La mediazione in pillole: Spagna

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Decreto 18 maggio 1821 sui giudizi di conciliazione. Pubblicato il 3 giugno del 1821 .
2) Galizia, l. 31 maggio 2001, n. 4.
3) Valencia, l. 26 novembre 2001, n. 7.
4) Isole Canarie, l. 8 aprile 2003 n. 5.
5) Castiglia -La Mancha, l. 24 maggio 2005, n. 4.
6) Castiglia-León, l. 6 aprile 2006, n. 1.
7) Madrid, l. 21 febbraio 2007, n. 1.
8) Asturie, l. 23 marzo 2007, n. 3.
9) Paesi Baschi, l. 8 febbraio 2008 n.1.
10) Andalusia, l. 27 febbraio 2009 n. 1.
11) Catalogna, l. 15 marzo 2001, 1 (abrogata dalla l. 22 luglio 2009, n. 15).
12) Disegno di legge sulla mediazione in materia civile e commerciale. Testo al 29 aprile 2011 (decaduto) .

Dettaglio

In Spagna lo strumento più usato è l’arbitrato, ma vengono praticate anche la conciliazione e la mediazione.
Il tentativo di conciliazione che è obbligatorio per il giudice all’inizio del processo può anche essere affidato a soggetti diversi: i cancellieri (Secretarios Judiciales).
La mediazione si utilizza con maggiore frequenza rispetto alla conciliazione.
In particolare con riferimento alla materia del consumo, delle cooperative, delle assicurazioni e delle banche, delle proprietà intellettuali, della pubblicità e delle telecomunicazioni.
La mediazione può essere, a secondo dei casi, extragiudiziale od endoprocessuale.
Le parti, con l’assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione.
Al di là della mediazione promossa dal tribunale, le parti sono libere di rivolgersi a un mediatore e corrispondere gli onorari liberamente concordati.
Allo stato la mediazione è volontaria, ma la Spagna ha una tradizione di mediazione obbligatoria che è tra le più durature in Europa, essendosi mantenuta come in Francia anche dopo la caduta di Napoleone
Non esiste una legge generale che la riguardi, ma solo un progetto di legge (Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 121/000122) che si ispira alla legislazione austriaca del 2003 e che è purtroppo decaduto: si tratta di una disciplina tra le più articolate in Europa, che prevedeva peraltro la mediazione obbligatoria per le questioni patrimoniali inferiori a 6000 € e rivedeva efficacemente la disciplina del componimento negoziale all’interno della giustizia civile e del processo amministrativo.
A breve comunque vi sarà una ripresa del processo legislativo perché lo impone non solo la direttiva 52/08, ma pure il Piano Strategico spagnolo per l’ammodernamento della Giustizia 2009-2012.
Di ripresa ha parlato anche il Primo Ministro spagnolo, Mariano Rajoi, all’indomani dell’insediamento del governo.
Le leggi in materia (2001-2009) sino ad ora hanno avuto carattere settoriale ed uno spaziale limitato ai territori delle Comunità Autonome: per lo più disciplinano la mediazione familiare che è peraltro prevista anche dal codice civile e di procedura civile. Le parti possono chiedere la sospensione del processo per sottoporre la controversia alla mediazione, nonché di avviare il procedimento di comune accordo a processo concluso.
La mediazione familiare  endoprocessuale (mediación intrajudicial) è articolata su tre momenti: un’udienza preliminare in cui il giudice spiega che vi è la possibilità di partecipare ad una sessione informativa di mediazione, la sessione informativa sempre tenuta dal giudice e la mediazione vera e propria che è delegata.
L’art. 63 del Codice di procedura in materia di lavoro Labour Act (LPL), prevede poi che la mediazione sia condizione di procedibilità di eventuali processi.
Dal 2011 la dichiarazione di fallimento non può influire sugli accordi di mediazione o sull’arbitrato.
Con riguardo alla giustizia minorile la mediazione è espressamente disciplinata come mezzo per conseguire la rieducazione del minore.
In questo ambito la mediazione è condotta da gruppi di sostegno della Procura minorile (Fiscalía de Menores), ma può anche essere svolta da organismi delle Comunità autonome e da altri enti, come le associazioni .
Per quanto riguarda gli adulti la mediazione non è disciplinata, sebbene nella pratica vi si faccia ricorso a partire dal 2000 in alcune province sulla base della disciplina penale e processuale penale, che concede una riduzione della pena in caso di risarcimento del danno.
In genere la mediazione riguarda reati meno gravi, come le contravvenzioni, anche se, in circostanze opportune, è possibile farvi ricorso nei processi per reati più gravi.
In generale la mediazione promossa dal tribunale è gratuita.
In materia di lavoro, i servizi delle Comunità autonome e del SIMA sono gratuiti.
In materia di diritto di famiglia, i servizi offerti dagli enti che collaborano con i tribunali in genere sono gratuiti.
In ambito penale, la mediazione offerta dagli organismi pubblici è gratuita.
Il progetto di legge sulla mediazione civile e commerciale prevedeva invece che le parti contribuissero al pagamento delle spese in parti uguali.
Interessante, anche in chiave nostrana, era il principio per cui se una delle parti non fosse riuscita a compiere la sua prestazione, il mediatore o l’ente prima di stabilire la conclusione della mediazione, avrebbero dovuto informare le altre parti, nel caso in cui le stesse avessero avuto interesse a continuare la mediazione e quindi a supplire al mancato pagamento.
A tutt’oggi non esiste in Spagna un Ente di carattere generale per regolamentare la mediazione in modo coerente; sarebbe esistito se fosse andato in porto il progetto di legge sulla mediazione che proponeva un’organizzazione simile a quella italiana (Ministero-Registro): non identica perché in Spagna l’inclusione in elenco è stata ideata con finalità meramente pubblicitarie.
In Spagna si era cioè disposto come in altri paesi europei (Romania, Paesi Bassi ecc.) e con lungimiranza che il mediatore potesse svolgere la sua professione indipendentemente dall’iscrizione ad un organismo registrato.
Altra norma intelligente era quella che prevedeva, nel caso di mediazione obbligatoria, la consegna del verbale negativo direttamente ad opera dal mediatore.
Il diritto spagnolo aveva poi scelto di allinearsi a quello anglosassone: non è il regolamento dell’organismo che stabilisce le regole della mediazione come per la nostra legislazione, ma il contratto stipulato dalle parti.
Veniva poi infine parificato al litigante temerario colui che decidesse di non partecipare almeno ad una sessione informativa di mediazione.

