La mediazione in pillole: Irlanda del Nord

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) La novella al regolamento della Corte di Giustizia dell’Irlanda del Nord (2011) (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 25 marzo 2011 .
2) La legge sulla mediazione transfrontaliera dell’Irlanda del Nord (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 18 aprile 2011.

Dettaglio

In Irlanda del Nord sono presente le stesse varie opportunità di programmi ADR del resto del Regno Unito; l’attività ADR è più che altro legata a vari Ombudsman che si occupano capillarmente delle questioni economiche e sociali.
La mediazione può essere utilizzata in un’ampia gamma di situazioni comprese le cause commerciali, i casi di lesioni personali e di responsabilità professionale del medico.
La mediazione non preclude la possibilità che un giudice si pronunci sul medesimo caso, a meno che le parti non firmino successivamente un accordo contrattuale in tal senso.
Se per la controversia è già stato adito un tribunale, quest’ultimo può sospendere il procedimento in attesa della risoluzione della causa mediante un ADR.
Solo in caso di delega giudiziaria si può ottenere il gratuito patrocinio.
I servizi di mediazione che sono più utilizzati sono quelli della Law Society of Northern Ireland che ha un panel di mediatori avvocati e procuratori.
Curioso è che nell’ipotesi in cui l’oggetto della mediazione sia assoggettato ad assicurazione, il mediatore non ha obbligo di chiamare alla procedura le assicurazioni delle parti, ma normalmente considera che le stesse abbiano dato l’assenso alla mediazione dei loro assistiti.
La forma dell’accordo è inoltre di esclusiva responsabilità delle parti e non del mediatore che ha peraltro la facoltà di assistere le parti nel confezionamento dell’accordo.
Vi è una differenza tra l’utilizzo della conciliazione e quello della mediazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro: la mediazione viene di solito utilizzata per problematiche non giuridiche o comunque generiche, mentre la conciliazione riguarda sostanzialmente rapporti giuridici o questioni specifiche.
La mediazione in tema di lavoro è di solito utilizzata in prima battuta; può accadere che sia parte di una procedura di reclamo o che preceda la conciliazione.
Nello specifico in Irlanda del Nord si può dire che la mediazione funziona bene nei conflitti che coinvolgono i colleghi di lavoro di pari livello o di simile mansione, o nelle controversie che intervengono tra i manager ed il loro staff; può anche essere molto utile per ricostruire i rapporti dopo che una disputa formale è stata risolta; può essere utile per affrontare una serie di questioni tra cui le rotture familiari, gli scontri caratteriali, i problemi di comunicazione, il bullismo e le molestie.
Di solito non è opportuno utilizzare la mediazione in casi di cattiva condotta o di scarse prestazioni perché qui è in gioco il potere imprenditoriale che non può che essere discrezionale.
L’attuazione della direttiva 52/08 per le questioni transfrontaliere si riferisce al principio di riservatezza perché non era correttamente garantito dalla legislazione e alla prescrizione, ma anche al regime delle prove: abbiamo un identico ragionamento rispetto a quello operato nel resto del Regno Unito.
Di recente è stata emendata anche al legge giudiziaria che dà spazio all’ADR volontario a 360°, ma comunque tiene conto dell’ingiustificato rifiuto di partecipare allo strumento.

Strumenti di composizione dei conflitti in Romania

Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in Romania sono  essenzialmente la conciliazione in materia commerciale[1], l’arbitrato tradizionale ed online e la mediazione.

La legislazione rumena[2] prevede in primo luogo l’istituto della “conciliazione diretta” tra le parti nelle controversie commerciali.

L’art. 109 del Codice di procedura civile della Romania stabilisce che chi rivendica un diritto contro un’altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente.

Nei casi specificatamente previsti dalla legge però la citazione al giudice competente può essere operata solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.

La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Un caso specifico che necessita la procedura preliminare è stato inserito con il decreto n. 138/2000, che ha appunto introdotto l’art. 720 1[3] C.p.c., a tenore del quale rapporti  commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione pecuniaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (conciliere directa) con l’altra parte.

La conciliere directa in sostanza di una specie di discovery obbligatoria: il richiedente s’incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.

L’incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.

La conciliazione intervenuta si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.

 

Continua a leggere Strumenti di composizione dei conflitti in Romania


[1] Cap. 14 Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala.

[2] Che per quanto riguarda la gestione delle controversie  è  mutata ultimamente con un importante provvedimento: Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justitiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 (Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010. Piccola riforma della giustizia).

[3] A modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (Codul de procedura civila).

La mediazione in pillole: Lituania

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili della Repubblica di Lituania del 15 luglio 2008 n. X-1702 . In vigore dal 31 luglio 2008 ad eccezione dell’articolo 10 che è in vigore dal 1° gennaio 2010 (attua la direttiva 52/08) .
2) Ordine di approvazione piano circa lo sviluppo e la promozione della soluzione pacifica delle controversie tramite la mediazione conciliativa 23 novembre 2010 No. 1R-256 e successive modifica Nr. 1R-147 del 2011 (attuano la direttiva 52/08) .
3) Legge 24 maggio 2011 n. No. XI-1400 sulla mediazione nelle cause civili e di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 della legge del 15 luglio 2008. In vigore dal 28 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

La mediazione si è sviluppata in Lituania dal 2005 essenzialmente nel processo.
Solo nel 2008 si è addivenuti ad una legge sulla mediazione conciliativa.
La mediazione si origina da un accordo che può intervenire nel corso di una controversia o antecedentemente ovvero può essere il giudice ad inviare le parti in mediazione.
La mediazione giudiziaria si tiene all’interno dei locali della corte a porte chiuse ed il mediatore è appositamente addestrato e qualificato; di regola la procedura non dura più di quattro ore, ma il mediatore può richiedere un supplemento temporale se c’è bisogno di più di un incontro.
Gli accordi intervenuti hanno forza di legge; se si tratta di mediazione extragiudiziale l’accordo può essere omologato con procedura semplificata dalla Corte distrettuale di residenza delle parti.

