La mediazione in pillole: Portogallo

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

 Legge 29 giugno 2009, n. 29. In vigore dal 18 gennaio del 2010 (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Portogallo conciliazione e mediazione si distinguono perché nella prima può essere proposta una soluzione del conflitto. Peraltro ci può essere conciliazione anche senza l’intervento di un terzo e in ciò la procedura si differenzia dalla mediazione in cui la presenza di un terzo è imprescindibile.
Nel 2009 il Portogallo ha dato attuazione alla direttiva 52/08 in materia di mediazione transfrontaliera ed ha introdotto la mediazione giudiziale preventiva e in parte ridefinito la mediazione endoprocessuale.
La mediazione è volontaria ed è utilizzata anche per la tutela dei consumatori. La partecipazione dei medianti deve essere però personale.
Quella giudiziale può essere anche delegata dal giudice di pace e da lui omologata con valore di sentenza.
Esiste anche una mediazione preventiva al giudizio. Nel caso in cui l’omologazione del verbale sia negata le parti hanno 10 giorni a disposizione per presentare un nuovo accordo.
In ogni fase della causa, e quando lo ritiene opportuno, il giudice può poi decidere di rinviare il caso alla mediazione e sospendere in procedimento a meno che non una parte non si opponga espressamente al rinvio: la regola appare migliore di quella pensata dal legislatore italiano.


Strumenti di composizione dei conflitti in Romania

Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in Romania sono  essenzialmente la conciliazione in materia commerciale[1], l’arbitrato tradizionale ed online e la mediazione.

La legislazione rumena[2] prevede in primo luogo l’istituto della “conciliazione diretta” tra le parti nelle controversie commerciali.

L’art. 109 del Codice di procedura civile della Romania stabilisce che chi rivendica un diritto contro un’altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente.

Nei casi specificatamente previsti dalla legge però la citazione al giudice competente può essere operata solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.

La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Un caso specifico che necessita la procedura preliminare è stato inserito con il decreto n. 138/2000, che ha appunto introdotto l’art. 720 1[3] C.p.c., a tenore del quale rapporti  commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione pecuniaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (conciliere directa) con l’altra parte.

La conciliere directa in sostanza di una specie di discovery obbligatoria: il richiedente s’incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.

L’incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.

La conciliazione intervenuta si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.

 

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[1] Cap. 14 Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala.

[2] Che per quanto riguarda la gestione delle controversie  è  mutata ultimamente con un importante provvedimento: Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justitiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 (Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010. Piccola riforma della giustizia).

[3] A modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (Codul de procedura civila).

La mediazione in pillole: Lituania

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili della Repubblica di Lituania del 15 luglio 2008 n. X-1702 . In vigore dal 31 luglio 2008 ad eccezione dell’articolo 10 che è in vigore dal 1° gennaio 2010 (attua la direttiva 52/08) .
2) Ordine di approvazione piano circa lo sviluppo e la promozione della soluzione pacifica delle controversie tramite la mediazione conciliativa 23 novembre 2010 No. 1R-256 e successive modifica Nr. 1R-147 del 2011 (attuano la direttiva 52/08) .
3) Legge 24 maggio 2011 n. No. XI-1400 sulla mediazione nelle cause civili e di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 della legge del 15 luglio 2008. In vigore dal 28 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

La mediazione si è sviluppata in Lituania dal 2005 essenzialmente nel processo.
Solo nel 2008 si è addivenuti ad una legge sulla mediazione conciliativa.
La mediazione si origina da un accordo che può intervenire nel corso di una controversia o antecedentemente ovvero può essere il giudice ad inviare le parti in mediazione.
La mediazione giudiziaria si tiene all’interno dei locali della corte a porte chiuse ed il mediatore è appositamente addestrato e qualificato; di regola la procedura non dura più di quattro ore, ma il mediatore può richiedere un supplemento temporale se c’è bisogno di più di un incontro.
Gli accordi intervenuti hanno forza di legge; se si tratta di mediazione extragiudiziale l’accordo può essere omologato con procedura semplificata dalla Corte distrettuale di residenza delle parti.

ADR obbligatorio in Italia e all’estero

Il 18 settembre del 2010 i vertici dell’avvocatura italiana[1] hanno assunto alcune determinazioni tra cui la presente: “la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea[2].

Da quella data la marcia di chi contesta l’obbligatorietà della mediazione, ma anche l’onerosità piuttosto che la formazione del mediatore, non si è fermata e ha dato come frutti molteplici rinvii[3] alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.

A breve dovrebbe pronunciarsi la Consulta su sollecitazione del Tar del Lazio.