La mediazione in pillole: Slovenia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Legge 23 maggio 2008 sulla mediazione civile e commerciale. In vigore dal 21 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08) .
2) Legge sul contenzioso alternativo delle controversie del 19 novembre 2009 n. 97 (ADR nel processo) (in vigore dal 15 giugno 2010) .
3) Regolamento dei mediatori nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010 ) .
4) Regolamento del compenso e del rimborso delle spese di viaggio del mediatore che agisce nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010).

Dettaglio

La Slovenia è uno di quei paesi che meglio ha raccolto le sollecitazioni statunitensi.
La judicial mediation arriva qui nel 2001 come programma di court-annexed mediation che viene adottato dalle Corti sino al 2009. C’era un panel di mediatori presso ogni Corte con cui si raggiungeva un accordo provvisorio che veniva perfezionato dal giudice.
L’esperienza dei programmi è stata ripresa in una nuova legge processuale del 2009: per risoluzione alternativa delle controversie si intende una procedura che non implica lo svolgimento di un processo, in cui sono coinvolti uno o più terzi neutrali che agiscono in sede di mediazione, arbitrato, valutazione neutrale preventiva od altro sistema analogo.
I Tribunali possono ordinare una mediazione informativa obbligatoria e chi non si presenta ne paga le spese.
La nuova legge sulla mediazione del 2008 ha invece recepito la normativa UNCITRAL sulle conciliazione.
Le parti possono convenire che l’accordo transattivo in merito alla composizione rivesta la forma di atto notarile, di transazione giudiziaria o di lodo arbitrale in base alla transazione.
la mediazione è gratuita in materia di rapporto tra i genitori e figli ed in materia di licenziamento. In materia civile, la mediazione è gratuita per le prime tre ore, mentre in materia commerciale, sono i litiganti a dover pagare in parti uguali per effettuare la mediazione.
Ogni organismo che voglia possedere una lista di mediatori deve ottenere un’autorizzazione che è a tempo, dimostrare di svolgere mediazioni da almeno tre anni, di possedere locali e attrezzature a sensi di regolamento, di rispettare le norme vigenti igienico-sanitarie, le norme edilizie, quelle per la protezione ambientale, di pianificazione urbana, la normativa in materia di sicurezza e di protezione antincendio.
Ogni mediatore deve svolgere almeno dieci mediazioni all’anno per rimanere nella lista.

Brevi note sul concetto di formazione in mediazione

Specie in Italia[1] ed in Germania[2] dal 2010 in poi si è fatta polemica sul punto della formazione del “neutro”; si vuole qui descrivere brevemente come viene trattata al di fuori dei nostri confini.

Le regole inerenti la formazione dei mediatori nei Paesi dell’Unione sono le più varie.

Il che avvalora la considerazione che anche la preparazione più accurata non sarebbe comunque che un punto di partenza, un semplice approccio per quanto qualificato alla materia.

