L’adr del consumo in numeri

Ad oggi gli organismi di consumo dei 28 paesi UE a cui si aggiungono Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono 358.

Gli Stati che hanno comunicato alla UE un numero maggiore di organismi sono nell’ordine: Francia, Regno Unito ed Italia.

L’utilizzo più ampio del reclamo elettronico di consumo e dunque della piattaforma  Ue  riguarda gli abitanti della Germania, del Regno Unito e della Spagna.

In generale possiamo dire che più sono gli organismi a disposizione e maggiori sono i reclami presentati. Fa eccezione però la Spagna che è al terzo posto per reclami anche se  allo stato non ha comunicato alla UE alcun organismo interno.

I reclami che sono stati 57.557 dalla istituzione del sistema, riguardano essenzialmente tre settori: 1) abbigliamento 2) biglietti aerei e 3) beni attinenti alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il 61,35% dei reclami riguarda però transazioni che sono maturate all’interno dei paesi di cittadinanza e dunque sono reclami nazionali.

La qualcosa dipende soprattutto dal cosiddetto geo-blocking: 1) i dazi e gabelle che vengono imposti agli acquisti di modo che il prezzo viene maggiorato per i non cittadini, 2) l’assenza di una rete di spedizione che costringe chi compra beni non elettronici a ritirarli nel paese di acquisto.

Già nel 2011 la Comunità Europea lamentava un danno di 49 miliardi. Così si è puntato il dito contro l’assenza di tutele giuridiche, ma il problema più grande è appunto quello del geo-blocking che, per i beni non soggetti a copyright, dovrebbe venir meno alla fine del 2018.

La tutela stragiudiziale mediante reclamo non è comunque allo stato utilizzata dato che facendo i conti viene effettuato un reclamo di consumo ogni 8.844 persone.

Organismi-ADR-più-reclami-2018

Il futuro degli organismi di ADR nel settore del consumo per il Consiglio dell’Unione Europea

In data 29 novembre 2011 sono state approntate  due Proposte che potrebbero cambiare il volto dell’ADR in Europa.

Si fa qui riferimento alle:

  • Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori)[1] ;
  • Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)[2].

Sul commento delle norme citate ritornerò in seguito: quel che mi interessa oggi è sottolineare lo stato dei lavori in merito ed in particolare quello del Consiglio d’Europa.

A fine settembre 2012 la Proposta di Regolamento UE 2011/0374 (COD) è in attesa della prima lettura in Parlamento[3].

Per la verità la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori[4] nel suo progetto di relazione del 17 aprile 2012 ha proposto già diversi emendamenti tesi tra l’altro a ricondurre sotto l’egida del Regolamento le controversie online a livello anche nazionale.

La Proposta di Direttiva COM(2011)793 è stata invece sottoposta a gennaio 2012 all’attenzione dell’European data protection supervisor che ha fatto alcune annotazioni[5].

Il 28 marzo 2012 l’European Economic and Social Committee ha a sua volta mosso di interessanti rilievi[6] che qui intendiamo in parte citare.

Pare appropriata in particolare la richiesta di creazione di un “European compliance mark” che possa contraddistinguere gratuitamente i traders che decidono di utilizzare gli ADR, l’invocazione di azione giudiziaria collettiva europea armonizzata tra gli Stati che possa affiancare quella che in materia di ADR si rinviene nell’ambito della Proposta di Direttiva.

L’EESC non è invece d’accordo che lo strumento possa applicarsi anche ai reclami che i commercianti possono intentare nei confronti dei consumatori.

Il Comitato sottolinea poi che la Proposta di Regolamento non deve compromettere i sistemi analoghi che gli Stati membri hanno creato compresi quelli di natura obbligatoria, in conformità delle rispettive tradizioni giuridiche.

È invece d’accordo con il principio che le decisioni di ADR possano essere non vincolanti a patto che sussista una garanzia esplicita che alle parti non venga impedito di presentare ricorso ai tribunali ordinari competenti.

Il 30-31 maggio 2012 si è infine riunito il Consiglio dell’Unione Europea che “ha  approvato un approccio generale per la creazione di un metodo alternativo di risoluzione delle controversie e di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online per rafforzare la fiducia dei consumatori sia nelle operazioni nazionali che transfrontaliere[7].

Un orientamento generale è un accordo – così recita il comunicato stampa – sugli elementi essenziali di un atto giuridico, in attesa del   Parlamento europeo (clicca qui per il testo st10622.en12 Consiglio)

Riportiamo qui di seguito per completezza e  per intero il tenore del comunicato stampa.

Il Consiglio ha approvato un approccio generale  per quanto riguarda un progetto di direttiva su forme sostitutive di risoluzione delle controversie (ADR) e un progetto di regolamento sulla risoluzione delle controversie on-line (ODR) (10622/12).

L’iniziativa garantirà l’istituzione di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) là dove oggi non esistono. Tali sistemi colmerebbero le lacune esistenti in materia, assicurando che i consumatori possano presentare i loro reclami ad un organismo ADR. Inoltre, l’iniziativa definirà un quadro comune per l’ADR negli Stati membri dell’UE fissando principi comuni minimi in materia di qualità al fine di assicurare l’imparzialità, la trasparenza e l’efficacia di tutti gli organismi ADR.

I sistemi nazionali ADR esistenti dovrebbero poter continuare a funzionare nel nuovo quadro. Il sistema ADR sarà completato da un meccanismo ODR che comporta l’istituzione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (si tratterà di un sito web interattivo accessibile elettronicamente e gratuito in tutte le lingue dell’Unione).

I sistemi ADR, noti anche come “meccanismi extragiudiziali”, esistono già in molti paesi per aiutare i cittadini coinvolti in controversie che non è stato possibile risolvere direttamente con i professionisti interessati. Detti meccanismi hanno assunto forme differenti in tutta l’UE, a carattere pubblico o privato, e anche il valore delle decisioni adottate da tali organismi varia notevolmente.

Nella sua attuale versione, la direttiva si applicherebbe ai reclami presentati dai consumatori contro i commercianti in quasi tutti i settori di attività commerciale nell’UE.

Entrambe le proposte si prefiggono l’obiettivo di offrire una soluzione semplice, veloce e ad un costo abbordabile alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e professionisti connesse a vendite di beni e forniture di servizi”.


[3] Per verificare l’andamento dei lavori parlamentari cfr. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0374(COD).

[5] Cfr. Opinion of the European Data Protection Supervisor on the legislative proposals on alternative and online dispute resolution for consumer disputes  in Official Journal of the European Union n. 55, 11 maggio 2012, p. 1   (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136:FULL:EN:PDF)

[7] COMUNICATO STAMPA 3169ª sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) Bruxelles, 30-31 maggio 2012 in http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/12/217&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en