Breve nota sul rapporto tra mediazione civile e commerciale e psicoanalisi

L’istituto della mediazione civile e commerciale di recente normato in Italia dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 possiede diversi elementi in comune con la psicoanalisi o psicologia dinamica.

I cenni che seguiranno in merito si rivolgono ovviamente a coloro che non sono avvezzi allo studio ed all’utilizzo delle discipline psicologiche e dunque la trattazione non ha alcuna pretesa di completezza, né tanto meno di informazione scientifica.

Un’attenta analisi delle discipline potrebbe portare tuttavia un semplice giurista quale io sono a ritenere che i sistemi di ordine negoziato e la psicoanalisi abbiano antenati comuni.

È un fatto comunque che la conciliazione fosse praticata già da alcuni millenni in quei luoghi da cui Freud trasse i preziosi reperti archeologici  che stanno alla base della sua ricerca sulla psiche.

Anche l’oggetto della psicologia dinamica può dare conforto alla impostazione indicata dal momento che la disciplina investe la soggettività, il mondo emozionale, i legami affettivi, le modalità dei rapporti interpersonali, dei conflitti e delle reazioni difensive.

Al mediatore si chiede di approfondire proprio questi ultimi universi ed è un peccato che nel nostro paese la discussione abbia preso subito e quasi in esclusiva, una piega giuridica; anche se ciò è comprensibile proprio alla luce della concezione freudiana che vede SUPER IO come depositario delle norme e del costume, come difensore di un IO che dopo essersi ritagliato in ES un piccolo spazio, un disco germinale su un tuorlo d’uovo, ha bisogno di un qualche comando che permetta alla sua coscienza di sublimare tendenze vitali, ma decisamente irrazionali.

E poi si sa, ES è atemporale e dunque l’Io ha bisogno di sapere che una certa situazione è regolata, che c’è una norma vigente e dunque un periodo di tempo determinato in cui vivere ed in cui rinvenire un baluardo anche nei confronti del principio di realtà.

Secondo Freud la maggior parte della vita psichica è inconscia: nei corsi da mediatore si impara appunto e addirittura che l’inconscio copre il 93% e che esso è di primario interesse per il facilitatore.

Sia in psicoanalisi, sia in mediazione si ritrovano la plasticità e la flessibilità e dunque l’assenza di protocolli standardizzati, l’evitamento delle forzature, la neutralità dell’operatore, l’aiuto altrui,  lo studio della mimica, del comportamento e del modo di parlare, lo scambio delle parole, la segretezza e confidenzialità, un particolare legame emotivo tra operatore e soggetto, il poter  comunicare quello che viene in mente senza la paura di ricevere una critica, una mente libera da preventive consapevolezze, lo studio della propria personalità, la consapevolezza della mancanza di identità tra conscio e psichico, lo studio di elementi apparentemente insignificanti e mancanti, il fatto che siano i portatori del conflitto a porgere la soluzione, il fatto che si consideri sempre incerto l’esito della cura/procedura, effetti dipendenti dall’umanità dell’operatore (capacità relazionale, sensibilità, intuizione, empatia, esperienza), l’indeterminatezza del fattore tempo, la calibratura delle distanze, il “cambio” dei ricordi.

Ci sono ovviamente anche alcune differenze: i soggetti coinvolti in una mediazione sono almeno tre; in psicoanalisi sono invece due. Il setting si presenta poi diverso: in psicoanalisi si pratica la registrazione delle sedute che in mediazione civile e commerciale non è consentita; si utilizza inoltre lo specchio bidirezionale (che ritroviamo anche nella mediazione familiare); l’analista inoltre siede alle spalle del paziente che è disteso su un lettino, il mediatore civile e commerciale e coloro che mediano sono al contrario in posizione quasi frontale ed ai vertici del triangolo equilatero iscritto all’interno di un tavolo rotondo.

L’obiettivo della psicoanalisi è poi la cura dell’IO, quello della mediazione è la cura del rapporto in contestazione, cura però che passa attraverso il raggiungimento della consapevolezza in capo al mediante di quelle che sono le sue esigenze.

Detto ciò in generale possiamo rinvenire le rappresentazioni freudiane, la “gestione delle topiche”, in vari momenti della procedura di mediazione.

Il cammino personale che Sigmund Freud ci descrive ne L’Introduzione alla psicoanalisi parte dall’analisi degli atti mancati (lapsus, dimenticanze ecc.) per arrivare allo studio del sogno che avrebbe con gli atti mancati diverse analogie, il quale sogno è collegato ad un desiderio espresso nei giorni precedenti oppure è dettato da bisogni primari (fame, sete): non è un caso, in altre parole, se un condannato a morire di fame sogni un banchetto succulento. Alla luce di questa considerazione sembrano peraltro quasi scontate le conclusioni di Maslow: chi ha fame non pensa ai suoi bisogni di appartenenza, ma al soddisfacimento del ventre e solo successivamente rivaluta la sua situazione; il mediatore quando media è ben conscio di questo stato di cose, anche se ignora per lo più che ciò è stato posto da secoli all’attenzione degli studiosi e non è dunque un portato degli anni ‘50.

Anche il cammino del mediatore inizia poi con lo studio di atti che possono apparire insignificanti (stretta di mano, sguardo e linguaggio analogico) e che sono invece strettamente connesse con le emozioni e le percezioni del mediante e giunge più avanti alle esigenze che sono state già evidenziate dal linguaggio del corpo e dal paraverbale.

Così come nella seduta psicanalitica l’operatore cerca di pervenire dal contenuto manifesto del sogno a quello latente (ossia ciò che dell’inconscio può arrivare alla coscienza) che è il reale significato onirico, allo stesso modo il mediatore cerca di far in modo che colui che media sostituisca/arricchisca la percezione della realtà che appare manifesta nel verbale, nel paraverbale e nel linguaggio del corpo della congiunta, con le esigenze, il valori e le credenze che sono latenti e che sono i veri oggetti con cui i mediante vuole soddisfarsi.

Normalmente, infatti,  il mediante non manifesta le sue esigenze in congiunta,  ma esterna un contenuto deformato costituito dai punti di vista giuridici.

Gli elementi manifesti del sogno sono spesso camuffamenti di elementi latenti che non riescono a superare la censura onirica.

Gli aspetti giuridici sono spesso deformazioni delle esigenze del mediante che riescono a superare la censura di SUPER IO, che sono cioè accettabili in quanto consoni ad una determinata norma od usanza sociale.

L’impostazione dell’avvocato che viene ripetuta dal cliente è in particolare un prolungamento di SUPER IO, un suo ausilio, nel momento in cui egli ricorda all’ES del suo assistito e a quello dell’avversario che bisogna essere in un certo modo e che non è possibile essere in un altro.

Per l’ES del cliente la deformazione e dunque la norma assume una funzione narcisistica in quanto è come se dicesse: “Ama me, se vuoi davvero amare ”, “Ama la norma di cui io sono custode, perché solo questo ti è concesso”.

E dunque il mediante, come se fosse ipnotizzato, ripete e mantiene fermo il concetto: “Io ho ragione, io sono creditore, io vinco la causa…

Ma la deformazione è sempre una deformazione su cui incidono peraltro anche altri elementi di disturbo che andranno svelati in sessione privata, perché l’IO combatte con SUPER IO, ma anche con una realtà che considera immutabile e tutto ciò gli crea angoscia.

Il mediatore non ha ovviamente in congiunta a disposizione un sogno da interpretare, ma solo un linguaggio verbale di due persone che è opposto ed escludente e poi la motilità di ognuno che viene posta in essere su richiesta dell’ES di ciascuno.

E come si comporta?

Lascia appunto sfogare all’IO l’aggressività che proviene da ES sia tramite la motilità, sia tramite il verbale. Anche il terapeuta incentiva le associazioni libere del paziente e dunque lo lascia parlare senza muovere critica alcuna.

Ad un certo momento il mediatore effettua la parafrasi: non fa altro che tener conto delle interazioni intrapsichiche di colui che ha davanti e cerca di effettuarne un disinnesco.

Il mediatore dunque ripete quell’interpretazione che IO dà della realtà; ciò rafforza IO nei confronti del SUPER IO che lo critica continuamente e tiene nel contempo a bada SUPER IO che ha ispirato l’esposizione.

Allo stesso tempo il mediatore depura il punto di vista del mediante dalla negatività che arriva inevitabilmente da ES. ES diversamente prenderebbe il sopravvento con la sua aggressività, in definitiva con il sadismo.

Il meccanismo è in sintesi: “Attacco perché provo piacere”, “Perché negare l’altro ed i suoi principi, mi dà immediata soddisfazione”.

