Per rispondere a questa domanda che potrebbe interrogare diversi mediatori italiani alla luce delle recenti vicende che hanno sottratto alla mediazione vitali risorse economiche[1], ho scelto qui di fare una attenta verifica in base a diversi parametri.
Sono entrati in gioco ad esempio la bontà delle leggi in materia, la formazione di base del mediatore, il numero dei mediatori per abitanti[2], il numero delle mediazioni per anno[3], la presenza di un registro statale, il fatto che la mediazione sia o meno gratuita, l’importo del pil pro capite ed il tasso di crescita annuale per il 2014[4].
In aggiunta ho poi considerato anche i dati che l’ONU ci fornisce in merito allo Human Development Index 2014[5]. È quest’ultimo un indice complesso non soltanto economico che tiene conto in estrema sintesi[6] dei seguenti fattori in un dato paese:
1) l’aspettativa di vita,
2) gli anni di scolarizzazione di base,
3) gli anni effettivi di scolarizzazione
4) il reddito nazionale lordo pro capite
In sostanza ci indica se in un paese esista o meno un livello di sviluppo umano:
- a) altissimo (posizioni da 1-49),
- b) medio alto (posizioni da 50-102),
- c) medio (posizioni 103-144),
- d) basso (posizioni da 145 a 187).
Ed i mediatori come tutti gli altri uomini hanno diritto di vivere ed esercitare la loro professione nel migliore dei mondi possibili, per parafrasare il Candido di Voltaire.
Posso dire che i paesi dell’Europa, ad eccezione di Bulgaria e Romania che possiedono un livello di sviluppo umano medio alto, recano per l’ONU un livello altissimo di sviluppo umano: la Norvegia è addirittura primo primo posto nel mondo.
Ci sono dunque paesi che sia per i fattori economici sia per quelli non economici, hanno sicuramente una posizione di maggiore rilievo ai fini delle nostre valutazioni.
Le mia scelta ed attenzione in base ai parametri indicati è caduta su sei Paesi tra i 28.
Dico subito che l’Italia non è stata presa in considerazione. Il nostro paese ha solo un pregio: oltre 200.000 mediazioni all’anno per la presenza di una non piena condizione di procedibilità [7].
Per il resto ho rinvenuto soltanto elementi negativi: l’Italia è al 23° posto per tasso di crescita (-0,20), al 20° posto per rapporto tra mediatori e numero di abitanti: il che significa non solo che abbiamo 1 mediatore ogni 7124 abitanti, ma che possediamo più mediatori di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania e Grecia messi insieme.
Il nostro livello reddituale pro capite ci pone all’11° posto in Europa e siamo al 26° posto per indice di sviluppo umano. Dati questi ultimi che non sarebbero malvagi, se non ci fossero così tanti mediatori e inesistenti risorse economiche destinate al settore.
La legislazione non è poi a mio giudizio la migliore possibile, dato che la maggior parte delle mediazioni si esaurisce come se fosse un mero adempimento burocratico in fase di un primo incontro che peraltro al momento è a totale carico degli organismi; i mediatori dal decreto del fare in poi non percepiscono alcunché se non si passi alla mediazione effettiva, cosa che avviene ben di rado.
La formazione per gli avvocati mediatori non trova eguali forse nel mondo per la sua povertà (15 ore), mentre per i non avvocati è in linea con gli altri paesi europei (50).
In materia di consumo abbiamo assunto un provvedimento di delega che si è semplicemente preoccupato di non mettere a disposizione risorse economiche e di salvare le conciliazioni paritetiche dagli strali europei: salvataggio peraltro effettuato in modo assai maldestro[8].
E dunque per la mediazione non c’è da aspettarsi granché di buono nonostante la Direttiva consenta di imporre la condizione di procedibilità anche in questo settore.
Detto ciò in ordine invece di appetibilità metterei i seguenti paesi:
1) Regno Unito,
2) Germania,
3) Danimarca,
4) Francia,
5) Irlanda,
6) Lussemburgo,
7) Paesi Bassi.
