ho appreso pochi minuti fa che CNF, OUA e Cassa Forense Le hanno chiesto di attivarSi per rinviare l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria in materia di condominio e di risarcimento da responsabilità da sinistro.
La mediazione, la conciliazione e l’arbitrato sono stati, infatti, volontari nella storia europea solo per brevi periodi.
Hanno strumenti obbligatori peraltro ben 16 stati europei su 27: Francia, Germania, Italia, Austria, Repubblica d’Irlanda, Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Svezia, Estonia, Norvegia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca e Cipro.
Nel resto del mondo peraltro la mediazione è obbligatoria quasi dovunque: vedasi ad esempio la mediazione in California, in Giappone, in Australia, in Argentina e l’elenco potrebbe continuare.
Il Governo non ha effettuato alcuna imposizione culturale dunque dal momento che fino all’Unità d’Italia la conciliazione è stata assolutamente obbligatoria anche da noi – salva l’eccezione del Regno delle Due Sicilie – e peraltro sino agli ’60 pure l’arbitrato era obbligatorio e dai tempi di Omero. Semmai dovremmo chiederci perché successivamente i Savoia hanno scelto di utilizzare e diffondere uno strumento volontario: la scelta fu eminentemente politica e fu effettuata, lo ricordo, dalla Monarchia sabauda (anche nei domini austriaci la conciliazione è stata obbligatoria sino al 1848).
Non vedo poi su quali basi giuridiche, economiche (e di buon senso) la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare incostituzionale il decreto 28/10 e ancora più ridicoli mi paiono i ricorsi alla Corte di Giustizia che peraltro sul punto si è già pronunciata e favorevolmente per ben cinque volte!
Trovo poi molto grave il fatto che gli Avvocati si offrano solo oggi, quasi in termine di scambio, di provvedere alla “diffusione” dell’istituto, quasi che i giovani colleghi non avessero già prima il diritto comunque di poter approfondire una cultura di pace.
Da collega avvocato e da mediatore civile e commerciale che opera ogni giorno in ambito pubblico, da formatore di mediatori, da responsabile scientifico ex d.m. 180/10 mi sento di dire che sarebbe un grave errore assecondare le richieste corporative dei vertici dell’Avvocatura.
Il mio nome è Carlo Alberto Calcagno
Sono counselor in formazione
Sono consigliere per la Regione Liguria di Aimef
Mediatore familiare socio Aimef di II livello dal 21 febbraio 2017 certificato secondo al norma UNI 111644:2016 in data 23/10/20 con n. di registro 0119-MF
Sono membro di CIM-ICM
Ex referente della sede di Genova della Camera di Mediazione Nazionale - 645 Srl
Avvocato e mediatore dell'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e della Camera di Mediazione Nazionale.
Mediatore familiare della scuola genovese di mediazione e counselling sistemico-Il Metalogo
Formatore pratico e teorico ex d.m. 180/10 per diversi enti di formazione
Sono stato docente a contratto della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Genova con riferimento alla mediazione e alla negoziazione assistita
Sono stato coach degli studenti dell'università di Pavia per la CIM 2015-2016 2016-2017
Sono stato consigliere di AssoConciliatori dal maggio 2014
Ex Presidente della Sottosezione di Arenzano della Cour Européenne d'Arbitrage per l'arbitrato e Presidente della stessa Corte della Sezione Mediazione Liguria.
Mi occupo di ADR dal 2005.
Ho all'attivo diverse pubblicazioni in materia tra cui ricordo:
-Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall'origine al XXI secolo, in Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution di Marco Marinaro, ARACNE editrice S.r.l., 2014.
- Brevi cenni sui sistemi alternativi di composizione dei conflitti: l'arbitrato e la conciliazione, in Nuova Giurisprudenza Ligure, Anno XVI n. 2, Maggio Agosto 2014, De Ferrari, p. 57 e ss
-Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell'avvocato mediatore e dell'accompagnatore alla procedura, Aracne Editrice, aprile 2014.
