Autore: Carlo Alberto Calcagno
Il mio nome è Carlo Alberto Calcagno
Sono counselor in formazione
Sono Direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M.
Sono responsabile scientifico di vari enti di formazione tra cui quelli di due COA: Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova e ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA - Organismo di Mediazione e formazione presso il Tribunale di Reggio Emilia
Sono consigliere per la Regione Liguria di Aimef
Mediatore familiare socio Aimef di II livello dal 21 febbraio 2017 certificato secondo al norma UNI 111644:2016 in data 23/10/20 con n. di registro 0119-MF
Sono membro di CIM-ICM
Ex referente della sede di Genova della Camera di Mediazione Nazionale - 645 Srl
Avvocato e mediatore dell'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, della Camera di Mediazione Nazionale di S.p.f. MEDIAZIONE e DPL MEDIAZIONE & CO..
Sono responsabile scientifico dell'Ente di formazione del Coa Reggio Emilia
Mediatore familiare della scuola genovese di mediazione e counselling sistemico-Il Metalogo
Formatore pratico e teorico ex d.m. 180/10 per diversi enti di formazione.
Sono stato docente a contratto della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Genova con riferimento alla mediazione e alla negoziazione assistita
Sono stato coach degli studenti dell'università di Pavia per la CIM 2015-2016 2016-2017
Sono stato consigliere di AssoConciliatori dal maggio 2014
Ex Presidente della Sottosezione di Arenzano della Cour Européenne d'Arbitrage per l'arbitrato e Presidente della stessa Corte della Sezione Mediazione Liguria.
Mi occupo di ADR dal 2005.
Ho all'attivo diverse pubblicazioni in materia tra cui ricordo:
-Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall'origine al XXI secolo, in Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution di Marco Marinaro, ARACNE editrice S.r.l., 2014.
- Brevi cenni sui sistemi alternativi di composizione dei conflitti: l'arbitrato e la conciliazione, in Nuova Giurisprudenza Ligure, Anno XVI n. 2, Maggio Agosto 2014, De Ferrari, p. 57 e ss
-Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell'avvocato mediatore e dell'accompagnatore alla procedura, Aracne Editrice, aprile 2014.
-La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e gli avvocati, in Rassegna Forense Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Parte Terza-Storia dell'Avvocatura, vol. 2 Anno XLVI Aprile-Giugno 2013
- Manuale della Mediazione per il Geometra, UTET Scienze Tecniche, Torino, 2011
- La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Filodiritto Editore, 2011.
- Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente immobiliare n. 893, Supplemento Mediazione delegata alla prova, Il Sole24ore, 2011
-La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e li avvocati, in Nuova giurisprudenza Ligure n. 2 anno XIV, Maggio Agosto 2012, De Ferrari, p. 54 e ss.
Tecniche di mediazione Le esperienze internazionali, Vol. 2, Gruppo24ore, p. 93 e ss.
Ho deciso di iniziare questo blog perché ritengo che anche nella materia della mediazione sia davvero importante confrontarsi con realtà estere.
Tutti i contributi sono benvenuti. E pure i commenti che i lettori si sentono di poter postare.
L'idea che sto portando avanti è quella di mettere a disposizione su questo blog tutta la legislazione e le notizie sugli ADR dei 196 paesi riconosciuti dall'ONU.
L'impresa è ardua. Sono benvenuti anche contributi finanziari da parte di fondazioni ed Istituzioni per la realizzazione di questo progetto che è in piedi dal 2011.
Il nuovo regolamento della mediazione familiare
Pubblicato il decreto sulla mediazione
Il rapporto WJP globale e la posizione dell’Italia
- Comunicato stampa globale del WJP sullo stato di diritto 2023
I diritti umani sono diminuiti in 3 paesi su 4 da quando è iniziata la recessione globale dello Stato di diritto nel 2016
I sistemi giudiziari stanno fallendo, come dimostra l’indice WJP sullo stato di diritto[1] del 2023.
WASHINGTON (25 ottobre 2023) – Quest’anno lo stato di diritto si è nuovamente indebolito nella maggior parte dei paesi, secondo il Rule of Law Index 2023 del World Justice Project (WJP).
Più di 6 miliardi di persone vivono in un Paese in cui lo Stato di diritto si è indebolito tra il 2022 e il 2023.
Da quando le tendenze autoritarie hanno spinto il mondo in una recessione legata allo stato di diritto nel 2016, la recessione globale ha colpito il 78% dei paesi, come mostra l’ultimo Indice.
Il fattore dello Stato di diritto che è diminuito maggiormente tra il 2016 e il 2023 è quello dei diritti fondamentali[2], in calo nel 77% dei paesi.
Questa e altre tendenze autoritarie sono continuate nel 2023, ma stanno rallentando, con un minor numero di paesi in declino nel 2022 e nel 2023 rispetto agli anni precedenti. D’altra parte, il declino nel funzionamento dei sistemi giudiziari si sta diffondendo, con sempre più paesi che lottano per fornire alle persone una giustizia tempestiva, economica e accessibile. Quest’anno il fattore Indice che misura la giustizia civile è stato il fattore che è diminuito nella maggior parte dei paesi.
“Il mondo resta attanagliato da una recessione dello stato di diritto caratterizzata da un’eccessiva portata dell’esecutivo, dalla limitazione dei diritti umani e da sistemi giudiziari che non riescono a soddisfare i bisogni delle persone”, ha affermato il co-fondatore e presidente del WJP William H. Neukom, “Le persone in tutto il mondo ne stanno pagando il prezzo”.
L’indice sullo stato di diritto del WJP è la principale fonte mondiale di dati originali e indipendenti sullo stato di diritto. La sua metodologia rigorosa si basa su indagini di esperti e famiglie per misurare lo stato di diritto in 142 paesi e giurisdizioni, coprendo il 95% della popolazione mondiale.
Il punteggio di ciascun paese è una media di otto fattori: vincoli ai poteri governativi, assenza di corruzione, governo aperto, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione della regolamentazione, giustizia civile e giustizia penale.
1.1 Le tendenze autoritarie rallentano.
Spinta dal crescente autoritarismo nel 2016, l’attuale recessione globale dello stato di diritto è peggiorata al culmine della pandemia di Covid, quando i governi hanno chiuso i sistemi giudiziari e limitato le libertà civili.
Negli ultimi sette anni, i punteggi dell’indice relativi ai vincoli sui poteri governativi sono diminuiti nel 74% dei paesi. In tutto il mondo, i controlli sul potere esecutivo da parte di organi legislativi, giudiziari e della società civile – compresi i media – si sono tutti indeboliti, come mostra l’Indice.
Sebbene questa tendenza autoritaria sia persistita in ogni regione del mondo nel 2023, ha subito un rallentamento per il secondo anno consecutivo. Quest’anno i vincoli ai poteri governativi sono diminuiti nel 56% dei paesi, rispetto al 58% nel 2022 e al 70% nel 2021. Allo stesso modo, una maggioranza più piccola di paesi ha visto un calo generale dello stato di diritto quest’anno (59%) rispetto agli ultimi due (61% e 74%).
1.2 La tutela dei diritti crolla quando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 75 anni
L’indice sullo stato di diritto del WJP valuta lo status di molti dei diritti umani elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Questi includono quattro indicatori su cinque che sono diminuiti maggiormente durante la recessione globale relativa allo stato di diritto.
Dal 2016, la partecipazione civica è diminuita in più paesi rispetto a qualsiasi altro sotto fattore dell’Indice (83%), seguita dalla libertà di riunione e associazione (81%), libertà di opinione ed espressione (78%) e libertà di religione (76%) .
“È un quadro che fa riflettere mentre il mondo celebra il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani entro la fine dell’anno”, ha detto il direttore esecutivo del WJP Elizabeth Andersen .
Sebbene la maggior parte dei paesi (56%) abbia registrato anche quest’anno un calo dei diritti fondamentali, la percentuale è inferiore a quella del 2022 (66%).
1.3 I fallimenti del sistema giudiziario si espandono
Le tendenze negative della giustizia si sono ampliate nel 2023. Due terzi dei paesi (66%) hanno visto i punteggi dell’indice per la giustizia civile diminuire quest’anno, rispetto al 61% dei paesi dell’anno scorso. La colpa è in gran parte dei maggiori ritardi della giustizia e di un’applicazione più debole. Nel frattempo, anche i punteggi per la giustizia penale sono diminuiti in un numero leggermente maggiore di paesi quest’anno (56%) rispetto allo scorso anno (55%).
“La nostra precedente ricerca stima che 1,5 miliardi di persone non siano in grado di risolvere i propri problemi legali”, ha affermato Andersen, “quindi è particolarmente allarmante che così tanti sistemi giudiziari siano diventati ancora più deboli nel 2023. Se vogliamo invertire la rotta, i sistemi giudiziari hanno bisogno di un nuovo paradigma e di passare a un approccio incentrato sulle persone, mettendo al primo posto i bisogni delle persone che intendono servire”, ha aggiunto Andersen.
1.4.Rivelata la classifica. Alcuni paesi sfidano le tendenze negative globali.
Il paese al primo posto nell’indice sullo stato di diritto del WJP 2023 è la Danimarca , seguita da Norvegia (2), Finlandia (3), Svezia (4) e Germania (5). Gli ultimi paesi in classifica sono Venezuela (142), Cambogia (141), Afghanistan (140), Haiti (139) e Repubblica Democratica del Congo (138).
Quest’anno sono stati aggiunti all’indice due paesi. Il Kuwait si colloca al 52° posto su 142 a livello globale e al 2° posto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre il Montenegro è al 57° posto a livello globale e al 2° posto in Europa orientale e Asia centrale.
I paesi con il maggiore declino dello stato di diritto nell’ultimo anno sono Sudan, Mali, Iran, Nicaragua e Afghanistan , mentre i paesi che hanno migliorato il loro stato di diritto con il punteggio più alto nel 2022-2023 sono Bulgaria, Honduras, Kenya , Slovenia e Giordania. Anche l’Honduras ha migliorato molto la sua performance lo scorso anno.
Nel lungo termine, i paesi che, a partire dal 2016, sono riusciti a contrastare le tendenze globali e a rafforzare maggiormente lo stato di diritto sono l’Uzbekistan, la Moldavia, lo Zimbabwe, il Kazakistan e la Malesia.
2. Lo stato di diritto in Italia
L’Italia è al 32° posto su 142 paesi nel mondo.
Il nostro punteggio è di 0,67: rispetto al 2015 siamo migliorati complessivamente di 0,3 punti. Ma dobbiamo fare ancora molto.
Tra i paesi ad alto reddito, l’Italia è al 31° posto su 46.
A livello regionale, l’Italia si colloca per stato di diritto al 24° posto su 31 paesi dell’Unione Europea, dell’Associazione Europea di Libero Scambio e del Nord America.
1 Danimarca
2 Norvegia
3 Finlandia
4 Svezia
5 Germania
6 Lussemburgo
7 Olanda
8 Estonia
9 Irlanda
10 Austria
11 Canada
12 Regno Unito
13 Belgio
14 Lituania
15 Repubblica Ceca
16 Francia
17 Lettonia
18 Spagna
19 Stati Uniti
20 Slovenia
21 Portogallo
22 Malta
23 Cipro
24 Italia
25 Slovacchia
26 Polonia
27 Romania
28 Croazia
29 Grecia
30 Bulgaria
31 Ungheria
Il che significa che lo stato di diritto italiano è preceduto per qualità in ambito UE da quello di 19 paesi europei.
Nell’ultimo anno, 16 paesi su 31 hanno peraltro registrato un calo nell’Unione Europea, nell’Associazione Europea di Libero Scambio e nel Nord America. Di questi 16 paesi, sette avevano registrato un calo anche l’anno precedente.
Analizziamo qui minutamente i punteggi dei fattori e sub-fattori (la descrizione completa delle singole voci è in nota) che compongono lo Stato di diritto per WJP[3].
| Italia | Fattori e sub-fattori | Indice | Posizione nel Mondo | Confronto 2015-2023 |
| Stato di diritto 2023 | 0,67 | 32° | +0,3 | |
| 1 | Limiti al potere del governo | 0,71 | 24° | |
| 1.1 | I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore | 0,72 | 29° | |
| 1.2 | I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario | 0,70 | 26° | |
| 1.3 | I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti | 0,76 | 20° | |
| 1.4 | I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta | 0,62 | 27° | |
| 1.5 | I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi | 0,68 | 35° | |
| 1.6 | La transizione del potere è soggetta alla legge | 0,80 | 31° | |
| 2 | Assenza di corruzione | 0,65 | 41° | +0,6 |
| 2.1 | I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati | 0,59 | 43° | |
| 2.2 | I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati | 0,83 | 41° | |
| 2.3 | I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati | 0,86 | 21° | |
| 2.4 | I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati | 0,31 | 71 | |
| 3 | Governo aperto | 0,63 | 32° | + 0,2 |
| 3.1 | Leggi e dati governativi pubblicizzati | 0,60 | 38° | |
| 3.2 | Diritto all’informazione | 0,66 | 22° | |
| 3.3 | Partecipazione civica | 0,66 | 36° | |
| 3.4 | Meccanismi di reclamo | 0,61 | 57° | |
| 4 | Diritti fondamentali | 0,73 | 30° | -0,1 |
| 4.1 | Parità di trattamento e assenza di discriminazione | 0,68 | 30° | |
| 4.2 | Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito | 0,84 | 31° | |
| 4.3 | Il giusto processo e i diritti dell’imputato | 0,70 | 27° | |
| 4.4 | La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita | 0,68 | 35° | |
| 4.5 | La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita | 0,74 | 38° | |
| 4.6 | La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita | 0,81 | 22° | |
| 4.7 | La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita | 0,78 | 26° | |
| 4.8 | I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti | 0,59 | 61° | |
| 5 | Ordine e sicurezza | 0,75 | 62° | + 0,1 |
| 5.1 | La criminalità è efficacemente controllata | 0,81 | 59° | |
| 5.2 | I conflitti civili sono effettivamente limitati | 1 | 56° | |
| 5.3 | La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali | 0,45 | 75° | |
| 6 | Applicazione normativa | 0,64 | 33° | + 0,8 |
| 6.1 | I regolamenti del governo sono effettivamente applicati | 0,64 | 35° | |
| 6.2 | I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria | 0,82 | 28° | |
| 6.3 | I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli | 0,45 | 75° | |
| 6.4 | Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi | 0,62 | 31° | |
| 6.5 | Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento | 0,66 | 38° | |
| 7 | Giustizia civile | 0,58 | 51° | 0 |
| 7.1 | Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela | 0,61 | 50° | |
| 7.2 | La giustizia civile è libera da discriminazioni | 0,66 | 37° | |
| 7.3 | La giustizia civile è esente da corruzione | 0,69 | 51° | |
| 7.4 | La giustizia civile è esente da influenze governative improprie | 0,70 | 34° | |
| 7.5 | La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli | 0,32 | 100° | |
| 7.6 | La giustizia civile viene applicata in modo efficace | 0,35 | 127° | |
| 7.7 | I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci | 0,72 | 45° | |
| 8 | Giustizia criminale | 0,64 | 26° | + 0,1 |
| 8.1 | Il sistema di investigazione penale è efficace | 0,48 | 49° | |
| 8.2 | Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace | 0,56 | 34° | |
| 8.3 | Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale | 0,53 | 40° | |
| 8.4 | Il sistema penale è imparziale | 0,62 | 27° | |
| 8.5 | Il sistema penale è libero dalla corruzione | 0,75 | 30° | |
| 8.6 | Il sistema penale è libero da influenze governative improprie | 0,83 | 14° | |
| 8.7 | Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato | 0,70 | 27° |
3. Conclusioni sulla situazione italiana nel 2023 per il WJP
I media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui non sono del tutto liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni (35° posto).
I funzionari pubblici, ad esclusione di quelli appartenenti a polizia ed esercito, utilizzano la loro carica per guadagni privati.
Le persone non sono del tutto in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e i funzionari governativi non rispondono in modo sufficiente a tali reclami (57° posto).
I diritti fondamentali del lavoro non sono effettivamente garantiti (61° posto).
L’ordine e la sicurezza in Italia è precario e le persone ricorrono spesso all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (75° posto).
I procedimenti amministrativi non sono condotti senza ritardi irragionevoli (75° posto).
La giustizia civile è soggetta a ritardi irragionevoli (100° posto) e non viene applicata in modo efficace (127° posto).
Gli autori dei crimini non sono effettivamente arrestati e accusati. La polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri non hanno risorse adeguate, non sono del tutto esenti da corruzione e non sono abbastanza competenti (49° posto). Gli autori dei crimini non sono efficacemente perseguiti e puniti. I giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari non sono sufficientemente competenti e non producono decisioni rapide (0,56). Gli istituti correzionali non sono sufficientemente sicuri, non rispettano i diritti dei detenuti e non sono efficaci nel prevenire la recidiva (0,53).
[1] Secondo il WJP lo Stato di diritto è un sistema durevole di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che si basa su quattro principi fondamentali:
1) la responsabilità, ossia sul fatto che il governo e gli attori privati siano responsabili secondo la legge;
2) le leggi giuste, ovvero sul presupposto che le leggi siano chiare, pubblicizzate e stabili, che siano applicate in modo uniforme e proteggano i diritti fondamentali, inclusa la sicurezza delle persone e dei contratti, la proprietà e i diritti umani;
3) un Governo aperto, che possiamo definire tale quando i processi attraverso i quali le leggi sono promulgate, amministrate e applicate sono accessibili, equi ed efficienti;
4) la risoluzione delle controversie che può considerarsi accessibile e imparziale, ciò accade quando la giustizia è fornita tempestivamente da rappresentanti neutrali, competenti, etici e indipendenti che siano accessibili, abbiano risorse adeguate e riflettano la composizione delle comunità che servono.
Questi principi fondamentali si articolano a loro volta nello sviluppo di otto fattori.
1. Limiti al potere del governo
2. Assenza di corruzione
3. Governo aperto
4. Diritti fondamentali
5. Ordine e sicurezza
6. Applicazione normativa
7. Giustizia civile
8. Giustizia criminale
[2] 4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
[3] 1. Limiti al potere del governo
1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
Misura se gli organi legislativi hanno l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
Misura se il potere giudiziario ha l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
Misura se i controllori o i revisori dei conti, così come agenzie nazionali di difesa dei diritti umani, abbiano sufficiente indipendenza e la capacità di esercitare controlli efficaci sul e la supervisione del governo.
1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
Misura se i funzionari governativi nell’esecutivo, legislativi, giudiziari e della polizia sono indagati, perseguiti e puniti per cattiva condotta ufficiale e altre violazioni.
1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni.
1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge
Misura se i funzionari del governo sono eletti o nominati in conformità con le regole e le procedure stabilite dalla costituzione. Quando si svolgono le elezioni, misura anche l’integrità del processo elettorale, tra cui l’accesso al voto, l’assenza di intimidazioni e il controllo pubblico dei risultati elettorali.
2. Assenza di corruzione
2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura la prevalenza di corruzione, i pagamenti informali e altri incentivi nella fornitura di servizi pubblici e nell’applicazione dei regolamenti. Misura anche se gli appalti pubblici e i contratti di lavori pubblici sono assegnati attraverso una procedura di gara aperta e competitiva, e se i funzionari governativi ai vari livelli dell’esecutivo si astengano dall’appropriazione indebita di fondi pubblici.
2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura se i giudici e i funzionari giudiziari si astengono dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i propri compiti o accelerare i processi, e se il sistema giudiziario e le sentenze giudiziarie sono liberi da influenze improprie da parte del governo, interessi privati o organizzazioni criminali.
2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
Misurare se i funzionari di polizia e gli investigatori criminali si astengano dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i servizi di polizia di base o per indagare sui crimini, e se i funzionari governativi nella polizia e nell’esercito siano liberi da influenza impropria da parte di interessi privati o organizzazioni criminali.
2.4 I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati
Misura se i membri della legislatura si astengono da sollecitare o accettare tangenti o altri incentivi in cambio di favori politici o voti favorevoli sulla legislazione.
3. Governo aperto
3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati
Misura se le leggi di base e le informazioni sui diritti legali sono disponibili al pubblico, presentati in un linguaggio semplice e resi accessibili in tutte le lingue usate nel paese o nella giurisdizione. Misura anche la qualità e l’accessibilità delle informazioni pubblicate dal governo su carta o online, e se i regolamenti amministrativi, le bozze di legge e le decisioni delle alte corti siano rese accessibili al pubblico in modo tempestivo.
3.2 Diritto all’informazione
Misura se le richieste di informazioni detenute da un agenzia governativa sono accolte entro un periodo di tempo ragionevole, se le informazioni fornite sono pertinenti e complete, e se le richieste di informazioni sono accolte ad un costo ragionevole e senza pagare una tangente. Misura anche se le persone sono consapevoli del loro diritto all’informazione e se i se i documenti pertinenti sono accessibili al pubblico su richiesta.
3.3 Partecipazione civica
Misura l’efficacia dei meccanismi di partecipazione civica, compresa la protezione delle libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e del diritto di petizione al governo. Misura anche se le persone possono esprimere preoccupazioni ai vari funzionari del governo, e se funzionari governativi forniscano informazioni e avvisi sufficienti sulle decisioni che riguardano la comunità.
3.4 Meccanismi di reclamo
Misura se le persone sono in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e come i funzionari governativi rispondono a tali reclami.
4. Diritti fondamentali
4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
5. Ordine e sicurezza
5.1 La criminalità è efficacemente controllata
Misura la prevalenza di crimini comuni, tra cui omicidio, rapimento, furto con scasso e furto, rapina a mano armata e l’estorsione, così come la percezione generale della sicurezza nelle loro comunità.
5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati
Misura se le persone sono effettivamente protette da conflitti armati e dal terrorismo.
5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
Misura se le persone ricorrono all’intimidazione o alla violenza per risolvere le controversie civili tra di loro o per cercare riparazione dal governo, e se le persone sono libere dalla violenza della folla.
6. Applicazione normativa
6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
Misura se i regolamenti governativi, come quelli sul lavoro, ambientali, di salute pubblica, commerciali e di protezione dei protezione dei consumatori sono effettivamente applicate.
6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
Misura se l’applicazione dei regolamenti è soggetta a corruzione o influenza impropria da parte di interessi privati; e se servizi pubblici, come il rilascio di permessi e licenze e l’amministrazione dei servizi sanitari pubblici, sono forniti senza corruzione o altri incentivi illegali.
6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
Misurare se i procedimenti amministrativi a livello nazionale e locale siano condotti senza ritardi irragionevoli.
6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
Misura se le regole del giusto processo sono rispettate nei procedimenti amministrativi condotti dalle autorità nazionali e locali
in settori quali l’ambiente, le tasse e il lavoro.
6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
Misura se il governo rispetta i diritti di proprietà delle persone e delle imprese, si astiene dal sequestro e dalla confisca illegale della proprietà privata e fornisce un adeguato un indennizzo quando la proprietà viene espropriata legalmente.
7. Giustizia civile
7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
Misura l’accessibilità e la convenienza economica dei tribunali civili, compreso se le persone sono a conoscenza dei rimedi disponibili;
possono accedere e permettersi la consulenza e la rappresentanza legale; e possano accedere al sistema giudiziario senza incorrere in spese irragionevoli
7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni
Misura se il sistema di giustizia civile discrimina in pratica sulla base dello status socio-economico, del sesso, dell’etnia religione, dell’origine nazionale, dell’orientamento sessuale o della identità di genere.
