Quanto si spende per mediare  in Cina in un Organismo di mediazione?

In evidenza

Si  fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.

L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.

Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011

Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.

Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.

A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera

Meno di 26.348,16 € (inclusi 26.348,16 €) 131,56 €
Da 26.348,16 € a 65870,40 € (inclusi 65.870,40 €  yuan)1%131,56 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )0.5%526,96 € più lo 0,5% dell’importo contestato superiore a 65870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)0.1%856,32 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Da 658.704,01 €  a 2.634.816,032 € (inclusi 2.634.816,032 €)0.05%1383,28 yuan più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01
Da 2.634.816,032 €  a 5.269.632,07 € (inclusi 5.269.632,07 €)0.03% 2371,33 € più lo 0,03% dell’importo contestato superiore a 2.634.816,032 €
Più di 5.269.632,07 €0.01%3161,78 € più lo 0,01% dell’importo contestato superiore 5.269.632,07 €

1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.

2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:

(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;

(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;

(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.

3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.

4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.

5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.

Remunerazione dei mediatori:

Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €)856,32 €
Da 26.348,16 €  a 65.870,40 €  (compresi  65.870,40 € )         856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 € 
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)1910,24 €  più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Più di 658.704,01 €2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 €

1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.

2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.

3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.

4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.

4. Commissione di rimborso

Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.

La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.

Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino

 di sala riunioniCapacitàCanone di utilizzo standardStrutture e attrezzature accessorie
€/mezza giornata€/giorno
piccola sala conferenzeMeno di 10 persone105,39 €197,61 €Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga
sala conferenze media10-20 persone210,79395,22Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione
ampia sala conferenze20-30 persone329,35592,83Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente )

Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.

Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:

Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:

(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;

(2) Il tempo per lo studio del caso;

(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;

(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.

Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.

Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.

Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.

Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.

Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.

Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.

Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.

Fonte: http://www.bjac.org.cn/page/tj/shoufei.html

La formazione del mediatore in Belgio

In evidenza

1. Introduzione

Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.

Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.

Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.

Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.

La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.

A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).

Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:

1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;

2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;

3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;

4)  non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;

5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.

§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.

§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”

Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3]  § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.

La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.

Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.

Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.

§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:

1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.

2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.

3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.

4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.

5°Stabilire un codice etico.

6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.

8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.

10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.

11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.

12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.

13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.

14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.

§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.

Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5]  e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].

Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.

2. Il  candidato mediatore belga

Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.

Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7].  Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].

Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].

Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).

La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.

Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.

Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.

L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.

Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.

Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.

L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.

L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].

3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione

Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].

Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.

Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:

– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;

-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;

– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.

Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.

Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.

Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.

L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.

La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.

Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:

– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;

– L’identità della persona di contatto;

– il modello di certificato di partecipazione effettiva.

– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.

L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.

– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;

– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;

– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.

Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.

Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.

Il Consiglio adotta una decisione motivata.

Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.

La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.

L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.

Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.

Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.

Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.

L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].

4. I corsi di formazione: la formazione base

I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.

La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.

La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:

1.         Nozione di conflitto, violenza e molestie[22];

2.         Introduzione alla mediazione[23];

3.         Diritto relativo alla mediazione[24];

4.         Comunicazione relativa alla mediazione[25];

5.         Psicologia legata al mediatore e alla mediazione[26];

6.         Sociologia legata alla mediazione[27];

7.         Processo di mediazione[28]:

8.         Condotta professionale ed etica[29];

9.         Statuto del Mediatore[30];

10.       Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;

11.       Mediazione a distanza per via elettronica.

La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.

Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.

La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:

1.         Le fasi del processo di mediazione;

2.         L’applicazione dei principi di mediazione;

3.         Capacità di mediazione;

4.         Abilità comunicative;

5.         Capacità di negoziazione;

6.         Interventi in situazioni concrete;

7.         Scenari attraverso giochi di ruolo;

8.         L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.

5. I corsi di formazione: la formazione specialistica

Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.

La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.

La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;

–           Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;

–           Rapporti parentali (potestà genitoriale, relazioni personali, modalità di alloggio, ecc.)  …) ;

–           Obblighi di manutenzione:

o          il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo

o          assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.

–           Diritto immobiliare e diritto successorio;

–           Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;

–           Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Psicologia e sociologia

–           Psicologia e sociologia della famiglia;

–           Effetti psicologici dei conflitti familiari;

–           Relazioni e dinamiche familiari;

–           Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione familiare a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Obblighi;

–           proprietà;

–           consumo;

–           responsabilità;

–           assicurazione;

–           economia e società;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative

–           Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società

2.         Mediazione civile e commerciale;

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:

–           Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Mediazione sociale:

–           Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;

–           I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;

–           Benessere sul lavoro;

–           Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione sociale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

6. L’autovalutazione e la valutazione

Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.

Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.

La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.

GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*

Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………

Scala di punteggio: 1 = Insoddisfacente – 2 = Necessita di miglioramento – 3 = Soddisfacente – 4 = Superiore – 5 = Eccezionale

CONOSCENZA DEL PROCESSO GESTIONE DEI PROCESSI CAPACITÀ DI ANALISI CAPACITÀ DI EMPATIA COSTRUZIONE DI ACCORDI 
Competenze dei partecipanti alla mediazione
-Relazione tra i partecipanti
-Desiderio di trovare un accordo
-Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile
  Interazione produttiva
-Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti
-Relazione tra i partecipanti e il mediatore
 Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto)
-Conseguenze legali
-Impatti finanziari
-Competenze dei partecipanti
  Rispetto per i partecipanti
Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti
-Attenzione attiva alle loro preoccupazioni
-essere attenti alle nuove possibilità
  Preparazione dei partecipanti
-Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione.
-Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista.
 
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.)
-Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo
-Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione
 Equilibrio delle interazioni
-Ogni partecipante è coinvolto
-Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate
 I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza  Riassumere e riformulare
-I punti principali
-Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti
-Temi e punti importanti
-Nominarli e strutturarli
 Inquadrare i problemi  
-Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni
-Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti
-Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci
 
Conoscenza dei partecipanti  
– Le loro aspettative
– i loro limiti
 Clima sicuro per parlare del conflitto Ascolto dei partecipanti   -Descrizione del conflitto Riconoscimento
-Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni
-Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste
 Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni 
Strategie per la gestione dei conflitti Incoraggiamento e fiducia
-Autodeterminazione dei partecipanti
-Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti
 Domande neutre e aperte Riformulazione / validazione Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante. Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili 

Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.

Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati

Griglia per le organizzazioni di formazione –

 Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.

Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di  mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.

Il candidato mediatore:

Cognome, nome: ……………

Il valutatore:

Cognome, nome: ……………

Data:……………………………..

TITOLO  I.  CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. Processo di mediazione
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
1.1.Presentazione dei partecipanti    
1.2.Conferma dell’autorità decisionale    
1.3.Presentazione del processo    
1.4.Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone)    
1.5.Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine…    
1.6.Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….)    
1.7.Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità…    
1.8.Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione)    
1.9.Comprendere le fasi della mediazione    
1.10.Gestione del tempo (interviste, agenda…)    
  • Capacità di comunicare
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
2.1.Ascolto attivo e premuroso    
2.1.1.Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione.    
2.1.2.Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità    
2.1.3.Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere.    
2.1.4.Interrogarlo (domande aperte)    
2.1.5.Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale.    
2.1.6.Dagli segni visivi e verbali di interesse.    
2.1.7.Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…)    
2.1.8.Pratica i silenzi.    
2.1.9.Mostrare empatia    
 2.1.10.Rimani neutrale e benevolo    
2.2.Empatia    
2.3.Connotare positivamente    
2.4.Mettere in comune i punti di vista    
2.5.Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno)    
2.6.Osservazione    
2.7.Ritaglio    
2.8.Gestione del silenzio    
2.9.Flessibilità, adattabilità (linguaggio, atteggiamento, contesto…)    
2.10.Gestione sistemica/di gruppo    
2.11.5 Assiomi della comunicazione (Watzlawick)    

           3. Chiarimento dei problemi

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
3.1.Identificazione del/i problema/i    
3.2.Comprensione (utile per la mediazione) del contesto (nei suoi aspetti psico-socio-legali, sistemi, culture….)    
  • Determinazione degli interessi/bisogni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
4.1.Riconoscere le emozioni    
4.2.Chiarire interessi e bisogni    
4.3.Mettere in comune interessi/bisogni    
  • Proposta di opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
5.1.Brainstorming    
5.2.Bacchetta magica    
5.3.Altre tecniche    
  • Considerazione delle opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
6.1.Uso di criteri oggettivi    
6.2.Supporto per la ricerca di soluzioni WinWin    
6.3.Pacchetti di offerta    
6.4.Gestione delle situazioni di blocco    

            7. Verifica del pieno consenso

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
7.1.Garantire il pieno consenso    

         8.Fine della mediazione

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
8.1.Chiarezza e precisione degli accordi di mediazione    
8.2.Garantire l’approvazione dell’accordo    
8.3.Richiamare l’attenzione sulle conseguenze della firma di accordi    
8.4.Accordo parziale/globale, provvisorio/definitivo, intermedio/finale    

9. Utilizzo di strumenti specifici

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
9.1.Caucus    
9.2.Tavolo    
9.3.Umorismo, metafore…    
9.4.Genogramma, diagramma di flusso    
9.5.Rappresentazione grafica del contesto    
9.6.Linea temporale    
9.7.(cronologia degli eventi…)    
9.8.Timeout, pausa    
9.9.BATNA/WATNA & migliore interesse    
9.10.Altro…    
  1. Etica e condotta professionale
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
10.1.Padronanza delle regole professionali    
10.2.Padronanza delle regole etiche    
10.3.Padronanza dell’etica    

11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
11.1.Il mio comportamento etico    
11.2.Autovalutazione    

TITOLO  II.  VALUTAZIONE

La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo.  In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.

Valutazione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …

Firma del candidato mediatore, ……………….. ………………..  Data:………………………

che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.

7. L’esito della formazione di base e specialistica

Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.

In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).

Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.

Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.

La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).

Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].

8. La formazione continua

Occupiamoci ora della formazione continua.

Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un   mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727  del codice giudiziario[32]

L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.

Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.

Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.

Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.

A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.

Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.

Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.

Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.

La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.

La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.

La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio. 

La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il  mediatore a  svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il  suo  funzionamento personale  di fronte  al conflitto  e alle persone in   conflitto, a riflettere sulle  sue risonanze, le sue  resistenze, pregiudizi e alleanze.

La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].

La supervisione può essere individuale o collettiva.

L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.

l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.

La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.

Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:

 -il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,

– gli argomenti trattati,

– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).

È firmato da tutti i partecipanti.

In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.

Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].

Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].

Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:

a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),

c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],

d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].

Non possono essere riconosciuti come formazione continua:

– Lettura di libri.

-Partecipazione a   riunioni di mediazione.

-Chat di mediazione.

-Sessioni di coaching come assistente formatore.

Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua. 

9. Il procedimento disciplinare

La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.

Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.

Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese. 

I collegi siedono con tre membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza. 

Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.

Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.

Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.   

In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.

Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.

Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.  

Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.

La Commissione mette a disposizione un modulo di  reclamo  sul sito web della  Commissione federale di  mediazione. 

La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.

Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.

Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.

Il presidente della Commissione conferisce il  fascicolo  completo  al collegio competente affinché possa  essere avviato,  se necessario,  un procedimento disciplinare.

 Il collegio competente può decidere che la  denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40]

Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa  il denunciante o  il dichiarante.

Il rigetto della denuncia  non impedisce al denunciante o  al dichiarante  di  presentare  successivamente  una nuova denuncia o dichiarazione.

 Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.

 Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:

1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il  numero di serie;

 2) il riferimento al regolamento;

3) la composizione della Commissione;

4) i fatti portati  a  conoscenza della Commissione;

5) le norme che possono essere state violate;

6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;

7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;

8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;

9) se del caso, l’avvertenza che, ai  fini della tutela della vita privata  di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità  sono stati oscurati;

10) il diritto di richiedere  ulteriori misure investigative in modo  motivato; 

11) Il diritto  della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di  un membro della Commissione;

12. la possibilità di ottenere,  su  richiesta, che  il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi  il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;

 La Commissione allega alla notifica una copia del verbale  disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo  e  ottenerne copia. 

 Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del  procedimento disciplinare. Esse sono  tradotte, se del caso,  nella lingua procedurale.

Se  il denunciante,  il presidente o l’organo  chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa  il  luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli  designa a tal fine. La citazione  precisa che la procedura di conciliazione è riservata.

La Commissione convoca le parti interessate  mediante lettera  ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a  uno dei suoi   membri al fine di esaminare se una  soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate.  È  redatto un verbale di  comparizione delle persone interessate.

Se  viene raggiunto un accordo, il  verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate. 

Se non si raggiunge un accordo  o se una delle  parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.

La conclusione di un accordo non  osta all’adozione di  una sanzione   disciplinare  da parte della commissione.  

Se  la  procedura continua, le parti  interessate  sono convocate, mediante  lettera raccomandata  o notifica  all’indirizzo  di posta elettronica, a comparire dinanzi  alla  Commissione. 

La citazione contiene  le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza. 

Il termine  per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.

 Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante. 

 Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito  del procedimento penale.

Una denuncia o un’indagine penale  non impedisce  alla Commissione  di adottare misure disciplinari.

Se la sanzione disciplinare si rivela  incompatibile con una  successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare  con effetto  retroattivo  a decorrere dalla  data in cui   è irrogata la   sanzione   disciplinare.

Le parti interessate  possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.

 La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.

Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.

In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:

– legittimo sospetto;

– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;

– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;

– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;

– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.

Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.

Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.

La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.

In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato  può chiedere   alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico  o l’interesse pubblico  vi ostino. 

 La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.

 Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.

La Commissione può imporre le  seguenti sanzioni ai mediatori certificati:

– avvertenza;

– rimprovero;

– l’obbligo di completare un tirocinio per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in  co-mediazione per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-la sospensione per  un periodo non superiore a un anno;

-la revoca del riconoscimento.

 Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.

Se i fatti addebitati  costituiscono un  inadempimento continuato,  l’ultimo atto  contestato  costituisce il  punto  di partenza  del termine di prescrizione. 

 Per quanto riguarda gli  organismi, la Commissione può:

-formulare raccomandazioni;

-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione  per  un periodo limitato non superiore a un anno;

 -revocare il  riconoscimento dell’organismo.

La decisione è firmata dal  presidente del  collegio e inserita nel fascicolo.

 Il presidente del  collegio notifica senza indugio la  decisione  al mediatore o all’organo.

 Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a  meno che tale  notifica  non sia contraria  a  motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica  soltanto  il dispositivo della decisione.     

La notifica riproduce il  testo  integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.

 Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.

 La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo

Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.

Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.

La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.

Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.

Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.

Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.

Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.

Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.

La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.

Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.

Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.

10. Il codice deontologico del mediatore belga

Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore  è individuale.

Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.

Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”

Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”

La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”

Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.

Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.

Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.

Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”

In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.

In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”

Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”

Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.

Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.

Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato. 

 Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa. 

Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per: 

  • Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
  • Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42],  del codice giudiziario;
  • Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
  • Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
  • Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.

Preliminare alla mediazione

PRIMI CONTATTI

Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.  

Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.

 § 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.

 § 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.

Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione. 

Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.

Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.

COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.

Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.

Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.

Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione. 

 Questi concetti devono essere intesi come segue:

 – Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà. 

-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione. 

-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.

Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:

  • quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
  • quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
  • in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.

§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.

§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.

Il Protocollo di mediazione

Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.

§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.

Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.

§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni

  • nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
  • il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
  • un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
  • una breve descrizione della controversia;
  • la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
  • il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
  • la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
  • la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.

Il protocollo menziona inoltre:

– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali; 

– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.

Lo svolgimento della mediazione

ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE

Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale. 

 Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.

§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.

Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.

Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.

Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.

Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.

Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.

Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.

IN MEDIAZIONE

Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione. 

Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che

– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;

– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;

– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;

– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;

– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.

Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.

FINE DELLA MEDIAZIONE

Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.

 Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.

 Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.

 L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.

Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.

Onorari e spese del mediatore

Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.

Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.

§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).

Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.

§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.

Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.


[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese). 

Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/maisons-de-justice

Gli indirizzi si trovano in https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj

Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.

[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.

[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,

est remplacé par ce qui suit :

“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,

composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de

membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les

évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union

européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des

avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs

qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs

doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier

examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

[4] Il trattamento economico dei membri della Commissione è disciplinato da tre decreti reali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-royaux) e la nomina da due decreti ministeriali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-ministeriels).

Contatto: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[6] Cfr. https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Critères d’agrément des médiateurs

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

30.03.21_reglement_formation.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-guide_fr_auto-evaluation_mediateur.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-evaluation_finale_fr_des_candidats_mediateurs.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015

définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[7] Presenta una domanda separata per tipo di mediazione, ogni volta accompagnata da un fascicolo completo.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[8] Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

[11] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/instances_de_formation_agreees33.pdf

[12] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/erkende_vormingsinstanties_nl_2020_1_0.pdf

[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

[15] Critères d’agrément des médiateurs

Esempio di consenso:

Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.

[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.

[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.

[20] A condizione che

-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia; 

-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.

[21] 30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[22] Concetto di conflitto, violenza e molestie

-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);

-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;

-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;

-Chiarimento e gestione dei conflitti;

-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;

-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.

[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;

-Definizione di mediazione;

-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);

-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);

-Introduzione alla negoziazione ragionata;

-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;

–  Struttura, processo, postura, ruolo, problemi, ecc.;

–  I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo

[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);

-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);

-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;

-Mediazione nel diritto europeo e internazionale.

[25] -Concetti e metodi di comunicazione;

-Barriere alla comunicazione;

-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;

-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;

-Teorie del cambiamento;

-Mediazione a distanza;

-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.

[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;

– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);

– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;

– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);

– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);

-Principali correnti della psicologia;

-Principi di analisi e paradigmi.

[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;

– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;

– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.

[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;

– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;

– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;

– Gestione del quadro di mediazione;

– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;

– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).

[29] – Definizioni e principi;

– Regole e codici deontologici: – specificamente applicabili ai mediatori accreditati – secondo le altre professioni del mediatore;

– Portata della competenza, poteri del mediatore e rispetto della volontà delle parti;

– Questioni etiche legate a casi concreti.

[30] – Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni in relazione alla mediazione;

– Obblighi amministrativi, fiscali e sociali del mediatore accreditato.

[31] Questo è l’indirizzo dei mediatori accreditati:

https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur

[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

I mediatori che hanno  perso il  loro accreditamento  hanno  sempre  la possibilità di recuperarlo a certe condizioni  .

[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.

[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.

[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.

[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal  supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.

[39] Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

[40] Il collegio può decidere di non attivarlo  quando:

– I reclamo non è diretto contro  un mediatore accreditato  o un organismo autorizzato;

– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto  sull’attività professionale del mediatore;

– La denuncia si riferisce a fatti che esulano  dalla  missione legale  dell’organizzazione.

[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”

[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”

[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”

Modifiche temporali al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

In evidenza

Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22.  Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Art. 8

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e di   cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].


[1] Art. 35

Disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022

[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva

Continua su pdf

Cenni sulla giustizia riparativa

A seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini, tra gli altri, di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione[1].

Detto ciò è disciplinata esplicitamente da almeno 20 paesi di area UE.

Mediazione penale
Austria[2]
Belgio[3]
Bulgaria[4]
Croazia[5]
Danimarca[6]
Finlandia[7]
Francia[8]
Germania[9]
Irlanda[10]
Lussemburgo[11]
Italia[12]
Paesi Bassi[13]
Portogallo[14]
Polonia[15]
Repubblica Ceca[16]
Romania[17]
Slovacchia[18]
Spagna[19]
Svezia[20]
Ungheria[21]

Altri stati la possono però regolarla con la disciplina della mediazione in generale.

Gli Stati che fanno più mediazioni penali sono nell’ordine Finlandia (16.000), Polonia (4.000) e Spagna (3.000).

Diversi stati si sono mossi prima di qualunque intervento della Comunità Europea.

L’Italia ha varato una disciplina nel 2000: l’art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274[22] inerente la giurisdizione penale del Giudice di Pace.

È stata varata una Direttiva europea: la 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.  Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.

Nel 2018 l’Italia ha varato il Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121[23] secondo cui l’esecuzione della pena  detentiva  e  delle  misure  penali  di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato ((i programmi di giustizia riparativa di  cui al decreto legislativo attuativo della legge 27  settembre  2021,  n. 134[24])).  

Il 3 ottobre 2018  c’è stato un intervento del Consiglio d’Europa che è sicuramente il più interessante e corposo ai nostri fini: la Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, che è stata presa come base per la disciplina della legge delega[25] e dell’ultimo decreto delegato[26] che dovrebbe entrare in vigore il 30/12/2022[27]

È stata varata la legge delega: Legge 27 settembre 2021, n. 134 entrata in vigore il 19/10/2021.

A seguire è stata importante la Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021 che ci ha dato (o meglio ha ripreso la definizione di giustizia riparativa: “la giustizia riparativa è un processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato, e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

questo processo prende spesso la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore del reato, che presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell’autore, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza;”.

Infine è arrivato il decreto delegato: il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

La legge delega disciplina la giustizia riparativa  all’art. Art. 1 c. 18 lett. a)-g) e 19 e all’art. 2 c. 22.

Il Decreto legislativo è assai articolato: ha dedicato una parte generale e organica alla giustizia riparativa dagli articoli 42 a 67 e poi ha modificato (o ha introdotto nuove norme):

  1. Il codice penale (articoli 62, 152 e 163).
  2. Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 601, 656, 660).
  3. Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.
  4. la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
  5. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
  6. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

Le modifiche sono in generale legate all’avviso che sia possibile adire la giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo.

Vi sono infine da registrare due disposizioni transitorie:l’art. 92 sui servizi esistenti e l’art. 93 sull’inserimento nell’elenco dei mediatori.

La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Il nuovo dettato normativo è il seguente.

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto

«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto  convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67).

Entrano invece in vigore a maggio 2023:

a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).

b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)

c)  Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter

d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)

e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)

f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)

In pratica sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.

A giudizio dello scrivente la Riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa è uno splendido edificio normativo. Tuttavia ho l’impressione che richieda dei requisiti in capo ai mediatori, anche nella fase transitoria, che non sono per niente facili da rinvenire in tutto il territorio nazionale[28].

E’ probabile che il legislatore rendendosi conto delle difficoltà di formare mediatori e di strutturare le organizzazioni ha rimandato l’applicazione a maggio 2023.

Del resto in Francia dove sono partiti almeno una trentina d’anni fa ci sono soltanto 309 mediatori penali.


[1] Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale

[2] § 157 StPO Aussageverweigerung

https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/157

[3] § 458 STRAFWETBOEK.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet

[4] Art. 24 c. 11 (5) n. 3 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224

[5] 1) Art. 360-364  Zakon o kaznenom postupku

https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku

 2) ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

http://www.propisi.hr/print.php?id=795

[6] Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125406

[7] 1) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060267

2) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091805

3) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta.

 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101252

4) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden «sovittelusta» annetun valtioneuvoston asetuksen 5 b §:n muuttamisesta

[8] 1) Artt. 434-9, 435-7 e 435-9 Code pénal

2) Code de procédure pénale

Articolo 41-1, Articolo R92, Articolo R15-33-30, Articolo R121-2, Articolo R121-4, Articolo 706-113, Articolo D47-16, Articolo D47-17, Articolo D47-22, Articolo A43-5.

[9] 1) § 46 Strafgesetzbuch

https://dejure.org/gesetze/StGB/46a.html

2) § 155a Strafprozeßordnung

https://dejure.org/gesetze/StPO/155a.html

[10] § 78 Children Act, 2001

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/24/section/78/enacted/en/html

[11] Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/05/06/n1/jo

[12] Art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (mediazione penale)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274!vig=

Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121!vig=

[13] Art. 206 c. 4 e 266 c. 3 Wetboek van Strafvordering BES

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028681/2019-07-01/#HoofdstukVierde_TiteldeelIII_AfdelingZesde_Artikel266

[14] 1) Portaria n.º 68-A/2008, de 22 de Janeiro

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/portaria-n-68-a-2008-de/downloadFile/file/Port%2068-A.2008.pdf?nocache=1200993295.16

  2) Portaria n.º 68-B/2008, de 22 de Janeiro

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/portaria-n-68-b-2008-de/downloadFile/file/Port%2068-B.2008.pdf?nocache=1200993391.57

 3) Portaria n.º 68-C/2008, de 22 de Janeiro

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/portaria-n-68-c-2008-de/downloadFile/file/Port%2068-C.2008.pdf?nocache=1200993480.77

[15] 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.098.0000969,ustawa-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.html

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010560591

3)  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000863

 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022392037

[16] Zákon č. 257/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257

[17] 1) Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale.

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_255_2013_punerea_in_aplicare_lege_135_2010_codul_de_procedura_penala_modificare_acte_normative_dispozitii_procesual_penale.php

2) Ordonanța de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdomjrhe2a/ordonanta-de-urgenta-nr-24-2019-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-211-2004-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-protectiei-victimelor-infractiunilor-precum-si-a-altor-acte-normative

3) Art. 68 LEGE Nr. 192/2006 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71928

[18] 550 ZÁKON z 28. októbra 2003 o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550

[19] Art. 84 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

[20]   Lag (2002:445) om medling med anledning av brott

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002445-om-medling-med-anledning-av-brott_sfs-2002-445

[21] 1) 2006. évi CXXIII. Törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

2) 2012. évi II. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

http://jogiportal.hu/view/a-szabalysertesekrol-a-szabalysertesi-eljarasrol-es-a-szabalysertesi-nyilvantartasi-rendszerrol-szolo-2012-evi-ii-tv

[22] 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela,  promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia  utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare  l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra,  può avvalersi anche dell’attività centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio ((dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio))*. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di  conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce  gli  stessi  effetti  della  remissione   della querela.

* Dal 30/12/2022.

[23] (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )

[24] Dal 30/12/2022.

[25] Legge 27 settembre 2021, n. 134 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

[26] Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

[27]È stato introdotto l’art. 99bis con il decreto legge  31 ottobre 2022, n. 162 (in G.U. 31/10/2022, n.255)

[28] 1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

 2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

Slitta l’applicazione nel nostro ordinamento della giustizia riparativa

In evidenza

La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209)) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Il nuovo dettato normativo è il seguente.

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto

«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto  convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67)[1].

Entrano invece in vigore a maggio 2023:

a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).

b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)

c)  Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter

d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)

e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)

f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)

In sintesi sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo, né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.

Lo Stato dovrà quindi dedicarsi all’organizzazione delle strutture e alla formazione dei mediatori secondo la disciplina dettata dagli articoli 42 a 67 che, come ribadisco, entrano in vigore il 30 dicembre 2022.


[1] Articolo 6.

(Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

« Art. 99-bis (Entrata in vigore). – 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»

La nuova normativa della negoziazione assistita in Francia: un confronto con quella italiana

In evidenza
  1. Generalità

Quella che da noi da ultimo si chiama giustizia consensuale e prima ADR[1], in Francia[2] è stata indicata nel tempo con ben tre acronimi:

1) MARD Mode Alternatif de Règlement des Différends,

2) MARC: Mode Alternatif de Règlement des Conflits e

3) MARL: Mode Alternatif de Règlement des Litiges.

Con queste locuzioni ci si riferisce ad arbitrato, conciliazione,  negoziazione, diritto collaborativo, procedura partecipativa, azioni collettive, che possono spingersi fino a clausole contrattuali di anticipazione o risoluzione quando si tratta, in via preventiva, di evitare o risolvere le controversie che dovessero insorgere (mediazione progettuale/mediazione preventiva)[3].

Il legislatore ha approntare allo stato ben 54 provvedimenti in materia di risoluzione alternativa delle controversie e dunque denota una grande sensibilità verso la materia (da noi i provvedimenti sono allo stato 29).

In Francia a differenza dell’Italia non sussiste poi una preminenza della mediazione civile e commerciale (da loro detta mediazione contrattuale) sulle altre procedure stragiudiziali, ma al contrario la mediazione è posta sullo stesso piano della conciliazione e appunto della procedura partecipativa (v. al proposito l’art. 1528  C.p.c. in seguito qui descritto).

Si tenga presente che mediazione, conciliazione e procedura partecipativa in Francia non riguardano soltanto il settore civile e commerciale, ma anche quello sociale e rurale (v. art. 1529 C.p.c).

Purtroppo il 22 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha annullato, su richiesta ovviamente dell’Avvocatura, l’articolo 750-1 del codice di procedura civile che prevedeva l’obbligo del ricorso preventivo a un metodo amichevole di risoluzione delle controversie prima di qualsiasi azione legale per le controversie relative a un importo inferiore a 5.000 euro o per una lite di quartiere. Questo provvedimento innovativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è durato dunque poco: lo cito perché il cittadino poteva scegliere come condizione di procedibilità sia la mediazione, sia la conciliazione, sia la procedura partecipativa[4].

Di conseguenza non esiste più uno strumento alternativo preventivo obbligatorio, mentre da noi come sappiamo sia la mediazione, sia la negoziazione assistita possono essere svolte volontariamente o come condizioni di procedibilità in via preventiva.

La procedura partecipativa, da noi negoziazione assistita da uno o più avvocati[5], è nata in Francia per ragioni economiche e politiche.

Nel 2008 il  Governo Sarkozy pensava di eliminare, per scarsità di fondi, i tribunali che si occupavano di controversie di lieve entità[6] (eliminazione che è avvenuta peraltro solo diversi anni dopo[7]); in previsione di ciò gli avvocati che lavoravano presso quelle giurisdizioni si sarebbero trovati senza lavoro: bisognava trovare loro un’altra occupazione.

Inoltre nel 2008 era uscita la direttiva 52 e gli avvocati francesi (come quelli italiani nel 2010) erano spaventati dalla mediazione (anche da quella giudiziaria già presente in Francia dal 1995) che avrebbe, secondo il loro giudizio, potuto sottrarre onorari alla categoria e dunque presentarono in Parlamento nel 2009 il progetto Guinchard in funzione anti-mediazione[8].

Infine le consulenze a processo instaurato (specie in materia familiare) avevano assunto costi esorbitanti e così si pensò di acquisirle appunto tramite la procedura partecipativa e dunque attraverso contrattazione tra le parti ed il perito.

Quest’ultimo aspetto forse potrebbe trovare espressamente alloggio anche nella convenzione italiana: in quella francese di sicuro il perito è molto più libero di muoversi che nel nostro ordinamento; la disciplina (articoli da 1547 a 1554 C.p.c.), a mio giudizio, dovrebbe essere pressa a modello per le CTM in mediazione civile e commerciale (e andrebbe pertanto abolita la norma per cui il  regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti). Da noi peraltro la perizia in mediazione è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali e alla fine sia la legge delega 206/21[9] che il decreto delegato 149/22[10] hanno mantenuto un atteggiamento prudente, nel senso di richiedere comunque il consenso delle parti, al momento della nomina del perito, per la produzione in giudizio.

Dal 2021 in Francia la perizia del tecnico redatta in procedura partecipativa ha valore giudiziario (art. 1554 C.p.c.).

La Commissione Guinchard[11]  elaborò nel 2008 quello schema negoziale (v. art. 2062 C.c.) che poi nel 2014 approdò anche in Italia: si rifiutò però il principio nordamericano (e del diritto collaborativo) secondo cui l’avvocato che si occupa della fase negoziale non può occuparsi di quella giurisdizionale.

Secondo l’art. 54[12] del C.p.c. l’atto di citazione transalpino deve contenere a pena di nullità che quando la controversia deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione, di mediazione o di procedura partecipativa, si indichino le misure adottate in vista di una risoluzione amichevole della controversia o la giustificazione della rinuncia a tale tentativo.

Dopo il 22 settembre 2022 ovviamente questa norma ha perso un po’ di significato.

Anche la riforma Cartabia peraltro prevederà al 30 giugno 2023 che nella domanda introduttiva (v. il nuovo art. 163 C.p.c. 3-bis) ci sia “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;”, La nostra locuzione è decisamente “meno morbida” di quella francese, perché non prevede che si possa dare giustificazione della rinuncia al tentativo.

La procedura partecipativa trovò collocazione nel Codice civile a partire dal 2010[13] e nel Codice di Procedura civile a partire dal 2012[14].

Da noi il necessario raccordo col Codice di procedura civile è mancato: si affaccia solo oggi e timidamente in alcuni articoli della riforma Cartabia che determinano conseguenze processuali (ma comunque è stata novellata la sola Legge 10 novembre 2014 n. 162): ad esempio il richiamo all’istruzione preventiva nel caso in cui “l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice”[15], ovvero le conseguenze in tema di spese processuali ex art 96 in caso la controparte si rifiuti di rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia[16].

Negli anni che seguirono il 2012 sono state effettuate in Francia diverse modifiche legislative, non ultima quelle del 2021 e del 2022.

Si è passati dalle 28 norme originarie alle 50 attuali (considerando solo i Codici civile e di rito).

E ciò perché, a differenza di quello che pensava il legislatore, gli avvocati transalpini non hanno accolto il nuovo istituto con entusiasmo.

Il Codice civile distingue sin dal 2010 tra procedura per la risoluzione amichevole e procedura per la preparazione della causa, ma l’art. 1543 C.p.c. vede come modello principale quello della risoluzione amichevole.

Da noi l’idea della negoziazione per la preparazione della causa prenderà forma solo con la riforma Cartabia ed andrà in vigore dal 30 giugno 2023. E non si fissano priorità sulla negoziazione contrattuale.

L’accesso francese alla procedura è decisamente più snello di quello italiano perché la richiesta non è ingessata da un invito come il nostro.

L’unica cosa che si specifica è che la convenzione viene stipulata per un tempo specifico.

La convenzione però anche da loro è un atto solenne che deve avere determinati requisiti ( v. art. 2063 C.c. e 1545 C.p.c.).

Presupposto essenziale di questa procedura (non espressamente di quella italica purtroppo) è che le parti si scambino i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e stabiliscano i termini del loro scambio (il concetto è rinforzato, se possibile, dall’art. 1545 C.p.c.).

Da noi, de iure condendo, si acquisiranno solo dichiarazioni[17], ma non ci si è spinti a richiedere lo scambio di documenti.

Non può esserci giustizia complementare se le parti non scambiano i documenti pertinenti della controversia[18].

L’istituto del resto deriva dal diritto collaborativo canadese e dunque dà per scontata quella che si definisce discovery.

In Italia sino ad oggi appunto non si è codificato questo principio dello scambio di informazioni e documenti ed anche a questo è dovuto l’attuale fallimento dell’istituto almeno nella sua forma ordinaria.

Anche in Francia comunque, dicevamo, la procedura partecipativa non è stata accolta con entusiasmo nemmeno agli esordi, soprattutto quella ai fini della preparazione della causa (che era già difficile e farraginosa alle origini) e dunque si sono apposte molte recenti modifiche per vedere di incentivarla.

Dal 2021 poi l’accordo rinvenuto in procedura partecipativa e controfirmato dai legali di ciascuna delle parti e vidimato dal cancelliere del Foro competente, è titolo esecutivo.

Ciò però non vale per la separazione ed il divorzio consensuale: l’accordo viene valutato secondo il Titolo VI del Libro I relativo al divorzio, sempre del Codice civile.

In materia di lavoro se la procedura partecipativa fallisce non si è esentati come nelle altre materie dal tentativo di mediazione o di conciliazione, prima di adire il tribunale[19].

La Riforma Cartabia (art. 2-bis, 4-bis e 4-ter che novelleranno il  D.L. n. 132 del 2014 (conv. con Legge 10 novembre 2014 n. 162) si è probabilmente ispirata all’art. 1546-3 del Codice di rito transalpino.

Ma la differenza tra le due norme è netta perché in Francia non si può costringere un terzo a testimoniare su i fatti in procedura partecipativa, né sono previste sanzioni per le dichiarazioni confessorie. 

Il Codice di rito francese prevede poi espressamente, sempre nell’art. 1546-3 C.p.c. che le parti possono stabilire in convenzione di rivolgersi ad un conciliatore o ad un mediatore (la mediazione da noi è invece considerata una facoltà implicita).

Da noi non sussiste la possibilità di azionare la procedura in appello che invece può avvenire in Francia con determinati effetti processuali.

In Francia poi la procedura partecipativa può avvenire sia prima del processo, sia dopo che lo stesso è stato instaurato.

Da noi parrebbe che la negoziazione in corso di causa possa avvenire soltanto se il giudice rileva che la  negoziazione  assistita  è  già iniziata, ma non si è conclusa,  ovvero quando non è stata esperita (si tratta però di casi in cui la n.a. è condizione di procedibilità della domanda).

Il Codice di rito francese, come si vedrà, prevede una disciplina decisamente articolata.

Vediamo qui le norme che allo scrivente paiono più interessanti (rimando comunque il lettore alla lettura integrale).

Quando in corso di causa le parti e i loro avvocati dimostrano di aver concluso una convenzione di procedura partecipativa ai fini della preparazione della causa, il giudice può, su loro richiesta, fissare la data dell’udienza per la chiusura dell’istruttoria e la data dell’udienza per le memorie. Egli rinvia l’esame del caso alla prima udienza sopra citata. In assenza di tale richiesta, il giudice ordina la cancellazione del caso dal ruolo (art. 1546-1 C.p.c.).

Davanti alla Corte d’appello, l’informazione data al giudice della conclusione di una convenzione di procedura partecipativa tra tutte le parti del procedimento d’appello interrompe i termini per la conclusione e il deposito dell’appello incidentale di cui agli articoli 905-2 e da 908 a 910. L’interruzione di questi termini ha effetto fino a quando il giudice non viene informato della fine della procedura partecipativa (art 1546-2).

In Italia non è previsto che si possa tenere una negoziazione assistita in appello, mentre è e sarà  possibile (v. nuovo art. 5 -quater del decreto 28/10) per  la mediazione.

L’articolo 1546-3 costituisce il cuore della procedura e come dicevamo la norma ha destato nella sua ultima parte (numeri 6 e 7) l’attenzione del legislatore italiano.

Con atti controfirmati tra avvocati francesi si possono elencare i fatti o i documenti non elencati nella convenzione, sulla cui esistenza, contenuto o interpretazione le parti concordano; determinare i punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, quando riguardano diritti di cui possono disporre liberamente; concordare le modalità di comunicazione delle loro osservazioni scritte; chiamare un tecnico secondo i termini degli articoli da 1547 a 1554; nominare un conciliatore o un mediatore con il compito di contribuire alla risoluzione della controversia[20], registrare le udienze delle parti, sentite successivamente alla presenza dei loro difensori, compresa la loro presentazione della controversia, le loro pretese, le domande dei loro avvocati nonché le loro risposte e le osservazioni che intendono presentare; registrare le dichiarazioni di chiunque accetti di testimoniare sui fatti di cui è stato testimone o che ha personalmente osservato, raccolte insieme dagli avvocati, spontaneamente o su loro interrogazione. La registrazione contiene le informazioni di cui all’articolo 202[21], secondo comma. Il testimone deve apporre prima della sua firma la menzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; registrare i risultati o i pareri forniti da un tecnico raccolti dagli avvocati.

Gli unici obblighi che incombono sul testimone riguardano dunque il fatto che il documento indichi che è stato formato in vista della sua produzione in tribunale e che il suo autore è consapevole che un certificato falso da parte sua lo espone a sanzioni penali. L’attestazione è scritta, datata e firmata dalla mano del suo autore. Quest’ultimo deve allegare ad esso, in originale o in fotocopia, qualsiasi documento ufficiale comprovante la sua identità e recante la sua firma.