Colgo dunque l’occasione per gettare ancora un breve sguardo su come i meccanismi di risoluzione delle controversie hanno interagito con la Storia e su come interagiscono nel mondo odierno.

Prego pertanto coloro che sceglieranno di scaricare questo contributo di farlo circolare di modo che si possa fornire un’informazione capillare sul punto della obbligatorietà.

Alla luce dei provvedimenti legislativi che si citeranno risulterà, infatti, che la presa di posizione dei vertici dell’Avvocatura non è sostenibile, sia se guardiamo alle legislazioni passate, sia se verifichiamo quelle attuali, né potrebbe essere emessa una sentenza della Consulta che dovesse in qualche modo confermare tale impostazione.

Un discorso analogo, ma comunque fondato anche su precisi dati economici, va fatto anche per la Corte di Giustizia che peraltro sul punto della obbligatorietà dello strumento alternativo si è pronunciata più volte considerandolo legittimo, a patto che non fosse precluso l’accesso alla giustizia[4].

Da ultimo poi si tenga conto che la proposta europea di direttiva quadro per l’ADR[5] stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a garantire che tutte le controversie tra consumatori e professionisti connessi alla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere sottoposte ad un organismo ADR, anche online.

I consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente gli  organismi ADR competenti a trattare la controversia; in tal senso si  prevede che “i professionisti stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito agli organismi ADR dai quali sono coperti  e che sono competenti a trattare eventuali controversie con i consumatori. Tali informazioni comprendono gli indirizzi dei siti web degli organismi ADR pertinenti e precisano se il professionista si impegna a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con i consumatori”.

In presenza di un reclamo del consumatore la partecipazione dei professionisti non è obbligatoria e l’esito della procedura non è per loro vincolante, ma non si pregiudica la norma nazionale che obblighi il professionista a partecipare o che rendano vincolante l’esito per il professionista, fermo il diritto di rivolgersi ad un tribunale[6].

La dizione è analoga a quella che si ritrova nella direttiva 52/08 e dunque e a maggior ragione, visto che si tratta di protezione del consumatore, c’è un’altissima probabilità che gli Stati decidano di rendere la partecipazione obbligatoria e l’esito della controversia vincolante per il professionista.

La qualcosa potrebbe spingere a breve quegli stessi consulenti che in oggi sconsigliano la mediazione, non solo a proporla, ma a consigliare caldamente il proprio cliente di impegnarsi unilateralmente a partecipare ad un metodo ADR,  e a proporre ai propri clienti quegli organismi di ADR che emettono, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, proposte vincolanti. Pena in difetto l’esclusione dal mercato della vendita dei beni e servizi.

Per un ulteriore approfondimento sulle obiezioni che si portano alla mediazione vedi in questo sito

[1]             Consiglio nazionale forense, Ordini Forensi, Unioni regionali forensi, Organismo unitario dell’Avvocatura, Associazione nazionale forense, Unione delle Camere penali.

[2]             Il Consiglio Nazionale Forense in tutte le componenti predette ha ritenuto in data 18 settembre 2010 di emettere una determinazione con cui ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

[3]             Cfr. ad esempio le ordinanze: Tribunale di Genova, Sez. III, del 18 novembre 2011; Giudice di pace Mercato S.S. che in data  21 settembre 2011,  Giudice di pace  Catanzaro sez. I, in data   01 settembre 2011; Giudice di pace  Parma  sez. I  1 agosto 2011, T.A.R.  Roma  Lazio  sez. I (sentenza   12 aprile 2011  n. 3202).

[4]             Corte di giustizia europea del 18 marzo 2010, C.317/08, C.318/08, C.319/08, C.320/08.

[5]             Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0793:FIN:IT:PDF

[6]             Considerando n. 24 della proposta di direttiva sull’ADR per i consumatori.

La mediazione in pillole: Repubblica d’Irlanda

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge sulla mediazione comunitaria 2011. In vigore dal 18 maggio 2011 (attua la Direttiva 52/08) .

