Il ricorso al T.A.R. Lazio  contro U.N.A.M. e la giustizia in Italia dal 1875 al 1950  

In evidenza

La settimana scorsa  UCPI, AIF, UNCAT e UNCC hanno presentato ricorso al T.A.R.  del Lazio chiedendo che U.N.A.M. – Unione Avvocati per la mediazione venga cancellata dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. UNAM è l’unica associazione  specialistica forense  che promuove la mediazione e la negoziazione , quali metodologie consensuali di risoluzione delle controversie, verso quella giustizia consensuale e complementare, oggi al centro della riforma Cartabia appena pubblicata in Gazzetta.

Con il presente articolo si vuole dimostrare che la giustizia consensuale e complementare è stata sempre al centro dei pensieri e dell’azione dell’avvocatura e che in realtà la giustizia tribunalizia non è che il frutto di una scelta politica dovuta a ragioni di bilancio.

Di talché attaccare U.N.A.M. equivale ad attaccare le radici della nostra professione. E ritenere come i ricorrenti ritengono che la giustizia consensuale non faccia parte del diritto civile va contro un dato storico pesante ed incontrovertibile.

I dati che seguono sono stati tratti da tutti i documenti ufficiali ISTAT emanati dal Regno d’Italia e poi dalla Repubblica[1].

Per 71 anni, dal 1875 al 1950 (esclusi gli anni dal 1942 al 1946 perché la guerra impedì il conto statistico) è possibile ricostruire il mondo dei procedimenti contenziosi e non contenziosi.

Molti procedimenti contenziosi peraltro vennero abbandonati, transatti e conciliati; ma comunque dalla tabella che segue possiamo farci un’idea in sintesi di come il suddito e poi il cittadino utilizzassero il processo civile.

La Giustizia dal 1875 al 1950Totali
Totale dei procedimenti sopravvenuti in tutte le giurisdizioni105.566.4291.486.851
Numero dei procedimenti ad esclusione di quelli del conciliatore29.802.215419.750
Numero dei procedimenti del Conciliatore[2]75.764.2141.067.102
Numero dei procedimenti di Pretura[3]19.613.773276.250
Numero dei procedimenti di Tribunale[4]8.605.242121.201
Numero dei procedimenti di Corte d’Appello[5]1.356.96019.154
Numero totale dei procedimenti di Cassazione[6]226.2403.186
I valori della terza colonna sono le medie annuali

I numeri ovviamente si prestano a plurime valutazioni.

I procedimenti contenziosi in carico al Conciliatore costituivano il  71,77% del totale dei procedimenti di tutte le giurisdizioni. Erano inoltre più del doppio (2,54) dei procedimenti di tutte le altre giurisdizioni messe insieme. Costituivano più del triplo (3,86) delle domande in Pretura; i Conciliatori svolgevano (sulla carta per quel che si dirà appresso) quasi nove volte (8,80) il lavoro dei Tribunali.

Anche la Pretura che aveva in carico il 18,58 del contenzioso totale,  vedeva il doppio (2,72) dei fascicoli rispetto al Tribunale che gestiva soltanto 8,15 % dei procedimenti totali.

I procedimenti di Corte d’Appello costituivano l’1,29% dei procedimenti contenziosi totali, mentre quelli di Cassazione costituivano lo 0,21 % del totale del contenzioso.

In questo periodo che è stato afflitto da due guerre mondiali, possiamo affermare che i sudditi e poi i cittadini consideravano “processo civile” quello del Conciliatore e quello di Pretura.

Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Cassazione costituivano giurisdizioni sconosciute ai più.

Il movimento contenzioso dei procedimenti davanti al Conciliatore non era peraltro molto lontano da quello dell’attuale Giudice di Pace.

In compenso il Ministro della Giustizia aveva il problema di retribuire i giudici togati che gestivano 419.750 procedimenti in media all’anno e naturalmente gli impiegati dell’apparato amministrativo giudiziario, ma non aveva il cruccio di stipendiare i Conciliatori che erano onorari.

I Conciliatori sono sempre stati un numero elevato[7], ma il presupposto era che potessero occuparsi del benessere pubblico mantenendosi a loro spese.

Nonostante ciò ogni scelta di politica legislativa veniva affrontata dal Ministro della Giustizia quando si discuteva il bilancio del Ministero.

La giustizia del Conciliatore, infatti, non era una grande fonte di entrate per l’erario statale; se una causa ai primi del ‘900 costava al suddito 3 lire, una conciliazione comportava l’esborso di 1 lira[8]. Ma non solo, la maggior parte degli affari contenziosi venivano conciliati verbalmente quando non  abbandonati e transatti fuori udienza proprio per evitare le spese del processo.

