti.
Per coloro che si occupano di ADR la storia ebraica è importante sia che ci riferiamo agli strumenti di ordine imposto sia che prendiamo in considerazione quelli di negoziato.
Quanto all’arbitrato possiamo in sintesi anticipare che è stato lo strumento principe attraverso cui è pervenuta sino a noi la loro eredità giuridica.
In riferimento alla conciliazione vedremo che essa si lega al trattamento giuridico degli immobili nei ghetti presenti nei domini dei Savoia. Se abbiamo avuto una conciliazione facoltativa sino al 2010 c’è un motivo che si incrocia con la storia ebraica.
AVVERTENZA
La condizione degli Ebrei nei millenni ha messo duramente in crisi il concetto stesso di diritto naturale, quelle guarentigie minime che gli antichi ritenevano presenti presso tutte le genti, e ciò perché ci furono forse ben pochi popoli che nella storia ne subirono così fortemente il disconoscimento.
“I paria delle Indie, gli schiavi dell’Oriente e di Roma, gli Iloti di Sparta (che erano privi dei diritti civili e politici e potevano essere uccisi impunemente) sono i tipi soli che possiamo qui mentovare onde farci un’idea del modo in cui vivevano gli Ebrei fra le nazioni cristiane; formando casta a parte da chi potevano aspettare protezione e giustizia? dalle loro universalità? Dalle nazioni che li ricettavano nel loro territorio e li ritenevano in condizione affatto precaria? Con ragione disse il Forti che il mancar di fede degli Ebrei non parve ai principi cosa riprovevole, il mancare ai medesimi di umanità non parve ai popoli contrario alla legge di Dio”[1].
Lo stesso Mosè del resto aveva anticipato agli Israeliti un particolare destino: “Il Signore vi disperderà fra i popoli e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà”[2].
Il Corano nella VII sura (Al-A‘râf) rievoca con queste parole un triste percorso:
“167. E il tuo Signore annunciò che avrebbe inviato contro di loro qualcuno che li avrebbe duramente castigati fino al Giorno della Resurrezione! In verità il tuo Signore è sollecito nel castigo, ma è anche perdonatore, misericordioso”
“168. Li dividemmo sulla terra in comunità diverse. Tra loro ci sono genti del bene e altre [che non lo sono]. Li mettemmo alla prova con prosperità ed avversità, affinché ritornassero [sulla retta via]”[3].
Nel breve saggio che seguirà ove cercheremo di descrivere sommariamente le loro traversie, useremo diversi vocaboli per indicare gli appartenenti al popolo di Abramo.
Avvertiamo però che a rigore i vocaboli non sono del tutto fungibili.
Secondo una prima interpretazione, infatti, il termine Eber o Heber[4] venne dato dai Cananei ad Abramo perché giungeva dalla Caldea che si trova al di là del fiume Eufrate.
Secondo gli Orientali invece la parola Ebreo deriverebbe da Heber figlio di Sale e trisavolo di Abramo.
Il lemma Israeliti indica i discendenti di Israel ovvero Giacobbe, nato da Isacco figlio di Abramo.
La parola Israel significa in ebraico “che prevale o che domina con Dio”[5]; un angelo soprannominò così Giacobbe dopo che ebbe compiuto una lotta durante una visione a Macanàim ribattezzata da lui Penuél[6].
Gli Ebrei amano in particolare chiamarsi israeliti perché è un termine che si ritrova nelle Sacre scritture.
Il termine Israele talvolta indica tutto il popolo, talaltra la sola discendenza di Giacobbe e ancora il regno di Israele e delle dieci tribù distinte dal regno di Giuda (che ricomprendeva appunto la tribù di Giuda e di Beniamino).
Con il vocabolo Giudei si fa riferimento poi a coloro che fecero ritorno a Gerusalemme dalla cattività babilonese: dal momento che non esisteva più il regno di Israele, gli Ebrei assunsero il nome dell’unico regno ancora in piedi che era appunto quello di Giuda.
Peraltro la Tribù di Giuda era anche la più potente e quasi l’unica rimasta nel paese.
Prima di quest’epoca si dava nome di Giudei solo agli abitanti del regno di Giuda; e prima della formazione del regno di Giuda[7], i discendenti di Giacobbe furono conosciuti solo come Israeliti od Ebrei[8].
Dopo quest’epoca i termini utilizzati per indicare il popolo di Erez Israel[9] sono appunto sostanzialmente Giudei, Ebrei; nella legislazione romana il termine utilizzato è ad esempio quello di Giudei, in quella sabauda si fa riferimento invece agli Ebrei, nelle leggi razziali fasciste del 1938 ai “cittadini italiani di razza ebraica”o “agli appartenenti alla razza ebraica”.
Ogni termine ha dunque un suo preciso significato anche storico e quindi la scelta che si opererà è dettata esclusivamente dal fatto che si vuole rendere più agevole e fluida la lettura[10].
Al fine di descrivere la legislazione savoiarda sugli Ebrei si ritiene inoltre utile premettere un excursus sulla storia degli Israeliti a partire dal loro arrivo a Roma.
E ciò perché le usanze che si ritrovano nelle norme sabaude potrebbero risultare non solo punitive, ma anche bizzarre per un lettore che non sia avvezzo alla conoscenza di quello che era il regime imposto a partire dai primi stanziamenti giudaici per arrivare al diritto comune, ancora vigente nel secolo XVIII.
