1.0 Introduzione: alle origini della giustizia e della mediazione
Questo contributo si propone di esplorare le radici profonde dei sistemi di gestione dei conflitti e di amministrazione della giustizia attraverso un’analisi comparata di alcune civiltà fondative del mondo antico: sumeri, Cina, India, Egitto, Grecia e Roma. A queste si aggiungerà un’analisi del kanun albanese, che funge da ponte cruciale tra le pratiche consuetudinarie e la nascita della teoria moderna della mediazione. Comprendere le origini di questi meccanismi non è un mero esercizio accademico; rappresenta un passaggio strategico per apprezzare l’evoluzione storica e la complessità strutturale che caratterizzano i moderni sistemi legali. Analizzando come queste società abbiano affrontato la necessità universale di risolvere le dispute, si può far luce sulle fondamenta del nostro stesso pensiero giuridico, scoprendo che processo formale e metodi alternativi hanno sempre convissuto in un sistema ibrido, “contaminandosi” a vicenda.
La tesi centrale che guida questa analisi è che, pur nella straordinaria varietà delle soluzioni adottate, emerge una traiettoria evolutiva comune. Questa traiettoria muove da modelli di giustizia primordiali, profondamente radicati nella comunità, nel sacro e nell’ordine divino, per approdare progressivamente a sistemi più strutturati, formalizzati, laici e centralizzati sotto il controllo dello stato. Questo passaggio, pur non essendo lineare, riflette la crescente complessità sociale, la nascita della proprietà privata e la centralizzazione del potere politico, ponendo le basi per i principi che, attraverso l’illuminismo, avrebbero definito la mediazione moderna.
Il documento è strutturato per guidare il lettore in questo percorso storico. Inizieremo con un’analisi dettagliata dei singoli modelli di giustizia, per poi procedere a un’analisi comparata che evidenzi similitudini e divergenze strutturali. Infine, una sintesi traccerà la traiettoria evolutiva complessiva, dalle origini comunitarie e divine fino all’affermazione della legge statale e alla sua codificazione filosofica. Apriamo questa esplorazione partendo dalla Mesopotamia, con la civiltà sumera, dove troviamo alcune delle prime testimonianze di un sistema organizzato di giustizia.
2.0 I modelli di giustizia nel mondo antico: un’analisi dettagliata
Ogni civiltà antica ha sviluppato un approccio unico alla giustizia, un sistema che non era un’astrazione teorica, ma un riflesso diretto della propria struttura sociale, delle credenze religiose e delle necessità economiche. La giustizia poteva essere un rituale per placare gli dèi, un meccanismo per preservare l’armonia comunitaria o uno strumento per consolidare il potere di un’élite emergente. L’analisi di ciascun modello, con le sue figure chiave e le sue procedure, fornirà i mattoni fondamentali che ci permetteranno, nella sezione successiva, di costruire una sintesi comparativa e di comprendere le dinamiche evolutive più ampie. Iniziamo il nostro viaggio da Sumer, dove la giustizia oscillava tra il divino e il regale.
2.1 Sumer: la giustizia tra divinità matrilineari e ordine patriarcale
Il fondamento della giustizia sumera era intrinsecamente divino, ma la sua concezione subì una profonda trasformazione che rifletteva un cambiamento epocale nella struttura sociale. In una fase arcaica, associata a una società matrilineare, la giustizia era legata a divinità femminili come Inanna, la grande madre, dea della fecondità, della giustizia e della vendetta. Questo modello era espressione di una dinamica sociale collaborativa. Successivamente, tra il III e il II millennio a.C., si assiste all’affermazione di un ordine patriarcale imposto dalla divinità maschile Marduk. La mitologia registra simbolicamente questo passaggio attraverso due omicidi cruciali: l’uccisione di Dumuzi, consorte di Inanna, per impedire un’alleanza tra le due divinità, e quella di Tiamat, dea del caos primordiale. Con questi atti, Marduk “riporta l’ordine”, inaugurando un’era di monolatria in cui un dio supremo domina gli altri, e il potere politico, sociale ed economico viene detenuto dagli uomini.
La struttura del sistema giudiziario sumero-babilonese era gerarchica e multifattoriale:
Il re deteneva la competenza sulle cause di maggiore importanza, una caratteristica che rimarrà una costante in molte civiltà successive.
Un’assemblea di anziani (“lukal”) assisteva il re, svolgendo un ruolo consultivo o, in alcuni casi, decisionale.
I sacerdoti avevano un ruolo giudiziario significativo, e i templi fungevano spesso da tribunali.
La nomina di giudici specifici per trattare i singoli casi risale al periodo babilonese, segnando un passo verso una maggiore specializzazione.
Una figura di straordinario interesse, che anticipa pratiche moderne, era quella dei Mashkim. Questi funzionari erano figure polivalenti, ricoprendo ruoli assimilabili a quelli di notaio, ufficiale giudiziario, giudice istruttore e, soprattutto, mediatore. Il loro compito primario era valutare il merito di una causa prima che questa arrivasse in tribunale. In questa fase preliminare, i Mashkim aiutavano le parti a risolvere i loro disaccordi in autonomia. Se la mediazione falliva, il caso procedeva verso il giudizio formale. Per svolgere la loro funzione, dovevano possedere qualità essenziali anche per un mediatore moderno: dovevano essere imparziali e neutrali, potendo solo formulare proposte che le parti erano libere di accettare o rifiutare. Fonti storiche indicano che il loro numero era fissato a 100.
In sintesi, il sistema sumero rappresenta un primo, fondamentale esempio di coesistenza tra giustizia divina, potere regio e meccanismi di mediazione pre-processuale. Esso crea un ponte ideale verso l’analisi del sistema cinese, dove l’ideale di armonia comunitaria giocherà un ruolo ancora più centrale.
2.2 Cina: la ricerca dell’armonia collettiva (hé)
Nelle prime società neolitiche cinesi, basate sull’agricoltura e su forti legami di clan, il valore supremo non era il diritto individuale, ma l’armonia collettiva (hé). La sopravvivenza del gruppo dipendeva dall’equilibrio e dalla cooperazione, un passato che Confucio avrebbe in seguito idealizzato. Secondo la sua filosofia, l’interesse della comunità e della famiglia doveva sempre prevalere su quello individuale. Il conflitto (lì) era visto non come uno scontro di diritti, ma come il prodotto di una cattiva educazione familiare, una vergogna che ricadeva sull’intero nucleo.
Questa concezione iniziò a mutare con l’affermarsi dell’agricoltura stanziale, che portò all’accumulo di ricchezza e alla nascita della proprietà privata. La conseguente stratificazione sociale creò una disuguaglianza strutturale e un’élite che necessitava di proteggere i propri interessi. Fu in questo contesto che nacque lo stato, non per preservare l’armonia, ma per gestire i conflitti tra interessi economici divergenti e per controllare una popolazione sempre più vasta e non più legata da vincoli di parentela.
Questa transizione diede origine a due approcci distinti alla giustizia, che avrebbero convissuto e si sarebbero fusi nel corso dei secoli:
Giustizia comunitaria (pre-statale): fondata sull’ideale dell’armonia, non mirava a punire, ma a ripristinare l’equilibrio. Le sanzioni più efficaci erano la pressione sociale e la vergogna (xiū) per aver deluso la famiglia e la comunità. La soluzione privilegiata era il risarcimento per compensare la vittima, in un’ottica correttiva e non punitiva.
Giustizia legalista (statale): con l’ascesa delle dinastie e la necessità di un controllo centralizzato, emerse la scuola legalista. La legge (fǎ) divenne uno strumento di potere per rafforzare lo stato. Questo sistema era caratterizzato da pene severissime (legge del taglione, mutilazioni), dalla colpa collettiva e dall’uso del terrore come deterrente.
La sintesi di questi due approcci si realizzò nel sistema imperiale, in particolare a partire dalla dinastia Han. Questo sistema ibrido (lǐ-fǎ) combinava la persuasione morale dei riti (lǐ), di matrice confuciana, con la coercizione di una struttura legale scritta e dettagliata (fǎ). La struttura era legalista, con codici e pene definite, ma l’applicazione era temperata dalla ricerca di una soluzione che preservasse, almeno formalmente, l’armonia sociale.
In conclusione, nonostante l’emergere di un potente apparato statale e di un sistema legale coercitivo, l’ideale dell’armonia collettiva è rimasto un faro etico e politico per millenni. Questa concezione di un ordine sociale che rispecchia un equilibrio più grande trova un parallelo significativo nella nozione di ordine cosmico presente in India.
2.3 India: la giustizia come riflesso del dharma cosmico
Il principale testo di riferimento per comprendere la giustizia nell’antica India è il Manava-Dharmasastra, noto come codice di Manù. È fondamentale precisare che non si tratta di un mero codice di leggi nel senso moderno, ma di un trattato onnicomprensivo sul dharma: l’ordine cosmico, il dovere, la legge morale e la giusta condotta che ogni individuo deve seguire.
L’approccio indiano alla giustizia era sorprendentemente psicologico. I versi 25 e 26 del codice di Manù istruiscono il giudice (pradvivaka) a “scoprire la mente degli uomini per mezzo dei segni esterni”. Egli doveva essere un vero e proprio “detective della psiche umana”, interpretando il tono della voce, il colore del volto, la postura e i gesti per cogliere l’ “intero pensiero” e smascherare la menzogna. Questo sistema anticipa di millenni i concetti moderni di analisi comportamentale, partendo dal presupposto che la falsità crei una dissonanza interiore che si manifesta inevitabilmente sul corpo.
Il re era il garante supremo del dharma, e il suo dovere era mantenere l’ordine e proteggere i sudditi. Per la risoluzione delle dispute, egli disponeva di quattro “upaya” (espedienti), da utilizzare in sequenza:
Sāma (conciliazione/persuasione): la prima e preferibile opzione, basata sul dialogo e la diplomazia.
Dāna (donazione/compenso): l’offerta di un risarcimento per chiudere pacificamente la disputa.
Bheda (divisione/seminare discordia): una tattica strategica per indebolire gli avversari.
Daṇḍa (punizione/forza): l’uso della forza militare come ultima ratio.
Il Sāma era considerato l’espediente più nobile, riflettendo un ideale di armonia che presenta forti analogie con il concetto cinese di Hé. La giustizia, quindi, non era solo l’applicazione di una norma, ma un atto volto a ripristinare un equilibrio che era al contempo sociale e cosmico. Un concetto simile di ordine universale che deve essere mantenuto sulla Terra si ritrova con straordinaria forza anche in Egitto, incarnato dalla dea Maat.
2.4 Egitto: la giustizia come mantenimento di Maat
Nel cuore della civiltà egizia non vi era un codice di leggi, ma un principio universale: Maat. Essa rappresentava l’ordine cosmico, la verità, la giustizia e l’equilibrio, la forza vitale che regolava il ciclo del Nilo, il moto delle stelle e la condotta umana. Il suo opposto era Isfet: il caos, la menzogna e l’ingiustizia. Il dovere fondamentale di ogni egiziano, dal faraone al più umile contadino, era preservare Maat e respingere Isfet. Un’ingiustizia non riparata era una vittoria del caos che minacciava l’intera società.
La struttura della giustizia egizia era una gerarchia sacra al servizio di questo principio.
Il Faraone era il “signore di Maat”, il garante supremo dell’ordine cosmico sulla Terra. Le sue decisioni non erano atti di un despota, ma espressioni di Maat, e amministrare la giustizia era un dovere religioso.
Il Visir, il più alto funzionario dello stato, era il “sacerdote di Maat” e il capo del sistema giudiziario. Le istruzioni a lui rivolte lo esortavano a giudicare con assoluta imparzialità, “allo stesso modo per il conosciuto e lo sconosciuto”.
I tribunali locali (Genbet), composti da notabili, gestivano le dispute quotidiane (contratti, eredità, piccoli furti). Il loro scopo primario era spesso la riconciliazione e il risarcimento, per ripristinare l’armonia sociale in accordo con Maat.
Un esempio emblematico di giustizia pratica al servizio di Maat era il lavoro degli Arpenodapti (“tiratori di corda”; poi agrimensori nel mondo romano ed infine geometri nella società moderna). Ogni anno, le inondazioni del Nilo cancellavano i confini dei campi. Questi tecnici, utilizzando corde e principi geometrici, ripristinavano i confini. Questo non era un mero atto tecnico, ma un atto di giustizia sacro, fondamentale per prevenire i conflitti sulla terra e ristabilire letteralmente l’ordine di Maat sul territorio.
La concezione della giustizia era profondamente influenzata dal giudizio dell’aldilà, la psicostasia (pesatura del cuore). Questa credenza spiega la totale assenza di avvocati nella società egizia: ogni individuo era l’unico responsabile delle proprie azioni e avrebbe dovuto giustificarle da solo davanti al tribunale di Osiride. Durante questo giudizio ultraterreno, il cuore del defunto veniva pesato su una bilancia contro la piuma di Maat. Per superare la prova, il defunto doveva recitare le 42 confessioni negative (“Non ho rubato”, “Non ho calunniato”), un vero e proprio codice etico che guidava la condotta in vita per rimanere in armonia con Maat.
In conclusione, la giustizia egizia era intrinsecamente religiosa e cosmica, un dovere sacro per mantenere l’equilibrio del mondo. Questo legame indissolubile con il divino inizia a incrinarsi nel mondo greco, dove la giustizia diventa progressivamente un affare più terreno, un pilastro della vita civica della polis.
2.5 Grecia: dalla vendetta privata alla giustizia del popolo
Il percorso della giustizia in Grecia, e in particolare ad Atene, rappresenta un’evoluzione paradigmatica dalla vendetta privata a un sistema fondato sulla legge scritta e sull’arbitrato pubblico, pur senza mai abbandonare completamente la sua natura privatistica.
Nel periodo arcaico, la risoluzione dei conflitti era affidata a due meccanismi principali:
La vendetta (dikē): era il diritto e il dovere del gruppo familiare (genos) di farsi giustizia da sé. L’atto, indipendentemente dall’intenzione, contaminava la comunità e richiedeva una purificazione.
L’accordo con risarcimento (poinē o aidesis): la famiglia offesa poteva astenersi dalla vendetta in cambio di un risarcimento in beni o denaro. Si trattava di un vero e proprio contratto privato, la cui esecuzione era garantita dall’onore e dalla parola data. La comunità, come illustrato nella celebre scena dello scudo di Achille nell’Iliade, non imponeva la giustizia ma agiva da arbitro e legittimava la soluzione concordata tra le parti.
La “grande svolta” avvenne nel VII secolo a.C. con l’opera di legislatori come Dracone ad Atene e Zaleuco di Locri in Magna Grecia. La codificazione scritta delle leggi sottrasse la giustizia all’arbitrio delle aristocrazie, che gestivano un diritto orale. La legge divenne pubblica, certa e uguale per tutti. Zaleuco, in particolare, introdusse il principio di pene fisse e commisurate al reato, eliminando la discrezionalità del giudice e ponendo le basi per un’oggettività del diritto. È a lui che la tradizione attribuisce l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter intentare una causa.
Il sistema giudiziario dell’Atene classica (V-IV sec. a.C.) sviluppò caratteristiche uniche, volte a promuovere la concordia (homonoia) e a disincentivare il contenzioso.
Nella fase preliminare (anakrisis), era previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione (diallage).
Ogni cittadino a 59 anni doveva prestare un anno di servizio civico obbligatorio come dieteta (arbitro pubblico).
Esistevano disincentivi economici (parastasis, itēmoria) per scoraggiare le liti temerarie, come multe salate per chi abbandonava un processo o non otteneva un quinto dei voti della giuria.
Il carattere distintivo della giustizia greca era la sua natura ibrida: l’iniziativa era sempre privata (non esisteva un pubblico ministero), ma la sua amministrazione era un affare pubblico. Soprattutto, a differenza di altre civiltà, la giustizia non era amministrata da sacerdoti, re o burocrati, ma dal popolo sovrano attraverso giurie popolari estratte a sorte. È fondamentale notare che le leggi non erano dottrina consolidata, ma venivano trattate come un “mezzo di prova” (un mezzo di prova). I logografi, gli oratori che scrivevano le arringhe per le parti, come riportano le fonti, “se le inventavano di sana pianta” per persuadere la giuria, evidenziando la natura retorica e non professionalizzata della giustizia ateniese.
Il modello ateniese rappresenta quindi una via originale, un compromesso tra l’istinto arcaico della vendetta e l’ideale democratico della legge. La riconciliazione era considerata la vera vittoria per la polis, e il processo un’extrema ratio. Un’evoluzione diversa avverrà a Roma, dove il diritto si professionalizzerà in modo inedito, diventando una vera e propria scienza laica.
2.6 Roma: l’evoluzione dal sacro al secolare nel diritto
Alle origini, la giustizia a Roma non era un affare di giudici, ma di dèi. Si fondava sui mores maiorum, i costumi degli antenati, un insieme di obblighi morali come la pietas (rispetto verso dèi e famiglia), la fides (lealtà alla parola data) e il pudor (la vergogna per la violazione della norma). L’obiettivo primario era mantenere la pax deorum, la pace con le divinità. In questo contesto, chi non cercava la conciliazione commetteva un’offesa religiosa. I pontefici, in qualità di sacerdoti, erano gli unici depositari e interpreti di questo sapere sacro-legale.
La pubblicazione delle XII tavole (circa 450 a.C.) segnò il momento di svolta fondamentale. La codificazione scritta trasformò il diritto da un sapere segreto e aristocratico a un sistema pubblico, certo e conoscibile da tutti. Questo processo avviò una progressiva laicizzazione del sistema legale, che portò alla nascita del ceto dei giureconsulti, esperti laici che, attraverso i loro pareri (responsa), costruirono l’imponente architettura del diritto romano classico.
Anche le figure centrali del processo romano riflettevano questa particolare evoluzione e differivano notevolmente dai loro omologhi moderni.
Lo iudex non era un giurista di professione, ma un cittadino stimato, scelto come arbitro per decidere sui fatti della causa, basandosi sul buon senso.
Il patronus (come Cicerone) non era un rappresentante legale con una procura, ma un oratore influente che “parlava a favore” di una parte, usando la sua abilità retorica per persuadere lo iudex.
Roma sviluppò una straordinaria varietà di figure dedicate alla mediazione e alla conciliazione, testimoniando la centralità di queste pratiche nella vita sociale e commerciale:
Conciliatio: termine usato per l’armonia religiosa e coniugale.
Negotiatio: l’attività di mediazione e trattativa tra commercianti, banchieri e finanzieri.
Mediatio / proxeneta: figura che metteva in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, simile al moderno mediatore d’affari.
Disceptatio domestica / disceptator: una forma di conciliazione valutativa, spesso condotta da un amico, un parente o un giureconsulto per risolvere le liti in ambito privato. Il disceptator era un “moderatore del fatto e della decisione”.
Interpres: un conciliatore a pagamento.
Sequester pacis: un conciliatore che poteva agire anche come depositario giudiziario.
Publicae gratiae sequester: un mediatore che interveniva in conciliazioni ufficiali di grande rilevanza, come quelle tra patrizi e plebei.
La natura del processo romano era prevalentemente privata. La citazione in giudizio (vocatio in ius) era un atto privato: l’attore doveva letteralmente trovare il convenuto in un luogo pubblico e intimargli di seguirlo. Le notevoli difficoltà pratiche di questa procedura, unite a un forte senso dell’onore, incoraggiavano fortemente il ricorso a tentativi di conciliazione domestica (disceptatio inter paretes). Questa preferenza per la via privata è resa vividamente comprensibile dalla descrizione critica che Macrobio fa del iudex romano, spesso descritto come ubriaco, annoiato, più interessato al cibo che alla giustizia e incline a orinare nelle viuzze mentre si reca al foro.
In conclusione, Roma, pur sviluppando il sistema giuridico più laico, tecnico e professionalizzato del mondo antico, ha sempre mantenuto la conciliazione come un pilastro fondamentale della risoluzione delle controversie, relegando il processo formale al ruolo di extrema ratio.
2.7 Dalla vendetta al perdono negoziato: il Kanun albanese e le radici della mediazione moderna
Un capitolo fondamentale nella storia della gestione dei conflitti, che funge da ponte tra le consuetudini antiche e la teoria moderna, è rappresentato dal kanun delle montagne albanesi. Le sue radici affondano nella cultura illirica, fondata sul principio che “tutti gli uomini sono uguali e buoni” e che, di conseguenza, nessun uomo può giudicare un altro senza il suo consenso. In un tale sistema, l’unica risposta a un’offesa grave era la vendetta di sangue (gjakmarrja), un dovere d’onore.
Una svolta cruciale avvenne a metà del XV secolo. I due condottieri albanesi, Scanderbeg e Lek Dukagjin, dovettero unire le forze contro l’impero ottomano. Scanderbeg, influenzato dall’umanesimo occidentale, perdonò un suo luogotenente traditore e propose di inserire nel Kanun la possibilità del perdono (falja). Dopo un acceso dibattito, si raggiunse un negoziato storico: il perdono fu concesso, ma a una condizione richiesta da Dukagjin: la vendetta, se scelta, poteva essere estesa a tutti i parenti maschi dell’offensore.
Questo compromesso diede vita a una nuova dinamica sociale: accanto alla vendetta, nacque la possibilità di un accordo mediato da “buoni amici” (miq të mirë). Questi mediatori non imponevano una soluzione, ma facilitavano un dialogo per riparare l’onore leso ed evitare lo spargimento di sangue. Il loro ruolo era cruciale per trasformare un conflitto potenzialmente mortale in una riconciliazione.
Questa antica pratica consuetudinaria ebbe un’influenza decisiva e diretta sulla nascita della mediazione moderna. Nel 1765, il filosofo dell’illuminismo tedesco Christian Wolff, affascinato dalle prassi descritte nel kanun, ne tradusse i principi in un sistema filosofico-giuridico. Fu Wolff a fornire la prima definizione moderna e sistematica di mediatore e di mediazione, codificando i principi fondamentali che ancora oggi guidano la pratica: l’imparzialità, l’autodeterminazione delle parti, la volontarietà del processo e il divieto per il mediatore di imporre soluzioni. Il kanun, quindi, non è solo una reliquia storica, ma la fonte diretta da cui l’illuminismo attinse per formulare le basi teoriche della mediazione contemporanea.
3.0 Analisi comparata: similitudini e divergenze strutturali
Dopo aver esaminato i singoli sistemi di giustizia, è ora possibile procedere a un’analisi trasversale. Questo approccio comparativo ci permetterà di superare le specificità culturali per identificare i modelli ricorrenti, le similitudini sorprendenti e le differenze fondamentali nell’approccio alla risoluzione dei conflitti. Metteremo a confronto la fonte dell’autorità giuridica, gli attori principali del sistema e i meccanismi di risoluzione privilegiati.
3.1 La fonte dell’autorità giuridica: divinità, comunità o stato?
Un primo, fondamentale elemento di differenziazione riguarda la fonte da cui promana la legittimità della legge e della giustizia. Possiamo identificare tre modelli principali:
Ordine divino e cosmico: in Egitto, India e nella Roma arcaica, la giustizia era un’emanazione diretta di un ordine superiore. In Egitto, un’ingiustizia era una violazione di Maat, un atto che rafforzava il caos (Isfet) e minacciava l’equilibrio dell’universo. In India, la legge era un riflesso del dharma, e il suo rispetto era un dovere cosmico. A Roma, prima della laicizzazione, erano i mores maiorum a dettare la condotta per mantenere la pax deorum. In questi contesti, l’offesa non era solo contro un individuo, ma contro l’intero ordine religioso e cosmico.
Comunità e tradizione: in altri sistemi, l’autorità derivava primariamente dalla comunità e dalle sue norme non scritte. Nella Cina pre-statale, la giustizia era mantenuta attraverso la pressione sociale, l’ideale di armonia (hé) e la paura della vergogna (xiū). Nella Grecia arcaica, il sistema si basava sulla vendetta familiare (dikē), un meccanismo regolato e legittimato dal consenso della comunità, che agiva più da arbitro che da impositore.
Lo stato e la legge scritta: l’ascesa di strutture politiche centralizzate segnò una svolta epocale. La legge divenne uno strumento di potere dello stato. L’approccio legalista cinese (fǎ) usava pene draconiane per rafforzare l’autorità centrale. Questa transizione fu guidata dal passaggio all’agricoltura stanziale e dall’emergere della proprietà privata, che crearono una disuguaglianza strutturale e necessitarono di un potere centralizzato per proteggere gli interessi delle élite. In Grecia, la codificazione scritta delle leggi da parte di Dracone sottrasse la giustizia all’arbitrio aristocratico, rendendola certa e pubblica. A Roma, le XII tavole ebbero un effetto simile, trasformando un diritto sacro e segreto in un diritto laico e conoscibile da tutti i cittadini.
3.2 Gli attori della giustizia: sacerdoti, burocrati, anziani e cittadini
La diversità nelle fonti di autorità si riflette direttamente sulla natura di coloro che erano chiamati ad amministrare la giustizia. La seguente tabella riassume i principali attori giudiziari in ciascuna civiltà.
Civiltà
Principali figure giudiziarie
Sumer
Re, sacerdoti (nei templi-tribunali), assemblea degli anziani (lukal), mashkim (mediatori pre-processuali).
Egitto
Faraone (garante di maat), visir (capo del sistema giudiziario), tribunali locali (qenbet) composti da notabili.
India
Re (garante del dharma), giudici (pradvivaka) specializzati nell’analisi psicologica.
Cina
Funzionari e burocrati dell’apparato statale imperiale.
Grecia
Popolo sovrano (giurie popolari estratte a sorte), dieteti (arbitri pubblici).
Roma
Pontefici (in epoca arcaica), giureconsulti laici, iudex (cittadino privato come arbitro dei fatti).
Dalla tabella emergono chiare differenze strutturali. Da un lato, abbiamo sistemi a guida sacerdotale e regale, come in Egitto e Sumer, dove la giustizia è strettamente legata al potere religioso e monarchico. Dall’altro, troviamo sistemi burocratici, come nella Cina imperiale, dove la giustizia è uno strumento dell’amministrazione statale. Infine, spiccano i modelli a partecipazione civica, unici nel mondo antico: la Grecia, con la sua democrazia diretta esercitata attraverso le giurie popolari, e in parte Roma, dove un cittadino privato (lo iudex) era chiamato a decidere sulla base dei fatti.
3.3 I meccanismi di risoluzione: il primato della conciliazione
Nonostante le profonde differenze strutturali, emerge una sorprendente similitudine: quasi tutte le civiltà antiche consideravano il processo formale come un’extrema ratio, una soluzione da evitare se possibile. La conciliazione e la mediazione erano quasi universalmente privilegiate come il metodo primario per risolvere le dispute.
In Sumer, i mashkim avevano il compito esplicito di aiutare le parti a trovare un accordo prima di andare in tribunale.
In India, il sāma (conciliazione) era il primo e più nobile degli espedienti a disposizione del re.
In Egitto, i tribunali locali qenbet cercavano primariamente la riconciliazione per ripristinare l’armonia sociale.
In Grecia, il tentativo di diallage (conciliazione) era una fase obbligatoria del procedimento ateniese.
A Roma, le difficoltà della vocatio in ius e il forte senso dell’onore spingevano alla disceptatio domestica, la conciliazione privata.
Questa preferenza per la conciliazione era motivata da due fattori principali. In primo luogo, era profondamente legata agli ideali culturali di armonia sociale (l’hé cinese, l’homonoia greca, la pax romana). Un contenzioso formale creava fratture permanenti nel tessuto sociale, mentre un accordo amichevole lo ricuciva. In secondo luogo, c’erano ragioni pratiche: il processo era costoso, incerto e socialmente disgregante. La conciliazione rappresentava una via più rapida, economica e sostenibile per la comunità.
4.0 La traiettoria evolutiva: dalla comunità allo stato, dal divino al laico
Riprendendo la tesi centrale di questo articolo, le analisi condotte finora ci permettono di sintetizzare le prove emerse e di tracciare con maggiore chiarezza la traiettoria evolutiva dominante della giustizia nel mondo antico. Sebbene ogni civiltà abbia seguito un percorso unico, è possibile identificare due macro-tendenze che, intrecciandosi, hanno plasmato il passaggio dai sistemi arcaici a quelli classici: la secolarizzazione dell’autorità legale e la sua centralizzazione nelle mani dello stato.
Il passaggio dal divino al secolare
La prima grande trasformazione riguarda la progressiva separazione dell’autorità legale dalla sfera puramente religiosa. Inizialmente, la legge non era distinguibile dal precetto divino. A Sumer, vediamo questo passaggio simboleggiato dal mito: si passa dall’ordine collaborativo della dea Inanna all’ordine gerarchico imposto dal dio Marduk, che prelude ai codici regi scritti. L’esempio più limpido di questa evoluzione è però quello di Roma. Qui, l’autorità legale si sposta in modo tangibile dai pontefici, custodi di un sapere sacro e segreto, ai giureconsulti laici, esperti di un ius civile pubblico e razionale. La legge, pur mantenendo un fondamento morale, diventa una scienza umana, un prodotto della ragione e della tecnica giuridica.
Il passaggio dal comunitario allo statale
La seconda traiettoria, parallela e connessa alla prima, è il passaggio dal controllo sociale informale, gestito dalla comunità, alla giustizia amministrata e imposta dallo stato. Nelle società arcaiche, come quella greca omerica o quella cinese neolitica, il conflitto era gestito all’interno del gruppo attraverso meccanismi come la vendetta regolamentata o la pressione sociale. Con l’aumento della complessità sociale e la concentrazione del potere, lo stato avocò a sé il monopolio della giustizia. L’imposizione di codici scritti (come quelli babilonesi o le leggi di Dracone), la creazione di tribunali statali e l’applicazione di pene standardizzate (come nel sistema legalista dell’impero cinese) sono tutte manifestazioni di questo processo. La giustizia non è più un affare privato da negoziare, ma una funzione pubblica da amministrare per garantire l’ordine e il controllo centrale.
Questa doppia evoluzione, pur con eccezioni e percorsi non lineari, rappresenta la tendenza storica dominante che ha gettato le basi per i moderni sistemi giuridici. La giustizia, nata come un dovere religioso e comunitario, si è trasformata in un diritto amministrato da un potere statale laico e centralizzato.
5.0 Conclusione: l’eredità dei sistemi giuridici antichi
L’analisi comparata dei sistemi di giustizia nel mondo antico ha rivelato un panorama di straordinaria complessità, caratterizzato da un sistema ibrido in cui processo formale e risoluzione negoziata hanno sempre convissuto. Abbiamo osservato come la ricerca dell’armonia e la preferenza per la conciliazione fossero elementi comuni a culture distanti, da Roma alla Cina. Al contempo, sono emerse divergenze fondamentali riguardo alla fonte della legge (divina, comunitaria o statale), al ruolo degli attori (sacerdoti, cittadini, burocrati) e al grado di professionalizzazione del diritto.
L’eredità di questi sistemi è ancora profondamente radicata nel nostro pensiero giuridico. L’ideale di uguaglianza dei cittadini di fronte a una legge scritta trova la sua prima affermazione in Grecia. La necessità di un diritto certo, pubblico e razionale, sviluppato da esperti laici, è il grande lascito di Roma. L’importanza cruciale della mediazione come strumento per preservare le relazioni, un’idea oggi al centro delle moderne ADR, era un principio già praticato in quasi tutte le culture, dai Mashkim sumeri ai disceptatores romani.
Tuttavia, la scoperta più significativa di questo percorso è che le radici della mediazione moderna non sono solo una generica eredità diffusa, ma affondano in un preciso momento storico e filosofico. La pratica della composizione dei conflitti, evolutasi per millenni, trova il suo punto di svolta nel kanun albanese, dove il negoziato tra vendetta e perdono istituzionalizza la figura del mediatore come garante della pace e dell’onore. È questa tradizione consuetudinaria che, filtrata attraverso il pensiero dell’illuminismo e l’opera di Christian Wolff, viene trasformata nei principi universali di autodeterminazione, imparzialità e volontarietà che oggi definiscono la mediazione. La storia del diritto si rivela così non solo come il racconto della tensione tra ordine imposto ed equità negoziata, ma come un percorso che, da Sumer a Roma e attraverso le montagne albanesi, ha condotto alla codificazione di uno degli strumenti più raffinati per la convivenza civile.
Epoca o Civiltà
Figura o Istituzione
Tipologia di Intervento
Caratteristiche Principali
Concetto di Giustizia/Armonia
Base Filosofica o Normativa
Base Filosofica o Normativa
Antiche Civiltà (Sumeri, 4500-1900 a.C.)
Mashkim
Mediazione e conciliazione preventiva
Soggetti con molteplici funzioni (notaio, ufficiale, mediatore) che valutavano il merito prima del tribunale.
Risoluzione autonoma dei disaccordi per evitare il giudizio; imparzialità e neutralità.
Prassi sumere; i Mashkim potevano solo fare proposte non vincolanti.
Alta efficacia nel filtrare le liti prima del Re; fondamento storico della mediazione moderna.
Cina Antica (5000 a.C. – Era Imperiale)
Anziani del clan / Tàibǎo (Gran Tutore)
Mediazione comunitaria e rituale
Forte pressione sociale, biasimo della famiglia, risarcimento piuttosto che pena.
Hé (Armonia collettiva); l’interesse della comunità prevale sull’individuale.
Confucianesimo (Lǐ – Riti) vs Legalismo (Fǎ – Legge).
Estremamente elevata; ancora oggi la Cina concilia circa il 69% delle mediazioni (12,8 milioni di casi).
India Antica (II sec. a.C. – II sec. d.C.)
Duta (Ambasciatore) / Pradvivaka (Giudice)
Sāma (Conciliazione/Persuasione)
Analisi strategica e comunicazione non verbale (lettura dei segni e del volto).
Dharma (ordine cosmico e sociale); la verità è nascosta nella psiche umana.
Manava-Dharmasastra (Codice di Manù); teoria dei quattro Upaya (espedienti).
Efficace per mantenere l’ordine sociale gerarchico; Sama considerato l’espediente più nobile.
Antico Egitto
Faraone / Visir / Arpenodapti
Mediazione e ripristino dei confini
Uso della geometria per prevenire conflitti agrari; assenza di avvocati (responsabilità personale).
Maat (Verità, Equilibrio, Ordine) vs Isfet (Caos).
Decreti reali e 42 confessioni negative per il giudizio dell’aldilà.
Stabilità millenaria del sistema sociale basata sulla percezione divina della giustizia.
Grecia Antica (Atene, V-IV sec. a.C.)
Dieteti (Arbitri Pubblici)
Arbitrato e conciliazione obbligatoria
Cittadini di 59 anni che tentano la conciliazione; se fallisce emettono un lodo appellabile.
Homonoia (Concordia); disincentivo del contenzioso tramite cauzioni (parastasis).
Legislazione di Solone e Dracone; influenza di Pitagora (Zaleuco di Locri).
Efficace nel ridurre le liti temerarie grazie a sanzioni pecuniarie pesanti.
Antica Roma
Disceptatores domestici / Sequester pacis
Disceptatio (Conciliazione valutativa)
Tentativi domestici gratuiti dalle 6 del mattino; moderazione del fatto e della decisione.
Pax Deorum e Mores Maiorum (Fides, Pietas); la conciliazione come rito necessario.
XII Tavole; Ius Civile; Digesto di Giustiniano.
La conciliazione era l’approccio preferito (extrema ratio il processo) fino alle restrizioni di Caligola.
Albania (dal XV secolo)
Mediatori / Burrneshe
Mediazione per riparare l’onore
Introduzione del perdono per evitare la vendetta di sangue (Gjakmarrja); tregua (Besa).
Uguaglianza e onore; ‘L’onore non si compensa con i beni ma col sangue o col perdono’.
Kanun di Lek Dukagjin.
Fondamentale per la sopravvivenza sociale in assenza di tribunali statali fino al 1928.
Età dei Lumi (1765)
Christian Wolff (Filosofo)
Mediazione moderna
Definizione dei principi di imparzialità, volontarietà e autodeterminazione.
Assopire le ingiurie e guardare al futuro senza attribuire torti o ragioni.
Jus naturae methodo scientifica pertractatum.
Base teorica per tutte le moderne leggi sulla mediazione civile.
Età Moderna (USA, 1981 – oggi)
Fisher, Ury e Patton (Harvard)
Negoziato di Princìpi (Metodo Harvard)
Separazione persone-problema, focus sugli interessi, generazione di alternative, criteri oggettivi.
Soluzione win-win; superamento della negoziazione dura o morbida.
Harvard Negotiation Project; ‘Getting to Yes’.
Standard globale; porta a tassi di successo oltre il 50% quando le parti proseguono oltre il primo incontro.
Italia (2023-2025)
Mediatore Civile / Organismi di Mediazione
Mediazione obbligatoria e demandata
Digitalizzazione elevata (49% online); condizione di procedibilità per molte materie.
Deflazione del contenzioso e cultura della pacificazione sociale.
Immaginate di avere ragione. Completamente ragione. Eppure, per vedervi riconoscere questo diritto, dovrete aspettare sei anni. Sei anni di ansie, spese legali, perizie, rinvii. Sei anni della vostra vita bloccati in un limbo giudiziario.
Questa non è fantascienza: è la realtà della giustizia civile italiana.
I numeri parlano chiaro e sono impietosi:
• 1.942.050 cause pendenti solo in primo grado (dati 2023)
• 511 giorni per chiudere una causa in primo grado (media europea: 200 giorni)
• 6 anni totali per attraversare tutti i gradi di giudizio
• Ultimi in Europa per efficienza della giustizia civile (53° posto mondiale)
Per smaltire solo l’arretrato del 2023, servirebbero oltre 9 anni. E intanto le nuove cause continuano ad accumularsi.
Ma c’è un dato ancora più sorprendente: tra il 1875 e il 1892, l’Italia produceva 300.000 accordi all’anno attraverso la conciliazione volontaria. Oggi, con l’obbligo di tentare la mediazione, raggiungiamo appena 20.000 accordi annui.
Cosa è andato storto?
IL PROCESSO: UN GIOCO DOVE TUTTI PERDONO
Il processo tradizionale è strutturato come un duello: c’è un vincitore e un vinto. Una logica “a somma zero” dove quello che guadagna uno, lo perde l’altro.
Ma la realtà è più complessa. Prendiamo un esempio concreto:
‘‘Il caso dei due vicini di casa’’
Marco e Lucia sono vicini di casa. L’appartamento di Marco subisce infiltrazioni che sostiene provengano dall’appartamento di Lucia. Marco chiede 25.000 euro per riparazioni. Lucia nega ogni responsabilità, sostenendo che il problema sia strutturale dell’edificio.
In tribunale, questa controversia seguirebbe questo percorso:
– 3-4 anni di processo
– Perizie tecniche costose per entrambi (10.000-15.000 euro ciascuno)
– Rapporti di vicinato distrutti per sempre
– Anche il “vincitore” sarà insoddisfatto: Marco otterrà forse un risarcimento ma avrà un nemico al piano di sopra; Lucia, anche se vincesse, avrà speso migliaia di euro e anni di stress
‘Il processo non risolve il problema, lo congela nella formalità giuridica.
La comunicazione è filtrata attraverso atti scritti, come un gioco del telefono senza fili dove il messaggio reale si perde. Le emozioni sono represse, gli interessi veri non emergono, la relazione tra le parti viene sacrificata sull’altare della “ragione legale”.
LA MEDIAZIONE: UN APPROCCIO DIVERSO
La mediazione non è semplicemente un “processo più veloce”. È un approccio ‘‘qualitativamente diverso’’ alla gestione dei conflitti.
Invece di cercare chi ha ragione e chi ha torto (passato), la mediazione cerca soluzioni che funzionino per tutti (futuro). Invece di dividere una torta fissa, cerca di crearne una più grande.
COME FUNZIONA NELLA PRATICA?