La disciplina che riguarda il perito di cui le parti intendono avvalersi (articoli da 1547 a 1554) non è cambiata dal 2012 ad eccezione dell’art. 1554 che appunto equipara la relazione alla perizia giudiziaria (rimando anche qui il lettore alle norme).

La procedura partecipativa si estingue (art. 1555) con:

1° La scadenza della convenzione di procedura partecipativa ;

2° La risoluzione anticipata del contratto per iscritto da parte delle parti assistite dai loro avvocati;

3° La conclusione di un accordo che ponga fine alla controversia o al contenzioso nella sua interezza o la stesura di un documento che ne attesti la persistenza totale o parziale;

4° L’inadempimento del contratto da parte di una delle parti;

5° Il rinvio al giudice, nell’ambito di una procedura partecipativa ai fini della preparazione del caso, ai fini della decisione su un incidente, a meno che il rinvio non provenga da tutte le parti.

Il 5° punto è molto interessante ed avrebbe potuto trovare luogo anche nella nostra disciplina: realizza un’ipotesi generale di translatio iudicii. L’ipotesi riguarderà invece da noi soltanto il caso in cui il terzo informatore sia reticente.

In caso di raggiungimento di un accordo parziale esso viene raccolto da una scrittura privata controfirmata dagli avvocati che fa fede fino a querela di falso.  Quando è raggiunto ai fini della preparazione della causa è rimesso al giudice (art. 1555-1).

Le parti possono rimettere l’accordo totale o parziale al giudice perché sia omologato (i requisiti vengono indicati dall’art. 1557); sia che sia parziale sia che non vi sia alcun accordo, il giudice si pronuncerà sulla parte della controversia che rimane, o sull’intera controversia. Ovviamente il giudice prenderà cognizione del caso anche qualora ci sia un inadempimento alla convenzione (art. 1556).

Se l’accordo da omologare riguarda un minore capace di discernimento, in particolare se riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato (art. 1557).

Da noi in Italia si precisa soltanto che “Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età”[22].

Se la causa non è di lavoro e la normativa prevede una preventiva mediazione o conciliazione  esse non di celebrano e la causa è chiamata direttamente in udienza per essere giudicata (art. 1558).

Le parti possono scegliere anche di non omologare l’accordo parziale e di proseguire con la causa; tra gli altri requisiti in questo caso devono allegare – i punti di accordo tra le parti, che possono chiedere al giudice di approvare nella stessa domanda; – le rispettive rivendicazioni delle parti relative ai punti su cui sono ancora in discussione, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di queste rivendicazioni, con l’indicazione per ogni rivendicazione dei documenti invocati, la convenzione di procedura partecipativa,  (art. 1560).

 Le parti non possono modificare le loro richieste, tranne che per aggiornare l’importo di un credito relativo a una richiesta di adempimento successivo, per opporsi a un pagamento successivo o a una compensazione, o per far giudicare le questioni derivanti dall’intervento di un terzo o dal verificarsi o dalla rivelazione di un fatto successivo alla stipula del contratto.

Le parti possono modificare la base giuridica delle loro richieste o sollevare nuovi argomenti solo in risposta all’invito del giudice a fornire le spiegazioni di fatto o di diritto che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia (art. 1561).

Se la controversia rimane irrisolta nella sua interezza, il tribunale può ascoltarla patto che le parti ne facciano richiesta entro 3 mesi dalla scadenza della convenzione di procedura partecipativa (v. 1562-1563).

L’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una mediazione, di una conciliazione o di una procedura partecipativa può essere sottoposto, per renderlo esecutivo, all’omologazione del giudice competente a conoscere della controversia nella materia in questione.

L’accordo sul compenso del mediatore concluso ai sensi dell’articolo 131-13[23] può essere reso esecutivo alle stesse condizioni, su richiesta di una parte o del mediatore, dal giudice che ha ordinato la mediazione.

Il giudice a cui viene sottoposto l’accordo non può modificarne i termini (art. 1565).

 Quando l’accordo raggiunto dalle parti in una mediazione, in una conciliazione o in una procedura partecipativa assume la forma di un atto controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti, a tale atto può essere attribuita, su richiesta di una delle parti, la formula esecutiva.

La domanda deve essere presentata per iscritto, in duplice copia, presso la cancelleria del tribunale del domicilio del richiedente che è competente a conoscere della controversia nella materia oggetto dell’accordo.

Il cancelliere appone la formula esecutiva solo dopo aver verificato la competenza e la natura dell’atto (art. 1568).

Anche alla transazione può essere apposta la formula esecutiva (art. 1571).

La riforma Cartabia ha stabilito una nutrita disciplina per il gratuito patrocinio[24]; le norma si applicheranno dal 30.6.23 e riguardano però l’accordo raggiunto (non riguarderà né la n.a. volontaria, né quella familiare) a differenza di quello che accade in Francia; attualmente invece in Italia la negoziazione assistita va prestata nei confronti di coloro che hanno i requisiti per il gratuito patrocinio, ma il legale non viene remunerato.

In Francia si è prevista una disciplina specifica per il gratuito patrocinio nei MARD con una modifica del Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La norma è stata abrogata però dal 1° gennaio 2021 dal Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles[25].

L’art. 10 attuale prevede che la procedura partecipativa goda del gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio può riguardare anche il divorzio consensuale (art. 32- 33).

Bisogna indicare se si inizia il giudizio che il beneficio è stato già goduto  per una trattativa transattiva o per una procedura partecipativa fallita o non sfociata in un accordo totale (art. 58).

Quando un avvocato viene scelto o nominato come patrocinatore legale per ottenere un divorzio consensuale in applicazione dell’articolo 229-1 del Codice Civile[26], o una transazione prima dell’inizio del procedimento o un accordo nell’ambito di una procedura partecipativa, l’avvocato deve adottare le seguenti misure:

1° Deve informare per iscritto la controparte e, se del caso, il suo avvocato;

2° Nella lettera dovrà indicare solo la corrispondenza contrassegnata con la dicitura “Ufficiale”, che potrà essere comunicata al presidente dell’ufficio di patrocinio e, se del caso, al presidente del tribunale, e solo a loro, al solo scopo di esaminare la sua richiesta di pagamento del contributo dovuto dallo Stato nell’ambito del regime di patrocinio (art. 83).

Il giudice può, su richiesta dell’avvocato o del difensore presso il Consiglio e la Corte di Cassazione, attribuire a quest’ultimo un onorario, il cui importo è fissato dal giudice in funzione della diligenza prestata nel corso del procedimento in caso di cessazione del procedimento per un motivo diverso da una sentenza, una transazione o un accordo raggiunto nell’ambito di una procedura partecipativa (art. 93).

L’onorario viene corrisposto all’avvocato quando, con la sua assistenza, il procedimento si conclude con una transazione, con un accordo raggiunto in una procedura partecipativa o con un divorzio consensuale ai sensi dell’articolo 229-1 del Codice civile.

Quando una transazione o un accordo raggiunto nell’ambito di una procedura partecipativa pone fine all’intera controversia, l’avvocato che richiede il pagamento del contributo dello Stato deve presentare una copia dell’atto concluso, certificata dal Presidente dell’Ordine, al Presidente dell’ufficio di patrocinio.

Quando i coniugi si accordano reciprocamente sul divorzio in applicazione dell’articolo 229-1 del Codice civile, l’avvocato che richiede il pagamento del contributo dello Stato deve presentare al presidente dell’ufficio di assistenza legale un certificato di deposito dell’atto rilasciato dal notaio e un estratto dell’accordo relativo esclusivamente alla ripartizione delle spese tra i coniugi.

Se i colloqui di conciliazione falliscono o se la procedura partecipativa non ha portato a un accordo totale, l’avvocato deve comunicare al presidente dell’ufficio di assistenza legale le lettere, i documenti e le carte redatte o scambiate durante i colloqui di conciliazione o la procedura partecipativa e suscettibili di stabilire l’importanza e la serietà dei passi compiuti.

In caso di mancato completamento della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile, l’avvocato comunica al presidente dell’ufficio di assistenza legale la corrispondenza recante la menzione “Ufficiale” scambiata durante la procedura e un certificato che riassume la diligenza compiuta, atta a stabilire la loro importanza e la loro serietà.

Il presidente dell’ufficio di assistenza legale può richiedere all’avvocato ulteriori spiegazioni e informazioni.

I documenti giustificativi forniti dall’avvocato possono essere utilizzati solo per l’elaborazione della domanda di pagamento e per le verifiche che essa richiede (art. 106).

Nelle situazioni di cui all’articolo 106, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il presidente dell’ufficio di assistenza legale rilascia un certificato di completamento della missione che specifica la natura del caso e indica l’importo del contributo dello Stato alla retribuzione dell’ausiliario legale, se del caso, ripartendo le percentuali di cui all’articolo 97.

Quando è stato raggiunto un accordo o quando è stato concluso un accordo che pone fine all’intera controversia al termine di una procedura partecipativa, eventualmente approvata, o quando i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio ai sensi dell’articolo 229-1 del Codice civile, il contributo dello Stato al compenso dell’avvocato che assiste il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è determinato, a seconda della natura della controversia, in funzione del prodotto dell’unità di valore di cui all’articolo 86 e dei coefficienti di base previsti nelle tabelle di cui all’allegato I del presente decreto.

In caso di fallimento dei colloqui di conciliazione, di mancato completamento della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile o quando la procedura partecipativa non ha portato a un accordo totale, l’importo dell’onorario è fissato dal presidente dell’ufficio di assistenza legale, entro il limite dell’importo di cui al secondo comma, su giustificazione da parte dell’avvocato della difficoltà del caso, della particolare complessità dei colloqui o dell’esecuzione della procedura partecipativa, dell’entità del lavoro svolto o dell’accordo parziale raggiunto al termine dell’accordo di procedura partecipativa.

Il presidente dell’ufficio di assistenza legale invia una copia della sua decisione all’ufficio di assistenza legale del tribunale che potrebbe essere adito in seguito al fallimento dei colloqui o della procedura partecipativa o al mancato successo della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile, se diversa.

Il contributo dello Stato all’onorario del notaio è fissato dall’articolo 96 per gli atti soggetti a legge fissa.

L’importo dovuto all’avvocato o al notaio viene corrisposto previa dimostrazione della sua nomina a patrocinatore legale e presentazione del certificato di cui al primo comma.

Le difficoltà che l’applicazione del presente articolo comporta sono decise senza formalità dal presidente del tribunale che deve essere adito entro un anno dalla data di rilascio del certificato di completamento della missione o, in mancanza, dalla data in cui il giudice ha reso la sua decisione. In caso contrario, si ritiene che l’ausiliario di giustizia abbia rinunciato al diritto di appello (art. 107).

Quando si inizia una causa a seguito del fallimento della procedura partecipativa il compenso precedentemente erogato viene detratto da quello dovuto per il giudizio (art. 108)

Quando la procedura partecipativa è stata promossa ai fini della preparazione della causa, le consultazioni, le perizie e le mediazioni che le parti decidono di svolgere nell’ambito di un procedimento partecipativo ai fini della fase istruttoria, sono pagate dallo Stato (art. 116).

Trovo quest’ultimo principio di grande importanza anche per la nostra Italia: sarebbe uno splendido modo di promuovere la mediazione nell’ambito della negoziazione assistita.

La parte condannata al pagamento delle spese che non è abilitata al patrocinio a spese dello Stato è tenuta, a meno che il giudice non conceda un’esenzione totale o parziale, a rimborsare all’erario, in proporzione alle spese che è tenuta a sostenere, le somme anticipate dallo Stato per il patrocinio a spese dello Stato. La parte tenuta al pagamento delle spese nei casi previsti dalla legge è assimilata alla parte condannata alle spese.

Quando il procedimento viene avviato dopo il fallimento dei colloqui di conciliazione o quando la procedura partecipativa avviata prima dei colloqui di conciliazione non ha portato a un accordo, la parte condannata alle spese che non beneficia del patrocinio a spese dello Stato è tenuta, salvo esonero totale o parziale in proporzione alle spese di cui è responsabile, a rimborsare tutte le somme anticipate dallo Stato a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia per il procedimento che per i colloqui di conciliazione o la procedura partecipativa (art. 121)

E infine “L’accordo delle parti teso a porre fine a un procedimento tra di loro non può addebitare alla parte che beneficia del gratuito patrocinio più della metà delle spese di tale procedimento. Lo stesso vale per l’accordo dei coniugi in caso di divorzio consensuale giudiziale.

In caso di divorzio consensuale previsto dall’articolo 229-1 del codice civile, la convenzione di divorzio non può addebitare alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio più della metà delle spese. Lo stesso vale per l’accordo di procedura partecipativa (art. 123).

2. Il Codice civile

 Le norme che in primo luogo trascrivo in traduzione sono quelle inserite nel Codice civile[27].

Libro III: Diversi modi di acquisizione della proprietà (articoli da 711 a 2278)

Titolo XX: Prescrizione estintiva (articoli da 2219 a 2254)

Capitolo III: Il corso della prescrizione estintiva. (Articoli da 2228 a 2246)

Sezione 2: Cause di differimento della decorrenza o di sospensione della prescrizione. (Articoli da 2233 a 2239)[28]

Articolo 2238[29]

Il termine di prescrizione è sospeso dal giorno in cui, dopo l’insorgere della controversia, le parti si accordano per ricorrere alla mediazione o alla conciliazione o, in mancanza di un accordo scritto, dal giorno del primo incontro di mediazione o conciliazione. Il termine di prescrizione è inoltre sospeso a partire dalla data di conclusione di un accordo di procedura partecipativa o dalla data del consenso del debitore registrato dall’ufficiale giudiziario a partecipare alla procedura prevista dall’articolo L. 125-1 del Codice delle procedure esecutive civili[30].

Il termine di prescrizione riprende a decorrere, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, dalla data in cui una o entrambe le parti, oppure il mediatore o il conciliatore dichiarano che la mediazione o la conciliazione è terminata. Nel caso di un accordo di procedura partecipativa, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla fine dell’accordo, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi. In caso di fallimento della procedura prevista dallo stesso articolo, il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data del rifiuto del debitore, registrato dall’ufficiale giudiziario, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi[31].

Titolo XVII: Sulla convenzione della procedura di partecipazione (articoli da 2062 a 2068)[32]

Articolo 2062[33]

La convenzione di procedura partecipativa è un accordo con cui le parti di una controversia si impegnano a lavorare congiuntamente e in buona fede per la risoluzione amichevole della controversia o per la preparazione della causa.

Questo accordo viene stipulato per un periodo di tempo specifico.

Articolo 2063[34]

L’accordo sulla procedura partecipativa deve, a pena di nullità, essere contenuto in una scrittura che specifichi:

1° Il suo termine ;

2° L’oggetto della controversia;

3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.

4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

Articolo 2064[35]

Ogni persona, assistita dal proprio avvocato, può concludere un accordo di procedura partecipativa sui diritti di cui dispone liberamente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2067.

Articolo 2065[36]

Finché è in corso, l’accordo di procedura partecipativa concluso prima del deferimento della questione a un giudice renderà inammissibile qualsiasi ricorso al Tribunale per una decisione sulla controversia. Tuttavia, l’inadempimento dell’accordo da parte di una delle parti darà diritto a un’altra parte di rivolgersi al tribunale per decidere sulla controversia.

In caso di urgenza, l’accordo non impedisce alle parti di richiedere misure provvisorie o cautelari.

Articolo 2066[37]

Fatto salvo l’articolo L. 111-3 del Codice di procedura civile d’esecuzione[38], le parti che, al termine dell’accordo di procedura partecipativa, raggiungono un accordo che risolve in tutto o in parte la loro controversia, possono sottoporre tale accordo al giudice per l’approvazione.

Quando, non raggiungendo un accordo al termine della convenzione prima del rinvio al giudice, le parti sottopongono la loro controversia al tribunale, sono esentate dalla conciliazione o dalla mediazione preventiva, se prevista.

Il secondo paragrafo non si applica alle controversie in materia di lavoro.

Articolo 2067[39]

Un accordo di procedura partecipativa può essere concluso dai coniugi per cercare una soluzione consensuale in materia di divorzio o separazione legale.

L’articolo 2066 non è applicabile in questa materia. La domanda di divorzio o di separazione legale presentata a seguito di un accordo di procedura partecipativa viene formata e giudicata secondo le norme previste dal Titolo VI del Libro I relative al divorzio[40].

Articolo 2068[41]

La procedura partecipativa è disciplinata anche dal Codice di procedura civile.

  • 3. Il Codice di procedura civile

Libro V: La risoluzione amichevole delle differenze[42]

Articolo 1528[43]

Le parti di una controversia possono, di propria iniziativa e alle condizioni previste dal presente Libro, tentare di risolverla in via amichevole con l’assistenza di un mediatore, di un conciliatore giudiziario o, nel contesto di una procedura partecipativa, per mezzo dei loro avvocati.

Il codice di procedura civile prende in esame la materia dagli articoli 1467 a 1564-7 con una nutrita disciplina.

Articolo 1529[44]

Le disposizioni del presente Libro si applicano alle controversie di competenza dei tribunali dell’ordine giudiziario che decidono in materia civile, commerciale, sociale o rurale, fatte salve le norme speciali per ciascuna materia e le disposizioni specifiche per ciascun tribunale.

Si applicano in materia di lavoro con la riserva di cui all’articolo 2066, terzo comma, del Codice civile.

Tali disposizioni si applicano anche agli accordi di procedura partecipativa ai fini della preparazione della controversia conclusi nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi ai suddetti organi giurisdizionali.

Titolo II : La procedura partecipativa[45].  

Articolo 1542[46]

La procedura di partecipazione prevista dagli articoli da 2062 a 2067 del Codice civile è disciplinata dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 1543[47]

Essa si svolge secondo una procedura convenzionale per la ricerca di un accordo, seguita, se del caso, da una procedura ai fini del giudizio.

Può avvenire anche nel contesto del procedimento, ai fini della preparazione della causa davanti a qualsiasi tribunale dell’ordine giudiziario, indipendentemente dalla procedura seguita.

Capo I: La procedura contrattuale (articoli da 1544 a 1555-1)

Sezione 1: L’accordo (articoli da 1544 a 1546-2)

Sottosezione 1: Disposizioni generali (articoli da 1544 a 1546)[48]

Articolo 1544[49]

Le parti, assistite dai loro avvocati, collaborano, alle condizioni stabilite di comune accordo, per raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia tra loro o alla preparazione della stessa.

Articolo 1545[50]

Oltre alle informazioni previste dall’articolo 2063 del Codice civile[51], l’accordo di procedura partecipativa deve riportare i nomi e gli indirizzi completi delle parti e dei loro avvocati.

La comunicazione di richieste e argomentazioni in fatto e in diritto, di documenti e informazioni tra le parti avverrà tramite i loro avvocati secondo le procedure previste dall’accordo; questi ultimi li porteranno a conoscenza delle parti interessate con tutti i mezzi appropriati. Quando viene comunicato un documento, viene redatta una ricevuta.

L’accordo stabilisce anche la ripartizione delle spese tra le parti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 123 del decreto n. 2020-1717 del 28 dicembre 2020 quando una delle parti beneficia del patrocinio a spese dello Stato[52]. Se non specificato nell’accordo, i costi della procedura partecipativa sono ripartiti in parti uguali tra le parti.

Articolo 1546[53]

L’accordo di procedura partecipativa sarà modificato con le stesse modalità previste per la sua istituzione.

Sottosezione 2: Disposizioni relative alle procedure di partecipazione ai fini della preparazione all’azione (articoli da 1546-1 a 1546-2)[54]

Articolo 1546-1[55]

Le parti possono concludere un accordo di procedura partecipativa ai fini della preparazione all’azione in qualsiasi momento del procedimento.

Le parti possono, in qualsiasi momento, rinunciare espressamente a invocare uno qualsiasi dei motivi di irricevibilità, qualsiasi eccezione procedurale e le disposizioni dell’articolo 47[56], ad eccezione di quelle che sorgono o si rivelano dopo la firma dell’accordo di procedura partecipativa.

Se le parti e i loro avvocati dimostrano di aver concluso una convenzione di procedura partecipativa ai fini della preparazione della causa, il giudice può, su loro richiesta, fissare la data dell’udienza per la chiusura dell’istruttoria e la data dell’udienza per le memorie. Egli rinvia l’esame del caso alla prima udienza sopra citata. In assenza di tale richiesta, il giudice ordina la cancellazione del caso dal ruolo.

Articolo 1546-2[57]

Davanti alla Corte d’appello, l’informazione data al giudice della conclusione di una convenzione di procedura partecipativa tra tutte le parti del procedimento d’appello interrompe i termini per la conclusione e il deposito dell’appello incidentale di cui agli articoli 905-2 e da 908 a 910. L’interruzione di questi termini ha effetto fino a quando il giudice non viene informato della fine della procedura partecipativa.

Sezione 1 bis: Documenti controfirmati da avvocati (articolo 1546-3)[58]

Articolo 1546-3[59]

L’atto processuale controfirmato da un avvocato è redatto collegialmente dagli avvocati delle parti in causa indipendentemente dal fatto che abbia dato luogo o meno a rinvio a giudizio, al di fuori o nell’ambito di un procedimento partecipativo.

Con atti controfirmati da avvocati indicati nell’accordo di procedura partecipativa, le parti possono in particolare:

1° Elencare i fatti o i documenti non elencati nell’accordo, sulla cui esistenza, contenuto o interpretazione le parti concordano;

2° Determinare i punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, quando riguardano diritti di cui possono disporre liberamente;

3° Concordare le modalità di comunicazione delle loro osservazioni scritte;

4° Chiamare un tecnico secondo i termini degli articoli da 1547 a 1554;

5° Nominare un conciliatore o un mediatore con il compito di contribuire alla risoluzione della controversia. L’atto stabilisce la missione della persona designata, se applicabile, l’importo della sua retribuzione e le condizioni di pagamento;

6° Registrare le udienze delle parti, sentite successivamente alla presenza dei loro difensori, compresa la loro presentazione della controversia, le loro pretese, le domande dei loro avvocati nonché le loro risposte e le osservazioni che intendono presentare;

7° Registrare le dichiarazioni di chiunque accetti di testimoniare sui fatti di cui è stato testimone o che ha personalmente osservato, raccolte insieme dagli avvocati, spontaneamente o su loro interrogazione. La registrazione contiene le informazioni di cui all’articolo 202, secondo comma. Il testimone deve apporre prima della sua firma la menzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo;

8° Registrare i risultati o i pareri forniti da un tecnico raccolti dagli avvocati.

Sezione 2: Utilizzo di un tecnico (articoli da 1547 a 1554)

Articolo 1547[60]

Quando le parti intendono avvalersi di un tecnico, lo scelgono di comune accordo e ne determinano la missione.

Il tecnico sarà remunerato dalle parti secondo i termini concordati tra loro.

Articolo 1548[61]

Spetta al tecnico, prima di accettare l’incarico, rendere note le circostanze che possono influire sulla sua indipendenza, in modo che le parti possano trarre le conseguenze che ritengono opportune.

Articolo 1549[62]

Il tecnico inizierà la sua attività non appena le parti avranno concordato i termini del contratto.

Deve svolgere la sua missione con coscienza, diligenza e imparzialità, rispettando il principio del contraddittorio.

Può essere revocato solo con il consenso unanime delle parti.

Articolo 1550[63]

Su richiesta del tecnico o dopo aver ascoltato le sue osservazioni, le parti possono modificare la missione affidatagli o affidare a un altro tecnico una missione aggiuntiva.

Articolo 1551[64]

Le parti forniscono al tecnico i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

Quando l’inerzia di una parte impedisce al tecnico di svolgere la sua missione, egli convoca tutte le parti e indica loro i passi che ritiene necessari. Se la parte non si adegua alla richiesta del tecnico, quest’ultimo continuerà la sua missione sulla base degli elementi a sua disposizione.

Articolo 1552[65]

Qualsiasi terzo interessato può, con l’accordo delle parti e del tecnico, intervenire nelle operazioni effettuate da quest’ultimo. Il tecnico lo informa che sono poi opponibili nei suoi confronti.

Articolo 1553[66]

Il tecnico allega alla sua relazione, se le parti e, se del caso, il terzo intervenuto lo richiedono, le loro osservazioni o reclami scritti.

Nella relazione deve indicare il seguito dato a tali osservazioni o richieste.

Articolo 1554[67]

Al termine delle operazioni, il tecnico presenta una relazione scritta alle parti e, se del caso, al terzo intervenuto.

La relazione ha il valore di una perizia giudiziaria.

Sezione 3: L’esito del procedimento (articoli da 1555 a 1555-1)[68]

Articolo 1555[69]

La procedura partecipativa si estingue con :

1° La scadenza della convenzione di procedura partecipativa ;

2° La risoluzione anticipata del contratto per iscritto da parte delle parti assistite dai loro avvocati;

3° La conclusione di un accordo che ponga fine alla controversia o al contenzioso nella sua interezza o la stesura di un documento che ne attesti la persistenza totale o parziale;

4° L’inadempimento del contratto da parte di una delle parti;

5° Il rinvio al giudice, nell’ambito di una procedura partecipativa ai fini della preparazione del caso, ai fini della decisione su un incidente, a meno che il rinvio non provenga da tutte le parti.

Articolo 1555-1[70]

Qualora sia stato possibile raggiungere un accordo almeno parziale, questo verrà registrato in una scrittura privata redatta alle condizioni previste dall’articolo 1374 del Codice civile[71]. La relazione illustra in dettaglio gli elementi che hanno permesso di raggiungere l’accordo.

Quando l’accordo di procedura partecipata è stato concluso ai fini della fase istruttoria, l’accordo di cui al primo comma è trasmesso al giudice entro la data dell’udienza in cui si chiude l’istruttoria.

Quando l’accordo di procedura partecipativa è concluso nell’ambito di un procedimento senza istruttoria, l’accordo di cui al primo comma è trasmesso al giudice entro il giorno dell’udienza.

Capitolo II: La procedura ai fini del giudizio (articoli 1556-1564-7)[72]

Articolo 1556[73]

Al termine del procedimento convenzionale e ad eccezione delle domande di divorzio o di separazione personale, che sono decise in conformità alle disposizioni della sezione II del capo V del titolo I del libro III, la questione può essere rinviata al tribunale o la causa può essere riassunta su richiesta di una delle parti, a seconda dei casi, al fine di omologare l’accordo delle parti che pone fine alla controversia o alla lite nella sua interezza, di omologare un accordo parziale delle parti e di pronunciarsi sulla parte della controversia che rimane, o di pronunciarsi sull’intera controversia.

L’istanza presentata al tribunale da una parte, ai sensi dell’articolo 2065, primo comma[74], del Codice civile, per ottenere una decisione sulla controversia prima della scadenza dell’accordo, a causa dell’inadempimento della controparte, sarà presentata, esaminata e giudicata secondo le norme di procedura applicabili al tribunale.

Sezione 1: La procedura di omologazione di un accordo o di una sentenza dopo un tentativo di composizione amichevole (articoli da 1557 a 1564)

Sottosezione 1: La procedura di omologazione di un accordo che pone fine all’intera controversia (articolo 1557)[75]

Articolo 1557[76]

La richiesta di omologazione dell’accordo delle parti redatto ai sensi dell’articolo 1555 è presentata al giudice su istanza della parte più diligente o di tutte le parti.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere accompagnata dall’accordo di procedura partecipativa.

Se l’accordo riguarda un minore capace di discernimento, in particolare se riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato.

Sottosezione 2: La procedura per giudicare la controversia persistente (articoli da 1558 a 1564)

Paragrafo 1: Disposizioni comuni (articoli da 1558 a 1559)[77]

Articolo 1558

Fermo il disposto dell’articolo 2066, terzo comma, del codice civile[78], quando le norme processuali applicabili dinanzi al giudice adito per statuire in tutto o in parte sulla controversia in base ai commi 2 o 3 prevedono un preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, la causa è chiamata direttamente in udienza per essere giudicata.

Articolo 1559[79]

Davanti al tribunale e a meno che l’intera controversia non sia stata sottoposta alla procedura di giurisdizione generale, la causa sarà direttamente convocata per un’udienza del collegio a cui è stata assegnata. La causa può essere deferita al giudice per le indagini preliminari solo nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 1561.

Paragrafo 2: La procedura di omologazione di un accordo parziale e il giudizio della controversia residua (articoli 1560-1561)[80]

Articolo 1560[81]

Quando le parti hanno raggiunto un accordo solo parziale e a meno che non ne chiedano l’omologazione ai sensi dell’articolo 1557, possono adire il giudice affinché si pronunci sulla controversia residua secondo le norme che regolano la procedura applicabile davanti a lui o con un’istanza congiunta firmata dagli avvocati che le hanno assistite durante la procedura partecipativa alle condizioni previste dal presente paragrafo.

Tale domanda deve contenere, a pena di inammissibilità che il giudice può sollevare d’ufficio, oltre alle indicazioni previste dall’articolo 57[82]:

– i punti di accordo tra le parti, che possono chiedere al giudice di approvare nella stessa domanda;

– le rispettive rivendicazioni delle parti relative ai punti su cui sono ancora in discussione, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di queste rivendicazioni, con l’indicazione per ogni rivendicazione dei documenti invocati.

A pena alla stessa sanzione, questa richiesta è accompagnata dalla convenzione di procedura partecipativa, dai documenti previsti dall’articolo 2063 del Codice Civile[83], se necessario, dalla relazione del tecnico, nonché dai documenti comunicati durante la procedura convenzionale.

Articolo 1561[84]

L’oggetto della controversia sarà determinato dalle rispettive pretese delle parti come formulate nella domanda di cui all’articolo 1560.

Le parti non possono modificare le loro richieste, tranne che per aggiornare l’importo di un credito relativo a una richiesta di adempimento successivo, per opporsi a un pagamento successivo o a una compensazione, o per far giudicare le questioni derivanti dall’intervento di un terzo o dal verificarsi o dalla rivelazione di un fatto successivo alla stipula del contratto.

Le parti possono modificare la base giuridica delle loro richieste o sollevare nuovi argomenti solo in risposta all’invito del giudice a fornire le spiegazioni di fatto o di diritto che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia.

Paragrafo 3: La procedura per giudicare l’intera controversia (articoli da 1562 a 1564)[85]

Articolo 1562[86]

Se la controversia rimane irrisolta nella sua interezza, il tribunale può ascoltarla :

– o in conformità con le regole di procedura applicabili davanti a lui;

– o secondo la procedura di cui al paragrafo 2;

– o su una richiesta unilaterale sulla quale si pronuncerà secondo le norme applicabili davanti a lui, fatte salve le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 1563[87]

L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale dall’avvocato della parte più diligente. A pena di inammissibilità, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza della convenzione di procedura partecipativa.

Oltre alle indicazioni prescritte, a pena di nullità, dall’articolo 58[88], il ricorso deve contenere un’esposizione dei motivi di fatto e di diritto e deve essere corredato dall’elenco dei documenti di cui all’articolo 1560, terzo comma.

L’avvocato che deposita il ricorso deve informare la controparte e l’avvocato che l’ha assistita durante la procedura contrattuale, a seconda dei casi, mediante notifica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Davanti al tribunale giudiziario, il deposito di questo documento in cancelleria contiene la costituzione dell’avvocato.

Articolo 1564[89]

Se l’istanza è stata depositata presso la cancelleria del tribunale, la notifica di cui all’articolo 1563, terzo comma, indica che l’opponente deve costituirsi tramite avvocato entro quindici giorni da tale notifica.

Negli altri casi, l’avvocato del richiedente sarà informato dalla cancelleria del tribunale, non appena consegnato il ricorso, della data della prima udienza utile in cui sarà convocata la causa. Tale data è portata a conoscenza della parte avversa nella notifica di cui all’articolo 1563, terzo comma.

Sezione 2: La procedura di giudizio dopo la preparazione convenzionale della controversia (articoli da 1564-1 a 1564-7)[90]

Articolo 1564-1[91]

La causa viene riassunta su richiesta di una delle parti affinché il giudice, a seconda dei casi, possa omologare l’accordo e decidere sulla parte della controversia che persiste o decidere sull’intera controversia dopo aver preparato, se necessario, la causa per il processo.

La domanda di riassunzione deve essere corredata dall’accordo di procedura partecipativa stipulato tra le parti, dai documenti previsti dall’articolo 2063 del codice civile, ove applicabili, dalla relazione del tecnico, nonché dai documenti comunicati nel corso della procedura concordata.

Articolo 1564-2[92]

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2067 del Codice civile[93], qualora la preparazione della causa abbia consentito di raggiungere un accordo totale sul merito della controversia, la domanda di omologazione dell’accordo delle parti redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 1555-1 sarà presentata al giudice dalla parte più diligente o da tutte le parti.

Quando l’accordo riguarda un minore capace di discernimento, in particolare quando riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato.

Articolo 1564-3[94]

Quando la fase convenzionale ha consentito di portare la causa in giudizio e di raggiungere un accordo parziale sul merito della controversia, la domanda di riassunzione è accompagnata da un atto degli avvocati redatto alle condizioni previste dall’articolo 1374 del codice civile[95], formalizzante i punti concordati tra le parti, nonché le rispettive richieste delle parti in relazione ai punti ancora controversi, corredato dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di tali richieste, con l’indicazione per ciascuna di esse dei documenti invocati.

Articolo 1564-4[96]

Quando la fase convenzionale ha consentito di mettere la causa in condizione di essere giudicata, ma la controversia persiste integralmente nel merito, la domanda di riassunzione deve essere accompagnata da un atto di avvocato redatto secondo le modalità previste dall’articolo 1374 del codice civile, che formalizzi le rispettive pretese delle parti, corredate dai motivi di diritto e di fatto, con l’indicazione per ciascuna pretesa dei documenti invocati.

Articolo 1564-5[97]

Qualora la fase convenzionale non abbia consentito di preparare il caso per il processo, in tutto o in parte, il caso sarà riassunto su richiesta della parte più diligente, al fine di essere preparato per il processo, in conformità alle norme procedurali applicabili dinanzi al Giudice delle indagini preliminari.

Articolo 1564-6[98]

Quando un caso viene deferito al tribunale sulla base delle disposizioni degli articoli 1564-3 e 1564-4, il caso viene fissato per il processo entro un breve periodo di tempo.

Articolo 1564-7[99]

Quando l’esame del caso è stato rinviato all’udienza per la chiusura dell’indagine ai sensi delle disposizioni del secondo paragrafo dell’articolo 1546-1, gli atti e i documenti di cui agli articoli 1564-1, 1564-3 e 1564-4 sono comunicati al Giudice dell’indagine preliminare entro la data di tale udienza.

Titolo III: Disposizioni comuni (articoli da 1565 a 1571)

Sezione 1: Omologazione giudiziaria (articoli da 1565 a 1567)[100]

Articolo 1565[101]

L’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una mediazione, di una conciliazione o di una procedura partecipativa può essere sottoposto, per renderlo esecutivo, all’omologazione del giudice competente a conoscere della controversia nella materia in questione.

L’accordo sul compenso del mediatore concluso ai sensi dell’articolo 131-13[102] può essere reso esecutivo alle stesse condizioni, su richiesta di una parte o del mediatore, dal giudice che ha ordinato la mediazione.

Il giudice a cui viene sottoposto l’accordo non può modificarne i termini.

Articolo 1566[103]

Il giudice decide sulla richiesta che gli viene presentata senza discussione, a meno che non ritenga necessario sentire le parti.

Se la richiesta viene accolta, ogni parte interessata può rivolgersi al giudice che ha preso la decisione.

La decisione di non approvare l’accordo può essere impugnata. Il presente ricorso è depositato mediante dichiarazione presso la cancelleria della corte d’appello. Viene giudicato secondo la procedura informale.

Articolo 1567[104]

Le disposizioni degli articoli 1565 e 1566 si applicano a una transazione conclusa senza ricorrere alla mediazione, alla conciliazione o a una procedura partecipativa. Il tribunale sarà quindi adito dalla parte più diligente o da tutte le parti coinvolte nella transazione.

Sezione 2: Apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria (articoli da 1568 a 1571)[105]

Articolo 1568[106]

Quando l’accordo raggiunto dalle parti in una mediazione, in una conciliazione o in una procedura partecipativa assume la forma di un atto controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti, a tale atto può essere attribuita, su richiesta di una delle parti, la formula esecutiva.

La domanda deve essere presentata per iscritto, in duplice copia, presso la cancelleria del tribunale del domicilio del richiedente che è competente a conoscere della controversia nella materia oggetto dell’accordo.

Il cancelliere appone la formula esecutiva solo dopo aver verificato la competenza e la natura dell’atto.

Articolo 1569[107]

L’atto controfirmato dagli avvocati e recante la formula esecutiva, o la decisione di rifiuto del cancelliere, viene consegnato o inviato al richiedente con lettera semplice.

Il duplicato della richiesta, la copia del documento e, se necessario, la decisione di rifiuto del cancelliere del tribunale sono conservati in cancelleria.

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Art. 1570[108]

Qualsiasi persona interessata può presentare una richiesta di perdita d’efficacia della formula esecutiva presso il tribunale la cui cancelleria ha apposto tale formula.

La domanda viene presentata, istruita e giudicata secondo le regole della procedura accelerata di merito.

Articolo 1571[109]

Le disposizioni della presente sezione si applicano alla transazione.


[1] In realtà questo acronimo si adattava solo in parte alla realtà degli strumenti e comunque negli Stati Uniti ove è nato con l’ADRA (Alternative dispute resolution act 1998, dal 2011 sezione USC = USC 2011(United States Code) aveva una connotazione precisa: “ «…qualsiasi processo o procedura, diverso da un giudizio presieduto da un giudice, in cui una terza parte neutrale partecipa per assistere nella risoluzione delle questioni in controversia, attraverso procedimenti come la valutazione neutrale preventiva, la mediazione, il minitrial e l’arbitrato come previsto nelle sezioni da 654 a 658 (del Codice federale)».

[2] In Spagna parleremo presto di MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias).

[3] https://mediation-puteaux.com/processus-resolution-conflits/

[4] Conseil d’État N° 436939 22 septembre 2022

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-09-22/436939

[5] Dal 30 giugno 2023 solo “negoziazione” perché per la riforma gli avvocati devono essere due, uno per parte.

[6] Juge de proximité e Tribunaux d’Instance

[7] Nel 2017 per il Juge de proximité. Nel 2019 Tribunaux de Grande Instance (TGI) e Tribunaux d’Instance (TI) sono diventati Tribunal judiciaire se presenti nello stesso comune.

[8] Nel 2009 il disegno di legge che recepisce quasi alla lettera le indicazioni della Commissione arriva al Senato tramite l’avv. Laurent Béteille.

Divenne la Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010.

[9] i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

[10] Art. 8  c. 7 Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.                     

[11] Cfr. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée – Serge Guinchard

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/commission-sur-la-repartition-des-contentieux-15546.html

[12] Che non è stato travolto dal Conseil d’État N° 436939 22 septembre 2022

[13] LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010

[14] Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

[15] Nuovo art. 4 bis Legge 10 novembre 2014 n. 162

[16] Nuovo art. 4-ter Legge 10 novembre 2014 n. 162

[17] V. art. 4-bis e 4-ter Legge 10 novembre 2014 n. 162.

[18] Natalie Fricero,  docente ordinario dell’Università di Nizza, spiegava che per fruire della negoziazione assistita l’avvocato deve formarsi in tecniche di comunicazione e negoziazione e deve essere addestrato ad andare in mediazione.

[19] Su questo ultimo punto in Francia si è molto discusso dai tempi in cui il presidente Macron era ministro dell’economia.