La mediazione in pillole: Lussemburgo

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Progetto di legge n. 6272 depositato il 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati e modificato da ultimo il 9 gennaio 2012 (dovrebbe attuare la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Lussemburgo la mediazione è ammissibile per le cause penali, di diritto di famiglia, commerciali e per le liti di vicinato.
Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.
Non esiste un codice deontologico nazionale per i mediatori, né disposizioni specifiche.
L’’università di Lussemburgo offre uno specifico programma di formazione (diploma universitario) in mediazione.
La mediazione non è gratuita, ma i servizi di mediazione sono soggetti all’accordo tra il mediatore privato e le parti della controversia.
Presto questo quadro cambierà poiché in data 11 marzo 2011 il Conseil de Gouvernement ha approvato un disegno di legge sulla mediazione.
L’ultima versione del progetto è stata oggetto della relazione della Commissione giuridica della Camera dei Deputati il 19 gennaio 2012: dovremmo dunque essere ad un passo dall’approvazione.
Le influenze palpabili sul progetto arrivano dalla conciliazione francese.
Il nuovo progetto introduce una sezione nel nuovo codice di procedura civile che si occupa della mediazione volontaria, di quella giudiziaria, della familiare e dell’omologazione dell’accordo di mediazione.
Qualsiasi controversia può essere oggetto di mediazione se i diritti sono disponibili.
La mediazione può essere avviata dalle parti, derivare da apposita clausola contrattuale, essere proposta dal giudice od ordinata dal giudice su richiesta delle parti.
La mediazione inizia con la stesura di apposito contratto: la firma sospende il corso della prescrizione fino ad un mese dalla conclusione della procedura.
Il mediatore può essere certificato o meno, ma nelle mediazioni giudiziaria e familiare ne occorre uno certificato oppure dispensato dalla certificazione.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza il giudice o l’arbitro possono pronunciarsi sui danni cagionati. Il mediatore o chi partecipi all’amministrazione della procedura che testimoni in un processo commette reato.
L’accordo di mediazione non è firmato dal mediatore, a meno che le parti non lo richiedano.
La mediazione giudiziaria dura di norma tre mesi, ma è prolungabile.
Al termine del suo incarico il mediatore informa il giudice circa il fatto che le parti siano o non siano state in grado di trovare un accordo, totale o parziale.
L’accordo può essere sottoposto ad omologazione del giudice competente che dunque gli attribuisce efficacia esecutiva.
Nel caso di divorzio, di separazione di separazione per le coppie legate da un partenariato registrato, compresa la fase di liquidazione, di divisione della comunione di beni e di beni indivisi, di obbligazioni alimentari, di contributo alle spese del matrimonio, di obbligo di mantenimento dei figli e dell’esercizio della potestà genitoriale, il giudice può proporre alle parti una sessione di mediazione e ordinare una sessione informativa gratuita condotta da un mediatore accreditato.

La mediazione in pillole: Repubblica d’Irlanda

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge sulla mediazione comunitaria 2011. In vigore dal 18 maggio 2011 (attua la Direttiva 52/08) .

Dettaglio

La cultura degli strumenti alternativi è in Irlanda assai radicata: basti pensare che lo stesso Ministro della Giustizia è un formatore di mediatori.
Il ricorso alla mediazione è più frequente nelle cause di risarcimento del danno alle persone, nelle questioni familiari e commerciali, nonché nelle cause scaturite da denunce di discriminazione vietata ai sensi delle leggi in materia di parità di trattamento.
Nel novembre del 2010 è stato varato un progetto di legge che non si limita a recepire la direttiva 52/08 ma revisiona il sistema della mediazione e della conciliazione; riguarda inoltre nello specifico il diritto di famiglia, la responsabilità da attività medica ed il danno alla persona. Potrebbe essere approvato nel corso del 2012.
Vi sono stati peraltro diversi provvedimenti che hanno cercato di favorire l’accordo delle parti e la mediazione delegata.
Dal 2004 il giudice può disporre che le parti di una causa per risarcimento dei danni alle persone si incontrino per discutere e cercare di comporre la controversia. Nel caso in cui una delle parti non si attenga a tale ordine del giudice, quest’ultimo può disporre che la parte sopporti i costi successivi alla mancata partecipazione.
In tema di separazione e divorzio i legali sono tenuti ad indicare alle parti un mediatore familiare per addivenire ad una soluzione concordata.
La Corte Superiore, su istanza di una delle parti o d’ufficio, può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ordinare che il procedimento o la decisione connessa sia aggiornata per il tempo ritenuto giusto ed opportuno e può invitare le parti a utilizzare un processo di ADR per risolvere la causa o a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione.
Anche la legge di adeguamento alla direttiva prende in considerazione un’ipotesi di mediazione delegata.
La conciliazione in Irlanda riguarda invece soprattutto il diritto del lavoro. In questo campo si assiste all’emissione di  raccomandazioni o di decisioni vincolanti ed impugnabili in giudizio.
Si deve aggiungere che in materia di risarcimento dei danni per gli infortuni sul lavoro, per i sinistri automobilistici e per gli incidenti derivanti da responsabilità pubblica vi è una conciliazione obbligatoria.