Dettaglio

La cultura degli strumenti alternativi è in Irlanda assai radicata: basti pensare che lo stesso Ministro della Giustizia è un formatore di mediatori.
Il ricorso alla mediazione è più frequente nelle cause di risarcimento del danno alle persone, nelle questioni familiari e commerciali, nonché nelle cause scaturite da denunce di discriminazione vietata ai sensi delle leggi in materia di parità di trattamento.
Nel novembre del 2010 è stato varato un progetto di legge che non si limita a recepire la direttiva 52/08 ma revisiona il sistema della mediazione e della conciliazione; riguarda inoltre nello specifico il diritto di famiglia, la responsabilità da attività medica ed il danno alla persona. Potrebbe essere approvato nel corso del 2012.
Vi sono stati peraltro diversi provvedimenti che hanno cercato di favorire l’accordo delle parti e la mediazione delegata.
Dal 2004 il giudice può disporre che le parti di una causa per risarcimento dei danni alle persone si incontrino per discutere e cercare di comporre la controversia. Nel caso in cui una delle parti non si attenga a tale ordine del giudice, quest’ultimo può disporre che la parte sopporti i costi successivi alla mancata partecipazione.
In tema di separazione e divorzio i legali sono tenuti ad indicare alle parti un mediatore familiare per addivenire ad una soluzione concordata.
La Corte Superiore, su istanza di una delle parti o d’ufficio, può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ordinare che il procedimento o la decisione connessa sia aggiornata per il tempo ritenuto giusto ed opportuno e può invitare le parti a utilizzare un processo di ADR per risolvere la causa o a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione.
Anche la legge di adeguamento alla direttiva prende in considerazione un’ipotesi di mediazione delegata.
La conciliazione in Irlanda riguarda invece soprattutto il diritto del lavoro. In questo campo si assiste all’emissione di  raccomandazioni o di decisioni vincolanti ed impugnabili in giudizio.
Si deve aggiungere che in materia di risarcimento dei danni per gli infortuni sul lavoro, per i sinistri automobilistici e per gli incidenti derivanti da responsabilità pubblica vi è una conciliazione obbligatoria.