In altre parole ciò ci aiuterà a comprendere con mestizia che nelle norme di Sua Maestà Vittorio Amedeo II vi è una strettissima continuità con il passato della condizione giudea.
E peraltro nella legislazione dei Savoia si pongono purtroppo le basi anche per quelle che noi denominiamo le leggi razziali[11].
CONTINUA A LEGGERE la condizione degli ebrei nelle leggi e costituzioni di sua maestà vittorio amedeo ii2
[1] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, Tipografia Favale, Torino, 1848, p. 46.
[2] Deuteronomio, 4, 27. La Bibbia di Gerusalemme, 2009.
[3] Il Corano, versione grandi tascabili Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 154. Il passo viene citato all’inizio di una delle storie più famose del popolo ebreo dell’antichità (1189), quella di Samuele figlio di Giuda, che era passato alla religione islamica.
[4] Che sta in quanto preposizione per trans, al di là, ma anche come sostantivo per indicare il viaggiatore.
[5] Deriva, infatti, dal termine shara che tradotto in italiano significa “dominare”.
[6] Gen. 32, 29. “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con gli uomini e con Dio ed hai vinto”. La Bibbia di Gerusalemme, 2009.
[7] Avvenuta con Roboamo, figlio di Salomone, che divise la Terra Promessa o Santa in due regni.
[8] Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, voce Ebrei, Tipografia Emiliana, Venezia, 1843, pp. 1-6.
[9] Così gli Ebrei chiamano la Palestina (che venne a suo tempo appellata così al tempo di Adriano).
[10] Si aggiunge che si sono sostituite le dizioni avanti Cristo e dopo Cristo proprie della tradizione cristiana con le indicazioni BCE e e.V.
[11] Le Leggi Razziali emanate in Italia tra il 5 Settembre 1938 e il 29 Giugno 1939, ricalcano essenzialmente quelle promulgate in Germania. Il primo documento ufficiale da cui sono poi scaturite è il Manifesto sulla purezza della razza pubblicato il 14 Luglio 1938. Segue il Comunicato della Segreteria del PNF sulla Razza Italiana; è del 5 Settembre 1938 il Regio Decreto per la difesa della razza nella scuola, del 7 Settembre 1938 il Regio Decreto sugli Ebrei stranieri, del 6 Ottobre 1938 la Dichiarazione sulla razza votata dal Gran Consiglio del Fascismo, del 15 Novembre 1938 il Regio Decreto sull’integrazione in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, del 17 Novembre 1938 il Regio Decreto per la difesa della razza Italiana, del 29 Giugno 1939 il Regio Decreto sulla disciplina dell’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza Ebraica, Cfr. Per approfondire il testo di questi documenti v.http://cronologia.leonardo.it/ugopersi/leggi_razziali_italia/leggi_razziali_italia.htm
Corso di Leadership strategica e operativa
In Spagna arriva la mediazione a pena di irricevibilità della domanda
Un bilancio sui metodi ADR
Come sappiamo bene uno sviluppo decisivo della mediazione civile e commerciale si è avuto con l’emanazione della direttiva 52/08[1] sulle controversie transfrontaliere.
Tuttavia se facciamo bene i conti ci sono voluti ben quattro anni perché si componesse l’intero quadro di implementazione e paesi importanti come Germania, Francia e Spagna ci sono arrivati solo all’ultimo, appunto nel 2012.
In Germania ancora oggi, nel 2015, la mancanza di un regolamento sulla mediazione certificata ha portato diversi problemi, anche legali, ai mediatori (oltre che alla violazione della Direttiva stessa che prevedeva all’art. 11 l’apprestamento anche delle disposizioni regolamentari entro il 21 maggio 2011).
Peraltro al marzo 2012 avevano provveduto alla comunicazione degli organi competenti a dare esecutività agli accordi (art. 6 della Direttiva) solo Lituania, Slovacchia, Regno Unito, Ungheria, Paesi Bassi ed Italia.
Come dire che molti stati se la sono presa a dir poco comoda.
Il 21 maggio 2016 per la mediazione transfrontaliera potrebbe essere una data importante poiché la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’attuazione della direttiva e potranno essere proposte modifiche[2].
E quindi prima ancora che finisca nel nostro paese il periodo di sperimentazione della mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità, potrebbe essere necessario apporre delle correzioni.
L’art 9 richiedeva poi agli stati di incoraggiare “la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione”.
In ossequio a questa norma sono stati sedici i paesi che hanno optato per la creazione di un registro statale[3].
Dobbiamo dire però che i paesi con condizioni favorevoli per la mediazione[4] non sentono la necessità di dotarsi di un registro statale di mediatori e quindi di applicare la Direttiva. Sui sette paesi che godono delle migliori condizioni per mediare[5] il registro è stato approntato dal solo Lussemburgo.
Sempre sei paesi su sette di quelli che hanno condizioni più favorevoli hanno una mediazione preventiva volontaria o su ordine del giudice.
Solo in Francia dal 1° aprile 2015 bisogna tentare uno dei MARDS prima di introdurre la causa, ma non c’è una sanzione per chi non lo fa.
