La recente pubblicazione del Rule of Law Index 2025 a cura del World Justice Project offre un quadro illuminante, e per certi versi impietoso, dello stato della giustizia civile nei vari angoli del pianeta. Questa classifica non si limita a restituire un semplice podio, bensì scompone il funzionamento dei sistemi giudiziari in sette fattori fondamentali, accompagnandoli con dati sulla spesa pubblica: un vero e proprio strumento diagnostico per chi vuole capire, e cambiare, la giustizia.
Il primato del Nord Europa: dove la Giustizia è una garanzia
In cima alla classifica troviamo un gruppo compatto di Paesi nordici – Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia – affiancati dai Paesi Bassi e dalla Germania. Il denominatore comune? Integrità cristallina, efficienza nei tempi, prevedibilità delle decisioni e un sistema accessibile a tutti. Qui la corruzione è un’eccezione rara e lo Stato di diritto non è uno slogan, ma la bussola quotidiana. Non a caso, questi sistemi sono il pilastro su cui si fondano economie forti e società coese: una lezione che parla chiaro anche al di là delle Alpi.
Italia, il grande malato: tanta spesa, poca esecuzione
Scorrendo la classifica, la posizione dell’Italia – 53esima su 143 nazioni, con un punteggio di 0,563 – suona come un campanello d’allarme per tutti gli operatori del diritto. La macchina della giustizia civile italiana appare ingolfata in tre nodi cruciali:
• Esecuzione delle sentenze: l’Italia registra uno dei risultati peggiori d’Europa occidentale. Anche dopo aver vinto una causa, ottenere il rispetto della decisione del giudice è spesso un percorso a ostacoli, lungo e incerto.
• Tempi biblici: la lentezza cronica dei processi è ormai proverbiale, con punteggi che la collocano tra gli ultimi posti, superata persino da Paesi con economie e strutture giudiziarie meno sviluppate.
• Elevata spesa pubblica, risultati scadenti: nonostante un esborso pro capite tra i più alti, l’efficienza non decolla. Il proverbio “tanto fumo e poco arrosto” calza a pennello: si spende molto per un servizio che restituisce poco in termini di rapidità ed efficacia.
Eppure, qualche segnale di positività si intravede nei fattori legati all’integrità e all’assenza di discriminazioni – segno che la giustizia italiana, pur tra mille difficoltà, mantiene un certo rigore formale. Ma è troppo poco per invertire la rotta.
Confronti istruttivi e modelli da seguire
La classifica offre anche spunti per riflettere sulle strade virtuose percorribili:
• Singapore e Germania svettano per efficienza, dimostrando che la rapidità può andare a braccetto con la qualità delle decisioni.
• Estonia e Repubblica Ceca insegnano che un sistema efficace non richiede necessariamente spese faraoniche, ma scelte strategiche e gestione oculata.
• Al contrario, alcuni paesi dell’est Europa spendono percentuali elevatissime del PIL in giustizia, senza uscire dal pantano dell’inefficienza: segno che investire non basta, se mancano riforme strutturali.
Un bilancio: urgenza di cambiamento, oltre i semplici investimenti
Il verdetto dell’Index è inequivocabile: la qualità della giustizia civile è specchio dello sviluppo di una nazione. Per l’Italia, la vera sfida non è soltanto reperire più risorse, bensì gestirle meglio, puntando su:
1. Riduzione dei tempi processuali;
2. Riqualificazione della fase esecutiva delle sentenze;
3. Adozione di modelli efficienti già sperimentati con successo nel Nord Europa e in alcuni Paesi emergenti.
In definitiva, il dossier non lascia spazio a dubbi: servono riforme strutturali, coraggiose e tempestive. Come recita un vecchio detto italiano, “il tempo è galantuomo”… ma nella giustizia, aspettare non è più un’opzione.
Un interrogativo ha ispirato questo contributo: esiste un filo rosso che lega l’evoluzione dei sistemi giuridici di composizione delle controversie alla produzione letteraria dei vari secoli?
La risposta è affermativa e sorprendente. La storia del diritto e quella della letteratura non sono due strade parallele, ma i due binari intrecciati su cui viaggia la civiltà umana nella sua ricerca incessante di ordine e significato. Entrambe riflettono, interpretano e a volte anticipano i cambiamenti sociali, offrendo l’una gli strumenti pratici, l’altra il linguaggio emotivo per comporre le dissonanze dell’esistenza.
Il Novecento, secolo della frantumazione delle certezze assolute, ha rappresentato per entrambe una rivoluzione copernicana: il diritto ha smesso di imporre dall’alto soluzioni precostituite per diventare un facilitatore del dialogo, mentre la letteratura ha abbandonato l’idea di una verità unica per dare voce alla moltitudine di prospettive individuali, celebrando la complessità.
Questo viaggio attraverso i secoli si sviluppa lungo tre assi fondamentali:
Dal collettivo all’individuo: Si passa dalla difesa dell’onore del clan alla tutela dei bisogni e delle relazioni della persona.
Dal rito, alla scienza, alla negoziazione: l’evoluzione procede da formule sacrali, a procedure razionali universali, fino a pratiche flessibili e su misura.
Dalla verità unica alla verità relativa: Si abbandona l’illusione di una giustizia o narrazione oggettiva per abbracciare l’ambiguità e la costruzione condivisa del significato.
Scopriamo ora come questa sintesi si è dipanata nella storia.
Antichità: Il rito che cura la comunità Immaginate un’assemblea di guerrieri achei o un villaggio germanico. La faida, la vendetta di sangue, è una minaccia costante. La soluzione? Nel diritto: non una sentenza, ma un rito riparatorio. Il guidrigildo germanico o la composizione pecuniaria in Grecia non sono multe, ma prezzi di sangue calibrati per sanare l’onore leso dell’intero clan. Figure come i Feciali a Roma hanno il compito sacro di scongiurare la guerra attraverso la trattativa. In letteratura: I grandi poemi epici come l’Iliade o il Mahābhārata sono il rito narrativo che celebra quei valori. L’ira di Achille non è solo un capriccio; è una violazione dell’onore che minaccia l’intera comunità achea. La narrazione mitica forgia l’identità collettiva e fissa le regole non scritte del vivere comune. Il parallelismo: diritto e letteratura sono qui quasi indistinguibili. Entrambi sono strumenti di coesione sociale che usano formule codificate (legali o narrative) per preservare l’armonia del gruppo contro il caos.
Medioevo e Rinascimento: emerge l’individuo Con la nascita dei comuni e delle corti, l’orizzonte si allarga. L’individuo inizia a conquistare uno spazio proprio. Nel diritto: in Inghilterra nascono i Conservatori della Pace (poi Giudici di Pace), figure locali che sedano le liti prima che sfocino in violenza. In Italia, gli statuti comunali impongono l’arbitrato obbligatorio tra parenti, per preservare la pace familiare. In letteratura: è il trionfo della soggettività. Nelle lettere di Abelardo ed Eloisa esplode la tormentata coscienza individuale. Dante eleva la lingua del volgare, quella parlata dal popolo, a lingua di vertice poetico e filosofico. Chaucer, con i suoi Racconti di Canterbury, dipinge un affresco umoristico e vivace della società inglese dell’epoca. Il parallelismo: il diritto inizia a riconoscere l’autonomia delle parti, mentre la letteratura esplora per la prima volta le profondità della psicologia umana. Entrambi pongono l’individuo e le sue relazioni al centro della loro indagine.
Illuminismo e Romanticismo: la ragione e il sentimento Il Settecento è il secolo dei lumi della ragione, l’Ottocento del fuoco delle passioni. Nel diritto: l’Illuminismo applica la ragione scientifica all’organizzazione sociale. In Svezia, Prussia e Lombardo-Veneto si sperimenta la conciliazione obbligatoria preventiva, vista come uno strumento di ordine e razionalità. Il giurista Barbacovi, nel 1785, teorizza addirittura la segretezza delle sessioni di mediazione, un’idea di straordinaria modernità. In letteratura: la ragione diventa strumento di critica sociale. Beccaria scrive Dei delitti e delle pene e rivoluziona il pensiero penale europeo. Poi, col Romanticismo, il focus torna all’individuo, ma alla sua anima nazionale e sentimentale. Manzoni cerca una lingua comune per un’Italia unita e nei Promessi Sposi esplora le coscienze umane davanti all’ingiustizia. Il parallelismo: il diritto cerca di regolare la società con leggi chiare e universali; la letteratura, con il Realismo, diagnostica i mali sociali e, con il Romanticismo, esalta i sentimenti e le identità nazionali che il diritto deve governare.
L’Ottocento positivista: La società come laboratorio La rivoluzione industriale crea nuove classi e nuovi conflitti. La risposta è la scienza. Nel diritto: nascono in Italia i Collegi dei Probiviri (1893): tecnici (spesso ex operai o ingegneri) che conoscono i “fatti” del mondo del lavoro e cercano di comporre le vertenze con equità, prima di giudicare. È un approccio tecnico-scientifico al conflitto sociale. In letteratura: Zola e il Naturalismo trattano il romanzo come un laboratorio. Lo scrittore diventa uno scienziato che analizza i “casi umani” determinati da eredità e ambiente. Dostoevskij, in Delitto e castigo, seziona la psicologia di un assassino mosso da una teoria filosofica. Il Parallelismo: Entrambi i campi credono nel metodo scientifico applicato all’uomo. Il diritto “cura” il corpo sociale con organismi tecnici, la letteratura lo “seziona” per mostrarne le patologie.
Il Novecento e oggi: il trionfo della complessità Dopo le grandi guerre, crolla la fiducia in verità assolute. Il mondo appare frammentato e complesso. Nel diritto: esplodono le ADR (Alternative Dispute Resolution): mediazione, arbitrato, negoziazione. Si riconosce che non esiste una soluzione giusta in assoluto, ma solo una soluzione accettabile per le parti in causa. Il diritto diventa un facilitatore di dialoghi, non un impositore di sentenze. In letteratura: Kafka ne Il Processo descrive un sistema giuridico diventato mostruoso e incomprensibile. Joyce e Woolf frantumano la narrazione lineare nel flusso di coscienza, mostrando che la realtà è fatta di mille verità soggettive. Il parallelismo: è il punto di massima convergenza. Sia il diritto che la letteratura rinunciano all’idea di una verità unica. Il diritto facilita la co-costruzione di un accordo, la letteratura rappresenta la molteplicità dei punti di vista. Entrambi abbracciano la complessità come un dato ineludibile della condizione moderna.
Conclusioni
Questo breve viaggio ci rivela che diritto e letteratura non sono mondi separati. Sono i due linguaggi fondamentali con cui l’umanità ha cercato di dare un senso al conflitto, che è all’origine stessa della vita sociale. Il diritto offre gli strumenti pratici per comporre le liti, la letteratura fornisce il lessico emotivo per comprenderle e narrarle. Insieme, intrecciate come una doppia elica, compongono la grande storia della nostra civiltà e della sua eterna, affascinante ricerca di armonia.
“l’amico che bussa alla porta deve essere ricevuto con tutto l’onore che gli
appartiene, e non interessa se sia un mendicante o un santo“
Pepa E
Ho incontrato sulla mia strada il Canone grazie ad un filosofo tedesco di nome Christian Wolff.
Christian Wolff fu il più importante filosofo tedesco prima di Kant.
Le sue parole ispirarono la dichiarazione di indipendenza americana.
Fondamentale è stato il suo apporto per lo studio scolastico della matematica: ancora oggi usiamo la sua metodica.
Fu inoltre il primo in Occidente ad usare il termine psicologia in due sue opere[1].
Nel 1765 uscì un trattato postumo in cui esprimeva tutti i principi che reggono la mediazione moderna[2]. Il filosofo scrisse in latino quel che aveva imparato sul Canone di cui era innamorato.
Non so dire di quale versione perché in realtà nella storia ne abbiamo avute almeno sette, ma diverse regole wolffiane si ispirano di certo al Canone più famoso, ossia al Kanun di Lekë Dukagjinit.
C’è chi sostiene che Lekë Dukagjinit mise per iscritto appunto il Canone, ma per altri questa è solo una leggenda e vi sarebbe stata solo una tradizione orale dei precetti fino al 1913, data della compilazione.
Ma il fatto che Wolff ne riprenda le norme, potrebbe far pensare che ci siano ancora in giro per l’Europa copie antiche di questo sacro testo: lo chiamo sacro perché per gli Albanesi è stato quasi una religione laica; potremmo dire un po’ come la Bibbia per i Cristiani o le opere omeriche (con cui ci sono peraltro similitudini) per i Greci.
La prima frase che mi ha molto colpito del canone è stata “N’dora tande” che in italiano significa “Nelle tue mani”.
Questa è la frase con cui si chiede la Besa, la tregua accordata a chi deve sangue (una vita umana per una vita umana).
È una frase dalle potenzialità enormi proprio nel settore di cui mi occupo, ovvero quello della mediazione dei conflitti.
Da che cosa deriva?
Mentre nei nostri tribunali “tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”, nella cultura albanese da millenni “Tutti gli uomini sono uguali”.
Il che ha un significato molto più profondo, significa che tutti gli uomini sono degni di fiducia, che non c’è una gerarchia di valore tra uomo e uomo, che l’onore, la Burrnija, è attribuita in ugual misura ad ogni uomo in quanto tale e non è incrementabile, e soprattutto non c’è un giudice che possa giudicare un altro uomo senza il suo benestare.
In Albania I tribunali dell’Occidente ed il processo non sono esistiti sino al 1928 (quando il Kanun è stato formalmente abrogato).
In precedenza, sono stati usati esclusivamente la mediazione e l’arbitrato dei saggi, strumenti che si fondano sul consenso delle parti.
§.886. Nel canone delle montagne dell’Albania, tutti i ragazzi nati sono considerati buoni e non vengono distinti l’uno dall’altro[3].
§.887. Il valore della vita di una persona è uno, sia per il buono che per il cattivo[4].
§.888. Ognuno si considera buono e dice a se stesso: “Sono un uomo” e gli altri dicono: “Sei un uomo!”[5]
Secondo il Canone un uomo si fida di un altro uomo, mentre non si fida di uno Stato che vorrebbe giudicarlo senza il suo consenso: e ciò perché nella storia ci sono stati vari popoli che hanno provato a dominare gli Albanesi, chiusi dapprima tra Impero Romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente, poi in continua lotta con l’impero ottomano, in seguito preda di una feroce ideologia comunista e di un ateismo di stato.
Lo Stato ancora oggi, in molte parti del mondo, diffida dalla mediazione perché non ammette che il suo cittadino possa fare delle scelte autonomamente.
Solo gli uomini che si danno la parola (la Besa) possono trattare e trovare un’intesa che li soddisfi.
Scanderberg, l’eroe nazionale albanese, pensava che la “Besa generale”, la fine dei conflitti interni al popolo albanese, fosse la cosa migliore e l’unico modo per ottenere la sospirata indipendenza. Ed aveva ragione anche se non riuscì nel suo intento.
Per affrontare i motivi di un conflitto bisogna che il conflitto termini almeno provvisoriamente per condurre una trattativa.
Ed il conflitto termina nel momento in cui ci si mette nelle mani dell’altro e gli si dice “Fai di me quel che vuoi”.
Quanta modernità in questo concetto!
Nel XIX secolo verrà riscoperto come un pilastro per mantenere buone relazioni da Dale Carnegie, padre della comunicazione moderna.
Se sei in difetto chiedi perdono ed il giudice che sta dentro colui che hai offeso ti giudicherà meno severamente di quanto tu stesso ti saresti giudicato.
Bisogna aver fiducia della coscienza del prossimo. Ce lo insegna anche la psicologia moderna.
Nel mio lavoro le persone trovano un’intesa nel momento in cui si “riconoscono”, quando abbandonano l’idea di avere un nemico ed un avversario e si aprono all’ascolto della coscienza degli altri ed iniziano ad averne fiducia.
In albanese c’è una parola che rappresenta bene questo stato d’animo che noi mediatori cerchiamo di alimentare: Faleminderit che significa letteralmente “io lodo il tuo onore” o “io faccio devozione al tuo onore”.
Potremmo aggiungere noi: ”Anche se non credi in ciò che credo io”.
Scanderberg lasciò liberi i Prìncipi di scegliere il perdono (Falja fisnike) o la vendetta (Derdhja e gjakut)[6]. Il Canone rispetta il libero arbitrio.
Ma è un anche un fatto che nel Canone il perdono è elemento fondamentale dal 1444.
L’eguaglianza tra gli uomini e il perdono sono le radici della mediazione moderna.
In una società occidentale dove la vendetta ha sempre tenuto banco sino alla Seconda Guerra mondiale, gli eredi dei Dardani (gli Albanoi) che già usavano la mediazione comunitaria nel IV secolo avanti Cristo, hanno deciso che fosse anche possibile cambiare il paradigma del conflitto.
E anche il cambio di paradigma è stato frutto di un negoziato.
Poco prima della metà del 1400 l’esercito albanese doveva affrontare una delle tante guerre contro l’impero ottomano.
Era guidato da due condottieri: Lek Dukagjin e Giorgio Castriota, detto Scanderbeg.
Entrambe erano principi cattolici e conoscevano bene la cultura occidentale dell’umanesimo (anche se poi Lek Dukagjin venne minacciato di scomunica).
Giorgio Castriota perdonò un suo luogotenente che lo aveva tradito. E chiese all’assemblea degli uomini di inserire la possibilità di perdono nella legislazione consuetudinaria che si era imposta dal 1444.
Era il 3 marzo. Vi fu un forte dibattito: venne concessa la possibilità di perdonare a patto che la vendetta potesse essere estesa dal singolo assassino a tutti i suoi parenti maschi sino alla terza generazione: ossia Lek Dukagjin chiese in cambio di passare dalla vendetta alla faida.
Lek Dukagjin divenne poi il raccoglitore di tutte le consuetudini del popolo albanese che si tramandarono, come abbiamo detto, probabilmente oralmente sino al 1913 (e ci aggiunse ovviamente anche del suo).
Come viene descritto il perdono ce lo dicono due norme:
§.598. “L’onore disonorato non può essere compensato con beni materiali, ma o con il versamento di sangue, o con il perdono nobile (attraverso la mediazione di buoni amici).
“§.991. Il garante del pegno non può chiedere perdono e promesse del Kanun senza risolvere prima la questione.”
Questi articoli determinano la nascita della mediazione moderna.
Il primo ci dice che la vendetta[7] e il perdono stanno sullo stesso piano.
Il secondo che la Besa tra i contendenti ed il mediatore si instaura solo a seguito della consegna del pegno; il pegno non è sempre un oggetto di valore economico: può essere anche una semplice cartuccia; consegnarla significa rispettare la tregua (“io non ti sparerò per un certo termine”).
In altre parole, il perdono può essere concesso se sei veramente intenzionato a risolvere la questione.
Nella legislazione italiana sulla mediazione (Decreto legislativo 28/10 art. 8) oggi si parla di pagamento dell’indennità (appunto il pegno albanese) e di cooperazione in buona fede e lealtà nel setting di mediazione.
Se interpretassimo il concetto secondo il Kanun (e peraltro secondo l’interpretazione anglofona dei termini che a qualcuno si è certamente ispirata) questa formula significherebbe che è necessario avere la sincera intenzione di risolvere il conflitto e di mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri anche se ciò non appare conveniente.
C’è un passo che ritengo assai significativo del Canone su come si dimostra la lealtà al di là della propria convenienza.
§.856. La famiglia della vittima, se concede tregua all’assassino, quest’ultimo, anche se ha ucciso, deve partecipare al lutto e al funerale della vittima, accompagnandola fino alla sepoltura e rimanendo per il pranzo. – Questa tregua dura 24 ore.
Essere leale vuol dire quindi avere il coraggio di mettersi nelle mani dell’offeso in modo tale che l’offeso possa prendere in considerazione il nostro pentimento o perlomeno il nostro desiderio di risolvere il conflitto.
E se non abbiamo questo coraggio l’offeso può legittimamente ritirare la tregua che ci ha concesso in un momento così delicato per lui; la tregua, la fiducia spetta solo a chi si comporta onestamente, ossia secondo il Canone.
§.857. Se l’assassino non partecipa al lutto e al pranzo secondo la tregua concessa, non viene considerato un disonore per la famiglia della vittima non concedere tregua, poiché l’assassino ha aggiunto violenza alla violenza.
Chi invece rispetta i precetti anche se è un assassino viene considerato un ospite.
Una volta che la trattativa è iniziata portarla a compimento è una questione di onore.
Chi interrompe il mediatore o viene meno alla parola data viene disonorato dalla comunità[8].
Wolff. Scrive: “§927
Coloro che acconsentono a un mediatore non sono obbligati a utilizzare la sua mediazione, a meno che non vi sia una promessa perfetta da una parte e un’accettazione dall’altra.”
La base di tutto è dunque la “promessa perfetta” ossia la Besa che si può anche tradurre come tregua, ciò su quella fase necessaria che è il tramite tra l’uguaglianza ed il perdono.
Dice il Canone che:
§.854. La tregua è un periodo di libertà e sicurezza che la famiglia della vittima concede all’assassino e alla sua famiglia, non perseguendoli per vendetta temporaneamente e fino a un termine stabilito.
§.855. Mandare persone per chiedere tregua è una consuetudine, concedere tregua è un dovere e un atto di coraggio.
Ecco perché parlavo di coraggio.
Ma chi sono queste persone che vengono inviate dai parenti dell’assassino, dal villaggio o dalla Bandiera? Sono i miei avi, anche se per quanto ne so non ho sangue albanese, ma potrei sbagliarmi.
Nel Consiglio albanese gli anziani erano seduti in cerchio quando dovevano prendere una decisione o suggellare un accordo (come nel mondo omerico).
Il mio ambiente di lavoro è costituito non a caso da un tavolo rotondo dove le parti prendono decisioni condivise e siedono su sedie uguali.
Gli anziani parlavano uno alla volta e quando l’uomo parlava tutti gli altri erano costretti ad ascoltare in silenzio. Durante il dibattito in assemblea erano proibite le parole offensive.
Le regole dell’Assemblea sono state applicate con precisione e sono state trasmesse oralmente (o per iscritto) di generazione in generazione.
Quando io mi presento in mediazione detto tre regole che derivano da questa pratica: “Spegnete i telefonini, parlate uno alla volta, non offendetevi”.
Queste regole devo darle all’inizio perché, se non lo facessi e poi riprendessi i contendenti, ferirei il loro onore.
§.667. Il mediatore, come il messaggero, non è colpevole né è responsabile.
Questa regola sta alla base della mia attività: le parti non possono ritenermi responsabile quando medio perché ogni decisione viene presa da loro. Solo se io faccio una proposta divento responsabile, ma per facilitare semplicemente la comunicazione e la negoziazione non mi possono addossare alcuna responsabilità, a meno che io non sia parziale
§.668. Mediatore è colui che concilia le male parole o scongiura la vendetta, da cui potrebbe derivare un omicidio o un altro danno.
Come esperto di comunicazione nella prima parte del mio lavoro cerco di depurare la versione dei fatti dalla negatività e dunque cerco di eliminare le offese dal contenuto espresso e nello stesso tempo tento di far capire alle parti che ho compreso quanto mi hanno riferito. Questo adempimento si chiama parafrasi; è stata introdotta da Carl Rogers che la chiama riformulazione, ma, a quanto pare, il Canone era già perfettamente consapevole del lavoro del mediatore.
Io non scongiuro la vendetta ma il processo che nello stesso modo potrebbe portare alle parti un danno o addirittura l’annientamento reciproco: l’escalation del conflitto quando le parti vanno davanti al giudice è molto difficile fermarla (come insegna Glasl).
§.669. Il mediatore può essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, o anche un prete.
Questa regola è stata ripresa anche negli Stati Uniti ove il mediatore è semplicemente una persona che è addestrata per mediare. In Svezia e in Germania spesso si può trovare come mediatore un sacerdote. Un sacerdote conciliava nel Lombardo-Veneto in luogo del giudice, sino al 1848 Anche nel nostro attuale ordinamento non c’è preclusione se non relativamente al fatto che bisogna possedere una laurea magistrale o a ciclo unico ovvero una laurea triennale con iscrizione ad un albo o collegio.
Wolff scrive in piena linea con il Canone: “§926
Chiunque può offrirsi come mediatore: dipende dalla volontà delle parti se vogliono accettarlo o meno.”
§.670. Il mediatore può intervenire di casa in casa, di villaggio in villaggio, di bandiera in bandiera.
La prima funzione del mediatore che viene ricordata ad esempio nella storia cinese è quella di cercare i litigi dove si possono trovare. Il mediatore dall’origine dei tempi è itinerante. Ricordo ad es. i Missi dominici e poi i Conservatori della pace nell’Inghilterra medievale, i conciliatori francesi che ancora oggi si muovono da un luogo ad un altro, il conciliatore delle Due Sicilie che andava appunto in cerca dei litigi. Poi nel 1865 si è pensato in Italia che questa attività fosse pericolosa e da allora abbiamo una sede fissa dove vengono le persone: in particolare io medio soprattutto in Tribunale. Con l’avvento della tecnologia, tuttavia, il Canone torna ad essere pienamente sul pezzo dato che il mediatore può potenzialmente mediare con persone dislocate in ogni parte del mondo.
§.677. Se ci sono cento morti da una parte e nessuno dall’altra, se il mediatore interviene, il fucile si fermerà, il fuoco si spegnerà (finché il mediatore non avrà adempiuto al suo ufficio).
Questa regola di rispetto della Besa accettata è presente in diversi ordinamenti ed è stata ripresa anche dalle norme dell’UNCITRAL (l’organismo che si occupa di relazioni civili e commerciali per l’ONU) degli anni ’80. In versione moderna significa che durante il tempo di mediare – in Italia oggi tre mesi – non è possibile rivolgersi al giudice a meno che non siano in pericolo i diritti, ossia ci sia urgenza di provvedere.
§.678. Se la parola del mediatore viene sminuita, la fazione che inizia la sparatoria interrompe l’amicizia con il mediatore. (Se la sparatoria e la parola sminuita continuano dopo la mediazione, la situazione diventa confusa, le armi si incrociano e si combatte sul posto.).
Anche questa norma riprende i concetti precedenti, chi rompe la mediazione fa si che il conflitto venga dominato dall’entropia, cioè dal caos. È quello che succede quando le persone si alzano dal tavolo: dicono che si vendicheranno (cioè, che andranno in giudizio), ma sono spesso solo molto confusi e arrabbiati
“§.679. Le parole consuete della mediazione sono: ‘Lasciate le parole, uomini, io sono il mediatore! – Abbassate le armi, uomini, io sono il mediatore fino a che non raggiungiamo un accordo. – Abbassate le armi, perché il villaggio…, la bandiera… è il mediatore!'”
Questo passaggio sottolinea l’importanza del ruolo del mediatore nel risolvere i conflitti. Il mediatore è visto come una figura autorevole che può fermare la violenza e facilitare la comunicazione per raggiungere un accordo pacifico. Oggi il mediatore che pure mantiene questa funzione di pacificatore, non è così importante nella società: sarebbe opportuno che rappresentasse il popolo come il Giudice. Nel momento in cui la Direttiva 52/08 ha richiesto che ci sia equilibrio tra giudizio e mediazione avrebbero potuto investire il mediatore di una potestas pubblica, come spiega eloquentemente il Canone, ma purtroppo gli uomini di oggi non vedono nella mediazione e nel mediatore una figura sacrale come accadeva anche in Grecia con riferimento agli Araldi che sono stati i primi mediatori.
Il Canone spiega benissimo questa sacralità della mediazione con le norme seguenti
§.988. Quando i cuori delle famiglie dell’assassino e della vittima si riconciliano, bevono il sangue l’uno dell’altro.
§.989. Prendono due piccoli bicchieri, li riempiono a metà con acqua o grappa, uno dei presenti lega i due mignoli, li punge con un ago, facendo uscire una goccia di sangue in ciascun bicchiere.
§.990. Dopo aver mescolato il sangue o averlo agitato bene, scambiano i bicchieri, con le mani incrociate, e bevono il sangue l’uno dell’altro. Tra grandi festeggiamenti sparano colpi di fucile e diventano come fratelli nati dalla stessa madre e padre.
Nella Grecia antica la riconciliazione veniva celebrata in una processione religiosa. C’è chi sostiene non a caso che i Dardani Albanoi non siano altro che gli antichi Pelasgi che abitavano la Grecia prima degli Achei.
Oggi quando le parti si riconciliano io mi commuovo talvolta fino alle lacrime: non c’è nulla che faccia bene al cuore come il perdono reciproco dopo il riconoscimento.
§.680. Il mediatore prende impegni da entrambe le parti, stabilendo il giorno e il luogo in cui si riuniranno insieme per raggiungere un accordo.
Questo articolo esprime il fondamento della giustizia, ossia il contraddittorio.
Ogni parte deve poter esporre le proprie ragioni nel luogo e nel tempo indicato.
Tutte le definizioni di mediazione si rifanno a questa regola. Cito quella più accreditata dell’Uniform Mediation Act del 2003: “Per mediazione si intende <<qualunque processo nel quale un mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti allo scopo di assisterle a raggiungere un accordo volontario relativamente alla loro controversia>>”
Ne nostro ordinamento la mediazione è amministrata: ciò vuol dire che il tempo ed il luogo non vengono fissati dal mediatore, ma dall’Organismo di mediazione a cui il mediatore appartiene, ma la regola e che le parti devono sempre essere presenti e il mediatore può astenersi dal mediare solo per gravi motivi (come dice il Canone “prende impegni” nei confronti di tutte le parti).
Christian Wolff scrive a proposito di questa regola del Kanun:
“§ 923
Il mediatore è colui che si impegna a risolvere una controversia tra altri, senza avere il diritto di risolverla. L’atto con cui la composizione è realizzata o tentata da un terzo è chiamato mediazione.
§924
Poiché il mediatore compone una controversia tra altri, o almeno cerca di comporla, agisce per conto di entrambe le parti.”
§.681. Se il mediatore non riesce a risolvere la disputa, le garanzie di entrambe le fazioni vengono affidate agli uomini saggi, e il mediatore è sollevato e si libera dalla mediazione.
Questa norma esprime un concetto ormai diventato davvero universale, ossia che il mediatore non può giudicare perché conosce i segreti di entrambe le parti. Nella cultura albanese il caso passa agli arbitri, cioè agli anziani una volta pagato il pegno. Anche nel nostro ordinamento il mediatore non può avere contatto con le parti per due anni dalla mediazione e mai per la stessa questione. Chi voglia procedere deve andare davanti al giudice o agli arbitri.
Il mediatore deve poter sempre mantenere, in sostanza, la sua imparzialità.
Wolff scrive: “§ 925
Se una parte o entrambe concordano con il mediatore di intraprendere la mediazione, lo obbligano solo a intraprendere la mediazione, ma non gli conferiscono il diritto di risolvere la controversia. Il mediatore deve essere imparziale, ovvero lontano dal favore delle parti. Poiché il parziale, o favorevole alle parti, favorisce una parte più dell’altra, chi favorisce qualcuno lo preferisce agli altri nel promuovere la felicità; il favorevole alle parti decide sulla controversia non in base alla verità, ma in base all’utilità di colui che favorisce.”