Per un approfondimento v. in questo sito

Strumenti di composizione dei conflitti nella Repubblica d’Irlanda

L’arbitrato in pillole: Repubblica Ceca

L’arbitrato copre in Repubblica Ceca le questioni latamente inerenti alla proprietà e può essere condotto da un singolo arbitro indipendente ed imparziale ovvero da un tribunale arbitrale composto da un numero dispari di arbitri .
Se l’arbitrato è transfrontaliero l’arbitro applica la legge che è stata scelta dalle parti .
Si può ricorrere a tale tipo di risoluzione alternativa delle controversie per le controversie civili relative ai diritti reali anche nel settore commerciale (es. leasing), per i conflitti in materia di lavoro (sorti a seguito dell’illegittima cessazione dei rapporti di lavoro o per rivendicazioni salariali) e in materia di diritto di famiglia (pagamento di alimenti) .
Non si può ricorrere all’arbitrato per risolvere controversie sorte dall’esecuzione di decisioni o controversie legate a fallimenti o per divorziare.
L’arbitrato viene effettuato sulla base di un accordo scritto concluso dalle parti .
L’arbitrato vincola le parti e i loro successori, se non viene disposto diversamente.
Il consumatore può concludere con un imprenditore un accordo scritto (clausola compromissoria) stabilente che tutte le controversie eventualmente insorte a seguito del loro rapporto siano risolte mediante arbitrato.
Se una controversia riguarda una materia coperta da clausola compromissoria essa vincola le parti che non possono rivolgersi al giudice.
Tuttavia il richiedente può ricorrere al giudice nell’ipotesi in cui l’arbitrato derivi da un accordo tra le parti in causa.
Gli arbitri sono tenuti al segreto professionale per tutelare la riservatezza ove le parti lo desiderino.
Gli arbitri possono negoziare l’accordo mediante telegramma, fax o altri mezzi elettronici che permettano loro di trasmettere il messaggio e di designare le persone che negozieranno l’accordo. Tali mezzi possono essere utilizzati, se le parti sono d’accordo, anche per i procedimenti stessi.
Agli arbitri può essere dato mandato di gestire una composizione amichevole che in tal caso viene recepita dal lodo arbitrale.
La decisione presa al termine di un procedimento di arbitrato (lodo) è definitiva, vincolante e esecutoria.
Gli arbitri di norma decidono secondo diritto a meno che non siano espressamente invitati a giudicare secondo equità .
La decisione di un arbitro può essere invalidata solo per ragioni giuridicamente definite. Rientrano in queste ultime i vizi di forma: se ad esempio la decisione sia assunta da arbitro incapace od incompetente o un arbitro che non sia stato preventivamente autorizzato dalle parti, etc.
La petizione per l’annullamento del lodo deve essere inoltrata entro tre mesi dalla data in cui la decisione è stata comunicata alla parte che ne chiede l’annullamento.
Nei procedimenti di arbitrato le parti non necessitano di un consulente legale. Le spese del procedimento sono a loro carico.
Diamo conto poi qui della figura dell’Arbitro finanziario (Finanční arbitr) che dal 2003 si occupa della risoluzione delle controversie tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti o tra coloro che emettono mezzi di pagamento (per esempio, carte di credito o comunque moneta elettronica) e gli utenti di tali servizi.
L’arbitro finanziario è competente a decidere nei casi in cui l’importo del trasferimento non supera i 50.000 euro .
L’arbitro finanziario è designato dal Parlamento, deve avere una buona reputazione e possedere qualifiche ed esperienza adeguate.
E’ tenuto al segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute nel corso del proprio lavoro.
L’arbitrato finanziario non è obbligatorio: in alternativa si può ricorrere al tribunale.
Inoltre non si può avviare un procedimento di arbitrato se un giudice ha già deliberato sulla stessa materia o se il procedimento giudiziario è già in corso.
Ciò vale anche nel caso in cui la controversia è o è già stata sottoposta all’arbitro finanziario o se è o è già stata oggetto di un altro procedimento giudiziario.
Il procedimento può essere avviato da un consumatore che sia cliente di un determinato istituto finanziario o dal titolare di un mezzo di pagamento elettronico.
Il procedimento può essere avviato anche in forma elettronica se il consumatore possiede una firma elettronica sicura.
E’ anche possibile avviare un procedimento mediante telegramma, fax o mediante una rete pubblica di dati senza una firma elettronica sicura, a condizione che la domanda di avvio del procedimento sia firmata entro tre giorni per iscritto o con una firma elettronica sicura.
I procedimenti possono svolgersi a distanza, in forma scritta o per via elettronica, ma l’arbitro può anche chiedere ai partecipanti di fornire spiegazioni oralmente.
Le parti non hanno l’obbligo di avere un rappresentante legale. I procedimenti sono esenti da imposte.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese .
Per ciascun caso l’arbitro emette una decisione in forma scritta che viene recapitata personalmente alle parti.
Eventuali opposizioni delle parti a tale decisione devono essere presentate nella forma giuridica prescritta ed entro 15 giorni dalla data di ricevimento della decisione.
Si può rinunciare al diritto a presentare opposizione: la presentazione ha comunque effetto sospensivo.
L’arbitro, nel prendere una decisione sulla opposizione sollevata, può modificare o mantenere immutata la propria decisione precedente.
Una copia scritta della decisione sulla opposizione viene recapitata alle parti e si considera definitiva e giuridicamente vincolante.
La decisione può essere eseguita dai tribunali, conformemente al codice di procedura civile una volta scaduti i termini per la sua attuazione.
Qualora il termine non sia specificato chiaramente nella decisione, questa può essere eseguita non appena diventa giuridicamente vincolante.
Qualora non sia soddisfatto della risoluzione della controversia da parte dell’arbitro finanziario, il consumatore può ricorrere a un tribunale.
Altrettanto ha il diritto di fare l’istituto finanziario.
L’avvio di un’azione giudiziaria, il rivolgersi ad un tribunale arbitrale, il raggiungimento di un accordo extragiudiziale e la rinuncia alla opposizione prima che la decisione diventi giuridicamente vincolante, determinano l’annullamento della decisione arbitrale privandola di qualsiasi effetto.
Si può ricorrere all’arbitro finanziario anche per le controversie tra un’impresa e una banca.

L’arbitrato in pillole: Lettonia

L’arbitrato è disciplinato dal Codice di rito dal 2005.
Un tribunale arbitrale può essere costituito per una singola controversia ovvero può costituirsi un Tribunale arbitrale permanente sottoposto a regole di procedura che si conformino al Codice di rito.
L’attività di arbitrato non costituisce in Lettonia attività commerciale.
Ogni questione civile può essere soggetta ad arbitrato ad eccezione di quelle previste dal codice di rito.
Non potrà tenersi arbitrato: 1) se la questione involge i diritti dei terzi; 2) se una delle parti è un Comune o lo Stato ovvero se la decisione può influire sui diritti di una comunità; 3) se sono in gioco interessi di incapaci; 4) in caso di diritti reali; 5) per le azioni di sfratto; 6) per la risoluzione o modifica dei contratti di lavoro; 6) per le questioni connesse ad un fallimento.
Il tribunale arbitrale dichiara chiusa la contesa qualora le parti abbiano raggiunto una composizione amichevole della controversia.

La mediazione in pillole: Francia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Decreto del 18-24 agosto 1790 – Decreto sull’organizzazione giudiziaria (Lettera Patente) .
2) Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 – Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace .
3) Codice civile .
4) Codice di procedura civile .
5) Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia .
6) Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125 .
7) Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08) .
8)Art. 37 della legge n. 2010-1069 relativa all’esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al più tardi dal 1° settembre 2011 .
9)Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1° gennaio 2010 .

