La mediazione civile e commerciale ed il condominio

Relazione tenuta dall’avv. Carlo Alberto Calcagno al corso di aggiornamento per amministratori condominiali A.L.A.C. in Genova il 30 maggio 2019 nella sala Quadrivium

 

1) Origini della mediazione

 

La mediazione non è che un colloquio con particolari caratteristiche che interviene tra un mediatore, le parti di una controversia e – perlomeno nel nostro ordinamento – con i loro avvocati.

I suoi princìpi che ancora oggi si studiano e si praticano, nascono nel XV secolo sulle montagne del Kosovo, e per la precisione nel 1444 durante la resistenza ottomana[1].

Ne abbiamo notizia grazie a Christian Wolff, un filosofo tedesco vissuto nel XVIII secolo, che li traduce in latino dal Kanun[2], un codice di comportamento che sino agli anni ’30 del XX secolo era tramandato in quelle terre oralmente e costituiva la legge di riferimento per gli Albanesi e Kosovari (ancora oggi per certi versi).

Negli Stati Uniti poi ritroviamo il contenuto di questi princìpi a partire dalla metà degli anni ’70.

Essi vengono codificati[3] a partire dagli anni 80’ dall’UNCITRAL, l’organo delle Nazioni Unite che si occupa di commercio internazionale: si parla però in questo caso di conciliazione civile e commerciale internazionale ossia delle buone prassi che sono state evidenziate nei singoli paesi e sussunte in materia conciliativa.

Nel 1998 la mediazione arriva anche nel codice federale degli Stati Uniti[4].

Nello stesso periodo l’istituto diventa oggetto di vari documenti (raccomandazioni[5] e Libro Verde) anche nella Comunità Europea.

Nel 2008 l’Unione Europea vara una direttiva (la 52/08[6]) in merito alla mediazione transfrontaliera che è stata trasfusa nell’arco di 4 anni (Germania e Spagna sono stati i fanalini di coda) nella legislazione interna di tutti i 18 stati partecipanti.

In Italia l’attuazione della direttiva 52/08 avviene a partire dal 2010, con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (ed i successivi regolamenti attuativi) che riguarda in particolare la mediazione civile e commerciale.

Quanto al condominio la norma principale che viene in campo è invece l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile, quale risulta dall’ultima riforma del condominio del 2013.

Nel nostro paese si scelse come in altri (vedi ad es. la Spagna[7] e la Germania[8]) di applicare la direttiva anche alle controversie interne.

Prima del 2010 in Italia (e nella maggior parte dei paesi occidentali) lo strumento negoziale che veniva utilizzato sin dal tempo dei Romani, era la conciliazione.

Dal XIX secolo fino agli anni ’90 del XX secolo la conciliazione veniva svolta da un giudice (prima togato e poi onorario) che si chiamava appunto conciliatore e che conciliava prima di decidere le controversie; da diversi anni a questa parte (per precisione dal 1991) il potere di conciliazione appartiene anche al giudice di pace che ha preso il posto del conciliatore.

Nel 1993 viene varata una legge di riforma delle Camere di Commercio e nasce la figura del conciliatore che non è un giudice, ma un professionista della pace che si forma attraverso un apposito corso; la conciliazione è amministrata da appositi organismi creati in seno alle Camere di commercio.

Dopo il ’93 abbiamo varie leggi che incentivano l’applicazione della conciliazione; le norme vengono quasi tutte abrogate dal decreto legislativo 28/10 che regola le fattispecie (non viene abrogato ad es. il tentativo di conciliazione agraria; da ultimo è interessante la conciliazione prevista dal codice del turismo).

Nel 2003 la conciliazione entra nel cosiddetto processo societario e viene anch’essa cancellata nel 2010: si forma un altro professionista, appunto il conciliatore societario.

In quest’ultimo anno alcune regole della conciliazione camerale vengono appunto trasfuse nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28[9], dico alcune perché, ad esempio, la conciliazione non si teneva se il chiamato non partecipava; al contrario dal 2010 la mediazione si celebra lo stesso.

Prima del 2010 quando si parlava di mediazione ci si riferiva in Italia alla mediazione familiare, penale, sociale ecc., ma non a quella civile e commerciale.

 

2) I contenuti in breve del decreto legislativo sulla mediazione e  delle norme civilistiche che riguardano la mediazione ed il condominio.

 

Nel mondo statunitense l’istituto della conciliazione è distinto da quello della mediazione, perché nell’ambito della conciliazione il conciliatore può avanzare proposte per la definizione della lite, anche se esse non sono mai vincolanti per le parti, né comportano l’irrogazione di particolari sanzioni per il caso di mancato accoglimento.

La mediazione invece si caratterizza[10] generalmente per il fatto che il mediatore statunitense non fa alcuna proposta, ma sono le parti che devono trovare un’intesa con il suo aiuto: il mediatore si limita a facilitare con le sue domande il reperimento di eventuali accordi.

Anche nella nostra tradizione degli ultimi duemila anni la conciliazione presupponeva un suggerimento del giudice  per la definizione della controversia (aveva in altre parole carattere valutativo): suggerimento che poteva essere accolto o meno dalle parti. Ma per lo più veniva accolto perché in Italia lo stesso soggetto conciliava ed emetteva sentenza[11].

Con il decreto legislativo 28/10 si costruisce invece un meccanismo negoziale spurio che ricomprende sia la facilitazione delle intese delle parti, sia la proposta del mediatore, sia le sanzioni per la mancata partecipazione e per la mancata accettazione della proposta.

Proposta che in altre parole quando viene richiesta da entrambe le parti o viene avanzata dal mediatore sua sponte, può comportare delle sanzioni processuali (art. 13) in caso di mancato accoglimento[12].

Anche l’art. 71 quater disp. att. c.c. si occupa della proposta del mediatore e stabilisce che la stessa “deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice[13]. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata”.

Nell’attuale testo normativo del decreto 28/10 con il vocabolo “mediazione” si intende il procedimento condotto dal mediatore, con il termine “conciliazione” si fa invece riferimento al raggiungimento dell’accordo.

Il procedimento di mediazione preventiva riguarda solo le controversie inerenti i diritti disponibili. La mediazione ex officio, ovvero quella disposta dal giudice, può riguardare anche diritti indisponibili.

Per quanto riguarda il condominio l’art. 71 quater disp. att. c.c. prevede che “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”.

Si fa riferimento in particolare al capo relativo a “Del condominio negli edifici” (art. 1117-1139 c.c.) e alle predette disposizioni di attuazione del codice (che riguardano materie come lo scioglimento del condominio, la riscossione dei contributi, la nomina di curatore speciale, la convocazione di assemblea, l’intervento in assemblea, i millesimi di proprietà, le infrazioni al regolamento di condominio ecc.); si tenga  conto però che l’art. 64 delle disposizioni di attuazione concernente la revoca dell’amministratore è esente da mediazione, come vedremo, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il procedimento di mediazione può essere volontario od obbligatorio.

Va inoltre tenuto presente che dal 2015 esiste nel nostro paese anche un altro istituto, la negoziazione assistita da un avvocato che a sua volta può essere volontaria od obbligatoria.

L’obbligo nei due istituti è da intendersi nel senso che per tutta una serie di fattispecie, la mediazione e la negoziazione assistita sono condizioni di procedibilità del successivo giudizio e dunque vanno esperite se si vuole andare in causa.

L’improcedibilità in mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

La mediazione è obbligatoria ed è quindi condizione di procedibilità nei seguenti casi: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per i contratti assicurativi, bancari e finanziari sono previsti anche dei procedimenti alternativi alla mediazione.

Esiste poi ed è sempre più frequente, a processo in corso, la mediazione ordinata dal giudice (dal 2013, detta ex officio) che può esperire il suo potere sia nelle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità, sia per altre materie; e questo sia nel procedimento di primo grado che in appello.

Al giudice è consentito, come già accennato, invitare le parti ad avviare il procedimento di mediazione civile anche quando il procedimento ha ad oggetto diritti indisponibili (Tribunale di Milano ordinanza 15 luglio 2015).

Vi sono poi dei casi in cui la mediazione va esperita ad un certo punto del processo:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, dopo il mutamento del rito di cui all’articolo 667[14] del codice di procedura civile.

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma[15], del codice di procedura civile.

Vi sono ancora casi in cui la mediazione non è mai necessaria:

a) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis[16] del codice di procedura civile;

b) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata[17];

c) nei procedimenti in camera di consiglio;

d) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Ai fini nostri è rilevante l’ipotesi del procedimento in camera di consiglio, poiché la giurisprudenza da ultimo ritiene, come ho già accennato, che vi rientri l’azione giudiziale di revoca dell’amministratore[18].

Ancora la mediazione può essere pattuita contrattualmente: in tal caso in mancanza dell’esperimento l’improcedibilità può essere rilevata sia dal giudice che dall’arbitro, su eccezione di parte proposta nella prima difesa.

La mancata partecipazione alla mediazione senza un giustificato motivo comporta l’irrogazione di una sanzione pari al contributo unificato che si paga per la causa: gli avvocati che consigliano al loro cliente di non partecipare alla mediazione non gli recano certamente un buon servizio.

Inoltre in tale ultimo caso il giudice può dedurre argomenti di prova dal comportamento elusivo nell’incombente.

Dal 2013 (l. 98/13) il procedimento di mediazione vede come parte necessaria l’avvocato, quanto meno con riferimento alla mediazione obbligatoria (il Ministero ritiene che per quella facoltativa si possa presenziare anche senza avvocato; il CNF ritiene al contrario che l’avvocato debba essere sempre presente).

Il che significa che nella delibera con cui l’assemblea decide di partecipare alla mediazione da assumere con le maggioranze di cui all’art. 1136 c. 2 c.c., va espressamente previsto il conferimento di mandato all’amministratore alla partecipazione al primo incontro (lo prevede il 71 quater c.c. disp. att.), i relativi poteri e l’individuazione del legale a cui verrà conferita la procura per l’assistenza. Parlo di assistenza perché generalmente si ritiene che l’amministratore non possa inviare in mediazione soltanto l’avvocato; e dunque entrambi i soggetti debbono essere presenti. Di solito il mediatore che accerti l’assenza dell’amministratore dispone rinvio della mediazione affinché lo stesso presenzi.

Il mediatore dispone rinvio della mediazione, su istanza del condominio, anche qualora l’amministratore non sia fornito di delibera di conferimento dei poteri. Ciò accade normalmente quando non c’è stato il tempo materiale per indire l’assemblea; si tenga conto che non essendoci certezza circa la sospensione o l’interruzione del termine di impugnazione della delibera, l’avvocato tende a promuovere la mediazione in modo tempestivo e spesso, prima del giorno deputato alla mediazione, manca all’amministratore il tempo di indizione.

La legge di riforma del Condominio prevede opportunamente all’art. 71 quater disp. att. c.c. che “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”.

La domanda di mediazione deve rispettare il criterio di competenza territoriale.

Pertanto la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, così recita l’art. 4 c. 1 del decreto 28/10.

L’art. 71 quater citato appare però in materia ancora più stringente; dispone che  “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.

Mentre in generale è possibile una deroga alla competenza  territoriale, se le parti sono d’accordo, quando parte della mediazione è un condominio la richiamata inammissibilità della deroga sembra precludere qualsivoglia patto.

La domanda di mediazione va firmata dall’amministratore del condominio (non dall’avvocato).

All’atto del deposito della domanda di mediazione (che può essere eseguito anche dall’avvocato) il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa entro trenta giorni il primo incontro tra le parti.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Ci sono organismi che provvedono direttamente all’inoltro della domanda al chiamato (di solito quelli privati) ed organismi che si rimettono all’attività dell’avvocato del chiamante (ad es. Organismo del Coa Genova).

Dal 2013 si tiene un primo incontro di mediazione nel quale il mediatore spiega alle parti assistite dal loro avvocato la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento.

