Tra ordine cosmico e legge dello stato: un’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico


Articolo in inglese

1.0 Introduzione: alle origini della giustizia e della mediazione

Questo contributo si propone di esplorare le radici profonde dei sistemi di gestione dei conflitti e di amministrazione della giustizia attraverso un’analisi comparata di alcune civiltà fondative del mondo antico: sumeri, Cina, India, Egitto, Grecia e Roma. A queste si aggiungerà un’analisi del kanun albanese, che funge da ponte cruciale tra le pratiche consuetudinarie e la nascita della teoria moderna della mediazione. Comprendere le origini di questi meccanismi non è un mero esercizio accademico; rappresenta un passaggio strategico per apprezzare l’evoluzione storica e la complessità strutturale che caratterizzano i moderni sistemi legali. Analizzando come queste società abbiano affrontato la necessità universale di risolvere le dispute, si può far luce sulle fondamenta del nostro stesso pensiero giuridico, scoprendo che processo formale e metodi alternativi hanno sempre convissuto in un sistema ibrido, “contaminandosi” a vicenda.

La tesi centrale che guida questa analisi è che, pur nella straordinaria varietà delle soluzioni adottate, emerge una traiettoria evolutiva comune. Questa traiettoria muove da modelli di giustizia primordiali, profondamente radicati nella comunità, nel sacro e nell’ordine divino, per approdare progressivamente a sistemi più strutturati, formalizzati, laici e centralizzati sotto il controllo dello stato. Questo passaggio, pur non essendo lineare, riflette la crescente complessità sociale, la nascita della proprietà privata e la centralizzazione del potere politico, ponendo le basi per i principi che, attraverso l’illuminismo, avrebbero definito la mediazione moderna.

Il documento è strutturato per guidare il lettore in questo percorso storico. Inizieremo con un’analisi dettagliata dei singoli modelli di giustizia, per poi procedere a un’analisi comparata che evidenzi similitudini e divergenze strutturali. Infine, una sintesi traccerà la traiettoria evolutiva complessiva, dalle origini comunitarie e divine fino all’affermazione della legge statale e alla sua codificazione filosofica. Apriamo questa esplorazione partendo dalla Mesopotamia, con la civiltà sumera, dove troviamo alcune delle prime testimonianze di un sistema organizzato di giustizia.

2.0 I modelli di giustizia nel mondo antico: un’analisi dettagliata

Ogni civiltà antica ha sviluppato un approccio unico alla giustizia, un sistema che non era un’astrazione teorica, ma un riflesso diretto della propria struttura sociale, delle credenze religiose e delle necessità economiche. La giustizia poteva essere un rituale per placare gli dèi, un meccanismo per preservare l’armonia comunitaria o uno strumento per consolidare il potere di un’élite emergente. L’analisi di ciascun modello, con le sue figure chiave e le sue procedure, fornirà i mattoni fondamentali che ci permetteranno, nella sezione successiva, di costruire una sintesi comparativa e di comprendere le dinamiche evolutive più ampie. Iniziamo il nostro viaggio da Sumer, dove la giustizia oscillava tra il divino e il regale.

2.1 Sumer: la giustizia tra divinità matrilineari e ordine patriarcale

Il fondamento della giustizia sumera era intrinsecamente divino, ma la sua concezione subì una profonda trasformazione che rifletteva un cambiamento epocale nella struttura sociale. In una fase arcaica, associata a una società matrilineare, la giustizia era legata a divinità femminili come Inanna, la grande madre, dea della fecondità, della giustizia e della vendetta. Questo modello era espressione di una dinamica sociale collaborativa. Successivamente, tra il III e il II millennio a.C., si assiste all’affermazione di un ordine patriarcale imposto dalla divinità maschile Marduk. La mitologia registra simbolicamente questo passaggio attraverso due omicidi cruciali: l’uccisione di Dumuzi, consorte di Inanna, per impedire un’alleanza tra le due divinità, e quella di Tiamat, dea del caos primordiale. Con questi atti, Marduk “riporta l’ordine”, inaugurando un’era di monolatria in cui un dio supremo domina gli altri, e il potere politico, sociale ed economico viene detenuto dagli uomini.

La struttura del sistema giudiziario sumero-babilonese era gerarchica e multifattoriale:

Il re deteneva la competenza sulle cause di maggiore importanza, una caratteristica che rimarrà una costante in molte civiltà successive.

Un’assemblea di anziani (“lukal”) assisteva il re, svolgendo un ruolo consultivo o, in alcuni casi, decisionale.

I sacerdoti avevano un ruolo giudiziario significativo, e i templi fungevano spesso da tribunali.

La nomina di giudici specifici per trattare i singoli casi risale al periodo babilonese, segnando un passo verso una maggiore specializzazione.

