1. Introduzione
Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.
Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.
Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.
Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.
La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.
A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).
Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:
1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;
2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;
3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;
4) non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;
5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.
§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.
§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”
Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3] § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.
La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.
Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.
Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.
§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:
1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.
2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.
3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.
4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.
5°Stabilire un codice etico.
6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.
7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.
8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.
9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.
10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.
11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.
12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.
13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.
14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.
§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.
Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5] e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].
Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.
2. Il candidato mediatore belga
Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.
Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7]. Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].
Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].
Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).
La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.
Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.
Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.
A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.
Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.
L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.
Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.
Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.
L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.
L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].
3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione
Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].
Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.
Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:
– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;
-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;
– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.
Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.
Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.
Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.
L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.
La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.
Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:
– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;
– L’identità della persona di contatto;
– il modello di certificato di partecipazione effettiva.
– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.
L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.
– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;
– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;
– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.
Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.
Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.
Il Consiglio adotta una decisione motivata.
Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.
La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.
L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.
Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.
Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.
In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.
Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.
L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].
4. I corsi di formazione: la formazione base
I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.
La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.
La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:
1. Nozione di conflitto, violenza e molestie[22];
2. Introduzione alla mediazione[23];
3. Diritto relativo alla mediazione[24];
4. Comunicazione relativa alla mediazione[25];
5. Psicologia legata al mediatore e alla mediazione[26];
6. Sociologia legata alla mediazione[27];
7. Processo di mediazione[28]:
8. Condotta professionale ed etica[29];
9. Statuto del Mediatore[30];
10. Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;
11. Mediazione a distanza per via elettronica.
La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.
Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.
La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:
1. Le fasi del processo di mediazione;
2. L’applicazione dei principi di mediazione;
3. Capacità di mediazione;
4. Abilità comunicative;
5. Capacità di negoziazione;
6. Interventi in situazioni concrete;
7. Scenari attraverso giochi di ruolo;
8. L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.
5. I corsi di formazione: la formazione specialistica
Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.
La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.
La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:
Argomenti teorici:
1. Concetti di diritto
– Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;
– Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;
– Rapporti parentali (potestà genitoriale, relazioni personali, modalità di alloggio, ecc.) …) ;
– Obblighi di manutenzione:
o il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo
o assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.
– Diritto immobiliare e diritto successorio;
– Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;
– Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;
– Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.
2. Psicologia e sociologia
– Psicologia e sociologia della famiglia;
– Effetti psicologici dei conflitti familiari;
– Relazioni e dinamiche familiari;
– Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.
3. Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;
4. Introduzione alla mediazione multiculturale;
5. Mediazione familiare a distanza per via elettronica.
Argomenti pratici:
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.
La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):
Argomenti teorici:
1. Concetti di diritto
– Obblighi;
– proprietà;
– consumo;
– responsabilità;
– assicurazione;
– economia e società;
– Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative
– Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società
2. Mediazione civile e commerciale;
3. Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;
4. Introduzione alla mediazione multiculturale;
5. Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.
Argomenti pratici:
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.
La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:
Argomenti teorici:
1. Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:
– Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;
– Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.
2. Mediazione sociale:
– Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;
– I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;
– Benessere sul lavoro;
– Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.
3. Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;
4. Introduzione alla mediazione multiculturale;
5. Mediazione sociale a distanza per via elettronica.
Argomenti pratici:
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.
6. L’autovalutazione e la valutazione
Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.
Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.
La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.
GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*
Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………
Scala di punteggio: 1 = Insoddisfacente – 2 = Necessita di miglioramento – 3 = Soddisfacente – 4 = Superiore – 5 = Eccezionale
CONOSCENZA DEL PROCESSO | GESTIONE DEI PROCESSI | CAPACITÀ DI ANALISI | CAPACITÀ DI EMPATIA | COSTRUZIONE DI ACCORDI | |||||
Competenze dei partecipanti alla mediazione -Relazione tra i partecipanti -Desiderio di trovare un accordo -Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile | Interazione produttiva -Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti -Relazione tra i partecipanti e il mediatore | Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto) -Conseguenze legali -Impatti finanziari -Competenze dei partecipanti | Rispetto per i partecipanti –Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti -Attenzione attiva alle loro preoccupazioni -essere attenti alle nuove possibilità | Preparazione dei partecipanti -Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione. -Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista. | |||||
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.) -Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo -Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione | Equilibrio delle interazioni -Ogni partecipante è coinvolto -Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate | I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza | Riassumere e riformulare -I punti principali -Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti -Temi e punti importanti -Nominarli e strutturarli | Inquadrare i problemi -Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni -Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti -Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci | |||||
Conoscenza dei partecipanti – Le loro aspettative – i loro limiti | Clima sicuro per parlare del conflitto | Ascolto dei partecipanti -Descrizione del conflitto | Riconoscimento -Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni -Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste | Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni | |||||
Strategie per la gestione dei conflitti | Incoraggiamento e fiducia -Autodeterminazione dei partecipanti -Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti | Domande neutre e aperte Riformulazione / validazione | Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante. | Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili |
Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.
Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati
– Griglia per le organizzazioni di formazione –
Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.
Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.
Il candidato mediatore:
Cognome, nome: ……………
Il valutatore:
Cognome, nome: ……………
Data:……………………………..
TITOLO I. CRITERI DI VALUTAZIONE
- Processo di mediazione
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
1.1. | Presentazione dei partecipanti | ||||
1.2. | Conferma dell’autorità decisionale | ||||
1.3. | Presentazione del processo | ||||
1.4. | Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone) | ||||
1.5. | Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine… | ||||
1.6. | Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….) | ||||
1.7. | Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità… | ||||
1.8. | Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione) | ||||
1.9. | Comprendere le fasi della mediazione | ||||
1.10. | Gestione del tempo (interviste, agenda…) |
- Capacità di comunicare
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
2.1. | Ascolto attivo e premuroso | ||||
2.1.1. | Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione. | ||||
2.1.2. | Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità | ||||
2.1.3. | Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere. | ||||
2.1.4. | Interrogarlo (domande aperte) | ||||
2.1.5. | Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale. | ||||
2.1.6. | Dagli segni visivi e verbali di interesse. | ||||
2.1.7. | Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…) | ||||
2.1.8. | Pratica i silenzi. | ||||
2.1.9. | Mostrare empatia | ||||
2.1.10. | Rimani neutrale e benevolo | ||||
2.2. | Empatia | ||||
2.3. | Connotare positivamente | ||||
2.4. | Mettere in comune i punti di vista | ||||
2.5. | Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno) | ||||
2.6. | Osservazione | ||||
2.7. | Ritaglio | ||||
2.8. | Gestione del silenzio | ||||
2.9. | Flessibilità, adattabilità (linguaggio, atteggiamento, contesto…) | ||||
2.10. | Gestione sistemica/di gruppo | ||||
2.11. | 5 Assiomi della comunicazione (Watzlawick) |
3. Chiarimento dei problemi
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
3.1. | Identificazione del/i problema/i | ||||
3.2. | Comprensione (utile per la mediazione) del contesto (nei suoi aspetti psico-socio-legali, sistemi, culture….) |
- Determinazione degli interessi/bisogni
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
4.1. | Riconoscere le emozioni | ||||
4.2. | Chiarire interessi e bisogni | ||||
4.3. | Mettere in comune interessi/bisogni |
- Proposta di opzioni
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
5.1. | Brainstorming | ||||
5.2. | Bacchetta magica | ||||
5.3. | Altre tecniche |
- Considerazione delle opzioni
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
6.1. | Uso di criteri oggettivi | ||||
6.2. | Supporto per la ricerca di soluzioni WinWin | ||||
6.3. | Pacchetti di offerta | ||||
6.4. | Gestione delle situazioni di blocco |
7. Verifica del pieno consenso
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Per acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
7.1. | Garantire il pieno consenso |
8.Fine della mediazione
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Per acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
8.1. | Chiarezza e precisione degli accordi di mediazione | ||||
8.2. | Garantire l’approvazione dell’accordo | ||||
8.3. | Richiamare l’attenzione sulle conseguenze della firma di accordi | ||||
8.4. | Accordo parziale/globale, provvisorio/definitivo, intermedio/finale |
9. Utilizzo di strumenti specifici
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Da acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
9.1. | Caucus | ||||
9.2. | Tavolo | ||||
9.3. | Umorismo, metafore… | ||||
9.4. | Genogramma, diagramma di flusso | ||||
9.5. | Rappresentazione grafica del contesto | ||||
9.6. | Linea temporale | ||||
9.7. | (cronologia degli eventi…) | ||||
9.8. | Timeout, pausa | ||||
9.9. | BATNA/WATNA & migliore interesse | ||||
9.10. | Altro… |
- Etica e condotta professionale
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Per acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
10.1. | Padronanza delle regole professionali | ||||
10.2. | Padronanza delle regole etiche | ||||
10.3. | Padronanza dell’etica |
11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore
Criteri soddisfatti | Ha bisogno di miglioramenti | Per acquisire (insufficiente) | Non osservato | ||
11.1. | Il mio comportamento etico | ||||
11.2. | Autovalutazione |
TITOLO II. VALUTAZIONE
La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo. In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.
Valutazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …
Firma del candidato mediatore, ……………….. ……………….. Data:………………………
che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.
