Pareri del Parlamento allo schema di decreto Cartabia sulla giustizia civile (atto 407)


I pareri sono stati favorevoli, ma condizionati.

Parere della Camera

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (AG 407);

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame persegue l’obiettivo della riforma del processo civile (prevista dalla legge n. 206 del 2021), incentrata sull’obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, inserita tra le «riforme orizzontali» previste nel Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, e in particolare l’obiettivo posto dalla milestone M1C1-36 del PNRR (entrata in vigore degli atti delegati per la riforma, tra l’altro, del processo civile), da raggiungersi entro il quarto trimestre (T4) del 2022;

la legge n. 206 del 2021 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi ai fini del riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» e nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, il provvedimento insiste sia sul sistema processuale, nelle forme del processo ordinario di cognizione e degli ulteriori riti e modelli speciali, sia al di fuori del sistema processuale strettamente inteso, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare, al fine dell’effettività della tutela giurisdizionale;

ritenuto che:

la legge n. 206 del 2021 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile sulla base di principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento che ha visto anche il coinvolgimento di numerosi esperti del settore nel corso dell’attività istruttoria;

tale legge è stata approvata da un’ampia maggioranza parlamentare;

valutato che:

la legge delega, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per le modifiche alla disciplina della procedura della mediazione e della negoziazione assistita, all’articolo 1, comma 4, lettera q), prevede, per le controversie individuali di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

il combinato disposto dell’articolo 1, comma 12, e dell’articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter dello schema di decreto, ha esteso l’istituto della negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione e prevedendo, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, comma quattro, c.c.;

l’articolo 1, comma 12, dello schema di decreto modifica l’articolo 2113, comma quarto del codice civile, aggiungendo che le disposizioni di tale articolo non si applicano anche nel caso di conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte;

andrebbe quindi modificato l’articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, provvedendo a eliminare le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»;

la peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (rectius il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinunzia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest’ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell’atto transattivo;

sarebbe necessario, offrendo una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), prevedere una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

pertanto all’articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, andrebbe aggiunto in fine, il seguente periodo: «L’accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

la legge n. 206 del 2021, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, prevede, tra l’altro, una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

l’articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, eleva a quindicimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

tale previsione determinerebbe un aumento degli oneri per logistica, personale e dotazioni a cui sarebbe difficile far fronte, anche in considerazione del fatto che le spese di alcuni uffici del giudice di pace sono a carico di comuni;

l’aumento del valore della competenza generale per il giudice di pace dovrebbe essere quindi contenuto a diecimila euro con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

la legge n. 206 del 2021, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega relativamente a disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), prevede la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

l’articolo 127-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 3, comma 10, lettera b), dello schema di decreto, prevede la possibilità dello svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza e ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza;

andrebbe garantito che adempimenti più importanti, come la discussione finale, avvengano alla presenza delle parti;

andrebbe quindi integrato il nuovo articolo 127-bis del codice di procedura civile precisando che il giudice decide sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza di tale presenza in relazione agli adempimenti da svolgere in udienza;

la legge n. 206 del 2021, all’articolo 1, comma 23, lettera f), nell’ambito dei principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», prevede che con «il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77»;

l’articolo 473-bis.42 del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 3, comma 33, dello schema di decreto in esame, disciplina il procedimento in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori, prevedendo, al comma 3, che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»;

l’articolo 473-bis.43 del codice di procedura civile, introdotto dallo schema di decreto in esame, in merito alla mediazione familiare prevede che «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale per le condotte di cui all’articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa»;

mentre la legge delega fa decadere il dovere informativo del giudice in merito alla mediazione familiare solo nel caso dell’emissione di provvedimenti di condanna, anche non definitiva, o cautelari, lo schema di decreto, al contrario, stabilisce che tale dovere informativo debba venir meno anche con la semplice pendenza di un procedimento, in assenza di un provvedimento, costituendo così, non solo, un limite all’applicazione dell’istituto della mediazione familiare, ma anche un possibile caso di eccesso di delega da parte del legislatore delegato;