Gli stati ad eccezione della Spagna puntano solo a parole sulla mediazione come istituto per deflazionare il contenzioso. Tra i nove paesi che hanno più cause pendenti per abitante solo Croazia e Germania primeggiano per incentivi e promozione pubblica dell’ADR.
Ad oggi in Europa i mediatori sono circa 47.000. Ma la cosa bizzarra è che i paesi con più alto numero di mediatori sono quelli che promuovono di meno pubblicamente gli ADR. Se non supereremo questo dato per la mediazione e soprattutto per i mediatori non ci potrà essere alcun futuro.
Da una intervista UE del febbraio 2015 effettuata in relazione ai rimedi che si sono apprestati in tema di violazione dei diritti dei consumatori è emerso che:
il 16% delle persone ha dichiarato che non ha adottato alcun rimedio;
il 23% ha affermato che era improbabile si potesse ottenere qualcosa;
il 19% ha precisato che la risoluzione era troppo lunga;
il 12% che non sapeva come o dove;
Il 38% di quelli che hanno deciso di lamentarsi non erano poi soddisfatti di come è stata trattata la pratica: i meno soddisfatti erano quelli che avevano promosso un giudizio.
Simili dati sconfortanti peraltro sono noti alla UE dagli anni 2000.
Così nel 2013 si sono approntati due strumenti: il regolamento 524/13 (regolamento ODR) e la direttiva 2013/11 (direttiva ADR)
Il sistema di tutela ADR/ODR del consumo doveva andare a regime il 9 gennaio 2016, ma gli stati non hanno ancora comunicato la lista degli organismi ADR che se ne occuperanno, così come era accaduto, come già ricordato, per gli organi deputati a fornire esecutività agli accordi ai sensi della direttiva 52/08.
E così anche se non c’è un provvedimento ufficiale della Commissione Europea il tutto slitterà a Febbraio 2016.
Nel frattempo la direttiva 2013/11 che doveva essere implementata entro il 9 luglio 2015, vede diverse defezioni, anche se gli Stati, dobbiamo dirlo, sono stati più solleciti rispetto alla direttiva 52/08.
Ad oggi sono 23 i paesi che hanno attuato la Direttiva ADR: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.
Altri paesi stanno invece ancora lavorando sui progetti di legge: Croazia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.
La Polonia dovrebbe licenziare la legge a breve dato che l’8 dicembre 2015 il governo del paese ha dato per imminente l’attuazione.
Pure il governo del Granducato del Lussemburgo non dovrebbe essere lontano.
Per la Germania si andrà a febbraio 2016 ed in Spagna probabilmente il recente voto politico ha stoppato il processo: era accaduto anche per la direttiva 52/08 del resto.
[1] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
[2] Art. 6 c. 3 DIRETTIVA 2008/52/CE.
[4] Migliori sono i sistemi economici, migliore è la giustizia e più adeguato spazio trova e può trovare la mediazione.
[5] Regno Unito, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Condizione di procedibilità nel settore dell’energia?
L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEESGI) il 5 novembre 2015 ha adottato una deliberazione per imbastire una nuova disciplina delle procedure extragiudiziali. E ha lanciato all’uopo una consultazione che si concluderà nel gennaio 2016.
L’intendimento è quello di attuare la legge 481/95 alla luce del decreto di recepimento della direttiva ADR (che attribuisce all’Autorità il compito di regolamentare il tentativo obbligatorio)
In pratica si vuole rendere da subito obbligatorio il tentativo di conciliazione per i settori elettrico e gas (clienti domestici e piccole imprese; no liti tributarie e fiscali derivate) e posticipare invece la gestione extragiudiziale obbligatoria del sistema idrico. E ciò perché solo per le prime due ci sarebbe già una esperienza omogenea di conciliazione sul territorio.
Per il sistema idrico gli utenti potranno dunque adire le procedure extragiudiziali che preferiscono in via volontaria (e quindi anche la mediazione).
Si prevederà sulla scorta del decreto 28/10 che la condizione di procedibilità (per energia e gas) sia considerata assolta con il mancato accordo al primo incontro (e dunque anche se il chiamato non compare).
La condizione di procedibilità varrà però solo per l’utente e non per l’operatore che sarà libero di agire contro il consumatore senza il preventivo tentativo di accordo bonario.
Inoltre il primo incontro sarà fissato entro 30 giorni dalla domanda (e comunicato alle parti dal servizio di conciliazione dell’Autorità) per garantire il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Mentre il termine massimo per la conclusione sarà di 90 giorni.
L’accordo sarà esecutivo e non richiederà l’apposizione della formula.
Siccome verrà fatto un accordo con Unioncamere, anche il titolo rilasciato dalle CCIAA avrà le stesse caratteristiche.
La differenza tra il tentativo obbligatorio in materia di gas e luce e le altre condizioni di procedibilità risiede nel fatto che per il primo è necessario aver contattato in primo luogo l’operatore senza esito (cosa che accade peraltro anche per le procedure CONSOB e per quelle della Banca d’Italia)
La risposta dell’operatore dovrà essere attesa per almeno 50 giorni e non dovrà decorrere più di un anno tra il reclamo all’operatore e la domanda di conciliazione (termine decadenziale).