Per un approfondimento v. in questo sito

Strumenti di composizione dei conflitti nella Repubblica d’Irlanda

L’arbitrato in pillole: Repubblica Ceca

L’arbitrato copre in Repubblica Ceca le questioni latamente inerenti alla proprietà e può essere condotto da un singolo arbitro indipendente ed imparziale ovvero da un tribunale arbitrale composto da un numero dispari di arbitri .
Se l’arbitrato è transfrontaliero l’arbitro applica la legge che è stata scelta dalle parti .
Si può ricorrere a tale tipo di risoluzione alternativa delle controversie per le controversie civili relative ai diritti reali anche nel settore commerciale (es. leasing), per i conflitti in materia di lavoro (sorti a seguito dell’illegittima cessazione dei rapporti di lavoro o per rivendicazioni salariali) e in materia di diritto di famiglia (pagamento di alimenti) .
Non si può ricorrere all’arbitrato per risolvere controversie sorte dall’esecuzione di decisioni o controversie legate a fallimenti o per divorziare.
L’arbitrato viene effettuato sulla base di un accordo scritto concluso dalle parti .
L’arbitrato vincola le parti e i loro successori, se non viene disposto diversamente.
Il consumatore può concludere con un imprenditore un accordo scritto (clausola compromissoria) stabilente che tutte le controversie eventualmente insorte a seguito del loro rapporto siano risolte mediante arbitrato.
Se una controversia riguarda una materia coperta da clausola compromissoria essa vincola le parti che non possono rivolgersi al giudice.
Tuttavia il richiedente può ricorrere al giudice nell’ipotesi in cui l’arbitrato derivi da un accordo tra le parti in causa.
Gli arbitri sono tenuti al segreto professionale per tutelare la riservatezza ove le parti lo desiderino.
Gli arbitri possono negoziare l’accordo mediante telegramma, fax o altri mezzi elettronici che permettano loro di trasmettere il messaggio e di designare le persone che negozieranno l’accordo. Tali mezzi possono essere utilizzati, se le parti sono d’accordo, anche per i procedimenti stessi.
Agli arbitri può essere dato mandato di gestire una composizione amichevole che in tal caso viene recepita dal lodo arbitrale.
La decisione presa al termine di un procedimento di arbitrato (lodo) è definitiva, vincolante e esecutoria.
Gli arbitri di norma decidono secondo diritto a meno che non siano espressamente invitati a giudicare secondo equità .
La decisione di un arbitro può essere invalidata solo per ragioni giuridicamente definite. Rientrano in queste ultime i vizi di forma: se ad esempio la decisione sia assunta da arbitro incapace od incompetente o un arbitro che non sia stato preventivamente autorizzato dalle parti, etc.
La petizione per l’annullamento del lodo deve essere inoltrata entro tre mesi dalla data in cui la decisione è stata comunicata alla parte che ne chiede l’annullamento.
Nei procedimenti di arbitrato le parti non necessitano di un consulente legale. Le spese del procedimento sono a loro carico.
Diamo conto poi qui della figura dell’Arbitro finanziario (Finanční arbitr) che dal 2003 si occupa della risoluzione delle controversie tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti o tra coloro che emettono mezzi di pagamento (per esempio, carte di credito o comunque moneta elettronica) e gli utenti di tali servizi.
L’arbitro finanziario è competente a decidere nei casi in cui l’importo del trasferimento non supera i 50.000 euro .
L’arbitro finanziario è designato dal Parlamento, deve avere una buona reputazione e possedere qualifiche ed esperienza adeguate.
E’ tenuto al segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute nel corso del proprio lavoro.
L’arbitrato finanziario non è obbligatorio: in alternativa si può ricorrere al tribunale.
Inoltre non si può avviare un procedimento di arbitrato se un giudice ha già deliberato sulla stessa materia o se il procedimento giudiziario è già in corso.
Ciò vale anche nel caso in cui la controversia è o è già stata sottoposta all’arbitro finanziario o se è o è già stata oggetto di un altro procedimento giudiziario.
Il procedimento può essere avviato da un consumatore che sia cliente di un determinato istituto finanziario o dal titolare di un mezzo di pagamento elettronico.
Il procedimento può essere avviato anche in forma elettronica se il consumatore possiede una firma elettronica sicura.
E’ anche possibile avviare un procedimento mediante telegramma, fax o mediante una rete pubblica di dati senza una firma elettronica sicura, a condizione che la domanda di avvio del procedimento sia firmata entro tre giorni per iscritto o con una firma elettronica sicura.
I procedimenti possono svolgersi a distanza, in forma scritta o per via elettronica, ma l’arbitro può anche chiedere ai partecipanti di fornire spiegazioni oralmente.
Le parti non hanno l’obbligo di avere un rappresentante legale. I procedimenti sono esenti da imposte.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese .
Per ciascun caso l’arbitro emette una decisione in forma scritta che viene recapitata personalmente alle parti.
Eventuali opposizioni delle parti a tale decisione devono essere presentate nella forma giuridica prescritta ed entro 15 giorni dalla data di ricevimento della decisione.
Si può rinunciare al diritto a presentare opposizione: la presentazione ha comunque effetto sospensivo.
L’arbitro, nel prendere una decisione sulla opposizione sollevata, può modificare o mantenere immutata la propria decisione precedente.
Una copia scritta della decisione sulla opposizione viene recapitata alle parti e si considera definitiva e giuridicamente vincolante.
La decisione può essere eseguita dai tribunali, conformemente al codice di procedura civile una volta scaduti i termini per la sua attuazione.
Qualora il termine non sia specificato chiaramente nella decisione, questa può essere eseguita non appena diventa giuridicamente vincolante.
Qualora non sia soddisfatto della risoluzione della controversia da parte dell’arbitro finanziario, il consumatore può ricorrere a un tribunale.
Altrettanto ha il diritto di fare l’istituto finanziario.
L’avvio di un’azione giudiziaria, il rivolgersi ad un tribunale arbitrale, il raggiungimento di un accordo extragiudiziale e la rinuncia alla opposizione prima che la decisione diventi giuridicamente vincolante, determinano l’annullamento della decisione arbitrale privandola di qualsiasi effetto.
Si può ricorrere all’arbitro finanziario anche per le controversie tra un’impresa e una banca.

L’arbitrato in pillole: Lettonia

L’arbitrato è disciplinato dal Codice di rito dal 2005.
Un tribunale arbitrale può essere costituito per una singola controversia ovvero può costituirsi un Tribunale arbitrale permanente sottoposto a regole di procedura che si conformino al Codice di rito.
L’attività di arbitrato non costituisce in Lettonia attività commerciale.
Ogni questione civile può essere soggetta ad arbitrato ad eccezione di quelle previste dal codice di rito.
Non potrà tenersi arbitrato: 1) se la questione involge i diritti dei terzi; 2) se una delle parti è un Comune o lo Stato ovvero se la decisione può influire sui diritti di una comunità; 3) se sono in gioco interessi di incapaci; 4) in caso di diritti reali; 5) per le azioni di sfratto; 6) per la risoluzione o modifica dei contratti di lavoro; 6) per le questioni connesse ad un fallimento.
Il tribunale arbitrale dichiara chiusa la contesa qualora le parti abbiano raggiunto una composizione amichevole della controversia.

La mediazione in pillole: Francia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Decreto del 18-24 agosto 1790 – Decreto sull’organizzazione giudiziaria (Lettera Patente) .
2) Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 – Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace .
3) Codice civile .
4) Codice di procedura civile .
5) Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia .
6) Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125 .
7) Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08) .
8)Art. 37 della legge n. 2010-1069 relativa all’esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al più tardi dal 1° settembre 2011 .
9)Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1° gennaio 2010 .

