Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in materia di mediazione

Nota sul gratuito patrocinio in mediazione e nella negoziazione assistita

Indice

  1. Introduzione e orientamento sino al 2021.
  2. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
  3. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
  4. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

  1. Introduzione e quadro normativo

 

Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.

Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.

Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter)  per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario  con l’art. 11-ter  del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica  sia l’art. 76 che il 77.  

Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.

Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.

Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3]

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016. 

Con un decreto del  Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.

Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.

Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].

Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto  compenso dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato[11].

 

  1. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021

 

La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].

Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.

La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.

Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14].  A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).

II decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 7 si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.

Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione  del  relativo valore”.

Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo  in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.

Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.

La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.

In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.

E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.

Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione. 

Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le  “Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese   dello   Stato  nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).

 

  1. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

 

La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].

Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].

Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.

Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].

Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).

Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a  € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).

Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l’ammissione)

1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].

 

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata)

1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)

1.         Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

 

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui  all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206

 

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:

  1. a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e  i contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche di autenticità.
  2. b) l’art. 11-octies, comma  1,  del  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione  e  di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»

Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

 

  1. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

 

Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:

  1. Capo I
  2. parte generale (art. 1-3)
  3. Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
  4. Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
  5. Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
  6. Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
  7. g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
  8. h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.

I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).

La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza  si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.

Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.

La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.

Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento,  a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.

Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.

L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita  al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].

Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].

Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del

compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]

 

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

 

Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.

Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].

Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].

Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.

L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della  domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.

Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).

Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:

  • SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
  • CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
  • La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.

Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal  decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato dal richiedente.

il  COA  stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].

 

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

 

All’avvocato che assiste  la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita,  spetta  il  compenso  previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].

Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].

Valore

Da €0.01

a € 1.100

Da € 1.100,01

a € 5.200

Da € 5200, 01

a € 26.000

Da € 26.000,01 a € 52.000

Da € 52.000,01

A 260.000

Da € 260.000,01

a 520.000

Fase dell’attivazione

31,50

142,00

220,50

268,00

504,00

685,00

Fase di negoziazione

63,00

283,50

441,00

535,50

1.008,00

1.370,50

Conciliazione

123,00

553,00

860,00

1.044,00

1.965,5

2.671,50

 

Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.

Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.

Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.

Ai sensi dell’art. 15-septies, commi  3  e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art.  11-septies, comma 2 del decreto-legge  n.  132  del  2014[65].

L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.

Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

Ai sensi dell’art. dall’art.  11-septies, 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.

Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

L’istanza di conferma  contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):

1)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello Stato[69];

 2) le generalità della parte assistita dal richiedente,  ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

 3)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente ha calcolato il proprio compenso;

 4) l’indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l’accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all’art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];

 5)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione  e la   data dell’accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli affari di mediazione;

 6) fuori dal caso di cui  a punto precedente,  gli  estremi  della ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del Consiglio  nazionale  forense,  dell’accordo  di   negoziazione,   in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del  2014,  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del  2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.

 7) la dichiarazione di volontà  del  richiedente  di  avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].

L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014 prevede appunto che la liquidazione e il   pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.

 8) la parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];

 9) la dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in ordine alla permanenza, al  momento  dell’accordo,  delle  condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto  legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del  decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75]  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In altre parole l’interessato deve dichiarare che  al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.

Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.

Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

 Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.

Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.

Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].

Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato  e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].

Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.

L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].

  Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.

 Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

 

 Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione,  per diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].

La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].

L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”

Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.

Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

 L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi. 

 A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.

In tali casi il Ministero  provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).

Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere  intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento.  In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].

 Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia. 

 

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

 

L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].

Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.

Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile  dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].

Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].

I dati sono conservati per dieci anni.

I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5),  quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].

 

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.

Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero  della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].

Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma  sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

 Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.

In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).

Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero.  L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non viene indicato un termine di vigenza  nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.

 

 

[1] L’importo  indicato  nell’art.  76,  comma  1,  del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato  ad euro 12.838,01.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg

[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.

[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).

http://www.edizionieuropee.it/law/html/167/eu17_02_036.html

[4] https://www.ordineavvocatigenova.it/news/07-12-2013-circolare-cnf-06122013-n-25-c-2013.html

[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art.  124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede  il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.

L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).

La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.

[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;

che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;

ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);

che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;

che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.

[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).

https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058

[8] Cfr. Tribunale di  Tempo Pausania 19 luglio 2016  per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).

Ancora Tribunale di  Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[9] Per due ragioni:

  1. a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
  2. b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).

[11] ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  è  tenuta  a   depositare   all’avvocato   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[12] https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2022/pronuncia_10_2022.pdf

La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.

[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206

[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”

Rimando il lettore per quest’ultima previsione all’articolo  https://mediaresenzaconfini.org/2023/08/10/nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023-23a04557/

[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante  delega  al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia di esecuzione forzata. (22G00158)  (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.

[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Sezione I

Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

[17]  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione  del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio

contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”

[18] CAPO II-bis  (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale)

[19] Con l’art. 41, comma 1.

  1. Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e  di  cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),  g),  h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno 2023.

[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149.

[21] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e

delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-10-18;180!vig

[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

(GU n.212 del 12-09-2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig=

[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4)  che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica  a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.

[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.

[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,

di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della  sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.

L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi  riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.

Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.

Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.

Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”

[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”

[28] Si combini il comma 4 con il comma primo.

[29] https://e-justice.europa.eu/37129/IT/legal_aid?FRANCE&init=true&member=1

[30] Art. 15-undecies decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[31] Art. 11-undecies decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

[32] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

[33] Art. 76 (L) Condizioni per l’ammissione

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a  euro 9.296,22.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente della famiglia, compreso l’istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,  si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall’imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando  sono  oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei  processi  in  cui gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)

ART. 92 (L)  (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il  coniuge  o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui   all’articolo   76,  comma  2,  ma  i  limiti  di  reddito  indicati   dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[34]   ART. 77 (L)  (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione  alla  variazione,  accertata  dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al   consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel  biennio  precedente,  con  decreto dirigenziale del Ministero della   giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze.

[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente  al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

[36]  Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

  1. L’atto  di  notorietà  concernente stati, qualità personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
  2. La  dichiarazione  resa  nell’interesse proprio del dichiarante può  riguardare  anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualità personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell’articolo   46  sono  comprovati dall’interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà. (R)
  4. Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di   Polizia  Giudiziaria  è presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualità  personali  dell’interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  è  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[37] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[38] ART. 99 (L)  (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci   giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  1. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.

[40] ART. 85 (L)

  (Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma  1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene  l’indicazione del relativo valore.

[42] ART. 99 (L)   (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[43]    ART. 125 (L) (Sanzioni)

  1. Chiunque,  al  fine  di  ottenere  o mantenere l’ammissione al patrocinio,   formula   l’istanza   corredata   dalla   dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il  mantenimento  delle condizioni di reddito previste, è punito con la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro   1.549,37.   La   pena  è  aumentata  se  dal  fatto  consegue l’ottenimento  o  il  mantenimento  dell’ammissione al patrocinio; la

condanna  importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

  1. Le  pene  previste  al  comma  1 si applicano nei confronti di chiunque,  al  fine  di  mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

(omissis)

  1. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[44] ART. 88 (L)  (Controlli da parte della Guardia di finanza)

  1. Nei  programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di  finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  individuati sulla base di appositi criteri  selettivi,   anche   tramite   indagini   bancarie   e  presso  gli  intermediari finanziari.

[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg

[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[47] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione  dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.

Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”

[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.

[51] Art. 1  decreto 1 agosto 2023 (23A04556)

[52] Legge 206/21 e Decreto legislativo 149/22.

[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
  2. b) «ODM»: organismo di   L’ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. c) «numero d’ordine del ODM»: il numero  attribuito  al  ODM  al momento dell’iscrizione al registro  in  conformità  al  regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto  legislativo,    28 del 2010;
  4. d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato  in  attuazione  dell’art.   16   del   decreto legislativo n. 28 del 2010;
  5. e) «numero identificativo del procedimento  di  mediazione»:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione;
  6. f) «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione;
  7. g) «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformità  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  8. h) «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista dall’art. 2, del decreto-legge    132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  9. i) «accordo  di  negoziazione»:   l’accordo   che   compone   la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati;
  10. l) «COA»: il Consiglio dell’ordine  degli  avvocati  davanti  al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge    132   del   2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  11. m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione  delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
  12. n) «CIEId»:  l’identità  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d’identità elettronica;
  13. o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  14. p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale,  di  cui all’art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,    83  «Codice dell’amministrazione digitale»;
  15. q) «PEC»:  posta  elettronica      Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  16. r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti  univoci  dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura  elettronica  e  il suo indirizzamento;
  17. s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento  per gli affari di giustizia;
  18. t) «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero;
  19. u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
  20. v) «SID»: Sistema  interscambio  flussi    L’infrastruttura trasmissiva  dell’Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  società,  enti  e ditte individuali.

[54]   Art. 20 (Credito d’imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di  mediazione).

  1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto  l’accordo  di conciliazione,  un  credito  d’imposta   commisurato   all’indennità corrisposta  ai  sensi  dell’articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo  5,  comma 1, e quando la mediazione è demandata dal  giudice,  alle  parti  è altresì riconosciuto un credito d’imposta  commisurato  al  compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella  procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a concorrenza di euro seicento.
  2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della

metà.

  1. E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta  commisurato  al contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite dell’importo   versato    e    fino    a    concorrenza  di  euro cinquecentodiciotto.
  2. Agli  organismi  di  mediazione  è  riconosciuto  un   credito d’imposta  commisurato  all’indennità  non  esigibile  dalla   parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell’articolo 15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro ventiquattromila.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati.

  1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  2. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate  ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia  delle entrate – Fondi di bilancio”.

[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

[59] Ai sensi  degli  articoli  16, comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 16 c. 12

  1. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per  via telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24, l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  conforme  a  quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  a  cui   ricevere   le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal  Ministero  della giustizia è consultabile  esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli  avvocati. Con le  medesime  modalità,  le  amministrazioni  pubbliche  possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri  organi  o  articolazioni,  anche  territoriali,  presso   cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica  degli  atti

introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero  in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il  caso di  costituzione  in   giudizio   tramite   propri   dipendenti,   le amministrazioni  pubbliche  possono  altresì  comunicare   ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione  dello  stesso  elenco  di  cui  al   presente   articolo   e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,  presso  cui

eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Art. 16-ter.  (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

  1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall’articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio

2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

  1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si  applicano  anche alla giustizia amministrativa.

  1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco  di cui all’articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente  effettuata,  a  tutti  gli effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell’elenco   previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e, ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica   certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID, nella sezione ente dell’amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni, la  notificazione  può  essere  eseguita  all’indirizzo   di   posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell’elenco  di  cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per detti organi o articolazioni.

[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

[62] Art. 4 Determinazione del compenso

[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

  (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[65] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[66] La determinazione del valore è ancora oscura.

[67] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

[70] Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.

[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi

[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

[74] V. la tabella di cui al D.M. 55/14.

[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[76] Art. 6  Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.

[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.

[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

Art. 11-novies del decreto-legge  n.  132  del  2014

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.

[83] Art. 9  Procedure di utilizzo del credito di imposta

[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

  1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,  dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro  la data   di   presentazione   della   dichiarazione   successiva.  La compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale  sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da  cui  il  credito emerge.
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  3. a) alle imposte sui redditi, alle  relative  addizionali  e  alle ritenute alla fonte riscosse mediante  versamento  diretto  ai  sensi dell’articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire  il  versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  4. b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  5. c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a  500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  1. e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di  posizione assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti previdenziali, comprese le quote associative;
  2. f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49,  comma  2,  lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  4. h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

    h-bis) al saldo per il 1997  dell’imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui  all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come  da  ultimo  modificato dall’articolo  4  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

    h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per

settore;

    h-quater) al credito  d’imposta  spettante  agli  esercenti  sale cinematografiche.

    h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla  riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare  all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 

    h-septies) alle tasse scolastiche. 

  2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.

  2-ter. Qualora il credito di imposta  utilizzato  in  compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   è   fissata   con

provvedimenti  del  direttore   dell’Agenzia   delle   entrate.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono  altresì indicate le modalità  con  le  quali  lo  scarto  è  comunicato  al soggetto interessato.

  2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  i  contribuenti  a  cui  sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma  15-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la  facoltà  di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e dall’importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita  IVA oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la partita IVA risulti cessata.

  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni intracomunitarie,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  15-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica

del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non  siano  rimosse  le  irregolarità  che  hanno  generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato  tramite  i  servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.

Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.

[90]  Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  1. Al fine di contrastare fenomeni di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti  con  provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[91] Art. 12  del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca

[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies del  decreto-legge  n.  132  del  2014

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.

La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.

[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/20605

Attualmente quello di Via Arenula non è attivo.

[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

  1. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[98]  E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità

agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.

[99]  a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché  il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;

  1. b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di

autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

  1. c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
  2. d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
  3. e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

Fai clic per accedere a 00000006.pdf

[103] Art.  17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[106] Art. 43  Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

  1. Il  Ministero   della   giustizia   provvede   annualmente   al monitoraggio del rispetto delle previsioni  di  spesa  relative  alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi  di  eventuali scostamenti  rispetto  alle  predette  previsioni   si   provvede   a compensare  lo  scostamento  con  il   corrispondente   aumento   del contributo unificato.

[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  1. A decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
  2. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)

1. Introduzione.

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023  in sintesi.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.

7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.

7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.

7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.1.2  Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione obbligatoria preventiva.

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione 

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

*.*.*.*

  1. Introduzione

In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].

Questa nota riguarda il Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)[2].

La norma attua:

A) il comma  5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati”.

B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.

Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.

Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3]  si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].

 Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].

E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.

Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi

Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:

A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:

  1. Mediazione civile e commerciale[7].
  2. Negoziazione assistita[8].
  3. Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)[9].

Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.

B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].

C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).

D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.

E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].

Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.

I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.

Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:

1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.

2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.

3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta

Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2)  il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].

Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.

Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.

Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.

La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].

Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].

Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].

Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).

I crediti d’imposta  riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].

Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta

Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente)  il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].

Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].

Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41]  l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].

7 . I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione

Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].

L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è  volontaria)[44].

Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];

8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].

7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;

9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.

Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];

8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;

9)  il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione  

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

9) il numero del procedimento di mediazione;

10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio

L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].

Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].

In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];

9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda

Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].

L’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti  che  corrispondono  o  che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto,  in  caso  di  successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall’anno 2016.”

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo

La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].

Quelli che seguono sono i requisiti.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;

7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).

I requisiti richiesti sono i seguenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

 6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].

L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28[76]).

In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.

Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di  seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).


[1] DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[3] V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

Art. 19  Disposizioni transitorie  e art. 21 Disposizioni finali

[4] Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

[5] recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_34&facetNode_2=4_70&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1205666

[6] Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

16.  A  decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.

[20] Salvo che non sia diversamente disposto.

[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

[24] V. Art.  11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2  si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”

[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.

[30]     Art. 61 Interessi passivi

 1. Gli interessi passivi inerenti  all’esercizio  d’impresa  sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l’ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito d’impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione  dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad attività o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attività  o  beni produttivi di proventi computabili e ad attività o  beni  produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai  fini  dell’applicazione  del periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per cento.

[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio

[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali,   l’Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento

[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.

[44] Art.  3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[46] Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le  ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

[47] Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta   commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[49] Attualmente non ottenibile.

[50] Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.

[52] Artt.  3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”

[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[56]  V. art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[58] Art.  3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[60]  Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2.  La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,

commi 4, 5 e 6.

 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

[61] Art. 20 comma 2, secondo periodo

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

[62] Art. 20, comma 3

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[64] Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

[65]  Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

 (Omissis)

  2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

(Omissis)

[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) 

  1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 

  3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

  4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

[67] Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.

Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria  avvenuta con successo e la disciplina della c.p.  è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?

Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?

Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?

[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso  corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo,  nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[72]  Decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

Art. 1  Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorità giudiziaria

   1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non è stata assunta in  decisione,  le parti, con istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita  altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano  nel  contratto  collettivo  di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per  le  controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia  di  responsabilità extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero la corte di appello per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  per  le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore inferiore  ad  euro  100.000.   Gli   arbitri   sono   individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque   anni   nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque anni condanne definitive comportanti  la  sospensione  dall’albo e che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno  reso  una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

 2-bis.  La  funzione  di  consigliere  dell’ordine  e  l’incarico arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in  grado d’appello  e  il procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È  in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il  lodo  non  può  essere più pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo  338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del  lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia , da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri  per  l’assegnazione  degli  arbitrati  tra   i   quali,   in

particolare,  le  competenze  professionali  dell’arbitro,  anche  in relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della controversia, nonché’ il principio della rotazione  nell’assegnazione degli  incarichi,  prevedendo  altresì   sistemi  di  designazione automatica.

[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[75] Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28

[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con  mediazione demandata e collaborazione).

   1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione decentrata.

  2. Ai fini della valutazione di cui  all’articolo  11  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualità  degli  affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacità  e laboriosità del magistrato.

  3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

  4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di mediazione.

DECRETO 1° agosto 2023 disciplina del gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita

DECRETO 1° agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1° agosto 2023 

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Il mediatore penale a seguito della riforma Cartabia

A system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders

through reconciliation with victims and the community at large.

Oxford dictionary and thesaurus

  1. Introduzione

Questa nota non può prescindere da un concetto di base della mediazione, ossia il fatto che la mediazione investe la relazione tra le persone.

Le categorie specificate dal diritto: mediazione civile e commerciale, mediazione familiare e giustizia riparativa sono solo elucubrazioni di e per giuristi.

Nella realtà non esistono e soprattutto la mediazione non tollera le gerarchie che sembrano emergere dai primi decreti attuativi della riforma Cartabia.

Non esiste una mediazione di serie A ed una mediazione di serie B, esiste solo la mediazione.

Ci sono paesi (ad es. Finlandia) che hanno addirittura  approntato una sola disciplina per la mediazione penale e quella civile.

Nei paesi ove la cultura della mediazione è  diffusa non si procede ad insegnare la mediazione per settori: si consegna ai mediatori una formazione di base che consente di imparare ad ascoltare e ad aiutare le persone a comunicare e a negoziare, ossia a supportarli in una relazione al momento deficitaria. Poi ogni mediatore si specializza e ogni specializzazione è preziosa e reca indiscutibile esperienza.

Anche per i magistrati vige la regola che devono cambiare settore ogni dieci anni per non sclerotizzarsi.

La relazione poi a sua volta non può essere di serie A o di serie B a secondo dell’ambito in cui viene affrontata: tutte le relazioni hanno importanza e la crisi può avere risvolti delicatissimi per la vita delle persone anche in situazioni che appaiono agli occhi di un terzo irrilevanti.

Non è poi solo il danno economico che deve essere preso in considerazione, ma appunto quello relazionale che va ben al di là.

La strada della mediazione è dunque unica, anche se costellata di tante tappe: noi siamo tenuti in scarso conto dall’Europa per promozione dell’ADR (nel 2022 eravamo al 23° posto con 23 punti) proprio perché non abbiamo abbastanza specializzazioni, ad es. una mediazione del lavoro e una mediazione amministrativa.

Il mediatore deve poter spaziare per fare esperienza ed imparare.

Questo percorso virtuoso opera in mediazione familiare da diversi anni (in alcune regioni dagli anni ’80) con corsi di formazione, tirocinio, supervisione ed esami plurimi che costellano la vita di un mediatore familiare fino alla certificazione UNI.

Questo percorso virtuoso è venuto a crearsi anche per il mediatore civile e commerciale che insieme ad una formazione iniziale e continua, ricordiamolo, ha ormai almeno una esperienza di 13 anni (se non era prima conciliatore societario e ancor prima delle Camere di Commercio).

Non si può dire altrettanto in Italia dei Centri di Giustizia riparativa. 

Se un qualsiasi cittadino oggi volesse sapere quanti sono i Centri di Giustizia riparativa in Italia scoprirebbe che sono undici per la giustizia minorile[1]. Non troverebbe agevolmente informazioni però sulla mediazione penale per adulti. Né potrebbe sapere con un click quanti sono i mediatori penali, come accade in altri paesi, ad esempio in Portogallo dove ne abbiamo 250[2].

La mediazione penale è tutta da costruire in Italia e sembra che il Ministero invece voglia semplicemente sanare un percorso poco conosciuto, senza  un retroterra di regole che invece possiedono la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare.

Si tenga inoltre presente che anche i mediatori civili e commerciali e familiari hanno sviluppato una capacità di ascolto attivo, di equiprossimità ovvero di empatia[3], di riconoscere l’altro (e di fare riconoscere gli altri[4]); hanno imparato a gestire i sentimenti: la rabbia, la vergogna[5] e la paura.

Non si vede poi perché le parti non potrebbero avere fiducia del mediatore in quanto tale e senza etichette.  Egli tesse la tela della comunicazione con pazienza ed in assenza di giudizio. Il mediatore di per sé impara nella pratica quotidiana che cosa significa maturare sentimenti di precarietà, di sconfitta o di rivalsa, vedersi negare la dignità, constatare lo svilimento della memoria, percepire le offese alla verità e incontrare l’umanità ferita (e ciò a prescindere dal setting).

Il mediatore fa molta attenzione a dare spazio ad ogni punto di vista perché sa che così crea empowerment, è capace poi di orientare persone verso alla soluzione del conflitto e la gestione del futuro indipendentemente dal tipo di controversia.

  • La soluzione che sarebbe stata più ragionevole da individuare

Il Consiglio di Stato in un parere del 20 giugno 2023[6] sul trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa, scrive che l’applicazione nei procedimenti penali della giustizia riparativa è partita il 1° luglio 2023[7].

Teniamo presente, inoltre, che alla a fine del 2022 c’erano 1.433.352 procedimenti penali pendenti (Fonte: Ministero Giustizia[8]),  ma ovviamente il numero di persone coinvolte nell’ambito di tali procedimenti, che avrebbe interesse ad accedere ai programmi, era ed è di gran lunga maggiore.

Se è poi vero, come è vero, che il programma di giustizia riparativa porta solo benefici a chi lo attiva[9] (in taluni casi è addirittura prevista una diminuzione di pena), non sorprenderebbe che a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, si superasse facilmente il milione di istanze di accesso a tali percorsi.

Tale proiezione numerica non è il problema, ma lo diventerà considerando quanti ad oggi saranno inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.

Per mettere in opera la riforma Il 5 luglio 2023 il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, ha pubblicato  in Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali in materia di giustizia riparativa, di attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[10], che riguardano entrambi, tra le altre cose,  proprio la formazione ed hanno la stessa data, 9 giugno 2023[11].

Nell’attualità per capire se il sistema partirà si deve però guardare alla combinazione con la disciplina transitoria dettata dall’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Vista, infatti, la disciplina regolamentare sulla formazione (che è in vigore dal 5 luglio) i nuovi mediatori penali saranno pronti solo tra qualche anno.

Sotto il profilo temporale, prima che intervenisse la disciplina regolamentare, si stimava che ci volessero tre anni sulla base delle previsioni del decreto legislativo (v. art. 59 c. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[12]). Non c’era già la possibilità che, nelle more, potessero essere inseriti in elenco altri mediatori. Ora non si è più così ottimisti dal momento che il regolamento ha raddoppiato, rispetto all’art. 59, i tempi della formazione: 680 ore di formazione iniziale e 60 di continua.

Il tutto perlopiù da seguire in presenza: ci si chiede quanti laureati (si richiede la laurea) avranno il tempo di frequentare un corso di questo genere; di solito a questi percorsi (si pensi alla mediazione familiare) si dedica un sabato al mese. In questo caso, escludendo il tirocinio, ci vorrebbero cinque anni, se si dedicasse alla formazione tutta la giornata.

Il termine può essere preso per buono sempre che ovviamente sia tutto pronto, ovvero che le Università abbiano stipulato accordi sul da farsi con in Centri di Giustizia riparativa, abbiano adeguato i lori programmi formativi, calendarizzato corsi/master in giustizia riparativa ecc…

Non si può poi pensare seriamente che i Centri di giustizia riparativi, con le risorse attuali, si possano occupare dei programmi e della formazione, data la mole dei procedimenti prima visti che potrebbero essere astrattamente oggetto di richiesta.

Ricordiamoci che la Giustizia riparativa costituisce probabilmente un diritto della vittima almeno dal 2012 con la Direttiva  2012/29/UE (Mannozzi)[13].

In questo stato di cose la cosa più ragionevole per rendere effettiva la riforma sarebbe stata quella di “reclutare” mediatori civili e commerciali e familiari già esperti (e appunto con un solido retroterra di regole alle spalle) e specializzarli nella materia della mediazione penale o comunque, più in generale, di coinvolgere quanti siano in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ex lege 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), rilasciato da un’Associazione Professionale iscritta al M.I.S.E.

Negli altri paesi UE ciò sarebbe stato normale. Non si fa differenziazione tra mediatori: la mediazione è unica, come dicevamo all’inizio,  e poi ci si specializza quanto si vuole.

Ad es. in Finlandia – che possiede la mediazione penale più avanzata al mondo – il mediatore può essere una persona che ha completato un corso di formazione in mediazione e che ha le capacità e l’esperienza richieste per svolgere correttamente l’attività e che è adatto al lavoro. Non ci sono preclusioni di sorta. Il corso è di 50 ore[14]. Ma quello che conta è la formazione avanzata: in materia di violenza domestica le ore sono 170 e quando si tratta di bambini e adolescenti il corso è di 100 ore. I mediatori sono monitorati e devono seguire pratiche uniformi[15]. Siamo quindi in linea con il decreto 150/22 senza le “discriminazioni” e gli aumenti spropositati del monte ore operati del decreto ministeriale.

In Polonia, cui sono stati attribuiti 65 punti e conduce la classifica per la promozione ADR nella UE, un corso specialistico in materia civile e commerciale dura 56 ore, in materia penale è di 22 ore, in materia familiare di 78[16]: ovviamente i mediatori fanno tutto e possono specializzarsi anche nel campo amministrativo.

In Svezia che pratica la mediazione  penale dagli anni ’70, il corso per mediatori penali è di 4 giornate (non è obbligatorio) e non ci sono preclusioni di sorta sui mediatori.

Il Ministero della Giustizia italiano, invece ed evidentemente, non concepisce la mediazione come un’unica materia con più specializzazioni e non premia chi si specializza; ha alzato un bello steccato stabilendo che mediatori civili e commerciali e familiari iscritti all’albo[17] non possano fare anche i mediatori penali[18].

E dunque si vuol fare ricorso nella giustizia riparativa alle risorse che già ci sono e che probabilmente – a pensar male si fa peccato, ma si indovina quasi sempre – hanno premuto perché avvenisse tutto ciò.

  • La disciplina transitoria ed i decreti ministeriali

 D’altronde questo sembra emergere in modo cristallino ed inequivocabile dalla combinazione tra l’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la sua attuazione[19]

La disciplina transitoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede, infatti, che sono inseriti nell’elenco di cui  all’articolo  60[20]  coloro  che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (?, dal d.m. sappiamo che si tratta del 30 dicembre 2022), sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

    “a) avere completato una formazione alla giustizia  riparativa  ed essere in possesso di una esperienza  almeno  quinquennale,  anche  a titolo volontario  e  gratuito,  acquisita  nel  decennio  precedente presso  soggetti  specializzati  che  erogano  servizi  di  giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero  della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli  di  intesa  con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

    b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita  da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia  penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

    c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia  o gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna,  avere  completato  una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere  in  possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in  materia  nel decennio precedente.

  2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è  disposto a seguito della  presentazione,  a  cura  dell’interessato,  di  idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel  caso  di cui  alla  lettera  b),  previo  superamento  di  una  prova  pratica valutativa, il cui onere finanziario è a  carico  dei  partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

  3. Con il medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2  sono  stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.”

Per comprendere pienamente questa norma si deve scorrere il tenore del DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848) che la attua.

I requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 93 bisogna averli ottenuti prima del 30 dicembre 2022 e basta una certificazione[21] da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie o ancora da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati convenzionati con Ministero.

Lo stesso termine del 30 dicembre 2022 e della relativa certificazione è previsto per la lettera b), ma il decreto ministeriale ha “cambiato le carte in tavola” non prevedendo 240 ore di corso e 100 ore di tirocinio, ma altri requisiti, ossia 480 di corso e 200 ore di tirocinio. Il possesso altresì del requisito di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi[22], del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa di 6 ore davanti ad una commissione[23].

Il che rende francamente quasi impossibile che ci possano essere molti soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 93 che alla data del 30 dicembre 2022 abbiano già i requisiti previsti nel giugno 2023 e pubblicati nel luglio 2023.

Per la lettera c), ovvero i prestatori di “servizio presso i servizi minorili della giustizia  o gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna” sono sufficienti certificazioni ed attestazioni[24]. In quest’ultimo caso si potrebbe, tra l’altro, anche dubitare della terzietà del mediatore appartenente all’amministrazione (un po’ come nella defunta mediazione tributaria).

In ogni caso realisticamente si può immaginare che i mediatori iscritti in elenco saranno prevalentemente quelli di cui alla lettera a) che hanno ottenuto i requisiti prima del 30 dicembre 2022 e quelli della lettera c).

Ovvero i mediatori penali già in servizio per cui è stata operata una sorta di “sanatoria”.

Si aggiunga che tali mediatori dovranno presentare  domanda di iscrizione all’elenco ministeriale, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’art. 11, comma 1[25]. I modelli sono stati approvati solo il 2 ottobre  2023 (Con i decreti dirigenziali prot. DAG 5187 e 5193). Allo stato, dunque, pochi hanno potuto vedersi approvata una domanda.

Ma ciò che è stabilito dalla norma transitoria nei casi a) e c) non  coprirà di certo il fabbisogno.

E a dire il vero, già i requisiti  dell’art. 59 del decreto legislativo 150/22 per chiedere l’inserimento nell’elenco dei mediatori penali (240 ore e 100 ore di tirocinio), erano forse troppo stringenti, almeno in partenza, in relazione a quello che è il contesto italiano della mediazione penale. Figuriamoci ora.

La somma dei soggetti che, istituito l’elenco potrebbero entrarvi, presumibilmente non supererà le cento unità.

Il fatto che il Ministero si affidi oggi a chi ha già esperienza in materia può stare nella natura delle cose perché il servizio parta, ma il problema è come affrontare la presumibile domanda di programmi riparativi che si svilupperà nei prossimi mesi ed anni con un percorso di specializzazione così lungo e certamente non poco costoso.

E siccome i mediatori esperti formatori sono coinvolti anche nella formazione e nella valutazione ci si chiede come faranno ad affrontare tutte le sfide.

  • Il nuovo percorso di formazione per il mediatore penale

Il nuovo percorso di formazione disegnato dal d.m. 9 giugno 2023[26] anche per coloro di cui alla lettera b) dell’art. 93 (ossia della norma transitoria) è presto e sinteticamente descritto.  

Il percorso di formazione sarà gestito dalle Università in collaborazione coi centri riparativi.

Il titolo necessario per diventare mediatori penali sarà almeno la laurea.

Le classi di aspiranti mediatori esperti saranno formate da 25 persone al massimo.

Sarà richiesta una prova di ammissione che  verrà organizzata dalle Università. In relazione a detta prova il candidato deve presentare il curriculum e una lettera motivazionale.

La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché  il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.

Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.

La formazione iniziale si suddivide in teorica e pratica.

La formazione teorica ricomprende  160 ore effettive (10% al massimo di assenze)  oltre alla previsione di seminari specialistici a discrezione dell’Università.

La formazione di 160 ore avviene in presenza ( solo 1/4 da remoto);  i seminari specialistici possono tenersi anche da remoto (la telecamera in ogni caso deve essere sempre accesa[27]).

La formazione pratica  è fatta dai centri tramite mediatori esperti formatori ed è di 320 ore e si svolge integralmente in presenza.

Vi è poi un tirocinio curriculare presso i centri; 200 ore con affiancamento di almeno 10 programmi.

Si deve ovviamente superare una prova finale.

La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.

A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione.

La prova finale teorica, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.

La prova finale  pratica, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.

La prova finale (teorica e pratica) si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova.