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2012  Tutti i diritti sono riservati


[1] Il Tribunale civile di Parma ha da ultimo rimesso gli atti di un processo alla Corte Costituzionale anche sul punto della formazione dei mediatori.

[2] In data 18 marzo 2011 il Ministro della Giustizia Uta-Maria Kuder (CDU) ha criticato il progetto sulla mediazione tedesco perché non conteneva norme sulla formazione del mediatore. A seguito di ciò l’ultimo progetto sulla mediazione del dicembre 2011 ha rivoluzionato la materia della formazione.

La mediazione in pillole:Slovacchia

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

Legge 420/2004 del 25 Giugno 2004, come novellata dalle leggi 136 e 141 del 2010, sulla mediazione e sulle modifiche ad alcune leggi (attua la Direttiva 52/08) . Pubblicata nella Raccolta delle leggi no. 179/2004 pagina 3938 .

Dettaglio

La Slovacchia conosce l’arbitrato su questioni suscettibili di transazione, la conciliazione e la mediazione.
Sin dal 1963 il giudice adito è tenuto a raccomandare alle parti di ricorrere alla conciliazione per risolvere la loro controversia su diritti disponibili.
L’uso della transazione giudiziaria riceve incentivi: all’inizio della causa comporta un risparmio del 90% delle spese processuali, dopo la fase istruttoria del 50% ed in sede di conciliazione del 30%.
La mediazione è disciplinata da una legge del 2004 aggiornata nel 2010 per l’attuazione della direttiva 52/08.
La mediazione non ha praticamente limiti di materia.Inizia con un contratto che deve essere registrato nel registro notarile.
L’accordo può essere recepito in una sentenza o da un atto notarile.
La disciplina degli organismi, degli enti di formazione e dei requisiti formativi per essere mediatori è simile a quella italiana (il corso è però di 100 ore).
Anche per l’aggiornamento si sostiene un esame.
Il mediatore non può opporre il segreto professionale se il giudizio riguarda la sua responsabilità.
Il corrispettivo per la mediazione è orario: 20 € per le persone fisiche e 30 per le giuridiche.

La mediazione in pillole: Ungheria

Provvedimenti legislativi in materia di mediazione

1) Codice di procedura civile (attua la Direttiva 52/08) .
2) Legge sulla mediazione (2002 Legge LV e successive modifiche) (attua la Direttiva 52/08) .
3) Regolamento del Ministro della Giustizia sullo svolgimento dei contatti di mediazione e successive modifiche 3 / 2003. (III. 13) (attua la Direttiva 52/08)
4) Regolamento del Ministero della Giustizia sulla formazione professionale e continua in mediazione 63/2009. (XII. 17.). In vigore dall’8 gennaio 2010 (attua la Direttiva 52/08) .

Dettaglio

Sino al 2002 l’Ungheria non conosceva la mediazione, ma solo l’arbitrato, per una questione storica.
Per chi concilia a processo instaurato la legge prevede un risparmio di spese processuali sino al 70%.
La mediazione, penale o civile, può essere su richiesta delle parti o del giudice; prima si tiene una sessione informativa e poi col consenso delle parti una mediazione vera e propria.
I mediatori che sono laureati sono per lo più avvocati (51%), e membri di professioni sociali come quella degli insegnanti (16%) e dei tecnici (16%); ci sono però anche ex giudici, psicologi e sociologi.
La mediazione inizia con una sessione informativa alla fine della quale si stende un contratto di mediazione: le parti devono essere presenti alla sessione informativa ed in sede di accordo.
L’accordo non preclude il diritto delle parti di adire il giudice o l’arbitro, ma in tal caso, la Corte impone all’attore il pagamento delle spese del procedimento.

Strumenti di composizione dei conflitti nella Repubblica d’Irlanda

La relazione sugli strumenti alternativi della Law Reform Commission d’Irlanda[1] ha recentemente rilevato che la mediazione e la conciliazione sono sempre più utilizzate nel paese specie nel campo dei piccoli reclami dei consumatori, nelle controversie di lavoro, nel trattamento delle disgregazioni della famiglia, nelle rivendicazioni sanitarie e nelle controversie sulla proprietà.

L’Irlanda possiede effettivamente una rete vastissima di operatori e strumenti ADR specie in riferimento alla tutela dei consumatori: complessivamente si può dire che la cultura degli strumenti alternativi è in questo paese assai radicata.

Molto utilizzato è dal 1990 il Pensions Ombudsman[2] che raccoglie le denunce contro i responsabili[3] della gestione o l’amministrazione dei regimi pensionistici professionali (ovvero quelli stabiliti dal datore di lavoro). La competenza di questo Ombudsman comprende i conti personali di accantonamento ed i Fondi Pensione (ARFs )[4].

