La mediazione in Italia o le gioie e le disgrazie della mediazione obbligatoria

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Avv. Carlo Alberto Calcagno

Intervento in seminario GEMME CIM-ICM del 12 gennaio 2021

heurs et malheurs de la médiation obligatoire en Italie et dans les pays de l’Union européenne

Parigi

  1. Origine della composizione bonaria in Italia

L’Italia ha come la Francia e la Spagna, i Paesi Bassi e la Danimarca un antico retroterra in materia di composizione bonaria dei conflitti.

Teniamo però conto che in tutti questi paesi a cui potremmo aggiungere anche Portogallo, Grecia e la Svizzera solo a tratti abbiamo avuto strumenti extragiudiziali volontari.

La storia ci insegna – tralascio ovviamente le implicazioni psicologiche – che la cosa più importante per un popolo è sempre stata la pace ed ogni strumento per raggiungerla è sempre stato considerato doveroso; la pace era un desiderio degli dèi o di Dio (con il monoteismo) e chi non componeva i propri conflitti offendeva la divinità.

Questo è stato per millenni un tratto comune ad Oriente ed Occidente.

L’importanza del consenso e della volontarietà fa parte storicamente della Grecia omerica e di una cultura minoritaria, anche se molto antica ed importante per la mediazione, che è quella albanese; riposa sostanzialmente su un presupposto, che “tutti gli uomini siano uguali” e da ciò deriva:

  1. che nessun uomo abbia il diritto di giudicarne un altro,
  2. e che nessun uomo abbia il diritto di imporre ad un altro di risolvere il proprio conflitto.

Teniamo però presente che sino al 1848 la conciliazione è stata obbligatoria nella maggior parte dei paesi europei e Sudamericani e per certi tipi di conflitto (ad es. quello familiare) c’era addirittura l’arbitrato obbligatorio sin dall’epoca giustinianea.

Premesso ciò le notizie più risalenti sui mezzi di composizione dei conflitti riguardano in Italia forse una divinità, Viriplaca, che era oggetto di culto prima della fondazione di Roma e che poi a Roma verrà inglobata nel culto di Giunone, dea come sappiamo destinata a proteggere l’unione familiare e la prole.

Nel caso di Viriplaca però gli antichi pensavano che, attraverso un’apposita cerimonia, la dea potesse “calmare” la violenza dell’uomo a cui veniva imputata la “colpa” del conflitto.

A parte questa divinità si ricorda come primo sistema extragiudiziale in Roma il cosiddetto ius respondendi: la causa poteva intentarsi dopo aver dato la dimostrazione di aver rispettato i dettami del Mos maiorum i cui principi era custoditi dal Pontefice Massimo: costui doveva respondere, ossia accertarsidel fatto che le parti avessero osservato ad es.  il rispetto degli altri, la pietas, e si fossero comportati secondo lealtà buona fede.

A Roma vi erano addirittura due templi dedicati alla dea Concordia e l’accordo era cosa normale ed utile anche dal punto di vista economico come ricorda la prima delle dodici tavole ove si stabiliva che il Pretore si limitasse a “sanzionare” l’intesa assunta dai contendenti e quindi sostanzialmente lo parificasse ad una sentenza.  

Lo stesso Vangelo di Luca[1], databile attorno al 70 dopo Cristo invita i litiganti a trovare un accordo in un momento in cui, tra l’altro, la conciliazione era fuori legge a seguito di un provvedimento imputabile all’imperatore Caligola.

Interessante è notare che molti provvedimenti successivi, sino al XIX secolo, si basano sullo stesso assunto del primo secolo dopo Cristo: “La mediazione non deve impedire il corso dei giudizi”.

Ancora nel 2010 l’avvocatura italiana si è schierata in parte contro la composizione extragiudiziale ripetendo i medesimi concetti che per la verità in precedenza aveva fatto propri anche il regime fascista.

Non tutti sanno però che il principio in origine (ad esempio quello esplicitato da Federico II) non interessava tanto la conciliazione preventiva, ma quella in corso di causa per il semplice motivo che un tempo il giudice veniva pagato dalle parti e senza una sentenza non si addiveniva a retribuzione.

Dagli Imperatori Onorio e Arcadio la conciliazione riprende il suo corso “legale”.

Vi è una figura municipale in particolare che conciliava obbligatoriamente, il Difensore di città, il cui ruolo sta alla base della professione del nostro notaio, dell’attuale sindaco e di diverse altre istituzioni in tutta Europa:  i Conservatori della Pace del Regno Unito che diverranno nel 1325 i giudici di pace, Gli Auditori del Castelletto in Francia che a loro volta verranno sostituiti nel 1790 dai giudici di pace post-rivoluzionari ed il Baiulo che operava nel Sud Italia sino all’arrivo negli anni ’20 del XIX secolo del Conciliatore del Regno delle due Sicilie.     

Trascorso il periodo napoleonico che comunque portò in gran parte dell’Italia la conciliazione obbligatoria e venuta meno la dominazione asburgica che a sua volta nel Lombardo-Veneto sottoponeva quasi tutti giudizi del pretore alla conciliazione obbligatoria, la storia d’Italia e degli strumenti ADR si è legata ai Savoia che nei loro domini non vedevano praticata la conciliazione.

Nel territorio savoiardo prima dell’Unità c’era solo il pretore mandamentale che in teoria avrebbe dovuto tentare la conciliazione, ma lo faceva raramente e così in presenza di un numero molto scarso di componimenti Vittorio Emanuele II preferì adottare la conciliazione napoletana che era volontaria (per reazione al dominio napoleonico che non riuscì ad attecchire al Sud)[2].

Sino al 2010 e al in particolare al decreto legislativo del 4 marzo n. 28 che regola primariamente la mediazione in Italia[3], la conciliazione restò dunque facoltativa.  

Nonostante ciò, dobbiamo registrare che almeno sino alla Seconda guerra mondiale la conciliazione era molto praticata soprattutto ma non soltanto, presso il Conciliatore, il primo dei giudici ordinari.

Gli accordi totali davanti al conciliatore in 71 anni furono 14.341.398 (204.877 all’anno) il 19,20% del contenzioso; i procedimenti abbandonati e transatti, quindi comunque composti bonariamente e rinunciati furono 33.283.766 (528.314 all’anno) il 49,51% di tutto il contenzioso del Conciliatore.

Questi risultati fanno decisamente impallidire i risultati della mediazione italiana attuale, ma anche di quella europea.

Ma i risultati eccellenti non bastarono al legislatore che volle progressivamente spostare l’asse giurisdizionale verso i Tribunali, le Corti d’Appello e la Cassazione.

A ciò non è però corrisposto un aumento dell’organico dei magistrati che nel 2018 (7.073 togati) erano pari a quelli in ruolo nel 1914.

I Conciliatori sono stati sostituiti dai giudici di pace, ma il numero attuale è un decimo (erano un tempo 8.000 sedi circa), mentre il contenzioso è rimasto superiore al milione di cause. Sono stati eliminate le Preture che gestivano comunque una buona fetta del contenzioso in sede locale.