Una figura di straordinario interesse, che anticipa pratiche moderne, era quella dei Mashkim. Questi funzionari erano figure polivalenti, ricoprendo ruoli assimilabili a quelli di notaio, ufficiale giudiziario, giudice istruttore e, soprattutto, mediatore. Il loro compito primario era valutare il merito di una causa prima che questa arrivasse in tribunale. In questa fase preliminare, i Mashkim aiutavano le parti a risolvere i loro disaccordi in autonomia. Se la mediazione falliva, il caso procedeva verso il giudizio formale. Per svolgere la loro funzione, dovevano possedere qualità essenziali anche per un mediatore moderno: dovevano essere imparziali e neutrali, potendo solo formulare proposte che le parti erano libere di accettare o rifiutare. Fonti storiche indicano che il loro numero era fissato a 100.

In sintesi, il sistema sumero rappresenta un primo, fondamentale esempio di coesistenza tra giustizia divina, potere regio e meccanismi di mediazione pre-processuale. Esso crea un ponte ideale verso l’analisi del sistema cinese, dove l’ideale di armonia comunitaria giocherà un ruolo ancora più centrale.

2.2 Cina: la ricerca dell’armonia collettiva (hé)

Nelle prime società neolitiche cinesi, basate sull’agricoltura e su forti legami di clan, il valore supremo non era il diritto individuale, ma l’armonia collettiva (hé). La sopravvivenza del gruppo dipendeva dall’equilibrio e dalla cooperazione, un passato che Confucio avrebbe in seguito idealizzato. Secondo la sua filosofia, l’interesse della comunità e della famiglia doveva sempre prevalere su quello individuale. Il conflitto (lì) era visto non come uno scontro di diritti, ma come il prodotto di una cattiva educazione familiare, una vergogna che ricadeva sull’intero nucleo.

Questa concezione iniziò a mutare con l’affermarsi dell’agricoltura stanziale, che portò all’accumulo di ricchezza e alla nascita della proprietà privata. La conseguente stratificazione sociale creò una disuguaglianza strutturale e un’élite che necessitava di proteggere i propri interessi. Fu in questo contesto che nacque lo stato, non per preservare l’armonia, ma per gestire i conflitti tra interessi economici divergenti e per controllare una popolazione sempre più vasta e non più legata da vincoli di parentela.

Questa transizione diede origine a due approcci distinti alla giustizia, che avrebbero convissuto e si sarebbero fusi nel corso dei secoli:

Giustizia comunitaria (pre-statale): fondata sull’ideale dell’armonia, non mirava a punire, ma a ripristinare l’equilibrio. Le sanzioni più efficaci erano la pressione sociale e la vergogna (xiū) per aver deluso la famiglia e la comunità. La soluzione privilegiata era il risarcimento per compensare la vittima, in un’ottica correttiva e non punitiva.

Giustizia legalista (statale): con l’ascesa delle dinastie e la necessità di un controllo centralizzato, emerse la scuola legalista. La legge (fǎ) divenne uno strumento di potere per rafforzare lo stato. Questo sistema era caratterizzato da pene severissime (legge del taglione, mutilazioni), dalla colpa collettiva e dall’uso del terrore come deterrente.

La sintesi di questi due approcci si realizzò nel sistema imperiale, in particolare a partire dalla dinastia Han. Questo sistema ibrido (lǐ-fǎ) combinava la persuasione morale dei riti (lǐ), di matrice confuciana, con la coercizione di una struttura legale scritta e dettagliata (fǎ). La struttura era legalista, con codici e pene definite, ma l’applicazione era temperata dalla ricerca di una soluzione che preservasse, almeno formalmente, l’armonia sociale.

In conclusione, nonostante l’emergere di un potente apparato statale e di un sistema legale coercitivo, l’ideale dell’armonia collettiva è rimasto un faro etico e politico per millenni. Questa concezione di un ordine sociale che rispecchia un equilibrio più grande trova un parallelo significativo nella nozione di ordine cosmico presente in India.

2.3 India: la giustizia come riflesso del dharma cosmico

Il principale testo di riferimento per comprendere la giustizia nell’antica India è il Manava-Dharmasastra, noto come codice di Manù. È fondamentale precisare che non si tratta di un mero codice di leggi nel senso moderno, ma di un trattato onnicomprensivo sul dharma: l’ordine cosmico, il dovere, la legge morale e la giusta condotta che ogni individuo deve seguire.

L’approccio indiano alla giustizia era sorprendentemente psicologico. I versi 25 e 26 del codice di Manù istruiscono il giudice (pradvivaka) a “scoprire la mente degli uomini per mezzo dei segni esterni”. Egli doveva essere un vero e proprio “detective della psiche umana”, interpretando il tono della voce, il colore del volto, la postura e i gesti per cogliere l’ “intero pensiero” e smascherare la menzogna. Questo sistema anticipa di millenni i concetti moderni di analisi comportamentale, partendo dal presupposto che la falsità crei una dissonanza interiore che si manifesta inevitabilmente sul corpo.

