ADR a 360 gradi Conciliazione, mediazione , arbitrato, valutazione neutrale, medarb e chi ne ha più ne metta
Autore: Carlo Alberto Calcagno
Il mio nome è Carlo Alberto Calcagno
Sono counselor in formazione
Sono Direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M.
Sono responsabile scientifico di vari enti di formazione tra cui quelli di due COA: Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova e ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA - Organismo di Mediazione e formazione presso il Tribunale di Reggio Emilia
Sono consigliere per la Regione Liguria di Aimef
Mediatore familiare socio Aimef di II livello dal 21 febbraio 2017 certificato secondo al norma UNI 111644:2016 in data 23/10/20 con n. di registro 0119-MF
Sono membro di CIM-ICM
Ex referente della sede di Genova della Camera di Mediazione Nazionale - 645 Srl
Avvocato e mediatore dell'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, della Camera di Mediazione Nazionale di S.p.f. MEDIAZIONE e DPL MEDIAZIONE & CO..
Sono responsabile scientifico dell'Ente di formazione del Coa Reggio Emilia
Mediatore familiare della scuola genovese di mediazione e counselling sistemico-Il Metalogo
Formatore pratico e teorico ex d.m. 180/10 per diversi enti di formazione.
Sono stato docente a contratto della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Genova con riferimento alla mediazione e alla negoziazione assistita
Sono stato coach degli studenti dell'università di Pavia per la CIM 2015-2016 2016-2017
Sono stato consigliere di AssoConciliatori dal maggio 2014
Ex Presidente della Sottosezione di Arenzano della Cour Européenne d'Arbitrage per l'arbitrato e Presidente della stessa Corte della Sezione Mediazione Liguria.
Mi occupo di ADR dal 2005.
Ho all'attivo diverse pubblicazioni in materia tra cui ricordo:
-Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall'origine al XXI secolo, in Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution di Marco Marinaro, ARACNE editrice S.r.l., 2014.
- Brevi cenni sui sistemi alternativi di composizione dei conflitti: l'arbitrato e la conciliazione, in Nuova Giurisprudenza Ligure, Anno XVI n. 2, Maggio Agosto 2014, De Ferrari, p. 57 e ss
-Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell'avvocato mediatore e dell'accompagnatore alla procedura, Aracne Editrice, aprile 2014.
-La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e gli avvocati, in Rassegna Forense Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Parte Terza-Storia dell'Avvocatura, vol. 2 Anno XLVI Aprile-Giugno 2013
- Manuale della Mediazione per il Geometra, UTET Scienze Tecniche, Torino, 2011
- La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Filodiritto Editore, 2011.
- Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente immobiliare n. 893, Supplemento Mediazione delegata alla prova, Il Sole24ore, 2011
-La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e li avvocati, in Nuova giurisprudenza Ligure n. 2 anno XIV, Maggio Agosto 2012, De Ferrari, p. 54 e ss.
Tecniche di mediazione Le esperienze internazionali, Vol. 2, Gruppo24ore, p. 93 e ss.
Ho deciso di iniziare questo blog perché ritengo che anche nella materia della mediazione sia davvero importante confrontarsi con realtà estere.
Tutti i contributi sono benvenuti. E pure i commenti che i lettori si sentono di poter postare.
L'idea che sto portando avanti è quella di mettere a disposizione su questo blog tutta la legislazione e le notizie sugli ADR dei 196 paesi riconosciuti dall'ONU.
L'impresa è ardua. Sono benvenuti anche contributi finanziari da parte di fondazioni ed Istituzioni per la realizzazione di questo progetto che è in piedi dal 2011.
1.0 Introduzione: alle origini della giustizia e della mediazione
Questo contributo si propone di esplorare le radici profonde dei sistemi di gestione dei conflitti e di amministrazione della giustizia attraverso un’analisi comparata di alcune civiltà fondative del mondo antico: sumeri, Cina, India, Egitto, Grecia e Roma. A queste si aggiungerà un’analisi del kanun albanese, che funge da ponte cruciale tra le pratiche consuetudinarie e la nascita della teoria moderna della mediazione. Comprendere le origini di questi meccanismi non è un mero esercizio accademico; rappresenta un passaggio strategico per apprezzare l’evoluzione storica e la complessità strutturale che caratterizzano i moderni sistemi legali. Analizzando come queste società abbiano affrontato la necessità universale di risolvere le dispute, si può far luce sulle fondamenta del nostro stesso pensiero giuridico, scoprendo che processo formale e metodi alternativi hanno sempre convissuto in un sistema ibrido, “contaminandosi” a vicenda.
La tesi centrale che guida questa analisi è che, pur nella straordinaria varietà delle soluzioni adottate, emerge una traiettoria evolutiva comune. Questa traiettoria muove da modelli di giustizia primordiali, profondamente radicati nella comunità, nel sacro e nell’ordine divino, per approdare progressivamente a sistemi più strutturati, formalizzati, laici e centralizzati sotto il controllo dello stato. Questo passaggio, pur non essendo lineare, riflette la crescente complessità sociale, la nascita della proprietà privata e la centralizzazione del potere politico, ponendo le basi per i principi che, attraverso l’illuminismo, avrebbero definito la mediazione moderna.
Il documento è strutturato per guidare il lettore in questo percorso storico. Inizieremo con un’analisi dettagliata dei singoli modelli di giustizia, per poi procedere a un’analisi comparata che evidenzi similitudini e divergenze strutturali. Infine, una sintesi traccerà la traiettoria evolutiva complessiva, dalle origini comunitarie e divine fino all’affermazione della legge statale e alla sua codificazione filosofica. Apriamo questa esplorazione partendo dalla Mesopotamia, con la civiltà sumera, dove troviamo alcune delle prime testimonianze di un sistema organizzato di giustizia.
2.0 I modelli di giustizia nel mondo antico: un’analisi dettagliata
Ogni civiltà antica ha sviluppato un approccio unico alla giustizia, un sistema che non era un’astrazione teorica, ma un riflesso diretto della propria struttura sociale, delle credenze religiose e delle necessità economiche. La giustizia poteva essere un rituale per placare gli dèi, un meccanismo per preservare l’armonia comunitaria o uno strumento per consolidare il potere di un’élite emergente. L’analisi di ciascun modello, con le sue figure chiave e le sue procedure, fornirà i mattoni fondamentali che ci permetteranno, nella sezione successiva, di costruire una sintesi comparativa e di comprendere le dinamiche evolutive più ampie. Iniziamo il nostro viaggio da Sumer, dove la giustizia oscillava tra il divino e il regale.
2.1 Sumer: la giustizia tra divinità matrilineari e ordine patriarcale
Il fondamento della giustizia sumera era intrinsecamente divino, ma la sua concezione subì una profonda trasformazione che rifletteva un cambiamento epocale nella struttura sociale. In una fase arcaica, associata a una società matrilineare, la giustizia era legata a divinità femminili come Inanna, la grande madre, dea della fecondità, della giustizia e della vendetta. Questo modello era espressione di una dinamica sociale collaborativa. Successivamente, tra il III e il II millennio a.C., si assiste all’affermazione di un ordine patriarcale imposto dalla divinità maschile Marduk. La mitologia registra simbolicamente questo passaggio attraverso due omicidi cruciali: l’uccisione di Dumuzi, consorte di Inanna, per impedire un’alleanza tra le due divinità, e quella di Tiamat, dea del caos primordiale. Con questi atti, Marduk “riporta l’ordine”, inaugurando un’era di monolatria in cui un dio supremo domina gli altri, e il potere politico, sociale ed economico viene detenuto dagli uomini.
La struttura del sistema giudiziario sumero-babilonese era gerarchica e multifattoriale:
Il re deteneva la competenza sulle cause di maggiore importanza, una caratteristica che rimarrà una costante in molte civiltà successive.
Un’assemblea di anziani (“lukal”) assisteva il re, svolgendo un ruolo consultivo o, in alcuni casi, decisionale.
I sacerdoti avevano un ruolo giudiziario significativo, e i templi fungevano spesso da tribunali.
La nomina di giudici specifici per trattare i singoli casi risale al periodo babilonese, segnando un passo verso una maggiore specializzazione.
Una figura di straordinario interesse, che anticipa pratiche moderne, era quella dei Mashkim. Questi funzionari erano figure polivalenti, ricoprendo ruoli assimilabili a quelli di notaio, ufficiale giudiziario, giudice istruttore e, soprattutto, mediatore. Il loro compito primario era valutare il merito di una causa prima che questa arrivasse in tribunale. In questa fase preliminare, i Mashkim aiutavano le parti a risolvere i loro disaccordi in autonomia. Se la mediazione falliva, il caso procedeva verso il giudizio formale. Per svolgere la loro funzione, dovevano possedere qualità essenziali anche per un mediatore moderno: dovevano essere imparziali e neutrali, potendo solo formulare proposte che le parti erano libere di accettare o rifiutare. Fonti storiche indicano che il loro numero era fissato a 100.
In sintesi, il sistema sumero rappresenta un primo, fondamentale esempio di coesistenza tra giustizia divina, potere regio e meccanismi di mediazione pre-processuale. Esso crea un ponte ideale verso l’analisi del sistema cinese, dove l’ideale di armonia comunitaria giocherà un ruolo ancora più centrale.
2.2 Cina: la ricerca dell’armonia collettiva (hé)
Nelle prime società neolitiche cinesi, basate sull’agricoltura e su forti legami di clan, il valore supremo non era il diritto individuale, ma l’armonia collettiva (hé). La sopravvivenza del gruppo dipendeva dall’equilibrio e dalla cooperazione, un passato che Confucio avrebbe in seguito idealizzato. Secondo la sua filosofia, l’interesse della comunità e della famiglia doveva sempre prevalere su quello individuale. Il conflitto (lì) era visto non come uno scontro di diritti, ma come il prodotto di una cattiva educazione familiare, una vergogna che ricadeva sull’intero nucleo.
Questa concezione iniziò a mutare con l’affermarsi dell’agricoltura stanziale, che portò all’accumulo di ricchezza e alla nascita della proprietà privata. La conseguente stratificazione sociale creò una disuguaglianza strutturale e un’élite che necessitava di proteggere i propri interessi. Fu in questo contesto che nacque lo stato, non per preservare l’armonia, ma per gestire i conflitti tra interessi economici divergenti e per controllare una popolazione sempre più vasta e non più legata da vincoli di parentela.
Questa transizione diede origine a due approcci distinti alla giustizia, che avrebbero convissuto e si sarebbero fusi nel corso dei secoli:
Giustizia comunitaria (pre-statale): fondata sull’ideale dell’armonia, non mirava a punire, ma a ripristinare l’equilibrio. Le sanzioni più efficaci erano la pressione sociale e la vergogna (xiū) per aver deluso la famiglia e la comunità. La soluzione privilegiata era il risarcimento per compensare la vittima, in un’ottica correttiva e non punitiva.
Giustizia legalista (statale): con l’ascesa delle dinastie e la necessità di un controllo centralizzato, emerse la scuola legalista. La legge (fǎ) divenne uno strumento di potere per rafforzare lo stato. Questo sistema era caratterizzato da pene severissime (legge del taglione, mutilazioni), dalla colpa collettiva e dall’uso del terrore come deterrente.
La sintesi di questi due approcci si realizzò nel sistema imperiale, in particolare a partire dalla dinastia Han. Questo sistema ibrido (lǐ-fǎ) combinava la persuasione morale dei riti (lǐ), di matrice confuciana, con la coercizione di una struttura legale scritta e dettagliata (fǎ). La struttura era legalista, con codici e pene definite, ma l’applicazione era temperata dalla ricerca di una soluzione che preservasse, almeno formalmente, l’armonia sociale.
In conclusione, nonostante l’emergere di un potente apparato statale e di un sistema legale coercitivo, l’ideale dell’armonia collettiva è rimasto un faro etico e politico per millenni. Questa concezione di un ordine sociale che rispecchia un equilibrio più grande trova un parallelo significativo nella nozione di ordine cosmico presente in India.
2.3 India: la giustizia come riflesso del dharma cosmico
Il principale testo di riferimento per comprendere la giustizia nell’antica India è il Manava-Dharmasastra, noto come codice di Manù. È fondamentale precisare che non si tratta di un mero codice di leggi nel senso moderno, ma di un trattato onnicomprensivo sul dharma: l’ordine cosmico, il dovere, la legge morale e la giusta condotta che ogni individuo deve seguire.
L’approccio indiano alla giustizia era sorprendentemente psicologico. I versi 25 e 26 del codice di Manù istruiscono il giudice (pradvivaka) a “scoprire la mente degli uomini per mezzo dei segni esterni”. Egli doveva essere un vero e proprio “detective della psiche umana”, interpretando il tono della voce, il colore del volto, la postura e i gesti per cogliere l’ “intero pensiero” e smascherare la menzogna. Questo sistema anticipa di millenni i concetti moderni di analisi comportamentale, partendo dal presupposto che la falsità crei una dissonanza interiore che si manifesta inevitabilmente sul corpo.
Il re era il garante supremo del dharma, e il suo dovere era mantenere l’ordine e proteggere i sudditi. Per la risoluzione delle dispute, egli disponeva di quattro “upaya” (espedienti), da utilizzare in sequenza:
Sāma (conciliazione/persuasione): la prima e preferibile opzione, basata sul dialogo e la diplomazia.
Dāna (donazione/compenso): l’offerta di un risarcimento per chiudere pacificamente la disputa.
Bheda (divisione/seminare discordia): una tattica strategica per indebolire gli avversari.
Daṇḍa (punizione/forza): l’uso della forza militare come ultima ratio.
Il Sāma era considerato l’espediente più nobile, riflettendo un ideale di armonia che presenta forti analogie con il concetto cinese di Hé. La giustizia, quindi, non era solo l’applicazione di una norma, ma un atto volto a ripristinare un equilibrio che era al contempo sociale e cosmico. Un concetto simile di ordine universale che deve essere mantenuto sulla Terra si ritrova con straordinaria forza anche in Egitto, incarnato dalla dea Maat.
2.4 Egitto: la giustizia come mantenimento di Maat
Nel cuore della civiltà egizia non vi era un codice di leggi, ma un principio universale: Maat. Essa rappresentava l’ordine cosmico, la verità, la giustizia e l’equilibrio, la forza vitale che regolava il ciclo del Nilo, il moto delle stelle e la condotta umana. Il suo opposto era Isfet: il caos, la menzogna e l’ingiustizia. Il dovere fondamentale di ogni egiziano, dal faraone al più umile contadino, era preservare Maat e respingere Isfet. Un’ingiustizia non riparata era una vittoria del caos che minacciava l’intera società.
La struttura della giustizia egizia era una gerarchia sacra al servizio di questo principio.
Il Faraone era il “signore di Maat”, il garante supremo dell’ordine cosmico sulla Terra. Le sue decisioni non erano atti di un despota, ma espressioni di Maat, e amministrare la giustizia era un dovere religioso.
Il Visir, il più alto funzionario dello stato, era il “sacerdote di Maat” e il capo del sistema giudiziario. Le istruzioni a lui rivolte lo esortavano a giudicare con assoluta imparzialità, “allo stesso modo per il conosciuto e lo sconosciuto”.
I tribunali locali (Genbet), composti da notabili, gestivano le dispute quotidiane (contratti, eredità, piccoli furti). Il loro scopo primario era spesso la riconciliazione e il risarcimento, per ripristinare l’armonia sociale in accordo con Maat.
Un esempio emblematico di giustizia pratica al servizio di Maat era il lavoro degli Arpenodapti (“tiratori di corda”; poi agrimensori nel mondo romano ed infine geometri nella società moderna). Ogni anno, le inondazioni del Nilo cancellavano i confini dei campi. Questi tecnici, utilizzando corde e principi geometrici, ripristinavano i confini. Questo non era un mero atto tecnico, ma un atto di giustizia sacro, fondamentale per prevenire i conflitti sulla terra e ristabilire letteralmente l’ordine di Maat sul territorio.
La concezione della giustizia era profondamente influenzata dal giudizio dell’aldilà, la psicostasia (pesatura del cuore). Questa credenza spiega la totale assenza di avvocati nella società egizia: ogni individuo era l’unico responsabile delle proprie azioni e avrebbe dovuto giustificarle da solo davanti al tribunale di Osiride. Durante questo giudizio ultraterreno, il cuore del defunto veniva pesato su una bilancia contro la piuma di Maat. Per superare la prova, il defunto doveva recitare le 42 confessioni negative (“Non ho rubato”, “Non ho calunniato”), un vero e proprio codice etico che guidava la condotta in vita per rimanere in armonia con Maat.
In conclusione, la giustizia egizia era intrinsecamente religiosa e cosmica, un dovere sacro per mantenere l’equilibrio del mondo. Questo legame indissolubile con il divino inizia a incrinarsi nel mondo greco, dove la giustizia diventa progressivamente un affare più terreno, un pilastro della vita civica della polis.
2.5 Grecia: dalla vendetta privata alla giustizia del popolo
Il percorso della giustizia in Grecia, e in particolare ad Atene, rappresenta un’evoluzione paradigmatica dalla vendetta privata a un sistema fondato sulla legge scritta e sull’arbitrato pubblico, pur senza mai abbandonare completamente la sua natura privatistica.
Nel periodo arcaico, la risoluzione dei conflitti era affidata a due meccanismi principali:
La vendetta (dikē): era il diritto e il dovere del gruppo familiare (genos) di farsi giustizia da sé. L’atto, indipendentemente dall’intenzione, contaminava la comunità e richiedeva una purificazione.
L’accordo con risarcimento (poinē o aidesis): la famiglia offesa poteva astenersi dalla vendetta in cambio di un risarcimento in beni o denaro. Si trattava di un vero e proprio contratto privato, la cui esecuzione era garantita dall’onore e dalla parola data. La comunità, come illustrato nella celebre scena dello scudo di Achille nell’Iliade, non imponeva la giustizia ma agiva da arbitro e legittimava la soluzione concordata tra le parti.
La “grande svolta” avvenne nel VII secolo a.C. con l’opera di legislatori come Dracone ad Atene e Zaleuco di Locri in Magna Grecia. La codificazione scritta delle leggi sottrasse la giustizia all’arbitrio delle aristocrazie, che gestivano un diritto orale. La legge divenne pubblica, certa e uguale per tutti. Zaleuco, in particolare, introdusse il principio di pene fisse e commisurate al reato, eliminando la discrezionalità del giudice e ponendo le basi per un’oggettività del diritto. È a lui che la tradizione attribuisce l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter intentare una causa.
Il sistema giudiziario dell’Atene classica (V-IV sec. a.C.) sviluppò caratteristiche uniche, volte a promuovere la concordia (homonoia) e a disincentivare il contenzioso.
Nella fase preliminare (anakrisis), era previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione (diallage).
Ogni cittadino a 59 anni doveva prestare un anno di servizio civico obbligatorio come dieteta (arbitro pubblico).
Esistevano disincentivi economici (parastasis, itēmoria) per scoraggiare le liti temerarie, come multe salate per chi abbandonava un processo o non otteneva un quinto dei voti della giuria.
Il carattere distintivo della giustizia greca era la sua natura ibrida: l’iniziativa era sempre privata (non esisteva un pubblico ministero), ma la sua amministrazione era un affare pubblico. Soprattutto, a differenza di altre civiltà, la giustizia non era amministrata da sacerdoti, re o burocrati, ma dal popolo sovrano attraverso giurie popolari estratte a sorte. È fondamentale notare che le leggi non erano dottrina consolidata, ma venivano trattate come un “mezzo di prova” (un mezzo di prova). I logografi, gli oratori che scrivevano le arringhe per le parti, come riportano le fonti, “se le inventavano di sana pianta” per persuadere la giuria, evidenziando la natura retorica e non professionalizzata della giustizia ateniese.
Il modello ateniese rappresenta quindi una via originale, un compromesso tra l’istinto arcaico della vendetta e l’ideale democratico della legge. La riconciliazione era considerata la vera vittoria per la polis, e il processo un’extrema ratio. Un’evoluzione diversa avverrà a Roma, dove il diritto si professionalizzerà in modo inedito, diventando una vera e propria scienza laica.
2.6 Roma: l’evoluzione dal sacro al secolare nel diritto
Alle origini, la giustizia a Roma non era un affare di giudici, ma di dèi. Si fondava sui mores maiorum, i costumi degli antenati, un insieme di obblighi morali come la pietas (rispetto verso dèi e famiglia), la fides (lealtà alla parola data) e il pudor (la vergogna per la violazione della norma). L’obiettivo primario era mantenere la pax deorum, la pace con le divinità. In questo contesto, chi non cercava la conciliazione commetteva un’offesa religiosa. I pontefici, in qualità di sacerdoti, erano gli unici depositari e interpreti di questo sapere sacro-legale.
La pubblicazione delle XII tavole (circa 450 a.C.) segnò il momento di svolta fondamentale. La codificazione scritta trasformò il diritto da un sapere segreto e aristocratico a un sistema pubblico, certo e conoscibile da tutti. Questo processo avviò una progressiva laicizzazione del sistema legale, che portò alla nascita del ceto dei giureconsulti, esperti laici che, attraverso i loro pareri (responsa), costruirono l’imponente architettura del diritto romano classico.
Anche le figure centrali del processo romano riflettevano questa particolare evoluzione e differivano notevolmente dai loro omologhi moderni.
Lo iudex non era un giurista di professione, ma un cittadino stimato, scelto come arbitro per decidere sui fatti della causa, basandosi sul buon senso.
Il patronus (come Cicerone) non era un rappresentante legale con una procura, ma un oratore influente che “parlava a favore” di una parte, usando la sua abilità retorica per persuadere lo iudex.
Roma sviluppò una straordinaria varietà di figure dedicate alla mediazione e alla conciliazione, testimoniando la centralità di queste pratiche nella vita sociale e commerciale:
Conciliatio: termine usato per l’armonia religiosa e coniugale.
Negotiatio: l’attività di mediazione e trattativa tra commercianti, banchieri e finanzieri.
Mediatio / proxeneta: figura che metteva in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, simile al moderno mediatore d’affari.
Disceptatio domestica / disceptator: una forma di conciliazione valutativa, spesso condotta da un amico, un parente o un giureconsulto per risolvere le liti in ambito privato. Il disceptator era un “moderatore del fatto e della decisione”.
Interpres: un conciliatore a pagamento.
Sequester pacis: un conciliatore che poteva agire anche come depositario giudiziario.
Publicae gratiae sequester: un mediatore che interveniva in conciliazioni ufficiali di grande rilevanza, come quelle tra patrizi e plebei.
La natura del processo romano era prevalentemente privata. La citazione in giudizio (vocatio in ius) era un atto privato: l’attore doveva letteralmente trovare il convenuto in un luogo pubblico e intimargli di seguirlo. Le notevoli difficoltà pratiche di questa procedura, unite a un forte senso dell’onore, incoraggiavano fortemente il ricorso a tentativi di conciliazione domestica (disceptatio inter paretes). Questa preferenza per la via privata è resa vividamente comprensibile dalla descrizione critica che Macrobio fa del iudex romano, spesso descritto come ubriaco, annoiato, più interessato al cibo che alla giustizia e incline a orinare nelle viuzze mentre si reca al foro.
In conclusione, Roma, pur sviluppando il sistema giuridico più laico, tecnico e professionalizzato del mondo antico, ha sempre mantenuto la conciliazione come un pilastro fondamentale della risoluzione delle controversie, relegando il processo formale al ruolo di extrema ratio.
2.7 Dalla vendetta al perdono negoziato: il Kanun albanese e le radici della mediazione moderna
Un capitolo fondamentale nella storia della gestione dei conflitti, che funge da ponte tra le consuetudini antiche e la teoria moderna, è rappresentato dal kanun delle montagne albanesi. Le sue radici affondano nella cultura illirica, fondata sul principio che “tutti gli uomini sono uguali e buoni” e che, di conseguenza, nessun uomo può giudicare un altro senza il suo consenso. In un tale sistema, l’unica risposta a un’offesa grave era la vendetta di sangue (gjakmarrja), un dovere d’onore.
Una svolta cruciale avvenne a metà del XV secolo. I due condottieri albanesi, Scanderbeg e Lek Dukagjin, dovettero unire le forze contro l’impero ottomano. Scanderbeg, influenzato dall’umanesimo occidentale, perdonò un suo luogotenente traditore e propose di inserire nel Kanun la possibilità del perdono (falja). Dopo un acceso dibattito, si raggiunse un negoziato storico: il perdono fu concesso, ma a una condizione richiesta da Dukagjin: la vendetta, se scelta, poteva essere estesa a tutti i parenti maschi dell’offensore.
Questo compromesso diede vita a una nuova dinamica sociale: accanto alla vendetta, nacque la possibilità di un accordo mediato da “buoni amici” (miq të mirë). Questi mediatori non imponevano una soluzione, ma facilitavano un dialogo per riparare l’onore leso ed evitare lo spargimento di sangue. Il loro ruolo era cruciale per trasformare un conflitto potenzialmente mortale in una riconciliazione.
Questa antica pratica consuetudinaria ebbe un’influenza decisiva e diretta sulla nascita della mediazione moderna. Nel 1765, il filosofo dell’illuminismo tedesco Christian Wolff, affascinato dalle prassi descritte nel kanun, ne tradusse i principi in un sistema filosofico-giuridico. Fu Wolff a fornire la prima definizione moderna e sistematica di mediatore e di mediazione, codificando i principi fondamentali che ancora oggi guidano la pratica: l’imparzialità, l’autodeterminazione delle parti, la volontarietà del processo e il divieto per il mediatore di imporre soluzioni. Il kanun, quindi, non è solo una reliquia storica, ma la fonte diretta da cui l’illuminismo attinse per formulare le basi teoriche della mediazione contemporanea.
3.0 Analisi comparata: similitudini e divergenze strutturali
Dopo aver esaminato i singoli sistemi di giustizia, è ora possibile procedere a un’analisi trasversale. Questo approccio comparativo ci permetterà di superare le specificità culturali per identificare i modelli ricorrenti, le similitudini sorprendenti e le differenze fondamentali nell’approccio alla risoluzione dei conflitti. Metteremo a confronto la fonte dell’autorità giuridica, gli attori principali del sistema e i meccanismi di risoluzione privilegiati.
3.1 La fonte dell’autorità giuridica: divinità, comunità o stato?
Un primo, fondamentale elemento di differenziazione riguarda la fonte da cui promana la legittimità della legge e della giustizia. Possiamo identificare tre modelli principali:
Ordine divino e cosmico: in Egitto, India e nella Roma arcaica, la giustizia era un’emanazione diretta di un ordine superiore. In Egitto, un’ingiustizia era una violazione di Maat, un atto che rafforzava il caos (Isfet) e minacciava l’equilibrio dell’universo. In India, la legge era un riflesso del dharma, e il suo rispetto era un dovere cosmico. A Roma, prima della laicizzazione, erano i mores maiorum a dettare la condotta per mantenere la pax deorum. In questi contesti, l’offesa non era solo contro un individuo, ma contro l’intero ordine religioso e cosmico.
Comunità e tradizione: in altri sistemi, l’autorità derivava primariamente dalla comunità e dalle sue norme non scritte. Nella Cina pre-statale, la giustizia era mantenuta attraverso la pressione sociale, l’ideale di armonia (hé) e la paura della vergogna (xiū). Nella Grecia arcaica, il sistema si basava sulla vendetta familiare (dikē), un meccanismo regolato e legittimato dal consenso della comunità, che agiva più da arbitro che da impositore.
Lo stato e la legge scritta: l’ascesa di strutture politiche centralizzate segnò una svolta epocale. La legge divenne uno strumento di potere dello stato. L’approccio legalista cinese (fǎ) usava pene draconiane per rafforzare l’autorità centrale. Questa transizione fu guidata dal passaggio all’agricoltura stanziale e dall’emergere della proprietà privata, che crearono una disuguaglianza strutturale e necessitarono di un potere centralizzato per proteggere gli interessi delle élite. In Grecia, la codificazione scritta delle leggi da parte di Dracone sottrasse la giustizia all’arbitrio aristocratico, rendendola certa e pubblica. A Roma, le XII tavole ebbero un effetto simile, trasformando un diritto sacro e segreto in un diritto laico e conoscibile da tutti i cittadini.
3.2 Gli attori della giustizia: sacerdoti, burocrati, anziani e cittadini
La diversità nelle fonti di autorità si riflette direttamente sulla natura di coloro che erano chiamati ad amministrare la giustizia. La seguente tabella riassume i principali attori giudiziari in ciascuna civiltà.
Civiltà
Principali figure giudiziarie
Sumer
Re, sacerdoti (nei templi-tribunali), assemblea degli anziani (lukal), mashkim (mediatori pre-processuali).
Egitto
Faraone (garante di maat), visir (capo del sistema giudiziario), tribunali locali (qenbet) composti da notabili.
India
Re (garante del dharma), giudici (pradvivaka) specializzati nell’analisi psicologica.
Cina
Funzionari e burocrati dell’apparato statale imperiale.
Grecia
Popolo sovrano (giurie popolari estratte a sorte), dieteti (arbitri pubblici).
Roma
Pontefici (in epoca arcaica), giureconsulti laici, iudex (cittadino privato come arbitro dei fatti).
Dalla tabella emergono chiare differenze strutturali. Da un lato, abbiamo sistemi a guida sacerdotale e regale, come in Egitto e Sumer, dove la giustizia è strettamente legata al potere religioso e monarchico. Dall’altro, troviamo sistemi burocratici, come nella Cina imperiale, dove la giustizia è uno strumento dell’amministrazione statale. Infine, spiccano i modelli a partecipazione civica, unici nel mondo antico: la Grecia, con la sua democrazia diretta esercitata attraverso le giurie popolari, e in parte Roma, dove un cittadino privato (lo iudex) era chiamato a decidere sulla base dei fatti.
3.3 I meccanismi di risoluzione: il primato della conciliazione
Nonostante le profonde differenze strutturali, emerge una sorprendente similitudine: quasi tutte le civiltà antiche consideravano il processo formale come un’extrema ratio, una soluzione da evitare se possibile. La conciliazione e la mediazione erano quasi universalmente privilegiate come il metodo primario per risolvere le dispute.
In Sumer, i mashkim avevano il compito esplicito di aiutare le parti a trovare un accordo prima di andare in tribunale.
In India, il sāma (conciliazione) era il primo e più nobile degli espedienti a disposizione del re.
In Egitto, i tribunali locali qenbet cercavano primariamente la riconciliazione per ripristinare l’armonia sociale.
In Grecia, il tentativo di diallage (conciliazione) era una fase obbligatoria del procedimento ateniese.
A Roma, le difficoltà della vocatio in ius e il forte senso dell’onore spingevano alla disceptatio domestica, la conciliazione privata.
Questa preferenza per la conciliazione era motivata da due fattori principali. In primo luogo, era profondamente legata agli ideali culturali di armonia sociale (l’hé cinese, l’homonoia greca, la pax romana). Un contenzioso formale creava fratture permanenti nel tessuto sociale, mentre un accordo amichevole lo ricuciva. In secondo luogo, c’erano ragioni pratiche: il processo era costoso, incerto e socialmente disgregante. La conciliazione rappresentava una via più rapida, economica e sostenibile per la comunità.
4.0 La traiettoria evolutiva: dalla comunità allo stato, dal divino al laico
Riprendendo la tesi centrale di questo articolo, le analisi condotte finora ci permettono di sintetizzare le prove emerse e di tracciare con maggiore chiarezza la traiettoria evolutiva dominante della giustizia nel mondo antico. Sebbene ogni civiltà abbia seguito un percorso unico, è possibile identificare due macro-tendenze che, intrecciandosi, hanno plasmato il passaggio dai sistemi arcaici a quelli classici: la secolarizzazione dell’autorità legale e la sua centralizzazione nelle mani dello stato.
Il passaggio dal divino al secolare
La prima grande trasformazione riguarda la progressiva separazione dell’autorità legale dalla sfera puramente religiosa. Inizialmente, la legge non era distinguibile dal precetto divino. A Sumer, vediamo questo passaggio simboleggiato dal mito: si passa dall’ordine collaborativo della dea Inanna all’ordine gerarchico imposto dal dio Marduk, che prelude ai codici regi scritti. L’esempio più limpido di questa evoluzione è però quello di Roma. Qui, l’autorità legale si sposta in modo tangibile dai pontefici, custodi di un sapere sacro e segreto, ai giureconsulti laici, esperti di un ius civile pubblico e razionale. La legge, pur mantenendo un fondamento morale, diventa una scienza umana, un prodotto della ragione e della tecnica giuridica.
Il passaggio dal comunitario allo statale
La seconda traiettoria, parallela e connessa alla prima, è il passaggio dal controllo sociale informale, gestito dalla comunità, alla giustizia amministrata e imposta dallo stato. Nelle società arcaiche, come quella greca omerica o quella cinese neolitica, il conflitto era gestito all’interno del gruppo attraverso meccanismi come la vendetta regolamentata o la pressione sociale. Con l’aumento della complessità sociale e la concentrazione del potere, lo stato avocò a sé il monopolio della giustizia. L’imposizione di codici scritti (come quelli babilonesi o le leggi di Dracone), la creazione di tribunali statali e l’applicazione di pene standardizzate (come nel sistema legalista dell’impero cinese) sono tutte manifestazioni di questo processo. La giustizia non è più un affare privato da negoziare, ma una funzione pubblica da amministrare per garantire l’ordine e il controllo centrale.
Questa doppia evoluzione, pur con eccezioni e percorsi non lineari, rappresenta la tendenza storica dominante che ha gettato le basi per i moderni sistemi giuridici. La giustizia, nata come un dovere religioso e comunitario, si è trasformata in un diritto amministrato da un potere statale laico e centralizzato.
5.0 Conclusione: l’eredità dei sistemi giuridici antichi
L’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico ha rivelato un panorama di straordinaria complessità, caratterizzato da un sistema ibrido in cui processo formale e risoluzione negoziata hanno sempre convissuto. Abbiamo osservato come la ricerca dell’armonia e la preferenza per la conciliazione fossero elementi comuni a culture distanti, da Roma alla Cina. Al contempo, sono emerse divergenze fondamentali riguardo alla fonte della legge (divina, comunitaria o statale), al ruolo degli attori (sacerdoti, cittadini, burocrati) e al grado di professionalizzazione del diritto.
L’eredità di questi sistemi è ancora profondamente radicata nel nostro pensiero giuridico. L’ideale di uguaglianza dei cittadini di fronte a una legge scritta trova la sua prima affermazione in Grecia. La necessità di un diritto certo, pubblico e razionale, sviluppato da esperti laici, è il grande lascito di Roma. L’importanza cruciale della mediazione come strumento per preservare le relazioni, un’idea oggi al centro delle moderne ADR, era un principio già praticato in quasi tutte le culture, dai Mashkim sumeri ai disceptatores romani.
Tuttavia, la scoperta più significativa di questo percorso è che le radici della mediazione moderna non sono solo una generica eredità diffusa, ma affondano in un preciso momento storico e filosofico. La pratica della composizione dei conflitti, evolutasi per millenni, trova il suo punto di svolta nel kanun albanese, dove il negoziato tra vendetta e perdono istituzionalizza la figura del mediatore come garante della pace e dell’onore. È questa tradizione consuetudinaria che, filtrata attraverso il pensiero dell’illuminismo e l’opera di Christian Wolff, viene trasformata nei principi universali di autodeterminazione, imparzialità e volontarietà che oggi definiscono la mediazione. La storia del diritto si rivela così non solo come il racconto della tensione tra ordine imposto ed equità negoziata, ma come un percorso che, da Sumer a Roma e attraverso le montagne albanesi, ha condotto alla codificazione di uno degli strumenti più raffinati per la convivenza civile.
Epoca o Civiltà
Figura o Istituzione
Tipologia di Intervento
Caratteristiche Principali
Concetto di Giustizia/Armonia
Base Filosofica o Normativa
Base Filosofica o Normativa
Antiche Civiltà (Sumeri, 4500-1900 a.C.)
Mashkim
Mediazione e conciliazione preventiva
Soggetti con molteplici funzioni (notaio, ufficiale, mediatore) che valutavano il merito prima del tribunale.
Risoluzione autonoma dei disaccordi per evitare il giudizio; imparzialità e neutralità.
Prassi sumere; i Mashkim potevano solo fare proposte non vincolanti.
Alta efficacia nel filtrare le liti prima del Re; fondamento storico della mediazione moderna.
Cina Antica (5000 a.C. – Era Imperiale)
Anziani del clan / Tàibǎo (Gran Tutore)
Mediazione comunitaria e rituale
Forte pressione sociale, biasimo della famiglia, risarcimento piuttosto che pena.
Hé (Armonia collettiva); l’interesse della comunità prevale sull’individuale.
Confucianesimo (Lǐ – Riti) vs Legalismo (Fǎ – Legge).
Estremamente elevata; ancora oggi la Cina concilia circa il 69% delle mediazioni (12,8 milioni di casi).
India Antica (II sec. a.C. – II sec. d.C.)
Duta (Ambasciatore) / Pradvivaka (Giudice)
Sāma (Conciliazione/Persuasione)
Analisi strategica e comunicazione non verbale (lettura dei segni e del volto).
Dharma (ordine cosmico e sociale); la verità è nascosta nella psiche umana.
Manava-Dharmasastra (Codice di Manù); teoria dei quattro Upaya (espedienti).
Efficace per mantenere l’ordine sociale gerarchico; Sama considerato l’espediente più nobile.
Antico Egitto
Faraone / Visir / Arpenodapti
Mediazione e ripristino dei confini
Uso della geometria per prevenire conflitti agrari; assenza di avvocati (responsabilità personale).
Maat (Verità, Equilibrio, Ordine) vs Isfet (Caos).
Decreti reali e 42 confessioni negative per il giudizio dell’aldilà.
Stabilità millenaria del sistema sociale basata sulla percezione divina della giustizia.
Grecia Antica (Atene, V-IV sec. a.C.)
Dieteti (Arbitri Pubblici)
Arbitrato e conciliazione obbligatoria
Cittadini di 59 anni che tentano la conciliazione; se fallisce emettono un lodo appellabile.
Homonoia (Concordia); disincentivo del contenzioso tramite cauzioni (parastasis).
Legislazione di Solone e Dracone; influenza di Pitagora (Zaleuco di Locri).
Efficace nel ridurre le liti temerarie grazie a sanzioni pecuniarie pesanti.