[20] L’atto stabilisce la missione della persona designata, se applicabile, l’importo della sua retribuzione e le condizioni di pagamento;

[21] L’attestazione contiene il resoconto dei fatti ai quali il suo autore ha assistito o che ha personalmente osservato.

Menziona il nome, i nomi, la data e il luogo di nascita, la residenza e la professione del suo autore nonché, se del caso, il suo legame o affinità con le parti, di subordinazione rispetto alle stesse, di collaborazione o di comunanza di interessi con le parti loro.

Indica inoltre che è stabilito in vista della sua produzione in tribunale e che il suo autore è consapevole che un certificato falso da parte sua lo espone a sanzioni penali.

L’attestazione è scritta, datata e firmata dalla mano del suo autore. Quest’ultimo deve allegare ad esso, in originale o in fotocopia, qualsiasi documento ufficiale comprovante la sua identità e recante la sua firma.

[22] Peraltro contravvenendo ad una sentenza della Corte Costituzionale. Con sentenza n. 139 dell’11 giugno 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 248 Codice di procedura civile:[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].

[23] Il compenso del mediatore è fissato, al termine del suo incarico, d’intesa con le parti. L’accordo può essere sottoposto all’approvazione del giudice a norma dell’articolo 1565.

In mancanza di accordo, il compenso è fissato dal giudice.

Quando intende fissare un importo inferiore a quello richiesto dal mediatore, il giudice invita il mediatore a presentare le sue osservazioni. Se necessario, il mediatore restituisce alle parti la differenza tra l’importo della prestazione e quello del suo compenso.

L’onere delle spese di mediazione è distribuito in conformità con le disposizioni dell’articolo 22-2 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione dei tribunali e del procedimento civile, penale e amministrativo.

Il giudice dispone, se necessario, il pagamento di ulteriori somme previa detrazione del fondo. Designa la parte o le parti che ne sono responsabili.

Una copia esecutiva della decisione è consegnata al mediatore, su sua richiesta.

[24] Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

[25] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042873180/2021-01-01/

[26] Quando i coniugi si accordano sulla rottura del matrimonio e sui suoi effetti, registrano, ciascuno assistito da un avvocato, il loro accordo in una convenzione in forma di atto a firma privata controfirmata dai loro avvocati e redatta alle condizioni previste dall’articolo 1374.

L’accordo sarà depositato nel verbale di un notaio, che verificherà la conformità con i requisiti formali di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo 229-3. Egli dovrà inoltre assicurarsi che il progetto di accordo non sia stato firmato prima della scadenza del periodo di riflessione previsto dall’articolo 229-4.

Questo deposito rende effettivo l’accordo conferendogli una data certa ed esecutiva.

[27] Nel 2010 con il guardasigilli Michel Mercier la disciplina viene appunto inserita nel Codice civile e nel 2011 arriva la novella del Codice di rito (il tutto entra in vigore il 23 gennaio 2012).

[28] Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)

Titre XX : De la prescription extinctive (Articles 2219 à 2254)

Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. (Articles 2228 à 2246)

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription. (Articles 2233 à 2239)

[29] Modificato dall’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 – art. 5

[30] Articolo L125-1 Versione in vigore dal 01 gennaio 2020

Modificato dalla LEGGE n°2019-222 del 23 marzo 2019 – art. 14

Una procedura semplificata per il recupero dei crediti di modesta entità può essere attuata dall’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore per il pagamento di un credito avente causa contrattuale o derivante da un obbligo di natura legale e inferiore a un importo definito con decreto in Consiglio di Stato.

Tale procedura si svolge entro un mese dall’invio da parte dell’ufficiale giudiziario di una raccomandata con avviso di ricevimento o di un messaggio inviato per via telematica che invita il debitore a partecipare a tale procedura. Il consenso del debitore, annotato dall’ufficiale giudiziario, sospende la prescrizione.

L’ufficiale giudiziario che ha ricevuto l’accordo del creditore e del debitore sull’importo e sui termini di pagamento rilascia, senza ulteriori formalità, titolo esecutivo.

Le spese di qualsiasi natura derivanti dalla procedura sono ad esclusivo carico del creditore.

Un decreto del Conseil d’Etat stabilisce i termini di applicazione di questo articolo, in particolare le norme per prevenire i conflitti di interesse quando l’ufficiale giudiziario emette un titolo esecutivo.

[31] Article 2238

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 5

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

[32] Titre XVII : De la convention de procédure participative (Articles 2062 à 2068)

[33] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9

Article 2062

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

[34] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9

Article 2063

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9

La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

1° Son terme ;

2° L’objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange .

4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

[35] Modificato dalla Legge n°2015-990 del 6 agosto 2015 – art. 258

Article 2064

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 258

Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.

[36] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9

Article 2065

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9

Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

[37] Modificato dalla legge n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021 – art. 45.

Article 2066

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 45

Sans préjudice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d’un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale.

[38] Articolo L111-3 (Versione in vigore dal 24 dicembre 2021)

Modificato dalla Legge n°2021-1729 del 22 dicembre 2021 – art. 44.

Costituiscono titoli esecutivi solo i seguenti

1° Le decisioni dei tribunali dell’ordine giudiziario o amministrativo quando sono esecutive, nonché gli accordi a cui tali tribunali hanno conferito esecutività;

2° Atti e sentenze straniere, nonché lodi arbitrali dichiarati esecutivi con una decisione non soggetta a impugnazione che sospende l’esecuzione, fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea;

3° Estratti dei verbali di conciliazione firmati dal giudice e dalle parti;

4° Atti notarili con formula esecutiva;

4° bis Accordi con cui i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio o alla separazione legale con atto a firma privata controfirmato da avvocati, depositato a verbale da un notaio secondo le modalità previste dall’articolo 229-1 del Codice civile;

5° Il documento rilasciato dall’ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno o in caso di accordo tra il creditore e il debitore alle condizioni previste dall’articolo L. 125-1;

6° Atti emessi da persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge, o decisioni a cui la legge attribuisce gli effetti di una sentenza;

7° Le transazioni e gli atti che stabiliscono un accordo conseguenti a procedura di mediazione, conciliazione o procedura partecipativa, quando sono controfirmati dai legali di ciascuna delle parti e vidimati dal cancelliere del Foro competente.

[39] Modificato dalla Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 – art. 37

Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 art. 43: le disposizioni dell’articolo 2067 del codice civile entreranno in vigore alle condizioni stabilite dal decreto di modifica del codice di procedura civile necessario per la loro applicazione e al più tardi il 1° settembre 2011.

Article 2067

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 37

Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : les dispositions de l’article 2067 du code civil entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

[40] Art. da 229 a 309 del Codice civile.

[41] Modificato dalla Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 – art. 37

LOI n° 2010-1609 del 22 dicembre 2010 art. 43: le disposizioni dell’articolo 2068 del Codice civile entreranno in vigore alle condizioni stabilite dal decreto di modifica del Codice di procedura civile necessario per la loro applicazione e non oltre il 1° settembre 2011

Article 2068

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 37

La procédure participative est régie par le code de procédure civile.

LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43: les dispositions de l’article 2068 du code civil entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

[42] Livre V : La résolution amiable des différends

[43] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1528

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

[44] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 24

[45] Titre II : La procédure participative (Articles 1542 à 1564-7)

[46] Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

[47] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l’instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[48] Chapitre Ier : La procédure conventionnelle (Articles 1544 à 1555-1)

Section 1 : La convention (Articles 1544 à 1546-2)

Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 1544 à 1546)

[49] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26

Article 1544

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26

Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.

[50] Modificato dal Decreto n°2020-1717 del 28 dicembre 2020 – art. 181

Ai sensi dell’articolo 190 del decreto n. 2020-1717 del 28 dicembre 2020, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Article 1545

Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 – art. 181

Conformément à l’article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Outre les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.

La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

[51] L’accordo sulla procedura partecipativa deve, a pena di nullità, essere contenuto in una scrittura che specifichi:

1° Il suo termine;

2° L’oggetto della controversia;

3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.

4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

[52] L’accordo delle parti teso a porre fine a un procedimento tra di loro non può addebitare alla parte che beneficia del gratuito patrocinio più della metà delle spese di tale procedimento. Lo stesso vale per l’accordo dei coniugi in caso di divorzio consensuale giudiziale.

In caso di divorzio consensuale previsto dall’articolo 229-1 del codice civile , la convenzione di divorzio non può addebitare alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio più della metà delle spese. Lo stesso vale per l’accordo di procedura partecipativa.

[53] Article 1546

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

[54] Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état (Articles 1546-1 à 1546-2)

[55] Modificato dal Decreto n°2021-1322 dell’11 ottobre 2021 – art. 4

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo I, del decreto n. 2021-1322 dell’11 ottobre 2021, queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1546-1

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – art. 4

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance.

Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

[56] Quando un magistrato o un ausiliario di giustizia è parte in una controversia che rientra nella giurisdizione di una giurisdizione nella cui giurisdizione esercita le sue funzioni, l’attore può adire una giurisdizione situata in una giurisdizione limitrofa.

Il convenuto o tutte le parti coinvolte nel ricorso possono chiedere il rinvio ad un giudice prescelto alle stesse condizioni. A pena di inammissibilità, la domanda è proposta non appena il suo autore è a conoscenza del motivo del rigetto. In caso di licenziamento si procede come previsto dall’articolo 82 .

[57] Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26

Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 27

In conformità con le disposizioni del IV dell’articolo 70 del decreto n. 2017-892 del 6 maggio 2017, queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2017.

Article 1546-2

Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 27

Devant la cour d’appel, l’information donnée au juge de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative.

Conformément aux dispositions du IV de l’article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

[58] Section 1 bis: Les actes contresignés par avocats (Article 1546-3)

[59] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, comma I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1546-3

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

L’acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative.

Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;

2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;

5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L’acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;

6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;

7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;

8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[60] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1547

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

[61] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1548

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.

[62] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1549

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

[63] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1550

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

[64] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1551

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

[65] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1552

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.

[66] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1553

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

[67] Modificato dal Decreto n°2021-1322 dell’11 ottobre 2021 – art. 4

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo I, del decreto n. 2021-1322 dell’11 ottobre 2021, queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1554

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – art. 4

A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire.

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

[68] Section 3 : L’issue de la procédure (Articles 1555 à 1555-1)

[69] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Article 1555

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

La procédure participative s’éteint par :

1° L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

3° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;

4° L’inexécution par l’une des parties, de la convention ;

5° La saisine du juge, dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l’ensemble des parties.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[70] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Esse si applicano ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1555-1

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l’audience à laquelle l’instruction sera clôturée.

Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d’une procédure sans mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l’audience.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[71] Articolo 1374

Modificato dall’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 – art. 4.

Una scrittura privata controfirmata dall’avvocato di ciascuna delle parti o dall’avvocato di tutte le parti fa prova della grafia e della firma delle parti, sia nei loro confronti che nei confronti dei loro eredi o successori.

Ad esso si applica la procedura di querela di falso prevista dal Codice di procedura civile.

Questo documento è esente da qualsiasi menzione manoscritta richiesta dalla legge.

[72] Chapitre II: La procédure aux fins de jugement (Articles 1556 à 1564-7)

[73] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26

Article 1556

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26

A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d’une des parties, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige.

La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil, pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

[74] Finché è in corso, l’accordo di procedura partecipativa concluso prima del deferimento della questione a un giudice renderà inammissibile qualsiasi ricorso al giudice per una decisione sulla controversia. Tuttavia, l’inadempimento dell’accordo da parte di una delle parti darà diritto a un’altra parte di rivolgersi al tribunale per decidere sulla controversia.

[75] Section 1 : La procédure d’homologation d’un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable (Articles 1557 à 1564)

Sous-section 1 : La procédure d’homologation d’un accord mettant fin à l’entier différend (Article 1557)

[76] Article 1557

La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément à l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties.

A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

[77] Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant (Articles 1558 à 1564)

Paragraphe 1 : Dispositions communes (Articles 1558 à 1559)

[78] Il secondo paragrafo non si applica alle controversie in materia di lavoro.

[79] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Devant le tribunal judiciaire et à moins que l’entier différend n’ait été soumis à la procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l’article 1561.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

[80] Paragraphe 2 : La procédure d’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel (Articles 1560 à 1561)

[81] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

[82] Articolo 57

Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 1.

Quando è presentata dall’attore, la domanda è sottoposta al tribunale senza che l’avversario ne sia stato preventivamente informato. Quando è presentata o indirizzata congiuntamente dalle parti, sottopone al giudice le rispettive richieste, i punti su cui sono in disaccordo e i rispettivi motivi.

Essa deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 54, anche a pena di nullità:

-quando è avanzata da una sola parte, l’indicazione del cognome, del nome e del domicilio della persona nei confronti della quale viene avanzata la richiesta di risarcimento o, nel caso di una persona giuridica, la sua denominazione e la sua sede legale;

-in tutti i casi, l’indicazione dei documenti su cui si basa la domanda.

Deve essere datato e firmato.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Articolo 54

Modificato dal Decreto n°2020-1452 del 27 novembre 2020 – art. 1

La domanda iniziale deve essere presentata con un atto di citazione o con un’istanza consegnata o indirizzata alla cancelleria del tribunale. La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti.

A pena di nullità, la domanda iniziale deve menzionare :

1° L’indicazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale è stata presentata la domanda;

2° L’oggetto della richiesta;

3° a) Per le persone fisiche, cognome, nome, professione, domicilio, nazionalità, data e luogo di nascita di ciascuno dei richiedenti;

b) per le persone giuridiche, la forma, la denominazione, la sede legale e l’organo che le rappresenta legalmente;

4° Se del caso, le indicazioni relative alla designazione del bene immobile necessarie per la pubblicazione nel registro immobiliare;

5° Quando deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, di mediazione o di procedura partecipativa, le misure adottate in vista di una risoluzione amichevole della controversia o la giustificazione della rinuncia a tale tentativo.

Article 1560

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, outre les mentions prévues par l’article 57 :

― les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l’homologation dans la même requête ;

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[83] 3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.

4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

[84] Article 1561

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l’article 1560.

Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à l’établissement de l’accord.

Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

[85] Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l’entier différend (Articles 1562 à 1564)

[86] Article 1562

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

[87] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

[88] Articolo 58

Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 1.

Quando questa possibilità è prevista dall’articolo 12, le parti possono, se non l’hanno già fatto dopo l’insorgere della controversia, affidare al giudice, nella domanda congiunta, il compito di pronunciarsi come amichevole compositore o vincolarlo con le qualifiche e i punti di diritto ai quali intendono limitare la discussione.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Article 1563

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560.

L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

[89] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Article 1564

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

[90] Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige (Articles 1564-1 à 1564-7)

[91] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55 del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-1

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

L’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l’accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l’entier litige après avoir, le cas échéant, mis l’affaire en état d’être jugée.

La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

[92] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-2

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Sous réserve des dispositions de l’article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément aux dispositions de l’article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.

Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[93] Un accordo di procedura partecipativa può essere concluso dai coniugi per cercare una soluzione consensuale in materia di divorzio o separazione legale.

L’articolo 2066 non è applicabile in questa materia. La domanda di divorzio o di separazione legale presentata a seguito di un accordo di procedura partecipativa viene formata e giudicata secondo le norme previste dal Titolo VI del Libro I relative al divorzio.

[94] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-3

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d’un acte d’avocats établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[95] L’atto a firma privata controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti o dall’avvocato di tutte le parti fa prova della scrittura e della firma delle parti, sia nei loro confronti che nei confronti dei loro eredi o aventi causa.

Ad essa si applica la procedura di querela di falso prevista dal codice di procedura civile .

Il presente atto è esente da qualsiasi annotazione manoscritta prevista dalla legge.

[96] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-4

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d’un acte d’avocats établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[97] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-5

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque la phase conventionnelle n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, en tout ou partie, l’affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[98] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-6

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l’affaire est fixée à bref délai.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[99] Decreto di creazione n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, comma I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-7

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de clôture de l’instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[100] Titre III : Dispositions communes (Articles 1565 à 1571)

Section 1 : De l’homologation judiciaire (Articles 1565 à 1567)

[101] Modificato dal Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1565

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[102] Il compenso del mediatore è fissato, al termine del suo incarico, d’intesa con le parti. L’accordo può essere sottoposto all’approvazione del giudice a norma dell’articolo 1565.

In mancanza di accordo, il compenso è fissato dal giudice.

Quando intende fissare un importo inferiore a quello richiesto dal mediatore, il giudice invita il mediatore a presentare le sue osservazioni. Se necessario, il mediatore restituisce alle parti la differenza tra l’importo della prestazione e quello del suo compenso.

L’onere delle spese di mediazione è distribuito in conformità con le disposizioni dell’articolo 22-2 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione dei tribunali e del procedimento civile, penale e amministrativo.

Il giudice dispone, se necessario, il pagamento di ulteriori somme previa detrazione del fondo. Designa la parte o le parti che ne sono responsabili.

Una copia esecutiva della decisione è consegnata al mediatore, su sua richiesta.

[103] Article 1566

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

[104] Article 1567

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

[105] Section 2 : De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe (Articles 1568 à 1571)

[106] Modificato dal Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1568

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.

Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[107] Istituito con Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Article 1569

Créé par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[108] Modificato dal Decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1570

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[109] Modificato dal Decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1571

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

La tutela, la conciliazione, l‘arbitrato e la mediazione e i rapporti tra consanguinei nell’antichità

In evidenza

Ripropongo qui contenuti già  trattati, ma che mi sembrano di una qualche modernità vista la riforma Cartabia di cui attendiamo con ansia e patema i decreti interministeriali.

Diciamo subito due parole sulla tutela antica.

I servi che fossero nominati tutori erano implicitamente liberati. La donna però non poteva essere tutore sino a Giustiniano.

La possibilità dei magistrati di intromettersi negli affari familiari e di punire arriva solo con Costantino.

Il tutore presso i Romani non era tenuto a rendere conto della sua amministrazione  sino alla fine della tutela, ma poteva essere convenuto in giudizio come tutore sospetto e se condannato veniva rimosso. Il giudice di pace dell’Ottocento poteva convenire il tutore sospetto in giudizio ex officio.

Solo con Costantino si obbliga il tutore a chiedere l’autorizzazione (decreto del pretore) sia per la vendita delle cose mobili sia per quelle immobili; poteva vendere da solo esclusivamente le cose non facilmente conservabili.

Nelle transazioni delle tutele poi non era sufficiente l’autorizzazione del consiglio di famiglia, ma si richiedeva anche il parere di due o tre giureconsulti.

I tutori ed i curatori dal diritto romano al 1838 quando assumevano la tutela dovevano dare satisdatio e successivamente dal diritto giustinianeo, ipotecare a garanzia i loro beni.

In chiave storica possiamo poi rilevare che già nell’antichità greca e romana gli accomodamenti tra consanguinei avvenivano più che altro attraverso conciliazioni e arbitrati[1] che spesso erano effettuati appunto con l’ausilio di vicini e familiari.

Passiamo ora a parlare della mediazione familiare che è molto antica. Nel nostro paese è più antica della conciliazione (mamma della nostra mediazione civile e commerciale) che viene codificata nella prima delle XII tavole che però sono di derivazione greca e quindi suppongono l’uso ellenico.

La mediazione familiare è invece autoctona: presso gli Etruschi ed i Laziali in genere, veniva adorata la divinità Viriplaca che era preposta alle separazioni. Dal nome si capisce che per questo popolo la colpa dei dissidi familiari era sempre dell’uomo e quindi la divinità era invocata per placare l’ira maschile.

C’erano dei templi ove alcuni sacerdoti della dea erano preposti a cercare di riconciliare gli sposi e il tutto si concludeva con una unione nel talamo del tempio.

Presso i Romani questa divinità venne sostituita da Giunone.

Questa mediazione familiare tesa alla conciliazione delle parti non deve farci sorridere perché la troviamo nel Nord Italia fino al 1848 ove era il parroco (e non il giudice) che tentava la riconciliazione degli sposi che addivenivano alla “separazione di mensa e di letto”, e ciò con ben tre sedute di conciliazione.

Oggi la finalità riconciliativa della mediazione familiare è ancora presente nei paesi del Nord Europa, ad es. in Svezia, e può capitare appunto come mediatore un sacerdote.

In Italia e negli altri paesi bagnati dal Mediterraneo la finalità della mediazione familiare è ben differente, anche se le persone spesso non vengono in mediazione familiare proprio perché a torto credono che il mediatore le voglia riconciliare.

Vista la delicatezza delle questioni tra consanguinei lo stesso Digesto giustinianeo mantenne il principio per cui le cause tra i parenti dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del praetor[2].

Diversi Statuti medioevali prevedevano per scavalcare questo principio l’arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[3]: ne riportiamo alcuni esempi.

Lo Statuto dell’Università ed arte della Lana di Siena (1298-1300) così prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[4]:<<Et se la lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l’addimandasse, d’eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte. O vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d’ogne e sopr’ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.>>

Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: “Ogni volta che sarà lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, così de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d’accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti…[5]

Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano più in generale l’arbitrato forzato “pel maggior bene universale del paese, e per restringere l’uso disordinato del contendere[6]”: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunità, i parenti ed affini ed i coniugi.

In conformità alla norma giustinianea sull’autorizzazione del praetor col passare dei secoli si crearono anche in linea con i provvedimenti predetti, per i più stretti congiunti dei tribunali di famiglia.

Con decreto 16 agosto 1790 l’Assemblea costituente francese stabilì che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[7].

Le attribuzioni sono assai ben esplicitate ad esempio dall’art. 12 del decreto dell’Assemblea costituente francese 16-24 agosto 1790

Elevandosi qualche contestazione tra marito e moglie, padre e figli, avo e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli ed i loro tutori per affari relativi alla tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto amici e vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti esporranno le loro differenze, e che, dopo averli sentiti ed aver preso le informazioni necessarie renderanno una decisione motivata”.

Contro le decisioni di questo tribunale che peraltro durò in Francia pochi anni (si mantenne sino al 1796), ma si mantenne in Italia per lungo tempo, era possibile di norma l’appello ai tribunali ordinari e quindi non si trattava di un arbitrato inappellabile.

Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d’ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.

Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.

La Lombardia invece non adottò mai il sistema del Consiglio di famiglia.

Nel Regno di Sardegna l’arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, resterà obbligatorio sino al 1827[8].

Nella seconda metà del XVIII secolo si sentì pressante l’esigenza di modificare il codice giudiziario nel Principato Vescovile di Trento.

Il progetto venne affidato a  Francesco Vigilio Barbacovi che fu nel Principato Cancelliere e Ministro della Giustizia.

Nel 1785 il Cancelliere pubblicò quindi un “Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili”, che entrò in vigore nel 1788[9].

Tale Codice incontrò l’opposizione della Chiesa e dei collaboratori del predetto Barbacovi che vollero sottoporlo a revisione.

Il progetto originario che comunque entrò in vigore per qualche tempo è tuttavia di grande interesse per gli studiosi di composizione dei conflitti e potrebbe fornire appunto seri spunti di riflessione anche al prossimo Ministro della Giustizia.

Il Barbacovi afferma peraltro di aver copiato il Codice austriaco del 1781 in alcune sue parti, quello stesso Codice che verrà esteso al Lombardo Veneto tra il 1803 ed il 1815 e che vedrà la conciliazione obbligatoria come un perno insostituibile.

Ci limitiamo qui a descrivere la mediazione che il Barbacovi introdusse ben cinque anni prima della presa della Bastiglia, ed il tentativo di conciliazione giudiziale che era il cuore del processo trentino.

La mediazione era una procedura obbligatoria che scattava in tutti casi  di lite tra parenti ad eccezione di quelli riguardanti crediti pecuniari (Capitoli XIV e XV) e qualora le parti “avessero già prima compromessa la causa infruttuosamente”(§ 38),

Il Capitolo II[10] è intitolato appunto “Della mediazione nelle liti tra parenti”.

Il § 28 stabilisce l’abolizione dell’arbitrato obbligatorio nelle liti tra parenti e sancisce però la possibilità di arbitrato volontario.

All’epoca l’arbitrato obbligatorio in queste materie era la prassi in tutta Europa e ciò praticamente a partire dal Codice giustinianeo che richiedeva l’autorizzazione del praetor per instaurare una lite tra parenti davanti alla giustizia civile.

Il § 29 recita: ”Noi vogliamo però, che, allorché trattisi di lite tra persone congiunte di sangue, cioè tra quelle che in virtù degli Statuti di cadauna Giurisdizione erano prima obbligate al compromesso, debbano le parti eleggere due Mediatori, col mezzo dei quali prima di procedere oltre nella lite debbansi tentare le vie di conciliazione, e di componimento, ma senza che questi possano pronunziare alcun laudo, o decisione, dovendo, allorché siano stati infruttuosi i tentativi di dell’accomodamento, proseguirsi direttamente la causa davanti al giudice ordinario”.

223 anni prima della direttiva 52/08 si stabilì dunque il principio per cui il mediatore non potesse assumere alcuna decisione vincolante per le parti, cardine dell’attuale mediazione.

Il mediatore dell’attore veniva indicato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, nell’atto di libello (ossia nella nostra citazione) (§ 30) e il reo (il convenuto) doveva del pari nominare il suo mediatore nell’udienza successiva a cui compariva anche l’attore. Il giudice a questo punto avrebbe assegnato “il giorno e l’ora, in cui i Mediatori, e le parti dovranno adunarsi ad oggetto di tentarsi questa opera salutare dell’amichevole accomodamento” (§ 31)

E dunque abbiamo qui un chiaro esempio di mediazione delegata o demandata come si dirà in futuro; dal momento che la mediazione non veniva operata dal Giudice, il testo normativo appare di grande modernità.

Ciascuna parte doveva presentare il proprio mediatore od un sostituto nel caso di mancata accettazione, e comparire personalmente davanti ai Mediatori o a mezzo di confidente (§ 32).

Comparse le parti, i due Mediatori dovranno esaminare l’oggetto delle loro differenze, e procurare di condurle ad un amichevole accomodamento. Terranno una, o più sessioni secondo le circostanze del caso per giungere a questo importante fine: ma passato lo spazio di due mesi dal dì della intimazione fatta al Reo della petizione dell’Attore, quando entro questo tempo non sia composta la causa, o almeno le Parti non abbiano di comune consenso sospeso a più lungo termine l’affare, dovrà il reo nella susseguente udienza presentare in giudizio senz’altre citazioni la sua risposta al libello, altramente si procederà contro di esso nella forma ordinaria al § 49” (§ 33).

E dunque nel 1785 avevano già assai chiaro il concetto di sessione di mediazione ed esisteva la prassi che i mediatori civili attuali conoscono bene di “sforare il termine” di composizione su consenso delle parti.

Ma è già presente la possibilità di proroga della mediazione che avremo dopo il 30 giugno 2023.

Assai interessante è il principio per cui la comparsa di risposta dell’epoca veniva depositata solo all’esito del tentativo infruttuoso.

E ancora più interessante il richiamo al § 49 che appunto stabiliva l’accoglimento delle domande dell’attore con decreto del Giudice in assenza della comparsa di risposta del reo o di sua mancata comparizione o di presentazione della comparsa senza la forma prescritta.

Non è peraltro una disciplina rimasta isolata.

In Norvegia il giudice può  imporre attualmente al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[11]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale. Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[12].

Nelle conferenze, o sessioni, che terrannosi davanti ai Mediatori, le parti esporranno le loro ragioni a viva voce, e presenteranno ad essi le proprie carte, e documenti, ma senza che possa formarvisi alcun atto, né alcun processo, che sarà sempre nullo, e di niun valore, quando el Parti non avessero stipulato volontariamente un compromesso, in qual caso si osserverà ciò che è disposto nel precedente Capo. Non potrà neppure intervenirvi alcun Notajo, se non affine di porre in iscrittura la transazione già accettata, quando così piaccia alle parti” (§ 34).

La segretezza delle sessioni di mediazione e l’inutilizzabilità dei contenuti era già dunque un dogma nell’Età dei Lumi.

E ci si era già posti il problema di far intervenire il notaio in mediazione al momento e per l’oggetto opportuno.

Potranno le parti anche convenire un solo Mediatore. Il Mediatore a cui sarà riuscito di far aggradire alle parti un amichevole componimento, che sia stato validamente accettato, allor quando sia jurisperito di professione, avrà lo stesso onorario, che sarebbe dovuto al Giudice ordinario per la sentenza. E quando due saranno stati i Mediatori jurisperiti, Noi vogliamo che cadauno di essi abbia separatamente l’intiero onorario suddetto”(§ 35).

Rivoluzionaria anche per i nostri tempi è la parificazione dell’onorario del mediatore a quello del giudice: ciò denota grande rispetto per la professionalità, seppure qui squisitamente giuridica; ma l’identità di emolumenti si ritrova ad esempio oggi tra mediatore ed arbitro nel processo statunitense.

In Italia per il futuro attendiamo il decreto interministeriale.

Dalla norma si può ricavare che già in allora mediatore potesse essere anche un non giurista: non è dato di sapere però quanto venisse pagato.

Ancorché gli ufficj de’ Mediatori siano stati infruttuosi, dovranno tuttavia ambe le Parti comparire innanzi al Giudice nel Giorno, che verrà da esso assegnato per lo stesso oggetto d’un amichevole componimento, e del processo verbale secondo ciò ch’è prescritto al § 65 e seguenti” (§ 36).

Insomma sino a che il fuoco era caldo bisognava battere il tasto della pace con un tentativo di conciliazione del giudice che era assai particolare e merita di un ampio cenno perché era davvero il cuore del processo trentino.

Veniva convocato entro 5 giorni dalla comparizione della parti successiva alla mancata mediazione (§ 65): le parti dovevano presentarsi personalmente[13] senza l’assistenza dell’avvocato e chi mancava perdeva la causa; in assenza di entrambe le parti scattava la condanna alla pena di cinquanta fiorini (§ 66).

Anche qui dunque abbiamo una norma che precorre la condanna dei giorni nostri al contributo unificato propria della mancata partecipazione senza giustificato motivo.

Se una parte veniva dispensata dalla presenza personale poteva affidare la rappresentanza ad un avvocato, ma in tal caso l’altra parte poteva essere assistita da avvocato (§ 68); i nobili avevano la facoltà di non comparire personalmente, ma dovevano comunque essere rappresentati da avvocato e provare ai fini della dispensa di comparizione la loro condizione (§ 69); se i rappresentanti non si presentavano scattava per loro la multa di 50 fiorini (§ 68).

Dunque c’era già un germe di quella che poi diverrà da noi “la verifica dei poteri”.

Se il giorno della comparizione per il tentativo non compariva l’attore od un suo rappresentante, il giudice assolveva pienamente il convenuto; se invece restava contumace il reo o se si presentava il suo procuratore senza che il reo avesse ottenuto dispensa dal comparire, il giudice “lo condannerà intieramente secondo la petizione dell’attore” (§ 71).

 Il decreto di condanna veniva notificato al contumace unitamente alle spese intervenute comprese quelle che l’altra parte aveva dovuto sopportare per un viaggio inutile; se entro 5 giorni il contumace si presentava a pagare e saldava, poteva chiedere una nuova udienza per celebrare il tentativo di conciliazione e dunque il decreto di condanna decadeva; in difetto esso acquistava cosa giudicata (§ 72).

Quei passaggi che il nostro Codice di rito attuale affida ad atti scritti erano invece orali davanti al Giudice trentino che il giorno fissato per il tentativo leggeva alle parti la petizione e la comparsa di risposta, chiedeva prima e sul complesso dell’affare all’attore di replicare alla risposta del reo e al reo di controbattere alla replica dell’attore e poi nello specifico interrogava le parti sui fatti per capire con certezza quali fossero condivisi. Di tutto ciò il Giudice dettava processo verbale al cancelliere (§ 74).

Ogni parte era obbligata a rispondere e tutto ciò che non era specificamente negato o contraddetto veniva considerato per vero e provato; ad ogni domanda il giudice avvertiva le parti di questo effetto e del fatto che se avessero scientemente detto cosa falsa o negata cosa vera sarebbero stati condannati come litiganti temerari al pagamento delle spese, dei danni cagionati alla controparte e della sesta parte della cosa litigiosa (§§ 74 e 381).

Se la temerarietà investiva il diritto civile la condanna veniva comminata al solo avvocato sempre che il cliente fosse stato all’oscuro del lume del legale (§ 382).

La cosa interessante era che se la controversia era di fatto scattava la condanna e dunque sussisteva la temerarietà, sia nel caso in cui la verità dei fatti fosse contrariamente provata, sia quando non si fosse riusciti a dar prova delle proprie affermazioni. La controversia in diritto comportava condanna per temerarietà quando la legge che contrastava le affermazioni della parte fosse chiara ovvero quando le affermazioni andassero contro “i dettami evidenti della naturale giustizia”(§ 382)

Nel caso in cui fosse il cliente a comportarsi da litigante temerario in una controversia di mero fatto, l’avvocato che ne fosse consapevole doveva dismettere il mandato perché diversamente correva il rischio di essere condannato soltanto lui (§ 384). 

Chi ribadiva il comportamento temerario in altra udienza veniva condannato parimenti alla stessa pena, ed anche in appello (§ 385): per cui si potevano collezionare tre o più sanzioni.

Il Giudice di primo grado o quello d’appello con la sentenza definitiva dichiaravano la temerarietà, condannavano al pagamento di quanto sopra detto e stabilivano che i litiganti temerari ed i loro avvocati fossero sottoposti a giudizio penale (§ 386); il che avveniva entro 12 giorni: l’avvocato riconosciuto colpevole del reato di litigante temerario perdeva il diritto all’onorario e doveva risarcire anche le spese che il cliente avesse sostenuto (§387) e ciò anche se nel successivo corso del processo fosse riuscito ad indurre il suo cliente all’accomodamento amichevole od al recesso.

Non c’è dubbio che una disciplina così rigida abbia comportato all’epoca dure contestazioni: ma non si può dire che questa legge non avesse le potenzialità di ridurre il contenzioso.     

Il giudice in sede di comparizione del tentativo era tenuto a leggere ed esaminare “le carte, e i documenti, che le Parti avessero portati seco al tribunale tendenti a dar lume all’affare, esigendo su di essi dalla Parte contraria la risposta, e traendone tutto ciò che possa servire a porre in chiaro gli oggetti in questione”; i documenti venivano allegati agli atti solo in questa occasione e su ordine del giudice (§ 76), il che forse rendeva l’attività procuratoria un po’ defatigante.

Quando il Giudice si sarà reso in tal guisa bastatamente istruito di tutto lo stato della controversia, ed avrà rinvenuto il vero punto del litigio, dal quale dipenderà principalmente la decisione, egli dovrà proporre alle parti le condizioni di un equo, e conveniente accomodamento, esponendo loro le conseguenze, che aver potrebbe la causa, e procurando di conciliarle, e comporle amichevolmente. Il tenore dell’accomodamento proposto dal Giudice non potrà mai servir di pretesto, onde allegarlo sospetto” (§ 77).

Si dà qui per presupposto che il punto vero del litigio sia diverso da quello esposto dalle parti: concetto questo che sarà presente nei mediatori due secoli dopo; si aggiunge che la proposta deve essere fatta in un momento in cu il giudice possieda già tutti gli strumenti per giudicare, e dunque il legislatore trentino non condivide il primato della sentenza o che la conciliazione non possa ritardare la sentenza;  a distanza di molti anni questo tipo di impostazione la ritroviamo nel 696 C.p.c. nostrano per cui il perito provvede – secondo la dottrina maggioritaria – al tentativo di conciliazione una volta che ha già confezionato la sua perizia.

Si parla poi di “equo e conveniente accomodamento” e dunque si apre ad una nozione di proposta che può contemperare anche le esigenze delle persone e non si risolve in una mera transazione: principio questo di assoluta modernità.

Così come è assolutamente moderno il fatto che non si possa far uso della proposta del giudice.

Sia che il componimento riesca, o non riesca, tutto quello, che sarà stato detto, o dedotto dalle Parti in tal giorno, dovrà sempre dettarsi agli atti nella forma ordinata di sopra insieme con le proposizioni di accomodamento, che il Giudice avrà fatte, e colle dichiarazioni, che cadauna delle Parti avrà dato intorno ad esso. Questo processo verbale dovrà essere sottoscritto dal Giudice, dall’Attuario della causa[14], e delle parti litiganti di mano propria, premessa la lettura che ne sarà loro fatta, ed in caso di loro assenza dai rispettivi avvocati. La parte che non saprà scrivere, dovrà porvi una croce, e l’atto verrà sottoscritto da un altro in sua vece, ed a sua preferenza. Il detto processo verbale che dovrà essere unito agli atti di causa, verrà riguardato in tutto come un vero atto giudiziale, e sarà sempre lecito alle Parti di levarne copia”(§ 78).

Il meccanismo della verbalizzazione della proposta con i deliberati delle parti, con qualche variante, arriverà sino alla nostra riforma societaria.

Se l’accomodamento non era stato raggiunto sul fatto, il Giudice invitava a riconsiderare al proposta per l’udienza successiva ed in caso di rifiuto, a continuare la causa (§ 79); in caso fossero intervenute le dispense a non comparire e dunque fossero presenti all’udienza di conciliazione i soli procuratori “il giudice assegnerà del pari a cadauno avvocato il termine fino alla seconda susseguente udienza affine di riportare sull’accettazione, o rifiuto dell’accomodamento la deliberazione del proprio Cliente”; se vi era rifiuto o l’accettazione non veniva riportata in forma autentica, la causa veniva proseguita (§ 80).

Non è chi non veda qui una disciplina simile a quella che la proposta possiede per il decreto legislativo 28/10.

All’epoca il giudice veniva pagato dalle parti: si prevede dunque che se l’accomodamento amichevole venga accettato dalle parti il giudice abbia il diritto di conseguire l’intero onorario come se fosse stata pronunciata sentenza. “Intiero lo conseguiranno del pari gli Avvocati, allorché il componimento sia stato accettato col loro intervento, e consiglio”.

In caso di fallimento del tentativo al Giudice veniva pagata solo la sessione di pace e agli avvocati che fossero intervenuti al processo verbale solo le spese per il pranzo e per la vettura, se ed in quanto il luogo di loro residenza fosse stato diverso da quello della sede del Giudice (§ 81).

Norme queste che se fossero applicate al nostro processo determinerebbero quasi certamente la chiusura di tutte le pendenze.

Norme peraltro più generose rispetto a quelle che riguardano gli attuali mediatori che non riescano ad andare oltre il primo incontro.

Una norma decisamente premiale riguardava poi gli avvocati conciliativi: ”L’Avvocato ogni volta che la lite sarà stata composta prima della sentenza come sopra con la sua mediazione, ovvero col suo intervento, ed assistenza, conseguirà pure l’intiero onorario come se fosse vincitore con sentenza del Giudice. Se il componimento sarà seguito colla mediazione, ovvero coll’intervento, ed assistenza d’ambidue gli Avvocati, conseguiranno del pari lo stesso onorario, come se fossero ambidue vincitori. Tutto ciò avrà luogo in qualunque stato della causa sia seguito il componimento, e quand’anche la causa non fosse ancora incominciata in giudizio” (§ 549).

Ancora da menzionare appare quanto previsto dal § 37 in merito alla mancata comparizione delle parti: se una parte non compariva all’udienza successiva al fallimento della conciliazione, non nominava il mediatore per la sessione di mediazione, non si presentava alla prima sessione di mediazione, veniva multata per la somma di 30 fiorini e doveva corrispondere le spese ed i danni cagionati all’altra parte ed il giudice procedeva contro di lei ex officio; nel caso di assenza alla sessione di mediazione o di mancata nomina del mediatore non comunicata alla controparte, venivano addossate anche “le spese e i viaggj cagionati da tale mancanza” (§ 37).