Se dunque l’attacco non genera sofferenza nell’avversario, perché la negatività è depurata ES non può provare piacere e l’aggressività scema.

La depurazione di negatività fa sì che l’altro che a sua volta sfoga la sua aggressività, non trovi un’aggressività contraria che determinerebbe un moltiplicarsi delle energie distruttive di ES.

Ancora un piccolo cenno alle sessione private.

In sessione riservata il mediante si comporta dapprima proprio come il sognatore che davanti alla bizzarria del suo sogno non vorrebbe riconoscerlo come propria produzione.

E alla domanda del mediatore che apre la sessione separata: ”Che cosa vorrebbe aggiungere che non ha inteso dire in sessione congiunta?”, risponde: ”Non ho nulla da dire… (pausa, ecco che opera la censura di SUPER IO così come avviene nel sogno), e poi aggiunge:” Ma veramente qualche cosa ci sarebbe…” (ecco che ES inizia a disvelarsi).

Così come lo psicanalista evoca le associazioni del sognatore perché consentono di passare dal sostituto deformato al materiale autentico sostituito, il mediatore cerca di far lasciare per un momento al mediante le configurazioni giuridiche che sono sostituti del vero materiale, le esigenze.

Per giungere dal contenuto manifesto del sogno a quello latente il terapista chiede al paziente la sua opinione perché nessuno meglio di quest’ultimo può recarla, stesso principio vale per il mediante che ha espresso in congiunta una data posizione.

Il sogno latente contiene più elementi del sogno manifesto, perché il sogno manifesto opera per condensazione, ossia fa un sunto del contenuto latente che è più vasto.

Così le esigenze del mediante di norma sono più numerose delle posizioni giuridiche; i punti di vista giuridici sono in fondo condensazioni delle esigenze, alludono alle esigenze che non sono state palesate in congiunta.

Ma può accadere anche il contrario: così come un elemento manifesto può corrispondere a più elementi latenti, un elemento latente può corrispondere più elementi manifesti e questa relazione reciproca si ritrova anche in mediazione tra punti di vista ed esigenze.

La prima fase della sessione privata è anche deputata a mostrare all’IO che la sua percezione della realtà è deformata dai filtri soggettivi, sociali e neurologici; ciò aiuta IO a liberarsi dal servaggio della sua percezione del reale e quindi dall’angoscia.

Il mediatore per entrare in empatia con ES e realizzare dunque un transfert (al pari del terapista) con il mediante utilizza con ES le stesse armi che SUPER IO utilizza con ES.

Dice dunque a SUPER IO con il rispecchiamento ed il ricalco “Puoi amare me, io sono come SUPER IO” e a SUPER IO “Io sono come te”;  e così si apre un passaggio verso le esigenze che stanno in ES e che IO aveva provvisoriamente rimosso perché SUPER IO glielo aveva chiesto (Devi essere così= “Le posizioni giuridiche sono queste e sono definitive; non ti è permesso di cambiarle”).

Nonostante il lavoro empatico possono rimanere le angosce che derivano dal rigore di SUPER IO, così come l’aggressività di ES.

Il rigore di SUPER IO si manifesta primariamente con l’invocazione dei principi o valori.

Bisogna qui capire se i principi e valori che IO manifesta e che determinano un senso di colpa, una chiusura o comunque sempre un dispiacere per l’abbandono della prospettazione normativa, sono effettivamente tali oppure se siano chiamati in aiuto da SUPER IO, quando la prospettazione giuridica piano piano comincia a sgretolarsi con le prime ammissioni delle esigenze.

Nel primo caso il mediatore si deve fermare, nel secondo può aiutare ES a manifestare le pienamente le sue esigenze.

Tanto SUPER IO tornerà presto con l’analisi della M.A.A.N. (potrà essere però disinnescato con la time line) e poi avrà campo libero quando alle alternative deputate a soddisfare le esigenze verranno applicati i filtri normativi. L’indebolimento di SUPER IO è dunque solo temporaneo, anche se poi il suo ruolo si svolgerà sugli interessi riformulati e dunque su una nuova prospettazione del conflitto.

Quanto all’aggressività di ES in questo momento si manifesta sostanzialmente attraverso paura e rabbia.

Il mediatore anche in questo caso lascerà sfogare le emozioni e si limiterà a disinnescare con domande le percezioni selettive e le aspettative mancate che non sono altro che resistenze sul cammino del rinvenimento delle esigenze.

Questa breve e parziale riflessione non può che portare lo scrivente a ritenere essenziale in un corso da mediatore professionista la trattazione e lo studio  dei principi che stanno alla base della psicologia dinamica.

Nuove disposizioni in materia di Arbitro Bancario Finanziario

In G.U. 19/12/2011 n. 294 è stata pubblicata dalla Banca d’Italia la “Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.

 In buona sostanza si tratta delle nuove disposizioni di funzionamento dell’Arbitro bancario finanziario.

Come sappiamo l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando si tratti di contratti bancari, pone il ricorso all’ABF come alternativo alla mediazione.

Il documento della Banca d’Italia si presenta rilevante ai fini ADR sotto diversi punti di vista. Mi limito a segnalarne alcuni (clicca qui per l’intero documento  NUOVE-DISPOSIZIONI-ABF-12-12-2011 ).

In molti paesi europei le decisioni dei vari Ombudsman sono pubbliche e lo stesso vale per gli arbitrati dell’ABF che si possono trovare comodamente sul sito http://www.arbitrobancariofinanziario.it/.

Sarebbe opportuno che i mediatori civili e commerciali ne prendessero conoscenza onde poter aiutare i medianti, ove richiesto, ad avere un più completo quadro della propria migliore alternativa all’accordo negoziale.

La decisione sul ricorso è poi assunta dall’ABF sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca.

Anche per il mediatore civile e commerciale e nello spirito di cui sopra sarebbe importante conoscere i codici etici dell’intermediario chiamato in mediazione.

La decisione dell’ABF può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti:  la Banca d’Italia ha cercato dunque di modulare le decisioni del collegio in modo tale che esse possano agevolare i rapporti futuri e dunque ha trovato ispirazione – per quello che è un arbitrato –  in uno dei concetti che stanno alla base della conciliazione moderna.

Appare poi opportuna ed elastica la norma in materia di interruzione del procedimento ABF.

Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge.

Dunque a seconda delle carte che ci si è scambiate con l’intermediario si può decidere di ricorrere alla mediazione: tale possibilità ricorda da vicino l’esito possibile della discovery in ambito statunitense.

E se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso.

Qualora poi la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria[1] ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato.

Anche questa norma appare interessante e dà modo alle parti di muoversi agevolmente tra i rimedi.

Non possono invece essere proposti ricorsi inerenti a controversie già rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito.

Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi da quando si è presentato reclamo all’intermediario.

Dal momento che il ricorso all’ABF è pressoché gratuito per il ricorrente (si corrispondono solo 20 euro per l’avvio della procedura) e che non è necessario munirsi di avvocato, può essere interessante perlomeno in termini economici e nello spirito della deflazione giudiziaria l’ipotesi di una mediazione e di un successivo arbitrato in caso di fallimento della prima.

 E ciò anche alla luce del fatto che c’è tempo per andare in giudizio:  resta ferma, infatti, la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Se le parti poi raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere.

E dunque si salva l’accordo delle parti come accade in molte legislazioni europee con riferimento all’arbitrato che deve sussumere il regolamento pattizio.

La norma che infine reca nello scrivente il maggiore consenso è quella che prevede che vengano resi pubblici non solo l’inadempimento dell’intermediario, ma pure la mancata cooperazione al funzionamento della procedura.

 Ciò allinea il nostro paese ad alcuni tra quelli più avanzati come la Danimarca e la Germania.

 La notizia dell’inadempienza dell’intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata, infatti, sul sito internet dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.  Nel caso in cui sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione.

Per la mancata partecipazione alla mediazione che non fosse giustificata si dovrebbe prevedere un meccanismo analogo qualora fosse evidente tra le parti una sperequazione di forza contrattuale. Ciò costituirebbe davvero un bel deterrente.

 Certo per la mediazione civile e commerciale è importante il principio della riservatezza, ma è anche vero che nei casi in cui la procedura fosse condizione di procedibilità si dovrebbe trovare un contemperamento tra il segreto della procedura e l’impedimento frustrante delle legittime aspirazioni del cittadino che osserva la legge.


[1] L’estinzione del procedimento opera soltanto se il giudice non dichiara entro la prima udienza l’improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della condizione di procedibilità, fissando alle parti i termini di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.

Lettera al Ministro della Giustizia

Gentilissimo Ministro della Giustizia,

ho appreso pochi minuti fa che CNF, OUA e Cassa Forense Le hanno chiesto di attivarSi per rinviare l’entrata in vigore della  mediazione obbligatoria in materia di condominio e di risarcimento da responsabilità da sinistro.