A questo punto il mediatore dovrà essere inserito, a sua richiesta, nell’elenco ministeriale. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione.

Vi è poi la formazione continua annuale,  assicurata dalle università e dai centri, in collaborazione paritetica (60 ore). E ciò per 50 discenti al massimo (almeno ¾ in presenza); in presenza deve tenersi la parte pratica.

Il decreto ministeriale ci descrive anche la formazione dei formatori.

I candidati devono avere una comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.

La formazione iniziale  assicurata da Università e Centri sarà di  80 ore (60 in presenza).

La formazione continua, sempre in relazione al massimo di 50 partecipanti, sarà di 30 ore annuali in presenza di preferenza (o a telecamera accesa).

Ovviamente per i primi formatori di mediatori esperti la disciplina sarà diversa[28].

  • Una sintesi delle perplessità

Rimarchiamo sommessamente che l’art. 59 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede una  “formazione iniziale di almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 680 ore.

La formazione continua  consiste per l’art. 59 “in  non  meno  di  trenta  ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico,  nonché  allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 60 ore.

A livello di mediazione comparata una cosa del genere si riscontra solo nei programmi per mediatori familiari in Francia ed in quella per mediatori civili e commerciali nella Federazione Russa. Al di sopra (forse) ci sono solo percorsi di laurea in Malta e in Lussemburgo.

Ce lo possiamo permettere con le nostre pendenze?

Evidentemente no, ma c’è comunque una volontà di blindatura della mediazione penale, una volontà di mantenere un monopolio, peraltro anche palesemente espresso attraverso il divieto ai mediatori civili e commerciali e familiari di diventare mediatori penali.

E non sappiamo peraltro al momento che cosa il Consiglio di Stato pensi della prescrizione  contenuta nell’art. 9 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848): “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;” peraltro si prevede addirittura, in caso di inosservanza, anche la cancellazione d’ufficio dall’elenco (art. 14)[29].

  • Le fonti normative della giustizia riparativa e le incompatibilità

Tale accanimento non trova alcun appiglio nelle fonti della materia.

La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”

La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.

Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

Non si comprende a livello di principio perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.

L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:

“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco”.

Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto.

Ma andiamo con ordine.

È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa

La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.

Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.

L’ art. 43 c. 2 d.lgs. 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”

Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?

Andiamo ora a vedere le fonti internazionali della mediazione penale.

La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.

In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.

Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.

Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.

In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.

Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.

Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”

“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.

18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.

19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.

20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”

Nessuna incompatibilità è dunque prevista.

È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.

Essa definisce la mediazione penale come  «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).

Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4  prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».

E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.

Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.

Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”

Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.

Non possiamo che chiedere dunque al Ministero da quali norme  ha ricavato le incompatibilità predette.

  • Le palesi violazioni dell’art. 9 c. 1 lett. a)  e le ulteriori criticità del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848)

Il 17 marzo 1791 in Francia fu emanata la Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente.

L’art. 7 di questa legge è ancora in vigore oggi nel 2023 e prevede che ““A partire dal prossimo 1° aprile chiunque sarà libero di esercitare negozio o  professione, arte o mestiere a suo piacimento; ma sarà tenuto a procurarsi preventivamente una licenza, a pagarne il prezzo, e a conformarsi ai regolamenti di polizia che sono o potranno essere emanati[30].”

In Francia, dunque, in un paese dell’Unione Europea, una norma come quella dell’art. 9 c. 1 lett. a)[31] del d.m. 9 giugno 2023[32] non sarebbe nemmeno concepibile.

Il Ministero italiano, di un altro paese aderente alla UE, non sembra invece nemmeno aver pensato alle conseguenze sul lato giuridico, oltre che sul lato umano, di escludere i mediatori civili e commerciali e familiari dalla mediazione penale.

La norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.m. 9 giugno 2023 è in primo luogo, così come scritta, comunque inapplicabile: “1.  I  soggetti  che  chiedono  l’inserimento  nell’elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti:   a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; (omissis)”.

L’albo dei mediatori civili e commerciali non è un albo anche se sul sito ministeriale viene indicato in questo modo.

Mai si parla di Albo nel decreto 180/10. Il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 che ha abrogato il 180/10 si riferisce all’albo degli avvocati  od al “ professionista iscritto a un albo o collegio professionale”.

L’albo dei mediatori non esiste perché, se esistesse l’Istat censirebbe il mediatore civile e commerciale come professione e non lo censisce. Inoltre, se ci fosse un albo qualcuno pagherebbe dei contributi previdenziali e a qualcuno verrebbe pagata la pensione.

Nemmeno i mediatori familiari sono iscritti ad un albo, ma ad un semplice elenco in tribunale: basta leggere l’art. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). “- Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.”, o le disposizioni preliminari al Cpc (art. 12-bis e ss.) dove si parla di elenco per ben 8 volte!

E dunque anche per i mediatori familiari la parola albo non ha alcun senso e non è loro applicabile la previsione di incompatibilità di cui all’art. 9.

E non ha alcun senso nemmeno per mediatori esteri o italiani che abbiano conseguito i titoli all’estero, dal momento che non risulta allo scrivente che ci sia un paese UE ove i mediatori abbiano un albo.

In presenza poi di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, sussiste la regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva[33].

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (omissis)[34]

Il decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) non poteva stabilire quindi retroattivamente che determinate categorie di mediatori non possono essere iscritti in elenco. La legge non ha dato al Ministero la potestà in tal senso.

Inoltre, l’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola, prima facie, diverse norme.

L’art. 43 e 49 del trattato CE che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro.

Sono violati gli articoli 1 c. 5[35],  l’art. 10[36], l’art. 15 c. 2 lett. b[37], l’art. 18[38], l’art. 20[39], l’art. 25[40] della DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno[41].

Sono violati i considerando 5, 12, 34, 42, 44, 65, 68, 83 91 e 101 della medesima DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

L’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola l’art. 2 e 41 della Costituzione italiana.

L’art. 2 della Costituzione che garantisce ”i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”: l’art. 9 c 1 lett a) in discorso  viola una prescrizione costituzionale, se non una norma al di sopra della Costituzione,  nel momento in cui preclude il diritto al lavoro nel campo della giustizia a soggetti che per avventura e prima della norma in discorso avessero ottenuto la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare.

L’art. 9 c 1 lett a) viola l’art. 41 per cui “L’iniziativa economica privata è libera”. Non  si vede come la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare possano incidere sullo svolgimento della mediazione penale contrastando l’utilità sociale o recando danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (requisiti che vietano appunto una  determinata attività ai sensi dell’art. 41 c. 2).

Ricordo inoltre che ai sensi dell’art. 35 c. 2 del Codice penale “2. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.”

Se non ci può essere dunque sospensione superiore a tre anni per i condannati ” per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto”, come si può impedire addirittura lo svolgimento di una professione o di un’arte, a persone che non siano condannate per alcun reato, e che abbiano anzi delle qualifiche ulteriori rispetto a quella che si voglia conseguire?

Vi è ancora una palese violazione del decreto legislativo che ha attuato in Italia la DIRETTIVA 2006/123/CE  e dunque il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) per quanto riguarda gli articoli 10[42], 11 c. 1 lett. b[43] e 35[44].

In sintesi, non si può impedire ad un mediatore dei paesi membri che per avventura (nella maggior parte dei paesi UE è assolutamente normale) abbia tutte le qualifiche, né ad un mediatore italiano civile e commerciale,  se non in presenza di ragioni eccezionali ed oggettive che vanno esplicitate, di svolgere la mediazione penale.

In questo caso non ci sono motivi, di sicurezza (il mediatore è comunque tenuto al segreto professionale) né di indipendenza e di imparzialità già sanciti dalla legge per tali categorie.

Lo Stato inoltre non può varare norme penali per aggirare gli obblighi della Direttiva.

Nello stesso senso va la prassi della CGUE[45] per cui impedire l’accesso ad un lavoro od ad una professione, con conseguente impossibilità di partecipare a selezioni pubbliche, concorsi etc. in un altro Stato (o nel proprio) a chi ha conseguito un titolo di studio od un’abilitazione professionale all’estero viola le libertà di circolazione e di movimento nell’UE (artt. 45 e 49 TFUE) e la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE che disciplinano la materia (ex multis EU:C:2015: 652 e 239).

Nel caso de quo vi sarebbe inoltre la violazione dell’art. 8[46] della Convenzione dei diritti dell’uomo.

L’articolo 8 garantisce alle persone una sfera all’interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; Brüggemann e Scheuten c. Germania, decisione della Commissione; Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia, § 153). La nozione di autonomia personale costituisce un importante principio alla base dell’interpretazione dell’articolo 8 (Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], § 90). Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine concesso allo Stato sia ristretto (Fedotova e altri c. Russia, § 47)[47].

La Corte  ha ad esempio deciso che “Il titolo di studio conseguito all’estero, purché equivalente a quello del paese in cui si vuole spenderlo, o da uno straniero nel paese ospitante non può precludergli l’accesso al lavoro o ad una professione per pastoie burocratiche e/o per leggi non chiare: ciò viola la sua privacy (art. 8 Cedu). Infatti, l’annullamento di questo titolo di studio lede la sfera privata della persona (familiare, privata, lavorativa, sociale etc.), dal punto di vista materiale e sostanziale (inner circle) con gravi ripercussioni sul suo benessere, comportando un’indebita lesione dei suoi interessi economici e della sua credibilità professionale.”

L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola dunque anche la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE nel momento in cui impedisce ad un cittadino europeo ed italiano che avesse conseguito i titoli di mediatore civile e commerciale,  familiare  e penale all’estero di iscriversi all’elenco italiano dei mediatori penali e lede la sua sfera privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, in quanto la legge non prevede chiaramente che la professione del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare siano ostative all’esercizio della mediazione penale (e come potrebbe!) ed il margine concesso allo Stato è ristretto; non può prevedere senza che vi sia una violazione della Convenzione, che tale divieto sia posto addirittura da una norma regolamentare.

Ricordo inoltre che con una sentenza  recente il Consiglio di Stato in adunanza plenaria[48] ha respinto l’appello del Ministro dell’Istruzione che voleva impedire a cittadini bulgari di esercitare in Italia la professione di insegnante nella scuola pubblica,  stabilendo che “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata’“.

“La peculiare posizione ora descritta induce a ritenere fondata le richieste delle medesime appellanti di essere sottoposte ad un esame che in concreto accerti il livello delle competenze professionali complessivamente acquisite da ciascuna, all’esito del suo percorso di studi in Italia e della successiva formazione professionale svolta in Bulgaria.

In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20[49] (resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all’estero), il Ministero dell’istruzione è in altri termini tenuto:

— ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non, dunque, a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;

— a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva.”

Non si vede dunque come si possa precludere automaticamente e a priori l’iscrizione e un analogo esame “in concreto” a mediatori italiani per il solo fatto che siano civili e commerciali e familiari.

E ciò senza contare che la norma di legge prevede un percorso di 340 ore, mentre il regolamento arbitrariamente ha elevato il monte ore a 680, ha introdotto una “sanatoria” non prevista da alcuna previsione superiore per i mediatori penali già attivi ed i formatori di mediatori penali, ha infine richiesto in modo retroattivo e illegittimo di aver conseguito per i mediatori “non sanati” determinati requisiti – previsti dallo stesso decreto pubblicato a luglio 2023 –  al 30 dicembre 2022.

Con ciò si è leso sicuramente anche il legittimo affidamento che cittadini italiani ed europei potevano nutrire nei confronti della disciplina del decreto 150/22.

Anche il Coa Roma ha, da ultimo. ritenuto che “Il D.M. in questione appare pregiudicare gli interessi dell’Avvocatura con particolare riferimento alle cause di incompatibilità ed ai requisiti soggettivi di onorabilità.” Il Consiglio ha pertanto deliberato di impugnare il Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia emanato il 9 giugno 2023 che istituisce l’elenco mediatori esperti in giustizia riparativa[50].

La norma di cui L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) è dunque suscettibile di violare anche gli interessi degli avvocati che siano mediatori civili e commerciali e familiari.

Aggiungerei però che anche la norma di cui all’art. 19 c. 3 mi sembra troppo stringente e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell’avvocatura:” 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.”

Personalmente non ne comprendo la ratio, in specie se l’avvocato sia civilista e non penalista. E comunque dal punto di vista logistico ciò impedisce di fatto all’avvocato di fare il mediatore penale.

Appaiono infine bizzarre le incompatibilità previste delle lettere c) e d) dello stesso art. 19 c. 3 che dispongono: ”c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);

 d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;”.

Ci si chiede semplicemente come faccia il mediatore esperto coassegnatario ad essere un interdetto, mentre i mediatori civili e commerciali e familiari non possono, per il Ministero, fare i mediatori penali

Alla fine di questa nota non si può che chiedere al Governo e/o al legislatore di intervenire nella maniera che riterrà più appropriata a tutela della riforma che è stata appena varata, dei suoi protagonisti e della mediazione, prima che la vicenda veda la pronuncia del Tar del Lazio (che sembrerebbe attesa nel mese di dicembre).


[1] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/centri_per_la_giustizia_minorile

[2] https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf

[3] Sentire ciò che l’altro sente, senza assumere una posizione favorevole o contraria, di simpatia o di antipatia, rispetto al sentire dell’altro (MORINEAU).

[4] Nella concretezza del loro essere, dei loro bisogni, dei loro rapporti esistenziali, individuali e sociali, tornando a rendersi reciprocamente protagonisti — se possibile — della ricomposizione della trama della esistenza individuale e sociale (PALAZZO).

[5] La vergogna è portatrice di umanità e di dignità.

[6] Sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;

[7] “Inoltre, il comma 2-bis, aggiunto dall’articolo art. 5-novies, comma 1, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha previsto che le novelle introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale in riferimento alla giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase di esecuzione della pena decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire dal 1° luglio 2023, all’evidenza confidando nel rispetto dello stesso termine per l’approvazione del regolamento in esame, a dispetto della tempistica formalmente prevista dall’articolo 65.”

Art. 5-novies

 (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni  transitorie  in  materia  di  giustizia  riparativa). 

   1. All’articolo 92 del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa  di  cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero  5),  e  lettera  f), all’articolo 7, comma  1,  lettera  c),  all’articolo  13,  comma  1, lettera  a),  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2), all’articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all’articolo  22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28,  comma  1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1,  lettera a), numero 4), all’articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1), lettera  d),  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3), all’articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c), all’articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all’articolo  72,  comma  1, lettera a), all’articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e  all’articolo  84, comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di entrata in vigore del presente decreto”.

In particolare, l’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 ha introdotto una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22. Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199, entra invece in vigore il 30.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67) ai sensi dell’introdotto 99-bis del decreto 150/22 Entrano invece in vigore al 1° luglio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme).

In dettaglio non entrano in vigore il 1° luglio  2023 le seguenti modifiche o integrazioni:

1)            Il Codice penale (articoli 62 e 152).

2)            Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 656, 660).

3)            Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo: il 45-ter.

4)            la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)            Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)            Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

[8] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14#

[9] Considerando  n. 46 della direttiva n. 2012/29/UE.

[10] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159). (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[11] DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) (GU n.155 del 5-7-2023)

DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività. (23A03848) (GU n.155 del 5-7-2023)

[12] Art. 59

 Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

   1. La formazione  dei  mediatori  esperti  assicura  l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e  dei  principi  deontologici necessari a svolgere, con imparzialità,  indipendenza,  sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

  2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

  3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta  ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso  uno  dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.

 4. La formazione continua  consiste  in  non  meno  di  trenta  ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico,  nonché  allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

  5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie  e metodi  della  giustizia  riparativa,  nonché  nozioni  basilari  di diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  penitenziario, diritto minorile,  criminologia,  vittimologia  e  ulteriori  materie correlate.

  6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di  ascolto  e di relazione e  a  fornire  competenze  e  abilità  necessarie  alla gestione  degli  effetti  negativi  dei  conflitti,   con   specifica attenzione  alle  vittime,  ai  minorenni  e   alle   altre   persone vulnerabili.

  7. La formazione pratica  e  quella  teorica  sono  assicurate  dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai  Centri  per  la giustizia  riparativa  è  affidata  in  particolare  la   formazione pratica, che viene impartita attraverso  mediatori  esperti  iscritti nell’elenco di cui all’articolo  60  i  quali  abbiano  un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa  e  siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

  8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di  un  titolo  di studio non inferiore alla laurea e al superamento  di  una  prova  di ammissione culturale e attitudinale.

  9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la  qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in  seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

  10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di  concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e  teorica  di  cui  al  comma  7,

nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla  prova  finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

[13] Cfr. La voce GIUSTIZIA RIPARATIVA nell’Enciclopedia del Diritto, col. 464 ess. 2017.

[14] Sezione 10 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015

[15] Kehittämispäällikkö Henrik, Elonheimo, THL, SOVITTELUN TULEVAISUUS: KOHTI PROFESSIOTA? Sovittelijapäivät 7.2.2019 https://thl.fi/documents/10531/2388936/Sovittelijap%C3%A4iv%C3%A4t+

Elonheimo+2019+uusi+versio+FINALpptx.pdf/c9766275-64a7-4426-a989-

75fb3860cae5

[16] https://mediator.org.pl/zostan-mediatorem/kursy-szkolenia-z-mediacji/

[17] E  pure altre categorie: v. art. 19 del Decreto 9 giugno 2023  (23A03848).

[18] Sorge spontaneo domandarsi il perché il Consiglio di Stato sia stato investito solo degli aspetti relativi alla privacy e non di quelli sostanziali, sulla base di un Regolamento che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ( “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

[19] DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.

(23A03848)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[20] Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

   1. Oltre alla qualifica  di  cui  all’articolo  59,  comma  9,  per l’esercizio dell’attività  di  mediatore  esperto  in  programmi  di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco  di  cui al comma 2.

  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è  istituito  presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione  della eventuale qualifica di  formatori.  Il  decreto  stabilisce  anche  i criteri per la valutazione delle esperienze e  delle  competenze  dei mediatori  esperti,  al   fine   dell’ammissione   allo   svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione,  anche  per  motivi  sopravvenuti,   dall’elenco,   le modalità di revisione dell’elenco, nonché’ la data a decorrere dalla quale  la  partecipazione  all’attività   di   formazione   di   cui all’articolo 59 costituisce requisito  obbligatorio  per  l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina  le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di  onorabilità  e  l’eventuale  contributo  per l’iscrizione nell’elenco.

  3. L’istituzione  e  la  tenuta  dell’elenco  di  cui  al  comma  2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali già esistenti  e  disponibili  a  legislazione  vigente,  presso  il Ministero della giustizia,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato.

[21] Art. 5

Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma  1, lettera a), del decreto legislativo

 1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall’interessato mediante:

 a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o

istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;

 b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l’indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un’esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti dall’interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

[22] “…previo  superamento  di  una  prova  pratica valutativa, il cui onere finanziario è a  carico  dei  partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.”

[23] Art. 8

 Prova pratico-valutativa

 1. La prova pratico-valutativa di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall’art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle università e dai centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.

 2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all’art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all’art. 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1.

3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell’art. 59, comma

6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché’ delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:

 a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;

 b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma

dialogico di cui all’art. 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

 c) sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;

 d) capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;

 e) idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;

 f) specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.

 4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

 5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.

 6. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

[24] Art. 7

Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma  1, lettera c), del decreto legislativo

 1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante:

 a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all’epoca di presentazione della domanda;

 b) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché’ attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;

 c) apposita certificazione, attestante il possesso di un’esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell’ambito del servizio prestato dall’interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

[25] 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili salsito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[26] DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[27] È curioso che questo requisito non si precisi anche nella bozza di d.m. del 2 giugno per i mediatori civili e commerciali.

[28] Cfr. art. 10 DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848).

[29] Vi sono poi anche situazioni soggettive definite “incompatibilità” dal decreto su cui si potrebbe discutere e si discuterà nei prossimi giorni.

Art. 19

 Cause di incompatibilità

 1. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto:

 a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo;

 b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all’interno del distretto di corte d’appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;

 c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

 e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.

 2. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto, all’interno del distretto di corte d’appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d’assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.

 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

 4. Sussiste altresì incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:

 a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall’art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;

 b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;

 c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);

 d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;

 e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;

 f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;

 g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.

 5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.

 6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.

 7. Il mediatore esperto, all’atto dell’affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.

8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell’elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.

[30] A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

[31] Art. 9

 Requisiti soggettivi e di onorabilità

   1.  I  soggetti  che  chiedono  l’inserimento  nell’elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

  1. non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;

(omissis)

[32] DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.(23A03848)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[33] Alessandro Del Dotto, L’atto amministrativo è di regola irretroattivo.

https://www.altalex.com/documents/news/2008/10/09/l-atto-amministrativo-e-di-regola-irretroattivo

[34] Consiglio di Stato, Sentenza n. 4301/2008.

[35] 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

[36] Articolo 10

Condizioni di rilascio dell’autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a) non discriminatori;

b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) commisurati all’obiettivo di interesse generale;

d) chiari e inequivocabili;

e) oggettivi;

f) resi pubblici preventivamente;

g) trasparenti e accessibili.

(omissis)

[37] 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: (omissis)

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

(omissis)

[38] Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione

comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 35, paragrafo 2; d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

[39] Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi

[40] Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

[41] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF

[42] Art. 10

    (Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto,  l’accesso  e  l’esercizio  delle attività di servizi  costituiscono  espressione  della  libertà  di iniziativa economica e non possono essere  sottoposti  a  limitazioni non giustificate o discriminatorie.

[43] Art. 11 (Requisiti vietati)

1.  L’accesso  ad  un’attività  di  servizi  o  il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: (omissis)

b)  il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere   iscritti  nei  registri  o  ruoli  di  organismi,  ordini  o associazioni professionali di altri Stati membri (omissis)

[44]    Art. 35 (Attività multidisciplinari)

1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

a)   professioni   regolamentate,   nella  misura  in  cui  ciò  sia giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b)   prestatori   che   forniscono   servizi  di  certificazione,  di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui   ciò   sia   giustificato   per  assicurarne  l’indipendenza  e l’imparzialità.

2.  Nei  casi  in  cui  è  consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:

a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b)   sono  garantite  l’indipendenza  e  l’imparzialità  che  talune attività richiedono;

c)  è  assicurata  la  compatibilità  delle  regole  di deontologia professionale   e   di  condotta  relative  alle  diverse  attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

[45] Corte di giustizia dell’Unione europea

[46] 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della

propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

[47] Corte Europea dei diritti dell’uomo. Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_8_ita

[48] Sentenza del 28 dicembre 2022.

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/715

[49] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0166

[50] https://www.ordineavvocatiroma.it/ricorso-al-tar-del-coa-roma-giustizia-riparativa-d-m-9-giugno-2023/

Quale è il rapporto delle imprese con i meccanismi di risoluzione delle dispute?

Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].

A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla  Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.

Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.

La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.

Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.

Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38%  delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%)  e Slovenia (62%).

L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.

In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.

Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).

Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%)  e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.

Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?  

Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr  sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).

Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?

Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.

Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.

Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?

Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.

L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.

Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.

Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50%  quanto a soddisfazione.

Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.

Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).

Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%

Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).

Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?

Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].

Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.

Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il  58% delle aziende europee.

Non è facile per le aziende  a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende  di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.

In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.

Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%

I legislatori dovrebbero tenerne conto.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Italia51%64%48%14%13%24%36%10%34%48%
Estonia19%49%36%20%13%5%31%48%59%56%
Slovenia62%63%31%24%17%24%37%33%22%58%
Romania16%67%42%24%19%55%44%67%73%69%
Repubblica Ceca37%  63%20%30%15%27%34%27%15%41%
Portogallo22%56%40%30%7%15%11%30%29%35%
Polonia39%52%26%31%27%24%35%49%40%45%
Ungheria42%51%33%33%9%23%13%39%48%53%
Slovacchia60%52%24%36%17%24%33%55%52%58%
Belgio         24%48%20%39%41%25%42%33%63%64%
Grecia64%55%16%41%16%20%19%41%43%51%
Germania32%47%24%41%38%44%45%72%72%76%
Danimarca52%40%36%43%21%27%39%62%73%75%
Austria       35%47%17%45%21%33%36%59%62%76%
Lussemburgo27%41%20%48%46%8%53%57%60%49%
Olanda64%45%23%48%51%42%48%57%49%62%
Lituania33%40%23%49%44%46%45%68%69%65%
Cipro         32%44%12%50%10%20%30%69%67%31%
Francia26%31%29%52%17%20%28%77%71%78%
Spagna43%40%9%57%7%21%11%49%59%36%
Irlanda31%31%18%59%54%61%77%57%73%66%
Bulgaria      47%21%23%59%43%67%33%68%64%58%
Svezia26%17%20%61%66%92%65%73%61%66%
Finlandia37%16%25%63%30%32%64%82%62%51%
Malta29%35%6%65%1%17%33%81%83%81%
Lettonia          36%23%15%71%28%43%58%52%45%67%
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%
Gran Bretagna16%23%9%69%89%41%81%99%62%99%

[1] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-JusticeDataGR-Part1-2023_compressed.pdf

[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it

[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.

[4] Il 62% nel regno Unito.

Quanto guadagna un mediatore civile e commerciale nei paesi UE?

Pareri sul d.m. in materia di giustizia riparativa

Giustizia riparativa – Centri per la giustizia riparativa – Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza del 20 giugno 2023 Parere n. 974/2023 – data 28/06/2023 – Ministero della giustizia.

Parere del Garante per la protezione dei dati personali su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dai Centri per la giustizia riparativa – 17 maggio 2023 [9899898]

Le bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione cec

Dall’inizio di questo mese stanno girando tra gli addetti ai lavori diverse bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione civile e commerciale; quella che mi pare maggiormente credibile (ma è solo una sensazione personale) sembrerebbe quella datata 2 giugno 2023.

Il provvedimento è intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e recante l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Rispetto al d.m. 180 che sino ad ora ha regolato la materia dal 2010 la prima novità che si ricava dall’intitolazione è l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Ma di ciò non parliamo nella presente nota.

Non sappiamo ovviamente se questa bozza sia effettivamente quella definitiva: ammesso che questo sia il testo, dovrebbe essere stato inviato al Consiglio di Stato; visto la poderosità del provvedimento (51 articoli contro i 21 del d.m. 180/10) è probabile che passi ancora qualche giorno prima dell’ottenimento del parere e se vi saranno osservazioni è altrettanto probabile che torni sul tavolo del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy (si tratta di un regolamento concertato). L’intento è qui di darne un quadro generale che potrebbe certamente essere smentito in ogni momento.

Prima considerazione: il DM 180 viene abrogato.

Si registra un generale innalzamento dell’asticella dei requisiti per essere Organismo di mediazione e per mediare e dunque si richiede una maggiore qualità.

La norma disciplina tutte le forme di mediazione e formazione (cmc, consumo, internazionale e transfrontaliera)

Si prevedono poi per gli organismi stringenti e precisi requisiti di onorabilità per soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili e dei mediatori

Si richiede alle organizzazioni di mediazione di prevedere nello Statuto lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti: questo requisito ha destato non pochi malumori.

Gli Organismi dovranno dotarsi di una polizza assicurativa da 1.000.000 di €: oggi è di 500.000 €.

Confermato il numero di almeno 5 mediatori per organismo, ma si aggiunge che in ogni sede devono essere presenti 3 soggetti: il che significa che una sede secondaria dovrà gestire almeno due o trecento procedure per restare a galla.

Il responsabile dell’Organismo dovrà essere un mediatore.

Cambiano i requisiti di iscrizione: il mediatore iscritto ad  un ordine o collegio professionale dovrà avere il possesso almeno di laurea triennale per entrare in un organismo di mediazione: per chi scrive si tratta di un richiesta priva di logica (specie dal punto di vista storico: la storia non costituisce un punto di forza per il legislatore); per gli altri mediatori invece ci vorrà una laurea magistrale o a ciclo unico.

Per gli enti di formazione viene richiesto (peraltro dallo stesso decreto legislativo: vedi l’art. 16- bis del decreto 28/10): la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama; previsione questa che francamente mi ha stupito visto che l’indicazione era già un portato normativo del d.m. attuale.   Ovviamente le norme sono state scritte in modo che non cambi nulla e questa è una prerogativa del nostro paese.

E’ confermata per ogni Ente di formazione la presenza di almeno 5 formatori.

Si richiede ancora la presentazione del codice etico a pena di inammissibilità della domanda.

Mi pare poi una novità il silenzio-rigetto per l’iscrizione degli  Organismi ed enti.

Si prevede la comunicazione entro il 31 dicembre di ogni biennio della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi formativi dei propri membri.

Grande importanza è data alla trasparenza via web per Organismi ed Enti di formazione: dovranno pubblicare molti dati e diversi documenti (soprattutto per Organismi).

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale è socio o riveste una carica: non si capisce perché sia rispuntata questa previsione già censurata dalla giurisprudenza amministrativa. Non si capisce perché si debba costringere un avvocato a depositare un’istanza presso un organismo di cui non ha fiducia se ha invece fiducia nel l’organismo di cui è mediatore.

La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non dovrà essere inferiore a due ore, e dovreanno predisporsi le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata. In mediazione amministrata questo requisito non è attuabile almeno negli organismi pubblici.

Potrebbe cambiare il mondo della formazione in mediazione.

Formazione per i mediatori laureati in giurisprudenza:  chi ha la magistrale o la laurea a ciclo unico (ha superato la triennale ed ha conseguito poi la magistrale) in giurisprudenza deve partecipare ad 80 ore di corso; inoltre deve effettuare un tirocinio  mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. Si passa quindi da 50 a 80 ore ma si riducono della metà i tirocini.

Le 80 ore si dividono in 40 di teoria (di cui 30 ore anche online) e 40 di pratica: alla fine ci sarà una valutazione per quattro ore in presenza sia del modulo teorico sia di quello pratico oltre alla simulazione di una proposta del mediatore: la prova d’esame dunque diventa decisamente più seria o meglio ritorna ad essere quella che si faceva nel 2010 quando arrivò il decreto 28/10.

Il modulo teorico sarà dunque almeno di 40 ore da svolgersi in presenza o per 30 ore online, ma, lette le materie, dubito fortemente che basti quel monte orario; inoltre il modulo pratico richiede una introduzione teorica robusta di cui non c’è traccia nel provvedimento.

Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata: chissà per quale motivo. In questi anni ho riscontrato una totale mancata conoscenza in capo ai legali della normativa comparata.

Chi non è laureato in giurisprudenza e chi è iscritto a un ordine e collegio con laurea triennale (requisito quest’ultimo prima non richiesto) deve partecipare ad un corso uguale a quello per i laureati in giurisprudenza; ma si aggiungono 14 ore tenute da formatori teorici sulle nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore + ovviamente una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.

Ed io che dopo 40 anni che studio diritto pensavo di non saperne abbastanza. Visto, il legislatore ci dice che bastano 14 ore di corso. O forse non sarà che la conoscenza del diritto è pressochè inutile per un mediatore, a meno che non faccia una proposta?

La formazione continua rimane di 18 ore, ma diventa laboratoriale. Basta lezioni frontali e mi pare anche corretto.

Il formatore dovrà avere una laurea magistrale o a ciclo unico, dovrà essere un mediatore, aver tenuto corsi nella materia nel quinquennio anteriore; dovrà aver scritto tre contributi negli ultimi 5 anni (per il teorico) + 10 mediazioni con adesione nel triennio (per formatori pratici); sembrano essere sparite le particolari modalità di pubblicazione che oggi ancora reggono il sistema.

Anche in questo caso la formazione continua sarà 18 ore (attualmente sono 16).

La norma transitoria sembrerebbe poi prevedere 10 ore supplementari per formatori e mediatori che si sono formati nel regime anteriore (?).

Si prevedono poi calcoli complicatissimi per il regime economico della nuova mediazione.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei verbali di mediazione

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Si deve poi distinguere tra conclusione dell’incontro senza conciliazione o con conciliazione e tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria.

Se l’incontro si conlude senza la conciliazione sono dovute le somme di cui sopra, però diminuite di un quinto nei casi di mediazione obbligatoria.

In pratica per la Mediazione come condizione di c.p. al primo incontro (senza accordo) si pagheranno:

€ 32,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 60,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 48,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 96,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Mentre per la mediazione volontaria i valori restano inalterati (non c’è diminuzione di un quinto).

