Il legame tra strumenti di gestione del conflitto e letteratura: una storia intrecciata

Un interrogativo ha ispirato questo contributo: esiste un filo rosso che lega l’evoluzione dei sistemi giuridici di composizione delle controversie alla produzione letteraria dei vari secoli?

La risposta è affermativa e sorprendente. La storia del diritto e quella della letteratura non sono due strade parallele, ma i due binari intrecciati su cui viaggia la civiltà umana nella sua ricerca incessante di ordine e significato. Entrambe riflettono, interpretano e a volte anticipano i cambiamenti sociali, offrendo l’una gli strumenti pratici, l’altra il linguaggio emotivo per comporre le dissonanze dell’esistenza.

Il Novecento, secolo della frantumazione delle certezze assolute, ha rappresentato per entrambe una rivoluzione copernicana: il diritto ha smesso di imporre dall’alto soluzioni precostituite per diventare un facilitatore del dialogo, mentre la letteratura ha abbandonato l’idea di una verità unica per dare voce alla moltitudine di prospettive individuali, celebrando la complessità.

Questo viaggio attraverso i secoli si sviluppa lungo tre assi fondamentali:

  1. Dal collettivo all’individuo: Si passa dalla difesa dell’onore del clan alla tutela dei bisogni e delle relazioni della persona.
  2. Dal rito, alla scienza, alla negoziazione: l’evoluzione procede da formule sacrali, a procedure razionali universali, fino a pratiche flessibili e su misura.
  3. Dalla verità unica alla verità relativa: Si abbandona l’illusione di una giustizia o narrazione oggettiva per abbracciare l’ambiguità e la costruzione condivisa del significato.

Scopriamo ora come questa sintesi si è dipanata nella storia.

Antichità: Il rito che cura la comunità
Immaginate un’assemblea di guerrieri achei o un villaggio germanico. La faida, la vendetta di sangue, è una minaccia costante. La soluzione?
Nel diritto: non una sentenza, ma un rito riparatorio. Il guidrigildo germanico o la composizione pecuniaria in Grecia non sono multe, ma prezzi di sangue calibrati per sanare l’onore leso dell’intero clan. Figure come i Feciali a Roma hanno il compito sacro di scongiurare la guerra attraverso la trattativa.
In letteratura: I grandi poemi epici come l’Iliade o il Mahābhārata sono il rito narrativo che celebra quei valori. L’ira di Achille non è solo un capriccio; è una violazione dell’onore che minaccia l’intera comunità achea. La narrazione mitica forgia l’identità collettiva e fissa le regole non scritte del vivere comune.
Il parallelismo: diritto e letteratura sono qui quasi indistinguibili. Entrambi sono strumenti di coesione sociale che usano formule codificate (legali o narrative) per preservare l’armonia del gruppo contro il caos.

Medioevo e Rinascimento: emerge l’individuo
Con la nascita dei comuni e delle corti, l’orizzonte si allarga. L’individuo inizia a conquistare uno spazio proprio.
Nel diritto: in Inghilterra nascono i Conservatori della Pace (poi Giudici di Pace), figure locali che sedano le liti prima che sfocino in violenza. In Italia, gli statuti comunali impongono l’arbitrato obbligatorio tra parenti, per preservare la pace familiare.
In letteratura: è il trionfo della soggettività. Nelle lettere di Abelardo ed Eloisa esplode la tormentata coscienza individuale. Dante eleva la lingua del volgare, quella parlata dal popolo, a lingua di vertice poetico e filosofico. Chaucer, con i suoi Racconti di Canterbury, dipinge un affresco umoristico e vivace della società inglese dell’epoca.
Il parallelismo: il diritto inizia a riconoscere l’autonomia delle parti, mentre la letteratura esplora per la prima volta le profondità della psicologia umana. Entrambi pongono l’individuo e le sue relazioni al centro della loro indagine.

Illuminismo e Romanticismo: la ragione e il sentimento
Il Settecento è il secolo dei lumi della ragione, l’Ottocento del fuoco delle passioni.
Nel diritto: l’Illuminismo applica la ragione scientifica all’organizzazione sociale. In Svezia, Prussia e Lombardo-Veneto si sperimenta la conciliazione obbligatoria preventiva, vista come uno strumento di ordine e razionalità. Il giurista Barbacovi, nel 1785, teorizza addirittura la segretezza delle sessioni di mediazione, un’idea di straordinaria modernità.
In letteratura: la ragione diventa strumento di critica sociale. Beccaria scrive Dei delitti e delle pene e rivoluziona il pensiero penale europeo. Poi, col Romanticismo, il focus torna all’individuo, ma alla sua anima nazionale e sentimentale. Manzoni cerca una lingua comune per un’Italia unita e nei Promessi Sposi esplora le coscienze umane davanti all’ingiustizia.
Il parallelismo: il diritto cerca di regolare la società con leggi chiare e universali; la letteratura, con il Realismo, diagnostica i mali sociali e, con il Romanticismo, esalta i sentimenti e le identità nazionali che il diritto deve governare.

L’Ottocento positivista: La società come laboratorio
La rivoluzione industriale crea nuove classi e nuovi conflitti. La risposta è la scienza.
Nel diritto: nascono in Italia i Collegi dei Probiviri (1893): tecnici (spesso ex operai o ingegneri) che conoscono i “fatti” del mondo del lavoro e cercano di comporre le vertenze con equità, prima di giudicare. È un approccio tecnico-scientifico al conflitto sociale.
In letteratura: Zola e il Naturalismo trattano il romanzo come un laboratorio. Lo scrittore diventa uno scienziato che analizza i “casi umani” determinati da eredità e ambiente. Dostoevskij, in Delitto e castigo, seziona la psicologia di un assassino mosso da una teoria filosofica.
Il Parallelismo: Entrambi i campi credono nel metodo scientifico applicato all’uomo. Il diritto “cura” il corpo sociale con organismi tecnici, la letteratura lo “seziona” per mostrarne le patologie.

Il Novecento e oggi: il trionfo della complessità
Dopo le grandi guerre, crolla la fiducia in verità assolute. Il mondo appare frammentato e complesso.
Nel diritto: esplodono le ADR (Alternative Dispute Resolution): mediazione, arbitrato, negoziazione. Si riconosce che non esiste una soluzione giusta in assoluto, ma solo una soluzione accettabile per le parti in causa. Il diritto diventa un facilitatore di dialoghi, non un impositore di sentenze.
In letteratura: Kafka ne Il Processo descrive un sistema giuridico diventato mostruoso e incomprensibile. Joyce e Woolf frantumano la narrazione lineare nel flusso di coscienza, mostrando che la realtà è fatta di mille verità soggettive.
Il parallelismo: è il punto di massima convergenza. Sia il diritto che la letteratura rinunciano all’idea di una verità unica. Il diritto facilita la co-costruzione di un accordo, la letteratura rappresenta la molteplicità dei punti di vista. Entrambi abbracciano la complessità come un dato ineludibile della condizione moderna.


Conclusioni

Questo breve viaggio ci rivela che diritto e letteratura non sono mondi separati. Sono i due linguaggi fondamentali con cui l’umanità ha cercato di dare un senso al conflitto, che è all’origine stessa della vita sociale. Il diritto offre gli strumenti pratici per comporre le liti, la letteratura fornisce il lessico emotivo per comprenderle e narrarle. Insieme, intrecciate come una doppia elica, compongono la grande storia della nostra civiltà e della sua eterna, affascinante ricerca di armonia.

Enneagramma e Mediazione: strumenti per comunicare meglio

Questo modesto contributo approfondisce lo strumento dell’Enneagramma, un antico sistema di classificazione della personalità. Esamina in articolare la natura, la storia, i principi fondamentali, applicazioni specifiche come l’Enneagramma delle età, e la sua rilevanza nella mediazione.

1. Cos’è l’Enneagramma: definizione e scopo

L’Enneagramma è un sistema che identifica nove tipi di personalità, chiamati Enneatipi, basato sulla figura geometrica omonima. Utilizzato per la crescita personale e la comprensione di sé, è applicato in psicologia e mediazione per migliorare la consapevolezza personale e le dinamiche relazionali.

La sua funzione principale è aiutare nella ricerca di sé, presentando i nove Enneatipi e riconoscendo gli automatismi che limitano la libertà. Secondo i Sufi, l’Enneagramma rappresenta l’universo come visto da Dio ed è applicabile in vari ambiti umani. In questo testo, verrà applicato alle relazioni umane e al ruolo del mediatore familiare.

2. Storia e protagonisti di un sistema antico

Le origini dell’Enneagramma sono avvolte nel mistero e risalgono all’antichità. Alcuni sacerdoti gesuiti ipotizzano che sia nato in Afghanistan circa 2000 anni fa e che sia stato successivamente integrato nelle pratiche delle scuole filosofiche e religiose. Tracce e analogie si riscontrano in diverse tradizioni e scuole di pensiero:

Scuola pitagorica: considerata una matrice per le scuole successive, prevedeva tre gradi di formazione con insegnamenti su perdono, matematica e geometria, schemi ripresi da Gurdjieff.

Cenacolo Platonico: Platone (428-347 a.C.) stabilì per primo una connessione tra numeri e idee.

Teofrasto: discepolo di Aristotele, descrisse tipi di carattere simili agli Enneatipi ne “I Caratteri”.

Filone e la Cabala ebraica: l’Enneagramma giunse nell’ebraismo tramite Filone (13-45 d.C.), e la Cabala ebraica presenta un disegno analogo, l'”Albero della Vita”, con i numeri dell’Enneagramma che assumono significato nella Gematria.

Gnosticismo: nei secoli II-IV d.C. riconosceva la presenza di tre centri nell’uomo, similmente all’Enneagramma.

Plotino: (205-270 d.C.) concepiva l’Enneagramma come una ramificazione della luce a partire da Dio.

Evagrio Pontico: monaco e asceta greco antico (345-399 d.C.), i cui insegnamenti sui vizi sono alla base del modello di Lullo e dell’Enneagramma psicologico di Claudio Naranjo.

Raimondo Lullo: filosofo, scrittore e teologo spagnolo (1232-1316), utilizzava un particolare tipo di Enneagramma, le “ruote”, per rappresentare le nove dignità di Dio. La sua visione del sincretismo tra religioni, sebbene sbilanciata verso il cristianesimo, era avanzata per il suo tempo.

Athanasius Kircher: Gesuita, filosofo e storico tedesco del XVII secolo, riprese gli insegnamenti di Lullo correlando gerarchie angeliche, facoltà umane e Muse.

La riscoperta e la diffusione moderna dell’Enneagramma si devono a G.I. Gurdjieff (1872? -1949), un armeno poliglotta che apprese, secondo quanto ci ha rivelato, il sistema negli anni Venti del secolo scorso, in un monastero Sufi Naqshbandi in Afghanistan. Dopo la sua morte, il sistema si diffuse attraverso uno dei suoi allievi P.D. Ouspensky, e poi a seguire per merito di Oscar Ichazo e dello psichiatra Claudio Naranjo, che contribuirono a renderlo uno strumento psicologico riconosciuto. Altri protagonisti del sistema nei secoli includono Zoroastro, Omero, Madame Ouspensky e da ultimo il compianto Franco Battiato.

3. Concetti fondamentali: Enneatipi e la struttura della personalità

L’Enneagramma identifica nove tipi di personalità, ciascuno con credenze, criteri e valori distinti. Questi elementi formano la “mappa del mondo” individuale, filtrando le informazioni visive, uditive e cenestesiche.

4. L’Enneagramma e le sue leggi

L’Enneagramma di Gurdjieff e quindi quello riscoperto nel secolo scorso, è anche legato alla musica e a due leggi fondamentali:

La Legge dei Tre: ogni fenomeno risulta dall’incontro di tre forze (Santa-Affermazione, Santa-Negazione e Santa-Riconciliazione) rappresentate dal triangolo interno dell’Enneagramma (numeri 3, 6, 9).

La Legge dei Sette: una forza deve attraversare sette gradi lungo una scala armonica per originare un fenomeno, con due punti di stallo previsibili (tra SI e DO, e tra MI e FA) che richiedono uno “shock” esterno per progredire. In parole semplici se l’essere umano si propone di raggiungere un obiettivo il suo percorso sarà il più delle volte articolato ed ogni percepita difficoltà sarà in realtà il modo migliore per arrivare all’età.

L’obiettivo dell’umanità, secondo l’Enneagramma, è creare una melodia e armonia, con Dio come il compositore della vita.

5. Le dinamiche del percorso di vita negli Enneatipi

Ogni Enneatipo ha davanti a sé due percorsi principali per ritornare a se stesso, ossia per concludere il ciclo della vita fisica. In questi due percorsi entra in contatto con altri enneatipi. Può essere imboccato un cammino verso freccia che è più difficoltoso e un cammino contro freccia che è più agevole.

Vi sono poi da considerare (almeno nell’Enneagramma di matrice psicologica) i sottotipi: ogni Enneatipo possiede potenzialmente tre sottotipi (conservativo, sessuale e sociale), creando 27 possibili personalità. I sottotipi identificano le parti più problematiche della personalità su cui bisogna lavorare se ci si vuole evolvere.

Ancora per alcuni autori sono importanti le ali: gli Enneatipi vicini (ad. Es il 9 che precede l’1 e il 2 che lo segue) influenzano il tipo dominante, modificandolo nel tempo.

Transito Temporaneo: un Enneatipo può acquisire temporaneamente le caratteristiche di altri due tipi in condizioni di stress o riposo. La condizione di stress dipende dal fatto che la nostra strategia di vita sembra non funzionare, mentre siamo a “riposo” quando funziona.

 Combinazioni: Considerando gli Enneatipi, i sottotipi, le ali e i possibili stati di integrazione/disintegrazione, si ottengono 54 combinazioni di caratteri: e quindi nessun enneatipo può essere uguale ad un altro; addirittura, i gemelli hanno spesso enneatipi differenti ed un carattere profondamente diverso. E nessuna persona può ragionevolmente sentirsi “costretta” in qualche modo da un numero.

6. L’applicazione dell’Enneagramma per il mediatore

La capacità di un mediatore di “andare d’accordo con tutti” è cruciale, ma è resa complessa dal fatto che ogni persona opera con la propria unica “mappa del mondo”. L’Enneagramma si rivela uno strumento estremamente utile in questo contesto.

  • Individuazione indiretta: attraverso l’ascolto attivo, l’Enneagramma permette di individuare indirettamente i criteri, i valori e le credenze pertinenti a ciascuna personalità. Questo è particolarmente prezioso in sessioni congiunte, dove porre domande dirette su questi aspetti è spesso impraticabile.
  • Creazione di empatia: conoscere in anticipo gli elementi della mappa mentale dell’altro consente al mediatore di adattare il proprio comportamento per creare empatia e mettere l’interlocutore a proprio agio. Non rispettare o attaccare le credenze, i valori e i criteri altrui porta a “strappare la mappa mentale” dell’altro, generando disaccordo e antipatia. La convinzione che il proprio punto di vista sia universalmente condiviso è altrettanto dannosa.
  • Anticipazione del comportamento: la conoscenza approfondita del carattere di una persona permette di ipotizzare come si comporterà, facilitando la costruzione di una relazione efficace e la gestione del conflitto. Tali ipotesi sono basate su un lungo studio e non su semplici illazioni.

7. Strategie di interazione specifiche per i mediatori

La conoscenza approfondita degli Enneatipi consente ai mediatori di adottare strategie di comunicazione e interazione mirate, personalizzando il proprio approccio per ottimizzare l’efficacia della mediazione:

  • Enneatipo 1: apprezza coerenza, preparazione e competenza. L’ordine, la chiarezza e la puntualità sono essenziali. È importante riconoscere i loro meriti e chiedere “Che cosa vorrebbe fare?” anziché dare istruzioni dirette.
  • Enneatipo 2: cerca gratificazione e si impegna notevolmente. Il mediatore deve utilizzare tecniche empatiche e riconoscere il suo impegno; altrimenti, potrebbe sviluppare risentimento.
  • Enneatipo 3: si concentra sull’evitare il fallimento e potrebbe non essere particolarmente sensibile all’empatia. È fondamentale sottolineare i suoi progressi e fornire indicazioni chiare e concise (“Mi dica cosa devo fare e lo realizzo”).
  • Enneatipo 4: desidera sentirsi speciale e può percepirsi come una vittima nella mediazione. Ammira l’intelligenza e un approccio non direttivo. Il mediatore dovrebbe utilizzare esempi e metafore, mantenendo imparzialità e cautela riguardo alla riservatezza.
  • Enneatipo 5: adotta un metodo scientifico e preferisce una procedura priva di sentimentalismi. Non deve essere forzato a parlare e si sente valorizzato quando può dimostrare la propria conoscenza; il mediatore deve essere ben preparato e apprezzare le sue competenze.
  • Enneatipo 6: si attende il rispetto delle regole e degli impegni. Il mediatore deve creare un ambiente sicuro e, se affrontato con aggressività, mantenere autorevolezza. Le critiche devono essere spiegate chiaramente e la conduzione deve essere intelligente.
  • Enneatipo 7: non si sente a suo agio nella mediazione, ma desidera apparire preparato. Ha tendenze affascinanti verso il mediatore. È cruciale evitare di assegnargli compiti pressanti e riconoscerne la bravura senza mettere pressione.
  • Enneatipo 8: preferisce una negoziazione assertiva e non cede sotto pressione. È opportuno chiedergli “Cosa le dà fastidio?” o “Cosa desidera fare?”, evitando domande sullo stato emotivo. Non dovrebbe mai essere interrotto bruscamente e il mediatore deve fornire riassunti precisi.
  • Enneatipo 9: partecipa alla mediazione per raggiungere un accordo ma tende a fare troppe concessioni. Deve essere aiutato a gestire l’ansia e a riconoscere i propri bisogni. Il mediatore dovrebbe offrire supporto e comprendere che il 9 è flessibile come “acqua che prende la forma del contenitore”.

8. Identificazione degli Enneatipi e dei Canali di Comunicazione (VAK)

L’identificazione dell’Enneatipo di una persona (e del proprio) può avvenire attraverso diverse vie:

Analisi verbale e non verbale: questo metodo prevede l’osservazione delle parole pronunciate, della postura, del respiro, delle caratteristiche paraverbali, del movimento degli occhi e dei gesti prevalenti. Il linguaggio del corpo e quello verbale sono influenzati da un “programma neuronale” che si forma tra 0 e 3 anni e si consolida tra i 18 e i 20 anni. Tale “software mentale” elabora stimoli esterni ed interni ed è principalmente inconscio (93% nell’emisfero destro).

Tecniche specifiche: queste includono la formulazione di domande specifiche, l’utilizzo di test appropriati e, in particolare, il Genogramma, uno strumento grafico per rappresentare l’albero genealogico e comprendere l’influenza delle dinamiche familiari sulla formazione del carattere.

Intuizione: per coloro che hanno studiato approfonditamente la teoria e praticato il Genogramma, può emergere una sorta di “intuizione”.

Il sistema VAK (Visivo, Auditivo, Cenestesico) classifica le persone in base alla modalità di elaborazione delle informazioni:

Visivi (40%): gli individui con predominanza di questo canale elaborano internamente attraverso immagini (Enneatipi 1, 3, 7). Presentano generalmente una postura eretta, spalle alzate, collo proteso, alta tensione muscolare, respirazione alta, voce nasalizzata/alta, tono alto e cadenza veloce. Tendono a gesticolare all’altezza del petto e spesso toccano l’orecchio o mordicchiano le dita.

Auditivi (20%): questi individui processano internamente mediante suoni (parole o rumori) (Enneatipi 5, 6, 8). Di solito hanno la testa inclinata, bassa tensione muscolare, respiro medio, voce chiara, tono risonante e cadenza media. Gesticolano all’altezza della testa o delle orecchie.

Cenestesici (40%): Le persone appartenenti a questa categoria elaborano internamente attraverso sensazioni (includendo gusto e olfatto) (Enneatipi 2, 4, 9). Tendenzialmente assumono una posizione più rilassata, con corpo e testa rivolti verso il basso, muscoli rilassati, respirazione molto bassa, voce con volume e tono bassi, registro profondo e cadenza lenta con lunghe pause. Gesticolano verso il basso, con palme rivolte verso l’alto e braccia piegate.

Per comunicare efficacemente, il mediatore deve utilizzare il linguaggio del Canale di Accesso (C.A.) dell’interlocutore e poi passare a quello di Elaborazione (C.E.). Il Canale Interiore (C.I.) è raramente accessibile, solo con persone intime. I canali VAK sono collegati alle onde cerebrali: Beta/Gamma per C.A., Alfa per C.E., Theta per C.I., indicando specifici stati mentali e l’uso prevalente degli emisferi cerebrali.

9. Enneatipi e stili comunicativi (Archetipi di Virginia Satir)

Virginia Satir ha identificato tre archetipi comunicativi, che si correlano agli Enneatipi e ai canali VAK:

  • Accusatore: non ascolta l’interlocutore e impone il proprio punto di vista, esordendo spesso con un “no”. Adotta una postura tipica del Visivo, con indice puntato, mano rigida e pugno. Questo stile è spesso associato agli Enneatipi 1, 6 e 7.
  • Propiziatore: è l’opposto dell’Accusatore, si mostra sempre d’accordo, esordendo con un “sì”. Adotta la postura del Cenestesico, tendendo a toccare l’interlocutore in modo avvolgente, con mani giunte a triangolo e palmi rivolti verso l’alto. Questo stile è associato agli Enneatipi 2, 3 e 4.
  • Superlogico: utilizza la logica per “mettere all’angolo” l’interlocutore, ricorrendo frequentemente al “perché”. La sua postura è rigida, quasi goffa, e la respirazione è a media altezza, tipica dell’Auditivo. Gesticola disegnando cerchi nell’aria. Questo stile è associato agli Enneatipi 5, 8 e 9.

10. Vizi capitali e la loro ricerca negli Enneatipi

La violazione di regole implicite o esplicite porta all’adozione di meccanismi di difesa e all’organizzazione della personalità attorno a una “passione” o vizio capitale (o peccato nella versione religiosa), che include anche inganno e paura. Questi vizi sono spesso perseguiti attraverso comportamenti che l’individuo considera virtù:

Enneatipo 1 (Ira): la sua passione è l’ira e la ricerca di perfezione.

Enneatipo 2 (Superbia): la sua passione è la superbia, che si manifesta in autostima e falsa generosità, e il bisogno d’amore. Cerca l’amore che si trasformi in eternità, potendo confondere l’amore di Dio con la lussuria.

Enneatipo 3 (Falsità): la sua passione è la falsità, intesa come ricerca del successo e bisogno di attenzione, manipolando l’immagine di sé. Si impegna al raggiungimento di un risultato, potendo essere avaro e manifestare scatti d’ira se le cose non vanno come previsto.

Enneatipo 4 (Invidia): la sua passione è l’invidia, che si traduce in ricerca di specialità e sofferenza, con un bisogno di attenzione. Aspira a una sapienza che gli permetta di toccare Dio, ma spesso si sente mancare qualcosa.

Enneatipo 5 (Avarizia): la sua passione è l’avarizia, che si esprime nella ricerca dell’isolamento, incapacità di dare e distacco patologico. Ama la verità che coincide con la logica, preferisce la solitudine e omette più che mentire.

Enneatipo 6 (Paura): la sua passione è la paura, che si manifesta attraverso autodifesa e vigliaccheria. Possiede grandi valori e un senso di giustizia, ma la sua avarizia è legata all’insicurezza.

Enneatipo 7 (Gola): la sua passione è la gola, intesa come ricerca del piacere all’eccesso e negazione del dolore, autoindulgenza e cialtroneria.

Enneatipo 8 (Lussuria): la sua passione è la lussuria, che si esplica attraverso il controllo e la vendetta, volendo avere tutto sotto controllo.

Enneatipo 9 (Accidia): la sua passione è l’accidia, il rimandare le cose importanti, la negligenza e l’abbandono di sé. Cerca la pace e l’omeostasi, ma è avaro con se stesso non pensando alle proprie esigenze.

Gli Enneatipi 3, 6 e 9 sono considerati le “pietre angolari dell’edificio emotivo”, con gli altri che ne rappresentano gradazioni.

11. L’Enneagramma delle età: un viaggio temporale

Un’applicazione peculiare dell’Enneagramma è quella al tempo concesso agli umani, definita come l’Enneagramma delle età. Ci sono almeno due approcci in merito

Per il primo approccio ci sarebbero nove età della vita che corrispondono agli Enneatipi:

  1. 0-7 anni: L’età dell’innocenza, corrisponde al Tipo 9.
  2. 8-14 anni: L’età dell’esplorazione, corrisponde al Tipo 7.
  3. 15-21 anni: L’età della formazione, corrisponde al Tipo 6.
  4. 22-28 anni: L’età della ricerca, corrisponde al Tipo 5.
  5. 29-35 anni: L’età dell’affermazione, corrisponde al Tipo 4.
  6. 36-42 anni: L’età della responsabilità, corrisponde al Tipo 3.
  7. 43-49 anni: L’età della ripresa, corrisponde al Tipo 2.
  8. 50-56 anni: L’età della saggezza, corrisponde al Tipo 1.
  9. 57 anni in poi: L’età della trascendenza, corrisponde al Tipo 8.

In un secondo approccio che è quello dell’autore del presente scritto, si tiene conto dei due possibili percorsi di vita interni di ogni Enneatipo.

Le esperienze vissute tra 3 e 12 anni possono rispecchiarsi in quelle dopo i 60 anni nel percorso alternativo.

Tra 20 e 30 anni, vi è una “unificazione di esperienze” e un “accavallamento” dovuto alla maturazione definitiva della corteccia cerebrale.

Il periodo cruciale per la “partita” della vita (25-60 anni, età della generatività di Erik Erikson) presenta percorsi completamente differenti a seconda del cammino intrapreso.

Per gli Enneatipi 3, 6, 9, la regola di fondazione (0-3 anni) è la stessa, ma i percorsi successivi si invertono tra 25-60 anni e dopo i 60 anni.

12. Le Dignità di Dio di Raimondo Lullo

Questo secondo approccio proviene temporalmente almeno dal Medioevo.

Raimondo Lullo, un erudito spagnolo del XIII secolo, si interrogò in particolare su una questione fondamentale: “Quali sono le dignità di Dio in ogni religione?“. Giunse alla conclusione che tali dignità fossero nove: Bonitas, Magnitudo, Aeternitas seu Duratio, Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, Veritas e Gloria. Per Lullo, queste dignità rappresentano principi universali che riguardano tutti gli esseri viventi, un “messaggio che portiamo nel mondo quando veniamo alla luce”.

Lullo rappresentava queste dignità con lettere (B-K) su particolari ruote dell’Enneagramma, con la lettera “A” al centro a rappresentare Dio, l’ineffabile. Il concetto centrale era che queste nove dignità, comunque combinate, non portavano mai a una contraddizione, ma operavano una reductio ad unum nell’Assoluto. Questo è dimostrato dal fatto che l’unione di particolari sequenze dei primi nove numeri (i nostri enneatipi) e delle corrispondenti dignità di Dio dà sempre 15, un numero che secondo la Gematria indica la “A” di Alimentatore (colui che nutre) e il nome di Allah.

È interessante notare come da questo Enneagramma di Lullo sia derivato il calcolo computazionale (attraverso Pascal e Leibniz) e, successivamente, i moderni personal computer e l’intelligenza artificiale. Lullo ipotizzava che combinando frasi atomiche su queste ruote fosse possibile ottenere automaticamente tutte le verità.

In sintesi, per Lullo, a ogni dignità corrispondeva un vizio che la annullava e una virtù che ne costituiva l’esplicazione. Questo insegnamento non era del tutto originale, riprendendo concetti di Evagrio Pontico, poi elaborati in ambito psicologico da Claudio Naranjo. Ad esempio, alla bontà si contrappone l’avarizia, mentre essa si realizza attraverso la giustizia.

13. Angeli, facoltà umane e Muse secondo Athanasius Kircher

Athanasius Kircher ampliò gli insegnamenti di Lullo, collegando le gerarchie angeliche (Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli, Angeli Custodi), le facoltà umane e le Muse. Le gerarchie angeliche sono emanazioni delle dignità di Dio e influenzano l’operato umano. Kircher classificava le gerarchie angeliche in base alla loro funzione: i primi tre assistono Dio (Enneatipi 1, 2, 3), i successivi governano le leggi naturali e le opinioni universali (Enneatipi 4, 5, 6), e gli ultimi si occupano delle cose umane (Enneatipi 7, 8, 9).

14. Enneagramma delle età (approccio dell’autore)

Una volta nato ognuno di noi (ogni enneatipo) può proseguire la sua vita attraverso due percorsi che tengono conto delle variabili introdotte nell’opera di Athanasio Kircher e di quella di Raimondo Lullo.

Nell’enneagramma evolutivo si combinano questi due saperi con quello di Gurdjieff e di Naranjo (appartenenti al XX e XXI secolo) e dell’antico enneagramma vedico.

L’Enneagramma vedico (Jyotish), un sistema antico e dinamico dove i fatti non sono definitivi ma modificabili dalla consapevolezza e dalla volontà. Ogni enneatipo nell’Enneagramma vedico è associato a un pianeta, e tutti i pianeti sono coinvolti se il soggetto ha un “karma forte” (teso al Moksha). Ogni pianeta rappresenta un talento e una fragilità. La cultura vedica identifica quattro traguardi della vita:

Dharma: il giusto scopo nella vita, onore e riconoscimento professionale e sociale.

Artha: acquisizione di risorse materiali per soddisfare il Dharma.

Kama: bisogno di felicità emotiva e sensoriale.

Moksha: crescita spirituale e trascendenza dei primi tre traguardi, scopo primario e senza il quale gli altri non hanno alcun senso.

Tony Nader ha inoltre trovato correlazioni tra i 9 pianeti (e i 9 enneatipi), alcune parti del cervello umano e i Chakra. Vengono descritte in dettaglio le correlazioni per l’Enneatipo 1 (Marte, Amigdala, 3° Chakra) e l’Enneatipo 2 (Sole, Talamo, 4° Chakra), con i loro effetti disarmonici e caratteristiche associate.

Vi è poi da considerare anche gli Adattamenti di Personalità dall’Analisi Transazionale, che sono associati a Enneatipi specifici (es. Istrionico/2, Ossessivo-compulsivo/1, Paranoide/6, Schizoide/5, Passivo-aggressivo, Antisociale/8), descrivendone dilemmi, comportamenti, ingiunzioni e stili di comunicazione.

15. Un esempio di Ennegramma dell’età

DignitàBontà 9Potenza 3Virtù 6
VirtùGiustiziaTemperanzaCarità
ViziAvariziaSuperbiaIra
GerarchieAngeliTroniVirtù
MuseTaliaEuterpeTersicore
FacoltàTattoRagioneVista
MelodiaDo
TopicaEsIoSuper-Io
Meccanismi di difesaNarcotizzazioneIdentificazioneProiezione
Chakra e pianeti7° Chakra (parte superiore della testa) LunaRahuKetu
Correlazioni cerebraliIpotalamoTesta del nucleo caudatoCoda del nucleo caudato
Idee sacreAmoreArmoniaForza
Età0-3030-6060-?

Roberto che ha 35 anni secondo un test appropriato (12 item) risulta essere 9 ala 8.

Durante i primi trent’anni di vita, Roberto ha vissuto una fase caratterizzata dalla “Bontà”. In questo periodo, la sua dignità principale era la bontà, con la giustizia come virtù e l’avarizia emotiva come vizio. Il meccanismo di difesa predominante era la narcotizzazione, correlato all’ipotalamo, e la topica era l’Es, ovvero l’inconscio pulsionale.

Roberto tendeva ad annullarsi sistematicamente, adattando i propri bisogni a quelli degli altri, come “acqua nel contenitore”. Il punteggio 9=12 confermava una radicata tendenza all’armonia a tutti i costi, con la rabbia che veniva somatizzata. L’ira, vizio della fase successiva (25-60 anni), emergeva come passività aggressiva, ad esempio attraverso silenzi punitivi. Inoltre, vi era una prefigurazione dell’ala 8 non ancora integrata, una fuga cinestesica e una ricerca di comfort fisico, come cibo e TV, tipica del sottotipo conservativo. La narcotizzazione era una risposta allo stress.

Attualmente, a 35 anni, Roberto si trova nella fase della “Virtù”. La dignità principale è la virtù, con la carità come virtù e l’ira come vizio. Il meccanismo di difesa predominante è la proiezione, correlato alla coda del nucleo caudato, e la topica è il Super-Io.

Roberto sta transitando verso una carità consapevole, con un punteggio 6=7 che riflette l’evoluzione da una lealtà passiva a una protezione attiva. Ad esempio, difende colleghi ingiustamente accusati, sintesi delle caratteristiche del 9 e dell’8. La gestione dell’ira, vizio chiave, si manifesta con esplosioni di rabbia che diventano assertività mirata. L’ira repressa viene proiettata su ingiustizie esterne, portando ad azioni protettive verso terzi. Roberto sta ristrutturando le proprie abitudini, con il nucleo caudato che si riconfigura: dalle vecchie abitudini di evitamento dei conflitti a nuove abitudini di comunicazione assertiva.

Queste informazioni possono essere molto utili ad un mediatore per mettere a suo agio Roberto e cercare di ristabilire il suo empowerment, la sua capacità di negoziare il miglior futuro per i figli minori.

16. Integrazione olistica dell’Enneagramma

Per un benessere olistico, l’Enneagramma può essere integrato con altri strumenti come:

  • La pranoterapia: tecnica energetica che tratta blocchi specifici basati sull’enneatipo.

