La mediazione in pillole: Polonia


Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Articoli 123- 125 del Codice civile.
2) Sezione 1 aggiunta al Codice di procedura Civile dall’art. 1 punto 6 della legge del 28 luglio 2005 (Dz.U.05.172.1438), in vigore dal 10 dicembre 2005, che modifica la legge – il Codice di procedura civile ed altri atti.
3) Legge del 26 maggio 2011 che modifica la legge – codice di procedura civile. In vigore dal 13 agosto 2011.

Dettaglio

La Polonia conosce l’arbitrato praticamente in tutti i settori in connessione con una preventiva conciliazione e la mediazione: il primo è lo strumento più utilizzato.
L’arbitro in Polonia può avere qualunque nazionalità, ma non può essere un giudice polacco.
Il presidente del collegio arbitrale deve però tenere una conciliazione preventiva. Se le parti si accordano comunque prima che il tribunale arbitrale decida, il tribunale arbitrale deve interrompere il procedimento. Dell’accordo è opportuno redigere verbale firmato dalle parti. Non può ricevere exequatur un lodo che violi la legge o le regole della convivenza sociale.
Dal 2005 il giudice è obbligato a tenere un tentativo di conciliazione. L’accordo può essere approvato dal giudice solo se non sia contrario alla legge o alle regole della convivenza sociale o se non sia destinato ad aggirare la legge.
Se il tentativo è richiesto da una parte e l’altra non partecipa senza giustificato motivo il giudice con la sentenza gli addossa le spese del tentativo.
La mediazione facoltativa può essere preventiva ed in corso di causa, ma può essere pattuita anche in una clausola contrattuale.
Sino alla chiusura della prima udienza può essere richiesta dalle parti; successivamente solo dal giudice e per una sola volta (la conciliazione non ha invece questo limite).
Su richiesta congiunta delle parti, il giudice può inoltre autorizzare il mediatore a familiarizzare con il fascicolo della causa.
Il giudice rifiuta di concedere l’esecuzione o di omologare l’accordo, per intero o in parte, se esso è contrario alla legge o alle regole della convivenza sociale, oppure se destinato ad aggirare la legge, o ancora se esso sia confuso o contraddittorio.
La prescrizione dei diritti da accordo omologato dura dieci anni.
La mediazione si paga a sessione e può costare al massimo 300 € complessivi.
Il mediatore può operare su base gratuita, ma la mediazione resta comunque soggetta a IVA.
Se durante la mediazione una delle parti dovesse adire il giudice senza concluderla verrà condannato a pagare un quarto delle spese di mediazione.
Esiste poi una mediazione penale in cui il mediatore deve anche controllare che l’accordo venga adempiuto. In relazione alla Direttiva 52/08 Polonia, Belgio, Francia, Irlanda e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione Europea di ritenere che non siano necessarie misure nazionali di attuazione.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.