Viene poi in campo il Financial Service Ombudsman[5] che dal 1992 ha come missione quella di risolvere in modo indipendente e imparziale, le questioni irrisolte tra i denuncianti e i fornitori di servizi finanziari, con l’intento di rafforzare in tal modo l’ambiente di servizi finanziari per tutti i settori.

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[1]             Law reform Commission, Report on Alternative Dispute Resolution: Mediation and Conciliation, 16 novembre 2010, in http://www.lawreform.ie.

[2]             Cfr.  http://www.pensionsombudsman.ie. Il  Pension Ombudsman è stato istituito ai sensi della Parte XI della Pensions Act 1990 emendato nel 2002. Va poi considerato Regolamento Pensioni del 2003, ( SI n. 397 del 2003). Ai sensi infine dell’articolo 21 del Social Welfare of Pensions (n. 2) Act 2009, si è concesso allo stesso Ombudsman il diritto  di chiedere al tribunale l’esecutorietà delle proprie decisioni..

[3]             Amministratori, manager, imprenditori.

[4]             Sono particolari fondi pensione riconosciuti ed utilizzati in Irlanda. Cfr. http://www.iapf.ie/.

[5]             La sua base normativa risiede nel Central bank and financial services authority of ireland act 2004  e nel regolamento ministeriale SI n. 191 del 2005 intitolato Central Bank Act 1942 (Financial Services Ombudsman) e nella Section 13 Amendments to Central Bank Act 1942- Section 16 of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2004.

In realtà il Finacial Ombudsman nasce dalle ceneri dell’Insurance Ombudsman of Ireland che è stato fondato nel 1992. Cfr. Università di Loviano, Irlanda, National reports – 15 November 2006, in http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm#coop.

Strumenti di composizione dei conflitti in Francia

Come ben sappiamo la Francia è una delle patrie della conciliazione preventiva moderna.

Ma ci sono diversi principi anche oggi che in qualche modo danno rilievo preminente alla volontà delle  parti nel processo.

Ci riferiamo ad esempio all’art. 1 del Codice di rito in virtù del quale le parti sino alla sentenza hanno diritto di interrompere il giudizio o all’art. 57-1 che ha previsto dal 2005 la possibilità che il giudice agisca come amichevole compositore o che venga limitato il dibattito ad una certa qualificazione dei fatti ed a determinati punti di diritto, al fatto che se la legge non dispone l’obbligatorietà della rappresentanza, le parti possono difendersi da sole (art. 18), al principio per cui le parti possono d’accordo ritenere competente un giudice che per valore non lo è e addirittura in tal caso convenire l’inappellabilità della sentenza (art. 41), al vantaggio per cui le difese nel merito possono essere svolte in ogni caso (art. 72) e infine al dovere del giudice di ogni stato e grado di tentare la conciliazione (art. 21)[1].

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Carlo  Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, vol. III,  Le esperienze straniere, p. 16 e ss. In corso di pubblicazione.

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[1] Dal 1975 con l’istituzione del Nuovo Codice di procedura civile.

Il valore delle obiezioni mosse alla mediazione civile e commerciale

Dal 20 di marzo 2011 è ormai noto che chiunque voglia promuovere un giudizio civile o commerciale in determinate materie[1] deve partecipare ad un procedimento di mediazione.

Si obietta da più parti, in particolar modo da quella dei giuristi, che non si può obbligare una persona a partecipare ad una mediazione.

Siamo sicuri che in assenza di mediazione obbligatoria sarebbe salvaguardata la nostra libertà? Ci sentiamo liberi nell’attuale sistema vigente nella nostra penisola?

In fondo partecipare ad una mediazione significa semplicemente sedersi intorno ad un tavolo e parlare; le persone non sono obbligate a trovare un’intesa, né tantomeno a trovarne una che abbia un contenuto precostituito.

La funzione della mediazione non è principalmente quella di trovare un accordo (che potremmo definire un valore aggiunto), ma è piuttosto quella di aiutare le parti coinvolte in una controversia a comunicare direttamente tra di loro al fine di definire l’oggetto reale della discussione e poi di mettere sul banco tutte le possibili soluzioni del conflitto e infine di scegliere quelle che soddisfano al meglio gli interessi di tutte le parti.

Il tutto secondo la più assoluta volontarietà ed autodeterminazione.

Il percorso merita dunque di essere conosciuto e sperimentato.

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Carlo Alberto Calcagno, Il valore delle obiezioni mosse alla mediazione civile e commerciale, 2011, in http://www.mediazioneconciliazione.com/


[1]             Diritti  reali, divisioni, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   da  responsabilità  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.