Non esiste a mia conoscenza uno studio statistico sugli avvocati mediatori in Europa e nel Mondo; nemmeno nella nostra Italia che è provvista dell’albo dei mediatori[1]: a dire il vero né il CNF né il Ministero della Giustizia hanno idea di quanti siano gli avvocati che praticano la mediazione da mediatori o comunque non divulgano i dati.
Possiamo affermare tuttavia che almeno nei paesi UE la professione dei mediatori avvocati sia fenomeno diffuso.
Proprio per questo il 14 giugno 2019 è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[2] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[3].
Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.
Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.
Fornisco la traduzione in italiano dall’inglese delle parti che da formatore di mediatori ritengo più rilevanti: per il resto rimando al testo in lingua.
Il corso di formazione deve possedere un “quadro di competenze” che definisca in modo chiaro e conciso le competenze chiave che un mediatore efficace dovrebbe possedere.
In generale, non ci sono requisiti speciali per quanto riguarda le qualifiche o l’esperienza precedenti necessarie per iscriversi a un corso di mediazione di base.
Viceversa, corsi di formazione di mediazione avanzata o specializzata richiedono ai partecipanti precedenti comprovate conoscenze e/o pratiche di mediazione.
Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a finanziare la formazione in materia di mediazione quando giustificabile, ad esempio, per attuare e diffondere la mediazione in generale o per sviluppare progetti specifici e/o iniziative legali.
Gli Stati membri e i fornitori di servizi di mediazione per la formazione dovrebbero essere incoraggiati ad assegnare borse di studio basate sulle esigenze economiche dei partecipanti.
I corsi dovrebbero avere un numero di ore di formazione non inferiore a 40, che è il punto di riferimento minimo accettabile per l’insegnamento e la pratica degli aspetti esperienziali delle competenze del mediatore, tenendo conto che i corsi di formazione mirano esclusivamente a formare le persone a un livello base di competenza del mediatore.
Si raccomanda che i corsi abbiano una classe massima di 30 studenti, con un rapporto formatore-studente compreso tra l’ideale di 1 formatore ogni 6 partecipanti; un massimo di 1 trainer ogni 10.
Il corso dovrebbe essere focalizzato sulla partecipazione, e l’interazione. Per garantire ciò, dovrebbero essere utilizzate varie metodologie di insegnamento, tra cui lezioni frontali, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, dialoghi in coppia e giochi di ruolo… la seguente percentuale di tempo dovrebbe essere dedicata a questi diversi approcci alla formazione:
• lezioni/input di conoscenza/presentazione – circa il 10%;
• Esercitazioni e discussioni – circa il 40%;
• Giochi di ruolo, coaching e feedback – circa il 50%.
Il tipo di materiale che potrebbe essere distribuito in formato cartaceo o virtuale prima di un corso include:
• Manuale/cartella di lavoro del corso;
• Materiali supplementari come istruzioni generali per giochi di ruolo;
• Regole e procedure di mediazione, legislazione pertinente;
• Articoli accademici e libri di testo.
Quando è richiesta una preparazione prima del corso, i partecipanti devono ricevere il materiale completo in tempo sufficiente per consentire loro di prepararsi adeguatamente. A titolo indicativo, si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre due settimane prima del corso.
Allo stesso modo, quando i partecipanti sono tenuti a prepararsi per i loro ruoli in anticipo rispetto ai giochi di ruolo, i riassunti riservati dei giochi di ruolo dovrebbero essere forniti in tempo sufficiente per consentire ai giocatori di prepararsi. Si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre una settimana prima del corso.
Un gioco di ruolo qui è definito come un caso simulato in cui il mediatore ha l’opportunità di esercitare una vasta gamma di abilità da mediatore, possibilmente attraverso più fasi del processo.
Ogni ruolo in un corso dovrebbe avere un massimo di sei persone per una mediazione a due.
Le fasce orarie di mediazione all’interno dei giochi di ruolo dovrebbero essere di almeno 45 minuti per consentire al mediatore un tempo sufficiente per esercitare una serie di abilità man mano che la mediazione si sviluppa; almeno il 50% di tutti i giochi di ruolo dovrebbe essere supervisionato da un coach/trainer esperto e, tra questi, un coach abilitato alla supervisione dovrebbe essere presente almeno nel 50% del tempo effettivo di gioco di ruolo.
Quando i giochi di ruolo vengono utilizzati in veste di valutazione, devono essere supervisionati dall’assessor per il 100% del tempo.
I coach dovrebbero essere ruotati tra i gruppi e i partecipanti per garantire che tutti i partecipanti sperimentino una varietà di approcci di coaching.
Nei corsi che contengono valutazione, qualsiasi coach/ trainer che alleni un partecipante non dovrebbe essere coinvolto in alcuna valutazione successiva di quel partecipante.
Al fine di garantire l’equità e l’uguaglianza della partecipazione, tutti i partecipanti dovrebbero mediare lo stesso numero di volte nei giochi di ruolo.
I partecipanti apprendono non solo esercitando le abilità da mediatori, ma anche ricevendo feedback da mediatori esperti che agiscono nel ruolo di coach durante il corso.
È possibile utilizzare una varietà di metodi diversi per fornire il feedback, tra cui:
• Coaching di gruppo durante un gioco di ruolo. Qui il feedback non è solo a beneficio del partecipante che agisce come mediatore, ma anche per gli altri partecipanti coinvolti nel gioco di ruolo;
• Feedback privato uno ad una persona dopo un gioco di ruolo.
Si consiglia di utilizzare feedback scritti sulla performance di un solo partecipante, in particolare durante il momento di valutazione di un corso.
Se un corso è progettato per valutare, certificare o accreditare un partecipante come avente le capacità e le conoscenze necessarie per mediare una controversia in modo competente, deve contenere una valutazione effettiva della competenza da mediatore del partecipante, rispetto al proprio quadro di competenze. In relazione alla valutazione di abilità del mediatore, il giudizio dovrebbe incentrarsi sulla performance durante un gioco di ruolo.
Mentre una qualche forma di valutazione continua durante il corso potrebbe essere considerata come parte del processo di valutazione, dovrebbe esserci almeno una valutazione separata basata esclusivamente sulle prestazioni durante un gioco di ruolo.
La valutazione di un partecipante dovrebbe essere data in due momenti diversi da due assessor differenti.
Si raccomanda che ogni gioco di ruolo valutativo abbia una durata di almeno un’ora, escluso il tempo necessario per redigere un accordo transattivo.
Trainers, Coaches and Assessor (TCA)
Coloro che forniscono degli input durante un programma di formazione possono essere suddivisi in tre ruoli chiave:
• un trainer (formatore) che fornisce le skills e le conoscenze stabilite nel programma;
• un coach che osserva le prestazioni di un partecipante nel ruolo di mediatore, di solito durante un gioco di ruolo, e fornisce coaching e feedback al partecipante, durante e dopo il gioco di ruolo, al fine di far crescere la competenza come mediatore;
• un assessor (valutatore) che osserva anche le prestazioni del partecipante e fornisce una valutazione formale delle competenze. Il valutatore può anche fornire un feedback al termine della valutazione.
Chiunque cerchi di svolgere il ruolo di Trainer, Coach o Assessor (TCA) dovrebbe aver partecipato con successo a un corso di formazione sulla mediazione e se è richiesta la registrazione da mediatore in uno stato, formatori, coach e valutatori dovrebbero essere mediatori registrati. Avrebbero anche dovuto frequentare una formazione adeguata da formatore per assumere il proprio ruolo.
Idealmente, i TCA dovrebbero aver condotto almeno due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore in ciascuno dei tre anni precedenti prima di essere nominati. Una volta nominati, dovrebbero condurre due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore all’anno ed essere in grado di dimostrare di aver mantenuto uno sviluppo professionale continuo (CPD) di sei ore all’anno.
I TCA dovrebbero condurre almeno un corso di formazione per le competenze di base dei mediatori o un corso di aggiornamento ogni due anni.
Coach e assessor dovrebbero istruire e/o valutare almeno quattro sessioni di giochi di ruolo nel corso di due anni.
I fornitori di formazione potrebbero prendere in considerazione la certificazione dei propri programmi con il programma di formazione per mediatori certificati (CMTP) dell’International Mediation Institute.
La corretta registrazione come IMI-CMTP significa che i programmi di formazione soddisfano gli standard internazionali indipendenti per la formazione dei mediatori.
Corso di formazione di base per mediatori
1. Sviluppo della conoscenza
Un corso di formazione di base per mediatori dovrebbe coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:
1.1. Teoria dei conflitti
1.2. Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione
1.3. Nozioni di base sulla mediazione:
1.3.1. Principi di base della mediazione:
a. Volontarietà
b. Riservatezza
c. Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore
d. Autodeterminazione delle parti e controllo del processo
e. Uguaglianza delle parti
f. Creatività e sostenibilità
g. Flessibilità
h. Efficacia dei costi
1.3.2. Scopi della mediazione
1.3.3. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi
1.4. Gli attributi principali di un mediatore:
a. Atteggiamento e ruolo del mediatore
b. Credibilità
c. Competenze e tecniche di base
d. Etica professionale
e. Requisiti e pratica professionale
1.5. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione
1.8. Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, compreso il quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e il primo incontro di mediazione obbligatorio, se disponibile
1.9. Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione
1.10. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa
2. Formazione delle abilità pratiche
In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:
a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione
b. Capacità e tecniche di gestione del processo di mediazione, incluso ma non limitato all’uso di riunioni congiunte e private
c. Strategie di negoziazione e competenze per gestire il contenuto della controversia
d. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti
e. Capacità di problem solving e capacità decisionale
f. Capacità di analisi e gestione dei conflitti, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie
g. Competenze di co-mediazione
I formatori possono includere altri argomenti basati sulle competenze, tra cui la gestione delle emozioni, la gestione delle persone difficili, la risposta all’impasse, la programmazione neurolinguistica, ecc.
I corsi di formazione sulle competenze dei mediatori dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. In base alle linee guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare la procedura e le “abilità di essere” un mediatore efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.
3. Particolarità della formazione specializzata in mediazione
Argomenti aggiuntivi ed esercizi di sviluppo delle competenze dovrebbero essere coperti nei programmi di formazione specialistica di mediazione.
Per la formazione dei mediatori in materia familiare:
a. Principi fondamentali della mediazione familiare
b. Conoscenza sufficiente del diritto di famiglia
c. Modelli di mediazione familiare
d. Competenze del mediatore familiare
e. Limiti del principio di riservatezza
f. Mediazione incentrata sul bambino e interesse superiore del bambino
g. Partecipazione dei bambini
h. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)
i. Abuso domestico
j. Squilibri di potenza
K. Tecniche di mediazione transfrontaliera
l. Quadro giuridico internazionale
Per la formazione dei mediatori in materia civile:
a. Conoscenza sufficiente delle disposizioni di diritto pubblico e di protezione sociale nei settori in questione che praticano in particolare:
i. controversie in materia in leasing e affitti
ii. nel campo del diritto del lavoro
iii. nel diritto dei consumatori
b. Squilibri di potere
c. Modelli di mediazione civile
d. Tecniche di mediazione transfrontaliera
e. Quadro giuridico internazionale
Per la formazione di mediazione in materia penale:
a. Conoscenza sufficiente del sistema giudiziario penale
b. Vari metodi di giustizia riparativa
c. Il rapporto tra giustizia penale e mediazione
d. Competenze e tecniche di comunicazione e di lavoro con le vittime, i trasgressori e altri impegnati nel processo di mediazione, comprese le conoscenze di base sulle reazioni delle vittime e i trasgressori
e. Competenze specialistiche per la mediazione in caso di reati gravi e reati che coinvolgono minori
Per la formazione di mediazione in materia amministrativa:
a. Principi fondamentali di mediazione in materia amministrativa
b. Conoscenza sufficiente del diritto costituzionale e amministrativo
c. Equilibrio tra i principi di riservatezza della mediazione e la trasparenza dell’attività amministrativa
d. I confini dell’interesse pubblico
e. Il ruolo del mediatore – particolarità dei principi di indipendenza e imparzialità
f. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)
g. Codice etico dei mediatori in campo amministrativo
Chiunque conosca il programma approntato dal Ministero della Giustizia italiano con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[5] (articolo 16 f e g)[6] non può non rendersi conto che è necessaria una integrazione; e non solo: necessità un’apertura della mediazione italiana verso settori per noi sconosciuti come ad esempio quello amministrativo.
Inoltre, dal programma del Cepej emergono figure che non sono familiari a tutti gli enti di formazione come i coach, i trainer e gli assessor.
Nemmeno la riforma Cartabia a dire il vero vi fa alcun cenno; il nostro legislatore sembra porre l’attenzione più che altro sul responsabile scientifico di chiara fama (cfr. il nuovo articolo 16 bis del decreto 4 marzo 2010 n. 28[7]) che nella relazione al decreto 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha emendato il decreto 28/10) riveste molti compiti ed adombra forse quasi una predilezione del legislatore per un’unica organizzazione di mediazione che sia organismo ed ente di formazione: “il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.”
Il principio poi, tutto italico, secondo cui il mediatore riceve solo le nozioni che gli servono per il settore scelto (mediazione civile e commerciale, penale, familiare ecc) deve essere necessariamente superato nel senso che il nuovo operatore di base della giustizia complementare dovrà avere una infarinatura a 360° di quello che è il mondo della gestione delle relazioni.
Ciò ovviamente richiede una nuova organizzazione per gli Enti di formazione.
Un’altra categoria da noi sconosciuta è quella del giudice mediatore.
La riforma Cartabia timidamente precisa soltanto che il giudice deve curare la sua formazione in mediazione, ma solo al fine di migliorare le sue performance in materia di delegazione dello strumento alternativo (e al fine di inserire tra i parametri che ne connotano la carriera anche l’utilizzo della giustizia complementare[8]).
Negli altri paesi le cose vanno assai diversamente.
Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.
In relazione a tale considerando rileva l’art 3 della Direttiva 52/08.
L’art 3 lett. a) capoverso precisa che rientra nel concetto di mediazione “la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;”.
Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[9]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.
In Croazia[10] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.
Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).
Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[11].
In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[12]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.
L’art. 168.a del Codice di rito croato peraltro contempla l’ipotesi in cui si voglia far causa alla Repubblica di Croazia: nel qual caso si deve chiedere alla Procura un tentativo di bonario componimento. Questa norma è importante per la storia della mediazione europea perché è stata impugnata da chi non l’ha rispettata e ha ricevuto conseguentemente una dichiarazione di irricevibilità della domanda dai Tribunali croati; la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso in questione ha però ritenuto che la mediazione a pena di irricevibilità della domanda fosse conforme all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo[13]: il che ha aperto uno scenario importante ad es. in Francia con riferimento alla conciliazione davanti alle Corti inferiori che è stata prevista a pena di inammissibilità.
Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[14]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[15].
In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[16].
In Finlandia[17] il giudice media le controversie giudiziarie.
In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[18].
In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato)[19].
L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[20]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo.
In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[21].
In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[22].
In Polonia può mediare un giudice in pensione.
In Repubblica Ceca ai sensi de § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[23].
In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi. [24].
In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[25], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziale[26].
In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.
In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.
In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[27]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[28].
La tabella che segue chiarirà ulteriormente il quadro anche con riferimento allo strumento utilizzato.
Preso atto di questa realtà del giudice mediatore nel dicembre del 2019 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha presentato un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione in modo da garantire l’attuazione degli orientamenti CEPEJ sulla mediazione.
In sostanza qui si parlerà di un programma per i giudici affinché acquisiscano consapevolezza sulla mediazione e venga garantita l’efficienza del rinvio giudiziario alla mediazione.
Il documento è stato sviluppato con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) ed è stato adottato nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[52].
Ne propongo qui una traduzione in italiano dall’inglese.
“È stato riconosciuto che i giudici svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie. Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione.
L’obiettivo del presente strumento è sensibilizzare i giudici sulla mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.
Questo strumento per analogia può essere utilizzato da altri professionisti legali che fanno riferimento alla mediazione come i pubblici ministeri e da altre autorità e istituzioni giudiziarie che forniscono loro formazione.
È concepito per far accedere alla mediazione le parti in causa migliorando la capacità dei giudici di effettuare un effettivo rinvio giudiziario alla mediazione e non per creare dei giudici mediatori nell’esercizio della loro funzione giudiziaria.
Si ispira ai programmi di formazione e sensibilizzazione condotti in Belgio, Francia e Svizzera francofona, gentilmente trasmessi e commentati dai seguenti istruttori: Giudici Avi SCHNEEBALG, formatore per i giudici belgi presso l’Institut de training judiciaire di Bruxelles, Fabrice VERT, formatore per giudici francesi presso l’Ecole Nationale de la.Magistrature di Bordeaux, e Jean A. MIRIMANOFF, giudice onorario, mediatore, formatore per la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri.
Esiste una vasta gamma di diversi insegnamenti di mediazione e pratiche di mediazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, questo strumento è facilmente adattabile alle diverse situazioni nazionali.
Questo strumento è stato sviluppato in riferimento al punto 3. Consapevolezza delle linee guida CEPEJ sulla mediazione.
1. Contesto dello strumento
– Raccomandazione Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile, cap. VII: “Gli Stati dovrebbero fornire informazioni sulla mediazione in materia civile ai professionisti coinvolti nel funzionamento della giustizia”[53].
– Linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente in materia di mediazione familiare e mediazione in materia civile, CEPEJ (2007) 14, n. 50: “I giudici svolgono un ruolo cruciale nel promuovere una cultura di risoluzione amichevole delle controversie. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione. Ciò può essere ottenuto attraverso sessioni informative, nonché programmi di formazione iniziale e in servizio che includano elementi specifici di mediazione utili nel lavoro quotidiano dei tribunali in determinate giurisdizioni ”[54].
– Roadmap CEPEJ (2018) 8 basato sul rapporto CEPEJ-GT-MED su “L’impatto delle linee guida CEPEJ sulla mediazione civile, familiare, penale e amministrativa”, adottato il 27 giugno 2018, Rec. 3, p. 4: “Senza una consapevolezza/formazione obbligatoria della mediazione dei giudici durante la loro istruzione o nel primo anno della loro pratica giudiziaria, il numero di casi riferiti alla mediazione in materia civile, familiare, penale (adulti e minorenni) e amministrativi rimarrà invariato a un numero effettivo insignificante”, e la sua tabella 2.1:” Sviluppare e distribuire strumenti di formazione per aumentare la formazione obbligatoria e la consapevolezza della mediazione tra avvocati e giudici “[55].
2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione
Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:
– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;
– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;
2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione
Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:
– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;
– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;
– Aprire l’accesso alla mediazione attraverso un efficiente rinvio giudiziario, che implica sapere come:
a) identificare e selezionare i casi adatti alla mediazione;
b) Comprendere le caratteristiche, i prìncipi, gli obiettivi, gli approcci e i metodi di mediazione e il funzionamento del suo processo, al fine di fornire adeguate informazioni sulla mediazione alle parti in causa e ai loro avvocati;
c) suggerire, proporre alle le parti o dirigerle verso una partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione svolta da un centro di mediazione o da mediatori qualificati;
d) facilitare la transizione delle parti in causa dal procedimento giudiziario al processo di mediazione.
Il contenuto e la metodologia dell’addestramento deve tenere conto del contesto, del livello iniziale di conoscenza e dell’esperienza pratica dei tirocinanti. Dovrebbero essere predisposti controlli di qualità e misure di monitoraggio indipendenti per garantire contenuti e offerta di formazione sufficienti.
Si raccomanda vivamente che la fornitura delle parti pratiche della formazione sia guidata da giudici-mediatori in attività e mediatori non giudiziari attivi, con esperienza come formatori.
Un programma di sensibilizzazione continua dovrebbe aggiornare la conoscenza e la pratica dei giudici in materia di rinvio giudiziario alla mediazione, ripetendo il programma del secondo e terzo semestre. (Cfr. Appendice 2).
3. Obiettivi specifici relativi alla legislazione nazionale e internazionale
– Garantire la conoscenza della legislazione nazionale dei giudici nei rispettivi settori in materia civile e familiare, penale (adulti e minori) e amministrativa.
– Preparare i giudici a partecipare a un progetto pilota di mediazione nella propria giurisdizione.
– Migliorare la capacità conciliante dei giudici con l’uso di strumenti di mediazione (comunicazione attiva e principi – basati sugli interessi – negoziazione), ove consentito o prescritto dalla legge.
4. Durata della formazione iniziale e continua
La durata di quattro mezze giornate (due giorni in totale) è raccomandata quando possibile per i programmi di formazione iniziale.
Si consigliano una o due sessioni di mezza giornata a frequenza regolare per i programmi di formazione continua.
5. Risorse necessarie per formatori e assistenti
Le risorse necessarie dipenderanno dal numero di partecipanti. Per un gruppo di 24 giudici, la partecipazione di un istruttore qualificato (mediatore accreditato, concordato, certificato) e una squadra di tre assistenti garantisce una buona efficacia nella sensibilizzazione. Idealmente, il rapporto formatore-tirocinanti dovrebbe essere al massimo da 1 formatore a 10 tirocinanti/15 tirocinanti.
6. Locali
Quando il programma di sensibilizzazione si svolge nel primo anno della pratica giudiziaria, si raccomanda che si svolga all’interno degli edifici giudiziari o vicino ad essi.
7. Manuali consigliati
Gli strumenti adottati dalla CEPEJ (CEPEJ (2018) 7), in particolare:
– La guida al rinvio giudiziario alla mediazione[56];
– La checklist di gestione e la checklist di monitoraggio del programma pilota;
– Manuali nazionali e una breve bibliografia per i giudici.
8. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri
Per garantire l’efficienza dei programmi di sensibilizzazione/formazione (ovvero la loro durata, frequenza e qualità) sarebbe opportuno adottare le seguenti misure:
1. Nominare, in ciascuna Corte d’appello, un giudice responsabile della mediazione, per l’indagine sulla consapevolezza dei giudici e sui progetti pilota
2. Nominare, in ciascuna giurisdizione, un giudice incaricato dell’organizzazione di questi programmi
3. Garantire che questo giudice riceva una formazione completa da mediatore, al fine di poter diventare il principale riferimento per la sensibilizzazione sulla mediazione del suo tribunale e di essere in grado di organizzare un progetto pilota di mediazione nella sua giurisdizione
Appendice 1
Curriculum di base per rinvio giudiziario
1. Sviluppo della conoscenza
I programmi di formazione dovrebbero coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:
1.1 Mediazione – definizione e concetto
1.2 Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione
1.3 Principi fondamentali di mediazione
1.4. Fasi della mediazione:
a. Preparazione
b. Apertura
c. Esplorazione
d. trattativa
e. Accordo
1.5. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi
1.6. Qualità richieste dai giudici che incoraggiano le parti a mediare
1.7. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione
1.8. Tempistica dell’incoraggiamento alla mediazione
1.9 Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, inclusa la revisione del quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e opt-out mediation[57], se disponibile
1.10 Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione
1.11. Elementi di un’intervista di rinvio:
a. Diagnosi di conflitto
b. Piano di intervento
c. Esplorazione della volontà di negoziare e suo potenziamento
d. Livello di escalation
e. Informazioni sulla mediazione
1.12. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa
2. Formazione di abilità pratiche
In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:
a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione soprattutto quando partecipano gruppi vulnerabili (bambini, vittime e altre categorie che richiedono un’attenzione specifica)
b. Porre le domande giuste
c. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti
d. Motivare e preparare le parti e gli avvocati
e. Capacità di analisi dei casi, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie
I corsi di formazione per rinvio giudiziario dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. Come linea guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare il processo e le abilità per essere un giudice di rinvio efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.
Appendice 2
Esempio concreto di formazione iniziale e continua
1) Esempio concreto di un programma di formazione iniziale – organizzazione e contenuto
Il tempo è diviso in lezioni seguite da tavole rotonde, workshop e giochi di ruolo in modo interattivo, con una mezza giornata dedicata alle specificità nazionali. La durata ha solo un valore indicativo e può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Vedi anche il cap.10. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie.
Prima mezza giornata
A) Introduzione all’ADR e al luogo della mediazione rispetto alla soluzione tradizionale delle controversie (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);
B) Conflitto e controversia legale (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);
C) Mediazione: principi, vantaggi e limitazioni (lezione 45 min.)/Tavola rotonda e dibattiti sulla riservatezza (15 minuti);
D) Mediazione e conciliazione (lezione di 30 minuti) ed esercitazioni su casi pratici (30 minuti). Per gli Stati membri che non conoscono la conciliazione: approcci e moduli di mediazione (prevenzione e riparazione)
Valutazione della mezza giornata
Seconda mezza giornata
A) Comunicazione attiva (lezione 30 min. ed esercitazioni pratiche 30 min.)
B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)
C) Il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti/avvocati (lezione 30 min.)
Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)
D) Qualità dei giudici che rimandano i casi alla mediazione (tavola rotonda 30 min.)
Valutazione della mezza giornata
Terza mezza giornata
Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:
A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (45 min.)
B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (45 min.): simulazione degli scambi tra il giudice, le parti e i loro avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorandola, argomentazioni pro e contra, obiezioni e contro obiezioni
C) Le modalità per fare riferimento alla mediazione e al sostegno alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (45 min.)
Valutazione della mezza giornata
Quarta mezza giornata
Specificità nazionali compreso il quadro giuridico della mediazione
Cinque gruppi separati, se applicabile, per la mediazione in:
A) Famiglia
B) Civile
C) Criminale (adulti)
E) Criminale (minori) e
F) Questioni amministrative
– rinvio giudiziario alla mediazione;
– L’uso degli strumenti di mediazione da parte del giudice della conciliazione
– Rafforzare gli accordi di mediazione: ratifica e atti esecutivi autentici. Aspetti nazionali e internazionali.
Valutazione della mezza giornata e della formazione
2) Esempio concreto di formazione continua
Prima mezza giornata
A) Comunicazione attiva (lezione 30 min.) ed esercitazioni pratiche (30 min.)
B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)
C) Procedura per il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti / avvocati (lezione 30 min.)
Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)
Valutazione della mezza giornata
Seconda mezza giornata
Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:
A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (30 min.)
B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (30 min.): simulazione degli scambi tra il giudice e le sue parti in causa e i loro consulenti/avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorarla, argomenti pro et contra, obiezioni e contro obiezioni
C) Il modo di fare riferimento alla mediazione e l’assistenza alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (30 min.)
Valutazione della mezza giornata e della formazione”.
L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi.
[3] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)
Mediation Development Toolkit
Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation
Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes
Document elaborated jointly with the International Mediation Institute
As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ
[6] ) “f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);”
1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.
[8] Art. 5-quinquies del decreto 4 marzo 2010 n. 28 (in vigore dal 30 giugno 2023)
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
[9] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
[12] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku
[13] Il 26 marzo 2015 la Corte dei Diritti dell’Uomo ha emesso all’unanimità una fondamentale sentenza che è passata in giudicato il 26 giugno 2015. Si tratta del caso MOMČILOVIĆ v. CROATIA (Application no. 11239/11) che si può trovare in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152990%22]}; c’era già stato un precedente conforme: European Court of Human Rights in A č imovi ć v. Croatia of 9 October 2003 and Kuti ć v. Croatia of 1 March 2002.
[14] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje
[19] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.
Anche una buona e omogenea formazione degli operatori influisce sull’esercizio della giustizia complementare.
Così perlomeno ha suggerito all’Europa l’UNCITRAL nel 2008 quando venne chiamato dalla Commissione Europea a valutare il sistema europeo di mediazione e rilevò appunto una disparità nella formazione e qualificazione dei mediatori.
Sulla spinta del parere UNCITRAL il Cepej lo stesso anno annotò: “ 1.4. Qualità dei programmi di mediazione. È importante che gli Stati membri continuamente compiano un monitoraggio dei loro programmi di mediazione e organizzino una loro valutazione esterna e indipendente[1]”.
A ciò seguì il contenuto della DIRETTIVA 2008/52/CE[2] che tratteremo in merito alla formazione nel prosieguo.
Da ultimo, il 14 giugno 2019, è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[3] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[4]. Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.
Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.
Ma ci sono linee guide anche per i giudici che in diversi paesi europei mediano[5]: sono state sviluppate con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) e sono state adottate nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[6].
I futuri programmi di formazione negli stati UE dovrebbero e potrebbero prendere spunti da questi ultimi documenti; anche la relazione della Commissione Luiso che tanta parte ha avuto nella riforma Cartabia richiama il lavoro del CEPEJ sulla formazione.
Un intervento quello della Commissione Luiso a tutto tondo, che annota a pag. 25: “In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall’Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2018 con l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale. Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l’innalzamento degli standard di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati standard.”
Tali indicazioni si sono tradotte a livello di normativa superiore nella lettera l[7], n[8] ed o[9] della legge 26 novembre 2021, n. 206[10], nell’art. 7 lettere v e z del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[11] e di conseguenza negli emendati articoli 16 e 16 bis (in vigore dal 30 giugno 2023) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[12]. Vedremo come si tradurrà nella normativa regolamentare e in particolare nell’emenda del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[13] che tutto il sistema della mediazione attende da mesi.
Presupposto indefettibile però in Italia è che il mediatore sia considerato come categoria professionale, cosa che almeno all’Istat non sembra risultare[14].
Sino ad oggi del resto anche la nostra mediazione è stata sottovalutata dall’Europa e a livello mondiale esistono oggi classifiche[15] (questa riportata in nota è del 2020 e ci viene offerta dal Rule of law Index 2020®) sulla qualità della giustizia complementare che vedono quasi tutti paesi Ue nelle prime posizioni, ad eccezione di Italia, Bulgaria ed Ungheria.
E dunque almeno in questi tre stati anche la formazione va ripensata come indicato dalla Commissione Luiso[16].
Vediamo ora in generale come si presenta in Europa la figura del mediatore.
La Direttiva 52/08 individua il mediatore in qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione[17].
La Direttiva[18] ritiene che “Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione”.
La norma europea ritiene poi che per preservare la qualità della mediazione siano necessari codici di condotta per i mediatori e che gli Stati membri debbano incoraggiare la formazione iniziale e successiva in modo da garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente “in relazione alle parti”[19].
La prima cosa che salta all’occhio è che il mediatore viene individuato dalla Direttiva 52/08 in modo generico: non importa né l’età, né la professione, né il suo grado di istruzione, ma contano le sue abilità.
E per acquisire queste abilità la UE ritiene necessaria una formazione iniziale e successiva.
I concetti espressi derivano in qualche modo dalla pratica del mondo anglofono. Se guardiamo agli Stati Uniti ove la mediazione civile e commerciale è in piedi da oltre cinquant’anni, vediamo parimenti che del mediatore si dà una definizione generica.
L‘Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) che ha istituzionalizzato diversi strumenti alternativi e che ancora oggi esprime i principi del settore che sono stati recepiti dal Codice federale degli Stati Uniti[20], stabilisce che sono utilizzabili dalle Corti, tra gli altri soggetti, “…le persone che sono state addestrate per servire come neutri nei processi di risoluzione alternativa delle controversie…[21]: e quindi non si richiede nemmeno che si tratti di professionisti.
L’Uniform Mediation Act (2001-2003)[22]che è un’altra legge fondamentale approntata dallaConferenza nazionale dei commissari per l’uniformazione delle legislazioni degli Stati americani in collaborazione con i legali americani, definisce il mediatore “una persona che conduce una mediazione”[23]: non si fanno dunque specificazioni in merito alla formazione o alla professione del terzo facilitatore.
Il concetto è ripetuto ancora più chiaramente dalla Section 9 F per cui “ Questa [legge] non richiede che un mediatore abbia una qualifica speciale per background o professione”.
Una espressione di queste norme è costituita ad esempio dal mediatore californiano per cui una particolare specializzazione postlaurea od una determinata esperienza professionale non sono prerequisiti necessari[24].
In tema di formazione prevale poi nella cultura di common law la convinzione che non sia tanto il tempo dedicato alla teoria che importa, ma piuttosto l’esperienza e la pratica dell’istituto[25].
La rule 3,856 della California Rules of Court (2012)[26] stabilisce ad esempio che il mediatore deve possedere esperienza, formazione, istruzione e gli altri requisiti stabiliti dal giudice per la nomina e la conservazione nel ruolo[27]. E quindi il primo dei requisiti da prendere in considerazione è l’esperienza. Poi vengono la formazione e l’istruzione.
Anche l’istruzione che la Direttiva chiama “successiva” ossia quella continua riveste negli Stati Uniti una grande rilevanza.
La rule 3,856 predetta aggiunge sotto il comma “valutazione della competenza[28], abbandono[29]”: “Un mediatore ha un obbligo continuo di valutare se possiede o no un livello di abilità di base, conoscenza, e capacità per condurre efficacemente la mediazione. Un mediatore deve rifiutare o ritirarsi da una procedura se non possiede il livello di abilità di base, conoscenza, e capacità necessarie per condurre efficacemente una mediazione”[30].
Sarebbe dunque una pretesa quasi esclusivamente nostrana quella di leggere il vocabolo “competenza” in chiave eminentemente giuridica.
Lo fa la riforma Cartabia[31] nel momento in cui richiede a chi non possiede una professione giuridica di frequentare appositi corsi (la norma avrà una sua attuazione in sede regolamentare col nuovo decreto 180/10).
Ma sarebbe una pretesa altrettanto infondata quella di ritenere che esistano livelli di competenza che si possono acquisire una volta per tutte frequentando un semplice corso di base per mediatori.
Detto questo il mediatore è nella maggior parte dei paesi UE un soggetto laureato[32] (spesso viene richiesta anche l’esperienza o il diploma con ulteriori requisiti) iscritto nel registro dei mediatori, spesso certificato dal Ministero della Giustizia o da altre Istituzioni per conto del Ministero (v. ad es. Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia), che ha partecipato ad un corso di base in mediazione di un certo numero di ore (e talvolta anche ad uno di specializzazione o addirittura si è laureato in mediazione) e che è assoggettato a formazione continua nell’anno o nel biennio (ovvero nel triennio o nel quinquennio) per un certo numero di ore o di eventi.
L’iscrizione al registro dei mediatori può essere gratuita (Italia, Slovacchia) o a pagamento (Austria, Bulgaria, Ungheria).
Ci sono stati che richiedono la copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività (Austria, Belgio, Danimarca, Italia per gli avvocati iscritti presso gli Organismi COA, Paesi Bassi, Spagna).
Più o meno tutti gli stati richiedono che il mediatore abbia la capacità giuridica e d’agire, sia ineccepibile dal punto di vista comportamentale e morale: si richiede un certificato del casellario pulito, l’assenza di sanzioni amministrative ecc. (si ometteranno qui le prescrizioni in merito per ogni singolo paese, proprio perché sono generalizzate: l’unica differenza di rilievo tra gli stati è che alcuni richiedono copia del certificato penale ed in altri basta una autodichiarazione, ad esempio in Italia).
Particolare è la legislazione romena che chiede al mediatore anche l’idoneità dal punto di vista medico.
Anche quella della Lituania è originale perché richiede che il mediatore non sia stato licenziato e non abbia fatto abuso di alcol, di sostanze psicotrope, narcotiche, tossiche o altre di sostanze psicoattive.
La professione del mediatore può essere la più varia, anche se in certi paesi di fatto la predominanza spetta agli avvocati (pensiamo ad esempio a Cipro, all’Italia, alla Grecia, alla Spagna per i mediatori fallimentari).
Talvolta le parti possono preferire nominare un mediatore avvocato qualora una determinata controversia abbia una dimensione giuridica significativa o la controversia riguardi l’interpretazione dei diritti e obblighi legali o di altra natura. Tuttavia, le competenze legali di un mediatore dovrebbero sempre avere un’importanza secondaria rispetto alla sua esperienza e competenza di mediatore, poiché un mediatore non ha alcun ruolo nel determinare o conciliare i diritti e obblighi legali concorrenti. Le parti in mediazione devono fare affidamento sui rispettivi avvocati per effettuare la migliore valutazione possibile della propria posizione giuridica prima di avviare negoziati nella mediazione[33].
In Germania coloro che svolgono professionalmente la mediazione non costituiscono una figura professionale uniforme. I conciliatori e i mediatori vengono assunti non solo fra i giuristi ma anche e in special modo fra gli psicologi, i pedagoghi, gli esponenti del mondo degli affari e i sociologi[34].
Gli avvocati tedeschi che esercitano attività di conciliazione o di mediazione possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare come quelli danesi e norvegesi, tramite un’adeguata formazione, di padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione.
I mediatori di Cipro svolgono le professioni più varie e sono per lo più psicologi e psichiatri.
Nei Paesi Bassi il registro dei mediatori ricomprende una trentina di professioni, tra le quali chi vuole mediare può scegliere comodamente.
In Romania la pratica della professione di mediatore è compatibile con quella di ogni altra attività o professione.
In Austria i mediatori sono psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, avvocati, notai, giudici, procuratori, commercialisti, ingegneri civili, assistenti sociali, consulenti e docenti universitari[35].
In Italia sono per lo più avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri, psicologi, psicoterapeuti e periti.
In Svezia sono avvocati, sociologi, dirigenti di azienda, psicoterapeuti, giudici e professori universitari.
In Ungheria i mediatori sono per lo più avvocati (51%), e membri di professioni sociali come quella degli insegnanti (16%) e dei tecnici (16%); ci sono però anche ex giudici[37], psicologi e sociologi[38].
In genere il mediatore deve rispettare determinati principi deontologici: in alcuni paesi si fa riferimento al Codice Europeo dei mediatori ed in altri a Codici propri redatti dallo Stato o da organizzazioni.
In generale i princìpi dell’attività del mediatore ricalcano per lo più gli XI standard americani[39] (Model Standards of Conduct for Mediators).
Molti degli stati UE hanno valorizzato il concetto di competenza, varando programmi di formazione per i mediatori. I tempi ed i contenuti della formazione sono i più vari.
Diverse nazioni danno largo spazio al diritto, alla psicologia e alla sociologia.
È sempre presente anche una formazione pratica sullo svolgimento della mediazione che può essere più o meno articolata; alcuni paesi richiedono la supervisione del mediatore da parte di esperti o formatori o altri meccanismi analoghi.
Ci sono nazioni che richiedono tirocini o stage precedenti all’assunzione del titolo o successivi.
Non tutti i paesi hanno stabilito regole in materia di formazione, anche se nella pratica essa viene richiesta ai mediatori (ad es. in Francia, Svezia); in Slovenia e Danimarca è richiesta solo ai mediatori giudiziari.
In alcuni paesi la formazione è differenziata in relazione al fatto che i mediatori siano o meno avvocati (ad es. in Italia e a Cipro).
In Lituania i requisiti sono diversi a seconda che il mediatore aspirante sia un giudice, un non giudice, un avvocato.
Richiedono al mediatore una formazione decisamente impegnativa i seguenti paesi membri UE (15): Lussemburgo, Malta, Austria, Slovacchia, Francia, Portogallo, Finlandia, Belgio, Germania, Lettonia, Spagna, Paesi Bassi, Romania, Grecia e Polonia.