-La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e gli avvocati, in Rassegna Forense Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Parte Terza-Storia dell'Avvocatura, vol. 2 Anno XLVI Aprile-Giugno 2013
- Manuale della Mediazione per il Geometra, UTET Scienze Tecniche, Torino, 2011
- La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Filodiritto Editore, 2011.
- Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente immobiliare n. 893, Supplemento Mediazione delegata alla prova, Il Sole24ore, 2011
-La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e li avvocati, in Nuova giurisprudenza Ligure n. 2 anno XIV, Maggio Agosto 2012, De Ferrari, p. 54 e ss.
Tecniche di mediazione Le esperienze internazionali, Vol. 2, Gruppo24ore, p. 93 e ss.
Ho deciso di iniziare questo blog perché ritengo che anche nella materia della mediazione sia davvero importante confrontarsi con realtà estere.
Tutti i contributi sono benvenuti. E pure i commenti che i lettori si sentono di poter postare.
L'idea che sto portando avanti è quella di mettere a disposizione su questo blog tutta la legislazione e le notizie sugli ADR dei 196 paesi riconosciuti dall'ONU.
L'impresa è ardua. Sono benvenuti anche contributi finanziari da parte di fondazioni ed Istituzioni per la realizzazione di questo progetto che è in piedi dal 2011.
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2 pensieri riguardo “Lettera al Ministro della Giustizia”
Uno degli aspetti che, più degli altri, fa dubitare della conformità ai principi costituzionali dell’istituto della conciliazione obbligatoria è quello che la impone (nelle materie indicate all’art. 5 DLgs 28/10) come obbligatoria ed allo stesso tempo (notevolmente) onerosa per coloro che vogliono vedere soddisfatto il proprio diritto.
E’ assurdo che si debba pagare anticipatamente per l’attivazione di detta procedura, tra l’altro anche nel caso in cui la stessa non conduca ad alcun risultato….
Su questo punto mi sembra non si possa discutere.
Matteo intanto La ringrazio per il commento e mi auguro che al suo se ne possano aggiungere altri di modo che la questione possa essere sviscerata al meglio. Personalmente ritengo che non ci siano per natura argomenti indiscutibili e che di ogni argomento noi tutti, dico tutti ricomprendendo dunque chi scrive, diamo un’interpretazione che è per natura arbitraria, e dunque che vista l’arbitrarietà bisogna vedere dove la nostra interpretazione ci conduce: se in altre parole l’interpretazione che noi diamo di un fatto sia o meno utile all’attività che stiamo compiendo, ma con ciò non vorrei influenzare più di tanto i prossimi commentatori e dunque mi taccio. Un cordiale saluto ed ancora un ringraziamento
Uno degli aspetti che, più degli altri, fa dubitare della conformità ai principi costituzionali dell’istituto della conciliazione obbligatoria è quello che la impone (nelle materie indicate all’art. 5 DLgs 28/10) come obbligatoria ed allo stesso tempo (notevolmente) onerosa per coloro che vogliono vedere soddisfatto il proprio diritto.
E’ assurdo che si debba pagare anticipatamente per l’attivazione di detta procedura, tra l’altro anche nel caso in cui la stessa non conduca ad alcun risultato….
Su questo punto mi sembra non si possa discutere.
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Matteo intanto La ringrazio per il commento e mi auguro che al suo se ne possano aggiungere altri di modo che la questione possa essere sviscerata al meglio. Personalmente ritengo che non ci siano per natura argomenti indiscutibili e che di ogni argomento noi tutti, dico tutti ricomprendendo dunque chi scrive, diamo un’interpretazione che è per natura arbitraria, e dunque che vista l’arbitrarietà bisogna vedere dove la nostra interpretazione ci conduce: se in altre parole l’interpretazione che noi diamo di un fatto sia o meno utile all’attività che stiamo compiendo, ma con ciò non vorrei influenzare più di tanto i prossimi commentatori e dunque mi taccio. Un cordiale saluto ed ancora un ringraziamento
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