Sistemi di composizione dei conflitti: Cipro, Norvegia e Malta

In Cipro gli strumenti alternativi di risoluzione più utilizzati che vengono utilizzati sin dal 1959[1] sono l’arbitrato, la conciliazione[2] e la mediazione.

L’arbitrato che è disciplinato per legge viene utilizzato nei rapporti tra imprese[3].

La clausola arbitrale scritta è vincolante. Il lodo è impugnabile solo per dolo dell’arbitro od in riferimento alle spese di arbitrato. Il lodo per essere eseguito deve ottenere l’exequatur.

La mediazione è volontaria e l’accordo non ha efficacia esecutiva.

L’instaurazione del contenzioso non preclude alle parti di raggiungere un accordo.

Per deflazionare il contenzioso i tribunali incoraggiano spesso le parti a partecipare ad una mediazione preventiva ed è all’uopo prevista un’apposita udienza.

Le parti non possono però essere costrette a parteciparvi.

Tuttavia si deve tener conto anche della presenza di una mediazione obbligatoria che riguarda le controversie del lavoro e che è disciplinata dal Codice delle relazioni industriali: i mediatori sono qui ufficiali governativi particolarmente qualificati.

Al giugno 2010 vi erano in discussione alla Camera dei Rappresentanti[4] un progetto di legge sulla mediazione in materia familiare ed un altro che riguarda la composizione extragiudiziale dei crediti al consumo in via di arbitrato[5].

Resta da vedere se e in quale misura la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale  interesserà la risoluzione delle controversie a Cipro[6].

Non esiste in Cipro un’autorità centrale che si occupi di ADR.

La Cyprus Mediation Association ha approntato recentemente un accordo di collaborazione in materia con la Norvegia e la Turchia[7].

I mediatori della Cyprus Mediation Association coprono quattro settori: mediazione di comunità, mediazione scolastica, mediazione commerciale e mediazione familiare. I mediatori svolgono le professioni più varie: possiamo dire tuttavia che sono per lo più psicologi e psichiatri[8].

I membri dell’associazione ritengono che dovrebbe essere previsto dalla legge almeno il ricorso obbligatorio ad una sessione di mediazione informativa. I membri dell’associazione utilizzano comunque il modello di mediazione norvegese, per cui appare qui necessario dare un cenno alla normativa del paese nordico.

La Norvegia[9] ha una tradizione di ADR assai risalente dato che la legge sulla mediazione è stata adottata nel 1991[10] e copre i settori civili e penali.

Affrontiamo qui la normativa civile.

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[1] Anno in cui finì il colonialismo britannico.

[2] È qui uno strumento che è una via di mezzo  tra la mediazione e l’arbitrato. È molto simile alla mediazione, ma il terzo può offrire un parere non vincolante che può portare a una soluzione. Cfr. http://www.practicallaw.com/7-502-0202#a878470.

[3] Ed in particolare nei settori delle costruzioni, assicurazioni, trasporto e commercio.

[4] Βουλή των Αντιπροσώπων.

[6] C. MELIDES ed altri, Cyprus, in Dispute Resolution 2010/11 Country Q&A Cyprus, in http://www.neocleous.com

[8] Si occupano anche della cosiddetta “giustizia riparatoria”, molto diffusa in Norvegia: lo Stato si limita a punire il colpevole, ma non si preoccupa della vittima che ha necessità di conoscere le ragioni di un dato crimine, né si interessa di ciò che è accaduto successivamente; le vittime hanno bisogno di riprendere il controllo del proprio corpo e dei propri beni, di mettere il reo nella condizione di ammettere il proprio crimine.  Per far fronte a tali esigenze la “giustizia riparatoria” porta vittima e carnefice a faccia a faccia, in modo da indagare il danno e le responsabilità (Cfr. http://www.cymedas.com/english/restorative_justice.php.). V. A. K. SILVERSTEIN, Risoluzione attraverso la giustizia riparatoria e mediazione, in  http://www.uarctic.org/Paper_by_Anne_K_Sivertsen_f8OK2.pdf.file

[9] Questo paese non appartiene alla UE, ma ne parliamo per il richiamo cipriota.