E ciò sulla base di motivazioni assolutamente  prive di riscontro (v. amplius in nota allegata ADR obbligatorio in Italia e all’estero).

La mediazione, la conciliazione e l’arbitrato sono stati, infatti, volontari nella storia europea solo per brevi periodi.

Hanno strumenti obbligatori peraltro ben 16 stati europei su 27: Francia, Germania, Italia, Austria, Repubblica d’Irlanda, Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Svezia, Estonia, Norvegia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca e Cipro.

Nel resto del mondo peraltro la mediazione è obbligatoria quasi dovunque: vedasi ad esempio la mediazione in California, in Giappone, in Australia, in Argentina e l’elenco potrebbe continuare.

Il Governo non ha effettuato alcuna imposizione culturale dunque dal momento che fino all’Unità d’Italia la conciliazione è stata assolutamente obbligatoria anche da noi – salva l’eccezione del Regno delle Due Sicilie – e peraltro sino agli ’60 pure l’arbitrato era obbligatorio e dai tempi di Omero. Semmai dovremmo chiederci perché successivamente i Savoia hanno scelto di utilizzare e diffondere uno strumento volontario: la scelta fu eminentemente politica e fu effettuata, lo ricordo, dalla Monarchia sabauda (anche nei domini austriaci la conciliazione è stata obbligatoria sino al 1848).

Non vedo poi su quali basi giuridiche, economiche (e di buon senso) la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare incostituzionale il decreto 28/10 e ancora più ridicoli mi paiono i ricorsi alla Corte di Giustizia che peraltro sul punto si è già pronunciata e favorevolmente per ben cinque volte!

Trovo poi molto grave il fatto che gli Avvocati si offrano solo oggi, quasi in termine di scambio, di provvedere alla  “diffusione” dell’istituto, quasi che i giovani colleghi non avessero già prima il diritto comunque di poter approfondire una cultura di pace.

Da collega avvocato e da mediatore civile e commerciale che opera ogni giorno in ambito pubblico, da formatore di mediatori, da responsabile scientifico ex d.m. 180/10 mi sento di dire che sarebbe un grave errore assecondare le richieste corporative dei vertici dell’Avvocatura.

Cordiali saluti e buon lavoro

Avv. Carlo Alberto Calcagno

La mediazione in pillole: Estonia

Disposizioni legislative in materia di mediazione

Legge 18 novembre 2009. In vigore dal 1° gennaio 2010 (attua la Direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Estonia i termini mediazione e conciliazione sono sinonimi.
La mediazione è volontaria, ma la partecipazione nei casi stabiliti dalla legge è condizione di procedibilità. Può essere preventiva o delegata dal giudice.
Può essere esercitata direttamente da persone fisiche e non necessita quindi dell’accreditamento presso un organismo. Il mediatore che può appartenere alla più diversa estrazione professionale diventa tale a seguito di giuramento.
Il codice di procedura civile estone contiene una norma speciale che prevede la conciliazione a opera del giudice in situazioni in cui un genitore violi un provvedimento relativo al diritto di visita del figlio.

La mediazione in pillole: Paesi Bassi

Disposizioni legislative in materia di mediazione

Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in ambito civile e commerciale. Testo al 21 giugno 2011 (dovrebbe attuare la direttiva 52/08) .

Dettaglio

La mediazione attualmente è volontaria e gestita da particuliere ombudsmannen.
Può essere extragiudiziale o su invito del giudice o degli assistenti sociali. Ci sono soltanto tre casi in cui non si può tenere una mediazione: quando si controverte in ordine alla sostanza del mancato pagamento di una fattura, in caso di denunce relative a decessi, lesioni o malattie ed in ultimo se sulla questione si sia già pronunciato il Tribunale.
La riservatezza deve essere pattuita convenzionalmente.
L’inizio della mediazione non blocca i termini della prescrizione.
L’accordo per aver effetto esecutivo deve essere incorporato da un lodo arbitrale od una decisione giudiziale.
Se le parti seguono l’invito del giudice ad andare in mediazione ottengono dal 2010 un contributo di 250 € da scontarsi sulle spese giudiziarie.
La regolamentazione dei mediatori è tenuta dal Nederlands Mediation Instituut (NMI) che ha approntato un bellissimo registro consultabile online e tiene corsi per i mediatori che vogliano esservi iscritti (l’iscrizione è obbligatoria se si vogliano gestire i gratuiti patrocini).
La mediazione attualmente è volontaria e gestita da particuliere ombudsmannen.
Può essere extragiudiziale o su invito del giudice o degli assistenti sociali. Ci sono soltanto tre casi in cui non si può tenere una mediazione: quando si controverte in ordine alla sostanza del mancato pagamento di una fattura, in caso di denunce relative a decessi, lesioni o malattie ed in ultimo se sulla questione si sia già pronunciato il Tribunale.
La riservatezza deve essere pattuita convenzionalmente.
L’inizio della mediazione non blocca i termini della prescrizione.
L’accordo per aver effetto esecutivo deve essere incorporato da un lodo arbitrale od una decisione giudiziale.
Se le parti seguono l’invito del giudice ad andare in mediazione ottengono dal 2010 un contributo di 250 € da scontarsi sulle spese giudiziarie.
La regolamentazione dei mediatori è tenuta dal Nederlands Mediation Instituut (NMI) che ha approntato un bellissimo registro consultabile online e tiene corsi per i mediatori che vogliano esservi iscritti (l’iscrizione è obbligatoria se si vogliano gestire i gratuiti patrocini).
Il nuovo progetto è ancora oggetti di viva discussione, specie sotto il profilo del doppio binario per i mediatori (iscrizione al NMI/non iscrizione).

La mediazione in pillole: Svezia

Disposizioni legislative in materia di mediazione

1) Legge 22 giugno 2011, n. 860 sulla mediazione in alcune controversie private. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08) .
2) Legge che modifica il Codice di procedura civile 22 giugno 2011, n. 861. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08).
3) Legge sulla modifica del Codice di esecuzione 22 giugno 2011, n. 862. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08) .
4) Legge di modifica della legge (1973:188) sui Tribunali di locazione e sui Tribunali d’affitto 22 giugno 2011, n. 863. In vigore dal 1° agosto 2011 (attua la direttiva 52/08).

Dettaglio

In materia di consumo vengono in campo Commissioni specializzate in determinati settori (ad esempio in quello assicurativo) che praticano una composizione flessibile e imparziale delle vertenze e Commissioni indipendenti che invece hanno come scopo la deflazione del contenzioso attraverso procedure uniformi che emettono delle raccomandazioni. Se l’impresa omette di attenersi alle raccomandazioni può essere l’esclusione dall’organizzazione imprenditoriale a cui appartiene.
Può capitare che queste ultime procedure si coniughino con la mediazione nel senso che viene messo a disposizione un mediatore autonomo nel caso in cui non si sia soddisfatti della decisione della commissione.
Dal 2006 a seguito di notifica della citazione a comparire davanti alle Corti inferiori è necessario partecipare ad una procedura preparatoria, orale o scritta, allo scopo, tra l’altro, di accertare se vi siano le condizioni per la conciliazione. L’obiettivo dello stesso atto di citazione è anche quello di chiarire se sussistono le condizioni per un accordo extragiudiziale.
Il giudice può imporre di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale.
Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (default judgment).
Ma non solo. Chi non partecipa di persona all’udienza nel caso di questione suscettibile di accordo può essere multato.
Interessante è che alla fine delle trattive il Giudice può fare, se lo ritiene di beneficio per la composizione del caso, un riassunto del caso a cui le parti possono replicare.
Dal 2011 poi le parti hanno diritto di chiedere una composizione bonaria, salvo che ciò non sia opportuno per la natura della causa od altre circostanze.
Il mediatore può anche essere, se il giudice consente, esterno al tribunale.
Vi è poi una mediazione delegata anche in appello, ma sempre su base consensuale.
Dal 1906 la Svezia utilizza la mediazione per i conflitti di lavoro anche senza che ci sia un impulso di parte, ma semplicemente sulla base della denuncia di un conflitto.
In Svezia ci sono poi i colloqui costruttivi che vengono svolti gratuitamente presso ogni Comune: vengono affidati alla guida di esperti ed hanno come scopo quello di far giungere i genitori a un accordo sull’affidamento, sull’alloggiamento dei figli e sul diritto del genitore non affidatario di restare in contatto con i figli.
Vi sono anche le consulenze di famiglia, non gratuite, che sono tese invece ad affrontare i conflitti derivanti dalla convivenza all’interno della coppia o della famiglia, a prescindere dalla richiesta di separazione: chi ne vuole fruire può mantenere l’anonimato.
In materia poi di locazioni ed affitti in taluni casi se non si propone la mediazione gratuitamente a particolari Commissioni non si può non solo adire il giudice, ma c’è una perdita del diritto sostanziale.
La mediazione è prevista anche per determinate controversie in materia di proprietà intellettuale, soprattutto per i contratti che conferiscono licenze.
L’onorario del mediatore in Svezia viene pagato dalla parte che ha chiesto la mediazione.


Appunti sulla figura del mediatore

Si sceglie di affrontare la controversia con un sistema di ordine negoziato, perché ciò permette di co-vincere e quindi di soddisfare il maggior numero di esigenze possibili; una conciliazione solida, che possa sfidare il tempo, implica però necessariamente anche un riconoscimento, una conferma dell’altro, e non soltanto la mera tolleranza.

Per arrivare al riconoscimento dell’altro tuttavia è necessario percorrere una strada che parte dall’acquisizione della consapevolezza che il nostro punto di vista non coinciderà mai con la realtà dei fatti e che, al contrario, è necessario liberarsi dalla convinzione che la realtà sia unicamente definibile, che bisogna mettersi in discussione attraverso più punti di vista , se si vuole ottenere ben di più di quello che speravamo inizialmente.

L’acquisizione di tale consapevolezza viene spesso ostacolata da tutta una serie di elementi: filtri sessuali, soggettivi, sociali, neurologici e comunque da una comunicazione non ottimale.

La procedura di mediazione comporta appunto ed in primo luogo un percorso di riconoscimento, e possiede, pur nella sua informalità, dei meccanismi complessi che bisogna conoscere a fondo.

Dovrà quindi essere affidata ad un soggetto che sia in grado di curare sia l’aspetto di comunicazione, sia quello  negoziale, sia quello psicologico seppure non a fini terapeutici, ossia ad un terzo istruito.

Il mediatore è quel soggetto istruito, ossia un soggetto che deve sapere, saper fare, saper essere, saper divenire  ed infine possedere delle rilevanti abilità personali.

Il mediatore è in poche parole un professionista ed  un esperto di tecniche di negoziazione, di comunicazione  e di linguaggio del corpo che ha il compito di mettere la sua esperienza a servizio della comunicazione tra i partecipanti alla mediazione perché si sviluppi, in quanto essi lo desiderino, un’intesa soddisfacente per entrambi.

Per continuare la lettura clicca qui Appunti sulla figura del mediatore

La mediazione in pillole: Lettonia

Disposizioni legislative in materia di mediazione

1) Parte quarta del Codice civile
2) Codice di procedura civile (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Lettonia esiste un istituto che si chiama izlīgums.
Si tratta di un accordo con cui le parti trasformano una disputa o una diversa relazione legale reciprocamente dubbia in una che non è né dubbia né contestata tramite mutue concessioni.
L’izlīgums è consentito in qualsiasi fase della procedura ed in qualsiasi controversia civile, ad eccezione dei casi previsti dal Codice di rito.
Il giudice può omologare l’izlīgums in assenza delle parti, se è stato certificato da un notaio e contiene una dichiarazione delle parti che attesti la loro consapevolezza circa le conseguenze procedurali che derivano dall’omologazione dell’accordo.
Prima dell’omologazione il Tribunale deve tuttavia verificare se le parti abbiano concordato l’izlīgums volontariamente, se esso sia conforme alle disposizioni del Codice di rito e se le parti siano consapevoli delle conseguenze della procedura a seguito di omologazione.
Se il Tribunale dichiara che l’izlīgums è conforme ai requisiti del Codice di rito, adotta una decisione a norma del quale omologa l’izlīgums e termina il procedimento giudiziario.
Quanto alla mediazione possiamo dire che è ammissibile in numerosi settori ma il ricorso a questo strumento è più probabile nelle controversie civili in materia di diritto di famiglia e penale.
Le controversie riguardano per lo più il mantenimento, gli accordi circa il luogo di residenza di un minore, i diritti di visita, l’affidamento e l’educazione del minore.
L’impiego della mediazione per risolvere controversie civili è attualmente in una fase iniziale in Lettonia.

La mediazione in Pillole: Germania

Disposizioni legislative in materia di mediazione

1) § 15 bis Introduzione del Codice di procedura civile .
2) § 278 Codice di procedura civile .
3) § 135, 150 e 156 Legge sulla procedura in materia familiare e in materia di volontaria giurisdizione
4) Disegno di legge del governo federale di una legge per promuovere la mediazione e altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie – stampati 17/5335 (dovrebbe la Direttiva) .

