Nel 1938 l’Italia ha dettato norme processuali in merito al tribunale delle prede, un organo che i paesi in guerra erano tenuti a istituire[1]. Davanti ad esso poteva tenersi in qualunque stato della causa[2] un tentativo di conciliazione facoltativo il cui verbale, in caso di accordo, aveva la stessa efficacia di una sentenza[3].
Sempre in materia militare fu previsto in seguito un tentativo di conciliazione anche per le questioni concernenti il trattamento economico degli equipaggi sulle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate nei porti esteri e dell’Africa Occidentale Italiana (A.O.I.)[4] in conseguenza della guerra: lo Stato si era infatti, impegnato a rimborsare gli armatori[5].
Finita la seconda guerra mondiale la stessa restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, passò attraverso apposite Commissioni di conciliazione di nomina governativa[6].
Una di queste a composizione mista italo-americana si occupava dei danni di guerra e vide come chiamata convenuta l’Italia e come attivante reclamante gli Stati Uniti d’America.
Il Governo italiano nel 1957 si impegnò a corrispondere a quello statunitense 950.000.000 lire (oggi corrisponderebbero a 15 milioni di euro) e nel 1966 la lista dei danni definiti diede un saldo attivo di 38.000.000 di lire.
Così dovettero prendere un nuovo accordo per disporre delle somme che gli Stati Uniti avrebbero dovuto restituire.
Il Ministro degli Esteri che rappresentava l’Italia era Aldo Moro e per gli Stati Uniti partecipò all’accordo Frederick Reinhardt che era stato l’ambasciatore americano in Vietnam durante gli anni ’50.
L’Italia propose di investire le somme in attività culturali e gli Stati Uniti accettarono con gioia: si sovvenzionò dunque con 30 milioni il programma Fullbright che alimenta dal 1946 ad oggi lo scambio internazionale di studiosi, artisti e scienziati tra i due paesi; i restanti 8 milioni furono donati all’istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato che è presente in Roma dal 1926 e funziona ancora oggi con 63 paesi membri fornendo le famose norme UNIDROIT[7].
Si può affermare che gli uomini politici negli anni ’60 sapessero davvero occuparsi del futuro.
[1] Presso di noi peraltro esistevano già un consiglio ed una commissione delle prede marittime stabiliti con la legge del 2 settembre 1817. V. G. ARCERI, Storia del diritto, volume unico, op. cit. p. 279.
[2] Art. 2 r.d. 5 settembre 1938, n. 1823.
[3] Art. 27 e 28 r.d. 5 settembre 1938, n. 1823.
[4] L’A.O.I. era dal 1936 una suddivisione amministrativa dell’impero coloniale italiano in Africa orientale (d’Etiopia, le colonie dell’Eritrea e della Somalia Italiana).
[5] V. art. 9 e ss. l. 7 aprile 1941, n. 266.
[6] V. art. 2 decreto legislativo Capo Provvisorio Stato 12 giugno 1947, n. 557 e art. 1 legge 1 dicembre 1949, n. 908.
[7] Dipartimento di Stato americano, Stati Uniti Trattati e altri accordi internazionali , Volume 17, Parte 1, 1967, U.S. Printing Office, pp. 79 e ss.; http://books.google.it/books?id=EKuOAAAAMAAJ&pg=PA80&dq=Aldo+Moro+Stati+Uniti&hl=it&sa=X&ei=SskMU6_kOKne4QShjoCgBQ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Aldo%20Moro%20Stati%20Uniti&f=false