In primo luogo prenderei in considerazione il Regno Unito che è al terzo posto posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è l’ottavo in Europa, un tasso di crescita per il 2014 che lo pone al sesto posto in Europa ed un livello di sviluppo umano che lo esalta al 14° posto su 187 paesi del mondo (è all’ottavo posto in Europa).
Qui la mediazione è a pagamento: è forse l’unico paese al mondo dopo gli Stati uniti ove vivono mediatori professionisti che in qualche caso non sono costretti alla doppia occupazione.
In Scozia esiste poi un registro statale che fornisce adeguata pubblicità ai mediatori; vi è inoltre nel sempre nel Regno Unito un registro generale per gli enti fornitori di mediazione.
Non mi diffondo sulle caratteristiche della mediazione nel Paese dal momento che insieme agli Stati Uniti il Regno Unito è considerato la patria dei mezzi alternativi: rimando, per chi volesse approfondire, al mio saggio già presente su questo blog[9]. Aggiungo soltanto che seppure la mediazione sia istituto volontario, è fortemente promosso dalle Corti britanniche.
Quanto al settore del consumo il governo britannico ha annunciato a Gennaio 2015 di volere attuare la Direttiva 2013/11/UE come sistema residuale.
Nel Regno Unito ci sono ben 70 schemi di ADR e nessuno vuole rinunciare al proprio modello e dunque non è ipotizzabile un mediatore unico per il settore del consumo.
E così creeranno un nuovo sistema ‘residuale’ di ADR per colmare le attuali lacune; nomineranno il Trading Standards Institute (STI) quale autorità competente del Regno Unito per monitorare i fornitori di ADR nei settori non regolamentati; estenderanno di otto settimane il periodo standard di prescrizione di sei anni per i procedimenti giudiziari (per le controversie contemplate dalla direttiva) nei casi in cui ADR è in corso alla scadenza del periodo di sei anni; e con una normativa secondaria che dovrebbe essere adottata a breve ci saranno nuovi obblighi per le imprese circa la fornitura di informazioni ai consumatori per quanto riguarda la disponibilità di sistemi di ADR[10].
Al momento le ultime notizie dicono che il Civil Justice Council[11] ha istituito un gruppo consultivo per studiare il ruolo di ODR nella risoluzione delle controversie di consumo inferiori a 25.000 £ .
Ancora un cenno sulla formazione di base che nel Regno Unito si conquista con 40 ore di corso.
In ultimo ma non ultimo, secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione[12] nel paese si terrebbero oltre 10.000 mediazioni all’anno.
Nonostante la presente incertezza in materia di consumo ritengo che il Regno Unito fornisca già allo stato attuale opportunità che la portano appunto in cima alla lista.
In seconda battuta prenderei in considerazione la Germania, anche se non abbiamo dei dati ufficiali sui mediatori impiegati. Secondo dati ufficiosi è al settimo posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è il settimo in Europa ed un livello di sviluppo umano che la posiziona al quarto posto in Europa (sesto nel mondo). La qualità della vita è ottima anche se il tasso di crescita la vede soltanto al 13° posto.
La seconda posizione è però soprattutto motivata dal fatto che la legge sulla mediazione che è del 2012[13] doveva essere attuata attraverso apposito regolamento in relazione alla certificazione del mediatore; tale provvedimento è stato rimandato al 2016 poiché l’attenzione teutonica è stata catturata dall’attuazione della Direttiva 13/11.
Il 10 novembre 2014 il Ministero federale di giustizia e della tutela dei consumatori ha appunto presentato la proposta di legge sull’attuazione della Direttiva 2013/11/UE [14]. La Germania allo stato ha scelto l’arbitrato[15]. Il che non aiuta sicuramente lo sviluppo della mediazione.
Circa la formazione possiamo dire che sino a che non ci sarà una regolamentazione del mediatore certificato non avremo un quadro chiaro, ma in media i corsi in materia contemplano 120 ore.
In ultimo secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero più di 10.000 mediazioni all’anno ed è questo una dato che sicuramente pesa.