§.682. La mediazione termina sempre con il sorgere o il tramontare del sole.
Questo principio ci mostra chiaramente quanto probabilmente il diritto romano abbia influenzato il Canone.
Per percorrere il corso degli onori i Romani dovevano conciliare dalle 6 del mattino alle 6 di sera chiunque bussasse alla loro porta. Stesso principio riguarda l’avo del Giudice di pace francese ossia l”’Uditore del castello sopra un ponte” che operava In Francia nel XIII secolo. È possibile che Scanderberg o Dukagjinit, durante i loro viaggi in Occidente siano venuti in contatto con questa tradizione. Si tenga però anche presente che l’Imperatore Giustiniano nacque vicino a Skopje: e dunque se si ritiene che, come alcuni sostengono, il Canone sa in realtà dell’Età del Bronzo[9] potrebbe aver influenzato la compilazione giustinianea.
Anche oggi le mediazioni si tengono in un arco di tempo similare: fa eccezione il Giappone ove si media anche di notte.
Per concludere vorrei aggiungere un particolare in relazione alle Vergini Giurate.
Non è un caso a mio modesto parere che il fenomeno si affermi contemporaneamente alla nascita del Canone secondo i desideri di Scanderberg che concede il perdono in alternativa alla vendetta.
Alcuni vedono le Vergini Giurate come uno strumento del patriarcato.
Ma io non sono pienamente d’accordo. Ci sono diversi casi in cui si può “giurare la verginità”, tagliarsi i capelli e vestirsi da uomo.
Certo possiamo parlare di patriarcato se i genitori hanno già deciso per la donna alla nascita. E così pure qualora la donna decida di accudire il padre rimasto solo, o quando morti tutti i maschi a lei competa di fare vendetta.
Ma ci sono Vergini Giurate anche per scelta autonoma, anche se questa scelta spesso deriva dal fatto che rifiutano un matrimonio oppure perché divengono religiose (anche se gli uomini accettano la verginità solo quando è necessitata).
In questo caso io vedo un bagliore di ritorno della società matrilineare nella quale abbiamo vissuto per quasi 46.000 prima dell’avvento del patriarcato (tra il III ed il II millennio).
La società matrilineare è quella che ha salvato l’umanità per tanti millenni e, secondo me, ritorna un poco nella cultura albanese quando la donna fa una scelta autonoma, anche se il Canone la considera come “un otre da riempire”; perché anche nella società albanese come in quella primitiva la donna è comunque multitasking e si occupa di tutte le relazioni domestiche.
Senza contare che l’offesa alla donna non può essere perdonata.
E dunque per il Canone la donna ha comunque un posto di grande rilievo (sposa, genitrice, partecipe dei funerali e appunto vergine giurata che riceve l’eredità, si comporta da uomo e può partecipare alle assemblee) in un mondo – quello in cui il Canone si affermò – in cui tutte le società avevano norme similari, essendosi diffuso ormai il patriacato.
Se ciò è vero allora si capisce perché in Albania nasce anche la mediazione moderna, quella pratica che si impose appunto nel mondo primitivo nella società matrilineare.
Non a caso il patriarcato porta con sé il giudizio che il Canone stigmatizza assumendo che tutti gli uomini sono uguali.
[1] Psychologia empirica (1732) e Psychologia rationalis (1734)
[2] Christiani Wolfii Jus naturae methodo scientifica pertractatum, pars prima [-octava], in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur et totius philosophiae moralis omnisque juris reliqui fundamenta solida jaciuntur, cum clarissimi auctoris vita, et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus: Christiani Wolfii … Pars octava, sive ultima. De imperio publico seu jure civitatis in qua omne jus publicum universale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus .., Volume 8
[3] §.886. Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit.
[4] §.887. Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të mirin si edhè per të keqin.
[5] §.888. Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: “Jam burrë” e i thonë: “A jé burrë!«
[6] §.518. Sei libero di mantenere il tuo onore, sei libero di disonorarti; §.519. Il canone dice: “Il volto annerito, se vuoi lavalo, se vuoi anneriscilo ancora di più.”.
[7] Che nel Kanun non serve a risarcire l’ira dell’offeso: è un istituto regolato scrupolosamente dalla legge allo scopo di difendere la vita umana e mantenere l’ordine nella società.
La storica decisione del novembre 2023 della Corte d’appello nel caso Churchill contro Merthyr Tydfil County Borough Council emessa lo scorso anno ha provocato una modifica della practice.
la Corte d’appello aveva stabilito che i tribunali hanno il potere di ordinare alle parti di impegnarsi in una mediazione o in un’altra forma di ADR, oltre ad avere il potere di sospendere il procedimento per facilitare l’ADR tra le parti.
In seguito alla sentenza, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare le modifiche alle Civil Procedure Rules (CPR).
Nel luglio 2023, il governo inglese aveva già annunciato piani per introdurre la mediazione obbligatoria per tutte le controversie di modesta entità della Parte 7 presso la County Court (controversie su una specifica somma di denaro di valore fino a £ 10.000), stabilendo come termine il 22 maggio del 2024.
Il 15 aprile 2024 è stata pubblicata la modifica alla practice che regola il funzionamento del programma pilota fino al 21 maggio 2026. Sono stati pubblicati anche moduli aggiornati, incluso un questionario modificato della practice.
La mediazione obbligatoria non si applicherà alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.
Le domande che rientrano nel progetto pilota saranno inoltrate al Small Claims Mediation Service gestito da HMCTS quando tutte le parti avranno presentato il questionario. Questo servizio è gratuito. Le sessioni di mediazione si tengono per un’ora via telefono. Se il caso non viene risolto in mediazione, si può attivare il giudizio. Il tribunale valuterà quindi all’udienza finale se sanzionare una parte se non ha partecipato alla mediazione e potrebbe tenere conto di tale mancata partecipazione quando considera un comportamento irragionevole ai fini delle spese.
Il 25 ottobre 2024 partirà il Corso di Alta Formazione U.N.A.M. e si concluderà il 18 ottobre 2025.
Si tratta di un percorso diretto agli avvocati che desiderino aggiungere al bagaglio di udienza quello della negoziazione, ma si dirige nello stesso modo ai praticanti legali: questi ultimi sono indubbiamente il nostro futuro.
In altri paesi i legali hanno compreso che può essere altrettanto soddisfacente concludere accordi.
In Italia questo modo di pensare è stato decisamente preminente sino alla Seconda Guerra mondiale. Dall’Unità d’Italia in poi nessun legale ha pensato che fosse cosa migliore ottenere una sentenza. Gli avvocati consigliavano i propri clienti di conciliare oppure transigevano rinunciando alla lite.
Negli anni ’30 dello scorso secolo il nostro modo di gestire la giustizia è stato in qualche modo ripreso negli Stati Uniti, ove è notorio che i processi siano davvero l’ultima risorsa e da ultimo, negli anni 2000, in Germania ove gli accordi sono in crescita.
Negli ultimi quindici anni noi ci siamo fatti le ossa come mediatori e oggi abbiamo un’esperienza degna dei paesi anglofoni.
Ma il mondo va avanti anche per i non mediatori: in diversi paesi la necessità delle cosiddette competenze trasversali è un dato pacifico da molti anni.
Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione. Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato).
Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).
Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”.
Tanto per fare alcuni esempi.
In U.N.A.M. abbiamo pensato che è venuto il momento di aiutare i giuristi ad assistere le parti in negoziazione e in mediazione.
La Scuola di cui vedete la sintetica brochure con scheda di iscrizione qui sotto non fa altro che mettere in pratica questa alta missione. Per maggiori informazioni consultate il link https://unam.it/la-scuola-di-alta-formazione/
Quando sono diventato avvocato non esisteva la possibilità di negoziare se non in ambito lavoristico; la conciliazione civilistica e commerciale nel 1993 aveva solo timidamente bussato alla nostra porta grazie alla Camere di Commercio (per la verità ci avevano già provato con un progetto di legge del 21 febbraio 1861 ma non se ne era fatto nulla) .
Esisteva dunque solo la transazione che però alla fine non accontentava del tutto una mentalità individualista come quella occidentale (in Oriente invece è la regola perché qui l’armonia sociale ha maggiore importanza del diritto del singolo individuo).
Così si pensò ad importare la mediazione per “allargare la torta”.
Per “allargare la torta” però bisogna saper negoziare e per saper negoziare bisogna in primo luogo acquisire (pochi ce l’hanno per natura) un’attitudine collaborativa.
Si tratta di un’operazione molto complessa che richiede un approccio multidisciplinare.
U.N.A.M. in questo anno di corso ha l’ambizione di mettersi a servizio di coloro che vogliano cercare anche un altro modo di affrontare i conflitti propri e altrui.
Ho accettato l’incarico di direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M. perché tra un anno voglio che ci siano nei vari fori altri esperti del componimento amichevole: la collettività non può che guadagnarci.
Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto
4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)
4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)
4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)
4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)
4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa, Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)
Introduzione e quadro normativo
Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.
Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.
Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter) per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario con l’art. 11-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica sia l’art. 76 che il 77.
Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.
Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.
Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3].
Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016.
Con un decreto del Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.
Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.
Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].
Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[11].
Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].
Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.
La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.
Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14]. A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).
II decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.
Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore”.
Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.
Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.
Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.
Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.
La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.
In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.
E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.
Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione.
Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le “Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).
La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].
Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].
Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.
Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].
Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).
Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).
Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II-bis
(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)
Art. 15-bis
(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
Art. 11-bis
(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.
2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter
(Condizioni reddituali per l’ammissione)
1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-ter
(Condizioni per l’ammissione).
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-quater
(Istanza per l’ammissione anticipata)
1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.
2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].
Art. 11-quater
(Istanza per l’ammissione anticipata).
1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.
2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15-quinquies
(Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)
1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
Art. 11-quinquies
(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).
1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.
Art. 15-sexies
(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata)
1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-sexies
(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).
1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)
1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.
5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).
– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.
2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-octies
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Art. 11-octies
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Art. 15-novies
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-novies
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-decies
(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-decies
(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-undecies
(Disposizioni finanziarie)
1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206
Art. 11-undecies
(Disposizioni finanziarie).
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.
Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:
a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
b) l’art. 11-octies, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»
Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.
Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto
Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].
Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:
Capo I
parte generale (art. 1-3)
Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)
Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.
I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).
La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.
Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.
La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.
Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento, a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.
Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.
L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.
L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].
Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].
Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del
compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]
4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)
Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.
Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].
Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].
Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.
L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.
Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.
L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).
Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:
SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.
Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.
Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.
il COA stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].
Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].
4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)
All’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].
Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].
Valore
Da €0.01
a € 1.100
Da € 1.100,01
a € 5.200
Da € 5200, 01
a € 26.000
Da € 26.000,01 a € 52.000
Da € 52.000,01
A 260.000
Da € 260.000,01
a 520.000
Fase dell’attivazione
31,50
142,00
220,50
268,00
504,00
685,00
Fase di negoziazione
63,00
283,50
441,00
535,50
1.008,00
1.370,50
Conciliazione
123,00
553,00
860,00
1.044,00
1.965,5
2.671,50
Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.
Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.
Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.
Ai sensi dell’art. 15-septies, commi 3 e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art. 11-septies, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014[65].
L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.
Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.
Ai sensi dell’art. dall’art. 11-septies, 3, del decreto-legge n. 132 del 2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.
Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
L’istanza di conferma contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):
1) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato[69];
2) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
3) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
4) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];
5) il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
6) fuori dal caso di cui a punto precedente, gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del 2014, a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.
7) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].
L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede appunto che la liquidazione e il pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.
8) la parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];
9) la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
In altre parole l’interessato deve dichiarare che al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.
Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.
Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.
Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.
Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.
Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].
Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].
Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.
L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].
Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.
Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..
4.3Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)
Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione, per diverse somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].
La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].
L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”
Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.
Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.
A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.
In tali casi il Ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].
In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).
Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento. In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].
Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia.
4.4Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)
L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.
Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].
Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.
Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].
Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].
I dati sono conservati per dieci anni.
I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5), quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].
4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa, Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)
Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.
Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].
Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.
In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero con decreto provvede a compensarlo con il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).
Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero. L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Non viene indicato un termine di vigenza nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.
[1] L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01.
[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.
[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art. 124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.
L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).
La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.
P.Q.M.
CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.
[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;
che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;
ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);
che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;
che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.
P.T.M.
In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.
[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).
[8] Cfr. Tribunale di Tempo Pausania 19 luglio 2016 per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).
Ancora Tribunale di Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.
a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.
[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).
[11] ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.
[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)
[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”
[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.
[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
Sezione I
Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato
[17] Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio
contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).
All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”
[18] CAPO II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)
Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e di cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.
alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e
delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)
[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)
[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.
[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.
[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,
di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.
L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.
Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.
Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.
Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.
Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.
La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.
Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”
[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)
ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)
Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
[34] ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.
[36] Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 79 c. 1 lett. b. e c.
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
[38] ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)
(omissis)
Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.
(Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)
La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma 1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore.
[42] ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)
(omissis)
Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la
condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).
ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)
(omissis)
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
[44] ART. 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg
[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (GU n.183 del 7-8-2023)
L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 79 c. 1 lett. b. e c.
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.
Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”
[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.
[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
b) «ODM»: organismo di L’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «numero d’ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell’iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo, 28 del 2010;
d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
g) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall’art. 2, del decreto-legge 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
i) «accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;
l) «COA»: il Consiglio dell’ordine degli avvocati davanti al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»: l’identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d’identità elettronica;
o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale, di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 83 «Codice dell’amministrazione digitale»;
q) «PEC»: posta elettronica Il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento;
s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia;
t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero;
u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
v) «SID»: Sistema interscambio flussi L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
[54] Art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della
metà.
E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).
[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)
[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).
[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.
[59] Ai sensi degli articoli 16, comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 16 c. 12
Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti
introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui
eleggono domicilio ai fini del giudizio.
Art. 16-ter. (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.
[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)
(omissis)
La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
[65] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[66] La determinazione del valore è ancora oscura.
[67] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.
[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
[70] Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.
[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.
[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del 2014
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).
(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
[76] Art. 6 Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.
[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.
[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
Art. 11-novies del decreto-legge n. 132 del 2014
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).
[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.
[83] Art. 9 Procedure di utilizzo del credito di imposta
[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;
h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente
articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.
Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.
[90] Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
[91] Art. 12 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca
[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-decies del decreto-legge n. 132 del 2014
(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.
La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.
[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):
[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[98] E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità
agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.
[99] a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché il rilevamento e
la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di
autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.
[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24. I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.
[103] Art. 17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
[106] Art. 43 Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa
Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.
[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.
7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.
7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.
7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione obbligatoria preventiva.
7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata
7.3.2 Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione
7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.
7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.
8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.
8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.
8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo
9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.
*.*.*.*
Introduzione
In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].
Questa nota riguarda il Decreto1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (GU n.183 del 7-8-2023)[2].
A) il comma 5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”.
B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).
La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.
Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.
Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3] si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].
Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].
E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.
Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].
2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi
Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:
A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:
Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.
B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].
C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).
D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.
E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero con decreto provvede a compensarlo con il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].
Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.
I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.
Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.
Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:
1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.
Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta
Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].
Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.
Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.
Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.
La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.
Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].
Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].
Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].
Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].
Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).
I crediti d’imposta riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].
Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.
Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta
Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente) il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].
Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].
Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41] l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].
7 .I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione
Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].
L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è volontaria)[44].
Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].
7.1.1Credito d’imposta per ilraggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)
In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];
8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].
7.1.2Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)
In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;
9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.
Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].
7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].
7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];
8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;
9) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
7.3.2 Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].
7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
9) il numero del procedimento di mediazione;
10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.
7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio
L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].
Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].
In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];
9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
8.I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda
Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].
L’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.”
8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo
La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].
Quelli che seguono sono i requisiti.
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;
7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo
La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
9.Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.
Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.
L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].
L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[76]).
In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.
Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)
DECRETO 1 agosto 2023
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)
[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.
[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
16. A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)
[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).
[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.
[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
[24] V. Art. 11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2 si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”
[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.
1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.
[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24. I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.
[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio
[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.
[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento
[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.
[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.
[52] Artt. 3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
[58] Art. 3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice
[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
[60] Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,
commi 4, 5 e 6.
3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
[65] Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).
(Omissis)
2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
(Omissis)
[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.
[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.
Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria avvenuta con successo e la disciplina della c.p. è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?
Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?
Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?
[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[72] Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in
particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione).
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Dal 30 giugno 2023 in Italia abbiamo, come è noto, in Tribunale un elenco di mediatori familiari che dovrebbe essere consultato dalle coppie che vogliono separarsi e divorziare.
Il legislatore italiano, probabilmente non avendo alcuna esperienza in materia, ha fatto “copia e incolla” con le regole dei C.T.U.
Ciò comporta e comporterà diversi problemi (su cui non intendo qui soffermarmi) per i mediatori che si sono iscritti e che per avventura facciano anche i mediatori civili e commerciali e/o i formatori.
Il sottoscritto, valutati i pro e i contro, ha deciso di non iscriversi all’elenco.
Tale elenco è inoltre al momento praticamente inutile, perche sulla scorta della disciplina del processo di famiglia non è coerente per una coppia partecipare ad una mediazione durante un giudizio nel quale i rispettivi avvocati “sono costretti” a litigare tra loro.
Né si può pensare che dopo svariate memorie in cui gli avvocati si sono scritti, a pena di decadenza, “le peggior cose”, il giudice abbia voglia di proporre la mediazione e le parti abbiano il desiderio di andarci.
Taccio qui ulteriori profili sulla introduzione a sproposito nel nostro ordinamento delle regole della Convenzione di Istanbul (noi non abbiamo una mediazione obbligatoria) in funzione anti-mediazione che complicano il quadro e che di sicuro saranno presto oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.
L’unica possibilità di sviluppo che ha la mediazione familiare in Italia attualmente è quella di essere celebrata prima del deposito del ricorso: la qual cosa sarebbe avveduta perché darebbe modo ai mediatori familiari di poter aiutare le coppie a preparare il piano genitoriale.
E’ ovvio però che gli invii dipendono in tal caso dagli avvocati e che l’elenco tribunalizio è, a tal fine, irrilevante.
Voglio invece parlarvi qui di una esperienza decisamente meglio strutturata e splendida per la sua concretezza in termini economici, che ha preso campo in Irlanda dal 27 gennaio 2023 e che durerà un anno: è chiamata The Pilot Private Mediator Scheme for the Provision of Family Mediation Services in Certain Family Matters.
L’Irlanda è ai primi posti in Europa e nel mondo per la sua mediazione familiare.
Questa struttura potrebbe venire comodo ad esempio agli Ordini nostrani.
Il Legal Aid Board (“il Consiglio”) è stato istituito come organo statutario a seguito del Civil Legal Aid Act del 1995 (“la legge”). Nel 2011 il mandato legale del Consiglio è stato ampliato per includere la responsabilità di fornire un servizio di mediazione familiare. Ai sensi dell’articolo 5 (1) e dell’articolo 11A (1) della legge, il Consiglio ha ora deciso di istituire e mantenere un gruppo di mediatori su base pilota che sono disposti a fornire servizi ai clienti del servizio di mediazione familiare del Consiglio in alcune questioni che rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale – principalmente genitorialità e mantenimento – o nella giurisdizione di separazione e divorzio della Circuit Court. Questo programma è noto appunto come “Schema pilota di mediatori privati per la fornitura di servizi di mediazione familiare in determinate questioni familiari” (“Il gruppo”).
Qualsiasi mediatore che desideri essere preso in considerazione per questo progetto e abbia determinati requisiti può chiedere l’inserimento del proprio nominativo.
Deve a tal fine presentare domanda scritta al Consiglio ed essere membro esperto del Mediators Institute of Ireland (MII), che include una specializzazione in mediazione familiare, oppure avere una qualifica equivalente in mediazione familiare che includa un corso di formazione con conoscenze sostanziali in mediazione familiare (coppie in via di separazione) e un’esperienza commisurata di 100 ore di lavoro su casi. Deve inoltre possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale adeguata agli scopi del Programma. La cifra attuale è di 1,5 milioni di euro per ogni singolo incidente, ma il Consiglio direttivo può rivedere questo importo di volta in volta. Sarà compito del Consiglio di amministrazione determinare l’idoneità dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienze. L’onere di fornire la prova del rispetto di tali criteri sarà a carico del richiedente nell’ambito del processo di candidatura. I mediatori del Panel devono rispettare le procedure di autorizzazione fiscale specificate nella Circolare 43/2006 del Dipartimento delle Finanze intitolata “Procedure di autorizzazione fiscale – Contratti del settore pubblico” o qualsiasi altra circolare che modifichi o sostituisca tale circolare.
Il gruppo di esperti rimarrà in carica per un periodo di un anno a partire dalla data o periodo stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il mediatore che fa parte del collegio deve avere accesso a locali di mediazione/ufficio adeguati, che consentano di condurre la mediazione in modo sicuro e riservato per i clienti. I mediatori devono inoltre disporre di un sistema di posta elettronica e di un software informatico compatibile con Microsoft Office, al fine di garantire un’amministrazione efficace ed efficiente del programma. Inoltre, la politica del Consiglio di amministrazione prevede che le comunicazioni via e-mail riguardanti i clienti siano criptate per motivi di sicurezza. I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti a tenersi aggiornati sul proprio sviluppo professionale continuo e a impegnarsi in una supervisione clinica a proprie spese con un supervisore clinico da loro stessi individuato. La formazione continua e la regolarità della supervisione clinica devono essere in linea con gli standard del settore, come indicato dalle associazioni professionali, come il Mediators Institute of Ireland. I richiedenti dei servizi di mediazione del Board possono essere valutati per l’idoneità al rinvio. I richiedenti idonei riceveranno i dettagli di contatto del mediatore assegnato dal Panel. Al mediatore assegnato verranno fornite le informazioni di base, ad esempio il nome e i recapiti di entrambe le parti e qualsiasi altra informazione rilevante. La nomina è personale e i casi non possono essere trasferiti a un altro mediatore della commissione senza l’espressa autorizzazione del Consiglio. Il Consiglio stabilirà l’eventuale onorario da pagare prima di concordare il trasferimento.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti ad agire in modo fiduciario nei confronti di tutti i clienti del Board e a fornire un servizio in linea con il Codice di condotta, il Codice etico e le Linee guida sulle migliori pratiche che possono essere pubblicate di volta in volta dal Board. Per tutte le consultazioni e le telefonate con i clienti devono essere conservati i fogli di carta a fogli mobili/appunti, che devono essere chiaramente leggibili. Gli appunti diversi dai fogli a fogli mobili devono essere preferibilmente scritti a macchina. Tutti i documenti devono essere conservati in modo da essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Tutti i documenti, sia elettronici che fisici, devono essere distrutti dopo sette anni dalla conclusione della mediazione. Tutti gli accordi di mediazione devono essere redatti facendo riferimento alle linee guida sulle migliori pratiche eventualmente in vigore presso il Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio non sia soddisfatto che i servizi richiesti dal presente Programma siano stati forniti a un determinato cliente, il Consiglio si riserva il diritto di pagare un compenso parziale o nessun compenso al mediatore a cui è stato affidato il caso. Un mediatore del Panel fornirà al Board tutte le informazioni relative a una persona che è un cliente del Board che sono richieste dal Board per consentire al Board di svolgere le sue funzioni ai sensi della Legge. Tali informazioni dovranno essere fornite entro quattordici giorni dalla richiesta. Nell’ambito del suo impegno a garantire che i suoi clienti ricevano un servizio di qualità, la Commissione esaminerà un certo numero di pratiche per accertarsi che il mediatore della Camera fornisca un livello di servizio adeguato. Nel caso in cui tale revisione identifichi questioni preoccupanti in relazione alla fornitura di un livello di servizio adeguato, il Consiglio ispezionerà uno o tutti i fascicoli assegnati al mediatore in questione. Se la Commissione riceve un reclamo da un cliente o se individua un problema di prestazione, una copia del reclamo o della nota relativa al problema di prestazione viene trasmessa al mediatore per le sue osservazioni. La Commissione prenderà in considerazione il reclamo o il problema di prestazione, in conformità con l’opuscolo informativo intitolato “Procedura di assistenza ai clienti e reclami”, nonché in conformità con i termini e le condizioni contenuti nel presente documento.
La Commissione può sospendere o allontanare un mediatore dal Panel se ritiene che: – la condotta del mediatore nel momento in cui ha fornito o è stato selezionato per fornire servizi di mediazione o la sua condotta professionale in generale lo rendano inadatto, a giudizio della Commissione, a fornire tali servizi; oppure se il mediatore non ha rispettato i presenti Termini e condizioni. Se il Consiglio decide di sospendere o rimuovere un mediatore dal Panel, il mediatore riceverà una notifica scritta con le motivazioni della decisione. Entro un mese dalla data della notifica, il mediatore può appellarsi per iscritto alla decisione del direttore del Consiglio per la mediazione familiare, indicando i motivi dell’appello. Il direttore del Consiglio di mediazione familiare può reintegrare il mediatore, se ritiene che vi sia un caso di reintegrazione nel gruppo. Qualsiasi ricorso non ritarda o annulla la sospensione o la rimozione del mediatore dalla commissione, a meno che il direttore della mediazione familiare non decida diversamente. I mediatori che desiderano ritirarsi dal gruppo devono informare il Consiglio per iscritto della loro intenzione di ritirarsi. I mediatori devono comunicare l’intenzione di ritirarsi con un preavviso di un mese nel caso in cui lo desiderino. I mediatori che si ritirano dal panel devono portare a termine tutti i casi in sospeso che sono stati loro affidati. Per la prestazione dei servizi, ai mediatori della commissione sarà pagato un compenso standard (indicato nell’Appendice 1) per ogni caso. Il Consiglio non pagherà alcun compenso in eccesso rispetto a quelli stabiliti nella tabella. Non saranno pagate spese di viaggio e di soggiorno in relazione a qualsiasi rinvio. Di tanto in tanto può essere necessario fornire servizi di traduzione e/o interpretazione linguistica. Questi saranno forniti dal Consiglio, previa approvazione scritta da parte delle Operazioni di mediazione familiare del Consiglio. È vietato al mediatore che fa parte del gruppo di mediazione addebitare qualsiasi spesa ai clienti. Il modulo di richiesta è il documento con cui il mediatore ha il diritto di richiedere l’onorario appropriato alla conclusione del caso. Occorre prestare attenzione alla compilazione del modulo, poiché i moduli di richiesta incompleti o non correttamente compilati saranno restituiti senza pagamento. Il Modulo di richiesta compilato, insieme all’Autorizzazione al rinvio, deve essere inviato a: Family Mediation Operations, Legal Aid Board, 48 – 49 North Brunswick Street, Georges Lane, Smithfield, Dublin D07 PE0C o all’indirizzo e-mail fmsops@legalaidboard.ie.
Nessuna disposizione dei presenti Termini e condizioni potrà dare origine o essere interpretata come un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra la Commissione e i mediatori della Camera.
Appendice 1
Scheda prima- compensi per i servizi
Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con un unico problema come il mantenimento o la genitorialità
Tasse (IVA esclusa)
Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione
€200
N/D
Pre – mediazione più di una sessione di mediazione
€350
€450
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione
€500
€600
Pre – mediazione più di tre o più sessioni di mediazione
€650
€750
Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con questioni che coinvolgono sia il mantenimento che la genitorialità
Tasse (IVA esclusa)
Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione
€200
N/D
Pre – mediazione più di una sessione di mediazione
€350
€450
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione
€500
€600
Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione
€650
€750
Pre – mediazione più di quattro o più sessioni di mediazione
€800
€900
Onorari per la prestazione di servizi di mediazione familiare Cause di separazione e divorzio
Tasse (IVA esclusa)
Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione
€200
N/D
Pre – mediazione più una sessione di mediazione
€350
N/D
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione
€500
N/D
Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione
€650
N/D
Pre – mediazione più di quattro sessioni di mediazione
€800
N/D
Pre – mediazione più di cinque sessioni di mediazione
€950
N/D
Pre – mediazione più di sei o più sessioni di mediazione con il mediatore senza un accordo mediato e senza attribuzioni patrimoniali.
€1.100
N/D
Se la mediazione si conclude con un accordo scritto, verrà pagata una commissione aggiuntiva per
Accordo scritto di mediazione per decisioni senza attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale.
€300
Accordo scritto di mediazione per le decisioni, comprese le attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale.
€400
Accordo scritto di mediazione per tutte le questioni relative al divorzio, compreso l’accordo sulle attribuzioni patrimoniali che includa dettagli sufficienti per consentire il divorzio o la separazione giudiziale.
Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].
A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.
Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.
La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.
Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.
Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38% delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%) e Slovenia (62%).
L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.
In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.
Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).
Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%) e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.
Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?
Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).
Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?
Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.
Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.
Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?
Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.
L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.
Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.
Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50% quanto a soddisfazione.
Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.
Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).
Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%
Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).
Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?
Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].
Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.
Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il 58% delle aziende europee.
Non è facile per le aziende a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.
In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.
Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.
Esperienza
Uso di un meccanismo di risoluzione delle dispute
Soddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese
Controversia aziendale per almeno una volta
Utilizzato Il tribunale
Utilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)
Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute
Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale
Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del Tribunale
Aziende soddisfatte della facilità di accesso al Tribunale
Aziende soddisfatte per la durata delle ADR
Aziende soddisfatte per i costi ADR
Aziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Totale media
38%
44%
24%
44%
26%
32%
38%
54%
56%
58%
I legislatori dovrebbero tenerne conto.
Esperienza
Uso di un meccanismo di risoluzione delle dispute
Soddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it
[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.
Leggo dal Sole24ore di oggi che sarebbe pronto il d.m. sulla giustizia riparativa e che – cito testualmente – “Tra i requisiti che deve comunque possedere chi chiede l’inserimento nell’elenco c’è l’assenza di iscrizione nell’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari (su questo l’incompatibilità è assoluta)…”.
Non capisco quale sia la fonte di tale prescrizione.
La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”
La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.
Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché’ allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché’ le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.”
Non si comprende perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.
L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:
“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.
Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto. Ma andiamo con ordine.
È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa
La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.
Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.
L’ art. 43 c. 2 d.lgs 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”
Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?
Ma andiamo a vedere le fonti della mediazione penale:
La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.
In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.
Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.
Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.
In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.
Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.
Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”
“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.
18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.
19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.
20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”
Nessuna incompatibilità è dunque prevista.
È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.
Essa definisce la mediazione penale come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).
Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4 prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».
E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.
Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.
Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);
Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”
Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.
Non posso che chiedere dunque al Ministero da dove ha ricavato le incompatibilità predette, sempre che ovviamente il tessuto normativo confermi le indiscrezioni giornalistiche.
– Conferenza internazionale sulla mediazione giudiziaria
25 maggio 2023
Solo la consegna è autentica
Signora Prefetto,
Ambasciatore
Signor Presidente onorario, Signora Presidente,
Presidenti delle Corti,
Signore e signori della magistratura,
Membri del Consiglio di Stato,
Signore e Signori,
è per me un vero piacere essere qui con voi per la 9ª conferenza internazionale del “Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation”.