Davanti alle CCIAA non ci sarà bisogno né del preventivo reclamo, né del rispetto dei termini predetti perché si opera in ambito del decreto 28/10 che non richiede tali adempimenti a differenza del decreto 135/15 (di attuazione della Direttiva ADR).
Gli operatori saranno obbligati a partecipare al procedimento (in realtà al solo primo incontro) come condizione di procedibilità. E’ un caso quindi questo di partecipazione obbligatoria del professionista ad una procedura ADR così come ammesso dalla Direttiva ADR e dal decreto 135/15 (del resto ciò vale anche per il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario).
Si propone infine di gestire le controversie del settore oltre alle CCIAA (tramite protocollo Unioncamere) anche con le conciliazioni paritetiche e gli organismi di cui al decreto 28/10.
Tutte queste regole sono in fase di proposta e dunque potrebbero essere ribaltate a seguito del pervenimento delle risposte alla consultazione, ma lo sapremo presto.
Alla fine del documento è pubblicato lo schema la cui conoscenza è di indubbia utilità.
Fai clic per accedere a 562-15.pdf
L’impasse in mediazione
Cenni sull’ADR del consumo a Cipro: un bel modello
Anche Cipro attua la Direttiva 2013/11 UE e dunque i paesi che hanno attuato la direttiva salgono a 19: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.
La legge cipriota è del 23 ottobre 2015[1].
Cipro ha scelto l’arbitrato (si sostituisce la legge del 2011) che riguarda le controversie, transfrontaliere o non, per vendita di beni o prestazione di servizi sino a 5000 €.
Vi è un registro di venditori che accettano di regolare le loro questioni tramite arbitrato del consumo, tenuto all’ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori del Ministero dell’energia, industria, turismo e commercio.
Questo ufficio retto da apposito segretario ha dislocazioni su base provinciale (tramite un Segretario) e l’elenco dei professionisti accettanti è reso pubblico ogni anno.
Si possono effettuare presso l’ufficio reclami online e non online: ma il consumatore deve ottenere prima il consenso del professionista.
L’ufficio è comunque tenuto a dare ai consumatori tutte le informazioni previste dalla Direttiva 2013/11 UE.
La domanda di arbitrato deve riguardare il consumo, essere corredata della prova del pagamento dell’arbitrato e non può superare il valore di 5000 €.
Diversamente viene respinta entro 7 giorni (i motivi di rifiuto sono poi anche quelli previsti dalla Direttiva).
Nella domanda devono essere indicati anche i testimoni che devono essere sentiti.
Se la domanda contiene tutti gli elementi entro 15 giorni viene inviata dal Segretario al professionista.
Se il professionista accetta può proporre domanda riconvenzionale (che può essere ritirata durante il corso del procedimento) e deve anch’egli indicare i propri testimoni.
Entro 20 giorni da quando il Segretario fornisce all’arbitro il fascicolo completo deve essere tenuta la seduta.
Le richieste istruttorie che non siano indicate negli atti iniziali devono essere autorizzate dall’arbitro.
Le parti possono comparire di persona o a mezzo di procuratore speciale od essere rappresentate da avvocato.
Durante l’udienza l’arbitro ha la facoltà di suggerire alle parti di addivenire ad una composizione amichevole che tiene luogo del lodo se è approvata dall’arbitro e registrata dal Segretario.
L’accordo può essere comunque impugnato in tribunale.
Nel caso di proposta l’arbitro è tenuto ad avvertire le parti che la decisione giudiziaria potrebbe essere diversa e comunque le parti devono avere a disposizione un tempo ragionevole per accettarla.
Il lodo deve essere emesso entro 15 giorni dall’udienza e notificato alle parti entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato (salvo identica proroga per le questioni complesse, debitamente comunicata alle parti).
I professionisti che non rispettano le decisioni arbitrali possono essere multati sino a 2000 €.
Il direttore dell’ufficio elabora la lista degli arbitri (su loro domanda) la cui approvazione è effettuata con decreto ministeriale pubblicato in gazzetta ufficiale.
Gli arbitri iscritti in apposito registro, sono avvocati con una esperienza di almeno due anni oppure membri della camera tecnica di Cipro (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).
Non possono essere pubblici impiegati o detenere potere pubblico, essere stati condannati per reati che implicano disonestà o turpitudine morale.
Possono continuare a svolgere la loro professione e restano in carica 3 anni prorogabili su richiesta.
Non possono essere rimossi se non con un valido motivo.
Sono indipendenti, imparziali e neutrali.
Se tacciono un conflitto di interesse che venga sollevato da una parte, possono essere cancellati dal registro
La remunerazione degli arbitri è di 85 € ad arbitrato (sino a 2500 €) e di 170 € tra 2500 e 5000 €
[1] Διαιτησία Νόμος του 2015, Ν. 148(Ι)/2015 («ο Νόμος») (Legge sull’arbitrato del 2015 N. 148 (I) / 2015 (“Legge”)
Cenni sulla mediazione del consumo in Francia
Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière il parlamento transalpino ha delegato al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che doveva modificare il Codice del Consumo[1].
Il 20 di agosto 2015 il Governo ha pertanto attuato la direttiva ADR con l’Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommatiion NOR: EINC1512728R[2]
Il provvedimento è stata pubblicato in gazzetta il 21 agosto 2015.
