Con l’art. 45 della Legge n° 2021-1729 del 22 dicembre 2021 per la fiducia all’istituzione giudiziaria[1] si è novellata la Legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 sull’organizzazione dei tribunali e la procedura civile, penale e amministrativa[2], nel senso di provvedere alla creazione di un Consiglio Nazionale di Mediazione che è posto alle dipendenze del Ministro della Giustizia.
Tale organo è responsabile in primo luogo di esprimere pareri nell’ambito della mediazione di cui all’articolo 21 della legge 95-125 e proporre alle pubbliche autorità tutte le misure idonee a migliorarla.
L’art. 21 della Legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 prevede appunto la definizione di mediazione: “Per mediazione disciplinata dal presente capo si intende qualsiasi procedimento strutturato, comunque denominato, mediante il quale due o più parti tentano di raggiungere un accordo per la risoluzione amichevole delle loro divergenze, con l’assistenza di un terzo, il mediatore, da loro scelto o nominato, con loro assenso, dal giudice adito.
Il Consiglio Nazionale di Mediazione è preposto poi alla redazione di un codice etico applicabile alla pratica della mediazione; può proporre linee guida nazionali per la formazione dei mediatori e formulare eventuali raccomandazioni sulla formazione.
Inoltre è suo compito formulare proposte sulle condizioni per l’inclusione dei mediatori nell’elenco previsto dall’articolo 22-1 A.
L’art. 22-1 A della Legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 stabilisce che sia previsto un elenco dei mediatori redatto da ciascuna corte d’appello, per conoscenza dei giudici[3].
Le Corti d’Appello in Francia sono 20 ed è previsto appunto presso ognuna un panel di mediatori civili e commerciali e di mediatori familiari da cui il giudice può attingere.
Da noi si è pensato da ultimo ad un meccanismo simile per la mediazione familiare.
Chi in Francia si iscrive ad una Corte d’Appello può iscriversi a tutte le altre.
Il Consiglio Nazionale per la Mediazione inoltre nell’esercizio delle sue missioni, raccoglie tutte le informazioni quantitative e qualitative sulla mediazione.
E quindi finalmente sapremo il numero delle mediazioni che ogni anno si celebrano nel paese transalpino.
In pratica il Consiglio Nazionale per la Mediazione fa quello che in Italia è affidato al Ministero della Giustizia.
Si è previsto che con un decreto del Consiglio di Stato fosse stabilita l’organizzazione, le risorse e le modalità operative del Consiglio nazionale per la mediazione.
Il decreto del Consiglio di Stato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre del 2022[4].
Riporto qui la traduzione in lingua italiana dell’articolato.
Capo I: Composizione (articoli da 1 a 3)
Articolo 1
Il Consiglio nazionale per la mediazione previsto dall’articolo 21-6 della legge 8 febbraio 1995 sopra richiamata è presieduto alternativamente per tre anni da un Consigliere di Stato nominato dal Vicepresidente del Consiglio di Stato o da un Consigliere della Corte di Cassazione nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione.
La prima vicepresidenza è assicurata da uno dei rappresentanti delle associazioni operanti nel campo della mediazione di cui al 13° dell’articolo 2 del presente decreto eletto a maggioranza semplice dai membri del Consiglio nazionale per la mediazione.
La seconda vicepresidenza è assicurata dal rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati di cui all’11° dell’articolo 2 del presente decreto.
Articolo 2
Il Consiglio nazionale di mediazione comprende, oltre al suo presidente:
1° due direttori dell’amministrazione centrale del Ministero della giustizia;
2° Un direttore dell’amministrazione centrale di un altro ministero;
3° Un magistrato di un tribunale di primo grado dell’ordine giudiziario;
4° Un consulente della corte d’appello incaricato di coordinare la mediazione e la conciliazione;
5° Un rappresentante dei tribunali amministrativi;
6° Il referente nazionale di mediazione dell’ordine amministrativo;
7° Un membro della Commissione di valutazione e controllo della mediazione dei consumatori;
8° Quattro personalità qualificate formate in mediazione tra cui un accademico;
9° Un rappresentante del Fondo Nazionale Assegni Familiari;
10° Un rappresentante del Consiglio Superiore dei Notai;
11° Un rappresentante dei commissari della camera nazionale di giustizia;
12° Un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense;
13° Un rappresentante del Difensore dei diritti;
14° Nove rappresentanti di associazioni operanti nel campo della mediazione.
Articolo 3
I membri del Consiglio nazionale di mediazione previsto dai 1° e 2° dell’articolo 2 sono nominati con provvedimento del Ministro cui riferiscono. Possono essere rappresentati.
Gli altri membri sono nominati per ordine del Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia. Il membro di cui al punto quinto dell’articolo 2 è nominato su proposta del Vicepresidente del Consiglio di Stato. Possono essere sostituiti da un supplente nominato alle stesse condizioni.
Un membro supplente può partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale di mediazione solo in assenza del membro titolare.
Capo II: Modalità di funzionamento (articoli da 4 a 11)
Articolo 4
Il mandato dei vicepresidenti è di tre anni. Il mandato non è rinnovabile.
Qualora il Presidente del Consiglio Nazionale per la Mediazione non possa intervenire per qualsivoglia motivo, le funzioni di Presidente sono temporaneamente esercitate dal suo primo Vicepresidente.
In caso di dimissioni, morte o invalidità permanente constatata dall’ autorità di designazione, il presidente è sostituito per la durata residua del mandato da persona designata alle medesime condizioni.
Articolo 5
Il mandato dei membri del Consiglio nazionale di mediazione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una volta.
Articolo 6
Il Consiglio nazionale per la mediazione istituisce al proprio interno un comitato permanente incaricato di organizzare e preparare i suoi lavori.