7. L’esito della formazione di base e specialistica
Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.
Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.
Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.
In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).
Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.
Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.
La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).
Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].
8. La formazione continua
Occupiamoci ora della formazione continua.
Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727 del codice giudiziario[32].
L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.
Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.
Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.
Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.
A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.
In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.
Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.
Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.
Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.
La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.
La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.
La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio.
La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il mediatore a svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il suo funzionamento personale di fronte al conflitto e alle persone in conflitto, a riflettere sulle sue risonanze, le sue resistenze, pregiudizi e alleanze.
La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].
La supervisione può essere individuale o collettiva.
L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.
L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.
L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.
L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.
Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.
l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.
La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.
Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:
-il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,
– gli argomenti trattati,
– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).
È firmato da tutti i partecipanti.
In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.
Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].
Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].
Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:
a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),
c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],
d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].
Non possono essere riconosciuti come formazione continua:
– Lettura di libri.
-Partecipazione a riunioni di mediazione.
-Chat di mediazione.
-Sessioni di coaching come assistente formatore.
Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua.
9. Il procedimento disciplinare
La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.
Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.
Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese.
I collegi siedono con tre membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza.
Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.
Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.
Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.
In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.
Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.
Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.
Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.
La Commissione mette a disposizione un modulo di reclamo sul sito web della Commissione federale di mediazione.
La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.
Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.
Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.
Il presidente della Commissione conferisce il fascicolo completo al collegio competente affinché possa essere avviato, se necessario, un procedimento disciplinare.
Il collegio competente può decidere che la denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40].
Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa il denunciante o il dichiarante.
Il rigetto della denuncia non impedisce al denunciante o al dichiarante di presentare successivamente una nuova denuncia o dichiarazione.
Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.
Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:
1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il numero di serie;
2) il riferimento al regolamento;
3) la composizione della Commissione;
4) i fatti portati a conoscenza della Commissione;
5) le norme che possono essere state violate;
6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;
7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;
8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;
9) se del caso, l’avvertenza che, ai fini della tutela della vita privata di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità sono stati oscurati;
10) il diritto di richiedere ulteriori misure investigative in modo motivato;
11) Il diritto della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di un membro della Commissione;
12. la possibilità di ottenere, su richiesta, che il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;
La Commissione allega alla notifica una copia del verbale disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo e ottenerne copia.
Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del procedimento disciplinare. Esse sono tradotte, se del caso, nella lingua procedurale.
Se il denunciante, il presidente o l’organo chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa il luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli designa a tal fine. La citazione precisa che la procedura di conciliazione è riservata.
La Commissione convoca le parti interessate mediante lettera ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a uno dei suoi membri al fine di esaminare se una soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate. È redatto un verbale di comparizione delle persone interessate.
Se viene raggiunto un accordo, il verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate.
Se non si raggiunge un accordo o se una delle parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.
La conclusione di un accordo non osta all’adozione di una sanzione disciplinare da parte della commissione.
Se la procedura continua, le parti interessate sono convocate, mediante lettera raccomandata o notifica all’indirizzo di posta elettronica, a comparire dinanzi alla Commissione.
La citazione contiene le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza.
Il termine per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.
Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante.
Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito del procedimento penale.
Una denuncia o un’indagine penale non impedisce alla Commissione di adottare misure disciplinari.
Se la sanzione disciplinare si rivela incompatibile con una successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare con effetto retroattivo a decorrere dalla data in cui è irrogata la sanzione disciplinare.
Le parti interessate possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.
La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.
Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.
In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:
– legittimo sospetto;
– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;
– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;
– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;
– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.
Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.
Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.
La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.
In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato può chiedere alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico o l’interesse pubblico vi ostino.
La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.
Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.
La Commissione può imporre le seguenti sanzioni ai mediatori certificati:
– avvertenza;
– rimprovero;
– l’obbligo di completare un tirocinio per la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;
-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in co-mediazione per la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;
-la sospensione per un periodo non superiore a un anno;
-la revoca del riconoscimento.
Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.
Se i fatti addebitati costituiscono un inadempimento continuato, l’ultimo atto contestato costituisce il punto di partenza del termine di prescrizione.
Per quanto riguarda gli organismi, la Commissione può:
-formulare raccomandazioni;
-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione per un periodo limitato non superiore a un anno;
-revocare il riconoscimento dell’organismo.
La decisione è firmata dal presidente del collegio e inserita nel fascicolo.
Il presidente del collegio notifica senza indugio la decisione al mediatore o all’organo.
Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a meno che tale notifica non sia contraria a motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica soltanto il dispositivo della decisione.
La notifica riproduce il testo integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.
Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.
La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo
Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.
Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.
La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.
Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.
Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.
Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.
Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.
Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.
La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.
Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.
Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.