Dettaglio

Sino alla fine degli anni ’90 in Germania si praticava principalmente l’arbitrato ed il componimento negoziale era relegato ai temi ambientali e familiari.
Dal 1999 i singoli Länder grazie ad una legge federale ed alla relativa attuazione hanno introdotto sul loro territorio il tentativo di conciliazione obbligatorio per comporre amichevolmente le controversie:
1) tra legali e i loro clienti;
2) i materia di diffamazione non attraverso media;
3) finanziarie sino a 1500 marchi (oggi 750 € );
4) sui crediti derivanti dalla legge sulla parità di trattamento;
5) che rientrano nell’ambito del diritto di vicinato (sporgenza di alberi, raccolta di frutti, distanze tra le costruzioni).
Qualora la procedura di conciliazione non abbia esito positivo e ad essa faccia seguito un procedimento giudiziario le spese della conciliazione sono poste a carico della parte soccombente.
In conciliazione volontaria è invece spesso vietata la rappresentanza, anche se è concessa l’assistenza. Alcuni regolamenti procedurali prevedono l’obbligo per il convenuto di farsi carico delle spese qualora questo sia ingiustificatamente rimasto assente all’udienza.
Gli ordini degli avvocati, degli esperti in brevetti, dei fiscalisti e dei revisori dei conti hanno spesso l’obbligo, su richiesta, di agire da conciliatori in caso di controversie fra i membri degli ordini e i loro clienti.
Gli organismi competenti ai sensi della legge sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz) e, nel settore dell’artigianato, le corporazioni di arti e mestieri, possono costituire commissioni per la risoluzione delle controversie che insorgano nel quadro di una formazione professionale in corso. Una volta costituita, il ricorso a tale commissione è obbligatorio. Ne può scaturire una decisione di conciliazione che è vincolante per le parti se viene riconosciuta da entrambe entro una settimana ed ha efficacia esecutiva.
Nel caso in cui non si giunga ad un accordo o non venga riconosciuta la decisione, le parti possono adire il tribunale del lavoro competente entro due settimane.
Con riferimento alla conciliazione volontaria si può invece dire che gli organismi addetti emettono anche raccomandazioni, queste di regola non sono vincolanti per le parti. Talvolta, tuttavia, la decisione dell’organismo di conciliazione vincola unilateralmente l’impresa.
Il tentativo di conciliazione è poi da tempo utilizzato all’interno del giudizio ed ha successo perché implica un risparmio di costi processuali ed un riconoscimento di compensi più alti agli avvocati che riescano a far conciliare i loro clienti.
Il tribunale in ogni fase del procedimento può dunque considerare una composizione amichevole della controversia o di singole questioni in discussione.
Per valorizzare la conciliazione stragiudiziale descritta con riferimento ai Länder e coordinarla con quella giudiziale di cui sopra, nel 2002 si è previsto un tentativo obbligatorio giudiziale supplementare e preliminare a quello giudiziale per quelle controversie che non fossero passate attraverso le procedure extragiudiziali o vi fossero passate inutilmente.
Tale tentativo è tenuto dal giudice nella prima udienza di comparizione: le parti devono presentarsi di persona e se non si presentano o non si fanno rappresentare adeguatamente vengono sanzionate con il pagamento di una somma pecuniaria.
Il giudice però può anche valutare di non tenere il tentativo quando appaia che non ci sia alcuna prospettiva di successo ovvero quando la comparizione sarebbe eccessivamente onerosa per le parti.
All’udienza il magistrato esamina con le parti il nocciolo della lite, può anche fare domande e alla fine può formulare una proposta di conciliazione che sottopone all’approvazione delle parti.
In luogo di un’udienza di conciliazione ai sensi dell’articolo 278, comma 2 ZPO, il giudice, se il caso si presta, può proporre alle parti di risolvere la controversia extragiudizialmente. Se la conciliazione ai sensi dell’articolo 278, comma 5 ZPO non ha esito positivo, viene convertita in un procedimento contenzioso.
Nella Repubblica Federale di Germania si può parlare di mediazione soltanto se durante la procedura il mediatore tiene una posizione neutrale e non impone né propone una soluzione alle parti che devono elaborarla di comune accordo.
La mediazione quindi in Germania e facilitativa pura e pertanto si distingue nettamente sia dalla conciliazione sia dall’intermediazione del giudice o dell’avvocato.
I settori di più frequente utilizzo sono i seguenti: diritto successorio, commerciale, civile, diritto edilizio e delle costruzioni dei grandi impianti, pubblica amministrazione (mediazione ambientale), diritto penale in relazione al risarcimento autore-vittima, conflitti scolastici, conflitti politici, conflitti tra partner commerciali, specie nelle ipotesi di controversie transfrontaliere.
La mediazione non si usa invece, almeno per ora, particolarmente nel settore del lavoro ove si pratica soprattutto la conciliazione così come è disciplinata dai contratti collettivi di lavoro.
La mediazione è facoltativa.
In genere, le spese procedurali sono a carico delle parti.
L’onorario del mediatore è soggetto a un accordo stipulato tra quest’ultimo e le parti interessate.
Non esiste una norma che disciplina le tariffe del servizio di mediazione, né vi sono statistiche sulle spese ad esso correlate. Il Governo tedesco considera realistico un costo orario compreso tra 80 e 250 euro.
In linea di massima è possibile l’esecuzione di un accordo frutto di una mediazione attraverso l’intervento di un avvocato o di un notaio.
Il settore ove la mediazione è più diffusa è quella delle controversie familiari.
Qui il giudice può obbligare a partecipare ad una sessione informativa di ADR nel caso di divorzio e per impostare un accordo quando sono coinvolti minori e tale ordine non è impugnabile.
All’esame del Bundesrat vi è ora un progetto appena approvato dal Bundestag.
Di esso ricordiamo in particolare che sono importanti ed innovanti le prescrizioni in merito alla formazione dei mediatori e alla loro certificazione.
È inoltre volontà del legislatore che la mediazione civile divenga un istituto generalizzato nel processo civile, di lavoro, amministrativo e davanti alla Corte sociale.
Interessanti sono le norme che modificano la legge sulla famiglia e sulla volontaria giurisdizione.
Viene inserita anche qui la mediazione come metodo extragiudiziale di risoluzione delle controversie.
La Corte può proporre ad una o a tutte le parti una mediazione o un altro metodo di risoluzione alternativa delle controversie.
Se le parti decidono di partecipare ad una mediazione o ad altro metodo di risoluzione alternativa delle controversie, il giudice deve sospendere il processo.
Si specifica inoltre che in caso di divorzio e di questioni conseguenziali la sessione informativa che può già oggi disporre il giudice, potrà riguardare non solo le controversie, ma anche i conflitti.
In sede di domanda introduttiva del giudizio di famiglia i legali tedeschi dovranno anche indicare, qualora sia il caso, se viene chiesta la mediazione od altro strumento e la ragione che supporti la richiesta.
Se il giudice della famiglia richiederà una relazione in merito all’amichevole componimento ciò potrà avvenire solo con il consenso delle parti.
Il giudice della famiglia può invitare le parti a partecipare ad un tentativo di amichevole componimento davanti ad altro giudice nominato o richiesto ovvero davanti ad un giudice conciliatore o moderatore di giustizia (Güterichter).
In caso di separazione e divorzio l’art. 156 c 1 terza alinea FamFG stabilisce oggi che il tribunale nei casi che coinvolgono la custodia, la residenza, i diritti di visita e di consegna dei bambini, deve indicare nei casi appropriati alla possibilità di mediazione o altra risoluzione alternativa delle controversie.
Domani potrà ordinare che i genitori singolarmente o congiuntamente partecipino a una sessione informativa gratuita in materia di mediazione o di altro strumento di risoluzione alternativa delle controversie in tribunale assegnata ad una persona o ad un collegio che forniscano una conferma della tenuta della procedura oppure anche ad una procedura per la definizione di un accordo ex § 156 c 1 alinea quarta FamFG (in oggi questa ultima è l’unica ipotesi di obbligatoria partecipazione stabilita dal § 156 FamFG ).
Entrambi gli ordini peraltro non saranno autonomamente impugnabili.
Se vi è un ordine di partecipazione da parte della corte ad una sessione informativa di mediazione ovvero ad una procedura per l’impostazione dell’accordo ex § 156 c 1 alinea quarta, il giudice condanna alle spese il genitore che non si presenta ingiustificatamente.

La mediazione in pillole: Danimarca

La Danimarca ha scelto di non applicare la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati: non partecipa pertanto alla politica comunitaria in materia.

Ma ciò non toglie che in questo paese si faccia largo ricorso ai metodi ADR.

Se il giudice civile o commerciale ritiene che la mediazione sia adatta al caso sottoposto e se vi è richiesta delle parti in tal senso, può nominare un mediatore giudiziario e quindi porre le basi per una mediazione della causa civile (Retsmægling).

Non vi sono vincoli di materia, se non quelli di competenza del tribunale adito.

A fungere da mediatore, che deve essere imparziale e neutrale, può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente, o un avvocato che sia stato approvato dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi)[1] per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza.

Il luogo della mediazione lo scelgono le parti: può essere un’aula di tribunale, ma anche lo studio legale dell’avvocato se questi è un mediatore; alla mediazione possono partecipare anche i consulenti che avranno così un ruolo attivo nella stesura dell’accordo, ma in difetto le parti hanno sempre la facoltà di presentare l’accordo all’esame dei loro consulenti prima che la mediazione si concluda.

Il mediatore determina comunque lo svolgimento della procedura insieme alle parti con un atto scritto preventivo in cui i partecipanti riconoscono l’applicazione del principio di riservatezza (divieto di testimonianza del mediatore, dei consulenti legali; confidenzialità delle sedute separate, obbligo di riservatezza e confidenzialità delle parti e di chiunque sia coinvolto nel procedimento), assumono nella libera disponibilità i diritti oggetto della procedura e sono resi edotti della facoltà di richiedere una consulenza in qualsiasi momento della procedura.

La procedura può essere terminata dalle parti in qualsiasi momento e dal mediatore giudiziario. Interessanti sono i motivi per porre in essere la misura: la procedura si conclude qualora il mediatore si renda conto che una delle parti non è in grado di partecipare significativamente alla procedura e di difendere i propri interessi, che vi è uno squilibrio tra le parti che influisce sulla procedura e che non può essere affrontato, che le informazioni assunte non rendono etica la continuazione della procedura, che un eventuale accordo sarebbe contrario alle norme imperative o determinerebbe un’incriminazione, che il conflitto non è adatto ad una mediazione o infine che la mediazione non manifesta più alcuna utilità o vi sia qualche altro importante motivo per concludere.

Ogni parte sostiene i propri costi per la mediazione giudiziaria, salvo diverso accordo.

Il costo della mediazione è orario e all’indennità di mediazione, quando il mediatore è un giudice, vanno aggiunte le spese di viaggio.

Una mediazione in media dura cinque ore e per ogni ora l’indennità è di 1.450 Kr.

Le spese di trasporto e di viaggio sono calcolate nella cifra fissa di 600 Kr.

Dunque indicativamente il costo di una mediazione è al massimo di 7850 Kr che corrispondono a 1.052,72 €.

Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una legge  che prevede su base nazionale e con riferimento all’intero sistema penale, una conciliazione volontaria tra vittima del reato e reo tramite l’ausilio di un mediatore neutrale che è in sostanza un agente di polizia specializzato in mediazione.

[1] La sua formazione in mediazione deve essere inoltre certificata dal suo COA e comunque deve partecipare nella materia a programmi di formazione continua.