Il tema che discuterete in questi due giorni è particolarmente attuale: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?
Vorrei riformulare questa domanda in modo più generale, parlando di composizione amichevole e non semplicemente di mediazione.
La domanda è: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?
Ebbene, non cercate oltre! Ho la risposta alla vostra domanda, almeno per quanto riguarda la Francia, perché sono impegnato a garantire che la composizione amichevole nei tribunali francesi passi dal sogno alla realtà.
Ringrazio quindi molto l’associazione GEMME-Francia per questo invito, che mi dà l’opportunità di condividere con voi il mio impegno dal lancio della politica di composizione amichevole lo scorso 13 gennaio.
Vorrei innanzitutto sottolineare il notevole impegno dell’associazione GEMME in questo settore.
La vostra organizzazione è nata nel 2003 grazie all’impulso, e direi anche all’intuizione, di un grande magistrato, Guy Canivet, al quale vorrei rendere qui un sentito omaggio.
Da allora, negli ultimi 20 anni, la vostra associazione ha lavorato a livello nazionale ed europeo per promuovere la composizione amichevole, in particolare nel contesto del lavoro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia.
GEMME è oggi un attore chiave in questo campo, riconosciuto per la sua esperienza e regolarmente consultato da istituzioni nazionali e internazionali.
È quindi naturale che GEMME si candidi a far parte del primo Consiglio Nazionale di Mediazione, che sarà istituito nelle prossime settimane. E siamo molto contenti di farlo, perché porterete una ricchezza di prospettive al lavoro del Consiglio.
Nei prossimi giorni firmerò il decreto che stabilisce la composizione del primo Consiglio Nazionale di Mediazione.
Se il GEMME è presente ai massimi livelli, è anche al centro della pratica professionale dei giudici, che costituiscono la grande maggioranza dei suoi 800 membri.
In questo modo, fornisce ai giudici forum di discussione e quadri di riferimento che facilitano il loro lavoro quotidiano e contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura della composizione amichevole.
Uso la parola “cultura” in modo appropriato. Perché sì, la politica di composizione amichevole è un vero e proprio cambiamento di cultura, una rivoluzione nelle pratiche per i giudici, ma anche per gli avvocati e le parti in causa per cui lavoriamo tutti.
Certo, non partiamo da zero in questo settore, e la politica di composizione amichevole non ha visto la luce lo scorso gennaio.
Dalla legge dell’8 febbraio 1995, il primo grande atto legislativo sulla composizione amichevole, numerosi atti legislativi hanno testimoniato la determinazione del Ministero in questo settore.
Ad esempio, vorrei citare la legge del 23 marzo 2019, che sancisce l’obbligo di tentare di raggiungere un accordo amichevole prima di portare una causa in tribunale. Questa legge consente inoltre al giudice di ordinare alle parti di incontrarsi con un mediatore per eliminare la riluttanza a intraprendere un processo amichevole fornendo informazioni adeguate.
Più di recente, si può citare anche il contributo della legge sulla fiducia nel sistema giudiziario, che ha creato il Conseil National de la Médiation (Consiglio nazionale della mediazione), di cui ho parlato prima, e ha sviluppato servizi di conciliazione, mediazione e arbitrato online, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro il ricorso ai metodi amichevoli.
Ma noi ci spingiamo oltre.
La pratica della composizione amichevole non deve essere limitata a poche controversie.
Né deve essere praticata da pochi addetti ai lavori che accettano di sottrarre tempo alla loro giornata lavorativa per realizzare progetti pilota o buone pratiche. Infine, non deve comportare un aumento delle cause per i magistrati, perché sì, la composizione amichevole richiede tempo.
Lo sapete per esperienza, signore e signori della magistratura, voi che siete convinti praticanti della composizione amichevole.
Suggerisco quindi di lavorare tutti insieme per accendere i riflettori sulla composizione amichevole.
Come procederemo, dunque, e quali strumenti utilizzeremo per attuare questa politica?
La prima leva che voglio mobilitare è la formazione, dall’università all’ENM e alle scuole di legge.
Mi spiego meglio: fin dal primo anno di università siamo stati nutriti di una cultura del contenzioso. Abbiamo studiato le sentenze della Corte di Cassazione, abbiamo imparato la procedura giudiziaria e amministrativa, insomma pensiamo che una buona controversia si risolva con una bella sentenza.
A volte dimentichiamo che la giustizia può essere fatta, e fatta bene, al di fuori delle aule di tribunale. Questo cambiamento di cultura inizierà quindi con la formazione di nuove generazioni di giuristi, avvocati e magistrati al processo amichevole.
La seconda leva vi riguarda più direttamente: incoraggiare i giudici e gli avvocati, così come le parti in causa, a ricorrere alle transazioni extragiudiziali. Gli accordi extragiudiziali devono pagarsi da soli.
Conviene all’avvocato, che cambierà le sue pratiche, sarà meglio remunerato e vedrà i suoi clienti attratti dalla promessa di una controversia risolta in modo collaborativo e controllato.
Conviene ai giudici, il cui investimento in questo settore sarà riconosciuto nell’assunzione, nella valutazione e persino nelle statistiche.
E conviene al contendente, che potrà riprendere il controllo della propria causa e vederla risolta rapidamente.
La terza leva consiste nell’incorporare questa politica di composizione amichevole nel nostro Codice di procedura civile.
Per rendere le transazioni extragiudiziali più visibili e più facili da capire, riuniremo innanzitutto le disposizioni sparse che regolano questo settore in un unico libro del Codice di procedura civile dedicato esclusivamente a loro.
Introdurremo inoltre il principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento civile e il principio di proporzionalità procedurale, che derivano dalla nostra legge attuale e sono già presenti nelle norme europee di procedura civile.
Ciò comporterà un ripensamento della procedura pre-processuale. Le parti, assistite dai loro avvocati, decideranno se il procedimento debba seguire un percorso amichevole breve o un percorso contenzioso più lungo. Se la via amichevole ha successo, l’accordo raggiunto sarà ratificato entro un mese dal ricevimento da parte del tribunale.
Infine, per completare l’attuale gamma di accordi extragiudiziali, ho voluto introdurre due nuovi strumenti procedurali: la cesura e l’udienza di conciliazione extragiudiziale.
La “cesura” consisterà nel far decidere al giudice i punti chiave della controversia, lasciando poi che i punti successivi vengano risolti attraverso la mediazione.
Questa ARA si differenzia da altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in quanto il giudice svolge un ruolo centrale, richiamando i principali principi giuridici applicabili alla questione e consentendo alle parti di affinare le proprie posizioni e di conciliarle.
Il feedback delle consultazioni dimostra che i professionisti sono molto interessati a queste nuove disposizioni. Abbiamo tenuto ampiamente conto dei commenti espressi sulla bozza di decreto, che è stata inviata al Consiglio di Stato questa settimana.
L’ultimo pilastro della nostra politica è l’introduzione di strumenti di guida e di valutazione.
Questi saranno operativi a partire dall’autunno, insieme agli strumenti informatici necessari per la creazione della cesura e dell’udienza di composizione amichevole. In questo modo sosterremo e promuoveremo la cultura della composizione amichevole.
Signore e signori, concludo dicendo che ci credo.
Credo che la composizione amichevole stia passando dal sogno alla realtà.
Credo che possiamo realizzare questa rivoluzione culturale che altri Paesi europei hanno fatto prima di voi.
Credo nel vostro impegno di giudici, nell’impegno degli avvocati e anche in quello dei conciliatori e dei mediatori.
Credo che possiamo offrire ai nostri concittadini una giustizia più vicina, più veloce e più umana.
Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare! La politica di composizione amichevole è ora, con voi!
Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.
Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.
Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.
Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.
Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.
Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?
Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”
E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.
Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.
Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.
Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.
In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!
Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.
Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.
Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.
In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.
Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.
E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.
Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.
Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.
Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?
Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?
Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.
Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.
Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?
Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.
L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che
Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.
Si fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.
L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.
Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011
Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.
Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.
A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera
Meno di 26.348,16€ (inclusi 26.348,16 €)
131,56 €
Da 26.348,16 € a 65870,40 € (inclusi 65.870,40 € yuan)
1%
131,56 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )
0.5%
526,96 € più lo 0,5% dell’importo contestato superiore a 65870,40 €
Da 131.740,80 € a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)
0.1%
856,32 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 €
Da 658.704,01 € a 2.634.816,032 € (inclusi 2.634.816,032 €)
0.05%
1383,28 yuan più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01
Da 2.634.816,032 € a 5.269.632,07 € (inclusi 5.269.632,07 €)
0.03%
2371,33 € più lo 0,03% dell’importo contestato superiore a 2.634.816,032 €
Più di 5.269.632,07 €
0.01%
3161,78 € più lo 0,01% dell’importo contestato superiore 5.269.632,07 €
1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.
2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:
(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;
(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;
(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.
3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.
4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.
5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.
Remunerazione dei mediatori:
Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €)
856,32 €
Da 26.348,16 € a 65.870,40 € (compresi 65.870,40 € )
856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )
1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 €
Da 131.740,80 € a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)
1910,24 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 €
Più di 658.704,01 €
2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 €
1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.
2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.
3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.
4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.
4. Commissione di rimborso
Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.
La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.
Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino
di sala riunioni
Capacità
Canone di utilizzo standard
Strutture e attrezzature accessorie
€/mezza giornata
€/giorno
piccola sala conferenze
Meno di 10 persone
105,39 €
197,61 €
Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga
sala conferenze media
10-20 persone
210,79
395,22
Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione
ampia sala conferenze
20-30 persone
329,35
592,83
Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente )
Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.
Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:
Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:
(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;
(2) Il tempo per lo studio del caso;
(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;
(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.
Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.
Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.
Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.
Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.
Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.
Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.
Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.
Per questioni di lavoro studio e spiego la riforma Cartabia un giorno sì e l’altro pure, così come accade, credo, a buona parte degli avvocati e degli appartenenti al mondo della mediazione
Siamo in attesa della novella del d.m. 180/10 e dunque il quadro non è ancora chiaro: questa cosa da mediatore mi preoccupa molto, ma penso che gli organismi e gli enti di formazione siano ancora più preoccupati di me.
Stiamo anche attendendo i d.m. in materia penale e non mi giungono segnali del fatto che la disciplina organica della giustizia riparativa abbia fatto sostanziali progressi: ma forse il mio piccolo punto di vista è angusto; io non sto ovviamente nella stanza dei bottoni e non so se e che cosa abbiano concertato le varie conferenze.
Voglio solo capire che ne sarà delle ipotesi applicative che dovrebbero entrare in vigore a fine maggio: senza centri di giustizia riparativa e senza mediatori rimarranno sulla carta.
La mediazione familiare poi è un soldato che si ritrova in un campo minato: ovunque mette il piede salta. E non servirà a nulla il prossimo comitato dei mediatori familiari a cui non so ancora se mi iscriverò.
Non servirà a nulla perché paradossalmente l’unico momento in cui si può tenere una mediazione familiare è quello antecedente all’inzio del giudizio: volevate sabotare l’istituto (e non lo dico certo io che lo avete sabotato, ma gli stessi componenti del tavolo in pubblico convegno), bravi ci siete riusciti.
Così tanto zelo potevate riporlo anche nella riforma del decreto 28/10: ma si vede che lì il problema della violenza domestica, di genere e degli abusi familiari non è presente; mi permetto sommessamente di dissentire.
Ma concentriamoci sulle modifiche del decreto 28: le mani mi prudono da parecchi mesi e ora è il momento di farle scorrere, seppure per cenni, sulla tastiera.
Una caratteristica dei paesi di civil law, si dice, è quella di dettagliare tutto con la legge, mentre nei paesi di common law si legifera proprio se non se ne può fare a meno.
Prova ne è ad esempio che se andate a cercare una legge sulla mediazione in Inghilterra non la trovate: ci sono solo le practice in materia.
Negli Stati Uniti l’ultima legge sulla mediazione di qualche importanza ha più di 20 anni e si va avanti ad advisor, ossia interpretazioni.
Dunque se decidiamo di dettagliare facciamolo bene, diversamente il settore della mediazione va in affanno.
Parto dall’art. 1 del decreto 28/10: da povero ignorante vorrei sapere chi sono le parti, in che cosa consiste l’assistenza degli avvocati, che cosa sia una procura sostanziale, che significa cooperare in buona fede e lealtà e ancora che cosa si intenda per “realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”. Mi interesserebbe sapere infine che cosa si intenda per somministrazione o per contratto d’opera.
In base al decreto legislativo, si intende: ed invece il silenzio è assordante.
O meglio si fanno strada in me, anche a seguito della pratica, interpretazioni bizzarre.
Con la bicicletta senza ruote che il legislatore ci ha fornito nel 2013 abbiamo fatto solo l’0,51 degli accordi su contenzioso; ergo i politici dicono tra cinque anni vi spazziamo via, ma dimenticano che con una bicicletta senza ruote non si poteva fare di meglio: il problema è che le ruote ce l’hanno tolte apposta perché non riuscissimo (“sforzati ma non riuscire” dice il Super Io freudiano: secondo me il legislatore si è ispirato proprio alla psicologia dinamica come rivista da Berne: i miei complimenti per la cultura).
E ora abbiamo una bicicletta con le ruote? Per me abbiamo dei trampoli nella migliore delle ipotesi.
Hanno aggiunto dei contratti come condizione di procedibilità che: 1) a parte quello di società di persone, non porteranno grandi numeri (per superare lo 0,51%) perché sono fattispecie ove sono in gioco know how e segreti di impresa; per queste cose gli imprenditori non vanno nemmeno in giudizio e si tengono le perdite, figuriamoci se si recano davanti ad un mediatore mai visto e conosciuto, 2) sono contratti da specialisti: non solo non li conoscono i mediatori, ma nemmeno gli avvocati che non si occupano di quei precipui settori 3) alcune fattispecie sono troppo generiche e comunque potrebbero sempre fare riferimento a rapporti di “lavoro mascherato” che il mediatore non può conoscere e per cui non è preparato.
Il termine dell’art. 6 anche con proroga non può essere rispettato in molti casi: se non interviene il Ministero dell’Economia, c’è il rischio che le Agenzie delle Entrate non riconoscano le esenzioni per i contratti “sforati”; peraltro la Commissione Bilancio a suo tempo ha dimezzato le risorse e quindi mi sento già le pulci addosso degli enti preposti (mi gratto che è un piacere).
L’art. 8 è un capolavoro di politica: peccato che i politici non capiscano nulla di come si organizzi una mediazione e quindi poi ce la dobbiamo cavare noi mediatori e soprattutto gli organismi. E’ impossibile ad un organismo anche solo medio basso rispettare il termine di effettuazione della mediazione tra i 20 e i 40 giorni: la norma è praticamente inutiliter data.
Ma il capolavoro gattopardesco sta nell’affermazione “cooperare in buona fede e lealtà per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Ora nel mondo ci sono due modi di affrontare la mediazione: quella legale di cui si parla qui che è fallita negli Stati Uniti da 30 anni (e che chissà perché è stata portata da noi, sic! ); gli accordi non si trovano in mediazione ma prima del trial, dopo aver appunto fatto un effettivo confronto sulle questioni controversie. La stessa cosa potrei dire di qualche paese del Nord Europa dove addirittura ti premiano con uno sconto sul contributo unificato se realizzi un effettivo confronto sulle questioni controversie (ma là un processo dura tre mesi, non 9 anni come da noi e pertanto la mcc è una sconosciuta; fanno mediazione penale e familiare).
Se vogliamo questa mediazione gli avvocati arriveranno al tavolo, si siederanno confrontandosi sull’oggetto e sulle ragioni delle pretese con tanto di messa a fuoco degli aspetti giuridici e poi saluteranno i mediatori con una “non conciliazione”.
Così allo 0,51 gli faremo un baffo.
E questo accadrà di sicuro se l’importo stanziato per il primo incontro sarà basso (voce di popolo, voce di Dio parla di 100 euro perché pare che un centesimo in più leda l’art. 24 della Costituzione, il che se non ci fosse da piangere sarebbe ridicolo a fronte dei 95 € che sborsa ogni italiano per la giustizia senza avere alcun processo in corso).
Se l’importo del primo incontro sarà alto, invece c’è qualche probabilità in più di mediare, ma la disciplina che divide la decisione sugli aspetti economici del primo incontro da quella sugli incontri successivi e sull’accordo, non rende certo facile l’esplicazione del modello di Harvard.
Assisteremo poi comunque a primi incontri dilatati non tanto per ragioni procedurali, ma solo per fare concorrenza agli altri organismi.
E comunque che modello usare per tempi ridotti? Sembra che nessuno se ne preoccupi o che escano le idee più strane in merito; ci si concentra sulle formalità come il cieco che dalla coda deve capire se si trova davanti un cane o un elefante.
Io trovo mediatori che hanno una preparazione sui modelli e sulle tecniche di mediazione che è imbarazzante e non per colpa loro: perché il lavoro era solo quello di fare verbali negativi (e anche un bambino di 6 anni può imparare a redigerli). Non hanno affrontato la mediazione vera, ossia quella effettiva che si faceva prima del 2012.
E dunque anche se affrontassimo la mediazione come l’affrontano coloro che l’hanno riportata in Occidente, non sapremmo da che cosa incominciare; sappiamo solo raccontare la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento.
Sulla mediazione telematica poi che cosa possiamo dire?
C’è un eccesso di delega grande come una casa, lede l’art. 1322 del Codice civile e la librtà economica di cui all’art. 41 della Costituzione; spiegatemi perché in negoziazione assistita si è prevista una disciplina differente, a che pro?. Se c’era qualcuno da foraggiare ditelo, diversamente io non capisco perché i verbali fatti in presenza vanno conservati per un solo triennio e quelli telematici in perpetuo. Senza contare poi che se per usare lo spid ho bisogno di uno smartphone per gli OTP (One time password) e di un PC per firmare allora vado a mediare in Danimarca; qui ci sono persone anziane che non hanno nemmeno internet perché sul telefono non lo vogliono.
E poi che dire del bipolare art. 11 che al primo comma ti chiede di allegare l’accordo al verbale e poi di incorporarlo seguendo le sirene della mediazione telematica. Non si è pensato che in questo caso quando si ha a che fare con accordi da trascrivere mettiamo nei guai il mediatore che diventa sostituto di imposta, visto che la firma digitale è unica e non si può specificare a che titolo si firma?
E sulla proposta fatta sua sponte quando gli avvocati non trovano un accordo che cosa diciamo? Che siamo mediatori e fare una cosa del genere lede l’autodeterminazione delle parti: lo sa il legislatore che il valore fondante della mediazione è l’autodeterminazione? La proposta va fatta prima, quande le parti sono a tanto così dall’accordo e non lo vedono, magari facendosi dare autorizzazione ad usare quanto emerge dal procedimento per evitare le insidie dell’art. 13 (dalla domanda e dall’adesione normalmente non emerge nulla su cui fondare la proposta). Ma che cosa ve lo dico a fare?
E veniamo ad un’ulteriore perla: il gratuito patrocinio. Dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata chiaramente avremo che la Suprema Corte ritornerà sull’argomento e dichiarerà incostituzionale il carrozzone ideato da chi poi ha stanziato la miseria di 2 milioni di euro. E le ragioni sono lampanti: perché non si può usare il patrocinio in mediazione volontaria? Perché l’avvocato che ha lavorato anche se non si raggiunge l’accordo non deve essere pagato? Perché non posso rivolgermi al mio avvocato di fiducia? Perché il d.m. deve prevedere dei compensi diversi da quelli che si possono vantare nella mediazione ordinaria? E che cosa c’entra il responsabile scientifico di chiara fama con la determinazione dei criteri dell’accordo? Così come peraltro sulle spese e le indennità di avvio (leggasi sul punto la relazione).
Ma veniamo ai crediti di imposta: perché devo dividere i crediti quando si tratta di mediazione obbligatoria positiva tra quello dell’avvocato e quello da procedura? Che cosa possono pensare le parti quando il mediatore prova affannosamente a spiegari i complessi criteri che li presiedono (peraltro ancora non del tutto sfatati visto che incombe il d.m.?).
Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.
Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.
Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.
Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.
La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.
A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).
Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:
1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;
2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;
3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;
4) non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;
5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.
§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.
§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”
Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3] § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.
La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.
Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.
Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.
§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:
1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.
2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.
3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.
4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.
5°Stabilire un codice etico.
6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.
7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.
8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.
9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.
10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.
11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.
12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.
13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.
14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.
§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.
Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5] e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].
Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.
2. Il candidato mediatore belga
Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.
Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7]. Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].
Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].
Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).
La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.
Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.
Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.
A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.
Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.
L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.
Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.
Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.
L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.
L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].
3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione
Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].
Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.
Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:
– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;
-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;
– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.
Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.
Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.
Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.
L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.
La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.
Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:
– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;
– L’identità della persona di contatto;
– il modello di certificato di partecipazione effettiva.
– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.
L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.
– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;
– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;
– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.
Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.
Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.
Il Consiglio adotta una decisione motivata.
Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.
La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.
L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.
Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.
Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.
In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.
Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.
L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].
4. I corsi di formazione: la formazione base
I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.
La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.
La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:
10. Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;
11. Mediazione a distanza per via elettronica.
La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.
Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.
La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:
1. Le fasi del processo di mediazione;
2. L’applicazione dei principi di mediazione;
3. Capacità di mediazione;
4. Abilità comunicative;
5. Capacità di negoziazione;
6. Interventi in situazioni concrete;
7. Scenari attraverso giochi di ruolo;
8. L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.
5. I corsi di formazione: la formazione specialistica
Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.
La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.
La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:
Argomenti teorici:
1. Concetti di diritto
– Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;
– Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;
o il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo
o assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.
– Diritto immobiliare e diritto successorio;
– Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;
– Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;
– Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.
2. Psicologia e sociologia
– Psicologia e sociologia della famiglia;
– Effetti psicologici dei conflitti familiari;
– Relazioni e dinamiche familiari;
– Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.
3. Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;
4. Introduzione alla mediazione multiculturale;
5. Mediazione familiare a distanza per via elettronica.
Argomenti pratici:
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.
La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):
Argomenti teorici:
1. Concetti di diritto
– Obblighi;
– proprietà;
– consumo;
– responsabilità;
– assicurazione;
– economia e società;
– Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative
– Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società
2. Mediazione civile e commerciale;
3. Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;
4. Introduzione alla mediazione multiculturale;
5. Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.
Argomenti pratici:
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.
La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:
Argomenti teorici:
1. Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:
– Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;
– Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.
2. Mediazione sociale:
– Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;
– I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;
– Benessere sul lavoro;
– Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.
3. Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;
4. Introduzione alla mediazione multiculturale;
5. Mediazione sociale a distanza per via elettronica.
Argomenti pratici:
Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.
6. L’autovalutazione e la valutazione
Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.
Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.
La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.
GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*
Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………
Competenze dei partecipanti alla mediazione -Relazione tra i partecipanti -Desiderio di trovare un accordo -Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile
Interazione produttiva -Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti -Relazione tra i partecipanti e il mediatore
Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto) -Conseguenze legali -Impatti finanziari -Competenze dei partecipanti
Rispetto per i partecipanti –Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti -Attenzione attiva alle loro preoccupazioni -essere attenti alle nuove possibilità
Preparazione dei partecipanti -Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione. -Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista.
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.) -Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo -Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione
Equilibrio delle interazioni -Ogni partecipante è coinvolto -Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate
I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza
Riassumere e riformulare -I punti principali -Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti -Temi e punti importanti -Nominarli e strutturarli
Inquadrare i problemi -Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni -Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti -Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci
Conoscenza dei partecipanti – Le loro aspettative – i loro limiti
Clima sicuro per parlare del conflitto
Ascolto dei partecipanti -Descrizione del conflitto
Riconoscimento -Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni -Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste
Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni
Strategie per la gestione dei conflitti
Incoraggiamento e fiducia -Autodeterminazione dei partecipanti -Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti
Domande neutre e aperteRiformulazione / validazione
Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante.
Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili
Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.
Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati
– Griglia per le organizzazioni di formazione –
Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.
Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.
Il candidato mediatore:
Cognome, nome: ……………
Il valutatore:
Cognome, nome: ……………
Data:……………………………..
TITOLO I. CRITERI DI VALUTAZIONE
Processo di mediazione
Criteri soddisfatti
Ha bisogno di miglioramenti
Da acquisire (insufficiente)
Non osservato
1.1.
Presentazione dei partecipanti
1.2.
Conferma dell’autorità decisionale
1.3.
Presentazione del processo
1.4.
Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone)
1.5.
Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine…
1.6.
Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….)
1.7.
Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità…
1.8.
Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione)
1.9.
Comprendere le fasi della mediazione
1.10.
Gestione del tempo (interviste, agenda…)
Capacità di comunicare
Criteri soddisfatti
Ha bisogno di miglioramenti
Da acquisire (insufficiente)
Non osservato
2.1.
Ascolto attivo e premuroso
2.1.1.
Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione.
2.1.2.
Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità
2.1.3.
Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere.
2.1.4.
Interrogarlo (domande aperte)
2.1.5.
Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale.
2.1.6.
Dagli segni visivi e verbali di interesse.
2.1.7.
Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…)
2.1.8.
Pratica i silenzi.
2.1.9.
Mostrare empatia
2.1.10.
Rimani neutrale e benevolo
2.2.
Empatia
2.3.
Connotare positivamente
2.4.
Mettere in comune i punti di vista
2.5.
Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno)
11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore
Criteri soddisfatti
Ha bisogno di miglioramenti
Per acquisire (insufficiente)
Non osservato
11.1.
Il mio comportamento etico
11.2.
Autovalutazione
TITOLO II. VALUTAZIONE
La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo. In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.
Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …
Firma del candidato mediatore, ……………….. ……………….. Data:………………………
che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.
7. L’esito della formazione di base e specialistica
Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.
Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.
Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.
In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).
Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.
Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.
La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).
Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].
8. La formazione continua
Occupiamoci ora della formazione continua.
Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727 del codice giudiziario[32].
L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.
Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.
Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.
Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.
A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.
In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.
Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.
Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.
Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.
La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.
La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.
La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio.
La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il mediatore a svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il suo funzionamento personale di fronte al conflitto e alle persone in conflitto, a riflettere sulle sue risonanze, le sue resistenze, pregiudizi e alleanze.
La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].
La supervisione può essere individuale o collettiva.
L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.
L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.
L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.
L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.
Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.
l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.
La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.
Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:
-il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,
– gli argomenti trattati,
– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).
È firmato da tutti i partecipanti.
In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.
Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].
Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].
Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:
a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),
c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],
d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].
Non possono essere riconosciuti come formazione continua:
– Lettura di libri.
-Partecipazione a riunioni di mediazione.
-Chat di mediazione.
-Sessioni di coaching come assistente formatore.
Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua.
9. Il procedimento disciplinare
La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.
Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.
Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese.
I collegi siedono con tre membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza.
Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.
Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.
Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.
In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.
Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.
Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.
Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.
La Commissione mette a disposizione un modulo di reclamo sul sito web della Commissione federale di mediazione.
La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.
Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.
Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.
Il presidente della Commissione conferisce il fascicolo completo al collegio competente affinché possa essere avviato, se necessario, un procedimento disciplinare.
Il collegio competente può decidere che la denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40].
Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa il denunciante o il dichiarante.
Il rigetto della denuncia non impedisce al denunciante o al dichiarante di presentare successivamente una nuova denuncia o dichiarazione.
Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.
Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:
1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il numero di serie;
2) il riferimento al regolamento;
3) la composizione della Commissione;
4) i fatti portati a conoscenza della Commissione;
5) le norme che possono essere state violate;
6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;
7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;
8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;
9) se del caso, l’avvertenza che, ai fini della tutela della vita privata di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità sono stati oscurati;
10) il diritto di richiedere ulteriori misure investigative in modo motivato;
11) Il diritto della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di un membro della Commissione;
12. la possibilità di ottenere, su richiesta, che il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;
La Commissione allega alla notifica una copia del verbale disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo e ottenerne copia.
Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del procedimento disciplinare. Esse sono tradotte, se del caso, nella lingua procedurale.
Se il denunciante, il presidente o l’organo chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa il luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli designa a tal fine. La citazione precisa che la procedura di conciliazione è riservata.
La Commissione convoca le parti interessate mediante lettera ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a uno dei suoi membri al fine di esaminare se una soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate. È redatto un verbale di comparizione delle persone interessate.
Se viene raggiunto un accordo, il verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate.
Se non si raggiunge un accordo o se una delle parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.
La conclusione di un accordo non osta all’adozione di una sanzione disciplinare da parte della commissione.
Se la procedura continua, le parti interessate sono convocate, mediante lettera raccomandata o notifica all’indirizzo di posta elettronica, a comparire dinanzi alla Commissione.
La citazione contiene le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza.
Il termine per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.
Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante.
Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito del procedimento penale.
Una denuncia o un’indagine penale non impedisce alla Commissione di adottare misure disciplinari.
Se la sanzione disciplinare si rivela incompatibile con una successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare con effetto retroattivo a decorrere dalla data in cui è irrogata la sanzione disciplinare.
Le parti interessate possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.
La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.
Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.
In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:
– legittimo sospetto;
– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;
– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;
– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;
– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.
Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.
Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.
La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.
In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato può chiedere alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico o l’interesse pubblico vi ostino.
La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.
Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.
La Commissione può imporre le seguenti sanzioni ai mediatori certificati:
– avvertenza;
– rimprovero;
– l’obbligo di completare un tirocinio per la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;
-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in co-mediazione per la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;
-la sospensione per un periodo non superiore a un anno;
-la revoca del riconoscimento.
Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.
Se i fatti addebitati costituiscono un inadempimento continuato, l’ultimo atto contestato costituisce il punto di partenza del termine di prescrizione.
Per quanto riguarda gli organismi, la Commissione può:
-formulare raccomandazioni;
-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione per un periodo limitato non superiore a un anno;
-revocare il riconoscimento dell’organismo.
La decisione è firmata dal presidente del collegio e inserita nel fascicolo.
Il presidente del collegio notifica senza indugio la decisione al mediatore o all’organo.
Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a meno che tale notifica non sia contraria a motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica soltanto il dispositivo della decisione.
La notifica riproduce il testo integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.
Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.
La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo
Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.
Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.
La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.
Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.
Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.
Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.
Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.
Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.
La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.
Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.
Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.
10. Il codice deontologico del mediatore belga
Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore è individuale.
Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.
Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”
Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”
La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”
Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.
Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.
Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.
Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”
In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.
In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”
Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”
Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.
Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.
Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato.
Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa.
Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.
Definizioni
Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per:
Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42], del codice giudiziario;
Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.
Preliminare alla mediazione
PRIMI CONTATTI
Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.
Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.
§ 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.
§ 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.
Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione.
Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.
Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.
COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.
Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.
Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.
Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ
Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione.
Questi concetti devono essere intesi come segue:
– Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà.
-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione.
-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.
Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:
quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.
§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.
§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.
Il Protocollo di mediazione
Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.
§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.
Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.
§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni
nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
una breve descrizione della controversia;
la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.
Il protocollo menziona inoltre:
– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali;
– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.
Lo svolgimento della mediazione
ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE
Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale.
Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.
§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.
Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.
Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.
Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.
Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.
Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.
Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.
IN MEDIAZIONE
Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione.
Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.
§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che
– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;
– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;
– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;
– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;
– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.
Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.
FINE DELLA MEDIAZIONE
Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.
Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.
Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.
L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.
Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.
Onorari e spese del mediatore
Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.
Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.
§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).
Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.
§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.
Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.
[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese).
Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.
Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.
[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.
[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,
est remplacé par ce qui suit :
“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,
composée de vingt-quatre membres.
La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.
Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de
membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;
2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les
évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;
3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;
4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union
européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° établir un code de déontologie;
6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des
avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs
qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;
7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;
8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;
9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs
doit répondre pour pouvoir être représentative;
10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;
11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier
examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;
13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.
DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT
Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes
[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.
Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur
[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT
[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.
[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.
Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.
INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR
[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.
[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.
[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.
BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.
-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia;
-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.
-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);
-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;
-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;
-Chiarimento e gestione dei conflitti;
-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;
-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.
[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;
-Definizione di mediazione;
-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);
-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);
-Introduzione alla negoziazione ragionata;
-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;
– I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo
[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);
-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);
-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;
-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;
-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;
-Teorie del cambiamento;
-Mediazione a distanza;
-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.
[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;
– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);
– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;
– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);
– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);
-Principali correnti della psicologia;
-Principi di analisi e paradigmi.
[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;
– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;
– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.
[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;
– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;
– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;
– Gestione del quadro di mediazione;
– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;
– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).
[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
I mediatori che hanno perso il loro accreditamento hanno sempre la possibilità di recuperarlo a certe condizioni .
[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.
[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.
[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.
[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.
L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.
[40] Il collegio può decidere di non attivarlo quando:
– I reclamo non è diretto contro un mediatore accreditato o un organismo autorizzato;
– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto sull’attività professionale del mediatore;
– La denuncia si riferisce a fatti che esulano dalla missione legale dell’organizzazione.
[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”
[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”
[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”
Non esiste a mia conoscenza uno studio statistico sugli avvocati mediatori in Europa e nel Mondo; nemmeno nella nostra Italia che è provvista dell’albo dei mediatori[1]: a dire il vero né il CNF né il Ministero della Giustizia hanno idea di quanti siano gli avvocati che praticano la mediazione da mediatori o comunque non divulgano i dati.
Possiamo affermare tuttavia che almeno nei paesi UE la professione dei mediatori avvocati sia fenomeno diffuso.
Proprio per questo il 14 giugno 2019 è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[2] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[3].
Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.
Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.
Fornisco la traduzione in italiano dall’inglese delle parti che da formatore di mediatori ritengo più rilevanti: per il resto rimando al testo in lingua.
Il corso di formazione deve possedere un “quadro di competenze” che definisca in modo chiaro e conciso le competenze chiave che un mediatore efficace dovrebbe possedere.
In generale, non ci sono requisiti speciali per quanto riguarda le qualifiche o l’esperienza precedenti necessarie per iscriversi a un corso di mediazione di base.
Viceversa, corsi di formazione di mediazione avanzata o specializzata richiedono ai partecipanti precedenti comprovate conoscenze e/o pratiche di mediazione.
Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a finanziare la formazione in materia di mediazione quando giustificabile, ad esempio, per attuare e diffondere la mediazione in generale o per sviluppare progetti specifici e/o iniziative legali.
Gli Stati membri e i fornitori di servizi di mediazione per la formazione dovrebbero essere incoraggiati ad assegnare borse di studio basate sulle esigenze economiche dei partecipanti.
I corsi dovrebbero avere un numero di ore di formazione non inferiore a 40, che è il punto di riferimento minimo accettabile per l’insegnamento e la pratica degli aspetti esperienziali delle competenze del mediatore, tenendo conto che i corsi di formazione mirano esclusivamente a formare le persone a un livello base di competenza del mediatore.
Si raccomanda che i corsi abbiano una classe massima di 30 studenti, con un rapporto formatore-studente compreso tra l’ideale di 1 formatore ogni 6 partecipanti; un massimo di 1 trainer ogni 10.
Il corso dovrebbe essere focalizzato sulla partecipazione, e l’interazione. Per garantire ciò, dovrebbero essere utilizzate varie metodologie di insegnamento, tra cui lezioni frontali, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, dialoghi in coppia e giochi di ruolo… la seguente percentuale di tempo dovrebbe essere dedicata a questi diversi approcci alla formazione:
• lezioni/input di conoscenza/presentazione – circa il 10%;
• Esercitazioni e discussioni – circa il 40%;
• Giochi di ruolo, coaching e feedback – circa il 50%.
Il tipo di materiale che potrebbe essere distribuito in formato cartaceo o virtuale prima di un corso include:
• Manuale/cartella di lavoro del corso;
• Materiali supplementari come istruzioni generali per giochi di ruolo;
• Regole e procedure di mediazione, legislazione pertinente;
• Articoli accademici e libri di testo.
Quando è richiesta una preparazione prima del corso, i partecipanti devono ricevere il materiale completo in tempo sufficiente per consentire loro di prepararsi adeguatamente. A titolo indicativo, si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre due settimane prima del corso.
Allo stesso modo, quando i partecipanti sono tenuti a prepararsi per i loro ruoli in anticipo rispetto ai giochi di ruolo, i riassunti riservati dei giochi di ruolo dovrebbero essere forniti in tempo sufficiente per consentire ai giocatori di prepararsi. Si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre una settimana prima del corso.
Un gioco di ruolo qui è definito come un caso simulato in cui il mediatore ha l’opportunità di esercitare una vasta gamma di abilità da mediatore, possibilmente attraverso più fasi del processo.
Ogni ruolo in un corso dovrebbe avere un massimo di sei persone per una mediazione a due.
Le fasce orarie di mediazione all’interno dei giochi di ruolo dovrebbero essere di almeno 45 minuti per consentire al mediatore un tempo sufficiente per esercitare una serie di abilità man mano che la mediazione si sviluppa; almeno il 50% di tutti i giochi di ruolo dovrebbe essere supervisionato da un coach/trainer esperto e, tra questi, un coach abilitato alla supervisione dovrebbe essere presente almeno nel 50% del tempo effettivo di gioco di ruolo.
Quando i giochi di ruolo vengono utilizzati in veste di valutazione, devono essere supervisionati dall’assessor per il 100% del tempo.
I coach dovrebbero essere ruotati tra i gruppi e i partecipanti per garantire che tutti i partecipanti sperimentino una varietà di approcci di coaching.
Nei corsi che contengono valutazione, qualsiasi coach/ trainer che alleni un partecipante non dovrebbe essere coinvolto in alcuna valutazione successiva di quel partecipante.
Al fine di garantire l’equità e l’uguaglianza della partecipazione, tutti i partecipanti dovrebbero mediare lo stesso numero di volte nei giochi di ruolo.
I partecipanti apprendono non solo esercitando le abilità da mediatori, ma anche ricevendo feedback da mediatori esperti che agiscono nel ruolo di coach durante il corso.
È possibile utilizzare una varietà di metodi diversi per fornire il feedback, tra cui:
• Coaching di gruppo durante un gioco di ruolo. Qui il feedback non è solo a beneficio del partecipante che agisce come mediatore, ma anche per gli altri partecipanti coinvolti nel gioco di ruolo;
• Feedback privato uno ad una persona dopo un gioco di ruolo.
Si consiglia di utilizzare feedback scritti sulla performance di un solo partecipante, in particolare durante il momento di valutazione di un corso.
Se un corso è progettato per valutare, certificare o accreditare un partecipante come avente le capacità e le conoscenze necessarie per mediare una controversia in modo competente, deve contenere una valutazione effettiva della competenza da mediatore del partecipante, rispetto al proprio quadro di competenze. In relazione alla valutazione di abilità del mediatore, il giudizio dovrebbe incentrarsi sulla performance durante un gioco di ruolo.
Mentre una qualche forma di valutazione continua durante il corso potrebbe essere considerata come parte del processo di valutazione, dovrebbe esserci almeno una valutazione separata basata esclusivamente sulle prestazioni durante un gioco di ruolo.
La valutazione di un partecipante dovrebbe essere data in due momenti diversi da due assessor differenti.
Si raccomanda che ogni gioco di ruolo valutativo abbia una durata di almeno un’ora, escluso il tempo necessario per redigere un accordo transattivo.
Trainers, Coaches and Assessor (TCA)
Coloro che forniscono degli input durante un programma di formazione possono essere suddivisi in tre ruoli chiave:
• un trainer (formatore) che fornisce le skills e le conoscenze stabilite nel programma;
• un coach che osserva le prestazioni di un partecipante nel ruolo di mediatore, di solito durante un gioco di ruolo, e fornisce coaching e feedback al partecipante, durante e dopo il gioco di ruolo, al fine di far crescere la competenza come mediatore;
• un assessor (valutatore) che osserva anche le prestazioni del partecipante e fornisce una valutazione formale delle competenze. Il valutatore può anche fornire un feedback al termine della valutazione.
Chiunque cerchi di svolgere il ruolo di Trainer, Coach o Assessor (TCA) dovrebbe aver partecipato con successo a un corso di formazione sulla mediazione e se è richiesta la registrazione da mediatore in uno stato, formatori, coach e valutatori dovrebbero essere mediatori registrati. Avrebbero anche dovuto frequentare una formazione adeguata da formatore per assumere il proprio ruolo.
Idealmente, i TCA dovrebbero aver condotto almeno due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore in ciascuno dei tre anni precedenti prima di essere nominati. Una volta nominati, dovrebbero condurre due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore all’anno ed essere in grado di dimostrare di aver mantenuto uno sviluppo professionale continuo (CPD) di sei ore all’anno.
I TCA dovrebbero condurre almeno un corso di formazione per le competenze di base dei mediatori o un corso di aggiornamento ogni due anni.
Coach e assessor dovrebbero istruire e/o valutare almeno quattro sessioni di giochi di ruolo nel corso di due anni.
I fornitori di formazione potrebbero prendere in considerazione la certificazione dei propri programmi con il programma di formazione per mediatori certificati (CMTP) dell’International Mediation Institute.
La corretta registrazione come IMI-CMTP significa che i programmi di formazione soddisfano gli standard internazionali indipendenti per la formazione dei mediatori.
Corso di formazione di base per mediatori
1. Sviluppo della conoscenza
Un corso di formazione di base per mediatori dovrebbe coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:
1.1. Teoria dei conflitti
1.2. Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione
1.3. Nozioni di base sulla mediazione:
1.3.1. Principi di base della mediazione:
a. Volontarietà
b. Riservatezza
c. Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore
d. Autodeterminazione delle parti e controllo del processo
e. Uguaglianza delle parti
f. Creatività e sostenibilità
g. Flessibilità
h. Efficacia dei costi
1.3.2. Scopi della mediazione
1.3.3. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi
1.4. Gli attributi principali di un mediatore:
a. Atteggiamento e ruolo del mediatore
b. Credibilità
c. Competenze e tecniche di base
d. Etica professionale
e. Requisiti e pratica professionale
1.5. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione
1.8. Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, compreso il quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e il primo incontro di mediazione obbligatorio, se disponibile
1.9. Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione
1.10. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa
2. Formazione delle abilità pratiche
In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:
a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione
b. Capacità e tecniche di gestione del processo di mediazione, incluso ma non limitato all’uso di riunioni congiunte e private
c. Strategie di negoziazione e competenze per gestire il contenuto della controversia
d. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti
e. Capacità di problem solving e capacità decisionale
f. Capacità di analisi e gestione dei conflitti, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie
g. Competenze di co-mediazione
I formatori possono includere altri argomenti basati sulle competenze, tra cui la gestione delle emozioni, la gestione delle persone difficili, la risposta all’impasse, la programmazione neurolinguistica, ecc.
I corsi di formazione sulle competenze dei mediatori dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. In base alle linee guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare la procedura e le “abilità di essere” un mediatore efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.
3. Particolarità della formazione specializzata in mediazione
Argomenti aggiuntivi ed esercizi di sviluppo delle competenze dovrebbero essere coperti nei programmi di formazione specialistica di mediazione.
Per la formazione dei mediatori in materia familiare:
a. Principi fondamentali della mediazione familiare
b. Conoscenza sufficiente del diritto di famiglia
c. Modelli di mediazione familiare
d. Competenze del mediatore familiare
e. Limiti del principio di riservatezza
f. Mediazione incentrata sul bambino e interesse superiore del bambino
g. Partecipazione dei bambini
h. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)
i. Abuso domestico
j. Squilibri di potenza
K. Tecniche di mediazione transfrontaliera
l. Quadro giuridico internazionale
Per la formazione dei mediatori in materia civile:
a. Conoscenza sufficiente delle disposizioni di diritto pubblico e di protezione sociale nei settori in questione che praticano in particolare:
i. controversie in materia in leasing e affitti
ii. nel campo del diritto del lavoro
iii. nel diritto dei consumatori
b. Squilibri di potere
c. Modelli di mediazione civile
d. Tecniche di mediazione transfrontaliera
e. Quadro giuridico internazionale
Per la formazione di mediazione in materia penale:
a. Conoscenza sufficiente del sistema giudiziario penale
b. Vari metodi di giustizia riparativa
c. Il rapporto tra giustizia penale e mediazione
d. Competenze e tecniche di comunicazione e di lavoro con le vittime, i trasgressori e altri impegnati nel processo di mediazione, comprese le conoscenze di base sulle reazioni delle vittime e i trasgressori
e. Competenze specialistiche per la mediazione in caso di reati gravi e reati che coinvolgono minori
Per la formazione di mediazione in materia amministrativa:
a. Principi fondamentali di mediazione in materia amministrativa
b. Conoscenza sufficiente del diritto costituzionale e amministrativo
c. Equilibrio tra i principi di riservatezza della mediazione e la trasparenza dell’attività amministrativa
d. I confini dell’interesse pubblico
e. Il ruolo del mediatore – particolarità dei principi di indipendenza e imparzialità
f. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)
g. Codice etico dei mediatori in campo amministrativo
Chiunque conosca il programma approntato dal Ministero della Giustizia italiano con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[5] (articolo 16 f e g)[6] non può non rendersi conto che è necessaria una integrazione; e non solo: necessità un’apertura della mediazione italiana verso settori per noi sconosciuti come ad esempio quello amministrativo.
Inoltre, dal programma del Cepej emergono figure che non sono familiari a tutti gli enti di formazione come i coach, i trainer e gli assessor.
Nemmeno la riforma Cartabia a dire il vero vi fa alcun cenno; il nostro legislatore sembra porre l’attenzione più che altro sul responsabile scientifico di chiara fama (cfr. il nuovo articolo 16 bis del decreto 4 marzo 2010 n. 28[7]) che nella relazione al decreto 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha emendato il decreto 28/10) riveste molti compiti ed adombra forse quasi una predilezione del legislatore per un’unica organizzazione di mediazione che sia organismo ed ente di formazione: “il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.”
Il principio poi, tutto italico, secondo cui il mediatore riceve solo le nozioni che gli servono per il settore scelto (mediazione civile e commerciale, penale, familiare ecc) deve essere necessariamente superato nel senso che il nuovo operatore di base della giustizia complementare dovrà avere una infarinatura a 360° di quello che è il mondo della gestione delle relazioni.
Ciò ovviamente richiede una nuova organizzazione per gli Enti di formazione.
Un’altra categoria da noi sconosciuta è quella del giudice mediatore.
La riforma Cartabia timidamente precisa soltanto che il giudice deve curare la sua formazione in mediazione, ma solo al fine di migliorare le sue performance in materia di delegazione dello strumento alternativo (e al fine di inserire tra i parametri che ne connotano la carriera anche l’utilizzo della giustizia complementare[8]).
Negli altri paesi le cose vanno assai diversamente.
Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.
In relazione a tale considerando rileva l’art 3 della Direttiva 52/08.
L’art 3 lett. a) capoverso precisa che rientra nel concetto di mediazione “la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;”.
Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[9]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.
In Croazia[10] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.
Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).
Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[11].
In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[12]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.
L’art. 168.a del Codice di rito croato peraltro contempla l’ipotesi in cui si voglia far causa alla Repubblica di Croazia: nel qual caso si deve chiedere alla Procura un tentativo di bonario componimento. Questa norma è importante per la storia della mediazione europea perché è stata impugnata da chi non l’ha rispettata e ha ricevuto conseguentemente una dichiarazione di irricevibilità della domanda dai Tribunali croati; la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso in questione ha però ritenuto che la mediazione a pena di irricevibilità della domanda fosse conforme all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo[13]: il che ha aperto uno scenario importante ad es. in Francia con riferimento alla conciliazione davanti alle Corti inferiori che è stata prevista a pena di inammissibilità.
Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[14]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[15].
In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[16].
In Finlandia[17] il giudice media le controversie giudiziarie.
In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[18].
In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato)[19].
L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[20]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo.
In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[21].
In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[22].
In Polonia può mediare un giudice in pensione.
In Repubblica Ceca ai sensi de § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[23].
In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi. [24].
In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[25], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziale[26].
In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.
In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.
In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[27]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[28].
La tabella che segue chiarirà ulteriormente il quadro anche con riferimento allo strumento utilizzato.
Preso atto di questa realtà del giudice mediatore nel dicembre del 2019 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha presentato un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione in modo da garantire l’attuazione degli orientamenti CEPEJ sulla mediazione.
In sostanza qui si parlerà di un programma per i giudici affinché acquisiscano consapevolezza sulla mediazione e venga garantita l’efficienza del rinvio giudiziario alla mediazione.
Il documento è stato sviluppato con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) ed è stato adottato nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[52].
Ne propongo qui una traduzione in italiano dall’inglese.
“È stato riconosciuto che i giudici svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie. Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione.
L’obiettivo del presente strumento è sensibilizzare i giudici sulla mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.
Questo strumento per analogia può essere utilizzato da altri professionisti legali che fanno riferimento alla mediazione come i pubblici ministeri e da altre autorità e istituzioni giudiziarie che forniscono loro formazione.
È concepito per far accedere alla mediazione le parti in causa migliorando la capacità dei giudici di effettuare un effettivo rinvio giudiziario alla mediazione e non per creare dei giudici mediatori nell’esercizio della loro funzione giudiziaria.
Si ispira ai programmi di formazione e sensibilizzazione condotti in Belgio, Francia e Svizzera francofona, gentilmente trasmessi e commentati dai seguenti istruttori: Giudici Avi SCHNEEBALG, formatore per i giudici belgi presso l’Institut de training judiciaire di Bruxelles, Fabrice VERT, formatore per giudici francesi presso l’Ecole Nationale de la.Magistrature di Bordeaux, e Jean A. MIRIMANOFF, giudice onorario, mediatore, formatore per la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri.
Esiste una vasta gamma di diversi insegnamenti di mediazione e pratiche di mediazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, questo strumento è facilmente adattabile alle diverse situazioni nazionali.
Questo strumento è stato sviluppato in riferimento al punto 3. Consapevolezza delle linee guida CEPEJ sulla mediazione.
1. Contesto dello strumento
– Raccomandazione Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile, cap. VII: “Gli Stati dovrebbero fornire informazioni sulla mediazione in materia civile ai professionisti coinvolti nel funzionamento della giustizia”[53].
– Linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente in materia di mediazione familiare e mediazione in materia civile, CEPEJ (2007) 14, n. 50: “I giudici svolgono un ruolo cruciale nel promuovere una cultura di risoluzione amichevole delle controversie. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione. Ciò può essere ottenuto attraverso sessioni informative, nonché programmi di formazione iniziale e in servizio che includano elementi specifici di mediazione utili nel lavoro quotidiano dei tribunali in determinate giurisdizioni ”[54].
– Roadmap CEPEJ (2018) 8 basato sul rapporto CEPEJ-GT-MED su “L’impatto delle linee guida CEPEJ sulla mediazione civile, familiare, penale e amministrativa”, adottato il 27 giugno 2018, Rec. 3, p. 4: “Senza una consapevolezza/formazione obbligatoria della mediazione dei giudici durante la loro istruzione o nel primo anno della loro pratica giudiziaria, il numero di casi riferiti alla mediazione in materia civile, familiare, penale (adulti e minorenni) e amministrativi rimarrà invariato a un numero effettivo insignificante”, e la sua tabella 2.1:” Sviluppare e distribuire strumenti di formazione per aumentare la formazione obbligatoria e la consapevolezza della mediazione tra avvocati e giudici “[55].
2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione
Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:
– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;
– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;
2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione
Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:
– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;
– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;
– Aprire l’accesso alla mediazione attraverso un efficiente rinvio giudiziario, che implica sapere come:
a) identificare e selezionare i casi adatti alla mediazione;
b) Comprendere le caratteristiche, i prìncipi, gli obiettivi, gli approcci e i metodi di mediazione e il funzionamento del suo processo, al fine di fornire adeguate informazioni sulla mediazione alle parti in causa e ai loro avvocati;
c) suggerire, proporre alle le parti o dirigerle verso una partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione svolta da un centro di mediazione o da mediatori qualificati;
d) facilitare la transizione delle parti in causa dal procedimento giudiziario al processo di mediazione.
Il contenuto e la metodologia dell’addestramento deve tenere conto del contesto, del livello iniziale di conoscenza e dell’esperienza pratica dei tirocinanti. Dovrebbero essere predisposti controlli di qualità e misure di monitoraggio indipendenti per garantire contenuti e offerta di formazione sufficienti.
Si raccomanda vivamente che la fornitura delle parti pratiche della formazione sia guidata da giudici-mediatori in attività e mediatori non giudiziari attivi, con esperienza come formatori.
Un programma di sensibilizzazione continua dovrebbe aggiornare la conoscenza e la pratica dei giudici in materia di rinvio giudiziario alla mediazione, ripetendo il programma del secondo e terzo semestre. (Cfr. Appendice 2).
3. Obiettivi specifici relativi alla legislazione nazionale e internazionale
– Garantire la conoscenza della legislazione nazionale dei giudici nei rispettivi settori in materia civile e familiare, penale (adulti e minori) e amministrativa.
– Preparare i giudici a partecipare a un progetto pilota di mediazione nella propria giurisdizione.
– Migliorare la capacità conciliante dei giudici con l’uso di strumenti di mediazione (comunicazione attiva e principi – basati sugli interessi – negoziazione), ove consentito o prescritto dalla legge.
4. Durata della formazione iniziale e continua
La durata di quattro mezze giornate (due giorni in totale) è raccomandata quando possibile per i programmi di formazione iniziale.
Si consigliano una o due sessioni di mezza giornata a frequenza regolare per i programmi di formazione continua.
5. Risorse necessarie per formatori e assistenti
Le risorse necessarie dipenderanno dal numero di partecipanti. Per un gruppo di 24 giudici, la partecipazione di un istruttore qualificato (mediatore accreditato, concordato, certificato) e una squadra di tre assistenti garantisce una buona efficacia nella sensibilizzazione. Idealmente, il rapporto formatore-tirocinanti dovrebbe essere al massimo da 1 formatore a 10 tirocinanti/15 tirocinanti.
6. Locali
Quando il programma di sensibilizzazione si svolge nel primo anno della pratica giudiziaria, si raccomanda che si svolga all’interno degli edifici giudiziari o vicino ad essi.
7. Manuali consigliati
Gli strumenti adottati dalla CEPEJ (CEPEJ (2018) 7), in particolare:
– La guida al rinvio giudiziario alla mediazione[56];
– La checklist di gestione e la checklist di monitoraggio del programma pilota;
– Manuali nazionali e una breve bibliografia per i giudici.
8. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri
Per garantire l’efficienza dei programmi di sensibilizzazione/formazione (ovvero la loro durata, frequenza e qualità) sarebbe opportuno adottare le seguenti misure:
1. Nominare, in ciascuna Corte d’appello, un giudice responsabile della mediazione, per l’indagine sulla consapevolezza dei giudici e sui progetti pilota
2. Nominare, in ciascuna giurisdizione, un giudice incaricato dell’organizzazione di questi programmi
3. Garantire che questo giudice riceva una formazione completa da mediatore, al fine di poter diventare il principale riferimento per la sensibilizzazione sulla mediazione del suo tribunale e di essere in grado di organizzare un progetto pilota di mediazione nella sua giurisdizione
Appendice 1
Curriculum di base per rinvio giudiziario
1. Sviluppo della conoscenza
I programmi di formazione dovrebbero coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:
1.1 Mediazione – definizione e concetto
1.2 Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione
1.3 Principi fondamentali di mediazione
1.4. Fasi della mediazione:
a. Preparazione
b. Apertura
c. Esplorazione
d. trattativa
e. Accordo
1.5. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi
1.6. Qualità richieste dai giudici che incoraggiano le parti a mediare
1.7. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione
1.8. Tempistica dell’incoraggiamento alla mediazione
1.9 Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, inclusa la revisione del quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e opt-out mediation[57], se disponibile
1.10 Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione
1.11. Elementi di un’intervista di rinvio:
a. Diagnosi di conflitto
b. Piano di intervento
c. Esplorazione della volontà di negoziare e suo potenziamento
d. Livello di escalation
e. Informazioni sulla mediazione
1.12. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa
2. Formazione di abilità pratiche
In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:
a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione soprattutto quando partecipano gruppi vulnerabili (bambini, vittime e altre categorie che richiedono un’attenzione specifica)
b. Porre le domande giuste
c. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti
d. Motivare e preparare le parti e gli avvocati
e. Capacità di analisi dei casi, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie
I corsi di formazione per rinvio giudiziario dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. Come linea guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare il processo e le abilità per essere un giudice di rinvio efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.
Appendice 2
Esempio concreto di formazione iniziale e continua
1) Esempio concreto di un programma di formazione iniziale – organizzazione e contenuto
Il tempo è diviso in lezioni seguite da tavole rotonde, workshop e giochi di ruolo in modo interattivo, con una mezza giornata dedicata alle specificità nazionali. La durata ha solo un valore indicativo e può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Vedi anche il cap.10. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie.
Prima mezza giornata
A) Introduzione all’ADR e al luogo della mediazione rispetto alla soluzione tradizionale delle controversie (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);
B) Conflitto e controversia legale (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);
C) Mediazione: principi, vantaggi e limitazioni (lezione 45 min.)/Tavola rotonda e dibattiti sulla riservatezza (15 minuti);
D) Mediazione e conciliazione (lezione di 30 minuti) ed esercitazioni su casi pratici (30 minuti). Per gli Stati membri che non conoscono la conciliazione: approcci e moduli di mediazione (prevenzione e riparazione)
Valutazione della mezza giornata
Seconda mezza giornata
A) Comunicazione attiva (lezione 30 min. ed esercitazioni pratiche 30 min.)
B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)
C) Il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti/avvocati (lezione 30 min.)
Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)
D) Qualità dei giudici che rimandano i casi alla mediazione (tavola rotonda 30 min.)
Valutazione della mezza giornata
Terza mezza giornata
Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:
A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (45 min.)
B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (45 min.): simulazione degli scambi tra il giudice, le parti e i loro avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorandola, argomentazioni pro e contra, obiezioni e contro obiezioni
C) Le modalità per fare riferimento alla mediazione e al sostegno alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (45 min.)
Valutazione della mezza giornata
Quarta mezza giornata
Specificità nazionali compreso il quadro giuridico della mediazione
Cinque gruppi separati, se applicabile, per la mediazione in:
A) Famiglia
B) Civile
C) Criminale (adulti)
E) Criminale (minori) e
F) Questioni amministrative
– rinvio giudiziario alla mediazione;
– L’uso degli strumenti di mediazione da parte del giudice della conciliazione
– Rafforzare gli accordi di mediazione: ratifica e atti esecutivi autentici. Aspetti nazionali e internazionali.
Valutazione della mezza giornata e della formazione
2) Esempio concreto di formazione continua
Prima mezza giornata
A) Comunicazione attiva (lezione 30 min.) ed esercitazioni pratiche (30 min.)
B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)
C) Procedura per il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti / avvocati (lezione 30 min.)
Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)
Valutazione della mezza giornata
Seconda mezza giornata
Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:
A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (30 min.)
B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (30 min.): simulazione degli scambi tra il giudice e le sue parti in causa e i loro consulenti/avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorarla, argomenti pro et contra, obiezioni e contro obiezioni
C) Il modo di fare riferimento alla mediazione e l’assistenza alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (30 min.)
Valutazione della mezza giornata e della formazione”.
L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi.
[3] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)
Mediation Development Toolkit
Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation
Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes
Document elaborated jointly with the International Mediation Institute
As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ
[6] ) “f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);”
1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.
[8] Art. 5-quinquies del decreto 4 marzo 2010 n. 28 (in vigore dal 30 giugno 2023)
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
[9] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
[12] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku
[13] Il 26 marzo 2015 la Corte dei Diritti dell’Uomo ha emesso all’unanimità una fondamentale sentenza che è passata in giudicato il 26 giugno 2015. Si tratta del caso MOMČILOVIĆ v. CROATIA (Application no. 11239/11) che si può trovare in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152990%22]}; c’era già stato un precedente conforme: European Court of Human Rights in A č imovi ć v. Croatia of 9 October 2003 and Kuti ć v. Croatia of 1 March 2002.
[14] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje
[19] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.
La mediazione, la formazione e lo status del mediatore sono disciplinati dalla legge[1], da un’ordinanza[2], da due direttive[3] e dal 2018 dalle Linee guida per la prova della sostenibilità in relazione all’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione[4].
Il mediatore può essere chiunque abbia compiuto 28 anni. Deve fornire certificato del casellario giudiziario.
Per esercitare il mediatore deve essere registrato; solo in presenza di un mediatore registrato si esplicano peraltro effetti sull’interruzione della prescrizione con l’inizio della mediazione.
Il registro dei mediatori[5] è gestito dal 1° maggio 2004 dal Ministero della Giustizia. Il Ministero però sponsorizza direttamente sul sito ministeriale anche tre associazioni che sono organizzazioni di mediazione e formazione[6].
L’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Ministero federale della giustizia non è legata all’appartenenza ad ordini professionali o ad associazioni di mediatori.
Al contrario, l’adesione non sostituisce la prova della formazione, che deve essere presentata al Ministero federale della Giustizia.
L’iscrizione e il mantenimento della qualifica di mediatore comporta il pagamento di 345 €.
Dopo il primo quinquennio la qualifica si rinnova sempre a pagamento, per un decennio: non prima di un anno e non oltre tre mesi prima della fine del periodo di iscrizione, il mediatore, se desidera rimanere iscritto nell’elenco dei mediatori, può richiedere per iscritto che l’iscrizione sia mantenuta appunto per altri dieci anni.
Allo stesso tempo, deve descrivere l’ulteriore formazione ai sensi del § 20 ZivMediatG (50 ore in 5 anni) e presentare informazioni aggiornate sul casellario giudiziario (non più vecchie di tre mesi).
Il ministero federale della giustizia accetta anche certificati di perfezionamento professionale presentati prima della presentazione della domanda di mantenimento della registrazione.
