Nel panorama giuridico contemporaneo, la mediazione civile e commerciale non costituisce più una mera alternativa ancillare alla giurisdizione statuale, ma si afferma quale paradigma autonomo di gestione del conflitto. Il passaggio dalla logica «escludente e retrospettiva» del processo — orientata a una decisione autoritativa sul passato — a una logica «addizionale e a somma positiva», fondata sulla negoziazione degli interessi, esprime l’evoluzione del diritto verso forme di giustizia consensuale[1].
L’Italia si colloca tra gli ordinamenti europei nei quali l’istituto presenta una rilevante diffusione quantitativa[2].
Il confronto con le esperienze straniere evidenzia tuttavia margini significativi di sviluppo. La questione non riguarda soltanto il numero delle procedure avviate, ma soprattutto la capacità di integrare, nel sistema italiano, soluzioni che in altri ordinamenti hanno radicato una cultura della mediazione non limitata alla funzione di condizione di procedibilità.
Un primo elemento di forza, riscontrabile nei sistemi d’oltreoceano e in alcune esperienze continentali, consiste nel superamento della rigida dicotomia tra mediazione e processo attraverso una genuina integrazione funzionale tra i due strumenti.
Nei sistemi di common law, la mediazione si sviluppa spesso anche attraverso prassi consolidate; negli ordinamenti di civil law, invece, una cornice normativa — quale quella delineata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — riveste un ruolo essenziale per assicurare confidenzialità, certezza procedurale ed efficacia esecutiva dell’accordo.
È però utile guardare all’esperienza storica dei giudici di pace anglosassoni e statunitensi[3], i quali hanno interpretato la facilitazione del componimento amichevole non come un’attività accessoria, bensì come una funzione fisiologica dell’amministrazione della giustizia. In questa prospettiva, il rinvio in mediazione non deve risolversi in un mero passaggio formale, ma deve inserirsi nel percorso processuale quale occasione effettiva di verifica della componibilità della lite.
Un secondo fattore è costituito dalla flessibilità dei modelli di intervento. La legislazione italiana ha privilegiato, nella prassi, un approccio prevalentemente facilitativo.
L’esperienza comparata suggerisce tuttavia che la diffusione dell’istituto può essere favorita da un ventaglio più articolato di opzioni: mediazione facilitativa, mediazione valutativa, conciliazione delegata e, quando appropriato, strumenti arbitrali.
Il riferimento alle riforme spagnole dell’arbitrato del 2011 mostra, in termini generali, come il pluralismo degli strumenti di composizione delle controversie possa accrescere l’accessibilità del sistema e consentire una migliore corrispondenza tra procedimento e natura della controversia. Stessa cosa dicasi della recente riforma della Giustizia spagnola che mette a disposizione dell’utente una pluralità di elementi per soddisfare la condizione di procedibilità.
In tale quadro assume particolare rilievo anche la mediazione delegata. Le sue radici possono essere ricondotte, sul piano storico, allo schema del processo formulare romano, nel quale il pretore affidava all’arbiter il judicium. In una concezione moderna, la delega del giudice potrebbe andare oltre il semplice rinvio procedurale. Essa potrebbe accompagnarsi a un’attenta individuazione delle questioni controverse e degli interessi suscettibili di composizione, così da rendere la mediazione un momento endoprocessuale fluido e non un ostacolo burocratico.
Infine, la diffusione della mediazione dipende anche dal superamento del tradizionale «non-ruolo» dell’avvocatura nella gestione negoziale del conflitto[4]. la scarsa familiarità con le tecniche negoziali rappresenta un retaggio culturale da superare attraverso una formazione che integri competenze comunicative, negoziali e relazionali. In Paesi quali il Perù e la Turchia, la diffusione capillare di mediatori extragiudiziali mostra che la mediazione è più efficace quando diventa una risorsa professionale riconosciuta e stabilmente inserita nel tessuto sociale, anziché un adempimento formale necessario per accedere al tribunale.