[10] Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html

La mediazione in pillole: Austria

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge federale sulla mediazione in materia civile e sulle modifiche alla Legge sul matrimonio, del codice di procedura civile, del codice di procedura penale, della legge sulla Corte Costituzionale e della legge sull’infanzia del 2001. In vigore dal 1° gennaio 2004 e per l’elenco dei mediatori dal 1° maggio 2004 .
2) Legge federale su alcuni aspetti della mediazione transfrontaliera in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea e che modifica il Codice di procedura civile, la Legge DPI ed il Substances Act del 28 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 1° maggio 2011 .

Dettaglio

Anche in Austria si parla di conciliazione e di mediazione.
In materia di locazione il tentativo di conciliazione è obbligatorio e le parti di norma presenziano personalmente. La conciliazione riguarda anche i domini internet, gli ordini professionali e la materia delle telecomunicazioni (in tal caso è obbligatoria per l’erogatore dei servizi).
La mediazione ha diversi campi di utilizzo: viene effettuata per le vendite online e da una commissione comunale in relazione al recupero dei crediti, ai diritti su beni mobili, al regolamento di confini, alle controversie in materia di proprietà o ai casi di diffamazione.
Con una legge del 2003 è stata introdotta quella civile e commerciale che è stata presa a modello da alcuni paesi europei tra cui da ultimo la Spagna.
La mediazione civile e commerciale può essere extragiudiziale o giudiziale; è obbligatoria in alternativa ad altri metodi ADR nelle liti di vicinato, facoltativa negli altri casi. L’accordo dev’essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile.
L’unico elemento che pare di particolare interesse della legge che ha adeguato la normativa alla direttiva 52/08 riguarda forse il fatto che se il mediatore non è registrato nel Registro ministeriale deve informarne le parti.

La mediazione in pillole: Irlanda del Nord

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) La novella al regolamento della Corte di Giustizia dell’Irlanda del Nord (2011) (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 25 marzo 2011 .
2) La legge sulla mediazione transfrontaliera dell’Irlanda del Nord (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 18 aprile 2011.

Dettaglio

In Irlanda del Nord sono presente le stesse varie opportunità di programmi ADR del resto del Regno Unito; l’attività ADR è più che altro legata a vari Ombudsman che si occupano capillarmente delle questioni economiche e sociali.
La mediazione può essere utilizzata in un’ampia gamma di situazioni comprese le cause commerciali, i casi di lesioni personali e di responsabilità professionale del medico.
La mediazione non preclude la possibilità che un giudice si pronunci sul medesimo caso, a meno che le parti non firmino successivamente un accordo contrattuale in tal senso.
Se per la controversia è già stato adito un tribunale, quest’ultimo può sospendere il procedimento in attesa della risoluzione della causa mediante un ADR.
Solo in caso di delega giudiziaria si può ottenere il gratuito patrocinio.
I servizi di mediazione che sono più utilizzati sono quelli della Law Society of Northern Ireland che ha un panel di mediatori avvocati e procuratori.
Curioso è che nell’ipotesi in cui l’oggetto della mediazione sia assoggettato ad assicurazione, il mediatore non ha obbligo di chiamare alla procedura le assicurazioni delle parti, ma normalmente considera che le stesse abbiano dato l’assenso alla mediazione dei loro assistiti.
La forma dell’accordo è inoltre di esclusiva responsabilità delle parti e non del mediatore che ha peraltro la facoltà di assistere le parti nel confezionamento dell’accordo.
Vi è una differenza tra l’utilizzo della conciliazione e quello della mediazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro: la mediazione viene di solito utilizzata per problematiche non giuridiche o comunque generiche, mentre la conciliazione riguarda sostanzialmente rapporti giuridici o questioni specifiche.
La mediazione in tema di lavoro è di solito utilizzata in prima battuta; può accadere che sia parte di una procedura di reclamo o che preceda la conciliazione.
Nello specifico in Irlanda del Nord si può dire che la mediazione funziona bene nei conflitti che coinvolgono i colleghi di lavoro di pari livello o di simile mansione, o nelle controversie che intervengono tra i manager ed il loro staff; può anche essere molto utile per ricostruire i rapporti dopo che una disputa formale è stata risolta; può essere utile per affrontare una serie di questioni tra cui le rotture familiari, gli scontri caratteriali, i problemi di comunicazione, il bullismo e le molestie.
Di solito non è opportuno utilizzare la mediazione in casi di cattiva condotta o di scarse prestazioni perché qui è in gioco il potere imprenditoriale che non può che essere discrezionale.
L’attuazione della direttiva 52/08 per le questioni transfrontaliere si riferisce al principio di riservatezza perché non era correttamente garantito dalla legislazione e alla prescrizione, ma anche al regime delle prove: abbiamo un identico ragionamento rispetto a quello operato nel resto del Regno Unito.
Di recente è stata emendata anche al legge giudiziaria che dà spazio all’ADR volontario a 360°, ma comunque tiene conto dell’ingiustificato rifiuto di partecipare allo strumento.

