Le prime norme in tema di arbitrato (Schiedsverfahren) vengono varate in Austria nel 1895: si trattava di previsioni assai moderne perché gli arbitri erano equiparati ai giudici civili, non era inoltre necessario l’exequatur.
Successivamente l’Austria ha aderito tra le altre alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.
Una importante novella è poi intervenuta il 2 febbraio 1983 ed è entrata in vigore il 1° maggio 1983. Come nelle precedenti disposizioni non vi era alcuna differenza tra arbitrato interno ed internazionale.
Tuttavia nel 1985 venne varata dall’ONU la normativa UNCITRAL sull’arbitrato e l’Austria come molti altri Paesi pensò di adeguare la propria legislazione alle Model Law al fine di mantenere la sua posizione nell’ambito dell’arbitrato internazionale; seguirono studi, proposte, dibattiti consultazioni con le associazioni di avvocati che servirono come base al Ministero della Giustizia per emanare un disegno di legge: il 13 gennaio 2006 si è tramutato in una legge federale di riforma dell’arbitrato così come previsto dal Codice di procedura civile.
Dobbiamo aggiungere che dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore una ulteriore riforma dell’arbitrato che ha riguardato per lo più la competenza dei tribunali nel caso di impugnazione del lodo e le spese processuali connesse.
Bisogna dire subito che l’arbitrato interno è poco usato in Austria perché le Corti commerciali sono specializzate ed efficienti; inoltre i costi procedurali sono relativamente bassi e dunque non ci sono particolari incentivi a ricorrere alla giurisdizione alternativa.
Vi sono nove Camere di commercio austriache e l’International Court of Arbitration (ICC ) che offrono oggi un arbitrato istituzionale attraverso corti permanenti, ma è possibile anche l’arbitrato ad hoc.
Prima del 2006 le Camere di Commercio seguivano regole che risalgono al 1946 e in esse non si faceva distinzione tra arbitrato interno ed internazionale; tuttavia dal 1974 una novella , assai contestata, della Legge sulle Camere di Commercio ha stabilito che di arbitrato internazionale si occupasse in esclusiva la Camera di Commercio Federale Austriaca, e che le altre Camere avessero giurisdizione solo su quelli interni: nei fatti anche di quelli interni venne poi investita soprattutto Camera di Commercio Federale Austriaca con sede a Vienna.
Dal 2006 le cose sono cambiate nel senso che le Camere hanno adeguato le proprie regole (in vigore dal 1° luglio 2006) a quelle della legge federale; si sono anche dichiarate disponibili ad arbitrare comunque secondo le regole UNCITRAL, anche se ciò va concordato tra parti ed arbitri.
Oggi la Camera di Commercio Federale Austriaca affronta solo casi internazionali, ossia fattispecie in cui la convenzione è stata stipulata in un momento in cui una delle parti non era residente o domiciliata in Austria o tra residenti quando la controversia abbia carattere internazionale a sensi del regolamento.
In breve le regole dell’arbitrato camerale sono le seguenti.
Le parti sono libere di vedere risolta la controversia da un arbitro unico o da tre arbitri.
Qualora non si raggiunga un accordo il Consiglio del VIAC decide se il caso sarà risolto da uno o da tre arbitri.
Le parti sono libere di accordarsi sulla nazionalità degli arbitri, sulle qualifiche specifiche degli arbitri, sul luogo dell’arbitrato, sul diritto sostanziale, sulla lingua o sulle lingue dell’arbitrato.
Le parti sono inoltre libere essere o meno rappresentate da una persona o da uno studio legale di loro scelta.
Una volta che le spese di arbitrato sono saldate, la pratica viene consegnata agli arbitri che godono di una grande libertà.
Non vi è alcun limite di tempo per l’emissione del lodo, ed i lodi non sono rivisti da un organo del VIAC. Tuttavia essi sono notificati alle parti dal Segretario Generale che con la sua firma conferma che si tratta di lodo emesso a sensi del Regolamento VIAC e che gli arbitri (o l’arbitro) sono stati nominati a sensi di regolamento.
Le spese amministrative del VIAC e i compensi arbitrali sono calcolati sulle somme in contestazione (al lordo dell’IVA). Possiamo aggiungere poi che esiste una tabella del VIAC sia per le spese amministrative, sia per i compensi arbitrali.