Altri Paesi (12) mantengono un approccio che potremmo definire intermedio: Irlanda, Ungheria, Bulgaria, Danimarca, Irlanda del Nord, Italia, Inghilterra e Galles, Cipro, Croazia, Lituania, Scozia e Slovenia
Vi sono ancora Paesi che allo stato hanno regolamentato la formazione esclusivamente per i mediatori familiari: Francia, Estonia.
In Francia però da ultimo si richiede una formazione per gli avvocati e per coloro che vogliono il scriversi ai panel delle Corti d’Appello (la più attive in questo senso sono la Corte d’Appello di Parigi, Lione, Montpellier e Versailles)[40].
Anche l’Irlanda del Nord non ha un programma di formazione statale, ma i mediatori sono accreditati da varie istituzioni.
Inghilterra e Galles non hanno una formazione regolata a dalla legge, ma si appoggiano al Civil Mediation Council (CMC)[41] che ha accreditato un percorso intermedio.
La Svezia non impone alcun obbligo formativo ai mediatori cec.
La Repubblica Ceca non impone alcun obbligo formativo, ma si deve sostenere un esame.
Nei prossimi articoli mi diffonderò nello specifico sulla formazione nei singoli paesi; per ora mi limito ad allegare qui una tabella riassuntiva (le fonti sono pubbliche) degli elenchi presenti in Europa sia con riferimento ai mediatori, ai formatori e infine alle organizzazioni di mediatori.
Per ricostruire il sistema bisogna partire da questi registri.
Stati
Registro pubblico dei mediatori (statale, giudiziario o di enti a rilevanza pubblica)
In base ai registri suddetti è stato possibile in particolare ricostruire in parte il numero dei mediatori civili e commerciali nel periodo che va dal 2019 al 2021; il numero preciso non è di possibile individuazione per vari fattori:
1) alcune legislazioni non differenziano l’iscrizione dei mediatori in base alle specializzazioni: chi diventa mediatore lo è a tutto tondo (civile, familiare, penale etc.);
2) spesso i mediatori si iscrivono a più sezioni del registro;
3) ci sono paesi che hanno solo dei panel di corte che possono variare sensibilmente nel tempo (ad es. Francia e Polonia);
4) spesso lo stesso mediatore può iscriversi a più panel di corte (ad esempio in Francia);
5) i dati delle Corti non sono aggiornati o mancano;
6) la Germania non possiede registro pubblico (ma solo elenchi di organismi privati) e dunque la stima non può essere che approssimativa;
7) non esiste una banca dati europea né per i mediatori, né per le organizzazioni di mediazione;
8) ci sono stati che hanno una mediazione individuale ed amministrata (senza obbligo di iscrizione per il mediatore) e non differenziano i mediatori persone fisiche dalle organizzazioni (ad esempio il Regno Unito ove le persone fisiche e quelle giuridiche sono mescolate nel registro e spesso non si riesce a distinguerli);
9) alcuni stati iscrivono solo mediatori certificati, ma in altri i certificati e i non certificati coesistono ovvero vengono iscritti i certificati, ma si consente di fare la professione anche a chi non lo è.
Se prendiamo in esame il 2021 vediamo che i paesi con meno mediatori sono Lettonia. Danimarca e Repubblica Ceca, mentre quelli che ne possiedono di più sono Italia, Romania e Germania.
L’Italia peraltro ha pure il triste primato di avere le rimanenze più alte al 31/12/20 in primo grado di casi civili e commerciali con riferimento ai 49 paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa[42].
49 Paesi del Consiglio d’Europa
Numero dei giudici (2020)
Rimanenza al 31/12 casi civili e commerciali (primo grado)
Monaco
40
882
Iceland
64
2.031
Luxembourg
229
3.133
Estonia
234
6.998
Finland
1.077
7.082
Norway
594
7.348
Malta
42
10.147
Albania
307
16.899
Montenegro
309
17.189
Latvia
550
18.147
Denmark
701
23.646
North Macedonia
NA
24.758
Lithuania
740
28.015
Sweden
1.200
28.453
Slovenia
863
30.950
Austria
2.589
31.551
Republic of Moldova
421
32.032
Azerbaijan
522
34.474
Netherlands
2.597
44.560
Armenia
244
45.583
Kazakhstan
2.394
47.189
Hungary
2.724
57.741
Georgia
329
59.515
Slovak Republic
1.295
60.177
Switzerland
1.303
69.903
Czech Republic
3.007
135.318
Croatia
1.643
168.368
Bosnia and Herzegovina
1.024
170.893
Portugal
1.999
190.966
Ukraine
8.000
270.281
Morocco
3.028 (dato 2019)
290.285
Serbia
2.649
355.838
Israel
721
374.297
Romania
4.600
542.528
Germany
20.793
776.359
Poland
9.537
866.154
Spain
5.320
1.333.257
Türkiye
NA
1.654.770
France
7.522
1.732.374
Italy
7.027
2.187.651
Greece
3.752
NA
Bulgaria
2.184
NA
Belgium
1.530
NA
Ireland
163
NA
Cyprus
126
NA
UK – Northern Ireland
74
NA
Andorra
34
NA
UK – England and Wales
NA
NA
UK – Scotland
NA
NA
Nel 2020 avevamo in Europa 79.598 mediatori ossia 1 mediatore ogni 5.593 mentre i giudici erano 84.044, ossia un giudice ogni 2.597 abitanti.
Questi dati dovrebbe fare riflettere la Commissione Europea perché in Europa (dato fornito dalla Ue nel 2017) solo l’1% delle controversie sono state risolte dai mediatori mentre il 99% delle liti è arrivato sul tavolo dei giudici che come numero sono quasi equivalenti: il sistema giudiziario nel suo complesso evidentemente non può reggere.
Non pensare alla mediazione come condizione di procedibilità per il proprio paese allo scrivente pare una follia.
In media in Europa nel 2021 avevamo invece 1 mediatore civile e commerciale ogni 5.853 abitanti, ma il numero dei giudici non è mutato di molto.
[2] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi. https://www.imimediation.org/
[4] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)
Mediation Development Toolkit
Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation
Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes
Document elaborated jointly with the International Mediation Institute
As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ
[5] Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
[6] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)
Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019
[7] “procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l’attività di mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”
[8] “n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;”
[9] “o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice,… Agli stessi fini prevedere l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;
[14] L’Istat il 9 febbraio 2023 ha diffuso la classificazione delle professioni del 2021.
Con mia sorpresa il mediatore civile e commerciale non è censito mentre il mediatore familiare è inserito nella voce “3.4.5.2.0 – tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale”
“Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una separazione, a rimuovere l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.”
[16] Per recepire correttamente le informazioni sul mediatore, sulla formazione e sulla mediazione nei singoli stati è tuttavia necessario in primo luogo conoscere i termini linguistici utilizzati nelle varie legislazioni.
Si tenga anche presente che in alcuni stati non si parla di mediazione ma di conciliazione, ed in altri i due termini sono sinonimi
Stati
Mediazione nelle lingue UE
Mediatore nelle lingue UE
Inghilterra e Galles
Mediation
Mediator
Scozia
Mediation
Mediator
Danimarca
Retsmægling/Mediation
Mediator
Francia
Médiation
Médiateur
Lettonia
Mediācija
Starpnieks
Svezia
Medling
Medlare
Irlanda del Nord
Mediation
Mediator
Portogallo
Mediação
Mediador
Repubblica Ceca
Zprostředkování
Zprostředkovatel
Irlanda
Mediation/ Idirghabháil
Mediator/ Idirghabhálaí
Germania
Mediation
Mediator
Belgio
Médiation/Bemiddeling
Médiateur/
Estonia
Vahendus
Lepitaja
Croazia
Mirenje
Izmiritelj
Spagna
Mediación
Mediador
Paesi Bassi
Bemiddeling/Mediation
Bemiddelaar/Mediator
Slovenia
Mediacija
Mediator
Lussemburgo
Médiation
Médiateur
Lituania
Taikinamasis tarpininkavimas
Mediatorių
Grecia
μεσολάβηση
Διαμεσολαβητής
Polonia
Mediacje
Mediatora
Finlandia
Sovittelu
Sovittelijan
Austria
Mediation
Mediator
Ungheria
Közvetítés/Mediáció
Közvetítő
Malta
Mediation/ Medjazzjoni
Mediator/ Medjatur
Bulgaria
Медиация
Медиаторът
Slovacchia
Mediácia
Mediátor
Cipro
μεσολάβηση
Διαμεσολαβητής
Italia
Mediazione
Mediatore
Romania
Mediere
Mediatorul
[17] Si noti che requisiti simili sono richiesti anche dall’art. 6 della Direttiva 11/2013 (Direttiva sul consumo):
“Competenza, indipendenza e imparzialità
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell’ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone:
a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;”
Nel campo del consumo è dunque necessario che il mediatore sia un giurista o riceva comunque una formazione giuridica.
[24] “No particular advanced academic degree or technical or professional experience is a prerequisite for competence as a mediator.” Advisory Committee Comment.
Interessante al proposito dei requisiti è la Local Rule 8-2 del Distretto settentrionale della California che in sostanza riassume quello che è il punto di vista in generale delle Corti in California sull’ADR erogato da privati. I dispensatori privati di ADR possono essere avvocati, professori di diritto, giudici in pensione o altri professionisti con esperienza in tecniche di risoluzione delle controversie. La Corte ordinariamente non li prende in considerazione se non in base alla richiesta delle parti. I provider privati esercitano la loro attività a pagamento. Il Giudice adotta comunque le misure necessarie per assicurare che il rinvio ad ADR privato non costituisca il risultato di un’imposizione a qualsiasi parte di un iniquo o irragionevole onere economico.
[25] Per far parte del panel giudiziario californiano (contea di Los Angeles) si richiedono ad esempio soltanto 30 ore di formazione e l’aver completato almeno 8 mediazioni (ciascuna della durata di almeno due ore negli ultimi 3 anni), e infine aver partecipato a 4 ore di formazione continua in un corso ADR approvato da un Istituto di formazione continua.
[26] Si tratta di regole generali che valgono per tutte le Corti della California.
[27] “A mediator must comply with experience, training, educational, and other requirements established by the court for appointment and retention”.
[30] “A mediator has a continuing obligation to assess whether or not his or her level of skill, knowledge, and ability is sufficient to conduct the mediation effectively. A mediator must decline to serve or withdraw from the mediation if the mediator determines that he or she does not have the level of skill, knowledge, or ability necessary to conduct the mediation effectively.”
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l’attività di mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
[32] Quello tedesco però ha bisogno solo di una formazione; non c’è un limite di età né si richiede una istruzione particolare o una professione particolare.
[33] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)
Mediation Development Toolkit
Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation
Guide to Mediation for Lawyers
Document elaborated jointly with the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) 27 june 2018.
[39] Sul tema cfr. C.A. CALCAGNO. Il legale e la mediazione, I DOVERI E LA PRATICA DELL’AVVOCATO MEDIATORE E DELL’ACCOMPAGNATORE ALLA PROCEDURA, Aracne Editrice, 2015.
[40] Cfr. Art. 2 c. 3 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel
La mediazione, la formazione e lo status del mediatore sono disciplinati dalla legge[1], da un’ordinanza[2], da due direttive[3] e dal 2018 dalle Linee guida per la prova della sostenibilità in relazione all’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione[4].
Il mediatore può essere chiunque abbia compiuto 28 anni. Deve fornire certificato del casellario giudiziario.
Per esercitare il mediatore deve essere registrato; solo in presenza di un mediatore registrato si esplicano peraltro effetti sull’interruzione della prescrizione con l’inizio della mediazione.
Il registro dei mediatori[5] è gestito dal 1° maggio 2004 dal Ministero della Giustizia. Il Ministero però sponsorizza direttamente sul sito ministeriale anche tre associazioni che sono organizzazioni di mediazione e formazione[6].
L’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Ministero federale della giustizia non è legata all’appartenenza ad ordini professionali o ad associazioni di mediatori.
Al contrario, l’adesione non sostituisce la prova della formazione, che deve essere presentata al Ministero federale della Giustizia.
L’iscrizione e il mantenimento della qualifica di mediatore comporta il pagamento di 345 €.
Dopo il primo quinquennio la qualifica si rinnova sempre a pagamento, per un decennio: non prima di un anno e non oltre tre mesi prima della fine del periodo di iscrizione, il mediatore, se desidera rimanere iscritto nell’elenco dei mediatori, può richiedere per iscritto che l’iscrizione sia mantenuta appunto per altri dieci anni.
Allo stesso tempo, deve descrivere l’ulteriore formazione ai sensi del § 20 ZivMediatG (50 ore in 5 anni) e presentare informazioni aggiornate sul casellario giudiziario (non più vecchie di tre mesi).
Il ministero federale della giustizia accetta anche certificati di perfezionamento professionale presentati prima della presentazione della domanda di mantenimento della registrazione.
Il mediatore deve anche provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile: è necessario un contratto assicurativo valido secondo la legge austriaca; la somma minima assicurata deve essere di 400.000 euro; non può essere opposta alcuna esclusione e nessun limite temporale della responsabilità successiva dell’assicuratore.
Le compagnie di assicurazione sono tenute a notificare al Ministero federale della giustizia la perdita della copertura assicurativa (ad es. a causa del pagamento tardivo dei premi o della risoluzione del contratto di assicurazione). Quest’ultimo chiede poi al mediatore interessato di fornire la prova dell’esistenza di una copertura assicurativa entro un certo periodo di tempo. Se si cambia assicuratore e si annulla un contratto assicurativo esistente, anche tale modifica viene comunicata al Ministero federale della Giustizia. Tuttavia, ciò non comporta l’automatica cancellazione dal registro: verrà fissato un termine, ad esempio per dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione con un altro assicuratore. Ciò vale anche nei casi in cui la copertura assicurativa venga meno per recesso da un’associazione che ha consentito ai propri iscritti di stipulare un’assicurazione collettiva.
Il mediatore austriaco svolge dunque un’attività individuale anche se ovviamente può anche lavorare all’interno di un organismo di mediazione; in ogni caso deve anche indicare i locali ove svolge la mediazione.
La formazione è erogata al momento da 58[7] diversi enti iscritti nel registro [8] e dalle Università. In Austria sia le persone fisiche sia le giuridiche possono costituire istituti di formazione (in Italia invece non lo possono le persone fisiche).
Un gruppo di formazione può andare da 10 a 25 persone (per 25 ci vogliono però due docenti); nel caso di lezione teorica il gruppo può arrivare a 30 persone.
L’ente di formazione deve possedere locali appropriati per l’amministrazione e per la didattica.
Ovviamente ogni ente deve presentare annualmente un documento con le uscite e le entrate che devono essere coerenti.
Ogni ente deve predisporre un piano di valutazione sia per i formatori sia per i discenti. Deve indicare al Ministero il numero, il titolo e il contenuto dei corsi ed i materiali forniti; bisogna poi inviare relazioni complete sul numero dei partecipanti e dei licenziati per ogni corso.
Per ogni corso vanno indicati i docenti, i costi e le procedure di reclamo.
Il contenuto della formazione è disciplinato dalla legge (§ 29 ZivMediatG) e dalle decisioni del Comitato consultivo.
Gli enti di formazione devono essere formati da almeno tre persone fisiche: una persona dovrebbe occuparsi della amministrazione e gli altri della didattica (non ci deve essere commistione).
I docenti dovrebbero essere mediatori (tranne quando impartiscono conoscenze specialistiche supplementari).
Dal 2018 gli enti di formazione devono dare prova della “sostenibilità” ai sensi dell’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione civile.
In altre parole, ai sensi del § 27 ZivMediatG, gli istituti di formazione registrati devono riferire per iscritto al Ministro federale della giustizia entro il 1° luglio di ogni anno precedente, sul contenuto e sul successo delle attività di formazione dell’anno precedente per dimostrare la sostenibilità dell’attività[9].
Il contenuto della formazione che è assai nutrito e viene impostato in modo orario differente in base alla facoltà, all’esperienza e alle conoscenze.
In altre parole, la formazione richiesta per una professione e la pratica generalmente acquisita durante il suo esercizio devono essere adeguatamente considerate.
In generale sono previste 200 ore di teoria e 165 ore di pratica, Per un totale di 365 ore.
Contenuto della formazione
Unità minime
Parte 1 Parte teorica
Parte totale
200
1. Principali caratteristiche e sviluppo della mediazione, compresi i suoi presupposti e modelli di base
12
2. Procedure, metodi e fasi della mediazione con particolare attenzione agli approcci orientati alla negoziazione e alla soluzione
26
3. Fondamenti di comunicazione, in particolare comunicazione, tecniche di interrogazione e negoziazione, conversazione e moderazione con particolare riguardo alle situazioni di conflitto
32
4. Analisi dei conflitti
15
5. Forme e campi di applicazione della mediazione, ad esempio mediazione individuale, congiunta o di gruppo, nonché mediazione di grandi gruppi; Mediazione familiare, economica e interculturale
20
6. Introduzione alle teorie della personalità, in particolare alle strutture della personalità, alle basi della psicologia di gruppo e delle forme di intervento psicosociali e alle questioni di genere
20
7. Questioni etiche della mediazione, in particolare comprensione del ruolo e dell’atteggiamento dei mediatori, immagine di sé e immagine umana nella mediazione
15
8. Principali caratteristiche delle disposizioni di legge
40
9. Fondamenti delle relazioni economiche
20
Parte 2 Parte orientata all’applicazione
Parte totale
165
1. Autoconsapevolezza individuale e di gruppo
40
2. Seminari pratici sulla pratica delle tecniche di mediazione utilizzando Giochi di ruolo, simulazione e riflessione
58
3. Lavoro di gruppo tra pari
24
4. Casistica
17
5. Accompagnamento alla partecipazione alla supervisione pratica nel campo della mediazione (di cui 3 unità di supervisione individuale)
26
Totale
365
I contenuti formativi per avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri e avvocati della procura finanziaria e dei docenti universitari in materia giuridica, pur non variando nei contenuti, contemplano 136 ore teoriche e 84 di pratica, per un totale di 220. Lo stesso vale per i commercialisti, i consulenti di direzione, gli ingegneri e i docenti universitari nelle materie pertinenti; gli ingegneri devono svolgere però 8 ore supplementari.
In altre parole, per i professionisti sopradetti variano le ore per un determinato contenuto in base alle conoscenze: ad esempio i commercialisti non studiano i fondamenti delle relazioni economiche.
Medesimo approccio e numero di ore vale per psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, counselor e assistente sociale, ciascuno con tre anni di esperienza professionale: è ovvio che ad esempio in relazione al punto 5 della teoria faranno solo cinque ore e non venti.
Inoltre, è per tutti necessario un aggiornamento di almeno 50 ore[10] in 5 anni[11].
La partecipazione a seminari specialistici, workshop, intervisione, supervisione extraprofessionale, ecc. può essere considerata come ulteriore formazione. La propria attività di insegnamento non conta come ulteriore formazione, poiché l’insegnante di solito impartisce conoscenze che gli sono già familiari. La formazione completata nei primi cinque anni non può essere riportata al quinquennio successivo (dopo i primi 5 anni la formazione continua non va più segnalata al Ministero)[12].
[1] Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Fassung vom 03.10.2019
[2] Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV)
2) Richtlinie des Beirats für Mediation über die Kriterien zur Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG
[11] § 20 l. 6 giugno 2003 (ZivMediatG) e direttiva 5 giugno 2007 sulla formazione (Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.)
“Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi – possedere, se necessario ri-possedere, la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il racconto di noi stessi. L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua dignità, il suo sé.”
Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello
Ecco quello che proveremo a fare l’8 marzo 2023 dalle 14 alle 20, ovviamente in presenza a Genova in Via Macaggi 23/4
E’ importante sottolineare che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 36 del 09.01.2023 ha dato come termine di partenza dell’art. 4 novellato, il 28 febbraio 2023 (ex L. n. 197 del 2022).
L’estensore è Marinaro che è poi l’autore anche dell’articolo sul Sole24ore del 23 gennaio 2023 che richiama la data del 28 febbraio 2023.
Quindi abbiamo una prima pronuncia della magistratura sull’entrata in vigore delle fattispecie non elencate specificatamente dall’art. 41 c. 1 del decreto legislativo 149/22 (che invece vanno pacificamente al 30 giugno 2023).
In data 10 febbraio 2023 Normattiva ha aggiornato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Normattiva è la banca dati dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che dovrebbe darci la certezza del diritto.
Le modifiche tengono conto finalmente della legge finanziaria che ha novellato l’art. 41 delle norme transitorie del decreto 149/22 che a sua volta interviene sul decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
Dalla indicazione normativa parrebbe che alcune norme siano già entrate in vigore il 1° gennaio 2023, mentre altre entreranno in vigore il 30 giugno 2023 (salvo differimenti legislativi).
Dico parrebbe perché il 1° gennaio 2023 si ricava solo dall’intestazione della norma: coloro che aggiornano la banca dati usano per lo più (v.ad es. art. 8-bis) sibilline indicazioni: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.”
Si è poi succeduta la Circolare del Ministero della Giustizia Prot. n. 0001924 del 28-02-2023 da cui si evince la data del 28/2/2023 anche se si fa riferimento alla negoziazione assistita.
Vi è infine stata il 1° marzo 2023 la seguente comunicazione del Ministero della Giustizia”
“Ieri, 28 febbraio, l’entrata in vigore della riforma del processo civile, dopo l’anticipazione decisa nell’ultima legge di bilancio. Si tratta di una delle riforme abilitanti per il Pnrr, con l’obiettivo di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei processi, abbattere l’arretrato e razionalizzare i diversi modelli processuali. Una riforma di sistema, necessaria per rispettare gli impegni con l’Europa e andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese.
Le innovazioni sono accompagnate da assunzioni di personale amministrativo (5mila unità programmate nel 2023), oltre al futuro ingresso di altri 8mila addetti dell’Ufficio per il processo, come stabilito nel Pnrr; tre nuovi concorsi in magistratura previsti per l’anno in corso (due dei quali anche con l’uso dei pc, per velocizzare le correzioni delle prove); un’accelerazione sulla digitalizzazione (oltre 200 i progetti destinati agli uffici giudiziari nei prossimi anni) e significativi investimenti sull’edilizia (326 al momento i cantieri aperti in tutt’Italia, per un investimento di oltre 50 milioni).
Dopo l’entrata in vigore già il 1 gennaio 2023 del rinvio pregiudiziale in Cassazione, della riforma del giudizio in Cassazione e delle modalità alternative di tenuta delle udienze civili, diventano ora operativi – tra l’altro – il nuovo rito ordinario; una valorizzazione delle forme di giustizia alternativa (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato) il rito semplificato; una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; le modifiche sulla volontaria giurisdizione; il rito unico per i procedimenti di famiglia (con la possibilità di presentare domanda di separazione giudiziale e contestualmente di divorzio); le nuove competenze per i giudici di pace. Rimane invece al 2024 l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia.
“Una giustizia poco efficiente e non rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – ha più volte ricordato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – costa all’Italia circa 1,5/2 punti di Pil”. Dal 2015 al 2022, tra indennizzi e spese previsti dalla legge Pinto (per i risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi), lo Stato ha speso oltre 781 milioni di euro.”
Anche da questa comunicazione sembra evincersi che per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato la data di entrata in vigore è il 28 febbraio 2023.
E dunque sembrerebbe che alcune norme del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (quelle non espressamente indicate dall’art. 41 del decreto legislativo 10 ottobre n. 149) siano entrate in vigore il 28 febbraio 2023.
Stesso discorso vale per la negoziazione assistita: ciò che non è previsto espressamente dall’ultimo comma dell’art. 41 è entrato in vigore il 28 febbraio 2023.
Senza una modifica del decreto ministeriale 180/10 tuttavia potremo andare poco lontano anche al 30 giugno 2023 e di ciò è ben conscio anche il legislatore (v. il dossier parlamentare sulla finanziaria).
Inoltre si rileva che la legge si limita a sanzionare la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Non vi sono invece sanzioni per chi affronta nell’aula di mediazione la condizione di procedibilità senza osservare le nuove indicazioni che entreranno in vigore al 30 di giugno 2023.
Nel testo qui sotto oltre alle considerazioni ministeriali, si sono lasciati comunque i riferimenti anche ai pareri che nei giorni scorsi sono stati forniti dal CNF, dal Sole24ore e dal dossier parlamentare di commento del comma 380 della finanziaria, che invece indicavano l’entrata in vigore delle norme non previste dall’art. 41 c. 1 al 28 febbraio 2023/1° marzo 2023.
Dalla attuazione delle due Leggi deleghe[6] il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151 ha delineato una nuova organizzazione della giustizia italiana civile e penale dal 30 dicembre 2022.
1) Ufficio per il processo presso Tribunale,
2) Ufficio per il processo presso Corte d’Appello,
3) Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione,
4) Ufficio per il processo presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (creazione del decreto legislativo) (dal 1° gennaio 2025)
5) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione
6) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito
7) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione
8) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione
In base a legge 26 novembre 2021, n. 206 si modifica/istituisce:
A) Ufficio per il processo presso Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
B) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione
In base alla legge 27 settembre 2021, n. 134 si modifica/istituisce:
A) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito
B) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione
C) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione
Nel mentre è intervenuto il Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 ovvero della finanziaria[7].
Vi sono state ancora delle importanti modifiche del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 a seguito dell’art. 5-novies[8]della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199[9].
A seguito della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 sono, infatti, già in vigore le norme sulla disciplina organica della giustizia riparativa (art. da 42 a 67), ma le 26 applicazioni partiranno da maggio 2023[10].
Il Comma 380[11] LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 tra le altre disposizioni ha toccato tre norme transitorie del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149: la 35, la 36 e la 41.
L’art. 35 appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile
L’art. 36 si intitola Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
L’art. 41 reca come intitolazione Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
A seguito di queste modifiche si sono posti problemi interpretativi circa l’entrata in vigore del novellato DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 che è stato appunto modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 che a sua volta è stato modificato dal Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.
In dottrina, a mia conoscenza, sono circolate almeno due interpretazioni.
L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali perché la norma appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile.
L’art. 35 c. 1 è un principio generale di tutta la riforma civile perché recita: «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto…»; quindi vale anche per la mediazione.
Prima interpretazione (a)
L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41; l’art. 41 c, 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),)) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data ma si ritiene che per quelle non menzionate la data di entrata in vigore sia quella della finanziaria ossia il 1° gennaio 2023.
Prima interpretazione (b)
L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41, l’art. 41 c. 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),)) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data dalla finanziaria e si ritiene che il legislatore se la sia dimenticata e quindi non si conosce l’entrata in vigore.
Seconda interpretazione
L’art. 35 c. 1 ha una portata generale e quindi siccome prevede che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.», allora anche le norme non menzionate dall’art. 41 c. 1 entrano in vigore il 28 febbraio 2023.
Il CNF è intervenuto con una nota del seguente tenore: “4) Modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita. La legge di bilancio ha lasciato invariata l’originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. 149/22 – relativo alle modifiche del d.lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi e lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle disposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone – come visto – l‘anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023, fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo e colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di mediazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022.”
IL CNF pertanto ritiene che le norme non indicate dall’art. 41 c. 1 entrino in vigore il 1° marzo 2023.
Gli uffici Studi del Parlamento scrivono nel dossier di presentazione della finanziaria 2023:
Il comma 380, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia). In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all’articolo 36, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale e all’articolo 41, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.
L’intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella milestone M1C1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022 deve essere assicurata l’entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il successivo 18 ottobre (vedi amplius infra).
In particolare, la lettera a), tramite la riscrittura dell’articolo 35, prevede: l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;
Le modifiche apportate all’articolo41, ad opera della lettera c), investono le nuove disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. In tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023. Inoltre, introducendo un nuovo comma nell’articolo 41 (comma 3-bis), si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell’interesse dell’amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.
In sostanza anche gli Uffici parlamentari ci dicono che le norme non citate dal 41 c. 1 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023. Inoltre la specifica in relazione all’articolo 41 (comma 3-bis) rafforza l’opinione dell’entrata in vigore delle norme non citate al 28 febbraio 2023.
Il sole 24ore (23 gennaio 2023) titola “Riforma della mediazione, ecco le novità che anticipano la partenza al 28 febbraio” e si schiera per l’interpretazione che vede dunque un’anticipata entrata in vigore.
In base all’opinione del CNF, al dossier parlamentare e all’autorevole quotidiano si presenta la presente situazione normativa:
1) Entrano in vigore al 28 febbraio 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: art. 2 (Controversie oggetto di mediazione), art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti (che farà probabilmente riferimento sino al 30 giugno all’art. 8 preesistente alla riforma), art. 4 c. 1 e 2 (Accesso alla mediazione), art. 8-bis (mediazione telematica), art. 11 (Conclusione del procedimento), art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche), art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione), art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione), Art. 13 (Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione), Art. 14 (Obblighi del mediatore), Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe).
2) Entrano in vigore al 30 giugno 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: Art. 4 ultimo comma (Accesso alla mediazione), Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio), Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice), Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione), Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria), Art. 6 (Durata), Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo), Art. 8 (Procedimento), Art. 9 (Dovere di riservatezza), tutte le disposizioni sul gratuito patrocinio: CAPO II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale) dall’art. 15-bis all’art 15-undecies, la nuova rubrica del Capo III Organismi di mediazione ed enti di formazione», art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori), art. 16-bis (Enti di formazione), art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità), art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).
Senonché negli scorsi giorni Normattiva[12] ha disposto l’entrata in vigore dei nuovi art. 35, 36 e 41 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 al 1° gennaio 2023.
Inoltre ci ha spiegato che il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 è stato modificato dal comma 380 della finanziaria[13] manon ci ha detto quando entrano in vigore le norme non previste dal primo comma dell’art. 41 c. 1 (quelle previste vanno al 30 giugno 2023) che gli illustratori della finanziaria, il CNF ed il Sole24ore fanno partire dal 28 febbraio 2023.
Si potrebbe però dedurre che se le discipline transitorie (art. 35, 36 e 41) entrano in vigore il 1° gennaio 2023 (come la finanziaria) anche le norme non previste dal 41 c.1 abbiano la stessa decorrenza?
Il giallo si infittisce qualche giorno dopo quando Normattiva, infine, nel novellare gli articoli del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 scrive che “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 41, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023“.
L’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 riguarda appunto la mediazione civile e commerciale.
Non c’è dunque alcun riferimento alle modifiche del comma 380 della legge finanziaria (che viene praticamente ignorata) e dunque all’anticipo al 28/02/23 delle norme indicate dal primo comma dell’art. 41.
Per Normattiva, in altre parole, tutte le norme novellate del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2023.
In definitiva con riferimento alla entrata in vigore della mediazione siamo in piena oscurità che speriamo possa dissipare il Ministero della Giustizia con una sua circolare.
Peraltro Normattiva ignora le modifiche del comma 380[14] anche che in materia di negoziazione assistita secondo cui le norme novellate, ad eccezione di quelle inerenti al gratuito patrocinio, entrano in vigore il 28 febbraio 2023.
Troviamo, infatti scritto: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l’art. 41, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.
A questo punto ogni certezza del diritto svapora.
[1] Recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.237 del 04-10-2021)
[2] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (GU n.292 del 09-12-2021)
[3] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
[4] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
[5] Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
[6] Le due leggi delega sul punto si ispirano all’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La norma che riguardava il solo tribunale e la Corte d’Appello è stata poi abrogata appunto dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 dal 30/12/22.
Era previsto, in altre parole, sino al 30/12/22 dall’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari.
[7] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43).
[8] Art. 5-novies (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa). – 1. All’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
[9] Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)
[10] Entrano in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa ed in particolare:
1) Il codice penale (articoli 62 e 152).
2) Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 656, 660).
3) Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.
4) la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
5) Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
6) Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni): art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).
[11] 380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed è), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;
b) all’articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;
c) all’articolo 41:
1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;
[12] Normattiva è un sito web dello Stato italiano in attività dal 19 marzo 2010, contenente le norme italiane dal 1861 ad oggi. Fondatore/Creatore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Come funziona Normattiva?
Normattiva è una banca dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati pubblicati, in “Gazzetta Ufficiale” e/o nella “Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi”, dal 1861 ed aggiornati con le modifiche esplicite generate nel tempo da atti numerati e non numerati pubblicati successivamente.
[13] “La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera a)) la modifica dell’art. 35. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera b)) la modifica dell’art. 36, commi 1 e 2. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera c)) la modifica dell’art. 41, commi 1 e 4 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 41.”.
[14] (omissis) 3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»
Al Ministero della Giustizia francese si sono riuniti il 23 gennaio scorso[1].
E dal tavolo dei lavori è emerso quanto segue: “I membri della tavola rotonda si sono interrogati sui motivi per cui, nonostante le sue qualità, questa procedura partecipativa è rimasta marginale per 13 anni e 6 testi successivi. Non sembra trattarsi di formazione, visto che esiste, sia per i magistrati che per gli avvocati. La tavola rotonda si conclude proponendo un 7° testo di incentivazione, in cui lo stato partecipativo sarebbe il principio, e lo stato ‘giudiziario’, puramente scritto, l’eccezione.”[2].
La procedura partecipativa francese è istituto strutturalmente analogo alla nostra negoziazione assistita: due parti e due avvocati che negoziano.
Mi pare che anche da noi si punti su questo strumento (v. avvocato istruttore[3]) per cui sostanzialmente si cerca di ridurre i tempi della giustizia e di ottenere quanto meno degli accordi parziali.
I francesi non ci sono riusciti ed hanno formato negli anni (l’avvocato istruttore è presente sulla carta da più di un lustro) giudici ed avvocati.
Noi pretendiamo di riuscirci con una normativa – la seconda – approssimativa e senza formare gli avvocati ed i giudici.
Francamente mi pare ridicolo il trionfalismo di qualche quotidiano sul punto.
Non sarebbe meglio chiedersi perché in Francia l’istituto è rimasto marginale?
Puntare sulla mediazione e levare gli intralci che già non fanno dormire i mediatori non sarebbe più opportuno?
Vogliamo continuare a fare operazioni di facciata politica[4] per tenere buoni gli avvocati che se la passano male e che continueranno a passarsela male dato che un processo dura in media 19 volte il tempo di una mediazione?
Benissimo continuiamo così, è proprio quello che fecero in Francia quando, nel 2008, Rachida Dati[5] voleva abolire due giurisdizioni[6] perché il bilancio del Ministero della Giustizia faceva acqua (cosa anche da noi endemica) e molti avvocati sarebbero rimasti senza lavoro: allora si sono inventati[7] appunto la procedura partecipativa o come la chiamiamo noi negoziazione assistita.
Esito zero, testimoniato da un rapporto del 2014 del Senato francese [8], ma comunque avvocati e giudici si sono formati in quell’istituto.
Premesso che CEPEJ nel 2008 ebbe a precisare: “La mediazione dovrebbe essere inclusa nei curricula di formazione iniziale e continua per gli avvocati”[9], da noi che cosa è stato fatto per la negoziazione assistita che nel 2014-15 sbandieravano, come fa oggi il CNB francese con un settimo testo, come la soluzione principe per alleviare il carico giudiziario[10]?
La formazione del praticante avvocato negoziatore è stata prevista dal CNF soltanto nel 2017[11], anche se è stata, guarda caso, esclusa la negoziazione assistita: “La Commissione ha quindi evidenziato l’importanza che la formazione del praticante avvocato debba riguardare anche il procedimento di mediazione e, più in generale, tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione e, a tal fine, ha ritenuto che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui l’allievo deve assistere (ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016) anche gli incontri svolti innanzi al mediatore, purché in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (e quindi ad esclusione del primo incontro), e ponendo altresì la condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può affermarsi per quanto attiene alle ulteriori tipologie di ADR, sempre che si svolgano innanzi ad un organo terzo. Ne discende la netta esclusione del procedimento di negoziazione assistita”.
Non si comprende come possa diffondersi la cultura di una negoziazione salvatrice della patria se si esclude dal novero delle procedure che si possono imparare a condurre appunto la negoziazione assistita stessa.
Inoltre in Italia non è stato previsto che l’esame di stato venga condotto anche sugli strumenti alternativi al contenzioso[12] o come si chiama oggi giustizia complementare.
Ci sono al contrario, molti paesi nei quali la necessità delle cosiddette competenze trasversali, è un dato pacifico da molti anni.
Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione[13].
Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato) [14].
Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione[15]: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).
Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”[16].
In Svezia le parti possono essere assistite in mediazione anche da un avvocato che però sia qualificato per assistere le parti davanti al Conciliation board[17]: la formazione vale dunque qui – come peraltro in Australia e Federazione Russa – anche per gli accompagnatori alle procedure.
E noi che facciamo: preferiamo aumentare le ore di formazione per i mediatori e lasciare nell’ignoranza gli avvocati che si avvicinano al negoziato?
Peccato che come ha stabilito nel 2014 una ricerca dell’Università del Missouri[18] 221 esperti di contenzioso con almeno con 15 anni di esperienza, hanno replicato alla domanda “perché non si partecipa alla mediazione?” con la seguente risposta: “Per la scarsa esperienza delle parti in mediazione e conciliazione e la scarsa esperienza del consulente”.
[2] Les membres de la table ronde se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles, en dépit de ses qualités, cette procédure participative reste marginale depuis 13 ans et 6 textes successifs. Il ne semble pas que ce soit une question de formation, puisque celle-ci existe, aussi bien pour les magistrats que pour les avocats. La table ronde conclut en proposant un 7ème texte incitatif, dans lequel la mise en état participative serait le principe, et la mise en état ‘judiciaire’, purement écrite, l’exception.
[3] Artt. 4 bis e 4 ter decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 in vigore dal 28 febbraio 2023.
[4] E che sia tale lo dimostra che i pagamenti del gratuito patrocinio sono stati rimandati al 30 giugno 2023.
[5] Ex Ministro della giustizia della Francia.
[6] Cosa che poi avvenne solo parzialmente e dopo diversi anni.
[7] La Commissione Guinchard, cfr. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée.
[8] “Tuttavia, è chiaro che questa procedura non ha avuto il successo sperato. Per il 2013, anno di attuazione presso il Ministero della Giustizia dello strumento statistico per misurare il numero di istanze tendenti a dare esecutività ad un accordo concluso dalle parti, risultante da una procedura partecipata, al di fuori di ogni accordo giudiziale, sono state 7, per cui non si identifica la natura della causa (contenzioso familiare o altro).”
(Cependant, force est de constater que cette procédure n’a pas rencontré le succès escompté. Pour 2013, année de mise en place au ministère de la justice de l’outil statistique permettant de mesure le nombre de demandes tendant à conférer force exécutoire à un accord conclu par les parties, issues d’une procédure participative, en dehors de toute convention judiciaire, on en comptait 7, pour lesquelles la nature de l’affaire (contentieux familial ou autre), n’est pas identifiée.)