In terza battuta posizionerei la Danimarca che è al quarto posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è il secondo in Europa (anche se il tasso di crscita la vede soltanto al 14° posto) ed un livello di sviluppo umano che la posiziona al decimo posto su 187 paesi del mondo (quinto in Europa).
La Danimarca ha scelto di non applicare la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati[16]: non partecipa pertanto alla politica comunitaria in materia. Ma ciò non toglie che in questo paese si faccia ricorso ai metodi ADR.
La mediazione privata non è disciplinata dalla legge e le relative spese restano a carico delle parti.
la legge prevede però il ricorso alla mediazione nelle cause civili dinanzi a uno dei tribunali distrettuali[17]o regionali[18] o al tribunale marittimo e del commercio[19], nonché il ricorso alla risoluzione delle controversie nelle cause penali.
Se il giudice civile o commerciale ritiene che la mediazione sia adatta al caso sottoposto e se vi è richiesta delle parti in tal senso, può nominare un mediatore giudiziario e quindi porre le basi per una mediazione della causa civile (Retsmægling).
Non vi sono vincoli di materia, se non quelli di competenza del tribunale adito.
A fungere da mediatore, che deve essere imparziale e neutrale, può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente, o un avvocato che sia stato approvato dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi)[20] per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza.
Sussiste un elenco dei mediatori giudiziari che operano gratuitamente (le parti pagano soltanto i loro avvocati) e che sono avvocati (Advokatretsmæglere). E’ aggiornato al 14 maggio 2014: sono 49[21].
Il costo della mediazione per lo Stato è orario e all’indennità di mediazione, quando il mediatore è un giudice, vanno aggiunte le spese di viaggio.
Una mediazione in media dura cinque ore e per ogni ora l’indennità è di 1.450 Kr.
Le spese di trasporto e di viaggio sono calcolate nella cifra fissa di 600 Kr.
Dunque indicativamente il costo di una mediazione è al massimo di 7850 Kr che corrispondono a 1.052,72 €[22].
Il luogo della mediazione lo scelgono le parti: può essere un’aula di tribunale, ma anche lo studio legale dell’avvocato se questi è un mediatore; alla mediazione possono partecipare anche i consulenti che avranno così un ruolo attivo nella stesura dell’accordo, ma in difetto le parti hanno sempre la facoltà di presentare l’accordo all’esame dei loro consulenti prima che la mediazione si concluda.
Il mediatore determina comunque lo svolgimento della procedura insieme alle parti con un atto scritto preventivo in cui i partecipanti riconoscono l’applicazione del principio di riservatezza (divieto di testimonianza del mediatore[23], dei consulenti legali[24]; confidenzialità delle sedute separate, obbligo di riservatezza e confidenzialità delle parti e di chiunque sia coinvolto nel procedimento[25]), assumono nella libera disponibilità i diritti oggetto della procedura e sono resi edotti della facoltà di richiedere una consulenza in qualsiasi momento della procedura.
Il mediatore può incontrarsi con le parti anche separatamente, previa autorizzazione di queste ultime.
Il mediatore giudiziario di norma non propone soluzioni od individua i punti di forza e di debolezza nelle argomentazioni delle parti. Può solo eccezionalmente farlo, se le parti lo desiderano ed egli lo ritenga opportuno e giustificabile.
Durante la mediazione il legale mediatore non può in alcun modo pubblicizzare il proprio studio professionale.
Se vi è qualche minaccia per l’imparzialità il mediatore ne deve comunque riferire alla Corte e alle parti prospettando la sua sostituzione con altro mediatore giudiziario.
La procedura può essere terminata dalle parti in qualsiasi momento, dal mediatore giudiziario nel caso in cui si renda conto che una delle parti non è in grado di partecipare significativamente alla procedura e di difendere i propri interessi, che vi è uno squilibrio tra le parti che influisce sulla procedura e che non può essere affrontato, che le informazioni assunte non rendono etica la continuazione della procedura, che un eventuale accordo sarebbe contrario alle norme imperative o determinerebbe un’incriminazione, che il conflitto non è adatto ad una mediazione o infine che la mediazione non manifesta più alcuna utilità o vi sia qualche altro importante motivo per concludere[26].