Trattasi di incontro gratuito: ciascuna delle parti all’atto del deposito della domanda corrisponde soltanto le spese di mediazione (48,80 € per un valore inferiore ai 250.000 € e 97,60 € oltre questo valore).

Dopo aver reso edotte le parti come per legge, il mediatore chiede se vogliano iniziare la mediazione.

Le parti possono decidere di iniziarla e dunque corrisponderanno l’indennità di mediazione che varia a norma della tariffa ministeriale, a seconda del valore della controversia[19], nello stesso incontro ovvero entro la data del successivo.

Nell’ambito delle questioni condominiale, a meno che l’Assemblea non abbia autorizzato sin da subito l’amministratore ad iniziare la mediazione (ipotesi abbastanza rara; sarebbe comunque buona e cautelativa prassi indicare le spese di mediazione e le indennità già in una eventuale delibera autorizzatoria), il mediatore dispone rinvio al fine di consentire all’amministratore di ottenere la relativa delibera.

Le parti possono anche decidere di non iniziare la mediazione.

In tal caso il mediatore chiuderà la procedura e le parti saranno libere di ricorrere al giudice depositando il cosiddetto verbale negativo di mediazione.

Si registra però che l’invito a  esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, investe per un certo filone giurisprudenziale di merito (iniziato dal Tribunale di Firenze), solo ipotesi marginali (ad es. la mancanza di litisconsorzio); di talché in sostanza, esclusi pochi casi, le parti dovrebbero comunque iniziare la mediazione.

Si tenga inoltre presente che qualora si verta in materia di mediazione ex officio la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che sia già stato il giudice a valutare la mediabilità del conflitto e dunque alle parti non resterebbe che iniziare la mediazione.

Contraria è invece la giurisprudenza di legittimità, che non distingue tra mediazione preventiva e mediazione ex officio, e sancisce che le parti sono legittimate in ogni caso a porre fine alla mediazione in conclusione di primo incontro[20].

Nella prassi quando è coinvolto un condominio l’amministratore solitamente rimette la questione all’Assemblea, qualora maturino le condizioni per chiedere autorizzazione ad iniziare la mediazione, mentre dichiara a nome del condominio e senza consultare l’assemblea di non voler proseguire, qualora non ci siano i presupposti in relazione alla già espressa volontà dei condomini.

Un caso purtroppo non infrequente, è quello in cui l’amministratore, privo di delibera che autorizza alla partecipazione al primo incontro (o munito di delibera poco chiara sui suoi poteri), ascolta il discorso introduttivo del mediatore e poi chiede comunque di chiudere l’incombente con un verbale negativo, ritenendo che non vi siano i presupposti per iniziare la procedura; in questo caso l’amministratore opera decisamente a suo rischio e pericolo, dato che non può spendere legittimamente il nome del condominio (e secondo la giurisprudenza opera contra legem).

La mediazione secondo la legge può durare tre mesi: non è però raro che in materia condominiale prenda nei fatti un tempo superiore, perché la legge consente, come abbiamo detto, all’amministratore di chiedere rinvio qualora non si sia potuto munire di delibera autorizzatoria alla partecipazione al primo incontro.

A seconda dei mediatori il primo incontro può essere meramente descrittivo della procedura (in tal caso si ricalca la lettera della legge) ovvero può articolarsi in più momenti: sessioni congiunte e sessioni separate cui partecipano singolarmente le parti assistite dai loro avvocati.

In ogni caso vige il principio di riservatezza e nel caso di sessioni separate anche quello di confidenzialità, a meno che gli interlocutori non manifestino per alcuni elementi una deroga al segreto.

La stessa articolazione di solito investe la mediazione propriamente detta che si può chiudere negativamente o positivamente con un accordo.

Personalmente io richiedo sempre all’amministratore di chiedere all’assemblea di autorizzare l’intesa rinvenuta.

L’accordo, in caso positivo, o la delibera da cui risulta la composizione della lite, viene di solito allegata al verbale di conciliazione che peraltro è titolo esecutivo nella misura in cui sia firmato dagli avvocati che assumono anche la responsabilità di non contrarietà alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 

3) Cenni sulla giurisprudenza in materia di mediazione

 

Vediamo qui ora alcune questioni di carattere generale, che possono avere rilievo anche in caso di condominio.

Per il tribunale di Palermo (sentenza 15.01.2018) chi non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo deve essere sanzionato con il pagamento del contributo unificato. Il giudice in tal caso non ha un potere discrezionale.

Per la Corte d’Appello di Ancona (sentenza 23 maggio 2017) la mancata partecipazione in primo grado può essere rilevata anche in appello con conseguente nullità della sentenza di primo grado e dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Il mancato esperimento della mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, comporta l’improcedibilità della domanda proposta in appello, con la conseguenza che la sentenza di primo grado passa in giudicato (Tribunale di Firenze 13 ottobre 2016).

Se la parte istante si presenza in mediazione senza avvocato la domanda è dichiarata improcedibile; se lo fa il chiamato scatta la sanzione del contributo unificato (Tribunale Vasto 9 aprile 2018).

Il procedimento di mediazione esperito senza l’assistenza di un avvocato non può considerarsi validamente svolto sicché la domanda giudiziale dovrà essere dichiarata improcedibile. (Tribunale Torino 30 marzo 2016).

Si può chiedere al mediatore di testimoniare qualora dal verbale non si evinca se una parte è comparsa personalmente o a mezzo del procuratore speciale (Decreto Tribunale di Udine 7 aprile 2018).

Il termine per il deposito della domanda di mediazione fissato dal giudice è ordinatorio (Tribunale di Bologna, 11.12.2017, n. 21109; Tribunale di Milano, 27 settembre 2016, contra Tribunale di Modena, 10 giugno 2016).

La mancata adesione ad un accordo da parte di un ente pubblico può costituire fonte di danno erariale (C.A. di Napoli Ord. del 31.10.2017).

I «tempi prevedibilmente lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza definitiva a causa del rilevante carico di lavoro», possono giocare un ruolo decisivo nella scelta del giudice di mandare le parti in mediazione (Corte d’appello di Napoli 21/09/17).

Il giudice non ha il potere di prorogare una mediazione (anche se ci sia stato accordo delle parti in tal senso); può solo differire l’udienza (Decreto Trib. Chieti 19/7/17).

Il mediatore può formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti. Sono annullabili quei regolamenti degli organismi che appongano limitazioni alla proposta del mediatore (TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza n. 98/17; depositata il 13 marzo 2017).

Quando il giudice dispone ex officio la mediazione, la condizione di procedibilità non può considerarsi soddisfatta se gli avvocati delle parti disputanti si presentano in mediazione e dichiarano di rifiutarsi di procedere oltre.

È  necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010; contra Tribunale di Verona 28 settembre 2016) e che la mediazione sia effettivamente avviata (Tribunale di Roma Sez. XIII° ord. 2 26/10/15, Trib. Monza 9 giugno 2015, Tribunale Pavia 18 maggio 2015,Trib. Milano 7 maggio 2015, Trib. Monza 21 aprile 2015, Tribunale Pavia 13 aprile 2015,Tribunale Pavia 1° aprile 2015, Tribunale Vasto 9 marzo 2015, Trib. Vasto, Sent. 9.03.2015,Tribunale di Roma, Sez.XIII°,19 febbraio 2015,  Giudice di pace di Monza 28 gennaio 2015, Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15, Tribunale Pavia 7 gennaio 2015, Tribunale Pavia 1° gennaio 2015, Trib. Firenze, Ord. 26.11.14, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14, Trib. Roma, Ord. 30.06.14, Tribunale di Firenze 19 marzo 2014).

Nei confronti della parte convenuta assente ingiustificata può applicarsi oltreché la sanzione del contributo unificato la sanzione prevista dall’art. 96 comma 3 cpc (Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015).

Il mediatore deve verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare (Tribunale Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Pavia 26 gennaio 2015, Tribunale Pavia 2 febbraio 2015).

L’effettivo esperimento del procedimento di mediazione «non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti», per cui le stesse non sono libere, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di «manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo» (Tribunale Firenze 15 ottobre 2015)[21].

 

4) Cenni sulla giurisprudenza in materia di condominio e mediazione[22]

 

Una prima questione riguarda il termine di 30 giorni di impugnazione delle delibere.

Il Tribunale di Savona (sentenza 2 marzo 2017)  ritiene che “Se si vuol impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera”.

Il Tribunale Palermo (sezione II civile, sentenza 18 settembre 2015, n. 4951) ritiene che il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo”.

Stessa opinione ha da ultimo il Tribunale di Savona (sentenza del 7 febbraio 2019) il quale aggiunge che la sospensione opera “non dal giorno della sua presentazione, bensì dal momento della comunicazione alle altre parti”.

Non la pensa così il Tribunale di Sondrio (sentenza del 25 gennaio 2019) per il quale il termine si interrompe e dunque riprende a decorrere per intero dal deposito del verbale di mediazione. Conforme è Corte d’Appello di Palermo, sentenza del 25 maggio 2017 e Tribunale di Milano, sentenza 02.12.2016.

Altra questione concerne la promozione del 702 bis c.p.c. azionato dall’amministratore per fare rimuovere un manufatto costruito nella parte comune: secondo il tribunale di Torino è necessaria la celebrazione della mediazione “non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia” (ordinanza Tribunale Torino, Sezione III Civile, 20-23 marzo 2015).

Il tribunale di Roma (sentenza 10 dicembre 2018) si interroga sulla necessità della delibera per la partecipazione alla mediazione e conclude affermando che ciò è previsto dalla legge. Ciò perché chi interviene in mediazione deve avere la possibilità di disporre dell’oggetto della lite. E l’amministratore in mediazione non ha una legittimazione autonoma (la possiede solo per quanto riguarda la riscossione dei contributi).

Interessante è la sentenza del Tribunale di Taranto del 22 agosto 2017 sulla materia oggetto di mediazione obbligatoria: “La mediazione è condizione di procedibilità in materia di condominio esclusivamente in presenza di controversie derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 delle disp. att. Dunque, qualora la controversia sorga tra il condomino ed un soggetto terzo (l’appaltatore nel caso di specie), lo svolgimento della mediazione non è una condizione di procedibilità.

Ciò anche in quella circostanza in cui nel contratto di appalto sia espressamente previsto che ogni controversia derivante dalla sua esecuzione deve essere risolta attraverso un preventivo e obbligatorio tentativo di mediazione.

Affinché la mediazione possa considerarsi una condizione di procedibilità è fondamentale che il contratto in essere tra le parti preveda espressamente la sanzione della improcedibilità come conseguenza del mancato esperimento della mediazione”.

Sentenza particolare è quella del Tribunale di Genova (14 dicembre 2016) sulla violazione dell’accordo di mediazione operata da una delibera condominiale: “Quando le parti raggiungono un accordo di mediazione sulle procedure da adottare per l’affidamento e l’esecuzione dei futuri lavori edilizi del condominio, la successiva delibera assembleare contraria alle pattuizioni raggiunte in sede di mediazione non può neppure in astratto costituire motivo di invalidità della stessa, ma al più concretare un inadempimento contrattuale degli accordi intercorsi tra le parti”.

Una pronuncia del tribunale di Pistoia (25 febbraio 2015) riguarda il caso di mancata partecipazione personale  del condomino; il condomino avviava nei confronti del condominio la mediazione disposta d’ufficio dal giudice, senza partecipare personalmente all’incontro fissato dal mediatore.

Il Giudice, rilevando l’assenza ingiustificata dell’attrice-istante, dichiarava la improcedibilità della mediazione e quindi del giudizio, condannandola anche al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa.

Il Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016 si intrattiene sull’importanza della collaborazione in mediazione: “nella mediazione obbligatoria come in quella facoltativa le parti devono collaborare attivamente alla risoluzione della lite poiché in caso di espletamento con successo, creditore e debitore possono evitare i costi ed i tempi del giudizio.