Dettaglio

La Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva obbligatoria moderna.
Ma oggi la conciliation preventiva non è obbligatoria. È amministrata dai conciliatori di giustizia che si trovano presso il tribunale distrettuale. Riguarda i diritti disponibili e la competenza è generale.
Vi è anche una conciliazione giudiziale che può essere tenuta dal giudice o affidata ad un conciliatore di giustizia (davanti ai tribunali minori ci si può opporre alla delega).
In oggi la partecipazione alla conciliazione può essere imposta dalle giurisdizioni minori; una sessione informativa può essere imposta anche dal tribunale della famiglia in alcuni casi. Il tentativo di conciliazione è poi obbligatorio in caso di divorzio e davanti al tribunale del lavoro.
La médiation è extraprocessuale o endoprocessuale. La prima non ha contatti con il processo e si conclude con una accordo omologato dal Tribunale. Quella endoprocessuale assomiglia alla mediazione delegata italiana. La procedura può durare al massimo tre mesi.
La procedura di mediazione può anche derivare da una clausola contrattuale che deve essere attuata.
Da ultimo è stata introdotta in Francia la conciliazione partecipativa: in essa le parti di una controversia che non ha ancora visto l’intervento di giudice o di un arbitro si impegnano ad operare congiuntamente ed in buona fede per risolvere amichevolmente loro controversia. L’accordo è a tempo determinato. Qualsiasi persona, assistita obbligatoriamente dal suo avvocato, può concludere una convenzione di procedura partecipativa a condizione che i diritti siano disponibili. L’accordo che ne consegue può esser omologato dal Giudice.

Per un approfondimento v. in questo sito

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

La mediazione in pillole: Inghilterra e Galles

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla procedura della famiglia n. 2955 del 2010 . In vigore dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).
2) La novella n. 88 del 2011 al Codice di Procedura civile (attua la direttiva 52/08) . In vigore dal 6 aprile 2011.
3) Legge n. 133 del 2011 sulla mediazione transfrontaliera (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 20 maggio 2011 .

Dettaglio

La mediazione in Inghilterra e Galles è utilizzata sempre più spesso in molti settori ed anche in conflitti multi parte o addirittura in conflitti che coinvolgono intere comunità.

Il primo schema di mediazione giudiziaria risale al 1996.

Non è tanto la materia che determina l’utilizzabilità della mediazione quanto l’assenza di determinati indicatori contrari: entrambe le parti sono riluttanti, un primo tentativo di mediazione è fallito, si desidera affermare un precedente, si desidera una pubblica decisione, il potere tra le parti è troppo sbilanciato, le parti hanno un background culturale che non contempla la mediazione.

Le norme del Codice di rito prospettano il principio per cui il contenzioso sia da evitare, ove possibile, e si debbano incoraggiare i metodi ADR e lo svolgimento di protocolli preventivi del giudizio; si stabiliscono anche incentivi finanziari per le parti che risolvano il loro conflitto nelle prime fasi del processo.

Le parti in Inghilterra e Galles sono in generale obbligate ad affrontare il contenzioso in modo cooperativo ed il giudice gestisce i tempi del caso. Appena depositato l’atto introduttivo la Corte invia un questionario in cui chiede alle parti se vogliano aggiornare i processo per un mese in modo da trovare un accordo.

Sempre in chiave di deflazione e di risparmio dei costi, entrambe le parti vengono messe in grado di farsi delle offerte di transazione (offer to settle) e vi sono sanzioni processuali in caso di esito meno favorevole rispetto a quello offerto in accordo.Per le questioni di modica entità (sino a 5000 sterline) la mediazione è per lo più telefonica.

In materia di famiglia si è previsto che la Corte abbia il dovere di prendere in considerazione gli strumenti alternativi di risoluzione delle dispute. Il giudice deve considerare, in ogni fase del procedimento se la risoluzione alternativa delle dispute sia appropriata e sospendere il processo. Per la mediazione è necessario il consenso delle parti. Vi è poi una mediazione informativa obbligatoria in sede di divorzio

L’adeguamento alla direttiva 52/08 ha riguardato le sole vicende familiari transfrontaliere: la mediazione concerne però i soli procedimenti per ottenere un ristoro economico e la mediazione è volontaria. Il legislatore inglese ha inoltre cura di disciplinare più che altro i rapporti della mediazione con la discovery e gli strumenti istruttori. Si è provveduto inoltre a modificare il Codice di rito in relazione all’articolo 6 (esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione) e all’articolo 7 (riservatezza della mediazione) della direttiva sulla mediazione transfrontaliera e vi è una disposizione legislativa per le controversie transfrontaliere diverse da quelle familiari.

La mediazione in pillole: Slovenia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge 23 maggio 2008 sulla mediazione civile e commerciale. In vigore dal 21 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08) .
2) Legge sul contenzioso alternativo delle controversie del 19 novembre 2009 n. 97 (ADR nel processo) (in vigore dal 15 giugno 2010) .
3) Regolamento dei mediatori nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010 ) .
4) Regolamento del compenso e del rimborso delle spese di viaggio del mediatore che agisce nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010).

Dettaglio

La Slovenia è uno di quei paesi che meglio ha raccolto le sollecitazioni statunitensi.
La judicial mediation arriva qui nel 2001 come programma di court-annexed mediation che viene adottato dalle Corti sino al 2009. C’era un panel di mediatori presso ogni Corte con cui si raggiungeva un accordo provvisorio che veniva perfezionato dal giudice.
L’esperienza dei programmi è stata ripresa in una nuova legge processuale del 2009: per risoluzione alternativa delle controversie si intende una procedura che non implica lo svolgimento di un processo, in cui sono coinvolti uno o più terzi neutrali che agiscono in sede di mediazione, arbitrato, valutazione neutrale preventiva od altro sistema analogo.
I Tribunali possono ordinare una mediazione informativa obbligatoria e chi non si presenta ne paga le spese.
La nuova legge sulla mediazione del 2008 ha invece recepito la normativa UNCITRAL sulle conciliazione.
Le parti possono convenire che l’accordo transattivo in merito alla composizione rivesta la forma di atto notarile, di transazione giudiziaria o di lodo arbitrale in base alla transazione.
la mediazione è gratuita in materia di rapporto tra i genitori e figli ed in materia di licenziamento. In materia civile, la mediazione è gratuita per le prime tre ore, mentre in materia commerciale, sono i litiganti a dover pagare in parti uguali per effettuare la mediazione.
Ogni organismo che voglia possedere una lista di mediatori deve ottenere un’autorizzazione che è a tempo, dimostrare di svolgere mediazioni da almeno tre anni, di possedere locali e attrezzature a sensi di regolamento, di rispettare le norme vigenti igienico-sanitarie, le norme edilizie, quelle per la protezione ambientale, di pianificazione urbana, la normativa in materia di sicurezza e di protezione antincendio.
Ogni mediatore deve svolgere almeno dieci mediazioni all’anno per rimanere nella lista.

La mediazione in pillole: Romania

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge 192/2006 emendata con legge 370/2009 e ordinanza 13/10 di recepimento della Direttiva europea sui servizi (attua la direttiva 52/08).
2) Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali . Piccola riforma della giustizia .