Dettaglio

La Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva obbligatoria moderna.
Ma oggi la conciliation preventiva non è obbligatoria. È amministrata dai conciliatori di giustizia che si trovano presso il tribunale distrettuale. Riguarda i diritti disponibili e la competenza è generale.
Vi è anche una conciliazione giudiziale che può essere tenuta dal giudice o affidata ad un conciliatore di giustizia (davanti ai tribunali minori ci si può opporre alla delega).
In oggi la partecipazione alla conciliazione può essere imposta dalle giurisdizioni minori; una sessione informativa può essere imposta anche dal tribunale della famiglia in alcuni casi. Il tentativo di conciliazione è poi obbligatorio in caso di divorzio e davanti al tribunale del lavoro.
La médiation è extraprocessuale o endoprocessuale. La prima non ha contatti con il processo e si conclude con una accordo omologato dal Tribunale. Quella endoprocessuale assomiglia alla mediazione delegata italiana. La procedura può durare al massimo tre mesi.
La procedura di mediazione può anche derivare da una clausola contrattuale che deve essere attuata.
Da ultimo è stata introdotta in Francia la conciliazione partecipativa: in essa le parti di una controversia che non ha ancora visto l’intervento di giudice o di un arbitro si impegnano ad operare congiuntamente ed in buona fede per risolvere amichevolmente loro controversia. L’accordo è a tempo determinato. Qualsiasi persona, assistita obbligatoriamente dal suo avvocato, può concludere una convenzione di procedura partecipativa a condizione che i diritti siano disponibili. L’accordo che ne consegue può esser omologato dal Giudice.

Per un approfondimento v. in questo sito

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

La mediazione in pillole: Inghilterra e Galles

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla procedura della famiglia n. 2955 del 2010 . In vigore dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).
2) La novella n. 88 del 2011 al Codice di Procedura civile (attua la direttiva 52/08) . In vigore dal 6 aprile 2011.
3) Legge n. 133 del 2011 sulla mediazione transfrontaliera (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 20 maggio 2011 .

Dettaglio

La mediazione in Inghilterra e Galles è utilizzata sempre più spesso in molti settori ed anche in conflitti multi parte o addirittura in conflitti che coinvolgono intere comunità.

Il primo schema di mediazione giudiziaria risale al 1996.

Non è tanto la materia che determina l’utilizzabilità della mediazione quanto l’assenza di determinati indicatori contrari: entrambe le parti sono riluttanti, un primo tentativo di mediazione è fallito, si desidera affermare un precedente, si desidera una pubblica decisione, il potere tra le parti è troppo sbilanciato, le parti hanno un background culturale che non contempla la mediazione.

Le norme del Codice di rito prospettano il principio per cui il contenzioso sia da evitare, ove possibile, e si debbano incoraggiare i metodi ADR e lo svolgimento di protocolli preventivi del giudizio; si stabiliscono anche incentivi finanziari per le parti che risolvano il loro conflitto nelle prime fasi del processo.

Le parti in Inghilterra e Galles sono in generale obbligate ad affrontare il contenzioso in modo cooperativo ed il giudice gestisce i tempi del caso. Appena depositato l’atto introduttivo la Corte invia un questionario in cui chiede alle parti se vogliano aggiornare i processo per un mese in modo da trovare un accordo.

Sempre in chiave di deflazione e di risparmio dei costi, entrambe le parti vengono messe in grado di farsi delle offerte di transazione (offer to settle) e vi sono sanzioni processuali in caso di esito meno favorevole rispetto a quello offerto in accordo.Per le questioni di modica entità (sino a 5000 sterline) la mediazione è per lo più telefonica.

In materia di famiglia si è previsto che la Corte abbia il dovere di prendere in considerazione gli strumenti alternativi di risoluzione delle dispute. Il giudice deve considerare, in ogni fase del procedimento se la risoluzione alternativa delle dispute sia appropriata e sospendere il processo. Per la mediazione è necessario il consenso delle parti. Vi è poi una mediazione informativa obbligatoria in sede di divorzio

L’adeguamento alla direttiva 52/08 ha riguardato le sole vicende familiari transfrontaliere: la mediazione concerne però i soli procedimenti per ottenere un ristoro economico e la mediazione è volontaria. Il legislatore inglese ha inoltre cura di disciplinare più che altro i rapporti della mediazione con la discovery e gli strumenti istruttori. Si è provveduto inoltre a modificare il Codice di rito in relazione all’articolo 6 (esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione) e all’articolo 7 (riservatezza della mediazione) della direttiva sulla mediazione transfrontaliera e vi è una disposizione legislativa per le controversie transfrontaliere diverse da quelle familiari.

