ADR obbligatorio in Italia e all’estero

Il 18 settembre del 2010 i vertici dell’avvocatura italiana[1] hanno assunto alcune determinazioni tra cui la presente: “la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea[2].

Da quella data la marcia di chi contesta l’obbligatorietà della mediazione, ma anche l’onerosità piuttosto che la formazione del mediatore, non si è fermata e ha dato come frutti molteplici rinvii[3] alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.

A breve dovrebbe pronunciarsi la Consulta su sollecitazione del Tar del Lazio.

Colgo dunque l’occasione per gettare ancora un breve sguardo su come i meccanismi di risoluzione delle controversie hanno interagito con la Storia e su come interagiscono nel mondo odierno.

Prego pertanto coloro che sceglieranno di scaricare questo contributo di farlo circolare di modo che si possa fornire un’informazione capillare sul punto della obbligatorietà.

Alla luce dei provvedimenti legislativi che si citeranno risulterà, infatti, che la presa di posizione dei vertici dell’Avvocatura non è sostenibile, sia se guardiamo alle legislazioni passate, sia se verifichiamo quelle attuali, né potrebbe essere emessa una sentenza della Consulta che dovesse in qualche modo confermare tale impostazione.

Un discorso analogo, ma comunque fondato anche su precisi dati economici, va fatto anche per la Corte di Giustizia che peraltro sul punto della obbligatorietà dello strumento alternativo si è pronunciata più volte considerandolo legittimo, a patto che non fosse precluso l’accesso alla giustizia[4].

Da ultimo poi si tenga conto che la proposta europea di direttiva quadro per l’ADR[5] stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a garantire che tutte le controversie tra consumatori e professionisti connessi alla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere sottoposte ad un organismo ADR, anche online.

I consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente gli  organismi ADR competenti a trattare la controversia; in tal senso si  prevede che “i professionisti stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito agli organismi ADR dai quali sono coperti  e che sono competenti a trattare eventuali controversie con i consumatori. Tali informazioni comprendono gli indirizzi dei siti web degli organismi ADR pertinenti e precisano se il professionista si impegna a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con i consumatori”.

In presenza di un reclamo del consumatore la partecipazione dei professionisti non è obbligatoria e l’esito della procedura non è per loro vincolante, ma non si pregiudica la norma nazionale che obblighi il professionista a partecipare o che rendano vincolante l’esito per il professionista, fermo il diritto di rivolgersi ad un tribunale[6].

La dizione è analoga a quella che si ritrova nella direttiva 52/08 e dunque e a maggior ragione, visto che si tratta di protezione del consumatore, c’è un’altissima probabilità che gli Stati decidano di rendere la partecipazione obbligatoria e l’esito della controversia vincolante per il professionista.

La qualcosa potrebbe spingere a breve quegli stessi consulenti che in oggi sconsigliano la mediazione, non solo a proporla, ma a consigliare caldamente il proprio cliente di impegnarsi unilateralmente a partecipare ad un metodo ADR,  e a proporre ai propri clienti quegli organismi di ADR che emettono, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, proposte vincolanti. Pena in difetto l’esclusione dal mercato della vendita dei beni e servizi.

Per un ulteriore approfondimento sulle obiezioni che si portano alla mediazione vedi in questo sito

[1]             Consiglio nazionale forense, Ordini Forensi, Unioni regionali forensi, Organismo unitario dell’Avvocatura, Associazione nazionale forense, Unione delle Camere penali.

[2]             Il Consiglio Nazionale Forense in tutte le componenti predette ha ritenuto in data 18 settembre 2010 di emettere una determinazione con cui ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

[3]             Cfr. ad esempio le ordinanze: Tribunale di Genova, Sez. III, del 18 novembre 2011; Giudice di pace Mercato S.S. che in data  21 settembre 2011,  Giudice di pace  Catanzaro sez. I, in data   01 settembre 2011; Giudice di pace  Parma  sez. I  1 agosto 2011, T.A.R.  Roma  Lazio  sez. I (sentenza   12 aprile 2011  n. 3202).

[4]             Corte di giustizia europea del 18 marzo 2010, C.317/08, C.318/08, C.319/08, C.320/08.

[5]             Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0793:FIN:IT:PDF

[6]             Considerando n. 24 della proposta di direttiva sull’ADR per i consumatori.