Al congresso degli avvocati a Milano è stata oggi approvata una mozione che prevede la promozione di un referendum popolare abrogativo della obbligatorietà della mediazione.
Mi viene subito da pensare che stiamo facendo l’ennesima brutta figura di fronte agli investitori internazionali.
E proprio nel momento in cui il nostro paese ha ratificato con legge (l. 29 febbraio 2012, n. 17 ) l’entrata della Croazia nell’Unione Europea.
Voi direte che cosa c’entra la Croazia con il referendum abrogativo della mediazione obbligatoria? Ve lo dico subito.
Nel 2002 il contenzioso in Croazia costituiva un grande problema, almeno dal punto di vista degli investitori esterni: pendevano, infatti, 1,5 milioni di cause su una popolazione di soli 4,5 milioni di persone.
In poche parole il paese croato aveva in proporzione un contenzioso più elevato di quello che in quegli anni attanagliava gli Stati Uniti.
Ebbene nel dicembre del 2002 si è iniziato un dibattito sulla adozione di sistemi alternativi al giudizio. Si è pensato dunque ad un programma di mediazione commerciale e ad uno di formazione per mediatori su modello statunitense.
I legali della Croazia non sono scesi in piazza, ma si sono resi conto del fatto che nessun investitore straniero avrebbe più considerato il loro paese ed hanno dato una mano al processo di cambiamento della giustizia.
Il 24 ottobre del 2003 in Croazia è stata quindi adottata una legge sulla mediazione civile e commerciale che ricalca il modello UNCITRAL[1].
Nel 2006-2007 sono partiti presso le Corti i programmi di mediazione giudiziaria.
Nel 2009 è stato adottato un codice etico per la mediazione[2].
Nel 2010 è stata emanata un’ordinanza concernente lo stato del mediatore e le norme per l’accreditamento di organismi di mediazione e dei mediatori[3].
Il 28 gennaio 2011 la Croazia ha licenziato la legge sulla mediazione civile e commerciale in attuazione della direttiva 52/08[4]: e ciò un anno prima di essere accolta nella UE.
Il 31 agosto del 2011 si è poi deciso di regolare con decreto ministeriale lo stato economico dei mediatori[5].
In Croazia a seguito di sondaggio l’80% degli intervistati si sono pronunciati favorevolmente alla mediazione.
Il Ministero della Giustizia croato ci tiene sottolineare[6] che i metodi ADR sono in pieno accordo con l’art. 27 della Costituzione croata che prevede il diritto ad un equo giudizio in termini ragionevoli[7].
Del resto lo stesso Consiglio d’Europa, si fa notare, incoraggia gli accordi extragiudiziali delle controversie anche per contribuire a ridurre il carico di lavoro dei tribunali[8]. Ed inoltre l’agevolazione della mediazione e della risoluzione alternativa delle controversie, semplifica e accelera il processo[9].
Il principio di “accesso alla giustizia” in un senso più ampio, deve includere e promuovere la disponibilità di opportuni processi di risoluzione delle controversie per i privati e le imprese e non solo l’accesso al sistema giudiziario[10].
La risoluzione alternativa delle controversie, prosegue il Ministero, incoraggia la creazione di un ambiente tollerante, il mantenimento di buone relazioni tra le parti della controversia (controversie commerciali), la riduzione dei costi economici e sociali (liti familiari), la risoluzione delle controversie di interesse che non possono essere risolte nell’ambito di procedimenti giudiziari (controversie di lavoro collettive).
Secondo la nuova legge sulla mediazione del 2011 le Corti hanno l’obbligo di raccomandare la mediazione alle parti e possono invitarle comunque a partecipare ad una sessione informativa di mediazione.
Ora la Croazia è agli onori dell’Europa e del mondo: non vorrei che invece a noi dovesse capitare un altro destino, se non altro perché in Italia l’accordo delle parti ha il massimo spazio almeno da 2000 anni; la crisi economica non può giustificare il tradimento delle proprie radici, ma semmai la necessità di rimboccarsi le maniche e di tornare ad essere i diffusori della cultura e della civiltà.
[1] La legge sulla mediazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163/03. ZAKON O MIRENJU (NN 163/03). http://www.poslovniforum.hr/zakoni/z-163-03-b.asp
Ma vi sono diverse altre leggi che riportano disposizioni in materia di mediazione:
Codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08).