7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da corruzione e influenza impropria da parte di interessi privati.
7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da improprie governo o influenza politica impropria.
7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
Misura se i procedimenti di giustizia civile sono condotti e le sentenze siano prodotte in modo tempestivo senza ritardo irragionevole.
7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata
Misura l’efficacia e la tempestività dell’esecuzione delle decisioni e delle sentenze della giustizia civile nella pratica.
7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
Misura se i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) sono accessibili, efficienti, applicabili e privi di corruzione.
8. Giustizia criminale
8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace
Misura se gli autori dei crimini sono effettivamente arrestati e accusati. Misura anche se la polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano risorse adeguate, siano esenti da corruzione e svolgano i loro compiti con competenza.
8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
Misura se gli autori dei crimini sono efficacemente perseguiti e puniti. Misura anche se i giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari siano competenti e producano decisioni rapide.
8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
Misura se gli istituti correzionali sono sicuri, rispettano i diritti dei detenuti e sono efficaci nel prevenire la recidiva.
8.4 Il sistema penale è imparziale
Misura se la polizia e i giudici penali sono imparziali e se nella pratica fanno discriminazioni basate sullo status socioeconomico, sul sesso, sulla etnia, sulla religione, sull’origine nazionale, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione
Misura se la polizia, i procuratori e i giudici sono liberi dalla corruzione e dall’influenza impropria delle organizzazioni criminali.
8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia penale è indipendente dal governo o dall’influenza politica.
8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione preprocessuale irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali possono accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei prigionieri sono rispettati una volta che sono stati condannati per un crimine.
Via libera del CDS al decreto mediazione
La formazione in mediazione oggi
Ci sono svariati settori della società che devono recuperare dalla pandemia e rincarano i prezzi; i cittadini sono in difficoltà, ma almeno c’è una motivazione, nemmeno tanto strisciante: gli imprenditori sono stati fermi per un po’ e devono recuperare.
Ci sono poi attività che invece sono legate ai giochi finanziari e vedono aumenti (e comunque mai diminuzioni) che si faticano a comprendere.
La Cassa Forense ad esempio ha messo in crisi migliaia di avvocati che avrebbero voluto cambiare professione o perlomeno diversificare la loro attività, ma il balzello previdenziale ha bloccato tutto.
Era ed è un momento favorevole ad esempio per fare un corso da mediatori; data la paralisi del Governo sul punto, valgono ancora oggi le regole del d.m. 180/10 e dunque il gioco era fatto con cinquanta ore più una manciata, una volta che la mediazione fosse andata a regime.
Diversi avvocati lo avevano capito, ma la tagliola previdenziale ha impedito ogni progetto.
Ciò ha gettato nello sconforto parecchi Enti di formazione che, in difetto di domanda, non programmano corsi e fanno fatica pure a pagare i formatori per l’attività pregressa.
Oppure li programmano proponendo ai docenti paghe misere che ovviamente i professionisti, se non altro per una questione di dignità, non possono (o meglio non dovrebbero) accettare.
Gli enti di formazione in questi 13 anni di operatività hanno iniziato a farsi una furiosa concorrenza abbassando drasticamente e brutalmente i prezzi; ma non solo: poteva “vincere” sul mercato, solo chi spendeva maggiormente nei giusti canali pubblicitari che ovviamente hanno capito l’antifona (alzando le tariffe).
Ad un certo punto si è arrivati (specie con l’avvio dei corsi on-line), probabilmente anche per l’esosità dei canali pubblicitari, a proporre in proprio corsi gratuiti; una ingegnosa forma pubblicitaria che però ha messo ancor più in crisi il sistema. C’è chi ha pensato tra gli uditori, che con la formazione gratuita on-line si potessero ottenere i contenuti della formazione a pagamento in presenza (che ha perso ancor più valore).
Il tutto si è ribaltato sui docenti che seppure sempre meglio formati (ed è questo un paradosso), vedevano decrescere progressivamente il compenso economico: oggi se hai la fortuna che un corso parta devi accettare 1/6 di quello che prendevi nel 2011.
Finché sei giovane e non hai alternative puoi anche accettare (anche se non è saggio), ma quando sei anziano e devi centellinare le forze non puoi che declinare una eventuale così misera offerta.
Questo si riverbera sulla qualità della formazione ovviamente perché un formatore anziano può mettere in campo contenuti e metodiche che un giovane insegnante, per ovvi motivi, non può nemmeno sognarsi; l’esperienza d’aula in formazione, in altre parole, è tutto. I corsi da remoto hanno messo un po’ in ombra anche questo aspetto, illudendo forse qualcuno che basti avere un microfono in mano ed una piattaforma per essere un formatore.
Questa situazione non certo allettante, potrebbe cambiare (o meglio ritornare forse accettabile per i formatori) se il Ministero della Giustizia e quello del l’Economia (mi perdonerete la licenza poetica) si degnassero di far presto nel dare attuazione al parere del Consiglio di Stato.
A quel punto l’attività di mediazione potrebbe tornare almeno minimamente remunerativa e in diversi potrebbero fare sacrifici per diventare mediatore. Questo in biechi termini economici.
In realtà un conto è diventare il mediatore e un conto è fare il mediatore.
Non tutte le persone possono fare questa professione anche se con un certo grado di istruzione possono diventarlo.
Per fare il mediatore bisogna 1) possedere una predisposizione mentale oppure 2) cancellare quel che si è stati in precedenza o almeno 3) avere la capacità cancellare quel che si è dal momento della sessione di mediazione (e così per ogni mediazione).
Ciò vale soprattutto per gli avvocati che non possiedono una predisposizione naturale alla cooperazione.
E non l’hanno non solo perché le Università hanno inculcato loro la dimensione processuale.
O meglio, facendo un passo indietro, bisogna chiedersi perché le Università spingono l’acceleratore sul processo.
La risposta è in parte di carattere storico-ideologico (dal 1848 si è voluto cancellare l’alternativa al processo dalle Carte costituzionali e nel Ventennio vedevano il metodo cooperativo come una minaccia al controllo sui cittadini) ma è soprattutto di carattere psicologico.
Le Università sono formate da giuristi e da avvocati. Per diventare giurista o avvocato bisogna avere una predisposizione psicologica verso le regole, il giudizio, la difesa di un particolare punto di vista.
In poche parole decidi di vivere di legge perché la tua personalità non poteva che esprimersi in quel mestiere lì. Ed è ottima cosa: gli avvocati bravi fanno il loro mestiere.
Continuano a farlo anche in mediazione poiché assistono una parte.
Il mediatore, tuttavia, non può tenere uno stile direttivo, a meno che non si trovi in presenza di particolari tipologie psicologiche che non sono in grado né di fare i loro interessi, né di scegliere come perseguirli; non si tratta di incapaci di intendere e di volere, ma di persone a cui interessano solo gli aspetti emotivi di una data faccenda oppure che hanno avuto genitori che non sapevano fare i genitori e allora ad un certo punto si sono rinchiusi in un mondo tutto loro.
Dunque per un avvocato è più difficile avvicinarsi alla mediazione, per quanto il legislatore e la giurisprudenza abbiano cercato in questi anni di trasformare l’istituto in un procedimento para-giurisdizionale; la trasformazione peraltro non ha funzionato perché ha avuto il solo esito di mettere in affanno Organismi e mediatori (anche avvocati).
E’ difficile per un avvocato fare il mediatore, ma può riuscire se lavora tanto su di sé: chi scrive è un avvocato che ha abbracciato a tempo pieno un modo nuovo di essere e di fare.
E allora quale è il primo passo che un corso di mediazione dovrebbe mettere in conto? Mettere in grado il candidato di prendere consapevolezza di quel che è oggi e di chi può o non può diventare domani.
Né l’attuale testo ministeriale, né quella futuro (che conosciamo solo in bozza) hanno una pallida idea di questo passaggio fondamentale, su cui si può giocare davvero il futuro di un professionista.
Qualche considerazione circa il parere del Consiglio di Stato sullo schema di nuovo regolamento in materia di mediazione
Dal parere parziale del Consiglio di stato (Numero 01200/2023 e data 14/09/2023) evinciamo che lo schema di decreto inviato al Consiglio di Stato si intitola: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
Rispetto alla diffusa bozza del 2 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha eliminato solo la parola “recante” (prima era scritto “recante l’istituzione dell’elenco degli organismi”).
Lo schema di decreto attuale contempla 50 articoli (contro i 51 della bozza del 2 giugno) e VII capi (così rimasti rispetto alla bozza) che il Consiglio di Stato riassume nel modo che segue:
Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.
Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato – come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione – il contenuto minimo del regolamento di procedura.
Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.
Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.
Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.
Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.”
Tutto ciò ci permette perlomeno di avere un quadro generale. La sintesi dei capitoli appare rappresentare l’attuale bozza nei Capi I-VII almeno in quanto ai temi trattati e all’articolazione.
Poi vedremo i contenuti in particolare quando il decreto andrà in Gazzetta.
Se rimarranno quelli della bozza de 2 giugno 2023, il dettato sarà assai complesso (come d’altronde i contenuti degli altri decreti ministeriali sino ad oggi emessi in materia) da spiegare e da assimilare non solo per i mediatori novelli, ma anche per quelli esperti e per i formatori: le nuove 80 ore base serviranno tutte in definitiva per la parte giuridica.
E lo stesso vale per le nuove 18 ore per i formatori.
Non parliamo poi delle difficoltà che insorgeranno per coloro che non hanno una laurea in Giurisprudenza: non so proprio che cosa potranno imparare con le 14 ore previste dalla bozza di decreto (v. art. 23 c. 7 della bozza del 2 giugno).
Al momento una delle poche differenze palesi che rilevo dalle osservazioni del CDS rispetto alla bozza, riguarda l’art. 18: giustamente il Supremo consesso amministrativo chiede che cosa il Ministero intenda con “su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà;”
Nel capo IV il CDS non dà cenno, in sede di riassunto, alla formazione dei mediatori civili e commerciali generici, ma probabilmente è una svista (?). Per il resto si ricalca il contenuto e l’articolazione della bozza.
Il capo V ricalca l’articolazione della bozza. Particolare importanza riveste l’art. 29 della bozza (vedremo se sarà confermato) che consente, se approvato, finalmente di applicare anche i regolamenti in materia di credito di imposta e di gratuito patrocinio, al momento al palo. Mi chiedo però, letta la norma, per quale arcano motivo non sia stata inserita già nel decreto 28/10[1].
Il Capo VII comincia dall’art. 42 mentre nella bozza del 2 giugno iniziava dal 41: la correzione del Ministero era dovuta perché nel 41 si fa riferimento alla sorte dei procedimenti di mediazione in capo agli organismi sospesi e cancellati. Ma anche il 42 della bozza riguarda la procedura di sospensione e di cancellazione: quest’ultimo articolo potrebbe essere stato accorpato al 41, visto che l’articolato presentato al CDS presenta 50 articoli e non 51 come la bozza.
E dunque il 42 attuale sottoposto al CDS potrebbe essere il vecchio 43 (?). L’art. 45 della bozza è diventato nello schema di decreto il 44, l’art. 46 era nella bozza il 47.
Il CDS conferma comunque che il d.m. 180/10 verrà abrogato dal nuovo tessuto normativo (come già prevedeva la bozza).
Dalla lettura del parere (che ricordo essere parziale) mi pare che emergano diverse critiche.
All’inizio della parte motiva si legge: “1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.”
Questa censura che sembrerebbe formale ha sospeso il parere: “Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.”
Il che significa che avremo un ulteriore ritardo che fa malissimo al settore e ai cittadini. Senza contare che una volta ricevuti i documenti il CDS si riserva di fare altre osservazioni (v. il n. 2). E ciò allungherà ancora i tempi.
Non è certo una responsabilità del CDS, ma se lo schema corrisponde davvero quasi del tutto alla bozza del 2 giugno perché i Ministeri si sono presi così tanto tempo?
Veniamo ora alle altre censure del CDS.
L’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame contenuto nell’art. 2 “sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli”[2].
Sia per l’art. 5 c. 1 lett. c[3] attinente i requisiti di serietà degli organismi pubblici che per l’art. 11 comma 2 lettera b[4] che riguarda i requisiti di serietà degli enti di formazione pubblici (il cui tessuto richiamato sembrerebbe quello della bozza) il CDS richiede che il Ministero fornisca i parametri per valutare se l’attività di mediazione o di formazione sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente o della sua articolazione.
Il CDS fa poi presente che l’art. 9 c. 1[5] dello schema (che equivale a quello della bozza del 2 giugno) in materia di organismi ADR dovrebbe richiamare non solo i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4[6] ma pure quelli di cui all’art. 5[7] e 6[8], ossia i requisiti di serietà ed efficienza.
L’art. 13 c. 1 (della bozza e dello schema) stabilisce che “1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II[9] è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.”
Il CDS chiede che sia apposto un termine per la predisposizione dei modelli uniformi e per la diffusione al pubblico. Stesso problema peraltro lo rinveniamo nel decreto che regolamenta la giustizia riparativa[10], ma in quel caso il testo non è andato al parere del CDS, diversamente credo lo avrebbero rilevato.
Viene poi in campo l’art. 36 c. 1 lett. a) che disciplina le cause di cancellazione: dalle censure mosse sembra che sia stato riscritto (prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione”) rispetto alla bozza del 2 giugno[11] e dunque possiamo solo rilevare che per il CDS necessità di un coordinamento con l’art. 4 c. 1 lett. d)[12].
Viene censurato poi l’art. 39 c. 1 (che richiama il testo della bozza): “ 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.”
Il CDS ritiene che la locuzione “entro un termine non superiore a 30 giorni” vada integrata anche da un congruo termine minimo visto che ai sensi del terzo comma se l’interessato non fornisce elementi idonei viene sospeso o cancellato[13].
Anche l’art. 44[14] (nella bozza del 2 giugno art. 45) c. 2 è stato censurato: deve essere integrato nel senso di prevedere che la sospensione possa scattare solo in seguito alla verifica della inidoneità e incompletezza della documentazione (inerente probabilmente i formatori e il responsabile scientifico).
Interessante è la censura di cui al punto 13: “In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.” La bozza del 2 giugno prevede questa disciplina all’art. 47[15].
Non si capisce in altre parole ed ho inteso bene, se le norme richiamate si riferiscano ai soli organismi pubblici o anche ai privati.
Ma la censura più ragguardevole riguarda la disposizione dell’articolo 48[16] (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Finalmente si chiede al Ministero di spiegare meglio la clausola di invarianza finanziaria: era ora!
Il CDS precisa che “Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento. Si nota che la relazione tecnica – a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato – non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.”
Queste considerazioni sono pesanti e mettono il dito nella piaga.
In diversi ordinamenti abbiamo apparati di vigilanza corposi, ma non se ne occupa direttamente il Ministero.
Ci sono organi appositi che si occupano per conto del Ministero di tutto il mondo della mediazione: da ultimo l’esigenza è stata tradotta in realtà in Francia, ma anche l’esperienza belga potrebbe essere presa a modello.
In conclusione non è possibile fare le nozze coi fichi secchi e lo schema di decreto sembra, almeno nella sua articolazione, molto simile alla bozza gà diffusa il 2 giugno 2023.
[1] Art. 29
(Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)
1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
[2] Se il contenuto è quello della bozza come parrebbe dal riassunto del CDS:
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR;
c) dell’elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;
e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente del registro e dell’elenco degli enti di formazione.
2. Il presente decreto disciplina altresì:
a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
[3] c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale.
[4] b) la compatibilità, per gli enti pubblici o per gli enti che ne costituiscono articolazione o operano per conto di un ente pubblico, dell’attività di formazione con l’attività istituzionale.
[5] 1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente documenta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4
[6] Art. 4 della bozza del 2 giugno
(Requisiti di onorabilità)
1.Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
[7] Art. 5 della bozza del 2 giugno
(Requisiti di serietà)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente documenta:
a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale. (il CDS chiede di dettare i parametri per l’attestazione)
[8] Art. 6 della bozza del 2 giugno.
(Requisiti di efficienza)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
(Requisiti di efficienza)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
[9] CAPO II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR e elenco degli enti di formazione.
[10] Art. 11 DECRETO 9 giugno 2023
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i
modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
[11] 1. Costituiscono causa di cancellazione:
a) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
[12] d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
[13] Art. 39 della bozza del 2 giugno
(Procedura di contestazione)
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni (il CDS precisa che debba esserne indicata la durata di un congruo termine minimo) , a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di 15 giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.
[14] Art. 45 della bozza
(Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione)
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando specificamente i soggetti nominativi dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L’organismo o l’ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, trasmette al responsabile del registro documentazione idonea a dimostrare l’adeguamento in conformità agli articoli 43 e 44. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
[15] 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, gli organismi di cui all’articolo 43, comma 1, applicano, per le spese di mediazione, l’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
[16] Per la bozza del 2 giugno l’art. 49.
Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in materia di mediazione
Nota sul gratuito patrocinio in mediazione e nella negoziazione assistita
Indice
- Introduzione e orientamento sino al 2021.
- Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
- La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
- Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto
4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)
4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)
4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)
4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)
4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa, Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)
- Introduzione e quadro normativo
Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.
Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.
Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter) per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario con l’art. 11-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica sia l’art. 76 che il 77.
Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.
Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.
Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3].
Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016.
Con un decreto del Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.
Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.
Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].
Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[11].
- Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].
Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.
La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.
Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14]. A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).
II decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.
Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore”.
Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.
Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.
Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.
Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.
La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.
In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.
E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.
Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione.
Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le “Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).
- La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].
Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].
Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.
Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].
Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).
Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).
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Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 |
Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 |
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CAPO II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale) Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità) 1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione. 2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. |
Sezione II Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità) 1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo. 2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. |
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Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l’ammissione) 1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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Art. 11-ter (Condizioni per l’ammissione). 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. |
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Art. 15-quater (Istanza per l’ammissione anticipata) 1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice. 2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. 3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].
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Art. 11-quater (Istanza per l’ammissione anticipata). 1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura. 2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. 3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
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Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato) 1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1. 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. 3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
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Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato). 1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. 3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1. |
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Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata) 1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
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Art. 11-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata). 1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. |
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Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma) 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione. 2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. 3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. 4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione. 5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
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Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma). – 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter. 2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. 3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie. 4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
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Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato) 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
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Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato). 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità. |
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Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione. 2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione. 4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. |
Art. 11-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto). 1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione. 2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato. 4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. |
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Art. 15-decies (Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza) 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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Art. 11-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. |
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Art. 15-undecies (Disposizioni finanziarie) 1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206
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Art. 11-undecies (Disposizioni finanziarie). 1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206. |
Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:
- a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
- b) l’art. 11-octies, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»
Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.
- Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto
Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].
Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:
- Capo I
- parte generale (art. 1-3)
- Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
- Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
- Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
- Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
- g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
- h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)
Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.
I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).
La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.
Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.
La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.
Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento, a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.
Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.
L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.
L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].
Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].
Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del
compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]
4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)
Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.
Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].
Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].
Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.
L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.
Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.
L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).
Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:
- SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
- CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
- La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.
Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.
Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.
il COA stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].
Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].
4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)
All’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].
Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].
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Valore |
Da €0.01 a € 1.100 |
Da € 1.100,01 a € 5.200 |
Da € 5200, 01 a € 26.000 |
Da € 26.000,01 a € 52.000 |
Da € 52.000,01 A 260.000 |
Da € 260.000,01 a 520.000 |
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Fase dell’attivazione |
31,50 |
142,00 |
220,50 |
268,00 |
504,00 |
685,00 |
|
Fase di negoziazione |
63,00 |
283,50 |
441,00 |
535,50 |
1.008,00 |
1.370,50 |
|
Conciliazione |
123,00 |
553,00 |
860,00 |
1.044,00 |
1.965,5 |
2.671,50 |
Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.
Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.
Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.
Ai sensi dell’art. 15-septies, commi 3 e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art. 11-septies, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014[65].
L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.
Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.
Ai sensi dell’art. dall’art. 11-septies, 3, del decreto-legge n. 132 del 2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.
Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
L’istanza di conferma contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):
1) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato[69];
2) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
3) il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
4) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];
5) il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
6) fuori dal caso di cui a punto precedente, gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negoziazione, in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del 2014, a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.
7) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].
L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede appunto che la liquidazione e il pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.
8) la parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];
9) la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
In altre parole l’interessato deve dichiarare che al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.
Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.
Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.
Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.
Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.
Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].
Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].
Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.
L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].
Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.
Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..
4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)
Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione, per diverse somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].
La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].
L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”
Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.
Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.
A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.
In tali casi il Ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].
In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).
Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento. In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].
Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia.
4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)
L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.
Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].
Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.
Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].
Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].
I dati sono conservati per dieci anni.
I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5), quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].
4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa, Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)
Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.
Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].
Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.
In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero con decreto provvede a compensarlo con il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).
Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero. L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Non viene indicato un termine di vigenza nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.
[1] L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg
[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.
[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).
http://www.edizionieuropee.it/law/html/167/eu17_02_036.html
[4] https://www.ordineavvocatigenova.it/news/07-12-2013-circolare-cnf-06122013-n-25-c-2013.html
[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art. 124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.
L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).
La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.
P.Q.M.
CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.
[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;
che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;
ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);
che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;
che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.
P.T.M.
In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.
[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).
https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058
[8] Cfr. Tribunale di Tempo Pausania 19 luglio 2016 per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).
Ancora Tribunale di Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.
[9] Per due ragioni:
- a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
- b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.
[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).
[11] ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
[12] https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2022/pronuncia_10_2022.pdf
La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.
[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206
[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”
Rimando il lettore per quest’ultima previsione all’articolo https://mediaresenzaconfini.org/2023/08/10/nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023-23a04557/
[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.
[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
Sezione I
Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato
[17] Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio
contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).
All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”
[18] CAPO II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)
[19] Con l’art. 41, comma 1.
- Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e di cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
[21] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg
alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e
delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-10-18;180!vig
[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)
(GU n.212 del 12-09-2014)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig=
[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.
[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.
[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,
di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.
L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.
Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.
Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.
Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.
Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.
La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.
Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”
[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”
[28] Si combini il comma 4 con il comma primo.
[29] https://e-justice.europa.eu/37129/IT/legal_aid?FRANCE&init=true&member=1
[30] Art. 15-undecies decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[31] Art. 11-undecies decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
[32] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[33] Art. 76 (L) Condizioni per l’ammissione
- Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
- Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)
ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)
- Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
[34] ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)
- I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.
[36] Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
- L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
- La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
- Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
[37] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)
(omissis)
- L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 79 c. 1 lett. b. e c.
- b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
- d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
[38] ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)
(omissis)
- Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
- Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
- L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
- Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.
[40] ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)
- La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma 1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore.
[42] ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)
(omissis)
- Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
- Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
- L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
[43] ART. 125 (L) (Sanzioni)
- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la
condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
- Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).
ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)
(omissis)
- d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
[44] ART. 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)
- Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg
[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (GU n.183 del 7-8-2023)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg
[47] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)
(omissis)
- L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 79 c. 1 lett. b. e c.
- b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
- d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.
Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”
[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.
[51] Art. 1 decreto 1 agosto 2023 (23A04556)
[52] Legge 206/21 e Decreto legislativo 149/22.
[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
- b) «ODM»: organismo di L’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- c) «numero d’ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell’iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo, 28 del 2010;
- d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
- f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- g) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
- h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall’art. 2, del decreto-legge 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- i) «accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;
- l) «COA»: il Consiglio dell’ordine degli avvocati davanti al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
- n) «CIEId»: l’identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d’identità elettronica;
- o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale, di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 83 «Codice dell’amministrazione digitale»;
- q) «PEC»: posta elettronica Il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
- r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento;
- s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia;
- t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero;
- u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
- v) «SID»: Sistema interscambio flussi L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
[54] Art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).
- Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
- I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della
metà.
- E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
- All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
- Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).
[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)
[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).
[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.
[59] Ai sensi degli articoli 16, comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 16 c. 12
- Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti
introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui
eleggono domicilio ai fini del giudizio.
Art. 16-ter. (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).
- A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.
[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
[62] Art. 4 Determinazione del compenso
[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)
(omissis)
- La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
[65] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[66] La determinazione del valore è ancora oscura.
[67] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.
[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
[70] Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
- Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.
[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.
https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi
[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del 2014
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).
(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
[74] V. la tabella di cui al D.M. 55/14.
[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
[76] Art. 6 Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.
[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.
[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
Art. 11-novies del decreto-legge n. 132 del 2014
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).
[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.
[83] Art. 9 Procedure di utilizzo del credito di imposta
[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
- Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
- b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;
h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente
articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.
Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.
[90] Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
- Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
[91] Art. 12 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca
[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)
- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
- Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-decies del decreto-legge n. 132 del 2014
(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).
- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.
La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.
[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):
Attualmente quello di Via Arenula non è attivo.
[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
- Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[98] E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità
agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.
[99] a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché il rilevamento e
la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;
- b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di
autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
- c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
- d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
- e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.
[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24. I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.
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[103] Art. 17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
[106] Art. 43 Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa
- Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.
[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
- Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).
Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)
1. Introduzione.
2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.
7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.
7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.
7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione obbligatoria preventiva.
7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata
7.3.2 Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione
7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.
7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.
8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.
8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.
8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo
9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.
*.*.*.*
- Introduzione
In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].
Questa nota riguarda il Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (GU n.183 del 7-8-2023)[2].
La norma attua:
A) il comma 5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”.
B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).
La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.
Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.
Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3] si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].
Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].
E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.
Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].
2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi
Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:
A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:
- Mediazione civile e commerciale[7].
- Negoziazione assistita[8].
- Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)[9].
Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.
B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].
C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).
D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.
E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero con decreto provvede a compensarlo con il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].
Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.
I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.
Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.
Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:
1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.
Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta
Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].
Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.
Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.
Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.
La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.
Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].
Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].
Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].
Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].
Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).
I crediti d’imposta riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].
Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.
Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta
Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente) il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].
Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].
Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41] l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].
7 . I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione
Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].
7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione
L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è volontaria)[44].
Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].
7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)
In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];
8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].
7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)
In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;
9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione obbligatoria preventiva
La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.
Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].
7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].
7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];
8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;
9) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].
7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
7.3.2 Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].
7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
9) il numero del procedimento di mediazione;
10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.
7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio
L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].
Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].
In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];
9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda
Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].
L’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.”
8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo
La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].
Quelli che seguono sono i requisiti.
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;
7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo
La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.
Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.
L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].
L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[76]).
In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.
Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).
[1] DECRETO 1 agosto 2023
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)
DECRETO 1 agosto 2023
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)
[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg
[3] V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.
Art. 19 Disposizioni transitorie e art. 21 Disposizioni finali
[4] Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
[5] recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.
[6] Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.
[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
16. A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)
[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).
[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.
[20] Salvo che non sia diversamente disposto.
[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
[24] V. Art. 11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2 si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”
[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.
[30] Art. 61 Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.
[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24. I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.
[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio
[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.
[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento
[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.
[44] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[46] Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
[47] Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.
[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
[49] Attualmente non ottenibile.
[50] Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.
[52] Artt. 3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
[56] V. art. 16
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[58] Art. 3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice
[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
[60] Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,
commi 4, 5 e 6.
3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
[61] Art. 20 comma 2, secondo periodo
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
[62] Art. 20, comma 3
È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
[64] Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
[65] Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).
(Omissis)
2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
(Omissis)
[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[67] Capo III
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.
[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.
Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria avvenuta con successo e la disciplina della c.p. è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?
Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?
Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?
[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[72] Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in
particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[75] Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione).
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
DECRETO 1° agosto 2023 disciplina del gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita
DECRETO 1° agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)
DECRETO 1° agosto 2023
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
La relazione UE sullo Stato di diritto 2023 in Italia
La relazione 2023 sullo Stato di diritto è un documento di importanza fondamentale per un Paese dei 27. Lo scrivente non comprende dunque per quale motivo sia stata apprestata soltanto una versione in inglese, ed alcuni documenti in francese e in tedesco. Credo che sia anche interesse della UE che tutti i cittadini europei possano essere informati nella loro lingua di come le cose stanno procedendo[1].
Detto ciò, la relazione 2023 sullo Stato di diritto[2], compresi i suoi 27 capitoli nazionali[3], esamina gli sviluppi in tutti gli Stati membri, sia positivi che negativi, in quattro settori chiave per lo Stato di diritto: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media, e altre questioni istituzionali relative a controlli ed equilibri. I capitoli per paese, che si basano su una valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione, analizzano i nuovi sviluppi rispetto alla precedente relazione e il seguito dato alle sfide e agli sviluppi individuati nell’edizione 2022.
La quarta edizione della relazione si basa sull’importante passo compiuto nella relazione dell’anno scorso, in cui per la prima volta erano state incluse raccomandazioni specifiche per tutti gli Stati membri. L’analisi contiene anche una valutazione qualitativa dei progressi compiuti dagli Stati membri verso l’attuazione delle raccomandazioni 2022. Le raccomandazioni per il 2023 si basano su quelle dell’anno scorso, laddove non sono state attuate integralmente, oppure affrontano nuove sfide. Le raccomandazioni mirano ad assistere ulteriormente gli Stati membri nei loro sforzi per portare avanti le riforme in corso e aiutarli a individuare i punti in cui sono necessari miglioramenti.
La Commissione ha preparato la relazione sulla base di un dialogo continuo con gli Stati membri[4], pur conservando la piena responsabilità politica della sua valutazione e delle raccomandazioni formulate. La prossima edizione seguirà gli sviluppi e continuerà a valutare l’attuazione delle raccomandazioni.
Le sfide individuate dalle precedenti relazioni sullo Stato di diritto hanno fornito ispirazione per diverse recenti iniziative dell’UE nel corso dell’ultimo anno, tra cui la proposta di una legge europea sulla libertà dei media e il pacchetto anticorruzione.
Nell’ambito della preparazione della relazione 2023[5] sullo Stato di diritto, la Commissione europea ha invitato le parti interessate a fornire contributi scritti attraverso una consultazione mirata delle parti interessate aperta dal 14 novembre 2022 al 20 gennaio 2023[6]. La consultazione ha fornito circa 250 contributi per paese[7] provenienti da agenzie dell’UE, reti europee, organizzazioni della società civile nazionali ed europee e associazioni professionali e organizzazioni internazionali ed europee[8]. Il Consiglio d’Europa ha anche fornito una panoramica dei suoi recenti pareri e rapporti sugli Stati membri dell’UE. Le informazioni ottenute da questa consultazione hanno contribuito alla valutazione della Commissione con riscontri fattuali sugli sviluppi negli Stati membri.
La Commissione ha probabilmente operato almeno una visita in Italia dal 20 al 24 marzo 2023[9].
Nell’Autunno del 2023 Il Consiglio e il Parlamento europeo discuteranno della relazione 2023, dei capitoli per paese, delle raccomandazioni e del relativo seguito. Lo stesso dovrebbero fare i Parlamenti e le autorità nazionali, le parti interessate e la società civile. In seguito la Commissione inizierà a preparare la relazione del 2024[10].
È dunque vitale che nel nostro paese il Governo appresti tutta la regolamentazione della Riforma Cartabia entro la fine del presente mese.
Che cosa scrive la Commissione nella relazione del 2023 (e nei documenti allegati) con riferimento al nostro paese?
Viene in campo primariamente il documento principale e di sintesi ossia la COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report, adottata il 5 luglio 2023[11].
In Italia:
- sono state recepite le disposizioni di diretta applicazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura; si sta valutando la piena portata del loro effetto sui lavori del Consiglio[12].
- Sono stati adottati due Decreti Legislativi per attuare le riforme della giustizia civile e penale volte a migliorare la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario, anche per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Resta da vedere l’efficacia delle riforme[13].
- La digitalizzazione del sistema di giustizia civile ha compiuto progressi significativi, mentre le norme procedurali modificate che consentono la digitalizzazione nel sistema di giustizia penale devono ancora essere pienamente attuate[14].
- Repubblica Ceca, Italia e Lettonia hanno aggiornato le strategie nazionali e/o i piani d’azione[15] (in materia di anti-corruzione).
- Dove non esistono norme esaustive sui conflitti di interesse, un nuovo disegno di legge è in discussione in Parlamento[16].
- Ha attuato o rafforzato in altro modo, insieme ad altri paesi, la Direttiva sulla protezione degli informatori[17].
- Rimane immutata la prassi di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche, anche se in Parlamento è iniziata la discussione su un disegno di legge[18].
- È dotata di un regime di residenza per investitori (insieme ad altri 19 paesi)[19].
- È iniziata la riforma delle disposizioni in materia di diffamazione e tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche[20].
- Sono stati presentati progetti di legge per creare un NHRIs[21] conferendo ulteriori poteri all’attuale Garante per la protezione dei dati, oltre a proporre di creare un’entità separata attraverso una modifica costituzionale[22].
- Sono state apportate migliorie alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie per le CSOs[23], tuttavia sono stati adottati diversi nuovi decreti che potrebbero incidere negativamente sul loro operato.
Analizziamo ora il riassunto per paese e le raccomandazioni che ne scaturiscono[24].
RIASSUNTO
Le riforme globali della giustizia civile e penale, volte a migliorare l’efficienza delle procedure, sono state integrate con l’adozione della legislazione di attuazione[25]. Si sta valutando il pieno effetto della riforma del Consiglio superiore della magistratura. Le disposizioni direttamente applicabili di questa riforma sono state pienamente utilizzate mentre permangono preoccupazioni per le parti dipendenti dalla normativa di attuazione, che deve ancora essere adottata. I tribunali tributari di nuova costituzione hanno iniziato a funzionare, con alcune sfide riguardanti la loro piena indipendenza dall’esecutivo. Alcune parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito ai progetti di legge riguardanti la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e la riforma del servizio della procura. La digitalizzazione del sistema giudiziario è notevolmente migliorata, mentre le norme procedurali modificate che consentono la digitalizzazione della giustizia penale devono ancora essere pienamente attuate. La durata dei procedimenti, pur migliorando, rimane ancora una sfida seria.
L’Autorità Anticorruzione ha approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (2023-2025). E’ stato presentato un disegno di legge volto ad abrogare il reato di abuso di pubblico ufficio e a limitare la portata del reato di traffico d’influenza. Si sta monitorando l’impatto della riforma della giustizia penale sui casi di corruzione archiviati dopo due anni in appello. Sono state adottate misure per migliorare la digitalizzazione e l’interconnessione dei registri poiché gli investimenti in strumenti informatici sono aumentati e le informazioni finanziarie sono a disposizione delle autorità di contrasto. Non è stata ancora adottata una legislazione completa sui conflitti di interesse. È in corso un’inchiesta parlamentare sulla necessità di adottare regole esaustive in materia di lobbying. Sono iniziate le audizioni al Senato per affrontare la pratica di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche. La nuova legge sulla protezione degli informatori è entrata in vigore coprendo le violazioni sia del diritto dell’UE che nazionale. È stato adottato un nuovo codice degli appalti pubblici finalizzato alla semplificazione e all’efficienza delle procedure, che entrerà in vigore nel luglio 2023.
Il quadro giuridico che regola il settore dei media è solido ed efficace, mentre l’autorità di regolamentazione dei media è indipendente e dotata di risorse adeguate. Sono state intraprese azioni per alleviare il disagio economico nel settore, anche se sono necessari alcuni miglioramenti per sostenere meglio i piccoli attori che operano a livello locale o regionale. L’accesso alle informazioni è garantito anche se le parti interessate hanno sottolineato la necessità di migliorare la sua attuazione. Esiste un quadro giuridico per la protezione dei giornalisti, mentre i giornalisti continuano a subire diverse forme di intimidazione, come attacchi, minacce e molestie, tra cui in linea. In particolare, l’aumento del numero di azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica nei confronti dei giornalisti è visto con preoccupazione da diverse parti interessate. Una riforma del regime sulla diffamazione, è stata avviata la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche.
Sono stati presentati due nuovi disegni di legge, uno dei quali assegna il ruolo di istituzione nazionale per i diritti umani all’Autorità per la protezione dei dati personali, mentre l’altro propone di creare un’entità separata attraverso una modifica costituzionale. Le consultazioni pubbliche nel processo legislativo consentono la partecipazione online con preoccupazioni sollevate dalle parti interessate in merito alla loro efficacia e al loro uso sistematico. Sono stati introdotti diversi nuovi decreti che potrebbero restringere ulteriormente lo spazio civico. Sono state adottate modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie per le CSOs, che hanno introdotto alcune misure di semplificazione del regime fiscale applicato alle CSOs[26].
RACCOMANDAZIONI
Nel complesso, per quanto riguarda le raccomandazioni contenute nella relazione 2022 sullo Stato di diritto, l’Italia ha formulato:
• Progressi significativi nel proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure.
• Progressi significativi nel potenziamento della digitalizzazione e dell’interconnessione dei registri, migliorando così le operazioni di polizia e delle procure contro la corruzione ad alto livello.
• Qualche progresso nell’adozione di norme complete sul conflitto di interessi e qualche progresso nell’adozione di un regolamento sul lobbismo per istituire un registro operativo del lobbismo, compresa un impianto legislativo.
• Qualche progresso nell’affrontare in modo efficace la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un unico registro elettronico per le informazioni sui finanziamenti di partiti e campagne elettorali.
• Alcuni progressi nell’introduzione di garanzie legislative e di altro tipo per riformare il regime sulla diffamazione, la protezione del segreto professionale e le fonti giornalistiche, tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti.
• Alcuni progressi nella creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani che tenga conto dei principi di Parigi delle Nazioni Unite.
Su questa base, e in considerazione di altri sviluppi intervenuti nel periodo di riferimento, e oltre a richiamare gli impegni assunti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi ad alcuni aspetti del sistema giudiziario e al quadro anticorruzione, si raccomanda in Italia a:
• Proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione dei tribunali penali e delle procure.
• Adottare norme complete sui conflitti di interesse e regolamenti sul lobbismo per istituire un registro operativo del lobbismo, che includa un impianto legislativo.
• Affrontare in modo efficace e rapido la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un unico registro elettronico per le informazioni sui finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali.
• Proseguire l’iter legislativo di riforma e introdurre tutele per il regime sulla diffamazione, la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, tenendo conto delle norme europee sulla tutela dei giornalisti.
• Continuare gli sforzi per istituire un’istituzione nazionale per i diritti umani tenendo conto dei Principi di Parigi delle Nazioni Unite.
Ci soffermiamo infine sulla descrizione operata dalla Commissione del nostro sistema giudiziario[27].
La struttura del sistema giudiziario è stabilita nella Costituzione, che ne sancisce l’indipendenza e l’autonomia. I tribunali ordinari sono competenti in materia civile e penale e sono organizzati in tre gradi di giudizio. Il primo grado è composto da giudici di pace, tribunali ordinari e tribunali per i minorenni. Il secondo e il terzo grado sono costituiti rispettivamente dalle corti d’appello e dalla Corte di cassazione. La giustizia amministrativa è organizzata in tribunali di primo e secondo grado. La competenza in materia contabile è esercitata dalla Corte dei conti (con sezioni regionali e centrali). Per quanto riguarda le questioni fiscali e fiscali, i tribunali competenti sono rispettivamente i tribunali tributari di nuova istituzione in primo e secondo grado e, per entrambi, la Corte di cassazione superiore al più alto livello. La struttura del pubblico ministero rispecchia quella dei tribunali. L’Italia partecipa alla Procura europea (EPPO[28]). Secondo il principio dell’unità della magistratura, i giudici ordinari e i pubblici ministeri sono tutti magistrati, hanno una struttura professionale comune e sono governati dal Consiglio superiore della magistratura[29]. I magistrati amministrativi, contabili e fiscali hanno i propri organi di autogoverno. Il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati è un organo indipendente e autonomo istituito dalla legge. La Corte costituzionale decide in esclusiva sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi.
Indipendenza
Mentre il livello di indipendenza giudiziaria percepita in Italia è leggermente aumentato negli ultimi anni, continua ad essere basso tra il pubblico in generale ed è ora altrettanto basso tra le imprese. Nel complesso, il 39% della popolazione generale e il 39% delle imprese ritengono che il livello di indipendenza dei tribunali e dei giudici sia “abbastanza o molto buono” nel 2023[30]. L’indipendenza della magistratura percepita tra il grande pubblico è costantemente aumentata negli ultimi anni. Questa cifra è aumentata rispetto al 2022 (37%), nonché rispetto al 2016 (25%). L’indipendenza giudiziaria percepita tra le imprese è leggermente diminuita rispetto al 2022 (40%), ma è superiore a quella del 2016 (24%).
L’effetto della riforma sul Consiglio superiore della magistratura (CSM) è in fase di valutazione, mentre permangono preoccupazioni sulle parti dipendenti dalla legislazione di attuazione, che deve ancora essere adottata. Come indicato nella relazione 2022 sullo Stato di diritto,[31] la riforma del CSM, adottata il 16 giugno 2022, contiene disposizioni direttamente applicabili[32] e altre che richiedono una legislazione di attuazione da parte del governo[33]. Le disposizioni direttamente applicabili sono già state messe in atto con la prima elezione del CSM secondo le nuove regole, che ha avuto luogo il 18-19 settembre 2022 per i membri eletti dai loro pari e il 17-19 gennaio 2023 per i membri eletti dal Parlamento[34]. Sarà necessario più tempo per determinare la piena portata del loro effetto sul lavoro del CSM[35]. Per quanto riguarda le disposizioni che richiedono atti legislativi di attuazione, il termine per la loro adozione, inizialmente indicato come giugno 2023, è stato prorogato fino a dicembre 2023[36]. Di conseguenza, permangono le preoccupazioni sollevate l’anno scorso dalle parti interessate e dallo stesso CSM[37] in merito all’effetto combinato che le nuove disposizioni[38] potrebbero avere sull’influenza sull’indipendenza dei giudici. La legislazione di attuazione dovrebbe rispondere a tali preoccupazioni fornendo disposizioni più dettagliate su come garantire l’indipendenza della magistratura. Secondo gli standard europei, la ricerca di una maggiore efficienza non dovrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura[39].
I tribunali tributari di nuova istituzione hanno iniziato a funzionare, con alcune sfide riguardanti la loro piena indipendenza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli impegni assunti nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza (PNNR) di adottare una riforma globale dei giudici tributari hanno portato all’adozione, il 31 agosto 2022, di una legge[40] che istituisce nuovi tribunali tributari di primo e secondo grado e ha introdotto un ruolo autonomo e professionale dei magistrati tributari. Secondo la legge adottata[41], e analogamente alla procedura per i magistrati ordinari, i giudici tributari saranno nominati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) su proposta[42] del Consiglio per la giustizia Tributaria (CPGT)[43] a seguito di un concorso organizzato dalla commissione per il concorso pubblico per giudici tributari.[44] La valutazione dei giudici, compresa la progressione di carriera, sarà di competenza esclusiva del CPGT.[45] Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici tributari, essi possono essere avviati dal Primo Ministro o dal Presidente del Tribunale tributario di secondo grado nella regione in cui è nominato il giudice,[46] e quindi il caso viene trasferito all’ufficio disciplinare della CPGT. Il personale amministrativo che lavora per la CPGT rimane dipendente del MEF, ma quest’ultimo non ha un potere decisionale sull’organizzazione e sulla gestione del personale assegnato al CPGT.[47] Nonostante queste garanzie per l’indipendenza funzionale e organizzativa dei nuovi tribunali tributari esistenti, alcuni stakeholder hanno sollevato preoccupazioni dovute al fatto che il MEF, attraverso una delle sue agenzie,[48]potrebbe essere parte nei procedimenti dinanzi ai nuovi tribunali[49].
Sono in discussione diversi progetti di legge riguardanti la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e la riforma del pubblico ministero. Il 2 febbraio 2023 la commissione Affari costituzionali del Parlamento ha discusso diversi progetti di legge preparati dai membri del parlamento, che mirano a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri[50]. I progetti di legge prevedono anche l’introduzione di organi distinti di autogoverno e la soppressione di una disposizione della Costituzione, che stabilisce che i magistrati si distinguono solo per le loro diverse funzioni[51]. Le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che una rigida separazione delle carriere potrebbe[52] portare un pubblico ministero a diventare sempre più distante dalla cultura della giurisdizione, rendendolo forse più incline a potenziali influenze politiche[53]. L’11 giugno 2023 il Ministro della Giustizia ha informato l’Assemblea dell’ANM che qualsiasi intervento del Governo per riformare il sistema giudiziario sarebbe stato ispirato ai valori costituzionali di indipendenza e autonomia di tutti i magistrati, giudici e pubblici ministeri. Sebbene non esista un modello unico nell’UE per l’assetto istituzionale del pubblico ministero, sono necessarie garanzie istituzionali per garantire che i pubblici ministeri siano in grado di adempiere ai loro doveri e responsabilità professionali in condizioni giuridiche e organizzative adeguate e senza interferenze[54]. Secondo gli standard europei, deve essere garantita un’autonomia sufficiente per proteggere le autorità giudiziarie da indebite influenze politiche[55].
Sono state sollevate preoccupazioni in quanto è stato avviato un procedimento disciplinare contro un collegio di giudici della Corte d’appello di Milano sulla base del contenuto della loro decisione. Il procedimento disciplinare è stato avviato il 19 aprile 2023 dal ministro della Giustizia, ritenendo che i giudici non avessero tenuto conto di determinate circostanze che, se adeguatamente considerate, avrebbero portato a una decisione diversa[56]. Questi procedimenti sono ora all’esame del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione che dovrà decidere se accusare i giudici di un reato disciplinare o archiviare il caso. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il requisito di indipendenza e imparzialità implica che un regime disciplinare nei confronti dei magistrati includa norme che definiscano le forme di comportamento che costituiscono un’infrazione disciplinare[57]. Inoltre, secondo la normativa nazionale, «l’attività di interpretazione delle disposizioni di legge e di valutazione dei fatti e delle prove non comporta la responsabilità disciplinare»[58].
Qualità
È proseguito l’aumento delle assunzioni di magistrati e di personale non giudiziario e le disposizioni relative ai concorsi per magistrati sono state modificate per aumentare il numero di candidati. La tendenza all’aumento delle assunzioni di personale giudiziario e amministrativo è proseguita nell’ultimo anno. Per quanto riguarda il personale giudiziario, sono state previste 20 unità (ossia posti supplementari per i magistrati) grazie all’ulteriore ampliamento del personale giudiziario[59]. Inoltre, il bilancio dello Stato per il 2022 prevedeva un aumento di 82 unità per la magistratura[60]. Per quanto riguarda le altre esigenze legate ai settori della protezione internazionale e degli uffici giudiziari di vigilanza sull’esecuzione delle sanzioni penali, due decreti ministeriali[61] del 2022 hanno previsto l’assegnazione agli uffici di controllo di 21 degli 82 posti aggiunti all’organigramma del personale della magistratura e un aumento di 52 unità del numero dei magistrati da assegnare alle Camere specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE[62]. Il 15 giugno 2023 il Consiglio dei ministri ha adottato un disegno di legge che prevede un ulteriore aumento dell’organico della magistratura di 250 unità. Per quanto riguarda il personale amministrativo, il personale selezionato dai concorsi pertinenti ha assunto le proprie funzioni presso gli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale nel 2022[63]. Per quanto riguarda l’Ufficio del processo e l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito del RRP, al 30 ottobre 2022 l’Ufficio ha assunto 7.743 membri del personale non dirigenziale e altri 3.209 contratti sono stati firmati prima del 21 novembre 2022[64]. Infine, le regole per i concorsi sono state modificate in modo da consentire ai laureati di candidarsi direttamente ai concorsi per magistrati senza richiedere l’esperienza lavorativa aggiuntiva, come avveniva negli anni precedenti[65].
Sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda la digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare nel settore della giustizia civile. Il Rapporto 2022 sullo Stato di Diritto raccomandato all’Italia di “proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure”.[66] Sono stati registrati ulteriori progressi nella digitalizzazione della giustizia civile, che era già avanzata[67] nel 2022. Dal gennaio 2023, l’uso della gestione elettronica di tutti i documenti è diventato obbligatorio[68]. È ora obbligatorio presentare domande alla Corte su una piattaforma digitale, consentendo così il trattamento digitale delle domande e l’accesso digitale ai fascicoli di tutti i giudici della Corte[69]. Un processo completamente digitalizzato deve ancora essere realizzato. Nell’ambito del PNNR, nel corso del 2023 è prevista una riforma per consentire la digitalizzazione del sistema giudiziario e che gli obiettivi PNNR ne monitoreranno l’impatto in termini di risultati fino al 2026. Per quanto riguarda la digitalizzazione della giustizia penale, la realizzazione di alcuni degli obiettivi del PNNR previsti per la fine del 2023 è anticipata al 30 giugno 2023; in particolare, la disponibilità di documenti sul portale per il deposito elettronico dei documenti del procedimento penale[70]. Il portale elettronico consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari di atti, documenti e richieste da parte di soggetti esterni autorizzati[71]. Attualmente, 10 tipi di documenti sono disponibili sul portale[72]. Inoltre, la comunicazione tra l’Alta Corte di cassazione e la Procura è stata digitalizzata e sono state chiarite le norme[73] procedurali che consentirebbero l’uso di strumenti elettronici[74]. Sono ancora necessari alcuni sforzi nell’uso della tecnologia digitale da parte della procura e[75] nella disponibilità di strumenti di comunicazione elettronica e strumenti digitali per condurre e seguire i procedimenti giudiziari nelle cause penali[76]. Le parti interessate hanno riferito che, nonostante i progressi significativi e l’esistenza di servizi digitali per la giustizia civile e di norme procedurali per la giustizia penale, la digitalizzazione complessiva deve essere sostenuta da ulteriori investimenti in materiali e formazione per diventare pienamente operativa[77]. Alla luce di questi sviluppi, sono stati compiuti progressi significativi nell’attuazione della raccomandazione contenuta nella relazione 2022 sullo Stato di diritto.
Efficienza
La durata dei procedimenti, sebbene in miglioramento, rimane ancora una sfida seria. Dopo il temporaneo rallentamento dell’attività giudiziaria nel 2020 e il ritorno ai livelli pre-pandemia nel 2021, nel 2022[78] l’efficienza ha continuato a migliorare sia per i procedimenti civili[79] che penali[80]. I tempi di disposizione per le cause civili e commerciali di primo grado sono diminuiti di 100 giorni dal 2020 al 2021[81] e ulteriori miglioramenti potrebbero essere osservati nel 2022, secondo i dati presentati dalle autorità. Tuttavia, questo tempo di disposizione rimane tra i più lunghi dell’UE, poiché nel 2021 ci vogliono ancora in media più di 550 giorni per risolvere tali casi. Alcuni sviluppi positivi sono stati segnalati dall’Alta Corte di Cassazione, dove il tasso di liquidazione dei procedimenti penali è attualmente del 113%.[82] Le cause tributarie rappresentano il 50% delle cause pendenti dinanzi all’Alta Corte di Cassazione ed è previsto un nuovo incentivo per accelerarne la chiusura. Con questo nuovo regime, le parti in causa sarebbero autorizzate a versare a rate l’importo dovuto a titolo di imposte, con la prima rata pari a una percentuale sostanziale dell’intero importo. Nel caso in cui non pagassero le rate successive, una nuova causa potrebbe essere portata dinanzi al giudice tributario di primo grado, dove verrebbe chiesto loro di pagare l’intera somma, comprese le rate precedentemente versate, al fine di chiudere la causa pendente a livello di Alta Corte di Cassazione[83]. Questo regime, combinato con la nuova struttura dei tribunali tributari, potrebbe consentire una gestione più efficiente delle cause fiscali e la riduzione dell’arretrato in ultima istanza. L’Italia rimane sotto la vigilanza rafforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda la durata dei procedimenti nelle cause amministrative e penali[84].
È stata adottata la legislazione di attuazione per le riforme della giustizia civile e penale. Come indicato nella relazione 2022 sullo Stato di diritto, sono state adottate due riforme globali e a lungo attese in materia di giustizia civile[85] e penale[86]. Entrambe le riforme includevano disposizioni direttamente applicabili,[87] ma autorizzavano anche il governo ad adottare atti legislativi di attuazione. Il 10 ottobre 2022 sono stati adottati due decreti legislativi[88] per attuare le riforme della giustizia civile e penale. Per quanto riguarda la giustizia civile, il decreto mira a migliorare l’efficienza della procedura e rivede gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e le misure urgenti per la razionalizzazione di alcune procedure[89]. Per quanto riguarda la giustizia penale, il decreto mira anche a migliorare l’efficienza dei procedimenti e riguarda le questioni di giustizia riparativa e le disposizioni per la rapida conclusione dei procedimenti giudiziari[90]. La riforma della giustizia penale è stata menzionata in una decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’esecuzione di un giudizio in assenza di mezzi di ricorso per la persona offesa in casi di eccessiva lunghezza delle indagini preliminari[91]. Il Comitato dei Ministri ha preso atto della riforma in modo positivo e ha chiesto maggiori informazioni sui risultati della sua attuazione[92]. Hanno inoltre rilevato che la riforma sembra rispondere alle carenze riscontrate dalla Corte, sebbene la sua efficacia sia ancora da vedere[93]. L’entrata in vigore delle fonti secondarie di legislazione necessarie per l’effettiva applicazione delle riforme civili e penali è prevista nel corso del 2023 nell’ambito del PNNR.
Devo infine amaramente constare che l’UE non ha utilizzato nemmeno una parola per descrivere la situazione dei mezzi alternativi e questo non solo in Italia ma anche negli altri 26 paesi ad eccezione della Bulgaria[94] ove peraltro la riforma avrà effettività nel 2024. Si continua a puntare sul processo come se gli ADR non fossero parti integranti dello Stato di diritto.
[1] Del resto così si legge sul sito della Ue in merito all’uso delle lingue.
La Commissione è profondamente convinta che l’UE sia caratterizzata dalla sua diversità culturale e linguistica e che le lingue parlate negli Stati membri costituiscano una parte essenziale del patrimonio culturale europeo. L’UE sostiene pertanto il multilinguismo nei propri programmi e nell’ambito dell’attività dei suoi organi.
L’uso delle lingue e il rispetto della diversità linguistica sono stati di fondamentale importanza sin dalla creazione delle istituzioni europee. Il primo atto adottato dal Consiglio è stato il regolamento n. 1 del 1958 che stabiliva il regime linguistico delle istituzioni europee.
I siti web della Commissione sul dominio europa.eu sono generalmente disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell’UE.
Questo sito descrive il modo in cui la Commissione utilizza le lingue per fornire informazioni e interagire con il pubblico, le organizzazioni e gli Stati membri.
[2] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2023-rule-law-report_en
L’UE dispone di una serie di strumenti per garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri.
Gli Stati hanno generalmente standard elevati per lo stato di diritto, ma ci sono anche sfide importanti che variano da uno Stato membro all’altro Stato ad un altro. Poiché le sfide allo stato di diritto variano, anche i nostri strumenti variano. Ogni strumento è adattato allo specifico situazione attuale e mira a promuovere, prevenire o rispondere a questioni relative allo Stato di diritto.
Cfr. In merito The Eu Rule’s of law toolbox
[3] I capitoli nazionali non pretendono di fornire una descrizione esaustiva di tutte le questioni relative allo Stato di diritto in ogni Stato membro, ma di presentare sviluppi significativi. La valutazione fa riferimento ai requisiti del diritto dell’UE, compresi quelli derivanti dalla giurisprudenza della CGUE. Inoltre, le raccomandazioni ei pareri del Consiglio d’Europa forniscono un utile quadro di riferimento per gli standard e le migliori pratiche pertinenti.
[4] La relazione sullo stato di diritto è il risultato di una stretta collaborazione con gli Stati membri e si basa su una varietà di fonti. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a contribuire al processo, fornire contributi scritti e partecipare a visite nei paesi dedicate tenutesi tra febbraio e l’inizio di aprile. Per queste visite nel paese, la Commissione ha organizzato più di 530 riunioni online con autorità nazionali, organismi indipendenti e parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile. Ciò ha offerto l’opportunità di confrontarsi sul seguito dato alle raccomandazioni formulate nel Rapporto 2022 e su tutti gli altri sviluppi significativi. Inoltre, la Commissione a livello politico ha discusso la relazione con le autorità e i governi nazionali, nonché con i rappresentanti dei parlamenti nazionali.
La rete dei punti di contatto nazionali per lo Stato di diritto istituita nel 2020 (per l’Italia il punto di contatto è la Presidenza del Consiglio) per contribuire alla creazione del meccanismo ha continuato a fungere da canale di comunicazione permanente con gli Stati membri per la preparazione della relazione e per lo scambio delle migliori prassi.
[5] Per capire la metodologia usata cfr.:
[6] Dunque erano già stati varati i decreti legislativi 149,150 e 151.
[7] https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en
[8] Per l’Italia ad esempio la Regione Emilia-Romagna, Settore Affari Legislativi e aiuti di Stato.
Per consultare i singoli contributi inviati dall’Italia:
https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en
[9] https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/Country%20visit%20schedule%202023.pdf
[10] https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/115_1_52676_rol_cycle_factsheet_en.pdf
[11] COM(2023) 800 final
https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
[12] In Italy, the directly applicable provisions of the reform of the High Council for the Judiciary have now been put into use; the full extent of their effect on the work of the Council is being evaluated.
[13] In Italy, two Legislative Decrees were adopted to implement the civil and criminal justice reforms to improve the quality and efficiency of the justice system, including as regards the length of proceedings. The effectiveness of the reforms remains to be seen.
[14] In Italy, the digitalisation of the civil justice system has progressed significantly, while the amended procedural rules allowing digitalisation in the criminal justice system remain to be fully implemented.
[15] Czechia, Italy and Latvia have updated their national strategies and/or action plans.
[16] In Italy, where no comprehensive rules on conflicts of interest exist, new draft legislation is under discussion in Parliament.
In merito dobbiamo rilevare che recentemente è stato sancito il divieto di ricoprire una qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo di tre anni se, nell’esercizio di tale funzione, la persona ha violato le norme relative ai conflitti di interessi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con sentenza del 4 maggio 2023 (C-40/21), precisando che in ogni caso deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Pertanto, la persona interessata deve avere la possibilità di far controllare tale sanzione da un giudice per valutare l’impatto della misura sulla situazione personale, professionale ed economica della persona interessata (Fonte ALTALEX).
[17] Directive 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law (OJ L 305, 26.11.2019).
[18] In Italy, the practice of channelling donations through political foundations and associations remains unchanged although discussions on a draft law have begun in Parliament.
[19] The 2019 Commission report on Investor Citizenship and Residence Schemes identified 19 Member States as having an investor residence scheme. Residence by investment schemes were in use in a total of 19 Member States: Bulgaria, Czechia, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania and Slovakia.
[20] In Italy, work has begun to reform provisions on defamation and the protection of professional secrecy and journalistic sources.
[21] National human rights institutions (NHRIs). The UN Paris Principles, endorsed by the UN General Assembly in 1993 (Resolution A/RES/48/134), set out the main criteria that NHRIs are required to meet. NHRIs are periodically accredited before the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions.
[22] In Italy, draft laws were tabled to create an NHRI by providing additional powers to the existing Data Protection Authority, as well as proposing to create a separate entity through a constitutional change.
[23] Civil society organisations (CSOs) and human rights’ defenders.
[24] RULE of LAW REPORT 2023 COUNTRY CHAPTER ABSTRACTS AND RECOMMENDATIONS
[25] Ci si riferisce qui ai decreti legislativi di attuazione della Riforma Cartabia.
[26] The comprehensive civil and criminal justice reforms, aiming at improving their efficiency of procedures, were complemented with the adoption of the implementing legislation. The full effect of the reform of the High Council for the Judiciary is being evaluated. The directly applicable provisions of this reform have been put to full use while concerns remain on the parts depending on implementing legislation, which is still to be adopted. The newly established tax courts started functioning, with some challenges regarding their full independence from the executive. Concerns have been raised by some stakeholders on the draft laws regarding the separation of careers of judges and prosecutors and reforming the Prosecution Service. The digitalisation of the justice system has significantly improved while the amended procedural rules allowing the digitalisation in criminal justice remain to be fully implemented. The length of proceedings, while improving, still remains a serious challenge.
The Anti-Corruption Authority approved a new National Anti-Corruption Plan (2023-2025). A draft law was tabled aimed at abrogating the offence of abuse of public office and limiting the scope of the offence of trading in influence. The impact of the criminal justice reform on corruption cases closed after the lapse of two years at appeal level is being monitored. Steps were taken to enhance digitalisation and interconnection of registries as investments in IT tools have increased and financial information is available to law enforcement authorities. Comprehensive legislation on conflicts of interest has not been adopted yet. A parliamentary inquiry on the need to adopt comprehensive rules on lobbying is underway. Hearings in the Senate to address the practice of channelling donations through political foundations and associations have started. The new law on whistleblower protection entered into force covering breaches of both EU and national law. A new public procurement code aimed at simplification and efficiency of procedures has been adopted and will enter into force in July 2023.
The legal framework regulating the media sector is robust and effective while the media regulator is independent and well-resourced. Actions have been taken to alleviate the economic distress in the sector although some improvements are needed to better support small players operating at local or regional level. Access to information is ensured although stakeholders stressed the need to improveits implementation. A legal framework for the protection of journalists is in place, while journalists continue to face different forms of intimidation, such as attacks, threats and harassment, including
online. In particular, the increase in the number of strategic lawsuits against public participation targeting journalists is viewed with concern by several stakeholders. A reform of the regime on defamation,
the protection of professional secrecy and journalistic sources has been initiated.
Two new draft legislation were tabled, one of which assigns the role of a National Human Rights Institution to the Data Protection Authority, while the other proposes to create a separate entity
through a constitutional change. Public consultations in the legislative process allow online participation with concerns having been raised by stakeholders regarding their effectiveness and systematic use. Several new decrees that could further narrow the civic space have been introduced. Amendments to the rules of tax and financial concessions for CSOs have been adopted, which introduced several measures simplifying the tax regime applied to CSOs.
[27] Lasciamo al lettore l’onere di leggere e tradurre le successive parti della relazione che riguardano nel particolare i punti fissati sinteticamente dalla COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report, adottata il 5 luglio 2023.
[28] European Public Prosecutor’s Office.
[29] Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in italiano.
[30] Figure 49 e 51, quadro di valutazione UE della giustizia 2023. Il livello di indipendenza della magistratura percepita è classificato come segue: molto basso (al di sotto del 30% degli intervistati l’indipendenza della magistratura è considerata abbastanza buona e molto buona); basso (tra il 30-39%), medio (tra il 40-59%), alto (tra il 60-75%), molto alto (superiore al 75%).
[31] Cfr. 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 3-6. Il 16 giugno 2022 il Parlamento ha approvato una nuova legge per riformare il sistema giudiziario, che comprende, tra l’altro, disposizioni relative all’istituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
[32] Contributo dell’Italia per la relazione 2022 sullo Stato di diritto, pag. 5. Le disposizioni direttamente applicabili comprendono: la riforma del sistema elettorale del CSM, che dovrebbe renderlo più indipendente dalle associazioni dei magistrati; la riforma del funzionamento del CSM, che dovrebbe renderlo più efficiente (compreso l’aumento del numero dei suoi membri); la riforma sulla selezione dei capi degli uffici giudiziari, che dovrebbe introdurre disposizioni relative agli incrementi di anzianità per la procedura di selezione e fornire un chiaro parametro di riferimento basato sull’esperienza; la riforma sulle norme più severe sulle “porte girevoli” per la magistratura.
[33] Contributo dell’Italia per la Relazione sullo Stato di diritto 2022, pp. 5-6. Le disposizioni che richiedono una legislazione di attuazione comprendono: la riforma sulla selezione dei capi degli uffici giudiziari e delle sezioni; la riforma sulla selezione dei membri della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione; la riforma relativa alla modernizzazione e all’adozione di misure volte a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario; l’adozione di misure volte a rendere più efficace l’organizzazione degli uffici giudiziari; l’adozione di misure nel settore disciplinare, anche per l’introduzione dell’istituto di riabilitazione di un magistrato sanzionato.
[34] Si veda il comunicato stampa sul sito del CSM – Elezioni del CSM 18-19 settembre 2022, con aggiornamenti fino al 19 gennaio 2023.
[35] Informazioni ricevute dall’ANM e dal CSM nell’ambito della visita in Italia.
[36] Ciò è stato approvato con legge 21 aprile 2023, n. 41. Inoltre, il ministero della Giustizia ha istituito un comitato di esperti (composto da magistrati, professori di diritto, avvocati) con il compito di condurre uno studio approfondito della materia.
[37] Vedi 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 4-5.
[38] La nuova normativa disciplina i poteri organizzativi dei presidenti di tribunale: introduce una valutazione professionale dei magistrati, che, tra l’altro, terrà conto del raggiungimento dei risultati attesi stabiliti dai presidenti dei tribunali e della possibilità di avviare azioni disciplinari per il mancato rispetto delle istruzioni dei presidenti dei tribunali in merito ai risultati attesi; prevede la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali intermedie e disciplina i poteri del Primo Presidente dell’Alta Corte di Cassazione; la valutazione professionale per gli incarichi apicali terrà conto dell’esito del giudizio nei successivi gradi, che può essere inteso come implicitamente presupposto per un pronunciamento unitario su alcuni argomenti. Cfr. 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 4-5.
[39] Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, paragrafo 22. Per principio di indipendenza della magistratura si intende l’indipendenza di ogni singolo giudice nell’esercizio delle funzioni giudicanti. Nel loro processo decisionale i giudici dovrebbero essere indipendenti e imparziali e in grado di agire senza alcuna restrizione, influenza indebita, pressione, minaccia o interferenza, diretta o indiretta, da parte di qualsiasi autorità, comprese le autorità interne alla magistratura. L’organizzazione giudiziaria gerarchica non dovrebbe compromettere l’indipendenza individuale. Cfr. anche CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, paragrafo 37.
[40] Legge 31 agosto 2022, n. 130, che modifica il decreto legislativo 545/1992.
[41] Cfr. art. 9, comma 1, del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130
[42] Il MEF non avrebbe il potere di ribaltare la proposta del CPGT.
[43] È composto da 15 membri. Di questi, 11 sono giudici fiscali eletti da giudici pari, di questi 11, quattro posti sono riservati a ciascuno per ogni magistratura. Ci sono anche quattro membri eletti dal Parlamento. Arte. 17, comma 2, del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130 prevede una composizione del CPGT, che tiene conto del passaggio da giudici tributari onorari a giudici tributari a tempo pieno e del passaggio da altri giudici giudiziari alla magistratura tributaria di nuova costituzione.
[44] 4-quater del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con previa deliberazione del Consiglio per la Giustizia Tributaria. La commissione giudicatrice è composta da: il presidente di un tribunale tributario di secondo grado, da cinque giudici scelti tra magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare con 15 anni di esperienza e quattro professori universitari di ruolo, uno che insegna diritto tributario, gli altri che insegnano materie oggetto degli esami di selezione. Inoltre, nel 2023 è stata organizzata una procedura di interpello per consentire ai magistrati di altre giurisdizioni di passare ai tribunali tributari (su 100 posti, 34 giudici hanno fatto domanda secondo la graduatoria temporanea pubblicata sul sito web del CPGT).
[45] Articolo. 11 del D. Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130.
[46] Arte. 16 del D. Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130.
[47] La CPGT ha autonomia organizzativa e contabile
[48] Secondo il Governo, il MEF non è mai direttamente parte nelle cause tributarie e i rapporti tra il MEF e le agenzie fiscali sono regolati da appositi accordi su servizi, obiettivi e risorse.
[49] Informazioni ricevute dall’ANM nell’ambito della visita in Italia. Contributo scritto del CSM nel contesto della visita in campagna, pp. 10. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’apparenza di indipendenza svolge un ruolo importante, in quanto la situazione non può suscitare ragionevoli dubbi, nella mente dei singoli, circa l’impermeabilità dei giudici interessati a fattori esterni e la loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta nominati giudici. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. contro Krajowa Rada Sądownictwa, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, punti da 127 a 129. Cfr. anche l’elenco delle sentenze in Indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario, scheda tematica, pag. 3.
[50] Cfr. riunione della commissione permanente per gli affari costituzionali del Parlamento del 2 febbraio 2023. Si veda anche la conferenza stampa del 14 febbraio 2023, in cui più parti hanno illustrato i punti principali dei disegni di legge e informato che riprendono il testo della riforma costituzionale su cui nel 2017 si è discusso l’Unione delle Camere Penali Italiane.
[51] Articolo 107, paragrafo 3, della Costituzione. Si veda anche un referendum tenutosi nel 2022, che non riguardava l’articolo 107, paragrafo 3, della Costituzione, ma toccava, tra l’altro, il tema della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Il referendum che ha registrato un’affluenza di solo il 21% degli aventi diritto al voto. Il referendum è stato indirizzato ad abrogare le regole attuali. Tuttavia, il risultato ha dimostrato che i cittadini non volevano cambiare la regola, il che è in linea con l’opinione delle parti interessate. Il referendum si è svolto il 12 giugno 2022. Conteneva cinque domande, una delle quali riguardava la separazione della carriera di giudici e pubblici ministeri. Perché un referendum abbia successo, dovrebbe avere un’affluenza di almeno il 50%+1.
[52] Si vedano i comunicati stampa dell’ANM del 6 e 15 febbraio 2023. Informazioni ricevute anche da CSM e ANM nel contesto della visita in Italia. Tuttavia, un’associazione di avvocati (Giunta Dell’unione Delle Camere Penali Italiane) ritiene che tale riforma potrebbe essere utile.
[53] Cfr. nota precedente.
[54] Cfr. Relazione 2022 sullo Stato di diritto, La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, pag. 7.
[55] Cfr. la lista di controllo dello Stato di diritto della Commissione di Venezia, pp. 39-41.
[56] Cfr. posizione dell’ANM del 19 aprile 2023 sul procedimento disciplinare nei confronti del collegio giudicante della Corte d’Appello di Milano; si veda anche la posizione dell’Ordine dei Magistrati di Milano del 19 aprile 2023 sullo stesso argomento; si veda anche la posizione dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 19 aprile 2023 sullo stesso argomento.
[57] Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, causa C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596, punti da 134 a 140.
[58] Articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006, che non pregiudica l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma l, lettere g), h), l), m), n), o), p), cc) e ff).