Già nel 1885 si discuteva sulla misura poi realizzata nel 1999 di approntare un giudice unico e di abolire le Preture, proprio perché il Tribunale era davvero poco frequentato[9].

Negli anni ’30, quando già si approntava il progetto del Codice di rito che poi vedrà la luce nel ’42, il Ministro di allora rifiutò decisamente di ampliare la competenza del Conciliatore, nonostante fosse palese che il processo per tanti anni era stato quello delle giurisdizioni minori.

Per comprendere questa ultima asserzione posso fare l’esempio di come andassero le cose nel 1875.

A differenza del Belgio in cui il Giudice di Pace si occupava di conciliare le questioni delle giurisdizioni superiori[10], in Italia chi non conciliava veniva giudicato dallo stesso Conciliatore.

Il che porrebbe secondo i criteri moderni della maggior parte dei paesi europei un problema: chi giudica insomma non dovrebbe conciliare/mediare e viceversa.

Gli uomini del 1875 ponevano invece una grande fiducia nel conciliatore; qualora non si accettasse la proposta di conciliazione era possibile ricusare il giudice; questa era la valvola di garanzia del sistema.

In quell’anno tuttavia il conciliatore venne ricusato soltanto in 642 casi[11] su 755.469 controversie e dunque all’epoca non si pensava che il giudice potesse penalizzare una parte per il rifiuto di conciliare.

Su 755.469 controversie dunque in carico al Conciliatore vennero conciliate 262.143 ossia il 34,70%[12]. Sino al 1884 le rilevazioni statistiche peraltro non tenevano conto per i Conciliatori degli abbandoni delle cause e delle transazioni che da questo anno si vide coprirono quasi il 50% delle domande.

26.597 procedimenti davanti al Pretore vennero conciliati, ossia il 6.88%[13].

23.203 cause di tribunale furono cancellate (4.374 per conciliazione) e dunque il 21,54%[14].

3.272 controversie vennero cancellate in appello ovvero il  18,77%[15].

345 furono le transazioni in sede di Cassazione[16] ossia il 13,74%[17].

E dunque il mondo giudiziario non trovava la sua maggiore esplicazione nelle aule di giustizia, per quanto il Conciliatore fosse lodato dai sudditi e dagli apparati giudiziari per il suo encomiabile lavoro.

L’avvocato era il dominus incontrastato della risoluzione delle liti: certo nel 1901 gli avvocati erano 33.746[18] (rigorosamente uomini) e non sono paragonabili ai 243.000 attuali.

Discorso analogo potremmo fare per l’avvocato francese: nel 1875 in 771.958 casi si addivenne a conciliazione e ben 158.056 cause vennero abbandonate[19].

Fino al 1882 (anno in cui venne ampliata la competenza dei conciliatori) la situazione fu quella riportata dalla tabella.

Procedimenti totali del conciliatore (contenziosi e non contenziosi)21.793.172
Procedimenti in conciliazione preventiva3.264.166
Procedimenti conciliati preventivamente1.883.191
Procedimenti non conciliati1.421.175
Procedimenti contenziosi13.988.017
Conciliazione in sede contenziosa4.043.250
Abbandoni e transazioni (mancano 8 anni)4.540.989
Conciliazioni totali5.926.441

Le conciliazioni sul totale dei procedimenti furono del  26,93%.

In sede non contenziosa furono del 57,68%.

 In sede contenziosa furono il 23,11%.

Unitamente agli abbandoni e alle transazioni conosciute le conciliazioni costituirono il  36,50% di tutti i procedimenti del conciliatore.

In relazione alle controversie sopravvenute di tutte le giurisdizioni le soluzioni non contenziose operate presso il conciliatore furono del 25,93%.

Il Digesto del 1896, conscio di questi dati, presenta addirittura una voce “conciliazione” che è di oltre 354 colonne[20] con una ricostruzione dell’istituto che parte dagli episodi di conciliazione presenti nella Bibbia e da cui abbiamo attinto a piene mani nelle pagine che precedono.

il Nuovo Digesto Italiano del 1938 decise invece di far compilare una voce sulla “conciliazione” che risultò di sole quattro pagine ed in cui venne affermato che l’istituto era rimasto lettera morta[21].

Sostenere dunque che la giustizia consensuale non fa parte del diritto civile è un’affermazione grave come quella che diedero nel 1938 della conciliazione, ignorando palesemente tutti i dati che precedono in sintesi e che in dettaglio seguono.