Antica Roma
Disceptatores domestici / Sequester pacis
Disceptatio (Conciliazione valutativa)
Tentativi domestici gratuiti dalle 6 del mattino; moderazione del fatto e della decisione.
Pax Deorum e Mores Maiorum (Fides, Pietas); la conciliazione come rito necessario.
XII Tavole; Ius Civile; Digesto di Giustiniano.
La conciliazione era l’approccio preferito (extrema ratio il processo) fino alle restrizioni di Caligola.
Albania (dal XV secolo)
Mediatori / Burrneshe
Mediazione per riparare l’onore
Introduzione del perdono per evitare la vendetta di sangue (Gjakmarrja); tregua (Besa).
Uguaglianza e onore; ‘L’onore non si compensa con i beni ma col sangue o col perdono’.
Kanun di Lek Dukagjin.
Fondamentale per la sopravvivenza sociale in assenza di tribunali statali fino al 1928.
Età dei Lumi (1765)
Christian Wolff (Filosofo)
Mediazione moderna
Definizione dei principi di imparzialità, volontarietà e autodeterminazione.
Assopire le ingiurie e guardare al futuro senza attribuire torti o ragioni.
Jus naturae methodo scientifica pertractatum.
Base teorica per tutte le moderne leggi sulla mediazione civile.
Età Moderna (USA, 1981 – oggi)
Fisher, Ury e Patton (Harvard)
Negoziato di Princìpi (Metodo Harvard)
Separazione persone-problema, focus sugli interessi, generazione di alternative, criteri oggettivi.
Soluzione win-win; superamento della negoziazione dura o morbida.
Harvard Negotiation Project; ‘Getting to Yes’.
Standard globale; porta a tassi di successo oltre il 50% quando le parti proseguono oltre il primo incontro.
Italia (2023-2025)
Mediatore Civile / Organismi di Mediazione
Mediazione obbligatoria e demandata
Digitalizzazione elevata (49% online); condizione di procedibilità per molte materie.
Deflazione del contenzioso e cultura della pacificazione sociale.
Immaginate di avere ragione. Completamente ragione. Eppure, per vedervi riconoscere questo diritto, dovrete aspettare sei anni. Sei anni di ansie, spese legali, perizie, rinvii. Sei anni della vostra vita bloccati in un limbo giudiziario.
Questa non è fantascienza: è la realtà della giustizia civile italiana.
I numeri parlano chiaro e sono impietosi:
• 1.942.050 cause pendenti solo in primo grado (dati 2023)
• 511 giorni per chiudere una causa in primo grado (media europea: 200 giorni)
• 6 anni totali per attraversare tutti i gradi di giudizio
• Ultimi in Europa per efficienza della giustizia civile (53° posto mondiale)
Per smaltire solo l’arretrato del 2023, servirebbero oltre 9 anni. E intanto le nuove cause continuano ad accumularsi.
Ma c’è un dato ancora più sorprendente: tra il 1875 e il 1892, l’Italia produceva 300.000 accordi all’anno attraverso la conciliazione volontaria. Oggi, con l’obbligo di tentare la mediazione, raggiungiamo appena 20.000 accordi annui.
Cosa è andato storto?
IL PROCESSO: UN GIOCO DOVE TUTTI PERDONO
Il processo tradizionale è strutturato come un duello: c’è un vincitore e un vinto. Una logica “a somma zero” dove quello che guadagna uno, lo perde l’altro.
Ma la realtà è più complessa. Prendiamo un esempio concreto:
‘‘Il caso dei due vicini di casa’’
Marco e Lucia sono vicini di casa. L’appartamento di Marco subisce infiltrazioni che sostiene provengano dall’appartamento di Lucia. Marco chiede 25.000 euro per riparazioni. Lucia nega ogni responsabilità, sostenendo che il problema sia strutturale dell’edificio.
In tribunale, questa controversia seguirebbe questo percorso:
– 3-4 anni di processo
– Perizie tecniche costose per entrambi (10.000-15.000 euro ciascuno)
– Rapporti di vicinato distrutti per sempre
– Anche il “vincitore” sarà insoddisfatto: Marco otterrà forse un risarcimento ma avrà un nemico al piano di sopra; Lucia, anche se vincesse, avrà speso migliaia di euro e anni di stress
‘Il processo non risolve il problema, lo congela nella formalità giuridica.
La comunicazione è filtrata attraverso atti scritti, come un gioco del telefono senza fili dove il messaggio reale si perde. Le emozioni sono represse, gli interessi veri non emergono, la relazione tra le parti viene sacrificata sull’altare della “ragione legale”.
LA MEDIAZIONE: UN APPROCCIO DIVERSO
La mediazione non è semplicemente un “processo più veloce”. È un approccio ‘‘qualitativamente diverso’’ alla gestione dei conflitti.
Invece di cercare chi ha ragione e chi ha torto (passato), la mediazione cerca soluzioni che funzionino per tutti (futuro). Invece di dividere una torta fissa, cerca di crearne una più grande.
COME FUNZIONA NELLA PRATICA?
Riprendiamo Marco e Lucia. In mediazione:
– Attraverso incontri facilitati, emerge che effettivamente c’è un problema strutturale dell’edificio
– Entrambi hanno interesse a mantenere un buon rapporto di vicinato (vivranno fianco a fianco per anni)
– Il danno reale è inferiore alla stima iniziale: circa 15.000 euro
Soluzione concordata:
– 60% dei costi a Lucia, 40% al condominio (problema strutturale condiviso)
– Lavori eseguiti immediatamente in modo coordinato
– Impegno reciproco per future manutenzioni
Risultato:
– Spesa totale: 18.000 euro (contro i 40.000+ del processo)
– Tempo: 6 settimane invece di 3-4 anni
– Rapporto di vicinato salvato
– Entrambi si sentono “vincitori”
Questo è possibile perché la mediazione lavora sugli interessi reali, non sulle posizioni giuridiche formali.
STORIE DI MEDIAZIONI RIUSCITE: LA TEORIA DIVENTA REALTÀ
Caso 1: L’azienda che salvò il fornitore (e se stessa)
Due società con un rapporto commerciale decennale entrano in conflitto per merce difettosa del valore di 180.000 euro. Il cliente vuole risolvere il contratto e chiede 250.000 euro di danni. Il fornitore minaccia denuncia per diffamazione.
In mediazione emerge che:
– Entrambe le aziende dipendono strategicamente l’una dall’altra
– I difetti sono reali ma marginali e risolvibili
– Il vero problema è una comunicazione deteriorata tra uffici
Soluzione:
– Sostituzione immediata della merce
– Sconto del 15% sulle prossime tre forniture
– Protocollo di comunicazione diretta tra uffici tecnici
– Rinnovo contratto per altri 3 anni
Risultato: dopo 8 settimane, il rapporto è non solo salvato ma rafforzato.
Risparmiati 60.000-80.000 euro per parte in spese legali. Due anni dopo, le società continuano a collaborare proficuamente.
Caso 2: Tre fratelli e un’eredità
Tre fratelli devono dividere l’eredità del padre: una casa e un’attività commerciale. Due vogliono vendere tutto e dividere. Il terzo, che ha lavorato con il padre, vuole continuare l’attività ma non ha liquidità immediata.
In tribunale: vendita forzosa all’asta, anni di perizie, famiglia distrutta.
In mediazione:
– Il terzo fratello acquisisce l’attività versando il 30% subito e dilazionando il resto su 10 anni
– I primi due ottengono la seconda casa al mare e l’appartamento in città, più una rendita decennale
– L’attività viene salvata (e con essa i posti di lavoro)
– Soprattutto: i fratelli continuano a vedersi nelle festività
La mediazione ha trasformato una guerra familiare in una soluzione win-win-win.
COSA FANNO GLI ALTRI PAESI (E PERCHÉ FUNZIONA)
Se la mediazione è così efficace, perché in Italia non decolla? La risposta viene da un’analisi comparativa con i paesi dove funziona.
GERMANIA: L’INTEGRAZIONE SISTEMICA
In Germania, il 70% delle mediazioni si conclude con un accordo. Il segreto?
1. Il “Güterichter” (giudice conciliatore): magistrati formati che, prima del processo, dedicano udienze alla ricerca di soluzioni consensuali
2. Obbligo per gli avvocati di informare i clienti sulla mediazione (pena sanzioni disciplinari)
3. Incentivi economici: restituzione parziale del contributo se si raggiunge un accordo
Risultato: 90 giorni di mediazione contro 12-18 mesi di processo. E la soddisfazione parla chiaro: 85% delle parti soddisfatte dell’accordo in mediazione, contro solo 32% delle parti che hanno “vinto” in tribunale.
Vincere formalmente non significa essere soddisfatti sostanzialmente.
FRANCIA: LA SVOLTA DOPO LO SCETTICISMO INIZIALE
La Francia partiva da una situazione simile all’Italia: forte resistenza
professionale, scarso utilizzo. Poi sono intervenuti con tre leve decisive:
1. Centri di mediazione dentro i tribunali, con le prime 2 ore pagate dallo Stato
2. Formazione obbligatoria: 20 ore sulla mediazione per tutti gli avvocati
3. Parificazione degli onorari: l’avvocato in mediazione guadagna quanto in processo
Risultato: tra 2016 e 2023, +340% di mediazioni, con tasso di successo del 65%.
Nel 2023, la mediazione ha liberato 180.000 giorni-udienza.
PAESI NORDICI: QUANDO LA MEDIAZIONE È CULTURA
In Danimarca, oltre il 40% delle controversie si risolve in mediazione, con 90% di soddisfazione. In Svezia, il 70% delle cause civili si chiude senza sentenza.
Il loro segreto? La mediazione non è un rimedio d’emergenza, ma una cultura integrata fin dall’università. Gli avvocati nordici si vedono come “problem solver”, non come guerrieri.
IL VERO OSTACOLO: LA RESISTENZA DEGLI AVVOCATI
Qui arriviamo al cuore del problema italiano. La Riforma Cartabia ha introdotto ottime norme, incentivi fiscali, crediti d’imposta. Ma c’è un ostacolo che nessuna legge può rimuovere da sola: l’identità professionale dell’avvocato italiano.
IL “GUERRIERO DEL DIRITTO”
L’avvocato italiano è stato formato per essere un combattente (fino al XIV secolo in qualche luogo lo era fisicamente). Il suo valore si misura nelle cause vinte, nelle arringhe brillanti, nella capacità di “distruggere” la controparte in aula. Questa è l’immagine letteraria, cinematografica, universitaria che abbiamo dell’avvocato.
Suggerire la mediazione viene percepito come ammissione di debolezza. “Se il mio avvocato propone di mediare, significa che non crede nella vittoria.”
Una ricerca del 2023 lo conferma: il 67% degli avvocati si sente “a disagio” nel proporre la mediazione, temendo di apparire “poco combattivo”. Il 43% la propone solo quando “la causa è debole”.
La mediazione è vista come il piano B, non come una scelta strategica primaria.
IL (FALSO) DISINCENTIVO ECONOMICO
C’è poi una questione pratica: una controversia che attraversa tutti i gradi di giudizio genera compensi per 8-10 anni. La mediazione risolve tutto in poche settimane con un compenso una tantum.
È vero che la Riforma ha equiparato i compensi, ma nella percezione di molti professionisti rimane l’idea che “se risolvo tutto in un mese, il cliente penserà che potevo fare di più”.
È il paradosso dell’efficienza penalizzata.
LA FORMAZIONE CHE NON C’È
L’analisi di 186 corsi di laurea in Giurisprudenza mostra che solo il 12,4% prevede insegnamenti su negoziazione o ADR. E quando ci sono, sono opzionali e marginali.
L’avvocato medio non sa:
– Come preparare un cliente alla mediazione
– Come gestire le dinamiche emotive del tavolo negoziale
– Come strutturare proposte creative oltre la quantificazione economica
– Come passare dalle posizioni agli interessi
Di fronte a questa lacuna, la reazione naturale è tornare a ciò che si conosce: il processo.
LA SOLUZIONE: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE (E FORMATIVA)
Non basta cambiare le leggi. Serve cambiare l’identità professionale dell’avvocato italiano.
‘‘Un nuovo modello formativo su tre livelli:’’
‘‘LIVELLO 1: Consapevolezza di base (per tutti)’’
– Insegnamento curriculare obbligatorio (40 ore) in tutte le università
– Contenuti: teoria del conflitto, panoramica ADR, elementi di negoziazione
– Obiettivo: ogni avvocato deve sapere QUANDO la mediazione è opportuna
_ Ripresa dei contenuto nelle Scuole forensi
‘‘LIVELLO 2: Competenze operative (per chi assiste in mediazione)’’
– Percorso specialistico di 60-80 ore
– Contenuti: preparazione del cliente, comunicazione negoziale, gestione emozioni,
redazione accordi
– Obiettivo: saper assistere efficacemente il cliente in mediazione
‘‘LIVELLO 3: Eccellenza specialistica (per gli esperti)’’
– Obiettivo: diventare consulenti strategici in gestione del conflitto
METODOLOGIE INNOVATIVE
Non basta la teoria. Servono:
– Simulazioni di mediazione con cambio di ruoli (parte, avvocato, mediatore)
– Reflective practice: analisi critica delle proprie performance
– Mentoring: affiancamento di professionisti esperti in mediazioni reali
– Apprendimento esperienziale
GLI INCENTIVI NECESSARI
Per trasformare la formazione da “buona intenzione” a realtà:
– Crediti formativi obbligatori specifici (5/anno su 15 totali)
– Riconoscimento di specializzazioni in ADR dagli Ordini
– Sgravi contributivi per chi investe in formazione avanzata
– Obbligo di informativa al cliente sulle proprie competenze in mediazione
LA RIFORMA CARTABIA: UN PASSO AVANTI (MA NON BASTA)
La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità:
INCENTIVI ECONOMICI
– Credito d’imposta fino a 600 euro per le parti che raggiungono un accordo
– Estensione del gratuito patrocinio alla mediazione
– Esenzioni fiscali per gli accordi raggiunti
POTENZIAMENTO DELLA MEDIAZIONE
– Aumento della formazione dei mediatori (da 50 a 80 ore)
– Estensione delle materie obbligatorie
– Integrazione nel PNRR con obiettivi precisi
I RISULTATI (PARZIALI)
Dal 2016 al 2023: +15% di richieste di mediazione. Ma siamo ancora al 22°-23° posto in Europa per incentivi alle ADR.
Il Ministero parla di “svolta epocale”, ma i dati mostrano che c’è ancora molto da fare. Gli obiettivi PNRR di ridurre del 40% i tempi dei processi civili sono lontani (siamo al 20%).
‘‘Il problema di fondo rimane culturale, non normativo.’’
DIGITALE: OPPORTUNITÀ O NUOVO OSTACOLO?
La Riforma ha anche regolamentato la mediazione telematica. È una grande opportunità, ma porta con sé nuove sfide.
– Flessibilità temporale (incontri più facili da organizzare)
– Riduzione costi accessori
– A volte, la distanza fisica attenua la carica emotiva
LE CRITICITA’
– Digital divide: il 30% degli over 55 non ha mai usato internet
– Perdita di comunicazione non verbale (fondamentale in mediazione)
– Problemi di riservatezza e sicurezza
LA SOLUZIONE: MODELLO IBRIDO
– Primo incontro in presenza (costruire fiducia)
– Incontri tecnici intermedi online (praticità)
– Incontro finale in presenza (formalizzare l’accordo)
Servono però:
– Piattaforme certificate dal Ministero
– Formazione specifica su mediazione digitale
– Supporto tecnico per chi ha difficoltà
– Sempre garantire l’opzione presenza per chi lo richiede
CONCLUSIONE: IL BIVIO
La giustizia italiana è a un bivio.
Strada 1: Continuare così
– Altri 9 anni per smaltire solo l’arretrato attuale
– Nuove cause che si accumulano: da ultimo il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha rimesso la causa in decisione per un’udienza del 31 maggio 2032 che si terrà nella forma della trattazione scritta (Fonte In Giustizia)
– Cittadini e imprese che rinunciano ai propri diritti perché “non conviene” aspettare 6 anni
– Economia frenata da incertezza giuridica
Strada 2: La rivoluzione consensuale
– Mediazione come strumento primario, non di serie B
– Avvocati formati come problem solvers, non solo combattenti
– Cultura del dialogo invece della guerra legale
– Risparmi enormi in tempo, denaro e relazioni umane
I NUMERI CI DICONO CHE E’ POSSIBILE
– Germania: 70% di successo, 90 giorni invece di 18 mesi
– Francia: +340% di mediazioni in 7 anni
– Danimarca: 40% delle controversie risolte in mediazione
– E soprattutto: Italia 1875-1892, 300.000 accordi all’anno
Non serve inventare niente. Serve recuperare ciò che funzionava.
La Riforma Cartabia ha costruito l’infrastruttura normativa. Gli incentivi ci sono. I mediatori si stanno formando. Manca l’ultimo, cruciale, passaggio: il cambio culturale dell’avvocatura.
Quando gli avvocati italiani riprenderanno il ruolo di ‘dominus’ del conflitto – sapendo quando combattere in tribunale e quando cercare soluzioni consensuali – allora avremo compiuto la vera riforma.
Non si tratta di essere “meno combattivi”. Si tratta di essere più intelligenti.
‘‘Perché il vero successo professionale non si misura nelle cause vinte, ma nei problemi risolti.’’
DATI CHIAVE DA RICORDARE
📊 ITALIA OGGI
• 1.942.050 cause civili pendenti (2023)
• 6 anni per attraversare tutti i gradi di giudizio
• 53° posto mondiale per giustizia civile (ultima in Europa)
La recente pubblicazione del Rule of Law Index 2025 a cura del World Justice Project offre un quadro illuminante, e per certi versi impietoso, dello stato della giustizia civile nei vari angoli del pianeta. Questa classifica non si limita a restituire un semplice podio, bensì scompone il funzionamento dei sistemi giudiziari in sette fattori fondamentali, accompagnandoli con dati sulla spesa pubblica: un vero e proprio strumento diagnostico per chi vuole capire, e cambiare, la giustizia.
Il primato del Nord Europa: dove la Giustizia è una garanzia
In cima alla classifica troviamo un gruppo compatto di Paesi nordici – Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia – affiancati dai Paesi Bassi e dalla Germania. Il denominatore comune? Integrità cristallina, efficienza nei tempi, prevedibilità delle decisioni e un sistema accessibile a tutti. Qui la corruzione è un’eccezione rara e lo Stato di diritto non è uno slogan, ma la bussola quotidiana. Non a caso, questi sistemi sono il pilastro su cui si fondano economie forti e società coese: una lezione che parla chiaro anche al di là delle Alpi.
Italia, il grande malato: tanta spesa, poca esecuzione
Scorrendo la classifica, la posizione dell’Italia – 53esima su 143 nazioni, con un punteggio di 0,563 – suona come un campanello d’allarme per tutti gli operatori del diritto. La macchina della giustizia civile italiana appare ingolfata in tre nodi cruciali:
• Esecuzione delle sentenze: l’Italia registra uno dei risultati peggiori d’Europa occidentale. Anche dopo aver vinto una causa, ottenere il rispetto della decisione del giudice è spesso un percorso a ostacoli, lungo e incerto.
• Tempi biblici: la lentezza cronica dei processi è ormai proverbiale, con punteggi che la collocano tra gli ultimi posti, superata persino da Paesi con economie e strutture giudiziarie meno sviluppate.
• Elevata spesa pubblica, risultati scadenti: nonostante un esborso pro capite tra i più alti, l’efficienza non decolla. Il proverbio “tanto fumo e poco arrosto” calza a pennello: si spende molto per un servizio che restituisce poco in termini di rapidità ed efficacia.
Eppure, qualche segnale di positività si intravede nei fattori legati all’integrità e all’assenza di discriminazioni – segno che la giustizia italiana, pur tra mille difficoltà, mantiene un certo rigore formale. Ma è troppo poco per invertire la rotta.
Confronti istruttivi e modelli da seguire
La classifica offre anche spunti per riflettere sulle strade virtuose percorribili:
• Singapore e Germania svettano per efficienza, dimostrando che la rapidità può andare a braccetto con la qualità delle decisioni.
• Estonia e Repubblica Ceca insegnano che un sistema efficace non richiede necessariamente spese faraoniche, ma scelte strategiche e gestione oculata.
• Al contrario, alcuni paesi dell’est Europa spendono percentuali elevatissime del PIL in giustizia, senza uscire dal pantano dell’inefficienza: segno che investire non basta, se mancano riforme strutturali.
Un bilancio: urgenza di cambiamento, oltre i semplici investimenti
Il verdetto dell’Index è inequivocabile: la qualità della giustizia civile è specchio dello sviluppo di una nazione. Per l’Italia, la vera sfida non è soltanto reperire più risorse, bensì gestirle meglio, puntando su:
1. Riduzione dei tempi processuali;
2. Riqualificazione della fase esecutiva delle sentenze;
3. Adozione di modelli efficienti già sperimentati con successo nel Nord Europa e in alcuni Paesi emergenti.
In definitiva, il dossier non lascia spazio a dubbi: servono riforme strutturali, coraggiose e tempestive. Come recita un vecchio detto italiano, “il tempo è galantuomo”… ma nella giustizia, aspettare non è più un’opzione.
Un interrogativo ha ispirato questo contributo: esiste un filo rosso che lega l’evoluzione dei sistemi giuridici di composizione delle controversie alla produzione letteraria dei vari secoli?
La risposta è affermativa e sorprendente. La storia del diritto e quella della letteratura non sono due strade parallele, ma i due binari intrecciati su cui viaggia la civiltà umana nella sua ricerca incessante di ordine e significato. Entrambe riflettono, interpretano e a volte anticipano i cambiamenti sociali, offrendo l’una gli strumenti pratici, l’altra il linguaggio emotivo per comporre le dissonanze dell’esistenza.
Il Novecento, secolo della frantumazione delle certezze assolute, ha rappresentato per entrambe una rivoluzione copernicana: il diritto ha smesso di imporre dall’alto soluzioni precostituite per diventare un facilitatore del dialogo, mentre la letteratura ha abbandonato l’idea di una verità unica per dare voce alla moltitudine di prospettive individuali, celebrando la complessità.
Questo viaggio attraverso i secoli si sviluppa lungo tre assi fondamentali:
Dal collettivo all’individuo: Si passa dalla difesa dell’onore del clan alla tutela dei bisogni e delle relazioni della persona.
Dal rito, alla scienza, alla negoziazione: l’evoluzione procede da formule sacrali, a procedure razionali universali, fino a pratiche flessibili e su misura.
Dalla verità unica alla verità relativa: Si abbandona l’illusione di una giustizia o narrazione oggettiva per abbracciare l’ambiguità e la costruzione condivisa del significato.
Scopriamo ora come questa sintesi si è dipanata nella storia.
Antichità: Il rito che cura la comunità Immaginate un’assemblea di guerrieri achei o un villaggio germanico. La faida, la vendetta di sangue, è una minaccia costante. La soluzione? Nel diritto: non una sentenza, ma un rito riparatorio. Il guidrigildo germanico o la composizione pecuniaria in Grecia non sono multe, ma prezzi di sangue calibrati per sanare l’onore leso dell’intero clan. Figure come i Feciali a Roma hanno il compito sacro di scongiurare la guerra attraverso la trattativa. In letteratura: I grandi poemi epici come l’Iliade o il Mahābhārata sono il rito narrativo che celebra quei valori. L’ira di Achille non è solo un capriccio; è una violazione dell’onore che minaccia l’intera comunità achea. La narrazione mitica forgia l’identità collettiva e fissa le regole non scritte del vivere comune. Il parallelismo: diritto e letteratura sono qui quasi indistinguibili. Entrambi sono strumenti di coesione sociale che usano formule codificate (legali o narrative) per preservare l’armonia del gruppo contro il caos.
Medioevo e Rinascimento: emerge l’individuo Con la nascita dei comuni e delle corti, l’orizzonte si allarga. L’individuo inizia a conquistare uno spazio proprio. Nel diritto: in Inghilterra nascono i Conservatori della Pace (poi Giudici di Pace), figure locali che sedano le liti prima che sfocino in violenza. In Italia, gli statuti comunali impongono l’arbitrato obbligatorio tra parenti, per preservare la pace familiare. In letteratura: è il trionfo della soggettività. Nelle lettere di Abelardo ed Eloisa esplode la tormentata coscienza individuale. Dante eleva la lingua del volgare, quella parlata dal popolo, a lingua di vertice poetico e filosofico. Chaucer, con i suoi Racconti di Canterbury, dipinge un affresco umoristico e vivace della società inglese dell’epoca. Il parallelismo: il diritto inizia a riconoscere l’autonomia delle parti, mentre la letteratura esplora per la prima volta le profondità della psicologia umana. Entrambi pongono l’individuo e le sue relazioni al centro della loro indagine.
Illuminismo e Romanticismo: la ragione e il sentimento Il Settecento è il secolo dei lumi della ragione, l’Ottocento del fuoco delle passioni. Nel diritto: l’Illuminismo applica la ragione scientifica all’organizzazione sociale. In Svezia, Prussia e Lombardo-Veneto si sperimenta la conciliazione obbligatoria preventiva, vista come uno strumento di ordine e razionalità. Il giurista Barbacovi, nel 1785, teorizza addirittura la segretezza delle sessioni di mediazione, un’idea di straordinaria modernità. In letteratura: la ragione diventa strumento di critica sociale. Beccaria scrive Dei delitti e delle pene e rivoluziona il pensiero penale europeo. Poi, col Romanticismo, il focus torna all’individuo, ma alla sua anima nazionale e sentimentale. Manzoni cerca una lingua comune per un’Italia unita e nei Promessi Sposi esplora le coscienze umane davanti all’ingiustizia. Il parallelismo: il diritto cerca di regolare la società con leggi chiare e universali; la letteratura, con il Realismo, diagnostica i mali sociali e, con il Romanticismo, esalta i sentimenti e le identità nazionali che il diritto deve governare.
L’Ottocento positivista: La società come laboratorio La rivoluzione industriale crea nuove classi e nuovi conflitti. La risposta è la scienza. Nel diritto: nascono in Italia i Collegi dei Probiviri (1893): tecnici (spesso ex operai o ingegneri) che conoscono i “fatti” del mondo del lavoro e cercano di comporre le vertenze con equità, prima di giudicare. È un approccio tecnico-scientifico al conflitto sociale. In letteratura: Zola e il Naturalismo trattano il romanzo come un laboratorio. Lo scrittore diventa uno scienziato che analizza i “casi umani” determinati da eredità e ambiente. Dostoevskij, in Delitto e castigo, seziona la psicologia di un assassino mosso da una teoria filosofica. Il Parallelismo: Entrambi i campi credono nel metodo scientifico applicato all’uomo. Il diritto “cura” il corpo sociale con organismi tecnici, la letteratura lo “seziona” per mostrarne le patologie.
Il Novecento e oggi: il trionfo della complessità Dopo le grandi guerre, crolla la fiducia in verità assolute. Il mondo appare frammentato e complesso. Nel diritto: esplodono le ADR (Alternative Dispute Resolution): mediazione, arbitrato, negoziazione. Si riconosce che non esiste una soluzione giusta in assoluto, ma solo una soluzione accettabile per le parti in causa. Il diritto diventa un facilitatore di dialoghi, non un impositore di sentenze. In letteratura: Kafka ne Il Processo descrive un sistema giuridico diventato mostruoso e incomprensibile. Joyce e Woolf frantumano la narrazione lineare nel flusso di coscienza, mostrando che la realtà è fatta di mille verità soggettive. Il parallelismo: è il punto di massima convergenza. Sia il diritto che la letteratura rinunciano all’idea di una verità unica. Il diritto facilita la co-costruzione di un accordo, la letteratura rappresenta la molteplicità dei punti di vista. Entrambi abbracciano la complessità come un dato ineludibile della condizione moderna.
Conclusioni
Questo breve viaggio ci rivela che diritto e letteratura non sono mondi separati. Sono i due linguaggi fondamentali con cui l’umanità ha cercato di dare un senso al conflitto, che è all’origine stessa della vita sociale. Il diritto offre gli strumenti pratici per comporre le liti, la letteratura fornisce il lessico emotivo per comprenderle e narrarle. Insieme, intrecciate come una doppia elica, compongono la grande storia della nostra civiltà e della sua eterna, affascinante ricerca di armonia.
Il presente studio propone un’analisi critica dell’EU Justice Scoreboard 2025, quadro predisposto dalla Commissione Europea per valutare la performance dei sistemi giudiziari degli Stati membri. L’indagine si articola lungo tre assi — efficienza, qualità e indipendenza — con un approfondimento sul sistema italiano, collocandolo nel contesto comparato europeo. Dall’analisi emergono progressi significativi nella capacità di smaltimento dei procedimenti e nella digitalizzazione dei servizi, contrapposti alla persistenza di criticità strutturali relative alla durata dei processi, alla percezione di indipendenza e alle barriere economiche di accesso alla giustizia. Le conclusioni suggeriscono l’utilizzo strategico dei meccanismi UE di supporto per avviare riforme capaci di garantire un equilibrio duraturo tra efficienza, accessibilità e indipendenza.
Parole chiave: EU Justice Scoreboard, efficienza giudiziaria, qualità della giustizia, indipendenza della magistratura, Italia, riforme giudiziarie, diritto comparato.
1. Introduzione
L’EU Justice Scoreboard, giunto alla sua edizione 2025, si configura come uno strumento di analisi comparativa volto a fornire dati oggettivi e comparabili sulle prestazioni dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Gli obiettivi principali includono:
Promuovere lo Stato di diritto e il corretto funzionamento del mercato interno.
Fornire evidenze empiriche a sostegno delle riforme nazionali.
Favorire un dialogo informato tra istituzioni europee e stakeholders nazionali.
Gli indicatori riguardano tre dimensioni fondamentali:
Efficienza: durata dei procedimenti, clearance rate, arretrati.
Indipendenza: percezione pubblica e aziendale, garanzie strutturali.
2. Strumenti e meccanismi UE a supporto delle riforme giudiziarie
2.1 Raccomandazioni specifiche per paese (CSR)
Linee di indirizzo mirate per Stati con criticità strutturali — nel 2024, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria — con attenzione a efficienza e indipendenza.
2.2 Strumento per la ripresa e la resilienza (RRF)
Supporto finanziario nell’ambito dei PNRR nazionali per digitalizzazione, riduzione dei tempi processuali e miglioramento delle infrastrutture giudiziarie.
2.3 Strumento di supporto tecnico (TSI)
Tra il 2021 e il 2025 finanziati 36 progetti in 20 Stati membri su digitalizzazione, accesso per fasce vulnerabili e rafforzamento delle capacità investigative.
2.4 Programma giustizia 2021–2027
Circa 305 milioni di euro destinati a cooperazione giudiziaria, formazione e sviluppo tecnologico.
2.5 Digitalizzazione (Reg. UE 2023/2844)
Introduzione di comunicazioni elettroniche, pagamenti online e videoconferenze nei procedimenti.
2.6 Attuazione delle sentenze amministrative
Nel 2025, 17 Stati membri dispongono di meccanismi per garantirne l’esecuzione, 16 prevedono sanzioni per l’inottemperanza.
3. Il Sistema giudiziario italiano secondo il Justice Scoreboard 2025
3.1 Efficienza
Durata dei procedimenti: 511 giorni in media in prima istanza civile/commerciale nel 2023; fino a 1.003 giorni in Cassazione.
Settori specifici: procedure in comunicazioni elettroniche fino a 1.899 giorni; riciclaggio 771–1.240 giorni.
Clearance rate: costantemente sopra il 100%, con prime posizioni in UE.
Arretrato: ridotto da 7,4 a 5,1 procedimenti pendenti per 100 abitanti tra 2014 e 2023.
3.2 Qualità
Accesso alla giustizia: costi per cause di basso valore pari al 52,3% del valore della controversia (primato negativo UE); soglia di accesso al gratuito patrocinio pari a 0% sul parametro Eurostat.
Risorse: 118 €/abitante di spesa per tribunali; 12 giudici e 385 avvocati per 100.000 abitanti; 31,3% di donne in Corte di Cassazione.
Digitalizzazione: punteggio massimo (9/9) per accesso online sentenze; assenza di strumenti digitali completi in penale e per richieste telematiche di patrocinio.
Leggibilità automatica delle sentenze: buona, con margini di miglioramento su anonimizzazione e metadati.
3.3 Indipendenza
Percezione: 46% dei cittadini e 43% delle imprese ritengono la giustizia indipendente (media UE superiore).
Struttura: gestione nomine e revoche magistrati al CSM; ordini forensi valutati al massimo grado di indipendenza.
Autorità settoriali: percezione positiva per organismi di ricorso in appalti pubblici (81% imprese) e autorità della concorrenza (70%).
4. Prospetto Comparativo Italia – Media UE (EU Justice Scoreboard 2025)
Indicatore
Italia (2023-2025)
Media UE (2023-2025)
Durata civili/commerciali (I istanza)
511 giorni
≈ 200 giorni
Durata amministrativi (I istanza)
595 giorni
≈ 452 giorni
Clearance rate civili/commerciali (I istanza)
110%
≈ 98%
Procedimenti pendenti per 100 abitanti
5,1
≈ 4,3
Costo appello basso valore
52,3%
≈ 27%
Ammissibilità gratuito patrocinio
0%
≈ 11%
Giudici donne Corte di Cassazione
31,3%
≈ 36%
Punteggio accesso online sentenze
9/9
8/9
Percezione indipendenza (cittadini)
46%
≈ 54%
Percezione indipendenza (aziende)
43%
≈ 51%
Valutazione positiva autorità appalti
81%
≈ 68%
Nota metodologica: Elaborazione su dati EU Justice Scoreboard 2025 e rapporti CE. Le medie UE sono stime aggregate.1^{1}1
5. Conclusioni
L’Italia presenta un quadro giudiziario intermedio nel panorama UE:
Punti di forza: eccellente capacità di smaltimento, riduzione costante degli arretrati, digitalizzazione molto avanzata.
Criticità: durata dei procedimenti tra le più elevate in Europa; percezione di indipendenza sotto la media; accesso alla giustizia ostacolato da costi elevati.
Gli strumenti UE — RRF, TSI, Programma Giustizia — offrono leve strategiche per trasformare gli attuali progressi in cambiamenti strutturali duraturi. La sfida sarà coniugare efficienza e rapidità con accessibilità e indipendenza, garantendo un sistema conforme agli standard di uno Stato di diritto maturo.
Questo modesto contributo approfondisce lo strumento dell’Enneagramma, un antico sistema di classificazione della personalità. Esamina in articolare la natura, la storia, i principi fondamentali, applicazioni specifiche come l’Enneagramma delle età, e la sua rilevanza nella mediazione.
1. Cos’è l’Enneagramma: definizione e scopo
L’Enneagramma è un sistema che identifica nove tipi di personalità, chiamati Enneatipi, basato sulla figura geometrica omonima. Utilizzato per la crescita personale e la comprensione di sé, è applicato in psicologia e mediazione per migliorare la consapevolezza personale e le dinamiche relazionali.
La sua funzione principale è aiutare nella ricerca di sé, presentando i nove Enneatipi e riconoscendo gli automatismi che limitano la libertà. Secondo i Sufi, l’Enneagramma rappresenta l’universo come visto da Dio ed è applicabile in vari ambiti umani. In questo testo, verrà applicato alle relazioni umane e al ruolo del mediatore familiare.
2. Storia e protagonisti di un sistema antico
Le origini dell’Enneagramma sono avvolte nel mistero e risalgono all’antichità. Alcuni sacerdoti gesuiti ipotizzano che sia nato in Afghanistan circa 2000 anni fa e che sia stato successivamente integrato nelle pratiche delle scuole filosofiche e religiose. Tracce e analogie si riscontrano in diverse tradizioni e scuole di pensiero:
Scuola pitagorica: considerata una matrice per le scuole successive, prevedeva tre gradi di formazione con insegnamenti su perdono, matematica e geometria, schemi ripresi da Gurdjieff.
Cenacolo Platonico: Platone (428-347 a.C.) stabilì per primo una connessione tra numeri e idee.
Teofrasto: discepolo di Aristotele, descrisse tipi di carattere simili agli Enneatipi ne “I Caratteri”.
Filone e la Cabala ebraica: l’Enneagramma giunse nell’ebraismo tramite Filone (13-45 d.C.), e la Cabala ebraica presenta un disegno analogo, l'”Albero della Vita”, con i numeri dell’Enneagramma che assumono significato nella Gematria.
Gnosticismo: nei secoli II-IV d.C. riconosceva la presenza di tre centri nell’uomo, similmente all’Enneagramma.
Plotino: (205-270 d.C.) concepiva l’Enneagramma come una ramificazione della luce a partire da Dio.
Evagrio Pontico: monaco e asceta greco antico (345-399 d.C.), i cui insegnamenti sui vizi sono alla base del modello di Lullo e dell’Enneagramma psicologico di Claudio Naranjo.
Raimondo Lullo: filosofo, scrittore e teologo spagnolo (1232-1316), utilizzava un particolare tipo di Enneagramma, le “ruote”, per rappresentare le nove dignità di Dio. La sua visione del sincretismo tra religioni, sebbene sbilanciata verso il cristianesimo, era avanzata per il suo tempo.
Athanasius Kircher: Gesuita, filosofo e storico tedesco del XVII secolo, riprese gli insegnamenti di Lullo correlando gerarchie angeliche, facoltà umane e Muse.
La riscoperta e la diffusione moderna dell’Enneagramma si devono a G.I. Gurdjieff (1872? -1949), un armeno poliglotta che apprese, secondo quanto ci ha rivelato, il sistema negli anni Venti del secolo scorso, in un monastero Sufi Naqshbandi in Afghanistan. Dopo la sua morte, il sistema si diffuse attraverso uno dei suoi allievi P.D. Ouspensky, e poi a seguire per merito di Oscar Ichazo e dello psichiatra Claudio Naranjo, che contribuirono a renderlo uno strumento psicologico riconosciuto. Altri protagonisti del sistema nei secoli includono Zoroastro, Omero, Madame Ouspensky e da ultimo il compianto Franco Battiato.
3. Concetti fondamentali: Enneatipi e la struttura della personalità
L’Enneagramma identifica nove tipi di personalità, ciascuno con credenze, criteri e valori distinti. Questi elementi formano la “mappa del mondo” individuale, filtrando le informazioni visive, uditive e cenestesiche.