andrebbe quindi modificato l’articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall’articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; andrebbe altresì coordinato con tale nuova formulazione anche l’articolo 473-bis.43 c.p.c.;

l’articolo 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021, prevede, nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in merito all’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d’appello o di sezione di corte d’appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario collocata nel distretto di corte d’appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

l’articolo 49 dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, costituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ed è articolato in: una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d’appello (o della sezione distaccata di Corte d’appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario;

andrebbe modificata la parte del nuovo articolo 49 dell’ordinamento giudiziario nella parte in cui prevede una o più sezioni circondariali distaccate, eliminando il riferimento alla natura distaccata di tali sezioni, al fine di chiarire che non è facoltativa l’istituzione di esse presso ciascun tribunale ordinari, ma solo il numero delle stesse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 2113, quarto comma c.c., come modificato dall’articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, si eliminino le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»; conseguentemente all’articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si aggiunga in fine, il seguente periodo: «L’accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

2) all’articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si modifichi a diecimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

3) all’articolo 127-bis del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 3 comma 10, lettera b) dello schema di decreto, si preveda che il giudice decide sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo alla presenza delle parti «tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza»;

4) si modifichi l’articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall’articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; provveda inoltre il Governo a coordinare anche l’articolo 473-bis.43 con tale nuova formulazione;

5) all’articolo 49, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’articolo 30, lettera b), dello schema di decreto, si sopprima la parola «distaccate».

Parere del Senato

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 407

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso e considerato che:

1. Il combinato disposto dell’articolo 1, comma 12 e dell’articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso “Art. 2-ter” reca l’esercizio del principio di delega di cui all’articolo. 1, comma 4, lett. q) della legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha esteso l’istituto della negoziazione assistita alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione e assicurando, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, comma quattro, codice civile; nell’ambito dell’ordinamento gli innumerevoli strumenti deflattivi del contenzioso in materia di lavoro sono accumunati dal ruolo di terzietà assicurato ex lege dal soggetto chiamato a presiedere l’esperimento conciliativo tra le parti.

2. La legge 26 novembre 2021, n. 206 recante la delega al Governo per l’efficienza del processo civile, estende il ricorso alla negoziazione assistita anche alle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ossia le controversie individuali di lavoro (articolo 1, comma 4, lett. q)). La deflazione del contenzioso in materia di lavoro è, senza dubbio, un pregevole obiettivo perseguito dal legislatore negli ultimi decenni che, tuttavia, deve tenere conto della speciale disciplina delle controversie individuali di lavoro, nonché delle parti in causa e degli attori che fino ad oggi sono stati coinvolti nell’analogo strumento della conciliazione ex articoli 411 del codice di procedura civile. e comma 4, articolo 2113 del codice civile. La peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, si rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (rectius il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinunzia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest’ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell’atto transattivo. La previsione dell’articolo 1, comma 4, lettera q) della legge 26 novembre 2021, n.206, che contempla la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita a condizione che sia “…assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile; …” è un’ulteriore prova dell’assoluta necessità di assicurare la corretta trattazione delle tematiche afferenti il contenzioso del lavoro.

3. La legge 26 novembre 2021, n. 206 stabilisce, all’articolo 1, comma 23, lettera f) che “… Con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77.”; l’articolo 473-bis. 42 dello Schema di decreto legislativo del 28.07.2022 stabilisce che “Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.…”; mentre la Legge – delega fa decadere il dovere informativo del giudice all’esistenza di almeno un provvedimento (non necessariamente una sentenza), il Decreto attuativo della delega, stabilisce che il dovere informativo del giudice debba venir meno pur in assenza di un provvedimento, bastando la pendenza di un procedimento; quanto suesposto, oltre a costituire un limite alla Mediazione familiare, viola i termini del mandato conferito al Governo ex articolo 76 della Costituzione.