In sostanza PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) con importo già ridotto di 1/5 al primo incontro, oltre alle spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, si pagheranno (senza accordo):

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale INDENNITA’Totale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€32,00€48,00€80,00€99,36
Da 1.001 a 50.000€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato€88,00€136,00€224,00€273,28

Non mi dilungo su quel che può accadere in caso di accordo al primo incontro o sugli importi comunque dovuti per gli incontri successivi al primo: il legislatore stabilisce una tabella a scaglioni con calcoli che possono sensibilmente variare tra un minimo e un massimo

Di certo se l’importo per gli accordi venisse confermato saremmo anni luce da quello che si paga in Grecia o in Spagna per una mediazione.

Speriamo di no.

Attendiamo dunque la eventuale pubblicazione di quanto prescritto.

Discorso del Ministro della Giustizia francese sulla giustizia complementare al Congresso di Gemme

Discorso di Éric DUPOND-MORETTI,

Guardasigilli, Ministro della Giustizia

– Conferenza internazionale sulla mediazione giudiziaria

25 maggio 2023

Solo la consegna è autentica

Signora Prefetto,

Ambasciatore

Signor Presidente onorario, Signora Presidente,

Presidenti delle Corti,

Signore e signori della magistratura,

Membri del Consiglio di Stato,

Signore e Signori,

è per me un vero piacere essere qui con voi per la 9ª conferenza internazionale del “Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation”.

Il tema che discuterete in questi due giorni è particolarmente attuale: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?

Vorrei riformulare questa domanda in modo più generale, parlando di composizione amichevole e non semplicemente di mediazione.

La domanda è: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?

Ebbene, non cercate oltre! Ho la risposta alla vostra domanda, almeno per quanto riguarda la Francia, perché sono impegnato a garantire che la composizione amichevole nei tribunali francesi passi dal sogno alla realtà.

Ringrazio quindi molto l’associazione GEMME-Francia per questo invito, che mi dà l’opportunità di condividere con voi il mio impegno dal lancio della politica di composizione amichevole lo scorso 13 gennaio.

Vorrei innanzitutto sottolineare il notevole impegno dell’associazione GEMME in questo settore.

La vostra organizzazione è nata nel 2003 grazie all’impulso, e direi anche all’intuizione, di un grande magistrato, Guy Canivet, al quale vorrei rendere qui un sentito omaggio.

Da allora, negli ultimi 20 anni, la vostra associazione ha lavorato a livello nazionale ed europeo per promuovere la composizione amichevole, in particolare nel contesto del lavoro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia.

GEMME è oggi un attore chiave in questo campo, riconosciuto per la sua esperienza e regolarmente consultato da istituzioni nazionali e internazionali.

È quindi naturale che GEMME si candidi a far parte del primo Consiglio Nazionale di Mediazione, che sarà istituito nelle prossime settimane. E siamo molto contenti di farlo, perché porterete una ricchezza di prospettive al lavoro del Consiglio.

Nei prossimi giorni firmerò il decreto che stabilisce la composizione del primo Consiglio Nazionale di Mediazione.

Se il GEMME è presente ai massimi livelli, è anche al centro della pratica professionale dei giudici, che costituiscono la grande maggioranza dei suoi 800 membri.

In questo modo, fornisce ai giudici forum di discussione e quadri di riferimento che facilitano il loro lavoro quotidiano e contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura della composizione amichevole.

Uso la parola “cultura” in modo appropriato. Perché sì, la politica di composizione amichevole è un vero e proprio cambiamento di cultura, una rivoluzione nelle pratiche per i giudici, ma anche per gli avvocati e le parti in causa per cui lavoriamo tutti.

Certo, non partiamo da zero in questo settore, e la politica di composizione amichevole non ha visto la luce lo scorso gennaio.

Dalla legge dell’8 febbraio 1995, il primo grande atto legislativo sulla composizione amichevole, numerosi atti legislativi hanno testimoniato la determinazione del Ministero in questo settore.

Ad esempio, vorrei citare la legge del 23 marzo 2019, che sancisce l’obbligo di tentare di raggiungere un accordo amichevole prima di portare una causa in tribunale. Questa legge consente inoltre al giudice di ordinare alle parti di incontrarsi con un mediatore per eliminare la riluttanza a intraprendere un processo amichevole fornendo informazioni adeguate.

Più di recente, si può citare anche il contributo della legge sulla fiducia nel sistema giudiziario, che ha creato il Conseil National de la Médiation (Consiglio nazionale della mediazione), di cui ho parlato prima, e ha sviluppato servizi di conciliazione, mediazione e arbitrato online, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro il ricorso ai metodi amichevoli.

Ma noi ci spingiamo oltre.

La pratica della composizione amichevole non deve essere limitata a poche controversie.

Né deve essere praticata da pochi addetti ai lavori che accettano di sottrarre tempo alla loro giornata lavorativa per realizzare progetti pilota o buone pratiche. Infine, non deve comportare un aumento delle cause per i magistrati, perché sì, la composizione amichevole richiede tempo.

Lo sapete per esperienza, signore e signori della magistratura, voi che siete convinti praticanti della composizione amichevole.

Suggerisco quindi di lavorare tutti insieme per accendere i riflettori sulla composizione amichevole.

Come procederemo, dunque, e quali strumenti utilizzeremo per attuare questa politica?

La prima leva che voglio mobilitare è la formazione, dall’università all’ENM e alle scuole di legge.

Mi spiego meglio: fin dal primo anno di università siamo stati nutriti di una cultura del contenzioso. Abbiamo studiato le sentenze della Corte di Cassazione, abbiamo imparato la procedura giudiziaria e amministrativa, insomma pensiamo che una buona controversia si risolva con una bella sentenza.

A volte dimentichiamo che la giustizia può essere fatta, e fatta bene, al di fuori delle aule di tribunale. Questo cambiamento di cultura inizierà quindi con la formazione di nuove generazioni di giuristi, avvocati e magistrati al processo amichevole.

La seconda leva vi riguarda più direttamente: incoraggiare i giudici e gli avvocati, così come le parti in causa, a ricorrere alle transazioni extragiudiziali. Gli accordi extragiudiziali devono pagarsi da soli.

Conviene all’avvocato, che cambierà le sue pratiche, sarà meglio remunerato e vedrà i suoi clienti attratti dalla promessa di una controversia risolta in modo collaborativo e controllato.

Conviene ai giudici, il cui investimento in questo settore sarà riconosciuto nell’assunzione, nella valutazione e persino nelle statistiche.

E conviene al contendente, che potrà riprendere il controllo della propria causa e vederla risolta rapidamente.

La terza leva consiste nell’incorporare questa politica di composizione amichevole nel nostro Codice di procedura civile.

Per rendere le transazioni extragiudiziali più visibili e più facili da capire, riuniremo innanzitutto le disposizioni sparse che regolano questo settore in un unico libro del Codice di procedura civile dedicato esclusivamente a loro.

Introdurremo inoltre il principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento civile e il principio di proporzionalità procedurale, che derivano dalla nostra legge attuale e sono già presenti nelle norme europee di procedura civile.

Ciò comporterà un ripensamento della procedura pre-processuale. Le parti, assistite dai loro avvocati, decideranno se il procedimento debba seguire un percorso amichevole breve o un percorso contenzioso più lungo. Se la via amichevole ha successo, l’accordo raggiunto sarà ratificato entro un mese dal ricevimento da parte del tribunale.

Infine, per completare l’attuale gamma di accordi extragiudiziali, ho voluto introdurre due nuovi strumenti procedurali: la cesura e l’udienza di conciliazione extragiudiziale.

La “cesura” consisterà nel far decidere al giudice i punti chiave della controversia, lasciando poi che i punti successivi vengano risolti attraverso la mediazione.

Questa ARA si differenzia da altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in quanto il giudice svolge un ruolo centrale, richiamando i principali principi giuridici applicabili alla questione e consentendo alle parti di affinare le proprie posizioni e di conciliarle.

Il feedback delle consultazioni dimostra che i professionisti sono molto interessati a queste nuove disposizioni. Abbiamo tenuto ampiamente conto dei commenti espressi sulla bozza di decreto, che è stata inviata al Consiglio di Stato questa settimana.

L’ultimo pilastro della nostra politica è l’introduzione di strumenti di guida e di valutazione.

Questi saranno operativi a partire dall’autunno, insieme agli strumenti informatici necessari per la creazione della cesura e dell’udienza di composizione amichevole. In questo modo sosterremo e promuoveremo la cultura della composizione amichevole.

Signore e signori, concludo dicendo che ci credo.

Credo che la composizione amichevole stia passando dal sogno alla realtà.

Credo che possiamo realizzare questa rivoluzione culturale che altri Paesi europei hanno fatto prima di voi.

Credo nel vostro impegno di giudici, nell’impegno degli avvocati e anche in quello dei conciliatori e dei mediatori.

Credo che possiamo offrire ai nostri concittadini una giustizia più vicina, più veloce e più umana.

Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare! La politica di composizione amichevole è ora, con voi!

Grazie di cuore.

Il 477° articolo

Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.

Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.

Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.

Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.

Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.

Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?

Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”

E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.

Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.

Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.

Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.

In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!

Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.

Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.

Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.

In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.

Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.

E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.

Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.

Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.

Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?

Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?

Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.

Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.

Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?

Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.

L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che

Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.

Pensiamoci.

Quanto si spende per mediare  in Cina in un Organismo di mediazione?

Si  fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.

L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.

Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011

Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.

Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.

A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera

Meno di 26.348,16 € (inclusi 26.348,16 €) 131,56 €
Da 26.348,16 € a 65870,40 € (inclusi 65.870,40 €  yuan)1%131,56 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )0.5%526,96 € più lo 0,5% dell’importo contestato superiore a 65870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)0.1%856,32 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Da 658.704,01 €  a 2.634.816,032 € (inclusi 2.634.816,032 €)0.05%1383,28 yuan più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01
Da 2.634.816,032 €  a 5.269.632,07 € (inclusi 5.269.632,07 €)0.03% 2371,33 € più lo 0,03% dell’importo contestato superiore a 2.634.816,032 €
Più di 5.269.632,07 €0.01%3161,78 € più lo 0,01% dell’importo contestato superiore 5.269.632,07 €

1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.

2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:

(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;

(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;

(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.

3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.

4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.

5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.

Remunerazione dei mediatori:

Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €)856,32 €
Da 26.348,16 €  a 65.870,40 €  (compresi  65.870,40 € )         856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 € 
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)1910,24 €  più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Più di 658.704,01 €2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 €

1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.

2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.

3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.

4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.

4. Commissione di rimborso

Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.

La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.

Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino

 di sala riunioniCapacitàCanone di utilizzo standardStrutture e attrezzature accessorie
€/mezza giornata€/giorno
piccola sala conferenzeMeno di 10 persone105,39 €197,61 €Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga
sala conferenze media10-20 persone210,79395,22Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione
ampia sala conferenze20-30 persone329,35592,83Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente )

Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.

Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:

Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:

(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;

(2) Il tempo per lo studio del caso;

(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;

(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.

Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.

Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.

Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.

Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.

Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.

Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.

Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.

Fonte: http://www.bjac.org.cn/page/tj/shoufei.html

In attesa della novella del decreto 180/10

Per questioni di lavoro studio e spiego la riforma Cartabia un giorno sì e l’altro pure, così come accade, credo, a buona parte degli avvocati e degli appartenenti al mondo della mediazione

Siamo in attesa della novella del d.m. 180/10 e dunque il quadro non è ancora chiaro: questa cosa da mediatore mi preoccupa molto, ma penso che gli organismi e gli enti di formazione siano ancora più preoccupati di me.

Stiamo anche attendendo i d.m. in materia penale e non mi giungono segnali del fatto che la disciplina organica della giustizia riparativa abbia fatto sostanziali progressi: ma forse il mio piccolo punto di vista è angusto; io non sto ovviamente nella stanza dei bottoni e non so se e che cosa abbiano concertato le varie conferenze.

Voglio solo capire che ne sarà delle ipotesi applicative che dovrebbero entrare in vigore a fine maggio: senza centri di giustizia riparativa e senza mediatori rimarranno sulla carta.

La mediazione familiare poi è un soldato che si ritrova in un campo minato: ovunque mette il piede salta. E non servirà a nulla il prossimo comitato dei mediatori familiari a cui non so ancora se mi iscriverò.

Non servirà a nulla perché paradossalmente l’unico momento in cui si può tenere una mediazione familiare è quello antecedente all’inzio del giudizio: volevate sabotare l’istituto (e non lo dico certo io che lo avete sabotato, ma gli stessi componenti del tavolo in pubblico convegno), bravi ci siete riusciti.

Così tanto zelo potevate riporlo anche nella riforma del decreto 28/10: ma si vede che lì il problema della violenza domestica, di genere e degli abusi familiari non è presente; mi permetto sommessamente di dissentire.

Ma concentriamoci sulle modifiche del decreto 28: le mani mi prudono da parecchi mesi e ora è il momento di farle scorrere, seppure per cenni, sulla tastiera.

Una caratteristica dei paesi di civil law, si dice, è quella di dettagliare tutto con la legge, mentre nei paesi di common law si legifera proprio se non se ne può fare a meno.

Prova ne è ad esempio che se andate a cercare una legge sulla mediazione in Inghilterra non la trovate: ci sono solo le practice in materia.

Negli Stati Uniti l’ultima legge sulla mediazione di qualche importanza ha più di 20 anni e si va avanti ad advisor, ossia interpretazioni.

Dunque se decidiamo di dettagliare facciamolo bene, diversamente il settore della mediazione va in affanno.

Parto dall’art. 1 del decreto 28/10: da povero ignorante vorrei sapere chi sono le parti, in che cosa consiste l’assistenza degli avvocati, che cosa sia una procura sostanziale, che significa cooperare in buona fede e lealtà e ancora che cosa si intenda per “realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”. Mi interesserebbe sapere infine che cosa si intenda per somministrazione o per contratto d’opera.

In base al decreto legislativo, si intende: ed invece il silenzio è assordante.

O meglio si fanno strada in me, anche a seguito della pratica, interpretazioni bizzarre.

Con la bicicletta senza ruote che il legislatore ci ha fornito nel 2013 abbiamo fatto solo l’0,51 degli accordi su contenzioso; ergo i politici dicono tra cinque anni vi spazziamo via, ma dimenticano che con una bicicletta senza ruote non si poteva fare di meglio: il problema è che le ruote ce l’hanno tolte apposta perché non riuscissimo (“sforzati ma non riuscire” dice il Super Io freudiano: secondo me il legislatore si è ispirato proprio alla psicologia dinamica come rivista da Berne: i miei complimenti per la cultura).

E ora abbiamo una bicicletta con le ruote? Per me abbiamo dei trampoli nella migliore delle ipotesi.

Hanno aggiunto dei contratti come condizione di procedibilità che: 1) a parte quello di società di persone, non porteranno grandi numeri (per superare lo 0,51%) perché sono fattispecie ove sono in gioco know how e segreti di impresa; per queste cose gli imprenditori non vanno nemmeno in giudizio e si tengono le perdite, figuriamoci se si recano davanti ad un mediatore mai visto e conosciuto, 2) sono contratti da specialisti: non solo non li conoscono i mediatori, ma nemmeno gli avvocati che non si occupano di quei precipui settori 3) alcune fattispecie sono troppo generiche e comunque potrebbero sempre fare riferimento a rapporti di “lavoro mascherato” che il mediatore non può conoscere e per cui non è preparato.

Il termine dell’art. 6 anche con proroga non può essere rispettato in molti casi: se non interviene il Ministero dell’Economia, c’è il rischio che le Agenzie delle Entrate non riconoscano le esenzioni per i contratti “sforati”; peraltro la Commissione Bilancio a suo tempo ha dimezzato le risorse e quindi mi sento già le pulci addosso degli enti preposti (mi gratto che è un piacere).

L’art. 8 è un capolavoro di politica: peccato che i politici non capiscano nulla di come si organizzi una mediazione e quindi poi ce la dobbiamo cavare noi mediatori e soprattutto gli organismi. E’ impossibile ad un organismo anche solo medio basso rispettare il termine di effettuazione della mediazione tra i 20 e i 40 giorni: la norma è praticamente inutiliter data.

Ma il capolavoro gattopardesco sta nell’affermazione “cooperare in buona fede e lealtà per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.

Ora nel mondo ci sono due modi di affrontare la mediazione: quella legale di cui si parla qui che è fallita negli Stati Uniti da 30 anni (e che chissà perché è stata portata da noi, sic! ); gli accordi non si trovano in mediazione ma prima del trial, dopo aver appunto fatto un effettivo confronto sulle questioni controversie. La stessa cosa potrei dire di qualche paese del Nord Europa dove addirittura ti premiano con uno sconto sul contributo unificato se realizzi un effettivo confronto sulle questioni controversie (ma là un processo dura tre mesi, non 9 anni come da noi e pertanto la mcc è una sconosciuta; fanno mediazione penale e familiare).

Se vogliamo questa mediazione gli avvocati arriveranno al tavolo, si siederanno confrontandosi sull’oggetto e sulle ragioni delle pretese con tanto di messa a fuoco degli aspetti giuridici e poi saluteranno i mediatori con una “non conciliazione”.

Così allo 0,51 gli faremo un baffo.

E questo accadrà di sicuro se l’importo stanziato per il primo incontro sarà basso (voce di popolo, voce di Dio parla di 100 euro perché pare che un centesimo in più leda l’art. 24 della Costituzione, il che se non ci fosse da piangere sarebbe ridicolo a fronte dei 95 € che sborsa ogni italiano per la giustizia senza avere alcun processo in corso).

Se l’importo del primo incontro sarà alto, invece c’è qualche probabilità in più di mediare, ma la disciplina che divide la decisione sugli aspetti economici del primo incontro da quella sugli incontri successivi e sull’accordo, non rende certo facile l’esplicazione del modello di Harvard.

Assisteremo poi comunque a primi incontri dilatati non tanto per ragioni procedurali, ma solo per fare concorrenza agli altri organismi.

E comunque che modello usare per tempi ridotti? Sembra che nessuno se ne preoccupi o che escano le idee più strane in merito; ci si concentra sulle formalità come il cieco che dalla coda deve capire se si trova davanti un cane o un elefante.

Io trovo mediatori che hanno una preparazione sui modelli e sulle tecniche di mediazione che è imbarazzante e non per colpa loro: perché il lavoro era solo quello di fare verbali negativi (e anche un bambino di 6 anni può imparare a redigerli). Non hanno affrontato la mediazione vera, ossia quella effettiva che si faceva prima del 2012.

E dunque anche se affrontassimo la mediazione come l’affrontano coloro che l’hanno riportata in Occidente, non sapremmo da che cosa incominciare; sappiamo solo raccontare la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento.

Sulla mediazione telematica poi che cosa possiamo dire?

C’è un eccesso di delega grande come una casa, lede l’art. 1322 del Codice civile e la librtà economica di cui all’art. 41 della Costituzione; spiegatemi perché in negoziazione assistita si è prevista una disciplina differente, a che pro?. Se c’era qualcuno da foraggiare ditelo, diversamente io non capisco perché i verbali fatti in presenza vanno conservati per un solo triennio e quelli telematici in perpetuo. Senza contare poi che se per usare lo spid ho bisogno di uno smartphone per gli OTP (One time password) e di un PC per firmare allora vado a mediare in Danimarca; qui ci sono persone anziane che non hanno nemmeno internet perché sul telefono non lo vogliono.

E poi che dire del bipolare art. 11 che al primo comma ti chiede di allegare l’accordo al verbale e poi di incorporarlo seguendo le sirene della mediazione telematica. Non si è pensato che in questo caso quando si ha a che fare con accordi da trascrivere mettiamo nei guai il mediatore che diventa sostituto di imposta, visto che la firma digitale è unica e non si può specificare a che titolo si firma?

E sulla proposta fatta sua sponte quando gli avvocati non trovano un accordo che cosa diciamo? Che siamo mediatori e fare una cosa del genere lede l’autodeterminazione delle parti: lo sa il legislatore che il valore fondante della mediazione è l’autodeterminazione? La proposta va fatta prima, quande le parti sono a tanto così dall’accordo e non lo vedono, magari facendosi dare autorizzazione ad usare quanto emerge dal procedimento per evitare le insidie dell’art. 13 (dalla domanda e dall’adesione normalmente non emerge nulla su cui fondare la proposta). Ma che cosa ve lo dico a fare?

E veniamo ad un’ulteriore perla: il gratuito patrocinio. Dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata chiaramente avremo che la Suprema Corte ritornerà sull’argomento e dichiarerà incostituzionale il carrozzone ideato da chi poi ha stanziato la miseria di 2 milioni di euro. E le ragioni sono lampanti: perché non si può usare il patrocinio in mediazione volontaria? Perché l’avvocato che ha lavorato anche se non si raggiunge l’accordo non deve essere pagato? Perché non posso rivolgermi al mio avvocato di fiducia? Perché il d.m. deve prevedere dei compensi diversi da quelli che si possono vantare nella mediazione ordinaria? E che cosa c’entra il responsabile scientifico di chiara fama con la determinazione dei criteri dell’accordo? Così come peraltro sulle spese e le indennità di avvio (leggasi sul punto la relazione).

Ma veniamo ai crediti di imposta: perché devo dividere i crediti quando si tratta di mediazione obbligatoria positiva tra quello dell’avvocato e quello da procedura? Che cosa possono pensare le parti quando il mediatore prova affannosamente a spiegari i complessi criteri che li presiedono (peraltro ancora non del tutto sfatati visto che incombe il d.m.?).

Direi per ora buona notte. Alla prossima.

Il valore della Mediazione nella Riforma della Giustizia

Un ottimo saggio di Maria Martello in libreria dal 2 maggio.

Maria Martello ha insegnato Psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove ha anche coordinato il Corso di perfezionamento in Mediazione dei conflitti.
È stata Giudice on. presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’appello di Milano.
Formatrice alla mediazione umanistico-filosofica e Autrice di molti saggi tra cui La formazione del mediatore; Una giustizia altra e altra. La mediazione nella vita e nei Tribunali; Costruire relazioni intelligenti.

Un posto al sole, ossia nelle riviste ANVUR

Se mi chiedi di discettare della procura in mediazione secondo i vari orientamenti e poi mi dici che questo è un contributo scientifico e che quindi posso rimanere formatore e responsabile scientifico, io me ne sto e lo faccio: credimi sulla parola in tuttti i corsi che ho tenuto ho spiegato i vari orientamenti dei tribunali (li conosco).

Ma questo non fa di me un formatore o un responsabile scientifico.

Ma solo uno che si informa e magari paga un abbonamento ad una banca dati. Non farmi diventare un pc, che già faccio fatica ad essere umano.

Vedi a me della procura interessano altri aspetti che certo non mi daranno mai il tuo patentino.

In primo luogo il problema della procura è insolubile allo stato attuale per vari motivi: legislativi e politici (insieme alla Grecia siamo l’unico paese che ha l’assistenza obbligatoria da cui nasce la patata bollente).

Ma questo a te non interessa, basta che scriva del tribunale di Firenze piuttosto che della Corte d’Appello di Napoli e che esprima un parere in merito.

Ma questo a chi giova?

Caro legislatore, lo sai che in mediazione esiste una cosa che si chiama imparzialità e che il mediatore non è un consulente?

Io non possso dire ad un avvocato, anche se lo so, che la sua procura è scritta coi piedi e che è probabile che il giudice dichiari improcedibile la domanda. Verrei meno al mio ruolo.

Chiedimi invece come mi comporto con le parti e se conosco i fondamenti della mediazione.

Ma per tornare alla procura, dicevo che le cose che ti posso spiegare a te non interessano e quindi che te lo scrivo a fare.

Ad esempio potrei dirti che la procura alla lite è stata disciplinata per la prima volta nel 1892, perché il legislatore non si è mai fidato degli avvocati. Il fatto che oggi si dica che la mediazione non è un processo è che quindi la procura ad litem non può essere utilizzata in mediazione è figlio dello stesso antico pregiudizio, che gli avvocati possano fare dei danni se lasciati da soli.

La storia delle parti che devono essere presenti si sviluppa negli anni ’40 dello scorso secolo: ma gli si dà solo un fondamento psicologico; in realtà la ragione profonda risiede nel fatto che dai tempi di Carlo IX (metà del XVI secolo) gli avvocati in conciliazione (allora si chiamava così) non li voleva nessuno perché fomentavano l’inimicizia (come ebbe a dire qualche secolo dopo anche Voltaire e nel Ventennio ancora ce l’avevano per questa affermazione col grande filosofo: vedi la polemica sul Digesto).

La rappresentanza era fenomeno eccezionale nel mondo antico e non poteva essere data agli avvocati (che erano parificati ai faccendieri) ma ad uomini probi: un amico, un parente ed un vicino di casa.

La stessa assistenza era molto circoscritta: era riservata ai sordomuti, ai ciechi e quando l’altra parte era particolarmente “potente” proprio perché era seguita da un avvocato.

Un’inversione di questa tendenza l’abbiamo probabilmente solo negli Stati Uniti quando nel 1983 hanno modificato la Rule sixteen sancendo un principio chiaro: che le parti devono dare agli avvocati il potere di definire la controversia.

Ma queste cose, lo so bene, ai tuoi occhi caro Ministero, non faranno di me un formatore, un mediatore o un responsabile scientificico.

Che ci vuoi fare: abbiamo altri interessi.

Circolare del ministero della Giustizia del 14 aprile 2023

OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)”.

Circolare del Ministero della Giustizia per le organizzazioni di mediazione del 6/04/23

Corso di aggiornamento in modalità mista per mediatori 17-20 aprile 2023

Nonostante non siano ancora noti i decreti interministeriali attuativi della cosiddetta Riforma Cartabia che andrà in vigore nella parte più importante che pertiene ai mediatori dal 30 giugno 2023 è opportuno fornire cenno sia sulla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 sia sul decreto legislativo delegato 10 ottobre 2022, n. 149 e sul decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che impattano profondamente sulla disciplina attuale della mediazione, nonché un ultimo cenno al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151. I mediatori devono, in altre parole, essere messi a conoscenza di tutte le novità concernenti gli strumenti di giustizia complementare.
Il corso di aggiornamento si rivolge certo a mediatori formati ma è opportuno rispolverare determinati concetti specie alla luce del fatto che quando la riforma Cartabia andrà pienamente in vigore riprenderà anche lo svolgimento completo del modello classico ossia del negoziato di princìpi.
La mediazione è un procedimento che si compone di tre momenti fondamentali: l’apertura, la creazione di una strategia che porta all’opzione di accordo e l’accordo stesso.
Per un mediatore è dunque fondamentale conoscere bene le regole di apertura e dunque le modalità di tenuta della sessione congiunta che oggi coincide per una parte col primo incontro di mediazione (almeno sino al 30 giugno) e successivamente al 30 giugno 2023 con la mediazione effettiva vera e propria.
Poiché è ancora vigente il primo incontro come congegnato nel 2013 può essere ancora opportuno (sino al 30 giugno 2023) esplorare anche una o più varianti al modello classico ovvero calare determinati concetti nel modello classico (dopo il 30 giugno 2023).
Vanno poi analizzate bene le funzioni e i contenuti della prima e della seconda sessione privata, ossia tutta quell’attività negoziale e non che conduce a soddisfare gli interessi comuni e compatibili delle parti.
Merita un approfondimento anche la natura della sessione congiunta finale che è ben diversa da quella iniziale.
Tutta questa conoscenza che dovrebbe essere già patrimonio del mediatore che ha frequentato un corso di base in mediazione assume comunque un altro significato alla luce dell’esperienza, nel senso che una più approfondita conoscenza del modello consente di individuare gli errori che eventualmente si sono commessi nella pratica professionale.
I mediatori poi sono in genere abituati dalle parti al cosiddetto “negoziato duro”; questa pratica conduce al limite effetti positivi solo per una parte e comporta in ogni caso la perdita della relazione.
Applicare in modo corretto il negoziato di principi, consente al mediatore anche di proporre agli avvocati assistenti un modello che invece mette sullo stesso piano le esigenze con soddisfazione di entrambi i clienti e senza che venga a perdersi il rapporto

Il corso è in modalità mista

Per prenotazioni: dplmediazione@gmail.com
Tel. 02.49717642

La formazione del mediatore in Belgio

1. Introduzione

Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.

Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.

Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.

Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.

La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.

A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).

Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:

1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;

2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;

3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;

4)  non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;

5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.

§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.

§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”

Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3]  § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.

La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.

Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.

Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.

§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:

1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.

2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.

3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.

4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.

5°Stabilire un codice etico.

6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.

8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.

10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.

11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.

12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.

13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.

14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.

§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.

Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5]  e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].

Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.

2. Il  candidato mediatore belga

Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.

Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7].  Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].

Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].

Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).

La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.

Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.

Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.

L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.

Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.

Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.

L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.

L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].

3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione

Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].

Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.

Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:

– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;

-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;

– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.

Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.

Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.

Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.

L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.

La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.

Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:

– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;

– L’identità della persona di contatto;

– il modello di certificato di partecipazione effettiva.

– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.

L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.

– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;

– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;

– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.

Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.

Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.

Il Consiglio adotta una decisione motivata.

Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.

La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.

L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.

Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.

Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.

Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.

L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].

4. I corsi di formazione: la formazione base

I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.

La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.

La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:

1.         Nozione di conflitto, violenza e molestie[22];

2.         Introduzione alla mediazione[23];

3.         Diritto relativo alla mediazione[24];

4.         Comunicazione relativa alla mediazione[25];

5.         Psicologia legata al mediatore e alla mediazione[26];

6.         Sociologia legata alla mediazione[27];

7.         Processo di mediazione[28]:

8.         Condotta professionale ed etica[29];

9.         Statuto del Mediatore[30];

10.       Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;

11.       Mediazione a distanza per via elettronica.

La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.

Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.

La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:

1.         Le fasi del processo di mediazione;

2.         L’applicazione dei principi di mediazione;

3.         Capacità di mediazione;

4.         Abilità comunicative;

5.         Capacità di negoziazione;

6.         Interventi in situazioni concrete;

7.         Scenari attraverso giochi di ruolo;

8.         L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.

5. I corsi di formazione: la formazione specialistica

Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.

La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.

La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;

–           Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;

–           Rapporti parentali (potestà genitoriale, relazioni personali, modalità di alloggio, ecc.)  …) ;

–           Obblighi di manutenzione:

o          il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo

o          assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.

–           Diritto immobiliare e diritto successorio;

–           Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;

–           Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Psicologia e sociologia

–           Psicologia e sociologia della famiglia;

–           Effetti psicologici dei conflitti familiari;

–           Relazioni e dinamiche familiari;

–           Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione familiare a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Obblighi;

–           proprietà;

–           consumo;

–           responsabilità;

–           assicurazione;

–           economia e società;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative

–           Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società

2.         Mediazione civile e commerciale;

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:

–           Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Mediazione sociale:

–           Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;

–           I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;

–           Benessere sul lavoro;

–           Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione sociale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

6. L’autovalutazione e la valutazione

Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.

Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.

La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.

GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*

Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………

Scala di punteggio: 1 = Insoddisfacente – 2 = Necessita di miglioramento – 3 = Soddisfacente – 4 = Superiore – 5 = Eccezionale

CONOSCENZA DEL PROCESSO GESTIONE DEI PROCESSI CAPACITÀ DI ANALISI CAPACITÀ DI EMPATIA COSTRUZIONE DI ACCORDI 
Competenze dei partecipanti alla mediazione
-Relazione tra i partecipanti
-Desiderio di trovare un accordo
-Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile
  Interazione produttiva
-Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti
-Relazione tra i partecipanti e il mediatore
 Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto)
-Conseguenze legali
-Impatti finanziari
-Competenze dei partecipanti
  Rispetto per i partecipanti
Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti
-Attenzione attiva alle loro preoccupazioni
-essere attenti alle nuove possibilità
  Preparazione dei partecipanti
-Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione.
-Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista.
 
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.)
-Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo
-Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione
 Equilibrio delle interazioni
-Ogni partecipante è coinvolto
-Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate
 I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza  Riassumere e riformulare
-I punti principali
-Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti
-Temi e punti importanti
-Nominarli e strutturarli
 Inquadrare i problemi  
-Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni
-Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti
-Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci
 
Conoscenza dei partecipanti  
– Le loro aspettative
– i loro limiti
 Clima sicuro per parlare del conflitto Ascolto dei partecipanti   -Descrizione del conflitto Riconoscimento
-Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni
-Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste
 Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni 
Strategie per la gestione dei conflitti Incoraggiamento e fiducia
-Autodeterminazione dei partecipanti
-Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti
 Domande neutre e aperte Riformulazione / validazione Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante. Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili 

Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.

Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati

Griglia per le organizzazioni di formazione –

 Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.

Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di  mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.

Il candidato mediatore:

Cognome, nome: ……………

Il valutatore:

Cognome, nome: ……………

Data:……………………………..

TITOLO  I.  CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. Processo di mediazione
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
1.1.Presentazione dei partecipanti    
1.2.Conferma dell’autorità decisionale    
1.3.Presentazione del processo    
1.4.Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone)    
1.5.Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine…    
1.6.Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….)    
1.7.Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità…    
1.8.Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione)    
1.9.Comprendere le fasi della mediazione    
1.10.Gestione del tempo (interviste, agenda…)    
  • Capacità di comunicare
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
2.1.Ascolto attivo e premuroso    
2.1.1.Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione.    
2.1.2.Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità    
2.1.3.Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere.    
2.1.4.Interrogarlo (domande aperte)    
2.1.5.Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale.    
2.1.6.Dagli segni visivi e verbali di interesse.    
2.1.7.Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…)    
2.1.8.Pratica i silenzi.    
2.1.9.Mostrare empatia    
 2.1.10.Rimani neutrale e benevolo    
2.2.Empatia    
2.3.Connotare positivamente    
2.4.Mettere in comune i punti di vista    
2.5.Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno)    
2.6.Osservazione    
2.7.Ritaglio    
2.8.Gestione del silenzio    
2.9.Flessibilità, adattabilità (linguaggio, atteggiamento, contesto…)    
2.10.Gestione sistemica/di gruppo    
2.11.5 Assiomi della comunicazione (Watzlawick)    

           3. Chiarimento dei problemi

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
3.1.Identificazione del/i problema/i    
3.2.Comprensione (utile per la mediazione) del contesto (nei suoi aspetti psico-socio-legali, sistemi, culture….)    
  • Determinazione degli interessi/bisogni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
4.1.Riconoscere le emozioni    
4.2.Chiarire interessi e bisogni    
4.3.Mettere in comune interessi/bisogni    
  • Proposta di opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
5.1.Brainstorming    
5.2.Bacchetta magica    
5.3.Altre tecniche    
  • Considerazione delle opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
6.1.Uso di criteri oggettivi    
6.2.Supporto per la ricerca di soluzioni WinWin    
6.3.Pacchetti di offerta    
6.4.Gestione delle situazioni di blocco    

            7. Verifica del pieno consenso

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
7.1.Garantire il pieno consenso    

         8.Fine della mediazione

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
8.1.Chiarezza e precisione degli accordi di mediazione    
8.2.Garantire l’approvazione dell’accordo    
8.3.Richiamare l’attenzione sulle conseguenze della firma di accordi    
8.4.Accordo parziale/globale, provvisorio/definitivo, intermedio/finale    

9. Utilizzo di strumenti specifici

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
9.1.Caucus    
9.2.Tavolo    
9.3.Umorismo, metafore…    
9.4.Genogramma, diagramma di flusso    
9.5.Rappresentazione grafica del contesto    
9.6.Linea temporale    
9.7.(cronologia degli eventi…)    
9.8.Timeout, pausa    
9.9.BATNA/WATNA & migliore interesse    
9.10.Altro…    
  1. Etica e condotta professionale
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
10.1.Padronanza delle regole professionali    
10.2.Padronanza delle regole etiche    
10.3.Padronanza dell’etica    

11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
11.1.Il mio comportamento etico    
11.2.Autovalutazione    

TITOLO  II.  VALUTAZIONE

La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo.  In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.

Valutazione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …

Firma del candidato mediatore, ……………….. ………………..  Data:………………………

che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.

7. L’esito della formazione di base e specialistica

Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.

In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).

Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.

Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.

La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).

Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].

8. La formazione continua

Occupiamoci ora della formazione continua.

Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un   mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727  del codice giudiziario[32]

L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.

Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.

Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.

Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.

A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.

Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.

Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.

Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.

La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.

La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.

La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio. 

La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il  mediatore a  svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il  suo  funzionamento personale  di fronte  al conflitto  e alle persone in   conflitto, a riflettere sulle  sue risonanze, le sue  resistenze, pregiudizi e alleanze.

La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].

La supervisione può essere individuale o collettiva.

L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.

l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.

La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.

Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:

 -il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,

– gli argomenti trattati,

– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).

È firmato da tutti i partecipanti.

In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.

Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].

Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].

Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:

a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),

c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],

d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].

Non possono essere riconosciuti come formazione continua:

– Lettura di libri.

-Partecipazione a   riunioni di mediazione.

-Chat di mediazione.

-Sessioni di coaching come assistente formatore.

Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua. 

9. Il procedimento disciplinare

La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.

Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.

Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese. 

I collegi siedono con tre membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza. 

Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.

Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.

Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.   

In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.

Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.

Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.  

Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.

La Commissione mette a disposizione un modulo di  reclamo  sul sito web della  Commissione federale di  mediazione. 

La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.

Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.

Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.

Il presidente della Commissione conferisce il  fascicolo  completo  al collegio competente affinché possa  essere avviato,  se necessario,  un procedimento disciplinare.

 Il collegio competente può decidere che la  denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40]

Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa  il denunciante o  il dichiarante.

Il rigetto della denuncia  non impedisce al denunciante o  al dichiarante  di  presentare  successivamente  una nuova denuncia o dichiarazione.

 Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.

 Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:

1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il  numero di serie;

 2) il riferimento al regolamento;

3) la composizione della Commissione;

4) i fatti portati  a  conoscenza della Commissione;

5) le norme che possono essere state violate;

6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;

7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;

8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;

9) se del caso, l’avvertenza che, ai  fini della tutela della vita privata  di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità  sono stati oscurati;

10) il diritto di richiedere  ulteriori misure investigative in modo  motivato; 

11) Il diritto  della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di  un membro della Commissione;

12. la possibilità di ottenere,  su  richiesta, che  il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi  il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;

 La Commissione allega alla notifica una copia del verbale  disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo  e  ottenerne copia. 

 Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del  procedimento disciplinare. Esse sono  tradotte, se del caso,  nella lingua procedurale.

Se  il denunciante,  il presidente o l’organo  chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa  il  luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli  designa a tal fine. La citazione  precisa che la procedura di conciliazione è riservata.

La Commissione convoca le parti interessate  mediante lettera  ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a  uno dei suoi   membri al fine di esaminare se una  soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate.  È  redatto un verbale di  comparizione delle persone interessate.

Se  viene raggiunto un accordo, il  verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate. 

Se non si raggiunge un accordo  o se una delle  parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.

La conclusione di un accordo non  osta all’adozione di  una sanzione   disciplinare  da parte della commissione.  

Se  la  procedura continua, le parti  interessate  sono convocate, mediante  lettera raccomandata  o notifica  all’indirizzo  di posta elettronica, a comparire dinanzi  alla  Commissione. 

La citazione contiene  le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza. 

Il termine  per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.

 Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante. 

 Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito  del procedimento penale.

Una denuncia o un’indagine penale  non impedisce  alla Commissione  di adottare misure disciplinari.

Se la sanzione disciplinare si rivela  incompatibile con una  successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare  con effetto  retroattivo  a decorrere dalla  data in cui   è irrogata la   sanzione   disciplinare.

Le parti interessate  possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.

 La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.

Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.

In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:

– legittimo sospetto;

– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;

– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;

– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;

– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.

Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.

Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.

La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.

In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato  può chiedere   alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico  o l’interesse pubblico  vi ostino. 

 La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.

 Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.

La Commissione può imporre le  seguenti sanzioni ai mediatori certificati:

– avvertenza;

– rimprovero;

– l’obbligo di completare un tirocinio per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in  co-mediazione per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-la sospensione per  un periodo non superiore a un anno;

-la revoca del riconoscimento.

 Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.

Se i fatti addebitati  costituiscono un  inadempimento continuato,  l’ultimo atto  contestato  costituisce il  punto  di partenza  del termine di prescrizione. 

 Per quanto riguarda gli  organismi, la Commissione può:

-formulare raccomandazioni;

-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione  per  un periodo limitato non superiore a un anno;

 -revocare il  riconoscimento dell’organismo.

La decisione è firmata dal  presidente del  collegio e inserita nel fascicolo.

 Il presidente del  collegio notifica senza indugio la  decisione  al mediatore o all’organo.

 Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a  meno che tale  notifica  non sia contraria  a  motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica  soltanto  il dispositivo della decisione.     

La notifica riproduce il  testo  integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.

 Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.

 La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo

Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.

Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.

La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.

Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.

Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.

Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.

Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.

Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.

La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.

Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.

Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.

10. Il codice deontologico del mediatore belga

Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore  è individuale.

Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.

Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”

Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”

La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”

Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.

Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.

Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.

Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”

In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.

In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”

Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”

Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.

Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.

Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato. 

 Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa. 

Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per: 

  • Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
  • Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42],  del codice giudiziario;
  • Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
  • Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
  • Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.

Preliminare alla mediazione

PRIMI CONTATTI

Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.  

Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.

 § 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.

 § 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.

Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione. 

Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.

Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.

COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.

Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.

Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.

Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione. 

 Questi concetti devono essere intesi come segue:

 – Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà. 

-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione. 

-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.

Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:

  • quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
  • quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
  • in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.

§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.

§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.

Il Protocollo di mediazione

Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.

§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.

Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.

§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni

  • nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
  • il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
  • un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
  • una breve descrizione della controversia;
  • la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
  • il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
  • la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
  • la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.

Il protocollo menziona inoltre:

– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali; 

– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.

Lo svolgimento della mediazione

ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE

Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale. 

 Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.

§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.

Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.

Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.

Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.

Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.

Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.

Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.

IN MEDIAZIONE

Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione. 

Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che

– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;

– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;

– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;

– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;

– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.

Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.

FINE DELLA MEDIAZIONE

Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.

 Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.

 Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.

 L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.

Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.

Onorari e spese del mediatore

Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.

Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.

§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).

Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.

§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.

Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.


[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese). 

Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/maisons-de-justice

Gli indirizzi si trovano in https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj

Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.

[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.

[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,

est remplacé par ce qui suit :

“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,

composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de

membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les

évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union

européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des

avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs

qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs

doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier

examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

[4] Il trattamento economico dei membri della Commissione è disciplinato da tre decreti reali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-royaux) e la nomina da due decreti ministeriali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-ministeriels).

Contatto: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[6] Cfr. https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Critères d’agrément des médiateurs

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

30.03.21_reglement_formation.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-guide_fr_auto-evaluation_mediateur.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-evaluation_finale_fr_des_candidats_mediateurs.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015

définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[7] Presenta una domanda separata per tipo di mediazione, ogni volta accompagnata da un fascicolo completo.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[8] Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

[11] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/instances_de_formation_agreees33.pdf

[12] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/erkende_vormingsinstanties_nl_2020_1_0.pdf

[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

[15] Critères d’agrément des médiateurs

Esempio di consenso:

Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.

[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.

[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.

[20] A condizione che

-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia; 

-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.

[21] 30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[22] Concetto di conflitto, violenza e molestie

-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);

-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;

-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;

-Chiarimento e gestione dei conflitti;

-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;

-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.

[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;

-Definizione di mediazione;

-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);

-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);

-Introduzione alla negoziazione ragionata;

-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;

–  Struttura, processo, postura, ruolo, problemi, ecc.;

–  I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo

[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);

-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);

-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;

-Mediazione nel diritto europeo e internazionale.

[25] -Concetti e metodi di comunicazione;

-Barriere alla comunicazione;

-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;

-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;

-Teorie del cambiamento;

-Mediazione a distanza;

-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.

[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;

– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);

– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;

– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);

– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);

-Principali correnti della psicologia;

-Principi di analisi e paradigmi.

[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;

– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;

– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.

[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;

– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;

– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;

– Gestione del quadro di mediazione;

– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;

– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).

[29] – Definizioni e principi;

– Regole e codici deontologici: – specificamente applicabili ai mediatori accreditati – secondo le altre professioni del mediatore;

– Portata della competenza, poteri del mediatore e rispetto della volontà delle parti;

– Questioni etiche legate a casi concreti.

[30] – Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni in relazione alla mediazione;

– Obblighi amministrativi, fiscali e sociali del mediatore accreditato.

[31] Questo è l’indirizzo dei mediatori accreditati:

https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur

[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

I mediatori che hanno  perso il  loro accreditamento  hanno  sempre  la possibilità di recuperarlo a certe condizioni  .

[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.

[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.

[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.

[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal  supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.

[39] Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

[40] Il collegio può decidere di non attivarlo  quando:

– I reclamo non è diretto contro  un mediatore accreditato  o un organismo autorizzato;

– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto  sull’attività professionale del mediatore;

– La denuncia si riferisce a fatti che esulano  dalla  missione legale  dell’organizzazione.

[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”

[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”

[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”

La formazione dell’avvocato e del giudice mediatore secondo il CEPEJ

Non esiste a mia conoscenza uno studio statistico sugli avvocati mediatori in Europa e nel Mondo; nemmeno nella nostra Italia che è provvista dell’albo dei mediatori[1]: a dire il vero né il CNF né il Ministero della Giustizia hanno idea di quanti siano gli avvocati che praticano la mediazione da mediatori o comunque non divulgano i dati.

Possiamo affermare tuttavia che almeno nei paesi UE la professione dei mediatori avvocati sia fenomeno diffuso.

Proprio per questo il 14 giugno 2019 è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[2] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[3].

Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Fornisco la traduzione in italiano dall’inglese delle parti che da formatore di mediatori ritengo più rilevanti: per il resto rimando al testo in lingua.

Il corso di formazione deve possedere un “quadro di competenze” che definisca in modo chiaro e conciso le competenze chiave che un mediatore efficace dovrebbe possedere.

In generale, non ci sono requisiti speciali per quanto riguarda le qualifiche o l’esperienza precedenti necessarie per iscriversi a un corso di mediazione di base.

Viceversa, corsi di formazione di mediazione avanzata o specializzata richiedono ai partecipanti precedenti comprovate conoscenze e/o pratiche di mediazione.

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a finanziare la formazione in materia di mediazione quando giustificabile, ad esempio, per attuare e diffondere la mediazione in generale o per sviluppare progetti specifici e/o iniziative legali.

Gli Stati membri e i fornitori di servizi di mediazione per la formazione dovrebbero essere incoraggiati ad assegnare borse di studio basate sulle esigenze economiche dei partecipanti.

I corsi dovrebbero avere un numero di ore di formazione non inferiore a 40, che è il punto di riferimento minimo accettabile per l’insegnamento e la pratica degli aspetti esperienziali delle competenze del mediatore, tenendo conto che i corsi di formazione mirano esclusivamente a formare le persone a un livello base di competenza del mediatore.

Si raccomanda che i corsi abbiano una classe massima di 30 studenti, con un rapporto formatore-studente compreso tra l’ideale di 1 formatore ogni 6 partecipanti; un massimo di 1 trainer ogni 10.

Il corso dovrebbe essere focalizzato sulla partecipazione, e l’interazione. Per garantire ciò, dovrebbero essere utilizzate varie metodologie di insegnamento, tra cui lezioni frontali, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, dialoghi in coppia e giochi di ruolo… la seguente percentuale di tempo dovrebbe essere dedicata a questi diversi approcci alla formazione:

• lezioni/input di conoscenza/presentazione – circa il 10%;

• Esercitazioni e discussioni – circa il 40%;

• Giochi di ruolo, coaching e feedback – circa il 50%.

Il tipo di materiale che potrebbe essere distribuito in formato cartaceo o virtuale prima di un corso include:

• Manuale/cartella di lavoro del corso;

• Materiali supplementari come istruzioni generali per giochi di ruolo;

• Regole e procedure di mediazione, legislazione pertinente;

• Articoli accademici e libri di testo.

Quando è richiesta una preparazione prima del corso, i partecipanti devono ricevere il materiale completo in tempo sufficiente per consentire loro di prepararsi adeguatamente. A titolo indicativo, si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre due settimane prima del corso.

Allo stesso modo, quando i partecipanti sono tenuti a prepararsi per i loro ruoli in anticipo rispetto ai giochi di ruolo, i riassunti riservati dei giochi di ruolo dovrebbero essere forniti in tempo sufficiente per consentire ai giocatori di prepararsi. Si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre una settimana prima del corso.

Un gioco di ruolo qui è definito come un caso simulato in cui il mediatore ha l’opportunità di esercitare una vasta gamma di abilità da mediatore, possibilmente attraverso più fasi del processo.

Ogni ruolo in un corso dovrebbe avere un massimo di sei persone per una mediazione a due.

Le fasce orarie di mediazione all’interno dei giochi di ruolo dovrebbero essere di almeno 45 minuti per consentire al mediatore un tempo sufficiente per esercitare una serie di abilità man mano che la mediazione si sviluppa; almeno il 50% di tutti i giochi di ruolo dovrebbe essere supervisionato da un coach/trainer esperto e, tra questi, un coach abilitato alla supervisione dovrebbe essere presente almeno nel 50% del tempo effettivo di gioco di ruolo.

Quando i giochi di ruolo vengono utilizzati in veste di valutazione, devono essere supervisionati dall’assessor per il 100% del tempo.

I coach dovrebbero essere ruotati tra i gruppi e i partecipanti per garantire che tutti i partecipanti sperimentino una varietà di approcci di coaching.

Nei corsi che contengono valutazione, qualsiasi coach/ trainer che alleni un partecipante non dovrebbe essere coinvolto in alcuna valutazione successiva di quel partecipante.

Al fine di garantire l’equità e l’uguaglianza della partecipazione, tutti i partecipanti dovrebbero mediare lo stesso numero di volte nei giochi di ruolo.

I partecipanti apprendono non solo esercitando le abilità da mediatori, ma anche ricevendo feedback da mediatori esperti che agiscono nel ruolo di coach durante il corso.

È possibile utilizzare una varietà di metodi diversi per fornire il feedback, tra cui:

• Coaching di gruppo durante un gioco di ruolo. Qui il feedback non è solo a beneficio del partecipante che agisce come mediatore, ma anche per gli altri partecipanti coinvolti nel gioco di ruolo;

• Feedback privato uno ad una persona dopo un gioco di ruolo.

Si consiglia di utilizzare feedback scritti sulla performance di un solo partecipante, in particolare durante il momento di valutazione di un corso.

Se un corso è progettato per valutare, certificare o accreditare un partecipante come avente le capacità e le conoscenze necessarie per mediare una controversia in modo competente, deve contenere una valutazione effettiva della competenza da mediatore del partecipante, rispetto al proprio quadro di competenze. In relazione alla valutazione di abilità del mediatore, il giudizio dovrebbe incentrarsi sulla performance durante un gioco di ruolo.

Mentre una qualche forma di valutazione continua durante il corso potrebbe essere considerata come parte del processo di valutazione, dovrebbe esserci almeno una valutazione separata basata esclusivamente sulle prestazioni durante un gioco di ruolo.

La valutazione di un partecipante dovrebbe essere data in due momenti diversi da due assessor differenti.

Si raccomanda che ogni gioco di ruolo valutativo abbia una durata di almeno un’ora, escluso il tempo necessario per redigere un accordo transattivo.

Trainers, Coaches and Assessor (TCA)

Coloro che forniscono degli input durante un programma di formazione possono essere suddivisi in tre ruoli chiave:

• un trainer (formatore) che fornisce le skills e le conoscenze stabilite nel programma;

• un coach che osserva le prestazioni di un partecipante nel ruolo di mediatore, di solito durante un gioco di ruolo, e fornisce coaching e feedback al partecipante, durante e dopo il gioco di ruolo, al fine di far crescere la competenza come mediatore;

• un assessor (valutatore) che osserva anche le prestazioni del partecipante e fornisce una valutazione formale delle competenze. Il valutatore può anche fornire un feedback al termine della valutazione.

Chiunque cerchi di svolgere il ruolo di Trainer, Coach o Assessor (TCA) dovrebbe aver partecipato con successo a un corso di formazione sulla mediazione e se è richiesta la registrazione da mediatore in uno stato, formatori, coach e valutatori dovrebbero essere mediatori registrati. Avrebbero anche dovuto frequentare una formazione adeguata da formatore per assumere il proprio ruolo.

Idealmente, i TCA dovrebbero aver condotto almeno due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore in ciascuno dei tre anni precedenti prima di essere nominati. Una volta nominati, dovrebbero condurre due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore all’anno ed essere in grado di dimostrare di aver mantenuto uno sviluppo professionale continuo (CPD) di sei ore all’anno.

I TCA dovrebbero condurre almeno un corso di formazione per le competenze di base dei mediatori o un corso di aggiornamento ogni due anni.

Coach e assessor dovrebbero istruire e/o valutare almeno quattro sessioni di giochi di ruolo nel corso di due anni.

I fornitori di formazione potrebbero prendere in considerazione la certificazione dei propri programmi con il programma di formazione per mediatori certificati (CMTP) dell’International Mediation Institute.

La corretta registrazione come IMI-CMTP significa che i programmi di formazione soddisfano gli standard internazionali indipendenti per la formazione dei mediatori.

Corso di formazione di base per mediatori

1. Sviluppo della conoscenza

Un corso di formazione di base per mediatori dovrebbe coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1. Teoria dei conflitti

1.2. Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3. Nozioni di base sulla mediazione:

1.3.1. Principi di base della mediazione:

a. Volontarietà

b. Riservatezza

c. Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore

d. Autodeterminazione delle parti e controllo del processo

e. Uguaglianza delle parti

f. Creatività e sostenibilità

g. Flessibilità

h. Efficacia dei costi

1.3.2. Scopi della mediazione

1.3.3. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.4. Gli attributi principali di un mediatore:

a. Atteggiamento e ruolo del mediatore

b. Credibilità

c. Competenze e tecniche di base

d. Etica professionale

e. Requisiti e pratica professionale

1.5. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.6. Stili di mediazione

1.7. Fasi della mediazione[4]:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. Trattativa

e. Accordo

1.8. Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, compreso il quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e il primo incontro di mediazione obbligatorio, se disponibile

1.9. Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.10. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione delle abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione

b. Capacità e tecniche di gestione del processo di mediazione, incluso ma non limitato all’uso di riunioni congiunte e private

c. Strategie di negoziazione e competenze per gestire il contenuto della controversia

d. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

e. Capacità di problem solving e capacità decisionale

f. Capacità di analisi e gestione dei conflitti, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

g. Competenze di co-mediazione

I formatori possono includere altri argomenti basati sulle competenze, tra cui la gestione delle emozioni, la gestione delle persone difficili, la risposta all’impasse, la programmazione neurolinguistica, ecc.

I corsi di formazione sulle competenze dei mediatori dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. In base alle linee guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare la procedura e le “abilità di essere” un mediatore efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

3. Particolarità della formazione specializzata in mediazione

Argomenti aggiuntivi ed esercizi di sviluppo delle competenze dovrebbero essere coperti nei programmi di formazione specialistica di mediazione.

Per la formazione dei mediatori in materia familiare:

a. Principi fondamentali della mediazione familiare

b. Conoscenza sufficiente del diritto di famiglia

c. Modelli di mediazione familiare

d. Competenze del mediatore familiare

e. Limiti del principio di riservatezza

f. Mediazione incentrata sul bambino e interesse superiore del bambino

g. Partecipazione dei bambini

h. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

i. Abuso domestico

j. Squilibri di potenza

K. Tecniche di mediazione transfrontaliera

l. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione dei mediatori in materia civile:

a. Conoscenza sufficiente delle disposizioni di diritto pubblico e di protezione sociale nei settori in questione che praticano in particolare:

i. controversie in materia in leasing e affitti

ii. nel campo del diritto del lavoro

iii. nel diritto dei consumatori

b. Squilibri di potere

c. Modelli di mediazione civile

d. Tecniche di mediazione transfrontaliera

e. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione di mediazione in materia penale:

a. Conoscenza sufficiente del sistema giudiziario penale

b. Vari metodi di giustizia riparativa

c. Il rapporto tra giustizia penale e mediazione

d. Competenze e tecniche di comunicazione e di lavoro con le vittime, i trasgressori e altri impegnati nel processo di mediazione, comprese le conoscenze di base sulle reazioni delle vittime e i trasgressori

e. Competenze specialistiche per la mediazione in caso di reati gravi e reati che coinvolgono minori

Per la formazione di mediazione in materia amministrativa:

a. Principi fondamentali di mediazione in materia amministrativa

b. Conoscenza sufficiente del diritto costituzionale e amministrativo

c. Equilibrio tra i principi di riservatezza della mediazione e la trasparenza dell’attività amministrativa

d. I confini dell’interesse pubblico

e. Il ruolo del mediatore – particolarità dei principi di indipendenza e imparzialità

f. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

g. Codice etico dei mediatori in campo amministrativo

Chiunque conosca il programma approntato dal Ministero della Giustizia italiano con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[5] (articolo 16 f e g)[6] non può non rendersi conto che è necessaria una integrazione; e non solo: necessità un’apertura della mediazione italiana verso settori per noi sconosciuti come ad esempio quello amministrativo.

Inoltre, dal programma del Cepej emergono figure che non sono familiari a tutti gli enti di formazione come i coach, i trainer e gli assessor.

Nemmeno la riforma Cartabia a dire il vero vi fa alcun cenno; il nostro legislatore sembra porre l’attenzione più che altro sul responsabile scientifico di chiara fama (cfr. il nuovo articolo 16 bis del decreto 4 marzo 2010 n. 28[7]) che nella relazione al decreto 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha emendato il decreto 28/10) riveste molti compiti ed adombra forse quasi una predilezione del legislatore per un’unica organizzazione di mediazione che sia organismo ed ente di formazione: “il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.”

Il principio poi, tutto italico, secondo cui il mediatore riceve solo le nozioni che gli servono per il settore scelto (mediazione civile e commerciale, penale, familiare ecc) deve essere necessariamente superato nel senso che il nuovo operatore di base della giustizia complementare dovrà avere una infarinatura a 360° di quello che è il mondo della gestione delle relazioni.

Ciò ovviamente richiede una nuova organizzazione per gli Enti di formazione.

Un’altra categoria da noi sconosciuta è quella del giudice mediatore.

La riforma Cartabia timidamente precisa soltanto che il giudice deve curare la sua formazione in mediazione, ma solo al fine di migliorare le sue performance in materia di delegazione dello strumento alternativo (e al fine di inserire tra i parametri che ne connotano la carriera anche l’utilizzo della giustizia complementare[8]).

Negli altri paesi le cose vanno assai diversamente.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.

In relazione a tale considerando rileva l’art 3 della Direttiva 52/08.

L’art 3 lett. a) capoverso precisa che rientra nel concetto di mediazione “la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;”.

Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[9]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

In Croazia[10] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[11].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[12]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

L’art. 168.a del Codice di rito croato peraltro contempla l’ipotesi in cui si voglia far causa alla Repubblica di Croazia: nel qual caso si deve chiedere alla Procura un tentativo di bonario componimento. Questa norma è importante per la storia della mediazione europea perché è stata impugnata da chi non l’ha rispettata e ha ricevuto conseguentemente una dichiarazione di irricevibilità della domanda dai Tribunali croati; la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso in questione ha però ritenuto che la mediazione a pena di irricevibilità della domanda fosse conforme all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo[13]: il che ha aperto uno scenario importante ad es. in Francia con riferimento alla conciliazione davanti alle Corti inferiori che è stata prevista a pena di inammissibilità.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[14]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[15].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[16].

In Finlandia[17] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[18]

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato)[19].

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[20]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo.

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[21].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[22].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi de § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[23].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi. [24].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[25], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziale[26].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[27]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[28].

La tabella che segue chiarirà ulteriormente il quadro anche con riferimento allo strumento utilizzato.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaX[29]XNon giudice
BelgioX[30]XGiudice/non giudice
BulgariaXX[31]Non giudice
CiproX[32]XNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaX[33]X[34]Giudice/Non giudice
GermaniaX[35]X[36]Giudice/non giudice
GreciaXNon giudice
Inghilterra e GallesX[37]XGiudice/Non giudice
IrlandaX[38]XNon giudice
Irlanda del NordXX[39]Non giudice
ItaliaXX[40]Non giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoX[41]X[42]Non giudice
MaltaX[43]XNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaX[44]X[45]Non giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaX[46]XGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
ScoziaX[47]XGiudice/Non giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaX[48]XGiudice/non giudice
SpagnaX[49]XGiudice[50]/non giudice
SveziaX[51]XGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

Preso atto di questa realtà del giudice mediatore nel dicembre del 2019 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha presentato un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione in modo da garantire l’attuazione degli orientamenti CEPEJ sulla mediazione.

In sostanza qui si parlerà di un programma per i giudici affinché acquisiscano consapevolezza sulla mediazione e venga garantita l’efficienza del rinvio giudiziario alla mediazione.

Il documento è stato sviluppato con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) ed è stato adottato nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[52].

Ne propongo qui una traduzione in italiano dall’inglese.

“È stato riconosciuto che i giudici svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie. Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione.

L’obiettivo del presente strumento è sensibilizzare i giudici sulla mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.

Questo strumento per analogia può essere utilizzato da altri professionisti legali che fanno riferimento alla mediazione come i pubblici ministeri e da altre autorità e istituzioni giudiziarie che forniscono loro formazione.

È concepito per far accedere alla mediazione le parti in causa migliorando la capacità dei giudici di effettuare un effettivo rinvio giudiziario alla mediazione e non per creare dei giudici mediatori nell’esercizio della loro funzione giudiziaria.

Si ispira ai programmi di formazione e sensibilizzazione condotti in Belgio, Francia e Svizzera francofona, gentilmente trasmessi e commentati dai seguenti istruttori: Giudici Avi SCHNEEBALG, formatore per i giudici belgi presso l’Institut de training judiciaire di Bruxelles, Fabrice VERT, formatore per giudici francesi presso l’Ecole Nationale de la.Magistrature di Bordeaux, e Jean A. MIRIMANOFF, giudice onorario, mediatore, formatore per la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri.

Esiste una vasta gamma di diversi insegnamenti di mediazione e pratiche di mediazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, questo strumento è facilmente adattabile alle diverse situazioni nazionali.

Questo strumento è stato sviluppato in riferimento al punto 3. Consapevolezza delle linee guida CEPEJ sulla mediazione.

1. Contesto dello strumento

– Raccomandazione Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile, cap. VII: “Gli Stati dovrebbero fornire informazioni sulla mediazione in materia civile ai professionisti coinvolti nel funzionamento della giustizia”[53].

– Linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente in materia di mediazione familiare e mediazione in materia civile, CEPEJ (2007) 14, n. 50: “I giudici svolgono un ruolo cruciale nel promuovere una cultura di risoluzione amichevole delle controversie. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione. Ciò può essere ottenuto attraverso sessioni informative, nonché programmi di formazione iniziale e in servizio che includano elementi specifici di mediazione utili nel lavoro quotidiano dei tribunali in determinate giurisdizioni ”[54].

– Roadmap CEPEJ (2018) 8 basato sul rapporto CEPEJ-GT-MED su “L’impatto delle linee guida CEPEJ sulla mediazione civile, familiare, penale e amministrativa”, adottato il 27 giugno 2018, Rec. 3, p. 4: “Senza una consapevolezza/formazione obbligatoria della mediazione dei giudici durante la loro istruzione o nel primo anno della loro pratica giudiziaria, il numero di casi riferiti alla mediazione in materia civile, familiare, penale (adulti e minorenni) e amministrativi rimarrà invariato a un numero effettivo insignificante”, e la sua tabella 2.1:” Sviluppare e distribuire strumenti di formazione per aumentare la formazione obbligatoria e la consapevolezza della mediazione tra avvocati e giudici “[55].

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

– Aprire l’accesso alla mediazione attraverso un efficiente rinvio giudiziario, che implica sapere come:

a) identificare e selezionare i casi adatti alla mediazione;

b) Comprendere le caratteristiche, i prìncipi, gli obiettivi, gli approcci e i metodi di mediazione e il funzionamento del suo processo, al fine di fornire adeguate informazioni sulla mediazione alle parti in causa e ai loro avvocati;

c) suggerire, proporre alle le parti o dirigerle verso una partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione svolta da un centro di mediazione o da mediatori qualificati;

d) facilitare la transizione delle parti in causa dal procedimento giudiziario al processo di mediazione.