Qualora la mediazione conduca a una composizione della controversia potrà essere redatto un documento formale, al quale potrà far seguito l’archiviazione della causa.
L’esecuzione forzata può avvenire sulla base di un accordo di conciliazione raggiunto di fronte a un tribunale o altra autorità per le cui decisioni la legge preveda l’esecuzione forzata[27].
L’esecuzione può inoltre avvenire sulla base di un accordo di conciliazione stragiudiziale, avente forma scritta e relativo a obbligazioni debitorie rimaste inadempiute, qualora l’accordo indichi esplicitamente di avere valore esecutivo[28].
Quanto alla mediazione penale è possibile rivolgersi al distretto di polizia che esamina il caso[29].
Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una legge[30] che prevede su base nazionale e con riferimento all’intero sistema penale, una conciliazione volontaria tra vittima del reato e reo tramite l’ausilio di un mediatore neutrale che è in sostanza un agente di polizia specializzato in mediazione.
Il commissario di ogni distretto di polizia riunisce un collegio per la risoluzione dei conflitti, nell’ambito del quale la vittima e l’autore del reato, alla presenza di un mediatore neutrale, possono incontrarsi successivamente al reato stesso.
La mediazione può avere luogo solo se le parti vi acconsentono.
I minori di 18 anni, tuttavia, possono partecipare solo previa autorizzazione del tutore legale.
La mediazione può avvenire solo previa ammissione di colpa da parte dell’autore del reato.
All’incontro di mediazione non può partecipare né un avvocato che rivesta tale qualità, né un altro poliziotto[31].
Durante la risoluzione del conflitto il mediatore assiste le parti nella discussione in merito al reato e può aiutarle nella formulazione di un eventuale accordo che desiderino concludere.
La mediazione non sostituisce la pena o qualsiasi altra conseguenza legale del reato.
Peraltro la Danimarca da ultimo ha pubblicato il disegno di legge di recepimento della Direttiva 2013/11/UE in data 29 gennaio 2015 ed è stata scelta la mediazione[32] e dunque anche il futuro dell’istituto nella materia del consumo appare roseo nel paese.
È importante anche un cenno sulla formazione del mediatore: in Danimarca non è obbligatoria, ma ci sono master che contemplano anche 720 ore di corso.
Secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione[33] però si terrebbero nel paese tra le 500 e le 2000 mediazioni all’anno: soprattutto per questo particolare la porrei al terzo posto nella mia scelta.
In quarta posizione metterei la Francia. Da una parte la nuova legislazione (dal 1° aprile 2015) reca nuovo ossigeno ai mezzi alternativi perché gli atti introduttivi delle cause dovranno portare indicazione dei tentativi di composizione bonaria intervenuti tra le parti, ma è anche vero che nel paese transalpino vi sono tre o quattro strumenti (conciliazione, mediazione, procedura partecipativa e diritto collaborativo) che almeno in questa fase potrebbero ingenerare un po’ di confusione nel pubblico dei non addetti ai lavori.
Circa il consumo la Francia, al pari dell’Italia, con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière[34] ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo. Ad ogni buon contro la Francia ha scelto come strumento principe la mediazione[35] e questo è assai positivo anche se la mancanza di un registro statale ingenera per ora dubbi sul numero effettivo dei mediatori.
Allo stato attuale parrebbe al quinto posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ha un reddito pro capite che è il decimo in Europa, un tasso di crescita per il 2014 che la pone soltanto al 22° posto in Europa ed un livello di sviluppo umano che la posiziona al 20° posto su 187 paesi del mondo (nono posto in Europa), ossia prima del Lussemburgo.
Altra nota dolente è la formazione del mediatore che non è regolamentata, anche se dal 2009 i mediatori aderiscono ad un Codice etico che impone un continuo apprendimento; i mediatori avvocati di solito frequentano corsi di almeno 130 ore; non sono rari i master ed il ricorso alle certificazioni[36].