Dettaglio

In Romania è prevista dal 2000 una conciliazione (e dal 2010 una mediazione in alternativa alla conciliazione) preventiva obbligatoria con riferimento ai rapporti commerciali.
La mediazione per il resto volontaria deve riguardare diritti disponibili, ma investe tutti i settori (civile, penale, lavoro, famiglia).
La mediazione inizia comunque con la sottoscrizione di un contratto che è titolo esecutivo quanto ai compensi del mediatore.
La mediazione su invito del giudice parte con una sessione informativa gratuita. L’accordo raggiunto nella mediazione vera e propria è irrevocabile ed esecutivo.
La disciplina del 2006 è assai minuziosa: la mediazione è possibile per semplici conflitti e anche per la tutela dei consumatori.
La procedura è attivabile da chiunque anche in corso di causa e con riferimento a procedimenti di altro tipo che siano obbligatori.
La clausola di mediazione non può essere travolta dal contratto invalido che la contiene.
L’accordo possa essere dotato di efficacia esecutiva mediante l’atto di un notaio pubblico oppure attraverso il recepimento in una decisione del tribunale che è inappellabile.
Nel caso in cui il conflitto riguardi il trasferimento del diritto di proprietà immobiliare, le parti devono presentare l’accordo così come formulato e curato dal mediatore, al notaio o al Tribunale perché venga verificato il soddisfacimento dei requisiti di sostanza e forma, come imposto dalle leggi, sotto la sanzione della nullità assoluta.

La mediazione in pillole: Malta

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge sulla mediazione del 21 dicembre 2004 (come novellata tra il 18 ed il 29 settembre 2010 – attua la Direttiva 52/08).

Dettaglio

A Malta la mediazione è di regola volontaria e condotta da un terzo informato secondo il metodo facilitativo.
Può essere extragiudiziale o delegata dal Giudice o da altra Autorità. Il tempo della mediazione viene stabilito dal Giudice o dall’Autorità.
Se la richiesta di mediazione proviene da un decreto dell’autorità giudiziaria civile o commerciale può essere richiesta l’assistenza del solo avvocato.
Il mediatore può soltanto riferire alla Corte o ad altra autorità aggiudicativa che un accordo è stato raggiunto e sempre che le parti lo abbiano autorizzato a farlo per iscritto.
La gestione dei mediatori è operata dal Centro di Mediazione che può anche impartire consigli e raccomandazioni al Ministro della Giustizia ed è esente da imposte e tasse sino a che è in funzione.

Brevi note sul concetto di formazione in mediazione

Specie in Italia[1] ed in Germania[2] dal 2010 in poi si è fatta polemica sul punto della formazione del “neutro”; si vuole qui descrivere brevemente come viene trattata al di fuori dei nostri confini.

Le regole inerenti la formazione dei mediatori nei Paesi dell’Unione sono le più varie.

Il che avvalora la considerazione che anche la preparazione più accurata non sarebbe comunque che un punto di partenza, un semplice approccio per quanto qualificato alla materia.

Continua a leggere Brevi note sul concetto di formazione in mediazione

2012  Tutti i diritti sono riservati


[1] Il Tribunale civile di Parma ha da ultimo rimesso gli atti di un processo alla Corte Costituzionale anche sul punto della formazione dei mediatori.

[2] In data 18 marzo 2011 il Ministro della Giustizia Uta-Maria Kuder (CDU) ha criticato il progetto sulla mediazione tedesco perché non conteneva norme sulla formazione del mediatore. A seguito di ciò l’ultimo progetto sulla mediazione del dicembre 2011 ha rivoluzionato la materia della formazione.

La mediazione in pillole:Slovacchia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge 420/2004 del 25 Giugno 2004, come novellata dalle leggi 136 e 141 del 2010, sulla mediazione e sulle modifiche ad alcune leggi (attua la Direttiva 52/08) . Pubblicata nella Raccolta delle leggi no. 179/2004 pagina 3938 .

Dettaglio

La Slovacchia conosce l’arbitrato su questioni suscettibili di transazione, la conciliazione e la mediazione.
Sin dal 1963 il giudice adito è tenuto a raccomandare alle parti di ricorrere alla conciliazione per risolvere la loro controversia su diritti disponibili.
L’uso della transazione giudiziaria riceve incentivi: all’inizio della causa comporta un risparmio del 90% delle spese processuali, dopo la fase istruttoria del 50% ed in sede di conciliazione del 30%.
La mediazione è disciplinata da una legge del 2004 aggiornata nel 2010 per l’attuazione della direttiva 52/08.
La mediazione non ha praticamente limiti di materia.Inizia con un contratto che deve essere registrato nel registro notarile.
L’accordo può essere recepito in una sentenza o da un atto notarile.
La disciplina degli organismi, degli enti di formazione e dei requisiti formativi per essere mediatori è simile a quella italiana (il corso è però di 100 ore).
Anche per l’aggiornamento si sostiene un esame.
Il mediatore non può opporre il segreto professionale se il giudizio riguarda la sua responsabilità.
Il corrispettivo per la mediazione è orario: 20 € per le persone fisiche e 30 per le giuridiche.

La mediazione in pillole: Ungheria

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Codice di procedura civile (attua la Direttiva 52/08) .
2) Legge sulla mediazione (2002 Legge LV e successive modifiche) (attua la Direttiva 52/08) .
3) Regolamento del Ministro della Giustizia sullo svolgimento dei contatti di mediazione e successive modifiche 3 / 2003. (III. 13) (attua la Direttiva 52/08)
4) Regolamento del Ministero della Giustizia sulla formazione professionale e continua in mediazione 63/2009. (XII. 17.). In vigore dall’8 gennaio 2010 (attua la Direttiva 52/08) .

Dettaglio

Sino al 2002 l’Ungheria non conosceva la mediazione, ma solo l’arbitrato, per una questione storica.
Per chi concilia a processo instaurato la legge prevede un risparmio di spese processuali sino al 70%.
La mediazione, penale o civile, può essere su richiesta delle parti o del giudice; prima si tiene una sessione informativa e poi col consenso delle parti una mediazione vera e propria.
I mediatori che sono laureati sono per lo più avvocati (51%), e membri di professioni sociali come quella degli insegnanti (16%) e dei tecnici (16%); ci sono però anche ex giudici, psicologi e sociologi.
La mediazione inizia con una sessione informativa alla fine della quale si stende un contratto di mediazione: le parti devono essere presenti alla sessione informativa ed in sede di accordo.
L’accordo non preclude il diritto delle parti di adire il giudice o l’arbitro, ma in tal caso, la Corte impone all’attore il pagamento delle spese del procedimento.