L’Enneagramma identifica tre principali centri di intelligenza nel corpo (istinto, cuore e mente), ognuno collegato all’energia vitale, alle emozioni e al pensiero

La comprensione del proprio Enneatipo può guidare il pranoterapeuta verso specifici blocchi energetici da trattare

I chakra, centri energetici situati lungo la colonna vertebrale e alimentati dall’energia del sole, sono collegati ai tipi di personalità dell’Enneagramma. Ogni Enneatipo ha uno o più chakra che richiedono attenzione particolare.

Esempi di Correlazioni Enneatipo-Chakra:

Enneatipo 1 (Ira, ricerca di perfezione) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per radicamento, rilassamento, intuizione e accettazione delle imperfezioni

Enneatipo 2 (Superbia, focalizzato sugli altri) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare l’amore per sé stessi e bilanciare il dare e il ricevere

Enneatipo 3 (Falsità, ambizione) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per ristabilire fiducia, potenza e una connessione equilibrata con il proprio sé oltre il successo esterno

Enneatipo 4 (Invidia, emotivo) necessita di riattivare Svadhisthana (Sacrale, 2° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per equilibrare le emozioni creative e favorire apertura e accettazione

Enneatipo 5 (Avarizia, analitico, distaccato) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Sahasrara (Corona, 7° Chakra) per radicamento fisico e connessioni spirituali e intellettuali

Enneatipo 6 (Paura, cerca sicurezza) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare fiducia, coraggio e bilanciare le emozioni

Enneatipo 7 (Gola, energico, dispersivo) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per stabilità, intuizione e focalizzazione

Enneatipo 8 (Lussuria, forte, assertivo) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per favorire l’empatia e bilanciare il potere personale

Enneatipo 9 (Accidia, cerca armonia, evita conflitti) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per stimolare vitalità, motivazione e assertività

La pranoterapia agisce sui corpi sottili e si sofferma sulle zone che necessitano di energia, a prescindere dall’Enneatipo, ma la conoscenza del proprio Enneatipo aumenta la consapevolezza sull’importanza del flusso energetico in specifici punti, favorendo l’evoluzione e lo scioglimento dei blocchi.

  • Genogramma: raffigurazione dell’albero genealogico che analizza i modelli familiari e la formazione della personalità.

Genogramma e Pranoterapia: il Genogramma può rivelare schemi familiari di stress o conflitti che si traducono in blocchi energetici. La pranoterapia può essere utilizzata per “sciogliere” questi blocchi e ristabilire un flusso energetico sano. I pranoterapeuti possono concentrarsi sui chakra corrispondenti al centro predominante o squilibrato del cliente.

Benefici dell’Integrazione L’integrazione di questi strumenti permette una comprensione più profonda di sé, poiché la consapevolezza del proprio tipo Enneagramma e dei modelli familiari (Genogramma) può guidare la Pranoterapia per trattare specifici blocchi energetici Questa combinazione agisce non solo a livello mentale ed emotivo, ma anche fisico, completando il percorso di crescita personale.

Un esempio pratico è quello dell’autore, un Enneatipo 1, che attraverso il Genogramma scopre un’educazione rigida. La pranoterapia lo aiuta a rilasciare la tensione e ad accettare le imperfezioni, lavorando sui chakra della Radice e del Terzo Occhio. Allo stesso modo, una persona con Enneatipo 2 che tende a trascurarsi per gli altri può usare l’Enneagramma per riconoscere questa dinamica e la Pranoterapia per recuperare energia e trovare equilibrio, stimolando il Chakra del Cuore.

Questi strumenti sono autonomi e accessibili, ideali per chi cerca benessere personale e crescita.

17. Conclusione

In sintesi, l’Enneagramma è uno strumento antico e versatile che supporta i mediatori e gli individui nella comprensione di sé stessi e degli altri. Consente di decodificare la personalità e i meccanismi comunicativi, permettendo di adattare l’approccio e creare fiducia, facilitando soluzioni efficaci nei conflitti. La conoscenza di sé è un percorso continuo ed è essenziale per ogni operatore, poiché ignorare questa prospettiva può complicare la comprensione personale e l’efficacia nell’interazione. L’Enneagramma, applicato alle età della vita e correlato a sistemi antichi come quello vedico o le dignità divine di Lullo, offre una visione profonda del percorso umano, delle sue sfide e delle sue potenzialità evolutive. Per questo, oltre all’enneatipo, è indispensabile conoscere l’età del soggetto per trovare punti di intesa e ottimizzare la relazione.

Importante sentenza del Tar del Lazio sulle tariffe di mediazione ed altro

L’origine della mediazione moderna e il Canone

In evidenza

l’amico che bussa alla porta deve essere ricevuto con tutto l’onore che gli

 appartiene, e non interessa se sia un mendicante o un santo

Pepa E

Ho incontrato sulla mia strada il Canone grazie ad un filosofo tedesco di nome Christian Wolff.

Christian Wolff fu il più importante filosofo tedesco prima di Kant.

Le sue parole ispirarono la dichiarazione di indipendenza americana.

Fondamentale è stato il suo apporto per lo studio scolastico della matematica: ancora oggi usiamo la sua metodica.

Fu inoltre il primo in Occidente ad usare il termine psicologia in due sue opere[1].

Nel 1765 uscì un trattato postumo in cui esprimeva tutti i principi che reggono la mediazione moderna[2]. Il filosofo scrisse in latino quel che aveva imparato sul Canone di cui era innamorato.

Non so dire di quale versione perché in realtà nella storia ne abbiamo avute almeno sette, ma diverse regole wolffiane si ispirano di certo al Canone più famoso, ossia al Kanun di Lekë Dukagjinit.

C’è chi sostiene che Lekë Dukagjinit mise per iscritto appunto il Canone, ma per altri questa è solo una leggenda e vi sarebbe stata solo una tradizione orale dei precetti fino al 1913, data della compilazione.

Ma il fatto che Wolff ne riprenda le norme, potrebbe far pensare che ci siano ancora in giro per l’Europa copie antiche di questo sacro testo: lo chiamo sacro perché per gli Albanesi è stato quasi una religione laica; potremmo dire un po’ come la Bibbia per i Cristiani o le opere omeriche (con cui ci sono peraltro similitudini) per i Greci.

La prima frase che mi ha molto colpito del canone è stata “N’dora tande” che in italiano significa “Nelle tue mani”.

Questa è la frase con cui si chiede la Besa, la tregua accordata a chi deve sangue (una vita umana per una vita umana).

È una frase dalle potenzialità enormi proprio nel settore di cui mi occupo, ovvero quello  della mediazione dei conflitti.

Da che cosa deriva?

Mentre nei nostri tribunali “tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”, nella cultura albanese da millenni “Tutti gli uomini sono uguali”.

Il che ha un significato molto più profondo, significa che tutti gli uomini sono degni di fiducia, che non c’è una gerarchia di valore tra uomo e uomo, che l’onore, la Burrnija, è attribuita in ugual misura ad ogni uomo in quanto tale e non è incrementabile, e soprattutto non c’è un giudice che possa giudicare un altro uomo senza il suo benestare.

In Albania I tribunali dell’Occidente ed il processo non sono esistiti sino al 1928 (quando il Kanun è stato formalmente abrogato).

In precedenza, sono stati usati esclusivamente la mediazione e l’arbitrato dei saggi, strumenti che si fondano sul consenso delle parti.

Stabilisce il Canone (Kanun di Lekë Dukagjinit) al proposito:

§.886. Nel canone delle montagne dell’Albania, tutti i ragazzi nati sono considerati buoni e non vengono distinti l’uno dall’altro[3].

§.887. Il valore della vita di una persona è uno, sia per il buono che per il cattivo[4].

§.888. Ognuno si considera buono e dice a se stesso: “Sono un uomo” e gli altri dicono: “Sei un uomo!”[5]

Secondo il Canone un uomo si fida di un altro uomo, mentre non si fida di uno Stato che vorrebbe giudicarlo senza il suo consenso: e ciò perché nella storia ci sono stati vari popoli che hanno provato a dominare gli Albanesi, chiusi dapprima tra Impero Romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente, poi in continua lotta con l’impero ottomano, in seguito preda di una feroce ideologia comunista e di un ateismo di stato.

Lo Stato ancora oggi, in molte parti del mondo, diffida dalla mediazione perché non ammette che il suo cittadino possa fare delle scelte autonomamente. 

Solo gli uomini che si danno la parola (la Besa) possono trattare e trovare un’intesa che li soddisfi. 

Scanderberg, l’eroe nazionale albanese, pensava che la “Besa generale”, la fine dei conflitti interni al popolo albanese, fosse la cosa migliore e l’unico modo per ottenere la sospirata indipendenza. Ed aveva ragione anche se non riuscì nel suo intento.

Per affrontare i motivi di un conflitto bisogna che il conflitto termini almeno provvisoriamente per condurre una trattativa.

Ed il conflitto termina nel momento in cui ci si mette nelle mani dell’altro e gli si dice “Fai di me quel che vuoi”.

Quanta modernità in questo concetto!

Nel XIX secolo verrà riscoperto come un pilastro per mantenere buone relazioni da Dale Carnegie, padre della comunicazione moderna.

Se sei in difetto chiedi perdono ed il giudice che sta dentro colui che hai offeso ti giudicherà meno severamente di quanto tu stesso ti saresti giudicato.

Bisogna aver fiducia della coscienza del prossimo.  Ce lo insegna anche la psicologia moderna.

Nel mio lavoro le persone trovano un’intesa nel momento in cui si “riconoscono”, quando abbandonano l’idea di avere un nemico ed un avversario e si aprono all’ascolto della coscienza degli altri ed iniziano ad averne fiducia.

In albanese c’è una parola che rappresenta bene questo stato d’animo che noi mediatori cerchiamo di alimentare: Faleminderit che significa letteralmente “io lodo il tuo onore” o “io faccio devozione al tuo onore”.

Potremmo aggiungere noi: ”Anche se non credi in ciò che credo io”.

Scanderberg lasciò liberi i Prìncipi di scegliere il perdono (Falja fisnike) o la vendetta (Derdhja e gjakut)[6]. Il Canone rispetta il libero arbitrio.

Ma è un anche un fatto che nel Canone  il perdono è elemento fondamentale dal 1444.

L’eguaglianza tra gli uomini e il perdono sono le radici della mediazione moderna.

In una società occidentale dove la vendetta ha sempre tenuto banco sino alla Seconda Guerra mondiale, gli eredi dei Dardani (gli Albanoi) che già usavano la mediazione comunitaria nel IV secolo avanti Cristo, hanno deciso che fosse anche possibile cambiare il paradigma del conflitto.

E anche il cambio di paradigma è stato frutto di un negoziato.

Poco prima della metà del 1400 l’esercito albanese doveva affrontare una delle tante guerre contro l’impero ottomano.

Era guidato da due condottieri: Lek Dukagjin e Giorgio Castriota, detto Scanderbeg.

Entrambe erano principi cattolici e conoscevano bene la cultura occidentale dell’umanesimo (anche se poi Lek Dukagjin  venne minacciato di scomunica).

Giorgio Castriota perdonò un suo luogotenente che lo aveva tradito. E chiese all’assemblea degli uomini di inserire la possibilità di perdono nella legislazione consuetudinaria che si era imposta dal 1444.

Era il 3 marzo. Vi fu un forte dibattito: venne concessa la possibilità di perdonare a patto che la vendetta potesse essere estesa dal singolo assassino a tutti i suoi parenti maschi sino alla terza generazione: ossia Lek Dukagjin chiese in cambio di passare dalla vendetta alla faida.

Lek Dukagjin divenne poi il raccoglitore di tutte le consuetudini del popolo albanese che si tramandarono, come abbiamo detto, probabilmente oralmente sino al 1913 (e ci aggiunse ovviamente anche del suo).

Come viene descritto il perdono ce lo dicono due norme:

§.598. “L’onore disonorato non può essere compensato con beni materiali, ma o con il versamento di sangue, o con il perdono nobile (attraverso la mediazione di buoni amici).

“§.991. Il garante del pegno non può chiedere perdono e promesse del Kanun senza risolvere prima la questione.”

Questi articoli determinano  la nascita della mediazione moderna.

Il primo ci dice che la vendetta[7]  e il perdono stanno sullo stesso piano.

Il secondo che la Besa tra i contendenti ed il mediatore si instaura solo a seguito della consegna del pegno; il pegno non è sempre un oggetto di valore economico: può essere anche una semplice cartuccia; consegnarla significa rispettare la tregua (“io non ti sparerò per un certo termine”).

In altre parole, il perdono può essere concesso se sei veramente intenzionato a risolvere la questione.

Nella legislazione italiana sulla mediazione (Decreto legislativo 28/10 art. 8) oggi si parla di pagamento dell’indennità (appunto il pegno albanese) e di cooperazione in buona fede e lealtà nel setting di mediazione.

Se interpretassimo il concetto secondo il Kanun (e peraltro secondo l’interpretazione anglofona dei termini che a qualcuno si è certamente ispirata) questa formula significherebbe che è necessario avere la sincera intenzione di risolvere il conflitto  e di mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri anche se ciò non appare conveniente.

C’è un passo che ritengo assai significativo del Canone su come si dimostra la lealtà al di là della propria convenienza.

§.856. La famiglia della vittima, se concede tregua all’assassino, quest’ultimo, anche se ha ucciso, deve partecipare al lutto e al funerale della vittima, accompagnandola fino alla sepoltura e rimanendo per il pranzo. – Questa tregua dura 24 ore.

Essere leale vuol dire quindi avere il coraggio di mettersi nelle mani dell’offeso in modo tale che l’offeso possa prendere in considerazione il nostro pentimento o perlomeno il nostro desiderio di risolvere il conflitto.

E se non abbiamo questo coraggio l’offeso può legittimamente ritirare la tregua che ci ha concesso in un momento così delicato per lui; la tregua, la fiducia spetta solo a chi si comporta onestamente, ossia secondo il Canone.

§.857. Se l’assassino non partecipa al lutto e al pranzo secondo la tregua concessa, non viene considerato un disonore per la famiglia della vittima non concedere tregua, poiché l’assassino ha aggiunto violenza alla violenza.

Chi invece rispetta i precetti anche se è un assassino viene considerato un ospite.

Una volta che la trattativa è iniziata portarla a compimento è una questione di onore.

Chi interrompe il mediatore o viene meno alla parola data viene disonorato dalla comunità[8].

Wolff. Scrive: “§927

Coloro che acconsentono a un mediatore non sono obbligati a utilizzare la sua mediazione, a meno che non vi sia una promessa perfetta da una parte e un’accettazione dall’altra.”

La base di tutto è dunque la “promessa perfetta” ossia la Besa che si può anche tradurre come tregua, ciò su quella fase necessaria che è il tramite tra l’uguaglianza ed il perdono.

Dice il Canone che:

§.854. La tregua è un periodo di libertà e sicurezza che la famiglia della vittima concede all’assassino e alla sua famiglia, non perseguendoli per vendetta temporaneamente e fino a un termine stabilito.

§.855. Mandare persone per chiedere tregua è una consuetudine, concedere tregua è un dovere e un atto di coraggio.

Ecco perché parlavo di coraggio.

Ma chi sono queste persone che vengono inviate dai parenti dell’assassino, dal villaggio o dalla Bandiera? Sono i miei avi, anche se per quanto ne so non ho sangue albanese, ma potrei sbagliarmi.

Nel Consiglio albanese gli anziani erano seduti in cerchio quando dovevano prendere una decisione o suggellare un accordo (come nel mondo omerico).

Il mio ambiente di lavoro è costituito  non a caso da un tavolo rotondo dove le parti prendono decisioni condivise e siedono su sedie uguali.

Gli anziani parlavano uno alla volta e quando  l’uomo parlava tutti gli altri erano costretti ad ascoltare in silenzio. Durante il  dibattito in assemblea erano proibite le  parole offensive.

Le regole dell’Assemblea sono state applicate con precisione e sono state trasmesse oralmente (o per iscritto) di generazione in generazione.

Quando io mi presento in mediazione detto tre regole che derivano da questa pratica: “Spegnete i telefonini, parlate uno alla volta, non offendetevi”.

Queste regole devo darle all’inizio perché, se non lo facessi e poi riprendessi i contendenti, ferirei il loro onore.

§.667. Il mediatore, come il messaggero, non è colpevole né è responsabile.

Questa regola sta alla base della mia attività: le parti non possono ritenermi responsabile quando medio perché ogni decisione viene presa da loro. Solo se io faccio una proposta divento responsabile, ma per facilitare semplicemente la comunicazione e la negoziazione non mi possono addossare alcuna responsabilità, a meno che io non sia parziale

§.668. Mediatore è colui che concilia le male parole o scongiura la vendetta, da cui potrebbe derivare un omicidio o un altro danno.

Come esperto di comunicazione nella prima parte del mio lavoro cerco di depurare la versione dei fatti dalla negatività e dunque cerco di eliminare le offese dal contenuto espresso e nello stesso tempo tento di far capire alle parti che ho compreso quanto mi hanno riferito. Questo adempimento si chiama parafrasi; è stata introdotta da Carl Rogers che la chiama riformulazione, ma, a quanto pare, il Canone era già perfettamente consapevole del lavoro del mediatore.

Io non scongiuro la vendetta ma il processo che nello stesso modo potrebbe portare alle parti un danno o addirittura l’annientamento reciproco: l’escalation del conflitto quando le parti vanno davanti al giudice è molto difficile fermarla (come insegna Glasl).

§.669. Il mediatore può essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, o anche un prete.

Questa regola è stata ripresa anche negli Stati Uniti ove il mediatore è semplicemente una persona che è addestrata per mediare. In Svezia e in Germania spesso si può trovare come mediatore un sacerdote. Un sacerdote conciliava nel Lombardo-Veneto in luogo del giudice, sino al 1848 Anche nel nostro attuale ordinamento non c’è preclusione se non relativamente al fatto che bisogna possedere una laurea magistrale o a ciclo unico ovvero una laurea triennale con iscrizione ad un albo o collegio.

Wolff scrive in piena linea con il Canone: “§926

Chiunque può offrirsi come mediatore: dipende dalla volontà delle parti se vogliono accettarlo o meno.”

§.670. Il mediatore può intervenire di casa in casa, di villaggio in villaggio, di bandiera in bandiera.

La prima funzione del mediatore che viene ricordata ad esempio nella storia cinese è quella di cercare i litigi dove si possono trovare. Il mediatore dall’origine dei tempi è itinerante. Ricordo ad es. i Missi dominici e poi i Conservatori della pace nell’Inghilterra medievale, i conciliatori francesi che ancora oggi si muovono da un luogo ad un altro, il conciliatore delle Due Sicilie che andava appunto in cerca dei litigi. Poi nel 1865 si è pensato in Italia che questa attività fosse pericolosa e da allora abbiamo una sede fissa dove vengono le persone: in particolare io medio soprattutto in Tribunale. Con l’avvento della tecnologia, tuttavia, il Canone torna ad essere pienamente sul pezzo dato che il mediatore può potenzialmente mediare con persone dislocate in ogni parte del mondo.

§.677. Se ci sono cento morti da una parte e nessuno dall’altra, se il mediatore interviene, il fucile si fermerà, il fuoco si spegnerà (finché il mediatore non avrà adempiuto al suo ufficio).

Questa regola di rispetto della Besa accettata è presente in diversi ordinamenti ed è stata ripresa anche dalle norme dell’UNCITRAL (l’organismo che si occupa di relazioni civili e commerciali per l’ONU) degli anni ’80. In versione moderna significa che durante il tempo di mediare – in Italia oggi tre mesi – non è possibile rivolgersi al giudice a meno che non siano in pericolo i diritti, ossia ci sia urgenza di provvedere.

§.678. Se la parola del mediatore viene sminuita, la fazione che inizia la sparatoria interrompe l’amicizia con il mediatore. (Se la sparatoria e la parola sminuita continuano dopo la mediazione, la situazione diventa confusa, le armi si incrociano e si combatte sul posto.).

Anche questa norma riprende i concetti precedenti, chi rompe la mediazione fa si che il conflitto venga dominato dall’entropia, cioè dal caos. È quello che succede quando le persone si alzano dal tavolo: dicono che si vendicheranno (cioè, che andranno in giudizio), ma sono spesso solo molto confusi e arrabbiati     

 “§.679. Le parole consuete della mediazione sono: ‘Lasciate le parole, uomini, io sono il mediatore! – Abbassate le armi, uomini, io sono il mediatore fino a che non raggiungiamo un accordo. – Abbassate le armi, perché il villaggio…, la bandiera… è il mediatore!'”

Questo passaggio sottolinea l’importanza del ruolo del mediatore nel risolvere i conflitti. Il mediatore è visto come una figura autorevole che può fermare la violenza e facilitare la comunicazione per raggiungere un accordo pacifico. Oggi il mediatore che pure mantiene questa funzione di pacificatore, non è così importante nella società: sarebbe opportuno che rappresentasse il popolo come il Giudice. Nel momento in cui la Direttiva 52/08 ha richiesto che ci sia equilibrio tra giudizio e mediazione avrebbero potuto investire il mediatore di una potestas pubblica, come spiega eloquentemente il Canone, ma purtroppo gli uomini di oggi non vedono nella mediazione e nel mediatore una figura sacrale come accadeva anche in Grecia con riferimento agli Araldi che sono stati i primi mediatori.

Il Canone spiega benissimo questa sacralità della mediazione con le norme seguenti

§.988. Quando i cuori delle famiglie dell’assassino e della vittima si riconciliano, bevono il sangue l’uno dell’altro.

§.989. Prendono due piccoli bicchieri, li riempiono a metà con acqua o grappa, uno dei presenti lega i due mignoli, li punge con un ago, facendo uscire una goccia di sangue in ciascun bicchiere.

§.990. Dopo aver mescolato il sangue o averlo agitato bene, scambiano i bicchieri, con le mani incrociate, e bevono il sangue l’uno dell’altro. Tra grandi festeggiamenti sparano colpi di fucile e diventano come fratelli nati dalla stessa madre e padre.

Nella Grecia antica la riconciliazione veniva celebrata in una processione religiosa. C’è chi sostiene non a caso che i Dardani Albanoi non siano altro che gli antichi Pelasgi che abitavano la Grecia prima degli Achei. 

Oggi quando le parti si riconciliano io mi commuovo talvolta fino alle lacrime: non c’è nulla che faccia bene al cuore come il perdono reciproco dopo il riconoscimento.

§.680. Il mediatore prende impegni da entrambe le parti, stabilendo il giorno e il luogo in cui si riuniranno insieme per raggiungere un accordo.

Questo articolo esprime il fondamento della giustizia, ossia il contraddittorio.

Ogni parte deve poter esporre le proprie ragioni nel luogo e nel tempo indicato.

Tutte le definizioni di mediazione si rifanno a questa regola. Cito quella più accreditata dell’Uniform Mediation Act del 2003: “Per mediazione si intende <<qualunque processo nel quale un mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti allo scopo di assisterle a raggiungere un accordo volontario relativamente alla loro controversia>>”

Ne nostro ordinamento la mediazione è amministrata: ciò vuol dire che il tempo ed il luogo non vengono fissati dal mediatore, ma dall’Organismo di mediazione a cui il mediatore appartiene, ma la regola e che le parti devono sempre essere presenti e il mediatore può astenersi dal mediare solo per gravi motivi (come dice il Canone “prende impegni” nei confronti di tutte le parti).

Christian Wolff scrive a proposito di questa regola del Kanun:

“§ 923

Il mediatore è colui che si impegna a risolvere una controversia tra altri, senza avere il diritto di risolverla. L’atto con cui la composizione è realizzata o tentata da un terzo è chiamato mediazione.

§924

Poiché il mediatore compone una controversia tra altri, o almeno cerca di comporla, agisce per conto di entrambe le parti.”

§.681. Se il mediatore non riesce a risolvere la disputa, le garanzie di entrambe le fazioni vengono affidate agli uomini saggi, e il mediatore è sollevato e si libera dalla mediazione.

Questa norma esprime un concetto ormai diventato davvero universale, ossia che il mediatore non può giudicare perché conosce i segreti di entrambe le parti. Nella cultura albanese il caso passa agli arbitri, cioè agli anziani una volta pagato il pegno. Anche nel nostro ordinamento il mediatore non può avere contatto con le parti per due anni dalla mediazione e mai per la stessa questione. Chi voglia procedere deve andare davanti al giudice o agli arbitri.

Il mediatore deve poter sempre mantenere, in sostanza, la sua imparzialità.

Wolff scrive: “§ 925

Se una parte o entrambe concordano con il mediatore di intraprendere la mediazione, lo obbligano solo a intraprendere la mediazione, ma non gli conferiscono il diritto di risolvere la controversia. Il mediatore deve essere imparziale, ovvero lontano dal favore delle parti. Poiché il parziale, o favorevole alle parti, favorisce una parte più dell’altra, chi favorisce qualcuno lo preferisce agli altri nel promuovere la felicità; il favorevole alle parti decide sulla controversia non in base alla verità, ma in base all’utilità di colui che favorisce.”

§.682. La mediazione termina sempre con il sorgere o il tramontare del sole.

Questo principio ci mostra chiaramente quanto probabilmente il diritto romano abbia influenzato il Canone.

Per percorrere il corso degli onori i Romani dovevano conciliare dalle 6 del mattino alle 6 di sera chiunque bussasse alla loro porta. Stesso principio riguarda l’avo del Giudice di pace francese ossia l”’Uditore del castello sopra un ponte” che operava In Francia nel XIII secolo. È possibile che Scanderberg o Dukagjinit, durante i loro viaggi in Occidente siano venuti in contatto con questa tradizione. Si tenga però anche presente che  l’Imperatore Giustiniano nacque vicino a Skopje: e dunque se si ritiene che, come alcuni sostengono, il Canone sa in realtà dell’Età del Bronzo[9]  potrebbe aver influenzato la compilazione giustinianea.

Anche oggi le mediazioni si tengono in un arco di tempo similare: fa eccezione il Giappone ove si media anche di notte.

Per concludere vorrei aggiungere un particolare in relazione alle Vergini Giurate.

Non è un caso a mio modesto parere che il fenomeno si affermi contemporaneamente alla nascita del Canone secondo i desideri di Scanderberg che concede il perdono in alternativa alla vendetta.

Alcuni vedono le Vergini Giurate come uno strumento del patriarcato.

Ma io non sono pienamente d’accordo. Ci sono diversi casi in cui si può “giurare la verginità”, tagliarsi i capelli e vestirsi da uomo.

Certo possiamo parlare di patriarcato se i genitori hanno già deciso per la donna alla nascita. E così pure qualora la donna decida di accudire il padre rimasto solo, o quando morti tutti i maschi a lei competa di fare vendetta.

Ma ci sono Vergini Giurate anche per scelta autonoma, anche se questa scelta spesso deriva dal fatto che rifiutano un matrimonio oppure perché divengono religiose (anche se gli uomini accettano la verginità solo quando è necessitata).

In questo caso io vedo un bagliore di ritorno della società matrilineare nella quale abbiamo vissuto per quasi 46.000 prima dell’avvento del patriarcato (tra il III ed il II millennio).

La società matrilineare è quella che ha salvato l’umanità per tanti millenni e, secondo me, ritorna un poco nella cultura albanese quando la donna fa una scelta autonoma, anche se il Canone la considera come “un otre da riempire”; perché anche nella società albanese come in quella primitiva la donna è comunque multitasking e si occupa di tutte le relazioni domestiche.

Senza contare che l’offesa alla donna non può essere perdonata.

E dunque per il Canone la donna ha comunque un posto di grande rilievo (sposa, genitrice, partecipe dei funerali e appunto vergine giurata che riceve l’eredità, si comporta da uomo e può partecipare alle assemblee) in un mondo – quello in cui il Canone si affermò – in cui tutte le società avevano norme similari, essendosi diffuso ormai il patriacato.

Se ciò è vero allora si capisce perché in Albania nasce anche la mediazione moderna, quella pratica che si impose appunto nel mondo primitivo nella società matrilineare.

Non a caso il patriarcato porta con sé il giudizio che il Canone stigmatizza assumendo che tutti gli uomini sono uguali.


[1] Psychologia empirica (1732) e Psychologia rationalis (1734)

[2] Christiani Wolfii Jus naturae methodo scientifica pertractatum, pars prima [-octava], in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur et totius philosophiae moralis omnisque juris reliqui fundamenta solida jaciuntur, cum clarissimi auctoris vita, et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus: Christiani Wolfii … Pars octava, sive ultima. De imperio publico seu jure civitatis in qua omne jus publicum universale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus .., Volume 8

[3] §.886. Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit.

[4] §.887. Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të mirin si edhè per të keqin.

[5] §.888. Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: “Jam burrë” e i thonë: “A jé burrë!«

[6] §.518. Sei libero di mantenere il tuo onore, sei libero di disonorarti; §.519. Il canone dice: “Il volto annerito, se vuoi lavalo, se vuoi anneriscilo ancora di più.”.

[7] Che nel Kanun non serve a risarcire l’ira dell’offeso: è un istituto regolato scrupolosamente dalla legge allo scopo di difendere la vita umana e mantenere l’ordine nella società.

[8] §.691. Ndera i mirret burrit:

(omissis)

c) Me i prishë ndermjetsin a besen

[9] Tra il 2300 a.C. e il 950-800 a.C.

Mediazione obbligatoria in Inghilterra e Galles

La storica decisione del novembre 2023 della Corte d’appello nel caso Churchill contro Merthyr Tydfil County Borough Council emessa lo scorso anno ha provocato una modifica della practice.

la Corte d’appello aveva stabilito che i tribunali hanno il potere di ordinare alle parti di impegnarsi in una mediazione o in un’altra forma di ADR, oltre ad avere il potere di sospendere il procedimento per facilitare l’ADR tra le parti.

In seguito alla sentenza, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare le modifiche alle Civil Procedure Rules (CPR).

Nel luglio 2023, il governo inglese aveva già annunciato piani per introdurre la mediazione obbligatoria per tutte le controversie di modesta entità della Parte 7 presso la County Court (controversie su una specifica somma di denaro di valore fino a £ 10.000), stabilendo come termine il 22 maggio del 2024.

Il 15 aprile 2024 è stata pubblicata la modifica alla practice che regola il funzionamento del programma pilota fino al 21 maggio 2026. Sono stati pubblicati anche moduli aggiornati, incluso un questionario modificato della practice.

La mediazione obbligatoria non si applicherà alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.

Le domande che rientrano nel progetto pilota saranno inoltrate al Small Claims Mediation Service gestito da HMCTS quando tutte le parti avranno presentato il questionario. Questo servizio è gratuito. Le sessioni di mediazione si tengono per un’ora via telefono. Se il caso non viene risolto in mediazione, si può attivare il giudizio. Il tribunale valuterà quindi all’udienza finale se sanzionare una parte se non ha partecipato alla mediazione e potrebbe tenere conto di tale mancata partecipazione quando considera un comportamento irragionevole ai fini delle spese.

Scuola di Alta Formazione U.N.A.M.

In evidenza

Il 25 ottobre 2024 partirà il Corso di Alta Formazione U.N.A.M. e si concluderà il 18 ottobre 2025.

Si tratta di un percorso diretto agli avvocati che desiderino aggiungere al bagaglio di udienza quello della negoziazione, ma si dirige nello stesso modo ai praticanti legali: questi ultimi sono indubbiamente il nostro futuro.

In altri paesi i legali hanno compreso che può essere altrettanto soddisfacente concludere accordi.

In Italia questo modo di pensare è stato decisamente preminente sino alla Seconda Guerra mondiale. Dall’Unità d’Italia in poi nessun legale ha pensato che fosse cosa migliore ottenere una sentenza. Gli avvocati consigliavano i propri clienti di conciliare oppure transigevano rinunciando alla lite.

Negli anni ’30 dello scorso secolo il nostro modo di gestire la giustizia è stato in qualche modo ripreso negli Stati Uniti, ove è notorio che i processi siano davvero l’ultima risorsa e da ultimo, negli anni 2000, in Germania ove gli accordi sono in crescita.

Negli ultimi quindici anni noi ci siamo fatti le ossa come mediatori e oggi abbiamo un’esperienza degna dei paesi anglofoni.

Ma il mondo va avanti anche per i non mediatori: in diversi paesi la necessità delle cosiddette competenze trasversali è un dato pacifico da molti anni.

Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione. Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato).

Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).

Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”.

Tanto per fare alcuni esempi.

In U.N.A.M. abbiamo pensato che è venuto il momento di aiutare i giuristi ad assistere le parti in negoziazione e in mediazione.

La Scuola di cui vedete la sintetica brochure con scheda di iscrizione qui sotto non fa altro che mettere in pratica questa alta missione. Per maggiori informazioni consultate il link https://unam.it/la-scuola-di-alta-formazione/

Quando sono diventato avvocato non esisteva la possibilità di negoziare se non in ambito lavoristico; la conciliazione civilistica e commerciale nel 1993 aveva solo timidamente bussato alla nostra porta grazie alla Camere di Commercio (per la verità ci avevano già provato con un progetto di legge del 21 febbraio 1861 ma non se ne era fatto nulla) .

Esisteva dunque solo la transazione che però alla fine non accontentava del tutto una mentalità individualista come quella occidentale (in Oriente invece è la regola perché qui l’armonia sociale ha maggiore importanza del diritto del singolo individuo).

Così si pensò ad importare la mediazione per “allargare la torta”.

Per “allargare la torta” però bisogna saper negoziare e per saper negoziare bisogna in primo luogo acquisire (pochi ce l’hanno per natura) un’attitudine collaborativa.

Si tratta di un’operazione molto complessa che richiede un approccio multidisciplinare.

U.N.A.M. in questo anno di corso ha l’ambizione di mettersi a servizio di coloro che vogliano cercare anche un altro modo di affrontare i conflitti propri e altrui.