La mancata collaborazione di una delle parti (nel caso in esame, il condominio) che decide di partecipare alla mediazione al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna intenzione di conciliare, è sanzionata dal giudice con la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, comprese quelle di mediazione.”

Il Tribunale di Milano, sentenza 27.11.2015 si è chiesto se nella mediazione delegata sia necessaria la delibera del condominio per partecipare ad una mediazione ed ha stabilito che “Nelle liti condominiali, se il giudice dispone la mediazione, l’avvocato del condominio deve partecipare anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, in quanto l’adesione all’invito e l’avvio della procedura mediativa costituiscono un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c.”

[1] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2014/03/14/il-kosovo-e-i-sistemi-di-risoluzione-delle-dispute/

[2] Termine di origine sumerica che significa “norma”.

[3] Conciliation rules. Resolution 35/52 adopted by The General Assembly on 4 december 1980.

[4] Cfr. Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) e § 651 (a) United States Code e ss.

[5] Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 98/257/CE; Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE del 4 aprile 2001.

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052&from=EL

[7] Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf

[8] Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577).

http://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html.

[9] Emanato in attuazione dell’art. 60 l. 18 giugno 2009, ossia della legge di delega delle camere.

[10] Esiste peraltro anche la mediazione valutativa. Ed altro istituto che ricomprende un parere non vincolante ed una mediazione volontaria che viene chiamato early neutral evaluation.

[11] Diversamente accadeva in Francia ove non vi era coincidenza tra giudicante e conciliatore.

[12] Questo modello legislativo non trova eguali in Europa, per quanto mi è dato di conoscere.

[13] Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

[14] Art. 667: Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

[15] Art. 703 terzo comma: L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies.

[16] Art. 696 bis: L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

[17] Il Tribunale di Vicenza (sentenza 18 ottobre 2010) specifica che non è necessaria la mediazione per tutte le procedure esecutive.

[18] Cassazione Civile n. 1237 del 18/01/2018, Tribunale Palermo, 29 giugno 2018, Tribunale di Milano, 28 marzo 2018; Cassazione civile, sez. II, sentenza 11/10/2018 n° 25336; contra Tribunale di Macerata, decreto del 10/01/2018.

[19] Determinato ai sensi del codice di procedura civile.

[20] Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473.

Fai clic per accedere a 8473%20pdf.pdf

[21] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/11/27/giurisprudenza-su-presenza-parti-rappresentanza-e-verbalizzazione-in-mediazione/

[22] Cfr. amplius https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione.aspx?&page=11

La mediazione familiare: Bulgaria

La Bulgaria ha una tradizione almeno secolare di componimenti bonari.

A Plovdiv[1], la seconda città della Bulgaria dopo Sofia, tra il 1880 e il 1930 i più nobili, autorevoli e rispettati cittadini mediavano le dispute tra concittadini.

Erano chiamati “intercessori” e praticavano la mediazione (медиацията) negli uffici che si trovano sulla strada principale della città[2].

L’accordo è così importante per i bulgari che le parti hanno a disposizione un mese dalla pubblicazione di una sentenza per comporre bonariamente la vertenza che li oppone (con il limite del buon costume e del rispetto della legge); in caso di intesa il tribunale annulla su richiesta la sua decisione[3].

Sempre più persone cercano anche oggi di comporre le loro controversie con la procedura negoziata. Ciò accade per le questioni civili ma soprattutto con riferimento alle questioni familiari, specie per iniziativa del Tribunale della città di Sofia ove la mediazione è gratuita.

Il tempo medio necessario per la mediazione è di un mese, mentre quello per un giudizio di primo grado è di un anno: e dunque in Bulgaria c’è un notevole risparmio di tempo rispetto ad un giudizio ordinario[4]. Dal 2000 si è iniziato nel Paese a formare dei mediatori[5] anche se solo nel 2004 è stata varata una legge[6] sulla mediazione che è poi stata emendata nel 2006 e nel 2011[7] per far fronte al disposto della Direttiva 52/08[8].

In generale vi è un unico limite alla mediazione: non ha luogo solo se la legge od un regolamento prevedono un’altra modalità per raggiungere un accordo[9].

La procedura è soggetta ai principi di riservatezza, di uguaglianza, di neutralità e d’imparzialità del mediatore[10].

La mediazione è poi condotta anche nei casi previsti dal codice di procedura penale (НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС)[11]. L’art. 24 del C.p.p. stabilisce che se le parti hanno raggiunto un accordo transattivo il procedimento penale si chiude[12]; all’ultimo comma si aggiunge che nel caso di reato perseguibile a richiesta della persona offesa, l’azione penale termina qualora reo e vittima si siano riconciliati, a meno che il reo non abbia adempiuto l’accordo senza una buona ragione[13].

Anche il Codice di procedura civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС)[14] ricomprende la possibilità di partecipare ad una mediazione.

Una modifica al Codice di procedura civile entrata in vigore il 1° marzo del 2008 prevede che le controversie civili e commerciali di competenza del Tribunale possano portarsi in mediazione giudiziale preventiva.

La norma è stata emanata dopo un lungo percorso: nel 2005 abbiamo avuto in Bulgaria il primo programma di judicial mediation ad opera della Tribunale regionale di Sofia.

Nel 2007 tre giudici del predetto tribunale hanno deciso di operare in proprio come mediatori.

Ma i risultati sono stati modesti perché non avevano una sufficiente competenza.

Così in coincidenza con la nuova formulazione normativa del 2008 il sistema giudiziario bulgaro si è affidato agli esperti della scuola di Harvard e nel 2009 ci sono stati 12 giudici che hanno partecipato ad un corso di 32 ore; il risultato di ciò è stato che sono partiti 11 programmi di mediazione in cui ogni giudice si metteva disposizione come mediatore per un giorno alla settimana; ai giudici col tempo si sono affiancati mediatori volontari[15].

In oggi i giudici possono informare le parti della possibilità di partecipare ad una mediazione o ad altri mezzi di composizione bonaria dei conflitti[16].

Così accade anche in sede di procedimento di divorzio ove il giudice alla prima udienza con comparizione personale obbligatoria è tenuto in prima battuta a provare la conciliazione; se la conciliazione fallisce è tenuto a “spingere le parti” verso la mediazione[17]; se le parti convengono di avviare la mediazione o ad altri mezzi di composizione amichevole della controversia, il processo è sospeso.

Ciascuna delle parti può chiedere la riapertura del procedimento entro sei mesi. Se tale richiesta non viene effettuata, il caso è chiuso.

Se è raggiunto un accordo, in base al contenuto, può accadere che il procedimento termini o che prosegua nelle forme del divorzio per mutuo consenso.

Se le parti non hanno convenuto di partecipare ad una mediazione o ad altri mezzi di composizione amichevole, l’udienza prosegue.[18]

Ancora in materia di controversie commerciali il giudice informa le parti che possono partecipare ad una mediazione o ad altri mezzi di composizione bonaria dei conflitti[19].

L’art. 234 c. 1 e 3 del Codice di procedura civile bulgaro prevede oggi che l’accordo extragiudiziale sia omologato dal giudice se non è contrario al diritto e alla morale e che abbia il valore di una transazione giudiziaria[20].

Tale recente modifica normativa è assai utile dal momento che le transazioni giudiziarie su diritti disponibili hanno in Bulgaria la forza di una sentenza passata in giudicato ossia di una decisione definitiva che non è soggetta a ricorso davanti a un tribunale superiore[21].

Si aggiunga che gli avvocati bulgari hanno una certa dimestichezza con la materia degli ADR.

Sin dal 2005 il codice etico degli avvocati bulgari si occupa di ADR.

L’art. 18 (Mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. Gratuito patrocinio) prevede che: “(1) L’avvocato cerca di pervenire ad una risoluzione efficace della controversia per il suo cliente. L’avvocato informa e assiste i propri clienti sulla opportunità di utilizzare una mediazione, una transazione, una conciliazione e/o altri mezzi alternativi disponibili di risoluzione delle controversie. (2) Nei casi in cui il cliente abbia il diritto all’assistenza legale o ad altre forme compatibili è tenuto a informarlo di queste opportunità[22].

La cultura negoziale è radicata anche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione come recita il Codice amministrativo (АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС) all’art. 20: “Art. 20. (1) Nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative le parti possono stipulare un accordo, se ciò non è contrario alla legge. (omissis) (8) L’accordo sostituisce l’atto amministrativo[23]. L’accordo può intervenire prima che l’atto amministrativo sia emanato, in sede di impugnazione e davanti al giudice amministrativo (art. 178)

Se scendiamo in maggiore dettaglio possiamo ricordare che in Bulgaria la mediazione è una procedura volontaria e riservata per la risoluzione alternativa delle controversie in cui un mediatore terzo assiste le parti in causa nel raggiungere un accordo[24].

La mediazione non è dunque mai condizione di procedibilità[25].

In materia di consumo si aggiunge che “la riluttanza a partecipare al procedimento di mediazione non può portare a conseguenze negative”.

L’ambito in cui la procedura risulta esperibile è quello civile, commerciale, del lavoro, della famiglia[26] e delle controversie legate ai diritti dei consumatori[27] e pure di altre controversie tra gli individui e/o le persone giuridiche, anche in ambito transfrontaliero[28].

Al di là del tenore esplicito della norma la mediazione viene utilizzata anche per il diritto scolastico, per le pratiche d’intermediazione finanziaria, per le controversie collettive di lavoro e nelle questioni sanitarie.

Degno di rilievo in materia è in primo luogo il regolamento attuativo della legge sulla mediazione, l’ordinanza del 15 marzo 2007 n. 2[29] che si occupa dei termini e delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni che formano i mediatori, dei programmi di formazione dei mediatori, del loro codice etico e delle regole di procedura ed infine dei termini e delle condizioni per l’accesso, l’uscita e la cancellazione dei mediatori dal Registro unico dei Mediatori.

La domanda di mediazione è presentata da una o da entrambe le parti della controversia a un mediatore, e contiene:

  1. I nomi delle parti;
  2. l’indirizzo, il telefono, il fax;
  3. una breve descrizione della controversia[30].

Quando i mediatori sono associati la proposta di mediazione deve essere presentata all’associazione[31].

Non esiste dunque un obbligo di appartenenza ad un organismo che eroghi mediazione.

Le parti hanno pari opportunità di partecipare alla procedura di mediazione[32].

Possono ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se lo desiderano[33].

L’ordinanza 2/2007 specifica al proposito che il mediatore si impegna a mediare tra le parti in causa a condizione che possa mantenere la sua imparzialità[34].

Durante la procedura egli non dovrebbe mostrare pregiudizio o preconcetto basato sulle qualità personale delle parti o sul loro passato che viene presentato in mediazione[35].

La mediazione avviene all’interno di una o più riunioni[36].

Sono previsti incontri di concerto con ciascuna delle parti nel tempo che ritengono più comodo[37].

Il mediatore informa le parti circa la natura della mediazione e i suoi effetti, all’inizio del primo incontro[38].

Nel presentarsi rivela alle parti eventuali circostanze che possono portare ad un conflitto di interessi[39].

Il mediatore chiede alle parti di prestare consenso orale o scritto a partecipare alla mediazione dopo essersi accertato che hanno compreso la natura e le conseguenze della mediazione[40].

Nella mediazione del consumo vengono messi a fuoco anche i principi di correttezza e trasparenza[41], di legalità[42] e di efficacia od effettività[43].

Ogni mediazione è disciplinata unicamente dallo scambio dei consensi tra le parti[44].

Il mediatore avvia il processo di mediazione, una volta che le parti hanno concordato le condizioni per il pagamento del suo lavoro[45].

Interessante è che la legge disponga che il compenso non può essere commisurato al risultato raggiunto[46]: non si può in altre parole stipulare una specie di patto di quota lite.

Il mediatore crea un ambiente favorevole per la comunicazione libera delle parti in causa in modo che possano migliorare la loro relazione e raggiungere un accordo[47].