4. L’Enneagramma e le sue leggi
L’Enneagramma di Gurdjieff e quindi quello riscoperto nel secolo scorso, è anche legato alla musica e a due leggi fondamentali:
La Legge dei Tre: ogni fenomeno risulta dall’incontro di tre forze (Santa-Affermazione, Santa-Negazione e Santa-Riconciliazione) rappresentate dal triangolo interno dell’Enneagramma (numeri 3, 6, 9).
La Legge dei Sette: una forza deve attraversare sette gradi lungo una scala armonica per originare un fenomeno, con due punti di stallo previsibili (tra SI e DO, e tra MI e FA) che richiedono uno “shock” esterno per progredire. In parole semplici se l’essere umano si propone di raggiungere un obiettivo il suo percorso sarà il più delle volte articolato ed ogni percepita difficoltà sarà in realtà il modo migliore per arrivare all’età.
L’obiettivo dell’umanità, secondo l’Enneagramma, è creare una melodia e armonia, con Dio come il compositore della vita.
5. Le dinamiche del percorso di vita negli Enneatipi
Ogni Enneatipo ha davanti a sé due percorsi principali per ritornare a se stesso, ossia per concludere il ciclo della vita fisica. In questi due percorsi entra in contatto con altri enneatipi. Può essere imboccato un cammino verso freccia che è più difficoltoso e un cammino contro freccia che è più agevole.
Vi sono poi da considerare (almeno nell’Enneagramma di matrice psicologica) i sottotipi: ogni Enneatipo possiede potenzialmente tre sottotipi (conservativo, sessuale e sociale), creando 27 possibili personalità. I sottotipi identificano le parti più problematiche della personalità su cui bisogna lavorare se ci si vuole evolvere.
Ancora per alcuni autori sono importanti le ali: gli Enneatipi vicini (ad. Es il 9 che precede l’1 e il 2 che lo segue) influenzano il tipo dominante, modificandolo nel tempo.
Transito Temporaneo: un Enneatipo può acquisire temporaneamente le caratteristiche di altri due tipi in condizioni di stress o riposo. La condizione di stress dipende dal fatto che la nostra strategia di vita sembra non funzionare, mentre siamo a “riposo” quando funziona.
Combinazioni: Considerando gli Enneatipi, i sottotipi, le ali e i possibili stati di integrazione/disintegrazione, si ottengono 54 combinazioni di caratteri: e quindi nessun enneatipo può essere uguale ad un altro; addirittura, i gemelli hanno spesso enneatipi differenti ed un carattere profondamente diverso. E nessuna persona può ragionevolmente sentirsi “costretta” in qualche modo da un numero.
6. L’applicazione dell’Enneagramma per il mediatore
La capacità di un mediatore di “andare d’accordo con tutti” è cruciale, ma è resa complessa dal fatto che ogni persona opera con la propria unica “mappa del mondo”. L’Enneagramma si rivela uno strumento estremamente utile in questo contesto.
Individuazione indiretta: attraverso l’ascolto attivo, l’Enneagramma permette di individuare indirettamente i criteri, i valori e le credenze pertinenti a ciascuna personalità. Questo è particolarmente prezioso in sessioni congiunte, dove porre domande dirette su questi aspetti è spesso impraticabile.
Creazione di empatia: conoscere in anticipo gli elementi della mappa mentale dell’altro consente al mediatore di adattare il proprio comportamento per creare empatia e mettere l’interlocutore a proprio agio. Non rispettare o attaccare le credenze, i valori e i criteri altrui porta a “strappare la mappa mentale” dell’altro, generando disaccordo e antipatia. La convinzione che il proprio punto di vista sia universalmente condiviso è altrettanto dannosa.
Anticipazione del comportamento: la conoscenza approfondita del carattere di una persona permette di ipotizzare come si comporterà, facilitando la costruzione di una relazione efficace e la gestione del conflitto. Tali ipotesi sono basate su un lungo studio e non su semplici illazioni.
7. Strategie di interazione specifiche per i mediatori
La conoscenza approfondita degli Enneatipi consente ai mediatori di adottare strategie di comunicazione e interazione mirate, personalizzando il proprio approccio per ottimizzare l’efficacia della mediazione:
Enneatipo 1: apprezza coerenza, preparazione e competenza. L’ordine, la chiarezza e la puntualità sono essenziali. È importante riconoscere i loro meriti e chiedere “Che cosa vorrebbe fare?” anziché dare istruzioni dirette.
Enneatipo 2: cerca gratificazione e si impegna notevolmente. Il mediatore deve utilizzare tecniche empatiche e riconoscere il suo impegno; altrimenti, potrebbe sviluppare risentimento.
Enneatipo 3: si concentra sull’evitare il fallimento e potrebbe non essere particolarmente sensibile all’empatia. È fondamentale sottolineare i suoi progressi e fornire indicazioni chiare e concise (“Mi dica cosa devo fare e lo realizzo”).
Enneatipo 4: desidera sentirsi speciale e può percepirsi come una vittima nella mediazione. Ammira l’intelligenza e un approccio non direttivo. Il mediatore dovrebbe utilizzare esempi e metafore, mantenendo imparzialità e cautela riguardo alla riservatezza.
Enneatipo 5: adotta un metodo scientifico e preferisce una procedura priva di sentimentalismi. Non deve essere forzato a parlare e si sente valorizzato quando può dimostrare la propria conoscenza; il mediatore deve essere ben preparato e apprezzare le sue competenze.
Enneatipo 6: si attende il rispetto delle regole e degli impegni. Il mediatore deve creare un ambiente sicuro e, se affrontato con aggressività, mantenere autorevolezza. Le critiche devono essere spiegate chiaramente e la conduzione deve essere intelligente.
Enneatipo 7: non si sente a suo agio nella mediazione, ma desidera apparire preparato. Ha tendenze affascinanti verso il mediatore. È cruciale evitare di assegnargli compiti pressanti e riconoscerne la bravura senza mettere pressione.
Enneatipo 8: preferisce una negoziazione assertiva e non cede sotto pressione. È opportuno chiedergli “Cosa le dà fastidio?” o “Cosa desidera fare?”, evitando domande sullo stato emotivo. Non dovrebbe mai essere interrotto bruscamente e il mediatore deve fornire riassunti precisi.
Enneatipo 9: partecipa alla mediazione per raggiungere un accordo ma tende a fare troppe concessioni. Deve essere aiutato a gestire l’ansia e a riconoscere i propri bisogni. Il mediatore dovrebbe offrire supporto e comprendere che il 9 è flessibile come “acqua che prende la forma del contenitore”.
8. Identificazione degli Enneatipi e dei Canali di Comunicazione (VAK)
L’identificazione dell’Enneatipo di una persona (e del proprio) può avvenire attraverso diverse vie:
Analisi verbale e non verbale: questo metodo prevede l’osservazione delle parole pronunciate, della postura, del respiro, delle caratteristiche paraverbali, del movimento degli occhi e dei gesti prevalenti. Il linguaggio del corpo e quello verbale sono influenzati da un “programma neuronale” che si forma tra 0 e 3 anni e si consolida tra i 18 e i 20 anni. Tale “software mentale” elabora stimoli esterni ed interni ed è principalmente inconscio (93% nell’emisfero destro).
Tecniche specifiche: queste includono la formulazione di domande specifiche, l’utilizzo di test appropriati e, in particolare, il Genogramma, uno strumento grafico per rappresentare l’albero genealogico e comprendere l’influenza delle dinamiche familiari sulla formazione del carattere.
Intuizione: per coloro che hanno studiato approfonditamente la teoria e praticato il Genogramma, può emergere una sorta di “intuizione”.
Il sistema VAK (Visivo, Auditivo, Cenestesico) classifica le persone in base alla modalità di elaborazione delle informazioni:
Visivi (40%): gli individui con predominanza di questo canale elaborano internamente attraverso immagini (Enneatipi 1, 3, 7). Presentano generalmente una postura eretta, spalle alzate, collo proteso, alta tensione muscolare, respirazione alta, voce nasalizzata/alta, tono alto e cadenza veloce. Tendono a gesticolare all’altezza del petto e spesso toccano l’orecchio o mordicchiano le dita.
Auditivi (20%): questi individui processano internamente mediante suoni (parole o rumori) (Enneatipi 5, 6, 8). Di solito hanno la testa inclinata, bassa tensione muscolare, respiro medio, voce chiara, tono risonante e cadenza media. Gesticolano all’altezza della testa o delle orecchie.
Cenestesici (40%): Le persone appartenenti a questa categoria elaborano internamente attraverso sensazioni (includendo gusto e olfatto) (Enneatipi 2, 4, 9). Tendenzialmente assumono una posizione più rilassata, con corpo e testa rivolti verso il basso, muscoli rilassati, respirazione molto bassa, voce con volume e tono bassi, registro profondo e cadenza lenta con lunghe pause. Gesticolano verso il basso, con palme rivolte verso l’alto e braccia piegate.
Per comunicare efficacemente, il mediatore deve utilizzare il linguaggio del Canale di Accesso (C.A.) dell’interlocutore e poi passare a quello di Elaborazione (C.E.). Il Canale Interiore (C.I.) è raramente accessibile, solo con persone intime. I canali VAK sono collegati alle onde cerebrali: Beta/Gamma per C.A., Alfa per C.E., Theta per C.I., indicando specifici stati mentali e l’uso prevalente degli emisferi cerebrali.
9. Enneatipi e stili comunicativi (Archetipi di Virginia Satir)
Virginia Satir ha identificato tre archetipi comunicativi, che si correlano agli Enneatipi e ai canali VAK:
Accusatore: non ascolta l’interlocutore e impone il proprio punto di vista, esordendo spesso con un “no”. Adotta una postura tipica del Visivo, con indice puntato, mano rigida e pugno. Questo stile è spesso associato agli Enneatipi 1, 6 e 7.
Propiziatore: è l’opposto dell’Accusatore, si mostra sempre d’accordo, esordendo con un “sì”. Adotta la postura del Cenestesico, tendendo a toccare l’interlocutore in modo avvolgente, con mani giunte a triangolo e palmi rivolti verso l’alto. Questo stile è associato agli Enneatipi 2, 3 e 4.
Superlogico: utilizza la logica per “mettere all’angolo” l’interlocutore, ricorrendo frequentemente al “perché”. La sua postura è rigida, quasi goffa, e la respirazione è a media altezza, tipica dell’Auditivo. Gesticola disegnando cerchi nell’aria. Questo stile è associato agli Enneatipi 5, 8 e 9.
10. Vizi capitali e la loro ricerca negli Enneatipi
La violazione di regole implicite o esplicite porta all’adozione di meccanismi di difesa e all’organizzazione della personalità attorno a una “passione” o vizio capitale (o peccato nella versione religiosa), che include anche inganno e paura. Questi vizi sono spesso perseguiti attraverso comportamenti che l’individuo considera virtù:
Enneatipo 1 (Ira): la sua passione è l’ira e la ricerca di perfezione.
Enneatipo 2 (Superbia): la sua passione è la superbia, che si manifesta in autostima e falsa generosità, e il bisogno d’amore. Cerca l’amore che si trasformi in eternità, potendo confondere l’amore di Dio con la lussuria.
Enneatipo 3 (Falsità): la sua passione è la falsità, intesa come ricerca del successo e bisogno di attenzione, manipolando l’immagine di sé. Si impegna al raggiungimento di un risultato, potendo essere avaro e manifestare scatti d’ira se le cose non vanno come previsto.
Enneatipo 4 (Invidia): la sua passione è l’invidia, che si traduce in ricerca di specialità e sofferenza, con un bisogno di attenzione. Aspira a una sapienza che gli permetta di toccare Dio, ma spesso si sente mancare qualcosa.
Enneatipo 5 (Avarizia): la sua passione è l’avarizia, che si esprime nella ricerca dell’isolamento, incapacità di dare e distacco patologico. Ama la verità che coincide con la logica, preferisce la solitudine e omette più che mentire.
Enneatipo 6 (Paura): la sua passione è la paura, che si manifesta attraverso autodifesa e vigliaccheria. Possiede grandi valori e un senso di giustizia, ma la sua avarizia è legata all’insicurezza.
Enneatipo 7 (Gola): la sua passione è la gola, intesa come ricerca del piacere all’eccesso e negazione del dolore, autoindulgenza e cialtroneria.
Enneatipo 8 (Lussuria): la sua passione è la lussuria, che si esplica attraverso il controllo e la vendetta, volendo avere tutto sotto controllo.
Enneatipo 9 (Accidia): la sua passione è l’accidia, il rimandare le cose importanti, la negligenza e l’abbandono di sé. Cerca la pace e l’omeostasi, ma è avaro con se stesso non pensando alle proprie esigenze.
Gli Enneatipi 3, 6 e 9 sono considerati le “pietre angolari dell’edificio emotivo”, con gli altri che ne rappresentano gradazioni.
11. L’Enneagramma delle età: un viaggio temporale
Un’applicazione peculiare dell’Enneagramma è quella al tempo concesso agli umani, definita come l’Enneagramma delle età. Ci sono almeno due approcci in merito
Per il primo approccio ci sarebbero nove età della vita che corrispondono agli Enneatipi:
0-7 anni: L’età dell’innocenza, corrisponde al Tipo 9.
8-14 anni: L’età dell’esplorazione, corrisponde al Tipo 7.
15-21 anni: L’età della formazione, corrisponde al Tipo 6.
22-28 anni: L’età della ricerca, corrisponde al Tipo 5.
29-35 anni: L’età dell’affermazione, corrisponde al Tipo 4.
36-42 anni: L’età della responsabilità, corrisponde al Tipo 3.
43-49 anni: L’età della ripresa, corrisponde al Tipo 2.
50-56 anni: L’età della saggezza, corrisponde al Tipo 1.
57 anni in poi: L’età della trascendenza, corrisponde al Tipo 8.
In un secondo approccio che è quello dell’autore del presente scritto, si tiene conto dei due possibili percorsi di vita interni di ogni Enneatipo.
Le esperienze vissute tra 3 e 12 anni possono rispecchiarsi in quelle dopo i 60 anni nel percorso alternativo.
Tra 20 e 30 anni, vi è una “unificazione di esperienze” e un “accavallamento” dovuto alla maturazione definitiva della corteccia cerebrale.
Il periodo cruciale per la “partita” della vita (25-60 anni, età della generatività di Erik Erikson) presenta percorsi completamente differenti a seconda del cammino intrapreso.
Per gli Enneatipi 3, 6, 9, la regola di fondazione (0-3 anni) è la stessa, ma i percorsi successivi si invertono tra 25-60 anni e dopo i 60 anni.
12. Le Dignità di Dio di Raimondo Lullo
Questo secondo approccio proviene temporalmente almeno dal Medioevo.
Raimondo Lullo, un erudito spagnolo del XIII secolo, si interrogò in particolare su una questione fondamentale: “Quali sono le dignità di Dio in ogni religione?“. Giunse alla conclusione che tali dignità fossero nove: Bonitas, Magnitudo, Aeternitas seu Duratio, Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, Veritas e Gloria. Per Lullo, queste dignità rappresentano principi universali che riguardano tutti gli esseri viventi, un “messaggio che portiamo nel mondo quando veniamo alla luce”.
Lullo rappresentava queste dignità con lettere (B-K) su particolari ruote dell’Enneagramma, con la lettera “A” al centro a rappresentare Dio, l’ineffabile. Il concetto centrale era che queste nove dignità, comunque combinate, non portavano mai a una contraddizione, ma operavano una reductio ad unum nell’Assoluto. Questo è dimostrato dal fatto che l’unione di particolari sequenze dei primi nove numeri (i nostri enneatipi) e delle corrispondenti dignità di Dio dà sempre 15, un numero che secondo la Gematria indica la “A” di Alimentatore (colui che nutre) e il nome di Allah.
È interessante notare come da questo Enneagramma di Lullo sia derivato il calcolo computazionale (attraverso Pascal e Leibniz) e, successivamente, i moderni personal computer e l’intelligenza artificiale. Lullo ipotizzava che combinando frasi atomiche su queste ruote fosse possibile ottenere automaticamente tutte le verità.
In sintesi, per Lullo, a ogni dignità corrispondeva un vizio che la annullava e una virtù che ne costituiva l’esplicazione. Questo insegnamento non era del tutto originale, riprendendo concetti di Evagrio Pontico, poi elaborati in ambito psicologico da Claudio Naranjo. Ad esempio, alla bontà si contrappone l’avarizia, mentre essa si realizza attraverso la giustizia.
13. Angeli, facoltà umane e Muse secondo Athanasius Kircher
Athanasius Kircher ampliò gli insegnamenti di Lullo, collegando le gerarchie angeliche (Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli, Angeli Custodi), le facoltà umane e le Muse. Le gerarchie angeliche sono emanazioni delle dignità di Dio e influenzano l’operato umano. Kircher classificava le gerarchie angeliche in base alla loro funzione: i primi tre assistono Dio (Enneatipi 1, 2, 3), i successivi governano le leggi naturali e le opinioni universali (Enneatipi 4, 5, 6), e gli ultimi si occupano delle cose umane (Enneatipi 7, 8, 9).
14. Enneagramma delle età (approccio dell’autore)
Una volta nato ognuno di noi (ogni enneatipo) può proseguire la sua vita attraverso due percorsi che tengono conto delle variabili introdotte nell’opera di Athanasio Kircher e di quella di Raimondo Lullo.
Nell’enneagramma evolutivo si combinano questi due saperi con quello di Gurdjieff e di Naranjo (appartenenti al XX e XXI secolo) e dell’antico enneagramma vedico.
L’Enneagramma vedico (Jyotish), un sistema antico e dinamico dove i fatti non sono definitivi ma modificabili dalla consapevolezza e dalla volontà. Ogni enneatipo nell’Enneagramma vedico è associato a un pianeta, e tutti i pianeti sono coinvolti se il soggetto ha un “karma forte” (teso al Moksha). Ogni pianeta rappresenta un talento e una fragilità. La cultura vedica identifica quattro traguardi della vita:
Dharma: il giusto scopo nella vita, onore e riconoscimento professionale e sociale.
Artha: acquisizione di risorse materiali per soddisfare il Dharma.
Kama: bisogno di felicità emotiva e sensoriale.
Moksha: crescita spirituale e trascendenza dei primi tre traguardi, scopo primario e senza il quale gli altri non hanno alcun senso.
Tony Nader ha inoltre trovato correlazioni tra i 9 pianeti (e i 9 enneatipi), alcune parti del cervello umano e i Chakra. Vengono descritte in dettaglio le correlazioni per l’Enneatipo 1 (Marte, Amigdala, 3° Chakra) e l’Enneatipo 2 (Sole, Talamo, 4° Chakra), con i loro effetti disarmonici e caratteristiche associate.
Vi è poi da considerare anche gli Adattamenti di Personalità dall’Analisi Transazionale, che sono associati a Enneatipi specifici (es. Istrionico/2, Ossessivo-compulsivo/1, Paranoide/6, Schizoide/5, Passivo-aggressivo, Antisociale/8), descrivendone dilemmi, comportamenti, ingiunzioni e stili di comunicazione.
Roberto che ha 35 anni secondo un test appropriato (12 item) risulta essere 9 ala 8.
Durante i primi trent’anni di vita, Roberto ha vissuto una fase caratterizzata dalla “Bontà”. In questo periodo, la sua dignità principale era la bontà, con la giustizia come virtù e l’avarizia emotiva come vizio. Il meccanismo di difesa predominante era la narcotizzazione, correlato all’ipotalamo, e la topica era l’Es, ovvero l’inconscio pulsionale.
Roberto tendeva ad annullarsi sistematicamente, adattando i propri bisogni a quelli degli altri, come “acqua nel contenitore”. Il punteggio 9=12 confermava una radicata tendenza all’armonia a tutti i costi, con la rabbia che veniva somatizzata. L’ira, vizio della fase successiva (25-60 anni), emergeva come passività aggressiva, ad esempio attraverso silenzi punitivi. Inoltre, vi era una prefigurazione dell’ala 8 non ancora integrata, una fuga cinestesica e una ricerca di comfort fisico, come cibo e TV, tipica del sottotipo conservativo. La narcotizzazione era una risposta allo stress.
Attualmente, a 35 anni, Roberto si trova nella fase della “Virtù”. La dignità principale è la virtù, con la carità come virtù e l’ira come vizio. Il meccanismo di difesa predominante è la proiezione, correlato alla coda del nucleo caudato, e la topica è il Super-Io.
Roberto sta transitando verso una carità consapevole, con un punteggio 6=7 che riflette l’evoluzione da una lealtà passiva a una protezione attiva. Ad esempio, difende colleghi ingiustamente accusati, sintesi delle caratteristiche del 9 e dell’8. La gestione dell’ira, vizio chiave, si manifesta con esplosioni di rabbia che diventano assertività mirata. L’ira repressa viene proiettata su ingiustizie esterne, portando ad azioni protettive verso terzi. Roberto sta ristrutturando le proprie abitudini, con il nucleo caudato che si riconfigura: dalle vecchie abitudini di evitamento dei conflitti a nuove abitudini di comunicazione assertiva.
Queste informazioni possono essere molto utili ad un mediatore per mettere a suo agio Roberto e cercare di ristabilire il suo empowerment, la sua capacità di negoziare il miglior futuro per i figli minori.
16. Integrazione olistica dell’Enneagramma
Per un benessere olistico, l’Enneagramma può essere integrato con altri strumenti come:
La pranoterapia: tecnica energetica che tratta blocchi specifici basati sull’enneatipo.
L’Enneagramma identifica tre principali centri di intelligenza nel corpo (istinto, cuore e mente), ognuno collegato all’energia vitale, alle emozioni e al pensiero
La comprensione del proprio Enneatipo può guidare il pranoterapeuta verso specifici blocchi energetici da trattare
I chakra, centri energetici situati lungo la colonna vertebrale e alimentati dall’energia del sole, sono collegati ai tipi di personalità dell’Enneagramma. Ogni Enneatipo ha uno o più chakra che richiedono attenzione particolare.
Esempi di Correlazioni Enneatipo-Chakra:
Enneatipo 1 (Ira, ricerca di perfezione) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per radicamento, rilassamento, intuizione e accettazione delle imperfezioni
Enneatipo 2 (Superbia, focalizzato sugli altri) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare l’amore per sé stessi e bilanciare il dare e il ricevere
Enneatipo 3 (Falsità, ambizione) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per ristabilire fiducia, potenza e una connessione equilibrata con il proprio sé oltre il successo esterno
Enneatipo 4 (Invidia, emotivo) necessita di riattivare Svadhisthana (Sacrale, 2° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per equilibrare le emozioni creative e favorire apertura e accettazione
Enneatipo 5 (Avarizia, analitico, distaccato) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Sahasrara (Corona, 7° Chakra) per radicamento fisico e connessioni spirituali e intellettuali
Enneatipo 6 (Paura, cerca sicurezza) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare fiducia, coraggio e bilanciare le emozioni
Enneatipo 7 (Gola, energico, dispersivo) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per stabilità, intuizione e focalizzazione
Enneatipo 8 (Lussuria, forte, assertivo) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per favorire l’empatia e bilanciare il potere personale
Enneatipo 9 (Accidia, cerca armonia, evita conflitti) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per stimolare vitalità, motivazione e assertività
La pranoterapia agisce sui corpi sottili e si sofferma sulle zone che necessitano di energia, a prescindere dall’Enneatipo, ma la conoscenza del proprio Enneatipo aumenta la consapevolezza sull’importanza del flusso energetico in specifici punti, favorendo l’evoluzione e lo scioglimento dei blocchi.
Genogramma: raffigurazione dell’albero genealogico che analizza i modelli familiari e la formazione della personalità.
Genogramma e Pranoterapia: il Genogramma può rivelare schemi familiari di stress o conflitti che si traducono in blocchi energetici. La pranoterapia può essere utilizzata per “sciogliere” questi blocchi e ristabilire un flusso energetico sano. I pranoterapeuti possono concentrarsi sui chakra corrispondenti al centro predominante o squilibrato del cliente.
Benefici dell’Integrazione L’integrazione di questi strumenti permette una comprensione più profonda di sé, poiché la consapevolezza del proprio tipo Enneagramma e dei modelli familiari (Genogramma) può guidare la Pranoterapia per trattare specifici blocchi energetici Questa combinazione agisce non solo a livello mentale ed emotivo, ma anche fisico, completando il percorso di crescita personale.
Un esempio pratico è quello dell’autore, un Enneatipo 1, che attraverso il Genogramma scopre un’educazione rigida. La pranoterapia lo aiuta a rilasciare la tensione e ad accettare le imperfezioni, lavorando sui chakra della Radice e del Terzo Occhio. Allo stesso modo, una persona con Enneatipo 2 che tende a trascurarsi per gli altri può usare l’Enneagramma per riconoscere questa dinamica e la Pranoterapia per recuperare energia e trovare equilibrio, stimolando il Chakra del Cuore.
Questi strumenti sono autonomi e accessibili, ideali per chi cerca benessere personale e crescita.
17. Conclusione
In sintesi, l’Enneagramma è uno strumento antico e versatile che supporta i mediatori e gli individui nella comprensione di sé stessi e degli altri. Consente di decodificare la personalità e i meccanismi comunicativi, permettendo di adattare l’approccio e creare fiducia, facilitando soluzioni efficaci nei conflitti. La conoscenza di sé è un percorso continuo ed è essenziale per ogni operatore, poiché ignorare questa prospettiva può complicare la comprensione personale e l’efficacia nell’interazione. L’Enneagramma, applicato alle età della vita e correlato a sistemi antichi come quello vedico o le dignità divine di Lullo, offre una visione profonda del percorso umano, delle sue sfide e delle sue potenzialità evolutive. Per questo, oltre all’enneatipo, è indispensabile conoscere l’età del soggetto per trovare punti di intesa e ottimizzare la relazione.
“l’amico che bussa alla porta deve essere ricevuto con tutto l’onore che gli
appartiene, e non interessa se sia un mendicante o un santo“
Pepa E
Ho incontrato sulla mia strada il Canone grazie ad un filosofo tedesco di nome Christian Wolff.
Christian Wolff fu il più importante filosofo tedesco prima di Kant.
Le sue parole ispirarono la dichiarazione di indipendenza americana.
Fondamentale è stato il suo apporto per lo studio scolastico della matematica: ancora oggi usiamo la sua metodica.
Fu inoltre il primo in Occidente ad usare il termine psicologia in due sue opere[1].
Nel 1765 uscì un trattato postumo in cui esprimeva tutti i principi che reggono la mediazione moderna[2]. Il filosofo scrisse in latino quel che aveva imparato sul Canone di cui era innamorato.
Non so dire di quale versione perché in realtà nella storia ne abbiamo avute almeno sette, ma diverse regole wolffiane si ispirano di certo al Canone più famoso, ossia al Kanun di Lekë Dukagjinit.
C’è chi sostiene che Lekë Dukagjinit mise per iscritto appunto il Canone, ma per altri questa è solo una leggenda e vi sarebbe stata solo una tradizione orale dei precetti fino al 1913, data della compilazione.
Ma il fatto che Wolff ne riprenda le norme, potrebbe far pensare che ci siano ancora in giro per l’Europa copie antiche di questo sacro testo: lo chiamo sacro perché per gli Albanesi è stato quasi una religione laica; potremmo dire un po’ come la Bibbia per i Cristiani o le opere omeriche (con cui ci sono peraltro similitudini) per i Greci.
La prima frase che mi ha molto colpito del canone è stata “N’dora tande” che in italiano significa “Nelle tue mani”.
Questa è la frase con cui si chiede la Besa, la tregua accordata a chi deve sangue (una vita umana per una vita umana).
È una frase dalle potenzialità enormi proprio nel settore di cui mi occupo, ovvero quello della mediazione dei conflitti.
Da che cosa deriva?
Mentre nei nostri tribunali “tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”, nella cultura albanese da millenni “Tutti gli uomini sono uguali”.
Il che ha un significato molto più profondo, significa che tutti gli uomini sono degni di fiducia, che non c’è una gerarchia di valore tra uomo e uomo, che l’onore, la Burrnija, è attribuita in ugual misura ad ogni uomo in quanto tale e non è incrementabile, e soprattutto non c’è un giudice che possa giudicare un altro uomo senza il suo benestare.
In Albania I tribunali dell’Occidente ed il processo non sono esistiti sino al 1928 (quando il Kanun è stato formalmente abrogato).
In precedenza, sono stati usati esclusivamente la mediazione e l’arbitrato dei saggi, strumenti che si fondano sul consenso delle parti.
§.886. Nel canone delle montagne dell’Albania, tutti i ragazzi nati sono considerati buoni e non vengono distinti l’uno dall’altro[3].
§.887. Il valore della vita di una persona è uno, sia per il buono che per il cattivo[4].
§.888. Ognuno si considera buono e dice a se stesso: “Sono un uomo” e gli altri dicono: “Sei un uomo!”[5]
Secondo il Canone un uomo si fida di un altro uomo, mentre non si fida di uno Stato che vorrebbe giudicarlo senza il suo consenso: e ciò perché nella storia ci sono stati vari popoli che hanno provato a dominare gli Albanesi, chiusi dapprima tra Impero Romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente, poi in continua lotta con l’impero ottomano, in seguito preda di una feroce ideologia comunista e di un ateismo di stato.
Lo Stato ancora oggi, in molte parti del mondo, diffida dalla mediazione perché non ammette che il suo cittadino possa fare delle scelte autonomamente.
Solo gli uomini che si danno la parola (la Besa) possono trattare e trovare un’intesa che li soddisfi.
Scanderberg, l’eroe nazionale albanese, pensava che la “Besa generale”, la fine dei conflitti interni al popolo albanese, fosse la cosa migliore e l’unico modo per ottenere la sospirata indipendenza. Ed aveva ragione anche se non riuscì nel suo intento.
Per affrontare i motivi di un conflitto bisogna che il conflitto termini almeno provvisoriamente per condurre una trattativa.
Ed il conflitto termina nel momento in cui ci si mette nelle mani dell’altro e gli si dice “Fai di me quel che vuoi”.
Quanta modernità in questo concetto!
Nel XIX secolo verrà riscoperto come un pilastro per mantenere buone relazioni da Dale Carnegie, padre della comunicazione moderna.
Se sei in difetto chiedi perdono ed il giudice che sta dentro colui che hai offeso ti giudicherà meno severamente di quanto tu stesso ti saresti giudicato.
Bisogna aver fiducia della coscienza del prossimo. Ce lo insegna anche la psicologia moderna.
Nel mio lavoro le persone trovano un’intesa nel momento in cui si “riconoscono”, quando abbandonano l’idea di avere un nemico ed un avversario e si aprono all’ascolto della coscienza degli altri ed iniziano ad averne fiducia.
In albanese c’è una parola che rappresenta bene questo stato d’animo che noi mediatori cerchiamo di alimentare: Faleminderit che significa letteralmente “io lodo il tuo onore” o “io faccio devozione al tuo onore”.
Potremmo aggiungere noi: ”Anche se non credi in ciò che credo io”.
Scanderberg lasciò liberi i Prìncipi di scegliere il perdono (Falja fisnike) o la vendetta (Derdhja e gjakut)[6]. Il Canone rispetta il libero arbitrio.
Ma è un anche un fatto che nel Canone il perdono è elemento fondamentale dal 1444.
L’eguaglianza tra gli uomini e il perdono sono le radici della mediazione moderna.
In una società occidentale dove la vendetta ha sempre tenuto banco sino alla Seconda Guerra mondiale, gli eredi dei Dardani (gli Albanoi) che già usavano la mediazione comunitaria nel IV secolo avanti Cristo, hanno deciso che fosse anche possibile cambiare il paradigma del conflitto.
E anche il cambio di paradigma è stato frutto di un negoziato.
Poco prima della metà del 1400 l’esercito albanese doveva affrontare una delle tante guerre contro l’impero ottomano.
Era guidato da due condottieri: Lek Dukagjin e Giorgio Castriota, detto Scanderbeg.
Entrambe erano principi cattolici e conoscevano bene la cultura occidentale dell’umanesimo (anche se poi Lek Dukagjin venne minacciato di scomunica).
Giorgio Castriota perdonò un suo luogotenente che lo aveva tradito. E chiese all’assemblea degli uomini di inserire la possibilità di perdono nella legislazione consuetudinaria che si era imposta dal 1444.
Era il 3 marzo. Vi fu un forte dibattito: venne concessa la possibilità di perdonare a patto che la vendetta potesse essere estesa dal singolo assassino a tutti i suoi parenti maschi sino alla terza generazione: ossia Lek Dukagjin chiese in cambio di passare dalla vendetta alla faida.
Lek Dukagjin divenne poi il raccoglitore di tutte le consuetudini del popolo albanese che si tramandarono, come abbiamo detto, probabilmente oralmente sino al 1913 (e ci aggiunse ovviamente anche del suo).
Come viene descritto il perdono ce lo dicono due norme:
§.598. “L’onore disonorato non può essere compensato con beni materiali, ma o con il versamento di sangue, o con il perdono nobile (attraverso la mediazione di buoni amici).
“§.991. Il garante del pegno non può chiedere perdono e promesse del Kanun senza risolvere prima la questione.”
Questi articoli determinano la nascita della mediazione moderna.
Il primo ci dice che la vendetta[7] e il perdono stanno sullo stesso piano.
Il secondo che la Besa tra i contendenti ed il mediatore si instaura solo a seguito della consegna del pegno; il pegno non è sempre un oggetto di valore economico: può essere anche una semplice cartuccia; consegnarla significa rispettare la tregua (“io non ti sparerò per un certo termine”).
In altre parole, il perdono può essere concesso se sei veramente intenzionato a risolvere la questione.
Nella legislazione italiana sulla mediazione (Decreto legislativo 28/10 art. 8) oggi si parla di pagamento dell’indennità (appunto il pegno albanese) e di cooperazione in buona fede e lealtà nel setting di mediazione.
Se interpretassimo il concetto secondo il Kanun (e peraltro secondo l’interpretazione anglofona dei termini che a qualcuno si è certamente ispirata) questa formula significherebbe che è necessario avere la sincera intenzione di risolvere il conflitto e di mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri anche se ciò non appare conveniente.
C’è un passo che ritengo assai significativo del Canone su come si dimostra la lealtà al di là della propria convenienza.
§.856. La famiglia della vittima, se concede tregua all’assassino, quest’ultimo, anche se ha ucciso, deve partecipare al lutto e al funerale della vittima, accompagnandola fino alla sepoltura e rimanendo per il pranzo. – Questa tregua dura 24 ore.
Essere leale vuol dire quindi avere il coraggio di mettersi nelle mani dell’offeso in modo tale che l’offeso possa prendere in considerazione il nostro pentimento o perlomeno il nostro desiderio di risolvere il conflitto.
E se non abbiamo questo coraggio l’offeso può legittimamente ritirare la tregua che ci ha concesso in un momento così delicato per lui; la tregua, la fiducia spetta solo a chi si comporta onestamente, ossia secondo il Canone.
§.857. Se l’assassino non partecipa al lutto e al pranzo secondo la tregua concessa, non viene considerato un disonore per la famiglia della vittima non concedere tregua, poiché l’assassino ha aggiunto violenza alla violenza.
Chi invece rispetta i precetti anche se è un assassino viene considerato un ospite.
Una volta che la trattativa è iniziata portarla a compimento è una questione di onore.
Chi interrompe il mediatore o viene meno alla parola data viene disonorato dalla comunità[8].
Wolff. Scrive: “§927
Coloro che acconsentono a un mediatore non sono obbligati a utilizzare la sua mediazione, a meno che non vi sia una promessa perfetta da una parte e un’accettazione dall’altra.”
La base di tutto è dunque la “promessa perfetta” ossia la Besa che si può anche tradurre come tregua, ciò su quella fase necessaria che è il tramite tra l’uguaglianza ed il perdono.
Dice il Canone che:
§.854. La tregua è un periodo di libertà e sicurezza che la famiglia della vittima concede all’assassino e alla sua famiglia, non perseguendoli per vendetta temporaneamente e fino a un termine stabilito.
§.855. Mandare persone per chiedere tregua è una consuetudine, concedere tregua è un dovere e un atto di coraggio.
Ecco perché parlavo di coraggio.
Ma chi sono queste persone che vengono inviate dai parenti dell’assassino, dal villaggio o dalla Bandiera? Sono i miei avi, anche se per quanto ne so non ho sangue albanese, ma potrei sbagliarmi.
Nel Consiglio albanese gli anziani erano seduti in cerchio quando dovevano prendere una decisione o suggellare un accordo (come nel mondo omerico).
Il mio ambiente di lavoro è costituito non a caso da un tavolo rotondo dove le parti prendono decisioni condivise e siedono su sedie uguali.
Gli anziani parlavano uno alla volta e quando l’uomo parlava tutti gli altri erano costretti ad ascoltare in silenzio. Durante il dibattito in assemblea erano proibite le parole offensive.
Le regole dell’Assemblea sono state applicate con precisione e sono state trasmesse oralmente (o per iscritto) di generazione in generazione.
Quando io mi presento in mediazione detto tre regole che derivano da questa pratica: “Spegnete i telefonini, parlate uno alla volta, non offendetevi”.
Queste regole devo darle all’inizio perché, se non lo facessi e poi riprendessi i contendenti, ferirei il loro onore.
§.667. Il mediatore, come il messaggero, non è colpevole né è responsabile.
Questa regola sta alla base della mia attività: le parti non possono ritenermi responsabile quando medio perché ogni decisione viene presa da loro. Solo se io faccio una proposta divento responsabile, ma per facilitare semplicemente la comunicazione e la negoziazione non mi possono addossare alcuna responsabilità, a meno che io non sia parziale
§.668. Mediatore è colui che concilia le male parole o scongiura la vendetta, da cui potrebbe derivare un omicidio o un altro danno.
Come esperto di comunicazione nella prima parte del mio lavoro cerco di depurare la versione dei fatti dalla negatività e dunque cerco di eliminare le offese dal contenuto espresso e nello stesso tempo tento di far capire alle parti che ho compreso quanto mi hanno riferito. Questo adempimento si chiama parafrasi; è stata introdotta da Carl Rogers che la chiama riformulazione, ma, a quanto pare, il Canone era già perfettamente consapevole del lavoro del mediatore.