Il re era il garante supremo del dharma, e il suo dovere era mantenere l’ordine e proteggere i sudditi. Per la risoluzione delle dispute, egli disponeva di quattro “upaya” (espedienti), da utilizzare in sequenza:

Sāma (conciliazione/persuasione): la prima e preferibile opzione, basata sul dialogo e la diplomazia.

Dāna (donazione/compenso): l’offerta di un risarcimento per chiudere pacificamente la disputa.

Bheda (divisione/seminare discordia): una tattica strategica per indebolire gli avversari.

Daṇḍa (punizione/forza): l’uso della forza militare come ultima ratio.

Il Sāma era considerato l’espediente più nobile, riflettendo un ideale di armonia che presenta forti analogie con il concetto cinese di Hé. La giustizia, quindi, non era solo l’applicazione di una norma, ma un atto volto a ripristinare un equilibrio che era al contempo sociale e cosmico. Un concetto simile di ordine universale che deve essere mantenuto sulla Terra si ritrova con straordinaria forza anche in Egitto, incarnato dalla dea Maat.

2.4 Egitto: la giustizia come mantenimento di Maat

Nel cuore della civiltà egizia non vi era un codice di leggi, ma un principio universale: Maat. Essa rappresentava l’ordine cosmico, la verità, la giustizia e l’equilibrio, la forza vitale che regolava il ciclo del Nilo, il moto delle stelle e la condotta umana. Il suo opposto era Isfet: il caos, la menzogna e l’ingiustizia. Il dovere fondamentale di ogni egiziano, dal faraone al più umile contadino, era preservare Maat e respingere Isfet. Un’ingiustizia non riparata era una vittoria del caos che minacciava l’intera società.

La struttura della giustizia egizia era una gerarchia sacra al servizio di questo principio.

Il Faraone era il “signore di Maat”, il garante supremo dell’ordine cosmico sulla Terra. Le sue decisioni non erano atti di un despota, ma espressioni di Maat, e amministrare la giustizia era un dovere religioso.

Il Visir, il più alto funzionario dello stato, era il “sacerdote di Maat” e il capo del sistema giudiziario. Le istruzioni a lui rivolte lo esortavano a giudicare con assoluta imparzialità, “allo stesso modo per il conosciuto e lo sconosciuto”.

I tribunali locali (Genbet), composti da notabili, gestivano le dispute quotidiane (contratti, eredità, piccoli furti). Il loro scopo primario era spesso la riconciliazione e il risarcimento, per ripristinare l’armonia sociale in accordo con Maat.

Un esempio emblematico di giustizia pratica al servizio di Maat era il lavoro degli Arpenodapti (“tiratori di corda”; poi agrimensori nel mondo romano ed infine geometri nella società moderna). Ogni anno, le inondazioni del Nilo cancellavano i confini dei campi. Questi tecnici, utilizzando corde e principi geometrici, ripristinavano i confini. Questo non era un mero atto tecnico, ma un atto di giustizia sacro, fondamentale per prevenire i conflitti sulla terra e ristabilire letteralmente l’ordine di Maat sul territorio.

La concezione della giustizia era profondamente influenzata dal giudizio dell’aldilà, la psicostasia (pesatura del cuore). Questa credenza spiega la totale assenza di avvocati nella società egizia: ogni individuo era l’unico responsabile delle proprie azioni e avrebbe dovuto giustificarle da solo davanti al tribunale di Osiride. Durante questo giudizio ultraterreno, il cuore del defunto veniva pesato su una bilancia contro la piuma di Maat. Per superare la prova, il defunto doveva recitare le 42 confessioni negative (“Non ho rubato”, “Non ho calunniato”), un vero e proprio codice etico che guidava la condotta in vita per rimanere in armonia con Maat.

In conclusione, la giustizia egizia era intrinsecamente religiosa e cosmica, un dovere sacro per mantenere l’equilibrio del mondo. Questo legame indissolubile con il divino inizia a incrinarsi nel mondo greco, dove la giustizia diventa progressivamente un affare più terreno, un pilastro della vita civica della polis.

2.5 Grecia: dalla vendetta privata alla giustizia del popolo

Il percorso della giustizia in Grecia, e in particolare ad Atene, rappresenta un’evoluzione paradigmatica dalla vendetta privata a un sistema fondato sulla legge scritta e sull’arbitrato pubblico, pur senza mai abbandonare completamente la sua natura privatistica.

Nel periodo arcaico, la risoluzione dei conflitti era affidata a due meccanismi principali:

La vendetta (dikē): era il diritto e il dovere del gruppo familiare (genos) di farsi giustizia da sé. L’atto, indipendentemente dall’intenzione, contaminava la comunità e richiedeva una purificazione.