Il mediatore mette le parti nelle condizioni di raggiungere un comune accordo e di comprenderne le disposizioni[48].

L’ordinanza aggiunge al proposito che il mediatore deve promuovere attività che possano informare circa la reale portata della procedura di mediazione[49].

Il mediatore non può fornire consulenza legale, ma assiste solo le parti nel raggiungere un accordo reciprocamente accettabile[50].

Il mediatore rispetta il parere di ciascuna delle parti della controversia e esige il rispetto da loro[51].

Il mediatore può terminare la mediazione, se proprio l’apprezzamento del caso e l’etica suggeriscono che la mediazione non procede in modo legale ed etico[52].

Sempre in materia di consumo viene descritta in dettaglio la prima riunione congiunta anche se ovviamente alcuni elementi valgono anche per le atre forme di mediazione: il mediatore porge il benvenuto ai partecipanti e specifica le regole di procedura, e quindi fornisce alle parti la possibilità di esporre i diversi punti di vista sul conflitto. Scopo di questo primo incontro è quello di introdurre i partecipanti alla procedura per raccogliere informazioni, individuare i problemi e iniziare a generare possibili soluzioni. L’obiettivo principale del mediatore è quello di realizzare un dialogo costruttivo tra le parti. Il mediatore deve garantire il tono pacifico della riunione e guidare le parti ad esporre le opinioni in modo giustificato. Il mediatore preliminarmente comunica alle parti che il suo compito è quello di facilitare il dialogo tra loro per ottenere una risoluzione volontaria del conflitto sulla base di reciproche concessioni; aggiunge inoltre che non sostiene alcuna delle parti, che ciascuna delle parti è responsabile per un eventuale l’accordo e che al contrario il mediatore non può ritenersi responsabile per il suo contenuto; infine precisa che se lo si desidera, qualsiasi parte può consultarsi con gli esperti sia in merito alla definizione della procedura che alla possibilità di impegno in essa.

Sulle sessioni separate il regolamento del consumo così si esprime: il mediatore ha la facoltà, a sua discrezione, di tenere riunioni con ciascuna parte separatamente. Lo scopo di questi incontri è quello di chiarire le posizioni di ciascuna parte e di ottenere maggiori informazioni che potrebbero essere utili per il conseguimento dell’oggetto del procedimento, e di esaminare se talune conclusioni della controversia siano o meno accettabili.

E con riferimento alla congiunta finale: il mediatore promuove la composizione amichevole della controversia di comune accordo tra le parti interessate. Se le parti sono d’accordo redige una ricognizione di accordo e la presenta alle parti per la firma. Il mediatore firma solo il documento originale. Una copia autentica dell’accordo può essere emessa su richiesta. Il mediatore informa i partecipanti che, se una parte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, l’altra parte può rivolgersi al tribunale.

Sempre in materia di consumo il mediatore può, a sua discrezione o su richiesta di una delle parti, a condizione che l’altra parte non si opponga, tenere alcune o tutte le riunioni in remoto utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza.

Le discussioni in relazione alla controversia sono confidenziali. I partecipanti in mediazione sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le circostanze, fatti e documenti che sono diventati notori durante la procedura[53].

Il mediatore non può essere chiamato come testimone sulle circostanze per cui gode della fiducia delle parti che siano rilevanti per risolvere la controversia oggetto della mediazione, se non con il consenso espresso della parte che ne ha fiducia[54].

La testimonianza è consentita nei casi in cui:

  1. È necessaria per esigenze del processo penale[55] o per la tutela dell’ordine pubblico;
  2. si deve garantire la tutela degli interessi dei bambini o è necessario scongiurare un danno all’integrità fisica o mentale di una persona, o 3. la divulgazione dell’accordo raggiunto a seguito della mediazione, è necessaria per attuare e applicare tale accordo[56].

In caso di interruzione della mediazione il mediatore non va esente dall’obbligo di mantenere il segreto relativamente alla sua attività di mediazione[57].

Interessante è quanto previsto dal regolamento del consumo in ordine alle richieste e proposte che le parti possono scambiarsi: il mediatore deve richiedere alle parti di formulare chiaramente le loro richieste e proposte. Deve astenersi da stime e pareri su tali richieste e proposte. Nel caso in cui una richiesta o una proposta sia contraria alla legge, il mediatore ne informa le parti e specifica che un accordo sul punto sarebbe nullo.

L’accordo vincola soltanto le parti.

In Bulgaria esiste un registro unificato[58] per i mediatori: coloro che vi sono iscritti possiedono una certificazione di qualità ed il solo fatto dell’iscrizione implica la riservatezza degli operatori[59].

Il registro ministeriale contiene una lista di 1.865 mediatori[60] ed è pubblicato online[61].

Sia l’iscrizione dei mediatori, sia quella degli enti di formazione avviene online.

I mediatori pagano una tassa di iscrizione di 20 LEV (10,19 €); gli enti di formazione di 100 LEV (50,94 €).

I soggetti che svolgono funzioni in materia di giustizia (magistrati/giudici, procuratori, investigatori) non possono operare come mediatori.

Non esiste un codice di condotta specifico per i mediatori. Però le norme etiche sono contenute nella legge sulla mediazione e nel già analizzato regolamento n. 2 del 15 marzo 2007 che stabilisce le condizioni e la procedura di abilitazione delle organizzazioni che prestano servizi di mediazione[62].

Le organizzazioni che offrono formazione per mediatori provengono dal settore privato e devono essere approvate dal Ministero della Giustizia[63], come in Italia.

Gli organismi di formazione che sono attualmente 39, devono all’uopo presentare domanda per essere inseriti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia con apposito modulo[64].

Il Ministro ha 30 giorni di tempo per approvare l’organizzazione[65].

Nel caso di irregolarità documentali esse vanno corrette entro 14 giorni dal ricevimento della notifica[66].

La formazione dei mediatori viene attuata attraverso un monte di 60 ore ed è pratica e teorica nelle stesse proporzioni[67].

Il programma da rispettare è molto puntuale e si evince dalla appendice n. 2 all’ordinanza[68].

La formazione dei mediatori si conclude con un esame che viene condotto da un comitato: comprende un test ed una simulazione di mediazione[69].

Le persone che superano l’esame ricevano apposito certificato di compiuta formazione[70].

Dal 2011 il mediatore deve svolgere anche un aggiornamento periodico di 30 ore a cui segue lo stesso esame precedentemente descritto ed il rilascio di apposito certificato di specializzazione[71].

I contenuti di quest’ultima formazione che viene definita “formazione supplementare mediante specializzazione” prevede l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche specifiche per condurre la procedura di mediazione nei seguenti tipi di controversie:

-contenzioso civile, comprese le controversie relative ai diritti dei consumatori;

– controversie amministrative;

– controversie del lavoro;

– controversie familiari;

– controversie commerciali;

– mediazione in casi criminali;

– controversie transfrontaliere;

– altri tipi di controversie.

È prevista una parte teorica ove si affrontano:

  1. La possibilità di applicare la procedura di mediazione.
  2. Il quadro legislativo e l’applicazione pratica della mediazione.
  3. Le particolarità della procedura di mediazione nelle controversie specializzate e la costruzione delle competenze specifiche del mediatore nella conduzione della procedura.
  4. L’effetto dell’accordo raggiunto in mediazione specializzata e la sua esecutività.

La parte pratica è destinata a simulazioni, lezioni individuali, seminari pratici.

[1] Detta la Firenze bulgara.

[2] http://www.baadr.com/history.php

[3] Спогодба след приключване на съдебното дирене

Чл. 249. Съдът обезсилва постановеното от него решение, ако преди влизането му в сила страните заявят, че са се спогодили и молят да се прекрати делото.

[4] http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1167786

[5]  V. E. GEORGIEV, Is enthusiasm sufficient to promote mediation?, in Overview of judicial mediation in the world, L.’Harmattan, 2010, Paris, p. 66 e ss.

[6] Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 In Coll – APIS, vol. 1 / 2005, p. 320. Il testo è stato successivamente integrato (No. 86 del 24.10.2006,  No. 9 del 28.01.2011,. No. 27 del 04.01.2011).

ЗАКОН за медиацията Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. И доп., бр. 27 от 1.04.2011 г. Сборник закони – АПИС, кн. 1/2005, стр. 320

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135496713

[7] Legge promulgata SG. 27 del 1°.04.2011.che modifica Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА (ДВ, БР. 110 ОТ 2004 Г.). Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г. In http://www.citybuild.bg/act/zakon-izmenenie-dopylnenie/2135725431

[8] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:it:PDF

[9] Art. 3 c. 3 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[10] Artt. 6 e 7 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

Nell’ambito del consumo viene data dal regolamento sulla procedura questa definizione: la mediazione è un procedimento in cui le parti di una controversia (consumatore / utente e concessionario) cercano di comporre amichevole con l’assistenza di una terza parte indipendente qualificato – un mediatore (art. II).

[11] Art. 3 c. 2 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[12] Чл. 24. (3) Производството по дела от общ характер се прекратява и когато съдът одобри споразумение за решаване на делото.

[13] Чл. 24. (5) 3. пострадалият и деецът са се помирили, освен ако деецът не е изпълнил условията на помирението без уважителни причини;

[14] http://lex.bg/laws/ldoc/2135558368

[15] E. GEORGIEV, Is enthusiasm sufficient to promote mediation?, in Overview of judicial mediation in the world, L.’Harmattan, 2010, Paris, p. 66 e ss.

[16] Чл. 140. (3) Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението по ал. 1. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

[17] Разглеждане на делото

Чл. 321. (1) В първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично. При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява.

(2) След разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на исковата молба съдът е длъжен отново да напъти страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

(3) Ако страните постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, делото се спира.

(4) Всяка от страните може да поиска възобновяване на производството по делото в 6-месечен срок. Ако такова искане не бъде направено, делото се прекратява.

(5) Когато се постигне споразумение, в зависимост от съдържанието му делото или се прекратява, или се преминава към производство за развод по взаимно съгласие.

(6) Ако страните не постигнат съгласие за процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, разглеждането на делото продължава.

Cfr. anche l’art. 49 del Codice della famiglia (СЕМЕЕН КОДЕКС) sempre in tema di divorzio che fa riferimento alla conciliazione, alla mediazione e ad altri strumenti alternativi. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484

[18] Art. 321 C.p.c.

[19] Art. 374 c. 2 C.p.c.

(2) Съдът насрочва делото в открито заседание, като изпраща на ищеца допълнителния отговор. Съдът съобщава на страните определението си по ал. 1. Той може да им съобщи и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

[20] Съдебна спогодба

Чл. 234. (1) За всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните.

(2) Когато прокурорът участва като страна в делото, съдът одобрява спогодбата, след като вземе и неговото мнение.

(3) Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

(4) Когато спогодбата се отнася само за част от спора, съдът продължава разглеждането на делото за неспогодената част.

[21] Art. 234 c. 3 del Codice di procedura civile: “La transazione giudiziaria ha il valore di una decisione definitiva e non soggetta a ricorso davanti ad un tribunale superiore.

[22] http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135507578

[23] http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135521015

[24] Art. 2 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110

[25] V. anche art. 5 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[26] Limitatamente ai diritti disponibili.

[27] Molto utilizzata è la mediazione nell’ambito del danno da vacanza rovinata.

[28] Art. 3 c. 1 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[29] Ordinanza n. 2 del 15.03.2007 dettante i termini e le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni che formano i mediatori, l’iscrizione, la cancellazione e la revoca dei mediatori dal Registro unificato dei mediatori e le regole procedurali ed etiche di condotta dei mediatori.

НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора. http://www.mjeli.government.bg/new/Pages/Legislation/Default.aspx

[30] Articolo. 21 c. 1 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[31] Art. 21 c. 2 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[32] Art. 5 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[33] Art. 5 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[34] Articolo 30 c. 1 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[35] Art. 30 c. 2 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[36] Articolo 22 c. 1 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[37] Articolo 22 c. 2 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[38] Articolo 23 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[39] Articolo 31 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[40] Articolo 24 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[41] Il principio di correttezza e trasparenza richiede che entrambe le parti in causa siano messe in grado di partecipare pienamente e ugualmente nel procedimento.

