Che cosa pensa il Consiglio d’Europa sull’uso della tecnologia per la composizione delle controversie

Commissione giuridica e per i diritti umani
Accesso alla giustizia e Internet: potenzialità e sfide

Rapporto adottato all’unanimità il 2 novembre 2015

Relatore: Jordi Xuclà, Spagna, Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa

A. Bozza di risoluzione
1. L’Assemblea ribadisce che l’accesso alla giustizia è un elemento fondamentale di uno Stato democratico che voglia dirsi stato di diritto, e un prerequisito per un efficace godimento dei diritti umani delle persone. Tuttavia, si fa notare che l’accesso al sistema giudiziario spesso comporta costi elevati in termini di tempo e denaro e può essere ostacolato dalle risorse limitate dei tribunali.
2. Sforzi sono stati fatti da un certo numero di Stati per riformare il processo delle corti in modo da accelerare le procedure e di rendere più accessibili, in particolare attraverso l’utilizzo delle moderne forme di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
3. L’Assemblea accoglie con favore il maggiore uso di strumenti ICT come i fascicoli elettronici, i portali intranet, la videoconferenza, i sistemi di gestione dei casi, i moduli di calcolo automatici per i casi riguardanti la fornitura di titoli e le banche dati per facilitare la condivisione delle informazioni, che hanno non solo il potenziale di semplificare e accelerare le procedure, ma anche di migliorare la coerenza e la prevedibilità dei risultati.
4. L’Assemblea osserva inoltre che la ICT ha spianato la strada per il perseguimento della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) via Internet, per mezzo delle cosiddette procedure di risoluzione delle controversie online (ODR). L’uso di Internet per risolvere le controversie sembra destinato a crescere, dato l’aumento notevole dell’e-commerce e dell’e-governance, che stanno semplificando l’interazione tra gli individui, le imprese e i governi.
5. L’Assemblea incoraggia gli Stati membri a promuovere e a sviluppare ulteriormente i meccanismi di ODR, riconoscendo alle procedure di ODR la potenzialità di comporre le controversie più rapidamente, a buon mercato e con minor conflittualità rispetto al contenzioso. I meccanismi ODR possono fornire una maggiore flessibilità in termini delle procedure impiegate e dei rimedi prescritti.
6. Pur considerando che le procedure di ODR e le ICT possono contribuire a facilitare l’accesso alla giustizia, l’Assemblea riconosce anche che ci sono svariate sfide insite nell’uso dell’ODR e delle procedure ICT per la composizione delle controversie, che includono le questioni tecniche, le diseguaglianze nell’accesso individuale alle risorse online, i problemi di privacy e quelli che riguardano l’esecuzione delle decisioni. Si sottolinea pertanto la necessità di salvaguardare i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ETS n ° 5), e in particolare il diritto ad un processo equo (articolo 6) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13).
7. Alla luce di quanto sopra, l’Assemblea invita i membri del Consiglio d’Europa:
7.1. a mettere le procedure volontarie di ODR a disposizione dei cittadini nei casi appropriati; a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disponibilità degli stessi, e a creare incentivi per la partecipazione a tali procedure, anche promuovendo l’esecuzione extragiudiziale delle decisioni ODR e, migliorando la conoscenza dei professionisti legali circa gli ODR;
7.2. a garantire che le attuali e future procedure di ODR garantiscano la conformità al dettato degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che può includere l’accesso alla consulenza legale;
7.3. a garantire che le parti coinvolte nelle procedure di ODR vedano preservato il diritto ad accedere a una procedura giurisdizionale che soddisfi la esigenza di un processo equo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione;
7.4. ad impegnarsi nello sviluppo di norme minime comuni che i fornitori di ODR devono rispettare, tra l’altro, al fine di garantire che le loro procedure non favoriscano ingiustamente i litiganti abituali a scapito di quelli occasionali, e si sforzino di creare un sistema comune di fornitori accreditati di ODR che soddisfino tali standard;
7.5. continuino a seguire gli sviluppi tecnologici, al fine di promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione all’interno tribunali al fine di migliorare l’efficienza giudiziaria, garantendo procedure eque e trasparenti, la sicurezza dei dati, la privacy, così come la formazione adeguata e continua del personale giudiziario e degli avvocati sull’uso lecito ed efficace delle ICT nei procedimenti giudiziari.

http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-EN.pdf/8d3c44d4-da6c-4dac-ab15-94dc1fcc5d48

Il futuro degli organismi di ADR nel settore del consumo per il Consiglio dell’Unione Europea

In data 29 novembre 2011 sono state approntate  due Proposte che potrebbero cambiare il volto dell’ADR in Europa.

Si fa qui riferimento alle:

  • Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori)[1] ;
  • Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)[2].

