La democrazia moderna o per meglio dire la Repubblica democratica moderna nasce con la legislazione dell’Età dei Lumi.
Almeno così la pensavano i cittadini della Repubblica Cispadana, della Cisalpina e Romana, soprattutto di quella Ligure del 1797 che sostituì la secolare ed oligarchica Repubblica aristocratica di Genova.
Quando ad esempio il governo provvisorio della Repubblica Ligure dovette adottare la nuova costituzione si ispirò a quella francese del 1795.
E che cosa prevedeva la Costituzione del 22 agosto 1795 in materia di giustizia civile?
E’ presto detto.
“Art. 210 – Non si può attentare in alcun modo al diritto di far decidere le controversie ad arbitri scelti dalle parti”.
“Art. 215 – Gli affari il cui giudizio non appartiene né ai giudici di pace né ai tribunali di commercio, sia in ultima istanza, sia con possibilità di appello, sono portati immediatamente davanti al giudice di pace e ai suoi assessori, per essere conciliati. – Se il giudice di pace non può conciliarli, li rinvia davanti al tribunale civile”[1].
E dunque si costituzionalizzava il principio del consenso da una parte e la conciliazione obbligatoria dall’altra.
Democrazia dunque voleva dire in quei tempi non essere obbligati a fare la pace, ma essere obbligati a negoziare, essere insomma cittadini maturi e responsabili, tanto da affrontare prima di tutto in proprio quelle che all’epoca si chiamavano “differenze”.
Art. 87 – La decisione di questi arbitri è definitiva, se i cittadini non si sono riservato il diritto di reclamare.
Art. 88 – Vi sono dei giudici di pace eletti dai cittadini dei circondari determinati dalla Legge.
Art. 89 – Essi conciliano e giudicano senza spese.
Art. 90 – Il loro numero e la loro competenza sono regolati dal Corpo legislativo.
Art. 91 – Vi sono degli arbitri pubblici eletti dalle Assemblee elettorali.
Art. 92 – Il loro numero e le loro giurisdizioni sono fissate dal Corpo legislativo.
Art. 93 – Essi prendono conoscenza delle contestazioni che non sono state determinate definitivamente dagli arbitri privati o dai giudici di pace.
Art. 94 – Deliberando in pubblico:
– opinano ad alta voce;
– deliberano in ultima istanza, su difese verbali, o su semplice memoriale, senza procedure e senza spese;
– motivano le loro decisioni.
Art. 95 – I giudici di pace e gli arbitri pubblici sono eletti ogni anno”[1].
6. I tribunali ordinari non possono ammettere alcuna azione in sede civile, se non sia data loro la prova che le parti sono comparse, o che l’attore ha citato la parte avversa davanti a dei mediatori per pervenire ad una conciliazione.
7. Vi saranno uno o più giudici di pace nei cantoni e nelle città. Il loro numero sarà determinato dal Potere legislativo”[1].
La ricetta dunque non cambia ed infatti, la Cassazione francese nel 1792 non ebbe altra scelta che considerare il mancato tentativo di conciliazione come una nullità insanabile in ogni stato e grado di giudizio.
[1] http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia180.htm. Cfr. A. SAITTA, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano, 1975.