L’accordo con risarcimento (poinē o aidesis): la famiglia offesa poteva astenersi dalla vendetta in cambio di un risarcimento in beni o denaro. Si trattava di un vero e proprio contratto privato, la cui esecuzione era garantita dall’onore e dalla parola data. La comunità, come illustrato nella celebre scena dello scudo di Achille nell’Iliade, non imponeva la giustizia ma agiva da arbitro e legittimava la soluzione concordata tra le parti.

La “grande svolta” avvenne nel VII secolo a.C. con l’opera di legislatori come Dracone ad Atene e Zaleuco di Locri in Magna Grecia. La codificazione scritta delle leggi sottrasse la giustizia all’arbitrio delle aristocrazie, che gestivano un diritto orale. La legge divenne pubblica, certa e uguale per tutti. Zaleuco, in particolare, introdusse il principio di pene fisse e commisurate al reato, eliminando la discrezionalità del giudice e ponendo le basi per un’oggettività del diritto. È a lui che la tradizione attribuisce l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter intentare una causa.

Il sistema giudiziario dell’Atene classica (V-IV sec. a.C.) sviluppò caratteristiche uniche, volte a promuovere la concordia (homonoia) e a disincentivare il contenzioso.

Nella fase preliminare (anakrisis), era previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione (diallage).

Ogni cittadino a 59 anni doveva prestare un anno di servizio civico obbligatorio come dieteta (arbitro pubblico).

Esistevano disincentivi economici (parastasis, itēmoria) per scoraggiare le liti temerarie, come multe salate per chi abbandonava un processo o non otteneva un quinto dei voti della giuria.

Il carattere distintivo della giustizia greca era la sua natura ibrida: l’iniziativa era sempre privata (non esisteva un pubblico ministero), ma la sua amministrazione era un affare pubblico. Soprattutto, a differenza di altre civiltà, la giustizia non era amministrata da sacerdoti, re o burocrati, ma dal popolo sovrano attraverso giurie popolari estratte a sorte. È fondamentale notare che le leggi non erano dottrina consolidata, ma venivano trattate come un “mezzo di prova” (un mezzo di prova). I logografi, gli oratori che scrivevano le arringhe per le parti, come riportano le fonti, “se le inventavano di sana pianta” per persuadere la giuria, evidenziando la natura retorica e non professionalizzata della giustizia ateniese.

Il modello ateniese rappresenta quindi una via originale, un compromesso tra l’istinto arcaico della vendetta e l’ideale democratico della legge. La riconciliazione era considerata la vera vittoria per la polis, e il processo un’extrema ratio. Un’evoluzione diversa avverrà a Roma, dove il diritto si professionalizzerà in modo inedito, diventando una vera e propria scienza laica.

2.6 Roma: l’evoluzione dal sacro al secolare nel diritto

Alle origini, la giustizia a Roma non era un affare di giudici, ma di dèi. Si fondava sui mores maiorum, i costumi degli antenati, un insieme di obblighi morali come la pietas (rispetto verso dèi e famiglia), la fides (lealtà alla parola data) e il pudor (la vergogna per la violazione della norma). L’obiettivo primario era mantenere la pax deorum, la pace con le divinità. In questo contesto, chi non cercava la conciliazione commetteva un’offesa religiosa. I pontefici, in qualità di sacerdoti, erano gli unici depositari e interpreti di questo sapere sacro-legale.

La pubblicazione delle XII tavole (circa 450 a.C.) segnò il momento di svolta fondamentale. La codificazione scritta trasformò il diritto da un sapere segreto e aristocratico a un sistema pubblico, certo e conoscibile da tutti. Questo processo avviò una progressiva laicizzazione del sistema legale, che portò alla nascita del ceto dei giureconsulti, esperti laici che, attraverso i loro pareri (responsa), costruirono l’imponente architettura del diritto romano classico.

Anche le figure centrali del processo romano riflettevano questa particolare evoluzione e differivano notevolmente dai loro omologhi moderni.

Lo iudex non era un giurista di professione, ma un cittadino stimato, scelto come arbitro per decidere sui fatti della causa, basandosi sul buon senso.

Il patronus (come Cicerone) non era un rappresentante legale con una procura, ma un oratore influente che “parlava a favore” di una parte, usando la sua abilità retorica per persuadere lo iudex.

Roma sviluppò una straordinaria varietà di figure dedicate alla mediazione e alla conciliazione, testimoniando la centralità di queste pratiche nella vita sociale e commerciale:

Conciliatio: termine usato per l’armonia religiosa e coniugale.

Negotiatio: l’attività di mediazione e trattativa tra commercianti, banchieri e finanzieri.