Veniamo ora ad effettuare una breve analisi delle norme del codice di rito che rivestono sicuramente profili di interesse e di originalità.
Le disposizioni del codice di procedura civile austriaco in materia di procedimenti arbitrali sono contenute negli articoli 577–618, sono assai dettagliate e si applicano a tutti i procedimenti arbitrali in cui il collegio arbitrale ha sede in Austria.
Il codice di procedura civile distingue tra arbitrati esclusivamente interni e arbitrati internazionali, nonché tra controversie commerciali e altre controversie; a parte queste particolarità esso prevede un procedimento di arbitrato generale. Per particolari categorie come i consumatori e i lavoratori esistono disposizioni settoriali.
La definizione dell’accordo di arbitrato è mutuata dall’art. 7 delle Model Law. Le parti possono, se d’accordo, “assoggettare ad arbitrato tutte od una singola controversia che siano sorte o che possono sorgere tra loro nel rispetto del quadro legale della loro relazione, che sia contrattuale o meno”. L’accordo può risultare da documento separato o da una clausola contenuta in un contratto.
Le previsioni del Codice si applicano anche agli accordi arbitrali che, in quanto ammessi dalla legge, non si basano su accordi delle parti, per esempio fanno riferimento a disposizioni testamentarie o a clausole statutarie.
L’accordo può essere contenuto anche in lettere, fax, e-mail o altre forme di comunicazione scambiate tra le parti che costituiscano prova di un contratto: non è richiesta qui la sottoscrizione delle parti ovvero una mail certificata. L’accordo in tali casi è valido se riferibile alle parti e se rispetta le forme del contratto di arbitrato; inoltre un eventuale difetto di forma può essere sollevato al più tardi nella prima difesa sul merito del convenuto.
La legge nulla dispone, ma dal punto di vista civilistico per la conclusione di un accordo di arbitrato l’avvocato abbisogna di una procura speciale in forma scritta; in caso di arbitrato commerciale dal 2007 l’imprenditore può invece rilasciare la procura anche oralmente e dunque all’arbitrato commerciale non si applica la disposizione che richiede la procura speciale.
In materia di consumo l’accordo di arbitrato può essere concluso soltanto per le controversie esistenti; la convenzione d’arbitrato deve essere contenuta in un accordo separato firmato personalmente dal consumatore e non deve contenere, eventuali altri accordi; prima della conclusione della convenzione arbitrale il consumatore dovrà ricevere un parere legale scritto sulle differenze significative tra procedimento arbitrale e procedimento dinanzi ai tribunali dello Stato; la convenzione deve riportare la sede dell’arbitrato: se il luogo dell’arbitrato è posto in uno stato dove il consumatore non ha il suo domicilio, la residenza od il domicilio al momento della conclusione dell’accordo o quando la domanda di arbitrato viene inoltrata, la convenzione è efficace soltanto se viene accettata dal consumatore. Tutto ciò vale anche quando l’arbitrato abbia ad oggetto rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda l’azione di annullamento del lodo in materia di consumo la legge indica come competente il Tribunale distrettuale (Landesgericht) designato nella convenzione arbitrale o quello del luogo in cui è stato stipulato l’arbitrato; qualora si lamenti l’inesistenza del lodo e non vi è nessuna indicazione alla competenza si fa riferimento al Tribunale commerciale di Vienna.
In generale ci sono delle clausole standard su cui le persone di solito concordano.
A parte le disposizioni peculiari in tema di consumo o lavoro, non ci sono limitazioni a che persone fisiche o giuridiche partecipino ad un arbitrato: anche lo Stato austriaco ha partecipato in passato a procedimenti arbitrali.
Se ci sono più convenuti o più aderenti sono considerati una parte sola e dunque devono nominare un solo arbitro entro un mese dalla notifica della rispettiva chiamata: se non c’è designazione l’altra parte può chiedere al Tribunale di nominarlo, sempre che la convenzione non preveda un criterio in proposito.
Il compromesso arbitrale può avere ad oggetto, in linea di principio, tutte le controversie di contenuto patrimoniale appartenenti alla competenza dei giudici ordinari.
Quelle che non hanno contenuto patrimoniale esclusivo possono essere composte facendo ricorso a un compromesso arbitrale se le parti riescono a raggiungere un accordo.