Ho accettato l’incarico di direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M. perché tra un anno voglio che ci siano nei vari fori altri esperti del componimento amichevole: la collettività non può che guadagnarci.

Dati rilevanti della giustizia italiana 2022-2024

Dati rilevanti in tema di giustizia (2022-2024) ITALIA  Dati
Popolazione 202259.037.474
Popolazione 202358.870.762
Indice dello Stato di diritto su 142 paesi 202332°
Riforme della giustizia 20234
Sopravvenuto non penale (primo grado) 20223.069.948
Sopravvenuto civile e commerciale (primo grado) 20221.298.824
Sopravvenuto amministrativo (primo grado) 202259.037
Sopravvenuto non penale (primo grado) (escluse cec) 20221.771.124
Sopravvenuto non penale (primo grado) (escluse cec e amministrativo) 20221.712.087
Pendente non penale (primo grado) 20223.188.024
Pendente civile e commerciale (primo grado) 20222.007.274
Pendente amministrativo (primo grado) 2022118.075
Pendente non penale (primo grado) (escluse cec) 20221.180.750
Sopravvenuto non penale (primo grado) (escluse cec e amministrativo) 20221.062.675
Sopravvenuto + pendente non penale (primo grado) 20226.257.972
Sopravvenuto + pendente cec (primo grado) 20223.306.098
Sopravvenuto + pendente amministrativo (primo grado) 2022177.112
Sopravvenuto + pendente non amministrativo e non cec (primo grado) 20222.774.762
Tempo primo grado causa non penale 2022 (giorni)358
Tempo primo grado causa civile e commerciale 2022 (giorni)540
Tempo secondo grado causa civile e commerciale 2022 (giorni)753
Tempo terzo grado causa civile e commerciale 2022 (giorni)1063
Tempo totale tre gradi civile e commerciale (giorni)2.356
Tempo primo grado causa amministrativa (2022) (giorni)574
Tempo secondo grado causa amministrativa (2022) (giorni)416
Tempo totale due gradi amministrativo (giorni)990
Performance dei giudici su cause non penali (2022)106%
Performance dei giudici su cause civili e commerciali (2022)104%
Performance dei giudici su cause amministrative (2022)134%
Pendente non penale (primo grado) a fine anno2.996.742
Pendente civile e commerciale (primo grado) a fine anno1.926.983
Litigi amministrativi UE (primo grado) a fine anno77.923
T. m. UE causa non penale (primo grado) 2022 (giorni)185
T.m. UE causa civile e commerciale (primo grado) 2022 (giorni)282
T. m. UE causa civile e commerciale (secondo grado) 2022 (giorni)324
T. m. UE causa civile e commerciale (terzo grado) 2022 (giorni)286
T. m. UE causa civile e commerciale (tre gradi) 2022 (giorni)892
T.m. causa amministrativa UE (3 gradi)416
T.m. procedimenti contro decisioni giudiziarie in materia di Concorrenza (primo grado)482
T.m. procedimenti contro decisioni della autorità della Concorrenza (primo grado)706
T.m. procedimenti contro decisioni giudiziarie di regolamentazione del Consumo elettronico (primo grado)1.413
T.m. procedimenti giudiziari per violazione dei marchi comunitari (primo grado) nei contenziosi tra privati660
T.m. procedimenti giudiziari di regolamentazione del consumo (primo grado)548
T.m. procedimenti giudiziari avverso le decisioni delle autorità di regolamentazione del consumo (primo grado)183
T.m. cause in materia di riciclaggio di denaro (primo grado)3.360
Spesa per giustizia per abitante111,87
Percentuale del PIL in spese per i tribunali0,34
Salario annuale di un giudice o pm di prima nomina51.482,8
Salario annuale di un giudice di appello o di cassazione175.647
Numero avvocati (2022)235.382
Numero giudici (2022)7.203
Giudici donne in Cassazione (2022)35,1%
Posizione mondiale ADR45°
Posizione Europea ADR24°
Posizione UE ADR23°
Numero mediatori (2024)24.735
Numero di mediazioni civili e commerciali (2022)155.122
Numero di mediazioni civili e commerciali (2023)178.182
Accordi in mediazione civile e commerciale (2022)23.222
Percentuale mediazioni su non penale a ruolo primo grado (2022): 6.257.9722,47
Percentuale accordi in mediazione su non penale a ruolo primo grado (2022): 6.257.9720,37
Percentuale mediazioni su civile e commerciale a ruolo primo grado (2022): 3.306.0984,69
Percentuale accordi in mediazione su civile e commerciale a ruolo primo grado (2022): 3.306.0980,70
Media del compenso pagato al difensore per gratuito patrocinio penale (2023)2.726 €
Come il pubblico percepisce l’indipendenza dei giudici italiani (2024)Assolutamente pessimo: 54% Assolutamente buono: 36%
Come le società percepiscono l’indipendenza dei giudici italiani (2024)Non so 10% Assolutamente buono 42% Assolutamente pessimo 49%
Gli investitori ritengono protetti i loro investimenti dai tribunali? (2024)Non so 3% Totalmente fiduciosi 57% Totalmente insicuri 40%
Italia (WJP 2023)Fattori e sub-fattoriIndicePosizione nel MondoConfronto 2015-2023
Stato di diritto  20230,6732°+0,3
1Limiti al potere del governo0,7124° 
1.1I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore0,7229° 
1.2I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario0,7026° 
1.3I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti0,7620° 
1.4I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta0,6227° 
1.5I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi0,6835° 
1.6La transizione del potere è soggetta alla legge0,8031° 
2Assenza di corruzione0,6541°+0,6
2.1I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati0,5943° 
2.2I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati0,8341° 
2.3I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati0,8621° 
2.4I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati0,3171 
3Governo aperto0,6332°+ 0,2
3.1Leggi e dati governativi pubblicizzati0,6038° 
3.2Diritto all’informazione0,6622° 
3.3Partecipazione civica0,6636° 
3.4Meccanismi di reclamo0,6157° 
4Diritti fondamentali0,7330°-0,1
4.1Parità di trattamento e assenza di discriminazione0,6830° 
4.2Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito0,8431° 
4.3Il giusto processo e i diritti dell’imputato0,7027° 
4.4La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita0,6835° 
4.5La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita0,7438° 
4.6La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita0,8122° 
4.7La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita0,7826° 
4.8I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti0,5961° 
5Ordine e sicurezza0,7562°+ 0,1
5.1La criminalità è efficacemente controllata0,8159° 
5.2I conflitti civili sono effettivamente limitati156° 
5.3La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali0,4575° 
6Applicazione normativa0,6433°+ 0,8
6.1I regolamenti del governo sono effettivamente applicati0,6435° 
6.2I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria0,8228° 
6.3I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli0,4575° 
6.4Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi0,6231° 
6.5Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento0,6638° 
7Giustizia civile0,5851°0
7.1Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela0,6150° 
7.2La giustizia civile è libera da discriminazioni0,6637° 
7.3La giustizia civile è esente da corruzione0,6951° 
7.4La giustizia civile è esente da influenze governative improprie0,7034° 
7.5La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli0,32100° 
7.6La giustizia civile viene applicata in modo efficace0,35127° 
7.7I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci0,7245° 
8Giustizia criminale0,6426°+ 0,1
8.1Il sistema di investigazione penale è efficace0,4849° 
8.2Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace0,5634° 
8.3Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale0,5340° 
8.4Il sistema penale è imparziale0,6227° 
8.5Il sistema penale è libero dalla corruzione0,7530° 
8.6Il sistema penale è libero da influenze governative improprie0,8314° 
8.7Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato0,7027° 
Tipologia mediazioni 2023Iscritti (*)Percentuale
(*) Altra natura della controversia32.61618,3%
Diritti reali27.51915,4%
Condominio24.59613,8%
Contratti bancari22.33512,5%
Locazione18.06010,1%
Contratti assicurativi15.3818,6%
Successioni ereditarie9.6015,4%
Divisione9.3995,3%
Contratti finanziari6.1433,4%
Risarcimento danni da responsabilità medica4.8872,7%
Comodato1.9281,1%
Contratto d’opera1.8151,0%
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa1.2750,7%
Affitto di Aziende1.0550,6%
Contratti di somministrazione (comprende la fornitura di energia elettrica, gas e acquane)7800,4%
Contratti di subfornitura2160,1%
Società di persone1530,1%
Patti di famiglia1500,1%
Franchising830,0%
Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter770,0%
Consorzio530,0%
Associazione in partecipazione340,0%
Contratti di rete260,0%
Totale178.182100,0%

Compilatore: Avv. Carlo Alberto Calcagno

Fonti:

Ammontare della popolazione:

https://www.populationpyramid.net/

Statistica della mediazione 2023:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST337881

Dati sullo stato di diritto:

WJP Rule of Law Index ® del 2023:  valuta 142 paesi e giurisdizioni in tutto il mondo.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

Dati numerici sulla giustizia italiana:

EU Justice Scoreboard 2024

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3164

Quadro di valutazione della giustizia UE 2024

In evidenza

Ieri la UE ha rilasciato il Quadro di valutazione della giustizia UE 2024.
Aspettiamo ovviamente di analizzare gli allegati con i dati numerici prima di fare bilanci precisi.
Faccio solo due considerazioni:
1) Le riforme nel 2023 in EU hanno riguardato per lo più il processo, la figura del giudice e dell’avvocato.
2) Per quanto riguarda la promozione e l’uso degli ADR l’Italia è nel 2023 al 22° posto; i primi paesi sono invece Germania, Spagna e Polonia.

Codici tributo per crediti di imposta e gratuito patrocinio (mediazione e negoziazione assistita)

In evidenza

La nuova giustizia complementare in Spagna

In evidenza

Sono diversi anni che in Spagna deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole.

È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[1] è stato approvato anche dall’attuale Governo[2].

La Camera dei deputati, su istanza del Governo, ha pubblicato il progetto il 22 marzo 2024 ed è stato fissato al 4 aprile 2024 il termine per gli emendamenti[3].

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[4] come condizioni di procedibilità[5] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale.

Si punterà inoltre sul processo telematico.

Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[6] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[7]

Il nuovo art. 414[8] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[9]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

Pubblico qui uno stralcio della prima dottrina spagnola in merito a questi nuovi strumenti.

Ignacio Santabaya, Silvia de Paz, Celia Cañete, Rocio Acebal y Pablo Mayor, Eficiencia procesal, métodos alternativos de resolución de conflictos y costas en materia civil y mercantil Las novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Abril 2024[10]

”**3. Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nell’ambito civile**

Secondo l’Esposizione dei Motivi del Progetto, l’introduzione nel nostro ordinamento di mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie attraverso vie non giudiziarie mira a fornire un servizio pubblico di Giustizia sostenibile, potenziando la negoziazione tra le parti per ridurre la litigiosità. L’art. 2 del Progetto specifica questi mezzi come “qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto si rivolgono in buona fede al fine di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia autonomamente sia con l’intervento di un terzo neutrale”. Siamo quindi di fronte a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (“MASC”).

Il Progetto dedica il suo Titolo II alla regolamentazione di questi MASC, che sarà applicabile alle questioni civili e commerciali quando le parti si sottopongono espressamente o tacitamente a quanto disposto nel Titolo e/o quando, almeno, una delle parti abbia il suo domicilio in Spagna e l’attività negoziale si svolga sul territorio spagnolo (art. 3 del Progetto). Sono escluse le materie relative al diritto del lavoro, penale e fallimentare, e le questioni in cui una delle parti sia un’entità del Settore Pubblico.

**A. L’uso preventivo di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti come requisito di procedibilità delle azioni civili e commerciali**

Il Progetto prevede che le parti possano liberamente ricorrere ai MASC per concordare o transigere sui loro diritti e interessi, purché: (i) quanto concordato non sia contrario alla legge, alla buona fede o all’ordine pubblico; e (ii) il conflitto non riguardi materie sulle quali le parti non possono disporre o che siano escluse dalla mediazione (art. 4 del Progetto).

Tuttavia, il Progetto stabilisce che, in generale, le parti dovranno ricorrere ai MASC prima di poter presentare una domanda. A tal fine, si considererà che si è fatto ricorso ai MASC quando: (i) le parti abbiano sottoposto la controversia a mediazione, conciliazione (inclusa la conciliazione privata, secondo l’art. 15 del Progetto), o al parere neutrale di un esperto indipendente; (ii) sia stata formulata un’offerta vincolante confidenziale; (iii) sia stato impiegato “qualsiasi altro tipo di attività negoziale” legalmente tipizzato, che soddisfi quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I del Progetto o in una legge settoriale (ad esempio, conciliazione davanti a un notaio o all’ufficiale del registro, secondo l’art. 14 del Progetto); o (iv) le parti abbiano sviluppato direttamente attività negoziale, con assistenza legale nei casi in cui il Progetto stabilisce l’obbligatorietà. Si intenderà che la controversia è la stessa che è stata sottoposta al successivo contenzioso quando vi sia identità con l’oggetto del MASC, anche se le pretese esercitate nel contenzioso varino (art. 5.1 del Progetto).

L’iniziativa di ricorrere ai MASC può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziaria o dell’avvocato/a dell’Amministrazione della Giustizia. Nel caso in cui entrambe le parti propongano di ricorrere a un MASC, ma non vi sia accordo su quale, prevarrà quello che è stato proposto per primo (art. 5.4 del Progetto).

Sono esclusi da questo requisito di procedibilità i procedimenti di giurisdizione volontaria e le azioni per la tutela giudiziaria civile dei diritti fondamentali, così come determinate azioni relative a internamento forzoso, tutela sommaria del possesso o della proprietà per chi è stato privato di una cosa o di un diritto o turbato nel suo godimento, demolizione di oggetti in rovina, protezione dei minori e misure in materia di relazioni paterno-filiali (artt. 5.2 e 5.3 del Progetto).

B. Prescrizione e decadenza dell’azione Il Progetto prevede che la richiesta di una delle parti all’altra di ricorrere ai MASC interromperà la prescrizione o sospenderà la decadenza dell’azione dalla data in cui risulti il tentativo di comunicazione fisica al domicilio personale o luogo di lavoro della parte richiesta, o telematica attraverso il mezzo elettronico che le parti avessero impiegato nelle loro relazioni precedenti. Se entro il termine di trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta non si fosse tenuta una riunione volta a raggiungere un accordo, o non si fosse ottenuta una risposta scritta, riprenderà il conteggio dei termini; e si sarebbe adempiuto al requisito di procedibilità per la presentazione della domanda. Affinché la richiesta possa produrre effetti, dovrà definire adeguatamente l’oggetto della negoziazione che sarà sottoposto ai MASC (art. 7.1 del Progetto).

Il Progetto stabilisce che, ai fini del rispetto del requisito di procedibilità di un’eventuale domanda, le parti avranno il termine di un anno dalla ricezione della proposta se questa non ottiene risposta o, in caso contrario, dalla conclusione del processo senza accordo. Questo termine sarà di 20 giorni se fossero state concordate misure cautelari (art. 7.2 del Progetto).

**C. Processo di negoziazione**

Il Progetto stabilisce che le parti possono concordare che tutte o alcune delle azioni siano svolte tramite mezzi telematici, a condizione che sia garantita l’identità dei partecipanti e la normativa applicabile (art. 8.1 del Progetto).

Sia il processo che la documentazione utilizzata saranno di natura confidenziale per le parti e, se del caso, per il terzo neutrale che interviene, ad eccezione delle informazioni relative alla partecipazione delle parti e all’oggetto della controversia (art. 9 del Progetto). Questa confidenzialità si estende, se del caso, alla formulazione di un’offerta vincolante da una parte all’altra (art. 17.3 del Progetto) e al parere di un esperto indipendente sulla controversia (art. 18.2 del Progetto). Tuttavia, sia le parti che il terzo neutrale possono fornire documentazione derivante dal processo o relativa ad esso, o essere richiesti a farlo, se: (i) tutte le parti hanno effettuato una rinuncia espressa e per iscritto; (ii) è in corso l’impugnazione della valutazione delle spese e la richiesta di esonero o moderazione delle stesse, e solo a questo scopo; (iii) i giudici dell’ordine giurisdizionale penale lo richiedano con risoluzione motivata; o (iv) sia necessario per motivi di ordine pubblico (art. 9.2 del Progetto).

Il Progetto prevede che l’attività negoziale debba essere documentata attraverso l’intervento di un terzo neutrale, che rilascerà su richiesta di una delle parti un documento attestante. In mancanza di questa intervento, sarà redatto un documento ad hoc firmato dalle parti intervenienti (art. 10 del Progetto).

Il processo di avvio di un MASC terminerà senza accordo nel caso in cui: (i) trascorrano trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta senza che si sia tenuto un primo incontro o contatto o non si sia ottenuta una risposta scritta; (ii) trascorrano tre mesi dalla data del primo incontro senza che sia stato raggiunto un accordo, a meno che le parti decidano di continuare il processo di negoziazione di comune accordo; o (iii) una delle parti comunichi all’altra, in modo affidabile, che intende terminare il processo (art. 7.1 e 10.4 del Progetto). Inoltre, sono previste particolarità in materia di consumo (tra gli altri, disposizioni aggiuntive sesta e settima del Progetto).

Nel caso in cui il processo di negoziazione venga avviato mediante la formulazione di un’offerta vincolante da una delle parti all’altra, si intenderà che questa decade (e, quindi, che la parte richiedente ha adempiuto al requisito di procedibilità) nel caso in cui questa venga rifiutata, o non venga accettata dall’altra parte entro il termine di un mese o, se previsto, entro il termine maggiore stabilito dalla parte richiedente (art. 17.4 del Progetto). Nel caso in cui le parti abbiano designato di comune accordo un esperto indipendente per emettere un parere non vincolante, il processo terminerà nel caso in cui una delle parti non accetti questo parere (art. 18.5 del Progetto).

**D. Accordo**

Nel caso in cui il processo di negoziazione termini con un accordo, questo sarà vincolante per le parti. Di conseguenza, non potranno presentare domanda con lo stesso oggetto. L’unico rimedio legale a cui avrebbero accesso, secondo quanto previsto nel Progetto, sarebbe un’eventuale azione di nullità per le cause che invalidano i contratti (art. 13 del Progetto). Nel caso in cui l’accordo raggiunto sia parziale, le parti potranno ricorrere alla via giudiziaria per risolvere gli aspetti sui quali persiste la discrepanza (art. 4.1 del Progetto).

Le parti potranno elevare l’accordo a scrittura pubblica e, quando lo richieda la legislazione o quando il processo di negoziazione sia stato avviato per delega dal giudice, potranno richiedere l’omologazione giudiziaria. La trasformazione in atto pubblico, l’omologazione o, se del caso, la certificazione di conciliazione registrale, trasformeranno l’accordo in un titolo esecutivo (art. 12 del Progetto).

**E. Intervento di un terzo neutrale**

Sebbene la figura del terzo neutrale non sia definita nel Progetto, questo invita il Governo a presentare un progetto di legge che regoli lo statuto di questa figura entro un anno dall’eventuale entrata in vigore della legge (D.A. 4ª). Il Progetto prevede la possibilità che i costi derivanti dalla nuova regolamentazione relativa ai MASC possano essere coperti, in tutto o in parte, con fondi pubblici (D.A. 2ª).

**F. Processo ordinario**

Il Progetto introduce come novità la necessità di allegare alla domanda una descrizione del processo di negoziazione precedente alla via giudiziario svolto, così come i documenti che lo giustifichino, nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito di procedibilità. La domanda non sarà ammessa quando non si attestino tali circostanze né si allegano i documenti appropriati (modifica degli artt. 399.3 e 403.2 della LEC).

Una volta ammesse le prove, il Progetto autorizza il giudice a proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC. Nel caso in cui le parti siano d’accordo sulla delegazione, verrà stabilito mediante provvedimento che potrà essere pronunciato oralmente. L’attività di negoziazione dovrà svolgersi nel tempo che intercorre tra la conclusione dell’udienza preliminare e la data fissata per il processo, che potrà essere prorogato una volta su richiesta delle parti (modifica dell’art. 429.2 della LEC).

Inoltre, nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, dovranno comunicarlo al tribunale affinché decreti l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio di richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui il procedimento seguito per raggiungere l’accordo sia stata una conciliazione davanti a notaio o ufficiale del registro, sarà accreditato mediante l’atto o la certificazione registrale, senza che sia necessaria l’omologazione giudiziaria (modifica dell’art. 429.2 della LEC).

**G. Giudizio verbale**

Il Progetto prevede anche che, prima della pratica della prova nel giudizio verbale, il tribunale possa proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC, purché ritenga fondatamente che l’accordo tra le parti sia possibile, e il Procuratore dell’Amministrazione di Giustizia non abbia tentato la derivazione precedente. Nel caso in cui tutte le parti esprimano il loro consenso, si concorderà la sospensione del procedimento mediante provvedimento, che potrà essere pronunciato oralmente. La negoziazione dovrà svolgersi entro il termine massimo fissato dal tribunale, che potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti (modifica dell’art. 443 della LEC).

Se si raggiunge un accordo, il tribunale decreterà l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio che le parti debbano richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo, il tribunale darà la parola alle parti per effettuare chiarimenti e fissare i fatti controversi (modifica dell’art. 443.3 della LEC). Se non vi fosse conformità, si procederà successivamente con le prove ammesse in precedenza (modifica dell’art. 443.4 della LEC).

**H. Ricorso di appello**

Per quanto riguarda la procedura del ricorso di appello, si modifica l’art. 456.1 della LEC per consentire al tribunale di poter inviare le parti a uno qualsiasi dei MASC previsti dalla legge, sempre che ritenga fondatamente che sia ancora possibile un accordo tra di esse (modifica dell’art. 456.1 della LEC).

**I. Procedura di esecuzione**

Il Progetto consente che, in qualsiasi fase della procedura di esecuzione, le parti possano sottoporsi a un MASC, nel qual caso si sospenderà il corso dell’esecuzione (modifica dell’art. 565.1 della LEC).

Inoltre, si prevede che gli accordi raggiunti dalle parti in un MASC che siano stati elevati a scrittura pubblica, avranno annessa l’esecuzione (modifica dell’art. 517.2.2º della LEC).

**J. Misure cautelari a sostegno dell’arbitrato**

Il Progetto aggiunge la possibilità che, quando si dimostri di aver avviato un tentativo di soluzione extragiudiziale attraverso un MASC prima delle azioni arbitrali, si possano richiedere misure cautelari presso la sede giurisdizionale (modifica dell’art. 722 della LEC).

**4. Costi nel settore civile e commerciale**

**A. Introduzione del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”**

Il Progetto adatta la nuova regolamentazione sui MASC al regime generale attuale in materia di costi. In questo senso, si evidenzia l’introduzione della nozione di “abuso del servizio pubblico di giustizia” come nuovo criterio di valutazione per l’imposizione e la liquidazione dei costi.

Il Progetto fornisce alcuni esempi del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”, come: (i) l’uso irresponsabile del diritto fondamentale di accesso ai tribunali, ricorrendo ingiustificatamente alla giurisdizione quando sarebbe stata fattibile ed evidente una soluzione concordata della controversia; o (ii) i casi in cui le pretese siano palesemente prive di ogni giustificazione, impattando sulla sostenibilità del sistema. Tuttavia, lo stesso Progetto precisa che sarà necessaria un’ulteriore delimitazione giurisprudenziale, specialmente in relazione ai concetti di temerarietà e malafede processuale (Espositivo V del Progetto).

L'”abuso del servizio pubblico di giustizia” si pone come eccezione al principio generale di vittoria oggettiva in materia di costi e permette di sanzionare quelle parti che si siano ingiustificatamente rifiutate di ricorrere a un MASC quando questo fosse obbligatorio (art. 7.3 del Progetto e modifica degli artt. 247, 394 e 395 della LEC). Nello stesso senso, il Progetto permette di giustificare un’eventuale richiesta di esonero o moderazione dei costi, seguendo il criterio sopra menzionato; come previsto per le situazioni in cui una parte avesse formulato una proposta tramite un MASC, l’altra non l’avesse accettata, e la condanna ordinata in sede giudiziaria sia sostanzialmente identica al contenuto di tale proposta (modifica dell’art. 245.5 e introduzione dell’art. 245 bis della LEC).

Infine, si elimina la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione della liquidazione delle spese eccessive, eccetto nei casi di “abuso del servizio pubblico di giustizia” (modifica dell’art. 246.3 della LEC). Il Progetto giustifica questa decisione sulla base del fatto che i criteri dei collegi professionali spesso non sono seguiti dai tribunali e dalle corti provinciali, unitamente alla mancanza di regolamentazione dei criteri di onorari e complessità delle questioni in materia di costi (Espositivo VI del Progetto).

**5. Entrata in vigore**

Il Progetto prevede che l’entrata in vigore di alcune delle sue disposizioni – tra le altre, quelle relative alla regolamentazione dei MASC, la modifica delle leggi processuali o il costo dell’intervento del terzo neutrale – sia subordinata alla pubblicazione dello Statuto del Terzo Neutrale. Il resto delle disposizioni contenute nella eventuale legge che verrà approvata entrerà in vigore a tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato, in alcuni casi, o a venti giorni da tale pubblicazione, in altri (disposizione finale ventitreesima del Progetto). Si prevede anche che, nei procedimenti giudiziari in corso all’entrata in vigore della eventuale legge, le parti possano decidere di comune accordo di sottoporsi a un MASC (disposizione transitoria nona, paragrafo 2, del Progetto).

In ogni caso, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Progetto è soggetta al corrispondente iter parlamentare e all’eventuale approvazione della norma, quindi il testo attuale può essere soggetto a modifiche e emendamenti.”


[1] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[2] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[3] https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-16-1.PDF?fbclid=IwAR1PofOz1GmTmJYrNwguw46oXce-FVn9ynxK89cd4xw-wvKTZWwd-54S9rI

[4] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes

de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[5] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[6] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[7] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[8] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[9] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[10] https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2024/04/Nota-Juridica-Proyecto-LO-Eficiencia-procesal-metodos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-y-costas-en-materia-civil-y-mercantil.pdf?fbclid=IwAR3bGNsyUMKvhuCySrFF-pK6234_G-RRmjHtpA3c0HsciWSBV0L_4a8vT5s_aem_ASc1cREhx302lrfuzCFdtk8AYps8ZlRQ86ZSG9jhiQIhL4KZ87EFwOeVFx66hbq7eAoVzXOk-jgCVBuNMpb8fjgX

Dove sta andando la giustizia europea  (e quella italiana)?

In evidenza

Introduzione

Nei giorni scorsi ho avuto l’onore di  partecipare  in qualità di relatore[1] ad un interessante convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – sezione decentrata di Milano, su “La mediazione e il ruolo del magistrato”[2].

Mi permetto di fare qui alcuni approfondimenti che possano essere forse di  interesse per coloro che non hanno avuto la possibilità di presenziare a quel convegno.

Le considerazioni che ho espresso in sede seminariale e che seguono sono state fondate ovviamente sulle norme, sui documenti dell’Unione Europea[3] e sui dati ricavabili dal WJP Rule of Law Index 2023[4].

  1. I dati della Giustizia in Europa nel 2021 e l’Italia

In prima battuta pare utile  evidenziare i dati che riguardarono la giustizia nei paesi UE nel 2021: sono gli ultimi che abbiamo, quelli del Quadro di valutazione della giustizia del 2023[5].

Nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 33.793.708 cause civili, commerciali, amministrative e altre[6].

In media 12,97  cittadini su 100 hanno depositato una nuova causa.

La cifra reale però non la conosciamo perché mancano all’appello i dati tre paesi: Germania, Irlanda e Portogallo.

Le cause non civili e commerciali sopravvenute sono state 25.830.718[7] .

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimenti
1. Danimarca2.710.5131. Polonia10.726.163
2. Austria3.087.0402. Italia3.258.218
3. Slovenia616.7483. Austria3.087.040
4. Polonia10.726.1634. Danimarca2.710.513
5. Croazia1.055.6355. Spagna2.706.755
6. Estonia320.2176. Francia1.484.223
7. Lettonia342.9277. Romania1.372.328
8. Slovacchia795.3538. Olanda1.120.108
9. Ungheria640.8469. Croazia1.055.635
10. Finlandia498.23910. Belgio1.021.805
11. Belgio1.021.80511. Repubblica Ceca924.946
12. Repubblica Ceca924.94612. Slovacchia795.353
13. Romania1.372.32813. Ungheria640.846
14. Lituania183.91914. Slovenia616.748
15. Olanda1.120.10815. Finlandia498.239
16. Spagna2.706.75516. Bulgaria358.065
17. Italia3.258.21817. Lettonia342.927
18. Bulgaria358.06518. Estonia320.217
19. Svezia282.61219. Svezia282.612
20. Cipro32.34920. Grecia229.798
21. Francia1.484.22321. Lituania183.919
22. Malta12.11522. Cipro32.349
23. Grecia229.79823. Lussemburgo12.786
24. Lussemburgo12.78624. Malta12.115

Se teniamo conto della popolazione l’Italia si posiziona al diciassettesimo posto; in senso assoluto al secondo.

Sempre nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 9.635.974 procedimenti civili e commerciali[8].

Le cause civili e commerciali costituiscono il 28,51% di tutte le cause non penali di primo grado.

In media 2,12 cittadini su 100 hanno depositato cause civili e commerciali.

Anche in questo caso non conosciamo i dati effettivi perché mancano i dati tre paesi[9].

L’Irlanda in particolare non ha rilasciato alcun dato in relazione né al totale dei procedimenti sopravvenuti non penali né con riferimento ai civili e commerciali.

Anche in questo caso la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimenti
1. Romania1.275.6851. Spagna1.377.121
2. Belgio719.9082. Italia1.362.528
3. Croazia138.0453. Romania1.275.685
4. Lituania91.9594. Germania1.167.720
5. Repubblica Ceca325.8335. Francia1.161.566
6. Spagna1.377.1216. Polonia957.693
7. Portogallo267.5437. Belgio719.908
8. Polonia957.6938. Repubblica Ceca325.833
9. Italia1.362.5289. Portogallo267.543
10. Slovacchia103.50510. Grecia146.235
11. Francia1.161.56611. Croazia138.045
12. Lettonia33.91112. Ungheria126.227
13.  Slovenia29.98313. Olanda122.512
14. Malta7.90114. Slovacchia103.505
15. Germania146.23515. Lituania91.959
16. Grecia1.167.72016. Austria80.299
17. Estonia126.22717. Svezia62.803
18. Ungheria17.27318. Danimarca40.980
19. Lussemburgo7.67219. Slovenia33.911
20. Austria80.29920. Lettonia29.983
21.  Danimarca40.98021. Estonia17.273
22. Olanda122.51222. Finlandia11.072
23. Svezia62.80323. Malta7.901
24.Finlandia11.07224.Lussemburgo7.672
Totali9.635.974 9.635.974

In relazione alla popolazione ci trovavamo al nono posto, in senso assoluto sempre al secondo.

Come si nota anche Belgio e Francia e Spagna hanno qualche problema a ruolo: nel seguito di questa nota diremo come sono, da ultimo, corsi ai ripari.

Ancora nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 1.809.041 nuovi procedimenti amministrativi.

Per cause amministrative la UE intende le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali.

In media 0,38 cittadini su 100 ha depositato una nuova causa amministrativa.

La cifra reale però non la conosciamo perché in Danimarca ed Irlanda i procedimenti amministrativi non sono divisi dagli altri.

Ancora in questa ipotesi la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimenti
NazioniSopravvenuti AmministrativiNazioniSopravvenuti amministrativi
Svezia188.408Germania583.860
Germania583.860Francia193.594
Grecia62.672Spagna189.948
Austria53.532Svezia188.408
Lituania16.720Olanda87.508
Olanda87.508Romania77.314
Cipro6.221Polonia76.615
Spagna189.948Grecia62.672
Romania77.314Italia59.240
Finlandia55.360Finlandia55.360
Bulgaria27.543Austria53.532
Croazia16.241Portogallo30.870
Francia193.594Bulgaria27.543
Portogallo30.870Belgio23.222
Polonia76.615Ungheria19.420
Belgio23.222Lettonia18.739
Ungheria19.420Lituania16.720
Estonia2.657Croazia16.241
Lussemburgo1.279Repubblica Ceca10.511
Italia59.240Cipro6.221
Lettonia18.739Slovacchia5.448
Repubblica Ceca10.511Estonia2.657
Slovacchia5.448Slovenia2.119
Slovenia2.119Lussemburgo1.279
Malta0Malta0
DanimarcaNAPDanimarcaNAP
IrlandaNAPIrlandaNAP
Totale1.809.041Totale1.809.041

In relazione alla popolazione eravamo dunque al ventesimo posto, in senso assoluto al nono.

Dalla tabella che segue si può inoltre ricavare con maggiore evidenza che non è solo il contenzioso civile e commerciale a costituire un problema e che forse andrebbe rivisto, seppure con tutte le cautele di questo mondo, il principio per cui la mediazione debba investire solo diritti disponibili.

