La mediazione in pillole: Francia


Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Decreto del 18-24 agosto 1790 – Decreto sull’organizzazione giudiziaria (Lettera Patente) .
2) Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 – Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace .
3) Codice civile .
4) Codice di procedura civile .
5) Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia .
6) Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125 .
7) Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08) .
8)Art. 37 della legge n. 2010-1069 relativa all’esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al più tardi dal 1° settembre 2011 .
9)Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1° gennaio 2010 .

Dettaglio

La Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva obbligatoria moderna.
Ma oggi la conciliation preventiva non è obbligatoria. È amministrata dai conciliatori di giustizia che si trovano presso il tribunale distrettuale. Riguarda i diritti disponibili e la competenza è generale.
Vi è anche una conciliazione giudiziale che può essere tenuta dal giudice o affidata ad un conciliatore di giustizia (davanti ai tribunali minori ci si può opporre alla delega).
In oggi la partecipazione alla conciliazione può essere imposta dalle giurisdizioni minori; una sessione informativa può essere imposta anche dal tribunale della famiglia in alcuni casi. Il tentativo di conciliazione è poi obbligatorio in caso di divorzio e davanti al tribunale del lavoro.
La médiation è extraprocessuale o endoprocessuale. La prima non ha contatti con il processo e si conclude con una accordo omologato dal Tribunale. Quella endoprocessuale assomiglia alla mediazione delegata italiana. La procedura può durare al massimo tre mesi.
La procedura di mediazione può anche derivare da una clausola contrattuale che deve essere attuata.
Da ultimo è stata introdotta in Francia la conciliazione partecipativa: in essa le parti di una controversia che non ha ancora visto l’intervento di giudice o di un arbitro si impegnano ad operare congiuntamente ed in buona fede per risolvere amichevolmente loro controversia. L’accordo è a tempo determinato. Qualsiasi persona, assistita obbligatoriamente dal suo avvocato, può concludere una convenzione di procedura partecipativa a condizione che i diritti siano disponibili. L’accordo che ne consegue può esser omologato dal Giudice.

Per un approfondimento v. in questo sito

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

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