10. Il codice deontologico del mediatore belga
Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore è individuale.
Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.
Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”
Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”
La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”
Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.
Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.
Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.
Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”
In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.
In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”
Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”
Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.
Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.
Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato.
Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa.
Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.
Definizioni
Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per:
- Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
- Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42], del codice giudiziario;
- Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
- Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
- Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.
Preliminare alla mediazione
PRIMI CONTATTI
Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.
Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.
§ 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.
§ 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.
Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione.
Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.
Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.
COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.
Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.
Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.
Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ
Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione.
Questi concetti devono essere intesi come segue:
– Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà.
-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione.
-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.
Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:
- quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
- quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
- in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.
§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.
§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.
Il Protocollo di mediazione
Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.
§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.
Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.
§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni
- nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
- il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
- un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
- una breve descrizione della controversia;
- la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
- il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
- la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
- la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.
Il protocollo menziona inoltre:
– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali;
– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.
Lo svolgimento della mediazione
ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE
Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale.
Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.
§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.
Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.
Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.
Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.
Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.
Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.
Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.
IN MEDIAZIONE
Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione.
Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.
§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che
– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;
– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;
– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;
– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;
– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.
Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.
FINE DELLA MEDIAZIONE
Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.
Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.
Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.
L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.
Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.
Onorari e spese del mediatore
Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.
Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.
§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).
Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.
§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.
Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.
[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese).
Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/maisons-de-justice
Gli indirizzi si trovano in https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj
Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.
[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.
[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,
est remplacé par ce qui suit :
“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,
composée de vingt-quatre membres.
La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.
Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de
membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;
2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les
évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;
3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;
4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union
européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° établir un code de déontologie;
6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des
avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs
qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;
7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;
8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;
9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs
doit répondre pour pouvoir être représentative;
10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;
11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier
examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;
13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
[4] Il trattamento economico dei membri della Commissione è disciplinato da tre decreti reali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-royaux) e la nomina da due decreti ministeriali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-ministeriels).
Contatto: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be
[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
[6] Cfr. https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
Critères d’agrément des médiateurs
Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur
INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR
DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT
30.03.21_reglement_formation.docx
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
30.03.21_recommandation_formation.doc
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
cfm-guide_fr_auto-evaluation_mediateur.doc
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
cfm-evaluation_finale_fr_des_candidats_mediateurs.doc
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015
définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes
deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
[7] Presenta una domanda separata per tipo di mediazione, ogni volta accompagnata da un fascicolo completo.
Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur
[8] Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur
[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.
Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur
[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT
[11] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/instances_de_formation_agreees33.pdf
[12] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/erkende_vormingsinstanties_nl_2020_1_0.pdf
[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.
[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.
[15] Critères d’agrément des médiateurs
Esempio di consenso:
Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.
INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR
[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.
[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.
[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.
BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.
[20] A condizione che
-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia;
-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.
[21] 30.03.21_recommandation_formation.doc
https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm
[22] Concetto di conflitto, violenza e molestie
-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);
-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;
-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;
-Chiarimento e gestione dei conflitti;
-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;
-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.
[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;
-Definizione di mediazione;
-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);
-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);
-Introduzione alla negoziazione ragionata;
-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;
– Struttura, processo, postura, ruolo, problemi, ecc.;
– I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo
[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);
-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);
-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;
-Mediazione nel diritto europeo e internazionale.
[25] -Concetti e metodi di comunicazione;
-Barriere alla comunicazione;
-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;
-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;
-Teorie del cambiamento;
-Mediazione a distanza;
-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.
[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;
– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);
– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;
– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);
– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);
-Principali correnti della psicologia;
-Principi di analisi e paradigmi.
[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;
– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;
– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.
[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;
– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;
– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;
– Gestione del quadro di mediazione;
– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;
– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).
[29] – Definizioni e principi;
– Regole e codici deontologici: – specificamente applicabili ai mediatori accreditati – secondo le altre professioni del mediatore;
– Portata della competenza, poteri del mediatore e rispetto della volontà delle parti;
– Questioni etiche legate a casi concreti.
[30] – Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni in relazione alla mediazione;
– Obblighi amministrativi, fiscali e sociali del mediatore accreditato.
[31] Questo è l’indirizzo dei mediatori accreditati:
https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur
[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
I mediatori che hanno perso il loro accreditamento hanno sempre la possibilità di recuperarlo a certe condizioni .
[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.
[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.
[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.
[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.
[39] Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes
[40] Il collegio può decidere di non attivarlo quando:
– I reclamo non è diretto contro un mediatore accreditato o un organismo autorizzato;
– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto sull’attività professionale del mediatore;
– La denuncia si riferisce a fatti che esulano dalla missione legale dell’organizzazione.
[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”
[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”
[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”