La mediazione in pillole: Repubblica Ceca

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge 4 dicembre 1963 (Codice di procedura civile)
2) Progetto di legge sulla mediazione non penale e sulla modifica di altre leggi 140/11 (dovrebbe attuare la Direttiva 52/08).

Dettaglio

In repubblica Ceca si utilizza per lo più l’arbitrato che è vietato solo in materia di divorzio e di procedura concorsuale.
Molto attivo è l’Ombusdam pubblico che su richiesta del cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione di adottare determinati provvedimenti.
La mediazione esiste dal 1989 e non ha limite di materia; il Codice di rito (1963) prevede il tentativo volontario di conciliazione e la mediazione.
Sulla mediazione civile e commerciale esiste un progetto di legge che attuerà la direttiva e che dovrebbe entrare i vigore il 1° gennaio 2012.
La mediazione inizia con la stipula di un contratto di mediazione.
Il mediatore ceco ha un master in mediazione e deve essere registrato presso il Ministero. Viene multato se durante la procedura commette determinate violazioni (es. riservatezza ed imparzialità). Non è invece responsabile dei contenuti dell’accordo rispetto alla legge ceca. Se è un legale non può effettuare consulenza giuridica durante la procedura.

Strumenti di composizione dei conflitti nella Repubblica d’Irlanda

La relazione sugli strumenti alternativi della Law Reform Commission d’Irlanda[1] ha recentemente rilevato che la mediazione e la conciliazione sono sempre più utilizzate nel paese specie nel campo dei piccoli reclami dei consumatori, nelle controversie di lavoro, nel trattamento delle disgregazioni della famiglia, nelle rivendicazioni sanitarie e nelle controversie sulla proprietà.

L’Irlanda possiede effettivamente una rete vastissima di operatori e strumenti ADR specie in riferimento alla tutela dei consumatori: complessivamente si può dire che la cultura degli strumenti alternativi è in questo paese assai radicata.

Molto utilizzato è dal 1990 il Pensions Ombudsman[2] che raccoglie le denunce contro i responsabili[3] della gestione o l’amministrazione dei regimi pensionistici professionali (ovvero quelli stabiliti dal datore di lavoro). La competenza di questo Ombudsman comprende i conti personali di accantonamento ed i Fondi Pensione (ARFs )[4].

Viene poi in campo il Financial Service Ombudsman[5] che dal 1992 ha come missione quella di risolvere in modo indipendente e imparziale, le questioni irrisolte tra i denuncianti e i fornitori di servizi finanziari, con l’intento di rafforzare in tal modo l’ambiente di servizi finanziari per tutti i settori.

Continua a leggere… Strumenti di composizione dei conflitti in Irlanda


[1]             Law reform Commission, Report on Alternative Dispute Resolution: Mediation and Conciliation, 16 novembre 2010, in http://www.lawreform.ie.

[2]             Cfr.  http://www.pensionsombudsman.ie. Il  Pension Ombudsman è stato istituito ai sensi della Parte XI della Pensions Act 1990 emendato nel 2002. Va poi considerato Regolamento Pensioni del 2003, ( SI n. 397 del 2003). Ai sensi infine dell’articolo 21 del Social Welfare of Pensions (n. 2) Act 2009, si è concesso allo stesso Ombudsman il diritto  di chiedere al tribunale l’esecutorietà delle proprie decisioni..

[3]             Amministratori, manager, imprenditori.

[4]             Sono particolari fondi pensione riconosciuti ed utilizzati in Irlanda. Cfr. http://www.iapf.ie/.

[5]             La sua base normativa risiede nel Central bank and financial services authority of ireland act 2004  e nel regolamento ministeriale SI n. 191 del 2005 intitolato Central Bank Act 1942 (Financial Services Ombudsman) e nella Section 13 Amendments to Central Bank Act 1942- Section 16 of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2004.

In realtà il Finacial Ombudsman nasce dalle ceneri dell’Insurance Ombudsman of Ireland che è stato fondato nel 1992. Cfr. Università di Loviano, Irlanda, National reports – 15 November 2006, in http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm#coop.

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Come ben sappiamo la Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva moderna.

Ma ci sono diversi principi anche oggi che in qualche modo danno rilievo preminente alla volontà delle  parti nel processo.

Ci riferiamo ad esempio all’art. 1 del Codice di rito in virtù del quale le parti sino alla sentenza hanno diritto di interrompere il giudizio o all’art. 57-1 che ha previsto dal 2005 la possibilità che il giudice agisca come amichevole compositore o che venga limitato il dibattito ad una certa qualificazione dei fatti ed a determinati punti di diritto, al fatto che se la legge non dispone l’obbligatorietà della rappresentanza, le parti possono difendersi da sole (art. 18), al principio per cui le parti possono d’accordo ritenere competente un giudice che per valore non lo è e addirittura in tal caso convenire l’inappellabilità della sentenza (art. 41), al vantaggio per cui le difese nel merito possono essere svolte in ogni caso (art. 72) e infine al dovere del giudice di ogni stato e grado di tentare la conciliazione (art. 21)[1].

Continua a leggere Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Carlo  Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, vol. III,  Le esperienze straniere, p. 16 e ss. In corso di pubblicazione.

© Tutti i diritti sono riservati.


[1] Dal 1975 con l’istituzione del Nuovo Codice di procedura civile.

Il valore delle obiezioni mosse alla mediazione civile e commerciale

Dal 20 di marzo 2011 è ormai noto che chiunque voglia promuovere un giudizio civile o commerciale in determinate materie[1] deve partecipare ad un procedimento di mediazione.

Si obietta da più parti, in particolar modo da quella dei giuristi, che non si può obbligare una persona a partecipare ad una mediazione.

Siamo sicuri che in assenza di mediazione obbligatoria sarebbe salvaguardata la nostra libertà? Ci sentiamo liberi nell’attuale sistema vigente nella nostra penisola?

In fondo partecipare ad una mediazione significa semplicemente sedersi intorno ad un tavolo e parlare; le persone non sono obbligate a trovare un’intesa, né tantomeno a trovarne una che abbia un contenuto precostituito.

La funzione della mediazione non è principalmente quella di trovare un accordo (che potremmo definire un valore aggiunto), ma è piuttosto quella di aiutare le parti coinvolte in una controversia a comunicare direttamente tra di loro al fine di definire l’oggetto reale della discussione e poi di mettere sul banco tutte le possibili soluzioni del conflitto e infine di scegliere quelle che soddisfano al meglio gli interessi di tutte le parti.