NazioniTutti sopravvenuti non cecTutti i sopravvenutiTutti i cecTutti gli amministrativiPercentuale cec/totali sopravvenutiPercentuale sopravvenuto non cec/totale sopravvenutoPercentuale amministrativo /totale sopravvenutiPercentuale amministrativo/ sopravvenuti non cec
Austria3.006.7413.087.04080.29953.5322,60%97,40%1,73%1,78%
Belgio301.8971.021.805719.90823.22270,45%29,55%2,27%7,69%
BulgariaNA358.065NA27.543NANA7,69%NA
CiproNA32.349NA6.221NANA19,23NA
Croazia917.5901.055.635138.04516.24113,08%86,92%1,54%1,77%
Danimarca2.669.5332.710.51340.980NAP1,51%98,49%NAPNAP
Estonia302.944320.21717.2732.6575,39%94,61%0,83%0,88%
Finlandia487.167498.23911.07255.3602,22%99,58%11,11%11,36%
Francia322.6571.484.2231.161.566193.59478,26%21,74%13,04%60%
GermaniaNANA1.167.720583.860NANANANA
Grecia83.563229.798146.23562.67263,64%36,36%27,27%75,00%
IrlandaNANANANAPNANANAPNAP
Italia1.895.6903.258.2181.362.52859.24041,82%58,18%1,82%3,12%
Lettonia312.944342.92729.98318.7398,74%91,26%5,46%5,99%
Lituania91.960183.91991.95916.72050%50%9,09%18,18%
Lussemburgo5.11412.7867.6721.27960%40%10%25%
Malta4.21412.1157.901065,22%34,78%0%0%
Olanda997.5961.120.108122.51287.50810,94%89,06%7,81%8,77%
Polonia9.768.47010.726.163957.69376.6158,93%91,07%0,71%0,78%
Portogallo00267.54330.8700NANANA
Repubblica Ceca599.113924.946325.83310.51135,23%64,77%1,14%1,75%
Romania96.6431.372.3281.275.68577.31492,96%7,04%5,63%80%
Slovacchia691.848795.353103.5055.44813,01%86,99%0,68%0,79%
Slovenia582.837616.74833.9112.1195,50%94,50%0,34%0,36%
Spagna1.329.6342.706.7551.377.121189.94850,88%49,12%7,01%14,29%
Svezia219.809282.61262.803188.40822,22%77,78%66,67%85,71%
Ungheria514.619640.846126.22719.42019,70%80,30%3,03%3,77%
Totale25.202.58333.793.7089.635.9741.809.04132,8367,25%8,87%19,38%

L’idea di considerare suscettibile di mediazione solo i diritti per cui sia possibile una transazione appartiene ad un mondo arcaico nel quale di sicuro non esisteva l’attuale carico giudiziario.

In Italia, ad esempio, il problema più evidente riguarda le cause nuove che non sono né civili e commerciali né amministrative.

Il Quadro di valutazione della giustizia 2023 si chiede poi quale sia stata la produttività dei giudici di primo grado dal  2012 al 2021 con riferimento alle cause nuove non penali.

Nazioni2012201920202021
Austria99,6%100,4%99,7%99,8%
BelgioNA100,8%98,1%104,5%
Bulgaria98,9%99,1%100,9%101,2%
Cipro87,0%97,9%88,3%81,3%
Croazia102,0%92,8%103,6%97,3%
Danimarca101,1%100,6%100,8%100,3%
Estonia111,4%100,0%101,3%99,0%
Finlandia94,8%94,8%105,1%102,3%
Francia100,2%99,4%93,6%105,3%
GermaniaNANANANA
GreciaNA75,4%62,0%NA
IrlandaNA75,4%62,0%NA
Italia108,4%103,3%102,6%106,8%
Lettonia112,4%100,0%99,0%100,2%
Lituania100,5%101,2%96,7%101,1%
LussemburgoNA92,6%95,2%99,1%
MaltaNA75,4%62,0%NA
Olanda98,8%99,6%98,5%103,5%
Polonia100,6%90,2%104,3%101,7%
Portogallo96,0%NANANA
Repubblica Ceca113,7%100,8%98,2%102,6%
Romania95,7%100,2%96,7%102,4%
Slovacchia90,9%91,1%113,0%100,3%
Slovenia105,6%101,8%98,9%102,1%
SpagnaNA93,6%89,8%101,7%
Svezia101,7%100,4%102,2%103,4%
Ungheria104,2%100,7%98,3%103,7%
Media101,18%95,50%94,83%100,89%

Rispetto al 2012 la media dei paesi europei statuisce che sono stati persi nel 2021 0,29 punti percentuali di produttività dei giudici.

L’Italia rispetto al 2012 ha perso l’1,6% di produttività dei giudici.

Nel 2019 e nel 2020, in media, la produttività dei giudici non ha coperto i sopravvenuti. Il pendente, sempre in media, viene appena sfiorato (0,89%) nel 2021.

Ci sono quattro paesi (Cipro, Croazia, Estonia, Lussemburgo) che nel 2021 non hanno effettivamente coperto il sopravvenuto.

I paesi con giudici più virtuosi nel 2021 sono stati Italia, Francia e Belgio; quelli con giudici meno virtuosi  Cipro, Croazia ed Estonia.

Stesso attenzione possiamo riservare alle nuove cause civili e commerciali.

Nazioni2012201920202021
Austria100,6%100,4%99,8%103,7%
BelgioNA100,8%98,8%105,7%
BulgariaNANANANA
CiproNANANANA
Croazia95,0%87,5%85,0%80,6%
Danimarca109,0%91,8%111,1%97,6%
Estonia112,5%94,2%99,8%100,0%
Finlandia103,2%99,9%93,6%100,3%
Francia99,2%99,7%92,9%107,2%
Germania100,4%98,9%98,1%105,1%
Grecia57,7%86,2%NA82,4%
IrlandaNA63,0%60,3%NA
Italia131,3%104,5%104,0%109,1%
Lettonia117,7%102,1%96,1%102,7%
Lituania100,5%101,3%93,9%101,2%
Lussemburgo172,8%88,0%92,5%99,0%
Malta113,8%91,8%90,5%78,1%
OlandaNA100,2%99,7%NA
Polonia88,5%99,3%105,3%103,3%
Portogallo97,7%105,0%97,8%102,2%
Repubblica Ceca98,8%101,4%98,0%103,5%
Romania99,0%100,4%100,1%102,4%
Slovacchia81,6%109,9%99,7%104,2%
Slovenia101,5%109,4%100,5%107,2%
Spagna99,6%94,0%86,3%102,4%
Svezia98,8%97,5%102,8%102,7%
Ungheria105,1%104,4%100,2%105,5%
Media103,83%97,26%96,12%100,27%

I paesi con giudici meno virtuosi sono stati Malta, Croazia e Grecia; quelli più virtuosi Italia, Slovenia e Francia.

Non conosciamo però i dati di Bulgaria, Cipro, Irlanda e Olanda

In 10 anni si sono persi in produttività, se si guarda alla media, 3,56 punti  percentuali.

In Italia il crollo percentuale è stato vistoso (-22,2 punti), anche se rimaniamo su buone percentuali.

Infine, vediamo l’evoluzione della percentuale con riferimento ai sopravvenuti amministrativi

 Nazioni2012201920202021
AustriaNAP110,7%126,0%125,2%
BelgioNA111,8%108,5%131,1%
Bulgaria92,1%98,6%100,1%100,1%
Cipro74,0%169,8%83,8%45,9%
Croazia41,1%108,8%106,9%101,8%
DanimarcaNAPNANAPNAP
Estonia105,5%94,3%92,5%89,6%
Finlandia101,0%99,8%98,7%101,7%
Francia106,7%96,5%95,2%96,6%
Germania101,7%109,0%110,0%109,9%
Grecia143,2%NA162,8%129,7%
IrlandaNAPNAPNANA
Italia279,8%131,1%136,4%124,6%
Lettonia130,5%105,3%107,0%92,5%
Lituania98,1%104,6%97,5%98,0%
Lussemburgo69,8%75,2%87,4%92,3%
Malta40,2%120,8%106,2%69,5%
Olanda97,5%93,7%86,3%108,1%
Polonia99,6%98,6%95,0%92,8%
PortogalloNA106,2%126,1%106,8%
Repubblica CecaNAP107,2%112,6%118,9%
Romania78,1%100,3%48,4%105,2%
Slovacchia47,2%81,4%86,8%80,1%
Slovenia110,0%88,9%106,7%94,7%
Spagna123,7%92,2%99,5%98,5%
Svezia104,8%101,7%102,3%103,4%
Ungheria108,0%102,5%89,3%107,8%
Media102,50%104,54%102,88%100,99

La cosa che preoccupa  chi scrive è che ben in undici paesi[10] i giudici non riescono a smaltire nemmeno i nuovi procedimenti.

Non conosciamo i dati di Irlanda e Danimarca  perché non registrano i procedimenti amministrativi divisi dagli altri.

Mi sono soffermato sui procedimenti nuovi perché sono quelli che ci danno il termometro di quelle che saranno le nuove sfide. Potrei dilungarmi anche sui procedimenti pendenti iniziali e finali, ma sarò più breve.

Reco solo qualche dato numerico.

Nel 2021 in EU erano presenti sul ruolo di primo grado tra procedimenti pendenti e sopravvenuti 46.933.081 cause.

I giudici europei sono stati efficienti, nonostante quello che abbiamo detto prima, perché ne hanno definito 33.185.750 (70,70%).

Sono rimasti pendenti però, a fine anno, 13.747.331 controversie.

I giudici togati in Europa nel 2021 erano 84.770.

Per la matematica i giudici hanno iniziato il 2022 con uno zainetto di 162,17 procedimenti pregressi sulle spalle.

Nella realtà ci sono nella UE zainetti molto più leggeri e più pesanti.

NazioniPopolazione 2021Totali non penali rimanenti su ruolo a fine 2021Numero dei giudici nel 2021Zainetto dei giudici all’inizio del 2022Avvocati nel 2021Giudici + avvocati 2021Ipotetico Zainetto finalePosizione mondiale per giustizia civile nel 2023 (WJP)Causa non penale di primo grado (giorni)
Belgio11.611.419NA1.67219.22820.900NA15NA
Germania83.408.554NA21.018165.899186.917NA4NA
Irlanda4.986.526NA164NANANA17NA
Olanda17.501.695NA2.64218.09620.738NA376
Portogallo10.290.103NA2.00633.73035.736NA32NA
Lussemburgo639.3205.869227263.2163.4431,7010158
Bulgaria6.885.86795.2452.2104313.69515.9055,986591
Lituania2.786.65033.072713462.2592.97211,12865
Cipro1.244.18780.700177476.0196.19613,0240947
Ungheria9.709.786130.9072.7184811.64214.3609,11105159
Lettonia1.873.91828.053545511.3491.89414,812330
Svezia10.467.09791.0011.245736.4477.69211,835117
Estonia1.328.70124.4612351041.0721.30718,71727
Grecia10.445.364417.1463.92710642.29346.2209,0250664
Finlandia5.535.992131.5351.1571144.1635.32024,72688
Slovenia2.119.409101.6708641182.5223.38630,022754
Slovacchia5.447.621184.6631.3891336.4827.87123,466483
Romania19.328.560622.5384.65813423.65828.31621,9935160
Repubblica Ceca10.510.750419.7372.98514112.38115.36627,3221159
Croazia4.060.135345.1931.7212005.2456.96649,5558120
Austria8.922.081511.5832.3732166.8349.20755,561661
Francia64.531.4431.772.2277.22724567.56474.79123,7022440
Malta526.74712.896472741.3431.3909,2848350
Polonia38.307.7253.276.1159.88333159.98969.87246,8945107
Danimarca5.854.240134.2443863487.0427.42818,07217
Spagna47.486.9341.960.5455.413362144.787150.20013,0530265
Italia59.240.3293.367.9317.168470230.800237.96814,1552381
Totale/media445.051.15313.747.33184.770165 (media)897.755982.36120,59/200,8

L’Italia possiede lo zainetto più pesante tra i 27 paesi UE.

Peraltro, la UE non distingue tra giudici penali e giudici civili, non tiene conto dei giudici onorari e dunque la stima non può che essere approssimativa.

Ma c’è chi stima  in Italia soltanto mille  giudici civili .

Se così fosse lo zainetto del 2021 sarebbe stato molto più pesante di quello rappresentato in tabella (470 pratiche): del resto la nostra giustizia civile è nel 2023 al 52° posto su 141 paesi.

E pensare che sarebbe bastato che gli operatori di giustizia del nostro paese (237.968 nel 2021) si fossero unti e avessero conferito in ADR 14,15 pratiche per risollevare la giustizia, almeno quella di primo grado.

Ed in altri stati la situazione avrebbe potuto essere anche migliore.

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause Da devolvereMediazioni altre cause
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12
  • 2 . I numeri  della giustizia italiana e alcuni spunti normativi che arrivano dalla riforma Cartabia

Il ruolo di primo grado non penale ha visto in Italia 6.871.878 di procedimenti, mentre quello civile e commerciale 3.613.659 (ovvero il 52,59% del totale).

Sono rimasti su ruolo non penale 3.396.840 procedimenti di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

I magistrati hanno invece definito 3.475.038 procedimenti non penali (il 50,56%) di cui 1.567.381 civili e commerciali.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto).

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2,379 giorni).

Gli accordi in mediazione nel 2021 (20.644) sono stati lo 0,57% del totale transitato sul ruolo di primo grado civile e commerciale (3.613.659) e l’1% di quanto rimasto di civile e commerciale a ruolo a fine anno.

Continuiamo ad avere il numero dei giudici togati (7.108) del 1914 quando le cause erano un milione e mezzo complessivamente.

Gli avvocati stanno diminuendo: nel 2021 erano 230.445

Siamo al 22° posto (con 23 punti) su 27 paesi (dato 2022) per la promozione e gli incentivi all’ADR (il primo paese, la Polonia, ha 65 punti) e poi vedremo le ragioni.

In questo momento stiamo parlando di ridurre semplicemente l’arretrato del 2019: “- ridurre entro dicembre 2024 l’arretrato civile 2019. Il PNRR richiede, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 95% del numero di  cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di Appello civili. A  riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente,  del 81,3% per i Tribunali e del 94,4% per le Corti di Appello.”[11]

Teniamo poi conto di alcuni articoli di cui la riforma Cartabia e i successivi decreti ci hanno investito, norme che a mio modo di vedere potrebbero essere “profetiche”  alla luce di quello che sta succedendo in Europa.

In primo luogo, l’art. 42 del decreto  legislativo n. 149 del 2022, secondo cui “Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

La mediazione come condizione di procedibilità è dunque tornata sperimentale.

Il regolamento sul credito di imposta fa eco  all’art. 42 con gli articoli 16[12] e 17[13].

il Ministero proseguirà l’attività di monitoraggio statistico solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Anche se dovesse cadere la condizione di procedibilità preventiva resterebbe comunque attivo il monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, monitoraggio che riguarda i provvedimenti del giudice.

Il legislatore riconosce comunque valore alla mediazione demandata (e alla conciliazione) del giudice dovendo dipendere anche dalla stessa la progressione di carriera.

Vi è poi da considerare, a mio giudizio, l’art. 5 del d.lgs. 151/22[14]  sull’ufficio del processo che al punto g)  indica il “ supporto  per  l’attuazione   dei   progetti  organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.”

È facile che possano nascere o proseguire in Italia, con l’andar del tempo, progetti pilota di carattere processuale per “abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione” anche con la figura del giudice mediatore.

Nei paesi UE, come vedremo, non si parla più di progetti pilota da tempo: la mediazione del giudice mediatore è prevista dalla legge unitamente alla mediazione demandata e si sta diffondendo anche intorno a noi.

Ricordo inoltre che nel 1983 negli Stati Uniti i giudici si impossessarono di un’istruttoria che era diventata inconcludente e costosa ed oggi il fenomeno sembra ripresentarsi in Europa nel momento in cui si pensa a Camere di composizione amichevole o di udienze di amichevole composizione.

Sono affermazioni le mie, che vengono criticate perché si dice che, se in Italia si è deflazionato solo lo 0,57% è solo colpa di un modello, quello del primo incontro, con cui non si poteva mediare.

Considerazione che assolutamente condivido (anche se in passato non l’ho sentite pronunciare, in verità, con la stessa forza), tuttavia la politica di mediazione non ha mai capito granché e di certo non fa bilanci sulla qualità sociali delle interazioni dopo l’avvento della mediazione (cosa di cui invece dovrebbe tenere conto).

Per i politici contano solo i numeri ed è per questo che la mediazione è tornata un fenomeno da verificare.

Ci si chiede cosa potrebbe succedere se venisse eliminata la condizione di procedibilità preventiva e restasse in piedi la demandata obbligatoria: certo gli organismi attuali chiuderebbero e finirebbe la stagione della mediazione amministrata (nata solo perché le Camere di Commercio avevano un’articolazione territoriale: almeno questa è la scusa ufficiale). Come risolvere una situazione di questo tipo in cui spariscono gli organismi? La Francia ci ha già pensato con la predisposizione di panel di corte di appello che appunto si occupano della demandata su ordine del giudice.

Non è un mistero che l’Italia guardi alla Francia come la Francia guarda al Canada in tema di giustizia partecipativa e dunque si potrebbero aprire nuovi scenari; del resto, ai nuovi organismi ed enti di formazione è stata richiesta dal decreto ministeriale 150/23 un’organizzazione per stare in piedi (almeno) per i cinque anni fatidici[15].

La mediazione preventiva è in realtà affidata al prossimo correttivo: se verranno eliminate le storture (che sono incomprensibilmente svariate: non c’è articolo che non dia problemi applicativi, sembra quasi che qualcuno abbia fatto certe modifiche di proposito) forse cambierà anche il destino della deflazione del contenzioso, ma ci vuole un ampliamento delle materie o il coraggio della Grecia che destina alla mediazione dal 2020 tutte le controversie sopra i 30 mila euro[16].

  • 3. La situazione europea

Quanto al peso dello zainetto dopo di noi si posizionava la Spagna (362 pratiche a giudice).

Sono diversi anni che deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole. È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[17] è stato approvato anche dall’attuale governo[18]. Sono servite dunque anche le ultime sollecitazioni al proposito di Gemme.

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[19] come condizioni di procedibilità[20] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale. Si punterà inoltre sul processo telematico. Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[21] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[22]

Il nuovo art. 414[23] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[24]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

La Danimarca possedeva nel 2023 la seconda giustizia civile al mondo (viene dopo la Norvegia che ha la prima): in questo paese un primo grado non penale nel 2021 durava 17 giorni e dunque non credo che si siano particolarmente preoccupati per il carico giudiziario.

La Polonia aveva un carico giudiziario non indifferente, ma era anche al primo posto in Europa nel 2022 con 65 punti per la promozione della mediazione e dunque il governo si era mosso per far fronte alla situazione. Vedremo i risultati.

Chi si sta attrezzando oggi in modo deciso, come vedremo, è la Francia, insieme al Belgio di cui peraltro si conoscono pochi dati numerici.

Si deve aggiungere qui che la UE valuta la promozione e l’uso della mediazione in base a 17 requisiti che valgono un punto in 4 settori fondamentali (consumo, civile e commerciale, amministrativo e lavoro).

L’Italia nel 2022 aveva 23 punti ed era al 22°posto; la Polonia, come abbiamo accennato, che era prima ne aveva 65 (su 68 disponibili).

Noi non possediamo una mediazione del lavoro né una mediazione amministrativa, la mediazione penale si sta affacciando (forse, se ci saranno abbastanza centri di giustizia riparativa e soprattutto mediatori penali).

Inoltre, non rispettiamo che alcuni dei 17 requisiti nelle materie che prendiamo in considerazione: consumo e mediazione civile e commerciale, come risulta dalla tabella che segue.

Requisiti richiesti dalla UEAttuazione dell’Italia
L’accordo raggiunto dalle parti diventa esecutivo per mano del giudice;Nì (solo per le volontarie e transfrontaliere)
Rimborso totale o parziale delle spese di giudizio, comprese le imposte di bollo, se ADR riuscitoNì (abbiamo solo un credito di imposta)
Sito web che fornisce informazioni sull’ADR;No
Campagne pubblicitarie sui media;No
Brochure per il pubblico generale;No
Predisposizione da parte del tribunale di specifiche sessioni informative in materia ADR su richiestaNo
Coordinatore di corte ADR/mediazione;No
Assenza dell’obbligo del difensore per le procedure ADR;No
Il giudice può fungere da mediatore;No
Utilizzo di tecnologie (applicazioni di intelligenza artificiale, chat bot) per facilitare la presentazione e la risoluzione delle controversie;No
Pubblicazione delle valutazioni sull’utilizzo dell’ADR;
Pubblicazione di statistiche sull’utilizzo degli ADR;
copertura parziale o totale mediante patrocinio a spese dello Stato delle spese ADR sostenute
Possibilità di avviare un procedimento/presentare un reclamo e presentare prove documentali online;
Le parti possono essere informate dell’avvio e delle diverse fasi del procedimento per via elettronica;
Possibilità di pagamento online delle tariffe applicabili;

In sostanza la mediazione come condizione di procedibilità potrebbe essere vista dalla UE come contraria all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE[26]; fare tante mediazioni obbligatorie come in Italia non è dunque un titolo di merito per la UE (anche se per l’Italia è ritenuto all’estero un male inevitabile).

È vero che il considerando 14 della Direttiva 52/08 recita che  “dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.”, ma non viene in gioco a nostro favore, perché diversamente la UE non continuerebbe a richiamare l’attenzione da alcuni anni su una possibile violazione della Carta dei diritti fondamentali.

Opinione non negativa della mediazione preventiva obbligatoria  hanno ovviamente la Corte di Giustizia europea e la Corte dei diritti dell’uomo, ma è la politica che decide la sorte degli stati e questo non bisogna mai dimenticarlo.

Una valutazione negativa invece non viene affermata dalla UE in relazione alla mediazione demandata obbligatoria per le parti, né della mediazione del giudice che è anzi uno dei requisiti di merito per un paese.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle  questioni oggetto della controversia”.

L’art.  3[27] della Direttiva 52/08 stabilisce:

  1. Che la mediazione è istituto indipendente dalla denominazione,
  2. Che la mediazione può essere suggerita od ordinata da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario,
  3. Che il mediatore è qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Lo stesso legislatore europeo (peraltro dopo essersi consultato con gli esperti dell’UNCITRAL) ha dunque preparato il terreno – ormai ben 15 anni orsono – perché il giudice si occupi di mediazione.

Giudici belgi, francesi e tedeschi si sono preparati e nel 2019 il CEPEJ, sulla scorta dei programmi utilizzati da loro, ci ha spiegato che dosa devono sapere e saper fare i giudici ed i pubblici ministeri per poter effettuare degli invii appropriati: “I giudici dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. L’informativa dovrebbe riguardare la mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.”[28]

Il giudice dovrebbe essere insomma un esperto di mediazione in ogni campo.

Peraltro, la legislazione degli stati più avanzati punta molto sulla  funzione pacificatrice del giudice.

Dal 1976 il Codice di rito francese ritiene all’art. 21 che riconciliare le parti rientri nella missione del giudice[29].

Nel 2018 il Codice di procedura civile del Belgio ha sancito poi due principi importantissimi: 1) Il giudice privilegia in tutte le fasi del procedimento un metodo di risoluzione amichevole delle controversie (art. 730/1)[30], 2) 1 Fa parte della missione del giudice la conciliazione delle parti (art. 731)[31].

L’art. 278 del C.p.c. tedesco così esordisce: “Il tribunale dovrebbe garantire una soluzione amichevole della lite o dei singoli punti controversi in ogni situazione del procedimento[32].

Questo filone di pensiero non è nato recentemente.

Già Martino Chladenio nel 1768 scriveva che “È dovere del giudice quello di persuadere le parti alla concordia”.

E non mi soffermo qui, perché non è la sede, su tutte le figure di magistrato pacificatore che si sono succedute nella storia da almeno un paio di millenni a questa parte: quelli che considerano solo la funzione giudicante del giudice dovrebbero fare un ripasso sui libri di storia della risoluzione del conflitto.

Siamo tutti d’accordo oggi sul fatto che la conciliazione sia concetto differente dalla mediazione (nel passato non era però così netta la distinzione), ma credo che si possa concordare anche  sul fatto che la composizione amichevole  sia diversa da una sentenza.

Il giudice mediatore è oggi una realtà in ben 14 stati dell’Unione Europea.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaXXNon giudice
BelgioXXGiudice/non giudice
BulgariaXXNon giudice
CiproXXNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaXXGiudice/Non giudice
GermaniaXXGiudice/non giudice
GreciaXNon giudice
IrlandaXXNon giudice
ItaliaXXNon giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoXXNon giudice
MaltaXXNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaXXNon giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaXXGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaXXGiudice/non giudice
SpagnaXXGiudice/non giudice
SveziaXXGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[33]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

Vi è poi un nuovo fenomeno dal 2017: la Camera di composizione amichevole[34].

La camera di composizione amichevole del Belgio proviene per ispirazione dal diritto canadese (Conférences de règlement à l’amiable detta CRA[35]).

È prevista dal 2014 dagli articoli da 161 a 165[36] del Codice di procedura civile[37].

In tutte le fasi di un giudizio la Corte offre alle parti l’opportunità di partecipare a una conferenza di transazione amichevole (CRA), presieduta da un giudice della Corte.

Questo servizio è offerto gratuitamente in tutti i distretti giudiziari del Québec.

La CRA è una ADR, simile alla mediazione, che consente alle parti di risolvere la controversia in un contesto informale, senza avviare un processo, risparmiando tempo e denaro.

La CRA mira ad aiutare le parti a comunicare, negoziare, identificare i propri interessi, valutare le proprie posizioni ed esplorare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Durante una CRA, le parti sono presenti e sono generalmente assistite dai loro avvocati.

Le CRA si svolgono a porte chiuse e sono riservate.

Pertanto, sia il giudice che le parti e i loro avvocati si impegnano a rispettare la riservatezza del processo e a non rivelare nulla delle discussioni e delle negoziazioni che avranno luogo durante la conferenza.

Il CRA è un processo volontario, che può aver luogo solo con il consenso esplicito di tutte le parti in causa.

Una parte può richiedere lo svolgimento di una CRA, previa consultazione delle altre parti, inviando una richiesta scritta alla Corte, per via elettronica

Il presidente del Tribunale valuta la richiesta.

Se ritiene opportuno il ricorso alla conferenza di conciliazione amichevole, nomina un giudice a presiedere la CRA.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro avvocati davanti al giudice designato a presiedere la conferenza di conciliazione amichevole.

Quando la CRA consente di trovare una soluzione alla controversia, viene redatto un accordo che viene firmato dalle parti e dai loro avvocati, se del caso.

Un “Avviso di transazione” viene successivamente depositato presso la cancelleria della Corte del Quebéc.

Se la CRA non risolve la controversia, il  processo prosegue.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro difensori per il dibattimento davanti ad un altro giudice, assistito da due assessori.

Sulla scorta del CRA opera appunto in Belgio da diversi anni la Camera di composizione amichevole nel settore familiare.

Dal 6 gennaio 2024 (l. 19 dicembre 2023) riguarda anche il settore civile.

Però l’istituzione delle Camere per  i tribunali che già non l’hanno è facoltativa sino al 1° gennaio 2025.

Le norme di riferimento del Code Judiciaire sono: art. 16-78-8-84-101-102-104-730/1-730/2-734/3-734/4-757; art. 89-90 delle disposizioni transitorie al C.p.c.

Vediamo ora la composizione della Camera.

Oltre alle sezioni civili, il tribunale civile sarà composto anche da (almeno) una o più sezioni per la composizione amichevole.

Una camera di conciliazione amichevole è composta nel tribunale civile  da un giudice monocratico che ha seguito una formazione specializzata in materia di conciliazione e rinvio alla mediazione (quelli che sono già membri di una camera al 6 gennaio 2024 sono dispensati dalla formazione).

Nel tribunale del lavoro è composta da un presidente e da due giudici sociali. I tre giudici devono aver seguito la formazione specializzata. Lo stesso vale per il tribunale commerciale.

Sono introdotte camere di composizione amichevole anche presso le corti d’appello. Anche il giudice che presiederà questa sezione deve aver completato la formazione specialistica.

La richiesta di composizione amichevole sospende per un mese il termine di prescrizione della pretesa sottostante.

Entro un mese, le parti sono convocate con lettera semplice a comparire dinanzi alla Camera per una composizione amichevole.

Se le parti compaiono all’udienza di composizione amichevole, i termini di prescrizione sono sospesi per la durata della composizione amichevole.

L’intervento della CRA belga può essere richiesto preventivamente o in corso di causa:

  1. se le parti sono capaci di transigere,
  2. Per le materie che possono essere oggetto di transazione,
  3. se non ci sono gravi indizi di violenza, minacce o di qualsiasi altra forma di pressione.

La CRA ha gli stessi presupposti della conciliazione giudiziaria.

La domanda, in presenza dei presupposti, può essere inoltrata direttamente alla Camera: in tal caso l’udienza si terrà entro un mese.

Se il giudizio pende per il merito e le parti non si oppongono (anche una parte si può opporre) il giudice può trasmettere, su richiesta o d’ufficio, il fascicolo alla Camera, con semplice annotazione a verbale. Anche qui le parti vengono convocate per l’udienza di composizione amichevole entro un mese.

Se l’accordo è siglato a seguito di intervento preventivo della Camera i termini sono registrati dalla Camera di composizione amichevole nel verbale della comparizione in conciliazione, il cui invio deve essere timbrato con l’ordine di esecuzione, a meno che le parti non vi rinuncino.

Se la causa pendeva per il merito l’accordo può essere incorporato in una sentenza.

Molto interessante, comunque, anche la definizione dei compiti del giudice per il C.p.c. del Belgio.

L’art. 730/1 del Codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

“§ 1 In ogni fase del procedimento, il giudice privilegia un metodo di risoluzione amichevole delle controversie.  

§ 2. Il giudice può, in occasione dell’udienza introduttiva o di un’udienza fissata in data ravvicinata, interrogare le parti sul modo in cui hanno tentato di risolvere la controversia in via amichevole prima della proposizione della causa e informarle delle possibilità di un’ulteriore risoluzione amichevole della controversia. A tal fine, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti.

Su richiesta di una delle parti o, se lo ritiene utile, il giudice, se ritiene che una riconciliazione sia possibile, può, nella stessa udienza introduttiva o in un’udienza fissata in data ravvicinata, rinviare la causa a una data fissata, che non può superare un mese, a meno che le parti non siano d’accordo, al fine di consentire loro di verificare se la loro controversia possa essere risolta in tutto o in parte in via amichevole e di raccogliere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.  

Il provvedimento di cui al comma 2 non può essere disposto se è già stato disposto nell’ambito della medesima controversia.”

In Croazia[38] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la  mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo  (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[39].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe  le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[40]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[41]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[42].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[43].

In Finlandia[44] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[45] .

In Francia di recente sono stati introdotti due nuovi istituti: l’audience de règlement amiable (udienza di conciliazione amichevole) e la Césure du procès (chiusura del processo).

Le fonti si devono ritrovare nel  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (in vigore dal 1° novembre 2023) e nella Circulaire du 17 oct. 2023. Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile[46].

L’obbiettivo del ministro della Giustizia è dimezzare i ritardi delle controversie civili entro il 2027.

Sono stati stanziati dieci miliardi di euro per la giustizia: il doppio di quanto stanziato normalmente.

La Francia nel 2021 non credeva nella semplice mediazione demandata: ce lo dice l’ultimo rapporto statistico del Ministero della Giustizia  del 24 febbraio 2024[47]; il 75,2 % dei mediatori iscritti nei panel di Corte d’Appello hanno ricevuto dal giudice meno di 10 mediazioni delegate. 

Vediamo qui i tempi ed i numeri dei paesi più importanti (anno 2021, l’ultimo rilevato dalla UE nel quadro di valutazione della Giustizia 2023) per comprendere che cosa voglia realizzare il Guardasigilli francese.

NazioniCausa non penaleCausa civile e commerciale (Primo grado)Causa civile e commerciale (Secondo grado)Causa civile e commerciale (Terzo grado)Tempo totale Cec (dati completi)Tempo totale (anche senza gradi)Causa amministrativa primo gradoCausa Amministrativa Secondo gradoCausa Amministrativa Terzo gradoTotale Causa Amministrativa Tre gradi
BelgioNANANA394NA394235NAP501736
GermaniaNA231362NANA5934224562131.091
Francia440495466NANA961299328175802
Italia38156081710022.3792.379756NAP6451.401
NazioniPopolazione 2021Sopravvenuti litigi civili e commercialiPendenti litigi civili e commercialiTotali a ruolo Civili e commercialePercentuale Di risoluzioneSopravvenuti Rimanenti A fine annoPendenti Rimanenti A fine annoTotali rimanenti su ruolo cec a fine 2021
Belgio11.611.419719.908NANA105,7%0NANA
Francia64.531.4431.161.5661.677.8182.839.384107,2%01.557.0151.557.015
Germania83.408.5541.167.720750.6771.918.397105,1%0712.392712.392
Italia59.240.3291.362.5282.251.1333.613.661109,1%02.046.2792.046.279

Evidentemente il Ministro della Giustizia  ha una grande fiducia nei nuovi istituti.

Si introducono dunque nel C.p.c. francese due meccanismi atti a favorire la soluzione amichevole delle controversie a processo pendente (come per il procedimento nanti il Güterichter tedesco di cui diremo in seguito): da un lato, l’udienza di composizione amichevole (ARA) e, dall’altro, la chiusura del processo o udienza di chiusura del processo.

Il nuovo articolo 774-2 del c.p.c. definisce l’oggetto finale dell’udienza di composizione amichevole, vale a dire «la risoluzione amichevole della controversia tra le parti, attraverso il confronto equilibrato dei loro punti di vista, la valutazione delle rispettive esigenze, posizioni ed interessi, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia».

L’audience de règlement amiable (ARA) vale per le procedure scritte ordinarie e per i procedimenti sommari di competenza del Presidente del tribunale e del giudice tutelare.

Può essere disposta in qualsiasi momento della procedura.

I diritti devono essere disponibili.