La maggior parte del contenzioso civile che nel 2018 è arrivato a 7 milioni di cause si suddivide oggi per il 90% tra tribunale e le altre giurisdizioni superiori.

2. Il viaggio della mediazione civile e commerciale

Già nel 1993 era arrivato in Italia il modello di conciliazione civile e commerciale dell’UNCITRAL[4].

Si trattava di una conciliazione con proposta del conciliatore. La procedura, tuttavia, non si teneva se il chiamato non aderiva entro 30 giorni.

Le mancate adesioni erano molte e le conciliazioni della Camera di Commercio erano ridotte; si cercò di incrementarle all’interno del cosiddetto processo societario[5] ove nacquero i conciliatori societari che poi nel 2010 sarebbero diventati i mediatori civili e commerciali.

Poi arrivò la Direttiva 52/08, conseguentemente venne varata una legge delega (l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e successivamente il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che, come detto, sostanzialmente con l’ausilio di tre regolamenti ministeriali regge ancora oggi la materia.

Nel 2009 la giacenza della cognizione ordinaria era in media di 1.576 giorni[6]: ossia un procedimento sopravvenuto nell’anno ci metteva più di 4 anni ad essere smaltito.

Così l’Italia varò nel marzo 2010 appunto il decreto 28: fu la quinta ad attuare la Direttiva, ma fu la sedicesima in area UE ad emanare un provvedimento dedicato interamente alla mediazione.

Da noi si è scelto di applicare i principi della Direttiva 52/08 anche alla mediazione interna.

La nostra mediazione non si distingue poi molto dalla conciliazione ONU, nel senso che il mediatore può fare una proposta come il conciliatore.

Sono le conseguenze della mancata accettazione della proposta che differenziano i due sistemi. Mentre la proposta del conciliatore dell’ONU non ha conseguenze pregiudizievoli per le parti che non dovessero accettarla, nel nostro sistema ci sono conseguenze processuali anche pesanti in termini economici qualora la sentenza dovesse coincidere con la proposta stessa.

Inoltre, la proposta in Italia può essere effettuata dal mediatore anche se una delle due parti non partecipa e l’altra la richiede. Si provvederà ovviamente a notificare la proposta alla parte che non ha partecipato, ma la mediazione sostanzialmente si svolge inaudita altera parte.

Una differenza rilevante dalla conciliazione ONU riguarda poi il fatto che la mediazione si tiene sempre, anche se le parti dovessero rinunciare entrambe all’incombente: il mediatore è tenuto a formalizzare comunque un verbale di chiusura. 

Il nostro modello inizialmente prevedeva una mediazione preventiva obbligatoria per alcune materie ed una mediazione disposta dal giudice con il consenso delle parti.

La nostra è una mediazione incentivata perché per valori inferiori ai 50.000 € non si pagano le tasse di registro sul verbale di accordo (inoltre tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura) e poi, almeno sulla carta, è stato previsto un credito di imposta da fare valere nella dichiarazione dei redditi.

Successivamente è intervenuta la Corte Costituzionale che ha eliminato la mediazione obbligatoria preventiva non considerandola incostituzionale ma riscontrando semplicemente un “eccesso di delega”[7]: per un anno e mezzo sostanzialmente in Italia non si è mediato.

Poi nel 2013 con “decreto del fare”[8] del Governo Renzi si è tornati alla condizione di procedibilità preventiva e si è anche aggiunta la mediazione demandata obbligatoria, non solo nelle materie per cui la mediazione costituiva già in sede preventiva condizione di procedibilità, ma anche per i casi che comunque il giudice ritenesse “mediabili”.

Nel 2014 sulla spinta della procédure participative si è introdotta in Italia la negoziazione assistita per uno o più avvocati, anche se il nostro modello ha poco in comune con quello transalpino.

La negoziazione assistita che in pratica ha ripreso dei principi dalla mediazione italiana, è stata senza alcun dubbio un fallimento in Italia e attualmente viene usata quasi esclusivamente nei casi di separazione e divorzio.

Dal 2014 in poi però si è iniziato a parlare in Italia dell’avvocato negoziatore: lo ha fatto prima la Commissione Alpa nel 2017[9], poi il Tribunale di Vasto[10] ed in seguito la Cassazione[11].

L’avvocato negoziatore – scrive la Cassazione – è “una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”.

Sino ad oggi la normativa della mediazione e della negoziazione assistita non è cambiata.

Sulla spinta del Covid-19 si è introdotta soltanto una disciplina tesa ad agevolare la mediazione telematica che però non ha cambiato la disciplina sostanziale, si è occupata soltanto di aspetti formali come la firma digitale del verbale di mediazione, creando peraltro un mare di problemi a mediatori ed avvocati.

All’inizio del 2020 tuttavia il Ministro della Giustizia ed il Presidente del Consiglio hanno presentato un Disegno di legge che, qualora si trasformasse in delega legislativa, potrebbe penalizzare fortemente l’attuale mediazione come condizione di procedibilità; il tutto per favorire alcuni procedimenti speciali nelle controversie bancarie, finanziarie e assicurative e per cercare di rilanciare la negoziazione assistita con l’introduzione anche in Italia dell’avvocato istruttore

3. Il cuore della mediazione italiana: Il primo incontro di mediazione

La normativa del “decreto del fare” prevede un primo incontro di mediazione obbligatorio per tutta una serie di materie[12]: diritti reali, divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilità medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicità,   contratti assicurativi,   bancari   e   finanziari. Secondo la legge in questi casi è necessario essere assistiti in mediazione da un avvocato.

Secondo il Ministero della Giustizia non ci sarebbe bisogno dell’avvocato nella mediazione volontaria (lo stesso ovviamente vale per le azioni dei consumatori), ma il Consiglio Nazionale Forense ritiene che sia sempre obbligatoria la presenza del legale[13] e presso gli organismi di mediazione civile e commerciale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati è sempre necessario nominare un proprio difensore all’atto del deposito della domanda di mediazione.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è peraltro tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali[14] e dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione  è  condizione  di   procedibilità, a dare le menzionate informazioni per iscritto, ad allegare all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio il documento contenente l’informazione che è sottoscritto  dall’assistito.

In questi dieci anni si è discusso molto sulla presenza delle parti in mediazione: i tribunali di merito (tra cui in particolare quelli di Firenze e di Roma) ritengono che la parte debba presenziare al tentativo personalmente e dunque un avvocato non potrebbe rappresentare una parte assente, mentre la Cassazione da ultimo ritiene possibile la rappresentanza attraverso procura sostanziale.

Il problema oggi è quello di capire che cosa sia una procura sostanziale.

Sempre per i tribunali di merito la mediazione demandata dovrebbe essere “effettiva” ossia andare oltre il primo incontro, mentre per la Cassazione è sufficiente il primo incontro.

In che cosa consiste il primo incontro di mediazione obbligatorio?

Il mediatore spiega alle parti la funzione della mediazione e la sua modalità di svolgimento. Secondo la legge chiede poi alle parti se vogliano iniziare la mediazione. Le parti possono accettare o rifiutare. Se accettano si apre la vera e propria mediazione, se rifiutano il procedimento extragiudiziale si chiude.