Riprendiamo Marco e Lucia. In mediazione:
– Attraverso incontri facilitati, emerge che effettivamente c’è un problema strutturale dell’edificio
– Entrambi hanno interesse a mantenere un buon rapporto di vicinato (vivranno fianco a fianco per anni)
– Il danno reale è inferiore alla stima iniziale: circa 15.000 euro
Soluzione concordata:
– 60% dei costi a Lucia, 40% al condominio (problema strutturale condiviso)
– Lavori eseguiti immediatamente in modo coordinato
– Impegno reciproco per future manutenzioni
Risultato:
– Spesa totale: 18.000 euro (contro i 40.000+ del processo)
– Tempo: 6 settimane invece di 3-4 anni
– Rapporto di vicinato salvato
– Entrambi si sentono “vincitori”
Questo è possibile perché la mediazione lavora sugli interessi reali, non sulle posizioni giuridiche formali.
STORIE DI MEDIAZIONI RIUSCITE: LA TEORIA DIVENTA REALTÀ
Caso 1: L’azienda che salvò il fornitore (e se stessa)
Due società con un rapporto commerciale decennale entrano in conflitto per merce difettosa del valore di 180.000 euro. Il cliente vuole risolvere il contratto e chiede 250.000 euro di danni. Il fornitore minaccia denuncia per diffamazione.
In mediazione emerge che:
– Entrambe le aziende dipendono strategicamente l’una dall’altra
– I difetti sono reali ma marginali e risolvibili
– Il vero problema è una comunicazione deteriorata tra uffici
Soluzione:
– Sostituzione immediata della merce
– Sconto del 15% sulle prossime tre forniture
– Protocollo di comunicazione diretta tra uffici tecnici
– Rinnovo contratto per altri 3 anni
Risultato: dopo 8 settimane, il rapporto è non solo salvato ma rafforzato.
Risparmiati 60.000-80.000 euro per parte in spese legali. Due anni dopo, le società continuano a collaborare proficuamente.
Caso 2: Tre fratelli e un’eredità
Tre fratelli devono dividere l’eredità del padre: una casa e un’attività commerciale. Due vogliono vendere tutto e dividere. Il terzo, che ha lavorato con il padre, vuole continuare l’attività ma non ha liquidità immediata.
In tribunale: vendita forzosa all’asta, anni di perizie, famiglia distrutta.
In mediazione:
– Il terzo fratello acquisisce l’attività versando il 30% subito e dilazionando il resto su 10 anni
– I primi due ottengono la seconda casa al mare e l’appartamento in città, più una rendita decennale
– L’attività viene salvata (e con essa i posti di lavoro)
– Soprattutto: i fratelli continuano a vedersi nelle festività
La mediazione ha trasformato una guerra familiare in una soluzione win-win-win.
COSA FANNO GLI ALTRI PAESI (E PERCHÉ FUNZIONA)
Se la mediazione è così efficace, perché in Italia non decolla? La risposta viene da un’analisi comparativa con i paesi dove funziona.
GERMANIA: L’INTEGRAZIONE SISTEMICA
In Germania, il 70% delle mediazioni si conclude con un accordo. Il segreto?
1. Il “Güterichter” (giudice conciliatore): magistrati formati che, prima del processo, dedicano udienze alla ricerca di soluzioni consensuali
2. Obbligo per gli avvocati di informare i clienti sulla mediazione (pena sanzioni disciplinari)
3. Incentivi economici: restituzione parziale del contributo se si raggiunge un accordo
Risultato: 90 giorni di mediazione contro 12-18 mesi di processo. E la soddisfazione parla chiaro: 85% delle parti soddisfatte dell’accordo in mediazione, contro solo 32% delle parti che hanno “vinto” in tribunale.
Vincere formalmente non significa essere soddisfatti sostanzialmente.
FRANCIA: LA SVOLTA DOPO LO SCETTICISMO INIZIALE
La Francia partiva da una situazione simile all’Italia: forte resistenza
professionale, scarso utilizzo. Poi sono intervenuti con tre leve decisive:
1. Centri di mediazione dentro i tribunali, con le prime 2 ore pagate dallo Stato
2. Formazione obbligatoria: 20 ore sulla mediazione per tutti gli avvocati
3. Parificazione degli onorari: l’avvocato in mediazione guadagna quanto in processo
Risultato: tra 2016 e 2023, +340% di mediazioni, con tasso di successo del 65%.
Nel 2023, la mediazione ha liberato 180.000 giorni-udienza.
PAESI NORDICI: QUANDO LA MEDIAZIONE È CULTURA
In Danimarca, oltre il 40% delle controversie si risolve in mediazione, con 90% di soddisfazione. In Svezia, il 70% delle cause civili si chiude senza sentenza.
Il loro segreto? La mediazione non è un rimedio d’emergenza, ma una cultura integrata fin dall’università. Gli avvocati nordici si vedono come “problem solver”, non come guerrieri.
IL VERO OSTACOLO: LA RESISTENZA DEGLI AVVOCATI
Qui arriviamo al cuore del problema italiano. La Riforma Cartabia ha introdotto ottime norme, incentivi fiscali, crediti d’imposta. Ma c’è un ostacolo che nessuna legge può rimuovere da sola: l’identità professionale dell’avvocato italiano.
IL “GUERRIERO DEL DIRITTO”
L’avvocato italiano è stato formato per essere un combattente (fino al XIV secolo in qualche luogo lo era fisicamente). Il suo valore si misura nelle cause vinte, nelle arringhe brillanti, nella capacità di “distruggere” la controparte in aula. Questa è l’immagine letteraria, cinematografica, universitaria che abbiamo dell’avvocato.
Suggerire la mediazione viene percepito come ammissione di debolezza. “Se il mio avvocato propone di mediare, significa che non crede nella vittoria.”
Una ricerca del 2023 lo conferma: il 67% degli avvocati si sente “a disagio” nel proporre la mediazione, temendo di apparire “poco combattivo”. Il 43% la propone solo quando “la causa è debole”.
La mediazione è vista come il piano B, non come una scelta strategica primaria.
IL (FALSO) DISINCENTIVO ECONOMICO
C’è poi una questione pratica: una controversia che attraversa tutti i gradi di giudizio genera compensi per 8-10 anni. La mediazione risolve tutto in poche settimane con un compenso una tantum.
È vero che la Riforma ha equiparato i compensi, ma nella percezione di molti professionisti rimane l’idea che “se risolvo tutto in un mese, il cliente penserà che potevo fare di più”.
È il paradosso dell’efficienza penalizzata.
LA FORMAZIONE CHE NON C’È
L’analisi di 186 corsi di laurea in Giurisprudenza mostra che solo il 12,4% prevede insegnamenti su negoziazione o ADR. E quando ci sono, sono opzionali e marginali.
L’avvocato medio non sa:
– Come preparare un cliente alla mediazione
– Come gestire le dinamiche emotive del tavolo negoziale
– Come strutturare proposte creative oltre la quantificazione economica
– Come passare dalle posizioni agli interessi
Di fronte a questa lacuna, la reazione naturale è tornare a ciò che si conosce: il processo.
LA SOLUZIONE: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE (E FORMATIVA)
Non basta cambiare le leggi. Serve cambiare l’identità professionale dell’avvocato italiano.
‘‘Un nuovo modello formativo su tre livelli:’’
‘‘LIVELLO 1: Consapevolezza di base (per tutti)’’
– Insegnamento curriculare obbligatorio (40 ore) in tutte le università
– Contenuti: teoria del conflitto, panoramica ADR, elementi di negoziazione
– Obiettivo: ogni avvocato deve sapere QUANDO la mediazione è opportuna
_ Ripresa dei contenuto nelle Scuole forensi
‘‘LIVELLO 2: Competenze operative (per chi assiste in mediazione)’’
– Percorso specialistico di 60-80 ore
– Contenuti: preparazione del cliente, comunicazione negoziale, gestione emozioni,
redazione accordi
– Obiettivo: saper assistere efficacemente il cliente in mediazione
‘‘LIVELLO 3: Eccellenza specialistica (per gli esperti)’’
– Obiettivo: diventare consulenti strategici in gestione del conflitto
METODOLOGIE INNOVATIVE
Non basta la teoria. Servono:
– Simulazioni di mediazione con cambio di ruoli (parte, avvocato, mediatore)
– Reflective practice: analisi critica delle proprie performance
– Mentoring: affiancamento di professionisti esperti in mediazioni reali
– Apprendimento esperienziale
GLI INCENTIVI NECESSARI
Per trasformare la formazione da “buona intenzione” a realtà:
– Crediti formativi obbligatori specifici (5/anno su 15 totali)
– Riconoscimento di specializzazioni in ADR dagli Ordini
– Sgravi contributivi per chi investe in formazione avanzata
– Obbligo di informativa al cliente sulle proprie competenze in mediazione
LA RIFORMA CARTABIA: UN PASSO AVANTI (MA NON BASTA)
La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità:
INCENTIVI ECONOMICI
– Credito d’imposta fino a 600 euro per le parti che raggiungono un accordo
– Estensione del gratuito patrocinio alla mediazione
– Esenzioni fiscali per gli accordi raggiunti
POTENZIAMENTO DELLA MEDIAZIONE
– Aumento della formazione dei mediatori (da 50 a 80 ore)
– Estensione delle materie obbligatorie
– Integrazione nel PNRR con obiettivi precisi
I RISULTATI (PARZIALI)
Dal 2016 al 2023: +15% di richieste di mediazione. Ma siamo ancora al 22°-23° posto in Europa per incentivi alle ADR.
Il Ministero parla di “svolta epocale”, ma i dati mostrano che c’è ancora molto da fare. Gli obiettivi PNRR di ridurre del 40% i tempi dei processi civili sono lontani (siamo al 20%).
‘‘Il problema di fondo rimane culturale, non normativo.’’
DIGITALE: OPPORTUNITÀ O NUOVO OSTACOLO?
La Riforma ha anche regolamentato la mediazione telematica. È una grande opportunità, ma porta con sé nuove sfide.
– Flessibilità temporale (incontri più facili da organizzare)
– Riduzione costi accessori
– A volte, la distanza fisica attenua la carica emotiva
LE CRITICITA’
– Digital divide: il 30% degli over 55 non ha mai usato internet
– Perdita di comunicazione non verbale (fondamentale in mediazione)
– Problemi di riservatezza e sicurezza
LA SOLUZIONE: MODELLO IBRIDO
– Primo incontro in presenza (costruire fiducia)
– Incontri tecnici intermedi online (praticità)
– Incontro finale in presenza (formalizzare l’accordo)
Servono però:
– Piattaforme certificate dal Ministero
– Formazione specifica su mediazione digitale
– Supporto tecnico per chi ha difficoltà
– Sempre garantire l’opzione presenza per chi lo richiede
CONCLUSIONE: IL BIVIO
La giustizia italiana è a un bivio.
Strada 1: Continuare così
– Altri 9 anni per smaltire solo l’arretrato attuale
– Nuove cause che si accumulano: da ultimo il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha rimesso la causa in decisione per un’udienza del 31 maggio 2032 che si terrà nella forma della trattazione scritta (Fonte In Giustizia)
– Cittadini e imprese che rinunciano ai propri diritti perché “non conviene” aspettare 6 anni
– Economia frenata da incertezza giuridica
Strada 2: La rivoluzione consensuale
– Mediazione come strumento primario, non di serie B
– Avvocati formati come problem solvers, non solo combattenti
– Cultura del dialogo invece della guerra legale
– Risparmi enormi in tempo, denaro e relazioni umane
I NUMERI CI DICONO CHE E’ POSSIBILE
– Germania: 70% di successo, 90 giorni invece di 18 mesi
– Francia: +340% di mediazioni in 7 anni
– Danimarca: 40% delle controversie risolte in mediazione
– E soprattutto: Italia 1875-1892, 300.000 accordi all’anno
Non serve inventare niente. Serve recuperare ciò che funzionava.
La Riforma Cartabia ha costruito l’infrastruttura normativa. Gli incentivi ci sono. I mediatori si stanno formando. Manca l’ultimo, cruciale, passaggio: il cambio culturale dell’avvocatura.
Quando gli avvocati italiani riprenderanno il ruolo di ‘dominus’ del conflitto – sapendo quando combattere in tribunale e quando cercare soluzioni consensuali – allora avremo compiuto la vera riforma.
Non si tratta di essere “meno combattivi”. Si tratta di essere più intelligenti.
‘‘Perché il vero successo professionale non si misura nelle cause vinte, ma nei problemi risolti.’’
DATI CHIAVE DA RICORDARE
📊 ITALIA OGGI
• 1.942.050 cause civili pendenti (2023)
• 6 anni per attraversare tutti i gradi di giudizio
• 53° posto mondiale per giustizia civile (ultima in Europa)
La recente pubblicazione del Rule of Law Index 2025 a cura del World Justice Project offre un quadro illuminante, e per certi versi impietoso, dello stato della giustizia civile nei vari angoli del pianeta. Questa classifica non si limita a restituire un semplice podio, bensì scompone il funzionamento dei sistemi giudiziari in sette fattori fondamentali, accompagnandoli con dati sulla spesa pubblica: un vero e proprio strumento diagnostico per chi vuole capire, e cambiare, la giustizia.
Il primato del Nord Europa: dove la Giustizia è una garanzia
In cima alla classifica troviamo un gruppo compatto di Paesi nordici – Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia – affiancati dai Paesi Bassi e dalla Germania. Il denominatore comune? Integrità cristallina, efficienza nei tempi, prevedibilità delle decisioni e un sistema accessibile a tutti. Qui la corruzione è un’eccezione rara e lo Stato di diritto non è uno slogan, ma la bussola quotidiana. Non a caso, questi sistemi sono il pilastro su cui si fondano economie forti e società coese: una lezione che parla chiaro anche al di là delle Alpi.
Italia, il grande malato: tanta spesa, poca esecuzione
Scorrendo la classifica, la posizione dell’Italia – 53esima su 143 nazioni, con un punteggio di 0,563 – suona come un campanello d’allarme per tutti gli operatori del diritto. La macchina della giustizia civile italiana appare ingolfata in tre nodi cruciali:
• Esecuzione delle sentenze: l’Italia registra uno dei risultati peggiori d’Europa occidentale. Anche dopo aver vinto una causa, ottenere il rispetto della decisione del giudice è spesso un percorso a ostacoli, lungo e incerto.
• Tempi biblici: la lentezza cronica dei processi è ormai proverbiale, con punteggi che la collocano tra gli ultimi posti, superata persino da Paesi con economie e strutture giudiziarie meno sviluppate.
• Elevata spesa pubblica, risultati scadenti: nonostante un esborso pro capite tra i più alti, l’efficienza non decolla. Il proverbio “tanto fumo e poco arrosto” calza a pennello: si spende molto per un servizio che restituisce poco in termini di rapidità ed efficacia.
Eppure, qualche segnale di positività si intravede nei fattori legati all’integrità e all’assenza di discriminazioni – segno che la giustizia italiana, pur tra mille difficoltà, mantiene un certo rigore formale. Ma è troppo poco per invertire la rotta.
Confronti istruttivi e modelli da seguire
La classifica offre anche spunti per riflettere sulle strade virtuose percorribili:
• Singapore e Germania svettano per efficienza, dimostrando che la rapidità può andare a braccetto con la qualità delle decisioni.
• Estonia e Repubblica Ceca insegnano che un sistema efficace non richiede necessariamente spese faraoniche, ma scelte strategiche e gestione oculata.
• Al contrario, alcuni paesi dell’est Europa spendono percentuali elevatissime del PIL in giustizia, senza uscire dal pantano dell’inefficienza: segno che investire non basta, se mancano riforme strutturali.
Un bilancio: urgenza di cambiamento, oltre i semplici investimenti
Il verdetto dell’Index è inequivocabile: la qualità della giustizia civile è specchio dello sviluppo di una nazione. Per l’Italia, la vera sfida non è soltanto reperire più risorse, bensì gestirle meglio, puntando su:
1. Riduzione dei tempi processuali;
2. Riqualificazione della fase esecutiva delle sentenze;
3. Adozione di modelli efficienti già sperimentati con successo nel Nord Europa e in alcuni Paesi emergenti.
In definitiva, il dossier non lascia spazio a dubbi: servono riforme strutturali, coraggiose e tempestive. Come recita un vecchio detto italiano, “il tempo è galantuomo”… ma nella giustizia, aspettare non è più un’opzione.
Un interrogativo ha ispirato questo contributo: esiste un filo rosso che lega l’evoluzione dei sistemi giuridici di composizione delle controversie alla produzione letteraria dei vari secoli?
La risposta è affermativa e sorprendente. La storia del diritto e quella della letteratura non sono due strade parallele, ma i due binari intrecciati su cui viaggia la civiltà umana nella sua ricerca incessante di ordine e significato. Entrambe riflettono, interpretano e a volte anticipano i cambiamenti sociali, offrendo l’una gli strumenti pratici, l’altra il linguaggio emotivo per comporre le dissonanze dell’esistenza.
Il Novecento, secolo della frantumazione delle certezze assolute, ha rappresentato per entrambe una rivoluzione copernicana: il diritto ha smesso di imporre dall’alto soluzioni precostituite per diventare un facilitatore del dialogo, mentre la letteratura ha abbandonato l’idea di una verità unica per dare voce alla moltitudine di prospettive individuali, celebrando la complessità.
Questo viaggio attraverso i secoli si sviluppa lungo tre assi fondamentali:
Dal collettivo all’individuo: Si passa dalla difesa dell’onore del clan alla tutela dei bisogni e delle relazioni della persona.
Dal rito, alla scienza, alla negoziazione: l’evoluzione procede da formule sacrali, a procedure razionali universali, fino a pratiche flessibili e su misura.
Dalla verità unica alla verità relativa: Si abbandona l’illusione di una giustizia o narrazione oggettiva per abbracciare l’ambiguità e la costruzione condivisa del significato.
Scopriamo ora come questa sintesi si è dipanata nella storia.
Antichità: Il rito che cura la comunità Immaginate un’assemblea di guerrieri achei o un villaggio germanico. La faida, la vendetta di sangue, è una minaccia costante. La soluzione? Nel diritto: non una sentenza, ma un rito riparatorio. Il guidrigildo germanico o la composizione pecuniaria in Grecia non sono multe, ma prezzi di sangue calibrati per sanare l’onore leso dell’intero clan. Figure come i Feciali a Roma hanno il compito sacro di scongiurare la guerra attraverso la trattativa. In letteratura: I grandi poemi epici come l’Iliade o il Mahābhārata sono il rito narrativo che celebra quei valori. L’ira di Achille non è solo un capriccio; è una violazione dell’onore che minaccia l’intera comunità achea. La narrazione mitica forgia l’identità collettiva e fissa le regole non scritte del vivere comune. Il parallelismo: diritto e letteratura sono qui quasi indistinguibili. Entrambi sono strumenti di coesione sociale che usano formule codificate (legali o narrative) per preservare l’armonia del gruppo contro il caos.
Medioevo e Rinascimento: emerge l’individuo Con la nascita dei comuni e delle corti, l’orizzonte si allarga. L’individuo inizia a conquistare uno spazio proprio. Nel diritto: in Inghilterra nascono i Conservatori della Pace (poi Giudici di Pace), figure locali che sedano le liti prima che sfocino in violenza. In Italia, gli statuti comunali impongono l’arbitrato obbligatorio tra parenti, per preservare la pace familiare. In letteratura: è il trionfo della soggettività. Nelle lettere di Abelardo ed Eloisa esplode la tormentata coscienza individuale. Dante eleva la lingua del volgare, quella parlata dal popolo, a lingua di vertice poetico e filosofico. Chaucer, con i suoi Racconti di Canterbury, dipinge un affresco umoristico e vivace della società inglese dell’epoca. Il parallelismo: il diritto inizia a riconoscere l’autonomia delle parti, mentre la letteratura esplora per la prima volta le profondità della psicologia umana. Entrambi pongono l’individuo e le sue relazioni al centro della loro indagine.
Illuminismo e Romanticismo: la ragione e il sentimento Il Settecento è il secolo dei lumi della ragione, l’Ottocento del fuoco delle passioni. Nel diritto: l’Illuminismo applica la ragione scientifica all’organizzazione sociale. In Svezia, Prussia e Lombardo-Veneto si sperimenta la conciliazione obbligatoria preventiva, vista come uno strumento di ordine e razionalità. Il giurista Barbacovi, nel 1785, teorizza addirittura la segretezza delle sessioni di mediazione, un’idea di straordinaria modernità. In letteratura: la ragione diventa strumento di critica sociale. Beccaria scrive Dei delitti e delle pene e rivoluziona il pensiero penale europeo. Poi, col Romanticismo, il focus torna all’individuo, ma alla sua anima nazionale e sentimentale. Manzoni cerca una lingua comune per un’Italia unita e nei Promessi Sposi esplora le coscienze umane davanti all’ingiustizia. Il parallelismo: il diritto cerca di regolare la società con leggi chiare e universali; la letteratura, con il Realismo, diagnostica i mali sociali e, con il Romanticismo, esalta i sentimenti e le identità nazionali che il diritto deve governare.
L’Ottocento positivista: La società come laboratorio La rivoluzione industriale crea nuove classi e nuovi conflitti. La risposta è la scienza. Nel diritto: nascono in Italia i Collegi dei Probiviri (1893): tecnici (spesso ex operai o ingegneri) che conoscono i “fatti” del mondo del lavoro e cercano di comporre le vertenze con equità, prima di giudicare. È un approccio tecnico-scientifico al conflitto sociale. In letteratura: Zola e il Naturalismo trattano il romanzo come un laboratorio. Lo scrittore diventa uno scienziato che analizza i “casi umani” determinati da eredità e ambiente. Dostoevskij, in Delitto e castigo, seziona la psicologia di un assassino mosso da una teoria filosofica. Il Parallelismo: Entrambi i campi credono nel metodo scientifico applicato all’uomo. Il diritto “cura” il corpo sociale con organismi tecnici, la letteratura lo “seziona” per mostrarne le patologie.
Il Novecento e oggi: il trionfo della complessità Dopo le grandi guerre, crolla la fiducia in verità assolute. Il mondo appare frammentato e complesso. Nel diritto: esplodono le ADR (Alternative Dispute Resolution): mediazione, arbitrato, negoziazione. Si riconosce che non esiste una soluzione giusta in assoluto, ma solo una soluzione accettabile per le parti in causa. Il diritto diventa un facilitatore di dialoghi, non un impositore di sentenze. In letteratura: Kafka ne Il Processo descrive un sistema giuridico diventato mostruoso e incomprensibile. Joyce e Woolf frantumano la narrazione lineare nel flusso di coscienza, mostrando che la realtà è fatta di mille verità soggettive. Il parallelismo: è il punto di massima convergenza. Sia il diritto che la letteratura rinunciano all’idea di una verità unica. Il diritto facilita la co-costruzione di un accordo, la letteratura rappresenta la molteplicità dei punti di vista. Entrambi abbracciano la complessità come un dato ineludibile della condizione moderna.
Conclusioni
Questo breve viaggio ci rivela che diritto e letteratura non sono mondi separati. Sono i due linguaggi fondamentali con cui l’umanità ha cercato di dare un senso al conflitto, che è all’origine stessa della vita sociale. Il diritto offre gli strumenti pratici per comporre le liti, la letteratura fornisce il lessico emotivo per comprenderle e narrarle. Insieme, intrecciate come una doppia elica, compongono la grande storia della nostra civiltà e della sua eterna, affascinante ricerca di armonia.
Questo modesto contributo approfondisce lo strumento dell’Enneagramma, un antico sistema di classificazione della personalità. Esamina in articolare la natura, la storia, i principi fondamentali, applicazioni specifiche come l’Enneagramma delle età, e la sua rilevanza nella mediazione.
1. Cos’è l’Enneagramma: definizione e scopo
L’Enneagramma è un sistema che identifica nove tipi di personalità, chiamati Enneatipi, basato sulla figura geometrica omonima. Utilizzato per la crescita personale e la comprensione di sé, è applicato in psicologia e mediazione per migliorare la consapevolezza personale e le dinamiche relazionali.
La sua funzione principale è aiutare nella ricerca di sé, presentando i nove Enneatipi e riconoscendo gli automatismi che limitano la libertà. Secondo i Sufi, l’Enneagramma rappresenta l’universo come visto da Dio ed è applicabile in vari ambiti umani. In questo testo, verrà applicato alle relazioni umane e al ruolo del mediatore familiare.
2. Storia e protagonisti di un sistema antico
Le origini dell’Enneagramma sono avvolte nel mistero e risalgono all’antichità. Alcuni sacerdoti gesuiti ipotizzano che sia nato in Afghanistan circa 2000 anni fa e che sia stato successivamente integrato nelle pratiche delle scuole filosofiche e religiose. Tracce e analogie si riscontrano in diverse tradizioni e scuole di pensiero:
Scuola pitagorica: considerata una matrice per le scuole successive, prevedeva tre gradi di formazione con insegnamenti su perdono, matematica e geometria, schemi ripresi da Gurdjieff.
Cenacolo Platonico: Platone (428-347 a.C.) stabilì per primo una connessione tra numeri e idee.
Teofrasto: discepolo di Aristotele, descrisse tipi di carattere simili agli Enneatipi ne “I Caratteri”.
Filone e la Cabala ebraica: l’Enneagramma giunse nell’ebraismo tramite Filone (13-45 d.C.), e la Cabala ebraica presenta un disegno analogo, l'”Albero della Vita”, con i numeri dell’Enneagramma che assumono significato nella Gematria.
Gnosticismo: nei secoli II-IV d.C. riconosceva la presenza di tre centri nell’uomo, similmente all’Enneagramma.
Plotino: (205-270 d.C.) concepiva l’Enneagramma come una ramificazione della luce a partire da Dio.
Evagrio Pontico: monaco e asceta greco antico (345-399 d.C.), i cui insegnamenti sui vizi sono alla base del modello di Lullo e dell’Enneagramma psicologico di Claudio Naranjo.
Raimondo Lullo: filosofo, scrittore e teologo spagnolo (1232-1316), utilizzava un particolare tipo di Enneagramma, le “ruote”, per rappresentare le nove dignità di Dio. La sua visione del sincretismo tra religioni, sebbene sbilanciata verso il cristianesimo, era avanzata per il suo tempo.
Athanasius Kircher: Gesuita, filosofo e storico tedesco del XVII secolo, riprese gli insegnamenti di Lullo correlando gerarchie angeliche, facoltà umane e Muse.
La riscoperta e la diffusione moderna dell’Enneagramma si devono a G.I. Gurdjieff (1872? -1949), un armeno poliglotta che apprese, secondo quanto ci ha rivelato, il sistema negli anni Venti del secolo scorso, in un monastero Sufi Naqshbandi in Afghanistan. Dopo la sua morte, il sistema si diffuse attraverso uno dei suoi allievi P.D. Ouspensky, e poi a seguire per merito di Oscar Ichazo e dello psichiatra Claudio Naranjo, che contribuirono a renderlo uno strumento psicologico riconosciuto. Altri protagonisti del sistema nei secoli includono Zoroastro, Omero, Madame Ouspensky e da ultimo il compianto Franco Battiato.
3. Concetti fondamentali: Enneatipi e la struttura della personalità
L’Enneagramma identifica nove tipi di personalità, ciascuno con credenze, criteri e valori distinti. Questi elementi formano la “mappa del mondo” individuale, filtrando le informazioni visive, uditive e cenestesiche.
4. L’Enneagramma e le sue leggi
L’Enneagramma di Gurdjieff e quindi quello riscoperto nel secolo scorso, è anche legato alla musica e a due leggi fondamentali:
La Legge dei Tre: ogni fenomeno risulta dall’incontro di tre forze (Santa-Affermazione, Santa-Negazione e Santa-Riconciliazione) rappresentate dal triangolo interno dell’Enneagramma (numeri 3, 6, 9).
La Legge dei Sette: una forza deve attraversare sette gradi lungo una scala armonica per originare un fenomeno, con due punti di stallo previsibili (tra SI e DO, e tra MI e FA) che richiedono uno “shock” esterno per progredire. In parole semplici se l’essere umano si propone di raggiungere un obiettivo il suo percorso sarà il più delle volte articolato ed ogni percepita difficoltà sarà in realtà il modo migliore per arrivare all’età.
L’obiettivo dell’umanità, secondo l’Enneagramma, è creare una melodia e armonia, con Dio come il compositore della vita.
5. Le dinamiche del percorso di vita negli Enneatipi
Ogni Enneatipo ha davanti a sé due percorsi principali per ritornare a se stesso, ossia per concludere il ciclo della vita fisica. In questi due percorsi entra in contatto con altri enneatipi. Può essere imboccato un cammino verso freccia che è più difficoltoso e un cammino contro freccia che è più agevole.
Vi sono poi da considerare (almeno nell’Enneagramma di matrice psicologica) i sottotipi: ogni Enneatipo possiede potenzialmente tre sottotipi (conservativo, sessuale e sociale), creando 27 possibili personalità. I sottotipi identificano le parti più problematiche della personalità su cui bisogna lavorare se ci si vuole evolvere.
Ancora per alcuni autori sono importanti le ali: gli Enneatipi vicini (ad. Es il 9 che precede l’1 e il 2 che lo segue) influenzano il tipo dominante, modificandolo nel tempo.
Transito Temporaneo: un Enneatipo può acquisire temporaneamente le caratteristiche di altri due tipi in condizioni di stress o riposo. La condizione di stress dipende dal fatto che la nostra strategia di vita sembra non funzionare, mentre siamo a “riposo” quando funziona.
Combinazioni: Considerando gli Enneatipi, i sottotipi, le ali e i possibili stati di integrazione/disintegrazione, si ottengono 54 combinazioni di caratteri: e quindi nessun enneatipo può essere uguale ad un altro; addirittura, i gemelli hanno spesso enneatipi differenti ed un carattere profondamente diverso. E nessuna persona può ragionevolmente sentirsi “costretta” in qualche modo da un numero.
6. L’applicazione dell’Enneagramma per il mediatore
La capacità di un mediatore di “andare d’accordo con tutti” è cruciale, ma è resa complessa dal fatto che ogni persona opera con la propria unica “mappa del mondo”. L’Enneagramma si rivela uno strumento estremamente utile in questo contesto.
Individuazione indiretta: attraverso l’ascolto attivo, l’Enneagramma permette di individuare indirettamente i criteri, i valori e le credenze pertinenti a ciascuna personalità. Questo è particolarmente prezioso in sessioni congiunte, dove porre domande dirette su questi aspetti è spesso impraticabile.
Creazione di empatia: conoscere in anticipo gli elementi della mappa mentale dell’altro consente al mediatore di adattare il proprio comportamento per creare empatia e mettere l’interlocutore a proprio agio. Non rispettare o attaccare le credenze, i valori e i criteri altrui porta a “strappare la mappa mentale” dell’altro, generando disaccordo e antipatia. La convinzione che il proprio punto di vista sia universalmente condiviso è altrettanto dannosa.
Anticipazione del comportamento: la conoscenza approfondita del carattere di una persona permette di ipotizzare come si comporterà, facilitando la costruzione di una relazione efficace e la gestione del conflitto. Tali ipotesi sono basate su un lungo studio e non su semplici illazioni.
7. Strategie di interazione specifiche per i mediatori
La conoscenza approfondita degli Enneatipi consente ai mediatori di adottare strategie di comunicazione e interazione mirate, personalizzando il proprio approccio per ottimizzare l’efficacia della mediazione:
Enneatipo 1: apprezza coerenza, preparazione e competenza. L’ordine, la chiarezza e la puntualità sono essenziali. È importante riconoscere i loro meriti e chiedere “Che cosa vorrebbe fare?” anziché dare istruzioni dirette.
Enneatipo 2: cerca gratificazione e si impegna notevolmente. Il mediatore deve utilizzare tecniche empatiche e riconoscere il suo impegno; altrimenti, potrebbe sviluppare risentimento.
Enneatipo 3: si concentra sull’evitare il fallimento e potrebbe non essere particolarmente sensibile all’empatia. È fondamentale sottolineare i suoi progressi e fornire indicazioni chiare e concise (“Mi dica cosa devo fare e lo realizzo”).
Enneatipo 4: desidera sentirsi speciale e può percepirsi come una vittima nella mediazione. Ammira l’intelligenza e un approccio non direttivo. Il mediatore dovrebbe utilizzare esempi e metafore, mantenendo imparzialità e cautela riguardo alla riservatezza.
Enneatipo 5: adotta un metodo scientifico e preferisce una procedura priva di sentimentalismi. Non deve essere forzato a parlare e si sente valorizzato quando può dimostrare la propria conoscenza; il mediatore deve essere ben preparato e apprezzare le sue competenze.
Enneatipo 6: si attende il rispetto delle regole e degli impegni. Il mediatore deve creare un ambiente sicuro e, se affrontato con aggressività, mantenere autorevolezza. Le critiche devono essere spiegate chiaramente e la conduzione deve essere intelligente.
Enneatipo 7: non si sente a suo agio nella mediazione, ma desidera apparire preparato. Ha tendenze affascinanti verso il mediatore. È cruciale evitare di assegnargli compiti pressanti e riconoscerne la bravura senza mettere pressione.
Enneatipo 8: preferisce una negoziazione assertiva e non cede sotto pressione. È opportuno chiedergli “Cosa le dà fastidio?” o “Cosa desidera fare?”, evitando domande sullo stato emotivo. Non dovrebbe mai essere interrotto bruscamente e il mediatore deve fornire riassunti precisi.
Enneatipo 9: partecipa alla mediazione per raggiungere un accordo ma tende a fare troppe concessioni. Deve essere aiutato a gestire l’ansia e a riconoscere i propri bisogni. Il mediatore dovrebbe offrire supporto e comprendere che il 9 è flessibile come “acqua che prende la forma del contenitore”.
8. Identificazione degli Enneatipi e dei Canali di Comunicazione (VAK)
L’identificazione dell’Enneatipo di una persona (e del proprio) può avvenire attraverso diverse vie:
Analisi verbale e non verbale: questo metodo prevede l’osservazione delle parole pronunciate, della postura, del respiro, delle caratteristiche paraverbali, del movimento degli occhi e dei gesti prevalenti. Il linguaggio del corpo e quello verbale sono influenzati da un “programma neuronale” che si forma tra 0 e 3 anni e si consolida tra i 18 e i 20 anni. Tale “software mentale” elabora stimoli esterni ed interni ed è principalmente inconscio (93% nell’emisfero destro).
Tecniche specifiche: queste includono la formulazione di domande specifiche, l’utilizzo di test appropriati e, in particolare, il Genogramma, uno strumento grafico per rappresentare l’albero genealogico e comprendere l’influenza delle dinamiche familiari sulla formazione del carattere.
Intuizione: per coloro che hanno studiato approfonditamente la teoria e praticato il Genogramma, può emergere una sorta di “intuizione”.
Il sistema VAK (Visivo, Auditivo, Cenestesico) classifica le persone in base alla modalità di elaborazione delle informazioni:
Visivi (40%): gli individui con predominanza di questo canale elaborano internamente attraverso immagini (Enneatipi 1, 3, 7). Presentano generalmente una postura eretta, spalle alzate, collo proteso, alta tensione muscolare, respirazione alta, voce nasalizzata/alta, tono alto e cadenza veloce. Tendono a gesticolare all’altezza del petto e spesso toccano l’orecchio o mordicchiano le dita.
Auditivi (20%): questi individui processano internamente mediante suoni (parole o rumori) (Enneatipi 5, 6, 8). Di solito hanno la testa inclinata, bassa tensione muscolare, respiro medio, voce chiara, tono risonante e cadenza media. Gesticolano all’altezza della testa o delle orecchie.
Cenestesici (40%): Le persone appartenenti a questa categoria elaborano internamente attraverso sensazioni (includendo gusto e olfatto) (Enneatipi 2, 4, 9). Tendenzialmente assumono una posizione più rilassata, con corpo e testa rivolti verso il basso, muscoli rilassati, respirazione molto bassa, voce con volume e tono bassi, registro profondo e cadenza lenta con lunghe pause. Gesticolano verso il basso, con palme rivolte verso l’alto e braccia piegate.
Per comunicare efficacemente, il mediatore deve utilizzare il linguaggio del Canale di Accesso (C.A.) dell’interlocutore e poi passare a quello di Elaborazione (C.E.). Il Canale Interiore (C.I.) è raramente accessibile, solo con persone intime. I canali VAK sono collegati alle onde cerebrali: Beta/Gamma per C.A., Alfa per C.E., Theta per C.I., indicando specifici stati mentali e l’uso prevalente degli emisferi cerebrali.
9. Enneatipi e stili comunicativi (Archetipi di Virginia Satir)
Virginia Satir ha identificato tre archetipi comunicativi, che si correlano agli Enneatipi e ai canali VAK:
Accusatore: non ascolta l’interlocutore e impone il proprio punto di vista, esordendo spesso con un “no”. Adotta una postura tipica del Visivo, con indice puntato, mano rigida e pugno. Questo stile è spesso associato agli Enneatipi 1, 6 e 7.
Propiziatore: è l’opposto dell’Accusatore, si mostra sempre d’accordo, esordendo con un “sì”. Adotta la postura del Cenestesico, tendendo a toccare l’interlocutore in modo avvolgente, con mani giunte a triangolo e palmi rivolti verso l’alto. Questo stile è associato agli Enneatipi 2, 3 e 4.
Superlogico: utilizza la logica per “mettere all’angolo” l’interlocutore, ricorrendo frequentemente al “perché”. La sua postura è rigida, quasi goffa, e la respirazione è a media altezza, tipica dell’Auditivo. Gesticola disegnando cerchi nell’aria. Questo stile è associato agli Enneatipi 5, 8 e 9.
10. Vizi capitali e la loro ricerca negli Enneatipi
La violazione di regole implicite o esplicite porta all’adozione di meccanismi di difesa e all’organizzazione della personalità attorno a una “passione” o vizio capitale (o peccato nella versione religiosa), che include anche inganno e paura. Questi vizi sono spesso perseguiti attraverso comportamenti che l’individuo considera virtù:
Enneatipo 1 (Ira): la sua passione è l’ira e la ricerca di perfezione.
Enneatipo 2 (Superbia): la sua passione è la superbia, che si manifesta in autostima e falsa generosità, e il bisogno d’amore. Cerca l’amore che si trasformi in eternità, potendo confondere l’amore di Dio con la lussuria.
Enneatipo 3 (Falsità): la sua passione è la falsità, intesa come ricerca del successo e bisogno di attenzione, manipolando l’immagine di sé. Si impegna al raggiungimento di un risultato, potendo essere avaro e manifestare scatti d’ira se le cose non vanno come previsto.
Enneatipo 4 (Invidia): la sua passione è l’invidia, che si traduce in ricerca di specialità e sofferenza, con un bisogno di attenzione. Aspira a una sapienza che gli permetta di toccare Dio, ma spesso si sente mancare qualcosa.
Enneatipo 5 (Avarizia): la sua passione è l’avarizia, che si esprime nella ricerca dell’isolamento, incapacità di dare e distacco patologico. Ama la verità che coincide con la logica, preferisce la solitudine e omette più che mentire.
Enneatipo 6 (Paura): la sua passione è la paura, che si manifesta attraverso autodifesa e vigliaccheria. Possiede grandi valori e un senso di giustizia, ma la sua avarizia è legata all’insicurezza.
Enneatipo 7 (Gola): la sua passione è la gola, intesa come ricerca del piacere all’eccesso e negazione del dolore, autoindulgenza e cialtroneria.
Enneatipo 8 (Lussuria): la sua passione è la lussuria, che si esplica attraverso il controllo e la vendetta, volendo avere tutto sotto controllo.
Enneatipo 9 (Accidia): la sua passione è l’accidia, il rimandare le cose importanti, la negligenza e l’abbandono di sé. Cerca la pace e l’omeostasi, ma è avaro con se stesso non pensando alle proprie esigenze.
Gli Enneatipi 3, 6 e 9 sono considerati le “pietre angolari dell’edificio emotivo”, con gli altri che ne rappresentano gradazioni.