La mediazione in pillole: Grecia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge sulla mediazione civile e commerciale 16 dicembre 2010, n. 3.898 (attua la Direttiva 52/08). In vigore dal 16 dicembre 2010

Dettaglio

In Grecia abbiamo già dal 1968 un tentativo di conciliazione preventivo facoltativo tenuto dal Giudice di pace a cui se ne è aggiunto nel 2002 uno giudiziale e obbligatorio per il Giudice “prima della discussione”.

Dal 1995 vi è anche un tentativo obbligatorio preventivo, con assistenza obbligatoria dell’avvocato, per i procedimenti di diritto privato che rientrano in funzione della loro materia nella giurisdizione del tribunale collegiale di primo grado. Vi può anche non essere un conciliatore, così come accade in Portogallo. Se interviene un accordo esso si limita però alla controversia in oggetto (come avviene anche in Germania) e può essere omologato dal Presidente del tribunale (come il verbale di mediazione in Italia). In caso di non accordo possono palesarsi al giudice i motivi della mancata conciliazione.

Sino al 2010 la mediazione volontaria veniva in campo solo nell’ambito dei rapporti di lavoro a mezzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) e nel commercio tramite l’ausilio dell’Ombudsman dei consumatori (Συνήγορος του Καταναλωτή).

Anche in sede fallimentare il debitore può chiedere di effettuare un tentativo di mediazione con i suoi creditori per ristrutturare il proprio debito, ma l’accordo vale solo per i creditori consenzienti.

Nel 2010 si è varata la legge sulla mediazione che è volontaria e può avere ad oggetto tutti i rapporti suscettibili di compromesso arbitrale.

Il mediatore deve essere un avvocato accreditato, tranne che per le controversie transfrontaliere ove sussiste libertà di scelta.

Gli organismi di formazione sono enti no-profit formati da almeno un consiglio dell’ordine degli avvocati e da una o più Camere di Commercio, autorizzati dal Dipartimento del Ministero della Giustizia incaricato.

Gli Enti di formazione devono depositare una cauzione la cui determinazione è riservata ad un provvedimento del Ministero della giustizia e delle Finanze.