Tuttavia le controversie relative a determinati diritti non possono costituire oggetto di accordo arbitrale. Ciò riguarda sostanzialmente i diritti di famiglia e di abitazione. Sono inoltre fatte salve quelle disposizioni di legge austriaca che escludono la possibilità di utilizzare l’arbitrato.
Il tribunale arbitrale decide la controversia in conformità con le leggi esistenti o norme che sono state concordate dalle parti. Tuttavia non vi devono essere disposizioni contrarie vincolanti. Tra queste ultime vi sono quelle che includono il principio secondo il quale le parti devono essere trattate in modo equo e per cui ogni parte ha il diritto di essere sentita. E’ inviolabile anche il diritto della parte di essere rappresentata da una persona di sua scelta.
Se le parti non hanno determinato la legge o le norme di legge applicabili, il tribunale arbitrale applica le norme che ritiene opportune.
Il tribunale arbitrale decide ex aequo et bono solo se le parti lo hanno espressamente autorizzato a farlo.
È il tribunale arbitrale stesso che decide sulla propria giurisdizione e dunque se ad esempio la clausola compromissoria contenuta in un contratto soddisfi o meno i requisiti di forma.
Se una parte adisce il tribunale ordinario in materia che è soggetta ad accordo arbitrale, il tribunale deve dichiarare inammissibile il ricorso a meno che non stabilisca che l’accordo non esista o che sia invalido. Mentre il procedimento giudiziario è in corso quello arbitrale non può cominciare né può essere emesso un lodo.
La legge austriaca non richiede alcuna qualifica particolari per gli arbitri, se non la capacità di agire: le parti possono scegliere le qualifiche e la nazionalità dell’arbitro.
Si può aggiungere che l’operatore giudiziario che accetti di essere nominato come arbitro commette illecito disciplinare, ma il lodo emesso è perfettamente valido.
Le corti arbitrali austriache sono parificate ai tribunali ordinari e dunque il lodo ha lo stesso valore della sentenza, tanto che non è necessario l’exequatur. Ne discende che gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti come lo sono i giudici e che debbano osservare i medesimi motivi di astensione.
Le parti sono inoltre libere di definire la procedura di ricusazione degli arbitri.
La terna esprime il numero degli arbitri nel silenzio delle parti e non si possono nominare arbitri di numero pari.
Anche la procedura di nomina può essere stabilita dalle parti; in assenza della determinazione della procedura o comunque della nomina (del proprio o del terzo arbitro) la stessa viene operata, su richiesta di parte, al giudice competente che è la Corte Suprema (Oberster Gerichtshof) : la decisione è inappellabile.
Circa la responsabilità degli arbitri la legge prevede che un arbitro che non adempia agli obblighi derivanti dalla accettazione della sua nomina o che lo faccia in modo tempestivo, sia passibile di risponderne alle parti in relazione ai danni causati dal suo rifiuto colposo o dal ritardo. Soltanto la responsabilità da negligenza può essere oggetto di esclusione, mai quella per colpa grave od il dolo.
Il luogo dell’arbitrato può essere scelto dalle parti o dall’istituzione arbitrale che ne sia da loro delegata.
Se le parti non si mettono d’accordo il luogo dell’arbitrato sarà stabilito dal tribunale arbitrale che considererà le circostanze del caso inclusa la convenienza delle parti.
La sede determina il diritto processuale applicabile : se il luogo è l’Austria si applicherà la legge austriaca (ciò vale anche per gli arbitrati internazionali).
In generale sul procedimento si può ribadire che le parti devono essere trattate in modo equo e deve essere data loro la piena possibilità di presentare il loro caso ; possono essere rappresentate o comunque consigliate da persone di loro scelta e non è possibile negare questo diritto.
Se le parti non determinano la lingua da utilizzare, essa è stabilita dal tribunale arbitrale.
Il termine per il deposito delle difese è stabilito dalle parti o dal tribunale arbitrale; le parti, salvo diverso accordo, hanno il diritto di integrare le loro difese e di produrre nuovi documenti.
Le udienze di regola sono condotte in forma scritta. Ma se le parti non dispongono espressamente il contrario, il tribunale arbitrale ha il potere di disporre incombenti orali; nella pratica qualora gli arbitri siano convinti di poter emettere un lodo su base documentale danno un termine alle parti per esprimere al proposito una volontà contraria.