Infine secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero tra le 2000 e le 5000 mediazioni all’anno.
In quinta posizione vedrei l’Irlanda anche se allo stato attuale parrebbe al 13° posto per il rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti, ma il paese possiede un reddito pro capite che è il terzo in Europa, un tasso di crescita per il 2014 che la pone al primo posto ed un livello di sviluppo umano che la posiziona all’11° posto su 187 paesi del mondo (si tratta del sesto paese europeo per migliore qualità di vita[37]).
In ambito di consumo l’Irlanda ha preparato un primo progetto per il recepimento della Direttiva 2013/11/UE [38], dopo avere condotto una consultazione in merito a partire dal giugno 2014[39].
La formazione di base in mediazione ricomprende 60 ore.
Vi sono settori regolamentati dalla mediazione giudiziaria obbligatoria (ad es. quello dei sinistri).
Secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero tra le 500 e le 2000 mediazioni all’anno.
Al sesto posto posizionerei il Lussemburgo: è vero che per mediatori su abitanti si pone solo al 16° posto, ma si deve tener conto che il paese è assai piccolo (solo 2856 chilometri quadrati).
La legislazione della mediazione è peraltro di ottima fattura[40], vi è un registo dei mediatori statale e la mediazione è volontaria come nei paesi che precedono. La mediazione può essere gratuita o a pagamento. Gli elementi forti che depongono per questo paese sono il tasso di crescita che è il terzo in Europa, ma soprattutto il reddito pro capite che è il primo (€ 77.840,50). L’indice di sviluppo umano per contro lo pone soltanto al 21° posto, ossia avanti all’Italia per cinque posizioni.
In materia di consumo il progetto di legge di recepimento della direttiva 11-13 è stato depositato dal Ministro dell’Economia alla Camera dei Deputati il 16 febbraio 2015[41]. È il n. 6769.
Il punto di contatto è identificato con il Mediatore del Consumo, che oltre a informare i consumatori, ricevere reclami si occupa della risoluzione extragiudiziale delle controversie per cui non è competente altro organismo. Si può adire, tramite lettera, fax e posta elettronica.
Vi è poi un elenco tenuto dal Ministro dell’economia degli organismi di ADR.
Le parti devono poter aver accesso alle procedura senza l’assistenza dell’avvocato anche se ne possono chiedere la consulenza.
Anche per questo aspetto dunque la mediazione nei prossimi anni non può che esserne valorizzata.
Un limite per noi che siamo abituati a 50 ore, è costituito dall’accesso alla professione che avviene con master universitario (4 anni). Sono valutati anche i percorsi di mediatori stranieri che siano compatibili.
Infine secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero meno di 500 mediazioni all’anno: bisognerebbe conoscere gli importi di ogni mediazione, ma detto così costituisce sicuramente un anello debole.
In ultimo considererei i Paesi Bassi anche se i mediatori italiani qui potrebbero trovare una concorrenza insormontabile; un po’ perché il paese si pone al 24° posto per rapporto tra il numero dei mediatori e gli abitanti: vi sono 3793 mediatori, e un po’ perché ci sono molti mediatori che mediano dalle tre lingue in su.
Per il resto il tasso di cresita del Paese lo pone solo al 15° posto, ma il reddito pro capite è il quinto del Continente europeo e l’indice di sviluppo umano lo pone addirittura al quarto posto (terzo in Europa).
Quanto alla formazione di base si richiedono 60 ore di corso.
Nell’ambito del consumo il disegno di legge di recepimento della Direttiva 2013/11/UE è stato approntato dal Ministero della Giustizia e depositato il 2 luglio 2014; è stato approvato con modifiche dagli Stati generali il 27 marzo 2015[42]; il Comitato parlamentare per la sicurezza e la giustizia (V & J) del Senato lo sta analizzando.
L’attuale disegno di legge riprende la definizione della direttiva circa i metodi di composizione e dunque vi possono rientrare i metodi ADR più diversi. Anche questo può dunque dare smalto alla mediazione.