Se una parte non partecipa al primo incontro è soggetta a sanzioni pecuniarie. Il giudice può inoltre trarre argomenti di prova dal rifiuto della mediazione.

Nel 2019 il 46,9% dei partecipanti al primo incontro ha rifiutato di iniziare la mediazione vera e propria. Nel qual caso il mediatore ha rilasciato un documento in cui attestava il non accordo sulla prosecuzione e le parti sono state libere di iniziare il giudizio.

Quando le parti hanno accettato di iniziare la mediazione (49,2%) l’accordo è stato rinvenuto nel 28,6% dei casi.

Nel 2019 su 147.691 procedure di mediazione ci sono stati dunque 20.782 accordi.

20.365 sono stati gli invii del giudice in mediazione: questo numero dovrebbe essere incrementato. E anche gli accordi sono stati relativamente bassi: 5.113 (24,78%).

Il problema più rilevante, secondo il mio giudizio, del modello italiano riguarda il fatto che non tiene conto affatto delle caratteristiche del conflitto.

Spesso le persone che arrivano in mediazioni sono reduci da anni di litigio: non è pensabile che decidano di mediare solo perché un terzo, che spesso non hanno mia visto prima, ha spiegato loro in che cosa consista la mediazione e come si svolga.

Noi tutti sappiamo bene che l’uomo si muove solo in base ad una strategia e la strategia si crea solo quando viene recuperata la capacità negoziale. Solo a quel punto decide di mediare e di affrontare il problema con le sue risorse.

Lo schema italiano non consente né la riappropriazione delle capacità negoziali, né la formazione di una strategia che deriva da ben precisi passaggi logici.

La domanda:” Ora che sapete che cosa è la mediazione avete voglia di iniziarne una e di pagare la conseguente indennità di mediazione?” Può essere rivolta solo a patto che il mediatore ottenga diversi feedback positivi in risposta a domande precedenti: “Che cosa succede? Quel che succede è un problema? Il problema è grave? Vi sono soluzioni astrattamente pensabili? Sono praticabili queste soluzioni? Se fossero praticabili sareste disposti a riconsiderare il vostro modo di agire nel conflitto?”.

Tutte queste domande nel modello italiano di primo incontro non ci sono, sono date per scontate o meglio implicano che il soggetto sia già entrato in mediazione. Ma le persone, specie in questo momento, non sono inclini a pagare una somma di denaro per chiudere un conflitto se non sono sicure di avere una strategia “vincente” per i loro interessi.   

4. Metodologia della mediazione e formazione

Dal punto di vista della metodologia i mediatori italiani seguono per lo più l’Harvard negotiation project, anche se è presente in Italia sia la mediazione trasformativa che quella umanistica, sia il diritto collaborativo.

L’Harvard negotiation project è stato utilizzato con profitto sino al 2012, ossia alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha eliminato la condizione di procedibilità: le parti inizialmente entravano subito in mediazione, non vi era un primo incontro, e pagavano spese ed indennità; di conseguenza giocavano tutte le loro carte sulla mediazione e il mediatore era libero di svolgere l’intero modello senza interruzioni; nella maggior parte dei casi il conflitto veniva spento e le parti trovavano un accordo.

Dal 2013 in poi con la cosiddetta “obbligatorietà attenuata” per vedere in pratica il modello le parti devono “iniziare” la mediazione e dunque nella maggior parte dei casi la procedura di primo incontro gratuito si incentra solo su una mera ripetizione delle pretese giuridiche, il mediatore chiede se le parti vogliano “iniziare” la mediazione e le parti rifiutano non avendo ulteriori elementi a disposizione per un sereno giudizio.

Vanno avanti sostanzialmente quelle mediazioni nelle quali gli avvocati si sono messi d’accordo prima della riunione per conseguire un vantaggio fiscale: ad es. in materia di diritti reali.

Da questo punto di vista quindi il mediatore non ha il tempo né gli strumenti per ottenere “l’autorevolezza” che consente alle parti di fare un atto di fiducia e di concedere dunque una tregua negoziale.

L’unica soluzione che personalmente ho rinvenuto è quella di “stravolgere” il modello statunitense, ossia di svolgere delle sessioni riservate in cui aiuto le parti a creare una strategia che poi seguono nella successiva congiunta. A quel punto i legali sanno che cosa devono fare e c’è il rischio che abbandonino la procedura per chiudere l’accordo altrove; cosa che ovviamente non è ben vista dagli organismi di mediazione che non guadagnano se le parti non “iniziano” la mediazione (questo è un grande limite della mediazione amministrata).

La mediazione in Italia è poi strettamente legata al processo: la domanda deve contenere, seppure in modo semplificato, tutti gli elementi che poi verranno specificati nell’atto di citazione. Anche la domanda riconvenzionale è soggetta a mediazione e quindi il chiamato deve già presentarla nell’adesione alla mediazione. 

In Italia la mediazione è “amministrata”, nel senso che i mediatori (attualmente in numero di 23.917) per esercitare la mediazione devono essere obbligatoriamente iscritti nell’elenco di un organismo di mediazione (590 sono gli attivi) ed essere inseriti nell’elenco ministeriale dei mediatori.

In ultimo la formazione in Italia va distinta a seconda del fatto che il mediatore sia o meno avvocato.

Gli avvocati hanno un regime particolare (sono “mediatori di diritto”), devono iscriversi nel registro, ma la loro formazione è regolata dal Consiglio Nazionale Forense[15]: il corso base è di 15 ore e la formazione continua di 8 ore nel biennio. Il tirocinio dal 2013 comporta la partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro): devono essere esonerati però gli avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.

La formazione dei mediatori civili e commerciali non avvocati è di due tipi: base e continua.

La formazione base ricomprende un corso da 50 ore (teorico-pratico) con esame finale, tenuto da un Ente di formazione autorizzato e registrato nella sezione dedicata agli enti di formazione.

A seguito del superamento dell’esame, il mediatore che voglia esercitare, deve presentare domanda ad uno o più (sino a 5) degli Organismi di mediazione accreditati e registrati (anche gli Ordini degli avvocati e non possono dotarsene); a quel punto è l’Organismo a provvedere a richiedere l’iscrizione al registro ministeriale.

Dall’iscrizione nel registro ministeriale decorre un biennio in cui il mediatore deve partecipare ad un corso di aggiornamento in mediazione di almeno 18 ore.

A partire dal 26 agosto 2011 il mediatore iscritto nel registro deve svolgere anche un tirocinio obbligatorio per almeno 20 mediazione nel biennio.

5. Uno sguardo comparato

5.1 Le modalità di attuazione della Direttiva 52/08 e la posizione dell’Italia

Secondo l’art. 3 lett a) e b) della Direttiva 52/08 la mediazione può essere avviata dalle parti, suggerita od ordinata da un organo giurisdizionale o prescritta dal diritto di uno Stato membro. Essa include la mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione.

E dunque potremmo avere in Europa ai sensi della Direttiva 52/08:

  1. una mediazione preventiva facoltativa od obbligatoria,
  2. una mediazione demandata dal giudice facoltativa od obbligatoria,
  3. infine, è possibile una mediazione del giudice non contenzioso.