La mediazione in pillole: Portogallo

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

 Legge 29 giugno 2009, n. 29. In vigore dal 18 gennaio del 2010 (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Portogallo conciliazione e mediazione si distinguono perché nella prima può essere proposta una soluzione del conflitto. Peraltro ci può essere conciliazione anche senza l’intervento di un terzo e in ciò la procedura si differenzia dalla mediazione in cui la presenza di un terzo è imprescindibile.
Nel 2009 il Portogallo ha dato attuazione alla direttiva 52/08 in materia di mediazione transfrontaliera ed ha introdotto la mediazione giudiziale preventiva e in parte ridefinito la mediazione endoprocessuale.
La mediazione è volontaria ed è utilizzata anche per la tutela dei consumatori. La partecipazione dei medianti deve essere però personale.
Quella giudiziale può essere anche delegata dal giudice di pace e da lui omologata con valore di sentenza.
Esiste anche una mediazione preventiva al giudizio. Nel caso in cui l’omologazione del verbale sia negata le parti hanno 10 giorni a disposizione per presentare un nuovo accordo.
In ogni fase della causa, e quando lo ritiene opportuno, il giudice può poi decidere di rinviare il caso alla mediazione e sospendere in procedimento a meno che non una parte non si opponga espressamente al rinvio: la regola appare migliore di quella pensata dal legislatore italiano.


Strumenti di composizione dei conflitti in Romania

Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in Romania sono  essenzialmente la conciliazione in materia commerciale[1], l’arbitrato tradizionale ed online e la mediazione.

La legislazione rumena[2] prevede in primo luogo l’istituto della “conciliazione diretta” tra le parti nelle controversie commerciali.

L’art. 109 del Codice di procedura civile della Romania stabilisce che chi rivendica un diritto contro un’altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente.

Nei casi specificatamente previsti dalla legge però la citazione al giudice competente può essere operata solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.

La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Un caso specifico che necessita la procedura preliminare è stato inserito con il decreto n. 138/2000, che ha appunto introdotto l’art. 720 1[3] C.p.c., a tenore del quale rapporti  commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione pecuniaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (conciliere directa) con l’altra parte.

La conciliere directa in sostanza di una specie di discovery obbligatoria: il richiedente s’incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.

L’incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.

La conciliazione intervenuta si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.

 

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[1] Cap. 14 Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala.

[2] Che per quanto riguarda la gestione delle controversie  è  mutata ultimamente con un importante provvedimento: Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justitiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 (Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010. Piccola riforma della giustizia).

[3] A modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (Codul de procedura civila).

Il compenso del mediatore in Argentina

 

Disposizione legislativa

 

 Art. 1 Allegato III Decreto nacional 1.467/2011 – MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN – Reglamentario de la Ley Nº 26.589.

 

 ARTICULO 1º.- Honorario básico del mediador.

 

 

0-3000$ 300$
3001$-6000$ 600$
6001$-15.000$ 900$
15.001$-30.000$ 1200$
30.001-60.000$ 1600$
60.0001-100.000$ 2000$
$100.001 2% con tetto massimo di 12.000$
Valore non determinato nella domanda 1.400$


La mediazione in pillole: Lituania

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili della Repubblica di Lituania del 15 luglio 2008 n. X-1702 . In vigore dal 31 luglio 2008 ad eccezione dell’articolo 10 che è in vigore dal 1° gennaio 2010 (attua la direttiva 52/08) .
2) Ordine di approvazione piano circa lo sviluppo e la promozione della soluzione pacifica delle controversie tramite la mediazione conciliativa 23 novembre 2010 No. 1R-256 e successive modifica Nr. 1R-147 del 2011 (attuano la direttiva 52/08) .
3) Legge 24 maggio 2011 n. No. XI-1400 sulla mediazione nelle cause civili e di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 della legge del 15 luglio 2008. In vigore dal 28 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08) .