11. L’Enneagramma delle età: un viaggio temporale
Un’applicazione peculiare dell’Enneagramma è quella al tempo concesso agli umani, definita come l’Enneagramma delle età. Ci sono almeno due approcci in merito
Per il primo approccio ci sarebbero nove età della vita che corrispondono agli Enneatipi:
0-7 anni: L’età dell’innocenza, corrisponde al Tipo 9.
8-14 anni: L’età dell’esplorazione, corrisponde al Tipo 7.
15-21 anni: L’età della formazione, corrisponde al Tipo 6.
22-28 anni: L’età della ricerca, corrisponde al Tipo 5.
29-35 anni: L’età dell’affermazione, corrisponde al Tipo 4.
36-42 anni: L’età della responsabilità, corrisponde al Tipo 3.
43-49 anni: L’età della ripresa, corrisponde al Tipo 2.
50-56 anni: L’età della saggezza, corrisponde al Tipo 1.
57 anni in poi: L’età della trascendenza, corrisponde al Tipo 8.
In un secondo approccio che è quello dell’autore del presente scritto, si tiene conto dei due possibili percorsi di vita interni di ogni Enneatipo.
Le esperienze vissute tra 3 e 12 anni possono rispecchiarsi in quelle dopo i 60 anni nel percorso alternativo.
Tra 20 e 30 anni, vi è una “unificazione di esperienze” e un “accavallamento” dovuto alla maturazione definitiva della corteccia cerebrale.
Il periodo cruciale per la “partita” della vita (25-60 anni, età della generatività di Erik Erikson) presenta percorsi completamente differenti a seconda del cammino intrapreso.
Per gli Enneatipi 3, 6, 9, la regola di fondazione (0-3 anni) è la stessa, ma i percorsi successivi si invertono tra 25-60 anni e dopo i 60 anni.
12. Le Dignità di Dio di Raimondo Lullo
Questo secondo approccio proviene temporalmente almeno dal Medioevo.
Raimondo Lullo, un erudito spagnolo del XIII secolo, si interrogò in particolare su una questione fondamentale: “Quali sono le dignità di Dio in ogni religione?“. Giunse alla conclusione che tali dignità fossero nove: Bonitas, Magnitudo, Aeternitas seu Duratio, Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, Veritas e Gloria. Per Lullo, queste dignità rappresentano principi universali che riguardano tutti gli esseri viventi, un “messaggio che portiamo nel mondo quando veniamo alla luce”.
Lullo rappresentava queste dignità con lettere (B-K) su particolari ruote dell’Enneagramma, con la lettera “A” al centro a rappresentare Dio, l’ineffabile. Il concetto centrale era che queste nove dignità, comunque combinate, non portavano mai a una contraddizione, ma operavano una reductio ad unum nell’Assoluto. Questo è dimostrato dal fatto che l’unione di particolari sequenze dei primi nove numeri (i nostri enneatipi) e delle corrispondenti dignità di Dio dà sempre 15, un numero che secondo la Gematria indica la “A” di Alimentatore (colui che nutre) e il nome di Allah.
È interessante notare come da questo Enneagramma di Lullo sia derivato il calcolo computazionale (attraverso Pascal e Leibniz) e, successivamente, i moderni personal computer e l’intelligenza artificiale. Lullo ipotizzava che combinando frasi atomiche su queste ruote fosse possibile ottenere automaticamente tutte le verità.
In sintesi, per Lullo, a ogni dignità corrispondeva un vizio che la annullava e una virtù che ne costituiva l’esplicazione. Questo insegnamento non era del tutto originale, riprendendo concetti di Evagrio Pontico, poi elaborati in ambito psicologico da Claudio Naranjo. Ad esempio, alla bontà si contrappone l’avarizia, mentre essa si realizza attraverso la giustizia.
13. Angeli, facoltà umane e Muse secondo Athanasius Kircher
Athanasius Kircher ampliò gli insegnamenti di Lullo, collegando le gerarchie angeliche (Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli, Angeli Custodi), le facoltà umane e le Muse. Le gerarchie angeliche sono emanazioni delle dignità di Dio e influenzano l’operato umano. Kircher classificava le gerarchie angeliche in base alla loro funzione: i primi tre assistono Dio (Enneatipi 1, 2, 3), i successivi governano le leggi naturali e le opinioni universali (Enneatipi 4, 5, 6), e gli ultimi si occupano delle cose umane (Enneatipi 7, 8, 9).
14. Enneagramma delle età (approccio dell’autore)
Una volta nato ognuno di noi (ogni enneatipo) può proseguire la sua vita attraverso due percorsi che tengono conto delle variabili introdotte nell’opera di Athanasio Kircher e di quella di Raimondo Lullo.
Nell’enneagramma evolutivo si combinano questi due saperi con quello di Gurdjieff e di Naranjo (appartenenti al XX e XXI secolo) e dell’antico enneagramma vedico.
L’Enneagramma vedico (Jyotish), un sistema antico e dinamico dove i fatti non sono definitivi ma modificabili dalla consapevolezza e dalla volontà. Ogni enneatipo nell’Enneagramma vedico è associato a un pianeta, e tutti i pianeti sono coinvolti se il soggetto ha un “karma forte” (teso al Moksha). Ogni pianeta rappresenta un talento e una fragilità. La cultura vedica identifica quattro traguardi della vita:
Dharma: il giusto scopo nella vita, onore e riconoscimento professionale e sociale.
Artha: acquisizione di risorse materiali per soddisfare il Dharma.
Kama: bisogno di felicità emotiva e sensoriale.
Moksha: crescita spirituale e trascendenza dei primi tre traguardi, scopo primario e senza il quale gli altri non hanno alcun senso.
Tony Nader ha inoltre trovato correlazioni tra i 9 pianeti (e i 9 enneatipi), alcune parti del cervello umano e i Chakra. Vengono descritte in dettaglio le correlazioni per l’Enneatipo 1 (Marte, Amigdala, 3° Chakra) e l’Enneatipo 2 (Sole, Talamo, 4° Chakra), con i loro effetti disarmonici e caratteristiche associate.
Vi è poi da considerare anche gli Adattamenti di Personalità dall’Analisi Transazionale, che sono associati a Enneatipi specifici (es. Istrionico/2, Ossessivo-compulsivo/1, Paranoide/6, Schizoide/5, Passivo-aggressivo, Antisociale/8), descrivendone dilemmi, comportamenti, ingiunzioni e stili di comunicazione.
Roberto che ha 35 anni secondo un test appropriato (12 item) risulta essere 9 ala 8.
Durante i primi trent’anni di vita, Roberto ha vissuto una fase caratterizzata dalla “Bontà”. In questo periodo, la sua dignità principale era la bontà, con la giustizia come virtù e l’avarizia emotiva come vizio. Il meccanismo di difesa predominante era la narcotizzazione, correlato all’ipotalamo, e la topica era l’Es, ovvero l’inconscio pulsionale.
Roberto tendeva ad annullarsi sistematicamente, adattando i propri bisogni a quelli degli altri, come “acqua nel contenitore”. Il punteggio 9=12 confermava una radicata tendenza all’armonia a tutti i costi, con la rabbia che veniva somatizzata. L’ira, vizio della fase successiva (25-60 anni), emergeva come passività aggressiva, ad esempio attraverso silenzi punitivi. Inoltre, vi era una prefigurazione dell’ala 8 non ancora integrata, una fuga cinestesica e una ricerca di comfort fisico, come cibo e TV, tipica del sottotipo conservativo. La narcotizzazione era una risposta allo stress.
Attualmente, a 35 anni, Roberto si trova nella fase della “Virtù”. La dignità principale è la virtù, con la carità come virtù e l’ira come vizio. Il meccanismo di difesa predominante è la proiezione, correlato alla coda del nucleo caudato, e la topica è il Super-Io.
Roberto sta transitando verso una carità consapevole, con un punteggio 6=7 che riflette l’evoluzione da una lealtà passiva a una protezione attiva. Ad esempio, difende colleghi ingiustamente accusati, sintesi delle caratteristiche del 9 e dell’8. La gestione dell’ira, vizio chiave, si manifesta con esplosioni di rabbia che diventano assertività mirata. L’ira repressa viene proiettata su ingiustizie esterne, portando ad azioni protettive verso terzi. Roberto sta ristrutturando le proprie abitudini, con il nucleo caudato che si riconfigura: dalle vecchie abitudini di evitamento dei conflitti a nuove abitudini di comunicazione assertiva.
Queste informazioni possono essere molto utili ad un mediatore per mettere a suo agio Roberto e cercare di ristabilire il suo empowerment, la sua capacità di negoziare il miglior futuro per i figli minori.
16. Integrazione olistica dell’Enneagramma
Per un benessere olistico, l’Enneagramma può essere integrato con altri strumenti come:
La pranoterapia: tecnica energetica che tratta blocchi specifici basati sull’enneatipo.
L’Enneagramma identifica tre principali centri di intelligenza nel corpo (istinto, cuore e mente), ognuno collegato all’energia vitale, alle emozioni e al pensiero
La comprensione del proprio Enneatipo può guidare il pranoterapeuta verso specifici blocchi energetici da trattare
I chakra, centri energetici situati lungo la colonna vertebrale e alimentati dall’energia del sole, sono collegati ai tipi di personalità dell’Enneagramma. Ogni Enneatipo ha uno o più chakra che richiedono attenzione particolare.
Esempi di Correlazioni Enneatipo-Chakra:
Enneatipo 1 (Ira, ricerca di perfezione) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per radicamento, rilassamento, intuizione e accettazione delle imperfezioni
Enneatipo 2 (Superbia, focalizzato sugli altri) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare l’amore per sé stessi e bilanciare il dare e il ricevere
Enneatipo 3 (Falsità, ambizione) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per ristabilire fiducia, potenza e una connessione equilibrata con il proprio sé oltre il successo esterno
Enneatipo 4 (Invidia, emotivo) necessita di riattivare Svadhisthana (Sacrale, 2° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per equilibrare le emozioni creative e favorire apertura e accettazione
Enneatipo 5 (Avarizia, analitico, distaccato) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Sahasrara (Corona, 7° Chakra) per radicamento fisico e connessioni spirituali e intellettuali
Enneatipo 6 (Paura, cerca sicurezza) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare fiducia, coraggio e bilanciare le emozioni
Enneatipo 7 (Gola, energico, dispersivo) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per stabilità, intuizione e focalizzazione
Enneatipo 8 (Lussuria, forte, assertivo) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per favorire l’empatia e bilanciare il potere personale
Enneatipo 9 (Accidia, cerca armonia, evita conflitti) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per stimolare vitalità, motivazione e assertività
La pranoterapia agisce sui corpi sottili e si sofferma sulle zone che necessitano di energia, a prescindere dall’Enneatipo, ma la conoscenza del proprio Enneatipo aumenta la consapevolezza sull’importanza del flusso energetico in specifici punti, favorendo l’evoluzione e lo scioglimento dei blocchi.
Genogramma: raffigurazione dell’albero genealogico che analizza i modelli familiari e la formazione della personalità.
Genogramma e Pranoterapia: il Genogramma può rivelare schemi familiari di stress o conflitti che si traducono in blocchi energetici. La pranoterapia può essere utilizzata per “sciogliere” questi blocchi e ristabilire un flusso energetico sano. I pranoterapeuti possono concentrarsi sui chakra corrispondenti al centro predominante o squilibrato del cliente.
Benefici dell’Integrazione L’integrazione di questi strumenti permette una comprensione più profonda di sé, poiché la consapevolezza del proprio tipo Enneagramma e dei modelli familiari (Genogramma) può guidare la Pranoterapia per trattare specifici blocchi energetici Questa combinazione agisce non solo a livello mentale ed emotivo, ma anche fisico, completando il percorso di crescita personale.
Un esempio pratico è quello dell’autore, un Enneatipo 1, che attraverso il Genogramma scopre un’educazione rigida. La pranoterapia lo aiuta a rilasciare la tensione e ad accettare le imperfezioni, lavorando sui chakra della Radice e del Terzo Occhio. Allo stesso modo, una persona con Enneatipo 2 che tende a trascurarsi per gli altri può usare l’Enneagramma per riconoscere questa dinamica e la Pranoterapia per recuperare energia e trovare equilibrio, stimolando il Chakra del Cuore.
Questi strumenti sono autonomi e accessibili, ideali per chi cerca benessere personale e crescita.
17. Conclusione
In sintesi, l’Enneagramma è uno strumento antico e versatile che supporta i mediatori e gli individui nella comprensione di sé stessi e degli altri. Consente di decodificare la personalità e i meccanismi comunicativi, permettendo di adattare l’approccio e creare fiducia, facilitando soluzioni efficaci nei conflitti. La conoscenza di sé è un percorso continuo ed è essenziale per ogni operatore, poiché ignorare questa prospettiva può complicare la comprensione personale e l’efficacia nell’interazione. L’Enneagramma, applicato alle età della vita e correlato a sistemi antichi come quello vedico o le dignità divine di Lullo, offre una visione profonda del percorso umano, delle sue sfide e delle sue potenzialità evolutive. Per questo, oltre all’enneatipo, è indispensabile conoscere l’età del soggetto per trovare punti di intesa e ottimizzare la relazione.
“l’amico che bussa alla porta deve essere ricevuto con tutto l’onore che gli
appartiene, e non interessa se sia un mendicante o un santo“
Pepa E
Ho incontrato sulla mia strada il Canone grazie ad un filosofo tedesco di nome Christian Wolff.
Christian Wolff fu il più importante filosofo tedesco prima di Kant.
Le sue parole ispirarono la dichiarazione di indipendenza americana.
Fondamentale è stato il suo apporto per lo studio scolastico della matematica: ancora oggi usiamo la sua metodica.
Fu inoltre il primo in Occidente ad usare il termine psicologia in due sue opere[1].
Nel 1765 uscì un trattato postumo in cui esprimeva tutti i principi che reggono la mediazione moderna[2]. Il filosofo scrisse in latino quel che aveva imparato sul Canone di cui era innamorato.
Non so dire di quale versione perché in realtà nella storia ne abbiamo avute almeno sette, ma diverse regole wolffiane si ispirano di certo al Canone più famoso, ossia al Kanun di Lekë Dukagjinit.
C’è chi sostiene che Lekë Dukagjinit mise per iscritto appunto il Canone, ma per altri questa è solo una leggenda e vi sarebbe stata solo una tradizione orale dei precetti fino al 1913, data della compilazione.
Ma il fatto che Wolff ne riprenda le norme, potrebbe far pensare che ci siano ancora in giro per l’Europa copie antiche di questo sacro testo: lo chiamo sacro perché per gli Albanesi è stato quasi una religione laica; potremmo dire un po’ come la Bibbia per i Cristiani o le opere omeriche (con cui ci sono peraltro similitudini) per i Greci.
La prima frase che mi ha molto colpito del canone è stata “N’dora tande” che in italiano significa “Nelle tue mani”.
Questa è la frase con cui si chiede la Besa, la tregua accordata a chi deve sangue (una vita umana per una vita umana).
È una frase dalle potenzialità enormi proprio nel settore di cui mi occupo, ovvero quello della mediazione dei conflitti.
Da che cosa deriva?
Mentre nei nostri tribunali “tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”, nella cultura albanese da millenni “Tutti gli uomini sono uguali”.
Il che ha un significato molto più profondo, significa che tutti gli uomini sono degni di fiducia, che non c’è una gerarchia di valore tra uomo e uomo, che l’onore, la Burrnija, è attribuita in ugual misura ad ogni uomo in quanto tale e non è incrementabile, e soprattutto non c’è un giudice che possa giudicare un altro uomo senza il suo benestare.
In Albania I tribunali dell’Occidente ed il processo non sono esistiti sino al 1928 (quando il Kanun è stato formalmente abrogato).
In precedenza, sono stati usati esclusivamente la mediazione e l’arbitrato dei saggi, strumenti che si fondano sul consenso delle parti.
§.886. Nel canone delle montagne dell’Albania, tutti i ragazzi nati sono considerati buoni e non vengono distinti l’uno dall’altro[3].
§.887. Il valore della vita di una persona è uno, sia per il buono che per il cattivo[4].
§.888. Ognuno si considera buono e dice a se stesso: “Sono un uomo” e gli altri dicono: “Sei un uomo!”[5]
Secondo il Canone un uomo si fida di un altro uomo, mentre non si fida di uno Stato che vorrebbe giudicarlo senza il suo consenso: e ciò perché nella storia ci sono stati vari popoli che hanno provato a dominare gli Albanesi, chiusi dapprima tra Impero Romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente, poi in continua lotta con l’impero ottomano, in seguito preda di una feroce ideologia comunista e di un ateismo di stato.
Lo Stato ancora oggi, in molte parti del mondo, diffida dalla mediazione perché non ammette che il suo cittadino possa fare delle scelte autonomamente.
Solo gli uomini che si danno la parola (la Besa) possono trattare e trovare un’intesa che li soddisfi.
Scanderberg, l’eroe nazionale albanese, pensava che la “Besa generale”, la fine dei conflitti interni al popolo albanese, fosse la cosa migliore e l’unico modo per ottenere la sospirata indipendenza. Ed aveva ragione anche se non riuscì nel suo intento.
Per affrontare i motivi di un conflitto bisogna che il conflitto termini almeno provvisoriamente per condurre una trattativa.
Ed il conflitto termina nel momento in cui ci si mette nelle mani dell’altro e gli si dice “Fai di me quel che vuoi”.
Quanta modernità in questo concetto!
Nel XIX secolo verrà riscoperto come un pilastro per mantenere buone relazioni da Dale Carnegie, padre della comunicazione moderna.
Se sei in difetto chiedi perdono ed il giudice che sta dentro colui che hai offeso ti giudicherà meno severamente di quanto tu stesso ti saresti giudicato.
Bisogna aver fiducia della coscienza del prossimo. Ce lo insegna anche la psicologia moderna.
Nel mio lavoro le persone trovano un’intesa nel momento in cui si “riconoscono”, quando abbandonano l’idea di avere un nemico ed un avversario e si aprono all’ascolto della coscienza degli altri ed iniziano ad averne fiducia.
In albanese c’è una parola che rappresenta bene questo stato d’animo che noi mediatori cerchiamo di alimentare: Faleminderit che significa letteralmente “io lodo il tuo onore” o “io faccio devozione al tuo onore”.
Potremmo aggiungere noi: ”Anche se non credi in ciò che credo io”.
Scanderberg lasciò liberi i Prìncipi di scegliere il perdono (Falja fisnike) o la vendetta (Derdhja e gjakut)[6]. Il Canone rispetta il libero arbitrio.
Ma è un anche un fatto che nel Canone il perdono è elemento fondamentale dal 1444.
L’eguaglianza tra gli uomini e il perdono sono le radici della mediazione moderna.
In una società occidentale dove la vendetta ha sempre tenuto banco sino alla Seconda Guerra mondiale, gli eredi dei Dardani (gli Albanoi) che già usavano la mediazione comunitaria nel IV secolo avanti Cristo, hanno deciso che fosse anche possibile cambiare il paradigma del conflitto.
E anche il cambio di paradigma è stato frutto di un negoziato.
Poco prima della metà del 1400 l’esercito albanese doveva affrontare una delle tante guerre contro l’impero ottomano.
Era guidato da due condottieri: Lek Dukagjin e Giorgio Castriota, detto Scanderbeg.
Entrambe erano principi cattolici e conoscevano bene la cultura occidentale dell’umanesimo (anche se poi Lek Dukagjin venne minacciato di scomunica).
Giorgio Castriota perdonò un suo luogotenente che lo aveva tradito. E chiese all’assemblea degli uomini di inserire la possibilità di perdono nella legislazione consuetudinaria che si era imposta dal 1444.
Era il 3 marzo. Vi fu un forte dibattito: venne concessa la possibilità di perdonare a patto che la vendetta potesse essere estesa dal singolo assassino a tutti i suoi parenti maschi sino alla terza generazione: ossia Lek Dukagjin chiese in cambio di passare dalla vendetta alla faida.
Lek Dukagjin divenne poi il raccoglitore di tutte le consuetudini del popolo albanese che si tramandarono, come abbiamo detto, probabilmente oralmente sino al 1913 (e ci aggiunse ovviamente anche del suo).
Come viene descritto il perdono ce lo dicono due norme:
§.598. “L’onore disonorato non può essere compensato con beni materiali, ma o con il versamento di sangue, o con il perdono nobile (attraverso la mediazione di buoni amici).
“§.991. Il garante del pegno non può chiedere perdono e promesse del Kanun senza risolvere prima la questione.”
Questi articoli determinano la nascita della mediazione moderna.
Il primo ci dice che la vendetta[7] e il perdono stanno sullo stesso piano.
Il secondo che la Besa tra i contendenti ed il mediatore si instaura solo a seguito della consegna del pegno; il pegno non è sempre un oggetto di valore economico: può essere anche una semplice cartuccia; consegnarla significa rispettare la tregua (“io non ti sparerò per un certo termine”).
In altre parole, il perdono può essere concesso se sei veramente intenzionato a risolvere la questione.
Nella legislazione italiana sulla mediazione (Decreto legislativo 28/10 art. 8) oggi si parla di pagamento dell’indennità (appunto il pegno albanese) e di cooperazione in buona fede e lealtà nel setting di mediazione.
Se interpretassimo il concetto secondo il Kanun (e peraltro secondo l’interpretazione anglofona dei termini che a qualcuno si è certamente ispirata) questa formula significherebbe che è necessario avere la sincera intenzione di risolvere il conflitto e di mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri anche se ciò non appare conveniente.
C’è un passo che ritengo assai significativo del Canone su come si dimostra la lealtà al di là della propria convenienza.
§.856. La famiglia della vittima, se concede tregua all’assassino, quest’ultimo, anche se ha ucciso, deve partecipare al lutto e al funerale della vittima, accompagnandola fino alla sepoltura e rimanendo per il pranzo. – Questa tregua dura 24 ore.
Essere leale vuol dire quindi avere il coraggio di mettersi nelle mani dell’offeso in modo tale che l’offeso possa prendere in considerazione il nostro pentimento o perlomeno il nostro desiderio di risolvere il conflitto.
E se non abbiamo questo coraggio l’offeso può legittimamente ritirare la tregua che ci ha concesso in un momento così delicato per lui; la tregua, la fiducia spetta solo a chi si comporta onestamente, ossia secondo il Canone.
§.857. Se l’assassino non partecipa al lutto e al pranzo secondo la tregua concessa, non viene considerato un disonore per la famiglia della vittima non concedere tregua, poiché l’assassino ha aggiunto violenza alla violenza.
Chi invece rispetta i precetti anche se è un assassino viene considerato un ospite.
Una volta che la trattativa è iniziata portarla a compimento è una questione di onore.
Chi interrompe il mediatore o viene meno alla parola data viene disonorato dalla comunità[8].
Wolff. Scrive: “§927
Coloro che acconsentono a un mediatore non sono obbligati a utilizzare la sua mediazione, a meno che non vi sia una promessa perfetta da una parte e un’accettazione dall’altra.”
La base di tutto è dunque la “promessa perfetta” ossia la Besa che si può anche tradurre come tregua, ciò su quella fase necessaria che è il tramite tra l’uguaglianza ed il perdono.
Dice il Canone che:
§.854. La tregua è un periodo di libertà e sicurezza che la famiglia della vittima concede all’assassino e alla sua famiglia, non perseguendoli per vendetta temporaneamente e fino a un termine stabilito.
§.855. Mandare persone per chiedere tregua è una consuetudine, concedere tregua è un dovere e un atto di coraggio.
Ecco perché parlavo di coraggio.
Ma chi sono queste persone che vengono inviate dai parenti dell’assassino, dal villaggio o dalla Bandiera? Sono i miei avi, anche se per quanto ne so non ho sangue albanese, ma potrei sbagliarmi.
Nel Consiglio albanese gli anziani erano seduti in cerchio quando dovevano prendere una decisione o suggellare un accordo (come nel mondo omerico).
Il mio ambiente di lavoro è costituito non a caso da un tavolo rotondo dove le parti prendono decisioni condivise e siedono su sedie uguali.
Gli anziani parlavano uno alla volta e quando l’uomo parlava tutti gli altri erano costretti ad ascoltare in silenzio. Durante il dibattito in assemblea erano proibite le parole offensive.
Le regole dell’Assemblea sono state applicate con precisione e sono state trasmesse oralmente (o per iscritto) di generazione in generazione.
Quando io mi presento in mediazione detto tre regole che derivano da questa pratica: “Spegnete i telefonini, parlate uno alla volta, non offendetevi”.
Queste regole devo darle all’inizio perché, se non lo facessi e poi riprendessi i contendenti, ferirei il loro onore.
§.667. Il mediatore, come il messaggero, non è colpevole né è responsabile.
Questa regola sta alla base della mia attività: le parti non possono ritenermi responsabile quando medio perché ogni decisione viene presa da loro. Solo se io faccio una proposta divento responsabile, ma per facilitare semplicemente la comunicazione e la negoziazione non mi possono addossare alcuna responsabilità, a meno che io non sia parziale
§.668. Mediatore è colui che concilia le male parole o scongiura la vendetta, da cui potrebbe derivare un omicidio o un altro danno.
Come esperto di comunicazione nella prima parte del mio lavoro cerco di depurare la versione dei fatti dalla negatività e dunque cerco di eliminare le offese dal contenuto espresso e nello stesso tempo tento di far capire alle parti che ho compreso quanto mi hanno riferito. Questo adempimento si chiama parafrasi; è stata introdotta da Carl Rogers che la chiama riformulazione, ma, a quanto pare, il Canone era già perfettamente consapevole del lavoro del mediatore.
Io non scongiuro la vendetta ma il processo che nello stesso modo potrebbe portare alle parti un danno o addirittura l’annientamento reciproco: l’escalation del conflitto quando le parti vanno davanti al giudice è molto difficile fermarla (come insegna Glasl).
§.669. Il mediatore può essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, o anche un prete.
Questa regola è stata ripresa anche negli Stati Uniti ove il mediatore è semplicemente una persona che è addestrata per mediare. In Svezia e in Germania spesso si può trovare come mediatore un sacerdote. Un sacerdote conciliava nel Lombardo-Veneto in luogo del giudice, sino al 1848 Anche nel nostro attuale ordinamento non c’è preclusione se non relativamente al fatto che bisogna possedere una laurea magistrale o a ciclo unico ovvero una laurea triennale con iscrizione ad un albo o collegio.
Wolff scrive in piena linea con il Canone: “§926
Chiunque può offrirsi come mediatore: dipende dalla volontà delle parti se vogliono accettarlo o meno.”
§.670. Il mediatore può intervenire di casa in casa, di villaggio in villaggio, di bandiera in bandiera.
La prima funzione del mediatore che viene ricordata ad esempio nella storia cinese è quella di cercare i litigi dove si possono trovare. Il mediatore dall’origine dei tempi è itinerante. Ricordo ad es. i Missi dominici e poi i Conservatori della pace nell’Inghilterra medievale, i conciliatori francesi che ancora oggi si muovono da un luogo ad un altro, il conciliatore delle Due Sicilie che andava appunto in cerca dei litigi. Poi nel 1865 si è pensato in Italia che questa attività fosse pericolosa e da allora abbiamo una sede fissa dove vengono le persone: in particolare io medio soprattutto in Tribunale. Con l’avvento della tecnologia, tuttavia, il Canone torna ad essere pienamente sul pezzo dato che il mediatore può potenzialmente mediare con persone dislocate in ogni parte del mondo.
§.677. Se ci sono cento morti da una parte e nessuno dall’altra, se il mediatore interviene, il fucile si fermerà, il fuoco si spegnerà (finché il mediatore non avrà adempiuto al suo ufficio).
Questa regola di rispetto della Besa accettata è presente in diversi ordinamenti ed è stata ripresa anche dalle norme dell’UNCITRAL (l’organismo che si occupa di relazioni civili e commerciali per l’ONU) degli anni ’80. In versione moderna significa che durante il tempo di mediare – in Italia oggi tre mesi – non è possibile rivolgersi al giudice a meno che non siano in pericolo i diritti, ossia ci sia urgenza di provvedere.
§.678. Se la parola del mediatore viene sminuita, la fazione che inizia la sparatoria interrompe l’amicizia con il mediatore. (Se la sparatoria e la parola sminuita continuano dopo la mediazione, la situazione diventa confusa, le armi si incrociano e si combatte sul posto.).
Anche questa norma riprende i concetti precedenti, chi rompe la mediazione fa si che il conflitto venga dominato dall’entropia, cioè dal caos. È quello che succede quando le persone si alzano dal tavolo: dicono che si vendicheranno (cioè, che andranno in giudizio), ma sono spesso solo molto confusi e arrabbiati
“§.679. Le parole consuete della mediazione sono: ‘Lasciate le parole, uomini, io sono il mediatore! – Abbassate le armi, uomini, io sono il mediatore fino a che non raggiungiamo un accordo. – Abbassate le armi, perché il villaggio…, la bandiera… è il mediatore!'”
Questo passaggio sottolinea l’importanza del ruolo del mediatore nel risolvere i conflitti. Il mediatore è visto come una figura autorevole che può fermare la violenza e facilitare la comunicazione per raggiungere un accordo pacifico. Oggi il mediatore che pure mantiene questa funzione di pacificatore, non è così importante nella società: sarebbe opportuno che rappresentasse il popolo come il Giudice. Nel momento in cui la Direttiva 52/08 ha richiesto che ci sia equilibrio tra giudizio e mediazione avrebbero potuto investire il mediatore di una potestas pubblica, come spiega eloquentemente il Canone, ma purtroppo gli uomini di oggi non vedono nella mediazione e nel mediatore una figura sacrale come accadeva anche in Grecia con riferimento agli Araldi che sono stati i primi mediatori.
Il Canone spiega benissimo questa sacralità della mediazione con le norme seguenti
§.988. Quando i cuori delle famiglie dell’assassino e della vittima si riconciliano, bevono il sangue l’uno dell’altro.
§.989. Prendono due piccoli bicchieri, li riempiono a metà con acqua o grappa, uno dei presenti lega i due mignoli, li punge con un ago, facendo uscire una goccia di sangue in ciascun bicchiere.
§.990. Dopo aver mescolato il sangue o averlo agitato bene, scambiano i bicchieri, con le mani incrociate, e bevono il sangue l’uno dell’altro. Tra grandi festeggiamenti sparano colpi di fucile e diventano come fratelli nati dalla stessa madre e padre.
Nella Grecia antica la riconciliazione veniva celebrata in una processione religiosa. C’è chi sostiene non a caso che i Dardani Albanoi non siano altro che gli antichi Pelasgi che abitavano la Grecia prima degli Achei.
Oggi quando le parti si riconciliano io mi commuovo talvolta fino alle lacrime: non c’è nulla che faccia bene al cuore come il perdono reciproco dopo il riconoscimento.
§.680. Il mediatore prende impegni da entrambe le parti, stabilendo il giorno e il luogo in cui si riuniranno insieme per raggiungere un accordo.
Questo articolo esprime il fondamento della giustizia, ossia il contraddittorio.
Ogni parte deve poter esporre le proprie ragioni nel luogo e nel tempo indicato.
Tutte le definizioni di mediazione si rifanno a questa regola. Cito quella più accreditata dell’Uniform Mediation Act del 2003: “Per mediazione si intende <<qualunque processo nel quale un mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti allo scopo di assisterle a raggiungere un accordo volontario relativamente alla loro controversia>>”
Ne nostro ordinamento la mediazione è amministrata: ciò vuol dire che il tempo ed il luogo non vengono fissati dal mediatore, ma dall’Organismo di mediazione a cui il mediatore appartiene, ma la regola e che le parti devono sempre essere presenti e il mediatore può astenersi dal mediare solo per gravi motivi (come dice il Canone “prende impegni” nei confronti di tutte le parti).
Christian Wolff scrive a proposito di questa regola del Kanun:
“§ 923
Il mediatore è colui che si impegna a risolvere una controversia tra altri, senza avere il diritto di risolverla. L’atto con cui la composizione è realizzata o tentata da un terzo è chiamato mediazione.
§924
Poiché il mediatore compone una controversia tra altri, o almeno cerca di comporla, agisce per conto di entrambe le parti.”
§.681. Se il mediatore non riesce a risolvere la disputa, le garanzie di entrambe le fazioni vengono affidate agli uomini saggi, e il mediatore è sollevato e si libera dalla mediazione.
Questa norma esprime un concetto ormai diventato davvero universale, ossia che il mediatore non può giudicare perché conosce i segreti di entrambe le parti. Nella cultura albanese il caso passa agli arbitri, cioè agli anziani una volta pagato il pegno. Anche nel nostro ordinamento il mediatore non può avere contatto con le parti per due anni dalla mediazione e mai per la stessa questione. Chi voglia procedere deve andare davanti al giudice o agli arbitri.
Il mediatore deve poter sempre mantenere, in sostanza, la sua imparzialità.
Wolff scrive: “§ 925
Se una parte o entrambe concordano con il mediatore di intraprendere la mediazione, lo obbligano solo a intraprendere la mediazione, ma non gli conferiscono il diritto di risolvere la controversia. Il mediatore deve essere imparziale, ovvero lontano dal favore delle parti. Poiché il parziale, o favorevole alle parti, favorisce una parte più dell’altra, chi favorisce qualcuno lo preferisce agli altri nel promuovere la felicità; il favorevole alle parti decide sulla controversia non in base alla verità, ma in base all’utilità di colui che favorisce.”
§.682. La mediazione termina sempre con il sorgere o il tramontare del sole.
Questo principio ci mostra chiaramente quanto probabilmente il diritto romano abbia influenzato il Canone.
Per percorrere il corso degli onori i Romani dovevano conciliare dalle 6 del mattino alle 6 di sera chiunque bussasse alla loro porta. Stesso principio riguarda l’avo del Giudice di pace francese ossia l”’Uditore del castello sopra un ponte” che operava In Francia nel XIII secolo. È possibile che Scanderberg o Dukagjinit, durante i loro viaggi in Occidente siano venuti in contatto con questa tradizione. Si tenga però anche presente che l’Imperatore Giustiniano nacque vicino a Skopje: e dunque se si ritiene che, come alcuni sostengono, il Canone sa in realtà dell’Età del Bronzo[9] potrebbe aver influenzato la compilazione giustinianea.
Anche oggi le mediazioni si tengono in un arco di tempo similare: fa eccezione il Giappone ove si media anche di notte.
Per concludere vorrei aggiungere un particolare in relazione alle Vergini Giurate.
Non è un caso a mio modesto parere che il fenomeno si affermi contemporaneamente alla nascita del Canone secondo i desideri di Scanderberg che concede il perdono in alternativa alla vendetta.
Alcuni vedono le Vergini Giurate come uno strumento del patriarcato.
Ma io non sono pienamente d’accordo. Ci sono diversi casi in cui si può “giurare la verginità”, tagliarsi i capelli e vestirsi da uomo.
Certo possiamo parlare di patriarcato se i genitori hanno già deciso per la donna alla nascita. E così pure qualora la donna decida di accudire il padre rimasto solo, o quando morti tutti i maschi a lei competa di fare vendetta.
Ma ci sono Vergini Giurate anche per scelta autonoma, anche se questa scelta spesso deriva dal fatto che rifiutano un matrimonio oppure perché divengono religiose (anche se gli uomini accettano la verginità solo quando è necessitata).
In questo caso io vedo un bagliore di ritorno della società matrilineare nella quale abbiamo vissuto per quasi 46.000 prima dell’avvento del patriarcato (tra il III ed il II millennio).
La società matrilineare è quella che ha salvato l’umanità per tanti millenni e, secondo me, ritorna un poco nella cultura albanese quando la donna fa una scelta autonoma, anche se il Canone la considera come “un otre da riempire”; perché anche nella società albanese come in quella primitiva la donna è comunque multitasking e si occupa di tutte le relazioni domestiche.
Senza contare che l’offesa alla donna non può essere perdonata.
E dunque per il Canone la donna ha comunque un posto di grande rilievo (sposa, genitrice, partecipe dei funerali e appunto vergine giurata che riceve l’eredità, si comporta da uomo e può partecipare alle assemblee) in un mondo – quello in cui il Canone si affermò – in cui tutte le società avevano norme similari, essendosi diffuso ormai il patriacato.
Se ciò è vero allora si capisce perché in Albania nasce anche la mediazione moderna, quella pratica che si impose appunto nel mondo primitivo nella società matrilineare.
Non a caso il patriarcato porta con sé il giudizio che il Canone stigmatizza assumendo che tutti gli uomini sono uguali.
[1] Psychologia empirica (1732) e Psychologia rationalis (1734)
[2] Christiani Wolfii Jus naturae methodo scientifica pertractatum, pars prima [-octava], in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur et totius philosophiae moralis omnisque juris reliqui fundamenta solida jaciuntur, cum clarissimi auctoris vita, et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus: Christiani Wolfii … Pars octava, sive ultima. De imperio publico seu jure civitatis in qua omne jus publicum universale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus .., Volume 8
[3] §.886. Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit.
[4] §.887. Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të mirin si edhè per të keqin.
[5] §.888. Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: “Jam burrë” e i thonë: “A jé burrë!«
[6] §.518. Sei libero di mantenere il tuo onore, sei libero di disonorarti; §.519. Il canone dice: “Il volto annerito, se vuoi lavalo, se vuoi anneriscilo ancora di più.”.
[7] Che nel Kanun non serve a risarcire l’ira dell’offeso: è un istituto regolato scrupolosamente dalla legge allo scopo di difendere la vita umana e mantenere l’ordine nella società.
La storica decisione del novembre 2023 della Corte d’appello nel caso Churchill contro Merthyr Tydfil County Borough Council emessa lo scorso anno ha provocato una modifica della practice.
la Corte d’appello aveva stabilito che i tribunali hanno il potere di ordinare alle parti di impegnarsi in una mediazione o in un’altra forma di ADR, oltre ad avere il potere di sospendere il procedimento per facilitare l’ADR tra le parti.
In seguito alla sentenza, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare le modifiche alle Civil Procedure Rules (CPR).
Nel luglio 2023, il governo inglese aveva già annunciato piani per introdurre la mediazione obbligatoria per tutte le controversie di modesta entità della Parte 7 presso la County Court (controversie su una specifica somma di denaro di valore fino a £ 10.000), stabilendo come termine il 22 maggio del 2024.
Il 15 aprile 2024 è stata pubblicata la modifica alla practice che regola il funzionamento del programma pilota fino al 21 maggio 2026. Sono stati pubblicati anche moduli aggiornati, incluso un questionario modificato della practice.
La mediazione obbligatoria non si applicherà alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.
Le domande che rientrano nel progetto pilota saranno inoltrate al Small Claims Mediation Service gestito da HMCTS quando tutte le parti avranno presentato il questionario. Questo servizio è gratuito. Le sessioni di mediazione si tengono per un’ora via telefono. Se il caso non viene risolto in mediazione, si può attivare il giudizio. Il tribunale valuterà quindi all’udienza finale se sanzionare una parte se non ha partecipato alla mediazione e potrebbe tenere conto di tale mancata partecipazione quando considera un comportamento irragionevole ai fini delle spese.
Il 25 ottobre 2024 partirà il Corso di Alta Formazione U.N.A.M. e si concluderà il 18 ottobre 2025.
Si tratta di un percorso diretto agli avvocati che desiderino aggiungere al bagaglio di udienza quello della negoziazione, ma si dirige nello stesso modo ai praticanti legali: questi ultimi sono indubbiamente il nostro futuro.
In altri paesi i legali hanno compreso che può essere altrettanto soddisfacente concludere accordi.
In Italia questo modo di pensare è stato decisamente preminente sino alla Seconda Guerra mondiale. Dall’Unità d’Italia in poi nessun legale ha pensato che fosse cosa migliore ottenere una sentenza. Gli avvocati consigliavano i propri clienti di conciliare oppure transigevano rinunciando alla lite.
Negli anni ’30 dello scorso secolo il nostro modo di gestire la giustizia è stato in qualche modo ripreso negli Stati Uniti, ove è notorio che i processi siano davvero l’ultima risorsa e da ultimo, negli anni 2000, in Germania ove gli accordi sono in crescita.