- Integrazione processuale effettiva. La mediazione non deve essere percepita come una barriera all’accesso alla giustizia, ma come una fase di giustizia dialogica. In tale fase il giudice, in coerenza con la tradizione dell’arbiter romano, può svolgere un ruolo attivo nel favorire una composizione prima della decisione.
- Diversificazione dei modelli. L’Italia dovrebbe valorizzare una più netta distinzione tra mediazione facilitativa e mediazione valutativa, nonché tra mediazione e conciliazione. Le parti dovrebbero poter scegliere, con adeguata informazione, lo strumento più idoneo in rapporto alla natura della controversia e alle proprie esigenze.
- Formazione specialistica dell’avvocatura. È necessario un mutamento di paradigma nella formazione forense: dal contenzioso difensivo alla consulenza negoziale. L’avvocato deve poter assumere il ruolo di «architetto dell’accordo», capace di governare la complessità del conflitto anche mediante strumenti multidisciplinari, quali la psicologia del conflitto e le tecniche di ascolto attivo.
Per la pratica e la formazione
- Implementazione della mediazione delegata. Per mediatori e avvocati, il baricentro operativo deve spostarsi sulla qualità della partecipazione al primo incontro. Occorre superare la soglia del 55,5% di comparizione dell’aderente, rilevata nei dati del 2025, attraverso una preparazione che trasformi il primo incontro in un effettivo spazio di esplorazione degli interessi e non in un mero atto di rito.
- Valorizzazione della clausola di mediazione. Formatori e professionisti dovrebbero promuovere l’inserimento sistematico di clausole di mediazione nei contratti. In questo modo la procedura diviene una scelta preventiva e consapevole, idonea a prevenire il contenzioso anziché a essere subita come condizione di procedibilità.
- Approccio multidisciplinare. La pratica quotidiana deve coniugare la conoscenza del D.Lgs. n. 28/2010 e delle sue successive modifiche con l’analisi delle dinamiche relazionali. Il mediatore non è un mero verbalizzante: è un facilitatore che utilizza, tra l’altro, tecniche di riformulazione per trasformare posizioni rigide in una negoziazione fondata sui bisogni sottostanti.
Copione per il primo incontro di mediazione: strategie di apertura
Obiettivo: trasformare il primo incontro da adempimento formale a effettivo momento di esplorazione degli interessi, riducendo la resistenza dell’aderente e verificando la concreta possibilità di proseguire la procedura.
1. Accoglienza e setting: la fase della sicurezza
Il mediatore accoglie le parti in un ambiente neutro e cura la disposizione dei posti affinché favorisca il contatto visivo e riduca le posture difensive.
Mediatore: «Buongiorno a tutti. Sono [Nome], il mediatore designato. Prima di iniziare, desidero che ciascuno possa sentirsi a proprio agio. La mediazione è uno spazio protetto, nel quale la riservatezza è garantita dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Quanto verrà comunicato nel corso della procedura non potrà essere utilizzato in un eventuale giudizio, nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 28/2010. Non siamo in tribunale: qui non si cerca un vincitore, ma una soluzione che tenga conto degli interessi di tutti i partecipanti.»
2. Dichiarazione d’intenti e definizione del ruolo
Mediatore: «Il mio ruolo non è stabilire chi abbia ragione o torto, né imporre una decisione. Il mio compito è facilitare un dialogo che il conflitto ha spesso interrotto. Come giuristi siamo abituati alla logica del “taglio” processuale; oggi vi propongo invece una logica addizionale: proviamo a comprendere ciò che è realmente importante per voi, anche oltre le posizioni espresse negli atti.»
3. Gestione della resistenza: il momento critico
Qualora l’aderente manifesti chiusura o scetticismo, il mediatore utilizza l’ascolto attivo e la riformulazione, senza contestare né svalutare la posizione espressa.