Dettaglio

La mediazione si è sviluppata in Lituania dal 2005 essenzialmente nel processo.
Solo nel 2008 si è addivenuti ad una legge sulla mediazione conciliativa.
La mediazione si origina da un accordo che può intervenire nel corso di una controversia o antecedentemente ovvero può essere il giudice ad inviare le parti in mediazione.
La mediazione giudiziaria si tiene all’interno dei locali della corte a porte chiuse ed il mediatore è appositamente addestrato e qualificato; di regola la procedura non dura più di quattro ore, ma il mediatore può richiedere un supplemento temporale se c’è bisogno di più di un incontro.
Gli accordi intervenuti hanno forza di legge; se si tratta di mediazione extragiudiziale l’accordo può essere omologato con procedura semplificata dalla Corte distrettuale di residenza delle parti.

ADR obbligatorio in Italia e all’estero

Il 18 settembre del 2010 i vertici dell’avvocatura italiana[1] hanno assunto alcune determinazioni tra cui la presente: “la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea[2].

Da quella data la marcia di chi contesta l’obbligatorietà della mediazione, ma anche l’onerosità piuttosto che la formazione del mediatore, non si è fermata e ha dato come frutti molteplici rinvii[3] alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.

A breve dovrebbe pronunciarsi la Consulta su sollecitazione del Tar del Lazio.

Colgo dunque l’occasione per gettare ancora un breve sguardo su come i meccanismi di risoluzione delle controversie hanno interagito con la Storia e su come interagiscono nel mondo odierno.

Prego pertanto coloro che sceglieranno di scaricare questo contributo di farlo circolare di modo che si possa fornire un’informazione capillare sul punto della obbligatorietà.

Alla luce dei provvedimenti legislativi che si citeranno risulterà, infatti, che la presa di posizione dei vertici dell’Avvocatura non è sostenibile, sia se guardiamo alle legislazioni passate, sia se verifichiamo quelle attuali, né potrebbe essere emessa una sentenza della Consulta che dovesse in qualche modo confermare tale impostazione.

Un discorso analogo, ma comunque fondato anche su precisi dati economici, va fatto anche per la Corte di Giustizia che peraltro sul punto della obbligatorietà dello strumento alternativo si è pronunciata più volte considerandolo legittimo, a patto che non fosse precluso l’accesso alla giustizia[4].

Da ultimo poi si tenga conto che la proposta europea di direttiva quadro per l’ADR[5] stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a garantire che tutte le controversie tra consumatori e professionisti connessi alla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere sottoposte ad un organismo ADR, anche online.

I consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente gli  organismi ADR competenti a trattare la controversia; in tal senso si  prevede che “i professionisti stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito agli organismi ADR dai quali sono coperti  e che sono competenti a trattare eventuali controversie con i consumatori. Tali informazioni comprendono gli indirizzi dei siti web degli organismi ADR pertinenti e precisano se il professionista si impegna a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con i consumatori”.

In presenza di un reclamo del consumatore la partecipazione dei professionisti non è obbligatoria e l’esito della procedura non è per loro vincolante, ma non si pregiudica la norma nazionale che obblighi il professionista a partecipare o che rendano vincolante l’esito per il professionista, fermo il diritto di rivolgersi ad un tribunale[6].

La dizione è analoga a quella che si ritrova nella direttiva 52/08 e dunque e a maggior ragione, visto che si tratta di protezione del consumatore, c’è un’altissima probabilità che gli Stati decidano di rendere la partecipazione obbligatoria e l’esito della controversia vincolante per il professionista.

La qualcosa potrebbe spingere a breve quegli stessi consulenti che in oggi sconsigliano la mediazione, non solo a proporla, ma a consigliare caldamente il proprio cliente di impegnarsi unilateralmente a partecipare ad un metodo ADR,  e a proporre ai propri clienti quegli organismi di ADR che emettono, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, proposte vincolanti. Pena in difetto l’esclusione dal mercato della vendita dei beni e servizi.

Per un ulteriore approfondimento sulle obiezioni che si portano alla mediazione vedi in questo sito

[1]             Consiglio nazionale forense, Ordini Forensi, Unioni regionali forensi, Organismo unitario dell’Avvocatura, Associazione nazionale forense, Unione delle Camere penali.