[59] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, pag. 14. All’aumento di 600 unità precedentemente previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha fatto seguito il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha previsto un ulteriore ampliamento dell’organigramma della magistratura di 20 unità, volto a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione della normativa nazionale in materia di cooperazione rafforzata in materia di la Procura europea.
[60] Infine, al fine di aumentare l’efficacia dell’ordinamento giudiziario, l’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (recante il «bilancio dello Stato per l’esercizio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), ha previsto un aumento di 82 unità nell’organigramma del personale giudiziario, finalizzata ad adeguare l’organigramma del personale alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla vigilanza per l’esecuzione delle sanzioni penali nonché alle competenze relative ai procuratori europei delegati presso la Corte di cassazione.
[61] Decreto Ministeriale 23 novembre 2022 e Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022.
[62] Contributo dell’Italia per la relazione sullo Stato di diritto 2023, pag. 15.
[63] Ibid. Con le modifiche alla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che aveva previsto 16.500 cancellieri per l’Ufficio del Processo, è stata introdotta un’ulteriore quota di personale amministrativo a tempo determinato. Questa quota aggiuntiva comprende 5.410 con un contratto di 3 anni. Ciò è stato fatto per garantire il pieno funzionamento dell’Ufficio del processo e sostenere le linee di progetto incluse nel PNNR. I cancellieri dell’Ufficio del processo hanno iniziato a lavorare a febbraio, mentre gli altri tipi di personale a ottobre e novembre 2022.
[64] Contributo dell’Italia per la relazione sullo Stato di diritto 2023, pagg. 15-16.
[65] Informazioni ricevute dal ministero della Giustizia.
[66] Cfr. 2022 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pag. 2.
[67] Cfr. 2022, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pag. 8.
[68] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 19. Inoltre, informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nel contesto della visita in Italia.
[69] Contributo scritto della Corte di cassazione nell’ambito della visita in campagna, pag. 4.
[70] Contributo scritto del ministero della Giustizia nel contesto della visita nel paese, pag. 2.
[71] Principalmente avvocati difensori. Ibid.
[72] Il ministero della Giustizia ha informato che entro il 30 giugno 2023 è prevista la distribuzione di ulteriori tipi di documenti relativi ai procedimenti conoscitivi fino al secondo grado. Ibidem.
[73] Grafico 42, quadro di valutazione UE della giustizia 2023: è ora possibile ascoltare esperti e testimoni in cause penali dal punto di vista procedurale attraverso la tecnologia delle comunicazioni a distanza.
[74] Tale precisazione è stata fatta attraverso il D.Lgs. n. 150 del 2022. Cfr. anche il contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, pag. 20.
[75] Grafico 43, quadro di valutazione UE della giustizia 2023
[76] Grafici 45 e 47, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.
[77] Informazioni ricevute dall’ANM nell’ambito della visita in Italia.
[78] Cfr. 2022, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 10-11.
[79] Alta Corte di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2022, p. 90. “Per il settore civile, si può notare che a gennaio 2020 il numero di ricorsi pendenti era di 120.473, che alla fine del 2022 è stato ridotto a 104.872. Una significativa diminuzione, rafforzata anche dalla significativa riduzione dei tempi di smaltimento, scesi a 1.063 giorni e già poco lontani dal target di 976 giorni previsto a giugno 2026”. Cfr. anche le figure 5 e 6, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.
[80] Alta Corte di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2022, p. 90. “Nel settore penale, il dato più significativo, che sintetizza i risultati dell’intero processo di riorganizzazione, è l’evoluzione dei tempi di smaltimento, che si sono progressivamente ridotti nel corso dell’anno fino a raggiungere la soglia dei 132 giorni, ben al di sotto dell’obiettivo di 166 giorni fissato a giugno 2026”. Cfr. anche grafico 5, quadro di valutazione UE della giustizia 2023. 54 Grafico 6, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.
[81] Figura 6, 2023 EU Justice Scoreboard.
[82] Informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nell’ambito della visita in Italia.
[83] Informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nell’ambito della visita in Italia. Arte. 5, comma 2, della legge n. 130/2022 ha introdotto disposizioni di conciliazione temporanea (azionabili fino a 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge n. 130/2022) per i procedimenti tributari pendenti presso la Corte di Cassazione in cui l’Agenzia delle Entrate era stata totalmente o parzialmente soccombente, a seconda del valore del contenzioso, in precedenti gradi.
[84] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 settembre 1997, Abenavoli c. Italia, 24487/94 e sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 maggio 1999, Ledonne/Italia, 35742/97. Per quanto riguarda il caso Abenavoli c. Italia – riguardante la durata dei procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi – l’ultima decisione del Comitato dei Ministri adottata nel settembre 2021 riconosce i progressi compiuti dalle autorità, evidenziando al contempo che le preoccupazioni permangono e chiede alle autorità di fornire ulteriori informazioni.
[85] Legge 26 novembre 2021, n. 206.
[86] Legge 27 settembre 2021, n. 134. Cfr. Rapporto 2022 sullo Stato di diritto, capitolo nazionale sulla situazione dello stato di diritto in Italia, pp. 11-13.
[87] Ad esempio, nella riforma della giustizia civile, questi riguardavano il diritto di famiglia, l’esecuzione forzata e i diritti di cittadinanza; E nella riforma della giustizia penale, questi erano legati alla rapida definizione dei casi penali. Legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1 (paragrafi 9 e 10) introduce incentivi per estendere il ricorso al patteggiamento, al procedimento immediato e ai procedimenti abbreviati.
[88] Sulla riforma della giustizia civile – Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 (Serie ordinaria); sulla riforma della giustizia penale – Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n.243 (Serie ordinaria).
[89] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 22. – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, previsto che. La legge n. 149/2022 si applica ai ricorsi proposti dopo il 28 febbraio 2023. Le revisioni si applicherebbero anche alla razionalizzazione delle procedure urgenti relative al diritto di famiglia, ai diritti di cittadinanza e alle questioni di esecuzione forzata.
[90] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 22. – La riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. Ad esempio, l’art. 1 del decreto prevede misure supplementari in sostituzione delle pene detentive brevi (ad esempio detenzione domiciliare, pena pecuniaria, lavoro di servizio pubblico, ecc.).
[91] Decisione del Comitato dei Ministri CM/Del/Dec(2022)1451/H46-18 del 6-8 dicembre 2022 e Note CM/Notes/1451/H46-18 6-8 dicembre 2022.
[92] Decisione del Comitato dei Ministri CM/Del/Dec(2022)1451/H46-18 del 6-8 dicembre 2022, paragrafi 4-6.
[93] Note del Comitato dei Ministri CM/Note/1451/H46-18 6-8 dicembre 2022, Misure generali.
[94] In Bulgaria, new laws regarding judicial mediation and legal assistance have been adopted to improve access to justice.
Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa
Il mediatore penale a seguito della riforma Cartabia
A system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders
through reconciliation with victims and the community at large.
Oxford dictionary and thesaurus
- Introduzione
Questa nota non può prescindere da un concetto di base della mediazione, ossia il fatto che la mediazione investe la relazione tra le persone.
Le categorie specificate dal diritto: mediazione civile e commerciale, mediazione familiare e giustizia riparativa sono solo elucubrazioni di e per giuristi.
Nella realtà non esistono e soprattutto la mediazione non tollera le gerarchie che sembrano emergere dai primi decreti attuativi della riforma Cartabia.
Non esiste una mediazione di serie A ed una mediazione di serie B, esiste solo la mediazione.
Ci sono paesi (ad es. Finlandia) che hanno addirittura approntato una sola disciplina per la mediazione penale e quella civile.
Nei paesi ove la cultura della mediazione è diffusa non si procede ad insegnare la mediazione per settori: si consegna ai mediatori una formazione di base che consente di imparare ad ascoltare e ad aiutare le persone a comunicare e a negoziare, ossia a supportarli in una relazione al momento deficitaria. Poi ogni mediatore si specializza e ogni specializzazione è preziosa e reca indiscutibile esperienza.
Anche per i magistrati vige la regola che devono cambiare settore ogni dieci anni per non sclerotizzarsi.
La relazione poi a sua volta non può essere di serie A o di serie B a secondo dell’ambito in cui viene affrontata: tutte le relazioni hanno importanza e la crisi può avere risvolti delicatissimi per la vita delle persone anche in situazioni che appaiono agli occhi di un terzo irrilevanti.
Non è poi solo il danno economico che deve essere preso in considerazione, ma appunto quello relazionale che va ben al di là.
La strada della mediazione è dunque unica, anche se costellata di tante tappe: noi siamo tenuti in scarso conto dall’Europa per promozione dell’ADR (nel 2022 eravamo al 23° posto con 23 punti) proprio perché non abbiamo abbastanza specializzazioni, ad es. una mediazione del lavoro e una mediazione amministrativa.
Il mediatore deve poter spaziare per fare esperienza ed imparare.
Questo percorso virtuoso opera in mediazione familiare da diversi anni (in alcune regioni dagli anni ’80) con corsi di formazione, tirocinio, supervisione ed esami plurimi che costellano la vita di un mediatore familiare fino alla certificazione UNI.
Questo percorso virtuoso è venuto a crearsi anche per il mediatore civile e commerciale che insieme ad una formazione iniziale e continua, ricordiamolo, ha ormai almeno una esperienza di 13 anni (se non era prima conciliatore societario e ancor prima delle Camere di Commercio).
Non si può dire altrettanto in Italia dei Centri di Giustizia riparativa.
Se un qualsiasi cittadino oggi volesse sapere quanti sono i Centri di Giustizia riparativa in Italia scoprirebbe che sono undici per la giustizia minorile[1]. Non troverebbe agevolmente informazioni però sulla mediazione penale per adulti. Né potrebbe sapere con un click quanti sono i mediatori penali, come accade in altri paesi, ad esempio in Portogallo dove ne abbiamo 250[2].
La mediazione penale è tutta da costruire in Italia e sembra che il Ministero invece voglia semplicemente sanare un percorso poco conosciuto, senza un retroterra di regole che invece possiedono la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare.
Si tenga inoltre presente che anche i mediatori civili e commerciali e familiari hanno sviluppato una capacità di ascolto attivo, di equiprossimità ovvero di empatia[3], di riconoscere l’altro (e di fare riconoscere gli altri[4]); hanno imparato a gestire i sentimenti: la rabbia, la vergogna[5] e la paura.
Non si vede poi perché le parti non potrebbero avere fiducia del mediatore in quanto tale e senza etichette. Egli tesse la tela della comunicazione con pazienza ed in assenza di giudizio. Il mediatore di per sé impara nella pratica quotidiana che cosa significa maturare sentimenti di precarietà, di sconfitta o di rivalsa, vedersi negare la dignità, constatare lo svilimento della memoria, percepire le offese alla verità e incontrare l’umanità ferita (e ciò a prescindere dal setting).
Il mediatore fa molta attenzione a dare spazio ad ogni punto di vista perché sa che così crea empowerment, è capace poi di orientare persone verso alla soluzione del conflitto e la gestione del futuro indipendentemente dal tipo di controversia.
- La soluzione che sarebbe stata più ragionevole da individuare
Il Consiglio di Stato in un parere del 20 giugno 2023[6] sul trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa, scrive che l’applicazione nei procedimenti penali della giustizia riparativa è partita il 1° luglio 2023[7].
Teniamo presente, inoltre, che alla a fine del 2022 c’erano 1.433.352 procedimenti penali pendenti (Fonte: Ministero Giustizia[8]), ma ovviamente il numero di persone coinvolte nell’ambito di tali procedimenti, che avrebbe interesse ad accedere ai programmi, era ed è di gran lunga maggiore.
Se è poi vero, come è vero, che il programma di giustizia riparativa porta solo benefici a chi lo attiva[9] (in taluni casi è addirittura prevista una diminuzione di pena), non sorprenderebbe che a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, si superasse facilmente il milione di istanze di accesso a tali percorsi.
Tale proiezione numerica non è il problema, ma lo diventerà considerando quanti ad oggi saranno inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.
Per mettere in opera la riforma Il 5 luglio 2023 il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali in materia di giustizia riparativa, di attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[10], che riguardano entrambi, tra le altre cose, proprio la formazione ed hanno la stessa data, 9 giugno 2023[11].
Nell’attualità per capire se il sistema partirà si deve però guardare alla combinazione con la disciplina transitoria dettata dall’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Vista, infatti, la disciplina regolamentare sulla formazione (che è in vigore dal 5 luglio) i nuovi mediatori penali saranno pronti solo tra qualche anno.
Sotto il profilo temporale, prima che intervenisse la disciplina regolamentare, si stimava che ci volessero tre anni sulla base delle previsioni del decreto legislativo (v. art. 59 c. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[12]). Non c’era già la possibilità che, nelle more, potessero essere inseriti in elenco altri mediatori. Ora non si è più così ottimisti dal momento che il regolamento ha raddoppiato, rispetto all’art. 59, i tempi della formazione: 680 ore di formazione iniziale e 60 di continua.
Il tutto perlopiù da seguire in presenza: ci si chiede quanti laureati (si richiede la laurea) avranno il tempo di frequentare un corso di questo genere; di solito a questi percorsi (si pensi alla mediazione familiare) si dedica un sabato al mese. In questo caso, escludendo il tirocinio, ci vorrebbero cinque anni, se si dedicasse alla formazione tutta la giornata.
Il termine può essere preso per buono sempre che ovviamente sia tutto pronto, ovvero che le Università abbiano stipulato accordi sul da farsi con in Centri di Giustizia riparativa, abbiano adeguato i lori programmi formativi, calendarizzato corsi/master in giustizia riparativa ecc…
Non si può poi pensare seriamente che i Centri di giustizia riparativi, con le risorse attuali, si possano occupare dei programmi e della formazione, data la mole dei procedimenti prima visti che potrebbero essere astrattamente oggetto di richiesta.
Ricordiamoci che la Giustizia riparativa costituisce probabilmente un diritto della vittima almeno dal 2012 con la Direttiva 2012/29/UE (Mannozzi)[13].
In questo stato di cose la cosa più ragionevole per rendere effettiva la riforma sarebbe stata quella di “reclutare” mediatori civili e commerciali e familiari già esperti (e appunto con un solido retroterra di regole alle spalle) e specializzarli nella materia della mediazione penale o comunque, più in generale, di coinvolgere quanti siano in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ex lege 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), rilasciato da un’Associazione Professionale iscritta al M.I.S.E.
Negli altri paesi UE ciò sarebbe stato normale. Non si fa differenziazione tra mediatori: la mediazione è unica, come dicevamo all’inizio, e poi ci si specializza quanto si vuole.
Ad es. in Finlandia – che possiede la mediazione penale più avanzata al mondo – il mediatore può essere una persona che ha completato un corso di formazione in mediazione e che ha le capacità e l’esperienza richieste per svolgere correttamente l’attività e che è adatto al lavoro. Non ci sono preclusioni di sorta. Il corso è di 50 ore[14]. Ma quello che conta è la formazione avanzata: in materia di violenza domestica le ore sono 170 e quando si tratta di bambini e adolescenti il corso è di 100 ore. I mediatori sono monitorati e devono seguire pratiche uniformi[15]. Siamo quindi in linea con il decreto 150/22 senza le “discriminazioni” e gli aumenti spropositati del monte ore operati del decreto ministeriale.
In Polonia, cui sono stati attribuiti 65 punti e conduce la classifica per la promozione ADR nella UE, un corso specialistico in materia civile e commerciale dura 56 ore, in materia penale è di 22 ore, in materia familiare di 78[16]: ovviamente i mediatori fanno tutto e possono specializzarsi anche nel campo amministrativo.
In Svezia che pratica la mediazione penale dagli anni ’70, il corso per mediatori penali è di 4 giornate (non è obbligatorio) e non ci sono preclusioni di sorta sui mediatori.
Il Ministero della Giustizia italiano, invece ed evidentemente, non concepisce la mediazione come un’unica materia con più specializzazioni e non premia chi si specializza; ha alzato un bello steccato stabilendo che mediatori civili e commerciali e familiari iscritti all’albo[17] non possano fare anche i mediatori penali[18].
E dunque si vuol fare ricorso nella giustizia riparativa alle risorse che già ci sono e che probabilmente – a pensar male si fa peccato, ma si indovina quasi sempre – hanno premuto perché avvenisse tutto ciò.
- La disciplina transitoria ed i decreti ministeriali
D’altronde questo sembra emergere in modo cristallino ed inequivocabile dalla combinazione tra l’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la sua attuazione[19].
La disciplina transitoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede, infatti, che sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60[20] coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (?, dal d.m. sappiamo che si tratta del 30 dicembre 2022), sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
“a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.”
Per comprendere pienamente questa norma si deve scorrere il tenore del DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848) che la attua.
I requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 93 bisogna averli ottenuti prima del 30 dicembre 2022 e basta una certificazione[21] da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie o ancora da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati convenzionati con Ministero.
Lo stesso termine del 30 dicembre 2022 e della relativa certificazione è previsto per la lettera b), ma il decreto ministeriale ha “cambiato le carte in tavola” non prevedendo 240 ore di corso e 100 ore di tirocinio, ma altri requisiti, ossia 480 di corso e 200 ore di tirocinio. Il possesso altresì del requisito di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi[22], del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa di 6 ore davanti ad una commissione[23].
Il che rende francamente quasi impossibile che ci possano essere molti soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 93 che alla data del 30 dicembre 2022 abbiano già i requisiti previsti nel giugno 2023 e pubblicati nel luglio 2023.
Per la lettera c), ovvero i prestatori di “servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna” sono sufficienti certificazioni ed attestazioni[24]. In quest’ultimo caso si potrebbe, tra l’altro, anche dubitare della terzietà del mediatore appartenente all’amministrazione (un po’ come nella defunta mediazione tributaria).
In ogni caso realisticamente si può immaginare che i mediatori iscritti in elenco saranno prevalentemente quelli di cui alla lettera a) che hanno ottenuto i requisiti prima del 30 dicembre 2022 e quelli della lettera c).
Ovvero i mediatori penali già in servizio per cui è stata operata una sorta di “sanatoria”.
Si aggiunga che tali mediatori dovranno presentare domanda di iscrizione all’elenco ministeriale, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’art. 11, comma 1[25]. I modelli sono stati approvati solo il 2 ottobre 2023 (Con i decreti dirigenziali prot. DAG 5187 e 5193). Allo stato, dunque, pochi hanno potuto vedersi approvata una domanda.
Ma ciò che è stabilito dalla norma transitoria nei casi a) e c) non coprirà di certo il fabbisogno.
E a dire il vero, già i requisiti dell’art. 59 del decreto legislativo 150/22 per chiedere l’inserimento nell’elenco dei mediatori penali (240 ore e 100 ore di tirocinio), erano forse troppo stringenti, almeno in partenza, in relazione a quello che è il contesto italiano della mediazione penale. Figuriamoci ora.
La somma dei soggetti che, istituito l’elenco potrebbero entrarvi, presumibilmente non supererà le cento unità.
Il fatto che il Ministero si affidi oggi a chi ha già esperienza in materia può stare nella natura delle cose perché il servizio parta, ma il problema è come affrontare la presumibile domanda di programmi riparativi che si svilupperà nei prossimi mesi ed anni con un percorso di specializzazione così lungo e certamente non poco costoso.
E siccome i mediatori esperti formatori sono coinvolti anche nella formazione e nella valutazione ci si chiede come faranno ad affrontare tutte le sfide.
- Il nuovo percorso di formazione per il mediatore penale
Il nuovo percorso di formazione disegnato dal d.m. 9 giugno 2023[26] anche per coloro di cui alla lettera b) dell’art. 93 (ossia della norma transitoria) è presto e sinteticamente descritto.
Il percorso di formazione sarà gestito dalle Università in collaborazione coi centri riparativi.
Il titolo necessario per diventare mediatori penali sarà almeno la laurea.
Le classi di aspiranti mediatori esperti saranno formate da 25 persone al massimo.
Sarà richiesta una prova di ammissione che verrà organizzata dalle Università. In relazione a detta prova il candidato deve presentare il curriculum e una lettera motivazionale.
La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.
Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.
La formazione iniziale si suddivide in teorica e pratica.
La formazione teorica ricomprende 160 ore effettive (10% al massimo di assenze) oltre alla previsione di seminari specialistici a discrezione dell’Università.
La formazione di 160 ore avviene in presenza ( solo 1/4 da remoto); i seminari specialistici possono tenersi anche da remoto (la telecamera in ogni caso deve essere sempre accesa[27]).
La formazione pratica è fatta dai centri tramite mediatori esperti formatori ed è di 320 ore e si svolge integralmente in presenza.
Vi è poi un tirocinio curriculare presso i centri; 200 ore con affiancamento di almeno 10 programmi.
Si deve ovviamente superare una prova finale.
La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.
A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione.
La prova finale teorica, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.
La prova finale pratica, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.
La prova finale (teorica e pratica) si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova.
A questo punto il mediatore dovrà essere inserito, a sua richiesta, nell’elenco ministeriale. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione.
Vi è poi la formazione continua annuale, assicurata dalle università e dai centri, in collaborazione paritetica (60 ore). E ciò per 50 discenti al massimo (almeno ¾ in presenza); in presenza deve tenersi la parte pratica.
Il decreto ministeriale ci descrive anche la formazione dei formatori.
I candidati devono avere una comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.
La formazione iniziale assicurata da Università e Centri sarà di 80 ore (60 in presenza).
La formazione continua, sempre in relazione al massimo di 50 partecipanti, sarà di 30 ore annuali in presenza di preferenza (o a telecamera accesa).
Ovviamente per i primi formatori di mediatori esperti la disciplina sarà diversa[28].
- Una sintesi delle perplessità
Rimarchiamo sommessamente che l’art. 59 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede una “formazione iniziale di almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 680 ore.
La formazione continua consiste per l’art. 59 “in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 60 ore.
A livello di mediazione comparata una cosa del genere si riscontra solo nei programmi per mediatori familiari in Francia ed in quella per mediatori civili e commerciali nella Federazione Russa. Al di sopra (forse) ci sono solo percorsi di laurea in Malta e in Lussemburgo.
Ce lo possiamo permettere con le nostre pendenze?
Evidentemente no, ma c’è comunque una volontà di blindatura della mediazione penale, una volontà di mantenere un monopolio, peraltro anche palesemente espresso attraverso il divieto ai mediatori civili e commerciali e familiari di diventare mediatori penali.
E non sappiamo peraltro al momento che cosa il Consiglio di Stato pensi della prescrizione contenuta nell’art. 9 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848): “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;” peraltro si prevede addirittura, in caso di inosservanza, anche la cancellazione d’ufficio dall’elenco (art. 14)[29].
- Le fonti normative della giustizia riparativa e le incompatibilità
Tale accanimento non trova alcun appiglio nelle fonti della materia.
La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”
La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.
Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.
Non si comprende a livello di principio perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.
L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:
“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco”.
Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto.
Ma andiamo con ordine.
È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa
La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.
Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.
L’ art. 43 c. 2 d.lgs. 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”
Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?
Andiamo ora a vedere le fonti internazionali della mediazione penale.
La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.
In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.
Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.
Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.
In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.
Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.
Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”
“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.
18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.
19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.
20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”
Nessuna incompatibilità è dunque prevista.
È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.
Essa definisce la mediazione penale come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).
Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4 prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».
E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.
Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.
Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);
Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”
Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.
Non possiamo che chiedere dunque al Ministero da quali norme ha ricavato le incompatibilità predette.