Io non scongiuro la vendetta ma il processo che nello stesso modo potrebbe portare alle parti un danno o addirittura l’annientamento reciproco: l’escalation del conflitto quando le parti vanno davanti al giudice è molto difficile fermarla (come insegna Glasl).
§.669. Il mediatore può essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, o anche un prete.
Questa regola è stata ripresa anche negli Stati Uniti ove il mediatore è semplicemente una persona che è addestrata per mediare. In Svezia e in Germania spesso si può trovare come mediatore un sacerdote. Un sacerdote conciliava nel Lombardo-Veneto in luogo del giudice, sino al 1848 Anche nel nostro attuale ordinamento non c’è preclusione se non relativamente al fatto che bisogna possedere una laurea magistrale o a ciclo unico ovvero una laurea triennale con iscrizione ad un albo o collegio.
Wolff scrive in piena linea con il Canone: “§926
Chiunque può offrirsi come mediatore: dipende dalla volontà delle parti se vogliono accettarlo o meno.”
§.670. Il mediatore può intervenire di casa in casa, di villaggio in villaggio, di bandiera in bandiera.
La prima funzione del mediatore che viene ricordata ad esempio nella storia cinese è quella di cercare i litigi dove si possono trovare. Il mediatore dall’origine dei tempi è itinerante. Ricordo ad es. i Missi dominici e poi i Conservatori della pace nell’Inghilterra medievale, i conciliatori francesi che ancora oggi si muovono da un luogo ad un altro, il conciliatore delle Due Sicilie che andava appunto in cerca dei litigi. Poi nel 1865 si è pensato in Italia che questa attività fosse pericolosa e da allora abbiamo una sede fissa dove vengono le persone: in particolare io medio soprattutto in Tribunale. Con l’avvento della tecnologia, tuttavia, il Canone torna ad essere pienamente sul pezzo dato che il mediatore può potenzialmente mediare con persone dislocate in ogni parte del mondo.
§.677. Se ci sono cento morti da una parte e nessuno dall’altra, se il mediatore interviene, il fucile si fermerà, il fuoco si spegnerà (finché il mediatore non avrà adempiuto al suo ufficio).
Questa regola di rispetto della Besa accettata è presente in diversi ordinamenti ed è stata ripresa anche dalle norme dell’UNCITRAL (l’organismo che si occupa di relazioni civili e commerciali per l’ONU) degli anni ’80. In versione moderna significa che durante il tempo di mediare – in Italia oggi tre mesi – non è possibile rivolgersi al giudice a meno che non siano in pericolo i diritti, ossia ci sia urgenza di provvedere.
§.678. Se la parola del mediatore viene sminuita, la fazione che inizia la sparatoria interrompe l’amicizia con il mediatore. (Se la sparatoria e la parola sminuita continuano dopo la mediazione, la situazione diventa confusa, le armi si incrociano e si combatte sul posto.).
Anche questa norma riprende i concetti precedenti, chi rompe la mediazione fa si che il conflitto venga dominato dall’entropia, cioè dal caos. È quello che succede quando le persone si alzano dal tavolo: dicono che si vendicheranno (cioè, che andranno in giudizio), ma sono spesso solo molto confusi e arrabbiati
“§.679. Le parole consuete della mediazione sono: ‘Lasciate le parole, uomini, io sono il mediatore! – Abbassate le armi, uomini, io sono il mediatore fino a che non raggiungiamo un accordo. – Abbassate le armi, perché il villaggio…, la bandiera… è il mediatore!'”
Questo passaggio sottolinea l’importanza del ruolo del mediatore nel risolvere i conflitti. Il mediatore è visto come una figura autorevole che può fermare la violenza e facilitare la comunicazione per raggiungere un accordo pacifico. Oggi il mediatore che pure mantiene questa funzione di pacificatore, non è così importante nella società: sarebbe opportuno che rappresentasse il popolo come il Giudice. Nel momento in cui la Direttiva 52/08 ha richiesto che ci sia equilibrio tra giudizio e mediazione avrebbero potuto investire il mediatore di una potestas pubblica, come spiega eloquentemente il Canone, ma purtroppo gli uomini di oggi non vedono nella mediazione e nel mediatore una figura sacrale come accadeva anche in Grecia con riferimento agli Araldi che sono stati i primi mediatori.
Il Canone spiega benissimo questa sacralità della mediazione con le norme seguenti
§.988. Quando i cuori delle famiglie dell’assassino e della vittima si riconciliano, bevono il sangue l’uno dell’altro.
§.989. Prendono due piccoli bicchieri, li riempiono a metà con acqua o grappa, uno dei presenti lega i due mignoli, li punge con un ago, facendo uscire una goccia di sangue in ciascun bicchiere.
§.990. Dopo aver mescolato il sangue o averlo agitato bene, scambiano i bicchieri, con le mani incrociate, e bevono il sangue l’uno dell’altro. Tra grandi festeggiamenti sparano colpi di fucile e diventano come fratelli nati dalla stessa madre e padre.
Nella Grecia antica la riconciliazione veniva celebrata in una processione religiosa. C’è chi sostiene non a caso che i Dardani Albanoi non siano altro che gli antichi Pelasgi che abitavano la Grecia prima degli Achei.
Oggi quando le parti si riconciliano io mi commuovo talvolta fino alle lacrime: non c’è nulla che faccia bene al cuore come il perdono reciproco dopo il riconoscimento.
§.680. Il mediatore prende impegni da entrambe le parti, stabilendo il giorno e il luogo in cui si riuniranno insieme per raggiungere un accordo.
Questo articolo esprime il fondamento della giustizia, ossia il contraddittorio.
Ogni parte deve poter esporre le proprie ragioni nel luogo e nel tempo indicato.
Tutte le definizioni di mediazione si rifanno a questa regola. Cito quella più accreditata dell’Uniform Mediation Act del 2003: “Per mediazione si intende <<qualunque processo nel quale un mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti allo scopo di assisterle a raggiungere un accordo volontario relativamente alla loro controversia>>”
Ne nostro ordinamento la mediazione è amministrata: ciò vuol dire che il tempo ed il luogo non vengono fissati dal mediatore, ma dall’Organismo di mediazione a cui il mediatore appartiene, ma la regola e che le parti devono sempre essere presenti e il mediatore può astenersi dal mediare solo per gravi motivi (come dice il Canone “prende impegni” nei confronti di tutte le parti).
Christian Wolff scrive a proposito di questa regola del Kanun:
“§ 923
Il mediatore è colui che si impegna a risolvere una controversia tra altri, senza avere il diritto di risolverla. L’atto con cui la composizione è realizzata o tentata da un terzo è chiamato mediazione.
§924
Poiché il mediatore compone una controversia tra altri, o almeno cerca di comporla, agisce per conto di entrambe le parti.”
§.681. Se il mediatore non riesce a risolvere la disputa, le garanzie di entrambe le fazioni vengono affidate agli uomini saggi, e il mediatore è sollevato e si libera dalla mediazione.
Questa norma esprime un concetto ormai diventato davvero universale, ossia che il mediatore non può giudicare perché conosce i segreti di entrambe le parti. Nella cultura albanese il caso passa agli arbitri, cioè agli anziani una volta pagato il pegno. Anche nel nostro ordinamento il mediatore non può avere contatto con le parti per due anni dalla mediazione e mai per la stessa questione. Chi voglia procedere deve andare davanti al giudice o agli arbitri.
Il mediatore deve poter sempre mantenere, in sostanza, la sua imparzialità.
Wolff scrive: “§ 925
Se una parte o entrambe concordano con il mediatore di intraprendere la mediazione, lo obbligano solo a intraprendere la mediazione, ma non gli conferiscono il diritto di risolvere la controversia. Il mediatore deve essere imparziale, ovvero lontano dal favore delle parti. Poiché il parziale, o favorevole alle parti, favorisce una parte più dell’altra, chi favorisce qualcuno lo preferisce agli altri nel promuovere la felicità; il favorevole alle parti decide sulla controversia non in base alla verità, ma in base all’utilità di colui che favorisce.”
§.682. La mediazione termina sempre con il sorgere o il tramontare del sole.
Questo principio ci mostra chiaramente quanto probabilmente il diritto romano abbia influenzato il Canone.
Per percorrere il corso degli onori i Romani dovevano conciliare dalle 6 del mattino alle 6 di sera chiunque bussasse alla loro porta. Stesso principio riguarda l’avo del Giudice di pace francese ossia l”’Uditore del castello sopra un ponte” che operava In Francia nel XIII secolo. È possibile che Scanderberg o Dukagjinit, durante i loro viaggi in Occidente siano venuti in contatto con questa tradizione. Si tenga però anche presente che l’Imperatore Giustiniano nacque vicino a Skopje: e dunque se si ritiene che, come alcuni sostengono, il Canone sa in realtà dell’Età del Bronzo[9] potrebbe aver influenzato la compilazione giustinianea.
Anche oggi le mediazioni si tengono in un arco di tempo similare: fa eccezione il Giappone ove si media anche di notte.
Per concludere vorrei aggiungere un particolare in relazione alle Vergini Giurate.
Non è un caso a mio modesto parere che il fenomeno si affermi contemporaneamente alla nascita del Canone secondo i desideri di Scanderberg che concede il perdono in alternativa alla vendetta.
Alcuni vedono le Vergini Giurate come uno strumento del patriarcato.
Ma io non sono pienamente d’accordo. Ci sono diversi casi in cui si può “giurare la verginità”, tagliarsi i capelli e vestirsi da uomo.
Certo possiamo parlare di patriarcato se i genitori hanno già deciso per la donna alla nascita. E così pure qualora la donna decida di accudire il padre rimasto solo, o quando morti tutti i maschi a lei competa di fare vendetta.
Ma ci sono Vergini Giurate anche per scelta autonoma, anche se questa scelta spesso deriva dal fatto che rifiutano un matrimonio oppure perché divengono religiose (anche se gli uomini accettano la verginità solo quando è necessitata).
In questo caso io vedo un bagliore di ritorno della società matrilineare nella quale abbiamo vissuto per quasi 46.000 prima dell’avvento del patriarcato (tra il III ed il II millennio).
La società matrilineare è quella che ha salvato l’umanità per tanti millenni e, secondo me, ritorna un poco nella cultura albanese quando la donna fa una scelta autonoma, anche se il Canone la considera come “un otre da riempire”; perché anche nella società albanese come in quella primitiva la donna è comunque multitasking e si occupa di tutte le relazioni domestiche.
Senza contare che l’offesa alla donna non può essere perdonata.
E dunque per il Canone la donna ha comunque un posto di grande rilievo (sposa, genitrice, partecipe dei funerali e appunto vergine giurata che riceve l’eredità, si comporta da uomo e può partecipare alle assemblee) in un mondo – quello in cui il Canone si affermò – in cui tutte le società avevano norme similari, essendosi diffuso ormai il patriacato.
Se ciò è vero allora si capisce perché in Albania nasce anche la mediazione moderna, quella pratica che si impose appunto nel mondo primitivo nella società matrilineare.
Non a caso il patriarcato porta con sé il giudizio che il Canone stigmatizza assumendo che tutti gli uomini sono uguali.
[1] Psychologia empirica (1732) e Psychologia rationalis (1734)
[2] Christiani Wolfii Jus naturae methodo scientifica pertractatum, pars prima [-octava], in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur et totius philosophiae moralis omnisque juris reliqui fundamenta solida jaciuntur, cum clarissimi auctoris vita, et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus: Christiani Wolfii … Pars octava, sive ultima. De imperio publico seu jure civitatis in qua omne jus publicum universale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus .., Volume 8
[3] §.886. Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit.
[4] §.887. Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të mirin si edhè per të keqin.
[5] §.888. Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: “Jam burrë” e i thonë: “A jé burrë!«
[6] §.518. Sei libero di mantenere il tuo onore, sei libero di disonorarti; §.519. Il canone dice: “Il volto annerito, se vuoi lavalo, se vuoi anneriscilo ancora di più.”.
[7] Che nel Kanun non serve a risarcire l’ira dell’offeso: è un istituto regolato scrupolosamente dalla legge allo scopo di difendere la vita umana e mantenere l’ordine nella società.
La storica decisione del novembre 2023 della Corte d’appello nel caso Churchill contro Merthyr Tydfil County Borough Council emessa lo scorso anno ha provocato una modifica della practice.
la Corte d’appello aveva stabilito che i tribunali hanno il potere di ordinare alle parti di impegnarsi in una mediazione o in un’altra forma di ADR, oltre ad avere il potere di sospendere il procedimento per facilitare l’ADR tra le parti.
In seguito alla sentenza, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare le modifiche alle Civil Procedure Rules (CPR).
Nel luglio 2023, il governo inglese aveva già annunciato piani per introdurre la mediazione obbligatoria per tutte le controversie di modesta entità della Parte 7 presso la County Court (controversie su una specifica somma di denaro di valore fino a £ 10.000), stabilendo come termine il 22 maggio del 2024.
Il 15 aprile 2024 è stata pubblicata la modifica alla practice che regola il funzionamento del programma pilota fino al 21 maggio 2026. Sono stati pubblicati anche moduli aggiornati, incluso un questionario modificato della practice.
La mediazione obbligatoria non si applicherà alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.
Le domande che rientrano nel progetto pilota saranno inoltrate al Small Claims Mediation Service gestito da HMCTS quando tutte le parti avranno presentato il questionario. Questo servizio è gratuito. Le sessioni di mediazione si tengono per un’ora via telefono. Se il caso non viene risolto in mediazione, si può attivare il giudizio. Il tribunale valuterà quindi all’udienza finale se sanzionare una parte se non ha partecipato alla mediazione e potrebbe tenere conto di tale mancata partecipazione quando considera un comportamento irragionevole ai fini delle spese.
Il 25 ottobre 2024 partirà il Corso di Alta Formazione U.N.A.M. e si concluderà il 18 ottobre 2025.
Si tratta di un percorso diretto agli avvocati che desiderino aggiungere al bagaglio di udienza quello della negoziazione, ma si dirige nello stesso modo ai praticanti legali: questi ultimi sono indubbiamente il nostro futuro.
In altri paesi i legali hanno compreso che può essere altrettanto soddisfacente concludere accordi.
In Italia questo modo di pensare è stato decisamente preminente sino alla Seconda Guerra mondiale. Dall’Unità d’Italia in poi nessun legale ha pensato che fosse cosa migliore ottenere una sentenza. Gli avvocati consigliavano i propri clienti di conciliare oppure transigevano rinunciando alla lite.
Negli anni ’30 dello scorso secolo il nostro modo di gestire la giustizia è stato in qualche modo ripreso negli Stati Uniti, ove è notorio che i processi siano davvero l’ultima risorsa e da ultimo, negli anni 2000, in Germania ove gli accordi sono in crescita.
Negli ultimi quindici anni noi ci siamo fatti le ossa come mediatori e oggi abbiamo un’esperienza degna dei paesi anglofoni.
Ma il mondo va avanti anche per i non mediatori: in diversi paesi la necessità delle cosiddette competenze trasversali è un dato pacifico da molti anni.
Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione. Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato).
Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).
Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”.
Tanto per fare alcuni esempi.
In U.N.A.M. abbiamo pensato che è venuto il momento di aiutare i giuristi ad assistere le parti in negoziazione e in mediazione.
La Scuola di cui vedete la sintetica brochure con scheda di iscrizione qui sotto non fa altro che mettere in pratica questa alta missione. Per maggiori informazioni consultate il link https://unam.it/la-scuola-di-alta-formazione/
Quando sono diventato avvocato non esisteva la possibilità di negoziare se non in ambito lavoristico; la conciliazione civilistica e commerciale nel 1993 aveva solo timidamente bussato alla nostra porta grazie alla Camere di Commercio (per la verità ci avevano già provato con un progetto di legge del 21 febbraio 1861 ma non se ne era fatto nulla) .
Esisteva dunque solo la transazione che però alla fine non accontentava del tutto una mentalità individualista come quella occidentale (in Oriente invece è la regola perché qui l’armonia sociale ha maggiore importanza del diritto del singolo individuo).
Così si pensò ad importare la mediazione per “allargare la torta”.
Per “allargare la torta” però bisogna saper negoziare e per saper negoziare bisogna in primo luogo acquisire (pochi ce l’hanno per natura) un’attitudine collaborativa.
Si tratta di un’operazione molto complessa che richiede un approccio multidisciplinare.
U.N.A.M. in questo anno di corso ha l’ambizione di mettersi a servizio di coloro che vogliano cercare anche un altro modo di affrontare i conflitti propri e altrui.
Ho accettato l’incarico di direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M. perché tra un anno voglio che ci siano nei vari fori altri esperti del componimento amichevole: la collettività non può che guadagnarci.
Ieri la UE ha rilasciato il Quadro di valutazione della giustizia UE 2024. Aspettiamo ovviamente di analizzare gli allegati con i dati numerici prima di fare bilanci precisi. Faccio solo due considerazioni: 1) Le riforme nel 2023 in EU hanno riguardato per lo più il processo, la figura del giudice e dell’avvocato. 2) Per quanto riguarda la promozione e l’uso degli ADR l’Italia è nel 2023 al 22° posto; i primi paesi sono invece Germania, Spagna e Polonia.
Sono diversi anni che in Spagna deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole.
È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[1] è stato approvato anche dall’attuale Governo[2].
La Camera dei deputati, su istanza del Governo, ha pubblicato il progetto il 22 marzo 2024 ed è stato fissato al 4 aprile 2024 il termine per gli emendamenti[3].
Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[4] come condizioni di procedibilità[5] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale.
Si punterà inoltre sul processo telematico.
Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.
Il 5° comma dell’art. 19[6] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[7].»
Il nuovo art. 414[8] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[9]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.
Pubblico qui uno stralcio della prima dottrina spagnola in merito a questi nuovi strumenti.
Ignacio Santabaya, Silvia de Paz, Celia Cañete, Rocio Acebal y Pablo Mayor, Eficiencia procesal, métodos alternativos de resolución de conflictos y costas en materia civil y mercantil Las novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Abril 2024[10]
”**3. Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nell’ambito civile**
Secondo l’Esposizione dei Motivi del Progetto, l’introduzione nel nostro ordinamento di mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie attraverso vie non giudiziarie mira a fornire un servizio pubblico di Giustizia sostenibile, potenziando la negoziazione tra le parti per ridurre la litigiosità. L’art. 2 del Progetto specifica questi mezzi come “qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto si rivolgono in buona fede al fine di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia autonomamente sia con l’intervento di un terzo neutrale”. Siamo quindi di fronte a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (“MASC”).
Il Progetto dedica il suo Titolo II alla regolamentazione di questi MASC, che sarà applicabile alle questioni civili e commerciali quando le parti si sottopongono espressamente o tacitamente a quanto disposto nel Titolo e/o quando, almeno, una delle parti abbia il suo domicilio in Spagna e l’attività negoziale si svolga sul territorio spagnolo (art. 3 del Progetto). Sono escluse le materie relative al diritto del lavoro, penale e fallimentare, e le questioni in cui una delle parti sia un’entità del Settore Pubblico.
**A. L’uso preventivo di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti come requisito di procedibilità delle azioni civili e commerciali**
Il Progetto prevede che le parti possano liberamente ricorrere ai MASC per concordare o transigere sui loro diritti e interessi, purché: (i) quanto concordato non sia contrario alla legge, alla buona fede o all’ordine pubblico; e (ii) il conflitto non riguardi materie sulle quali le parti non possono disporre o che siano escluse dalla mediazione (art. 4 del Progetto).
Tuttavia, il Progetto stabilisce che, in generale, le parti dovranno ricorrere ai MASC prima di poter presentare una domanda. A tal fine, si considererà che si è fatto ricorso ai MASC quando: (i) le parti abbiano sottoposto la controversia a mediazione, conciliazione (inclusa la conciliazione privata, secondo l’art. 15 del Progetto), o al parere neutrale di un esperto indipendente; (ii) sia stata formulata un’offerta vincolante confidenziale; (iii) sia stato impiegato “qualsiasi altro tipo di attività negoziale” legalmente tipizzato, che soddisfi quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I del Progetto o in una legge settoriale (ad esempio, conciliazione davanti a un notaio o all’ufficiale del registro, secondo l’art. 14 del Progetto); o (iv) le parti abbiano sviluppato direttamente attività negoziale, con assistenza legale nei casi in cui il Progetto stabilisce l’obbligatorietà. Si intenderà che la controversia è la stessa che è stata sottoposta al successivo contenzioso quando vi sia identità con l’oggetto del MASC, anche se le pretese esercitate nel contenzioso varino (art. 5.1 del Progetto).
L’iniziativa di ricorrere ai MASC può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziaria o dell’avvocato/a dell’Amministrazione della Giustizia. Nel caso in cui entrambe le parti propongano di ricorrere a un MASC, ma non vi sia accordo su quale, prevarrà quello che è stato proposto per primo (art. 5.4 del Progetto).
Sono esclusi da questo requisito di procedibilità i procedimenti di giurisdizione volontaria e le azioni per la tutela giudiziaria civile dei diritti fondamentali, così come determinate azioni relative a internamento forzoso, tutela sommaria del possesso o della proprietà per chi è stato privato di una cosa o di un diritto o turbato nel suo godimento, demolizione di oggetti in rovina, protezione dei minori e misure in materia di relazioni paterno-filiali (artt. 5.2 e 5.3 del Progetto).
B. Prescrizione e decadenza dell’azione Il Progetto prevede che la richiesta di una delle parti all’altra di ricorrere ai MASC interromperà la prescrizione o sospenderà la decadenza dell’azione dalla data in cui risulti il tentativo di comunicazione fisica al domicilio personale o luogo di lavoro della parte richiesta, o telematica attraverso il mezzo elettronico che le parti avessero impiegato nelle loro relazioni precedenti. Se entro il termine di trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta non si fosse tenuta una riunione volta a raggiungere un accordo, o non si fosse ottenuta una risposta scritta, riprenderà il conteggio dei termini; e si sarebbe adempiuto al requisito di procedibilità per la presentazione della domanda. Affinché la richiesta possa produrre effetti, dovrà definire adeguatamente l’oggetto della negoziazione che sarà sottoposto ai MASC (art. 7.1 del Progetto).
Il Progetto stabilisce che, ai fini del rispetto del requisito di procedibilità di un’eventuale domanda, le parti avranno il termine di un anno dalla ricezione della proposta se questa non ottiene risposta o, in caso contrario, dalla conclusione del processo senza accordo. Questo termine sarà di 20 giorni se fossero state concordate misure cautelari (art. 7.2 del Progetto).
**C. Processo di negoziazione**
Il Progetto stabilisce che le parti possono concordare che tutte o alcune delle azioni siano svolte tramite mezzi telematici, a condizione che sia garantita l’identità dei partecipanti e la normativa applicabile (art. 8.1 del Progetto).
Sia il processo che la documentazione utilizzata saranno di natura confidenziale per le parti e, se del caso, per il terzo neutrale che interviene, ad eccezione delle informazioni relative alla partecipazione delle parti e all’oggetto della controversia (art. 9 del Progetto). Questa confidenzialità si estende, se del caso, alla formulazione di un’offerta vincolante da una parte all’altra (art. 17.3 del Progetto) e al parere di un esperto indipendente sulla controversia (art. 18.2 del Progetto). Tuttavia, sia le parti che il terzo neutrale possono fornire documentazione derivante dal processo o relativa ad esso, o essere richiesti a farlo, se: (i) tutte le parti hanno effettuato una rinuncia espressa e per iscritto; (ii) è in corso l’impugnazione della valutazione delle spese e la richiesta di esonero o moderazione delle stesse, e solo a questo scopo; (iii) i giudici dell’ordine giurisdizionale penale lo richiedano con risoluzione motivata; o (iv) sia necessario per motivi di ordine pubblico (art. 9.2 del Progetto).
Il Progetto prevede che l’attività negoziale debba essere documentata attraverso l’intervento di un terzo neutrale, che rilascerà su richiesta di una delle parti un documento attestante. In mancanza di questa intervento, sarà redatto un documento ad hoc firmato dalle parti intervenienti (art. 10 del Progetto).
Il processo di avvio di un MASC terminerà senza accordo nel caso in cui: (i) trascorrano trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta senza che si sia tenuto un primo incontro o contatto o non si sia ottenuta una risposta scritta; (ii) trascorrano tre mesi dalla data del primo incontro senza che sia stato raggiunto un accordo, a meno che le parti decidano di continuare il processo di negoziazione di comune accordo; o (iii) una delle parti comunichi all’altra, in modo affidabile, che intende terminare il processo (art. 7.1 e 10.4 del Progetto). Inoltre, sono previste particolarità in materia di consumo (tra gli altri, disposizioni aggiuntive sesta e settima del Progetto).
Nel caso in cui il processo di negoziazione venga avviato mediante la formulazione di un’offerta vincolante da una delle parti all’altra, si intenderà che questa decade (e, quindi, che la parte richiedente ha adempiuto al requisito di procedibilità) nel caso in cui questa venga rifiutata, o non venga accettata dall’altra parte entro il termine di un mese o, se previsto, entro il termine maggiore stabilito dalla parte richiedente (art. 17.4 del Progetto). Nel caso in cui le parti abbiano designato di comune accordo un esperto indipendente per emettere un parere non vincolante, il processo terminerà nel caso in cui una delle parti non accetti questo parere (art. 18.5 del Progetto).
**D. Accordo**
Nel caso in cui il processo di negoziazione termini con un accordo, questo sarà vincolante per le parti. Di conseguenza, non potranno presentare domanda con lo stesso oggetto. L’unico rimedio legale a cui avrebbero accesso, secondo quanto previsto nel Progetto, sarebbe un’eventuale azione di nullità per le cause che invalidano i contratti (art. 13 del Progetto). Nel caso in cui l’accordo raggiunto sia parziale, le parti potranno ricorrere alla via giudiziaria per risolvere gli aspetti sui quali persiste la discrepanza (art. 4.1 del Progetto).
Le parti potranno elevare l’accordo a scrittura pubblica e, quando lo richieda la legislazione o quando il processo di negoziazione sia stato avviato per delega dal giudice, potranno richiedere l’omologazione giudiziaria. La trasformazione in atto pubblico, l’omologazione o, se del caso, la certificazione di conciliazione registrale, trasformeranno l’accordo in un titolo esecutivo (art. 12 del Progetto).
**E. Intervento di un terzo neutrale**
Sebbene la figura del terzo neutrale non sia definita nel Progetto, questo invita il Governo a presentare un progetto di legge che regoli lo statuto di questa figura entro un anno dall’eventuale entrata in vigore della legge (D.A. 4ª). Il Progetto prevede la possibilità che i costi derivanti dalla nuova regolamentazione relativa ai MASC possano essere coperti, in tutto o in parte, con fondi pubblici (D.A. 2ª).
**F. Processo ordinario**
Il Progetto introduce come novità la necessità di allegare alla domanda una descrizione del processo di negoziazione precedente alla via giudiziario svolto, così come i documenti che lo giustifichino, nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito di procedibilità. La domanda non sarà ammessa quando non si attestino tali circostanze né si allegano i documenti appropriati (modifica degli artt. 399.3 e 403.2 della LEC).
Una volta ammesse le prove, il Progetto autorizza il giudice a proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC. Nel caso in cui le parti siano d’accordo sulla delegazione, verrà stabilito mediante provvedimento che potrà essere pronunciato oralmente. L’attività di negoziazione dovrà svolgersi nel tempo che intercorre tra la conclusione dell’udienza preliminare e la data fissata per il processo, che potrà essere prorogato una volta su richiesta delle parti (modifica dell’art. 429.2 della LEC).
Inoltre, nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, dovranno comunicarlo al tribunale affinché decreti l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio di richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui il procedimento seguito per raggiungere l’accordo sia stata una conciliazione davanti a notaio o ufficiale del registro, sarà accreditato mediante l’atto o la certificazione registrale, senza che sia necessaria l’omologazione giudiziaria (modifica dell’art. 429.2 della LEC).
**G. Giudizio verbale**
Il Progetto prevede anche che, prima della pratica della prova nel giudizio verbale, il tribunale possa proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC, purché ritenga fondatamente che l’accordo tra le parti sia possibile, e il Procuratore dell’Amministrazione di Giustizia non abbia tentato la derivazione precedente. Nel caso in cui tutte le parti esprimano il loro consenso, si concorderà la sospensione del procedimento mediante provvedimento, che potrà essere pronunciato oralmente. La negoziazione dovrà svolgersi entro il termine massimo fissato dal tribunale, che potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti (modifica dell’art. 443 della LEC).
Se si raggiunge un accordo, il tribunale decreterà l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio che le parti debbano richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo, il tribunale darà la parola alle parti per effettuare chiarimenti e fissare i fatti controversi (modifica dell’art. 443.3 della LEC). Se non vi fosse conformità, si procederà successivamente con le prove ammesse in precedenza (modifica dell’art. 443.4 della LEC).
**H. Ricorso di appello**
Per quanto riguarda la procedura del ricorso di appello, si modifica l’art. 456.1 della LEC per consentire al tribunale di poter inviare le parti a uno qualsiasi dei MASC previsti dalla legge, sempre che ritenga fondatamente che sia ancora possibile un accordo tra di esse (modifica dell’art. 456.1 della LEC).
**I. Procedura di esecuzione**
Il Progetto consente che, in qualsiasi fase della procedura di esecuzione, le parti possano sottoporsi a un MASC, nel qual caso si sospenderà il corso dell’esecuzione (modifica dell’art. 565.1 della LEC).
Inoltre, si prevede che gli accordi raggiunti dalle parti in un MASC che siano stati elevati a scrittura pubblica, avranno annessa l’esecuzione (modifica dell’art. 517.2.2º della LEC).
**J. Misure cautelari a sostegno dell’arbitrato**
Il Progetto aggiunge la possibilità che, quando si dimostri di aver avviato un tentativo di soluzione extragiudiziale attraverso un MASC prima delle azioni arbitrali, si possano richiedere misure cautelari presso la sede giurisdizionale (modifica dell’art. 722 della LEC).
**4. Costi nel settore civile e commerciale**
**A. Introduzione del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”**
Il Progetto adatta la nuova regolamentazione sui MASC al regime generale attuale in materia di costi. In questo senso, si evidenzia l’introduzione della nozione di “abuso del servizio pubblico di giustizia” come nuovo criterio di valutazione per l’imposizione e la liquidazione dei costi.
Il Progetto fornisce alcuni esempi del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”, come: (i) l’uso irresponsabile del diritto fondamentale di accesso ai tribunali, ricorrendo ingiustificatamente alla giurisdizione quando sarebbe stata fattibile ed evidente una soluzione concordata della controversia; o (ii) i casi in cui le pretese siano palesemente prive di ogni giustificazione, impattando sulla sostenibilità del sistema. Tuttavia, lo stesso Progetto precisa che sarà necessaria un’ulteriore delimitazione giurisprudenziale, specialmente in relazione ai concetti di temerarietà e malafede processuale (Espositivo V del Progetto).
L'”abuso del servizio pubblico di giustizia” si pone come eccezione al principio generale di vittoria oggettiva in materia di costi e permette di sanzionare quelle parti che si siano ingiustificatamente rifiutate di ricorrere a un MASC quando questo fosse obbligatorio (art. 7.3 del Progetto e modifica degli artt. 247, 394 e 395 della LEC). Nello stesso senso, il Progetto permette di giustificare un’eventuale richiesta di esonero o moderazione dei costi, seguendo il criterio sopra menzionato; come previsto per le situazioni in cui una parte avesse formulato una proposta tramite un MASC, l’altra non l’avesse accettata, e la condanna ordinata in sede giudiziaria sia sostanzialmente identica al contenuto di tale proposta (modifica dell’art. 245.5 e introduzione dell’art. 245 bis della LEC).
Infine, si elimina la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione della liquidazione delle spese eccessive, eccetto nei casi di “abuso del servizio pubblico di giustizia” (modifica dell’art. 246.3 della LEC). Il Progetto giustifica questa decisione sulla base del fatto che i criteri dei collegi professionali spesso non sono seguiti dai tribunali e dalle corti provinciali, unitamente alla mancanza di regolamentazione dei criteri di onorari e complessità delle questioni in materia di costi (Espositivo VI del Progetto).
**5. Entrata in vigore**
Il Progetto prevede che l’entrata in vigore di alcune delle sue disposizioni – tra le altre, quelle relative alla regolamentazione dei MASC, la modifica delle leggi processuali o il costo dell’intervento del terzo neutrale – sia subordinata alla pubblicazione dello Statuto del Terzo Neutrale. Il resto delle disposizioni contenute nella eventuale legge che verrà approvata entrerà in vigore a tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato, in alcuni casi, o a venti giorni da tale pubblicazione, in altri (disposizione finale ventitreesima del Progetto). Si prevede anche che, nei procedimenti giudiziari in corso all’entrata in vigore della eventuale legge, le parti possano decidere di comune accordo di sottoporsi a un MASC (disposizione transitoria nona, paragrafo 2, del Progetto).
In ogni caso, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Progetto è soggetta al corrispondente iter parlamentare e all’eventuale approvazione della norma, quindi il testo attuale può essere soggetto a modifiche e emendamenti.”
[1] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
[4] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.
Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.
Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.
A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes
de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.
Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.
Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.
Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.
L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.
[6] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.
[7] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»
[8] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.
[9] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.
Dalla riforma Cartabia in poi si sente molto parlare in Italia della valutazione dei giudici.
Come sappiamo la loro carriera è oggi determinata anche dalla frequentazione di seminari e corsi per l’aggiornamento in mediazione dal numero e dalla qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi.
Questi elementi costituiscono dal 30 giugno 2023, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato[1].
Il Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 ha poi, tra le altre cose, approvato una serie di modifiche al concorso per entrare in magistratura: prevedono che l’esame di stato si possa provare per quattro volte e non più solo per tre, e introducono i test psico-attitudinali per i candidati e le candidate. Quest’ultima misura sarà applicata solo a partire dal 2026[2].
Che cosa sono i test psicoattitudinali?
Si tratta di esercizi volti ad accertare le capacità di attenzione, memoria, calcolo e sintesi del candidato. In particolare, i test attitudinali valutano quattro aree di ragionamento: verbale, numerico, logico e spaziale.
Tale ultima misura è stata molto criticata nei giorni scorsi.
Il mio debole parere è che tutti coloro che abbiano a che fare col pubblico dovrebbero sottoporsi a questi test e ciò non è sufficiente, perché poi bisognerebbe insegnare ai pubblici dipendenti a relazionarsi con le persone: il mediatore impara sostanzialmente come ci si relaziona in modo costruttivo e non è un caso che ad esempio in Lussemburgo tutti i dipendenti pubblici debbano partecipare ad un corso di mediazione.
In questo contributo mi interessa vedere quale possa essere la mentalità orientale in materia: in particolare che cosa avviene in Cina ove nel 2022 sono stati affrontati 30.314.250 di procedimenti[3].
La Cina è il Paese che ha più giudici al mondo: sebbene non esistano statistiche ufficiali precise, si può dire che nel 2012 approssimativamente il numero dei giudici era di circa 200.000 unità[4] e il numero delle persone impiegate nell’intero sistema giudiziario cinese era di circa 300.000 persone.
Se calcolato sulla base della popolazione cinese di allora (1,3 miliardi), si poteva parlare 1 giudice ogni 6.000 persone.
Nel 2004 si stimava che ogni giudice in Cina affrontasse circa 200 procedimenti all’anno.
Nel 2017 i procedimenti affrontati annualmente erano circa 150[5] e si stimava ci fossero 120.000 giudici di tribunale.
Un articolo[6] di stampa, tuttavia, precisava nel 2017 che nella regione di Dongguan il giudice civile poteva arrivare ad affrontare anche a 1.600 casi all’anno (il giudice più ligio del tribunale che era una donna di 29 anni, arrivava a 1.924 casi annuali per uno stipendio di circa 800 euro che all’epoca era uno stipendio dirigenziale).
In questo luogo che era il tribunale più frequentato in Cina i giudici civili non avevano giorni liberi durante l’anno, decidevano 4 o 5 casi al giorno (non avevano tempo per dormire e mangiare); le donne magistrato avevano frequenti aborti spontanei per la fatica ed alcuni di loro si sono suicidati.
Il carico di lavoro dei giudici di prima linea era quattro volte quello dei normali dipendenti pubblici.
Di fronte a questa situazione la Corte Intermedia del Popolo di Dongguan e i tribunali di base invitavano regolarmente gli psicologi nei tribunali per tenere conferenze, o contattavano studi di salute mentale affinché i giudici riducessero il loro stress.
La dedizione al lavoro è fondamentale, come vedremo, per i giudici cinesi.
La Corte Suprema Cinese è intervenuta con alcune “opinioni” che potremmo definire delle leggi, sulla valutazione dei giudici nel 2008, 2011, 2018 e 2021
Delle prime due discipline abbiamo solo alcuni commenti perché il governo cinese proibisce in questo momento storico agli occidentali di accedere ai documenti ufficiali.
Miglior fortuna abbiamo con il parere del 2021 (e con quello del 2018 che è stato abolito da quello del 2021) che è molto interessante per capire quanto siano lontani da noi: quelli che consideriamo valori sono per loro disvalori[7].
Riporto qui la traduzione del testo del 2021 con note in lingua cinese.
Ente di pubblicazione: Corte Suprema del Popolo Numero di pubblicazione: Legge [2021] n. 255 Data di pubblicazione: 03-11-2021
Notifica di emissione delle “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici”
A tutte le Corti Superiori del Popolo delle province, regioni autonome, municipalità direttamente controllate dal governo centrale, e alla filiale del Corpo di Produzione e Costruzione del Xinjiang della Corte Superiore del Popolo della Regione Autonoma Uigura del Xinjiang:
Stabilire e perfezionare un meccanismo di valutazione dei giudici è un requisito intrinseco per l’attuazione completa del sistema di responsabilità giudiziaria, nonché una misura importante per le corti del popolo per rafforzare concretamente la gestione del personale e la gestione dei processi e migliorare la qualità e l’efficacia dei giudizi. Al fine di rafforzare e migliorare ulteriormente il lavoro di valutazione dei giudici, dopo lo studio e l’approvazione della riunione del gruppo del partito della Corte Suprema del Popolo, le “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici” (di seguito denominate “Opinioni guida”) sono ora pubblicate per voi. Si prega di trasmettere rapidamente ai tribunali intermedi e di base della vostra giurisdizione e di attuare diligentemente l’attuazione in base alla realtà.