In conclusione si può dire che quella sopra descritta era in primo luogo una disciplina che moralizzava i legali ed i clienti; in secondo luogo con la mediazione obbligatoria, il susseguente tentativo di conciliazione obbligatorio e l’invito del Giudice comunque a ripensare sulla proposta di “equo e conveniente componimento” ed infine il premio assicurato all’avvocato conciliativo,  relegava davvero la sentenza del giudice in un cantuccio.

Nel 1798 anche la Repubblica Ligure ebbe un tribunale di famiglia, convocato e presieduto dal giudice di pace di seconda classe[15], per gestire le situazioni d’incapacità o la cura provvisoria dei beni degli assenti, formato dai più prossimi parenti, ed in mancanza di essi da “tre probi vicini”, o amici prescelti dal giudice di pace[16].

Di un rapporto tra conciliazione, seppure non nel senso da noi concepito, e la materia delle successioni troviamo accenno sempre nella codificazione giustinianea con riferimento all’istituto della diseredazione dell’erede necessario: colui che diseredava un discendente od un ascendente poteva, in altre parole, riconciliarsi, ma ciò aveva esclusivamente una valenza etica, serviva cioè solo a manifestare il perdono in relazione all’ingratitudine ricevuta; dunque la diseredazione rimaneva in piedi sino a nuovo testamento[17].

Presso i Longobardi che in genere non conoscevano, come abbiamo visto, se non l’accomodamento pecuniario e di solito gli preferivano di gran lunga la faida[18] e quindi la decisione delle armi[19], gli affari più intimi delle famiglie, quando approdavano al processo e non erano giudicati dal tribunale di famiglia[20], erano però sottratti al duello giudiziario e si regolavano di solito per giuramento dei sacramentali[21].

In Francia nel 1796[22] si stabilì che tutte le contestazioni tra coeredi e altre parti aventi interesse, fino alla divisione, dovessero portarsi in via di conciliazione, innanzi al giudice di pace del luogo ove la successione si fosse aperta[23].

Nel 1806 il Codice napoleonico di procedura civile riprese il predetto principio e stabilì che la successione e la divisione fossero oggetto di conciliazione preventiva obbligatoria come prevede l’art. 5 c. 1-bis  del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’art. 50 stabiliva in particolare che “Il convenuto sarà citato in conciliazione… III. In materia di successione, sulle domande tra eredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che venissero intentate dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all’esecuzione delle disposizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti al giudice di pace del luogo in cui la successione è aperta”.

 Il Codice dispensò però dal tentativo quelle procedure che, per qualsiasi materia, vedessero coinvolte più di due convenuti, anche se questi nutrissero il medesimo interesse (art. 49); conseguentemente i conflitti multi parte che intervenissero nei confronti di più di due soggetti litiganti non erano condizione di procedibilità del giudizio nel diritto francese.

E ciò, si diceva, stante la difficoltà di una siffatta conciliazione e per le spese e le noie di viaggio che all’epoca si dovevano sostenere per partecipare ad una conciliazione[24].

A proposito degli eredi poi si riteneva in aggiunta che non ci fosse obbligo di conciliazione, perché ciascun erede non poteva che essere considerato personalmente obbligato per la “sua parte e posizione virile” non avendo gli altri coeredi qualifica di litisconsorti[25].

La regola non si applicava però se la citazione era svolta da più attori e quindi, se i convenuti erano due e gli attori più di due, restava comunque l’obbligo di conciliazione preventiva.

Dunque chi non voleva partecipare ad una conciliazione coinvolgeva spesso più persone estranee come convenute[26], oppure se, al contrario, era preso dall’afflato conciliativo, citava un solo erede, anche se essi erano molti e la giurisprudenza riteneva in tal ultimo caso obbligatorio il tentativo.

La dispensa dal tentativo non comportava ovviamente che non si potesse tenere una conciliazione volontaria o che il suo svolgimento determinasse una nullità[27].

Analoga situazione riscontriamo nei domini napoleonici. Così ad esempio il decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805), emesso in Genova relativamente alla riforma del sistema giudiziario[28], all’art. 126 stabiliva come competente alla conciliazione il giudice di pace della successione per le “dimande fra eredi, ed altre parti interessate sino alla divisione inclusivamente, e sopra quella a termine d’esecuzione di disposizioni per causa di morte sino al giudizio”; la norma aggiungeva però la dispensa dalla conciliazione il caso di soggetti che fossero tre o più[29].

Bisogna però rimarcare che la citazione in conciliazione davanti al “Burò[30] di Pace e Conciliazione” che era formato per tutte le materie che oltrepassavano la competenza del giudice di pace[31], vedeva, per espressa disposizione (art. 36), la chiamata del difensore del convenuto: quindi veniva effettuata nei confronti delle parti i cui difensori erano già stati individuati; a differenza pertanto della coeva legislazione austriaca del 1803[32] che escludeva in Veneto[33] gli avvocati ed i faccendieri dalla conciliazione[34] e che quindi si imperniava su una conciliazione “effettiva” con e tra le parti, la codificazione napoleonica valorizzava più che altro l’apporto dei procuratori.

Prova ne è che all’udienza il convenuto e l’attore (o meglio i loro legali) potevano modificare la domanda e le eccezioni prima di procedere a tentativo di conciliazione; in definitiva si era in presenza di un tentativo di conciliazione “tra tecnici” che peraltro non era reso neanche tanto appetibile dal momento che il verbale aveva il valore di una semplice scrittura privata (art. 137). 

In linea con questa tendenza l’anno successivo il codice di procedura civile della madre patria stabilì il principio secondo cui il difetto di citazione in conciliazione doveva essere eccepito dalle parti e non rilevato d’ufficio dal giudice: in un certo senso dunque la Liguria fu considerata un’esperienza pilota per approntare successivamente un ammorbidimento della condizione di procedibilità.

Nel Sud della penisola il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 non poneva invece limiti soggettivi alla conciliazione in materia di successione: l’art. 25 stabiliva semplicemente che “Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dei beni degli assenti possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari”.

Quindi a patto che non si trattasse di immobili assegnati a titolo provvisorio, la conciliazione che era volontaria, si esperiva in materia ereditaria qualunque fossero le parti ed anzi giova qui ribadire che il conciliatore in Sicilia poteva intervenire motu proprio per spegnere odi ed inimicizie[35]; si può quindi presumere che i tentativi di amichevole composizione fossero abbastanza frequenti.

Sotto il vigore del codice di procedura italiano del 1865 lo erano di certo.

Troviamo qui un consiglio di famiglia sull’esempio francese ed etneo[36] per le questioni attinenti ai minori e agli incapaci: dunque qualsiasi conciliazione ovvero il promovimento di divisione e transazione, stragiudiziale e non che li riguardasse, doveva passare necessariamente attraverso l’autorizzazione di questo organo.

A parte ciò, quando non ci avesse già pensato il testatore, la divisione che il Codice del 1865 privilegiava era quella amichevole[37].

Capitava però che, specie nelle campagne o nei paesi, coloro che volessero dividere i beni non fossero in grado di operare e si recassero in conciliazione preventiva davanti al conciliatore.

La conciliazione preventiva, allora come oggi[38], non aveva, infatti, limiti di valore o di materia[39], salvo si trattasse di materia nella quale fossero vietate le transazioni.

Se non c’era una controversia in atto, ma l’intervento era solo richiesto per l’incapacità delle parti di gestire la questione o purtroppo frequentemente per la volontà di aggirare le disposizioni fiscali[40], il conciliatore più avveduto inviava le parti dal mediatore commerciale, qualora si trattasse di questioni routinarie di poco conto, oppure dal notaio se si trattava di redigere atti complessi.

 Se invece sussisteva una vera e propria divergenza di interessi, si teneva la conciliazione e se la proposta di accomodamento non veniva accettata, il conciliatore, come già detto, faceva rimostranze sui guai, sulle spese e l’incerto esito di qualsivoglia lite, e se gli rimaneva la speranza di conciliazione, poteva proporre di rimettere la definizione dell’affare in arbitrato ad una terna ovvero a un notaio o a un ragioniere oppure ad un avvocato[41]: in tal caso redigeva egli stesso il compromesso.

Qualora non fosse stata perseguita la via amichevole o fosse fallita, l’ordinamento apprestava la sola via del giudizio in cui si poteva chiedere l’attribuzione dei beni mobili ed immobili in natura e se ciò non fosse stato possibile non c’erano che i pubblici incanti[42] che potevano seguire davanti ad un notaio scelto dalle parti, se tutte fossero maggiorenni[43].

I patti e le condizioni della vendita venivano stabilite d’accordo tra le parti od in difetto dall’autorità giudiziaria[44] che per valore poteva essere il pretore[45] o il tribunale[46].

A questo punto la conciliazione che all’epoca si denominava “ufficiale” veniva svolta dal notaio. Non quindi dal tribunale perché nei giudizi ad esso pertinenti non era prevista, non davanti al pretore perché davanti a quest’ultimo era radicata l’opinione che non si formasse un titolo esecutivo.

Compiuta la stima e la vendita l’autorità giudiziaria rimetteva le parti davanti ad un giudice delegato o ad un notaio che procedeva alla resa dei conti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si dovessero tra condividenti[47].

In questa fase, qualora fosse stato necessario, veniva utilizzato anche l’istituto dell’esame dei conti di cui all’art. 402 C.p.c.[48], per cui il tribunale nominava degli arbitri conciliatori che procedevano alla conciliazione e se questa falliva essi recavano al tribunale o al giudice delegato un parere meramente consultivo[49].

Anche il pretore ai sensi dell’art. 432 C.p.c. poteva in questa materia rimettere le parti davanti ad un arbitro conciliatore per la discussione dei conti.

Sia per la legislazione etnea sia per quella italiana, peraltro, non vi era limite alla conciliazione legato al numero delle parti come nella legislazione francese.

Ha dunque una lunga tradizione l’art. 5 c. 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materia di divisione e successione ereditaria.

Anche oggi non si sono poste limitazioni legate al numero delle parti e quindi che ciascun erede debba considerarsi o meno singolarmente non ha più alcuna importanza; sono inoltre cambiati i tempi ed i problemi che avevano gli uomini dell’Ottocento in merito alle noie del viaggio e le spese sono attualmente meno pressanti.

Ed infine noi conosciamo tecniche di mediazione facilitativa che possono aiutare ad affrontare efficacemente anche i conflitti multi parte più complessi.

Si deve però sottolineare che la conciliazione che si è approntata con il nuovo decreto non ha le caratteristiche della conciliazione ottocentesca.

L’antico conciliatore svolgeva una procedura di conciliazione durante la quale consigliava le parti.

Non si limitava dunque a facilitare la comunicazione, né aveva problemi di sorta ad anticipare con le buone maniere quello che aveva in animo di decidere nel caso in cui le parti fossero tornate da lui in sede contenziosa.

Il limite era che in sede preventiva il giudice di pace non poteva emettere una sentenza perché avrebbe commesso un eccesso di potere[50].

Ma la situazione poteva cambiare in sede giudiziale tosto che, ad esempio, per la giurisprudenza austriaca una transazione giudiziale non cessava d’essere valida per la circostanza che il giudice potesse avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria.

Questo aspetto che noi moderni assertori della mediazione facilitativa consideriamo negativo rimaneva però in ombra nel caso di divisioni perché, come abbiamo accennato, la competenza era ripartita tra il pretore (v. art. 883 C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865) ed il tribunale e quindi una sentenza del conciliatore non sarebbe stata nemmeno astrattamente concepibile.

Ma qualche pallida possibilità di condizionare il successivo giudizio con il consiglio poteva forse sussistere in relazione alle successioni, perché il conciliatore del 1892 aveva una competenza per valore sino a 100 lire e quindi le parti avrebbero potuto ritrovarsi di fronte a lui in successivo giudizio, anche se restava teoricamente[51] possibile la ricusazione.

Il campo peraltro era assai ristretto, direi prettamente nel campo del possibile e non del probabile, perché il conciliatore conosceva entro il valore predetto di tutte le azioni personali e civili e commerciali relativi a beni mobili[52].

Valutate dunque le modeste controindicazioni il parere del conciliatore poteva rivelarsi davvero prezioso per le parti.

In un tempo in cui la maggioranza delle persone apponeva il crocesegno il conciliatore spiegava ai contadini e agli artigiani, che le transazioni operate con dolo e violenza potevano essere oggetto di rescissione[53], che un verbale sancente la lesione di un coerede per oltre un quarto[54] aveva “le gambe corte”, potendo essere rescisso, che prima della divisione qualsiasi atto, e quindi anche un verbale di conciliazione, che avesse fatto cessare tra i coeredi la comunione ereditaria (vendita, permuta, transazione, testamento invalido, ecc.)  era del pari soggetto di rescissione, e che invece si doveva riflettere molto bene sulla transazione successiva alla divisione, perché in tal caso poteva non esserci una tutela[55].

Conseguentemente in materie così particolari come quelle della divisione e della successione le parti godevano comunque di una guida per l’accomodamento e potevano muoversi con sicurezza senza perdere per questo il controllo della loro questione.

Con tutte queste cautele era inoltre abbastanza improbabile che il consiglio di famiglia non autorizzasse la conciliazione di un tutore nelle materie in discorso, e pur tacendo che tale organo era convocato dallo stesso giudice che aveva conciliato le parti, sebbene su delega del pretore[56].


[1] Cfr. anche M. FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, volume I, seconda edizione, Andrea Santini e Figlio, Venezia, 1845, p. 23.

[2] Digesto II Legge 4, 1 “De in ius vocando: praetor ait: Parentem, patronum patronam, liberos, parentes patroni patronae, in ius sine permissu meo ne quis vocet” (“Riguardo al citare in giudizio il pretore disse: nessuno citerà in giudizio senza mio permesso il padre, il patrono, la patrona, i figli, i parenti del patrono e della patrona”.

[3] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L’Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p.  51.

[4] Di comprométtare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.

[5] Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L’Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.

[6] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.

[7] Che veniva ricevuta dal giudice di pace.

[8] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.

[9] F.V. BARBACOVI, Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Volume I, Giambattista Monauni, Trento, 1785; Codice giudiziario nelle cause civili per principato di Trento, Trento, 1788, Giambattista Monauni, 1788. Il codice fu commissionato da Pietro Vigilio per grazia di Dio Vescovo, e del sacro romano impero principe di Trento, Marchese di Castellaro, De. Conti di Thunn, ed Hochestnstein ec. ec.

[10] Il capitolo I è invece destinato all’arbitrato e contiene norme di sconcertante modernità.

[11] Sezione 11 Rättegångsbalk (1942:740).

[12] Sezione 12 Rättegångsbalk (1942:740).

[13] La impossibilità di presenziare per infermità, vecchiaia e lontananza di 20 miglia doveva essere provata prima dell’udienza deputata al tentativo, e la dispensa veniva data soltanto previa audizione della controparte (§ 67).

[14] Si tratta del cancelliere che poteva essere anche un notaio.

[15] Essi avevano attribuzioni inferiori rispetto a quelli di prima classe in ragione del fatto che erano ubicati dove risiedeva il tribunale.

[16]  Art. 31 lett. I legge 1° giugno 1798  n. 111 in Raccolta delle leggi, ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure dal 17 gennaio 1798, anno primo della ligure libertà, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798, p. 211 e ss.

[17] A. HAIMBERGER, Il diritto romano  privato e puro, Gabriele Rondinella Editore, Napoli, 1863, p. 227.

[18] Ossia il diritto di vendetta da esplicitarsi singolarmente o come gruppo o come comunità di villaggio, senza che vi fosse una proporzione tra azione e reazione.

[19] S. SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, Tipografia Borroni e Scotti, 1850, p. 51.

[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume terzo, Stamperia Reale, Napoli, 1853, p. 262.

[21] Erano dodici uomini liberi. L’uso del giuramento risale al processo attico.

[22] Art  3 della legge ventoso 26 anno quarto (16 marzo 1796).

[23] J. POTHIER, Trattati diversi sulle successioni, vol. III, Tipografia Sonzogno di Jo Battista, Milano, 1812, p. 382.

[24] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 360.

[25] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 361. V. oggi l’art. 757 C. c.

[26] Ed in questo caso era però bastonato in sede di liquidazione delle spese da parte del tribunale.

[27] Tribunale di Montpellier 5 agosto 1807. V. anche G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 43.

[28] Che nell’intenzione dell’Imperatore avrebbe dovuto mutare in due ore: v. gli articoli  159-161 a tenore dei quali il primo giorno vendemmiatore (ossia il 22 settembre 1805) alle ore dieci dovevano chiudersi gli antichi tribunali e alle ore 12 si doveva  aprire quelli nuovi. V. Bulletin des Lois et Arrêtés publiés dans la 28. division militaire de l’Empire Franςais, tome premier, A l’Imprimerie Impériale, Genés, 1805, p. 121-161.

Ricordo che la Liguria fu annessa alla Francia con decreto imperiale del 6 giugno 1805 quando Napoleone si trovava a Milano. Il 25 maggio del 1805 il Senato di Genova richiese l’annessione per non essere coinvolta nella guerra tra Francia ed Inghilterra (che non voleva riconoscere la repubblica di Genova) ed essere protetta nei commerci marittimi (dalle “Potenze barbaresche”: Algeria, Libia e Tunisia)  e di terra che erano “inceppati” dalle dogane francesi.

[29] Come imponeva per qualsivoglia procedura il richiamato dalla norma art. 37.

[30] È il vocabolo che usa il traduttore italiano della legge.

[31] Art. 35 decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[32] E di quella che venne praticata nella Repubblica Ligure dal 1797 al 1805.

[33] E poi in Lombardia dal 1815.

[34] E anche dalla partecipazione ai procedimenti possessori.

[35] Attribuzione questa antichissima che prima di essere esercitata dai Difensori di città e dai Tribuni della plebe riguardava il  Praetor che quando giudicava recandosi a casa dei concittadini si diceva lo facesse de plano (ossia senza osservare le forme e semplicemente apponendo il decreto sul libello del postulante)e non pro tribunale come quando giudicava nel foro in modo solenne. V. P. ELLERO, Archivio giuridico, volume primo, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1868, pp. 189-190

[36] Art. 859 e ss. Codice di procedura civile pel lo Regno delle Due Sicilie.

[37] Art. 986 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[38] V. l’attuale art. 322 C.p.c.

[39] L’unico problema riguardava la forza del verbale di conciliazione che al di fuori dell’ambito della competenza per valore del conciliatore (che inizialmente era di 30 lire e poi fu portata a 100 nel 1892),  non poteva mettersi in esecuzione.

[40] Abbiamo detto che un quadro definito sul  rapporto tra verbale di conciliazione ed imposta arriverà solo nel 1938.

[41] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori, p. 208. Così come può fare d’altronde il mediatore ai sensi dell’art. 8 c. 4 del decreto 4 marzo 2010 n. 28.

[42] Art. 987 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[43] Art. 988 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[44] Art. 989 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[45] Sino a 1500 lire.

[46] V. art. 882 e ss. C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2366.

[47] Art. 990 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358

[48] In oggi si tratterebbe dell’istituto previsto dagli articoli 198-200 C.p.c. L’istituto arriva in Italia grazie all’art. 421 del Codice di procedura civile napoleonico, viene adottato dal Codice pel Regno delle Due Sicilie (635), da quello italiano del 1859 (art. 516) e dunque approda nell’Italia unita.

[49] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, op. cit., p. 512. Tal parere è in un certo senso antesignano della proposta che ritroviamo nella conciliazione societaria e nell’attuale mediazione.

[50] Così a partire dal Codice napoleonico.

[51] Perché una ricusazione infondata costava una multa salatissima.

[52] La questione invece aveva una certa rilevanza ad esempio per il giudice di pace della Repubblica Ligure (1797-1805), perché perlomeno quello di prima classe aveva una competenza in materia di giurisdizione volontaria senza limite di valore. Ma all’epoca si potevano anche mischiare giuramento decisorio e conciliazione; dunque non si andava molto per il sottile e comunque le questioni dei giudici di prima classe erano sempre appellabili (v. articoli 31 e ss. legge 1° giugno 1798 , n. 111)

[53] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[54] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[55] Art. 1039 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[56] Art. 14 legge 16 giugno 1892, n. 261.

Il ricorso al T.A.R. Lazio  contro U.N.A.M. e la giustizia in Italia dal 1875 al 1950  

In evidenza

La settimana scorsa  UCPI, AIF, UNCAT e UNCC hanno presentato ricorso al T.A.R.  del Lazio chiedendo che U.N.A.M. – Unione Avvocati per la mediazione venga cancellata dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. UNAM è l’unica associazione  specialistica forense  che promuove la mediazione e la negoziazione , quali metodologie consensuali di risoluzione delle controversie, verso quella giustizia consensuale e complementare, oggi al centro della riforma Cartabia appena pubblicata in Gazzetta.

Con il presente articolo si vuole dimostrare che la giustizia consensuale e complementare è stata sempre al centro dei pensieri e dell’azione dell’avvocatura e che in realtà la giustizia tribunalizia non è che il frutto di una scelta politica dovuta a ragioni di bilancio.

Di talché attaccare U.N.A.M. equivale ad attaccare le radici della nostra professione. E ritenere come i ricorrenti ritengono che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile va contro un dato storico pesante ed incontrovertibile.

I dati che seguono sono stati tratti da tutti i documenti ufficiali ISTAT emanati dal Regno d’Italia e poi dalla Repubblica[1].

Per 71 anni, dal 1875 al 1950 (esclusi gli anni dal 1942 al 1946 perché la guerra impedì il conto statistico) è possibile ricostruire il mondo dei procedimenti contenziosi e non contenziosi.

Molti procedimenti contenziosi peraltro vennero abbandonati, transatti e conciliati; ma comunque dalla tabella che segue possiamo farci un’idea in sintesi di come il suddito e poi il cittadino utilizzassero il processo civile.

La Giustizia dal 1875 al 1950Totali
Totale dei procedimenti sopravvenuti in tutte le giurisdizioni105.566.4291.486.851
Numero dei procedimenti ad esclusione di quelli del conciliatore29.802.215419.750
Numero dei procedimenti del Conciliatore[2]75.764.2141.067.102
Numero dei procedimenti di Pretura[3]19.613.773276.250
Numero dei procedimenti di Tribunale[4]8.605.242121.201
Numero dei procedimenti di Corte d’Appello[5]1.356.96019.154
Numero totale dei procedimenti di Cassazione[6]226.2403.186
I valori della terza colonna sono le medie annuali

I numeri ovviamente si prestano a plurime valutazioni.

I procedimenti contenziosi in carico al Conciliatore costituivano il  71,77% del totale dei procedimenti di tutte le giurisdizioni. Erano inoltre più del doppio (2,54) dei procedimenti di tutte le altre giurisdizioni messe insieme. Costituivano più del triplo (3,86) delle domande in Pretura; i Conciliatori svolgevano (sulla carta per quel che si dirà appresso) quasi nove volte (8,80) il lavoro dei Tribunali.

Anche la Pretura che aveva in carico il 18,58 del contenzioso totale,  vedeva il doppio (2,72) dei fascicoli rispetto al Tribunale che gestiva soltanto 8,15 % dei procedimenti totali.

I procedimenti di Corte d’Appello costituivano l’1,29% dei procedimenti contenziosi totali, mentre quelli di Cassazione costituivano lo 0,21 % del totale del contenzioso.

In questo periodo che è stato afflitto da due guerre mondiali, possiamo affermare che i sudditi e poi i cittadini consideravano “processo civile” quello del Conciliatore e quello di Pretura.

Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Cassazione costituivano giurisdizioni sconosciute ai più.

Il movimento contenzioso dei procedimenti davanti al Conciliatore non era peraltro molto lontano da quello dell’attuale Giudice di Pace.

In compenso il Ministro della Giustizia aveva il problema di retribuire i giudici togati che gestivano 419.750 procedimenti in media all’anno e naturalmente gli impiegati dell’apparato amministrativo giudiziario, ma non aveva il cruccio di stipendiare i Conciliatori che erano onorari.

I Conciliatori sono sempre stati un numero elevato[7], ma il presupposto era che potessero occuparsi del benessere pubblico mantenendosi a loro spese.

Nonostante ciò ogni scelta di politica legislativa veniva affrontata dal Ministro della Giustizia quando si discuteva il bilancio del Ministero.

La giustizia del Conciliatore, infatti, non era una grande fonte di entrate per l’erario statale; se una causa ai primi del ‘900 costava al suddito 3 lire, una conciliazione comportava l’esborso di 1 lira[8]. Ma non solo, la maggior parte degli affari contenziosi venivano conciliati verbalmente quando non  abbandonati e transatti fuori udienza proprio per evitare le spese del processo.

Già nel 1885 si discuteva sulla misura poi realizzata nel 1999 di approntare un giudice unico e di abolire le Preture, proprio perché il Tribunale era davvero poco frequentato[9].

Negli anni ’30, quando già si approntava il progetto del Codice di rito che poi vedrà la luce nel ’42, il Ministro di allora rifiutò decisamente di ampliare la competenza del Conciliatore, nonostante fosse palese che il processo per tanti anni era stato quello delle giurisdizioni minori.

Per comprendere questa ultima asserzione posso fare l’esempio di come andassero le cose nel 1875.

A differenza del Belgio in cui il Giudice di Pace si occupava di conciliare le questioni delle giurisdizioni superiori[10], in Italia chi non conciliava veniva giudicato dallo stesso Conciliatore.

Il che porrebbe secondo i criteri moderni della maggior parte dei paesi europei un problema: chi giudica insomma non dovrebbe conciliare/mediare e viceversa.

Gli uomini del 1875 ponevano invece una grande fiducia nel conciliatore; qualora non si accettasse la proposta di conciliazione era possibile ricusare il giudice; questa era la valvola di garanzia del sistema.

In quell’anno tuttavia il conciliatore venne ricusato soltanto in 642 casi[11] su 755.469 controversie e dunque all’epoca non si pensava che il giudice potesse penalizzare una parte per il rifiuto di conciliare.

Su 755.469 controversie dunque in carico al Conciliatore vennero conciliate 262.143 ossia il 34,70%[12]. Sino al 1884 le rilevazioni statistiche peraltro non tenevano conto per i Conciliatori degli abbandoni delle cause e delle transazioni che da questo anno si vide coprirono quasi il 50% delle domande.

26.597 procedimenti davanti al Pretore vennero conciliati, ossia il 6.88%[13].

23.203 cause di tribunale furono cancellate (4.374 per conciliazione) e dunque il 21,54%[14].

3.272 controversie vennero cancellate in appello ovvero il  18,77%[15].

345 furono le transazioni in sede di Cassazione[16] ossia il 13,74%[17].

E dunque il mondo giudiziario non trovava la sua maggiore esplicazione nelle aule di giustizia, per quanto il Conciliatore fosse lodato dai sudditi e dagli apparati giudiziari per il suo encomiabile lavoro.

L’avvocato era il dominus incontrastato della risoluzione delle liti: certo nel 1901 gli avvocati erano 33.746[18] (rigorosamente uomini) e non sono paragonabili ai 243.000 attuali.

Discorso analogo potremmo fare per l’avvocato francese: nel 1875 in 771.958 casi si addivenne a conciliazione e ben 158.056 cause vennero abbandonate[19].

Fino al 1882 (anno in cui venne ampliata la competenza dei conciliatori) la situazione fu quella riportata dalla tabella.

Procedimenti totali del conciliatore (contenziosi e non contenziosi)21.793.172
Procedimenti in conciliazione preventiva3.264.166
Procedimenti conciliati preventivamente1.883.191
Procedimenti non conciliati1.421.175
Procedimenti contenziosi13.988.017
Conciliazione in sede contenziosa4.043.250
Abbandoni e transazioni (mancano 8 anni)4.540.989
Conciliazioni totali5.926.441

Le conciliazioni sul totale dei procedimenti furono del  26,93%.

In sede non contenziosa furono del 57,68%.

 In sede contenziosa furono il 23,11%.

Unitamente agli abbandoni e alle transazioni conosciute le conciliazioni costituirono il  36,50% di tutti i procedimenti del conciliatore.

In relazione alle controversie sopravvenute di tutte le giurisdizioni le soluzioni non contenziose operate presso il conciliatore furono del 25,93%.

Il Digesto del 1896, conscio di questi dati, presenta addirittura una voce “conciliazione” che è di oltre 354 colonne[20] con una ricostruzione dell’istituto che parte dagli episodi di conciliazione presenti nella Bibbia e da cui abbiamo attinto a piene mani nelle pagine che precedono.

il Nuovo Digesto Italiano del 1938 decise invece di far compilare una voce sulla “conciliazione” che risultò di sole quattro pagine ed in cui venne affermato che l’istituto era rimasto lettera morta[21].

Sostenere dunque che la giustizia consensuale non fa parte del diritto civile è un’affermazione grave come quella che diedero nel 1938 della conciliazione, ignorando palesemente tutti i dati che precedono in sintesi e che in dettaglio seguono.

Avv. Carlo Alberto Calcagno

 Procedimenti contenziosi sopravvenuti Procedimenti del conciliatore
AnnoTotale  Totale escluso conciliatoreConciliatoreSedi  Tutti i procedimentiProcedimenti non contenziosiConciliatiNon conciliati[22]ContenziosiConciliati Sede contenziosaAbbandonati o transattiAccordi totali
1950522.589364.120158.469 208.00820.20214.5265.676158.46919.63848.61163.137
1949483.029361.728121.301 139.60118.37812.5985.780121.30116.62035.76929.218
1948435.676327.469108.207   0.000 108.20714.26532.67600.000
1947329.376256.00273.374 92.079 7.720 73.37410.81920.66811.591
1941558.763246.360312.4037.612404.036 7.491 312.40338.520146.77946.011
1940770.587287.365483.2227.631483.322 10.224 483.22250.770221.91560.994
1939913.389318.786594.6037.640704.53320.51912.2108.309595.39560.481266.70572.691
1938972.407350.877621.5307.657745.38521.05513.0338.022634.04070.217278.40083.250
19371.042.908382.621660.2877.663798.66026.47815.33311.045675.27472.339310.19387.672
19361.162.857411.709751.148 897.80229.96617.21012.756759.59678.863344.08296.073
19351.345.097458.360886.737 1.048.05232.89121.40811.483900.222100.458407.921121.866
19341.482.290521.149961.141 1.152.38934.33623.07111.265959.340115.372441.157138.843
19331.622.875559.6951.063.1807.687  23.590 1.063.180137.308453.601160.898
19321.686.869561.8831.124.9867.692  28.547 1.126.984143.509480.349172.056
19311.645.755560.2331.085.5227.702  23.013 1.085.522129.629487.447152.642
19301.577.828585.027992.8017.716  20.763 992.801120.993454.933141.756
19291.521.264568.092953.1727.814  20.251 953.172102.325458.883122.576
19281.520.328568.693951.6357.948  17.673 951.635111.325459.242128.998
19271.433.421542.549890.8728.522  17.218 890.872109.697384.479126.915
19261.319.643507.469812.1748.522  16.579 812.174102.073408.580118.652
19251.149.149458.806690.3438.510  22.229 690.34375.819337.28998.048
19241.159.261453.198706.0638.506  18.926 706.06367.488372.09485.784
19231.027.868507.611520.2578.477  13.691 520.25759.267279.02372.958
1922994.322522.037472.2858.553  11.763 472.28559.627256.29671.300
1921896.965489.743407.2228.549  11.760 407.22248.003228.80659.763
1920804.313400.365403.9488.542 15.1009.3845.716403.94851.061233.26160.445
1919695.542289.777405.7658.532 12.2827.3634.919470.03750.450298.50657.918
1918620.347224.300396.0478.218 9.2305.9163.308396.04750.854305.65056.500
1917851.327252.624598.7038.243 11.9447.1664.778598.70366.209422.32173.365
19161.226.527313.190913.3378.493 16.13810.0956.052913.337102.064590.460112.159
19151.612.573361.5491.251.024  22.73014.4858.2451.251.024134.166766.843148.651
19141.581.897379.4431.202.4548.540  15.640 602.210135.916600.244151.556
19131.624.810393.8251.230.9858.531  14.155 453.649143.558777.336157.713
19121.723.887402.2131.321.6748.527  11.620 484.999149.350836.675160.970
19111.725.953379.4291.346.5248.5241.378.200[23]31.67619.44012.236647.049159.415699.475178.855
19101.648.327357.6141.290.7138.5181.323.83933.12620.78012.346608.747152.395681.966173.175
19091.660.014331.9641.328.0508.5051.363.803[24]35.75322.24913.504633.837162.256694.213184.505
19081.589.116325.8631.263.2538.4261.296.379[25]32.62620.07012.556601.850156.640661.903176.710
19071.613.701333.8951.279.8068.4991.313.828[26]34.02021.57812.442605.617159.873674.191181.451
19061.804.155333.1201.471.035 1.622.78939.03825.97413.064693.897186.452889.854212.426
19051.850.841330.7461.520.095 1.679.02443.39627.69215.704735.783187.742899.845215.434
19041.900.188331.6901.568.4988.4891.612.256[27]43.75829.51514.243767.653191.614800.845221.129
19032.150.613343.0581.807.5558.4871.859.789[28]52.23435.61016.624914.003220.100893.552255.710
19022.251.510351.5251.899.9858.4761.956.970[29]56.98537.37819.607989.833228.642910.152266.020
19012.371.786354.5872.017.1998.4302.083.718[30]66.51942.44924.0701.074.953244.390942.246286.839
19002.269.813345.5881.924.2258.4721.991.51267.28744.79922.4881.022.045238.400902.180283.199
18992.282.450357.9891.924.4618.4721.998.42673.96549.10227.8631.027.351252.329897.110301.431
18982.413.643368.3182.045.3258.4712.126.27480.94952.34328.6061.100.536263.435944.789315.778
18972.405.574368.9272.036.6478.4712.124.08887.44156.32331.1181.085.114266.673951.533322.996
18962.408.414368.4022.040.0128.4692.139.76799.75562.53137.2241.073.211265.768966.801328.299
18952.397.338374.3232.023.0158.4642.137.567114.55271.21843.3341.053.164283.631969.851354.849
18942.512.401376.3662.136.0358.4622.278.407142.37286.18165.1911.130.659343.0851.005.376429.266
18932.357.523370.0701.987.4538.8562.154.158166.70597.49469.2111.077.752326.422909.701423.916
18921.970.038469.9991.500.039 1.635.106135.06781.75453.513855.288258.527644.751340.281
18911.966.944489.0611.477.883 1.609.851130.88781.87149.016852.624265.958626.340347.829
18901.922.874486.7811.436.0938.4461.575.400139.30779.73559.572842.825263.348593.268343.083
18891.952.423500.2991.452.1248.2561.588.655136.53182.00854.523863.493264.787588.631346.795
18881.920.701500.4251.420.276 1.001.286150.53587.52163.014850.751256.826569 525344.347
18871.802.486468.4421.334.044 1.502.434168.39094.03574.355811.972239.747522.072333.782
18861.746.817454.1651.292.652 1.454.932162.280103.95058.330820.985237.498471.667341.448
18851.654.158440.7451.213.413 1.383.412169.99996.93573.064788.264211.148425.149308.083
18841.475.056421.1421.053.914 1.231.692177.778100.24777.531752.801211.182301.113311.429
18831.177.799432.009745.790 1.320.766206.978119.34587.633745.790232.833367.998352.178
18821.196.796479.088717.708 916.435198.727112.21686.511717.708212.017000.000324.233
18811.201.560495.157706.403 917.944211.541117.53194.010706.403210.208000.000327.739
18801.392.084549.678842.4068.3821.066.867224.461122.034102.427842.406223.835000.000345.869
18791.361.946566.476795.470 1.018.393223.083118.222104.861795.310202.198000.000320.420
18781.367.250569.032798.218 1.025.066226.896120.129106.767798.170214.321000.000334.450
18771.280.729551.525729.204 960.362224.957122.215102.742735.405204.707000.000326.922
18761.160.522521.767638.755 835.486199.260104.19795.063636.226171.213000.000275.410
18751.087.299514.234573.065 749.085177.489139.24678.243571.596162.897000.000302.143
Totali105.566.58129.802.36775.764.214 38.743.3714.566.3233.202.5681.259.07452.858.37811.131.56533.283.76614.341.398

[1] Fonti

ISTAT, L’Italia in 150 anni, 6. Giustizia, litigiosità, criminalità, Roma, 2010

Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1965, Roma, 1968

Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma, 1958

Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1889, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma, 1891.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Serie terza, volume quindicesimo, Tipografia dei Fratelli Bencini, Roma, 1885, p. 18-20.

Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1880 (Relazione Zanardelli), Tipografia di Enrico Sininberghi, Roma, 1883

[2]  Con l’avvertenza che sino al 1884 non si teneva conto dei procedimenti conciliati e di quelli abbandonati e/o transatti. Qui non sono indicati però i procedimenti non contenziosi del conciliatore.

[3] Di propria competenza ed in appello.

[4] Di propria competenza ed in appello.

[5] Di propria competenza ed in appello.

[6] Sino al 1923 c’erano diverse sedi di Cassazione.

[7] Facendo una media delle sedi, ne risultano in media 8.278; in ogni sede erano almeno in due.

[8] Nel 1882 una causa costava 1,45 lire e dunque la conciliazione era assai conveniente; quando addirittura non si ricorreva a conciliazioni verbali che non costavano nulla.

Nel 1890 le spese furono di 1,34 lire. nel 1889 la spese era di lire 1,44, nel 1888 di lire 1,35, nel 1887 di lire 1,39, nel 1886 di lire 1,36, nel 1885 di lire 1,41, nel 1884 di lire 1,38, nel 1883 di lire 1,42, nel 1881 di lire 1,61 e nel 1880 di lire 1,45. Nel 1895 vi fu un’impennata dovuta all’ampiamento della competenza del conciliatore avvenuta nel 1892 e si arrivò ad 2,04 lire. Nel 1907 la spesa media era di 3,26 lire. Nel 1908 la spesa era di 3,98 lire e nel 1909 di 3.31. Nel 1911 la spesa era di Lire 3.

[9] Ma ci si oppose fieramente a questo disegno.

“L’abolizione del Pretore i cui uffizi in mezzo alle nostre popolazioni possono riguardarsi quasi piccoli centri di civiltà, romperebbe una tradizione e sopprimerebbe quella giustizia locale e poco costosa, così necessaria per risolvere prontamente tante minute contese con gran vantaggio della quiete pubblica e privata.

Di forma che per taluno sarebbe gravissimo errore non solo abolire i Pretori, ma persino restringerne notabilmente il numero, conferendone le attribuzioni a competenze più estese e più elevate.

E contro a tale proposta si ritiene che miglior partito sarebbe concedere al Pretore in primo grado la competenza sino a L. 2000.

La sostituzione del giudice unico al collegio per rendere ragione in prima istanza sopra interessi di qualsiasi gravita, è anche essa giudicata una innovazione non accettabile. Imperocchè il giudice unico fu dai migliori reputato sempre mal rispondente alla natura dei liberi reggimenti e proprio soltanto dei governi dispotici; non ha base nella nostra storia giuridica, gli esempi presso altre nazioni ne sono scarsi e non imitabili, ed infine esso, sopprime il confronto delle varie opinioni nel quale il vero si manifesta ed appura. Onde è che ritiensi perfettamente vero quel che altra volta fu già notato che il giudice unico in Italia, volendo pure passarcene del maggior ritardo nella spedizione degli affari e nella carriera dei funzionari, non avrebbe né autorità, né indipendenza sufficiente, i suoi pronunziati ispirerebbero poco o

nulla fiducia e spesso mancherebbero della maturità richiesta alla risoluzione delle grandi questioni.”