Ma abbisognava di ulteriore regolamentazione da parte del Conseil d’Etat (ed invero il Consiglio di stato dovrà intervenire ad es. per stabilire gli incentivi per le controversie transfrontaliere).
Così si è varato un altro importante tassello con il Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation[3].
L’intera normativa costituisce novella del Codice del consumo ed in particolare del Libro I: l’Ordonnance n° 2015-1033 in particolare contempla quasi trenta articoli.
La scelta transalpina è stata dunque analoga alla nostra. Ricordo che il legislatore italiano ha modificato essenzialmente la disciplina dell’art. 141 del Codice del consumo.
Rammento altresì che dal 21 ottobre 2015 i professionisti francesi hanno l’obbligo di recare ai consumatori particolari informazioni: in difetto rischiano una sanzione sino a 3000 € se sono persone fisiche e sino a 15.000 € se persone giuridiche[4].
Dall’Ordonnance n° 2015-1033 balzano agli occhi alcuni principi interessanti: ad esempio che la mediazione del consumo non si applica alla conciliazione o mediazione ordinata dal giudice in materia di consumo[5].
E dunque apprendiamo in Francia ci possono essere strumenti delegati obbligatori per le parti in materia di consumo.
Il principio di riservatezza è poi lo stesso che vige per l’attività giudiziaria[6]: e dunque almeno da questo punto di vista la procedura è parificata al processo.
È vietata qualsiasi clausola contrattuale che vincoli il consumatore alla procedura di mediazione[7]: da noi invece si è fatta altra scelta prevedendosi che tra le clausole di contratto che si presumono vessatorie vengano inserite quelle che hanno ad oggetto l’imposizione al consumatore di rivolgersi ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR o quelle che abbiano per effetto di rendere eccessivamente difficile l’accesso ad una procedura ADR[8].
E dunque in Italia a differenza della Francia si può pattuire contrattualmente una clausola di mediazione.
Si pone ancora in Francia un criterio di competenza: se l’oggetto della controversia è di competenza di un mediatore pubblico, non può essere sottoposto a mediazione conventionelle (la nostra mcc)[9].
Si prevede inoltre un particolare statuto del mediatore del consumo: si segnala qui che egli è tenuto in particolare a preparare una relazione annuale sulla sua attività e che deve conoscere il diritto in particolare nel settore del consumo[10].
Con il Décret n° 2015-1382 si è posta attuazione di buona parte del tessuto normativo dell’Ordonnance n° 2015-1033 (articoli da 1 a 4).
Si specifica che la mediazione deve essere facilmente accessibile per via telematica o per posta sia dal consumatore che dal professionista.
La procedura è gratuita per il consumatore, ma ci sono alcuni costi eventuali di cui quest’ltimo deve farsi carico: per la rappresentanza tecnica o l’assistenza di qualsivoglia persona o per la richiesta di un expertise (solo in caso di richiesta congiunta i costi si dividono).
Il che ci fa subito comprendere che in questa procedura: 1) non è necessaria la presenza delle parti 2) non vi è un monopolio degli avvocati, 3) vi può essere richiesta unilaterale di perizia[11].
Il mediatore comunica per posta o telematicamente di aver ricevuto i documenti e precisa che le parti possono ritirarsi dalla procedura in ogni fase[12]. Dal questa comunicazione decorrono 90 giorni per la conclusione della mediazione, prorogabili a richiesta del mediatore[13].
Viene dunque ribadito con forza il principio della volontarietà.
A richiesta delle parti il mediatore trasmette i documenti pertinenti alla controversia (vige il rispetto del contraddittorio), può incontrare le parti congiuntamente o separatamente. In assenza di accordo è tenuto alla presentazione di una proposta di risoluzione della vertenza[14].
E dunque c’è in capo al mediatore un obbligo di proposta nel caso in cui non si raggiunga l’accordo.
Non ci potrà dunque mai essere un verbale di mancato accordo, ma solo di accordo ovvero di rifiuto od accettazione della proposta.
La proposta di soluzione viene comunicata dal mediatore telematicamente o per posta: viene indicato che le parti sono appunto libere di accettare o meno la soluzione proposta; si precisa che la partecipazione alla mediazione non esclude la possibilità di un ricorso dinanzi a un tribunale e che la soluzione proposta può essere diversa dalla decisione giudiziaria.
Il ruolo del mediatore del consumo implica, lo ribadisco, competenze di carattere giuridico: egli deve, infatti, specificare quali sono gli effetti giuridici della accettazione della soluzione proposta e fissare un limite di tempo per la sua accettazione o rifiuto[15].
E dunque a differenza della disciplina italiana recata dal decreto 28/10 per la mcc, non ci sono conseguenze nel caso di rifiuto della proposta, né sussiste un termine fisso per accettare e rifiutare (lo stabilisce il mediatore).
All’onere di informazione in capo al mediatore circa fatti che possano inficiare l’indipendenza, l’imparzialità o che rischiano di creare un conflitto di interessi, non corrisponde un automatico ritiro dello stesso dalla procedura: ma se una parte si rifiuta di continuare la procedura, la missione del mediatore è conclusa[16].