Il tutto secondo la più assoluta volontarietà ed autodeterminazione.

Il percorso merita dunque di essere conosciuto e sperimentato.

Continua a leggere  Le obiezioni alla mediazione civile e commerciale

Carlo Alberto Calcagno, Il valore delle obiezioni mosse alla mediazione civile e commerciale, 2011, in http://www.mediazioneconciliazione.com/


[1]             Diritti  reali, divisioni, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   da  responsabilità  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Introduzione alla mediazione

I sistemi di gestione dei conflitti non hanno avuto nella storia i confini netti che, dalla rivoluzione industriale in poi, noi abbiamo ritenuto sussistere.

A ben analizzare quello che è il nostro percorso, ossia quello di matrice greco-romana, riscontriamo che detti sistemi non sono stati percepiti, perlomeno sino alla fine dell’Ottocento[1], come percorsi alternativi, ma al limite complementari e senz’altro coesistenti nell’ordinamento[2].

La stessa attuale distinzione tra sistemi di ordine imposto e di ordine negoziato è probabilmente una mera e tarda convenzione: Platone ne “Le Leggi” ci parla di giudici scelti dalle parti che è meglio definire arbitri e che costituiscono il grado inferiore dei primi giudici, i quali a loro volta hanno come corte di riforma, ossia di appello, il Senato: di talché ciascuno di noi può capire che nell’antichità l’idea di giustizia non era vicinissima alla nostra.

In epoca giustinianea la differenza tra arbitrato e conciliazione non riposava sulla natura decisoria del secondo, ma semplicemente sul fatto che l’arbiter si obbligava a decidere, mentre il conciliatore al contrario non assumeva alcun impegno.

Forse tale modo di vedere si diffuse perché la conciliazione ha avuto per secoli connotazioni marcatamente valutative e solo dagli anni ‘70 in poi è entrato in gioco anche il modello facilitativo.

Inoltre nell’antichità non c’era una netta distinzione di ruoli tra i gestori del conflitto: ad Atene nel periodo classico alcuni giudici, i Dieteti, svolgevano funzioni sia di arbitrato, sia di conciliazione[3],ed era usuale che prima di un approccio contenzioso si tentasse la conciliazione o l’arbitrato mediante l’ausilio dei prossimi congiunti o magari dei vicini.

A Roma l’arbiter (o gli arbitri) era chiamato a giudicare dal praetor che si limitava ad istruire il processo: ai tempi di Cicerone non si riusciva a distinguere con esattezza lo iudex dall’arbiter, e ciò anche perché le questioni bagatellari venivano affidate (al contrario di oggi) allo iudex, mentre all’arbiter si assegnavano le questioni più complesse non solo dal lato tecnico, ma anche da quello giuridico.

Il praetor aveva poi il duplice ruolo di giudicare con equità e conciliare i litiganti, quando non ci riuscissero privatamente e ciò faceva nel foro e pure nelle dimore private (si tratta della cosiddetta giurisdizione de plano).

Nel Medioevo perlomeno in Occidente le magistrature minori (Difensori di città, Sculdasci, Baiuli, Consoli di giustizia ecc.), hanno svolto, almeno nelle questioni di minor rilevo economico, compiti di conciliazione, arbitrato e giurisdizionali; spesso potremmo dire che non avevano nemmeno una vera e propria giurisdizione, almeno nel senso moderno del termine.

I Vescovi stessi, che non avevano di certo una giurisdizione temporale, nell’era cristiana furono autorizzati[4] ad intromettersi negli affari civili dei fedeli quali conciliatori ed arbitri[5].

Quando Innocenzo III papa (1160-1216 d. C.) istituì il processo canonico[6] scritto, si preoccupò subito di disciplinare il tentativo di conciliazione[7] e la legislazione canonica si fuse col diritto comune in molti paesi[8].

Per la prima volta sentiamo parlare di Giudici civili sotto Federico II, essi tuttavia non erano dei magistrati “togati”, ma semplici laureati in giurisprudenza a cui le parti affidavano volontariamente le conciliazioni delle loro controversie e pronunciavano sentenza[9] solo in caso di mancato accordo delle parti. Diremmo noi moderni che tale sistema può considerarsi un quasi antenato del med-arb così diffuso nei paesi anglosassoni.

All’arbitrato sono sempre state devolute le questioni familiari (v. l’istituzione dei tribunali di famiglia) e sino alla metà dell’Ottocento anche la materia societaria era perlopiù oggetto di arbitrato obbligatorio.

Il conciliatore del Regno delle Due Sicilie e quello italiano del 1865 tenevano di norma due registri: uno per conciliazioni e compromessi e l’altro per i giudizi[10]. Entrambi potevano, al pari di qualsiasi cittadino, svolgere la funzione arbitrale che peraltro rivestivano abitualmente ed inappellabilmente per le questioni di modica entità.

Emerge inoltre, sin dalle origini, il fatto che il giudizio fosse comunque visto come un’estrema ratio.

Già le XII tavole, infatti, dopo avere sancito tra i litiganti la validità “dell’accordo per via”, precisavano che solo nel caso in cui esso non si fosse raggiunto, ambedue le parti potevano comparire nel foro o nel comizio[11] per perorare la loro causa ed il praetor conosceva della causa prima di mezzogiorno[12].

Tale impostazione, per necessità o per convinzione, si è mantenuta sino ai giorni nostri, anche successivamente alla Rivoluzione francese, con la conciliazione preventiva obbligatoria del 1790.

Le regole della negoziazione che in ultimo ci hanno consegnato i professori di Harvard[13] e la successiva evoluzione degli strumenti alternativi hanno trovato in Occidente e pure in Oriente un retroterra molto antico e assai solido.

Si tratta di regole molto particolari, che spesso si distaccano da quello che è il pensare comune e ciò perché sono nate per far fronte ad un determinato tipo di società, quella rurale, che si caratterizzava per il diffuso vincolo di parentela. Paradigmatica in questo senso è l’esperienza cinese.

In Cina la conciliazione “tra gli uomini” è nata circa 6000 anni fa[14].

In una società di contadini legati da vincoli di sangue si assunse necessariamente come valore da salvaguardare quello della comunità delle famiglie, del clan familiare: l’interesse del singolo acquistava importanza soltanto nel momento in cui fosse consono a quello comunitario.

Chi sapeva rinunciare al proprio interesse era oggetto di riguardo, mentre chi perseguiva il proprio tornaconto era assai biasimato.