- Le palesi violazioni dell’art. 9 c. 1 lett. a) e le ulteriori criticità del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848)
Il 17 marzo 1791 in Francia fu emanata la Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente.
L’art. 7 di questa legge è ancora in vigore oggi nel 2023 e prevede che ““A partire dal prossimo 1° aprile chiunque sarà libero di esercitare negozio o professione, arte o mestiere a suo piacimento; ma sarà tenuto a procurarsi preventivamente una licenza, a pagarne il prezzo, e a conformarsi ai regolamenti di polizia che sono o potranno essere emanati[30].”
In Francia, dunque, in un paese dell’Unione Europea, una norma come quella dell’art. 9 c. 1 lett. a)[31] del d.m. 9 giugno 2023[32] non sarebbe nemmeno concepibile.
Il Ministero italiano, di un altro paese aderente alla UE, non sembra invece nemmeno aver pensato alle conseguenze sul lato giuridico, oltre che sul lato umano, di escludere i mediatori civili e commerciali e familiari dalla mediazione penale.
La norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.m. 9 giugno 2023 è in primo luogo, così come scritta, comunque inapplicabile: “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; (omissis)”.
L’albo dei mediatori civili e commerciali non è un albo anche se sul sito ministeriale viene indicato in questo modo.
Mai si parla di Albo nel decreto 180/10. Il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 che ha abrogato il 180/10 si riferisce all’albo degli avvocati od al “ professionista iscritto a un albo o collegio professionale”.
L’albo dei mediatori non esiste perché, se esistesse l’Istat censirebbe il mediatore civile e commerciale come professione e non lo censisce. Inoltre, se ci fosse un albo qualcuno pagherebbe dei contributi previdenziali e a qualcuno verrebbe pagata la pensione.
Nemmeno i mediatori familiari sono iscritti ad un albo, ma ad un semplice elenco in tribunale: basta leggere l’art. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). “- Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.”, o le disposizioni preliminari al Cpc (art. 12-bis e ss.) dove si parla di elenco per ben 8 volte!
E dunque anche per i mediatori familiari la parola albo non ha alcun senso e non è loro applicabile la previsione di incompatibilità di cui all’art. 9.
E non ha alcun senso nemmeno per mediatori esteri o italiani che abbiano conseguito i titoli all’estero, dal momento che non risulta allo scrivente che ci sia un paese UE ove i mediatori abbiano un albo.
In presenza poi di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, sussiste la regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva[33].
La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (omissis)[34]
Il decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) non poteva stabilire quindi retroattivamente che determinate categorie di mediatori non possono essere iscritti in elenco. La legge non ha dato al Ministero la potestà in tal senso.
Inoltre, l’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola, prima facie, diverse norme.
L’art. 43 e 49 del trattato CE che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro.
Sono violati gli articoli 1 c. 5[35], l’art. 10[36], l’art. 15 c. 2 lett. b[37], l’art. 18[38], l’art. 20[39], l’art. 25[40] della DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno[41].
Sono violati i considerando 5, 12, 34, 42, 44, 65, 68, 83 91 e 101 della medesima DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
L’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola l’art. 2 e 41 della Costituzione italiana.
L’art. 2 della Costituzione che garantisce ”i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”: l’art. 9 c 1 lett a) in discorso viola una prescrizione costituzionale, se non una norma al di sopra della Costituzione, nel momento in cui preclude il diritto al lavoro nel campo della giustizia a soggetti che per avventura e prima della norma in discorso avessero ottenuto la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare.
L’art. 9 c 1 lett a) viola l’art. 41 per cui “L’iniziativa economica privata è libera”. Non si vede come la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare possano incidere sullo svolgimento della mediazione penale contrastando l’utilità sociale o recando danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (requisiti che vietano appunto una determinata attività ai sensi dell’art. 41 c. 2).
Ricordo inoltre che ai sensi dell’art. 35 c. 2 del Codice penale “2. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.”
Se non ci può essere dunque sospensione superiore a tre anni per i condannati ” per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto”, come si può impedire addirittura lo svolgimento di una professione o di un’arte, a persone che non siano condannate per alcun reato, e che abbiano anzi delle qualifiche ulteriori rispetto a quella che si voglia conseguire?
Vi è ancora una palese violazione del decreto legislativo che ha attuato in Italia la DIRETTIVA 2006/123/CE e dunque il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) per quanto riguarda gli articoli 10[42], 11 c. 1 lett. b[43] e 35[44].
In sintesi, non si può impedire ad un mediatore dei paesi membri che per avventura (nella maggior parte dei paesi UE è assolutamente normale) abbia tutte le qualifiche, né ad un mediatore italiano civile e commerciale, se non in presenza di ragioni eccezionali ed oggettive che vanno esplicitate, di svolgere la mediazione penale.
In questo caso non ci sono motivi, di sicurezza (il mediatore è comunque tenuto al segreto professionale) né di indipendenza e di imparzialità già sanciti dalla legge per tali categorie.
Lo Stato inoltre non può varare norme penali per aggirare gli obblighi della Direttiva.
Nello stesso senso va la prassi della CGUE[45] per cui impedire l’accesso ad un lavoro od ad una professione, con conseguente impossibilità di partecipare a selezioni pubbliche, concorsi etc. in un altro Stato (o nel proprio) a chi ha conseguito un titolo di studio od un’abilitazione professionale all’estero viola le libertà di circolazione e di movimento nell’UE (artt. 45 e 49 TFUE) e la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE che disciplinano la materia (ex multis EU:C:2015: 652 e 239).
Nel caso de quo vi sarebbe inoltre la violazione dell’art. 8[46] della Convenzione dei diritti dell’uomo.
L’articolo 8 garantisce alle persone una sfera all’interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; Brüggemann e Scheuten c. Germania, decisione della Commissione; Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia, § 153). La nozione di autonomia personale costituisce un importante principio alla base dell’interpretazione dell’articolo 8 (Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], § 90). Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine concesso allo Stato sia ristretto (Fedotova e altri c. Russia, § 47)[47].
La Corte ha ad esempio deciso che “Il titolo di studio conseguito all’estero, purché equivalente a quello del paese in cui si vuole spenderlo, o da uno straniero nel paese ospitante non può precludergli l’accesso al lavoro o ad una professione per pastoie burocratiche e/o per leggi non chiare: ciò viola la sua privacy (art. 8 Cedu). Infatti, l’annullamento di questo titolo di studio lede la sfera privata della persona (familiare, privata, lavorativa, sociale etc.), dal punto di vista materiale e sostanziale (inner circle) con gravi ripercussioni sul suo benessere, comportando un’indebita lesione dei suoi interessi economici e della sua credibilità professionale.”
L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola dunque anche la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE nel momento in cui impedisce ad un cittadino europeo ed italiano che avesse conseguito i titoli di mediatore civile e commerciale, familiare e penale all’estero di iscriversi all’elenco italiano dei mediatori penali e lede la sua sfera privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, in quanto la legge non prevede chiaramente che la professione del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare siano ostative all’esercizio della mediazione penale (e come potrebbe!) ed il margine concesso allo Stato è ristretto; non può prevedere senza che vi sia una violazione della Convenzione, che tale divieto sia posto addirittura da una norma regolamentare.
Ricordo inoltre che con una sentenza recente il Consiglio di Stato in adunanza plenaria[48] ha respinto l’appello del Ministro dell’Istruzione che voleva impedire a cittadini bulgari di esercitare in Italia la professione di insegnante nella scuola pubblica, stabilendo che “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata’“.
“La peculiare posizione ora descritta induce a ritenere fondata le richieste delle medesime appellanti di essere sottoposte ad un esame che in concreto accerti il livello delle competenze professionali complessivamente acquisite da ciascuna, all’esito del suo percorso di studi in Italia e della successiva formazione professionale svolta in Bulgaria.
In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20[49] (resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all’estero), il Ministero dell’istruzione è in altri termini tenuto:
— ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non, dunque, a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;
— a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva.”
Non si vede dunque come si possa precludere automaticamente e a priori l’iscrizione e un analogo esame “in concreto” a mediatori italiani per il solo fatto che siano civili e commerciali e familiari.
E ciò senza contare che la norma di legge prevede un percorso di 340 ore, mentre il regolamento arbitrariamente ha elevato il monte ore a 680, ha introdotto una “sanatoria” non prevista da alcuna previsione superiore per i mediatori penali già attivi ed i formatori di mediatori penali, ha infine richiesto in modo retroattivo e illegittimo di aver conseguito per i mediatori “non sanati” determinati requisiti – previsti dallo stesso decreto pubblicato a luglio 2023 – al 30 dicembre 2022.
Con ciò si è leso sicuramente anche il legittimo affidamento che cittadini italiani ed europei potevano nutrire nei confronti della disciplina del decreto 150/22.
Anche il Coa Roma ha, da ultimo. ritenuto che “Il D.M. in questione appare pregiudicare gli interessi dell’Avvocatura con particolare riferimento alle cause di incompatibilità ed ai requisiti soggettivi di onorabilità.” Il Consiglio ha pertanto deliberato di impugnare il Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia emanato il 9 giugno 2023 che istituisce l’elenco mediatori esperti in giustizia riparativa[50].
La norma di cui L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) è dunque suscettibile di violare anche gli interessi degli avvocati che siano mediatori civili e commerciali e familiari.
Aggiungerei però che anche la norma di cui all’art. 19 c. 3 mi sembra troppo stringente e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell’avvocatura:” 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.”
Personalmente non ne comprendo la ratio, in specie se l’avvocato sia civilista e non penalista. E comunque dal punto di vista logistico ciò impedisce di fatto all’avvocato di fare il mediatore penale.
Appaiono infine bizzarre le incompatibilità previste delle lettere c) e d) dello stesso art. 19 c. 3 che dispongono: ”c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);
d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;”.
Ci si chiede semplicemente come faccia il mediatore esperto coassegnatario ad essere un interdetto, mentre i mediatori civili e commerciali e familiari non possono, per il Ministero, fare i mediatori penali
Alla fine di questa nota non si può che chiedere al Governo e/o al legislatore di intervenire nella maniera che riterrà più appropriata a tutela della riforma che è stata appena varata, dei suoi protagonisti e della mediazione, prima che la vicenda veda la pronuncia del Tar del Lazio (che sembrerebbe attesa nel mese di dicembre).
[1] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/centri_per_la_giustizia_minorile
[2] https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf
[3] Sentire ciò che l’altro sente, senza assumere una posizione favorevole o contraria, di simpatia o di antipatia, rispetto al sentire dell’altro (MORINEAU).
[4] Nella concretezza del loro essere, dei loro bisogni, dei loro rapporti esistenziali, individuali e sociali, tornando a rendersi reciprocamente protagonisti — se possibile — della ricomposizione della trama della esistenza individuale e sociale (PALAZZO).
[5] La vergogna è portatrice di umanità e di dignità.
[6] Sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
[7] “Inoltre, il comma 2-bis, aggiunto dall’articolo art. 5-novies, comma 1, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha previsto che le novelle introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale in riferimento alla giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase di esecuzione della pena decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire dal 1° luglio 2023, all’evidenza confidando nel rispetto dello stesso termine per l’approvazione del regolamento in esame, a dispetto della tempistica formalmente prevista dall’articolo 65.”
Art. 5-novies
(Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa).
1. All’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In particolare, l’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 ha introdotto una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22. Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199, entra invece in vigore il 30.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67) ai sensi dell’introdotto 99-bis del decreto 150/22 Entrano invece in vigore al 1° luglio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme).
In dettaglio non entrano in vigore il 1° luglio 2023 le seguenti modifiche o integrazioni:
1) Il Codice penale (articoli 62 e 152).
2) Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 656, 660).
3) Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo: il 45-ter.
4) la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
5) Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
6) Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).
[8] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14#
[9] Considerando n. 46 della direttiva n. 2012/29/UE.
[10] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159). (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150
[11] DECRETO 9 giugno 2023
Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) (GU n.155 del 5-7-2023)
DECRETO 9 giugno 2023
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività. (23A03848) (GU n.155 del 5-7-2023)
[12] Art. 59
Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7,
nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.
[13] Cfr. La voce GIUSTIZIA RIPARATIVA nell’Enciclopedia del Diritto, col. 464 ess. 2017.
[14] Sezione 10 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015
[15] Kehittämispäällikkö Henrik, Elonheimo, THL, SOVITTELUN TULEVAISUUS: KOHTI PROFESSIOTA? Sovittelijapäivät 7.2.2019 https://thl.fi/documents/10531/2388936/Sovittelijap%C3%A4iv%C3%A4t+
Elonheimo+2019+uusi+versio+FINALpptx.pdf/c9766275-64a7-4426-a989-
75fb3860cae5
[16] https://mediator.org.pl/zostan-mediatorem/kursy-szkolenia-z-mediacji/
[17] E pure altre categorie: v. art. 19 del Decreto 9 giugno 2023 (23A03848).
[18] Sorge spontaneo domandarsi il perché il Consiglio di Stato sia stato investito solo degli aspetti relativi alla privacy e non di quelli sostanziali, sulla base di un Regolamento che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ( “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).
[19] DECRETO 9 giugno 2023
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.
(23A03848)
(GU n.155 del 5-7-2023)
[20] Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
1. Oltre alla qualifica di cui all’articolo 59, comma 9, per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché’ la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.
3. L’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
[21] Art. 5
Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall’interessato mediante:
a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o
istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l’indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un’esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti dall’interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.
[22] “…previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.”
[23] Art. 8
Prova pratico-valutativa
1. La prova pratico-valutativa di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall’art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle università e dai centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.
2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all’art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all’art. 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1.
3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell’art. 59, comma
6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché’ delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:
a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;
b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma
dialogico di cui all’art. 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
c) sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;
d) capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;
e) idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
f) specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.
4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.
6. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
[24] Art. 7
Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante:
a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all’epoca di presentazione della domanda;
b) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché’ attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
c) apposita certificazione, attestante il possesso di un’esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell’ambito del servizio prestato dall’interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.
[25] 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili salsito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
[26] DECRETO 9 giugno 2023
Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847)
(GU n.155 del 5-7-2023)
[27] È curioso che questo requisito non si precisi anche nella bozza di d.m. del 2 giugno per i mediatori civili e commerciali.
[28] Cfr. art. 10 DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848).
[29] Vi sono poi anche situazioni soggettive definite “incompatibilità” dal decreto su cui si potrebbe discutere e si discuterà nei prossimi giorni.
Art. 19
Cause di incompatibilità
1. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto:
a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo;
b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all’interno del distretto di corte d’appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.
2. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto, all’interno del distretto di corte d’appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d’assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.
3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
4. Sussiste altresì incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:
a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall’art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;
b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;
c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);
d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;
e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;
f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;
g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.
5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.
6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.
7. Il mediatore esperto, all’atto dell’affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.
8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell’elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.
[30] A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.
[31] Art. 9
Requisiti soggettivi e di onorabilità
1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
- non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;
(omissis)
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.(23A03848)
(GU n.155 del 5-7-2023)
[33] Alessandro Del Dotto, L’atto amministrativo è di regola irretroattivo.
https://www.altalex.com/documents/news/2008/10/09/l-atto-amministrativo-e-di-regola-irretroattivo
[34] Consiglio di Stato, Sentenza n. 4301/2008.
[35] 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
[36] Articolo 10
Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
a) non discriminatori;
b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurati all’obiettivo di interesse generale;
d) chiari e inequivocabili;
e) oggettivi;
f) resi pubblici preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
(omissis)
[37] 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: (omissis)
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
(omissis)
[38] Articolo 18
Deroghe per casi individuali
1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione
comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 35, paragrafo 2; d) le misure sono proporzionate.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.
[39] Articolo 20
Non discriminazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi
[40] Articolo 25
Attività multidisciplinari
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.
Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:
a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;
b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.
2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:
a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;
c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.
3. Nella relazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.
[41] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF
[42] Art. 10
(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
[43] Art. 11 (Requisiti vietati)
1. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: (omissis)
b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri (omissis)
[44] Art. 35 (Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
[45] Corte di giustizia dell’Unione europea
[46] 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
[47] Corte Europea dei diritti dell’uomo. Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_8_ita
[48] Sentenza del 28 dicembre 2022.
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/715
[49] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0166
[50] https://www.ordineavvocatiroma.it/ricorso-al-tar-del-coa-roma-giustizia-riparativa-d-m-9-giugno-2023/
Family Mediation Panel in Irlanda
Dal 30 giugno 2023 in Italia abbiamo, come è noto, in Tribunale un elenco di mediatori familiari che dovrebbe essere consultato dalle coppie che vogliono separarsi e divorziare.
Il legislatore italiano, probabilmente non avendo alcuna esperienza in materia, ha fatto “copia e incolla” con le regole dei C.T.U.
Ciò comporta e comporterà diversi problemi (su cui non intendo qui soffermarmi) per i mediatori che si sono iscritti e che per avventura facciano anche i mediatori civili e commerciali e/o i formatori.
Il sottoscritto, valutati i pro e i contro, ha deciso di non iscriversi all’elenco.
Tale elenco è inoltre al momento praticamente inutile, perche sulla scorta della disciplina del processo di famiglia non è coerente per una coppia partecipare ad una mediazione durante un giudizio nel quale i rispettivi avvocati “sono costretti” a litigare tra loro.
Né si può pensare che dopo svariate memorie in cui gli avvocati si sono scritti, a pena di decadenza, “le peggior cose”, il giudice abbia voglia di proporre la mediazione e le parti abbiano il desiderio di andarci.
Taccio qui ulteriori profili sulla introduzione a sproposito nel nostro ordinamento delle regole della Convenzione di Istanbul (noi non abbiamo una mediazione obbligatoria) in funzione anti-mediazione che complicano il quadro e che di sicuro saranno presto oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.
L’unica possibilità di sviluppo che ha la mediazione familiare in Italia attualmente è quella di essere celebrata prima del deposito del ricorso: la qual cosa sarebbe avveduta perché darebbe modo ai mediatori familiari di poter aiutare le coppie a preparare il piano genitoriale.
E’ ovvio però che gli invii dipendono in tal caso dagli avvocati e che l’elenco tribunalizio è, a tal fine, irrilevante.
Voglio invece parlarvi qui di una esperienza decisamente meglio strutturata e splendida per la sua concretezza in termini economici, che ha preso campo in Irlanda dal 27 gennaio 2023 e che durerà un anno: è chiamata The Pilot Private Mediator Scheme for the Provision of Family Mediation Services in Certain Family Matters.
L’Irlanda è ai primi posti in Europa e nel mondo per la sua mediazione familiare.
Mi limito a tradurre qui l’opuscolo informativo che si può trovare all’indirizzo: https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/family-mediation/family%20mediation%20panel/
Questa struttura potrebbe venire comodo ad esempio agli Ordini nostrani.
Il Legal Aid Board (“il Consiglio”) è stato istituito come organo statutario a seguito del Civil Legal Aid Act del 1995 (“la legge”). Nel 2011 il mandato legale del Consiglio è stato ampliato per includere la responsabilità di fornire un servizio di mediazione familiare.
Ai sensi dell’articolo 5 (1) e dell’articolo 11A (1) della legge, il Consiglio ha ora deciso di istituire e mantenere un gruppo di mediatori su base pilota che sono disposti a fornire servizi ai clienti del servizio di mediazione familiare del Consiglio in alcune questioni che rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale – principalmente genitorialità e mantenimento – o nella giurisdizione di separazione e divorzio della Circuit Court. Questo programma è noto appunto come “Schema pilota di mediatori privati per la fornitura di servizi di mediazione familiare in determinate questioni familiari” (“Il gruppo”).
Qualsiasi mediatore che desideri essere preso in considerazione per questo progetto e abbia determinati requisiti può chiedere l’inserimento del proprio nominativo.
Deve a tal fine presentare domanda scritta al Consiglio ed essere membro esperto del Mediators Institute of Ireland (MII), che include una specializzazione in mediazione familiare, oppure avere una qualifica equivalente in mediazione familiare che includa un corso di formazione con conoscenze sostanziali in mediazione familiare (coppie in via di separazione) e un’esperienza commisurata di 100 ore di lavoro su casi.
Deve inoltre possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale adeguata agli scopi del Programma. La cifra attuale è di 1,5 milioni di euro per ogni singolo incidente, ma il Consiglio direttivo può rivedere questo importo di volta in volta.
Sarà compito del Consiglio di amministrazione determinare l’idoneità dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienze. L’onere di fornire la prova del rispetto di tali criteri sarà a carico del richiedente nell’ambito del processo di candidatura.
I mediatori del Panel devono rispettare le procedure di autorizzazione fiscale specificate nella Circolare 43/2006 del Dipartimento delle Finanze intitolata “Procedure di autorizzazione fiscale – Contratti del settore pubblico” o qualsiasi altra circolare che modifichi o sostituisca tale circolare.
Il gruppo di esperti rimarrà in carica per un periodo di un anno a partire dalla data o periodo stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Il mediatore che fa parte del collegio deve avere accesso a locali di mediazione/ufficio adeguati, che consentano di condurre la mediazione in modo sicuro e riservato per i clienti. I mediatori devono inoltre disporre di un sistema di posta elettronica e di un software informatico compatibile con Microsoft Office, al fine di garantire un’amministrazione efficace ed efficiente del programma. Inoltre, la politica del Consiglio di amministrazione prevede che le comunicazioni via e-mail riguardanti i clienti siano criptate per motivi di sicurezza.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti a tenersi aggiornati sul proprio sviluppo professionale continuo e a impegnarsi in una supervisione clinica a proprie spese con un supervisore clinico da loro stessi individuato. La formazione continua e la regolarità della supervisione clinica devono essere in linea con gli standard del settore, come indicato dalle associazioni professionali, come il Mediators Institute of Ireland.
I richiedenti dei servizi di mediazione del Board possono essere valutati per l’idoneità al rinvio. I richiedenti idonei riceveranno i dettagli di contatto del mediatore assegnato dal Panel. Al mediatore assegnato verranno fornite le informazioni di base, ad esempio il nome e i recapiti di entrambe le parti e qualsiasi altra informazione rilevante.
La nomina è personale e i casi non possono essere trasferiti a un altro mediatore della commissione senza l’espressa autorizzazione del Consiglio. Il Consiglio stabilirà l’eventuale onorario da pagare prima di concordare il trasferimento.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti ad agire in modo fiduciario nei confronti di tutti i clienti del Board e a fornire un servizio in linea con il Codice di condotta, il Codice etico e le Linee guida sulle migliori pratiche che possono essere pubblicate di volta in volta dal Board.
Per tutte le consultazioni e le telefonate con i clienti devono essere conservati i fogli di carta a fogli mobili/appunti, che devono essere chiaramente leggibili. Gli appunti diversi dai fogli a fogli mobili devono essere preferibilmente scritti a macchina. Tutti i documenti devono essere conservati in modo da essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Tutti i documenti, sia elettronici che fisici, devono essere distrutti dopo sette anni dalla conclusione della mediazione.
Tutti gli accordi di mediazione devono essere redatti facendo riferimento alle linee guida sulle migliori pratiche eventualmente in vigore presso il Consiglio.
Nel caso in cui il Consiglio non sia soddisfatto che i servizi richiesti dal presente Programma siano stati forniti a un determinato cliente, il Consiglio si riserva il diritto di pagare un compenso parziale o nessun compenso al mediatore a cui è stato affidato il caso.
Un mediatore del Panel fornirà al Board tutte le informazioni relative a una persona che è un cliente del Board che sono richieste dal Board per consentire al Board di svolgere le sue funzioni ai sensi della Legge. Tali informazioni dovranno essere fornite entro quattordici giorni dalla richiesta.