Dettagliate sono le informazioni che il mediatore del consumo deve mettere a disposizione dei consumatori sul proprio sito web: l’indirizzo postale e di posta elettronica del Mediatore; la menzione del suo inserimento nella lista dei mediatori approntata dalla Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation[17]; l’atto di nomina e la durata del mandato; la sua istruzione e il background professionale, il suo eventuale assenso a mediare le controversie transfrontaliere; i tipi di controversie che rientrano nella sua competenza; i pertinenti riferimenti normativi in tema di mediazione delle controversie dei consumatori; i casi non mediabili (per mancanza di reclamo al professionista, per manifesta infondatezza etc)[18]; l’elenco delle lingue utilizzate per la mediazione; il link al sito web della Commissione europea dedicato alla mediazione del consumo[19].
E dunque ci possono essere mediatori del consumo che non si occupano di controversie transfrontaliere di consumo.
Va precisato che in omaggio al dettato della Direttiva ADR[20] il ruolo del mediatore del consumo è in Francia individuale ed il raggruppamento di più mediatori è cosa eventuale[21].
Il procedimento di inserimento nella lista del mediatore è semplice e all’insegna della trasparenza: qualunque persona fisica o giuridica che voglia svolgere questa attività invia alla Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation una richiesta che contenga una motivazione che giustifichi la designazione; le informazioni sulle modalità di finanziamento della struttura, il livello di retribuzione (se ci sono più mediatori) e la durata il mandato di ciascuno di essi; una descrizione del regolamento interno.
E dunque la Commissione dovrà essere edotta del quantum circa il compenso del mediatore.
I mediatori del consumo sono tenuti a pubblicare, come già accennato, una relazione annuale della loro attività[22] e a fornire alla Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, una relazione biennale[23].
[1] Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id)
[2] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070940&categorieLien=id
[3] Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation in http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/30/EINC1517228D/jo
[4] Article 7 Ordonnance n° 2015-1033 : Les professionnels disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 152-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance pour se conformer à l’ensemble des dispositions de celle-ci.
« Chapitre VI
« L’information et l’assistance du consommateur
« Art. L. 156-1.-Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
« Art. L. 156-2.-Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l’article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.
« Art. L. 156-3.-Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 156-4.-En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’Etat, de l’assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.
« Art. R. 156-1. – En application de l’article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
[5] L. 151-3.-La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas : « a) Aux litiges entre professionnels ; « b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ; « c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; « d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ; « e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
[6] L. 152-3.-La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’ article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
[7] L. 152-4.-Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
[8] 9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
[9] L. 152-5.-Lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l’article L. 155-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
[10] . 153-1.-Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable. « Il établit chaque année un rapport sur son activité. « Il satisfait aux conditions suivantes : « a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ; « b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; « c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; « d) Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler. « Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
[11] « Art. R. 152-1. – La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :
« a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
« b) Elle est gratuite pour le consommateur à l’exception des frais prévus aux c et d ;
« c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
« d) Chaque partie peut également solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties.
[12] « Art. R. 152-2. – Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
[13] « Art. R. 152-5. – L’issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l’article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.
[14] « Art. R. 152-3. – Le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
« Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d’accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
[15] « Art. R. 152-4. – Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu’il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
« a) Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
« b) Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
« c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
« Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.
[16] « Art. R. 153-1. – Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.
« Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
[17] Cfr. gli articoli dell’Ordonnance da L. 155-1 a L. 155-6 e quelli del Decret
[18] L. 152-2.-Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : « a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; « b) La demande est manifestement infondée ou abusive ; « c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; « d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; « e) Le litige n’entre pas dans son champ de compétence. « Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
[19] « Art. R. 154-1. – Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l’article L. 154-1 comprend les informations suivantes :
« a) Les adresses postale et électronique du médiateur ;
« b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l’article L. 155-2 ;
« c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
« d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
« e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
« f) Les types de litiges relevant de sa compétence ;
« g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
« h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l’objet d’une médiation, conformément à l’article L. 152-2 ;
« i) La liste des langues utilisées pour la médiation ;
« j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
[20] Per la Direttiva ADR anche una persona fisica può costituire organismo di ADR.
[21] Art. R. 154-3 « c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu’il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d’entre eux ;
[22] « Art. R. 154-2. – Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d’activité comprenant les informations suivantes :
« a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
« b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
« c) La proportion de litiges qu’il a refusé de traiter et l’évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
« d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
« e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
« f) S’il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
« g) L’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
« h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l’amiable.
[23] « Art. R. 154-4. – Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l’évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l’article R. 154-2 :
« a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
« b) Une évaluation de l’efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
In gazzetta il decreto di attuazione della Direttiva ADR
Due brevi considerazioni a caldo di introduzione al testo del DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130.
Il decreto legislativo di attuazione della direttiva ADR sembra aver preso in considerazione diversi suggerimenti delle Commissioni parlamentari: ad esempio la parola reclamo che identificava la domanda di adr è stata sostituita correttamente con il termine domanda.
Le procedure ADR che differiscono dalla mediazione regolamentata di cui al decreto 28/10 sono considerate procedure ADR se rispettano il dettato del decreto legislativo. Ma le Autorità ADR (occhio alla Consob) sostanzialmente possono disciplinare la materia con proprie norme che appunto devono rispettare il dettato del decreto legislativo.
Si prevede poi che gli operatori di adr possano conoscere l’ADR oppure la risoluzione giudiziale delle controversie dei consumatori e dunque si continua nella ignoranza: una norma così retrograda poteva essere evitata.