Non era dunque un bene per la comunità che il singolo volesse imporre la sua volontà attraverso il processo; era la stessa famiglia che doveva insegnare ai figli a non alimentare il contenzioso, con il risultato che, quando lo stesso fosse stato promosso, si veniva a determinare un vero e proprio disonore.

In una società di questo tipo non esistevano (ed entro certi limite non esistono nemmeno oggi) categorie come creditore e debitore, torto e ragione, né la convinzione che il colpevole dovesse subire una punizione (tranne, naturalmente, in caso di reato), ma solo l’accomodamento ad ogni costo, in virtù del mantenimento del vincolo familiare[15].

Nel momento in cui in una società semplice entra in gioco il principio di specializzazione, arrivano, cioè, in un determinato territorio gli specialisti di una determinata attività (artigiani, operai ecc.) – processo che nella sterminata Cina è stato assai lento e potremmo dire non ancora del tutto completato -, i vincoli familiari si attenuano ed è qui che l’interesse singolo inizia a divenire predominante, è qui che mancando il vincolo di sangue l’avversario diviene dapprima estraneo e poi nemico e si sente dunque l’esigenza di vincere e non di co-vincere; è qui, in una parola, che nasce l’esigenza del processo nel quale una parte vince e l’altra perde.

Ma se il processo non è in grado per mille motivi di risolvere il conflitto, ed anzi lo alimenta, non si può che tentare di tornare indietro.

Non a caso, dunque, gli studiosi americani hanno cercato di riportare nella società conflittuale degli anni ’70 modelli primitivi dove fosse forte il legame familiare e non è un caso che anche in Cina, dopo i timidi entusiasmi degli anni ’80 e ’90 legati al tentativo di imporre un modello legislativo occidentale, si sta tornando a quelle regole concrete che hanno retto per millenni i clan familiari[16].

Gli strumenti di ordine negoziato che vengono in campo sono, dunque, forme di colloquio, di contatto tra le parti, definite negoziazione, mediazione e conciliazione.

Ulteriore alternativa ai sistemi di ordine imposto e a quelli di ordine negoziato per la gestione del conflitto è quella di farsi giustizia da soli, in modo violento.

Le parti di un conflitto che vi ricorrono vogliono di solito determinare chi sia il più forte.

Secondo alcuno il conflitto è la punta di un iceberg al di sotto del quale vi sono diverse situazioni pre-conflittuali che possono degenerare o meno[17]: la modalità di gestione e quindi di scelta del sistema dipenderebbe molto dall’analisi di queste situazioni pre-conflittuali, oltre che dalla convenienza in termini economici di una scelta.

In generale si può affermare che, in base a valutazioni economiche, conciliare i propri interessi appare meno costoso che accertare chi abbia ragione[18]; e accertare la ragione o il torto è più conveniente che stabilire chi sia il più forte (COSI).

Se ne accorsero già i Longobardi: dopo secoli nei quali si diedero come regola prevalente la faida, ossia la vendetta, decisero di introdurre per legge[19] la prova di Dio, quindi un sistema processuale molto energico, per stabilire il torto e la ragione, ma pure l’accomodamento pecuniario, che peraltro consentiva all’erario di avere sicure entrate e quindi coniugava l’interesse del singolo ad  essere risarcito con quello della Corona[20].

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commercialiCommento al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Filodiritto Editore. © Copyright 2011
Se vuoi continuare la lettura dell’articolo vai su

[1] Ciò può valere anche per i provvedimenti del Novecento che spesso combinano arbitrato e conciliazione; anche quando si sostituisce alla tutela giudiziaria quella arbitrale, si lascia sempre spazio per l’accordo delle parti.

[2] Tanto più questo accade ed accadrà in futuro in un mondo ove si assiste ad un progressivo avvicinamento delle culture giuridiche. F. C. ULLOA, LA CONCILIAZIONE, Modelli di composizione dei conflitti, CEDAM, Padova, 2008, p. 47.

[3] V. amplius C. PELLOSO, Studi sul furto nell’antichità mediterranea, Wolters Kluver Italia Srl, Padova, 2008, p. 111.

[4] Da rescritti imperiali di Arcadio ed Onorio.

[5] Vedi ad esempio l’istituto dell’udienza episcopale.

[6] Peraltro il diritto canonico, a differenza del diritto civile, prevedeva che la donna potesse stare in giudizio senza il consenso del marito: un elemento dunque di grande modernità.

[7] C. CANTÙ, Appendice alla Storia Universale, tomo VI, Pomba & C., Torino, 1839, p. 394-395.

[8] Ad esempio nel regno di Castiglia.

[9] Appellabile ai Governatori della città.

[10] Art. 6 Codice per lo Regno delle Due Sicilie, 26 marzo 1819.

[11] Si fa riferimento a quelle parti del foro che erano destinate all’attività contenziosa. Il pretore poteva invece esercitare la giurisdizione volontaria in qualunque luogo.

[12]Ni ita pacunt; in comitio aut in foro, ante meridiem, causam conscito: quum paerorant ambo praesentes”.

[13] Cfr. R. FISCHER- V. URY- B. PATTON, L’arte del negoziato, Corbaccio, Milano, 2005.

[14] Tra Dio e l’uomo tramite i sacerdoti è ben più risalente.

[15] P. CAO, The origins of mediation in traditional China, in Dispute Resolution Journal, May 1999.

[16] Cfr. F. HUALING – R. CULLEN, From mediatory to adjudicatory justice: the limits of civil justice reforms in China, University of Hong Kong, 2007.

[17] Cfr. per una esaustiva panoramica delle opinioni F. CUOMO ULLOA, LA CONCILIAZIONE, op. cit., p. 13.

[18] V. F. CUOMO ULLOA, LA CONCILIAZIONE, op. cit., p. 182. L’autrice però giustamente rileva che nel settore del consumo la rinuncia alla tutela risulta più conveniente rispetto al meccanismo conciliativo e ciò costituisce un  limite di quest’ultimo. La seconda scelta cade sul processo, anche se meno conveniente della conciliazione. Resta giustamente da vedere come e quanto verranno utilizzati i meccanismi conciliativi, in relazione ovviamente alla ripartizione delle somme, successivamente a sentenza da azione collettiva.

[19] Si fa qui riferimento all’Editto di Rotari (643 d. C.).

[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume 1-3, Stamperia Reale, Napoli 1853; F. S. DI CHIOGGIA, Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi, in  Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 1861, p. 391 e ss.