Cenni in merito alla legge sull’arbitrato cinese


La Cina ha una legge sull’arbitrato dal 1° settembre 1995 (Clicca qui http://www.bjac.org.cn/korea/2_3_2.htm)

Si tratta di un articolato poderoso di 80 precetti.

Mi limito qui a riportare le prescrizioni che mi sembrano più rilevanti.

Non sono suscettibili di arbitrato le questioni in materia di matrimonio, adozione, tutela, amministrazione di sostegno e di successione (art. 3 c. 1).

La pubblica amministrazione è tenuta ad andare in arbitrato a sensi della legge sull’arbitrato (art. 3 c. 2).

La controversia sarà risolta in modo equo e ragionevole (art. 7).

Gli arbitri che possono essere da uno a tre (art. 30): devono avere più di 8 anni di esperienza di lavoro nel campo dell’arbitrato, più di 8 anni di esperienza come avvocato, più di 8 anni di esperienza come giudice; inoltre devono possedere una laurea nel campo della formazione giuridica e della ricerca giuridica (art. 13).

Il Collegio arbitrale deve essere indipendente da ogni organo amministrativo ed anche i membri del Collegio devono essere indipendenti tra di loro (art. 14).

La convenzione d’arbitrato o la clausola compromissoria devono avere forma scritta e devono essere sottoscritte dalle parti (art. 16).

La domanda di arbitrato deve specificare i seguenti elementi (art. 24):
3. nome e sesso delle parti, età, professione, datore di lavoro, e indirizzo,
2. Denominazione sociale della persona giuridica, indirizzo della sede, nome e titolo del legale rappresentante o del principale responsabile,
3. oggetto e ragioni della controversia,
4 la richiesta motivata di assunzione probatoria, i nomi e gli indirizzi dei testimoni,

L’attivante può chiedere di rinunciare alla domanda o di modificarla (art. 27).

In arbitrato può tenersi udienza oppure il procedimento si può svolgere tramite il mero scambio di documenti (art. 39).

Il tribunale può disporre prove d’ufficio, se ritenuto necessario (art. 43).

Può partecipare alla seduta arbitrale anche un perito (art. 44).

Le sedute devono essere verbalizzate o registrate (art. 48).

Se le parti decidono di mediare il Collegio si deve adeguare alla decisione. IL lodo arbitrale che sussume l’accordo ha lo stesso valore di una decisione (art. 51).

Le parti hanno 30 giorni dalla notifica del lodo per chiedere che siano corretti errori di calcolo od omissioni (art. 56).

Il lodo ha forza di legge a decorrere dalla data di emissione (art. 57).

L’azione di annullamento del lodo va presentata entro 6 mesi dalla data di ricezione (art. 59).

Se il lodo viene annullato dal Tribunale del popolo il collegio arbitrale è tenuto ad emettere un nuovo lodo (art. 61).

Chi non adempie al lodo subisce l’esecuzione che ai sensi del codice di procedura civile l’adempiente può chiedere al Tribunale del popolo (art. 62)

L’accollo delle spese dell’arbitrato è determinato dalle parti. Il tariffario deve essere approvato dalla competente autorità (art. 76).

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