Mediatio / proxeneta: figura che metteva in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, simile al moderno mediatore d’affari.

Disceptatio domestica / disceptator: una forma di conciliazione valutativa, spesso condotta da un amico, un parente o un giureconsulto per risolvere le liti in ambito privato. Il disceptator era un “moderatore del fatto e della decisione”.

Interpres: un conciliatore a pagamento.

Sequester pacis: un conciliatore che poteva agire anche come depositario giudiziario.

Publicae gratiae sequester: un mediatore che interveniva in conciliazioni ufficiali di grande rilevanza, come quelle tra patrizi e plebei.

La natura del processo romano era prevalentemente privata. La citazione in giudizio (vocatio in ius) era un atto privato: l’attore doveva letteralmente trovare il convenuto in un luogo pubblico e intimargli di seguirlo. Le notevoli difficoltà pratiche di questa procedura, unite a un forte senso dell’onore, incoraggiavano fortemente il ricorso a tentativi di conciliazione domestica (disceptatio inter paretes). Questa preferenza per la via privata è resa vividamente comprensibile dalla descrizione critica che Macrobio fa del iudex romano, spesso descritto come ubriaco, annoiato, più interessato al cibo che alla giustizia e incline a orinare nelle viuzze mentre si reca al foro.

In conclusione, Roma, pur sviluppando il sistema giuridico più laico, tecnico e professionalizzato del mondo antico, ha sempre mantenuto la conciliazione come un pilastro fondamentale della risoluzione delle controversie, relegando il processo formale al ruolo di extrema ratio.

2.7 Dalla vendetta al perdono negoziato: il Kanun albanese e le radici della mediazione moderna

Un capitolo fondamentale nella storia della gestione dei conflitti, che funge da ponte tra le consuetudini antiche e la teoria moderna, è rappresentato dal kanun delle montagne albanesi. Le sue radici affondano nella cultura illirica, fondata sul principio che “tutti gli uomini sono uguali e buoni” e che, di conseguenza, nessun uomo può giudicare un altro senza il suo consenso. In un tale sistema, l’unica risposta a un’offesa grave era la vendetta di sangue (gjakmarrja), un dovere d’onore.

Una svolta cruciale avvenne a metà del XV secolo. I due condottieri albanesi, Scanderbeg e Lek Dukagjin, dovettero unire le forze contro l’impero ottomano. Scanderbeg, influenzato dall’umanesimo occidentale, perdonò un suo luogotenente traditore e propose di inserire nel Kanun la possibilità del perdono (falja). Dopo un acceso dibattito, si raggiunse un negoziato storico: il perdono fu concesso, ma a una condizione richiesta da Dukagjin: la vendetta, se scelta, poteva essere estesa a tutti i parenti maschi dell’offensore.

Questo compromesso diede vita a una nuova dinamica sociale: accanto alla vendetta, nacque la possibilità di un accordo mediato da “buoni amici” (miq të mirë). Questi mediatori non imponevano una soluzione, ma facilitavano un dialogo per riparare l’onore leso ed evitare lo spargimento di sangue. Il loro ruolo era cruciale per trasformare un conflitto potenzialmente mortale in una riconciliazione.

Questa antica pratica consuetudinaria ebbe un’influenza decisiva e diretta sulla nascita della mediazione moderna. Nel 1765, il filosofo dell’illuminismo tedesco Christian Wolff, affascinato dalle prassi descritte nel kanun, ne tradusse i principi in un sistema filosofico-giuridico. Fu Wolff a fornire la prima definizione moderna e sistematica di mediatore e di mediazione, codificando i principi fondamentali che ancora oggi guidano la pratica: l’imparzialità, l’autodeterminazione delle parti, la volontarietà del processo e il divieto per il mediatore di imporre soluzioni. Il kanun, quindi, non è solo una reliquia storica, ma la fonte diretta da cui l’illuminismo attinse per formulare le basi teoriche della mediazione contemporanea.

3.0 Analisi comparata: similitudini e divergenze strutturali

Dopo aver esaminato i singoli sistemi di giustizia, è ora possibile procedere a un’analisi trasversale. Questo approccio comparativo ci permetterà di superare le specificità culturali per identificare i modelli ricorrenti, le similitudini sorprendenti e le differenze fondamentali nell’approccio alla risoluzione dei conflitti. Metteremo a confronto la fonte dell’autorità giuridica, gli attori principali del sistema e i meccanismi di risoluzione privilegiati.