Sul commento delle norme citate ritornerò in seguito: quel che mi interessa oggi è sottolineare lo stato dei lavori in merito ed in particolare quello del Consiglio d’Europa.

A fine settembre 2012 la Proposta di Regolamento UE 2011/0374 (COD) è in attesa della prima lettura in Parlamento[3].

Per la verità la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori[4] nel suo progetto di relazione del 17 aprile 2012 ha proposto già diversi emendamenti tesi tra l’altro a ricondurre sotto l’egida del Regolamento le controversie online a livello anche nazionale.

La Proposta di Direttiva COM(2011)793 è stata invece sottoposta a gennaio 2012 all’attenzione dell’European data protection supervisor che ha fatto alcune annotazioni[5].

Il 28 marzo 2012 l’European Economic and Social Committee ha a sua volta mosso di interessanti rilievi[6] che qui intendiamo in parte citare.

Pare appropriata in particolare la richiesta di creazione di un “European compliance mark” che possa contraddistinguere gratuitamente i traders che decidono di utilizzare gli ADR, l’invocazione di azione giudiziaria collettiva europea armonizzata tra gli Stati che possa affiancare quella che in materia di ADR si rinviene nell’ambito della Proposta di Direttiva.

L’EESC non è invece d’accordo che lo strumento possa applicarsi anche ai reclami che i commercianti possono intentare nei confronti dei consumatori.

Il Comitato sottolinea poi che la Proposta di Regolamento non deve compromettere i sistemi analoghi che gli Stati membri hanno creato compresi quelli di natura obbligatoria, in conformità delle rispettive tradizioni giuridiche.

È invece d’accordo con il principio che le decisioni di ADR possano essere non vincolanti a patto che sussista una garanzia esplicita che alle parti non venga impedito di presentare ricorso ai tribunali ordinari competenti.

Il 30-31 maggio 2012 si è infine riunito il Consiglio dell’Unione Europea che “ha  approvato un approccio generale per la creazione di un metodo alternativo di risoluzione delle controversie e di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online per rafforzare la fiducia dei consumatori sia nelle operazioni nazionali che transfrontaliere[7].

Un orientamento generale è un accordo – così recita il comunicato stampa – sugli elementi essenziali di un atto giuridico, in attesa del   Parlamento europeo (clicca qui per il testo st10622.en12 Consiglio)

Riportiamo qui di seguito per completezza e  per intero il tenore del comunicato stampa.

Il Consiglio ha approvato un approccio generale  per quanto riguarda un progetto di direttiva su forme sostitutive di risoluzione delle controversie (ADR) e un progetto di regolamento sulla risoluzione delle controversie on-line (ODR) (10622/12).

L’iniziativa garantirà l’istituzione di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) là dove oggi non esistono. Tali sistemi colmerebbero le lacune esistenti in materia, assicurando che i consumatori possano presentare i loro reclami ad un organismo ADR. Inoltre, l’iniziativa definirà un quadro comune per l’ADR negli Stati membri dell’UE fissando principi comuni minimi in materia di qualità al fine di assicurare l’imparzialità, la trasparenza e l’efficacia di tutti gli organismi ADR.

I sistemi nazionali ADR esistenti dovrebbero poter continuare a funzionare nel nuovo quadro. Il sistema ADR sarà completato da un meccanismo ODR che comporta l’istituzione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (si tratterà di un sito web interattivo accessibile elettronicamente e gratuito in tutte le lingue dell’Unione).

I sistemi ADR, noti anche come “meccanismi extragiudiziali”, esistono già in molti paesi per aiutare i cittadini coinvolti in controversie che non è stato possibile risolvere direttamente con i professionisti interessati. Detti meccanismi hanno assunto forme differenti in tutta l’UE, a carattere pubblico o privato, e anche il valore delle decisioni adottate da tali organismi varia notevolmente.

Nella sua attuale versione, la direttiva si applicherebbe ai reclami presentati dai consumatori contro i commercianti in quasi tutti i settori di attività commerciale nell’UE.

Entrambe le proposte si prefiggono l’obiettivo di offrire una soluzione semplice, veloce e ad un costo abbordabile alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e professionisti connesse a vendite di beni e forniture di servizi”.


[3] Per verificare l’andamento dei lavori parlamentari cfr. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0374(COD).

[5] Cfr. Opinion of the European Data Protection Supervisor on the legislative proposals on alternative and online dispute resolution for consumer disputes  in Official Journal of the European Union n. 55, 11 maggio 2012, p. 1   (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136:FULL:EN:PDF)

[7] COMUNICATO STAMPA 3169ª sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) Bruxelles, 30-31 maggio 2012 in http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/12/217&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en