Mediatore, rivolto all’aderente: «Comprendo il suo scetticismo. La mediazione viene talvolta percepita come un passaggio burocratico. Tuttavia, proprio perché siete qui, potete valutare direttamente il rischio di una sentenza che, per sua natura, resta incerta e potrebbe non soddisfare pienamente nessuna delle parti. Preferite mantenere il controllo sulla soluzione oppure delegarla integralmente a un terzo?»
4. Esplorazione degli interessi: l’approccio multidisciplinare
Mediatore: «Proviamo a osservare la controversia oltre le rispettive posizioni. Quali sono i vostri bisogni e i vostri obiettivi concreti? Non mi riferisco soltanto a cifre o pretese giuridiche, ma anche alle esigenze future. Dietro una richiesta economica possono esservi, per esempio, esigenze di continuità commerciale, reputazione, certezza dei tempi o salvaguardia di una relazione. Esplorare questi aspetti può consentire di costruire un accordo che non si limiti a chiudere il passato, ma protegga anche il futuro.»
5. Chiusura del primo incontro e prospettive
Mediatore: «Abbiamo iniziato a delineare il perimetro del problema e a individuare alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi. La legge ci consente di proseguire la procedura oppure di concluderla in questa sede. Se sceglierete di proseguire, lavoreremo per trasformare le posizioni iniziali in possibili opzioni di accordo. Vi invito a confrontarvi con i vostri difensori e a riflettere su una domanda: preferite che il conflitto sia definito secondo una soluzione costruita da voi o secondo la decisione di un giudice?»
Note operative per il mediatore
- Il valore del silenzio. Non è necessario riempire immediatamente ogni pausa. Il silenzio può consentire alle parti di uscire dalla reazione difensiva e di recuperare una dimensione più analitica e negoziale. Nella prospettiva dell’Analisi Transazionale, può favorire il passaggio dallo stato dell’Io «Genitore», giudicante o difensivo, allo stato dell’Io «Adulto», analitico e orientato alla soluzione.
- Gestione degli avvocati. I difensori vanno coinvolti quali architetti dell’accordo, riconoscendone il ruolo e la competenza. Una domanda utile può essere: «Avvocato, quale soluzione creativa potrebbe essere più vantaggiosa per il suo assistito rispetto a un contenzioso lungo e incerto?»
- Tecnica della riformulazione. Quando una parte esprime un attacco, il mediatore può riformularne il contenuto, attenuando la carica emotiva e traducendolo in un interesse negoziabile. Esempio: «Mi ha truffato!» può essere riformulato in: «Se comprendo correttamente, per lei è centrale il tema della trasparenza e della correttezza nel rapporto contrattuale. È così?»
- Focus sulla mediazione delegata. Se il clima è collaborativo, il mediatore può ricordare che la mediazione costituisce uno strumento di giustizia moderna e che la capacità di individuare un accordo può esprimere un’elevata qualità professionale e decisionale.
Il copione proposto costituisce un modello operativo ispirato ai principi della mediazione facilitativa e alla prassi negoziale. Esso mira a favorire la prosecuzione consapevole della procedura oltre il primo incontro, fase nella quale i dati ministeriali rilevano un incremento significativo della probabilità di accordo.
Copione per la mediazione valutativa
Il passaggio da un’impostazione facilitativa a una valutativa comporta un mutamento di postura del mediatore: da facilitatore del processo comunicativo a professionista che, con il consenso delle parti, offre una prospettiva tecnica sui punti di forza e di debolezza delle rispettive pretese e sui possibili esiti di un eventuale giudizio. Tale modello va utilizzato con prudenza, trasparenza e previo accordo espresso delle parti.
1. Dichiarazione di disponibilità alla valutazione
Mediatore: «Dopo aver ascoltato le vostre posizioni, rilevo che il conflitto sembra bloccato da una diversa interpretazione giuridica o tecnica della vicenda. Se siete d’accordo, posso offrirvi una valutazione neutrale, fondata sugli elementi emersi, sulla mia esperienza e sulla prassi di riferimento, affinché possiate comprendere come la controversia potrebbe essere verosimilmente inquadrata in sede giudiziale. Intendete procedere in questo modo?»