La mediazione in pillole: Finlandia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla mediazione nei casi penali ed in alcuni casi civili (1015/2005). In vigore dal 1° gennaio 2006 .
2) Legge sulla mediazione giudiziale (663/2005). In vigore dal 1° gennaio 2006 ed abrogata dalla legge 394/11 .
3) Legge sul contenzioso, mediazione e processo di riconciliazione nei tribunali ordinari 29 aprile 2011 n. 394. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08) .
4) Legge 29 aprile 2011, n. 395 di modifica del capitolo 17 § 23 comma 1, punto 4, e comma 4,della legge 571/48. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08) .
5) Legge 29 aprile 2011, n. 396 di modifica del capitolo 11 § 1, comma 2 della legge 728/2003 sulla limitazione della responsabilità come modificata dalla legge 428/2010. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Finlandia il ricorso ai modi alternativi di risoluzione non è mai obbligatorio, ma altamente raccomandato; può riguardare procedure endoprocessuali od extragiudiziali.
La mediazione penale esiste già dal 1997 e quella civile dal 2005. La mediazione civile riguarda solo le persone fisiche.
Per mediazione penale si intende un servizio non a pagamento in cui un sospetto di reato e la vittima di tale reato hanno la possibilità di incontrarsi in modo confidenziale attraverso l’ausilio di un mediatore indipendente, per discutere dei danni morali e materiali causati alla vittima del reato e per concordare le misure che al danno possano rimediare.
Nel caso di minore è necessario il consenso del minore e di chi se ne cura.
La mediazione giudiziaria era prevista in una legge del 2005 che è stata sostituita nel 2011, ma i principi sono stati in parte recuperati.
Le parti che richiedono la procedura (prima che si concluda la fase istruttoria) devono indicare i motivi per cui la questione è considerata suscettibile di mediazione, perché sarà il giudice a prendere una decisione in merito e la sua decisione non è ricorribile.
Come in Francia il mediatore può essere un terzo oppure, se richiesto dalle parti, anche un giudice del tribunale ove la cusa è pendente.
Il mediatore può negoziare con una parte senza che l’altra sia presente, se tutte le parti sono d’accordo.
Non si possono prendere appunti durante la procedura, né si possono registrare o verbalizzare le sedute.
Nella pratica gli accordi raggiunti sino ad oggi si sono basati per lo più su quanto è ragionevole date le circostanze, piuttosto che sulla rigorosa applicazione della legge .
La procedura richiede che i partecipanti compiano “uno sforzo onesto” per raggiungere una soluzione amichevole.
Previo accordo tra le parti il mediatore può rendere una proposta di risoluzione della controversia.
prima che le parti acconsentano alla conciliazione, occorre spiegare loro quali sono i loro diritti e la loro posizione nella procedura di mediazione.
La procedura di mediazione è pubblica, salvo per le sessioni private o quando si ritenga che l’udienza pubblica non sia opportuna.
Circa la mediazione extragiudiziaria diciamo che se l’accordo extragiudizario attiene ad una questione relativa alla custodia dei figli, ai diritti di visita ed al mantenimento del bambino deve essere comunque oggetto di omologazione.
Un accordo extragiudiziario può essere omologato in modo che diventi esecutivo, dal tribunale distrettuale nella cui giurisdizione una parte ha il domicilio o la residenza abituale.
La pronuncia con cui si è omologato l’accordo può essere tuttavia impugnata presentando ricorso alla Corte d’Appello.
In Finlandia anche la conciliazione trova spazio nel processo senza bisogno di una richiesta di parte, ma siccome nel paese non vige l’assistenza obbligatoria dell’avvocato lo stesso vale per la conciliazione.

Sistemi di composizione dei conflitti: Cipro, Norvegia e Malta

In Cipro gli strumenti alternativi di risoluzione più utilizzati che vengono utilizzati sin dal 1959[1] sono l’arbitrato, la conciliazione[2] e la mediazione.

L’arbitrato che è disciplinato per legge viene utilizzato nei rapporti tra imprese[3].

La clausola arbitrale scritta è vincolante. Il lodo è impugnabile solo per dolo dell’arbitro od in riferimento alle spese di arbitrato. Il lodo per essere eseguito deve ottenere l’exequatur.

La mediazione è volontaria e l’accordo non ha efficacia esecutiva.

L’instaurazione del contenzioso non preclude alle parti di raggiungere un accordo.

Per deflazionare il contenzioso i tribunali incoraggiano spesso le parti a partecipare ad una mediazione preventiva ed è all’uopo prevista un’apposita udienza.

Le parti non possono però essere costrette a parteciparvi.

Tuttavia si deve tener conto anche della presenza di una mediazione obbligatoria che riguarda le controversie del lavoro e che è disciplinata dal Codice delle relazioni industriali: i mediatori sono qui ufficiali governativi particolarmente qualificati.

Al giugno 2010 vi erano in discussione alla Camera dei Rappresentanti[4] un progetto di legge sulla mediazione in materia familiare ed un altro che riguarda la composizione extragiudiziale dei crediti al consumo in via di arbitrato[5].

Resta da vedere se e in quale misura la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale  interesserà la risoluzione delle controversie a Cipro[6].

Non esiste in Cipro un’autorità centrale che si occupi di ADR.

La Cyprus Mediation Association ha approntato recentemente un accordo di collaborazione in materia con la Norvegia e la Turchia[7].

I mediatori della Cyprus Mediation Association coprono quattro settori: mediazione di comunità, mediazione scolastica, mediazione commerciale e mediazione familiare. I mediatori svolgono le professioni più varie: possiamo dire tuttavia che sono per lo più psicologi e psichiatri[8].

I membri dell’associazione ritengono che dovrebbe essere previsto dalla legge almeno il ricorso obbligatorio ad una sessione di mediazione informativa. I membri dell’associazione utilizzano comunque il modello di mediazione norvegese, per cui appare qui necessario dare un cenno alla normativa del paese nordico.

La Norvegia[9] ha una tradizione di ADR assai risalente dato che la legge sulla mediazione è stata adottata nel 1991[10] e copre i settori civili e penali.

Affrontiamo qui la normativa civile.

Continua a leggere  Sistemi di composizione dei conflitti in Cipro, Norvegia e in Malta


[1] Anno in cui finì il colonialismo britannico.

[2] È qui uno strumento che è una via di mezzo  tra la mediazione e l’arbitrato. È molto simile alla mediazione, ma il terzo può offrire un parere non vincolante che può portare a una soluzione. Cfr. http://www.practicallaw.com/7-502-0202#a878470.

[3] Ed in particolare nei settori delle costruzioni, assicurazioni, trasporto e commercio.

[4] Βουλή των Αντιπροσώπων.

[6] C. MELIDES ed altri, Cyprus, in Dispute Resolution 2010/11 Country Q&A Cyprus, in http://www.neocleous.com

[8] Si occupano anche della cosiddetta “giustizia riparatoria”, molto diffusa in Norvegia: lo Stato si limita a punire il colpevole, ma non si preoccupa della vittima che ha necessità di conoscere le ragioni di un dato crimine, né si interessa di ciò che è accaduto successivamente; le vittime hanno bisogno di riprendere il controllo del proprio corpo e dei propri beni, di mettere il reo nella condizione di ammettere il proprio crimine.  Per far fronte a tali esigenze la “giustizia riparatoria” porta vittima e carnefice a faccia a faccia, in modo da indagare il danno e le responsabilità (Cfr. http://www.cymedas.com/english/restorative_justice.php.). V. A. K. SILVERSTEIN, Risoluzione attraverso la giustizia riparatoria e mediazione, in  http://www.uarctic.org/Paper_by_Anne_K_Sivertsen_f8OK2.pdf.file

[9] Questo paese non appartiene alla UE, ma ne parliamo per il richiamo cipriota.

[10] Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html

La mediazione in pillole: Austria

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge federale sulla mediazione in materia civile e sulle modifiche alla Legge sul matrimonio, del codice di procedura civile, del codice di procedura penale, della legge sulla Corte Costituzionale e della legge sull’infanzia del 2001. In vigore dal 1° gennaio 2004 e per l’elenco dei mediatori dal 1° maggio 2004 .
2) Legge federale su alcuni aspetti della mediazione transfrontaliera in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea e che modifica il Codice di procedura civile, la Legge DPI ed il Substances Act del 28 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 1° maggio 2011 .

Dettaglio

Anche in Austria si parla di conciliazione e di mediazione.
In materia di locazione il tentativo di conciliazione è obbligatorio e le parti di norma presenziano personalmente. La conciliazione riguarda anche i domini internet, gli ordini professionali e la materia delle telecomunicazioni (in tal caso è obbligatoria per l’erogatore dei servizi).
La mediazione ha diversi campi di utilizzo: viene effettuata per le vendite online e da una commissione comunale in relazione al recupero dei crediti, ai diritti su beni mobili, al regolamento di confini, alle controversie in materia di proprietà o ai casi di diffamazione.
Con una legge del 2003 è stata introdotta quella civile e commerciale che è stata presa a modello da alcuni paesi europei tra cui da ultimo la Spagna.
La mediazione civile e commerciale può essere extragiudiziale o giudiziale; è obbligatoria in alternativa ad altri metodi ADR nelle liti di vicinato, facoltativa negli altri casi. L’accordo dev’essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile.
L’unico elemento che pare di particolare interesse della legge che ha adeguato la normativa alla direttiva 52/08 riguarda forse il fatto che se il mediatore non è registrato nel Registro ministeriale deve informarne le parti.

La mediazione in pillole: Irlanda del Nord

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) La novella al regolamento della Corte di Giustizia dell’Irlanda del Nord (2011) (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 25 marzo 2011 .
2) La legge sulla mediazione transfrontaliera dell’Irlanda del Nord (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 18 aprile 2011.