[10] il Ministero della Giustizia richiamò l’attenzione pubblica sull’istituto in varie occasioni: il 2 luglio del 2014 con la precisazione che la negoziazione assistita si sarebbe occupata di 60.000 controversie ed il 3 luglio 2014 con una corposa nota. È seguito infine il 5 settembre 2014, sempre in chiave di presentazione dello stesso ministro Orlando, l’Atto di indirizzo politico – istituzionale per l’anno 2015, ove si specifica che “Si vanno quindi definendo forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all’istituto della negoziazione assistita, configurata come complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso obbligatorio dal decreto del fare del giugno 2013, sta gradualmente producendo effetti deflattivi significativi”.
[12] Nel 2022 si poteva scegliere tra le seguenti materie:
Diritto del Lavoro;
Diritto Costituzionale;
Diritto Commerciale;
Diritto Ecclesiastico;
Diritto Tributario;
Diritto Amministrativo.;
Diritto dell’Unione Europea;
Diritto Internazionale Privato.
[13] “Lawyers being admitted to practise should be equipped with the skills to guide a client through a dispute resolution process and understand the major ADR processes”.
Chapter 12 – Building Resilience Recommendation 12.1 of the Australian Government’s Access to Justice Report. A Strategic Framework for Access to Justice in the Civic Justice System – Full Report of the Access to Justice ~ word version
[16] Orden PCI/772/2019, de 12 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019.
[17] Cfr. Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html
[18] Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation
University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2014-28
Premetto che la giustizia riparativa, comunque denominata, è presente a mia conoscenza nei seguenti paesi UE: in Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia (16.000 procedure annue),Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia (4.000 procedure annue), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna (3.000 procedure annue), Svezia e in Ungheria.
I documenti più importanti per avvicinarsi alla materia sono i seguenti:
1.COUNCIL OF EUROPECOMMITTEE OF MINISTERSRecommendation No. R (99) 19of the Committee of Ministers to member Statesconcerning mediation in penal matters(Adopted by the Committee of Ministers on 15 September 1999at the 679th meeting of the Ministers’ Deputies)
3. DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
6) Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello. (D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta) RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435 (24 maggio 2021)
7) LEGGE 27 settembre 2021, n. 134 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (21G00146)
9) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)
L’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.
Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67)
Entrano invece in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme) ed in particolare:
3) Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.
4) la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
5) Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
6) Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).
Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22. Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Art. 8
8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva
La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209)) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.
Il nuovo dettato normativo è il seguente.
Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto
«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67)[1].
Entrano invece in vigore a maggio 2023:
a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).
b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)
c) Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter
d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)
e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)
f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)
g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)
In sintesi sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo, né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.
Lo Stato dovrà quindi dedicarsi all’organizzazione delle strutture e alla formazione dei mediatori secondo la disciplina dettata dagli articoli 42 a 67 che, come ribadisco, entrano in vigore il 30 dicembre 2022.
Quella che da noi da ultimo si chiama giustizia consensuale e prima ADR[1], in Francia[2] è stata indicata nel tempo con ben tre acronimi:
1) MARD Mode Alternatif de Règlement des Différends,
2) MARC: Mode Alternatif de Règlement des Conflits e
3) MARL: Mode Alternatif de Règlement des Litiges.
Con queste locuzioni ci si riferisce ad arbitrato, conciliazione, negoziazione, diritto collaborativo, procedura partecipativa, azioni collettive, che possono spingersi fino a clausole contrattuali di anticipazione o risoluzione quando si tratta, in via preventiva, di evitare o risolvere le controversie che dovessero insorgere (mediazione progettuale/mediazione preventiva)[3].
Il legislatore ha approntare allo stato ben 54 provvedimenti in materia di risoluzione alternativa delle controversie e dunque denota una grande sensibilità verso la materia (da noi i provvedimenti sono allo stato 29).
In Francia a differenza dell’Italia non sussiste poi una preminenza della mediazione civile e commerciale (da loro detta mediazione contrattuale) sulle altre procedure stragiudiziali, ma al contrario la mediazione è posta sullo stesso piano della conciliazione e appunto della procedura partecipativa (v. al proposito l’art. 1528 C.p.c. in seguito qui descritto).
Si tenga presente che mediazione, conciliazione e procedura partecipativa in Francia non riguardano soltanto il settore civile e commerciale, ma anche quello sociale e rurale (v. art. 1529 C.p.c).
Purtroppo il 22 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha annullato, su richiesta ovviamente dell’Avvocatura, l’articolo 750-1 del codice di procedura civile che prevedeva l’obbligo del ricorso preventivo a un metodo amichevole di risoluzione delle controversie prima di qualsiasi azione legale per le controversie relative a un importo inferiore a 5.000 euro o per una lite di quartiere. Questo provvedimento innovativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è durato dunque poco: lo cito perché il cittadino poteva scegliere come condizione di procedibilità sia la mediazione, sia la conciliazione, sia la procedura partecipativa[4].
Di conseguenza non esiste più uno strumento alternativo preventivo obbligatorio, mentre da noi come sappiamo sia la mediazione, sia la negoziazione assistita possono essere svolte volontariamente o come condizioni di procedibilità in via preventiva.
La procedura partecipativa, da noi negoziazione assistita da uno o più avvocati[5], è nata in Francia per ragioni economiche e politiche.
Nel 2008 il Governo Sarkozy pensava di eliminare, per scarsità di fondi, i tribunali che si occupavano di controversie di lieve entità[6] (eliminazione che è avvenuta peraltro solo diversi anni dopo[7]); in previsione di ciò gli avvocati che lavoravano presso quelle giurisdizioni si sarebbero trovati senza lavoro: bisognava trovare loro un’altra occupazione.
Inoltre nel 2008 era uscita la direttiva 52 e gli avvocati francesi (come quelli italiani nel 2010) erano spaventati dalla mediazione (anche da quella giudiziaria già presente in Francia dal 1995) che avrebbe, secondo il loro giudizio, potuto sottrarre onorari alla categoria e dunque presentarono in Parlamento nel 2009 il progetto Guinchard in funzione anti-mediazione[8].
Infine le consulenze a processo instaurato (specie in materia familiare) avevano assunto costi esorbitanti e così si pensò di acquisirle appunto tramite la procedura partecipativa e dunque attraverso contrattazione tra le parti ed il perito.
Quest’ultimo aspetto forse potrebbe trovare espressamente alloggio anche nella convenzione italiana: in quella francese di sicuro il perito è molto più libero di muoversi che nel nostro ordinamento; la disciplina (articoli da 1547 a 1554 C.p.c.), a mio giudizio, dovrebbe essere pressa a modello per le CTM in mediazione civile e commerciale (e andrebbe pertanto abolita la norma per cui il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti). Da noi peraltro la perizia in mediazione è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali e alla fine sia la legge delega 206/21[9] che il decreto delegato 149/22[10] hanno mantenuto un atteggiamento prudente, nel senso di richiedere comunque il consenso delle parti, al momento della nomina del perito, per la produzione in giudizio.
Dal 2021 in Francia la perizia del tecnico redatta in procedura partecipativa ha valore giudiziario (art. 1554 C.p.c.).
La Commissione Guinchard[11] elaborò nel 2008 quello schema negoziale (v. art. 2062 C.c.) che poi nel 2014 approdò anche in Italia: si rifiutò però il principio nordamericano (e del diritto collaborativo) secondo cui l’avvocato che si occupa della fase negoziale non può occuparsi di quella giurisdizionale.
Secondo l’art. 54[12] del C.p.c. l’atto di citazione transalpino deve contenere a pena di nullità che quando la controversia deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione, di mediazione o di procedura partecipativa, si indichino le misure adottate in vista di una risoluzione amichevole della controversia o la giustificazione della rinuncia a tale tentativo.
Dopo il 22 settembre 2022 ovviamente questa norma ha perso un po’ di significato.
Anche la riforma Cartabia peraltro prevederà al 30 giugno 2023 che nella domanda introduttiva (v. il nuovo art. 163 C.p.c. 3-bis) ci sia “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;”, La nostra locuzione è decisamente “meno morbida” di quella francese, perché non prevede che si possa dare giustificazione della rinuncia al tentativo.
La procedura partecipativa trovò collocazione nel Codice civile a partire dal 2010[13] e nel Codice di Procedura civile a partire dal 2012[14].
Da noi il necessario raccordo col Codice di procedura civile è mancato: si affaccia solo oggi e timidamente in alcuni articoli della riforma Cartabia che determinano conseguenze processuali (ma comunque è stata novellata la sola Legge 10 novembre 2014 n. 162): ad esempio il richiamo all’istruzione preventiva nel caso in cui “l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice”[15], ovvero le conseguenze in tema di spese processuali ex art 96 in caso la controparte si rifiuti di rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia[16].
Negli anni che seguirono il 2012 sono state effettuate in Francia diverse modifiche legislative, non ultima quelle del 2021 e del 2022.
Si è passati dalle 28 norme originarie alle 50 attuali (considerando solo i Codici civile e di rito).
E ciò perché, a differenza di quello che pensava il legislatore, gli avvocati transalpini non hanno accolto il nuovo istituto con entusiasmo.
Il Codice civile distingue sin dal 2010 tra procedura per la risoluzione amichevole e procedura per la preparazione della causa, ma l’art. 1543 C.p.c. vede come modello principale quello della risoluzione amichevole.
Da noi l’idea della negoziazione per la preparazione della causa prenderà forma solo con la riforma Cartabia ed andrà in vigore dal 30 giugno 2023. E non si fissano priorità sulla negoziazione contrattuale.
L’accesso francese alla procedura è decisamente più snello di quello italiano perché la richiesta non è ingessata da un invito come il nostro.
L’unica cosa che si specifica è che la convenzione viene stipulata per un tempo specifico.
La convenzione però anche da loro è un atto solenne che deve avere determinati requisiti ( v. art. 2063 C.c. e 1545 C.p.c.).
Presupposto essenziale di questa procedura (non espressamente di quella italica purtroppo) è che le parti si scambino i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e stabiliscano i termini del loro scambio (il concetto è rinforzato, se possibile, dall’art. 1545 C.p.c.).
Da noi, de iure condendo, si acquisiranno solo dichiarazioni[17], ma non ci si è spinti a richiedere lo scambio di documenti.
Non può esserci giustizia complementare se le parti non scambiano i documenti pertinenti della controversia[18].
L’istituto del resto deriva dal diritto collaborativo canadese e dunque dà per scontata quella che si definisce discovery.
In Italia sino ad oggi appunto non si è codificato questo principio dello scambio di informazioni e documenti ed anche a questo è dovuto l’attuale fallimento dell’istituto almeno nella sua forma ordinaria.
Anche in Francia comunque, dicevamo, la procedura partecipativa non è stata accolta con entusiasmo nemmeno agli esordi, soprattutto quella ai fini della preparazione della causa (che era già difficile e farraginosa alle origini) e dunque si sono apposte molte recenti modifiche per vedere di incentivarla.
Dal 2021 poi l’accordo rinvenuto in procedura partecipativa e controfirmato dai legali di ciascuna delle parti e vidimato dal cancelliere del Foro competente, è titolo esecutivo.
Ciò però non vale per la separazione ed il divorzio consensuale: l’accordo viene valutato secondo il Titolo VI del Libro I relativo al divorzio, sempre del Codice civile.
In materia di lavoro se la procedura partecipativa fallisce non si è esentati come nelle altre materie dal tentativo di mediazione o di conciliazione, prima di adire il tribunale[19].
La Riforma Cartabia (art. 2-bis, 4-bis e 4-ter che novelleranno il D.L. n. 132 del 2014 (conv. con Legge 10 novembre 2014 n. 162) si è probabilmente ispirata all’art. 1546-3 del Codice di rito transalpino.
Ma la differenza tra le due norme è netta perché in Francia non si può costringere un terzo a testimoniare su i fatti in procedura partecipativa, né sono previste sanzioni per le dichiarazioni confessorie.
Il Codice di rito francese prevede poi espressamente, sempre nell’art. 1546-3 C.p.c. che le parti possono stabilire in convenzione di rivolgersi ad un conciliatore o ad un mediatore (la mediazione da noi è invece considerata una facoltà implicita).
Da noi non sussiste la possibilità di azionare la procedura in appello che invece può avvenire in Francia con determinati effetti processuali.
In Francia poi la procedura partecipativa può avvenire sia prima del processo, sia dopo che lo stesso è stato instaurato.
Da noi parrebbe che la negoziazione in corso di causa possa avvenire soltanto se il giudice rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, ovvero quando non è stata esperita (si tratta però di casi in cui la n.a. è condizione di procedibilità della domanda).
Il Codice di rito francese, come si vedrà, prevede una disciplina decisamente articolata.
Vediamo qui le norme che allo scrivente paiono più interessanti (rimando comunque il lettore alla lettura integrale).
Quando in corso di causa le parti e i loro avvocati dimostrano di aver concluso una convenzione di procedura partecipativa ai fini della preparazione della causa, il giudice può, su loro richiesta, fissare la data dell’udienza per la chiusura dell’istruttoria e la data dell’udienza per le memorie. Egli rinvia l’esame del caso alla prima udienza sopra citata. In assenza di tale richiesta, il giudice ordina la cancellazione del caso dal ruolo (art. 1546-1 C.p.c.).
Davanti alla Corte d’appello, l’informazione data al giudice della conclusione di una convenzione di procedura partecipativa tra tutte le parti del procedimento d’appello interrompe i termini per la conclusione e il deposito dell’appello incidentale di cui agli articoli 905-2 e da 908 a 910. L’interruzione di questi termini ha effetto fino a quando il giudice non viene informato della fine della procedura partecipativa (art 1546-2).
In Italia non è previsto che si possa tenere una negoziazione assistita in appello, mentre è e sarà possibile (v. nuovo art. 5 -quater del decreto 28/10) per la mediazione.
L’articolo 1546-3 costituisce il cuore della procedura e come dicevamo la norma ha destato nella sua ultima parte (numeri 6 e 7) l’attenzione del legislatore italiano.
Con atti controfirmati tra avvocati francesi si possono elencare i fatti o i documenti non elencati nella convenzione, sulla cui esistenza, contenuto o interpretazione le parti concordano; determinare i punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, quando riguardano diritti di cui possono disporre liberamente; concordare le modalità di comunicazione delle loro osservazioni scritte; chiamare un tecnico secondo i termini degli articoli da 1547 a 1554; nominare un conciliatore o un mediatore con il compito di contribuire alla risoluzione della controversia[20], registrare le udienze delle parti, sentite successivamente alla presenza dei loro difensori, compresa la loro presentazione della controversia, le loro pretese, le domande dei loro avvocati nonché le loro risposte e le osservazioni che intendono presentare; registrare le dichiarazioni di chiunque accetti di testimoniare sui fatti di cui è stato testimone o che ha personalmente osservato, raccolte insieme dagli avvocati, spontaneamente o su loro interrogazione. La registrazione contiene le informazioni di cui all’articolo 202[21], secondo comma. Il testimone deve apporre prima della sua firma la menzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; registrare i risultati o i pareri forniti da un tecnico raccolti dagli avvocati.
Gli unici obblighi che incombono sul testimone riguardano dunque il fatto che il documento indichi che è stato formato in vista della sua produzione in tribunale e che il suo autore è consapevole che un certificato falso da parte sua lo espone a sanzioni penali. L’attestazione è scritta, datata e firmata dalla mano del suo autore. Quest’ultimo deve allegare ad esso, in originale o in fotocopia, qualsiasi documento ufficiale comprovante la sua identità e recante la sua firma.
La disciplina che riguarda il perito di cui le parti intendono avvalersi (articoli da 1547 a 1554) non è cambiata dal 2012 ad eccezione dell’art. 1554 che appunto equipara la relazione alla perizia giudiziaria (rimando anche qui il lettore alle norme).
La procedura partecipativa si estingue (art. 1555) con:
1° La scadenza della convenzione di procedura partecipativa ;
2° La risoluzione anticipata del contratto per iscritto da parte delle parti assistite dai loro avvocati;
3° La conclusione di un accordo che ponga fine alla controversia o al contenzioso nella sua interezza o la stesura di un documento che ne attesti la persistenza totale o parziale;
4° L’inadempimento del contratto da parte di una delle parti;
5° Il rinvio al giudice, nell’ambito di una procedura partecipativa ai fini della preparazione del caso, ai fini della decisione su un incidente, a meno che il rinvio non provenga da tutte le parti.
Il 5° punto è molto interessante ed avrebbe potuto trovare luogo anche nella nostra disciplina: realizza un’ipotesi generale di translatio iudicii. L’ipotesi riguarderà invece da noi soltanto il caso in cui il terzo informatore sia reticente.
In caso di raggiungimento di un accordo parziale esso viene raccolto da una scrittura privata controfirmata dagli avvocati che fa fede fino a querela di falso. Quando è raggiunto ai fini della preparazione della causa è rimesso al giudice (art. 1555-1).
Le parti possono rimettere l’accordo totale o parziale al giudice perché sia omologato (i requisiti vengono indicati dall’art. 1557); sia che sia parziale sia che non vi sia alcun accordo, il giudice si pronuncerà sulla parte della controversia che rimane, o sull’intera controversia. Ovviamente il giudice prenderà cognizione del caso anche qualora ci sia un inadempimento alla convenzione (art. 1556).
Se l’accordo da omologare riguarda un minore capace di discernimento, in particolare se riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato (art. 1557).
Da noi in Italia si precisa soltanto che “Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età”[22].
Se la causa non è di lavoro e la normativa prevede una preventiva mediazione o conciliazione esse non di celebrano e la causa è chiamata direttamente in udienza per essere giudicata (art. 1558).
Le parti possono scegliere anche di non omologare l’accordo parziale e di proseguire con la causa; tra gli altri requisiti in questo caso devono allegare – i punti di accordo tra le parti, che possono chiedere al giudice di approvare nella stessa domanda; – le rispettive rivendicazioni delle parti relative ai punti su cui sono ancora in discussione, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di queste rivendicazioni, con l’indicazione per ogni rivendicazione dei documenti invocati, la convenzione di procedura partecipativa, (art. 1560).
Le parti non possono modificare le loro richieste, tranne che per aggiornare l’importo di un credito relativo a una richiesta di adempimento successivo, per opporsi a un pagamento successivo o a una compensazione, o per far giudicare le questioni derivanti dall’intervento di un terzo o dal verificarsi o dalla rivelazione di un fatto successivo alla stipula del contratto.
Le parti possono modificare la base giuridica delle loro richieste o sollevare nuovi argomenti solo in risposta all’invito del giudice a fornire le spiegazioni di fatto o di diritto che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia (art. 1561).
Se la controversia rimane irrisolta nella sua interezza, il tribunale può ascoltarla patto che le parti ne facciano richiesta entro 3 mesi dalla scadenza della convenzione di procedura partecipativa (v. 1562-1563).
L’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una mediazione, di una conciliazione o di una procedura partecipativa può essere sottoposto, per renderlo esecutivo, all’omologazione del giudice competente a conoscere della controversia nella materia in questione.
L’accordo sul compenso del mediatore concluso ai sensi dell’articolo 131-13[23] può essere reso esecutivo alle stesse condizioni, su richiesta di una parte o del mediatore, dal giudice che ha ordinato la mediazione.
Il giudice a cui viene sottoposto l’accordo non può modificarne i termini (art. 1565).
Quando l’accordo raggiunto dalle parti in una mediazione, in una conciliazione o in una procedura partecipativa assume la forma di un atto controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti, a tale atto può essere attribuita, su richiesta di una delle parti, la formula esecutiva.
La domanda deve essere presentata per iscritto, in duplice copia, presso la cancelleria del tribunale del domicilio del richiedente che è competente a conoscere della controversia nella materia oggetto dell’accordo.
Il cancelliere appone la formula esecutiva solo dopo aver verificato la competenza e la natura dell’atto (art. 1568).
Anche alla transazione può essere apposta la formula esecutiva (art. 1571).
La riforma Cartabia ha stabilito una nutrita disciplina per il gratuito patrocinio[24]; le norma si applicheranno dal 30.6.23 e riguardano però l’accordo raggiunto (non riguarderà né la n.a. volontaria, né quella familiare) a differenza di quello che accade in Francia; attualmente invece in Italia la negoziazione assistita va prestata nei confronti di coloro che hanno i requisiti per il gratuito patrocinio, ma il legale non viene remunerato.
In Francia si è prevista una disciplina specifica per il gratuito patrocinio nei MARD con una modifica del Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La norma è stata abrogata però dal 1° gennaio 2021 dal Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles[25].
L’art. 10 attuale prevede che la procedura partecipativa goda del gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio può riguardare anche il divorzio consensuale (art. 32- 33).
Bisogna indicare se si inizia il giudizio che il beneficio è stato già goduto per una trattativa transattiva o per una procedura partecipativa fallita o non sfociata in un accordo totale (art. 58).
Quando un avvocato viene scelto o nominato come patrocinatore legale per ottenere un divorzio consensuale in applicazione dell’articolo 229-1 del Codice Civile[26], o una transazione prima dell’inizio del procedimento o un accordo nell’ambito di una procedura partecipativa, l’avvocato deve adottare le seguenti misure:
1° Deve informare per iscritto la controparte e, se del caso, il suo avvocato;
2° Nella lettera dovrà indicare solo la corrispondenza contrassegnata con la dicitura “Ufficiale”, che potrà essere comunicata al presidente dell’ufficio di patrocinio e, se del caso, al presidente del tribunale, e solo a loro, al solo scopo di esaminare la sua richiesta di pagamento del contributo dovuto dallo Stato nell’ambito del regime di patrocinio (art. 83).
Il giudice può, su richiesta dell’avvocato o del difensore presso il Consiglio e la Corte di Cassazione, attribuire a quest’ultimo un onorario, il cui importo è fissato dal giudice in funzione della diligenza prestata nel corso del procedimento in caso di cessazione del procedimento per un motivo diverso da una sentenza, una transazione o un accordo raggiunto nell’ambito di una procedura partecipativa (art. 93).
L’onorario viene corrisposto all’avvocato quando, con la sua assistenza, il procedimento si conclude con una transazione, con un accordo raggiunto in una procedura partecipativa o con un divorzio consensuale ai sensi dell’articolo 229-1 del Codice civile.
Quando una transazione o un accordo raggiunto nell’ambito di una procedura partecipativa pone fine all’intera controversia, l’avvocato che richiede il pagamento del contributo dello Stato deve presentare una copia dell’atto concluso, certificata dal Presidente dell’Ordine, al Presidente dell’ufficio di patrocinio.
Quando i coniugi si accordano reciprocamente sul divorzio in applicazione dell’articolo 229-1 del Codice civile, l’avvocato che richiede il pagamento del contributo dello Stato deve presentare al presidente dell’ufficio di assistenza legale un certificato di deposito dell’atto rilasciato dal notaio e un estratto dell’accordo relativo esclusivamente alla ripartizione delle spese tra i coniugi.
Se i colloqui di conciliazione falliscono o se la procedura partecipativa non ha portato a un accordo totale, l’avvocato deve comunicare al presidente dell’ufficio di assistenza legale le lettere, i documenti e le carte redatte o scambiate durante i colloqui di conciliazione o la procedura partecipativa e suscettibili di stabilire l’importanza e la serietà dei passi compiuti.
In caso di mancato completamento della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile, l’avvocato comunica al presidente dell’ufficio di assistenza legale la corrispondenza recante la menzione “Ufficiale” scambiata durante la procedura e un certificato che riassume la diligenza compiuta, atta a stabilire la loro importanza e la loro serietà.
Il presidente dell’ufficio di assistenza legale può richiedere all’avvocato ulteriori spiegazioni e informazioni.
I documenti giustificativi forniti dall’avvocato possono essere utilizzati solo per l’elaborazione della domanda di pagamento e per le verifiche che essa richiede (art. 106).
Nelle situazioni di cui all’articolo 106, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il presidente dell’ufficio di assistenza legale rilascia un certificato di completamento della missione che specifica la natura del caso e indica l’importo del contributo dello Stato alla retribuzione dell’ausiliario legale, se del caso, ripartendo le percentuali di cui all’articolo 97.
Quando è stato raggiunto un accordo o quando è stato concluso un accordo che pone fine all’intera controversia al termine di una procedura partecipativa, eventualmente approvata, o quando i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio ai sensi dell’articolo 229-1 del Codice civile, il contributo dello Stato al compenso dell’avvocato che assiste il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è determinato, a seconda della natura della controversia, in funzione del prodotto dell’unità di valore di cui all’articolo 86 e dei coefficienti di base previsti nelle tabelle di cui all’allegato I del presente decreto.
In caso di fallimento dei colloqui di conciliazione, di mancato completamento della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile o quando la procedura partecipativa non ha portato a un accordo totale, l’importo dell’onorario è fissato dal presidente dell’ufficio di assistenza legale, entro il limite dell’importo di cui al secondo comma, su giustificazione da parte dell’avvocato della difficoltà del caso, della particolare complessità dei colloqui o dell’esecuzione della procedura partecipativa, dell’entità del lavoro svolto o dell’accordo parziale raggiunto al termine dell’accordo di procedura partecipativa.
Il presidente dell’ufficio di assistenza legale invia una copia della sua decisione all’ufficio di assistenza legale del tribunale che potrebbe essere adito in seguito al fallimento dei colloqui o della procedura partecipativa o al mancato successo della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile, se diversa.
Il contributo dello Stato all’onorario del notaio è fissato dall’articolo 96 per gli atti soggetti a legge fissa.
L’importo dovuto all’avvocato o al notaio viene corrisposto previa dimostrazione della sua nomina a patrocinatore legale e presentazione del certificato di cui al primo comma.
Le difficoltà che l’applicazione del presente articolo comporta sono decise senza formalità dal presidente del tribunale che deve essere adito entro un anno dalla data di rilascio del certificato di completamento della missione o, in mancanza, dalla data in cui il giudice ha reso la sua decisione. In caso contrario, si ritiene che l’ausiliario di giustizia abbia rinunciato al diritto di appello (art. 107).
Quando si inizia una causa a seguito del fallimento della procedura partecipativa il compenso precedentemente erogato viene detratto da quello dovuto per il giudizio (art. 108)
Quando la procedura partecipativa è stata promossa ai fini della preparazione della causa, le consultazioni, le perizie e le mediazioni che le parti decidono di svolgere nell’ambito di un procedimento partecipativo ai fini della fase istruttoria, sono pagate dallo Stato (art. 116).
Trovo quest’ultimo principio di grande importanza anche per la nostra Italia: sarebbe uno splendido modo di promuovere la mediazione nell’ambito della negoziazione assistita.
La parte condannata al pagamento delle spese che non è abilitata al patrocinio a spese dello Stato è tenuta, a meno che il giudice non conceda un’esenzione totale o parziale, a rimborsare all’erario, in proporzione alle spese che è tenuta a sostenere, le somme anticipate dallo Stato per il patrocinio a spese dello Stato. La parte tenuta al pagamento delle spese nei casi previsti dalla legge è assimilata alla parte condannata alle spese.
Quando il procedimento viene avviato dopo il fallimento dei colloqui di conciliazione o quando la procedura partecipativa avviata prima dei colloqui di conciliazione non ha portato a un accordo, la parte condannata alle spese che non beneficia del patrocinio a spese dello Stato è tenuta, salvo esonero totale o parziale in proporzione alle spese di cui è responsabile, a rimborsare tutte le somme anticipate dallo Stato a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia per il procedimento che per i colloqui di conciliazione o la procedura partecipativa (art. 121)
E infine “L’accordo delle parti teso a porre fine a un procedimento tra di loro non può addebitare alla parte che beneficia del gratuito patrocinio più della metà delle spese di tale procedimento. Lo stesso vale per l’accordo dei coniugi in caso di divorzio consensuale giudiziale.
In caso di divorzio consensuale previsto dall’articolo 229-1 del codice civile, la convenzione di divorzio non può addebitare alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio più della metà delle spese. Lo stesso vale per l’accordo di procedura partecipativa (art. 123).
2. Il Codice civile
Le norme che in primo luogo trascrivo in traduzione sono quelle inserite nel Codice civile[27].
Libro III: Diversi modi di acquisizione della proprietà (articoli da 711 a 2278)
Titolo XX: Prescrizione estintiva (articoli da 2219 a 2254)
Capitolo III: Il corso della prescrizione estintiva. (Articoli da 2228 a 2246)
Sezione 2: Cause di differimento della decorrenza o di sospensione della prescrizione. (Articoli da 2233 a 2239)[28]
Il termine di prescrizione è sospeso dal giorno in cui, dopo l’insorgere della controversia, le parti si accordano per ricorrere alla mediazione o alla conciliazione o, in mancanza di un accordo scritto, dal giorno del primo incontro di mediazione o conciliazione. Il termine di prescrizione è inoltre sospeso a partire dalla data di conclusione di un accordo di procedura partecipativa o dalla data del consenso del debitore registrato dall’ufficiale giudiziario a partecipare alla procedura prevista dall’articolo L. 125-1 del Codice delle procedure esecutive civili[30].
Il termine di prescrizione riprende a decorrere, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, dalla data in cui una o entrambe le parti, oppure il mediatore o il conciliatore dichiarano che la mediazione o la conciliazione è terminata. Nel caso di un accordo di procedura partecipativa, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla fine dell’accordo, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi. In caso di fallimento della procedura prevista dallo stesso articolo, il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data del rifiuto del debitore, registrato dall’ufficiale giudiziario, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi[31].
Titolo XVII: Sulla convenzione della procedura di partecipazione (articoli da 2062 a 2068)[32]
La convenzione di procedura partecipativa è un accordo con cui le parti di una controversia si impegnano a lavorare congiuntamente e in buona fede per la risoluzione amichevole della controversia o per la preparazione della causa.
Questo accordo viene stipulato per un periodo di tempo specifico.
L’accordo sulla procedura partecipativa deve, a pena di nullità, essere contenuto in una scrittura che specifichi:
1° Il suo termine ;
2° L’oggetto della controversia;
3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.
4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.
Ogni persona, assistita dal proprio avvocato, può concludere un accordo di procedura partecipativa sui diritti di cui dispone liberamente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2067.
Finché è in corso, l’accordo di procedura partecipativa concluso prima del deferimento della questione a un giudice renderà inammissibile qualsiasi ricorso al Tribunale per una decisione sulla controversia. Tuttavia, l’inadempimento dell’accordo da parte di una delle parti darà diritto a un’altra parte di rivolgersi al tribunale per decidere sulla controversia.
In caso di urgenza, l’accordo non impedisce alle parti di richiedere misure provvisorie o cautelari.
Fatto salvo l’articolo L. 111-3 del Codice di procedura civile d’esecuzione[38], le parti che, al termine dell’accordo di procedura partecipativa, raggiungono un accordo che risolve in tutto o in parte la loro controversia, possono sottoporre tale accordo al giudice per l’approvazione.
Quando, non raggiungendo un accordo al termine della convenzione prima del rinvio al giudice, le parti sottopongono la loro controversia al tribunale, sono esentate dalla conciliazione o dalla mediazione preventiva, se prevista.
Il secondo paragrafo non si applica alle controversie in materia di lavoro.
Un accordo di procedura partecipativa può essere concluso dai coniugi per cercare una soluzione consensuale in materia di divorzio o separazione legale.
L’articolo 2066 non è applicabile in questa materia. La domanda di divorzio o di separazione legale presentata a seguito di un accordo di procedura partecipativa viene formata e giudicata secondo le norme previste dal Titolo VI del Libro I relative al divorzio[40].
Le parti di una controversia possono, di propria iniziativa e alle condizioni previste dal presente Libro, tentare di risolverla in via amichevole con l’assistenza di un mediatore, di un conciliatore giudiziario o, nel contesto di una procedura partecipativa, per mezzo dei loro avvocati.
Il codice di procedura civile prende in esame la materia dagli articoli 1467 a 1564-7 con una nutrita disciplina.
Le disposizioni del presente Libro si applicano alle controversie di competenza dei tribunali dell’ordine giudiziario che decidono in materia civile, commerciale, sociale o rurale, fatte salve le norme speciali per ciascuna materia e le disposizioni specifiche per ciascun tribunale.
Si applicano in materia di lavoro con la riserva di cui all’articolo 2066, terzo comma, del Codice civile.
Tali disposizioni si applicano anche agli accordi di procedura partecipativa ai fini della preparazione della controversia conclusi nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi ai suddetti organi giurisdizionali.
Essa si svolge secondo una procedura convenzionale per la ricerca di un accordo, seguita, se del caso, da una procedura ai fini del giudizio.
Può avvenire anche nel contesto del procedimento, ai fini della preparazione della causa davanti a qualsiasi tribunale dell’ordine giudiziario, indipendentemente dalla procedura seguita.
Capo I: La procedura contrattuale (articoli da 1544 a 1555-1)
Sezione 1: L’accordo (articoli da 1544 a 1546-2)
Sottosezione 1: Disposizioni generali (articoli da 1544 a 1546)[48]
Le parti, assistite dai loro avvocati, collaborano, alle condizioni stabilite di comune accordo, per raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia tra loro o alla preparazione della stessa.
Oltre alle informazioni previste dall’articolo 2063 del Codice civile[51], l’accordo di procedura partecipativa deve riportare i nomi e gli indirizzi completi delle parti e dei loro avvocati.
La comunicazione di richieste e argomentazioni in fatto e in diritto, di documenti e informazioni tra le parti avverrà tramite i loro avvocati secondo le procedure previste dall’accordo; questi ultimi li porteranno a conoscenza delle parti interessate con tutti i mezzi appropriati. Quando viene comunicato un documento, viene redatta una ricevuta.
L’accordo stabilisce anche la ripartizione delle spese tra le parti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 123 del decreto n. 2020-1717 del 28 dicembre 2020 quando una delle parti beneficia del patrocinio a spese dello Stato[52]. Se non specificato nell’accordo, i costi della procedura partecipativa sono ripartiti in parti uguali tra le parti.
Le parti possono concludere un accordo di procedura partecipativa ai fini della preparazione all’azione in qualsiasi momento del procedimento.
Le parti possono, in qualsiasi momento, rinunciare espressamente a invocare uno qualsiasi dei motivi di irricevibilità, qualsiasi eccezione procedurale e le disposizioni dell’articolo 47[56], ad eccezione di quelle che sorgono o si rivelano dopo la firma dell’accordo di procedura partecipativa.
L’atto processuale controfirmato da un avvocato è redatto collegialmente dagli avvocati delle parti in causa indipendentemente dal fatto che abbia dato luogo o meno a rinvio a giudizio, al di fuori o nell’ambito di un procedimento partecipativo.
Con atti controfirmati da avvocati indicati nell’accordo di procedura partecipativa, le parti possono in particolare:
2° Determinare i punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, quando riguardano diritti di cui possono disporre liberamente;
3° Concordare le modalità di comunicazione delle loro osservazioni scritte;
4° Chiamare un tecnico secondo i termini degli articoli da 1547 a 1554;
5° Nominare un conciliatore o un mediatore con il compito di contribuire alla risoluzione della controversia. L’atto stabilisce la missione della persona designata, se applicabile, l’importo della sua retribuzione e le condizioni di pagamento;
6° Registrare le udienze delle parti, sentite successivamente alla presenza dei loro difensori, compresa la loro presentazione della controversia, le loro pretese, le domande dei loro avvocati nonché le loro risposte e le osservazioni che intendono presentare;
7° Registrare le dichiarazioni di chiunque accetti di testimoniare sui fatti di cui è stato testimone o che ha personalmente osservato, raccolte insieme dagli avvocati, spontaneamente o su loro interrogazione. La registrazione contiene le informazioni di cui all’articolo 202, secondo comma. Il testimone deve apporre prima della sua firma la menzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo;
8° Registrare i risultati o i pareri forniti da un tecnico raccolti dagli avvocati.
Sezione 2: Utilizzo di un tecnico (articoli da 1547 a 1554)
Spetta al tecnico, prima di accettare l’incarico, rendere note le circostanze che possono influire sulla sua indipendenza, in modo che le parti possano trarre le conseguenze che ritengono opportune.
Su richiesta del tecnico o dopo aver ascoltato le sue osservazioni, le parti possono modificare la missione affidatagli o affidare a un altro tecnico una missione aggiuntiva.
Le parti forniscono al tecnico i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.
Quando l’inerzia di una parte impedisce al tecnico di svolgere la sua missione, egli convoca tutte le parti e indica loro i passi che ritiene necessari. Se la parte non si adegua alla richiesta del tecnico, quest’ultimo continuerà la sua missione sulla base degli elementi a sua disposizione.
Qualsiasi terzo interessato può, con l’accordo delle parti e del tecnico, intervenire nelle operazioni effettuate da quest’ultimo. Il tecnico lo informa che sono poi opponibili nei suoi confronti.
1° La scadenza della convenzione di procedura partecipativa ;
2° La risoluzione anticipata del contratto per iscritto da parte delle parti assistite dai loro avvocati;
3° La conclusione di un accordo che ponga fine alla controversia o al contenzioso nella sua interezza o la stesura di un documento che ne attesti la persistenza totale o parziale;
4° L’inadempimento del contratto da parte di una delle parti;
5° Il rinvio al giudice, nell’ambito di una procedura partecipativa ai fini della preparazione del caso, ai fini della decisione su un incidente, a meno che il rinvio non provenga da tutte le parti.
Quando l’accordo di procedura partecipata è stato concluso ai fini della fase istruttoria, l’accordo di cui al primo comma è trasmesso al giudice entro la data dell’udienza in cui si chiude l’istruttoria.
Quando l’accordo di procedura partecipativa è concluso nell’ambito di un procedimento senza istruttoria, l’accordo di cui al primo comma è trasmesso al giudice entro il giorno dell’udienza.
Capitolo II: La procedura ai fini del giudizio (articoli 1556-1564-7)[72]
Al termine del procedimento convenzionale e ad eccezione delle domande di divorzio o di separazione personale, che sono decise in conformità alle disposizioni della sezione II del capo V del titolo I del libro III, la questione può essere rinviata al tribunale o la causa può essere riassunta su richiesta di una delle parti, a seconda dei casi, al fine di omologare l’accordo delle parti che pone fine alla controversia o alla lite nella sua interezza, di omologare un accordo parziale delle parti e di pronunciarsi sulla parte della controversia che rimane, o di pronunciarsi sull’intera controversia.
L’istanza presentata al tribunale da una parte, ai sensi dell’articolo 2065, primo comma[74], del Codice civile, per ottenere una decisione sulla controversia prima della scadenza dell’accordo, a causa dell’inadempimento della controparte, sarà presentata, esaminata e giudicata secondo le norme di procedura applicabili al tribunale.
Sezione 1: La procedura di omologazione di un accordo o di una sentenza dopo un tentativo di composizione amichevole (articoli da 1557 a 1564)
Sottosezione 1: La procedura di omologazione di un accordo che pone fine all’intera controversia (articolo 1557)[75]
La richiesta di omologazione dell’accordo delle parti redatto ai sensi dell’articolo 1555 è presentata al giudice su istanza della parte più diligente o di tutte le parti.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere accompagnata dall’accordo di procedura partecipativa.