Sono quattro i giudici che possono disporla: il presidente dell’udienza di orientamento, il giudice delle indagini preliminari, il giudice del merito o il giudice sommario.

Il giudice può disporre un’ARA anche se le parti non sono d’accordo.

L’avvio interrompe il termine di prescrizione.

I giudici che conducono l’ARA devono essere individuati dal Presidente del Tribunale con ordinanza prima che inizi l’anno  giudiziario (non possono sedere nel collegio giudicante).

La data e la durata prevista dell’udienza sono fissate dal giudice adito, a seconda della natura della causa (non può superare il giorno).

Il giudice può mediare, conciliare, fare caucus anche coi soli avvocati. Le parti possono chiedere di nominare un tecnico e di produrre le risultanze nel merito.

 L’ARA si svolge in camera di consiglio senza il cancelliere che interverrà solo in caso di accordo.

L’ARA è una procedura riservata, ma le parti possono derogare alla riservatezza.

Il giudice può sempre interrompere l’ARA:

  1. quando la soluzione prevista dalle parti in causa viola l’ordine pubblico, i diritti fondamentali, viola gravemente gli interessi di una delle parti o bambini o nella misura in cui si riferisce a diritti non disponibili;
  2. in caso di manifesto squilibrio tra le parti, ovvero quando gli elementi emersi nel corso dell’ARA rivelano l’esistenza di violenza;
  3. nel caso di tattica ritardante, quando una parte avvia un ARA senza alcuna reale intenzione di risolvere una controversia in via amichevole ma con l’obiettivo di ritardare l’esito del processo.

Ciò però non interrompe il procedimento giudiziario che va ripreso dalle parti con conclusioni in tal senso o citazione. Se le parti restano inattive è il giudice del merito, informato della conclusione dell’ARA, che richiama le parti in udienza per sapere se vogliono andare avanti o rinunciare.

In caso di accordo totale o parziale le parti sono libere di formalizzare o meno tale accordo.

Nel caso in cui si scelga di formalizzare questo accordo durante l’ARA, esso potrà assumere la forma di un verbale firmato dal giudice responsabile dell’ARA, dal cancelliere e dalle parti.

Se le parti si accordano ciò estingue il giudizio.

Nel caso di accordo parziale il giudice di merito, informato dal giudice dell’ARA, fissa un’udienza in cui le parti riferiscono se vogliono o meno andare avanti.

In caso di fallimento dell’ARA parimenti ci sarà un’udienza per capire se le parti vogliono continuare o meno il procedimento.

Il capitolo II decreto 2023-686 introduce nel contesto della procedura scritta ordinaria davanti al tribunale la possibilità per il giudice di decidere, in un primo tempo, solo su alcune delle pretese di cui è investito.

In questo caso decide con una sentenza parziale.

Questa sentenza è suscettibile di appello immediato.

Le parti possono trarre conseguenze dalla sentenza parziale e per le pretese su cui il giudice non ha ancora deciso possono ad esempio ricorrere a una mediazione o a una conciliazione di giustizia.

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si  occupa della sola composizione (l’unico strumento non  utilizzabile è l’arbitrato).

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti la una composizione amichevole di fronte a un giudice  nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere  decisioni giudiziarie…[48]”. Questa regola vale per diversi  altri tipi di processo[49].

Il Güterichter si mette a disposizione delle parti per qualsiasi loro richiesta (tranne che per condurre un arbitrato):

può mediare e dunque utilizzare soluzioni creative,

conciliare (e dunque fare una proposta se le parti non si mettono d’accordo),

può interpretare un contratto, stimare una prestazione, proporre un metodo di divisione (asta, sorteggio ecc.),

può combinare diverse procedure e passare dall’una all’altra col consenso delle parti.

Il rinvio al Güterichter si basa sul consenso delle parti anche quando è suggerito dal giudice contenzioso.

Il giudizio deve essere pendente (ma può operarsi rinvio anche in appello).

È indispensabile che le parti partecipino personalmente.

Di solito il giudice, se non gli viene chiesto altro, media e dunque non mette al centro le pretese legali ma gli interessi delle parti. Nell’analisi degli interessi aiuta le parti e dunque conosce bene i metodi creativi.

La presenza del legale non è obbligatoria ma è utile: 1) perché il giudice non fornisce consulenza giuridica, 2) per evidenziare meglio i fatti.

Ci sono diversi vantaggi per rivolgersi al Güterichter:

1) il Güterichter è specializzato in mediazione e ADR.

2) L’udienza è più rapida di un processo; le parti hanno tuttavia più tempo a loro disposizione che in un processo per parlare dei loro punti di vista.

3) Le parti coinvolte non delegano la risoluzione dei conflitti al giudice che semplicemente li aiuta nel processo di autodeterminazione.

4) Nell’ambito dell’udienza del giudice possono essere risolti anche altri conflitti che gravano sulle persone coinvolte. Su richiesta delle parti, se tutte le parti coinvolte sono d’accordo, possono prendere parte alla negoziazione anche terzi non coinvolti nel processo.

5) L’udienza del Güterichter è riservata ed il giudice di qualità non riferisce alcunché al giudice contenzioso se le parti non sono d’accordo.

6) L’udienza è gratuita. Vanno pagati solo gli eventuali legali (con i compensi stabiliti per la transazione giudiziaria); anche la registrazione dell’accordo è però a pagamento.

Le parti che prestano il consenso possono chiedere al giudice del merito di sospendere il procedimento per la durata del procedimento di conciliazione, oppure di mantenere la data dell’udienza già fissata.

Disposto il trasferimento le parti ricevono comunicazione della data e dell’ora dell’udienza che si tiene in locali particolari.

L’incontro dura dalle due alle tre ore. Il Güterichter spiega alle parti il suo ruolo, chiede l’esposizione dei fatti al fine di ricercare gli interessi.

Vengono poi sviluppate e valutate le possibili soluzioni; alla fine si cerca una soluzione accettabile per entrambe le parti, con il solo appoggio del giudice (senza avvocati).

Se la procedura di conciliazione ha esito positivo, si conclude con un accordo scritto e, se lo si desidera, esecutivo, ad esempio una transazione giudiziaria (a cui segue la chiusura del procedimento contenzioso). In difetto di accordo il fascicolo torna al giudice di merito.

Nella tabella che segue (mancano indicazioni 2022 sulle giurisdizioni amministrative e sulla famiglia) illustro il rinvio al  Güterichter in tutte le giurisdizioni. Secondo i giudici non contenziosi il potere discrezionale del giudice di merito non è stato utilizzato adeguatamente in questi anni.

Tribunali e Corti201420152016201720182019202020212022Totale 2022Percentuale
Cause civili dei tribunali distrettuali  >5000 €  (locazione, famiglia alimenti)16.24911.7529.9717.6556.6635.9925.0465.1254.594716.5380,64
Questioni familiari nei tribunali distrettuali3.3143.2503.1742.9772.8812.7602.4622.620 
Tribunali regionali, 1° grado  + di 5.000 €7.8296.9607.0736.7306.5076.9696.1516.3456.488321.0602,02
Ricorsi e appelli (dei tribunali distrettuali) ai tribunali regionali3461831592062482582642331640,49
Cause civili dei tribunali regionali superiori (appello dei tribunali regionali)46829229625028236926121122064.1450,34
Tribunali regionali superiori in materia di famiglia  (appello dei tribunali distrettuali)290182216220196229158136 
Tribunali del lavoro (procedimenti giudiziari)536433294302273290277377419
Tribunali sociali (denunce e tutela giuridica provvisoria)619411439458378231180133253
Tribunali sociali statali (ricorsi e denunce)484133612232192114
Tribunali amministrativi (procedimento principale e tutela giurisdizionale cautelare)199195194172182200198100 
Tribunali amministrativi superiori di primo grado101471012574 
Procedimenti di appello dei tribunali amministrativi superiori1216217712123 
Commissioni tributarie262147815338261935
Totale29.94623.75021.92419.12917.70417.38515.06115.32712.187

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[50].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[51].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi del § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[52].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[53].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[54], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziario[55].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[56]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[57].


[1] La relazione si intitolava “Dalla attuazione nei vari Stati Membri della Direttiva 52/08 alla riforma Cartabia”

[2] Incontro tenuto lunedì 18 marzo 2024 (AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO dalle ore 14,15 alle ore 18.00).

[3]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[4] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

[5]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[6] Per cause civili, commerciali, amministrative e altre la UE intende tutte le cause civili e commerciali contenziose e stragiudiziali, le cause catastali e commerciali non contenziose, le altre cause di stato, le altre cause non contenziose, le cause di diritto amministrativo e le altre cause non penali.

Per comodità d’ora in poi le chiameremo cause non penali.

[7] : Bulgaria, Cipro, Germania, Irlanda e Portogallo non hanno rilasciato dati.

Ma per alcuni di loro ci sono perlomeno le cause amministrative.

[8] Per procedimenti civili e commerciali la UE intende quelli che riguardano controversie tra le parti, ad es. le controversie sui contratti.

[9] Bulgaria, Cipro e Irlanda.

[10] Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Slovenia, Francia, Lituania, Spagna.

[11] Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2023. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024

[12] Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[13] 1.Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati: a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; b) data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; c) data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[14] Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello
  1. All’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono  attribuiti  uno  o  più  fra  i seguenti compiti:

    a)  attività  preparatorie  e  di  supporto   ai   compiti   del magistrato, quali:  studio  del  fascicolo,  compilazione  di  schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di  consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite,  ricerche  di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

    b) supporto  al  magistrato  nello  svolgimento  delle  verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del  codice  di  procedura civile  nonché  nell’individuazione  dei  procedimenti   contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile;

    c) raccordo e coordinamento  fra  l’attività  del  magistrato  e quella delle cancellerie e dei servizi  amministrativi  degli  uffici giudiziari;

    d) raccolta,  catalogazione  e  archiviazione  dei  provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

    e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

    f) assistenza per  l’analisi  dei  flussi  statistici  e  per  il monitoraggio di attività dell’ufficio;

[15] V. art. 6, 9 e 11 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.

[16] 1 Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της  Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4640-2019

In vigore dal 15 gennaio 2020 in materia di controversie familiari

In vigore dal 15 marzo 2010 nell’ambito di un procedimento ordinario.

[17] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[18] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[19] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[20] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[21] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[22] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[23] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[24] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[25] The methods for promoting and incentivising the use of ADR do not cover compulsory requirements to use ADR before going to court. Such requirements may raise concerns about their compatibility with the right to an effective remedy before a tribunal enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the EU.

[26] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

[27] (Omissis)

per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

[28] https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[29] Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

[30] 1) Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (art. 730/1)

[31] 2) 1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (art.  731)

[32] (1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.

[33] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant  dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de  promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[34]  Kamer voor minnelijke schikking-chambre de règlement à l’amiable

[35] https://coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/conference-de-reglement-a-lamiable

[36] CAPITOLO IV LA CONFERENZA DI RISOLUZIONE AMICHEVOLE

Art. 161 Il Primo Presidente può, in qualsiasi momento del procedimento ma prima della data fissata per l’udienza, nominare un giudice per presiedere una conferenza di risoluzione amichevole se le parti lo richiedono e gli espongono brevemente le questioni da esaminare, o se lui stesso raccomanda la tenuta di una tale conferenza e le parti accettano la sua raccomandazione. Può farlo anche, anche dopo la data fissata per l’udienza, se circostanze eccezionali lo giustificano. Il compito di presiedere una conferenza di risoluzione amichevole fa parte della missione di conciliazione del giudice.

Art. 162 La conferenza di risoluzione amichevole ha lo scopo di aiutare le parti a comunicare per capire e valutare meglio i loro bisogni, interessi e posizioni e per esplorare soluzioni che potrebbero portare a un accordo reciprocamente soddisfacente per risolvere la controversia.

Art. 163 La conferenza si svolge alla presenza delle parti e, se lo desiderano, dei loro avvocati. Si svolge a porte chiuse, senza costi o formalità. La conferenza non sospende il procedimento, ma il giudice che la presiede può, se lo ritiene necessario, modificare il protocollo del procedimento per tenerne conto. Tutto ciò che viene detto, scritto o fatto durante la conferenza è confidenziale.

Art. 164 Insieme alle parti, il giudice stabilisce il calendario degli incontri, le regole applicabili alla conferenza e le misure per facilitarne lo svolgimento. Queste regole possono prevedere, tra l’altro, che il giudice possa incontrare le parti separatamente e che le persone la cui presenza è considerata utile per la risoluzione della controversia possano partecipare. Le parti sono tenute a garantire che le persone autorizzate a concludere un accordo siano presenti alla conferenza o che possano essere consultate in tempo utile per dare il loro consenso.

Art. 165 Se si raggiunge un accordo amichevole, il giudice può, su richiesta, omologare la transazione. Se non si raggiunge alcun accordo, il giudice può adottare misure di gestione appropriate o, con il consenso delle parti, convertire la conferenza di risoluzione amichevole in una conferenza di gestione. Tuttavia, non può successivamente sentire il caso o decidere su un’applicazione incidentale a questo.

[37] https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01

[38] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[39] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[40] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[41] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[42] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[43] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[44] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[45] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07FDC4C8AF7186C28A668DE0DE691D12.tplgfr26s_2?cidTexte=LEGITEXT00000607071 6&dateTexte=20200229

[46] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/JUSC2324682C.pdf

[47] https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/trois-mediations-civiles-judiciaires-quatre-conclues-accord#:~:text=Trois%20m%C3%A9diations%20civiles%20judiciaires%20sur%20quatre%20conclues%20par%20un%20accord,-M%C3%A9diation&text=En%202021%2C%202%20020%20m%C3%A9diateurs,leur%20profil%20et%20leur%20activit%C3%A9.

[48] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der  außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[49] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del  lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

[50] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[51] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[52] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[53] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil  Justice in Scotland, June 2019

[54] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[55] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[56] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[57] CXXX. Törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700130.TV&targetdate=fffffff4&print Title=2017.+%C3%A9vi+CXXX.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&referer=http %3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT

Statistica della mediazione in Francia nel 2021

In evidenza

Qualche considerazione in merito all’opera Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0, a cura di Tiziana Rosania, Editore Giappichelli

In evidenza

Relazione tenuta nel seminario Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0 del 16/02/24

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediatore e formatore

A tutti i colleghi avvocati e mediatori porto i saluti di Maria Martello che plaude a questa iniziativa di U.N.A.M.: il nostro paese ha bisogno di opere sulla risoluzione dei conflitti; scrivere è un ottimo modo per diffondere la cultura della mediazione.

Il volume di cui discutiamo oggi è stato redatto dalle migliori voci della dottrina italiana nell’area della giustizia complementare ed opera sicuramente un brillante bilanciamento tra la chiarezza e la esaustività.

È stato certamente un grande sforzo quello che hanno profuso i colleghi per dare il quadro più preciso possibile, su istituti negoziali che ormai non possono che essere considerati il nostro futuro.

Sono pertanto grato a loro e spero che molti colleghi mediatori, giuristi e non, lo possano leggere, studiare ed apprezzare.

Nello spirito di questo mio breve contributo ho ritenuto opportuno estrapolare sei frasi dalla prefazione e dalle relazioni, sei concetti che mi hanno colpito particolarmente e vorrei commentarli con voi.

1) La mediazione, dunque non è più solo uno strumento deflattivo del contenzioso ma un percorso di autodeterminazione (Lucarelli)

Condivido ovviamente questa affermazione della professoressa Lucarelli, specie alla luce della corrente umanistica, che negli anni ’70 ha cambiato il volto della psichiatria e ha posto le basi per le relazioni d’aiuto future tra cui la mediazione ed il counseling.

La prospettiva portata avanti era molto chiara e si è tradotta poi anche nel modello di Harvard.

Gli psicologi umanisti (Maslow, Rogers e Berne) pensavano che:

1) ogni persona avesse la capacità di pensare e di autodeterminarsi.

2) ogni persona potesse crescere ed imparare (ovvero essere una risorsa).

3) Non esistessero individui maturi ed immaturi, ma soltanto comportamenti maturi ed immaturi

4) Le decisioni prese potessero essere modificate se necessario.

Ecco perché sono le parti ed i loro avvocati che realizzano “un effettivo confronto sulle questioni controverse”, come specifica l’art. 8 c. 5 del decreto 28/10.

Il mediatore è solo un agevolatore del percorso di autodeterminazione.

Il che peraltro non vuol dire che le parti ed i loro avvocati non possano chiedergli di fare proposte e di “valutare” la controversia.

Rientra anche questa richiesta nella loro facoltà di autodeterminazione.

Facilitation che noi traduciamo con facilitazione (il mediatore è un facilitatore, si dice, della mediazione e della negoziazione) significa che può utilizzare qualunque metodo le parti gli chiedano[1].

L’unico limite che si ritrova praticamente in tutte le legislazioni, è che l’attività mediatoria non sia mai vincolante per le parti.

2)  Per ridurre la durata del processo  invero occorreva lavorare principalmente  su fattori  che appaiono esterni  alle regole che presiedono allo stesso (Marinaro) 

Anche quello che sostiene il prof. Marinaro con riferimento all’attività del tavolo tecnico è pacifico.

Nessuna riforma della giustizia può essere efficace con un organico di giudici togati (7.109) che nel 2021 corrispondeva a quello del 1914.

Solo che nel 1914 le liti erano un milione e mezzo, mentre secondo l’ultima rilevazione europea (che è sempre del 2021), i nostri processi non penali di primo grado pendenti a fine anno, ammontavano a 3.396.840 di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

Avremmo bisogno in verità di almeno 5.000 giudici in più: la Germania che ha solo 20 milioni di abitanti in più di noi ne ha oltre 24.000 e possiede la quarta giustizia al mondo.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media in Italia 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto) e nel  2021, come sapete tutti, eravamo in pandemia.

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato invece 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2.379 giorni). Perché dunque non alimentarla?

Tanto più che la nostra giustizia civile si trova al 51° posto su 142 paesi, e se analizziamo in profondità i fattori che la compongono, siamo al 100° posto per i ritardi irragionevoli e al 127° posto per applicazione normativa.

3) Secondo i dati statistici del Ministero la percentuale delle cause nelle vecchie materie condizione di procedibilità si attestava al 15% dell’intero contenzioso (Labianca)

Prima, dunque, dell’accoglimento dei cosiddetti contratti di durata voluto dal decreto delegato 149/22, il contenzioso sottoposto a condizione di procedibilità, annota il dott. Labianca, ottimo giudice, era solo del 15%.

Di fronte a questa percentuale l’idea originaria della riforma Cartabia di ridurre il tempo del processo a 1.000 giorni (e di ridurre il contenzioso del 40%) farebbe ridere, se non ci fosse da piangere.

Si aggiunga poi che in termini di deflazione nel 2021 siamo arrivati allo 0,57%, ossia ci sono stati accordi ben inferiori all’1% (e non certo per colpa dei mediatori ma per un primo incontro inidoneo sotto tutti i punti di vista, in primo luogo quello psicologico).

Così la Cartabia ha scelto di provare (la mediazione è tornata sperimentale, sic!)  ad inserire nuove fattispecie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Il dott. Labianca parla di scelta “promozionale”.

In effetti non conosciamo i numeri di questo contenzioso.

E non li conosciamo per alcuni buoni motivi.

Sono contratti per lo più da specialisti, pochi legali se ne occupano (ad eccezione del settore societario forse); chi ha mai patrocinato in una consulenza in materia di contratto di rete alzi la mano…  

Queste controversie poi fanno spesso riferimento a segreti di impresa che gli imprenditori non vogliono rivelare a nessuno (figuriamoci ad un mediatore sconosciuto).

Piuttosto affrontano perdite e non vanno in causa.

Dovevano fare come in Grecia e mettere un eventuale “bavaglio” alla Corte Costituzionale (come hanno fatto senza dubbio gli ellenici) anche se, a dire il vero, la nostra Corte non ha mai censurato la condizione di procedibilità.

Ebbene in Grecia tutte le controversie sopra i 30.000 € vanno in mediazione.

E la Grecia non ha il nostro disastroso pendente: il suo nel 2021 era di 417.146 cause (di cui 286.871 civili e commerciali) e i tempi di una causa sono stati di 1.339 giorni. Certo la sua popolazione è inferiore alla nostra, vedremo gli effetti della cura.

Se si facesse la scelta del Brasile di stipulare un patto tra giudici e avvocati per utilizzare i mezzi della giustizia  in ogni situazione, i numeri da proporre sarebbero questi (noi abbiamo la fortuna di avere quasi 24.000 mediatori e 237.968 tra avvocati e giudici): se ogni operatore conferisse ai mezzi alternativi 14,51 controversie, ora che la mediazione è effettiva, almeno sulla carta, ogni mediatore riceverebbe 141 mediazioni e ci si potrebbe davvero provare, con la cooperazione leale e in buona fede di parti e avvocati, a deflazionare il contenzioso (v. la tabella per tutti i paesi europei).

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause da devolvereMediazioni altre cause non penali
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12

Ricordo che prima del 2012 e della sciagurata interruzione in Italia dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale, gli accordi erano moltissimi.

E con uno stipendio di gran lunga inferiore a quello dei giudici di prima norma lo Stato potrebbe considerare l’arretrato solo come un ricordo.

NazioniPopolazione 2021Somma che il cittadino paga per il processoPercentuale Giudice /cittadino​Stipendio lordo medio annuo Anno 2021Stipendio lordo Giudici di prima nominaEuro (teorico) da cittadino a un mediatoreSomma per stipendiare un mediatore all’anno
Austria8.922.081121,26NA47.177NA314.192
Belgio11.611.419103,981,748.40082.2805,3014.203
Bulgaria6.885.86763,802,918.73354.3265,9014.175
Cipro1.244.18737,563,116.98052.638514.138
Croazia4.060.13562,711,925.46148.3762,4014.478
Danimarca5.854.24088,552,844.763125.3360,1314.359
Estonia1.328.70165,163,120.76664.3751,9014.343
Finlandia5.535.992102,341,545.36568.0483,8014.994
Francia64.531.44383,771,240.11548.1380,9514.520
Germania83.408.554160,321,046.49946.4991,3014.457
Grecia10.445.36461,76NA16.235NA3,8014.417
Irlanda4.986.526148,49NA53.951NA1,5514.156
Italia59.240.32995,751,830.04854.0865,7014.150
Lettonia1.873.91873,802,318.48142.5060,4014.991
Lituania2.786.65047,391,910.67420.2813,3014.832
Lussemburgo639.320239,851,476.376106.9263,2014.109
Malta526.74788,544,918.66091.4343,8014.826
Olanda17.501.695133,361,354.75471.1802,3014.853
Polonia38.307.72576,121,75.6639.6272,4014.985
Portogallo10.290.10370,382,619.21249.9511,9014.645
Repubblica Ceca10.510.75065,832,337.90387.1770,1514.203
Romania19.328.56048,263,014.47543.4257,7014.022
Slovacchia5.447.62154,872,916.08546.647514.691
Slovenia2.119.409108,071,427.98039.1721,8014.844
Spagna47.486.93493,232,231.00068.2000,7514.372
Svezia10.467.097123,601,838.23868.9900,4514.582
Ungheria9.709.78658,831,613.51521.6241,7014.341
Totale445.051.153  837.5091.411.242 390.878
Media91,762,1731.01958.8022,7914.477

Così potremo eliminare anche molti dei problemi legati alla condizione di procedibilità e alle tariffe.

4) Il vissuto non è delegabile, l’assenza delle parti al tavolo negoziale snatura (ed indebolisce) l’intero procedimento di mediazione e ne pregiudica in partenza il buon esito (Rosania).

Ha ragione l’avvocato Rosania. Soprattutto in termini psicologici.

La nostra memoria quando rievochiamo un episodio utilizza meccanismi impliciti che non possiamo controllare e meccanismi espliciti.

I meccanismi impliciti sono quelli inconsci o, meglio, quelli che non sono descrivibili a parole, i meccanismi espliciti sono invece quelli coscienti (ossia quelli che affiorano quando ci rendiamo conto che stiamo ricordando)[2].

La strutturazione del ricordo dipende in altre parole da come si integrano le nostre strutture cerebrali nel momento in cui lo riportiamo alla coscienza: la memoria, in sintesi, non è altro che un percorso neuronale che viene fatto e rifatto, ma che può appunto modificarsi, dato che le nostre sinapsi che danno modo ai neuroni di comunicare, mutano da momento in momento.

Se il ricordo non è dunque un dato oggettivo nemmeno per noi che ricordiamo ciò che ci è accaduto, come può andare in mediazione al nostro posto un soggetto terzo da noi istruito,  un soggetto terzo che peraltro subisce inevitabilmente quello che gli specialisti della comunicazione chiamano arco di distorsione: io voglio dire 100, riesco a dire 70, tu percepisci 50, capisci 30 e ricordi 20.

Quale contributo può dare in mediazione l’avvocato o un mio delegato non legale che ricorda il 20%,  se non dire “non voglio conciliare”?

Si tenga inoltre presente che il nostro cervello è pigro: per mantenere le funzioni automatiche consuma un sacco di energia (quanto una lampadina da 20 watt al giorno), per cui sceglie sempre la soluzione meno dispendiosa che è ovviamente il “no”.

Il “sì” costa fatica.

Se affido il mio “no” all’avvocato, senza che il mio cervello abbia fatto una valutazione della mia prima pigra idea e operi a seguire la scelta definitiva (come accade per chi in mediazione ci va), che cosa potrà fare il mio delegato che è pigro a sua volta di suo e per di più, per preservare dignitosamente la sua pigrizia, si trincera dietro al mandato ricevuto?

Infine, le nostre cellule cerebrali sono specializzate.

Che cosa vuol dire? Che milioni di cellule sono specializzate per una data questione, per determinate persone, per un determinato oggetto.

Non esiste una percezione cosciente generalistica.

Ciò ha degli indubbi riflessi anche sulla composizione dei nostri interessi: se le mie cellule sono specializzate su Tizio e viene in mediazione Caio devo costruire nuovi percorsi cerebrali e come dicevo prima, il cervello è pigro.

Gli scienziati ormai riescono a misurare anche un singolo spike di una cellula (lo spike è l’unità di misura dell’impulso elettrico che i neuroni si scambiano) ed hanno verificato che appunto la cellula si attiva con lo spike solo in presenza di uno stimolo determinato (ad es. la vista del papà o della mamma, l’ascolto della voce della propria compagna, la vista della persona con cui appunto si confligge ecc.).  È così che noi facciamo esperienza del mondo.

Se dunque io Tizio ho un conflitto in corso con Caio e do mandato all’avvocato Sempronio di recarsi in mediazione al mio posto, ci sarà inevitabilmente un’altra percezione cosciente di Caio (sempre che ci sia il tempo di formarsi) che non aiuterà a sopire il conflitto ed a risolvere la controversia.

5) E dire che l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia “ammonta a ben 5.078,591,907 euro (dati patrimoniali del fondo unico giustizia al 30 settembre 2022) (Fichera)

La collega si chiede: ma come mai con 5 bilioni di euro presenti nel 2022, dal 2012 al 2023 non abbiano fatto un decreto per stanziare il plafond e corrispondere il credito di imposta da mediazione?

L’avvocato Fichera mette in realtà il dito nella piaga che si è aperta già con il Codice del 1865, quando si è deciso di affidare le sorti umane al processo.

Non si è pensato ai tempi che nel nuovo processo i giudici andavano pagati dallo Stato. Voi vi chiederete perché non si è pensato? È facile.

Intanto nei secoli scorsi il giudice lo pagavano le parti e se non emetteva sentenza (ius dicere) non mangiava (ecco perché vollero circoscrivere sempre più l’ambito della conciliazione).

Nel processo ottocentesco poi che era di matrice napoleonica, il giudice di pace conciliava tutte le controversie  delle corti superiori senza essere pagato, perché era ricco di suo.

Così lo Stato non era abituato a pagare per la giustizia.

Nel 1848 si è voluto fare anche una damnatio memoriae di Napoleone e degli istituti che lui aveva diffuso per l’Europa (conciliazione obbligatoria ed arbitrato).

Si è pensato dunque ad istituire dei giudici professionali senza capire sino in fondo che andavano remunerati e soprattutto quanto costasse remunerarli.

Ma le persone andavano dal conciliatore che continuava a non essere pagato (come il mediatore odierno), e il processo rendeva allo stato solo una lira contro le 7 del tribunale.

Peraltro, le parti, quando non conciliavano gratuitamente, abbandonavano spesso la causa e transigevano.

I Governi, in definitiva, non riuscivano a pagare il pretore, i giudici di tribunale e di Corte d’Appello e quelli di ben cinque Cassazioni (poi ridotte ad una evidentemente per risparmiare, con conseguenti drammi dei legali che lavoravano in quelle città), giudici superiori che peraltro sino agli anni ’50 praticamente scaldavano la sedia. 

Così già nel Ventennio si è incominciato a dire che la conciliazione era inutile, poi si è abolita la pretura e si è concentrato tutto in Tribunale: così lo Stato nel 2022  poteva permettersi di pagare 4 bilioni di stipendi ai giudici e ai cancellieri.

I nostri giudici delle giurisdizioni superiori erano nel 2021 al terzo posto in Europa con uno stipendio medio di 186.298 €  (e peraltro non sono state rese note le loro performance).

Il resto andava e va in gratuito patrocinio, affitto, riscaldamento, luce, stampanti, pc ecc. ecc.

Non c’erano soldi per nominare nuovi giudici, figuriamoci  per i crediti di imposta. O almeno non c’erano prima della Cartabia.

Ora vedremo se i 51 milioni stanziati si tradurranno in compensazioni o se lo Stato farà di tutto per non riconoscerli (già sulle esenzioni l’Agenzia delle Entrate inizia a fare dei distingui, perché la coperta è corta e lo stesso avviene per il gratuito patrocinio in alcune Corti d’Appello).

Gli strumenti, comunque, ci sono: la piattaforma è pronta.

Certo il legale dovrà affiancare il cliente per la compilazione dell’istanza e dovrà procurarsi tutti i dati presso gli Organismi.

6) Accanto all’armonizzazione dei sistemi già esistenti appare, inoltre, opportuno pensare, in un’ottica de iure condendo, alla possibilità di inserire la mediazione all’interno delle norme che disciplinano la giustizia amministrativa, anche ispirate ad altri ordinamenti (Moreschini).

Sacrosante parole quelle dell’avv. Moreschini che è perfettamente consapevole non solo della situazione del processo amministrativo in Italia (89.335 controversie rimanenti su ruolo 2021), ma anche del panorama europeo. L’avvocato dice che potremmo prendere esempio dalla Francia che in effetti ha una tradizione almeno decennale, ma ci sono diversi paesi europei che applicano la mediazione al campo amministrativo: Grecia, Bulgaria, Lussemburgo, Estonia, Repubblica Ceca, Francia appunto, Portogallo, Lettonia, Lituania, Olanda, Ungheria, Danimarca, Spagna, Polonia, Germania.

E c’è una certa necessità della introduzione della mediazione nel processo in tutti i restanti paesi d’Europa: 1.606.724 procedimenti amministrativi di primo grado sono rimasti sul ruolo nel 2021 senza che nessuno se ne occupasse.

La verità, per concludere, è che nel 2022 l’Italia era al ventitreesimo posto tra i paesi UE per promozione dei metodi ADR: facevano peggio di noi solo Croazia, Cipro, Irlanda e Romania.

Dei 17 parametri che la UE stabilisce per i quattro settori del diritto che contano (consumo, amministrativo, civile e commerciale e lavoro) noi ne abbiamo rispettati ben pochi e peraltro solo in due settori (consumo e civile e commerciale): abbiamo una mediazione obbligatoria che la UE considera contraria al trattato istitutivo dell’Unione  (art. 47[3]) anche se per noi è inevitabile, abbiamo l’assistenza legale obbligatoria che è considerata un insulto da tutte le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (l’assistenza legale è un diritto, ma non può essere un obbligo), non abbiamo un giudice mediatore (ormai ce l’hanno tutti i paesi più avanzati in Europa), non abbiamo una mediazione del lavoro (ma una inutile negoziazione assistita), non facciamo campagne pubblicitarie sulle ADR dal 2011 e si potrebbe continuare, ma non ne ho il tempo. Grazie per l’ascolto.


[1] Uniform Mediation Act (2001)

1. Section 2(1). “Mediation.”

The emphasis on negotiation in this definition is intended to exclude adjudicative processes, such as arbitration and fact-finding, as well as counseling. It was not intended to distinguish among styles or approaches to mediation. An earlier draft used the word “conducted,”but the Drafting Committees preferred the word “assistance” to emphasize that, in contrast to anarbitration, a mediator has no authority to issue a decision. The use of the word “facilitation” isnot intended to express a preference with regard to approaches of mediation. The Drafters recognize approaches to mediation will vary widely.

[2] Daniel J. Siegel, La mente relazionale, Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, seconda edizione, RaffelloCortinaEditore, 2014 p. 68.

[3] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Il compenso del mediatore in Italia e nei paesi UE

In evidenza

Ieri 14 febbraio 2024 alla Camera l’on Gimmi Canciano della Commissione cultura ha avuto buone parole per la mediazione ed ha parlato della possibilità futura di un albo dei mediatori.

Ora un albo dei mediatori comporta tutta una serie di conseguenze che qui non voglio ricordare.

Mi pare però che la situazione attuale non consenta di vedere prospettive nemmeno nel lungo periodo visto che la mediazione in Italia è amministrata.

Ciò ha conseguenze pesanti per il mediatore: gli utenti del servizio pagano gli Organismi e nessuna norma si occupa in modo soddisfacente del compenso del mediatore.

Si parla di spese di mediazione ma si aggiunge che pertengono all’Organismo (“nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi” recita lo stesso titolo del decreto).

L’art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 specifica che “L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.”