Tutte le corti del popolo devono elevare la loro posizione politica, unificare concretamente il pensiero e riconoscere pienamente l’importanza della valutazione dei giudici. È necessario organizzare attentamente l’apprendimento e la formazione, guidare i giudici ad aumentare la consapevolezza dell’accettazione della valutazione e comprendere completamente l’orientamento dei valori e il contenuto degli indicatori della valutazione. È necessario rafforzare la leadership organizzativa, pianificare in anticipo e spiegare seriamente per garantire l’attuazione stabile delle “Opinioni guida” e migliorare continuamente la qualità e il livello del lavoro di valutazione dei giudici.
Per qualsiasi situazione o problema incontrato nel lavoro, si prega di segnalarlo tempestivamente alla Corte Suprema del Popolo[9].
Corte Suprema del Popolo Data: 12 ottobre 2021
Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici
Queste opinioni sono state formulate per ulteriormente rafforzare e migliorare il lavoro di valutazione dei giudici, costruire un sistema di valutazione dei giudici scientifico e ragionevole, guidare, regolare e motivare i giudici a svolgere i loro doveri giudiziari in modo legale, giusto ed efficiente, e promuovere la costruzione di un corpo di giudici rivoluzionario, regolamentato, professionale e professionistico, secondo la “Legge sui funzionari pubblici della Repubblica Popolare Cinese”, la “Legge sui giudici della Repubblica Popolare Cinese” e altre leggi e regolamenti pertinenti, in linea con lo spirito della riforma del sistema giudiziario centrale, e in base alla realtà del lavoro dei tribunali del popolo[10].
I. Principi generali
Adottare il pensiero socialista con caratteristiche cinesi dell’era di Xi Jinping come guida, attuare profondamente il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, attuare la linea organizzativa del partito e le politiche e i principi del lavoro del personale del nuovo periodo, mirando a costruire un meccanismo di valutazione più scientifico e ragionevole, più in linea con le leggi giudiziarie, mettendo gli standard politici al primo posto, evidenziando l’efficacia pratica del lavoro di giudizio e di esecuzione dei giudici, sfruttando appieno il ruolo di guida e di indicatore della valutazione, e sforzandosi di costruire un corpo di giudici di alta qualità e professionalità, con solide competenze politiche, professionali, di responsabilità, disciplinari e di stile di lavoro.
La valutazione dei giudici dovrebbe essere condotta secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, basandosi sulla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, riflettendo le caratteristiche e i requisiti professionali dei giudici, seguendo l’autorità di gestione del personale, gli standard e le procedure stabilite, per esaminare e valutare complessivamente la qualità politica, i risultati del lavoro giudiziario, l’etica professionale, il livello professionale, la capacità lavorativa e lo stile giudiziario dei giudici.
La valutazione dei giudici che non rientra nell’autorità del gruppo del partito del tribunale sarà gestita secondo le relative disposizioni.
Il lavoro di valutazione dei giudici aderisce ai seguenti principi:
(1) Il partito gestisce il personale;
(2) Completezza, oggettività, giustizia e apertura;
(3) Seguire le leggi giudiziarie, riflettere le caratteristiche professionali;
(4) Concentrarsi sulle responsabilità principali, evidenziare i risultati del lavoro;
(5) Combinare valutazioni quantitative e qualitative, valutazioni continue e annuali;
(6) Classificazione e categorizzazione, scientifica ed efficiente, combinando valutazione e utilizzo.
I tribunali popolari istituiranno un comitato di valutazione dei giudici, sotto la guida del gruppo del partito del tribunale, responsabile della valutazione dei giudici del tribunale. I membri del comitato di valutazione dei giudici saranno un numero dispari tra cinque e nove persone, generalmente composti dal presidente del tribunale, dai leader del tribunale correlati, dai responsabili dei dipartimenti correlati e da alcuni rappresentanti dei giudici, con il presidente del tribunale che funge da direttore.
Le riunioni del comitato di valutazione dei giudici devono essere frequentate dalla maggioranza dei membri, e le decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei membri.
L’ufficio del comitato di valutazione dei giudici sarà situato nel dipartimento di organizzazione e personale del tribunale.
Il comitato di valutazione dei giudici svolgerà principalmente i seguenti compiti:
(1) Studiare e stabilire norme per il lavoro di valutazione dei giudici;
(2) Organizzare e implementare il lavoro di valutazione dei giudici;
**III. Funzioni del Comitato di Valutazione dei Giudici**
(3) Studiare e proporre raccomandazioni sui risultati della valutazione dei giudici e sottoporle alla revisione del gruppo del partito del tribunale;
(4) Gestire le richieste di revisione dei risultati della valutazione;
(5) Occuparsi di altre questioni che dovrebbero essere di responsabilità del Comitato di Valutazione dei Giudici.
**II. Contenuto della Valutazione**
7. La valutazione dei giudici si basa sulle loro responsabilità e compiti lavorativi, utilizzando un approccio di valutazione basato su indicatori per valutare complessivamente la moralità, la capacità, la diligenza, i risultati e l’integrità, con particolare attenzione alla qualità politica e ai risultati del lavoro giudiziario.
8. La valutazione della “moralità” si concentra principalmente sulla qualità politica e il comportamento morale, con particolare attenzione allo studio approfondito e all’attuazione del pensiero socialista con caratteristiche cinesi della nuova era di Xi Jinping, al pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, al mantenimento della leadership assoluta del partito sul lavoro giudiziario, al perseguimento del cammino dello stato di diritto con caratteristiche socialiste cinesi, al rafforzamento delle “quattro coscienze”, alla consolidazione delle “quattro confidenze”, alla realizzazione della “doppia salvaguardia”, al miglioramento della capacità di giudizio politico, di comprensione politica e di esecuzione politica, al rispetto della disciplina e delle regole politiche, alla resistenza consapevole alle correnti di pensiero errate occidentali come la “democrazia costituzionale”, l'”indipendenza giudiziaria” e la “separazione dei poteri”, nonché alla pratica dei valori centrali del socialismo, al mantenimento dell’etica professionale dei giudici, e al rispetto della moralità pubblica, della virtù familiare e dell’integrità personale. I risultati della valutazione della qualità politica dei giudici devono essere registrati nell’archivio della qualità politica.
9. La valutazione della “capacità” si concentra principalmente sul livello professionale legale e sulla capacità lavorativa, con particolare attenzione alla capacità di applicare le politiche legali, al livello di lavoro giudiziario, al livello teorico legale, al livello di ricerca della pratica giudiziaria, nonché alla capacità di controllo dei rischi, alla capacità di lavoro con la comunità, alla capacità di applicazione tecnologica e alla capacità di guidare l’opinione pubblica.
10. La valutazione della “diligenza” si concentra principalmente sullo stato d’animo e sullo stile di lavoro, con particolare attenzione alla fedeltà al dovere, al rispetto della disciplina lavorativa, alla dedizione al lavoro, alla diligenza e alla responsabilità, e alla volontà di assumersi responsabilità e di servire.
11. La valutazione dei “risultati” si concentra generalmente sul rendimento nella gestione dei casi e su altri risultati lavorativi, con la valutazione del rendimento nella gestione dei casi centrata principalmente sulla quantità, qualità, efficienza ed efficacia della gestione dei casi.
(1) La valutazione della quantità di casi gestiti si basa sul numero di casi chiusi, tenendo conto di fattori come il tipo di caso, il procedimento giudiziario e il livello di revisione che riflettono la complessità e la quantità di lavoro dei casi, combinando la configurazione del team giudiziario, stabilendo coefficienti di ponderazione ragionevoli per i casi e valutando scientificamente il carico di lavoro reale dei giudici in diverse linee di business e posizioni.
(2) La valutazione della qualità della gestione dei casi si basa su situazioni come la restituzione e la modifica dei casi, utilizzando pienamente meccanismi come la revisione della qualità dei casi, concentrandosi sulla revisione delle prove, sulla determinazione dei fatti, sull’applicazione della legge, sulla redazione di documenti, sull’interpretazione e giustificazione della legge e sui risultati delle decisioni giudiziarie da parte dei giudici.
(3) La valutazione dell’efficienza nella gestione dei casi si basa sulla percentuale di chiusura dei casi entro il termine giudiziario (inclusi le proroghe del termine secondo quanto stabilito), concentrandosi sul ciclo di revisione dei casi e su situazioni come casi che superano il termine di revisione e casi che sono rimasti pendenti per lungo tempo[11].
**IV. Valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi**
(4) La valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi si basa sugli effetti politici, legali e sociali ottenuti, con particolare attenzione al mantenimento della sicurezza nazionale e della stabilità sociale, al mantenimento della serietà e dell’autorità della legge, alla tutela dei diritti legali delle persone e alla promozione dei valori centrali del socialismo.
I giudici che partecipano al lavoro centrale del partito e dello stato, ai lavori chiave locali, alle commissioni di giudizio, alle commissioni di risarcimento, alle commissioni di soccorso giudiziario, alle riunioni di giudici specializzati per discutere i casi, che gestiscono petizioni legate a cause legali, che svolgono supervisione dell’esecuzione, che partecipano alla gestione delle cause di contenzioso, che svolgono revisioni dei casi e orientamento professionale, che conducono indagini sociali e visite di follow-up per casi di minori, e altri lavori estesi, nonché che partecipano alla redazione di documenti normativi, alla ricerca di progetti e alla compilazione di casi, possono stabilire indicatori corrispondenti, inclusi nella valutazione delle prestazioni dei giudici.
**XII. Valutazione dell’integrità**
12. La valutazione dell’integrità si concentra principalmente su indicatori come la giustizia integra e l’autodisciplina, con particolare attenzione al rispetto della disciplina dell’integrità, all’attuazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, e all’attuazione delle “tre regole” per prevenire l’interferenza nella giustizia.
**XIII. Giudici in posizioni di leadership**
13. Per i giudici che ricoprono posizioni di leadership, si dovrebbero considerare fattori come la dimensione del personale dell’unità (dipartimento), il numero di casi, i compiti di gestione, distinguendo tra diverse aree, livelli e posizioni, per determinare scientificamente e ragionevolmente gli standard per il numero di casi gestiti e i tipi di casi. Oltre ai contenuti di valutazione della moralità, capacità, diligenza, risultati e integrità menzionati in precedenza, si dovrebbero anche stabilire indicatori corrispondenti intorno ai loro compiti di supervisione e gestione giudiziaria, come l’esecuzione di procedure di revisione e approvazione, la guida complessiva del lavoro giudiziario, l’incoraggiamento di standard di giudizio uniformi, la supervisione completa della qualità e dell’efficacia del giudizio, l’eliminazione delle interferenze esterne nei casi, e la situazione generale della qualità e dell’efficacia dei casi dell’unità (dipartimento), nonché l’attuazione della costruzione di integrità e onestà del partito “una posizione, due responsabilità” e l’efficacia del lavoro di costruzione del partito, inclusi nella valutazione.
**XIV. Indicatori di valutazione**
14. Gli indicatori di valutazione dovrebbero essere impostati in base alla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, secondo le caratteristiche dei diversi livelli di tribunali e linee di business (posizioni), e dovrebbero essere impostati in modo stratificato e classificato. Tra questi, gli indicatori di valutazione dei tribunali popolari di base dovrebbero concentrarsi sull’accurata determinazione dei fatti e sulla risoluzione sostanziale delle controversie; gli indicatori di valutazione dei tribunali intermedi dovrebbero concentrarsi sull’efficace conclusione dei processi di secondo grado e sulla precisa definizione dei conflitti; gli indicatori di valutazione dei tribunali superiori dovrebbero concentrarsi sulla correzione legale degli errori nei processi di revisione e sull’uniformità dei criteri di giudizio; gli indicatori di valutazione della Corte Suprema del Popolo dovrebbero concentrarsi sulla supervisione e guida del lavoro giudiziario nazionale e sulla garanzia dell’applicazione corretta e uniforme della legge.
I tribunali popolari di tutti i livelli possono, sulla base delle disposizioni di queste opinioni, combinare la realtà del proprio lavoro per ulteriormente dettagliare gli indicatori di impostazione, il contenuto della valutazione, gli standard di valutazione, le regole di punteggio, il peso dei punteggi e altri contenuti, e regolare in modo mirato in base alla situazione della valutazione.
Se un caso è particolarmente difficile, complesso, ha un grande impatto sociale o ci sono altre circostanze speciali che richiedono l’adattamento del punteggio dell’indicatore per il caso specifico, dopo la discussione e la decisione del comitato di valutazione dei giudici del tribunale, può essere adattato individualmente.
**III. Livelli e standard di valutazione**
15. La valutazione dei giudici combina valutazioni continue e annuali, utilizzando un approccio che privilegia la quantificazione dei punteggi, con un supporto qualitativo.
16. I risultati della valutazione continua sono classificati in buono, abbastanza buono, medio e piuttosto scarso. I risultati della valutazione annuale sono classificati in eccellente, competente, fondamentalmente competente e incompetente.
17. Gli standard per la valutazione dei giudici in ogni livello sono determinati dai tribunali popolari di tutti i livelli in base alle relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, combinando la funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli e la realtà del proprio tribunale[12].
**XVIII. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Eccellenti**
18. Per essere valutati come eccellenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:
(1) Alta qualità politica e morale, rigoroso rispetto dell’etica professionale dei giudici;
(2) Profonda conoscenza del lavoro giudiziario, forte capacità lavorativa;
(3) Forte senso di responsabilità lavorativa, coraggio nell’agire, buono stile giudiziario;
(4) Completamento soddisfacente dei compiti lavorativi annuali, risultati giudiziari eccezionali;
(5) Integrità e onestà.
**XIX. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Competenti**
19. Per essere valutati come competenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:
(1) Qualità politica e morale piuttosto alta, rispetto dell’etica professionale dei giudici;
(2) Buona conoscenza del lavoro giudiziario, abbastanza forte capacità lavorativa;
(3) Forte senso di responsabilità lavorativa, approccio proattivo al lavoro, piuttosto buono stile giudiziario;
(4) Capacità di completare il proprio lavoro, risultati giudiziari piuttosto buoni;
(5) Integrità e autodisciplina.
**XX. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Fondamentalmente Competenti**
20. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come fondamentalmente competenti nella valutazione annuale:
(1) Qualità politica e morale media;
(2) Capacità di rispettare fondamentalmente l’etica professionale dei giudici, ma con alcune carenze;
(3) Livello medio di competenza nel lavoro giudiziario, capacità lavorativa piuttosto debole;
(4) Senso di responsabilità medio, approccio lavorativo passivo, carenze evidenti nello stile giudiziario;
(5) Capacità di completare fondamentalmente il proprio lavoro, ma punteggi bassi negli indicatori di numero di casi, qualità, efficienza ed efficacia, o errori significativi nel lavoro;
(6) Capacità di mantenere fondamentalmente l’integrità e l’autodisciplina, ma con alcune carenze.
**XXI. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Incompetenti**
21. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come incompetenti nella valutazione annuale:
(1) Violazione della disciplina politica e delle regole politiche, qualità politica e morale scadente;
(2) Grave violazione dell’etica professionale dei giudici, causando un impatto sociale negativo;
(3) Giudici che non ricoprono posizioni di leadership e senza giustificato motivo non raggiungono il 50% del punteggio medio annuale per il numero di casi gestiti da tutti i giudici del proprio dipartimento;
(4) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che senza giustificato motivo non raggiungono gli standard minimi stabiliti per il numero di casi gestiti;
(5) Errori intenzionali o gravi negligenze che portano a problemi di qualità gravi nei casi gestiti, come l’esame delle prove, la determinazione dei fatti, l’applicazione della legge, influenzando la giustizia equa e causando un impatto negativo;
(6) Efficienza nella gestione dei casi che non soddisfa i requisiti stabiliti, capacità di gestione dei casi chiaramente inadeguata;
(7) Scarso senso di responsabilità lavorativa o cattivo stile giudiziario, ripetuti problemi nell’efficacia della gestione dei casi, con significative lamentele da parte del pubblico;
(8) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che violano le regole non adempiendo seriamente ai doveri di supervisione e gestione giudiziaria, causando gravi conseguenze;
(9) Violazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, problemi di integrità piuttosto gravi;
**Per le necessità lavorative, i tribunali superiori del popolo possono apportare adeguamenti appropriati alle situazioni elencate nei punti (3) e (4) sopra.**
I giudici che senza giustificato motivo si rifiutano di partecipare alla valutazione annuale, dopo essere stati educati e continuano a rifiutarsi, saranno valutati come incompetenti.
**22.** Nei dipartimenti dove esiste una grande varietà di tipi di casi o dove il volume dei casi e le posizioni dei giudici sono particolarmente speciali, il comitato di valutazione del tribunale può decidere gli standard statistici per il numero medio di casi gestiti per giudice.
Ad eccezione dei leader del tribunale inclusi nel sistema, i giudici dovrebbero partecipare alla valutazione in un unico dipartimento giudiziario.
**23.** I giudici che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi a causa di scambi a breve termine, rotazioni, prestiti, formazione accademica ufficiale o partecipazione ad altri lavori organizzati, saranno valutati dal comitato di valutazione dei giudici del tribunale. I leader del tribunale inclusi nel sistema che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi devono richiedere l’approvazione al tribunale popolare di livello superiore secondo le regolamentazioni.
**IV. Organizzazione e attuazione della valutazione**
**24.** La valutazione continua dovrebbe stabilire un ciclo di valutazione ragionevole, generalmente seguendo procedure come la raccolta dei dati di valutazione, l’organizzazione della revisione e della valutazione, e il feedback dei risultati della valutazione.
**25.** La valutazione annuale si svolge alla fine dell’anno o all’inizio dell’anno successivo, generalmente seguendo le seguenti procedure:
(1) Sommario e relazione. I giudici riassumono il proprio lavoro in base alle responsabilità lavorative, agli obiettivi annuali e alle relative richieste, e fanno una relazione entro un certo ambito.
(2) Organizzazione della valutazione. Il comitato di valutazione dei giudici organizza la raccolta dei dati di valutazione, effettua la valutazione e fornisce ai giudici e ai loro dipartimenti il feedback sui punteggi preliminari degli indicatori per la verifica.
(3) Valutazione democratica. I giudici che ricoprono posizioni di leadership negli organi interni del tribunale sono soggetti a valutazione democratica entro un certo ambito. Se necessario, anche altri giudici possono essere sottoposti a valutazione democratica.
(4) Comprensione e verifica. Si utilizzano colloqui individuali, ricerche sul campo e altri metodi per comprendere e verificare le situazioni relative ai giudici. Se necessario, si ascoltano le opinioni del dipartimento di ispezione disciplinare e supervisione.
(5) Determinazione del livello. Il comitato di valutazione dei giudici propone suggerimenti per il livello di valutazione sulla base dei punteggi degli indicatori, tenendo conto della valutazione continua, del sommario personale e delle opinioni del dipartimento, e presenta il tutto al gruppo del partito del tribunale per l’approvazione.
(6) Pubblicazione dei risultati. I giudici proposti per il livello eccellente vengono pubblicati all’interno del tribunale per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.
(7) Feedback dei risultati. I risultati della valutazione vengono comunicati ai giudici e ai loro dipartimenti.
**26.** La valutazione annuale dei giudici si basa sulla valutazione continua, e i giudici determinati come eccellenti nella valutazione annuale dovrebbero essere scelti tra i giudici che hanno ottenuto più volte il livello buono e non hanno livelli medi o scarsi durante l’anno.
**27.** I giudici che hanno obiezioni sui risultati della propria valutazione possono richiedere una revisione al comitato di valutazione dei giudici secondo le regole. Il comitato di valutazione dei giudici dovrebbe gestire tempestivamente e informare il richiedente dei risultati della revisione.
**28.** I giudici che sono trasferiti, riassegnati, inviati in aiuto, in posizioni temporanee, che hanno accumulato più di sei mesi di malattia o congedo personale, o che hanno ricevuto sanzioni disciplinari del partito o amministrative, e altre situazioni speciali, saranno valutati secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici.
**29.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei presidenti e vicepresidenti delle corti, e i tribunali popolari superiori dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei leader del tribunale inclusi nel sistema del livello inferiore sotto la loro giurisdizione.
**30.** I gruppi del partito dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la leadership unificata sul lavoro di valutazione dei giudici e su altri lavori di valutazione aziendale, raggruppare razionalmente gli elementi e le categorie di valutazione per prevenire valutazioni multiple e ripetute.
**31.** Le istituzioni di ispezione disciplinare e supervisione dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la supervisione sul lavoro di valutazione dei giudici e trattare seriamente, secondo le relative disposizioni, coloro che si impegnano in favoritismi, ritorsioni, frodi e altre azioni durante il processo di valutazione[14].
**V. Utilizzo dei Risultati della Valutazione**
**32.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la costruzione dell’informatica nella valutazione, utilizzare pienamente i mezzi e le tecnologie informatiche per condurre la valutazione dei giudici, esplorare l’acquisizione automatica dei dati di valutazione attraverso la piattaforma di gestione dei casi (ufficio) e migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro di valutazione.
**33.** I risultati della valutazione dei giudici gestiti dal gruppo del partito del tribunale sono registrati come risultati della valutazione dei funzionari pubblici nell’anno corrispondente. Le prestazioni lavorative dei giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale possono essere comunicate ai dipartimenti organizzativi del partito secondo le relative disposizioni.
**34.** I risultati della valutazione dei giudici sono un importante riferimento per la promozione e la retrocessione dei gradi dei giudici, l’uscita dal sistema di quote dei giudici e la distribuzione dei bonus di performance.
**35.** I giudici valutati come eccellenti nella valutazione annuale hanno la priorità nella promozione del grado dei giudici a parità di condizioni. I giudici valutati come competenti nella valutazione annuale possono partecipare alla promozione del grado dei giudici secondo le relative disposizioni. I giudici valutati come incompetenti o fondamentalmente competenti nella valutazione annuale, o quelli che non hanno ricevuto una valutazione, non accumulano anni di servizio per la promozione del grado dei giudici nell’anno di valutazione.
**36.** I giudici valutati come incompetenti nella valutazione annuale, o quelli valutati come fondamentalmente competenti per due anni consecutivi, dovrebbero lasciare il sistema di quote dei giudici. I giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale che si trovano in una delle situazioni descritte nel paragrafo 21(1) dovrebbero anche lasciare il sistema di quote.
**37.** I giudici valutati come eccellenti o competenti nella valutazione annuale ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno. I giudici valutati come fondamentalmente competenti, incompetenti o quelli che non hanno ricevuto una valutazione annuale non ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno.
**VI. Disposizioni Finali**
**38.** I tribunali superiori del popolo possono sviluppare metodi specifici di valutazione dei giudici basati su queste opinioni, in combinazione con le realtà locali, e guidare i tribunali all’interno della loro giurisdizione nel lavoro di valutazione dei giudici.
**39.** Queste opinioni sono interpretate dal Dipartimento Politico della Corte Suprema del Popolo.
**40.** Queste opinioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2022. Le disposizioni precedenti relative alla valutazione dei giudici che sono in conflitto con queste opinioni sono sostituite da queste opinioni. Per gli aspetti non regolati da queste opinioni, si applicano le disposizioni relative alla valutazione dei funzionari pubblici.
**Allegato: Guida all’Impostazione dei Coefficienti di Peso dei Casi**
Per calcolare in modo scientifico e ragionevole il carico di lavoro effettivo dei giudici e rendere quantificabile e valutabile il lavoro dei giudici in diverse linee di business e posizioni, questa guida è stata sviluppata secondo i principi di “scientificità, semplicità e fattibilità”.
**I.** Quando i tribunali popolari impostano i coefficienti di peso dei casi, possono distinguere le caratteristiche dei casi e impostare separatamente coefficienti fissi e coefficienti variabili. La somma dei coefficienti fissi e variabili costituisce il coefficiente di peso finale del caso.
**II.** I coefficienti fissi sono i coefficienti di base del carico di lavoro dei casi impostati in base alle caratteristiche generali dei casi, che generalmente includono il tipo di caso, la procedura giudiziaria, il livello di revisione e la configurazione del team giudiziario. La moltiplicazione di questi coefficienti produce il punteggio del coefficiente fisso[15].
**III. Quando si determinano i coefficienti di peso per tipo di caso, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come casi penali, civili, amministrativi, risarcimenti statali, esecuzioni, e altri tipi di casi.**
Altri tipi di casi possono essere ulteriormente suddivisi in casi di giudizio rapido, fallimenti, riduzioni di pena e libertà condizionale, assistenza giudiziaria, assistenza giudiziaria internazionale e interregionale, e casi con procedure speciali. I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per tipo di caso in base alle cause.
**IV. Quando si determinano i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come procedura sommaria di primo grado, procedura ordinaria di primo grado, procedura di appello, procedura di revisione, e altre procedure.**
I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria in base alla situazione reale del processo.
**V. Quando si determinano i coefficienti di peso per il livello di giudizio, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come tribunali popolari di base, tribunali popolari intermedi e tribunali popolari superiori, con il principio che più alto è il livello di giudizio, maggiore è il coefficiente di peso.**
**VI. Quando si determinano i coefficienti di peso per la configurazione del team giudiziario, si considerano generalmente fattori come il numero di assistenti giudiziari e segretari, e il grado di contributo individuale.**
**VII. Il coefficiente variabile è un coefficiente dinamico impostato in base alla natura e al processo del caso, e può essere applicato cumulativamente in base alla situazione del processo del caso.**
**VIII. Quando si determinano i coefficienti variabili, si considerano generalmente fattori come casi seriali, casi complessi e difficili, casi sensibili e importanti, casi con molti soggetti coinvolti, casi internazionali, casi discussi dal comitato giudiziario, casi discussi in riunioni di giudici specialisti, nonché fattori come perizie, valutazioni, audit, misure cautelari, annunci, invio di suggerimenti giudiziari, e così via.**
**IX. Il coefficiente variabile per i casi penali può anche considerare fattori come cause civili connesse a procedimenti penali, crimini di massa, casi che comportano la pena di morte, e così via.**
**X. Il coefficiente variabile per i casi civili può anche considerare fattori come l’esecuzione anticipata, le controcause, e così via.**
**XI. Il coefficiente variabile per i casi amministrativi può anche considerare fattori come richieste di risarcimento amministrativo connesse, revisione di documenti normativi, casi con due parti convenute nel processo di revisione, e così via.**
**XII. Il coefficiente variabile per i casi di risarcimento statale può anche considerare fattori come la revisione dei fascicoli, l’organizzazione di prove, la richiesta di pareri, le discussioni del comitato di risarcimento, la gestione dell’opinione pubblica, il coordinamento dei casi, le misure post-crimine, l’assistenza ai bisognosi, il reinserimento sociale, e così via.**
**XIII. Il coefficiente variabile per i casi di esecuzione può anche considerare fattori come l’esecuzione fuori sede, le perquisizioni, l’asta e la vendita di beni sequestrati, lo sgombero forzato di case o terreni, la detenzione, le multe, le restrizioni all’uscita dal paese, le restrizioni al consumo, l’inclusione in liste di inadempienti, il trasferimento di persone sospettate di crimini, e così via.**
**XIV. Il coefficiente variabile per i casi che coinvolgono minori può anche considerare fattori come indagini sociali, tutela sociale, supporto psicologico, educazione in aula, visite di follow-up e assistenza, e così via.**
**XV. Il coefficiente variabile per i casi di assistenza giudiziaria può anche considerare fattori come l’organizzazione di udienze, indagini domiciliari, visite ai vicini, discussioni del comitato di assistenza giudiziaria, assistenza congiunta, e così via.**
**XVI. Il peso del coefficiente per i membri del collegio giudicante che esaminano i casi è determinato dal loro grado di contributo nel processo del collegio.**
Tra questi, il coefficiente di peso per i giudici che gestiscono i casi è calcolato secondo gli standard stabiliti da questa guida, mentre il coefficiente di peso per i giudici non gestori che fungono da presidenti e per gli altri membri del collegio può essere impostato in proporzione al coefficiente di peso del giudice gestore.
**XVII. Altri fattori che possono riflettere il volume di lavoro dei giudici, oltre a quelli indicati in questa guida, possono anche essere inclusi nei criteri del coefficiente di peso del caso.**
**XVIII. I tribunali popolari superiori possono fare riferimento a questa guida e impostare i coefficienti di peso dei casi per la loro giurisdizione in base alle realtà locali e, in base alla situazione della valutazione, apportare aggiustamenti tempestivi.**[16]
[1] Art. 5-quinquies decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento del meccanismo di lavoro della Conferenza dei giudici professionali del Tribunale del Popolo
Fafa [2018] N. 21 “Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento e il miglioramento del meccanismo di lavoro della riunione dei presidenti dei giudici dei tribunali popolari (processo)” [Testo integrale abolito]
Avviso della Corte Suprema del Popolo sull’emissione dei “Pareri guida della Corte Suprema del Popolo sullo svolgimento del lavoro di valutazione della qualità dei casi (processo)” (annunciati dalla Fafa della Corte Suprema del Popolo [2008] n. 6 l’11 gennaio 2008)
Nei giorni scorsi ho avuto l’onore di partecipare in qualità di relatore[1] ad un interessante convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – sezione decentrata di Milano, su “La mediazione e il ruolo del magistrato”[2].
Mi permetto di fare qui alcuni approfondimenti che possano essere forse di interesse per coloro che non hanno avuto la possibilità di presenziare a quel convegno.
Le considerazioni che ho espresso in sede seminariale e che seguono sono state fondate ovviamente sulle norme, sui documenti dell’Unione Europea[3] e sui dati ricavabili dal WJP Rule of Law Index 2023[4].
I dati della Giustizia in Europa nel 2021 e l’Italia
In prima battuta pare utile evidenziare i dati che riguardarono la giustizia nei paesi UE nel 2021: sono gli ultimi che abbiamo, quelli del Quadro di valutazione della giustizia del 2023[5].
Nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 33.793.708 cause civili, commerciali, amministrative e altre[6].
In media 12,97 cittadini su 100 hanno depositato una nuova causa.
La cifra reale però non la conosciamo perché mancano all’appello i dati tre paesi: Germania, Irlanda e Portogallo.
Le cause non civili e commerciali sopravvenute sono state 25.830.718[7] .
Se teniamo conto della popolazione l’Italia si posiziona al diciassettesimo posto; in senso assoluto al secondo.
Sempre nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 9.635.974 procedimenti civili e commerciali[8].
Le cause civili e commerciali costituiscono il 28,51% di tutte le cause non penali di primo grado.
In media 2,12 cittadini su 100 hanno depositato cause civili e commerciali.
Anche in questo caso non conosciamo i dati effettivi perché mancano i dati tre paesi[9].
L’Irlanda in particolare non ha rilasciato alcun dato in relazione né al totale dei procedimenti sopravvenuti non penali né con riferimento ai civili e commerciali.
Anche in questo caso la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).
Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)
Numero di procedimenti
Classifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)
Numero di procedimenti
1. Romania
1.275.685
1. Spagna
1.377.121
2. Belgio
719.908
2. Italia
1.362.528
3. Croazia
138.045
3. Romania
1.275.685
4. Lituania
91.959
4. Germania
1.167.720
5. Repubblica Ceca
325.833
5. Francia
1.161.566
6. Spagna
1.377.121
6. Polonia
957.693
7. Portogallo
267.543
7. Belgio
719.908
8. Polonia
957.693
8. Repubblica Ceca
325.833
9. Italia
1.362.528
9. Portogallo
267.543
10. Slovacchia
103.505
10. Grecia
146.235
11. Francia
1.161.566
11. Croazia
138.045
12. Lettonia
33.911
12. Ungheria
126.227
13. Slovenia
29.983
13. Olanda
122.512
14. Malta
7.901
14. Slovacchia
103.505
15. Germania
146.235
15. Lituania
91.959
16. Grecia
1.167.720
16. Austria
80.299
17. Estonia
126.227
17. Svezia
62.803
18. Ungheria
17.273
18. Danimarca
40.980
19. Lussemburgo
7.672
19. Slovenia
33.911
20. Austria
80.299
20. Lettonia
29.983
21. Danimarca
40.980
21. Estonia
17.273
22. Olanda
122.512
22. Finlandia
11.072
23. Svezia
62.803
23. Malta
7.901
24.Finlandia
11.072
24.Lussemburgo
7.672
Totali
9.635.974
9.635.974
In relazione alla popolazione ci trovavamo al nono posto, in senso assoluto sempre al secondo.
Come si nota anche Belgio e Francia e Spagna hanno qualche problema a ruolo: nel seguito di questa nota diremo come sono, da ultimo, corsi ai ripari.
Ancora nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 1.809.041 nuovi procedimenti amministrativi.
Per cause amministrative la UE intende le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali.
La cifra reale però non la conosciamo perché in Danimarca ed Irlanda i procedimenti amministrativi non sono divisi dagli altri.
Ancora in questa ipotesi la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).
Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti amministrativi)
Numero di procedimenti
Classifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti amministrativi)
Numero di procedimenti
Nazioni
Sopravvenuti Amministrativi
Nazioni
Sopravvenuti amministrativi
Svezia
188.408
Germania
583.860
Germania
583.860
Francia
193.594
Grecia
62.672
Spagna
189.948
Austria
53.532
Svezia
188.408
Lituania
16.720
Olanda
87.508
Olanda
87.508
Romania
77.314
Cipro
6.221
Polonia
76.615
Spagna
189.948
Grecia
62.672
Romania
77.314
Italia
59.240
Finlandia
55.360
Finlandia
55.360
Bulgaria
27.543
Austria
53.532
Croazia
16.241
Portogallo
30.870
Francia
193.594
Bulgaria
27.543
Portogallo
30.870
Belgio
23.222
Polonia
76.615
Ungheria
19.420
Belgio
23.222
Lettonia
18.739
Ungheria
19.420
Lituania
16.720
Estonia
2.657
Croazia
16.241
Lussemburgo
1.279
Repubblica Ceca
10.511
Italia
59.240
Cipro
6.221
Lettonia
18.739
Slovacchia
5.448
Repubblica Ceca
10.511
Estonia
2.657
Slovacchia
5.448
Slovenia
2.119
Slovenia
2.119
Lussemburgo
1.279
Malta
0
Malta
0
Danimarca
NAP
Danimarca
NAP
Irlanda
NAP
Irlanda
NAP
Totale
1.809.041
Totale
1.809.041
In relazione alla popolazione eravamo dunque al ventesimo posto, in senso assoluto al nono.
Dalla tabella che segue si può inoltre ricavare con maggiore evidenza che non è solo il contenzioso civile e commerciale a costituire un problema e che forse andrebbe rivisto, seppure con tutte le cautele di questo mondo, il principio per cui la mediazione debba investire solo diritti disponibili.
Nazioni
Tutti sopravvenuti non cec
Tutti i sopravvenuti
Tutti i cec
Tutti gli amministrativi
Percentuale cec/totali sopravvenuti
Percentuale sopravvenuto non cec/totale sopravvenuto
L’idea di considerare suscettibile di mediazione solo i diritti per cui sia possibile una transazione appartiene ad un mondo arcaico nel quale di sicuro non esisteva l’attuale carico giudiziario.
In Italia, ad esempio, il problema più evidente riguarda le cause nuove che non sono né civili e commerciali né amministrative.
Il Quadro di valutazione della giustizia 2023 si chiede poi quale sia stata la produttività dei giudici di primo grado dal 2012 al 2021 con riferimento alle cause nuove non penali.
Rispetto al 2012 la media dei paesi europei statuisce che sono stati persi nel 2021 0,29 punti percentuali di produttività dei giudici.
L’Italia rispetto al 2012 ha perso l’1,6% di produttività dei giudici.
Nel 2019 e nel 2020, in media, la produttività dei giudici non ha coperto i sopravvenuti. Il pendente, sempre in media, viene appena sfiorato (0,89%) nel 2021.
Ci sono quattro paesi (Cipro, Croazia, Estonia, Lussemburgo) che nel 2021 non hanno effettivamente coperto il sopravvenuto.
I paesi con giudici più virtuosi nel 2021 sono stati Italia, Francia e Belgio; quelli con giudici meno virtuosi Cipro, Croazia ed Estonia.
Stesso attenzione possiamo riservare alle nuove cause civili e commerciali.
Mi sono soffermato sui procedimenti nuovi perché sono quelli che ci danno il termometro di quelle che saranno le nuove sfide. Potrei dilungarmi anche sui procedimenti pendenti iniziali e finali, ma sarò più breve.
Reco solo qualche dato numerico.
Nel 2021 in EU erano presenti sul ruolo di primo grado tra procedimenti pendenti e sopravvenuti 46.933.081 cause.
I giudici europei sono stati efficienti, nonostante quello che abbiamo detto prima, perché ne hanno definito 33.185.750 (70,70%).
Sono rimasti pendenti però, a fine anno, 13.747.331 controversie.
I giudici togati in Europa nel 2021 erano 84.770.
Per la matematica i giudici hanno iniziato il 2022 con uno zainetto di 162,17 procedimenti pregressi sulle spalle.
Nella realtà ci sono nella UE zainetti molto più leggeri e più pesanti.
Nazioni
Popolazione 2021
Totali non penali rimanenti su ruolo a fine 2021
Numero dei giudici nel 2021
Zainettodei giudici all’inizio del 2022
Avvocati nel 2021
Giudici + avvocati2021
IpoteticoZainetto finale
Posizione mondiale per giustizia civile nel 2023 (WJP)
L’Italia possiede lo zainetto più pesante tra i 27 paesi UE.
Peraltro, la UE non distingue tra giudici penali e giudici civili, non tiene conto dei giudici onorari e dunque la stima non può che essere approssimativa.
Ma c’è chi stima in Italia soltanto mille giudici civili .
Se così fosse lo zainetto del 2021 sarebbe stato molto più pesante di quello rappresentato in tabella (470 pratiche): del resto la nostra giustizia civile è nel 2023 al 52° posto su 141 paesi.
E pensare che sarebbe bastato che gli operatori di giustizia del nostro paese (237.968 nel 2021) si fossero unti e avessero conferito in ADR 14,15 pratiche per risollevare la giustizia, almeno quella di primo grado.
Ed in altri stati la situazione avrebbe potuto essere anche migliore.