Il mediatore deve consentire a ciascuna parte di prendere una posizione sui fatti e sulle prove addotte.

Il mediatore deve informare le parti nel procedimento, che il suo obiettivo è quello di far raggiungere a loro un compromesso reciprocamente accettabile e nel quale siano in grado di raggiungere un livello elevato di tutela dei loro diritti e interessi, qualora si debba approdare in tribunale.

Il mediatore comunica alle parti che la procedura è volontaria e che possono scegliere di allontanarsi in qualsiasi momento.

Altro corollario del principio di correttezza e trasparenza è quello per cui le parti devono avere tempo sufficiente per affrontare in collaborazione il testo del futuro accordo prima della firma.

Rientra ancora principio di correttezza e trasparenza il dovere del mediatore di garantire che ciascuna parte abbia compreso la natura del procedimento di mediazione e sia in grado di partecipare pienamente e proteggere i propri diritti. Il mediatore è tenuto a sospendere il procedimento nel caso in cui una delle parti non sia in grado di prendere le proprie decisioni causa di una malattia, di una disabilità fisica o mentale, alla presenza di timore per qualsiasi altra ragione (art. 2 regolamento).

[42] Il principio di legalità impone al mediatore di informare le parti in merito al processo di mediazione e di orientarle per raggiungere un accordo pienamente coerente con le norme imperative di diritto. Il mediatore deve garantire il rispetto del diritto nel procedimento e la prevenzione di comportamenti illeciti da entrambe le parti. Nel caso in cui sussistesse un tale comportamento ovvero l’accordo violi la legge, il mediatore deve informarne le parti, e se il reato non viene si protrae è tenuto a terminare la procedura (art. 3 regolamento).

[43] Il principio di effettività richiede un rapido ed efficiente procedimento di mediazione. Il mediatore deve chiedere alle parti quale tipo di procedimento preferiscano, se scritto od orale, se di persona o per mezzo elettronico, tenendo conto dei mezzi che siano più produttivi per il caso concreto. Le sessioni devono effettuarsi senza indebito ritardo; il mediatore mette a disposizione i mezzi che siano più efficaci e finanziariamente vantaggiosi per le parti. Elemento del principio di effettività è la possibilità delle parti di farsi rappresentare mediante delega.

[44] Art. 6 c. 2 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110.

[45] Articolo 34 c. 1 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

I mediatori bulgari del Centro di mediazione di Sofia guadagnano un compenso di 80 lev all’ora (40,74 €) e nei fine settimana o festivi c’è una maggiorazione del 25%. La prima ora viene pagata in anticipo e le altre alla fine della mediazione. Se il mediatore è chiamato fuori sede ha diritto alle spese di vitto ed alloggio.

E tutto ciò al netto delle spese di procedimento: ad esempio copia del verbale costa 5 lev (2,5 €).

[46] Articolo 34 c. 2 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[47] Articolo 25 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2..

[48] Articolo 26 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[49] Articolo 35 c. 1 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[50] Articolo 27 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[51] Articolo 28 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[52] Articolo 29 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[53] Art. 7 c. 1 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110. Il principio è ribadito dall’art. 32 dell’Ordinanza:”Il mediatore deve mantenere segrete le circostanze, fatti e documenti che sia venuto a conoscenza nel corso della mediazione”.

[54] Art. 7 c. 2 Legge sulla mediazine 17.12.2004 Prom. SG. 110 (inserito nel 2011).

[55] In materia di consumo si sottolinea che il principio della riservatezza impone al mediatore di mantenere riservati tutti i dati che dovessero emergere nel corso del procedimento, e a non usarli per scopi diversi da quelli ai fini del procedimento. Un’eccezione a questo principio riguarda i casi in cui la legge richiede al mediatore di fornire informazioni alle autorità governative (art. 4 regolamento).

[56] Art. 7 c. 3 Legge sulla mediazione 17.12.2004 Prom. SG. 110 (inserito nel 2011).

[57] Articolo 33 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[58] http://www.justice.government.bg/MPPublicWeb/default.aspx?id=2

[59] V. articoli da 13 a 20 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[60] A giugno 2014.

[61] http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx

[62] V. articoli 21 e ss. Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[63] Art. 2 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2. Il Ministero peraltro esercita un controllo sugli Enti di formazione che può portare alla revoca dell’approvazione nel caso di violazioni sulla formazione dei mediatori (articolo 12 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2).

[64] Che contiene elementi simili a quelli richiesti dal decreto 180/10 nostrano tra cui il nome del rappresentante dell’organizzazione e dei dati della stessa, un certificato di buona reputazione, un programma per la formazione dei mediatori conforme all’Ordinanza; un elenco di esperti e di documenti attestanti l’istruzione e la qualificazione (articoli 3 c. 2 e 3 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2).

[65] Articolo 3 c. 4 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2. Il nome e numero d’ordine dell’organizzazione sono pubblicati sul sito web del ministero della Giustizia (articolo 6 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2).

[66] Articolo 5 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[67] Articolo 8 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[68] Quello che è il programma minimo di formazione contiene una parte teorica in cui si devono toccare i seguenti argomenti:

  1. Il concetto di conflitto. Rimedi giuridici per gestire la controversia – tribunale, arbitrato, riconciliazione e altri.
  2. Il concetto di accordo – giudiziario e stragiudiziale. Contenuto essenziale e legale

conseguenze.

  1. Il significato della mediazione. Implementazione pratica della mediazione come mezzo di risoluzione delle controversie. Criteri di ammissibilità
  2. I partecipanti alla procedura di mediazione. Poteri della corte o di un’altra autorità competente dinanzi alla quale la controversia sia stata sottoposta per la risoluzione.
  3. I principi della mediazione.
  4. Le regole procedurali ed etiche per la mediazione ed in particolare:
  5. Apertura della procedura di mediazione. Selezione di un mediatore.
  6. Fasi della procedura di mediazione.
  7. Ruolo e funzioni del mediatore. Metodi per migliorare la comunicazione. Strategie per affrontare situazioni problematiche.
  8. La sospensione e la definizione della procedura.
  9. L’accordo. Contenuto dell’accordo, azionabilità.

  Mediazione sui singoli tipi di controversie

  1. Panoramica giuridica comparativa della legislazione e delle pratiche in vigore

circa l’applicazione della mediazione.

  1. Specificità della procedura di mediazione in alcuni tipi di controversie:
  • controversie civili, comprese controversie sui diritti dei consumatori.
  • controversie amministrative,
  • controversie di lavoro,
  • mediazione familiare,
  • mediazione commerciale (business),
  • Mediazione in casi criminali e altri.

Vi è poi una parte pratica che si svolge attraverso simulazioni e giochi di ruolo; l’analisi e la partecipazione alle simulazioni deve riguardare almeno tre casi.

[69] Articolo 10 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[70] Il facsimile è in allegato 3 all’ordinanza. Articolo 11 Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

[71] Articolo 11 bis Ordinanza del 25 marzo 2007 n. 2.

La mediazione civile e commerciale in numeri

 

Nell’Unione Europea[1] al 18 ottobre 2017, se ci basiamo sui soli dati pubblicati[2], risultano 67.573 mediatori che servono una popolazione di 500.107.270 abitanti.

In altre parole registriamo la presenza di un mediatore ogni 7.401 abitanti.

Mediatori per abitante in UE-1

Negli Stati Uniti sono stati censiti nel 2016 6.300 neutri (mediatori, arbitri e conciliatori) per una popolazione di 326.474.013 e dunque un neutro ogni 51.821 abitanti[3].

Nel paese di Trump il Dipartimento federale della Giustizia crede nella mediazione e nel 2016, ci tengono a sottolineare, sono stati risparmiati 70.610.263 milioni di dollari e 7 anni di giudizio[4].

Quali sono le possibilità di impiego nel campo degli ADR e comunque è possibile fare il mediatore di professione?

Negli Stati uniti la possibilità di impiego risulta del 5,6%: da noi non credo sia mai stata realizzata una stima. Peraltro i mediatori in Italia sono, per quel che mi risulta, per lo più liberi professionisti (un’altissima percentuale è formata da avvocati).

Negli USA il salario medio orario è di 34,97 dollari (29,63 €). Generalmente i mediatori vengono pagati per le prestazioni di lavoro a prescindere dall’esito (anche perché spesso gli avvocati a seguito della mediazione si mettono d’accordo in separata sede prima del trial). Ci sono stati ove per i cittadini vi è la possibilità di mediazione gratuita presso i panel dei Tribunali (ad es. California), ma questo non si riflette sull’onorario del mediatore, per quanto calmierato.

Il salario medio annuale in USA è di 72.730 dollari (61.665 €); In Italia e nell’Unione Europea non esiste, a mia conoscenza, una statistica in merito. In Italia se le parti non entrano in mediazione il mediatore finisce nella maggior parte dei casi per lavorare come volontario (in barba a tutte le normative nazionali ed europee) ed è anche per questo probabilmente che non ho rinvenuto dati numerici in merito ai profitti.

Dal 2014 la categoria degli operatori di ADR negli USA è diminuita di 2100 unità e dunque vi è in corso una crisi del settore[5]. Nella Unione Europea al 30 aprile 2015 i mediatori erano 37.550 e dunque c’è stato un incremento in questi anni di oltre 30.000 unità che appare superiore all’attuale domanda di risoluzione alternativa.

Il sistema mediazione in Italia[6] al 18 ottobre 2017 prevede il dato che segue.

Gli organismi di mediazione che risultano dal registro ministeriale sono 1033. 436 organismi sono stati però cancellati nel tempo.  E dunque, almeno sulla carta, risultano attivi 597 enti di mediazione. Un organismo ogni 100.164 abitanti.

Più del 90% dei mediatori appartiene ad un solo organismo di mediazione.

L’Italia con 23.796 mediatori su 59.797.977 abitanti ha più di 4 volte i neutri statunitensi ed è capofila in negativo per numero di abitanti in Europa dopo la Romania[7], con un mediatore ogni 2.502 abitanti.

L’Italia possiede più mediatori di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra e Galles Irlanda, Irlanda del Nord, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, messi insieme.

Detto per inciso i paesi UE che possiedono più mediatori, ad eccezione della Polonia, sono quelli che hanno anche meno giudici.

Quanti siano i mediatori attivi professionalmente nel nostro paese non è un dato disponibile. Comunque le mediazioni nel 2016 sono state 183.977[8] e dunque ogni mediatore avrebbe avuto, in linea teorica, a disposizione in Italia circa 7 mediazioni. Troppo poco per pensare di poterci costruire una professione.

Eppure dopo sette anni dal varo della legge sulla mediazione[9] i mediatori esercenti hanno acquisito esperienza e dovrebbero essere considerati al pari dei giudici.  Da un campione di 1.000 mediatori italiani risulta che hanno un’età compresa tra i 31 (1985) e i 57 anni (1959) e dunque che possiedono sicuramente anche un retroterra professionale da spendere[10].

Gli enti di formazione che emergono dall’albo[11] sono 287 di cui 53 cancellati e dunque i formalmente attivi appaiono 234.

L’Italia possiede dieci volte gli enti di formazione della Romania[12] che deve poco meno della metà dei nostri mediatori.

Il nostro paese, come molti altri, ha stabilito che sia i mediatori sia i formatori debbano fare un aggiornamento obbligatorio ogni due anni. Pur essendo stanziati sul territorio 234 enti di formazione lo Stato continua a ritenere che sia opportuno affidare i corsi di formazione per formatori non a enti professionisti del settore, ma a soggetti che non hanno tra i loro fini istituzionali quello della formazione dei mediatori. Mi riferisco ad esempio agli Ordini e alle Università.

