Tra ordine cosmico e legge dello stato: un’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico

Articolo in inglese

1.0 Introduzione: alle origini della giustizia e della mediazione

Questo contributo si propone di esplorare le radici profonde dei sistemi di gestione dei conflitti e di amministrazione della giustizia attraverso un’analisi comparata di alcune civiltà fondative del mondo antico: sumeri, Cina, India, Egitto, Grecia e Roma. A queste si aggiungerà un’analisi del kanun albanese, che funge da ponte cruciale tra le pratiche consuetudinarie e la nascita della teoria moderna della mediazione. Comprendere le origini di questi meccanismi non è un mero esercizio accademico; rappresenta un passaggio strategico per apprezzare l’evoluzione storica e la complessità strutturale che caratterizzano i moderni sistemi legali. Analizzando come queste società abbiano affrontato la necessità universale di risolvere le dispute, si può far luce sulle fondamenta del nostro stesso pensiero giuridico, scoprendo che processo formale e metodi alternativi hanno sempre convissuto in un sistema ibrido, “contaminandosi” a vicenda.

La tesi centrale che guida questa analisi è che, pur nella straordinaria varietà delle soluzioni adottate, emerge una traiettoria evolutiva comune. Questa traiettoria muove da modelli di giustizia primordiali, profondamente radicati nella comunità, nel sacro e nell’ordine divino, per approdare progressivamente a sistemi più strutturati, formalizzati, laici e centralizzati sotto il controllo dello stato. Questo passaggio, pur non essendo lineare, riflette la crescente complessità sociale, la nascita della proprietà privata e la centralizzazione del potere politico, ponendo le basi per i principi che, attraverso l’illuminismo, avrebbero definito la mediazione moderna.

Il documento è strutturato per guidare il lettore in questo percorso storico. Inizieremo con un’analisi dettagliata dei singoli modelli di giustizia, per poi procedere a un’analisi comparata che evidenzi similitudini e divergenze strutturali. Infine, una sintesi traccerà la traiettoria evolutiva complessiva, dalle origini comunitarie e divine fino all’affermazione della legge statale e alla sua codificazione filosofica. Apriamo questa esplorazione partendo dalla Mesopotamia, con la civiltà sumera, dove troviamo alcune delle prime testimonianze di un sistema organizzato di giustizia.

2.0 I modelli di giustizia nel mondo antico: un’analisi dettagliata

Ogni civiltà antica ha sviluppato un approccio unico alla giustizia, un sistema che non era un’astrazione teorica, ma un riflesso diretto della propria struttura sociale, delle credenze religiose e delle necessità economiche. La giustizia poteva essere un rituale per placare gli dèi, un meccanismo per preservare l’armonia comunitaria o uno strumento per consolidare il potere di un’élite emergente. L’analisi di ciascun modello, con le sue figure chiave e le sue procedure, fornirà i mattoni fondamentali che ci permetteranno, nella sezione successiva, di costruire una sintesi comparativa e di comprendere le dinamiche evolutive più ampie. Iniziamo il nostro viaggio da Sumer, dove la giustizia oscillava tra il divino e il regale.

2.1 Sumer: la giustizia tra divinità matrilineari e ordine patriarcale

Il fondamento della giustizia sumera era intrinsecamente divino, ma la sua concezione subì una profonda trasformazione che rifletteva un cambiamento epocale nella struttura sociale. In una fase arcaica, associata a una società matrilineare, la giustizia era legata a divinità femminili come Inanna, la grande madre, dea della fecondità, della giustizia e della vendetta. Questo modello era espressione di una dinamica sociale collaborativa. Successivamente, tra il III e il II millennio a.C., si assiste all’affermazione di un ordine patriarcale imposto dalla divinità maschile Marduk. La mitologia registra simbolicamente questo passaggio attraverso due omicidi cruciali: l’uccisione di Dumuzi, consorte di Inanna, per impedire un’alleanza tra le due divinità, e quella di Tiamat, dea del caos primordiale. Con questi atti, Marduk “riporta l’ordine”, inaugurando un’era di monolatria in cui un dio supremo domina gli altri, e il potere politico, sociale ed economico viene detenuto dagli uomini.

La struttura del sistema giudiziario sumero-babilonese era gerarchica e multifattoriale:

Il re deteneva la competenza sulle cause di maggiore importanza, una caratteristica che rimarrà una costante in molte civiltà successive.

Un’assemblea di anziani (“lukal”) assisteva il re, svolgendo un ruolo consultivo o, in alcuni casi, decisionale.

I sacerdoti avevano un ruolo giudiziario significativo, e i templi fungevano spesso da tribunali.

La nomina di giudici specifici per trattare i singoli casi risale al periodo babilonese, segnando un passo verso una maggiore specializzazione.

Una figura di straordinario interesse, che anticipa pratiche moderne, era quella dei Mashkim. Questi funzionari erano figure polivalenti, ricoprendo ruoli assimilabili a quelli di notaio, ufficiale giudiziario, giudice istruttore e, soprattutto, mediatore. Il loro compito primario era valutare il merito di una causa prima che questa arrivasse in tribunale. In questa fase preliminare, i Mashkim aiutavano le parti a risolvere i loro disaccordi in autonomia. Se la mediazione falliva, il caso procedeva verso il giudizio formale. Per svolgere la loro funzione, dovevano possedere qualità essenziali anche per un mediatore moderno: dovevano essere imparziali e neutrali, potendo solo formulare proposte che le parti erano libere di accettare o rifiutare. Fonti storiche indicano che il loro numero era fissato a 100.

In sintesi, il sistema sumero rappresenta un primo, fondamentale esempio di coesistenza tra giustizia divina, potere regio e meccanismi di mediazione pre-processuale. Esso crea un ponte ideale verso l’analisi del sistema cinese, dove l’ideale di armonia comunitaria giocherà un ruolo ancora più centrale.

2.2 Cina: la ricerca dell’armonia collettiva (hé)

Nelle prime società neolitiche cinesi, basate sull’agricoltura e su forti legami di clan, il valore supremo non era il diritto individuale, ma l’armonia collettiva (hé). La sopravvivenza del gruppo dipendeva dall’equilibrio e dalla cooperazione, un passato che Confucio avrebbe in seguito idealizzato. Secondo la sua filosofia, l’interesse della comunità e della famiglia doveva sempre prevalere su quello individuale. Il conflitto (lì) era visto non come uno scontro di diritti, ma come il prodotto di una cattiva educazione familiare, una vergogna che ricadeva sull’intero nucleo.

Questa concezione iniziò a mutare con l’affermarsi dell’agricoltura stanziale, che portò all’accumulo di ricchezza e alla nascita della proprietà privata. La conseguente stratificazione sociale creò una disuguaglianza strutturale e un’élite che necessitava di proteggere i propri interessi. Fu in questo contesto che nacque lo stato, non per preservare l’armonia, ma per gestire i conflitti tra interessi economici divergenti e per controllare una popolazione sempre più vasta e non più legata da vincoli di parentela.

Questa transizione diede origine a due approcci distinti alla giustizia, che avrebbero convissuto e si sarebbero fusi nel corso dei secoli:

Giustizia comunitaria (pre-statale): fondata sull’ideale dell’armonia, non mirava a punire, ma a ripristinare l’equilibrio. Le sanzioni più efficaci erano la pressione sociale e la vergogna (xiū) per aver deluso la famiglia e la comunità. La soluzione privilegiata era il risarcimento per compensare la vittima, in un’ottica correttiva e non punitiva.

Giustizia legalista (statale): con l’ascesa delle dinastie e la necessità di un controllo centralizzato, emerse la scuola legalista. La legge (fǎ) divenne uno strumento di potere per rafforzare lo stato. Questo sistema era caratterizzato da pene severissime (legge del taglione, mutilazioni), dalla colpa collettiva e dall’uso del terrore come deterrente.

La sintesi di questi due approcci si realizzò nel sistema imperiale, in particolare a partire dalla dinastia Han. Questo sistema ibrido (lǐ-fǎ) combinava la persuasione morale dei riti (lǐ), di matrice confuciana, con la coercizione di una struttura legale scritta e dettagliata (fǎ). La struttura era legalista, con codici e pene definite, ma l’applicazione era temperata dalla ricerca di una soluzione che preservasse, almeno formalmente, l’armonia sociale.

In conclusione, nonostante l’emergere di un potente apparato statale e di un sistema legale coercitivo, l’ideale dell’armonia collettiva è rimasto un faro etico e politico per millenni. Questa concezione di un ordine sociale che rispecchia un equilibrio più grande trova un parallelo significativo nella nozione di ordine cosmico presente in India.

2.3 India: la giustizia come riflesso del dharma cosmico

Il principale testo di riferimento per comprendere la giustizia nell’antica India è il Manava-Dharmasastra, noto come codice di Manù. È fondamentale precisare che non si tratta di un mero codice di leggi nel senso moderno, ma di un trattato onnicomprensivo sul dharma: l’ordine cosmico, il dovere, la legge morale e la giusta condotta che ogni individuo deve seguire.

L’approccio indiano alla giustizia era sorprendentemente psicologico. I versi 25 e 26 del codice di Manù istruiscono il giudice (pradvivaka) a “scoprire la mente degli uomini per mezzo dei segni esterni”. Egli doveva essere un vero e proprio “detective della psiche umana”, interpretando il tono della voce, il colore del volto, la postura e i gesti per cogliere l’ “intero pensiero” e smascherare la menzogna. Questo sistema anticipa di millenni i concetti moderni di analisi comportamentale, partendo dal presupposto che la falsità crei una dissonanza interiore che si manifesta inevitabilmente sul corpo.

Il re era il garante supremo del dharma, e il suo dovere era mantenere l’ordine e proteggere i sudditi. Per la risoluzione delle dispute, egli disponeva di quattro “upaya” (espedienti), da utilizzare in sequenza:

Sāma (conciliazione/persuasione): la prima e preferibile opzione, basata sul dialogo e la diplomazia.

Dāna (donazione/compenso): l’offerta di un risarcimento per chiudere pacificamente la disputa.

Bheda (divisione/seminare discordia): una tattica strategica per indebolire gli avversari.

Daṇḍa (punizione/forza): l’uso della forza militare come ultima ratio.

Il Sāma era considerato l’espediente più nobile, riflettendo un ideale di armonia che presenta forti analogie con il concetto cinese di Hé. La giustizia, quindi, non era solo l’applicazione di una norma, ma un atto volto a ripristinare un equilibrio che era al contempo sociale e cosmico. Un concetto simile di ordine universale che deve essere mantenuto sulla Terra si ritrova con straordinaria forza anche in Egitto, incarnato dalla dea Maat.

2.4 Egitto: la giustizia come mantenimento di Maat

Nel cuore della civiltà egizia non vi era un codice di leggi, ma un principio universale: Maat. Essa rappresentava l’ordine cosmico, la verità, la giustizia e l’equilibrio, la forza vitale che regolava il ciclo del Nilo, il moto delle stelle e la condotta umana. Il suo opposto era Isfet: il caos, la menzogna e l’ingiustizia. Il dovere fondamentale di ogni egiziano, dal faraone al più umile contadino, era preservare Maat e respingere Isfet. Un’ingiustizia non riparata era una vittoria del caos che minacciava l’intera società.

La struttura della giustizia egizia era una gerarchia sacra al servizio di questo principio.

Il Faraone era il “signore di Maat”, il garante supremo dell’ordine cosmico sulla Terra. Le sue decisioni non erano atti di un despota, ma espressioni di Maat, e amministrare la giustizia era un dovere religioso.

Il Visir, il più alto funzionario dello stato, era il “sacerdote di Maat” e il capo del sistema giudiziario. Le istruzioni a lui rivolte lo esortavano a giudicare con assoluta imparzialità, “allo stesso modo per il conosciuto e lo sconosciuto”.

I tribunali locali (Genbet), composti da notabili, gestivano le dispute quotidiane (contratti, eredità, piccoli furti). Il loro scopo primario era spesso la riconciliazione e il risarcimento, per ripristinare l’armonia sociale in accordo con Maat.

Un esempio emblematico di giustizia pratica al servizio di Maat era il lavoro degli Arpenodapti (“tiratori di corda”; poi agrimensori nel mondo romano ed infine geometri nella società moderna). Ogni anno, le inondazioni del Nilo cancellavano i confini dei campi. Questi tecnici, utilizzando corde e principi geometrici, ripristinavano i confini. Questo non era un mero atto tecnico, ma un atto di giustizia sacro, fondamentale per prevenire i conflitti sulla terra e ristabilire letteralmente l’ordine di Maat sul territorio.

La concezione della giustizia era profondamente influenzata dal giudizio dell’aldilà, la psicostasia (pesatura del cuore). Questa credenza spiega la totale assenza di avvocati nella società egizia: ogni individuo era l’unico responsabile delle proprie azioni e avrebbe dovuto giustificarle da solo davanti al tribunale di Osiride. Durante questo giudizio ultraterreno, il cuore del defunto veniva pesato su una bilancia contro la piuma di Maat. Per superare la prova, il defunto doveva recitare le 42 confessioni negative (“Non ho rubato”, “Non ho calunniato”), un vero e proprio codice etico che guidava la condotta in vita per rimanere in armonia con Maat.

In conclusione, la giustizia egizia era intrinsecamente religiosa e cosmica, un dovere sacro per mantenere l’equilibrio del mondo. Questo legame indissolubile con il divino inizia a incrinarsi nel mondo greco, dove la giustizia diventa progressivamente un affare più terreno, un pilastro della vita civica della polis.

2.5 Grecia: dalla vendetta privata alla giustizia del popolo

Il percorso della giustizia in Grecia, e in particolare ad Atene, rappresenta un’evoluzione paradigmatica dalla vendetta privata a un sistema fondato sulla legge scritta e sull’arbitrato pubblico, pur senza mai abbandonare completamente la sua natura privatistica.

Nel periodo arcaico, la risoluzione dei conflitti era affidata a due meccanismi principali:

La vendetta (dikē): era il diritto e il dovere del gruppo familiare (genos) di farsi giustizia da sé. L’atto, indipendentemente dall’intenzione, contaminava la comunità e richiedeva una purificazione.

L’accordo con risarcimento (poinē o aidesis): la famiglia offesa poteva astenersi dalla vendetta in cambio di un risarcimento in beni o denaro. Si trattava di un vero e proprio contratto privato, la cui esecuzione era garantita dall’onore e dalla parola data. La comunità, come illustrato nella celebre scena dello scudo di Achille nell’Iliade, non imponeva la giustizia ma agiva da arbitro e legittimava la soluzione concordata tra le parti.

La “grande svolta” avvenne nel VII secolo a.C. con l’opera di legislatori come Dracone ad Atene e Zaleuco di Locri in Magna Grecia. La codificazione scritta delle leggi sottrasse la giustizia all’arbitrio delle aristocrazie, che gestivano un diritto orale. La legge divenne pubblica, certa e uguale per tutti. Zaleuco, in particolare, introdusse il principio di pene fisse e commisurate al reato, eliminando la discrezionalità del giudice e ponendo le basi per un’oggettività del diritto. È a lui che la tradizione attribuisce l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter intentare una causa.

Il sistema giudiziario dell’Atene classica (V-IV sec. a.C.) sviluppò caratteristiche uniche, volte a promuovere la concordia (homonoia) e a disincentivare il contenzioso.

Nella fase preliminare (anakrisis), era previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione (diallage).

Ogni cittadino a 59 anni doveva prestare un anno di servizio civico obbligatorio come dieteta (arbitro pubblico).

Esistevano disincentivi economici (parastasis, itēmoria) per scoraggiare le liti temerarie, come multe salate per chi abbandonava un processo o non otteneva un quinto dei voti della giuria.

Il carattere distintivo della giustizia greca era la sua natura ibrida: l’iniziativa era sempre privata (non esisteva un pubblico ministero), ma la sua amministrazione era un affare pubblico. Soprattutto, a differenza di altre civiltà, la giustizia non era amministrata da sacerdoti, re o burocrati, ma dal popolo sovrano attraverso giurie popolari estratte a sorte. È fondamentale notare che le leggi non erano dottrina consolidata, ma venivano trattate come un “mezzo di prova” (un mezzo di prova). I logografi, gli oratori che scrivevano le arringhe per le parti, come riportano le fonti, “se le inventavano di sana pianta” per persuadere la giuria, evidenziando la natura retorica e non professionalizzata della giustizia ateniese.

Il modello ateniese rappresenta quindi una via originale, un compromesso tra l’istinto arcaico della vendetta e l’ideale democratico della legge. La riconciliazione era considerata la vera vittoria per la polis, e il processo un’extrema ratio. Un’evoluzione diversa avverrà a Roma, dove il diritto si professionalizzerà in modo inedito, diventando una vera e propria scienza laica.

2.6 Roma: l’evoluzione dal sacro al secolare nel diritto

Alle origini, la giustizia a Roma non era un affare di giudici, ma di dèi. Si fondava sui mores maiorum, i costumi degli antenati, un insieme di obblighi morali come la pietas (rispetto verso dèi e famiglia), la fides (lealtà alla parola data) e il pudor (la vergogna per la violazione della norma). L’obiettivo primario era mantenere la pax deorum, la pace con le divinità. In questo contesto, chi non cercava la conciliazione commetteva un’offesa religiosa. I pontefici, in qualità di sacerdoti, erano gli unici depositari e interpreti di questo sapere sacro-legale.

La pubblicazione delle XII tavole (circa 450 a.C.) segnò il momento di svolta fondamentale. La codificazione scritta trasformò il diritto da un sapere segreto e aristocratico a un sistema pubblico, certo e conoscibile da tutti. Questo processo avviò una progressiva laicizzazione del sistema legale, che portò alla nascita del ceto dei giureconsulti, esperti laici che, attraverso i loro pareri (responsa), costruirono l’imponente architettura del diritto romano classico.

Anche le figure centrali del processo romano riflettevano questa particolare evoluzione e differivano notevolmente dai loro omologhi moderni.

Lo iudex non era un giurista di professione, ma un cittadino stimato, scelto come arbitro per decidere sui fatti della causa, basandosi sul buon senso.

Il patronus (come Cicerone) non era un rappresentante legale con una procura, ma un oratore influente che “parlava a favore” di una parte, usando la sua abilità retorica per persuadere lo iudex.

Roma sviluppò una straordinaria varietà di figure dedicate alla mediazione e alla conciliazione, testimoniando la centralità di queste pratiche nella vita sociale e commerciale:

Conciliatio: termine usato per l’armonia religiosa e coniugale.

Negotiatio: l’attività di mediazione e trattativa tra commercianti, banchieri e finanzieri.

Mediatio / proxeneta: figura che metteva in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, simile al moderno mediatore d’affari.

Disceptatio domestica / disceptator: una forma di conciliazione valutativa, spesso condotta da un amico, un parente o un giureconsulto per risolvere le liti in ambito privato. Il disceptator era un “moderatore del fatto e della decisione”.

Interpres: un conciliatore a pagamento.

Sequester pacis: un conciliatore che poteva agire anche come depositario giudiziario.

Publicae gratiae sequester: un mediatore che interveniva in conciliazioni ufficiali di grande rilevanza, come quelle tra patrizi e plebei.

La natura del processo romano era prevalentemente privata. La citazione in giudizio (vocatio in ius) era un atto privato: l’attore doveva letteralmente trovare il convenuto in un luogo pubblico e intimargli di seguirlo. Le notevoli difficoltà pratiche di questa procedura, unite a un forte senso dell’onore, incoraggiavano fortemente il ricorso a tentativi di conciliazione domestica (disceptatio inter paretes). Questa preferenza per la via privata è resa vividamente comprensibile dalla descrizione critica che Macrobio fa del iudex romano, spesso descritto come ubriaco, annoiato, più interessato al cibo che alla giustizia e incline a orinare nelle viuzze mentre si reca al foro.

In conclusione, Roma, pur sviluppando il sistema giuridico più laico, tecnico e professionalizzato del mondo antico, ha sempre mantenuto la conciliazione come un pilastro fondamentale della risoluzione delle controversie, relegando il processo formale al ruolo di extrema ratio.

2.7 Dalla vendetta al perdono negoziato: il Kanun albanese e le radici della mediazione moderna

Un capitolo fondamentale nella storia della gestione dei conflitti, che funge da ponte tra le consuetudini antiche e la teoria moderna, è rappresentato dal kanun delle montagne albanesi. Le sue radici affondano nella cultura illirica, fondata sul principio che “tutti gli uomini sono uguali e buoni” e che, di conseguenza, nessun uomo può giudicare un altro senza il suo consenso. In un tale sistema, l’unica risposta a un’offesa grave era la vendetta di sangue (gjakmarrja), un dovere d’onore.

Una svolta cruciale avvenne a metà del XV secolo. I due condottieri albanesi, Scanderbeg e Lek Dukagjin, dovettero unire le forze contro l’impero ottomano. Scanderbeg, influenzato dall’umanesimo occidentale, perdonò un suo luogotenente traditore e propose di inserire nel Kanun la possibilità del perdono (falja). Dopo un acceso dibattito, si raggiunse un negoziato storico: il perdono fu concesso, ma a una condizione richiesta da Dukagjin: la vendetta, se scelta, poteva essere estesa a tutti i parenti maschi dell’offensore.

Questo compromesso diede vita a una nuova dinamica sociale: accanto alla vendetta, nacque la possibilità di un accordo mediato da “buoni amici” (miq të mirë). Questi mediatori non imponevano una soluzione, ma facilitavano un dialogo per riparare l’onore leso ed evitare lo spargimento di sangue. Il loro ruolo era cruciale per trasformare un conflitto potenzialmente mortale in una riconciliazione.

Questa antica pratica consuetudinaria ebbe un’influenza decisiva e diretta sulla nascita della mediazione moderna. Nel 1765, il filosofo dell’illuminismo tedesco Christian Wolff, affascinato dalle prassi descritte nel kanun, ne tradusse i principi in un sistema filosofico-giuridico. Fu Wolff a fornire la prima definizione moderna e sistematica di mediatore e di mediazione, codificando i principi fondamentali che ancora oggi guidano la pratica: l’imparzialità, l’autodeterminazione delle parti, la volontarietà del processo e il divieto per il mediatore di imporre soluzioni. Il kanun, quindi, non è solo una reliquia storica, ma la fonte diretta da cui l’illuminismo attinse per formulare le basi teoriche della mediazione contemporanea.

3.0 Analisi comparata: similitudini e divergenze strutturali

Dopo aver esaminato i singoli sistemi di giustizia, è ora possibile procedere a un’analisi trasversale. Questo approccio comparativo ci permetterà di superare le specificità culturali per identificare i modelli ricorrenti, le similitudini sorprendenti e le differenze fondamentali nell’approccio alla risoluzione dei conflitti. Metteremo a confronto la fonte dell’autorità giuridica, gli attori principali del sistema e i meccanismi di risoluzione privilegiati.

3.1 La fonte dell’autorità giuridica: divinità, comunità o stato?

Un primo, fondamentale elemento di differenziazione riguarda la fonte da cui promana la legittimità della legge e della giustizia. Possiamo identificare tre modelli principali:

Ordine divino e cosmico: in Egitto, India e nella Roma arcaica, la giustizia era un’emanazione diretta di un ordine superiore. In Egitto, un’ingiustizia era una violazione di Maat, un atto che rafforzava il caos (Isfet) e minacciava l’equilibrio dell’universo. In India, la legge era un riflesso del dharma, e il suo rispetto era un dovere cosmico. A Roma, prima della laicizzazione, erano i mores maiorum a dettare la condotta per mantenere la pax deorum. In questi contesti, l’offesa non era solo contro un individuo, ma contro l’intero ordine religioso e cosmico.

Comunità e tradizione: in altri sistemi, l’autorità derivava primariamente dalla comunità e dalle sue norme non scritte. Nella Cina pre-statale, la giustizia era mantenuta attraverso la pressione sociale, l’ideale di armonia (hé) e la paura della vergogna (xiū). Nella Grecia arcaica, il sistema si basava sulla vendetta familiare (dikē), un meccanismo regolato e legittimato dal consenso della comunità, che agiva più da arbitro che da impositore.

Lo stato e la legge scritta: l’ascesa di strutture politiche centralizzate segnò una svolta epocale. La legge divenne uno strumento di potere dello stato. L’approccio legalista cinese (fǎ) usava pene draconiane per rafforzare l’autorità centrale. Questa transizione fu guidata dal passaggio all’agricoltura stanziale e dall’emergere della proprietà privata, che crearono una disuguaglianza strutturale e necessitarono di un potere centralizzato per proteggere gli interessi delle élite. In Grecia, la codificazione scritta delle leggi da parte di Dracone sottrasse la giustizia all’arbitrio aristocratico, rendendola certa e pubblica. A Roma, le XII tavole ebbero un effetto simile, trasformando un diritto sacro e segreto in un diritto laico e conoscibile da tutti i cittadini.

3.2 Gli attori della giustizia: sacerdoti, burocrati, anziani e cittadini

La diversità nelle fonti di autorità si riflette direttamente sulla natura di coloro che erano chiamati ad amministrare la giustizia. La seguente tabella riassume i principali attori giudiziari in ciascuna civiltà.

CiviltàPrincipali figure giudiziarie
SumerRe, sacerdoti (nei templi-tribunali), assemblea degli anziani (lukal), mashkim (mediatori pre-processuali).
EgittoFaraone (garante di maat), visir (capo del sistema giudiziario), tribunali locali (qenbet) composti da notabili.
IndiaRe (garante del dharma), giudici (pradvivaka) specializzati nell’analisi psicologica.
CinaFunzionari e burocrati dell’apparato statale imperiale.
GreciaPopolo sovrano (giurie popolari estratte a sorte), dieteti (arbitri pubblici).
RomaPontefici (in epoca arcaica), giureconsulti laici, iudex (cittadino privato come arbitro dei fatti).

Dalla tabella emergono chiare differenze strutturali. Da un lato, abbiamo sistemi a guida sacerdotale e regale, come in Egitto e Sumer, dove la giustizia è strettamente legata al potere religioso e monarchico. Dall’altro, troviamo sistemi burocratici, come nella Cina imperiale, dove la giustizia è uno strumento dell’amministrazione statale. Infine, spiccano i modelli a partecipazione civica, unici nel mondo antico: la Grecia, con la sua democrazia diretta esercitata attraverso le giurie popolari, e in parte Roma, dove un cittadino privato (lo iudex) era chiamato a decidere sulla base dei fatti.

3.3 I meccanismi di risoluzione: il primato della conciliazione

Nonostante le profonde differenze strutturali, emerge una sorprendente similitudine: quasi tutte le civiltà antiche consideravano il processo formale come un’extrema ratio, una soluzione da evitare se possibile. La conciliazione e la mediazione erano quasi universalmente privilegiate come il metodo primario per risolvere le dispute.

In Sumer, i mashkim avevano il compito esplicito di aiutare le parti a trovare un accordo prima di andare in tribunale.

In India, il sāma (conciliazione) era il primo e più nobile degli espedienti a disposizione del re.

In Egitto, i tribunali locali qenbet cercavano primariamente la riconciliazione per ripristinare l’armonia sociale.

In Grecia, il tentativo di diallage (conciliazione) era una fase obbligatoria del procedimento ateniese.

A Roma, le difficoltà della vocatio in ius e il forte senso dell’onore spingevano alla disceptatio domestica, la conciliazione privata.

Questa preferenza per la conciliazione era motivata da due fattori principali. In primo luogo, era profondamente legata agli ideali culturali di armonia sociale (l’hé cinese, l’homonoia greca, la pax romana). Un contenzioso formale creava fratture permanenti nel tessuto sociale, mentre un accordo amichevole lo ricuciva. In secondo luogo, c’erano ragioni pratiche: il processo era costoso, incerto e socialmente disgregante. La conciliazione rappresentava una via più rapida, economica e sostenibile per la comunità.

4.0 La traiettoria evolutiva: dalla comunità allo stato, dal divino al laico

Riprendendo la tesi centrale di questo articolo, le analisi condotte finora ci permettono di sintetizzare le prove emerse e di tracciare con maggiore chiarezza la traiettoria evolutiva dominante della giustizia nel mondo antico. Sebbene ogni civiltà abbia seguito un percorso unico, è possibile identificare due macro-tendenze che, intrecciandosi, hanno plasmato il passaggio dai sistemi arcaici a quelli classici: la secolarizzazione dell’autorità legale e la sua centralizzazione nelle mani dello stato.

Il passaggio dal divino al secolare

La prima grande trasformazione riguarda la progressiva separazione dell’autorità legale dalla sfera puramente religiosa. Inizialmente, la legge non era distinguibile dal precetto divino. A Sumer, vediamo questo passaggio simboleggiato dal mito: si passa dall’ordine collaborativo della dea Inanna all’ordine gerarchico imposto dal dio Marduk, che prelude ai codici regi scritti. L’esempio più limpido di questa evoluzione è però quello di Roma. Qui, l’autorità legale si sposta in modo tangibile dai pontefici, custodi di un sapere sacro e segreto, ai giureconsulti laici, esperti di un ius civile pubblico e razionale. La legge, pur mantenendo un fondamento morale, diventa una scienza umana, un prodotto della ragione e della tecnica giuridica.

Il passaggio dal comunitario allo statale

La seconda traiettoria, parallela e connessa alla prima, è il passaggio dal controllo sociale informale, gestito dalla comunità, alla giustizia amministrata e imposta dallo stato. Nelle società arcaiche, come quella greca omerica o quella cinese neolitica, il conflitto era gestito all’interno del gruppo attraverso meccanismi come la vendetta regolamentata o la pressione sociale. Con l’aumento della complessità sociale e la concentrazione del potere, lo stato avocò a sé il monopolio della giustizia. L’imposizione di codici scritti (come quelli babilonesi o le leggi di Dracone), la creazione di tribunali statali e l’applicazione di pene standardizzate (come nel sistema legalista dell’impero cinese) sono tutte manifestazioni di questo processo. La giustizia non è più un affare privato da negoziare, ma una funzione pubblica da amministrare per garantire l’ordine e il controllo centrale.

Questa doppia evoluzione, pur con eccezioni e percorsi non lineari, rappresenta la tendenza storica dominante che ha gettato le basi per i moderni sistemi giuridici. La giustizia, nata come un dovere religioso e comunitario, si è trasformata in un diritto amministrato da un potere statale laico e centralizzato.

5.0 Conclusione: l’eredità dei sistemi giuridici antichi

L’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico ha rivelato un panorama di straordinaria complessità, caratterizzato da un sistema ibrido in cui processo formale e risoluzione negoziata hanno sempre convissuto. Abbiamo osservato come la ricerca dell’armonia e la preferenza per la conciliazione fossero elementi comuni a culture distanti, da Roma alla Cina. Al contempo, sono emerse divergenze fondamentali riguardo alla fonte della legge (divina, comunitaria o statale), al ruolo degli attori (sacerdoti, cittadini, burocrati) e al grado di professionalizzazione del diritto.

L’eredità di questi sistemi è ancora profondamente radicata nel nostro pensiero giuridico. L’ideale di uguaglianza dei cittadini di fronte a una legge scritta trova la sua prima affermazione in Grecia. La necessità di un diritto certo, pubblico e razionale, sviluppato da esperti laici, è il grande lascito di Roma. L’importanza cruciale della mediazione come strumento per preservare le relazioni, un’idea oggi al centro delle moderne ADR, era un principio già praticato in quasi tutte le culture, dai Mashkim sumeri ai disceptatores romani.

Tuttavia, la scoperta più significativa di questo percorso è che le radici della mediazione moderna non sono solo una generica eredità diffusa, ma affondano in un preciso momento storico e filosofico. La pratica della composizione dei conflitti, evolutasi per millenni, trova il suo punto di svolta nel kanun albanese, dove il negoziato tra vendetta e perdono istituzionalizza la figura del mediatore come garante della pace e dell’onore. È questa tradizione consuetudinaria che, filtrata attraverso il pensiero dell’illuminismo e l’opera di Christian Wolff, viene trasformata nei principi universali di autodeterminazione, imparzialità e volontarietà che oggi definiscono la mediazione. La storia del diritto si rivela così non solo come il racconto della tensione tra ordine imposto ed equità negoziata, ma come un percorso che, da Sumer a Roma e attraverso le montagne albanesi, ha condotto alla codificazione di uno degli strumenti più raffinati per la convivenza civile.

