Introduzione
Quando l’intelligenza artificiale si è manifestata al grande pubblico ho pensato di utilizzarla semplicemente come motore di ricerca. Le risposte erano nella gran parte sorprendenti anche se nel mio campo che è quello giuridico, si verificavano spesso le cosiddette “allucinazioni”, ovvero in soldoni citazioni di principi giurisprudenziali inesistenti.
Così ho abbandonato temporaneamente l’idea di poterla considerare come un affidabile ausilio. In altri settori poi c’erano diverse lacune che io definirei di incapacità creativa.
Nel giro di un paio d’anni la mia opinione sull’intelligenza artificiale è radicalmente mutata. Grazie agli algoritmi di “nuova generazione” ho compreso che molto dipende da chi la programma e dalle domande (prompt) che possono rivolgerle i fruitori.
Oggi che sono in grado di programmarla ne sono ancora più convinto.
Sono arrivato a credere che chi non imparerà a comunicare con lei sarà in un breve lasso di tempo tagliato fuori dal mercato del lavoro.
Non penso che l’intelligenza artificiale possa sostituire l’essere umano a meno che lui non lo voglia e in pratica si rifiuti di comunicare con lei.
IL rifiuto è quanto ho vissuto sulla mia pelle col processo telematico: ho deciso per protesta di non piegarmi a quel sistema e in un batter d’occhio ho lasciato la professione legale.
Con la pandemia, tuttavia, si è manifestata un’accelerazione della “virtualità” ed ho dovuto adeguarmi anche nel mio campo lavorativo residuo: la mediazione e la formazione di mediatori.
Oggi ritengo che l’algoritmo sia, quando ben organizzato, un aiuto importante per il professionista della relazione di aiuto.
L’algoritmo favorisce lo sviluppo delle facoltà mentali e ci suggerisce strade inaspettate per fare il nostro lavoro.
Spesso ci interroghiamo sulla nostra professionalità e ci chiediamo che cosa manchi oppure attribuiamo i nostri fallimenti ai nostri interlocutori.
La realtà è che non gestiamo al meglio delle nostre possibilità la metodologia e da questo punto di vista l’algoritmo stesso può venirci sicuramente in soccorso.
Per questo ho deciso di implementare l’algoritmo calcolomediazione.com e di metterlo a disposizione di tutti.
Questo contributo reca una dimostrazione pratica dell’utilità dell’intelligenza artificiale per il professionista.
Le preoccupazioni per la privacy che da tante parte si sbandierano dipendono da come l’algoritmo viene programmato: si può volendo, ed io l’ho fatto, impedire qualunque fuga di dati e rendere la intelligenza artificiale assolutamente privata.
Ma vediamo in concreto come l’IA può venirci in aiuto come professionisti.
- La storia
A scopo didattico prendiamo in considerazione la seguente vicenda che potrebbe approdare in mediazione.
Due proprietà immobiliari originariamente appartenenti a un unico proprietario sono successivamente state vendute separatamente ed in tempi diversi tramite procedure giudiziarie.
Parte A è proprietario di un immobile residenziale e di alcuni box auto.
Parte B è proprietario di terreni e immobili limitrofi.
Parte A rivendica una servitù di passaggio pedonale che attraversa la proprietà di Parte B, costituita da un vialetto e un cancelletto, per collegare la propria abitazione ai propri box.
Parte B installa in un primo tempo un lucchetto sul cancelletto, negando l’uso del passaggio. In un secondo tempo rimuove il cancelletto e installa una rete fissa, impedendo il passaggio.
Parte A chiede la reintegrazione nel possesso e il giudice accoglie la domanda possessoria, ordina la rimozione dell’ostacolo e condanna Parte B alle spese.
Parte A chiama PARTE B in mediazione a sensi di legge.
Parte A ha ottenuto il gratuito patrocinio avendo un reddito ricompreso nel limite di legge.
Secondo Parte A è presente una servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.): le opere esistenti (vialetto e varco) erano state realizzate quando il fondo era unico, creando una situazione integrata di servizio tra le due parti dell’immobile. Con la separazione delle proprietà, la servitù si sarebbe costituita automaticamente.
Parte B sostiene al contrario che nei titoli di acquisto non vi sia traccia della servitù e che le sue proprietà abbiano un accesso indipendente. Ritiene che il varco fosse destinato solo alla manutenzione interna.
