Nuova legge sulla composizione amichevole in Polonia

Il 20 di settembre 2015 la Polonia ha varato una importante legge che modifica alcuni atti in relazione alla promozione della composizione amichevole delle controversie ( USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów) e che in particolare modifica il Codice di procedura civile.
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Si introduce la mediazione ex officio obbligatoria per le parti qualora il giudice ritenga che sia possibile un accordo.
La mediazione può essere disposta in ogni stato e grado, anche in camera di consiglio.
Il giudice può parimenti disporre una sessione informativa che può essere condotta da un giudice, da un arbitro o da un mediatore.
Il mediatore viene scelto dalle parti ed in difetto dal giudice che nomina una persona con adeguata competenza.
La mediazione dura al massimo tre mesi.
L’accordo viene omologato dal giudice competente per la controversia.
Il Ministro della Giustizia stabilirà il compenso del mediatore e le spese di avvio della mediazione.
I seno al tribunale distrettuale opera un ufficio coordinatore per la mediazione, che svolge attività di sviluppo e consente la comunicazione efficace tra giudici e mediatori nell’organizzazione di riunioni informative.
Il mediatore di corte è detto mediatore permanente.
Ha almeno 26 anni, parla polacco, non è stato condannato per reati volontari (nemmeno tributari), ha competenze in materia di mediazione.
L’inserimento nel panel del tribunale è permanente ed avviene su domanda (le formalità sono stabilite dal ministero della Giustizia): decide il Presidente del tribunale ed il suo decreto è impugnabile in Corte d’Appello.
Il mediatore svolge la mediazione, utilizzando diverse tecniche per ottenere una risoluzione amichevole della controversia, anche sostenendo le parti perché formulino le loro osservazioni, o anche, su richiesta congiunta delle parti, il mediatore può indicare un modo di risolvere la controversia, che non sia vincolante per le parti.
Si riconoscono incentivi sulle spese processuali nel caso di accordo, sia in primo grado che in appello.
Dopo la Slovenia dunque la Polonia si avvicina alla legislazione dei paesi di common law
La norma peraltro interviene anche in materia di arbitrato.