2. La valutazione di realtà (reality testing)
Il mediatore espone gli scenari e sottopone a verifica critica le ipotesi di entrambe le parti, senza assumere il ruolo di difensore di alcuna di esse.
Mediatore: «Esaminiamo gli elementi disponibili. Da un lato, la parte A dispone della prova documentale [X], alla quale, in un eventuale giudizio, potrebbe essere attribuito un rilievo significativo. Dall’altro lato, la parte B formula l’eccezione [Y], che, secondo l’orientamento richiamato, potrebbe incidere in modo rilevante sul quantum della domanda.
Se la controversia proseguisse davanti al giudice, i tempi del processo e i relativi costi — spese legali, eventuali consulenze tecniche e contributi — inciderebbero sul valore effettivamente conseguibile. Nel caso in esame, tali voci dovrebbero essere considerate rispetto al valore del bene conteso, pari a 259.000 euro. Anche il rischio di una soccombenza parziale deve essere valutato come una componente concreta del costo della controversia.»
Sul punto vi invito a visionare la pagina confronto costi del sito calcolomediazione.it che può fornire un valido aiuto alla riflessione.
Parametri del confronto
| Voce | Importo |
| Valore della lite | € 259.000 |
| Tipo di mediazione | Mediazione obbligatoria |
| Tariffa mediazione | Nazionale (D.M. 150/2023) |
| Materia immobiliare | No |
Riepilogo totali
| Voce | Importo |
| Mediazione – totale netto per parte (IVA inclusa) | 12.014,00 € |
| Causa Civile I grado – totale per parte (IVA inclusa) | 34.164,00 € |
| Causa Civile tre gradi (I+II+Cass.) – stima (IVA inclusa) | 73.934,50 € |
| Risparmio mediazione vs causa I grado | 22.150,00 € (65%) |
| Risparmio mediazione vs tre gradi | 61.920,50 € (84%) |
3. La proposta conciliativa: il momento valutativo
Mediatore: «Alla luce degli elementi esaminati, una soluzione ragionevole potrebbe collocarsi in un intervallo compreso tra [Z] e [W]. Una sentenza non consentirebbe di personalizzare le modalità dell’intesa, mentre in questa sede potreste definire termini di pagamento, prestazioni accessorie o altre soluzioni che il giudice non potrebbe normalmente disporre. Vi invito a considerare questa prospettiva non come una rinuncia, ma come una gestione prudente del rischio.»
4. Gestione della reazione e superamento della rigidità
Mediatore: «Comprendo che questa valutazione possa apparire distante dalle aspettative iniziali. Il mio compito, nella funzione valutativa che avete autorizzato, è offrirvi una bussola per misurare l’alea del giudizio. Qualora non riteniate accettabile questa prospettiva, vi chiedo di indicare quali elementi tecnici vi inducono a ritenere più probabile un risultato migliore in giudizio, considerando tempi, costi e incertezze che abbiamo esaminato.»
Note operative: mediazione valutativa
- Consenso informato alla valutazione. Diversamente dalla mediazione facilitativa, il modello valutativo può incidere più intensamente sulla percezione di imparzialità del mediatore. È pertanto essenziale che le parti autorizzino espressamente il mediatore a formulare una valutazione; in assenza di tale consenso, il rischio è quello di apparire come un giudice di fatto o come un soggetto schierato.
- Uso dei dati. Nella mediazione valutativa, i dati relativi ai tempi del contenzioso, ai costi prevedibili e agli orientamenti giurisprudenziali possono svolgere un ruolo importante nel ricondurre le parti a una valutazione realistica del rischio e delle alternative disponibili.