Avv. Carlo Alberto Calcagno

 Procedimenti contenziosi sopravvenuti Procedimenti del conciliatore
AnnoTotale  Totale escluso conciliatoreConciliatoreSedi  Tutti i procedimentiProcedimenti non contenziosiConciliatiNon conciliati[22]ContenziosiConciliati Sede contenziosaAbbandonati o transattiAccordi totali
1950522.589364.120158.469 208.00820.20214.5265.676158.46919.63848.61163.137
1949483.029361.728121.301 139.60118.37812.5985.780121.30116.62035.76929.218
1948435.676327.469108.207   0.000 108.20714.26532.67600.000
1947329.376256.00273.374 92.079 7.720 73.37410.81920.66811.591
1941558.763246.360312.4037.612404.036 7.491 312.40338.520146.77946.011
1940770.587287.365483.2227.631483.322 10.224 483.22250.770221.91560.994
1939913.389318.786594.6037.640704.53320.51912.2108.309595.39560.481266.70572.691
1938972.407350.877621.5307.657745.38521.05513.0338.022634.04070.217278.40083.250
19371.042.908382.621660.2877.663798.66026.47815.33311.045675.27472.339310.19387.672
19361.162.857411.709751.148 897.80229.96617.21012.756759.59678.863344.08296.073
19351.345.097458.360886.737 1.048.05232.89121.40811.483900.222100.458407.921121.866
19341.482.290521.149961.141 1.152.38934.33623.07111.265959.340115.372441.157138.843
19331.622.875559.6951.063.1807.687  23.590 1.063.180137.308453.601160.898
19321.686.869561.8831.124.9867.692  28.547 1.126.984143.509480.349172.056
19311.645.755560.2331.085.5227.702  23.013 1.085.522129.629487.447152.642
19301.577.828585.027992.8017.716  20.763 992.801120.993454.933141.756
19291.521.264568.092953.1727.814  20.251 953.172102.325458.883122.576
19281.520.328568.693951.6357.948  17.673 951.635111.325459.242128.998
19271.433.421542.549890.8728.522  17.218 890.872109.697384.479126.915
19261.319.643507.469812.1748.522  16.579 812.174102.073408.580118.652
19251.149.149458.806690.3438.510  22.229 690.34375.819337.28998.048
19241.159.261453.198706.0638.506  18.926 706.06367.488372.09485.784
19231.027.868507.611520.2578.477  13.691 520.25759.267279.02372.958
1922994.322522.037472.2858.553  11.763 472.28559.627256.29671.300
1921896.965489.743407.2228.549  11.760 407.22248.003228.80659.763
1920804.313400.365403.9488.542 15.1009.3845.716403.94851.061233.26160.445
1919695.542289.777405.7658.532 12.2827.3634.919470.03750.450298.50657.918
1918620.347224.300396.0478.218 9.2305.9163.308396.04750.854305.65056.500
1917851.327252.624598.7038.243 11.9447.1664.778598.70366.209422.32173.365
19161.226.527313.190913.3378.493 16.13810.0956.052913.337102.064590.460112.159
19151.612.573361.5491.251.024  22.73014.4858.2451.251.024134.166766.843148.651
19141.581.897379.4431.202.4548.540  15.640 602.210135.916600.244151.556
19131.624.810393.8251.230.9858.531  14.155 453.649143.558777.336157.713
19121.723.887402.2131.321.6748.527  11.620 484.999149.350836.675160.970
19111.725.953379.4291.346.5248.5241.378.200[23]31.67619.44012.236647.049159.415699.475178.855
19101.648.327357.6141.290.7138.5181.323.83933.12620.78012.346608.747152.395681.966173.175
19091.660.014331.9641.328.0508.5051.363.803[24]35.75322.24913.504633.837162.256694.213184.505