Dettaglio

In Irlanda del Nord sono presente le stesse varie opportunità di programmi ADR del resto del Regno Unito; l’attività ADR è più che altro legata a vari Ombudsman che si occupano capillarmente delle questioni economiche e sociali.
La mediazione può essere utilizzata in un’ampia gamma di situazioni comprese le cause commerciali, i casi di lesioni personali e di responsabilità professionale del medico.
La mediazione non preclude la possibilità che un giudice si pronunci sul medesimo caso, a meno che le parti non firmino successivamente un accordo contrattuale in tal senso.
Se per la controversia è già stato adito un tribunale, quest’ultimo può sospendere il procedimento in attesa della risoluzione della causa mediante un ADR.
Solo in caso di delega giudiziaria si può ottenere il gratuito patrocinio.
I servizi di mediazione che sono più utilizzati sono quelli della Law Society of Northern Ireland che ha un panel di mediatori avvocati e procuratori.
Curioso è che nell’ipotesi in cui l’oggetto della mediazione sia assoggettato ad assicurazione, il mediatore non ha obbligo di chiamare alla procedura le assicurazioni delle parti, ma normalmente considera che le stesse abbiano dato l’assenso alla mediazione dei loro assistiti.
La forma dell’accordo è inoltre di esclusiva responsabilità delle parti e non del mediatore che ha peraltro la facoltà di assistere le parti nel confezionamento dell’accordo.
Vi è una differenza tra l’utilizzo della conciliazione e quello della mediazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro: la mediazione viene di solito utilizzata per problematiche non giuridiche o comunque generiche, mentre la conciliazione riguarda sostanzialmente rapporti giuridici o questioni specifiche.
La mediazione in tema di lavoro è di solito utilizzata in prima battuta; può accadere che sia parte di una procedura di reclamo o che preceda la conciliazione.
Nello specifico in Irlanda del Nord si può dire che la mediazione funziona bene nei conflitti che coinvolgono i colleghi di lavoro di pari livello o di simile mansione, o nelle controversie che intervengono tra i manager ed il loro staff; può anche essere molto utile per ricostruire i rapporti dopo che una disputa formale è stata risolta; può essere utile per affrontare una serie di questioni tra cui le rotture familiari, gli scontri caratteriali, i problemi di comunicazione, il bullismo e le molestie.
Di solito non è opportuno utilizzare la mediazione in casi di cattiva condotta o di scarse prestazioni perché qui è in gioco il potere imprenditoriale che non può che essere discrezionale.
L’attuazione della direttiva 52/08 per le questioni transfrontaliere si riferisce al principio di riservatezza perché non era correttamente garantito dalla legislazione e alla prescrizione, ma anche al regime delle prove: abbiamo un identico ragionamento rispetto a quello operato nel resto del Regno Unito.
Di recente è stata emendata anche al legge giudiziaria che dà spazio all’ADR volontario a 360°, ma comunque tiene conto dell’ingiustificato rifiuto di partecipare allo strumento.

La mediazione in pillole: Grecia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge sulla mediazione civile e commerciale 16 dicembre 2010, n. 3.898 (attua la Direttiva 52/08). In vigore dal 16 dicembre 2010

Dettaglio

In Grecia abbiamo già dal 1968 un tentativo di conciliazione preventivo facoltativo tenuto dal Giudice di pace a cui se ne è aggiunto nel 2002 uno giudiziale e obbligatorio per il Giudice “prima della discussione”.

Dal 1995 vi è anche un tentativo obbligatorio preventivo, con assistenza obbligatoria dell’avvocato, per i procedimenti di diritto privato che rientrano in funzione della loro materia nella giurisdizione del tribunale collegiale di primo grado. Vi può anche non essere un conciliatore, così come accade in Portogallo. Se interviene un accordo esso si limita però alla controversia in oggetto (come avviene anche in Germania) e può essere omologato dal Presidente del tribunale (come il verbale di mediazione in Italia). In caso di non accordo possono palesarsi al giudice i motivi della mancata conciliazione.

Sino al 2010 la mediazione volontaria veniva in campo solo nell’ambito dei rapporti di lavoro a mezzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) e nel commercio tramite l’ausilio dell’Ombudsman dei consumatori (Συνήγορος του Καταναλωτή).

Anche in sede fallimentare il debitore può chiedere di effettuare un tentativo di mediazione con i suoi creditori per ristrutturare il proprio debito, ma l’accordo vale solo per i creditori consenzienti.

Nel 2010 si è varata la legge sulla mediazione che è volontaria e può avere ad oggetto tutti i rapporti suscettibili di compromesso arbitrale.

Il mediatore deve essere un avvocato accreditato, tranne che per le controversie transfrontaliere ove sussiste libertà di scelta.

Gli organismi di formazione sono enti no-profit formati da almeno un consiglio dell’ordine degli avvocati e da una o più Camere di Commercio, autorizzati dal Dipartimento del Ministero della Giustizia incaricato.

Gli Enti di formazione devono depositare una cauzione la cui determinazione è riservata ad un provvedimento del Ministero della giustizia e delle Finanze.


Strumenti di composizione dei conflitti in Romania

Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in Romania sono  essenzialmente la conciliazione in materia commerciale[1], l’arbitrato tradizionale ed online e la mediazione.

La legislazione rumena[2] prevede in primo luogo l’istituto della “conciliazione diretta” tra le parti nelle controversie commerciali.

L’art. 109 del Codice di procedura civile della Romania stabilisce che chi rivendica un diritto contro un’altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente.

Nei casi specificatamente previsti dalla legge però la citazione al giudice competente può essere operata solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.

La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Un caso specifico che necessita la procedura preliminare è stato inserito con il decreto n. 138/2000, che ha appunto introdotto l’art. 720 1[3] C.p.c., a tenore del quale rapporti  commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione pecuniaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (conciliere directa) con l’altra parte.

La conciliere directa in sostanza di una specie di discovery obbligatoria: il richiedente s’incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.

L’incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.

La conciliazione intervenuta si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.

 

Continua a leggere Strumenti di composizione dei conflitti in Romania


[1] Cap. 14 Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala.

[2] Che per quanto riguarda la gestione delle controversie  è  mutata ultimamente con un importante provvedimento: Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justitiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 (Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010. Piccola riforma della giustizia).

[3] A modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (Codul de procedura civila).

ADR obbligatorio in Italia e all’estero

Il 18 settembre del 2010 i vertici dell’avvocatura italiana[1] hanno assunto alcune determinazioni tra cui la presente: “la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea[2].

Da quella data la marcia di chi contesta l’obbligatorietà della mediazione, ma anche l’onerosità piuttosto che la formazione del mediatore, non si è fermata e ha dato come frutti molteplici rinvii[3] alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.

A breve dovrebbe pronunciarsi la Consulta su sollecitazione del Tar del Lazio.

Colgo dunque l’occasione per gettare ancora un breve sguardo su come i meccanismi di risoluzione delle controversie hanno interagito con la Storia e su come interagiscono nel mondo odierno.

Prego pertanto coloro che sceglieranno di scaricare questo contributo di farlo circolare di modo che si possa fornire un’informazione capillare sul punto della obbligatorietà.

Alla luce dei provvedimenti legislativi che si citeranno risulterà, infatti, che la presa di posizione dei vertici dell’Avvocatura non è sostenibile, sia se guardiamo alle legislazioni passate, sia se verifichiamo quelle attuali, né potrebbe essere emessa una sentenza della Consulta che dovesse in qualche modo confermare tale impostazione.

Un discorso analogo, ma comunque fondato anche su precisi dati economici, va fatto anche per la Corte di Giustizia che peraltro sul punto della obbligatorietà dello strumento alternativo si è pronunciata più volte considerandolo legittimo, a patto che non fosse precluso l’accesso alla giustizia[4].

Da ultimo poi si tenga conto che la proposta europea di direttiva quadro per l’ADR[5] stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a garantire che tutte le controversie tra consumatori e professionisti connessi alla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere sottoposte ad un organismo ADR, anche online.

I consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente gli  organismi ADR competenti a trattare la controversia; in tal senso si  prevede che “i professionisti stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito agli organismi ADR dai quali sono coperti  e che sono competenti a trattare eventuali controversie con i consumatori. Tali informazioni comprendono gli indirizzi dei siti web degli organismi ADR pertinenti e precisano se il professionista si impegna a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con i consumatori”.

In presenza di un reclamo del consumatore la partecipazione dei professionisti non è obbligatoria e l’esito della procedura non è per loro vincolante, ma non si pregiudica la norma nazionale che obblighi il professionista a partecipare o che rendano vincolante l’esito per il professionista, fermo il diritto di rivolgersi ad un tribunale[6].