Nell’ambito del suo impegno a garantire che i suoi clienti ricevano un servizio di qualità, la Commissione esaminerà un certo numero di pratiche per accertarsi che il mediatore della Camera fornisca un livello di servizio adeguato. Nel caso in cui tale revisione identifichi questioni preoccupanti in relazione alla fornitura di un livello di servizio adeguato, il Consiglio ispezionerà uno o tutti i fascicoli assegnati al mediatore in questione.
Se la Commissione riceve un reclamo da un cliente o se individua un problema di prestazione, una copia del reclamo o della nota relativa al problema di prestazione viene trasmessa al mediatore per le sue osservazioni. La Commissione prenderà in considerazione il reclamo o il problema di prestazione, in conformità con l’opuscolo informativo intitolato “Procedura di assistenza ai clienti e reclami”, nonché in conformità con i termini e le condizioni contenuti nel presente documento.
La Commissione può sospendere o allontanare un mediatore dal Panel se ritiene che:
– la condotta del mediatore nel momento in cui ha fornito o è stato selezionato per fornire servizi di mediazione o la sua condotta professionale in generale lo rendano inadatto, a giudizio della Commissione, a fornire tali servizi; oppure se il mediatore non ha rispettato i presenti Termini e condizioni.
Se il Consiglio decide di sospendere o rimuovere un mediatore dal Panel, il mediatore riceverà una notifica scritta con le motivazioni della decisione. Entro un mese dalla data della notifica, il mediatore può appellarsi per iscritto alla decisione del direttore del Consiglio per la mediazione familiare, indicando i motivi dell’appello. Il direttore del Consiglio di mediazione familiare può reintegrare il mediatore, se ritiene che vi sia un caso di reintegrazione nel gruppo. Qualsiasi ricorso non ritarda o annulla la sospensione o la rimozione del mediatore dalla commissione, a meno che il direttore della mediazione familiare non decida diversamente.
I mediatori che desiderano ritirarsi dal gruppo devono informare il Consiglio per iscritto della loro intenzione di ritirarsi. I mediatori devono comunicare l’intenzione di ritirarsi con un preavviso di un mese nel caso in cui lo desiderino. I mediatori che si ritirano dal panel devono portare a termine tutti i casi in sospeso che sono stati loro affidati.
Per la prestazione dei servizi, ai mediatori della commissione sarà pagato un compenso standard (indicato nell’Appendice 1) per ogni caso. Il Consiglio non pagherà alcun compenso in eccesso rispetto a quelli stabiliti nella tabella.
Non saranno pagate spese di viaggio e di soggiorno in relazione a qualsiasi rinvio.
Di tanto in tanto può essere necessario fornire servizi di traduzione e/o interpretazione linguistica. Questi saranno forniti dal Consiglio, previa approvazione scritta da parte delle Operazioni di mediazione familiare del Consiglio.
È vietato al mediatore che fa parte del gruppo di mediazione addebitare qualsiasi spesa ai clienti.
Il modulo di richiesta è il documento con cui il mediatore ha il diritto di richiedere l’onorario appropriato alla conclusione del caso. Occorre prestare attenzione alla compilazione del modulo, poiché i moduli di richiesta incompleti o non correttamente compilati saranno restituiti senza pagamento.
Il Modulo di richiesta compilato, insieme all’Autorizzazione al rinvio, deve essere inviato a: Family Mediation Operations, Legal Aid Board, 48 – 49 North Brunswick Street, Georges Lane, Smithfield, Dublin D07 PE0C o all’indirizzo e-mail fmsops@legalaidboard.ie.
Nessuna disposizione dei presenti Termini e condizioni potrà dare origine o essere interpretata come un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra la Commissione e i mediatori della Camera.
Appendice 1
Scheda prima- compensi per i servizi
| Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con un unico problema come il mantenimento o la genitorialità | Tasse (IVA esclusa) | Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa) |
| Non procede oltre la pre-mediazione | €200 | N/D |
| Pre – mediazione più di una sessione di mediazione | €350 | €450 |
| Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione | €500 | €600 |
| Pre – mediazione più di tre o più sessioni di mediazione | €650 | €750 |
| Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con questioni che coinvolgono sia il mantenimento che la genitorialità | Tasse (IVA esclusa) | Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa) |
| Non procede oltre la pre-mediazione | €200 | N/D |
| Pre – mediazione più di una sessione di mediazione | €350 | €450 |
| Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione | €500 | €600 |
| Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione | €650 | €750 |
| Pre – mediazione più di quattro o più sessioni di mediazione | €800 | €900 |
| Onorari per la prestazione di servizi di mediazione familiare Cause di separazione e divorzio | Tasse (IVA esclusa) | Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa) |
| Non procede oltre la pre-mediazione | €200 | N/D |
| Pre – mediazione più una sessione di mediazione | €350 | N/D |
| Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione | €500 | N/D |
| Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione | €650 | N/D |
| Pre – mediazione più di quattro sessioni di mediazione | €800 | N/D |
| Pre – mediazione più di cinque sessioni di mediazione | €950 | N/D |
| Pre – mediazione più di sei o più sessioni di mediazione con il mediatore senza un accordo mediato e senza attribuzioni patrimoniali. | €1.100 | N/D |
| Se la mediazione si conclude con un accordo scritto, verrà pagata una commissione aggiuntiva per | ||
| Accordo scritto di mediazione per decisioni senza attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale. | €300 | |
| Accordo scritto di mediazione per le decisioni, comprese le attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale. | €400 | |
| Accordo scritto di mediazione per tutte le questioni relative al divorzio, compreso l’accordo sulle attribuzioni patrimoniali che includa dettagli sufficienti per consentire il divorzio o la separazione giudiziale. | €600 |
Quale è il rapporto delle imprese con i meccanismi di risoluzione delle dispute?
Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].
A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.
Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.
La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.
Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.
Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38% delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%) e Slovenia (62%).
L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.
In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.
Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).
Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%) e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.
Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?
Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).
Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?
Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.
Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.
Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?
Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.
L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.
Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.
Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50% quanto a soddisfazione.
Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.
Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).
Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%
Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).
Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?
Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].
Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.
Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il 58% delle aziende europee.
Non è facile per le aziende a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.
In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.
Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.
| Esperienza | Uso di un meccanismo di risoluzione delle dispute | Soddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute | ||||||||
| Paese | Controversia aziendale per almeno una volta | Utilizzato Il tribunale | Utilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole) | Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute | Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale | Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del Tribunale | Aziende soddisfatte della facilità di accesso al Tribunale | Aziende soddisfatte per la durata delle ADR | Aziende soddisfatte per i costi ADR | Aziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR |
| Totale media | 38% | 44% | 24% | 44% | 26% | 32% | 38% | 54% | 56% | 58% |
I legislatori dovrebbero tenerne conto.
| Esperienza | Uso di un meccanismo di risoluzione delle dispute | Soddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute | ||||||||
| Paese | Controversia aziendale per almeno una volta | Utilizzato Il tribunale | Utilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole) | Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute | Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale | Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del Tribunale | Aziende soddisfatte della facilità di accesso al Tribunale | Aziende soddisfatte per la durata delle ADR | Aziende soddisfatte per i costi ADR | Aziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR |
| Italia | 51% | 64% | 48% | 14% | 13% | 24% | 36% | 10% | 34% | 48% |
| Estonia | 19% | 49% | 36% | 20% | 13% | 5% | 31% | 48% | 59% | 56% |
| Slovenia | 62% | 63% | 31% | 24% | 17% | 24% | 37% | 33% | 22% | 58% |
| Romania | 16% | 67% | 42% | 24% | 19% | 55% | 44% | 67% | 73% | 69% |
| Repubblica Ceca | 37% | 63% | 20% | 30% | 15% | 27% | 34% | 27% | 15% | 41% |
| Portogallo | 22% | 56% | 40% | 30% | 7% | 15% | 11% | 30% | 29% | 35% |
| Polonia | 39% | 52% | 26% | 31% | 27% | 24% | 35% | 49% | 40% | 45% |
| Ungheria | 42% | 51% | 33% | 33% | 9% | 23% | 13% | 39% | 48% | 53% |
| Slovacchia | 60% | 52% | 24% | 36% | 17% | 24% | 33% | 55% | 52% | 58% |
| Belgio | 24% | 48% | 20% | 39% | 41% | 25% | 42% | 33% | 63% | 64% |
| Grecia | 64% | 55% | 16% | 41% | 16% | 20% | 19% | 41% | 43% | 51% |
| Germania | 32% | 47% | 24% | 41% | 38% | 44% | 45% | 72% | 72% | 76% |
| Danimarca | 52% | 40% | 36% | 43% | 21% | 27% | 39% | 62% | 73% | 75% |
| Austria | 35% | 47% | 17% | 45% | 21% | 33% | 36% | 59% | 62% | 76% |
| Lussemburgo | 27% | 41% | 20% | 48% | 46% | 8% | 53% | 57% | 60% | 49% |
| Olanda | 64% | 45% | 23% | 48% | 51% | 42% | 48% | 57% | 49% | 62% |
| Lituania | 33% | 40% | 23% | 49% | 44% | 46% | 45% | 68% | 69% | 65% |
| Cipro | 32% | 44% | 12% | 50% | 10% | 20% | 30% | 69% | 67% | 31% |
| Francia | 26% | 31% | 29% | 52% | 17% | 20% | 28% | 77% | 71% | 78% |
| Spagna | 43% | 40% | 9% | 57% | 7% | 21% | 11% | 49% | 59% | 36% |
| Irlanda | 31% | 31% | 18% | 59% | 54% | 61% | 77% | 57% | 73% | 66% |
| Bulgaria | 47% | 21% | 23% | 59% | 43% | 67% | 33% | 68% | 64% | 58% |
| Svezia | 26% | 17% | 20% | 61% | 66% | 92% | 65% | 73% | 61% | 66% |
| Finlandia | 37% | 16% | 25% | 63% | 30% | 32% | 64% | 82% | 62% | 51% |
| Malta | 29% | 35% | 6% | 65% | 1% | 17% | 33% | 81% | 83% | 81% |
| Lettonia | 36% | 23% | 15% | 71% | 28% | 43% | 58% | 52% | 45% | 67% |
| Totale media | 38% | 44% | 24% | 44% | 26% | 32% | 38% | 54% | 56% | 58% |
| Gran Bretagna | 16% | 23% | 9% | 69% | 89% | 41% | 81% | 99% | 62% | 99% |
[1] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-JusticeDataGR-Part1-2023_compressed.pdf
[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it
[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.
[4] Il 62% nel regno Unito.
Quanto guadagna un mediatore civile e commerciale nei paesi UE?
Usciti i decreti ministeriali sulla giustizia riparativa
Confermata l’incompatibilità con mediatori familiari e mediatori civili e commerciali
Art. 9
Requisiti soggettivi e di onorabilità
1. I soggetti che chiedono l'inserimento nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;
b) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
c) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
d) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
e) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis del codice di procedura penale;
f) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
h) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere c) e d), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2023
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (23A03848)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2023
Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) (GU n.155 del 5-7-2023)
Pareri sul d.m. in materia di giustizia riparativa
Parere del Garante per la protezione dei dati personali su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dai Centri per la giustizia riparativa – 17 maggio 2023 [9899898]
Sull’incompatibilità assoluta del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare ad esercitare la mediazione penale
Leggo dal Sole24ore di oggi che sarebbe pronto il d.m. sulla giustizia riparativa e che – cito testualmente – “Tra i requisiti che deve comunque possedere chi chiede l’inserimento nell’elenco c’è l’assenza di iscrizione nell’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari (su questo l’incompatibilità è assoluta)…”.
Non capisco quale sia la fonte di tale prescrizione.
La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”
La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.
Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché’ allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché’ le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.”
Non si comprende perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.
L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:
“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.
Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto. Ma andiamo con ordine.
È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa
La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.
Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.
L’ art. 43 c. 2 d.lgs 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”
Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?
Ma andiamo a vedere le fonti della mediazione penale:
La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.
In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.
Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.
Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.
In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.
Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.
Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”
“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.
18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.
19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.
20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”
Nessuna incompatibilità è dunque prevista.
È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.
Essa definisce la mediazione penale come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).
Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4 prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».
E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.
Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.
Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);
Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”
Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.
Non posso che chiedere dunque al Ministero da dove ha ricavato le incompatibilità predette, sempre che ovviamente il tessuto normativo confermi le indiscrezioni giornalistiche.
Le bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione cec
Dall’inizio di questo mese stanno girando tra gli addetti ai lavori diverse bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione civile e commerciale; quella che mi pare maggiormente credibile (ma è solo una sensazione personale) sembrerebbe quella datata 2 giugno 2023.
Il provvedimento è intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e recante l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.“
Rispetto al d.m. 180 che sino ad ora ha regolato la materia dal 2010 la prima novità che si ricava dall’intitolazione è l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Ma di ciò non parliamo nella presente nota.
Non sappiamo ovviamente se questa bozza sia effettivamente quella definitiva: ammesso che questo sia il testo, dovrebbe essere stato inviato al Consiglio di Stato; visto la poderosità del provvedimento (51 articoli contro i 21 del d.m. 180/10) è probabile che passi ancora qualche giorno prima dell’ottenimento del parere e se vi saranno osservazioni è altrettanto probabile che torni sul tavolo del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy (si tratta di un regolamento concertato). L’intento è qui di darne un quadro generale che potrebbe certamente essere smentito in ogni momento.
Prima considerazione: il DM 180 viene abrogato.
Si registra un generale innalzamento dell’asticella dei requisiti per essere Organismo di mediazione e per mediare e dunque si richiede una maggiore qualità.
La norma disciplina tutte le forme di mediazione e formazione (cmc, consumo, internazionale e transfrontaliera)
Si prevedono poi per gli organismi stringenti e precisi requisiti di onorabilità per soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili e dei mediatori
Si richiede alle organizzazioni di mediazione di prevedere nello Statuto lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti: questo requisito ha destato non pochi malumori.
Gli Organismi dovranno dotarsi di una polizza assicurativa da 1.000.000 di €: oggi è di 500.000 €.
Confermato il numero di almeno 5 mediatori per organismo, ma si aggiunge che in ogni sede devono essere presenti 3 soggetti: il che significa che una sede secondaria dovrà gestire almeno due o trecento procedure per restare a galla.
Il responsabile dell’Organismo dovrà essere un mediatore.
Cambiano i requisiti di iscrizione: il mediatore iscritto ad un ordine o collegio professionale dovrà avere il possesso almeno di laurea triennale per entrare in un organismo di mediazione: per chi scrive si tratta di un richiesta priva di logica (specie dal punto di vista storico: la storia non costituisce un punto di forza per il legislatore); per gli altri mediatori invece ci vorrà una laurea magistrale o a ciclo unico.
Per gli enti di formazione viene richiesto (peraltro dallo stesso decreto legislativo: vedi l’art. 16- bis del decreto 28/10): la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama; previsione questa che francamente mi ha stupito visto che l’indicazione era già un portato normativo del d.m. attuale. Ovviamente le norme sono state scritte in modo che non cambi nulla e questa è una prerogativa del nostro paese.
E’ confermata per ogni Ente di formazione la presenza di almeno 5 formatori.
Si richiede ancora la presentazione del codice etico a pena di inammissibilità della domanda.
Mi pare poi una novità il silenzio-rigetto per l’iscrizione degli Organismi ed enti.
Si prevede la comunicazione entro il 31 dicembre di ogni biennio della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi formativi dei propri membri.
Grande importanza è data alla trasparenza via web per Organismi ed Enti di formazione: dovranno pubblicare molti dati e diversi documenti (soprattutto per Organismi).
Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale è socio o riveste una carica: non si capisce perché sia rispuntata questa previsione già censurata dalla giurisprudenza amministrativa. Non si capisce perché si debba costringere un avvocato a depositare un’istanza presso un organismo di cui non ha fiducia se ha invece fiducia nel l’organismo di cui è mediatore.
La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non dovrà essere inferiore a due ore, e dovreanno predisporsi le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata. In mediazione amministrata questo requisito non è attuabile almeno negli organismi pubblici.
Potrebbe cambiare il mondo della formazione in mediazione.
Formazione per i mediatori laureati in giurisprudenza: chi ha la magistrale o la laurea a ciclo unico (ha superato la triennale ed ha conseguito poi la magistrale) in giurisprudenza deve partecipare ad 80 ore di corso; inoltre deve effettuare un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. Si passa quindi da 50 a 80 ore ma si riducono della metà i tirocini.
Le 80 ore si dividono in 40 di teoria (di cui 30 ore anche online) e 40 di pratica: alla fine ci sarà una valutazione per quattro ore in presenza sia del modulo teorico sia di quello pratico oltre alla simulazione di una proposta del mediatore: la prova d’esame dunque diventa decisamente più seria o meglio ritorna ad essere quella che si faceva nel 2010 quando arrivò il decreto 28/10.
Il modulo teorico sarà dunque almeno di 40 ore da svolgersi in presenza o per 30 ore online, ma, lette le materie, dubito fortemente che basti quel monte orario; inoltre il modulo pratico richiede una introduzione teorica robusta di cui non c’è traccia nel provvedimento.
Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata: chissà per quale motivo. In questi anni ho riscontrato una totale mancata conoscenza in capo ai legali della normativa comparata.
Chi non è laureato in giurisprudenza e chi è iscritto a un ordine e collegio con laurea triennale (requisito quest’ultimo prima non richiesto) deve partecipare ad un corso uguale a quello per i laureati in giurisprudenza; ma si aggiungono 14 ore tenute da formatori teorici sulle nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore + ovviamente una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.
Ed io che dopo 40 anni che studio diritto pensavo di non saperne abbastanza. Visto, il legislatore ci dice che bastano 14 ore di corso. O forse non sarà che la conoscenza del diritto è pressochè inutile per un mediatore, a meno che non faccia una proposta?
La formazione continua rimane di 18 ore, ma diventa laboratoriale. Basta lezioni frontali e mi pare anche corretto.
Il formatore dovrà avere una laurea magistrale o a ciclo unico, dovrà essere un mediatore, aver tenuto corsi nella materia nel quinquennio anteriore; dovrà aver scritto tre contributi negli ultimi 5 anni (per il teorico) + 10 mediazioni con adesione nel triennio (per formatori pratici); sembrano essere sparite le particolari modalità di pubblicazione che oggi ancora reggono il sistema.
Anche in questo caso la formazione continua sarà 18 ore (attualmente sono 16).
La norma transitoria sembrerebbe poi prevedere 10 ore supplementari per formatori e mediatori che si sono formati nel regime anteriore (?).
Si prevedono poi calcoli complicatissimi per il regime economico della nuova mediazione.
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei verbali di mediazione
Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Si deve poi distinguere tra conclusione dell’incontro senza conciliazione o con conciliazione e tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria.
Se l’incontro si conlude senza la conciliazione sono dovute le somme di cui sopra, però diminuite di un quinto nei casi di mediazione obbligatoria.
In pratica per la Mediazione come condizione di c.p. al primo incontro (senza accordo) si pagheranno:
€ 32,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
€ 60,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 48,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 96,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Mentre per la mediazione volontaria i valori restano inalterati (non c’è diminuzione di un quinto).
In sostanza PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) con importo già ridotto di 1/5 al primo incontro, oltre alle spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, si pagheranno (senza accordo):
| Valore del procedimento | Spese di Avvio | Spese di mediazione per il I incontro | Totale INDENNITA’ | Totale INDENNITA’ CON IVA |
| Fino a 1.000 | €32,00 | €48,00 | €80,00 | €99,36 |
| Da 1.001 a 50.000 | €60,00 | €96,00 | €156,00 | €190,32 |
| Superiore a 50.000 ed indeterminato | €88,00 | €136,00 | €224,00 | €273,28 |
Non mi dilungo su quel che può accadere in caso di accordo al primo incontro o sugli importi comunque dovuti per gli incontri successivi al primo: il legislatore stabilisce una tabella a scaglioni con calcoli che possono sensibilmente variare tra un minimo e un massimo
Di certo se l’importo per gli accordi venisse confermato saremmo anni luce da quello che si paga in Grecia o in Spagna per una mediazione.
Speriamo di no.
Attendiamo dunque la eventuale pubblicazione di quanto prescritto.
Discorso del Ministro della Giustizia francese sulla giustizia complementare al Congresso di Gemme
Discorso di Éric DUPOND-MORETTI,
Guardasigilli, Ministro della Giustizia
– Conferenza internazionale sulla mediazione giudiziaria
25 maggio 2023
Solo la consegna è autentica
Signora Prefetto,
Ambasciatore
Signor Presidente onorario, Signora Presidente,
Presidenti delle Corti,
Signore e signori della magistratura,
Membri del Consiglio di Stato,
Signore e Signori,
è per me un vero piacere essere qui con voi per la 9ª conferenza internazionale del “Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation”.
Il tema che discuterete in questi due giorni è particolarmente attuale: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?
Vorrei riformulare questa domanda in modo più generale, parlando di composizione amichevole e non semplicemente di mediazione.
La domanda è: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?
Ebbene, non cercate oltre! Ho la risposta alla vostra domanda, almeno per quanto riguarda la Francia, perché sono impegnato a garantire che la composizione amichevole nei tribunali francesi passi dal sogno alla realtà.
Ringrazio quindi molto l’associazione GEMME-Francia per questo invito, che mi dà l’opportunità di condividere con voi il mio impegno dal lancio della politica di composizione amichevole lo scorso 13 gennaio.
Vorrei innanzitutto sottolineare il notevole impegno dell’associazione GEMME in questo settore.
La vostra organizzazione è nata nel 2003 grazie all’impulso, e direi anche all’intuizione, di un grande magistrato, Guy Canivet, al quale vorrei rendere qui un sentito omaggio.
Da allora, negli ultimi 20 anni, la vostra associazione ha lavorato a livello nazionale ed europeo per promuovere la composizione amichevole, in particolare nel contesto del lavoro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia.
GEMME è oggi un attore chiave in questo campo, riconosciuto per la sua esperienza e regolarmente consultato da istituzioni nazionali e internazionali.
È quindi naturale che GEMME si candidi a far parte del primo Consiglio Nazionale di Mediazione, che sarà istituito nelle prossime settimane. E siamo molto contenti di farlo, perché porterete una ricchezza di prospettive al lavoro del Consiglio.
Nei prossimi giorni firmerò il decreto che stabilisce la composizione del primo Consiglio Nazionale di Mediazione.
Se il GEMME è presente ai massimi livelli, è anche al centro della pratica professionale dei giudici, che costituiscono la grande maggioranza dei suoi 800 membri.
In questo modo, fornisce ai giudici forum di discussione e quadri di riferimento che facilitano il loro lavoro quotidiano e contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura della composizione amichevole.
Uso la parola “cultura” in modo appropriato. Perché sì, la politica di composizione amichevole è un vero e proprio cambiamento di cultura, una rivoluzione nelle pratiche per i giudici, ma anche per gli avvocati e le parti in causa per cui lavoriamo tutti.
Certo, non partiamo da zero in questo settore, e la politica di composizione amichevole non ha visto la luce lo scorso gennaio.
Dalla legge dell’8 febbraio 1995, il primo grande atto legislativo sulla composizione amichevole, numerosi atti legislativi hanno testimoniato la determinazione del Ministero in questo settore.
Ad esempio, vorrei citare la legge del 23 marzo 2019, che sancisce l’obbligo di tentare di raggiungere un accordo amichevole prima di portare una causa in tribunale. Questa legge consente inoltre al giudice di ordinare alle parti di incontrarsi con un mediatore per eliminare la riluttanza a intraprendere un processo amichevole fornendo informazioni adeguate.