19081.589.116325.8631.263.2538.4261.296.379[25]32.62620.07012.556601.850156.640661.903176.710
19071.613.701333.8951.279.8068.4991.313.828[26]34.02021.57812.442605.617159.873674.191181.451
19061.804.155333.1201.471.035 1.622.78939.03825.97413.064693.897186.452889.854212.426
19051.850.841330.7461.520.095 1.679.02443.39627.69215.704735.783187.742899.845215.434
19041.900.188331.6901.568.4988.4891.612.256[27]43.75829.51514.243767.653191.614800.845221.129
19032.150.613343.0581.807.5558.4871.859.789[28]52.23435.61016.624914.003220.100893.552255.710
19022.251.510351.5251.899.9858.4761.956.970[29]56.98537.37819.607989.833228.642910.152266.020
19012.371.786354.5872.017.1998.4302.083.718[30]66.51942.44924.0701.074.953244.390942.246286.839
19002.269.813345.5881.924.2258.4721.991.51267.28744.79922.4881.022.045238.400902.180283.199
18992.282.450357.9891.924.4618.4721.998.42673.96549.10227.8631.027.351252.329897.110301.431
18982.413.643368.3182.045.3258.4712.126.27480.94952.34328.6061.100.536263.435944.789315.778
18972.405.574368.9272.036.6478.4712.124.08887.44156.32331.1181.085.114266.673951.533322.996
18962.408.414368.4022.040.0128.4692.139.76799.75562.53137.2241.073.211265.768966.801328.299
18952.397.338374.3232.023.0158.4642.137.567114.55271.21843.3341.053.164283.631969.851354.849
18942.512.401376.3662.136.0358.4622.278.407142.37286.18165.1911.130.659343.0851.005.376429.266
18932.357.523370.0701.987.4538.8562.154.158166.70597.49469.2111.077.752326.422909.701423.916
18921.970.038469.9991.500.039 1.635.106135.06781.75453.513855.288258.527644.751340.281
18911.966.944489.0611.477.883 1.609.851130.88781.87149.016852.624265.958626.340347.829
18901.922.874486.7811.436.0938.4461.575.400139.30779.73559.572842.825263.348593.268343.083
18891.952.423500.2991.452.1248.2561.588.655136.53182.00854.523863.493264.787588.631346.795
18881.920.701500.4251.420.276 1.001.286150.53587.52163.014850.751256.826569 525344.347
18871.802.486468.4421.334.044 1.502.434168.39094.03574.355811.972239.747522.072333.782
18861.746.817454.1651.292.652 1.454.932162.280103.95058.330820.985237.498471.667341.448
18851.654.158440.7451.213.413 1.383.412169.99996.93573.064788.264211.148425.149308.083
18841.475.056421.1421.053.914 1.231.692177.778100.24777.531752.801211.182301.113311.429
18831.177.799432.009745.790 1.320.766206.978119.34587.633745.790232.833367.998352.178
18821.196.796479.088717.708 916.435198.727112.21686.511717.708212.017000.000324.233
18811.201.560495.157706.403 917.944211.541117.53194.010706.403210.208000.000327.739
18801.392.084549.678842.4068.3821.066.867224.461122.034102.427842.406223.835000.000345.869
18791.361.946566.476795.470 1.018.393223.083118.222104.861795.310202.198000.000320.420
18781.367.250569.032798.218 1.025.066226.896120.129106.767798.170214.321000.000334.450
18771.280.729551.525729.204 960.362224.957122.215102.742735.405204.707000.000326.922
18761.160.522521.767638.755 835.486199.260104.19795.063636.226171.213000.000275.410
18751.087.299514.234573.065 749.085177.489139.24678.243571.596162.897000.000302.143
Totali105.566.58129.802.36775.764.214 38.743.3714.566.3233.202.5681.259.07452.858.37811.131.56533.283.76614.341.398