[2]             Il Consiglio Nazionale Forense in tutte le componenti predette ha ritenuto in data 18 settembre 2010 di emettere una determinazione con cui ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

[3]             Cfr. ad esempio le ordinanze: Tribunale di Genova, Sez. III, del 18 novembre 2011; Giudice di pace Mercato S.S. che in data  21 settembre 2011,  Giudice di pace  Catanzaro sez. I, in data   01 settembre 2011; Giudice di pace  Parma  sez. I  1 agosto 2011, T.A.R.  Roma  Lazio  sez. I (sentenza   12 aprile 2011  n. 3202).

[4]             Corte di giustizia europea del 18 marzo 2010, C.317/08, C.318/08, C.319/08, C.320/08.

[5]             Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0793:FIN:IT:PDF

[6]             Considerando n. 24 della proposta di direttiva sull’ADR per i consumatori.

La mediazione in pillole: Lussemburgo

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Progetto di legge n. 6272 depositato il 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati e modificato da ultimo il 9 gennaio 2012 (dovrebbe attuare la direttiva 52/08) .

Dettaglio

In Lussemburgo la mediazione è ammissibile per le cause penali, di diritto di famiglia, commerciali e per le liti di vicinato.
Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.
Non esiste un codice deontologico nazionale per i mediatori, né disposizioni specifiche.
L’’università di Lussemburgo offre uno specifico programma di formazione (diploma universitario) in mediazione.
La mediazione non è gratuita, ma i servizi di mediazione sono soggetti all’accordo tra il mediatore privato e le parti della controversia.
Presto questo quadro cambierà poiché in data 11 marzo 2011 il Conseil de Gouvernement ha approvato un disegno di legge sulla mediazione.
L’ultima versione del progetto è stata oggetto della relazione della Commissione giuridica della Camera dei Deputati il 19 gennaio 2012: dovremmo dunque essere ad un passo dall’approvazione.
Le influenze palpabili sul progetto arrivano dalla conciliazione francese.
Il nuovo progetto introduce una sezione nel nuovo codice di procedura civile che si occupa della mediazione volontaria, di quella giudiziaria, della familiare e dell’omologazione dell’accordo di mediazione.
Qualsiasi controversia può essere oggetto di mediazione se i diritti sono disponibili.
La mediazione può essere avviata dalle parti, derivare da apposita clausola contrattuale, essere proposta dal giudice od ordinata dal giudice su richiesta delle parti.
La mediazione inizia con la stesura di apposito contratto: la firma sospende il corso della prescrizione fino ad un mese dalla conclusione della procedura.
Il mediatore può essere certificato o meno, ma nelle mediazioni giudiziaria e familiare ne occorre uno certificato oppure dispensato dalla certificazione.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza il giudice o l’arbitro possono pronunciarsi sui danni cagionati. Il mediatore o chi partecipi all’amministrazione della procedura che testimoni in un processo commette reato.
L’accordo di mediazione non è firmato dal mediatore, a meno che le parti non lo richiedano.
La mediazione giudiziaria dura di norma tre mesi, ma è prolungabile.
Al termine del suo incarico il mediatore informa il giudice circa il fatto che le parti siano o non siano state in grado di trovare un accordo, totale o parziale.
L’accordo può essere sottoposto ad omologazione del giudice competente che dunque gli attribuisce efficacia esecutiva.
Nel caso di divorzio, di separazione di separazione per le coppie legate da un partenariato registrato, compresa la fase di liquidazione, di divisione della comunione di beni e di beni indivisi, di obbligazioni alimentari, di contributo alle spese del matrimonio, di obbligo di mantenimento dei figli e dell’esercizio della potestà genitoriale, il giudice può proporre alle parti una sessione di mediazione e ordinare una sessione informativa gratuita condotta da un mediatore accreditato.