Se l’accordo riguarda un minore capace di discernimento, in particolare se riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato.
Sottosezione 2: La procedura per giudicare la controversia persistente (articoli da 1558 a 1564)
Paragrafo 1: Disposizioni comuni (articoli da 1558 a 1559)[77]
Articolo 1558
Fermo il disposto dell’articolo 2066, terzo comma, del codice civile[78], quando le norme processuali applicabili dinanzi al giudice adito per statuire in tutto o in parte sulla controversia in base ai commi 2 o 3 prevedono un preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, la causa è chiamata direttamente in udienza per essere giudicata.
Davanti al tribunale e a meno che l’intera controversia non sia stata sottoposta alla procedura di giurisdizione generale, la causa sarà direttamente convocata per un’udienza del collegio a cui è stata assegnata. La causa può essere deferita al giudice per le indagini preliminari solo nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 1561.
Paragrafo 2: La procedura di omologazione di un accordo parziale e il giudizio della controversia residua (articoli 1560-1561)[80]
Quando le parti hanno raggiunto un accordo solo parziale e a meno che non ne chiedano l’omologazione ai sensi dell’articolo 1557, possono adire il giudice affinché si pronunci sulla controversia residua secondo le norme che regolano la procedura applicabile davanti a lui o con un’istanza congiunta firmata dagli avvocati che le hanno assistite durante la procedura partecipativa alle condizioni previste dal presente paragrafo.
Tale domanda deve contenere, a pena di inammissibilità che il giudice può sollevare d’ufficio, oltre alle indicazioni previste dall’articolo 57[82]:
– i punti di accordo tra le parti, che possono chiedere al giudice di approvare nella stessa domanda;
– le rispettive rivendicazioni delle parti relative ai punti su cui sono ancora in discussione, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di queste rivendicazioni, con l’indicazione per ogni rivendicazione dei documenti invocati.
A pena alla stessa sanzione, questa richiesta è accompagnata dalla convenzione di procedura partecipativa, dai documenti previsti dall’articolo 2063 del Codice Civile[83], se necessario, dalla relazione del tecnico, nonché dai documenti comunicati durante la procedura convenzionale.
L’oggetto della controversia sarà determinato dalle rispettive pretese delle parti come formulate nella domanda di cui all’articolo 1560.
Le parti non possono modificare le loro richieste, tranne che per aggiornare l’importo di un credito relativo a una richiesta di adempimento successivo, per opporsi a un pagamento successivo o a una compensazione, o per far giudicare le questioni derivanti dall’intervento di un terzo o dal verificarsi o dalla rivelazione di un fatto successivo alla stipula del contratto.
Le parti possono modificare la base giuridica delle loro richieste o sollevare nuovi argomenti solo in risposta all’invito del giudice a fornire le spiegazioni di fatto o di diritto che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia.
Paragrafo 3: La procedura per giudicare l’intera controversia (articoli da 1562 a 1564)[85]
Se la controversia rimane irrisolta nella sua interezza, il tribunale può ascoltarla :
– o in conformità con le regole di procedura applicabili davanti a lui;
– o secondo la procedura di cui al paragrafo 2;
– o su una richiesta unilaterale sulla quale si pronuncerà secondo le norme applicabili davanti a lui, fatte salve le disposizioni del presente paragrafo.
L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale dall’avvocato della parte più diligente. A pena di inammissibilità, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza della convenzione di procedura partecipativa.
Oltre alle indicazioni prescritte, a pena di nullità, dall’articolo 58[88], il ricorso deve contenere un’esposizione dei motivi di fatto e di diritto e deve essere corredato dall’elenco dei documenti di cui all’articolo 1560, terzo comma.
L’avvocato che deposita il ricorso deve informare la controparte e l’avvocato che l’ha assistita durante la procedura contrattuale, a seconda dei casi, mediante notifica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Davanti al tribunale giudiziario, il deposito di questo documento in cancelleria contiene la costituzione dell’avvocato.
Se l’istanza è stata depositata presso la cancelleria del tribunale, la notifica di cui all’articolo 1563, terzo comma, indica che l’opponente deve costituirsi tramite avvocato entro quindici giorni da tale notifica.
Negli altri casi, l’avvocato del richiedente sarà informato dalla cancelleria del tribunale, non appena consegnato il ricorso, della data della prima udienza utile in cui sarà convocata la causa. Tale data è portata a conoscenza della parte avversa nella notifica di cui all’articolo 1563, terzo comma.
Sezione 2: La procedura di giudizio dopo la preparazione convenzionale della controversia (articoli da 1564-1 a 1564-7)[90]
La causa viene riassunta su richiesta di una delle parti affinché il giudice, a seconda dei casi, possa omologare l’accordo e decidere sulla parte della controversia che persiste o decidere sull’intera controversia dopo aver preparato, se necessario, la causa per il processo.
La domanda di riassunzione deve essere corredata dall’accordo di procedura partecipativa stipulato tra le parti, dai documenti previsti dall’articolo 2063 del codice civile, ove applicabili, dalla relazione del tecnico, nonché dai documenti comunicati nel corso della procedura concordata.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2067 del Codice civile[93], qualora la preparazione della causa abbia consentito di raggiungere un accordo totale sul merito della controversia, la domanda di omologazione dell’accordo delle parti redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 1555-1 sarà presentata al giudice dalla parte più diligente o da tutte le parti.
Quando l’accordo riguarda un minore capace di discernimento, in particolare quando riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato.
Quando la fase convenzionale ha consentito di portare la causa in giudizio e di raggiungere un accordo parziale sul merito della controversia, la domanda di riassunzione è accompagnata da un atto degli avvocati redatto alle condizioni previste dall’articolo 1374 del codice civile[95], formalizzante i punti concordati tra le parti, nonché le rispettive richieste delle parti in relazione ai punti ancora controversi, corredato dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di tali richieste, con l’indicazione per ciascuna di esse dei documenti invocati.
Quando la fase convenzionale ha consentito di mettere la causa in condizione di essere giudicata, ma la controversia persiste integralmente nel merito, la domanda di riassunzione deve essere accompagnata da un atto di avvocato redatto secondo le modalità previste dall’articolo 1374 del codice civile, che formalizzi le rispettive pretese delle parti, corredate dai motivi di diritto e di fatto, con l’indicazione per ciascuna pretesa dei documenti invocati.
Qualora la fase convenzionale non abbia consentito di preparare il caso per il processo, in tutto o in parte, il caso sarà riassunto su richiesta della parte più diligente, al fine di essere preparato per il processo, in conformità alle norme procedurali applicabili dinanzi al Giudice delle indagini preliminari.
Quando un caso viene deferito al tribunale sulla base delle disposizioni degli articoli 1564-3 e 1564-4, il caso viene fissato per il processo entro un breve periodo di tempo.
Quando l’esame del caso è stato rinviato all’udienza per la chiusura dell’indagine ai sensi delle disposizioni del secondo paragrafo dell’articolo 1546-1, gli atti e i documenti di cui agli articoli 1564-1, 1564-3 e 1564-4 sono comunicati al Giudice dell’indagine preliminare entro la data di tale udienza.
Titolo III: Disposizioni comuni (articoli da 1565 a 1571)
Sezione 1: Omologazione giudiziaria (articoli da 1565 a 1567)[100]
L’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una mediazione, di una conciliazione o di una procedura partecipativa può essere sottoposto, per renderlo esecutivo, all’omologazione del giudice competente a conoscere della controversia nella materia in questione.
Il giudice decide sulla richiesta che gli viene presentata senza discussione, a meno che non ritenga necessario sentire le parti.
Se la richiesta viene accolta, ogni parte interessata può rivolgersi al giudice che ha preso la decisione.
La decisione di non approvare l’accordo può essere impugnata. Il presente ricorso è depositato mediante dichiarazione presso la cancelleria della corte d’appello. Viene giudicato secondo la procedura informale.
Le disposizioni degli articoli 1565 e 1566 si applicano a una transazione conclusa senza ricorrere alla mediazione, alla conciliazione o a una procedura partecipativa. Il tribunale sarà quindi adito dalla parte più diligente o da tutte le parti coinvolte nella transazione.
Sezione 2: Apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria (articoli da 1568 a 1571)[105]
Quando l’accordo raggiunto dalle parti in una mediazione, in una conciliazione o in una procedura partecipativa assume la forma di un atto controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti, a tale atto può essere attribuita, su richiesta di una delle parti, la formula esecutiva.
La domanda deve essere presentata per iscritto, in duplice copia, presso la cancelleria del tribunale del domicilio del richiedente che è competente a conoscere della controversia nella materia oggetto dell’accordo.
Il cancelliere appone la formula esecutiva solo dopo aver verificato la competenza e la natura dell’atto.
L’atto controfirmato dagli avvocati e recante la formula esecutiva, o la decisione di rifiuto del cancelliere, viene consegnato o inviato al richiedente con lettera semplice.
Il duplicato della richiesta, la copia del documento e, se necessario, la decisione di rifiuto del cancelliere del tribunale sono conservati in cancelleria.
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.
Qualsiasi persona interessata può presentare una richiesta di perdita d’efficacia della formula esecutiva presso il tribunale la cui cancelleria ha apposto tale formula.
La domanda viene presentata, istruita e giudicata secondo le regole della procedura accelerata di merito.
Le disposizioni della presente sezione si applicano alla transazione.
[1] In realtà questo acronimo si adattava solo in parte alla realtà degli strumenti e comunque negli Stati Uniti ove è nato con l’ADRA (Alternative dispute resolution act 1998, dal 2011 sezione USC = USC 2011(United States Code) aveva una connotazione precisa: “ «…qualsiasi processo o procedura, diverso da un giudizio presieduto da un giudice, in cui una terza parte neutrale partecipa per assistere nella risoluzione delle questioni in controversia, attraverso procedimenti come la valutazione neutrale preventiva, la mediazione, il minitrial e l’arbitrato come previsto nelle sezioni da 654 a 658 (del Codice federale)».
[2] In Spagna parleremo presto di MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias).
[7] Nel 2017 per il Juge de proximité. Nel 2019 Tribunaux de Grande Instance (TGI) e Tribunaux d’Instance (TI) sono diventati Tribunal judiciaire se presenti nello stesso comune.
[8] Nel 2009 il disegno di legge che recepisce quasi alla lettera le indicazioni della Commissione arriva al Senato tramite l’avv. Laurent Béteille.
Divenne la Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010.
[9] i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
[10] Art. 8 c. 7 Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
[11] Cfr. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée – Serge Guinchard
[15] Nuovo art. 4 bis Legge 10 novembre 2014 n. 162
[16] Nuovo art. 4-ter Legge 10 novembre 2014 n. 162
[17] V. art. 4-bis e 4-ter Legge 10 novembre 2014 n. 162.
[18] Natalie Fricero, docente ordinario dell’Università di Nizza, spiegava che per fruire della negoziazione assistita l’avvocato deve formarsi in tecniche di comunicazione e negoziazione e deve essere addestrato ad andare in mediazione.
[19] Su questo ultimo punto in Francia si è molto discusso dai tempi in cui il presidente Macron era ministro dell’economia.
[20] L’atto stabilisce la missione della persona designata, se applicabile, l’importo della sua retribuzione e le condizioni di pagamento;
[21] L’attestazione contiene il resoconto dei fatti ai quali il suo autore ha assistito o che ha personalmente osservato.
Menziona il nome, i nomi, la data e il luogo di nascita, la residenza e la professione del suo autore nonché, se del caso, il suo legame o affinità con le parti, di subordinazione rispetto alle stesse, di collaborazione o di comunanza di interessi con le parti loro.
Indica inoltre che è stabilito in vista della sua produzione in tribunale e che il suo autore è consapevole che un certificato falso da parte sua lo espone a sanzioni penali.
L’attestazione è scritta, datata e firmata dalla mano del suo autore. Quest’ultimo deve allegare ad esso, in originale o in fotocopia, qualsiasi documento ufficiale comprovante la sua identità e recante la sua firma.
[22] Peraltro contravvenendo ad una sentenza della Corte Costituzionale. Con sentenza n. 139 dell’11 giugno 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 248 Codice di procedura civile:[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].
[23] Il compenso del mediatore è fissato, al termine del suo incarico, d’intesa con le parti. L’accordo può essere sottoposto all’approvazione del giudice a norma dell’articolo 1565.
In mancanza di accordo, il compenso è fissato dal giudice.
Quando intende fissare un importo inferiore a quello richiesto dal mediatore, il giudice invita il mediatore a presentare le sue osservazioni. Se necessario, il mediatore restituisce alle parti la differenza tra l’importo della prestazione e quello del suo compenso.
L’onere delle spese di mediazione è distribuito in conformità con le disposizioni dell’articolo 22-2 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione dei tribunali e del procedimento civile, penale e amministrativo.
Il giudice dispone, se necessario, il pagamento di ulteriori somme previa detrazione del fondo. Designa la parte o le parti che ne sono responsabili.
Una copia esecutiva della decisione è consegnata al mediatore, su sua richiesta.
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
Art. 11-bis
(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.
2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 11-ter
(Condizioni per l’ammissione).
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-quater
(Istanza per l’ammissione anticipata).
1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.
2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11-quinquies
(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).
1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.
Art. 11-sexies
(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).
1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).
– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.
2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-octies
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Art. 11-novies
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-decies
(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-undecies
(Disposizioni finanziarie).
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.
[26] Quando i coniugi si accordano sulla rottura del matrimonio e sui suoi effetti, registrano, ciascuno assistito da un avvocato, il loro accordo in una convenzione in forma di atto a firma privata controfirmata dai loro avvocati e redatta alle condizioni previste dall’articolo 1374.
L’accordo sarà depositato nel verbale di un notaio, che verificherà la conformità con i requisiti formali di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo 229-3. Egli dovrà inoltre assicurarsi che il progetto di accordo non sia stato firmato prima della scadenza del periodo di riflessione previsto dall’articolo 229-4.
Questo deposito rende effettivo l’accordo conferendogli una data certa ed esecutiva.
[27] Nel 2010 con il guardasigilli Michel Mercier la disciplina viene appunto inserita nel Codice civile e nel 2011 arriva la novella del Codice di rito (il tutto entra in vigore il 23 gennaio 2012).
[28] Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
Titre XX : De la prescription extinctive (Articles 2219 à 2254)
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. (Articles 2228 à 2246)
Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription. (Articles 2233 à 2239)
[29] Modificato dall’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 – art. 5
[30] Articolo L125-1 Versione in vigore dal 01 gennaio 2020
Modificato dalla LEGGE n°2019-222 del 23 marzo 2019 – art. 14
Una procedura semplificata per il recupero dei crediti di modesta entità può essere attuata dall’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore per il pagamento di un credito avente causa contrattuale o derivante da un obbligo di natura legale e inferiore a un importo definito con decreto in Consiglio di Stato.
Tale procedura si svolge entro un mese dall’invio da parte dell’ufficiale giudiziario di una raccomandata con avviso di ricevimento o di un messaggio inviato per via telematica che invita il debitore a partecipare a tale procedura. Il consenso del debitore, annotato dall’ufficiale giudiziario, sospende la prescrizione.
L’ufficiale giudiziario che ha ricevuto l’accordo del creditore e del debitore sull’importo e sui termini di pagamento rilascia, senza ulteriori formalità, titolo esecutivo.
Le spese di qualsiasi natura derivanti dalla procedura sono ad esclusivo carico del creditore.
Un decreto del Conseil d’Etat stabilisce i termini di applicazione di questo articolo, in particolare le norme per prevenire i conflitti di interesse quando l’ufficiale giudiziario emette un titolo esecutivo.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 5
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
[32] Titre XVII : De la convention de procédure participative (Articles 2062 à 2068)
[33] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9
Article 2062
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
[34] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9
Article 2063
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9
La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
1° Son terme ;
2° L’objet du différend ;
3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange .
4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
[35] Modificato dalla Legge n°2015-990 del 6 agosto 2015 – art. 258
Article 2064
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 258
Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.
[36] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9
Article 2065
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9
Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.
En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
[37] Modificato dalla legge n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021 – art. 45.
Article 2066
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 45
Sans préjudice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d’un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale.
[38] Articolo L111-3 (Versione in vigore dal 24 dicembre 2021)
Modificato dalla Legge n°2021-1729 del 22 dicembre 2021 – art. 44.
Costituiscono titoli esecutivi solo i seguenti
1° Le decisioni dei tribunali dell’ordine giudiziario o amministrativo quando sono esecutive, nonché gli accordi a cui tali tribunali hanno conferito esecutività;
2° Atti e sentenze straniere, nonché lodi arbitrali dichiarati esecutivi con una decisione non soggetta a impugnazione che sospende l’esecuzione, fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea;
3° Estratti dei verbali di conciliazione firmati dal giudice e dalle parti;
4° Atti notarili con formula esecutiva;
4° bis Accordi con cui i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio o alla separazione legale con atto a firma privata controfirmato da avvocati, depositato a verbale da un notaio secondo le modalità previste dall’articolo 229-1 del Codice civile;
5° Il documento rilasciato dall’ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno o in caso di accordo tra il creditore e il debitore alle condizioni previste dall’articolo L. 125-1;
6° Atti emessi da persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge, o decisioni a cui la legge attribuisce gli effetti di una sentenza;
7° Le transazioni e gli atti che stabiliscono un accordo conseguenti a procedura di mediazione, conciliazione o procedura partecipativa, quando sono controfirmati dai legali di ciascuna delle parti e vidimati dal cancelliere del Foro competente.
[39] Modificato dalla Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 – art. 37
Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 art. 43: le disposizioni dell’articolo 2067 del codice civile entreranno in vigore alle condizioni stabilite dal decreto di modifica del codice di procedura civile necessario per la loro applicazione e al più tardi il 1° settembre 2011.
Article 2067
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 37
Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : les dispositions de l’article 2067 du code civil entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
[41] Modificato dalla Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 – art. 37
LOI n° 2010-1609 del 22 dicembre 2010 art. 43: le disposizioni dell’articolo 2068 del Codice civile entreranno in vigore alle condizioni stabilite dal decreto di modifica del Codice di procedura civile necessario per la loro applicazione e non oltre il 1° settembre 2011
Article 2068
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 37
La procédure participative est régie par le code de procédure civile.
LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43: les dispositions de l’article 2068 du code civil entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
[42] Livre V : La résolution amiable des différends
[43] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1528
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
[44] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 24
[45] Titre II : La procédure participative (Articles 1542 à 1564-7)
La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.
[47] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l’instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[48] Chapitre Ier : La procédure conventionnelle (Articles 1544 à 1555-1)
Section 1 : La convention (Articles 1544 à 1546-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 1544 à 1546)
[49] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26
Article 1544
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26
Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
[50] Modificato dal Decreto n°2020-1717 del 28 dicembre 2020 – art. 181
Ai sensi dell’articolo 190 del decreto n. 2020-1717 del 28 dicembre 2020, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
Article 1545
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 – art. 181
Conformément à l’article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Outre les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
[51] L’accordo sulla procedura partecipativa deve, a pena di nullità, essere contenuto in una scrittura che specifichi:
1° Il suo termine;
2° L’oggetto della controversia;
3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.
4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.
[52] L’accordo delle parti teso a porre fine a un procedimento tra di loro non può addebitare alla parte che beneficia del gratuito patrocinio più della metà delle spese di tale procedimento. Lo stesso vale per l’accordo dei coniugi in caso di divorzio consensuale giudiziale.
In caso di divorzio consensuale previsto dall’articolo 229-1 del codice civile , la convenzione di divorzio non può addebitare alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio più della metà delle spese. Lo stesso vale per l’accordo di procedura partecipativa.
La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
[54] Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état (Articles 1546-1 à 1546-2)
[55] Modificato dal Decreto n°2021-1322 dell’11 ottobre 2021 – art. 4
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo I, del decreto n. 2021-1322 dell’11 ottobre 2021, queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1546-1
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – art. 4
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance.
Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
[56] Quando un magistrato o un ausiliario di giustizia è parte in una controversia che rientra nella giurisdizione di una giurisdizione nella cui giurisdizione esercita le sue funzioni, l’attore può adire una giurisdizione situata in una giurisdizione limitrofa.
Il convenuto o tutte le parti coinvolte nel ricorso possono chiedere il rinvio ad un giudice prescelto alle stesse condizioni. A pena di inammissibilità, la domanda è proposta non appena il suo autore è a conoscenza del motivo del rigetto. In caso di licenziamento si procede come previsto dall’articolo 82 .
[57] Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26
Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 27
In conformità con le disposizioni del IV dell’articolo 70 del decreto n. 2017-892 del 6 maggio 2017, queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2017.
Article 1546-2
Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 27
Devant la cour d’appel, l’information donnée au juge de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative.
Conformément aux dispositions du IV de l’article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
[58] Section 1 bis: Les actes contresignés par avocats (Article 1546-3)
[59] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55, comma I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1546-3
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
L’acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative.
Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L’acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;
7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[60] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1547
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
[61] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1548
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.
[62] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1549
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
[63] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1550
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
[64] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1551
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
[65] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1552
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.
[66] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2
Article 1553
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2
Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
[67] Modificato dal Decreto n°2021-1322 dell’11 ottobre 2021 – art. 4
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo I, del decreto n. 2021-1322 dell’11 ottobre 2021, queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1554
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – art. 4
A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire.
Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
[68] Section 3 : L’issue de la procédure (Articles 1555 à 1555-1)
[69] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Article 1555
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
La procédure participative s’éteint par :
1° L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
3° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;
4° L’inexécution par l’une des parties, de la convention ;
5° La saisine du juge, dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l’ensemble des parties.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[70] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Esse si applicano ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1555-1
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l’audience à laquelle l’instruction sera clôturée.
Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d’une procédure sans mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l’audience.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Modificato dall’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 – art. 4.
Una scrittura privata controfirmata dall’avvocato di ciascuna delle parti o dall’avvocato di tutte le parti fa prova della grafia e della firma delle parti, sia nei loro confronti che nei confronti dei loro eredi o successori.
Ad esso si applica la procedura di querela di falso prevista dal Codice di procedura civile.
Questo documento è esente da qualsiasi menzione manoscritta richiesta dalla legge.
[72] Chapitre II: La procédure aux fins de jugement (Articles 1556 à 1564-7)
[73] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26
Article 1556
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26
A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d’une des parties, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige.
La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil, pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
[74] Finché è in corso, l’accordo di procedura partecipativa concluso prima del deferimento della questione a un giudice renderà inammissibile qualsiasi ricorso al giudice per una decisione sulla controversia. Tuttavia, l’inadempimento dell’accordo da parte di una delle parti darà diritto a un’altra parte di rivolgersi al tribunale per decidere sulla controversia.
[75] Section 1 : La procédure d’homologation d’un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable (Articles 1557 à 1564)
Sous-section 1 : La procédure d’homologation d’un accord mettant fin à l’entier différend (Article 1557)
La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément à l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
[77] Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant (Articles 1558 à 1564)
Paragraphe 1 : Dispositions communes (Articles 1558 à 1559)
[78] Il secondo paragrafo non si applica alle controversie in materia di lavoro.
[79] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Devant le tribunal judiciaire et à moins que l’entier différend n’ait été soumis à la procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l’article 1561.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
[80] Paragraphe 2 : La procédure d’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel (Articles 1560 à 1561)
[81] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 1.
Quando è presentata dall’attore, la domanda è sottoposta al tribunale senza che l’avversario ne sia stato preventivamente informato. Quando è presentata o indirizzata congiuntamente dalle parti, sottopone al giudice le rispettive richieste, i punti su cui sono in disaccordo e i rispettivi motivi.
Essa deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 54, anche a pena di nullità:
-quando è avanzata da una sola parte, l’indicazione del cognome, del nome e del domicilio della persona nei confronti della quale viene avanzata la richiesta di risarcimento o, nel caso di una persona giuridica, la sua denominazione e la sua sede legale;
-in tutti i casi, l’indicazione dei documenti su cui si basa la domanda.
Deve essere datato e firmato.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
Articolo 54
Modificato dal Decreto n°2020-1452 del 27 novembre 2020 – art. 1
La domanda iniziale deve essere presentata con un atto di citazione o con un’istanza consegnata o indirizzata alla cancelleria del tribunale. La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti.
A pena di nullità, la domanda iniziale deve menzionare :
1° L’indicazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale è stata presentata la domanda;
2° L’oggetto della richiesta;
3° a) Per le persone fisiche, cognome, nome, professione, domicilio, nazionalità, data e luogo di nascita di ciascuno dei richiedenti;
b) per le persone giuridiche, la forma, la denominazione, la sede legale e l’organo che le rappresenta legalmente;
4° Se del caso, le indicazioni relative alla designazione del bene immobile necessarie per la pubblicazione nel registro immobiliare;
5° Quando deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, di mediazione o di procedura partecipativa, le misure adottate in vista di una risoluzione amichevole della controversia o la giustificazione della rinuncia a tale tentativo.
Article 1560
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, outre les mentions prévues par l’article 57 :
― les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l’homologation dans la même requête ;
― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[83] 3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.
4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l’article 1560.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à l’établissement de l’accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
[85] Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l’entier différend (Articles 1562 à 1564)
Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 1.
Quando questa possibilità è prevista dall’articolo 12, le parti possono, se non l’hanno già fatto dopo l’insorgere della controversia, affidare al giudice, nella domanda congiunta, il compito di pronunciarsi come amichevole compositore o vincolarlo con le qualifiche e i punti di diritto ai quali intendono limitare la discussione.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
Article 1563
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560.
L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
[89] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.
Article 1564
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
[90] Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige (Articles 1564-1 à 1564-7)
[91] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55 del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-1
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
L’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l’accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l’entier litige après avoir, le cas échéant, mis l’affaire en état d’être jugée.
La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
[92] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-2
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Sous réserve des dispositions de l’article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément aux dispositions de l’article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.
Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[93] Un accordo di procedura partecipativa può essere concluso dai coniugi per cercare una soluzione consensuale in materia di divorzio o separazione legale.
L’articolo 2066 non è applicabile in questa materia. La domanda di divorzio o di separazione legale presentata a seguito di un accordo di procedura partecipativa viene formata e giudicata secondo le norme previste dal Titolo VI del Libro I relative al divorzio.
[94] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-3
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d’un acte d’avocats établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[95] L’atto a firma privata controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti o dall’avvocato di tutte le parti fa prova della scrittura e della firma delle parti, sia nei loro confronti che nei confronti dei loro eredi o aventi causa.
Ad essa si applica la procedura di querela di falso prevista dal codice di procedura civile .
Il presente atto è esente da qualsiasi annotazione manoscritta prevista dalla legge.
[96] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-4
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d’un acte d’avocats établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[97] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-5
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsque la phase conventionnelle n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, en tout ou partie, l’affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[98] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-6
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l’affaire est fixée à bref délai.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[99] Decreto di creazione n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13
Ai sensi dell’articolo 55, comma I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.
Article 1564-7
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13
Lorsque l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de clôture de l’instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
[100] Titre III : Dispositions communes (Articles 1565 à 1571)
Section 1 : De l’homologation judiciaire (Articles 1565 à 1567)
[101] Modificato dal Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.
Article 1565
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
[102] Il compenso del mediatore è fissato, al termine del suo incarico, d’intesa con le parti. L’accordo può essere sottoposto all’approvazione del giudice a norma dell’articolo 1565.
In mancanza di accordo, il compenso è fissato dal giudice.
Quando intende fissare un importo inferiore a quello richiesto dal mediatore, il giudice invita il mediatore a presentare le sue osservazioni. Se necessario, il mediatore restituisce alle parti la differenza tra l’importo della prestazione e quello del suo compenso.
L’onere delle spese di mediazione è distribuito in conformità con le disposizioni dell’articolo 22-2 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione dei tribunali e del procedimento civile, penale e amministrativo.
Il giudice dispone, se necessario, il pagamento di ulteriori somme previa detrazione del fondo. Designa la parte o le parti che ne sono responsabili.
Una copia esecutiva della decisione è consegnata al mediatore, su sua richiesta.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
[105] Section 2 : De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe (Articles 1568 à 1571)
[106] Modificato dal Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.
Article 1568
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1
Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
[107] Istituito con Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1
Article 1569
Créé par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1
L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
[108] Modificato dal Decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.
Article 1570
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1
Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
[109] Modificato dal Decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.
Article 1571
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Ripropongo qui contenuti già trattati, ma che mi sembrano di una qualche modernità vista la riforma Cartabia di cui attendiamo con ansia e patema i decreti interministeriali.
Diciamo subito due parole sulla tutela antica.
I servi che fossero nominati tutori erano implicitamente liberati. La donna però non poteva essere tutore sino a Giustiniano.
La possibilità dei magistrati di intromettersi negli affari familiari e di punire arriva solo con Costantino.
Il tutore presso i Romani non era tenuto a rendere conto della sua amministrazione sino alla fine della tutela, ma poteva essere convenuto in giudizio come tutore sospetto e se condannato veniva rimosso. Il giudice di pace dell’Ottocento poteva convenire il tutore sospetto in giudizio ex officio.
Solo con Costantino si obbliga il tutore a chiedere l’autorizzazione (decreto del pretore) sia per la vendita delle cose mobili sia per quelle immobili; poteva vendere da solo esclusivamente le cose non facilmente conservabili.
Nelle transazioni delle tutele poi non era sufficiente l’autorizzazione del consiglio di famiglia, ma si richiedeva anche il parere di due o tre giureconsulti.
I tutori ed i curatori dal diritto romano al 1838 quando assumevano la tutela dovevano dare satisdatio e successivamente dal diritto giustinianeo, ipotecare a garanzia i loro beni.
In chiave storica possiamo poi rilevare che già nell’antichità greca e romana gli accomodamenti tra consanguinei avvenivano più che altro attraverso conciliazioni e arbitrati[1] che spesso erano effettuati appunto con l’ausilio di vicini e familiari.
Passiamo ora a parlare della mediazione familiare che è molto antica. Nel nostro paese è più antica della conciliazione (mamma della nostra mediazione civile e commerciale) che viene codificata nella prima delle XII tavole che però sono di derivazione greca e quindi suppongono l’uso ellenico.
La mediazione familiare è invece autoctona: presso gli Etruschi ed i Laziali in genere, veniva adorata la divinità Viriplaca che era preposta alle separazioni. Dal nome si capisce che per questo popolo la colpa dei dissidi familiari era sempre dell’uomo e quindi la divinità era invocata per placare l’ira maschile.
C’erano dei templi ove alcuni sacerdoti della dea erano preposti a cercare di riconciliare gli sposi e il tutto si concludeva con una unione nel talamo del tempio.
Presso i Romani questa divinità venne sostituita da Giunone.
Questa mediazione familiare tesa alla conciliazione delle parti non deve farci sorridere perché la troviamo nel Nord Italia fino al 1848 ove era il parroco (e non il giudice) che tentava la riconciliazione degli sposi che addivenivano alla “separazione di mensa e di letto”, e ciò con ben tre sedute di conciliazione.
Oggi la finalità riconciliativa della mediazione familiare è ancora presente nei paesi del Nord Europa, ad es. in Svezia, e può capitare appunto come mediatore un sacerdote.
In Italia e negli altri paesi bagnati dal Mediterraneo la finalità della mediazione familiare è ben differente, anche se le persone spesso non vengono in mediazione familiare proprio perché a torto credono che il mediatore le voglia riconciliare.
Vista la delicatezza delle questioni tra consanguinei lo stesso Digesto giustinianeo mantenne il principio per cui le cause tra i parenti dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del praetor[2].
Diversi Statuti medioevali prevedevano per scavalcare questo principio l’arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[3]: ne riportiamo alcuni esempi.
Lo Statuto dell’Università ed arte della Lana di Siena (1298-1300) così prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[4]:<<Et se la lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l’addimandasse, d’eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte. O vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d’ogne e sopr’ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.>>
Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: “Ogni volta che sarà lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, così de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d’accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti…”[5]
Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano più in generale l’arbitrato forzato “pel maggior bene universale del paese, e per restringere l’uso disordinato del contendere[6]”: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunità, i parenti ed affini ed i coniugi.
In conformità alla norma giustinianea sull’autorizzazione del praetor col passare dei secoli si crearono anche in linea con i provvedimenti predetti, per i più stretti congiunti dei tribunali di famiglia.
Con decreto 16 agosto 1790 l’Assemblea costituente francese stabilì che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[7].
Le attribuzioni sono assai ben esplicitate ad esempio dall’art. 12 del decreto dell’Assemblea costituente francese 16-24 agosto 1790
“Elevandosi qualche contestazione tra marito e moglie, padre e figli, avo e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli ed i loro tutori per affari relativi alla tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto amici e vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti esporranno le loro differenze, e che, dopo averli sentiti ed aver preso le informazioni necessarie renderanno una decisione motivata”.
Contro le decisioni di questo tribunale che peraltro durò in Francia pochi anni (si mantenne sino al 1796), ma si mantenne in Italia per lungo tempo, era possibile di norma l’appello ai tribunali ordinari e quindi non si trattava di un arbitrato inappellabile.
Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d’ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.
Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.
La Lombardia invece non adottò mai il sistema del Consiglio di famiglia.
Nel Regno di Sardegna l’arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, resterà obbligatorio sino al 1827[8].
Nella seconda metà del XVIII secolo si sentì pressante l’esigenza di modificare il codice giudiziario nel Principato Vescovile di Trento.
Il progetto venne affidato a Francesco Vigilio Barbacovi che fu nel Principato Cancelliere e Ministro della Giustizia.
Nel 1785 il Cancelliere pubblicò quindi un “Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili”, che entrò in vigore nel 1788[9].
Tale Codice incontrò l’opposizione della Chiesa e dei collaboratori del predetto Barbacovi che vollero sottoporlo a revisione.
Il progetto originario che comunque entrò in vigore per qualche tempo è tuttavia di grande interesse per gli studiosi di composizione dei conflitti e potrebbe fornire appunto seri spunti di riflessione anche al prossimo Ministro della Giustizia.
Il Barbacovi afferma peraltro di aver copiato il Codice austriaco del 1781 in alcune sue parti, quello stesso Codice che verrà esteso al Lombardo Veneto tra il 1803 ed il 1815 e che vedrà la conciliazione obbligatoria come un perno insostituibile.
Ci limitiamo qui a descrivere la mediazione che il Barbacovi introdusse ben cinque anni prima della presa della Bastiglia, ed il tentativo di conciliazione giudiziale che era il cuore del processo trentino.
La mediazione era una procedura obbligatoria che scattava in tutti casi di lite tra parenti ad eccezione di quelli riguardanti crediti pecuniari (Capitoli XIV e XV) e qualora le parti “avessero già prima compromessa la causa infruttuosamente”(§ 38),
Il Capitolo II[10] è intitolato appunto “Della mediazione nelle liti tra parenti”.
Il § 28 stabilisce l’abolizione dell’arbitrato obbligatorio nelle liti tra parenti e sancisce però la possibilità di arbitrato volontario.
All’epoca l’arbitrato obbligatorio in queste materie era la prassi in tutta Europa e ciò praticamente a partire dal Codice giustinianeo che richiedeva l’autorizzazione del praetor per instaurare una lite tra parenti davanti alla giustizia civile.
Il § 29 recita: ”Noi vogliamo però, che, allorché trattisi di lite tra persone congiunte di sangue, cioè tra quelle che in virtù degli Statuti di cadauna Giurisdizione erano prima obbligate al compromesso, debbano le parti eleggere due Mediatori, col mezzo dei quali prima di procedere oltre nella lite debbansi tentare le vie di conciliazione, e di componimento, ma senza che questi possano pronunziare alcun laudo, o decisione, dovendo, allorché siano stati infruttuosi i tentativi di dell’accomodamento, proseguirsi direttamente la causa davanti al giudice ordinario”.
223 anni prima della direttiva 52/08 si stabilì dunque il principio per cui il mediatore non potesse assumere alcuna decisione vincolante per le parti, cardine dell’attuale mediazione.
Il mediatore dell’attore veniva indicato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, nell’atto di libello (ossia nella nostra citazione) (§ 30) e il reo (il convenuto) doveva del pari nominare il suo mediatore nell’udienza successiva a cui compariva anche l’attore. Il giudice a questo punto avrebbe assegnato “il giorno e l’ora, in cui i Mediatori, e le parti dovranno adunarsi ad oggetto di tentarsi questa opera salutare dell’amichevole accomodamento” (§ 31)
E dunque abbiamo qui un chiaro esempio di mediazione delegata o demandata come si dirà in futuro; dal momento che la mediazione non veniva operata dal Giudice, il testo normativo appare di grande modernità.
Ciascuna parte doveva presentare il proprio mediatore od un sostituto nel caso di mancata accettazione, e comparire personalmente davanti ai Mediatori o a mezzo di confidente (§ 32).
“Comparse le parti, i due Mediatori dovranno esaminare l’oggetto delle loro differenze, e procurare di condurle ad un amichevole accomodamento. Terranno una, o più sessioni secondo le circostanze del caso per giungere a questo importante fine: ma passato lo spazio di due mesi dal dì della intimazione fatta al Reo della petizione dell’Attore, quando entro questo tempo non sia composta la causa, o almeno le Parti non abbiano di comune consenso sospeso a più lungo termine l’affare, dovrà il reo nella susseguente udienza presentare in giudizio senz’altre citazioni la sua risposta al libello, altramente si procederà contro di esso nella forma ordinaria al § 49” (§ 33).
E dunque nel 1785 avevano già assai chiaro il concetto di sessione di mediazione ed esisteva la prassi che i mediatori civili attuali conoscono bene di “sforare il termine” di composizione su consenso delle parti.
Ma è già presente la possibilità di proroga della mediazione che avremo dopo il 30 giugno 2023.
Assai interessante è il principio per cui la comparsa di risposta dell’epoca veniva depositata solo all’esito del tentativo infruttuoso.
E ancora più interessante il richiamo al § 49 che appunto stabiliva l’accoglimento delle domande dell’attore con decreto del Giudice in assenza della comparsa di risposta del reo o di sua mancata comparizione o di presentazione della comparsa senza la forma prescritta.
Non è peraltro una disciplina rimasta isolata.
In Norvegia il giudice può imporre attualmente al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[11]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale. Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[12].
“Nelle conferenze, o sessioni, che terrannosi davanti ai Mediatori, le parti esporranno le loro ragioni a viva voce, e presenteranno ad essi le proprie carte, e documenti, ma senza che possa formarvisi alcun atto, né alcun processo, che sarà sempre nullo, e di niun valore, quando el Parti non avessero stipulato volontariamente un compromesso, in qual caso si osserverà ciò che è disposto nel precedente Capo. Non potrà neppure intervenirvi alcun Notajo, se non affine di porre in iscrittura la transazione già accettata, quando così piaccia alle parti” (§ 34).
La segretezza delle sessioni di mediazione e l’inutilizzabilità dei contenuti era già dunque un dogma nell’Età dei Lumi.
