Sistemi di composizione dei conflitti: Cipro, Norvegia e Malta

In Cipro gli strumenti alternativi di risoluzione più utilizzati che vengono utilizzati sin dal 1959[1] sono l’arbitrato, la conciliazione[2] e la mediazione.

L’arbitrato che è disciplinato per legge viene utilizzato nei rapporti tra imprese[3].

La clausola arbitrale scritta è vincolante. Il lodo è impugnabile solo per dolo dell’arbitro od in riferimento alle spese di arbitrato. Il lodo per essere eseguito deve ottenere l’exequatur.

La mediazione è volontaria e l’accordo non ha efficacia esecutiva.

L’instaurazione del contenzioso non preclude alle parti di raggiungere un accordo.

Per deflazionare il contenzioso i tribunali incoraggiano spesso le parti a partecipare ad una mediazione preventiva ed è all’uopo prevista un’apposita udienza.

Le parti non possono però essere costrette a parteciparvi.

Tuttavia si deve tener conto anche della presenza di una mediazione obbligatoria che riguarda le controversie del lavoro e che è disciplinata dal Codice delle relazioni industriali: i mediatori sono qui ufficiali governativi particolarmente qualificati.

Al giugno 2010 vi erano in discussione alla Camera dei Rappresentanti[4] un progetto di legge sulla mediazione in materia familiare ed un altro che riguarda la composizione extragiudiziale dei crediti al consumo in via di arbitrato[5].

Resta da vedere se e in quale misura la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale  interesserà la risoluzione delle controversie a Cipro[6].

Non esiste in Cipro un’autorità centrale che si occupi di ADR.

La Cyprus Mediation Association ha approntato recentemente un accordo di collaborazione in materia con la Norvegia e la Turchia[7].

I mediatori della Cyprus Mediation Association coprono quattro settori: mediazione di comunità, mediazione scolastica, mediazione commerciale e mediazione familiare. I mediatori svolgono le professioni più varie: possiamo dire tuttavia che sono per lo più psicologi e psichiatri[8].

I membri dell’associazione ritengono che dovrebbe essere previsto dalla legge almeno il ricorso obbligatorio ad una sessione di mediazione informativa. I membri dell’associazione utilizzano comunque il modello di mediazione norvegese, per cui appare qui necessario dare un cenno alla normativa del paese nordico.

La Norvegia[9] ha una tradizione di ADR assai risalente dato che la legge sulla mediazione è stata adottata nel 1991[10] e copre i settori civili e penali.

Affrontiamo qui la normativa civile.

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[1] Anno in cui finì il colonialismo britannico.

[2] È qui uno strumento che è una via di mezzo  tra la mediazione e l’arbitrato. È molto simile alla mediazione, ma il terzo può offrire un parere non vincolante che può portare a una soluzione. Cfr. http://www.practicallaw.com/7-502-0202#a878470.

[3] Ed in particolare nei settori delle costruzioni, assicurazioni, trasporto e commercio.

[4] Βουλή των Αντιπροσώπων.

[6] C. MELIDES ed altri, Cyprus, in Dispute Resolution 2010/11 Country Q&A Cyprus, in http://www.neocleous.com

[8] Si occupano anche della cosiddetta “giustizia riparatoria”, molto diffusa in Norvegia: lo Stato si limita a punire il colpevole, ma non si preoccupa della vittima che ha necessità di conoscere le ragioni di un dato crimine, né si interessa di ciò che è accaduto successivamente; le vittime hanno bisogno di riprendere il controllo del proprio corpo e dei propri beni, di mettere il reo nella condizione di ammettere il proprio crimine.  Per far fronte a tali esigenze la “giustizia riparatoria” porta vittima e carnefice a faccia a faccia, in modo da indagare il danno e le responsabilità (Cfr. http://www.cymedas.com/english/restorative_justice.php.). V. A. K. SILVERSTEIN, Risoluzione attraverso la giustizia riparatoria e mediazione, in  http://www.uarctic.org/Paper_by_Anne_K_Sivertsen_f8OK2.pdf.file

[9] Questo paese non appartiene alla UE, ma ne parliamo per il richiamo cipriota.

[10] Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html

La mediazione in pillole: Austria

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge federale sulla mediazione in materia civile e sulle modifiche alla Legge sul matrimonio, del codice di procedura civile, del codice di procedura penale, della legge sulla Corte Costituzionale e della legge sull’infanzia del 2001. In vigore dal 1° gennaio 2004 e per l’elenco dei mediatori dal 1° maggio 2004 .
2) Legge federale su alcuni aspetti della mediazione transfrontaliera in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea e che modifica il Codice di procedura civile, la Legge DPI ed il Substances Act del 28 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 1° maggio 2011 .