Le spese di mediazione comprendono il compenso del mediatore, ma non si esauriscono in esso.

La realtà oggi è che ogni organismo continua a decidere, così come del resto faceva prima del decreto citato, quanto corrispondere ai mediatori.

Ed i mediatori non hanno altra scelta che “mangiare la minestra o saltare la finestra”.

Se si scava più in profondo si noterà che ben 33 norma del decreto ministeriale sono dedicate agli Organismi e dunque la legislazione richiede oggi molti più adempimenti rispetto a quelli che richiedeva il decreto 180/10.

Conseguenza di ciò è che aumentano le spese per gli Organismi.

A questo punto l’imprenditore non vede altra strada che rivalersi sulle spese di mediazioni e appropriarsi in definitiva del frutto del sudore dei mediatori.

E a ben vedere non è giusto: ogni imprenditore si assume il rischio di impresa perché diversamente non la mette in opera.

Semmai deve fare guerra allo Stato improvvido e non ai suoi mediatori che gli danno da mangiare.

Le stesse tariffe ministeriali peraltro ledono gravemente la dignità del mediatore perché prevedono per gli scaglioni bassi spese di mediazione che nemmeno i raccoglitori dei pomodori al Sud (a cui va tutto il mio rispetto) accetterebbero.

Spese di mediazione che peraltro, lo rimarco, comprendono il compenso del mediatore e non si esauriscono in esso.

Noi mediatori dovremmo soccorrere una giustizia lumaca nella quale i giudici di prima nomina guadagnano in media all’anno 54.086 € ed i giudici superiori e di Corte d’Appello (di cui peraltro non si conoscono le performance a differenza di quelli di primo grado che si spremono come limoni) ben  186.298 € (sono al terzo posto tra  i giudici dei paesi UE).

Lo ha rimarcato più volte il sottosegretario Visco che ha parlato di un vulnus economico di quasi due punti di Pil, legato alla lentezza della giustizia e alle pendenze.

Ma come possiamo aiutare questa giustizia mantenendo la nostra dignità?

Non mi piace parlare in astratto.

Facciamo dei casi specifici che rispecchiano valori frequenti delle mediazioni.

  1. Valore della mediazione meno di 1.000 euro

Le parti pagano all’Organismo 32 € per spese avvio e 48 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).

Si arriva all’accordo al primo incontro.

Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 80 €  che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (64 €)

Dai 64 € vanno detratti 48 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente)

Rimangono 16 € che vanno maggiorati del 10% per l’accordo (17,60 €)

Le spese di mediazione sono state di 48 + 17,60 (per parte) = 65,60 (per parte) al netto dell’IVA.

L’organismo dunque incassa 65,60 € per parte, ma quanto riconosce al mediatore?

Ogni organismo decide per conto suo.

Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 1,60 €  ?

Tenete conto che in mediazione la complessità del caso non dipende dal valore in gioco: questo il legislatore non riesce a comprenderlo, ma ci si aspetterebbe che gli imprenditori della mediazione lo capiscano, cosa che invece spesso non accade.

  • Valore della mediazione tra 1.001-5.000 euro

Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive)

Non si arriva all’accordo al primo incontro.

Le spese di mediazione ammontano a 96 € (per parte). Quanto viene riconosciuto al mediatore?

Ogni organismo decide per conto suo.

  • Valore della mediazione 1.001-5.000 euro

Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).

Si arriva all’accordo al secondo incontro.

Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 160 €  che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (128 €).

Dai 128 € vanno detratti 96 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente all’Organismo ala presentazione della domanda e dell’adesione).

Rimangono 32 €.

Le spese di mediazione ammontano a 32 € (per parte)  che vanno maggiorati del 25% per l’accordo (40 €).

Le spese di mediazione sono dunque 40 € (per parte).

Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 8 €?

Di queste spese di mediazione ci sono Organismi che danno ai mediatori due terzi, chi la metà, chi un terzo e potrei purtroppo continuare.

Chi riconosce al mediatore almeno il compenso per l’accordo per l’intero e chi lo dimezza.

Le soluzioni sono le più varie, seppure affondino per certi scaglioni di valore nella miseria.

Con queste cifre e tenendo presente che ad un mediatore in media capitano due mediazioni al mese (nel migliore dei casi) come si fa a parlare di albo di mediazione?

La situazione che è già complicata viene ulteriormente confusa dallo stesso legislatore che prevede importi faraonici per le spese di mediazione  dai 250.000 € in su.

Non basta a tranquillizzare  l’opinione pubblica e gli avvocati che queste somme difficilmente verranno in gioco: un mediatore di queste mediazioni ne vede due nella carriera.

Peraltro non è nemmeno colpa sua (del mediatore) se lo Stato ha fissato delle cifre folli che teoricamente andrebbero agli organismi.

Così si sono scatenate le associazioni dei consumatori ed il ricorso pende al Tar del Lazio.

Care associazioni dei consumatori ve la prendete con dei mediatori che prendono 8 euro, volevo dirvelo perché lo sappiate se non lo sapete già.

Ma andiamo avanti.

Prima della riforma c’era una tariffa unica per tutti e dunque c’era certezza delle spese.

Ora le tariffe degli stessi organismi forensi sono talvolta diverse tra di loro.

Non parliamo poi di quelle che ho scorso degli organismi privati su cui vorrei stendere un velo pietoso che sperò però alzi con prontezza il Ministero stabilendo le sospensioni e cancellazioni che meritano.

E ciò è accaduto anche per l’assoluta complessità dei precetti regolamentari che danno adito alle interpretazioni più bizzarre.

Ma come potete pensare che in presenza di una condizione di procedibilità, se un organismo chiede cento e sono obbligato ad aderire io non sollevi la questione che su quel territorio c’è chi chiede 50 o 75? E soprattutto che io non possa andare davanti a chi chiede di meno perché vale il criterio della prevenzione?

Gli avvocati spareranno col fucile ricorsi alla Corte Costituzionale e si arriverà pure alla Corte di Giustizia.

Ma che pastrocchio abbiamo o meglio hanno combinato?

Tutto ciò sta portando la mediazione verso la tomba ben prima dei  cinque anni previsti.

Lascio comunque alla vostra riflessione una tabella con la situazione economica del mediatore negli altri paesi europei.

Austria2990 € lordi al mese   https://www.bruttogehalt.at/mediator/
Belgio€ 27.691 all’anno o € 14,20 all’ora   https://be.talent.com/fr/salary?job=m%C3%A9diateur(trice)#:~:text=Le%20salaire%20m%C3%A9dian%20pour%20les,ou%20%E2%82%AC%2014.20%20par%20heure.
Bulgaria 
CiproSta approvando nuovo regolamento. Vuole introdurre   c.p. sino a 5.000   Valore in Euro(€) Spese di mediazione pagabili in Euro (€)   (Tra parentesi le somme per l’organismo) Fino a 5.000      320 (40€) 5,001-10,000   400 (50€) 10,001-50,000 560 (70€) 50,000-100,000              640 (80€) 100,001-500,00              800 (100€) Oltre 500.001  1 200 (150€) https://dikaiosyni.com/enimerwsi/dimosia-diavouleusi-1-nomoschedio-me-titlo-o-peri-orismenwn-thematwn-diamesolavisis-se-astikes-diafores-tropopoiitikos-nomos-tou-2023-kai-2-kanonismoi-me-titlo-oi-peri-diamesolavisis-se-astikes-diafor/
Croazia
DanimarcaTariffa oraria dipende dal mediatore https://www.ret-raad.dk/specialer/retssag/konfliktloesning-og-mediation/
EstoniaImporto concordato col mediatore
Finlandia 
Francia (mediazione giudiziaria)300-400 € o 500-600 € per casi complessi + le spese dell’organismo   https://bmhavocats.com/2014/01/27/la-remuneration-des-mediateurs-dans-les-mediations-commerciales-en-france-le-point-de-vue-dun-avocat/
Germania150-400 € all’ora se non avvocato 150-650 € se avvocato   https://www.haufe.de/steuern/haufe-steuer-office-excellence/abc-der-vereinbaren-taetigkeiten-15-mediator_idesk_PI25844_HI10898302.html?fbclid=IwAR3jzSLsic_jN_PPuhLfY66pyWN42B3b0fbQ7jmDgORD6wKgEpcOLKAPNYc
GreciaArticolo 17 – RETRIBUZIONE lege greca 1. L’onorario del mediatore è stabilito liberamente per accordo scritto delle parti. 2. In mancanza di accordo scritto, il compenso è stabilito in base al tempo di prestazione dei servizi del mediatore con un compenso orario inferiore di euro cento (€ 100). Se il mediatore è stato impiegato solo per due (2) ore, o meno, il suo compenso minimo è fissato a duecentocinquanta (250,00) €. Gli importi di cui sopra possono essere adeguati con decisione del Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani. 3. Nel caso in cui la controversia di cui all’articolo 5 comma 1A d’ (conflitti familiari) riguardi gli alimenti, il soggetto tenuto al loro pagamento a norma di legge o in via giudiziale, è tenuto al pagamento del predetto minimo compenso del mediatore nella misura di € 250,00. Parimenti, nel caso delle controversie di cui all’articolo 5 comma 1A è’ (contenzioso del lavoro) e se il lavoratore ha pretese anche per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate, il datore di lavoro è definito debitore della stessa. In entrambi i predetti casi, se la relativa controversia è definitivamente portata in giudizio e se il creditore, ai sensi di quanto sopra, risulta vittorioso in tutto o in parte, è chiesta la somma di € 250,00 corrisposta ai sensi degli artt. 176 e ss. seg. . 4. Il mediatore deve fornire alle parti un’esauriente informativa sulle modalità del proprio compenso.   http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9008
IrlandaLo stipendio per il mediatore varia da € 30.987 a € 60.856 attraverso 15 incrementi annuali (che sono soggetti a un servizio soddisfacente).   https://www.themii.ie/legal-aid-board-positions
Italia
Lettonia
Lituania
MaltaCosti organismo Mediazioni volontarie: Controversie in mediazione familiare – 35€ Mediazioni che coinvolgono organizzazioni di volontariato come definite ai sensi della legge sulle organizzazioni di volontariato (articolo 3) – 35 € Mediazioni che coinvolgano ogni altra Autorità prevista dalla legge – € 50 Controversie non pecuniarie – 70€ Per tutte le altre controversie – € 120 Cause deferite dalla Corte o dal Tribunale Tutti questi tipi di casi indipendentemente dal valore o dal merito del caso – 50€   Gli onorari sono concordati per iscritto col mediatore (in caso di consumo però 50 € a seduta) https://mediation.mt/mediation-tariffs/
PoloniaTariffa minima 13,50 € primo incontro 5,63 € Incontri successivi https://www.zadluzenia.com/ile-zarabia-mediator/
Portogallo€ 1,750 al mese   https://pt.talent.com/salary?job=mediador
Repubblica Ceca
Romania
SlovacchiaTabella n. 1: Mediazione nelle controversie civili come le controversie di vicinato e familiari. Relazioni tra genitori e figli, partner, comunità e simili Controversie civili non patrimoniali:   20 euro/ora Contenzioso civile immobiliare fino a 1660 euro:         67 euro/ora Cause civili immobiliari oltre 1660 euro:           100 euro/ora Tabella n. 2: Mediazione nel settore delle imprese private (persone fisiche e giuridiche) Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone fisiche              67 euro/ora Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone giuridiche       134 euro/ora Controversie immobiliari nel settore delle imprese private per importo        Dall’1% al 10% del valore https://www.peniaze.sk/ekonomika/5425-mediacia-namiesto-sudu-kedy-sa-oplati-a-kolko-stoji
SloveniaCompenso per l’attività del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone fisiche, o almeno una parte è una persona fisica: Le parti pagano una somma forfettaria di 400 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 50/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 200 EUR. Tariffa numero 2 Pagamento per il lavoro del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone giuridiche (eccetto persone fisiche): Le parti pagano una somma forfettaria di 600 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 80/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 300 EUR. Tariffa numero 3 Pagamento per il lavoro di un mediatore nelle controversie tra più parti: Il forfait e premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è aumentato del 20% per ogni cliente aggiuntivo che ha un diritto autonomo se ci sono più clienti (di due). Tariffa numero 4 Compenso per il lavoro del mediatore in casi particolarmente gravosi: La somma forfettaria e il premio secondo i numeri di tariffa 1 e 2 aumentano del 100% nelle controversie in cui il valore del credito contestato è definito e ammonta a più di 50.000 EUR. Il forfait e il premio secondo la tariffa n. 1 o 2 possono essere aumentati del 50% su proposta del capo della MC e con il consenso delle parti, se si tratta di controversie nelle quali – conoscenza esplicitamente necessaria e richiesta di un campo specifico; – richiesta conoscenza ed uso di una lingua straniera. Tariffa numero 5 Pagamento del lavoro del mediatore per un caso associato risolto: La somma forfetaria e il premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è maggiorata del 50% nel caso in cui, oltre alla causa affidata al mediatore per la risoluzione, uno o più altri casi giudiziari indipendenti siano completamente risolti. https://www.odv-zb.si/mediacijski-center/pravni-akti/tarifa/
Spagna (mediazione familiare)18.000- 22.000 € lordi al mese   https://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/sueldo-mediador-familiar/
Spagna (mediatore civile)1000 € + extra al mese    https://es.indeed.com/orientacion-laboral/remuneracion-salarios/cuanto-gana-mediador
Svezia
Ungheria

Una giustizia alta e altra

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Recensione del libro “Una giustizia alta e altra” della professoressa Maria Martello a cura dell’avv. Carlo Alberto Calcagno

Quando si legge un saggio di Maria Martello ci si rende subito conto che ogni parola pesa, ogni frase è densa di significato di per sé e in quanto rimando ad una sapienza antica, ogni capitolo è un estremo sforzo per gettare verso l’alto una cattedrale di significati, un disegno allo stesso tempo in bianco e nero e colorato di quello che non è e potrebbe invece essere una civile convivenza.
Cosí è per “Una giustizia alta e altra” che appunto, già dal titolo, fornisce l’idea di voler lasciare in basso l’attuale imperfetto apparato di regolazione dei conflitti, per un altro, quello di una mediazione che però si distacca enormemente dal concetto che in questo decennio è arrivato agli operatori del settore. Non parliamo poi di quello che è giunto al cittadino o al giudice. Ciò che noi abbiamo conosciuto non ha niente a che fare con gli scritti del Nuovo Testamento e l’Episcopalis Audientia che l’autrice ricorda, non a caso, al termine della monografia.
Ma per comprendere a pieno questi richiami la professoressa Martello, ci indica il viaggio filosofico-umanistico.
Non si può iniziare dal modello mercantile di deflazione del contenzioso che ci ha lasciato la scuola di Harvard (peraltro non nato per la gestione delle controversie ma per i rapporti endo-imprenditoriali) se si voglia comprendere il mondo della mediazione, né dalla sola psicologia che ha comunque fornito ottimi strumenti al mediatore (pensiamo ad es. alla parafrasi); dobbiamo necessariamente cominciare il viaggio da qualcosa di molto più antico che non si traduce solo nei preziosi contributi dei filosofi che tutti conosciamo, ma da un modello che seppure l’autrice non citi esplicitamente, è quello del matriarcato che è riuscito per migliaia di anni, ad attuare una perfetta sintesi  del razionale e dell’irrazionale.
È un mondo di idee e di esperienze che già c’è stato e che va solo evocato e riscoperto: non è una nuova ricetta di incerta applicazione.
Quello che noi giuristi chiamiamo consenso all’utilizzo di un determinato strumento di risoluzione, è in realtà molto di più in mediazione, è la fiducia in un terzo mediatore affinché ci aiuti a lavorare con gli elementi razionali e irrazionali.
Non poteva la professoressa Martello non metterci in guardia a più riprese del fatto che un sistema, per dirsi evoluto, non può tralasciare (come l’attuale processo tralascia) gli elementi irrazionali che sono le radici del conflitto e che se non vengono esplorati non potrà darsi uno sviluppo armonico della pianta e dunque di futuri legami.
Perché la mediazione non può e non deve ridursi a chiudere un conflitto, ma è tesa (ed è stata tesa per millenni) a ripristinare legami.
La società ha bisogno di ripristinare i legami; non si può pensare che la legge – come spiega bene la Martello affidandosi al pensiero di Salvatore Natoli – possa costituire la panacea di tutti i mali, come invece la intendono gli uomini di questa civiltà.
I legami nascono dal confronto, dall’ascolto e come specifica deliziosamente l’autrice, dall’emulazione. Non vi può essere progresso senza emulazione, né oserei dire nascita di una nuova famiglia in seno al consorzio umano.
Ma chi sono i sapienti che possono riportare in auge questo sistema antico di vivere le relazioni? Gli avvocati nelle loro consulenze che devono coniugare il diritto con i veri bisogni dei loro clienti; coniugazione questa che può nascere solo dall’educazione all’ascolto del cliente (che immerso nel conflitto non è più capace di ascoltare).
Sono i giudici che per la loro posizione possono veramente ed efficacemente diffondere ed alimentare la cultura del confronto.
Il legislatore, infine, che deve riprendere dall’inizio il filo per entrare nel labirinto della mente umana e non accontentarsi di una mera deflazione del contenzioso; ciò comporta evidentemente una nuova formazione “alta ed altra”, che abbandoni le povere tecniche di gestione economica delle controversia. Non è il denaro che motiva l’uomo e che lo spinge a diventare migliore, una risorsa per la società, ma il riconoscimento completo di sé. 

Il nuovo regolamento della mediazione familiare

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Pubblicato il decreto sulla mediazione

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Via libera del CDS al decreto mediazione

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Qualche considerazione circa il parere del Consiglio di Stato sullo schema di nuovo regolamento in materia di mediazione

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Dal parere parziale  del Consiglio di stato (Numero 01200/2023 e data 14/09/2023) evinciamo che lo schema di decreto inviato al Consiglio di Stato si intitola: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

Rispetto alla diffusa bozza del 2 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha eliminato solo la parola “recante” (prima era scritto “recante l’istituzione dell’elenco degli organismi”).

Lo schema di decreto attuale contempla 50 articoli (contro i 51 della bozza del 2 giugno) e  VII capi (così rimasti rispetto alla bozza) che il Consiglio di Stato riassume nel modo che segue:

Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.

Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato – come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione – il contenuto minimo del regolamento di procedura.

Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.

Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.

Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.

Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.”

Tutto ciò ci permette perlomeno di avere un quadro generale. La sintesi dei capitoli appare rappresentare l’attuale bozza nei Capi I-VII  almeno in quanto ai temi trattati e all’articolazione.

Poi vedremo i contenuti in particolare quando il decreto andrà in Gazzetta.

Se rimarranno quelli della bozza de 2 giugno 2023, il dettato sarà assai complesso (come d’altronde i contenuti degli altri decreti ministeriali sino ad oggi emessi in materia) da spiegare e da assimilare non solo per i mediatori novelli, ma anche per quelli esperti e per i formatori:  le nuove 80 ore base serviranno tutte in definitiva per la parte giuridica.

E lo stesso vale per le nuove 18 ore per i formatori.

Non parliamo poi delle difficoltà che insorgeranno per coloro che non hanno una laurea in Giurisprudenza: non so proprio che cosa potranno imparare con le 14 ore previste dalla bozza di decreto (v. art. 23 c. 7 della bozza del 2 giugno).

Al momento una delle poche differenze palesi che rilevo dalle osservazioni del CDS rispetto alla bozza, riguarda l’art. 18:  giustamente il Supremo consesso amministrativo chiede che cosa il Ministero intenda con “su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà;”

Nel capo IV il CDS non dà cenno, in sede di riassunto, alla formazione dei mediatori civili e commerciali generici, ma probabilmente è una svista (?). Per il resto si ricalca il contenuto e l’articolazione della bozza.

Il capo V ricalca l’articolazione della bozza. Particolare importanza riveste l’art. 29 della bozza (vedremo se sarà confermato) che consente, se approvato, finalmente di applicare anche i regolamenti in materia di credito di imposta e di gratuito patrocinio, al momento al palo. Mi chiedo però, letta la norma, per quale arcano motivo non sia stata inserita già nel decreto 28/10[1].  

Il Capo VII comincia dall’art. 42 mentre nella bozza del 2 giugno iniziava dal 41: la correzione del Ministero era dovuta perché nel 41 si fa riferimento alla sorte dei procedimenti di mediazione in capo agli organismi sospesi e cancellati. Ma anche il 42 della bozza riguarda la procedura di sospensione e di cancellazione: quest’ultimo articolo potrebbe essere stato accorpato al 41, visto che l’articolato presentato al CDS presenta 50 articoli e non 51 come la bozza.

E dunque il 42 attuale sottoposto al CDS potrebbe essere il vecchio 43 (?). L’art. 45 della bozza è diventato nello schema di decreto il 44, l’art. 46 era nella bozza il 47.

Il CDS conferma comunque che il d.m. 180/10 verrà abrogato dal nuovo tessuto normativo (come già prevedeva la bozza).

Dalla lettura del parere (che ricordo essere parziale) mi pare che emergano diverse critiche.

All’inizio della parte motiva si legge: “1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.”

Questa censura che sembrerebbe formale ha sospeso il parere: “Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.”

 Il che significa che avremo un ulteriore ritardo che fa malissimo al settore e ai cittadini. Senza contare che una volta ricevuti i documenti il CDS si riserva di fare altre osservazioni (v. il n. 2). E ciò allungherà ancora i tempi.

Non è certo una responsabilità del CDS,  ma se lo schema corrisponde davvero quasi del tutto alla bozza del 2 giugno perché i Ministeri si sono presi così tanto tempo?

Veniamo ora alle altre censure del CDS.

L’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame contenuto nell’art. 2 “sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli”[2].

Sia per l’art. 5 c. 1 lett. c[3] attinente i requisiti di serietà degli organismi pubblici che per l’art. 11 comma 2 lettera b[4] che riguarda i requisiti di serietà degli enti di formazione pubblici (il cui tessuto richiamato sembrerebbe quello della bozza) il CDS richiede che il Ministero fornisca i parametri per valutare se l’attività di mediazione o di formazione sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente o della sua articolazione.

Il CDS fa poi presente che l’art. 9 c. 1[5] dello schema (che equivale a quello della bozza del 2 giugno) in materia di organismi ADR dovrebbe richiamare non solo i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4[6] ma pure quelli di cui all’art. 5[7] e 6[8], ossia i requisiti di serietà ed efficienza.

L’art. 13 c. 1 (della bozza e dello schema) stabilisce che  “1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II[9] è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.”

Il CDS chiede che sia apposto un termine per la predisposizione dei modelli uniformi e per la diffusione al pubblico. Stesso problema peraltro lo rinveniamo nel decreto che regolamenta la giustizia riparativa[10], ma in quel caso il testo non è andato al parere del CDS, diversamente credo lo avrebbero rilevato.

Viene poi in campo l’art. 36 c. 1 lett. a) che disciplina le cause di cancellazione: dalle censure mosse sembra che sia stato riscritto (prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione”)  rispetto alla bozza del 2 giugno[11] e dunque possiamo solo rilevare che per il CDS necessità di un coordinamento con l’art. 4 c. 1 lett. d)[12].

Viene censurato poi l’art. 39 c. 1 (che richiama il testo della bozza): “ 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.”

Il CDS ritiene che la locuzione “entro un termine non superiore a 30 giorni” vada integrata anche da un congruo termine minimo visto che ai sensi del terzo comma se l’interessato non fornisce elementi idonei viene sospeso o cancellato[13].

Anche l’art. 44[14] (nella bozza del 2 giugno art. 45) c. 2  è stato censurato:  deve essere integrato nel senso di prevedere che la sospensione possa scattare solo in seguito alla verifica della inidoneità e incompletezza della documentazione (inerente probabilmente i formatori e il responsabile scientifico).

Interessante è la censura di cui al punto 13: “In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.” La bozza del  2 giugno prevede questa disciplina all’art. 47[15].

Non si capisce in altre parole ed ho inteso bene, se le norme richiamate si riferiscano ai soli organismi pubblici o anche ai privati.

Ma la censura più ragguardevole riguarda  la disposizione dell’articolo 48[16] (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Finalmente si chiede al Ministero di spiegare meglio la clausola di invarianza finanziaria: era ora!

Il CDS precisa che “Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento. Si nota che la relazione tecnica – a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato – non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.”

Queste considerazioni sono pesanti e mettono il dito nella piaga.

In diversi ordinamenti abbiamo apparati di vigilanza corposi, ma non se ne occupa direttamente il Ministero.

Ci sono organi appositi che si occupano per conto del Ministero di tutto il mondo della mediazione: da ultimo l’esigenza è stata tradotta in realtà in Francia, ma anche l’esperienza belga potrebbe essere presa a modello.

In conclusione non è possibile fare le nozze coi fichi secchi e lo schema di decreto sembra, almeno nella sua articolazione, molto simile alla bozza gà diffusa il 2 giugno 2023.


[1] Art. 29

 (Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)

1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti. 

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

[2] Se il contenuto è quello della bozza come parrebbe dal riassunto del CDS:

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:

a) del registro degli organismi;

b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR;

c)  dell’elenco degli enti di formazione;

d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;

e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori,  rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente del registro e dell’elenco degli enti di formazione.

2. Il presente decreto disciplina altresì:

a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori; 

c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

d) gli obblighi degli iscritti;

e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione e gli effetti della sospensione e cancellazione;

g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

[3] c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale.

[4] b) la compatibilità, per gli enti pubblici o per gli enti che ne costituiscono articolazione o operano per conto di un ente pubblico, dell’attività di formazione con l’attività istituzionale.

[5] 1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente documenta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4

[6] Art. 4 della bozza del 2 giugno

(Requisiti di onorabilità)

1.Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale; 

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

[7] Art. 5 della bozza del 2 giugno

(Requisiti di serietà)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente documenta:

a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite; 

b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;

c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale. (il CDS chiede di dettare i parametri per l’attestazione)

[8] Art. 6 della bozza del 2 giugno.

(Requisiti di efficienza)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; 

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 

d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;

g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;  

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative; 

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

(Requisiti di efficienza)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; 

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 

d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;

g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;  

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative; 

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

[9] CAPO II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR e elenco degli enti di formazione.

[10] Art. 11 DECRETO 9 giugno 2023

 Procedimento di iscrizione

 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i

modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[11] 1.  Costituiscono causa di cancellazione:

a) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

[12] d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

[13] Art. 39 della bozza del 2 giugno

(Procedura di contestazione)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni (il CDS precisa che debba esserne indicata la durata di un congruo termine minimo) , a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.

2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di 15 giorni per difese e ulteriori produzioni documentali. 

3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.

[14] Art. 45 della bozza

(Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione)

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando specificamente i soggetti nominativi dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241. Si applicano gli articoli 40 e 41.

3. L’organismo o l’ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, trasmette al responsabile del registro documentazione idonea a dimostrare l’adeguamento in conformità agli articoli 43 e 44. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

[15] 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, gli organismi di cui all’articolo 43, comma 1, applicano, per le spese di mediazione, l’articolo 31, commi 1,  2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

[16] Per la bozza del 2 giugno l’art. 49.

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in materia di mediazione

In evidenza

Nota sul gratuito patrocinio in mediazione e nella negoziazione assistita

In evidenza

Indice

  1. Introduzione e orientamento sino al 2021.
  2. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
  3. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
  4. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

  1. Introduzione e quadro normativo

 

Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.

Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.

Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter)  per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario  con l’art. 11-ter  del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica  sia l’art. 76 che il 77.  

Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.

Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.

Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3]

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016. 

Con un decreto del  Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.

Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.

Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].

Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto  compenso dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato[11].

 

  1. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021

 

La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].

Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.

La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.

Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14].  A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).

II decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 7 si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.

Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione  del  relativo valore”.

Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo  in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.

Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.

La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.

In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.

E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.

Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione. 

Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le  “Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese   dello   Stato  nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).

 

  1. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

 

La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].

Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].

Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.

Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].

Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).

Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a  € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).

Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l’ammissione)

1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].

 

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata)

1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)

1.         Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

 

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui  all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206

 

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:

  1. a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e  i contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche di autenticità.
  2. b) l’art. 11-octies, comma  1,  del  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione  e  di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»

Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

 

  1. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

 

Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:

  1. Capo I
  2. parte generale (art. 1-3)
  3. Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
  4. Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
  5. Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
  6. Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
  7. g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
  8. h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.

I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).

La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza  si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.

Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.

La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.

Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento,  a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.

Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.

L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita  al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].

Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].

Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del

compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]

 

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

 

Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.

Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].

Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].

Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.

L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della  domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.

Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).

Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:

  • SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
  • CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
  • La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.

Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal  decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato dal richiedente.

il  COA  stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].

 

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

 

All’avvocato che assiste  la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita,  spetta  il  compenso  previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].

Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].

Valore

Da €0.01

a € 1.100

Da € 1.100,01

a € 5.200

Da € 5200, 01

a € 26.000

Da € 26.000,01 a € 52.000

Da € 52.000,01

A 260.000

Da € 260.000,01

a 520.000

Fase dell’attivazione

31,50

142,00

220,50

268,00

504,00

685,00

Fase di negoziazione

63,00

283,50

441,00

535,50

1.008,00

1.370,50

Conciliazione

123,00

553,00

860,00

1.044,00

1.965,5

2.671,50

 

Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.

Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.

Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.

Ai sensi dell’art. 15-septies, commi  3  e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art.  11-septies, comma 2 del decreto-legge  n.  132  del  2014[65].

L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.

Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

Ai sensi dell’art. dall’art.  11-septies, 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.

Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

L’istanza di conferma  contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):

1)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello Stato[69];

 2) le generalità della parte assistita dal richiedente,  ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

 3)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente ha calcolato il proprio compenso;

 4) l’indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l’accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all’art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];

 5)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione  e la   data dell’accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli affari di mediazione;

 6) fuori dal caso di cui  a punto precedente,  gli  estremi  della ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del Consiglio  nazionale  forense,  dell’accordo  di   negoziazione,   in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del  2014,  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del  2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.

 7) la dichiarazione di volontà  del  richiedente  di  avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].

L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014 prevede appunto che la liquidazione e il   pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.

 8) la parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];

 9) la dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in ordine alla permanenza, al  momento  dell’accordo,  delle  condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto  legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del  decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75]  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In altre parole l’interessato deve dichiarare che  al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.

Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.

Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

 Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.

Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.

Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].

Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato  e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].

Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.

L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].

  Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.

 Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

 

 Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione,  per diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].

La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].

L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”

Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.

Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

 L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi. 

 A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.

In tali casi il Ministero  provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).

Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere  intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento.  In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].

 Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia. 

 

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

 

L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].

Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.

Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile  dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].

Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].

I dati sono conservati per dieci anni.

I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5),  quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].

 

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.

Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero  della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].

Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma  sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

 Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.

In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).

Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero.  L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non viene indicato un termine di vigenza  nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.

 

 

[1] L’importo  indicato  nell’art.  76,  comma  1,  del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato  ad euro 12.838,01.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg

[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.

[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).

http://www.edizionieuropee.it/law/html/167/eu17_02_036.html

[4] https://www.ordineavvocatigenova.it/news/07-12-2013-circolare-cnf-06122013-n-25-c-2013.html

[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art.  124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede  il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.

L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).

La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.

[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;

che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;

ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);

che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;

che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.

[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).

https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058

[8] Cfr. Tribunale di  Tempo Pausania 19 luglio 2016  per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).

Ancora Tribunale di  Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[9] Per due ragioni:

  1. a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
  2. b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).

[11] ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  è  tenuta  a   depositare   all’avvocato   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[12] https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2022/pronuncia_10_2022.pdf

La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.

[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206

[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”

Rimando il lettore per quest’ultima previsione all’articolo  https://mediaresenzaconfini.org/2023/08/10/nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023-23a04557/

[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante  delega  al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia di esecuzione forzata. (22G00158)  (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.

[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Sezione I

Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

[17]  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione  del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio

contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”

[18] CAPO II-bis  (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale)

[19] Con l’art. 41, comma 1.

  1. Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e  di  cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),  g),  h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno 2023.

[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149.

[21] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e

delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-10-18;180!vig

[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

(GU n.212 del 12-09-2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig=

[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4)  che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica  a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.

[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.

[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,

di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della  sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.

L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi  riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.

Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.

Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.

Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”

[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”

[28] Si combini il comma 4 con il comma primo.

[29] https://e-justice.europa.eu/37129/IT/legal_aid?FRANCE&init=true&member=1

[30] Art. 15-undecies decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[31] Art. 11-undecies decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

[32] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

[33] Art. 76 (L) Condizioni per l’ammissione

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a  euro 9.296,22.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente della famiglia, compreso l’istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,  si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall’imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando  sono  oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei  processi  in  cui gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)

ART. 92 (L)  (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il  coniuge  o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui   all’articolo   76,  comma  2,  ma  i  limiti  di  reddito  indicati   dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[34]   ART. 77 (L)  (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione  alla  variazione,  accertata  dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al   consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel  biennio  precedente,  con  decreto dirigenziale del Ministero della   giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze.

[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente  al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

[36]  Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

  1. L’atto  di  notorietà  concernente stati, qualità personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
  2. La  dichiarazione  resa  nell’interesse proprio del dichiarante può  riguardare  anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualità personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell’articolo   46  sono  comprovati dall’interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà. (R)
  4. Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di   Polizia  Giudiziaria  è presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualità  personali  dell’interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  è  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[37] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[38] ART. 99 (L)  (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci   giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  1. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.

[40] ART. 85 (L)

  (Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma  1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene  l’indicazione del relativo valore.