In Italia abbiamo detto che esiste la mediazione preventiva facoltativa ed obbligatoria e la mediazione obbligatoria per ordine del giudice.

Le parti non hanno il diritto di chiedere al giudice di mediare, o meglio lo possono fare ma è sempre il giudice che decide se la questione è mediabile oppure no.

Non esiste invece la mediazione del giudice che non sia responsabile di alcun procedimento giudiziario. Inoltre, in Italia la mediazione è promossa soltanto nel campo civile e commerciale, non tocca se non formalmente il settore penale, non riguarda la materia amministrativa né quella del lavoro che è espressamente esclusa dall’ambito del decreto 28/10 (in riguardo vi è soltanto la conciliazione facoltativa presso il sindacato o presso le Direzioni del lavoro territoriali). L’Italia conosce infine la mediazione familiare su invito del giudice (quindi facoltativa) o più raramente per impulso delle parti (spesso dei loro legali).

Che cosa possiamo dire degli altri paesi?

I due paesi più “coraggiosi” sulla mediazione preventiva obbligatoria sono stati la Grecia e la Romania, ma i loro cammini sono stati interrotti, come è accaduto in Italia, dalla Corte Costituzionale.

Solo da poco tempo hanno ripreso il percorso ed il COVID-19 di certo non li ha aiutati.

In Grecia dal 1° gennaio 2020 tutte le controversie superiori a 30 mila euro vanno in primo incontro di mediazione obbligatoria; ciò vale anche per le controversie di famiglia (escluso divorzio e diritti non disponibili) dal marzo 2020[16].

La presenza delle parti è obbligatoria, pena una sanzione che può andare dai 100 ai 500 euro; inoltre, ogni parte deve essere assistita dal suo avvocato (come in Italia).

In Romania si richiede di partecipare ad un preventivo incontro informativo di mediazione in tutta una serie di materie[17]: consumo, famiglia, questioni di vicinato, responsabilità professionale, lavoro, controversie comunque inferiori ai 10.000 €.

La procedura d’informazione sui vantaggi della mediazione può essere tenuta dal giudice, dal pubblico ministero, dal consulente legale, dall’avvocato, dal notaio, e deve risultarne attestazione scritta. Questa è una prima differenza rispetto all’Italia ove il primo incontro è di esclusiva pertinenza del mediatore; inoltre, sempre a differenza dell’Italia, in Romania si deve stipulare un vero e proprio contratto per mediare (cosa che si verifica in molti paesi in verità).

In materia di mediazione preventiva obbligatoria ricordo ancora l’Austria: il § 364 comma 3 del codice civile[18] prevede che siano provvisti di tutela tra i vicini le emissioni negative[19].

In queste materie prima di adire il giudice, è necessario accedere ad una delle seguenti soluzioni: 1) addivenire ad un accordo pretorile (prätorischen Vergleiche) ossia ad una transazione operata sotto il controllo del giudice a lite in corso oppure preventivamente, 2) ricorrere ad un arbitrato o ancora 3) partecipare ad una mediazione (se il vicino lo consente).

Infine, un cenno va alla Francia ove la mediazione preventiva riguarda le controversie sino a 5.000 € e quelle di vicinato.

Chiudono il panorama Cipro, Scozia, Svezia e Spagna per la materia del lavoro: quest’ultima, tuttavia, ha varato da ultimo un disegno di legge governativo che rende obbligatori i cosiddetti mezzi stragiudiziali “adeguati” alla risoluzione del conflitto.

Vi sono poi alcuni stati che richiedono almeno un primo incontro preventivo obbligatorio di mediazione familiare: Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra e Galles e Lituania.

Il secondo grande gruppo riguarda la mediazione disposta dal giudice.

Possiamo dire che tutti gli stati, ad eccezione dei Paesi Bassi ed Italia hanno una mediazione facoltativa demandata dal giudice che può essere richiesta dalle parti oppure disposta dal magistrato su richiesta delle parti.

Hanno una mediazione demandata solo facoltativa: Danimarca, Finlandia, Grecia, Portogallo, Romania e Slovacchia.

Possiedono una mediazione demandata civile e commerciale solo ordinata dal giudice: Paesi Bassi ed Italia.

Tra quei paesi che hanno una mediazione demandata dal giudice obbligatoria per le parti dobbiamo distinguere:

  1. Invio in materia familiare (14): Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia e Svezia.
  2. Invio in mediazione civile e commerciale (17): Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Francia, Irlanda, Scozia, Irlanda del Nord, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
  3. Invio in mediazione civile e commerciale e familiare (6): Belgio, Cipro, Francia, Scozia, Lituania e Svezia.

L’Italia sperimenta dunque l’invio obbligatorio in materia civile e commerciale, ma non in materia familiare.

Un altro tipo di mediazione giudiziaria che non ci appartiene è quella del giudice. Anche se non si segue sempre il principio per cui chi media non può giudicare.

Dobbiamo anche qui distinguere tra:

  1. Mediatore solo giudice: Croazia ed Estonia
  2. Mediatore giudice e non giudice (14): Svezia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Ungheria, Spagna e Polonia

L’esempio più significativo è a mio giudizio quello tedesco. Il tribunale tedesco può inviare coloro che sono coinvolti nella disputa per una composizione amichevole davanti a un giudice designato (Güterichter) che non è autorizzato a prendere decisioni. Il giudice può utilizzare tutti i metodi di risoluzione dei conflitti, compresa la mediazione[20].

La misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

Il sistema tedesco richiama il mondo statunitense, con la differenza che negli Stati Uniti è possibile in fase istruttoria anche l’arbitrato non obbligatorio, mentre così non è in Germania.

Nel 2019 in Baviera i giudici hanno tenuto 1.139 riunioni. Nella stragrande maggioranza dei lavori si è tenuta una sola riunione. Il tempo medio richiesto per procedura è stato di poco inferiore a 6 ore. Il 62,7% delle controversie è stato oggetto di accordo.

L’Italia ha avuto questo sistema di giustizia elastica fino alla Seconda guerra mondiale e purtroppo lo ha abbandonato.

5.2 Gli ostacoli alla diffusione della mediazione ed i rimedi

Il Consiglio d’Europa nel 2008 ha consultato alcuni esperti UNCITRAL ed ha potuto verificare che uno dei problemi alla diffusione della mediazione era semplicemente la sua mancata conoscenza.

Ha così richiesto ai singoli paesi una serie di adempimenti per testare la volontà di promuovere la mediazione volontaria:

1) siti web che forniscono informazioni sui metodi ADR;

2) campagne pubblicitarie sui media;

3) opuscoli destinati al pubblico;

4) sessioni informative specifiche organizzate su richiesta dai tribunali riguardo ai metodi ADR;

5) coordinamento della mediazione/dell’ADR presso i tribunali;

6) pubblicazione di valutazioni sull’uso dei metodi ADR;

7) pubblicazione di statistiche sull’uso dei metodi ADR;

8) copertura (totale o parziale) dei costi sostenuti con i metodi ADR mediante il patrocinio a spese dello Stato;

9) rimborso totale o parziale delle spese di giustizia (comprese le imposte di registro qualora si ricorra con successo ai metodi ADR);

10) possibilità di non avvalersi di un avvocato per la procedura ADR;

11) possibilità per il giudice di agire come mediatore; e 12) entrata in vigore dell’esecutività in tribunale di un accordo raggiunto dalle parti.