Negli ultimi quindici anni noi ci siamo fatti le ossa come mediatori e oggi abbiamo un’esperienza degna dei paesi anglofoni.
Ma il mondo va avanti anche per i non mediatori: in diversi paesi la necessità delle cosiddette competenze trasversali è un dato pacifico da molti anni.
Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione. Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato).
Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).
Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”.
Tanto per fare alcuni esempi.
In U.N.A.M. abbiamo pensato che è venuto il momento di aiutare i giuristi ad assistere le parti in negoziazione e in mediazione.
La Scuola di cui vedete la sintetica brochure con scheda di iscrizione qui sotto non fa altro che mettere in pratica questa alta missione. Per maggiori informazioni consultate il link https://unam.it/la-scuola-di-alta-formazione/
Quando sono diventato avvocato non esisteva la possibilità di negoziare se non in ambito lavoristico; la conciliazione civilistica e commerciale nel 1993 aveva solo timidamente bussato alla nostra porta grazie alla Camere di Commercio (per la verità ci avevano già provato con un progetto di legge del 21 febbraio 1861 ma non se ne era fatto nulla) .
Esisteva dunque solo la transazione che però alla fine non accontentava del tutto una mentalità individualista come quella occidentale (in Oriente invece è la regola perché qui l’armonia sociale ha maggiore importanza del diritto del singolo individuo).
Così si pensò ad importare la mediazione per “allargare la torta”.
Per “allargare la torta” però bisogna saper negoziare e per saper negoziare bisogna in primo luogo acquisire (pochi ce l’hanno per natura) un’attitudine collaborativa.
Si tratta di un’operazione molto complessa che richiede un approccio multidisciplinare.
U.N.A.M. in questo anno di corso ha l’ambizione di mettersi a servizio di coloro che vogliano cercare anche un altro modo di affrontare i conflitti propri e altrui.
Ho accettato l’incarico di direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M. perché tra un anno voglio che ci siano nei vari fori altri esperti del componimento amichevole: la collettività non può che guadagnarci.
Ieri la UE ha rilasciato il Quadro di valutazione della giustizia UE 2024. Aspettiamo ovviamente di analizzare gli allegati con i dati numerici prima di fare bilanci precisi. Faccio solo due considerazioni: 1) Le riforme nel 2023 in EU hanno riguardato per lo più il processo, la figura del giudice e dell’avvocato. 2) Per quanto riguarda la promozione e l’uso degli ADR l’Italia è nel 2023 al 22° posto; i primi paesi sono invece Germania, Spagna e Polonia.
Sono diversi anni che in Spagna deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole.
È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[1] è stato approvato anche dall’attuale Governo[2].
La Camera dei deputati, su istanza del Governo, ha pubblicato il progetto il 22 marzo 2024 ed è stato fissato al 4 aprile 2024 il termine per gli emendamenti[3].
Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[4] come condizioni di procedibilità[5] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale.
Si punterà inoltre sul processo telematico.
Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.
Il 5° comma dell’art. 19[6] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[7].»
Il nuovo art. 414[8] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[9]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.
Pubblico qui uno stralcio della prima dottrina spagnola in merito a questi nuovi strumenti.
Ignacio Santabaya, Silvia de Paz, Celia Cañete, Rocio Acebal y Pablo Mayor, Eficiencia procesal, métodos alternativos de resolución de conflictos y costas en materia civil y mercantil Las novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Abril 2024[10]
”**3. Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nell’ambito civile**
Secondo l’Esposizione dei Motivi del Progetto, l’introduzione nel nostro ordinamento di mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie attraverso vie non giudiziarie mira a fornire un servizio pubblico di Giustizia sostenibile, potenziando la negoziazione tra le parti per ridurre la litigiosità. L’art. 2 del Progetto specifica questi mezzi come “qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto si rivolgono in buona fede al fine di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia autonomamente sia con l’intervento di un terzo neutrale”. Siamo quindi di fronte a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (“MASC”).
Il Progetto dedica il suo Titolo II alla regolamentazione di questi MASC, che sarà applicabile alle questioni civili e commerciali quando le parti si sottopongono espressamente o tacitamente a quanto disposto nel Titolo e/o quando, almeno, una delle parti abbia il suo domicilio in Spagna e l’attività negoziale si svolga sul territorio spagnolo (art. 3 del Progetto). Sono escluse le materie relative al diritto del lavoro, penale e fallimentare, e le questioni in cui una delle parti sia un’entità del Settore Pubblico.
**A. L’uso preventivo di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti come requisito di procedibilità delle azioni civili e commerciali**
Il Progetto prevede che le parti possano liberamente ricorrere ai MASC per concordare o transigere sui loro diritti e interessi, purché: (i) quanto concordato non sia contrario alla legge, alla buona fede o all’ordine pubblico; e (ii) il conflitto non riguardi materie sulle quali le parti non possono disporre o che siano escluse dalla mediazione (art. 4 del Progetto).
Tuttavia, il Progetto stabilisce che, in generale, le parti dovranno ricorrere ai MASC prima di poter presentare una domanda. A tal fine, si considererà che si è fatto ricorso ai MASC quando: (i) le parti abbiano sottoposto la controversia a mediazione, conciliazione (inclusa la conciliazione privata, secondo l’art. 15 del Progetto), o al parere neutrale di un esperto indipendente; (ii) sia stata formulata un’offerta vincolante confidenziale; (iii) sia stato impiegato “qualsiasi altro tipo di attività negoziale” legalmente tipizzato, che soddisfi quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I del Progetto o in una legge settoriale (ad esempio, conciliazione davanti a un notaio o all’ufficiale del registro, secondo l’art. 14 del Progetto); o (iv) le parti abbiano sviluppato direttamente attività negoziale, con assistenza legale nei casi in cui il Progetto stabilisce l’obbligatorietà. Si intenderà che la controversia è la stessa che è stata sottoposta al successivo contenzioso quando vi sia identità con l’oggetto del MASC, anche se le pretese esercitate nel contenzioso varino (art. 5.1 del Progetto).
L’iniziativa di ricorrere ai MASC può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziaria o dell’avvocato/a dell’Amministrazione della Giustizia. Nel caso in cui entrambe le parti propongano di ricorrere a un MASC, ma non vi sia accordo su quale, prevarrà quello che è stato proposto per primo (art. 5.4 del Progetto).
Sono esclusi da questo requisito di procedibilità i procedimenti di giurisdizione volontaria e le azioni per la tutela giudiziaria civile dei diritti fondamentali, così come determinate azioni relative a internamento forzoso, tutela sommaria del possesso o della proprietà per chi è stato privato di una cosa o di un diritto o turbato nel suo godimento, demolizione di oggetti in rovina, protezione dei minori e misure in materia di relazioni paterno-filiali (artt. 5.2 e 5.3 del Progetto).
B. Prescrizione e decadenza dell’azione Il Progetto prevede che la richiesta di una delle parti all’altra di ricorrere ai MASC interromperà la prescrizione o sospenderà la decadenza dell’azione dalla data in cui risulti il tentativo di comunicazione fisica al domicilio personale o luogo di lavoro della parte richiesta, o telematica attraverso il mezzo elettronico che le parti avessero impiegato nelle loro relazioni precedenti. Se entro il termine di trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta non si fosse tenuta una riunione volta a raggiungere un accordo, o non si fosse ottenuta una risposta scritta, riprenderà il conteggio dei termini; e si sarebbe adempiuto al requisito di procedibilità per la presentazione della domanda. Affinché la richiesta possa produrre effetti, dovrà definire adeguatamente l’oggetto della negoziazione che sarà sottoposto ai MASC (art. 7.1 del Progetto).
Il Progetto stabilisce che, ai fini del rispetto del requisito di procedibilità di un’eventuale domanda, le parti avranno il termine di un anno dalla ricezione della proposta se questa non ottiene risposta o, in caso contrario, dalla conclusione del processo senza accordo. Questo termine sarà di 20 giorni se fossero state concordate misure cautelari (art. 7.2 del Progetto).
**C. Processo di negoziazione**
Il Progetto stabilisce che le parti possono concordare che tutte o alcune delle azioni siano svolte tramite mezzi telematici, a condizione che sia garantita l’identità dei partecipanti e la normativa applicabile (art. 8.1 del Progetto).
Sia il processo che la documentazione utilizzata saranno di natura confidenziale per le parti e, se del caso, per il terzo neutrale che interviene, ad eccezione delle informazioni relative alla partecipazione delle parti e all’oggetto della controversia (art. 9 del Progetto). Questa confidenzialità si estende, se del caso, alla formulazione di un’offerta vincolante da una parte all’altra (art. 17.3 del Progetto) e al parere di un esperto indipendente sulla controversia (art. 18.2 del Progetto). Tuttavia, sia le parti che il terzo neutrale possono fornire documentazione derivante dal processo o relativa ad esso, o essere richiesti a farlo, se: (i) tutte le parti hanno effettuato una rinuncia espressa e per iscritto; (ii) è in corso l’impugnazione della valutazione delle spese e la richiesta di esonero o moderazione delle stesse, e solo a questo scopo; (iii) i giudici dell’ordine giurisdizionale penale lo richiedano con risoluzione motivata; o (iv) sia necessario per motivi di ordine pubblico (art. 9.2 del Progetto).
Il Progetto prevede che l’attività negoziale debba essere documentata attraverso l’intervento di un terzo neutrale, che rilascerà su richiesta di una delle parti un documento attestante. In mancanza di questa intervento, sarà redatto un documento ad hoc firmato dalle parti intervenienti (art. 10 del Progetto).
Il processo di avvio di un MASC terminerà senza accordo nel caso in cui: (i) trascorrano trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta senza che si sia tenuto un primo incontro o contatto o non si sia ottenuta una risposta scritta; (ii) trascorrano tre mesi dalla data del primo incontro senza che sia stato raggiunto un accordo, a meno che le parti decidano di continuare il processo di negoziazione di comune accordo; o (iii) una delle parti comunichi all’altra, in modo affidabile, che intende terminare il processo (art. 7.1 e 10.4 del Progetto). Inoltre, sono previste particolarità in materia di consumo (tra gli altri, disposizioni aggiuntive sesta e settima del Progetto).
Nel caso in cui il processo di negoziazione venga avviato mediante la formulazione di un’offerta vincolante da una delle parti all’altra, si intenderà che questa decade (e, quindi, che la parte richiedente ha adempiuto al requisito di procedibilità) nel caso in cui questa venga rifiutata, o non venga accettata dall’altra parte entro il termine di un mese o, se previsto, entro il termine maggiore stabilito dalla parte richiedente (art. 17.4 del Progetto). Nel caso in cui le parti abbiano designato di comune accordo un esperto indipendente per emettere un parere non vincolante, il processo terminerà nel caso in cui una delle parti non accetti questo parere (art. 18.5 del Progetto).
**D. Accordo**
Nel caso in cui il processo di negoziazione termini con un accordo, questo sarà vincolante per le parti. Di conseguenza, non potranno presentare domanda con lo stesso oggetto. L’unico rimedio legale a cui avrebbero accesso, secondo quanto previsto nel Progetto, sarebbe un’eventuale azione di nullità per le cause che invalidano i contratti (art. 13 del Progetto). Nel caso in cui l’accordo raggiunto sia parziale, le parti potranno ricorrere alla via giudiziaria per risolvere gli aspetti sui quali persiste la discrepanza (art. 4.1 del Progetto).
Le parti potranno elevare l’accordo a scrittura pubblica e, quando lo richieda la legislazione o quando il processo di negoziazione sia stato avviato per delega dal giudice, potranno richiedere l’omologazione giudiziaria. La trasformazione in atto pubblico, l’omologazione o, se del caso, la certificazione di conciliazione registrale, trasformeranno l’accordo in un titolo esecutivo (art. 12 del Progetto).
**E. Intervento di un terzo neutrale**
Sebbene la figura del terzo neutrale non sia definita nel Progetto, questo invita il Governo a presentare un progetto di legge che regoli lo statuto di questa figura entro un anno dall’eventuale entrata in vigore della legge (D.A. 4ª). Il Progetto prevede la possibilità che i costi derivanti dalla nuova regolamentazione relativa ai MASC possano essere coperti, in tutto o in parte, con fondi pubblici (D.A. 2ª).
**F. Processo ordinario**
Il Progetto introduce come novità la necessità di allegare alla domanda una descrizione del processo di negoziazione precedente alla via giudiziario svolto, così come i documenti che lo giustifichino, nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito di procedibilità. La domanda non sarà ammessa quando non si attestino tali circostanze né si allegano i documenti appropriati (modifica degli artt. 399.3 e 403.2 della LEC).
Una volta ammesse le prove, il Progetto autorizza il giudice a proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC. Nel caso in cui le parti siano d’accordo sulla delegazione, verrà stabilito mediante provvedimento che potrà essere pronunciato oralmente. L’attività di negoziazione dovrà svolgersi nel tempo che intercorre tra la conclusione dell’udienza preliminare e la data fissata per il processo, che potrà essere prorogato una volta su richiesta delle parti (modifica dell’art. 429.2 della LEC).
Inoltre, nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, dovranno comunicarlo al tribunale affinché decreti l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio di richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui il procedimento seguito per raggiungere l’accordo sia stata una conciliazione davanti a notaio o ufficiale del registro, sarà accreditato mediante l’atto o la certificazione registrale, senza che sia necessaria l’omologazione giudiziaria (modifica dell’art. 429.2 della LEC).
**G. Giudizio verbale**
Il Progetto prevede anche che, prima della pratica della prova nel giudizio verbale, il tribunale possa proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC, purché ritenga fondatamente che l’accordo tra le parti sia possibile, e il Procuratore dell’Amministrazione di Giustizia non abbia tentato la derivazione precedente. Nel caso in cui tutte le parti esprimano il loro consenso, si concorderà la sospensione del procedimento mediante provvedimento, che potrà essere pronunciato oralmente. La negoziazione dovrà svolgersi entro il termine massimo fissato dal tribunale, che potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti (modifica dell’art. 443 della LEC).
Se si raggiunge un accordo, il tribunale decreterà l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio che le parti debbano richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo, il tribunale darà la parola alle parti per effettuare chiarimenti e fissare i fatti controversi (modifica dell’art. 443.3 della LEC). Se non vi fosse conformità, si procederà successivamente con le prove ammesse in precedenza (modifica dell’art. 443.4 della LEC).
**H. Ricorso di appello**
Per quanto riguarda la procedura del ricorso di appello, si modifica l’art. 456.1 della LEC per consentire al tribunale di poter inviare le parti a uno qualsiasi dei MASC previsti dalla legge, sempre che ritenga fondatamente che sia ancora possibile un accordo tra di esse (modifica dell’art. 456.1 della LEC).
**I. Procedura di esecuzione**
Il Progetto consente che, in qualsiasi fase della procedura di esecuzione, le parti possano sottoporsi a un MASC, nel qual caso si sospenderà il corso dell’esecuzione (modifica dell’art. 565.1 della LEC).
Inoltre, si prevede che gli accordi raggiunti dalle parti in un MASC che siano stati elevati a scrittura pubblica, avranno annessa l’esecuzione (modifica dell’art. 517.2.2º della LEC).
**J. Misure cautelari a sostegno dell’arbitrato**
Il Progetto aggiunge la possibilità che, quando si dimostri di aver avviato un tentativo di soluzione extragiudiziale attraverso un MASC prima delle azioni arbitrali, si possano richiedere misure cautelari presso la sede giurisdizionale (modifica dell’art. 722 della LEC).
**4. Costi nel settore civile e commerciale**
**A. Introduzione del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”**
Il Progetto adatta la nuova regolamentazione sui MASC al regime generale attuale in materia di costi. In questo senso, si evidenzia l’introduzione della nozione di “abuso del servizio pubblico di giustizia” come nuovo criterio di valutazione per l’imposizione e la liquidazione dei costi.
Il Progetto fornisce alcuni esempi del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”, come: (i) l’uso irresponsabile del diritto fondamentale di accesso ai tribunali, ricorrendo ingiustificatamente alla giurisdizione quando sarebbe stata fattibile ed evidente una soluzione concordata della controversia; o (ii) i casi in cui le pretese siano palesemente prive di ogni giustificazione, impattando sulla sostenibilità del sistema. Tuttavia, lo stesso Progetto precisa che sarà necessaria un’ulteriore delimitazione giurisprudenziale, specialmente in relazione ai concetti di temerarietà e malafede processuale (Espositivo V del Progetto).
L'”abuso del servizio pubblico di giustizia” si pone come eccezione al principio generale di vittoria oggettiva in materia di costi e permette di sanzionare quelle parti che si siano ingiustificatamente rifiutate di ricorrere a un MASC quando questo fosse obbligatorio (art. 7.3 del Progetto e modifica degli artt. 247, 394 e 395 della LEC). Nello stesso senso, il Progetto permette di giustificare un’eventuale richiesta di esonero o moderazione dei costi, seguendo il criterio sopra menzionato; come previsto per le situazioni in cui una parte avesse formulato una proposta tramite un MASC, l’altra non l’avesse accettata, e la condanna ordinata in sede giudiziaria sia sostanzialmente identica al contenuto di tale proposta (modifica dell’art. 245.5 e introduzione dell’art. 245 bis della LEC).
Infine, si elimina la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione della liquidazione delle spese eccessive, eccetto nei casi di “abuso del servizio pubblico di giustizia” (modifica dell’art. 246.3 della LEC). Il Progetto giustifica questa decisione sulla base del fatto che i criteri dei collegi professionali spesso non sono seguiti dai tribunali e dalle corti provinciali, unitamente alla mancanza di regolamentazione dei criteri di onorari e complessità delle questioni in materia di costi (Espositivo VI del Progetto).
**5. Entrata in vigore**
Il Progetto prevede che l’entrata in vigore di alcune delle sue disposizioni – tra le altre, quelle relative alla regolamentazione dei MASC, la modifica delle leggi processuali o il costo dell’intervento del terzo neutrale – sia subordinata alla pubblicazione dello Statuto del Terzo Neutrale. Il resto delle disposizioni contenute nella eventuale legge che verrà approvata entrerà in vigore a tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato, in alcuni casi, o a venti giorni da tale pubblicazione, in altri (disposizione finale ventitreesima del Progetto). Si prevede anche che, nei procedimenti giudiziari in corso all’entrata in vigore della eventuale legge, le parti possano decidere di comune accordo di sottoporsi a un MASC (disposizione transitoria nona, paragrafo 2, del Progetto).
In ogni caso, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Progetto è soggetta al corrispondente iter parlamentare e all’eventuale approvazione della norma, quindi il testo attuale può essere soggetto a modifiche e emendamenti.”
[1] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
[4] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.
Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.
Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.
A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes
de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.
Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.
Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.
Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.
L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.
[6] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.
[7] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»
[8] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.
[9] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.
Dalla riforma Cartabia in poi si sente molto parlare in Italia della valutazione dei giudici.
Come sappiamo la loro carriera è oggi determinata anche dalla frequentazione di seminari e corsi per l’aggiornamento in mediazione dal numero e dalla qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi.
Questi elementi costituiscono dal 30 giugno 2023, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato[1].
Il Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 ha poi, tra le altre cose, approvato una serie di modifiche al concorso per entrare in magistratura: prevedono che l’esame di stato si possa provare per quattro volte e non più solo per tre, e introducono i test psico-attitudinali per i candidati e le candidate. Quest’ultima misura sarà applicata solo a partire dal 2026[2].
Che cosa sono i test psicoattitudinali?
Si tratta di esercizi volti ad accertare le capacità di attenzione, memoria, calcolo e sintesi del candidato. In particolare, i test attitudinali valutano quattro aree di ragionamento: verbale, numerico, logico e spaziale.
Tale ultima misura è stata molto criticata nei giorni scorsi.
Il mio debole parere è che tutti coloro che abbiano a che fare col pubblico dovrebbero sottoporsi a questi test e ciò non è sufficiente, perché poi bisognerebbe insegnare ai pubblici dipendenti a relazionarsi con le persone: il mediatore impara sostanzialmente come ci si relaziona in modo costruttivo e non è un caso che ad esempio in Lussemburgo tutti i dipendenti pubblici debbano partecipare ad un corso di mediazione.
In questo contributo mi interessa vedere quale possa essere la mentalità orientale in materia: in particolare che cosa avviene in Cina ove nel 2022 sono stati affrontati 30.314.250 di procedimenti[3].
La Cina è il Paese che ha più giudici al mondo: sebbene non esistano statistiche ufficiali precise, si può dire che nel 2012 approssimativamente il numero dei giudici era di circa 200.000 unità[4] e il numero delle persone impiegate nell’intero sistema giudiziario cinese era di circa 300.000 persone.
Se calcolato sulla base della popolazione cinese di allora (1,3 miliardi), si poteva parlare 1 giudice ogni 6.000 persone.
Nel 2004 si stimava che ogni giudice in Cina affrontasse circa 200 procedimenti all’anno.
Nel 2017 i procedimenti affrontati annualmente erano circa 150[5] e si stimava ci fossero 120.000 giudici di tribunale.
Un articolo[6] di stampa, tuttavia, precisava nel 2017 che nella regione di Dongguan il giudice civile poteva arrivare ad affrontare anche a 1.600 casi all’anno (il giudice più ligio del tribunale che era una donna di 29 anni, arrivava a 1.924 casi annuali per uno stipendio di circa 800 euro che all’epoca era uno stipendio dirigenziale).
In questo luogo che era il tribunale più frequentato in Cina i giudici civili non avevano giorni liberi durante l’anno, decidevano 4 o 5 casi al giorno (non avevano tempo per dormire e mangiare); le donne magistrato avevano frequenti aborti spontanei per la fatica ed alcuni di loro si sono suicidati.
Il carico di lavoro dei giudici di prima linea era quattro volte quello dei normali dipendenti pubblici.
Di fronte a questa situazione la Corte Intermedia del Popolo di Dongguan e i tribunali di base invitavano regolarmente gli psicologi nei tribunali per tenere conferenze, o contattavano studi di salute mentale affinché i giudici riducessero il loro stress.
La dedizione al lavoro è fondamentale, come vedremo, per i giudici cinesi.
La Corte Suprema Cinese è intervenuta con alcune “opinioni” che potremmo definire delle leggi, sulla valutazione dei giudici nel 2008, 2011, 2018 e 2021
Delle prime due discipline abbiamo solo alcuni commenti perché il governo cinese proibisce in questo momento storico agli occidentali di accedere ai documenti ufficiali.
Miglior fortuna abbiamo con il parere del 2021 (e con quello del 2018 che è stato abolito da quello del 2021) che è molto interessante per capire quanto siano lontani da noi: quelli che consideriamo valori sono per loro disvalori[7].
Riporto qui la traduzione del testo del 2021 con note in lingua cinese.
Ente di pubblicazione: Corte Suprema del Popolo Numero di pubblicazione: Legge [2021] n. 255 Data di pubblicazione: 03-11-2021
Notifica di emissione delle “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici”
A tutte le Corti Superiori del Popolo delle province, regioni autonome, municipalità direttamente controllate dal governo centrale, e alla filiale del Corpo di Produzione e Costruzione del Xinjiang della Corte Superiore del Popolo della Regione Autonoma Uigura del Xinjiang:
Stabilire e perfezionare un meccanismo di valutazione dei giudici è un requisito intrinseco per l’attuazione completa del sistema di responsabilità giudiziaria, nonché una misura importante per le corti del popolo per rafforzare concretamente la gestione del personale e la gestione dei processi e migliorare la qualità e l’efficacia dei giudizi. Al fine di rafforzare e migliorare ulteriormente il lavoro di valutazione dei giudici, dopo lo studio e l’approvazione della riunione del gruppo del partito della Corte Suprema del Popolo, le “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici” (di seguito denominate “Opinioni guida”) sono ora pubblicate per voi. Si prega di trasmettere rapidamente ai tribunali intermedi e di base della vostra giurisdizione e di attuare diligentemente l’attuazione in base alla realtà.
Tutte le corti del popolo devono elevare la loro posizione politica, unificare concretamente il pensiero e riconoscere pienamente l’importanza della valutazione dei giudici. È necessario organizzare attentamente l’apprendimento e la formazione, guidare i giudici ad aumentare la consapevolezza dell’accettazione della valutazione e comprendere completamente l’orientamento dei valori e il contenuto degli indicatori della valutazione. È necessario rafforzare la leadership organizzativa, pianificare in anticipo e spiegare seriamente per garantire l’attuazione stabile delle “Opinioni guida” e migliorare continuamente la qualità e il livello del lavoro di valutazione dei giudici.
Per qualsiasi situazione o problema incontrato nel lavoro, si prega di segnalarlo tempestivamente alla Corte Suprema del Popolo[9].
Corte Suprema del Popolo Data: 12 ottobre 2021
Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici
Queste opinioni sono state formulate per ulteriormente rafforzare e migliorare il lavoro di valutazione dei giudici, costruire un sistema di valutazione dei giudici scientifico e ragionevole, guidare, regolare e motivare i giudici a svolgere i loro doveri giudiziari in modo legale, giusto ed efficiente, e promuovere la costruzione di un corpo di giudici rivoluzionario, regolamentato, professionale e professionistico, secondo la “Legge sui funzionari pubblici della Repubblica Popolare Cinese”, la “Legge sui giudici della Repubblica Popolare Cinese” e altre leggi e regolamenti pertinenti, in linea con lo spirito della riforma del sistema giudiziario centrale, e in base alla realtà del lavoro dei tribunali del popolo[10].
I. Principi generali
Adottare il pensiero socialista con caratteristiche cinesi dell’era di Xi Jinping come guida, attuare profondamente il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, attuare la linea organizzativa del partito e le politiche e i principi del lavoro del personale del nuovo periodo, mirando a costruire un meccanismo di valutazione più scientifico e ragionevole, più in linea con le leggi giudiziarie, mettendo gli standard politici al primo posto, evidenziando l’efficacia pratica del lavoro di giudizio e di esecuzione dei giudici, sfruttando appieno il ruolo di guida e di indicatore della valutazione, e sforzandosi di costruire un corpo di giudici di alta qualità e professionalità, con solide competenze politiche, professionali, di responsabilità, disciplinari e di stile di lavoro.
La valutazione dei giudici dovrebbe essere condotta secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, basandosi sulla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, riflettendo le caratteristiche e i requisiti professionali dei giudici, seguendo l’autorità di gestione del personale, gli standard e le procedure stabilite, per esaminare e valutare complessivamente la qualità politica, i risultati del lavoro giudiziario, l’etica professionale, il livello professionale, la capacità lavorativa e lo stile giudiziario dei giudici.
La valutazione dei giudici che non rientra nell’autorità del gruppo del partito del tribunale sarà gestita secondo le relative disposizioni.
Il lavoro di valutazione dei giudici aderisce ai seguenti principi:
(1) Il partito gestisce il personale;
(2) Completezza, oggettività, giustizia e apertura;
(3) Seguire le leggi giudiziarie, riflettere le caratteristiche professionali;
(4) Concentrarsi sulle responsabilità principali, evidenziare i risultati del lavoro;
(5) Combinare valutazioni quantitative e qualitative, valutazioni continue e annuali;
(6) Classificazione e categorizzazione, scientifica ed efficiente, combinando valutazione e utilizzo.
I tribunali popolari istituiranno un comitato di valutazione dei giudici, sotto la guida del gruppo del partito del tribunale, responsabile della valutazione dei giudici del tribunale. I membri del comitato di valutazione dei giudici saranno un numero dispari tra cinque e nove persone, generalmente composti dal presidente del tribunale, dai leader del tribunale correlati, dai responsabili dei dipartimenti correlati e da alcuni rappresentanti dei giudici, con il presidente del tribunale che funge da direttore.
Le riunioni del comitato di valutazione dei giudici devono essere frequentate dalla maggioranza dei membri, e le decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei membri.
L’ufficio del comitato di valutazione dei giudici sarà situato nel dipartimento di organizzazione e personale del tribunale.
Il comitato di valutazione dei giudici svolgerà principalmente i seguenti compiti:
(1) Studiare e stabilire norme per il lavoro di valutazione dei giudici;
(2) Organizzare e implementare il lavoro di valutazione dei giudici;
**III. Funzioni del Comitato di Valutazione dei Giudici**
(3) Studiare e proporre raccomandazioni sui risultati della valutazione dei giudici e sottoporle alla revisione del gruppo del partito del tribunale;
(4) Gestire le richieste di revisione dei risultati della valutazione;
(5) Occuparsi di altre questioni che dovrebbero essere di responsabilità del Comitato di Valutazione dei Giudici.
**II. Contenuto della Valutazione**
7. La valutazione dei giudici si basa sulle loro responsabilità e compiti lavorativi, utilizzando un approccio di valutazione basato su indicatori per valutare complessivamente la moralità, la capacità, la diligenza, i risultati e l’integrità, con particolare attenzione alla qualità politica e ai risultati del lavoro giudiziario.
8. La valutazione della “moralità” si concentra principalmente sulla qualità politica e il comportamento morale, con particolare attenzione allo studio approfondito e all’attuazione del pensiero socialista con caratteristiche cinesi della nuova era di Xi Jinping, al pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, al mantenimento della leadership assoluta del partito sul lavoro giudiziario, al perseguimento del cammino dello stato di diritto con caratteristiche socialiste cinesi, al rafforzamento delle “quattro coscienze”, alla consolidazione delle “quattro confidenze”, alla realizzazione della “doppia salvaguardia”, al miglioramento della capacità di giudizio politico, di comprensione politica e di esecuzione politica, al rispetto della disciplina e delle regole politiche, alla resistenza consapevole alle correnti di pensiero errate occidentali come la “democrazia costituzionale”, l'”indipendenza giudiziaria” e la “separazione dei poteri”, nonché alla pratica dei valori centrali del socialismo, al mantenimento dell’etica professionale dei giudici, e al rispetto della moralità pubblica, della virtù familiare e dell’integrità personale. I risultati della valutazione della qualità politica dei giudici devono essere registrati nell’archivio della qualità politica.
9. La valutazione della “capacità” si concentra principalmente sul livello professionale legale e sulla capacità lavorativa, con particolare attenzione alla capacità di applicare le politiche legali, al livello di lavoro giudiziario, al livello teorico legale, al livello di ricerca della pratica giudiziaria, nonché alla capacità di controllo dei rischi, alla capacità di lavoro con la comunità, alla capacità di applicazione tecnologica e alla capacità di guidare l’opinione pubblica.
10. La valutazione della “diligenza” si concentra principalmente sullo stato d’animo e sullo stile di lavoro, con particolare attenzione alla fedeltà al dovere, al rispetto della disciplina lavorativa, alla dedizione al lavoro, alla diligenza e alla responsabilità, e alla volontà di assumersi responsabilità e di servire.
11. La valutazione dei “risultati” si concentra generalmente sul rendimento nella gestione dei casi e su altri risultati lavorativi, con la valutazione del rendimento nella gestione dei casi centrata principalmente sulla quantità, qualità, efficienza ed efficacia della gestione dei casi.
(1) La valutazione della quantità di casi gestiti si basa sul numero di casi chiusi, tenendo conto di fattori come il tipo di caso, il procedimento giudiziario e il livello di revisione che riflettono la complessità e la quantità di lavoro dei casi, combinando la configurazione del team giudiziario, stabilendo coefficienti di ponderazione ragionevoli per i casi e valutando scientificamente il carico di lavoro reale dei giudici in diverse linee di business e posizioni.
(2) La valutazione della qualità della gestione dei casi si basa su situazioni come la restituzione e la modifica dei casi, utilizzando pienamente meccanismi come la revisione della qualità dei casi, concentrandosi sulla revisione delle prove, sulla determinazione dei fatti, sull’applicazione della legge, sulla redazione di documenti, sull’interpretazione e giustificazione della legge e sui risultati delle decisioni giudiziarie da parte dei giudici.
(3) La valutazione dell’efficienza nella gestione dei casi si basa sulla percentuale di chiusura dei casi entro il termine giudiziario (inclusi le proroghe del termine secondo quanto stabilito), concentrandosi sul ciclo di revisione dei casi e su situazioni come casi che superano il termine di revisione e casi che sono rimasti pendenti per lungo tempo[11].
**IV. Valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi**
(4) La valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi si basa sugli effetti politici, legali e sociali ottenuti, con particolare attenzione al mantenimento della sicurezza nazionale e della stabilità sociale, al mantenimento della serietà e dell’autorità della legge, alla tutela dei diritti legali delle persone e alla promozione dei valori centrali del socialismo.
I giudici che partecipano al lavoro centrale del partito e dello stato, ai lavori chiave locali, alle commissioni di giudizio, alle commissioni di risarcimento, alle commissioni di soccorso giudiziario, alle riunioni di giudici specializzati per discutere i casi, che gestiscono petizioni legate a cause legali, che svolgono supervisione dell’esecuzione, che partecipano alla gestione delle cause di contenzioso, che svolgono revisioni dei casi e orientamento professionale, che conducono indagini sociali e visite di follow-up per casi di minori, e altri lavori estesi, nonché che partecipano alla redazione di documenti normativi, alla ricerca di progetti e alla compilazione di casi, possono stabilire indicatori corrispondenti, inclusi nella valutazione delle prestazioni dei giudici.
**XII. Valutazione dell’integrità**
12. La valutazione dell’integrità si concentra principalmente su indicatori come la giustizia integra e l’autodisciplina, con particolare attenzione al rispetto della disciplina dell’integrità, all’attuazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, e all’attuazione delle “tre regole” per prevenire l’interferenza nella giustizia.
**XIII. Giudici in posizioni di leadership**
13. Per i giudici che ricoprono posizioni di leadership, si dovrebbero considerare fattori come la dimensione del personale dell’unità (dipartimento), il numero di casi, i compiti di gestione, distinguendo tra diverse aree, livelli e posizioni, per determinare scientificamente e ragionevolmente gli standard per il numero di casi gestiti e i tipi di casi. Oltre ai contenuti di valutazione della moralità, capacità, diligenza, risultati e integrità menzionati in precedenza, si dovrebbero anche stabilire indicatori corrispondenti intorno ai loro compiti di supervisione e gestione giudiziaria, come l’esecuzione di procedure di revisione e approvazione, la guida complessiva del lavoro giudiziario, l’incoraggiamento di standard di giudizio uniformi, la supervisione completa della qualità e dell’efficacia del giudizio, l’eliminazione delle interferenze esterne nei casi, e la situazione generale della qualità e dell’efficacia dei casi dell’unità (dipartimento), nonché l’attuazione della costruzione di integrità e onestà del partito “una posizione, due responsabilità” e l’efficacia del lavoro di costruzione del partito, inclusi nella valutazione.
**XIV. Indicatori di valutazione**
14. Gli indicatori di valutazione dovrebbero essere impostati in base alla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, secondo le caratteristiche dei diversi livelli di tribunali e linee di business (posizioni), e dovrebbero essere impostati in modo stratificato e classificato. Tra questi, gli indicatori di valutazione dei tribunali popolari di base dovrebbero concentrarsi sull’accurata determinazione dei fatti e sulla risoluzione sostanziale delle controversie; gli indicatori di valutazione dei tribunali intermedi dovrebbero concentrarsi sull’efficace conclusione dei processi di secondo grado e sulla precisa definizione dei conflitti; gli indicatori di valutazione dei tribunali superiori dovrebbero concentrarsi sulla correzione legale degli errori nei processi di revisione e sull’uniformità dei criteri di giudizio; gli indicatori di valutazione della Corte Suprema del Popolo dovrebbero concentrarsi sulla supervisione e guida del lavoro giudiziario nazionale e sulla garanzia dell’applicazione corretta e uniforme della legge.
I tribunali popolari di tutti i livelli possono, sulla base delle disposizioni di queste opinioni, combinare la realtà del proprio lavoro per ulteriormente dettagliare gli indicatori di impostazione, il contenuto della valutazione, gli standard di valutazione, le regole di punteggio, il peso dei punteggi e altri contenuti, e regolare in modo mirato in base alla situazione della valutazione.
Se un caso è particolarmente difficile, complesso, ha un grande impatto sociale o ci sono altre circostanze speciali che richiedono l’adattamento del punteggio dell’indicatore per il caso specifico, dopo la discussione e la decisione del comitato di valutazione dei giudici del tribunale, può essere adattato individualmente.
**III. Livelli e standard di valutazione**
15. La valutazione dei giudici combina valutazioni continue e annuali, utilizzando un approccio che privilegia la quantificazione dei punteggi, con un supporto qualitativo.
16. I risultati della valutazione continua sono classificati in buono, abbastanza buono, medio e piuttosto scarso. I risultati della valutazione annuale sono classificati in eccellente, competente, fondamentalmente competente e incompetente.
17. Gli standard per la valutazione dei giudici in ogni livello sono determinati dai tribunali popolari di tutti i livelli in base alle relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, combinando la funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli e la realtà del proprio tribunale[12].
**XVIII. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Eccellenti**
18. Per essere valutati come eccellenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:
(1) Alta qualità politica e morale, rigoroso rispetto dell’etica professionale dei giudici;
(2) Profonda conoscenza del lavoro giudiziario, forte capacità lavorativa;
(3) Forte senso di responsabilità lavorativa, coraggio nell’agire, buono stile giudiziario;
(4) Completamento soddisfacente dei compiti lavorativi annuali, risultati giudiziari eccezionali;
(5) Integrità e onestà.
**XIX. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Competenti**
19. Per essere valutati come competenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:
(1) Qualità politica e morale piuttosto alta, rispetto dell’etica professionale dei giudici;
(2) Buona conoscenza del lavoro giudiziario, abbastanza forte capacità lavorativa;
(3) Forte senso di responsabilità lavorativa, approccio proattivo al lavoro, piuttosto buono stile giudiziario;
(4) Capacità di completare il proprio lavoro, risultati giudiziari piuttosto buoni;
(5) Integrità e autodisciplina.
**XX. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Fondamentalmente Competenti**
20. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come fondamentalmente competenti nella valutazione annuale:
(1) Qualità politica e morale media;
(2) Capacità di rispettare fondamentalmente l’etica professionale dei giudici, ma con alcune carenze;
(3) Livello medio di competenza nel lavoro giudiziario, capacità lavorativa piuttosto debole;
(4) Senso di responsabilità medio, approccio lavorativo passivo, carenze evidenti nello stile giudiziario;
(5) Capacità di completare fondamentalmente il proprio lavoro, ma punteggi bassi negli indicatori di numero di casi, qualità, efficienza ed efficacia, o errori significativi nel lavoro;
(6) Capacità di mantenere fondamentalmente l’integrità e l’autodisciplina, ma con alcune carenze.
**XXI. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Incompetenti**
21. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come incompetenti nella valutazione annuale:
(1) Violazione della disciplina politica e delle regole politiche, qualità politica e morale scadente;
(2) Grave violazione dell’etica professionale dei giudici, causando un impatto sociale negativo;
(3) Giudici che non ricoprono posizioni di leadership e senza giustificato motivo non raggiungono il 50% del punteggio medio annuale per il numero di casi gestiti da tutti i giudici del proprio dipartimento;
(4) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che senza giustificato motivo non raggiungono gli standard minimi stabiliti per il numero di casi gestiti;
(5) Errori intenzionali o gravi negligenze che portano a problemi di qualità gravi nei casi gestiti, come l’esame delle prove, la determinazione dei fatti, l’applicazione della legge, influenzando la giustizia equa e causando un impatto negativo;
(6) Efficienza nella gestione dei casi che non soddisfa i requisiti stabiliti, capacità di gestione dei casi chiaramente inadeguata;
(7) Scarso senso di responsabilità lavorativa o cattivo stile giudiziario, ripetuti problemi nell’efficacia della gestione dei casi, con significative lamentele da parte del pubblico;
(8) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che violano le regole non adempiendo seriamente ai doveri di supervisione e gestione giudiziaria, causando gravi conseguenze;
(9) Violazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, problemi di integrità piuttosto gravi;
**Per le necessità lavorative, i tribunali superiori del popolo possono apportare adeguamenti appropriati alle situazioni elencate nei punti (3) e (4) sopra.**
I giudici che senza giustificato motivo si rifiutano di partecipare alla valutazione annuale, dopo essere stati educati e continuano a rifiutarsi, saranno valutati come incompetenti.