E ci si era già posti il problema di far intervenire il notaio in mediazione al momento e per l’oggetto opportuno.
“Potranno le parti anche convenire un solo Mediatore. Il Mediatore a cui sarà riuscito di far aggradire alle parti un amichevole componimento, che sia stato validamente accettato, allor quando sia jurisperito di professione, avrà lo stesso onorario, che sarebbe dovuto al Giudice ordinario per la sentenza. E quando due saranno stati i Mediatori jurisperiti, Noi vogliamo che cadauno di essi abbia separatamente l’intiero onorario suddetto”(§ 35).
Rivoluzionaria anche per i nostri tempi è la parificazione dell’onorario del mediatore a quello del giudice: ciò denota grande rispetto per la professionalità, seppure qui squisitamente giuridica; ma l’identità di emolumenti si ritrova ad esempio oggi tra mediatore ed arbitro nel processo statunitense.
In Italia per il futuro attendiamo il decreto interministeriale.
Dalla norma si può ricavare che già in allora mediatore potesse essere anche un non giurista: non è dato di sapere però quanto venisse pagato.
“Ancorché gli ufficj de’ Mediatori siano stati infruttuosi, dovranno tuttavia ambe le Parti comparire innanzi al Giudice nel Giorno, che verrà da esso assegnato per lo stesso oggetto d’un amichevole componimento, e del processo verbale secondo ciò ch’è prescritto al § 65 e seguenti” (§ 36).
Insomma sino a che il fuoco era caldo bisognava battere il tasto della pace con un tentativo di conciliazione del giudice che era assai particolare e merita di un ampio cenno perché era davvero il cuore del processo trentino.
Veniva convocato entro 5 giorni dalla comparizione della parti successiva alla mancata mediazione (§ 65): le parti dovevano presentarsi personalmente[13] senza l’assistenza dell’avvocato e chi mancava perdeva la causa; in assenza di entrambe le parti scattava la condanna alla pena di cinquanta fiorini (§ 66).
Anche qui dunque abbiamo una norma che precorre la condanna dei giorni nostri al contributo unificato propria della mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Se una parte veniva dispensata dalla presenza personale poteva affidare la rappresentanza ad un avvocato, ma in tal caso l’altra parte poteva essere assistita da avvocato (§ 68); i nobili avevano la facoltà di non comparire personalmente, ma dovevano comunque essere rappresentati da avvocato e provare ai fini della dispensa di comparizione la loro condizione (§ 69); se i rappresentanti non si presentavano scattava per loro la multa di 50 fiorini (§ 68).
Dunque c’era già un germe di quella che poi diverrà da noi “la verifica dei poteri”.
Se il giorno della comparizione per il tentativo non compariva l’attore od un suo rappresentante, il giudice assolveva pienamente il convenuto; se invece restava contumace il reo o se si presentava il suo procuratore senza che il reo avesse ottenuto dispensa dal comparire, il giudice “lo condannerà intieramente secondo la petizione dell’attore” (§ 71).
Il decreto di condanna veniva notificato al contumace unitamente alle spese intervenute comprese quelle che l’altra parte aveva dovuto sopportare per un viaggio inutile; se entro 5 giorni il contumace si presentava a pagare e saldava, poteva chiedere una nuova udienza per celebrare il tentativo di conciliazione e dunque il decreto di condanna decadeva; in difetto esso acquistava cosa giudicata (§ 72).
Quei passaggi che il nostro Codice di rito attuale affida ad atti scritti erano invece orali davanti al Giudice trentino che il giorno fissato per il tentativo leggeva alle parti la petizione e la comparsa di risposta, chiedeva prima e sul complesso dell’affare all’attore di replicare alla risposta del reo e al reo di controbattere alla replica dell’attore e poi nello specifico interrogava le parti sui fatti per capire con certezza quali fossero condivisi. Di tutto ciò il Giudice dettava processo verbale al cancelliere (§ 74).
Ogni parte era obbligata a rispondere e tutto ciò che non era specificamente negato o contraddetto veniva considerato per vero e provato; ad ogni domanda il giudice avvertiva le parti di questo effetto e del fatto che se avessero scientemente detto cosa falsa o negata cosa vera sarebbero stati condannati come litiganti temerari al pagamento delle spese, dei danni cagionati alla controparte e della sesta parte della cosa litigiosa (§§ 74 e 381).
Se la temerarietà investiva il diritto civile la condanna veniva comminata al solo avvocato sempre che il cliente fosse stato all’oscuro del lume del legale (§ 382).
La cosa interessante era che se la controversia era di fatto scattava la condanna e dunque sussisteva la temerarietà, sia nel caso in cui la verità dei fatti fosse contrariamente provata, sia quando non si fosse riusciti a dar prova delle proprie affermazioni. La controversia in diritto comportava condanna per temerarietà quando la legge che contrastava le affermazioni della parte fosse chiara ovvero quando le affermazioni andassero contro “i dettami evidenti della naturale giustizia”(§ 382)
Nel caso in cui fosse il cliente a comportarsi da litigante temerario in una controversia di mero fatto, l’avvocato che ne fosse consapevole doveva dismettere il mandato perché diversamente correva il rischio di essere condannato soltanto lui (§ 384).
Chi ribadiva il comportamento temerario in altra udienza veniva condannato parimenti alla stessa pena, ed anche in appello (§ 385): per cui si potevano collezionare tre o più sanzioni.
Il Giudice di primo grado o quello d’appello con la sentenza definitiva dichiaravano la temerarietà, condannavano al pagamento di quanto sopra detto e stabilivano che i litiganti temerari ed i loro avvocati fossero sottoposti a giudizio penale (§ 386); il che avveniva entro 12 giorni: l’avvocato riconosciuto colpevole del reato di litigante temerario perdeva il diritto all’onorario e doveva risarcire anche le spese che il cliente avesse sostenuto (§387) e ciò anche se nel successivo corso del processo fosse riuscito ad indurre il suo cliente all’accomodamento amichevole od al recesso.
Non c’è dubbio che una disciplina così rigida abbia comportato all’epoca dure contestazioni: ma non si può dire che questa legge non avesse le potenzialità di ridurre il contenzioso.
Il giudice in sede di comparizione del tentativo era tenuto a leggere ed esaminare “le carte, e i documenti, che le Parti avessero portati seco al tribunale tendenti a dar lume all’affare, esigendo su di essi dalla Parte contraria la risposta, e traendone tutto ciò che possa servire a porre in chiaro gli oggetti in questione”; i documenti venivano allegati agli atti solo in questa occasione e su ordine del giudice (§ 76), il che forse rendeva l’attività procuratoria un po’ defatigante.
“Quando il Giudice si sarà reso in tal guisa bastatamente istruito di tutto lo stato della controversia, ed avrà rinvenuto il vero punto del litigio, dal quale dipenderà principalmente la decisione, egli dovrà proporre alle parti le condizioni di un equo, e conveniente accomodamento, esponendo loro le conseguenze, che aver potrebbe la causa, e procurando di conciliarle, e comporle amichevolmente. Il tenore dell’accomodamento proposto dal Giudice non potrà mai servir di pretesto, onde allegarlo sospetto” (§ 77).
Si dà qui per presupposto che il punto vero del litigio sia diverso da quello esposto dalle parti: concetto questo che sarà presente nei mediatori due secoli dopo; si aggiunge che la proposta deve essere fatta in un momento in cu il giudice possieda già tutti gli strumenti per giudicare, e dunque il legislatore trentino non condivide il primato della sentenza o che la conciliazione non possa ritardare la sentenza; a distanza di molti anni questo tipo di impostazione la ritroviamo nel 696 C.p.c. nostrano per cui il perito provvede – secondo la dottrina maggioritaria – al tentativo di conciliazione una volta che ha già confezionato la sua perizia.
Si parla poi di “equo e conveniente accomodamento” e dunque si apre ad una nozione di proposta che può contemperare anche le esigenze delle persone e non si risolve in una mera transazione: principio questo di assoluta modernità.
Così come è assolutamente moderno il fatto che non si possa far uso della proposta del giudice.
“Sia che il componimento riesca, o non riesca, tutto quello, che sarà stato detto, o dedotto dalle Parti in tal giorno, dovrà sempre dettarsi agli atti nella forma ordinata di sopra insieme con le proposizioni di accomodamento, che il Giudice avrà fatte, e colle dichiarazioni, che cadauna delle Parti avrà dato intorno ad esso. Questo processo verbale dovrà essere sottoscritto dal Giudice, dall’Attuario della causa[14], e delle parti litiganti di mano propria, premessa la lettura che ne sarà loro fatta, ed in caso di loro assenza dai rispettivi avvocati. La parte che non saprà scrivere, dovrà porvi una croce, e l’atto verrà sottoscritto da un altro in sua vece, ed a sua preferenza. Il detto processo verbale che dovrà essere unito agli atti di causa, verrà riguardato in tutto come un vero atto giudiziale, e sarà sempre lecito alle Parti di levarne copia”(§ 78).
Il meccanismo della verbalizzazione della proposta con i deliberati delle parti, con qualche variante, arriverà sino alla nostra riforma societaria.
Se l’accomodamento non era stato raggiunto sul fatto, il Giudice invitava a riconsiderare al proposta per l’udienza successiva ed in caso di rifiuto, a continuare la causa (§ 79); in caso fossero intervenute le dispense a non comparire e dunque fossero presenti all’udienza di conciliazione i soli procuratori “il giudice assegnerà del pari a cadauno avvocato il termine fino alla seconda susseguente udienza affine di riportare sull’accettazione, o rifiuto dell’accomodamento la deliberazione del proprio Cliente”; se vi era rifiuto o l’accettazione non veniva riportata in forma autentica, la causa veniva proseguita (§ 80).
Non è chi non veda qui una disciplina simile a quella che la proposta possiede per il decreto legislativo 28/10.
All’epoca il giudice veniva pagato dalle parti: si prevede dunque che se l’accomodamento amichevole venga accettato dalle parti il giudice abbia il diritto di conseguire l’intero onorario come se fosse stata pronunciata sentenza. “Intiero lo conseguiranno del pari gli Avvocati, allorché il componimento sia stato accettato col loro intervento, e consiglio”.
In caso di fallimento del tentativo al Giudice veniva pagata solo la sessione di pace e agli avvocati che fossero intervenuti al processo verbale solo le spese per il pranzo e per la vettura, se ed in quanto il luogo di loro residenza fosse stato diverso da quello della sede del Giudice (§ 81).
Norme queste che se fossero applicate al nostro processo determinerebbero quasi certamente la chiusura di tutte le pendenze.
Norme peraltro più generose rispetto a quelle che riguardano gli attuali mediatori che non riescano ad andare oltre il primo incontro.
Una norma decisamente premiale riguardava poi gli avvocati conciliativi: ”L’Avvocato ogni volta che la lite sarà stata composta prima della sentenza come sopra con la sua mediazione, ovvero col suo intervento, ed assistenza, conseguirà pure l’intiero onorario come se fosse vincitore con sentenza del Giudice. Se il componimento sarà seguito colla mediazione, ovvero coll’intervento, ed assistenza d’ambidue gli Avvocati, conseguiranno del pari lo stesso onorario, come se fossero ambidue vincitori. Tutto ciò avrà luogo in qualunque stato della causa sia seguito il componimento, e quand’anche la causa non fosse ancora incominciata in giudizio” (§ 549).
Ancora da menzionare appare quanto previsto dal § 37 in merito alla mancata comparizione delle parti: se una parte non compariva all’udienza successiva al fallimento della conciliazione, non nominava il mediatore per la sessione di mediazione, non si presentava alla prima sessione di mediazione, veniva multata per la somma di 30 fiorini e doveva corrispondere le spese ed i danni cagionati all’altra parte ed il giudice procedeva contro di lei ex officio; nel caso di assenza alla sessione di mediazione o di mancata nomina del mediatore non comunicata alla controparte, venivano addossate anche “le spese e i viaggj cagionati da tale mancanza” (§ 37).
In conclusione si può dire che quella sopra descritta era in primo luogo una disciplina che moralizzava i legali ed i clienti; in secondo luogo con la mediazione obbligatoria, il susseguente tentativo di conciliazione obbligatorio e l’invito del Giudice comunque a ripensare sulla proposta di “equo e conveniente componimento” ed infine il premio assicurato all’avvocato conciliativo, relegava davvero la sentenza del giudice in un cantuccio.
Nel 1798 anche la Repubblica Ligure ebbe un tribunale di famiglia, convocato e presieduto dal giudice di pace di seconda classe[15], per gestire le situazioni d’incapacità o la cura provvisoria dei beni degli assenti, formato dai più prossimi parenti, ed in mancanza di essi da “tre probi vicini”, o amici prescelti dal giudice di pace[16].
Di un rapporto tra conciliazione, seppure non nel senso da noi concepito, e la materia delle successioni troviamo accenno sempre nella codificazione giustinianea con riferimento all’istituto della diseredazione dell’erede necessario: colui che diseredava un discendente od un ascendente poteva, in altre parole, riconciliarsi, ma ciò aveva esclusivamente una valenza etica, serviva cioè solo a manifestare il perdono in relazione all’ingratitudine ricevuta; dunque la diseredazione rimaneva in piedi sino a nuovo testamento[17].
Presso i Longobardi che in genere non conoscevano, come abbiamo visto, se non l’accomodamento pecuniario e di solito gli preferivano di gran lunga la faida[18] e quindi la decisione delle armi[19], gli affari più intimi delle famiglie, quando approdavano al processo e non erano giudicati dal tribunale di famiglia[20], erano però sottratti al duello giudiziario e si regolavano di solito per giuramento dei sacramentali[21].
In Francia nel 1796[22] si stabilì che tutte le contestazioni tra coeredi e altre parti aventi interesse, fino alla divisione, dovessero portarsi in via di conciliazione, innanzi al giudice di pace del luogo ove la successione si fosse aperta[23].
Nel 1806 il Codice napoleonico di procedura civile riprese il predetto principio e stabilì che la successione e la divisione fossero oggetto di conciliazione preventiva obbligatoria come prevede l’art. 5 c. 1-bis del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L’art. 50 stabiliva in particolare che “Il convenuto sarà citato in conciliazione… III. In materia di successione, sulle domande tra eredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che venissero intentate dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all’esecuzione delle disposizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti al giudice di pace del luogo in cui la successione è aperta”.
Il Codice dispensò però dal tentativo quelle procedure che, per qualsiasi materia, vedessero coinvolte più di due convenuti, anche se questi nutrissero il medesimo interesse (art. 49); conseguentemente i conflitti multi parte che intervenissero nei confronti di più di due soggetti litiganti non erano condizione di procedibilità del giudizio nel diritto francese.
E ciò, si diceva, stante la difficoltà di una siffatta conciliazione e per le spese e le noie di viaggio che all’epoca si dovevano sostenere per partecipare ad una conciliazione[24].
A proposito degli eredi poi si riteneva in aggiunta che non ci fosse obbligo di conciliazione, perché ciascun erede non poteva che essere considerato personalmente obbligato per la “sua parte e posizione virile” non avendo gli altri coeredi qualifica di litisconsorti[25].
La regola non si applicava però se la citazione era svolta da più attori e quindi, se i convenuti erano due e gli attori più di due, restava comunque l’obbligo di conciliazione preventiva.
Dunque chi non voleva partecipare ad una conciliazione coinvolgeva spesso più persone estranee come convenute[26], oppure se, al contrario, era preso dall’afflato conciliativo, citava un solo erede, anche se essi erano molti e la giurisprudenza riteneva in tal ultimo caso obbligatorio il tentativo.
La dispensa dal tentativo non comportava ovviamente che non si potesse tenere una conciliazione volontaria o che il suo svolgimento determinasse una nullità[27].
Analoga situazione riscontriamo nei domini napoleonici. Così ad esempio il decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805), emesso in Genova relativamente alla riforma del sistema giudiziario[28], all’art. 126 stabiliva come competente alla conciliazione il giudice di pace della successione per le “dimande fra eredi, ed altre parti interessate sino alla divisione inclusivamente, e sopra quella a termine d’esecuzione di disposizioni per causa di morte sino al giudizio”; la norma aggiungeva però la dispensa dalla conciliazione il caso di soggetti che fossero tre o più[29].
Bisogna però rimarcare che la citazione in conciliazione davanti al “Burò[30] di Pace e Conciliazione” che era formato per tutte le materie che oltrepassavano la competenza del giudice di pace[31], vedeva, per espressa disposizione (art. 36), la chiamata del difensore del convenuto: quindi veniva effettuata nei confronti delle parti i cui difensori erano già stati individuati; a differenza pertanto della coeva legislazione austriaca del 1803[32] che escludeva in Veneto[33] gli avvocati ed i faccendieri dalla conciliazione[34] e che quindi si imperniava su una conciliazione “effettiva” con e tra le parti, la codificazione napoleonica valorizzava più che altro l’apporto dei procuratori.
Prova ne è che all’udienza il convenuto e l’attore (o meglio i loro legali) potevano modificare la domanda e le eccezioni prima di procedere a tentativo di conciliazione; in definitiva si era in presenza di un tentativo di conciliazione “tra tecnici” che peraltro non era reso neanche tanto appetibile dal momento che il verbale aveva il valore di una semplice scrittura privata (art. 137).
In linea con questa tendenza l’anno successivo il codice di procedura civile della madre patria stabilì il principio secondo cui il difetto di citazione in conciliazione doveva essere eccepito dalle parti e non rilevato d’ufficio dal giudice: in un certo senso dunque la Liguria fu considerata un’esperienza pilota per approntare successivamente un ammorbidimento della condizione di procedibilità.
Nel Sud della penisola il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 non poneva invece limiti soggettivi alla conciliazione in materia di successione: l’art. 25 stabiliva semplicemente che “Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dei beni degli assenti possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari”.
Quindi a patto che non si trattasse di immobili assegnati a titolo provvisorio, la conciliazione che era volontaria, si esperiva in materia ereditaria qualunque fossero le parti ed anzi giova qui ribadire che il conciliatore in Sicilia poteva intervenire motu proprio per spegnere odi ed inimicizie[35]; si può quindi presumere che i tentativi di amichevole composizione fossero abbastanza frequenti.
Sotto il vigore del codice di procedura italiano del 1865 lo erano di certo.
Troviamo qui un consiglio di famiglia sull’esempio francese ed etneo[36] per le questioni attinenti ai minori e agli incapaci: dunque qualsiasi conciliazione ovvero il promovimento di divisione e transazione, stragiudiziale e non che li riguardasse, doveva passare necessariamente attraverso l’autorizzazione di questo organo.
A parte ciò, quando non ci avesse già pensato il testatore, la divisione che il Codice del 1865 privilegiava era quella amichevole[37].
Capitava però che, specie nelle campagne o nei paesi, coloro che volessero dividere i beni non fossero in grado di operare e si recassero in conciliazione preventiva davanti al conciliatore.
La conciliazione preventiva, allora come oggi[38], non aveva, infatti, limiti di valore o di materia[39], salvo si trattasse di materia nella quale fossero vietate le transazioni.
Se non c’era una controversia in atto, ma l’intervento era solo richiesto per l’incapacità delle parti di gestire la questione o purtroppo frequentemente per la volontà di aggirare le disposizioni fiscali[40], il conciliatore più avveduto inviava le parti dal mediatore commerciale, qualora si trattasse di questioni routinarie di poco conto, oppure dal notaio se si trattava di redigere atti complessi.
Se invece sussisteva una vera e propria divergenza di interessi, si teneva la conciliazione e se la proposta di accomodamento non veniva accettata, il conciliatore, come già detto, faceva rimostranze sui guai, sulle spese e l’incerto esito di qualsivoglia lite, e se gli rimaneva la speranza di conciliazione, poteva proporre di rimettere la definizione dell’affare in arbitrato ad una terna ovvero a un notaio o a un ragioniere oppure ad un avvocato[41]: in tal caso redigeva egli stesso il compromesso.
Qualora non fosse stata perseguita la via amichevole o fosse fallita, l’ordinamento apprestava la sola via del giudizio in cui si poteva chiedere l’attribuzione dei beni mobili ed immobili in natura e se ciò non fosse stato possibile non c’erano che i pubblici incanti[42] che potevano seguire davanti ad un notaio scelto dalle parti, se tutte fossero maggiorenni[43].
I patti e le condizioni della vendita venivano stabilite d’accordo tra le parti od in difetto dall’autorità giudiziaria[44] che per valore poteva essere il pretore[45] o il tribunale[46].
A questo punto la conciliazione che all’epoca si denominava “ufficiale” veniva svolta dal notaio. Non quindi dal tribunale perché nei giudizi ad esso pertinenti non era prevista, non davanti al pretore perché davanti a quest’ultimo era radicata l’opinione che non si formasse un titolo esecutivo.
Compiuta la stima e la vendita l’autorità giudiziaria rimetteva le parti davanti ad un giudice delegato o ad un notaio che procedeva alla resa dei conti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si dovessero tra condividenti[47].
In questa fase, qualora fosse stato necessario, veniva utilizzato anche l’istituto dell’esame dei conti di cui all’art. 402 C.p.c.[48], per cui il tribunale nominava degli arbitri conciliatori che procedevano alla conciliazione e se questa falliva essi recavano al tribunale o al giudice delegato un parere meramente consultivo[49].
Anche il pretore ai sensi dell’art. 432 C.p.c. poteva in questa materia rimettere le parti davanti ad un arbitro conciliatore per la discussione dei conti.
Sia per la legislazione etnea sia per quella italiana, peraltro, non vi era limite alla conciliazione legato al numero delle parti come nella legislazione francese.
Ha dunque una lunga tradizione l’art. 5 c. 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materia di divisione e successione ereditaria.
Anche oggi non si sono poste limitazioni legate al numero delle parti e quindi che ciascun erede debba considerarsi o meno singolarmente non ha più alcuna importanza; sono inoltre cambiati i tempi ed i problemi che avevano gli uomini dell’Ottocento in merito alle noie del viaggio e le spese sono attualmente meno pressanti.
Ed infine noi conosciamo tecniche di mediazione facilitativa che possono aiutare ad affrontare efficacemente anche i conflitti multi parte più complessi.
Si deve però sottolineare che la conciliazione che si è approntata con il nuovo decreto non ha le caratteristiche della conciliazione ottocentesca.
L’antico conciliatore svolgeva una procedura di conciliazione durante la quale consigliava le parti.
Non si limitava dunque a facilitare la comunicazione, né aveva problemi di sorta ad anticipare con le buone maniere quello che aveva in animo di decidere nel caso in cui le parti fossero tornate da lui in sede contenziosa.
Il limite era che in sede preventiva il giudice di pace non poteva emettere una sentenza perché avrebbe commesso un eccesso di potere[50].
Ma la situazione poteva cambiare in sede giudiziale tosto che, ad esempio, per la giurisprudenza austriaca una transazione giudiziale non cessava d’essere valida per la circostanza che il giudice potesse avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria.
Questo aspetto che noi moderni assertori della mediazione facilitativa consideriamo negativo rimaneva però in ombra nel caso di divisioni perché, come abbiamo accennato, la competenza era ripartita tra il pretore (v. art. 883 C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865) ed il tribunale e quindi una sentenza del conciliatore non sarebbe stata nemmeno astrattamente concepibile.
Ma qualche pallida possibilità di condizionare il successivo giudizio con il consiglio poteva forse sussistere in relazione alle successioni, perché il conciliatore del 1892 aveva una competenza per valore sino a 100 lire e quindi le parti avrebbero potuto ritrovarsi di fronte a lui in successivo giudizio, anche se restava teoricamente[51] possibile la ricusazione.
Il campo peraltro era assai ristretto, direi prettamente nel campo del possibile e non del probabile, perché il conciliatore conosceva entro il valore predetto di tutte le azioni personali e civili e commerciali relativi a beni mobili[52].
Valutate dunque le modeste controindicazioni il parere del conciliatore poteva rivelarsi davvero prezioso per le parti.
In un tempo in cui la maggioranza delle persone apponeva il crocesegno il conciliatore spiegava ai contadini e agli artigiani, che le transazioni operate con dolo e violenza potevano essere oggetto di rescissione[53], che un verbale sancente la lesione di un coerede per oltre un quarto[54] aveva “le gambe corte”, potendo essere rescisso, che prima della divisione qualsiasi atto, e quindi anche un verbale di conciliazione, che avesse fatto cessare tra i coeredi la comunione ereditaria (vendita, permuta, transazione, testamento invalido, ecc.) era del pari soggetto di rescissione, e che invece si doveva riflettere molto bene sulla transazione successiva alla divisione, perché in tal caso poteva non esserci una tutela[55].
Conseguentemente in materie così particolari come quelle della divisione e della successione le parti godevano comunque di una guida per l’accomodamento e potevano muoversi con sicurezza senza perdere per questo il controllo della loro questione.
Con tutte queste cautele era inoltre abbastanza improbabile che il consiglio di famiglia non autorizzasse la conciliazione di un tutore nelle materie in discorso, e pur tacendo che tale organo era convocato dallo stesso giudice che aveva conciliato le parti, sebbene su delega del pretore[56].
[1] Cfr. anche M. FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, volume I, seconda edizione, Andrea Santini e Figlio, Venezia, 1845, p. 23.
[2] Digesto II Legge 4, 1 “De in ius vocando: praetor ait: Parentem, patronum patronam, liberos, parentes patroni patronae, in ius sine permissu meo ne quis vocet” (“Riguardo al citare in giudizio il pretore disse: nessuno citerà in giudizio senza mio permesso il padre, il patrono, la patrona, i figli, i parenti del patrono e della patrona”.
[3] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L’Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p. 51.
[4] Di comprométtare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.
[5]Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L’Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.
[6] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.
[8] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.
[9] F.V. BARBACOVI, Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Volume I, Giambattista Monauni, Trento, 1785; Codice giudiziario nelle cause civili per principato di Trento, Trento, 1788, Giambattista Monauni, 1788. Il codice fu commissionato da Pietro Vigilio per grazia di Dio Vescovo, e del sacro romano impero principe di Trento, Marchese di Castellaro, De. Conti di Thunn, ed Hochestnstein ec. ec.
[10] Il capitolo I è invece destinato all’arbitrato e contiene norme di sconcertante modernità.
[13] La impossibilità di presenziare per infermità, vecchiaia e lontananza di 20 miglia doveva essere provata prima dell’udienza deputata al tentativo, e la dispensa veniva data soltanto previa audizione della controparte (§ 67).
[14] Si tratta del cancelliere che poteva essere anche un notaio.
[15] Essi avevano attribuzioni inferiori rispetto a quelli di prima classe in ragione del fatto che erano ubicati dove risiedeva il tribunale.
[16] Art. 31 lett. I legge 1° giugno 1798 n. 111 in Raccolta delle leggi, ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure dal 17 gennaio 1798, anno primo della ligure libertà, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798, p. 211 e ss.
[17] A. HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro, Gabriele Rondinella Editore, Napoli, 1863, p. 227.
[18] Ossia il diritto di vendetta da esplicitarsi singolarmente o come gruppo o come comunità di villaggio, senza che vi fosse una proporzione tra azione e reazione.
[19] S. SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, Tipografia Borroni e Scotti, 1850, p. 51.
[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume terzo, Stamperia Reale, Napoli, 1853, p. 262.
[21] Erano dodici uomini liberi. L’uso del giuramento risale al processo attico.
[22] Art 3 della legge ventoso 26 anno quarto (16 marzo 1796).
[23] J. POTHIER, Trattati diversi sulle successioni, vol. III, Tipografia Sonzogno di Jo Battista, Milano, 1812, p. 382.
[24] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 360.
[25] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 361. V. oggi l’art. 757 C. c.
[26] Ed in questo caso era però bastonato in sede di liquidazione delle spese da parte del tribunale.
[27] Tribunale di Montpellier 5 agosto 1807. V. anche G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 43.
[28] Che nell’intenzione dell’Imperatore avrebbe dovuto mutare in due ore: v. gli articoli 159-161 a tenore dei quali il primo giorno vendemmiatore (ossia il 22 settembre 1805) alle ore dieci dovevano chiudersi gli antichi tribunali e alle ore 12 si doveva aprire quelli nuovi. V. Bulletin des Lois et Arrêtés publiés dans la 28. division militaire de l’Empire Franςais, tome premier, A l’Imprimerie Impériale, Genés, 1805, p. 121-161.
Ricordo che la Liguria fu annessa alla Francia con decreto imperiale del 6 giugno 1805 quando Napoleone si trovava a Milano. Il 25 maggio del 1805 il Senato di Genova richiese l’annessione per non essere coinvolta nella guerra tra Francia ed Inghilterra (che non voleva riconoscere la repubblica di Genova) ed essere protetta nei commerci marittimi (dalle “Potenze barbaresche”: Algeria, Libia e Tunisia) e di terra che erano “inceppati” dalle dogane francesi.
[29] Come imponeva per qualsivoglia procedura il richiamato dalla norma art. 37.
[30] È il vocabolo che usa il traduttore italiano della legge.
[31] Art. 35 decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).
[32] E di quella che venne praticata nella Repubblica Ligure dal 1797 al 1805.
[34] E anche dalla partecipazione ai procedimenti possessori.
[35] Attribuzione questa antichissima che prima di essere esercitata dai Difensori di città e dai Tribuni della plebe riguardava il Praetor che quando giudicava recandosi a casa dei concittadini si diceva lo facesse de plano (ossia senza osservare le forme e semplicemente apponendo il decreto sul libello del postulante)e non pro tribunale come quando giudicava nel foro in modo solenne. V. P. ELLERO, Archivio giuridico, volume primo, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1868, pp. 189-190
[36] Art. 859 e ss. Codice di procedura civile pel lo Regno delle Due Sicilie.
[39] L’unico problema riguardava la forza del verbale di conciliazione che al di fuori dell’ambito della competenza per valore del conciliatore (che inizialmente era di 30 lire e poi fu portata a 100 nel 1892), non poteva mettersi in esecuzione.
[40] Abbiamo detto che un quadro definito sul rapporto tra verbale di conciliazione ed imposta arriverà solo nel 1938.
[41] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori, p. 208. Così come può fare d’altronde il mediatore ai sensi dell’art. 8 c. 4 del decreto 4 marzo 2010 n. 28.
[48] In oggi si tratterebbe dell’istituto previsto dagli articoli 198-200 C.p.c. L’istituto arriva in Italia grazie all’art. 421 del Codice di procedura civile napoleonico, viene adottato dal Codice pel Regno delle Due Sicilie (635), da quello italiano del 1859 (art. 516) e dunque approda nell’Italia unita.
[49] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, op. cit., p. 512. Tal parere è in un certo senso antesignano della proposta che ritroviamo nella conciliazione societaria e nell’attuale mediazione.
[51] Perché una ricusazione infondata costava una multa salatissima.
[52] La questione invece aveva una certa rilevanza ad esempio per il giudice di pace della Repubblica Ligure (1797-1805), perché perlomeno quello di prima classe aveva una competenza in materia di giurisdizione volontaria senza limite di valore. Ma all’epoca si potevano anche mischiare giuramento decisorio e conciliazione; dunque non si andava molto per il sottile e comunque le questioni dei giudici di prima classe erano sempre appellabili (v. articoli 31 e ss. legge 1° giugno 1798 , n. 111)
[53] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[54] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[55] Art. 1039 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
La Danimarca è nel 2022 la prima al mondo (su 140 paesi) per stato di diritto[1] con un coefficiente di 0,90. La sua situazione non è cambiata negli ultimi quattro anni.
È prima al mondo per la giustizia civile con un coefficiente di 0,87. È terza al mondo per la giustizia penale con un coefficiente di 0,83.
In termini di tempo per una lite civile e commerciale ci vogliono 190 giorni per un primo grado, 180 per l’appello, 257 per il terzo grado[2].
Secondo il Cepej il paese possiede 701 giudici e nel 2021 sono rimasti sul ruolo civile e commerciale solo 23.646 casi.
È terza al mondo per imparzialità, accessibilità e effettività della sua mediazione.
In Danimarca sono praticati diversi tipi di mediazione ma la più rilevante è quella giudiziaria[3].
Coloro che intendono mediare possono ottenere l’aiuto di un mediatore giudiziario professionista del panel del tribunale di riferimento.
I tribunali ove è possibile mediare sono il Tribunale distrettuale, il tribunale regionale ed il tribunale marittimo.
L’assistenza del mediatore è gratuita.
Il mediatore è un giudice o un avvocato con una formazione specifica in mediazione.
Il mediatore è nominato dal tribunale e ha il compito di aiutare le parti a trovare autonomamente una soluzione. Ciò significa che il mediatore non prende posizione per nessuna delle parti né prende una decisione sul conflitto. Il mediatore aiuta a portare alla luce le vere cause del conflitto e a creare una migliore comprensione dei diversi punti di vista del conflitto.
Praticamente tutti i casi possono essere idonei per la mediazione giudiziaria. Tuttavia, ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte:
la causa deve essere portata, come già detto, dinanzi al tribunale distrettuale, al tribunale regionale o al tribunale marittimo e commerciale,
le parti in conflitto devono accettare di tentare la mediazione,
il tribunale deve valutare che il caso è idoneo alla mediazione, e
le parti in conflitto devono poter stipulare liberamente un accordo sulla questione oggetto del conflitto.
La mediazione giudiziaria non è offerta presso la Corte Suprema, né nei casi penali.
Il tribunale propone la mediazione. La mediazione può essere avviata in qualsiasi momento durante il processo. In genere, il tribunale solleva la questione della mediazione alle parti in causa durante la riunione preparatoria[4].
Se pende già la causa si può prendere in considerazione la mediazione e contattare tramite motore di ricerca il tribunale che si occupa del tuo caso.
I giudici danesi sostengono che la mediazione è spesso un modo più economico, più semplice e più veloce per porre fine a un conflitto piuttosto che il processo. Quando si arriva al nocciolo della controversia, non è sempre un vantaggio dover affrontare un processo in cui si presentano le prove l’uno contro l’altro e si riceve la sentenza del tribunale. Una mediazione giudiziaria parte dal conflitto tra le parti e si concentra sul motivo per cui le parti non si accordano e su come le parti possono proseguire al meglio il loro rapporto. Nella mediazione, le parti hanno un’influenza sia sul processo che sull’esito.
La mediazione legale facilita alle parti la prosecuzione di qualsiasi collaborazione e spesso fornisce una soluzione più duratura.
È il mediatore a stabilire la procedura in consultazione con le parti.
La mediazione si svolge con una serie di conversazioni tra il mediatore e le parti. Si tengono uno o più incontri di mediazione a seconda delle necessità. Se le parti sono d’accordo, il mediatore può tenere incontri con le parti anche separatamente.
Il più delle volte i colloqui si svolgeranno in uno dei locali del tribunale. Se il mediatore è un avvocato, gli incontri possono svolgersi anche presso lo studio dell’avvocato.
La mediazione giudiziaria è riservata a meno che le parti non concordino diversamente.
Il mediatore e le parti possono concordare quali informazioni il mediatore può trasmettere all’altra parte e in che misura gli avvocati delle parti devono partecipare alla mediazione.
La mediazione termina se le parti raggiungono una soluzione del conflitto, o quando lo decide il mediatore, o quando una delle parti lo desidera.
Se le parti concordano su una soluzione al conflitto, stipulano un accordo. Le parti possono scegliere di discutere la soluzione proposta con i propri avvocati o altri consulenti prima di decidere se stipulare un accordo.
Se la mediazione non si conclude con un accordo, la causa prosegue in giudizio come processo ordinario.
Mentre l’assistenza del mediatore giudiziario è gratuita, se le parti scelgono di portare con sé i propri avvocati, le parti devono, di norma, pagare anche i loro onorari. La mediazione giudiziaria, tuttavia, è spesso meno dispendiosa in termini di tempo e quindi anche più economica di una normale causa giudiziaria.
I mediatori avvocati nel 2020 erano 53[5], i mediatori giudici dislocati presso i 24 tribunali ed il tribunale marittimo erano 90[6]: quindi in Danimarca ci sono 143 mediatori giudiziari per una popolazione di 5.882.261 (un mediatore ogni 41.135 abitanti).
Si può sporgere denuncia nei confronti di un mediatore se si ritiene che lo stesso abbia agito in violazione delle linee guida etiche per i mediatori o abbia comunque trascurato il suo dovere di mediatore.
Il reclamo va proposto al Tribunale entro 4 settimane dal fatto ovvero, nel caso di avvocato mediatore, anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (qui il termine è di un anno).[7]
Linee guida etiche per i mediatori danesi (aggiornate al 7 aprile 2022)
Queste linee guida sono indicative e si applicano alle persone nominate come mediatori in conformità con la Sezione 273 della legge sull’amministrazione della giustizia[8], e ciò perché le linee guida si applicano al lavoro di queste persone come mediatori in conformità con il capitolo 27 della legge sull’amministrazione della giustizia[9].
Definizione di mediazione
La mediazione è un metodo di risoluzione volontaria dei conflitti, in cui uno o più mediatori neutrali, attraverso un processo strutturato, aiutano le parti a trovare al conflitto una soluzione che ritengono soddisfacente. Il corso della mediazione è organizzato in collaborazione con le parti. Il mediatore non fornisce consulenza legale e non prende decisioni in relazione alla mediazione e ciò che avviene durante la mediazione è riservato.
È caratteristico della mediazione giudiziale che le parti abbiano autodeterminazione in relazione all’intera mediazione giudiziale, vale a dire sia in relazione al processo, al contenuto e al risultato. Le parti non sono quindi limitate dalle domande nella causa.
Il quadro per la mediazione giudiziaria figura nel capitolo 27 della legge sull’Amministrazione della giustizia[10].
Inoltre, si applicano le seguenti linee guida (v. nota 2):
Mediatore giudiziario
Un mediatore giudiziario è un mediatore imparziale e neutrale che, durante gli incontri con le parti, le aiuta a trovare una soluzione che ritengano soddisfacente al loro conflitto.
Il ruolo del mediatore è quello di condurre la mediazione nel rispetto dell’autodeterminazione delle parti e senza prendere posizione sul conflitto. Il mediatore deve supportare le parti nell’indagare sul conflitto e nel chiarire gli interessi ei bisogni sottostanti delle parti. I mediatori legali supportano anche le parti nella ricerca, nello sviluppo e nell’esame delle soluzioni proposte dalle parti.
Il mediatore è tenuto a contribuire affinché la mediazione sia promossa in tempi ragionevoli e gestita in modo responsabile.
Come chiaro punto di partenza, il mediatore dovrebbe essere riluttante a proporre soluzioni o a sottolineare i punti di forza e di debolezza nelle argomentazioni delle parti. Il mediatore può farlo solo eccezionalmente se le parti lo richiedono e se il mediatore lo ritiene opportuno e giustificato.
Anche se il mediatore è un giudice o un avvocato, agisce unicamente come mediatore nella mediazione.
Se il mediatore è un avvocato, il mediatore non può pubblicizzare il proprio studio legale in relazione a una mediazione. Ciò non preclude l’uso del nome della società in relazione alla corrispondenza o l’uso delle strutture della società in relazione alla mediazione legale.