In base al rispetto di questi parametri è stato fornito un punteggio: in cima alla classifica sta l’Ungheria e segue la Germania, la Lituania, la Spagna e la Polonia.

L’Italia è solo al 23° posto: peggio di lei nella promozione della mediazione volontaria secondo la UE fanno Lussemburgo, Malta, Cipro e Irlanda.

E ciò perché il numero delle mediazioni preventive obbligatorie italiane per la UE non conta, addirittura andrebbe contro la Carta dell’Unione.

Nonostante ciò, l’Italia ha superato in parte il problema della mancata conoscenza dato che nel 2019 un cittadino su 409 ha potuto sperimentare la mediazione e 1 su 2.909 ha trovato un accordo.

Dopo l’Italia il paese ove la mediazione civile e commerciale è più conosciuta è forse la Svezia; seguono il Portogallo, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia, la Lituania e la Lettonia.

Ma lo strumento principe che è stato richiesto ai singoli paesi è stato quello di dotarsi di elenchi pubblici di mediatori ed organizzazioni di mediazione.

Tutti i paesi hanno risposto all’appello seppure in tempi diversi: soltanto la Germania non ha sino ad ora messo a disposizione dei suoi cittadini un elenco statale pubblico di mediatori e di organizzazioni di mediazione.

Gli elenchi pubblici possono essere in carico allo Stato (di solito al Ministero della Giustizia), alle Corti ovvero ad Enti la cui funzione è riconosciuta dallo Stato.

In Portogallo, Malta e Romania gli elenchi sono 5.

L’Italia ne ha 4: registro degli organismi, degli enti di formazione, dei mediatori e dei formatori.

La Spagna ne ha 3.

Questi elenchi sono importanti perché spesso l’iscrizione determina lo status del mediatore e/o della organizzazione di mediazione. Ma vi sono stati ove l’iscrizione del mediatore non è obbligatoria: così è nel Regno Unito, in Croazia, Lussemburgo ed in Spagna (anche se qui molti mediatori presto si iscriveranno perché l’iscrizione darà loro l’opportunità di fare anche i conciliatori).

In Italia sussiste come abbiamo già rilevato un doppio obbligo: iscrizione nelle liste di un organismo e iscrizione nell’elenco ministeriale.

5.3 Chi è il mediatore civile e commerciale europeo e quanti sono?

Il mediatore è nella maggior parte dei paesi UE un soggetto laureato[21] (viene richiesta talvolta anche l’esperienza lavorativa o il diploma con ulteriori requisiti) iscritto nel registro dei mediatori, spesso certificato dal Ministero della Giustizia o da altre Istituzioni per conto del Ministero (v. ad es. Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia), che ha partecipato ad un corso di base in mediazione di un certo numero di ore (e talvolta anche ad uno di specializzazione o addirittura si è laureato in mediazione) e che è assoggettato a formazione continua nell’anno o nel biennio (ovvero nel triennio o nel quinquennio) per un certo numero di ore o di eventi.

L’iscrizione al registro dei mediatori può essere gratuita (Italia, Slovacchia) o a pagamento (Austria, Bulgaria, Ungheria).

Ci sono stati che richiedono la copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività (Austria, Belgio, Danimarca, Italia per gli avvocati iscritti presso gli Organismi COA, Paesi Bassi, Spagna).

Più o meno tutti gli stati richiedono che il mediatore abbia la capacità giuridica e d’agire, sia ineccepibile dal punto di vista comportamentale e morale: si richiede un certificato del casellario pulito, l’assenza di sanzioni amministrative ecc. (si ometteranno qui le prescrizioni in merito per ogni singolo paese, proprio perché sono generalizzate: l’unica differenza di rilievo tra gli stati è che alcuni richiedono copia del certificato penale ed in altri basta una autodichiarazione, ad esempio in Italia).

Particolare è la legislazione romena che chiede al mediatore anche l’idoneità dal punto di vista medico.

Anche quella della Lituania è originale perché richiede che il mediatore non sia stato licenziato e non abbia fatto abuso di alcol, di sostanze psicotrope, narcotiche, tossiche o altre di sostanze psicoattive.

La professione del mediatore può essere la più varia, anche se in certi paesi di fatto la predominanza spetta agli avvocati (pensiamo ad esempio a Cipro, all’Italia, alla Grecia, alla Spagna per i mediatori fallimentari).

In genere il mediatore deve rispettare determinati principi deontologici: in alcuni paesi si fa riferimento al Codice Europeo dei mediatori ed in altri a Codici propri redatti dallo Stato o da organizzazioni.

Molti degli stati UE hanno valorizzato il concetto di competenza, varando programmi di formazione per i mediatori. I tempi ed i contenuti della formazione sono i più vari.

Diverse nazioni danno largo spazio al diritto, alla psicologia e alla sociologia.

È sempre presente anche una formazione pratica sullo svolgimento della mediazione che può essere più o meno articolata; alcuni paesi richiedono la supervisione del mediatore da parte di esperti o formatori o altri meccanismi analoghi.

Ci sono nazioni che richiedono tirocini o stage precedenti all’assunzione del titolo o successivi.

Non tutti i paesi hanno stabilito regole in materia di formazione, anche se nella pratica essa viene richiesta ai mediatori (ad es. in Francia, Svezia); in Slovenia e Danimarca è richiesta solo ai mediatori giudiziari.

In alcuni paesi la formazione è differenziata in relazione al fatto che i mediatori siano o meno avvocati (ad es. in Italia e a Cipro).

In Lituania i requisiti sono diversi a seconda che il mediatore aspirante sia un giudice, un non giudice, un avvocato.

Richiedono al mediatore una formazione decisamente impegnativa i seguenti paesi membri UE (15): Lussemburgo, Malta, Austria, Slovacchia, Francia, Portogallo, Finlandia, Belgio, Germania, Lettonia, Spagna, Paesi Bassi, Romania, Grecia e Polonia.

Altri Paesi (12) mantengono un approccio che potremmo definire intermedio: Irlanda, Ungheria, Bulgaria, Danimarca, Irlanda del Nord, Italia, Inghilterra e Galles, Cipro, Croazia, Lituania, Scozia e Slovenia

Vi sono ancora Paesi che allo stato hanno regolamentato la formazione esclusivamente per i mediatori familiari: Francia, Estonia.

In Francia però da ultimo si richiede una formazione per gli avvocati e per coloro che vogliono iscriversi ai panel delle Corti d’Appello (la più attive in questo senso sono la Corte d’Appello di Parigi, Lione, Montpellier e Versailles)[22].

Anche l’Irlanda del Nord non ha un programma di formazione statale, ma i mediatori sono accreditati da varie istituzioni.

Inghilterra e Galles non hanno una formazione regolata a dalla legge, ma si appoggiano al Civil Mediation Council (CMC)[23] che ha accreditato un percorso intermedio.