4. Relativamente al “tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie”, sussisterebbe un eccesso di delega laddove (articolo 49), si definiscono “distaccate” le Sezioni circondariali; la legge delega infatti – lett. a) dell’articolo 24- nello stabilire l’istituzione di detto Tribunale, recita: “composto dalla Sezione distrettuale e dalle Sezioni circondariali”. Non prevede che le Sezioni circondariali siano organi distaccati, ma entità sussistenti in se stesse, presso ogni tribunale circondariale, seppure “gerarchicamente” afferenti alla competenza della Sezione distrettuale (davanti alla quale infatti si trattano le impugnazioni); correlativamente, risulta equivoca la dizione del 1° comma dell’articolo 49, che conviene sia integrata per chiarire, rafforzativamente a quanto detto nel comma 3, che “una o più sezioni circondariali” si intende non che sia facoltativa l’istituzione presso questo o quel tribunale ordinario, ma che si può istituire “una o più sezioni” presso ciascuna sede di tribunale ordinario.

5. Valutate le esigenze degli operatori della giustizia civile, che chiedono di sopprimere o, quantomeno, contenere l’aumento di competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace. Valutato che non si rintraccia in merito alcun vincolo nella Legge delega, che si riferisce esclusivamente alla “rideterminazione”, anche modificando le previsioni del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116″. Valutato che essendovi Uffici GDP gestiti a spese dello Stato e Uffici GDP consorziali a spese dei Comuni e che ben pochi Comuni potrebbero far fronte agli aumentati oneri per logistica, personale e dotazioni. La competenza per valore fino a 30.000 euro porterebbe dunque ad un considerevole aumento del carico senza che sia previsto un corrispondente aumento delle risorse.

6. Con riferimento agli articoli 127 e 127-bis del codice di procedura civile secondo cui il giudice, praticamente a sua discrezione, possa adottare in via generale il ricorso alla c.d. “udienza in videoconferenza” con rischio di prosciugare l’effettività del contraddittorio. La videoconferenza viene tuttavia confinata dal legislatore come modalità non ordinaria, nei casi in cui sia oggettivamente impraticabile l’udienza in presenza oppure risulti inappropriata anche la trattazione scritta. La “virtualizzazione” del luogo di udienza (“Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento”) potrebbe inoltre dare luogo ad abusi,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

I. Provveda il governo, onde esercitare correttamente il principio di delega, a modificare il contenuto dell’articolo 473-bis. 42 dello Schema di decreto legislativo 28.07.2022 in maniera più conforme ai principi fissati dalla Legge delega, prevedendo che: “Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.…”.

II. Provveda il governo, al fine di offrire una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), a prevedere nell’ambito del provvedimento attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera q), una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Al fine di proporre una soluzione normativa coerente con quanto esposto, si propone di apportare due modificazioni al testo dello schema di decreto legislativo, rispettivamente:

A) Modifiche all’articolo 1, comma 12 “12.Al Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile, all’articolo 2113, quarto comma, dopo le parole «del codice di procedura civile» sono aggiunte le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»”. Se ne propone la soppressione in ragione della inopportunità di dare seguito alla delega parlamentare mediante una modificazione dell’articolo 2113, quarto comma, codice civile ove la legge di delega specifica “prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile”. In luogo della modificazione all’articolo 2113 del codice civile, si propone la procedura che segue in commento alla modificazione dell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo.

B) Modifiche all’articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso “Articolo 2-ter”. Coerentemente con la modifica sub A), si propone di modificare il testo proposto come segue: “1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L’accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»”

III. Apporti il governo, onde esercitare correttamente il principio di delega, le seguenti modifiche: All’articolo 49, comma 1, è soppressa la parola “distaccate”.

IV. Il governo, in merito alla mutata competenza del giudice di pace, con modifica delle previsioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 13-7-2017 n. 116, aumenti la competenza generale del Giudice di Pace per le controversie portandola a 10.000 euro, con limite di valore fino a 25.000 euro per i sinistri stradali;

V. Al fine di garantire che gli adempimenti più importanti, quali ad esempio la discussione finale, avvengano con preferenza verso la presenza delle parti videoconferenza, provveda il governo a disporre, a modifica dell’art. 3 comma 10 lett. B) della bozza di Decreto Legislativo nella parte in cui interviene sull’articolo 127 bis codice di procedura civile: che il Giudice decida sull’ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti “tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza”.

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