Vorrei intervenire sul tema perché si danno in queste ore interpretazioni poco obiettive.
Oggetto della breve nota è il documento: Commissione Europea, 2 aprile 2012, Osservazioni scritte nella causa c-492/11 in http://www.ordineavvocati.ts.it/files/364/Osservazioni%20Commissione%20UE-1.pdf)
La causa c-492 pendente davanti alla Corte di Giustizia riguarda la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Mercato San Severino (Italia) il 26 settembre 2011.
A me pare che la Commissione Europea esprima i concetti che seguono:
a) partecipare ad una mediazione non mette a repentaglio le strategie difensive;
b) la sanzione economica per chi non partecipa senza un giustificato motivo non impedisce o rende eccessivamente difficile l’accesso al giudizio;
c) una proposta del mediatore sua sponte “non è in grado di consentire alle parti il diritto di decidere liberamente su quando chiudere il procedimento di mediazione” il che credo sia in linea con gli orientamenti della maggior parte dei mediatori italiani: ringrazio dunque la Commissione e mi auguro che la normativa sul punto sia oggetto del pronunciamento negativo della Corte (meno convincente appare invece il ragionamento della Commissione in merito alla mediazione facoltativa che salverebbe la proposta sua sponte);
d) la mediazione obbligatoria è più che legittima: “Orbene, riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni” – si fa riferimento a quelle che considerano legittimo il t.o.c. del Co.re.com –“in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che realizza legittimi obiettivi di interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che è fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi”;
e) il termine di 4 mesi per concludere la mediazione obbligatoria è ritenuto “in linea con l’obiettivo di consentire una risoluzione più rapida della controversia” ed anche “sforati” i quattro mesi l’obiettivo rimane perseguito se ciò sia nell’interesse delle parti.
L’unico punto su cui la Commissione concorda in linea di principio con il giudice remittente è sul fatto che possa eventualmente sussistere un’onerosità della mediazione obbligatoria, ma la questione viene rimessa al giudice nazionale che “stabilisca caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica della controversa”, cosa che ritengo personalmente possa avvenire nella pratica davvero di rado.
Direi in conclusione che la Commissione non boccia affatto la mediazione obbligatoria come alcuni stanno sostenendo in queste ore (si veda in merito anche il punto 78 delle Osservazioni), anzi la ritiene inevitabile in Italia (“Se, in effetti è chiaro che in un sistema come quello italiano caratterizzato dalla lungaggine eccessiva nei tempi processuali solo una mediazione obbligatoria pare in grado di sortire un reale effetto di accelerazione della tutela delle situazioni giuridiche soggettive con conseguente effetto deflattivo del contenzioso”), ma boccia la coercizione a conciliare, che è come tutti sanno è cosa assai diversa e che trova in me ed in tutti mediatori italiani la più spassionata condanna.