Il risultato è che non vengono banditi corsi per far fronte alla domanda che attualmente riguarda ben 1132 formatori.  E i formatori restano senza possibilità di formarsi e di impiego, a prescindere dal fatto che ci sia una domanda di aggiornamento da parte dei mediatori. Ciò potrebbe determinare peraltro indirettamente un monopolio della formazione che non è detto sia sempre sinonimo di qualità.

Ciò si riverbera anche sull’operatività degli enti di formazione visto che quasi il 75% dei formatori hanno fatto l scelta di lavorare per un solo organismo.

L’Unione Europea di recente ha adottato una risoluzione[13] nella quale “invita inoltre la Commissione a valutare la necessità per gli Stati membri di creare e mantenere registri nazionali dei procedimenti mediati, che potrebbero costituire una fonte di informazione per la Commissione, ma anche essere utilizzati dai mediatori nazionali per trarre vantaggio dalle migliori pratiche europee;”.

Al momento attuale sono 18 i paesi che possiedono un registro statale.

Registro dei mediatori-1

Ben 12 paesi hanno deciso di non adottare un registro statale[14].

Tuttavia le nazioni (Inghilterra, Germania, Danimarca, Francia) ove la mediazione ha maggiore possibilità di svilupparsi  per ragioni economiche politiche e giuridiche non possiedono un registro statale.

E possiamo in conclusione aggiungere che il registro statale per quelle nazioni che lo hanno adottato non risulta aver inciso sul miglioramento dello status dei mediatori né sulla quantità e qualità delle mediazioni.

Il nocciolo della questione peraltro è stato individuato dalla stessa risoluzione laddove si “invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a tal fine; sottolinea al riguardo la necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la consapevolezza dell’utilità della mediazione;”.

I paesi con più alto numero di mediatori (Italia, Romania, Paesi Bassi, Austria e Polonia) sono tra quelli che in passato hanno promosso di meno gli ADR.

Se non superiamo questo stato di cose, adempiendo alla risoluzione UE, per la mediazione non si prospetta un futuro roseo.

[1] Considerando anche la Gran Bretagna.

[2] Il numero è approssimativo perché ci sono parecchi stati, come vedremo, che non hanno un registro pubblico e dunque non ci sono dati certi. Inoltre in merito ai mediatori civili e commerciali Il numero non può essere preciso perché ci sono stati in cui vi sono suddivisioni tra i mediatori (ad es. Italia ove ci sono i mediatori familiari, i civili, i penali ecc.) ed altri ove esiste il solo titolo di mediatore.

[3] Stima maggio 2016 del dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (Cfr. https://www.bls.gov/ooh/legal/arbitrators-mediators-and-conciliators.htm)

[4] https://www.justice.gov/olp/page/file/942446/download

Alla raccolta dei dati partecipano qui anche i mediatori che devono indicare in un form sia i denari sia i giorni risparmiati.

[5] Cfr. Cecilia H. Morgan, Why Mediations Fail, in https://www.jamsadr.com/files/uploads/documents/articles/morgan_texas-lawyer_why-mediations-fail_2017-03-24.pdf

[6] https://mediazione.giustizia.it/

[7] L’Italia ha più di 2 volte i mediatori della Romania. Cfr. http://www.cmediere.ro/mediatori/?page=217

[8] http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/18/mediazione-civile-statistiche-2011-2016

[9] Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

[10] Il numero dei mediatori più rilevante riguarda coloro che hanno 52 (1964), 47 (1969), 42 (1974), 41 (1975) e 40 (1976) anni .

[11] https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboEntiFormazione.aspx

[12] In Romania sono 23. http://www.cmediere.ro/page/502/lista-furnizorilor-de-formare-autorizati

Non ci è dato di sapere quanti siano i formatori perché ci sono Enti che non li pubblicizzano, ma non dovrebbero essere più di 50.

[13] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull’attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la “direttiva sulla mediazione”) (2016/2066(INI))

Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0321&language=IT&ring=A8-2017-0238

[14]

1             Inghilterra e Galles

2             Danimarca

3             Francia

4             Irlanda del Nord

5             Repubblica Ceca

6             Lettonia

7             Lituania

8             Germania

9             Estonia

10           Irlanda

11           Polonia

12           Lituania

Il cervello in conflitto: le interazioni tra connessioni neurali interpersonali

Relazione nel Convegno “Il cervello in conflitto: le interazioni tra connessioni neurali interpersonali” tenuta in Milano il 28 settembre 2015 da  Carlo Alberto Calcagno

Vorrei iniziare con una parola di conforto per i mediatori.

Secondo uno studio dell’Università di Lipsia che è durato ben otto anni[1] e che è stato pubblicato il 29 aprile 2015[2], i professionisti a cui è richiesta nella loro attività una maggiore verbalizzazione, lo sviluppo di strategie, la risoluzione dei conflitti e i compiti manageriali, hanno minor probabilità di sviluppare malattie legate alla memoria nelle ultime fasi della loro vita.

E proprio dalla memoria voglio partire con il mio intervento.

La ricerca scientifica nel campo della memoria ha dimostrato che i ricordi che noi consideriamo comunemente un elemento oggettivo al contrario sono soggetti a cambiamenti nel tempo.

Non è possibile ovviamente affermare che nulla sia accaduto, ma può mutare il significato che gli eventi passati hanno nel presente[3].

E ciò perché la nostra memoria quando rievochiamo un episodio utilizza meccanismi impliciti che non possiamo controllare e meccanismi espliciti.

I meccanismi impliciti sono quelli inconsci o meglio quelli che non sono descrivibili a parole, i meccanismi espliciti sono invece quelli coscienti (ossia quelli che affiorano quando ci rendiamo conto che stiamo ricordando)[4].

La strutturazione del ricordo dipende in altre parole da come si integrano le nostre strutture cerebrali nel momento in cui lo riportiamo alla coscienza: la memoria in sintesi non è altro che un percorso neuronale che viene fatto e rifatto, ma che può appunto modificarsi, dato che le nostre sinapsi che danno modo ai neuroni di comunicare, mutano da momento in momento.

E siccome quel che conta è il feedback, nel senso che sono determinanti i recettori delle sostanze chimiche che veicolano le informazioni nel nostro cervello, la stessa sostanza può essere in un caso eccitatoria, nell’altro inibitoria. Anche questo influisce sul mutamento del ricordo, come su qualsivoglia altro stato mentale.

Lo stesso del resto, come ben sappiamo, avviene nei rapporti interpersonali: non conta tanto quel che diciamo, ma come quel che diciamo viene percepito dagli altri.

I terapeuti o gli esperti di programmazione neurolinguistica, ben consapevoli delle modifiche cerebrali, utilizzano nel loro campo una metodica che si definisce linea del tempo (time line)[5], strumento che a fini non terapeutici rientra anche nell’armamentario del mediatore.

In terapia[6] l’idea è che se si aiuta il paziente a ristrutturare il proprio ricordo in maniera positiva ci saranno benefici per il suo futuro.

Ciò si può realizzare aiutando a ristabilire un equilibrio tra i momenti della giornata in cui si vive nel passato, nel presente e nel futuro; voglio intendere che ci sono persone che se interrogate su come “vedono” nella loro mente una determinata attività (ad es. fare la colazione al mattino) osservano che quella passata è sempre davanti a loro, quella futura si pone nel retro del cervello e la presente magari non riescono nemmeno a  visualizzarla perché coincide col passato.

Naturalmente il mediatore non fa terapia, lo diciamo subito a scanso di equivoci, ma la linea del tempo può essere utilizzata proficuamente anche in mediazione per far intravedere a colui che è coinvolto in un conflitto interpersonale una via d’uscita.

Il meccanismo è semplice: si traccia una linea con un gesso sul pavimento oppure si stende un paio di metri di spago, ovviamente in sessione separata (ossia con una parte sola).

La linea rappresenta la strutturazione del tempo che è un’attività fondamentale della nostra vita a cui nessuno può sottrarsi: illuminanti al proposito sono gli studi di Eric Berne a cui per ragioni evidenti vi rimando[7].

Tracciata dunque la linea sul pavimento si spiega al soggetto che quella è una linea del tempo alle cui estremità stanno il passato ed il futuro ed al centro il presente.

Si chiede poi alla persona di posizionarsi alla estremità che costituisce il passato (così iniziamo a dare un certo ordine alle cose) e gli si fanno domande su quello che è stato inizialmente il rapporto con l’altra parte del conflitto: è probabile che ci risponda con ricordi positivi (per consonanza cognitiva), ma anche con rievocazioni negative.

Poi chiediamo al soggetto di posizionarsi al centro della linea o dello spago e gli ribadiamo che rappresenta il presente e poniamo domande su quello che è il rapporto in oggi: le risposte come è abbastanza ovvio intendere ci porteranno un quadro negativo perché la persona è coinvolta in un conflitto che limita la capacità di negoziare e che la indebolisce.

Infine si chiede alla persona di mettersi all’estremità che denominiamo futuro e gli chiediamo come si sentirà se nel futuro (ad esempio tra cinque anni) il suo conflitto non sarà risolto.

È abbastanza facile intuire che se il passato è stato positivo ed il presente negativo il soggetto tenderà a desiderare di “tornare nel futuro” ad una situazione positiva, ma a maggior ragione è naturale cercare una via di fuga quando il passato ed il presente sono stati rappresentati come negativi.

Questo diverso posizionamento delle persone sulla linea del tempo che potrebbe inizialmente essere portatore di qualche piccola diffidenza, in realtà è cosa naturale per la nostra mente: chi si presta a questo metodo in effetti alla fine rimane esterrefatto per la sua efficacia.

In mediazione questo strumento è utile quando la migliore alternativa all’accordo negoziale sembra alla persona (ed oggi anche al suo avvocato) molto forte, quando cioè il processo civile viene rappresentato come una soluzione impermeabile alle verifiche sostanziali del mediatore; ebbene anche la più forte delle alternative all’accordo facilmente può sgretolarsi di fronte al decorso del tempo, anche se soltanto immaginato.

Questo metodo però potrebbe essere anche utile per gli avvocati o per altri professionisti quando il cliente non vuol sentire ragioni e rompersi la testa in un giudizio, a meno che non ci si trovi in presenza di uno zoccolo duro, mi riferisco al caso del conflitto invischiato[8].

Il conflitto invischiato appartiene alle persone che ce l’hanno col mondo e a cui non interessa risolvere il conflitto. Ciò perché un rapporto conflittuale è meglio che un’assenza di rapporto (Berne al proposito ci parla di carezze negative che sono meglio dell’assenza di carezze).

I portatori di conflitto invischiato sono quelli che arrivano in mediazione o dall’avvocato con una pila di antecedenti, magari sentenze scaricate da internet, e che spiegano all’avvocato o al mediatore come risolvere il loro problema.

Alla base di questo comportamento c’è la necessità di essere presi in considerazione.

Dal momento che queste persone non vogliono effettivamente risolvere il conflitto la mediazione o la collaborazione, magari in una negoziazione assistita, è alquanto complicata.

Abbiamo prima sottolineato che la strutturazione del ricordo dipende da elementi impliciti ed espliciti; quelli impliciti non possono essere ignorati da qualsivoglia professionista, tanto meno da un avvocato.

Daniel J. Siegel[9]  ci racconta una seduta di terapia in un suo recente libro[10].

Una donna di 35 anni incominciò a raccontare al terapeuta la storia della sua esperienza con il padre, un uomo violento e dedito all’alcol. Quasi subito si mise a piangere e iniziarono a tremarle le mani; si voltò, smise di parlare e per un po’ rimase congelata con un’espressione di terrore sul viso. Riprese poi il racconto, mettendosi però a descrivere le caratteristiche positive e le “qualità” del padre; si asciugò le lacrime, cercando di “ricomporsi”.

In questa seduta la signora è stata travolta da memorie implicite, evocate dal tentativo di raccontare le ire e le scenate del padre.