RELAZIONE TONDI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per gli affari civili. In  Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Sessione novembre-dicembre 1885, Tipografia dei fratelli Bencini, 1886, p. 150 e ss.

[10] Con legge 2 maggio 1855 in Francia il giudice di pace fu dotato anche di una competenza a conciliare le proprie cause.

[11] 556 nel 1876.

[12] Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Statistica degli Affari civili e Commerciali e degli affari Penali per l’anno 1875, Stamperia Reale, Roma, 1877.

[13] 24.454 furono conciliate nel 1876.

[14] 24.764 furono cancellate nel 1876 (5.751 per conciliazione).

[15] 3.000 furono cancellate nel 1876.

[16] Peraltro all’epoca le Supreme Corti (Torino, Firenze, Napoli, Roma e Palermo) avevano un pendente di 15.267 controversie (4.013 anteriori al 1866 e 11.254 formatisi successivamente. Zanardelli ci racconta nella relazione del 1880 che fu necessario chiamare in aiuto i consiglieri di Corte d’Appello per cercare di smaltire l’arretrato 

[17] Nel 1876 431 controversie si conclusero con recesso o transazione.

[18] Nel 1911 erano 37.545.

[19] Direzione Generale di Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1882, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1885.

[20] 177 pagine circa che stanno alla base anche del presente contributo. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, pag. 39 e ss.

[21] L’autore riconosce in pratica solo l’utilità dell’art 2125 C.c. c. 2 – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358, in materia di interruzione della prescrizione, ma non certo perché la norma  venisse usata a fini conciliativi. V. M. RICCA-BARBERIS, Conciliazione, op. cit., p. 646.

[22] “vale a dire pei casi in cui l’avvisato non si è presentato, ovvero quando le parti intervenute, non essendosi messe d’accordo, non sottoscrissero il Verbale di conciliazione”(1876).

[23] Compreso il pendente furono 1.494.908

[24] Compreso il pendente furono 1.437.967

[25]  Compreso il pendente furono 1.364.646

[26] Compreso il pendente furono 1.416.533

[27] Compreso il pendente furono 1.730.468

[28] Compreso il pendente furono 1.976.833

[29] Compreso il pendente furono 2.067.465

[30] Compreso il pendente furono 2.190.778

Attuazione  della Direttiva 2013/11 EU (Direttiva ADR)

A oltre due anni dallo spirare del termine di adozione (9 luglio 2015) si è completato il recepimento della DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori).

Tabella recepimento della direttiva ADR

Vediamo ulteriore dettaglio dei provvedimenti legislativi assunti stato per stato.

Austria (Legge federale)

Il progetto inizialmente pubbicato (Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen werden soll und das Konsumentenschutzgeset)

Si può trovare in http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03821/imfname_418892.pdf

La legge federale è entrata in vigore il 14 agosto 2015 (Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen wird und das Konsumentenschutzgesetz, das Gebührengesetz 1957 und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden StF: BGBl).

Si può rinvenire in:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009242&FassungVom=2015-08-24

Belgio (Legge)

Ha recepito la Direttiva 2013/11/UE  con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2014011245&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=46&pub_date=2014-05-12&pdda=2014&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2014&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=05&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date%272014-05-01%27+and+date%272014-05-31%27+&pdfm=05&rech=74&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014121603&table_name=loi

Bulgaria (Legge)

Il progetto è stato adottato in prima lettura (З АКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите)

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

La legge è in vigore dal 1° agosto del 2015. Si può trovare in http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=96014

Cipro (Legge)

Progetto di legge:

Την με αριθ πρωτ Δ5Β 1110677 ΕΞ 2013/11-7-2013 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΖΤΗ-ΒΧΥ/document

La decisione di adozione del progetto di legge è del 27 maggio 2015.

Cfr. http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/A1D9C55F1F5AA40EC2257E850020C233/$file/4451  17 7 2015 PARARTIMA 4o MEROS I.pdf

La legge cipriota è del 23 ottobre 2015.

ιαιτησία Νόμος του 2015, Ν. 148(Ι)/2015 («ο Νόμος») (Legge sull’arbitrato del 2015 N. 148 (I) / 2015 (“Legge”)

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2015_1_148.pdf

Cipro ha scelto l’arbitrato (si sostituisce la legge del 2011) che riguarda le controversie, transfrontaliere o non, per vendita di beni o prestazione di servizi sino a 5000 €.

Croazia (Legge)

Il progetto di legge si può rinvenire all’indirizzo:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1739.

Si tratta della Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova resa nota il 31 luglio 2015 dal Governo e sottoposta sino al 19 agosto a pubblica consultazione attraverso econsulting.

Cfr. http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12701

A seguito della consultazione è stato pubblicato un disegno governativo in data 23 settembre 2015

Cfr. https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/256%20sjednica%20Vlade//256%20-%201.pdf

La legge croata (ZAKON O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA) è stata varata il 15 dicembre 2016 e pubblicata il 23 dicembre 2016.

La Croazia ha secelto la mediazione

Si può trovare al seguente indirizzo:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2622.html

Danimarca (Legge)

La legge è del 29 aprile 2015 e la Danimarca ha scelto la mediazione.

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

Estonia (Legge)

È stato varato il 26 maggio 2015. Consumer Protection Act 37 SE. http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/523b11ef-443a-421c-ad77-12afca358c06/Tarbijakaitseseadus/

L’Estonia ha attuato la direttiva ADR in data 9 dicembre 2015.

Il Consumer Protection Act (Tarbijakaitseseadus) entra in vigore il 1° marzo 2016.

Eelnõu

Finlandia (Legge)

Si è modificata la legge sul consumo in data 2/07/15.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Francia (Ordinanza)

Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id) ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.

Sul sito del senato si prevede il recepimento con ordinanza entro il 30 agosto 2015. Cfr. http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl13-808.html

La Francia il 20 di agosto 2015 ha attuato la direttiva ADR.

Si tratta della Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommatiion NOR: EINC1512728R

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070940&dateTexte=20171106

E’ stata pubblicata in gazzetta il 21 agosto 2015. Ma abbisogna di ulteriore regolamentazione da parte del Consiglio di Stato

Si è creato il mediatore dei consumatori che dovrà essere disciplinato per ogni settore. I consumatori possono presentare domanda gratuitamente.

La mediazione per il consumatore non può essere obbligatoria.

La mancata informativa da parte del professionista comporta una multa da 3000 a 15000 euro.

Germania (Legge)

Recht und Verbraucherschutz/Gesetzentwurf – 29.06.2015

Fai clic per accedere a 1805295.pdf

Su questo testo ha fatto osservazioni il Bundesrat:  l’organo attraverso il quale i Länder partecipano al potere legislativo e all’amministrazione dello Stato federale (in tedesco Bund) e si occupano di questioni relative all’Unione europea. Cfr. http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/258-15(B).pdf;jsessionid=57937C7BFA9BDF19797E1509C7A232D5.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1

In data 11 dicembre 2015 il Bundestag (parlamento tedesco) ha approvato la legge di attuazione della direttiva ADR.
Si tratta dell’ Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (Un progetto di legge di recepimento della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo e per l’attuazione del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie online negli affari dei consumatori)
La Germania ha scelto l’arbitrato. Non si tratta però di un arbitrato vincolante. la via giudiziaria è comunque possibile.
Tuttavia se le parti lo richiedono il collegio arbitrale può nominare un mediatore che deve essere competente sia in materia di consumo sia in ambito giuridico.

Il mediatore deve essere certificato ovvero avere la qualifica di giudice.

l problema è che in oggi non esistono mediatori certificati in Germania perché il regolamento di attuazione della legge sulla mediazione non è stato ancora varato (sono passati invano 4 anni!) e dunque sino a che non interverrà apposita regolamentazione potranno occuparsi di ADR del consumo soltanto i collegi arbitrali che sono formati da avvocati pienamente qualificati. In alternativa è previsto che possano mediare soltanto i giudici, ma non pare questa ultima una soluzione che possa essere utlizzata.
E dunque si pensa che presto verrà varato il nuovo regolamento sulla certificazione, in modo che le questioni di consumo possano essere aperte a tutte le professioni.

Comunicato stampa con ultima versione del progetto allegata:

Fai clic per accedere a 0003-16.pdf

Il Presidente tedesco ha promulgato la legge di attuazione della direttiva ADR in data 19 febbraio 2016. La norma è in G.U. dal 25 febbraio 2016.
Ed i paesi attuatori divengono 24. Anche se la norma entrerà in vigore a spizzichi e bocconi tra l’aprile 2016 ed il 2019.

http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/Streitbeilegung/bgbl.pdf;jsessionid=77F2EF3AF11B88C6E0853728512AC749.2_cid329?__blob=publicationFile

Grecia (Decisione ministeriale)

Αριθμ. 70330 οικ. – ΦΕΚ B 1421 – 09.07.2015

Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Il provvedimento si trova in https://www.e-nomothesia.gr/sunegoros-tou-katanalote/koine-upourgike-apophase-70330-oik-2015.html

Irlanda (Statutory Instrument)

Il progetto è stato adottato in maggio. Si tratta del CONSUMER RIGHTS BILL 2015.

Cfr. http://www.djei.ie/publications/commerce/2015/crbschememay2015.pdf

L’implementazione della Direttiva ADR è avvenuta il 31 luglio 2015 con S.I. No. 343 of 2015 EUROPEAN UNION (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FOR CONSUMER DISPUTES REGULATIONS 2015).

Fai clic per accedere a European-Union-Alternative-Dispute-Resolution-for-Consumer-Disputes-Regulations-2015.pdf

Per il 28 ottobre 2015 il Governo irlandese ha indetto un seminario per spiegare ai cittadini l’impatto di questa normativa: Cfr. http://www.eccireland.ie/seminar-on-alternative-dispute-resolution-and-online-dispute-resolution/

Italia (Decreto legislativo)

Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130; è stato pubblicato il 19 agosto 2015. Entra in vigore il 3 settembre 2015.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-19&atto.codiceRedazionale=15G00147&elenco30giorni=true

Lettonia (Legge)

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (LV 02.07.2015.) Entra in vigore il 9 luglio 2015.

https://likumi.lv/doc.php?id=275063

Lituania (Legge)

Ha deliberato un piano di protezione dei consumatori 2015-2018.

Cfr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43a7fc20d2df11e4bcd1a882e9a189f1

La legge è stata varata il 26 novembre 2015 ed entrerà in vigore per la quasi totalità del dettato il 1° gennaio del 2016.

Si tratta di: VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 2, 5, 10, 11, 12, 40 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Si può trovare in http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1099601

Il paese ha scelto l’arbitrato e la mediazione. La legge ha una struttura simile alla nostra con tante autorità che si occupano del settore.

Lussemburgo (Legge)

PROJET DE LOI portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation

Fai clic per accedere a FTSShowAttachment

Il 10 di luglio 2015 sul progetto si è pronunciato il Consiglio di Stato.

Fai clic per accedere a 50944.pdf

In data 17 dicembre 2015 il governo del Lussemburgo ha adottato nel consiglio dei ministri il projet de loi portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines dispositions du Code de la consommation.

http://www.gouvernement.lu/4286577/17-conseil-gouvernement

Il 19 gennaio 2016 c’è stato l’ok circa la costituzionalità del provvedimento.

la scheda parlamentare si trova in http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&id=6769&backto=/wps/portal/public#

La legge è stata adottata il 17 febbraio 2016, ma la pubblicazione è avvenuta solo il 14 aprile 2016.

E’ stato istituito il mediatore del consumo che  facilita la ricerca di una soluzione amichevole di una controversia di consumo od offrire una soluzione, sentite le parti ed i terzi e raccolte tutte le informazioni necessarie.

http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/02/17/n1

Malta (Risoluzione generale)

ATT Nru XXX tal-2015 ATT li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, u għal affarijiet oħra konsegwenzjali jew anċillari għal dan. (AN ACT to amend the Consumer Affairs Act, Cap. 378, and for any other matter consequential or ancillary thereto).

Il provvedimento è del 30 ottobre 2015. Si può trovare in http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27145&l=1

E’ entrato in vigore il 20 novembre 2015. Cfr.  https://www.gov.mt/en/Government/Government%20Gazette/Documents/2015/11/Government%20Gazette%20-%2024th%20November.pdf

Paesi Bassi (Legge)

Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

Fai clic per accedere a vjthbalx5cya.pdf

Polonia (Legge)

Esiste un progetto di legge del 20 marzo del 2015 nella sua ultima versione (ma il percorso era iniziato già nel novembre del 2014). Il 6 giugno del 2015 è stato adottato dal Consiglio dei Ministri.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/241375/241416/241417/dokument155368.pdf; http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/241375/241416/241420/dokument166550.pdf

il governo polacco l’8 dicembre 2015 ha dato per imminente l’attuazione della direttiva ADR (quarto trimestre 2015)

Spunta l’idea di una difesa tecnica anche per gli utenti del consumo.

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2102,Projekt-ustawy-o-pozasadowym-rozwiazywaniu-sporow-konsumenckich-oraz-o-zmianie-i.html

La Polonia ha licenziato la legge in data 26 settembre 2016 (USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich1). L’entrata in vigore è stata fissata per il 10 gennaio 2017

Si può trovare sul sito:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001823

Portogallo (Legge)

Proposta de Lei 335/XII Transpõe a Diretiva n.º 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo in http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/12/04/137/2015-05-26/8?pgs=8-21&org=PLC&plcdf=true

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39534

Il 30 luglio 2015 è stato esaminato dalla COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS.

Cfr. http://app.parlamento.pt/WebUtils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355784652793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c304e425130524d52313878587a4d7a4f4335775a47593d&Fich=CACDLG_1_338.pdf&Inline=true

Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro
Transpõe a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, e revoga os Decretos -Leis n.os 146/99, de 4 de maio, e 60/2011, de 6 de maio.

Regno Unito (Leggi)

Abbiamo allo stato tre provvedimenti che si occupano del recepimento:

  • The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015

in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/pdfs/uksi_20150542_en.pdf

  • The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015

in http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1392/pdfs/uksi_20151392_en.pdf

  • Consumer Rights Act 2015

in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/pdfs/ukpga_20150015_en.pdf

Cfr. Per una disamina di un solicitor inglese:

http://www.mayflowersolicitors.com/transposition-of-the-european-directive-on-alternative-dispute-resolution-likely-impact/

Per chi voglia conoscere lo stato dell’arte nel 2017: Briefing paper 2017

Repubblica Ceca  (Legge)

Il Governo ha presentato un progetto di legge il 31 marzo 2015. È all’esame della Camera dei deputati dal 27 maggio 2015.

Il presidente Milos Zeman ha firmato la legge attuatrice il 15 Dicembre 2015

Il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 Dicembre 2015.

Si tratta della zákon ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Si trova in:

http://www.sagit.cz/info/sb15378

Romania (Ordinanza)

Il 26 agosto 2015 il Governo rumeno ha attuato la direttiva ADR.

http://gov.ro/ro/print?modul=sedinte&link=noi-reglementari-privind-protectia-consumatorilor

L’Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi entrerà in vigore il 07.09.2015

ORDONANȚA nr. 38 din 26 august 2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

Tuttavia l’autorità di riferimento della UE, il Ministero dell’Energia, del Piccole e Medie Imprese e dello sviluppo economico ha subito una riorganizzazione che sino al 2017 ha reso impossibile l’attuazione della Direttiva ADR. Per evitare la procedura di infrazione la Romania l’11/10/17 ha adottato un provvedimento d’urgenza con cui ha nominato come autorità il ministero dell’Economia

Si tratta della ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordonan-de-urgen-nr-75-din-11-octombrie-2017-pentru-modificarea-ordonan-ei-guvernului-nr-38-2015-nbsp-privind-solu-ionarea-alternativ-a-litigiilor-dintre-consumatori-i-comercian-i-emitent-193924.html

Slovacchia (Legge)

Legge 21 ottobre 2014 sull’arbitrato del consumo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-335

Slovenia (Legge)

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

La legge è entrata in vigore il 14/11/2015

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6843

Spagna (Legge)

Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo.

http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normaelaboracion.htm?id=NormaEV30L0-20151501&lang=en&fcAct=2017-03-01T10:27:47.691Z

Bisogna dire che la FACUA, un’associazione dei consumatori spagnoli, si è scagliata contro questo progetto di legge perché, tra gli altri motivi, limita i diritti e le garanzie dei consumatori e ostacola l’accesso alla giustizia e all’arbitrato.

Cfr. http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/07/15/20944850.html

 il nuovo progetto di legge è stato approvato dal Senato (http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_153_1263.PDF) e dal CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-5-6.PDF) Il 26 ottobre 2017

Il progetto che è stato pubblicato si trova in:

Fai clic per accedere a BOCG-12-A-5-6.PDF

La legge è andata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017.

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659

Svezia (Legge)

(2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015671-om-alternativ-tvistlosning-i_sfs-2015-671

Ungheria (Legge)

Il progetto di legge governativo è del maggio 2015 e comporta la modifica della legge del consumo del 1997.  T/4820. számú örvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.

In http://www.parlament.hu/irom40/04820/04820.pdf.

È divenuta legge con l’adozione in parlamento il 6 luglio 2015 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 102/2015  del 13 luglio 2015 a pag. 17618.

Si intitola:

2015. évi CXXXVII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

E’ entrata in vigore il 13 settembre 2015

Si può trovare in https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500137.TV

Relazione del 26.8.16 sull’applicazione della direttiva 2008/52/EC

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivo La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale1 , compreso il diritto di famiglia, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e di promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, e il suo termine di recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il 21 maggio 2011. La presente valutazione della sua applicazione è condotta conformemente all’articolo 11 della direttiva. L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprende l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente dalle parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che presentano elementi di portata transfrontaliera. Benché la mediazione sia in genere vantaggiosa nell’ambito delle questioni civili e commerciali, occorre sottolinearne l’importanza nel settore del diritto di famiglia. La mediazione può creare un’atmosfera costruttiva di discussione e garantire rapporti equi tra i genitori. Inoltre, le soluzioni amichevoli tendono ad essere durature e possono riguardare, oltre alla residenza principale del minore, le disposizioni o gli accordi di visita relativi al mantenimento del minore.

Proseguire in allegato relazione-sulla-direttiva-52-08

Oppure in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542

1  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

Tribunale di Vasto 30.05.16 Attivazione della mediazione a seguito di opposizione a D.I.

Il provvedimento aderisce alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione e da una parte della giurisprudenza di merito, pone l’onere di attivazione a carico del debitore opponente e fa derivare dalla inerzia dello stesso la conseguenza della improcedibilità della opposizione e della definitività del decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza si contraddistingue perché, nello sviluppare argomentazioni già messe in risalto dalla Cassazione, muove dalla ricostruzione della logica sottesa alla scelta legislativa di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi.

Inoltre, mette bene in evidenza quali sarebbero gli effetti positivi dell’accoglimento della propugnata chiave di lettura della norma, sia in funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose, sia in funzione deflattiva di controversie che possono risolversi con un accordo amichevole.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE DI VASTO

 in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 30.05.2016, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di  diritto della decisione, nel procedimento civile iscritto al n.    del Ruolo Generale  Affari Civili, avente ad oggetto: MANDATO e vertente

TRA

                    ,  rappresentati  e difesi dall’avv.         , presso il cui studio, sito     in

Vasto (CH), alla Via    n.      è elettivamente domiciliato;

OPPONENTE

E

            , rappresentato e  difeso dall’avv.         , presso il cui studio, sito   in Vasto (CH), alla Via     n.                                 è elettivamente domiciliato;

OPPOSTO

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti;

PREMESSO IN FATTO CHE

  1. Con decreto ingiuntivo n. 231/12 del 29/06/2012, il Tribunale di Vasto ingiungeva a di pagare, in  favore di                   , la somma di € 6.000,00, oltre interessi e accessori di legge.
  2. Con atto di citazione ritualmente notificato, i debitori ingiunti proponevano opposizione avverso il menzionato decreto, ai sensi dell’art. 645 p.c.
  3. Nel corso del procedimento, con ordinanza del 13.07.2015, il giudice istruttore, ritenuto che la natura puramente documentale della causa suggerisse il ricorso a soluzioni amichevoli della lite, disponeva – ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10 – l’esperimento del procedimento di mediazione. Alla successiva udienza del 03.03.2016, le parti dichiaravano di non aver attivato la procedura di mediazione (senza, peraltro, illustrare le motivazioni di tale decisione) e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni

 RITENUTO IN DIRITTO CHE

  1. È pacifico che nessuna delle parti in causa ha attivato la procedura di mediazione, con ciò contravvenendo a quanto disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, secondo comma, D.Lgs. n. 28/10. Non vi è dubbio, pertanto, che l’inosservanza delle disposizioni dettate con l’ordinanza del 13.07.2015 abbia determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo una questione pregiudiziale che assume valore dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive delle parti. Trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, il tema che questo giudice è chiamato ad affrontare concerne l’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e le ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
  1. Sul tema si contrappongono due diversi orientamenti

2.1 Secondo un primo indirizzo, che ha ricevuto anche l’avallo di un pronunciamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente. La mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr., ex plurimis, Trib. Prato, 18.07.2011; Trib. Rimini, 05.08.2014; Trib. Siena, 25.06.2012; Trib. Bologna, 20.01.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Firenze, 21.04.2015; Trib. Chieti, 08.09.2015, n. 492).

Tale interpretazione si fonda sull’assunto secondo il quale è l’opponente, e non l’opposto, ad avere interesse acchè proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile, altrimenti, di divenire definitivamente esecutivo; è, dunque, l’opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata. Argomentando in senso contrario, si introdurrebbe una sorta di  improcedibilità postuma della domanda monitoria e si finirebbe col porre in capo al creditore ingiungente l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.

La Suprema Corte, nell’unico precedente di legittimità allo stato noto, ha accreditato la tesi appena esposta, partendo dalla considerazione che la disposizione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/10 debba essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire all’istituto della mediazione e che mira a rendere il ricorso al processo la extrema ratio di tutela, cioè l’ultima possibilità dopo che tutte le altre sono risultate precluse. In tale prospettiva, l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve logicamente allocarsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione alternativa della controversia che riconduca  il ricorso alla tutela giurisdizionale nella descritta logica di residualità.

2.2. In base ad una seconda soluzione interpretativa, che valorizza il carattere unitario del giudizio di opposizione rispetto alla fase sommaria di richiesta e ottenimento del decreto e che ha trovato affermazione nella giurisprudenza di merito anche successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Trib. Firenze, ord. 17.01.2016; Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016), in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto non l’opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria. Ne consegue che l’onere di promuovere la mediazione sarebbe a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio e che la domanda giudiziale cui si riferisce l’art. 5 D.Lgs. n. 28/10 è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa. In caso di inerzia del creditore, deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria (e non dell’opposizione) impedisce il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

3. Nella diversità delle opinioni espresse sul punto, ritiene questo giudice di condividere l’assunto dei sostenitori del primo orientamento interpretativo, per le ragioni di seguito illustrate.

Nel disciplinare il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il legislatore ha inteso escludere dall’ambito di operatività della norma dettata dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/10 le ipotesi in cui la domanda venga introdotta nelle forme del procedimento monitorio. Premesso che allo speciale procedimento d’ingiunzione può essere fatto ricorso solo quando la domanda abbia ad oggetto un diritto di credito che, per la natura o per l’oggetto o per la particolare attendibilità della prova offerta, rende più semplice e più probabile il giudizio di accertamento sulla effettiva esistenza del diritto, la logica sottesa alla scelta legislativa di circoscrivere il perimetro applicativo della mediazione obbligatoria va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi.

Stando così le cose, non è pensabile che la ratio della descritta differenziazione normativa venga meno per il semplice fatto che il debitore ingiunto (che ha interesse ad ottenere un accertamento giudiziale della insussistenza del credito vantato dalla controparte) assuma l’iniziativa processuale tesa ad ottenere la caducazione del titolo nelle more conseguito dal creditore, facendo in tal modo scattare a posteriori una condizione di procedibilità a cui la domanda monitoria non era inizialmente assoggettata.

Poiché per tutta la durata del giudizio di opposizione, e almeno fino a quando non interviene la sentenza che definisce il procedimento, permangono inalterati i peculiari requisiti del diritto di credito fatto valere in sede monitoria (e che hanno già  costituito oggetto di una cognizione sommaria, esitata in una valutazione positiva, da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), è corretto farne derivare la conseguenza che i presupposti che giustificano la decisione legislativa di escludere la condizione di procedibilità per la domanda monitoria continuino a sussistere anche nella fase di opposizione e, in particolare, anche dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e/o sospensione della provvisoria esecuzione.

Nel silenzio della norma, è, dunque, più logico pensare che la condizione di  procedibilità non riguardi la domanda monitoria iniziale (domanda in senso sostanziale) avanzata dal creditore ingiungente, bensì l’opposizione (domanda in senso formale) formulata dal debitore ingiunto con la notifica dell’atto di citazione.

Intesa in questo senso, la condizione di procedibilità assolve anche ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose. Colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito (che – si badi bene – non è un credito qualsiasi, ma è assistito dai particolari requisiti e presupposti dettati dall’art. 633 c.p.c.), prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, avrà – dunque – l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione, come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire  per comporre amichevolmente la controversia e cogliere una chance di soluzione del conflitto alternativa alla tutela giurisdizionale che intende chiedere. In tal modo, si potrà, da un lato, disincentivare, in funzione deterrente, la prosecuzione di opposizioni strumentali e dilatorie e, dall’altro, si potrà, in funzione deflattiva, portare fuori dalla sede processuale controversie, altrimenti assoggettate alla disciplina del rito ordinario di cognizione, che possono risolversi con un accordo amichevole.

La  correttezza  della  tesi  qui  sostenuta  è  corroborata  dalla  considerazione  che  il processo ordinario (sul quale il legislatore ha inteso intervenire in termini deflattivi) e  in cui si inserisce la condizione di procedibilità, si è instaurato non per iniziativa del creditore ingiungente (il quale si è avvalso di una speciale procedura sommaria per procurarsi il titolo giudiziale del quale dispone), ma su impulso del debitore ingiunto, che non solo ha l’interesse a coltivare la fase di giudizio che ha egli stesso intrapreso, al fine di ottenere la caducazione del titolo giudiziale in possesso della controparte, ma ha anche l’onere di far proseguire il giudizio, per evitare che questo si estingua per inattività delle parti e che, quindi, in applicazione dell’art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquisti efficacia esecutiva.

Il principio che, in altri termini, il legislatore ha voluto affermare è quello secondo cui l’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione. Nel procedimento monitorio, tale parte si identifica nel debitore opponente, che – quantunque convenuto in senso sostanziale – risulta essere attore in senso formale, per avere introdotto la fase del giudizio ordinario successiva a quella monitoria e, come tale, è titolare dell’onere di rivolgersi preventivamente al mediatore. In caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione, sia della conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

La tesi qui sostenuta non solo è coerente – come innanzi già chiarito – con le finalità deflattive sottese alla normativa sulla mediazione civile e commerciale, dal momento che incoraggia la desistenza dell’opponente e l’abbandono della lite eventualmente promossa, ma ha, altresì, il pregio di evitare le illogiche conseguenze dell’impostazione avversaria, che – nell’affermare l’improcedibilità della domanda monitoria e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo – produce come effetto quello di cancellare attività procedurali che il creditore opposto si troverà a dovere riproporre, con ulteriori dispendio di tempo e di risorse pubbliche.

Coerentemente con tale ultima considerazione, è condivisibile l’affermazione di una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Rimini, ord. 05.08.2014) secondo cui “ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato “eccentrico” rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto”.

  1. Sulla scorta delle osservazioni finora esposte, deve concludersi che, nel caso di specie, l’onere dell’esperimento della mediazione delegata da questo giudice spettasse a ,  in  qualità  di  debitori  ingiunti  e  successivamente opponenti.  L’inerzia serbata nell’attivazione della procedura si ripercuote in danno della procedibilità della domanda veicolata dall’atto di citazione introduttivo della presente fase di opposizione, con la conseguenza che – per effetto della declaratoria di improcedibilità della opposizione – il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
  2. Quanto al  regime  delle  spese  processuali,  l’assoluta  novità  della   questione, l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto e la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, costituiscono eccezionali motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Per Questi Motivi

 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando  sulla domanda  definitivamente  pronunciando  sulla  opposizione  proposta  da          nei

confronti di               , disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o   conclusione, così provvede:

DICHIARA improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe indicata;

DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 231/12, emesso dal Tribunale di Vasto il 29/06/2012 nei confronti di                        e in favore di                  ;

DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

DISPONE che la presente sentenza sia allegata al verbale di udienza.

Così deciso in Vasto, il 30.05.2016.

 

IL GIUDICE

dott. Fabrizio Pasquale

Mediazione e brexit

Sono felice che proprio nel giorno in cui i britannici sceglievano di uscire dall’Unione Europea sia stato pubblicato dal Sole24Ore un mio contributo[1] in cui ho assunto la centralità del Regno Unito in relazione alla mediazione civile e commerciale.

Confermo ora la mia opinione punto su punto: la Gran Bretagna è il miglior luogo ove praticare la mediazione e lo sarà anche in futuro.

E con questo non voglio dire che abbiano fatto bene a lasciare l’Europa dei Ventotto: sono scelte sovrane.

Certo è che si tratta di un popolo con un forte senso e forse anche culto della superiorità visto che ancora nel 1957 il Times scriveva: “Fog in the channel Europe cut off”[2].

Ma del resto c’è chi da noi oggi sostiene che l’Italia sia la nazione più solida d’Europa e qualcun altro che un po’ prima, sempre da noi, aveva scritto: ”Voglio soprattutto che voi abbiate l’orgoglio di essere rurali”[3] e che arrivò a proclamare pure l’autarchia nel 1935, e quindi mi riesce difficile scagliare la prima pietra.

Ricordo comunque che ancora prima, nel 1863, in Senato si pensava che la terra di Albione avrebbe avuto forti contraccolpi economici, ma Camillo Benso Conte di Cavour avvertì che nulla sarebbe accaduto[4] e nulla accadde.

La verità è che gli Inglesi da millenni afferrano dagli altri popoli soltanto quel che ritengono utile e per il resto fanno da soli.

Ma quello che esportano non è poi così bislacco.

Loro è ad esempio il concetto di public opinion legato a doppio filo con la nascita del giornale: il fatto che qualcuno voglia togliere il diritto di voto a coloro che si sono espressi per l’uscita, in virtù di una presunta ignoranza, fa precipitare il mondo a prima dell’Illuminismo che a Londra peraltro è iniziato un secolo prima che in Francia.

Sono quegli stessi, deputati e senatori, che a suo tempo, non conoscevano “la data della scoperta dell’America, dell’unità d’Italia, delle guerre di indipendenza, la data dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, l’esistenza di alcune nazioni dell’Africa, ad esempio il Darfur”[5].

E’ anche vero che Jonathan Swift, alfiere della pubblica opinione, lottò per molti anni per avere un’Irlanda indipendente, ma siamo sicuri che oggi se la prenderebbe ancora con la City?

Dicevo che sono convinto del primato britannico in tema di strumenti alternativi al giudizio.

Lo dico da storico e da giurista. Semplicemente perché gli Inglesi non hanno snaturato le proprie radici.

Ma attenzione che non lo hanno fatto nemmeno la Francia e la Germania che già ai tempi non sospetti del giuramento di Strasburgo (842) – quando noi avevamo dimenticato persino la scrittura – si esprimevano entrambe nella propria lingua[6]; chi voglia mettersi d’accordo con tedeschi e transalpini per una nuova e santa alleanza, non creda che troverà stesi petali di rosa al suo passaggio.

La tradizione del bonario componimento in Gran Bretagna vede la nascita nell’XI secolo. E dunque non hanno di certo aspettato la direttiva 52/08.

Ma una volta uscita la direttiva 52/08 non hanno fatto come l’Italia che ne ha esteso i dettami anche alla legislazione interna. Qui a Genova si dice che i genovesi hanno costruito i palazzi per coprire i crateri delle  bombe e dunque le norme urbanistiche sono un optional; parimenti in Italia non avevamo una identità nostra nel facilitativo, e abbiamo buttato alle ortiche duemila anni di conciliazione valutativa per seguire le nuove idee senza tener conto dell’impatto culturale che le stesse avrebbero avuto.

Tolstoj nel 1857 voleva liberare i suoi contadini dal servaggio ma essi rifiutarono tale liberazione: non sapevano che farne della libertà; noi italiani non siamo molto diversi, non sappiamo che farcene della libertà di negoziare, preferiamo aver ragione piuttosto che fare da soli i nostri interessi.

Gli inglesi si sono tenuti la loro mediazione che aveva già messo a punto – dieci anni prima – con la riforma voluta da Lord Wolf ed hanno concesso alle controversie transfrontaliere il minimo indispensabile.

Da loro la mediazione non è obbligatoria, ma chi non ci va senza un motivo ragionevole paga un prezzo altissimo in tema di spese processuali; i giudici la sostengono e l’hanno sostenuta anche il giorno cui una corte d’Appello l’ha dichiarata illegittima come condizione di procedibilità[7], visto che lo stesso giudice relatore si è preso la briga di intimarne la pratica agli avvocati del Regno ed una circolare è partita subito alla volta dei barrister e dei solicitor[8].

Ecco perché brexit o non brexit Londra è l’unica città al mondo dove un mediatore può vivere professionalmente di mediazione.

[1] Tecniche di mediazione, vol. 2, in http://vetrina.ilsole24ore.com/mediazione/

[2] “Quando c’è nebbia sul Canale il Continente è isolato”.

[3] Su un muro di Palermo al passaggio del Duce.

[4] “Se il commercio europeo» fosse in circostanze ordinarie, vi sarebbe un grande afflusso d’oro dall’Inghilterra sul continente; i cambi sarebbero sfavorevolissimi all’Inghilterra; ma accade appunto il contrario: l’oro non esce dall’Inghilterra ed i cambi sono ad essa del tutto favorevoli. Cìò che prova essere stata la deficienza di quattro milioni di sterline tra l’esportazione e l’importazione teste avvertita compensata dalla massa dei capitali che andarono a cercare sicuro ricovero in Inghilterra.

Questo fatto si osserva, non voglio dire più che altrove, ma quanto in altre città, a Genova ed a Livorno, dove la carta sovra Londra non è mai stata tanto ricercata quanto lo sia ora, e ciò non già a cagione delle somme dovute all’Inghilterra per merci acquistate, ma unicamente dacchè gran parte dei capitalisti cercano di far passare i loro capitali in Inghilterra. Se voi adottate una nuova misura ch’essi ravvisino contr’essi diretta, voi aumenterete questa tendenza così pericolosa, ed accrescerete con ciò gl’incagli del commercio e dell’industria; e chi ne soffrirà di più? Forse i gran commercianti? i grandi industriali? No, o signori; in tempi di crisi i gran commercianti, i grandi industriali trovano ancor credito, ma ne soffriranno maggiormente i piccoli commercianti”.

[5] http://www.dentrosalerno.it/web/2009/02/27/l%E2%80%99ignoranza-e-l%E2%80%99incultura-al-potere/

[6] http://www.luzappy.eu/testi_volgare/giuramenti_strasburgo.htm

[7] Halsey v Milton Keynes NHS Trust- Steel v Joy and Halliday (May 2004).

[8] Il Giudice inglese in primo luogo assume che tutti gli avvocati che conducono una lite dovrebbero oggi pensare ordinariamente a considerare con i loro clienti se le loro dispute sono adatte per la mediazione.

Su questa base il 22 aprile del 2005 il Comitato della Law Society’s civil litigation ha emesso un “practice advice” sugli ADR destinato a tutti gli avvocati di Inghilterra.

Tribunale di Vasto 23 aprile 2016 – Sanzionato chi rifiuta immotivatamente di proseguire

 

                                                         ORDINANZA RISERVATA                                                        

IL GIUDICE

Dott. Fabrizio Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n.               R.G.A.C.; LETTI gli atti e la documentazione di causa;

LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 03.03.2016;

OSSERVA

  1. Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice – dopo aver evidenziato e indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia – disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura di mediazione per la  ricerca di una soluzione amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti davano inizio al procedimento, comparendo – entrambe personalmente e con l’assistenza dei rispettivi difensori – al primo incontro, tenutosi in data 30.11.2015, innanzi all’organismo di mediazione prescelto. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento.
  2. All’udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice, dopo aver rappresentato l’impossibilità di dare seguito alla procedura di mediazione a causa del rifiuto opposto dalla odierna parte convenuta, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
  3. Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo giudicante operare un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento  di mediazione”, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa –  in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.

La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e coerente corollario della condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha disposto  l’espletamento – come nella fattispecie in esame – ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10), dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che – invece – consiste nell’offrire ai contendenti “un’utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest’ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un’ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro” (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016) .

Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del pari, quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio.

Occorre, peraltro, precisare che – ai fini dell’adozione dei provvedimenti innanzi richiamati – il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia nell’ipotesi in cui  la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l’istituto della mediazione è, per l’appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l’altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni.

  1. Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del primo incontro di mediazione del 30.11.2015, si evince che la parte invitata, sia pure personalmente presente e ritualmente assistita dal proprio avvocato, “ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10”. Nessuna indicazione, neppure sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione. Né il mediatore ha precisato (com’era, invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo,  la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L’omissione di tale rilevante aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profilidi   giustificatezza   del   rifiuto    opposto   da                              alla   prospettiva   di   proseguire    nel procedimento di mediazione, di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto quest’ultima ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato.

Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova ex  art.  116,  secondo  comma,  c.p.c.  nel  prosieguo  del  giudizio,  deve  pronunciarsi  a  carico   di

                     la   condanna   al  versamento,   in  favore  dell’Erario,   della  somma  di   €  206,00,  pari all’importo   del   contributo   unificato   dovuto   per   il   presente   giudizio,   come     conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.

  1. In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in questione, ritiene questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in proposito, Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata

Per Questi Motivi

 disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

CONDANNA la parte convenuta                          al versamento, in favore dell’Erario, della somma  di

€ 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro;

FISSA, per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su separato atto da depositare telematicamente, la successiva udienza del 23/01/2017, ore 09.30;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 23 aprile 2016.

IL GIUDICE

Dott. Fabrizio Pasquale

Cade l’incompatibilità del difensore in quanto mediatore dell’organismo adito

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14664 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Coordinamento della Conciliazione Forense, in persona del legale rappresentante p.t., e Angelo Santi, in proprio e nella qualità di mediatore dell’Organismo di mediazione forense di Perugia, Camera di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., Maria Agnino e Roberto Nicodemi, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giampaolo Di Marco, Massimo Letizia, Vittorio Melone e Filippo Tosti, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Letizia in Roma, Via Monte Santo, 68;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

1) quanto al ricorso, previa sospensione:

dell’art. 6 – nella sua interezza – del Decreto del Ministro della Giustizia del 4.08.2014 n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2014, che ha inserito l’art. 14-bis nel Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180;

– ovvero, in via subordinata, dell’art. 6 del decreto del Ministro della Giustizia del 4.8.2014 n. 139 nella parte in cui dispone che “1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (art. 14-bis, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180);

– ovvero, in via ulteriormente subordinata, dell’art. 6 del Decreto del Ministro della Giustizia del 04.08.2014 n. 139 nella parte in cui dispone che “1…il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (art. 14-bis, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180);

– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto dai ricorrenti, ove lesivo, con riserva di motivi aggiunti;

2) quanto ai motivi aggiunti:

– della Circolare 14 luglio 2015 – Avente ad oggetto “incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato” emanata dal Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio III – Reparto mediazione a firma del Direttore Generale della giustizia civile dott. Marco Mancinetti;

– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 9 marzo 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i soggetti in epigrafe, avvocati mediatori ovvero associazioni forensi operanti nel campo della mediazione, chiedevano l’annullamento, previe misure cautelari, nell’ordine indicato in epigrafe, dell’art. 6 del d.m. Giustizia (di concerto con Sviluppo Economico) n. 139 del 4 agosto 2014, laddove introduceva l’art. 14 bis al previgente d.m. n. 180/2010.

