Il Ministero della Giustizia blocca la richiesta delle spese per il primo incontro di mediazione


In data odierna Il Ministero della Giustizia ha comunicato quanto segue: “Sentenza Tar Lazio n. 1351/2015 del 23/01/2015. Si rende noto a tutti gli organismi di mediazione che a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’articolo 16, comma 2 e 9 del Dm n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni”. https://mediazione.giustizia.it/

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