Il contenuto e la metodologia dell’addestramento deve tenere conto del contesto, del livello iniziale di conoscenza e dell’esperienza pratica dei tirocinanti. Dovrebbero essere predisposti controlli di qualità e misure di monitoraggio indipendenti per garantire contenuti e offerta di formazione sufficienti.

Si raccomanda vivamente che la fornitura delle parti pratiche della formazione sia guidata da giudici-mediatori in attività e mediatori non giudiziari attivi, con esperienza come formatori.

Un programma di sensibilizzazione continua dovrebbe aggiornare la conoscenza e la pratica dei giudici in materia di rinvio giudiziario alla mediazione, ripetendo il programma del secondo e terzo semestre. (Cfr. Appendice 2).

3. Obiettivi specifici relativi alla legislazione nazionale e internazionale

– Garantire la conoscenza della legislazione nazionale dei giudici nei rispettivi settori in materia civile e familiare, penale (adulti e minori) e amministrativa.

– Preparare i giudici a partecipare a un progetto pilota di mediazione nella propria giurisdizione.

– Migliorare la capacità conciliante dei giudici con l’uso di strumenti di mediazione (comunicazione attiva e principi – basati sugli interessi – negoziazione), ove consentito o prescritto dalla legge.

4. Durata della formazione iniziale e continua

La durata di quattro mezze giornate (due giorni in totale) è raccomandata quando possibile per i programmi di formazione iniziale.

Si consigliano una o due sessioni di mezza giornata a frequenza regolare per i programmi di formazione continua.

5. Risorse necessarie per formatori e assistenti

Le risorse necessarie dipenderanno dal numero di partecipanti. Per un gruppo di 24 giudici, la partecipazione di un istruttore qualificato (mediatore accreditato, concordato, certificato) e una squadra di tre assistenti garantisce una buona efficacia nella sensibilizzazione. Idealmente, il rapporto formatore-tirocinanti dovrebbe essere al massimo da 1 formatore a 10 tirocinanti/15 tirocinanti.

6. Locali

Quando il programma di sensibilizzazione si svolge nel primo anno della pratica giudiziaria, si raccomanda che si svolga all’interno degli edifici giudiziari o vicino ad essi.

7. Manuali consigliati

Gli strumenti adottati dalla CEPEJ (CEPEJ (2018) 7), in particolare:

– La guida al rinvio giudiziario alla mediazione[56];

– La checklist di gestione e la checklist di monitoraggio del programma pilota;

– Manuali nazionali e una breve bibliografia per i giudici.

8. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri

Per garantire l’efficienza dei programmi di sensibilizzazione/formazione (ovvero la loro durata, frequenza e qualità) sarebbe opportuno adottare le seguenti misure:

1. Nominare, in ciascuna Corte d’appello, un giudice responsabile della mediazione, per l’indagine sulla consapevolezza dei giudici e sui progetti pilota

2. Nominare, in ciascuna giurisdizione, un giudice incaricato dell’organizzazione di questi programmi

3. Garantire che questo giudice riceva una formazione completa da mediatore, al fine di poter diventare il principale riferimento per la sensibilizzazione sulla mediazione del suo tribunale e di essere in grado di organizzare un progetto pilota di mediazione nella sua giurisdizione

Appendice 1

Curriculum di base per rinvio giudiziario

1. Sviluppo della conoscenza

I programmi di formazione dovrebbero coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1 Mediazione – definizione e concetto

1.2 Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3 Principi fondamentali di mediazione

1.4. Fasi della mediazione:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. trattativa

e. Accordo

1.5. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.6. Qualità richieste dai giudici che incoraggiano le parti a mediare

1.7. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.8. Tempistica dell’incoraggiamento alla mediazione

1.9 Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, inclusa la revisione del quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e opt-out mediation[57], se disponibile

1.10 Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.11. Elementi di un’intervista di rinvio:

a. Diagnosi di conflitto

b. Piano di intervento

c. Esplorazione della volontà di negoziare e suo potenziamento

d. Livello di escalation

e. Informazioni sulla mediazione

1.12. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione di abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione soprattutto quando partecipano gruppi vulnerabili (bambini, vittime e altre categorie che richiedono un’attenzione specifica)

b. Porre le domande giuste

c. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

d. Motivare e preparare le parti e gli avvocati

e. Capacità di analisi dei casi, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

I corsi di formazione per rinvio giudiziario dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. Come linea guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare il processo e le abilità per essere un giudice di rinvio efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

Appendice 2

Esempio concreto di formazione iniziale e continua

1) Esempio concreto di un programma di formazione iniziale – organizzazione e contenuto

Il tempo è diviso in lezioni seguite da tavole rotonde, workshop e giochi di ruolo in modo interattivo, con una mezza giornata dedicata alle specificità nazionali. La durata ha solo un valore indicativo e può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Vedi anche il cap.10. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie.

Prima mezza giornata

A) Introduzione all’ADR e al luogo della mediazione rispetto alla soluzione tradizionale delle controversie (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

B) Conflitto e controversia legale (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

C) Mediazione: principi, vantaggi e limitazioni (lezione 45 min.)/Tavola rotonda e dibattiti sulla riservatezza (15 minuti);

D) Mediazione e conciliazione (lezione di 30 minuti) ed esercitazioni su casi pratici (30 minuti). Per gli Stati membri che non conoscono la conciliazione: approcci e moduli di mediazione (prevenzione e riparazione)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min. ed esercitazioni pratiche 30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti/avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

D) Qualità dei giudici che rimandano i casi alla mediazione (tavola rotonda 30 min.)

Valutazione della mezza giornata

Terza mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (45 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (45 min.): simulazione degli scambi tra il giudice, le parti e i loro avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorandola, argomentazioni pro e contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Le modalità per fare riferimento alla mediazione e al sostegno alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (45 min.)

Valutazione della mezza giornata

Quarta mezza giornata

Specificità nazionali compreso il quadro giuridico della mediazione

Cinque gruppi separati, se applicabile, per la mediazione in:

A) Famiglia

B) Civile

C) Criminale (adulti)

E) Criminale (minori) e

F) Questioni amministrative

– rinvio giudiziario alla mediazione;

– L’uso degli strumenti di mediazione da parte del giudice della conciliazione

– Rafforzare gli accordi di mediazione: ratifica e atti esecutivi autentici. Aspetti nazionali e internazionali.

Valutazione della mezza giornata e della formazione

2) Esempio concreto di formazione continua

Prima mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min.) ed esercitazioni pratiche (30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Procedura per il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti / avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (30 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (30 min.): simulazione degli scambi tra il giudice e le sue parti in causa e i loro consulenti/avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorarla, argomenti pro et contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Il modo di fare riferimento alla mediazione e l’assistenza alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (30 min.)

Valutazione della mezza giornata e della formazione”.


[1] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX

[2] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi.

[3] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[4] Esistono molti modelli diversi per il processo di mediazione e il modello che si segue ha il solo scopo illustrativo.

[5] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[6] ) “f) la previsione e la istituzione di un  percorso  formativo,  di durata complessiva non  inferiore  a  50  ore,  articolato  in  corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti  per  corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e  in  una prova finale di valutazione  della  durata  minima  di  quattro  ore, articolata distintamente per la parte  teorica  e  pratica;  i  corsi teorici e pratici devono  avere  per  oggetto  le  seguenti  materie: normativa nazionale,  comunitaria  e  internazionale  in  materia  di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure  facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e  relative  tecniche di gestione del conflitto e di interazione  comunicativa,  anche  con riferimento  alla  mediazione  demandata  dal  giudice,  efficacia  e operatività   delle   clausole   contrattuali   di   mediazione    e conciliazione,  forma,  contenuto  ed  effetti   della   domanda   di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

    g) la previsione e  l’istituzione  di  un  distinto  percorso  di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere  per oggetto le materie di cui alla lettera f);”

[7] Art. 16-bis

 (Enti di formazione).

   1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione  gli  enti  pubblici  o  privati  che  danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti  dall’articolo  16, commi 1-bis e 1-ter.

  2. Ai fini di cui al comma 1,  l’ente  di  formazione  è  altresì tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualità  della formazione  erogata  dall’ente,  la  completezza,   l’adeguatezza   e l’aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il  responsabile comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.

  3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce  altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione,  nei  rispettivi elenchi.

[8] Art. 5-quinquies del decreto 4 marzo 2010 n. 28 (in vigore dal 30 giugno 2023)

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1.            Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2.            Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3.            Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4.            Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

[9] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[10] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[11] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[12] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[13] Il 26 marzo 2015 la Corte dei Diritti dell’Uomo ha emesso all’unanimità una fondamentale sentenza che è passata in giudicato il 26 giugno 2015. Si tratta del caso MOMČILOVIĆ v. CROATIA (Application no. 11239/11) che si può trovare in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152990%22]}; c’era già stato un precedente conforme: European Court of Human Rights in A č imovi ć v. Croatia of 9 October 2003 and Kuti ć v. Croatia of 1 March 2002.

[14] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[15] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[16] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[17] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[18] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

[19] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

Cfr. https://www.gueterichter-forum.de/gueterichter-konzept/rechtsgrundlagen/

[20] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[21] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[22] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[23] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[24] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[25] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[26] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[27] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[28] Punto 25 2017. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

[29] Incontro informativo di mediazione familiare.

[30] Se non si oppongono tutte le parti. In materia di divorzio per disunione irrimediabile.

[31] Facoltativa sia l’ordinaria che la delegata familiare.

[32] Incontro informativo ordinario e per la mediazione familiare.

[33] Incontro informativo ordinario, incontro informativo per divorzio e potestà genitoriale

[34] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare sia la delegata amministrativa.

[35] Incontro informativo per divorzio e separazione.

[36] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare.

[37] Miam = incontro di mediazione familiare.

[38] Risarcimento danni alle persone.

[39] Mediazione familiare.

[40]  Mediazione familiare.

[41] Incontro informativo di mediazione familiare.

[42] Delegata ordinaria e incontro informativo familiare.

[43] Separazione e divorzio

[44] Incontro informativo.

[45] Delegata ordinaria e delegata nel processo amministrativo.

[46] Incontro informativo. Qualora non vi sia una violenza domestica.

[47] In sede di istruttoria della Simple procedure (sino a 5000 sterline). Casi commerciali. Mediazione familiare.

[48] Una parte può opporsi ma se il motivo non è legittimo si pagano le spese.

[49] Obbligatorio solo l’incontro informativo col giudice, pena sanzioni pecuniarie.

[50] Incontro informativo.

[51] Mediazione familiare.

[52] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[53] https://rm.coe.int/16805e1f76

[54] V. punto 50.

https://rm.coe.int/16807475b6

[55] https://rm.coe.int/road-map-for-mediation-based-on-the-cepej-gt-med-report-on-the-impact-/16808c3fd5

[56] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Establishing a Court Mediation Pilot: management checklist

27 June 2018

https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52

[57] L’incontro informativo obbligatorio di mediazione

Il mediatore UE e la sua formazione

Anche una buona e omogenea formazione degli operatori influisce sull’esercizio della giustizia complementare.

Così perlomeno ha suggerito all’Europa l’UNCITRAL nel 2008 quando venne chiamato dalla Commissione Europea a valutare il sistema europeo di mediazione e rilevò appunto una disparità nella formazione e qualificazione dei mediatori.

Sulla spinta del parere UNCITRAL il Cepej lo stesso anno annotò: “ 1.4. Qualità dei programmi di mediazione. È importante che gli Stati membri continuamente compiano un monitoraggio dei loro programmi di mediazione e organizzino una loro valutazione esterna e indipendente[1]”.

A ciò seguì il contenuto della DIRETTIVA 2008/52/CE[2] che tratteremo in merito alla formazione nel prosieguo.

Da ultimo, il 14 giugno 2019, è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[3] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[4]. Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Ma ci sono linee guide anche per i giudici che in diversi paesi europei mediano[5]: sono state sviluppate con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) e sono state adottate nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[6].

I futuri programmi di formazione negli stati UE dovrebbero e potrebbero prendere spunti da questi ultimi documenti; anche la relazione della Commissione Luiso che tanta parte ha avuto nella riforma Cartabia richiama il lavoro del CEPEJ sulla formazione.

Un intervento quello della Commissione Luiso a tutto tondo, che annota a pag. 25: “In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall’Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2018 con l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale. Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l’innalzamento degli standard di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati standard.”

Tali indicazioni si sono tradotte a livello di normativa superiore nella lettera l[7], n[8] ed o[9] della legge 26 novembre 2021, n. 206[10], nell’art. 7 lettere v e z del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[11] e di conseguenza negli emendati articoli 16 e 16 bis (in vigore dal 30 giugno 2023) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[12]. Vedremo come si tradurrà nella normativa regolamentare e in particolare nell’emenda del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[13] che tutto il sistema della mediazione attende da mesi.

Presupposto indefettibile però in Italia è che il mediatore sia considerato come categoria professionale, cosa che almeno all’Istat non sembra risultare[14].

Sino ad oggi del resto anche la nostra mediazione è stata sottovalutata dall’Europa e a livello mondiale esistono oggi classifiche[15] (questa riportata in nota è del 2020 e ci viene offerta dal Rule of law Index 2020®) sulla qualità della giustizia complementare che vedono quasi tutti paesi Ue nelle prime posizioni, ad eccezione di Italia, Bulgaria ed Ungheria.

E dunque almeno in questi tre stati anche la formazione va ripensata come indicato dalla Commissione Luiso[16].

Vediamo ora in generale come si presenta in Europa la figura del mediatore.

La Direttiva 52/08 individua il mediatore in qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione[17].

La Direttiva[18] ritiene che “Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione”.

La norma europea ritiene poi che per preservare la qualità della mediazione siano necessari codici di condotta per i mediatori e che gli Stati membri debbano incoraggiare la formazione iniziale e successiva in modo da garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente “in relazione alle parti”[19].

La prima cosa che salta all’occhio è che il mediatore viene individuato dalla Direttiva 52/08 in modo generico: non importa né l’età, né la professione, né il suo grado di istruzione, ma contano le sue abilità.

E per acquisire queste abilità la UE ritiene necessaria una formazione iniziale e successiva.

I concetti espressi derivano in qualche modo dalla pratica del mondo anglofono. Se guardiamo agli Stati  Uniti ove la mediazione civile e commerciale è in piedi da oltre cinquant’anni, vediamo parimenti che del mediatore si dà una definizione generica.

L‘Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) che ha istituzionalizzato  diversi strumenti alternativi e che ancora oggi esprime i principi del settore che sono stati recepiti  dal Codice federale degli Stati Uniti[20], stabilisce che sono utilizzabili dalle Corti, tra gli altri soggetti, “…le persone che sono state addestrate per servire come neutri nei processi di risoluzione alternativa delle controversie[21]: e quindi non si richiede nemmeno che si tratti di professionisti.

L’Uniform Mediation Act (2001-2003)[22]che è un’altra legge fondamentale approntata dallaConferenza nazionale dei commissari per l’uniformazione delle legislazioni degli Stati americani in collaborazione con i legali americani, definisce il mediatore “una persona che conduce una mediazione[23]: non si fanno dunque specificazioni in merito alla formazione o alla professione del terzo facilitatore.

Il concetto è ripetuto ancora più chiaramente dalla Section 9 F  per cui “ Questa [legge] non richiede che un mediatore abbia una qualifica speciale per background o professione”.

Una espressione di queste norme è costituita ad esempio dal mediatore californiano per cui una particolare specializzazione postlaurea od una determinata esperienza professionale non sono prerequisiti necessari[24].

In tema di formazione prevale poi nella cultura di common law la convinzione che non sia tanto il tempo dedicato alla teoria che importa, ma piuttosto l’esperienza e la pratica dell’istituto[25].

La rule 3,856 della California Rules of Court (2012)[26] stabilisce ad esempio che il mediatore deve possedere esperienza, formazione, istruzione e gli altri requisiti stabiliti dal giudice per la nomina e la conservazione nel ruolo[27]. E quindi il primo dei requisiti da prendere in considerazione è l’esperienza. Poi vengono la formazione e l’istruzione.

Anche l’istruzione che la Direttiva chiama “successiva” ossia quella continua riveste negli Stati Uniti una grande rilevanza.

La rule 3,856 predetta aggiunge sotto il commavalutazione della competenza[28], abbandono[29]”: “Un mediatore ha un obbligo continuo di valutare se possiede o no un livello di abilità di base, conoscenza, e capacità per condurre efficacemente la mediazione. Un mediatore deve rifiutare o ritirarsi da una procedura se non possiede il livello di abilità di base, conoscenza, e capacità necessarie per condurre efficacemente una mediazione”[30].

Sarebbe dunque una pretesa quasi esclusivamente nostrana quella di leggere il vocabolo “competenza” in chiave eminentemente giuridica.

Lo fa la riforma Cartabia[31] nel momento in cui richiede a chi non possiede una professione giuridica di frequentare appositi corsi (la norma avrà una sua attuazione in sede regolamentare col nuovo decreto 180/10).

Ma sarebbe una pretesa altrettanto infondata quella di ritenere che esistano livelli di competenza che si possono acquisire una volta per tutte frequentando un semplice corso di base per mediatori.

Detto questo il mediatore è nella maggior parte dei paesi UE un soggetto laureato[32] (spesso viene richiesta anche l’esperienza o il diploma con ulteriori requisiti) iscritto nel registro dei mediatori, spesso certificato dal Ministero della Giustizia o da altre Istituzioni per conto del Ministero (v. ad es. Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia), che ha partecipato ad un corso di base in mediazione di un certo numero di ore (e talvolta anche ad uno di specializzazione o addirittura si è laureato in mediazione) e che è assoggettato a formazione continua nell’anno o nel biennio (ovvero nel triennio o nel quinquennio) per un certo numero di ore o di eventi.

L’iscrizione al registro dei mediatori può essere gratuita (Italia, Slovacchia) o a pagamento (Austria, Bulgaria, Ungheria).

Ci sono stati che richiedono la copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività (Austria, Belgio, Danimarca, Italia per gli avvocati iscritti presso gli Organismi COA, Paesi Bassi, Spagna).

Più o meno tutti gli stati richiedono che il mediatore abbia la capacità giuridica e d’agire, sia ineccepibile dal punto di vista comportamentale e morale: si richiede un certificato del casellario pulito, l’assenza di sanzioni amministrative ecc. (si ometteranno qui le prescrizioni in merito per ogni singolo paese, proprio perché sono generalizzate: l’unica differenza di rilievo tra gli stati è che alcuni richiedono copia del certificato penale ed in altri basta una autodichiarazione, ad esempio in Italia).

Particolare è la legislazione romena che chiede al mediatore anche l’idoneità dal punto di vista medico.

Anche quella della Lituania è originale perché richiede che il mediatore non sia stato licenziato e non abbia fatto abuso di alcol, di sostanze psicotrope, narcotiche, tossiche o altre di sostanze psicoattive.

La professione del mediatore può essere la più varia, anche se in certi paesi di fatto la predominanza spetta agli avvocati (pensiamo ad esempio a Cipro, all’Italia, alla Grecia, alla Spagna per i mediatori fallimentari).

Talvolta le parti possono preferire nominare un mediatore avvocato qualora una determinata controversia abbia una dimensione giuridica significativa o la controversia riguardi l’interpretazione dei diritti e obblighi legali o di altra natura. Tuttavia, le competenze legali di un mediatore dovrebbero sempre avere un’importanza secondaria rispetto alla sua esperienza e competenza di mediatore, poiché un mediatore non ha alcun ruolo nel determinare o conciliare i diritti e obblighi legali concorrenti. Le parti in mediazione devono fare affidamento sui rispettivi avvocati per effettuare la migliore valutazione possibile della propria posizione giuridica prima di avviare negoziati nella mediazione[33].

In Germania coloro che svolgono professionalmente la mediazione non costituiscono una figura professionale uniforme. I conciliatori e i mediatori vengono assunti non solo fra i giuristi ma anche e in special modo fra gli psicologi, i pedagoghi, gli esponenti del mondo degli affari e i sociologi[34].

Gli avvocati tedeschi che esercitano attività di conciliazione o di mediazione possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare come quelli danesi e norvegesi, tramite un’adeguata formazione, di padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione.

I mediatori di Cipro svolgono le professioni più varie e sono per lo più psicologi e psichiatri.

Nei Paesi Bassi il registro dei mediatori ricomprende una trentina di professioni, tra le quali chi vuole mediare può scegliere comodamente.

In Romania la pratica della professione di mediatore è compatibile con quella di ogni altra attività o professione.

In Austria i mediatori sono psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, avvocati, notai, giudici, procuratori, commercialisti, ingegneri civili, assistenti sociali, consulenti e docenti universitari[35].

In Italia sono per lo più avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri, psicologi, psicoterapeuti e periti.

In Estonia i mediatori sono notai e avvocati[36].

In Svezia sono avvocati, sociologi, dirigenti di azienda, psicoterapeuti, giudici e professori universitari.

In Ungheria i mediatori sono per lo più avvocati (51%), e membri di professioni sociali come quella degli insegnanti (16%) e dei tecnici (16%); ci sono però anche ex giudici[37], psicologi e sociologi[38].

In genere il mediatore deve rispettare determinati principi deontologici: in alcuni paesi si fa riferimento al Codice Europeo dei mediatori ed in altri a Codici propri redatti dallo Stato o da organizzazioni.

In generale i princìpi dell’attività del mediatore ricalcano per lo più gli XI standard americani[39] (Model Standards of Conduct for Mediators).

Molti degli stati UE hanno valorizzato il concetto di competenza, varando programmi di formazione per i mediatori. I tempi ed i contenuti della formazione sono i più vari.

Diverse nazioni danno largo spazio al diritto, alla psicologia e alla sociologia.

È sempre presente anche una formazione pratica sullo svolgimento della mediazione che può essere più o meno articolata; alcuni paesi richiedono la supervisione del mediatore da parte di esperti o formatori o altri meccanismi analoghi.

Ci sono nazioni che richiedono tirocini o stage precedenti all’assunzione del titolo o successivi.

Non tutti i paesi hanno stabilito regole in materia di formazione, anche se nella pratica essa viene richiesta ai mediatori (ad es. in Francia, Svezia); in Slovenia e Danimarca è richiesta solo ai mediatori giudiziari.

In alcuni paesi la formazione è differenziata in relazione al fatto che i mediatori siano o meno avvocati (ad es. in Italia e a Cipro).

In Lituania i requisiti sono diversi a seconda che il mediatore aspirante sia un giudice, un non giudice, un avvocato.

Richiedono al mediatore una formazione decisamente impegnativa i seguenti paesi membri UE (15): Lussemburgo, Malta, Austria, Slovacchia, Francia, Portogallo, Finlandia, Belgio, Germania, Lettonia, Spagna, Paesi Bassi, Romania, Grecia e Polonia.

Altri Paesi (12) mantengono un approccio che potremmo definire intermedio: Irlanda, Ungheria, Bulgaria, Danimarca, Irlanda del Nord, Italia, Inghilterra e Galles, Cipro, Croazia, Lituania, Scozia e Slovenia

Vi sono ancora Paesi che allo stato hanno regolamentato la formazione esclusivamente per i mediatori familiari: Francia, Estonia.

In Francia però da ultimo si richiede una formazione per gli avvocati e per coloro che vogliono il scriversi ai panel delle Corti d’Appello (la più attive in questo senso sono la Corte d’Appello di Parigi, Lione, Montpellier e Versailles)[40].

Anche l’Irlanda del Nord non ha un programma di formazione statale, ma i mediatori sono accreditati da varie istituzioni.

Inghilterra e Galles non hanno una formazione regolata a dalla legge, ma si appoggiano al Civil Mediation Council (CMC)[41] che ha accreditato un percorso intermedio.

La Svezia non impone alcun obbligo formativo ai mediatori cec.

La Repubblica Ceca non impone alcun obbligo formativo, ma si deve sostenere un esame.

Nei prossimi articoli mi diffonderò nello specifico sulla formazione nei singoli paesi; per ora mi limito ad allegare qui una tabella riassuntiva (le fonti sono pubbliche) degli elenchi presenti in Europa sia con riferimento ai mediatori, ai formatori e infine alle organizzazioni di mediatori.

Per ricostruire il sistema bisogna partire da questi registri.

 StatiRegistro pubblico dei mediatori (statale, giudiziario o di enti a rilevanza pubblica)Fonte
1Austria (2)http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/homeStato
2Belgiohttps://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaarStato
3Bulgaria (2) https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators https://mediation.mjs.bg/Register/TrainingOrganizationsStato
4Cipro (2)https://www.data.gov.cy/dataset/μητρώο-διαμεσολαβητών-για-αστικές-διαφορές-άλλες-από-εμπορικές/resource/532caaa3-e811-4ca9#{} https://www.data.gov.cy/dataset/μητρώο-διαμεσολαβητών-για-εμπορικές-διαφορές/resource/95620daa-dbdf-4453-a5dd-c6a03ae957f6#{}Stato
5Croaziahttps://data.gov.hr/dataset/registar-izmiriteljaStato
6Danimarca (2)https://www.domstol.dk/media/ztco4hay/liste-over-advokatretsmaeglere-pr-1-september-2020.pdf https://www.domstol.dk/media/nyna4fcn/dommerretsmaeglere-pr-september-2020-liste-til-domstol_rettet.pdfCorte
7Estonia (2)https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri https://advokatuur.ee/est/advokaadid/vandeadvokaatidest-lepitajadEnti
8Finlandiahttps://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu/yhteystiedotStato
9Francia(COUR D’APPEL DE PARIS) https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-09/Annuaire%20m%C3%A9diateurs%202022.pdfCorte
10Germania
11Greciahttp://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwnStato
12Inghilterra e Galleshttps://civilmediation.org/mediator-search/Ente
13Irlandahttp://www.themii.ie/members/searchEnte
14Irlanda del Nordhttps://www.lawsoc-ni.org/mediators-profilesEnte
15Italia (4)https://mediazione.giustizia.it/Stato
16Lettoniahttp://www.mediacija.lv/?Mediatoru_saraksti:Sertific%C4%93to_mediatoru_saraksts#TOPStato
17Lituaniahttps://teisis.lt/external/mediator/list?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22searchSpecialisationChildren%22:true,%22orderBy%22:%22surname%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22,%22mediatorTypeList%22:null,%22resourceStatusEnumList%22:%5B%22ACTIVE%22,%22BLOCKED%22%5D%7DStato
18Lussemburgohttps://clmediation.lu/fr/file/28/67d194a47b88e587ea82ec42b84d2ab1/liste-des-mediateurs-agrees-site-mj.pdfStato
19Maltahttps://mediation.mt/en/civil/Stato
20Paesi Bassi (2)https://mfnregister.nl/zoek-mediator/ https://adr-register.com/Ente Ente
21Poloniahttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/jak-znalezc-mediatora Gli elenchi dei mediatori sono disponibili sui siti Web dei 45 tribunali regionali.Corte
22Portogallo (4) Mediazione pubblica https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%C3%A7%C3%A3o/Lista_mediadores_SMF_06.10.2022.pdf?ver=quqVQR4fGddo3VEoeyn9ig%3d%3d https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SML_mar_2015.pdf https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_JulgadosPaz/Lista_mediadores%20JP_03_2022.pdf?ver=WFx3DuB-xQc6_bWGL_IpZA%3d%3dStato
23Repubblica Cecahttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspxStato
24Romania (5)http://www.cmediere.ro/mediatori/Stato
25Scozia http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/Ente
26Slovacchiahttps://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediatorStato
27Sloveniahttps://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc.htmlCorte
28Spagna (2)https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucionStato
29Sveziahttp://old.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/Corte
30Ungheria (2)https://inyr.im.gov.hu/mediators/advanced-search https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasaStato Corte  

In base ai registri suddetti è stato possibile in particolare ricostruire in parte il numero dei mediatori civili e commerciali nel periodo che va dal 2019 al 2021; il numero preciso non è di possibile individuazione per vari fattori:

1) alcune legislazioni non differenziano l’iscrizione dei mediatori in base alle specializzazioni: chi diventa mediatore lo è a tutto tondo (civile, familiare, penale etc.);

2) spesso i mediatori si iscrivono a più sezioni del registro;

3) ci sono paesi che hanno solo dei panel di corte che possono variare sensibilmente nel tempo (ad es. Francia e Polonia);

4) spesso lo stesso mediatore può iscriversi a più panel di corte (ad esempio in Francia);

5) i dati delle Corti non sono aggiornati o mancano;

6) la Germania non possiede registro pubblico (ma solo elenchi di organismi privati) e dunque la stima non può essere che approssimativa;

7) non esiste una banca dati europea né per i mediatori, né per le organizzazioni di mediazione;

8) ci sono stati che hanno una mediazione individuale ed amministrata (senza obbligo di iscrizione per il mediatore) e non differenziano i mediatori persone fisiche dalle organizzazioni (ad esempio il Regno Unito ove le persone fisiche e quelle giuridiche sono mescolate nel registro e spesso non si riesce a distinguerli);

9) alcuni stati iscrivono solo mediatori certificati, ma in altri i certificati e i non certificati coesistono ovvero vengono iscritti i certificati, ma si consente di fare la professione anche a chi non lo è.

Se prendiamo in esame il 2021 vediamo che i paesi con meno mediatori sono Lettonia. Danimarca e Repubblica Ceca, mentre quelli che ne possiedono di più sono Italia, Romania e Germania.

L’Italia peraltro ha pure il triste primato di avere le rimanenze più alte al 31/12/20 in primo grado di casi civili e commerciali con riferimento ai 49 paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa[42].

49 Paesi del Consiglio d’EuropaNumero dei giudici (2020)Rimanenza al 31/12 casi civili e commerciali (primo grado)
Monaco40882
Iceland642.031
Luxembourg2293.133
Estonia2346.998
Finland1.0777.082
Norway5947.348
Malta4210.147
Albania30716.899
Montenegro30917.189
Latvia55018.147
Denmark70123.646
North MacedoniaNA24.758
Lithuania74028.015
Sweden1.20028.453
Slovenia86330.950
Austria2.58931.551
Republic of Moldova42132.032
Azerbaijan52234.474
Netherlands2.59744.560
Armenia24445.583
Kazakhstan2.39447.189
Hungary2.72457.741
Georgia32959.515
Slovak Republic1.29560.177
Switzerland1.30369.903
Czech Republic3.007135.318
Croatia1.643168.368
Bosnia and Herzegovina1.024170.893
Portugal1.999190.966
Ukraine8.000270.281
Morocco3.028 (dato 2019)290.285
Serbia2.649355.838
Israel721374.297
Romania4.600542.528
Germany20.793776.359
Poland9.537866.154
Spain5.3201.333.257
TürkiyeNA1.654.770
France7.5221.732.374
Italy7.0272.187.651
Greece3.752NA
Bulgaria2.184NA
Belgium1.530NA
Ireland163NA
Cyprus126NA
UK – Northern Ireland74NA
Andorra34NA
UK – England and WalesNANA
UK – ScotlandNANA

Nel 2020 avevamo in Europa 79.598 mediatori ossia 1 mediatore ogni 5.593 mentre i giudici erano 84.044, ossia un giudice ogni 2.597 abitanti.

Questi dati dovrebbe fare riflettere la Commissione Europea perché in Europa (dato fornito dalla Ue nel 2017) solo l’1% delle controversie sono state risolte dai mediatori mentre il 99% delle liti è arrivato sul tavolo dei giudici che come numero sono quasi equivalenti: il sistema giudiziario nel suo complesso evidentemente non può reggere.

Non pensare alla mediazione come condizione di procedibilità per il proprio paese allo scrivente pare una follia.

In media in Europa nel 2021 avevamo invece 1 mediatore civile e commerciale ogni 5.853 abitanti, ma il numero dei giudici non è mutato di molto.

