Nel XIV secolo su imitazione della magistratura dei Difensori di città, esistevano gli Auditeurs du Châtelet o Chastelet[1] che giudicarono – secondo CARRÉ – a Parigi sino al XVII secolo le cause lievi, senza apparati, senza istruzione scritta e senza spese[2].
Il primo Editto che li riguarda è stato emanato secondo GIRARD[3] nel 1311 dal Filippo IV il Bello: ad esso seguono ben nove provvedimenti nell’arco dei secoli XV e XVI[4].
Ma DESMAZE ci ricorda che i più famosi conciliatori dell’era moderna risalgono ad una ordinanza del novembre 1302[5].
E possiamo aggiungere che in realtà ci fu continuità tra gli Auditeurs de Châtelet e il Juge de paix rivoluzionario; e dunque dal 1302 i Francesi rimasero senza la magistratura del conciliatore solo vent’anni dal 1958 al 1978.
Il loro nome era peraltro assai azzeccato, Auditeurs de Châtelet[6] significa, infatti, “Ascoltatori del piccolo castello che sta su un ponte”
I mediatori attuali che ne sono gli eredi non sono, se ci pensiamo bene, che ascoltatori autorevoli che stanno su un ponte tra due litiganti.
Appunto con l’ordinanza del novembre 1302 Filippo IV proibì loro di giudicare le questioni che in qualche modo li riguardassero, potendo gli stessi soltanto istruirle: una prima forma di richiamo all’imparzialità e alla neutralità?
Nel 1313 gli Auditeurs de Châtelet trattavano le cause sino a 60 soldi in capitale (3 lire parigine) ed istruivano le altre, ossia anche conciliavano per i tribunali superiori così come farà il giudice di pace francese a partire dal 1790.
Conoscevano solo delle azioni personali e non di quelle reali (questo divieto arriverà sino a noi).
Le loro decisioni erano appellabili entro 15 giorni ai Presidi nel solo caso in cui essi avessero deciso senza averne la competenza (così come in precedenza accadeva per le sentenze dei Difensori di città eredi a loro volta dei Tribuni della Plebe).
Le loro udienze si tenevano per dodici ore al giorno, dalle nove “di Parigi” alle 21: anche quelle dei disceptatores domestici della Roma arcaica – i primi conciliatori dalla nascita di Roma dopo i Pontefici massimi – duravano dodici ore, ma dalle 6 alle 18.
Ma già nel 1313 qualcuno non vedeva gli “Ascoltatori” di buon occhio e così Filippo IV il Bello provvide ad affidare le loro incombenze a scelta del Prevosto[7] che all’epoca li comandava, o ai notai del Castelletto o ai Prud’hommes (l’attuale tribunale del lavoro parimenti fondato da Filippo IV il Bello).
Nel 1327 le cose si ristabilirono con Luigi X dato che gli Auditeurs de Châtelet ricevettero 60 lire parigine di salario.
Guadagnavano quindi più dei mediatori attuali, dato che 60 lire parigine equivalevano a 1200 pezzi di argento.
Nel 1377 Carlo V il Saggio nomina gli “Ascoltatori” guardiani “dei suoi profitti e delle sue garanzie“: un po’ come se il nostro Governo chiamasse i mediatori a controllare la Banca d’Italia o la Cassa depositi e Prestiti o qualcosa del genere.
Nel 1414 gli Ascoltatori furono destinatari di un regolamento del Prevosto.
Tale regolamento è importante sotto vari profili: sottraeva agli “Ascoltatori” le cause ereditarie (da quel momento in poi dette cause non furono ben viste in conciliazione ed il principio rimase sino al XIX secolo) e riduceva la loro competenza a 20 lire parigine; abbassava inoltre il salario a 25 lire. E dunque una prima tendenza al ribasso…
Si stabiliva infine che gli “Ascoltatori” non fossero avvocati o procuratori, e che comunque potessero fare da consiglieri solo al Prevosto. Già nel 1414 insomma non si vedeva di buon occhio che i conciliatori fossero avvocati o procuratori.
Il regolamento del prevosto anticipa l’ora di seduta alle otto d’estate, ossia dal tempo della raccolta al 18 di ottobre, e d’inverno invece resta ferma la data di inizio alle ore 9, ossia dal 19 ottobre al tempo della raccolta; tuttavia se alcune cause rimanevano non spedite al mattino, dovevano essere spedite alla sera dopo cena.
Questa usanza la ritroveremo presso il Conciliatore etneo della prima metà dell’Ottocento.