Dettaglio

Anche in Austria si parla di conciliazione e di mediazione.
In materia di locazione il tentativo di conciliazione è obbligatorio e le parti di norma presenziano personalmente. La conciliazione riguarda anche i domini internet, gli ordini professionali e la materia delle telecomunicazioni (in tal caso è obbligatoria per l’erogatore dei servizi).
La mediazione ha diversi campi di utilizzo: viene effettuata per le vendite online e da una commissione comunale in relazione al recupero dei crediti, ai diritti su beni mobili, al regolamento di confini, alle controversie in materia di proprietà o ai casi di diffamazione.
Con una legge del 2003 è stata introdotta quella civile e commerciale che è stata presa a modello da alcuni paesi europei tra cui da ultimo la Spagna.
La mediazione civile e commerciale può essere extragiudiziale o giudiziale; è obbligatoria in alternativa ad altri metodi ADR nelle liti di vicinato, facoltativa negli altri casi. L’accordo dev’essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile.
L’unico elemento che pare di particolare interesse della legge che ha adeguato la normativa alla direttiva 52/08 riguarda forse il fatto che se il mediatore non è registrato nel Registro ministeriale deve informarne le parti.

La mediazione in pillole: Irlanda del Nord

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) La novella al regolamento della Corte di Giustizia dell’Irlanda del Nord (2011) (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 25 marzo 2011 .
2) La legge sulla mediazione transfrontaliera dell’Irlanda del Nord (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 18 aprile 2011.

Dettaglio

In Irlanda del Nord sono presente le stesse varie opportunità di programmi ADR del resto del Regno Unito; l’attività ADR è più che altro legata a vari Ombudsman che si occupano capillarmente delle questioni economiche e sociali.
La mediazione può essere utilizzata in un’ampia gamma di situazioni comprese le cause commerciali, i casi di lesioni personali e di responsabilità professionale del medico.
La mediazione non preclude la possibilità che un giudice si pronunci sul medesimo caso, a meno che le parti non firmino successivamente un accordo contrattuale in tal senso.
Se per la controversia è già stato adito un tribunale, quest’ultimo può sospendere il procedimento in attesa della risoluzione della causa mediante un ADR.
Solo in caso di delega giudiziaria si può ottenere il gratuito patrocinio.
I servizi di mediazione che sono più utilizzati sono quelli della Law Society of Northern Ireland che ha un panel di mediatori avvocati e procuratori.
Curioso è che nell’ipotesi in cui l’oggetto della mediazione sia assoggettato ad assicurazione, il mediatore non ha obbligo di chiamare alla procedura le assicurazioni delle parti, ma normalmente considera che le stesse abbiano dato l’assenso alla mediazione dei loro assistiti.
La forma dell’accordo è inoltre di esclusiva responsabilità delle parti e non del mediatore che ha peraltro la facoltà di assistere le parti nel confezionamento dell’accordo.
Vi è una differenza tra l’utilizzo della conciliazione e quello della mediazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro: la mediazione viene di solito utilizzata per problematiche non giuridiche o comunque generiche, mentre la conciliazione riguarda sostanzialmente rapporti giuridici o questioni specifiche.
La mediazione in tema di lavoro è di solito utilizzata in prima battuta; può accadere che sia parte di una procedura di reclamo o che preceda la conciliazione.
Nello specifico in Irlanda del Nord si può dire che la mediazione funziona bene nei conflitti che coinvolgono i colleghi di lavoro di pari livello o di simile mansione, o nelle controversie che intervengono tra i manager ed il loro staff; può anche essere molto utile per ricostruire i rapporti dopo che una disputa formale è stata risolta; può essere utile per affrontare una serie di questioni tra cui le rotture familiari, gli scontri caratteriali, i problemi di comunicazione, il bullismo e le molestie.
Di solito non è opportuno utilizzare la mediazione in casi di cattiva condotta o di scarse prestazioni perché qui è in gioco il potere imprenditoriale che non può che essere discrezionale.
L’attuazione della direttiva 52/08 per le questioni transfrontaliere si riferisce al principio di riservatezza perché non era correttamente garantito dalla legislazione e alla prescrizione, ma anche al regime delle prove: abbiamo un identico ragionamento rispetto a quello operato nel resto del Regno Unito.
Di recente è stata emendata anche al legge giudiziaria che dà spazio all’ADR volontario a 360°, ma comunque tiene conto dell’ingiustificato rifiuto di partecipare allo strumento.

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Come ben sappiamo la Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva moderna.

Ma ci sono diversi principi anche oggi che in qualche modo danno rilievo preminente alla volontà delle  parti nel processo.

Ci riferiamo ad esempio all’art. 1 del Codice di rito in virtù del quale le parti sino alla sentenza hanno diritto di interrompere il giudizio o all’art. 57-1 che ha previsto dal 2005 la possibilità che il giudice agisca come amichevole compositore o che venga limitato il dibattito ad una certa qualificazione dei fatti ed a determinati punti di diritto, al fatto che se la legge non dispone l’obbligatorietà della rappresentanza, le parti possono difendersi da sole (art. 18), al principio per cui le parti possono d’accordo ritenere competente un giudice che per valore non lo è e addirittura in tal caso convenire l’inappellabilità della sentenza (art. 41), al vantaggio per cui le difese nel merito possono essere svolte in ogni caso (art. 72) e infine al dovere del giudice di ogni stato e grado di tentare la conciliazione (art. 21)[1].

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Carlo  Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, vol. III,  Le esperienze straniere, p. 16 e ss. In corso di pubblicazione.

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[1] Dal 1975 con l’istituzione del Nuovo Codice di procedura civile.