Epoca o CiviltàFigura o IstituzioneTipologia di InterventoCaratteristiche PrincipaliConcetto di Giustizia/ArmoniaBase Filosofica o NormativaBase Filosofica o Normativa
Antiche Civiltà (Sumeri, 4500-1900 a.C.)MashkimMediazione e conciliazione preventivaSoggetti con molteplici funzioni (notaio, ufficiale, mediatore) che valutavano il merito prima del tribunale.Risoluzione autonoma dei disaccordi per evitare il giudizio; imparzialità e neutralità.Prassi sumere; i Mashkim potevano solo fare proposte non vincolanti.Alta efficacia nel filtrare le liti prima del Re; fondamento storico della mediazione moderna.
Cina Antica (5000 a.C. – Era Imperiale)Anziani del clan / Tàibǎo (Gran Tutore)Mediazione comunitaria e ritualeForte pressione sociale, biasimo della famiglia, risarcimento piuttosto che pena.Hé (Armonia collettiva); l’interesse della comunità prevale sull’individuale.Confucianesimo (Lǐ – Riti) vs Legalismo (Fǎ – Legge).Estremamente elevata; ancora oggi la Cina concilia circa il 69% delle mediazioni (12,8 milioni di casi).
India Antica (II sec. a.C. – II sec. d.C.)Duta (Ambasciatore) / Pradvivaka (Giudice)Sāma (Conciliazione/Persuasione)Analisi strategica e comunicazione non verbale (lettura dei segni e del volto).Dharma (ordine cosmico e sociale); la verità è nascosta nella psiche umana.Manava-Dharmasastra (Codice di Manù); teoria dei quattro Upaya (espedienti).Efficace per mantenere l’ordine sociale gerarchico; Sama considerato l’espediente più nobile.
Antico EgittoFaraone / Visir / ArpenodaptiMediazione e ripristino dei confiniUso della geometria per prevenire conflitti agrari; assenza di avvocati (responsabilità personale).Maat (Verità, Equilibrio, Ordine) vs Isfet (Caos).Decreti reali e 42 confessioni negative per il giudizio dell’aldilà.Stabilità millenaria del sistema sociale basata sulla percezione divina della giustizia.
Grecia Antica (Atene, V-IV sec. a.C.)Dieteti (Arbitri Pubblici)Arbitrato e conciliazione obbligatoriaCittadini di 59 anni che tentano la conciliazione; se fallisce emettono un lodo appellabile.Homonoia (Concordia); disincentivo del contenzioso tramite cauzioni (parastasis).Legislazione di Solone e Dracone; influenza di Pitagora (Zaleuco di Locri).Efficace nel ridurre le liti temerarie grazie a sanzioni pecuniarie pesanti.
Antica RomaDisceptatores domestici / Sequester pacisDisceptatio (Conciliazione valutativa)Tentativi domestici gratuiti dalle 6 del mattino; moderazione del fatto e della decisione.Pax Deorum e Mores Maiorum (Fides, Pietas); la conciliazione come rito necessario.XII Tavole; Ius Civile; Digesto di Giustiniano.La conciliazione era l’approccio preferito (extrema ratio il processo) fino alle restrizioni di Caligola.
Albania (dal XV secolo)Mediatori / BurrnesheMediazione per riparare l’onoreIntroduzione del perdono per evitare la vendetta di sangue (Gjakmarrja); tregua (Besa).Uguaglianza e onore; ‘L’onore non si compensa con i beni ma col sangue o col perdono’.Kanun di Lek Dukagjin.Fondamentale per la sopravvivenza sociale in assenza di tribunali statali fino al 1928.
Età dei Lumi (1765)Christian Wolff (Filosofo)Mediazione modernaDefinizione dei principi di imparzialità, volontarietà e autodeterminazione.Assopire le ingiurie e guardare al futuro senza attribuire torti o ragioni.Jus naturae methodo scientifica pertractatum.Base teorica per tutte le moderne leggi sulla mediazione civile.
Età Moderna (USA, 1981 – oggi)Fisher, Ury e Patton (Harvard)Negoziato di Princìpi (Metodo Harvard)Separazione persone-problema, focus sugli interessi, generazione di alternative, criteri oggettivi.Soluzione win-win; superamento della negoziazione dura o morbida.Harvard Negotiation Project; ‘Getting to Yes’.Standard globale; porta a tassi di successo oltre il 50% quando le parti proseguono oltre il primo incontro.
Italia (2023-2025)Mediatore Civile / Organismi di MediazioneMediazione obbligatoria e demandataDigitalizzazione elevata (49% online); condizione di procedibilità per molte materie.Deflazione del contenzioso e cultura della pacificazione sociale.D.Lgs. 28/2010; Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).Tasso di successo del 52,7% in caso di prosecuzione; forte impatto digitale ma ancora molto formalismo (85%).

Enneagramma e Mediazione: strumenti per comunicare meglio

Questo modesto contributo approfondisce lo strumento dell’Enneagramma, un antico sistema di classificazione della personalità. Esamina in articolare la natura, la storia, i principi fondamentali, applicazioni specifiche come l’Enneagramma delle età, e la sua rilevanza nella mediazione.

1. Cos’è l’Enneagramma: definizione e scopo

L’Enneagramma è un sistema che identifica nove tipi di personalità, chiamati Enneatipi, basato sulla figura geometrica omonima. Utilizzato per la crescita personale e la comprensione di sé, è applicato in psicologia e mediazione per migliorare la consapevolezza personale e le dinamiche relazionali.

La sua funzione principale è aiutare nella ricerca di sé, presentando i nove Enneatipi e riconoscendo gli automatismi che limitano la libertà. Secondo i Sufi, l’Enneagramma rappresenta l’universo come visto da Dio ed è applicabile in vari ambiti umani. In questo testo, verrà applicato alle relazioni umane e al ruolo del mediatore familiare.

2. Storia e protagonisti di un sistema antico

Le origini dell’Enneagramma sono avvolte nel mistero e risalgono all’antichità. Alcuni sacerdoti gesuiti ipotizzano che sia nato in Afghanistan circa 2000 anni fa e che sia stato successivamente integrato nelle pratiche delle scuole filosofiche e religiose. Tracce e analogie si riscontrano in diverse tradizioni e scuole di pensiero:

Scuola pitagorica: considerata una matrice per le scuole successive, prevedeva tre gradi di formazione con insegnamenti su perdono, matematica e geometria, schemi ripresi da Gurdjieff.

Cenacolo Platonico: Platone (428-347 a.C.) stabilì per primo una connessione tra numeri e idee.

Teofrasto: discepolo di Aristotele, descrisse tipi di carattere simili agli Enneatipi ne “I Caratteri”.

Filone e la Cabala ebraica: l’Enneagramma giunse nell’ebraismo tramite Filone (13-45 d.C.), e la Cabala ebraica presenta un disegno analogo, l'”Albero della Vita”, con i numeri dell’Enneagramma che assumono significato nella Gematria.

Gnosticismo: nei secoli II-IV d.C. riconosceva la presenza di tre centri nell’uomo, similmente all’Enneagramma.

Plotino: (205-270 d.C.) concepiva l’Enneagramma come una ramificazione della luce a partire da Dio.

Evagrio Pontico: monaco e asceta greco antico (345-399 d.C.), i cui insegnamenti sui vizi sono alla base del modello di Lullo e dell’Enneagramma psicologico di Claudio Naranjo.

Raimondo Lullo: filosofo, scrittore e teologo spagnolo (1232-1316), utilizzava un particolare tipo di Enneagramma, le “ruote”, per rappresentare le nove dignità di Dio. La sua visione del sincretismo tra religioni, sebbene sbilanciata verso il cristianesimo, era avanzata per il suo tempo.

Athanasius Kircher: Gesuita, filosofo e storico tedesco del XVII secolo, riprese gli insegnamenti di Lullo correlando gerarchie angeliche, facoltà umane e Muse.

La riscoperta e la diffusione moderna dell’Enneagramma si devono a G.I. Gurdjieff (1872? -1949), un armeno poliglotta che apprese, secondo quanto ci ha rivelato, il sistema negli anni Venti del secolo scorso, in un monastero Sufi Naqshbandi in Afghanistan. Dopo la sua morte, il sistema si diffuse attraverso uno dei suoi allievi P.D. Ouspensky, e poi a seguire per merito di Oscar Ichazo e dello psichiatra Claudio Naranjo, che contribuirono a renderlo uno strumento psicologico riconosciuto. Altri protagonisti del sistema nei secoli includono Zoroastro, Omero, Madame Ouspensky e da ultimo il compianto Franco Battiato.

3. Concetti fondamentali: Enneatipi e la struttura della personalità

L’Enneagramma identifica nove tipi di personalità, ciascuno con credenze, criteri e valori distinti. Questi elementi formano la “mappa del mondo” individuale, filtrando le informazioni visive, uditive e cenestesiche.

4. L’Enneagramma e le sue leggi

L’Enneagramma di Gurdjieff e quindi quello riscoperto nel secolo scorso, è anche legato alla musica e a due leggi fondamentali:

La Legge dei Tre: ogni fenomeno risulta dall’incontro di tre forze (Santa-Affermazione, Santa-Negazione e Santa-Riconciliazione) rappresentate dal triangolo interno dell’Enneagramma (numeri 3, 6, 9).

La Legge dei Sette: una forza deve attraversare sette gradi lungo una scala armonica per originare un fenomeno, con due punti di stallo previsibili (tra SI e DO, e tra MI e FA) che richiedono uno “shock” esterno per progredire. In parole semplici se l’essere umano si propone di raggiungere un obiettivo il suo percorso sarà il più delle volte articolato ed ogni percepita difficoltà sarà in realtà il modo migliore per arrivare all’età.

L’obiettivo dell’umanità, secondo l’Enneagramma, è creare una melodia e armonia, con Dio come il compositore della vita.

5. Le dinamiche del percorso di vita negli Enneatipi

Ogni Enneatipo ha davanti a sé due percorsi principali per ritornare a se stesso, ossia per concludere il ciclo della vita fisica. In questi due percorsi entra in contatto con altri enneatipi. Può essere imboccato un cammino verso freccia che è più difficoltoso e un cammino contro freccia che è più agevole.

Vi sono poi da considerare (almeno nell’Enneagramma di matrice psicologica) i sottotipi: ogni Enneatipo possiede potenzialmente tre sottotipi (conservativo, sessuale e sociale), creando 27 possibili personalità. I sottotipi identificano le parti più problematiche della personalità su cui bisogna lavorare se ci si vuole evolvere.

Ancora per alcuni autori sono importanti le ali: gli Enneatipi vicini (ad. Es il 9 che precede l’1 e il 2 che lo segue) influenzano il tipo dominante, modificandolo nel tempo.

Transito Temporaneo: un Enneatipo può acquisire temporaneamente le caratteristiche di altri due tipi in condizioni di stress o riposo. La condizione di stress dipende dal fatto che la nostra strategia di vita sembra non funzionare, mentre siamo a “riposo” quando funziona.

 Combinazioni: Considerando gli Enneatipi, i sottotipi, le ali e i possibili stati di integrazione/disintegrazione, si ottengono 54 combinazioni di caratteri: e quindi nessun enneatipo può essere uguale ad un altro; addirittura, i gemelli hanno spesso enneatipi differenti ed un carattere profondamente diverso. E nessuna persona può ragionevolmente sentirsi “costretta” in qualche modo da un numero.

6. L’applicazione dell’Enneagramma per il mediatore

La capacità di un mediatore di “andare d’accordo con tutti” è cruciale, ma è resa complessa dal fatto che ogni persona opera con la propria unica “mappa del mondo”. L’Enneagramma si rivela uno strumento estremamente utile in questo contesto.

  • Individuazione indiretta: attraverso l’ascolto attivo, l’Enneagramma permette di individuare indirettamente i criteri, i valori e le credenze pertinenti a ciascuna personalità. Questo è particolarmente prezioso in sessioni congiunte, dove porre domande dirette su questi aspetti è spesso impraticabile.
  • Creazione di empatia: conoscere in anticipo gli elementi della mappa mentale dell’altro consente al mediatore di adattare il proprio comportamento per creare empatia e mettere l’interlocutore a proprio agio. Non rispettare o attaccare le credenze, i valori e i criteri altrui porta a “strappare la mappa mentale” dell’altro, generando disaccordo e antipatia. La convinzione che il proprio punto di vista sia universalmente condiviso è altrettanto dannosa.
  • Anticipazione del comportamento: la conoscenza approfondita del carattere di una persona permette di ipotizzare come si comporterà, facilitando la costruzione di una relazione efficace e la gestione del conflitto. Tali ipotesi sono basate su un lungo studio e non su semplici illazioni.

7. Strategie di interazione specifiche per i mediatori

La conoscenza approfondita degli Enneatipi consente ai mediatori di adottare strategie di comunicazione e interazione mirate, personalizzando il proprio approccio per ottimizzare l’efficacia della mediazione:

  • Enneatipo 1: apprezza coerenza, preparazione e competenza. L’ordine, la chiarezza e la puntualità sono essenziali. È importante riconoscere i loro meriti e chiedere “Che cosa vorrebbe fare?” anziché dare istruzioni dirette.
  • Enneatipo 2: cerca gratificazione e si impegna notevolmente. Il mediatore deve utilizzare tecniche empatiche e riconoscere il suo impegno; altrimenti, potrebbe sviluppare risentimento.
  • Enneatipo 3: si concentra sull’evitare il fallimento e potrebbe non essere particolarmente sensibile all’empatia. È fondamentale sottolineare i suoi progressi e fornire indicazioni chiare e concise (“Mi dica cosa devo fare e lo realizzo”).
  • Enneatipo 4: desidera sentirsi speciale e può percepirsi come una vittima nella mediazione. Ammira l’intelligenza e un approccio non direttivo. Il mediatore dovrebbe utilizzare esempi e metafore, mantenendo imparzialità e cautela riguardo alla riservatezza.
  • Enneatipo 5: adotta un metodo scientifico e preferisce una procedura priva di sentimentalismi. Non deve essere forzato a parlare e si sente valorizzato quando può dimostrare la propria conoscenza; il mediatore deve essere ben preparato e apprezzare le sue competenze.
  • Enneatipo 6: si attende il rispetto delle regole e degli impegni. Il mediatore deve creare un ambiente sicuro e, se affrontato con aggressività, mantenere autorevolezza. Le critiche devono essere spiegate chiaramente e la conduzione deve essere intelligente.
  • Enneatipo 7: non si sente a suo agio nella mediazione, ma desidera apparire preparato. Ha tendenze affascinanti verso il mediatore. È cruciale evitare di assegnargli compiti pressanti e riconoscerne la bravura senza mettere pressione.
  • Enneatipo 8: preferisce una negoziazione assertiva e non cede sotto pressione. È opportuno chiedergli “Cosa le dà fastidio?” o “Cosa desidera fare?”, evitando domande sullo stato emotivo. Non dovrebbe mai essere interrotto bruscamente e il mediatore deve fornire riassunti precisi.
  • Enneatipo 9: partecipa alla mediazione per raggiungere un accordo ma tende a fare troppe concessioni. Deve essere aiutato a gestire l’ansia e a riconoscere i propri bisogni. Il mediatore dovrebbe offrire supporto e comprendere che il 9 è flessibile come “acqua che prende la forma del contenitore”.

8. Identificazione degli Enneatipi e dei Canali di Comunicazione (VAK)

L’identificazione dell’Enneatipo di una persona (e del proprio) può avvenire attraverso diverse vie:

Analisi verbale e non verbale: questo metodo prevede l’osservazione delle parole pronunciate, della postura, del respiro, delle caratteristiche paraverbali, del movimento degli occhi e dei gesti prevalenti. Il linguaggio del corpo e quello verbale sono influenzati da un “programma neuronale” che si forma tra 0 e 3 anni e si consolida tra i 18 e i 20 anni. Tale “software mentale” elabora stimoli esterni ed interni ed è principalmente inconscio (93% nell’emisfero destro).

Tecniche specifiche: queste includono la formulazione di domande specifiche, l’utilizzo di test appropriati e, in particolare, il Genogramma, uno strumento grafico per rappresentare l’albero genealogico e comprendere l’influenza delle dinamiche familiari sulla formazione del carattere.

Intuizione: per coloro che hanno studiato approfonditamente la teoria e praticato il Genogramma, può emergere una sorta di “intuizione”.

Il sistema VAK (Visivo, Auditivo, Cenestesico) classifica le persone in base alla modalità di elaborazione delle informazioni:

Visivi (40%): gli individui con predominanza di questo canale elaborano internamente attraverso immagini (Enneatipi 1, 3, 7). Presentano generalmente una postura eretta, spalle alzate, collo proteso, alta tensione muscolare, respirazione alta, voce nasalizzata/alta, tono alto e cadenza veloce. Tendono a gesticolare all’altezza del petto e spesso toccano l’orecchio o mordicchiano le dita.

Auditivi (20%): questi individui processano internamente mediante suoni (parole o rumori) (Enneatipi 5, 6, 8). Di solito hanno la testa inclinata, bassa tensione muscolare, respiro medio, voce chiara, tono risonante e cadenza media. Gesticolano all’altezza della testa o delle orecchie.

Cenestesici (40%): Le persone appartenenti a questa categoria elaborano internamente attraverso sensazioni (includendo gusto e olfatto) (Enneatipi 2, 4, 9). Tendenzialmente assumono una posizione più rilassata, con corpo e testa rivolti verso il basso, muscoli rilassati, respirazione molto bassa, voce con volume e tono bassi, registro profondo e cadenza lenta con lunghe pause. Gesticolano verso il basso, con palme rivolte verso l’alto e braccia piegate.

Per comunicare efficacemente, il mediatore deve utilizzare il linguaggio del Canale di Accesso (C.A.) dell’interlocutore e poi passare a quello di Elaborazione (C.E.). Il Canale Interiore (C.I.) è raramente accessibile, solo con persone intime. I canali VAK sono collegati alle onde cerebrali: Beta/Gamma per C.A., Alfa per C.E., Theta per C.I., indicando specifici stati mentali e l’uso prevalente degli emisferi cerebrali.

9. Enneatipi e stili comunicativi (Archetipi di Virginia Satir)

Virginia Satir ha identificato tre archetipi comunicativi, che si correlano agli Enneatipi e ai canali VAK:

  • Accusatore: non ascolta l’interlocutore e impone il proprio punto di vista, esordendo spesso con un “no”. Adotta una postura tipica del Visivo, con indice puntato, mano rigida e pugno. Questo stile è spesso associato agli Enneatipi 1, 6 e 7.
  • Propiziatore: è l’opposto dell’Accusatore, si mostra sempre d’accordo, esordendo con un “sì”. Adotta la postura del Cenestesico, tendendo a toccare l’interlocutore in modo avvolgente, con mani giunte a triangolo e palmi rivolti verso l’alto. Questo stile è associato agli Enneatipi 2, 3 e 4.
  • Superlogico: utilizza la logica per “mettere all’angolo” l’interlocutore, ricorrendo frequentemente al “perché”. La sua postura è rigida, quasi goffa, e la respirazione è a media altezza, tipica dell’Auditivo. Gesticola disegnando cerchi nell’aria. Questo stile è associato agli Enneatipi 5, 8 e 9.

10. Vizi capitali e la loro ricerca negli Enneatipi

La violazione di regole implicite o esplicite porta all’adozione di meccanismi di difesa e all’organizzazione della personalità attorno a una “passione” o vizio capitale (o peccato nella versione religiosa), che include anche inganno e paura. Questi vizi sono spesso perseguiti attraverso comportamenti che l’individuo considera virtù:

Enneatipo 1 (Ira): la sua passione è l’ira e la ricerca di perfezione.

Enneatipo 2 (Superbia): la sua passione è la superbia, che si manifesta in autostima e falsa generosità, e il bisogno d’amore. Cerca l’amore che si trasformi in eternità, potendo confondere l’amore di Dio con la lussuria.

Enneatipo 3 (Falsità): la sua passione è la falsità, intesa come ricerca del successo e bisogno di attenzione, manipolando l’immagine di sé. Si impegna al raggiungimento di un risultato, potendo essere avaro e manifestare scatti d’ira se le cose non vanno come previsto.

Enneatipo 4 (Invidia): la sua passione è l’invidia, che si traduce in ricerca di specialità e sofferenza, con un bisogno di attenzione. Aspira a una sapienza che gli permetta di toccare Dio, ma spesso si sente mancare qualcosa.

Enneatipo 5 (Avarizia): la sua passione è l’avarizia, che si esprime nella ricerca dell’isolamento, incapacità di dare e distacco patologico. Ama la verità che coincide con la logica, preferisce la solitudine e omette più che mentire.

Enneatipo 6 (Paura): la sua passione è la paura, che si manifesta attraverso autodifesa e vigliaccheria. Possiede grandi valori e un senso di giustizia, ma la sua avarizia è legata all’insicurezza.

Enneatipo 7 (Gola): la sua passione è la gola, intesa come ricerca del piacere all’eccesso e negazione del dolore, autoindulgenza e cialtroneria.

Enneatipo 8 (Lussuria): la sua passione è la lussuria, che si esplica attraverso il controllo e la vendetta, volendo avere tutto sotto controllo.

Enneatipo 9 (Accidia): la sua passione è l’accidia, il rimandare le cose importanti, la negligenza e l’abbandono di sé. Cerca la pace e l’omeostasi, ma è avaro con se stesso non pensando alle proprie esigenze.

Gli Enneatipi 3, 6 e 9 sono considerati le “pietre angolari dell’edificio emotivo”, con gli altri che ne rappresentano gradazioni.

11. L’Enneagramma delle età: un viaggio temporale

Un’applicazione peculiare dell’Enneagramma è quella al tempo concesso agli umani, definita come l’Enneagramma delle età. Ci sono almeno due approcci in merito

Per il primo approccio ci sarebbero nove età della vita che corrispondono agli Enneatipi:

  1. 0-7 anni: L’età dell’innocenza, corrisponde al Tipo 9.
  2. 8-14 anni: L’età dell’esplorazione, corrisponde al Tipo 7.
  3. 15-21 anni: L’età della formazione, corrisponde al Tipo 6.
  4. 22-28 anni: L’età della ricerca, corrisponde al Tipo 5.
  5. 29-35 anni: L’età dell’affermazione, corrisponde al Tipo 4.
  6. 36-42 anni: L’età della responsabilità, corrisponde al Tipo 3.
  7. 43-49 anni: L’età della ripresa, corrisponde al Tipo 2.
  8. 50-56 anni: L’età della saggezza, corrisponde al Tipo 1.
  9. 57 anni in poi: L’età della trascendenza, corrisponde al Tipo 8.

In un secondo approccio che è quello dell’autore del presente scritto, si tiene conto dei due possibili percorsi di vita interni di ogni Enneatipo.

Le esperienze vissute tra 3 e 12 anni possono rispecchiarsi in quelle dopo i 60 anni nel percorso alternativo.

Tra 20 e 30 anni, vi è una “unificazione di esperienze” e un “accavallamento” dovuto alla maturazione definitiva della corteccia cerebrale.

Il periodo cruciale per la “partita” della vita (25-60 anni, età della generatività di Erik Erikson) presenta percorsi completamente differenti a seconda del cammino intrapreso.

Per gli Enneatipi 3, 6, 9, la regola di fondazione (0-3 anni) è la stessa, ma i percorsi successivi si invertono tra 25-60 anni e dopo i 60 anni.

12. Le Dignità di Dio di Raimondo Lullo

Questo secondo approccio proviene temporalmente almeno dal Medioevo.

Raimondo Lullo, un erudito spagnolo del XIII secolo, si interrogò in particolare su una questione fondamentale: “Quali sono le dignità di Dio in ogni religione?“. Giunse alla conclusione che tali dignità fossero nove: Bonitas, Magnitudo, Aeternitas seu Duratio, Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, Veritas e Gloria. Per Lullo, queste dignità rappresentano principi universali che riguardano tutti gli esseri viventi, un “messaggio che portiamo nel mondo quando veniamo alla luce”.

Lullo rappresentava queste dignità con lettere (B-K) su particolari ruote dell’Enneagramma, con la lettera “A” al centro a rappresentare Dio, l’ineffabile. Il concetto centrale era che queste nove dignità, comunque combinate, non portavano mai a una contraddizione, ma operavano una reductio ad unum nell’Assoluto. Questo è dimostrato dal fatto che l’unione di particolari sequenze dei primi nove numeri (i nostri enneatipi) e delle corrispondenti dignità di Dio dà sempre 15, un numero che secondo la Gematria indica la “A” di Alimentatore (colui che nutre) e il nome di Allah.

È interessante notare come da questo Enneagramma di Lullo sia derivato il calcolo computazionale (attraverso Pascal e Leibniz) e, successivamente, i moderni personal computer e l’intelligenza artificiale. Lullo ipotizzava che combinando frasi atomiche su queste ruote fosse possibile ottenere automaticamente tutte le verità.

In sintesi, per Lullo, a ogni dignità corrispondeva un vizio che la annullava e una virtù che ne costituiva l’esplicazione. Questo insegnamento non era del tutto originale, riprendendo concetti di Evagrio Pontico, poi elaborati in ambito psicologico da Claudio Naranjo. Ad esempio, alla bontà si contrappone l’avarizia, mentre essa si realizza attraverso la giustizia.

13. Angeli, facoltà umane e Muse secondo Athanasius Kircher

Athanasius Kircher ampliò gli insegnamenti di Lullo, collegando le gerarchie angeliche (Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli, Angeli Custodi), le facoltà umane e le Muse. Le gerarchie angeliche sono emanazioni delle dignità di Dio e influenzano l’operato umano. Kircher classificava le gerarchie angeliche in base alla loro funzione: i primi tre assistono Dio (Enneatipi 1, 2, 3), i successivi governano le leggi naturali e le opinioni universali (Enneatipi 4, 5, 6), e gli ultimi si occupano delle cose umane (Enneatipi 7, 8, 9).

14. Enneagramma delle età (approccio dell’autore)

Una volta nato ognuno di noi (ogni enneatipo) può proseguire la sua vita attraverso due percorsi che tengono conto delle variabili introdotte nell’opera di Athanasio Kircher e di quella di Raimondo Lullo.

Nell’enneagramma evolutivo si combinano questi due saperi con quello di Gurdjieff e di Naranjo (appartenenti al XX e XXI secolo) e dell’antico enneagramma vedico.

L’Enneagramma vedico (Jyotish), un sistema antico e dinamico dove i fatti non sono definitivi ma modificabili dalla consapevolezza e dalla volontà. Ogni enneatipo nell’Enneagramma vedico è associato a un pianeta, e tutti i pianeti sono coinvolti se il soggetto ha un “karma forte” (teso al Moksha). Ogni pianeta rappresenta un talento e una fragilità. La cultura vedica identifica quattro traguardi della vita:

Dharma: il giusto scopo nella vita, onore e riconoscimento professionale e sociale.

Artha: acquisizione di risorse materiali per soddisfare il Dharma.

Kama: bisogno di felicità emotiva e sensoriale.

Moksha: crescita spirituale e trascendenza dei primi tre traguardi, scopo primario e senza il quale gli altri non hanno alcun senso.

Tony Nader ha inoltre trovato correlazioni tra i 9 pianeti (e i 9 enneatipi), alcune parti del cervello umano e i Chakra. Vengono descritte in dettaglio le correlazioni per l’Enneatipo 1 (Marte, Amigdala, 3° Chakra) e l’Enneatipo 2 (Sole, Talamo, 4° Chakra), con i loro effetti disarmonici e caratteristiche associate.

Vi è poi da considerare anche gli Adattamenti di Personalità dall’Analisi Transazionale, che sono associati a Enneatipi specifici (es. Istrionico/2, Ossessivo-compulsivo/1, Paranoide/6, Schizoide/5, Passivo-aggressivo, Antisociale/8), descrivendone dilemmi, comportamenti, ingiunzioni e stili di comunicazione.

15. Un esempio di Ennegramma dell’età

DignitàBontà 9Potenza 3Virtù 6
VirtùGiustiziaTemperanzaCarità
ViziAvariziaSuperbiaIra
GerarchieAngeliTroniVirtù
MuseTaliaEuterpeTersicore
FacoltàTattoRagioneVista
MelodiaDo
TopicaEsIoSuper-Io
Meccanismi di difesaNarcotizzazioneIdentificazioneProiezione
Chakra e pianeti7° Chakra (parte superiore della testa) LunaRahuKetu
Correlazioni cerebraliIpotalamoTesta del nucleo caudatoCoda del nucleo caudato
Idee sacreAmoreArmoniaForza
Età0-3030-6060-?

Roberto che ha 35 anni secondo un test appropriato (12 item) risulta essere 9 ala 8.

Durante i primi trent’anni di vita, Roberto ha vissuto una fase caratterizzata dalla “Bontà”. In questo periodo, la sua dignità principale era la bontà, con la giustizia come virtù e l’avarizia emotiva come vizio. Il meccanismo di difesa predominante era la narcotizzazione, correlato all’ipotalamo, e la topica era l’Es, ovvero l’inconscio pulsionale.

Roberto tendeva ad annullarsi sistematicamente, adattando i propri bisogni a quelli degli altri, come “acqua nel contenitore”. Il punteggio 9=12 confermava una radicata tendenza all’armonia a tutti i costi, con la rabbia che veniva somatizzata. L’ira, vizio della fase successiva (25-60 anni), emergeva come passività aggressiva, ad esempio attraverso silenzi punitivi. Inoltre, vi era una prefigurazione dell’ala 8 non ancora integrata, una fuga cinestesica e una ricerca di comfort fisico, come cibo e TV, tipica del sottotipo conservativo. La narcotizzazione era una risposta allo stress.

Attualmente, a 35 anni, Roberto si trova nella fase della “Virtù”. La dignità principale è la virtù, con la carità come virtù e l’ira come vizio. Il meccanismo di difesa predominante è la proiezione, correlato alla coda del nucleo caudato, e la topica è il Super-Io.

Roberto sta transitando verso una carità consapevole, con un punteggio 6=7 che riflette l’evoluzione da una lealtà passiva a una protezione attiva. Ad esempio, difende colleghi ingiustamente accusati, sintesi delle caratteristiche del 9 e dell’8. La gestione dell’ira, vizio chiave, si manifesta con esplosioni di rabbia che diventano assertività mirata. L’ira repressa viene proiettata su ingiustizie esterne, portando ad azioni protettive verso terzi. Roberto sta ristrutturando le proprie abitudini, con il nucleo caudato che si riconfigura: dalle vecchie abitudini di evitamento dei conflitti a nuove abitudini di comunicazione assertiva.

Queste informazioni possono essere molto utili ad un mediatore per mettere a suo agio Roberto e cercare di ristabilire il suo empowerment, la sua capacità di negoziare il miglior futuro per i figli minori.

16. Integrazione olistica dell’Enneagramma

Per un benessere olistico, l’Enneagramma può essere integrato con altri strumenti come:

  • La pranoterapia: tecnica energetica che tratta blocchi specifici basati sull’enneatipo.

L’Enneagramma identifica tre principali centri di intelligenza nel corpo (istinto, cuore e mente), ognuno collegato all’energia vitale, alle emozioni e al pensiero

La comprensione del proprio Enneatipo può guidare il pranoterapeuta verso specifici blocchi energetici da trattare

I chakra, centri energetici situati lungo la colonna vertebrale e alimentati dall’energia del sole, sono collegati ai tipi di personalità dell’Enneagramma. Ogni Enneatipo ha uno o più chakra che richiedono attenzione particolare.