Posizione Mondiale (2021) ADRPunteggio EU per ADR (2020)  StatiMediatori (2019)Mediatori (2020)Mediatori (2021) Popolazione (2021)Un mediatore per abitanti (2021)
4433Austria2.3751.2921.8869.043.0724.795
1624Belgio1.1091.2904.33311.632.3342.685
7633Bulgaria2.3862.5102.8666.896.6542.406
2615Cipro5684784401.215.5872.763
4726Croazia5525526734.081.6576.065
452Danimarca84145535.813.302109.684
336Estonia1301301761.325.1887.529
2423Finlandia1.2001.2001.4035.548.3613.955
1233Francia1.6001.6001.67565.426.17639.060
547Germania7.5007.5007.50083.900.47011.187
3526Grecia2.1392.2632.75310.370.7473.767
23Inghilterra e Galles507507000
724Irlanda4294215464.982.9049.126
23Irlanda del Nord9419000
4923Italia23.97623.83423.86360.367.4712.530
5734Lettonia5249501.866.93337.339
2557Lituania5926466202.689.8624.338
1924Lussemburgo107107145634.8144.378
5028Malta131134135442.7893.280
1037Paesi Bassi2.4992.4152.71017.173.0936.337
2755Polonia7.5857.5856.13537.797.0006.161
1737Portogallo1.8481.1491.33510.167.9227.616
1836Repubblica Ceca90218111110.724.55296.618
2821Romania10.64710.64410.61419.127.7711.802
23Scozia70104000
6522Slovacchia1.9151.9691.8545.460.7252.945
2029Slovenia3112682572.078.7238.088
1144Spagna8.7919.0292.47846.745.21018.864
1326Svezia31131232310.160.15931.456
7762Ungheria2.8031.2651.1519.634.1628.370
Totale  83.21379.59876.085445.307.6385.853

[1] Cfr. 10.2 European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Guidelines for a better implementation of Recommendation No. R (98)1 on family mediation and Recommendation Rec (2002)10 on mediation in civil matters

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d41d4

[2] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

[3] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi. https://www.imimediation.org/

[4] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[5] Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

[6] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[7] “procedere alla revisione della disciplina sulla  formazione  e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati  a svolgere l’attività di mediatore dopo  aver  conseguito  un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”

[8] “n)  riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;”

[9]  “o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice,… Agli stessi fini prevedere l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la  valorizzazione  di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi,  al  fine  della  valutazione della carriera dei magistrati stessi;

[10] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1

[11] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00158&atto.articolo.numero=9&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.10058066518178488&title=lbl.dettaglioAtto

[12] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

[13] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[14] L’Istat il 9 febbraio 2023 ha diffuso la classificazione delle professioni del 2021.

Con mia sorpresa il mediatore civile e commerciale non è censito mentre il mediatore familiare è inserito nella voce “3.4.5.2.0 – tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale”

“Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una separazione, a rimuovere l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.”

[15]

ClassificaPaesiMAX 1
2Estonia0,89
7Danimarca0,85
8Francia0,85
9Olanda0,84
10Germania0,83
11Repubblica Ceca0,82
13Belgio0,82
15Portogallo0,81
17Spagna0,80
20Svezia0,79
23Finlandia0,79
24Polonia0,78
27Slovenia0,77
32Romania0,75
35Grecia0,74
36Austria0,74
39Croazia0,74
50Italia0,69
56Bulgaria0,67
72Ungheria0,64

[16] Per recepire correttamente le informazioni sul mediatore, sulla formazione e sulla mediazione nei singoli stati è tuttavia necessario in primo luogo conoscere i termini linguistici utilizzati nelle varie legislazioni.

Si tenga anche presente che in alcuni stati non si parla di mediazione ma di conciliazione, ed in altri i due termini sono sinonimi

StatiMediazione nelle lingue UEMediatore nelle lingue UE
Inghilterra e GallesMediationMediator
ScoziaMediationMediator
DanimarcaRetsmægling/MediationMediator
FranciaMédiationMédiateur
LettoniaMediācijaStarpnieks
SveziaMedlingMedlare
Irlanda del NordMediationMediator
PortogalloMediaçãoMediador
Repubblica CecaZprostředkováníZprostředkovatel
IrlandaMediation/ IdirghabháilMediator/ Idirghabhálaí
GermaniaMediationMediator
BelgioMédiation/BemiddelingMédiateur/
EstoniaVahendusLepitaja
CroaziaMirenjeIzmiritelj
SpagnaMediaciónMediador
Paesi BassiBemiddeling/MediationBemiddelaar/Mediator
SloveniaMediacijaMediator
LussemburgoMédiationMédiateur
LituaniaTaikinamasis tarpininkavimasMediatorių
GreciaμεσολάβησηΔιαμεσολαβητής
PoloniaMediacjeMediatora
FinlandiaSovitteluSovittelijan
AustriaMediationMediator
UngheriaKözvetítés/MediációKözvetítő
MaltaMediation/ MedjazzjoniMediator/ Medjatur
BulgariaМедиацияМедиаторът
SlovacchiaMediáciaMediátor
CiproμεσολάβησηΔιαμεσολαβητής
ItaliaMediazioneMediatore
RomaniaMediereMediatorul

[17] Si noti che requisiti simili sono richiesti anche dall’art. 6 della Direttiva 11/2013 (Direttiva sul consumo):

“Competenza, indipendenza e imparzialità

1.   Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell’ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone:

a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;”

Nel campo del consumo è dunque necessario che il mediatore sia un giurista o riceva comunque una formazione giuridica.

[18] Considerando 16.

[19] V. art. 4 Direttiva  21 maggio 2008, n. 52.

[20] Lo United States Code (U.S.C.) è la raccolta e codifica delle leggi federali degli Stati Uniti.

[21] § 653 b) United States Code.

[22] Si può trovare in http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm

[23] Section 2.

[24] “No particular advanced academic degree or technical or professional experience is a prerequisite for competence as a mediator.” Advisory Committee Comment.

Interessante al proposito dei requisiti è la Local Rule 8-2 del Distretto settentrionale della California che in sostanza riassume quello che è il punto di vista in generale delle Corti in California sull’ADR erogato da privati. I dispensatori privati di ADR possono essere avvocati, professori di diritto, giudici in pensione o altri professionisti con esperienza in tecniche di risoluzione delle controversie. La Corte ordinariamente non li prende in considerazione se non in base alla richiesta delle parti. I provider privati esercitano la loro attività a pagamento. Il Giudice adotta comunque le misure necessarie per assicurare che il rinvio ad ADR privato non costituisca il risultato di un’imposizione a qualsiasi parte di un iniquo o irragionevole onere economico.

[25] Per far parte del panel giudiziario californiano (contea di Los Angeles) si richiedono ad esempio soltanto 30 ore di formazione e l’aver completato almeno 8 mediazioni (ciascuna della durata di almeno due ore negli ultimi 3 anni), e infine aver partecipato a 4 ore di formazione continua in un corso ADR approvato da un Istituto di formazione continua.

[26] Si tratta di regole generali che valgono per tutte le Corti della California.

[27] “A mediator must comply with experience, training, educational, and other requirements established by the court for appointment and retention”.

[28] Assessment of skills.

[29] Withdrawal.

[30] “A mediator has a continuing obligation to assess whether or not his or her level of skill, knowledge, and ability is sufficient to conduct the mediation effectively. A mediator must decline to serve or withdraw from the mediation if the mediator determines that he or she does not have the level of skill, knowledge, or ability necessary to conduct the mediation effectively.”

[31] Legge 26 novembre 2021, n. 206

Art. 1

l) procedere alla revisione della disciplina  sulla  formazione  e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati   a svolgere l’attività di mediatore dopo  aver  conseguito  un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

[32] Quello tedesco però ha bisogno solo di una formazione; non c’è un limite di età né si richiede una istruzione particolare  o una professione particolare.

[33] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guide to Mediation for Lawyers

Document elaborated jointly with the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) 27 june 2018.

[34] Parimenti avviene in Slovenia.

[35] § 10 l. 6 giugno 2003.

[36] § 16 e 17 Lepitusseadus.

[37] Réponse au Questionnaire sur la Médiation civile et commerciale en Europe, in http://www.fbe.org/IMG/pdf/mediation_en_hongrie.pdf. Ai giudici in servizio la mediazione è invece vietata.

[38] M. NAGY, Hungary, in Overview of judicial mediation in the world, L’’Harmattan, Paris, 2010, p. 103, in http://www.cimj.com/en/base…/fichier/21-panorama-des-med-monde-gb-pdf

V. anche M. NAGY, The development of civil and commercial mediation in Hungary, p. 217-225, in Mediation Road of peace for justice, Gemme, 2015.

[39] Sul tema cfr. C.A. CALCAGNO. Il legale e la mediazione, I DOVERI E LA PRATICA DELL’AVVOCATO MEDIATORE E DELL’ACCOMPAGNATORE ALLA PROCEDURA, Aracne Editrice, 2015.

[40] Cfr. Art. 2 c. 3 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

[41] https://civilmediation.org/about/

[42] Fonte: rapporto Cepej 5/10/22 – Scoreboard 2022

https://www.statista.com/statistics/1241224/number-of-judicial-officers-in-morocco-by-jurisdiction/

https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Ukraine#:~:text=Ukraine%20has%20about%208%2C000%20judges.

La formazione del mediatore in Austria

La formazione del mediatore in Austria

La mediazione, la formazione e lo status del mediatore sono disciplinati dalla legge[1], da un’ordinanza[2], da due direttive[3] e dal 2018 dalle Linee guida per la prova della sostenibilità in relazione all’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione[4].

Il mediatore può essere chiunque abbia compiuto 28 anni. Deve fornire certificato del casellario giudiziario.

Per esercitare il mediatore deve essere registrato; solo in presenza di un mediatore registrato si  esplicano peraltro effetti sull’interruzione della prescrizione con l’inizio della mediazione.

Il registro dei mediatori[5] è gestito dal 1° maggio 2004 dal Ministero della Giustizia. Il Ministero però sponsorizza direttamente sul sito ministeriale anche tre associazioni che sono organizzazioni di mediazione e formazione[6].

L’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Ministero federale della giustizia non è legata all’appartenenza ad ordini professionali o ad associazioni di mediatori.

Al contrario, l’adesione non sostituisce la prova della formazione, che deve essere presentata al Ministero federale della Giustizia.

L’iscrizione e il mantenimento della qualifica di mediatore comporta il pagamento di 345 €.

Dopo il primo quinquennio la qualifica si rinnova sempre a pagamento, per un decennio: non prima di un anno e non oltre tre mesi prima della fine del periodo di iscrizione, il mediatore, se desidera rimanere iscritto nell’elenco dei mediatori, può richiedere per iscritto che l’iscrizione sia mantenuta appunto per altri dieci anni.

Allo stesso tempo, deve descrivere l’ulteriore formazione ai sensi del § 20 ZivMediatG (50 ore in 5 anni) e presentare informazioni aggiornate sul casellario giudiziario (non più vecchie di tre mesi).

Il ministero federale della giustizia accetta anche certificati di perfezionamento professionale presentati prima della presentazione della domanda di mantenimento della registrazione.  

Il mediatore deve anche provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile: è necessario un contratto assicurativo valido secondo la legge austriaca; la somma minima assicurata deve essere di 400.000 euro; non può essere opposta alcuna esclusione e nessun limite temporale della responsabilità successiva dell’assicuratore.

Le compagnie di assicurazione sono tenute a notificare  al Ministero federale della giustizia la perdita della copertura assicurativa (ad es. a causa del pagamento tardivo dei premi o della risoluzione del contratto di assicurazione). Quest’ultimo chiede poi al mediatore interessato di fornire la prova dell’esistenza di una copertura assicurativa entro un certo periodo di tempo. Se si cambia assicuratore e si annulla un contratto assicurativo esistente, anche tale modifica viene comunicata al Ministero federale della Giustizia. Tuttavia, ciò non comporta l’automatica cancellazione dal registro: verrà fissato un termine, ad esempio per dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione con un altro assicuratore. Ciò vale anche nei casi in cui la copertura assicurativa venga meno per recesso da un’associazione che ha consentito ai propri iscritti di stipulare un’assicurazione collettiva.

Il mediatore austriaco svolge dunque un’attività individuale anche se ovviamente può anche lavorare all’interno di un organismo di mediazione; in ogni caso deve anche indicare i locali ove svolge la mediazione. 

La formazione è erogata al momento da 58[7] diversi enti iscritti nel registro [8] e dalle Università.  In Austria sia le persone fisiche sia le giuridiche possono costituire istituti di formazione (in Italia invece non  lo possono le persone fisiche).

Un gruppo di formazione può andare da 10 a 25 persone (per 25 ci vogliono però due docenti); nel caso di lezione teorica il gruppo può arrivare a 30 persone.

L’ente di formazione deve possedere locali appropriati per l’amministrazione e per la didattica.

Ovviamente ogni ente deve presentare annualmente un documento con le uscite e le entrate che devono essere coerenti.

Ogni ente deve predisporre un piano di valutazione sia per i formatori sia per i discenti. Deve indicare al Ministero il numero, il titolo e il contenuto dei corsi ed i materiali forniti; bisogna poi inviare relazioni complete sul numero dei partecipanti e dei licenziati per ogni corso.

Per ogni corso vanno indicati i docenti, i costi e le procedure di reclamo.

Il contenuto della formazione è disciplinato dalla legge (§ 29 ZivMediatG) e dalle decisioni del Comitato consultivo.

Gli enti di formazione devono essere formati da almeno tre persone fisiche: una persona dovrebbe occuparsi della amministrazione e gli altri della didattica (non ci deve essere commistione).

I docenti dovrebbero essere mediatori (tranne quando impartiscono conoscenze specialistiche supplementari).

Dal 2018 gli enti di formazione devono dare prova della “sostenibilità” ai sensi dell’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione civile.

In altre parole, ai sensi del § 27 ZivMediatG, gli istituti di formazione registrati devono riferire per iscritto al Ministro federale della giustizia entro il 1° luglio di ogni anno precedente, sul contenuto e sul successo delle attività di formazione dell’anno precedente per dimostrare la sostenibilità dell’attività[9].

Il contenuto della formazione che è assai nutrito e viene impostato in modo orario differente in base alla facoltà, all’esperienza e alle conoscenze.

In altre parole, la formazione richiesta per una professione e la pratica generalmente acquisita durante il suo esercizio devono essere adeguatamente considerate.

In generale sono previste 200 ore di teoria e 165 ore di pratica, Per un totale di 365 ore.

Contenuto della formazioneUnità minime
Parte 1  Parte teorica 
Parte totale200
1. Principali caratteristiche e sviluppo della mediazione, compresi i suoi presupposti e modelli di base12
2. Procedure, metodi e fasi della mediazione con particolare attenzione agli approcci orientati alla negoziazione e alla soluzione26
3. Fondamenti di comunicazione, in particolare comunicazione, tecniche di interrogazione e negoziazione, conversazione e moderazione con particolare riguardo alle situazioni   di conflitto32
4. Analisi dei conflitti15
5. Forme e campi di applicazione della mediazione, ad esempio mediazione individuale, congiunta o di gruppo, nonché mediazione di grandi gruppi; Mediazione familiare, economica e interculturale20
6. Introduzione alle teorie della personalità, in particolare alle strutture della personalità, alle basi della psicologia di gruppo e  delle forme di intervento psicosociali e  alle  questioni  di genere20
7. Questioni etiche della mediazione, in particolare comprensione del ruolo e dell’atteggiamento dei mediatori, immagine di sé e immagine umana nella mediazione 15
8. Principali caratteristiche delle disposizioni di legge40
9. Fondamenti delle relazioni economiche20
Parte 2 Parte orientata all’applicazione 
Parte totale165
1. Autoconsapevolezza individuale e di gruppo40
2. Seminari pratici sulla pratica delle tecniche di mediazione utilizzando  Giochi di ruolo, simulazione e riflessione58
3. Lavoro di gruppo tra pari24
4. Casistica17
5. Accompagnamento alla partecipazione alla supervisione pratica nel campo della mediazione (di cui 3 unità di supervisione individuale)26
Totale365

I contenuti formativi per avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri e avvocati della procura finanziaria e dei docenti universitari in materia giuridica, pur non variando nei contenuti, contemplano 136 ore teoriche e 84 di pratica, per un totale di 220. Lo stesso vale per i commercialisti, i consulenti di direzione, gli ingegneri e i docenti universitari nelle materie pertinenti; gli ingegneri devono svolgere però 8 ore supplementari.

In altre parole, per i professionisti sopradetti variano le ore per un determinato contenuto in base alle conoscenze: ad esempio i commercialisti non studiano i fondamenti delle relazioni economiche.

Medesimo approccio e numero di ore vale per psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, counselor e assistente sociale, ciascuno con tre anni di esperienza professionale: è ovvio che ad esempio in relazione al punto 5 della teoria faranno solo cinque ore e non venti.

Inoltre, è per tutti necessario un aggiornamento di almeno 50 ore[10] in 5 anni[11].

La partecipazione a seminari specialistici, workshop, intervisione, supervisione extraprofessionale, ecc. può essere considerata come ulteriore formazione. La propria attività di insegnamento non conta come ulteriore formazione, poiché l’insegnante di solito impartisce conoscenze che gli sono già familiari. La formazione completata nei primi cinque anni non può essere riportata al quinquennio successivo (dopo i primi 5 anni la formazione continua non va più segnalata al Ministero)[12].


[1] Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Fassung vom 03.10.2019

[2] Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV)

[3] 1) Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/ContentByKey/VSTR-7JRVPB-DE-p/$file/Richtlinie%20Fortbildung.pdf.

L’ultima versione è del 18/7/2019

2) Richtlinie des Beirats für Mediation über die  Kriterien zur Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG

https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH3T-DE-p

[4] Dal 18/7/2018 devono dimostrare al Ministero di svolgere attività.

V. Leitfaden zum Nachweis der Nachhaltigkeit iSd Berichtspflicht gemäß § 27 ZivMediatG

[5] https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DXPU8-DE-p

[6] Bundesverband für Mediation, Netzwerk Mediation, Servicestelle Mediation

https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH3T-DE-p

[7] https://www.netzwerk-mediation.at/content/aus-und-weiterbildung

[8] https://mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH23-DE-p

[9] Il questionario a cui devono rispondere ricomprende le seguenti domande:

1.) Istruzione

 a.) Numero, descrizione e contenuto dei corsi offerti?

 b.) Numero di partecipanti E licenziati?

c.)  Come vengono valutati e ulteriormente sviluppati questi corsi?

d.)  Quali corsi futuri sono previsti?

2.) Non sono stati tenuti corsi di formazione

a.) Ragione?

 b.) Presentazione di un progetto per l’implementazione dei corsi futuri pianificati

 c.) Cosa si sta facendo per offrire corsi in futuro?

 d.) Come viene incentivata la consapevolezza dei corsi?

 e.) Quali eventi alternativi si sono invece svolti?

Leitfaden zum Nachweis der Nachhaltigkeit iSd Berichtspflicht gemäß § 27 ZivMediatG

[10] Di 45 minuti ciascuna.

[11] § 20 l. 6 giugno 2003 (ZivMediatG) e direttiva 5 giugno 2007 sulla formazione (Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.)

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/ContentByKey/VSTR-7JRVPB-DE-p/$file/Richtlinie%20Fortbildung.pdf.)

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at.

[12] https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home

Stato dell’arte del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

E’ importante sottolineare che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 36 del 09.01.2023 ha dato come termine di partenza dell’art. 4 novellato, il 28 febbraio 2023 (ex L. n. 197 del 2022).

L’estensore è Marinaro che è poi l’autore anche dell’articolo sul Sole24ore del 23 gennaio 2023 che richiama la data del 28 febbraio 2023.

Quindi abbiamo una prima pronuncia della magistratura sull’entrata in vigore delle fattispecie non elencate specificatamente dall’art. 41 c. 1 del decreto legislativo 149/22 (che invece vanno pacificamente al 30 giugno 2023).

In data 10 febbraio 2023 Normattiva ha aggiornato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Cfr. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva è la banca dati dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che dovrebbe darci la certezza del diritto.

Le modifiche tengono conto finalmente della legge finanziaria che ha novellato l’art. 41 delle norme transitorie del decreto 149/22 che a sua volta interviene sul decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Dalla indicazione normativa parrebbe che alcune norme siano già entrate in vigore il 1° gennaio 2023, mentre altre entreranno in vigore il 30 giugno 2023 (salvo differimenti legislativi).

Dico parrebbe perché il 1° gennaio 2023 si ricava solo dall’intestazione della norma: coloro che aggiornano la banca dati usano per lo più (v.ad es. art. 8-bis) sibilline indicazioni: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.”

Si è poi succeduta la Circolare del Ministero della Giustizia Prot. n. 0001924 del 28-02-2023 da cui si evince la data del 28/2/2023 anche se si fa riferimento alla negoziazione assistita.

Vi è infine stata il 1° marzo 2023 la seguente comunicazione del Ministero della Giustizia”

“Ieri, 28 febbraio, l’entrata in vigore della riforma del processo civile, dopo l’anticipazione decisa nell’ultima legge di bilancio. Si tratta di una delle riforme abilitanti per il Pnrr, con l’obiettivo di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei processi, abbattere l’arretrato e razionalizzare i diversi modelli processuali. Una riforma di sistema, necessaria per rispettare gli impegni con l’Europa e andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese.

Le innovazioni sono accompagnate da assunzioni di personale amministrativo (5mila unità programmate nel 2023), oltre al futuro ingresso di altri 8mila addetti dell’Ufficio per il processo, come stabilito nel Pnrr; tre nuovi concorsi in magistratura previsti per l’anno in corso (due dei quali anche con l’uso dei pc, per velocizzare le correzioni delle prove); un’accelerazione sulla digitalizzazione (oltre 200 i progetti destinati agli uffici giudiziari nei prossimi anni) e significativi investimenti sull’edilizia (326 al momento i cantieri aperti in tutt’Italia, per un investimento di oltre 50 milioni).

Dopo l’entrata in vigore già il 1 gennaio 2023 del rinvio pregiudiziale in Cassazione, della riforma del giudizio in Cassazione e delle modalità alternative di tenuta delle udienze civili, diventano ora operativi – tra l’altro – il nuovo rito ordinario; una valorizzazione delle forme di giustizia alternativa (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato) il rito semplificato; una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; le modifiche sulla volontaria giurisdizione; il rito unico per i procedimenti di famiglia (con la possibilità di presentare domanda di separazione giudiziale e contestualmente di divorzio); le nuove competenze per i giudici di pace. Rimane invece al 2024 l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia.

“Una giustizia poco efficiente e non rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – ha più volte ricordato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – costa all’Italia circa 1,5/2 punti di Pil”. Dal 2015 al 2022, tra indennizzi e spese previsti dalla legge Pinto (per i risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi), lo Stato ha speso oltre 781 milioni di euro.”

Anche da questa comunicazione sembra evincersi che per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato la data di entrata in vigore è il 28 febbraio 2023.

E dunque sembrerebbe che alcune norme del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (quelle non espressamente indicate dall’art. 41 del decreto legislativo 10 ottobre n. 149) siano entrate in vigore il 28 febbraio 2023.

Stesso discorso vale per la negoziazione assistita: ciò che non è previsto espressamente dall’ultimo comma dell’art. 41 è entrato in vigore il 28 febbraio 2023.

Senza una modifica del decreto ministeriale 180/10 tuttavia potremo andare poco lontano anche al 30 giugno 2023 e di ciò è ben conscio anche il legislatore (v. il dossier parlamentare sulla finanziaria).

Inoltre si rileva che la legge si limita a sanzionare la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Non vi sono invece sanzioni per chi affronta nell’aula di mediazione la condizione di procedibilità senza osservare le nuove indicazioni che entreranno in vigore al 30 di giugno 2023.

Nel testo qui sotto oltre alle considerazioni ministeriali, si sono lasciati comunque i riferimenti anche ai pareri che nei giorni scorsi sono stati forniti dal CNF, dal Sole24ore e dal dossier parlamentare di commento del comma 380 della finanziaria, che invece indicavano l’entrata in vigore delle norme non previste dall’art. 41 c. 1 al 28 febbraio 2023/1° marzo 2023.

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Sintesi della normativa Cartabia. La nuova mediazione quando entrerà in vigore?

La riforma Cartabia ha avuto inizio con due leggi delega:

1)LEGGE 27 settembre 2021, n. 134[1]

2)LEGGE 26 novembre 2021, n. 206[2]

A ciò sono seguiti in attuazione delle leggi deleghe sopra indicate tre decreti legislativi:

1) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149[3]

2) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150[4]

3) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151[5]

Dalla attuazione delle due Leggi deleghe[6] il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151 ha delineato una nuova organizzazione della giustizia italiana civile e penale dal 30 dicembre 2022.

1) Ufficio per il processo presso Tribunale,

2) Ufficio per il processo presso Corte d’Appello,

3) Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione,

4) Ufficio per il processo presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (creazione del decreto legislativo) (dal 1° gennaio 2025)

5) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione

6) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito

7) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

8) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

In base a legge 26 novembre 2021, n. 206 si modifica/istituisce:

A) Ufficio per il processo presso Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

B) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione

In base alla legge 27 settembre 2021, n. 134 si modifica/istituisce:

A) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito

B) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

C) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

Nel mentre è intervenuto il Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 ovvero della finanziaria[7].

Vi sono state ancora delle importanti modifiche del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 a seguito dell’art. 5-novies[8] della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199[9].

A seguito della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 sono, infatti, già in vigore le norme sulla disciplina organica della giustizia riparativa (art. da 42 a 67), ma le 26 applicazioni partiranno da maggio 2023[10].

Il Comma 380[11] LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 tra le altre disposizioni ha toccato tre norme transitorie del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149: la 35, la 36 e la 41.

L’art. 35 appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile

L’art. 36 si intitola Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

L’art. 41 reca come intitolazione Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

A seguito di queste modifiche si sono posti problemi interpretativi circa l’entrata in vigore del novellato DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 che è stato appunto modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 che a sua volta è stato modificato dal Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

In dottrina, a mia conoscenza, sono circolate almeno due interpretazioni.

  1. L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali perché la norma appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile.
  2. L’art. 35 c. 1 è un principio generale di tutta la riforma civile perché recita: «Le  disposizioni  del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia diversamente disposto, hanno effetto…»; quindi vale anche per la mediazione.

Prima interpretazione (a)

L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41; l’art. 41 c, 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l,  lettere  c), numero 3), d), e), f), g), h), t),  u),  v),  z),  aa)  e  bb),))  si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data ma si ritiene che per quelle non menzionate la data di entrata in vigore sia quella della finanziaria ossia il 1° gennaio 2023.

Prima interpretazione (b)

L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41, l’art. 41 c. 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l,  lettere  c), numero 3), d), e), f), g), h), t),  u),  v),  z),  aa)  e  bb),))  si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data dalla finanziaria e si ritiene che il legislatore se la sia dimenticata e quindi non si conosce l’entrata in vigore.

Seconda interpretazione

L’art. 35 c. 1 ha una portata generale e quindi siccome prevede che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.», allora anche le norme non menzionate dall’art. 41 c. 1 entrano in vigore il 28 febbraio 2023.

Il CNF è intervenuto con una nota del seguente tenore: “4) Modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita. La legge di bilancio ha lasciato invariata l’originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. 149/22 – relativo alle modifiche del d.lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi e lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle disposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone – come visto – l‘anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023, fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo e colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di mediazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022.”

IL CNF pertanto ritiene che le norme non indicate dall’art. 41 c. 1 entrino in vigore il 1° marzo 2023.

Gli uffici Studi del Parlamento scrivono nel dossier di presentazione della finanziaria 2023:

Il comma 380, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia). In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all’articolo 36, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale e all’articolo 41, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.

L’intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella milestone M1C1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022 deve essere assicurata l’entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il successivo 18 ottobre (vedi amplius infra).

In particolare, la lettera a), tramite la riscrittura dell’articolo 35, prevede: l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;

Le modifiche apportate all’articolo 41, ad opera della lettera c), investono le nuove disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. In tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023. Inoltre, introducendo un nuovo comma nell’articolo 41 (comma 3-bis), si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell’interesse dell’amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.

In sostanza anche gli Uffici parlamentari ci dicono che le norme non citate dal 41 c. 1 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023. Inoltre la specifica in relazione all’articolo 41 (comma 3-bis) rafforza l’opinione dell’entrata in vigore delle norme non citate al 28 febbraio 2023.

Il sole 24ore (23 gennaio 2023) titola “Riforma della mediazione, ecco le novità che anticipano la partenza al 28 febbraio” e si schiera per l’interpretazione che vede dunque un’anticipata entrata in vigore.

In base all’opinione del CNF, al dossier parlamentare e all’autorevole quotidiano si presenta la presente situazione normativa:

1) Entrano in vigore al 28 febbraio 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: art. 2 (Controversie oggetto di mediazione), art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti (che farà probabilmente riferimento sino al 30 giugno all’art. 8 preesistente alla riforma), art. 4 c. 1 e 2 (Accesso alla mediazione), art. 8-bis (mediazione telematica), art. 11 (Conclusione del procedimento), art. 11-bis (Accordo  di  conciliazione  sottoscritto  dalle  amministrazioni  pubbliche), art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione), art. 12-bis   (Conseguenze  processuali   della   mancata   partecipazione   al procedimento di mediazione), Art. 13 (Spese  processuali  in  caso  di  rifiuto   della   proposta   di conciliazione), Art. 14 (Obblighi del mediatore), Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe).

2) Entrano in vigore al 30 giugno 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: Art. 4 ultimo comma (Accesso alla mediazione), Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio), Art. 5-quater (Mediazione demandata dal  giudice),  Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato,  valutazione  del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione),  Art. 5-sexies  (Mediazione   su   clausola   contrattuale   o statutaria),  Art. 6 (Durata),  Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo), Art. 8 (Procedimento), Art. 9 (Dovere di riservatezza), tutte le disposizioni sul gratuito patrocinio: CAPO II-bis (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale) dall’art. 15-bis all’art 15-undecies, la nuova rubrica del  Capo  III Organismi  di mediazione ed enti di formazione», art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori), art. 16-bis (Enti di formazione), art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità), art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).

Senonché negli scorsi giorni Normattiva[12] ha disposto l’entrata in vigore dei nuovi art. 35, 36 e 41 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 al 1° gennaio 2023.

Inoltre ci ha spiegato che il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 è stato modificato dal comma 380 della finanziaria[13] manon ci ha detto quando entrano in vigore le norme non previste dal primo comma dell’art. 41 c. 1 (quelle previste vanno al 30 giugno 2023) che gli illustratori della finanziaria, il CNF ed il Sole24ore fanno partire dal 28 febbraio 2023.

Si potrebbe però dedurre che se le discipline transitorie (art. 35, 36 e 41) entrano in vigore il 1° gennaio 2023 (come la finanziaria) anche le norme non previste dal 41 c.1 abbiano la stessa decorrenza?

Il giallo si infittisce qualche giorno dopo quando Normattiva, infine, nel novellare gli articoli del  decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 scrive che “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 41, comma 1) che “Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  7  si  applicano  a decorrere dal 30 giugno 2023“.

L’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 riguarda appunto la mediazione civile e commerciale.

Non c’è dunque alcun riferimento alle modifiche del comma 380 della legge finanziaria (che viene praticamente ignorata) e dunque all’anticipo al 28/02/23 delle norme indicate dal primo comma dell’art. 41.

Per Normattiva, in altre parole, tutte le norme novellate del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

In definitiva con riferimento alla entrata in vigore della mediazione siamo in piena oscurità che speriamo possa dissipare il Ministero della Giustizia con una sua circolare.

Peraltro Normattiva ignora le modifiche del comma 380[14] anche che in materia di negoziazione assistita secondo cui le norme novellate, ad eccezione di quelle inerenti al gratuito patrocinio, entrano in vigore il 28 febbraio 2023.

Troviamo, infatti scritto: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con  l’art.  41, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.

A questo punto ogni certezza del diritto svapora.


[1] Recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.237 del 04-10-2021)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134

[2] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (GU n.292 del 09-12-2021)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;206

[3] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149!vig=2022-11-02

[4] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[5] Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151

[6] Le due leggi delega sul punto si ispirano all’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La norma che riguardava il solo tribunale e la Corte d’Appello è stata poi abrogata appunto dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 dal 30/12/22.

Era previsto, in altre parole, sino al 30/12/22 dall’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari.

[7] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197

[8] Art. 5-novies (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in  materia di  giustizia  riparativa). –  1.   All’articolo   92   del   decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è  aggiunto  il seguente:

        “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera  h),  numero  2),  e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo  13,  comma  1, lettera  a),  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2), all’articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all’articolo  22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28,  comma  1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1,  lettera a), numero 4), all’articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1), lettera  d),  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3), all’articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c), all’articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all’articolo  72,  comma  1, lettera a), all’articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e  all’articolo  84, comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di entrata in vigore del presente decreto”.