Ma il punto per noi fondamentale riguarda l’attività degli “Ascoltatori”: il regolamento del prevosto proibisce loro di redigere scrittura alcuna tra le parti, se a loro sembri, in tutta coscienza, che ci sia un altro modo maggiormente profittevole di spedire la controversia.
Il regolamento riconosce insomma che le controversie possono essere decise in modo alternativo alla sentenza.
Ma pure la funzione dell’avvocato è qui valorizzata – tanto cara alla dottrina minoritaria dell’Ottocento, e se vogliamo al nostro decreto legislativo 28/10 come novellato dal decreto del fare – dato che il regolamento invita gli “Ascoltatori” a non soffrire se, specie per somme per somme superiori ai 20 soldi, gli avvocati delle parti presenti davanti a loro avessero deciso di non sottoscrivere la scrittura e dunque non avessero consentito che gli stessi uditori fossero remunerati per la conciliazione.
Peraltro nel 1425 gli avvocati che non fossero stati presenti all’udienza immediatamente dopo la prima messa e la lettura di un salmo, perdevano la causa. Essi inoltre non potevano patrocinare più di quattro cause a mattinata, venivano pagati 10 lire parigine per le cause semplici e 16 lire parigine per quelle complesse.
Un “Ascoltatore” dunque guadagnava quasi il doppio di un avvocato: la qualcosa nel 2013 sembra da noi ipotesi remota.
Se per caso gli avvocati francesi avessero firmato dei documenti senza prima leggerli scattava la multa con un marco d’argento.
La qualcosa potrebbe farci anche sorridere se non fosse che in Italia sino al 1874 gli avvocati ed i procuratori potevano anche non avere alcun titolo di studio.
Nel 1424 si stabilisce che un “Ascoltatore” non potesse essere sostituito da un altro: forse un primo embrione del “giudice naturale”?
Nel 1553 le loro sentenze divengono titoli esecutivi, anche se appellate; giudicano senza appello sino a 100 soldi (ossia 5 lire parigine).
Nel XVII secolo Luigi XIII con l’Ordonnance des Norables[8], stabilisce che questa magistratura giudichi senza appello le controversie riguardanti le persone povere (mercenari, servi, ancelle).
Nel 1783 la loro competenza arriva a 90 lire, ma nelle materie a loro attribuite. Ogni Ascoltatore guadagnava 5 lire a sentenza se il valore era inferiore a 50 lire, e 10 lire per un valore sino a 100.
Certo erano pagati più e meglio degli attuali giudici di pace, almeno di quelli italiani. Aggiungo inoltre che il nostro conciliatore avrà una competenza di 100 lire soltanto nel 1892: ciò dimostra che il Governo italiano, al di là dei proclami, già nell’Ottocento non era molto fiducioso dell’operato dei suoi conciliatori (il governo ligure al contrario nel 1798 assegnava al giudice di pace di prima classe la stessa competenza degli “Ascoltatori”…).
[1] Cfr. E. GIRARD, Trois livres des offices de France, Antoine de Sommaville, Paris, 1644, p. 1458. L’autore riporta vari Editti che li riguardano.
[2] Cfr. G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, cit. p. 70. Tale ultima magistratura che ricalcava peraltro quella del Baiulo rimarrà in piedi sino al 1600.
[3] Cfr. E. GIRARD, Trois livres des offices de France, cit., p. 1918.
[4] Cfr. E. GIRARD, Trois livres des offices de France, cit., p. 1975.
[5] C. DESMAZE, La Chatelet de Paris, p. 142, Libraire Academique, Paris, 1863, p. 142 e ss.
[6] Châtelet nel francese medioevale significa, infatti, piccolo castello che sta su un ponte.
[7] All’epoca poteva essere l’amministratore delle Pievi ecclesiastiche ed era un religioso; in seguito le Pievi rientrarono nei patrimoni vescovili.
[8] Articolo 116.
interessante
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certo che sei una fonte inesauribile di arricchimento per tutti, anzi un incitazione per tutti a cercare nuove fonti e poi darle a te per valutarle e commentarle, per quel che riguarda me, cercherò nuove fonti, forse riuscircirò, naturalmente citerò la fonte da cui ho avuto notizia.. così appurerai la certezza di quanto scrivo e potrai commentarla alla luce della tua esperienza. Chissà se nel diritto San Marinese esisteva la pratica della mediazione, io ho fatto la tesi in diritto penale sanmarinese, ma forse in casa c’è qualche codice civile che cita la mediazione nella Repubblica di San Marino, mi riserverò di leggerle e inviareti gli articoli ciao marina
…
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