La mediazione in pillole: Spagna

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Decreto 18 maggio 1821 sui giudizi di conciliazione. Pubblicato il 3 giugno del 1821 .
2) Galizia, l. 31 maggio 2001, n. 4.
3) Valencia, l. 26 novembre 2001, n. 7.
4) Isole Canarie, l. 8 aprile 2003 n. 5.
5) Castiglia -La Mancha, l. 24 maggio 2005, n. 4.
6) Castiglia-León, l. 6 aprile 2006, n. 1.
7) Madrid, l. 21 febbraio 2007, n. 1.
8) Asturie, l. 23 marzo 2007, n. 3.
9) Paesi Baschi, l. 8 febbraio 2008 n.1.
10) Andalusia, l. 27 febbraio 2009 n. 1.
11) Catalogna, l. 15 marzo 2001, 1 (abrogata dalla l. 22 luglio 2009, n. 15).
12) Disegno di legge sulla mediazione in materia civile e commerciale. Testo al 29 aprile 2011 (decaduto) .

Dettaglio

In Spagna lo strumento più usato è l’arbitrato, ma vengono praticate anche la conciliazione e la mediazione.
Il tentativo di conciliazione che è obbligatorio per il giudice all’inizio del processo può anche essere affidato a soggetti diversi: i cancellieri (Secretarios Judiciales).
La mediazione si utilizza con maggiore frequenza rispetto alla conciliazione.
In particolare con riferimento alla materia del consumo, delle cooperative, delle assicurazioni e delle banche, delle proprietà intellettuali, della pubblicità e delle telecomunicazioni.
La mediazione può essere, a secondo dei casi, extragiudiziale od endoprocessuale.
Le parti, con l’assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione.
Al di là della mediazione promossa dal tribunale, le parti sono libere di rivolgersi a un mediatore e corrispondere gli onorari liberamente concordati.
Allo stato la mediazione è volontaria, ma la Spagna ha una tradizione di mediazione obbligatoria che è tra le più durature in Europa, essendosi mantenuta come in Francia anche dopo la caduta di Napoleone
Non esiste una legge generale che la riguardi, ma solo un progetto di legge (Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 121/000122) che si ispira alla legislazione austriaca del 2003 e che è purtroppo decaduto: si tratta di una disciplina tra le più articolate in Europa, che prevedeva peraltro la mediazione obbligatoria per le questioni patrimoniali inferiori a 6000 € e rivedeva efficacemente la disciplina del componimento negoziale all’interno della giustizia civile e del processo amministrativo.
A breve comunque vi sarà una ripresa del processo legislativo perché lo impone non solo la direttiva 52/08, ma pure il Piano Strategico spagnolo per l’ammodernamento della Giustizia 2009-2012.
Di ripresa ha parlato anche il Primo Ministro spagnolo, Mariano Rajoi, all’indomani dell’insediamento del governo.
Le leggi in materia (2001-2009) sino ad ora hanno avuto carattere settoriale ed uno spaziale limitato ai territori delle Comunità Autonome: per lo più disciplinano la mediazione familiare che è peraltro prevista anche dal codice civile e di procedura civile. Le parti possono chiedere la sospensione del processo per sottoporre la controversia alla mediazione, nonché di avviare il procedimento di comune accordo a processo concluso.
La mediazione familiare  endoprocessuale (mediación intrajudicial) è articolata su tre momenti: un’udienza preliminare in cui il giudice spiega che vi è la possibilità di partecipare ad una sessione informativa di mediazione, la sessione informativa sempre tenuta dal giudice e la mediazione vera e propria che è delegata.
L’art. 63 del Codice di procedura in materia di lavoro Labour Act (LPL), prevede poi che la mediazione sia condizione di procedibilità di eventuali processi.
Dal 2011 la dichiarazione di fallimento non può influire sugli accordi di mediazione o sull’arbitrato.
Con riguardo alla giustizia minorile la mediazione è espressamente disciplinata come mezzo per conseguire la rieducazione del minore.
In questo ambito la mediazione è condotta da gruppi di sostegno della Procura minorile (Fiscalía de Menores), ma può anche essere svolta da organismi delle Comunità autonome e da altri enti, come le associazioni .
Per quanto riguarda gli adulti la mediazione non è disciplinata, sebbene nella pratica vi si faccia ricorso a partire dal 2000 in alcune province sulla base della disciplina penale e processuale penale, che concede una riduzione della pena in caso di risarcimento del danno.
In genere la mediazione riguarda reati meno gravi, come le contravvenzioni, anche se, in circostanze opportune, è possibile farvi ricorso nei processi per reati più gravi.
In generale la mediazione promossa dal tribunale è gratuita.
In materia di lavoro, i servizi delle Comunità autonome e del SIMA sono gratuiti.
In materia di diritto di famiglia, i servizi offerti dagli enti che collaborano con i tribunali in genere sono gratuiti.
In ambito penale, la mediazione offerta dagli organismi pubblici è gratuita.
Il progetto di legge sulla mediazione civile e commerciale prevedeva invece che le parti contribuissero al pagamento delle spese in parti uguali.
Interessante, anche in chiave nostrana, era il principio per cui se una delle parti non fosse riuscita a compiere la sua prestazione, il mediatore o l’ente prima di stabilire la conclusione della mediazione, avrebbero dovuto informare le altre parti, nel caso in cui le stesse avessero avuto interesse a continuare la mediazione e quindi a supplire al mancato pagamento.
A tutt’oggi non esiste in Spagna un Ente di carattere generale per regolamentare la mediazione in modo coerente; sarebbe esistito se fosse andato in porto il progetto di legge sulla mediazione che proponeva un’organizzazione simile a quella italiana (Ministero-Registro): non identica perché in Spagna l’inclusione in elenco è stata ideata con finalità meramente pubblicitarie.
In Spagna si era cioè disposto come in altri paesi europei (Romania, Paesi Bassi ecc.) e con lungimiranza che il mediatore potesse svolgere la sua professione indipendentemente dall’iscrizione ad un organismo registrato.
Altra norma intelligente era quella che prevedeva, nel caso di mediazione obbligatoria, la consegna del verbale negativo direttamente ad opera dal mediatore.
Il diritto spagnolo aveva poi scelto di allinearsi a quello anglosassone: non è il regolamento dell’organismo che stabilisce le regole della mediazione come per la nostra legislazione, ma il contratto stipulato dalle parti.
Veniva poi infine parificato al litigante temerario colui che decidesse di non partecipare almeno ad una sessione informativa di mediazione.