Nazioni
Cause da devolvere non penali
Mediazioni non penali per mediatore
Cause cec da devolvere
Mediazioni cec per mediatore
Cause amministrative da devolvere
Mediazioni amministrative per mediatore
Altre cause Da devolvere
Mediazioni altre cause
Austria
55,56
274,16
3,73
18,22
5,07
25,03
46,75
230,70
Belgio
NA
NA
NA
NA
0,59
2,83
NA
NA
Bulgaria
5,98
33,23
NA
NA
0,43
2,39
NA
NA
Cipro
13,02
183,40
NA
NA
1,75
24,61
NA
NA
Croazia
49,55
512,91
28,91
299,20
1,14
11,84
19,50
201,86
Danimarca
18,07
2.532,90
4,07
570,84
NAP
NA
NA
NA
Estonia
18,71
138,98
5,08
37,75
1,23
9,11
12,40
92,11
Finlandia
24,72
93,75
1,04
3,93
3,07
11,63
20,62
78,18
Francia
23,70
419,760
20,82
368,78
2,68
47,41
0,20
3,56
Germania
NA
NA
3,81
94,98
3,62
90,18
NA
NA
Grecia
9,02
151,52
6,21
104,20
1,75
15,36
1,07
19,23
Irlanda
NA
NA
NA
NA
NAP
NA
NA
NA
Italia
14,15
141,13
8,59
85,75
0,38
3,74
5,18
51,64
Lettonia
14,81
561,06
9,63
364,66
1,73
65,58
3,45
130,82
Lituania
11,12
53,34
9,26
44,40
1,99
9,52
-0,12
-0,59
Lussemburgo
1,70
40,47
0,95
22,57
0,40
9,49
0,35
8,4
Malta
9,28
95,52
8,82
90,85
0,38
3,90
0,07
0,77
Olanda
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Polonia
46,89
534,00
12,19
138,87
0,63
7,14
34,07
387,98
Portogallo
NA
NA
5,06
135,69
1,61
50,69
NA
NA
Repubblica Ceca
27,32
3.781,41
8,58
1.187,90
0,55
76,79
18,18
2.516,7
Romania
21,99
58,65
18,65
49,76
2,59
6,90
0,74
1,98
Slovacchia
23,46
99,60
7,29
30,96
0,83
3,52
15,34
65,11
Slovenia
30,02
395,60
8,71
114,79
1,28
16,92
20,03
263,87
Spagna
13,05
791,18
8,63
523,69
1,28
70,15
3,13
189,67
Svezia
11,83
281,73
3,97
94,59
6,57
156,52
1,29
30,62
Ungheria
9,11
113,73
3,83
47,83
0,62
7,77
4,66
58,12
2 . I numeri della giustizia italiana e alcuni spunti normativi che arrivano dalla riforma Cartabia
Il ruolo di primo grado non penale ha visto in Italia 6.871.878 di procedimenti, mentre quello civile e commerciale 3.613.659 (ovvero il 52,59% del totale).
Sono rimasti su ruolo non penale 3.396.840 procedimenti di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).
I magistrati hanno invece definito 3.475.038 procedimenti non penali (il 50,56%) di cui 1.567.381 civili e commerciali.
Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto).
Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2,379 giorni).
Gli accordi in mediazione nel 2021 (20.644) sono stati lo 0,57% del totale transitato sul ruolo di primo grado civile e commerciale (3.613.659) e l’1% di quanto rimasto di civile e commerciale a ruolo a fine anno.
Continuiamo ad avere il numero dei giudici togati (7.108) del 1914 quando le cause erano un milione e mezzo complessivamente.
Gli avvocati stanno diminuendo: nel 2021 erano 230.445
Siamo al 22° posto (con 23 punti) su 27 paesi (dato 2022) per la promozione e gli incentivi all’ADR (il primo paese, la Polonia, ha 65 punti) e poi vedremo le ragioni.
In questo momento stiamo parlando di ridurre semplicemente l’arretrato del 2019: “- ridurre entro dicembre 2024 l’arretrato civile 2019. Il PNRR richiede, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di Appello civili. A riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente, del 81,3% per i Tribunali e del 94,4% per le Corti di Appello.”[11]
Teniamo poi conto di alcuni articoli di cui la riforma Cartabia e i successivi decreti ci hanno investito, norme che a mio modo di vedere potrebbero essere “profetiche” alla luce di quello che sta succedendo in Europa.
In primo luogo, l’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, secondo cui “Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”
La mediazione come condizione di procedibilità è dunque tornata sperimentale.
Il regolamento sul credito di imposta fa eco all’art. 42 con gli articoli 16[12] e 17[13].
il Ministero proseguirà l’attività di monitoraggio statistico solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Anche se dovesse cadere la condizione di procedibilità preventiva resterebbe comunque attivo il monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, monitoraggio che riguarda i provvedimenti del giudice.
Il legislatore riconosce comunque valore alla mediazione demandata (e alla conciliazione) del giudice dovendo dipendere anche dalla stessa la progressione di carriera.
Vi è poi da considerare, a mio giudizio, l’art. 5 del d.lgs. 151/22[14] sull’ufficio del processo che al punto g) indica il “ supporto per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.”
È facile che possano nascere o proseguire in Italia, con l’andar del tempo, progetti pilota di carattere processuale per “abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione” anche con la figura del giudice mediatore.
Nei paesi UE, come vedremo, non si parla più di progetti pilota da tempo: la mediazione del giudice mediatore è prevista dalla legge unitamente alla mediazione demandata e si sta diffondendo anche intorno a noi.
Ricordo inoltre che nel 1983 negli Stati Uniti i giudici si impossessarono di un’istruttoria che era diventata inconcludente e costosa ed oggi il fenomeno sembra ripresentarsi in Europa nel momento in cui si pensa a Camere di composizione amichevole o di udienze di amichevole composizione.
Sono affermazioni le mie, che vengono criticate perché si dice che, se in Italia si è deflazionato solo lo 0,57% è solo colpa di un modello, quello del primo incontro, con cui non si poteva mediare.
Considerazione che assolutamente condivido (anche se in passato non l’ho sentite pronunciare, in verità, con la stessa forza), tuttavia la politica di mediazione non ha mai capito granché e di certo non fa bilanci sulla qualità sociali delle interazioni dopo l’avvento della mediazione (cosa di cui invece dovrebbe tenere conto).
Per i politici contano solo i numeri ed è per questo che la mediazione è tornata un fenomeno da verificare.
Ci si chiede cosa potrebbe succedere se venisse eliminata la condizione di procedibilità preventiva e restasse in piedi la demandata obbligatoria: certo gli organismi attuali chiuderebbero e finirebbe la stagione della mediazione amministrata (nata solo perché le Camere di Commercio avevano un’articolazione territoriale: almeno questa è la scusa ufficiale). Come risolvere una situazione di questo tipo in cui spariscono gli organismi? La Francia ci ha già pensato con la predisposizione di panel di corte di appello che appunto si occupano della demandata su ordine del giudice.
Non è un mistero che l’Italia guardi alla Francia come la Francia guarda al Canada in tema di giustizia partecipativa e dunque si potrebbero aprire nuovi scenari; del resto, ai nuovi organismi ed enti di formazione è stata richiesta dal decreto ministeriale 150/23 un’organizzazione per stare in piedi (almeno) per i cinque anni fatidici[15].
La mediazione preventiva è in realtà affidata al prossimo correttivo: se verranno eliminate le storture (che sono incomprensibilmente svariate: non c’è articolo che non dia problemi applicativi, sembra quasi che qualcuno abbia fatto certe modifiche di proposito) forse cambierà anche il destino della deflazione del contenzioso, ma ci vuole un ampliamento delle materie o il coraggio della Grecia che destina alla mediazione dal 2020 tutte le controversie sopra i 30 mila euro[16].
3. La situazione europea
Quanto al peso dello zainetto dopo di noi si posizionava la Spagna (362 pratiche a giudice).
Sono diversi anni che deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole. È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[17] è stato approvato anche dall’attuale governo[18]. Sono servite dunque anche le ultime sollecitazioni al proposito di Gemme.
Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[19] come condizioni di procedibilità[20] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale. Si punterà inoltre sul processo telematico. Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.
Il 5° comma dell’art. 19[21] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[22].»
Il nuovo art. 414[23] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[24]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.
La Danimarca possedeva nel 2023 la seconda giustizia civile al mondo (viene dopo la Norvegia che ha la prima): in questo paese un primo grado non penale nel 2021 durava 17 giorni e dunque non credo che si siano particolarmente preoccupati per il carico giudiziario.
La Polonia aveva un carico giudiziario non indifferente, ma era anche al primo posto in Europa nel 2022 con 65 punti per la promozione della mediazione e dunque il governo si era mosso per far fronte alla situazione. Vedremo i risultati.
Chi si sta attrezzando oggi in modo deciso, come vedremo, è la Francia, insieme al Belgio di cui peraltro si conoscono pochi dati numerici.
Si deve aggiungere qui che la UE valuta la promozione e l’uso della mediazione in base a 17 requisiti che valgono un punto in 4 settori fondamentali (consumo, civile e commerciale, amministrativo e lavoro).
L’Italia nel 2022 aveva 23 punti ed era al 22°posto; la Polonia, come abbiamo accennato, che era prima ne aveva 65 (su 68 disponibili).
Noi non possediamo una mediazione del lavoro né una mediazione amministrativa, la mediazione penale si sta affacciando (forse, se ci saranno abbastanza centri di giustizia riparativa e soprattutto mediatori penali).
Inoltre, non rispettiamo che alcuni dei 17 requisiti nelle materie che prendiamo in considerazione: consumo e mediazione civile e commerciale, come risulta dalla tabella che segue.
Requisiti richiesti dalla UE
Attuazione dell’Italia
L’accordo raggiunto dalle parti diventa esecutivo per mano del giudice;
Nì (solo per le volontarie e transfrontaliere)
Rimborso totale o parziale delle spese di giudizio, comprese le imposte di bollo, se ADR riuscito
Nì (abbiamo solo un credito di imposta)
Sito web che fornisce informazioni sull’ADR;
No
Campagne pubblicitarie sui media;
No
Brochure per il pubblico generale;
No
Predisposizione da parte del tribunale di specifiche sessioni informative in materia ADR su richiesta
No
Coordinatore di corte ADR/mediazione;
No
Assenza dell’obbligo del difensore per le procedure ADR;
No
Il giudice può fungere da mediatore;
No
Utilizzo di tecnologie (applicazioni di intelligenza artificiale, chat bot) per facilitare la presentazione e la risoluzione delle controversie;
No
Pubblicazione delle valutazioni sull’utilizzo dell’ADR;
Sì
Pubblicazione di statistiche sull’utilizzo degli ADR;
Sì
copertura parziale o totale mediante patrocinio a spese dello Stato delle spese ADR sostenute
Sì
Possibilità di avviare un procedimento/presentare un reclamo e presentare prove documentali online;
Sì
Le parti possono essere informate dell’avvio e delle diverse fasi del procedimento per via elettronica;
Sì
Possibilità di pagamento online delle tariffe applicabili;
Sì
A ciò si aggiunga che il Quadro di valutazione della giustizia 2023 (come anche i precedenti) stabilisce (nota 65) che “Le modalità per promuovere e incentivare il ricorso all’ADR non coprono i requisiti obbligatori per l’utilizzo dell’ADR prima di adire i tribunali. Tali requisiti possono sollevare dubbi circa la loro compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE”[25]
In sostanza la mediazione come condizione di procedibilità potrebbe essere vista dalla UE come contraria all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE[26]; fare tante mediazioni obbligatorie come in Italia non è dunque un titolo di merito per la UE (anche se per l’Italia è ritenuto all’estero un male inevitabile).
È vero che il considerando 14 della Direttiva 52/08 recita che “dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.”, ma non viene in gioco a nostro favore, perché diversamente la UE non continuerebbe a richiamare l’attenzione da alcuni anni su una possibile violazione della Carta dei diritti fondamentali.
Opinione non negativa della mediazione preventiva obbligatoria hanno ovviamente la Corte di Giustizia europea e la Corte dei diritti dell’uomo, ma è la politica che decide la sorte degli stati e questo non bisogna mai dimenticarlo.
Una valutazione negativa invece non viene affermata dalla UE in relazione alla mediazione demandata obbligatoria per le parti, né della mediazione del giudice che è anzi uno dei requisiti di merito per un paese.
Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.
Che la mediazione è istituto indipendente dalla denominazione,
Che la mediazione può essere suggerita od ordinata da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario,
Che il mediatore è qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Lo stesso legislatore europeo (peraltro dopo essersi consultato con gli esperti dell’UNCITRAL) ha dunque preparato il terreno – ormai ben 15 anni orsono – perché il giudice si occupi di mediazione.
Giudici belgi, francesi e tedeschi si sono preparati e nel 2019 il CEPEJ, sulla scorta dei programmi utilizzati da loro, ci ha spiegato che dosa devono sapere e saper fare i giudici ed i pubblici ministeri per poter effettuare degli invii appropriati: “I giudici dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. L’informativa dovrebbe riguardare la mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.”[28]
Il giudice dovrebbe essere insomma un esperto di mediazione in ogni campo.
Peraltro, la legislazione degli stati più avanzati punta molto sulla funzione pacificatrice del giudice.
Dal 1976 il Codice di rito francese ritiene all’art. 21 che riconciliare le parti rientri nella missione del giudice[29].
Nel 2018 il Codice di procedura civile del Belgio ha sancito poi due principi importantissimi: 1) Il giudice privilegia in tutte le fasi del procedimento un metodo di risoluzione amichevole delle controversie (art. 730/1)[30], 2) 1 Fa parte della missione del giudice la conciliazione delle parti (art. 731)[31].
L’art. 278 del C.p.c. tedesco così esordisce: “Il tribunale dovrebbe garantire una soluzione amichevole della lite o dei singoli punti controversi in ogni situazione del procedimento[32].
Questo filone di pensiero non è nato recentemente.
Già Martino Chladenio nel 1768 scriveva che “È dovere del giudice quello di persuadere le parti alla concordia”.
E non mi soffermo qui, perché non è la sede, su tutte le figure di magistrato pacificatore che si sono succedute nella storia da almeno un paio di millenni a questa parte: quelli che considerano solo la funzione giudicante del giudice dovrebbero fare un ripasso sui libri di storia della risoluzione del conflitto.
Siamo tutti d’accordo oggi sul fatto che la conciliazione sia concetto differente dalla mediazione (nel passato non era però così netta la distinzione), ma credo che si possa concordare anche sul fatto che la composizione amichevole sia diversa da una sentenza.
Il giudice mediatore è oggi una realtà in ben 14 stati dell’Unione Europea.
Stati
Mediazione di corte obbligatoria
Mediazione di corte facoltativa
Mediatore
Austria
X
X
Non giudice
Belgio
X
X
Giudice/non giudice
Bulgaria
X
X
Non giudice
Cipro
X
X
Non giudice
Croazia
X
X
Giudice
Danimarca
–
X
Giudice/non giudice
Estonia
X
X
Giudice
Finlandia
–
X
Giudice/non giudice
Francia
X
X
Giudice/Non giudice
Germania
X
X
Giudice/non giudice
Grecia
–
X
Non giudice
Irlanda
X
X
Non giudice
Italia
X
X
Non giudice
Lettonia
X
X
Non giudice
Lituania
X
X
Giudice/non giudice
Lussemburgo
X
X
Non giudice
Malta
X
X
Non giudice
Paesi Bassi
X
–
Non giudice
Polonia
X
X
Non giudice/giudice in pensione
Portogallo
–
X
Non giudice
Repubblica Ceca
X
X
Giudice/Non giudice
Romania
–
X
Non giudice
Slovacchia
–
X
Non giudice
Slovenia
X
X
Giudice/non giudice
Spagna
X
X
Giudice/non giudice
Svezia
X
X
Giudice/ non giudice
Ungheria
X
X
Giudice/non giudice
In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[33]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.
Vi è poi un nuovo fenomeno dal 2017: la Camera di composizione amichevole[34].
La camera di composizione amichevole del Belgio proviene per ispirazione dal diritto canadese (Conférences de règlement à l’amiable detta CRA[35]).
È prevista dal 2014 dagli articoli da 161 a 165[36] del Codice di procedura civile[37].
In tutte le fasi di un giudizio la Corte offre alle parti l’opportunità di partecipare a una conferenza di transazione amichevole (CRA), presieduta da un giudice della Corte.
Questo servizio è offerto gratuitamente in tutti i distretti giudiziari del Québec.
La CRA è una ADR, simile alla mediazione, che consente alle parti di risolvere la controversia in un contesto informale, senza avviare un processo, risparmiando tempo e denaro.
La CRA mira ad aiutare le parti a comunicare, negoziare, identificare i propri interessi, valutare le proprie posizioni ed esplorare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Durante una CRA, le parti sono presenti e sono generalmente assistite dai loro avvocati.
Le CRA si svolgono a porte chiuse e sono riservate.
Pertanto, sia il giudice che le parti e i loro avvocati si impegnano a rispettare la riservatezza del processo e a non rivelare nulla delle discussioni e delle negoziazioni che avranno luogo durante la conferenza.
Il CRA è un processo volontario, che può aver luogo solo con il consenso esplicito di tutte le parti in causa.
Una parte può richiedere lo svolgimento di una CRA, previa consultazione delle altre parti, inviando una richiesta scritta alla Corte, per via elettronica
Il presidente del Tribunale valuta la richiesta.
Se ritiene opportuno il ricorso alla conferenza di conciliazione amichevole, nomina un giudice a presiedere la CRA.
Il cancelliere convoca le parti ed i loro avvocati davanti al giudice designato a presiedere la conferenza di conciliazione amichevole.
Quando la CRA consente di trovare una soluzione alla controversia, viene redatto un accordo che viene firmato dalle parti e dai loro avvocati, se del caso.
Un “Avviso di transazione” viene successivamente depositato presso la cancelleria della Corte del Quebéc.
Se la CRA non risolve la controversia, il processo prosegue.
Il cancelliere convoca le parti ed i loro difensori per il dibattimento davanti ad un altro giudice, assistito da due assessori.
Sulla scorta del CRA opera appunto in Belgio da diversi anni la Camera di composizione amichevole nel settore familiare.
Dal 6 gennaio 2024 (l. 19 dicembre 2023) riguarda anche il settore civile.
Però l’istituzione delle Camere per i tribunali che già non l’hanno è facoltativa sino al 1° gennaio 2025.
Le norme di riferimento del Code Judiciaire sono: art. 16-78-8-84-101-102-104-730/1-730/2-734/3-734/4-757; art. 89-90 delle disposizioni transitorie al C.p.c.
Vediamo ora la composizione della Camera.
Oltre alle sezioni civili, il tribunale civile sarà composto anche da (almeno) una o più sezioni per la composizione amichevole.
Una camera di conciliazione amichevole è composta nel tribunale civile da un giudice monocratico che ha seguito una formazione specializzata in materia di conciliazione e rinvio alla mediazione (quelli che sono già membri di una camera al 6 gennaio 2024 sono dispensati dalla formazione).
Nel tribunale del lavoro è composta da un presidente e da due giudici sociali. I tre giudici devono aver seguito la formazione specializzata. Lo stesso vale per il tribunale commerciale.
Sono introdotte camere di composizione amichevole anche presso le corti d’appello. Anche il giudice che presiederà questa sezione deve aver completato la formazione specialistica.
La richiesta di composizione amichevole sospende per un mese il termine di prescrizione della pretesa sottostante.
Entro un mese, le parti sono convocate con lettera semplice a comparire dinanzi alla Camera per una composizione amichevole.
Se le parti compaiono all’udienza di composizione amichevole, i termini di prescrizione sono sospesi per la durata della composizione amichevole.
L’intervento della CRA belga può essere richiesto preventivamente o in corso di causa:
se le parti sono capaci di transigere,
Per le materie che possono essere oggetto di transazione,
se non ci sono gravi indizi di violenza, minacce o di qualsiasi altra forma di pressione.
La CRA ha gli stessi presupposti della conciliazione giudiziaria.
La domanda, in presenza dei presupposti, può essere inoltrata direttamente alla Camera: in tal caso l’udienza si terrà entro un mese.
Se il giudizio pende per il merito e le parti non si oppongono (anche una parte si può opporre) il giudice può trasmettere, su richiesta o d’ufficio, il fascicolo alla Camera, con semplice annotazione a verbale. Anche qui le parti vengono convocate per l’udienza di composizione amichevole entro un mese.
Se l’accordo è siglato a seguito di intervento preventivo della Camera i termini sono registrati dalla Camera di composizione amichevole nel verbale della comparizione in conciliazione, il cui invio deve essere timbrato con l’ordine di esecuzione, a meno che le parti non vi rinuncino.
Se la causa pendeva per il merito l’accordo può essere incorporato in una sentenza.
Molto interessante, comunque, anche la definizione dei compiti del giudice per il C.p.c. del Belgio.
L’art. 730/1 del Codice di procedura civile stabilisce quanto segue:
“§ 1 In ogni fase del procedimento, il giudice privilegia un metodo di risoluzione amichevole delle controversie.
§ 2. Il giudice può, in occasione dell’udienza introduttiva o di un’udienza fissata in data ravvicinata, interrogare le parti sul modo in cui hanno tentato di risolvere la controversia in via amichevole prima della proposizione della causa e informarle delle possibilità di un’ulteriore risoluzione amichevole della controversia. A tal fine, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti.
Su richiesta di una delle parti o, se lo ritiene utile, il giudice, se ritiene che una riconciliazione sia possibile, può, nella stessa udienza introduttiva o in un’udienza fissata in data ravvicinata, rinviare la causa a una data fissata, che non può superare un mese, a meno che le parti non siano d’accordo, al fine di consentire loro di verificare se la loro controversia possa essere risolta in tutto o in parte in via amichevole e di raccogliere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
Il provvedimento di cui al comma 2 non può essere disposto se è già stato disposto nell’ambito della medesima controversia.”
In Croazia[38] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.
Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).
Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[39].
In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[40]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.
Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[41]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[42].
In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[43].
In Finlandia[44] il giudice media le controversie giudiziarie.
In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[45] .
In Francia di recente sono stati introdotti due nuovi istituti: l’audience de règlement amiable (udienza di conciliazione amichevole) e la Césure du procès (chiusura del processo).
Le fonti si devono ritrovare nel Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (in vigore dal 1° novembre 2023) e nella Circulaire du 17 oct. 2023. Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile[46].
L’obbiettivo del ministro della Giustizia è dimezzare i ritardi delle controversie civili entro il 2027.
Sono stati stanziati dieci miliardi di euro per la giustizia: il doppio di quanto stanziato normalmente.
La Francia nel 2021 non credeva nella semplice mediazione demandata: ce lo dice l’ultimo rapporto statistico del Ministero della Giustizia del 24 febbraio 2024[47]; il 75,2 % dei mediatori iscritti nei panel di Corte d’Appello hanno ricevuto dal giudice meno di 10 mediazioni delegate.
Vediamo qui i tempi ed i numeri dei paesi più importanti (anno 2021, l’ultimo rilevato dalla UE nel quadro di valutazione della Giustizia 2023) per comprendere che cosa voglia realizzare il Guardasigilli francese.
Nazioni
Causa non penale
Causa civile e commerciale(Primo grado)
Causa civile e commerciale(Secondo grado)
Causa civile e commerciale(Terzo grado)
Tempo totale Cec (dati completi)
Tempo totale (anche senza gradi)
Causa amministrativa primo grado
CausaAmministrativaSecondo grado
CausaAmministrativaTerzo grado
TotaleCausaAmministrativaTre gradi
Belgio
NA
NA
NA
394
NA
394
235
NAP
501
736
Germania
NA
231
362
NA
NA
593
422
456
213
1.091
Francia
440
495
466
NA
NA
961
299
328
175
802
Italia
381
560
817
1002
2.379
2.379
756
NAP
645
1.401
Nazioni
Popolazione2021
Sopravvenutilitigi civili ecommerciali
Pendentilitigi civili ecommerciali
Totali a ruoloCivili e commerciale
PercentualeDi risoluzione
SopravvenutiRimanentiA fine anno
Pendenti RimanentiA fine anno
Totali rimanenti su ruolo cec a fine 2021
Belgio
11.611.419
719.908
NA
NA
105,7%
0
NA
NA
Francia
64.531.443
1.161.566
1.677.818
2.839.384
107,2%
0
1.557.015
1.557.015
Germania
83.408.554
1.167.720
750.677
1.918.397
105,1%
0
712.392
712.392
Italia
59.240.329
1.362.528
2.251.133
3.613.661
109,1%
0
2.046.279
2.046.279
Evidentemente il Ministro della Giustizia ha una grande fiducia nei nuovi istituti.
Si introducono dunque nel C.p.c. francese due meccanismi atti a favorire la soluzione amichevole delle controversie a processo pendente (come per il procedimento nanti il Güterichter tedesco di cui diremo in seguito): da un lato, l’udienza di composizione amichevole (ARA) e, dall’altro, la chiusura del processo o udienza di chiusura del processo.
Il nuovo articolo 774-2 del c.p.c. definisce l’oggetto finale dell’udienza di composizione amichevole, vale a dire «la risoluzione amichevole della controversia tra le parti, attraverso il confronto equilibrato dei loro punti di vista, la valutazione delle rispettive esigenze, posizioni ed interessi, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia».
L’audience de règlement amiable (ARA) vale per le procedure scritte ordinarie e per i procedimenti sommari di competenza del Presidente del tribunale e del giudice tutelare.
Può essere disposta in qualsiasi momento della procedura.
I diritti devono essere disponibili.
Sono quattro i giudici che possono disporla: il presidente dell’udienza di orientamento, il giudice delle indagini preliminari, il giudice del merito o il giudice sommario.
Il giudice può disporre un’ARA anche se le parti non sono d’accordo.
L’avvio interrompe il termine di prescrizione.
I giudici che conducono l’ARA devono essere individuati dal Presidente del Tribunale con ordinanza prima che inizi l’anno giudiziario (non possono sedere nel collegio giudicante).
La data e la durata prevista dell’udienza sono fissate dal giudice adito, a seconda della natura della causa (non può superare il giorno).
Il giudice può mediare, conciliare, fare caucus anche coi soli avvocati. Le parti possono chiedere di nominare un tecnico e di produrre le risultanze nel merito.
L’ARA si svolge in camera di consiglio senza il cancelliere che interverrà solo in caso di accordo.
L’ARA è una procedura riservata, ma le parti possono derogare alla riservatezza.
Il giudice può sempre interrompere l’ARA:
quando la soluzione prevista dalle parti in causa viola l’ordine pubblico, i diritti fondamentali, viola gravemente gli interessi di una delle parti o bambini o nella misura in cui si riferisce a diritti non disponibili;
in caso di manifesto squilibrio tra le parti, ovvero quando gli elementi emersi nel corso dell’ARA rivelano l’esistenza di violenza;
nel caso di tattica ritardante, quando una parte avvia un ARA senza alcuna reale intenzione di risolvere una controversia in via amichevole ma con l’obiettivo di ritardare l’esito del processo.
Ciò però non interrompe il procedimento giudiziario che va ripreso dalle parti con conclusioni in tal senso o citazione. Se le parti restano inattive è il giudice del merito, informato della conclusione dell’ARA, che richiama le parti in udienza per sapere se vogliono andare avanti o rinunciare.
In caso di accordo totale o parziale le parti sono libere di formalizzare o meno tale accordo.
Nel caso in cui si scelga di formalizzare questo accordo durante l’ARA, esso potrà assumere la forma di un verbale firmato dal giudice responsabile dell’ARA, dal cancelliere e dalle parti.
Se le parti si accordano ciò estingue il giudizio.
Nel caso di accordo parziale il giudice di merito, informato dal giudice dell’ARA, fissa un’udienza in cui le parti riferiscono se vogliono o meno andare avanti.
In caso di fallimento dell’ARA parimenti ci sarà un’udienza per capire se le parti vogliono continuare o meno il procedimento.
Il capitolo II decreto 2023-686 introduce nel contesto della procedura scritta ordinaria davanti al tribunale la possibilità per il giudice di decidere, in un primo tempo, solo su alcune delle pretese di cui è investito.
In questo caso decide con una sentenza parziale.
Questa sentenza è suscettibile di appello immediato.
Le parti possono trarre conseguenze dalla sentenza parziale e per le pretese su cui il giudice non ha ancora deciso possono ad esempio ricorrere a una mediazione o a una conciliazione di giustizia.
In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato).
L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti la una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[48]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo[49].
Il Güterichter si mette a disposizione delle parti per qualsiasi loro richiesta (tranne che per condurre un arbitrato):
può mediare e dunque utilizzare soluzioni creative,
conciliare (e dunque fare una proposta se le parti non si mettono d’accordo),
può interpretare un contratto, stimare una prestazione, proporre un metodo di divisione (asta, sorteggio ecc.),
può combinare diverse procedure e passare dall’una all’altra col consenso delle parti.
Il rinvio al Güterichter si basa sul consenso delle parti anche quando è suggerito dal giudice contenzioso.
Il giudizio deve essere pendente (ma può operarsi rinvio anche in appello).
È indispensabile che le parti partecipino personalmente.
Di solito il giudice, se non gli viene chiesto altro, media e dunque non mette al centro le pretese legali ma gli interessi delle parti. Nell’analisi degli interessi aiuta le parti e dunque conosce bene i metodi creativi.
La presenza del legale non è obbligatoria ma è utile: 1) perché il giudice non fornisce consulenza giuridica, 2) per evidenziare meglio i fatti.
Ci sono diversi vantaggi per rivolgersi al Güterichter:
1) il Güterichter è specializzato in mediazione e ADR.
2) L’udienza è più rapida di un processo; le parti hanno tuttavia più tempo a loro disposizione che in un processo per parlare dei loro punti di vista.
3) Le parti coinvolte non delegano la risoluzione dei conflitti al giudice che semplicemente li aiuta nel processo di autodeterminazione.
4) Nell’ambito dell’udienza del giudice possono essere risolti anche altri conflitti che gravano sulle persone coinvolte. Su richiesta delle parti, se tutte le parti coinvolte sono d’accordo, possono prendere parte alla negoziazione anche terzi non coinvolti nel processo.
5) L’udienza del Güterichter è riservata ed il giudice di qualità non riferisce alcunché al giudice contenzioso se le parti non sono d’accordo.
6) L’udienza è gratuita. Vanno pagati solo gli eventuali legali (con i compensi stabiliti per la transazione giudiziaria); anche la registrazione dell’accordo è però a pagamento.
Le parti che prestano il consenso possono chiedere al giudice del merito di sospendere il procedimento per la durata del procedimento di conciliazione, oppure di mantenere la data dell’udienza già fissata.
Disposto il trasferimento le parti ricevono comunicazione della data e dell’ora dell’udienza che si tiene in locali particolari.
L’incontro dura dalle due alle tre ore. Il Güterichter spiega alle parti il suo ruolo, chiede l’esposizione dei fatti al fine di ricercare gli interessi.
Vengono poi sviluppate e valutate le possibili soluzioni; alla fine si cerca una soluzione accettabile per entrambe le parti, con il solo appoggio del giudice (senza avvocati).
Se la procedura di conciliazione ha esito positivo, si conclude con un accordo scritto e, se lo si desidera, esecutivo, ad esempio una transazione giudiziaria (a cui segue la chiusura del procedimento contenzioso). In difetto di accordo il fascicolo torna al giudice di merito.
Nella tabella che segue (mancano indicazioni 2022 sulle giurisdizioni amministrative e sulla famiglia) illustro il rinvio al Güterichter in tutte le giurisdizioni. Secondo i giudici non contenziosi il potere discrezionale del giudice di merito non è stato utilizzato adeguatamente in questi anni.
Tribunali e Corti
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Totale 2022
Percentuale
Cause civili dei tribunali distrettuali >5000 € (locazione, famiglia alimenti)
16.249
11.752
9.971
7.655
6.663
5.992
5.046
5.125
4.594
716.538
0,64
Questioni familiari nei tribunali distrettuali
3.314
3.250
3.174
2.977
2.881
2.760
2.462
2.620
Tribunali regionali, 1° grado + di 5.000 €
7.829
6.960
7.073
6.730
6.507
6.969
6.151
6.345
6.488
321.060
2,02
Ricorsi e appelli (dei tribunali distrettuali) ai tribunali regionali
346
183
159
206
248
258
264
233
164
0,49
Cause civili dei tribunali regionali superiori (appello dei tribunali regionali)
468
292
296
250
282
369
261
211
220
64.145
0,34
Tribunali regionali superiori in materia di famiglia (appello dei tribunali distrettuali)
290
182
216
220
196
229
158
136
Tribunali del lavoro (procedimenti giudiziari)
536
433
294
302
273
290
277
377
419
Tribunali sociali (denunce e tutela giuridica provvisoria)
619
411
439
458
378
231
180
133
253
Tribunali sociali statali (ricorsi e denunce)
48
41
33
61
22
32
19
21
14
Tribunali amministrativi (procedimento principale e tutela giurisdizionale cautelare)
199
195
194
172
182
200
198
100
Tribunali amministrativi superiori di primo grado
10
14
7
10
12
5
7
4
Procedimenti di appello dei tribunali amministrativi superiori
12
16
21
7
7
12
12
3
Commissioni tributarie
26
21
47
81
53
38
26
19
35
Totale
29.946
23.750
21.924
19.129
17.704
17.385
15.061
15.327
12.187
In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[50].
In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[51].
In Polonia può mediare un giudice in pensione.
In Repubblica Ceca ai sensi del § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[52].
In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[53].
In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[54], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziario[55].
In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.
In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.
In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[56]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[57].
[1] La relazione si intitolava “Dalla attuazione nei vari Stati Membri della Direttiva 52/08 alla riforma Cartabia”
[2] Incontro tenuto lunedì 18 marzo 2024 (AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO dalle ore 14,15 alle ore 18.00).
[6] Per cause civili, commerciali, amministrative e altre la UE intende tutte le cause civili e commerciali contenziose e stragiudiziali, le cause catastali e commerciali non contenziose, le altre cause di stato, le altre cause non contenziose, le cause di diritto amministrativo e le altre cause non penali.
Per comodità d’ora in poi le chiameremo cause non penali.
[7] : Bulgaria, Cipro, Germania, Irlanda e Portogallo non hanno rilasciato dati.
Ma per alcuni di loro ci sono perlomeno le cause amministrative.
[8] Per procedimenti civili e commerciali la UE intende quelli che riguardano controversie tra le parti, ad es. le controversie sui contratti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[13] 1.Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati: a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; b) data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; c) data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[14] Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello 1. All’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:
a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile;
c) raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;
f) assistenza per l’analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell’ufficio;
[15] V. art. 6, 9 e 11 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.
[16] 1 Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις
In vigore dal 15 gennaio 2020 in materia di controversie familiari
In vigore dal 15 marzo 2010 nell’ambito di un procedimento ordinario.
[17] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
[19] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.
Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.
Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.
A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.
Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.
Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.
Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.
L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.
[21] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.
[22] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»
[23] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.
[24] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.
[25] The methods for promoting and incentivising the use of ADR do not cover compulsory requirements to use ADR before going to court. Such requirements may raise concerns about their compatibility with the right to an effective remedy before a tribunal enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the EU.
[26] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;
b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
[29] Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
[30] 1) Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (art. 730/1)
[31] 2) 1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (art. 731)
[32] (1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.
[33] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
[36] CAPITOLO IV LA CONFERENZA DI RISOLUZIONE AMICHEVOLE
Art. 161 Il Primo Presidente può, in qualsiasi momento del procedimento ma prima della data fissata per l’udienza, nominare un giudice per presiedere una conferenza di risoluzione amichevole se le parti lo richiedono e gli espongono brevemente le questioni da esaminare, o se lui stesso raccomanda la tenuta di una tale conferenza e le parti accettano la sua raccomandazione. Può farlo anche, anche dopo la data fissata per l’udienza, se circostanze eccezionali lo giustificano. Il compito di presiedere una conferenza di risoluzione amichevole fa parte della missione di conciliazione del giudice.
Art. 162 La conferenza di risoluzione amichevole ha lo scopo di aiutare le parti a comunicare per capire e valutare meglio i loro bisogni, interessi e posizioni e per esplorare soluzioni che potrebbero portare a un accordo reciprocamente soddisfacente per risolvere la controversia.
Art. 163 La conferenza si svolge alla presenza delle parti e, se lo desiderano, dei loro avvocati. Si svolge a porte chiuse, senza costi o formalità. La conferenza non sospende il procedimento, ma il giudice che la presiede può, se lo ritiene necessario, modificare il protocollo del procedimento per tenerne conto. Tutto ciò che viene detto, scritto o fatto durante la conferenza è confidenziale.
Art. 164 Insieme alle parti, il giudice stabilisce il calendario degli incontri, le regole applicabili alla conferenza e le misure per facilitarne lo svolgimento. Queste regole possono prevedere, tra l’altro, che il giudice possa incontrare le parti separatamente e che le persone la cui presenza è considerata utile per la risoluzione della controversia possano partecipare. Le parti sono tenute a garantire che le persone autorizzate a concludere un accordo siano presenti alla conferenza o che possano essere consultate in tempo utile per dare il loro consenso.
Art. 165 Se si raggiunge un accordo amichevole, il giudice può, su richiesta, omologare la transazione. Se non si raggiunge alcun accordo, il giudice può adottare misure di gestione appropriate o, con il consenso delle parti, convertire la conferenza di risoluzione amichevole in una conferenza di gestione. Tuttavia, non può successivamente sentire il caso o decidere su un’applicazione incidentale a questo.
[49] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.
[50] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019
Relazione tenuta nel seminario Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0 del 16/02/24
Avv. Carlo Alberto Calcagno
Mediatore e formatore
A tutti i colleghi avvocati e mediatori porto i saluti di Maria Martello che plaude a questa iniziativa di U.N.A.M.: il nostro paese ha bisogno di opere sulla risoluzione dei conflitti; scrivere è un ottimo modo per diffondere la cultura della mediazione.
Il volume di cui discutiamo oggi è stato redatto dalle migliori voci della dottrina italiana nell’area della giustizia complementare ed opera sicuramente un brillante bilanciamento tra la chiarezza e la esaustività.
È stato certamente un grande sforzo quello che hanno profuso i colleghi per dare il quadro più preciso possibile, su istituti negoziali che ormai non possono che essere considerati il nostro futuro.
Sono pertanto grato a loro e spero che molti colleghi mediatori, giuristi e non, lo possano leggere, studiare ed apprezzare.
