L’arbitrato in pillole: Slovenia


Vediamo in sintesi i principali contenuti dell’arbitrato sloveno che è regolato dall’Arbitration Act del 5 maggio 2008.

La legge stabilisce che i cittadini sloveni possono partecipare ad un arbitrato estero solo se non c’è una competenza esclusiva del tribunale sloveno[1]: così non potrebbero andare in arbitrato questioni matrimoniali.

Un accordo arbitrale è un accordo tra le parti per presentare in arbitrato tutte o alcune controversie che sono sorte tra loro o che possono sorgere in relazione a qualsiasi rapporto contrattuale o extracontrattuale.

L’accordo arbitrale:

a) può riguardare solo un credito pecuniario: altre materie possono oggetto di convenzione solo se si possono tradurre in un credito pecuniario;

b) può essere stipulato da persone fisiche e giuridiche anche pubbliche, compreso lo Stato[2].

c) può assumere la forma di una clausola compromissoria all’interno di contratto oppure può nascere come accordo indipendente.

d) deve intervenire per iscritto[3].

Se vi è un accordo arbitrale il giudice deve dichiarare inammissibile l’azione giudiziaria a meno che lo stesso non sia valido, non sia scaduto o non possa essere soddisfatto. La clausola va però opposta nella prima difesa[4].

Al giudice non sono però mai preclusi i poteri temporanei e ciò anche se il processo arbitrale si celebri all’estero[5].

Il numero degli arbitri è stabilito dalle parti: in difetto il collegio arbitrale è formato da tre soggetti[6]; gli arbitri sono soggetti a ricusazione se sono parziali e non indipendenti[7].

Se una delle parti non si presenta all’udienza o non richiede un’istruzione probatoria, il collegio decide allo stato degli atti[8].

Il collegio arbitrale decide ex bono et aequo solo se richiesto dalle parti[9]. In ogni caso deve tener conto del contenuto del contratto e delle pratiche commerciali[10].

Il lodo è emesso per iscritto[11] a maggioranza, se le parti non dispongono diversamente, ma può essere emesso anche dal solo presidente se lo dispongono le parti[12].

Se le parti si accordano il collegio pone fine all’arbitrato e se l’accordo non è contrario all’ordine pubblico, su richiesta delle parti,  può essere recepito nel lodo stesso che in tal caso ha lo stesso effetto di un lodo che decida nel merito[13].

Entro 30 giorni (prorogabili dal tribunale arbitrale) le parti possono chiedere al collegio di correggere il lodo da errori materiali, di integrare il lodo, di fornire una interpretazione parziale. Il Tribunale arbitrale può correggere il lodo arbitrale d’ufficio nello stesso termine[14].

Si riconosce il lodo arbitrale come equivalente ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale ordinario[15].


[1] Art. 5.

[2] Art. 4.

[3] Art. 10.

[4] Art. 11.

[5] Art. 12.

[6] Art. 13.

[7] Art. 15.

[8] Art. 29 c. 3.

[9] Art. 32 c. 3.

[10] Art. 32 c. 4.

[11] Art. 35.

[12] Art. 33.

[13] Art. 34.

[14] Art. 37.

[15] Art. 38.

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