Eventi simili si verificano davanti a qualsiasi professionista ed in particolare non sono rari in mediazione ove si trovano spesso persone che comunicano solo col linguaggio del corpo o impiegando un particolare tono di voce, persone che sembrano apparentemente statue di sale, che fanno smorfie dolorose e incomprensibili per chi non è toccato dalla loro esperienza, ad esempio a fronte della richiesta di una separazione o di un divorzio.

Il professionista che si basasse per le sue valutazioni soltanto sul linguaggio verbale non ricaverebbe un ragno da un buco, non potrebbe mai rendersi conto di che cosa queste persone ricordano, provano e desiderano.

E dunque se si vuole avere un quadro chiaro vanno approfonditi gli studi sul paraverbale (tono di voce) e sugli atti di scarico tensionale ossia sul linguaggio del nostro corpo attraverso cui comunichiamo ciò che a parole non può essere comunicato.

L’esplicitazione dei meccanismi inconsci attraverso il linguaggio del corpo od il paraverbale è di gran lunga al centro di qualsiasi interazione tra le persone.

Il verbale, ossia ciò che sorge a seguito di una ricostruzione consapevole, costituisce di media secondo alcuni studi arcinoti, soltanto il 7% di una interazione ed è addirittura equiparabile al silenzio. In altre parole ci dice solo il 7% di quello che il nostro interlocutore può provare.

In relazione alla totalità della comunicazione che un essere umano può esprimere si tratta di una percentuale poco rilevante; personalmente me ne sono reso conto con l’esperienza di mediazione; piano piano ho ridotto sempre più i miei interventi verbali, perché ho compreso che l’ascolto silenzioso costituisce una potentissima forma di comunicazione.

Scriveva nel 1908 Poincaré il fisico, matematico e filosofo, papà del principio della relatività: “Il sé subliminale non è in alcun modo inferiore a quello cosciente; esso non è puramente automatico, è capace di discernimento, ha tatto, delicatezza, sa come scegliere, come scoprire. Ma cosa dico? Sa scoprire meglio del sé cosciente, poiché ha successo dove quest’ultimo ha fallito. In una parola, il sé subliminale non è forse superiore a quello cosciente?

In altre parole il linguaggio del corpo e il tono della voce che sono segnali dell’inconscio sono determinanti per la nostra vita.

Nel 1922 Sigmund Freud[11] precisava che l’Io sta su sull’Es come il disco germinativo sta sull’uovo.

Sapete che cosa è il disco germinativo dell’uovo? Quel filamento trasparente che se si strappa il rosso dell’uovo si sfalda.

L’io che detto maldestramente rappresenta la parte verbale e verbalizzante dell’interazione è dunque solo un filamento trasparente di pochi millimetri.

Un famoso psicologo, Princeton Julian Janes, affermava del resto in linea con Freud che “la coscienza e una parte piuttosto minuscola della nostra vita mentale: della quale noi siamo coscienti, perché non possiamo essere coscienti di ciò di cui non siamo coscienti[12].

Le evidenze scientifiche dimostrano che una grande quantità di operazioni cognitive, che vanno dalla percezione del mondo esterno alla comprensione del linguaggio, dalla decisione all’azione e dalla valutazione alla inibizione, può svolgersi, almeno parzialmente, in maniera subliminale, ossia senza che ne abbiamo alcuna consapevolezza.

Il fatto che tutte queste operazioni si possano muovere al di fuori dal nostro controllo cosciente non ci deve però turbare: negli ultimi anni è stato dimostrato ampiamente quanto sosteneva Poincaré e cioè che se cerchiamo di risolvere un problema senza pensarci su coscientemente abbiamo maggiori probabilità di trovare quella che è la soluzione ottimale.

Cito solo un esperimento. Uno psicologo olandese (Ap DiJksterhuis) ha presentato ai suoi studenti il seguente problema: dovevano scegliere tra quattro marche di auto, che differivano sino a 12 caratteristiche. I partecipanti leggevano il problema, quindi a una metà di loro era consentito di pensare consciamente per quattro minuti alla loro possibile scelta; l’altra metà invece, era distratta (mediante la risoluzione di anagrammi) per la stessa quantità di tempo. Alla fine, entrambi i gruppi compivano la loro scelta. Sorprendentemente, il gruppo che era stato distratto sceglieva le auto migliori molto più spesso del gruppo la cui scelta era stata cosciente (60 per cento contro 22 per cento; si tratta di un effetto eccezionalmente rilevante, dato che scegliere a caso avrebbe portato al 25 per cento di successo).

Il lavoro è stato replicato in numerose situazioni tratte dalla vita reale, come comprare all’IKEA: parecchie settimane dopo un viaggio laggiù, gli acquirenti che avevano riferito di essersi sforzati di più in maniera cosciente nel prendere la loro decisione erano meno soddisfatti dei loro acquisti rispetto a quelli che avevano scelto impulsivamente, senza molta riflessione cosciente[13].

Vi ho riportato i dati di questo esperimento perché comunemente noi professionisti abbiamo la pretesa di volere controllare tutto e la convinzione di poter controllare tutto, convinzione che, come scrive uno scienziato danese[14], è solo un’illusione, anzi viene definita come l’illusione dell’utilizzatore.

Tanto vale confidare anche in una notte ristorativa (che la notte “porta consiglio” è stato peraltro dimostrato scientificamente), dare giusto ascolto appunto a quello che chiamiamo intuito, a quella che noi definiamo soggettività, ma che in realtà è qualcosa di più e di più complesso.

Per dirla con le parole efficaci di Steve Jobs: “E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e il vostro intuito. Loro sanno già quello che voi volete diventare. Tutto il resto è secondario”.

Senza per questo arrivare a pensarla come il Vialatte[15], ossia che la coscienza, come l’appendice, non serve a niente, ma ci fa star male.

La pretesa di voler controllare tutto e l’illusione di poter controllare tutto con un minuscolo disco germinativo, non può che portare a conseguenze deleterie per il nostro organismo, perché non rispetta la natura, come siamo stati congegnati.

Anche il mediatore non può pensare di poter controllare tutto, di fare domande sino allo sfinimento; non dovrebbe preoccuparsi di pensare a ciò che bisogna chiedere quando è più che sufficiente ascoltare.

Lo stesso vale certamente per il professionista che è invece costantemente attanagliato dall’ossessione di dare risposte.

Come dicevo, la reciproca comunicazione del corpo può portare a delle soluzioni impreviste ed imprevedibili ed il silenzio “attivo” spesso in mediazione come nella consulenza, come nella vita, è certamente d’oro.

Bastano in effetti al nostro inconscio pochi secondi di un approccio relazionale, per avere un’esatta rappresentazione del nostro interlocutore e dunque non sarebbe un errore quello di concentrarsi sulle sensazioni anche interne che il corpo ci invia. E se ciò comporta avere per il mediatore una sensazione di imparzialità bisognerebbe prendersi una pausa per valutarne le ragioni.

Questa considerazione sulla pausa in mediazione ci introduce al senso della coscienza: molti scienziati si sono chiesti a che serva la coscienza.

In base ai loro studi e alla nostra esperienza possiamo affermare che la coscienza è utile.

È una caratteristica umana estremamente efficace che è arrivata a un grado estremo di sofisticazione dopo milioni di anni di selezione.

A livello inconscio che cosa facciamo? Calcoliamo la probabilità che colori, forme, animali o persone siano presenti intorno a noi.

La migliore interpretazione (la più verosimile) di ciò che ci circonda, un campione, tra i migliaia del mondo che abbiamo intorno, arriva poi alla coscienza perché decida dato che noi dobbiamo interagire col quel mondo.

Henry Moore, scultore e artista inglese, riassumeva bene già nel 1937 il senso della coscienza per un artista[16]: “Anche se la parte della mente non logica, istintiva, subconscia deve giocare il suo ruolo nel lavoro (dell’artista), egli ha anche una mente cosciente che non rimane inattiva. L’artista lavora concentrando l’intera sua personalità, e la parte cosciente di essa risolve i conflitti, organizza i ricordi e gli evita di provare ad avanzare in due direzioni diverse nello stesso momento”.

Se non avessimo la coscienza saremmo dunque come l’asino di Buridano che non sapendosi decidere tra due mangiatoie che contenevano fieno ed acqua morì di stenti.

Semmai il problema è di capire da dove viene l’esperienza soggettiva (MERCIAI).

Sareste in grado di calcolare 12 x 13 inconsciamente?

No. Nessuno di voi lo potrebbe.

Per arrivare a 156 occorre conservare nella memoria di lavoro (ossia corteccia prefrontrale e dorsolaterale) i passaggi della moltiplicazione.

Il segnale subliminale (inconscio) non si ferma che un decimo di secondo nel nostro cervello e dunque non ci può dare la possibilità di conservare i passaggi intermedi per arrivare al risultato.

In effetti l’informazione non cosciente  rimane confinata ad un angusto circuito cerebrale (ovvero nella parte posteriore del cervello), quella percepita coscientemente viene distribuita globalmente su gran parte della corteccia e per un tempo prolungato.

Più in dettaglio in stato di veglia si alternano tre tipi di onde cerebrali:  alfa, beta e gamma; la percezione cosciente ad esempio di una parola detta od ascoltata incide sulle gamma, ossia sulle onde ad alta frequenza amplificandole (P3).

L’eccitazione dei neuroni in fase cosciente è poi sincronica: con la sincronia si trasmette l’informazione e si permette di stabilire quella che chiamiamo rete cerebrale.

In altre parole non si può parlare di rete cerebrale se rimaniamo ad un livello inconscio: l’impulso subliminale è come un’onda che ci lambisce i piedi, l’onda cosciente che arriva quando pronunciamo una parola o prendiamo consapevolezza di un stimolo esterno invece travolge l’intero cervello.

Abbiamo detto che la coscienza (ossia fare rete cerebrale) è necessaria per interagire col mondo. Possiamo essere anche più precisi. La coscienza consente di compiere una strategia; ciò non è dato invece all’inconscio, almeno allo stato delle attuali conoscenze.

Una strategia per fare che?

Coscienza è propriamente soltanto una rete di collegamento tra uomo e uomo, solo in quanto tale è stata costretta a svilupparsi: “l’uomo solitario, l’uomo bestia da preda, non ne avrebbe avuto bisogno” afferma Nietzsche[17].

Senza contare che noi siamo sempre terzi anche con noi stessi.

In altre parole quando pensiamo a noi stessi e parliamo agli altri si attivano gli stessi circuiti cerebrali.

Da ciò discende che per il nostro cervello il nostro sé è terzo.

Siamo stati costruiti per comunicare con gli altri o con l’altro… diversamente la coscienza per noi sarebbe inutile, come dice appunto il filosofo.

La scienza usa al proposito un termine per indicare un processo: consilienza[18].

La mente che emerge dalla sostanza del cervello è plasmata dalle comunicazioni che si stabiliscono all’interno delle nostre relazioni interpersonali.

In sostanza le connessioni umane plasmano quelle neuronali e insieme formano qualcosa che è più della somma dei due fattori.

I nostri sé individuali dipendono allora da altre persone, dunque anche la rappresentazione della realtà che ognuno si fa dipende da quella altrui.

Le cellule cerebrali sono addirittura specializzate.

Che cosa vuol dire?

Che milioni di cellule sono specializzate per una data questione, per determinate persone, per un determinato oggetto.

Non esiste una percezione cosciente generalistica.

Ciò ha degli indubbi riflessi anche sulla composizione dei nostri interessi: ci sono provvedimenti giudiziari che ci dicono che l’attività di mediazione ha carattere personalissimo[19]. Da qualche mese la giurisprudenza anche del foro milanese e di quelli limitrofi (Pavia e Monza) è granitica sul richiedere la presenza personale delle parti[20].

C’è chi afferma in particolare da ultimo che il legale può avere in mediazione solo la funzione di assistenza e non quella di rappresentanza.

Il ragionamento è confortato dalle evidenze scientifiche sopra citate.