- Rischio di bias e pressione indebita. Il mediatore deve vigilare affinché la valutazione non si trasformi in pressione. Se una parte appare irrigidita o non adeguatamente ascoltata, è opportuno tornare temporaneamente a un approccio facilitativo, approfondire gli interessi e solo successivamente riprendere l’analisi tecnica.
- Ambiti di maggiore utilità. La mediazione valutativa può risultare particolarmente utile nelle controversie a prevalente contenuto tecnico o patrimoniale, quali le liti condominiali, le controversie contrattuali d’impresa e le questioni espropriative, nelle quali le parti necessitano di un ancoraggio realistico per superare uno stallo negoziale.
Il mediatore valutativo non decide la controversia: rende più leggibili le pretese, i rischi e le alternative. Il suo punto di forza consiste nella capacità di rompere gli stalli negoziali; il suo limite potenziale è una minore percezione di piena appropriazione dell’accordo da parte delle parti, che possono sentirsi più orientate che protagoniste. La competenza avanzata del mediatore consiste quindi nel saper alternare, con rigore etico e trasparenza procedurale, facilitazione dei bisogni e valutazione dei rischi.
Una proposta di riforma del D.Lgs. n. 28/2010
Per integrare organicamente la mediazione valutativa nel D.Lgs. n. 28/2010 e renderla uno strumento di composizione efficace e trasparente, sarebbe opportuno intervenire su alcuni pilastri normativi, superando l’attuale prevalenza del modello facilitativo. La riforma dovrebbe delineare una mediazione a doppio binario, nella quale la distinzione tra facilitazione e valutazione sia esplicita, regolata e assistita da adeguate garanzie.
1. Introduzione di una clausola di opzione procedurale
Il D.Lgs. n. 28/2010 non disciplina in modo espresso la scelta del modello di mediazione. La riforma potrebbe prevedere che, già nell’istanza o al primo incontro, le parti siano messe in condizione di scegliere tra i seguenti percorsi:
- Mediazione facilitativa: focalizzata sulla comunicazione, sugli interessi sottostanti e sulla costruzione autonoma delle opzioni di accordo.
- Mediazione valutativa: focalizzata sull’analisi dei rischi giuridici, tecnici ed economici e sulla prospettazione di una possibile soluzione.
Proposta di modifica normativa: introdurre una disposizione che imponga al mediatore, nel corso del primo incontro, di illustrare alle parti le caratteristiche e le conseguenze dei due modelli, raccogliendo un’opzione espressa per uno di essi oppure per un loro impiego sequenziale.
2. Codificazione di un documento di valutazione dei rischi
Un elemento di interesse dei sistemi di common law e degli arbitrati strutturati consiste nella possibilità che il terzo offra una prospettiva tecnica sul caso. Quando le parti ne facciano richiesta congiunta, il mediatore potrebbe essere autorizzato a predisporre un documento di valutazione dei rischi, privo di natura decisoria e destinato esclusivamente a costituire una base tecnica per la negoziazione.
Garanzie necessarie: la disciplina dovrebbe chiarire che la valutazione non è vincolante né impugnabile e che il mediatore che l’ha resa non può, in caso di mancato accordo, svolgere il ruolo di arbitro nella medesima controversia, salvo diverso accordo espresso delle parti.
3. Rafforzamento della proposta di cui all’art. 11
L’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede la formulazione della proposta da parte del mediatore nei casi e nelle forme stabilite dalla norma. Nel modello valutativo, la proposta potrebbe assumere una funzione più strutturata. Se le parti scegliessero consapevolmente tale percorso, il mediatore dovrebbe poter formulare una proposta motivata in fatto e in diritto, che consideri anche costi, tempi e probabilità di soccombenza.
Proposta di modifica normativa: prevedere che, nella mediazione valutativa prescelta dalle parti, il mediatore formuli, salvo rinuncia espressa, una proposta ragionata e non vincolante. L’obiettivo non sarebbe trasformare il mediatore in un giudice, ma metterlo in condizione di svolgere pienamente una funzione di gestione del rischio e di facilitazione della decisione informata.