[9] Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;199

[10] Entrano in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa ed in particolare:

1)  Il codice penale (articoli 62 e 152).

2)  Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 656, 660).

3)  Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.

4)  la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)  Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni): art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

[11] 380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed è), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

b) all’articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

c) all’articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»

[12] Normattiva è un sito web dello Stato italiano in attività dal 19 marzo 2010, contenente le norme italiane dal 1861 ad oggi. Fondatore/Creatore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Come funziona Normattiva?

Normattiva è una banca dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati pubblicati, in “Gazzetta Ufficiale” e/o nella “Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi”, dal 1861 ed aggiornati con le modifiche esplicite generate nel tempo da atti numerati e non numerati pubblicati successivamente.

[13] “La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera a)) la modifica dell’art. 35. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera b)) la modifica dell’art. 36, commi 1 e 2. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera c)) la modifica dell’art. 41, commi 1 e 4 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 41.”.

[14] (omissis) 3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»

Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (versione 2023)

Modifiche temporali al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22.  Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Art. 8

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e di   cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].


[1] Art. 35

Disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022

[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva

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La tutela, la conciliazione, l‘arbitrato e la mediazione e i rapporti tra consanguinei nell’antichità

Ripropongo qui contenuti già  trattati, ma che mi sembrano di una qualche modernità vista la riforma Cartabia di cui attendiamo con ansia e patema i decreti interministeriali.

Diciamo subito due parole sulla tutela antica.

I servi che fossero nominati tutori erano implicitamente liberati. La donna però non poteva essere tutore sino a Giustiniano.

La possibilità dei magistrati di intromettersi negli affari familiari e di punire arriva solo con Costantino.

Il tutore presso i Romani non era tenuto a rendere conto della sua amministrazione  sino alla fine della tutela, ma poteva essere convenuto in giudizio come tutore sospetto e se condannato veniva rimosso. Il giudice di pace dell’Ottocento poteva convenire il tutore sospetto in giudizio ex officio.

Solo con Costantino si obbliga il tutore a chiedere l’autorizzazione (decreto del pretore) sia per la vendita delle cose mobili sia per quelle immobili; poteva vendere da solo esclusivamente le cose non facilmente conservabili.

Nelle transazioni delle tutele poi non era sufficiente l’autorizzazione del consiglio di famiglia, ma si richiedeva anche il parere di due o tre giureconsulti.

I tutori ed i curatori dal diritto romano al 1838 quando assumevano la tutela dovevano dare satisdatio e successivamente dal diritto giustinianeo, ipotecare a garanzia i loro beni.

In chiave storica possiamo poi rilevare che già nell’antichità greca e romana gli accomodamenti tra consanguinei avvenivano più che altro attraverso conciliazioni e arbitrati[1] che spesso erano effettuati appunto con l’ausilio di vicini e familiari.

Passiamo ora a parlare della mediazione familiare che è molto antica. Nel nostro paese è più antica della conciliazione (mamma della nostra mediazione civile e commerciale) che viene codificata nella prima delle XII tavole che però sono di derivazione greca e quindi suppongono l’uso ellenico.

La mediazione familiare è invece autoctona: presso gli Etruschi ed i Laziali in genere, veniva adorata la divinità Viriplaca che era preposta alle separazioni. Dal nome si capisce che per questo popolo la colpa dei dissidi familiari era sempre dell’uomo e quindi la divinità era invocata per placare l’ira maschile.

C’erano dei templi ove alcuni sacerdoti della dea erano preposti a cercare di riconciliare gli sposi e il tutto si concludeva con una unione nel talamo del tempio.

Presso i Romani questa divinità venne sostituita da Giunone.

Questa mediazione familiare tesa alla conciliazione delle parti non deve farci sorridere perché la troviamo nel Nord Italia fino al 1848 ove era il parroco (e non il giudice) che tentava la riconciliazione degli sposi che addivenivano alla “separazione di mensa e di letto”, e ciò con ben tre sedute di conciliazione.

Oggi la finalità riconciliativa della mediazione familiare è ancora presente nei paesi del Nord Europa, ad es. in Svezia, e può capitare appunto come mediatore un sacerdote.

In Italia e negli altri paesi bagnati dal Mediterraneo la finalità della mediazione familiare è ben differente, anche se le persone spesso non vengono in mediazione familiare proprio perché a torto credono che il mediatore le voglia riconciliare.

Vista la delicatezza delle questioni tra consanguinei lo stesso Digesto giustinianeo mantenne il principio per cui le cause tra i parenti dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del praetor[2].

Diversi Statuti medioevali prevedevano per scavalcare questo principio l’arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[3]: ne riportiamo alcuni esempi.

Lo Statuto dell’Università ed arte della Lana di Siena (1298-1300) così prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[4]:<<Et se la lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l’addimandasse, d’eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte. O vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d’ogne e sopr’ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.>>

Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: “Ogni volta che sarà lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, così de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d’accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti…[5]

Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano più in generale l’arbitrato forzato “pel maggior bene universale del paese, e per restringere l’uso disordinato del contendere[6]”: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunità, i parenti ed affini ed i coniugi.

In conformità alla norma giustinianea sull’autorizzazione del praetor col passare dei secoli si crearono anche in linea con i provvedimenti predetti, per i più stretti congiunti dei tribunali di famiglia.

Con decreto 16 agosto 1790 l’Assemblea costituente francese stabilì che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[7].

Le attribuzioni sono assai ben esplicitate ad esempio dall’art. 12 del decreto dell’Assemblea costituente francese 16-24 agosto 1790

Elevandosi qualche contestazione tra marito e moglie, padre e figli, avo e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli ed i loro tutori per affari relativi alla tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto amici e vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti esporranno le loro differenze, e che, dopo averli sentiti ed aver preso le informazioni necessarie renderanno una decisione motivata”.

Contro le decisioni di questo tribunale che peraltro durò in Francia pochi anni (si mantenne sino al 1796), ma si mantenne in Italia per lungo tempo, era possibile di norma l’appello ai tribunali ordinari e quindi non si trattava di un arbitrato inappellabile.

Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d’ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.

Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.

La Lombardia invece non adottò mai il sistema del Consiglio di famiglia.

Nel Regno di Sardegna l’arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, resterà obbligatorio sino al 1827[8].

Nella seconda metà del XVIII secolo si sentì pressante l’esigenza di modificare il codice giudiziario nel Principato Vescovile di Trento.

Il progetto venne affidato a  Francesco Vigilio Barbacovi che fu nel Principato Cancelliere e Ministro della Giustizia.

Nel 1785 il Cancelliere pubblicò quindi un “Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili”, che entrò in vigore nel 1788[9].

Tale Codice incontrò l’opposizione della Chiesa e dei collaboratori del predetto Barbacovi che vollero sottoporlo a revisione.

Il progetto originario che comunque entrò in vigore per qualche tempo è tuttavia di grande interesse per gli studiosi di composizione dei conflitti e potrebbe fornire appunto seri spunti di riflessione anche al prossimo Ministro della Giustizia.

Il Barbacovi afferma peraltro di aver copiato il Codice austriaco del 1781 in alcune sue parti, quello stesso Codice che verrà esteso al Lombardo Veneto tra il 1803 ed il 1815 e che vedrà la conciliazione obbligatoria come un perno insostituibile.

Ci limitiamo qui a descrivere la mediazione che il Barbacovi introdusse ben cinque anni prima della presa della Bastiglia, ed il tentativo di conciliazione giudiziale che era il cuore del processo trentino.

La mediazione era una procedura obbligatoria che scattava in tutti casi  di lite tra parenti ad eccezione di quelli riguardanti crediti pecuniari (Capitoli XIV e XV) e qualora le parti “avessero già prima compromessa la causa infruttuosamente”(§ 38),

Il Capitolo II[10] è intitolato appunto “Della mediazione nelle liti tra parenti”.

Il § 28 stabilisce l’abolizione dell’arbitrato obbligatorio nelle liti tra parenti e sancisce però la possibilità di arbitrato volontario.

All’epoca l’arbitrato obbligatorio in queste materie era la prassi in tutta Europa e ciò praticamente a partire dal Codice giustinianeo che richiedeva l’autorizzazione del praetor per instaurare una lite tra parenti davanti alla giustizia civile.

Il § 29 recita: ”Noi vogliamo però, che, allorché trattisi di lite tra persone congiunte di sangue, cioè tra quelle che in virtù degli Statuti di cadauna Giurisdizione erano prima obbligate al compromesso, debbano le parti eleggere due Mediatori, col mezzo dei quali prima di procedere oltre nella lite debbansi tentare le vie di conciliazione, e di componimento, ma senza che questi possano pronunziare alcun laudo, o decisione, dovendo, allorché siano stati infruttuosi i tentativi di dell’accomodamento, proseguirsi direttamente la causa davanti al giudice ordinario”.

223 anni prima della direttiva 52/08 si stabilì dunque il principio per cui il mediatore non potesse assumere alcuna decisione vincolante per le parti, cardine dell’attuale mediazione.

Il mediatore dell’attore veniva indicato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, nell’atto di libello (ossia nella nostra citazione) (§ 30) e il reo (il convenuto) doveva del pari nominare il suo mediatore nell’udienza successiva a cui compariva anche l’attore. Il giudice a questo punto avrebbe assegnato “il giorno e l’ora, in cui i Mediatori, e le parti dovranno adunarsi ad oggetto di tentarsi questa opera salutare dell’amichevole accomodamento” (§ 31)

E dunque abbiamo qui un chiaro esempio di mediazione delegata o demandata come si dirà in futuro; dal momento che la mediazione non veniva operata dal Giudice, il testo normativo appare di grande modernità.

Ciascuna parte doveva presentare il proprio mediatore od un sostituto nel caso di mancata accettazione, e comparire personalmente davanti ai Mediatori o a mezzo di confidente (§ 32).

Comparse le parti, i due Mediatori dovranno esaminare l’oggetto delle loro differenze, e procurare di condurle ad un amichevole accomodamento. Terranno una, o più sessioni secondo le circostanze del caso per giungere a questo importante fine: ma passato lo spazio di due mesi dal dì della intimazione fatta al Reo della petizione dell’Attore, quando entro questo tempo non sia composta la causa, o almeno le Parti non abbiano di comune consenso sospeso a più lungo termine l’affare, dovrà il reo nella susseguente udienza presentare in giudizio senz’altre citazioni la sua risposta al libello, altramente si procederà contro di esso nella forma ordinaria al § 49” (§ 33).

E dunque nel 1785 avevano già assai chiaro il concetto di sessione di mediazione ed esisteva la prassi che i mediatori civili attuali conoscono bene di “sforare il termine” di composizione su consenso delle parti.

Ma è già presente la possibilità di proroga della mediazione che avremo dopo il 30 giugno 2023.

Assai interessante è il principio per cui la comparsa di risposta dell’epoca veniva depositata solo all’esito del tentativo infruttuoso.

E ancora più interessante il richiamo al § 49 che appunto stabiliva l’accoglimento delle domande dell’attore con decreto del Giudice in assenza della comparsa di risposta del reo o di sua mancata comparizione o di presentazione della comparsa senza la forma prescritta.

Non è peraltro una disciplina rimasta isolata.

In Norvegia il giudice può  imporre attualmente al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[11]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale. Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[12].

Nelle conferenze, o sessioni, che terrannosi davanti ai Mediatori, le parti esporranno le loro ragioni a viva voce, e presenteranno ad essi le proprie carte, e documenti, ma senza che possa formarvisi alcun atto, né alcun processo, che sarà sempre nullo, e di niun valore, quando el Parti non avessero stipulato volontariamente un compromesso, in qual caso si osserverà ciò che è disposto nel precedente Capo. Non potrà neppure intervenirvi alcun Notajo, se non affine di porre in iscrittura la transazione già accettata, quando così piaccia alle parti” (§ 34).

La segretezza delle sessioni di mediazione e l’inutilizzabilità dei contenuti era già dunque un dogma nell’Età dei Lumi.

E ci si era già posti il problema di far intervenire il notaio in mediazione al momento e per l’oggetto opportuno.

Potranno le parti anche convenire un solo Mediatore. Il Mediatore a cui sarà riuscito di far aggradire alle parti un amichevole componimento, che sia stato validamente accettato, allor quando sia jurisperito di professione, avrà lo stesso onorario, che sarebbe dovuto al Giudice ordinario per la sentenza. E quando due saranno stati i Mediatori jurisperiti, Noi vogliamo che cadauno di essi abbia separatamente l’intiero onorario suddetto”(§ 35).

Rivoluzionaria anche per i nostri tempi è la parificazione dell’onorario del mediatore a quello del giudice: ciò denota grande rispetto per la professionalità, seppure qui squisitamente giuridica; ma l’identità di emolumenti si ritrova ad esempio oggi tra mediatore ed arbitro nel processo statunitense.

In Italia per il futuro attendiamo il decreto interministeriale.

Dalla norma si può ricavare che già in allora mediatore potesse essere anche un non giurista: non è dato di sapere però quanto venisse pagato.

Ancorché gli ufficj de’ Mediatori siano stati infruttuosi, dovranno tuttavia ambe le Parti comparire innanzi al Giudice nel Giorno, che verrà da esso assegnato per lo stesso oggetto d’un amichevole componimento, e del processo verbale secondo ciò ch’è prescritto al § 65 e seguenti” (§ 36).

Insomma sino a che il fuoco era caldo bisognava battere il tasto della pace con un tentativo di conciliazione del giudice che era assai particolare e merita di un ampio cenno perché era davvero il cuore del processo trentino.

Veniva convocato entro 5 giorni dalla comparizione della parti successiva alla mancata mediazione (§ 65): le parti dovevano presentarsi personalmente[13] senza l’assistenza dell’avvocato e chi mancava perdeva la causa; in assenza di entrambe le parti scattava la condanna alla pena di cinquanta fiorini (§ 66).

Anche qui dunque abbiamo una norma che precorre la condanna dei giorni nostri al contributo unificato propria della mancata partecipazione senza giustificato motivo.

Se una parte veniva dispensata dalla presenza personale poteva affidare la rappresentanza ad un avvocato, ma in tal caso l’altra parte poteva essere assistita da avvocato (§ 68); i nobili avevano la facoltà di non comparire personalmente, ma dovevano comunque essere rappresentati da avvocato e provare ai fini della dispensa di comparizione la loro condizione (§ 69); se i rappresentanti non si presentavano scattava per loro la multa di 50 fiorini (§ 68).

Dunque c’era già un germe di quella che poi diverrà da noi “la verifica dei poteri”.

Se il giorno della comparizione per il tentativo non compariva l’attore od un suo rappresentante, il giudice assolveva pienamente il convenuto; se invece restava contumace il reo o se si presentava il suo procuratore senza che il reo avesse ottenuto dispensa dal comparire, il giudice “lo condannerà intieramente secondo la petizione dell’attore” (§ 71).

 Il decreto di condanna veniva notificato al contumace unitamente alle spese intervenute comprese quelle che l’altra parte aveva dovuto sopportare per un viaggio inutile; se entro 5 giorni il contumace si presentava a pagare e saldava, poteva chiedere una nuova udienza per celebrare il tentativo di conciliazione e dunque il decreto di condanna decadeva; in difetto esso acquistava cosa giudicata (§ 72).

Quei passaggi che il nostro Codice di rito attuale affida ad atti scritti erano invece orali davanti al Giudice trentino che il giorno fissato per il tentativo leggeva alle parti la petizione e la comparsa di risposta, chiedeva prima e sul complesso dell’affare all’attore di replicare alla risposta del reo e al reo di controbattere alla replica dell’attore e poi nello specifico interrogava le parti sui fatti per capire con certezza quali fossero condivisi. Di tutto ciò il Giudice dettava processo verbale al cancelliere (§ 74).

Ogni parte era obbligata a rispondere e tutto ciò che non era specificamente negato o contraddetto veniva considerato per vero e provato; ad ogni domanda il giudice avvertiva le parti di questo effetto e del fatto che se avessero scientemente detto cosa falsa o negata cosa vera sarebbero stati condannati come litiganti temerari al pagamento delle spese, dei danni cagionati alla controparte e della sesta parte della cosa litigiosa (§§ 74 e 381).

Se la temerarietà investiva il diritto civile la condanna veniva comminata al solo avvocato sempre che il cliente fosse stato all’oscuro del lume del legale (§ 382).

La cosa interessante era che se la controversia era di fatto scattava la condanna e dunque sussisteva la temerarietà, sia nel caso in cui la verità dei fatti fosse contrariamente provata, sia quando non si fosse riusciti a dar prova delle proprie affermazioni. La controversia in diritto comportava condanna per temerarietà quando la legge che contrastava le affermazioni della parte fosse chiara ovvero quando le affermazioni andassero contro “i dettami evidenti della naturale giustizia”(§ 382)

Nel caso in cui fosse il cliente a comportarsi da litigante temerario in una controversia di mero fatto, l’avvocato che ne fosse consapevole doveva dismettere il mandato perché diversamente correva il rischio di essere condannato soltanto lui (§ 384). 

Chi ribadiva il comportamento temerario in altra udienza veniva condannato parimenti alla stessa pena, ed anche in appello (§ 385): per cui si potevano collezionare tre o più sanzioni.

Il Giudice di primo grado o quello d’appello con la sentenza definitiva dichiaravano la temerarietà, condannavano al pagamento di quanto sopra detto e stabilivano che i litiganti temerari ed i loro avvocati fossero sottoposti a giudizio penale (§ 386); il che avveniva entro 12 giorni: l’avvocato riconosciuto colpevole del reato di litigante temerario perdeva il diritto all’onorario e doveva risarcire anche le spese che il cliente avesse sostenuto (§387) e ciò anche se nel successivo corso del processo fosse riuscito ad indurre il suo cliente all’accomodamento amichevole od al recesso.

Non c’è dubbio che una disciplina così rigida abbia comportato all’epoca dure contestazioni: ma non si può dire che questa legge non avesse le potenzialità di ridurre il contenzioso.     

Il giudice in sede di comparizione del tentativo era tenuto a leggere ed esaminare “le carte, e i documenti, che le Parti avessero portati seco al tribunale tendenti a dar lume all’affare, esigendo su di essi dalla Parte contraria la risposta, e traendone tutto ciò che possa servire a porre in chiaro gli oggetti in questione”; i documenti venivano allegati agli atti solo in questa occasione e su ordine del giudice (§ 76), il che forse rendeva l’attività procuratoria un po’ defatigante.

Quando il Giudice si sarà reso in tal guisa bastatamente istruito di tutto lo stato della controversia, ed avrà rinvenuto il vero punto del litigio, dal quale dipenderà principalmente la decisione, egli dovrà proporre alle parti le condizioni di un equo, e conveniente accomodamento, esponendo loro le conseguenze, che aver potrebbe la causa, e procurando di conciliarle, e comporle amichevolmente. Il tenore dell’accomodamento proposto dal Giudice non potrà mai servir di pretesto, onde allegarlo sospetto” (§ 77).

Si dà qui per presupposto che il punto vero del litigio sia diverso da quello esposto dalle parti: concetto questo che sarà presente nei mediatori due secoli dopo; si aggiunge che la proposta deve essere fatta in un momento in cu il giudice possieda già tutti gli strumenti per giudicare, e dunque il legislatore trentino non condivide il primato della sentenza o che la conciliazione non possa ritardare la sentenza;  a distanza di molti anni questo tipo di impostazione la ritroviamo nel 696 C.p.c. nostrano per cui il perito provvede – secondo la dottrina maggioritaria – al tentativo di conciliazione una volta che ha già confezionato la sua perizia.

Si parla poi di “equo e conveniente accomodamento” e dunque si apre ad una nozione di proposta che può contemperare anche le esigenze delle persone e non si risolve in una mera transazione: principio questo di assoluta modernità.

Così come è assolutamente moderno il fatto che non si possa far uso della proposta del giudice.

Sia che il componimento riesca, o non riesca, tutto quello, che sarà stato detto, o dedotto dalle Parti in tal giorno, dovrà sempre dettarsi agli atti nella forma ordinata di sopra insieme con le proposizioni di accomodamento, che il Giudice avrà fatte, e colle dichiarazioni, che cadauna delle Parti avrà dato intorno ad esso. Questo processo verbale dovrà essere sottoscritto dal Giudice, dall’Attuario della causa[14], e delle parti litiganti di mano propria, premessa la lettura che ne sarà loro fatta, ed in caso di loro assenza dai rispettivi avvocati. La parte che non saprà scrivere, dovrà porvi una croce, e l’atto verrà sottoscritto da un altro in sua vece, ed a sua preferenza. Il detto processo verbale che dovrà essere unito agli atti di causa, verrà riguardato in tutto come un vero atto giudiziale, e sarà sempre lecito alle Parti di levarne copia”(§ 78).

Il meccanismo della verbalizzazione della proposta con i deliberati delle parti, con qualche variante, arriverà sino alla nostra riforma societaria.

Se l’accomodamento non era stato raggiunto sul fatto, il Giudice invitava a riconsiderare al proposta per l’udienza successiva ed in caso di rifiuto, a continuare la causa (§ 79); in caso fossero intervenute le dispense a non comparire e dunque fossero presenti all’udienza di conciliazione i soli procuratori “il giudice assegnerà del pari a cadauno avvocato il termine fino alla seconda susseguente udienza affine di riportare sull’accettazione, o rifiuto dell’accomodamento la deliberazione del proprio Cliente”; se vi era rifiuto o l’accettazione non veniva riportata in forma autentica, la causa veniva proseguita (§ 80).

Non è chi non veda qui una disciplina simile a quella che la proposta possiede per il decreto legislativo 28/10.

All’epoca il giudice veniva pagato dalle parti: si prevede dunque che se l’accomodamento amichevole venga accettato dalle parti il giudice abbia il diritto di conseguire l’intero onorario come se fosse stata pronunciata sentenza. “Intiero lo conseguiranno del pari gli Avvocati, allorché il componimento sia stato accettato col loro intervento, e consiglio”.

In caso di fallimento del tentativo al Giudice veniva pagata solo la sessione di pace e agli avvocati che fossero intervenuti al processo verbale solo le spese per il pranzo e per la vettura, se ed in quanto il luogo di loro residenza fosse stato diverso da quello della sede del Giudice (§ 81).

Norme queste che se fossero applicate al nostro processo determinerebbero quasi certamente la chiusura di tutte le pendenze.

Norme peraltro più generose rispetto a quelle che riguardano gli attuali mediatori che non riescano ad andare oltre il primo incontro.

Una norma decisamente premiale riguardava poi gli avvocati conciliativi: ”L’Avvocato ogni volta che la lite sarà stata composta prima della sentenza come sopra con la sua mediazione, ovvero col suo intervento, ed assistenza, conseguirà pure l’intiero onorario come se fosse vincitore con sentenza del Giudice. Se il componimento sarà seguito colla mediazione, ovvero coll’intervento, ed assistenza d’ambidue gli Avvocati, conseguiranno del pari lo stesso onorario, come se fossero ambidue vincitori. Tutto ciò avrà luogo in qualunque stato della causa sia seguito il componimento, e quand’anche la causa non fosse ancora incominciata in giudizio” (§ 549).

Ancora da menzionare appare quanto previsto dal § 37 in merito alla mancata comparizione delle parti: se una parte non compariva all’udienza successiva al fallimento della conciliazione, non nominava il mediatore per la sessione di mediazione, non si presentava alla prima sessione di mediazione, veniva multata per la somma di 30 fiorini e doveva corrispondere le spese ed i danni cagionati all’altra parte ed il giudice procedeva contro di lei ex officio; nel caso di assenza alla sessione di mediazione o di mancata nomina del mediatore non comunicata alla controparte, venivano addossate anche “le spese e i viaggj cagionati da tale mancanza” (§ 37).

In conclusione si può dire che quella sopra descritta era in primo luogo una disciplina che moralizzava i legali ed i clienti; in secondo luogo con la mediazione obbligatoria, il susseguente tentativo di conciliazione obbligatorio e l’invito del Giudice comunque a ripensare sulla proposta di “equo e conveniente componimento” ed infine il premio assicurato all’avvocato conciliativo,  relegava davvero la sentenza del giudice in un cantuccio.

Nel 1798 anche la Repubblica Ligure ebbe un tribunale di famiglia, convocato e presieduto dal giudice di pace di seconda classe[15], per gestire le situazioni d’incapacità o la cura provvisoria dei beni degli assenti, formato dai più prossimi parenti, ed in mancanza di essi da “tre probi vicini”, o amici prescelti dal giudice di pace[16].

Di un rapporto tra conciliazione, seppure non nel senso da noi concepito, e la materia delle successioni troviamo accenno sempre nella codificazione giustinianea con riferimento all’istituto della diseredazione dell’erede necessario: colui che diseredava un discendente od un ascendente poteva, in altre parole, riconciliarsi, ma ciò aveva esclusivamente una valenza etica, serviva cioè solo a manifestare il perdono in relazione all’ingratitudine ricevuta; dunque la diseredazione rimaneva in piedi sino a nuovo testamento[17].

Presso i Longobardi che in genere non conoscevano, come abbiamo visto, se non l’accomodamento pecuniario e di solito gli preferivano di gran lunga la faida[18] e quindi la decisione delle armi[19], gli affari più intimi delle famiglie, quando approdavano al processo e non erano giudicati dal tribunale di famiglia[20], erano però sottratti al duello giudiziario e si regolavano di solito per giuramento dei sacramentali[21].

In Francia nel 1796[22] si stabilì che tutte le contestazioni tra coeredi e altre parti aventi interesse, fino alla divisione, dovessero portarsi in via di conciliazione, innanzi al giudice di pace del luogo ove la successione si fosse aperta[23].

Nel 1806 il Codice napoleonico di procedura civile riprese il predetto principio e stabilì che la successione e la divisione fossero oggetto di conciliazione preventiva obbligatoria come prevede l’art. 5 c. 1-bis  del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’art. 50 stabiliva in particolare che “Il convenuto sarà citato in conciliazione… III. In materia di successione, sulle domande tra eredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che venissero intentate dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all’esecuzione delle disposizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti al giudice di pace del luogo in cui la successione è aperta”.

 Il Codice dispensò però dal tentativo quelle procedure che, per qualsiasi materia, vedessero coinvolte più di due convenuti, anche se questi nutrissero il medesimo interesse (art. 49); conseguentemente i conflitti multi parte che intervenissero nei confronti di più di due soggetti litiganti non erano condizione di procedibilità del giudizio nel diritto francese.

E ciò, si diceva, stante la difficoltà di una siffatta conciliazione e per le spese e le noie di viaggio che all’epoca si dovevano sostenere per partecipare ad una conciliazione[24].

A proposito degli eredi poi si riteneva in aggiunta che non ci fosse obbligo di conciliazione, perché ciascun erede non poteva che essere considerato personalmente obbligato per la “sua parte e posizione virile” non avendo gli altri coeredi qualifica di litisconsorti[25].

La regola non si applicava però se la citazione era svolta da più attori e quindi, se i convenuti erano due e gli attori più di due, restava comunque l’obbligo di conciliazione preventiva.

Dunque chi non voleva partecipare ad una conciliazione coinvolgeva spesso più persone estranee come convenute[26], oppure se, al contrario, era preso dall’afflato conciliativo, citava un solo erede, anche se essi erano molti e la giurisprudenza riteneva in tal ultimo caso obbligatorio il tentativo.

La dispensa dal tentativo non comportava ovviamente che non si potesse tenere una conciliazione volontaria o che il suo svolgimento determinasse una nullità[27].

Analoga situazione riscontriamo nei domini napoleonici. Così ad esempio il decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805), emesso in Genova relativamente alla riforma del sistema giudiziario[28], all’art. 126 stabiliva come competente alla conciliazione il giudice di pace della successione per le “dimande fra eredi, ed altre parti interessate sino alla divisione inclusivamente, e sopra quella a termine d’esecuzione di disposizioni per causa di morte sino al giudizio”; la norma aggiungeva però la dispensa dalla conciliazione il caso di soggetti che fossero tre o più[29].

Bisogna però rimarcare che la citazione in conciliazione davanti al “Burò[30] di Pace e Conciliazione” che era formato per tutte le materie che oltrepassavano la competenza del giudice di pace[31], vedeva, per espressa disposizione (art. 36), la chiamata del difensore del convenuto: quindi veniva effettuata nei confronti delle parti i cui difensori erano già stati individuati; a differenza pertanto della coeva legislazione austriaca del 1803[32] che escludeva in Veneto[33] gli avvocati ed i faccendieri dalla conciliazione[34] e che quindi si imperniava su una conciliazione “effettiva” con e tra le parti, la codificazione napoleonica valorizzava più che altro l’apporto dei procuratori.

Prova ne è che all’udienza il convenuto e l’attore (o meglio i loro legali) potevano modificare la domanda e le eccezioni prima di procedere a tentativo di conciliazione; in definitiva si era in presenza di un tentativo di conciliazione “tra tecnici” che peraltro non era reso neanche tanto appetibile dal momento che il verbale aveva il valore di una semplice scrittura privata (art. 137). 

In linea con questa tendenza l’anno successivo il codice di procedura civile della madre patria stabilì il principio secondo cui il difetto di citazione in conciliazione doveva essere eccepito dalle parti e non rilevato d’ufficio dal giudice: in un certo senso dunque la Liguria fu considerata un’esperienza pilota per approntare successivamente un ammorbidimento della condizione di procedibilità.

Nel Sud della penisola il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 non poneva invece limiti soggettivi alla conciliazione in materia di successione: l’art. 25 stabiliva semplicemente che “Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dei beni degli assenti possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari”.

Quindi a patto che non si trattasse di immobili assegnati a titolo provvisorio, la conciliazione che era volontaria, si esperiva in materia ereditaria qualunque fossero le parti ed anzi giova qui ribadire che il conciliatore in Sicilia poteva intervenire motu proprio per spegnere odi ed inimicizie[35]; si può quindi presumere che i tentativi di amichevole composizione fossero abbastanza frequenti.

Sotto il vigore del codice di procedura italiano del 1865 lo erano di certo.

Troviamo qui un consiglio di famiglia sull’esempio francese ed etneo[36] per le questioni attinenti ai minori e agli incapaci: dunque qualsiasi conciliazione ovvero il promovimento di divisione e transazione, stragiudiziale e non che li riguardasse, doveva passare necessariamente attraverso l’autorizzazione di questo organo.

A parte ciò, quando non ci avesse già pensato il testatore, la divisione che il Codice del 1865 privilegiava era quella amichevole[37].

Capitava però che, specie nelle campagne o nei paesi, coloro che volessero dividere i beni non fossero in grado di operare e si recassero in conciliazione preventiva davanti al conciliatore.

La conciliazione preventiva, allora come oggi[38], non aveva, infatti, limiti di valore o di materia[39], salvo si trattasse di materia nella quale fossero vietate le transazioni.

Se non c’era una controversia in atto, ma l’intervento era solo richiesto per l’incapacità delle parti di gestire la questione o purtroppo frequentemente per la volontà di aggirare le disposizioni fiscali[40], il conciliatore più avveduto inviava le parti dal mediatore commerciale, qualora si trattasse di questioni routinarie di poco conto, oppure dal notaio se si trattava di redigere atti complessi.

 Se invece sussisteva una vera e propria divergenza di interessi, si teneva la conciliazione e se la proposta di accomodamento non veniva accettata, il conciliatore, come già detto, faceva rimostranze sui guai, sulle spese e l’incerto esito di qualsivoglia lite, e se gli rimaneva la speranza di conciliazione, poteva proporre di rimettere la definizione dell’affare in arbitrato ad una terna ovvero a un notaio o a un ragioniere oppure ad un avvocato[41]: in tal caso redigeva egli stesso il compromesso.

Qualora non fosse stata perseguita la via amichevole o fosse fallita, l’ordinamento apprestava la sola via del giudizio in cui si poteva chiedere l’attribuzione dei beni mobili ed immobili in natura e se ciò non fosse stato possibile non c’erano che i pubblici incanti[42] che potevano seguire davanti ad un notaio scelto dalle parti, se tutte fossero maggiorenni[43].

I patti e le condizioni della vendita venivano stabilite d’accordo tra le parti od in difetto dall’autorità giudiziaria[44] che per valore poteva essere il pretore[45] o il tribunale[46].