Perché l’attività di mediazione richiede una presenza personale di coloro che sono coinvolti da una questione? Attraverso un gruppo di cellule io mi rappresento Tizio con cui confliggo e la questione che ho con lui, ma se in mediazione viene Caio quelle cellule dedicate a rappresentarmi Tizio e la nostra questione non si accendono.

Gli scienziati ormai riescono a misurare anche un singolo spike di una cellula (lo spike è l’unità di misura dell’impulso elettrico che i neuroni si scambiano) ed hanno verificato che appunto la cellula si attiva con lo spike solo in presenza di uno stimolo determinato (ad es. la vista del papà o della mamma, l’ascolto della voce della propria compagna, la vista della persona con cui appunto si confligge ecc.).

E’ così che noi facciamo esperienza del mondo.

Se dunque io Tizio ho un conflitto in corso con Caio e do mandato all’avvocato Sempronio di recarsi in mediazione al mio posto ci sarà inevitabilmente un’altra percezione cosciente di Caio che non ci aiuterà a sopire il conflitto ed a risolvere la controversia.

Un ultimo tema. Perché il modellamento cerebrale da parte degli eventi esterni sia armonioso è necessario che a loro volta i neuroni si integrino tra di loro e vi sia un controllo dell’attività cerebrale.

In presenza di emozioni pesanti e di forte stress questa integrazione e controllo può non attivarsi e la conseguenza è che il cervello compie degli errori.

Le regioni prefrontali mediali (in particolare ha rilievo quella sinistra) sono quelle che gestiscono l’autoconsapevolezza, l’empatia, la memoria, la regolazione delle emozioni e l’attaccamento.

Se si integrano con le regioni inferiori (ossia con le regioni sottocorticali[21] e con quello che viene grossolanamente chiamato cervello medio ossia il sistema limbico)  riescono a regolare bene il tutto.

Molti disturbi mentali ad esempio dipendono dalla non integrazione.

Per cercare di spiegarmi meglio posso dire che secondo una teoria di  Paul D. MacLean[22] elaborata tra gli anni ’70 e gli anni ’90, a livello cerebrale noi siamo allo stesso tempo rettili, insetti e mammiferi.

Il nostro encefalo si può rappresentare come l’unione e l’integrazione di tre strati sovrapposti[23]:

1- il cervello vecchio o automatico che presiede alla regolazione delle funzioni fisiologiche di base (battito cardiaco, respirazione, ecc..) e che abbiamo in comune con i rettili (da qui la definizione “cervello rettiliano” o R-complex)[24];

2- il cervello medio o emozionale (o cervello paleomammaliano o sistema limbico) che governa le reazioni emotive e istintive e che ci deriva dai primi mammiferi insettivori[25];

3- il cervello nuovo o razionale (Neocortex) localizzato essenzialmente nella corteccia, che copre le rimanenti masse cerebrali come un mantello ricco di scissure e circonvoluzioni, e costituisce una formazione tipica dei mammiferi superiori (deriverebbe dai primari bulbi olfattivi).

Teniamo presente che le porzioni di cervello sopra descritte hanno punti di vista differente e si comportano in maniera diversa a seconda delle circostanze ed una non integrazione, un mancato controllo può causare qualche problema anche nella vita di tutti giorni, dato che spesso quel che vuole il cervello “non evoluto” non coincide con quello che desidera la corteccia cerebrale.

Mentre nei rettili e negli insetti il cervello ha subito una evoluzione, in noi questo non è accaduto.

I cervelli hanno problemi di comunicazione tra loro perché l’evoluzione ha accordato il pensiero e il linguaggio al Neocortex[26], ma ha mantenuto la cosiddetta regola del blocco: in altre parole il nostro cervello “meno evoluto” ci fa avvicinare a ciò che ci favorisce, ma fa sì che evitiamo ciò che viene considerato pericoloso.

Una delle funzioni più importanti per noi è quella di gestire la paura e l’ansia.

Il cervello “meno evoluto” davanti alla paura ci blocca, fa sì che tratteniamo il respiro, restiamo immobili e il linguaggio viene inibito; di fronte all’ansia sta permanentemente in stato di allarme e non ci consente di rilassarci.

Nella corteccia frontale dell’emisfero sinistro abbiamo un’area detta di Broca che produce il linguaggio e registra gli eventi traumatici.

La regola del blocco fa sì che il trauma comporti una limitazione di questa area voluta appunto dal cervello inferiore; ciò ci impedisce di fare una narrativa coerente di quel che è accaduto e quindi non riusciamo ad integrare la rete neurale.

Ci sono poi ricordi dell’infanzia che sono irrilevanti o addirittura distruttivi e che stanno alla base di molte difficoltà psicologiche e anche ciò è voluto dall’evoluzione; essi ritornano dalle aree sottocorticali e quindi dal cervello emozionale quando siamo più vulnerabili (stress, nuovo lavoro, trasloco ecc.).

Ciò accade perché in questo stato di vulnerabilità il nostro cervello perde appunto la capacità di integrare le reti neurali preposte al comportamento, alle emozioni, alle sensazioni e alla consapevolezza cosciente.

Questi ricordi infantili si insinuano in ricordi traumatici più recenti proprio perché la parte organizzativa delle percezioni, della conoscenza e della previsione (del new brain) viene disinnescata.

Tutto ciò può comportare in noi appunto l’insorgere di una psicopatologia e comunque di un malessere.

Siegel ci spiega tutto quello che abbiamo detto sopra, in un modo molto semplice, nel suo “modello portatile del cervello”[27].

Quando i meccanismi mentali si integrano allo stesso tempo si integrano come per incanto le esperienze relazionali, dato che non siamo preda di emozioni che disattivano le nostre funzioni corticali superiori.

Subentra quella che noi conosciamo come empatia e quindi il rispetto delle differenze. L’empatia non è in fondo che il rispetto e l’accettazione delle differenze.

[1] Autore: Francisca S. Allora, PhD.

[2] http://www.healthcanal.com/brain-nerves/63004-challenging-work-tasks-may-have-an-upside-for-the-brain.html

[3] Steve Bavister – Amanda Vickers, PNL essenziale, NLP Italy, p. 162-253 e ss.

[4] Daniel J. Siegel, La mente relazionale, Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, seconda edizione, RaffelloCortinaEditore, 2014 p. 68.

[5] Esattamente si definisce in PNL Time line il modo con cui codifichiamo mentalmente immagini, suoni, sensazioni, gusti e odori degli eventi nel passato, presente e futuro. Cfr. Steve Bavister – Amanda Vickers, PNL essenziale, NLP Italy, p. 263.

[6] Tad James e Wyatt Woodsmall hanno concepito negli anni ‘80 la Time Line Therapy che utilizzano per lavorare sulle emozioni negative: rabbia, tristezza, senso di colpa e paura. Con la PNL più in generale si possono curare le fobie, i traumi infantili e cambiare la abitudini di vita e può bastare spesso una singola seduta per ottenere grandi risultati. Può essere combinata utilmente con l’ipnosi.

[7] Eric Berne immagina sei possibilità di strutturazione del tempo: 1)isolamento, 2) rituali, 3) passatempi, 4) attività, 5) giochi, ed in ultimo l’intimità. Cfr. Ian Stewart – Vann Joines, L’analisi transazionale. Guida alla psicologia dei rapporti umani, Garzanti, p. 119 e ss.

[8] In psicoanalisi sono quelli che hanno una reazione terapeutica negativa: non sopportano alcuna lode e apprezzamento, ma reagiscono ai progressi della cura in modo rovesciato. In queste persone non ha il sopravvento la volontà di guarire, ma il bisogno della malattia. Hanno un senso di colpa che trova soddisfacimento nell’essere malato, non vogliono rinunciare alla punizione della sofferenza.

[9] Daniel Siegel, autore di fama internazionale, insegna psichiatria presso la facoltà di Medicina della University of California di Los Angeles (UCLA), dove è inoltre condirettore del Mindful Awareness Research Center e direttore esecutivo del Mindsight Institute.

[10] Daniel J. Siegel, La mente relazionale, Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, seconda edizione, RaffelloCortinaEditore, 2014 p. 68-69.

[11] “Sforzandoci di fornirne una rappresentazione grafica, aggiungeremo che l’Io non avviluppa interamente l’Es, ma solo quel tanto che basta a far sì che il sitema P formi la sua superficie (dell’Io), e ciò più o meno come il disco germinale poggia sull’uovo”. Sigmund Freud, L’IO E L’ES, Biblioteca Bollati Boringhieri, 1976, p. 37.

[12] Stanislas Dehaene, Coscienza e cervello. Come i neuroni codificano il pensiero, RaffaelloCortinaEditore, 2014,  p. 116.

[13] Stanislas Dehaene, Coscienza e cervello. Come i neuroni codificano il pensiero, RaffaelloCortinaEditore, 2014,  p. 119-120.

[14] Tor Norretranders.

[15] Alexander Vialatte è uno scrittore francese morto nel 1971.

[16] The sculptor speaks (1937).

[17] Fredrich Nietzsche, La gaia scienza.

[18] Wilson 1998, Collard 2011.

[19] Tribunale Vasto 9 marzo 2015.

[20] Cfr. da ultimo Tribunale Pavia, 14 settembre 2015, Tribunale Milano 1° luglio 2015, Trib. Monza 20.10.2014.

[21] Insula e corteccia cingolata.

[22] Medico statunitense specializzato nelle neuroscienze, che diede importanti contributi nel campo della psichiatria (1913-2007). La teoria qui esposta risale al 1973.

[23] L’attività del cervello neomammaliano è mutualmente influenzata dal sistema limbico e dall’R-complex: “dovrebbe essere enfatizzato il fatto che i tre tipi di cervello non sono in alcun senso separati, entità autonome, anche se sono capaci di funzionare in qualche modo indipendentemente” (MacLean 1973b, p. 114).

[24] “Si pensa che il cervello rettiliano rappresenti il centro fondamentale del sistema nervoso, essendo costituito dalla parte superiore del midollo spinale, da parti del mesencefalo, dal diencefalo e dai gangli della base” [ovvero dall’olfattostriato (tubercoli olfattori e nucleo accumbens) e da strutture definite come appartenenti al corpo striato (nucleo caudato, putamen, globo pallido e sostanza grigia associata) (MacLean 1985a, p. 220)].

Secondo MacLean (1973a, trad. it. 1984, p. 7) “il cervello di tipo rettiliano che si trova nei mammiferi è fondamentale per le forme di comportamento stabilite geneticamente, quali scegliere il luogo dove abitare, prendere possesso del territorio, impegnarsi in vari tipi di parata [comportamenti dimostrativi], cacciare, ritornare alla propria dimora, accoppiarsi, [procreare], subire l’imprinting, formare gerarchie sociali e scegliere i capi”.

[25] Comprende i bulbi olfattivi, il setto, il fornice, l’ippocampo, l’amigdala (in parte; la rimanente è ‘striata’, cioè rettiliana), il giro del cingolo, e i corpi mammillari.

“Il cervello paleomammaliano, o sistema limbico, rappresenta un progresso dell’evoluzione del sistema nervoso perché è un dispositivo che procura agli animali che ne dispongono mezzi migliori per affrontare l’ambiente. Parti di esso concernono attività primarie correlate col nutrimento ed il sesso; altre con le emozioni e i sentimenti; ed altre ancora collegano i messaggi provenienti dal mondo esterno con quelli endogeni. La comparsa esplosiva delle attività tipiche del Sistema Limbico, ad es. a causa di epilessia [temporale], può scatenare un insieme di esperienze e sensazioni, alcune delle quali molto interessanti essendo associate con la convinzione della scoperta di verità fondamentali, senso di spersonalizzazione e stranezza, ed allucinazioni (MacLean, 1970)“

[26] La capacità di affrontare le situazioni nuove o inaspettate e pure quella di prevedere il futuro.

[27] https://www.youtube.com/watch?v=OLOr-srRk40