Esempi di Correlazioni Enneatipo-Chakra:

Enneatipo 1 (Ira, ricerca di perfezione) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per radicamento, rilassamento, intuizione e accettazione delle imperfezioni

Enneatipo 2 (Superbia, focalizzato sugli altri) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare l’amore per sé stessi e bilanciare il dare e il ricevere

Enneatipo 3 (Falsità, ambizione) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per ristabilire fiducia, potenza e una connessione equilibrata con il proprio sé oltre il successo esterno

Enneatipo 4 (Invidia, emotivo) necessita di riattivare Svadhisthana (Sacrale, 2° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per equilibrare le emozioni creative e favorire apertura e accettazione

Enneatipo 5 (Avarizia, analitico, distaccato) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Sahasrara (Corona, 7° Chakra) per radicamento fisico e connessioni spirituali e intellettuali

Enneatipo 6 (Paura, cerca sicurezza) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare fiducia, coraggio e bilanciare le emozioni

Enneatipo 7 (Gola, energico, dispersivo) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per stabilità, intuizione e focalizzazione

Enneatipo 8 (Lussuria, forte, assertivo) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per favorire l’empatia e bilanciare il potere personale

Enneatipo 9 (Accidia, cerca armonia, evita conflitti) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per stimolare vitalità, motivazione e assertività

La pranoterapia agisce sui corpi sottili e si sofferma sulle zone che necessitano di energia, a prescindere dall’Enneatipo, ma la conoscenza del proprio Enneatipo aumenta la consapevolezza sull’importanza del flusso energetico in specifici punti, favorendo l’evoluzione e lo scioglimento dei blocchi.

  • Genogramma: raffigurazione dell’albero genealogico che analizza i modelli familiari e la formazione della personalità.

Genogramma e Pranoterapia: il Genogramma può rivelare schemi familiari di stress o conflitti che si traducono in blocchi energetici. La pranoterapia può essere utilizzata per “sciogliere” questi blocchi e ristabilire un flusso energetico sano. I pranoterapeuti possono concentrarsi sui chakra corrispondenti al centro predominante o squilibrato del cliente.

Benefici dell’Integrazione L’integrazione di questi strumenti permette una comprensione più profonda di sé, poiché la consapevolezza del proprio tipo Enneagramma e dei modelli familiari (Genogramma) può guidare la Pranoterapia per trattare specifici blocchi energetici Questa combinazione agisce non solo a livello mentale ed emotivo, ma anche fisico, completando il percorso di crescita personale.

Un esempio pratico è quello dell’autore, un Enneatipo 1, che attraverso il Genogramma scopre un’educazione rigida. La pranoterapia lo aiuta a rilasciare la tensione e ad accettare le imperfezioni, lavorando sui chakra della Radice e del Terzo Occhio. Allo stesso modo, una persona con Enneatipo 2 che tende a trascurarsi per gli altri può usare l’Enneagramma per riconoscere questa dinamica e la Pranoterapia per recuperare energia e trovare equilibrio, stimolando il Chakra del Cuore.

Questi strumenti sono autonomi e accessibili, ideali per chi cerca benessere personale e crescita.

17. Conclusione

In sintesi, l’Enneagramma è uno strumento antico e versatile che supporta i mediatori e gli individui nella comprensione di sé stessi e degli altri. Consente di decodificare la personalità e i meccanismi comunicativi, permettendo di adattare l’approccio e creare fiducia, facilitando soluzioni efficaci nei conflitti. La conoscenza di sé è un percorso continuo ed è essenziale per ogni operatore, poiché ignorare questa prospettiva può complicare la comprensione personale e l’efficacia nell’interazione. L’Enneagramma, applicato alle età della vita e correlato a sistemi antichi come quello vedico o le dignità divine di Lullo, offre una visione profonda del percorso umano, delle sue sfide e delle sue potenzialità evolutive. Per questo, oltre all’enneatipo, è indispensabile conoscere l’età del soggetto per trovare punti di intesa e ottimizzare la relazione.

Importante sentenza del Tar del Lazio sulle tariffe di mediazione ed altro

L’origine della mediazione moderna e il Canone

In evidenza

l’amico che bussa alla porta deve essere ricevuto con tutto l’onore che gli

 appartiene, e non interessa se sia un mendicante o un santo

Pepa E

Ho incontrato sulla mia strada il Canone grazie ad un filosofo tedesco di nome Christian Wolff.

Christian Wolff fu il più importante filosofo tedesco prima di Kant.

Le sue parole ispirarono la dichiarazione di indipendenza americana.

Fondamentale è stato il suo apporto per lo studio scolastico della matematica: ancora oggi usiamo la sua metodica.

Fu inoltre il primo in Occidente ad usare il termine psicologia in due sue opere[1].

Nel 1765 uscì un trattato postumo in cui esprimeva tutti i principi che reggono la mediazione moderna[2]. Il filosofo scrisse in latino quel che aveva imparato sul Canone di cui era innamorato.

Non so dire di quale versione perché in realtà nella storia ne abbiamo avute almeno sette, ma diverse regole wolffiane si ispirano di certo al Canone più famoso, ossia al Kanun di Lekë Dukagjinit.

C’è chi sostiene che Lekë Dukagjinit mise per iscritto appunto il Canone, ma per altri questa è solo una leggenda e vi sarebbe stata solo una tradizione orale dei precetti fino al 1913, data della compilazione.

Ma il fatto che Wolff ne riprenda le norme, potrebbe far pensare che ci siano ancora in giro per l’Europa copie antiche di questo sacro testo: lo chiamo sacro perché per gli Albanesi è stato quasi una religione laica; potremmo dire un po’ come la Bibbia per i Cristiani o le opere omeriche (con cui ci sono peraltro similitudini) per i Greci.

La prima frase che mi ha molto colpito del canone è stata “N’dora tande” che in italiano significa “Nelle tue mani”.

Questa è la frase con cui si chiede la Besa, la tregua accordata a chi deve sangue (una vita umana per una vita umana).

È una frase dalle potenzialità enormi proprio nel settore di cui mi occupo, ovvero quello  della mediazione dei conflitti.

Da che cosa deriva?

Mentre nei nostri tribunali “tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”, nella cultura albanese da millenni “Tutti gli uomini sono uguali”.

Il che ha un significato molto più profondo, significa che tutti gli uomini sono degni di fiducia, che non c’è una gerarchia di valore tra uomo e uomo, che l’onore, la Burrnija, è attribuita in ugual misura ad ogni uomo in quanto tale e non è incrementabile, e soprattutto non c’è un giudice che possa giudicare un altro uomo senza il suo benestare.

In Albania I tribunali dell’Occidente ed il processo non sono esistiti sino al 1928 (quando il Kanun è stato formalmente abrogato).

In precedenza, sono stati usati esclusivamente la mediazione e l’arbitrato dei saggi, strumenti che si fondano sul consenso delle parti.

Stabilisce il Canone (Kanun di Lekë Dukagjinit) al proposito:

§.886. Nel canone delle montagne dell’Albania, tutti i ragazzi nati sono considerati buoni e non vengono distinti l’uno dall’altro[3].

§.887. Il valore della vita di una persona è uno, sia per il buono che per il cattivo[4].

§.888. Ognuno si considera buono e dice a se stesso: “Sono un uomo” e gli altri dicono: “Sei un uomo!”[5]

Secondo il Canone un uomo si fida di un altro uomo, mentre non si fida di uno Stato che vorrebbe giudicarlo senza il suo consenso: e ciò perché nella storia ci sono stati vari popoli che hanno provato a dominare gli Albanesi, chiusi dapprima tra Impero Romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente, poi in continua lotta con l’impero ottomano, in seguito preda di una feroce ideologia comunista e di un ateismo di stato.

Lo Stato ancora oggi, in molte parti del mondo, diffida dalla mediazione perché non ammette che il suo cittadino possa fare delle scelte autonomamente. 

Solo gli uomini che si danno la parola (la Besa) possono trattare e trovare un’intesa che li soddisfi. 

Scanderberg, l’eroe nazionale albanese, pensava che la “Besa generale”, la fine dei conflitti interni al popolo albanese, fosse la cosa migliore e l’unico modo per ottenere la sospirata indipendenza. Ed aveva ragione anche se non riuscì nel suo intento.

Per affrontare i motivi di un conflitto bisogna che il conflitto termini almeno provvisoriamente per condurre una trattativa.

Ed il conflitto termina nel momento in cui ci si mette nelle mani dell’altro e gli si dice “Fai di me quel che vuoi”.

Quanta modernità in questo concetto!

Nel XIX secolo verrà riscoperto come un pilastro per mantenere buone relazioni da Dale Carnegie, padre della comunicazione moderna.

Se sei in difetto chiedi perdono ed il giudice che sta dentro colui che hai offeso ti giudicherà meno severamente di quanto tu stesso ti saresti giudicato.

Bisogna aver fiducia della coscienza del prossimo.  Ce lo insegna anche la psicologia moderna.

Nel mio lavoro le persone trovano un’intesa nel momento in cui si “riconoscono”, quando abbandonano l’idea di avere un nemico ed un avversario e si aprono all’ascolto della coscienza degli altri ed iniziano ad averne fiducia.

In albanese c’è una parola che rappresenta bene questo stato d’animo che noi mediatori cerchiamo di alimentare: Faleminderit che significa letteralmente “io lodo il tuo onore” o “io faccio devozione al tuo onore”.

Potremmo aggiungere noi: ”Anche se non credi in ciò che credo io”.

Scanderberg lasciò liberi i Prìncipi di scegliere il perdono (Falja fisnike) o la vendetta (Derdhja e gjakut)[6]. Il Canone rispetta il libero arbitrio.

Ma è un anche un fatto che nel Canone  il perdono è elemento fondamentale dal 1444.

L’eguaglianza tra gli uomini e il perdono sono le radici della mediazione moderna.

In una società occidentale dove la vendetta ha sempre tenuto banco sino alla Seconda Guerra mondiale, gli eredi dei Dardani (gli Albanoi) che già usavano la mediazione comunitaria nel IV secolo avanti Cristo, hanno deciso che fosse anche possibile cambiare il paradigma del conflitto.

E anche il cambio di paradigma è stato frutto di un negoziato.

Poco prima della metà del 1400 l’esercito albanese doveva affrontare una delle tante guerre contro l’impero ottomano.

Era guidato da due condottieri: Lek Dukagjin e Giorgio Castriota, detto Scanderbeg.

Entrambe erano principi cattolici e conoscevano bene la cultura occidentale dell’umanesimo (anche se poi Lek Dukagjin  venne minacciato di scomunica).

Giorgio Castriota perdonò un suo luogotenente che lo aveva tradito. E chiese all’assemblea degli uomini di inserire la possibilità di perdono nella legislazione consuetudinaria che si era imposta dal 1444.

Era il 3 marzo. Vi fu un forte dibattito: venne concessa la possibilità di perdonare a patto che la vendetta potesse essere estesa dal singolo assassino a tutti i suoi parenti maschi sino alla terza generazione: ossia Lek Dukagjin chiese in cambio di passare dalla vendetta alla faida.

Lek Dukagjin divenne poi il raccoglitore di tutte le consuetudini del popolo albanese che si tramandarono, come abbiamo detto, probabilmente oralmente sino al 1913 (e ci aggiunse ovviamente anche del suo).

Come viene descritto il perdono ce lo dicono due norme:

§.598. “L’onore disonorato non può essere compensato con beni materiali, ma o con il versamento di sangue, o con il perdono nobile (attraverso la mediazione di buoni amici).

“§.991. Il garante del pegno non può chiedere perdono e promesse del Kanun senza risolvere prima la questione.”

Questi articoli determinano  la nascita della mediazione moderna.

Il primo ci dice che la vendetta[7]  e il perdono stanno sullo stesso piano.

Il secondo che la Besa tra i contendenti ed il mediatore si instaura solo a seguito della consegna del pegno; il pegno non è sempre un oggetto di valore economico: può essere anche una semplice cartuccia; consegnarla significa rispettare la tregua (“io non ti sparerò per un certo termine”).

In altre parole, il perdono può essere concesso se sei veramente intenzionato a risolvere la questione.

Nella legislazione italiana sulla mediazione (Decreto legislativo 28/10 art. 8) oggi si parla di pagamento dell’indennità (appunto il pegno albanese) e di cooperazione in buona fede e lealtà nel setting di mediazione.

Se interpretassimo il concetto secondo il Kanun (e peraltro secondo l’interpretazione anglofona dei termini che a qualcuno si è certamente ispirata) questa formula significherebbe che è necessario avere la sincera intenzione di risolvere il conflitto  e di mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri anche se ciò non appare conveniente.

C’è un passo che ritengo assai significativo del Canone su come si dimostra la lealtà al di là della propria convenienza.

§.856. La famiglia della vittima, se concede tregua all’assassino, quest’ultimo, anche se ha ucciso, deve partecipare al lutto e al funerale della vittima, accompagnandola fino alla sepoltura e rimanendo per il pranzo. – Questa tregua dura 24 ore.

Essere leale vuol dire quindi avere il coraggio di mettersi nelle mani dell’offeso in modo tale che l’offeso possa prendere in considerazione il nostro pentimento o perlomeno il nostro desiderio di risolvere il conflitto.

E se non abbiamo questo coraggio l’offeso può legittimamente ritirare la tregua che ci ha concesso in un momento così delicato per lui; la tregua, la fiducia spetta solo a chi si comporta onestamente, ossia secondo il Canone.

§.857. Se l’assassino non partecipa al lutto e al pranzo secondo la tregua concessa, non viene considerato un disonore per la famiglia della vittima non concedere tregua, poiché l’assassino ha aggiunto violenza alla violenza.

Chi invece rispetta i precetti anche se è un assassino viene considerato un ospite.

Una volta che la trattativa è iniziata portarla a compimento è una questione di onore.

Chi interrompe il mediatore o viene meno alla parola data viene disonorato dalla comunità[8].

Wolff. Scrive: “§927

Coloro che acconsentono a un mediatore non sono obbligati a utilizzare la sua mediazione, a meno che non vi sia una promessa perfetta da una parte e un’accettazione dall’altra.”

La base di tutto è dunque la “promessa perfetta” ossia la Besa che si può anche tradurre come tregua, ciò su quella fase necessaria che è il tramite tra l’uguaglianza ed il perdono.

Dice il Canone che:

§.854. La tregua è un periodo di libertà e sicurezza che la famiglia della vittima concede all’assassino e alla sua famiglia, non perseguendoli per vendetta temporaneamente e fino a un termine stabilito.

§.855. Mandare persone per chiedere tregua è una consuetudine, concedere tregua è un dovere e un atto di coraggio.

Ecco perché parlavo di coraggio.

Ma chi sono queste persone che vengono inviate dai parenti dell’assassino, dal villaggio o dalla Bandiera? Sono i miei avi, anche se per quanto ne so non ho sangue albanese, ma potrei sbagliarmi.

Nel Consiglio albanese gli anziani erano seduti in cerchio quando dovevano prendere una decisione o suggellare un accordo (come nel mondo omerico).

Il mio ambiente di lavoro è costituito  non a caso da un tavolo rotondo dove le parti prendono decisioni condivise e siedono su sedie uguali.

Gli anziani parlavano uno alla volta e quando  l’uomo parlava tutti gli altri erano costretti ad ascoltare in silenzio. Durante il  dibattito in assemblea erano proibite le  parole offensive.

Le regole dell’Assemblea sono state applicate con precisione e sono state trasmesse oralmente (o per iscritto) di generazione in generazione.

Quando io mi presento in mediazione detto tre regole che derivano da questa pratica: “Spegnete i telefonini, parlate uno alla volta, non offendetevi”.

Queste regole devo darle all’inizio perché, se non lo facessi e poi riprendessi i contendenti, ferirei il loro onore.

§.667. Il mediatore, come il messaggero, non è colpevole né è responsabile.

Questa regola sta alla base della mia attività: le parti non possono ritenermi responsabile quando medio perché ogni decisione viene presa da loro. Solo se io faccio una proposta divento responsabile, ma per facilitare semplicemente la comunicazione e la negoziazione non mi possono addossare alcuna responsabilità, a meno che io non sia parziale

§.668. Mediatore è colui che concilia le male parole o scongiura la vendetta, da cui potrebbe derivare un omicidio o un altro danno.

Come esperto di comunicazione nella prima parte del mio lavoro cerco di depurare la versione dei fatti dalla negatività e dunque cerco di eliminare le offese dal contenuto espresso e nello stesso tempo tento di far capire alle parti che ho compreso quanto mi hanno riferito. Questo adempimento si chiama parafrasi; è stata introdotta da Carl Rogers che la chiama riformulazione, ma, a quanto pare, il Canone era già perfettamente consapevole del lavoro del mediatore.

Io non scongiuro la vendetta ma il processo che nello stesso modo potrebbe portare alle parti un danno o addirittura l’annientamento reciproco: l’escalation del conflitto quando le parti vanno davanti al giudice è molto difficile fermarla (come insegna Glasl).

§.669. Il mediatore può essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, o anche un prete.

Questa regola è stata ripresa anche negli Stati Uniti ove il mediatore è semplicemente una persona che è addestrata per mediare. In Svezia e in Germania spesso si può trovare come mediatore un sacerdote. Un sacerdote conciliava nel Lombardo-Veneto in luogo del giudice, sino al 1848 Anche nel nostro attuale ordinamento non c’è preclusione se non relativamente al fatto che bisogna possedere una laurea magistrale o a ciclo unico ovvero una laurea triennale con iscrizione ad un albo o collegio.

Wolff scrive in piena linea con il Canone: “§926

Chiunque può offrirsi come mediatore: dipende dalla volontà delle parti se vogliono accettarlo o meno.”

§.670. Il mediatore può intervenire di casa in casa, di villaggio in villaggio, di bandiera in bandiera.

La prima funzione del mediatore che viene ricordata ad esempio nella storia cinese è quella di cercare i litigi dove si possono trovare. Il mediatore dall’origine dei tempi è itinerante. Ricordo ad es. i Missi dominici e poi i Conservatori della pace nell’Inghilterra medievale, i conciliatori francesi che ancora oggi si muovono da un luogo ad un altro, il conciliatore delle Due Sicilie che andava appunto in cerca dei litigi. Poi nel 1865 si è pensato in Italia che questa attività fosse pericolosa e da allora abbiamo una sede fissa dove vengono le persone: in particolare io medio soprattutto in Tribunale. Con l’avvento della tecnologia, tuttavia, il Canone torna ad essere pienamente sul pezzo dato che il mediatore può potenzialmente mediare con persone dislocate in ogni parte del mondo.

§.677. Se ci sono cento morti da una parte e nessuno dall’altra, se il mediatore interviene, il fucile si fermerà, il fuoco si spegnerà (finché il mediatore non avrà adempiuto al suo ufficio).

Questa regola di rispetto della Besa accettata è presente in diversi ordinamenti ed è stata ripresa anche dalle norme dell’UNCITRAL (l’organismo che si occupa di relazioni civili e commerciali per l’ONU) degli anni ’80. In versione moderna significa che durante il tempo di mediare – in Italia oggi tre mesi – non è possibile rivolgersi al giudice a meno che non siano in pericolo i diritti, ossia ci sia urgenza di provvedere.

§.678. Se la parola del mediatore viene sminuita, la fazione che inizia la sparatoria interrompe l’amicizia con il mediatore. (Se la sparatoria e la parola sminuita continuano dopo la mediazione, la situazione diventa confusa, le armi si incrociano e si combatte sul posto.).

Anche questa norma riprende i concetti precedenti, chi rompe la mediazione fa si che il conflitto venga dominato dall’entropia, cioè dal caos. È quello che succede quando le persone si alzano dal tavolo: dicono che si vendicheranno (cioè, che andranno in giudizio), ma sono spesso solo molto confusi e arrabbiati     

 “§.679. Le parole consuete della mediazione sono: ‘Lasciate le parole, uomini, io sono il mediatore! – Abbassate le armi, uomini, io sono il mediatore fino a che non raggiungiamo un accordo. – Abbassate le armi, perché il villaggio…, la bandiera… è il mediatore!'”

Questo passaggio sottolinea l’importanza del ruolo del mediatore nel risolvere i conflitti. Il mediatore è visto come una figura autorevole che può fermare la violenza e facilitare la comunicazione per raggiungere un accordo pacifico. Oggi il mediatore che pure mantiene questa funzione di pacificatore, non è così importante nella società: sarebbe opportuno che rappresentasse il popolo come il Giudice. Nel momento in cui la Direttiva 52/08 ha richiesto che ci sia equilibrio tra giudizio e mediazione avrebbero potuto investire il mediatore di una potestas pubblica, come spiega eloquentemente il Canone, ma purtroppo gli uomini di oggi non vedono nella mediazione e nel mediatore una figura sacrale come accadeva anche in Grecia con riferimento agli Araldi che sono stati i primi mediatori.

Il Canone spiega benissimo questa sacralità della mediazione con le norme seguenti

§.988. Quando i cuori delle famiglie dell’assassino e della vittima si riconciliano, bevono il sangue l’uno dell’altro.

§.989. Prendono due piccoli bicchieri, li riempiono a metà con acqua o grappa, uno dei presenti lega i due mignoli, li punge con un ago, facendo uscire una goccia di sangue in ciascun bicchiere.

§.990. Dopo aver mescolato il sangue o averlo agitato bene, scambiano i bicchieri, con le mani incrociate, e bevono il sangue l’uno dell’altro. Tra grandi festeggiamenti sparano colpi di fucile e diventano come fratelli nati dalla stessa madre e padre.

Nella Grecia antica la riconciliazione veniva celebrata in una processione religiosa. C’è chi sostiene non a caso che i Dardani Albanoi non siano altro che gli antichi Pelasgi che abitavano la Grecia prima degli Achei. 

Oggi quando le parti si riconciliano io mi commuovo talvolta fino alle lacrime: non c’è nulla che faccia bene al cuore come il perdono reciproco dopo il riconoscimento.

§.680. Il mediatore prende impegni da entrambe le parti, stabilendo il giorno e il luogo in cui si riuniranno insieme per raggiungere un accordo.

Questo articolo esprime il fondamento della giustizia, ossia il contraddittorio.

Ogni parte deve poter esporre le proprie ragioni nel luogo e nel tempo indicato.

Tutte le definizioni di mediazione si rifanno a questa regola. Cito quella più accreditata dell’Uniform Mediation Act del 2003: “Per mediazione si intende <<qualunque processo nel quale un mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti allo scopo di assisterle a raggiungere un accordo volontario relativamente alla loro controversia>>”

Ne nostro ordinamento la mediazione è amministrata: ciò vuol dire che il tempo ed il luogo non vengono fissati dal mediatore, ma dall’Organismo di mediazione a cui il mediatore appartiene, ma la regola e che le parti devono sempre essere presenti e il mediatore può astenersi dal mediare solo per gravi motivi (come dice il Canone “prende impegni” nei confronti di tutte le parti).

Christian Wolff scrive a proposito di questa regola del Kanun:

“§ 923

Il mediatore è colui che si impegna a risolvere una controversia tra altri, senza avere il diritto di risolverla. L’atto con cui la composizione è realizzata o tentata da un terzo è chiamato mediazione.

§924

Poiché il mediatore compone una controversia tra altri, o almeno cerca di comporla, agisce per conto di entrambe le parti.”

§.681. Se il mediatore non riesce a risolvere la disputa, le garanzie di entrambe le fazioni vengono affidate agli uomini saggi, e il mediatore è sollevato e si libera dalla mediazione.

Questa norma esprime un concetto ormai diventato davvero universale, ossia che il mediatore non può giudicare perché conosce i segreti di entrambe le parti. Nella cultura albanese il caso passa agli arbitri, cioè agli anziani una volta pagato il pegno. Anche nel nostro ordinamento il mediatore non può avere contatto con le parti per due anni dalla mediazione e mai per la stessa questione. Chi voglia procedere deve andare davanti al giudice o agli arbitri.

Il mediatore deve poter sempre mantenere, in sostanza, la sua imparzialità.

Wolff scrive: “§ 925

Se una parte o entrambe concordano con il mediatore di intraprendere la mediazione, lo obbligano solo a intraprendere la mediazione, ma non gli conferiscono il diritto di risolvere la controversia. Il mediatore deve essere imparziale, ovvero lontano dal favore delle parti. Poiché il parziale, o favorevole alle parti, favorisce una parte più dell’altra, chi favorisce qualcuno lo preferisce agli altri nel promuovere la felicità; il favorevole alle parti decide sulla controversia non in base alla verità, ma in base all’utilità di colui che favorisce.”

§.682. La mediazione termina sempre con il sorgere o il tramontare del sole.

Questo principio ci mostra chiaramente quanto probabilmente il diritto romano abbia influenzato il Canone.

Per percorrere il corso degli onori i Romani dovevano conciliare dalle 6 del mattino alle 6 di sera chiunque bussasse alla loro porta. Stesso principio riguarda l’avo del Giudice di pace francese ossia l”’Uditore del castello sopra un ponte” che operava In Francia nel XIII secolo. È possibile che Scanderberg o Dukagjinit, durante i loro viaggi in Occidente siano venuti in contatto con questa tradizione. Si tenga però anche presente che  l’Imperatore Giustiniano nacque vicino a Skopje: e dunque se si ritiene che, come alcuni sostengono, il Canone sa in realtà dell’Età del Bronzo[9]  potrebbe aver influenzato la compilazione giustinianea.

Anche oggi le mediazioni si tengono in un arco di tempo similare: fa eccezione il Giappone ove si media anche di notte.

Per concludere vorrei aggiungere un particolare in relazione alle Vergini Giurate.

Non è un caso a mio modesto parere che il fenomeno si affermi contemporaneamente alla nascita del Canone secondo i desideri di Scanderberg che concede il perdono in alternativa alla vendetta.

Alcuni vedono le Vergini Giurate come uno strumento del patriarcato.

Ma io non sono pienamente d’accordo. Ci sono diversi casi in cui si può “giurare la verginità”, tagliarsi i capelli e vestirsi da uomo.

Certo possiamo parlare di patriarcato se i genitori hanno già deciso per la donna alla nascita. E così pure qualora la donna decida di accudire il padre rimasto solo, o quando morti tutti i maschi a lei competa di fare vendetta.

Ma ci sono Vergini Giurate anche per scelta autonoma, anche se questa scelta spesso deriva dal fatto che rifiutano un matrimonio oppure perché divengono religiose (anche se gli uomini accettano la verginità solo quando è necessitata).

In questo caso io vedo un bagliore di ritorno della società matrilineare nella quale abbiamo vissuto per quasi 46.000 prima dell’avvento del patriarcato (tra il III ed il II millennio).

La società matrilineare è quella che ha salvato l’umanità per tanti millenni e, secondo me, ritorna un poco nella cultura albanese quando la donna fa una scelta autonoma, anche se il Canone la considera come “un otre da riempire”; perché anche nella società albanese come in quella primitiva la donna è comunque multitasking e si occupa di tutte le relazioni domestiche.

Senza contare che l’offesa alla donna non può essere perdonata.

E dunque per il Canone la donna ha comunque un posto di grande rilievo (sposa, genitrice, partecipe dei funerali e appunto vergine giurata che riceve l’eredità, si comporta da uomo e può partecipare alle assemblee) in un mondo – quello in cui il Canone si affermò – in cui tutte le società avevano norme similari, essendosi diffuso ormai il patriacato.

Se ciò è vero allora si capisce perché in Albania nasce anche la mediazione moderna, quella pratica che si impose appunto nel mondo primitivo nella società matrilineare.

Non a caso il patriarcato porta con sé il giudizio che il Canone stigmatizza assumendo che tutti gli uomini sono uguali.


[1] Psychologia empirica (1732) e Psychologia rationalis (1734)

[2] Christiani Wolfii Jus naturae methodo scientifica pertractatum, pars prima [-octava], in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur et totius philosophiae moralis omnisque juris reliqui fundamenta solida jaciuntur, cum clarissimi auctoris vita, et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus: Christiani Wolfii … Pars octava, sive ultima. De imperio publico seu jure civitatis in qua omne jus publicum universale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus .., Volume 8

[3] §.886. Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit.

[4] §.887. Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të mirin si edhè per të keqin.

[5] §.888. Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: “Jam burrë” e i thonë: “A jé burrë!«

[6] §.518. Sei libero di mantenere il tuo onore, sei libero di disonorarti; §.519. Il canone dice: “Il volto annerito, se vuoi lavalo, se vuoi anneriscilo ancora di più.”.

[7] Che nel Kanun non serve a risarcire l’ira dell’offeso: è un istituto regolato scrupolosamente dalla legge allo scopo di difendere la vita umana e mantenere l’ordine nella società.

[8] §.691. Ndera i mirret burrit:

(omissis)

c) Me i prishë ndermjetsin a besen

[9] Tra il 2300 a.C. e il 950-800 a.C.

Mediazione obbligatoria in Inghilterra e Galles

La storica decisione del novembre 2023 della Corte d’appello nel caso Churchill contro Merthyr Tydfil County Borough Council emessa lo scorso anno ha provocato una modifica della practice.

la Corte d’appello aveva stabilito che i tribunali hanno il potere di ordinare alle parti di impegnarsi in una mediazione o in un’altra forma di ADR, oltre ad avere il potere di sospendere il procedimento per facilitare l’ADR tra le parti.

In seguito alla sentenza, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare le modifiche alle Civil Procedure Rules (CPR).

Nel luglio 2023, il governo inglese aveva già annunciato piani per introdurre la mediazione obbligatoria per tutte le controversie di modesta entità della Parte 7 presso la County Court (controversie su una specifica somma di denaro di valore fino a £ 10.000), stabilendo come termine il 22 maggio del 2024.

Il 15 aprile 2024 è stata pubblicata la modifica alla practice che regola il funzionamento del programma pilota fino al 21 maggio 2026. Sono stati pubblicati anche moduli aggiornati, incluso un questionario modificato della practice.

La mediazione obbligatoria non si applicherà alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.

Le domande che rientrano nel progetto pilota saranno inoltrate al Small Claims Mediation Service gestito da HMCTS quando tutte le parti avranno presentato il questionario. Questo servizio è gratuito. Le sessioni di mediazione si tengono per un’ora via telefono. Se il caso non viene risolto in mediazione, si può attivare il giudizio. Il tribunale valuterà quindi all’udienza finale se sanzionare una parte se non ha partecipato alla mediazione e potrebbe tenere conto di tale mancata partecipazione quando considera un comportamento irragionevole ai fini delle spese.

La nuova giustizia complementare in Spagna

In evidenza

Sono diversi anni che in Spagna deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole.

È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[1] è stato approvato anche dall’attuale Governo[2].

La Camera dei deputati, su istanza del Governo, ha pubblicato il progetto il 22 marzo 2024 ed è stato fissato al 4 aprile 2024 il termine per gli emendamenti[3].

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[4] come condizioni di procedibilità[5] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale.

Si punterà inoltre sul processo telematico.

Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[6] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[7]

Il nuovo art. 414[8] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[9]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

Pubblico qui uno stralcio della prima dottrina spagnola in merito a questi nuovi strumenti.

Ignacio Santabaya, Silvia de Paz, Celia Cañete, Rocio Acebal y Pablo Mayor, Eficiencia procesal, métodos alternativos de resolución de conflictos y costas en materia civil y mercantil Las novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Abril 2024[10]

”**3. Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nell’ambito civile**

Secondo l’Esposizione dei Motivi del Progetto, l’introduzione nel nostro ordinamento di mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie attraverso vie non giudiziarie mira a fornire un servizio pubblico di Giustizia sostenibile, potenziando la negoziazione tra le parti per ridurre la litigiosità. L’art. 2 del Progetto specifica questi mezzi come “qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto si rivolgono in buona fede al fine di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia autonomamente sia con l’intervento di un terzo neutrale”. Siamo quindi di fronte a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (“MASC”).