3.1 La fonte dell’autorità giuridica: divinità, comunità o stato?

Un primo, fondamentale elemento di differenziazione riguarda la fonte da cui promana la legittimità della legge e della giustizia. Possiamo identificare tre modelli principali:

Ordine divino e cosmico: in Egitto, India e nella Roma arcaica, la giustizia era un’emanazione diretta di un ordine superiore. In Egitto, un’ingiustizia era una violazione di Maat, un atto che rafforzava il caos (Isfet) e minacciava l’equilibrio dell’universo. In India, la legge era un riflesso del dharma, e il suo rispetto era un dovere cosmico. A Roma, prima della laicizzazione, erano i mores maiorum a dettare la condotta per mantenere la pax deorum. In questi contesti, l’offesa non era solo contro un individuo, ma contro l’intero ordine religioso e cosmico.

Comunità e tradizione: in altri sistemi, l’autorità derivava primariamente dalla comunità e dalle sue norme non scritte. Nella Cina pre-statale, la giustizia era mantenuta attraverso la pressione sociale, l’ideale di armonia (hé) e la paura della vergogna (xiū). Nella Grecia arcaica, il sistema si basava sulla vendetta familiare (dikē), un meccanismo regolato e legittimato dal consenso della comunità, che agiva più da arbitro che da impositore.

Lo stato e la legge scritta: l’ascesa di strutture politiche centralizzate segnò una svolta epocale. La legge divenne uno strumento di potere dello stato. L’approccio legalista cinese (fǎ) usava pene draconiane per rafforzare l’autorità centrale. Questa transizione fu guidata dal passaggio all’agricoltura stanziale e dall’emergere della proprietà privata, che crearono una disuguaglianza strutturale e necessitarono di un potere centralizzato per proteggere gli interessi delle élite. In Grecia, la codificazione scritta delle leggi da parte di Dracone sottrasse la giustizia all’arbitrio aristocratico, rendendola certa e pubblica. A Roma, le XII tavole ebbero un effetto simile, trasformando un diritto sacro e segreto in un diritto laico e conoscibile da tutti i cittadini.

3.2 Gli attori della giustizia: sacerdoti, burocrati, anziani e cittadini

La diversità nelle fonti di autorità si riflette direttamente sulla natura di coloro che erano chiamati ad amministrare la giustizia. La seguente tabella riassume i principali attori giudiziari in ciascuna civiltà.

CiviltàPrincipali figure giudiziarie
SumerRe, sacerdoti (nei templi-tribunali), assemblea degli anziani (lukal), mashkim (mediatori pre-processuali).
EgittoFaraone (garante di maat), visir (capo del sistema giudiziario), tribunali locali (qenbet) composti da notabili.
IndiaRe (garante del dharma), giudici (pradvivaka) specializzati nell’analisi psicologica.
CinaFunzionari e burocrati dell’apparato statale imperiale.
GreciaPopolo sovrano (giurie popolari estratte a sorte), dieteti (arbitri pubblici).
RomaPontefici (in epoca arcaica), giureconsulti laici, iudex (cittadino privato come arbitro dei fatti).

Dalla tabella emergono chiare differenze strutturali. Da un lato, abbiamo sistemi a guida sacerdotale e regale, come in Egitto e Sumer, dove la giustizia è strettamente legata al potere religioso e monarchico. Dall’altro, troviamo sistemi burocratici, come nella Cina imperiale, dove la giustizia è uno strumento dell’amministrazione statale. Infine, spiccano i modelli a partecipazione civica, unici nel mondo antico: la Grecia, con la sua democrazia diretta esercitata attraverso le giurie popolari, e in parte Roma, dove un cittadino privato (lo iudex) era chiamato a decidere sulla base dei fatti.

3.3 I meccanismi di risoluzione: il primato della conciliazione

Nonostante le profonde differenze strutturali, emerge una sorprendente similitudine: quasi tutte le civiltà antiche consideravano il processo formale come un’extrema ratio, una soluzione da evitare se possibile. La conciliazione e la mediazione erano quasi universalmente privilegiate come il metodo primario per risolvere le dispute.

In Sumer, i mashkim avevano il compito esplicito di aiutare le parti a trovare un accordo prima di andare in tribunale.

In India, il sāma (conciliazione) era il primo e più nobile degli espedienti a disposizione del re.

In Egitto, i tribunali locali qenbet cercavano primariamente la riconciliazione per ripristinare l’armonia sociale.

In Grecia, il tentativo di diallage (conciliazione) era una fase obbligatoria del procedimento ateniese.

A Roma, le difficoltà della vocatio in ius e il forte senso dell’onore spingevano alla disceptatio domestica, la conciliazione privata.

Questa preferenza per la conciliazione era motivata da due fattori principali. In primo luogo, era profondamente legata agli ideali culturali di armonia sociale (l’hé cinese, l’homonoia greca, la pax romana). Un contenzioso formale creava fratture permanenti nel tessuto sociale, mentre un accordo amichevole lo ricuciva. In secondo luogo, c’erano ragioni pratiche: il processo era costoso, incerto e socialmente disgregante. La conciliazione rappresentava una via più rapida, economica e sostenibile per la comunità.