La Svezia non impone alcun obbligo formativo ai mediatori cec.

La Repubblica Ceca non impone alcun obbligo formativo, ma si deve sostenere un esame di stato.

Le indicazioni pubbliche reperibili sul numero dei mediatori civili e commerciali non possono essere precise per ogni paese, in qualche caso sono solo indicative per una serie di ragioni:

1) alcune legislazioni non differenziano l’iscrizione dei mediatori in base alle specializzazioni: chi diventa mediatore lo è a tutto tondo (civile, familiare, penale etc.);

2) spesso i mediatori si iscrivono a più sezioni del registro;

3) ci sono paesi che hanno solo dei panel di corte che possono variare sensibilmente nel tempo;

4) spesso lo stesso mediatore può iscriversi a più panel di corte (ad esempio in Francia);

5) i dati delle Corti non sono aggiornati o mancano (in Francia, ad esempio, ci sono quelli di 10 su 20 Corti);

6) la Germania non possiede registro pubblico (ma solo elenchi di organismi privati) e dunque la stima non può essere che approssimativa;

7) non esiste una banca dati europea né per i mediatori, né per le organizzazioni di mediazione;

8) ci sono stati che hanno una mediazione individuale ed amministrata (senza obbligo di iscrizione per il mediatore) e non differenziano i mediatori persone fisiche dalle organizzazioni (ad esempio il Regno Unito ove le persone fisiche e quelle giuridiche sono mescolate nel registro e spesso non si riesce a distinguerli);

9) alcuni stati iscrivono solo mediatori certificati, ma in altri i certificati e i non certificati coesistono ovvero vengono iscritti i certificati, ma si consente di fare la professione anche a chi non lo è.

Nell’area UE dai dati in possesso risulterebbero nel 2019 comunque censiti 83.213 mediatori su una popolazione di 497.733.503, ovvero un mediatore ogni 5.981 abitanti.

Ma se fossero corrette le stime non ufficiali che accreditano alla Germania circa 70.000 mediatori, il dato attuale sarebbe ben più elevato.

5.4. C’è la possibilità di deflazionare il contenzioso attraverso la mediazione?

Il numero delle mediazioni civili e commerciali attuali gestite nei Paesi UE è invece di complicata se non di impossibile ricostruzione[24] perché gli stati sono reticenti a rilasciare informazioni.

Gli stati che hanno pubblicato dati in merito al 2018 sono solo 10: Italia, Polonia, Svezia, Ungheria, Finlandia, Spagna, Portogallo, Lituania, Lettonia, Lussemburgo.

Soltanto l’Italia ci dà però un quadro completo delle mediazioni giudiziarie ed extragiudiziarie con riferimento a tutti gli anni (compreso 2019 e 2020); gli altri paesi per lo più indicano dati che si riferiscono alla mediazione di Corte.

Per numero delle mediazioni nel 2018 primeggia solo l’Italia con 151.923 procedure; altro dato significativo è quello della Slovacchia con 10.841 depositi (ma l’indicazione è del luglio 2016); in terza posizione si pone la Polonia con 8.541 procedure nel 2018.

La Francia primeggia invece per numero di conciliazioni (133.428 nel 2016); il dato inerente alle mediazioni è del 2013 e non può quindi essere preso in considerazione.

Fanalini di coda con dati aggiornati sono la Lituania con 452 procedure, la Lettonia con 385 casi e il Lussemburgo con 146 depositi. In Lettonia la situazione del 2018 è leggermente migliorata

Gli accordi relativi al 2013[25] non sono noti.

Tra i paesi che hanno fornito dati circa il 2018 vanno evidenziati gli accordi in Italia (20.903), Portogallo (1.345), Spagna (1289) e Polonia (757).

I numeri non appaiono confortanti, anche considerando quelli non aggiornati come costanti nel tempo.

Su questa base la deflazione resta un miraggio.

Si consideri che tramite la mediazione nel 2018 in Russia ci sono stati 84 mila accordi in materia civile, 246 in materia amministrativa.

Gli arbitrati che sono molto importanti ammontano invece a 31 mila.

Nei primi sei mesi del 2019 ci sono stati 40 mila accordi civili, 99 amministrativi e 16 mila arbitrati.

In sostanza in Russia si stipulano il doppio degli accordi europei[26].

Se guardiamo ai dati disponibili sulle mediazioni del 2018, riscontriamo che in diversi paesi ove gli avvocati sono in minor numero rispetto ai mediatori, le mediazioni sono in più alto numero (così in Italia, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Finlandia).

E dunque gli operatori del diritto non sembrano particolarmente sensibili.

Ed è un peccato perché una semplice alleanza tra personale giudiziario (giudici + avvocati) potrebbe portare addirittura all’azzeramento del contenzioso pendente in primo grado secondo la semplice realizzazione della ovvia formula: Pendente giudiziario/Giudici + Avvocati = procedure ADR pro capite per l’operatore giudiziario.

In generale possiamo dire che nel 2018 sono rimasti da decidere in Europa 8.421.312 cause civili e commerciali. Gli avvocati erano 895.653 e i giudici 82.373 per un totale di 978.026 operatori giudiziari.

Facendo dunque una semplice divisione basterebbe che ogni operatore giudiziario conferisse in ADR 8,6 pratiche.

Questo dato generale ovviamente non deve ingannare perché la deflazione dipende dal contenzioso e dal numero degli operatori giudiziari in un dato paese.

Secondo gli ultimi dati[27] l’obiettivo sembrerebbe realizzabile in almeno 18 paesi (in 9 lo sarebbe di sicuro): Finlandia (1,07) Olanda (1,62), Lussemburgo (2,76), Ungheria (2,90), Danimarca (3,64), Irlanda (3,64), Austria (4), Germania (4,21), Slovacchia (4,33), Svezia (4,48), Lituania (4,79), Estonia (5,10), Malta (5,66), Grecia (6,73), Spagna (8,41), Repubblica Ceca (9,34), Italia (9,37), Lettonia (10,30) e Slovenia (11,92)

Su Belgio, Bulgaria, Cipro e Portogallo non posso esprimermi perché non conosco il pendente finale dell’anno.

L’obbiettivo non sarebbe invece probabilmente raggiungibile per Polonia (16,30), Croazia (18), Romania (18,50) e Francia (23,52).

In questi ultimi paesi il contenzioso è troppo elevato in rapporto ad avvocati e giudici. Quella che deve cambiare è la mentalità dei cittadini e quindi l’unica strada è quella di inserire la composizione bonaria come materia di studio già dalle scuole elementari.

  • Può la cultura di un paese determinare il successo di una mediazione?

Sì, la cultura di un paese può determinare il successo della mediazione.

Il mondo anglo-sassone, ad esempio, ha un vantaggio rispetto a quello di civil law.

Si può perdere il processo se si racconta al giudice una bugia o se non si producono scorrettamente dei documenti.

La mediazione e la negoziazione possono proliferare laddove sia possibile la sincerità.

La nostra cultura di matrice romanistica esalta il valore contrario.

