La mediazione in pillole: Inghilterra e Galles


Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla procedura della famiglia n. 2955 del 2010 . In vigore dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).
2) La novella n. 88 del 2011 al Codice di Procedura civile (attua la direttiva 52/08) . In vigore dal 6 aprile 2011.
3) Legge n. 133 del 2011 sulla mediazione transfrontaliera (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 20 maggio 2011 .

Dettaglio

La mediazione in Inghilterra e Galles è utilizzata sempre più spesso in molti settori ed anche in conflitti multi parte o addirittura in conflitti che coinvolgono intere comunità.

Il primo schema di mediazione giudiziaria risale al 1996.

Non è tanto la materia che determina l’utilizzabilità della mediazione quanto l’assenza di determinati indicatori contrari: entrambe le parti sono riluttanti, un primo tentativo di mediazione è fallito, si desidera affermare un precedente, si desidera una pubblica decisione, il potere tra le parti è troppo sbilanciato, le parti hanno un background culturale che non contempla la mediazione.

Le norme del Codice di rito prospettano il principio per cui il contenzioso sia da evitare, ove possibile, e si debbano incoraggiare i metodi ADR e lo svolgimento di protocolli preventivi del giudizio; si stabiliscono anche incentivi finanziari per le parti che risolvano il loro conflitto nelle prime fasi del processo.

Le parti in Inghilterra e Galles sono in generale obbligate ad affrontare il contenzioso in modo cooperativo ed il giudice gestisce i tempi del caso. Appena depositato l’atto introduttivo la Corte invia un questionario in cui chiede alle parti se vogliano aggiornare i processo per un mese in modo da trovare un accordo.

Sempre in chiave di deflazione e di risparmio dei costi, entrambe le parti vengono messe in grado di farsi delle offerte di transazione (offer to settle) e vi sono sanzioni processuali in caso di esito meno favorevole rispetto a quello offerto in accordo.Per le questioni di modica entità (sino a 5000 sterline) la mediazione è per lo più telefonica.

In materia di famiglia si è previsto che la Corte abbia il dovere di prendere in considerazione gli strumenti alternativi di risoluzione delle dispute. Il giudice deve considerare, in ogni fase del procedimento se la risoluzione alternativa delle dispute sia appropriata e sospendere il processo. Per la mediazione è necessario il consenso delle parti. Vi è poi una mediazione informativa obbligatoria in sede di divorzio

L’adeguamento alla direttiva 52/08 ha riguardato le sole vicende familiari transfrontaliere: la mediazione concerne però i soli procedimenti per ottenere un ristoro economico e la mediazione è volontaria. Il legislatore inglese ha inoltre cura di disciplinare più che altro i rapporti della mediazione con la discovery e gli strumenti istruttori. Si è provveduto inoltre a modificare il Codice di rito in relazione all’articolo 6 (esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione) e all’articolo 7 (riservatezza della mediazione) della direttiva sulla mediazione transfrontaliera e vi è una disposizione legislativa per le controversie transfrontaliere diverse da quelle familiari.

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