4.0 La traiettoria evolutiva: dalla comunità allo stato, dal divino al laico

Riprendendo la tesi centrale di questo articolo, le analisi condotte finora ci permettono di sintetizzare le prove emerse e di tracciare con maggiore chiarezza la traiettoria evolutiva dominante della giustizia nel mondo antico. Sebbene ogni civiltà abbia seguito un percorso unico, è possibile identificare due macro-tendenze che, intrecciandosi, hanno plasmato il passaggio dai sistemi arcaici a quelli classici: la secolarizzazione dell’autorità legale e la sua centralizzazione nelle mani dello stato.

Il passaggio dal divino al secolare

La prima grande trasformazione riguarda la progressiva separazione dell’autorità legale dalla sfera puramente religiosa. Inizialmente, la legge non era distinguibile dal precetto divino. A Sumer, vediamo questo passaggio simboleggiato dal mito: si passa dall’ordine collaborativo della dea Inanna all’ordine gerarchico imposto dal dio Marduk, che prelude ai codici regi scritti. L’esempio più limpido di questa evoluzione è però quello di Roma. Qui, l’autorità legale si sposta in modo tangibile dai pontefici, custodi di un sapere sacro e segreto, ai giureconsulti laici, esperti di un ius civile pubblico e razionale. La legge, pur mantenendo un fondamento morale, diventa una scienza umana, un prodotto della ragione e della tecnica giuridica.

Il passaggio dal comunitario allo statale

La seconda traiettoria, parallela e connessa alla prima, è il passaggio dal controllo sociale informale, gestito dalla comunità, alla giustizia amministrata e imposta dallo stato. Nelle società arcaiche, come quella greca omerica o quella cinese neolitica, il conflitto era gestito all’interno del gruppo attraverso meccanismi come la vendetta regolamentata o la pressione sociale. Con l’aumento della complessità sociale e la concentrazione del potere, lo stato avocò a sé il monopolio della giustizia. L’imposizione di codici scritti (come quelli babilonesi o le leggi di Dracone), la creazione di tribunali statali e l’applicazione di pene standardizzate (come nel sistema legalista dell’impero cinese) sono tutte manifestazioni di questo processo. La giustizia non è più un affare privato da negoziare, ma una funzione pubblica da amministrare per garantire l’ordine e il controllo centrale.

Questa doppia evoluzione, pur con eccezioni e percorsi non lineari, rappresenta la tendenza storica dominante che ha gettato le basi per i moderni sistemi giuridici. La giustizia, nata come un dovere religioso e comunitario, si è trasformata in un diritto amministrato da un potere statale laico e centralizzato.

5.0 Conclusione: l’eredità dei sistemi giuridici antichi

L’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico ha rivelato un panorama di straordinaria complessità, caratterizzato da un sistema ibrido in cui processo formale e risoluzione negoziata hanno sempre convissuto. Abbiamo osservato come la ricerca dell’armonia e la preferenza per la conciliazione fossero elementi comuni a culture distanti, da Roma alla Cina. Al contempo, sono emerse divergenze fondamentali riguardo alla fonte della legge (divina, comunitaria o statale), al ruolo degli attori (sacerdoti, cittadini, burocrati) e al grado di professionalizzazione del diritto.

L’eredità di questi sistemi è ancora profondamente radicata nel nostro pensiero giuridico. L’ideale di uguaglianza dei cittadini di fronte a una legge scritta trova la sua prima affermazione in Grecia. La necessità di un diritto certo, pubblico e razionale, sviluppato da esperti laici, è il grande lascito di Roma. L’importanza cruciale della mediazione come strumento per preservare le relazioni, un’idea oggi al centro delle moderne ADR, era un principio già praticato in quasi tutte le culture, dai Mashkim sumeri ai disceptatores romani.

Tuttavia, la scoperta più significativa di questo percorso è che le radici della mediazione moderna non sono solo una generica eredità diffusa, ma affondano in un preciso momento storico e filosofico. La pratica della composizione dei conflitti, evolutasi per millenni, trova il suo punto di svolta nel kanun albanese, dove il negoziato tra vendetta e perdono istituzionalizza la figura del mediatore come garante della pace e dell’onore. È questa tradizione consuetudinaria che, filtrata attraverso il pensiero dell’illuminismo e l’opera di Christian Wolff, viene trasformata nei principi universali di autodeterminazione, imparzialità e volontarietà che oggi definiscono la mediazione. La storia del diritto si rivela così non solo come il racconto della tensione tra ordine imposto ed equità negoziata, ma come un percorso che, da Sumer a Roma e attraverso le montagne albanesi, ha condotto alla codificazione di uno degli strumenti più raffinati per la convivenza civile.