**22.** Nei dipartimenti dove esiste una grande varietà di tipi di casi o dove il volume dei casi e le posizioni dei giudici sono particolarmente speciali, il comitato di valutazione del tribunale può decidere gli standard statistici per il numero medio di casi gestiti per giudice.
Ad eccezione dei leader del tribunale inclusi nel sistema, i giudici dovrebbero partecipare alla valutazione in un unico dipartimento giudiziario.
**23.** I giudici che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi a causa di scambi a breve termine, rotazioni, prestiti, formazione accademica ufficiale o partecipazione ad altri lavori organizzati, saranno valutati dal comitato di valutazione dei giudici del tribunale. I leader del tribunale inclusi nel sistema che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi devono richiedere l’approvazione al tribunale popolare di livello superiore secondo le regolamentazioni.
**IV. Organizzazione e attuazione della valutazione**
**24.** La valutazione continua dovrebbe stabilire un ciclo di valutazione ragionevole, generalmente seguendo procedure come la raccolta dei dati di valutazione, l’organizzazione della revisione e della valutazione, e il feedback dei risultati della valutazione.
**25.** La valutazione annuale si svolge alla fine dell’anno o all’inizio dell’anno successivo, generalmente seguendo le seguenti procedure:
(1) Sommario e relazione. I giudici riassumono il proprio lavoro in base alle responsabilità lavorative, agli obiettivi annuali e alle relative richieste, e fanno una relazione entro un certo ambito.
(2) Organizzazione della valutazione. Il comitato di valutazione dei giudici organizza la raccolta dei dati di valutazione, effettua la valutazione e fornisce ai giudici e ai loro dipartimenti il feedback sui punteggi preliminari degli indicatori per la verifica.
(3) Valutazione democratica. I giudici che ricoprono posizioni di leadership negli organi interni del tribunale sono soggetti a valutazione democratica entro un certo ambito. Se necessario, anche altri giudici possono essere sottoposti a valutazione democratica.
(4) Comprensione e verifica. Si utilizzano colloqui individuali, ricerche sul campo e altri metodi per comprendere e verificare le situazioni relative ai giudici. Se necessario, si ascoltano le opinioni del dipartimento di ispezione disciplinare e supervisione.
(5) Determinazione del livello. Il comitato di valutazione dei giudici propone suggerimenti per il livello di valutazione sulla base dei punteggi degli indicatori, tenendo conto della valutazione continua, del sommario personale e delle opinioni del dipartimento, e presenta il tutto al gruppo del partito del tribunale per l’approvazione.
(6) Pubblicazione dei risultati. I giudici proposti per il livello eccellente vengono pubblicati all’interno del tribunale per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.
(7) Feedback dei risultati. I risultati della valutazione vengono comunicati ai giudici e ai loro dipartimenti.
**26.** La valutazione annuale dei giudici si basa sulla valutazione continua, e i giudici determinati come eccellenti nella valutazione annuale dovrebbero essere scelti tra i giudici che hanno ottenuto più volte il livello buono e non hanno livelli medi o scarsi durante l’anno.
**27.** I giudici che hanno obiezioni sui risultati della propria valutazione possono richiedere una revisione al comitato di valutazione dei giudici secondo le regole. Il comitato di valutazione dei giudici dovrebbe gestire tempestivamente e informare il richiedente dei risultati della revisione.
**28.** I giudici che sono trasferiti, riassegnati, inviati in aiuto, in posizioni temporanee, che hanno accumulato più di sei mesi di malattia o congedo personale, o che hanno ricevuto sanzioni disciplinari del partito o amministrative, e altre situazioni speciali, saranno valutati secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici.
**29.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei presidenti e vicepresidenti delle corti, e i tribunali popolari superiori dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei leader del tribunale inclusi nel sistema del livello inferiore sotto la loro giurisdizione.
**30.** I gruppi del partito dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la leadership unificata sul lavoro di valutazione dei giudici e su altri lavori di valutazione aziendale, raggruppare razionalmente gli elementi e le categorie di valutazione per prevenire valutazioni multiple e ripetute.
**31.** Le istituzioni di ispezione disciplinare e supervisione dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la supervisione sul lavoro di valutazione dei giudici e trattare seriamente, secondo le relative disposizioni, coloro che si impegnano in favoritismi, ritorsioni, frodi e altre azioni durante il processo di valutazione[14].
**V. Utilizzo dei Risultati della Valutazione**
**32.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la costruzione dell’informatica nella valutazione, utilizzare pienamente i mezzi e le tecnologie informatiche per condurre la valutazione dei giudici, esplorare l’acquisizione automatica dei dati di valutazione attraverso la piattaforma di gestione dei casi (ufficio) e migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro di valutazione.
**33.** I risultati della valutazione dei giudici gestiti dal gruppo del partito del tribunale sono registrati come risultati della valutazione dei funzionari pubblici nell’anno corrispondente. Le prestazioni lavorative dei giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale possono essere comunicate ai dipartimenti organizzativi del partito secondo le relative disposizioni.
**34.** I risultati della valutazione dei giudici sono un importante riferimento per la promozione e la retrocessione dei gradi dei giudici, l’uscita dal sistema di quote dei giudici e la distribuzione dei bonus di performance.
**35.** I giudici valutati come eccellenti nella valutazione annuale hanno la priorità nella promozione del grado dei giudici a parità di condizioni. I giudici valutati come competenti nella valutazione annuale possono partecipare alla promozione del grado dei giudici secondo le relative disposizioni. I giudici valutati come incompetenti o fondamentalmente competenti nella valutazione annuale, o quelli che non hanno ricevuto una valutazione, non accumulano anni di servizio per la promozione del grado dei giudici nell’anno di valutazione.
**36.** I giudici valutati come incompetenti nella valutazione annuale, o quelli valutati come fondamentalmente competenti per due anni consecutivi, dovrebbero lasciare il sistema di quote dei giudici. I giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale che si trovano in una delle situazioni descritte nel paragrafo 21(1) dovrebbero anche lasciare il sistema di quote.
**37.** I giudici valutati come eccellenti o competenti nella valutazione annuale ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno. I giudici valutati come fondamentalmente competenti, incompetenti o quelli che non hanno ricevuto una valutazione annuale non ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno.
**VI. Disposizioni Finali**
**38.** I tribunali superiori del popolo possono sviluppare metodi specifici di valutazione dei giudici basati su queste opinioni, in combinazione con le realtà locali, e guidare i tribunali all’interno della loro giurisdizione nel lavoro di valutazione dei giudici.
**39.** Queste opinioni sono interpretate dal Dipartimento Politico della Corte Suprema del Popolo.
**40.** Queste opinioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2022. Le disposizioni precedenti relative alla valutazione dei giudici che sono in conflitto con queste opinioni sono sostituite da queste opinioni. Per gli aspetti non regolati da queste opinioni, si applicano le disposizioni relative alla valutazione dei funzionari pubblici.
**Allegato: Guida all’Impostazione dei Coefficienti di Peso dei Casi**
Per calcolare in modo scientifico e ragionevole il carico di lavoro effettivo dei giudici e rendere quantificabile e valutabile il lavoro dei giudici in diverse linee di business e posizioni, questa guida è stata sviluppata secondo i principi di “scientificità, semplicità e fattibilità”.
**I.** Quando i tribunali popolari impostano i coefficienti di peso dei casi, possono distinguere le caratteristiche dei casi e impostare separatamente coefficienti fissi e coefficienti variabili. La somma dei coefficienti fissi e variabili costituisce il coefficiente di peso finale del caso.
**II.** I coefficienti fissi sono i coefficienti di base del carico di lavoro dei casi impostati in base alle caratteristiche generali dei casi, che generalmente includono il tipo di caso, la procedura giudiziaria, il livello di revisione e la configurazione del team giudiziario. La moltiplicazione di questi coefficienti produce il punteggio del coefficiente fisso[15].
**III. Quando si determinano i coefficienti di peso per tipo di caso, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come casi penali, civili, amministrativi, risarcimenti statali, esecuzioni, e altri tipi di casi.**
Altri tipi di casi possono essere ulteriormente suddivisi in casi di giudizio rapido, fallimenti, riduzioni di pena e libertà condizionale, assistenza giudiziaria, assistenza giudiziaria internazionale e interregionale, e casi con procedure speciali. I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per tipo di caso in base alle cause.
**IV. Quando si determinano i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come procedura sommaria di primo grado, procedura ordinaria di primo grado, procedura di appello, procedura di revisione, e altre procedure.**
I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria in base alla situazione reale del processo.
**V. Quando si determinano i coefficienti di peso per il livello di giudizio, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come tribunali popolari di base, tribunali popolari intermedi e tribunali popolari superiori, con il principio che più alto è il livello di giudizio, maggiore è il coefficiente di peso.**
**VI. Quando si determinano i coefficienti di peso per la configurazione del team giudiziario, si considerano generalmente fattori come il numero di assistenti giudiziari e segretari, e il grado di contributo individuale.**
**VII. Il coefficiente variabile è un coefficiente dinamico impostato in base alla natura e al processo del caso, e può essere applicato cumulativamente in base alla situazione del processo del caso.**
**VIII. Quando si determinano i coefficienti variabili, si considerano generalmente fattori come casi seriali, casi complessi e difficili, casi sensibili e importanti, casi con molti soggetti coinvolti, casi internazionali, casi discussi dal comitato giudiziario, casi discussi in riunioni di giudici specialisti, nonché fattori come perizie, valutazioni, audit, misure cautelari, annunci, invio di suggerimenti giudiziari, e così via.**
**IX. Il coefficiente variabile per i casi penali può anche considerare fattori come cause civili connesse a procedimenti penali, crimini di massa, casi che comportano la pena di morte, e così via.**
**X. Il coefficiente variabile per i casi civili può anche considerare fattori come l’esecuzione anticipata, le controcause, e così via.**
**XI. Il coefficiente variabile per i casi amministrativi può anche considerare fattori come richieste di risarcimento amministrativo connesse, revisione di documenti normativi, casi con due parti convenute nel processo di revisione, e così via.**
**XII. Il coefficiente variabile per i casi di risarcimento statale può anche considerare fattori come la revisione dei fascicoli, l’organizzazione di prove, la richiesta di pareri, le discussioni del comitato di risarcimento, la gestione dell’opinione pubblica, il coordinamento dei casi, le misure post-crimine, l’assistenza ai bisognosi, il reinserimento sociale, e così via.**
**XIII. Il coefficiente variabile per i casi di esecuzione può anche considerare fattori come l’esecuzione fuori sede, le perquisizioni, l’asta e la vendita di beni sequestrati, lo sgombero forzato di case o terreni, la detenzione, le multe, le restrizioni all’uscita dal paese, le restrizioni al consumo, l’inclusione in liste di inadempienti, il trasferimento di persone sospettate di crimini, e così via.**
**XIV. Il coefficiente variabile per i casi che coinvolgono minori può anche considerare fattori come indagini sociali, tutela sociale, supporto psicologico, educazione in aula, visite di follow-up e assistenza, e così via.**
**XV. Il coefficiente variabile per i casi di assistenza giudiziaria può anche considerare fattori come l’organizzazione di udienze, indagini domiciliari, visite ai vicini, discussioni del comitato di assistenza giudiziaria, assistenza congiunta, e così via.**
**XVI. Il peso del coefficiente per i membri del collegio giudicante che esaminano i casi è determinato dal loro grado di contributo nel processo del collegio.**
Tra questi, il coefficiente di peso per i giudici che gestiscono i casi è calcolato secondo gli standard stabiliti da questa guida, mentre il coefficiente di peso per i giudici non gestori che fungono da presidenti e per gli altri membri del collegio può essere impostato in proporzione al coefficiente di peso del giudice gestore.
**XVII. Altri fattori che possono riflettere il volume di lavoro dei giudici, oltre a quelli indicati in questa guida, possono anche essere inclusi nei criteri del coefficiente di peso del caso.**
**XVIII. I tribunali popolari superiori possono fare riferimento a questa guida e impostare i coefficienti di peso dei casi per la loro giurisdizione in base alle realtà locali e, in base alla situazione della valutazione, apportare aggiustamenti tempestivi.**[16]
[1] Art. 5-quinquies decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento del meccanismo di lavoro della Conferenza dei giudici professionali del Tribunale del Popolo
Fafa [2018] N. 21 “Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento e il miglioramento del meccanismo di lavoro della riunione dei presidenti dei giudici dei tribunali popolari (processo)” [Testo integrale abolito]
Avviso della Corte Suprema del Popolo sull’emissione dei “Pareri guida della Corte Suprema del Popolo sullo svolgimento del lavoro di valutazione della qualità dei casi (processo)” (annunciati dalla Fafa della Corte Suprema del Popolo [2008] n. 6 l’11 gennaio 2008)
La ratio dell’emenda viene spiegata dalla stessa epigrafe del decreto: “Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate; Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense; Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco;”.
In sostanza lo Stato ha necessità di altri mediatori esperti in giustizia riparativa.
In questo spirito viene modificato sostanziosamente l’art. 9 decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che indica i “Requisiti soggettivi e di onorabilità” per l’inclusione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, l’art. 19 che riguarda le “Cause di incompatibilità” con una importante emenda per il mondo dell’avvocatura, l’art. 21 che attiene alla “Disciplina transitoria” e che viene peraltro integralmente sostituito dall’art. 3 del decreto 15 dicembre 2023 al fine di velocizzare la partenza della gustizia riparativa nel nostro paese.
Questo nuovo decreto è rilevante perché in primo luogo risolve una problematica molto sentita nel mondo dell’avvocatura.
Quando è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento diversi avvocati penalisti che avevano già un esperienza di mediazione civile e commerciale e familiare, hanno visto nella figura del mediatore esperto il loro ruolo naturale.
Ma con la disciplina regolamentare hanno scoperto con delusione 1) che il decreto 9 giugno 2023 imponeva loro di abbandonare la pratica da mediatori civili e commerciali e familiari qualora avessero voluto diventare mediatori esperti in giustizia riparativa; 2) che comunque anche se ci fosse stata questa risoluzione di abbandono della pratica stragiudiziale passata, sussisteva comunque il divieto di esercitare la mediazione penale nel proprio distretto di corte d’appello e dunque diveniva quasi impossibile pensare di poter mediare ed esercitare la professione forense.
Lo stesso problema ovviamente riguardava gli avvocati civilisti, ma tra i penalisti era particolarmente sentito per ovvie ragioni.
E dunque il Ministero, sentito il CNF, è intervenuto sull’articolo 19 c. 3 (v. art. 2 del decreto 15 dicembre 2023) sostituendo la dizione “distretto di corte d’appello” con “circondario di tribunale”.
E dunque, per fare un esempio vicino allo scrivente, dal mese di febbraio 2024 gli avvocati di Genova che fossero in possesso della qualifica di esperti mediatori in giustizia riparativa potrebbero andare a mediare a Savona o a La Spezia.
La qualcosa è di grande conforto per l’avvocatura e per il mondo della mediazione.
Ma c’era ancora l’altro accennato ostacolo, ossia l’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto 9 giugno 2023 secondo cui “I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;”
Così il Ministero è intervenuto abrogando l’art. 9 c. 1 lett. a).
Per tutta la mediazione italiana questa è stata una boccata di ossigeno, perché è caduta la incompatibilità tra la figura del mediatore esperto di giustizia riparativa e i mediatori sia civili e commercali sia familiari.
La incompatibilità valeva (e varrà sino alla fine del mese di gennaio 2024) nei due sensi :
a) un mediatore penale che fosse stato anche mediatore civile e commerciale o familiare avrebbe dovuto cancellarsi dai rispettivi elenchi se avesse voluto iscriversi a quello dei mediatori esperti in giustizia riparativa; ecco perché probabilmente il Ministero parla di “assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate” all’elenco dei mediatori esperti.
Molti mediatori, infatti, che hanno operato anche in campo penale prima della Riforma Cartabia, erano pure mediatori familiari e civili e commerciali; di sicuro non potevano che essere riluttanti ad abbracciare il solo mondo della giustizia riparativa (anche per ragioni economiche).
b) un mediatore penale non poteva entrare successivamente all’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti (v. art. 14 c. 1 del decreto 9 giugno 2023) negli elenchi predisposti dal Ministero della Giustizia e dai Tribunali rispettivamente per i mediatori civili e commerciali e per i mediatori familiari; e questo ovviamente poteva avere dei grossi e pesanti risvolti professionali.
c) un mediatore civile e commerciale o familiare iscritti nei pertinenti elenchi non poteva entrare nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.
Registro peraltro che anche in costanza di divieto vi era comunque chi riteneva che l’art. 9 non valesse per tutti i mediatori familiari, ma solo per quelli iscritti negli elenchi dei Tribunali (che sono comunque una minoranza, visti gli stringenti requisiti a loro richiesti).
Questi ostacoli erano immediatamente sembrati ingiustificati alla dottrina ed avevano spinto addirittura il Coa di Roma a presentare ricorso al Tar contro la normativa regolamentare.
Ora non mi è dato di sapere come sia andata la vicenda processuale: la cosa importante è però che il Ministero abbia provveduto.
La terza emenda riguarda, come detto, la sostituzione dell’art. 21.
In conseguenza della normativa regolamentare del giugno 2023 è stato emanato il Decreto 2 ottobre 2023 – Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC446482)
Tale provvedimento consente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti.
Tuttavia i modelli prevedono ancora l’incompatibilità di cui all’art. 9.
Così il Ministero provvederà a rettificare i modelli e dalla rettifica decorreranno tre mesi (non più sei) per l’iscrizione di coloro che hanno solo bisogno della certificazione dei propri requisiti formativi ed esperenziali (art. 5 del decreto 9 giugno 2023) e per coloro che erano già in servizio in precedenza o che hanno maturato una formazione pari a quella voluta dall’altro decreto emanato il 9 giugno 2023, antecedentemente al 30 dicembre 2022 (art. 7 del decreto 9 giugno 2023).
In definitiva, nonostante la carenza di mediatori, ci si rivolge soltanto a coloro che fanno già parte del sistema della giustizia riparativa.
Non vi è apertura verso coloro che sono mediatori familiari e civili e commerciali magari da lunga data, ma che non hanno frequentato in passato il mondo della mediazione penale.
Non vi è apertura nei confronti di soggetti che hanno effettuato per anni studi molto seri in materia e che sono stati abilitati, a differenza della maggior parte dei mediatori penali ante riforma, a praticare la mediazione a seguito di prove d’esame e di un lungo tirocinio supervisionato.
La qual cosa mi pare contraddica la ratio del decreto 15 dicembre 2023 nel momento in cui si dichiara di voler ampliare la platea dei soggetti legittimati.
Comunicato stampa globale del WJP sullo stato di diritto 2023
I diritti umani sono diminuiti in 3 paesi su 4 da quando è iniziata la recessione globale dello Stato di diritto nel 2016
I sistemi giudiziari stanno fallendo, come dimostra l’indice WJP sullo stato di diritto[1] del 2023.
WASHINGTON (25 ottobre 2023) – Quest’anno lo stato di diritto si è nuovamente indebolito nella maggior parte dei paesi, secondo il Rule of Law Index 2023 del World Justice Project (WJP).
Più di 6 miliardi di persone vivono in un Paese in cui lo Stato di diritto si è indebolito tra il 2022 e il 2023.
Da quando le tendenze autoritarie hanno spinto il mondo in una recessione legata allo stato di diritto nel 2016, la recessione globale ha colpito il 78% dei paesi, come mostra l’ultimo Indice.
Il fattore dello Stato di diritto che è diminuito maggiormente tra il 2016 e il 2023 è quello dei diritti fondamentali[2], in calo nel 77% dei paesi.
Questa e altre tendenze autoritarie sono continuate nel 2023, ma stanno rallentando, con un minor numero di paesi in declino nel 2022 e nel 2023 rispetto agli anni precedenti. D’altra parte, il declino nel funzionamento dei sistemi giudiziari si sta diffondendo, con sempre più paesi che lottano per fornire alle persone una giustizia tempestiva, economica e accessibile. Quest’anno il fattore Indice che misura la giustizia civile è stato il fattore che è diminuito nella maggior parte dei paesi.
“Il mondo resta attanagliato da una recessione dello stato di diritto caratterizzata da un’eccessiva portata dell’esecutivo, dalla limitazione dei diritti umani e da sistemi giudiziari che non riescono a soddisfare i bisogni delle persone”, ha affermato il co-fondatore e presidente del WJP William H. Neukom, “Le persone in tutto il mondo ne stanno pagando il prezzo”.
L’indice sullo stato di diritto del WJP è la principale fonte mondiale di dati originali e indipendenti sullo stato di diritto. La sua metodologia rigorosa si basa su indagini di esperti e famiglie per misurare lo stato di diritto in 142 paesi e giurisdizioni, coprendo il 95% della popolazione mondiale.
Il punteggio di ciascun paese è una media di otto fattori: vincoli ai poteri governativi, assenza di corruzione, governo aperto, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione della regolamentazione, giustizia civile e giustizia penale.
1.1 Le tendenze autoritarie rallentano.
Spinta dal crescente autoritarismo nel 2016, l’attuale recessione globale dello stato di diritto è peggiorata al culmine della pandemia di Covid, quando i governi hanno chiuso i sistemi giudiziari e limitato le libertà civili.
Negli ultimi sette anni, i punteggi dell’indice relativi ai vincoli sui poteri governativi sono diminuiti nel 74% dei paesi. In tutto il mondo, i controlli sul potere esecutivo da parte di organi legislativi, giudiziari e della società civile – compresi i media – si sono tutti indeboliti, come mostra l’Indice.
Sebbene questa tendenza autoritaria sia persistita in ogni regione del mondo nel 2023, ha subito un rallentamento per il secondo anno consecutivo. Quest’anno i vincoli ai poteri governativi sono diminuiti nel 56% dei paesi, rispetto al 58% nel 2022 e al 70% nel 2021. Allo stesso modo, una maggioranza più piccola di paesi ha visto un calo generale dello stato di diritto quest’anno (59%) rispetto agli ultimi due (61% e 74%).
1.2 La tutela dei diritti crolla quando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 75 anni
L’indice sullo stato di diritto del WJP valuta lo status di molti dei diritti umani elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Questi includono quattro indicatori su cinque che sono diminuiti maggiormente durante la recessione globale relativa allo stato di diritto.
Dal 2016, la partecipazione civica è diminuita in più paesi rispetto a qualsiasi altro sotto fattore dell’Indice (83%), seguita dalla libertà di riunione e associazione (81%), libertà di opinione ed espressione (78%) e libertà di religione (76%) .
“È un quadro che fa riflettere mentre il mondo celebra il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani entro la fine dell’anno”, ha detto il direttore esecutivo del WJP Elizabeth Andersen .
Sebbene la maggior parte dei paesi (56%) abbia registrato anche quest’anno un calo dei diritti fondamentali, la percentuale è inferiore a quella del 2022 (66%).
1.3 I fallimenti del sistema giudiziario si espandono
Le tendenze negative della giustizia si sono ampliate nel 2023. Due terzi dei paesi (66%) hanno visto i punteggi dell’indice per la giustizia civile diminuire quest’anno, rispetto al 61% dei paesi dell’anno scorso. La colpa è in gran parte dei maggiori ritardi della giustizia e di un’applicazione più debole. Nel frattempo, anche i punteggi per la giustizia penale sono diminuiti in un numero leggermente maggiore di paesi quest’anno (56%) rispetto allo scorso anno (55%).
“La nostra precedente ricerca stima che 1,5 miliardi di persone non siano in grado di risolvere i propri problemi legali”, ha affermato Andersen, “quindi è particolarmente allarmante che così tanti sistemi giudiziari siano diventati ancora più deboli nel 2023. Se vogliamo invertire la rotta, i sistemi giudiziari hanno bisogno di un nuovo paradigma e di passare a un approccio incentrato sulle persone, mettendo al primo posto i bisogni delle persone che intendono servire”, ha aggiunto Andersen.
1.4.Rivelata la classifica. Alcuni paesi sfidano le tendenze negative globali.
Il paese al primo posto nell’indice sullo stato di diritto del WJP 2023 è la Danimarca , seguita da Norvegia (2), Finlandia (3), Svezia (4) e Germania (5). Gli ultimi paesi in classifica sono Venezuela (142), Cambogia (141), Afghanistan (140), Haiti (139) e Repubblica Democratica del Congo (138).
Quest’anno sono stati aggiunti all’indice due paesi. Il Kuwait si colloca al 52° posto su 142 a livello globale e al 2° posto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre il Montenegro è al 57° posto a livello globale e al 2° posto in Europa orientale e Asia centrale.
I paesi con il maggiore declino dello stato di diritto nell’ultimo anno sono Sudan, Mali, Iran, Nicaragua e Afghanistan , mentre i paesi che hanno migliorato il loro stato di diritto con il punteggio più alto nel 2022-2023 sono Bulgaria, Honduras, Kenya , Slovenia e Giordania. Anche l’Honduras ha migliorato molto la sua performance lo scorso anno.
Nel lungo termine, i paesi che, a partire dal 2016, sono riusciti a contrastare le tendenze globali e a rafforzare maggiormente lo stato di diritto sono l’Uzbekistan, la Moldavia, lo Zimbabwe, il Kazakistan e la Malesia.
2. Lo stato di diritto in Italia
L’Italia è al 32° posto su 142 paesi nel mondo.
Il nostro punteggio è di 0,67: rispetto al 2015 siamo migliorati complessivamente di 0,3 punti. Ma dobbiamo fare ancora molto.
Tra i paesi ad alto reddito, l’Italia è al 31° posto su 46.
A livello regionale, l’Italia si colloca per stato di diritto al 24° posto su 31 paesi dell’Unione Europea, dell’Associazione Europea di Libero Scambio e del Nord America.
1 Danimarca
2 Norvegia
3 Finlandia
4 Svezia
5 Germania
6 Lussemburgo
7 Olanda
8 Estonia
9 Irlanda
10 Austria
11 Canada
12 Regno Unito
13 Belgio
14 Lituania
15 Repubblica Ceca
16 Francia
17 Lettonia
18 Spagna
19 Stati Uniti
20 Slovenia
21 Portogallo
22 Malta
23 Cipro
24 Italia
25 Slovacchia
26 Polonia
27 Romania
28 Croazia
29 Grecia
30 Bulgaria
31 Ungheria
Il che significa che lo stato di diritto italiano è preceduto per qualità in ambito UE da quello di 19 paesi europei.
Nell’ultimo anno, 16 paesi su 31 hanno peraltro registrato un calo nell’Unione Europea, nell’Associazione Europea di Libero Scambio e nel Nord America. Di questi 16 paesi, sette avevano registrato un calo anche l’anno precedente.
Analizziamo qui minutamente i punteggi dei fattori e sub-fattori (la descrizione completa delle singole voci è in nota) che compongono lo Stato di diritto per WJP[3].
Italia
Fattori e sub-fattori
Indice
Posizione nel Mondo
Confronto 2015-2023
Stato di diritto 2023
0,67
32°
+0,3
1
Limiti al potere del governo
0,71
24°
1.1
I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
0,72
29°
1.2
I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
0,70
26°
1.3
I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
0,76
20°
1.4
I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
0,62
27°
1.5
I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
0,68
35°
1.6
La transizione del potere è soggetta alla legge
0,80
31°
2
Assenza di corruzione
0,65
41°
+0,6
2.1
I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
0,59
43°
2.2
I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
0,83
41°
2.3
I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
0,86
21°
2.4
I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati
0,31
71
3
Governo aperto
0,63
32°
+ 0,2
3.1
Leggi e dati governativi pubblicizzati
0,60
38°
3.2
Diritto all’informazione
0,66
22°
3.3
Partecipazione civica
0,66
36°
3.4
Meccanismi di reclamo
0,61
57°
4
Diritti fondamentali
0,73
30°
-0,1
4.1
Parità di trattamento e assenza di discriminazione
0,68
30°
4.2
Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
0,84
31°
4.3
Il giusto processo e i diritti dell’imputato
0,70
27°
4.4
La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
0,68
35°
4.5
La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
0,74
38°
4.6
La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
0,81
22°
4.7
La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
0,78
26°
4.8
I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
0,59
61°
5
Ordine e sicurezza
0,75
62°
+ 0,1
5.1
La criminalità è efficacemente controllata
0,81
59°
5.2
I conflitti civili sono effettivamente limitati
1
56°
5.3
La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
0,45
75°
6
Applicazione normativa
0,64
33°
+ 0,8
6.1
I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
0,64
35°
6.2
I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
0,82
28°
6.3
I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
0,45
75°
6.4
Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
0,62
31°
6.5
Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
0,66
38°
7
Giustizia civile
0,58
51°
0
7.1
Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
0,61
50°
7.2
La giustizia civile è libera da discriminazioni
0,66
37°
7.3
La giustizia civile è esente da corruzione
0,69
51°
7.4
La giustizia civile è esente da influenze governative improprie
0,70
34°
7.5
La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
0,32
100°
7.6
La giustizia civile viene applicata in modo efficace
0,35
127°
7.7
I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
0,72
45°
8
Giustizia criminale
0,64
26°
+ 0,1
8.1
Il sistema di investigazione penale è efficace
0,48
49°
8.2
Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
0,56
34°
8.3
Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
0,53
40°
8.4
Il sistema penale è imparziale
0,62
27°
8.5
Il sistema penale è libero dalla corruzione
0,75
30°
8.6
Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
0,83
14°
8.7
Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
0,70
27°
3. Conclusioni sulla situazione italiana nel 2023 per il WJP
I media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui non sono del tutto liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni (35° posto).
I funzionari pubblici, ad esclusione di quelli appartenenti a polizia ed esercito, utilizzano la loro carica per guadagni privati.
Le persone non sono del tutto in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e i funzionari governativi non rispondono in modo sufficiente a tali reclami (57° posto).
I diritti fondamentali del lavoro non sono effettivamente garantiti (61° posto).
L’ordine e la sicurezza in Italia è precario e le persone ricorrono spesso all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (75° posto).
I procedimenti amministrativi non sono condotti senza ritardi irragionevoli (75° posto).
La giustizia civile è soggetta a ritardi irragionevoli (100° posto) e non viene applicata in modo efficace (127° posto).
Gli autori dei crimini non sono effettivamente arrestati e accusati. La polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri non hanno risorse adeguate, non sono del tutto esenti da corruzione e non sono abbastanza competenti (49° posto). Gli autori dei crimini non sono efficacemente perseguiti e puniti. I giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari non sono sufficientemente competenti e non producono decisioni rapide (0,56). Gli istituti correzionali non sono sufficientemente sicuri, non rispettano i diritti dei detenuti e non sono efficaci nel prevenire la recidiva (0,53).
[1] Secondo il WJP lo Stato di diritto è un sistema durevole di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che si basa su quattro principi fondamentali:
1) la responsabilità, ossia sul fatto che il governo e gli attori privati siano responsabili secondo la legge;
2) le leggi giuste, ovvero sul presupposto che le leggi siano chiare, pubblicizzate e stabili, che siano applicate in modo uniforme e proteggano i diritti fondamentali, inclusa la sicurezza delle persone e dei contratti, la proprietà e i diritti umani;
3) un Governo aperto, che possiamo definire tale quando i processi attraverso i quali le leggi sono promulgate, amministrate e applicate sono accessibili, equi ed efficienti;
4) la risoluzione delle controversie che può considerarsi accessibile e imparziale, ciò accade quando la giustizia è fornita tempestivamente da rappresentanti neutrali, competenti, etici e indipendenti che siano accessibili, abbiano risorse adeguate e riflettano la composizione delle comunità che servono.
Questi principi fondamentali si articolano a loro volta nello sviluppo di otto fattori.
[2] 4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore
Misura se gli organi legislativi hanno l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario
Misura se il potere giudiziario ha l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.
1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti
Misura se i controllori o i revisori dei conti, così come agenzie nazionali di difesa dei diritti umani, abbiano sufficiente indipendenza e la capacità di esercitare controlli efficaci sul e la supervisione del governo.
1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta
Misura se i funzionari governativi nell’esecutivo, legislativi, giudiziari e della polizia sono indagati, perseguiti e puniti per cattiva condotta ufficiale e altre violazioni.
1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni.
1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge
Misura se i funzionari del governo sono eletti o nominati in conformità con le regole e le procedure stabilite dalla costituzione. Quando si svolgono le elezioni, misura anche l’integrità del processo elettorale, tra cui l’accesso al voto, l’assenza di intimidazioni e il controllo pubblico dei risultati elettorali.
2. Assenza di corruzione
2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura la prevalenza di corruzione, i pagamenti informali e altri incentivi nella fornitura di servizi pubblici e nell’applicazione dei regolamenti. Misura anche se gli appalti pubblici e i contratti di lavori pubblici sono assegnati attraverso una procedura di gara aperta e competitiva, e se i funzionari governativi ai vari livelli dell’esecutivo si astengano dall’appropriazione indebita di fondi pubblici.
2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati
Misura se i giudici e i funzionari giudiziari si astengono dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i propri compiti o accelerare i processi, e se il sistema giudiziario e le sentenze giudiziarie sono liberi da influenze improprie da parte del governo, interessi privati o organizzazioni criminali.
2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati
Misurare se i funzionari di polizia e gli investigatori criminali si astengano dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i servizi di polizia di base o per indagare sui crimini, e se i funzionari governativi nella polizia e nell’esercito siano liberi da influenza impropria da parte di interessi privati o organizzazioni criminali.
2.4 I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati
Misura se i membri della legislatura si astengono da sollecitare o accettare tangenti o altri incentivi in cambio di favori politici o voti favorevoli sulla legislazione.
3. Governo aperto
3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati
Misura se le leggi di base e le informazioni sui diritti legali sono disponibili al pubblico, presentati in un linguaggio semplice e resi accessibili in tutte le lingue usate nel paese o nella giurisdizione. Misura anche la qualità e l’accessibilità delle informazioni pubblicate dal governo su carta o online, e se i regolamenti amministrativi, le bozze di legge e le decisioni delle alte corti siano rese accessibili al pubblico in modo tempestivo.
3.2 Diritto all’informazione
Misura se le richieste di informazioni detenute da un agenzia governativa sono accolte entro un periodo di tempo ragionevole, se le informazioni fornite sono pertinenti e complete, e se le richieste di informazioni sono accolte ad un costo ragionevole e senza pagare una tangente. Misura anche se le persone sono consapevoli del loro diritto all’informazione e se i se i documenti pertinenti sono accessibili al pubblico su richiesta.
3.3 Partecipazione civica
Misura l’efficacia dei meccanismi di partecipazione civica, compresa la protezione delle libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e del diritto di petizione al governo. Misura anche se le persone possono esprimere preoccupazioni ai vari funzionari del governo, e se funzionari governativi forniscano informazioni e avvisi sufficienti sulle decisioni che riguardano la comunità.
3.4 Meccanismi di reclamo
Misura se le persone sono in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e come i funzionari governativi rispondono a tali reclami.
4. Diritti fondamentali
4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione
Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.
4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito
Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli, arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.
4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.
4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita
Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.
4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita
Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.
4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita
Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.
4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita
Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.
4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti
Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.
5. Ordine e sicurezza
5.1 La criminalità è efficacemente controllata
Misura la prevalenza di crimini comuni, tra cui omicidio, rapimento, furto con scasso e furto, rapina a mano armata e l’estorsione, così come la percezione generale della sicurezza nelle loro comunità.
5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati
Misura se le persone sono effettivamente protette da conflitti armati e dal terrorismo.
5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali
Misura se le persone ricorrono all’intimidazione o alla violenza per risolvere le controversie civili tra di loro o per cercare riparazione dal governo, e se le persone sono libere dalla violenza della folla.
6. Applicazione normativa
6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati
Misura se i regolamenti governativi, come quelli sul lavoro, ambientali, di salute pubblica, commerciali e di protezione dei protezione dei consumatori sono effettivamente applicate.
6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria
Misura se l’applicazione dei regolamenti è soggetta a corruzione o influenza impropria da parte di interessi privati; e se servizi pubblici, come il rilascio di permessi e licenze e l’amministrazione dei servizi sanitari pubblici, sono forniti senza corruzione o altri incentivi illegali.
6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli
Misurare se i procedimenti amministrativi a livello nazionale e locale siano condotti senza ritardi irragionevoli.
6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi
Misura se le regole del giusto processo sono rispettate nei procedimenti amministrativi condotti dalle autorità nazionali e locali
in settori quali l’ambiente, le tasse e il lavoro.
6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento
Misura se il governo rispetta i diritti di proprietà delle persone e delle imprese, si astiene dal sequestro e dalla confisca illegale della proprietà privata e fornisce un adeguato un indennizzo quando la proprietà viene espropriata legalmente.
7. Giustizia civile
7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela
Misura l’accessibilità e la convenienza economica dei tribunali civili, compreso se le persone sono a conoscenza dei rimedi disponibili;
possono accedere e permettersi la consulenza e la rappresentanza legale; e possano accedere al sistema giudiziario senza incorrere in spese irragionevoli
7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni
Misura se il sistema di giustizia civile discrimina in pratica sulla base dello status socio-economico, del sesso, dell’etnia religione, dell’origine nazionale, dell’orientamento sessuale o della identità di genere.
7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da corruzione e influenza impropria da parte di interessi privati.
7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia civile è libero da improprie governo o influenza politica impropria.
7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli
Misura se i procedimenti di giustizia civile sono condotti e le sentenze siano prodotte in modo tempestivo senza ritardo irragionevole.
7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata
Misura l’efficacia e la tempestività dell’esecuzione delle decisioni e delle sentenze della giustizia civile nella pratica.
7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci
Misura se i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) sono accessibili, efficienti, applicabili e privi di corruzione.
8. Giustizia criminale
8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace
Misura se gli autori dei crimini sono effettivamente arrestati e accusati. Misura anche se la polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano risorse adeguate, siano esenti da corruzione e svolgano i loro compiti con competenza.
8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace
Misura se gli autori dei crimini sono efficacemente perseguiti e puniti. Misura anche se i giudici penali e gli altri ufficiali giudiziari siano competenti e producano decisioni rapide.
8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale
Misura se gli istituti correzionali sono sicuri, rispettano i diritti dei detenuti e sono efficaci nel prevenire la recidiva.
8.4 Il sistema penale è imparziale
Misura se la polizia e i giudici penali sono imparziali e se nella pratica fanno discriminazioni basate sullo status socioeconomico, sul sesso, sulla etnia, sulla religione, sull’origine nazionale, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione
Misura se la polizia, i procuratori e i giudici sono liberi dalla corruzione e dall’influenza impropria delle organizzazioni criminali.
8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie
Misura se il sistema di giustizia penale è indipendente dal governo o dall’influenza politica.
8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato
Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione preprocessuale irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali possono accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei prigionieri sono rispettati una volta che sono stati condannati per un crimine.
Dal parere parziale del Consiglio di stato (Numero 01200/2023 e data 14/09/2023) evinciamo che lo schema di decreto inviato al Consiglio di Stato si intitola: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
Rispetto alla diffusa bozza del 2 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha eliminato solo la parola “recante” (prima era scritto “recante l’istituzione dell’elenco degli organismi”).
Lo schema di decreto attuale contempla 50 articoli (contro i 51 della bozza del 2 giugno) e VII capi (così rimasti rispetto alla bozza) che il Consiglio di Stato riassume nel modo che segue:
Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.
Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato – come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione – il contenuto minimo del regolamento di procedura.
Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.
Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.
Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.
Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.”
Tutto ciò ci permette perlomeno di avere un quadro generale. La sintesi dei capitoli appare rappresentare l’attuale bozza nei Capi I-VII almeno in quanto ai temi trattati e all’articolazione.
Poi vedremo i contenuti in particolare quando il decreto andrà in Gazzetta.