4. Specializzazione del mediatore valutatore
La mediazione facilitativa richiede soprattutto competenze relazionali e comunicative; quella valutativa implica anche una solida preparazione tecnica e giuridica. Per tale ragione, potrebbe essere istituita una sezione speciale del registro dedicata ai mediatori valutatori.
Proposta di modifica normativa: l’iscrizione in tale sezione dovrebbe essere subordinata a requisiti di comprovata esperienza, quali un adeguato numero di anni di esercizio della professione forense o della magistratura, oppure specifiche competenze tecniche per materia. Ciò contribuirebbe a garantire qualità della valutazione e fiducia delle parti nella proposta ricevuta.
5. Il collegamento con la mediazione delegata ex art. 5-quater
Il giudice che dispone la mediazione dovrebbe poter indicare, con adeguata motivazione e nel rispetto dell’autonomia delle parti, l’opportunità di esaminare anche un percorso valutativo. L’ordinanza di rinvio potrebbe così segnalare che la procedura è finalizzata non soltanto a riaprire il dialogo, ma anche a definire il perimetro del rischio processuale.
Proposta di integrazione dell’ordinanza: «Le parti sono invitate a esperire un tentativo di mediazione, valutando, ove vi sia consenso espresso, l’adozione di una fase valutativa finalizzata alla definizione del rischio processuale e alla ricerca di una composizione transattiva.» Una formula di questo tipo eviterebbe di imporre un modello, ma offrirebbe un impulso qualificato al superamento delle rigidità difensive.
L’obiettivo di una riforma siffatta non sarebbe snaturare l’istituto della mediazione, bensì adeguarlo alla concreta realtà del contenzioso civile italiano, spesso caratterizzato da divergenze nell’interpretazione delle norme, dei contratti e delle valutazioni tecniche. Attraverso un uso trasparente e consensuale della mediazione valutativa, il D.Lgs. n. 28/2010 potrebbe evolvere da obbligo procedurale a effettivo strumento di gestione del rischio.
Come osservato altrove[5] la mediazione deve essere considerata un organismo vivo. La possibilità di offrire, con le dovute garanzie, una valutazione tecnica esperta può accrescere la percezione della convenienza dell’accordo, anche agli occhi delle parti e dei loro difensori. Il mediatore non diverrebbe un decisore della lite, ma un garante della consapevolezza negoziale: un professionista capace di offrire alle parti non soltanto uno spazio per dialogare, ma anche strumenti tecnici per decidere in modo informato.
E se non si voglia scomodare la mediazione potrebbe forse bastare l’importazione – come è avvenuto di recente in Spagna – nel nostro ordinamento dell’ENE (early neutral evaluation).
Inquadramento
La Early Neutral Evaluation (ENE) — in italiano traducibile come “valutazione neutrale preventiva” — costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) volto a fornire alle parti e ai loro difensori un parere imparziale e qualificato in una fase precoce del contenzioso. A differenza della mediazione, che si concentra sul facilitare il dialogo tra le parti affinché giungano autonomamente a una soluzione, l’ENE si inserisce nel solco dei metodi “valutativi”.
Il cuore dell’istituto risiede nell’intervento di un terzo, il valutatore (solitamente un esperto della materia o un professionista con esperienza forense), il quale, dopo aver esaminato gli elementi di fatto e di diritto presentati dalle parti, esprime una valutazione non vincolante circa le probabilità di successo dell’una o dell’altra tesi in sede giudiziale. Tale parere ha lo scopo di “spegnere” l’eccessivo ottimismo litigioso, fornendo un ancoraggio alla realtà che spesso manca nel calore del conflitto.