Il Progetto dedica il suo Titolo II alla regolamentazione di questi MASC, che sarà applicabile alle questioni civili e commerciali quando le parti si sottopongono espressamente o tacitamente a quanto disposto nel Titolo e/o quando, almeno, una delle parti abbia il suo domicilio in Spagna e l’attività negoziale si svolga sul territorio spagnolo (art. 3 del Progetto). Sono escluse le materie relative al diritto del lavoro, penale e fallimentare, e le questioni in cui una delle parti sia un’entità del Settore Pubblico.

**A. L’uso preventivo di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti come requisito di procedibilità delle azioni civili e commerciali**

Il Progetto prevede che le parti possano liberamente ricorrere ai MASC per concordare o transigere sui loro diritti e interessi, purché: (i) quanto concordato non sia contrario alla legge, alla buona fede o all’ordine pubblico; e (ii) il conflitto non riguardi materie sulle quali le parti non possono disporre o che siano escluse dalla mediazione (art. 4 del Progetto).

Tuttavia, il Progetto stabilisce che, in generale, le parti dovranno ricorrere ai MASC prima di poter presentare una domanda. A tal fine, si considererà che si è fatto ricorso ai MASC quando: (i) le parti abbiano sottoposto la controversia a mediazione, conciliazione (inclusa la conciliazione privata, secondo l’art. 15 del Progetto), o al parere neutrale di un esperto indipendente; (ii) sia stata formulata un’offerta vincolante confidenziale; (iii) sia stato impiegato “qualsiasi altro tipo di attività negoziale” legalmente tipizzato, che soddisfi quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I del Progetto o in una legge settoriale (ad esempio, conciliazione davanti a un notaio o all’ufficiale del registro, secondo l’art. 14 del Progetto); o (iv) le parti abbiano sviluppato direttamente attività negoziale, con assistenza legale nei casi in cui il Progetto stabilisce l’obbligatorietà. Si intenderà che la controversia è la stessa che è stata sottoposta al successivo contenzioso quando vi sia identità con l’oggetto del MASC, anche se le pretese esercitate nel contenzioso varino (art. 5.1 del Progetto).

L’iniziativa di ricorrere ai MASC può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziaria o dell’avvocato/a dell’Amministrazione della Giustizia. Nel caso in cui entrambe le parti propongano di ricorrere a un MASC, ma non vi sia accordo su quale, prevarrà quello che è stato proposto per primo (art. 5.4 del Progetto).

Sono esclusi da questo requisito di procedibilità i procedimenti di giurisdizione volontaria e le azioni per la tutela giudiziaria civile dei diritti fondamentali, così come determinate azioni relative a internamento forzoso, tutela sommaria del possesso o della proprietà per chi è stato privato di una cosa o di un diritto o turbato nel suo godimento, demolizione di oggetti in rovina, protezione dei minori e misure in materia di relazioni paterno-filiali (artt. 5.2 e 5.3 del Progetto).

B. Prescrizione e decadenza dell’azione Il Progetto prevede che la richiesta di una delle parti all’altra di ricorrere ai MASC interromperà la prescrizione o sospenderà la decadenza dell’azione dalla data in cui risulti il tentativo di comunicazione fisica al domicilio personale o luogo di lavoro della parte richiesta, o telematica attraverso il mezzo elettronico che le parti avessero impiegato nelle loro relazioni precedenti. Se entro il termine di trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta non si fosse tenuta una riunione volta a raggiungere un accordo, o non si fosse ottenuta una risposta scritta, riprenderà il conteggio dei termini; e si sarebbe adempiuto al requisito di procedibilità per la presentazione della domanda. Affinché la richiesta possa produrre effetti, dovrà definire adeguatamente l’oggetto della negoziazione che sarà sottoposto ai MASC (art. 7.1 del Progetto).

Il Progetto stabilisce che, ai fini del rispetto del requisito di procedibilità di un’eventuale domanda, le parti avranno il termine di un anno dalla ricezione della proposta se questa non ottiene risposta o, in caso contrario, dalla conclusione del processo senza accordo. Questo termine sarà di 20 giorni se fossero state concordate misure cautelari (art. 7.2 del Progetto).

**C. Processo di negoziazione**

Il Progetto stabilisce che le parti possono concordare che tutte o alcune delle azioni siano svolte tramite mezzi telematici, a condizione che sia garantita l’identità dei partecipanti e la normativa applicabile (art. 8.1 del Progetto).

Sia il processo che la documentazione utilizzata saranno di natura confidenziale per le parti e, se del caso, per il terzo neutrale che interviene, ad eccezione delle informazioni relative alla partecipazione delle parti e all’oggetto della controversia (art. 9 del Progetto). Questa confidenzialità si estende, se del caso, alla formulazione di un’offerta vincolante da una parte all’altra (art. 17.3 del Progetto) e al parere di un esperto indipendente sulla controversia (art. 18.2 del Progetto). Tuttavia, sia le parti che il terzo neutrale possono fornire documentazione derivante dal processo o relativa ad esso, o essere richiesti a farlo, se: (i) tutte le parti hanno effettuato una rinuncia espressa e per iscritto; (ii) è in corso l’impugnazione della valutazione delle spese e la richiesta di esonero o moderazione delle stesse, e solo a questo scopo; (iii) i giudici dell’ordine giurisdizionale penale lo richiedano con risoluzione motivata; o (iv) sia necessario per motivi di ordine pubblico (art. 9.2 del Progetto).

Il Progetto prevede che l’attività negoziale debba essere documentata attraverso l’intervento di un terzo neutrale, che rilascerà su richiesta di una delle parti un documento attestante. In mancanza di questa intervento, sarà redatto un documento ad hoc firmato dalle parti intervenienti (art. 10 del Progetto).

Il processo di avvio di un MASC terminerà senza accordo nel caso in cui: (i) trascorrano trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta senza che si sia tenuto un primo incontro o contatto o non si sia ottenuta una risposta scritta; (ii) trascorrano tre mesi dalla data del primo incontro senza che sia stato raggiunto un accordo, a meno che le parti decidano di continuare il processo di negoziazione di comune accordo; o (iii) una delle parti comunichi all’altra, in modo affidabile, che intende terminare il processo (art. 7.1 e 10.4 del Progetto). Inoltre, sono previste particolarità in materia di consumo (tra gli altri, disposizioni aggiuntive sesta e settima del Progetto).

Nel caso in cui il processo di negoziazione venga avviato mediante la formulazione di un’offerta vincolante da una delle parti all’altra, si intenderà che questa decade (e, quindi, che la parte richiedente ha adempiuto al requisito di procedibilità) nel caso in cui questa venga rifiutata, o non venga accettata dall’altra parte entro il termine di un mese o, se previsto, entro il termine maggiore stabilito dalla parte richiedente (art. 17.4 del Progetto). Nel caso in cui le parti abbiano designato di comune accordo un esperto indipendente per emettere un parere non vincolante, il processo terminerà nel caso in cui una delle parti non accetti questo parere (art. 18.5 del Progetto).

**D. Accordo**

Nel caso in cui il processo di negoziazione termini con un accordo, questo sarà vincolante per le parti. Di conseguenza, non potranno presentare domanda con lo stesso oggetto. L’unico rimedio legale a cui avrebbero accesso, secondo quanto previsto nel Progetto, sarebbe un’eventuale azione di nullità per le cause che invalidano i contratti (art. 13 del Progetto). Nel caso in cui l’accordo raggiunto sia parziale, le parti potranno ricorrere alla via giudiziaria per risolvere gli aspetti sui quali persiste la discrepanza (art. 4.1 del Progetto).

Le parti potranno elevare l’accordo a scrittura pubblica e, quando lo richieda la legislazione o quando il processo di negoziazione sia stato avviato per delega dal giudice, potranno richiedere l’omologazione giudiziaria. La trasformazione in atto pubblico, l’omologazione o, se del caso, la certificazione di conciliazione registrale, trasformeranno l’accordo in un titolo esecutivo (art. 12 del Progetto).

**E. Intervento di un terzo neutrale**

Sebbene la figura del terzo neutrale non sia definita nel Progetto, questo invita il Governo a presentare un progetto di legge che regoli lo statuto di questa figura entro un anno dall’eventuale entrata in vigore della legge (D.A. 4ª). Il Progetto prevede la possibilità che i costi derivanti dalla nuova regolamentazione relativa ai MASC possano essere coperti, in tutto o in parte, con fondi pubblici (D.A. 2ª).

**F. Processo ordinario**

Il Progetto introduce come novità la necessità di allegare alla domanda una descrizione del processo di negoziazione precedente alla via giudiziario svolto, così come i documenti che lo giustifichino, nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito di procedibilità. La domanda non sarà ammessa quando non si attestino tali circostanze né si allegano i documenti appropriati (modifica degli artt. 399.3 e 403.2 della LEC).

Una volta ammesse le prove, il Progetto autorizza il giudice a proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC. Nel caso in cui le parti siano d’accordo sulla delegazione, verrà stabilito mediante provvedimento che potrà essere pronunciato oralmente. L’attività di negoziazione dovrà svolgersi nel tempo che intercorre tra la conclusione dell’udienza preliminare e la data fissata per il processo, che potrà essere prorogato una volta su richiesta delle parti (modifica dell’art. 429.2 della LEC).

Inoltre, nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, dovranno comunicarlo al tribunale affinché decreti l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio di richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui il procedimento seguito per raggiungere l’accordo sia stata una conciliazione davanti a notaio o ufficiale del registro, sarà accreditato mediante l’atto o la certificazione registrale, senza che sia necessaria l’omologazione giudiziaria (modifica dell’art. 429.2 della LEC).

**G. Giudizio verbale**

Il Progetto prevede anche che, prima della pratica della prova nel giudizio verbale, il tribunale possa proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC, purché ritenga fondatamente che l’accordo tra le parti sia possibile, e il Procuratore dell’Amministrazione di Giustizia non abbia tentato la derivazione precedente. Nel caso in cui tutte le parti esprimano il loro consenso, si concorderà la sospensione del procedimento mediante provvedimento, che potrà essere pronunciato oralmente. La negoziazione dovrà svolgersi entro il termine massimo fissato dal tribunale, che potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti (modifica dell’art. 443 della LEC).

Se si raggiunge un accordo, il tribunale decreterà l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio che le parti debbano richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo, il tribunale darà la parola alle parti per effettuare chiarimenti e fissare i fatti controversi (modifica dell’art. 443.3 della LEC). Se non vi fosse conformità, si procederà successivamente con le prove ammesse in precedenza (modifica dell’art. 443.4 della LEC).

**H. Ricorso di appello**

Per quanto riguarda la procedura del ricorso di appello, si modifica l’art. 456.1 della LEC per consentire al tribunale di poter inviare le parti a uno qualsiasi dei MASC previsti dalla legge, sempre che ritenga fondatamente che sia ancora possibile un accordo tra di esse (modifica dell’art. 456.1 della LEC).

**I. Procedura di esecuzione**

Il Progetto consente che, in qualsiasi fase della procedura di esecuzione, le parti possano sottoporsi a un MASC, nel qual caso si sospenderà il corso dell’esecuzione (modifica dell’art. 565.1 della LEC).

Inoltre, si prevede che gli accordi raggiunti dalle parti in un MASC che siano stati elevati a scrittura pubblica, avranno annessa l’esecuzione (modifica dell’art. 517.2.2º della LEC).

**J. Misure cautelari a sostegno dell’arbitrato**

Il Progetto aggiunge la possibilità che, quando si dimostri di aver avviato un tentativo di soluzione extragiudiziale attraverso un MASC prima delle azioni arbitrali, si possano richiedere misure cautelari presso la sede giurisdizionale (modifica dell’art. 722 della LEC).

**4. Costi nel settore civile e commerciale**

**A. Introduzione del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”**

Il Progetto adatta la nuova regolamentazione sui MASC al regime generale attuale in materia di costi. In questo senso, si evidenzia l’introduzione della nozione di “abuso del servizio pubblico di giustizia” come nuovo criterio di valutazione per l’imposizione e la liquidazione dei costi.

Il Progetto fornisce alcuni esempi del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”, come: (i) l’uso irresponsabile del diritto fondamentale di accesso ai tribunali, ricorrendo ingiustificatamente alla giurisdizione quando sarebbe stata fattibile ed evidente una soluzione concordata della controversia; o (ii) i casi in cui le pretese siano palesemente prive di ogni giustificazione, impattando sulla sostenibilità del sistema. Tuttavia, lo stesso Progetto precisa che sarà necessaria un’ulteriore delimitazione giurisprudenziale, specialmente in relazione ai concetti di temerarietà e malafede processuale (Espositivo V del Progetto).

L'”abuso del servizio pubblico di giustizia” si pone come eccezione al principio generale di vittoria oggettiva in materia di costi e permette di sanzionare quelle parti che si siano ingiustificatamente rifiutate di ricorrere a un MASC quando questo fosse obbligatorio (art. 7.3 del Progetto e modifica degli artt. 247, 394 e 395 della LEC). Nello stesso senso, il Progetto permette di giustificare un’eventuale richiesta di esonero o moderazione dei costi, seguendo il criterio sopra menzionato; come previsto per le situazioni in cui una parte avesse formulato una proposta tramite un MASC, l’altra non l’avesse accettata, e la condanna ordinata in sede giudiziaria sia sostanzialmente identica al contenuto di tale proposta (modifica dell’art. 245.5 e introduzione dell’art. 245 bis della LEC).

Infine, si elimina la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione della liquidazione delle spese eccessive, eccetto nei casi di “abuso del servizio pubblico di giustizia” (modifica dell’art. 246.3 della LEC). Il Progetto giustifica questa decisione sulla base del fatto che i criteri dei collegi professionali spesso non sono seguiti dai tribunali e dalle corti provinciali, unitamente alla mancanza di regolamentazione dei criteri di onorari e complessità delle questioni in materia di costi (Espositivo VI del Progetto).

**5. Entrata in vigore**

Il Progetto prevede che l’entrata in vigore di alcune delle sue disposizioni – tra le altre, quelle relative alla regolamentazione dei MASC, la modifica delle leggi processuali o il costo dell’intervento del terzo neutrale – sia subordinata alla pubblicazione dello Statuto del Terzo Neutrale. Il resto delle disposizioni contenute nella eventuale legge che verrà approvata entrerà in vigore a tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato, in alcuni casi, o a venti giorni da tale pubblicazione, in altri (disposizione finale ventitreesima del Progetto). Si prevede anche che, nei procedimenti giudiziari in corso all’entrata in vigore della eventuale legge, le parti possano decidere di comune accordo di sottoporsi a un MASC (disposizione transitoria nona, paragrafo 2, del Progetto).

In ogni caso, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Progetto è soggetta al corrispondente iter parlamentare e all’eventuale approvazione della norma, quindi il testo attuale può essere soggetto a modifiche e emendamenti.”


[1] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[2] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[3] https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-16-1.PDF?fbclid=IwAR1PofOz1GmTmJYrNwguw46oXce-FVn9ynxK89cd4xw-wvKTZWwd-54S9rI

[4] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes

de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[5] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[6] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[7] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[8] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[9] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[10] https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2024/04/Nota-Juridica-Proyecto-LO-Eficiencia-procesal-metodos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-y-costas-en-materia-civil-y-mercantil.pdf?fbclid=IwAR3bGNsyUMKvhuCySrFF-pK6234_G-RRmjHtpA3c0HsciWSBV0L_4a8vT5s_aem_ASc1cREhx302lrfuzCFdtk8AYps8ZlRQ86ZSG9jhiQIhL4KZ87EFwOeVFx66hbq7eAoVzXOk-jgCVBuNMpb8fjgX

Cade l’incompatibilità tra mediatori

In data 15 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che entrerà in vigore a fine mese.

Tale provvedimento emenda gli articoli 9, 19 e 21 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848) attualmente vigente.

La ratio dell’emenda viene spiegata dalla stessa epigrafe del decreto: “Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;
Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense;
Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di
incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco;”.

In sostanza lo Stato ha necessità di altri mediatori esperti in giustizia riparativa.

In questo spirito viene modificato sostanziosamente l’art. 9 decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che indica i “Requisiti soggettivi e di onorabilità” per l’inclusione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, l’art. 19 che riguarda le “Cause di incompatibilità” con una importante emenda per il mondo dell’avvocatura, l’art. 21 che attiene alla “Disciplina transitoria” e che viene peraltro integralmente sostituito dall’art. 3 del decreto 15 dicembre 2023 al fine di velocizzare la partenza della gustizia riparativa nel nostro paese.

Questo nuovo decreto è rilevante perché in primo luogo risolve una problematica molto sentita nel mondo dell’avvocatura.

Quando è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento diversi avvocati penalisti che avevano già un esperienza di mediazione civile e commerciale e familiare, hanno visto nella figura del mediatore esperto il loro ruolo naturale.

Ma con la disciplina regolamentare hanno scoperto con delusione 1) che il decreto 9 giugno 2023 imponeva loro di abbandonare la pratica da mediatori civili e commerciali e familiari qualora avessero voluto diventare mediatori esperti in giustizia riparativa; 2) che comunque anche se ci fosse stata questa risoluzione di abbandono della pratica stragiudiziale passata, sussisteva comunque il divieto di esercitare la mediazione penale nel proprio distretto di corte d’appello e dunque diveniva quasi impossibile pensare di poter mediare ed esercitare la professione forense.

Lo stesso problema ovviamente riguardava gli avvocati civilisti, ma tra i penalisti era particolarmente sentito per ovvie ragioni.

E dunque il Ministero, sentito il CNF, è intervenuto sull’articolo 19 c. 3 (v. art. 2 del decreto 15 dicembre 2023) sostituendo la dizione “distretto di corte d’appello” con “circondario di tribunale”.

E dunque, per fare un esempio vicino allo scrivente, dal mese di febbraio 2024 gli avvocati di Genova che fossero in possesso della qualifica di esperti mediatori in giustizia riparativa potrebbero andare a mediare a Savona o a La Spezia.

La qualcosa è di grande conforto per l’avvocatura e per il mondo della mediazione.

Ma c’era ancora l’altro accennato ostacolo, ossia l’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto 9 giugno 2023 secondo cui “I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;”

Così il Ministero è intervenuto abrogando l’art. 9 c. 1 lett. a).

Per tutta la mediazione italiana questa è stata una boccata di ossigeno, perché è caduta la incompatibilità tra la figura del mediatore esperto di giustizia riparativa e i mediatori sia civili e commercali sia familiari.

La incompatibilità valeva (e varrà sino alla fine del mese di gennaio 2024) nei due sensi :

a) un mediatore penale che fosse stato anche mediatore civile e commerciale o familiare avrebbe dovuto cancellarsi dai rispettivi elenchi se avesse voluto iscriversi a quello dei mediatori esperti in giustizia riparativa; ecco perché probabilmente il Ministero parla di “assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate” all’elenco dei mediatori esperti.

Molti mediatori, infatti, che hanno operato anche in campo penale prima della Riforma Cartabia, erano pure mediatori familiari e civili e commerciali; di sicuro non potevano che essere riluttanti ad abbracciare il solo mondo della giustizia riparativa (anche per ragioni economiche).

b) un mediatore penale non poteva entrare successivamente all’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti (v. art. 14 c. 1 del decreto 9 giugno 2023) negli elenchi predisposti dal Ministero della Giustizia e dai Tribunali rispettivamente per i mediatori civili e commerciali e per i mediatori familiari; e questo ovviamente poteva avere dei grossi e pesanti risvolti professionali.

c) un mediatore civile e commerciale o familiare iscritti nei pertinenti elenchi non poteva entrare nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Registro peraltro che anche in costanza di divieto vi era comunque chi riteneva che l’art. 9 non valesse per tutti i mediatori familiari, ma solo per quelli iscritti negli elenchi dei Tribunali (che sono comunque una minoranza, visti gli stringenti requisiti a loro richiesti).

Questi ostacoli erano immediatamente sembrati ingiustificati alla dottrina ed avevano spinto addirittura il Coa di Roma a presentare ricorso al Tar contro la normativa regolamentare.

Ora non mi è dato di sapere come sia andata la vicenda processuale: la cosa importante è però che il Ministero abbia provveduto.

La terza emenda riguarda, come detto, la sostituzione dell’art. 21.

In conseguenza della normativa regolamentare del giugno 2023 è stato emanato il Decreto 2 ottobre 2023 – Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC446482)

Tale provvedimento consente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti.

Tuttavia i modelli prevedono ancora l’incompatibilità di cui all’art. 9.

Così il Ministero provvederà a rettificare i modelli e dalla rettifica decorreranno tre mesi (non più sei) per l’iscrizione di coloro che hanno solo bisogno della certificazione dei propri requisiti formativi ed esperenziali (art. 5 del decreto 9 giugno 2023) e per coloro che erano già in servizio in precedenza o che hanno maturato una formazione pari a quella voluta dall’altro decreto emanato il 9 giugno 2023, antecedentemente al 30 dicembre 2022 (art. 7 del decreto 9 giugno 2023).

In definitiva, nonostante la carenza di mediatori, ci si rivolge soltanto a coloro che fanno già parte del sistema della giustizia riparativa.

Non vi è apertura verso coloro che sono mediatori familiari e civili e commerciali magari da lunga data, ma che non hanno frequentato in passato il mondo della mediazione penale.

Non vi è apertura nei confronti di soggetti che hanno effettuato per anni studi molto seri in materia e che sono stati abilitati, a differenza della maggior parte dei mediatori penali ante riforma, a praticare la mediazione a seguito di prove d’esame e di un lungo tirocinio supervisionato.

La qual cosa mi pare contraddica la ratio del decreto 15 dicembre 2023 nel momento in cui si dichiara di voler ampliare la platea dei soggetti legittimati.

Una giustizia alta e altra

In evidenza

Recensione del libro “Una giustizia alta e altra” della professoressa Maria Martello a cura dell’avv. Carlo Alberto Calcagno

Quando si legge un saggio di Maria Martello ci si rende subito conto che ogni parola pesa, ogni frase è densa di significato di per sé e in quanto rimando ad una sapienza antica, ogni capitolo è un estremo sforzo per gettare verso l’alto una cattedrale di significati, un disegno allo stesso tempo in bianco e nero e colorato di quello che non è e potrebbe invece essere una civile convivenza.
Cosí è per “Una giustizia alta e altra” che appunto, già dal titolo, fornisce l’idea di voler lasciare in basso l’attuale imperfetto apparato di regolazione dei conflitti, per un altro, quello di una mediazione che però si distacca enormemente dal concetto che in questo decennio è arrivato agli operatori del settore. Non parliamo poi di quello che è giunto al cittadino o al giudice. Ciò che noi abbiamo conosciuto non ha niente a che fare con gli scritti del Nuovo Testamento e l’Episcopalis Audientia che l’autrice ricorda, non a caso, al termine della monografia.
Ma per comprendere a pieno questi richiami la professoressa Martello, ci indica il viaggio filosofico-umanistico.
Non si può iniziare dal modello mercantile di deflazione del contenzioso che ci ha lasciato la scuola di Harvard (peraltro non nato per la gestione delle controversie ma per i rapporti endo-imprenditoriali) se si voglia comprendere il mondo della mediazione, né dalla sola psicologia che ha comunque fornito ottimi strumenti al mediatore (pensiamo ad es. alla parafrasi); dobbiamo necessariamente cominciare il viaggio da qualcosa di molto più antico che non si traduce solo nei preziosi contributi dei filosofi che tutti conosciamo, ma da un modello che seppure l’autrice non citi esplicitamente, è quello del matriarcato che è riuscito per migliaia di anni, ad attuare una perfetta sintesi  del razionale e dell’irrazionale.
È un mondo di idee e di esperienze che già c’è stato e che va solo evocato e riscoperto: non è una nuova ricetta di incerta applicazione.
Quello che noi giuristi chiamiamo consenso all’utilizzo di un determinato strumento di risoluzione, è in realtà molto di più in mediazione, è la fiducia in un terzo mediatore affinché ci aiuti a lavorare con gli elementi razionali e irrazionali.
Non poteva la professoressa Martello non metterci in guardia a più riprese del fatto che un sistema, per dirsi evoluto, non può tralasciare (come l’attuale processo tralascia) gli elementi irrazionali che sono le radici del conflitto e che se non vengono esplorati non potrà darsi uno sviluppo armonico della pianta e dunque di futuri legami.
Perché la mediazione non può e non deve ridursi a chiudere un conflitto, ma è tesa (ed è stata tesa per millenni) a ripristinare legami.
La società ha bisogno di ripristinare i legami; non si può pensare che la legge – come spiega bene la Martello affidandosi al pensiero di Salvatore Natoli – possa costituire la panacea di tutti i mali, come invece la intendono gli uomini di questa civiltà.
I legami nascono dal confronto, dall’ascolto e come specifica deliziosamente l’autrice, dall’emulazione. Non vi può essere progresso senza emulazione, né oserei dire nascita di una nuova famiglia in seno al consorzio umano.
Ma chi sono i sapienti che possono riportare in auge questo sistema antico di vivere le relazioni? Gli avvocati nelle loro consulenze che devono coniugare il diritto con i veri bisogni dei loro clienti; coniugazione questa che può nascere solo dall’educazione all’ascolto del cliente (che immerso nel conflitto non è più capace di ascoltare).
Sono i giudici che per la loro posizione possono veramente ed efficacemente diffondere ed alimentare la cultura del confronto.
Il legislatore, infine, che deve riprendere dall’inizio il filo per entrare nel labirinto della mente umana e non accontentarsi di una mera deflazione del contenzioso; ciò comporta evidentemente una nuova formazione “alta ed altra”, che abbandoni le povere tecniche di gestione economica delle controversia. Non è il denaro che motiva l’uomo e che lo spinge a diventare migliore, una risorsa per la società, ma il riconoscimento completo di sé. 

Via libera del CDS al decreto mediazione

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Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in materia di mediazione

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Nota sul gratuito patrocinio in mediazione e nella negoziazione assistita

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Indice

  1. Introduzione e orientamento sino al 2021.
  2. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
  3. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
  4. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

  1. Introduzione e quadro normativo

 

Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.

Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.

Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter)  per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario  con l’art. 11-ter  del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica  sia l’art. 76 che il 77.  

Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.

Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.

Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3]

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016. 

Con un decreto del  Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.

Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.

Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].

Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto  compenso dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato[11].

 

  1. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021

 

La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].

Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.

La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.

Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14].  A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).

II decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 7 si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.

Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione  del  relativo valore”.

Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo  in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.

Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.

La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.

In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.

E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.

Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione. 

Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le  “Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese   dello   Stato  nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).

 

  1. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

 

La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].

Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].

Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.

Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].

Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).

Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a  € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).

Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l’ammissione)

1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].

 

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata)

1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)

1.         Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

 

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui  all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206

 

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:

  1. a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e  i contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche di autenticità.
  2. b) l’art. 11-octies, comma  1,  del  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione  e  di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»

Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

 

  1. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

 

Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:

  1. Capo I
  2. parte generale (art. 1-3)
  3. Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
  4. Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
  5. Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
  6. Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
  7. g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
  8. h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.

I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).

La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza  si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.

Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.

La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.

Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento,  a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.

Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.

L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita  al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].

Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].

Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del

compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]

 

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

 

Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.

Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].

Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].

Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.

L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della  domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.

Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).

Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:

  • SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
  • CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
  • La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.

Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal  decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato dal richiedente.

il  COA  stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].

 

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

 

All’avvocato che assiste  la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita,  spetta  il  compenso  previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].

Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].

Valore

Da €0.01

a € 1.100

Da € 1.100,01

a € 5.200

Da € 5200, 01

a € 26.000

Da € 26.000,01 a € 52.000

Da € 52.000,01

A 260.000

Da € 260.000,01

a 520.000

Fase dell’attivazione

31,50

142,00

220,50

268,00

504,00

685,00

Fase di negoziazione

63,00

283,50

441,00

535,50

1.008,00

1.370,50

Conciliazione

123,00

553,00

860,00

1.044,00

1.965,5

2.671,50

 

Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.

Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.

Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.

Ai sensi dell’art. 15-septies, commi  3  e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art.  11-septies, comma 2 del decreto-legge  n.  132  del  2014[65].

L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.

Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

Ai sensi dell’art. dall’art.  11-septies, 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.

Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

L’istanza di conferma  contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):

1)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello Stato[69];

 2) le generalità della parte assistita dal richiedente,  ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

 3)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente ha calcolato il proprio compenso;

 4) l’indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l’accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all’art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];

 5)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione  e la   data dell’accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli affari di mediazione;

 6) fuori dal caso di cui  a punto precedente,  gli  estremi  della ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del Consiglio  nazionale  forense,  dell’accordo  di   negoziazione,   in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del  2014,  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del  2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.

 7) la dichiarazione di volontà  del  richiedente  di  avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].

L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014 prevede appunto che la liquidazione e il   pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.

 8) la parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];

 9) la dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in ordine alla permanenza, al  momento  dell’accordo,  delle  condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto  legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del  decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75]  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In altre parole l’interessato deve dichiarare che  al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.

Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.

Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

 Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.

Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.

Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].

Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato  e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].

Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.

L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].

  Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.

 Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

 

 Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione,  per diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].

La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].

L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”

Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.

Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

 L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi. 

 A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.

In tali casi il Ministero  provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).

Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere  intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento.  In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].

 Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia. 

 

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

 

L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].

Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.

Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile  dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].

Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].

I dati sono conservati per dieci anni.

I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5),  quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].

 

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.

Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero  della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].

Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma  sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

 Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.

In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).

Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero.  L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non viene indicato un termine di vigenza  nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.

 

 

[1] L’importo  indicato  nell’art.  76,  comma  1,  del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato  ad euro 12.838,01.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg

[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.

[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).

http://www.edizionieuropee.it/law/html/167/eu17_02_036.html

[4] https://www.ordineavvocatigenova.it/news/07-12-2013-circolare-cnf-06122013-n-25-c-2013.html

[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art.  124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede  il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.

L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).

La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.

[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;

che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;

ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);

che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;

che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.

[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).

https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058

[8] Cfr. Tribunale di  Tempo Pausania 19 luglio 2016  per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).

Ancora Tribunale di  Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[9] Per due ragioni:

  1. a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
  2. b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).

[11] ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  è  tenuta  a   depositare   all’avvocato   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[12] https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2022/pronuncia_10_2022.pdf

La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.

[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206

[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”

Rimando il lettore per quest’ultima previsione all’articolo  https://mediaresenzaconfini.org/2023/08/10/nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023-23a04557/

[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante  delega  al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia di esecuzione forzata. (22G00158)  (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.

[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Sezione I

Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

[17]  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione  del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio

contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”

[18] CAPO II-bis  (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale)

[19] Con l’art. 41, comma 1.

  1. Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e  di  cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),  g),  h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno 2023.

[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149.

[21] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e

delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-10-18;180!vig

[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

(GU n.212 del 12-09-2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig=

[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4)  che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica  a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.

[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.

[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,

di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della  sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.

L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi  riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.

Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.

Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.

Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”

[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”

[28] Si combini il comma 4 con il comma primo.

[29] https://e-justice.europa.eu/37129/IT/legal_aid?FRANCE&init=true&member=1

[30] Art. 15-undecies decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[31] Art. 11-undecies decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

[32] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

[33] Art. 76 (L) Condizioni per l’ammissione

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a  euro 9.296,22.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente della famiglia, compreso l’istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,  si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall’imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando  sono  oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei  processi  in  cui gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)

ART. 92 (L)  (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il  coniuge  o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui   all’articolo   76,  comma  2,  ma  i  limiti  di  reddito  indicati   dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[34]   ART. 77 (L)  (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione  alla  variazione,  accertata  dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al   consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel  biennio  precedente,  con  decreto dirigenziale del Ministero della   giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze.

[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente  al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

[36]  Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

  1. L’atto  di  notorietà  concernente stati, qualità personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
  2. La  dichiarazione  resa  nell’interesse proprio del dichiarante può  riguardare  anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualità personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell’articolo   46  sono  comprovati dall’interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà. (R)
  4. Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di   Polizia  Giudiziaria  è presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualità  personali  dell’interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  è  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[37] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[38] ART. 99 (L)  (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci   giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  1. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.