Più di recente, si può citare anche il contributo della legge sulla fiducia nel sistema giudiziario, che ha creato il Conseil National de la Médiation (Consiglio nazionale della mediazione), di cui ho parlato prima, e ha sviluppato servizi di conciliazione, mediazione e arbitrato online, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro il ricorso ai metodi amichevoli.
Ma noi ci spingiamo oltre.
La pratica della composizione amichevole non deve essere limitata a poche controversie.
Né deve essere praticata da pochi addetti ai lavori che accettano di sottrarre tempo alla loro giornata lavorativa per realizzare progetti pilota o buone pratiche. Infine, non deve comportare un aumento delle cause per i magistrati, perché sì, la composizione amichevole richiede tempo.
Lo sapete per esperienza, signore e signori della magistratura, voi che siete convinti praticanti della composizione amichevole.
Suggerisco quindi di lavorare tutti insieme per accendere i riflettori sulla composizione amichevole.
Come procederemo, dunque, e quali strumenti utilizzeremo per attuare questa politica?
La prima leva che voglio mobilitare è la formazione, dall’università all’ENM e alle scuole di legge.
Mi spiego meglio: fin dal primo anno di università siamo stati nutriti di una cultura del contenzioso. Abbiamo studiato le sentenze della Corte di Cassazione, abbiamo imparato la procedura giudiziaria e amministrativa, insomma pensiamo che una buona controversia si risolva con una bella sentenza.
A volte dimentichiamo che la giustizia può essere fatta, e fatta bene, al di fuori delle aule di tribunale. Questo cambiamento di cultura inizierà quindi con la formazione di nuove generazioni di giuristi, avvocati e magistrati al processo amichevole.
La seconda leva vi riguarda più direttamente: incoraggiare i giudici e gli avvocati, così come le parti in causa, a ricorrere alle transazioni extragiudiziali. Gli accordi extragiudiziali devono pagarsi da soli.
Conviene all’avvocato, che cambierà le sue pratiche, sarà meglio remunerato e vedrà i suoi clienti attratti dalla promessa di una controversia risolta in modo collaborativo e controllato.
Conviene ai giudici, il cui investimento in questo settore sarà riconosciuto nell’assunzione, nella valutazione e persino nelle statistiche.
E conviene al contendente, che potrà riprendere il controllo della propria causa e vederla risolta rapidamente.
La terza leva consiste nell’incorporare questa politica di composizione amichevole nel nostro Codice di procedura civile.
Per rendere le transazioni extragiudiziali più visibili e più facili da capire, riuniremo innanzitutto le disposizioni sparse che regolano questo settore in un unico libro del Codice di procedura civile dedicato esclusivamente a loro.
Introdurremo inoltre il principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento civile e il principio di proporzionalità procedurale, che derivano dalla nostra legge attuale e sono già presenti nelle norme europee di procedura civile.
Ciò comporterà un ripensamento della procedura pre-processuale. Le parti, assistite dai loro avvocati, decideranno se il procedimento debba seguire un percorso amichevole breve o un percorso contenzioso più lungo. Se la via amichevole ha successo, l’accordo raggiunto sarà ratificato entro un mese dal ricevimento da parte del tribunale.
Infine, per completare l’attuale gamma di accordi extragiudiziali, ho voluto introdurre due nuovi strumenti procedurali: la cesura e l’udienza di conciliazione extragiudiziale.
La “cesura” consisterà nel far decidere al giudice i punti chiave della controversia, lasciando poi che i punti successivi vengano risolti attraverso la mediazione.
Questa ARA si differenzia da altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in quanto il giudice svolge un ruolo centrale, richiamando i principali principi giuridici applicabili alla questione e consentendo alle parti di affinare le proprie posizioni e di conciliarle.
Il feedback delle consultazioni dimostra che i professionisti sono molto interessati a queste nuove disposizioni. Abbiamo tenuto ampiamente conto dei commenti espressi sulla bozza di decreto, che è stata inviata al Consiglio di Stato questa settimana.
L’ultimo pilastro della nostra politica è l’introduzione di strumenti di guida e di valutazione.
Questi saranno operativi a partire dall’autunno, insieme agli strumenti informatici necessari per la creazione della cesura e dell’udienza di composizione amichevole. In questo modo sosterremo e promuoveremo la cultura della composizione amichevole.
Signore e signori, concludo dicendo che ci credo.
Credo che la composizione amichevole stia passando dal sogno alla realtà.
Credo che possiamo realizzare questa rivoluzione culturale che altri Paesi europei hanno fatto prima di voi.
Credo nel vostro impegno di giudici, nell’impegno degli avvocati e anche in quello dei conciliatori e dei mediatori.
Credo che possiamo offrire ai nostri concittadini una giustizia più vicina, più veloce e più umana.
Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare! La politica di composizione amichevole è ora, con voi!
Grazie di cuore.
Il 477° articolo
Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.
Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.
Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.
Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.
Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.
Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?
Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”
E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.
Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.
Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.
Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.
In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!
Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.
Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.
Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.
In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.
Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.
E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.
Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.
Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.
Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?
Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?
Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.
Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.
Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?
Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.
L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che
Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.
Pensiamoci.
Quanto si spende per mediare in Cina in un Organismo di mediazione?
Si fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.
L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.
Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011
Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.
Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.
A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera
1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.
2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:
(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;
(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;
(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.
3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.
4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.
5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.
Remunerazione dei mediatori:
| Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €) | 856,32 € |
| Da 26.348,16 € a 65.870,40 € (compresi 65.870,40 € ) | 856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 € |
| Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 ) | 1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 € |
| Da 131.740,80 € a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €) | 1910,24 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € |
| Più di 658.704,01 € | 2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 € |
1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.
2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.
3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.
4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.
4. Commissione di rimborso
Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.
La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.
Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino
| di sala riunioni | Capacità | Canone di utilizzo standard | Strutture e attrezzature accessorie | |
| €/mezza giornata | €/giorno | |||
| piccola sala conferenze | Meno di 10 persone | 105,39 € | 197,61 € | Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga |
| sala conferenze media | 10-20 persone | 210,79 | 395,22 | Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione |
| ampia sala conferenze | 20-30 persone | 329,35 | 592,83 | Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente ) |
Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.
Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:
Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:
(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;
(2) Il tempo per lo studio del caso;
(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;
(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.
Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.
Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.
Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.
Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.
Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.
Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.
Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.
In attesa della novella del decreto 180/10
Per questioni di lavoro studio e spiego la riforma Cartabia un giorno sì e l’altro pure, così come accade, credo, a buona parte degli avvocati e degli appartenenti al mondo della mediazione
Siamo in attesa della novella del d.m. 180/10 e dunque il quadro non è ancora chiaro: questa cosa da mediatore mi preoccupa molto, ma penso che gli organismi e gli enti di formazione siano ancora più preoccupati di me.
Stiamo anche attendendo i d.m. in materia penale e non mi giungono segnali del fatto che la disciplina organica della giustizia riparativa abbia fatto sostanziali progressi: ma forse il mio piccolo punto di vista è angusto; io non sto ovviamente nella stanza dei bottoni e non so se e che cosa abbiano concertato le varie conferenze.
Voglio solo capire che ne sarà delle ipotesi applicative che dovrebbero entrare in vigore a fine maggio: senza centri di giustizia riparativa e senza mediatori rimarranno sulla carta.
La mediazione familiare poi è un soldato che si ritrova in un campo minato: ovunque mette il piede salta. E non servirà a nulla il prossimo comitato dei mediatori familiari a cui non so ancora se mi iscriverò.
Non servirà a nulla perché paradossalmente l’unico momento in cui si può tenere una mediazione familiare è quello antecedente all’inzio del giudizio: volevate sabotare l’istituto (e non lo dico certo io che lo avete sabotato, ma gli stessi componenti del tavolo in pubblico convegno), bravi ci siete riusciti.
Così tanto zelo potevate riporlo anche nella riforma del decreto 28/10: ma si vede che lì il problema della violenza domestica, di genere e degli abusi familiari non è presente; mi permetto sommessamente di dissentire.
Ma concentriamoci sulle modifiche del decreto 28: le mani mi prudono da parecchi mesi e ora è il momento di farle scorrere, seppure per cenni, sulla tastiera.
Una caratteristica dei paesi di civil law, si dice, è quella di dettagliare tutto con la legge, mentre nei paesi di common law si legifera proprio se non se ne può fare a meno.
Prova ne è ad esempio che se andate a cercare una legge sulla mediazione in Inghilterra non la trovate: ci sono solo le practice in materia.
Negli Stati Uniti l’ultima legge sulla mediazione di qualche importanza ha più di 20 anni e si va avanti ad advisor, ossia interpretazioni.
Dunque se decidiamo di dettagliare facciamolo bene, diversamente il settore della mediazione va in affanno.
Parto dall’art. 1 del decreto 28/10: da povero ignorante vorrei sapere chi sono le parti, in che cosa consiste l’assistenza degli avvocati, che cosa sia una procura sostanziale, che significa cooperare in buona fede e lealtà e ancora che cosa si intenda per “realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”. Mi interesserebbe sapere infine che cosa si intenda per somministrazione o per contratto d’opera.
In base al decreto legislativo, si intende: ed invece il silenzio è assordante.
O meglio si fanno strada in me, anche a seguito della pratica, interpretazioni bizzarre.
Con la bicicletta senza ruote che il legislatore ci ha fornito nel 2013 abbiamo fatto solo l’0,51 degli accordi su contenzioso; ergo i politici dicono tra cinque anni vi spazziamo via, ma dimenticano che con una bicicletta senza ruote non si poteva fare di meglio: il problema è che le ruote ce l’hanno tolte apposta perché non riuscissimo (“sforzati ma non riuscire” dice il Super Io freudiano: secondo me il legislatore si è ispirato proprio alla psicologia dinamica come rivista da Berne: i miei complimenti per la cultura).
E ora abbiamo una bicicletta con le ruote? Per me abbiamo dei trampoli nella migliore delle ipotesi.
Hanno aggiunto dei contratti come condizione di procedibilità che: 1) a parte quello di società di persone, non porteranno grandi numeri (per superare lo 0,51%) perché sono fattispecie ove sono in gioco know how e segreti di impresa; per queste cose gli imprenditori non vanno nemmeno in giudizio e si tengono le perdite, figuriamoci se si recano davanti ad un mediatore mai visto e conosciuto, 2) sono contratti da specialisti: non solo non li conoscono i mediatori, ma nemmeno gli avvocati che non si occupano di quei precipui settori 3) alcune fattispecie sono troppo generiche e comunque potrebbero sempre fare riferimento a rapporti di “lavoro mascherato” che il mediatore non può conoscere e per cui non è preparato.
Il termine dell’art. 6 anche con proroga non può essere rispettato in molti casi: se non interviene il Ministero dell’Economia, c’è il rischio che le Agenzie delle Entrate non riconoscano le esenzioni per i contratti “sforati”; peraltro la Commissione Bilancio a suo tempo ha dimezzato le risorse e quindi mi sento già le pulci addosso degli enti preposti (mi gratto che è un piacere).
L’art. 8 è un capolavoro di politica: peccato che i politici non capiscano nulla di come si organizzi una mediazione e quindi poi ce la dobbiamo cavare noi mediatori e soprattutto gli organismi. E’ impossibile ad un organismo anche solo medio basso rispettare il termine di effettuazione della mediazione tra i 20 e i 40 giorni: la norma è praticamente inutiliter data.
Ma il capolavoro gattopardesco sta nell’affermazione “cooperare in buona fede e lealtà per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Ora nel mondo ci sono due modi di affrontare la mediazione: quella legale di cui si parla qui che è fallita negli Stati Uniti da 30 anni (e che chissà perché è stata portata da noi, sic! ); gli accordi non si trovano in mediazione ma prima del trial, dopo aver appunto fatto un effettivo confronto sulle questioni controversie. La stessa cosa potrei dire di qualche paese del Nord Europa dove addirittura ti premiano con uno sconto sul contributo unificato se realizzi un effettivo confronto sulle questioni controversie (ma là un processo dura tre mesi, non 9 anni come da noi e pertanto la mcc è una sconosciuta; fanno mediazione penale e familiare).
Se vogliamo questa mediazione gli avvocati arriveranno al tavolo, si siederanno confrontandosi sull’oggetto e sulle ragioni delle pretese con tanto di messa a fuoco degli aspetti giuridici e poi saluteranno i mediatori con una “non conciliazione”.
Così allo 0,51 gli faremo un baffo.
E questo accadrà di sicuro se l’importo stanziato per il primo incontro sarà basso (voce di popolo, voce di Dio parla di 100 euro perché pare che un centesimo in più leda l’art. 24 della Costituzione, il che se non ci fosse da piangere sarebbe ridicolo a fronte dei 95 € che sborsa ogni italiano per la giustizia senza avere alcun processo in corso).
Se l’importo del primo incontro sarà alto, invece c’è qualche probabilità in più di mediare, ma la disciplina che divide la decisione sugli aspetti economici del primo incontro da quella sugli incontri successivi e sull’accordo, non rende certo facile l’esplicazione del modello di Harvard.
Assisteremo poi comunque a primi incontri dilatati non tanto per ragioni procedurali, ma solo per fare concorrenza agli altri organismi.
E comunque che modello usare per tempi ridotti? Sembra che nessuno se ne preoccupi o che escano le idee più strane in merito; ci si concentra sulle formalità come il cieco che dalla coda deve capire se si trova davanti un cane o un elefante.
Io trovo mediatori che hanno una preparazione sui modelli e sulle tecniche di mediazione che è imbarazzante e non per colpa loro: perché il lavoro era solo quello di fare verbali negativi (e anche un bambino di 6 anni può imparare a redigerli). Non hanno affrontato la mediazione vera, ossia quella effettiva che si faceva prima del 2012.
E dunque anche se affrontassimo la mediazione come l’affrontano coloro che l’hanno riportata in Occidente, non sapremmo da che cosa incominciare; sappiamo solo raccontare la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento.
Sulla mediazione telematica poi che cosa possiamo dire?
C’è un eccesso di delega grande come una casa, lede l’art. 1322 del Codice civile e la librtà economica di cui all’art. 41 della Costituzione; spiegatemi perché in negoziazione assistita si è prevista una disciplina differente, a che pro?. Se c’era qualcuno da foraggiare ditelo, diversamente io non capisco perché i verbali fatti in presenza vanno conservati per un solo triennio e quelli telematici in perpetuo. Senza contare poi che se per usare lo spid ho bisogno di uno smartphone per gli OTP (One time password) e di un PC per firmare allora vado a mediare in Danimarca; qui ci sono persone anziane che non hanno nemmeno internet perché sul telefono non lo vogliono.
E poi che dire del bipolare art. 11 che al primo comma ti chiede di allegare l’accordo al verbale e poi di incorporarlo seguendo le sirene della mediazione telematica. Non si è pensato che in questo caso quando si ha a che fare con accordi da trascrivere mettiamo nei guai il mediatore che diventa sostituto di imposta, visto che la firma digitale è unica e non si può specificare a che titolo si firma?
E sulla proposta fatta sua sponte quando gli avvocati non trovano un accordo che cosa diciamo? Che siamo mediatori e fare una cosa del genere lede l’autodeterminazione delle parti: lo sa il legislatore che il valore fondante della mediazione è l’autodeterminazione? La proposta va fatta prima, quande le parti sono a tanto così dall’accordo e non lo vedono, magari facendosi dare autorizzazione ad usare quanto emerge dal procedimento per evitare le insidie dell’art. 13 (dalla domanda e dall’adesione normalmente non emerge nulla su cui fondare la proposta). Ma che cosa ve lo dico a fare?
E veniamo ad un’ulteriore perla: il gratuito patrocinio. Dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata chiaramente avremo che la Suprema Corte ritornerà sull’argomento e dichiarerà incostituzionale il carrozzone ideato da chi poi ha stanziato la miseria di 2 milioni di euro. E le ragioni sono lampanti: perché non si può usare il patrocinio in mediazione volontaria? Perché l’avvocato che ha lavorato anche se non si raggiunge l’accordo non deve essere pagato? Perché non posso rivolgermi al mio avvocato di fiducia? Perché il d.m. deve prevedere dei compensi diversi da quelli che si possono vantare nella mediazione ordinaria? E che cosa c’entra il responsabile scientifico di chiara fama con la determinazione dei criteri dell’accordo? Così come peraltro sulle spese e le indennità di avvio (leggasi sul punto la relazione).
Ma veniamo ai crediti di imposta: perché devo dividere i crediti quando si tratta di mediazione obbligatoria positiva tra quello dell’avvocato e quello da procedura? Che cosa possono pensare le parti quando il mediatore prova affannosamente a spiegari i complessi criteri che li presiedono (peraltro ancora non del tutto sfatati visto che incombe il d.m.?).
Direi per ora buona notte. Alla prossima.
Il valore della Mediazione nella Riforma della Giustizia
Un ottimo saggio di Maria Martello in libreria dal 2 maggio.
Maria Martello ha insegnato Psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove ha anche coordinato il Corso di perfezionamento in Mediazione dei conflitti.
È stata Giudice on. presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’appello di Milano.
Formatrice alla mediazione umanistico-filosofica e Autrice di molti saggi tra cui La formazione del mediatore; Una giustizia altra e altra. La mediazione nella vita e nei Tribunali; Costruire relazioni intelligenti.
Un posto al sole, ossia nelle riviste ANVUR
Se mi chiedi di discettare della procura in mediazione secondo i vari orientamenti e poi mi dici che questo è un contributo scientifico e che quindi posso rimanere formatore e responsabile scientifico, io me ne sto e lo faccio: credimi sulla parola in tuttti i corsi che ho tenuto ho spiegato i vari orientamenti dei tribunali (li conosco).
Ma questo non fa di me un formatore o un responsabile scientifico.
Ma solo uno che si informa e magari paga un abbonamento ad una banca dati. Non farmi diventare un pc, che già faccio fatica ad essere umano.
Vedi a me della procura interessano altri aspetti che certo non mi daranno mai il tuo patentino.
In primo luogo il problema della procura è insolubile allo stato attuale per vari motivi: legislativi e politici (insieme alla Grecia siamo l’unico paese che ha l’assistenza obbligatoria da cui nasce la patata bollente).
Ma questo a te non interessa, basta che scriva del tribunale di Firenze piuttosto che della Corte d’Appello di Napoli e che esprima un parere in merito.
Ma questo a chi giova?
Caro legislatore, lo sai che in mediazione esiste una cosa che si chiama imparzialità e che il mediatore non è un consulente?
Io non possso dire ad un avvocato, anche se lo so, che la sua procura è scritta coi piedi e che è probabile che il giudice dichiari improcedibile la domanda. Verrei meno al mio ruolo.
Chiedimi invece come mi comporto con le parti e se conosco i fondamenti della mediazione.
Ma per tornare alla procura, dicevo che le cose che ti posso spiegare a te non interessano e quindi che te lo scrivo a fare.
Ad esempio potrei dirti che la procura alla lite è stata disciplinata per la prima volta nel 1892, perché il legislatore non si è mai fidato degli avvocati. Il fatto che oggi si dica che la mediazione non è un processo è che quindi la procura ad litem non può essere utilizzata in mediazione è figlio dello stesso antico pregiudizio, che gli avvocati possano fare dei danni se lasciati da soli.
La storia delle parti che devono essere presenti si sviluppa negli anni ’40 dello scorso secolo: ma gli si dà solo un fondamento psicologico; in realtà la ragione profonda risiede nel fatto che dai tempi di Carlo IX (metà del XVI secolo) gli avvocati in conciliazione (allora si chiamava così) non li voleva nessuno perché fomentavano l’inimicizia (come ebbe a dire qualche secolo dopo anche Voltaire e nel Ventennio ancora ce l’avevano per questa affermazione col grande filosofo: vedi la polemica sul Digesto).
La rappresentanza era fenomeno eccezionale nel mondo antico e non poteva essere data agli avvocati (che erano parificati ai faccendieri) ma ad uomini probi: un amico, un parente ed un vicino di casa.
La stessa assistenza era molto circoscritta: era riservata ai sordomuti, ai ciechi e quando l’altra parte era particolarmente “potente” proprio perché era seguita da un avvocato.
Un’inversione di questa tendenza l’abbiamo probabilmente solo negli Stati Uniti quando nel 1983 hanno modificato la Rule sixteen sancendo un principio chiaro: che le parti devono dare agli avvocati il potere di definire la controversia.
Ma queste cose, lo so bene, ai tuoi occhi caro Ministero, non faranno di me un formatore, un mediatore o un responsabile scientificico.
Che ci vuoi fare: abbiamo altri interessi.
Circolare del ministero della Giustizia del 14 aprile 2023
OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)”.
Circolare del Ministero della Giustizia per le organizzazioni di mediazione del 6/04/23
Corso di aggiornamento in modalità mista per mediatori 17-20 aprile 2023
Nonostante non siano ancora noti i decreti interministeriali attuativi della cosiddetta Riforma Cartabia che andrà in vigore nella parte più importante che pertiene ai mediatori dal 30 giugno 2023 è opportuno fornire cenno sia sulla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 sia sul decreto legislativo delegato 10 ottobre 2022, n. 149 e sul decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che impattano profondamente sulla disciplina attuale della mediazione, nonché un ultimo cenno al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151. I mediatori devono, in altre parole, essere messi a conoscenza di tutte le novità concernenti gli strumenti di giustizia complementare.
Il corso di aggiornamento si rivolge certo a mediatori formati ma è opportuno rispolverare determinati concetti specie alla luce del fatto che quando la riforma Cartabia andrà pienamente in vigore riprenderà anche lo svolgimento completo del modello classico ossia del negoziato di princìpi.
La mediazione è un procedimento che si compone di tre momenti fondamentali: l’apertura, la creazione di una strategia che porta all’opzione di accordo e l’accordo stesso.
Per un mediatore è dunque fondamentale conoscere bene le regole di apertura e dunque le modalità di tenuta della sessione congiunta che oggi coincide per una parte col primo incontro di mediazione (almeno sino al 30 giugno) e successivamente al 30 giugno 2023 con la mediazione effettiva vera e propria.
Poiché è ancora vigente il primo incontro come congegnato nel 2013 può essere ancora opportuno (sino al 30 giugno 2023) esplorare anche una o più varianti al modello classico ovvero calare determinati concetti nel modello classico (dopo il 30 giugno 2023).
Vanno poi analizzate bene le funzioni e i contenuti della prima e della seconda sessione privata, ossia tutta quell’attività negoziale e non che conduce a soddisfare gli interessi comuni e compatibili delle parti.
Merita un approfondimento anche la natura della sessione congiunta finale che è ben diversa da quella iniziale.
Tutta questa conoscenza che dovrebbe essere già patrimonio del mediatore che ha frequentato un corso di base in mediazione assume comunque un altro significato alla luce dell’esperienza, nel senso che una più approfondita conoscenza del modello consente di individuare gli errori che eventualmente si sono commessi nella pratica professionale.
I mediatori poi sono in genere abituati dalle parti al cosiddetto “negoziato duro”; questa pratica conduce al limite effetti positivi solo per una parte e comporta in ogni caso la perdita della relazione.
Applicare in modo corretto il negoziato di principi, consente al mediatore anche di proporre agli avvocati assistenti un modello che invece mette sullo stesso piano le esigenze con soddisfazione di entrambi i clienti e senza che venga a perdersi il rapporto
Il corso è in modalità mista
Per prenotazioni: dplmediazione@gmail.com
Tel. 02.49717642