In particolare i ricorrenti, riportando in sintesi i punti salienti della normativa sulla mediazione, di cui all’art. 60 l. n. 69/2009 e al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, lamentavano, in sintesi, quanto segue.

I. Violazione dell’art. 3 c.1 e 2 e dell’art. 16 c.2 e 5, D.lgs. 28/2010. Eccesso di potere per carenza di potere. Incompetenza.”

I ricorrenti evidenziavano che la normativa primaria di cui all’art. 16, commi 2 e 5, d.lgs. n. 28/2010 delimitava in maniera chiara e specifica gli “spazi di manovra” lasciati alla decretazione ministeriale, di natura regolamentare e, quindi, di rango secondario e subordinato. In tali spazi non vi era alcuna traccia del tema dell’incompatibilità e/o del conflitto di interessi del soggetto che assiste la parte nel procedimento di mediazione ovvero dell’imparzialità del mediatore stesso. Ciò era confermato, d’altronde, dall’intestazione stessa del Regolamento in questione che faceva riferimento specifico alla delega di cui all’art. 16 cit. esclusivamente in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché all’approvazione delle indennità spettanti agli organismi medesimi.

Prima della modifica regolamentare come impugnata in questa sede, infatti, il decreto ministeriale si limitava, in materia di imparzialità e di indipendenza del mediatore, a stabilire che il procedimento di mediazione non poteva avere inizio prima della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore e a individuare gli organi competenti a vigilare sulla imparzialità stessa (rispettivamente: artt. 7, comma 5, lett. a) e art. 4, comma 2, lett. e).

Invece, con la impugnata disposizione, il Governo aveva dato luogo a “straripamento di potere”, dato che lo stesso “decreto delegato” n. 28/2010 aveva provveduto ad attenersi alle indicazioni della “legge delega” in ordine alle garanzie di imparzialità del procedimento di mediazione e aveva dato luogo, sul punto, ad una riserva di regolamento in favore dei singoli Organismi di mediazione, con un meccanismo perfettamente in linea con il sistema di risoluzione alternativo delle controversie, principalmente basato sulla centralità delle parti e sulla volontarietà delle scelte che le stesse possono effettuare all’interno del procedimento in questione.

II. Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art. 16 c. 4-bis D.lgs. 28/2010 e dell’art. 1 c.1 e 2 L. 31.12.2012, n. 247”.

I ricorrenti ricordavano anche che era stata istituita con specifica disposizione di legge la figura dell’”avvocato mediatore”. Ne derivava che la disciplina riguardante tale specifica figura non poteva essere modificata o integrata attraverso un decreto ministeriale e ciò sia perché era necessaria allo scopo una fonte di pari rango primario sia perché la disciplina della professione forense è riservata alla l. n. 247/2012, di cui era riportato il comma 2 dell’articolo 1.

III. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost., lesione dei principi di parità di trattamento, di libertà dell’iniziativa economica e di concorrenza. Violazione dell’art. 4 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento”.

Nella parte in cui affermava che il mediatore non poteva essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui era iscritto o relativamente al quale era socio o rivestiva una carica a qualsiasi titolo, estendendo il divieto ai professionisti soci, associati ovvero che esercitassero la professione negli stessi locali, il regolamento impugnato violava apertamente i principi costituzionali dell’autonomia dell’iniziativa economica e della parità di trattamento, arrecando alla categoria degli avvocati un pregiudizio di gran lunga maggiore rispetto agli altri professionisti esercitanti anche la mediazione.

Infatti, in seguito alle novità introdotte in tema di mediazione dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, in specifiche materie l’attivazione del procedimento di mediazione costituiva condizione di procedibilità dell’eventuale successiva azione giudiziale e le parti dovevano essere obbligatoriamente assistite da un avvocato. I ricorrenti però ricordavano che anche negli altri casi ove la mediazione rivestiva carattere facoltativo l’assistenza dell’avvocato era resa pressoché indispensabile, in ragione della previsione normativa di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 che attribuisce efficacia di titolo esecutivo esclusivamente all’accordo sottoscritto dalle parti assistite da un avvocato e conferisce a quest’ultimo il potere di attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Era evidente dunque che in alcuni casi le parti siano costrette a rivolgersi a un avvocato, piuttosto che ad altri professionisti, per la tutela dei propri diritti, anche ai sensi dell’art. 2, comma 6, l.n. 247/12.

Inoltre, il pregiudizio si estendeva anche agli Organismi di mediazione i quali, a causa dell’irragionevole regime di incompatibilità come introdotto, vedono e vedranno ridurre in misura esponenziale il numero dei mediatori iscritti, escludendosi principalmente gli avvocati in virtù di tale introduzione e ciò soprattutto riguardo gli Organismi di mediazione di natura forense.

IV. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e illogicità”.

L’introduzione di cui al decreto ministeriale impugnato, secondo i ricorrenti, violava anche il diritto di difesa come costituzionalmente garantito in quanto impediva al soggetto che voleva tutelare un proprio diritto di rivolgersi al proprio professionista di fiducia per il solo fatto che questo faccia parte dell’organismo di mediazione deputato a mediare tra le parti o addirittura che sia semplicemente socio o associato o “coinquilino” di un professionista iscritto allo specifico organismo di mediazione.

Se l’assistenza stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, l. n. 247/12 cit., era di competenza esclusiva degli avvocati ove connessa all’attività giurisdizionale, non si comprendeva, al riguardo, perché nell’ipotesi di assistenza nella mediazione la scelta del professionista non poteva più essere liberamente lasciata alla parte ma doveva risentire delle incompatibilità introdotte, vanificando in tal modo anche le particolari competenze nel settore della risoluzione stragiudiziale delle controversie che ciascun avvocato-mediatore poteva vantare nel corso del tempo e obbligando, addirittura, a cambiare in corso di causa il proprio avvocato qualora questi risulti iscritto nell’Organismo di mediazione adìto. In tal modo sarebbe stato facile per una delle parti avanzare volontaria istanza di mediazione presso un determinato Organismo cui risultava iscritto un avvocato di controparte non gradito, al solo fine di costringere la parte a dover cambiare il legale di fiducia, anche in corso di giudizio.

V. Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 3, 14 e16 D.lgs. 28/2010 e degli artt. 4 e 7 D.M. 180/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti di fatto, violazione del principio di proporzionalità.”

Il sacrificio dei richiamati diritti costituzionali appariva per i ricorrenti ancor più irragionevole se si considerava che già esisteva un rigoroso regime di incompatibilità dell’avvocato-mediatore disciplinato dall’art. 62 dell’attuale codice deontologico forense (già art. 55), di cui era riportato il contenuto.

Oltre a ciò, come già ricordato in precedenza, lo stesso art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/10 cit. prevedeva che al procedimento di mediazione si applicava il regolamento dell’organismo scelto dalle parti e che tale regolamento doveva garantire in ogni caso la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che assicurassero l’imparzialità e l’idoneità al corretto sollecito espletamento dell’incarico. Tale disposizione evidenziava la volontà del legislatore di limitare al minimo l’intervento statale nella scelta della procedura da applicare all’attività di mediazione ponendo come unico limite la potestà regolamentare degli Organismi di mediazione, orientata comunque ad assicurare imparzialità e idoneità del mediatore rispetto al singolo affare, fermo restando che esistevano nell’ordinamento altre disposizioni, di cui anche al medesimo D.M. n. 180/2010, che assicuravano l’imparzialità e la neutralità del mediatore rispetto alle parti.

VI. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto”.

I ricorrenti osservavano che, pur essendo la mediazione un procedimento volontario, semplice e informale, finalizzato a superare un conflitto tra due o più parti con l’aiuto di un soggetto terzo, con le impugnate disposizioni si era introdotto un regime di incompatibilità ancor più rigido rispetto a quello previsto nell’arbitrato, istituto ben diverso da quello della mediazione e certamente meno informale e non preposto al raggiungimento di un accordo amichevole.

Infatti il codice di procedura civile prevede che l’arbitro possa essere ricusato solo se la relativa istanza è proposta al medesimo soggetto ed entro un termine perentorio mentre, nel caso di specie, le introdotte incompatibilità operano indipendentemente dalla volontà delle parti.

La disposizione contestata, inoltre, era ancor più irragionevole in quanto il professionista iscritto ad un Organismo di mediazione non partecipa in alcun modo degli utili economici dello stesso né ricava alcun tipo di vantaggio e/o interesse legato all’appartenenza allo specifico Organismo.

Il sistema delineato dal decreto ministeriale impugnato, in sostanza, costringeva alcuni professionisti che esercitavano l’attività di avvocato-mediatore a dimettersi dagli organismi di mediazione del contesto territoriale in cui operavano e ciò era ancor più grave particolarmente laddove, in un determinato circondario di Tribunale, vi erano pochi o unici Organismi di tal genere.

In prossimità della camera di consiglio si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, illustrando in una specifica memoria i motivi che secondo la sua ricostruzione dovevano portare alla reiezione della domanda cautelare e del ricorso. Anche i ricorrenti, dal canto loro, depositavano una breve memoria per la camera di consiglio a sostanziale confutazione delle tesi della difesa erariale.

Rinviata al merito la trattazione della domanda cautelare, in prossimità alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 era disposto un rinvio al fine di consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi dal medesimo contenuto e anche al fine di proposizione di motivi aggiunti.

I ricorrenti provvedevano in tal senso con atto ritualmente notificato e depositato con cui chiedevano anche l’annullamento della Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015 nel frattempo emanata, avente ad oggetto “Incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato”.

Ricordando i presupposti del contenzioso presente davanti a questo Tribunale, i ricorrenti lamentavano ulteriormente quanto segue.

Vizi direttamente riconducibili all’atto impugnato

Incompetenza assoluta. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 4 del DPR 06.03.2001 n. 55, comma 2 lettera a). Violazione di legge per violazione della L. 400/88. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, arbitrarietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta”.

Il Direttore generale della Giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio III – Reparto mediazione firmatario della Circolare in questione non aveva i poteri per dare disposizioni nell’ambito in questione, in quanto con questa erano state introdotte delle effettive disposizioni “normative”, classificando la questione delle incompatibilità come diritto indisponibile, che esulavano dalle funzioni riconducibili al ruolo rivestito dal suddetto Direttore generale, il cui ambito di operatività nell’emanare circolari è legato a questioni meramente interpretative ovvero applicative relative ad atti legislativi o regolamentari.

I ricorrenti, poi, riproponevano le medesime censure di cui al ricorso introduttivo evidenziando in tal modo l’illegittimità “derivata” dell’impugnata Circolare.

In prossimità della nuova udienza pubblica del 9 marzo 2016 le parti costituite depositavano ulteriori memorie (l’Avvocatura erariale qualificandola “di replica”) a sostegno delle rispettive tesi e la causa in tale data era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, al fine di decidere sul contenzioso in esame, ritiene opportuno sintetizzare i fondamenti normativi che ne sono alla base.

In particolare, si evidenzia che l’art. 60 della “legge- delega” 18.6.2009, n. 69 prevedeva, al comma 1, che “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale”. I principi che l’Esecutivo era richiamato ad osservare erano indicati nel comma 2, di cui si riportano i profili rilevanti in questa sede: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero… d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;… f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione

presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;… r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;…”.

Già in questa prima lettura, il Collegio rileva che il legislatore “delegante” ha voluto chiarire alcuni “punti cardine” da seguire, principalmente orientati a riconoscere che la mediazione era limitata ai diritti disponibili, che gli “organismi di conciliazione”, e non i singoli mediatori, erano i soggetti destinatari del compito di dare luogo alla “mediazione” come congegnata, riconoscendo per quelli istituiti presso i Tribunali alcune facilitazioni, che gli organismi stessi erano “vigilati” dal Ministero della Giustizia, che assumeva rilievo il rispetto del “codice deontologico” al fine di garantire la neutralità, indipendenza e imparzialità del singolo conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni.

Come noto, il Governo provvedeva mediante il decreto legislativo 4.3.2010, n. 28. Anche qui, si riportano le disposizioni salienti per il presente contenzioso, che il Collegio ritiene di individuare.

In primo luogo, si richiama l’art. 3, commi 1 e 2, secondo il quale “1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico”.

Il Collegio non può esimersi dall’osservare che il regolamento dell’organismo scelto dalle parti assume un ruolo centrale nell’assetto della procedura e ciò appare del tutto in linea con la volontà del legislatore “delegante” di dare rilievo alla struttura di mediazione in sé considerata più che ai singoli componenti. Il legislatore, infatti, prevede che sia il regolamento stesso, quindi, ad assumere (anche) la funzione di individuare modalità di nomina del (singolo) mediatore che ne assicurino la sostanziale indipendenza e terzietà, come è giusto che sia incidendo tale attività comunque su situazioni soggettive delle parti in posizioni di parità e in virtù anche dell’obbligo di comunicazione sull’esistenza (ed eventuale obbligatorietà ex art. 5 d.lgs. cit.) di tale procedura che incombe sull’avvocato al momento del conferimento di un incarico professionale, di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. cit.

La “centralità” riconosciuta all’organismo è rafforzata dalla previsione dell’art. 8 d.lgs. cit. (come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), secondo la quale è il responsabile dell’organismo a designare un mediatore e fissare un primo incontro tra le parti e non sono le parti a “scegliersi” il singolo mediatore (a differenza di quel che accade, ad esempio, per l’arbitrato).

Il legislatore “delegato”, poi, direttamente si occupa di precisare, agli artt. 9 e 10 d.lgs. cit., che: ” Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.” (art. 9); “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.” (art. 10).

Il medesimo legislatore, poi, prevede direttamente, all’art. 14 d.lgs. cit., che “Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione…”.

Come visto, quindi, il legislatore ha considerato le modalità idonee a garantire l’imparzialità e terzietà del mediatore, facendo rinvio alla relativa regolamentazione ad opera del singolo organismo di mediazione – a sua volta vigilato dal Ministero della Giustizia – e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni mediatore dove sottoscrivere per ciascun affare.

Non vi è spazio in materia per una decretazione ministeriale, se non per quanto previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. cit., secondo il quale: “La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223…”. Il successivo comma 3 prevede poi che: “L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.”.

Anche sotto questo profilo il Collegio non può che ribadire come sia rinvigorita dalla norma la centralità riconosciuta al regolamento di procedura dell’organismo di mediazione e al relativo “codice etico”, a loro volta valutabili dall’organo vigilante sin dal momento della richiesta di iscrizione nell’apposito registro. Spazio per la decretazione ministeriale è riconosciuto a tale proposito solo per i profili sopra riportati, di cui all’art. 16, comma 2, prima parte, e tra questi non si nota alcun riferimento al tema della incompatibilità di alcun genere, nei confronti dei singoli mediatori.

Lo stesso art. 16, inoltre, afferma, ai commi 4 e 4 bis, che “La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense…”

Particolare attenzione è poi riconosciuta dal legislatore “delegato” agli organismi presso i Tribunali e agli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. cit., di cui è riconosciuta la possibilità di iscrizione diretta al registro, a semplice domanda.

In sostanza, ne emerge un quadro per il Collegio dotato di evidente chiarezza, da cui si evince che in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l’attenzione al fine di regolamentare l’intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della Giustizia. Spazi ulteriori per una regolamentazione di rango secondario diretto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400/88, non se ne riscontrano, limitandosi il richiamo a tale forma di decretazione a modalità di formazione e tenuta del registro, ai sensi del richiamato art. 16 d.lgs. n. 28/2010.

Infatti, nella stesura originaria del d.m. Giustizia n. 180/2010 che in tal senso provvede, non vi era alcun cenno alle incompatibilità del singolo mediatore, recando lo stesso l’intestazione “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’ articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Lo stesso art. 2 del d.m. in questione – rubricato “Oggetto” – precisa infatti che esso disciplina: “a) l’istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Confermando che è l’organismo di mediazione ad assumere rilievo a tali fini e che il regolamento è previsto solo ai riportati fini, gli articoli seguenti non esulano da tali confini, provvedendo a introdurre nell’ordinamento la richiesta normativa secondaria relativa a quanto sopra riportato all’art. 2.

Ai fini dell’iscrizione nel registro, e solo a questi, è previsto, all’art. 4, comma 2, lett. e), d.m. cit., che il responsabile della tenuta del registro e degli elenchi (come definito nell’art. 1) avrebbe verificato, tra altro, “…le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori”. Nuovamente, quindi, si ribadisce che il requisito di indipendenza debba essere garantito dall’organismo stesso attraverso il suo regolamento.

Ciò è ancor più chiaramente evidenziato nell’art. 7, comma 3, secondo cui: “Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10”.

Il successivo comma 5 precisa inoltre che: “Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’ articolo 14 , comma 2, lettera a), del decreto legislativo…”.

L’imparzialità e terzietà del mediatore, quindi, sono ritenute necessarie ma legate alla dichiarazione del singolo secondo l’imposizione del regolamento dell’organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla normativa primaria in tal senso.

In tale contesto stride, quindi, la disposizione contestata nella presente sede, di cui all’art. 14 bis, come introdotto dall’art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n. 139, che si occupa direttamente dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo mediatore, affermando che: “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.”.

Sotto tale profilo appare condivisibile la censura dei ricorrenti di cui al primo motivo di ricorso, in quanto la normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare ministeriale alcun margine per intervenire sui temi dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del singolo mediatore, al fine poi di estenderli anche a soci, associati e professionisti esercenti attività professionale nei medesimi locali.

Per giungere a tale conclusione non appare al Collegio necessario soffermarsi oltremodo.

Sotto il profilo, formale, basti richiamare l’art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, secondo il quale “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge…

Sul punto è stato già chiarito che, almeno per quel che riguarda i “regolamenti” di cui al richiamato art. 17, comma 3, l. cit., è sempre necessaria un’espressa previsione di legge che legittimi l’attuazione, e quindi l’estensione, della potestà regolamentare in questione (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 25.5.11, n. 3144). Nel caso di specie tale espressa previsione di legge è assente.

Sotto il profilo sostanziale, non può farsi a meno di ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di pronuncia del necessario parere sul testo del d.m. impugnato, aveva chiaramente espresso la riserva in ordine alla collocazione dei commi 1 e 3 dell’art. 14 bis del testo al suo esame, “…trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa”.

Tali ultime osservazioni – ad avviso del Collegio – rimarcano anche la fondatezza di quanto lamentato dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.

Si evidenzia, infatti, che l’art. 84, comma 1, lett. o), d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98/13, ha inserito nel testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 20/2010 il comma 4 bis, secondo il quale “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

Il richiamo alla qualifica assunta “di diritto”, secondo la norma primaria come innovata, ad avviso del Collegio evidenzia la peculiarità della figura dell’avvocato-mediatore, che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.

Ne consegue che il decreto ministeriale in esame non ha tenuto conto della peculiare disciplina che regola la professione forense, di cui alla l. 31.12.2012, n. 247 e allo specifico codice deontologico vigente, pubblicato sulla G.U. del 16.10.2014, il cui art. 62 prevede esplicitamente la regolamentazione della funzione di mediatore per colui che è avvocato.

In merito, infatti, si evidenzia che l’art. 3, commi 3 e 4, l. n. 247/12 cit. prevede che “L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque…”.

Il Collegio ritiene che se il legislatore, con norma primaria (art. 16, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010), ha ritenuto di individuare la sola figura dell’avvocato quale mediatore “di diritto”, ne consegue che, vista l’inscindibilità tra le due qualifiche, doveva considerarsi la vigenza e immediata applicabilità dell’altra normativa primaria che già si occupava di regolare le funzioni di mediatore, sia pure attraverso il richiamo “mobile” al contenuto del codice deontologico.

Con l’introduzione dell’esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all’art. 14 bis d.m. n. 139/14, peraltro – come visto – senza specifica “copertura legislativa”, si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli “avvocati-mediatori” che non aveva ragione di essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come d’altronde subito osservato dal Consiglio di Stato.

In sostanza, il Collegio osserva che poteva in ipotesi darsi luogo a una sola alternativa: o la disciplina regolamentare generale riguardante (tutti) i mediatori – ferma restando l’osservazione sulla carenza di delega legislativa – faceva salve le disposizioni già adottate per coloro che erano ritenuti da fonte primaria mediatori “di diritto” (vale a dire gli avvocati) ovvero doveva darsi luogo ad una iniziativa legislativa di pari rango primario, qualora le vigenti disposizioni di cui all’art. 62 del Codice deontologico non fossero state ritenute valide e condivisibili alla luce di esperienze maturate nel frattempo. Tali ipotesi alternative sono state entrambe disattese e, per tale ragione, il ricorso si palesa fondato anche sotto tale ulteriore profilo.

Da ultimo, per mero tuziorismo, il Collegio osserva che la decretazione ministeriale non pare che abbia colto appieno l’estrema, variegata composizione degli studi legali professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in ciascun distretto di Tribunale.

Non pare essersi tenuto conto, vale a dire, che in alcune parti del territorio nazionale, in special modo nelle città metropolitane, l’organizzazione professionale pare andare verso una composizione orientata su studi professionali “complessi”, spesso interdisciplinari, e con un numero sostanzioso di organismi di mediazione sul territorio, così che non pare irreversibile sulla scelta di effettuare anche la mediazione il mutamento di un organismo di appartenenza per il singolo legale. Vi sono però in altre zone del territorio organizzazioni più “semplici” e capillari”, ove l’avvocato, da solo e in locali da lui unicamente detenuti, esercita sia in campo penale che civile che tributario e/o amministrativo, con uno e massimo due organismi di mediazione di riferimento, così che le disposizioni di cui all’art. 14 bis in esame lo costringerebbero a rinunciare inevitabilmente alla mediazione.

Così pure non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di fiducia di controparte, al solo fine di impedire l’assistenza nell’affare. Ciò evidentemente stride con la libertà di scelta del mediatore che è alla base della normativa dell’intero d.lgs. n. 28/2010.

Ebbene se non può dimenticarsi che le caratteristiche del regolamento di cui all’art. 17 l. n 400/88 cit., secondo la giurisprudenza, esprimono una potestà normativa “secondaria” attribuita all’Amministrazione al fine di disciplinare, in astratto, tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della “generalità e dell’astrattezza”, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 18.2.15, n. 823), nel caso di specie tale caratteristiche sembrano smarrite, in quanto la generalità dell’applicazione dell’art. 14 bis va a collidere con la determinabilità dei soggetti più considerati, che sembrano – stante l’impostazione della norma regolamentare in questione – i soli “avvocati-mediatori”. Anche sotto tale profilo, quindi, si palesa la violazione dell’art. 17 cit.

A conclusione contraria non portano, poi, le tesi espresse nelle difese erariali.

Sostengono quest’ultime che lo scopo dell’art. 14 bis cit. è quello di assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie di indipendenza e terzietà.

Sul punto, però, non può che richiamarsi nuovamente il contenuto dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 cit. che demanda al regolamento dell’organismo scelto dalle parti – e non a regolamento ministeriale ex art. 17, comma 3, l. cit. – la garanzia di nomina di un mediatore che assicuri imparzialità e idoneità allo svolgimento dell’incarico. In merito basti osservare che il Ministero della Giustizia, quale organo vigilante, dispone di tutti gli strumenti per verificare il contenuto dei singoli regolamenti degli organismi e chiederne l’eventuale modifica, soprattutto laddove si rinvengano anomalie riguardo lo svolgimento dell’attività da parte di “avvocati-mediatori”.

Sostiene la difesa erariale, altresì, che l’impianto dell’art. 16 d. lgs. n. 28/2010 consentirebbe l’emanazione di “appositi decreti ministeriali” concernenti la nomina e i requisiti che il mediatore deve possedere, tra i quali quelli dell’imparzialità e terzietà.

In realtà, il Collegio osserva che il comma 2 dell’art. 16 in questione non prevede l’emanazione di appositi decreti ministeriali ma si limita – come già sopra riportato – a prevedere che “La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.”. Non vi è dunque alcun accenno alla nomina e ai requisiti del mediatore. Anzi, come pure sopra evidenziato, i successivi commi dell’art. 16 ribadiscono la vigilanza del Ministero della Giustizia e la qualità di mediatori “di diritto” degli avvocati, con tutte le conseguenze, dirette e indirette, sopra rappresentate, cui si rimanda. Ciò assume connotazione logica secondo quanto riconosciuto dalle stesse difese erariali, laddove richiamano l’art. 3 d.lgs. n. 28/2010 che, appunto, rimette agli organismi di disciplinare con regolamento le modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità. Non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l’imparzialità e poi demanda a decreto ministeriale la stessa materia.

Né si comprende poi in cosa consista la differenza tra “imparzialità” e “incompatibilità e conflitto di interessi”, che l’Avvocatura evidenzia, laddove la prima non può che comprendere le altre due, costituendone presupposto.

Sostiene l’Amministrazione che ad ulteriore dimostrazione della competenza del d.m. a disciplinare la materia dell’incompatibilità dovrebbe leggersi la disposizione del richiamato art. 16, comma 2, secondo la quale: “Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223…”.

Ebbene, la lettura di tali decreti convince del contrario, in quanto l’art. 7 del d.m. n. 222/04, occupandosi del regolamento di procedura, prevede(va) appunto che: “Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico…” mentre il d.m. n. 223/04 si limitava ad occuparsi delle indennità.

Secondo la difesa erariale il testo dell’art. 38 del d.lgs. n. 5 del 2003, che costituiva la base normativa del d.m. n. 222 cit., aveva lo stesso contenuto dell’art. 16 d.lgs. n. 28/2010 e nessuno aveva mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale d.m.

Il Collegio non può che osservare come il richiamato art. 38, ben più sintetico dell’art. 16 d.lgs. 28/2010, non conteneva alcuna delega alla potestà regolamentare ministeriale in ordine all’individuazione di requisiti di imparzialità del singolo mediatore – e quindi di incompatibilità e conflitto di interessi – ma si limitava, al comma 2, a prevedere che: “Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti…”.

E’ facile convenire che “nessuno ha mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale DM”, ma perché in tale decreto non vi erano regolate ipotesi di incompatibilità, come invece contenute nell’art. 14 bis impugnato in questa sede, facendosi rimando sul punto ai regolamenti dei singoli organismi.

Infine, che la norma contestata sia rivolta a tutti i mediatori e non solo agli avvocati non legittima la deroga ai limiti di cui all’art. 17, comma 3, l. n. 400/88 ma evidenzia, proprio per la sua generalità e astrattezza, l’illogicità di conseguenze specifiche nei confronti della specifica categoria in questione, qualificata da norma primaria mediatore “di diritto”, laddove sussistono già le regolamentazioni dei singoli organismi di mediazione e quella di cui all’art. 62 del codice deontologico, che comunque l’avvocato è tenuto ad osservare.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento per le deduzioni di cui ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure, comportando l’accoglimento del gravame e comunque l’espunzione dell’intero art. 14 bis dal testo del d.m. n. 180/2010.

La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, poi, anche l’annullamento dell’impugnata circolare ministeriale di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità derivata.

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HTNTDKOR6BJZSUSWRDMQEDMRXM&q=

La crociata anti-mediazione

Svetonio ci racconta che Caligola mise la conciliazione fuori legge per rimpinguare le casse personali[1].

Anche Federico II stabilì che non si potesse conciliare in corso di causa se non con il permesso del Tribunale: e ciò perché all’epoca il giudice era pagato dalle parti[2]. Si può quindi immaginare che non molti giudici permettessero la conciliazione.

Su questa sola base nell’Ottocento napoletano si fissò il principio che “che lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontari, non può comunque impedire il corso de’ giudizj”.

Il principio era assai vivo anche nei domini savoiardi tanto che si scelse nel 1865, come è a tutti noto, la conciliazione volontaria; senza contare che il Principe era allergico alla partecipazione obbligatoria alla conciliazione con gli Ebrei[3]: dal che si potrebbe anche evincere che certi dettami europeistici sulla volontarietà dello strumento alternativo, hanno ancora, probabilmente a insaputa dei 28 stati componenti della UE, una forte radice anti-giudea.

E dunque il “sacro” diritto di accesso al processo nacque dalla banale necessità di pagare i piaceri sfrenati di Caligola, lo stipendio del giudice e dalla voglia dei sovrani di non discutere più dei loro immotivati espropri immobiliari perpetrati nel ghetto.

Con l’occhio dello storico io non posso che prendere atto dei fatti che sono avvenuti, ma come mediatore ed avvocato non posso che provare una grande nausea.

La stessa sensazione, o forse una ancora più intensa, mi prende di fronte al disegno di legge in discussione al Senato con cui viene inventato un nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione che bypassa la mediazione.

Si tratta di quello previsto dell’art. 8 del ddl 2224 S (responsabilità professionale del personale sanitario); allo stato è in esame alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)[4].

Art. 8.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

  1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
  2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
  3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
  4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, e per tutta la durata del procedimento. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.

Balza agli occhi che gli onorevoli senatori vogliono:

  1. ridurre drasticamente il ricorso alla giustizia ordinaria e limitare il conseguente diritto del cittadino;
  2. eliminare la mediazione;
  3. sanzionare coloro che non partecipano al procedimento dell’art. 696 bis c.p.c.;
  4. risanare le casse dei tribunali con i proventi del 702 c.p.c.

Mi pare, a dire la verità, che questo modo di vedere le cose non sia in linea con la realtà del fenomeno e che si potessero utilizzare altri strumenti.

Come mediatore posso testimoniare che nelle controversie sanitarie sono per lo più gli Ospedali e le ASL ed i sanitari che non partecipano alle mediazioni. E spesso alla base di tale comportamento ci sono problemi meramente assicurativi che le strutture subiscono.

Non bastava prevedere che fosse determinata una pena pecuniaria a favore di coloro che subiscono malpractice medica e che partecipano alla mediazione?

No certamente, perché così la mediazione sarebbe stata aiutata ed incentivata in questa materia.

Questo non era tollerabile dai nemici della mediazione.

E allora si è prevista questa misura per la mancata partecipazione al 696 bis c.p.c.

Ad oggi per una responsabilità di coloro che sono preposti alla pubblica cura e degli enti assicurativi, le mediazioni di fatto si celebrano col solo attivante e quindi il cittadino ricava certamente un danno psicologico dal mancato confronto con le strutture, ma dal lato economico dobbiamo tener conto che corrisponde solo 48,80 € per un verbale negativo; ed è poi è libero di agire in giudizio.

Con questa nuova disposizione, che peraltro si presta a notevoli profili di incostituzionalità, si prevede che il cittadino debba spendere migliaia di euro per partecipare ad una consulenza tecnica. E addirittura si pone l’ipotesi che il procedimento non sia abbastanza rapido e si mette già in conto il costo di un altro giudizio.

Ritengo quindi questo ddl davvero indigeribile, specie alla luce del fatto che ci sono esperienze che il legislatore italiano ha ben presente e che hanno altrove cercato di risolvere il problema con il minimo dispendio per il cittadino.

Mi riferisco a quella della negoziazione assistita che in Francia è nata (là si chiama procédure participative) anche per venire incontro ad un costo esorbitante delle perizie disposte dal giudice; nel paese transalpino è quindi possibile nominare un terzo perito in qualsivoglia materia appunto in sede di negoziazione assistita e dunque limitare fortemente il peso economico per le tasche del cittadino[5].

Un legislatore attento ai bisogni del cittadino poteva dunque aggiungere semplicemente la previsione in convenzione di negoziazione della nomina di un perito (che il decreto sulla degiurisdizionalizzazione aveva lasciato fuori) e lasciare alle parti il compito di disciplinarne i relativi poteri.

Ma il nostro legislatore, come dicevamo ha in animo di distruggere la mediazione e sembra non vedere la evidente deflazione economica incombente.

Sembra preferire l’uso della negoziazione assistita come una clava per distruggere quel che di buono gli organismi italiani hanno fatto negli ultimi anni.

Mi riferisco in particolare e da ultimo anche all’art. 11 e all’art. 12 della Proposta di legge[6] – depositata alla Camera il 2 marzo 2015 – COLLETTI ed altri: “Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile” (2921)[7].

Questa proposta spazza via la condizione di procedibilità e la mediazione delegata.

Mediazione e negoziazione assistita diverrebbero facoltative ed alternative sulle materie attuali della mediazione: dal che si può evincere che la scelta delle materie non è legata alla potenzialità e alle caratteristiche dei singoli istituti, ma ad una semplice decisione politica.

Se questo provvedimento venisse approvato dunque rimarrebbe in piedi soltanto la mediazione per contratto a cui in Italia purtroppo ricorrono davvero in pochi.

Di per sé la negoziazione assistita può diventare anche facoltativa ed alternativa. In Francia è così per tutti i mezzi alternativi al giudizio.

Ma ci deve essere chi negozia. Da noi allo stato attuale sono pochissimi i colleghi che negoziano, se non in materia di famiglia e nemmeno poi tanto in quella sede perché per la crisi economica i cittadini preferiscono rivolgersi al Comune.

I mediatori fanno invece andare avanti la macchina giudiziaria spesso gratuitamente e per quel che gli è consentito da un primo incontro mal congegnato. Sono passati 5 anni ed hanno fatto esperienza: perché distruggere tutto per puntare su una negoziazione assistita che gli avvocati hanno comunque rifiutato e non certo per una questione di materia, ma perché richiede nuove competenze.

Per formare degli avvocati negoziatori in sostanza ci vuole del tempo, così come ci è voluto del tempo per formare i mediatori.

Vogliamo nel frattempo paralizzare un processo che già arranca?

Ma a parte le predette facili considerazioni, per parificare strumenti alternativi facoltativi è necessario inserire la disciplina in sede processuale.

Così è accaduto in Francia, mentre in Italia nessuno si è sognato di farlo.

In altre parole bisogna dare un senso al lavoro dei negoziatori nel caso in cui si riveli infruttuoso.

Non basta dire o pensare che se il negoziato va male si possa ricorrere al giudice perché questa è una ovvietà che mina alla radice le ragioni per cui si negozia.

Una volta che la negoziazione assistita divenisse facoltativa, se io fossi il cliente chiederei al mio avvocato: “Ma se negoziamo e non ci accordiamo che succede?”

L’avvocato non potrebbe che rispondermi: “Nulla, andiamo in giudizio.”

E io cliente replicherei senza dubbio: “Sa che le dico, Voglio evitare il fallimento delle trattative. Rivolgiamoci subito al giudice e così perlomeno risparmiamo denaro e tempo”.

E l’avvocato che cosa mi risponderebbe?

“Ha ragione caro cliente, io ero tenuto ad informarla e l’ho fatto, ma in effetti, viste le sue esigenze, radichiamo la causa e poi si vedrà”.

Vogliamo invece dare un’arma all’avvocato perché il suo cliente si convinca che negoziare non è uno spreco di tempo e di denaro?

Lasciamo in piedi la condizione di procedibilità che al momento attuale è accettabile per diffondere la cultura e le competenze negoziali.

Se l’accordo va in porto, benissimo, è già titolo esecutivo; basterà allora occuparsi soltanto degli incidenti di esecuzione come ad esempio hanno fatto in Spagna per l’accordo di mediazione ed il lodo arbitrale.

Ma se l’accordo non va in porto e c’è un accordo parziale o un non accordo?

Portiamo allora la sola convenzione sul tavolo del giudice con i documenti ritenuti appropriati. Questa è la scelta francese per dare un senso al negoziato, così come è consacrata nel codice di rito.

E se proprio vogliamo ampliamo la negoziazione e diamo agli avvocati anche la possibilità di gestire l’istruzione della causa, così come stanno facendo in Francia sempre in queste ore.

Così al giudice non resterà che fare la sentenza e tutto, specie agli occhi del cliente, acquisterà senso.

Trovo ancora molto strano che il ministro Orlando abbia istituito una commissione di saggi sulla riforma degli ADR[8] nella quale non sono previste professionalità non giuridiche.

E chiamare almeno uno psicologo, no?

Per non parlare delle altre figure ordinistiche ovviamente (commercialisti, architetti, medici, ingeneri, geometri, periti ecc.).

Ma parlo di psicologia perché mi preme capire se il modello di mediazione in oggi utilizzato va d’accordo col modo di ragionare della mente umana.

Che ci voleva? O forse lo sappiamo bene tutti che chiedere di mediare dopo cinque minuti di discorso iniziale del mediatore ci avvicina più alla follia che alla normalità. A meno che il mediatore non svolga la professione dell’ipnotista!

Ma ai nemici della mediazione va bene che la mediazione fallisca.

E poi mi chiedo perché gli ADR debbano essere continuamente regolati da avvocati, notai, magistrati, giudici e professori di diritto.

Passi per l’arbitrato, ma la negoziazione/mediazione che c’entra coi giudici, i notai ed i professori di diritto?

Con questo non dico che le persone scelte dal Guardasigilli non siano competenti ovviamente.

In diritto sono eccellenti.

Ma il diritto investe soltanto la convenzione che mi consta sia già in mano ai legali come l’accordo di mediazione od il lodo.

Non ha proprio nulla a che fare con il lavoro del mediatore e/o del negoziatore: un conto sono le procedure ed un altro le abilità trasversali che il mediatore utilizza che possono solo essere ostacolate dalle pastoie burocratiche.

Eppure nella commissione c’è un solo mediatore. Che futuro potrà dunque avere il potenziamento della mediazione? Quanto peserà la sua voce?

Leggo invece di molti colleghi che hanno profuso proclami trionfalistici sulla nomina della commissione dei saggi e non capisco perché, almeno da mediatore.

Da avvocato forse potrei anche comprenderli, anche se la rappresentanza in commissione dell’avvocatura è comunque risicata, ma da mediatore non vedo proprio che motivi di gioia o di speranza ci possano essere.

O forse si pensa che una volta ridisciplinata la negoziazione assistita o la mediazione o l’arbitrato (cosa che è ancora tutto da vedersi e comunque quale è il rapporto tra la Commissione e gli altri atti in discussione in Parlamento?[9]) tutto ciò possa risolvere il problema del processo?

In ultimo cito il disegno di legge che è stato licenziato dal Senato in relazione al giudizio di pace.

Si tratta del disegno di legge n. 1738 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, approvato dal Senato il 10 marzo 2016[10]. Ora il provvedimento passa alla Camera dei Deputati per l’esame e l’approvazione definitiva.

Apparentemente non vi è niente di strano in questa delega.

Anzi aumenta la competenza per le cause relative a beni mobili a 30.000 €, cosa che può essere da una parte anche in linea coi tempi. A ciò si aggiunge che passa al giudice di pace in esclusiva la materia del condominio che come sappiamo prevede attualmente la mediazione come condizione di procedibilità e che si sono previste altre materie in oggi di “competenza” in prima battuta del mediatore che affronterà il giudice di pace:

“b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;”.