[40] ART. 85 (L)

  (Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma  1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene  l’indicazione del relativo valore.

[42] ART. 99 (L)   (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[43]    ART. 125 (L) (Sanzioni)

  1. Chiunque,  al  fine  di  ottenere  o mantenere l’ammissione al patrocinio,   formula   l’istanza   corredata   dalla   dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il  mantenimento  delle condizioni di reddito previste, è punito con la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro   1.549,37.   La   pena  è  aumentata  se  dal  fatto  consegue l’ottenimento  o  il  mantenimento  dell’ammissione al patrocinio; la

condanna  importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

  1. Le  pene  previste  al  comma  1 si applicano nei confronti di chiunque,  al  fine  di  mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

(omissis)

  1. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[44] ART. 88 (L)  (Controlli da parte della Guardia di finanza)

  1. Nei  programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di  finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  individuati sulla base di appositi criteri  selettivi,   anche   tramite   indagini   bancarie   e  presso  gli  intermediari finanziari.

[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg

[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[47] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione  dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.

Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”

[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.

[51] Art. 1  decreto 1 agosto 2023 (23A04556)

[52] Legge 206/21 e Decreto legislativo 149/22.

[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
  2. b) «ODM»: organismo di   L’ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. c) «numero d’ordine del ODM»: il numero  attribuito  al  ODM  al momento dell’iscrizione al registro  in  conformità  al  regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto  legislativo,    28 del 2010;
  4. d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato  in  attuazione  dell’art.   16   del   decreto legislativo n. 28 del 2010;
  5. e) «numero identificativo del procedimento  di  mediazione»:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione;
  6. f) «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione;
  7. g) «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformità  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  8. h) «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista dall’art. 2, del decreto-legge    132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  9. i) «accordo  di  negoziazione»:   l’accordo   che   compone   la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati;
  10. l) «COA»: il Consiglio dell’ordine  degli  avvocati  davanti  al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge    132   del   2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  11. m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione  delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
  12. n) «CIEId»:  l’identità  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d’identità elettronica;
  13. o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  14. p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale,  di  cui all’art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,    83  «Codice dell’amministrazione digitale»;
  15. q) «PEC»:  posta  elettronica      Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  16. r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti  univoci  dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura  elettronica  e  il suo indirizzamento;
  17. s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento  per gli affari di giustizia;
  18. t) «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero;
  19. u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
  20. v) «SID»: Sistema  interscambio  flussi    L’infrastruttura trasmissiva  dell’Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  società,  enti  e ditte individuali.

[54]   Art. 20 (Credito d’imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di  mediazione).

  1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto  l’accordo  di conciliazione,  un  credito  d’imposta   commisurato   all’indennità corrisposta  ai  sensi  dell’articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo  5,  comma 1, e quando la mediazione è demandata dal  giudice,  alle  parti  è altresì riconosciuto un credito d’imposta  commisurato  al  compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella  procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a concorrenza di euro seicento.
  2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della

metà.

  1. E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta  commisurato  al contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite dell’importo   versato    e    fino    a    concorrenza  di  euro cinquecentodiciotto.
  2. Agli  organismi  di  mediazione  è  riconosciuto  un   credito d’imposta  commisurato  all’indennità  non  esigibile  dalla   parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell’articolo 15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro ventiquattromila.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati.

  1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  2. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate  ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia  delle entrate – Fondi di bilancio”.

[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

[59] Ai sensi  degli  articoli  16, comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 16 c. 12

  1. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per  via telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24, l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  conforme  a  quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  a  cui   ricevere   le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal  Ministero  della giustizia è consultabile  esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli  avvocati. Con le  medesime  modalità,  le  amministrazioni  pubbliche  possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri  organi  o  articolazioni,  anche  territoriali,  presso   cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica  degli  atti

introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero  in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il  caso di  costituzione  in   giudizio   tramite   propri   dipendenti,   le amministrazioni  pubbliche  possono  altresì  comunicare   ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione  dello  stesso  elenco  di  cui  al   presente   articolo   e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,  presso  cui

eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Art. 16-ter.  (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

  1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall’articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio

2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

  1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si  applicano  anche alla giustizia amministrativa.

  1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco  di cui all’articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente  effettuata,  a  tutti  gli effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell’elenco   previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e, ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica   certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID, nella sezione ente dell’amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni, la  notificazione  può  essere  eseguita  all’indirizzo   di   posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell’elenco  di  cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per detti organi o articolazioni.

[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

[62] Art. 4 Determinazione del compenso

[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

  (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[65] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[66] La determinazione del valore è ancora oscura.

[67] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

[70] Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.

[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi

[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

[74] V. la tabella di cui al D.M. 55/14.

[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[76] Art. 6  Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.

[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.

[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

Art. 11-novies del decreto-legge  n.  132  del  2014

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.

[83] Art. 9  Procedure di utilizzo del credito di imposta

[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

  1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,  dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro  la data   di   presentazione   della   dichiarazione   successiva.  La compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale  sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da  cui  il  credito emerge.
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  3. a) alle imposte sui redditi, alle  relative  addizionali  e  alle ritenute alla fonte riscosse mediante  versamento  diretto  ai  sensi dell’articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire  il  versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  4. b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  5. c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a  500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  1. e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di  posizione assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti previdenziali, comprese le quote associative;
  2. f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49,  comma  2,  lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  4. h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

    h-bis) al saldo per il 1997  dell’imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui  all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come  da  ultimo  modificato dall’articolo  4  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

    h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per

settore;

    h-quater) al credito  d’imposta  spettante  agli  esercenti  sale cinematografiche.

    h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla  riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare  all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 

    h-septies) alle tasse scolastiche. 

  2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.

  2-ter. Qualora il credito di imposta  utilizzato  in  compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   è   fissata   con

provvedimenti  del  direttore   dell’Agenzia   delle   entrate.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono  altresì indicate le modalità  con  le  quali  lo  scarto  è  comunicato  al soggetto interessato.

  2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  i  contribuenti  a  cui  sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma  15-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la  facoltà  di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e dall’importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita  IVA oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la partita IVA risulti cessata.

  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni intracomunitarie,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  15-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica

del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non  siano  rimosse  le  irregolarità  che  hanno  generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato  tramite  i  servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.

Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.

[90]  Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  1. Al fine di contrastare fenomeni di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti  con  provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[91] Art. 12  del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca

[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies del  decreto-legge  n.  132  del  2014

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.

La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.

[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/20605

Attualmente quello di Via Arenula non è attivo.

[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

  1. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[98]  E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità

agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.

[99]  a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché  il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;

  1. b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di

autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

  1. c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
  2. d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
  3. e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

Fai clic per accedere a 00000006.pdf

[103] Art.  17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[106] Art. 43  Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

  1. Il  Ministero   della   giustizia   provvede   annualmente   al monitoraggio del rispetto delle previsioni  di  spesa  relative  alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi  di  eventuali scostamenti  rispetto  alle  predette  previsioni   si   provvede   a compensare  lo  scostamento  con  il   corrispondente   aumento   del contributo unificato.

[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  1. A decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
  2. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)

In evidenza

1. Introduzione.

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023  in sintesi.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.

7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.

7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.

7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.1.2  Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione obbligatoria preventiva.

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione 

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

*.*.*.*

  1. Introduzione

In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].

Questa nota riguarda il Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)[2].

La norma attua:

A) il comma  5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati”.

B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.

Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.

Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3]  si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].

 Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].

E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.

Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi

Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:

A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:

  1. Mediazione civile e commerciale[7].
  2. Negoziazione assistita[8].
  3. Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)[9].

Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.

B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].

C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).

D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.

E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].

Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.

I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.

Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:

1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.

2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.

3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta

Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2)  il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].

Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.

Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.

Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.

La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].

Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].

Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].

Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).

I crediti d’imposta  riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].

Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta

Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente)  il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].

Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].

Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41]  l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].

7 . I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione

Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].

L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è  volontaria)[44].

Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];

8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].

7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;

9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.

Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];

8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;

9)  il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione  

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

9) il numero del procedimento di mediazione;

10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio

L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].

Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].

In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];

9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda

Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].

L’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti  che  corrispondono  o  che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto,  in  caso  di  successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall’anno 2016.”

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo

La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].

Quelli che seguono sono i requisiti.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;

7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).

I requisiti richiesti sono i seguenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

 6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].

L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28[76]).

In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.

Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di  seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).


[1] DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[3] V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

Art. 19  Disposizioni transitorie  e art. 21 Disposizioni finali

[4] Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

[5] recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_34&facetNode_2=4_70&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1205666

[6] Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

16.  A  decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.

[20] Salvo che non sia diversamente disposto.

[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

[24] V. Art.  11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2  si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”

[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.

[30]     Art. 61 Interessi passivi

 1. Gli interessi passivi inerenti  all’esercizio  d’impresa  sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l’ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito d’impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione  dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad attività o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attività  o  beni produttivi di proventi computabili e ad attività o  beni  produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai  fini  dell’applicazione  del periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per cento.

[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio

[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali,   l’Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento

[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.

[44] Art.  3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[46] Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le  ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

[47] Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta   commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[49] Attualmente non ottenibile.

[50] Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.

[52] Artt.  3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”

[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[56]  V. art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[58] Art.  3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[60]  Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2.  La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,

commi 4, 5 e 6.

 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

[61] Art. 20 comma 2, secondo periodo

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

[62] Art. 20, comma 3

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[64] Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

[65]  Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

 (Omissis)

  2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

(Omissis)

[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) 

  1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 

  3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

  4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

[67] Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.

Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria  avvenuta con successo e la disciplina della c.p.  è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?

Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?

Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?

[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso  corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo,  nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[72]  Decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

Art. 1  Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorità giudiziaria

   1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non è stata assunta in  decisione,  le parti, con istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita  altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano  nel  contratto  collettivo  di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per  le  controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia  di  responsabilità extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero la corte di appello per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  per  le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore inferiore  ad  euro  100.000.   Gli   arbitri   sono   individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque   anni   nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque anni condanne definitive comportanti  la  sospensione  dall’albo e che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno  reso  una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

 2-bis.  La  funzione  di  consigliere  dell’ordine  e  l’incarico arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in  grado d’appello  e  il procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È  in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il  lodo  non  può  essere più pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo  338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del  lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia , da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri  per  l’assegnazione  degli  arbitrati  tra   i   quali,   in

particolare,  le  competenze  professionali  dell’arbitro,  anche  in relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della controversia, nonché’ il principio della rotazione  nell’assegnazione degli  incarichi,  prevedendo  altresì   sistemi  di  designazione automatica.

[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[75] Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28

[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con  mediazione demandata e collaborazione).

   1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione decentrata.

  2. Ai fini della valutazione di cui  all’articolo  11  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualità  degli  affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacità  e laboriosità del magistrato.

  3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

  4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di mediazione.

Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa

In evidenza

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/27/23G00108/sg

Quanto guadagna un mediatore civile e commerciale nei paesi UE?

In evidenza

Usciti i decreti ministeriali sulla giustizia riparativa

Confermata l’incompatibilità con mediatori familiari e mediatori civili e commerciali

 Art. 9 
 
                Requisiti soggettivi e di onorabilità 
 
  1.  I  soggetti  che  chiedono  l'inserimento  nell'elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 
    a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; 
    b)  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
    c) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1),  2),  e 3) del codice penale; 
    d) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se sostituita  da  una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri  1),  2)  e 3), del codice penale, con la quale  sono  state  altresì  applicate pene accessorie; 
    e) non  avere  in  corso  procedimenti  penali  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis del  codice di procedura penale; 
    f) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali; 
    h) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
  2. Con riferimento al comma 1, lettere c) e d),  sono  fatti  salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca  della  sentenza  per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del  codice  di procedura penale. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato  dagli interessati  mediante documentazione  presentata  ai   sensi   degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. Il responsabile verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  e  ha facoltà di accertare la veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2023 

Istituzione presso  il  Ministero  della  giustizia  dell'elenco  dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina  dei  requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del  contributo  per l'iscrizione  allo   stesso,   delle   cause   di   incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle  modalità di  revisione  e  vigilanza  sull'elenco,  ed  infine  della  data  a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività  di  formazione costituisce requisito obbligatorio  per  l'esercizio  dell'attività.
(23A03848) 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2023 

Disciplina delle forme e dei tempi  della  formazione  finalizzata  a conseguire la qualificazione di mediatore  esperto  in  programmi  di giustizia  riparativa  nonché  delle  modalità  di  svolgimento   e valutazione della prova di ammissione  alla  formazione  ed  altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) 
(GU n.155 del 5-7-2023)

Le bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione cec

In evidenza

Dall’inizio di questo mese stanno girando tra gli addetti ai lavori diverse bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione civile e commerciale; quella che mi pare maggiormente credibile (ma è solo una sensazione personale) sembrerebbe quella datata 2 giugno 2023.

Il provvedimento è intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e recante l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Rispetto al d.m. 180 che sino ad ora ha regolato la materia dal 2010 la prima novità che si ricava dall’intitolazione è l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Ma di ciò non parliamo nella presente nota.

Non sappiamo ovviamente se questa bozza sia effettivamente quella definitiva: ammesso che questo sia il testo, dovrebbe essere stato inviato al Consiglio di Stato; visto la poderosità del provvedimento (51 articoli contro i 21 del d.m. 180/10) è probabile che passi ancora qualche giorno prima dell’ottenimento del parere e se vi saranno osservazioni è altrettanto probabile che torni sul tavolo del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy (si tratta di un regolamento concertato). L’intento è qui di darne un quadro generale che potrebbe certamente essere smentito in ogni momento.

Prima considerazione: il DM 180 viene abrogato.

Si registra un generale innalzamento dell’asticella dei requisiti per essere Organismo di mediazione e per mediare e dunque si richiede una maggiore qualità.

La norma disciplina tutte le forme di mediazione e formazione (cmc, consumo, internazionale e transfrontaliera)

Si prevedono poi per gli organismi stringenti e precisi requisiti di onorabilità per soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili e dei mediatori

Si richiede alle organizzazioni di mediazione di prevedere nello Statuto lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti: questo requisito ha destato non pochi malumori.

Gli Organismi dovranno dotarsi di una polizza assicurativa da 1.000.000 di €: oggi è di 500.000 €.

Confermato il numero di almeno 5 mediatori per organismo, ma si aggiunge che in ogni sede devono essere presenti 3 soggetti: il che significa che una sede secondaria dovrà gestire almeno due o trecento procedure per restare a galla.

Il responsabile dell’Organismo dovrà essere un mediatore.

Cambiano i requisiti di iscrizione: il mediatore iscritto ad  un ordine o collegio professionale dovrà avere il possesso almeno di laurea triennale per entrare in un organismo di mediazione: per chi scrive si tratta di un richiesta priva di logica (specie dal punto di vista storico: la storia non costituisce un punto di forza per il legislatore); per gli altri mediatori invece ci vorrà una laurea magistrale o a ciclo unico.

Per gli enti di formazione viene richiesto (peraltro dallo stesso decreto legislativo: vedi l’art. 16- bis del decreto 28/10): la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama; previsione questa che francamente mi ha stupito visto che l’indicazione era già un portato normativo del d.m. attuale.   Ovviamente le norme sono state scritte in modo che non cambi nulla e questa è una prerogativa del nostro paese.

E’ confermata per ogni Ente di formazione la presenza di almeno 5 formatori.

Si richiede ancora la presentazione del codice etico a pena di inammissibilità della domanda.

Mi pare poi una novità il silenzio-rigetto per l’iscrizione degli  Organismi ed enti.

Si prevede la comunicazione entro il 31 dicembre di ogni biennio della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi formativi dei propri membri.

Grande importanza è data alla trasparenza via web per Organismi ed Enti di formazione: dovranno pubblicare molti dati e diversi documenti (soprattutto per Organismi).

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale è socio o riveste una carica: non si capisce perché sia rispuntata questa previsione già censurata dalla giurisprudenza amministrativa. Non si capisce perché si debba costringere un avvocato a depositare un’istanza presso un organismo di cui non ha fiducia se ha invece fiducia nel l’organismo di cui è mediatore.

La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non dovrà essere inferiore a due ore, e dovreanno predisporsi le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata. In mediazione amministrata questo requisito non è attuabile almeno negli organismi pubblici.

Potrebbe cambiare il mondo della formazione in mediazione.

Formazione per i mediatori laureati in giurisprudenza:  chi ha la magistrale o la laurea a ciclo unico (ha superato la triennale ed ha conseguito poi la magistrale) in giurisprudenza deve partecipare ad 80 ore di corso; inoltre deve effettuare un tirocinio  mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. Si passa quindi da 50 a 80 ore ma si riducono della metà i tirocini.

Le 80 ore si dividono in 40 di teoria (di cui 30 ore anche online) e 40 di pratica: alla fine ci sarà una valutazione per quattro ore in presenza sia del modulo teorico sia di quello pratico oltre alla simulazione di una proposta del mediatore: la prova d’esame dunque diventa decisamente più seria o meglio ritorna ad essere quella che si faceva nel 2010 quando arrivò il decreto 28/10.

Il modulo teorico sarà dunque almeno di 40 ore da svolgersi in presenza o per 30 ore online, ma, lette le materie, dubito fortemente che basti quel monte orario; inoltre il modulo pratico richiede una introduzione teorica robusta di cui non c’è traccia nel provvedimento.

Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata: chissà per quale motivo. In questi anni ho riscontrato una totale mancata conoscenza in capo ai legali della normativa comparata.

Chi non è laureato in giurisprudenza e chi è iscritto a un ordine e collegio con laurea triennale (requisito quest’ultimo prima non richiesto) deve partecipare ad un corso uguale a quello per i laureati in giurisprudenza; ma si aggiungono 14 ore tenute da formatori teorici sulle nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore + ovviamente una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.

Ed io che dopo 40 anni che studio diritto pensavo di non saperne abbastanza. Visto, il legislatore ci dice che bastano 14 ore di corso. O forse non sarà che la conoscenza del diritto è pressochè inutile per un mediatore, a meno che non faccia una proposta?

La formazione continua rimane di 18 ore, ma diventa laboratoriale. Basta lezioni frontali e mi pare anche corretto.

Il formatore dovrà avere una laurea magistrale o a ciclo unico, dovrà essere un mediatore, aver tenuto corsi nella materia nel quinquennio anteriore; dovrà aver scritto tre contributi negli ultimi 5 anni (per il teorico) + 10 mediazioni con adesione nel triennio (per formatori pratici); sembrano essere sparite le particolari modalità di pubblicazione che oggi ancora reggono il sistema.

Anche in questo caso la formazione continua sarà 18 ore (attualmente sono 16).

La norma transitoria sembrerebbe poi prevedere 10 ore supplementari per formatori e mediatori che si sono formati nel regime anteriore (?).

Si prevedono poi calcoli complicatissimi per il regime economico della nuova mediazione.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei verbali di mediazione

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Si deve poi distinguere tra conclusione dell’incontro senza conciliazione o con conciliazione e tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria.

Se l’incontro si conlude senza la conciliazione sono dovute le somme di cui sopra, però diminuite di un quinto nei casi di mediazione obbligatoria.

In pratica per la Mediazione come condizione di c.p. al primo incontro (senza accordo) si pagheranno:

€ 32,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 60,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 48,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 96,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Mentre per la mediazione volontaria i valori restano inalterati (non c’è diminuzione di un quinto).

In sostanza PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) con importo già ridotto di 1/5 al primo incontro, oltre alle spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, si pagheranno (senza accordo):

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale INDENNITA’Totale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€32,00€48,00€80,00€99,36
Da 1.001 a 50.000€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato€88,00€136,00€224,00€273,28

Non mi dilungo su quel che può accadere in caso di accordo al primo incontro o sugli importi comunque dovuti per gli incontri successivi al primo: il legislatore stabilisce una tabella a scaglioni con calcoli che possono sensibilmente variare tra un minimo e un massimo

Di certo se l’importo per gli accordi venisse confermato saremmo anni luce da quello che si paga in Grecia o in Spagna per una mediazione.

Speriamo di no.

Attendiamo dunque la eventuale pubblicazione di quanto prescritto.

Il 477° articolo

In evidenza

Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.

Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.

Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.

Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.

Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.

Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?

Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”

E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.

Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.

Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.

Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.

In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!

Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.

Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.

Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.

In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.

Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.

E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.

Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.

Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.

Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?

Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?

Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.

Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.

Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?

Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.

L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che

Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.

Pensiamoci.

Quanto si spende per mediare  in Cina in un Organismo di mediazione?

In evidenza

Si  fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.

L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.

Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011

Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.

Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.

A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera

Meno di 26.348,16 € (inclusi 26.348,16 €) 131,56 €
Da 26.348,16 € a 65870,40 € (inclusi 65.870,40 €  yuan)1%131,56 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )0.5%526,96 € più lo 0,5% dell’importo contestato superiore a 65870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)0.1%856,32 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Da 658.704,01 €  a 2.634.816,032 € (inclusi 2.634.816,032 €)0.05%1383,28 yuan più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01
Da 2.634.816,032 €  a 5.269.632,07 € (inclusi 5.269.632,07 €)0.03% 2371,33 € più lo 0,03% dell’importo contestato superiore a 2.634.816,032 €
Più di 5.269.632,07 €0.01%3161,78 € più lo 0,01% dell’importo contestato superiore 5.269.632,07 €

1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.

2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:

(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;

(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;

(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.

3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.

4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.

5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.

Remunerazione dei mediatori:

Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €)856,32 €
Da 26.348,16 €  a 65.870,40 €  (compresi  65.870,40 € )         856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 € 
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)1910,24 €  più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Più di 658.704,01 €2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 €

1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.

2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.

3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.

4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.

4. Commissione di rimborso

Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.

La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.

Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino

 di sala riunioniCapacitàCanone di utilizzo standardStrutture e attrezzature accessorie
€/mezza giornata€/giorno
piccola sala conferenzeMeno di 10 persone105,39 €197,61 €Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga
sala conferenze media10-20 persone210,79395,22Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione
ampia sala conferenze20-30 persone329,35592,83Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente )

Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.

Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:

Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:

(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;

(2) Il tempo per lo studio del caso;

(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;

(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.

Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.

Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.

Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.

Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.

Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.

Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.

Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.

Fonte: http://www.bjac.org.cn/page/tj/shoufei.html

Circolare del ministero della Giustizia del 14 aprile 2023

In evidenza

OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)”.

Corso di aggiornamento in modalità mista per mediatori 17-20 aprile 2023

Nonostante non siano ancora noti i decreti interministeriali attuativi della cosiddetta Riforma Cartabia che andrà in vigore nella parte più importante che pertiene ai mediatori dal 30 giugno 2023 è opportuno fornire cenno sia sulla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 sia sul decreto legislativo delegato 10 ottobre 2022, n. 149 e sul decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che impattano profondamente sulla disciplina attuale della mediazione, nonché un ultimo cenno al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151. I mediatori devono, in altre parole, essere messi a conoscenza di tutte le novità concernenti gli strumenti di giustizia complementare.
Il corso di aggiornamento si rivolge certo a mediatori formati ma è opportuno rispolverare determinati concetti specie alla luce del fatto che quando la riforma Cartabia andrà pienamente in vigore riprenderà anche lo svolgimento completo del modello classico ossia del negoziato di princìpi.
La mediazione è un procedimento che si compone di tre momenti fondamentali: l’apertura, la creazione di una strategia che porta all’opzione di accordo e l’accordo stesso.
Per un mediatore è dunque fondamentale conoscere bene le regole di apertura e dunque le modalità di tenuta della sessione congiunta che oggi coincide per una parte col primo incontro di mediazione (almeno sino al 30 giugno) e successivamente al 30 giugno 2023 con la mediazione effettiva vera e propria.
Poiché è ancora vigente il primo incontro come congegnato nel 2013 può essere ancora opportuno (sino al 30 giugno 2023) esplorare anche una o più varianti al modello classico ovvero calare determinati concetti nel modello classico (dopo il 30 giugno 2023).
Vanno poi analizzate bene le funzioni e i contenuti della prima e della seconda sessione privata, ossia tutta quell’attività negoziale e non che conduce a soddisfare gli interessi comuni e compatibili delle parti.
Merita un approfondimento anche la natura della sessione congiunta finale che è ben diversa da quella iniziale.
Tutta questa conoscenza che dovrebbe essere già patrimonio del mediatore che ha frequentato un corso di base in mediazione assume comunque un altro significato alla luce dell’esperienza, nel senso che una più approfondita conoscenza del modello consente di individuare gli errori che eventualmente si sono commessi nella pratica professionale.
I mediatori poi sono in genere abituati dalle parti al cosiddetto “negoziato duro”; questa pratica conduce al limite effetti positivi solo per una parte e comporta in ogni caso la perdita della relazione.
Applicare in modo corretto il negoziato di principi, consente al mediatore anche di proporre agli avvocati assistenti un modello che invece mette sullo stesso piano le esigenze con soddisfazione di entrambi i clienti e senza che venga a perdersi il rapporto

Il corso è in modalità mista

Per prenotazioni: dplmediazione@gmail.com
Tel. 02.49717642

La formazione del mediatore in Belgio

In evidenza

1. Introduzione

Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.

Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.

Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.

Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.

La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.

A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).

Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:

1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;

2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;

3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;

4)  non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;

5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.

§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.

§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”

Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3]  § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.

La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.

Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.

Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.

§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:

1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.

2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.

3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.

4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.

5°Stabilire un codice etico.

6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.

8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.

10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.

11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.

12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.

13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.

14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.

§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.

Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5]  e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].

Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.

2. Il  candidato mediatore belga

Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.

Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7].  Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].

Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].

Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).

La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.

Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.

Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.

L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.

Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.

Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.

L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.

L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].

3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione

Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].

Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.

Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:

– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;

-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;

– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.

Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.

Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.

Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.

L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.

La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.

Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:

– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;

– L’identità della persona di contatto;

– il modello di certificato di partecipazione effettiva.

– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.

L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.

– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;

– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;

– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.

Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.

Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.

Il Consiglio adotta una decisione motivata.

Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.

La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.

L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.

Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.

Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.

Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.

L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].

4. I corsi di formazione: la formazione base

I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.

La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.

La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:

1.         Nozione di conflitto, violenza e molestie[22];

2.         Introduzione alla mediazione[23];

3.         Diritto relativo alla mediazione[24];

4.         Comunicazione relativa alla mediazione[25];

5.         Psicologia legata al mediatore e alla mediazione[26];

6.         Sociologia legata alla mediazione[27];

7.         Processo di mediazione[28]:

8.         Condotta professionale ed etica[29];

9.         Statuto del Mediatore[30];

10.       Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;

11.       Mediazione a distanza per via elettronica.

La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.

Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.

La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:

1.         Le fasi del processo di mediazione;

2.         L’applicazione dei principi di mediazione;

3.         Capacità di mediazione;

4.         Abilità comunicative;

5.         Capacità di negoziazione;

6.         Interventi in situazioni concrete;

7.         Scenari attraverso giochi di ruolo;

8.         L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.

5. I corsi di formazione: la formazione specialistica

Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.

La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.

La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;

–           Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;

–           Rapporti parentali (potestà genitoriale, relazioni personali, modalità di alloggio, ecc.)  …) ;

–           Obblighi di manutenzione:

o          il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo

o          assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.

–           Diritto immobiliare e diritto successorio;

–           Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;

–           Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Psicologia e sociologia

–           Psicologia e sociologia della famiglia;

–           Effetti psicologici dei conflitti familiari;

–           Relazioni e dinamiche familiari;

–           Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione familiare a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Obblighi;

–           proprietà;

–           consumo;

–           responsabilità;

–           assicurazione;

–           economia e società;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative

–           Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società

2.         Mediazione civile e commerciale;

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:

–           Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Mediazione sociale:

–           Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;

–           I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;

–           Benessere sul lavoro;

–           Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione sociale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

6. L’autovalutazione e la valutazione

Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.

Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.

La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.

GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*

Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………

Scala di punteggio: 1 = Insoddisfacente – 2 = Necessita di miglioramento – 3 = Soddisfacente – 4 = Superiore – 5 = Eccezionale

CONOSCENZA DEL PROCESSO GESTIONE DEI PROCESSI CAPACITÀ DI ANALISI CAPACITÀ DI EMPATIA COSTRUZIONE DI ACCORDI 
Competenze dei partecipanti alla mediazione
-Relazione tra i partecipanti
-Desiderio di trovare un accordo
-Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile
  Interazione produttiva
-Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti
-Relazione tra i partecipanti e il mediatore
 Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto)
-Conseguenze legali
-Impatti finanziari
-Competenze dei partecipanti
  Rispetto per i partecipanti
Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti
-Attenzione attiva alle loro preoccupazioni
-essere attenti alle nuove possibilità
  Preparazione dei partecipanti
-Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione.
-Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista.
 
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.)
-Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo
-Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione
 Equilibrio delle interazioni
-Ogni partecipante è coinvolto
-Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate
 I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza  Riassumere e riformulare
-I punti principali
-Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti
-Temi e punti importanti
-Nominarli e strutturarli
 Inquadrare i problemi  
-Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni
-Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti
-Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci
 
Conoscenza dei partecipanti  
– Le loro aspettative
– i loro limiti
 Clima sicuro per parlare del conflitto Ascolto dei partecipanti   -Descrizione del conflitto Riconoscimento
-Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni
-Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste
 Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni 
Strategie per la gestione dei conflitti Incoraggiamento e fiducia
-Autodeterminazione dei partecipanti
-Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti
 Domande neutre e aperte Riformulazione / validazione Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante. Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili 

Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.

Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati

Griglia per le organizzazioni di formazione –

 Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.

Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di  mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.

Il candidato mediatore:

Cognome, nome: ……………

Il valutatore:

Cognome, nome: ……………

Data:……………………………..

TITOLO  I.  CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. Processo di mediazione
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
1.1.Presentazione dei partecipanti    
1.2.Conferma dell’autorità decisionale    
1.3.Presentazione del processo    
1.4.Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone)    
1.5.Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine…    
1.6.Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….)    
1.7.Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità…    
1.8.Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione)    
1.9.Comprendere le fasi della mediazione    
1.10.Gestione del tempo (interviste, agenda…)    
  • Capacità di comunicare
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
2.1.Ascolto attivo e premuroso    
2.1.1.Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione.    
2.1.2.Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità    
2.1.3.Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere.    
2.1.4.Interrogarlo (domande aperte)    
2.1.5.Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale.    
2.1.6.Dagli segni visivi e verbali di interesse.    
2.1.7.Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…)    
2.1.8.Pratica i silenzi.    
2.1.9.Mostrare empatia    
 2.1.10.Rimani neutrale e benevolo    
2.2.Empatia    
2.3.Connotare positivamente    
2.4.Mettere in comune i punti di vista    
2.5.Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno)    
2.6.Osservazione    
2.7.Ritaglio    
2.8.Gestione del silenzio    
2.9.Flessibilità, adattabilità (linguaggio, atteggiamento, contesto…)    
2.10.Gestione sistemica/di gruppo    
2.11.5 Assiomi della comunicazione (Watzlawick)    

           3. Chiarimento dei problemi

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
3.1.Identificazione del/i problema/i    
3.2.Comprensione (utile per la mediazione) del contesto (nei suoi aspetti psico-socio-legali, sistemi, culture….)    
  • Determinazione degli interessi/bisogni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
4.1.Riconoscere le emozioni    
4.2.Chiarire interessi e bisogni    
4.3.Mettere in comune interessi/bisogni    
  • Proposta di opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
5.1.Brainstorming    
5.2.Bacchetta magica    
5.3.Altre tecniche    
  • Considerazione delle opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
6.1.Uso di criteri oggettivi    
6.2.Supporto per la ricerca di soluzioni WinWin    
6.3.Pacchetti di offerta    
6.4.Gestione delle situazioni di blocco    

            7. Verifica del pieno consenso

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
7.1.Garantire il pieno consenso    

         8.Fine della mediazione

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
8.1.Chiarezza e precisione degli accordi di mediazione    
8.2.Garantire l’approvazione dell’accordo    
8.3.Richiamare l’attenzione sulle conseguenze della firma di accordi    
8.4.Accordo parziale/globale, provvisorio/definitivo, intermedio/finale    

9. Utilizzo di strumenti specifici

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
9.1.Caucus    
9.2.Tavolo    
9.3.Umorismo, metafore…    
9.4.Genogramma, diagramma di flusso    
9.5.Rappresentazione grafica del contesto    
9.6.Linea temporale    
9.7.(cronologia degli eventi…)    
9.8.Timeout, pausa    
9.9.BATNA/WATNA & migliore interesse    
9.10.Altro…    
  1. Etica e condotta professionale
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
10.1.Padronanza delle regole professionali    
10.2.Padronanza delle regole etiche    
10.3.Padronanza dell’etica    

11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
11.1.Il mio comportamento etico    
11.2.Autovalutazione    

TITOLO  II.  VALUTAZIONE

La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo.  In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.