Athanasio Kircher nel 1650 scriveva che il diritto civile serve ad alimentare le liti sulle cose del mondo,

Perché coloro che appartengono alla cultura romanistica hanno il diritto di mentire e recitano sempre, anche in mediazione.

Cultura dei MARD significa però anche finanziarli.

Finanziare ulteriormente il processo è diventato ormai quasi impossibile: l’Italia dopo la Germania è lo stato che finanzia maggiormente il giudizio con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: oltre 7 milioni di cause all’anno sul ruolo dei giudici italiani che già assorbono per il loro stipendio e quello dei cancellieri quasi 4.000 milioni di euro. Restano 1.800 milioni per pagare i gratuiti patrocini, bollette e affitto dei tribunali. Ogni cittadino italiano spende per la giustizia 96 € pro capite per un processo che dura per tre gradi di giudizio 2.656 giorni (7 anni e 27 giorni).

Soldi male investiti.

Inoltre, c’è da tener presente che secondo il rapporto Rule Law Index 2020 4,6 su 1000 persone si potevano permettere un processo in Europa nel 2019 e 6,2 in Italia; un MARD potevano permetterselo 6,6 in Europa e 6,9 in Italia.

Bisogna che la UE capisca che i MARD sono il futuro e vanno finanziati; non basta pensare al gratuito patrocinio come fanno già 35 paesi aderenti al Consiglio d’Europa.

Bisogna creare un ceto di mediatori professionali come i “neutri” federali americani.

Negli Stati Uniti molti neutri lavorano per lo Stato (il 43%) per cui il salario medio è quantificabile in $ 62.270 all’anno e $ 29,94 l’ora. Un neutro guadagna poco di più della metà di un giudice e quasi il doppio di un’altra professione.

Se nel 2018 i legislatori europei avessero puntato sulla mediazione la situazione sarebbe stata la seguente

Nel 2018 i mediatori erano circa 83.000

La popolazione della UE era di 444.536.821(senza il Regno Unito).

Gli stati hanno speso per la giustizia 43.156 milioni di euro.

La spesa media nella UE pro-capite è stata di € 85,63.

Se si fossero richiesti ai cittadini europei (o si fossero distratti dai bilanci stanziati) solo 5 € per la mediazione ogni mediatore avrebbe potuto contare su 26.779 € annui (2.232 € al mese) e finalmente avremmo avuto un ceto professionale di ausiliari della giustizia e una mediazione efficace ed efficiente.

6. Ci sono possibili suggerimenti per la mediazione italiana ed europea?

Pochi mesi fa ho dato alle stampe un lavoro sui mezzi alternativi[28] con riferimento ai paesi UE. In conseguenza mi sono chiesto quali suggerimenti dare al mio paese e agli altri tenendo conto delle 360 leggi che regolano il sistema di mediazione in Europa. Ho tirato giù questi 21 punti.

Alcuni comportano uno stravolgimento dell’Ordinamento, altri sono facilmente attuabili.

1) Istituzione di corsi di laurea sugli ADR

2) Formazione per i giudici in ADR già dal praticantato e del coordinatore della mediazione di corte che manterrà i contatti con i magistrati sull’attività di delega.

3) Formazione per gli aspiranti avvocati in ADR già dal praticantato.

4) Istituzione di un elenco di mediatori presso i giudici di pace (in Portogallo la cosa funziona bene: 25.000 mediazioni all’anno in regime volontario).

5) Cambiamento della tariffa ministeriale: ferme le spese di mediazione come sono oggi, non terrei conto degli scaglioni di valore, ma introdurrei un compenso orario per il mediatore (da suddividere con l’organismo come si fa già attualmente) che possa tener conto del numero e del reddito dei partecipanti (come avviene ad esempio nei Paesi Bassi).

6) Eliminazione del sistema di obbligatorietà attenuata e ritorno alla mediazione ante pronuncia della Corte costituzionale.

7) Estensione del novero delle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità.

8) Istituzione di un tavolo con avvocati, giudici e mediatori sullo stato della mediazione/arbitrato e su come rendere più appetibili gli accordi e i procedimenti arbitrali.

9) Istituzione di un giudice (come in Germania) che una volta formato possa essere investito della composizione della controversia o di quello che le parti hanno bisogno (anche il giudice di pace potrebbe essere investito delle questioni non di sua competenza limitatamente alla composizione e/o vi potrebbe essere delega al suo panel di mediatori).

10) Introduzione della mediazione nel procedimento/processo amministrativo come chiede l’Europa; in alcuni settori metterei (così è negli Stati Uniti) la mediazione come alternativa al pagamento della sanzione amministrativa (v. il settore delle barriere architettoniche).

11) Farei partire la mediazione penale con un sistema simile a quello francese (specie per i mancati pagamenti degli assegni in caso di divorzio e separazione): ritiro dell’azione penale nel caso di componimento della controversia con pieno soddisfacimento della vittima.

12) Introduzione, come avviene nei paesi dell’Est su esempio statunitense, della mediazione demandata gratuita a carico dello stato per un certo numero di ore (sia per il civile sia per la famiglia).

13) Introduzione in ogni Corte d’Appello della possibilità di scegliere tra mediazione, arbitrato in alternativa al processo.

14) Importazione dell’istituto della neutra valutazione come condizione di procedibilità di alcuni giudizi (ad esempio in materia di appalto).

15) Innalzamento della formazione del mediatore avvocato che lavora presso i COA almeno come per gli omologhi francesi (corsi base di 200 ore).

16) Istituzione del primo incontro obbligatorio in materia di mediazione familiare: sia preventivo che in sede giudiziale.

17) Abolizione dell’aggiornamento dei formatori dopo un certo numero di anni di formazione e la tenuta di un certo numero di corsi (dimostrabile)

18) Supervisione biennale dei mediatori.

19) Corsi di formazione per mediatori tenuti dagli enti di formazione iscritti in registro ma esame statale (una o due volte all’anno) con certificazione che legittima l’iscrizione in elenco.

20) Restituzione di quota parte del contributo unificato (la tassa di giudizio) per chi si accorda a seguito di mediazione disposta dal giudice.

21) Possibilità di mediazione condotta dal giudice in pensione.

7. I benefici del modello italiano in Europa

Il modello italiano potrebbe portare alcuni benefici agli stati europei: certamente un risparmio di tempo e di denaro che potrebbe essere destinato a coprire altre necessità così come risulta dalla tabella che segue.