Il tribunale arbitrale è autorizzato a decidere sulla ammissibilità delle prove e può condurre liberamente la ricerca probatoria e la sua valutazione.
Il tribunale deve dare con termine congruo avviso alle parti di ogni incontro che sia mirato alla trattazione probatoria e tutti i documenti scritti o le altre comunicazioni devono essere portate a conoscenza di entrambe le parti.
Non vi sono regole particolari per l’assunzione probatoria: spetta agli arbitri stabilire come desiderino ascoltare i testimoni.
Negli arbitrati interni si seguono le regole processuali e dunque i testimoni vengono sentiti dagli arbitri e gli avvocati possono fare qualche domanda; in quelli internazionali si può anche seguire la prassi anglo-americana.
I testimoni per legge non giurano davanti agli arbitri, ma il testimone può essere sentito dal giudice sotto giuramento, se gli arbitri lo ritengano opportuno.
Gli arbitri possono chiedere che chi si sia rifiutato di comparire davanti a loro, se domiciliato in Austria, sia sentito dal giudice.
Un giudice estero può essere peraltro richiesto per ascoltare un testimone che sia ivi domiciliato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto il tribunale arbitrale può nominare un esperto perché riferisca su temi specifici da determinarsi dal tribunale stesso che può chiedere inoltre alle parti di fornire al consulente tutte le informazioni pertinenti e di assisterlo.
Sia le parti sia l’esperto possono essere interrogate, se non vi è diverso avviso.
L’esperto nominato dal tribunale può essere peraltro ricusato per gli stessi motivi per cui viene ricusato l’arbitro. La decisione in merito è del tribunale arbitrale ed è inappellabile.
Le parti, se non è disposto diversamente, hanno il diritto di produrre perizie di propri consulenti che possono essere chiamati a partecipare anche all’udienza arbitrale. I consulenti di parte non possono essere ricusati come quelli nominati dal tribunale.
Sino al 2006 i provvedimenti interinali degli arbitri non potevano essere dotati di esecutività in Austria; ciò non significa che gli arbitri non emettessero ordini di fare o non fare (ad es. ordinare di vendere merci deperibili) e che non tenessero conto della mancata ottemperanza in sede di lodo: ciò era possibile già dal 2001, anche se gli ordini non erano dotati di esecutività.
In oggi gli arbitri non hanno soltanto la possibilità di emettere provvedimenti interinali, ma questi ultimi possono fondare anche l’esecuzione così come le sentenze dei tribunali; però le parti sono libere di adire in merito i tribunali e viceversa.
I provvedimenti interinali seguono però determinate regole: possono essere assunti soltanto dopo aver sentito le parti che possono peraltro escluderne la emissione; dipendono dal contenuto della domanda delle parti , vanno ordinati per iscritto, datati, motivati, sottoscritti ed ogni parte deve essere provvista del relativo documento.
Si tenga poi bene presente sin d’ora che un lodo può essere annullato se ad una parte non è stata data appropriata notizia della nomina degli arbitri, o del procedimento arbitrale o se sia stata per qualsivoglia altro motivo incapace di presentare il suo caso; se al contrario la parte che ha ricevuto le appropriate comunicazioni decide volontariamente di non comparire davanti al tribunale, ciò non si riverbera sulla validità del lodo.
Di norma l’arbitrato termina con un lodo arbitrale che ha lo stesso fine e effetto della sentenza in un processo civile ordinario.
Non c’è un termine di emissione per legge, anche se esso può essere fissato dalle parti o dal tribunale; gli arbitri possono chiedere una proroga, ma non possono disporla autonomamente.
Il lodo va approvato a maggioranza, salva diversa disposizione e il presidente può decidere da solo eminentemente le questioni procedurali.
Nel caso uno o più arbitri siano assenti per giustificati motivi, gli arbitri restanti possono decidere, dopo che ne siano notiziate le parti e la maggioranza viene calcolata sul numero degli arbitri totali.
Se il lodo viene siglato a maggioranza e vi è dunque una omissione di sottoscrizione, va indicata la ragione.
La dissenting opinion non è parte in ogni caso del lodo austriaco. In sede camerale viene consegnata alle parti con la specificazione che non fa parte del lodo.
