Una norma efficace per incentivare le mediazioni e le conciliazioni

Ci viene dalla Spagna ed in particolare dalla Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Siamo dunque nell’ambito della norma processuale che in oggi regola la conciliazione e la mediazione del lavoro che come strumenti preventivi sono obbligatori, salvi i casi di dispensa dal tentativo, nel paese iberico.

Davvero efficaci appaiono le conseguenze per chi non partecipa alla conciliazione o alla mediazione (art. 66): sarebbe opportuno che anche il legislatore italiano prendesse spunto da questa disciplina per fronteggiare il mal costume della mancata partecipazione.

Si prevede dunque dalla fine del 2011 che la partecipazione personale dei litiganti alla conciliazione o alla mediazione è obbligatoria e si dispone un diverso trattamento a seconda che l’assente sia l’attivante od il chiamato.

Se non partecipa l’attivante che abbia ritualmente convocato il chiamato e che non adduca per l’assenza una giusta causa, il procedimento viene archiviato e si considera che la domanda non sia mai stata presentata.

Se non partecipa il chiamato ritualmente citato, si rilascerà una certificazione che la chiamata è stata senza effetto, ed inoltre il giudice od il tribunale imporranno a chi non ha partecipato senza una giustificazione i costi processuali, inclusi gli onorari, sino al limite di 600 €, dell’avvocato o del graduado social[1]che sia intervenuto a tutela della controparte, e ciò se la sentenza dovesse coincidere essenzialmente con la pretesa espressa nella domanda di conciliazione o di mediazione (3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación).

.


[1] In Spagna c’è questa figura che assiste le parti davanti al tribunale del lavoro e che è un esperto di diritto del lavoro, ma non è un avvocato.