Un mediatore deve aver completato un corso di formazione pertinente come mediatore, ad es. La formazione per mediatori dell’Agenzia dei tribunali danesi o la formazione per mediatori dell’Ordine degli avvocati danesi.
I mediatori giudiziari devono mantenere continuamente le proprie competenze e partecipare a corsi di formazione e formazione continua pertinenti per sostenere e sviluppare competenze nella mediazione legale.
Neutralità e imparzialità
Il mediatore deve agire in modo imparziale nei confronti delle parti e trattare in modo neutrale il conflitto.
Il mediatore deve informare le parti delle condizioni che possono influenzare la neutralità e l’imparzialità, anche se il mediatore non ritiene che la neutralità e l’imparzialità siano interessate.
Se durante il processo il mediatore non può più essere neutrale e agire in modo imparziale, il mediatore deve ritirarsi dalla mediazione. Lo stesso vale se una delle parti ritiene che il mediatore non sia neutrale o imparziale. Il mediatore può aiutare le parti a far nominare un altro mediatore, se lo desiderano.
Volontarietà
La partecipazione alla mediazione è volontaria. Ciascuna delle parti può interrompere la mediazione in qualsiasi momento. Il mediatore deve informare le parti sulla mediazione, inclusa la volontarietà e l’autodeterminazione.
Riservatezza
Il mediatore ha l’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni che emergono durante la mediazione, cfr. § 277 della legge giudiziaria[11].
Di norma, il mediatore non è obbligato a fornire testimonianze durante eventuali procedimenti giudiziari successivi, cfr. articolo 170 della legge sull’amministrazione della giustizia[12].
Se il mediatore tiene gli incontri separati con le parti, il mediatore deve concordare con le parti se quanto è stato passato negli incontri separati è riservato nei confronti dell’altra parte.
Inoltre, alle parti e alle altre persone che partecipano alla mediazione si applicano le norme della sezione 277 della legge sull’amministrazione della giustizia in materia di riservatezza e confidenzialità.
Partecipanti al processo
Le parti in causa partecipano personalmente al processo di mediazione e sono i principali attori del processo di mediazione. Ciò vale anche quando alla mediazione partecipano avvocati, altri consulenti o terzi.
Se le parti non sono identiche a quelle in conflitto, le parti possono coinvolgere nella mediazione la persona o le persone che hanno conoscenza diretta del conflitto.
Cessazione della mediazione
Il mediatore può – in qualsiasi momento – previa consultazione delle parti, porre fine alla mediazione e deve porre fine alla mediazione se
a) una delle parti lo desideri, cfr. punto 4
b) il mediatore ritiene che una delle parti non sia in grado di partecipare in modo significativo o non sia in grado di curare i propri interessi
c) esiste uno squilibrio di potere tra le parti che incide negativamente sulla mediazione e al quale non si può rimediare
d) il mediatore venga a conoscenza di informazioni che renderebbero non etico il proseguimento della mediazione
e) le parti stipulino un accordo che comporti un reato penale o contravvenga comunque a norme imperative
f) risulta che il conflitto non è mediabile
g) si stima che la mediazione giudiziale non sia più opportuna
h) il mediatore ritiene che per altri gravi motivi non sia opportuno proseguire la mediazione.
Un mediatore può aiutare a scrivere la possibile soluzione del conflitto che le parti potrebbero aver concordato.
Legislazione pertinente la mediazione in Danimarca:
1) Kapitel 26-27 er § 478 Retsplejeloven Lov om rettens pleje[13].
2) Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling[14].
3) Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)[15].
Se il tribunale riceve una risposta scritta prima della scadenza dei 14 giorni (riservati alla risposta del convenuto), convoca le parti per una riunione preparatoria, a meno che il tribunale non lo ritenga necessario o debba attendere una data successiva. L’avviso di convocazione indica quali argomenti devono essere discussi in udienza. Molto spesso, la riunione si terrà in videoconferenza. Nelle cause civili ordinarie, l’incontro sarà spesso tra gli avvocati che rappresentano rispettivamente le parti, e il giudice. Il tribunale può convocare le parti in diverse riunioni preparatorie. Il tribunale può decidere che le parti devono presentare diverse osservazioni scritte (memorie) oltre alla citazione e alla comparsa di risposta. Il tribunale può anche decidere che le parti presentino un cosiddetto documento di reclamo, che deve contenere una descrizione del risultato che ciascuna delle parti vuole ottenere.
[8] Sezione 273 della legge sull’amministrazione della giustizia
§ 273 Come mediatore può essere nominato
1 )un giudice o un cancelliere dell’ufficio in questione, che è stato nominato dal presidente del tribunale competente per fungere da mediatore, o
2) un avvocato che è stato accettato dall’Agenzia dei tribunali danesi come mediatore presso il tribunale distrettuale in questione.
PZ. 2.Giudici o procuratori incaricati di fungere da mediatori, cfr 1, n.1 , possono, di comune accordo tra i presidenti dei tribunali, svolgere l’attività di mediatore in uffici diversi dal proprio.
PZ. 3.L’Agenzia giudiziaria danese stabilisce norme dettagliate sull’assunzione di avvocati come mediatori.
[9] Capitolo 27 della legge sull’amministrazione della giustizia
Mediazione legale
Sezione 271 . Le disposizioni del presente capo si applicano alle cause pendenti dinanzi al tribunale distrettuale, al tribunale distrettuale o al tribunale marittimo e commerciale.
Sezione 272 . Su richiesta delle parti, il giudice può nominare un mediatore che assista le parti stesse nel pervenire ad una soluzione concordata di una controversia di cui le parti dispongono (mediazione).
Sezione 274 . Le sezioni 60 e 61 (riguardano le incompatibilità e l’imparzialità dei giudici) si applicano corrispondentemente ai mediatori.
Sezione 275 . Il mediatore determina il corso della mediazione in consultazione con le parti. Con il consenso delle parti, il mediatore può tenere riunioni separate con le parti.
Sezione 276 . La mediazione giudiziale si estingue se
1) le parti raggiungono una soluzione concordata della controversia,
2) il mediatore lo stabilisce o
3) una delle parti ne faccia richiesta.
PZ. 2. Il mediatore conclude una mediazione se è necessario impedire alle parti di concludere un accordo durante la mediazione che comporti conseguenze penali o comunque contravvenga a norme imperative.
PZ. 2. Indipendentemente dalla sottosezione 1, una parte può trasmettere informazioni da una mediazione giudiziaria se
1) le informazioni provengono dall’interessato stesso o
2) da disposizioni di legge o regolamenti stabiliti ai sensi di legge risulta che l’informazione deve essere trasmessa.
PZ. 3. Paragrafo 2 si applica corrispondentemente ai partecipanti alla mediazione diversi dalle parti e dal mediatore.
PZ. 4. Se la causa continua in tribunale dopo la conclusione della mediazione, una parte può, indipendentemente dal comma 1 se necessario, utilizzare le informazioni ricevute durante la mediazione per giustificare una richiesta al tribunale di ordinare alla controparte o ad altri di consegnare documenti, cfr. capitolo 28 .
Sezione 278 . Ciascuna parte sostiene le proprie spese in relazione a una mediazione giudiziaria, a meno che le parti non concordino diversamente.
Sezione 279 . Dopo la conclusione di una mediazione, il mediatore non può agire come giudice o avvocato durante il proseguimento del trattamento del caso.
PZ. 2. Indipendentemente dalla sottosezione 1, il giudice che ha agito in qualità di mediatore può, su richiesta, iscrivere in cancelleria una soluzione concordata in via transattiva e disporre l’archiviazione della causa.
[11] Sezione 277 . Le informazioni che emergono durante una mediazione legale sono riservate, a meno che le parti non concordino diversamente o le informazioni siano altrimenti disponibili al pubblico.
PZ. 2. Indipendentemente dalla sottosezione 1, una parte può trasmettere informazioni da una mediazione giudiziaria se
1) le informazioni provengono dall’interessato stesso o
2) da disposizioni di legge o regolamenti stabiliti ai sensi di legge risulta che l’informazione deve essere trasmessa.
PZ. 3. Paragrafo 2 si applica corrispondentemente ai partecipanti alla mediazione diversi dalle parti e dal mediatore.
PZ. 4. Se la causa continua in tribunale dopo la conclusione della mediazione, una parte può, indipendentemente dal comma 1 se necessario, utilizzare le informazioni ricevute durante la mediazione per giustificare una richiesta al tribunale di ordinare alla controparte o ad altri di consegnare documenti, cfr. capitolo 28 .
[12] Sezione 170 della legge sull’amministrazione della giustizia
§ 170 Contro la loro volontà, che hanno diritto alla riservatezza, non possono essere richieste deposizioni a sacerdoti della chiesa nazionale o di altre comunità religiose, medici, difensori, mediatori, consulenti in brevetti, i quali sono compresi nell’elenco di cui all’articolo 134, comma 1 , della Convenzione sul Brevetto Europeo, e agli avvocati su quanto di loro venuto a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
PZ. 2.Il tribunale può ordinare a medici, mediatori, consulenti in brevetti di cui al comma 1 1 e agli avvocati, ad eccezione dei difensori nelle cause penali, di testimoniare quando la testimonianza è considerata di importanza decisiva per l’esito della causa, e la natura della causa e la sua importanza per la parte o la società di riferimento che devono motivare la richiesta di una testimonianza. Nelle cause civili, un tale ordine non può essere esteso a ciò che un avvocato ha vissuto in un caso giudiziario che gli è stato affidato per l’esecuzione, o in cui è stato chiesto il suo parere. Lo stesso vale per ciò che un consulente in brevetti come menzionato nella sottosezione 1 ha sperimentato in un caso giudiziario in cui è stata chiesta la sua consulenza.
PZ. 3.Il tribunale può decidere che non debba essere resa una dichiarazione su questioni rispetto alle quali il testimone ha un obbligo di riservatezza ai sensi della legislazione e la cui segretezza è di notevole importanza.
PZ. 4.Le regole della sottosezione 1-3 si applicano anche agli ausiliari delle persone in questione.
Legge alternativa sulla risoluzione delle controversie relativa ai reclami dei consumatori (legge sui reclami dei consumatori: versione al 23/09/19 )(mediazione del consumo).
Nel 2010 quando si è affacciata la mediazione civile e commerciale nel nostro paese ci si è subito resi conto che parlare del diritto della mediazione non era sufficiente.
Era in sostanza necessario insegnare quelle che si definivano competenze trasversali che poi andavano analizzate nelle simulazioni di mediazione ai fini dell’esame.
In altre parole senza la conoscenza delle regole di comunicazione non si andava da nessuna parte.
Riporto qui una scheda di valutazione che usavo allora e che penso potrebbe anche servire in futuro per i nuovi corsi base.
Se infatti dovesse trovare compimento la Riforma Cartabia si ritornerebbe all’esplicazione intera del modello di negoziato di princìpi.
I mediatori civili e commerciali devono e dovranno conoscere e sapere applicare una serie di contenuti molto complessi e variegati.
Ecco perché nel 2010 mi scagliavo contro certe posizioni dell’avvocatura che vedevano l’avvocato mediatore come un avvocato di serie B.
Il pregiudizio sta tornando nel momento in cui oggi si sostiene che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile.
Sfido gli avvocati civilisti che sostengono certe tesi e che non abbiano fatto un corso da mediatore a gestire una controversia come risulta dalla scheda acclusa.
Poi eventualmente possiamo riparlare se possa essere più appagante per il cliente un mediatore che sappia gestire nella modalità indicata una data controversia, oppure incaricare un legale di depositare un ricorso in Tribunale.
Come tutti sanno in Italia nel caso di gratuito patrocinio la riforma Cartabia si è occupata di che cosa accada all’avvocato (Capo II bis)(anche se ovviamente è tutto in alto mare perché l’art. 15-octies demanda tutto ad un decreto interministeriale) e all’organismo (art. 17 e anche qui è tutto fermo perché ci vuole un successivo decreto interministeriale).
Nessuno però si è preoccupato del mediatore.
In Grecia è invece stato varata una decisione-circolare il 29 luglio 2022 che si occupa sia degli avvocati che dei mediatori (in Grecia si può esercitare la professione individualmente anche se bisogna essere iscritti in un albo a seguito di formazione ed esame statale)
Si prevede in primo luogo che nel caso di gratuito patrocinio la partecipazione alla mediazione comporta il pagamento del legale.
Quando la questione non è ancora approdata in giudizio competente a prendere in considerazione l’istanza e per la nomina dell’avvocato rappresentante in mediazione è il Tribunale competente per luogo e materia per la definizione della controversia.
Quando la questione è approdata in giudizio e il giudice invita le parti ad andare in mediazione la nomina giudiziale vale anche per la mediazione.
Quando è necessario il patrocinio dell’avvocato in mediazione (e quindi siamo in presenza di mediazione obbligatoria) nel caso di gratuito patrocinio spettano all’avvocato per il primo incontro 50 € all’ora; e ciò per le prime due ore; per ogni ora successiva si va a vedere la competenza del giudice; se la causa è del giudice di pace spettano 40 €, mentre 50 € spettano se la causa è di competenza del giudice monocratico, 60 € se la causa è di competenza del giudice collegiale con un massimo di 4 ore.
L’ammontare spettante all’avvocato a cui si aggiunge l’IVA viene redatto con notula dal mediatore e l’avvocato dovrà presentarla unitamente a tutta una serie di documenti all’amministrazione del tribunale ma non è necessario come da noi che ci sia stato un accordo.
Per quanto riguarda i mediatori la nomina del mediatore è fatta dal Tribunale competente per luogo e materia per la definizione della controversia che va a pescare nell’albo speciale.
Per ogni ora di mediazione successiva alla sessione obbligatoria è fissato l’importo risultante dalla divisione del numero delle parti in lite per l’importo di ottanta (80,00) euro, moltiplicato per il numero degli aventi diritto al gratuito patrocinio. Il compenso complessivo del mediatore per le parti che hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato e che si riferisce al processo di mediazione dopo la prima sessione obbligatoria, non può superare i quattrocento (400,00) euro, indipendentemente dal numero di ore necessarie per completare il processo di mediazione e viene pagato dopo che il servizio è stato fornito.
Anche in tal caso per il saldo vanno presentati tutta una serie di documenti all’amministrazione del Tribunale.
Il 2022 WJP Rule of Law Index valuta lo Sato di diritto in 140 paesi e giurisdizioni nel mondo.
Le valutazioni riflettono le prospettive e le esperienze di oltre 154.000 persone comuni e 3.600 professionisti legali e altri esperti in 140 paesi e giurisdizioni, e sono supportati da un rigoroso processo di convalida e analisi.
Secondo il 2022 World Justice Project[1] lo Stato di diritto è un sistema durevole di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che si basa su quattro principi fondamentali:
1) la responsabilità, ossia sul fatto che il governo e gli attori privati siano responsabili secondo la legge;
2) le leggi giuste, ovvero sul presupposto che le leggi siano chiare, pubblicizzate e stabili, che siano applicate in modo uniforme e proteggano i diritti fondamentali, inclusa la sicurezza delle persone e dei contratti, la proprietà e i diritti umani;
3) un Governo aperto, che possiamo definire tale quando i processi attraverso i quali le leggi sono promulgate, amministrate e applicate sono accessibili, equi ed efficienti;
4) la risoluzione delle controversie che può considerarsi accessibile e imparziale, ciò accade quando la giustizia è fornita tempestivamente da rappresentanti neutrali, competenti, etici e indipendenti che siano accessibili, abbiano risorse adeguate e riflettano la composizione delle comunità che servono.
Questi principi fondamentali si articolano a loro volta nello sviluppo di otto fattori:
1. Limiti al potere del governo
2. Assenza di corruzione
3. Governo aperto
4. Diritti fondamentali
5. Ordine e sicurezza
6. Applicazione normativa
7. Giustizia civile
8. Giustizia criminale.
Vi è addirittura un nono fattore che è la giustizia informale, che esiste ma che è di difficile rilevazione e dunque non può essere adeguatamente calcolata.
Gli otto fattori si articolano a loro volta in 44 sub fattori.
Quanto ai macro fattori la situazione dell’Italia si presenta come segue nella presente tabella:
Componenti Stato di diritto
Indici
Punteggi su 140 paesi
1
Limiti al potere del governo
0,72
24°
2
Assenza di corruzione
0,65
39°
3
Governo aperto
0,63
31°
4
Diritti fondamentali
0,73
30°
5
Ordine e sicurezza
0,75
61°
6
Applicazione normativa
0,63
32°
7
Giustizia civile
0,58
53°
8
Giustizia criminale
0,64
26°
L’indice generale dello stato diritto nel nostro paese ci porta al 32° posto nel mondo: nell’ambito UE ci sono ben 20 paesi che hanno un indice di stato di diritto migliore del nostro.
Peggiore del nostro indice possiedono in ordine crescente Slovacchia, Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Bulgaria ed Ungheria.
Vediamo ora la definizione dei sub fattori e le relative valutazioni.
1. Limiti al potere di governo
1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
Misura se gli organi legislativi hanno l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
Indice 0.72 Posizione mondiale 29°
1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
Misura se il potere giudiziario ha l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
Indice 0,70 Posizione mondiale 25°
1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
Misura se i controllori o i revisori dei conti, così come agenzie nazionali di difesa dei diritti umani, abbiano sufficiente indipendenza e la capacità di esercitare controlli efficaci sul e la supervisione del governo.
1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
Misura se i funzionari governativi nell’esecutivo, legislativi, giudiziari e della polizia sono indagati, perseguiti e puniti per cattiva condotta ufficiale e altre violazioni.
Indice 0,63 Posizione mondiale 26°
1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni.
Indice 0,68 Posizione mondiale 33°
1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge
Misura se i funzionari del governo sono eletti o nominati in conformità con le regole e le procedure stabilite dalla costituzione. Quando si svolgono le elezioni, misura anche l’integrità del processo elettorale, tra cui l’accesso al voto, l’assenza di intimidazioni e il controllo pubblico dei risultati elettorali.
Indice 0,80 Posizione mondiale 29°
2. Assenza di corruzione
2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura la prevalenza di corruzione, i pagamenti informali e altri incentivi nella fornitura di servizi pubblici e nell’applicazione dei regolamenti. Misura anche se gli appalti pubblici e i contratti di lavori pubblici sono assegnati attraverso una procedura di gara aperta e competitiva, e se i funzionari governativi ai vari livelli dell’esecutivo si astengano dall’appropriazione indebita di fondi pubblici.
2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura se i giudici e i funzionari giudiziari si astengono dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i propri compiti o accelerare i processi, e se il sistema giudiziario e le sentenze giudiziarie sono liberi da influenze improprie da parte del governo, interessi privati o organizzazioni criminali.
Indice 0,83Posizione mondiale 39°
2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
Misura se i funzionari di polizia e gli investigatori criminali si astengano dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i servizi di polizia di base o per indagare sui crimini, e se i funzionari governativi nella polizia e nell’esercito siano liberi da influenza impropria da parte di interessi privati o organizzazioni criminali.
Indice 0,86 Posizione mondiale 21°
2.4 I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati
Misura se i membri della legislatura si astengono da sollecitare o accettare tangenti o altri incentivi in cambio di favori politici o voti favorevoli sulla legislazione.
Indice 0,31 Posizione mondiale 74°
3. Governo aperto
3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati
Misura se le leggi di base e le informazioni sui diritti legali sono disponibili al pubblico, presentati in un linguaggio semplice e resi accessibili in tutte le lingue usate nel paese o nella giurisdizione. Misura anche la qualità e l’accessibilità delle informazioni pubblicate dal governo su carta o online, e se i regolamenti amministrativi, le bozze di legge e le decisioni delle alte corti siano rese accessibili al pubblico in modo tempestivo.
Indice 0,61 Posizione mondiale 34°
3.2 Diritto all’informazione
Misura se le richieste di informazioni detenute da un agenzia governativa sono accolte entro un periodo di tempo ragionevole, se le informazioni fornite sono pertinenti e complete, e se le richieste di informazioni sono accolte ad un costo ragionevole e senza pagare una tangente. Misura anche se le persone sono consapevoli del loro diritto all’informazione e se i se i documenti pertinenti sono accessibili al pubblico su richiesta.
Indice 0,65 Posizione mondiale 27°
3.3 Partecipazione civica
Misura l’efficacia dei meccanismi di partecipazione civica, compresa la protezione delle libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e del diritto di petizione al governo. Misura anche se le persone possono esprimere preoccupazioni ai vari funzionari del governo, e se funzionari governativi forniscano informazioni e avvisi sufficienti sulle decisioni che riguardano la comunità.
Indice 0,67 Posizione mondiale 35°
3.4 Meccanismi di reclamo
Misura se le persone sono in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e come i funzionari governativi rispondono a tali reclami.
Indice 0,61 Posizione mondiale 55°
4. Diritti fondamentali
4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
Indice 0,66 Posizione mondiale 35°
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
Indice 0.83 Posizione mondiale 29°
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
Indice 0.68 Posizione mondiale 33°
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
Indice 0,75 Posizione mondiale 37°
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
Indice 0,82 Posizione mondiale 22°
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
Indice 0,78 Posizione mondiale 28°
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
Indice 0,59 Posizione mondiale 66°
5. Ordine e sicurezza
5.1 La criminalità è efficacemente controllata
Misura la prevalenza di crimini comuni, tra cui omicidio, rapimento, furto con scasso e furto, rapina a mano armata e l’estorsione, così come la percezione generale della sicurezza nelle loro comunità.
Indice 0,80 Posizione mondiale 62°
5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati
Misura se le persone sono effettivamente protette da conflitti armati e dal terrorismo.
Indice 1.00 Posizione mondiale 56°
5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
Misura se le persone ricorrono all’intimidazione o alla violenza per risolvere le controversie civili tra di loro o per cercare riparazione dal governo, e se le persone sono libere dalla violenza della folla.
Indice 0,45 Posizione mondiale 68
6. Applicazione normativa
6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
Misura se i regolamenti governativi, come quelli sul lavoro, ambientali, di salute pubblica, commerciali e di protezione dei protezione dei consumatori sono effettivamente applicate.
Indice 0,62 Posizione mondiale 36°
6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
Misura se l’applicazione dei regolamenti è soggetta a corruzione o influenza impropria da parte di interessi privati; e se servizi pubblici, come il rilascio di permessi e licenze e l’amministrazione dei servizi sanitari pubblici, sono forniti senza corruzione o altri incentivi illegali.
Indice 0,80 Posizione mondiale 31°
6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
Misurare se i procedimenti amministrativi a livello nazionale e locale siano condotti senza ritardi irragionevoli.
Indice 0,46 Posizione mondiale 69°
6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
Misura se le regole del giusto processo sono rispettate nei procedimenti amministrativi condotti dalle autorità nazionali e locali in settori quali l’ambiente, le tasse e il lavoro.
Indice 0,63 Posizione mondiale 30°
6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
Misura se il governo rispetta i diritti di proprietà delle persone e delle imprese, si astiene dal sequestro e dalla confisca illegale della proprietà privata e fornisce un adeguato un indennizzo quando la proprietà viene espropriata legalmente.
Indice 0,66 Posizione mondiale 38°
7. Giustizia civile
7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
Misura l’accessibilità e la convenienza economica dei tribunali civili, compreso se le persone sono a conoscenza dei rimedi disponibili; possono accedere e permettersi la consulenza e la rappresentanza legale; e possano accedere al sistema giudiziario senza incorrere in spese irragionevoli
Indice 0,61 Posizione mondiale 49°
7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni
Misura se il sistema di giustizia civile discrimina in pratica sulla base dello status socio-economico, del sesso, dell’etnia religione, dell’origine nazionale, dell’orientamento sessuale o della identità di genere.
Indice 0,65 Posizione mondiale 41°
7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da corruzione e influenza impropria da parte di interessi privati.
Indice 0,69 Posizione mondiale 49°
7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da improprie governo o influenza politica impropria.
Indice 0,72 Posizione mondiale 29°
7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
Misura se i procedimenti di giustizia civile sono condotti e le sentenze siano prodotte in modo tempestivo senza ritardo irragionevole.
Indice 0,32 Posizione mondiale 100°
7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata
Misura l’efficacia e la tempestività dell’esecuzione delle decisioni e delle sentenze della giustizia civile nella pratica.
Indice 0,34 Posizione mondiale 123°
7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
Misura se i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) sono accessibili, efficienti, applicabili e privi di corruzione.
Indice 0,73 Posizione mondiale 44°
8. Giustizia criminale
8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace
Misura se gli autori dei crimini sono effettivamente arrestati e accusati. Misura anche se la polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano risorse adeguate, siano esenti da corruzione e svolgano i loro compiti con competenza.
Indice 0,48 Posizione mondiale 49°
8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
Misura se gli autori dei crimini sono efficacemente perseguiti e puniti. Misura anche se i giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari siano competenti e producano decisioni rapide.
Indice 0,56 Posizione mondiale 38°
8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
Misura se gli istituti correzionali sono sicuri, rispettano i diritti dei detenuti e sono efficaci nel prevenire la recidiva.
Indice 0,54 Posizione mondiale 37°
8.4 Il sistema penale è imparziale
Misura se la polizia e i giudici penali sono imparziali e se nella pratica fanno discriminazioni basate sullo status socioeconomico, sul sesso, sulla etnia, sulla religione, sull’origine nazionale, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Indice 0,60 Posizione mondiale 29°
8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione
Misura se la polizia, i procuratori e i giudici sono liberi dalla corruzione e dall’influenza impropria delle organizzazioni criminali.
Indice 0,75 Posizione mondiale 30°
8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia penale è indipendente dal governo o dall’influenza politica.
Indice 0,83 Posizione mondiale 14°
8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione preprocessuale irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali possono accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei prigionieri sono rispettati una volta che sono stati condannati per un crimine.
Indice 0,71 Posizione mondiale 28°
Riporto una tabella di sintesi che per poi tentare un commento
Sub-fattori
Indice
Posizione su 140 paesi
8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
0,83
14°
1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
0,77
18°
2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
0,86
21°
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
0,82
22°
1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
0,70
25°
1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
0,63
26°
3.2 Diritto all’informazione
0,65
27°
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
0,71
28°
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
0,78
28°
8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
0,71
28°
1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
0,72
29°
1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge
0,80
29°
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
0,83
29°
7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie
0,72
29°
8.4 Il sistema penale è imparziale
0,60
29°
6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
0,63
30°
8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione
0,75
30°
6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
0,80
31°
1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
0,68
33°
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
0,68
33°
3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati
0,61
34°
3.3 Partecipazione civica
0,67
35°
4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
0,66
35°
6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
0,62
36°
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
0,75
37°
8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
0,54
37°
6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
0,66
38°
8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
0,56
38°
2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
0,83
39°
7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni
0,65
41°
2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
0,58
42°
7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
0,73
44°
7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
0,61
49°
7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione
0,69
49°
8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace
0,48
49°
3.4 Meccanismi di reclamo
0,61
55°
5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati
1,00
56°
5.1 La criminalità è efficacemente controllata
0,80
62°
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
0,59
66°
5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
0,45
68°
6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
0,32
100°
7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata
0,34
123°
Secondo il WJP 2022 dunque in Italia oggi la giustizia non è effettivamente applicata ed è soggetta a ritardi irragionevoli. I procedimenti amministrativi sono condotti con ritardi irragionevoli. I nostri parlamentari usano l’ufficio pubblico per guadagni privati. La gente ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali. I diritti fondamentali del lavoro non sono effettivamente garantiti. La criminalità non è efficacemente controllata. I conflitti civili non sono effettivamente limitati. Non ci sono mezzi adeguati per reclamare contro l’operato del Governo. Il sistema di investigazione penale è inefficace. La giustizia civile non è libera dalla corruzione. Le persone non possono accedere alla giustizia civile e permettersela. I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie non sono accessibili, imparziali ed efficaci. I funzionari governativi del ramo esecutivo usano la carica pubblica per guadagni privati. La giustizia civile non è libera da discriminazioni. I funzionari governativi del ramo giudiziario usano la carica pubblica per guadagni privati.
Con l’art. 45 della Legge n° 2021-1729 del 22 dicembre 2021 per la fiducia all’istituzione giudiziaria[1] si è novellata la Legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 sull’organizzazione dei tribunali e la procedura civile, penale e amministrativa[2], nel senso di provvedere alla creazione di un Consiglio Nazionale di Mediazione che è posto alle dipendenze del Ministro della Giustizia.
Tale organo è responsabile in primo luogo di esprimere pareri nell’ambito della mediazione di cui all’articolo 21 della legge 95-125 e proporre alle pubbliche autorità tutte le misure idonee a migliorarla.
L’art. 21 della Legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 prevede appunto la definizione di mediazione: “Per mediazione disciplinata dal presente capo si intende qualsiasi procedimento strutturato, comunque denominato, mediante il quale due o più parti tentano di raggiungere un accordo per la risoluzione amichevole delle loro divergenze, con l’assistenza di un terzo, il mediatore, da loro scelto o nominato, con loro assenso, dal giudice adito.
Il Consiglio Nazionale di Mediazione è preposto poi alla redazione di un codice etico applicabile alla pratica della mediazione; può proporre linee guida nazionali per la formazione dei mediatori e formulare eventuali raccomandazioni sulla formazione.
Inoltre è suo compito formulare proposte sulle condizioni per l’inclusione dei mediatori nell’elenco previsto dall’articolo 22-1 A.
L’art. 22-1 A della Legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 stabilisce che sia previsto un elenco dei mediatori redatto da ciascuna corte d’appello, per conoscenza dei giudici[3].
Le Corti d’Appello in Francia sono 20 ed è previsto appunto presso ognuna un panel di mediatori civili e commerciali e di mediatori familiari da cui il giudice può attingere.
Da noi si è pensato da ultimo ad un meccanismo simile per la mediazione familiare.
Chi in Francia si iscrive ad una Corte d’Appello può iscriversi a tutte le altre.
Il Consiglio Nazionale per la Mediazione inoltre nell’esercizio delle sue missioni, raccoglie tutte le informazioni quantitative e qualitative sulla mediazione.
E quindi finalmente sapremo il numero delle mediazioni che ogni anno si celebrano nel paese transalpino.
In pratica il Consiglio Nazionale per la Mediazione fa quello che in Italia è affidato al Ministero della Giustizia.
Si è previsto che con un decreto del Consiglio di Stato fosse stabilita l’organizzazione, le risorse e le modalità operative del Consiglio nazionale per la mediazione.
Il decreto del Consiglio di Stato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre del 2022[4].
Riporto qui la traduzione in lingua italiana dell’articolato.
Capo I: Composizione (articoli da 1 a 3)
Articolo 1
Il Consiglio nazionale per la mediazione previsto dall’articolo 21-6 della legge 8 febbraio 1995 sopra richiamata è presieduto alternativamente per tre anni da un Consigliere di Stato nominato dal Vicepresidente del Consiglio di Stato o da un Consigliere della Corte di Cassazione nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione.
La prima vicepresidenza è assicurata da uno dei rappresentanti delle associazioni operanti nel campo della mediazione di cui al 13° dell’articolo 2 del presente decreto eletto a maggioranza semplice dai membri del Consiglio nazionale per la mediazione.
La seconda vicepresidenza è assicurata dal rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati di cui all’11° dell’articolo 2 del presente decreto.
Articolo 2
Il Consiglio nazionale di mediazione comprende, oltre al suo presidente:
1° due direttori dell’amministrazione centrale del Ministero della giustizia;
2° Un direttore dell’amministrazione centrale di un altro ministero;
3° Un magistrato di un tribunale di primo grado dell’ordine giudiziario;
4° Un consulente della corte d’appello incaricato di coordinare la mediazione e la conciliazione;
5° Un rappresentante dei tribunali amministrativi;
6° Il referente nazionale di mediazione dell’ordine amministrativo;
7° Un membro della Commissione di valutazione e controllo della mediazione dei consumatori;
8° Quattro personalità qualificate formate in mediazione tra cui un accademico;
9° Un rappresentante del Fondo Nazionale Assegni Familiari;
10° Un rappresentante del Consiglio Superiore dei Notai;
11° Un rappresentante dei commissari della camera nazionale di giustizia;
12° Un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense;
I membri del Consiglio nazionale di mediazione previsto dai 1° e 2° dell’articolo 2 sono nominati con provvedimento del Ministro cui riferiscono. Possono essere rappresentati.
Gli altri membri sono nominati per ordine del Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia. Il membro di cui al punto quinto dell’articolo 2 è nominato su proposta del Vicepresidente del Consiglio di Stato. Possono essere sostituiti da un supplente nominato alle stesse condizioni.
Un membro supplente può partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale di mediazione solo in assenza del membro titolare.
Capo II: Modalità di funzionamento (articoli da 4 a 11)
Articolo 4
Il mandato dei vicepresidenti è di tre anni. Il mandato non è rinnovabile.
Qualora il Presidente del Consiglio Nazionale per la Mediazione non possa intervenire per qualsivoglia motivo, le funzioni di Presidente sono temporaneamente esercitate dal suo primo Vicepresidente.
In caso di dimissioni, morte o invalidità permanente constatata dall’ autorità di designazione, il presidente è sostituito per la durata residua del mandato da persona designata alle medesime condizioni.
Articolo 5
Il mandato dei membri del Consiglio nazionale di mediazione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una volta.
Articolo 6
Il Consiglio nazionale per la mediazione istituisce al proprio interno un comitato permanente incaricato di organizzare e preparare i suoi lavori.
Il comitato permanente è presieduto dal presidente del Consiglio nazionale per la mediazione.
Comprende, oltre ai vicepresidenti:
1° un membro scelto dal presidente del Consiglio nazionale per la mediazione tra quelli indicati ai 1° e 2° punto dell’articolo 2;
2° Due membri eletti a maggioranza semplice dai membri del Consiglio Nazionale di Mediazione tra quelli indicati dal 3° al 7° punto dell’articolo 2;
3° Tre membri eletti a maggioranza semplice dai membri del Consiglio nazionale di mediazione tra quelli indicati dagli 8° al 14° punto dell’articolo 2.
Il Consiglio nazionale di mediazione può altresì costituire gruppi di lavoro, presieduti da uno dei vicepresidenti o da qualsiasi altro membro designato dal presidente, ai quali possono essere associate personalità diverse dai suoi membri.
Articolo 7
Il Consiglio Nazionale di Mediazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta della metà dei suoi membri.
Articolo 8
La segreteria del Consiglio Nazionale di Mediazione è assicurata dai servizi del Ministero della Giustizia.
Articolo 9
Le funzioni di membro del Consiglio nazionale di mediazione sono esercitate a titolo gratuito.
Articolo 10
Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le modalità operative del Consiglio nazionale di mediazione sono disciplinate dall’articolo 3 del capo III titolo III del libro I del codice dei rapporti tra il pubblico e l’amministrazione.
Articolo 11
Il Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia, è responsabile dell’esecuzione di questo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.
Fatto il 25 ottobre 2022.
Elisabeth Borne
dal Primo Ministro:
Il Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia,
Éric Dupond-Moretti
Si tenga presente che la composizione dl Consiglio è così ampia perché la mediazione in Francia pervade con i suoi ad oggi 54 provvedimenti tutti i settori giudiziari e dell’amministrazione.
I provvedimenti italiani in merito sono ad oggi 28, ma non considerano ad esempio il settore amministrativo.
L’idea di frapporre una struttura intermedia tra Ministero e mediatori che decida o faccia proposte in materia di mediazione non è un’idea nuova.
È presente in Romania con il Consiliul de Mediere, a Malta col Consiglio di amministrazione nel Centro di mediazione, nei Paesi Bassi col Consiglio di assistenza giudiziaria, in Polonia col Consiglio pubblico sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie e delle liti, in Portogallo col Consiglio Nazionale di Giustizia, in Slovenia col Consiglio per la risoluzione alternativa delle controversie, in Spagna col Consiglio generale del potere giudiziario, in Moldavia col Consiglio per la mediazione, in Kosovo con la Commissione per la mediazione (Komisionit për Ndërmjetësim) istituita dal Ministero della Giustizia.
L’indicazione dei Paesi che utilizzano corpi intermedi non è ovviamente qui esaustiva, ma si basa sull’idea che per avere un’applicazione uniforme delle regole della mediazione queste ultime devono venire dall’alto.
In Italia non si pensa ad una commissione permanente che raggruppi tutte le anime della mediazione; ci sono state solo commissioni per tempi determinati e in virtù del fatto che si dovessero approntare delle riforme.
L’idea anche della Riforma Cartabia è quella che si formino buone prassi nei singoli tribunali, ovvero che le regole vengano dal basso e poi il Ministero decida (in tempi biblici almeno sino ad ora) che cosa sia ortodosso e che cosa non lo sia.
L’esigenza dei mediatori è però opposta a quella pensata a livello ministeriale: i mediatori hanno bisogno di risposte certe ed istantanee per affrontare i casi e dunque non vedrei male una commissione intermedia che predisponga anche qui da noi delle linee guida per una mediazione che ormai in Italia si sta sempre più giurisdizionalizzando.
Tra le altre cose, non so se lo avete notato, ma in questo Consiglio Nazionale di Mediazione ci sono nove rappresentanti di associazioni operanti nel campo della mediazione e c’è la possibilità di entrare anche nel Comitato permanente.
La partecipazione di tutti i corpi sociali ad un sistema di giustizia complementare è un grande segno di rispetto e presupposto dello stato di diritto che in Francia si attesta nel 2022 (Fonte WJP 2022) su buoni livelli.
[3] Alle condizioni previste da decreto del Conseil d’Etat emanato entro sei mesi dalla promulgazione della legge 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel 21° secolo.
La novella arriva appunto dall’art. 8 della LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Esamino qui anche i dati sul nostro tallone d’Achille e quindi sulla giustizia civile
Componenti giustizia civile
Indici
Punteggi a livello mondiale
Posizione generale per la giustizia civile
0,58
53°
Le persone possono accedere e permettersi la giustizia civile
0,61
49°
La giustizia civile è esente da discriminazioni
0,65
41°
La giustizia civile è esente da corruzione
0,69
49°
La giustizia civile è esente da influenze governative improprie
0,72
29°
La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
0,32
100°
La giustizia civile viene applicata in modo efficace
0,34
123°
I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
0,73
44°
Dal mio punto di vista questi dati non sono suscettibili di cambiamento a meno che non vadano in porto i decreti attuativi del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.
Ma è lo stesso WJP a dichiarare che “ The World Justice Project’s original data in 140 countries and jurisdictions shows that adherence to the rule of law fell in 61% of countries this year. However, Italy is among the minority of countries to see its Rule of Law Index score increase this year.”[2]
(I dati originali del World Justice Project in 140 paesi e giurisdizioni dimostrano che l’adesione allo stato di diritto è diminuita nel 61% dei paesi quest’anno. Tuttavia, l’Italia è tra la minoranza dei paesi a vedere il punteggio dell’indice sullo stato di diritto aumentare quest’anno.)