La mediazione in pillole: Slovenia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge 23 maggio 2008 sulla mediazione civile e commerciale. In vigore dal 21 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08) .
2) Legge sul contenzioso alternativo delle controversie del 19 novembre 2009 n. 97 (ADR nel processo) (in vigore dal 15 giugno 2010) .
3) Regolamento dei mediatori nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010 ) .
4) Regolamento del compenso e del rimborso delle spese di viaggio del mediatore che agisce nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010).

Dettaglio

La Slovenia è uno di quei paesi che meglio ha raccolto le sollecitazioni statunitensi.
La judicial mediation arriva qui nel 2001 come programma di court-annexed mediation che viene adottato dalle Corti sino al 2009. C’era un panel di mediatori presso ogni Corte con cui si raggiungeva un accordo provvisorio che veniva perfezionato dal giudice.
L’esperienza dei programmi è stata ripresa in una nuova legge processuale del 2009: per risoluzione alternativa delle controversie si intende una procedura che non implica lo svolgimento di un processo, in cui sono coinvolti uno o più terzi neutrali che agiscono in sede di mediazione, arbitrato, valutazione neutrale preventiva od altro sistema analogo.
I Tribunali possono ordinare una mediazione informativa obbligatoria e chi non si presenta ne paga le spese.
La nuova legge sulla mediazione del 2008 ha invece recepito la normativa UNCITRAL sulle conciliazione.
Le parti possono convenire che l’accordo transattivo in merito alla composizione rivesta la forma di atto notarile, di transazione giudiziaria o di lodo arbitrale in base alla transazione.
la mediazione è gratuita in materia di rapporto tra i genitori e figli ed in materia di licenziamento. In materia civile, la mediazione è gratuita per le prime tre ore, mentre in materia commerciale, sono i litiganti a dover pagare in parti uguali per effettuare la mediazione.
Ogni organismo che voglia possedere una lista di mediatori deve ottenere un’autorizzazione che è a tempo, dimostrare di svolgere mediazioni da almeno tre anni, di possedere locali e attrezzature a sensi di regolamento, di rispettare le norme vigenti igienico-sanitarie, le norme edilizie, quelle per la protezione ambientale, di pianificazione urbana, la normativa in materia di sicurezza e di protezione antincendio.
Ogni mediatore deve svolgere almeno dieci mediazioni all’anno per rimanere nella lista.