Il lodo deve essere scritto e sottoscritto dall’arbitro o dagli arbitri. Salvo diverso accordo tra le parti, deve essere anche motivato. Deve indicare la data in cui è stato redatto e la sede dell’arbitrato. Il lodo si considera emesso in quel giorno e in quel luogo che sono stati indicati sul documento : e ciò per facilitare la prassi arbitrare di siglare il lodo o confezionarlo in luoghi e tempi separati.
Se le parti hanno composto la controversia durante il procedimento arbitrale le parti possono chiedere che l’accordo: 1) sia verbalizzato in quanto non contrario all’ordine pubblico; in tal caso può dotarsi di esecutorietà in Austria e nei paesi con cui l’Austria possiede trattato in merito ; 2) sempre in quanto non contrario all’ordine pubblico, sia incorporato in un lodo per cui siano espletate tutte le formalità di legge (redazione per iscritto, sottoscrizione, motivazione ecc.).
La nuova legge segue poi la disciplina UNCITRAL (art. 33) con riferimento alla correzione ed interpretazione del lodo e sul lodo supplementare.
A meno che le parti non abbiano stabilito altro periodo temporale, possono richiedere entro 4 settimane dal ricevimento del lodo che il tribunale arbitrale 1) corregga eventuali errori di calcolo, materiali o tipografici o errori di natura simile 2) emetta un lodo supplementare se il tribunale non si è espresso in sede di aggiudicazione su tutte le domande delle parti, 3) interpreti il lodo arbitrale (se ciò è stato convenuto dalle parti).
Le domande di correzione, interpretazione e di richiesta di un lodo supplementare devono essere notificate all’altra parte che ha diritto ad essere ascoltata dal tribunale arbitrale prima che sia presa una decisione.
Il tribunale arbitrale decide sulla correzione o interpretazione del lodo entro quattro settimane ed entro otto settimane sulla emissione del lodo supplementare.
Anche in merito a queste ultime pronunce ogni parte ha il diritto di correzione degli errori precedentemente indicati entro quattro settimane dalla data di aggiudicazione.
I requisiti di forma sono quelli già visti. L’interpretazione o la correzione fa parte del lodo arbitrale.
In ordine alle spese del procedimento esse sono liquidate dal tribunale arbitrale sia nel caso in cui il procedimento sia concluso da un lodo finale, sia da un accordo arbitrale o da altre situazioni (mancato deposito della domanda, ritiro della domanda, cessazione concordata dell’arbitrato, sopravvenuta impossibilità dell’arbitrato); ciò in riferimento principalmente alla responsabilità delle parti, anche se in alcuni casi potrebbe scattare l’obbligo di rimborso: ad esempio nel caso in cui abbia ritenuto di non avere giurisdizione il convenuto può essere rimborsato.
Le spese di arbitrato di solito comprendono gli onorari e le spese degli arbitri, comprese quelle di locazione del luogo dell’arbitrato, le spese di traduzione e di registrazione, ecc.; a ciò si aggiungono le spese amministrative delle istituzioni arbitrali, se è stato concordato tra le parti di affidarsi ad un ente; infine vengono liquidati i costi per l’assistenza legale delle parti che sono poste a carico del perdente.
Gli arbitri sono liberi di determinare le spese di arbitrato e di ripartirle tra le parti nel modo che ritengono giustificato.
In genere prima che inizi l’arbitrato alle parti viene chiesto di effettuare un deposito cauzionale; se esso non è prestato l’arbitrato non parte.
Quando l’arbitrato è ad hoc di solito le parti e gli arbitri stipulano anche un accordo di arbitrato a cui segue il versamento del deposito e la liquidazione finale del lodo tiene conto evidentemente del primigenio accordo.
Quando l’arbitrato è istituzionale sarà l’istituzione a determinare le spese di arbitrato secondo la sua tariffa e informerà gli arbitri del totale dei costi arbitrali. Gli arbitri dovranno quindi stabilire il regime delle spese in accordo con quanto è stato previamente determinato dall’ente amministratore.
Una copia del lodo deve essere consegnata ad ogni parte : nei lodi interni ciò si verifica tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, in quelli internazionali tramite corriere internazionale.
Le parti devono anche concordare con gli arbitri in relazione alla conservazione della documentazione del procedimento.
Il lodo austriaco è titolo esecutivo di per sé.