Il paese in cima alla classifica del WJP Rule of Law Index 2022 è la Danimarca, seguita da Norvegia (2), Finlandia (3), Svezia (4) e Paesi Bassi (5).
Gli ultimi paesi classificati sono Venezuela (140), Cambogia (139), Afghanistan (138), Repubblica Democratica del Congo (137) e Haiti (136).
I paesi con il maggior declino dello stato di diritto quest’anno sono Sudan, Myanmar, Haiti, Afghanistan e Nicaragua.
I paesi che hanno migliorato il proprio stato di diritto quest’anno sono l’Honduras, il Kosovo, il Belize, la Moldavia e gli Stati Uniti.
Honduras, Belize e Stati Uniti hanno tutti riguadagnato il terreno perduto dopo le recenti elezioni e i cambiamenti nell’amministrazione. Tuttavia, il punteggio degli Stati Uniti rimane al di sotto dei livelli del 2020.
Gli altri due che hanno migliorato la loro situazione quest’anno sono Kosovo e Moldavia: stanno attivamente cercando l’adesione all’Unione europea.
Il miglioramento della situazione italiana ci deve spronare ma non certamente inorgoglire, i paesi che stanno in cima alla classifica sono inarrivabili almeno in tempi brevi e allo stato fanno parte di un altro mondo.
Facciamo l’esempio della situazione dello stato di diritto in Danimarca, tanto per avere un ordine di grandezza
Componenti Stato di diritto
Indici
Punteggi a livello mondiale
Limiti al potere del governo
0,90
1°
Assenza di corruzione
0,95
1°
Governo aperto
0,87
2°
Diritti fondamentali
0,92
1°
Ordine e sicurezza
0,93
4°
Applicazione normativa
0,90
1°
Giustizia civile
0,87
1°
Giustizia criminale
0,83
3°
Ma vediamo anche gli indici dell’Ungheria che è un paese a cui secondo alcuno dovremmo ispirarci; il suo indice generale è 0,52 ed è al 73° posto al mondo su 140 stati; nel 2022 ha peggiorato la sua situazione di 4 posizioni.
Mi soffermo ora sulle singole componenti:
Componenti Stato di diritto
Indici
Punteggi a livello mondiale
Limiti al potere del governo
0,37
121°
Assenza di corruzione
0,49
60°
Governo aperto
0,44
95°
Diritti fondamentali
0,56
70°
Ordine e sicurezza
0,91
12°
Applicazione normativa
0,46
95°
Giustizia civile
0,45
102°
Giustizia criminale
0,45
72°
[1] Antigua and Barbuda; Australia; Austria; The Bahamas; Barbados; Belgium; Canada; Chile; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hong Kong SAR, China; Hungary; Ireland; Italy; Japan; Republic of Korea; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Malta; Netherlands; New Zealand; Norway; Poland; Portugal; Singapore; Slovak Republic; Slovenia; Spain; St. Kitts and Nevis; Sweden; Trinidad and Tobago; United Arab Emirates; United Kingdom; United States; Uruguay.
Il progetto è ora sottoposto all’Assemblea Nazionale.
Sarà oggetto di commento più approfondito quando diverrà legge.
Il CSM stima di abbattere 50.000 procedimenti.
La legge dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2024.
Citiamo qui l’art. 140a del C.p.c. con cui viene introdotta la mediazione obbligatoria: sino ad oggi in Bulgaria la mediazione era solo volontaria.
Siamo nell’ambito della mediazione demandata.
Il termine è di tre mesi dalla decisione del giudice dell’invio.
Ci sono casi in cui la mediazione demandata è obbligatoria ed altri in cui è il giudice a valutare l’invio.
Per quanto riguarda il codice di rito § 3. Viene creato l’articolo 140a:
“La mediazione
Art. (1) Il tribunale obbliga le parti a partecipare a una procedura di mediazione, quando viene presentata un’istanza o una richiesta al tribunale per:
1. il divorzio (art. 49 CC);
2. risoluzione di controversie relative all’esercizio dei diritti genitoriali,
2. la residenza del minore, le relazioni personali con il minore e il suo mantenimento (art. 127, par. 2) ARTICOLO 127, PARAGRAFO 2, DEL CODICE CIVILE);
3. modifica delle misure relative all’esercizio dei diritti dei genitori,
il luogo di residenza del minore, le relazioni personali con il minore e il suo mantenimento (art. 59, par. 9 Art. 51(4) CC);
4. risoluzione di disaccordi sull’esercizio dei diritti genitoriali
(Art. 123, comma 2 CC);
5. determinazione di misure per i rapporti personali con i nonni (art. 128 CC);
6. risoluzione delle controversie tra i genitori in merito al viaggio dei figli. il minore all’estero e il rilascio dei documenti personali necessari a tal fine (art. 127° CC);
7. assegnazione dell’uso di beni di proprietà comune (art. 32, comma 2, CC);
8. i crediti pecuniari derivanti dalla comproprietà (Art. 30, par. 3 del CC, art. 31, comma 2 del Codice Civile);
9. divisione (art. 34 CC);
10. adempimento degli obblighi dei proprietari, utenti o residenti di interni autonomi in un edificio in regime condominiale (art. 6 ZUES), per il rimborso delle spese sostenute dal singolo proprietario per la riparazione delle parti comuni dell’immobile (art. 48, comma 7 ZUES), nonché per l’annullamento di una decisione illecita dell’assemblea generale o di un atto illecito del consiglio di amministrazione (direttore) del condominio (art. 40, comma 1 ZUES e art. 43, comma 1 ZUES);
11. il pagamento del valore di una quota di partnership al momento della cessazione della partecipazione in una società a responsabilità limitata (art. 125, comma 3, del Codice delle società commerciali);
12. responsabilità di un dirigente o controllore di una società a responsabilità limitata per i danni causati alla società (art. 142, comma 3, del Codice delle società commerciali e art. 145 del Codice delle società commerciali).
(2) Il tribunale può obbligare le parti a partecipare a una procedura di mediazione, in cui viene presentata una richiesta di risarcimento per:
1. pretesa pecuniaria o non patrimoniale derivante da contratto, transazione unilaterale, illecito, arricchimento ingiusto o conduzione di affari altrui senza autorità;
2. l’esistenza, la cessazione, l’annullamento o la rescissione di un contratto o di una transazione unilaterale o per la conclusione di un contratto definitivo;
3. proprietà e altri diritti reali sulla proprietà o per molestia del possesso;
4. manutenzione;
5. retribuzione o benefici derivanti dal rapporto di lavoro e per la reintegrazione;
6. tutela dei diritti di socio in una società commerciale (articolo 71 del Codice del lavoro) o per l’annullamento di una decisione dell’assemblea generale della società (art. 74 del Codice delle società commerciali), nonché le richieste di risarcimento ai sensi dell’art. 74 del Codice delle società commerciali. Articolo 58, par. 1 della legge sulle società cooperative e l’articolo 25, paragrafo 4, della legge sulle società cooperative. della Legge sugli enti non profit;
7. protezione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi della Legge sul diritto d’autore 7. la Legge sui diritti di proprietà intellettuale e sui diritti connessi, la Legge sui brevetti e sulla registrazione dei modelli di utilità, la Legge sui marchi e le indicazioni geografiche, la Legge sul design industriale, la Legge sul design e le indicazioni geografiche. Legge sulla Topologia dei Circuiti Integrati e Legge sulla Protezione delle Nuove Varietà di Piante e di razze di animali.
(3) Il tribunale stabilisce se la controversia di cui al paragrafo (2) è appropriata per il rinvio a mediazione, tenendo conto di tutte le circostanze che la riguardano, tra cui quando:
1. esiste un rapporto continuativo tra le parti;
2. esistono, o sono esistite, diverse cause collegate tra le parti. tra loro;
3. la causa è caratterizzata da più domande o domande riconvenzionali;
4. i costi del procedimento possono superare in maniera significativa l’interesse materiale nel caso;
5. è nell’interesse delle parti o dell’azienda, del bambino;
6. le circostanze sottostanti che danno origine ai diritti rivendicati e (c) i motivi principali della richiesta di risarcimento sono indiscussi;
7. vi sono altre circostanze che indicano che la controversia è idonea per mediazione.
(4) Nei casi di cui al par. (1) e (2), l’autorità giudiziaria non obbliga le parti a partecipare a procedura di mediazione in cui:
1. la procedura di mediazione è esclusa dalla legge per il tipo di controversia in questione;
2. la prima comunicazione del caso non è stata notificata al convenuto in persona o tramite altra persona nei casi previsti dalla legge, a meno che non venga scoperto successivamente nel corso di il procedimento;
3. il convenuto ammette il reclamo;
4. lo Stato o un ente pubblico è parte del procedimento;
5. il consumatore è parte del procedimento, tranne che nelle azioni per debiti, crediti derivanti da un contratto di credito bancario o da un rapporto giuridico correlato; e da un contratto di assicurazione immobiliare;
6. nel caso, siano state presentate prove convincenti della violenza commessa nei confronti di una parte nella causa dalla controparte, dell’esistenza di un rischio per la vita o la salute del minore o per il suo superiore interesse.”
Sono molto interessanti anche le modifiche apportate alla legge sulla mediazione.
Diciamo subito che hanno suscitato il malcontento dei mediatori bulgari perché la mediazione va ad appannaggio dei soli mediatori dei centri giudiziari presso i tribunali che andranno creati così come i mediatori dei centri giudiziari.
La scelta è dunque simile a quella francese o polacca ove si sono creati dei panel presso i tribunali
Interessante è in particolare l’art. 22 per cui nei casi di cui di mediazione obbligatoria le parti sono obbligate a partecipare in buona fede ad un procedimento di mediazione con durata complessiva degli incontri con un mediatore da una a tre ore. Il mediatore può anche programmare incontri separati con ciascuna delle parti, nel rispetto dei loro pari diritti di partecipazione alla procedura.
Il giorno e l’ora dell’incontro con un mediatore, di cui le parti sono notificate dal coordinatore del centro giudiziario, sono considerati inizio della procedura di mediazione.
La riunione è rinviata in presenza di particolari imprevisti, di cui la parte ne dà comunicazione al coordinatore. La parte può chiedere solo un rinvio della sessione
(omissis)
In ultimo cito l’art. 23.
Arte. 23. Il mediatore trasmette al giudice la disposizione prevista dal regolamento di cui all’art. 25 informazioni circa l’esito della procedura di mediazione giudiziaria svolta e a partecipazione delle parti in essa nel rispetto del principio di riservatezza di cui all’art. 7.
Certo ci vuole tempo per affrontare tutti gli argomenti.
Tuttavia non ho ascoltato una sola parola né dal ministro Nordio (che però a sua discolpa è un penalista) né dal presidente Meloni in merito alla giustizia civile.
E anche gli altri partiti a dire la verità non si sono affannati.
Forse pensano che con la Riforma Cartabia le cose siano finite?
Senza i decreti attuativi è quasi carta straccia.
Così mi permetto di ricordare quale è la situazione della giustizia civile in Italia (dati 2020-2021).
La speranza è che qualcuno al Ministero faccia le dovute riflessioni ed acceleri il processo di completamento della riforma.
Nel 2020 avevamo il 13,58% della popolazione Europea (60.461.827 su 444.986.759)
Il nostro indice dello Stato di diritto (2021) ci porta al 34° posto (abbiamo perso 16 posizioni)
Le persone possono accedere e permettersi la giustizia civile (2021) 51°/139 (-11 rispetto al 2020)
La giustizia civile è esente da discriminazioni (2021) 52°/139 (+1)
La giustizia civile è esente da corruzione (2021) 53°/139 (-6)
La giustizia civile è esente da influenze governative improprie (2021) 40°/139 (-4)
La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli (2021) 100°/139 (-4)
La giustizia civile viene applicata in modo efficace (2021) 127°/139 (-15)
Posizione generale per la giustizia civile (2021) 54°/128
I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci (2020) 49°/139 (+1)
Su 126 riforme attuate dei paesi UE nel 2021 noi ne abbiamo fatte 0
Tasso di litigiosità 0,11 (13° in Europa)
In valore assoluto però il contenzioso transitato sul ruolo è stato il secondo dopo quello polacco.
Nel 2021 eravamo al 24° posto (su 27) per incentivi e promozione dell’ADR con 27 punti sui 68 disponibili
6.348.492 sono stati i procedimenti transitati sul ruolo non penale (675.318 in meno rispetto al 2019)
2.720.782 nuovi procedimenti non penali
3.627.710 procedimenti pendenti non penali
1.148.775 procedimenti civili e commerciali nuovi (42,22% di tutti i procedimenti nuovi non penali)
2.237.088 procedimenti civili e commerciali pendenti (61,66% di tutti i procedimenti non penali pendenti)
Ruolo civile e commerciale totale 3.385.863 (53,33% di tutto il contenzioso non penale)
Tasso di risoluzione cause non penali 102,6%: i giudici hanno deciso 3.722.030 procedimenti e quindi ne sono rimasti sul ruolo 2.626.462
Tasso di risoluzione cause civili e commerciali 104%: i giudici hanno deciso 1.194.726 procedimenti e quindi ne sono rimasti sul ruolo civile e commerciale 2.191.137.
I procedimenti rimasti sul ruolo civile e commerciale (2.191.137) sono stati l’83,42% di tutti i procedimenti non penali rimasti (2.626.462).
Per una causa non penale in primo grado ci vogliono 471 giorni
Per una causa civile e commerciale in primo grado ci vogliono 674 giorni, in appello 1.026 giorni e in Cassazione 1526 (totale: 3.226 ossia 8 anni ed 8 mesi)
T.m. procedimenti contro decisioni della autorità della Concorrenza (1° grado) 635 giorni
T.m. procedimenti contro decisioni di autorità di regolamentazione del Consumo elettronico
(1° grado) 2190 giorni
T.m. procedimenti giudiziari per violazione dei marchi Comunitari (1° grado) nei contenziosi tra privati 792 giorni
T.m. procedimenti amministrativi delle autorità di regolamentazione del consumo (1° grado) –
T.m. procedimenti giudiziari avverso le decisioni delle autorità di regolamentazione del consumo (1° grado) 491 giorni
T.m. cause in materia di riciclaggio di denaro (1° grado) –
Mediazioni nel 2020: iscritte 125.774 e dunque il 3,71% delle cause del ruolo civile e commerciale totale (3.385.863)
Accordi: 17.254 e dunque sono state composte lo 0,51% delle cause civili e commerciali transitate sul ruolo civile e commerciale.
Il cittadino ha pagato per la giustizia 95,75 € (12° posto in EU)
Per il processo il nostro Stato ha speso lo 0,34% del GDP (meno del 2019) ed era al 15° posto.
I giudici nel 2020 erano 7.195 e gli avvocati 240.759
Per esaurire il solo contenzioso pendente di primo grado non penale sarebbero necessari 5.077 giudici in più.
Per una mediazione in media ci sono voluti 175 giorni e dunque solo per un primo grado (674 giorni) civile e commerciale c’era un risparmio di 499 giorni.
In altre parole un processo di primo grado durava 3,85 volte una mediazione, un appello 5,86 volte una mediazione, un giudizio in cassazione 8,72 volte una mediazione; un processo di tre gradi era stimato 18,43 volte una mediazione
Queste infrormazioni sono state perlopiù rappresentate all’ultimo Congresso degli avvocati e l’Ufficio di presidenza ha trasformato la mia mozione in raccomandazione.
Spero che il Governo a cui auguro buon lavoro faccia ancora di più e non ne prenda semplicemente atto
La settimana scorsa UCPI, AIF, UNCAT e UNCC hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio chiedendo che U.N.A.M. – Unione Avvocati per la mediazione venga cancellata dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. UNAM è l’unica associazione specialistica forense che promuove la mediazione e la negoziazione , quali metodologie consensuali di risoluzione delle controversie, verso quella giustizia consensuale e complementare, oggi al centro della riforma Cartabia appena pubblicata in Gazzetta.
Con il presente articolo si vuole dimostrare che la giustizia consensuale e complementare è stata sempre al centro dei pensieri e dell’azione dell’avvocatura e che in realtà la giustizia tribunalizia non è che il frutto di una scelta politica dovuta a ragioni di bilancio.
Di talché attaccare U.N.A.M. equivale ad attaccare le radici della nostra professione. E ritenere come i ricorrenti ritengono che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile va contro un dato storico pesante ed incontrovertibile.
I dati che seguono sono stati tratti da tutti i documenti ufficiali ISTAT emanati dal Regno d’Italia e poi dalla Repubblica[1].
Per 71 anni, dal 1875 al 1950 (esclusi gli anni dal 1942 al 1946 perché la guerra impedì il conto statistico) è possibile ricostruire il mondo dei procedimenti contenziosi e non contenziosi.
Molti procedimenti contenziosi peraltro vennero abbandonati, transatti e conciliati; ma comunque dalla tabella che segue possiamo farci un’idea in sintesi di come il suddito e poi il cittadino utilizzassero il processo civile.
La Giustizia dal 1875 al 1950
Totali
Totale dei procedimenti sopravvenuti in tutte le giurisdizioni
105.566.429
1.486.851
Numero dei procedimenti ad esclusione di quelli del conciliatore
I valori della terza colonna sono le medie annuali
I numeri ovviamente si prestano a plurime valutazioni.
I procedimenti contenziosi in carico al Conciliatore costituivano il 71,77% del totale dei procedimenti di tutte le giurisdizioni. Erano inoltre più del doppio (2,54) dei procedimenti di tutte le altre giurisdizioni messe insieme. Costituivano più del triplo (3,86) delle domande in Pretura; i Conciliatori svolgevano (sulla carta per quel che si dirà appresso) quasi nove volte (8,80) il lavoro dei Tribunali.
Anche la Pretura che aveva in carico il 18,58 del contenzioso totale, vedeva il doppio (2,72) dei fascicoli rispetto al Tribunale che gestiva soltanto 8,15 % dei procedimenti totali.
I procedimenti di Corte d’Appello costituivano l’1,29% dei procedimenti contenziosi totali, mentre quelli di Cassazione costituivano lo 0,21 % del totale del contenzioso.
In questo periodo che è stato afflitto da due guerre mondiali, possiamo affermare che i sudditi e poi i cittadini consideravano “processo civile” quello del Conciliatore e quello di Pretura.
Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Cassazione costituivano giurisdizioni sconosciute ai più.
Il movimento contenzioso dei procedimenti davanti al Conciliatore non era peraltro molto lontano da quello dell’attuale Giudice di Pace.
In compenso il Ministro della Giustizia aveva il problema di retribuire i giudici togati che gestivano 419.750 procedimenti in media all’anno e naturalmente gli impiegati dell’apparato amministrativo giudiziario, ma non aveva il cruccio di stipendiare i Conciliatori che erano onorari.
I Conciliatori sono sempre stati un numero elevato[7], ma il presupposto era che potessero occuparsi del benessere pubblico mantenendosi a loro spese.
Nonostante ciò ogni scelta di politica legislativa veniva affrontata dal Ministro della Giustizia quando si discuteva il bilancio del Ministero.
La giustizia del Conciliatore, infatti, non era una grande fonte di entrate per l’erario statale; se una causa ai primi del ‘900 costava al suddito 3 lire, una conciliazione comportava l’esborso di 1 lira[8]. Ma non solo, la maggior parte degli affari contenziosi venivano conciliati verbalmente quando non abbandonati e transatti fuori udienza proprio per evitare le spese del processo.
Già nel 1885 si discuteva sulla misura poi realizzata nel 1999 di approntare un giudice unico e di abolire le Preture, proprio perché il Tribunale era davvero poco frequentato[9].
Negli anni ’30, quando già si approntava il progetto del Codice di rito che poi vedrà la luce nel ’42, il Ministro di allora rifiutò decisamente di ampliare la competenza del Conciliatore, nonostante fosse palese che il processo per tanti anni era stato quello delle giurisdizioni minori.
Per comprendere questa ultima asserzione posso fare l’esempio di come andassero le cose nel 1875.
A differenza del Belgio in cui il Giudice di Pace si occupava di conciliare le questioni delle giurisdizioni superiori[10], in Italia chi non conciliava veniva giudicato dallo stesso Conciliatore.
Il che porrebbe secondo i criteri moderni della maggior parte dei paesi europei un problema: chi giudica insomma non dovrebbe conciliare/mediare e viceversa.
Gli uomini del 1875 ponevano invece una grande fiducia nel conciliatore; qualora non si accettasse la proposta di conciliazione era possibile ricusare il giudice; questa era la valvola di garanzia del sistema.
In quell’anno tuttavia il conciliatore venne ricusato soltanto in 642 casi[11] su 755.469 controversie e dunque all’epoca non si pensava che il giudice potesse penalizzare una parte per il rifiuto di conciliare.
Su 755.469 controversie dunque in carico al Conciliatore vennero conciliate 262.143 ossia il 34,70%[12]. Sino al 1884 le rilevazioni statistiche peraltro non tenevano conto per i Conciliatori degli abbandoni delle cause e delle transazioni che da questo anno si vide coprirono quasi il 50% delle domande.
26.597 procedimenti davanti al Pretore vennero conciliati, ossia il 6.88%[13].
23.203 cause di tribunale furono cancellate (4.374 per conciliazione) e dunque il 21,54%[14].
3.272 controversie vennero cancellate in appello ovvero il 18,77%[15].
345 furono le transazioni in sede di Cassazione[16] ossia il 13,74%[17].
E dunque il mondo giudiziario non trovava la sua maggiore esplicazione nelle aule di giustizia, per quanto il Conciliatore fosse lodato dai sudditi e dagli apparati giudiziari per il suo encomiabile lavoro.
L’avvocato era il dominus incontrastato della risoluzione delle liti: certo nel 1901 gli avvocati erano 33.746[18] (rigorosamente uomini) e non sono paragonabili ai 243.000 attuali.
Discorso analogo potremmo fare per l’avvocato francese: nel 1875 in 771.958 casi si addivenne a conciliazione e ben 158.056 cause vennero abbandonate[19].
Fino al 1882 (anno in cui venne ampliata la competenza dei conciliatori) la situazione fu quella riportata dalla tabella.
Procedimenti totali del conciliatore (contenziosi e non contenziosi)
21.793.172
Procedimenti in conciliazione preventiva
3.264.166
Procedimenti conciliati preventivamente
1.883.191
Procedimenti non conciliati
1.421.175
Procedimenti contenziosi
13.988.017
Conciliazione in sede contenziosa
4.043.250
Abbandoni e transazioni (mancano 8 anni)
4.540.989
Conciliazioni totali
5.926.441
Le conciliazioni sul totale dei procedimenti furono del 26,93%.
In sede non contenziosa furono del 57,68%.
In sede contenziosa furono il 23,11%.
Unitamente agli abbandoni e alle transazioni conosciute le conciliazioni costituirono il 36,50% di tutti i procedimenti del conciliatore.
In relazione alle controversie sopravvenute di tutte le giurisdizioni le soluzioni non contenziose operate presso il conciliatore furono del 25,93%.
Il Digesto del 1896, conscio di questi dati, presenta addirittura una voce “conciliazione” che è di oltre 354 colonne[20] con una ricostruzione dell’istituto che parte dagli episodi di conciliazione presenti nella Bibbia e da cui abbiamo attinto a piene mani nelle pagine che precedono.
il Nuovo Digesto Italiano del 1938 decise invece di far compilare una voce sulla “conciliazione” che risultò di sole quattro pagine ed in cui venne affermato che l’istituto era rimasto lettera morta[21].
Sostenere dunque che la giustizia consensuale non fa parte del diritto civile è un’affermazione grave come quella che diedero nel 1938 della conciliazione, ignorando palesemente tutti i dati che precedono in sintesi e che in dettaglio seguono.
ISTAT, L’Italia in 150 anni, 6. Giustizia, litigiosità, criminalità, Roma, 2010
Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1965, Roma, 1968
Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma, 1958
Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1889, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma, 1891.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Serie terza, volume quindicesimo, Tipografia dei Fratelli Bencini, Roma, 1885, p. 18-20.
Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1880 (Relazione Zanardelli), Tipografia di Enrico Sininberghi, Roma, 1883
[2] Con l’avvertenza che sino al 1884 non si teneva conto dei procedimenti conciliati e di quelli abbandonati e/o transatti. Qui non sono indicati però i procedimenti non contenziosi del conciliatore.
[6] Sino al 1923 c’erano diverse sedi di Cassazione.
[7] Facendo una media delle sedi, ne risultano in media 8.278; in ogni sede erano almeno in due.
[8] Nel 1882 una causa costava 1,45 lire e dunque la conciliazione era assai conveniente; quando addirittura non si ricorreva a conciliazioni verbali che non costavano nulla.
Nel 1890 le spese furono di 1,34 lire. nel 1889 la spese era di lire 1,44, nel 1888 di lire 1,35, nel 1887 di lire 1,39, nel 1886 di lire 1,36, nel 1885 di lire 1,41, nel 1884 di lire 1,38, nel 1883 di lire 1,42, nel 1881 di lire 1,61 e nel 1880 di lire 1,45. Nel 1895 vi fu un’impennata dovuta all’ampiamento della competenza del conciliatore avvenuta nel 1892 e si arrivò ad 2,04 lire. Nel 1907 la spesa media era di 3,26 lire. Nel 1908 la spesa era di 3,98 lire e nel 1909 di 3.31. Nel 1911 la spesa era di Lire 3.
“L’abolizione del Pretore i cui uffizi in mezzo alle nostre popolazioni possono riguardarsi quasi piccoli centri di civiltà, romperebbe una tradizione e sopprimerebbe quella giustizia locale e poco costosa, così necessaria per risolvere prontamente tante minute contese con gran vantaggio della quiete pubblica e privata.
Di forma che per taluno sarebbe gravissimo errore non solo abolire i Pretori, ma persino restringerne notabilmente il numero, conferendone le attribuzioni a competenze più estese e più elevate.
E contro a tale proposta si ritiene che miglior partito sarebbe concedere al Pretore in primo grado la competenza sino a L. 2000.
La sostituzione del giudice unico al collegio per rendere ragione in prima istanza sopra interessi di qualsiasi gravita, è anche essa giudicata una innovazione non accettabile. Imperocchè il giudice unico fu dai migliori reputato sempre mal rispondente alla natura dei liberi reggimenti e proprio soltanto dei governi dispotici; non ha base nella nostra storia giuridica, gli esempi presso altre nazioni ne sono scarsi e non imitabili, ed infine esso, sopprime il confronto delle varie opinioni nel quale il vero si manifesta ed appura. Onde è che ritiensi perfettamente vero quel che altra volta fu già notato che il giudice unico in Italia, volendo pure passarcene del maggior ritardo nella spedizione degli affari e nella carriera dei funzionari, non avrebbe né autorità, né indipendenza sufficiente, i suoi pronunziati ispirerebbero poco o
nulla fiducia e spesso mancherebbero della maturità richiesta alla risoluzione delle grandi questioni.”
RELAZIONE TONDI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per gli affari civili. In Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Sessione novembre-dicembre 1885, Tipografia dei fratelli Bencini, 1886, p. 150 e ss.
[10] Con legge 2 maggio 1855 in Francia il giudice di pace fu dotato anche di una competenza a conciliare le proprie cause.
[12] Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Statistica degli Affari civili e Commerciali e degli affari Penali per l’anno 1875, Stamperia Reale, Roma, 1877.
[16] Peraltro all’epoca le Supreme Corti (Torino, Firenze, Napoli, Roma e Palermo) avevano un pendente di 15.267 controversie (4.013 anteriori al 1866 e 11.254 formatisi successivamente. Zanardelli ci racconta nella relazione del 1880 che fu necessario chiamare in aiuto i consiglieri di Corte d’Appello per cercare di smaltire l’arretrato
[17] Nel 1876 431 controversie si conclusero con recesso o transazione.
[19] Direzione Generale di Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1882, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1885.
[20] 177 pagine circa che stanno alla base anche del presente contributo. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, pag. 39 e ss.
[21] L’autore riconosce in pratica solo l’utilità dell’art 2125 C.c. c. 2 – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358, in materia di interruzione della prescrizione, ma non certo perché la norma venisse usata a fini conciliativi. V. M. RICCA-BARBERIS, Conciliazione, op. cit., p. 646.
[22] “vale a dire pei casi in cui l’avvisato non si è presentato, ovvero quando le parti intervenute, non essendosi messe d’accordo, non sottoscrissero il Verbale di conciliazione”(1876).
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata». (22A06017) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 – Suppl. Straordinario n. 5)
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». (22A06018) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 – Suppl. Straordinario n. 5)
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134». (22A06019) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 – Suppl. Straordinario n. 5)
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022
Sabato 15 ottobre ti diamo appuntamento a Casa Serra Eco-Resort & Spa di Montegrosso Cinaglio (AT) in compagnia del prof. Carlo Alberto Calcagno per un interessante seminario volto ad approfondire il Genogramma e l’Enneagramma.
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L’Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale Forense tenutosi in Lecce nei giorni 6-7-8 ottobre 2022 ha ritenuto di trasformare la mozione 149 del Coa Genova sulla mediazione civile e commerciale – predisposta dall’avv. Carlo Alberto Calcagno – in Raccomandazione (cfr. https://congressonazionaleforense.it/mozioni/mozioni-convertite-in-raccomandazioni/)
XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Lecce 6-7-8/10/2022 Il sottoscritto Delegato e Presidente Avv. Luigi COCCHI del COA di Genova nella qualità di Presentatore di proposta di deliberato congressuale, sottopone all’approvazione del Congresso Nazionale Forense la seguente mozione avente ad oggetto: MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
PREMESSO E RILEVATO CHE: • il legislatore ha investito l’Avvocatura di un importante ruolo, quello della degiurisdizionalizzazione, attraverso l’introduzione di diversi strumenti come la negoziazione assistita, l’arbitrato, la mediazione civile e la mediazione familiare. • purtroppo il Quadro di valutazione della giustizia 2022 rileva che il contenzioso è in Italia ancora troppo elevato e che i tempi della giustizia non sono accettabili se vogliamo avere uno stato di diritto soddisfacente; • in particolare in valore assoluto il contenzioso non penale transitato sul ruolo italiano è stato il secondo dopo quello polacco. 6.348.492 sono stati i procedimenti transitati sul ruolo non penale (675.318 in meno rispetto al 2019, ma c’è stata la sospensione delle udienze); 2.720.782 sono stati i nuovi procedimenti non penali, 3.627.710 procedimenti pendenti non penali, 1.148.775 procedimenti civili e commerciali nuovi (42,22% di tutti i procedimenti nuovi non penali) e 2.237.088 i procedimenti civili e commerciali pendenti (61,66% di tutti i procedimenti non penali pendenti); • il ruolo civile e commerciale totale è stato di 3.385.863 procedimenti (53,33% di tutto il contenzioso non penale); • a fronte di ciò il tasso di risoluzione cause non penali del 102,6%: i giudici hanno, in altre parole, deciso 3.722.030 procedimenti e quindi ne sono rimasti sul ruolo 2.626.462 di cui nessuno si occupa; • il tasso di risoluzione cause civili e commerciali è stato del 104%: i giudici hanno cioè deciso 1.194.726 procedimenti e quindi ne sono rimasti sul ruolo civile e commerciale 2.191.137. • i procedimenti rimasti sul ruolo civile e commerciale (2.191.137) sono stati l’83,42% di tutti i procedimenti non penali rimasti (2.626.462); • per una causa non penale in primo grado ci vogliono in media 471 giorni di processo; per una causa civile e commerciale in primo grado ci vogliono 674 giorni, in appello 1.026 giorni e in Cassazione 1526 (totale: 3.226 ossia 8 anni ed 8 mesi); • in tale deprecabile situazione il legislatore non sembra favorire a sufficienza, nemmeno con la legge delega da ultimo varata, il percorso dei cosiddetti strumenti complementari;
infatti, le mediazioni iscritte nel 2020 (anno di rilevazione per i dati processuali infra citati) sono state 125.774 e dunque soltanto il 3,71% delle cause del ruolo civile e commerciale totale (3.385.863); • gli accordi con l’attuale regime del decreto 28/0 sono stati soltanto 17.254 e dunque sono state composte lo 0,51% delle cause civili e commerciali transitate sul ruolo civile e commerciale. • nel 2021 l’Italia era al 24° posto (su 27) per incentivi e promozione dell’ADR con 27 punti sui 68 disponibili • il cittadino ha nonostante tutto pagato per la giustizia 95,75 € (12° posto in EU); • per il processo il nostro Stato ha speso soltanto lo 0,34% del GDP (meno del 2019) ed era nel 2020 al 15° posto sui 27 paesi; • il numero dei giudici nel 2020 era di 7.195 unità (dato paragonabile al ruolo del 1914) e gli avvocati 240.759; • per esaurire il solo contenzioso pendente di primo grado non penale sarebbero necessari 5.077 giudici in più. CONSIDERATO CHE • in particolare il contenzioso civile e commerciale rivela una definizione non soddisfacente; • d’altra parte il modello di mediazione civile e commerciale attuale non attua alcuna deflazione del contenzioso; • nonostante ciò la mediazione civile si potrebbe dimostrare uno strumento utilissimo a deflazionare il contenzioso; • in particolare per una mediazione in media ci sono voluti in media nel 2020, 175 giorni e dunque solo per un primo grado (674 giorni) civile e commerciale ci poteva essere un risparmio di 499 giorni; • in altre parole un processo di primo grado durava 3,85 volte una mediazione, un appello 5,86 volte una mediazione, un giudizio in cassazione 8,72 volte una mediazione; un processo di tre gradi era stimato 18,43 volte una mediazione; • questo stato di cose viola gravemente i principi della Direttiva 52/08; il fatto che in Italia siano state composte soltanto lo 0,51% delle cause civili e commerciali transitate sul ruolo civile e commerciale non garantisce certamente “un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”(art. 1 Direttiva 52/08). • il fatto che in Europa siamo i primi per quantità di mediazioni non basta certo a giustificare un tasso di risoluzione così basso; • la mediazione civile così come gli altri strumenti complementari non vengono promossi adeguatamente nel nostro paese; • peraltro la figura del mediatore civile in Italia non viene valorizzata adeguatamente in relazione al suo ruolo e ciò si riverbera anche sulla qualità e capacità professionali; • analizzando la mediazione comparata e dunque il come viene regolata la procedura nei 27 paesi UE si può dar conto e tener conto agevolmente delle seguenti prassi virtuose: a) Istituzione di corsi di laurea sugli ADR; b) formazione per i giudici in ADR già dal praticantato e del coordinatore della mediazione di corte che manterrà i contatti con i magistrati sull’attività di delega; c) formazione per gli aspiranti avvocati in ADR già dal praticantato; d) istituzione di un elenco di mediatori presso i giudici di pace (in Portogallo la cosa funziona bene: 25.000 mediazioni all’anno in regime volontario); e) revisione delle spese e indennità di mediazione; f) estensione del novero delle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità; g) istituzione di un tavolo con avvocati, giudici e mediatori sullo stato della mediazione/arbitrato e su come rendere più appetibili gli accordi e i procedimenti arbitrali; h) istituzione di un giudice (come in Germania) che una volta formato possa essere investito della composizione della controversia o di quello che le parti hanno bisogno (anche il giudice di pace potrebbe essere investito delle questioni non di sua competenza limitatamente alla composizione e/o vi potrebbe essere delega al suo panel di mediatori); i) introduzione della mediazione nel procedimento/processo amministrativo come chiede l’Europa; in alcuni settori metterei (così è negli Stati Uniti) la mediazione come alternativa al pagamento della sanzione amministrativa (v. il settore delle barriere architettoniche); j) introduzione della mediazione penale con un sistema simile a quello francese (specie per i mancati pagamenti degli assegni in caso di divorzio e separazione): ritiro dell’azione penale nel caso di componimento della controversia con pieno soddisfacimento della vittima; k) introduzione, come avviene nei paesi dell’Est su esempio statunitense, della mediazione demandata gratuita a carico dello stato per un certo numero di ore (sia per il civile sia per la famiglia); iIntroduzione in ogni Corte d’Appello della possibilità di scegliere tra mediazione, arbitrato in alternativa al processo; l) innalzamento della formazione del mediatore avvocato che lavora presso i COA almeno come per gli omologhi francesi (i corsi base in Francia per gli avvocati sono di 200 ore); m)abolizione dell’aggiornamento dei formatori dopo un certo numero di anni di formazione e la tenuta di un certo numero di corsi (dimostrabile); n) supervisione biennale dei mediatori; o) corsi di formazione per mediatori tenuti dagli enti di formazione iscritti in registro, ma tenuta dell’esame abilitante dallo Stato (una o due volte all’anno come accade ad es. in Grecia) con certificazione che legittima l’iscrizione in elenco; p) restituzione di quota parte del contributo unificato (la tassa di giudizio) per chi si accorda a seguito di mediazione disposta dal giudice. q) possibilità di mediazione condotta dal giudice in pensione; • alcuni punti sono in parte condivisi anche dal nostro Ministro della Giustizia (v. la legge delega): si attendono come è ovvio i decreti delegati.