- Come il mediatore prepara la mediazione
Mevio, il mediatore, prepara la mediazione facendosi aiutare dall’intelligenza artificiale e ottiene la seguente analisi della controversia.
Qui posto una sintesi, ma https://www.calcolomediazione.com/ mi ha rilasciato una relazione di 34 pagine
1. Oggetto della controversia
La controversia riguarda l’utilizzo di un varco e di un cancelletto che collega due proprietà confinanti.
La Parte A afferma di aver esercitato un passaggio pedonale consolidato e di essere stata spogliata quando la Parte B ha chiuso il varco.
La Parte B nega l’esistenza sia della servitù sia del possesso e rivendica l’esercizio esclusivo del proprio diritto di proprietà.
La fase cautelare del procedimento possessorio si è già conclusa con un’ordinanza favorevole alla Parte A (informazione utile alla valutazione dei rischi).
2. Valutazione comparata dei costi: Mediazione vs Giudizio
🔵 MEDIAZIONE (6 mesi)
Durata stimata:
- circa 6 mesi, prorogabili solo su accordo delle parti per periodi di 3 mesi.
Costi complessivi stimati (per entrambe le parti):
- Indennità di mediazione: ~€ 2.781,60
- Compensi avvocati: ~€ 7.717,77 per parte
- Spese notarili per eventuale costituzione servitù: ~€ 8.250,00
- Imposte (eventuale trascrizione servitù): ~€ 16.500,00
Totale stimato: € 35.000 circa
Benefici:
- Risoluzione rapida, certa e modellabile sulle esigenze delle parti.
- Possibilità di soluzioni flessibili (es. regolamentazione del passaggio, indennizzo, modifiche strutturali, accordi su altre questioni connesse).
- Riduzione drastica del costo rispetto al giudizio.
- Miglioramento del rapporto di vicinato.
- Accordo immediatamente esecutivo (titolo esecutivo ex art. 12).
🔴 GIUDIZIO ORDINARIO (4,5 anni)
Se la causa prosegue nel merito, i costi stimati aumentano significativamente.
Durata stimata:
- Triennio in primo grado
- + 18 mesi di appello
- + 12 mesi di Cassazione
- ➡️ Durata totale plausibile: 4,5 anni
Costi complessivi stimati:
- Contributo unificato: ~€ 1.686
- Compensi avvocati per 2 gradi: ~€ 30.871,08 per parte
- Spese CTU e vive: € 5.000 – € 10.000
- Rischio condanna alle spese della controparte: fino a € 37.000
Totale potenziale: € 70.000 – 75.000
Rischi:
- Esito incerto: il riconoscimento della servitù nel merito dipende da valutazioni complesse su titolo e possesso.
- Possibile condanna alle spese.
- Rapporti di vicinato potenzialmente compromessi per anni.
- Tempi molto lunghi.
3. Analisi del Rischio (MAAN/BATNA)
Per la Parte A:
- Pur avendo ottenuto un risultato favorevole nella fase possessoria, nel giudizio di merito la mancanza di un titolo scritto può rappresentare un rischio.
- Il costo e il tempo del processo lungo possono superare il vantaggio atteso.
Per la Parte B:
- La fase cautelare ha già valutato negativamente la posizione possessoria della Parte B.
- Elevato rischio di soccombenza e condanna alle spese.
- Impatto economico significativo e prolungato.
➡️ Per entrambe le parti, la mediazione offre un risultato controllabile, più rapido e meno oneroso.
4. Vantaggi concreti della Mediazione
- Le parti possono costruire la soluzione, anziché subirla.
- Possibilità di soluzioni creative:
- servitù regolamentata;
- chiavi o codici condivisi;
- videosorveglianza;
- indennizzi una tantum o annuali;
- orari di accesso;
- risoluzione parallela di altre dispute (es. uso di parti comuni o autorimesse).
- Riduzione dei costi di oltre 50% rispetto al giudizio.
- Tempi ridotti del 90% rispetto alla durata media processuale.
- Maggiore probabilità di preservare i rapporti di buon vicinato.
5. Conclusione
Dalla comparazione emerge che:
- Mediazione: ~€ 35.000, durata 3 mesi
- Giudizio: ~€ 75.000, durata 4,5 anni
La mediazione rappresenta la soluzione economicamente e temporalmente più vantaggiosa per entrambe le parti, con un rischio notevolmente inferiore rispetto al giudizio di merito.
