La formazione del mediatore in Austria
La mediazione, la formazione e lo status del mediatore sono disciplinati dalla legge[1], da un’ordinanza[2], da due direttive[3] e dal 2018 dalle Linee guida per la prova della sostenibilità in relazione all’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione[4].
Il mediatore può essere chiunque abbia compiuto 28 anni. Deve fornire certificato del casellario giudiziario.
Per esercitare il mediatore deve essere registrato; solo in presenza di un mediatore registrato si esplicano peraltro effetti sull’interruzione della prescrizione con l’inizio della mediazione.
Il registro dei mediatori[5] è gestito dal 1° maggio 2004 dal Ministero della Giustizia. Il Ministero però sponsorizza direttamente sul sito ministeriale anche tre associazioni che sono organizzazioni di mediazione e formazione[6].
L’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Ministero federale della giustizia non è legata all’appartenenza ad ordini professionali o ad associazioni di mediatori.
Al contrario, l’adesione non sostituisce la prova della formazione, che deve essere presentata al Ministero federale della Giustizia.
L’iscrizione e il mantenimento della qualifica di mediatore comporta il pagamento di 345 €.
Dopo il primo quinquennio la qualifica si rinnova sempre a pagamento, per un decennio: non prima di un anno e non oltre tre mesi prima della fine del periodo di iscrizione, il mediatore, se desidera rimanere iscritto nell’elenco dei mediatori, può richiedere per iscritto che l’iscrizione sia mantenuta appunto per altri dieci anni.
Allo stesso tempo, deve descrivere l’ulteriore formazione ai sensi del § 20 ZivMediatG (50 ore in 5 anni) e presentare informazioni aggiornate sul casellario giudiziario (non più vecchie di tre mesi).
Il ministero federale della giustizia accetta anche certificati di perfezionamento professionale presentati prima della presentazione della domanda di mantenimento della registrazione.
Il mediatore deve anche provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile: è necessario un contratto assicurativo valido secondo la legge austriaca; la somma minima assicurata deve essere di 400.000 euro; non può essere opposta alcuna esclusione e nessun limite temporale della responsabilità successiva dell’assicuratore.
Le compagnie di assicurazione sono tenute a notificare al Ministero federale della giustizia la perdita della copertura assicurativa (ad es. a causa del pagamento tardivo dei premi o della risoluzione del contratto di assicurazione). Quest’ultimo chiede poi al mediatore interessato di fornire la prova dell’esistenza di una copertura assicurativa entro un certo periodo di tempo. Se si cambia assicuratore e si annulla un contratto assicurativo esistente, anche tale modifica viene comunicata al Ministero federale della Giustizia. Tuttavia, ciò non comporta l’automatica cancellazione dal registro: verrà fissato un termine, ad esempio per dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione con un altro assicuratore. Ciò vale anche nei casi in cui la copertura assicurativa venga meno per recesso da un’associazione che ha consentito ai propri iscritti di stipulare un’assicurazione collettiva.
Il mediatore austriaco svolge dunque un’attività individuale anche se ovviamente può anche lavorare all’interno di un organismo di mediazione; in ogni caso deve anche indicare i locali ove svolge la mediazione.
La formazione è erogata al momento da 58[7] diversi enti iscritti nel registro [8] e dalle Università. In Austria sia le persone fisiche sia le giuridiche possono costituire istituti di formazione (in Italia invece non lo possono le persone fisiche).
Un gruppo di formazione può andare da 10 a 25 persone (per 25 ci vogliono però due docenti); nel caso di lezione teorica il gruppo può arrivare a 30 persone.
L’ente di formazione deve possedere locali appropriati per l’amministrazione e per la didattica.
Ovviamente ogni ente deve presentare annualmente un documento con le uscite e le entrate che devono essere coerenti.
Ogni ente deve predisporre un piano di valutazione sia per i formatori sia per i discenti. Deve indicare al Ministero il numero, il titolo e il contenuto dei corsi ed i materiali forniti; bisogna poi inviare relazioni complete sul numero dei partecipanti e dei licenziati per ogni corso.
Per ogni corso vanno indicati i docenti, i costi e le procedure di reclamo.
Il contenuto della formazione è disciplinato dalla legge (§ 29 ZivMediatG) e dalle decisioni del Comitato consultivo.
Gli enti di formazione devono essere formati da almeno tre persone fisiche: una persona dovrebbe occuparsi della amministrazione e gli altri della didattica (non ci deve essere commistione).
I docenti dovrebbero essere mediatori (tranne quando impartiscono conoscenze specialistiche supplementari).
Dal 2018 gli enti di formazione devono dare prova della “sostenibilità” ai sensi dell’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione civile.
In altre parole, ai sensi del § 27 ZivMediatG, gli istituti di formazione registrati devono riferire per iscritto al Ministro federale della giustizia entro il 1° luglio di ogni anno precedente, sul contenuto e sul successo delle attività di formazione dell’anno precedente per dimostrare la sostenibilità dell’attività[9].
Il contenuto della formazione che è assai nutrito e viene impostato in modo orario differente in base alla facoltà, all’esperienza e alle conoscenze.