Circa la formazione sono sufficienti 60 ore di corso.
Infine secondo lo studio “Riavviare” la Direttiva sulla mediazione nel paese si terrebbero oltre 10.000 mediazioni all’anno, ma il numero e la capacità linguistica dei mediatori sono appunto forti deterrenti per un trasferimento.
Vediamo ora due tabelle riassuntive con i dati dei 28 paesi (manca la Finlandia perché non è noto il numero dei mediatori).
Nella prima trovano spazio i parametri: numero dei mediatori, popolazione (secondo gli ultimi dati che vedono in Europa una forte diminuzione), rapporto tra mediatori ed abitanti, presenza di un registro statale e formazione di base.La seconda tabella fornisce invece il rapporto tra mediatori ed abitanti, il tasso di crescita, il pil pro capite, l’indice di sviluppo umano, la gratuità o meno della mediazione ed il numero di mediazioni.
La seconda tabella fornisce invece il rapporto tra mediatori ed abitanti, il tasso di crescita, il pil pro capite, l’indice di sviluppo umano, la gratuità o meno della mediazione ed il numero di mediazioni.
Legenda:
M./Ab | Un mediatore per abitanti |
P./Ab | Posizione per abitanti |
T.c. 11-14 | Tasso di crescita al novembre 2014 |
P.T. | Posizione per tasso di crescita |
P.P.C. 12/2013 | Pil pro capite al dicembre 2013 |
P.P.C. | Posizione per Pil pro capite |
HDI 2014 | Human Development Index 2014 |
R.S. | Registro statale gestito da Stato e non |
G./N.g. | Mediazione Gratuita/Non gratuita (per gli utenti) |
g.p. | Gratuito patrocinio |
g.g. | Mediazione giudiziaria gratuita per le parti |
p.i. | Primo incontro |
[1] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/01/24/il-tar-del-lazio-decide-sulla-mediazione/
[2] Fonte per la popolazione italiana è l’ISTAT
Per la popolazione del Regno Unito: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/compendiums/compendium-of-uk-statistics/population-and-migration/index.htm
Per la popolazione dei restanti paesi: http://countrymeters.info/o capite: http://it.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita
[3] Per i dati circa il numero delle mediazioni cfr. http://www.mondoadr.it/cms/articoli/presentato-al-parlamento-europeo-lo-studio-riavviare-la-direttiva-sulla-mediazione.html
[4] Per il Pil pro capite e i tassi di crescita: http://it.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita
[5] Circa le informazioni sull’indice di HDI v. https://data.undp.org/dataset/HDI-Indicators-By-Country-2014/5tuc-d2a9?
[6] Per il dettaglio degli elementi che lo compongono cfr. da p. 160 lo Human Development Report 2014
Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. In http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
[7] Cfr. http://www.mondoadr.it/cms/articoli/presentato-al-parlamento-europeo-lo-studio-riavviare-la-direttiva-sulla-mediazione.html
[8] La norma di delegazione che riguarda la Direttiva 2013/11/UE recita quanto segue:
“1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
- a) esercitare l’opzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell’applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- b) prevedere espressamente, ai fini dell’opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente“.
Nella delega si chiede in buona sostanza, oltre al fatto che l’operazione non costi alcunché allo Stato:
1) di considerare ADR le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali e le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
2) che quest’ultime considerate ADR siano gestite collegialmente con un numero uguale di rappresentanti dei consumatori e professionisti (così come richiesto del resto dalla Direttiva all’art. 6 c. 5).
Dobbiamo dire che la Direttiva esclude di principio questo tipo di procedure perché c’è il rischio di conflitto di interessi, ma permette di considerarle ADR a certe condizioni. Il considerando 28 della Direttiva specifica che devono sussistere i requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti dalla Direttiva. Inoltre la qualità ed indipendenza degli organismi deve essere soggetta a valutazione periodica. Nella delega non c’è però alcuna traccia di queste ultime cautele richieste dalla UE.
[9] https://mediaresenzaconfini.org/2012/10/27/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-nel-regno-unito-inghilterra-e-galles-parte-i/; https://mediaresenzaconfini.org/2012/11/08/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-nel-regno-unito-parte-ii-scozia-ed-irlanda-del-nord/
[10] http://hsfnotes.com/adr/2015/01/05/uk-government-announces-plans-for-implementation-of-the-eu-adr-directive-and-odr-regulation/
[11] Si tratta di un ente pubblico non ministeriale patrocinato dal Ministero della Giustizia che ha funzione di advisory per coordinare la modernizzazione del sistema di giustizia civile. Cfr. https://www.judiciary.gov.uk/related-offices-and-bodies/advisory-bodies/cjc/
[12]Cfr. http://www.mondoadr.it/cms/articoli/presentato-al-parlamento-europeo-lo-studio-riavviare-la-direttiva-sulla-mediazione.html
[13] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2013/05/07/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-in-germania-news/
[14] http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Gesetze/RefE%20zum%20Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
[15] http://www.computerundrecht.de/38453.htm
[16]V. http://europa.eu/cit. La Danimarca peraltro non ha aderito nemmeno all’area dell’euro.
[17] Byretterne.
[18] L’Østre Landsret (tribunale regionale della Danimarca orientale) o il Vestre Landsret (tribunale regionale della Danimarca occidentale).
[19] Sø- og Handelsretten. Svolge la sua funzione dal 1862.
[20] La sua formazione in mediazione deve essere inoltre certificata dal suo COA e comunque deve partecipare nella materia a programmi di formazione continua.
[21] http://www.domstol.dk/saadangoerdu/retsmaegling/Documents/Liste%20over%20advokatmaeglere.pdf
[22] Cfr. http://www.domstol.dk/saadangoerdu/retsmaegling /
[23] § 2770 del Codice di rito.
[24] § 170 del Codice di rito.
[25] § 277 del Codice di rito.
[26] Linee guide etiche del procedimento di mediazione davanti al tribunale marittimo e del commercio del 29 gennaio 2009 in http://www.domstol.dk/saadangoerdu/retsmaegling/
[27] Ai sensi dell’articolo 478, paragrafi 1 e 2, del Lov om Rettens Pleje – Retsplejeloven (legge in materia di amministrazione della giustizia).
[28] Ai sensi dell’articolo 478, paragrafi 1 e 4 del Lov om Rettens Pleje – Retsplejeloven (legge in materia di amministrazione della giustizia).
[29] In Danimarca sono 14 sul territorio. L’indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni di contatto del distretto di polizia in questione si possono reperire sul sito Internet della Polizia di Stato danese (cfr. http://www.politi.dk).
[30] Legge n. 467, del 12 giugno 2009, relativa ai collegi per la risoluzione dei conflitti in connessione con le fattispecie di reato (Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling). Si può trovare sul sito di informazione legislativa https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125406
[31] Ordinanza del 15 ottobre 2010 (Bekendtgørelse om konfliktråd i anledning af en strafbar handling).
[32] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167846#Kap1
[33]Cfr. http://www.mondoadr.it/cms/articoli/presentato-al-parlamento-europeo-lo-studio-riavviare-la-direttiva-sulla-mediazione.html
[34] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id
[35] http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur/rapport_president_recommandations_mediation.pdf
[36] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/04/01/il-mediatore-professionale-in-francia-nel-2014/
[37] I primi paesi sono nell’ordine: Norvegia, Australia, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Uniti, Germania, Nuova Zelanda, Canada, Singapore, Danimarca, Irlanda, Svezia, Islanda e Regno Unito.
[38] http://www.djei.ie/trade/eudirectives/CurrentPosition.pdf
[39] http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/ADR_Consultation.pdf
[40] Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2013/04/10/sistemi-di-composizione-dei-conflitti-in-lussemburgo/
[41] http://chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1292969&fn=1292969.pdf
[42] https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150127/gewijzigd_voorstel_van_wet_3