BOZZA ACCORDO DI MEDIAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE
Il presente Accordo di Mediazione (di seguito, “Accordo”) è stipulato in data [Data] tra:
- Parte A, con sede legale in [Indirizzo omissis], P.IVA [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig./Sig.ra [omissis], assistita dall’Avv. [omissis], del Foro di [omissis]; (di seguito, “Parte A”)
- Parte B, nata a [Luogo omissis] il [Data omissis], residente in [Indirizzo omissis], C.F. [omissis], assistita dall’Avv. [omissis], del Foro di [omissis]; (di seguito, “Parte B”)
Le Parti, con l’assistenza del Mediatore Dott./Avv. [omissis], hanno partecipato al procedimento di mediazione n. [omissis] presso [Organismo di Mediazione omissis] e, riconoscendo le rispettive posizioni e la necessità di un compromesso equo, hanno raggiunto il seguente accordo.
PREMESSO CHE:
- Parte A è proprietaria di alcuni immobili identificati da mappali [omissis] e subalterni [omissis], situati in [località omissis].
- Parte B è proprietaria di altri immobili identificati da mappali [omissis] e subalterni [omissis], situati nella medesima località.
- Esiste un varco con cancelletto e vialetto che collega i suddetti immobili, situato su proprietà di Parte B.
- Parte B ha chiuso il varco con una rete metallica nel dicembre 2024.
- Pende tra le Parti un procedimento giudiziario n. [omissis] dinanzi al Tribunale di [omissis].
- Le Parti, pur mantenendo le proprie riserve sulle rispettive tesi giuridiche, intendono definire la controversia in essere attraverso un accordo transattivo che eviti ulteriori costi e incertezze processuali.
LE PARTI RICONOSCONO LE SEGUENTI ESIGENZE PRINCIPALI:
- Esigenza di Parte A: ottenere un passaggio pedonale stabile e certo per accedere alle proprie autorimesse, anche se con alcune limitazioni, per evitare disagi e valorizzare l’uso delle proprie proprietà.
- Esigenza di Parte B: mantenere un controllo sulla propria proprietà, garantendo la privacy e la sicurezza, e ottenere un riconoscimento per l’utilizzo del proprio fondo da parte di terzi.
- Esigenza Comune: chiudere il contenzioso in corso, definire in modo chiaro le modalità di accesso e coesistenza, e stabilire un quadro di riferimento per la gestione futura.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO PEDONALE 1.1. Parte B riconosce a Parte A un diritto di passaggio pedonale su una porzione identificata nella planimetria allegata al presente Accordo (Allegato A) e che ne costituisce parte integrante. 1.2. Il passaggio è concesso esclusivamente per scopi pedonali e per l’accesso alle autorimesse e all’appartamento di proprietà di Parte A, da parte di Parte A, dei suoi aventi causa, ospiti e personale incaricato. 1.3. La presente concessione non costituisce servitù prediale ai sensi dell’Art. 1062 c.c. ma un diritto personale di passaggio, regolamentato dal presente Accordo.
ART. 2 – MODALITÀ DI ACCESSO E SICUREZZA 2.1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Parte B provvederà a rimuovere la rete metallica e a ripristinare il cancelletto esistente. 2.2. Il cancelletto sarà dotato di una serratura con chiave. Parte B fornirà a Parte A un set di [Numero omissis] chiavi entro 5 giorni dal ripristino del cancelletto. 2.3. Il cancelletto dovrà essere mantenuto chiuso dopo ogni passaggio. Parte A si impegna a sensibilizzare i propri ospiti e incaricati a tale obbligo. 2.4. È fatto divieto assoluto di transito con veicoli di qualsiasi tipo attraverso il varco. Per eventuali esigenze di carico/scarico ingombranti o manutenzioni straordinarie che richiedano il transito di mezzi, Parte A dovrà richiedere autorizzazione scritta preventiva a Parte B con almeno 48 ore di preavviso. Parte B si impegna a valutare tali richieste con ragionevolezza, ma non è obbligata a concedere il passaggio carrabile.
ART. 3 – CONTRIBUTO PER L’UTILIZZO E MANUTENZIONE 3.1. A titolo di contributo per l’utilizzo del passaggio e per la sua manutenzione ordinaria, Parte A verserà a Parte B la somma di Euro [Importo omissis] annuali, da corrispondersi entro il [Giorno omissis] del mese di [Mese omissis] di ogni anno, a partire dall’anno [Anno omissis]. Il primo versamento avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. 3.2. La manutenzione straordinaria del cancelletto e del vialetto rimarrà a carico esclusivo di Parte B. 3.3. Eventuali danni al cancelletto o al vialetto causati da Parte A o dai suoi aventi causa saranno integralmente a carico di Parte A.