Se rimarranno quelli della bozza de 2 giugno 2023, il dettato sarà assai complesso (come d’altronde i contenuti degli altri decreti ministeriali sino ad oggi emessi in materia) da spiegare e da assimilare non solo per i mediatori novelli, ma anche per quelli esperti e per i formatori: le nuove 80 ore base serviranno tutte in definitiva per la parte giuridica.
E lo stesso vale per le nuove 18 ore per i formatori.
Non parliamo poi delle difficoltà che insorgeranno per coloro che non hanno una laurea in Giurisprudenza: non so proprio che cosa potranno imparare con le 14 ore previste dalla bozza di decreto (v. art. 23 c. 7 della bozza del 2 giugno).
Al momento una delle poche differenze palesi che rilevo dalle osservazioni del CDS rispetto alla bozza, riguarda l’art. 18: giustamente il Supremo consesso amministrativo chiede che cosa il Ministero intenda con “su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà;”
Nel capo IV il CDS non dà cenno, in sede di riassunto, alla formazione dei mediatori civili e commerciali generici, ma probabilmente è una svista (?). Per il resto si ricalca il contenuto e l’articolazione della bozza.
Il capo V ricalca l’articolazione della bozza. Particolare importanza riveste l’art. 29 della bozza (vedremo se sarà confermato) che consente, se approvato, finalmente di applicare anche i regolamenti in materia di credito di imposta e di gratuito patrocinio, al momento al palo. Mi chiedo però, letta la norma, per quale arcano motivo non sia stata inserita già nel decreto 28/10[1].
Il Capo VII comincia dall’art. 42 mentre nella bozza del 2 giugno iniziava dal 41: la correzione del Ministero era dovuta perché nel 41 si fa riferimento alla sorte dei procedimenti di mediazione in capo agli organismi sospesi e cancellati. Ma anche il 42 della bozza riguarda la procedura di sospensione e di cancellazione: quest’ultimo articolo potrebbe essere stato accorpato al 41, visto che l’articolato presentato al CDS presenta 50 articoli e non 51 come la bozza.
E dunque il 42 attuale sottoposto al CDS potrebbe essere il vecchio 43 (?). L’art. 45 della bozza è diventato nello schema di decreto il 44, l’art. 46 era nella bozza il 47.
Il CDS conferma comunque che il d.m. 180/10 verrà abrogato dal nuovo tessuto normativo (come già prevedeva la bozza).
Dalla lettura del parere (che ricordo essere parziale) mi pare che emergano diverse critiche.
All’inizio della parte motiva si legge: “1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.”
Questa censura che sembrerebbe formale ha sospeso il parere: “Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.”
Il che significa che avremo un ulteriore ritardo che fa malissimo al settore e ai cittadini. Senza contare che una volta ricevuti i documenti il CDS si riserva di fare altre osservazioni (v. il n. 2). E ciò allungherà ancora i tempi.
Non è certo una responsabilità del CDS, ma se lo schema corrisponde davvero quasi del tutto alla bozza del 2 giugno perché i Ministeri si sono presi così tanto tempo?
Veniamo ora alle altre censure del CDS.
L’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame contenuto nell’art. 2 “sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli”[2].
Sia per l’art. 5 c. 1 lett. c[3] attinente i requisiti di serietà degli organismi pubblici che per l’art. 11 comma 2 lettera b[4] che riguarda i requisiti di serietà degli enti di formazione pubblici (il cui tessuto richiamato sembrerebbe quello della bozza) il CDS richiede che il Ministero fornisca i parametri per valutare se l’attività di mediazione o di formazione sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente o della sua articolazione.
Il CDS fa poi presente che l’art. 9 c. 1[5] dello schema (che equivale a quello della bozza del 2 giugno) in materia di organismi ADR dovrebbe richiamare non solo i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4[6] ma pure quelli di cui all’art. 5[7] e 6[8], ossia i requisiti di serietà ed efficienza.
L’art. 13 c. 1 (della bozza e dello schema) stabilisce che “1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II[9] è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.”
Il CDS chiede che sia apposto un termine per la predisposizione dei modelli uniformi e per la diffusione al pubblico. Stesso problema peraltro lo rinveniamo nel decreto che regolamenta la giustizia riparativa[10], ma in quel caso il testo non è andato al parere del CDS, diversamente credo lo avrebbero rilevato.
Viene poi in campo l’art. 36 c. 1 lett. a) che disciplina le cause di cancellazione: dalle censure mosse sembra che sia stato riscritto (prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione”) rispetto alla bozza del 2 giugno[11] e dunque possiamo solo rilevare che per il CDS necessità di un coordinamento con l’art. 4 c. 1 lett. d)[12].
Viene censurato poi l’art. 39 c. 1 (che richiama il testo della bozza): “ 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.”
Il CDS ritiene che la locuzione “entro un termine non superiore a 30 giorni” vada integrata anche da un congruo termine minimo visto che ai sensi del terzo comma se l’interessato non fornisce elementi idonei viene sospeso o cancellato[13].
Anche l’art. 44[14] (nella bozza del 2 giugno art. 45) c. 2 è stato censurato: deve essere integrato nel senso di prevedere che la sospensione possa scattare solo in seguito alla verifica della inidoneità e incompletezza della documentazione (inerente probabilmente i formatori e il responsabile scientifico).
Interessante è la censura di cui al punto 13: “In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.” La bozza del 2 giugno prevede questa disciplina all’art. 47[15].
Non si capisce in altre parole ed ho inteso bene, se le norme richiamate si riferiscano ai soli organismi pubblici o anche ai privati.
Ma la censura più ragguardevole riguarda la disposizione dell’articolo 48[16] (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Finalmente si chiede al Ministero di spiegare meglio la clausola di invarianza finanziaria: era ora!
Il CDS precisa che “Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento. Si nota che la relazione tecnica – a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato – non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.”
Queste considerazioni sono pesanti e mettono il dito nella piaga.
In diversi ordinamenti abbiamo apparati di vigilanza corposi, ma non se ne occupa direttamente il Ministero.
Ci sono organi appositi che si occupano per conto del Ministero di tutto il mondo della mediazione: da ultimo l’esigenza è stata tradotta in realtà in Francia, ma anche l’esperienza belga potrebbe essere presa a modello.
In conclusione non è possibile fare le nozze coi fichi secchi e lo schema di decreto sembra, almeno nella sua articolazione, molto simile alla bozza gà diffusa il 2 giugno 2023.
(Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)
1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
[2] Se il contenuto è quello della bozza come parrebbe dal riassunto del CDS:
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR;
c) dell’elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;
e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente del registro e dell’elenco degli enti di formazione.
2. Il presente decreto disciplina altresì:
a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
[3] c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale.
[4] b) la compatibilità, per gli enti pubblici o per gli enti che ne costituiscono articolazione o operano per conto di un ente pubblico, dell’attività di formazione con l’attività istituzionale.
[5] 1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente documenta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4
1.Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente documenta:
a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale. (il CDS chiede di dettare i parametri per l’attestazione)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
(Requisiti di efficienza)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
b) l’indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;
g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
[9] CAPO II Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR e elenco degli enti di formazione.
1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i
modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
a) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
[12] d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni (il CDS precisa che debba esserne indicata la durata di un congruo termine minimo) , a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di 15 giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.
(Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione)
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando specificamente i soggetti nominativi dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L’organismo o l’ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, trasmette al responsabile del registro documentazione idonea a dimostrare l’adeguamento in conformità agli articoli 43 e 44. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
[15] 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, gli organismi di cui all’articolo 43, comma 1, applicano, per le spese di mediazione, l’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.
7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.
7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.
7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione obbligatoria preventiva.
7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata
7.3.2 Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione
7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.
7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.
8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.
8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.
8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo
9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.
*.*.*.*
Introduzione
In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].
Questa nota riguarda il Decreto1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (GU n.183 del 7-8-2023)[2].
A) il comma 5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”.
B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).
La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.
Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.
Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3] si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].
Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].
E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.
Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].
2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi
Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:
A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:
Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.
B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].
C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).
D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.
E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero con decreto provvede a compensarlo con il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].
Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.
I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.
Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.
Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:
1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.
Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta
Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].
Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.
Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.
Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.
La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.
Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].
Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].
Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].
Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].
Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).
I crediti d’imposta riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].
Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.
Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta
Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente) il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].
Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].
Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41] l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].
7 .I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione
Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].
L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è volontaria)[44].
Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].
7.1.1Credito d’imposta per ilraggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)
In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];
8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].
7.1.2Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)
In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;
9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.
Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].
7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].
7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];
8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;
9) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
7.3.2 Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione
In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].
7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
9) il numero del procedimento di mediazione;
10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.
7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio
L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].
Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].
In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];
9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
8.I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda
Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].
L’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.”
8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo
La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].
Quelli che seguono sono i requisiti.
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;
7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo
La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
9.Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.
Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.
L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].
L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[76]).
In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.
Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)
DECRETO 1 agosto 2023
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)
[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.
[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
16. A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)
[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).
[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.
[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
[24] V. Art. 11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2 si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”
[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.
1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.
[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24. I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.
[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio
[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.
[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento
[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.
[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.
[52] Artt. 3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
[58] Art. 3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice
[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
[60] Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,
commi 4, 5 e 6.
3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
[65] Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).
(Omissis)
2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
(Omissis)
[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.
[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.
Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria avvenuta con successo e la disciplina della c.p. è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?
Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?
Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?
[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
[72] Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in
particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione).
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
La relazione 2023 sullo Stato di diritto è un documento di importanza fondamentale per un Paese dei 27. Lo scrivente non comprende dunque per quale motivo sia stata apprestata soltanto una versione in inglese, ed alcuni documenti in francese e in tedesco. Credo che sia anche interesse della UE che tutti i cittadini europei possano essere informati nella loro lingua di come le cose stanno procedendo[1].
Detto ciò, la relazione 2023 sullo Stato di diritto[2], compresi i suoi 27 capitoli nazionali[3], esamina gli sviluppi in tutti gli Stati membri, sia positivi che negativi, in quattro settori chiave per lo Stato di diritto: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media, e altre questioni istituzionali relative a controlli ed equilibri. I capitoli per paese, che si basano su una valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione, analizzano i nuovi sviluppi rispetto alla precedente relazione e il seguito dato alle sfide e agli sviluppi individuati nell’edizione 2022.
La quarta edizione della relazione si basa sull’importante passo compiuto nella relazione dell’anno scorso, in cui per la prima volta erano state incluse raccomandazioni specifiche per tutti gli Stati membri. L’analisi contiene anche una valutazione qualitativa dei progressi compiuti dagli Stati membri verso l’attuazione delle raccomandazioni 2022. Le raccomandazioni per il 2023 si basano su quelle dell’anno scorso, laddove non sono state attuate integralmente, oppure affrontano nuove sfide. Le raccomandazioni mirano ad assistere ulteriormente gli Stati membri nei loro sforzi per portare avanti le riforme in corso e aiutarli a individuare i punti in cui sono necessari miglioramenti.
La Commissione ha preparato la relazione sulla base di un dialogo continuo con gli Stati membri[4], pur conservando la piena responsabilità politica della sua valutazione e delle raccomandazioni formulate. La prossima edizione seguirà gli sviluppi e continuerà a valutare l’attuazione delle raccomandazioni.
Le sfide individuate dalle precedenti relazioni sullo Stato di diritto hanno fornito ispirazione per diverse recenti iniziative dell’UE nel corso dell’ultimo anno, tra cui la proposta di una legge europea sulla libertà dei media e il pacchetto anticorruzione.
Nell’ambito della preparazione della relazione 2023[5] sullo Stato di diritto, la Commissione europea ha invitato le parti interessate a fornire contributi scritti attraverso una consultazione mirata delle parti interessate aperta dal 14 novembre 2022 al 20 gennaio 2023[6]. La consultazione ha fornito circa 250 contributi per paese[7] provenienti da agenzie dell’UE, reti europee, organizzazioni della società civile nazionali ed europee e associazioni professionali e organizzazioni internazionali ed europee[8]. Il Consiglio d’Europa ha anche fornito una panoramica dei suoi recenti pareri e rapporti sugli Stati membri dell’UE. Le informazioni ottenute da questa consultazione hanno contribuito alla valutazione della Commissione con riscontri fattuali sugli sviluppi negli Stati membri.
La Commissione ha probabilmente operato almeno una visita in Italia dal 20 al 24 marzo 2023[9].
Nell’Autunno del 2023 Il Consiglio e il Parlamento europeo discuteranno della relazione 2023, dei capitoli per paese, delle raccomandazioni e del relativo seguito. Lo stesso dovrebbero fare i Parlamenti e le autorità nazionali, le parti interessate e la società civile. In seguito la Commissione inizierà a preparare la relazione del 2024[10].
È dunque vitale che nel nostro paese il Governo appresti tutta la regolamentazione della Riforma Cartabia entro la fine del presente mese.
Che cosa scrive la Commissione nella relazione del 2023 (e nei documenti allegati) con riferimento al nostro paese?
Viene in campo primariamente il documento principale e di sintesi ossia la COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report, adottata il 5 luglio 2023[11].
In Italia:
sono state recepite le disposizioni di diretta applicazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura; si sta valutando la piena portata del loro effetto sui lavori del Consiglio[12].
Sono stati adottati due Decreti Legislativi per attuare le riforme della giustizia civile e penale volte a migliorare la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario, anche per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Resta da vedere l’efficacia delle riforme[13].
La digitalizzazione del sistema di giustizia civile ha compiuto progressi significativi, mentre le norme procedurali modificate che consentono la digitalizzazione nel sistema di giustizia penale devono ancora essere pienamente attuate[14].
Repubblica Ceca, Italia e Lettonia hanno aggiornato le strategie nazionali e/o i piani d’azione[15] (in materia di anti-corruzione).
Dove non esistono norme esaustive sui conflitti di interesse, un nuovo disegno di legge è in discussione in Parlamento[16].
Ha attuato o rafforzato in altro modo, insieme ad altri paesi, la Direttiva sulla protezione degli informatori[17].
Rimane immutata la prassi di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche, anche se in Parlamento è iniziata la discussione su un disegno di legge[18].
È dotata di un regime di residenza per investitori (insieme ad altri 19 paesi)[19].
È iniziata la riforma delle disposizioni in materia di diffamazione e tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche[20].
Sono stati presentati progetti di legge per creare un NHRIs[21] conferendo ulteriori poteri all’attuale Garante per la protezione dei dati, oltre a proporre di creare un’entità separata attraverso una modifica costituzionale[22].
Sono state apportate migliorie alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie per le CSOs[23], tuttavia sono stati adottati diversi nuovi decreti che potrebbero incidere negativamente sul loro operato.
Analizziamo ora il riassunto per paese e le raccomandazioni che ne scaturiscono[24].
RIASSUNTO
Le riforme globali della giustizia civile e penale, volte a migliorare l’efficienza delle procedure, sono state integrate con l’adozione della legislazione di attuazione[25]. Si sta valutando il pieno effetto della riforma del Consiglio superiore della magistratura. Le disposizioni direttamente applicabili di questa riforma sono state pienamente utilizzate mentre permangono preoccupazioni per le parti dipendenti dalla normativa di attuazione, che deve ancora essere adottata. I tribunali tributari di nuova costituzione hanno iniziato a funzionare, con alcune sfide riguardanti la loro piena indipendenza dall’esecutivo. Alcune parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito ai progetti di legge riguardanti la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e la riforma del servizio della procura. La digitalizzazione del sistema giudiziario è notevolmente migliorata, mentre le norme procedurali modificate che consentono la digitalizzazione della giustizia penale devono ancora essere pienamente attuate. La durata dei procedimenti, pur migliorando, rimane ancora una sfida seria.
L’Autorità Anticorruzione ha approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (2023-2025). E’ stato presentato un disegno di legge volto ad abrogare il reato di abuso di pubblico ufficio e a limitare la portata del reato di traffico d’influenza. Si sta monitorando l’impatto della riforma della giustizia penale sui casi di corruzione archiviati dopo due anni in appello. Sono state adottate misure per migliorare la digitalizzazione e l’interconnessione dei registri poiché gli investimenti in strumenti informatici sono aumentati e le informazioni finanziarie sono a disposizione delle autorità di contrasto. Non è stata ancora adottata una legislazione completa sui conflitti di interesse. È in corso un’inchiesta parlamentare sulla necessità di adottare regole esaustive in materia di lobbying. Sono iniziate le audizioni al Senato per affrontare la pratica di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche. La nuova legge sulla protezione degli informatori è entrata in vigore coprendo le violazioni sia del diritto dell’UE che nazionale. È stato adottato un nuovo codice degli appalti pubblici finalizzato alla semplificazione e all’efficienza delle procedure, che entrerà in vigore nel luglio 2023.
Il quadro giuridico che regola il settore dei media è solido ed efficace, mentre l’autorità di regolamentazione dei media è indipendente e dotata di risorse adeguate. Sono state intraprese azioni per alleviare il disagio economico nel settore, anche se sono necessari alcuni miglioramenti per sostenere meglio i piccoli attori che operano a livello locale o regionale. L’accesso alle informazioni è garantito anche se le parti interessate hanno sottolineato la necessità di migliorare la sua attuazione. Esiste un quadro giuridico per la protezione dei giornalisti, mentre i giornalisti continuano a subire diverse forme di intimidazione, come attacchi, minacce e molestie, tra cui in linea. In particolare, l’aumento del numero di azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica nei confronti dei giornalisti è visto con preoccupazione da diverse parti interessate. Una riforma del regime sulla diffamazione, è stata avviata la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche.
Sono stati presentati due nuovi disegni di legge, uno dei quali assegna il ruolo di istituzione nazionale per i diritti umani all’Autorità per la protezione dei dati personali, mentre l’altro propone di creare un’entità separata attraverso una modifica costituzionale. Le consultazioni pubbliche nel processo legislativo consentono la partecipazione online con preoccupazioni sollevate dalle parti interessate in merito alla loro efficacia e al loro uso sistematico. Sono stati introdotti diversi nuovi decreti che potrebbero restringere ulteriormente lo spazio civico. Sono state adottate modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie per le CSOs, che hanno introdotto alcune misure di semplificazione del regime fiscale applicato alle CSOs[26].
RACCOMANDAZIONI
Nel complesso, per quanto riguarda le raccomandazioni contenute nella relazione 2022 sullo Stato di diritto, l’Italia ha formulato:
• Progressi significativi nel proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure.
• Progressi significativi nel potenziamento della digitalizzazione e dell’interconnessione dei registri, migliorando così le operazioni di polizia e delle procure contro la corruzione ad alto livello.
• Qualche progresso nell’adozione di norme complete sul conflitto di interessi e qualche progresso nell’adozione di un regolamento sul lobbismo per istituire un registro operativo del lobbismo, compresa un impianto legislativo.
• Qualche progresso nell’affrontare in modo efficace la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un unico registro elettronico per le informazioni sui finanziamenti di partiti e campagne elettorali.
• Alcuni progressi nell’introduzione di garanzie legislative e di altro tipo per riformare il regime sulla diffamazione, la protezione del segreto professionale e le fonti giornalistiche, tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti.
• Alcuni progressi nella creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani che tenga conto dei principi di Parigi delle Nazioni Unite.
Su questa base, e in considerazione di altri sviluppi intervenuti nel periodo di riferimento, e oltre a richiamare gli impegni assunti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi ad alcuni aspetti del sistema giudiziario e al quadro anticorruzione, si raccomanda in Italia a:
• Proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione dei tribunali penali e delle procure.
• Adottare norme complete sui conflitti di interesse e regolamenti sul lobbismo per istituire un registro operativo del lobbismo, che includa un impianto legislativo.
• Affrontare in modo efficace e rapido la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un unico registro elettronico per le informazioni sui finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali.
• Proseguire l’iter legislativo di riforma e introdurre tutele per il regime sulla diffamazione, la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, tenendo conto delle norme europee sulla tutela dei giornalisti.
• Continuare gli sforzi per istituire un’istituzione nazionale per i diritti umani tenendo conto dei Principi di Parigi delle Nazioni Unite.
Ci soffermiamo infine sulla descrizione operata dalla Commissione del nostro sistema giudiziario[27].
La struttura del sistema giudiziario è stabilita nella Costituzione, che ne sancisce l’indipendenza e l’autonomia. I tribunali ordinari sono competenti in materia civile e penale e sono organizzati in tre gradi di giudizio. Il primo grado è composto da giudici di pace, tribunali ordinari e tribunali per i minorenni. Il secondo e il terzo grado sono costituiti rispettivamente dalle corti d’appello e dalla Corte di cassazione. La giustizia amministrativa è organizzata in tribunali di primo e secondo grado. La competenza in materia contabile è esercitata dalla Corte dei conti (con sezioni regionali e centrali). Per quanto riguarda le questioni fiscali e fiscali, i tribunali competenti sono rispettivamente i tribunali tributari di nuova istituzione in primo e secondo grado e, per entrambi, la Corte di cassazione superiore al più alto livello. La struttura del pubblico ministero rispecchia quella dei tribunali. L’Italia partecipa alla Procura europea (EPPO[28]). Secondo il principio dell’unità della magistratura, i giudici ordinari e i pubblici ministeri sono tutti magistrati, hanno una struttura professionale comune e sono governati dal Consiglio superiore della magistratura[29]. I magistrati amministrativi, contabili e fiscali hanno i propri organi di autogoverno. Il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati è un organo indipendente e autonomo istituito dalla legge. La Corte costituzionale decide in esclusiva sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi.
Indipendenza
Mentre il livello di indipendenza giudiziaria percepita in Italia è leggermente aumentato negli ultimi anni, continua ad essere basso tra il pubblico in generale ed è ora altrettanto basso tra le imprese. Nel complesso, il 39% della popolazione generale e il 39% delle imprese ritengono che il livello di indipendenza dei tribunali e dei giudici sia “abbastanza o molto buono” nel 2023[30]. L’indipendenza della magistratura percepita tra il grande pubblico è costantemente aumentata negli ultimi anni. Questa cifra è aumentata rispetto al 2022 (37%), nonché rispetto al 2016 (25%). L’indipendenza giudiziaria percepita tra le imprese è leggermente diminuita rispetto al 2022 (40%), ma è superiore a quella del 2016 (24%).
L’effetto della riforma sul Consiglio superiore della magistratura (CSM) è in fase di valutazione, mentre permangono preoccupazioni sulle parti dipendenti dalla legislazione di attuazione, che deve ancora essere adottata.Come indicato nella relazione 2022 sullo Stato di diritto,[31] la riforma del CSM, adottata il 16 giugno 2022, contiene disposizioni direttamente applicabili[32] e altre che richiedono una legislazione di attuazione da parte del governo[33]. Le disposizioni direttamente applicabili sono già state messe in atto con la prima elezione del CSM secondo le nuove regole, che ha avuto luogo il 18-19 settembre 2022 per i membri eletti dai loro pari e il 17-19 gennaio 2023 per i membri eletti dal Parlamento[34]. Sarà necessario più tempo per determinare la piena portata del loro effetto sul lavoro del CSM[35]. Per quanto riguarda le disposizioni che richiedono atti legislativi di attuazione, il termine per la loro adozione, inizialmente indicato come giugno 2023, è stato prorogato fino a dicembre 2023[36]. Di conseguenza, permangono le preoccupazioni sollevate l’anno scorso dalle parti interessate e dallo stesso CSM[37] in merito all’effetto combinato che le nuove disposizioni[38] potrebbero avere sull’influenza sull’indipendenza dei giudici. La legislazione di attuazione dovrebbe rispondere a tali preoccupazioni fornendo disposizioni più dettagliate su come garantire l’indipendenza della magistratura. Secondo gli standard europei, la ricerca di una maggiore efficienza non dovrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura[39].
I tribunali tributari di nuova istituzione hanno iniziato a funzionare, con alcune sfide riguardanti la loro piena indipendenza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli impegni assunti nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza (PNNR) di adottare una riforma globale dei giudici tributari hanno portato all’adozione, il 31 agosto 2022, di una legge[40] che istituisce nuovi tribunali tributari di primo e secondo grado e ha introdotto un ruolo autonomo e professionale dei magistrati tributari. Secondo la legge adottata[41], e analogamente alla procedura per i magistrati ordinari, i giudici tributari saranno nominati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) su proposta[42] del Consiglio per la giustizia Tributaria (CPGT)[43] a seguito di un concorso organizzato dalla commissione per il concorso pubblico per giudici tributari.[44] La valutazione dei giudici, compresa la progressione di carriera, sarà di competenza esclusiva del CPGT.[45] Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici tributari, essi possono essere avviati dal Primo Ministro o dal Presidente del Tribunale tributario di secondo grado nella regione in cui è nominato il giudice,[46] e quindi il caso viene trasferito all’ufficio disciplinare della CPGT. Il personale amministrativo che lavora per la CPGT rimane dipendente del MEF, ma quest’ultimo non ha un potere decisionale sull’organizzazione e sulla gestione del personale assegnato al CPGT.[47] Nonostante queste garanzie per l’indipendenza funzionale e organizzativa dei nuovi tribunali tributari esistenti, alcuni stakeholder hanno sollevato preoccupazioni dovute al fatto che il MEF, attraverso una delle sue agenzie,[48]potrebbe essere parte nei procedimenti dinanzi ai nuovi tribunali[49].
Sono in discussione diversi progetti di legge riguardanti la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e la riforma del pubblico ministero. Il 2 febbraio 2023 la commissione Affari costituzionali del Parlamento ha discusso diversi progetti di legge preparati dai membri del parlamento, che mirano a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri[50]. I progetti di legge prevedono anche l’introduzione di organi distinti di autogoverno e la soppressione di una disposizione della Costituzione, che stabilisce che i magistrati si distinguono solo per le loro diverse funzioni[51]. Le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che una rigida separazione delle carriere potrebbe[52] portare un pubblico ministero a diventare sempre più distante dalla cultura della giurisdizione, rendendolo forse più incline a potenziali influenze politiche[53]. L’11 giugno 2023 il Ministro della Giustizia ha informato l’Assemblea dell’ANM che qualsiasi intervento del Governo per riformare il sistema giudiziario sarebbe stato ispirato ai valori costituzionali di indipendenza e autonomia di tutti i magistrati, giudici e pubblici ministeri. Sebbene non esista un modello unico nell’UE per l’assetto istituzionale del pubblico ministero, sono necessarie garanzie istituzionali per garantire che i pubblici ministeri siano in grado di adempiere ai loro doveri e responsabilità professionali in condizioni giuridiche e organizzative adeguate e senza interferenze[54]. Secondo gli standard europei, deve essere garantita un’autonomia sufficiente per proteggere le autorità giudiziarie da indebite influenze politiche[55].
Sono state sollevate preoccupazioni in quanto è stato avviato un procedimento disciplinare contro un collegio di giudici della Corte d’appello di Milano sulla base del contenuto della loro decisione.Il procedimento disciplinare è stato avviato il 19 aprile 2023 dal ministro della Giustizia, ritenendo che i giudici non avessero tenuto conto di determinate circostanze che, se adeguatamente considerate, avrebbero portato a una decisione diversa[56]. Questi procedimenti sono ora all’esame del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione che dovrà decidere se accusare i giudici di un reato disciplinare o archiviare il caso. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il requisito di indipendenza e imparzialità implica che un regime disciplinare nei confronti dei magistrati includa norme che definiscano le forme di comportamento che costituiscono un’infrazione disciplinare[57]. Inoltre, secondo la normativa nazionale, «l’attività di interpretazione delle disposizioni di legge e di valutazione dei fatti e delle prove non comporta la responsabilità disciplinare»[58].
Qualità
È proseguito l’aumento delle assunzioni di magistrati e di personale non giudiziario e le disposizioni relative ai concorsi per magistrati sono state modificate per aumentare il numero di candidati. La tendenza all’aumento delle assunzioni di personale giudiziario e amministrativo è proseguita nell’ultimo anno. Per quanto riguarda il personale giudiziario, sono state previste 20 unità (ossia posti supplementari per i magistrati) grazie all’ulteriore ampliamento del personale giudiziario[59]. Inoltre, il bilancio dello Stato per il 2022 prevedeva un aumento di 82 unità per la magistratura[60]. Per quanto riguarda le altre esigenze legate ai settori della protezione internazionale e degli uffici giudiziari di vigilanza sull’esecuzione delle sanzioni penali, due decreti ministeriali[61] del 2022 hanno previsto l’assegnazione agli uffici di controllo di 21 degli 82 posti aggiunti all’organigramma del personale della magistratura e un aumento di 52 unità del numero dei magistrati da assegnare alle Camere specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE[62]. Il 15 giugno 2023 il Consiglio dei ministri ha adottato un disegno di legge che prevede un ulteriore aumento dell’organico della magistratura di 250 unità. Per quanto riguarda il personale amministrativo, il personale selezionato dai concorsi pertinenti ha assunto le proprie funzioni presso gli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale nel 2022[63]. Per quanto riguarda l’Ufficio del processo e l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito del RRP, al 30 ottobre 2022 l’Ufficio ha assunto 7.743 membri del personale non dirigenziale e altri 3.209 contratti sono stati firmati prima del 21 novembre 2022[64]. Infine, le regole per i concorsi sono state modificate in modo da consentire ai laureati di candidarsi direttamente ai concorsi per magistrati senza richiedere l’esperienza lavorativa aggiuntiva, come avveniva negli anni precedenti[65].
Sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda la digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare nel settore della giustizia civile. Il Rapporto 2022 sullo Stato di Diritto raccomandato all’Italia di “proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure”.[66] Sono stati registrati ulteriori progressi nella digitalizzazione della giustizia civile, che era già avanzata[67] nel 2022. Dal gennaio 2023, l’uso della gestione elettronica di tutti i documenti è diventato obbligatorio[68]. È ora obbligatorio presentare domande alla Corte su una piattaforma digitale, consentendo così il trattamento digitale delle domande e l’accesso digitale ai fascicoli di tutti i giudici della Corte[69]. Un processo completamente digitalizzato deve ancora essere realizzato. Nell’ambito del PNNR, nel corso del 2023 è prevista una riforma per consentire la digitalizzazione del sistema giudiziario e che gli obiettivi PNNR ne monitoreranno l’impatto in termini di risultati fino al 2026. Per quanto riguarda la digitalizzazione della giustizia penale, la realizzazione di alcuni degli obiettivi del PNNR previsti per la fine del 2023 è anticipata al 30 giugno 2023; in particolare, la disponibilità di documenti sul portale per il deposito elettronico dei documenti del procedimento penale[70]. Il portale elettronico consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari di atti, documenti e richieste da parte di soggetti esterni autorizzati[71]. Attualmente, 10 tipi di documenti sono disponibili sul portale[72]. Inoltre, la comunicazione tra l’Alta Corte di cassazione e la Procura è stata digitalizzata e sono state chiarite le norme[73] procedurali che consentirebbero l’uso di strumenti elettronici[74]. Sono ancora necessari alcuni sforzi nell’uso della tecnologia digitale da parte della procura e[75] nella disponibilità di strumenti di comunicazione elettronica e strumenti digitali per condurre e seguire i procedimenti giudiziari nelle cause penali[76]. Le parti interessate hanno riferito che, nonostante i progressi significativi e l’esistenza di servizi digitali per la giustizia civile e di norme procedurali per la giustizia penale, la digitalizzazione complessiva deve essere sostenuta da ulteriori investimenti in materiali e formazione per diventare pienamente operativa[77]. Alla luce di questi sviluppi, sono stati compiuti progressi significativi nell’attuazione della raccomandazione contenuta nella relazione 2022 sullo Stato di diritto.
Efficienza
La durata dei procedimenti, sebbene in miglioramento, rimane ancora una sfida seria. Dopo il temporaneo rallentamento dell’attività giudiziaria nel 2020 e il ritorno ai livelli pre-pandemia nel 2021, nel 2022[78] l’efficienza ha continuato a migliorare sia per i procedimenti civili[79] che penali[80]. I tempi di disposizione per le cause civili e commerciali di primo grado sono diminuiti di 100 giorni dal 2020 al 2021[81] e ulteriori miglioramenti potrebbero essere osservati nel 2022, secondo i dati presentati dalle autorità. Tuttavia, questo tempo di disposizione rimane tra i più lunghi dell’UE, poiché nel 2021 ci vogliono ancora in media più di 550 giorni per risolvere tali casi. Alcuni sviluppi positivi sono stati segnalati dall’Alta Corte di Cassazione, dove il tasso di liquidazione dei procedimenti penali è attualmente del 113%.[82] Le cause tributarie rappresentano il 50% delle cause pendenti dinanzi all’Alta Corte di Cassazione ed è previsto un nuovo incentivo per accelerarne la chiusura. Con questo nuovo regime, le parti in causa sarebbero autorizzate a versare a rate l’importo dovuto a titolo di imposte, con la prima rata pari a una percentuale sostanziale dell’intero importo. Nel caso in cui non pagassero le rate successive, una nuova causa potrebbe essere portata dinanzi al giudice tributario di primo grado, dove verrebbe chiesto loro di pagare l’intera somma, comprese le rate precedentemente versate, al fine di chiudere la causa pendente a livello di Alta Corte di Cassazione[83]. Questo regime, combinato con la nuova struttura dei tribunali tributari, potrebbe consentire una gestione più efficiente delle cause fiscali e la riduzione dell’arretrato in ultima istanza. L’Italia rimane sotto la vigilanza rafforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda la durata dei procedimenti nelle cause amministrative e penali[84].
È stata adottata la legislazione di attuazione per le riforme della giustizia civile e penale. Come indicato nella relazione 2022 sullo Stato di diritto, sono state adottate due riforme globali e a lungo attese in materia di giustizia civile[85] e penale[86]. Entrambe le riforme includevano disposizioni direttamente applicabili,[87] ma autorizzavano anche il governo ad adottare atti legislativi di attuazione. Il 10 ottobre 2022 sono stati adottati due decreti legislativi[88] per attuare le riforme della giustizia civile e penale. Per quanto riguarda la giustizia civile, il decreto mira a migliorare l’efficienza della procedura e rivede gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e le misure urgenti per la razionalizzazione di alcune procedure[89]. Per quanto riguarda la giustizia penale, il decreto mira anche a migliorare l’efficienza dei procedimenti e riguarda le questioni di giustizia riparativa e le disposizioni per la rapida conclusione dei procedimenti giudiziari[90]. La riforma della giustizia penale è stata menzionata in una decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’esecuzione di un giudizio in assenza di mezzi di ricorso per la persona offesa in casi di eccessiva lunghezza delle indagini preliminari[91]. Il Comitato dei Ministri ha preso atto della riforma in modo positivo e ha chiesto maggiori informazioni sui risultati della sua attuazione[92]. Hanno inoltre rilevato che la riforma sembra rispondere alle carenze riscontrate dalla Corte, sebbene la sua efficacia sia ancora da vedere[93]. L’entrata in vigore delle fonti secondarie di legislazione necessarie per l’effettiva applicazione delle riforme civili e penali è prevista nel corso del 2023 nell’ambito del PNNR.
Devo infine amaramente constare che l’UE non ha utilizzato nemmeno una parola per descrivere la situazione dei mezzi alternativi e questo non solo in Italia ma anche negli altri 26 paesi ad eccezione della Bulgaria[94] ove peraltro la riforma avrà effettività nel 2024. Si continua a puntare sul processo come se gli ADR non fossero parti integranti dello Stato di diritto.
[1] Del resto così si legge sul sito della Ue in merito all’uso delle lingue.
La Commissione è profondamente convinta che l’UE sia caratterizzata dalla sua diversità culturale e linguistica e che le lingue parlate negli Stati membri costituiscano una parte essenziale del patrimonio culturale europeo. L’UE sostiene pertanto il multilinguismo nei propri programmi e nell’ambito dell’attività dei suoi organi.
L’uso delle lingue e il rispetto della diversità linguistica sono stati di fondamentale importanza sin dalla creazione delle istituzioni europee. Il primo atto adottato dal Consiglio è stato il regolamento n. 1 del 1958 che stabiliva il regime linguistico delle istituzioni europee.
I siti web della Commissione sul dominio europa.eu sono generalmente disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell’UE.
Questo sito descrive il modo in cui la Commissione utilizza le lingue per fornire informazioni e interagire con il pubblico, le organizzazioni e gli Stati membri.
L’UE dispone di una serie di strumenti per garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri.
Gli Stati hanno generalmente standard elevati per lo stato di diritto, ma ci sono anche sfide importanti che variano da uno Stato membro all’altro Stato ad un altro. Poiché le sfide allo stato di diritto variano, anche i nostri strumenti variano. Ogni strumento è adattato allo specifico situazione attuale e mira a promuovere, prevenire o rispondere a questioni relative allo Stato di diritto.
[3] I capitoli nazionali non pretendono di fornire una descrizione esaustiva di tutte le questioni relative allo Stato di diritto in ogni Stato membro, ma di presentare sviluppi significativi. La valutazione fa riferimento ai requisiti del diritto dell’UE, compresi quelli derivanti dalla giurisprudenza della CGUE. Inoltre, le raccomandazioni ei pareri del Consiglio d’Europa forniscono un utile quadro di riferimento per gli standard e le migliori pratiche pertinenti.
[4] La relazione sullo stato di diritto è il risultato di una stretta collaborazione con gli Stati membri e si basa su una varietà di fonti. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a contribuire al processo, fornire contributi scritti e partecipare a visite nei paesi dedicate tenutesi tra febbraio e l’inizio di aprile. Per queste visite nel paese, la Commissione ha organizzato più di 530 riunioni online con autorità nazionali, organismi indipendenti e parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile. Ciò ha offerto l’opportunità di confrontarsi sul seguito dato alle raccomandazioni formulate nel Rapporto 2022 e su tutti gli altri sviluppi significativi. Inoltre, la Commissione a livello politico ha discusso la relazione con le autorità e i governi nazionali, nonché con i rappresentanti dei parlamenti nazionali.
La rete dei punti di contatto nazionali per lo Stato di diritto istituita nel 2020 (per l’Italia il punto di contatto è la Presidenza del Consiglio) per contribuire alla creazione del meccanismo ha continuato a fungere da canale di comunicazione permanente con gli Stati membri per la preparazione della relazione e per lo scambio delle migliori prassi.
[12] In Italy, the directly applicable provisions of the reform of the High Council for the Judiciary have now been put into use; the full extent of their effect on the work of the Council is being evaluated.
[13] In Italy, two Legislative Decrees were adopted to implement the civil and criminal justice reforms to improve the quality and efficiency of the justice system, including as regards the length of proceedings. The effectiveness of the reforms remains to be seen.
[14] In Italy, the digitalisation of the civil justice system has progressed significantly, while the amended procedural rules allowing digitalisation in the criminal justice system remain to be fully implemented.
[15] Czechia, Italy and Latvia have updated their national strategies and/or action plans.
[16] In Italy, where no comprehensive rules on conflicts of interest exist, new draft legislation is under discussion in Parliament.
In merito dobbiamo rilevare che recentemente è stato sancito il divieto di ricoprire una qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo di tre anni se, nell’esercizio di tale funzione, la persona ha violato le norme relative ai conflitti di interessi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con sentenza del 4 maggio 2023 (C-40/21), precisando che in ogni caso deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Pertanto, la persona interessata deve avere la possibilità di far controllare tale sanzione da un giudice per valutare l’impatto della misura sulla situazione personale, professionale ed economica della persona interessata (Fonte ALTALEX).
[17] Directive 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law (OJ L 305, 26.11.2019).
[18] In Italy, the practice of channelling donations through political foundations and associations remains unchanged although discussions on a draft law have begun in Parliament.
[19] The 2019 Commission report on Investor Citizenship and Residence Schemes identified 19 Member States as having an investor residence scheme. Residence by investment schemes were in use in a total of 19 Member States: Bulgaria, Czechia, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania and Slovakia.
[20] In Italy, work has begun to reform provisions on defamation and the protection of professional secrecy and journalistic sources.
[21] National human rights institutions (NHRIs). The UN Paris Principles, endorsed by the UN General Assembly in 1993 (Resolution A/RES/48/134), set out the main criteria that NHRIs are required to meet. NHRIs are periodically accredited before the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions.