Strumenti di composizione dei conflitti nella Repubblica d’Irlanda

La relazione sugli strumenti alternativi della Law Reform Commission d’Irlanda[1] ha recentemente rilevato che la mediazione e la conciliazione sono sempre più utilizzate nel paese specie nel campo dei piccoli reclami dei consumatori, nelle controversie di lavoro, nel trattamento delle disgregazioni della famiglia, nelle rivendicazioni sanitarie e nelle controversie sulla proprietà.

L’Irlanda possiede effettivamente una rete vastissima di operatori e strumenti ADR specie in riferimento alla tutela dei consumatori: complessivamente si può dire che la cultura degli strumenti alternativi è in questo paese assai radicata.

Molto utilizzato è dal 1990 il Pensions Ombudsman[2] che raccoglie le denunce contro i responsabili[3] della gestione o l’amministrazione dei regimi pensionistici professionali (ovvero quelli stabiliti dal datore di lavoro). La competenza di questo Ombudsman comprende i conti personali di accantonamento ed i Fondi Pensione (ARFs )[4].

Viene poi in campo il Financial Service Ombudsman[5] che dal 1992 ha come missione quella di risolvere in modo indipendente e imparziale, le questioni irrisolte tra i denuncianti e i fornitori di servizi finanziari, con l’intento di rafforzare in tal modo l’ambiente di servizi finanziari per tutti i settori.

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[1]             Law reform Commission, Report on Alternative Dispute Resolution: Mediation and Conciliation, 16 novembre 2010, in http://www.lawreform.ie.

[2]             Cfr.  http://www.pensionsombudsman.ie. Il  Pension Ombudsman è stato istituito ai sensi della Parte XI della Pensions Act 1990 emendato nel 2002. Va poi considerato Regolamento Pensioni del 2003, ( SI n. 397 del 2003). Ai sensi infine dell’articolo 21 del Social Welfare of Pensions (n. 2) Act 2009, si è concesso allo stesso Ombudsman il diritto  di chiedere al tribunale l’esecutorietà delle proprie decisioni..

[3]             Amministratori, manager, imprenditori.

[4]             Sono particolari fondi pensione riconosciuti ed utilizzati in Irlanda. Cfr. http://www.iapf.ie/.

[5]             La sua base normativa risiede nel Central bank and financial services authority of ireland act 2004  e nel regolamento ministeriale SI n. 191 del 2005 intitolato Central Bank Act 1942 (Financial Services Ombudsman) e nella Section 13 Amendments to Central Bank Act 1942- Section 16 of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2004.

In realtà il Finacial Ombudsman nasce dalle ceneri dell’Insurance Ombudsman of Ireland che è stato fondato nel 1992. Cfr. Università di Loviano, Irlanda, National reports – 15 November 2006, in http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm#coop.

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Come ben sappiamo la Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva moderna.

Ma ci sono diversi principi anche oggi che in qualche modo danno rilievo preminente alla volontà delle  parti nel processo.

Ci riferiamo ad esempio all’art. 1 del Codice di rito in virtù del quale le parti sino alla sentenza hanno diritto di interrompere il giudizio o all’art. 57-1 che ha previsto dal 2005 la possibilità che il giudice agisca come amichevole compositore o che venga limitato il dibattito ad una certa qualificazione dei fatti ed a determinati punti di diritto, al fatto che se la legge non dispone l’obbligatorietà della rappresentanza, le parti possono difendersi da sole (art. 18), al principio per cui le parti possono d’accordo ritenere competente un giudice che per valore non lo è e addirittura in tal caso convenire l’inappellabilità della sentenza (art. 41), al vantaggio per cui le difese nel merito possono essere svolte in ogni caso (art. 72) e infine al dovere del giudice di ogni stato e grado di tentare la conciliazione (art. 21)[1].

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Carlo  Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, vol. III,  Le esperienze straniere, p. 16 e ss. In corso di pubblicazione.

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[1] Dal 1975 con l’istituzione del Nuovo Codice di procedura civile.