Viene confermato e non poteva essere altrimenti che gli operatori devono essere pagati indipendentemente dal risultato.
E’ passata la regola secondo cui l’organismo può risolvere le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole.
Non c’è obbligo dell’assistenza legale per i consumatori.
E’ possibile mantenere la riservatezza di alcuni documenti come avviene già in mediazione.
Per l’indennità che gli organismi possono pretendere si fa sempre riferimento al tavolo di coordinamento ed indirizzo ministeriale.
Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. E dunque per gli organismi di ADR iscritti presso l’elenco ministeriale vigila il Guardasigilli: attenzione al requisito della stabilità.
Le autorità possono stabilire che le parti siano presenti fisicamente alla procedura (è compatibile ciò con la normativa europea?).
La cosa che pare significativa riguarda l’estensione dell’obbligo di partecipare alle procedure ADR per gli istituti di area CONSOB.
E’stato infine modificato il decreto 28/10.
2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: “il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti” e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».
E dunque ancora occhio da ora in poi alla regolamentazione in materia della Consob.
Di seguito il testo del DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130 che si può rinvenire all’indirizzo
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130
Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). (15G00147) (GU n.191 del 19-8-2015)
Vigente al: 3-9-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – ed in particolare l’articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l’articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TITOLO II-bis – RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».
2. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione). – 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e);
d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f);
e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-decies;
i) «autorità competente»: le autorità indicate dall’articolo 141-octies;
l) «domanda»: la domanda presentata all’organismo per avviare la procedura ADR;
m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;
b) se si tratta di una società o di un’altra persona giuridica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del presente titolo, l’organismo ADR si considera stabilito:
a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;
b) se è gestito da una persona giuridica o da un’associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;
c) se è gestito da un’autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo ADR adotta una decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all’articolo 141-ter.
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d’interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell’ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.».
3. Dopo l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 141-bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR). – 1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall’articolo 45, comma 1, lettera l);
c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b) la controversia è futile o temeraria;
c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all’accesso del consumatore al trattamento dei reclami;
e) il consumatore non ha presentato la domanda all’organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all’efficace funzionamento dell’organismo ADR.
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all’accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.
4. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l’indipendenza dell’attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell’incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni dell’una o dell’altra delle parti o dei loro rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente dall’esito della procedura.
5. E’ fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all’organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l’intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l’una o l’altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l’organismo ADR deve:
a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall’articolo 141-quater, comma 5, lettera a).
7. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, qualora l’organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma.
8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un’organizzazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell’organizzazione professionale e dell’associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137.
9. E’ fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell’articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti
dalle stesse autorità competenti, di cui all’articolo 141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). – 1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un’organizzazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per
garantire l’indipendenza della loro azione;
c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale o un’associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l’intera durata dell’incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell’organismo ADR, né di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall’organizzazione professionale o dall’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all’associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l’autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;
d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell’incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale o un’associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell’organismo ADR;
e) l’organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all’organizzazione professionale o all’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.
Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equità e libertà). – 1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalità di contatto, l’indirizzo postale e quello di posta elettronica;
b) il proprio inserimento nell’elenco di cui all’articolo 141-decies, secondo comma;
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell’incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;
d) la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
e) l’eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l’organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l’organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 2;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all’organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
i) se l’organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
o) la durata media della procedura ADR;
p) l’effetto giuridico dell’esito della procedura ADR;
q) l’esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.
2. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d’attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l’organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all’articolo 141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di cui dell’articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;
e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
h) l’eventuale cooperazione con organismi ADR all’interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
d) l’organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell’avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l’organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.
4. Nell’ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:
a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall’organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall’altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l’esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.
5. Nell’ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell’avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l’obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell’effetto giuridico che da ciò consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.
Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza). – 1. Dalla data di ricevimento da parte dell’organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte.
Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). – 1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all’organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa.
Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
4. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all’accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. E’ fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito dell Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l’elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
7. L’elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.
8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l’adozione dell’ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.
Art. 141-septies (Cooperazione). – 1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell’Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.
2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.
3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all’attuazione degli atti giuridici dell’Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E’ incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità’ nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d’ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico). -1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;
e) Banca d’Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell’elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell’indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie). – 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all’articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l’indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’articolo 141-bis, comma 2;
i) una dichiarazione motivata dell’organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell’ambito d’applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.
2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l’autorità competente in merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all’articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi’ trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell’articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:
a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) se del caso, una valutazione dell’efficacia della loro cooperazione all’interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all’articolo 141-bis, comma 4, lettera a);
h) la valutazione dell’efficacia della procedura ADR offerta dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 141-decies (Ruolo delle autorità competenti). – 1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.
2. Ogni autorità competente provvede all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR.
3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui e’ svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
f) se del caso, l’esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell’organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’articolo 141-bis, comma 2.
4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l’autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l’organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l’autorità competente cancella l’organismo dall’elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l’elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
6. L’elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.
7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l’elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l’efficacia e l’efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».
4. All’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b) e della lettera b-bis), il punto è sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori).».