Su richiesta di una parte il presidente del collegio arbitrale, o altro arbitro in caso di sua impossibilità, può apporre sulla copia la formula di cosa giudicata.
I lodi arbitrali sono considerati in Austria documenti riservati che sono di proprietà delle parti all’arbitrato.
Per la pubblicazione sarebbe, quindi, necessario il consenso delle parti: per questo motivo, la pubblicazione è cosa rara.
Nella nuova legge non ci sono disposizioni sull’appello arbitrale nel merito del lodo, ma esso può essere concordato dalle parti; dell’appello non può comunque occuparsi il giudice ordinario.
Il lodo (anche quello reso sulla propria giurisdizione dal tribunale arbitrale) può essere annullato, su richiesta di una parte, in alcuni casi che sono tassativi e che enuncio:
1) Non vi è alcun accordo arbitrale valido, oppure un tribunale arbitrale ha negato la propria giurisdizione, nonostante l’esistenza di un accordo arbitrale valido, o ancora una delle parti era incapace di concludere un accordo valido di arbitrato in base alla legge ad esso applicabile;
2) Una parte non è stata informata in modo proprio della nomina di un arbitro o del procedimento arbitrale, o è stata per altri motivi incapace di presentare il proprio caso;
3) Il lodo riguarda una controversia non contemplata da o non ricadente nei termini della sottomissione ad arbitrato o contiene decisioni su questioni che vanno oltre lo scopo della sottomissione ad arbitrato ol al di là della richiesta delle parti di avere una protezione legale, con la previsione che il difetto concerne soltanto la parte che può essere separata dal lodo, solo la parte che sarà annullata;
4) la formazione o la composizione del tribunale arbitrale non era conforme alle disposizioni di cui agli artt. 586-587 del C.p.c. o ad un accordo ammissibile tra le parti;
5) il procedimento arbitrale non è stato condotto in conformità dei principi fondamentali del sistema giuridico austriaco (ordine pubblico);
6) ci sono gli estremi per cui una sentenza di un tribunale potrebbe essere impugnata con un ricorso per revocazione ex art. 530 c. 1 numeri da 1 a 5.
Sussistono poi dei casi in cui l’annullamento può essere richiesto da una parte ma anche effettuato d’ufficio:
1) Quando l’oggetto della controversia non è arbitrabile ai sensi della legge austriaca;
2) Se il lodo è in conflitto con i principi fondamentali del sistema giuridico austriaco (ordine pubblico).
Vi sono infine disposizioni speciali per i consumatori , che si applicano anche ai casi di diritto del lavoro , che consentono di annullare un lodo arbitrale quando è coinvolto un consumatore (o un lavoratore):
1) Se sono state violate disposizioni imperative della legge che non potevano essere oggetto di deroga pattizia a sensi di legge, anche in un caso di rilevanza internazionale o
2) ci sono gli estremi per cui una sentenza di un tribunale potrebbe essere impugnata con un ricorso per revocazione ex art. 530 c. 1 numeri da 6 a 7.
Quando il procedimento arbitrale ha avuto luogo tra un imprenditore e un consumatore, il lodo è anche annullabile se il consumatore non ha ricevuto per iscritto la prescritta consulenza giuridica sulle differenze significative tra arbitrato e procedimento giudiziario prima della conclusione del contratto di arbitrato.
L’annullamento di un lodo arbitrale non ha alcun effetto sulla validità della clausola compromissoria sottostante. Ne consegue che, dopo l’annullamento di un lodo, possono essere avviati nuovi procedimenti arbitrali nel quadro della convenzione arbitrale. Tuttavia, quando un lodo arbitrale sullo stesso argomento è già stato annullato due volte e quando un ulteriore lodo arbitrale sulla stessa materia è annullato, su richiesta di una delle parti, il giudice deve contestualmente dichiarare la nullità dell’accordo arbitrale rispetto a tale materia.
Ancora si può aggiungere che chiunque abbia interesse può rivolgersi al giudice competente, per ottenere una sentenza dichiarativa sull’esistenza o inesistenza di un lodo arbitrale.
L’azione di annullamento del lodo va depositata entro tre mesi a partire dal giorno in cui il richiedente ha ricevuto il lodo o quello supplementare.
Una eventuale domanda di correzione degli errori del lodo o per interpretarne alcune parti non incide sul termine del deposito per l’annullamento che resta fermo.