Anche questa misura appare sulla carta razionale. Se non che c’è una norma, l’art. 322 c.p.c., che non è toccato dalla delega e in base al quale il Giudice di pace può non solo conciliare, ma anche emettere un titolo esecutivo.

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata  riconosciuta in giudizio”.

Ad oggi dunque la conciliazione del Giudice di pace guadagna grande terreno sulla mediazione e sula negoziazione assistita, specie se consideriamo dall’altra parte quel provvedimento prima citato che vorrebbe rendere facoltative ed alternative mediazione e negoziazione assistita.

Vogliamo dire che con la mediazione abbiamo scherzato e che gli attuali 524 organismi possono pure chiudere i battenti?

Non potevamo pensare prima al fatto che in Italia da 2000 anni si sperimenta una conciliazione di tipo sostanzialmente valutativo e che il cittadino italiano vuol essere consigliato più che aiutato a trovare da solo una soluzione?

Ma che paese è il nostro?

[1] Lib. IV, 40 De Vita Caesarum, C. Caesar Caligula (“Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae, de qua litigaretur: nec fine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur”) (“Voleva che tutti quelli che litigavano gli pagassero la quarantesima parte della somma in litigio; e quelli che erano accusati d’essersi accordati, e di aver composto la lite, erano da lui condannati”).

[2] “A coloro che vogliono rinunciare alla lite anche con un patto, o soltanto cominciare le transazioni dopo che è stata emessa la citazione, ma prima che la lite sia contestata non neghiamo il permesso ad eccezione di qualche pena per la contumacia; invece lo neghiamo, senza il permesso espresso della Corte, dopo che è intervenuta la contestazione della lite. Se si tentasse di fare ciò in frode ai nostri diritti, (a) il terzo della parte che il frodatore paga all’attore per l’accordo transattivo, compenserà la diminuzione fiscale. (b) Al contrario se il convenuto per qualche motivo nella predetta occasione non desse all’attore alcunché o meno di quello che le Corte ha perso per la menzogna, (c) pagherà il doppio della terza parte predetta che il confessato dovrebbe dare”. (Costituzioni federiciane, Titulus CVII De pactionibus inhibitis, et de volentibus a lite discedere: “Sponte volentibus a lite discedere pacta etiam, vel transactiones inire post citationem emissam ante litem contestatam tantum in civili judicio, absque ulla contumaciae poena licentiam partibus non negamus; post contestationem vero litis habitam sine licentia, et jure Curiae expressius hoc partibus inhibemus. Quod si hoc facere in fraudem iuris nostri tentaverint, (a) ejus tertiam, quod pro transactione actori exolvit conventum absque diminutione aliqua fisco nostro componet. (b) Si autem reus aliquid actori pro praedicta occasione dederit, et nihil, aut minus se dedisse in dispendium Curiae mentiatur, in ejusdem infitiationis poenam (c) duplum tertiae supradictae, quam confessus dare debuisset, exolvat. Quae omnia diligenter per officiales nostros inquiri volumus, ut sicut cuilibet ius suum inviolate servamus, sic in jure nostro defectum perpeti non possumus.”)

[3] Al proposito le Regie Patenti  22 marzo 1836 decretavano quanto segue:

“Art. 1. Avochiamo a Noi la cognizione di tutte le controversie, che dipendentemente dagli ordini da Noi dati per richiamare gli Ebrei e fissare la loro dimora nel ghetto rispettivo possano insorgere relativamente alla stipulazione o risoluzione dei contratti di affittamento, e alle pigioni, o indennità riguardanti le casi da occuparsi o evacuarsi, tanto nel recinto del ghetto, che fuori, e quelle abbiamo commesso e commettiamo ad una particolare Delegazione, che verrà stabilita nel Capoluogo di ciascuna provincia, in cui esistono ghetti di Ebrei: <<2. Sarà questa Delegazione composta dal Prefetto e dall’Intendente, e del primo Assessore del Tribunale dei Prefettura della Provincia…. << 3.  Conferiamo alla suddetta Delegazione tutte le autorità necessarie e opportune e quelle eziandio del Prefetto Pretorio per provedere nel modo più pronto e sommario, previo sempre l’esperimento della trattativa amichevole tra le parti, sovra tutte le predette controversie, loro annessi, connessi e dipendenti”.

[4] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46445.pdf

[5] Cposì dispone il Codice di procedura civile francese

Section 2 : Le recours à un technicien

Article 1547

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Article 1548

Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.

Article 1549

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1550

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 1551

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Article 1552

Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.

Article 1553

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

Article 1554

A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Ce rapport peut être produit en justice.

[6] http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0031470.pdf

ART. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

All’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L’accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ».

Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita ».

All’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall’avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:

a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

c) il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;

d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all’articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 »;

b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: « dai commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 ».

I commi 4, lettera d), e 5-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 12.

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge »;

b) l’articolo 3 è abrogato.

[7] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=2921

[8] Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha costituito, presso l’Ufficio legislativo del dicastero, una Commissione di studio per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l’uso e abbattendone i costi.

La Commissione, pertanto, ha il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.

Il gruppo di lavoro è così costituito:

Guido Alpa, Presidente, ordinario di diritto privato Università di Roma “La Sapienza”

Franco Amadeo, notaio in Imperia-Sanremo

Giovanni Amoroso, presidente di sezione della Corte di Cassazione

Ferruccio Auletta, ordinario di procedura civile, Università di Napoli “Federico II”

Antonio Briguglio, ordinario di procedura civile, Università di Roma Tor Vergata

Luciana Breggia, presidente sezione Tribunale di Firenze

Alessandro Cardosi, avvocato del Foro La Spezia

Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo Università studi internazionali di Roma UNINT

Antonella Ciriello, magistrato sezione lavoro tribunale Napoli

Giovanni Giangreco Marotta, avvocato del Foro di Roma

Alberto Giusti, magistrato Corte di Cassazione

Michele Marchesiello, magistrato già presidente sezione Tribunale di Genova

Giuseppina Raguso, notaio in Bari

Chiara Tenella Sillani, ordinario di diritto privato Università di Milano

Comunicato del Ministero della Giustizia dell’8 marzo 2016

https://www.giustizia.it/giustizia//it/mg_13_1_1.wp?contentId=COM1220218

[9]  Mi riferisco in particolare alla Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile presentata l’11 marzo 2015 al Senato ed approvata il il 10 marzo 2016 (cfr.http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46611.pdf)

A parte il classico senso di scatola vuota che danno tutte le deleghe foriere soltanto poi di problemi futuri (v. decreto 28/10 e Corte Costituzionale), non riesco a capire per quale motivo sia stata da una parte approvata una delega e dall’altra nominata una commissione di saggi in materia di ADR.

Anche perché nella delega leggo già la volontà di una mini riforma dell’arbitrato ((e) quanto ai procedimenti speciali: 1) potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;)).

E allora mi chiedo chi farà che cosa e in base a che.

Ma soprattutto se i politici vanno avanti a briglia sciolta la Commissione a che cosa serve?

[10] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/967064/index.html

Quebéc, una riforma del Codice di rito all’insegna dei mezzi alternativi

Il Regolamento 194 delle Rules of Civil Procedure del Canada[1] prevede dal 2010 che la mediazione debba essere obbligatoria per alcune specifiche azioni[2] ed in relazione ad alcune località: la città di Ottawa e di Toronto e la contea di Essex[3].

L’obbligo di tentare la mediazione vale anche e salvo ordine contrario del giudice, per tutte quelle azioni che vengano trasferite nelle relative contee[4] a partire dal 1° gennaio 2014[5].

Dal 1° maggio 2014 poi il Mediatore per i servizi bancari e gli investimenti (OBSI) è utilizzato obbligatoriamente in tutte le giurisdizioni in Canada (ad eccezione del Québec)[6].

Su questo terreno fertile si è sviluppata nel Quebéc un’altra importante novità, in vigore dal 1° gennaio del 2016: è stato modificato il Codice di procedura civile e si sono posti al centro dell’attenzione i mezzi alternativi al giudizio.

Questa operazione in realtà non è originalissima per un popolo: anche se lo abbiamo dimenticato almeno nei fatti, è stata alla base del nostro Codice di Rito del 1865 che appunto prevedeva anche sistematicamente prima la conciliazione, poi l’arbitrato ed infine il giudizio visto come extrema ratio[7].

Proprio in omaggio a questo ordine logico si esprime nel 2016 appunto il giudice più importante del Québec[8] al riguardo delle nuove norme: “L’idea è quella di semplificare le procedure, di renderle meno costose, di favorire la mediazione tra gli altri mezzi. È come il sistema sanitario.  Non sempre è necessario andare al pronto soccorso quando si può chiamare il medico o andare negli ambulatori comunali. In alcuni casi, la mediazione a monte, è sufficiente. E se non funziona il cittadino può allora rivolgersi al tribunale e giudici esamineranno il fascicolo, nelle prime fasi del processo nel corso di un’udienza organizzativa[9].

In preparazione delle modifiche del Codice di rito, nel marzo del 2015 è stato anche novellato il codice deontologico degli avvocati canadesi che devono oggi informare i loro clienti circa i vantaggi dell’uso dei metodi amichevoli di composizione[10]. In dettaglio il canone deontologico recita: “Durante il corso del mandato, l’avvocato è tenuto ad informare e consigliare il cliente su tutti i mezzi disponibili per la risoluzione della sua lite, compresi i metodi preventivi di risoluzione delle dispute[11].

Anche da noi esiste una norma simile in vigore addirittura dal 15 dicembre 2014:” L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

La norma canadese appare però più incisiva: da noi si fa, infatti, riferimento soltanto “all’atto del conferimento dell’incarico”, ma è sacrosanto che l’esigenza di uno strumento alternativo può nascere durante tutto il corso dell’assistenza legale[12].

Questo accadimento è insito ad esempio nella mentalità britannica, tanto che si consiglia[13] all’avvocato a cui sia proposto di impegnarsi in una procedura di ADR, ma che ritenga ragionevolmente di non parteciparvi, almeno in quel dato momento, di tenere alcuni comportamenti per evitare sanzioni processuali: a) non ignorare l’offerta di impegnarsi in ADR; b) rispondere tempestivamente per iscritto, indicando con motivazioni chiare ed esaustive perché l’ADR non sia appropriato alla fase, se possibile sulla base degli orientamenti Halsey[14]; c) comunicare alla controparte ogni sorta di informazioni o di evidenze probatorie che si creda possano essere di ostacolo per il successo di un ADR, insieme alle considerazioni per cui questi impedimenti potrebbero essere superati; d) non chiudere all’ADR di qualsivoglia tipo, e per sempre, perché potrebbe rivelarsi la pena di perseguire o altro ADR rispetto a quello proposto o quello proposto in un momento differente.

Del resto una mentalità aperta durante tutto il tempo della consulenza è sancita, su ispirazione delle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, anche dal Codice deontologico degli avvocati europei di osservanza obbligatoria nei rapporti transfrontalieri: “L’avvocato deve sempre cercare di trovare per la causa del cliente una soluzione proporzionata al costo e deve consigliarlo al momento opportuno sulla convenienza di cercare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di composizione delle controversie[15].

Ma torniamo ora al Codice di procedura civile del Québec[16] o meglio a quella parte di codice che riguarda i metodi alternativi[17] che nei profili più interessanti qui si porge in traduzione:

Art 1.

“Per prevenire una potenziale controversia o risolverne una esistente, le parti interessate, di comune accordo, possono optare per un procedura privata di prevenzione e risoluzione del conflitto[18].

Appare molto interessante il fatto che ci si riferisca anche ad una potenziale controversia; il principio era già in verità nelle corde del conciliatore del Regno delle Due Sicilie del 1819 che si procurava perché fossero spenti gli odi e le inimicizie degli abitanti del comune[19]: bastava dunque un semplice litigio o malinteso, non ci voleva una vera e propria controversia perché il conciliatore potesse intervenire.

Questa facoltà di intervento del conciliatore non venne poi ripresa nel codice del 1865 (ma si affermò invece nel codice di Pubblica Sicurezza) perché si ritenne che era meglio ci fosse una richiesta delle parti; la norma canadese da questo punto di vista è equilibrata perché appunto prevede che debba sussistere il consenso delle parti.

“Le principali procedure private di prevenzione e risoluzione delle controversie sono la negoziazione tra le parti, e la mediazione e l’arbitrato, in cui le parti chiamano una terza persona ad assisterli. Le parti possono anche ricorrere a qualsiasi altro tipo di processo che li soddisfi e che ritengano utile, anche se non prende in prestito regole dalla negoziazione, dalla mediazione o dall’arbitrato[20].

Le parti devono prendere in considerazione le procedure private di prevenzione e di risoluzione dei ​​prima di delegare la controversia ai tribunali[21].

La legge dunque stabilisce che le parti possono scegliere il metodo che riconoscono più utile ed appropriato alla risoluzione del loro conflitto.

Ma aggiunge che se vogliono adire i tribunali hanno l’obbligo di prendere in considerazione una procedura alternativa.

Una impostazione simile la ritroviamo in Francia ove non sussistono (almeno per ora[22]) condizioni di procedibilità come da noi, ma tutti i MARD [23] stanno sullo stesso piano.

In Francia il codice di procedura civile specifica però che, in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, le parti debbono indicare in atti quali strumenti abbiano utilizzato preventivamente ed il giudice se non lo hanno fatto o lo ritiene insufficiente può proporre una mediazione o una conciliazione[24].

Anche in Germania il codice di rito prevede che negli atti introduttivi si debba effettuare una dichiarazione che indichi se, prima del deposito del ricorso, abbia avuto luogo una mediazione od altro processo di risoluzione dei conflitti extra-giudiziale, nonché una dichiarazione relativa al fatto che sussistano motivi che ostacolino una definizione bonaria[25].

In tutti e tre paesi tuttavia il legislatore non ha avuto la forza di imporre espressamente una sanzione nel caso in cui le parti non scelgano una procedura di risoluzione del conflitto alternativa: anche se la norma canadese appare più aperta a interpretazioni che involgano conseguenze negative in caso di violazione.

Una nazione invece che prevede il tentativo di composizione bonario espressamente a pena di inammissibilità del giudizio, almeno per le controversie che vedano in campo lo Stato, è la Croazia: recentemente a Corte di Giustizia ha peraltro ritenuto che la norma croata non violi l’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo[26].

Art 2.

“Le parti che entrano in una procedura privata di prevenzione e risoluzione delle controversie lo fanno volontariamente. Esse sono tenute a partecipare alla procedura in buona fede, ad essere trasparente le une con le altre, anche per quanto riguarda le informazioni in loro possesso, e di cooperare attivamente nella ricerca di una soluzione e, se del caso, di preparare e concordare un protocollo pre-giudiziario[27]; esse sono inoltre tenute a condividere i costi del processo[28].

In Italia non siamo abituati alla trasparenza ossia alla comunicazione dei fatti rilevanti per la risoluzione della controversia, attività che nel Nord America piuttosto che nel Regno Unito è cosa pacifica vista anche l’impostazione etica protestante. Questo è il motivo per cui da noi la negoziazione assistita è allo stato poco usata: le parti non sono abituate a scambiarsi documenti ed informazioni.

Un’altra prassi molto seguita nei paesi anglo-sassoni è quella di preparare un percorso per velocizzare il processo in caso di mancato accordo (pre-protocol court).

In Francia si è cercato di sintonizzarsi su questa modalità di risoluzione del conflitto (che ha trovato ad esempio anche mirabile disciplina nel processo californiano[29]) con l‘apprestamento di una convenzione di negoziazione che diventa, in caso di fallimento totale o parziale delle trattative, il documento sulla cui base il giudice prenderà le sue decisioni (e che nel futuro consentirà agli avvocati di assumere congiuntamente i mezzi di prova processuali[30]).

In Italia non vi è stato nessun coordinamento tra la legge[31] e il codice di rito per cui la convenzione di negoziazione non sortisce uno degli effetti primari che è appunto quello di velocizzare l’eventuale successivo contenzioso: da noi è puramente una clausola conciliativa peraltro non bene congegnata visto che allo stato non consente di superare l’impasse di comportamenti poco cristallini.

Esse devono, così come deve ciascuna terza persona che le assista, garantire che ogni passo effettuato sia proporzionato, in termine di costi o tempi coinvolti, alla natura e alla complessità della disputa”[32].

Nel Nord America non si parla tanto di mezzi alternativi al giudizio, ma di mezzi adeguati alla risoluzione delle controversie. Il principio qui richiamato è peraltro in linea con il canone già visto del Codice deontologico degli avvocati europei. Anche noi prevediamo però in parte un canone simile nel nuovo codice deontologico[33].

In aggiunta, a loro è richiesto, in ogni passo od accordo che intervenga, di rispettare le libertà ed i diritti umani e ad osservare le regole di ordine pubblico[34]”.

In Quebéc non si parla dunque di diritti disponibili come da noi, ma del rispetto delle libertà e dei diritti umani. In comune abbiamo invece il rispetto delle norme di ordine pubblico.

Aggiungo che le Corti possono incoraggiare le parti a partecipare ad una mediazione in ogni stadio del processo[35]: non c’è dunque alcun limite di tempo o di stato della controversia.

E ciò anche nel processo inerente gli small claims[36], ossia per le controversie che abbiano un valore inferiore ai 15.000 dollari canadesi (10.060.47 €).

Le Corti possono infine ordinare in una controversia in materia di famiglia la partecipazione dei genitori a una sessione informativa di mediazione o ad una mediazione[37].

[1] Rules of Civil Procedure, RRO 1990, Reg 194 in http://canlii.ca/en/on/laws/regu/rro-1990-reg-194/latest/rro-1990-reg-194.html

[2] Cfr. Rule 24.1.01 e ss.

[3] Cfr. Rule 24.01.04.

[4] In tal caso è il giudice che stabilisce il termine entro cui la mediazione deve essere esperita ( Rule 24.1.09 2.1).

[5] Per una più puntale panoramica v. https://mediaresenzaconfini.org/2014/01/30/la-mediazione-obbligatoria-in-canada/

[6] Per una più puntale panoramica v. https://mediaresenzaconfini.org/2014/01/30/la-mediazione-obbligatoria-in-canada/

[7] Da noi i buoni propositi del legislatore non hanno dato frutti perché il sistema giudiziario, i notai risorgimentali e soprattutto la pubblica amministrazione hanno messo in ogni modo possibile i bastoni tra le ruote, ma è significativo che qualcun altro ci riprovi nel 2016, anche se soltanto per motivi economici.

[8] Élizabeth Corte, Chef de la Cour du Québec

[9] L’idée, c’est de simplifier les procédures, de les rendre moins coûteuses, de favoriser la médiation, entre autres. C’est comme avec le système de santé. Il n’est pas toujours nécessaire d’aller aux urgences quand on peut appeler son médecin ou aller au CLSC (Local Community Services Centres). Dans certains cas, la médiation en amont, c’est suffisant. Et si ça ne fonctionne pas, le citoyen va aller à la cour et les juges vont regarder le dossier, tôt dans le processus, lors d’une (audience) de gestion.» http://www.journaldemontreal.com/2016/02/20/entrevue-avec-la-juge-en-chef-de-la-cour-du-quebecvers-un-changement-de-culture-judiciaire

[10] http://www.lesaffaires.com/dossier/litiges-d-actionnaires/la-justice-participative-pour-regler-les-conflits/578340; Cfr. anche https://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol47/201501_04.pdf

[11] 42. Throughout the course of a mandate, the lawyer must inform and advise the client about all available means for settling his dispute, including dispute prevention and resolution methods.

Code of Professional Conduct of Lawyers

An Act respecting the Barreau du Québec

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=%2FB_1%2FB1R3_1_A.HTM

[12] E peraltro l’arbitrato endoprocessuale oggi per legge in Italia si pone in un momento necessariamente successivo alla firma dell’originario mandato

[13] ADR Handbook (paragraph 11.56) in http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199676460.do ; il consiglio  stato fatto proprio dalle Corti d’Appello. Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2014/02/10/tempi-duri-per-la-mancata-adesione-del-chiamato-alla-mediazione/

[14] Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil division), Halsey v Milton Keynes general NHS Trust [2004] 1 WLR 3002 in http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/576.html

[15] Canone 3.7.1 CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI in http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/5761CodiceDeontologi6_1352191308.pdf

[16] http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_25/C25_A.HTM

[17] TITLE I PRINCIPLES OF PROCEDURE APPLICABLE TO PRIVATE DISPUTE PREVENTION AND RESOLUTION PROCESSES

[18] 1. To prevent a potential dispute or resolve an existing one, the parties concerned, by mutual agreement, may opt for a private dispute prevention and resolution process.

[19] L’impostazione peraltro è cinese e risale almeno a 1200 anni prima di Cristo quando c’erano dei funzionari appositi che giravano nel Regno con una lanterna alla ricerca delle controversie da sopire.

[20] The main private dispute prevention and resolution processes are negotiation between the parties, and mediation and arbitration, in which the parties call on a third person to assist them. The parties may also resort to any other process that suits them and that they consider appropriate, whether or not it borrows from negotiation, mediation or arbitration.

[21] Parties must consider private prevention and resolution processes before referring their dispute to the courts.

[22] C’è un provvedimento che è stato approvato in prima lettura al senato che prevede l’obbligo della conciliazione davanti alle giurisdizioni minori.  http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle

[23] Conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, diritto collaborativo ecc.

[24] (Art. 56 per la citazione) “in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, l’atto di citazione dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio (résolution amiable du litige)”.

(Art. 58 per il ricorso) “In assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, il ricorso dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio”.

L’art. 127 poi stabilisce che “All’inizio del procedimento e conformemente al tenore degli articoli 56 e 58, se le procedure intervenute per pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio non sembrano esaustive al giudice, questi può proporre alle parti la conciliazione o la mediazione.

[25] § 253 comma (3) ZPO

(omississ)

(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:

  1. die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen;

(omissis)

[26] Sentenza del 25 marzo 2015 in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152990

[27] PRE-ACTION PROTOCOL

The purpose of a pre-action protocol is to provide the parties with an opportunity to settle the dispute between them without it being necessary to initiate legal proceedings or, if that can’t be avoided, to prepare good case management.

The purpose of a pre-action protocol is to encourage the parties to exchange information on their dispute in a sufficiently detailed manner so that they can clearly understand the respective position of each one and reach an informed decision in order to resolve the dispute or consider alternate methods, thereby avoiding the initiation of legal proceedings. In other jurisdictions, pre-action protocols have been established in certain specific fields, such as in construction and engineering disputes, professional liability following health care services, claims of bodily harm, defamation, hidden defects, etc. These protocols set forth the principles that ought to guide parties as well as a process to facilitate and speed up the exchange of relevant information.

The pre-action protocol aims at promoting a culture with less conflict and geared more toward cooperation between

the parties in order to reach a fast settlement of the dispute at a cost that is in proportion to the issues at hand.

Barrau du Quebéc, GUIDE TO BEST PRACTICES 2014, in http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/bdq-guide-best-practices.pdf

[28] 2. Parties who enter into a private dispute prevention and resolution process do so voluntarily. They are required to participate in the process in good faith, to be transparent with each other, including as regards the information in their possession, and to co-operate actively in searching for a solution and, if applicable, in preparing and implementing a pre-court protocol; they are also required to share the costs of the process.

[29] Cfr. Sistemi di composizione dei conflitti in California in mediaresenzaconfini.org

[30] http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle

[31] L. n. 162/14 di conversione del D.L. 132/14 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la

definizione dell’arretrato in materia di processo civile)

[32] They must, as must any third person assisting them, ensure that any steps they take are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the dispute.

[33] Art. 66 c. 1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”

[34] In addition, they are required, in any steps they take and agreements they make, to uphold human rights and freedoms and observe other public order rules.

[35] 158. For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide, on its own initiative or on request, to

 (1) take measures to simplify or expedite the proceeding and shorten the trial by ruling, among other things, on the advisability of ordering the consolidation or separation of proceedings or the splitting of the proceeding, of better defining the issues in dispute, of amending the pleadings, of limiting the length of the trial, of admitting facts or documents, of authorizing affidavits in lieu of testimony or of determining the procedure and time limit for the disclosure of exhibits and other evidence between the parties, or by convening the parties to a case management conference or a settlement conference, or encouraging them to use mediation;

[36] 556. The court clerk informs the parties at the earliest opportunity that they may at no additional cost submit their dispute to mediation. If the parties consent to mediation, they may request the court clerk to refer them to the mediation service. In that case, the mediation session is presided over by a lawyer or a notary, certified as a mediator by their professional order.

[37] 341. The court may also make such an order if the successful party breached its undertakings with regard to the conduct of the proceeding, such as by failing to meet time limits, if it unduly delayed in presenting an incidental application or filing a notice of discontinuance, if it needlessly required a witness to attend at court or if it refused, without valid cause, to accept tenders, to admit the origin or integrity of evidence or, in a family matter, to participate in a parenting and mediation information session.

420. The court may, at any time, stay the proceeding or adjourn the trial to enable the parties to enter into or continue mediation with a certified mediator of their choice, or to ask the Family Mediation Service to work with the parties.

Before making such a decision, the court considers such factors as whether the parties have already met with a certified mediator, whether there is an equal balance of power between the parties, whether there have been incidents of family or spousal violence and whether mediation is in the interests of the parties and their children.

La mediazione nei Paesi Bassi

 

Il paese è assai sensibile alle pratiche ADR, tanto che da ultimo nel suo territorio è stato varato da un’autorità indipendente il registro mondiale dei neutri certificati (mediatori, arbitri, negoziatori, coach, mediatori familiari, ecc.)[1].

E ciò anche se non c’è ancora una legge sulla mediazione interna, che i mediatori professionisti olandesi chiudano con successo il 60% delle mediazioni[2] e che ci sia un testo giacente alla Camera Bassa dal 2013[3].

Nel Regno dei Paesi Bassi[4] alla mediazione ed all’arbitrato[5] si aggiungono peraltro i pareri non vincolanti ed i pareri vincolanti.

Ci sono Ombudsman che intervengono nelle controversie in primo luogo per trovare una soluzione comune. Se non si arriva ad una soluzione emettono allora un parere non vincolante.

Ciò accade quando si reclama contro un provvedimento della pubblica amministrazione[6] od in materia commerciale[7].

Nonostante la non vincolatività però il fornitore accetta nella maggior parte dei casi la decisione dell’ombudsman. I procedimenti davanti all’ombudsman sono gratuiti.

Ci sono poi pareri che sono vincolanti in materia di legge sulle locazioni[8] e con riferimento alle controversie dei consumatori in una quarantina di settori[9]: le condizioni generali di contratto in questi ultimi casi prevedono che i consumatori possano sottoporre la controversia con il fornitore alla commissione invece che al giudice ordinario.

Questa disposizione è vincolante per entrambe le parti, anche se il consumatore ha un mese di tempo entro il quale può decidere di adire il tribunale[10].

Le commissioni per la risoluzione delle controversie emettono una decisione che non solo è vincolante per entrambe le parti, ma non è impugnabile.

L’unica possibilità di revisione è affidata al giudice ordinario entro due mesi dall’emissione.

Il giudice può però operare un riesame solo marginale[11]: può dichiarare nulla la decisione vincolante solo se questa, sulla base di motivi equi e ragionevoli, risulta inaccettabile nella sostanza o nel modo in cui è stata emessa, tenendo conto delle circostanze del caso.

Pertanto, una decisione di una commissione per la risoluzione delle controversie può essere annullata dal giudice solo se la commissione ha mancato di applicare i principi fondamentali del diritto processuale, come ad esempio il diritto al contraddittorio.

Le commissioni per la risoluzione delle controversie chiedono un contributo fisso: oggi può partire dai 27 € ai 113 a seconda del valore del prodotto o del servizio in questione.

Tale contributo comprende i costi di eventuali relazioni di periti che si rendono necessarie.

Se la commissione stabilisce che ha ragione il consumatore, il fornitore in questione dovrà rimborsagli il contributo versato[12].

Ad aprile 2015 il paese ha recepito la direttiva ADR in materia di consumo ed oggi dunque si fa riferimento anche al provvedimento relativo[13]: in sostanza si rimanda alle procedure delle istituzioni esistenti e quando non si rinvenga una istituzione esistente ci si può riferire allo Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (art. 3 c. 1) ossia alla Fondazione olandese per il reclamo dei consumatori[14].

Con riferimento al regolamento n. 524/13 e quindi all’ODR i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione Europea tre organismi che sono sostanzialmente quelli che abbiamo già menzionato[15].

In ordine alla mediazione civile e commerciale la legge di attuazione della direttiva 2008/52/CE su taluni aspetti della mediazione/mediazione in materia civile e commerciale è in vigore dal 29 novembre del 2012[16] : il paese dunque insieme a Germania, Spagna e Francia è stato uno degli ultimi a formalizzare un testo scritto in materia.

La legge tuttavia riguarda solo le mediazioni transfrontaliere e dunque per le mediazioni interne valgono ancora le regole che si descrivono e che si traggono in parte dal sito peraltro datato della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[17].

Dal 1° aprile 2005 esiste un sistema in virtù del quale gli organi giudiziari e i servizi di assistenza giuridica (principalmente per i gruppi a reddito più basso) possono indirizzare le parti verso un mediatore. Il ricorso alla mediazione è comunque sempre volontario.

Questa possibilità è prevista solo in specifici casi civili e amministrativi (incluse le controversie in materia di diritto di famiglia).

In generale, vi sono due grandi categorie di controversie che non possono essere esaminate da una commissione:

  • controversie relative al mancato pagamento di una fattura sulla base di un reclamo sul piano della sostanza;
  • denunce relative a decessi, lesioni o malattie.

Le commissioni per la risoluzione delle controversie non possono naturalmente esprimersi su casi già sottoposti al giudice ordinario[18].

L’inizio della mediazione non interrompe di regola il termine di prescrizione: ma come vedremo il regolamento MfN prevede tale interruzione.

Non si prevede la riservatezza della procedura che deve quindi essere oggetto di stipulazione contrattuale preventiva insieme al divieto di utilizzo[19] in caso di successivo giudizio[20].

Un tale accordo costituisce rinuncia del diritto di trarre elementi di prova da tutto ciò che si verifica durante la mediazione ai sensi dell’art. 153 del Codice di procedura civile olandese[21]: se non viene rispettato scattano dunque le sanzioni del codice di rito.

Il regolamento di procedura degli organismi può però prevedere che l’accordo di riservatezza si estenda alle parti ai loro avvocati o rappresentanti, al mediatore e al personale di segreteria (se presente).

In caso di esito positivo l’accordo in cui la risoluzione è incorporata è considerato come una transazione ai sensi del titolo 15 del libro 7 del codice civile olandese[22].

Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che se le parti e il mediatore lo convengano l’accordo transattivo può essere incorporato da un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 1069 del codice di procedura civile olandese[23]: ciò appare conveniente perché in difetto per far valere un accordo transattivo non ottemperato si deve ricorrere al giudice o all’arbitro.

Un accordo raggiunto tramite mediazione, infatti, non ha il carattere di una decisione definitiva: le parti in alternativa alla incorporazione nel lodo arbitrale possono soltanto far confermare il loro accordo tramite atto notarile; in questo modo la messa in esecuzione dell’accordo può essere operata come in presenza di una sentenza.

Se poi un giudice rinvia, per un determinato caso, alla mediazione, ed è raggiunto un accordo, tale accordo può essere confermato con decisione del tribunale.

Dato che la risoluzione extragiudiziale delle controversie è un’alternativa al procedimento giudiziario ordinario, le decisioni che ne conseguono non possono essere impugnate dinanzi al giudice.

Tuttavia se la parti non riescano a comporre una controversia ricorrendo alla mediazione o se il contratto stipulato a seguito della procedura non viene rispettato, possono sempre sottoporre il caso al giudice.

I costi della mediazione sono sostenuti dalle parti.

Le persone con minori o insufficienti capacità finanziarie possono però fruire del patrocinio a spese dello Stato[24].

Gli avvocati ricevono al massimo 105 € per ogni mediazione. Nel 2014 ci sono stati oltre 13.000 pagamenti. Sempre in quest’anno 784 mediatori hanno richiesto le prestazioni di legal aid[25]: e dunque esistono dei mediatori sovvenzionati (anche quelli familiari), basta essere iscritti al Legal Aid Board[26].

Interessante è che le parti nel 2010 hanno ricevuto un (limitato) contributo finanziario di 250 euro come incentivo[27] a seguire i suggerimenti del giudice relativi al ricorso alla mediazione: questo contributo viene dato per ogni effettivo caso di ricorso alla mediazione, nella fase iniziale del procedimento.

Si tratta di un importo fisso per ogni mediazione che viene pagato direttamente al mediatore indipendentemente dai mezzi finanziari delle parti.

Nel regno dei paesi Bassi la regolamentazione della professione del mediatore è effettuata dal 1° gennaio 2014 dal Mediatorsfederatie Nederland (MfN)[28] detto in precedenza Nederlands Mediation Instituut[29] che è un ente governativo.

Detto ente tiene anche un registro dei mediatori[30] che contiene i recapiti di tutti i mediatori qualificati presenti nei Paesi Bassi.

Oggi questo registro è riconosciuto dal Consiglio di assistenza giudiziaria e dunque può considerarsi il registro della Federazione dei Paesi Bassi: i paesi forniti di registro statale in Europa salgono pertanto a 18.

Il registro reca informazioni imparziali e consente ai visitatori di scegliere anche la professione del mediatore (ne sono presenti circa una trentina), la sua specializzazione, il campo geografico di operatività, il suo sesso e l’età, la lingua che è più confacente alle parti (ne sono presenti una decina compreso l’italiano), il fatto che il mediatore abbia o meno una certificazione di qualità ed il contatto avviene direttamente tramite mail, telefono o fax.

I mediatori possono iscriversi presso l’MfN e successivamente aderire anche al codice di condotta dei mediatori redatto dal Centro.

L’iscrizione è facoltativa (così come l’adesione al codice di condotta)[31] ma, se un mediatore desidera operare all’interno del sistema olandese del patrocinio a spese dello Stato o fornire un servizio a clienti indirizzati dal tribunale, è tenuto a iscriversi presso l’MfN ed essere in possesso di un certificato di accreditamento/valutazione.

In particolare per poter figurare nel registro dell’MfN, un mediatore deve soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: aver terminato con esito positivo un corso di formazione per mediatori accreditato dall’MfN[32]; aver superato un esame per la valutazione scritta delle relative conoscenze[33]. Si può scegliere inoltre tra una valutazione diretta dell’operato oppure attraverso un video registrato: tuttavia chi ha più di 9 mediazioni nei tre anni anteriori, può dal 1° gennaio 2016, essere ammesso al registro senza necessità di una valutazione[34].

I mediatori MfN sono inoltre sottoposti a formazione continua[35]: si devono accumulare 48 crediti in tre anni e si valutano anche le mediazioni svolte[36].

I mediatori del MfN rispettano le regole di mediazione che sono state varate nel 2008[37] e che impongono la stipula di un contratto di mediazione prima di iniziare la procedura stessa.

Le parti possono contattare direttamente il mediatore che hanno scelto oppure fare richiesta di nomina all’MfN.

Oltre al contratto di mediazione le parti devono anche firmare un accordo di riservatezza: tale accordo però non copre la rivelazione di informazioni su delitti o sui procedimenti disciplinari in cui può incorrere il mediatore.

La domanda di mediazione interrompe la prescrizione e fa salvo il diritto a provvedimenti cautelari il cui azionamento però va comunicato entro 24 ore al mediatore.

Le parti ed il mediatore MfN possono anche non seguire le regole previste dal regolamento di mediazione del MfN, ma la deviazione deve risultare da accordo scritto firmato da tutti gli agenti della mediazione.

La mediazione del MfN riporta delle statistiche molto positive: tre su quattro mediazioni si concludono con un accordo; due su tre  si concludono entro un periodo di 10 settimane; il 90% di tutte le mediazioni richiedono meno di 20 ore di conversazione; MfN gestisce l’80% delle mediazioni su territorio olandese[38].

Il 16 novembre 2010 è stata istituita dal Consiglio di assistenza giudiziaria[39] una Commissione speciale per valutare l’operato dei mediatori e che è ancora operante nel 2016.

Questa commissione[40] offre pareri consultivi al Consiglio in materia di valutazione dei mediatori e riceve le denunce contro il cattivo operato di coloro che operano nelle strutture di riferimento e stabilisce anche i requisiti per la iscrizione nel registro MfN.

Nel 2011 il Governo era molto preoccupato per l’aumento vertiginoso dei costi processuali e stava pensando in quei mesi[41] ad ampliare il novero delle misure alternative. Così si è accelerato anche sul progetto di legge sulla mediazione in attuazione della direttiva 52/08[42] che era già pronto il 23 di giugno e prevedeva delle modifiche al Codice civile e al Codice di rito[43].

Si pensava che venisse approvato entro l’anno, ma l’iter è stato più lungo e l’entrata in vigore è slittata al 29 novembre 2012.

La norma si applica però alle sole controversie civili e commerciali transfrontaliere ove i diritti siano disponibili: è stata fatta una scelta simile al Regno Unito; ciò comporta che vengano disciplinati solo pochi aspetti: prescrizione, riservatezza e mediazione proposta dal giudice.

E dunque per la mediazione interna valgono le regole di cui abbiamo parlato in precedenza ed in particolare dal 2008 le regole di mediazione del MfN, qualora si scelga un mediatore MfN.

Sono escluse dall’ambito le controversie fiscali, doganali, amministrative o quelle involgenti una responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

La mediazione è definita come un processo strutturato, comunque denominato, in cui due o più parti di una controversia tentano di risolvere la loro controversia con l’assistenza di un mediatore su base volontaria.

Il mediatore è una terza persona a cui si chiede di condurre una mediazione in modo efficace, imparziale e competente di condurre, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo, e indipendentemente da come è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Il giudice può proporre una mediazione alle parti in tutti i casi e in qualunque fase del procedimento.

Se le parti decidono di aderire alla proposta o chiedono comunque di mediare essa può essere sussunta nel verbale di udienza che in quanto controfirmato dal dalle parti e dai loro rappresentanti autorizzati costituisce titolo esecutivo.

La riservatezza viene disciplinata come segue.

Se la riservatezza della mediazione è espressamente concordata, il mediatore e la persone coinvolte nella mediazione, possono essere dispensate dall’obbligo di testimoniare in merito ad informazioni derivanti da o in connessione con una mediazione i cui diritti ed obblighi sono liberamente a disposizione delle parti.

Anche se la riservatezza è espressamente concordata il mediatore e le persone coinvolte nella mediazione devono rendere testimonianza nella misura in cui le parti concordano se l’informazione da recare è necessaria per motivi imperativi di ordine pubblico, in particolare per tutelare e assicurare gli interessi dei  bambini o per impedire a qualcuno di essere colpito nella sua integrità fisica o mentale, o quando la divulgazione del contenuto dell’accordo transattivo raggiunto sia necessaria ai fini della sua attuazione o del suo rispetto.

Queste regole si applicano anche alle controversie transfrontaliere in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato venga avviato a seguito di una mediazione tra le parti in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti hanno avuto il loro domicilio o la residenza abituale al momento hanno deciso tra loro di fare ricorso alla mediazione.

In ultimo la prescrizione per le controversie transfrontaliere assume il seguente regime.

Il termine di prescrizione dell’azione viene interrotto dall’inizio della mediazione.

Con l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione dal giorno successivo a quello in cui la mediazione si è conclusa perché una delle parti od il mediatore per l’altra parte notifica per iscritto che la procedura è terminata o perché è trascorso un periodo di sei mesi senza che le parti abbiano fatto qualsivoglia atto. Il nuovo termine di prescrizione è di tre anni. Tuttavia il termine di prescrizione non può in nessun caso spirare in tempo antecedente a quando il termine originario sarebbe scaduto senza interruzione.