Il mediatore deve anche provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile: è necessario un contratto assicurativo valido secondo la legge austriaca; la somma minima assicurata deve essere di 400.000 euro; non può essere opposta alcuna esclusione e nessun limite temporale della responsabilità successiva dell’assicuratore.
Le compagnie di assicurazione sono tenute a notificare al Ministero federale della giustizia la perdita della copertura assicurativa (ad es. a causa del pagamento tardivo dei premi o della risoluzione del contratto di assicurazione). Quest’ultimo chiede poi al mediatore interessato di fornire la prova dell’esistenza di una copertura assicurativa entro un certo periodo di tempo. Se si cambia assicuratore e si annulla un contratto assicurativo esistente, anche tale modifica viene comunicata al Ministero federale della Giustizia. Tuttavia, ciò non comporta l’automatica cancellazione dal registro: verrà fissato un termine, ad esempio per dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione con un altro assicuratore. Ciò vale anche nei casi in cui la copertura assicurativa venga meno per recesso da un’associazione che ha consentito ai propri iscritti di stipulare un’assicurazione collettiva.
Il mediatore austriaco svolge dunque un’attività individuale anche se ovviamente può anche lavorare all’interno di un organismo di mediazione; in ogni caso deve anche indicare i locali ove svolge la mediazione.
La formazione è erogata al momento da 58[7] diversi enti iscritti nel registro [8] e dalle Università. In Austria sia le persone fisiche sia le giuridiche possono costituire istituti di formazione (in Italia invece non lo possono le persone fisiche).
Un gruppo di formazione può andare da 10 a 25 persone (per 25 ci vogliono però due docenti); nel caso di lezione teorica il gruppo può arrivare a 30 persone.
L’ente di formazione deve possedere locali appropriati per l’amministrazione e per la didattica.
Ovviamente ogni ente deve presentare annualmente un documento con le uscite e le entrate che devono essere coerenti.
Ogni ente deve predisporre un piano di valutazione sia per i formatori sia per i discenti. Deve indicare al Ministero il numero, il titolo e il contenuto dei corsi ed i materiali forniti; bisogna poi inviare relazioni complete sul numero dei partecipanti e dei licenziati per ogni corso.
Per ogni corso vanno indicati i docenti, i costi e le procedure di reclamo.
Il contenuto della formazione è disciplinato dalla legge (§ 29 ZivMediatG) e dalle decisioni del Comitato consultivo.
Gli enti di formazione devono essere formati da almeno tre persone fisiche: una persona dovrebbe occuparsi della amministrazione e gli altri della didattica (non ci deve essere commistione).
I docenti dovrebbero essere mediatori (tranne quando impartiscono conoscenze specialistiche supplementari).
Dal 2018 gli enti di formazione devono dare prova della “sostenibilità” ai sensi dell’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione civile.
In altre parole, ai sensi del § 27 ZivMediatG, gli istituti di formazione registrati devono riferire per iscritto al Ministro federale della giustizia entro il 1° luglio di ogni anno precedente, sul contenuto e sul successo delle attività di formazione dell’anno precedente per dimostrare la sostenibilità dell’attività[9].
Il contenuto della formazione che è assai nutrito e viene impostato in modo orario differente in base alla facoltà, all’esperienza e alle conoscenze.
In altre parole, la formazione richiesta per una professione e la pratica generalmente acquisita durante il suo esercizio devono essere adeguatamente considerate.
In generale sono previste 200 ore di teoria e 165 ore di pratica, Per un totale di 365 ore.
Contenuto della formazione
Unità minime
Parte 1 Parte teorica
Parte totale
200
1. Principali caratteristiche e sviluppo della mediazione, compresi i suoi presupposti e modelli di base
12
2. Procedure, metodi e fasi della mediazione con particolare attenzione agli approcci orientati alla negoziazione e alla soluzione
26
3. Fondamenti di comunicazione, in particolare comunicazione, tecniche di interrogazione e negoziazione, conversazione e moderazione con particolare riguardo alle situazioni di conflitto
32
4. Analisi dei conflitti
15
5. Forme e campi di applicazione della mediazione, ad esempio mediazione individuale, congiunta o di gruppo, nonché mediazione di grandi gruppi; Mediazione familiare, economica e interculturale
20
6. Introduzione alle teorie della personalità, in particolare alle strutture della personalità, alle basi della psicologia di gruppo e delle forme di intervento psicosociali e alle questioni di genere
20
7. Questioni etiche della mediazione, in particolare comprensione del ruolo e dell’atteggiamento dei mediatori, immagine di sé e immagine umana nella mediazione
15
8. Principali caratteristiche delle disposizioni di legge
40
9. Fondamenti delle relazioni economiche
20
Parte 2 Parte orientata all’applicazione
Parte totale
165
1. Autoconsapevolezza individuale e di gruppo
40
2. Seminari pratici sulla pratica delle tecniche di mediazione utilizzando Giochi di ruolo, simulazione e riflessione
58
3. Lavoro di gruppo tra pari
24
4. Casistica
17
5. Accompagnamento alla partecipazione alla supervisione pratica nel campo della mediazione (di cui 3 unità di supervisione individuale)
26
Totale
365
I contenuti formativi per avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri e avvocati della procura finanziaria e dei docenti universitari in materia giuridica, pur non variando nei contenuti, contemplano 136 ore teoriche e 84 di pratica, per un totale di 220. Lo stesso vale per i commercialisti, i consulenti di direzione, gli ingegneri e i docenti universitari nelle materie pertinenti; gli ingegneri devono svolgere però 8 ore supplementari.
In altre parole, per i professionisti sopradetti variano le ore per un determinato contenuto in base alle conoscenze: ad esempio i commercialisti non studiano i fondamenti delle relazioni economiche.
Medesimo approccio e numero di ore vale per psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, counselor e assistente sociale, ciascuno con tre anni di esperienza professionale: è ovvio che ad esempio in relazione al punto 5 della teoria faranno solo cinque ore e non venti.
Inoltre, è per tutti necessario un aggiornamento di almeno 50 ore[10] in 5 anni[11].
La partecipazione a seminari specialistici, workshop, intervisione, supervisione extraprofessionale, ecc. può essere considerata come ulteriore formazione. La propria attività di insegnamento non conta come ulteriore formazione, poiché l’insegnante di solito impartisce conoscenze che gli sono già familiari. La formazione completata nei primi cinque anni non può essere riportata al quinquennio successivo (dopo i primi 5 anni la formazione continua non va più segnalata al Ministero)[12].
[1] Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Fassung vom 03.10.2019
[2] Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV)
2) Richtlinie des Beirats für Mediation über die Kriterien zur Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG
[11] § 20 l. 6 giugno 2003 (ZivMediatG) e direttiva 5 giugno 2007 sulla formazione (Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.)
Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22. Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Art. 8
8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva
A seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini, tra gli altri, di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione[1].
Detto ciò è disciplinata esplicitamente da almeno 20 paesi di area UE.
Altri stati la possono però regolarla con la disciplina della mediazione in generale.
Gli Stati che fanno più mediazioni penali sono nell’ordine Finlandia (16.000), Polonia (4.000) e Spagna (3.000).
Diversi stati si sono mossi prima di qualunque intervento della Comunità Europea.
L’Italia ha varato una disciplina nel 2000: l’art. 29 c. 4 e 5 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274[22] inerente la giurisdizione penale del Giudice di Pace.
È stata varata una Direttiva europea: la 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.
Nel 2018 l’Italia ha varato il Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121[23] secondo cui l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato ((i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134[24])).
Il 3 ottobre 2018 c’è stato un intervento del Consiglio d’Europa che è sicuramente il più interessante e corposo ai nostri fini: la Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, che è stata presa come base per la disciplina della legge delega[25] e dell’ultimo decreto delegato[26] che dovrebbe entrare in vigore il 30/12/2022[27]
È stata varata la legge delega: Legge 27 settembre 2021, n. 134 entrata in vigore il 19/10/2021.
A seguire è stata importante la Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021 che ci ha dato (o meglio ha ripreso la definizione di giustizia riparativa: “la giustizia riparativa è un processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato, e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);
questo processo prende spesso la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore del reato, che presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell’autore, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza;”.
Infine è arrivato il decreto delegato: il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
La legge delega disciplina la giustizia riparativa all’art. Art. 1 c. 18 lett. a)-g) e 19 e all’art. 2 c. 22.
Il Decreto legislativo è assai articolato: ha dedicato una parte generale e organica alla giustizia riparativa dagli articoli 42 a 67 e poi ha modificato (o ha introdotto nuove norme):
Il codice penale (articoli 62, 152 e 163).
Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 601, 656, 660).
Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.
la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).
Le modifiche sono in generale legate all’avviso che sia possibile adire la giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo.
Vi sono infine da registrare due disposizioni transitorie:l’art. 92 sui servizi esistenti e l’art. 93 sull’inserimento nell’elenco dei mediatori.
La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.
Il nuovo dettato normativo è il seguente.
Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto
«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67).
Entrano invece in vigore a maggio 2023:
a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).
b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)
c) Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter
d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)
e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)
f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)
g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)
In pratica sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.
A giudizio dello scrivente la Riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa è uno splendido edificio normativo. Tuttavia ho l’impressione che richieda dei requisiti in capo ai mediatori, anche nella fase transitoria, che non sono per niente facili da rinvenire in tutto il territorio nazionale[28].
E’ probabile che il legislatore rendendosi conto delle difficoltà di formare mediatori e di strutturare le organizzazioni ha rimandato l’applicazione a maggio 2023.
Del resto in Francia dove sono partiti almeno una trentina d’anni fa ci sono soltanto 309 mediatori penali.
[1] Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale
[11] Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.
(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )
2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)
4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)
[17] 1) Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale.
2) Ordonanța de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
[22] 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio ((dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio))*. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
* Dal 30/12/2022.
[23] (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103). (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50 )
[25] Legge 27 settembre 2021, n. 134 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
[26] Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
[27]È stato introdotto l’art. 99bis con il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (in G.U. 31/10/2022, n.255)
[28] 1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.
Ripropongo qui contenuti già trattati, ma che mi sembrano di una qualche modernità vista la riforma Cartabia di cui attendiamo con ansia e patema i decreti interministeriali.
Diciamo subito due parole sulla tutela antica.
I servi che fossero nominati tutori erano implicitamente liberati. La donna però non poteva essere tutore sino a Giustiniano.
La possibilità dei magistrati di intromettersi negli affari familiari e di punire arriva solo con Costantino.
Il tutore presso i Romani non era tenuto a rendere conto della sua amministrazione sino alla fine della tutela, ma poteva essere convenuto in giudizio come tutore sospetto e se condannato veniva rimosso. Il giudice di pace dell’Ottocento poteva convenire il tutore sospetto in giudizio ex officio.
Solo con Costantino si obbliga il tutore a chiedere l’autorizzazione (decreto del pretore) sia per la vendita delle cose mobili sia per quelle immobili; poteva vendere da solo esclusivamente le cose non facilmente conservabili.
Nelle transazioni delle tutele poi non era sufficiente l’autorizzazione del consiglio di famiglia, ma si richiedeva anche il parere di due o tre giureconsulti.
I tutori ed i curatori dal diritto romano al 1838 quando assumevano la tutela dovevano dare satisdatio e successivamente dal diritto giustinianeo, ipotecare a garanzia i loro beni.
In chiave storica possiamo poi rilevare che già nell’antichità greca e romana gli accomodamenti tra consanguinei avvenivano più che altro attraverso conciliazioni e arbitrati[1] che spesso erano effettuati appunto con l’ausilio di vicini e familiari.
Passiamo ora a parlare della mediazione familiare che è molto antica. Nel nostro paese è più antica della conciliazione (mamma della nostra mediazione civile e commerciale) che viene codificata nella prima delle XII tavole che però sono di derivazione greca e quindi suppongono l’uso ellenico.
La mediazione familiare è invece autoctona: presso gli Etruschi ed i Laziali in genere, veniva adorata la divinità Viriplaca che era preposta alle separazioni. Dal nome si capisce che per questo popolo la colpa dei dissidi familiari era sempre dell’uomo e quindi la divinità era invocata per placare l’ira maschile.
C’erano dei templi ove alcuni sacerdoti della dea erano preposti a cercare di riconciliare gli sposi e il tutto si concludeva con una unione nel talamo del tempio.
Presso i Romani questa divinità venne sostituita da Giunone.
Questa mediazione familiare tesa alla conciliazione delle parti non deve farci sorridere perché la troviamo nel Nord Italia fino al 1848 ove era il parroco (e non il giudice) che tentava la riconciliazione degli sposi che addivenivano alla “separazione di mensa e di letto”, e ciò con ben tre sedute di conciliazione.
Oggi la finalità riconciliativa della mediazione familiare è ancora presente nei paesi del Nord Europa, ad es. in Svezia, e può capitare appunto come mediatore un sacerdote.
In Italia e negli altri paesi bagnati dal Mediterraneo la finalità della mediazione familiare è ben differente, anche se le persone spesso non vengono in mediazione familiare proprio perché a torto credono che il mediatore le voglia riconciliare.
Vista la delicatezza delle questioni tra consanguinei lo stesso Digesto giustinianeo mantenne il principio per cui le cause tra i parenti dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del praetor[2].
Diversi Statuti medioevali prevedevano per scavalcare questo principio l’arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[3]: ne riportiamo alcuni esempi.
Lo Statuto dell’Università ed arte della Lana di Siena (1298-1300) così prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[4]:<<Et se la lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l’addimandasse, d’eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte. O vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d’ogne e sopr’ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.>>
Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: “Ogni volta che sarà lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, così de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d’accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti…”[5]
Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano più in generale l’arbitrato forzato “pel maggior bene universale del paese, e per restringere l’uso disordinato del contendere[6]”: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunità, i parenti ed affini ed i coniugi.
In conformità alla norma giustinianea sull’autorizzazione del praetor col passare dei secoli si crearono anche in linea con i provvedimenti predetti, per i più stretti congiunti dei tribunali di famiglia.
Con decreto 16 agosto 1790 l’Assemblea costituente francese stabilì che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[7].
Le attribuzioni sono assai ben esplicitate ad esempio dall’art. 12 del decreto dell’Assemblea costituente francese 16-24 agosto 1790
“Elevandosi qualche contestazione tra marito e moglie, padre e figli, avo e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli ed i loro tutori per affari relativi alla tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto amici e vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti esporranno le loro differenze, e che, dopo averli sentiti ed aver preso le informazioni necessarie renderanno una decisione motivata”.
Contro le decisioni di questo tribunale che peraltro durò in Francia pochi anni (si mantenne sino al 1796), ma si mantenne in Italia per lungo tempo, era possibile di norma l’appello ai tribunali ordinari e quindi non si trattava di un arbitrato inappellabile.
Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d’ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.
Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.
La Lombardia invece non adottò mai il sistema del Consiglio di famiglia.
Nel Regno di Sardegna l’arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, resterà obbligatorio sino al 1827[8].
Nella seconda metà del XVIII secolo si sentì pressante l’esigenza di modificare il codice giudiziario nel Principato Vescovile di Trento.
Il progetto venne affidato a Francesco Vigilio Barbacovi che fu nel Principato Cancelliere e Ministro della Giustizia.
Nel 1785 il Cancelliere pubblicò quindi un “Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili”, che entrò in vigore nel 1788[9].
Tale Codice incontrò l’opposizione della Chiesa e dei collaboratori del predetto Barbacovi che vollero sottoporlo a revisione.
Il progetto originario che comunque entrò in vigore per qualche tempo è tuttavia di grande interesse per gli studiosi di composizione dei conflitti e potrebbe fornire appunto seri spunti di riflessione anche al prossimo Ministro della Giustizia.
Il Barbacovi afferma peraltro di aver copiato il Codice austriaco del 1781 in alcune sue parti, quello stesso Codice che verrà esteso al Lombardo Veneto tra il 1803 ed il 1815 e che vedrà la conciliazione obbligatoria come un perno insostituibile.
Ci limitiamo qui a descrivere la mediazione che il Barbacovi introdusse ben cinque anni prima della presa della Bastiglia, ed il tentativo di conciliazione giudiziale che era il cuore del processo trentino.
La mediazione era una procedura obbligatoria che scattava in tutti casi di lite tra parenti ad eccezione di quelli riguardanti crediti pecuniari (Capitoli XIV e XV) e qualora le parti “avessero già prima compromessa la causa infruttuosamente”(§ 38),
Il Capitolo II[10] è intitolato appunto “Della mediazione nelle liti tra parenti”.
Il § 28 stabilisce l’abolizione dell’arbitrato obbligatorio nelle liti tra parenti e sancisce però la possibilità di arbitrato volontario.
All’epoca l’arbitrato obbligatorio in queste materie era la prassi in tutta Europa e ciò praticamente a partire dal Codice giustinianeo che richiedeva l’autorizzazione del praetor per instaurare una lite tra parenti davanti alla giustizia civile.
Il § 29 recita: ”Noi vogliamo però, che, allorché trattisi di lite tra persone congiunte di sangue, cioè tra quelle che in virtù degli Statuti di cadauna Giurisdizione erano prima obbligate al compromesso, debbano le parti eleggere due Mediatori, col mezzo dei quali prima di procedere oltre nella lite debbansi tentare le vie di conciliazione, e di componimento, ma senza che questi possano pronunziare alcun laudo, o decisione, dovendo, allorché siano stati infruttuosi i tentativi di dell’accomodamento, proseguirsi direttamente la causa davanti al giudice ordinario”.
223 anni prima della direttiva 52/08 si stabilì dunque il principio per cui il mediatore non potesse assumere alcuna decisione vincolante per le parti, cardine dell’attuale mediazione.
Il mediatore dell’attore veniva indicato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, nell’atto di libello (ossia nella nostra citazione) (§ 30) e il reo (il convenuto) doveva del pari nominare il suo mediatore nell’udienza successiva a cui compariva anche l’attore. Il giudice a questo punto avrebbe assegnato “il giorno e l’ora, in cui i Mediatori, e le parti dovranno adunarsi ad oggetto di tentarsi questa opera salutare dell’amichevole accomodamento” (§ 31)
E dunque abbiamo qui un chiaro esempio di mediazione delegata o demandata come si dirà in futuro; dal momento che la mediazione non veniva operata dal Giudice, il testo normativo appare di grande modernità.
Ciascuna parte doveva presentare il proprio mediatore od un sostituto nel caso di mancata accettazione, e comparire personalmente davanti ai Mediatori o a mezzo di confidente (§ 32).
“Comparse le parti, i due Mediatori dovranno esaminare l’oggetto delle loro differenze, e procurare di condurle ad un amichevole accomodamento. Terranno una, o più sessioni secondo le circostanze del caso per giungere a questo importante fine: ma passato lo spazio di due mesi dal dì della intimazione fatta al Reo della petizione dell’Attore, quando entro questo tempo non sia composta la causa, o almeno le Parti non abbiano di comune consenso sospeso a più lungo termine l’affare, dovrà il reo nella susseguente udienza presentare in giudizio senz’altre citazioni la sua risposta al libello, altramente si procederà contro di esso nella forma ordinaria al § 49” (§ 33).
E dunque nel 1785 avevano già assai chiaro il concetto di sessione di mediazione ed esisteva la prassi che i mediatori civili attuali conoscono bene di “sforare il termine” di composizione su consenso delle parti.
Ma è già presente la possibilità di proroga della mediazione che avremo dopo il 30 giugno 2023.
Assai interessante è il principio per cui la comparsa di risposta dell’epoca veniva depositata solo all’esito del tentativo infruttuoso.
E ancora più interessante il richiamo al § 49 che appunto stabiliva l’accoglimento delle domande dell’attore con decreto del Giudice in assenza della comparsa di risposta del reo o di sua mancata comparizione o di presentazione della comparsa senza la forma prescritta.
Non è peraltro una disciplina rimasta isolata.
In Norvegia il giudice può imporre attualmente al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[11]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale. Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[12].
“Nelle conferenze, o sessioni, che terrannosi davanti ai Mediatori, le parti esporranno le loro ragioni a viva voce, e presenteranno ad essi le proprie carte, e documenti, ma senza che possa formarvisi alcun atto, né alcun processo, che sarà sempre nullo, e di niun valore, quando el Parti non avessero stipulato volontariamente un compromesso, in qual caso si osserverà ciò che è disposto nel precedente Capo. Non potrà neppure intervenirvi alcun Notajo, se non affine di porre in iscrittura la transazione già accettata, quando così piaccia alle parti” (§ 34).
La segretezza delle sessioni di mediazione e l’inutilizzabilità dei contenuti era già dunque un dogma nell’Età dei Lumi.
E ci si era già posti il problema di far intervenire il notaio in mediazione al momento e per l’oggetto opportuno.
“Potranno le parti anche convenire un solo Mediatore. Il Mediatore a cui sarà riuscito di far aggradire alle parti un amichevole componimento, che sia stato validamente accettato, allor quando sia jurisperito di professione, avrà lo stesso onorario, che sarebbe dovuto al Giudice ordinario per la sentenza. E quando due saranno stati i Mediatori jurisperiti, Noi vogliamo che cadauno di essi abbia separatamente l’intiero onorario suddetto”(§ 35).
Rivoluzionaria anche per i nostri tempi è la parificazione dell’onorario del mediatore a quello del giudice: ciò denota grande rispetto per la professionalità, seppure qui squisitamente giuridica; ma l’identità di emolumenti si ritrova ad esempio oggi tra mediatore ed arbitro nel processo statunitense.
In Italia per il futuro attendiamo il decreto interministeriale.
Dalla norma si può ricavare che già in allora mediatore potesse essere anche un non giurista: non è dato di sapere però quanto venisse pagato.
“Ancorché gli ufficj de’ Mediatori siano stati infruttuosi, dovranno tuttavia ambe le Parti comparire innanzi al Giudice nel Giorno, che verrà da esso assegnato per lo stesso oggetto d’un amichevole componimento, e del processo verbale secondo ciò ch’è prescritto al § 65 e seguenti” (§ 36).
Insomma sino a che il fuoco era caldo bisognava battere il tasto della pace con un tentativo di conciliazione del giudice che era assai particolare e merita di un ampio cenno perché era davvero il cuore del processo trentino.
Veniva convocato entro 5 giorni dalla comparizione della parti successiva alla mancata mediazione (§ 65): le parti dovevano presentarsi personalmente[13] senza l’assistenza dell’avvocato e chi mancava perdeva la causa; in assenza di entrambe le parti scattava la condanna alla pena di cinquanta fiorini (§ 66).
Anche qui dunque abbiamo una norma che precorre la condanna dei giorni nostri al contributo unificato propria della mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Se una parte veniva dispensata dalla presenza personale poteva affidare la rappresentanza ad un avvocato, ma in tal caso l’altra parte poteva essere assistita da avvocato (§ 68); i nobili avevano la facoltà di non comparire personalmente, ma dovevano comunque essere rappresentati da avvocato e provare ai fini della dispensa di comparizione la loro condizione (§ 69); se i rappresentanti non si presentavano scattava per loro la multa di 50 fiorini (§ 68).
Dunque c’era già un germe di quella che poi diverrà da noi “la verifica dei poteri”.
Se il giorno della comparizione per il tentativo non compariva l’attore od un suo rappresentante, il giudice assolveva pienamente il convenuto; se invece restava contumace il reo o se si presentava il suo procuratore senza che il reo avesse ottenuto dispensa dal comparire, il giudice “lo condannerà intieramente secondo la petizione dell’attore” (§ 71).
Il decreto di condanna veniva notificato al contumace unitamente alle spese intervenute comprese quelle che l’altra parte aveva dovuto sopportare per un viaggio inutile; se entro 5 giorni il contumace si presentava a pagare e saldava, poteva chiedere una nuova udienza per celebrare il tentativo di conciliazione e dunque il decreto di condanna decadeva; in difetto esso acquistava cosa giudicata (§ 72).
Quei passaggi che il nostro Codice di rito attuale affida ad atti scritti erano invece orali davanti al Giudice trentino che il giorno fissato per il tentativo leggeva alle parti la petizione e la comparsa di risposta, chiedeva prima e sul complesso dell’affare all’attore di replicare alla risposta del reo e al reo di controbattere alla replica dell’attore e poi nello specifico interrogava le parti sui fatti per capire con certezza quali fossero condivisi. Di tutto ciò il Giudice dettava processo verbale al cancelliere (§ 74).
Ogni parte era obbligata a rispondere e tutto ciò che non era specificamente negato o contraddetto veniva considerato per vero e provato; ad ogni domanda il giudice avvertiva le parti di questo effetto e del fatto che se avessero scientemente detto cosa falsa o negata cosa vera sarebbero stati condannati come litiganti temerari al pagamento delle spese, dei danni cagionati alla controparte e della sesta parte della cosa litigiosa (§§ 74 e 381).
Se la temerarietà investiva il diritto civile la condanna veniva comminata al solo avvocato sempre che il cliente fosse stato all’oscuro del lume del legale (§ 382).
La cosa interessante era che se la controversia era di fatto scattava la condanna e dunque sussisteva la temerarietà, sia nel caso in cui la verità dei fatti fosse contrariamente provata, sia quando non si fosse riusciti a dar prova delle proprie affermazioni. La controversia in diritto comportava condanna per temerarietà quando la legge che contrastava le affermazioni della parte fosse chiara ovvero quando le affermazioni andassero contro “i dettami evidenti della naturale giustizia”(§ 382)
Nel caso in cui fosse il cliente a comportarsi da litigante temerario in una controversia di mero fatto, l’avvocato che ne fosse consapevole doveva dismettere il mandato perché diversamente correva il rischio di essere condannato soltanto lui (§ 384).
Chi ribadiva il comportamento temerario in altra udienza veniva condannato parimenti alla stessa pena, ed anche in appello (§ 385): per cui si potevano collezionare tre o più sanzioni.
Il Giudice di primo grado o quello d’appello con la sentenza definitiva dichiaravano la temerarietà, condannavano al pagamento di quanto sopra detto e stabilivano che i litiganti temerari ed i loro avvocati fossero sottoposti a giudizio penale (§ 386); il che avveniva entro 12 giorni: l’avvocato riconosciuto colpevole del reato di litigante temerario perdeva il diritto all’onorario e doveva risarcire anche le spese che il cliente avesse sostenuto (§387) e ciò anche se nel successivo corso del processo fosse riuscito ad indurre il suo cliente all’accomodamento amichevole od al recesso.
Non c’è dubbio che una disciplina così rigida abbia comportato all’epoca dure contestazioni: ma non si può dire che questa legge non avesse le potenzialità di ridurre il contenzioso.
Il giudice in sede di comparizione del tentativo era tenuto a leggere ed esaminare “le carte, e i documenti, che le Parti avessero portati seco al tribunale tendenti a dar lume all’affare, esigendo su di essi dalla Parte contraria la risposta, e traendone tutto ciò che possa servire a porre in chiaro gli oggetti in questione”; i documenti venivano allegati agli atti solo in questa occasione e su ordine del giudice (§ 76), il che forse rendeva l’attività procuratoria un po’ defatigante.
“Quando il Giudice si sarà reso in tal guisa bastatamente istruito di tutto lo stato della controversia, ed avrà rinvenuto il vero punto del litigio, dal quale dipenderà principalmente la decisione, egli dovrà proporre alle parti le condizioni di un equo, e conveniente accomodamento, esponendo loro le conseguenze, che aver potrebbe la causa, e procurando di conciliarle, e comporle amichevolmente. Il tenore dell’accomodamento proposto dal Giudice non potrà mai servir di pretesto, onde allegarlo sospetto” (§ 77).
Si dà qui per presupposto che il punto vero del litigio sia diverso da quello esposto dalle parti: concetto questo che sarà presente nei mediatori due secoli dopo; si aggiunge che la proposta deve essere fatta in un momento in cu il giudice possieda già tutti gli strumenti per giudicare, e dunque il legislatore trentino non condivide il primato della sentenza o che la conciliazione non possa ritardare la sentenza; a distanza di molti anni questo tipo di impostazione la ritroviamo nel 696 C.p.c. nostrano per cui il perito provvede – secondo la dottrina maggioritaria – al tentativo di conciliazione una volta che ha già confezionato la sua perizia.
Si parla poi di “equo e conveniente accomodamento” e dunque si apre ad una nozione di proposta che può contemperare anche le esigenze delle persone e non si risolve in una mera transazione: principio questo di assoluta modernità.
Così come è assolutamente moderno il fatto che non si possa far uso della proposta del giudice.
“Sia che il componimento riesca, o non riesca, tutto quello, che sarà stato detto, o dedotto dalle Parti in tal giorno, dovrà sempre dettarsi agli atti nella forma ordinata di sopra insieme con le proposizioni di accomodamento, che il Giudice avrà fatte, e colle dichiarazioni, che cadauna delle Parti avrà dato intorno ad esso. Questo processo verbale dovrà essere sottoscritto dal Giudice, dall’Attuario della causa[14], e delle parti litiganti di mano propria, premessa la lettura che ne sarà loro fatta, ed in caso di loro assenza dai rispettivi avvocati. La parte che non saprà scrivere, dovrà porvi una croce, e l’atto verrà sottoscritto da un altro in sua vece, ed a sua preferenza. Il detto processo verbale che dovrà essere unito agli atti di causa, verrà riguardato in tutto come un vero atto giudiziale, e sarà sempre lecito alle Parti di levarne copia”(§ 78).
Il meccanismo della verbalizzazione della proposta con i deliberati delle parti, con qualche variante, arriverà sino alla nostra riforma societaria.
Se l’accomodamento non era stato raggiunto sul fatto, il Giudice invitava a riconsiderare al proposta per l’udienza successiva ed in caso di rifiuto, a continuare la causa (§ 79); in caso fossero intervenute le dispense a non comparire e dunque fossero presenti all’udienza di conciliazione i soli procuratori “il giudice assegnerà del pari a cadauno avvocato il termine fino alla seconda susseguente udienza affine di riportare sull’accettazione, o rifiuto dell’accomodamento la deliberazione del proprio Cliente”; se vi era rifiuto o l’accettazione non veniva riportata in forma autentica, la causa veniva proseguita (§ 80).
Non è chi non veda qui una disciplina simile a quella che la proposta possiede per il decreto legislativo 28/10.
All’epoca il giudice veniva pagato dalle parti: si prevede dunque che se l’accomodamento amichevole venga accettato dalle parti il giudice abbia il diritto di conseguire l’intero onorario come se fosse stata pronunciata sentenza. “Intiero lo conseguiranno del pari gli Avvocati, allorché il componimento sia stato accettato col loro intervento, e consiglio”.
In caso di fallimento del tentativo al Giudice veniva pagata solo la sessione di pace e agli avvocati che fossero intervenuti al processo verbale solo le spese per il pranzo e per la vettura, se ed in quanto il luogo di loro residenza fosse stato diverso da quello della sede del Giudice (§ 81).
Norme queste che se fossero applicate al nostro processo determinerebbero quasi certamente la chiusura di tutte le pendenze.