Sviluppo
La pratica dell’ENE trova il suo fondamento logico nella necessità di ridurre i costi, i tempi e l’incertezza associati al processo civile. In un sistema come quello italiano, caratterizzato da una densità di avvocati tra le più elevate in Europa (oltre 223.000 abilitati al patrocinio civile) e da un volume di mediazioni che, pur rilevante, deve confrontarsi con il cosiddetto “paradosso della mediazione europea” — dove il ricorso a strumenti ADR rimane in molti Paesi inferiore all’1% del contenzioso — l’ENE si pone come un filtro di razionalità.
Il processo si articola generalmente attraverso i seguenti passaggi:
1. Presentazione sintetica: Le parti espongono brevemente le proprie posizioni, spesso limitandosi agli elementi essenziali della controversia.
2. Valutazione del terzo: Il valutatore, agendo con imparzialità, analizza i punti di forza e di debolezza delle pretese giuridiche.
3. Restituzione: Il valutatore offre un parere, spesso includendo una stima dei costi e dei tempi di un eventuale giudizio, nonché una proiezione dell’esito probabile.
Questo strumento è particolarmente efficace in controversie complesse o tecniche, dove la disputa non sorge da una incomprensione relazionale, ma da una divergenza interpretativa su norme o fatti. Il ruolo del legale in tali procedure è fondamentale: egli deve saper bilanciare la difesa del cliente con la disponibilità a confrontarsi con una valutazione esterna che potrebbe ridimensionare le aspettative iniziali[6].
L’ENE non mira a sostituire la mediazione, ma a integrarla. In molti ordinamenti di common law, dove l’ENE è nata e si è consolidata, essa viene utilizzata per sbloccare trattative in cui le parti sono arroccate su posizioni giuridiche divergenti. In Italia, sebbene non goda di una disciplina organica specifica come la mediazione ex D.Lgs. 28/2010, essa viene talvolta esperita in ambito contrattuale o in clausole di multi-step dispute resolution, dove le parti si impegnano preventivamente a sottoporre la controversia a un esperto prima di adire le vie legali o all’arbitrato.
Punti essenziali
- Finalità: L’ENE serve a fornire una proiezione realistica dell’esito di una causa, aiutando le parti a valutare la convenienza economica di un accordo transattivo rispetto al proseguimento del contenzioso.
- Ruolo del terzo: Il valutatore non è un mediatore (non facilita il dialogo), ma un esperto che esprime un parere tecnico o giuridico sulla fondatezza delle pretese.
- Natura non vincolante: Il parere reso in sede di ENE non ha efficacia di sentenza né di lodo arbitrale; le parti restano libere di accettarlo, rigettarlo o utilizzarlo come base per avviare una negoziazione.
- Ambito di applicazione: È particolarmente indicata per controversie civili e commerciali dove la valutazione del rischio (il cosiddetto litigation risk assessment) è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo.
Per la pratica e la formazione
1. Uso strategico: Per l’avvocato, l’ENE rappresenta uno strumento di gestione del rischio professionale e del rapporto con il cliente. Presentare al proprio assistito una valutazione neutrale esterna può essere il mezzo più efficace per gestire aspettative irrealistiche e favorire una chiusura transattiva del contenzioso.
2. Integrazione procedurale: Nella redazione di clausole contrattuali, è opportuno prevedere l’ENE come passaggio intermedio obbligatorio in caso di controversie tecniche, prima di attivare procedure più onerose come l’arbitrato.
[1] Come evidenziato da C.A. Calcagno, Affresco della mediazione italiana ed europea, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, XXIII, n. 1/2023,
[2] Si veda https://datiestatistiche.giustizia.it/it/mediazione_civile.page
[3] C.A. Calcagno in Profili storici, in Forme alternative di risoluzione delle controversie e strumenti di giustizia riparativa, Giappichelli, 2020,
[4] C.A. Calcagno, Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell’avvocato mediatore e dell’accompagnatore alla procedura, Aracne, 2014,
[5] C.A. Calcagno, Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente Immobiliare, 2011,
[6] C.A. Calcagno, Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell’avvocato mediatore e dell’accompagnatore alla procedura, Aracne, Roma, 2014