[22] In Italy, draft laws were tabled to create an NHRI by providing additional powers to the existing Data Protection Authority, as well as proposing to create a separate entity through a constitutional change.
[23] Civil society organisations (CSOs) and human rights’ defenders.
[24] RULE of LAW REPORT 2023 COUNTRY CHAPTER ABSTRACTS AND RECOMMENDATIONS
[25] Ci si riferisce qui ai decreti legislativi di attuazione della Riforma Cartabia.
[26] The comprehensive civil and criminal justice reforms, aiming at improving their efficiency of procedures, were complemented with the adoption of the implementing legislation. The full effect of the reform of the High Council for the Judiciary is being evaluated. The directly applicable provisions of this reform have been put to full use while concerns remain on the parts depending on implementing legislation, which is still to be adopted. The newly established tax courts started functioning, with some challenges regarding their full independence from the executive. Concerns have been raised by some stakeholders on the draft laws regarding the separation of careers of judges and prosecutors and reforming the Prosecution Service. The digitalisation of the justice system has significantly improved while the amended procedural rules allowing the digitalisation in criminal justice remain to be fully implemented. The length of proceedings, while improving, still remains a serious challenge.
The Anti-Corruption Authority approved a new National Anti-Corruption Plan (2023-2025). A draft law was tabled aimed at abrogating the offence of abuse of public office and limiting the scope of the offence of trading in influence. The impact of the criminal justice reform on corruption cases closed after the lapse of two years at appeal level is being monitored. Steps were taken to enhance digitalisation and interconnection of registries as investments in IT tools have increased and financial information is available to law enforcement authorities. Comprehensive legislation on conflicts of interest has not been adopted yet. A parliamentary inquiry on the need to adopt comprehensive rules on lobbying is underway. Hearings in the Senate to address the practice of channelling donations through political foundations and associations have started. The new law on whistleblower protection entered into force covering breaches of both EU and national law. A new public procurement code aimed at simplification and efficiency of procedures has been adopted and will enter into force in July 2023.
The legal framework regulating the media sector is robust and effective while the media regulator is independent and well-resourced. Actions have been taken to alleviate the economic distress in the sector although some improvements are needed to better support small players operating at local or regional level. Access to information is ensured although stakeholders stressed the need to improveits implementation. A legal framework for the protection of journalists is in place, while journalists continue to face different forms of intimidation, such as attacks, threats and harassment, including
online. In particular, the increase in the number of strategic lawsuits against public participation targeting journalists is viewed with concern by several stakeholders. A reform of the regime on defamation,
the protection of professional secrecy and journalistic sources has been initiated.
Two new draft legislation were tabled, one of which assigns the role of a National Human Rights Institution to the Data Protection Authority, while the other proposes to create a separate entity
through a constitutional change. Public consultations in the legislative process allow online participation with concerns having been raised by stakeholders regarding their effectiveness and systematic use. Several new decrees that could further narrow the civic space have been introduced. Amendments to the rules of tax and financial concessions for CSOs have been adopted, which introduced several measures simplifying the tax regime applied to CSOs.
[27] Lasciamo al lettore l’onere di leggere e tradurre le successive parti della relazione che riguardano nel particolare i punti fissati sinteticamente dalla COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report, adottata il 5 luglio 2023.
[29] Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in italiano.
[30] Figure 49 e 51, quadro di valutazione UE della giustizia 2023. Il livello di indipendenza della magistratura percepita è classificato come segue: molto basso (al di sotto del 30% degli intervistati l’indipendenza della magistratura è considerata abbastanza buona e molto buona); basso (tra il 30-39%), medio (tra il 40-59%), alto (tra il 60-75%), molto alto (superiore al 75%).
[31] Cfr. 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 3-6. Il 16 giugno 2022 il Parlamento ha approvato una nuova legge per riformare il sistema giudiziario, che comprende, tra l’altro, disposizioni relative all’istituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
[32] Contributo dell’Italia per la relazione 2022 sullo Stato di diritto, pag. 5. Le disposizioni direttamente applicabili comprendono: la riforma del sistema elettorale del CSM, che dovrebbe renderlo più indipendente dalle associazioni dei magistrati; la riforma del funzionamento del CSM, che dovrebbe renderlo più efficiente (compreso l’aumento del numero dei suoi membri); la riforma sulla selezione dei capi degli uffici giudiziari, che dovrebbe introdurre disposizioni relative agli incrementi di anzianità per la procedura di selezione e fornire un chiaro parametro di riferimento basato sull’esperienza; la riforma sulle norme più severe sulle “porte girevoli” per la magistratura.
[33] Contributo dell’Italia per la Relazione sullo Stato di diritto 2022, pp. 5-6. Le disposizioni che richiedono una legislazione di attuazione comprendono: la riforma sulla selezione dei capi degli uffici giudiziari e delle sezioni; la riforma sulla selezione dei membri della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione; la riforma relativa alla modernizzazione e all’adozione di misure volte a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario; l’adozione di misure volte a rendere più efficace l’organizzazione degli uffici giudiziari; l’adozione di misure nel settore disciplinare, anche per l’introduzione dell’istituto di riabilitazione di un magistrato sanzionato.
[34] Si veda il comunicato stampa sul sito del CSM – Elezioni del CSM 18-19 settembre 2022, con aggiornamenti fino al 19 gennaio 2023.
[35] Informazioni ricevute dall’ANM e dal CSM nell’ambito della visita in Italia.
[36] Ciò è stato approvato con legge 21 aprile 2023, n. 41. Inoltre, il ministero della Giustizia ha istituito un comitato di esperti (composto da magistrati, professori di diritto, avvocati) con il compito di condurre uno studio approfondito della materia.
[37] Vedi 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 4-5.
[38] La nuova normativa disciplina i poteri organizzativi dei presidenti di tribunale: introduce una valutazione professionale dei magistrati, che, tra l’altro, terrà conto del raggiungimento dei risultati attesi stabiliti dai presidenti dei tribunali e della possibilità di avviare azioni disciplinari per il mancato rispetto delle istruzioni dei presidenti dei tribunali in merito ai risultati attesi; prevede la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali intermedie e disciplina i poteri del Primo Presidente dell’Alta Corte di Cassazione; la valutazione professionale per gli incarichi apicali terrà conto dell’esito del giudizio nei successivi gradi, che può essere inteso come implicitamente presupposto per un pronunciamento unitario su alcuni argomenti. Cfr. 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 4-5.
[39] Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, paragrafo 22. Per principio di indipendenza della magistratura si intende l’indipendenza di ogni singolo giudice nell’esercizio delle funzioni giudicanti. Nel loro processo decisionale i giudici dovrebbero essere indipendenti e imparziali e in grado di agire senza alcuna restrizione, influenza indebita, pressione, minaccia o interferenza, diretta o indiretta, da parte di qualsiasi autorità, comprese le autorità interne alla magistratura. L’organizzazione giudiziaria gerarchica non dovrebbe compromettere l’indipendenza individuale. Cfr. anche CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, paragrafo 37.
[40] Legge 31 agosto 2022, n. 130, che modifica il decreto legislativo 545/1992.
[41] Cfr. art. 9, comma 1, del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130
[42] Il MEF non avrebbe il potere di ribaltare la proposta del CPGT.
[43] È composto da 15 membri. Di questi, 11 sono giudici fiscali eletti da giudici pari, di questi 11, quattro posti sono riservati a ciascuno per ogni magistratura. Ci sono anche quattro membri eletti dal Parlamento. Arte. 17, comma 2, del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130 prevede una composizione del CPGT, che tiene conto del passaggio da giudici tributari onorari a giudici tributari a tempo pieno e del passaggio da altri giudici giudiziari alla magistratura tributaria di nuova costituzione.
[44] 4-quater del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con previa deliberazione del Consiglio per la Giustizia Tributaria. La commissione giudicatrice è composta da: il presidente di un tribunale tributario di secondo grado, da cinque giudici scelti tra magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare con 15 anni di esperienza e quattro professori universitari di ruolo, uno che insegna diritto tributario, gli altri che insegnano materie oggetto degli esami di selezione. Inoltre, nel 2023 è stata organizzata una procedura di interpello per consentire ai magistrati di altre giurisdizioni di passare ai tribunali tributari (su 100 posti, 34 giudici hanno fatto domanda secondo la graduatoria temporanea pubblicata sul sito web del CPGT).
[45] Articolo. 11 del D. Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130.
[46] Arte. 16 del D. Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130.
[47] La CPGT ha autonomia organizzativa e contabile
[48] Secondo il Governo, il MEF non è mai direttamente parte nelle cause tributarie e i rapporti tra il MEF e le agenzie fiscali sono regolati da appositi accordi su servizi, obiettivi e risorse.
[49] Informazioni ricevute dall’ANM nell’ambito della visita in Italia. Contributo scritto del CSM nel contesto della visita in campagna, pp. 10. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’apparenza di indipendenza svolge un ruolo importante, in quanto la situazione non può suscitare ragionevoli dubbi, nella mente dei singoli, circa l’impermeabilità dei giudici interessati a fattori esterni e la loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta nominati giudici. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. contro Krajowa Rada Sądownictwa, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, punti da 127 a 129. Cfr. anche l’elenco delle sentenze in Indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario, scheda tematica, pag. 3.
[50] Cfr. riunione della commissione permanente per gli affari costituzionali del Parlamento del 2 febbraio 2023. Si veda anche la conferenza stampa del 14 febbraio 2023, in cui più parti hanno illustrato i punti principali dei disegni di legge e informato che riprendono il testo della riforma costituzionale su cui nel 2017 si è discusso l’Unione delle Camere Penali Italiane.
[51] Articolo 107, paragrafo 3, della Costituzione. Si veda anche un referendum tenutosi nel 2022, che non riguardava l’articolo 107, paragrafo 3, della Costituzione, ma toccava, tra l’altro, il tema della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Il referendum che ha registrato un’affluenza di solo il 21% degli aventi diritto al voto. Il referendum è stato indirizzato ad abrogare le regole attuali. Tuttavia, il risultato ha dimostrato che i cittadini non volevano cambiare la regola, il che è in linea con l’opinione delle parti interessate. Il referendum si è svolto il 12 giugno 2022. Conteneva cinque domande, una delle quali riguardava la separazione della carriera di giudici e pubblici ministeri. Perché un referendum abbia successo, dovrebbe avere un’affluenza di almeno il 50%+1.
[52] Si vedano i comunicati stampa dell’ANM del 6 e 15 febbraio 2023. Informazioni ricevute anche da CSM e ANM nel contesto della visita in Italia. Tuttavia, un’associazione di avvocati (Giunta Dell’unione Delle Camere Penali Italiane) ritiene che tale riforma potrebbe essere utile.
[54] Cfr. Relazione 2022 sullo Stato di diritto, La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, pag. 7.
[55] Cfr. la lista di controllo dello Stato di diritto della Commissione di Venezia, pp. 39-41.
[56] Cfr. posizione dell’ANM del 19 aprile 2023 sul procedimento disciplinare nei confronti del collegio giudicante della Corte d’Appello di Milano; si veda anche la posizione dell’Ordine dei Magistrati di Milano del 19 aprile 2023 sullo stesso argomento; si veda anche la posizione dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 19 aprile 2023 sullo stesso argomento.
[57] Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, causa C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596, punti da 134 a 140.
[58] Articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006, che non pregiudica l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma l, lettere g), h), l), m), n), o), p), cc) e ff).
[59] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, pag. 14. All’aumento di 600 unità precedentemente previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha fatto seguito il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha previsto un ulteriore ampliamento dell’organigramma della magistratura di 20 unità, volto a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione della normativa nazionale in materia di cooperazione rafforzata in materia di la Procura europea.
[60] Infine, al fine di aumentare l’efficacia dell’ordinamento giudiziario, l’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (recante il «bilancio dello Stato per l’esercizio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), ha previsto un aumento di 82 unità nell’organigramma del personale giudiziario, finalizzata ad adeguare l’organigramma del personale alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla vigilanza per l’esecuzione delle sanzioni penali nonché alle competenze relative ai procuratori europei delegati presso la Corte di cassazione.
[61] Decreto Ministeriale 23 novembre 2022 e Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022.
[62] Contributo dell’Italia per la relazione sullo Stato di diritto 2023, pag. 15.
[63] Ibid. Con le modifiche alla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che aveva previsto 16.500 cancellieri per l’Ufficio del Processo, è stata introdotta un’ulteriore quota di personale amministrativo a tempo determinato. Questa quota aggiuntiva comprende 5.410 con un contratto di 3 anni. Ciò è stato fatto per garantire il pieno funzionamento dell’Ufficio del processo e sostenere le linee di progetto incluse nel PNNR. I cancellieri dell’Ufficio del processo hanno iniziato a lavorare a febbraio, mentre gli altri tipi di personale a ottobre e novembre 2022.
[64] Contributo dell’Italia per la relazione sullo Stato di diritto 2023, pagg. 15-16.
[65] Informazioni ricevute dal ministero della Giustizia.
[66] Cfr. 2022 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pag. 2.
[67] Cfr. 2022, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pag. 8.
[68] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 19. Inoltre, informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nel contesto della visita in Italia.
[69] Contributo scritto della Corte di cassazione nell’ambito della visita in campagna, pag. 4.
[70] Contributo scritto del ministero della Giustizia nel contesto della visita nel paese, pag. 2.
[72] Il ministero della Giustizia ha informato che entro il 30 giugno 2023 è prevista la distribuzione di ulteriori tipi di documenti relativi ai procedimenti conoscitivi fino al secondo grado. Ibidem.
[73] Grafico 42, quadro di valutazione UE della giustizia 2023: è ora possibile ascoltare esperti e testimoni in cause penali dal punto di vista procedurale attraverso la tecnologia delle comunicazioni a distanza.
[74] Tale precisazione è stata fatta attraverso il D.Lgs. n. 150 del 2022. Cfr. anche il contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, pag. 20.
[75] Grafico 43, quadro di valutazione UE della giustizia 2023
[76] Grafici 45 e 47, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.
[77] Informazioni ricevute dall’ANM nell’ambito della visita in Italia.
[78] Cfr. 2022, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 10-11.
[79] Alta Corte di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2022, p. 90. “Per il settore civile, si può notare che a gennaio 2020 il numero di ricorsi pendenti era di 120.473, che alla fine del 2022 è stato ridotto a 104.872. Una significativa diminuzione, rafforzata anche dalla significativa riduzione dei tempi di smaltimento, scesi a 1.063 giorni e già poco lontani dal target di 976 giorni previsto a giugno 2026”. Cfr. anche le figure 5 e 6, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.
[80] Alta Corte di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2022, p. 90. “Nel settore penale, il dato più significativo, che sintetizza i risultati dell’intero processo di riorganizzazione, è l’evoluzione dei tempi di smaltimento, che si sono progressivamente ridotti nel corso dell’anno fino a raggiungere la soglia dei 132 giorni, ben al di sotto dell’obiettivo di 166 giorni fissato a giugno 2026”. Cfr. anche grafico 5, quadro di valutazione UE della giustizia 2023. 54 Grafico 6, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.
[82] Informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nell’ambito della visita in Italia.
[83] Informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nell’ambito della visita in Italia. Arte. 5, comma 2, della legge n. 130/2022 ha introdotto disposizioni di conciliazione temporanea (azionabili fino a 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge n. 130/2022) per i procedimenti tributari pendenti presso la Corte di Cassazione in cui l’Agenzia delle Entrate era stata totalmente o parzialmente soccombente, a seconda del valore del contenzioso, in precedenti gradi.
[84] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 settembre 1997, Abenavoli c. Italia, 24487/94 e sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 maggio 1999, Ledonne/Italia, 35742/97. Per quanto riguarda il caso Abenavoli c. Italia – riguardante la durata dei procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi – l’ultima decisione del Comitato dei Ministri adottata nel settembre 2021 riconosce i progressi compiuti dalle autorità, evidenziando al contempo che le preoccupazioni permangono e chiede alle autorità di fornire ulteriori informazioni.
[86] Legge 27 settembre 2021, n. 134. Cfr. Rapporto 2022 sullo Stato di diritto, capitolo nazionale sulla situazione dello stato di diritto in Italia, pp. 11-13.
[87] Ad esempio, nella riforma della giustizia civile, questi riguardavano il diritto di famiglia, l’esecuzione forzata e i diritti di cittadinanza; E nella riforma della giustizia penale, questi erano legati alla rapida definizione dei casi penali. Legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1 (paragrafi 9 e 10) introduce incentivi per estendere il ricorso al patteggiamento, al procedimento immediato e ai procedimenti abbreviati.
[88] Sulla riforma della giustizia civile – Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 (Serie ordinaria); sulla riforma della giustizia penale – Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n.243 (Serie ordinaria).
[89] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 22. – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, previsto che. La legge n. 149/2022 si applica ai ricorsi proposti dopo il 28 febbraio 2023. Le revisioni si applicherebbero anche alla razionalizzazione delle procedure urgenti relative al diritto di famiglia, ai diritti di cittadinanza e alle questioni di esecuzione forzata.
[90] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 22. – La riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. Ad esempio, l’art. 1 del decreto prevede misure supplementari in sostituzione delle pene detentive brevi (ad esempio detenzione domiciliare, pena pecuniaria, lavoro di servizio pubblico, ecc.).
[91] Decisione del Comitato dei Ministri CM/Del/Dec(2022)1451/H46-18 del 6-8 dicembre 2022 e Note CM/Notes/1451/H46-18 6-8 dicembre 2022.
[92] Decisione del Comitato dei Ministri CM/Del/Dec(2022)1451/H46-18 del 6-8 dicembre 2022, paragrafi 4-6.
[93] Note del Comitato dei Ministri CM/Note/1451/H46-18 6-8 dicembre 2022, Misure generali.
[94] In Bulgaria, new laws regarding judicial mediation and legal assistance have been adopted to improve access to justice.
A system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders
through reconciliation with victims and the community at large.
Oxford dictionary and thesaurus
Introduzione
Questa nota non può prescindere da un concetto di base della mediazione, ossia il fatto che la mediazione investe la relazione tra le persone.
Le categorie specificate dal diritto: mediazione civile e commerciale, mediazione familiare e giustizia riparativa sono solo elucubrazioni di e per giuristi.
Nella realtà non esistono e soprattutto la mediazione non tollera le gerarchie che sembrano emergere dai primi decreti attuativi della riforma Cartabia.
Non esiste una mediazione di serie A ed una mediazione di serie B, esiste solo la mediazione.
Ci sono paesi (ad es. Finlandia) che hanno addirittura approntato una sola disciplina per la mediazione penale e quella civile.
Nei paesi ove la cultura della mediazione è diffusa non si procede ad insegnare la mediazione per settori: si consegna ai mediatori una formazione di base che consente di imparare ad ascoltare e ad aiutare le persone a comunicare e a negoziare, ossia a supportarli in una relazione al momento deficitaria. Poi ogni mediatore si specializza e ogni specializzazione è preziosa e reca indiscutibile esperienza.
Anche per i magistrati vige la regola che devono cambiare settore ogni dieci anni per non sclerotizzarsi.
La relazione poi a sua volta non può essere di serie A o di serie B a secondo dell’ambito in cui viene affrontata: tutte le relazioni hanno importanza e la crisi può avere risvolti delicatissimi per la vita delle persone anche in situazioni che appaiono agli occhi di un terzo irrilevanti.
Non è poi solo il danno economico che deve essere preso in considerazione, ma appunto quello relazionale che va ben al di là.
La strada della mediazione è dunque unica, anche se costellata di tante tappe: noi siamo tenuti in scarso conto dall’Europa per promozione dell’ADR (nel 2022 eravamo al 23° posto con 23 punti) proprio perché non abbiamo abbastanza specializzazioni, ad es. una mediazione del lavoro e una mediazione amministrativa.
Il mediatore deve poter spaziare per fare esperienza ed imparare.
Questo percorso virtuoso opera in mediazione familiare da diversi anni (in alcune regioni dagli anni ’80) con corsi di formazione, tirocinio, supervisione ed esami plurimi che costellano la vita di un mediatore familiare fino alla certificazione UNI.
Questo percorso virtuoso è venuto a crearsi anche per il mediatore civile e commerciale che insieme ad una formazione iniziale e continua, ricordiamolo, ha ormai almeno una esperienza di 13 anni (se non era prima conciliatore societario e ancor prima delle Camere di Commercio).
Non si può dire altrettanto in Italia dei Centri di Giustizia riparativa.
Se un qualsiasi cittadino oggi volesse sapere quanti sono i Centri di Giustizia riparativa in Italia scoprirebbe che sono undici per la giustizia minorile[1]. Non troverebbe agevolmente informazioni però sulla mediazione penale per adulti. Né potrebbe sapere con un click quanti sono i mediatori penali, come accade in altri paesi, ad esempio in Portogallo dove ne abbiamo 250[2].
La mediazione penale è tutta da costruire in Italia e sembra che il Ministero invece voglia semplicemente sanare un percorso poco conosciuto, senza un retroterra di regole che invece possiedono la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare.
Si tenga inoltre presente che anche i mediatori civili e commerciali e familiari hanno sviluppato una capacità di ascolto attivo, di equiprossimità ovvero di empatia[3], di riconoscere l’altro (e di fare riconoscere gli altri[4]); hanno imparato a gestire i sentimenti: la rabbia, la vergogna[5] e la paura.
Non si vede poi perché le parti non potrebbero avere fiducia del mediatore in quanto tale e senza etichette. Egli tesse la tela della comunicazione con pazienza ed in assenza di giudizio. Il mediatore di per sé impara nella pratica quotidiana che cosa significa maturare sentimenti di precarietà, di sconfitta o di rivalsa, vedersi negare la dignità, constatare lo svilimento della memoria, percepire le offese alla verità e incontrare l’umanità ferita (e ciò a prescindere dal setting).
Il mediatore fa molta attenzione a dare spazio ad ogni punto di vista perché sa che così crea empowerment, è capace poi di orientare persone verso alla soluzione del conflitto e la gestione del futuro indipendentemente dal tipo di controversia.
La soluzione che sarebbe stata più ragionevole da individuare
Il Consiglio di Stato in un parere del 20 giugno 2023[6] sul trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa, scrive che l’applicazione nei procedimenti penali della giustizia riparativa è partita il 1° luglio 2023[7].
Teniamo presente, inoltre, che alla a fine del 2022 c’erano 1.433.352 procedimenti penali pendenti (Fonte: Ministero Giustizia[8]), ma ovviamente il numero di persone coinvolte nell’ambito di tali procedimenti, che avrebbe interesse ad accedere ai programmi, era ed è di gran lunga maggiore.
Se è poi vero, come è vero, che il programma di giustizia riparativa porta solo benefici a chi lo attiva[9] (in taluni casi è addirittura prevista una diminuzione di pena), non sorprenderebbe che a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, si superasse facilmente il milione di istanze di accesso a tali percorsi.
Tale proiezione numerica non è il problema, ma lo diventerà considerando quanti ad oggi saranno inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.
Per mettere in opera la riforma Il 5 luglio 2023 il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali in materia di giustizia riparativa, di attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[10], che riguardano entrambi, tra le altre cose, proprio la formazione ed hanno la stessa data, 9 giugno 2023[11].
Nell’attualità per capire se il sistema partirà si deve però guardare alla combinazione con la disciplina transitoria dettata dall’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Vista, infatti, la disciplina regolamentare sulla formazione (che è in vigore dal 5 luglio) i nuovi mediatori penali saranno pronti solo tra qualche anno.
Sotto il profilo temporale, prima che intervenisse la disciplina regolamentare, si stimava che ci volessero tre anni sulla base delle previsioni del decreto legislativo (v. art. 59 c. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[12]). Non c’era già la possibilità che, nelle more, potessero essere inseriti in elenco altri mediatori. Ora non si è più così ottimisti dal momento che il regolamento ha raddoppiato, rispetto all’art. 59, i tempi della formazione: 680 ore di formazione iniziale e 60 di continua.
Il tutto perlopiù da seguire in presenza: ci si chiede quanti laureati (si richiede la laurea) avranno il tempo di frequentare un corso di questo genere; di solito a questi percorsi (si pensi alla mediazione familiare) si dedica un sabato al mese. In questo caso, escludendo il tirocinio, ci vorrebbero cinque anni, se si dedicasse alla formazione tutta la giornata.
Il termine può essere preso per buono sempre che ovviamente sia tutto pronto, ovvero che le Università abbiano stipulato accordi sul da farsi con in Centri di Giustizia riparativa, abbiano adeguato i lori programmi formativi, calendarizzato corsi/master in giustizia riparativa ecc…
Non si può poi pensare seriamente che i Centri di giustizia riparativi, con le risorse attuali, si possano occupare dei programmi e della formazione, data la mole dei procedimenti prima visti che potrebbero essere astrattamente oggetto di richiesta.
Ricordiamoci che la Giustizia riparativa costituisce probabilmente un diritto della vittima almeno dal 2012 con la Direttiva 2012/29/UE (Mannozzi)[13].
In questo stato di cose la cosa più ragionevole per rendere effettiva la riforma sarebbe stata quella di “reclutare” mediatori civili e commerciali e familiari già esperti (e appunto con un solido retroterra di regole alle spalle) e specializzarli nella materia della mediazione penale o comunque, più in generale, di coinvolgere quanti siano in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ex lege 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), rilasciato da un’Associazione Professionale iscritta al M.I.S.E.
Negli altri paesi UE ciò sarebbe stato normale. Non si fa differenziazione tra mediatori: la mediazione è unica, come dicevamo all’inizio, e poi ci si specializza quanto si vuole.
Ad es. in Finlandia – che possiede la mediazione penale più avanzata al mondo – il mediatore può essere una persona che ha completato un corso di formazione in mediazione e che ha le capacità e l’esperienza richieste per svolgere correttamente l’attività e che è adatto al lavoro. Non ci sono preclusioni di sorta. Il corso è di 50 ore[14]. Ma quello che conta è la formazione avanzata: in materia di violenza domestica le ore sono 170 e quando si tratta di bambini e adolescenti il corso è di 100 ore. I mediatori sono monitorati e devono seguire pratiche uniformi[15]. Siamo quindi in linea con il decreto 150/22 senza le “discriminazioni” e gli aumenti spropositati del monte ore operati del decreto ministeriale.
In Polonia, cui sono stati attribuiti 65 punti e conduce la classifica per la promozione ADR nella UE, un corso specialistico in materia civile e commerciale dura 56 ore, in materia penale è di 22 ore, in materia familiare di 78[16]: ovviamente i mediatori fanno tutto e possono specializzarsi anche nel campo amministrativo.
In Svezia che pratica la mediazione penale dagli anni ’70, il corso per mediatori penali è di 4 giornate (non è obbligatorio) e non ci sono preclusioni di sorta sui mediatori.
Il Ministero della Giustizia italiano, invece ed evidentemente, non concepisce la mediazione come un’unica materia con più specializzazioni e non premia chi si specializza; ha alzato un bello steccato stabilendo che mediatori civili e commerciali e familiari iscritti all’albo[17] non possano fare anche i mediatori penali[18].
E dunque si vuol fare ricorso nella giustizia riparativa alle risorse che già ci sono e che probabilmente – a pensar male si fa peccato, ma si indovina quasi sempre – hanno premuto perché avvenisse tutto ciò.
La disciplina transitoria ed i decreti ministeriali
D’altronde questo sembra emergere in modo cristallino ed inequivocabile dalla combinazione tra l’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la sua attuazione[19].
La disciplina transitoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede, infatti, che sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60[20] coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (?, dal d.m. sappiamo che si tratta del 30 dicembre 2022), sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
“a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.”
Per comprendere pienamente questa norma si deve scorrere il tenore del DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848) che la attua.
I requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 93 bisogna averli ottenuti prima del 30 dicembre 2022 e basta una certificazione[21] da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie o ancora da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati convenzionati con Ministero.
Lo stesso termine del 30 dicembre 2022 e della relativa certificazione è previsto per la lettera b), ma il decreto ministeriale ha “cambiato le carte in tavola” non prevedendo 240 ore di corso e 100 ore di tirocinio, ma altri requisiti, ossia 480 di corso e 200 ore di tirocinio. Il possesso altresì del requisito di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi[22], del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa di 6 ore davanti ad una commissione[23].
Il che rende francamente quasi impossibile che ci possano essere molti soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 93 che alla data del 30 dicembre 2022 abbiano già i requisiti previsti nel giugno 2023 e pubblicati nel luglio 2023.
Per la lettera c), ovvero i prestatori di “servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna” sono sufficienti certificazioni ed attestazioni[24]. In quest’ultimo caso si potrebbe, tra l’altro, anche dubitare della terzietà del mediatore appartenente all’amministrazione (un po’ come nella defunta mediazione tributaria).
In ogni caso realisticamente si può immaginare che i mediatori iscritti in elenco saranno prevalentemente quelli di cui alla lettera a) che hanno ottenuto i requisiti prima del 30 dicembre 2022 e quelli della lettera c).
Ovvero i mediatori penali già in servizio per cui è stata operata una sorta di “sanatoria”.
Si aggiunga che tali mediatori dovranno presentare domanda di iscrizione all’elenco ministeriale, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’art. 11, comma 1[25]. I modelli sono stati approvati solo il 2 ottobre 2023 (Con i decreti dirigenziali prot. DAG 5187 e 5193). Allo stato, dunque, pochi hanno potuto vedersi approvata una domanda.
Ma ciò che è stabilito dalla norma transitoria nei casi a) e c) non coprirà di certo il fabbisogno.
E a dire il vero, già i requisiti dell’art. 59 del decreto legislativo 150/22 per chiedere l’inserimento nell’elenco dei mediatori penali (240 ore e 100 ore di tirocinio), erano forse troppo stringenti, almeno in partenza, in relazione a quello che è il contesto italiano della mediazione penale. Figuriamoci ora.
La somma dei soggetti che, istituito l’elenco potrebbero entrarvi, presumibilmente non supererà le cento unità.
Il fatto che il Ministero si affidi oggi a chi ha già esperienza in materia può stare nella natura delle cose perché il servizio parta, ma il problema è come affrontare la presumibile domanda di programmi riparativi che si svilupperà nei prossimi mesi ed anni con un percorso di specializzazione così lungo e certamente non poco costoso.
E siccome i mediatori esperti formatori sono coinvolti anche nella formazione e nella valutazione ci si chiede come faranno ad affrontare tutte le sfide.
Il nuovo percorso di formazione per il mediatore penale
Il nuovo percorso di formazione disegnato dal d.m. 9 giugno 2023[26] anche per coloro di cui alla lettera b) dell’art. 93 (ossia della norma transitoria) è presto e sinteticamente descritto.
Il percorso di formazione sarà gestito dalle Università in collaborazione coi centri riparativi.
Il titolo necessario per diventare mediatori penali sarà almeno la laurea.
Le classi di aspiranti mediatori esperti saranno formate da 25 persone al massimo.
Sarà richiesta una prova di ammissione che verrà organizzata dalle Università. In relazione a detta prova il candidato deve presentare il curriculum e una lettera motivazionale.
La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.
Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.
La formazione iniziale si suddivide in teorica e pratica.
La formazione teorica ricomprende 160 ore effettive (10% al massimo di assenze) oltre alla previsione di seminari specialistici a discrezione dell’Università.
La formazione di 160 ore avviene in presenza ( solo 1/4 da remoto); i seminari specialistici possono tenersi anche da remoto (la telecamera in ogni caso deve essere sempre accesa[27]).
La formazione pratica è fatta dai centri tramite mediatori esperti formatori ed è di 320 ore e si svolge integralmente in presenza.
Vi è poi un tirocinio curriculare presso i centri; 200 ore con affiancamento di almeno 10 programmi.
Si deve ovviamente superare una prova finale.
La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.
A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione.
La prova finale teorica, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.
La prova finale pratica, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.
La prova finale (teorica e pratica) si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova.
A questo punto il mediatore dovrà essere inserito, a sua richiesta, nell’elenco ministeriale. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione.
Vi è poi la formazione continua annuale, assicurata dalle università e dai centri, in collaborazione paritetica (60 ore). E ciò per 50 discenti al massimo (almeno ¾ in presenza); in presenza deve tenersi la parte pratica.
Il decreto ministeriale ci descrive anche la formazione dei formatori.
I candidati devono avere una comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.
La formazione iniziale assicurata da Università e Centri sarà di 80 ore (60 in presenza).
La formazione continua, sempre in relazione al massimo di 50 partecipanti, sarà di 30 ore annuali in presenza di preferenza (o a telecamera accesa).
Ovviamente per i primi formatori di mediatori esperti la disciplina sarà diversa[28].
Una sintesi delle perplessità
Rimarchiamo sommessamente che l’art. 59 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede una “formazione iniziale di almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 680 ore.
La formazione continua consiste per l’art. 59 “in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 60 ore.
A livello di mediazione comparata una cosa del genere si riscontra solo nei programmi per mediatori familiari in Francia ed in quella per mediatori civili e commerciali nella Federazione Russa. Al di sopra (forse) ci sono solo percorsi di laurea in Malta e in Lussemburgo.
Ce lo possiamo permettere con le nostre pendenze?
Evidentemente no, ma c’è comunque una volontà di blindatura della mediazione penale, una volontà di mantenere un monopolio, peraltro anche palesemente espresso attraverso il divieto ai mediatori civili e commerciali e familiari di diventare mediatori penali.
E non sappiamo peraltro al momento che cosa il Consiglio di Stato pensi della prescrizione contenuta nell’art. 9 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848): “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;” peraltro si prevede addirittura, in caso di inosservanza, anche la cancellazione d’ufficio dall’elenco (art. 14)[29].
Le fonti normative della giustizia riparativa e le incompatibilità
Tale accanimento non trova alcun appiglio nelle fonti della materia.
La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”
La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.
Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.
Non si comprende a livello di principio perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.
L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:
“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco”.
Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto.
Ma andiamo con ordine.
È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa
La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.
Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.
L’ art. 43 c. 2 d.lgs. 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”
Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?
Andiamo ora a vedere le fonti internazionali della mediazione penale.
La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.
In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.
Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.
Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.
In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.
Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.
Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”
“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.
18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.
19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.
20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”
Nessuna incompatibilità è dunque prevista.
È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.
Essa definisce la mediazione penale come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).
Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4 prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».
E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.
Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.
Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);
Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”
Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.
Non possiamo che chiedere dunque al Ministero da quali norme ha ricavato le incompatibilità predette.
Le palesi violazioni dell’art. 9 c. 1 lett. a) e le ulteriori criticità del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848)
Il 17 marzo 1791 in Francia fu emanata la Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente.
L’art. 7 di questa legge è ancora in vigore oggi nel 2023 e prevede che ““A partire dal prossimo 1° aprile chiunque sarà libero di esercitare negozio o professione, arte o mestiere a suo piacimento; ma sarà tenuto a procurarsi preventivamente una licenza, a pagarne il prezzo, e a conformarsi ai regolamenti di polizia che sono o potranno essere emanati[30].”
In Francia, dunque, in un paese dell’Unione Europea, una norma come quella dell’art. 9 c. 1 lett. a)[31] del d.m. 9 giugno 2023[32] non sarebbe nemmeno concepibile.
Il Ministero italiano, di un altro paese aderente alla UE, non sembra invece nemmeno aver pensato alle conseguenze sul lato giuridico, oltre che sul lato umano, di escludere i mediatori civili e commerciali e familiari dalla mediazione penale.
La norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.m. 9 giugno 2023 è in primo luogo, così come scritta, comunque inapplicabile: “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; (omissis)”.
L’albo dei mediatori civili e commerciali non è un albo anche se sul sito ministeriale viene indicato in questo modo.
Mai si parla di Albo nel decreto 180/10. Il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 che ha abrogato il 180/10 si riferisce all’albo degli avvocati od al “ professionista iscritto a un albo o collegio professionale”.
L’albo dei mediatori non esiste perché, se esistesse l’Istat censirebbe il mediatore civile e commerciale come professione e non lo censisce. Inoltre, se ci fosse un albo qualcuno pagherebbe dei contributi previdenziali e a qualcuno verrebbe pagata la pensione.
Nemmeno i mediatori familiari sono iscritti ad un albo, ma ad un semplice elenco in tribunale: basta leggere l’art. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). “- Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.”, o le disposizioni preliminari al Cpc (art. 12-bis e ss.) dove si parla di elenco per ben 8 volte!
E dunque anche per i mediatori familiari la parola albo non ha alcun senso e non è loro applicabile la previsione di incompatibilità di cui all’art. 9.
E non ha alcun senso nemmeno per mediatori esteri o italiani che abbiano conseguito i titoli all’estero, dal momento che non risulta allo scrivente che ci sia un paese UE ove i mediatori abbiano un albo.
In presenza poi di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, sussiste la regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva[33].
La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (omissis)[34]
Il decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) non poteva stabilire quindi retroattivamente che determinate categorie di mediatori non possono essere iscritti in elenco. La legge non ha dato al Ministero la potestà in tal senso.
Inoltre, l’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola, prima facie, diverse norme.
L’art. 43 e 49 del trattato CE che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro.
Sono violati gli articoli 1 c. 5[35], l’art. 10[36], l’art. 15 c. 2 lett. b[37], l’art. 18[38], l’art. 20[39], l’art. 25[40] della DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno[41].
Sono violati i considerando 5, 12, 34, 42, 44, 65, 68, 83 91 e 101 della medesima DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
L’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola l’art. 2 e 41 della Costituzione italiana.
L’art. 2 della Costituzione che garantisce ”i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”: l’art. 9 c 1 lett a) in discorso viola una prescrizione costituzionale, se non una norma al di sopra della Costituzione, nel momento in cui preclude il diritto al lavoro nel campo della giustizia a soggetti che per avventura e prima della norma in discorso avessero ottenuto la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare.
L’art. 9 c 1 lett a) viola l’art. 41 per cui “L’iniziativa economica privata è libera”. Non si vede come la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare possano incidere sullo svolgimento della mediazione penale contrastando l’utilità sociale o recando danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (requisiti che vietano appunto una determinata attività ai sensi dell’art. 41 c. 2).
Ricordo inoltre che ai sensi dell’art. 35 c. 2 del Codice penale “2. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.”
Se non ci può essere dunque sospensione superiore a tre anni per i condannati ” per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto”, come si può impedire addirittura lo svolgimento di una professione o di un’arte, a persone che non siano condannate per alcun reato, e che abbiano anzi delle qualifiche ulteriori rispetto a quella che si voglia conseguire?
Vi è ancora una palese violazione del decreto legislativo che ha attuato in Italia la DIRETTIVA 2006/123/CE e dunque il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) per quanto riguarda gli articoli 10[42], 11 c. 1 lett. b[43] e 35[44].
In sintesi, non si può impedire ad un mediatore dei paesi membri che per avventura (nella maggior parte dei paesi UE è assolutamente normale) abbia tutte le qualifiche, né ad un mediatore italiano civile e commerciale, se non in presenza di ragioni eccezionali ed oggettive che vanno esplicitate, di svolgere la mediazione penale.
In questo caso non ci sono motivi, di sicurezza (il mediatore è comunque tenuto al segreto professionale) né di indipendenza e di imparzialità già sanciti dalla legge per tali categorie.
Lo Stato inoltre non può varare norme penali per aggirare gli obblighi della Direttiva.
Nello stesso senso va la prassi della CGUE[45] per cui impedire l’accesso ad un lavoro od ad una professione, con conseguente impossibilità di partecipare a selezioni pubbliche, concorsi etc. in un altro Stato (o nel proprio) a chi ha conseguito un titolo di studio od un’abilitazione professionale all’estero viola le libertà di circolazione e di movimento nell’UE (artt. 45 e 49 TFUE) e la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE che disciplinano la materia (ex multis EU:C:2015: 652 e 239).
Nel caso de quo vi sarebbe inoltre la violazione dell’art. 8[46] della Convenzione dei diritti dell’uomo.