Labour Act (Gazzetta Ufficiale 38/95., 54/95., 64/95., 17/01., 82/01., 114/03., 30/04).
Legge sul diritto di Famiglia (NN 116/03., 17/04., 136/04., 107/07).
Codice di procedura penale (NN 152/08.)
Juvenile Courts Act (Gazzetta Ufficiale 111/97, 27/98. E 12/02.)
Consumer Protection Act (NN 79/07)
Legge sull’artigianato (OG 73/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01.)
Legge sulla Camera croata dell’Economia (OG 60/91., 73/91.)
Arbitration Act (NN 88/01).
[2] ETIČKIKODEKS IZMIRITELJA in http://mirenje.pravosudje.hr/mediation
[3] PRAVILNIK O REGISTRU IZMIRITELJA I STANDARDIMA ZA AKREDITIRANJE INSTITUCIJA ZA MIRENJE I IZMIRITELJA – važeći tekst, NN br. 13/2010. http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/mirenje/pravilnik-o-registru-izmiritelja-i-standardima-za-akreditiranje-institucija-za-miren
[4] Zakon o mirenju 28. sijecnja 2011. In http://www.mirenje.hr/index.php/o-mirenju/propisi-o-mirenju/domai-propisi.html
[5] ODLUKU O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA RADA MIRITELJA U POSTUPCIMA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA. In http://www.mirenje.hr/index.php/o-mirenju/propisi-o-mirenju/domai-propisi.html
[6] Strategia del Ministero di Giustizia in merito agli ADR (RAZVOJ ALTERNATIVNIH NACINA RJEŠAVANJA
SPOROVA, STRATEGIJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA OPCE ODREDNICE). In http://www.mirenje.hr/index.php/o-mirenju/propisi-o-mirenju/domai-propisi.html
[7] La costituzione croata recepisce l’art. 6 della Convenzione sui diritti dell’uomo.
[8] Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e riduzione degli oneri eccessivi R tribunali (86) 12.
[9] Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle misure per aumentare l’accesso alla giustizia R (81) 7.
[10] Proposta di direttiva sulla mediazione in materia civile e commerciale, COM (2004) 718.
dunque la conciliazione secondo quel modello è solo facoltativa? Ben venga allora anche in italia abrogando l’art. 5 del dlgs 28/10
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Gentile signor Terminio, in ogni paese si fanno le scelte politiche che si ritengono migliori a seconda della propria storia e cultura. Così come ci sono paesi che hanno abbracciato la mediazione obbligatoria, ce ne sono altri che l’hanno facoltativa.
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Le domande sono: Anche in Croazia è prevista la possibilità di divenire mediatori senza un’adeguata preparazione professionale che muova dai tempi dell’università e con la frequenza ad un corso di sole 60 ore? Anche in Croazia può diventare mediatore chiunque risulti iscritto ad un albo professionale come quello, ad esempio, dei geometri, piuttosto che degli estetisti (non so se abbiano un albo)? Anche in Croazia l’attore che propone la conciliazione, non l’accetta e poi perde in giudizio con esito identico o peggiore rispetto alla proposta del conciliatore non accolta, viene condannato al pagamento di una somma pari al contributo unificato già pagato?
Anche in Croazia la mediazione ha costi diversi per il cittadino a seconda dell’ente di mediazione cui si rivolge? Anche in Croazia ambedue le parti convenute in conciliazione hanno obblighi economici nei confronti dell’ente? Anche in Croazia non esiste l’obbligo di un’assistenza tecnica qualificata? Anche in Croazia non vi è il limite di competenza territoriale (in Italia un cittadino palermitano può chiedere alla convenire la propria controparte in mediaconciliazione davanti ad un ente di Udine!) ? Anche in Croazia la mediazione è divenuta obbligatoria anche per la materia penale (diffamazione a mezzo stampa) ? Anche in Croazia il termine per concludere la mediazione è di 4 mesi (120 giorni) a fronte di un termine per i reati persegubili a querela di parte di 90 giorni?
Sarebbe bello sapere che in Croazia tutto questo è un problema risolto,ma ancora di più sarebbe bello sapere “come” è stato risolto per eventualmente mutuarlo qui da noi.