In altre parole, la formazione richiesta per una professione e la pratica generalmente acquisita durante il suo esercizio devono essere adeguatamente considerate.
In generale sono previste 200 ore di teoria e 165 ore di pratica, Per un totale di 365 ore.
Contenuto della formazione | Unità minime |
Parte 1 Parte teorica | |
Parte totale | 200 |
1. Principali caratteristiche e sviluppo della mediazione, compresi i suoi presupposti e modelli di base | 12 |
2. Procedure, metodi e fasi della mediazione con particolare attenzione agli approcci orientati alla negoziazione e alla soluzione | 26 |
3. Fondamenti di comunicazione, in particolare comunicazione, tecniche di interrogazione e negoziazione, conversazione e moderazione con particolare riguardo alle situazioni di conflitto | 32 |
4. Analisi dei conflitti | 15 |
5. Forme e campi di applicazione della mediazione, ad esempio mediazione individuale, congiunta o di gruppo, nonché mediazione di grandi gruppi; Mediazione familiare, economica e interculturale | 20 |
6. Introduzione alle teorie della personalità, in particolare alle strutture della personalità, alle basi della psicologia di gruppo e delle forme di intervento psicosociali e alle questioni di genere | 20 |
7. Questioni etiche della mediazione, in particolare comprensione del ruolo e dell’atteggiamento dei mediatori, immagine di sé e immagine umana nella mediazione | 15 |
8. Principali caratteristiche delle disposizioni di legge | 40 |
9. Fondamenti delle relazioni economiche | 20 |
Parte 2 Parte orientata all’applicazione | |
Parte totale | 165 |
1. Autoconsapevolezza individuale e di gruppo | 40 |
2. Seminari pratici sulla pratica delle tecniche di mediazione utilizzando Giochi di ruolo, simulazione e riflessione | 58 |
3. Lavoro di gruppo tra pari | 24 |
4. Casistica | 17 |
5. Accompagnamento alla partecipazione alla supervisione pratica nel campo della mediazione (di cui 3 unità di supervisione individuale) | 26 |
Totale | 365 |
I contenuti formativi per avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri e avvocati della procura finanziaria e dei docenti universitari in materia giuridica, pur non variando nei contenuti, contemplano 136 ore teoriche e 84 di pratica, per un totale di 220. Lo stesso vale per i commercialisti, i consulenti di direzione, gli ingegneri e i docenti universitari nelle materie pertinenti; gli ingegneri devono svolgere però 8 ore supplementari.
In altre parole, per i professionisti sopradetti variano le ore per un determinato contenuto in base alle conoscenze: ad esempio i commercialisti non studiano i fondamenti delle relazioni economiche.
Medesimo approccio e numero di ore vale per psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, counselor e assistente sociale, ciascuno con tre anni di esperienza professionale: è ovvio che ad esempio in relazione al punto 5 della teoria faranno solo cinque ore e non venti.
Inoltre, è per tutti necessario un aggiornamento di almeno 50 ore[10] in 5 anni[11].
La partecipazione a seminari specialistici, workshop, intervisione, supervisione extraprofessionale, ecc. può essere considerata come ulteriore formazione. La propria attività di insegnamento non conta come ulteriore formazione, poiché l’insegnante di solito impartisce conoscenze che gli sono già familiari. La formazione completata nei primi cinque anni non può essere riportata al quinquennio successivo (dopo i primi 5 anni la formazione continua non va più segnalata al Ministero)[12].
[1] Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Fassung vom 03.10.2019
[2] Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV)
[3] 1) Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.
L’ultima versione è del 18/7/2019
2) Richtlinie des Beirats für Mediation über die Kriterien zur Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG
https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH3T-DE-p
[4] Dal 18/7/2018 devono dimostrare al Ministero di svolgere attività.
V. Leitfaden zum Nachweis der Nachhaltigkeit iSd Berichtspflicht gemäß § 27 ZivMediatG
[5] https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DXPU8-DE-p
[6] Bundesverband für Mediation, Netzwerk Mediation, Servicestelle Mediation
https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH3T-DE-p
[7] https://www.netzwerk-mediation.at/content/aus-und-weiterbildung
[8] https://mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH23-DE-p
[9] Il questionario a cui devono rispondere ricomprende le seguenti domande:
1.) Istruzione
a.) Numero, descrizione e contenuto dei corsi offerti?
b.) Numero di partecipanti E licenziati?
c.) Come vengono valutati e ulteriormente sviluppati questi corsi?
d.) Quali corsi futuri sono previsti?
2.) Non sono stati tenuti corsi di formazione
a.) Ragione?
b.) Presentazione di un progetto per l’implementazione dei corsi futuri pianificati
c.) Cosa si sta facendo per offrire corsi in futuro?
d.) Come viene incentivata la consapevolezza dei corsi?
e.) Quali eventi alternativi si sono invece svolti?
Leitfaden zum Nachweis der Nachhaltigkeit iSd Berichtspflicht gemäß § 27 ZivMediatG
[10] Di 45 minuti ciascuna.
[11] § 20 l. 6 giugno 2003 (ZivMediatG) e direttiva 5 giugno 2007 sulla formazione (Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.)
http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at.
[12] https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home