Nello spirito di questo mio breve contributo ho ritenuto opportuno estrapolare sei frasi dalla prefazione e dalle relazioni, sei concetti che mi hanno colpito particolarmente e vorrei commentarli con voi.
1) La mediazione, dunque non è più solo uno strumento deflattivo del contenzioso ma un percorso di autodeterminazione (Lucarelli)
Condivido ovviamente questa affermazione della professoressa Lucarelli, specie alla luce della corrente umanistica, che negli anni ’70 ha cambiato il volto della psichiatria e ha posto le basi per le relazioni d’aiuto future tra cui la mediazione ed il counseling.
La prospettiva portata avanti era molto chiara e si è tradotta poi anche nel modello di Harvard.
Gli psicologi umanisti (Maslow, Rogers e Berne) pensavano che:
1) ogni persona avesse la capacità di pensare e di autodeterminarsi.
2) ogni persona potesse crescere ed imparare (ovvero essere una risorsa).
3) Non esistessero individui maturi ed immaturi, ma soltanto comportamenti maturi ed immaturi
4) Le decisioni prese potessero essere modificate se necessario.
Ecco perché sono le parti ed i loro avvocati che realizzano “un effettivo confronto sulle questioni controverse”, come specifica l’art. 8 c. 5 del decreto 28/10.
Il mediatore è solo un agevolatore del percorso di autodeterminazione.
Il che peraltro non vuol dire che le parti ed i loro avvocati non possano chiedergli di fare proposte e di “valutare” la controversia.
Rientra anche questa richiesta nella loro facoltà di autodeterminazione.
Facilitation che noi traduciamo con facilitazione (il mediatore è un facilitatore, si dice, della mediazione e della negoziazione) significa che può utilizzare qualunque metodo le parti gli chiedano[1].
L’unico limite che si ritrova praticamente in tutte le legislazioni, è che l’attività mediatoria non sia mai vincolante per le parti.
2) Per ridurre la durata del processo invero occorreva lavorare principalmente su fattori che appaiono esterni alle regole che presiedono allo stesso (Marinaro)
Anche quello che sostiene il prof. Marinaro con riferimento all’attività del tavolo tecnico è pacifico.
Nessuna riforma della giustizia può essere efficace con un organico di giudici togati (7.109) che nel 2021 corrispondeva a quello del 1914.
Solo che nel 1914 le liti erano un milione e mezzo, mentre secondo l’ultima rilevazione europea (che è sempre del 2021), i nostri processi non penali di primo grado pendenti a fine anno, ammontavano a 3.396.840 di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).
Avremmo bisogno in verità di almeno 5.000 giudici in più: la Germania che ha solo 20 milioni di abitanti in più di noi ne ha oltre 24.000 e possiede la quarta giustizia al mondo.
Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media in Italia 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto) e nel 2021, come sapete tutti, eravamo in pandemia.
Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato invece 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2.379 giorni). Perché dunque non alimentarla?
Tanto più che la nostra giustizia civile si trova al 51° posto su 142 paesi, e se analizziamo in profondità i fattori che la compongono, siamo al 100° posto per i ritardi irragionevoli e al 127° posto per applicazione normativa.
3) Secondo i dati statistici del Ministero la percentuale delle cause nelle vecchie materie condizione di procedibilità si attestava al 15% dell’intero contenzioso (Labianca)
Prima, dunque, dell’accoglimento dei cosiddetti contratti di durata voluto dal decreto delegato 149/22, il contenzioso sottoposto a condizione di procedibilità, annota il dott. Labianca, ottimo giudice, era solo del 15%.
Di fronte a questa percentuale l’idea originaria della riforma Cartabia di ridurre il tempo del processo a 1.000 giorni (e di ridurre il contenzioso del 40%) farebbe ridere, se non ci fosse da piangere.
Si aggiunga poi che in termini di deflazione nel 2021 siamo arrivati allo 0,57%, ossia ci sono stati accordi ben inferiori all’1% (e non certo per colpa dei mediatori ma per un primo incontro inidoneo sotto tutti i punti di vista, in primo luogo quello psicologico).
Così la Cartabia ha scelto di provare (la mediazione è tornata sperimentale, sic!) ad inserire nuove fattispecie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Il dott. Labianca parla di scelta “promozionale”.
In effetti non conosciamo i numeri di questo contenzioso.
E non li conosciamo per alcuni buoni motivi.
Sono contratti per lo più da specialisti, pochi legali se ne occupano (ad eccezione del settore societario forse); chi ha mai patrocinato in una consulenza in materia di contratto di rete alzi la mano…
Queste controversie poi fanno spesso riferimento a segreti di impresa che gli imprenditori non vogliono rivelare a nessuno (figuriamoci ad un mediatore sconosciuto).
Piuttosto affrontano perdite e non vanno in causa.
Dovevano fare come in Grecia e mettere un eventuale “bavaglio” alla Corte Costituzionale (come hanno fatto senza dubbio gli ellenici) anche se, a dire il vero, la nostra Corte non ha mai censurato la condizione di procedibilità.
Ebbene in Grecia tutte le controversie sopra i 30.000 € vanno in mediazione.
E la Grecia non ha il nostro disastroso pendente: il suo nel 2021 era di 417.146 cause (di cui 286.871 civili e commerciali) e i tempi di una causa sono stati di 1.339 giorni. Certo la sua popolazione è inferiore alla nostra, vedremo gli effetti della cura.
Se si facesse la scelta del Brasile di stipulare un patto tra giudici e avvocati per utilizzare i mezzi della giustizia in ogni situazione, i numeri da proporre sarebbero questi (noi abbiamo la fortuna di avere quasi 24.000 mediatori e 237.968 tra avvocati e giudici): se ogni operatore conferisse ai mezzi alternativi 14,51 controversie, ora che la mediazione è effettiva, almeno sulla carta, ogni mediatore riceverebbe 141 mediazioni e ci si potrebbe davvero provare, con la cooperazione leale e in buona fede di parti e avvocati, a deflazionare il contenzioso (v. la tabella per tutti i paesi europei).
Nazioni
Cause da devolverenon penali
Mediazioni non penali per mediatore
Cause cec da devolvere
Mediazioni cec per mediatore
Cause amministrative da devolvere
Mediazioni amministrative per mediatore
Altre causeda devolvere
Mediazioni altre cause non penali
Austria
55,56
274,16
3,73
18,22
5,07
25,03
46,75
230,70
Belgio
NA
NA
NA
NA
0,59
2,83
NA
NA
Bulgaria
5,98
33,23
NA
NA
0,43
2,39
NA
NA
Cipro
13,02
183,40
NA
NA
1,75
24,61
NA
NA
Croazia
49,55
512,91
28,91
299,20
1,14
11,84
19,50
201,86
Danimarca
18,07
2.532,90
4,07
570,84
NAP
NA
NA
NA
Estonia
18,71
138,98
5,08
37,75
1,23
9,11
12,40
92,11
Finlandia
24,72
93,75
1,04
3,93
3,07
11,63
20,62
78,18
Francia
23,70
419,760
20,82
368,78
2,68
47,41
0,20
3,56
Germania
NA
NA
3,81
94,98
3,62
90,18
NA
NA
Grecia
9,02
151,52
6,21
104,20
1,75
15,36
1,07
19,23
Irlanda
NA
NA
NA
NA
NAP
NA
NA
NA
Italia
14,15
141,13
8,59
85,75
0,38
3,74
5,18
51,64
Lettonia
14,81
561,06
9,63
364,66
1,73
65,58
3,45
130,82
Lituania
11,12
53,34
9,26
44,40
1,99
9,52
-0,12
-0,59
Lussemburgo
1,70
40,47
0,95
22,57
0,40
9,49
0,35
8,4
Malta
9,28
95,52
8,82
90,85
0,38
3,90
0,07
0,77
Olanda
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Polonia
46,89
534,00
12,19
138,87
0,63
7,14
34,07
387,98
Portogallo
NA
NA
5,06
135,69
1,61
50,69
NA
NA
Repubblica Ceca
27,32
3.781,41
8,58
1.187,90
0,55
76,79
18,18
2.516,7
Romania
21,99
58,65
18,65
49,76
2,59
6,90
0,74
1,98
Slovacchia
23,46
99,60
7,29
30,96
0,83
3,52
15,34
65,11
Slovenia
30,02
395,60
8,71
114,79
1,28
16,92
20,03
263,87
Spagna
13,05
791,18
8,63
523,69
1,28
70,15
3,13
189,67
Svezia
11,83
281,73
3,97
94,59
6,57
156,52
1,29
30,62
Ungheria
9,11
113,73
3,83
47,83
0,62
7,77
4,66
58,12
Ricordo che prima del 2012 e della sciagurata interruzione in Italia dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale, gli accordi erano moltissimi.
E con uno stipendio di gran lunga inferiore a quello dei giudici di prima norma lo Stato potrebbe considerare l’arretrato solo come un ricordo.
Nazioni
Popolazione2021
Somma che il cittadino paga per il processo
PercentualeGiudice/cittadino
Stipendio lordo medio annuoAnno 2021
Stipendio lordoGiudici di prima nomina
Euro (teorico)da cittadinoa un mediatore
Somma per stipendiare un mediatore all’anno
Austria
8.922.081
121,26
NA
47.177
NA
3
14.192
Belgio
11.611.419
103,98
1,7
48.400
82.280
5,30
14.203
Bulgaria
6.885.867
63,80
2,9
18.733
54.326
5,90
14.175
Cipro
1.244.187
37,56
3,1
16.980
52.638
5
14.138
Croazia
4.060.135
62,71
1,9
25.461
48.376
2,40
14.478
Danimarca
5.854.240
88,55
2,8
44.763
125.336
0,13
14.359
Estonia
1.328.701
65,16
3,1
20.766
64.375
1,90
14.343
Finlandia
5.535.992
102,34
1,5
45.365
68.048
3,80
14.994
Francia
64.531.443
83,77
1,2
40.115
48.138
0,95
14.520
Germania
83.408.554
160,32
1,0
46.499
46.499
1,30
14.457
Grecia
10.445.364
61,76
NA
16.235
NA
3,80
14.417
Irlanda
4.986.526
148,49
NA
53.951
NA
1,55
14.156
Italia
59.240.329
95,75
1,8
30.048
54.086
5,70
14.150
Lettonia
1.873.918
73,80
2,3
18.481
42.506
0,40
14.991
Lituania
2.786.650
47,39
1,9
10.674
20.281
3,30
14.832
Lussemburgo
639.320
239,85
1,4
76.376
106.926
3,20
14.109
Malta
526.747
88,54
4,9
18.660
91.434
3,80
14.826
Olanda
17.501.695
133,36
1,3
54.754
71.180
2,30
14.853
Polonia
38.307.725
76,12
1,7
5.663
9.627
2,40
14.985
Portogallo
10.290.103
70,38
2,6
19.212
49.951
1,90
14.645
Repubblica Ceca
10.510.750
65,83
2,3
37.903
87.177
0,15
14.203
Romania
19.328.560
48,26
3,0
14.475
43.425
7,70
14.022
Slovacchia
5.447.621
54,87
2,9
16.085
46.647
5
14.691
Slovenia
2.119.409
108,07
1,4
27.980
39.172
1,80
14.844
Spagna
47.486.934
93,23
2,2
31.000
68.200
0,75
14.372
Svezia
10.467.097
123,60
1,8
38.238
68.990
0,45
14.582
Ungheria
9.709.786
58,83
1,6
13.515
21.624
1,70
14.341
Totale
445.051.153
837.509
1.411.242
390.878
Media
91,76
2,17
31.019
58.802
2,79
14.477
Così potremo eliminare anche molti dei problemi legati alla condizione di procedibilità e alle tariffe.
4) Il vissuto non è delegabile, l’assenza delle parti al tavolo negoziale snatura (ed indebolisce) l’intero procedimento di mediazione e ne pregiudica in partenza il buon esito (Rosania).
Ha ragione l’avvocato Rosania. Soprattutto in termini psicologici.
La nostra memoria quando rievochiamo un episodio utilizza meccanismi impliciti che non possiamo controllare e meccanismi espliciti.
I meccanismi impliciti sono quelli inconsci o, meglio, quelli che non sono descrivibili a parole, i meccanismi espliciti sono invece quelli coscienti (ossia quelli che affiorano quando ci rendiamo conto che stiamo ricordando)[2].
La strutturazione del ricordo dipende in altre parole da come si integrano le nostre strutture cerebrali nel momento in cui lo riportiamo alla coscienza: la memoria, in sintesi, non è altro che un percorso neuronale che viene fatto e rifatto, ma che può appunto modificarsi, dato che le nostre sinapsi che danno modo ai neuroni di comunicare, mutano da momento in momento.
Se il ricordo non è dunque un dato oggettivo nemmeno per noi che ricordiamo ciò che ci è accaduto, come può andare in mediazione al nostro posto un soggetto terzo da noi istruito, un soggetto terzo che peraltro subisce inevitabilmente quello che gli specialisti della comunicazione chiamano arco di distorsione: io voglio dire 100, riesco a dire 70, tu percepisci 50, capisci 30 e ricordi 20.
Quale contributo può dare in mediazione l’avvocato o un mio delegato non legale che ricorda il 20%, se non dire “non voglio conciliare”?
Si tenga inoltre presente che il nostro cervello è pigro: per mantenere le funzioni automatiche consuma un sacco di energia (quanto una lampadina da 20 watt al giorno), per cui sceglie sempre la soluzione meno dispendiosa che è ovviamente il “no”.
Il “sì” costa fatica.
Se affido il mio “no” all’avvocato, senza che il mio cervello abbia fatto una valutazione della mia prima pigra idea e operi a seguire la scelta definitiva (come accade per chi in mediazione ci va), che cosa potrà fare il mio delegato che è pigro a sua volta di suo e per di più, per preservare dignitosamente la sua pigrizia, si trincera dietro al mandato ricevuto?
Infine, le nostre cellule cerebrali sono specializzate.
Che cosa vuol dire? Che milioni di cellule sono specializzate per una data questione, per determinate persone, per un determinato oggetto.
Non esiste una percezione cosciente generalistica.
Ciò ha degli indubbi riflessi anche sulla composizione dei nostri interessi: se le mie cellule sono specializzate su Tizio e viene in mediazione Caio devo costruire nuovi percorsi cerebrali e come dicevo prima, il cervello è pigro.
Gli scienziati ormai riescono a misurare anche un singolo spike di una cellula (lo spike è l’unità di misura dell’impulso elettrico che i neuroni si scambiano) ed hanno verificato che appunto la cellula si attiva con lo spike solo in presenza di uno stimolo determinato (ad es. la vista del papà o della mamma, l’ascolto della voce della propria compagna, la vista della persona con cui appunto si confligge ecc.). È così che noi facciamo esperienza del mondo.
Se dunque io Tizio ho un conflitto in corso con Caio e do mandato all’avvocato Sempronio di recarsi in mediazione al mio posto, ci sarà inevitabilmente un’altra percezione cosciente di Caio (sempre che ci sia il tempo di formarsi) che non aiuterà a sopire il conflitto ed a risolvere la controversia.
5) E dire che l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia “ammonta a ben 5.078,591,907 euro (dati patrimoniali del fondo unico giustizia al 30 settembre 2022) (Fichera)
La collega si chiede: ma come mai con 5 bilioni di euro presenti nel 2022, dal 2012 al 2023 non abbiano fatto un decreto per stanziare il plafond e corrispondere il credito di imposta da mediazione?
L’avvocato Fichera mette in realtà il dito nella piaga che si è aperta già con il Codice del 1865, quando si è deciso di affidare le sorti umane al processo.
Non si è pensato ai tempi che nel nuovo processo i giudici andavano pagati dallo Stato. Voi vi chiederete perché non si è pensato? È facile.
Intanto nei secoli scorsi il giudice lo pagavano le parti e se non emetteva sentenza (ius dicere) non mangiava (ecco perché vollero circoscrivere sempre più l’ambito della conciliazione).
Nel processo ottocentesco poi che era di matrice napoleonica, il giudice di pace conciliava tutte le controversie delle corti superiori senza essere pagato, perché era ricco di suo.
Così lo Stato non era abituato a pagare per la giustizia.
Nel 1848 si è voluto fare anche una damnatio memoriae di Napoleone e degli istituti che lui aveva diffuso per l’Europa (conciliazione obbligatoria ed arbitrato).
Si è pensato dunque ad istituire dei giudici professionali senza capire sino in fondo che andavano remunerati e soprattutto quanto costasse remunerarli.
Ma le persone andavano dal conciliatore che continuava a non essere pagato (come il mediatore odierno), e il processo rendeva allo stato solo una lira contro le 7 del tribunale.
Peraltro, le parti, quando non conciliavano gratuitamente, abbandonavano spesso la causa e transigevano.
I Governi, in definitiva, non riuscivano a pagare il pretore, i giudici di tribunale e di Corte d’Appello e quelli di ben cinque Cassazioni (poi ridotte ad una evidentemente per risparmiare, con conseguenti drammi dei legali che lavoravano in quelle città), giudici superiori che peraltro sino agli anni ’50 praticamente scaldavano la sedia.
Così già nel Ventennio si è incominciato a dire che la conciliazione era inutile, poi si è abolita la pretura e si è concentrato tutto in Tribunale: così lo Stato nel 2022 poteva permettersi di pagare 4 bilioni di stipendi ai giudici e ai cancellieri.
I nostri giudici delle giurisdizioni superiori erano nel 2021 al terzo posto in Europa con uno stipendio medio di 186.298 € (e peraltro non sono state rese note le loro performance).
Il resto andava e va in gratuito patrocinio, affitto, riscaldamento, luce, stampanti, pc ecc. ecc.
Non c’erano soldi per nominare nuovi giudici, figuriamoci per i crediti di imposta. O almeno non c’erano prima della Cartabia.
Ora vedremo se i 51 milioni stanziati si tradurranno in compensazioni o se lo Stato farà di tutto per non riconoscerli (già sulle esenzioni l’Agenzia delle Entrate inizia a fare dei distingui, perché la coperta è corta e lo stesso avviene per il gratuito patrocinio in alcune Corti d’Appello).
Gli strumenti, comunque, ci sono: la piattaforma è pronta.
Certo il legale dovrà affiancare il cliente per la compilazione dell’istanza e dovrà procurarsi tutti i dati presso gli Organismi.
6) Accanto all’armonizzazione dei sistemi già esistenti appare, inoltre, opportuno pensare, in un’ottica de iure condendo, alla possibilità di inserire la mediazione all’interno delle norme che disciplinano la giustizia amministrativa, anche ispirate ad altri ordinamenti (Moreschini).
Sacrosante parole quelle dell’avv. Moreschini che è perfettamente consapevole non solo della situazione del processo amministrativo in Italia (89.335 controversie rimanenti su ruolo 2021), ma anche del panorama europeo. L’avvocato dice che potremmo prendere esempio dalla Francia che in effetti ha una tradizione almeno decennale, ma ci sono diversi paesi europei che applicano la mediazione al campo amministrativo: Grecia, Bulgaria, Lussemburgo, Estonia, Repubblica Ceca, Francia appunto, Portogallo, Lettonia, Lituania, Olanda, Ungheria, Danimarca, Spagna, Polonia, Germania.
E c’è una certa necessità della introduzione della mediazione nel processo in tutti i restanti paesi d’Europa: 1.606.724 procedimenti amministrativi di primo grado sono rimasti sul ruolo nel 2021 senza che nessuno se ne occupasse.
La verità, per concludere, è che nel 2022 l’Italia era al ventitreesimo posto tra i paesi UE per promozione dei metodi ADR: facevano peggio di noi solo Croazia, Cipro, Irlanda e Romania.
Dei 17 parametri che la UE stabilisce per i quattro settori del diritto che contano (consumo, amministrativo, civile e commerciale e lavoro) noi ne abbiamo rispettati ben pochi e peraltro solo in due settori (consumo e civile e commerciale): abbiamo una mediazione obbligatoria che la UE considera contraria al trattato istitutivo dell’Unione (art. 47[3]) anche se per noi è inevitabile, abbiamo l’assistenza legale obbligatoria che è considerata un insulto da tutte le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (l’assistenza legale è un diritto, ma non può essere un obbligo), non abbiamo un giudice mediatore (ormai ce l’hanno tutti i paesi più avanzati in Europa), non abbiamo una mediazione del lavoro (ma una inutile negoziazione assistita), non facciamo campagne pubblicitarie sulle ADR dal 2011 e si potrebbe continuare, ma non ne ho il tempo. Grazie per l’ascolto.
The emphasis on negotiation in this definition is intended to exclude adjudicative processes, such as arbitration and fact-finding, as well as counseling. It was not intended to distinguish among styles or approaches to mediation. An earlier draft used the word “conducted,”but the Drafting Committees preferred the word “assistance” to emphasize that, in contrast to anarbitration, a mediator has no authority to issue a decision. The use of the word “facilitation” isnot intended to express a preference with regard to approaches of mediation. The Drafters recognize approaches to mediation will vary widely.
[2] Daniel J. Siegel, La mente relazionale, Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, seconda edizione, RaffelloCortinaEditore, 2014 p. 68.
[3] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Ieri 14 febbraio 2024 alla Camera l’on Gimmi Canciano della Commissione cultura ha avuto buone parole per la mediazione ed ha parlato della possibilità futura di un albo dei mediatori.
Ora un albo dei mediatori comporta tutta una serie di conseguenze che qui non voglio ricordare.
Mi pare però che la situazione attuale non consenta di vedere prospettive nemmeno nel lungo periodo visto che la mediazione in Italia è amministrata.
Ciò ha conseguenze pesanti per il mediatore: gli utenti del servizio pagano gli Organismi e nessuna norma si occupa in modo soddisfacente del compenso del mediatore.
Si parla di spese di mediazione ma si aggiunge che pertengono all’Organismo (“nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi” recita lo stesso titolo del decreto).
L’art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 specifica che “L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.”
Le spese di mediazione comprendono il compenso del mediatore, ma non si esauriscono in esso.
La realtà oggi è che ogni organismo continua a decidere, così come del resto faceva prima del decreto citato, quanto corrispondere ai mediatori.
Ed i mediatori non hanno altra scelta che “mangiare la minestra o saltare la finestra”.
Se si scava più in profondo si noterà che ben 33 norma del decreto ministeriale sono dedicate agli Organismi e dunque la legislazione richiede oggi molti più adempimenti rispetto a quelli che richiedeva il decreto 180/10.
Conseguenza di ciò è che aumentano le spese per gli Organismi.
A questo punto l’imprenditore non vede altra strada che rivalersi sulle spese di mediazioni e appropriarsi in definitiva del frutto del sudore dei mediatori.
E a ben vedere non è giusto: ogni imprenditore si assume il rischio di impresa perché diversamente non la mette in opera.
Semmai deve fare guerra allo Stato improvvido e non ai suoi mediatori che gli danno da mangiare.
Le stesse tariffe ministeriali peraltro ledono gravemente la dignità del mediatore perché prevedono per gli scaglioni bassi spese di mediazione che nemmeno i raccoglitori dei pomodori al Sud (a cui va tutto il mio rispetto) accetterebbero.
Spese di mediazione che peraltro, lo rimarco, comprendono il compenso del mediatore e non si esauriscono in esso.
Noi mediatori dovremmo soccorrere una giustizia lumaca nella quale i giudici di prima nomina guadagnano in media all’anno 54.086 € ed i giudici superiori e di Corte d’Appello (di cui peraltro non si conoscono le performance a differenza di quelli di primo grado che si spremono come limoni) ben 186.298 € (sono al terzo posto tra i giudici dei paesi UE).
Lo ha rimarcato più volte il sottosegretario Visco che ha parlato di un vulnus economico di quasi due punti di Pil, legato alla lentezza della giustizia e alle pendenze.
Ma come possiamo aiutare questa giustizia mantenendo la nostra dignità?
Non mi piace parlare in astratto.
Facciamo dei casi specifici che rispecchiano valori frequenti delle mediazioni.
Valore della mediazione meno di 1.000 euro
Le parti pagano all’Organismo 32 € per spese avvio e 48 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).
Si arriva all’accordo al primo incontro.
Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 80 € che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (64 €)
Dai 64 € vanno detratti 48 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente)
Rimangono 16 € che vanno maggiorati del 10% per l’accordo (17,60 €)
Le spese di mediazione sono state di 48 + 17,60 (per parte) = 65,60 (per parte) al netto dell’IVA.
L’organismo dunque incassa 65,60 € per parte, ma quanto riconosce al mediatore?
Ogni organismo decide per conto suo.
Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 1,60 € ?
Tenete conto che in mediazione la complessità del caso non dipende dal valore in gioco: questo il legislatore non riesce a comprenderlo, ma ci si aspetterebbe che gli imprenditori della mediazione lo capiscano, cosa che invece spesso non accade.
Valore della mediazione tra 1.001-5.000 euro
Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive)
Non si arriva all’accordo al primo incontro.
Le spese di mediazione ammontano a 96 € (per parte). Quanto viene riconosciuto al mediatore?
Ogni organismo decide per conto suo.
Valore della mediazione 1.001-5.000 euro
Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).
Si arriva all’accordo al secondo incontro.
Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 160 € che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (128 €).
Dai 128 € vanno detratti 96 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente all’Organismo ala presentazione della domanda e dell’adesione).
Rimangono 32 €.
Le spese di mediazione ammontano a 32 € (per parte) che vanno maggiorati del 25% per l’accordo (40 €).
Le spese di mediazione sono dunque 40 € (per parte).
Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 8 €?
Di queste spese di mediazione ci sono Organismi che danno ai mediatori due terzi, chi la metà, chi un terzo e potrei purtroppo continuare.
Chi riconosce al mediatore almeno il compenso per l’accordo per l’intero e chi lo dimezza.
Le soluzioni sono le più varie, seppure affondino per certi scaglioni di valore nella miseria.
Con queste cifre e tenendo presente che ad un mediatore in media capitano due mediazioni al mese (nel migliore dei casi) come si fa a parlare di albo di mediazione?
La situazione che è già complicata viene ulteriormente confusa dallo stesso legislatore che prevede importi faraonici per le spese di mediazione dai 250.000 € in su.
Non basta a tranquillizzare l’opinione pubblica e gli avvocati che queste somme difficilmente verranno in gioco: un mediatore di queste mediazioni ne vede due nella carriera.
Peraltro non è nemmeno colpa sua (del mediatore) se lo Stato ha fissato delle cifre folli che teoricamente andrebbero agli organismi.
Così si sono scatenate le associazioni dei consumatori ed il ricorso pende al Tar del Lazio.
Care associazioni dei consumatori ve la prendete con dei mediatori che prendono 8 euro, volevo dirvelo perché lo sappiate se non lo sapete già.
Ma andiamo avanti.
Prima della riforma c’era una tariffa unica per tutti e dunque c’era certezza delle spese.
Ora le tariffe degli stessi organismi forensi sono talvolta diverse tra di loro.
Non parliamo poi di quelle che ho scorso degli organismi privati su cui vorrei stendere un velo pietoso che sperò però alzi con prontezza il Ministero stabilendo le sospensioni e cancellazioni che meritano.
E ciò è accaduto anche per l’assoluta complessità dei precetti regolamentari che danno adito alle interpretazioni più bizzarre.
Ma come potete pensare che in presenza di una condizione di procedibilità, se un organismo chiede cento e sono obbligato ad aderire io non sollevi la questione che su quel territorio c’è chi chiede 50 o 75? E soprattutto che io non possa andare davanti a chi chiede di meno perché vale il criterio della prevenzione?
Gli avvocati spareranno col fucile ricorsi alla Corte Costituzionale e si arriverà pure alla Corte di Giustizia.
Ma che pastrocchio abbiamo o meglio hanno combinato?
Tutto ciò sta portando la mediazione verso la tomba ben prima dei cinque anni previsti.
Lascio comunque alla vostra riflessione una tabella con la situazione economica del mediatore negli altri paesi europei.
Articolo 17 – RETRIBUZIONE lege greca 1. L’onorario del mediatore è stabilito liberamente per accordo scritto delle parti. 2. In mancanza di accordo scritto, il compenso è stabilito in base al tempo di prestazione dei servizi del mediatore con un compenso orario inferiore di euro cento (€ 100). Se il mediatore è stato impiegato solo per due (2) ore, o meno, il suo compenso minimo è fissato a duecentocinquanta (250,00) €. Gli importi di cui sopra possono essere adeguati con decisione del Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani. 3. Nel caso in cui la controversia di cui all’articolo 5 comma 1A d’ (conflitti familiari) riguardi gli alimenti, il soggetto tenuto al loro pagamento a norma di legge o in via giudiziale, è tenuto al pagamento del predetto minimo compenso del mediatore nella misura di € 250,00. Parimenti, nel caso delle controversie di cui all’articolo 5 comma 1A è’ (contenzioso del lavoro) e se il lavoratore ha pretese anche per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate, il datore di lavoro è definito debitore della stessa. In entrambi i predetti casi, se la relativa controversia è definitivamente portata in giudizio e se il creditore, ai sensi di quanto sopra, risulta vittorioso in tutto o in parte, è chiesta la somma di € 250,00 corrisposta ai sensi degli artt. 176 e ss. seg. . 4. Il mediatore deve fornire alle parti un’esauriente informativa sulle modalità del proprio compenso. http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9008
Irlanda
Lo stipendio per il mediatore varia da € 30.987 a € 60.856 attraverso 15 incrementi annuali (che sono soggetti a un servizio soddisfacente). https://www.themii.ie/legal-aid-board-positions
Italia
–
Lettonia
–
Lituania
–
Malta
Costi organismo Mediazioni volontarie: Controversie in mediazione familiare – 35€ Mediazioni che coinvolgono organizzazioni di volontariato come definite ai sensi della legge sulle organizzazioni di volontariato (articolo 3) – 35 € Mediazioni che coinvolgano ogni altra Autorità prevista dalla legge – € 50 Controversie non pecuniarie – 70€ Per tutte le altre controversie – € 120 Cause deferite dalla Corte o dal Tribunale Tutti questi tipi di casi indipendentemente dal valore o dal merito del caso – 50€ Gli onorari sono concordati per iscritto col mediatore (in caso di consumo però 50 € a seduta) https://mediation.mt/mediation-tariffs/
Tabella n. 1: Mediazione nelle controversie civili come le controversie di vicinato e familiari. Relazioni tra genitori e figli, partner, comunità e simili Controversie civili non patrimoniali: 20 euro/ora Contenzioso civile immobiliare fino a 1660 euro: 67 euro/ora Cause civili immobiliari oltre 1660 euro: 100 euro/ora Tabella n. 2: Mediazione nel settore delle imprese private (persone fisiche e giuridiche) Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone fisiche 67 euro/ora Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone giuridiche 134 euro/ora Controversie immobiliari nel settore delle imprese private per importo Dall’1% al 10% del valore https://www.peniaze.sk/ekonomika/5425-mediacia-namiesto-sudu-kedy-sa-oplati-a-kolko-stoji
Slovenia
Compenso per l’attività del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone fisiche, o almeno una parte è una persona fisica: Le parti pagano una somma forfettaria di 400 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 50/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 200 EUR. Tariffa numero 2 Pagamento per il lavoro del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone giuridiche (eccetto persone fisiche): Le parti pagano una somma forfettaria di 600 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 80/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 300 EUR. Tariffa numero 3 Pagamento per il lavoro di un mediatore nelle controversie tra più parti: Il forfait e premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è aumentato del 20% per ogni cliente aggiuntivo che ha un diritto autonomo se ci sono più clienti (di due). Tariffa numero 4 Compenso per il lavoro del mediatore in casi particolarmente gravosi: La somma forfettaria e il premio secondo i numeri di tariffa 1 e 2 aumentano del 100% nelle controversie in cui il valore del credito contestato è definito e ammonta a più di 50.000 EUR. Il forfait e il premio secondo la tariffa n. 1 o 2 possono essere aumentati del 50% su proposta del capo della MC e con il consenso delle parti, se si tratta di controversie nelle quali – conoscenza esplicitamente necessaria e richiesta di un campo specifico; – richiesta conoscenza ed uso di una lingua straniera. Tariffa numero 5 Pagamento del lavoro del mediatore per un caso associato risolto: La somma forfetaria e il premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è maggiorata del 50% nel caso in cui, oltre alla causa affidata al mediatore per la risoluzione, uno o più altri casi giudiziari indipendenti siano completamente risolti. https://www.odv-zb.si/mediacijski-center/pravni-akti/tarifa/
La ratio dell’emenda viene spiegata dalla stessa epigrafe del decreto: “Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate; Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense; Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco;”.
In sostanza lo Stato ha necessità di altri mediatori esperti in giustizia riparativa.
In questo spirito viene modificato sostanziosamente l’art. 9 decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che indica i “Requisiti soggettivi e di onorabilità” per l’inclusione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, l’art. 19 che riguarda le “Cause di incompatibilità” con una importante emenda per il mondo dell’avvocatura, l’art. 21 che attiene alla “Disciplina transitoria” e che viene peraltro integralmente sostituito dall’art. 3 del decreto 15 dicembre 2023 al fine di velocizzare la partenza della gustizia riparativa nel nostro paese.
Questo nuovo decreto è rilevante perché in primo luogo risolve una problematica molto sentita nel mondo dell’avvocatura.
Quando è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento diversi avvocati penalisti che avevano già un esperienza di mediazione civile e commerciale e familiare, hanno visto nella figura del mediatore esperto il loro ruolo naturale.
Ma con la disciplina regolamentare hanno scoperto con delusione 1) che il decreto 9 giugno 2023 imponeva loro di abbandonare la pratica da mediatori civili e commerciali e familiari qualora avessero voluto diventare mediatori esperti in giustizia riparativa; 2) che comunque anche se ci fosse stata questa risoluzione di abbandono della pratica stragiudiziale passata, sussisteva comunque il divieto di esercitare la mediazione penale nel proprio distretto di corte d’appello e dunque diveniva quasi impossibile pensare di poter mediare ed esercitare la professione forense.
Lo stesso problema ovviamente riguardava gli avvocati civilisti, ma tra i penalisti era particolarmente sentito per ovvie ragioni.
E dunque il Ministero, sentito il CNF, è intervenuto sull’articolo 19 c. 3 (v. art. 2 del decreto 15 dicembre 2023) sostituendo la dizione “distretto di corte d’appello” con “circondario di tribunale”.
E dunque, per fare un esempio vicino allo scrivente, dal mese di febbraio 2024 gli avvocati di Genova che fossero in possesso della qualifica di esperti mediatori in giustizia riparativa potrebbero andare a mediare a Savona o a La Spezia.
La qualcosa è di grande conforto per l’avvocatura e per il mondo della mediazione.
Ma c’era ancora l’altro accennato ostacolo, ossia l’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto 9 giugno 2023 secondo cui “I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;”
Così il Ministero è intervenuto abrogando l’art. 9 c. 1 lett. a).
Per tutta la mediazione italiana questa è stata una boccata di ossigeno, perché è caduta la incompatibilità tra la figura del mediatore esperto di giustizia riparativa e i mediatori sia civili e commercali sia familiari.
La incompatibilità valeva (e varrà sino alla fine del mese di gennaio 2024) nei due sensi :
a) un mediatore penale che fosse stato anche mediatore civile e commerciale o familiare avrebbe dovuto cancellarsi dai rispettivi elenchi se avesse voluto iscriversi a quello dei mediatori esperti in giustizia riparativa; ecco perché probabilmente il Ministero parla di “assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate” all’elenco dei mediatori esperti.
Molti mediatori, infatti, che hanno operato anche in campo penale prima della Riforma Cartabia, erano pure mediatori familiari e civili e commerciali; di sicuro non potevano che essere riluttanti ad abbracciare il solo mondo della giustizia riparativa (anche per ragioni economiche).
b) un mediatore penale non poteva entrare successivamente all’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti (v. art. 14 c. 1 del decreto 9 giugno 2023) negli elenchi predisposti dal Ministero della Giustizia e dai Tribunali rispettivamente per i mediatori civili e commerciali e per i mediatori familiari; e questo ovviamente poteva avere dei grossi e pesanti risvolti professionali.
c) un mediatore civile e commerciale o familiare iscritti nei pertinenti elenchi non poteva entrare nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.
Registro peraltro che anche in costanza di divieto vi era comunque chi riteneva che l’art. 9 non valesse per tutti i mediatori familiari, ma solo per quelli iscritti negli elenchi dei Tribunali (che sono comunque una minoranza, visti gli stringenti requisiti a loro richiesti).
Questi ostacoli erano immediatamente sembrati ingiustificati alla dottrina ed avevano spinto addirittura il Coa di Roma a presentare ricorso al Tar contro la normativa regolamentare.
Ora non mi è dato di sapere come sia andata la vicenda processuale: la cosa importante è però che il Ministero abbia provveduto.
La terza emenda riguarda, come detto, la sostituzione dell’art. 21.
In conseguenza della normativa regolamentare del giugno 2023 è stato emanato il Decreto 2 ottobre 2023 – Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC446482)
Tale provvedimento consente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti.
Tuttavia i modelli prevedono ancora l’incompatibilità di cui all’art. 9.
Così il Ministero provvederà a rettificare i modelli e dalla rettifica decorreranno tre mesi (non più sei) per l’iscrizione di coloro che hanno solo bisogno della certificazione dei propri requisiti formativi ed esperenziali (art. 5 del decreto 9 giugno 2023) e per coloro che erano già in servizio in precedenza o che hanno maturato una formazione pari a quella voluta dall’altro decreto emanato il 9 giugno 2023, antecedentemente al 30 dicembre 2022 (art. 7 del decreto 9 giugno 2023).
In definitiva, nonostante la carenza di mediatori, ci si rivolge soltanto a coloro che fanno già parte del sistema della giustizia riparativa.
Non vi è apertura verso coloro che sono mediatori familiari e civili e commerciali magari da lunga data, ma che non hanno frequentato in passato il mondo della mediazione penale.
Non vi è apertura nei confronti di soggetti che hanno effettuato per anni studi molto seri in materia e che sono stati abilitati, a differenza della maggior parte dei mediatori penali ante riforma, a praticare la mediazione a seguito di prove d’esame e di un lungo tirocinio supervisionato.
La qual cosa mi pare contraddica la ratio del decreto 15 dicembre 2023 nel momento in cui si dichiara di voler ampliare la platea dei soggetti legittimati.