ART. 4 – DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO E SPESE LEGALI 4.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti rinunciano reciprocamente a ogni ulteriore pretesa, azione o eccezione, presente e futura, relativa alla questione del passaggio oggetto del procedimento giudiziario n. [omissis]. 4.2. Le Parti si impegnano a richiedere congiuntamente al Giudice l’estinzione del procedimento giudiziario n. [omissis] per cessata materia del contendere. 4.3. Le spese legali relative al procedimento giudiziario n. [omissis] e al presente procedimento di mediazione restano integralmente a carico di ciascuna Parte.
ART. 5 – DURATA E REVISIONE 5.1. Il presente Accordo ha durata di 10 (dieci) anni, rinnovabile tacitamente per periodi di pari durata, salvo disdetta da comunicarsi con almeno 6 mesi di preavviso tramite raccomandata A/R. 5.2. Le Parti potranno richiedere una revisione dei termini del presente Accordo in caso di significative modifiche delle circostanze di fatto o di diritto che ne alterino l’equilibrio.
ART. 6 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E BUONA FEDE 6.1. Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente Accordo e sulle discussioni avvenute in mediazione. 6.2. Le Parti si impegnano a eseguire il presente Accordo secondo buona fede e a collaborare per la sua corretta attuazione.
ART. 7 – EFFICACIA E TITOLO ESECUTIVO 7.1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle Parti e dai rispettivi Avvocati, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs. 28/2010. 7.2. Gli Avvocati delle Parti attestano e certificano la conformità del presente Accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
ART. 8 – FORO COMPETENTE 8.1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione o esecuzione del presente Accordo, le Parti convengono di tentare preventivamente una nuova mediazione presso il medesimo Organismo. In caso di esito negativo, sarà competente il Foro di [omissis].
Letto, confermato e sottoscritto.
[Luogo omissis], [Data omissis]
Per Parte A
[Firma omissis]
Per Parte B
[Firma omissis]
Per assistenza legale a Parte A
Avv. [omissis]
Per assistenza legale a Parte B
Avv. [omissis]
- Come Mevio usa l’analisi dell’IA
Mevio svolgerà la mediazione come se non avesse fatto nessuna analisi tramite l’algoritmo. In prima sessione riservata tuttavia chiederà all’avvocato assistente della parte di operare l’analisi tramite l’IA. All’esito della risultanza la parte col suo avvocato valuterà se continuare o meno la mediazione. Questa richiesta ovviamente verrà formulata anche nella prima sessione con l’altra parte ed il suo avvocato che decideranno parimenti.
Qualora le parti decidano di continuare la mediazione negozieranno in seconda sessione congiunta come meglio crederanno ovviamente con l’assistenza del mediatore in quanto richiesto.
Qualora invece le parti decidano di chiudere l’incombente con un verbale negativo il mediatore potrebbe effettuare la proposta ai sensi dell’art. 11 ovvero informalmente chiedere alle stesse di valutare la bozza di accordo che è stata già rinvenuta da lui (in fase preventiva) e dalle parti in sede di sessione prima riservata (applicando le teorie cognitive).
Le parti di norma non accetteranno quel testo, ma potrà essere una base per una rinnovata negoziazione.
- Conclusioni
Questa è una possibile metodologia per preparare e condurre la mediazione nel 2026.
Ma le stesse considerazioni potrebbero avanzarsi anche per la negoziazione assistita. È per lo scrivente ovvio che se l’avvocato imparasse ad utilizzare l’analisi della I.A. non ci sarebbe in futuro né bisogno della giustizia complementare attuale, né del giudizio.
I legali comporrebbero tranquillamente tra loro le controversie dei clienti senza bisogno poi di delegare il giudice che sarebbe coinvolto soltanto nei casi più delicati e complessi.
E finalmente l’Italia avrebbe una giustizia accettabile e non quella attuale, ossia non rivestirebbe più il 53° posto nella classifica mondiale.
L’analisi IA peraltro dovrebbe approdare anche sui banchi delle Università in modo tale che i novelli avvocati si abituino a non considerare soltanto un approccio avversariale.