Valutazione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …

Firma del candidato mediatore, ……………….. ………………..  Data:………………………

che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.

7. L’esito della formazione di base e specialistica

Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.

In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).

Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.

Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.

La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).

Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].

8. La formazione continua

Occupiamoci ora della formazione continua.

Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un   mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727  del codice giudiziario[32]

L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.

Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.

Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.

Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.

A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.

Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.

Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.

Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.

La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.

La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.

La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio. 

La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il  mediatore a  svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il  suo  funzionamento personale  di fronte  al conflitto  e alle persone in   conflitto, a riflettere sulle  sue risonanze, le sue  resistenze, pregiudizi e alleanze.

La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].

La supervisione può essere individuale o collettiva.

L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.

l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.

La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.

Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:

 -il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,

– gli argomenti trattati,

– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).

È firmato da tutti i partecipanti.

In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.

Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].

Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].

Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:

a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),

c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],

d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].

Non possono essere riconosciuti come formazione continua:

– Lettura di libri.

-Partecipazione a   riunioni di mediazione.

-Chat di mediazione.

-Sessioni di coaching come assistente formatore.

Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua. 

9. Il procedimento disciplinare

La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.

Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.

Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese. 

I collegi siedono con tre membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza. 

Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.

Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.

Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.   

In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.

Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.

Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.  

Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.

La Commissione mette a disposizione un modulo di  reclamo  sul sito web della  Commissione federale di  mediazione. 

La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.

Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.

Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.

Il presidente della Commissione conferisce il  fascicolo  completo  al collegio competente affinché possa  essere avviato,  se necessario,  un procedimento disciplinare.

 Il collegio competente può decidere che la  denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40]

Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa  il denunciante o  il dichiarante.

Il rigetto della denuncia  non impedisce al denunciante o  al dichiarante  di  presentare  successivamente  una nuova denuncia o dichiarazione.

 Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.

 Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:

1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il  numero di serie;

 2) il riferimento al regolamento;

3) la composizione della Commissione;

4) i fatti portati  a  conoscenza della Commissione;

5) le norme che possono essere state violate;

6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;

7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;

8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;

9) se del caso, l’avvertenza che, ai  fini della tutela della vita privata  di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità  sono stati oscurati;

10) il diritto di richiedere  ulteriori misure investigative in modo  motivato; 

11) Il diritto  della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di  un membro della Commissione;

12. la possibilità di ottenere,  su  richiesta, che  il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi  il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;

 La Commissione allega alla notifica una copia del verbale  disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo  e  ottenerne copia. 

 Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del  procedimento disciplinare. Esse sono  tradotte, se del caso,  nella lingua procedurale.

Se  il denunciante,  il presidente o l’organo  chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa  il  luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli  designa a tal fine. La citazione  precisa che la procedura di conciliazione è riservata.

La Commissione convoca le parti interessate  mediante lettera  ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a  uno dei suoi   membri al fine di esaminare se una  soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate.  È  redatto un verbale di  comparizione delle persone interessate.

Se  viene raggiunto un accordo, il  verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate. 

Se non si raggiunge un accordo  o se una delle  parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.

La conclusione di un accordo non  osta all’adozione di  una sanzione   disciplinare  da parte della commissione.  

Se  la  procedura continua, le parti  interessate  sono convocate, mediante  lettera raccomandata  o notifica  all’indirizzo  di posta elettronica, a comparire dinanzi  alla  Commissione. 

La citazione contiene  le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza. 

Il termine  per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.

 Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante. 

 Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito  del procedimento penale.

Una denuncia o un’indagine penale  non impedisce  alla Commissione  di adottare misure disciplinari.

Se la sanzione disciplinare si rivela  incompatibile con una  successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare  con effetto  retroattivo  a decorrere dalla  data in cui   è irrogata la   sanzione   disciplinare.

Le parti interessate  possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.

 La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.

Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.

In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:

– legittimo sospetto;

– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;

– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;

– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;

– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.

Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.

Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.

La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.

In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato  può chiedere   alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico  o l’interesse pubblico  vi ostino. 

 La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.

 Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.

La Commissione può imporre le  seguenti sanzioni ai mediatori certificati:

– avvertenza;

– rimprovero;

– l’obbligo di completare un tirocinio per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in  co-mediazione per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-la sospensione per  un periodo non superiore a un anno;

-la revoca del riconoscimento.

 Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.

Se i fatti addebitati  costituiscono un  inadempimento continuato,  l’ultimo atto  contestato  costituisce il  punto  di partenza  del termine di prescrizione. 

 Per quanto riguarda gli  organismi, la Commissione può:

-formulare raccomandazioni;

-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione  per  un periodo limitato non superiore a un anno;

 -revocare il  riconoscimento dell’organismo.

La decisione è firmata dal  presidente del  collegio e inserita nel fascicolo.

 Il presidente del  collegio notifica senza indugio la  decisione  al mediatore o all’organo.

 Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a  meno che tale  notifica  non sia contraria  a  motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica  soltanto  il dispositivo della decisione.     

La notifica riproduce il  testo  integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.

 Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.

 La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo

Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.

Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.

La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.

Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.

Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.

Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.

Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.

Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.

La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.

Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.

Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.

10. Il codice deontologico del mediatore belga

Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore  è individuale.

Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.

Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”

Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”

La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”

Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.

Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.

Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.

Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”

In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.

In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”

Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”

Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.

Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.

Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato. 

 Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa. 

Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per: 

  • Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
  • Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42],  del codice giudiziario;
  • Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
  • Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
  • Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.

Preliminare alla mediazione

PRIMI CONTATTI

Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.  

Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.

 § 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.

 § 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.

Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione. 

Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.

Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.

COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.

Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.

Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.

Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione. 

 Questi concetti devono essere intesi come segue:

 – Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà. 

-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione. 

-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.

Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:

  • quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
  • quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
  • in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.

§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.

§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.

Il Protocollo di mediazione

Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.

§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.

Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.

§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni

  • nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
  • il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
  • un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
  • una breve descrizione della controversia;
  • la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
  • il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
  • la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
  • la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.

Il protocollo menziona inoltre:

– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali; 

– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.

Lo svolgimento della mediazione

ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE

Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale. 

 Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.

§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.

Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.

Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.

Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.

Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.

Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.

Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.

IN MEDIAZIONE

Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione. 

Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che

– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;

– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;

– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;

– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;

– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.

Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.

FINE DELLA MEDIAZIONE

Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.

 Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.

 Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.

 L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.

Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.

Onorari e spese del mediatore

Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.

Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.

§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).

Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.

§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.

Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.


[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese). 

Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/maisons-de-justice

Gli indirizzi si trovano in https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj

Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.

[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.

[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,

est remplacé par ce qui suit :

“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,

composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de

membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les

évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union

européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des

avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs

qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs

doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier

examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

[4] Il trattamento economico dei membri della Commissione è disciplinato da tre decreti reali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-royaux) e la nomina da due decreti ministeriali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-ministeriels).

Contatto: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[6] Cfr. https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Critères d’agrément des médiateurs

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

30.03.21_reglement_formation.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-guide_fr_auto-evaluation_mediateur.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-evaluation_finale_fr_des_candidats_mediateurs.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015

définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[7] Presenta una domanda separata per tipo di mediazione, ogni volta accompagnata da un fascicolo completo.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[8] Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

[11] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/instances_de_formation_agreees33.pdf

[12] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/erkende_vormingsinstanties_nl_2020_1_0.pdf

[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

[15] Critères d’agrément des médiateurs

Esempio di consenso:

Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.

[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.

[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.

[20] A condizione che

-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia; 

-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.

[21] 30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[22] Concetto di conflitto, violenza e molestie

-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);

-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;

-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;

-Chiarimento e gestione dei conflitti;

-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;

-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.

[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;

-Definizione di mediazione;

-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);

-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);

-Introduzione alla negoziazione ragionata;

-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;

–  Struttura, processo, postura, ruolo, problemi, ecc.;

–  I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo

[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);

-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);

-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;

-Mediazione nel diritto europeo e internazionale.

[25] -Concetti e metodi di comunicazione;

-Barriere alla comunicazione;

-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;

-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;

-Teorie del cambiamento;

-Mediazione a distanza;

-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.

[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;

– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);

– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;

– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);

– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);

-Principali correnti della psicologia;

-Principi di analisi e paradigmi.

[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;

– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;

– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.

[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;

– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;

– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;

– Gestione del quadro di mediazione;

– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;

– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).

[29] – Definizioni e principi;

– Regole e codici deontologici: – specificamente applicabili ai mediatori accreditati – secondo le altre professioni del mediatore;

– Portata della competenza, poteri del mediatore e rispetto della volontà delle parti;

– Questioni etiche legate a casi concreti.

[30] – Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni in relazione alla mediazione;

– Obblighi amministrativi, fiscali e sociali del mediatore accreditato.

[31] Questo è l’indirizzo dei mediatori accreditati:

https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur

[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

I mediatori che hanno  perso il  loro accreditamento  hanno  sempre  la possibilità di recuperarlo a certe condizioni  .

[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.

[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.

[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.

[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal  supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.

[39] Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

[40] Il collegio può decidere di non attivarlo  quando:

– I reclamo non è diretto contro  un mediatore accreditato  o un organismo autorizzato;

– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto  sull’attività professionale del mediatore;

– La denuncia si riferisce a fatti che esulano  dalla  missione legale  dell’organizzazione.

[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”

[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”

[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”

La formazione dell’avvocato e del giudice mediatore secondo il CEPEJ

In evidenza

Non esiste a mia conoscenza uno studio statistico sugli avvocati mediatori in Europa e nel Mondo; nemmeno nella nostra Italia che è provvista dell’albo dei mediatori[1]: a dire il vero né il CNF né il Ministero della Giustizia hanno idea di quanti siano gli avvocati che praticano la mediazione da mediatori o comunque non divulgano i dati.

Possiamo affermare tuttavia che almeno nei paesi UE la professione dei mediatori avvocati sia fenomeno diffuso.

Proprio per questo il 14 giugno 2019 è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[2] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[3].

Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Fornisco la traduzione in italiano dall’inglese delle parti che da formatore di mediatori ritengo più rilevanti: per il resto rimando al testo in lingua.

Il corso di formazione deve possedere un “quadro di competenze” che definisca in modo chiaro e conciso le competenze chiave che un mediatore efficace dovrebbe possedere.

In generale, non ci sono requisiti speciali per quanto riguarda le qualifiche o l’esperienza precedenti necessarie per iscriversi a un corso di mediazione di base.

Viceversa, corsi di formazione di mediazione avanzata o specializzata richiedono ai partecipanti precedenti comprovate conoscenze e/o pratiche di mediazione.

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a finanziare la formazione in materia di mediazione quando giustificabile, ad esempio, per attuare e diffondere la mediazione in generale o per sviluppare progetti specifici e/o iniziative legali.

Gli Stati membri e i fornitori di servizi di mediazione per la formazione dovrebbero essere incoraggiati ad assegnare borse di studio basate sulle esigenze economiche dei partecipanti.

I corsi dovrebbero avere un numero di ore di formazione non inferiore a 40, che è il punto di riferimento minimo accettabile per l’insegnamento e la pratica degli aspetti esperienziali delle competenze del mediatore, tenendo conto che i corsi di formazione mirano esclusivamente a formare le persone a un livello base di competenza del mediatore.

Si raccomanda che i corsi abbiano una classe massima di 30 studenti, con un rapporto formatore-studente compreso tra l’ideale di 1 formatore ogni 6 partecipanti; un massimo di 1 trainer ogni 10.

Il corso dovrebbe essere focalizzato sulla partecipazione, e l’interazione. Per garantire ciò, dovrebbero essere utilizzate varie metodologie di insegnamento, tra cui lezioni frontali, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, dialoghi in coppia e giochi di ruolo… la seguente percentuale di tempo dovrebbe essere dedicata a questi diversi approcci alla formazione:

• lezioni/input di conoscenza/presentazione – circa il 10%;

• Esercitazioni e discussioni – circa il 40%;

• Giochi di ruolo, coaching e feedback – circa il 50%.

Il tipo di materiale che potrebbe essere distribuito in formato cartaceo o virtuale prima di un corso include:

• Manuale/cartella di lavoro del corso;

• Materiali supplementari come istruzioni generali per giochi di ruolo;

• Regole e procedure di mediazione, legislazione pertinente;

• Articoli accademici e libri di testo.

Quando è richiesta una preparazione prima del corso, i partecipanti devono ricevere il materiale completo in tempo sufficiente per consentire loro di prepararsi adeguatamente. A titolo indicativo, si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre due settimane prima del corso.

Allo stesso modo, quando i partecipanti sono tenuti a prepararsi per i loro ruoli in anticipo rispetto ai giochi di ruolo, i riassunti riservati dei giochi di ruolo dovrebbero essere forniti in tempo sufficiente per consentire ai giocatori di prepararsi. Si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre una settimana prima del corso.

Un gioco di ruolo qui è definito come un caso simulato in cui il mediatore ha l’opportunità di esercitare una vasta gamma di abilità da mediatore, possibilmente attraverso più fasi del processo.

Ogni ruolo in un corso dovrebbe avere un massimo di sei persone per una mediazione a due.

Le fasce orarie di mediazione all’interno dei giochi di ruolo dovrebbero essere di almeno 45 minuti per consentire al mediatore un tempo sufficiente per esercitare una serie di abilità man mano che la mediazione si sviluppa; almeno il 50% di tutti i giochi di ruolo dovrebbe essere supervisionato da un coach/trainer esperto e, tra questi, un coach abilitato alla supervisione dovrebbe essere presente almeno nel 50% del tempo effettivo di gioco di ruolo.

Quando i giochi di ruolo vengono utilizzati in veste di valutazione, devono essere supervisionati dall’assessor per il 100% del tempo.

I coach dovrebbero essere ruotati tra i gruppi e i partecipanti per garantire che tutti i partecipanti sperimentino una varietà di approcci di coaching.

Nei corsi che contengono valutazione, qualsiasi coach/ trainer che alleni un partecipante non dovrebbe essere coinvolto in alcuna valutazione successiva di quel partecipante.

Al fine di garantire l’equità e l’uguaglianza della partecipazione, tutti i partecipanti dovrebbero mediare lo stesso numero di volte nei giochi di ruolo.

I partecipanti apprendono non solo esercitando le abilità da mediatori, ma anche ricevendo feedback da mediatori esperti che agiscono nel ruolo di coach durante il corso.

È possibile utilizzare una varietà di metodi diversi per fornire il feedback, tra cui:

• Coaching di gruppo durante un gioco di ruolo. Qui il feedback non è solo a beneficio del partecipante che agisce come mediatore, ma anche per gli altri partecipanti coinvolti nel gioco di ruolo;

• Feedback privato uno ad una persona dopo un gioco di ruolo.

Si consiglia di utilizzare feedback scritti sulla performance di un solo partecipante, in particolare durante il momento di valutazione di un corso.

Se un corso è progettato per valutare, certificare o accreditare un partecipante come avente le capacità e le conoscenze necessarie per mediare una controversia in modo competente, deve contenere una valutazione effettiva della competenza da mediatore del partecipante, rispetto al proprio quadro di competenze. In relazione alla valutazione di abilità del mediatore, il giudizio dovrebbe incentrarsi sulla performance durante un gioco di ruolo.

Mentre una qualche forma di valutazione continua durante il corso potrebbe essere considerata come parte del processo di valutazione, dovrebbe esserci almeno una valutazione separata basata esclusivamente sulle prestazioni durante un gioco di ruolo.

La valutazione di un partecipante dovrebbe essere data in due momenti diversi da due assessor differenti.

Si raccomanda che ogni gioco di ruolo valutativo abbia una durata di almeno un’ora, escluso il tempo necessario per redigere un accordo transattivo.

Trainers, Coaches and Assessor (TCA)

Coloro che forniscono degli input durante un programma di formazione possono essere suddivisi in tre ruoli chiave:

• un trainer (formatore) che fornisce le skills e le conoscenze stabilite nel programma;

• un coach che osserva le prestazioni di un partecipante nel ruolo di mediatore, di solito durante un gioco di ruolo, e fornisce coaching e feedback al partecipante, durante e dopo il gioco di ruolo, al fine di far crescere la competenza come mediatore;

• un assessor (valutatore) che osserva anche le prestazioni del partecipante e fornisce una valutazione formale delle competenze. Il valutatore può anche fornire un feedback al termine della valutazione.

Chiunque cerchi di svolgere il ruolo di Trainer, Coach o Assessor (TCA) dovrebbe aver partecipato con successo a un corso di formazione sulla mediazione e se è richiesta la registrazione da mediatore in uno stato, formatori, coach e valutatori dovrebbero essere mediatori registrati. Avrebbero anche dovuto frequentare una formazione adeguata da formatore per assumere il proprio ruolo.

Idealmente, i TCA dovrebbero aver condotto almeno due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore in ciascuno dei tre anni precedenti prima di essere nominati. Una volta nominati, dovrebbero condurre due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore all’anno ed essere in grado di dimostrare di aver mantenuto uno sviluppo professionale continuo (CPD) di sei ore all’anno.

I TCA dovrebbero condurre almeno un corso di formazione per le competenze di base dei mediatori o un corso di aggiornamento ogni due anni.

Coach e assessor dovrebbero istruire e/o valutare almeno quattro sessioni di giochi di ruolo nel corso di due anni.

I fornitori di formazione potrebbero prendere in considerazione la certificazione dei propri programmi con il programma di formazione per mediatori certificati (CMTP) dell’International Mediation Institute.

La corretta registrazione come IMI-CMTP significa che i programmi di formazione soddisfano gli standard internazionali indipendenti per la formazione dei mediatori.

Corso di formazione di base per mediatori

1. Sviluppo della conoscenza

Un corso di formazione di base per mediatori dovrebbe coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1. Teoria dei conflitti

1.2. Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3. Nozioni di base sulla mediazione:

1.3.1. Principi di base della mediazione:

a. Volontarietà

b. Riservatezza

c. Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore

d. Autodeterminazione delle parti e controllo del processo

e. Uguaglianza delle parti

f. Creatività e sostenibilità

g. Flessibilità

h. Efficacia dei costi

1.3.2. Scopi della mediazione

1.3.3. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.4. Gli attributi principali di un mediatore:

a. Atteggiamento e ruolo del mediatore

b. Credibilità

c. Competenze e tecniche di base

d. Etica professionale

e. Requisiti e pratica professionale

1.5. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.6. Stili di mediazione

1.7. Fasi della mediazione[4]:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. Trattativa

e. Accordo

1.8. Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, compreso il quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e il primo incontro di mediazione obbligatorio, se disponibile

1.9. Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.10. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione delle abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione

b. Capacità e tecniche di gestione del processo di mediazione, incluso ma non limitato all’uso di riunioni congiunte e private

c. Strategie di negoziazione e competenze per gestire il contenuto della controversia

d. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

e. Capacità di problem solving e capacità decisionale

f. Capacità di analisi e gestione dei conflitti, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

g. Competenze di co-mediazione

I formatori possono includere altri argomenti basati sulle competenze, tra cui la gestione delle emozioni, la gestione delle persone difficili, la risposta all’impasse, la programmazione neurolinguistica, ecc.

I corsi di formazione sulle competenze dei mediatori dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. In base alle linee guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare la procedura e le “abilità di essere” un mediatore efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

3. Particolarità della formazione specializzata in mediazione

Argomenti aggiuntivi ed esercizi di sviluppo delle competenze dovrebbero essere coperti nei programmi di formazione specialistica di mediazione.

Per la formazione dei mediatori in materia familiare:

a. Principi fondamentali della mediazione familiare

b. Conoscenza sufficiente del diritto di famiglia

c. Modelli di mediazione familiare

d. Competenze del mediatore familiare

e. Limiti del principio di riservatezza

f. Mediazione incentrata sul bambino e interesse superiore del bambino

g. Partecipazione dei bambini

h. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

i. Abuso domestico

j. Squilibri di potenza

K. Tecniche di mediazione transfrontaliera

l. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione dei mediatori in materia civile:

a. Conoscenza sufficiente delle disposizioni di diritto pubblico e di protezione sociale nei settori in questione che praticano in particolare:

i. controversie in materia in leasing e affitti

ii. nel campo del diritto del lavoro

iii. nel diritto dei consumatori

b. Squilibri di potere

c. Modelli di mediazione civile

d. Tecniche di mediazione transfrontaliera

e. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione di mediazione in materia penale:

a. Conoscenza sufficiente del sistema giudiziario penale

b. Vari metodi di giustizia riparativa

c. Il rapporto tra giustizia penale e mediazione

d. Competenze e tecniche di comunicazione e di lavoro con le vittime, i trasgressori e altri impegnati nel processo di mediazione, comprese le conoscenze di base sulle reazioni delle vittime e i trasgressori

e. Competenze specialistiche per la mediazione in caso di reati gravi e reati che coinvolgono minori

Per la formazione di mediazione in materia amministrativa:

a. Principi fondamentali di mediazione in materia amministrativa

b. Conoscenza sufficiente del diritto costituzionale e amministrativo

c. Equilibrio tra i principi di riservatezza della mediazione e la trasparenza dell’attività amministrativa

d. I confini dell’interesse pubblico

e. Il ruolo del mediatore – particolarità dei principi di indipendenza e imparzialità

f. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

g. Codice etico dei mediatori in campo amministrativo

Chiunque conosca il programma approntato dal Ministero della Giustizia italiano con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[5] (articolo 16 f e g)[6] non può non rendersi conto che è necessaria una integrazione; e non solo: necessità un’apertura della mediazione italiana verso settori per noi sconosciuti come ad esempio quello amministrativo.

Inoltre, dal programma del Cepej emergono figure che non sono familiari a tutti gli enti di formazione come i coach, i trainer e gli assessor.

Nemmeno la riforma Cartabia a dire il vero vi fa alcun cenno; il nostro legislatore sembra porre l’attenzione più che altro sul responsabile scientifico di chiara fama (cfr. il nuovo articolo 16 bis del decreto 4 marzo 2010 n. 28[7]) che nella relazione al decreto 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha emendato il decreto 28/10) riveste molti compiti ed adombra forse quasi una predilezione del legislatore per un’unica organizzazione di mediazione che sia organismo ed ente di formazione: “il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.”

Il principio poi, tutto italico, secondo cui il mediatore riceve solo le nozioni che gli servono per il settore scelto (mediazione civile e commerciale, penale, familiare ecc) deve essere necessariamente superato nel senso che il nuovo operatore di base della giustizia complementare dovrà avere una infarinatura a 360° di quello che è il mondo della gestione delle relazioni.

Ciò ovviamente richiede una nuova organizzazione per gli Enti di formazione.

Un’altra categoria da noi sconosciuta è quella del giudice mediatore.

La riforma Cartabia timidamente precisa soltanto che il giudice deve curare la sua formazione in mediazione, ma solo al fine di migliorare le sue performance in materia di delegazione dello strumento alternativo (e al fine di inserire tra i parametri che ne connotano la carriera anche l’utilizzo della giustizia complementare[8]).

Negli altri paesi le cose vanno assai diversamente.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.

In relazione a tale considerando rileva l’art 3 della Direttiva 52/08.

L’art 3 lett. a) capoverso precisa che rientra nel concetto di mediazione “la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;”.

Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[9]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

In Croazia[10] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[11].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[12]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

L’art. 168.a del Codice di rito croato peraltro contempla l’ipotesi in cui si voglia far causa alla Repubblica di Croazia: nel qual caso si deve chiedere alla Procura un tentativo di bonario componimento. Questa norma è importante per la storia della mediazione europea perché è stata impugnata da chi non l’ha rispettata e ha ricevuto conseguentemente una dichiarazione di irricevibilità della domanda dai Tribunali croati; la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso in questione ha però ritenuto che la mediazione a pena di irricevibilità della domanda fosse conforme all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo[13]: il che ha aperto uno scenario importante ad es. in Francia con riferimento alla conciliazione davanti alle Corti inferiori che è stata prevista a pena di inammissibilità.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[14]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[15].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[16].

In Finlandia[17] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[18]

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato)[19].

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[20]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo.

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[21].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[22].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi de § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[23].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi. [24].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[25], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziale[26].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[27]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[28].

La tabella che segue chiarirà ulteriormente il quadro anche con riferimento allo strumento utilizzato.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaX[29]XNon giudice
BelgioX[30]XGiudice/non giudice
BulgariaXX[31]Non giudice
CiproX[32]XNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaX[33]X[34]Giudice/Non giudice
GermaniaX[35]X[36]Giudice/non giudice
GreciaXNon giudice
Inghilterra e GallesX[37]XGiudice/Non giudice
IrlandaX[38]XNon giudice
Irlanda del NordXX[39]Non giudice
ItaliaXX[40]Non giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoX[41]X[42]Non giudice
MaltaX[43]XNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaX[44]X[45]Non giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaX[46]XGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
ScoziaX[47]XGiudice/Non giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaX[48]XGiudice/non giudice
SpagnaX[49]XGiudice[50]/non giudice
SveziaX[51]XGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

Preso atto di questa realtà del giudice mediatore nel dicembre del 2019 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha presentato un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione in modo da garantire l’attuazione degli orientamenti CEPEJ sulla mediazione.

In sostanza qui si parlerà di un programma per i giudici affinché acquisiscano consapevolezza sulla mediazione e venga garantita l’efficienza del rinvio giudiziario alla mediazione.

Il documento è stato sviluppato con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) ed è stato adottato nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[52].

Ne propongo qui una traduzione in italiano dall’inglese.

“È stato riconosciuto che i giudici svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie. Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione.

L’obiettivo del presente strumento è sensibilizzare i giudici sulla mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.

Questo strumento per analogia può essere utilizzato da altri professionisti legali che fanno riferimento alla mediazione come i pubblici ministeri e da altre autorità e istituzioni giudiziarie che forniscono loro formazione.

È concepito per far accedere alla mediazione le parti in causa migliorando la capacità dei giudici di effettuare un effettivo rinvio giudiziario alla mediazione e non per creare dei giudici mediatori nell’esercizio della loro funzione giudiziaria.

Si ispira ai programmi di formazione e sensibilizzazione condotti in Belgio, Francia e Svizzera francofona, gentilmente trasmessi e commentati dai seguenti istruttori: Giudici Avi SCHNEEBALG, formatore per i giudici belgi presso l’Institut de training judiciaire di Bruxelles, Fabrice VERT, formatore per giudici francesi presso l’Ecole Nationale de la.Magistrature di Bordeaux, e Jean A. MIRIMANOFF, giudice onorario, mediatore, formatore per la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri.

Esiste una vasta gamma di diversi insegnamenti di mediazione e pratiche di mediazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, questo strumento è facilmente adattabile alle diverse situazioni nazionali.

Questo strumento è stato sviluppato in riferimento al punto 3. Consapevolezza delle linee guida CEPEJ sulla mediazione.

1. Contesto dello strumento

– Raccomandazione Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile, cap. VII: “Gli Stati dovrebbero fornire informazioni sulla mediazione in materia civile ai professionisti coinvolti nel funzionamento della giustizia”[53].

– Linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente in materia di mediazione familiare e mediazione in materia civile, CEPEJ (2007) 14, n. 50: “I giudici svolgono un ruolo cruciale nel promuovere una cultura di risoluzione amichevole delle controversie. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione. Ciò può essere ottenuto attraverso sessioni informative, nonché programmi di formazione iniziale e in servizio che includano elementi specifici di mediazione utili nel lavoro quotidiano dei tribunali in determinate giurisdizioni ”[54].

– Roadmap CEPEJ (2018) 8 basato sul rapporto CEPEJ-GT-MED su “L’impatto delle linee guida CEPEJ sulla mediazione civile, familiare, penale e amministrativa”, adottato il 27 giugno 2018, Rec. 3, p. 4: “Senza una consapevolezza/formazione obbligatoria della mediazione dei giudici durante la loro istruzione o nel primo anno della loro pratica giudiziaria, il numero di casi riferiti alla mediazione in materia civile, familiare, penale (adulti e minorenni) e amministrativi rimarrà invariato a un numero effettivo insignificante”, e la sua tabella 2.1:” Sviluppare e distribuire strumenti di formazione per aumentare la formazione obbligatoria e la consapevolezza della mediazione tra avvocati e giudici “[55].

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

– Aprire l’accesso alla mediazione attraverso un efficiente rinvio giudiziario, che implica sapere come:

a) identificare e selezionare i casi adatti alla mediazione;

b) Comprendere le caratteristiche, i prìncipi, gli obiettivi, gli approcci e i metodi di mediazione e il funzionamento del suo processo, al fine di fornire adeguate informazioni sulla mediazione alle parti in causa e ai loro avvocati;

c) suggerire, proporre alle le parti o dirigerle verso una partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione svolta da un centro di mediazione o da mediatori qualificati;

d) facilitare la transizione delle parti in causa dal procedimento giudiziario al processo di mediazione.

Il contenuto e la metodologia dell’addestramento deve tenere conto del contesto, del livello iniziale di conoscenza e dell’esperienza pratica dei tirocinanti. Dovrebbero essere predisposti controlli di qualità e misure di monitoraggio indipendenti per garantire contenuti e offerta di formazione sufficienti.

Si raccomanda vivamente che la fornitura delle parti pratiche della formazione sia guidata da giudici-mediatori in attività e mediatori non giudiziari attivi, con esperienza come formatori.

Un programma di sensibilizzazione continua dovrebbe aggiornare la conoscenza e la pratica dei giudici in materia di rinvio giudiziario alla mediazione, ripetendo il programma del secondo e terzo semestre. (Cfr. Appendice 2).

3. Obiettivi specifici relativi alla legislazione nazionale e internazionale

– Garantire la conoscenza della legislazione nazionale dei giudici nei rispettivi settori in materia civile e familiare, penale (adulti e minori) e amministrativa.

– Preparare i giudici a partecipare a un progetto pilota di mediazione nella propria giurisdizione.

– Migliorare la capacità conciliante dei giudici con l’uso di strumenti di mediazione (comunicazione attiva e principi – basati sugli interessi – negoziazione), ove consentito o prescritto dalla legge.

4. Durata della formazione iniziale e continua

La durata di quattro mezze giornate (due giorni in totale) è raccomandata quando possibile per i programmi di formazione iniziale.

Si consigliano una o due sessioni di mezza giornata a frequenza regolare per i programmi di formazione continua.

5. Risorse necessarie per formatori e assistenti

Le risorse necessarie dipenderanno dal numero di partecipanti. Per un gruppo di 24 giudici, la partecipazione di un istruttore qualificato (mediatore accreditato, concordato, certificato) e una squadra di tre assistenti garantisce una buona efficacia nella sensibilizzazione. Idealmente, il rapporto formatore-tirocinanti dovrebbe essere al massimo da 1 formatore a 10 tirocinanti/15 tirocinanti.

6. Locali

Quando il programma di sensibilizzazione si svolge nel primo anno della pratica giudiziaria, si raccomanda che si svolga all’interno degli edifici giudiziari o vicino ad essi.