L’articolo 8 garantisce alle persone una sfera all’interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; Brüggemann e Scheuten c. Germania, decisione della Commissione; Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia, § 153). La nozione di autonomia personale costituisce un importante principio alla base dell’interpretazione dell’articolo 8 (Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], § 90). Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine concesso allo Stato sia ristretto (Fedotova e altri c. Russia, § 47)[47].
La Corte ha ad esempio deciso che “Il titolo di studio conseguito all’estero, purché equivalente a quello del paese in cui si vuole spenderlo, o da uno straniero nel paese ospitante non può precludergli l’accesso al lavoro o ad una professione per pastoie burocratiche e/o per leggi non chiare: ciò viola la sua privacy (art. 8 Cedu). Infatti, l’annullamento di questo titolo di studio lede la sfera privata della persona (familiare, privata, lavorativa, sociale etc.), dal punto di vista materiale e sostanziale (inner circle) con gravi ripercussioni sul suo benessere, comportando un’indebita lesione dei suoi interessi economici e della sua credibilità professionale.”
L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola dunque anche la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE nel momento in cui impedisce ad un cittadino europeo ed italiano che avesse conseguito i titoli di mediatore civile e commerciale, familiare e penale all’estero di iscriversi all’elenco italiano dei mediatori penali e lede la sua sfera privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, in quanto la legge non prevede chiaramente che la professione del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare siano ostative all’esercizio della mediazione penale (e come potrebbe!) ed il margine concesso allo Stato è ristretto; non può prevedere senza che vi sia una violazione della Convenzione, che tale divieto sia posto addirittura da una norma regolamentare.
Ricordo inoltre che con una sentenza recente il Consiglio di Stato in adunanza plenaria[48] ha respinto l’appello del Ministro dell’Istruzione che voleva impedire a cittadini bulgari di esercitare in Italia la professione di insegnante nella scuola pubblica, stabilendo che “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata’“.
“La peculiare posizione ora descritta induce a ritenere fondata le richieste delle medesime appellanti di essere sottoposte ad un esame che in concreto accerti il livello delle competenze professionali complessivamente acquisite da ciascuna, all’esito del suo percorso di studi in Italia e della successiva formazione professionale svolta in Bulgaria.
In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20[49] (resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all’estero), il Ministero dell’istruzione è in altri termini tenuto:
— ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non, dunque, a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;
— a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva.”
Non si vede dunque come si possa precludere automaticamente e a priori l’iscrizione e un analogo esame “in concreto” a mediatori italiani per il solo fatto che siano civili e commerciali e familiari.
E ciò senza contare che la norma di legge prevede un percorso di 340 ore, mentre il regolamento arbitrariamente ha elevato il monte ore a 680, ha introdotto una “sanatoria” non prevista da alcuna previsione superiore per i mediatori penali già attivi ed i formatori di mediatori penali, ha infine richiesto in modo retroattivo e illegittimo di aver conseguito per i mediatori “non sanati” determinati requisiti – previsti dallo stesso decreto pubblicato a luglio 2023 – al 30 dicembre 2022.
Con ciò si è leso sicuramente anche il legittimo affidamento che cittadini italiani ed europei potevano nutrire nei confronti della disciplina del decreto 150/22.
Anche il Coa Roma ha, da ultimo. ritenuto che “Il D.M. in questione appare pregiudicare gli interessi dell’Avvocatura con particolare riferimento alle cause di incompatibilità ed ai requisiti soggettivi di onorabilità.” Il Consiglio ha pertanto deliberato di impugnare il Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia emanato il 9 giugno 2023 che istituisce l’elenco mediatori esperti in giustizia riparativa[50].
La norma di cui L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) è dunque suscettibile di violare anche gli interessi degli avvocati che siano mediatori civili e commerciali e familiari.
Aggiungerei però che anche la norma di cui all’art. 19 c. 3 mi sembra troppo stringente e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell’avvocatura:” 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.”
Personalmente non ne comprendo la ratio, in specie se l’avvocato sia civilista e non penalista. E comunque dal punto di vista logistico ciò impedisce di fatto all’avvocato di fare il mediatore penale.
Appaiono infine bizzarre le incompatibilità previste delle lettere c) e d) dello stesso art. 19 c. 3 che dispongono: ”c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);
d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;”.
Ci si chiede semplicemente come faccia il mediatore esperto coassegnatario ad essere un interdetto, mentre i mediatori civili e commerciali e familiari non possono, per il Ministero, fare i mediatori penali
Alla fine di questa nota non si può che chiedere al Governo e/o al legislatore di intervenire nella maniera che riterrà più appropriata a tutela della riforma che è stata appena varata, dei suoi protagonisti e della mediazione, prima che la vicenda veda la pronuncia del Tar del Lazio (che sembrerebbe attesa nel mese di dicembre).
[3] Sentire ciò che l’altro sente, senza assumere una posizione favorevole o contraria, di simpatia o di antipatia, rispetto al sentire dell’altro (MORINEAU).
[4] Nella concretezza del loro essere, dei loro bisogni, dei loro rapporti esistenziali, individuali e sociali, tornando a rendersi reciprocamente protagonisti — se possibile — della ricomposizione della trama della esistenza individuale e sociale (PALAZZO).
[5] La vergogna è portatrice di umanità e di dignità.
[6] Sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
[7] “Inoltre, il comma 2-bis, aggiunto dall’articolo art. 5-novies, comma 1, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha previsto che le novelle introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale in riferimento alla giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase di esecuzione della pena decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire dal 1° luglio 2023, all’evidenza confidando nel rispetto dello stesso termine per l’approvazione del regolamento in esame, a dispetto della tempistica formalmente prevista dall’articolo 65.”
Art. 5-novies
(Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa).
1. All’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In particolare, l’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 ha introdotto una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22. Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199, entra invece in vigore il 30.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67) ai sensi dell’introdotto 99-bis del decreto 150/22 Entrano invece in vigore al 1° luglio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme).
In dettaglio non entrano in vigore il 1° luglio 2023 le seguenti modifiche o integrazioni:
3) Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo: il 45-ter.
4) la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.
5) Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28
6) Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).
[9] Considerando n. 46 della direttiva n. 2012/29/UE.
[10] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159). (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) (GU n.155 del 5-7-2023)
DECRETO 9 giugno 2023
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività. (23A03848) (GU n.155 del 5-7-2023)
Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7,
nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.
[13] Cfr. La voce GIUSTIZIA RIPARATIVA nell’Enciclopedia del Diritto, col. 464 ess. 2017.
[14] Sezione 10 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015
[17] E pure altre categorie: v. art. 19 del Decreto 9 giugno 2023 (23A03848).
[18] Sorge spontaneo domandarsi il perché il Consiglio di Stato sia stato investito solo degli aspetti relativi alla privacy e non di quelli sostanziali, sulla base di un Regolamento che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ( “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.
(23A03848)
(GU n.155 del 5-7-2023)
[20] Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
1. Oltre alla qualifica di cui all’articolo 59, comma 9, per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché’ la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.
3. L’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall’interessato mediante:
a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o
istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l’indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un’esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti dall’interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.
[22] “…previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.”
1. La prova pratico-valutativa di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall’art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle università e dai centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.
2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all’art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all’art. 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1.
3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell’art. 59, comma
6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché’ delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:
a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;
b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma
dialogico di cui all’art. 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
c) sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;
d) capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;
e) idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
f) specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.
4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.
6. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante:
a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all’epoca di presentazione della domanda;
b) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché’ attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
c) apposita certificazione, attestante il possesso di un’esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell’ambito del servizio prestato dall’interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.
[25] 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili salsito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847)
(GU n.155 del 5-7-2023)
[27] È curioso che questo requisito non si precisi anche nella bozza di d.m. del 2 giugno per i mediatori civili e commerciali.
[28] Cfr. art. 10 DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848).
[29] Vi sono poi anche situazioni soggettive definite “incompatibilità” dal decreto su cui si potrebbe discutere e si discuterà nei prossimi giorni.
Art. 19
Cause di incompatibilità
1. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto:
a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo;
b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all’interno del distretto di corte d’appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.
2. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto, all’interno del distretto di corte d’appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d’assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.
4. Sussiste altresì incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:
a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall’art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;
b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;
c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);
d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;
e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;
f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;
g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.
5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.
6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.
7. Il mediatore esperto, all’atto dell’affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.
8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell’elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.
[30] A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.(23A03848)
(GU n.155 del 5-7-2023)
[33] Alessandro Del Dotto, L’atto amministrativo è di regola irretroattivo.
[35] 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
a) non discriminatori;
b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurati all’obiettivo di interesse generale;
d) chiari e inequivocabili;
e) oggettivi;
f) resi pubblici preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
(omissis)
[37] 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: (omissis)
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione
comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 35, paragrafo 2; d) le misure sono proporzionate.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.
1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.
Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:
a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;
b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.
2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:
a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;
c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.
3. Nella relazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.
(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
1. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: (omissis)
b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri (omissis)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
[46] 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
[47] Corte Europea dei diritti dell’uomo. Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
Dal 30 giugno 2023 in Italia abbiamo, come è noto, in Tribunale un elenco di mediatori familiari che dovrebbe essere consultato dalle coppie che vogliono separarsi e divorziare.
Il legislatore italiano, probabilmente non avendo alcuna esperienza in materia, ha fatto “copia e incolla” con le regole dei C.T.U.
Ciò comporta e comporterà diversi problemi (su cui non intendo qui soffermarmi) per i mediatori che si sono iscritti e che per avventura facciano anche i mediatori civili e commerciali e/o i formatori.
Il sottoscritto, valutati i pro e i contro, ha deciso di non iscriversi all’elenco.
Tale elenco è inoltre al momento praticamente inutile, perche sulla scorta della disciplina del processo di famiglia non è coerente per una coppia partecipare ad una mediazione durante un giudizio nel quale i rispettivi avvocati “sono costretti” a litigare tra loro.
Né si può pensare che dopo svariate memorie in cui gli avvocati si sono scritti, a pena di decadenza, “le peggior cose”, il giudice abbia voglia di proporre la mediazione e le parti abbiano il desiderio di andarci.
Taccio qui ulteriori profili sulla introduzione a sproposito nel nostro ordinamento delle regole della Convenzione di Istanbul (noi non abbiamo una mediazione obbligatoria) in funzione anti-mediazione che complicano il quadro e che di sicuro saranno presto oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.
L’unica possibilità di sviluppo che ha la mediazione familiare in Italia attualmente è quella di essere celebrata prima del deposito del ricorso: la qual cosa sarebbe avveduta perché darebbe modo ai mediatori familiari di poter aiutare le coppie a preparare il piano genitoriale.
E’ ovvio però che gli invii dipendono in tal caso dagli avvocati e che l’elenco tribunalizio è, a tal fine, irrilevante.
Voglio invece parlarvi qui di una esperienza decisamente meglio strutturata e splendida per la sua concretezza in termini economici, che ha preso campo in Irlanda dal 27 gennaio 2023 e che durerà un anno: è chiamata The Pilot Private Mediator Scheme for the Provision of Family Mediation Services in Certain Family Matters.
L’Irlanda è ai primi posti in Europa e nel mondo per la sua mediazione familiare.
Questa struttura potrebbe venire comodo ad esempio agli Ordini nostrani.
Il Legal Aid Board (“il Consiglio”) è stato istituito come organo statutario a seguito del Civil Legal Aid Act del 1995 (“la legge”). Nel 2011 il mandato legale del Consiglio è stato ampliato per includere la responsabilità di fornire un servizio di mediazione familiare. Ai sensi dell’articolo 5 (1) e dell’articolo 11A (1) della legge, il Consiglio ha ora deciso di istituire e mantenere un gruppo di mediatori su base pilota che sono disposti a fornire servizi ai clienti del servizio di mediazione familiare del Consiglio in alcune questioni che rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale – principalmente genitorialità e mantenimento – o nella giurisdizione di separazione e divorzio della Circuit Court. Questo programma è noto appunto come “Schema pilota di mediatori privati per la fornitura di servizi di mediazione familiare in determinate questioni familiari” (“Il gruppo”).
Qualsiasi mediatore che desideri essere preso in considerazione per questo progetto e abbia determinati requisiti può chiedere l’inserimento del proprio nominativo.
Deve a tal fine presentare domanda scritta al Consiglio ed essere membro esperto del Mediators Institute of Ireland (MII), che include una specializzazione in mediazione familiare, oppure avere una qualifica equivalente in mediazione familiare che includa un corso di formazione con conoscenze sostanziali in mediazione familiare (coppie in via di separazione) e un’esperienza commisurata di 100 ore di lavoro su casi. Deve inoltre possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale adeguata agli scopi del Programma. La cifra attuale è di 1,5 milioni di euro per ogni singolo incidente, ma il Consiglio direttivo può rivedere questo importo di volta in volta. Sarà compito del Consiglio di amministrazione determinare l’idoneità dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienze. L’onere di fornire la prova del rispetto di tali criteri sarà a carico del richiedente nell’ambito del processo di candidatura. I mediatori del Panel devono rispettare le procedure di autorizzazione fiscale specificate nella Circolare 43/2006 del Dipartimento delle Finanze intitolata “Procedure di autorizzazione fiscale – Contratti del settore pubblico” o qualsiasi altra circolare che modifichi o sostituisca tale circolare.
Il gruppo di esperti rimarrà in carica per un periodo di un anno a partire dalla data o periodo stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il mediatore che fa parte del collegio deve avere accesso a locali di mediazione/ufficio adeguati, che consentano di condurre la mediazione in modo sicuro e riservato per i clienti. I mediatori devono inoltre disporre di un sistema di posta elettronica e di un software informatico compatibile con Microsoft Office, al fine di garantire un’amministrazione efficace ed efficiente del programma. Inoltre, la politica del Consiglio di amministrazione prevede che le comunicazioni via e-mail riguardanti i clienti siano criptate per motivi di sicurezza. I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti a tenersi aggiornati sul proprio sviluppo professionale continuo e a impegnarsi in una supervisione clinica a proprie spese con un supervisore clinico da loro stessi individuato. La formazione continua e la regolarità della supervisione clinica devono essere in linea con gli standard del settore, come indicato dalle associazioni professionali, come il Mediators Institute of Ireland. I richiedenti dei servizi di mediazione del Board possono essere valutati per l’idoneità al rinvio. I richiedenti idonei riceveranno i dettagli di contatto del mediatore assegnato dal Panel. Al mediatore assegnato verranno fornite le informazioni di base, ad esempio il nome e i recapiti di entrambe le parti e qualsiasi altra informazione rilevante. La nomina è personale e i casi non possono essere trasferiti a un altro mediatore della commissione senza l’espressa autorizzazione del Consiglio. Il Consiglio stabilirà l’eventuale onorario da pagare prima di concordare il trasferimento.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti ad agire in modo fiduciario nei confronti di tutti i clienti del Board e a fornire un servizio in linea con il Codice di condotta, il Codice etico e le Linee guida sulle migliori pratiche che possono essere pubblicate di volta in volta dal Board. Per tutte le consultazioni e le telefonate con i clienti devono essere conservati i fogli di carta a fogli mobili/appunti, che devono essere chiaramente leggibili. Gli appunti diversi dai fogli a fogli mobili devono essere preferibilmente scritti a macchina. Tutti i documenti devono essere conservati in modo da essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Tutti i documenti, sia elettronici che fisici, devono essere distrutti dopo sette anni dalla conclusione della mediazione. Tutti gli accordi di mediazione devono essere redatti facendo riferimento alle linee guida sulle migliori pratiche eventualmente in vigore presso il Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio non sia soddisfatto che i servizi richiesti dal presente Programma siano stati forniti a un determinato cliente, il Consiglio si riserva il diritto di pagare un compenso parziale o nessun compenso al mediatore a cui è stato affidato il caso. Un mediatore del Panel fornirà al Board tutte le informazioni relative a una persona che è un cliente del Board che sono richieste dal Board per consentire al Board di svolgere le sue funzioni ai sensi della Legge. Tali informazioni dovranno essere fornite entro quattordici giorni dalla richiesta. Nell’ambito del suo impegno a garantire che i suoi clienti ricevano un servizio di qualità, la Commissione esaminerà un certo numero di pratiche per accertarsi che il mediatore della Camera fornisca un livello di servizio adeguato. Nel caso in cui tale revisione identifichi questioni preoccupanti in relazione alla fornitura di un livello di servizio adeguato, il Consiglio ispezionerà uno o tutti i fascicoli assegnati al mediatore in questione. Se la Commissione riceve un reclamo da un cliente o se individua un problema di prestazione, una copia del reclamo o della nota relativa al problema di prestazione viene trasmessa al mediatore per le sue osservazioni. La Commissione prenderà in considerazione il reclamo o il problema di prestazione, in conformità con l’opuscolo informativo intitolato “Procedura di assistenza ai clienti e reclami”, nonché in conformità con i termini e le condizioni contenuti nel presente documento.
La Commissione può sospendere o allontanare un mediatore dal Panel se ritiene che: – la condotta del mediatore nel momento in cui ha fornito o è stato selezionato per fornire servizi di mediazione o la sua condotta professionale in generale lo rendano inadatto, a giudizio della Commissione, a fornire tali servizi; oppure se il mediatore non ha rispettato i presenti Termini e condizioni. Se il Consiglio decide di sospendere o rimuovere un mediatore dal Panel, il mediatore riceverà una notifica scritta con le motivazioni della decisione. Entro un mese dalla data della notifica, il mediatore può appellarsi per iscritto alla decisione del direttore del Consiglio per la mediazione familiare, indicando i motivi dell’appello. Il direttore del Consiglio di mediazione familiare può reintegrare il mediatore, se ritiene che vi sia un caso di reintegrazione nel gruppo. Qualsiasi ricorso non ritarda o annulla la sospensione o la rimozione del mediatore dalla commissione, a meno che il direttore della mediazione familiare non decida diversamente. I mediatori che desiderano ritirarsi dal gruppo devono informare il Consiglio per iscritto della loro intenzione di ritirarsi. I mediatori devono comunicare l’intenzione di ritirarsi con un preavviso di un mese nel caso in cui lo desiderino. I mediatori che si ritirano dal panel devono portare a termine tutti i casi in sospeso che sono stati loro affidati. Per la prestazione dei servizi, ai mediatori della commissione sarà pagato un compenso standard (indicato nell’Appendice 1) per ogni caso. Il Consiglio non pagherà alcun compenso in eccesso rispetto a quelli stabiliti nella tabella. Non saranno pagate spese di viaggio e di soggiorno in relazione a qualsiasi rinvio. Di tanto in tanto può essere necessario fornire servizi di traduzione e/o interpretazione linguistica. Questi saranno forniti dal Consiglio, previa approvazione scritta da parte delle Operazioni di mediazione familiare del Consiglio. È vietato al mediatore che fa parte del gruppo di mediazione addebitare qualsiasi spesa ai clienti. Il modulo di richiesta è il documento con cui il mediatore ha il diritto di richiedere l’onorario appropriato alla conclusione del caso. Occorre prestare attenzione alla compilazione del modulo, poiché i moduli di richiesta incompleti o non correttamente compilati saranno restituiti senza pagamento. Il Modulo di richiesta compilato, insieme all’Autorizzazione al rinvio, deve essere inviato a: Family Mediation Operations, Legal Aid Board, 48 – 49 North Brunswick Street, Georges Lane, Smithfield, Dublin D07 PE0C o all’indirizzo e-mail fmsops@legalaidboard.ie.
Nessuna disposizione dei presenti Termini e condizioni potrà dare origine o essere interpretata come un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra la Commissione e i mediatori della Camera.
Appendice 1
Scheda prima- compensi per i servizi
Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con un unico problema come il mantenimento o la genitorialità
Tasse (IVA esclusa)
Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione
€200
N/D
Pre – mediazione più di una sessione di mediazione
€350
€450
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione
€500
€600
Pre – mediazione più di tre o più sessioni di mediazione
€650
€750
Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con questioni che coinvolgono sia il mantenimento che la genitorialità
Tasse (IVA esclusa)
Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione
€200
N/D
Pre – mediazione più di una sessione di mediazione
€350
€450
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione
€500
€600
Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione
€650
€750
Pre – mediazione più di quattro o più sessioni di mediazione
€800
€900
Onorari per la prestazione di servizi di mediazione familiare Cause di separazione e divorzio
Tasse (IVA esclusa)
Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione
€200
N/D
Pre – mediazione più una sessione di mediazione
€350
N/D
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione
€500
N/D
Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione
€650
N/D
Pre – mediazione più di quattro sessioni di mediazione
€800
N/D
Pre – mediazione più di cinque sessioni di mediazione
€950
N/D
Pre – mediazione più di sei o più sessioni di mediazione con il mediatore senza un accordo mediato e senza attribuzioni patrimoniali.
€1.100
N/D
Se la mediazione si conclude con un accordo scritto, verrà pagata una commissione aggiuntiva per
Accordo scritto di mediazione per decisioni senza attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale.
€300
Accordo scritto di mediazione per le decisioni, comprese le attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale.
€400
Accordo scritto di mediazione per tutte le questioni relative al divorzio, compreso l’accordo sulle attribuzioni patrimoniali che includa dettagli sufficienti per consentire il divorzio o la separazione giudiziale.
Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].
A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.
Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.
La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.
Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.
Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38% delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%) e Slovenia (62%).
L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.
In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.
Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).
Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%) e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.
Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?
Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).
Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?
Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.
Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.
Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?
Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.
L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.
Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.
Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50% quanto a soddisfazione.
Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.
Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).
Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%
Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).
Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?
Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].
Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.
Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il 58% delle aziende europee.
Non è facile per le aziende a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.
In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.
Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.
Esperienza
Uso di un meccanismo di risoluzione delle dispute
Soddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese
Controversia aziendale per almeno una volta
Utilizzato Il tribunale
Utilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)
Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute
Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale
Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del Tribunale
Aziende soddisfatte della facilità di accesso al Tribunale
Aziende soddisfatte per la durata delle ADR
Aziende soddisfatte per i costi ADR
Aziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Totale media
38%
44%
24%
44%
26%
32%
38%
54%
56%
58%
I legislatori dovrebbero tenerne conto.
Esperienza
Uso di un meccanismo di risoluzione delle dispute
Soddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it
[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.
Confermata l’incompatibilità con mediatori familiari e mediatori civili e commerciali
Art. 9
Requisiti soggettivi e di onorabilità
1. I soggetti che chiedono l'inserimento nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;
b) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
c) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
d) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
e) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis del codice di procedura penale;
f) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
h) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere c) e d), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2023
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività.
(23A03848)
Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847)
(GU n.155 del 5-7-2023)
Dall’inizio di questo mese stanno girando tra gli addetti ai lavori diverse bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione civile e commerciale; quella che mi pare maggiormente credibile (ma è solo una sensazione personale) sembrerebbe quella datata 2 giugno 2023.
Il provvedimento è intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e recante l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.“
Rispetto al d.m. 180 che sino ad ora ha regolato la materia dal 2010 la prima novità che si ricava dall’intitolazione è l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Ma di ciò non parliamo nella presente nota.
Non sappiamo ovviamente se questa bozza sia effettivamente quella definitiva: ammesso che questo sia il testo, dovrebbe essere stato inviato al Consiglio di Stato; visto la poderosità del provvedimento (51 articoli contro i 21 del d.m. 180/10) è probabile che passi ancora qualche giorno prima dell’ottenimento del parere e se vi saranno osservazioni è altrettanto probabile che torni sul tavolo del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy (si tratta di un regolamento concertato). L’intento è qui di darne un quadro generale che potrebbe certamente essere smentito in ogni momento.
Prima considerazione: il DM 180 viene abrogato.
Si registra un generale innalzamento dell’asticella dei requisiti per essere Organismo di mediazione e per mediare e dunque si richiede una maggiore qualità.
La norma disciplina tutte le forme di mediazione e formazione (cmc, consumo, internazionale e transfrontaliera)
Si prevedono poi per gli organismi stringenti e precisi requisiti dionorabilità per soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili e dei mediatori
Si richiede alle organizzazioni di mediazione di prevedere nello Statuto lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti: questo requisito ha destato non pochi malumori.
Gli Organismi dovranno dotarsi di una polizza assicurativa da 1.000.000 di €: oggi è di 500.000 €.
Confermato il numero di almeno 5 mediatori per organismo, ma si aggiunge che in ogni sede devono essere presenti 3 soggetti: il che significa che una sede secondaria dovrà gestire almeno due o trecento procedure per restare a galla.
Il responsabile dell’Organismo dovrà essere un mediatore.
Cambiano i requisiti di iscrizione: il mediatore iscritto ad un ordine o collegio professionale dovrà avere il possesso almeno di laurea triennale per entrare in un organismo di mediazione: per chi scrive si tratta di un richiesta priva di logica (specie dal punto di vista storico: la storia non costituisce un punto di forza per il legislatore); per gli altri mediatori invece ci vorrà una laurea magistrale o a ciclo unico.
Per gli enti di formazione viene richiesto (peraltro dallo stesso decreto legislativo: vedi l’art. 16- bis del decreto 28/10): la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama; previsione questa che francamente mi ha stupito visto che l’indicazione era già un portato normativo del d.m. attuale. Ovviamente le norme sono state scritte in modo che non cambi nulla e questa è una prerogativa del nostro paese.
E’ confermata per ogni Ente di formazione la presenza di almeno 5 formatori.
Si richiede ancora la presentazione del codice etico a pena di inammissibilità della domanda.
Mi pare poi una novità il silenzio-rigetto per l’iscrizione degli Organismi ed enti.
Si prevede la comunicazione entro il 31 dicembre di ogni biennio della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi formativi dei propri membri.
Grande importanza è data alla trasparenza via web per Organismi ed Enti di formazione: dovranno pubblicare molti dati e diversi documenti (soprattutto per Organismi).
Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale è socio o riveste una carica: non si capisce perché sia rispuntata questa previsione già censurata dalla giurisprudenza amministrativa. Non si capisce perché si debba costringere un avvocato a depositare un’istanza presso un organismo di cui non ha fiducia se ha invece fiducia nel l’organismo di cui è mediatore.
La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non dovrà essere inferiore a due ore, e dovreanno predisporsi le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata. In mediazione amministrata questo requisito non è attuabile almeno negli organismi pubblici.
Potrebbe cambiare il mondo della formazione in mediazione.
Formazione per i mediatori laureati in giurisprudenza: chi ha la magistrale o la laurea a ciclo unico (ha superato la triennale ed ha conseguito poi la magistrale) in giurisprudenza deve partecipare ad 80 ore di corso; inoltre deve effettuare un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. Si passa quindi da 50 a 80 ore ma si riducono della metà i tirocini.
Le 80 ore si dividono in 40 di teoria (di cui 30 ore anche online) e 40 di pratica: alla fine ci sarà una valutazione per quattro ore in presenza sia del modulo teorico sia di quello pratico oltre alla simulazione di una proposta del mediatore: la prova d’esame dunque diventa decisamente più seria o meglio ritorna ad essere quella che si faceva nel 2010 quando arrivò il decreto 28/10.
Il modulo teorico sarà dunque almeno di 40 ore da svolgersi in presenza o per 30 ore online, ma, lette le materie, dubito fortemente che basti quel monte orario; inoltre il modulo pratico richiede una introduzione teorica robusta di cui non c’è traccia nel provvedimento.
Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata: chissà per quale motivo. In questi anni ho riscontrato una totale mancata conoscenza in capo ai legali della normativa comparata.
Chi non è laureato in giurisprudenza e chi è iscritto a un ordine e collegio con laurea triennale (requisito quest’ultimo prima non richiesto) deve partecipare ad un corso uguale a quello per i laureati in giurisprudenza; ma si aggiungono 14 ore tenute da formatori teorici sulle nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore + ovviamente una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.
Ed io che dopo 40 anni che studio diritto pensavo di non saperne abbastanza. Visto, il legislatore ci dice che bastano 14 ore di corso. O forse non sarà che la conoscenza del diritto è pressochè inutile per un mediatore, a meno che non faccia una proposta?
La formazione continua rimane di 18 ore, ma diventa laboratoriale. Basta lezioni frontali e mi pare anche corretto.
Il formatore dovrà avere una laurea magistrale o a ciclo unico, dovrà essere un mediatore, aver tenuto corsi nella materia nel quinquennio anteriore; dovrà aver scritto tre contributi negli ultimi 5 anni (per il teorico) + 10 mediazioni con adesione nel triennio (per formatori pratici); sembrano essere sparite le particolari modalità di pubblicazione che oggi ancora reggono il sistema.
Anche in questo caso la formazione continua sarà 18 ore (attualmente sono 16).
La norma transitoria sembrerebbe poi prevedere 10 ore supplementari per formatori e mediatori che si sono formati nel regime anteriore (?).
Si prevedono poi calcoli complicatissimi per il regime economico della nuova mediazione.
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei verbali di mediazione
Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Si deve poi distinguere tra conclusione dell’incontro senza conciliazione o con conciliazione e tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria.
Se l’incontro si conlude senza la conciliazione sono dovute le somme di cui sopra, però diminuite di un quinto nei casi di mediazione obbligatoria.
In pratica per la Mediazione come condizione di c.p. al primo incontro (senza accordo) si pagheranno:
€ 32,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
€ 60,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 48,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 96,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Mentre per la mediazione volontaria i valori restano inalterati (non c’è diminuzione di un quinto).
In sostanza PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) con importo già ridotto di 1/5 al primo incontro, oltre alle spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, si pagheranno (senza accordo):
Valore del procedimento
Spese di Avvio
Spese di mediazione per il I incontro
Totale INDENNITA’
Totale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000
€32,00
€48,00
€80,00
€99,36
Da 1.001 a 50.000
€60,00
€96,00
€156,00
€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato
€88,00
€136,00
€224,00
€273,28
Non mi dilungo su quel che può accadere in caso di accordo al primo incontro o sugli importi comunque dovuti per gli incontri successivi al primo: il legislatore stabilisce una tabella a scaglioni con calcoli che possono sensibilmente variare tra un minimo e un massimo
Di certo se l’importo per gli accordi venisse confermato saremmo anni luce da quello che si paga in Grecia o in Spagna per una mediazione.
Speriamo di no.
Attendiamo dunque la eventuale pubblicazione di quanto prescritto.
– Conferenza internazionale sulla mediazione giudiziaria
25 maggio 2023
Solo la consegna è autentica
Signora Prefetto,
Ambasciatore
Signor Presidente onorario, Signora Presidente,
Presidenti delle Corti,
Signore e signori della magistratura,
Membri del Consiglio di Stato,
Signore e Signori,
è per me un vero piacere essere qui con voi per la 9ª conferenza internazionale del “Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation”.
Il tema che discuterete in questi due giorni è particolarmente attuale: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?
Vorrei riformulare questa domanda in modo più generale, parlando di composizione amichevole e non semplicemente di mediazione.
La domanda è: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?
Ebbene, non cercate oltre! Ho la risposta alla vostra domanda, almeno per quanto riguarda la Francia, perché sono impegnato a garantire che la composizione amichevole nei tribunali francesi passi dal sogno alla realtà.
Ringrazio quindi molto l’associazione GEMME-Francia per questo invito, che mi dà l’opportunità di condividere con voi il mio impegno dal lancio della politica di composizione amichevole lo scorso 13 gennaio.
Vorrei innanzitutto sottolineare il notevole impegno dell’associazione GEMME in questo settore.
La vostra organizzazione è nata nel 2003 grazie all’impulso, e direi anche all’intuizione, di un grande magistrato, Guy Canivet, al quale vorrei rendere qui un sentito omaggio.
Da allora, negli ultimi 20 anni, la vostra associazione ha lavorato a livello nazionale ed europeo per promuovere la composizione amichevole, in particolare nel contesto del lavoro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia.
GEMME è oggi un attore chiave in questo campo, riconosciuto per la sua esperienza e regolarmente consultato da istituzioni nazionali e internazionali.
È quindi naturale che GEMME si candidi a far parte del primo Consiglio Nazionale di Mediazione, che sarà istituito nelle prossime settimane. E siamo molto contenti di farlo, perché porterete una ricchezza di prospettive al lavoro del Consiglio.
Nei prossimi giorni firmerò il decreto che stabilisce la composizione del primo Consiglio Nazionale di Mediazione.
Se il GEMME è presente ai massimi livelli, è anche al centro della pratica professionale dei giudici, che costituiscono la grande maggioranza dei suoi 800 membri.
In questo modo, fornisce ai giudici forum di discussione e quadri di riferimento che facilitano il loro lavoro quotidiano e contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura della composizione amichevole.
Uso la parola “cultura” in modo appropriato. Perché sì, la politica di composizione amichevole è un vero e proprio cambiamento di cultura, una rivoluzione nelle pratiche per i giudici, ma anche per gli avvocati e le parti in causa per cui lavoriamo tutti.
Certo, non partiamo da zero in questo settore, e la politica di composizione amichevole non ha visto la luce lo scorso gennaio.
Dalla legge dell’8 febbraio 1995, il primo grande atto legislativo sulla composizione amichevole, numerosi atti legislativi hanno testimoniato la determinazione del Ministero in questo settore.
Ad esempio, vorrei citare la legge del 23 marzo 2019, che sancisce l’obbligo di tentare di raggiungere un accordo amichevole prima di portare una causa in tribunale. Questa legge consente inoltre al giudice di ordinare alle parti di incontrarsi con un mediatore per eliminare la riluttanza a intraprendere un processo amichevole fornendo informazioni adeguate.
Più di recente, si può citare anche il contributo della legge sulla fiducia nel sistema giudiziario, che ha creato il Conseil National de la Médiation (Consiglio nazionale della mediazione), di cui ho parlato prima, e ha sviluppato servizi di conciliazione, mediazione e arbitrato online, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro il ricorso ai metodi amichevoli.
Ma noi ci spingiamo oltre.
La pratica della composizione amichevole non deve essere limitata a poche controversie.
Né deve essere praticata da pochi addetti ai lavori che accettano di sottrarre tempo alla loro giornata lavorativa per realizzare progetti pilota o buone pratiche. Infine, non deve comportare un aumento delle cause per i magistrati, perché sì, la composizione amichevole richiede tempo.
Lo sapete per esperienza, signore e signori della magistratura, voi che siete convinti praticanti della composizione amichevole.
Suggerisco quindi di lavorare tutti insieme per accendere i riflettori sulla composizione amichevole.
Come procederemo, dunque, e quali strumenti utilizzeremo per attuare questa politica?
La prima leva che voglio mobilitare è la formazione, dall’università all’ENM e alle scuole di legge.
Mi spiego meglio: fin dal primo anno di università siamo stati nutriti di una cultura del contenzioso. Abbiamo studiato le sentenze della Corte di Cassazione, abbiamo imparato la procedura giudiziaria e amministrativa, insomma pensiamo che una buona controversia si risolva con una bella sentenza.
A volte dimentichiamo che la giustizia può essere fatta, e fatta bene, al di fuori delle aule di tribunale. Questo cambiamento di cultura inizierà quindi con la formazione di nuove generazioni di giuristi, avvocati e magistrati al processo amichevole.
La seconda leva vi riguarda più direttamente: incoraggiare i giudici e gli avvocati, così come le parti in causa, a ricorrere alle transazioni extragiudiziali. Gli accordi extragiudiziali devono pagarsi da soli.
Conviene all’avvocato, che cambierà le sue pratiche, sarà meglio remunerato e vedrà i suoi clienti attratti dalla promessa di una controversia risolta in modo collaborativo e controllato.
Conviene ai giudici, il cui investimento in questo settore sarà riconosciuto nell’assunzione, nella valutazione e persino nelle statistiche.
E conviene al contendente, che potrà riprendere il controllo della propria causa e vederla risolta rapidamente.
La terza leva consiste nell’incorporare questa politica di composizione amichevole nel nostro Codice di procedura civile.
Per rendere le transazioni extragiudiziali più visibili e più facili da capire, riuniremo innanzitutto le disposizioni sparse che regolano questo settore in un unico libro del Codice di procedura civile dedicato esclusivamente a loro.
Introdurremo inoltre il principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento civile e il principio di proporzionalità procedurale, che derivano dalla nostra legge attuale e sono già presenti nelle norme europee di procedura civile.
Ciò comporterà un ripensamento della procedura pre-processuale. Le parti, assistite dai loro avvocati, decideranno se il procedimento debba seguire un percorso amichevole breve o un percorso contenzioso più lungo. Se la via amichevole ha successo, l’accordo raggiunto sarà ratificato entro un mese dal ricevimento da parte del tribunale.
Infine, per completare l’attuale gamma di accordi extragiudiziali, ho voluto introdurre due nuovi strumenti procedurali: la cesura e l’udienza di conciliazione extragiudiziale.
La “cesura” consisterà nel far decidere al giudice i punti chiave della controversia, lasciando poi che i punti successivi vengano risolti attraverso la mediazione.
Questa ARA si differenzia da altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in quanto il giudice svolge un ruolo centrale, richiamando i principali principi giuridici applicabili alla questione e consentendo alle parti di affinare le proprie posizioni e di conciliarle.
Il feedback delle consultazioni dimostra che i professionisti sono molto interessati a queste nuove disposizioni. Abbiamo tenuto ampiamente conto dei commenti espressi sulla bozza di decreto, che è stata inviata al Consiglio di Stato questa settimana.
L’ultimo pilastro della nostra politica è l’introduzione di strumenti di guida e di valutazione.
Questi saranno operativi a partire dall’autunno, insieme agli strumenti informatici necessari per la creazione della cesura e dell’udienza di composizione amichevole. In questo modo sosterremo e promuoveremo la cultura della composizione amichevole.
Signore e signori, concludo dicendo che ci credo.
Credo che la composizione amichevole stia passando dal sogno alla realtà.
Credo che possiamo realizzare questa rivoluzione culturale che altri Paesi europei hanno fatto prima di voi.
Credo nel vostro impegno di giudici, nell’impegno degli avvocati e anche in quello dei conciliatori e dei mediatori.
Credo che possiamo offrire ai nostri concittadini una giustizia più vicina, più veloce e più umana.
Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare! La politica di composizione amichevole è ora, con voi!
Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.
Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.
Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.
Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.
Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.
Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?
Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”
E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.
Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.
Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.
Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.
In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!
Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.
Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.
Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.
In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.
Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.
E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.
Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.
Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.
Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?
Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?
Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.
Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.
Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?
Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.
L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che
Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.
Si fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.
L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.
Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011
Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.
Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.
A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera
Meno di 26.348,16€ (inclusi 26.348,16 €)
131,56 €
Da 26.348,16 € a 65870,40 € (inclusi 65.870,40 € yuan)
1%
131,56 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )
0.5%
526,96 € più lo 0,5% dell’importo contestato superiore a 65870,40 €
Da 131.740,80 € a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)
0.1%
856,32 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 €
Da 658.704,01 € a 2.634.816,032 € (inclusi 2.634.816,032 €)
0.05%
1383,28 yuan più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01
Da 2.634.816,032 € a 5.269.632,07 € (inclusi 5.269.632,07 €)
0.03%
2371,33 € più lo 0,03% dell’importo contestato superiore a 2.634.816,032 €
Più di 5.269.632,07 €
0.01%
3161,78 € più lo 0,01% dell’importo contestato superiore 5.269.632,07 €
1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.
2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:
(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;
(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;
(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.
3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.
4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.
5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.
Remunerazione dei mediatori:
Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €)
856,32 €
Da 26.348,16 € a 65.870,40 € (compresi 65.870,40 € )
856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )
1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 €
Da 131.740,80 € a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)
1910,24 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 €
Più di 658.704,01 €
2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 €
1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.
2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.
3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.
4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.
4. Commissione di rimborso
Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.
La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.
Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino
di sala riunioni
Capacità
Canone di utilizzo standard
Strutture e attrezzature accessorie
€/mezza giornata
€/giorno
piccola sala conferenze
Meno di 10 persone
105,39 €
197,61 €
Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga
sala conferenze media
10-20 persone
210,79
395,22
Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione
ampia sala conferenze
20-30 persone
329,35
592,83
Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente )
Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.
Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:
Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:
(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;
(2) Il tempo per lo studio del caso;
(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;
(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.
Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.
Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.
Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.
Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.
Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.
Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.
Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.