Norme peraltro più generose rispetto a quelle che riguardano gli attuali mediatori che non riescano ad andare oltre il primo incontro.
Una norma decisamente premiale riguardava poi gli avvocati conciliativi: ”L’Avvocato ogni volta che la lite sarà stata composta prima della sentenza come sopra con la sua mediazione, ovvero col suo intervento, ed assistenza, conseguirà pure l’intiero onorario come se fosse vincitore con sentenza del Giudice. Se il componimento sarà seguito colla mediazione, ovvero coll’intervento, ed assistenza d’ambidue gli Avvocati, conseguiranno del pari lo stesso onorario, come se fossero ambidue vincitori. Tutto ciò avrà luogo in qualunque stato della causa sia seguito il componimento, e quand’anche la causa non fosse ancora incominciata in giudizio” (§ 549).
Ancora da menzionare appare quanto previsto dal § 37 in merito alla mancata comparizione delle parti: se una parte non compariva all’udienza successiva al fallimento della conciliazione, non nominava il mediatore per la sessione di mediazione, non si presentava alla prima sessione di mediazione, veniva multata per la somma di 30 fiorini e doveva corrispondere le spese ed i danni cagionati all’altra parte ed il giudice procedeva contro di lei ex officio; nel caso di assenza alla sessione di mediazione o di mancata nomina del mediatore non comunicata alla controparte, venivano addossate anche “le spese e i viaggj cagionati da tale mancanza” (§ 37).
In conclusione si può dire che quella sopra descritta era in primo luogo una disciplina che moralizzava i legali ed i clienti; in secondo luogo con la mediazione obbligatoria, il susseguente tentativo di conciliazione obbligatorio e l’invito del Giudice comunque a ripensare sulla proposta di “equo e conveniente componimento” ed infine il premio assicurato all’avvocato conciliativo, relegava davvero la sentenza del giudice in un cantuccio.
Nel 1798 anche la Repubblica Ligure ebbe un tribunale di famiglia, convocato e presieduto dal giudice di pace di seconda classe[15], per gestire le situazioni d’incapacità o la cura provvisoria dei beni degli assenti, formato dai più prossimi parenti, ed in mancanza di essi da “tre probi vicini”, o amici prescelti dal giudice di pace[16].
Di un rapporto tra conciliazione, seppure non nel senso da noi concepito, e la materia delle successioni troviamo accenno sempre nella codificazione giustinianea con riferimento all’istituto della diseredazione dell’erede necessario: colui che diseredava un discendente od un ascendente poteva, in altre parole, riconciliarsi, ma ciò aveva esclusivamente una valenza etica, serviva cioè solo a manifestare il perdono in relazione all’ingratitudine ricevuta; dunque la diseredazione rimaneva in piedi sino a nuovo testamento[17].
Presso i Longobardi che in genere non conoscevano, come abbiamo visto, se non l’accomodamento pecuniario e di solito gli preferivano di gran lunga la faida[18] e quindi la decisione delle armi[19], gli affari più intimi delle famiglie, quando approdavano al processo e non erano giudicati dal tribunale di famiglia[20], erano però sottratti al duello giudiziario e si regolavano di solito per giuramento dei sacramentali[21].
In Francia nel 1796[22] si stabilì che tutte le contestazioni tra coeredi e altre parti aventi interesse, fino alla divisione, dovessero portarsi in via di conciliazione, innanzi al giudice di pace del luogo ove la successione si fosse aperta[23].
Nel 1806 il Codice napoleonico di procedura civile riprese il predetto principio e stabilì che la successione e la divisione fossero oggetto di conciliazione preventiva obbligatoria come prevede l’art. 5 c. 1-bis del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L’art. 50 stabiliva in particolare che “Il convenuto sarà citato in conciliazione… III. In materia di successione, sulle domande tra eredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che venissero intentate dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all’esecuzione delle disposizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti al giudice di pace del luogo in cui la successione è aperta”.
Il Codice dispensò però dal tentativo quelle procedure che, per qualsiasi materia, vedessero coinvolte più di due convenuti, anche se questi nutrissero il medesimo interesse (art. 49); conseguentemente i conflitti multi parte che intervenissero nei confronti di più di due soggetti litiganti non erano condizione di procedibilità del giudizio nel diritto francese.
E ciò, si diceva, stante la difficoltà di una siffatta conciliazione e per le spese e le noie di viaggio che all’epoca si dovevano sostenere per partecipare ad una conciliazione[24].
A proposito degli eredi poi si riteneva in aggiunta che non ci fosse obbligo di conciliazione, perché ciascun erede non poteva che essere considerato personalmente obbligato per la “sua parte e posizione virile” non avendo gli altri coeredi qualifica di litisconsorti[25].
La regola non si applicava però se la citazione era svolta da più attori e quindi, se i convenuti erano due e gli attori più di due, restava comunque l’obbligo di conciliazione preventiva.
Dunque chi non voleva partecipare ad una conciliazione coinvolgeva spesso più persone estranee come convenute[26], oppure se, al contrario, era preso dall’afflato conciliativo, citava un solo erede, anche se essi erano molti e la giurisprudenza riteneva in tal ultimo caso obbligatorio il tentativo.
La dispensa dal tentativo non comportava ovviamente che non si potesse tenere una conciliazione volontaria o che il suo svolgimento determinasse una nullità[27].
Analoga situazione riscontriamo nei domini napoleonici. Così ad esempio il decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805), emesso in Genova relativamente alla riforma del sistema giudiziario[28], all’art. 126 stabiliva come competente alla conciliazione il giudice di pace della successione per le “dimande fra eredi, ed altre parti interessate sino alla divisione inclusivamente, e sopra quella a termine d’esecuzione di disposizioni per causa di morte sino al giudizio”; la norma aggiungeva però la dispensa dalla conciliazione il caso di soggetti che fossero tre o più[29].
Bisogna però rimarcare che la citazione in conciliazione davanti al “Burò[30] di Pace e Conciliazione” che era formato per tutte le materie che oltrepassavano la competenza del giudice di pace[31], vedeva, per espressa disposizione (art. 36), la chiamata del difensore del convenuto: quindi veniva effettuata nei confronti delle parti i cui difensori erano già stati individuati; a differenza pertanto della coeva legislazione austriaca del 1803[32] che escludeva in Veneto[33] gli avvocati ed i faccendieri dalla conciliazione[34] e che quindi si imperniava su una conciliazione “effettiva” con e tra le parti, la codificazione napoleonica valorizzava più che altro l’apporto dei procuratori.
Prova ne è che all’udienza il convenuto e l’attore (o meglio i loro legali) potevano modificare la domanda e le eccezioni prima di procedere a tentativo di conciliazione; in definitiva si era in presenza di un tentativo di conciliazione “tra tecnici” che peraltro non era reso neanche tanto appetibile dal momento che il verbale aveva il valore di una semplice scrittura privata (art. 137).
In linea con questa tendenza l’anno successivo il codice di procedura civile della madre patria stabilì il principio secondo cui il difetto di citazione in conciliazione doveva essere eccepito dalle parti e non rilevato d’ufficio dal giudice: in un certo senso dunque la Liguria fu considerata un’esperienza pilota per approntare successivamente un ammorbidimento della condizione di procedibilità.
Nel Sud della penisola il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 non poneva invece limiti soggettivi alla conciliazione in materia di successione: l’art. 25 stabiliva semplicemente che “Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dei beni degli assenti possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari”.
Quindi a patto che non si trattasse di immobili assegnati a titolo provvisorio, la conciliazione che era volontaria, si esperiva in materia ereditaria qualunque fossero le parti ed anzi giova qui ribadire che il conciliatore in Sicilia poteva intervenire motu proprio per spegnere odi ed inimicizie[35]; si può quindi presumere che i tentativi di amichevole composizione fossero abbastanza frequenti.
Sotto il vigore del codice di procedura italiano del 1865 lo erano di certo.
Troviamo qui un consiglio di famiglia sull’esempio francese ed etneo[36] per le questioni attinenti ai minori e agli incapaci: dunque qualsiasi conciliazione ovvero il promovimento di divisione e transazione, stragiudiziale e non che li riguardasse, doveva passare necessariamente attraverso l’autorizzazione di questo organo.
A parte ciò, quando non ci avesse già pensato il testatore, la divisione che il Codice del 1865 privilegiava era quella amichevole[37].
Capitava però che, specie nelle campagne o nei paesi, coloro che volessero dividere i beni non fossero in grado di operare e si recassero in conciliazione preventiva davanti al conciliatore.
La conciliazione preventiva, allora come oggi[38], non aveva, infatti, limiti di valore o di materia[39], salvo si trattasse di materia nella quale fossero vietate le transazioni.
Se non c’era una controversia in atto, ma l’intervento era solo richiesto per l’incapacità delle parti di gestire la questione o purtroppo frequentemente per la volontà di aggirare le disposizioni fiscali[40], il conciliatore più avveduto inviava le parti dal mediatore commerciale, qualora si trattasse di questioni routinarie di poco conto, oppure dal notaio se si trattava di redigere atti complessi.
Se invece sussisteva una vera e propria divergenza di interessi, si teneva la conciliazione e se la proposta di accomodamento non veniva accettata, il conciliatore, come già detto, faceva rimostranze sui guai, sulle spese e l’incerto esito di qualsivoglia lite, e se gli rimaneva la speranza di conciliazione, poteva proporre di rimettere la definizione dell’affare in arbitrato ad una terna ovvero a un notaio o a un ragioniere oppure ad un avvocato[41]: in tal caso redigeva egli stesso il compromesso.
Qualora non fosse stata perseguita la via amichevole o fosse fallita, l’ordinamento apprestava la sola via del giudizio in cui si poteva chiedere l’attribuzione dei beni mobili ed immobili in natura e se ciò non fosse stato possibile non c’erano che i pubblici incanti[42] che potevano seguire davanti ad un notaio scelto dalle parti, se tutte fossero maggiorenni[43].
I patti e le condizioni della vendita venivano stabilite d’accordo tra le parti od in difetto dall’autorità giudiziaria[44] che per valore poteva essere il pretore[45] o il tribunale[46].
A questo punto la conciliazione che all’epoca si denominava “ufficiale” veniva svolta dal notaio. Non quindi dal tribunale perché nei giudizi ad esso pertinenti non era prevista, non davanti al pretore perché davanti a quest’ultimo era radicata l’opinione che non si formasse un titolo esecutivo.
Compiuta la stima e la vendita l’autorità giudiziaria rimetteva le parti davanti ad un giudice delegato o ad un notaio che procedeva alla resa dei conti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si dovessero tra condividenti[47].
In questa fase, qualora fosse stato necessario, veniva utilizzato anche l’istituto dell’esame dei conti di cui all’art. 402 C.p.c.[48], per cui il tribunale nominava degli arbitri conciliatori che procedevano alla conciliazione e se questa falliva essi recavano al tribunale o al giudice delegato un parere meramente consultivo[49].
Anche il pretore ai sensi dell’art. 432 C.p.c. poteva in questa materia rimettere le parti davanti ad un arbitro conciliatore per la discussione dei conti.
Sia per la legislazione etnea sia per quella italiana, peraltro, non vi era limite alla conciliazione legato al numero delle parti come nella legislazione francese.
Ha dunque una lunga tradizione l’art. 5 c. 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materia di divisione e successione ereditaria.
Anche oggi non si sono poste limitazioni legate al numero delle parti e quindi che ciascun erede debba considerarsi o meno singolarmente non ha più alcuna importanza; sono inoltre cambiati i tempi ed i problemi che avevano gli uomini dell’Ottocento in merito alle noie del viaggio e le spese sono attualmente meno pressanti.
Ed infine noi conosciamo tecniche di mediazione facilitativa che possono aiutare ad affrontare efficacemente anche i conflitti multi parte più complessi.
Si deve però sottolineare che la conciliazione che si è approntata con il nuovo decreto non ha le caratteristiche della conciliazione ottocentesca.
L’antico conciliatore svolgeva una procedura di conciliazione durante la quale consigliava le parti.
Non si limitava dunque a facilitare la comunicazione, né aveva problemi di sorta ad anticipare con le buone maniere quello che aveva in animo di decidere nel caso in cui le parti fossero tornate da lui in sede contenziosa.
Il limite era che in sede preventiva il giudice di pace non poteva emettere una sentenza perché avrebbe commesso un eccesso di potere[50].
Ma la situazione poteva cambiare in sede giudiziale tosto che, ad esempio, per la giurisprudenza austriaca una transazione giudiziale non cessava d’essere valida per la circostanza che il giudice potesse avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria.
Questo aspetto che noi moderni assertori della mediazione facilitativa consideriamo negativo rimaneva però in ombra nel caso di divisioni perché, come abbiamo accennato, la competenza era ripartita tra il pretore (v. art. 883 C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865) ed il tribunale e quindi una sentenza del conciliatore non sarebbe stata nemmeno astrattamente concepibile.
Ma qualche pallida possibilità di condizionare il successivo giudizio con il consiglio poteva forse sussistere in relazione alle successioni, perché il conciliatore del 1892 aveva una competenza per valore sino a 100 lire e quindi le parti avrebbero potuto ritrovarsi di fronte a lui in successivo giudizio, anche se restava teoricamente[51] possibile la ricusazione.
Il campo peraltro era assai ristretto, direi prettamente nel campo del possibile e non del probabile, perché il conciliatore conosceva entro il valore predetto di tutte le azioni personali e civili e commerciali relativi a beni mobili[52].
Valutate dunque le modeste controindicazioni il parere del conciliatore poteva rivelarsi davvero prezioso per le parti.
In un tempo in cui la maggioranza delle persone apponeva il crocesegno il conciliatore spiegava ai contadini e agli artigiani, che le transazioni operate con dolo e violenza potevano essere oggetto di rescissione[53], che un verbale sancente la lesione di un coerede per oltre un quarto[54] aveva “le gambe corte”, potendo essere rescisso, che prima della divisione qualsiasi atto, e quindi anche un verbale di conciliazione, che avesse fatto cessare tra i coeredi la comunione ereditaria (vendita, permuta, transazione, testamento invalido, ecc.) era del pari soggetto di rescissione, e che invece si doveva riflettere molto bene sulla transazione successiva alla divisione, perché in tal caso poteva non esserci una tutela[55].
Conseguentemente in materie così particolari come quelle della divisione e della successione le parti godevano comunque di una guida per l’accomodamento e potevano muoversi con sicurezza senza perdere per questo il controllo della loro questione.
Con tutte queste cautele era inoltre abbastanza improbabile che il consiglio di famiglia non autorizzasse la conciliazione di un tutore nelle materie in discorso, e pur tacendo che tale organo era convocato dallo stesso giudice che aveva conciliato le parti, sebbene su delega del pretore[56].
[1] Cfr. anche M. FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, volume I, seconda edizione, Andrea Santini e Figlio, Venezia, 1845, p. 23.
[2] Digesto II Legge 4, 1 “De in ius vocando: praetor ait: Parentem, patronum patronam, liberos, parentes patroni patronae, in ius sine permissu meo ne quis vocet” (“Riguardo al citare in giudizio il pretore disse: nessuno citerà in giudizio senza mio permesso il padre, il patrono, la patrona, i figli, i parenti del patrono e della patrona”.
[3] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L’Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p. 51.
[4] Di comprométtare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.
[5]Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L’Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.
[6] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.
[8] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.
[9] F.V. BARBACOVI, Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Volume I, Giambattista Monauni, Trento, 1785; Codice giudiziario nelle cause civili per principato di Trento, Trento, 1788, Giambattista Monauni, 1788. Il codice fu commissionato da Pietro Vigilio per grazia di Dio Vescovo, e del sacro romano impero principe di Trento, Marchese di Castellaro, De. Conti di Thunn, ed Hochestnstein ec. ec.
[10] Il capitolo I è invece destinato all’arbitrato e contiene norme di sconcertante modernità.
[13] La impossibilità di presenziare per infermità, vecchiaia e lontananza di 20 miglia doveva essere provata prima dell’udienza deputata al tentativo, e la dispensa veniva data soltanto previa audizione della controparte (§ 67).
[14] Si tratta del cancelliere che poteva essere anche un notaio.
[15] Essi avevano attribuzioni inferiori rispetto a quelli di prima classe in ragione del fatto che erano ubicati dove risiedeva il tribunale.
[16] Art. 31 lett. I legge 1° giugno 1798 n. 111 in Raccolta delle leggi, ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure dal 17 gennaio 1798, anno primo della ligure libertà, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798, p. 211 e ss.
[17] A. HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro, Gabriele Rondinella Editore, Napoli, 1863, p. 227.
[18] Ossia il diritto di vendetta da esplicitarsi singolarmente o come gruppo o come comunità di villaggio, senza che vi fosse una proporzione tra azione e reazione.
[19] S. SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, Tipografia Borroni e Scotti, 1850, p. 51.
[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume terzo, Stamperia Reale, Napoli, 1853, p. 262.
[21] Erano dodici uomini liberi. L’uso del giuramento risale al processo attico.
[22] Art 3 della legge ventoso 26 anno quarto (16 marzo 1796).
[23] J. POTHIER, Trattati diversi sulle successioni, vol. III, Tipografia Sonzogno di Jo Battista, Milano, 1812, p. 382.
[24] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 360.
[25] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 361. V. oggi l’art. 757 C. c.
[26] Ed in questo caso era però bastonato in sede di liquidazione delle spese da parte del tribunale.
[27] Tribunale di Montpellier 5 agosto 1807. V. anche G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, cit., p. 43.
[28] Che nell’intenzione dell’Imperatore avrebbe dovuto mutare in due ore: v. gli articoli 159-161 a tenore dei quali il primo giorno vendemmiatore (ossia il 22 settembre 1805) alle ore dieci dovevano chiudersi gli antichi tribunali e alle ore 12 si doveva aprire quelli nuovi. V. Bulletin des Lois et Arrêtés publiés dans la 28. division militaire de l’Empire Franςais, tome premier, A l’Imprimerie Impériale, Genés, 1805, p. 121-161.
Ricordo che la Liguria fu annessa alla Francia con decreto imperiale del 6 giugno 1805 quando Napoleone si trovava a Milano. Il 25 maggio del 1805 il Senato di Genova richiese l’annessione per non essere coinvolta nella guerra tra Francia ed Inghilterra (che non voleva riconoscere la repubblica di Genova) ed essere protetta nei commerci marittimi (dalle “Potenze barbaresche”: Algeria, Libia e Tunisia) e di terra che erano “inceppati” dalle dogane francesi.
[29] Come imponeva per qualsivoglia procedura il richiamato dalla norma art. 37.
[30] È il vocabolo che usa il traduttore italiano della legge.
[31] Art. 35 decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).
[32] E di quella che venne praticata nella Repubblica Ligure dal 1797 al 1805.
[34] E anche dalla partecipazione ai procedimenti possessori.
[35] Attribuzione questa antichissima che prima di essere esercitata dai Difensori di città e dai Tribuni della plebe riguardava il Praetor che quando giudicava recandosi a casa dei concittadini si diceva lo facesse de plano (ossia senza osservare le forme e semplicemente apponendo il decreto sul libello del postulante)e non pro tribunale come quando giudicava nel foro in modo solenne. V. P. ELLERO, Archivio giuridico, volume primo, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1868, pp. 189-190
[36] Art. 859 e ss. Codice di procedura civile pel lo Regno delle Due Sicilie.
[39] L’unico problema riguardava la forza del verbale di conciliazione che al di fuori dell’ambito della competenza per valore del conciliatore (che inizialmente era di 30 lire e poi fu portata a 100 nel 1892), non poteva mettersi in esecuzione.
[40] Abbiamo detto che un quadro definito sul rapporto tra verbale di conciliazione ed imposta arriverà solo nel 1938.
[41] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori, p. 208. Così come può fare d’altronde il mediatore ai sensi dell’art. 8 c. 4 del decreto 4 marzo 2010 n. 28.
[48] In oggi si tratterebbe dell’istituto previsto dagli articoli 198-200 C.p.c. L’istituto arriva in Italia grazie all’art. 421 del Codice di procedura civile napoleonico, viene adottato dal Codice pel Regno delle Due Sicilie (635), da quello italiano del 1859 (art. 516) e dunque approda nell’Italia unita.
[49] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, op. cit., p. 512. Tal parere è in un certo senso antesignano della proposta che ritroviamo nella conciliazione societaria e nell’attuale mediazione.
[51] Perché una ricusazione infondata costava una multa salatissima.
[52] La questione invece aveva una certa rilevanza ad esempio per il giudice di pace della Repubblica Ligure (1797-1805), perché perlomeno quello di prima classe aveva una competenza in materia di giurisdizione volontaria senza limite di valore. Ma all’epoca si potevano anche mischiare giuramento decisorio e conciliazione; dunque non si andava molto per il sottile e comunque le questioni dei giudici di prima classe erano sempre appellabili (v. articoli 31 e ss. legge 1° giugno 1798 , n. 111)
[53] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[54] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
[55] Art. 1039 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.
La settimana scorsa UCPI, AIF, UNCAT e UNCC hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio chiedendo che U.N.A.M. – Unione Avvocati per la mediazione venga cancellata dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. UNAM è l’unica associazione specialistica forense che promuove la mediazione e la negoziazione , quali metodologie consensuali di risoluzione delle controversie, verso quella giustizia consensuale e complementare, oggi al centro della riforma Cartabia appena pubblicata in Gazzetta.
Con il presente articolo si vuole dimostrare che la giustizia consensuale e complementare è stata sempre al centro dei pensieri e dell’azione dell’avvocatura e che in realtà la giustizia tribunalizia non è che il frutto di una scelta politica dovuta a ragioni di bilancio.
Di talché attaccare U.N.A.M. equivale ad attaccare le radici della nostra professione. E ritenere come i ricorrenti ritengono che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile va contro un dato storico pesante ed incontrovertibile.
I dati che seguono sono stati tratti da tutti i documenti ufficiali ISTAT emanati dal Regno d’Italia e poi dalla Repubblica[1].
Per 71 anni, dal 1875 al 1950 (esclusi gli anni dal 1942 al 1946 perché la guerra impedì il conto statistico) è possibile ricostruire il mondo dei procedimenti contenziosi e non contenziosi.
Molti procedimenti contenziosi peraltro vennero abbandonati, transatti e conciliati; ma comunque dalla tabella che segue possiamo farci un’idea in sintesi di come il suddito e poi il cittadino utilizzassero il processo civile.
La Giustizia dal 1875 al 1950
Totali
Totale dei procedimenti sopravvenuti in tutte le giurisdizioni
105.566.429
1.486.851
Numero dei procedimenti ad esclusione di quelli del conciliatore
I valori della terza colonna sono le medie annuali
I numeri ovviamente si prestano a plurime valutazioni.
I procedimenti contenziosi in carico al Conciliatore costituivano il 71,77% del totale dei procedimenti di tutte le giurisdizioni. Erano inoltre più del doppio (2,54) dei procedimenti di tutte le altre giurisdizioni messe insieme. Costituivano più del triplo (3,86) delle domande in Pretura; i Conciliatori svolgevano (sulla carta per quel che si dirà appresso) quasi nove volte (8,80) il lavoro dei Tribunali.
Anche la Pretura che aveva in carico il 18,58 del contenzioso totale, vedeva il doppio (2,72) dei fascicoli rispetto al Tribunale che gestiva soltanto 8,15 % dei procedimenti totali.
I procedimenti di Corte d’Appello costituivano l’1,29% dei procedimenti contenziosi totali, mentre quelli di Cassazione costituivano lo 0,21 % del totale del contenzioso.
In questo periodo che è stato afflitto da due guerre mondiali, possiamo affermare che i sudditi e poi i cittadini consideravano “processo civile” quello del Conciliatore e quello di Pretura.
Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Cassazione costituivano giurisdizioni sconosciute ai più.
Il movimento contenzioso dei procedimenti davanti al Conciliatore non era peraltro molto lontano da quello dell’attuale Giudice di Pace.
In compenso il Ministro della Giustizia aveva il problema di retribuire i giudici togati che gestivano 419.750 procedimenti in media all’anno e naturalmente gli impiegati dell’apparato amministrativo giudiziario, ma non aveva il cruccio di stipendiare i Conciliatori che erano onorari.
I Conciliatori sono sempre stati un numero elevato[7], ma il presupposto era che potessero occuparsi del benessere pubblico mantenendosi a loro spese.
Nonostante ciò ogni scelta di politica legislativa veniva affrontata dal Ministro della Giustizia quando si discuteva il bilancio del Ministero.
La giustizia del Conciliatore, infatti, non era una grande fonte di entrate per l’erario statale; se una causa ai primi del ‘900 costava al suddito 3 lire, una conciliazione comportava l’esborso di 1 lira[8]. Ma non solo, la maggior parte degli affari contenziosi venivano conciliati verbalmente quando non abbandonati e transatti fuori udienza proprio per evitare le spese del processo.
Già nel 1885 si discuteva sulla misura poi realizzata nel 1999 di approntare un giudice unico e di abolire le Preture, proprio perché il Tribunale era davvero poco frequentato[9].
Negli anni ’30, quando già si approntava il progetto del Codice di rito che poi vedrà la luce nel ’42, il Ministro di allora rifiutò decisamente di ampliare la competenza del Conciliatore, nonostante fosse palese che il processo per tanti anni era stato quello delle giurisdizioni minori.
Per comprendere questa ultima asserzione posso fare l’esempio di come andassero le cose nel 1875.
A differenza del Belgio in cui il Giudice di Pace si occupava di conciliare le questioni delle giurisdizioni superiori[10], in Italia chi non conciliava veniva giudicato dallo stesso Conciliatore.
Il che porrebbe secondo i criteri moderni della maggior parte dei paesi europei un problema: chi giudica insomma non dovrebbe conciliare/mediare e viceversa.
Gli uomini del 1875 ponevano invece una grande fiducia nel conciliatore; qualora non si accettasse la proposta di conciliazione era possibile ricusare il giudice; questa era la valvola di garanzia del sistema.
In quell’anno tuttavia il conciliatore venne ricusato soltanto in 642 casi[11] su 755.469 controversie e dunque all’epoca non si pensava che il giudice potesse penalizzare una parte per il rifiuto di conciliare.
Su 755.469 controversie dunque in carico al Conciliatore vennero conciliate 262.143 ossia il 34,70%[12]. Sino al 1884 le rilevazioni statistiche peraltro non tenevano conto per i Conciliatori degli abbandoni delle cause e delle transazioni che da questo anno si vide coprirono quasi il 50% delle domande.
26.597 procedimenti davanti al Pretore vennero conciliati, ossia il 6.88%[13].
23.203 cause di tribunale furono cancellate (4.374 per conciliazione) e dunque il 21,54%[14].
3.272 controversie vennero cancellate in appello ovvero il 18,77%[15].
345 furono le transazioni in sede di Cassazione[16] ossia il 13,74%[17].
E dunque il mondo giudiziario non trovava la sua maggiore esplicazione nelle aule di giustizia, per quanto il Conciliatore fosse lodato dai sudditi e dagli apparati giudiziari per il suo encomiabile lavoro.
L’avvocato era il dominus incontrastato della risoluzione delle liti: certo nel 1901 gli avvocati erano 33.746[18] (rigorosamente uomini) e non sono paragonabili ai 243.000 attuali.
Discorso analogo potremmo fare per l’avvocato francese: nel 1875 in 771.958 casi si addivenne a conciliazione e ben 158.056 cause vennero abbandonate[19].
Fino al 1882 (anno in cui venne ampliata la competenza dei conciliatori) la situazione fu quella riportata dalla tabella.
Procedimenti totali del conciliatore (contenziosi e non contenziosi)
21.793.172
Procedimenti in conciliazione preventiva
3.264.166
Procedimenti conciliati preventivamente
1.883.191
Procedimenti non conciliati
1.421.175
Procedimenti contenziosi
13.988.017
Conciliazione in sede contenziosa
4.043.250
Abbandoni e transazioni (mancano 8 anni)
4.540.989
Conciliazioni totali
5.926.441
Le conciliazioni sul totale dei procedimenti furono del 26,93%.
In sede non contenziosa furono del 57,68%.
In sede contenziosa furono il 23,11%.
Unitamente agli abbandoni e alle transazioni conosciute le conciliazioni costituirono il 36,50% di tutti i procedimenti del conciliatore.
In relazione alle controversie sopravvenute di tutte le giurisdizioni le soluzioni non contenziose operate presso il conciliatore furono del 25,93%.
Il Digesto del 1896, conscio di questi dati, presenta addirittura una voce “conciliazione” che è di oltre 354 colonne[20] con una ricostruzione dell’istituto che parte dagli episodi di conciliazione presenti nella Bibbia e da cui abbiamo attinto a piene mani nelle pagine che precedono.
il Nuovo Digesto Italiano del 1938 decise invece di far compilare una voce sulla “conciliazione” che risultò di sole quattro pagine ed in cui venne affermato che l’istituto era rimasto lettera morta[21].
Sostenere dunque che la giustizia consensuale non fa parte del diritto civile è un’affermazione grave come quella che diedero nel 1938 della conciliazione, ignorando palesemente tutti i dati che precedono in sintesi e che in dettaglio seguono.
ISTAT, L’Italia in 150 anni, 6. Giustizia, litigiosità, criminalità, Roma, 2010
Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1965, Roma, 1968
Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma, 1958
Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1889, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma, 1891.
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Serie terza, volume quindicesimo, Tipografia dei Fratelli Bencini, Roma, 1885, p. 18-20.
Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1880 (Relazione Zanardelli), Tipografia di Enrico Sininberghi, Roma, 1883
[2] Con l’avvertenza che sino al 1884 non si teneva conto dei procedimenti conciliati e di quelli abbandonati e/o transatti. Qui non sono indicati però i procedimenti non contenziosi del conciliatore.
[6] Sino al 1923 c’erano diverse sedi di Cassazione.
[7] Facendo una media delle sedi, ne risultano in media 8.278; in ogni sede erano almeno in due.
[8] Nel 1882 una causa costava 1,45 lire e dunque la conciliazione era assai conveniente; quando addirittura non si ricorreva a conciliazioni verbali che non costavano nulla.
Nel 1890 le spese furono di 1,34 lire. nel 1889 la spese era di lire 1,44, nel 1888 di lire 1,35, nel 1887 di lire 1,39, nel 1886 di lire 1,36, nel 1885 di lire 1,41, nel 1884 di lire 1,38, nel 1883 di lire 1,42, nel 1881 di lire 1,61 e nel 1880 di lire 1,45. Nel 1895 vi fu un’impennata dovuta all’ampiamento della competenza del conciliatore avvenuta nel 1892 e si arrivò ad 2,04 lire. Nel 1907 la spesa media era di 3,26 lire. Nel 1908 la spesa era di 3,98 lire e nel 1909 di 3.31. Nel 1911 la spesa era di Lire 3.
“L’abolizione del Pretore i cui uffizi in mezzo alle nostre popolazioni possono riguardarsi quasi piccoli centri di civiltà, romperebbe una tradizione e sopprimerebbe quella giustizia locale e poco costosa, così necessaria per risolvere prontamente tante minute contese con gran vantaggio della quiete pubblica e privata.