Recensione del libro “Una giustizia alta e altra” della professoressa Maria Martello a cura dell’avv. Carlo Alberto Calcagno
Quando si legge un saggio di Maria Martello ci si rende subito conto che ogni parola pesa, ogni frase è densa di significato di per sé e in quanto rimando ad una sapienza antica, ogni capitolo è un estremo sforzo per gettare verso l’alto una cattedrale di significati, un disegno allo stesso tempo in bianco e nero e colorato di quello che non è e potrebbe invece essere una civile convivenza. Cosí è per “Una giustizia alta e altra” che appunto, già dal titolo, fornisce l’idea di voler lasciare in basso l’attuale imperfetto apparato di regolazione dei conflitti, per un altro, quello di una mediazione che però si distacca enormemente dal concetto che in questo decennio è arrivato agli operatori del settore. Non parliamo poi di quello che è giunto al cittadino o al giudice. Ciò che noi abbiamo conosciuto non ha niente a che fare con gli scritti del Nuovo Testamento e l’Episcopalis Audientia che l’autrice ricorda, non a caso, al termine della monografia. Ma per comprendere a pieno questi richiami la professoressa Martello, ci indica il viaggio filosofico-umanistico. Non si può iniziare dal modello mercantile di deflazione del contenzioso che ci ha lasciato la scuola di Harvard (peraltro non nato per la gestione delle controversie ma per i rapporti endo-imprenditoriali) se si voglia comprendere il mondo della mediazione, né dalla sola psicologia che ha comunque fornito ottimi strumenti al mediatore (pensiamo ad es. alla parafrasi); dobbiamo necessariamente cominciare il viaggio da qualcosa di molto più antico che non si traduce solo nei preziosi contributi dei filosofi che tutti conosciamo, ma da un modello che seppure l’autrice non citi esplicitamente, è quello del matriarcato che è riuscito per migliaia di anni, ad attuare una perfetta sintesi del razionale e dell’irrazionale. È un mondo di idee e di esperienze che già c’è stato e che va solo evocato e riscoperto: non è una nuova ricetta di incerta applicazione. Quello che noi giuristi chiamiamo consenso all’utilizzo di un determinato strumento di risoluzione, è in realtà molto di più in mediazione, è la fiducia in un terzo mediatore affinché ci aiuti a lavorare con gli elementi razionali e irrazionali. Non poteva la professoressa Martello non metterci in guardia a più riprese del fatto che un sistema, per dirsi evoluto, non può tralasciare (come l’attuale processo tralascia) gli elementi irrazionali che sono le radici del conflitto e che se non vengono esplorati non potrà darsi uno sviluppo armonico della pianta e dunque di futuri legami. Perché la mediazione non può e non deve ridursi a chiudere un conflitto, ma è tesa (ed è stata tesa per millenni) a ripristinare legami. La società ha bisogno di ripristinare i legami; non si può pensare che la legge – come spiega bene la Martello affidandosi al pensiero di Salvatore Natoli – possa costituire la panacea di tutti i mali, come invece la intendono gli uomini di questa civiltà. I legami nascono dal confronto, dall’ascolto e come specifica deliziosamente l’autrice, dall’emulazione. Non vi può essere progresso senza emulazione, né oserei dire nascita di una nuova famiglia in seno al consorzio umano. Ma chi sono i sapienti che possono riportare in auge questo sistema antico di vivere le relazioni? Gli avvocati nelle loro consulenze che devono coniugare il diritto con i veri bisogni dei loro clienti; coniugazione questa che può nascere solo dall’educazione all’ascolto del cliente (che immerso nel conflitto non è più capace di ascoltare). Sono i giudici che per la loro posizione possono veramente ed efficacemente diffondere ed alimentare la cultura del confronto. Il legislatore, infine, che deve riprendere dall’inizio il filo per entrare nel labirinto della mente umana e non accontentarsi di una mera deflazione del contenzioso; ciò comporta evidentemente una nuova formazione “alta ed altra”, che abbandoni le povere tecniche di gestione economica delle controversia. Non è il denaro che motiva l’uomo e che lo spinge a diventare migliore, una risorsa per la società, ma il riconoscimento completo di sé.
Comunicato stampa globale del WJP sullo stato di diritto 2023
I diritti umani sono diminuiti in 3 paesi su 4 da quando è iniziata la recessione globale dello Stato di diritto nel 2016
I sistemi giudiziari stanno fallendo, come dimostra l’indice WJP sullo stato di diritto[1] del 2023.
WASHINGTON (25 ottobre 2023) – Quest’anno lo stato di diritto si è nuovamente indebolito nella maggior parte dei paesi, secondo il Rule of Law Index 2023 del World Justice Project (WJP).
Più di 6 miliardi di persone vivono in un Paese in cui lo Stato di diritto si è indebolito tra il 2022 e il 2023.
Da quando le tendenze autoritarie hanno spinto il mondo in una recessione legata allo stato di diritto nel 2016, la recessione globale ha colpito il 78% dei paesi, come mostra l’ultimo Indice.
Il fattore dello Stato di diritto che è diminuito maggiormente tra il 2016 e il 2023 è quello dei diritti fondamentali[2], in calo nel 77% dei paesi.
Questa e altre tendenze autoritarie sono continuate nel 2023, ma stanno rallentando, con un minor numero di paesi in declino nel 2022 e nel 2023 rispetto agli anni precedenti. D’altra parte, il declino nel funzionamento dei sistemi giudiziari si sta diffondendo, con sempre più paesi che lottano per fornire alle persone una giustizia tempestiva, economica e accessibile. Quest’anno il fattore Indice che misura la giustizia civile è stato il fattore che è diminuito nella maggior parte dei paesi.
“Il mondo resta attanagliato da una recessione dello stato di diritto caratterizzata da un’eccessiva portata dell’esecutivo, dalla limitazione dei diritti umani e da sistemi giudiziari che non riescono a soddisfare i bisogni delle persone”, ha affermato il co-fondatore e presidente del WJP William H. Neukom, “Le persone in tutto il mondo ne stanno pagando il prezzo”.
L’indice sullo stato di diritto del WJP è la principale fonte mondiale di dati originali e indipendenti sullo stato di diritto. La sua metodologia rigorosa si basa su indagini di esperti e famiglie per misurare lo stato di diritto in 142 paesi e giurisdizioni, coprendo il 95% della popolazione mondiale.
Il punteggio di ciascun paese è una media di otto fattori: vincoli ai poteri governativi, assenza di corruzione, governo aperto, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione della regolamentazione, giustizia civile e giustizia penale.
1.1 Le tendenze autoritarie rallentano.
Spinta dal crescente autoritarismo nel 2016, l’attuale recessione globale dello stato di diritto è peggiorata al culmine della pandemia di Covid, quando i governi hanno chiuso i sistemi giudiziari e limitato le libertà civili.
Negli ultimi sette anni, i punteggi dell’indice relativi ai vincoli sui poteri governativi sono diminuiti nel 74% dei paesi. In tutto il mondo, i controlli sul potere esecutivo da parte di organi legislativi, giudiziari e della società civile – compresi i media – si sono tutti indeboliti, come mostra l’Indice.
Sebbene questa tendenza autoritaria sia persistita in ogni regione del mondo nel 2023, ha subito un rallentamento per il secondo anno consecutivo. Quest’anno i vincoli ai poteri governativi sono diminuiti nel 56% dei paesi, rispetto al 58% nel 2022 e al 70% nel 2021. Allo stesso modo, una maggioranza più piccola di paesi ha visto un calo generale dello stato di diritto quest’anno (59%) rispetto agli ultimi due (61% e 74%).
1.2 La tutela dei diritti crolla quando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 75 anni
L’indice sullo stato di diritto del WJP valuta lo status di molti dei diritti umani elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Questi includono quattro indicatori su cinque che sono diminuiti maggiormente durante la recessione globale relativa allo stato di diritto.
Dal 2016, la partecipazione civica è diminuita in più paesi rispetto a qualsiasi altro sotto fattore dell’Indice (83%), seguita dalla libertà di riunione e associazione (81%), libertà di opinione ed espressione (78%) e libertà di religione (76%) .
“È un quadro che fa riflettere mentre il mondo celebra il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani entro la fine dell’anno”, ha detto il direttore esecutivo del WJP Elizabeth Andersen .
Sebbene la maggior parte dei paesi (56%) abbia registrato anche quest’anno un calo dei diritti fondamentali, la percentuale è inferiore a quella del 2022 (66%).
1.3 I fallimenti del sistema giudiziario si espandono
Le tendenze negative della giustizia si sono ampliate nel 2023. Due terzi dei paesi (66%) hanno visto i punteggi dell’indice per la giustizia civile diminuire quest’anno, rispetto al 61% dei paesi dell’anno scorso. La colpa è in gran parte dei maggiori ritardi della giustizia e di un’applicazione più debole. Nel frattempo, anche i punteggi per la giustizia penale sono diminuiti in un numero leggermente maggiore di paesi quest’anno (56%) rispetto allo scorso anno (55%).
“La nostra precedente ricerca stima che 1,5 miliardi di persone non siano in grado di risolvere i propri problemi legali”, ha affermato Andersen, “quindi è particolarmente allarmante che così tanti sistemi giudiziari siano diventati ancora più deboli nel 2023. Se vogliamo invertire la rotta, i sistemi giudiziari hanno bisogno di un nuovo paradigma e di passare a un approccio incentrato sulle persone, mettendo al primo posto i bisogni delle persone che intendono servire”, ha aggiunto Andersen.
1.4.Rivelata la classifica. Alcuni paesi sfidano le tendenze negative globali.
Il paese al primo posto nell’indice sullo stato di diritto del WJP 2023 è la Danimarca , seguita da Norvegia (2), Finlandia (3), Svezia (4) e Germania (5). Gli ultimi paesi in classifica sono Venezuela (142), Cambogia (141), Afghanistan (140), Haiti (139) e Repubblica Democratica del Congo (138).
Quest’anno sono stati aggiunti all’indice due paesi. Il Kuwait si colloca al 52° posto su 142 a livello globale e al 2° posto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre il Montenegro è al 57° posto a livello globale e al 2° posto in Europa orientale e Asia centrale.
I paesi con il maggiore declino dello stato di diritto nell’ultimo anno sono Sudan, Mali, Iran, Nicaragua e Afghanistan , mentre i paesi che hanno migliorato il loro stato di diritto con il punteggio più alto nel 2022-2023 sono Bulgaria, Honduras, Kenya , Slovenia e Giordania. Anche l’Honduras ha migliorato molto la sua performance lo scorso anno.
Nel lungo termine, i paesi che, a partire dal 2016, sono riusciti a contrastare le tendenze globali e a rafforzare maggiormente lo stato di diritto sono l’Uzbekistan, la Moldavia, lo Zimbabwe, il Kazakistan e la Malesia.
2. Lo stato di diritto in Italia
L’Italia è al 32° posto su 142 paesi nel mondo.
Il nostro punteggio è di 0,67: rispetto al 2015 siamo migliorati complessivamente di 0,3 punti. Ma dobbiamo fare ancora molto.
Tra i paesi ad alto reddito, l’Italia è al 31° posto su 46.
A livello regionale, l’Italia si colloca per stato di diritto al 24° posto su 31 paesi dell’Unione Europea, dell’Associazione Europea di Libero Scambio e del Nord America.
1 Danimarca
2 Norvegia
3 Finlandia
4 Svezia
5 Germania
6 Lussemburgo
7 Olanda
8 Estonia
9 Irlanda
10 Austria
11 Canada
12 Regno Unito
13 Belgio
14 Lituania
15 Repubblica Ceca
16 Francia
17 Lettonia
18 Spagna
19 Stati Uniti
20 Slovenia
21 Portogallo
22 Malta
23 Cipro
24 Italia
25 Slovacchia
26 Polonia
27 Romania
28 Croazia
29 Grecia
30 Bulgaria
31 Ungheria
Il che significa che lo stato di diritto italiano è preceduto per qualità in ambito UE da quello di 19 paesi europei.
Nell’ultimo anno, 16 paesi su 31 hanno peraltro registrato un calo nell’Unione Europea, nell’Associazione Europea di Libero Scambio e nel Nord America. Di questi 16 paesi, sette avevano registrato un calo anche l’anno precedente.
Analizziamo qui minutamente i punteggi dei fattori e sub-fattori (la descrizione completa delle singole voci è in nota) che compongono lo Stato di diritto per WJP[3].
Italia
Fattori e sub-fattori
Indice
Posizione nel Mondo
Confronto 2015-2023
Stato di diritto 2023
0,67
32°
+0,3
1
Limiti al potere del governo
0,71
24°
1.1
I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
0,72
29°
1.2
I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
0,70
26°
1.3
I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
0,76
20°
1.4
I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
0,62
27°
1.5
I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
0,68
35°
1.6
La transizione del potere è soggetta alla legge
0,80
31°
2
Assenza di corruzione
0,65
41°
+0,6
2.1
I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
0,59
43°
2.2
I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
0,83
41°
2.3
I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
0,86
21°
2.4
I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati
0,31
71
3
Governo aperto
0,63
32°
+ 0,2
3.1
Leggi e dati governativi pubblicizzati
0,60
38°
3.2
Diritto all’informazione
0,66
22°
3.3
Partecipazione civica
0,66
36°
3.4
Meccanismi di reclamo
0,61
57°
4
Diritti fondamentali
0,73
30°
-0,1
4.1
Parità di trattamento e assenza di discriminazione
0,68
30°
4.2
Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
0,84
31°
4.3
Il giusto processo e i diritti dell’imputato
0,70
27°
4.4
La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
0,68
35°
4.5
La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
0,74
38°
4.6
La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
0,81
22°
4.7
La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
0,78
26°
4.8
I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
0,59
61°
5
Ordine e sicurezza
0,75
62°
+ 0,1
5.1
La criminalità è efficacemente controllata
0,81
59°
5.2
I conflitti civili sono effettivamente limitati
1
56°
5.3
La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
0,45
75°
6
Applicazione normativa
0,64
33°
+ 0,8
6.1
I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
0,64
35°
6.2
I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
0,82
28°
6.3
I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
0,45
75°
6.4
Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
0,62
31°
6.5
Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
0,66
38°
7
Giustizia civile
0,58
51°
0
7.1
Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
0,61
50°
7.2
La giustizia civile è libera da discriminazioni
0,66
37°
7.3
La giustizia civile è esente da corruzione
0,69
51°
7.4
La giustizia civile è esente da influenze governative improprie
0,70
34°
7.5
La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
0,32
100°
7.6
La giustizia civile viene applicata in modo efficace
0,35
127°
7.7
I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
0,72
45°
8
Giustizia criminale
0,64
26°
+ 0,1
8.1
Il sistema di investigazione penale è efficace
0,48
49°
8.2
Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
0,56
34°
8.3
Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
0,53
40°
8.4
Il sistema penale è imparziale
0,62
27°
8.5
Il sistema penale è libero dalla corruzione
0,75
30°
8.6
Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
0,83
14°
8.7
Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
0,70
27°
3. Conclusioni sulla situazione italiana nel 2023 per il WJP
I media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui non sono del tutto liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni (35° posto).
I funzionari pubblici, ad esclusione di quelli appartenenti a polizia ed esercito, utilizzano la loro carica per guadagni privati.
Le persone non sono del tutto in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e i funzionari governativi non rispondono in modo sufficiente a tali reclami (57° posto).
I diritti fondamentali del lavoro non sono effettivamente garantiti (61° posto).
L’ordine e la sicurezza in Italia è precario e le persone ricorrono spesso all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (75° posto).
I procedimenti amministrativi non sono condotti senza ritardi irragionevoli (75° posto).
La giustizia civile è soggetta a ritardi irragionevoli (100° posto) e non viene applicata in modo efficace (127° posto).
Gli autori dei crimini non sono effettivamente arrestati e accusati. La polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri non hanno risorse adeguate, non sono del tutto esenti da corruzione e non sono abbastanza competenti (49° posto). Gli autori dei crimini non sono efficacemente perseguiti e puniti. I giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari non sono sufficientemente competenti e non producono decisioni rapide (0,56). Gli istituti correzionali non sono sufficientemente sicuri, non rispettano i diritti dei detenuti e non sono efficaci nel prevenire la recidiva (0,53).
[1] Secondo il WJP lo Stato di diritto è un sistema durevole di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che si basa su quattro principi fondamentali:
1) la responsabilità, ossia sul fatto che il governo e gli attori privati siano responsabili secondo la legge;
2) le leggi giuste, ovvero sul presupposto che le leggi siano chiare, pubblicizzate e stabili, che siano applicate in modo uniforme e proteggano i diritti fondamentali, inclusa la sicurezza delle persone e dei contratti, la proprietà e i diritti umani;
3) un Governo aperto, che possiamo definire tale quando i processi attraverso i quali le leggi sono promulgate, amministrate e applicate sono accessibili, equi ed efficienti;
4) la risoluzione delle controversie che può considerarsi accessibile e imparziale, ciò accade quando la giustizia è fornita tempestivamente da rappresentanti neutrali, competenti, etici e indipendenti che siano accessibili, abbiano risorse adeguate e riflettano la composizione delle comunità che servono.
Questi principi fondamentali si articolano a loro volta nello sviluppo di otto fattori.
[2] 4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
Misura se gli organi legislativi hanno l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
Misura se il potere giudiziario ha l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
Misura se i controllori o i revisori dei conti, così come agenzie nazionali di difesa dei diritti umani, abbiano sufficiente indipendenza e la capacità di esercitare controlli efficaci sul e la supervisione del governo.
1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
Misura se i funzionari governativi nell’esecutivo, legislativi, giudiziari e della polizia sono indagati, perseguiti e puniti per cattiva condotta ufficiale e altre violazioni.
1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni.
1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge
Misura se i funzionari del governo sono eletti o nominati in conformità con le regole e le procedure stabilite dalla costituzione. Quando si svolgono le elezioni, misura anche l’integrità del processo elettorale, tra cui l’accesso al voto, l’assenza di intimidazioni e il controllo pubblico dei risultati elettorali.
2. Assenza di corruzione
2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura la prevalenza di corruzione, i pagamenti informali e altri incentivi nella fornitura di servizi pubblici e nell’applicazione dei regolamenti. Misura anche se gli appalti pubblici e i contratti di lavori pubblici sono assegnati attraverso una procedura di gara aperta e competitiva, e se i funzionari governativi ai vari livelli dell’esecutivo si astengano dall’appropriazione indebita di fondi pubblici.
2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura se i giudici e i funzionari giudiziari si astengono dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i propri compiti o accelerare i processi, e se il sistema giudiziario e le sentenze giudiziarie sono liberi da influenze improprie da parte del governo, interessi privati o organizzazioni criminali.
2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
Misurare se i funzionari di polizia e gli investigatori criminali si astengano dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i servizi di polizia di base o per indagare sui crimini, e se i funzionari governativi nella polizia e nell’esercito siano liberi da influenza impropria da parte di interessi privati o organizzazioni criminali.
2.4 I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati
Misura se i membri della legislatura si astengono da sollecitare o accettare tangenti o altri incentivi in cambio di favori politici o voti favorevoli sulla legislazione.
3. Governo aperto
3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati
Misura se le leggi di base e le informazioni sui diritti legali sono disponibili al pubblico, presentati in un linguaggio semplice e resi accessibili in tutte le lingue usate nel paese o nella giurisdizione. Misura anche la qualità e l’accessibilità delle informazioni pubblicate dal governo su carta o online, e se i regolamenti amministrativi, le bozze di legge e le decisioni delle alte corti siano rese accessibili al pubblico in modo tempestivo.
3.2 Diritto all’informazione
Misura se le richieste di informazioni detenute da un agenzia governativa sono accolte entro un periodo di tempo ragionevole, se le informazioni fornite sono pertinenti e complete, e se le richieste di informazioni sono accolte ad un costo ragionevole e senza pagare una tangente. Misura anche se le persone sono consapevoli del loro diritto all’informazione e se i se i documenti pertinenti sono accessibili al pubblico su richiesta.
3.3 Partecipazione civica
Misura l’efficacia dei meccanismi di partecipazione civica, compresa la protezione delle libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e del diritto di petizione al governo. Misura anche se le persone possono esprimere preoccupazioni ai vari funzionari del governo, e se funzionari governativi forniscano informazioni e avvisi sufficienti sulle decisioni che riguardano la comunità.
3.4 Meccanismi di reclamo
Misura se le persone sono in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e come i funzionari governativi rispondono a tali reclami.
4. Diritti fondamentali
4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
5. Ordine e sicurezza
5.1 La criminalità è efficacemente controllata
Misura la prevalenza di crimini comuni, tra cui omicidio, rapimento, furto con scasso e furto, rapina a mano armata e l’estorsione, così come la percezione generale della sicurezza nelle loro comunità.
5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati
Misura se le persone sono effettivamente protette da conflitti armati e dal terrorismo.
5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
Misura se le persone ricorrono all’intimidazione o alla violenza per risolvere le controversie civili tra di loro o per cercare riparazione dal governo, e se le persone sono libere dalla violenza della folla.
6. Applicazione normativa
6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
Misura se i regolamenti governativi, come quelli sul lavoro, ambientali, di salute pubblica, commerciali e di protezione dei protezione dei consumatori sono effettivamente applicate.
6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
Misura se l’applicazione dei regolamenti è soggetta a corruzione o influenza impropria da parte di interessi privati; e se servizi pubblici, come il rilascio di permessi e licenze e l’amministrazione dei servizi sanitari pubblici, sono forniti senza corruzione o altri incentivi illegali.
6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
Misurare se i procedimenti amministrativi a livello nazionale e locale siano condotti senza ritardi irragionevoli.
6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
Misura se le regole del giusto processo sono rispettate nei procedimenti amministrativi condotti dalle autorità nazionali e locali
in settori quali l’ambiente, le tasse e il lavoro.
6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
Misura se il governo rispetta i diritti di proprietà delle persone e delle imprese, si astiene dal sequestro e dalla confisca illegale della proprietà privata e fornisce un adeguato un indennizzo quando la proprietà viene espropriata legalmente.
7. Giustizia civile
7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
Misura l’accessibilità e la convenienza economica dei tribunali civili, compreso se le persone sono a conoscenza dei rimedi disponibili;
possono accedere e permettersi la consulenza e la rappresentanza legale; e possano accedere al sistema giudiziario senza incorrere in spese irragionevoli
7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni
Misura se il sistema di giustizia civile discrimina in pratica sulla base dello status socio-economico, del sesso, dell’etnia religione, dell’origine nazionale, dell’orientamento sessuale o della identità di genere.
7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da corruzione e influenza impropria da parte di interessi privati.
7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da improprie governo o influenza politica impropria.
7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
Misura se i procedimenti di giustizia civile sono condotti e le sentenze siano prodotte in modo tempestivo senza ritardo irragionevole.
7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata
Misura l’efficacia e la tempestività dell’esecuzione delle decisioni e delle sentenze della giustizia civile nella pratica.
7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
Misura se i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) sono accessibili, efficienti, applicabili e privi di corruzione.
8. Giustizia criminale
8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace
Misura se gli autori dei crimini sono effettivamente arrestati e accusati. Misura anche se la polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano risorse adeguate, siano esenti da corruzione e svolgano i loro compiti con competenza.
8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
Misura se gli autori dei crimini sono efficacemente perseguiti e puniti. Misura anche se i giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari siano competenti e producano decisioni rapide.
8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
Misura se gli istituti correzionali sono sicuri, rispettano i diritti dei detenuti e sono efficaci nel prevenire la recidiva.
8.4 Il sistema penale è imparziale
Misura se la polizia e i giudici penali sono imparziali e se nella pratica fanno discriminazioni basate sullo status socioeconomico, sul sesso, sulla etnia, sulla religione, sull’origine nazionale, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione
Misura se la polizia, i procuratori e i giudici sono liberi dalla corruzione e dall’influenza impropria delle organizzazioni criminali.
8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia penale è indipendente dal governo o dall’influenza politica.
8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione preprocessuale irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali possono accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei prigionieri sono rispettati una volta che sono stati condannati per un crimine.
Ci sono svariati settori della società che devono recuperare dalla pandemia e rincarano i prezzi; i cittadini sono in difficoltà, ma almeno c’è una motivazione, nemmeno tanto strisciante: gli imprenditori sono stati fermi per un po’ e devono recuperare.
Ci sono poi attività che invece sono legate ai giochi finanziari e vedono aumenti (e comunque mai diminuzioni) che si faticano a comprendere.
La Cassa Forense ad esempio ha messo in crisi migliaia di avvocati che avrebbero voluto cambiare professione o perlomeno diversificare la loro attività, ma il balzello previdenziale ha bloccato tutto.
Era ed è un momento favorevole ad esempio per fare un corso da mediatori; data la paralisi del Governo sul punto, valgono ancora oggi le regole del d.m. 180/10 e dunque il gioco era fatto con cinquanta ore più una manciata, una volta che la mediazione fosse andata a regime.
Diversi avvocati lo avevano capito, ma la tagliola previdenziale ha impedito ogni progetto.
Ciò ha gettato nello sconforto parecchi Enti di formazione che, in difetto di domanda, non programmano corsi e fanno fatica pure a pagare i formatori per l’attività pregressa.
Oppure li programmano proponendo ai docenti paghe misere che ovviamente i professionisti, se non altro per una questione di dignità, non possono (o meglio non dovrebbero) accettare.
Gli enti di formazione in questi 13 anni di operatività hanno iniziato a farsi una furiosa concorrenza abbassando drasticamente e brutalmente i prezzi; ma non solo: poteva “vincere” sul mercato, solo chi spendeva maggiormente nei giusti canali pubblicitari che ovviamente hanno capito l’antifona (alzando le tariffe).
Ad un certo punto si è arrivati (specie con l’avvio dei corsi on-line), probabilmente anche per l’esosità dei canali pubblicitari, a proporre in proprio corsi gratuiti; una ingegnosa forma pubblicitaria che però ha messo ancor più in crisi il sistema. C’è chi ha pensato tra gli uditori, che con la formazione gratuita on-line si potessero ottenere i contenuti della formazione a pagamento in presenza (che ha perso ancor più valore).
Il tutto si è ribaltato sui docenti che seppure sempre meglio formati (ed è questo un paradosso), vedevano decrescere progressivamente il compenso economico: oggi se hai la fortuna che un corso parta devi accettare 1/6 di quello che prendevi nel 2011.
Finché sei giovane e non hai alternative puoi anche accettare (anche se non è saggio), ma quando sei anziano e devi centellinare le forze non puoi che declinare una eventuale così misera offerta.
Questo si riverbera sulla qualità della formazione ovviamente perché un formatore anziano può mettere in campo contenuti e metodiche che un giovane insegnante, per ovvi motivi, non può nemmeno sognarsi; l’esperienza d’aula in formazione, in altre parole, è tutto. I corsi da remoto hanno messo un po’ in ombra anche questo aspetto, illudendo forse qualcuno che basti avere un microfono in mano ed una piattaforma per essere un formatore.
Questa situazione non certo allettante, potrebbe cambiare (o meglio ritornare forse accettabile per i formatori) se il Ministero della Giustizia e quello del l’Economia (mi perdonerete la licenza poetica) si degnassero di far presto nel dare attuazione al parere del Consiglio di Stato.
A quel punto l’attività di mediazione potrebbe tornare almeno minimamente remunerativa e in diversi potrebbero fare sacrifici per diventare mediatore. Questo in biechi termini economici.
In realtà un conto è diventare il mediatore e un conto è fare il mediatore.
Non tutte le persone possono fare questa professione anche se con un certo grado di istruzione possono diventarlo.
Per fare il mediatore bisogna 1) possedere una predisposizione mentale oppure 2) cancellare quel che si è stati in precedenza o almeno 3) avere la capacità cancellare quel che si è dal momento della sessione di mediazione (e così per ogni mediazione).
Ciò vale soprattutto per gli avvocati che non possiedono una predisposizione naturale alla cooperazione.
E non l’hanno non solo perché le Università hanno inculcato loro la dimensione processuale.
O meglio, facendo un passo indietro, bisogna chiedersi perché le Università spingono l’acceleratore sul processo.
La risposta è in parte di carattere storico-ideologico (dal 1848 si è voluto cancellare l’alternativa al processo dalle Carte costituzionali e nel Ventennio vedevano il metodo cooperativo come una minaccia al controllo sui cittadini) ma è soprattutto di carattere psicologico.
Le Università sono formate da giuristi e da avvocati. Per diventare giurista o avvocato bisogna avere una predisposizione psicologica verso le regole, il giudizio, la difesa di un particolare punto di vista.
In poche parole decidi di vivere di legge perché la tua personalità non poteva che esprimersi in quel mestiere lì. Ed è ottima cosa: gli avvocati bravi fanno il loro mestiere.
Continuano a farlo anche in mediazione poiché assistono una parte.
Il mediatore, tuttavia, non può tenere uno stile direttivo, a meno che non si trovi in presenza di particolari tipologie psicologiche che non sono in grado né di fare i loro interessi, né di scegliere come perseguirli; non si tratta di incapaci di intendere e di volere, ma di persone a cui interessano solo gli aspetti emotivi di una data faccenda oppure che hanno avuto genitori che non sapevano fare i genitori e allora ad un certo punto si sono rinchiusi in un mondo tutto loro.
Dunque per un avvocato è più difficile avvicinarsi alla mediazione, per quanto il legislatore e la giurisprudenza abbiano cercato in questi anni di trasformare l’istituto in un procedimento para-giurisdizionale; la trasformazione peraltro non ha funzionato perché ha avuto il solo esito di mettere in affanno Organismi e mediatori (anche avvocati).
E’ difficile per un avvocato fare il mediatore, ma può riuscire se lavora tanto su di sé: chi scrive è un avvocato che ha abbracciato a tempo pieno un modo nuovo di essere e di fare.
E allora quale è il primo passo che un corso di mediazione dovrebbe mettere in conto? Mettere in grado il candidato di prendere consapevolezza di quel che è oggi e di chi può o non può diventare domani.
Né l’attuale testo ministeriale, né quella futuro (che conosciamo solo in bozza) hanno una pallida idea di questo passaggio fondamentale, su cui si può giocare davvero il futuro di un professionista.
Dal parere parziale del Consiglio di stato (Numero 01200/2023 e data 14/09/2023) evinciamo che lo schema di decreto inviato al Consiglio di Stato si intitola: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
Rispetto alla diffusa bozza del 2 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha eliminato solo la parola “recante” (prima era scritto “recante l’istituzione dell’elenco degli organismi”).
Lo schema di decreto attuale contempla 50 articoli (contro i 51 della bozza del 2 giugno) e VII capi (così rimasti rispetto alla bozza) che il Consiglio di Stato riassume nel modo che segue:
Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.
Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato – come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione – il contenuto minimo del regolamento di procedura.
Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.
Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.
Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.
Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.”
Tutto ciò ci permette perlomeno di avere un quadro generale. La sintesi dei capitoli appare rappresentare l’attuale bozza nei Capi I-VII almeno in quanto ai temi trattati e all’articolazione.
Poi vedremo i contenuti in particolare quando il decreto andrà in Gazzetta.
Se rimarranno quelli della bozza de 2 giugno 2023, il dettato sarà assai complesso (come d’altronde i contenuti degli altri decreti ministeriali sino ad oggi emessi in materia) da spiegare e da assimilare non solo per i mediatori novelli, ma anche per quelli esperti e per i formatori: le nuove 80 ore base serviranno tutte in definitiva per la parte giuridica.
E lo stesso vale per le nuove 18 ore per i formatori.
Non parliamo poi delle difficoltà che insorgeranno per coloro che non hanno una laurea in Giurisprudenza: non so proprio che cosa potranno imparare con le 14 ore previste dalla bozza di decreto (v. art. 23 c. 7 della bozza del 2 giugno).
Al momento una delle poche differenze palesi che rilevo dalle osservazioni del CDS rispetto alla bozza, riguarda l’art. 18: giustamente il Supremo consesso amministrativo chiede che cosa il Ministero intenda con “su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà;”
Nel capo IV il CDS non dà cenno, in sede di riassunto, alla formazione dei mediatori civili e commerciali generici, ma probabilmente è una svista (?). Per il resto si ricalca il contenuto e l’articolazione della bozza.
Il capo V ricalca l’articolazione della bozza. Particolare importanza riveste l’art. 29 della bozza (vedremo se sarà confermato) che consente, se approvato, finalmente di applicare anche i regolamenti in materia di credito di imposta e di gratuito patrocinio, al momento al palo. Mi chiedo però, letta la norma, per quale arcano motivo non sia stata inserita già nel decreto 28/10[1].
Il Capo VII comincia dall’art. 42 mentre nella bozza del 2 giugno iniziava dal 41: la correzione del Ministero era dovuta perché nel 41 si fa riferimento alla sorte dei procedimenti di mediazione in capo agli organismi sospesi e cancellati. Ma anche il 42 della bozza riguarda la procedura di sospensione e di cancellazione: quest’ultimo articolo potrebbe essere stato accorpato al 41, visto che l’articolato presentato al CDS presenta 50 articoli e non 51 come la bozza.
E dunque il 42 attuale sottoposto al CDS potrebbe essere il vecchio 43 (?). L’art. 45 della bozza è diventato nello schema di decreto il 44, l’art. 46 era nella bozza il 47.
Il CDS conferma comunque che il d.m. 180/10 verrà abrogato dal nuovo tessuto normativo (come già prevedeva la bozza).
Dalla lettura del parere (che ricordo essere parziale) mi pare che emergano diverse critiche.
All’inizio della parte motiva si legge: “1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.”
Questa censura che sembrerebbe formale ha sospeso il parere: “Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.”
Il che significa che avremo un ulteriore ritardo che fa malissimo al settore e ai cittadini. Senza contare che una volta ricevuti i documenti il CDS si riserva di fare altre osservazioni (v. il n. 2). E ciò allungherà ancora i tempi.
Non è certo una responsabilità del CDS, ma se lo schema corrisponde davvero quasi del tutto alla bozza del 2 giugno perché i Ministeri si sono presi così tanto tempo?
Veniamo ora alle altre censure del CDS.
L’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame contenuto nell’art. 2 “sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli”[2].
Sia per l’art. 5 c. 1 lett. c[3] attinente i requisiti di serietà degli organismi pubblici che per l’art. 11 comma 2 lettera b[4] che riguarda i requisiti di serietà degli enti di formazione pubblici (il cui tessuto richiamato sembrerebbe quello della bozza) il CDS richiede che il Ministero fornisca i parametri per valutare se l’attività di mediazione o di formazione sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente o della sua articolazione.
Il CDS fa poi presente che l’art. 9 c. 1[5] dello schema (che equivale a quello della bozza del 2 giugno) in materia di organismi ADR dovrebbe richiamare non solo i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4[6] ma pure quelli di cui all’art. 5[7] e 6[8], ossia i requisiti di serietà ed efficienza.
L’art. 13 c. 1 (della bozza e dello schema) stabilisce che “1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II[9] è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.”
Il CDS chiede che sia apposto un termine per la predisposizione dei modelli uniformi e per la diffusione al pubblico. Stesso problema peraltro lo rinveniamo nel decreto che regolamenta la giustizia riparativa[10], ma in quel caso il testo non è andato al parere del CDS, diversamente credo lo avrebbero rilevato.
Viene poi in campo l’art. 36 c. 1 lett. a) che disciplina le cause di cancellazione: dalle censure mosse sembra che sia stato riscritto (prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione”) rispetto alla bozza del 2 giugno[11] e dunque possiamo solo rilevare che per il CDS necessità di un coordinamento con l’art. 4 c. 1 lett. d)[12].
Viene censurato poi l’art. 39 c. 1 (che richiama il testo della bozza): “ 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.”
Il CDS ritiene che la locuzione “entro un termine non superiore a 30 giorni” vada integrata anche da un congruo termine minimo visto che ai sensi del terzo comma se l’interessato non fornisce elementi idonei viene sospeso o cancellato[13].
Anche l’art. 44[14] (nella bozza del 2 giugno art. 45) c. 2 è stato censurato: deve essere integrato nel senso di prevedere che la sospensione possa scattare solo in seguito alla verifica della inidoneità e incompletezza della documentazione (inerente probabilmente i formatori e il responsabile scientifico).
Interessante è la censura di cui al punto 13: “In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.” La bozza del 2 giugno prevede questa disciplina all’art. 47[15].
Non si capisce in altre parole ed ho inteso bene, se le norme richiamate si riferiscano ai soli organismi pubblici o anche ai privati.
Ma la censura più ragguardevole riguarda la disposizione dell’articolo 48[16] (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Finalmente si chiede al Ministero di spiegare meglio la clausola di invarianza finanziaria: era ora!
Il CDS precisa che “Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento. Si nota che la relazione tecnica – a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato – non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.”
Queste considerazioni sono pesanti e mettono il dito nella piaga.
In diversi ordinamenti abbiamo apparati di vigilanza corposi, ma non se ne occupa direttamente il Ministero.
Ci sono organi appositi che si occupano per conto del Ministero di tutto il mondo della mediazione: da ultimo l’esigenza è stata tradotta in realtà in Francia, ma anche l’esperienza belga potrebbe essere presa a modello.
In conclusione non è possibile fare le nozze coi fichi secchi e lo schema di decreto sembra, almeno nella sua articolazione, molto simile alla bozza gà diffusa il 2 giugno 2023.
(Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)
1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
[2] Se il contenuto è quello della bozza come parrebbe dal riassunto del CDS:
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR;
c) dell’elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;
e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente del registro e dell’elenco degli enti di formazione.
2. Il presente decreto disciplina altresì:
a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
[3] c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale.
[4] b) la compatibilità, per gli enti pubblici o per gli enti che ne costituiscono articolazione o operano per conto di un ente pubblico, dell’attività di formazione con l’attività istituzionale.
[5] 1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente documenta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4
1.Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente documenta:
a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale. (il CDS chiede di dettare i parametri per l’attestazione)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
(Requisiti di efficienza)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
[9] CAPO II Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR e elenco degli enti di formazione.
1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i
modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
a) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
[12] d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni (il CDS precisa che debba esserne indicata la durata di un congruo termine minimo) , a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di 15 giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.
(Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione)
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando specificamente i soggetti nominativi dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L’organismo o l’ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, trasmette al responsabile del registro documentazione idonea a dimostrare l’adeguamento in conformità agli articoli 43 e 44. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
[15] 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, gli organismi di cui all’articolo 43, comma 1, applicano, per le spese di mediazione, l’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.