7. Manuali consigliati

Gli strumenti adottati dalla CEPEJ (CEPEJ (2018) 7), in particolare:

– La guida al rinvio giudiziario alla mediazione[56];

– La checklist di gestione e la checklist di monitoraggio del programma pilota;

– Manuali nazionali e una breve bibliografia per i giudici.

8. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri

Per garantire l’efficienza dei programmi di sensibilizzazione/formazione (ovvero la loro durata, frequenza e qualità) sarebbe opportuno adottare le seguenti misure:

1. Nominare, in ciascuna Corte d’appello, un giudice responsabile della mediazione, per l’indagine sulla consapevolezza dei giudici e sui progetti pilota

2. Nominare, in ciascuna giurisdizione, un giudice incaricato dell’organizzazione di questi programmi

3. Garantire che questo giudice riceva una formazione completa da mediatore, al fine di poter diventare il principale riferimento per la sensibilizzazione sulla mediazione del suo tribunale e di essere in grado di organizzare un progetto pilota di mediazione nella sua giurisdizione

Appendice 1

Curriculum di base per rinvio giudiziario

1. Sviluppo della conoscenza

I programmi di formazione dovrebbero coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1 Mediazione – definizione e concetto

1.2 Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3 Principi fondamentali di mediazione

1.4. Fasi della mediazione:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. trattativa

e. Accordo

1.5. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.6. Qualità richieste dai giudici che incoraggiano le parti a mediare

1.7. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.8. Tempistica dell’incoraggiamento alla mediazione

1.9 Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, inclusa la revisione del quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e opt-out mediation[57], se disponibile

1.10 Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.11. Elementi di un’intervista di rinvio:

a. Diagnosi di conflitto

b. Piano di intervento

c. Esplorazione della volontà di negoziare e suo potenziamento

d. Livello di escalation

e. Informazioni sulla mediazione

1.12. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione di abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione soprattutto quando partecipano gruppi vulnerabili (bambini, vittime e altre categorie che richiedono un’attenzione specifica)

b. Porre le domande giuste

c. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

d. Motivare e preparare le parti e gli avvocati

e. Capacità di analisi dei casi, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

I corsi di formazione per rinvio giudiziario dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. Come linea guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare il processo e le abilità per essere un giudice di rinvio efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

Appendice 2

Esempio concreto di formazione iniziale e continua

1) Esempio concreto di un programma di formazione iniziale – organizzazione e contenuto

Il tempo è diviso in lezioni seguite da tavole rotonde, workshop e giochi di ruolo in modo interattivo, con una mezza giornata dedicata alle specificità nazionali. La durata ha solo un valore indicativo e può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Vedi anche il cap.10. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie.

Prima mezza giornata

A) Introduzione all’ADR e al luogo della mediazione rispetto alla soluzione tradizionale delle controversie (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

B) Conflitto e controversia legale (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

C) Mediazione: principi, vantaggi e limitazioni (lezione 45 min.)/Tavola rotonda e dibattiti sulla riservatezza (15 minuti);

D) Mediazione e conciliazione (lezione di 30 minuti) ed esercitazioni su casi pratici (30 minuti). Per gli Stati membri che non conoscono la conciliazione: approcci e moduli di mediazione (prevenzione e riparazione)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min. ed esercitazioni pratiche 30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti/avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

D) Qualità dei giudici che rimandano i casi alla mediazione (tavola rotonda 30 min.)

Valutazione della mezza giornata

Terza mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (45 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (45 min.): simulazione degli scambi tra il giudice, le parti e i loro avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorandola, argomentazioni pro e contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Le modalità per fare riferimento alla mediazione e al sostegno alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (45 min.)

Valutazione della mezza giornata

Quarta mezza giornata

Specificità nazionali compreso il quadro giuridico della mediazione

Cinque gruppi separati, se applicabile, per la mediazione in:

A) Famiglia

B) Civile

C) Criminale (adulti)

E) Criminale (minori) e

F) Questioni amministrative

– rinvio giudiziario alla mediazione;

– L’uso degli strumenti di mediazione da parte del giudice della conciliazione

– Rafforzare gli accordi di mediazione: ratifica e atti esecutivi autentici. Aspetti nazionali e internazionali.

Valutazione della mezza giornata e della formazione

2) Esempio concreto di formazione continua

Prima mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min.) ed esercitazioni pratiche (30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Procedura per il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti / avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (30 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (30 min.): simulazione degli scambi tra il giudice e le sue parti in causa e i loro consulenti/avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorarla, argomenti pro et contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Il modo di fare riferimento alla mediazione e l’assistenza alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (30 min.)

Valutazione della mezza giornata e della formazione”.


[1] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX

[2] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi.

[3] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[4] Esistono molti modelli diversi per il processo di mediazione e il modello che si segue ha il solo scopo illustrativo.

[5] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[6] ) “f) la previsione e la istituzione di un  percorso  formativo,  di durata complessiva non  inferiore  a  50  ore,  articolato  in  corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti  per  corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e  in  una prova finale di valutazione  della  durata  minima  di  quattro  ore, articolata distintamente per la parte  teorica  e  pratica;  i  corsi teorici e pratici devono  avere  per  oggetto  le  seguenti  materie: normativa nazionale,  comunitaria  e  internazionale  in  materia  di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure  facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e  relative  tecniche di gestione del conflitto e di interazione  comunicativa,  anche  con riferimento  alla  mediazione  demandata  dal  giudice,  efficacia  e operatività   delle   clausole   contrattuali   di   mediazione    e conciliazione,  forma,  contenuto  ed  effetti   della   domanda   di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

    g) la previsione e  l’istituzione  di  un  distinto  percorso  di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere  per oggetto le materie di cui alla lettera f);”

[7] Art. 16-bis

 (Enti di formazione).

   1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione  gli  enti  pubblici  o  privati  che  danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti  dall’articolo  16, commi 1-bis e 1-ter.

  2. Ai fini di cui al comma 1,  l’ente  di  formazione  è  altresì tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualità  della formazione  erogata  dall’ente,  la  completezza,   l’adeguatezza   e l’aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il  responsabile comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.

  3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce  altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione,  nei  rispettivi elenchi.

[8] Art. 5-quinquies del decreto 4 marzo 2010 n. 28 (in vigore dal 30 giugno 2023)

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1.            Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2.            Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3.            Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4.            Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

[9] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[10] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[11] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[12] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[13] Il 26 marzo 2015 la Corte dei Diritti dell’Uomo ha emesso all’unanimità una fondamentale sentenza che è passata in giudicato il 26 giugno 2015. Si tratta del caso MOMČILOVIĆ v. CROATIA (Application no. 11239/11) che si può trovare in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152990%22]}; c’era già stato un precedente conforme: European Court of Human Rights in A č imovi ć v. Croatia of 9 October 2003 and Kuti ć v. Croatia of 1 March 2002.

[14] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[15] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[16] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[17] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[18] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

[19] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

Cfr. https://www.gueterichter-forum.de/gueterichter-konzept/rechtsgrundlagen/

[20] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[21] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[22] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[23] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[24] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[25] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[26] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[27] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[28] Punto 25 2017. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

[29] Incontro informativo di mediazione familiare.

[30] Se non si oppongono tutte le parti. In materia di divorzio per disunione irrimediabile.

[31] Facoltativa sia l’ordinaria che la delegata familiare.

[32] Incontro informativo ordinario e per la mediazione familiare.

[33] Incontro informativo ordinario, incontro informativo per divorzio e potestà genitoriale

[34] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare sia la delegata amministrativa.

[35] Incontro informativo per divorzio e separazione.

[36] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare.

[37] Miam = incontro di mediazione familiare.

[38] Risarcimento danni alle persone.

[39] Mediazione familiare.

[40]  Mediazione familiare.

[41] Incontro informativo di mediazione familiare.

[42] Delegata ordinaria e incontro informativo familiare.

[43] Separazione e divorzio

[44] Incontro informativo.

[45] Delegata ordinaria e delegata nel processo amministrativo.

[46] Incontro informativo. Qualora non vi sia una violenza domestica.

[47] In sede di istruttoria della Simple procedure (sino a 5000 sterline). Casi commerciali. Mediazione familiare.

[48] Una parte può opporsi ma se il motivo non è legittimo si pagano le spese.

[49] Obbligatorio solo l’incontro informativo col giudice, pena sanzioni pecuniarie.

[50] Incontro informativo.

[51] Mediazione familiare.

[52] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[53] https://rm.coe.int/16805e1f76

[54] V. punto 50.

https://rm.coe.int/16807475b6

[55] https://rm.coe.int/road-map-for-mediation-based-on-the-cepej-gt-med-report-on-the-impact-/16808c3fd5

[56] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Establishing a Court Mediation Pilot: management checklist

27 June 2018

https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52

[57] L’incontro informativo obbligatorio di mediazione

Il mediatore UE e la sua formazione

In evidenza

Anche una buona e omogenea formazione degli operatori influisce sull’esercizio della giustizia complementare.

Così perlomeno ha suggerito all’Europa l’UNCITRAL nel 2008 quando venne chiamato dalla Commissione Europea a valutare il sistema europeo di mediazione e rilevò appunto una disparità nella formazione e qualificazione dei mediatori.

Sulla spinta del parere UNCITRAL il Cepej lo stesso anno annotò: “ 1.4. Qualità dei programmi di mediazione. È importante che gli Stati membri continuamente compiano un monitoraggio dei loro programmi di mediazione e organizzino una loro valutazione esterna e indipendente[1]”.

A ciò seguì il contenuto della DIRETTIVA 2008/52/CE[2] che tratteremo in merito alla formazione nel prosieguo.

Da ultimo, il 14 giugno 2019, è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[3] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[4]. Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Ma ci sono linee guide anche per i giudici che in diversi paesi europei mediano[5]: sono state sviluppate con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) e sono state adottate nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[6].

I futuri programmi di formazione negli stati UE dovrebbero e potrebbero prendere spunti da questi ultimi documenti; anche la relazione della Commissione Luiso che tanta parte ha avuto nella riforma Cartabia richiama il lavoro del CEPEJ sulla formazione.

Un intervento quello della Commissione Luiso a tutto tondo, che annota a pag. 25: “In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall’Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2018 con l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale. Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l’innalzamento degli standard di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati standard.”

Tali indicazioni si sono tradotte a livello di normativa superiore nella lettera l[7], n[8] ed o[9] della legge 26 novembre 2021, n. 206[10], nell’art. 7 lettere v e z del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[11] e di conseguenza negli emendati articoli 16 e 16 bis (in vigore dal 30 giugno 2023) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[12]. Vedremo come si tradurrà nella normativa regolamentare e in particolare nell’emenda del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[13] che tutto il sistema della mediazione attende da mesi.

Presupposto indefettibile però in Italia è che il mediatore sia considerato come categoria professionale, cosa che almeno all’Istat non sembra risultare[14].

Sino ad oggi del resto anche la nostra mediazione è stata sottovalutata dall’Europa e a livello mondiale esistono oggi classifiche[15] (questa riportata in nota è del 2020 e ci viene offerta dal Rule of law Index 2020®) sulla qualità della giustizia complementare che vedono quasi tutti paesi Ue nelle prime posizioni, ad eccezione di Italia, Bulgaria ed Ungheria.

E dunque almeno in questi tre stati anche la formazione va ripensata come indicato dalla Commissione Luiso[16].

Vediamo ora in generale come si presenta in Europa la figura del mediatore.

La Direttiva 52/08 individua il mediatore in qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione[17].

La Direttiva[18] ritiene che “Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione”.

La norma europea ritiene poi che per preservare la qualità della mediazione siano necessari codici di condotta per i mediatori e che gli Stati membri debbano incoraggiare la formazione iniziale e successiva in modo da garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente “in relazione alle parti”[19].

La prima cosa che salta all’occhio è che il mediatore viene individuato dalla Direttiva 52/08 in modo generico: non importa né l’età, né la professione, né il suo grado di istruzione, ma contano le sue abilità.

E per acquisire queste abilità la UE ritiene necessaria una formazione iniziale e successiva.

I concetti espressi derivano in qualche modo dalla pratica del mondo anglofono. Se guardiamo agli Stati  Uniti ove la mediazione civile e commerciale è in piedi da oltre cinquant’anni, vediamo parimenti che del mediatore si dà una definizione generica.

L‘Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) che ha istituzionalizzato  diversi strumenti alternativi e che ancora oggi esprime i principi del settore che sono stati recepiti  dal Codice federale degli Stati Uniti[20], stabilisce che sono utilizzabili dalle Corti, tra gli altri soggetti, “…le persone che sono state addestrate per servire come neutri nei processi di risoluzione alternativa delle controversie[21]: e quindi non si richiede nemmeno che si tratti di professionisti.

L’Uniform Mediation Act (2001-2003)[22]che è un’altra legge fondamentale approntata dallaConferenza nazionale dei commissari per l’uniformazione delle legislazioni degli Stati americani in collaborazione con i legali americani, definisce il mediatore “una persona che conduce una mediazione[23]: non si fanno dunque specificazioni in merito alla formazione o alla professione del terzo facilitatore.

Il concetto è ripetuto ancora più chiaramente dalla Section 9 F  per cui “ Questa [legge] non richiede che un mediatore abbia una qualifica speciale per background o professione”.

Una espressione di queste norme è costituita ad esempio dal mediatore californiano per cui una particolare specializzazione postlaurea od una determinata esperienza professionale non sono prerequisiti necessari[24].

In tema di formazione prevale poi nella cultura di common law la convinzione che non sia tanto il tempo dedicato alla teoria che importa, ma piuttosto l’esperienza e la pratica dell’istituto[25].

La rule 3,856 della California Rules of Court (2012)[26] stabilisce ad esempio che il mediatore deve possedere esperienza, formazione, istruzione e gli altri requisiti stabiliti dal giudice per la nomina e la conservazione nel ruolo[27]. E quindi il primo dei requisiti da prendere in considerazione è l’esperienza. Poi vengono la formazione e l’istruzione.

Anche l’istruzione che la Direttiva chiama “successiva” ossia quella continua riveste negli Stati Uniti una grande rilevanza.

La rule 3,856 predetta aggiunge sotto il commavalutazione della competenza[28], abbandono[29]”: “Un mediatore ha un obbligo continuo di valutare se possiede o no un livello di abilità di base, conoscenza, e capacità per condurre efficacemente la mediazione. Un mediatore deve rifiutare o ritirarsi da una procedura se non possiede il livello di abilità di base, conoscenza, e capacità necessarie per condurre efficacemente una mediazione”[30].

Sarebbe dunque una pretesa quasi esclusivamente nostrana quella di leggere il vocabolo “competenza” in chiave eminentemente giuridica.

Lo fa la riforma Cartabia[31] nel momento in cui richiede a chi non possiede una professione giuridica di frequentare appositi corsi (la norma avrà una sua attuazione in sede regolamentare col nuovo decreto 180/10).

Ma sarebbe una pretesa altrettanto infondata quella di ritenere che esistano livelli di competenza che si possono acquisire una volta per tutte frequentando un semplice corso di base per mediatori.

Detto questo il mediatore è nella maggior parte dei paesi UE un soggetto laureato[32] (spesso viene richiesta anche l’esperienza o il diploma con ulteriori requisiti) iscritto nel registro dei mediatori, spesso certificato dal Ministero della Giustizia o da altre Istituzioni per conto del Ministero (v. ad es. Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia), che ha partecipato ad un corso di base in mediazione di un certo numero di ore (e talvolta anche ad uno di specializzazione o addirittura si è laureato in mediazione) e che è assoggettato a formazione continua nell’anno o nel biennio (ovvero nel triennio o nel quinquennio) per un certo numero di ore o di eventi.

L’iscrizione al registro dei mediatori può essere gratuita (Italia, Slovacchia) o a pagamento (Austria, Bulgaria, Ungheria).

Ci sono stati che richiedono la copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività (Austria, Belgio, Danimarca, Italia per gli avvocati iscritti presso gli Organismi COA, Paesi Bassi, Spagna).

Più o meno tutti gli stati richiedono che il mediatore abbia la capacità giuridica e d’agire, sia ineccepibile dal punto di vista comportamentale e morale: si richiede un certificato del casellario pulito, l’assenza di sanzioni amministrative ecc. (si ometteranno qui le prescrizioni in merito per ogni singolo paese, proprio perché sono generalizzate: l’unica differenza di rilievo tra gli stati è che alcuni richiedono copia del certificato penale ed in altri basta una autodichiarazione, ad esempio in Italia).

Particolare è la legislazione romena che chiede al mediatore anche l’idoneità dal punto di vista medico.

Anche quella della Lituania è originale perché richiede che il mediatore non sia stato licenziato e non abbia fatto abuso di alcol, di sostanze psicotrope, narcotiche, tossiche o altre di sostanze psicoattive.

La professione del mediatore può essere la più varia, anche se in certi paesi di fatto la predominanza spetta agli avvocati (pensiamo ad esempio a Cipro, all’Italia, alla Grecia, alla Spagna per i mediatori fallimentari).

Talvolta le parti possono preferire nominare un mediatore avvocato qualora una determinata controversia abbia una dimensione giuridica significativa o la controversia riguardi l’interpretazione dei diritti e obblighi legali o di altra natura. Tuttavia, le competenze legali di un mediatore dovrebbero sempre avere un’importanza secondaria rispetto alla sua esperienza e competenza di mediatore, poiché un mediatore non ha alcun ruolo nel determinare o conciliare i diritti e obblighi legali concorrenti. Le parti in mediazione devono fare affidamento sui rispettivi avvocati per effettuare la migliore valutazione possibile della propria posizione giuridica prima di avviare negoziati nella mediazione[33].

In Germania coloro che svolgono professionalmente la mediazione non costituiscono una figura professionale uniforme. I conciliatori e i mediatori vengono assunti non solo fra i giuristi ma anche e in special modo fra gli psicologi, i pedagoghi, gli esponenti del mondo degli affari e i sociologi[34].

Gli avvocati tedeschi che esercitano attività di conciliazione o di mediazione possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare come quelli danesi e norvegesi, tramite un’adeguata formazione, di padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione.

I mediatori di Cipro svolgono le professioni più varie e sono per lo più psicologi e psichiatri.

Nei Paesi Bassi il registro dei mediatori ricomprende una trentina di professioni, tra le quali chi vuole mediare può scegliere comodamente.

In Romania la pratica della professione di mediatore è compatibile con quella di ogni altra attività o professione.

In Austria i mediatori sono psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, avvocati, notai, giudici, procuratori, commercialisti, ingegneri civili, assistenti sociali, consulenti e docenti universitari[35].

In Italia sono per lo più avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri, psicologi, psicoterapeuti e periti.

In Estonia i mediatori sono notai e avvocati[36].

In Svezia sono avvocati, sociologi, dirigenti di azienda, psicoterapeuti, giudici e professori universitari.

In Ungheria i mediatori sono per lo più avvocati (51%), e membri di professioni sociali come quella degli insegnanti (16%) e dei tecnici (16%); ci sono però anche ex giudici[37], psicologi e sociologi[38].

In genere il mediatore deve rispettare determinati principi deontologici: in alcuni paesi si fa riferimento al Codice Europeo dei mediatori ed in altri a Codici propri redatti dallo Stato o da organizzazioni.

In generale i princìpi dell’attività del mediatore ricalcano per lo più gli XI standard americani[39] (Model Standards of Conduct for Mediators).

Molti degli stati UE hanno valorizzato il concetto di competenza, varando programmi di formazione per i mediatori. I tempi ed i contenuti della formazione sono i più vari.

Diverse nazioni danno largo spazio al diritto, alla psicologia e alla sociologia.

È sempre presente anche una formazione pratica sullo svolgimento della mediazione che può essere più o meno articolata; alcuni paesi richiedono la supervisione del mediatore da parte di esperti o formatori o altri meccanismi analoghi.

Ci sono nazioni che richiedono tirocini o stage precedenti all’assunzione del titolo o successivi.

Non tutti i paesi hanno stabilito regole in materia di formazione, anche se nella pratica essa viene richiesta ai mediatori (ad es. in Francia, Svezia); in Slovenia e Danimarca è richiesta solo ai mediatori giudiziari.

In alcuni paesi la formazione è differenziata in relazione al fatto che i mediatori siano o meno avvocati (ad es. in Italia e a Cipro).

In Lituania i requisiti sono diversi a seconda che il mediatore aspirante sia un giudice, un non giudice, un avvocato.

Richiedono al mediatore una formazione decisamente impegnativa i seguenti paesi membri UE (15): Lussemburgo, Malta, Austria, Slovacchia, Francia, Portogallo, Finlandia, Belgio, Germania, Lettonia, Spagna, Paesi Bassi, Romania, Grecia e Polonia.

Altri Paesi (12) mantengono un approccio che potremmo definire intermedio: Irlanda, Ungheria, Bulgaria, Danimarca, Irlanda del Nord, Italia, Inghilterra e Galles, Cipro, Croazia, Lituania, Scozia e Slovenia

Vi sono ancora Paesi che allo stato hanno regolamentato la formazione esclusivamente per i mediatori familiari: Francia, Estonia.

In Francia però da ultimo si richiede una formazione per gli avvocati e per coloro che vogliono il scriversi ai panel delle Corti d’Appello (la più attive in questo senso sono la Corte d’Appello di Parigi, Lione, Montpellier e Versailles)[40].

Anche l’Irlanda del Nord non ha un programma di formazione statale, ma i mediatori sono accreditati da varie istituzioni.

Inghilterra e Galles non hanno una formazione regolata a dalla legge, ma si appoggiano al Civil Mediation Council (CMC)[41] che ha accreditato un percorso intermedio.

La Svezia non impone alcun obbligo formativo ai mediatori cec.

La Repubblica Ceca non impone alcun obbligo formativo, ma si deve sostenere un esame.

Nei prossimi articoli mi diffonderò nello specifico sulla formazione nei singoli paesi; per ora mi limito ad allegare qui una tabella riassuntiva (le fonti sono pubbliche) degli elenchi presenti in Europa sia con riferimento ai mediatori, ai formatori e infine alle organizzazioni di mediatori.

Per ricostruire il sistema bisogna partire da questi registri.

 StatiRegistro pubblico dei mediatori (statale, giudiziario o di enti a rilevanza pubblica)Fonte
1Austria (2)http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/homeStato
2Belgiohttps://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaarStato
3Bulgaria (2) https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators https://mediation.mjs.bg/Register/TrainingOrganizationsStato
4Cipro (2)https://www.data.gov.cy/dataset/μητρώο-διαμεσολαβητών-για-αστικές-διαφορές-άλλες-από-εμπορικές/resource/532caaa3-e811-4ca9#{} https://www.data.gov.cy/dataset/μητρώο-διαμεσολαβητών-για-εμπορικές-διαφορές/resource/95620daa-dbdf-4453-a5dd-c6a03ae957f6#{}Stato
5Croaziahttps://data.gov.hr/dataset/registar-izmiriteljaStato
6Danimarca (2)https://www.domstol.dk/media/ztco4hay/liste-over-advokatretsmaeglere-pr-1-september-2020.pdf https://www.domstol.dk/media/nyna4fcn/dommerretsmaeglere-pr-september-2020-liste-til-domstol_rettet.pdfCorte
7Estonia (2)https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri https://advokatuur.ee/est/advokaadid/vandeadvokaatidest-lepitajadEnti
8Finlandiahttps://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu/yhteystiedotStato
9Francia(COUR D’APPEL DE PARIS) https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-09/Annuaire%20m%C3%A9diateurs%202022.pdfCorte
10Germania
11Greciahttp://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwnStato
12Inghilterra e Galleshttps://civilmediation.org/mediator-search/Ente
13Irlandahttp://www.themii.ie/members/searchEnte
14Irlanda del Nordhttps://www.lawsoc-ni.org/mediators-profilesEnte
15Italia (4)https://mediazione.giustizia.it/Stato
16Lettoniahttp://www.mediacija.lv/?Mediatoru_saraksti:Sertific%C4%93to_mediatoru_saraksts#TOPStato
17Lituaniahttps://teisis.lt/external/mediator/list?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22searchSpecialisationChildren%22:true,%22orderBy%22:%22surname%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22,%22mediatorTypeList%22:null,%22resourceStatusEnumList%22:%5B%22ACTIVE%22,%22BLOCKED%22%5D%7DStato
18Lussemburgohttps://clmediation.lu/fr/file/28/67d194a47b88e587ea82ec42b84d2ab1/liste-des-mediateurs-agrees-site-mj.pdfStato
19Maltahttps://mediation.mt/en/civil/Stato
20Paesi Bassi (2)https://mfnregister.nl/zoek-mediator/ https://adr-register.com/Ente Ente
21Poloniahttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/jak-znalezc-mediatora Gli elenchi dei mediatori sono disponibili sui siti Web dei 45 tribunali regionali.Corte
22Portogallo (4) Mediazione pubblica https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%C3%A7%C3%A3o/Lista_mediadores_SMF_06.10.2022.pdf?ver=quqVQR4fGddo3VEoeyn9ig%3d%3d https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SML_mar_2015.pdf https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_JulgadosPaz/Lista_mediadores%20JP_03_2022.pdf?ver=WFx3DuB-xQc6_bWGL_IpZA%3d%3dStato
23Repubblica Cecahttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspxStato
24Romania (5)http://www.cmediere.ro/mediatori/Stato
25Scozia http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/Ente
26Slovacchiahttps://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediatorStato
27Sloveniahttps://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc.htmlCorte
28Spagna (2)https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucionStato
29Sveziahttp://old.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/Corte
30Ungheria (2)https://inyr.im.gov.hu/mediators/advanced-search https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasaStato Corte  

In base ai registri suddetti è stato possibile in particolare ricostruire in parte il numero dei mediatori civili e commerciali nel periodo che va dal 2019 al 2021; il numero preciso non è di possibile individuazione per vari fattori:

1) alcune legislazioni non differenziano l’iscrizione dei mediatori in base alle specializzazioni: chi diventa mediatore lo è a tutto tondo (civile, familiare, penale etc.);

2) spesso i mediatori si iscrivono a più sezioni del registro;

3) ci sono paesi che hanno solo dei panel di corte che possono variare sensibilmente nel tempo (ad es. Francia e Polonia);

4) spesso lo stesso mediatore può iscriversi a più panel di corte (ad esempio in Francia);

5) i dati delle Corti non sono aggiornati o mancano;

6) la Germania non possiede registro pubblico (ma solo elenchi di organismi privati) e dunque la stima non può essere che approssimativa;

7) non esiste una banca dati europea né per i mediatori, né per le organizzazioni di mediazione;

8) ci sono stati che hanno una mediazione individuale ed amministrata (senza obbligo di iscrizione per il mediatore) e non differenziano i mediatori persone fisiche dalle organizzazioni (ad esempio il Regno Unito ove le persone fisiche e quelle giuridiche sono mescolate nel registro e spesso non si riesce a distinguerli);

9) alcuni stati iscrivono solo mediatori certificati, ma in altri i certificati e i non certificati coesistono ovvero vengono iscritti i certificati, ma si consente di fare la professione anche a chi non lo è.

Se prendiamo in esame il 2021 vediamo che i paesi con meno mediatori sono Lettonia. Danimarca e Repubblica Ceca, mentre quelli che ne possiedono di più sono Italia, Romania e Germania.

L’Italia peraltro ha pure il triste primato di avere le rimanenze più alte al 31/12/20 in primo grado di casi civili e commerciali con riferimento ai 49 paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa[42].

49 Paesi del Consiglio d’EuropaNumero dei giudici (2020)Rimanenza al 31/12 casi civili e commerciali (primo grado)
Monaco40882
Iceland642.031
Luxembourg2293.133
Estonia2346.998
Finland1.0777.082
Norway5947.348
Malta4210.147
Albania30716.899
Montenegro30917.189
Latvia55018.147
Denmark70123.646
North MacedoniaNA24.758
Lithuania74028.015
Sweden1.20028.453
Slovenia86330.950
Austria2.58931.551
Republic of Moldova42132.032
Azerbaijan52234.474
Netherlands2.59744.560
Armenia24445.583
Kazakhstan2.39447.189
Hungary2.72457.741
Georgia32959.515
Slovak Republic1.29560.177
Switzerland1.30369.903
Czech Republic3.007135.318
Croatia1.643168.368
Bosnia and Herzegovina1.024170.893
Portugal1.999190.966
Ukraine8.000270.281
Morocco3.028 (dato 2019)290.285
Serbia2.649355.838
Israel721374.297
Romania4.600542.528
Germany20.793776.359
Poland9.537866.154
Spain5.3201.333.257
TürkiyeNA1.654.770
France7.5221.732.374
Italy7.0272.187.651
Greece3.752NA
Bulgaria2.184NA
Belgium1.530NA
Ireland163NA
Cyprus126NA
UK – Northern Ireland74NA
Andorra34NA
UK – England and WalesNANA
UK – ScotlandNANA

Nel 2020 avevamo in Europa 79.598 mediatori ossia 1 mediatore ogni 5.593 mentre i giudici erano 84.044, ossia un giudice ogni 2.597 abitanti.

Questi dati dovrebbe fare riflettere la Commissione Europea perché in Europa (dato fornito dalla Ue nel 2017) solo l’1% delle controversie sono state risolte dai mediatori mentre il 99% delle liti è arrivato sul tavolo dei giudici che come numero sono quasi equivalenti: il sistema giudiziario nel suo complesso evidentemente non può reggere.

Non pensare alla mediazione come condizione di procedibilità per il proprio paese allo scrivente pare una follia.

In media in Europa nel 2021 avevamo invece 1 mediatore civile e commerciale ogni 5.853 abitanti, ma il numero dei giudici non è mutato di molto.

Posizione Mondiale (2021) ADRPunteggio EU per ADR (2020)  StatiMediatori (2019)Mediatori (2020)Mediatori (2021) Popolazione (2021)Un mediatore per abitanti (2021)
4433Austria2.3751.2921.8869.043.0724.795
1624Belgio1.1091.2904.33311.632.3342.685
7633Bulgaria2.3862.5102.8666.896.6542.406
2615Cipro5684784401.215.5872.763
4726Croazia5525526734.081.6576.065
452Danimarca84145535.813.302109.684
336Estonia1301301761.325.1887.529
2423Finlandia1.2001.2001.4035.548.3613.955
1233Francia1.6001.6001.67565.426.17639.060
547Germania7.5007.5007.50083.900.47011.187
3526Grecia2.1392.2632.75310.370.7473.767
23Inghilterra e Galles507507000
724Irlanda4294215464.982.9049.126
23Irlanda del Nord9419000
4923Italia23.97623.83423.86360.367.4712.530
5734Lettonia5249501.866.93337.339
2557Lituania5926466202.689.8624.338
1924Lussemburgo107107145634.8144.378
5028Malta131134135442.7893.280
1037Paesi Bassi2.4992.4152.71017.173.0936.337
2755Polonia7.5857.5856.13537.797.0006.161
1737Portogallo1.8481.1491.33510.167.9227.616
1836Repubblica Ceca90218111110.724.55296.618
2821Romania10.64710.64410.61419.127.7711.802
23Scozia70104000
6522Slovacchia1.9151.9691.8545.460.7252.945
2029Slovenia3112682572.078.7238.088
1144Spagna8.7919.0292.47846.745.21018.864
1326Svezia31131232310.160.15931.456
7762Ungheria2.8031.2651.1519.634.1628.370
Totale  83.21379.59876.085445.307.6385.853

[1] Cfr. 10.2 European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Guidelines for a better implementation of Recommendation No. R (98)1 on family mediation and Recommendation Rec (2002)10 on mediation in civil matters

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d41d4

[2] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

[3] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi. https://www.imimediation.org/

[4] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[5] Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

[6] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[7] “procedere alla revisione della disciplina sulla  formazione  e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati  a svolgere l’attività di mediatore dopo  aver  conseguito  un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”

[8] “n)  riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;”

[9]  “o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice,… Agli stessi fini prevedere l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la  valorizzazione  di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi,  al  fine  della  valutazione della carriera dei magistrati stessi;

[10] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1

[11] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00158&atto.articolo.numero=9&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.10058066518178488&title=lbl.dettaglioAtto

[12] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

[13] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[14] L’Istat il 9 febbraio 2023 ha diffuso la classificazione delle professioni del 2021.