La mediazione in pillole: Romania

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge 192/2006 emendata con legge 370/2009 e ordinanza 13/10 di recepimento della Direttiva europea sui servizi (attua la direttiva 52/08).
2) Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali . Piccola riforma della giustizia .

Dettaglio

In Romania è prevista dal 2000 una conciliazione (e dal 2010 una mediazione in alternativa alla conciliazione) preventiva obbligatoria con riferimento ai rapporti commerciali.
La mediazione per il resto volontaria deve riguardare diritti disponibili, ma investe tutti i settori (civile, penale, lavoro, famiglia).
La mediazione inizia comunque con la sottoscrizione di un contratto che è titolo esecutivo quanto ai compensi del mediatore.
La mediazione su invito del giudice parte con una sessione informativa gratuita. L’accordo raggiunto nella mediazione vera e propria è irrevocabile ed esecutivo.
La disciplina del 2006 è assai minuziosa: la mediazione è possibile per semplici conflitti e anche per la tutela dei consumatori.
La procedura è attivabile da chiunque anche in corso di causa e con riferimento a procedimenti di altro tipo che siano obbligatori.
La clausola di mediazione non può essere travolta dal contratto invalido che la contiene.
L’accordo possa essere dotato di efficacia esecutiva mediante l’atto di un notaio pubblico oppure attraverso il recepimento in una decisione del tribunale che è inappellabile.
Nel caso in cui il conflitto riguardi il trasferimento del diritto di proprietà immobiliare, le parti devono presentare l’accordo così come formulato e curato dal mediatore, al notaio o al Tribunale perché venga verificato il soddisfacimento dei requisiti di sostanza e forma, come imposto dalle leggi, sotto la sanzione della nullità assoluta.

La mediazione in pillole: Polonia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Articoli 123- 125 del Codice civile.
2) Sezione 1 aggiunta al Codice di procedura Civile dall’art. 1 punto 6 della legge del 28 luglio 2005 (Dz.U.05.172.1438), in vigore dal 10 dicembre 2005, che modifica la legge – il Codice di procedura civile ed altri atti.
3) Legge del 26 maggio 2011 che modifica la legge – codice di procedura civile. In vigore dal 13 agosto 2011.

Dettaglio

La Polonia conosce l’arbitrato praticamente in tutti i settori in connessione con una preventiva conciliazione e la mediazione: il primo è lo strumento più utilizzato.
L’arbitro in Polonia può avere qualunque nazionalità, ma non può essere un giudice polacco.
Il presidente del collegio arbitrale deve però tenere una conciliazione preventiva. Se le parti si accordano comunque prima che il tribunale arbitrale decida, il tribunale arbitrale deve interrompere il procedimento. Dell’accordo è opportuno redigere verbale firmato dalle parti. Non può ricevere exequatur un lodo che violi la legge o le regole della convivenza sociale.
Dal 2005 il giudice è obbligato a tenere un tentativo di conciliazione. L’accordo può essere approvato dal giudice solo se non sia contrario alla legge o alle regole della convivenza sociale o se non sia destinato ad aggirare la legge.
Se il tentativo è richiesto da una parte e l’altra non partecipa senza giustificato motivo il giudice con la sentenza gli addossa le spese del tentativo.
La mediazione facoltativa può essere preventiva ed in corso di causa, ma può essere pattuita anche in una clausola contrattuale.
Sino alla chiusura della prima udienza può essere richiesta dalle parti; successivamente solo dal giudice e per una sola volta (la conciliazione non ha invece questo limite).
Su richiesta congiunta delle parti, il giudice può inoltre autorizzare il mediatore a familiarizzare con il fascicolo della causa.
Il giudice rifiuta di concedere l’esecuzione o di omologare l’accordo, per intero o in parte, se esso è contrario alla legge o alle regole della convivenza sociale, oppure se destinato ad aggirare la legge, o ancora se esso sia confuso o contraddittorio.
La prescrizione dei diritti da accordo omologato dura dieci anni.
La mediazione si paga a sessione e può costare al massimo 300 € complessivi.
Il mediatore può operare su base gratuita, ma la mediazione resta comunque soggetta a IVA.
Se durante la mediazione una delle parti dovesse adire il giudice senza concluderla verrà condannato a pagare un quarto delle spese di mediazione.
Esiste poi una mediazione penale in cui il mediatore deve anche controllare che l’accordo venga adempiuto. In relazione alla Direttiva 52/08 Polonia, Belgio, Francia, Irlanda e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione Europea di ritenere che non siano necessarie misure nazionali di attuazione.