Epoca o CiviltàFigura o IstituzioneTipologia di InterventoCaratteristiche PrincipaliConcetto di Giustizia/ArmoniaBase Filosofica o NormativaBase Filosofica o Normativa
Antiche Civiltà (Sumeri, 4500-1900 a.C.)MashkimMediazione e conciliazione preventivaSoggetti con molteplici funzioni (notaio, ufficiale, mediatore) che valutavano il merito prima del tribunale.Risoluzione autonoma dei disaccordi per evitare il giudizio; imparzialità e neutralità.Prassi sumere; i Mashkim potevano solo fare proposte non vincolanti.Alta efficacia nel filtrare le liti prima del Re; fondamento storico della mediazione moderna.
Cina Antica (5000 a.C. – Era Imperiale)Anziani del clan / Tàibǎo (Gran Tutore)Mediazione comunitaria e ritualeForte pressione sociale, biasimo della famiglia, risarcimento piuttosto che pena.Hé (Armonia collettiva); l’interesse della comunità prevale sull’individuale.Confucianesimo (Lǐ – Riti) vs Legalismo (Fǎ – Legge).Estremamente elevata; ancora oggi la Cina concilia circa il 69% delle mediazioni (12,8 milioni di casi).
India Antica (II sec. a.C. – II sec. d.C.)Duta (Ambasciatore) / Pradvivaka (Giudice)Sāma (Conciliazione/Persuasione)Analisi strategica e comunicazione non verbale (lettura dei segni e del volto).Dharma (ordine cosmico e sociale); la verità è nascosta nella psiche umana.Manava-Dharmasastra (Codice di Manù); teoria dei quattro Upaya (espedienti).Efficace per mantenere l’ordine sociale gerarchico; Sama considerato l’espediente più nobile.
Antico EgittoFaraone / Visir / ArpenodaptiMediazione e ripristino dei confiniUso della geometria per prevenire conflitti agrari; assenza di avvocati (responsabilità personale).Maat (Verità, Equilibrio, Ordine) vs Isfet (Caos).Decreti reali e 42 confessioni negative per il giudizio dell’aldilà.Stabilità millenaria del sistema sociale basata sulla percezione divina della giustizia.
Grecia Antica (Atene, V-IV sec. a.C.)Dieteti (Arbitri Pubblici)Arbitrato e conciliazione obbligatoriaCittadini di 59 anni che tentano la conciliazione; se fallisce emettono un lodo appellabile.Homonoia (Concordia); disincentivo del contenzioso tramite cauzioni (parastasis).Legislazione di Solone e Dracone; influenza di Pitagora (Zaleuco di Locri).Efficace nel ridurre le liti temerarie grazie a sanzioni pecuniarie pesanti.
Antica RomaDisceptatores domestici / Sequester pacisDisceptatio (Conciliazione valutativa)Tentativi domestici gratuiti dalle 6 del mattino; moderazione del fatto e della decisione.Pax Deorum e Mores Maiorum (Fides, Pietas); la conciliazione come rito necessario.XII Tavole; Ius Civile; Digesto di Giustiniano.La conciliazione era l’approccio preferito (extrema ratio il processo) fino alle restrizioni di Caligola.
Albania (dal XV secolo)Mediatori / BurrnesheMediazione per riparare l’onoreIntroduzione del perdono per evitare la vendetta di sangue (Gjakmarrja); tregua (Besa).Uguaglianza e onore; ‘L’onore non si compensa con i beni ma col sangue o col perdono’.Kanun di Lek Dukagjin.Fondamentale per la sopravvivenza sociale in assenza di tribunali statali fino al 1928.
Età dei Lumi (1765)Christian Wolff (Filosofo)Mediazione modernaDefinizione dei principi di imparzialità, volontarietà e autodeterminazione.Assopire le ingiurie e guardare al futuro senza attribuire torti o ragioni.Jus naturae methodo scientifica pertractatum.Base teorica per tutte le moderne leggi sulla mediazione civile.
Età Moderna (USA, 1981 – oggi)Fisher, Ury e Patton (Harvard)Negoziato di Princìpi (Metodo Harvard)Separazione persone-problema, focus sugli interessi, generazione di alternative, criteri oggettivi.Soluzione win-win; superamento della negoziazione dura o morbida.Harvard Negotiation Project; ‘Getting to Yes’.Standard globale; porta a tassi di successo oltre il 50% quando le parti proseguono oltre il primo incontro.
Italia (2023-2025)Mediatore Civile / Organismi di MediazioneMediazione obbligatoria e demandataDigitalizzazione elevata (49% online); condizione di procedibilità per molte materie.Deflazione del contenzioso e cultura della pacificazione sociale.D.Lgs. 28/2010; Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).Tasso di successo del 52,7% in caso di prosecuzione; forte impatto digitale ma ancora molto formalismo (85%).

Un pensiero riguardo “Tra ordine cosmico e legge dello stato: un’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico

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