Paesi UEPercentuale spesa per salario giudici e personale giudiziarioSpesa totale delle amministrazioni pubbliche nei tribunali (milioni)Spesa pro capite cittadinoTempo delle cause civili e commerciali 3 gradiTempo litigi amministrativi 3 gradi 2018 (giorni)Tempo della mediazione in Italia nel 2018 (giorni)Risparmio di tempo in mediazione Cause civili e commerciali  (giorni)Risparmio di tempo in mediazione Cause amministrativa (giorni)Costo in milioni di un giorno di giustizia  
Repubblica Ceca13.58863460391674[i]14224953237,22
Germania8.04013.02815701.106142964035,69
Polonia7.2572.533666601.2101425181.06819,88
Svezia6.7881.25812437932414223718218,60
Italia3.9165.776962.6561.681[ii]1422.5141.53915,82
Francia3.4545.542821.2438121421.10167015,18
Romania3.59183143531266[iii]1423891249,84
Spagna3.5244.036861.2419391421.0998159,65
Paesi Bassi1.2702.154125095614208145,90
Croazia1.420248610392[iv]14202503,89
Danimarca1.36046179562014242003,73
Estonia58,577583284071421862653,72
Belgio912,91.1881040686[v]14205443,25
Austria6891.0651200568[vi]14204262,92
Irlanda36569214200142001,89
Portogallo578,8646633851.3931422431.2511,77
Grecia622631591.5721.2911421.4301.1491,72
Bulgaria591,634148031214201701,62
Ungheria1E+05560573924291422502,871,53
Finlandia364553100581442[vii]1424393001,51
Slovacchia184,9258474707711423286290,50
Slovenia157,5208100484558[viii]1423424160,43
Lussemburgo99,19131215969222[ix]142827800,35
Lettonia87,18121635448751424027330,33
Lituania101,611742351515[x]1422093730,32
Malta20,9836750105[xi]142000,099
Cipro20,5354002.643[xii]14202.5010,09
Totale 43.156 13.73919.57714212.14714.833,87 

[1] “Perché non giudicate da soli ciò che è giusto fare? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato l’ultimo spicciolo.”

(Luca 12, 57-59)

[2] Cfr. Carlo Alberto Calcagno, BREVE STORIA DELLA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO, I SISTEMI DI COMPOSIZIONE DALL’ORIGINE AL XXI SECOLO, Aracne Editrice, 2014.

[3] DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

[4] Con la legge di riforma della Camere di Commercio: LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[5] Art. 38-40 (oggi abrogati) del DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n.5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

[6] https://reportistica.dgstat.giustizia.it/VisualizzatoreReport.Aspx?Report=/Pubblica/Statistiche%20della%20DGSTAT/Materia%20Civile/2.%20Durata%20dei%20Procedimenti%20%28fino%20al%202013%29/1.%20Totale%20nazionale

[7] Per eccesso di delega.

[8] Art. 84 legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

[9] Il progetto della commissione Alpa (PROPOSTE NORMATIVE E NOTE ILLUSTRATIVE) si può trovare. 

Fai clic per accedere a TESTO-FINALE-Commissione-ALPA-Aggiornato.pdf.pdf

[10] https://mediaresenzaconfini.org/2018/05/23/lobbligo-di-assistenza-in-mediazione-e-compatibile-col-diritto-comunitario-il-rifiuto-di-farsi-assistere-in-mediazione-obbligatoria-costituisce-violazione-di-legge-meritevole-di-sanzione-anche-in-c/

[11] Il 27 marzo del 2019 con la sentenza n. 8473.

[12] Art. 5 1bis Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilità medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicità,   contratti assicurativi,   bancari   e   finanziari, è   tenuto,    assistito dall’avvocato, preliminarmente  a  esperire   il   procedimento   di mediazione ai  sensi  del  presente  decreto  ovvero  i  procedimenti previsti dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico  delle  leggi  in materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385, e successive  modificazioni, ovvero  il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, per le  materie  ivi  regolate.  L’esperimento del procedimento di mediazione è  condizione  di  procedibilità  della domanda giudiziale. A decorrere dall’anno 2018, il  Ministro  della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti  e sui risultati conseguiti  dall’applicazione  delle  disposizioni  del presente  comma.  L’improcedibilità   deve   essere   eccepita   dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non

oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione  è già iniziata, ma non si è conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione  non è  stata  esperita,  assegnando contestualmente alle parti il  termine  di  quindici  giorni  per  la presentazione della domanda di mediazione.

[13] Non per le questioni di consumo che sono gestite da organismi ADR.

[14] di cui agli articoli 17 e 20

Art. 17

(omissis)

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

(omissis)

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

(omissis)

Art. 20

Art. 20 Credito d’imposta

1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Allo stato il credito di imposta è lettera morta.

[15] Circ. 6-C-2014: Percorso formativo dell’avvocato mediatore

https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/69024/76792014_02_28_testo.pdf/1d8178fd-d021-4ea3-8780-ad1f42d7e8ec

[16] Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4640-2019

In vigore dal 15 gennaio 2020 in materia di controversie familiari

In vigore dal 15 marzo 2010 nell’ambito di un procedimento ordinario.

[17] Articolo 60 ^ 1 LEGE nr. 192 din 16 mai 2006

[18] ABGB – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

http://www.jusline.at/364_ABGB.html

[19] Lo scarico delle acque, la produzione di fumo, calore, odore, rumore, lo scuotimento e simili, in quanto superino i livelli di normalità stabiliti localmente; lo stesso vale per l’invasione di radici, per i rami sporgenti o per le limitazioni di vedute effettuate attraverso piantagioni.

[20] https://www.gueterichter-forum.de/

[21] Quello tedesco però ha bisogno solo di una formazione; non c’è un limite di età né si richiede una istruzione particolare o una professione particolare.

[22] Cfr. Art. 2 c. 3 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

[23] https://civilmediation.org/about/

[24] Un aiuto seppur datato (del 16 maggio 2018 ma riguardante le mediazioni del 2016) è costituito dal documento della EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE, THE IMPACT OF CEPEJ GUIDELINES ON CIVIL, FAMILY, PENAL AND ADMINISTRATIVE MEDIATION (CEPEJ-GT-MED(2017)8, THE IMPACT OF CEPEJ GUIDELINES ON CIVIL, FAMILY, PENAL AND ADMINISTRATIVE MEDIATION

https://rm.coe.int/report-on-the-impact-of-cepej-guidelines-on-civil-family-penal-nd-admi/16808c400e

V. anche Study on time and costs of mediation in Eu – Full Report in English

[25] Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(2014)493042

[26] I russi sono comunque preoccupati e così il 31/10/19 hanno approvato le nuove regole della mediazione giudiziaria (Регламент проведения судебного примирения) che sono frutto di un lungo processo iniziato nel 2018.

I mediatori giudiziari sono giudici in pensione che sono nominati dal Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa. Non possono avere incarichi statali dopo il pensionamento se vogliono servire come mediatori. La mediazione giudiziaria può avvenire su richiesta delle parti (che non possono scegliere un mediatore giudiziario diverso da un giudice in pensione inserito in uno speciale elenco) o su proposta del Tribunale e col consenso delle parti.

[27] EU Justice Scoreboard 2020

[28] Arbitrato e negoziato in Europa. Le opportunità dell’Avvocato. Nunca Mas n. 14 collana diretta da Guendalina Scozzafava, Cendon/Book, Editore Key, 2020.


[i] Manca secondo grado.

[ii] Manca secondo grado.

[iii] Manca secondo grado.

[iv] Manca terzo grado.

[v] Manca secondo grado.

[vi] Manca secondo grado.

[vii] Manca secondo grado.

[viii] Manca secondo grado.

[ix] Solo terzo grado.

[x] Manca terzo grado.

[xi] Solo primo grado.

[xii] Manca secondo grado.