La dizione è analoga a quella che si ritrova nella direttiva 52/08 e dunque e a maggior ragione, visto che si tratta di protezione del consumatore, c’è un’altissima probabilità che gli Stati decidano di rendere la partecipazione obbligatoria e l’esito della controversia vincolante per il professionista.

La qualcosa potrebbe spingere a breve quegli stessi consulenti che in oggi sconsigliano la mediazione, non solo a proporla, ma a consigliare caldamente il proprio cliente di impegnarsi unilateralmente a partecipare ad un metodo ADR,  e a proporre ai propri clienti quegli organismi di ADR che emettono, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, proposte vincolanti. Pena in difetto l’esclusione dal mercato della vendita dei beni e servizi.

Per un ulteriore approfondimento sulle obiezioni che si portano alla mediazione vedi in questo sito

[1]             Consiglio nazionale forense, Ordini Forensi, Unioni regionali forensi, Organismo unitario dell’Avvocatura, Associazione nazionale forense, Unione delle Camere penali.

[2]             Il Consiglio Nazionale Forense in tutte le componenti predette ha ritenuto in data 18 settembre 2010 di emettere una determinazione con cui ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

[3]             Cfr. ad esempio le ordinanze: Tribunale di Genova, Sez. III, del 18 novembre 2011; Giudice di pace Mercato S.S. che in data  21 settembre 2011,  Giudice di pace  Catanzaro sez. I, in data   01 settembre 2011; Giudice di pace  Parma  sez. I  1 agosto 2011, T.A.R.  Roma  Lazio  sez. I (sentenza   12 aprile 2011  n. 3202).

[4]             Corte di giustizia europea del 18 marzo 2010, C.317/08, C.318/08, C.319/08, C.320/08.

[5]             Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0793:FIN:IT:PDF

[6]             Considerando n. 24 della proposta di direttiva sull’ADR per i consumatori.

La mediazione in pillole: Lussemburgo

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Progetto di legge n. 6272 depositato il 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati e modificato da ultimo il 9 gennaio 2012 (dovrebbe attuare la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Lussemburgo la mediazione è ammissibile per le cause penali, di diritto di famiglia, commerciali e per le liti di vicinato.
Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.
Non esiste un codice deontologico nazionale per i mediatori, né disposizioni specifiche.
L’’università di Lussemburgo offre uno specifico programma di formazione (diploma universitario) in mediazione.
La mediazione non è gratuita, ma i servizi di mediazione sono soggetti all’accordo tra il mediatore privato e le parti della controversia.
Presto questo quadro cambierà poiché in data 11 marzo 2011 il Conseil de Gouvernement ha approvato un disegno di legge sulla mediazione.
L’ultima versione del progetto è stata oggetto della relazione della Commissione giuridica della Camera dei Deputati il 19 gennaio 2012: dovremmo dunque essere ad un passo dall’approvazione.
Le influenze palpabili sul progetto arrivano dalla conciliazione francese.
Il nuovo progetto introduce una sezione nel nuovo codice di procedura civile che si occupa della mediazione volontaria, di quella giudiziaria, della familiare e dell’omologazione dell’accordo di mediazione.
Qualsiasi controversia può essere oggetto di mediazione se i diritti sono disponibili.
La mediazione può essere avviata dalle parti, derivare da apposita clausola contrattuale, essere proposta dal giudice od ordinata dal giudice su richiesta delle parti.
La mediazione inizia con la stesura di apposito contratto: la firma sospende il corso della prescrizione fino ad un mese dalla conclusione della procedura.
Il mediatore può essere certificato o meno, ma nelle mediazioni giudiziaria e familiare ne occorre uno certificato oppure dispensato dalla certificazione.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza il giudice o l’arbitro possono pronunciarsi sui danni cagionati. Il mediatore o chi partecipi all’amministrazione della procedura che testimoni in un processo commette reato.
L’accordo di mediazione non è firmato dal mediatore, a meno che le parti non lo richiedano.
La mediazione giudiziaria dura di norma tre mesi, ma è prolungabile.
Al termine del suo incarico il mediatore informa il giudice circa il fatto che le parti siano o non siano state in grado di trovare un accordo, totale o parziale.
L’accordo può essere sottoposto ad omologazione del giudice competente che dunque gli attribuisce efficacia esecutiva.
Nel caso di divorzio, di separazione di separazione per le coppie legate da un partenariato registrato, compresa la fase di liquidazione, di divisione della comunione di beni e di beni indivisi, di obbligazioni alimentari, di contributo alle spese del matrimonio, di obbligo di mantenimento dei figli e dell’esercizio della potestà genitoriale, il giudice può proporre alle parti una sessione di mediazione e ordinare una sessione informativa gratuita condotta da un mediatore accreditato.

Strumenti di composizione dei conflitti nella Repubblica d’Irlanda

La relazione sugli strumenti alternativi della Law Reform Commission d’Irlanda[1] ha recentemente rilevato che la mediazione e la conciliazione sono sempre più utilizzate nel paese specie nel campo dei piccoli reclami dei consumatori, nelle controversie di lavoro, nel trattamento delle disgregazioni della famiglia, nelle rivendicazioni sanitarie e nelle controversie sulla proprietà.

L’Irlanda possiede effettivamente una rete vastissima di operatori e strumenti ADR specie in riferimento alla tutela dei consumatori: complessivamente si può dire che la cultura degli strumenti alternativi è in questo paese assai radicata.

Molto utilizzato è dal 1990 il Pensions Ombudsman[2] che raccoglie le denunce contro i responsabili[3] della gestione o l’amministrazione dei regimi pensionistici professionali (ovvero quelli stabiliti dal datore di lavoro). La competenza di questo Ombudsman comprende i conti personali di accantonamento ed i Fondi Pensione (ARFs )[4].

Viene poi in campo il Financial Service Ombudsman[5] che dal 1992 ha come missione quella di risolvere in modo indipendente e imparziale, le questioni irrisolte tra i denuncianti e i fornitori di servizi finanziari, con l’intento di rafforzare in tal modo l’ambiente di servizi finanziari per tutti i settori.

Continua a leggere… Strumenti di composizione dei conflitti in Irlanda


[1]             Law reform Commission, Report on Alternative Dispute Resolution: Mediation and Conciliation, 16 novembre 2010, in http://www.lawreform.ie.

[2]             Cfr.  http://www.pensionsombudsman.ie. Il  Pension Ombudsman è stato istituito ai sensi della Parte XI della Pensions Act 1990 emendato nel 2002. Va poi considerato Regolamento Pensioni del 2003, ( SI n. 397 del 2003). Ai sensi infine dell’articolo 21 del Social Welfare of Pensions (n. 2) Act 2009, si è concesso allo stesso Ombudsman il diritto  di chiedere al tribunale l’esecutorietà delle proprie decisioni..

[3]             Amministratori, manager, imprenditori.

[4]             Sono particolari fondi pensione riconosciuti ed utilizzati in Irlanda. Cfr. http://www.iapf.ie/.

[5]             La sua base normativa risiede nel Central bank and financial services authority of ireland act 2004  e nel regolamento ministeriale SI n. 191 del 2005 intitolato Central Bank Act 1942 (Financial Services Ombudsman) e nella Section 13 Amendments to Central Bank Act 1942- Section 16 of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2004.

In realtà il Finacial Ombudsman nasce dalle ceneri dell’Insurance Ombudsman of Ireland che è stato fondato nel 1992. Cfr. Università di Loviano, Irlanda, National reports – 15 November 2006, in http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm#coop.

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Come ben sappiamo la Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva moderna.

Ma ci sono diversi principi anche oggi che in qualche modo danno rilievo preminente alla volontà delle  parti nel processo.

Ci riferiamo ad esempio all’art. 1 del Codice di rito in virtù del quale le parti sino alla sentenza hanno diritto di interrompere il giudizio o all’art. 57-1 che ha previsto dal 2005 la possibilità che il giudice agisca come amichevole compositore o che venga limitato il dibattito ad una certa qualificazione dei fatti ed a determinati punti di diritto, al fatto che se la legge non dispone l’obbligatorietà della rappresentanza, le parti possono difendersi da sole (art. 18), al principio per cui le parti possono d’accordo ritenere competente un giudice che per valore non lo è e addirittura in tal caso convenire l’inappellabilità della sentenza (art. 41), al vantaggio per cui le difese nel merito possono essere svolte in ogni caso (art. 72) e infine al dovere del giudice di ogni stato e grado di tentare la conciliazione (art. 21)[1].

Continua a leggere Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Carlo  Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, vol. III,  Le esperienze straniere, p. 16 e ss. In corso di pubblicazione.

© Tutti i diritti sono riservati.


[1] Dal 1975 con l’istituzione del Nuovo Codice di procedura civile.