A questo punto la conciliazione che all’epoca si denominava “ufficiale” veniva svolta dal notaio. Non quindi dal tribunale perché nei giudizi ad esso pertinenti non era prevista, non davanti al pretore perché davanti a quest’ultimo era radicata l’opinione che non si formasse un titolo esecutivo.

Compiuta la stima e la vendita l’autorità giudiziaria rimetteva le parti davanti ad un giudice delegato o ad un notaio che procedeva alla resa dei conti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si dovessero tra condividenti[47].

In questa fase, qualora fosse stato necessario, veniva utilizzato anche l’istituto dell’esame dei conti di cui all’art. 402 C.p.c.[48], per cui il tribunale nominava degli arbitri conciliatori che procedevano alla conciliazione e se questa falliva essi recavano al tribunale o al giudice delegato un parere meramente consultivo[49].

Anche il pretore ai sensi dell’art. 432 C.p.c. poteva in questa materia rimettere le parti davanti ad un arbitro conciliatore per la discussione dei conti.

Sia per la legislazione etnea sia per quella italiana, peraltro, non vi era limite alla conciliazione legato al numero delle parti come nella legislazione francese.

Ha dunque una lunga tradizione l’art. 5 c. 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materia di divisione e successione ereditaria.

Anche oggi non si sono poste limitazioni legate al numero delle parti e quindi che ciascun erede debba considerarsi o meno singolarmente non ha più alcuna importanza; sono inoltre cambiati i tempi ed i problemi che avevano gli uomini dell’Ottocento in merito alle noie del viaggio e le spese sono attualmente meno pressanti.

Ed infine noi conosciamo tecniche di mediazione facilitativa che possono aiutare ad affrontare efficacemente anche i conflitti multi parte più complessi.

Si deve però sottolineare che la conciliazione che si è approntata con il nuovo decreto non ha le caratteristiche della conciliazione ottocentesca.

L’antico conciliatore svolgeva una procedura di conciliazione durante la quale consigliava le parti.

Non si limitava dunque a facilitare la comunicazione, né aveva problemi di sorta ad anticipare con le buone maniere quello che aveva in animo di decidere nel caso in cui le parti fossero tornate da lui in sede contenziosa.

Il limite era che in sede preventiva il giudice di pace non poteva emettere una sentenza perché avrebbe commesso un eccesso di potere[50].

Ma la situazione poteva cambiare in sede giudiziale tosto che, ad esempio, per la giurisprudenza austriaca una transazione giudiziale non cessava d’essere valida per la circostanza che il giudice potesse avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria.

Questo aspetto che noi moderni assertori della mediazione facilitativa consideriamo negativo rimaneva però in ombra nel caso di divisioni perché, come abbiamo accennato, la competenza era ripartita tra il pretore (v. art. 883 C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865) ed il tribunale e quindi una sentenza del conciliatore non sarebbe stata nemmeno astrattamente concepibile.

Ma qualche pallida possibilità di condizionare il successivo giudizio con il consiglio poteva forse sussistere in relazione alle successioni, perché il conciliatore del 1892 aveva una competenza per valore sino a 100 lire e quindi le parti avrebbero potuto ritrovarsi di fronte a lui in successivo giudizio, anche se restava teoricamente[51] possibile la ricusazione.

Il campo peraltro era assai ristretto, direi prettamente nel campo del possibile e non del probabile, perché il conciliatore conosceva entro il valore predetto di tutte le azioni personali e civili e commerciali relativi a beni mobili[52].

Valutate dunque le modeste controindicazioni il parere del conciliatore poteva rivelarsi davvero prezioso per le parti.

In un tempo in cui la maggioranza delle persone apponeva il crocesegno il conciliatore spiegava ai contadini e agli artigiani, che le transazioni operate con dolo e violenza potevano essere oggetto di rescissione[53], che un verbale sancente la lesione di un coerede per oltre un quarto[54] aveva “le gambe corte”, potendo essere rescisso, che prima della divisione qualsiasi atto, e quindi anche un verbale di conciliazione, che avesse fatto cessare tra i coeredi la comunione ereditaria (vendita, permuta, transazione, testamento invalido, ecc.)  era del pari soggetto di rescissione, e che invece si doveva riflettere molto bene sulla transazione successiva alla divisione, perché in tal caso poteva non esserci una tutela[55].

Conseguentemente in materie così particolari come quelle della divisione e della successione le parti godevano comunque di una guida per l’accomodamento e potevano muoversi con sicurezza senza perdere per questo il controllo della loro questione.

Con tutte queste cautele era inoltre abbastanza improbabile che il consiglio di famiglia non autorizzasse la conciliazione di un tutore nelle materie in discorso, e pur tacendo che tale organo era convocato dallo stesso giudice che aveva conciliato le parti, sebbene su delega del pretore[56].


[1] Cfr. anche M. FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, volume I, seconda edizione, Andrea Santini e Figlio, Venezia, 1845, p. 23.

[2] Digesto II Legge 4, 1 “De in ius vocando: praetor ait: Parentem, patronum patronam, liberos, parentes patroni patronae, in ius sine permissu meo ne quis vocet” (“Riguardo al citare in giudizio il pretore disse: nessuno citerà in giudizio senza mio permesso il padre, il patrono, la patrona, i figli, i parenti del patrono e della patrona”.

[3] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L’Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p.  51.

[4] Di comprométtare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.

[5] Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L’Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.

[6] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.

[7] Che veniva ricevuta dal giudice di pace.

[8] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.

[9] F.V. BARBACOVI, Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Volume I, Giambattista Monauni, Trento, 1785; Codice giudiziario nelle cause civili per principato di Trento, Trento, 1788, Giambattista Monauni, 1788. Il codice fu commissionato da Pietro Vigilio per grazia di Dio Vescovo, e del sacro romano impero principe di Trento, Marchese di Castellaro, De. Conti di Thunn, ed Hochestnstein ec. ec.

[10] Il capitolo I è invece destinato all’arbitrato e contiene norme di sconcertante modernità.

[11] Sezione 11 Rättegångsbalk (1942:740).

[12] Sezione 12 Rättegångsbalk (1942:740).

[13] La impossibilità di presenziare per infermità, vecchiaia e lontananza di 20 miglia doveva essere provata prima dell’udienza deputata al tentativo, e la dispensa veniva data soltanto previa audizione della controparte (§ 67).

[14] Si tratta del cancelliere che poteva essere anche un notaio.

[15] Essi avevano attribuzioni inferiori rispetto a quelli di prima classe in ragione del fatto che erano ubicati dove risiedeva il tribunale.

[16]  Art. 31 lett. I legge 1° giugno 1798  n. 111 in Raccolta delle leggi, ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure dal 17 gennaio 1798, anno primo della ligure libertà, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798, p. 211 e ss.

[17] A. HAIMBERGER, Il diritto romano  privato e puro, Gabriele Rondinella Editore, Napoli, 1863, p. 227.

[18] Ossia il diritto di vendetta da esplicitarsi singolarmente o come gruppo o come comunità di villaggio, senza che vi fosse una proporzione tra azione e reazione.

[19] S. SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, Tipografia Borroni e Scotti, 1850, p. 51.

[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume terzo, Stamperia Reale, Napoli, 1853, p. 262.

[21] Erano dodici uomini liberi. L’uso del giuramento risale al processo attico.

[22] Art  3 della legge ventoso 26 anno quarto (16 marzo 1796).

[23] J. POTHIER, Trattati diversi sulle successioni, vol. III, Tipografia Sonzogno di Jo Battista, Milano, 1812, p. 382.

[24] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 360.

[25] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 361. V. oggi l’art. 757 C. c.

[26] Ed in questo caso era però bastonato in sede di liquidazione delle spese da parte del tribunale.

[27] Tribunale di Montpellier 5 agosto 1807. V. anche G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 43.

[28] Che nell’intenzione dell’Imperatore avrebbe dovuto mutare in due ore: v. gli articoli  159-161 a tenore dei quali il primo giorno vendemmiatore (ossia il 22 settembre 1805) alle ore dieci dovevano chiudersi gli antichi tribunali e alle ore 12 si doveva  aprire quelli nuovi. V. Bulletin des Lois et Arrêtés publiés dans la 28. division militaire de l’Empire Franςais, tome premier, A l’Imprimerie Impériale, Genés, 1805, p. 121-161.

Ricordo che la Liguria fu annessa alla Francia con decreto imperiale del 6 giugno 1805 quando Napoleone si trovava a Milano. Il 25 maggio del 1805 il Senato di Genova richiese l’annessione per non essere coinvolta nella guerra tra Francia ed Inghilterra (che non voleva riconoscere la repubblica di Genova) ed essere protetta nei commerci marittimi (dalle “Potenze barbaresche”: Algeria, Libia e Tunisia)  e di terra che erano “inceppati” dalle dogane francesi.

[29] Come imponeva per qualsivoglia procedura il richiamato dalla norma art. 37.

[30] È il vocabolo che usa il traduttore italiano della legge.

[31] Art. 35 decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[32] E di quella che venne praticata nella Repubblica Ligure dal 1797 al 1805.

[33] E poi in Lombardia dal 1815.

[34] E anche dalla partecipazione ai procedimenti possessori.

[35] Attribuzione questa antichissima che prima di essere esercitata dai Difensori di città e dai Tribuni della plebe riguardava il  Praetor che quando giudicava recandosi a casa dei concittadini si diceva lo facesse de plano (ossia senza osservare le forme e semplicemente apponendo il decreto sul libello del postulante)e non pro tribunale come quando giudicava nel foro in modo solenne. V. P. ELLERO, Archivio giuridico, volume primo, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1868, pp. 189-190

[36] Art. 859 e ss. Codice di procedura civile pel lo Regno delle Due Sicilie.

[37] Art. 986 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[38] V. l’attuale art. 322 C.p.c.

[39] L’unico problema riguardava la forza del verbale di conciliazione che al di fuori dell’ambito della competenza per valore del conciliatore (che inizialmente era di 30 lire e poi fu portata a 100 nel 1892),  non poteva mettersi in esecuzione.

[40] Abbiamo detto che un quadro definito sul  rapporto tra verbale di conciliazione ed imposta arriverà solo nel 1938.

[41] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori, p. 208. Così come può fare d’altronde il mediatore ai sensi dell’art. 8 c. 4 del decreto 4 marzo 2010 n. 28.

[42] Art. 987 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[43] Art. 988 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[44] Art. 989 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[45] Sino a 1500 lire.

[46] V. art. 882 e ss. C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2366.

[47] Art. 990 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358

[48] In oggi si tratterebbe dell’istituto previsto dagli articoli 198-200 C.p.c. L’istituto arriva in Italia grazie all’art. 421 del Codice di procedura civile napoleonico, viene adottato dal Codice pel Regno delle Due Sicilie (635), da quello italiano del 1859 (art. 516) e dunque approda nell’Italia unita.

[49] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, op. cit., p. 512. Tal parere è in un certo senso antesignano della proposta che ritroviamo nella conciliazione societaria e nell’attuale mediazione.

[50] Così a partire dal Codice napoleonico.

[51] Perché una ricusazione infondata costava una multa salatissima.

[52] La questione invece aveva una certa rilevanza ad esempio per il giudice di pace della Repubblica Ligure (1797-1805), perché perlomeno quello di prima classe aveva una competenza in materia di giurisdizione volontaria senza limite di valore. Ma all’epoca si potevano anche mischiare giuramento decisorio e conciliazione; dunque non si andava molto per il sottile e comunque le questioni dei giudici di prima classe erano sempre appellabili (v. articoli 31 e ss. legge 1° giugno 1798 , n. 111)

[53] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[54] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[55] Art. 1039 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[56] Art. 14 legge 16 giugno 1892, n. 261.

La mediazione in Danimarca

La Danimarca è nel 2022 la prima al mondo (su 140 paesi) per stato di diritto[1] con un coefficiente di 0,90. La sua situazione non è cambiata negli ultimi quattro anni.

È prima al mondo per la giustizia civile con un coefficiente di 0,87. È terza al mondo per la giustizia penale con un coefficiente di 0,83.

In termini di tempo per una lite civile e commerciale ci vogliono 190 giorni per un primo grado, 180 per l’appello, 257 per il terzo grado[2].

Secondo il Cepej il paese possiede 701 giudici e nel 2021 sono rimasti sul ruolo civile e commerciale solo 23.646 casi.

È terza al mondo per imparzialità, accessibilità e effettività della sua mediazione.

In Danimarca sono praticati diversi tipi di mediazione ma la più rilevante è quella giudiziaria[3].

Coloro che intendono mediare possono ottenere l’aiuto di un mediatore giudiziario professionista del panel del tribunale di riferimento.

I tribunali ove è possibile mediare sono il Tribunale distrettuale, il tribunale regionale ed il tribunale marittimo.

L’assistenza del mediatore è gratuita.

Il mediatore è un giudice o un avvocato con una formazione specifica in mediazione.

Il mediatore è nominato dal tribunale e ha il compito di aiutare le parti a trovare autonomamente una soluzione. Ciò significa che il mediatore non prende posizione per nessuna delle parti né prende una decisione sul conflitto. Il mediatore aiuta a portare alla luce le vere cause del conflitto e a creare una migliore comprensione dei diversi punti di vista del conflitto.

Praticamente tutti i casi possono essere idonei per la mediazione giudiziaria. Tuttavia, ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte:

la causa deve essere portata, come già detto, dinanzi al tribunale distrettuale, al tribunale regionale o al tribunale marittimo e commerciale,

le parti in conflitto devono accettare di tentare la mediazione,

il tribunale deve valutare che il caso è idoneo alla mediazione, e

le parti in conflitto devono poter stipulare liberamente un accordo sulla questione oggetto del conflitto.

La mediazione giudiziaria non è offerta presso la Corte Suprema, né nei casi penali.

Il tribunale propone la mediazione. La mediazione può essere avviata in qualsiasi momento durante il processo. In genere, il tribunale solleva la questione della mediazione alle parti in causa durante la riunione preparatoria[4].

Se pende già la causa si può prendere in considerazione la mediazione e contattare tramite motore di ricerca il tribunale che si occupa del tuo caso.

I giudici danesi sostengono che la mediazione è spesso un modo più economico, più semplice e più veloce per porre fine a un conflitto piuttosto che il processo. Quando si arriva al nocciolo della controversia, non è sempre un vantaggio dover affrontare un processo in cui si presentano le prove l’uno contro l’altro e si riceve la sentenza del tribunale. Una mediazione giudiziaria parte dal conflitto tra le parti e si concentra sul motivo per cui le parti non si accordano e su come le parti possono proseguire al meglio il loro rapporto. Nella mediazione, le parti hanno un’influenza sia sul processo che sull’esito.

La mediazione legale facilita alle parti la prosecuzione di qualsiasi collaborazione e spesso fornisce una soluzione più duratura.

È il mediatore a stabilire la procedura in consultazione con le parti.

La mediazione si svolge con una serie di conversazioni tra il mediatore e le parti. Si tengono uno o più incontri di mediazione a seconda delle necessità. Se le parti sono d’accordo, il mediatore può tenere incontri con le parti anche separatamente.

Il più delle volte i colloqui si svolgeranno in uno dei locali del tribunale. Se il mediatore è un avvocato, gli incontri possono svolgersi anche presso lo studio dell’avvocato.

La mediazione giudiziaria è riservata a meno che le parti non concordino diversamente.

Il mediatore e le parti possono concordare quali informazioni il mediatore può trasmettere all’altra parte e in che misura gli avvocati delle parti devono partecipare alla mediazione.

La mediazione termina se le parti raggiungono una soluzione del conflitto, o quando lo decide il mediatore, o quando una delle parti lo desidera. 

Se le parti concordano su una soluzione al conflitto, stipulano un accordo. Le parti possono scegliere di discutere la soluzione proposta con i propri avvocati o altri consulenti prima di decidere se stipulare un accordo.

Se la mediazione non si conclude con un accordo, la causa prosegue in giudizio come processo ordinario.

Mentre l’assistenza del mediatore giudiziario è gratuita, se le parti scelgono di portare con sé i propri avvocati, le parti devono, di norma, pagare anche i loro onorari. La mediazione giudiziaria, tuttavia, è spesso meno dispendiosa in termini di tempo e quindi anche più economica di una normale causa giudiziaria.

I mediatori avvocati nel 2020 erano 53[5], i mediatori giudici dislocati presso i 24 tribunali ed il tribunale marittimo erano 90[6]: quindi in Danimarca ci sono 143 mediatori giudiziari per una popolazione di 5.882.261 (un mediatore ogni 41.135 abitanti).

Si può sporgere denuncia nei confronti di un mediatore se si ritiene che lo stesso abbia agito in violazione delle linee guida etiche per i mediatori o abbia comunque trascurato il suo dovere di mediatore.

Il reclamo va proposto al Tribunale entro 4 settimane dal fatto ovvero, nel caso di avvocato mediatore, anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (qui il termine è di un anno).[7]

Linee guida etiche per i mediatori danesi (aggiornate al 7 aprile 2022)

Queste linee guida sono indicative e si applicano alle persone nominate come mediatori in conformità con la Sezione 273 della legge sull’amministrazione della giustizia[8], e ciò perché le linee guida si applicano al lavoro di queste persone come mediatori in conformità con il capitolo 27 della legge sull’amministrazione della giustizia[9].

  1. Definizione di mediazione

La mediazione è un metodo di risoluzione volontaria dei conflitti, in cui uno o più mediatori neutrali, attraverso un processo strutturato, aiutano le parti a trovare al conflitto una soluzione che ritengono soddisfacente. Il corso della mediazione è organizzato in collaborazione con le parti. Il mediatore non fornisce consulenza legale e non prende decisioni in relazione alla mediazione e ciò che avviene durante la mediazione è riservato.

È caratteristico della mediazione giudiziale che le parti abbiano autodeterminazione in relazione all’intera mediazione giudiziale, vale a dire sia in relazione al processo, al contenuto e al risultato. Le parti non sono quindi limitate dalle domande nella causa.

Il quadro per la mediazione giudiziaria figura nel capitolo 27 della legge sull’Amministrazione della giustizia[10].

Inoltre, si applicano le seguenti linee guida (v. nota 2):

  • Mediatore giudiziario

Un mediatore giudiziario è un mediatore imparziale e neutrale che, durante gli incontri con le parti, le aiuta a trovare una soluzione che ritengano soddisfacente al loro conflitto.

Il ruolo del mediatore è quello di condurre la mediazione nel rispetto dell’autodeterminazione delle parti e senza prendere posizione sul conflitto. Il mediatore deve supportare le parti nell’indagare sul conflitto e nel chiarire gli interessi ei bisogni sottostanti delle parti. I mediatori legali supportano anche le parti nella ricerca, nello sviluppo e nell’esame delle soluzioni proposte dalle parti.

Il mediatore è tenuto a contribuire affinché la mediazione sia promossa in tempi ragionevoli e gestita in modo responsabile.

Come chiaro punto di partenza, il mediatore dovrebbe essere riluttante a proporre soluzioni o a sottolineare i punti di forza e di debolezza nelle argomentazioni delle parti. Il mediatore può farlo solo eccezionalmente se le parti lo richiedono e se il mediatore lo ritiene opportuno e giustificato.

Anche se il mediatore è un giudice o un avvocato, agisce unicamente come mediatore nella mediazione.

Se il mediatore è un avvocato, il mediatore non può pubblicizzare il proprio studio legale in relazione a una mediazione. Ciò non preclude l’uso del nome della società in relazione alla corrispondenza o l’uso delle strutture della società in relazione alla mediazione legale.

Un mediatore deve aver completato un corso di formazione pertinente come mediatore, ad es. La formazione per mediatori dell’Agenzia dei tribunali danesi o la formazione per mediatori dell’Ordine degli avvocati danesi.

I mediatori giudiziari devono mantenere continuamente le proprie competenze e partecipare a corsi di formazione e formazione continua pertinenti per sostenere e sviluppare competenze nella mediazione legale.

  • Neutralità e imparzialità

Il mediatore deve agire in modo imparziale nei confronti delle parti e trattare in modo neutrale il conflitto.

Il mediatore deve informare le parti delle condizioni che possono influenzare la neutralità e l’imparzialità, anche se il mediatore non ritiene che la neutralità e l’imparzialità siano interessate.

Se durante il processo il mediatore non può più essere neutrale e agire in modo imparziale, il mediatore deve ritirarsi dalla mediazione. Lo stesso vale se una delle parti ritiene che il mediatore non sia neutrale o imparziale. Il mediatore può aiutare le parti a far nominare un altro mediatore, se lo desiderano.

  • Volontarietà

La partecipazione alla mediazione è volontaria. Ciascuna delle parti può interrompere la mediazione in qualsiasi momento. Il mediatore deve informare le parti sulla mediazione, inclusa la volontarietà e l’autodeterminazione.

  • Riservatezza

Il mediatore ha l’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni che emergono durante la mediazione, cfr. § 277 della legge giudiziaria[11].

Di norma, il mediatore non è obbligato a fornire testimonianze durante eventuali procedimenti giudiziari successivi, cfr. articolo 170 della legge sull’amministrazione della giustizia[12].

Se il mediatore tiene gli incontri separati con le parti, il mediatore deve concordare con le parti se quanto è stato passato negli incontri separati è riservato nei confronti dell’altra parte.

Inoltre, alle parti e alle altre persone che partecipano alla mediazione si applicano le norme della sezione 277 della legge sull’amministrazione della giustizia in materia di riservatezza e confidenzialità.

  • Partecipanti al processo

Le parti in causa partecipano personalmente al processo di mediazione e sono i principali attori del processo di mediazione. Ciò vale anche quando alla mediazione partecipano avvocati, altri consulenti o terzi.

Se le parti non sono identiche a quelle in conflitto, le parti possono coinvolgere nella mediazione la persona o le persone che hanno conoscenza diretta del conflitto.

  • Cessazione della mediazione

Il mediatore può – in qualsiasi momento – previa consultazione delle parti, porre fine alla mediazione e deve porre fine alla mediazione se

a) una delle parti lo desideri, cfr. punto 4

b) il mediatore ritiene che una delle parti non sia in grado di partecipare in modo significativo o non sia in grado di curare i propri interessi

c) esiste uno squilibrio di potere tra le parti che incide negativamente sulla mediazione e al quale non si può rimediare

d) il mediatore venga a conoscenza di informazioni che renderebbero non etico il proseguimento della mediazione

e) le parti stipulino un accordo che comporti un reato penale o contravvenga comunque a norme imperative

f) risulta che il conflitto non è mediabile

g) si stima che la mediazione giudiziale non sia più opportuna

h) il mediatore ritiene che per altri gravi motivi non sia opportuno proseguire la mediazione.

Un mediatore può aiutare a scrivere la possibile soluzione del conflitto che le parti potrebbero aver concordato.

Legislazione pertinente la mediazione in Danimarca:

1) Kapitel 26-27 er § 478 Retsplejeloven Lov om rettens pleje[13].

2) Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling[14].

3) Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)[15].

4) Lov om Familieretshuset[16].


[1] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Denmark/

[2] Scoreboard 2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3146

[3] Cfr. https://www.domstol.dk/alle-emner/retsmaegling/

[4] Incontro preparatorio

Se il tribunale riceve una risposta scritta prima della scadenza dei 14 giorni (riservati alla risposta del convenuto), convoca le parti per  una riunione preparatoria, a meno che il tribunale non lo ritenga necessario o debba attendere una data successiva. L’avviso di convocazione indica quali argomenti devono essere discussi in udienza. Molto spesso, la riunione si terrà in videoconferenza. Nelle cause civili ordinarie, l’incontro sarà spesso tra gli avvocati che rappresentano rispettivamente le parti, e il giudice. Il tribunale può convocare le parti in diverse riunioni preparatorie. Il tribunale può decidere che le parti devono presentare diverse osservazioni scritte (memorie) oltre alla citazione e alla comparsa di risposta. Il tribunale può anche decidere che le parti presentino un cosiddetto documento di reclamo, che deve contenere una descrizione del risultato che ciascuna delle parti vuole ottenere.

[5] https://www.domstol.dk/media/ztco4hay/liste-over-advokatretsmaeglere-pr-1-september-2020.pdf

[6] https://www.domstol.dk/media/nyna4fcn/dommerretsmaeglere-pr-september-2020-liste-til-domstol_rettet.pdf

[7] https://www.domstol.dk/media/2691/vejledning-om-klage-over-retsmaegling.pdf

[8] Sezione 273 della legge sull’amministrazione della giustizia

§ 273 Come mediatore può essere nominato

1 )un giudice o un cancelliere dell’ufficio in questione, che è stato nominato dal presidente del tribunale competente per fungere da mediatore, o

2) un avvocato che è stato accettato dall’Agenzia dei tribunali danesi come mediatore presso il tribunale distrettuale in questione.

PZ. 2.Giudici o procuratori incaricati di fungere da mediatori, cfr 1, n.1 , possono, di comune accordo tra i presidenti dei tribunali, svolgere l’attività di mediatore in uffici diversi dal proprio.

PZ. 3.L’Agenzia giudiziaria danese stabilisce norme dettagliate sull’assunzione di avvocati come mediatori.

[9] Capitolo 27 della legge sull’amministrazione della giustizia

Mediazione legale

Sezione 271 . Le disposizioni del presente capo si applicano alle cause pendenti dinanzi al tribunale distrettuale, al tribunale distrettuale o al tribunale marittimo e commerciale.

Sezione 272 . Su richiesta delle parti, il giudice può nominare un mediatore che assista le parti stesse nel pervenire ad una soluzione concordata di una controversia di cui le parti dispongono (mediazione).

Sezione 274 . Le sezioni 60 e 61 (riguardano le incompatibilità e l’imparzialità dei giudici) si applicano corrispondentemente ai mediatori.

Sezione 275 . Il mediatore determina il corso della mediazione in consultazione con le parti. Con il consenso delle parti, il mediatore può tenere riunioni separate con le parti.

Sezione 276 . La mediazione giudiziale si estingue se

1) le parti raggiungono una soluzione concordata della controversia,

2) il mediatore lo stabilisce o

3) una delle parti ne faccia richiesta.

PZ. 2. Il mediatore conclude una mediazione se è necessario impedire alle parti di concludere un accordo durante la mediazione che comporti conseguenze penali o comunque contravvenga a norme imperative.

Sezione 277 . Le informazioni che emergono durante una mediazione legale sono riservate, a meno che le parti non concordino diversamente o le informazioni siano altrimenti disponibili al pubblico.

PZ. 2. Indipendentemente dalla sottosezione 1, una parte può trasmettere informazioni da una mediazione giudiziaria se

1) le informazioni provengono dall’interessato stesso o

2) da disposizioni di legge o regolamenti stabiliti ai sensi di legge risulta che l’informazione deve essere trasmessa.

PZ. 3. Paragrafo 2 si applica corrispondentemente ai partecipanti alla mediazione diversi dalle parti e dal mediatore.

PZ. 4. Se la causa continua in tribunale dopo la conclusione della mediazione, una parte può, indipendentemente dal comma 1 se necessario, utilizzare le informazioni ricevute durante la mediazione per giustificare una richiesta al tribunale di ordinare alla controparte o ad altri di consegnare documenti, cfr. capitolo 28 .

Sezione 278 . Ciascuna parte sostiene le proprie spese in relazione a una mediazione giudiziaria, a meno che le parti non concordino diversamente.

Sezione 279 . Dopo la conclusione di una mediazione, il mediatore non può agire come giudice o avvocato durante il proseguimento del trattamento del caso.

PZ. 2. Indipendentemente dalla sottosezione 1, il giudice che ha agito in qualità di mediatore può, su richiesta, iscrivere in cancelleria una soluzione concordata in via transattiva e disporre l’archiviazione della causa.

[10] Retsplejelovens kapitel 27: Retsmægling

https://themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Retsplejelovens_kapitel_27.html

[11] Sezione 277 . Le informazioni che emergono durante una mediazione legale sono riservate, a meno che le parti non concordino diversamente o le informazioni siano altrimenti disponibili al pubblico.

PZ. 2. Indipendentemente dalla sottosezione 1, una parte può trasmettere informazioni da una mediazione giudiziaria se

1) le informazioni provengono dall’interessato stesso o

2) da disposizioni di legge o regolamenti stabiliti ai sensi di legge risulta che l’informazione deve essere trasmessa.

PZ. 3. Paragrafo 2 si applica corrispondentemente ai partecipanti alla mediazione diversi dalle parti e dal mediatore.

PZ. 4. Se la causa continua in tribunale dopo la conclusione della mediazione, una parte può, indipendentemente dal comma 1 se necessario, utilizzare le informazioni ricevute durante la mediazione per giustificare una richiesta al tribunale di ordinare alla controparte o ad altri di consegnare documenti, cfr. capitolo 28 .

[12] Sezione 170 della legge sull’amministrazione della giustizia

§ 170 Contro la loro volontà, che hanno diritto alla riservatezza, non possono essere richieste deposizioni a sacerdoti della chiesa nazionale o di altre comunità religiose, medici, difensori, mediatori, consulenti in brevetti, i quali sono compresi nell’elenco di cui all’articolo 134, comma 1 , della Convenzione sul Brevetto Europeo, e agli avvocati su quanto di loro venuto a conoscenza nell’esercizio della loro attività.

PZ. 2.Il tribunale può ordinare a medici, mediatori, consulenti in brevetti di cui al comma 1 1 e agli avvocati, ad eccezione dei difensori nelle cause penali, di testimoniare quando la testimonianza è considerata di importanza decisiva per l’esito della causa, e la natura della causa e la sua importanza per la parte o la società di riferimento che devono motivare la  richiesta di una testimonianza. Nelle cause civili, un tale ordine non può essere esteso a ciò che un avvocato ha vissuto in un caso giudiziario che gli è stato affidato per l’esecuzione, o in cui è stato chiesto il suo parere. Lo stesso vale per ciò che un consulente in brevetti come menzionato nella sottosezione 1 ha sperimentato in un caso giudiziario in cui è stata chiesta la sua consulenza.

PZ. 3.Il tribunale può decidere che non debba essere resa una dichiarazione su questioni rispetto alle quali il testimone ha un obbligo di riservatezza ai sensi della legislazione e la cui segretezza è di notevole importanza.

PZ. 4.Le regole della sottosezione 1-3 si applicano anche agli ausiliari delle persone in questione.

[13] https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

Cap. 26-27 e § 478 del Codice di procedura civile

[14] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710,aspx?id=125406

Legge sul conflitto in occasione di un reato

[15] https://www.retsinformation.dk/forms/r0710,aspx?id=169709

Legge alternativa sulla risoluzione delle controversie relativa ai reclami dei consumatori (legge sui reclami dei consumatori: versione al 23/09/19 )(mediazione del consumo).

Modificata nel 2015 e 2017

[16] https://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Lov_om_Familieretshuset.html#%C2%A7%2022

Legge sul matrimonio

Una scheda di valutazione per mediatori

Nel 2010 quando si è affacciata la mediazione civile e commerciale nel nostro paese ci si è subito resi conto che parlare del diritto della mediazione non era sufficiente.

Era in sostanza necessario insegnare quelle che si definivano competenze trasversali che poi andavano analizzate nelle simulazioni di mediazione ai fini dell’esame.

In altre parole senza la conoscenza delle regole di comunicazione non si andava da nessuna parte.

Riporto qui una scheda di valutazione che usavo allora e che penso potrebbe anche servire in futuro per i nuovi corsi base.

Se infatti dovesse trovare compimento la Riforma Cartabia si ritornerebbe all’esplicazione intera del modello di negoziato di princìpi.

I mediatori civili e commerciali devono e dovranno conoscere e sapere applicare una serie di contenuti molto complessi e variegati.

Ecco perché nel 2010 mi scagliavo contro certe posizioni dell’avvocatura che vedevano l’avvocato mediatore come un avvocato di serie B.

Il pregiudizio sta tornando nel momento in cui oggi si sostiene che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile.

Sfido gli avvocati civilisti che sostengono certe tesi e che non abbiano fatto un corso da mediatore a gestire una controversia come risulta dalla scheda acclusa.

Poi eventualmente possiamo riparlare se possa essere più appagante per il cliente un mediatore che sappia gestire nella modalità indicata una data controversia, oppure incaricare un legale di depositare un ricorso in Tribunale.