5. All’articolo 10, comma 1, all’articolo 16, comma 2, all’articolo 106, commi 1 e 2, all’articolo 107, comma 1, all’articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all’articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all’articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
6. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3».
7. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
8. All’articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle
sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
Art. 1 bis
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 – Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis del
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.».
2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l’attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati:
a) il nome e le informazioni di contatto dell’organismo di cui all’articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
b) le autorita’ competenti, incluso il punto unico di contatto, di cui all’articolo 141-octies del codice;
c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all’articolo 141-decies, comma 5, del codice.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
La mediazione italiana in numeri all’8 agosto 2015
L’Italia possiede, come è noto, un registro statale che è pubblico in relazione a organismi di mediazione[1], enti di formazione[2], mediatori[3] e formatori[4].
All’8 agosto 2015 sono censiti 18528 mediatori, 602 organismi di mediazione (di cui 130 cancellati), 226 enti di formazione (di cui 41 cancellati) e 931 formatori.
E dunque gli organismi di mediazione attivi sono 472 e gli enti di formazione 185. Questi numeri non si ritrovano in alcun paese europeo.
Dal registro italiano si possono ricavare utili informazioni, ad esempio in relazione alla preferenza dei mediatori per organismo: il regolamento ministeriale consente l’iscrizione sino a 5 organismi, ma a quanto pare non sono stati molti ad iscriversi a due o più organismi; il 90,18% dei mediatori ha optato per un solo organismo.
Il dato potrebbe aprire a diverse considerazioni. Ad esempio si potrebbe notare che tra i mediatori e gli organismi c’è un vincolo fiduciario molto solido e dunque le norme e le circolari sulla incompatibilità che tendono ad evitare che un soggetto possa agire come rappresentante od assistente presso l’organismo di cui è mediatore, non sembrano tener conto della realtà del fatto.
In altre parole se 17610 mediatori non hanno inteso proporsi ad altri organismi significa che per varie ragioni hanno piena fiducia soltanto nel proprio: non si comprende pertanto per quale bizzarro motivo nella qualità di rappresentanti od assistenti dovrebbero scegliere un altro organismo e mettere i propri clienti in mano ad un ente che non conoscono o di cui non hanno fiducia, tenendo presente che c’è pure un vincolo di competenza territoriale che restringe le opzioni possibili.
Il CNF ha precisato in un comunicato stampa un paio di giorni fa che “Il Guardasigilli ha confermato inoltre che, così come già richiesto dal CNF, sarà oggetto di immediata rivalutazione qualsiasi interpretazione destinata a comprimere in maniera ingiustificata la operatività degli organismi di mediazione degli Ordini, e l’attività in essi svolta dagli avvocati“.
Vedremo se alle parole seguiranno i fatti. Intanto la tabella che segue si diffonde sul particolare della diffusione dei mediatori negli organismi.
Organismi | Mediatori | Percentuale |
0 organismi | 100 | 0,53% |
1 organismo | 16.710 | 90,18% |
2 organismi | 1487 | 8,02% |
3 organismi | 187 | 1,00% |
4 organismi | 35 | 0,18% |
5 organismi | 8 | 0,04% |
6 organismi | 1 | 0,05% |
Totale | 18528 |
Mi pare poi curioso che siano iscritti nel registro ben 100 mediatori che non appartengono ad alcuno organismo: l’unica ipotesi che mi sento di fare è che una volta iscritti i loro organismi siano venuti meno; se non fosse così vorrebbe dire che iscrizione al registro e pratica della mediazione sono fattori distinti. Quest’ultima ipotesi comporterebbe la fine della mediazione amministrata che peraltro da molti è auspicata
Un altro dato interessante riguarda la distribuzione dei formatori per ente di formazione.
Il dato più rilevante credo riguardi il fatto che il 73,89% dei formatori hanno scelto un solo ente di formazione. Qui però la percentuale va vista a rovescio nel senso che la formazione italiana in mediazione appare circoscritta ad una trentina di nomi (peraltro molto conosciuti nell’ambiente) che dunque hanno anche una responsabilità in merito. Qui sotto si può trovare il dettaglio numerico.
1 ente di formazione | 688 | 73,89% |
2 enti di formazione | 121 | 12,99% |
3 enti di formazione | 53 | 5,69% |
4 enti di formazione | 31 | 3,32% |
5 enti di formazione | 18 | 1,93% |
6 enti di formazione | 8 | 0,85% |
7 enti di formazione | 4 | 0,42% |
8 enti di formazione | 2 | 0,21% |
10 enti di formazione | 1 | 0,10% |
11 enti di formazione | 2 | 0,21% |
14 enti di formazione | 2 | 0,21% |
17 enti di formazione | 1 | 0,10% |
Totale | 931 |
Concludo con una considerazione sull’età dei mediatori.
Da un campione di 1000 mediatori italiani risulta che hanno un’età compresa tra i 31 e i 61 anni. Il numero dei mediatori più rilevante riguarda coloro che hanno 39, 40 e 50 anni.
Le considerazioni che in passato sono state fatte, specialmente da una parte dell’avvocatura, in merito all’inesperienza dei mediatori sono quindi del tutto prive di fondamento.
[1] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX
[2] https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboEntiFormazione.aspx