Con mia sorpresa il mediatore civile e commerciale non è censito mentre il mediatore familiare è inserito nella voce “3.4.5.2.0 – tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale”

“Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una separazione, a rimuovere l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.”

[15]

ClassificaPaesiMAX 1
2Estonia0,89
7Danimarca0,85
8Francia0,85
9Olanda0,84
10Germania0,83
11Repubblica Ceca0,82
13Belgio0,82
15Portogallo0,81
17Spagna0,80
20Svezia0,79
23Finlandia0,79
24Polonia0,78
27Slovenia0,77
32Romania0,75
35Grecia0,74
36Austria0,74
39Croazia0,74
50Italia0,69
56Bulgaria0,67
72Ungheria0,64

[16] Per recepire correttamente le informazioni sul mediatore, sulla formazione e sulla mediazione nei singoli stati è tuttavia necessario in primo luogo conoscere i termini linguistici utilizzati nelle varie legislazioni.

Si tenga anche presente che in alcuni stati non si parla di mediazione ma di conciliazione, ed in altri i due termini sono sinonimi

StatiMediazione nelle lingue UEMediatore nelle lingue UE
Inghilterra e GallesMediationMediator
ScoziaMediationMediator
DanimarcaRetsmægling/MediationMediator
FranciaMédiationMédiateur
LettoniaMediācijaStarpnieks
SveziaMedlingMedlare
Irlanda del NordMediationMediator
PortogalloMediaçãoMediador
Repubblica CecaZprostředkováníZprostředkovatel
IrlandaMediation/ IdirghabháilMediator/ Idirghabhálaí
GermaniaMediationMediator
BelgioMédiation/BemiddelingMédiateur/
EstoniaVahendusLepitaja
CroaziaMirenjeIzmiritelj
SpagnaMediaciónMediador
Paesi BassiBemiddeling/MediationBemiddelaar/Mediator
SloveniaMediacijaMediator
LussemburgoMédiationMédiateur
LituaniaTaikinamasis tarpininkavimasMediatorių
GreciaμεσολάβησηΔιαμεσολαβητής
PoloniaMediacjeMediatora
FinlandiaSovitteluSovittelijan
AustriaMediationMediator
UngheriaKözvetítés/MediációKözvetítő
MaltaMediation/ MedjazzjoniMediator/ Medjatur
BulgariaМедиацияМедиаторът
SlovacchiaMediáciaMediátor
CiproμεσολάβησηΔιαμεσολαβητής
ItaliaMediazioneMediatore
RomaniaMediereMediatorul

[17] Si noti che requisiti simili sono richiesti anche dall’art. 6 della Direttiva 11/2013 (Direttiva sul consumo):

“Competenza, indipendenza e imparzialità

1.   Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell’ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone:

a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;”

Nel campo del consumo è dunque necessario che il mediatore sia un giurista o riceva comunque una formazione giuridica.

[18] Considerando 16.

[19] V. art. 4 Direttiva  21 maggio 2008, n. 52.

[20] Lo United States Code (U.S.C.) è la raccolta e codifica delle leggi federali degli Stati Uniti.

[21] § 653 b) United States Code.

[22] Si può trovare in http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm

[23] Section 2.

[24] “No particular advanced academic degree or technical or professional experience is a prerequisite for competence as a mediator.” Advisory Committee Comment.

Interessante al proposito dei requisiti è la Local Rule 8-2 del Distretto settentrionale della California che in sostanza riassume quello che è il punto di vista in generale delle Corti in California sull’ADR erogato da privati. I dispensatori privati di ADR possono essere avvocati, professori di diritto, giudici in pensione o altri professionisti con esperienza in tecniche di risoluzione delle controversie. La Corte ordinariamente non li prende in considerazione se non in base alla richiesta delle parti. I provider privati esercitano la loro attività a pagamento. Il Giudice adotta comunque le misure necessarie per assicurare che il rinvio ad ADR privato non costituisca il risultato di un’imposizione a qualsiasi parte di un iniquo o irragionevole onere economico.

[25] Per far parte del panel giudiziario californiano (contea di Los Angeles) si richiedono ad esempio soltanto 30 ore di formazione e l’aver completato almeno 8 mediazioni (ciascuna della durata di almeno due ore negli ultimi 3 anni), e infine aver partecipato a 4 ore di formazione continua in un corso ADR approvato da un Istituto di formazione continua.

[26] Si tratta di regole generali che valgono per tutte le Corti della California.

[27] “A mediator must comply with experience, training, educational, and other requirements established by the court for appointment and retention”.

[28] Assessment of skills.

[29] Withdrawal.

[30] “A mediator has a continuing obligation to assess whether or not his or her level of skill, knowledge, and ability is sufficient to conduct the mediation effectively. A mediator must decline to serve or withdraw from the mediation if the mediator determines that he or she does not have the level of skill, knowledge, or ability necessary to conduct the mediation effectively.”

[31] Legge 26 novembre 2021, n. 206

Art. 1

l) procedere alla revisione della disciplina  sulla  formazione  e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati   a svolgere l’attività di mediatore dopo  aver  conseguito  un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

[32] Quello tedesco però ha bisogno solo di una formazione; non c’è un limite di età né si richiede una istruzione particolare  o una professione particolare.

[33] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guide to Mediation for Lawyers

Document elaborated jointly with the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) 27 june 2018.

[34] Parimenti avviene in Slovenia.

[35] § 10 l. 6 giugno 2003.

[36] § 16 e 17 Lepitusseadus.

[37] Réponse au Questionnaire sur la Médiation civile et commerciale en Europe, in http://www.fbe.org/IMG/pdf/mediation_en_hongrie.pdf. Ai giudici in servizio la mediazione è invece vietata.

[38] M. NAGY, Hungary, in Overview of judicial mediation in the world, L’’Harmattan, Paris, 2010, p. 103, in http://www.cimj.com/en/base…/fichier/21-panorama-des-med-monde-gb-pdf

V. anche M. NAGY, The development of civil and commercial mediation in Hungary, p. 217-225, in Mediation Road of peace for justice, Gemme, 2015.

[39] Sul tema cfr. C.A. CALCAGNO. Il legale e la mediazione, I DOVERI E LA PRATICA DELL’AVVOCATO MEDIATORE E DELL’ACCOMPAGNATORE ALLA PROCEDURA, Aracne Editrice, 2015.

[40] Cfr. Art. 2 c. 3 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

[41] https://civilmediation.org/about/

[42] Fonte: rapporto Cepej 5/10/22 – Scoreboard 2022

https://www.statista.com/statistics/1241224/number-of-judicial-officers-in-morocco-by-jurisdiction/

https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Ukraine#:~:text=Ukraine%20has%20about%208%2C000%20judges.

Stato dell’arte del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

In evidenza

E’ importante sottolineare che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 36 del 09.01.2023 ha dato come termine di partenza dell’art. 4 novellato, il 28 febbraio 2023 (ex L. n. 197 del 2022).

L’estensore è Marinaro che è poi l’autore anche dell’articolo sul Sole24ore del 23 gennaio 2023 che richiama la data del 28 febbraio 2023.

Quindi abbiamo una prima pronuncia della magistratura sull’entrata in vigore delle fattispecie non elencate specificatamente dall’art. 41 c. 1 del decreto legislativo 149/22 (che invece vanno pacificamente al 30 giugno 2023).

In data 10 febbraio 2023 Normattiva ha aggiornato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Cfr. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva è la banca dati dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che dovrebbe darci la certezza del diritto.

Le modifiche tengono conto finalmente della legge finanziaria che ha novellato l’art. 41 delle norme transitorie del decreto 149/22 che a sua volta interviene sul decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Dalla indicazione normativa parrebbe che alcune norme siano già entrate in vigore il 1° gennaio 2023, mentre altre entreranno in vigore il 30 giugno 2023 (salvo differimenti legislativi).

Dico parrebbe perché il 1° gennaio 2023 si ricava solo dall’intestazione della norma: coloro che aggiornano la banca dati usano per lo più (v.ad es. art. 8-bis) sibilline indicazioni: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.”

Si è poi succeduta la Circolare del Ministero della Giustizia Prot. n. 0001924 del 28-02-2023 da cui si evince la data del 28/2/2023 anche se si fa riferimento alla negoziazione assistita.

Vi è infine stata il 1° marzo 2023 la seguente comunicazione del Ministero della Giustizia”

“Ieri, 28 febbraio, l’entrata in vigore della riforma del processo civile, dopo l’anticipazione decisa nell’ultima legge di bilancio. Si tratta di una delle riforme abilitanti per il Pnrr, con l’obiettivo di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei processi, abbattere l’arretrato e razionalizzare i diversi modelli processuali. Una riforma di sistema, necessaria per rispettare gli impegni con l’Europa e andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese.

Le innovazioni sono accompagnate da assunzioni di personale amministrativo (5mila unità programmate nel 2023), oltre al futuro ingresso di altri 8mila addetti dell’Ufficio per il processo, come stabilito nel Pnrr; tre nuovi concorsi in magistratura previsti per l’anno in corso (due dei quali anche con l’uso dei pc, per velocizzare le correzioni delle prove); un’accelerazione sulla digitalizzazione (oltre 200 i progetti destinati agli uffici giudiziari nei prossimi anni) e significativi investimenti sull’edilizia (326 al momento i cantieri aperti in tutt’Italia, per un investimento di oltre 50 milioni).

Dopo l’entrata in vigore già il 1 gennaio 2023 del rinvio pregiudiziale in Cassazione, della riforma del giudizio in Cassazione e delle modalità alternative di tenuta delle udienze civili, diventano ora operativi – tra l’altro – il nuovo rito ordinario; una valorizzazione delle forme di giustizia alternativa (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato) il rito semplificato; una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; le modifiche sulla volontaria giurisdizione; il rito unico per i procedimenti di famiglia (con la possibilità di presentare domanda di separazione giudiziale e contestualmente di divorzio); le nuove competenze per i giudici di pace. Rimane invece al 2024 l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia.

“Una giustizia poco efficiente e non rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – ha più volte ricordato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – costa all’Italia circa 1,5/2 punti di Pil”. Dal 2015 al 2022, tra indennizzi e spese previsti dalla legge Pinto (per i risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi), lo Stato ha speso oltre 781 milioni di euro.”

Anche da questa comunicazione sembra evincersi che per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato la data di entrata in vigore è il 28 febbraio 2023.

E dunque sembrerebbe che alcune norme del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (quelle non espressamente indicate dall’art. 41 del decreto legislativo 10 ottobre n. 149) siano entrate in vigore il 28 febbraio 2023.

Stesso discorso vale per la negoziazione assistita: ciò che non è previsto espressamente dall’ultimo comma dell’art. 41 è entrato in vigore il 28 febbraio 2023.

Senza una modifica del decreto ministeriale 180/10 tuttavia potremo andare poco lontano anche al 30 giugno 2023 e di ciò è ben conscio anche il legislatore (v. il dossier parlamentare sulla finanziaria).

Inoltre si rileva che la legge si limita a sanzionare la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Non vi sono invece sanzioni per chi affronta nell’aula di mediazione la condizione di procedibilità senza osservare le nuove indicazioni che entreranno in vigore al 30 di giugno 2023.

Nel testo qui sotto oltre alle considerazioni ministeriali, si sono lasciati comunque i riferimenti anche ai pareri che nei giorni scorsi sono stati forniti dal CNF, dal Sole24ore e dal dossier parlamentare di commento del comma 380 della finanziaria, che invece indicavano l’entrata in vigore delle norme non previste dall’art. 41 c. 1 al 28 febbraio 2023/1° marzo 2023.

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In evidenza

In un momento di difficoltà per tutti i colleghi può essere utile un confronto. Vi aspettiamo online

Sintesi della normativa Cartabia. La nuova mediazione quando entrerà in vigore?

In evidenza

La riforma Cartabia ha avuto inizio con due leggi delega:

1)LEGGE 27 settembre 2021, n. 134[1]

2)LEGGE 26 novembre 2021, n. 206[2]

A ciò sono seguiti in attuazione delle leggi deleghe sopra indicate tre decreti legislativi:

1) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149[3]

2) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150[4]

3) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151[5]

Dalla attuazione delle due Leggi deleghe[6] il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151 ha delineato una nuova organizzazione della giustizia italiana civile e penale dal 30 dicembre 2022.

1) Ufficio per il processo presso Tribunale,

2) Ufficio per il processo presso Corte d’Appello,

3) Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione,

4) Ufficio per il processo presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (creazione del decreto legislativo) (dal 1° gennaio 2025)

5) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione

6) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito

7) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

8) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

In base a legge 26 novembre 2021, n. 206 si modifica/istituisce:

A) Ufficio per il processo presso Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

B) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione

In base alla legge 27 settembre 2021, n. 134 si modifica/istituisce:

A) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito

B) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

C) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

Nel mentre è intervenuto il Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 ovvero della finanziaria[7].

Vi sono state ancora delle importanti modifiche del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 a seguito dell’art. 5-novies[8] della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199[9].

A seguito della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 sono, infatti, già in vigore le norme sulla disciplina organica della giustizia riparativa (art. da 42 a 67), ma le 26 applicazioni partiranno da maggio 2023[10].

Il Comma 380[11] LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 tra le altre disposizioni ha toccato tre norme transitorie del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149: la 35, la 36 e la 41.

L’art. 35 appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile

L’art. 36 si intitola Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

L’art. 41 reca come intitolazione Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

A seguito di queste modifiche si sono posti problemi interpretativi circa l’entrata in vigore del novellato DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 che è stato appunto modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 che a sua volta è stato modificato dal Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

In dottrina, a mia conoscenza, sono circolate almeno due interpretazioni.

  1. L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali perché la norma appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile.
  2. L’art. 35 c. 1 è un principio generale di tutta la riforma civile perché recita: «Le  disposizioni  del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia diversamente disposto, hanno effetto…»; quindi vale anche per la mediazione.

Prima interpretazione (a)

L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41; l’art. 41 c, 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l,  lettere  c), numero 3), d), e), f), g), h), t),  u),  v),  z),  aa)  e  bb),))  si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data ma si ritiene che per quelle non menzionate la data di entrata in vigore sia quella della finanziaria ossia il 1° gennaio 2023.

Prima interpretazione (b)

L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41, l’art. 41 c. 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l,  lettere  c), numero 3), d), e), f), g), h), t),  u),  v),  z),  aa)  e  bb),))  si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data dalla finanziaria e si ritiene che il legislatore se la sia dimenticata e quindi non si conosce l’entrata in vigore.

Seconda interpretazione

L’art. 35 c. 1 ha una portata generale e quindi siccome prevede che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.», allora anche le norme non menzionate dall’art. 41 c. 1 entrano in vigore il 28 febbraio 2023.

Il CNF è intervenuto con una nota del seguente tenore: “4) Modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita. La legge di bilancio ha lasciato invariata l’originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. 149/22 – relativo alle modifiche del d.lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi e lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle disposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone – come visto – l‘anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023, fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo e colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di mediazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022.”

IL CNF pertanto ritiene che le norme non indicate dall’art. 41 c. 1 entrino in vigore il 1° marzo 2023.

Gli uffici Studi del Parlamento scrivono nel dossier di presentazione della finanziaria 2023:

Il comma 380, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia). In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all’articolo 36, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale e all’articolo 41, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.

L’intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella milestone M1C1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022 deve essere assicurata l’entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il successivo 18 ottobre (vedi amplius infra).

In particolare, la lettera a), tramite la riscrittura dell’articolo 35, prevede: l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;

Le modifiche apportate all’articolo 41, ad opera della lettera c), investono le nuove disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. In tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023. Inoltre, introducendo un nuovo comma nell’articolo 41 (comma 3-bis), si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell’interesse dell’amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.

In sostanza anche gli Uffici parlamentari ci dicono che le norme non citate dal 41 c. 1 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023. Inoltre la specifica in relazione all’articolo 41 (comma 3-bis) rafforza l’opinione dell’entrata in vigore delle norme non citate al 28 febbraio 2023.

Il sole 24ore (23 gennaio 2023) titola “Riforma della mediazione, ecco le novità che anticipano la partenza al 28 febbraio” e si schiera per l’interpretazione che vede dunque un’anticipata entrata in vigore.

In base all’opinione del CNF, al dossier parlamentare e all’autorevole quotidiano si presenta la presente situazione normativa:

1) Entrano in vigore al 28 febbraio 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: art. 2 (Controversie oggetto di mediazione), art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti (che farà probabilmente riferimento sino al 30 giugno all’art. 8 preesistente alla riforma), art. 4 c. 1 e 2 (Accesso alla mediazione), art. 8-bis (mediazione telematica), art. 11 (Conclusione del procedimento), art. 11-bis (Accordo  di  conciliazione  sottoscritto  dalle  amministrazioni  pubbliche), art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione), art. 12-bis   (Conseguenze  processuali   della   mancata   partecipazione   al procedimento di mediazione), Art. 13 (Spese  processuali  in  caso  di  rifiuto   della   proposta   di conciliazione), Art. 14 (Obblighi del mediatore), Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe).

2) Entrano in vigore al 30 giugno 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: Art. 4 ultimo comma (Accesso alla mediazione), Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio), Art. 5-quater (Mediazione demandata dal  giudice),  Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato,  valutazione  del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione),  Art. 5-sexies  (Mediazione   su   clausola   contrattuale   o statutaria),  Art. 6 (Durata),  Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo), Art. 8 (Procedimento), Art. 9 (Dovere di riservatezza), tutte le disposizioni sul gratuito patrocinio: CAPO II-bis (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale) dall’art. 15-bis all’art 15-undecies, la nuova rubrica del  Capo  III Organismi  di mediazione ed enti di formazione», art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori), art. 16-bis (Enti di formazione), art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità), art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).

Senonché negli scorsi giorni Normattiva[12] ha disposto l’entrata in vigore dei nuovi art. 35, 36 e 41 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 al 1° gennaio 2023.

Inoltre ci ha spiegato che il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 è stato modificato dal comma 380 della finanziaria[13] manon ci ha detto quando entrano in vigore le norme non previste dal primo comma dell’art. 41 c. 1 (quelle previste vanno al 30 giugno 2023) che gli illustratori della finanziaria, il CNF ed il Sole24ore fanno partire dal 28 febbraio 2023.

Si potrebbe però dedurre che se le discipline transitorie (art. 35, 36 e 41) entrano in vigore il 1° gennaio 2023 (come la finanziaria) anche le norme non previste dal 41 c.1 abbiano la stessa decorrenza?

Il giallo si infittisce qualche giorno dopo quando Normattiva, infine, nel novellare gli articoli del  decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 scrive che “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 41, comma 1) che “Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  7  si  applicano  a decorrere dal 30 giugno 2023“.

L’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 riguarda appunto la mediazione civile e commerciale.

Non c’è dunque alcun riferimento alle modifiche del comma 380 della legge finanziaria (che viene praticamente ignorata) e dunque all’anticipo al 28/02/23 delle norme indicate dal primo comma dell’art. 41.

Per Normattiva, in altre parole, tutte le norme novellate del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

In definitiva con riferimento alla entrata in vigore della mediazione siamo in piena oscurità che speriamo possa dissipare il Ministero della Giustizia con una sua circolare.

Peraltro Normattiva ignora le modifiche del comma 380[14] anche che in materia di negoziazione assistita secondo cui le norme novellate, ad eccezione di quelle inerenti al gratuito patrocinio, entrano in vigore il 28 febbraio 2023.

Troviamo, infatti scritto: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con  l’art.  41, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.

A questo punto ogni certezza del diritto svapora.


[1] Recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.237 del 04-10-2021)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134

[2] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (GU n.292 del 09-12-2021)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;206

[3] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149!vig=2022-11-02

[4] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[5] Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151

[6] Le due leggi delega sul punto si ispirano all’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La norma che riguardava il solo tribunale e la Corte d’Appello è stata poi abrogata appunto dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 dal 30/12/22.

Era previsto, in altre parole, sino al 30/12/22 dall’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari.

[7] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197

[8] Art. 5-novies (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in  materia di  giustizia  riparativa). –  1.   All’articolo   92   del   decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è  aggiunto  il seguente:

        “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera  h),  numero  2),  e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo  13,  comma  1, lettera  a),  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2), all’articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all’articolo  22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28,  comma  1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1,  lettera a), numero 4), all’articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1), lettera  d),  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3), all’articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c), all’articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all’articolo  72,  comma  1, lettera a), all’articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e  all’articolo  84, comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di entrata in vigore del presente decreto”.

[9] Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;199

[10] Entrano in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa ed in particolare:

1)  Il codice penale (articoli 62 e 152).

2)  Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 656, 660).

3)  Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.

4)  la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)  Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni): art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

[11] 380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed è), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

b) all’articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

c) all’articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»

[12] Normattiva è un sito web dello Stato italiano in attività dal 19 marzo 2010, contenente le norme italiane dal 1861 ad oggi. Fondatore/Creatore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Come funziona Normattiva?

Normattiva è una banca dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati pubblicati, in “Gazzetta Ufficiale” e/o nella “Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi”, dal 1861 ed aggiornati con le modifiche esplicite generate nel tempo da atti numerati e non numerati pubblicati successivamente.

[13] “La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera a)) la modifica dell’art. 35. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera b)) la modifica dell’art. 36, commi 1 e 2. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera c)) la modifica dell’art. 41, commi 1 e 4 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 41.”.

[14] (omissis) 3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»

La negoziazione assistita e la formazione dell’avvocato

In evidenza

Al Ministero della Giustizia francese si sono riuniti il 23 gennaio scorso[1].

E dal tavolo dei lavori è emerso quanto segue: “I membri della tavola rotonda si sono interrogati sui motivi per cui, nonostante le sue qualità, questa procedura partecipativa è rimasta marginale per 13 anni e 6 testi successivi. Non sembra trattarsi di formazione, visto che esiste, sia per i magistrati che per gli avvocati. La tavola rotonda si conclude proponendo un 7° testo di incentivazione, in cui lo stato partecipativo sarebbe il principio, e lo stato ‘giudiziario’, puramente scritto, l’eccezione.”[2].

La procedura partecipativa francese è istituto strutturalmente analogo alla nostra negoziazione assistita: due parti e due avvocati che negoziano.

Mi pare che anche da noi si punti su questo strumento (v. avvocato istruttore[3]) per cui sostanzialmente si cerca di ridurre i tempi della giustizia e di ottenere quanto meno degli accordi parziali.

I francesi non ci sono riusciti ed hanno formato negli anni (l’avvocato istruttore è presente sulla carta da più di un lustro) giudici ed avvocati.

Noi pretendiamo di riuscirci con una normativa – la seconda – approssimativa e senza formare gli avvocati ed i giudici.

Francamente mi pare ridicolo il trionfalismo di qualche quotidiano sul punto.

Non sarebbe meglio chiedersi perché in Francia l’istituto è rimasto marginale?

Puntare sulla mediazione e levare gli intralci che già non fanno dormire i mediatori non sarebbe più opportuno?

Vogliamo continuare a fare operazioni di facciata politica[4] per tenere buoni gli avvocati che se la passano male e che continueranno a passarsela male dato che un processo dura in media 19 volte il tempo di una mediazione?

Benissimo continuiamo così, è proprio quello che fecero in Francia quando, nel 2008, Rachida Dati[5] voleva abolire due giurisdizioni[6] perché il bilancio del Ministero della Giustizia faceva acqua (cosa anche da noi endemica) e molti avvocati sarebbero rimasti senza lavoro: allora si sono inventati[7] appunto la procedura partecipativa o come la chiamiamo noi negoziazione assistita.

Esito zero, testimoniato da un rapporto del 2014 del Senato francese [8], ma comunque avvocati e giudici si sono formati in quell’istituto.

Premesso che CEPEJ nel 2008 ebbe a precisare: “La mediazione dovrebbe essere inclusa nei curricula di formazione iniziale e continua per gli avvocati”[9], da noi che cosa è stato fatto per la negoziazione assistita che nel 2014-15 sbandieravano, come fa oggi il CNB francese con un settimo testo, come la soluzione principe per alleviare il carico giudiziario[10]?

La formazione del praticante avvocato negoziatore è stata prevista dal CNF soltanto nel 2017[11], anche se è stata, guarda caso, esclusa la negoziazione assistita: “La Commissione ha quindi evidenziato l’importanza che la formazione del praticante avvocato debba riguardare anche il procedimento di mediazione e, più in generale, tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione e, a tal fine, ha ritenuto che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui l’allievo deve assistere (ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016) anche gli incontri svolti innanzi al mediatore, purché in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (e quindi ad esclusione del primo incontro), e ponendo altresì la condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può affermarsi per quanto attiene alle ulteriori tipologie di ADR, sempre che si svolgano innanzi ad un organo terzo. Ne discende la netta esclusione del procedimento di negoziazione assistita”.

Non si comprende come possa diffondersi la cultura di una negoziazione salvatrice della patria se si esclude dal novero delle procedure che si possono imparare a condurre appunto la negoziazione assistita stessa.

Inoltre in Italia non è stato previsto che l’esame di stato venga condotto anche sugli strumenti alternativi al contenzioso[12] o come si chiama oggi giustizia complementare.

Ci sono al contrario, molti paesi nei quali la necessità delle cosiddette competenze trasversali, è un dato pacifico da molti anni.

Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione[13].

Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato) [14].

Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione[15]: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).

Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”[16].

In Svezia le parti possono essere assistite in mediazione anche da un avvocato che però sia qualificato per assistere le parti davanti al Conciliation board[17]: la formazione vale dunque qui – come peraltro in Australia e Federazione Russa – anche per gli accompagnatori alle procedure.

E noi che facciamo: preferiamo aumentare le ore di formazione per i mediatori e lasciare nell’ignoranza gli avvocati che si avvicinano al negoziato?

Peccato che come ha stabilito nel 2014 una ricerca dell’Università del Missouri[18] 221 esperti di contenzioso con almeno con 15 anni di esperienza, hanno replicato alla domanda “perché non si partecipa alla mediazione?” con la seguente risposta: “Per la scarsa esperienza delle parti in mediazione e conciliazione e la scarsa esperienza del consulente”.

[1] https://www.syme.eu/articles/113152…

[2] Les membres de la table ronde se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles, en dépit de ses qualités, cette procédure participative reste marginale depuis 13 ans et 6 textes successifs. Il ne semble pas que ce soit une question de formation, puisque celle-ci existe, aussi bien pour les magistrats que pour les avocats. La table ronde conclut en proposant un 7ème texte incitatif, dans lequel la mise en état participative serait le principe, et la mise en état ‘judiciaire’, purement écrite, l’exception.

[3] Artt. 4 bis e 4 ter decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 in vigore dal 28 febbraio 2023.

[4] E che sia tale lo dimostra che i pagamenti del gratuito patrocinio sono stati rimandati al 30 giugno 2023.

[5] Ex Ministro della giustizia della Francia.

[6] Cosa che poi avvenne solo parzialmente e dopo diversi anni.

[7] La Commissione Guinchard, cfr. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée.

[8] “Tuttavia, è chiaro che questa procedura non ha avuto il successo sperato. Per il 2013, anno di attuazione presso il Ministero della Giustizia dello strumento statistico per misurare il numero di istanze tendenti a dare esecutività ad un accordo concluso dalle parti, risultante da una procedura partecipata, al di fuori di ogni accordo giudiziale, sono state 7, per cui non si identifica la natura della causa (contenzioso familiare o altro).”

(Cependant, force est de constater que cette procédure n’a pas rencontré le succès escompté. Pour 2013, année de mise en place au ministère de la justice de l’outil statistique permettant de mesure le nombre de demandes tendant à conférer force exécutoire à un accord conclu par les parties, issues d’une procédure participative, en dehors de toute convention judiciaire, on en comptait 7, pour lesquelles la nature de l’affaire (contentieux familial ou autre), n’est pas identifiée.)

http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4045.html

[9] 10.2 European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Guidelines for a better implementation of Recommendation No. R(98)1 on family mediation and Recommendation Rec(2002)10 on mediation in civil matters

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx&#8230;

[10] il Ministero della Giustizia richiamò l’attenzione pubblica sull’istituto in varie occasioni: il 2 luglio del 2014 con la precisazione che la negoziazione assistita si sarebbe occupata di 60.000 controversie ed il 3 luglio 2014 con una corposa nota. È seguito infine il 5 settembre 2014, sempre in chiave di presentazione dello stesso ministro Orlando, l’Atto di indirizzo politico – istituzionale per l’anno 2015, ove si specifica che “Si vanno quindi definendo forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all’istituto della negoziazione assistita, configurata come complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso obbligatorio dal decreto del fare del giugno 2013, sta gradualmente producendo effetti deflattivi significativi”.

[11] CNF, parere 12/07/2017 n° 55

http://www.conciliazioneforense.it/…/Parere-CNF-n55-del…

[12] Nel 2022 si poteva scegliere tra le seguenti materie:

Diritto del Lavoro;

Diritto Costituzionale;

Diritto Commerciale;

Diritto Ecclesiastico;

Diritto Tributario;

Diritto Amministrativo.;

Diritto dell’Unione Europea;

Diritto Internazionale Privato.

[13] “Lawyers being admitted to practise should be equipped with the skills to guide a client through a dispute resolution process and understand the major ADR processes”.

Chapter 12 – Building Resilience Recommendation 12.1 of the Australian Government’s Access to Justice Report. A Strategic Framework for Access to Justice in the Civic Justice System – Full Report of the Access to Justice ~ word version

https://www.ag.gov.au/search/results.aspx?k=Recommendation%2012.1%20of%20the%20Australian%20Government%E2%80%99s%20Access%20to%20Justice%20Report

[14] Domanda n. 48 approvata dal Consiglio della Federal Bar il 30 novembre 2010 (verbale n = 7) http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/advocate

[15] https://www.prepa-dalloz.fr/crfpa/matieres-programme-crfpa

[16] Orden PCI/772/2019, de 12 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019.

[17] Cfr. Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html

[18] Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation

University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2014-28

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526302

Principali documenti sulla giustizia riparativa

In evidenza

Premetto che la giustizia riparativa, comunque denominata, è presente a mia conoscenza nei seguenti paesi UE: in Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia (16.000 procedure annue),Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia (4.000 procedure annue), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna (3.000 procedure annue), Svezia e in Ungheria.

I documenti più importanti per avvicinarsi alla materia sono i seguenti:

1.COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters (Adopted by the Committee of Ministers on 15 September 1999 at the 679th meeting of the Ministers’ Deputies)

https://rm.coe.int/0900001680910dbb?fbclid=IwAR1ooGPjJhZfS5fsjBqPeHz8euvQIxjbKV97YAgtPMs3LhNNqN-SuYCV6Dg

2. 2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001F0220

3. DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

4) Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters Rec(2018)8   (3/10/2018)

Fai clic per accedere a Recommendation-CM-Rec-2018-of-the-Committee-of-Ministers-to-member-States-concerning-restorative-justice-in-criminal-matters-.pdf

5) United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002

Fai clic per accedere a resolution%202002-12.pdf

6) Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello.
(D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta)
RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435
(24 maggio 2021)

Fai clic per accedere a commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf

7) LEGGE 27 settembre 2021, n. 134
Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (21G00146
)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134

8) Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021

https://rm.coe.int/14-dicembre-ita-dichiarazione-venezia/1680a4e07f

9) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

L’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67)

Entrano invece in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme) ed in particolare:

1)  Il codice penale (articoli 62 e 152).

2)  Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 656, 660).

3)  Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.

4)  la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)  Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (versione 2023)

Modifiche temporali al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22.  Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Art. 8

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e di   cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].


[1] Art. 35

Disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022

[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva

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