Di forma che per taluno sarebbe gravissimo errore non solo abolire i Pretori, ma persino restringerne notabilmente il numero, conferendone le attribuzioni a competenze più estese e più elevate.
E contro a tale proposta si ritiene che miglior partito sarebbe concedere al Pretore in primo grado la competenza sino a L. 2000.
La sostituzione del giudice unico al collegio per rendere ragione in prima istanza sopra interessi di qualsiasi gravita, è anche essa giudicata una innovazione non accettabile. Imperocchè il giudice unico fu dai migliori reputato sempre mal rispondente alla natura dei liberi reggimenti e proprio soltanto dei governi dispotici; non ha base nella nostra storia giuridica, gli esempi presso altre nazioni ne sono scarsi e non imitabili, ed infine esso, sopprime il confronto delle varie opinioni nel quale il vero si manifesta ed appura. Onde è che ritiensi perfettamente vero quel che altra volta fu già notato che il giudice unico in Italia, volendo pure passarcene del maggior ritardo nella spedizione degli affari e nella carriera dei funzionari, non avrebbe né autorità, né indipendenza sufficiente, i suoi pronunziati ispirerebbero poco o
nulla fiducia e spesso mancherebbero della maturità richiesta alla risoluzione delle grandi questioni.”
RELAZIONE TONDI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per gli affari civili. In Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Sessione novembre-dicembre 1885, Tipografia dei fratelli Bencini, 1886, p. 150 e ss.
[10] Con legge 2 maggio 1855 in Francia il giudice di pace fu dotato anche di una competenza a conciliare le proprie cause.
[12] Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Statistica degli Affari civili e Commerciali e degli affari Penali per l’anno 1875, Stamperia Reale, Roma, 1877.
[16] Peraltro all’epoca le Supreme Corti (Torino, Firenze, Napoli, Roma e Palermo) avevano un pendente di 15.267 controversie (4.013 anteriori al 1866 e 11.254 formatisi successivamente. Zanardelli ci racconta nella relazione del 1880 che fu necessario chiamare in aiuto i consiglieri di Corte d’Appello per cercare di smaltire l’arretrato
[17] Nel 1876 431 controversie si conclusero con recesso o transazione.
[19] Direzione Generale di Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1882, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1885.
[20] 177 pagine circa che stanno alla base anche del presente contributo. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, pag. 39 e ss.
[21] L’autore riconosce in pratica solo l’utilità dell’art 2125 C.c. c. 2 – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358, in materia di interruzione della prescrizione, ma non certo perché la norma venisse usata a fini conciliativi. V. M. RICCA-BARBERIS, Conciliazione, op. cit., p. 646.
[22] “vale a dire pei casi in cui l’avvisato non si è presentato, ovvero quando le parti intervenute, non essendosi messe d’accordo, non sottoscrissero il Verbale di conciliazione”(1876).
Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (21G00229) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo
civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi
processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione,
speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto
della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi
schemi sono trasmessi alle Camere perche' su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data
della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei
trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque emanati.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni
dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi medesimi.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura
di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi
fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle
controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione
dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura
prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il
riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso
dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei
limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore
riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo
unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a
seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione
del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in
favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennita' non
esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio
della procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di
spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali
scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il
corrispondente aumento del contributo unificato;
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del
monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area di applicazione
della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge
e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico
degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con
opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle
materie nelle quali dette procedure possono intervenire;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via
preventiva, in materia di contratti di associazione in
partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di
somministrazione, di societa' di persone e di subfornitura, fermo
restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle
controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando
l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale, le parti devono essere
necessariamente assistite da un difensore e la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della
mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In
conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma
1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come
condizione di procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce
delle risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza
della procedura di mediazione come condizione di procedibilita';
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei
procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve
presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il regime del
decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto
la condizione di procedibilita';
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della
procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione
personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle questioni
controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) prevedere la possibilita' per le parti del procedimento di
mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un
proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri
necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le
persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di
mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della
controversia;
g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione
ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile,
salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella
negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge
o dal travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato ad
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi,
e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la
proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione
dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste
dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata
approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta
del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita'
per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che
la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente
valutata dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e
sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa,
e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici
e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una
laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a
svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata
formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza del
procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei
requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per
l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le
modalita' della loro documentazione per l'iscrizione nel registro
previsto dalla medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione
dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche'
degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del
responsabile scientifico dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici
giudiziari, le universita', nel rispetto della loro autonomia,
l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni
professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente
la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la
tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti
alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi
di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di
detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o
comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione
della carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione
assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con
modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con
collegamenti da remoto;
q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del
codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca
condizione di procedibilita' dell'azione, la possibilita' di
ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna
parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le parti lo
ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere
altresi' che al relativo accordo sia assicurato il regime di
stabilita' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile;
r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche
prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un
modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;
s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione
assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede
espressamente, la possibilita' di svolgere, nel rispetto del
principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di
tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attivita'
istruttoria, denominata « attivita' di istruzione stragiudiziale »,
consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su
fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella
richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad essa
sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attivita' di
istruzione stragiudiziale, in particolare:
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per cio' che concerne le
modalita' di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la
possibilita' per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo
in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al
fine della loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze
processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in
particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta
ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli
96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilita' delle prove raccolte nell'ambito
dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio
avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato,
riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di
negoziazione assistita, fatta salva la possibilita' per il giudice di
disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al
codice di procedura civile;
4) che il compimento di abusi nell'attivita' di acquisizione delle
dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare,
indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme;
u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il
principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi
raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche
patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;
disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il
giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la
certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni
vigenti quanto alle modalita' di trasmissione dell'accordo;
prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione
siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i
Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia
autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno
sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto
patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino
l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine
degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6
del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al
tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la semplicita', la concentrazione e l'effettivita'
della tutela e la ragionevole durata del processo;
b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo
163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano
esposti in modo chiaro e specifico;
c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione
specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo
comma, numero 5), del codice di procedura civile;
d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai
requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice
di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e
seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti
al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del
medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato;
e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167
del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue
difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento
della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni
di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di
procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i
documenti che offre in comunicazione;
f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima
dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza puo' proporre le
domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza e' sorta
dalle difese del convenuto, nonche' in ogni caso precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate
e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le
produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine
anteriore all'udienza di comparizione il convenuto puo' modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di
decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni
documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di
comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni
formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;
g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in
modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo
in ogni caso il principio del contradditorio e il piu' ampio
esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il
termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per
la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice
di procedura civile;
h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e
dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a
g);
i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai
principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:
1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire
personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto
dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata
comparizione personale senza giustificati motivi e' valutabile dal
giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile;
2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito
dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo
che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta
giorni;
l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della
causa:
1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della
causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura
civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine
non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;
2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di
rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni;
2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e
quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le
parti non vi rinuncino espressamente;
2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito
della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il
tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi
sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in
composizione collegiale;
m) modificare l'articolo 185-bis del codice di procedura civile
prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di
conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis
e seguenti del codice di procedura civile:
1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di
procedura civile;
2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di
cognizione»;
3) ferma la possibilita' che l'attore vi ricorra di sua iniziativa
nelle controversie di competenza del tribunale in composizione
monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando
i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione
della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o
richieda un'attivita' istruttoria costituenda non complessa,
stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito
ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia
avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di
applicabilita' del procedimento semplificato;
4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi
prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito
ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle
preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
5) si concluda con sentenza;
o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle
controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili:
1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza
provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in
parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono
provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non
acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del
codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi;
3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito
prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo
ufficio;
p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle
controversie di competenza del tribunale in materia di diritti
disponibili:
1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di
trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte,
pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta,
quando quest'ultima e' manifestamente infondata ovvero se e' omesso o
risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo
163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se
manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo
comma;
2) l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non
acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del
codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi;
3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua
davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e
sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al
numero 1) della lettera p);
r) estendere l'applicabilita' della procedura di convalida, di
licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosita' anche
ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;
s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico,
prevedendo che:
1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a se'
per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione
monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perche' decida quale giudice monocratico, senza fissare
ulteriori udienze;
2) il giudice, quando rilevi che una causa, gia' riservata per la
decisione davanti a se' quale giudice monocratico, deve essere decisa
dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori
udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza
comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla
comunicazione, puo' chiedere la fissazione dell'udienza di
discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario
precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle
parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;
3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producano secondo le norme del rito
seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le
preclusioni gia' maturate secondo le norme seguite prima del
mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per
l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;
4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito
collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni gia'
maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
t) modificare, in conformita' ai criteri di cui al presente
comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al
tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione
collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessita' giuridica e
della rilevanza economico-sociale delle controversie;
b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di
fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto
per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al
giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice
di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti
dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal
momento in cui la sentenza e' notificata anche per la parte che
procede alla notifica;
b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia
anche quando l'impugnazione principale e' dichiarata improcedibile;
c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati
dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le
indicazioni previste a pena di inammissibilita' siano esposte in modo
chiaro, sintetico e specifico;
d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo
348 del codice di procedura civile, l'appello e' dichiarato
improcedibile e il relativo regime di controllo;
e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata
l'improcedibilita' dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo
348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una
ragionevole probabilita' di essere accolta sia dichiarata
manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta
infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza
succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi;
modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice
di procedura civile;
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello, prevedendo:
1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione
della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio
prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o,
alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio
derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla
possibilita' di insolvenza di una delle parti quando la sentenza
contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o
riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso
autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di
inammissibilita', gli specifici elementi sopravvenuti dopo la
proposizione dell'impugnazione;
3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e
non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la
sentenza che definisce il giudizio;
g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura
civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione
delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta
congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza
fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta,
prevedere che il giudice abbia comunque facolta' di invitare la parte
resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita
udienza;
h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura
civile, prevedendo la possibilita' di ricorrere al procedimento di
correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la
quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento
gia' passato in giudicato, prevedendo altresi' che tale procedimento
non sia piu' esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del
provvedimento;
i) prevedere che per la trattazione del procedimento
sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i
poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo
comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il
consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti
al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il
consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei
provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;
l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si
svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente,
al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia
dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti
contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di
conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere
all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di
discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo
restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per
l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la
riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova;
m) introdurre la possibilita' che, all'esito dell'udienza in camera
di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista
dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio
provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura
civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note
conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;
n) prevedere che, esaurita l'attivita' prevista dagli articoli 350
e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore
assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il
deposito di note scritte contenenti la precisazione delle
conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito
delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici
giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva
udienza avanti a se' nella quale la causa e' rimessa in decisione e
il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio;
prevedere altresi' che la sentenza e' depositata nei successivi
sessanta giorni;
o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura
civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo
grado ai casi di violazione del contraddittorio.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale
esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione
dei motivi per i quali si chiede la cassazione;
b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e
dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:
1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del
codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza
dinanzi alle sezioni semplici;
2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo
380-bis del codice di procedura civile;
c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui
la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilita' del
ricorso;
d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera
di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del
codice di procedura civile, che, al termine della camera di
consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere
immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la
possibilita' per il collegio di riservare la redazione e la
pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;
e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria
sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:
1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione
del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni
dell'inammissibilita', dell'improcedibilita' o della manifesta
infondatezza ravvisata;
2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;
3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di
consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso
si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione,
liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non
presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di
quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115;
f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la
questione di diritto e' di particolare rilevanza, anticipando fino a
quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della
data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo
la facolta' per il pubblico ministero di depositare una memoria non
oltre quindici giorni prima dell'udienza;
g) introdurre la possibilita' per il giudice di merito, quando
deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente
provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente
la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito
posto, prevedendo che:
1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di
cassazione e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
1.1) la questione e' esclusivamente di diritto, non ancora
affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
1.2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
1.3) la questione e' suscettibile di porsi in numerose
controversie;
2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la
questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara
inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i
presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;
3) nel caso in cui non provvede a dichiarare
l'inammissibilita', il Primo presidente assegna la questione alle
sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;
4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di
diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica
udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con
facolta' per le parti di depositare brevi memorie entro un termine
assegnato dalla Corte stessa;
5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio
di merito ove e' sorta la questione oggetto di rinvio;
6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide
sulla questione e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale
e' stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il
processo si estingua, anche nel nuovo processo che e' instaurato con
la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime
parti.
10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicita'
di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto
dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una
volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia
successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ovvero a uno dei
suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite
tutela per equivalente;
b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non
hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei
diritti dell'uomo;
c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti
alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi
o aventi causa e al pubblico ministero;
d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a
seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che
decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del
regolamento della Corte stessa;
e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte
le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta
all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico
ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al
fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti
consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo,
di richiedere di essere autorizzati all'intervento;
f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di
procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni
legislative che si rendano necessari in seguito all'adozione delle
norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e).
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel
rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e
coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei
licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune
norme transitorie, prevedendo che:
a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta
domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia
carattere prioritario;
b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle
cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto
associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409
e seguenti del codice di procedura civile;
c) le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non
siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di
procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i
presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione
dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di
agire successivamente in giudizio con rito diverso.
12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di
esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata,
le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono
essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando
le disposizioni del codice di procedura civile e le altre
disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e
alla spedizione in forma esecutiva;
b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui
all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di
cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile,
rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle
operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del
medesimo codice;
c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito
dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e
trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con
quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del
medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo
che il predetto termine puo' essere prorogato di ulteriori
quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile;
d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di
procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi
dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della
completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo
comma, del codice di procedura civile;
e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla
sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode
giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione
di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura
civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui
all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia
alcuna utilita' ai fini della conservazione o amministrazione del
bene ovvero per la vendita;
f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione
dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo
familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla
procedura, al piu' tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con
cui e' autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni
e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato
convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il
decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilita' di
disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle
attivita' degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di
visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite
in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri
obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;
g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita
siano redatti secondo schemi standardizzati;
h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di
liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del
giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle
formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di
procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
se questi non lo esentano;
i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita
nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico
rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale
periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre
esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al
giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonche' prevedere che il
giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza
sull'esecuzione delle attivita' delegate e sul rispetto dei tempi per
esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla
sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo
adempimento;
l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del
reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista
delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura
civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione
decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui
all'articolo 617 dello stesso codice;
m) prevedere che il professionista delegato procede alla
predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base
alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione,
sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a se' per
l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del
codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597
del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate
contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato
lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento
delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del
giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il
professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;
n) prevedere:
1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci
giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma,
del codice di procedura civile, puo' chiedere al giudice
dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla
vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo
base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza
del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto
irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serieta'
dell'offerta, e' prestata cauzione in misura non inferiore a un
decimo del prezzo proposto;
2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve:
verificata l'ammissibilita' dell'istanza, disporre che l'esecutato
rilasci l'immobile nella disponibilita' del custode entro trenta
giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia
occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro
quindici giorni e' data pubblicita', ai sensi dell'articolo 490 del
codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che
entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di
acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo
del prezzo proposto, il quale non puo' essere inferiore a quello
dell'offerta gia' presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato;
convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i
creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a
un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione
sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli
offerenti;
3) che con il provvedimento con il quale il giudice
dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono
essere stabilite le modalita' di pagamento del prezzo, da versare
entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587
del codice di procedura civile;
4) che il giudice dell'esecuzione puo' delegare uno dei
professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della
gara, alla riscossione del prezzo nonche' alle operazioni di
distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il
prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di
procedura civile;
5) che, se nel termine assegnato il prezzo non e' stato
versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del
codice di procedura civile;
6) che l'istanza di cui al numero 1) puo' essere formulata per
una sola volta a pena di inammissibilita';
o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare,
nonche' del termine di durata delle misure di coercizione indiretta
di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere
altresi' l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di
disporre dette misure quando il titolo esecutivo e' diverso da un
provvedimento di condanna oppure la misura non e' stata richiesta al
giudice che ha pronunciato tale provvedimento;
p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili
compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a
carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il
giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver
verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;
q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati
per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli
offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale
utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione,
nonche' le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti,
del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su
richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei
procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione
collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui e' previsto l'intervento
del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale e'
chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilita' di stime
effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i
conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del
titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo
il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di
procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione
monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del
tribunale in composizione collegiale;
b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni
interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche
competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria
giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice
minorile, individuando altresi' gli specifici ambiti e limiti di tale
trasferimento di funzioni.
14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in
camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di
cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in
assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la
dichiarazione di esecutivita' di una decisione straniera e quelli
volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai
sensi degli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre
2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016,
che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016,
che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e
all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;
b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice
provveda con decreto motivato, avverso il quale puo' essere promosso
ricorso ai sensi della lettera c);
c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei
procedimenti di cui alla lettera a), nonche' i giudizi sulle domande
di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati
nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito
sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del
codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;
d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o
dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia
civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli
articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con
altro rito ordinario semplificato;
e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli
615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito
sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai
procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di
accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento
previsti dagli atti di seguito indicati:
1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza
(rifusione);
3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita'
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere
a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello
territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini
previsti da tali atti;
g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui
ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi
alla Corte di cassazione;
h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si
estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad
ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione straniera
o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di
tale riconoscimento, allorche' l'efficacia di tali decisioni si fondi
su una convenzione internazionale.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare le garanzie di imparzialita' e indipendenza
dell'arbitro, reintroducendo la facolta' di ricusazione per gravi
ragioni di convenienza nonche' prevedendo l'obbligo di rilasciare, al
momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che
contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra
richiamate garanzie, prevedendo l'invalidita' dell'accettazione nel
caso di omessa dichiarazione, nonche' in particolare la decadenza nel
caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro
abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo
815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come
motivi di ricusazione;
b) prevedere in modo esplicito l'esecutivita' del decreto con il
quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del
lodo straniero con contenuto di condanna;
c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di
emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volonta' delle
parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in
atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge;
mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere
cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli
arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice
ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del
codice di procedura civile e per contrarieta' all'ordine pubblico;
disciplinare le modalita' di attuazione della misura cautelare sempre
sotto il controllo del giudice ordinario;
d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere
delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo
comma, del codice di procedura civile per la proposizione
dell'impugnazione per nullita' del lodo rituale, equiparandolo al
termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura
civile;
f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia
e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento
nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato
societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5; prevedere altresi' la reclamabilita'
dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di
sospensione della delibera;
g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e
giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;
h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte
dell'autorita' giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino
trasparenza, rotazione ed efficienza.
16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di
consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i
tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai piu'
giovani;
b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da
percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione
o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di
associazioni nazionali di riferimento;
c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e
avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali piu'
adeguate al singolo caso;
d) favorire la mobilita' dei professionisti tra le diverse corti
d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto
all'altro;
e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e
periti;
f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti
che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la
possibilita' di richiesta di sospensione volontaria come prevista in
altri ambiti lavorativi;
g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica
deputata al controllo della regolarita' delle nomine, ai cui
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i
procedimenti civili piu' celeri ed efficienti sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al
tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il
deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in
giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente
con modalita' telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici,
e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con
modalita' non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione
d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza
adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito
telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con
soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica
certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici;
c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche
diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti
civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui e'
generato il messaggio di conferma del completamento della
trasmissione;
d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del
processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano
essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro
scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita',
stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari
all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal
Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della
magistratura e il Consiglio nazionale forense;
e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validita' degli atti
per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui
limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha
comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche
tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto
nella disciplina delle spese;
f) rivedere la disciplina delle modalita' di versamento del
contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario
e, in particolare:
1) prevedere che tale versamento possa avvenire:
1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel
circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto
corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori
bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;
1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non
telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la
prova del versamento;
3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario,
quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' depositato con modalita' telematiche, il
contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi
telematici di pagamento;
4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il
contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi
telematici di pagamento;
5) prevedere che il versamento con modalita' diverse da quelle
prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba
essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal
pagamento;
6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici
delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformita' di cui
agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali
attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalita' telematiche
all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse
modalita';
h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri
direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e
implementazione delle disposizioni in materia di processo civile
telematico;
i) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di
consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con
competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti
iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilita' per le
parti costituite di opporsi, puo' disporre che le udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle
parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si
svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
m) prevedere che, fatta salva la possibilita' per le parti
costituite di opporsi, il giudice puo', o deve in caso di richiesta
congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle
parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano
sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio
stabilito dal giudice;
n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione
per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, puo' disporre il
deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma
digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di
procedura civile;
o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di
istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla
partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso
la volonta' di non volersi riconciliare con l'altra parte purche'
offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilita' reddituali e
patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la
relativa documentazione;
p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione
e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame
dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia
richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola
prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della
misura, con facolta' per il giudice di disporre l'udienza in
modalita' da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza,
individuati e regolati con provvedimento del Ministero della
giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe
arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;
q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione
dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di
associazioni, fondazioni, societa', ovvero condominio, non perde
efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la
relativa domanda e' stata proposta in corso di causa; prevedere che i
provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea
condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono
efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di
merito;
r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui
all'articolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche
in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio
per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello,
anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il
coordinamento di uno o piu' magistrati dell'ufficio, sia organizzato
individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a
tale struttura facendo riferimento alle figure gia' previste dalla
legge;
b) prevedere altresi' che all'ufficio per il processo sono
attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:
1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le
attivita' preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale
quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilita' della lite,
la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella
verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti
organizzativi finalizzati a incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;
2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti
informatici;
3) compiti di coordinamento tra l'attivita' del magistrato e
l'attivita' del cancelliere;
4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione
di precedenti giurisprudenziali;
5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite
una o piu' strutture organizzative denominate ufficio per il processo
presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure
previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i
tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle funzioni
della Corte di cassazione;
2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di
cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di
uno o piu' magistrati da lui delegati, previa formazione degli
addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi
delle sopravvenienze;
2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la
compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni
pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di
precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con
l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attivita'
preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali
ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di
documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei
ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti
informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le
attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della
Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate
ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare
a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla
legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari,
in coerenza con la specificita' delle attribuzioni della Procura
generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la
supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati
dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono
attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti
che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle
conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni
unite e alle sezioni semplici della Corte;
2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro,
l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi
degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e
di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del
procedimento per l'enunciazione del principio di diritto
nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di
procedura civile;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti
informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la
predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unita' di
personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del
procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione e' un
soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai
sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai
sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la
notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia
eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta
elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo
per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla
notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del
richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per
eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto
l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o
non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la
notificazione si esegua con le modalita' ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a
mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento
nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario
eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in
materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente
dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un
indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica
certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito positivo
per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di
notificazione nei casi in cui la stessa e' effettuata dall'ufficiale
giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e
telematici.
21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e
dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia
quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilita' aggravata e,
conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle
ammende;
b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi
di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista
dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di
rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione
previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta
giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state
richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di
procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del
diniego.
22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 sono adottati altresi' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche
modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice
di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in
leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri
direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi
conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune
disposizioni transitorie;
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.
89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del
procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e
seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la
stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a
strumenti alternativi per la risoluzione della controversia
costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, di
una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione
personale al procedimento di mediazione anche successivamente al
primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti
di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e,
per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione
d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale,
preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della
medesima udienza;
c) prevedere che il difetto di giurisdizione:
1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei
successivi gradi del processo solo quando e' oggetto di specifico
motivo di impugnazione;
2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore
che ha promosso il giudizio di primo grado.
23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per
la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in
materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito
titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato
«Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e
famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i
procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle
famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i
minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti
volti alla dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di
adozione di minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla
competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed
integrazione delle disposizioni vigenti;
b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in
presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano
assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e
protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis del
codice civile; le necessarie modalita' di coordinamento con altre
autorita' giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini
processuali nonche' specifiche disposizioni processuali e sostanziali
per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore
rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il
giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione
ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed
assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore,
considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli
e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni
caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio
avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e
non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora
il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente,
procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli
accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente
nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti
dalla comunita' scientifica senza effettuare valutazioni su
caratteristiche e profili di personalita' estranee agli stessi;
prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli
articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere
richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la
convivenza e' gia' cessata;
c) prevedere la competenza del tribunale in composizione
collegiale, con facolta' di delega per la trattazione e l'istruzione
al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la
prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle
quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche
provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facolta' per lo
stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con
l'esclusione della facolta' di delegare l'ascolto dei minorenni,
l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al
giudice togato;
d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale,
prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della
residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si
trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione
della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo
altresi' che per il cambio di residenza ovvero per la scelta
dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori
sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in
difetto, del giudice;
e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai
sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando
il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli
articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di
cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;
f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in
modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalita'
e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli
comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non
autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il
procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della
domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione,
a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti
disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente
intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti
eventualmente gia' adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui
alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una
delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di
domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei
redditi e di documentazione attestante le disponibilita' mobiliari,
immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni,
disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione
senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione
inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le
parti depositino altresi' un piano genitoriale che illustri gli
impegni e le attivita' quotidiane dei minori, relativamente alla
scuola, al percorso educativo, alle eventuali attivita'
extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle
frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente
frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito
del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza
di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere
entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che
il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine
e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione
di professionalita'; prevedere con la fissazione della data
l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del
decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con
possibilita' per il giudice relatore di assumere provvedimenti
d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima
dell'instaurazione del contraddittorio, quando cio' potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di
pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di
comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali
provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con
il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba
informare le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione
familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata
destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei
provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti
dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di
cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;
g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di
decadenza della responsabilita' genitoriale, nell'assumere i
provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi
quali sono le informazioni che ciascun genitore deve
obbligatoriamente comunicare all'altro;
h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa
di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere
proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche'
contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena
di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti
disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla
documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per
il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo
ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;
i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande
riconvenzionali del convenuto, nonche' la possibilita' di precisare e
modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce
delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la
possibilita' di introdurre nel corso del giudizio domande nuove
relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di
quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' la
possibilita' di introdurre domande nuove relative al mantenimento
delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di
nuovi accertamenti istruttori;
l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria
comparizione personale delle parti per essere sentite, anche
separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le
sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e
prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a
contenuto economico, con facolta' di farli retroagire alla data della
domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di
conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione
del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i
provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza,
determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura
economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima
udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle
parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi
in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e
che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata
anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze
istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza
giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile e che possa altresi' essere
tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere
infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non
riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i
rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei
coniugi, nonche' che il tentativo di conciliazione non sia esperito
nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013,
n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve
avvenire in orari differiti;
n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle
fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche,
secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad
esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di
una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed
urgenti;
o) prevedere che l'attivita' professionale del mediatore
familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe
applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14
gennaio 2013, n. 4;
p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un
elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del
settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.