Anche questa regola si applica anche alle controversie transfrontaliere in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato venga avviato a seguito di una mediazione tra le parti in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti hanno avuto il loro domicilio o la residenza abituale al momento hanno deciso tra loro di fare ricorso alla mediazione.

In ultimo annoto che i legali olandesi guardano alla mediazione obbligatoria come ad una scelta illuminata del legislatore italiano. Inoltre 600 mediatori a convegno hanno chiesto alla fine del 2015 al Ministro della giustizia Van der Steur di varare la legge sulla mediazione interna che giace in Parlamento dal 2013[44]: il Ministro ha promesso una consultazione veloce.

[1] Si possono iscrivere anche gli organismi ed enti di formazione. La ricerca si può fare con riferimento a tutti i paesi del mondo. Nessun italiano è certificato in questo registro.

[2] https://mfnregister.nl/deelnemers-mediationcongres-doen-oproep-aan-minister-van-der-steur-breng-wetsvoorstel-mediation-snel-in-consultatie/

[3] https://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/

[4] È una federazione di Stati che dal 2010 ricomprende Paesi Bassi   Aruba, Curaçao  e Sint Maarten (ex Antille Olandesi nel Mare dei Caraibi a nord del Venezuela) e che fa parte della Unione Europea come paese fondatore dal 1951.

[5] Le parti sono libere di concordare il ricorso obbligatorio all’arbitrato in una clausola contrattuale. L’arbitrato è disciplinato dal Quarto libro di procedura civile (Vierde Boek Arbitrage – Artikelen 1020-1077) in http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/VierdeBoek/geldigheidsdatum_12-07-2014 e dalla Convenzione di New York del 1958 e dal Libro III articoli 316 e 319, libro VI articolo 236, libro X articoli 166 e 167 Codice Civile.

Il 2 giugno 2014 è intervenuta una modifica della disciplina dell’arbitrato che ha riguardato il citato libro quarto del C.p.c. e dei seguenti articoli del Codice civile:

Artikelen 316 e 319 libro III  Codice Civile (Burgerlijk Wetboek)

Artikelen 236 libro VI Codice Civile  (Burgerlijk Wetboek)

Artikelen 166 e 167 libro X Codice Civile  (Burgerlijk Wetboek)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-200.html

L’Istituto olandese di arbitrato (Nederlands Arbitrage Instituut, NAI), nato nel 1949, è l’organismo più importante in ordine a questo tipo di Adr. Cfr. http://www.nai-nl.org. Si occupa peraltro anche di mediazione e di pareri vincolanti: in specie quando la conciliazione reca solo un accordo parziale le parti possono scegliere di proseguire tramite un blind advisor o un collegio arbitrale: entrambi hanno il potere di risolvere la questione emanando decisioni che vincolano le parti in base ad elementi che le stesse parti indicano (Cfr. Netherlands arbitration institute, mediation rules in force as from 1 March 2009 in http://www.nai-nl.org) .

[6] Davanti all’Ombudsman Nationale che viene nominato dal parlamento. Si tratta di una sorta di difensore civico. Cfr. http://www.nationaleombudsman.nl/ Le basi giuridiche di questo organo si ritrovano nella Wet Nationale Ombudsman (Legge relativa all’Ombudsman nazionale).

Per dare un’idea del loro lavoro posso dire che nel 2015 hanno ricevuto oltre 38.000 reclami.

[7] Il più importante è l’Ombudsman Schadeverzekering (Ombudsman per l’assicurazione danni). PO Box 30, 2501 CA The Hague, Paesi Bassi.

[8] Emessi dalla Huurcommissie (Commissione affitti). Dal 1° aprile 2011 peraltro è cambiata la legge. Il ricorso non è gratuito: se il ricorrente è una persona giuridica l’indennità è di 450 €, se è una persona fisica corrisponderà 25 €. V.  http://www.huurcommissie.nl/

[9] Davanti alle trenta commissioni facenti parte dello Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC, Ente per la risoluzione delle controversie dei consumatori); l’intervento di queste commissioni deve essere tuttavia previsto nelle condizioni generali di contratto. Cfr. http://www.degeschillencommissie.nl

Le commissioni che operano nel settore dei consumatori devono essere riconosciute dal Ministero della giustizia e devono quindi soddisfare determinati requisiti.

[10] Il Codice civile contiene inoltre una disposizione che consente di bloccare il termine di prescrizione di un reclamo se si è avviata una procedura per ottenere un parere vincolante (art. 3:316, 3).

[11] Art. 904 Codice civile.

[12] V. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm

[13] Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten) https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150430/publicatie_wet/document3/f=/vjthbalx5cya.pdf

[14] https://www.degeschillencommissie.nl/english/

[15] Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) Fondazione per le commissioni in materia di controversie dei consumatori (SGC)

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Fondazione per i reclami e le controversie in materia di assicurazione sanitaria (SKGZ)

Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)  Istituto per i reclami in materia di servizi finanziari (Kifid).

[16] Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Geldend op 29-11-2012) in http://wetten.overheid.nl/BWBR0032232/geldigheidsdatum_29-11-2012

In precedenza è stato discusso il progetto di legge “Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in  ambito civile e commerciale” Anpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. L’ultima versione è del 21 febbraio 2012: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32555-E.html

Ma il progetto suindicato non poteva ottenere il voto favorevole del Senato e così il Ministro della Giustizia il 21 giugno 2012 ha rimesso al Consiglio di Stato il progetto di legge indicato nel corpo del testo che si riferisce però solo alla mediazione transfrontaliera e che è stato approvato.

[17] http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm

[18] http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_net_it.htm

[19] Non può essere però contrario alla legge o all’ordine pubblico.

[20] V. per un modello standard il sito https://mfnregister.nl/

[21] Cfr. Netherlands arbitration institute, mediation rules in force as from 1 March 2009 in http://www.nai-nl.org

Artikel 153: Overeenkomsten waarbij van het wettelijke bewijsrecht wordt afgeweken, blijven buiten toepassing, wanneer zij betrekking hebben op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet ter vrije bepaling van partijen staan, zulks onverminderd de gronden waarop zij krachtens het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijven.

[22] Title 7.15 Settlement agreement

Article 7:900 Definition of ‘settlement agreement’

– 1. Under a settlement agreement parties bind themselves towards each other, in order to end or to avoid any uncertainty or dispute about what applies to them legally, to the assessment and establishment of a new legal status between them, indented to apply as well as far as it differs from their previously existing legal status.

– 2. The assessment and establishment of their new legal status can be made by virtue of a joint decision of the involved parties or by virtue of a decision of one of them or of a third party.

– 3. An agreement on evidence is equated with a settlement agreement as far as it brings along an exclusion of evidence in rebuttal.

– 4. The present Title (Title 7.15) does not apply to an arbitration agreement.

Article 7:901 Requirements for the establishment of the new legal status

– 1. The establishment of the new legal status is subject to the requirements which have to be met in order to accomplish the intended new legal status in accordance with the law, starting from the legal status of which it may differ.

– 2. Each of the parties is towards the other obliged to perform all what is necessary from his side to meet the requirements for accomplishing the establishment of the new legal status.

– 3. As far as it is possible to meet these requirements by means of a declaration of parties or of one of them, this declaration is regarded to be enclosed in the settlement agreement, unless this agreement provides otherwise.

Article 7:902 Establishment in conflict with mandatory law

The establishment of a new legal status in order to end any uncertainty or dispute on the field of property law is also valid if it would appear to be in conflict with mandatory law, unless its content or necessary implications are in conflict as well with public morals or public order.

Article 7:903 No retroactive effect towards third persons

As far as the establishment of the new legal status is related to what must be regarded as the correct legal situation in the past, it cannot affect any rights acquired by third persons in the meantime.

Article 7:904 Conflict with reasonableness and fairness; absence of a valid determination

– 1. An assessment made by one of the parties or a third party is voidable if its binding force, in view of its content or the way in which it was made, would in the given circumstances be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness.

– 2. When an assessment is nullified or when it appears to be null and void from the start or when no assessment is made within a reasonable period set for this purpose to the party entrusted with the task to decide on the matter, the court may assess the legal status between parties, unless the settlement agreement or the nature of the assessment indicates that it must be replaced in another way.

Article 7:905 Rescission and dissolution of the settlement agreement

If a rescission of the settlement agreement on account of a failure in the performance thereof would affect an already made assessment by one of the parties or a third party, then this rescission cannot take place by means of a one-sided declaration and, when the dissolution of the settlement agreement is claimed in court, the court may reject this claim on the ground that the party claiming the dissolution has sufficient means to obtain the undoing of or a compensation from the other party for the negative consequences of this party’s failure in the performance

Article 7:906 Application of the statutory provisions of Title 7.15 to similar legal grounds

– 1. The statutory provisions of the present Title (Title 7.15) apply accordingly to an assessment and establishment of a legal status that are based on another legal ground than an agreement.

– 2. Article 7:904 applies accordingly when one of the parties to a legal relationship or a third party has been given the right to supplement (add) or modify (change) the rules applying to that legal relationship.

– 3. Paragraph 2 does not apply to a supplementation (addition) or modification (change) resulting from a decision of a body of a legal person if this decision is in conflict with the standards of reasonableness and fairness according to Article 2:15 of the Civil Code.

– 4. Paragraph 1 and 2 do not apply as far as the necessary implications of the concerned statutory provision in connection with the nature of the legal relationship opposes against such application.

Article 7:907 Agreement on a financial settlement of mass damages debt-claims

– 1. An agreement for the purpose of compensating damage caused by an event or by similar events, concluded between one or more foundations or associations with full legal capacity and one or more other parties, who have engaged themselves under this agreement to pay compensation for that damage may, upon the joint request of these foundations, associations and the other parties, be declared binding by the court for (other) persons to whom the damage was caused, provided that the foundations or associations represent the interests of those persons pursuant to its articles of association (articles of incorporation). Persons to whom the damage was caused, shall be deemed to include persons who have acquired a debt-claim with respect to that damage under universal or particular title.

– 2. The agreement must in any case include:

  1. a description of the event or events to which the agreement relates;
  2. a description of the group or groups of persons on whose behalf the agreement was concluded, according to the nature and the seriousness of their loss;
  3. the most accurate indication possible of the number of persons belonging to the group or groups;
  4. the compensation that will be awarded to these persons;
  5. the conditions which these persons must meet to qualify for the compensation;
  6. the procedure by which the compensation will be established and can be obtained;
  7. the name and domicile of the person to whom the written notification referred to in Article 7:908, paragraph 2 and 3, can be sent.

– 3. The court shall reject the request if:

  1. the agreement does not comply with the provisions of paragraph 2;
  2. the amount of the compensation awarded is not reasonable having regard, inter alia, to the extent of the damage, the ease and speed with which the compensation can be obtained and the possible causes of the damage;
  3. it is insufficiently certain that the rights resulting from the agreement for persons on whose behalf the agreement has been concluded, can be followed up (performed);
  4. the agreement does not provide in a possibility of an impartial settlement of disputes which may arise from the agreement by another than the judge or court that would have jurisdiction according to law;
  5. the interests of the persons on whose behalf the agreement was concluded are otherwise not adequately safeguarded;
  6. the foundations or associations referred to in paragraph 1 are not sufficiently representative with regard to the interests of persons on whose behalf the agreement has been concluded;
  7. the group of persons on whose behalf the agreement was concluded is not large enough to justify a declaration by the court that the agreement is binding;
  8. there is a legal person who will provide the compensation pursuant to the agreement and he is not a party to the agreement.

– 4. Before making a decision, the court may, with the approval of the parties who have concluded the agreement, complete or amend the agreement, or give parties the opportunity to add further contractual provisions to the agreement or to change its content. In the court order making the agreement binding, the court shall mention the additions or changes.

– 5. The request referred to in paragraph 1 shall interrupt the prescription period for any right of action for compensation of damage against the persons who have committed themselves at the agreement to compensate this damage. A new prescription period of two years starts to run on the day following the one on which:

  1. a definitive decision is made on the compensation to be awarded;
  2. the period referred to in Article 7:908, paragraph 2, has expired after an entitled person has made a notification as referred to in that paragraph within that aformentioned period;
  3. it has been established irrevocably (final and binding) that the request shall not be awarded;
  4. the agreement is terminated pursuant to Article 7:908, paragraph 4.

– 6. The agreement may provide that a right to compensation pursuant to the agreement shall expire if a person entitled to compensation has not claimed the compensation within a period of at least one year after the day following the one on which he became aware that his right on payment of the compensation is due and demandable.

– 7. The present Article and Articles 7:908 up to and including 7:910 shall apply accordingly to agreements that create a right for people who are disadvantaged by an event or similar events to claim another performance than the one meant in paragraph 1 or appeal to the agreement in another manner.

– 8. The persons on whose behalf the agreement has been concluded, are entitled, during the time that the request is pending and until no irrevocable decision has been given on it, to withhold performance of the obligations resting on them, to the extent that the agreement provides in the ending of a dispute in regard thereof.

Article 7:908 Legal effect of an agreement which is declared binding by the court

– 1. As soon as the request for a declaration making the agreement binding, has been awarded, the agreement referred to in Article 7:907 shall, as between the parties and the persons entitled to compensation, have the effect of a settlement agreement in the meaning of Article 7:900, to which each of the persons entitled to compensation are regarded as a party.

– 2. The declaration that the agreement is binding shall have no consequences for a person entitled to compensation who has notified the person referred to in Article 7:907, paragraph 2, under point (f), in writing, within a period to be determined by the court of at least three months following the announcement of the decision referred to in Article 1017 paragraph 3 of the Code of Civil Procedure, that he does not wish to be bound by the agreement*. The court may allow the parties who have concluded the agreement, to ask the persons entitled to a compensation to provide further information together with the notification meant in the first sentence. If the information meant in the second sentence is not provided, or if it is incorrect or incomplete, this shall not affect the validity of the notification meant in the first sentence.

– 3. A declaration that the agreement is binding shall have no consequences for a person entitled to compensation, who could not have known of his loss (damage) at the time of the announcement referred to in paragraph 2 if, but who has notified, after becoming aware of his loss (damage), the person referred to in Article 7:907, paragraph 2 under point (f), in writing of his wish not to be bound by the agreement. A party that has engaged himself under the agreement to pay compensation for damage may give a person entitled to compensation as referred to in the first sentence notice in writing of a period of at least six months within which that person can state that he does not wish to be bound by the agreement. This notice shall also state the name and the domicile of the person referred to in Article 7:907, paragraph 2, under point (f).

– 4. A stipulation releasing a party to the agreement from an obligation to the disadvantage of the persons entitled to compensation, made after the declaration of the court that the agreement is binding, is null and void, unless it gives parties on whom the obligation for a compensation of damage rests, the joint power to terminate the agreement no later than six months after the expiry of the period to be determined by the court referred to in paragraph 2 on the ground that the declaration that the agreement is binding affects too few of the persons entitled to compensation or has too less effect for another reason that ismentioned in the agreement. In that case, termination shall be effectuated by an announcement in two newspapers and by means of a written notification to the foundation or association referred to in Article 7:907, paragraph 1. The parties who have terminated the agreement shall ensure that a written notice of termination is sent as soon as possible to the known persons entitled to compensation, for which purpose the parties may use the last known domicile of the persons entitled to compensation.

– 5. Once the agreement has been declared binding, the parties who concluded the agreement may not invoke the grounds for nullification referred to in Article 3:44, paragraph 3, and Article 6:228 of the Civil Code, and a person entitled to compensation may not invoke the ground for nullification referred to in Article 7:904, paragraph 1.

*) See also Book 3 Code of Civil Procedure, Title 14 Class action

Article 7:909 The court’s power to give a decision on the compensation

– 1. When, pursuant to the agreement, a definitive decision has been taken about the compensation which is due to a person entitled to it, this decision has binding force. If, however, this decision or the procedure by which it was reached is unacceptable according to standards of reasonableness and fairness, the court has the power to give a decision on the compensation.

– 2. If no decision is given on the awarding of compensation within a reasonable stipulated period, the court has the power to give a decision on the compensation.

– 3. Once the agreement has been declared binding, the foundation or association referred to in Article 7:907, paragraph 1, may demand performance of the agreement on behalf of a person entitled to compensation, unless that person objects to this.

– 4. The person entitled to compensation shall not receive compensation pursuant to the agreement if this would place him in a clearly more advantageous position.

– 5. If the party or the parties who have engaged themselves under the agreement to provide compensation for damage can meet their obligations under the agreement by payment of an amount stipulated in the agreement, and if it emerges that the total amount of outstanding compensation claims exceeds the total amount to be contributed, the subsequent outstanding debt-claims shall be reduced, pro rata, to the amount still remaining. Depending on factors such as the nature and seriousness of the damage, the agreement may include a different method of reduction than the method prescribed in the first sentence. The payment of an outstanding debt-claim may be suspended if, in connection with the provisions of the first and second sentences, there are reasonable grounds for doubt as to what amount must be paid.

Article 7:910 Other debtors who are joint and several liable; distribution of a remaining sum

– 1. If other debtors, besides the party or parties who have engaged themselves under the agreement to compensate the damage, are joint and several liable for the same compensation, Article 6:14 of the Civil Code applies accordingly. Subject to evidence of a contrary intention, the agreement shall be deemed to include also a clause as referred to in that statutory provision.

– 2. If the party or parties who have engaged themselves under the agreement to compensate the damage have complied with their obligations under the agreement through payment of an amount stipulated in the agreement and, after the persons entitled to compensation have received payment, there is a sum remaining, this party or these parties may jointly request the court which declared the agreement binding, to order the person administrating this remainder to pay it to the party, or if there is more than one party, to each party in proportion to their respective contributions. If it is requested to order the person who administrates the funds to pay out the remaining sum in full or in part, the court shall deny the request if it is not plausible sufficiently that after payment of the entire remainder all persons entitled to a compensation are satisfied, or if it is not plausible sufficiently that after payment of a part of the remainder all persons entitled to a compensation may still be satisfied. The court may order that one or more experts shall report on topics that are of importance in regard of the request.

[23] Artikel 1069

1 Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen. Het scheidsgerecht kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.

2 Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen, geldt als een arbitraal vonnis waarop de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van deze Titel van toepassing zijn, met dien verstande dat:

  1. het vonnis slechts kan worden vernietigd op de grond dat het in strijd is met de openbare orde; en
  2. het vonnis, in afwijking van het bepaalde in artikel 1057, niet de gronden waarop het berust, behoeft te bevatten.

[24] La soglia di reddito per potersi avvalere di un avvocato o di un mediatore a spese dello Stato è la seguente:

  • per coppie coniugate, coppie di fatto registrate o conviventi: 33600 EUR annui;
  • per soggetti single: 23800 EUR annui.

In aggiunta a questi limiti finanziari, il patrocinio a spese dello Stato non è disponibile per le parti che dispongono di risorse patrimoniali di valore superiore a un determinato importo per le quali è richiesta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come una seconda casa, altre proprietà immobiliari, risparmi, liquidità, cespiti, ecc. Il valore esatto per le coppie coniugate, le coppie di fatto registrate o i conviventi è stabilito dalle autorità tributarie nazionali. Per i single, il valore è di 19698 EUR, aumentato di 2631 EUR per ogni figlio a carico.

Se le risorse finanziarie delle parti sono comprese nelle soglie applicabili, lo Stato provvede a sostenere il costo di un avvocato o di un mediatore, ma soltanto parzialmente. Ogni parte deve infatti contribuire con risorse proprie. Il contributo è pari a 45 EUR da 0 a 4 ore e a 90 EUR per più di cinque ore (per mediazione, non per parte). Il contributo dovuto a un avvocato è superiore.

Il contributo versato dallo Stato dipende dalla durata della mediazione ed è limitato a un massimo di otto ore. Il mediatore riceve un compenso di 400 EUR per le prime quattro ore e di 400 EUR per i periodi successivi, sempre di quattro ore. Di conseguenza, se la mediazione richiede sei ore, il mediatore riceve 800EUR; la stessa cifra è dovuta se la mediazione richiede dieci ore.

[25] http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/legalaid-brochure_online–2015.pdf

[26] http://www.rvr.org/Informatie+voor+mediators/over-aanvragen/inschrijven/inschrijven-mediators.html

[27] È però un incentivo transitorio. Si tratta di una sorta di rimborso dei diritti di cancelleria.

[28] https://mfnregister.nl/

[29] NMI, Centro per la mediazione dei Paesi Bassi.

[30] https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator/

[31] Non è necessario dunque appartenere agli elenchi di un organismo come accade in Italia.

[32] Il MfN ha accreditato alcuni istituti di formazione nel campo della mediazione. I programmi di formazione di tali istituti che sono ad oggi 32 per la mcc (e 18 per la mediazione familiare) prevedono un corso di base di sei giorni (compresa la sera) o sette (per 57 ore) e corsi della durata di 20 giorni o più. Il completamento di uno di questi corsi di formazione è una delle condizioni preliminari per poter essere iscritti nel registro dei mediatori.

[33] Lo strumento di valutazione è stato predisposto dall’MfN presso l’Università di Leiden, nei Paesi Bassi. Esso consta di 50 domande a risposta multipla e di cinque domande aperte. I contenuti che vengono valutati sono riportati nel “Mediation Handboek” (Manuale di mediazione, ed. Sdu Uitgevers, L’Aia, Paesi Bassi). Attualmente il valutatore dei mediatori è una società che si chiama INTOP (http://mediationtoets.nl/)

[34] http://www.rvr.org/nieuws/mediators/2015/december/inschrijvingsvoorwaarden-voor-mediators-2016.html

Tutte le condizioni per l’scrizione al MfN per l’anno 2016 si possono trovare su http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/mediators/over-aanvragen/inschrijvingsvoorwaarden-mediators-2016-rvr-v1-00—ondertekend-door-bestuur.pdf

[35] Cfr. https://mfnregister.nl/permanente-educatie-eisen-pe/

[36] Sul modo di conseguire i crediti cfr. https://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/03/SKM_PE_Reglement_1_januari_2014_DEF-2-2.pdf

[37] https://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/02/MfN-mediationreglement_2008.pdf

[38] http://www.mediationinbrabant.nl/

[39] Si occupa tra gli altri compiti di rispondere alle richieste di gratuito patrocinio. Cfr. http://www.rvr.org/nl/news

[40] È formata da membri della magistratura, del MfN, dello sportello legale e del Consiglio di Assistenza Giudiziaria.

[41] L’annotazione si riferisce al marzo 2011. Cfr. http://kassa.vara.nl/

[42] 32 555 Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende  bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in  ambito civile e commerciale). Cfr. http://cdn.ikregeer.nl/pdf/kst-32555-A.pdf

[43] Il progetto che è stato presentato il 18 novembre 2010 ha subito una sola modifica; al 23 giugno 2011 prevedeva il contenuto che qui si riassume. La mediazione ed il mediatore sono individuati facendo riferimento alla definizione della direttiva 52/08: Art. II C in fine.  a) Per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima; b) “Per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione”.

Il progetto di legge modifica innanzi tutto due articoli del Codice civile (316 e 319) sulla prescrizione che viene ad essere interrotta anche dalla mediazione. Con l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione dal giorno successivo a quello in cui la mediazione si è conclusa perché una delle parti od il mediatore per l’altra parte notifica per iscritto che la procedura è terminata o perché è trascorso un periodo di sei mesi senza che le parti abbiano fatto qualsivoglia atto. Il nuovo termine di prescrizione è di tre anni. Tuttavia il termine di prescrizione non può in nessun caso spirare in tempo antecedente a quando il termine originario sarebbe scaduto senza interruzione (art. I).

Nelle disposizioni generali del Codice di rito si inserisce il principio per cui il giudice può in ogni caso ed in ogni fase del processo proporre alle parti una mediazione (Art. II A che doveva introdurre l’art. 22 bis C.p.c.).

L’articolo 87 c. 1 prevede che il giudice possa, su richiesta delle parti o di una di esse, o di ufficio, in ogni caso e in qualunque fase del procedimento di comparizione delle parti in udienza, consigliare di trovare un accomodamento (Art. II B).

 L’art. 165 C.p.c. oggi prevede che chiunque è tenuto a deporre salvo che sia tenuto al segreto per la sua professione, ufficio od occupazione o che perché rispondendo si esporrebbe o esporrebbe i suoi parenti alla contestazione di un reato.

Il progetto di legge prevede un’altra deroga all’obbligo di deposizione qualora la riservatezza di una mediazione sia prevista dalle parti espressamente, per il mediatore e per chi è coinvolto nella mediazione, i quali non hanno l’obbligo di deporre su informazioni derivanti da o correlate a una mediazione su diritti e obblighi che siano disponibili.

I predetti soggetti sono però tenuti a testimoniare se le parti sono d’accordo o se la loro deposizione è necessaria per motivi imperativi di ordine pubblico, in particolare per proteggere gli interessi dei minori o per impedire che qualcuno sia compromesso nella sua integrità fisica o psichica, o nei casi in cui la divulgazione dei contenuti dell’accordo transattivo raggiunto con la mediazione sia necessario per la sua esecuzione od attuazione (Art. II C).

Quest’ultima disposizione si sarebbe dovuta applicare anche in tema di arbitrato (Art. II D).

L’art. 279 c. 4 C.p.c. si occupa del verbale di accordo. Viene aggiunta la specifica per cui le parti possono chiedere che abbia efficacia esecutiva ed all’uopo esso viene firmato da loro e dai loro rappresentanti (Art.  II E).

Il progetto di legge stabilisce poi l’abrogazione del comma 2 dell’818 ai sensi del quale il giudice può disporre, con l’accordo dei coniugi, di affidarsi ad un mediatore con l’obiettivo di trovare un comune accordo con riferimento ad una o più conseguenze del divorzio (Art. III F; viene modificato l’art. 1041 C.p.c.).

La mediazione si ritiene conclusa quando viene compiuto qualsiasi atto teso ad attuarne l’accordo (Art III).

[44] https://mfnregister.nl/deelnemers-mediationcongres-doen-oproep-aan-minister-van-der-steur-breng-wetsvoorstel-mediation-snel-in-consultatie/; cfr. per il testo https://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/; per la dottrina v. http://www.sconline.nl/opinie/ontwikkeling-van-mediation-gebaat-bij-wettelijke-basis

Parte la risoluzione delle controversie online di consumo

Può essere presentato reclamo da un consumatore contro un professionista e da un professionista contro un consumatore

Sono undici gli stati che hanno comunicato alla commissione i propri organismi di ADR.

Si tratta di: Croazia, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna

Non tutti i settori però sono sono coperti da organismi e dunque come consumatore non è detto che ci sia la possibilità di utilizzare la piattaforma per risolvere una controversia con i commercianti dei paesi sopra indicati.

L’elenco degli organismi comunque si può rinvenire alla pagina:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Per l’Italia gli organismi di ADR sono i seguenti:

  • ADR Center srl Italia Ulteriori informazioni
  • Concilia s.r.l. Italia Ulteriori informazioni
  • ODCEC Medì Italia Ulteriori informazioni
  • Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm – Associazioni di consumatori Italia Ulteriori informazioni
  • Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia SpA – Associazioni di consumatori Italia Ulteriori informazioni
  • Organismo di conciliazione partitetica Wind Telecomunicazioni SpA – Associazioni di consumatori Italia Ulteriori informazioni
  • SICOME SC

L’indirizzo multilingue della piattaforma  si può trovare su:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Il link in lingua italiana per risolvere online le controversie di consumo si può trovare all’indirizzo:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT

L’indirizzo per informarsi su come funziona il tutto si può trovare in:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.timeLine

Attualmente non sono disponibili punti di contatto nazionali nei seguenti paesi: Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania

Per trovare gli indirizzi dei punti di contatto nazionali si clicca sul seguente link:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.odrList

Il consulente del punto nazionale di contatto può:

a) rispondere alle domande e aiutare a presentare il reclamo.

b) aiutare a comunicare con il commerciante e/o con l’organismo di risoluzione delle controversie che tratta il reclamo

c) aiutare a presentare il reclamo (indicando anche i documenti da allegare)

d) dare informazioni generali sui diritti del consumatore (o del commerciante)

e) consigliare su altri mezzi di risoluzione delle controversie se la procedura ODR non funziona.

Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell’8 gennaio 2016, è pubblicato il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.

Con il decreto vengono dettate le modalità e indicata la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta per accedere agli incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione per negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal decreto legge 132/2014.

L’art. 21-bis del d.l. n.83/2015 prevede che possono presentare domanda, per il riconoscimento di credito d’imposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro, le parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nell’anno 2015, ai sensi del d.l. n.132/2014, compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo.

Come indicato nel decreto, le domande possono essere presentate dall’11 gennaio 2016, per i trenta giorni successivi, utilizzando i link disponibili qui, per la procedura online che sarà attiva da lunedì 11 gennaio 2016.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.wp

Decreto 23 dicembre 2015 – Incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di negoziazione assistita

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di “credito d’imposta” nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché di conclusione dell’arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull’autenticità della stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l’art. 17, concernente la compensazione dei crediti d’imposta;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonché i controlli sull’autenticità della stessa.
  2. Ai fini del presente decreto, per “richiedente” si intende la parte che ha corrisposto, nell’anno 2015, il compenso all’avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.

Art. 2
Richiesta di attribuzione del credito di imposta 

  1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno 10 gennaio 2016 in un’area dedicata, denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014” del sito internet del Ministero della giustizia (“www.giustizia.it”).
  2. Alla richiesta deve essere allegata:
    1. copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati a norma dell’articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento di cui al capo I del predetto decreto-legge, nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
    2. copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;
    3. copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno 2015.
    4. copia del documento di identità del richiedente;
  3. In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Art. 3
Modalità di trasmissione della richiesta

  1. La richiesta del credito di imposta è trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalità del sito internet di cui all’articolo 2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima dell’11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l’11 febbraio 2016.

Art. 4
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

  1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016.
  2. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi dell’art. 6 del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia.

Art. 5
Modalità di comunicazione dell’esito della richiesta

  1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo con le modalità pubblicate nell’area dedicata di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 6
Procedure di utilizzo del credito di imposta

  1. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante, effettuata dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 5, comma 1, del presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l’importo comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, il Ministero della giustizia trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
  3. Il credito l’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 7
Controlli e cause di revoca del credito di imposta

  1. Ai fini di cui all’articolo 6, nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.
  2. Il credito di imposta è revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui all’articolo 2, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8
Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito

  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d’imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell’anno 2016, con i relativi importi.
  3. L’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui all’art. 1, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3204

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_30&contentId=SDC1205666

In Spagna arriva la mediazione a pena di irricevibilità della domanda

Mentre da noi, nonostante vi sia la possibilità di invio in mediazione, ci sono ancora pochi giudici che decidono di avvalersi delle facoltà di legge, in Spagna un giudice del tribunale di Granada ha compiuto un atto rivoluzionario con provvedimento n. 18 dell’11 novembre 2015, invitando le parti ad una sessione informativa di mediazione a pena di irricevibilità della domanda.
In Spagna la mediazione è volontaria anche se alcuno sostiene che la decisione nel 2012 sia stata dettata dall’impreparazione delle Corti più che dalla convinzione circa la bontà della non obbligatorietà dello strumento.
In ogni caso i giudici si sono mossi, anche sulla scorta della novella del Codice di rito operata dalla Ley 42/15, che introduce nuovi principi etici e di responsabilità sociale.
La ley 1/2000 (si tratta del Codice di rito spagnolo) prevede oggi con la novella predetta, che in sede di giudizio verbale il cancelliere fissi un’udienza ed informi le parti della possibilità di ricorrere ad una negoziazione per comporre il conflitto (art. 440 c.1 “1. Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el secretario judicial, cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes.
En la citación se fijará el día y hora en el que haya de celebrarse la vista, y se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma) e che alla udienza presentino al giudice un accordo (artt. 443 LEC).
Sulla scorta di tale norma in primo luogo il Tribunale di Barcellona (ordinanza n. 52 del 26 gennaio 2015) ha condannato per mala fede (art. 247 LEC) una parte che non aveva iniziato la mediazione.
La somma in discussione era di 402 €.
In sostanza il giudice ha ritenuto che vi fosse stato un abuso del processo.
Il giudizio di Granada, sempre reso nell’ambito del giudizio verbale, ed ispirato dall’ordinanza di Barcellona, riguardava una somma ancor più esigua: 59,19 €.
Il giudice ha condizionato la ricevibilità della domanda appunto ad una sessione informativa di mediazione: all’uopo ha invitato le parti a partecipare ad una sessione informativa ai sensi dell’art. 441 c. 1 e 443 LEC
A base di tale invito ha posto in sintesi le seguenti argomentazioni:
1) alla base della risoluzione dei conflitti tra privati sta la mediazione come disciplinata dalla direttiva 52/08, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2011, dalla legge sulla mediazione spagnola e il relativo regolamento.
2) la celebrazione di un processo costituisce un danno per l’interesse comune e può determinare una responsabilità per mala fede ai sensi dell’art. 247 LEC, dal momento che le parti hanno a disposizione un altro strumento per capire ciò che è giusto, uno strumento come la mediazione che è più economico, veloce e meno dispendioso per le casse pubbliche e che pertanto non deve rimanere intentato.
3) Non vi è limitazione del diritto di difesa laddove con la mediazione si preservino altri diritti costituzionali, l’adeguatezza e la proporzionalità del processo (così come afferma la dottrina costituzionale dal 2012); il processo non è gratis e non può essere utilizzato laddove i suoi costi siano superiori a valore in contestazione; il denaro per la funzione giudiziaria proviene da tutti i contribuenti le cui aspettative di impiego vanno tutelate;
4) certo la mediazione o altro sistema di composizione extragiudiziale delle controversie non è obbligatorio in Spagna, a differenza di altri paesi europei, ma il procedere con giustizia, secondo i criteri di etica e di responsabilità sociale non dipende dalla imposizione di legge: i cittadini e le imprese devono cominciare ad essere consapevoli dei benefici e dei danni che si verificano con la causa pubblica e agire di conseguenza.
La dottrina (MERELLES PÉREZ) commenta favorevolmente questi provvedimenti in quanto non ritiene che vi sia nella mediazione “invitata” o “imposta” una lesione del diritto all’effettività della giustizia. E ciò perché la mediazione endoprocessuale è complementare al processo, esiste la garanzia del controllo giurisdizionale, un invito ad una sessione informativa non comporta un obbligo di riscoluzione.
Tuttavia si precisa che tale sensibilità dovrebbe essere impiegata anche per altri strumenti di ADR, dal momento che la mediazione non è opportuna in tutti i casi.

Un bilancio sui metodi ADR

Come sappiamo bene uno sviluppo decisivo della mediazione civile e commerciale si è avuto con l’emanazione della direttiva 52/08[1] sulle controversie transfrontaliere.

Tuttavia se facciamo bene i conti ci sono voluti ben quattro anni perché si componesse l’intero quadro di implementazione e paesi importanti come Germania, Francia e Spagna ci sono arrivati solo all’ultimo, appunto nel 2012.

In Germania ancora oggi, nel 2015, la mancanza di un regolamento sulla mediazione certificata ha portato diversi problemi, anche legali, ai mediatori (oltre che alla violazione della Direttiva stessa che prevedeva all’art. 11 l’apprestamento anche delle disposizioni regolamentari entro il 21 maggio 2011).

Peraltro al marzo 2012 avevano provveduto alla comunicazione degli organi competenti a dare esecutività agli accordi (art. 6 della Direttiva) solo Lituania, Slovacchia, Regno Unito, Ungheria, Paesi Bassi ed Italia.

Come dire che molti stati se la sono presa a dir poco comoda.

Il 21 maggio 2016 per la mediazione transfrontaliera potrebbe essere una data importante poiché la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’attuazione della direttiva e potranno essere proposte modifiche[2].

E quindi prima ancora che finisca nel nostro paese il periodo di sperimentazione della mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità, potrebbe essere necessario apporre delle correzioni.

L’art 9 richiedeva poi agli stati di incoraggiare “la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione”.

In ossequio a questa norma sono stati sedici i paesi che hanno optato per la creazione di un registro statale[3].

Dobbiamo dire però che i paesi con condizioni favorevoli per la mediazione[4] non sentono la necessità di dotarsi di un registro statale di mediatori e quindi di applicare la Direttiva. Sui sette paesi che godono delle migliori condizioni per mediare[5] il registro è stato approntato dal solo Lussemburgo.

Sempre sei paesi su sette di quelli che hanno condizioni più favorevoli hanno una mediazione preventiva volontaria o su ordine del giudice.

Solo in Francia dal 1° aprile 2015 bisogna tentare uno dei MARDS prima di introdurre la causa, ma non c’è una sanzione per chi non lo fa.

Gli stati ad eccezione della Spagna puntano solo a parole sulla mediazione come istituto per deflazionare il contenzioso. Tra i nove paesi che hanno più cause pendenti per abitante solo Croazia e Germania primeggiano per incentivi e promozione pubblica dell’ADR.

Ad oggi in Europa i mediatori sono circa 47.000. Ma la cosa bizzarra è che i paesi con più alto numero di mediatori sono quelli che promuovono di meno pubblicamente gli ADR. Se non supereremo questo dato per la mediazione e soprattutto per i mediatori non ci potrà essere alcun futuro.

Da una intervista UE del febbraio 2015 effettuata in relazione ai rimedi che si sono apprestati in tema di violazione dei diritti dei consumatori è emerso che:

il 16% delle persone ha dichiarato che non ha adottato alcun rimedio;

il 23% ha affermato che era improbabile si potesse ottenere qualcosa;

il 19% ha precisato che la risoluzione era troppo lunga;

il 12% che non sapeva come o dove;

Il 38% di quelli che hanno deciso di lamentarsi non erano poi soddisfatti di come è stata trattata la pratica: i meno soddisfatti erano quelli che avevano promosso un giudizio.

Simili dati sconfortanti peraltro sono noti alla UE dagli anni 2000.

Così nel 2013 si sono approntati due strumenti: il regolamento 524/13 (regolamento ODR) e la direttiva 2013/11 (direttiva ADR)

Il sistema di tutela ADR/ODR del consumo doveva andare a regime il 9 gennaio 2016, ma gli stati non hanno ancora comunicato la lista degli organismi ADR che se ne occuperanno, così come era accaduto, come già ricordato, per gli organi deputati a fornire esecutività agli accordi ai sensi della direttiva 52/08.

E così anche se non c’è un provvedimento ufficiale della Commissione Europea il tutto slitterà a Febbraio 2016.

Nel frattempo la direttiva 2013/11 che doveva essere implementata entro il 9 luglio 2015, vede diverse defezioni, anche se gli Stati, dobbiamo dirlo, sono stati più solleciti rispetto alla direttiva 52/08.

Ad oggi sono 23 i paesi che hanno attuato la Direttiva ADR: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

Altri paesi stanno invece ancora lavorando sui progetti di legge: Croazia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.

La Polonia dovrebbe licenziare la legge a breve dato che l’8 dicembre 2015 il governo del paese ha dato per imminente l’attuazione.

Pure il governo del Granducato del Lussemburgo non dovrebbe essere lontano.

Per la Germania  si andrà a febbraio 2016 ed in Spagna probabilmente il recente voto politico ha stoppato il processo: era accaduto anche per la direttiva 52/08 del resto.

[1] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

[2] Art. 6 c. 3 DIRETTIVA 2008/52/CE.

[3]

Stati