Per le ragioni tutte sopra esposte SI CHIEDE alle rappresentanze forensi di assumere, nell’ottica descritta, le più opportune iniziative e azioni, in tutte le sedi meglio viste al fine di garantire: a) L’abolizione del primo incontro di mediazione come è oggi disciplinato: non è vero, come è stato ripetuto in questi anni, che questa formula salva la mediazione obbligatoria da una pronuncia di incostituzionalità; la Corte dei diritti dell’Uomo si è pronunciata diverse volte sulla compatibilità con l’art. 6 della Convenzione della mediazione come condizione di procedibilità; così come è strutturato, tra l’altro, dal decreto 28/10 il primo incontro impedisce alle parti di assumere decisioni ponderate sull’iniziare o meno una mediazione: in altre parole le parti che sono spesso coinvolte da anni in un conflitto non trovano una sola ragione per cambiare idea sulla prosecuzione o meno della procedura, dal momento che spesso non discutono nemmeno intorno alla loro controversia; il primo incontro limita l’attività e le capacità del mediatore che è di solito un mero enunciatore delle regole del procedimento che non sono certo dirimenti per condurre le parti ad operare una scelta. Il primo incontro con le parti negli altri paesi è destinato sì a dettare le regole della mediazione, ma pure a stabilire che tipo di mediazione desiderano, se il mediatore abbia o meno i requisiti per facilitare l’accordo, il compenso del mediatore ecc.; in altre parole il mediatore fa sì che le parti firmino l’accordo per mediare solo quando possiedono una strategia negoziale e sono convinte che il facilitatore sia una persona autorevole; l’autorevolezza del mediatore non emerge mai nel primo incontro italiano; b) la mediazione effettiva: come accadeva prima della pronuncia del 2012 della Corte Costituzionale; e dunque anche una piena possibilità di sviluppo del modello di Harvard, oggi difficilmente attuabile con il presente primo incontro; c) la presenza delle parti durante la procedura: solo in casi eccezionali può accettarsi una delega all’avvocato rappresentante; d) la stigmatizzazione da parte dei Coa della prassi propria di alcuni avvocati che chiedono espressamente alle parti di non partecipare alla mediazione; e) la stigmatizzazione da parte del Coa della prassi di alcuni colleghi che non indicano (volutamente) petitum e causa petendi né nella domanda, né nell’adesione; f) il richiamo dei Coa al rispetto degli art. 53 e 54 del Codice deontologico da parte degli avvocati assistenti: si assiste nella pratica a troppe violazioni dei precetti. g) l’estensione delle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità: l’estensione prevista dalla legge 206/21 è insufficiente e riguarda comunque alcune materie che poco si prestano ad una negoziazione; sarebbe necessario introdurre la mediazione come condizione di procedibilità per l’appalto, almeno quello privato, prevedere che sconti la c.p. anche il risarcimento del danno in genere sopra i 50.000 € (sotto scatta la negoziazione assistita); non si comprende perché nella legge delega si sia scelto di limitare la mediazione obbligatoria ai rapporti delle società di persone, si vedrebbe bene un’estensione anche alle società di capitali ed ai rapporti coi soci. Si ricorda che dal 2020 in Grecia sopra una certa soglia si va comunque in mediazione obbligatoria, a prescindere dalla materia (e ciò è stato avallato anche dalla loro Corte Costituzionale); h) la revisione della indennità e delle spese di mediazione: il fatto che al momento attuale il mediatore non venga pagato per il primo incontro oltre a violare i suoi diritti costituzionali comporta che il professionista non studi più con attenzione la pratica (al contrario accadeva prima della pronuncia della Corte Costituzionale del 2012) e ciò si riverbera sulla trattazione della procedura, come è ovvio, con possibile nocumento per i legali e i loro assistiti; i) la revisione degli attuali format elettronici che di fatto rendono difficile l’indicazione del petitum e della causa petendi: un mediatore che non conosce sin dall’origine la prospettazione delle parti non può aiutarle adeguatamente; j) l’istituzione di un tavolo con avvocati, giudici e mediatori sullo stato della mediazione e su come rendere più appetibili gli accordi; k) gli investimenti dello Stato per promuovere presso la popolazione l’uso degli strumenti complementari di giustizia; l) i corsi di informazione per avvocati assistenti alla mediazione: ci sono ancora dopo 11 anni purtroppo alcuni elementi fondamentali della procedura di mediazione che sembrano sfuggire agli avvocati assistenti; la mediazione inoltre comporta una preparazione col difensore: la consulenza non può più limitarsi alla sola disamina della strategia giudiziale, ma deve investire anche quella negoziale; m) i corsi di informazione sulla mediazione per i giudici: i giudici spesso non conoscono la procedura e dunque non hanno la necessaria fiducia che conduce all’invio. Il Presentatore Avv. Luigi Cocchi
Parere del CSM del 21/9/22
(omissis)
7. Le modifiche alla mediazione e negoziazione assistita. L’istruttoria stragiudiziale.
Lo schema di decreto attuativo, in linea con i principi di delega, interviene sulla mediazione e sulla negoziazione assistita dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art.1, comma 4, lettere da a) a p) della legge delega.
Al fine di consentire che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie possano costituire una reale alternativa alla tutela giurisdizionale è indispensabile, come evidenzia la relazione illustrativa, che la procedura sia affidabile e conveniente e ciò scaturisce dalla effettiva competenza e terzietà del mediatore, dalle agevolazioni fiscali e dalla incentivazione dei compensi dei professionisti coinvolti.
L’intento perseguito dal legislatore, corrispondente alla necessità di assicurare gli obiettivi e le finalità di semplificazione e snellimento dell’attività processuale, viene così attuato attraverso misure intese ad assicurare l’effettiva competenza e terzietà del mediatore, l’incentivo del ricorso alla mediazione ed agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante il
delinearsi di un vero e proprio testo unico di tali procedure, incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, l’estensione del patrocinio a Spese dello Stato anche in relazione
a tali istituti, l’estensione dell’ambito delle controversie per le quali il tentativo di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità.
Lo schema di decreto, secondo quanto già osservato dal Consiglio in sede di redazione del parere sulla legge delega, rilancia pertanto l’uso della mediazione in una molteplicità di settori (si veda, al riguardo, il novellato art. 5 del D.Lgs. n.28 del 2010 in relazione ai casi nei quali la mediazione diviene condizione di procedibilità), sulla base di un nuovo sistema di incentivi e semplificazioni contestualmente estendendo il ricorso alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità in relazione ad una molteplicità di materie specificamente individuate.
In quest’ottica appare dunque apprezzabile l’obiettivo di incrementare il ricorso agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, attraverso la strada degli incentivi (ad
esempio fiscali, si veda al riguardo il riformulato art. 20 del D.Lgs. n.28 del 2010), dell’estensione a tali istituti del patrocinio a spese dello Stato (sia in tema di mediazione – si veda l’introduzione nel testo del D.Lgs. n.28 del 2010 del nuovo Capo II bis dedicato alle Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale-, sia in tema di negoziazione assistita, si veda quella contenuta nuovi artt.11 bis e ss. aggiunti al D.L. n.132 del
2014 convertito con L.162 del 2014) e della semplificazione del procedimento.
Analogamente appare opportuna la previsione di un monitoraggio, una volta trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, alla luce delle risultanze statistiche così da valutare “l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’art.5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28” (si veda l’art.42 dello schema di decreto).
(omissis)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (AG 407);
considerato che:
lo schema di decreto legislativo in esame persegue l’obiettivo della riforma del processo civile (prevista dalla legge n. 206 del 2021), incentrata sull’obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, inserita tra le «riforme orizzontali» previste nel Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, e in particolare l’obiettivo posto dalla milestone M1C1-36 del PNRR (entrata in vigore degli atti delegati per la riforma, tra l’altro, del processo civile), da raggiungersi entro il quarto trimestre (T4) del 2022;
la legge n. 206 del 2021 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi ai fini del riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» e nel rispetto della garanzia del contraddittorio;
per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, il provvedimento insiste sia sul sistema processuale, nelle forme del processo ordinario di cognizione e degli ulteriori riti e modelli speciali, sia al di fuori del sistema processuale strettamente inteso, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare, al fine dell’effettività della tutela giurisdizionale;
ritenuto che:
la legge n. 206 del 2021 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile sulla base di principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento che ha visto anche il coinvolgimento di numerosi esperti del settore nel corso dell’attività istruttoria;
tale legge è stata approvata da un’ampia maggioranza parlamentare;
valutato che:
la legge delega, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per le modifiche alla disciplina della procedura della mediazione e della negoziazione assistita, all’articolo 1, comma 4, lettera q), prevede, per le controversie individuali di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
il combinato disposto dell’articolo 1, comma 12, e dell’articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter dello schema di decreto, ha esteso l’istituto della negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione e prevedendo, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, comma quattro, c.c.;
l’articolo 1, comma 12, dello schema di decreto modifica l’articolo 2113, comma quarto del codice civile, aggiungendo che le disposizioni di tale articolo non si applicano anche nel caso di conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte;
andrebbe quindi modificato l’articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, provvedendo a eliminare le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»;
la peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (rectius il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinunzia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest’ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell’atto transattivo;
sarebbe necessario, offrendo una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), prevedere una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
pertanto all’articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, andrebbe aggiunto in fine, il seguente periodo: «L’accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
la legge n. 206 del 2021, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, prevede, tra l’altro, una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
l’articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, eleva a quindicimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;
tale previsione determinerebbe un aumento degli oneri per logistica, personale e dotazioni a cui sarebbe difficile far fronte, anche in considerazione del fatto che le spese di alcuni uffici del giudice di pace sono a carico di comuni;
l’aumento del valore della competenza generale per il giudice di pace dovrebbe essere quindi contenuto a diecimila euro con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;
la legge n. 206 del 2021, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega relativamente a disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), prevede la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
l’articolo 127-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 3, comma 10, lettera b), dello schema di decreto, prevede la possibilità dello svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza e ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza;
andrebbe garantito che adempimenti più importanti, come la discussione finale, avvengano alla presenza delle parti;
andrebbe quindi integrato il nuovo articolo 127-bis del codice di procedura civile precisando che il giudice decide sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza di tale presenza in relazione agli adempimenti da svolgere in udienza;
la legge n. 206 del 2021, all’articolo 1, comma 23, lettera f), nell’ambito dei principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», prevede che con «il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77»;
l’articolo 473-bis.42 del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 3, comma 33, dello schema di decreto in esame, disciplina il procedimento in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori, prevedendo, al comma 3, che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»;
l’articolo 473-bis.43 del codice di procedura civile, introdotto dallo schema di decreto in esame, in merito alla mediazione familiare prevede che «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale per le condotte di cui all’articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa»;
mentre la legge delega fa decadere il dovere informativo del giudice in merito alla mediazione familiare solo nel caso dell’emissione di provvedimenti di condanna, anche non definitiva, o cautelari, lo schema di decreto, al contrario, stabilisce che tale dovere informativo debba venir meno anche con la semplice pendenza di un procedimento, in assenza di un provvedimento, costituendo così, non solo, un limite all’applicazione dell’istituto della mediazione familiare, ma anche un possibile caso di eccesso di delega da parte del legislatore delegato;
andrebbe quindi modificato l’articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall’articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; andrebbe altresì coordinato con tale nuova formulazione anche l’articolo 473-bis.43 c.p.c.;
l’articolo 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021, prevede, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in merito all’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d’appello o di sezione di corte d’appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario collocata nel distretto di corte d’appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale;
l’articolo 49 dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, costituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ed è articolato in: una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d’appello (o della sezione distaccata di Corte d’appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario;
andrebbe modificata la parte del nuovo articolo 49 dell’ordinamento giudiziario nella parte in cui prevede una o più sezioni circondariali distaccate, eliminando il riferimento alla natura distaccata di tali sezioni, al fine di chiarire che non è facoltativa l’istituzione di esse presso ciascun tribunale ordinari, ma solo il numero delle stesse;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 2113, quarto comma c.c., come modificato dall’articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, si eliminino le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»; conseguentemente all’articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si aggiunga in fine, il seguente periodo: «L’accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
2) all’articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si modifichi a diecimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;
3) all’articolo 127-bis del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 3 comma 10, lettera b) dello schema di decreto, si preveda che il giudice decide sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo alla presenza delle parti «tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza»;
4) si modifichi l’articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall’articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; provveda inoltre il Governo a coordinare anche l’articolo 473-bis.43 con tale nuova formulazione;
5) all’articolo 49, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’articolo 30, lettera b), dello schema di decreto, si sopprima la parola «distaccate».
Parere del Senato
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 407
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso e considerato che:
1. Il combinato disposto dell’articolo 1, comma 12 e dell’articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso “Art. 2-ter” reca l’esercizio del principio di delega di cui all’articolo. 1, comma 4, lett. q) della legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha esteso l’istituto della negoziazione assistita alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione e assicurando, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, comma quattro, codice civile; nell’ambito dell’ordinamento gli innumerevoli strumenti deflattivi del contenzioso in materia di lavoro sono accumunati dal ruolo di terzietà assicurato ex lege dal soggetto chiamato a presiedere l’esperimento conciliativo tra le parti.
2. La legge 26 novembre 2021, n. 206 recante la delega al Governo per l’efficienza del processo civile, estende il ricorso alla negoziazione assistita anche alle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ossia le controversie individuali di lavoro (articolo 1, comma 4, lett. q)). La deflazione del contenzioso in materia di lavoro è, senza dubbio, un pregevole obiettivo perseguito dal legislatore negli ultimi decenni che, tuttavia, deve tenere conto della speciale disciplina delle controversie individuali di lavoro, nonché delle parti in causa e degli attori che fino ad oggi sono stati coinvolti nell’analogo strumento della conciliazione ex articoli 411 del codice di procedura civile. e comma 4, articolo 2113 del codice civile. La peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, si rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (rectius il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinunzia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest’ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell’atto transattivo. La previsione dell’articolo 1, comma 4, lettera q) della legge 26 novembre 2021, n.206, che contempla la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita a condizione che sia “…assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile; …” è un’ulteriore prova dell’assoluta necessità di assicurare la corretta trattazione delle tematiche afferenti il contenzioso del lavoro.
3. La legge 26 novembre 2021, n. 206 stabilisce, all’articolo 1, comma 23, lettera f) che “… Con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77.”; l’articolo 473-bis. 42 dello Schema di decreto legislativo del 28.07.2022 stabilisce che “Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.…”; mentre la Legge – delega fa decadere il dovere informativo del giudice all’esistenza di almeno un provvedimento (non necessariamente una sentenza), il Decreto attuativo della delega, stabilisce che il dovere informativo del giudice debba venir meno pur in assenza di un provvedimento, bastando la pendenza di un procedimento; quanto suesposto, oltre a costituire un limite alla Mediazione familiare, viola i termini del mandato conferito al Governo ex articolo 76 della Costituzione.
4. Relativamente al “tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie”, sussisterebbe un eccesso di delega laddove (articolo 49), si definiscono “distaccate” le Sezioni circondariali; la legge delega infatti – lett. a) dell’articolo 24- nello stabilire l’istituzione di detto Tribunale, recita: “composto dalla Sezione distrettuale e dalle Sezioni circondariali”. Non prevede che le Sezioni circondariali siano organi distaccati, ma entità sussistenti in se stesse, presso ogni tribunale circondariale, seppure “gerarchicamente” afferenti alla competenza della Sezione distrettuale (davanti alla quale infatti si trattano le impugnazioni); correlativamente, risulta equivoca la dizione del 1° comma dell’articolo 49, che conviene sia integrata per chiarire, rafforzativamente a quanto detto nel comma 3, che “una o più sezioni circondariali” si intende non che sia facoltativa l’istituzione presso questo o quel tribunale ordinario, ma che si può istituire “una o più sezioni” presso ciascuna sede di tribunale ordinario.
5. Valutate le esigenze degli operatori della giustizia civile, che chiedono di sopprimere o, quantomeno, contenere l’aumento di competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace. Valutato che non si rintraccia in merito alcun vincolo nella Legge delega, che si riferisce esclusivamente alla “rideterminazione”, anche modificando le previsioni del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116″. Valutato che essendovi Uffici GDP gestiti a spese dello Stato e Uffici GDP consorziali a spese dei Comuni e che ben pochi Comuni potrebbero far fronte agli aumentati oneri per logistica, personale e dotazioni. La competenza per valore fino a 30.000 euro porterebbe dunque ad un considerevole aumento del carico senza che sia previsto un corrispondente aumento delle risorse.
6. Con riferimento agli articoli 127 e 127-bis del codice di procedura civile secondo cui il giudice, praticamente a sua discrezione, possa adottare in via generale il ricorso alla c.d. “udienza in videoconferenza” con rischio di prosciugare l’effettività del contraddittorio. La videoconferenza viene tuttavia confinata dal legislatore come modalità non ordinaria, nei casi in cui sia oggettivamente impraticabile l’udienza in presenza oppure risulti inappropriata anche la trattazione scritta. La “virtualizzazione” del luogo di udienza (“Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento”) potrebbe inoltre dare luogo ad abusi,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
I. Provveda il governo, onde esercitare correttamente il principio di delega, a modificare il contenuto dell’articolo 473-bis. 42 dello Schema di decreto legislativo 28.07.2022 in maniera più conforme ai principi fissati dalla Legge delega, prevedendo che: “Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.…”.
II. Provveda il governo, al fine di offrire una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), a prevedere nell’ambito del provvedimento attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera q), una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Al fine di proporre una soluzione normativa coerente con quanto esposto, si propone di apportare due modificazioni al testo dello schema di decreto legislativo, rispettivamente:
A) Modifiche all’articolo 1, comma 12 “12.Al Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile, all’articolo 2113, quarto comma, dopo le parole «del codice di procedura civile» sono aggiunte le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»”. Se ne propone la soppressione in ragione della inopportunità di dare seguito alla delega parlamentare mediante una modificazione dell’articolo 2113, quarto comma, codice civile ove la legge di delega specifica “prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile”. In luogo della modificazione all’articolo 2113 del codice civile, si propone la procedura che segue in commento alla modificazione dell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo.
B) Modifiche all’articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso “Articolo 2-ter”. Coerentemente con la modifica sub A), si propone di modificare il testo proposto come segue: “1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L’accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»”
III. Apporti il governo, onde esercitare correttamente il principio di delega, le seguenti modifiche: All’articolo 49, comma 1, è soppressa la parola “distaccate”.
IV. Il governo, in merito alla mutata competenza del giudice di pace, con modifica delle previsioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 13-7-2017 n. 116, aumenti la competenza generale del Giudice di Pace per le controversie portandola a 10.000 euro, con limite di valore fino a 25.000 euro per i sinistri stradali;
V. Al fine di garantire che gli adempimenti più importanti, quali ad esempio la discussione finale, avvengano con preferenza verso la presenza delle parti videoconferenza, provveda il governo a disporre, a modifica dell’art. 3 comma 10 lett. B) della bozza di Decreto Legislativo nella parte in cui interviene sull’articolo 127 bis codice di procedura civile: che il Giudice decida sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti “tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza”.
Sono finalmente a disposizione sia la relazione illustrativa sia le norme dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche´ in materia di esecuzione forzata
Il testo dello schema di decreto è attualmente (dal 3 agosto 2022) depositato al Senato (II Commissione Giustizia al Senato e V Commissione Bilancio) e alla Camera dei Deputati (Commissione II Giustizia e Bilancio) per il prescritto parere che deve intervenire entro il 2 ottobre 2022.
In senato la II Commissione Giustizia ha svolto la relazione illustrativa in data 4 agosto 2022.
Alla Camera la II Commissione Giustizia ha calendarizzato il provvedimento per il 7 settembre alle ore 14,30
Le indicazioni pubbliche reperibili sul numero dei mediatori civili e commerciali non possono essere precise per ogni paese, in qualche caso sono solo indicative per una serie di ragioni: 1) alcune legislazioni non differenziano l’iscrizione dei mediatori in base alle specializzazioni: chi diventa mediatore lo è a tutto tondo (civile, familiare, penale etc.); 2) spesso i mediatori si iscrivono a più sezioni del registro; 3) ci sono paesi che hanno solo dei panel di corte che possono variare sensibilmente nel tempo; 4) spesso lo stesso mediatore può iscriversi a più panel di corte (ad esempio in Francia e in Polonia); 5) i dati delle Corti non sono sempre aggiornati; 6) la Germania non possiede registro pubblico (ma solo elenchi di organismi privati) e dunque la stima non può essere che approssimativa; 7) non esiste una banca dati europea né per i mediatori, né per le organizzazioni di mediazione; 8) ci sono stati che hanno una mediazione individuale ed amministrata (senza obbligo di iscrizione per il mediatore) e non differenziano i mediatori persone fisiche dalle organizzazioni (ad esempio il Regno Unito ove le persone fisiche e quelle giuridiche sono mescolate nel registro e spesso non si riesce a distinguerli); 9) alcuni stati iscrivono solo mediatori certificati, ma in altri i certificati e i non certificati coesistono ovvero vengono iscritti i certificati, ma si consente di fare la professione anche a chi non lo è. In generale si nota che il numero maggiore di mediatori è concentrato nei Paesi che hanno minor credito a livello mondiale ed europeo per la qualità della mediazione. La distribuzione sul territorio poi non è certamente omogenea e questo si riflette sulla diffusione e sulla cultura della mediazione.
In data 9 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 26 novembre 2021, n. 206[1].
Il provvedimento ha avuto una gestazione abbastanza travagliata e complessa che ha visto protagonisti diversi Governi[2].
Il governo Draghi avrà a disposizione un anno dalla pubblicazione per emanare i decreti delegati anche se i bene informati ritengono che i provvedimenti dovrebbero essere licenziati entro le ferie estive del 2022.
Vi sono però alcune norme non di scarsa rilevanza che entreranno in vigore direttamente il 24 dicembre 2021. Preoccupa al proposito ad esempio la modifica del tenore dell’art. 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132[3], sulla negoziazione assistita in materia di rapporti familiari.
Viene aggiunto al primo comma del predetto art 6 il seguente: «1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;.
Bisogna vedere come verrà interpretata nella prassi la locuzione “tra le parti”. Ossia se ai sensi di questo comma è il figlio maggiorenne che potrà negoziare direttamente con il genitore erogatore (magari escludendo quello che in un primo tempo era destinatario delle somme perché il figlio era minorenne) oppure se saranno i genitori, unitamente al figlio, che negoziano sull’assegno di mantenimento del maggiorenne non autosufficiente. Nel primo caso potrebbero verificarsi, si teme, dei drammi indicibili.
In riferimento alla mediazione civile e commerciale i mediatori italiani si pongono da mesi alcune domande cruciali che attendono invece una risposta dai decreti delegati.
Mi limito a citarne due: sarà superato l’attuale primo incontro in virtù di una mediazione effettiva che consenta al mediatore di mostrare la sua professionalità? Il mediatore verrà remunerato per la sua prestazione nel primo incontro?
Al momento la legge delega non reca risposte chiare ed univoche: da una parte si legge (lett. c) che “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” e dunque sembra che non vi siano variazioni sul tema rispetto al panorama odierno.
Poi però in altra lettera (lett. e) si prescrive di “riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Quest’ultima statuizione sembrerebbe invece aprire alla riforma del primo incontrò così come è oggi concepito e normato[4].
Quanto alla remunerazione del mediatore invece non c’è un riferimento diretto che possa lasciare tranquilli, ma la lettera a) prescrive “la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;”.
Se la logica e la norma del primo incontro attuale sarà superata da una mediazione effettiva con la partecipazione delle parti e il mediatore verrà remunerato i decreti delegati potranno certamente rilanciare la mediazione, la professione del mediatore e nello stesso tempo contribuire ad una deflazione più ampia del contenzioso.
In caso negativo si produrrà soltanto un ulteriore ingolfamento del processo. E a nulla servirà l’ulteriore allargamento delle materie – operato dalla delega[5] – che prevedono la mediazione come condizione di procedibilità.
Bisogna poi accennare al fatto che in 12 anni il mondo dell’avvocatura italiana non ha ancora digerito pienamente l’istituto.
A differenza dei legali statunitensi e tedeschi, quelli italiani non hanno capito la potenzialità degli strumenti complementari alla giurisdizione (così definisce oggi gli ADR la legge delega nel corpo del testo).
Alcuni legali che potremmo definire irriducibili, ritengono che la mediazione sia una mera formalità senza voler ammettere ovviamente che le modalità di celebrazione utile o inutile della procedura dipendono anche dal loro atteggiamento e da quello dei loro clienti.
Altri da ultimo protestano per la mera eventualità che se non ci dovessero essere risorse per gli incentivi destinati agli strumenti complementari alla giurisdizione, lo Stato dovrebbe provvedere ad aumentare i contributi unificati[6]. Dal che deducono che aumenterà il costo del processo per i cittadini e dunque che ci potrebbe essere una barriera all’accesso alla giustizia.
Attualmente secondo il WJP 2021[7], lo studio indipendente più vasto ed importante al mondo, i cittadini italiani possono permettersi un processo ed accedere alla giustizia: il coefficiente è infatti di 0,60. Che cosa dovrebbero dire allora quelli americani (cittadini ed avvocati) che hanno un coefficiente di accessibilità dello 0,34?
Questo timore di un mancato accesso avrebbe poi un significato pregnante se il processo civile fosse spedito, se cioè si arrivasse in tempi brevi alla sentenza, ma così purtroppo in Italia non è.
Non siamo in Lussemburgo ove si celebra un primo grado civile e commerciale in 86 giorni o in Lituania ove i giudici per definire una controversia ne impiegano 87.
D’altronde la Corte di Cassazione ha preso atto della situazione e con una recentissima sentenza ha correttamente precisato che la mediazione in caso di invio del giudice può esperirsi utilmente sino all’udienza fissata dal magistrato[8]; se ci riflettiamo bene questa è una presa d’atto che in Italia, se si può, non bisogna confidare nei tempi del processo per fare i propri interessi.
Gli ultimi dati statistici certi in tema di giustizia che possediamo (Scoreboard 2021[9]) e che si riferiscono al 2019 ossia al periodo pre-pandemico, ci raccontano che solo in primo grado sono rimasti sul ruolo civile italiano 2.174.959 procedimenti civili e commerciali.
Il che significa che queste 2.174.959 domande di giustizia non hanno avuto nel 2019 alcuna risposta nonostante sia notevole l’impegno profuso dai giudici (104,5%).
Il tempo delle cause civili e commerciali di tre gradi di giudizio nel 2019 vede al primo pessimo posto l’Italia con 2.625 giorni ovvero 7 anni e spiccioli; seguono Grecia (1.343) e Francia (1.315).
I paesi più spediti nelle celebrazioni sono invece l’Estonia (349 giorni), la Repubblica Ceca (359) e il Portogallo (374).
La media europea è di 771,38 giorni. L’Italia ne richiede quasi il quadruplo (appunto 2.625). Rispetto al 2018 (2.656) siamo migliorati, si fa per dire, di 31 giorni[10].
Non posso non notare invece che il tempo medio per una mediazione in Italia nel 2020 è stato di 175 giorni[11].
Quando nelle banche italiane ti propongono oggi una carta di debito ti dicono che se vuoi solo prelevare allo sportello costa un euro al mese, ma se vuoi usarlo all’estero o acquistare online devi richiedere quella che paghi 1 euro e mezzo; ovviamente viene richiesta quest’ultima.
Se invece chiedi ad un italiano se preferisca chiudere la sua controversia in 175 giorni con una mediazione o in 7 anni con un processo, molti inspiegabilmente scelgono il processo!
In queste condizioni lamentarsi di un possibile ritardo o di una barriera nell’accesso alla giustizia imputabile ad un eventuale aumento del contributo unificato, assume il sapore della comicità (se non ci fosse da piangere).
Di fronte a questi dati dunque un legislatore avveduto che volesse invertire la tendenza che cosa dovrebbe fare?
Non solo incentivare la mediazione come condizione di procedibilità estendendola a tutte le materie su diritti disponibili, come ad esempio stanno facendo in Argentina[12], ma aumentare i contributi unificati per le controversie di medio-bassa entità.
Quali sono invece le conseguenze per quei paesi che per tali controversie hanno contributi unificati pari o inferiori a quelli dell’Italia?
Consideriamo che il pendente civile e commerciale europeo rimasto su ruolo nel 2019 è stato di 8.447.643 procedimenti.
5.638.404 di queste cause si riferiscono a paesi che hanno contributi unificati in proporzione al valore sotto ai 246 € dell’Italia[13]: stiamo parlando di paesi come Francia, Lussemburgo, Belgio, Irlanda, Spagna, Cipro e Romania.
2.809.239 di cause si riferiscono invece a paesi che hanno un contributo unificato superiore a 246 €: Grecia, Portogallo, Croazia, Danimarca, Svezia, Slovenia, Finlandia, Malta, Lituania, Austria, Estonia, Bulgaria, Lettonia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Slovacchia e Ungheria.
Pare dunque di solare evidenza che più il contributo unificato è basso più la giustizia si ingolfa. E se la giustizia si ingolfa allora sì che non si possono far valere i diritti e si creano barriere insormontabili.
Diamo ora un cenno alla mediazione familiare così come inquadrata dalla legge delega.
In generale si ritiene che il legislatore italiano abbiamo perso una buona occasione per allinearsi agli altri paesi UE.
Sia dalla disciplina della mediazione civile e commerciale sia da quella della negoziazione assistita in Italia si prevede da anni che in sede di consulenza ci sia un obbligo di informativa in capo agli avvocati.
Questo principio non vale per la mediazione familiare (se non nell’ambito della negoziazione assistita ma non in generale nella consulenza).
Al comma 23 lett. f della legge delega in commento si prevede che le parti debbano presentare col ricorso anche un piano genitoriale che è ben descritto.
Non costava nulla aggiungere che prima del ricorso gli avvocati avessero l’obbligo di informare i propri clienti della possibilità di partecipare ad una mediazione familiare: quello di aiutare le parti a formare un piano genitoriale è uno dei compiti primari del mediatore familiare.
Al legislatore non sarebbe certo bruciata la penna in mano.
Non si capisce poi se l’obbligo di inserire la possibilità di partecipare alla mediazione familiare nel decreto di fissazione dell’udienza[14] abbia gli stessi presupposti giuridici dell’invito del giudice relatore[15].
Alla lettera non ce li ha perché il primo è condizionato all’assenza dei reati enumerati dalla Convenzione di Istanbul[16] e di provvedimenti cautelari e l’invito del relatore si basa invece sull’assenza di violenza domestica[17] e di genere ai sensi sempre della predetta Convenzione; elementi questi ultimi che possono peraltro essere facilmente strumentalizzati dalle parti nelle cosiddette allegazioni.
Sembra dunque che la mediazione familiare su invito del giudice (che è la più comune in Europa) venga resa ancora più difficoltosa di quella che è già oggi in virtù di una insistente attenzione alla violenza che già faceva parte del patrimonio genetico del mediatore familiare (almeno nel nostro paese, ma ci sono invece paesi ove vigono principi opposti, dobbiamo ricordarlo): non c’era certo bisogno di ricordarglielo.
Peraltro in ogni crisi familiare vi è spesso almeno una certa dose di violenza psicologica che i mediatori sono abituati ad affrontare: si può dire che sono un supporto naturale per questo tipo di manifestazioni.
Il legislatore sembra poi dimenticare che addirittura in caso di maltrattamenti il giudice attualmente ai sensi dell’art. 342 ter del Codice Civile può inviare le parti ad un organismo di mediazione: la contraddizione con il rispetto della Convenzione che esclude conciliazione e mediazione mi pare allo stato palese.
Avevamo poi l’occasione di estendere, come in altri paesi, sia la mediazione familiare con riferimento ai soggetti (in genere ai dissidi tra parenti tutti) sia con riferimento ai “conflitti” (come ad es. in Germania); noi siamo rimasti invece alla mediazione su lite tra coniugi.
Potevamo inserire un primo incontro di mediazione obbligatoria e non l’abbiamo fatto: non si capisce la ragione visto che in Europa esiste in molti dei paesi UE più avanzati come stato di diritto e giustizia.
Lo troviamo su invio del Giudice in Austria, in Belgio[18], a Cipro, in Francia[19], in Germania, in Inghilterra e Galles, in Scozia, in Lussemburgo, a Malta, in Repubblica Ceca[20], in Svezia.
In sede preventiva poi è necessario celebrare un primo incontro in Croazia, Danimarca, Estonia, Grecia, Regno Unito.
Potevamo dare alle parti la possibilità di scegliere tra il tentativo di conciliazione e la mediazione per approfondire quel piano genitoriale che magari poteva essere carente (si baserà invece probabilmente su un formulario inutile depositato in tutta fretta) e invece tutto quello che abbiamo saputo fare è dare la facoltà alle parti di rifiutare detto tentativo che è nella nostra cultura almeno dal Codice napoleonico.
Poi si è dato al giudice la possibilità di modificare il piano genitoriale dimenticando ancora la mediazione: gli esseri umani non rispettano gli accordi che non sono presi da loro ed è questo un dato di fatto che tutti gli operatori del diritto e della psicologia conoscono.
I requisiti dei mediatori familiari fanno ancora riferimento alla legge 4 del 2013[21] che dice tutto e niente: avremo quindi mediatori che in linea di principio possono anche non aver svolto nessun corso di formazione, visto che la legge 4 non prevede alcun adempimento (l’attività e libera), né alcuna formazione; la legge 4 richiama a ben vedere la norma UNI, ma se il mediatore non è obbligato – come accade attualmente – alla certificazione a che serve il richiamo? Non certo a garanzia dei consumatori. Si potrà solo cercare di dimostrarlo in causa che si sono seguite le norme UNI e potrebbe essere tardi in una materia così delicata.
In quanto alle tariffe poi ogni mediatore potrà stabilire quelle che vuole in base proprio alla legge 4/13; non è obbligatorio seguire ancora nessun codice deontologico (anche se la norma della delega lo richiama) visto che se non sei aderente alle associazione rappresentativa nessuna associazione può importi obblighi. Chi vigila sul mediatore familiare? Solo il giudice.
Esclusivamente gli iscritti alle associazioni possono poi far parte dell’elenco presente in ogni tribunale[22] e quindi ci saranno mediatori associati in tribunale che presenteranno certe garanzie e mediatori “liberi” fuori. Ma il guaio è che non è stato previsto alcun raccordo tra l’obbligo del giudice di indicare con la fissazione d’udienza anche la possibilità di mediazione e l’elenco tribunalizio e ciò vale anche per l’invito del giudice relatore. Si dice solo che le parti possono scegliere nell’elenco dei mediatori familiari ma non si specifica a seguito di che.
E dunque l’elenco dei mediatori familiari resta allo stato una cattedrale nel deserto.
Lo sanno bene i mediatori familiari volontari che in vari fori d’Italia hanno aperto da tempo degli sportelli di informazione gratuita sulla mediazione familiare; senza che siano i giudici a sollecitare le parti (cosa che accade in fori virtuosi, ad es. a Milano) l’attività di informazione resta sulla carta.
In ultimo non si comprende perché ai mediatori familiari sia stato imposto di studiare il diritto di famiglia per legge: i mediatori studiano già psicologia, sociologia, diritto e tante altre cose. Richiamare solo il diritto e lo studio delle norme sulla violenza porta a pensare i profani che l’attività del mediatore – peraltro non definita ancora una volta dalla legge – sia quella di fare da controllore sulla tutela dei minori e sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.
Un ultimo cenno alla disciplina della legge delega in materia di negoziazione assistita.
La delega specifica[23] che vi sarà “la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;”.
Ci si chiede quale avvocato italiano sano di mente farà mettere per iscritto al suo cliente una confessione di fatti a lui sfavorevoli? Nell’Europa di civil law questa impostazione non potrà mai funzionare.
In Francia ci hanno provato ben prima a favorire l’istruzione del legale (procédure participative aux fins de mise en état) ma guarda caso non ci sono menzioni nelle statistiche.
Almeno si poteva partire dallo scambio dei documenti sulla controversia che già avrebbe trovato delle difficoltà nell’avvocatura italiana, ma senza il quale non si può parlare né di negoziazione né di mediazione visto che questi strumenti presuppongono la buona fede e la correttezza dei partecipanti.
Ricordo infine che negli Stati Uniti nel 1983 si è sottratta con la rule sixteen la fase stragiudiziale (che chiamano discovery) proprio perché era dispersiva e costava troppo ai clienti. L’avvocato istruttore è pertanto fallito da quasi quaranta anni e non ci sarebbe oggi la mediazione in America se non fosse stato certificato questo fallimento.
Dunque questa norma italiana sulla “attività di istruzione stragiudiziale”, porterà solo fieno in cascina alla mediazione; personalmente me ne rallegro, ma se lo scopo era quello di supportare il lavoro dei giudici non credo proprio che verrà raggiunto.
E poi comunque non si è previsto nessun raccordo con il codice di procedura civile: in Francia chi ipoteticamente decide di “istruire il processo” vede poi una fissazione immediata dell’udienza.
Da noi invece almeno per ora tutto tace.
[1] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
[2] Il 23 dicembre 2019 il Ministro Bonafede ha proceduto con decreto ministeriale all’istituzione di un tavolo sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale con l’obiettivo di “promuovere la materia delle ADR secondo un modello moderno ed efficiente e favorendo la circolazione delle buone prassi in tutto il territorio nazionale e a livello europeo” nominando quali membri del tavolo i maggiori esperti italiani nel settore della mediazione e delle ADR (alternative dispute resolution). Da questa esperienza nasceva il 28 marzo 2020 il Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione (https://open.luiss.it/files/2020/04/MANIFESTO-MEDIAZIONE-pubblicato.pdf).
Nel frattempo il Governo Conte il 9 gennaio 2020 depositava ad opera del Ministro Bonafede il disegno di legge A.S. 1662.
L’attuale Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio (Commissione Luiso) per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi.
La Commissione ha lavorato sino al 23 aprile 2021 ed ha elaborato un documento .
Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione giustizia ha concluso l’esame del provvedimento il 14 settembre 2021.
In Assemblea il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Il Senato ha approvato il 21 settembre 2021.
Il disegno di legge è approdato alla Camera (A.C. 3289): si compone anche attualmente di un unico articolo con 44 commi.
Il 3 novembre 2021 la Commissione ha approvato la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge Governo A. C. 3289 (ossia quello approvato in Senato). Sono stati poi respinti tutti gli emendamenti. Ed il provvedimento è stato approvato definitivamente dalla Camera il 25 novembre 2021.
[3] In virtù del comma 35 della Legge 26 novembre 2021, n. 206.
[4] Art. 8 c. 1 “… Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.”
Art. 5 c. 2-bis “ Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.”
[5] Lett. c) “estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali (omissis)”.
[6] Comma 4 lett. a) “(omissis) un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;”
[8] Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma e bis, d.lgs. n. 28/2010 ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.
Cass. Civile, sezione II, 20 ottobre 2021 n. 40035
[12] In Argentina (nella provincia di Buenos Aires) è stato varato un progetto di riforma del codice di procedura civile.
Ci sono diverse prescrizioni interessanti (52). Ne cito un paio.
Vengono ampliati i casi di mediazione obbligatoria preventiva (art. 308)” Prima di ogni domanda o domanda riconvenzionale disciplinata dal presente Codice, deve essere osservata l’istanza di mediazione preventiva regolata dalle norme che compongono il presente libro e dalle disposizioni della legge speciale, in tutto ciò che non è stato modificato dalle norme. che compongono questo Codice.”
Pochissime sono le materie escluse (art. 310). “Sono esentati dall’istanza di mediazione:
1°) Azioni di divorzio, annullamento del matrimonio, filiazione, tutela e adozione.
2º) Processi di dichiarazione di determinazione della capacità civile.
3º) Interdizioni.
4°) Misure cautelari.
5º) Procedimenti preliminari e prove anticipate.
6°) Cause successorie e volontarie, escluse le azioni connesse che abbiano contenuto patrimoniale.
7º) Concorsi preventivi e fallimenti.”
[13] Stiamo parlando di una causa del valore di 20.000 €.
[14] Comma 23 Lett. f) “…(omissis) prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;“
[15] Comma 23 Lett. n. n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;”
[16] Violenza psicologica, Atti persecutori (Stalking), Violenza fisica, Violenza sessuale, compreso lo stupro, Matrimonio forzato, Mutilazioni genitali femminili, Molestie sessuali, Aborto forzato e sterilizzazione forzata, Favoreggiamento o complicità e tentativo.
[17] Nozione questa decisamente più larga di quelle enumerate nei delitti di cui agli artt. 33 e ss. della convezione ricomprendendo ad es. anche la violenza economica o comportamenti “non appropriati” nei confronti delle donne.
[21] Comma 23 lett. o) “prevedere che l’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;”
[22] Comma 23 lett. p) “prevedere l’istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l’obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;”.