Però vorrei porre una domanda da “inesperto” : in Croazia vigono i nostri stessi codici o ne hanno di loro ed hanno magari un diritto diverso dal nostro ? tendo a propendere per la seconda ipotesi e dunque all’inapplicabilità al sistema ordinamentale e procedurale italiano dell’ipotetica soluzione positiva ai quesiti da me posti delle modalità adottate in Croazia. Ma è solo l’opinione di un avvocato che non difende altri se non che i cittadini a reddito basso o nullo (immagino si sappia che la mediaconciliazione inizialmente era nata senza prevedere la possibilità del patrocinio a spese dello Stato).
Attendo con ansia le risposte che certo avrò.
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Caro collega,
direi che le domande che Lei pone con riferimento alla Croazia si possano utilmente estendere anche ad altri ordinamenti giuridici. In due articoli su questo blog le affronto con riferimento ad una trentina di ordinamenti (v. ADR obbligatorio in Italia ed all’estero ed Il valore delle obiezioni mosse alla mediazione civile e commerciale). Detto questo sono assolutamente d’accordo con Lei sul fatto che ogni ordinamento abbia le sue peculiarità (di diritto, cultura, storia ed economia) per cui non si possono fare estensioni di norme (semmai, come giustamente suggerisce, si può fare tesoro delle esperienze). In linea molto generale posso dirLe che la formazione del mediatore oscilla in Europa tra le 30 ore della Scozia e il master o laurea universitaria del Lussemburgo. Non vi sono regole omogenee in tale ambito che è un campo minato: ne sanno qualcosa ad esempio la Spagna che per varare una disciplina generale ha avuto bisogno di un decreto reale (così da scavalcare il Parlamento che in due anni non è riuscito ad emendare il bellissimo progetto di legge) e la Germania ove sul tema formazione ci sono polemiche da un anno e più.
L’art. 13 nostro mutua la sua base da una norma tedesca e da quelle americane (vi sono tra l’altro molte analogie ad esempio con la disciplina dell’arbitrato californiano), ma come giustamente assume Lei in quegli ordinamenti ha il suo preciso significato, da noi esso si potrebbe molto discutere (peraltro nella mia esperienza in ambito pubblico non ho mai visto richiedere una proposta, né ho mai visto un mediatore che si prendesse la briga di effettuarla sua sponte e dunque e almeno a Genova mi sembra un problema di poco rilievo nella pratica).
Anche con riferimento ai termini della procedura il mondo è vario: personalmente preferisco quei paesi in cui la sospensione del processo si verifica su richiesta delle parti (v. Inghilterra) o quelli in cui il termine viene disposto dal giudice e/o da lui prorogato su richiesta delle parti (v. Lussemburgo); ma si tratta di ordinamenti che purtroppo sono da noi lontanissimi.
Sulla assistenza legale posso ribadire quanto detto sui termini: ci sono paesi che escludono la partecipazione dei legali alla mediazione (v. alcuni Stati americani) e paesi che la incoraggiano (ad es. la Germania).
L’unica scelta che mi pare onestamente netta è quella che vede il mediatore di plurima estrazione: negli Stati uniti è solo una “persona” che è in possesso di determinate abilità e competenze (può dunque essere anche un non professionista); gli stessi documenti comunitari, anche quelli ultimi che sono in oggi a livello di proposta, si situano su questa linea, linea che nei paesi dell’estremo Oriente è la norma.
Circa i costi onestamente dobbiamo capire il modello in cui ci muoviamo: abbiamo sessioni di mediazione obbligatoria gratuita ad ore limitate (tre ore) in sistemi processuali che vedono la mediazione all’interno del processo (v. es California) ed in alcuni paesi del Nord Europa che evidentemente se lo possono permettere e che organizzano da secoli una mediazione a livello comunale. Di gratuità poi si parla in alcuni paesi nei settori del consumo o delle locazioni (o affitti) ma qui si fanno delle conciliazioni spesso con proposta obbligatoria in caso di disaccordo o addirittura di decisioni vincolanti (siamo dunque in presenza di un altro fenomeno). Molti paesi poi non hanno nemmeno il gratuito patrocinio che noi abbiamo. Lo Stato che più si avvicina al nostro (l’Argentina ove la mediazione è obbligatoria per tutte le materie) ha iniziato a pensare ai poveri “sulla carta” con la previsione di strutture pubbliche di mediazione gratuita, dopo che sono trascorsi 15 anni di sperimentazione dell’istituto e dunque magari tra 15 anni ci arriveremo anche noi.
Un caro saluto e grazie per il commento
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