[42] ART. 99 (L)   (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[43]    ART. 125 (L) (Sanzioni)

  1. Chiunque,  al  fine  di  ottenere  o mantenere l’ammissione al patrocinio,   formula   l’istanza   corredata   dalla   dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il  mantenimento  delle condizioni di reddito previste, è punito con la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro   1.549,37.   La   pena  è  aumentata  se  dal  fatto  consegue l’ottenimento  o  il  mantenimento  dell’ammissione al patrocinio; la

condanna  importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

  1. Le  pene  previste  al  comma  1 si applicano nei confronti di chiunque,  al  fine  di  mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

(omissis)

  1. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[44] ART. 88 (L)  (Controlli da parte della Guardia di finanza)

  1. Nei  programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di  finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  individuati sulla base di appositi criteri  selettivi,   anche   tramite   indagini   bancarie   e  presso  gli  intermediari finanziari.

[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg

[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[47] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione  dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.

Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”

[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.

[51] Art. 1  decreto 1 agosto 2023 (23A04556)

[52] Legge 206/21 e Decreto legislativo 149/22.

[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
  2. b) «ODM»: organismo di   L’ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. c) «numero d’ordine del ODM»: il numero  attribuito  al  ODM  al momento dell’iscrizione al registro  in  conformità  al  regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto  legislativo,    28 del 2010;
  4. d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato  in  attuazione  dell’art.   16   del   decreto legislativo n. 28 del 2010;
  5. e) «numero identificativo del procedimento  di  mediazione»:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione;
  6. f) «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione;
  7. g) «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformità  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  8. h) «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista dall’art. 2, del decreto-legge    132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  9. i) «accordo  di  negoziazione»:   l’accordo   che   compone   la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati;
  10. l) «COA»: il Consiglio dell’ordine  degli  avvocati  davanti  al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge    132   del   2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  11. m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione  delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
  12. n) «CIEId»:  l’identità  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d’identità elettronica;
  13. o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  14. p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale,  di  cui all’art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,    83  «Codice dell’amministrazione digitale»;
  15. q) «PEC»:  posta  elettronica      Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  16. r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti  univoci  dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura  elettronica  e  il suo indirizzamento;
  17. s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento  per gli affari di giustizia;
  18. t) «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero;
  19. u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
  20. v) «SID»: Sistema  interscambio  flussi    L’infrastruttura trasmissiva  dell’Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  società,  enti  e ditte individuali.

[54]   Art. 20 (Credito d’imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di  mediazione).

  1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto  l’accordo  di conciliazione,  un  credito  d’imposta   commisurato   all’indennità corrisposta  ai  sensi  dell’articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo  5,  comma 1, e quando la mediazione è demandata dal  giudice,  alle  parti  è altresì riconosciuto un credito d’imposta  commisurato  al  compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella  procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a concorrenza di euro seicento.
  2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della

metà.

  1. E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta  commisurato  al contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite dell’importo   versato    e    fino    a    concorrenza  di  euro cinquecentodiciotto.
  2. Agli  organismi  di  mediazione  è  riconosciuto  un   credito d’imposta  commisurato  all’indennità  non  esigibile  dalla   parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell’articolo 15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro ventiquattromila.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati.

  1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  2. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate  ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia  delle entrate – Fondi di bilancio”.

[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

[59] Ai sensi  degli  articoli  16, comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 16 c. 12

  1. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per  via telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24, l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  conforme  a  quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  a  cui   ricevere   le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal  Ministero  della giustizia è consultabile  esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli  avvocati. Con le  medesime  modalità,  le  amministrazioni  pubbliche  possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri  organi  o  articolazioni,  anche  territoriali,  presso   cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica  degli  atti

introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero  in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il  caso di  costituzione  in   giudizio   tramite   propri   dipendenti,   le amministrazioni  pubbliche  possono  altresì  comunicare   ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione  dello  stesso  elenco  di  cui  al   presente   articolo   e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,  presso  cui

eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Art. 16-ter.  (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

  1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall’articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio

2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

  1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si  applicano  anche alla giustizia amministrativa.

  1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco  di cui all’articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente  effettuata,  a  tutti  gli effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell’elenco   previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e, ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica   certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID, nella sezione ente dell’amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni, la  notificazione  può  essere  eseguita  all’indirizzo   di   posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell’elenco  di  cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per detti organi o articolazioni.

[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

[62] Art. 4 Determinazione del compenso

[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

  (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[65] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[66] La determinazione del valore è ancora oscura.

[67] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

[70] Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.

[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi

[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

[74] V. la tabella di cui al D.M. 55/14.

[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[76] Art. 6  Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.

[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.

[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

Art. 11-novies del decreto-legge  n.  132  del  2014

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.

[83] Art. 9  Procedure di utilizzo del credito di imposta

[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

  1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,  dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro  la data   di   presentazione   della   dichiarazione   successiva.  La compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale  sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da  cui  il  credito emerge.
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  3. a) alle imposte sui redditi, alle  relative  addizionali  e  alle ritenute alla fonte riscosse mediante  versamento  diretto  ai  sensi dell’articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire  il  versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  4. b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  5. c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a  500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  1. e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di  posizione assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti previdenziali, comprese le quote associative;
  2. f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49,  comma  2,  lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  4. h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

    h-bis) al saldo per il 1997  dell’imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui  all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come  da  ultimo  modificato dall’articolo  4  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

    h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per

settore;

    h-quater) al credito  d’imposta  spettante  agli  esercenti  sale cinematografiche.

    h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla  riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare  all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 

    h-septies) alle tasse scolastiche. 

  2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.

  2-ter. Qualora il credito di imposta  utilizzato  in  compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   è   fissata   con

provvedimenti  del  direttore   dell’Agenzia   delle   entrate.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono  altresì indicate le modalità  con  le  quali  lo  scarto  è  comunicato  al soggetto interessato.

  2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  i  contribuenti  a  cui  sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma  15-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la  facoltà  di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e dall’importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita  IVA oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la partita IVA risulti cessata.

  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni intracomunitarie,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  15-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica

del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non  siano  rimosse  le  irregolarità  che  hanno  generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato  tramite  i  servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.

Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.

[90]  Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  1. Al fine di contrastare fenomeni di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti  con  provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[91] Art. 12  del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca

[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies del  decreto-legge  n.  132  del  2014

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.

La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.

[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/20605

Attualmente quello di Via Arenula non è attivo.

[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

  1. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[98]  E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità

agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.

[99]  a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché  il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;

  1. b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di

autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

  1. c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
  2. d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
  3. e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

Fai clic per accedere a 00000006.pdf

[103] Art.  17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[106] Art. 43  Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

  1. Il  Ministero   della   giustizia   provvede   annualmente   al monitoraggio del rispetto delle previsioni  di  spesa  relative  alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi  di  eventuali scostamenti  rispetto  alle  predette  previsioni   si   provvede   a compensare  lo  scostamento  con  il   corrispondente   aumento   del contributo unificato.

[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  1. A decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
  2. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)

In evidenza

1. Introduzione.

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023  in sintesi.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.

7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.

7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.

7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.1.2  Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione obbligatoria preventiva.

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione 

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

*.*.*.*

  1. Introduzione

In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].

Questa nota riguarda il Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)[2].

La norma attua:

A) il comma  5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati”.

B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.

Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.

Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3]  si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].

 Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].

E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.

Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi

Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:

A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:

  1. Mediazione civile e commerciale[7].
  2. Negoziazione assistita[8].
  3. Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)[9].

Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.

B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].

C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).

D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.

E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].

Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.

I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.

Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:

1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.

2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.

3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta

Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2)  il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].

Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.

Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.

Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.

La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].

Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].

Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].

Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).

I crediti d’imposta  riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].

Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta

Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente)  il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].

Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].

Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41]  l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].

7 . I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione

Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].

L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è  volontaria)[44].

Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];

8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].

7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;

9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.

Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];

8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;

9)  il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione  

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

9) il numero del procedimento di mediazione;

10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio

L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].

Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].

In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];

9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda

Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].

L’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti  che  corrispondono  o  che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto,  in  caso  di  successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall’anno 2016.”

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo

La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].

Quelli che seguono sono i requisiti.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;

7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).

I requisiti richiesti sono i seguenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

 6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].

L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28[76]).

In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.

Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di  seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).


[1] DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[3] V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

Art. 19  Disposizioni transitorie  e art. 21 Disposizioni finali

[4] Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

[5] recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_34&facetNode_2=4_70&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1205666

[6] Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

16.  A  decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.

[20] Salvo che non sia diversamente disposto.

[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

[24] V. Art.  11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2  si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”

[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.

[30]     Art. 61 Interessi passivi

 1. Gli interessi passivi inerenti  all’esercizio  d’impresa  sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l’ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito d’impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione  dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad attività o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attività  o  beni produttivi di proventi computabili e ad attività o  beni  produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai  fini  dell’applicazione  del periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per cento.

[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio

[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali,   l’Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento

[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.

[44] Art.  3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[46] Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le  ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

[47] Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta   commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[49] Attualmente non ottenibile.

[50] Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.

[52] Artt.  3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”

[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[56]  V. art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[58] Art.  3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[60]  Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2.  La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,

commi 4, 5 e 6.

 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

[61] Art. 20 comma 2, secondo periodo

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

[62] Art. 20, comma 3

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[64] Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

[65]  Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

 (Omissis)

  2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

(Omissis)

[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) 

  1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 

  3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

  4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

[67] Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.

Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria  avvenuta con successo e la disciplina della c.p.  è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?

Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?

Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?

[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso  corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo,  nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[72]  Decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

Art. 1  Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorità giudiziaria

   1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non è stata assunta in  decisione,  le parti, con istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita  altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano  nel  contratto  collettivo  di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per  le  controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia  di  responsabilità extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero la corte di appello per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  per  le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore inferiore  ad  euro  100.000.   Gli   arbitri   sono   individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque   anni   nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque anni condanne definitive comportanti  la  sospensione  dall’albo e che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno  reso  una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

 2-bis.  La  funzione  di  consigliere  dell’ordine  e  l’incarico arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in  grado d’appello  e  il procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È  in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il  lodo  non  può  essere più pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo  338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del  lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia , da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri  per  l’assegnazione  degli  arbitrati  tra   i   quali,   in

particolare,  le  competenze  professionali  dell’arbitro,  anche  in relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della controversia, nonché’ il principio della rotazione  nell’assegnazione degli  incarichi,  prevedendo  altresì   sistemi  di  designazione automatica.

[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[75] Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28

[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con  mediazione demandata e collaborazione).

   1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione decentrata.

  2. Ai fini della valutazione di cui  all’articolo  11  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualità  degli  affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacità  e laboriosità del magistrato.

  3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

  4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di mediazione.

DECRETO 1° agosto 2023 disciplina del gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita

In evidenza

DECRETO 1° agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1° agosto 2023 

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Il mediatore penale a seguito della riforma Cartabia

In evidenza

A system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders

through reconciliation with victims and the community at large.

Oxford dictionary and thesaurus

  1. Introduzione

Questa nota non può prescindere da un concetto di base della mediazione, ossia il fatto che la mediazione investe la relazione tra le persone.

Le categorie specificate dal diritto: mediazione civile e commerciale, mediazione familiare e giustizia riparativa sono solo elucubrazioni di e per giuristi.

Nella realtà non esistono e soprattutto la mediazione non tollera le gerarchie che sembrano emergere dai primi decreti attuativi della riforma Cartabia.

Non esiste una mediazione di serie A ed una mediazione di serie B, esiste solo la mediazione.

Ci sono paesi (ad es. Finlandia) che hanno addirittura  approntato una sola disciplina per la mediazione penale e quella civile.

Nei paesi ove la cultura della mediazione è  diffusa non si procede ad insegnare la mediazione per settori: si consegna ai mediatori una formazione di base che consente di imparare ad ascoltare e ad aiutare le persone a comunicare e a negoziare, ossia a supportarli in una relazione al momento deficitaria. Poi ogni mediatore si specializza e ogni specializzazione è preziosa e reca indiscutibile esperienza.

Anche per i magistrati vige la regola che devono cambiare settore ogni dieci anni per non sclerotizzarsi.

La relazione poi a sua volta non può essere di serie A o di serie B a secondo dell’ambito in cui viene affrontata: tutte le relazioni hanno importanza e la crisi può avere risvolti delicatissimi per la vita delle persone anche in situazioni che appaiono agli occhi di un terzo irrilevanti.

Non è poi solo il danno economico che deve essere preso in considerazione, ma appunto quello relazionale che va ben al di là.

La strada della mediazione è dunque unica, anche se costellata di tante tappe: noi siamo tenuti in scarso conto dall’Europa per promozione dell’ADR (nel 2022 eravamo al 23° posto con 23 punti) proprio perché non abbiamo abbastanza specializzazioni, ad es. una mediazione del lavoro e una mediazione amministrativa.

Il mediatore deve poter spaziare per fare esperienza ed imparare.

Questo percorso virtuoso opera in mediazione familiare da diversi anni (in alcune regioni dagli anni ’80) con corsi di formazione, tirocinio, supervisione ed esami plurimi che costellano la vita di un mediatore familiare fino alla certificazione UNI.

Questo percorso virtuoso è venuto a crearsi anche per il mediatore civile e commerciale che insieme ad una formazione iniziale e continua, ricordiamolo, ha ormai almeno una esperienza di 13 anni (se non era prima conciliatore societario e ancor prima delle Camere di Commercio).

Non si può dire altrettanto in Italia dei Centri di Giustizia riparativa. 

Se un qualsiasi cittadino oggi volesse sapere quanti sono i Centri di Giustizia riparativa in Italia scoprirebbe che sono undici per la giustizia minorile[1]. Non troverebbe agevolmente informazioni però sulla mediazione penale per adulti. Né potrebbe sapere con un click quanti sono i mediatori penali, come accade in altri paesi, ad esempio in Portogallo dove ne abbiamo 250[2].

La mediazione penale è tutta da costruire in Italia e sembra che il Ministero invece voglia semplicemente sanare un percorso poco conosciuto, senza  un retroterra di regole che invece possiedono la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare.

Si tenga inoltre presente che anche i mediatori civili e commerciali e familiari hanno sviluppato una capacità di ascolto attivo, di equiprossimità ovvero di empatia[3], di riconoscere l’altro (e di fare riconoscere gli altri[4]); hanno imparato a gestire i sentimenti: la rabbia, la vergogna[5] e la paura.

Non si vede poi perché le parti non potrebbero avere fiducia del mediatore in quanto tale e senza etichette.  Egli tesse la tela della comunicazione con pazienza ed in assenza di giudizio. Il mediatore di per sé impara nella pratica quotidiana che cosa significa maturare sentimenti di precarietà, di sconfitta o di rivalsa, vedersi negare la dignità, constatare lo svilimento della memoria, percepire le offese alla verità e incontrare l’umanità ferita (e ciò a prescindere dal setting).

Il mediatore fa molta attenzione a dare spazio ad ogni punto di vista perché sa che così crea empowerment, è capace poi di orientare persone verso alla soluzione del conflitto e la gestione del futuro indipendentemente dal tipo di controversia.

  • La soluzione che sarebbe stata più ragionevole da individuare

Il Consiglio di Stato in un parere del 20 giugno 2023[6] sul trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa, scrive che l’applicazione nei procedimenti penali della giustizia riparativa è partita il 1° luglio 2023[7].

Teniamo presente, inoltre, che alla a fine del 2022 c’erano 1.433.352 procedimenti penali pendenti (Fonte: Ministero Giustizia[8]),  ma ovviamente il numero di persone coinvolte nell’ambito di tali procedimenti, che avrebbe interesse ad accedere ai programmi, era ed è di gran lunga maggiore.

Se è poi vero, come è vero, che il programma di giustizia riparativa porta solo benefici a chi lo attiva[9] (in taluni casi è addirittura prevista una diminuzione di pena), non sorprenderebbe che a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, si superasse facilmente il milione di istanze di accesso a tali percorsi.

Tale proiezione numerica non è il problema, ma lo diventerà considerando quanti ad oggi saranno inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.

Per mettere in opera la riforma Il 5 luglio 2023 il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, ha pubblicato  in Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali in materia di giustizia riparativa, di attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[10], che riguardano entrambi, tra le altre cose,  proprio la formazione ed hanno la stessa data, 9 giugno 2023[11].

Nell’attualità per capire se il sistema partirà si deve però guardare alla combinazione con la disciplina transitoria dettata dall’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Vista, infatti, la disciplina regolamentare sulla formazione (che è in vigore dal 5 luglio) i nuovi mediatori penali saranno pronti solo tra qualche anno.

Sotto il profilo temporale, prima che intervenisse la disciplina regolamentare, si stimava che ci volessero tre anni sulla base delle previsioni del decreto legislativo (v. art. 59 c. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[12]). Non c’era già la possibilità che, nelle more, potessero essere inseriti in elenco altri mediatori. Ora non si è più così ottimisti dal momento che il regolamento ha raddoppiato, rispetto all’art. 59, i tempi della formazione: 680 ore di formazione iniziale e 60 di continua.

Il tutto perlopiù da seguire in presenza: ci si chiede quanti laureati (si richiede la laurea) avranno il tempo di frequentare un corso di questo genere; di solito a questi percorsi (si pensi alla mediazione familiare) si dedica un sabato al mese. In questo caso, escludendo il tirocinio, ci vorrebbero cinque anni, se si dedicasse alla formazione tutta la giornata.

Il termine può essere preso per buono sempre che ovviamente sia tutto pronto, ovvero che le Università abbiano stipulato accordi sul da farsi con in Centri di Giustizia riparativa, abbiano adeguato i lori programmi formativi, calendarizzato corsi/master in giustizia riparativa ecc…

Non si può poi pensare seriamente che i Centri di giustizia riparativi, con le risorse attuali, si possano occupare dei programmi e della formazione, data la mole dei procedimenti prima visti che potrebbero essere astrattamente oggetto di richiesta.

Ricordiamoci che la Giustizia riparativa costituisce probabilmente un diritto della vittima almeno dal 2012 con la Direttiva  2012/29/UE (Mannozzi)[13].

In questo stato di cose la cosa più ragionevole per rendere effettiva la riforma sarebbe stata quella di “reclutare” mediatori civili e commerciali e familiari già esperti (e appunto con un solido retroterra di regole alle spalle) e specializzarli nella materia della mediazione penale o comunque, più in generale, di coinvolgere quanti siano in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ex lege 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), rilasciato da un’Associazione Professionale iscritta al M.I.S.E.

Negli altri paesi UE ciò sarebbe stato normale. Non si fa differenziazione tra mediatori: la mediazione è unica, come dicevamo all’inizio,  e poi ci si specializza quanto si vuole.

Ad es. in Finlandia – che possiede la mediazione penale più avanzata al mondo – il mediatore può essere una persona che ha completato un corso di formazione in mediazione e che ha le capacità e l’esperienza richieste per svolgere correttamente l’attività e che è adatto al lavoro. Non ci sono preclusioni di sorta. Il corso è di 50 ore[14]. Ma quello che conta è la formazione avanzata: in materia di violenza domestica le ore sono 170 e quando si tratta di bambini e adolescenti il corso è di 100 ore. I mediatori sono monitorati e devono seguire pratiche uniformi[15]. Siamo quindi in linea con il decreto 150/22 senza le “discriminazioni” e gli aumenti spropositati del monte ore operati del decreto ministeriale.

In Polonia, cui sono stati attribuiti 65 punti e conduce la classifica per la promozione ADR nella UE, un corso specialistico in materia civile e commerciale dura 56 ore, in materia penale è di 22 ore, in materia familiare di 78[16]: ovviamente i mediatori fanno tutto e possono specializzarsi anche nel campo amministrativo.

In Svezia che pratica la mediazione  penale dagli anni ’70, il corso per mediatori penali è di 4 giornate (non è obbligatorio) e non ci sono preclusioni di sorta sui mediatori.

Il Ministero della Giustizia italiano, invece ed evidentemente, non concepisce la mediazione come un’unica materia con più specializzazioni e non premia chi si specializza; ha alzato un bello steccato stabilendo che mediatori civili e commerciali e familiari iscritti all’albo[17] non possano fare anche i mediatori penali[18].

E dunque si vuol fare ricorso nella giustizia riparativa alle risorse che già ci sono e che probabilmente – a pensar male si fa peccato, ma si indovina quasi sempre – hanno premuto perché avvenisse tutto ciò.

  • La disciplina transitoria ed i decreti ministeriali

 D’altronde questo sembra emergere in modo cristallino ed inequivocabile dalla combinazione tra l’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la sua attuazione[19]

La disciplina transitoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede, infatti, che sono inseriti nell’elenco di cui  all’articolo  60[20]  coloro  che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (?, dal d.m. sappiamo che si tratta del 30 dicembre 2022), sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

    “a) avere completato una formazione alla giustizia  riparativa  ed essere in possesso di una esperienza  almeno  quinquennale,  anche  a titolo volontario  e  gratuito,  acquisita  nel  decennio  precedente presso  soggetti  specializzati  che  erogano  servizi  di  giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero  della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli  di  intesa  con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

    b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita  da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia  penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

    c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia  o gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna,  avere  completato  una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere  in  possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in  materia  nel decennio precedente.

  2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è  disposto a seguito della  presentazione,  a  cura  dell’interessato,  di  idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel  caso  di cui  alla  lettera  b),  previo  superamento  di  una  prova  pratica valutativa, il cui onere finanziario è a  carico  dei  partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

  3. Con il medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2  sono  stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.”

Per comprendere pienamente questa norma si deve scorrere il tenore del DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848) che la attua.

I requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 93 bisogna averli ottenuti prima del 30 dicembre 2022 e basta una certificazione[21] da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie o ancora da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati convenzionati con Ministero.

Lo stesso termine del 30 dicembre 2022 e della relativa certificazione è previsto per la lettera b), ma il decreto ministeriale ha “cambiato le carte in tavola” non prevedendo 240 ore di corso e 100 ore di tirocinio, ma altri requisiti, ossia 480 di corso e 200 ore di tirocinio. Il possesso altresì del requisito di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi[22], del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa di 6 ore davanti ad una commissione[23].

Il che rende francamente quasi impossibile che ci possano essere molti soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 93 che alla data del 30 dicembre 2022 abbiano già i requisiti previsti nel giugno 2023 e pubblicati nel luglio 2023.

Per la lettera c), ovvero i prestatori di “servizio presso i servizi minorili della giustizia  o gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna” sono sufficienti certificazioni ed attestazioni[24]. In quest’ultimo caso si potrebbe, tra l’altro, anche dubitare della terzietà del mediatore appartenente all’amministrazione (un po’ come nella defunta mediazione tributaria).

In ogni caso realisticamente si può immaginare che i mediatori iscritti in elenco saranno prevalentemente quelli di cui alla lettera a) che hanno ottenuto i requisiti prima del 30 dicembre 2022 e quelli della lettera c).

Ovvero i mediatori penali già in servizio per cui è stata operata una sorta di “sanatoria”.

Si aggiunga che tali mediatori dovranno presentare  domanda di iscrizione all’elenco ministeriale, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’art. 11, comma 1[25]. I modelli sono stati approvati solo il 2 ottobre  2023 (Con i decreti dirigenziali prot. DAG 5187 e 5193). Allo stato, dunque, pochi hanno potuto vedersi approvata una domanda.

Ma ciò che è stabilito dalla norma transitoria nei casi a) e c) non  coprirà di certo il fabbisogno.

E a dire il vero, già i requisiti  dell’art. 59 del decreto legislativo 150/22 per chiedere l’inserimento nell’elenco dei mediatori penali (240 ore e 100 ore di tirocinio), erano forse troppo stringenti, almeno in partenza, in relazione a quello che è il contesto italiano della mediazione penale. Figuriamoci ora.

La somma dei soggetti che, istituito l’elenco potrebbero entrarvi, presumibilmente non supererà le cento unità.

Il fatto che il Ministero si affidi oggi a chi ha già esperienza in materia può stare nella natura delle cose perché il servizio parta, ma il problema è come affrontare la presumibile domanda di programmi riparativi che si svilupperà nei prossimi mesi ed anni con un percorso di specializzazione così lungo e certamente non poco costoso.

E siccome i mediatori esperti formatori sono coinvolti anche nella formazione e nella valutazione ci si chiede come faranno ad affrontare tutte le sfide.

  • Il nuovo percorso di formazione per il mediatore penale

Il nuovo percorso di formazione disegnato dal d.m. 9 giugno 2023[26] anche per coloro di cui alla lettera b) dell’art. 93 (ossia della norma transitoria) è presto e sinteticamente descritto.  

Il percorso di formazione sarà gestito dalle Università in collaborazione coi centri riparativi.

Il titolo necessario per diventare mediatori penali sarà almeno la laurea.

Le classi di aspiranti mediatori esperti saranno formate da 25 persone al massimo.

Sarà richiesta una prova di ammissione che  verrà organizzata dalle Università. In relazione a detta prova il candidato deve presentare il curriculum e una lettera motivazionale.

La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché  il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.

Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.

La formazione iniziale si suddivide in teorica e pratica.

La formazione teorica ricomprende  160 ore effettive (10% al massimo di assenze)  oltre alla previsione di seminari specialistici a discrezione dell’Università.

La formazione di 160 ore avviene in presenza ( solo 1/4 da remoto);  i seminari specialistici possono tenersi anche da remoto (la telecamera in ogni caso deve essere sempre accesa[27]).

La formazione pratica  è fatta dai centri tramite mediatori esperti formatori ed è di 320 ore e si svolge integralmente in presenza.

Vi è poi un tirocinio curriculare presso i centri; 200 ore con affiancamento di almeno 10 programmi.

Si deve ovviamente superare una prova finale.

La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.

A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione.

La prova finale teorica, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.

La prova finale  pratica, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.

La prova finale (teorica e pratica) si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova.

A questo punto il mediatore dovrà essere inserito, a sua richiesta, nell’elenco ministeriale. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione.

Vi è poi la formazione continua annuale,  assicurata dalle università e dai centri, in collaborazione paritetica (60 ore). E ciò per 50 discenti al massimo (almeno ¾ in presenza); in presenza deve tenersi la parte pratica.

Il decreto ministeriale ci descrive anche la formazione dei formatori.

I candidati devono avere una comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.

La formazione iniziale  assicurata da Università e Centri sarà di  80 ore (60 in presenza).

La formazione continua, sempre in relazione al massimo di 50 partecipanti, sarà di 30 ore annuali in presenza di preferenza (o a telecamera accesa).

Ovviamente per i primi formatori di mediatori esperti la disciplina sarà diversa[28].

  • Una sintesi delle perplessità

Rimarchiamo sommessamente che l’art. 59 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede una  “formazione iniziale di almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 680 ore.

La formazione continua  consiste per l’art. 59 “in  non  meno  di  trenta  ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico,  nonché  allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 60 ore.

A livello di mediazione comparata una cosa del genere si riscontra solo nei programmi per mediatori familiari in Francia ed in quella per mediatori civili e commerciali nella Federazione Russa. Al di sopra (forse) ci sono solo percorsi di laurea in Malta e in Lussemburgo.

Ce lo possiamo permettere con le nostre pendenze?

Evidentemente no, ma c’è comunque una volontà di blindatura della mediazione penale, una volontà di mantenere un monopolio, peraltro anche palesemente espresso attraverso il divieto ai mediatori civili e commerciali e familiari di diventare mediatori penali.

E non sappiamo peraltro al momento che cosa il Consiglio di Stato pensi della prescrizione  contenuta nell’art. 9 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848): “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;” peraltro si prevede addirittura, in caso di inosservanza, anche la cancellazione d’ufficio dall’elenco (art. 14)[29].

  • Le fonti normative della giustizia riparativa e le incompatibilità

Tale accanimento non trova alcun appiglio nelle fonti della materia.

La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”

La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.

Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

Non si comprende a livello di principio perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.

L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:

“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco”.

Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto.

Ma andiamo con ordine.

È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa

La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.

Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.

L’ art. 43 c. 2 d.lgs. 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”

Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?

Andiamo ora a vedere le fonti internazionali della mediazione penale.

La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.

In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.

Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.

Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.

In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.

Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.

Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”

“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.

18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.

19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.

20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”

Nessuna incompatibilità è dunque prevista.

È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.

Essa definisce la mediazione penale come  «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).

Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4  prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».

E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.

Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.

Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”

Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.

Non possiamo che chiedere dunque al Ministero da quali norme  ha ricavato le incompatibilità predette.

  • Le palesi violazioni dell’art. 9 c. 1 lett. a)  e le ulteriori criticità del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848)

Il 17 marzo 1791 in Francia fu emanata la Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente.

L’art. 7 di questa legge è ancora in vigore oggi nel 2023 e prevede che ““A partire dal prossimo 1° aprile chiunque sarà libero di esercitare negozio o  professione, arte o mestiere a suo piacimento; ma sarà tenuto a procurarsi preventivamente una licenza, a pagarne il prezzo, e a conformarsi ai regolamenti di polizia che sono o potranno essere emanati[30].”

In Francia, dunque, in un paese dell’Unione Europea, una norma come quella dell’art. 9 c. 1 lett. a)[31] del d.m. 9 giugno 2023[32] non sarebbe nemmeno concepibile.

Il Ministero italiano, di un altro paese aderente alla UE, non sembra invece nemmeno aver pensato alle conseguenze sul lato giuridico, oltre che sul lato umano, di escludere i mediatori civili e commerciali e familiari dalla mediazione penale.

La norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.m. 9 giugno 2023 è in primo luogo, così come scritta, comunque inapplicabile: “1.  I  soggetti  che  chiedono  l’inserimento  nell’elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti:   a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; (omissis)”.

L’albo dei mediatori civili e commerciali non è un albo anche se sul sito ministeriale viene indicato in questo modo.

Mai si parla di Albo nel decreto 180/10. Il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 che ha abrogato il 180/10 si riferisce all’albo degli avvocati  od al “ professionista iscritto a un albo o collegio professionale”.

L’albo dei mediatori non esiste perché, se esistesse l’Istat censirebbe il mediatore civile e commerciale come professione e non lo censisce. Inoltre, se ci fosse un albo qualcuno pagherebbe dei contributi previdenziali e a qualcuno verrebbe pagata la pensione.

Nemmeno i mediatori familiari sono iscritti ad un albo, ma ad un semplice elenco in tribunale: basta leggere l’art. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). “- Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.”, o le disposizioni preliminari al Cpc (art. 12-bis e ss.) dove si parla di elenco per ben 8 volte!

E dunque anche per i mediatori familiari la parola albo non ha alcun senso e non è loro applicabile la previsione di incompatibilità di cui all’art. 9.

E non ha alcun senso nemmeno per mediatori esteri o italiani che abbiano conseguito i titoli all’estero, dal momento che non risulta allo scrivente che ci sia un paese UE ove i mediatori abbiano un albo.

In presenza poi di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, sussiste la regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva[33].

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (omissis)[34]

Il decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) non poteva stabilire quindi retroattivamente che determinate categorie di mediatori non possono essere iscritti in elenco. La legge non ha dato al Ministero la potestà in tal senso.

Inoltre, l’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola, prima facie, diverse norme.

L’art. 43 e 49 del trattato CE che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro.

Sono violati gli articoli 1 c. 5[35],  l’art. 10[36], l’art. 15 c. 2 lett. b[37], l’art. 18[38], l’art. 20[39], l’art. 25[40] della DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno[41].

Sono violati i considerando 5, 12, 34, 42, 44, 65, 68, 83 91 e 101 della medesima DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

L’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola l’art. 2 e 41 della Costituzione italiana.

L’art. 2 della Costituzione che garantisce ”i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”: l’art. 9 c 1 lett a) in discorso  viola una prescrizione costituzionale, se non una norma al di sopra della Costituzione,  nel momento in cui preclude il diritto al lavoro nel campo della giustizia a soggetti che per avventura e prima della norma in discorso avessero ottenuto la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare.

L’art. 9 c 1 lett a) viola l’art. 41 per cui “L’iniziativa economica privata è libera”. Non  si vede come la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare possano incidere sullo svolgimento della mediazione penale contrastando l’utilità sociale o recando danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (requisiti che vietano appunto una  determinata attività ai sensi dell’art. 41 c. 2).

Ricordo inoltre che ai sensi dell’art. 35 c. 2 del Codice penale “2. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.”

Se non ci può essere dunque sospensione superiore a tre anni per i condannati ” per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto”, come si può impedire addirittura lo svolgimento di una professione o di un’arte, a persone che non siano condannate per alcun reato, e che abbiano anzi delle qualifiche ulteriori rispetto a quella che si voglia conseguire?

Vi è ancora una palese violazione del decreto legislativo che ha attuato in Italia la DIRETTIVA 2006/123/CE  e dunque il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) per quanto riguarda gli articoli 10[42], 11 c. 1 lett. b[43] e 35[44].

In sintesi, non si può impedire ad un mediatore dei paesi membri che per avventura (nella maggior parte dei paesi UE è assolutamente normale) abbia tutte le qualifiche, né ad un mediatore italiano civile e commerciale,  se non in presenza di ragioni eccezionali ed oggettive che vanno esplicitate, di svolgere la mediazione penale.

In questo caso non ci sono motivi, di sicurezza (il mediatore è comunque tenuto al segreto professionale) né di indipendenza e di imparzialità già sanciti dalla legge per tali categorie.

Lo Stato inoltre non può varare norme penali per aggirare gli obblighi della Direttiva.

Nello stesso senso va la prassi della CGUE[45] per cui impedire l’accesso ad un lavoro od ad una professione, con conseguente impossibilità di partecipare a selezioni pubbliche, concorsi etc. in un altro Stato (o nel proprio) a chi ha conseguito un titolo di studio od un’abilitazione professionale all’estero viola le libertà di circolazione e di movimento nell’UE (artt. 45 e 49 TFUE) e la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE che disciplinano la materia (ex multis EU:C:2015: 652 e 239).

Nel caso de quo vi sarebbe inoltre la violazione dell’art. 8[46] della Convenzione dei diritti dell’uomo.

L’articolo 8 garantisce alle persone una sfera all’interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; Brüggemann e Scheuten c. Germania, decisione della Commissione; Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia, § 153). La nozione di autonomia personale costituisce un importante principio alla base dell’interpretazione dell’articolo 8 (Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], § 90). Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine concesso allo Stato sia ristretto (Fedotova e altri c. Russia, § 47)[47].

La Corte  ha ad esempio deciso che “Il titolo di studio conseguito all’estero, purché equivalente a quello del paese in cui si vuole spenderlo, o da uno straniero nel paese ospitante non può precludergli l’accesso al lavoro o ad una professione per pastoie burocratiche e/o per leggi non chiare: ciò viola la sua privacy (art. 8 Cedu). Infatti, l’annullamento di questo titolo di studio lede la sfera privata della persona (familiare, privata, lavorativa, sociale etc.), dal punto di vista materiale e sostanziale (inner circle) con gravi ripercussioni sul suo benessere, comportando un’indebita lesione dei suoi interessi economici e della sua credibilità professionale.”

L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola dunque anche la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE nel momento in cui impedisce ad un cittadino europeo ed italiano che avesse conseguito i titoli di mediatore civile e commerciale,  familiare  e penale all’estero di iscriversi all’elenco italiano dei mediatori penali e lede la sua sfera privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, in quanto la legge non prevede chiaramente che la professione del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare siano ostative all’esercizio della mediazione penale (e come potrebbe!) ed il margine concesso allo Stato è ristretto; non può prevedere senza che vi sia una violazione della Convenzione, che tale divieto sia posto addirittura da una norma regolamentare.

Ricordo inoltre che con una sentenza  recente il Consiglio di Stato in adunanza plenaria[48] ha respinto l’appello del Ministro dell’Istruzione che voleva impedire a cittadini bulgari di esercitare in Italia la professione di insegnante nella scuola pubblica,  stabilendo che “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata’“.

“La peculiare posizione ora descritta induce a ritenere fondata le richieste delle medesime appellanti di essere sottoposte ad un esame che in concreto accerti il livello delle competenze professionali complessivamente acquisite da ciascuna, all’esito del suo percorso di studi in Italia e della successiva formazione professionale svolta in Bulgaria.

In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20[49] (resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all’estero), il Ministero dell’istruzione è in altri termini tenuto:

— ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non, dunque, a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;

— a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva.”

Non si vede dunque come si possa precludere automaticamente e a priori l’iscrizione e un analogo esame “in concreto” a mediatori italiani per il solo fatto che siano civili e commerciali e familiari.

E ciò senza contare che la norma di legge prevede un percorso di 340 ore, mentre il regolamento arbitrariamente ha elevato il monte ore a 680, ha introdotto una “sanatoria” non prevista da alcuna previsione superiore per i mediatori penali già attivi ed i formatori di mediatori penali, ha infine richiesto in modo retroattivo e illegittimo di aver conseguito per i mediatori “non sanati” determinati requisiti – previsti dallo stesso decreto pubblicato a luglio 2023 –  al 30 dicembre 2022.

Con ciò si è leso sicuramente anche il legittimo affidamento che cittadini italiani ed europei potevano nutrire nei confronti della disciplina del decreto 150/22.

Anche il Coa Roma ha, da ultimo. ritenuto che “Il D.M. in questione appare pregiudicare gli interessi dell’Avvocatura con particolare riferimento alle cause di incompatibilità ed ai requisiti soggettivi di onorabilità.” Il Consiglio ha pertanto deliberato di impugnare il Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia emanato il 9 giugno 2023 che istituisce l’elenco mediatori esperti in giustizia riparativa[50].

La norma di cui L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) è dunque suscettibile di violare anche gli interessi degli avvocati che siano mediatori civili e commerciali e familiari.

Aggiungerei però che anche la norma di cui all’art. 19 c. 3 mi sembra troppo stringente e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell’avvocatura:” 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.”

Personalmente non ne comprendo la ratio, in specie se l’avvocato sia civilista e non penalista. E comunque dal punto di vista logistico ciò impedisce di fatto all’avvocato di fare il mediatore penale.

Appaiono infine bizzarre le incompatibilità previste delle lettere c) e d) dello stesso art. 19 c. 3 che dispongono: ”c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);

 d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;”.

Ci si chiede semplicemente come faccia il mediatore esperto coassegnatario ad essere un interdetto, mentre i mediatori civili e commerciali e familiari non possono, per il Ministero, fare i mediatori penali

Alla fine di questa nota non si può che chiedere al Governo e/o al legislatore di intervenire nella maniera che riterrà più appropriata a tutela della riforma che è stata appena varata, dei suoi protagonisti e della mediazione, prima che la vicenda veda la pronuncia del Tar del Lazio (che sembrerebbe attesa nel mese di dicembre).


[1] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/centri_per_la_giustizia_minorile

[2] https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf

[3] Sentire ciò che l’altro sente, senza assumere una posizione favorevole o contraria, di simpatia o di antipatia, rispetto al sentire dell’altro (MORINEAU).

[4] Nella concretezza del loro essere, dei loro bisogni, dei loro rapporti esistenziali, individuali e sociali, tornando a rendersi reciprocamente protagonisti — se possibile — della ricomposizione della trama della esistenza individuale e sociale (PALAZZO).

[5] La vergogna è portatrice di umanità e di dignità.

[6] Sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;

[7] “Inoltre, il comma 2-bis, aggiunto dall’articolo art. 5-novies, comma 1, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha previsto che le novelle introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale in riferimento alla giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase di esecuzione della pena decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire dal 1° luglio 2023, all’evidenza confidando nel rispetto dello stesso termine per l’approvazione del regolamento in esame, a dispetto della tempistica formalmente prevista dall’articolo 65.”

Art. 5-novies

 (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni  transitorie  in  materia  di  giustizia  riparativa). 

   1. All’articolo 92 del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa  di  cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero  5),  e  lettera  f), all’articolo 7, comma  1,  lettera  c),  all’articolo  13,  comma  1, lettera  a),  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2), all’articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all’articolo  22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28,  comma  1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1,  lettera a), numero 4), all’articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1), lettera  d),  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3), all’articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c), all’articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all’articolo  72,  comma  1, lettera a), all’articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e  all’articolo  84, comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di entrata in vigore del presente decreto”.

In particolare, l’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 ha introdotto una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22. Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199, entra invece in vigore il 30.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67) ai sensi dell’introdotto 99-bis del decreto 150/22 Entrano invece in vigore al 1° luglio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme).

In dettaglio non entrano in vigore il 1° luglio  2023 le seguenti modifiche o integrazioni:

1)            Il Codice penale (articoli 62 e 152).

2)            Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 656, 660).

3)            Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo: il 45-ter.

4)            la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)            Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)            Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

[8] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14#

[9] Considerando  n. 46 della direttiva n. 2012/29/UE.

[10] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159). (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[11] DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) (GU n.155 del 5-7-2023)

DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività. (23A03848) (GU n.155 del 5-7-2023)

[12] Art. 59

 Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

   1. La formazione  dei  mediatori  esperti  assicura  l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e  dei  principi  deontologici necessari a svolgere, con imparzialità,  indipendenza,  sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

  2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

  3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta  ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso  uno  dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.

 4. La formazione continua  consiste  in  non  meno  di  trenta  ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico,  nonché  allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

  5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie  e metodi  della  giustizia  riparativa,  nonché  nozioni  basilari  di diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  penitenziario, diritto minorile,  criminologia,  vittimologia  e  ulteriori  materie correlate.

  6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di  ascolto  e di relazione e  a  fornire  competenze  e  abilità  necessarie  alla gestione  degli  effetti  negativi  dei  conflitti,   con   specifica attenzione  alle  vittime,  ai  minorenni  e   alle   altre   persone vulnerabili.

  7. La formazione pratica  e  quella  teorica  sono  assicurate  dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai  Centri  per  la giustizia  riparativa  è  affidata  in  particolare  la   formazione pratica, che viene impartita attraverso  mediatori  esperti  iscritti nell’elenco di cui all’articolo  60  i  quali  abbiano  un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa  e  siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

  8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di  un  titolo  di studio non inferiore alla laurea e al superamento  di  una  prova  di ammissione culturale e attitudinale.

  9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la  qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in  seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

  10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di  concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e  teorica  di  cui  al  comma  7,

nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla  prova  finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

[13] Cfr. La voce GIUSTIZIA RIPARATIVA nell’Enciclopedia del Diritto, col. 464 ess. 2017.

[14] Sezione 10 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015

[15] Kehittämispäällikkö Henrik, Elonheimo, THL, SOVITTELUN TULEVAISUUS: KOHTI PROFESSIOTA? Sovittelijapäivät 7.2.2019 https://thl.fi/documents/10531/2388936/Sovittelijap%C3%A4iv%C3%A4t+

Elonheimo+2019+uusi+versio+FINALpptx.pdf/c9766275-64a7-4426-a989-

75fb3860cae5

[16] https://mediator.org.pl/zostan-mediatorem/kursy-szkolenia-z-mediacji/

[17] E  pure altre categorie: v. art. 19 del Decreto 9 giugno 2023  (23A03848).

[18] Sorge spontaneo domandarsi il perché il Consiglio di Stato sia stato investito solo degli aspetti relativi alla privacy e non di quelli sostanziali, sulla base di un Regolamento che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ( “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

[19] DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.

(23A03848)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[20] Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

   1. Oltre alla qualifica  di  cui  all’articolo  59,  comma  9,  per l’esercizio dell’attività  di  mediatore  esperto  in  programmi  di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco  di  cui al comma 2.

  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è  istituito  presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione  della eventuale qualifica di  formatori.  Il  decreto  stabilisce  anche  i criteri per la valutazione delle esperienze e  delle  competenze  dei mediatori  esperti,  al   fine   dell’ammissione   allo   svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione,  anche  per  motivi  sopravvenuti,   dall’elenco,   le modalità di revisione dell’elenco, nonché’ la data a decorrere dalla quale  la  partecipazione  all’attività   di   formazione   di   cui all’articolo 59 costituisce requisito  obbligatorio  per  l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina  le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di  onorabilità  e  l’eventuale  contributo  per l’iscrizione nell’elenco.

  3. L’istituzione  e  la  tenuta  dell’elenco  di  cui  al  comma  2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali già esistenti  e  disponibili  a  legislazione  vigente,  presso  il Ministero della giustizia,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato.

[21] Art. 5

Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma  1, lettera a), del decreto legislativo

 1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall’interessato mediante:

 a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o

istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;

 b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l’indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un’esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti dall’interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

[22] “…previo  superamento  di  una  prova  pratica valutativa, il cui onere finanziario è a  carico  dei  partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.”

[23] Art. 8

 Prova pratico-valutativa

 1. La prova pratico-valutativa di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall’art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle università e dai centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.

 2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all’art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all’art. 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1.

3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell’art. 59, comma

6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché’ delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:

 a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;

 b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma

dialogico di cui all’art. 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

 c) sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;

 d) capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;

 e) idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;

 f) specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.

 4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

 5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.

 6. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

[24] Art. 7

Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma  1, lettera c), del decreto legislativo

 1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante:

 a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all’epoca di presentazione della domanda;

 b) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché’ attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;

 c) apposita certificazione, attestante il possesso di un’esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell’ambito del servizio prestato dall’interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

[25] 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili salsito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[26] DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[27] È curioso che questo requisito non si precisi anche nella bozza di d.m. del 2 giugno per i mediatori civili e commerciali.

[28] Cfr. art. 10 DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848).

[29] Vi sono poi anche situazioni soggettive definite “incompatibilità” dal decreto su cui si potrebbe discutere e si discuterà nei prossimi giorni.

Art. 19

 Cause di incompatibilità

 1. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto:

 a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo;

 b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all’interno del distretto di corte d’appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;

 c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

 e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.

 2. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto, all’interno del distretto di corte d’appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d’assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.

 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

 4. Sussiste altresì incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:

 a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall’art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;

 b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;

 c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);

 d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;

 e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;

 f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;

 g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.

 5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.

 6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.

 7. Il mediatore esperto, all’atto dell’affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.

8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell’elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.

[30] A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

[31] Art. 9

 Requisiti soggettivi e di onorabilità

   1.  I  soggetti  che  chiedono  l’inserimento  nell’elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

  1. non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;

(omissis)

[32] DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.(23A03848)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[33] Alessandro Del Dotto, L’atto amministrativo è di regola irretroattivo.

https://www.altalex.com/documents/news/2008/10/09/l-atto-amministrativo-e-di-regola-irretroattivo

[34] Consiglio di Stato, Sentenza n. 4301/2008.

[35] 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

[36] Articolo 10

Condizioni di rilascio dell’autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a) non discriminatori;

b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) commisurati all’obiettivo di interesse generale;

d) chiari e inequivocabili;

e) oggettivi;

f) resi pubblici preventivamente;

g) trasparenti e accessibili.

(omissis)

[37] 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: (omissis)

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

(omissis)

[38] Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione

comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 35, paragrafo 2; d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

[39] Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi

[40] Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

[41] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF

[42] Art. 10

    (Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto,  l’accesso  e  l’esercizio  delle attività di servizi  costituiscono  espressione  della  libertà  di iniziativa economica e non possono essere  sottoposti  a  limitazioni non giustificate o discriminatorie.

[43] Art. 11 (Requisiti vietati)

1.  L’accesso  ad  un’attività  di  servizi  o  il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: (omissis)

b)  il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere   iscritti  nei  registri  o  ruoli  di  organismi,  ordini  o associazioni professionali di altri Stati membri (omissis)

[44]    Art. 35 (Attività multidisciplinari)

1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

a)   professioni   regolamentate,   nella  misura  in  cui  ciò  sia giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b)   prestatori   che   forniscono   servizi  di  certificazione,  di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui   ciò   sia   giustificato   per  assicurarne  l’indipendenza  e l’imparzialità.

2.  Nei  casi  in  cui  è  consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:

a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b)   sono  garantite  l’indipendenza  e  l’imparzialità  che  talune attività richiedono;

c)  è  assicurata  la  compatibilità  delle  regole  di deontologia professionale   e   di  condotta  relative  alle  diverse  attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

[45] Corte di giustizia dell’Unione europea

[46] 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della

propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

[47] Corte Europea dei diritti dell’uomo. Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_8_ita

[48] Sentenza del 28 dicembre 2022.

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/715

[49] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0166

[50] https://www.ordineavvocatiroma.it/ricorso-al-tar-del-coa-roma-giustizia-riparativa-d-m-9-giugno-2023/

Quale è il rapporto delle imprese con i meccanismi di risoluzione delle dispute?

In evidenza

Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].

A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla  Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.

Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.

La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.

Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.

Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38%  delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%)  e Slovenia (62%).

L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.

In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.

Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).

Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%)  e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.

Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?  

Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr  sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).

Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?

Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.

Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.

Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?

Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.

L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.

Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.

Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50%  quanto a soddisfazione.

Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.

Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).

Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%

Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).

Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?

Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].

Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.

Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il  58% delle aziende europee.

Non è facile per le aziende  a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende  di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.

In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.

Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%

I legislatori dovrebbero tenerne conto.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Italia51%64%48%14%13%24%36%10%34%48%
Estonia19%49%36%20%13%5%31%48%59%56%
Slovenia62%63%31%24%17%24%37%33%22%58%
Romania16%67%42%24%19%55%44%67%73%69%
Repubblica Ceca37%  63%20%30%15%27%34%27%15%41%
Portogallo22%56%40%30%7%15%11%30%29%35%
Polonia39%52%26%31%27%24%35%49%40%45%
Ungheria42%51%33%33%9%23%13%39%48%53%
Slovacchia60%52%24%36%17%24%33%55%52%58%
Belgio         24%48%20%39%41%25%42%33%63%64%
Grecia64%55%16%41%16%20%19%41%43%51%
Germania32%47%24%41%38%44%45%72%72%76%
Danimarca52%40%36%43%21%27%39%62%73%75%
Austria       35%47%17%45%21%33%36%59%62%76%
Lussemburgo27%41%20%48%46%8%53%57%60%49%
Olanda64%45%23%48%51%42%48%57%49%62%
Lituania33%40%23%49%44%46%45%68%69%65%
Cipro         32%44%12%50%10%20%30%69%67%31%
Francia26%31%29%52%17%20%28%77%71%78%
Spagna43%40%9%57%7%21%11%49%59%36%
Irlanda31%31%18%59%54%61%77%57%73%66%
Bulgaria      47%21%23%59%43%67%33%68%64%58%
Svezia26%17%20%61%66%92%65%73%61%66%
Finlandia37%16%25%63%30%32%64%82%62%51%
Malta29%35%6%65%1%17%33%81%83%81%
Lettonia          36%23%15%71%28%43%58%52%45%67%
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%
Gran Bretagna16%23%9%69%89%41%81%99%62%99%

[1] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-JusticeDataGR-Part1-2023_compressed.pdf

[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it

[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.

[4] Il 62% nel regno Unito.

Quanto guadagna un mediatore civile e commerciale nei paesi UE?

In evidenza

Pareri sul d.m. in materia di giustizia riparativa

In evidenza

Giustizia riparativa – Centri per la giustizia riparativa – Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza del 20 giugno 2023 Parere n. 974/2023 – data 28/06/2023 – Ministero della giustizia.

Parere del Garante per la protezione dei dati personali su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dai Centri per la giustizia riparativa – 17 maggio 2023 [9899898]

Le bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione cec

In evidenza

Dall’inizio di questo mese stanno girando tra gli addetti ai lavori diverse bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione civile e commerciale; quella che mi pare maggiormente credibile (ma è solo una sensazione personale) sembrerebbe quella datata 2 giugno 2023.

Il provvedimento è intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e recante l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Rispetto al d.m. 180 che sino ad ora ha regolato la materia dal 2010 la prima novità che si ricava dall’intitolazione è l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Ma di ciò non parliamo nella presente nota.

Non sappiamo ovviamente se questa bozza sia effettivamente quella definitiva: ammesso che questo sia il testo, dovrebbe essere stato inviato al Consiglio di Stato; visto la poderosità del provvedimento (51 articoli contro i 21 del d.m. 180/10) è probabile che passi ancora qualche giorno prima dell’ottenimento del parere e se vi saranno osservazioni è altrettanto probabile che torni sul tavolo del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy (si tratta di un regolamento concertato). L’intento è qui di darne un quadro generale che potrebbe certamente essere smentito in ogni momento.

Prima considerazione: il DM 180 viene abrogato.

Si registra un generale innalzamento dell’asticella dei requisiti per essere Organismo di mediazione e per mediare e dunque si richiede una maggiore qualità.

La norma disciplina tutte le forme di mediazione e formazione (cmc, consumo, internazionale e transfrontaliera)

Si prevedono poi per gli organismi stringenti e precisi requisiti di onorabilità per soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili e dei mediatori

Si richiede alle organizzazioni di mediazione di prevedere nello Statuto lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti: questo requisito ha destato non pochi malumori.

Gli Organismi dovranno dotarsi di una polizza assicurativa da 1.000.000 di €: oggi è di 500.000 €.

Confermato il numero di almeno 5 mediatori per organismo, ma si aggiunge che in ogni sede devono essere presenti 3 soggetti: il che significa che una sede secondaria dovrà gestire almeno due o trecento procedure per restare a galla.

Il responsabile dell’Organismo dovrà essere un mediatore.

Cambiano i requisiti di iscrizione: il mediatore iscritto ad  un ordine o collegio professionale dovrà avere il possesso almeno di laurea triennale per entrare in un organismo di mediazione: per chi scrive si tratta di un richiesta priva di logica (specie dal punto di vista storico: la storia non costituisce un punto di forza per il legislatore); per gli altri mediatori invece ci vorrà una laurea magistrale o a ciclo unico.

Per gli enti di formazione viene richiesto (peraltro dallo stesso decreto legislativo: vedi l’art. 16- bis del decreto 28/10): la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama; previsione questa che francamente mi ha stupito visto che l’indicazione era già un portato normativo del d.m. attuale.   Ovviamente le norme sono state scritte in modo che non cambi nulla e questa è una prerogativa del nostro paese.

E’ confermata per ogni Ente di formazione la presenza di almeno 5 formatori.

Si richiede ancora la presentazione del codice etico a pena di inammissibilità della domanda.

Mi pare poi una novità il silenzio-rigetto per l’iscrizione degli  Organismi ed enti.

Si prevede la comunicazione entro il 31 dicembre di ogni biennio della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi formativi dei propri membri.

Grande importanza è data alla trasparenza via web per Organismi ed Enti di formazione: dovranno pubblicare molti dati e diversi documenti (soprattutto per Organismi).

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale è socio o riveste una carica: non si capisce perché sia rispuntata questa previsione già censurata dalla giurisprudenza amministrativa. Non si capisce perché si debba costringere un avvocato a depositare un’istanza presso un organismo di cui non ha fiducia se ha invece fiducia nel l’organismo di cui è mediatore.

La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non dovrà essere inferiore a due ore, e dovreanno predisporsi le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata. In mediazione amministrata questo requisito non è attuabile almeno negli organismi pubblici.

Potrebbe cambiare il mondo della formazione in mediazione.

Formazione per i mediatori laureati in giurisprudenza:  chi ha la magistrale o la laurea a ciclo unico (ha superato la triennale ed ha conseguito poi la magistrale) in giurisprudenza deve partecipare ad 80 ore di corso; inoltre deve effettuare un tirocinio  mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. Si passa quindi da 50 a 80 ore ma si riducono della metà i tirocini.

Le 80 ore si dividono in 40 di teoria (di cui 30 ore anche online) e 40 di pratica: alla fine ci sarà una valutazione per quattro ore in presenza sia del modulo teorico sia di quello pratico oltre alla simulazione di una proposta del mediatore: la prova d’esame dunque diventa decisamente più seria o meglio ritorna ad essere quella che si faceva nel 2010 quando arrivò il decreto 28/10.

Il modulo teorico sarà dunque almeno di 40 ore da svolgersi in presenza o per 30 ore online, ma, lette le materie, dubito fortemente che basti quel monte orario; inoltre il modulo pratico richiede una introduzione teorica robusta di cui non c’è traccia nel provvedimento.

Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata: chissà per quale motivo. In questi anni ho riscontrato una totale mancata conoscenza in capo ai legali della normativa comparata.

Chi non è laureato in giurisprudenza e chi è iscritto a un ordine e collegio con laurea triennale (requisito quest’ultimo prima non richiesto) deve partecipare ad un corso uguale a quello per i laureati in giurisprudenza; ma si aggiungono 14 ore tenute da formatori teorici sulle nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore + ovviamente una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.

Ed io che dopo 40 anni che studio diritto pensavo di non saperne abbastanza. Visto, il legislatore ci dice che bastano 14 ore di corso. O forse non sarà che la conoscenza del diritto è pressochè inutile per un mediatore, a meno che non faccia una proposta?

La formazione continua rimane di 18 ore, ma diventa laboratoriale. Basta lezioni frontali e mi pare anche corretto.

Il formatore dovrà avere una laurea magistrale o a ciclo unico, dovrà essere un mediatore, aver tenuto corsi nella materia nel quinquennio anteriore; dovrà aver scritto tre contributi negli ultimi 5 anni (per il teorico) + 10 mediazioni con adesione nel triennio (per formatori pratici); sembrano essere sparite le particolari modalità di pubblicazione che oggi ancora reggono il sistema.

Anche in questo caso la formazione continua sarà 18 ore (attualmente sono 16).

La norma transitoria sembrerebbe poi prevedere 10 ore supplementari per formatori e mediatori che si sono formati nel regime anteriore (?).

Si prevedono poi calcoli complicatissimi per il regime economico della nuova mediazione.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei verbali di mediazione

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Si deve poi distinguere tra conclusione dell’incontro senza conciliazione o con conciliazione e tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria.

Se l’incontro si conlude senza la conciliazione sono dovute le somme di cui sopra, però diminuite di un quinto nei casi di mediazione obbligatoria.

In pratica per la Mediazione come condizione di c.p. al primo incontro (senza accordo) si pagheranno:

€ 32,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 60,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 48,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 96,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Mentre per la mediazione volontaria i valori restano inalterati (non c’è diminuzione di un quinto).

In sostanza PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) con importo già ridotto di 1/5 al primo incontro, oltre alle spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, si pagheranno (senza accordo):

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale INDENNITA’Totale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€32,00€48,00€80,00€99,36
Da 1.001 a 50.000€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato€88,00€136,00€224,00€273,28

Non mi dilungo su quel che può accadere in caso di accordo al primo incontro o sugli importi comunque dovuti per gli incontri successivi al primo: il legislatore stabilisce una tabella a scaglioni con calcoli che possono sensibilmente variare tra un minimo e un massimo

Di certo se l’importo per gli accordi venisse confermato saremmo anni luce da quello che si paga in Grecia o in Spagna per una mediazione.

Speriamo di no.

Attendiamo dunque la eventuale pubblicazione di quanto prescritto.

Discorso del Ministro della Giustizia francese sulla giustizia complementare al Congresso di Gemme

In evidenza

Discorso di Éric DUPOND-MORETTI,

Guardasigilli, Ministro della Giustizia

– Conferenza internazionale sulla mediazione giudiziaria

25 maggio 2023

Solo la consegna è autentica

Signora Prefetto,

Ambasciatore

Signor Presidente onorario, Signora Presidente,

Presidenti delle Corti,

Signore e signori della magistratura,

Membri del Consiglio di Stato,

Signore e Signori,

è per me un vero piacere essere qui con voi per la 9ª conferenza internazionale del “Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation”.

Il tema che discuterete in questi due giorni è particolarmente attuale: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?

Vorrei riformulare questa domanda in modo più generale, parlando di composizione amichevole e non semplicemente di mediazione.

La domanda è: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?

Ebbene, non cercate oltre! Ho la risposta alla vostra domanda, almeno per quanto riguarda la Francia, perché sono impegnato a garantire che la composizione amichevole nei tribunali francesi passi dal sogno alla realtà.

Ringrazio quindi molto l’associazione GEMME-Francia per questo invito, che mi dà l’opportunità di condividere con voi il mio impegno dal lancio della politica di composizione amichevole lo scorso 13 gennaio.

Vorrei innanzitutto sottolineare il notevole impegno dell’associazione GEMME in questo settore.

La vostra organizzazione è nata nel 2003 grazie all’impulso, e direi anche all’intuizione, di un grande magistrato, Guy Canivet, al quale vorrei rendere qui un sentito omaggio.

Da allora, negli ultimi 20 anni, la vostra associazione ha lavorato a livello nazionale ed europeo per promuovere la composizione amichevole, in particolare nel contesto del lavoro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia.

GEMME è oggi un attore chiave in questo campo, riconosciuto per la sua esperienza e regolarmente consultato da istituzioni nazionali e internazionali.

È quindi naturale che GEMME si candidi a far parte del primo Consiglio Nazionale di Mediazione, che sarà istituito nelle prossime settimane. E siamo molto contenti di farlo, perché porterete una ricchezza di prospettive al lavoro del Consiglio.

Nei prossimi giorni firmerò il decreto che stabilisce la composizione del primo Consiglio Nazionale di Mediazione.

Se il GEMME è presente ai massimi livelli, è anche al centro della pratica professionale dei giudici, che costituiscono la grande maggioranza dei suoi 800 membri.

In questo modo, fornisce ai giudici forum di discussione e quadri di riferimento che facilitano il loro lavoro quotidiano e contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura della composizione amichevole.

Uso la parola “cultura” in modo appropriato. Perché sì, la politica di composizione amichevole è un vero e proprio cambiamento di cultura, una rivoluzione nelle pratiche per i giudici, ma anche per gli avvocati e le parti in causa per cui lavoriamo tutti.

Certo, non partiamo da zero in questo settore, e la politica di composizione amichevole non ha visto la luce lo scorso gennaio.

Dalla legge dell’8 febbraio 1995, il primo grande atto legislativo sulla composizione amichevole, numerosi atti legislativi hanno testimoniato la determinazione del Ministero in questo settore.

Ad esempio, vorrei citare la legge del 23 marzo 2019, che sancisce l’obbligo di tentare di raggiungere un accordo amichevole prima di portare una causa in tribunale. Questa legge consente inoltre al giudice di ordinare alle parti di incontrarsi con un mediatore per eliminare la riluttanza a intraprendere un processo amichevole fornendo informazioni adeguate.

Più di recente, si può citare anche il contributo della legge sulla fiducia nel sistema giudiziario, che ha creato il Conseil National de la Médiation (Consiglio nazionale della mediazione), di cui ho parlato prima, e ha sviluppato servizi di conciliazione, mediazione e arbitrato online, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro il ricorso ai metodi amichevoli.

Ma noi ci spingiamo oltre.

La pratica della composizione amichevole non deve essere limitata a poche controversie.

Né deve essere praticata da pochi addetti ai lavori che accettano di sottrarre tempo alla loro giornata lavorativa per realizzare progetti pilota o buone pratiche. Infine, non deve comportare un aumento delle cause per i magistrati, perché sì, la composizione amichevole richiede tempo.

Lo sapete per esperienza, signore e signori della magistratura, voi che siete convinti praticanti della composizione amichevole.

Suggerisco quindi di lavorare tutti insieme per accendere i riflettori sulla composizione amichevole.

Come procederemo, dunque, e quali strumenti utilizzeremo per attuare questa politica?

La prima leva che voglio mobilitare è la formazione, dall’università all’ENM e alle scuole di legge.

Mi spiego meglio: fin dal primo anno di università siamo stati nutriti di una cultura del contenzioso. Abbiamo studiato le sentenze della Corte di Cassazione, abbiamo imparato la procedura giudiziaria e amministrativa, insomma pensiamo che una buona controversia si risolva con una bella sentenza.

A volte dimentichiamo che la giustizia può essere fatta, e fatta bene, al di fuori delle aule di tribunale. Questo cambiamento di cultura inizierà quindi con la formazione di nuove generazioni di giuristi, avvocati e magistrati al processo amichevole.

La seconda leva vi riguarda più direttamente: incoraggiare i giudici e gli avvocati, così come le parti in causa, a ricorrere alle transazioni extragiudiziali. Gli accordi extragiudiziali devono pagarsi da soli.

Conviene all’avvocato, che cambierà le sue pratiche, sarà meglio remunerato e vedrà i suoi clienti attratti dalla promessa di una controversia risolta in modo collaborativo e controllato.

Conviene ai giudici, il cui investimento in questo settore sarà riconosciuto nell’assunzione, nella valutazione e persino nelle statistiche.

E conviene al contendente, che potrà riprendere il controllo della propria causa e vederla risolta rapidamente.

La terza leva consiste nell’incorporare questa politica di composizione amichevole nel nostro Codice di procedura civile.

Per rendere le transazioni extragiudiziali più visibili e più facili da capire, riuniremo innanzitutto le disposizioni sparse che regolano questo settore in un unico libro del Codice di procedura civile dedicato esclusivamente a loro.

Introdurremo inoltre il principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento civile e il principio di proporzionalità procedurale, che derivano dalla nostra legge attuale e sono già presenti nelle norme europee di procedura civile.

Ciò comporterà un ripensamento della procedura pre-processuale. Le parti, assistite dai loro avvocati, decideranno se il procedimento debba seguire un percorso amichevole breve o un percorso contenzioso più lungo. Se la via amichevole ha successo, l’accordo raggiunto sarà ratificato entro un mese dal ricevimento da parte del tribunale.

Infine, per completare l’attuale gamma di accordi extragiudiziali, ho voluto introdurre due nuovi strumenti procedurali: la cesura e l’udienza di conciliazione extragiudiziale.

La “cesura” consisterà nel far decidere al giudice i punti chiave della controversia, lasciando poi che i punti successivi vengano risolti attraverso la mediazione.

Questa ARA si differenzia da altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in quanto il giudice svolge un ruolo centrale, richiamando i principali principi giuridici applicabili alla questione e consentendo alle parti di affinare le proprie posizioni e di conciliarle.

Il feedback delle consultazioni dimostra che i professionisti sono molto interessati a queste nuove disposizioni. Abbiamo tenuto ampiamente conto dei commenti espressi sulla bozza di decreto, che è stata inviata al Consiglio di Stato questa settimana.

L’ultimo pilastro della nostra politica è l’introduzione di strumenti di guida e di valutazione.

Questi saranno operativi a partire dall’autunno, insieme agli strumenti informatici necessari per la creazione della cesura e dell’udienza di composizione amichevole. In questo modo sosterremo e promuoveremo la cultura della composizione amichevole.

Signore e signori, concludo dicendo che ci credo.

Credo che la composizione amichevole stia passando dal sogno alla realtà.

Credo che possiamo realizzare questa rivoluzione culturale che altri Paesi europei hanno fatto prima di voi.

Credo nel vostro impegno di giudici, nell’impegno degli avvocati e anche in quello dei conciliatori e dei mediatori.

Credo che possiamo offrire ai nostri concittadini una giustizia più vicina, più veloce e più umana.

Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare! La politica di composizione amichevole è ora, con voi!

Grazie di cuore.

Il 477° articolo

In evidenza

Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.

Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.

Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.

Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.

Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.

Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?

Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”

E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.

Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.

Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.

Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.

In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!

Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.

Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.

Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.

In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.

Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.

E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.

Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.

Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.

Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?

Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?

Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.

Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.

Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?

Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.

L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che

Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.

Pensiamoci.