[1] Fonti

ISTAT, L’Italia in 150 anni, 6. Giustizia, litigiosità, criminalità, Roma, 2010

Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1965, Roma, 1968

Istituto Centrale di Statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma, 1958

Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1889, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma, 1891.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Serie terza, volume quindicesimo, Tipografia dei Fratelli Bencini, Roma, 1885, p. 18-20.

Direzione Generale della Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1880 (Relazione Zanardelli), Tipografia di Enrico Sininberghi, Roma, 1883

[2]  Con l’avvertenza che sino al 1884 non si teneva conto dei procedimenti conciliati e di quelli abbandonati e/o transatti. Qui non sono indicati però i procedimenti non contenziosi del conciliatore.

[3] Di propria competenza ed in appello.

[4] Di propria competenza ed in appello.

[5] Di propria competenza ed in appello.

[6] Sino al 1923 c’erano diverse sedi di Cassazione.

[7] Facendo una media delle sedi, ne risultano in media 8.278; in ogni sede erano almeno in due.

[8] Nel 1882 una causa costava 1,45 lire e dunque la conciliazione era assai conveniente; quando addirittura non si ricorreva a conciliazioni verbali che non costavano nulla.

Nel 1890 le spese furono di 1,34 lire. nel 1889 la spese era di lire 1,44, nel 1888 di lire 1,35, nel 1887 di lire 1,39, nel 1886 di lire 1,36, nel 1885 di lire 1,41, nel 1884 di lire 1,38, nel 1883 di lire 1,42, nel 1881 di lire 1,61 e nel 1880 di lire 1,45. Nel 1895 vi fu un’impennata dovuta all’ampiamento della competenza del conciliatore avvenuta nel 1892 e si arrivò ad 2,04 lire. Nel 1907 la spesa media era di 3,26 lire. Nel 1908 la spesa era di 3,98 lire e nel 1909 di 3.31. Nel 1911 la spesa era di Lire 3.

[9] Ma ci si oppose fieramente a questo disegno.

“L’abolizione del Pretore i cui uffizi in mezzo alle nostre popolazioni possono riguardarsi quasi piccoli centri di civiltà, romperebbe una tradizione e sopprimerebbe quella giustizia locale e poco costosa, così necessaria per risolvere prontamente tante minute contese con gran vantaggio della quiete pubblica e privata.

Di forma che per taluno sarebbe gravissimo errore non solo abolire i Pretori, ma persino restringerne notabilmente il numero, conferendone le attribuzioni a competenze più estese e più elevate.

E contro a tale proposta si ritiene che miglior partito sarebbe concedere al Pretore in primo grado la competenza sino a L. 2000.

La sostituzione del giudice unico al collegio per rendere ragione in prima istanza sopra interessi di qualsiasi gravita, è anche essa giudicata una innovazione non accettabile. Imperocchè il giudice unico fu dai migliori reputato sempre mal rispondente alla natura dei liberi reggimenti e proprio soltanto dei governi dispotici; non ha base nella nostra storia giuridica, gli esempi presso altre nazioni ne sono scarsi e non imitabili, ed infine esso, sopprime il confronto delle varie opinioni nel quale il vero si manifesta ed appura. Onde è che ritiensi perfettamente vero quel che altra volta fu già notato che il giudice unico in Italia, volendo pure passarcene del maggior ritardo nella spedizione degli affari e nella carriera dei funzionari, non avrebbe né autorità, né indipendenza sufficiente, i suoi pronunziati ispirerebbero poco o

nulla fiducia e spesso mancherebbero della maturità richiesta alla risoluzione delle grandi questioni.”

RELAZIONE TONDI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per gli affari civili. In  Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, Annali di Statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e penale, Sessione novembre-dicembre 1885, Tipografia dei fratelli Bencini, 1886, p. 150 e ss.

[10] Con legge 2 maggio 1855 in Francia il giudice di pace fu dotato anche di una competenza a conciliare le proprie cause.

[11] 556 nel 1876.

[12] Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Statistica degli Affari civili e Commerciali e degli affari Penali per l’anno 1875, Stamperia Reale, Roma, 1877.

[13] 24.454 furono conciliate nel 1876.

[14] 24.764 furono cancellate nel 1876 (5.751 per conciliazione).

[15] 3.000 furono cancellate nel 1876.

[16] Peraltro all’epoca le Supreme Corti (Torino, Firenze, Napoli, Roma e Palermo) avevano un pendente di 15.267 controversie (4.013 anteriori al 1866 e 11.254 formatisi successivamente. Zanardelli ci racconta nella relazione del 1880 che fu necessario chiamare in aiuto i consiglieri di Corte d’Appello per cercare di smaltire l’arretrato 

[17] Nel 1876 431 controversie si conclusero con recesso o transazione.

[18] Nel 1911 erano 37.545.

[19] Direzione Generale di Statistica, Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1882, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1885.

[20] 177 pagine circa che stanno alla base anche del presente contributo. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, pag. 39 e ss.

[21] L’autore riconosce in pratica solo l’utilità dell’art 2125 C.c. c. 2 – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358, in materia di interruzione della prescrizione, ma non certo perché la norma  venisse usata a fini conciliativi. V. M. RICCA-BARBERIS, Conciliazione, op. cit., p. 646.

[22] “vale a dire pei casi in cui l’avvisato non si è presentato, ovvero quando le parti intervenute, non essendosi messe d’accordo, non sottoscrissero il Verbale di conciliazione”(1876).

[23] Compreso il pendente furono 1.494.908

[24] Compreso il pendente furono 1.437.967

[25]  Compreso il pendente furono 1.364.646

[26] Compreso il pendente furono 1.416.533

[27] Compreso il pendente furono 1.730.468

[28] Compreso il pendente furono 1.976.833

[29] Compreso il pendente furono 2.067.465

[30] Compreso il pendente furono 2.190.778