4, con possibilita' per le parti di scegliere il mediatore tra quelli
iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano
dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella
disciplina giuridica della famiglia, nonche' in materia di tutela dei
minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i
mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in
cui emerga qualsiasi forma di violenza;
q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione
tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione,
inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva
ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa
allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la
definizione delle ulteriori domande;
r) prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice
relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti
stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i
minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e
per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilita' dinanzi al
giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o
adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la
prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i
provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una
proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva
situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista
dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonche'
del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza
morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo
337-ter del codice civile; prevedere altresi' che all'interno del
piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia
l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni
previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile
ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;
s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la
videoregistrazione dell'audizione del minore;
t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non
delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere
la propria volonta', fatti salvi i casi di impossibilita' del minore,
possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in
assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a
pena di nullita' del provvedimento; prevedere che il giudice, anche
relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei
minori, nonche' delle vittime di violenze, anche al di fuori dei
limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il
contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i
poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;
u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano
contenere le modalita' e i termini di prosecuzione del giudizio, che
possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel
corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi
accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di
estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di
controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile
introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta
istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di
separazione e di affidamento dei figli e' impugnabile dalle parti con
reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto
nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza
delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il
collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal
deposito del reclamo;
z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore,
esaurita l'istruzione, fissi davanti a se' l'udienza di rimessione
della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti
difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal
giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la
sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;
aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di
comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un
rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la
conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione
dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti
adottati nell'interesse del minore;
bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente
quanto il convenuto abbiano facolta' di proporre domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del
passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato
la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la
riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora
pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale,
assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della
sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;
cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le
parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un
accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai
sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del
Consiglio, del 20 dicembre 2010;
dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale
del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del
minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di
riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della
consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei
consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche
competenze; la possibilita' di nomina di un tutore del minore, anche
d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera
a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile;
ee) prevedere la facolta' per il giudice, anche relatore, su
richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un
professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti
tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di
concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in
grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo
familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio
per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra
genitori e figli;
ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali
disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi
socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio,
controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte
siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le
dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli
operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere
visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili
del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il
principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni
significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di
violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in
quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del
minore e sia adeguatamente motivato, nonche' disciplinando
presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio
sociale; dettare disposizioni per individuare modalita' di esecuzione
dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano
determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le
parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da
circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di
altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga
sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti
nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il
preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che
l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica
motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente
indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale
specializzato;
gg) riformare la disciplina dei procedimenti per la tutela e
l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, e in particolare:
1) prevedere cause di incompatibilita' con l'assunzione
dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonche' con lo
svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che
riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche
rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private presso
le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione
complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse
attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte
degli organi sociali di societa' che le gestiscono, nonche' per
coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente
o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le
citate strutture o comunita'; apportare modifiche al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di
incompatibilita' ivi previste per i giudici onorari a quelle previste
dal presente numero;
2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone
che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha
disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di
coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel
medesimo procedimento nonche' il divieto di collocamento dei minori
presso strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali
rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione
complessiva o prestano a favore di esse attivita' professionale anche
a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di societa' che
le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto
grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che
ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di
coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel
medesimo procedimento;
hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda
congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di
affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul
procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura
civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
a carico delle parti, prevedendo la possibilita' che l'udienza per il
tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalita' di
scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare
dichiarazione contenente la volonta' di non volersi riconciliare;
introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica
delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice
di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai
sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla
modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non
coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e
successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione
dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di
richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il
tribunale ravvisi la necessita' di approfondimenti in merito alle
condizioni proposte dalle parti;
ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli
145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al
giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la
possibilita' di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di
contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del
codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore
dell'altro; prevedere altresi' che il relativo provvedimento possa
valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo
156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e
all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello
processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza
di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare
le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico
dell'onerato e per il sequestro;
mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo
709-ter del codice di procedura civile, con possibilita' di adottare
anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio,
provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura
civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare
anche quando relativi ai minori;
nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di
appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);
oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare,
inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di
procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano
reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per
quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione
collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non
possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale
per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e
dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale
sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione
di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite
presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione
di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;
organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale
di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non
dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del
tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle
competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle
sezioni circondariali;
c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al
tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice
civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184,
oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario
nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, ad
esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza,
l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale,
nonche' quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le
convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice
tutelare, nonche' i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento
del danno endo-familiare;
d) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria per svolgere le
funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore
anzianita' di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente
della sezione circondariale;
e) determinare le competenze del presidente della sezione
distrettuale e del presidente della sezione circondariale;
f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di
specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo
tribunale, stabilire l'anzianita' di servizio necessaria e disporre
che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella
funzione;
g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
disciplinare la possibilita' di applicazione, anche per singoli
procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti
tabellari con provvedimento del presidente della sezione
distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione
distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle
sezioni circondariali, prevedendo la possibilita' che le udienze, in
caso di applicazione, possano svolgersi con modalita' di scambio di
note scritte o di collegamento da remoto e con possibilita' per il
giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;
h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i
minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che
prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i
principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio
per il processo gia' esistente presso il tribunale ordinario per le
funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il
processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo
costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendola
possibilita' di demandare ai giudici onorari, che integreranno
l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo
presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di
informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del
minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di
specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato
assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla
legislazione vigente;
l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione
distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla
competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione
monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che
disciplinano la materia;
m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia'
attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi
in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni
vigenti che disciplinano la materia;
n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro
rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c),
le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le
sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con
esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della
legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali
giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due
magistrati togati e da due magistrati onorari;
o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio
adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile
dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione
collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento
che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza,
dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa
sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i
minorenni;
p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera o)
possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i
provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e
333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto
avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni
circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 111 della Costituzione;
q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio
adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori
sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni
provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che
presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa
sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i
minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994,
n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;
r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23,
lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di persone,
minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto
previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma;
s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella
lettera r) si applichino le disposizioni processuali vigenti che
disciplinano la materia;
t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio
della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica
presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili
attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo
tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero
attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia
presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalita' di
collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero
della giustizia;
u) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria per svolgere le
funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie;
v) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria perche' i
magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie;
z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le
persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della
Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma, sia determinata la pianta
organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e
circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le
famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali,
nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura,
con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi;
disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per
i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni
distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione
presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva
alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali,
siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni
circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di
richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i
magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di
competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori
della Repubblica delle procure della Repubblica presso i tribunali
per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica
delle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali;
stabilire che l'assegnazione e' prevista fino alla scadenza del
termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e
semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello gia' svolto
nella precedente funzione; prevedere che i magistrati gia' assegnati
ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle
sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle
sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali
ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza
delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa
domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di
selezione in caso di richieste superiori al numero di posti
disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza
maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale;
prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura
della Repubblica presso il costituendo tribunale;
aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni
materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni
materiali assegnati in ciascun tribunale allo svolgimento delle
funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle
istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnati con
provvedimenti del Ministero della giustizia;
bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con
l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero
per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo
tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della
giustizia;
cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti
legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due
anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
25. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine del 31
dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24
con tutte le altre leggi dello Stato nonche' la disciplina
transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei
procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le
quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni
previgenti.
26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al
tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del
seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336
del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i
relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti gia' previsti
dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora gia'
nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il
curatore speciale del minore, nei casi in cui cio' e' previsto a pena
di nullita' del provvedimento di accoglimento; che con il
provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse
del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti,
del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un
termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e
ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito
dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.
27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e' moralmente o
materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza
o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui »
sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e' moralmente o
materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente
familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita'
psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso ai
sensi del primo comma ne da' immediato avviso orale al pubblico
ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui
circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti
esercenti la responsabilita' genitoriale, trasmette al pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore.
Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non
dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere
sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai
sensi degli articoli 330 e seguenti.
Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore
speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura
della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo'
avvalersi della polizia giudiziaria.
All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e
puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai
sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per
l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita'
genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura
civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal
deposito del reclamo.
Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se
la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti
del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini
previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.
Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare,
quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme
in tema di affidamento familiare».
28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti
previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis,
ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile,
anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia'
pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti,
giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250,
quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile,
dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per
i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e
comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta
tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse
del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al
quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti
adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia
fino a quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al
tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al
pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario.
Il tribunale per i minorenni e' competente per il ricorso
previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando
e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse
parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e
335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene
instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del
codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario,
quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e
comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli
opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del
minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al
quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a
quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento
emesso dal tribunale per i minorenni».
29. All'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura
civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle
seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede».
30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del
minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del
procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto
la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i
genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza
dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403
del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli
2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne
l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i
genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto
quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a
rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina
del curatore deve essere succintamente motivato».
31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un
procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede,
d'ufficio, il giudice che procede»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel
provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico
ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del
tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non
impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche'
mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».
32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti:
«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata
nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso
di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo
della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo
dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato
deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del
pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi,
l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai
quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la
notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli
obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento».
33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura
civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei
genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza
dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice
costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per
ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».
34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della
psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o
forense»;
b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo
comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora
ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza
domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o
approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia,
psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense,
purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi
professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori
presso strutture pubbliche o private».
35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono aggiunte le
seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del
matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un
avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di
raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle
modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori
del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia'
determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per
raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione
dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio
maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la
determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice
civile, e per la modifica di tali determinazioni»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi
1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di
affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del
matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita'
di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia' determinate,
per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».
36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
all'estero le controversie di accertamento dello stato di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto
dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e),
numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera
a), e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo
onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a
15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per
l'anno 2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e'
autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500 unita'»
sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unita'», le parole: «1.200
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961 unita'» e le parole:
«300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»;
b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» e' sostituita dalla
seguente: «95.627.631».
42. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel
presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto
della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
44. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
“La mediazione e le forme complementari di risoluzione delle controversie civili”
26 maggio 2021 ore 17
Avv. Carlo Alberto Calcagno
Mediatore civile e commerciale e familiare
Noi uomini del XXI secolo abbiamo un concetto di giustizia legato al processo e ad un tribunale stabile ove decidono dei giudici professionali che emettono delle sentenze motivate secondo diritto a seguito di un’istanza per lo più presentata da avvocati.
Questo schema a cui siamo abituati non è profondamente radicato nella storia come ci verrebbe da pensare; ci appartiene solo dal XIX secolo.
Lo stesso concetto attuale di tribunale peraltro in altri paesi è diverso dal nostro: negli Stati Uniti ad esempio con il termine “Tribunal” si intende qualsiasi luogo ove si prendono decisioni che incidono sui diritti, ma non vi è l’idea di un luogo fisso e predeterminato; si potrebbe ad esempio anche fare riferimento ad un’agenzia governativa.
I millenni che ci hanno preceduto hanno spesso conosciuto composizioni itineranti. Così ad esempio in Cina o in Francia dove abbiamo ancora oggi una conciliazione itinerante, in Roma dove il praetor decideva in basilica, ma esercitava anche la giurisdizione de plano nei luoghi di privata dimora. Carlo Magno aveva i suoi Missi dominici, Federico II il Gran giustiziere e i maestri giustizieri che giravano per tutti i domini di loro competenza. Ancora il conciliatore del Regno di Sicilia in pieno Ottocento andava per le strade a cercare privati dissidi da comporre.
Le cose sono cambiate col Regno d’Italia, anche se gli uomini del periodo unitario non sapevano sostanzialmente che cosa fosse un tribunale, una corte d’appello o una cassazione (inizialmente ce ne erano ben cinque). La giustizia si esercitava per lo più presso il conciliatore e in qualche misura presso le preture.
Le preture non esistono più dagli anni ‘90 ed il conciliatore è stato sostituito dal giudice di pace, ma si sono accentrate tutte le liti presso il tribunale con gli esiti che abbiamo tutti sotto gli occhi.
Anche il concetto di giudice è mutato grandemente nel tempo. La storia ricorda solo pochi esempi di giudici che fossero giureconsulti: lo Scabino franco che era anche notaio e il Gran Giustiziere siculo.
Non lo erano i giudici più antichi e una laurea in giurisprudenza venne richiesta soltanto nei domini sabaudi a metà del XVIII secolo.
I giudici antichi si valevano di assessori che erano laureati in legge, ma la loro consultazione non era obbligatoria. Solo con Federico II a ben vedere si collazionarono delle raccolte di pronunce a cui potevano attingere anche i non giuristi e dunque si diffuse l’idea di un’applicazione della giustizia legata al precedente (che oggi troviamo nei paesi anglo-sassoni).
I giudici erano sostanzialmente dei boni homines che godevano della fiducia del principe.
Spesso non sapevano né leggere né scrivere ed infatti, ad esempio nel regno di Federico II le sentenze venivano stese dal notaio peraltro in presenza dei giudici e di testimoni che sapessero leggere e scrivere.
Non sapevano leggere o scrivere i giudici della Grecia antica che si limitavano a prendere una decisione con il voto, alzando o abbassando una mano.
Gli stessi avvocati sino al 1870 non avevano spesso neanche un titolo di scuola elementare perché nel nostro paese non c’era l’obbligo di istruzione (nemmeno per i farmacisti).
Del resto l’obbligo di scrivere la sentenza arriva soltanto con Federico II nel XIII secolo e solo con la Rivoluzione francese si arriva a pretendere una motivazione.
Lo stesso ruolo degli avvocati è mutato nel tempo: nell’Attica antica non esistevano i legali ma c’erano solo dei logografi giudiziari che a pagamento cercavano di convincere il giudice spesso inventando di sana pianta il testo della legge (per cui non sappiamo ad esempio con sicurezza quali fossero le leggi davvero vigenti nella Grecia antica); all’epoca la legge si considerava un mezzo di prova.
Gli avvocati dell’antica Roma non avevano la rappresentanza del cliente, ma si limitavano a parlare bene del loro assistito. La rappresentanza del resto era vista con sfavore dai giudici anche nel XIX secolo e si pretendeva pure l’atto notarile per conferirla. Così come oggi si pretende la procura sostanziale per la mancata partecipazione alla mediazione.
Anche gli uomini che litigavano ovviamente non sapevano né leggere né scrivere ed infatti i primi verbali di polizia (detti notoria) che arrivano sotto l’imperatore Valente, erano compilati soltanto dai poliziotti e ancora si discuteva in Cassazione nel XIX secolo sulla loro validità in giudizio.
Gli stessi atti di matrimonio ancora negli anni ’20 del secolo scorso riportavano spesso solo una croce. L’alfabetizzazione è stato un processo lungo. Pensiamo che solo nel 1962 il partito socialista pose come condizione per appoggiare il governo di centro-sinistra l’estensione della scuola dell’obbligo ai tre anni successivi al quinquennio elementare e dunque venne fondata la scuola media unica. Di scuola elementare obbligatoria si inizia a parlare nel nostro paese attorno al 1860, ma gli esiti del dibattito non furono proficui; solo nel 1877 si stabilì che le scuole elementari durassero cinque anni e che il primo triennio fosse obbligatorio.
In una situazione come quella descritta come veniva effettuata la composizione del conflitto?
Gli uomini antichi avevano capito di base che l’uso della forza era economicamente meno conveniente dell’accordo.
Certo inizialmente lasciavano per lo più spazio alla vendetta anche se talvolta stipulavano delle intese dietro corresponsione di beni o denaro.
Oggi esiste la procura della Repubblica e quindi l’azione penale è pubblica, ma nella Grecia di Omero e nella Roma precedente a Cicerone le contese dipendevano solo dall’iniziativa privata.
Si ricorreva all’autorità (che poi era un consiglio di anziani) solo per stabilire se uno aveva il diritto di vendicarsi quando c’era un altro che sosteneva il contrario perché adduceva un accordo oppure in caso di accordo se chi doveva pagarne il prezzo, si assumeva, non avervi provveduto.
Le prime forme di giustizia sono dunque arbitrali e fondate sul consenso, ma anche la conciliazione aveva una sua parte importante.
Nel mondo greco-romano poi il processo si sviluppa sulla base delle forme di composizione che si erano escogitate nell’ambito della gens, della fratria o della famiglia, ossia in base all’arbitrato e alla conciliazione (e non il contrario) ma l’accordo o comunque una decisione extragiudiziaria era molto frequente perché ad esempio in Grecia non esistevano i diritti reali, solo gli uomini liberi ed i meteci potevano adire i tribunali e poi le sentenze erano comunque uniche e definitive.
A Roma vigevano gli usi ricordati dall’Evangelista Luca: “Perché non giudicate da soli ciò che è giusto fare? Quando vai con il tuo avversario dal giudice, cerca di trovare un accordo con lui mentre siete ancora tutti e due per strada, perché il tuo avversario può trascinarti davanti al giudice, il giudice può consegnarti alle guardie e le guardie possono gettarti in prigione. Ti assicuro che non uscirai fino a quando non avrai pagato anche l’ultimo spicciolo”.
Nella prima delle XII tavole si ricordava che l’ufficio del praetor era quello di sanzionare l’accordo che le parti trovavano lungo la via, ossia di munirlo di efficacia come una sentenza.
E quindi se la conciliazione non era obbligatoria, perlomeno così veniva sentita attorno al 70 d.C. (data del Vangelo), nonostante peraltro la proibizione degli accordi voluta da Caligola che resterà in piedi sino ad Arcadio ed Onorio.
Il mondo greco-romano aveva comunque una struttura giudiziaria, con i limiti sopra ricordati; ma detta organizzazione viene meno con le invasioni barbariche.
I barbari conoscevano solo la faida, la composizione pecuniaria delle offese era molto rara. Viene approfondita con Rotari in un famoso editto, ma sostanzialmente scattava come ultima risorsa quando non si erano vinte le prove di Dio (che chiamavano ordalia) e dunque la causa era perduta.
Fra le più comuni prove di Dio va annoverata quella della croce, in cui gli avversari si ponevano diritti in faccia alla croce, e quello che per primo cadeva a terra era giudicato colpevole per intervento divino.
Vi erano poi quelle dell’acqua fredda o bollente, e del ferro caldo. Si legava il convenuto e lo si gettava in acqua. Se rimaneva a galla era colpevole perché si pensava che l’acqua (in quanto suscettibile di essere benedetta) non avrebbe voluto celare nel suo seno un colpevole.
Nel secondo caso si obbligava l’accusato a camminare a piedi nudi sopra carboni accesi, sopra vomeri arroventati, od anche sopra una spranga di ferro benedetta.
Erano dette prove paribili (ossia evidenti) che ad un certo punto vengono affiancate dal duello giudiziario in cui due campioni si affrontavano con le armi nell’arena giudiziaria: chi vinceva con le armi ovviamente aveva ragione.
Sino a Federico II questo modo di procedere fu considerato il processo così come noi consideriamo processo quello attuale: fu il re svevo a condannare per primo le prove paribili ed il duello perché secondo lui non rivelavano la volontà di Dio e non attestavano affatto chi avesse ragione e chi avesse torto.
Ma dopo la morte dell’imperatore questo modo di considerare la giustizia continuò: nel Meridione arrivò in certe zone (nel beneventano) sino all’età barocca e a Milano abbiamo sistemi simili sino all’età viscontea.
Solo con Federico II abbiamo poi una piena distinzione tra reati e illeciti civili.
Ma i reati venivano spesso perseguiti “per inquisizione”, ossia il giudice andava a cercarsi i criminali (abbiamo detto che era itinerante) senza che vi fosse una denuncia di parte, e condannava chi fosse reo (ossia era sia accusatore che giudice) sulla base anche di un sospetto lieve dopo una indagine segreta, insomma deteneva un potere del tutto discrezionale (detto arbitrium).
Come si inquadravano gli strumenti alternativi in questo sistema?
Prima delle invasioni barbariche vi era una sistema misto nel quale il giudice delegava l’arbitro a decidere o il conciliatore a conciliare, oppure si trovava un accordo per via o ancora inter parietes a mezzo di un disceptator domestiscus (che poteva essere o meno un giureconsulto).
Dopo le invasioni barbariche c’era solo la composizione pecuniaria; solo a partire da Federico II riprende il sistema misto; citiamo qui una norma che inquadra il modo di agire del Baiulo, un compositore che arriverà a giudicare al Sud sino al XIX secolo: “Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione dei confini, o altro incomodo che si pretendesse nei beni, e percezione dei loro frutti, chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre, che siano uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto.”
E dunque nelle cause più comuni, quelle tra villani (ossia tra i servitori del feudo e i servi della gleba) si dava incarico ad alcuni uomini che si intendevano della questione perché conciliassero la vertenza o fornissero al giudice qual parere che serviva per fare sentenza.
Questo modo di procedere si ritrova ancora nelle delle Regie Costituzioni sabaude del 1770 (tit. IV, lib. II).
Nell’Ottocento esistevano gli arbitri conciliatori che in materia societaria dovevano essere obbligatoriamente interpellati dal Tribunale per le questioni societarie e seguivano lo stesso schema del Baiulo: tentavano la conciliazione e formulavano un parere in caso di insuccesso.
Ancora oggi nell’esame contabile di cui all’art. 198 c.p.c. si ripete lo stesso schema: il consulente tecnico tenta la conciliazione su incarico del giudice e se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Nei secoli passati gli stessi giudici potevano esercitare ordinariamente tre poteri: quello di conciliare, quello di arbitrare e quello di giudicare.
La conciliazione al pari dell’arbitrato è sempre stata fortemente valutativa: anche per questo oggi non riusciamo ad abituarci ad un mediatore facilitativo, che non reca soluzioni ma è solo un esperto di comunicazione.
Per quanto riguarda la mediazione attuale abbiamo due precedenti: il primo è del XV secolo e riguarda la nascita della figura del mediatore sui monti del Kosovo; il presupposto fu che si ammise che alcune offese non richiedessero necessariamente la vendetta ma fosse possibile anche il perdono; inoltre in quella società si partiva dal presupposto che tutti gli uomini fossero uguali e che dunque non potesse esistere a priori in capo a qualcuno un diritto di punire che non fosse autorizzato a ciò dai litiganti.
Altro precedente risale al 1790 quando rinasce la conciliazione dopo la Rivoluzione francese: il giudice di pace di quei tempi era un mero mediatore perché pur avendo una sua giurisdizione, poteva mediare solo le controversie delle autorità superiori.
Di mediazione si riparla poi nel ‘900 negli Stati Uniti. Mentre in Italia la conciliazione trova uno stop col regime fascista, negli Stati Uniti la conciliazione era condizione di procedibilità per i rapporti di lavoro (con una normativa simile a quella del nostro decreto 28).
Dopo la crisi del 1929 una delle prime cose che si pensò fu la riforma del processo: le citazioni erano arrivate ad un livello di tecnicismo che rendeva difficile la vocatio in ius.
Si passa quindi ad un form compilabile da chiunque per l’introduzione della causa e le complicazioni vengono semplicemente traslate sulla fase pre-istruttoria (discovery) in cui le parti si scambiano i documenti
Attorno agli anni 60’-70’ negli Stati uniti i costi di preistruttoria, si dice, furono considerati insostenibili.
I giudici cercano di prendere il controllo della fase che precede quella istruttoria per renderla meno costosa e più coerente.
Si cercarono inoltre vie più rapide e meno costose del processo che lentamente si «strutturarono».
Gli avvocati in un primo tempo fecero resistenza come da noi, ma poi decisero di specializzarsi in ADR.
In realtà oggi che abbiamo in USA la e-discovery le cose non sono cambiate perché i problemi americani riguardano proprio i costi degli avvocati, ma da loro il processo è una eccezione pur essendo comunque di ottimo livello.
Negli anni ’70 del secolo scorso bolliva però anche un’altra pentola; le aziende americane non erano competitive come al solito per colpa, si disse, del management la cui idea e funzione si volle modificare.
In particolare volevano che l’azienda fosse in grado di stringersi intorno alla fase della «Specificazione» in cui il management stabilisce «Idea, costo, prezzo, tempo» di un dato bene.
Si andarono così a studiare le opere omeriche, l’Eneide e la Bingfa (l’Arte della Guerra di Sun Tzu) e dai miti degli eroi se ne ricavò il nuovo modello.
«Colui che trova il modo di far parlare tutte le parti interessate, che sa capire le loro differenti prospettive, e riesce infine a trovare un ideale comune che tutti siano disposti a sottoscrivere. Costui fa affiorare il conflitto, riconosce i sentimenti e i punti di vista di tutti e poi reindirizza l’energia verso un ideale comune» (Daniel Goleman)
A ciò si aggiunse dal punto di vista operativo un modello che aveva molto a che fare con il primo insegnamento del Buddha.
Per un’economia rinnovata necessitava però anche una giustizia di pacificazione dei conflitti sociali che erano violenti in quel periodo.
Si va a riscoprire una giustizia di prossimità (community mediation) che era già presente nelle costituzioni dei singoli stati americani nel XVIII secolo.
Nel frattempo con l’aiuto dell’ONU si indagano le migliori prassi per la «conciliazione civile e commerciale».
Conciliazione e mediazione sono negli Stati uniti fenomeni distinti: la prima può comportare una proposta del conciliatore, la seconda no.
Negli anni 80’ interviene l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) e pone le basi per la conciliazione commerciale moderna e per la nostra mediazione (da noi gli istituti non si distinguono).
Da questo momento in poi la mediazione arriva anche in Europa anche se si deve aspettare sino alla direttiva 52/08 perché si abbia in animo di deflazionare anche il contenzioso.
A oltre due anni dallo spirare del termine di adozione (9 luglio 2015) si è completato il recepimento della DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori).
Vediamo ulteriore dettaglio dei provvedimenti legislativi assunti stato per stato.
Austria (Legge federale)
Il progetto inizialmente pubbicato (Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen werden soll und das Konsumentenschutzgeset)
La legge federale è entrata in vigore il 14 agosto 2015 (Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten erlassen wird und das Konsumentenschutzgesetz, das Gebührengesetz 1957 und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden StF: BGBl).
Ha recepito la Direttiva 2013/11/UE con la legge 4 aprile 2014 (pubblicata il 12 maggio 2014) che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2015: si tratta del primo paese UE ad aver effettuato l’attuazione. Con regio decreto del 16 dicembre 2014 tuttavia l’entrata in vigore della legge è stata posticipata al 1° giugno 2015.
Cipro ha scelto l’arbitrato (si sostituisce la legge del 2011) che riguarda le controversie, transfrontaliere o non, per vendita di beni o prestazione di servizi sino a 5000 €.
Croazia (Legge)
Il progetto di legge si può rinvenire all’indirizzo:
Si tratta della Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova resa nota il 31 luglio 2015 dal Governo e sottoposta sino al 19 agosto a pubblica consultazione attraverso econsulting.
Con l’art. 15 della LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (Cfr. art. 15 in http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&categorieLien=id) ha deciso di delegare al Governo l’attuazione della direttiva con ordinanza che andrà a modificare il Codice del Consumo.
Su questo testo ha fatto osservazioni il Bundesrat: l’organo attraverso il quale i Länder partecipano al potere legislativo e all’amministrazione dello Stato federale (in tedesco Bund) e si occupano di questioni relative all’Unione europea. Cfr. http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/258-15(B).pdf;jsessionid=57937C7BFA9BDF19797E1509C7A232D5.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
In data 11 dicembre 2015 il Bundestag (parlamento tedesco) ha approvato la legge di attuazione della direttiva ADR.
Si tratta dell’ Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (Un progetto di legge di recepimento della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo e per l’attuazione del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie online negli affari dei consumatori)
La Germania ha scelto l’arbitrato. Non si tratta però di un arbitrato vincolante. la via giudiziaria è comunque possibile.
Tuttavia se le parti lo richiedono il collegio arbitrale può nominare un mediatore che deve essere competente sia in materia di consumo sia in ambito giuridico.
Il mediatore deve essere certificato ovvero avere la qualifica di giudice.
l problema è che in oggi non esistono mediatori certificati in Germania perché il regolamento di attuazione della legge sulla mediazione non è stato ancora varato (sono passati invano 4 anni!) e dunque sino a che non interverrà apposita regolamentazione potranno occuparsi di ADR del consumo soltanto i collegi arbitrali che sono formati da avvocati pienamente qualificati. In alternativa è previsto che possano mediare soltanto i giudici, ma non pare questa ultima una soluzione che possa essere utlizzata.
E dunque si pensa che presto verrà varato il nuovo regolamento sulla certificazione, in modo che le questioni di consumo possano essere aperte a tutte le professioni.
Comunicato stampa con ultima versione del progetto allegata:
Il Presidente tedesco ha promulgato la legge di attuazione della direttiva ADR in data 19 febbraio 2016. La norma è in G.U. dal 25 febbraio 2016.
Ed i paesi attuatori divengono 24. Anche se la norma entrerà in vigore a spizzichi e bocconi tra l’aprile 2016 ed il 2019.
Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
Il provvedimento si trova in https://www.e-nomothesia.gr/sunegoros-tou-katanalote/koine-upourgike-apophase-70330-oik-2015.html
Irlanda (Statutory Instrument)
Il progetto è stato adottato in maggio. Si tratta del CONSUMER RIGHTS BILL 2015.
L’implementazione della Direttiva ADR è avvenuta il 31 luglio 2015 con S.I. No. 343 of 2015 EUROPEAN UNION (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FOR CONSUMER DISPUTES REGULATIONS 2015).
La legge è stata varata il 26 novembre 2015 ed entrerà in vigore per la quasi totalità del dettato il 1° gennaio del 2016.
Si tratta di: VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 2, 5, 10, 11, 12, 40 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Si può trovare in http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1099601
Il paese ha scelto l’arbitrato e la mediazione. La legge ha una struttura simile alla nostra con tante autorità che si occupano del settore.
Lussemburgo (Legge)
PROJET DE LOI portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation
In data 17 dicembre 2015 il governo del Lussemburgo ha adottato nel consiglio dei ministri il projet de loi portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines dispositions du Code de la consommation.
Il 19 gennaio 2016 c’è stato l’ok circa la costituzionalità del provvedimento.
la scheda parlamentare si trova in http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&id=6769&backto=/wps/portal/public#
La legge è stata adottata il 17 febbraio 2016, ma la pubblicazione è avvenuta solo il 14 aprile 2016.
E’ stato istituito il mediatore del consumo che facilita la ricerca di una soluzione amichevole di una controversia di consumo od offrire una soluzione, sentite le parti ed i terzi e raccolte tutte le informazioni necessarie.
ATT Nru XXX tal-2015 ATT li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, u għal affarijiet oħra konsegwenzjali jew anċillari għal dan. (AN ACT to amend the Consumer Affairs Act, Cap. 378, and for any other matter consequential or ancillary thereto).
Il provvedimento è del 30 ottobre 2015. Si può trovare in http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27145&l=1
E’ entrato in vigore il 20 novembre 2015. Cfr. https://www.gov.mt/en/Government/Government%20Gazette/Documents/2015/11/Government%20Gazette%20-%2024th%20November.pdf
Paesi Bassi (Legge)
Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)
Esiste un progetto di legge del 20 marzo del 2015 nella sua ultima versione (ma il percorso era iniziato già nel novembre del 2014). Il 6 giugno del 2015 è stato adottato dal Consiglio dei Ministri.
La Polonia ha licenziato la legge in data 26 settembre 2016 (USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich1). L’entrata in vigore è stata fissata per il 10 gennaio 2017
Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro
Transpõe a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, e revoga os Decretos -Leis n.os 146/99, de 4 de maio, e 60/2011, de 6 de maio.
Il Governo ha presentato un progetto di legge il 31 marzo 2015. È all’esame della Camera dei deputati dal 27 maggio 2015.
Il presidente Milos Zeman ha firmato la legge attuatrice il 15 Dicembre 2015
Il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 Dicembre 2015.
Si tratta della zákon ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Tuttavia l’autorità di riferimento della UE, il Ministero dell’Energia, del Piccole e Medie Imprese e dello sviluppo economico ha subito una riorganizzazione che sino al 2017 ha reso impossibile l’attuazione della Direttiva ADR. Per evitare la procedura di infrazione la Romania l’11/10/17 ha adottato un provvedimento d’urgenza con cui ha nominato come autorità il ministero dell’Economia
Si tratta della ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
Bisogna dire che la FACUA, un’associazione dei consumatori spagnoli, si è scagliata contro questo progetto di legge perché, tra gli altri motivi, limita i diritti e le garanzie dei consumatori e ostacola l’accesso alla giustizia e all’arbitrato.
La legge è andata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017.
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo
Il progetto di legge governativo è del maggio 2015 e comporta la modifica della legge del consumo del 1997. T/4820. számú örvényjavaslat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.
È divenuta legge con l’adozione in parlamento il 6 luglio 2015 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 102/2015 del 13 luglio 2015 a pag. 17618.
Si intitola:
2015. évi CXXXVII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
E’ entrata in vigore il 13 settembre 2015
Si può trovare in https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500137.TV
1.1. Obiettivo La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale1 , compreso il diritto di famiglia, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e di promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, e il suo termine di recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il 21 maggio 2011. La presente valutazione della sua applicazione è condotta conformemente all’articolo 11 della direttiva. L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprende l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente dalle parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che presentano elementi di portata transfrontaliera. Benché la mediazione sia in genere vantaggiosa nell’ambito delle questioni civili e commerciali, occorre sottolinearne l’importanza nel settore del diritto di famiglia. La mediazione può creare un’atmosfera costruttiva di discussione e garantire rapporti equi tra i genitori. Inoltre, le soluzioni amichevoli tendono ad essere durature e possono riguardare, oltre alla residenza principale del minore, le disposizioni o gli accordi di visita relativi al mantenimento del minore.