Nel caso di annullamento per un vizio che possa determinare il ricorso per revocazione della sentenza il termine è quello previsto dal procedimento di revocazione per le singole ipotesi. Per l’azione di annullamento del lodo (non in materia di consumo e di lavoro) si ritiene oggi competente soltanto la Corte Suprema.
Per la legge austriaca un lodo è domestico quando il luogo dell’arbitrato è situato in Austria. Se il lodo è emesso fuori dall’Austria il lodo è considerato straniero.
In generale si può ribadire che in Austria la violazione di norme di ordine pubblico costituisce sempre motivo di rifiuto di esecuzione di una sentenza e di annullamento del lodo.
La legge austriaca non pone distinzioni tra ordine pubblico internazionale o di ordine pubblico locale.
Quindi un lodo internazionale verrà riconosciuto ed eseguito solo se rispetta i criteri di ordine pubblico austriaco.
La nozione di ordine pubblico peraltro è interpretata in modo molto restrittivo dai giudici austriaci. Premesso ciò la legge del 2006 detta particolari disposizioni per il riconoscimento dei lodi stranieri e per l’attribuzione agli stessi di efficacia esecutiva.
Entrambi debbono avvenire in accordo con il disposto della Legge austriaca sull’esecuzione (Exekutionsordnung), a meno che non dispongano diversamente la legge internazionale o strumenti giuridici europei.
Dal momento che non esistono norme internazionali o strumenti giuridici dell’Unione Europea che stabiliscano diversamente, si applicano i §§ 79-86 della Legge sull’esecuzione.
Se sussiste una convenzione multilaterale e un trattato bilaterale, verranno applicate le previsioni più favorevoli. Non c’è inoltre un limite di tempo per domandare il riconoscimento e l’esecutorietà di un lodo arbitrale.
Il giudice competente per la concessione della esecuzione è il tribunale distrettuale (Bezirksgericht) ove il convenuto ha la propria sede o il domicilio o il tribunale distrettuale competente del luogo in cui si trova l’oggetto dell’esecuzione.
Il procedimento si svolge in camera di consiglio senza che il convenuto possa partecipare. In sede di deposito il tribunale competente richiederà solo i documenti necessari ai sensi dell’articolo IV della Convenzione di New York, però nella forma “mitigata” ai sensi del § 614 c. 2 ZPO (vedi oltre).
Contro la decisione il convenuto ha la possibilità di presentare appello entro quattro settimane. E così l’attore, entro lo stesso termine, se il giudice ne ha respinto la domanda.
Il termine di impugnazione, a certe condizioni, può essere raddoppiato se il convenuto ha il domicilio all’estero.
Se non sussiste alcun trattato applicabile vi sarà concessione dell’esecuzione solo per i documenti che siano dotati di esecutività secondo la legge dello Stato ove vengono redatti e sempre che la reciprocità sia garantita da trattati statali (Staatsverträge) o regolamenti governativi (Verordnungen).
L’Austria ha ratificato, come abbiamo già detto, la convenzione di New York ; tuttavia ha ritirato l’adesione all’art. I c. 3 , ossia quella disposizione per cui gli Stati si sono impegnati affinché vengano riconosciuti i lodi dei soli stati contraenti della Convenzione. La conseguenza è che anche i lodi che siano formati nei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione (o qualsiasi altra convenzione multilaterale che l’Austria abbia ratificato) sono riconoscibili ed eseguibili in Austria.
Gli accordi arbitrali (compromesso, clausola compromissoria) su cui i lodi si fondano, perché sia possibile l’esecuzione, devono rivestire alcuni requisiti di forma: di base devono sussistere i requisiti di cui al § 583 (e quindi quelli che abbiamo già visto in generale) oltre agli eventuali che può richiede la legge applicabile all’accordo.
Peraltro la presentazione della convenzione d’arbitrato in originale o in copia autenticata ai sensi dell’articolo IV ((1) (b) della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere è obbligatoria solo se richiesta dal giudice: il che si pone come una eccezione a quanto previsto dalla Convenzione.
Cfr. amplius
W. MELIS, Arbitration in Austrian, in https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/Arbitration_in_Austria_DDr._Melis_Yearbook_Commercial_Arbitr.pdf;
Cfr. altresì http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_aus_it.htm