Il comitato permanente è presieduto dal presidente del Consiglio nazionale per la mediazione.
Comprende, oltre ai vicepresidenti:
1° un membro scelto dal presidente del Consiglio nazionale per la mediazione tra quelli indicati ai 1° e 2° punto dell’articolo 2;
2° Due membri eletti a maggioranza semplice dai membri del Consiglio Nazionale di Mediazione tra quelli indicati dal 3° al 7° punto dell’articolo 2;
3° Tre membri eletti a maggioranza semplice dai membri del Consiglio nazionale di mediazione tra quelli indicati dagli 8° al 14° punto dell’articolo 2.
Il Consiglio nazionale di mediazione può altresì costituire gruppi di lavoro, presieduti da uno dei vicepresidenti o da qualsiasi altro membro designato dal presidente, ai quali possono essere associate personalità diverse dai suoi membri.
Articolo 7
Il Consiglio Nazionale di Mediazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta della metà dei suoi membri.
Articolo 8
La segreteria del Consiglio Nazionale di Mediazione è assicurata dai servizi del Ministero della Giustizia.
Articolo 9
Le funzioni di membro del Consiglio nazionale di mediazione sono esercitate a titolo gratuito.
Articolo 10
Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le modalità operative del Consiglio nazionale di mediazione sono disciplinate dall’articolo 3 del capo III titolo III del libro I del codice dei rapporti tra il pubblico e l’amministrazione.
Articolo 11
Il Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia, è responsabile dell’esecuzione di questo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.
Fatto il 25 ottobre 2022.
Elisabeth Borne
dal Primo Ministro:
Il Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia,
Éric Dupond-Moretti
Si tenga presente che la composizione dl Consiglio è così ampia perché la mediazione in Francia pervade con i suoi ad oggi 54 provvedimenti tutti i settori giudiziari e dell’amministrazione.
I provvedimenti italiani in merito sono ad oggi 28, ma non considerano ad esempio il settore amministrativo.
L’idea di frapporre una struttura intermedia tra Ministero e mediatori che decida o faccia proposte in materia di mediazione non è un’idea nuova.
È presente in Romania con il Consiliul de Mediere, a Malta col Consiglio di amministrazione nel Centro di mediazione, nei Paesi Bassi col Consiglio di assistenza giudiziaria, in Polonia col Consiglio pubblico sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie e delle liti, in Portogallo col Consiglio Nazionale di Giustizia, in Slovenia col Consiglio per la risoluzione alternativa delle controversie, in Spagna col Consiglio generale del potere giudiziario, in Moldavia col Consiglio per la mediazione, in Kosovo con la Commissione per la mediazione (Komisionit për Ndërmjetësim) istituita dal Ministero della Giustizia.
L’indicazione dei Paesi che utilizzano corpi intermedi non è ovviamente qui esaustiva, ma si basa sull’idea che per avere un’applicazione uniforme delle regole della mediazione queste ultime devono venire dall’alto.
In Italia non si pensa ad una commissione permanente che raggruppi tutte le anime della mediazione; ci sono state solo commissioni per tempi determinati e in virtù del fatto che si dovessero approntare delle riforme.
L’idea anche della Riforma Cartabia è quella che si formino buone prassi nei singoli tribunali, ovvero che le regole vengano dal basso e poi il Ministero decida (in tempi biblici almeno sino ad ora) che cosa sia ortodosso e che cosa non lo sia.
L’esigenza dei mediatori è però opposta a quella pensata a livello ministeriale: i mediatori hanno bisogno di risposte certe ed istantanee per affrontare i casi e dunque non vedrei male una commissione intermedia che predisponga anche qui da noi delle linee guida per una mediazione che ormai in Italia si sta sempre più giurisdizionalizzando.
Tra le altre cose, non so se lo avete notato, ma in questo Consiglio Nazionale di Mediazione ci sono nove rappresentanti di associazioni operanti nel campo della mediazione e c’è la possibilità di entrare anche nel Comitato permanente.
La partecipazione di tutti i corpi sociali ad un sistema di giustizia complementare è un grande segno di rispetto e presupposto dello stato di diritto che in Francia si attesta nel 2022 (Fonte WJP 2022) su buoni livelli.
Componenti Stato di diritto | Indici | Punteggi a livello mondiale |
Indice totale | 0,73 | 21° |
Limiti al potere del governo | 0,73 | 21° |
Assenza di corruzione | 0,75 | 20° |
Governo aperto | 0,76 | 15° |
Diritti fondamentali | 0,74 | 27° |
Ordine e sicurezza | 0,79 | 44° |
Applicazione normativa | 0,76 | 19° |
Giustizia civile | 0,70 | 21° |
Giustizia criminale | 0,63 | 28° |
La nostra Italia è in alcuni dei suoi ambiti, purtroppo abbastanza lontana dal quadro descritto.
Componenti Stato di diritto | Indici | Punteggi a livello mondiale |
Indice totale | 0,67 | 24° |
Limiti al potere del governo | 0,72 | 24° |
Assenza di corruzione | 0,65 | 39° |
Governo aperto | 0,63 | 31° |
Diritti fondamentali | 0,73 | 30° |
Ordine e sicurezza | 0,75 | 61° |
Applicazione normativa | 0,63 | 32° |
Giustizia civile | 0,58 | 53° |
Giustizia criminale | 0,64 | 26° |
[1] Art. 45 LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000044546052
[2] Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000350926/
[3] Alle condizioni previste da decreto del Conseil d’Etat emanato entro sei mesi dalla promulgazione della legge 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel 21° secolo.
La novella arriva appunto dall’art. 8 della LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/
[4] Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation